ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 425

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
16 dicembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2095 della Commissione, del 9 dicembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Aceite de la Comunitat Valenciana (DOP)

1

 

*

Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione, del 15 dicembre 2020, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4 ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio che estendono rispettivamente il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2099 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 per quanto riguarda le norme specifiche di suddivisione dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso alla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2101 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

79

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

84

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2103 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo all’importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

87

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina ( 1 )

93

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

96

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2106 della Commissione, del 14 dicembre 2020, relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Finlandia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di vietare l’immissione sul mercato della gru da officina per il sollevamento di motori di Biltema Nordic Services, con riferimento al modello 15-371, fabbricata da Biltema Nordic Services AB e distribuita sul mercato finlandese da Biltema Suomi Oy [notificata con il numero C(2020) 8781]  ( 1 )

101

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2107 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione [notificata con il numero C(2020) 8789]  ( 1 )

103

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2095 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Aceite de la Comunitat Valenciana» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Aceite de la Comunitat Valenciana», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 309/2014 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa al nome «Aceite de la Comunitat Valenciana» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 309/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de la Comunitat Valenciana (DOP)] (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 9).

(3)  GU C 263 dell’11.8.2020, pag. 6.


16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/3


REGOLAMENTO (UE) 2020/2096 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 2, e l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

La voce 3 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene diversi riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, una delle «frasi R» standard che indicano i particolari rischi derivanti dai pericoli associati all’uso della sostanza e stabiliti nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2). Poiché tale direttiva è stata abrogata, i riferimenti alla frase R65 dovrebbero essere soppressi nella voce 3.

(2)

A norma del punto 6 della voce 3 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’8 luglio 2015 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha preparato un fascicolo, in conformità all’articolo 69 dello stesso regolamento, e ha concluso che non è necessario proporre una modifica della restrizione indicata in tale voce. Di conseguenza, i punti 6 e 7 della voce 3 sono diventati superflui e dovrebbero essere soppressi.

(3)

Le voci 22, 67 e 68 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabiliscono restrizioni per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri, l’ossido di bis(pentabromofenile) e l’acido perfluoroottanoico e i suoi sali. Poiché il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce limitazioni più rigorose per tali sostanze (3), le voci 22, 67 e 68 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere soppresse.

(4)

La voce 46 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, come inizialmente prevista dal regolamento (CE) n. 1907/2006, non conteneva i numeri CAS o CE per il nonilfenolo. Il regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione (4) ha aggiunto un numero CAS e un numero CE a tale voce, allo scopo di chiarirla e consentire agli operatori e alle autorità di controllo di applicarla correttamente. Tale aggiunta ha tuttavia avuto l’effetto involontario di non includere nella voce 46 tutti gli isomeri del nonilfenolo. Al fine di riflettere l’intenzione del legislatore al momento dell’adozione della restrizione, tali numeri dovrebbero pertanto essere soppressi.

(5)

Le voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ed elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni.

(6)

Le sostanze classificate come CMR sono elencate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(7)

Dopo l’ultima modifica delle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, apportata dal regolamento (UE) 2018/675 della Commissione (6) per tener conto di nuove classificazioni di sostanze come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione (7) e dal regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (8). È opportuno aggiungere le sostanze CMR di categoria 1A o 1B di recente classificazione elencate nei regolamenti (UE) 2018/1480 e (UE) 2020/217 alle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(8)

Il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabilisce norme relative all’immissione sul mercato, alla messa a disposizione sul mercato o alla messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano, degli accessori per tali dispositivi e di determinati gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica. Poiché il regolamento (UE) 2017/745 contiene disposizioni sulle sostanze CMR, e per evitare una doppia regolamentazione, i dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 dovrebbero essere esentati dalle restrizioni di cui alle voci da 28 a 30 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(9)

La soppressione della voce 68 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione della disposizione pertinente del regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione (10), che inserisce l’acido perfluoroottanoico e i suoi sali nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021.

(10)

Le classificazioni delle sostanze introdotte dal regolamento (UE) 2018/1480 si applicano a decorrere dal 1o maggio 2020. I portatori di interessi dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente per adottare le opportune misure che consentano di rispettare la restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1A o 1B dal regolamento (UE) 2018/1480. Sei mesi dovrebbero essere sufficienti. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare a una data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1A o 1B classificate a norma del regolamento (UE) 2018/1480.

(11)

Il regolamento delegato (UE) 2020/217 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1A o 1B dal regolamento (UE) 2020/217 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2021. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare a una data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1A o 1B classificate a norma del regolamento (UE) 2020/217.

(12)

Il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (11) ha apportato modifiche ai titoli e alla numerazione dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento (UE) 2018/675 ha introdotto modifiche corrispondenti alle voci 28, 29 e 30 della colonna 1 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Dovrebbero essere apportate modifiche analoghe ai titoli delle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(13)

L’appendice 10 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 elenca i metodi di prova dei coloranti azoici ai fini della voce 43 dello stesso allegato. Molti dei metodi di test elencati sono superati e sono stati sostituiti dal Comitato europeo di normalizzazione con metodi di prova più recenti. L’appendice 10 dovrebbe pertanto essere modificata per tener conto di tali modifiche.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 6 dell’allegato si applica a decorrere dal 4 luglio 2020.

Il punto 8, lettera b), dell’allegato si applica come segue:

le righe relative alle sostanze cobalto, benzo[rst]pentafene e dibenzo[b,def]crisene; dibenzo[a,h]pirene si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2021;

le righe relative alle sostanze 1,2-diidrossibenzene; pirocatecolo, acetaldeide; etanale e spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-diclorofenil)-2-osso-1-ossaspiro[4.5]dec-3-en-4-il 2,2-dimetilbutirato si applicano a decorrere dal 5 luglio 2021.

Il punto 11, lettera b), dell’allegato si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021.

Il punto 12, lettera b), dell’allegato si applica come segue:

le righe relative alle sostanze cobalto, ossido di etilene; ossirano, etanolo, 2,2’-imminobis-, N-(C13-15-ramificati e lineari alchil) derivati, diisoesilftalato, halosulfuron metile (ISO); metil 3-cloro-5-{[(4,6-dimetossipirimidina-2-il) carbamoil]sulfamoil}-1- metil-1H-pirazol-4-carbossilato, 2-metilimidazolo e dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2021;

le righe relative alle sostanze 2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone, propiconazolo (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4- diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazolo e 1-vinilimidazolo si applicano a decorrere dal 5 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

(4)  Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/675 della Commissione, del 2 maggio 2018, recante modifica delle appendici dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 4).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44 del 18.2.2020, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell’8 aprile 2020, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati (GU L 188 del 15.6.2020, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1)

alla voce 3, la colonna 2 è così modificata:

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:

possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e

presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l’indicazione di pericolo H304.»;

b)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni dell’Unione relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell’immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a)

le lampade ad olio etichettate con l’indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre 2010, «Ingerire un sorso d’olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;

b)

i liquidi accendigrill etichettati con l’indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L’ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;

c)

gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l’indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.»;

c)

il punto 6 è soppresso;

d)

il punto 7 è soppresso;

2)

la voce 22 è soppressa;

3)

alle voci da 28 a 30, nella colonna 2, al punto 2, è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745.»;

4)

alla voce 46, nella colonna 1, alla lettera a), i riferimenti al numero CAS e al numero CE sono soppressi;

5)

la voce 67 è soppressa;

6)

la voce 68 è soppressa;

7)

il titolo dell’appendice 1 è sostituito dal seguente:

 

«Voce 28 – Sostanze cancerogene: categoria 1 A»;

8)

l’appendice 2 è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

 

«Voce 28 – Sostanze cancerogene: categoria 1B»;

b)

le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

«cobalto

027-001-00-9

231-158-0

7440-48-4»

 

«benzo[rst]pentafene

601-090-00-X

205-877-5

189-55-9»

 

«dibenzo[b,def]crisene; dibenzo[a,h]pirene

601-091-00-5

205-878-0

189-64-0»

 

«1,2-diidrossibenzene; pirocatecolo

604-016-00-4

204-427-5

120-80-9»

 

«acetaldeide; etanale

605-003-00-6

200-836-8

75-07-0»

 

«spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-diclorofenil)-2-osso-1-ossaspiro[4.5]dec-3-en-4-il 2,2-dimetilbutirato

607-730-00-4

148477-71-8»;

 

9)

il titolo dell’appendice 3 è sostituito dal seguente:

 

«Voce 29 – Sostanze mutagene sulle cellule germinali: categoria 1A»;

10)

il titolo dell’appendice 4 è sostituito dal seguente:

 

«Voce 29 – Sostanze mutagene sulle cellule germinali: categoria 1B»;

11)

l’appendice 5 è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

 

«Voce 30 – Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A»;

b)

la voce seguente è inserita nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

«metilmercurio cloruro

080-012-00-0

204-064-2

115-09-3»;

 

12)

l’appendice 6 è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

 

«Voce 30 – Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B»;

b)

le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

«cobalto

027-001-00-9

231-158-0

7440-48-4»

 

«ossido di etilene; ossirano

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8»

 

«etanolo, 2,2’-imminobis-, N-(C13-15-ramificati e lineari alchil) derivati

603-236-00-8

308-208-6

97925-95-6»

 

«2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone

606-047-00-9

404-360-3

119313-12-1»

 

«diisoesilftalato

607-737-00-2

276-090-2

71850-09-4»

 

«propiconazolo (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4- diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazolo

613-205-00-0

262-104-4

60207-90-1»

 

«1-vinilimidazolo

613-328-00-X

214-012-0

1072-63-5»

 

«halosulfuron metile (ISO);

metil 3-cloro-5-{[(4,6-dimetossipirimidina-2-il) carbamoil]sulfamoil}-1- metil-1H-pirazol-4-carbossilato

613-329-00-5

-

100784-20-1»

 

«2-metilimidazolo

613-330-00-0

211-765-7

693-98-1»

 

«dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno

650-056-00-0

245-152-0

22673-19-4»;

 

13)

nell’appendice 10, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Organismo europeo di normalizzazione

Riferimento e titolo della norma armonizzata

Riferimento della norma dichiarata obsoleta

CEN

EN ISO 17234-1:2015

Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici

EN ISO 17234-1:2010

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 14362-1:2017

Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici – parte 1: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre

EN 14362-1:2012

CEN

EN ISO 14362-3:2017

Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici – parte 3: Rilevamento dell’uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene

EN 14362-3:2012».


16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/10


REGOLAMENTO (UE) 2020/2097 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 25 giugno 2020 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato la proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 (modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi).

(3)

Le modifiche all’IFRS 4 mirano a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e la data di entrata in vigore del futuro IFRS 17 Contratti assicurativi. In particolare, le modifiche all’IFRS 4 prorogano la scadenza dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 fino al 2023 al fine di allineare la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 al nuovo IFRS 17.

(4)

Il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione (3) fissa al 1o gennaio 2021 la data di scadenza del rinvio facoltativo dell’applicazione dell’IFRS 9 per le entità che svolgono prevalentemente attività assicurative, compreso il settore assicurativo di un conglomerato finanziario rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Tali entità dovrebbero essere autorizzate a rinviare l’applicazione dell’IFRS 9 dal 1o gennaio 2021 al 1o gennaio 2023.

(6)

Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all’IFRS 4 soddisfano i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(8)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese e i conglomerati finanziari secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1988 applicano le modifiche di cui all’articolo 1 del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2021 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2021 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione, del 3 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4 (GU L 291 del 9.11.2017, pag. 72).

(4)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9

Modifiche all’IFRS 4

Modifiche all’IFRS 4 Contratti assicurativi

Sono modificati i paragrafi 20 A, 20 J e 20 O.

Esenzione temporanea dall’IFRS 9

20 A

L’IFRS 9 disciplina la contabilizzazione degli strumenti finanziari ed è in vigore per gli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, per l’assicuratore che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B, il presente IFRS prevede un’esenzione temporanea che gli consente, ma non impone, di applicare lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione anziché l’IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2023. L’assicuratore che applica l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 deve:

a)

...

...

20 J

Se a seguito di una nuova valutazione (cfr. paragrafo 20G, lettera a)] emerge che l’entità non possiede più i requisiti per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9, l’entità può continuare ad applicare l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 solo fino al termine dell’esercizio iniziato immediatamente dopo la nuova valutazione. L’entità deve in ogni caso applicare l’IFRS 9 per gli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. Per esempio, l’entità che ritiene di non possedere più i requisiti per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), il 31 dicembre 2018 (la fine del suo esercizio) è autorizzata a continuare ad applicare l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 solo fino al 31 dicembre 2019.

...

Esenzione temporanea da talune disposizioni dello IAS 28

20 O

I paragrafi 35-36 dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture prevedono che l’entità debba applicare principi contabili uniformi quando utilizza il metodo del patrimonio netto. Ciononostante, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2023 l’entità è autorizzata, ma non tenuta, a mantenere i pertinenti principi contabili applicati dalla società collegata o joint venture come segue:

a)

...

...


16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2098 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio che estendono rispettivamente il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5, nonché il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (4),

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, per quanto riguarda Verbio Diesel Canada Corporation («il richiedente»), a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.

(2)

La domanda è stata presentata il 13 luglio 2020 dal richiedente, produttore esportatore di biodiesel del Canada.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(3)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011).

3.   MISURE IN VIGORE

(4)

Con i regolamenti (CE) n. 598/2009 (5) e n. 599/2009 (6), il Consiglio ha istituito dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America.

(5)

Tali misure sono state estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 (7) e n. 444/2011 (8) del Consiglio alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no.

(6)

Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione (9) a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base.

(7)

Il 14 settembre 2020 la Commissione ha aperto due riesami in previsione della scadenza in conformità, rispettivamente, all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base (10) e all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base (11). Tali inchieste di riesame sono in corso di svolgimento.

4.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(8)

Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta che ha condotto all’estensione delle misure adottate dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011, cioè il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 30 giugno 2010 («il periodo dell’inchiesta iniziale»). Il richiedente è stato costituito legalmente solo nel 2019. Durante il periodo dell’inchiesta iniziale lo stabilimento non esisteva nemmeno. È stato infatti costruito e aperto nel 2012.

(9)

Il richiedente ha altresì fornito elementi di prova del fatto che è un effettivo produttore e ha affermato di non aver eluso le misure in vigore.

(10)

Il richiedente ha anche affermato che, in seguito al periodo dell’inchiesta iniziale, ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione, rispettivamente a dicembre 2019 e giugno 2020.

5.   PROCEDURA

5.1.   Apertura

(11)

La Commissione ha esaminato le prove disponibili ed ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l’esenzione dalle misure estese.

(12)

I membri dell’industria dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(13)

Nella sua inchiesta la Commissione presterà particolare attenzione al rapporto del richiedente con le società soggette alle misure in vigore, al fine di garantire che tale entità non sia stata costituita o utilizzata al fine di eludere le misure. La Commissione valuterà anche l’opportunità di stabilire condizioni di monitoraggio particolari nel caso in cui l’inchiesta concluda che la concessione dell’esenzione è giustificata.

5.2.   Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni

(14)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nel caso di nuovi esportatori nel paese d’esportazione in oggetto, i quali non hanno effettuato esportazioni del prodotto nel periodo dell’inchiesta in base al quale le misure sono state istituite, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere soppresso nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione dal richiedente.

(15)

Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base affinché, qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’elusione nei confronti del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. L’importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere sarebbe pari al dazio applicabile a «tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 (172,2 EUR/tonnellata).

5.3.   Misure antisovvenzioni in vigore

(16)

Dato che il regolamento antisovvenzioni di base non prevede la soppressione dei dazi compensativi nei casi in cui gli esportatori non sono stati oggetto di indagini individuali durante l’inchiesta iniziale, tali misure rimarranno in vigore. Le misure antisovvenzioni in vigore saranno soppresse per il richiedente solo se il riesame accerta che esso ha diritto a un’esenzione.

5.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(17)

L’inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 30 settembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»).

5.5.   Inchiesta sul richiedente

(18)

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario. Il richiedente deve trasmettere il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base.

5.6.   Altre comunicazioni scritte

(19)

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.7.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

(20)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.8.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(21)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(22)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato.

(23)

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(24)

Se una parte che trasmette informazioni «sensibili» non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

(25)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su un supporto digitale portatile (CD-ROM, DVD, chiave USB ecc.) a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

(26)

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: TRADE-R731-BIODIESEL-EXEMPTION@ec.europa.eu

6.   POSSIBILITÀ DI PRESENTARE OSSERVAZIONI SULLE INFORMAZIONI FORNITE DA ALTRE PARTI

(27)

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni. Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione. Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

7.   PROROGA DEI TERMINI SPECIFICATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

(28)

Le proroghe dei termini previsti nel presente regolamento possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

(29)

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente regolamento dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente regolamento, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

8.   OMESSA COLLABORAZIONE

(30)

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base e all’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

(31)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(32)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base e all’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(33)

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

9.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(34)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Il consigliere-auditore può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.

(35)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

(36)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

10.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(37)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base l’inchiesta è conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(38)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un riesame a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, al fine di determinare se le importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) e ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), prodotti da Verbio Diesel Canada Corporation (codice addizionale TARIC C600), debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519.

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU L 239 del 15.9.2015, pag. 69.

(4)  GU L 239 del 15.9.2015, pag. 99.

(5)  Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 12).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 99).

(10)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU C 303 del 14.9.2020, pag. 18).

(11)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU C 303 del 14.9.2020, pag. 7).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2099 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 per quanto riguarda le norme specifiche di suddivisione dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso alla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione (2) stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. Le norme si applicano dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Per taluni contingenti tariffari il periodo contingentale è iniziato prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data. In questi casi il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 prevede norme specifiche per la suddivisione tra l’Unione e il Regno Unito dei quantitativi non utilizzati da assegnare nell’ambito di tali contingenti tariffari dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

(3)

A seguito di discussioni l’Unione e il Regno Unito sono pervenuti a un’intesa comune su come suddividere tali contingenti tariffari. L’intesa comune dovrebbe assicurare che l’insieme dei quantitativi del contingente tariffario disponibili per l’assegnazione non superino i quantitativi figuranti nell’elenco OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386.

(5)

Ai fini della certezza del diritto e per far sì che i quantitativi così suddivisi formino la base per le domande di titoli presentate dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 si applica dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, ossia dal 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento modificativo si applichi dalla stessa data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386

All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

In deroga al paragrafo 1, se per il contingente tariffario il periodo contingentale inizia prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, per l’Unione la suddivisione dei quantitativi da assegnare da tale giorno nell’ambito del contingente tariffario in questione è fatta come segue:

a)

se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono uguali o superiori al quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell’esame simultaneo o dell’allegato II del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo “primo arrivato, primo servito”, non sono disponibili quantitativi supplementari per l’assegnazione;

b)

se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono inferiori al quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell’esame simultaneo o dell’allegato II del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo “primo arrivato, primo servito”, il quantitativo disponibile per l’assegnazione corrisponde alla differenza tra il quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento e i quantitativi già assegnati in tali Stati membri.

Tuttavia, se i quantitativi assegnati nel Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono superiori alla differenza tra il quantitativo dell’UE a 28 indicato nell’elenco OMC riferito all’Unione e il quantitativo dell’UE a 27 indicato nella terza colonna dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento, tali quantitativi eccedenti sono detratti dal quantitativo disponibile per l’assegnazione negli Stati membri diversi dal Regno Unito dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

Entro due giorni lavorativi dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione pubblica, attraverso un’opportuna comunicazione sul web, i quantitativi di ciascun contingente tariffario di cui al primo comma del presente paragrafo disponibili nel giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari (GU L 70 del 12.3.2019, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38dell’8.2.2019, pag. 1).


16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2100 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio (2) («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia («il paese interessato») classificato al momento dell’entrata in vigore del regolamento con i codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. Poiché un’inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con il regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio (3).

(2)

In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza e a un primo riesame intermedio condotti a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (4), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (5), ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia classificato al momento dell’entrata in vigore del regolamento con i codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

(3)

La definizione del prodotto è stata successivamente oggetto di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 e, con il regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio (6), è stato istituito un dazio antidumping definitivo di importo compreso tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, classificati al momento dell’entrata in vigore del regolamento con i codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 e originari della Russia.

(4)

In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza e a un secondo riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha mantenuto in vigore le misure con il regolamento (CE) n. 661/2008 (7). Il dazio è rimasto invariato, salvo per quanto riguarda il gruppo EuroChem, per il quale l’importo fisso del dazio è compreso tra 28,88 EUR e 32,82 EUR per tonnellata.

(5)

Con la decisione 2008/577/CE (8), la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni offerti con una soglia quantitativa dai produttori russi JSC Acron e JSC Dorogobuzh, appartenenti alla Acron Holding, e dal gruppo EuroChem.

(6)

Con la sentenza del 10 settembre 2008 (9), interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009 (10), il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella parte che riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat («Kirovo»), appartenente alla OJSC UCC UralChem («Uralchem»). Con il regolamento (CE) n. 989/2009 (11), il Consiglio ha modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2008. Pertanto il dazio antidumping applicabile alla società Kirovo al momento dell’entrata in vigore del regolamento (47,07 EUR per tonnellata) riguardava solo le importazioni di nitrato di ammonio classificato con i codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

(7)

Con la decisione 2012/629/UE (12), la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno offerto dal gruppo EuroChem a causa dell’impraticabilità di detto impegno.

(8)

In seguito a un terzo riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (13), la Commissione ha mantenuto in vigore le misure mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 (14). Tale inchiesta è denominata nel prosieguo «l’ultimo riesame in previsione della scadenza».

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/226 della Commissione (15) che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 considera la ristrutturazione di Kirovo quale succursale di Uralchem.

(10)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 (16), la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno per la Acron Holding, a causa dell’impraticabilità di detto impegno.

(11)

In seguito a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722 (17), la Commissione ha modificato le misure in vigore. Tale inchiesta è denominata «l’ultimo riesame intermedio». Su tale base, l’importo fisso del dazio attualmente in vigore è compreso tra 28,78 EUR e 32,71 EUR per tonnellata.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(12)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (18) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(13)

La domanda è stata presentata il 21 giugno 2019 da un’associazione europea di produttori di concimi, la Fertilizers Europe («il richiedente» o «FE»), per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione di nitrato di ammonio dell’Unione.

(14)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping pregiudizievole per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura

(15)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 23 settembre 2019 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (19) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4.   Parti interessate

(16)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati nonché le autorità russe, invitandoli a partecipare.

(17)

Tutte le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame e di chiedere di essere ascoltate dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.   Osservazioni sull’apertura

(18)

In seguito all’apertura, l’associazione russa dei produttori di concimi (Russian Fertilisers Producers Association, «RFPA») ha sostenuto che la domanda non forniva prove sufficienti a dimostrare che la scadenza delle misure antidumping sul nitrato di ammonio russo implicherebbe il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping o del pregiudizio. Più nello specifico, l’RFPA ha sostenuto che, poiché la domanda di riesame iniziale presentata il 21 giugno 2019 («domanda di riesame iniziale») non forniva alcuna prova del fatto che le vendite sul mercato interno fossero state effettuate al di fuori di normali operazioni commerciali, il calcolo del margine di dumping basato sulla costruzione del valore normale era illegale. L’RFPA ha inoltre argomentato che la domanda di riesame del 21 giugno 2019 non conteneva alcun elemento di prova del dumping basato sul confronto tra i prezzi effettivamente praticati sul mercato interno e i prezzi all’esportazione e che il richiedente ha aggiunto tali elementi solo alla versione riveduta della domanda sulla base di una lettera di richiesta di maggiori informazioni inviata dalla Commissione.

(19)

L’RFPA ha altresì dichiarato che i calcoli dei costi del richiedente si basavano su un costo di produzione «gonfiato». L’associazione ha inoltre affermato che i calcoli di un valore normale costruito erano palesemente errati, basati su informazioni inattendibili, internamente incoerenti e non aggiornate nonché su dati incomprensibili e semplici stime di un consulente, e che la Commissione non ha esaminato con attenzione tali calcoli.

(20)

La Commissione ha avviato il riesame in previsione della scadenza sulla base della domanda di riesame presentata inizialmente il 21 giugno 2019 e in seguito integrata da ulteriori informazioni (collettivamente denominata «domanda di riesame consolidata»). La domanda di riesame consolidata, che costituisce la base per l’apertura del presente riesame in previsione della scadenza, è stata inserita nel fascicolo pubblico e messa a disposizione delle parti interessate per consultazione. Come indicato al punto 4.1 dell’avviso di apertura, nella domanda di riesame il richiedente ha fornito elementi di prova di un valore normale basato sui prezzi effettivamente praticati sul mercato interno e ha altresì costruito il valore normale nel caso in cui i prezzi praticati sul mercato interno non fossero considerati attendibili e rappresentativi di normali operazioni commerciali. Il fatto che la domanda iniziale sia stata integrata con valori normali stimati sulla base delle informazioni disponibili relative ai prezzi effettivamente praticati sul mercato interno nel paese interessato è irrilevante nella misura in cui la Commissione ha avviato il riesame in previsione della scadenza sulla base della domanda di riesame consolidata.

(21)

Per quanto riguarda l’inattendibilità dei dati utilizzati dal richiedente nelle sue asserzioni, una domanda di riesame deve contenere sufficienti elementi di prova necessari a sostenere l’apertura del riesame. La qualità di tali elementi di prova sarà necessariamente limitata dalla capacità del richiedente di accedere alle informazioni pertinenti, che nella maggior parte dei casi sono riservate. Le potenziali inesattezze riscontrate nella domanda del richiedente durante l’inchiesta non rendono tuttavia illegale l’apertura del presente riesame in previsione della scadenza e l’inchiesta della Commissione in questo caso ha di fatto confermato che l’apertura era giustificata.

(22)

Dopo la divulgazione delle informazioni, l’RFPA (20) ha ribadito l’argomentazione secondo cui non era stata presentata alcuna domanda di riesame in previsione della scadenza in grado di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base entro il termine giuridicamente stabilito. Secondo l’RFPA, è la domanda di riesame iniziale a costituire la base per l’apertura del riesame in previsione della scadenza rispetto a cui valutare la sufficienza delle prove. Acron e il governo russo hanno presentato argomentazioni analoghe dopo la divulgazione finale delle informazioni. L’RFPA ha inoltre affermato che, mentre i produttori dell’Unione avrebbero potuto chiarire gli elementi di prova forniti nella domanda di riesame iniziale, non avrebbero dovuto essere presi in considerazione gli elementi di prova del tutto nuovi relativi al rischio di dumping o di pregiudizio presentati oltre il termine giuridicamente stabilito (ossia tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni). In tale contesto l’RFPA ha inoltre fatto riferimento alla decisione del Mediatore europeo (21) riguardante un precedente riesame in previsione della scadenza nonché alla raccomandazione formulata dal consigliere-auditore ai servizi della Commissione di divulgare la domanda di riesame iniziale nell’ambito del presente riesame.

(23)

La Commissione osserva che l’RFPA non ha addotto nuove argomentazioni. Pertanto ricorda la posizione enunciata al considerando 20, secondo cui il presente riesame in previsione della scadenza era stato avviato sulla base della domanda di riesame consolidata. La Commissione ritiene che la domanda nella sua versione presentata entro il termine di tre mesi contenesse elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura del riesame in previsione della scadenza, alla luce dei chiarimenti forniti dai richiedenti per integrare la domanda iniziale a seguito del processo di richiesta di maggiori informazioni. Ciò è in linea con la decisione del Mediatore che, nelle parti pertinenti, recita:

«16.

Il Mediatore concorda sul fatto che il termine di tre mesi è stabilito per convenienza amministrativa della Commissione, la quale deve valutare le informazioni fornite dai richiedenti prima di decidere se avviare una procedura di riesame in previsione della scadenza. Logicamente, le verifiche della Commissione nel corso di questo processo possono comportare la richiesta di chiarimenti e anche di informazioni supplementari da parte dei richiedenti, dando così luogo a domande di riesame consolidate.

17.

Tali chiarimenti e informazioni supplementari non sostituiranno tuttavia il contenuto della domanda di riesame iniziale, ma lo integreranno. Quest’ultima sarà pertanto necessariamente utilizzata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, qualora essa decida di avviare un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Di fatto la Commissione sembra ammetterlo quando afferma, nel parere, che è stata la domanda di riesame, insieme ai successivi chiarimenti presentati come versione consolidata, a costituire la base dell’apertura dell’indagine».

(24)

Inoltre dopo la divulgazione finale delle informazioni, l’RFPA e il governo russo hanno sostenuto che il fatto che la domanda di riesame consolidata costituisse la base per l’apertura non era suffragato dalla documentazione relativa all’inchiesta.

(25)

La domanda di riesame consolidata è stata inserita nel fascicolo consultabile dalle parti interessate nella fase di apertura. Non vi è alcuna ambiguità riguardo al fatto che il riesame in previsione della scadenza sia stato avviato sulla base di tale domanda. Ciò può essere confermato dalla lettura del punto 4.1 dell’avviso di apertura, che faceva chiaramente riferimento agli elementi di prova derivanti dalla domanda di riesame consolidata.

(26)

In riferimento all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, l’RFPA ha affermato che la Commissione non aveva esaminato l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova forniti dal richiedente. In tale contesto, l’RFPA ha anche osservato che sia la domanda di riesame iniziale che la domanda di riesame consolidata sostenevano soltanto l’esistenza di un rischio di persistenza del dumping, mentre la Commissione non aveva formulato alcuna risultanza in merito alla persistenza del dumping.

(27)

La Commissione osserva che l’argomentazione si basa su un’errata comprensione dello scopo di una domanda, da un lato, e dello scopo di un’inchiesta di riesame, dall’altro. Lo scopo di una domanda è giustificare l’apertura di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza sulla base degli elementi di prova di cui il richiedente può ragionevolmente disporre per quanto riguarda la persistenza o la reiterazione del dumping pregiudizievole. Come spiegato in precedenza, la richiesta conteneva elementi di prova sufficienti a tal fine. D’altro canto, lo scopo dell’inchiesta di riesame è stabilire se la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio sulla base delle informazioni raccolte presso le varie parti interessate durante l’inchiesta di riesame. È perfettamente possibile e giuridicamente ammissibile che gli elementi di prova a disposizione del richiedente mettano in luce un rischio di persistenza del dumping, mentre l’inchiesta stabilirà, sulla base delle informazioni raccolte presso le parti interessate e con esse verificate, il rischio effettivo di reiterazione del dumping. A tale proposito, il punto 5 dell’avviso di apertura afferma che, «[a]vendo stabilito […] che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base». L’avviso di apertura specifica altresì che «[i]l riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione». Pertanto disporre di elementi di prova tesi a dimostrare la persistenza del dumping è sufficiente per avviare un’inchiesta sull’eventuale persistenza o reiterazione del dumping. L’argomentazione in oggetto è pertanto respinta.

(28)

L’RFPA e Acron hanno affermato, facendo riferimento alla relazione del panel dell’OMC del 24 luglio 2020 (22) («relazione DS494»), che i) il precedente riesame in previsione della scadenza in questo caso non avrebbe dovuto essere avviato, a causa della mancanza di elementi di prova sufficienti a dimostrare il rischio di dumping e di conseguenza che la Commissione dovrebbe abrogare le misure antidumping sul nitrato di ammonio originario della Russia e che ii) il presente riesame in previsione della scadenza è viziato dagli stessi errori del riesame precedente e pertanto non avrebbe dovuto essere avviato. In tale contesto, sia l’RFPA che Acron hanno ripetutamente fatto riferimento alla domanda di riesame presentata il 21 giugno 2019 e alle sue carenze probatorie. Argomentazioni simili sono state ribadite dall’RFPA e dai produttori esportatori in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.

(29)

Le osservazioni di RFPA e Acron devono essere respinte per i motivi illustrati di seguito. Innanzitutto, le risultanze della relazione DS494 sono oggetto di impugnazioni e pertanto le conclusioni del panel non sono definitive. In secondo luogo, come indicato al considerando 20, il presente riesame in previsione della scadenza è stato avviato non solo sulla base delle informazioni ricevute nella domanda di riesame iniziale il 21 giugno 2019, ma anche di ulteriori elementi di prova forniti dal richiedente prima dell’apertura e inclusi nella domanda di riesame consolidata (contenente elementi di prova di un valore normale basato sui prezzi effettivamente praticati sul mercato interno nonché un valore normale costruito nel caso in cui i prezzi praticati sul mercato interno non fossero considerati attendibili).

(30)

L’RFPA ha inoltre sostenuto che i suoi diritti della difesa erano stati violati poiché la Commissione aveva negato l’accesso a una versione integrale di taluni allegati della domanda di riesame.

(31)

Tutte le richieste di accesso al fascicolo presentate nel presente caso dalle parti interessate, tra cui l’RFPA, sono state esaminate scrupolosamente. La Commissione ha garantito che alle parti erano state fornite versioni non riservate, rivedute e significative dei documenti controversi, compresi gli allegati della domanda di riesame.

1.6.   Campionamento

(32)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha affermato che avrebbe potuto sottoporre a campionamento le parti interessate, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(33)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite realizzate che potesse essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile, considerando anche l’ubicazione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 40 % dei volumi di produzione delle società che si sono sottoposte all’esame della rappresentatività e circa il 35 % della produzione totale stimata nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.

(34)

Alcune di esse hanno risposto all’invito. La Commissione ha esaminato le osservazioni e, nella nota aggiunta al fascicolo pubblico il 14 ottobre 2019, ha spiegato i motivi per cui tali osservazioni non potevano essere accettate. Di conseguenza è stato mantenuto il campione originale.

(35)

Alcune parti interessate hanno ribadito le loro osservazioni e hanno presentato ulteriori argomentazioni riguardo al campione dei produttori dell’Unione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e dopo che alle loro osservazioni iniziali era stata data risposta nella nota al fascicolo pubblico.

(36)

Due parti interessate hanno ribadito l’argomentazione secondo cui il campione dei produttori dell’Unione non era rappresentativo e hanno chiesto l’esclusione di due produttori dell’Unione per i quali era stato constatato un pregiudizio in un’altra inchiesta relativa a miscugli di urea e nitrato di ammonio («caso UAN») (23). A loro dire, la soluzione di nitrato di ammonio era un prodotto semifinito utilizzato sia per il nitrato di ammonio che per i miscugli di urea e nitrato di ammonio. Il pregiudizio nei confronti di un prodotto si tradurrebbe dunque automaticamente in un pregiudizio per entrambi i prodotti. Inoltre il nitrato di ammonio si produce con le stesse attrezzature; pertanto vi è un solo costo comune di produzione. Di conseguenza, se la linea di produzione del nitrato di ammonio è sottoutilizzata a causa della riduzione della produzione e delle vendite di urea e nitrato di ammonio, il costo fisso più elevato inciderà indistintamente sulla redditività del nitrato di ammonio per uso libero o vincolato. Pertanto non vi è modo di ripartire un unico indicatore microeconomico tra il nitrato di ammonio utilizzato per il mercato libero e quello destinato al mercato vincolato.

(37)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. In tutte le inchieste i costi sono attribuiti unicamente al prodotto oggetto dell’inchiesta. Se non vi fosse modo di attribuire in maniera corretta e ragionevole il costo di produzione dei produttori integrati verticalmente, sarebbero di fatto messe in discussione le informazioni fornite da qualsiasi produttore oggetto dell’inchiesta (compresi i produttori esportatori russi che hanno collaborato alla presente inchiesta). Pertanto è prassi comune della Commissione che tutti gli indicatori economici si riferiscano distintamente al prodotto in questione, compreso l’indicatore del costo di produzione. Di conseguenza, nel verificare i produttori dell’Unione in questione integrati verticalmente e inclusi nel campione la Commissione ha garantito che vi fosse una chiara distinzione tra i costi sostenuti per ciascun prodotto fabbricato all’interno di tali società. L’argomentazione delle parti pertanto non è stata accolta.

(38)

Una parte interessata ha sostenuto che la produzione di entrambi i prodotti, nitrato di ammonio e miscugli di urea e nitrato di ammonio, non è comune tra i produttori dell’Unione di nitrato di ammonio. Questo fatto compromette il campione e lo rende non rappresentativo.

(39)

I due produttori dell’Unione inclusi nel campione sono due dei tre maggiori produttori dell’Unione di nitrato di ammonio in termini di volumi di produzione e di vendita indicati nell’esame della rappresentatività. Ciò contraddice l’affermazione secondo cui la produzione di entrambi i prodotti, nitrato di ammonio e miscugli di urea e nitrato di ammonio, non è comune tra i produttori dell’Unione di nitrato di ammonio e non sarebbe rappresentativa o tipica dell’industria dell’Unione. L’argomentazione della parte interessata è stata respinta.

1.6.2.   Campionamento degli importatori

(40)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e in tal caso selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(41)

Nessun importatore si è manifestato per fornire le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori

(42)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della Russia, nell’avviso di apertura era stato previsto un campionamento.

(43)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e in tal caso selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti nel paese interessato di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Tra le informazioni richieste figuravano il volume e il valore delle vendite, il volume di produzione e la capacità produttiva. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Russia presso l’Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta.

(44)

Otto produttori esportatori nel paese interessato, che rappresentano essenzialmente la totalità della produzione russa di nitrato di ammonio, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tali produttori erano i maggiori produttori e i maggiori esportatori durante il periodo dell’inchiesta di riesame («PIR»).

(45)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo. La Commissione ha confermato pertanto il campione proposto e tutte le parti interessate sono state informate di conseguenza in merito al campione selezionato.

(46)

Nel campione selezionato dalla Commissione figuravano i tre produttori esportatori seguenti:

Uralchem JSC (comprese Berezniki Azot e Kirovo-Chepetsk Chemical Works) («Uralchem»);

il gruppo EuroChem (Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot», Joint Stock Company «Azot») («Eurochem»);

il gruppo Acron (PJSC Acron, PJSC Dorogobuzh) («Acron»).

(47)

Il campione rappresentava il 65 % in volume della produzione russa di nitrato di ammonio dichiarata durante il PIR, sulla base delle risposte ai questionari di campionamento. Il campione comprendeva due produttori esportatori, Acron ed Eurochem, che avevano effettuato vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il PIR. La terza società inclusa nel campione, Uralchem, esportava nell’UE esclusivamente nitrato di ammonio prodotto dalla sua succursale Kirovo e non contemplato dalle misure oggetto del riesame, come spiegato al considerando 6.

1.7.   Questionari e visite di verifica

(48)

La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione, a tutti i produttori esportatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di utilizzatori che si sono manifestate dopo l’apertura dell’inchiesta.

(49)

Hanno risposto al questionario i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, i tre produttori esportatori inclusi nel campione e due utilizzatori del prodotto oggetto del riesame.

(50)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società/associazioni elencate di seguito:

a)

produttori dell’Unione:

AB Achema, Lituania;

Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawyu SA, Polonia;

Yara France SA, Francia;

associazione di produttori dell’Unione:

Fertilizers Europe, Belgio;

b)

produttori esportatori della Russia:

gruppo EuroChem AG [Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot» (Nevinka), Joint Stock Company «Azot» (NAK) e l’operatore commerciale nazionale Eurochem Trading RUS LLC];

gruppo Acron (PJSC Acron, PJSC Dorogobuzh, operatori commerciali nazionali – Agronovas);

c)

operatori commerciali collegati ai produttori esportatori:

Eurochem Trading GmbH, Svizzera ed EuroChem Agro GmbH, Germania.

(51)

La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l’avviso COVID-19») hanno tuttavia impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi dei produttori esportatori e delle società ad essi collegate. La Commissione ha invece eseguito controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito:

a)

produttori esportatori della Russia:

gruppo Uralchem (comprese Berezniki Azot, Kirovo-Chepetsk Chemical Works e Uralchem Trading House LLC);

b)

operatori commerciali collegati ai produttori esportatori:

Uralchem Trading SIA, Lettonia;

Acron Switzerland AG, Svizzera.

(52)

Oltre ad aver effettuato controlli incrociati a distanza, la Commissione ha confrontato le informazioni fornite dai produttori esportatori con la denuncia e ha verificato le informazioni fornite dall’industria dell’Unione e da altre parti interessate.

1.8.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(53)

L’inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(54)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso su cui si è concentrato l’ultimo riesame intermedio, ovvero è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, attualmente classificati con i codici NC 3102 30 90, ex 3602 00 00, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20 (codici TARIC 3102290010, 3102600010, 3102900010, 3105100010, 3105100020, 3105100030, 3105100040, 3105100050, 3105201030, 3105201040, 3105201050, 3105201060, 3105510010, 3105510020, 3105510030, 3105510040, 3105590010, 3105590020, 3105590030, 3105590040, 3105902030, 3105902040, 3105902050, 3105902060 e 3602000010) e originari della Russia («il prodotto oggetto del riesame»).

(55)

Il nitrato di ammonio è un concime azotato solido di uso comune in agricoltura, ma è anche utilizzato per scopi industriali, come la produzione di esplosivi (ad esempio nell’attività estrattiva). Le misure antidumping in vigore riguardano il nitrato di ammonio utilizzato in agricoltura e per la produzione di esplosivi. Entrambi i tipi di nitrato di ammonio presentano le medesime caratteristiche chimiche e tecniche, sono facilmente intercambiabili e sono considerati come prodotto oggetto del riesame.

(56)

Due parti interessate hanno sostenuto la necessità di rivedere la definizione del prodotto oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e le misure. Secondo tali parti, la sentenza Kirovo (24) annullava il regolamento (CE) n. 945/2005, che aveva ampliato la definizione del prodotto (25) rispetto all’inchiesta iniziale. Non vi era pertanto alcuna base giuridica per continuare ad applicare dazi antidumping a tali prodotti. Inoltre, poiché per i prodotti oggetto dell’ampliamento (collettivamente denominati «nitrato di ammonio stabilizzato») non erano mai stati riscontrati né pregiudizio né dumping, non vi era alcuna base per esaminare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. Per il nitrato di ammonio stabilizzato non erano mai stati riscontrati pregiudizio né dumping, pertanto il dumping o il pregiudizio non possono persistere né reiterarsi. Le parti hanno inoltre affermato che non esistevano elementi di prova sufficienti per effettuare un riesame in previsione della scadenza in relazione alle importazioni di nitrato di ammonio stabilizzato e che, nel contempo, la definizione dell’industria dell’Unione e l’esame della rappresentatività da parte della Commissione non avevano preso in considerazione i produttori di nitrato di ammonio stabilizzato. Dopo la divulgazione delle informazioni Acron ha ribadito l’argomentazione secondo cui la definizione del prodotto oggetto del presente riesame in previsione della scadenza era illegale in quanto comprendeva miscugli o il nitrato di ammonio stabilizzato.

(57)

La sentenza di cui trattasi ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 solo per quanto riguarda un produttore esportatore russo, come chiarito dal Tribunale di primo grado nella causa T-348/05 INTP (26). Per tutti gli altri produttori russi la definizione del prodotto applicabile rimane quella specificata nel regolamento (CE) n. 945/2005. L’obiezione della parte interessata è respinta.

(58)

Dopo la divulgazione delle informazioni, alcune parti interessate (27) hanno ribadito l’argomentazione secondo cui non esisteva alcuna base giuridica per l’applicazione delle misure antidumping al nitrato di ammonio stabilizzato poiché, come stabilito dal Tribunale (28), esso non era considerato un prodotto simile al prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale.

(59)

Come chiarito dal Tribunale di primo grado nella causa T-348/05 INTP (29), la sentenza del Tribunale di primo grado del 10 settembre 2008, causa T-348/05, riguardava solo un produttore esportatore russo (il richiedente). L’annullamento del regolamento impugnato dal richiedente è dunque limitato al richiedente stesso. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(60)

L’RFPA ha inoltre argomentato che, in subordine, la valutazione della Commissione era erronea poiché nella sua analisi non aveva preso in considerazione il nitrato di ammonio stabilizzato. Secondo l’RFPA, l’inclusione del nitrato di ammonio stabilizzato nel prodotto oggetto del riesame e nel prodotto simile avrebbe portato la Commissione a trarre conclusioni completamente diverse riguardo al rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

(61)

Si ricorda che, a seguito della sentenza nella causa T-348/05, il nitrato di ammonio stabilizzato prodotto dalla succursale Kirovo di Uralchem non è soggetto alle misure in vigore e pertanto non rientrava nell’analisi del dumping e del pregiudizio effettuata dalla Commissione nel presente caso. Ad eccezione del prodotto fabbricato ed esportato da Kirovo, nel presente caso l’analisi della Commissione ha riguardato l’intero prodotto oggetto del riesame quale definito al considerando 54, che comprende il nitrato di ammonio stabilizzato. L’argomentazione addotta dall’RFPA ha pertanto dovuto essere respinta.

(62)

Un’altra parte interessata ha sostenuto che, per la prima volta durante gli anni di applicazione dei dazi, la domanda di riesame fa riferimento al grado industriale dei produttori di nitrato di ammonio e che i produttori di nitrato di ammonio di grado industriale nell’Unione avrebbero dovuto far parte dell’industria nazionale asseritamente lesa nel corso dell’inchiesta iniziale. Poiché all’epoca i produttori di nitrato di ammonio di grado industriale nell’Unione non facevano parte dell’industria nazionale, e per loro pertanto non è mai stato riscontrato alcun pregiudizio, anche il nitrato di ammonio di grado industriale non dovrebbe essere soggetto a dazi antidumping. Il nitrato di ammonio di grado industriale dovrebbe altresì essere escluso dal prodotto oggetto del riesame.

(63)

Tale obiezione è infondata. Soddisfacendo la definizione del prodotto oggetto del riesame, il nitrato di ammonio utilizzato a fini industriali e di conseguenza l’industria che lo produce sono sempre stati oggetto delle inchieste e delle misure. Il fatto che i tipi di prodotto possano essere destinati a utilizzazioni finali differenti è irrilevante nella misura in cui il prodotto continua a rientrare nella definizione del «prodotto oggetto del riesame». Tale argomentazione è pertanto respinta.

2.2.   Prodotto simile

(64)

L’inchiesta ha dimostrato che i seguenti prodotti hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno russo;

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(65)

La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O DI REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(66)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore avrebbe comportato un rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

3.2.   Rischio di persistenza del dumping

(67)

Per quanto riguarda le esportazioni dell’Unione, durante il PIR i produttori esportatori inclusi nel campione hanno venduto solo volumi trascurabili ad acquirenti dell’Unione. Di fatto, come indicato al considerando 47, solo Acron ed Eurochem hanno effettuato vendite all’esportazione verso l’Unione durante il PIR. Tali vendite sono state effettuate direttamente o tramite operatori commerciali collegati stabiliti in Svizzera e nell’Unione. Il terzo produttore incluso nel campione, Uralchem, ha esportato nell’Unione soltanto il nitrato di ammonio stabilizzato prodotto dalla sua succursale Kirovo, non soggetto alle misure in vigore.

(68)

In termini di volumi reali, secondo i dati comunicati da Uralchem e in linea con le informazioni estratte dalla banca dati (30) di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, la maggior parte delle importazioni nell’Unione dalla Russia durante il PIR, pari a [50 000-100 000] tonnellate, era costituita da nitrato di ammonio stabilizzato non soggetto al dazio antidumping dell’UE.

(69)

Pertanto le importazioni totali del prodotto oggetto delle misure antidumping (e del presente riesame) erano pari a [38 000-43 000] tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame, corrispondenti allo [0,4 %-0,8 %] del consumo dell’Unione e allo [0,3 %-0,5 %] della produzione russa di nitrato di ammonio durante il PIR. Inoltre tali vendite erano limitate a un numero ridotto di acquirenti negli Stati baltici, in Finlandia e in Svezia.

(70)

Tali risultanze, basate su dati verificati forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione e sulle informazioni estratte dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, sono coerenti con l’osservazione dell’RFPA secondo cui le importazioni di nitrato di ammonio dalla Russia erano scese a livelli trascurabili.

(71)

Di conseguenza le vendite russe all’esportazione verso l’Unione non sono state considerate rappresentative del prezzo (e delle quantità) a cui i produttori esportatori venderebbero il prodotto oggetto del riesame all’Unione in assenza di misure. In tali circostanze si ritiene che le vendite dell’Unione durante il PIR non potessero essere utilizzate per valutare il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping.

(72)

In risposta alla divulgazione delle informazioni, l’RFPA ed Eurochem hanno sostenuto, in riferimento all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che poiché la struttura delle vendite russe non era cambiata, per determinare il rischio di persistenza del dumping nel presente caso si sarebbero dovute impiegare le stesse modalità utilizzate per fissare il livello del dazio nell’ultimo riesame intermedio (31) (ossia basandosi sulle vendite all’esportazione di nitrato di ammonio stabilizzato nell’Unione da parte di Kirovo). Allo stesso modo Uralchem ha sostenuto che se il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722 aveva considerato il nitrato di ammonio stabilizzato di Kirovo come il migliore elemento di prova – nonché l’unico – disponibile per fissare il livello del dazio per la Russia in generale, nel presente caso la Commissione avrebbe dovuto fare altrettanto a norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Uralchem ha inoltre elaborato un’analisi distinta del dumping limitata alle proprie vendite di nitrato di ammonio stabilizzato.

(73)

La Commissione osserva che tali argomentazioni si basano su una premessa errata, in quanto essa non aveva utilizzato il prezzo all’esportazione del nitrato di ammonio stabilizzato di Kirovo per fissare il livello delle misure nell’ultimo riesame intermedio. In entrambi i casi le risultanze della Commissione si erano basate sulle esportazioni verso paesi terzi. Tuttavia nel riesame intermedio, in assenza di vendite russe utilizzabili sul mercato dell’UE e data la necessità di calcolare un margine di pregiudizio basato sulle vendite verso l’Unione, le vendite di nitrato di ammonio stabilizzato di Kirovo verso l’Unione erano state considerate il miglior valore di sostituzione disponibile per effettuare un calcolo comparativo dei prezzi che potesse essere usato per fissare il nuovo livello del dazio. Inoltre, affinché questo valore di sostituzione potesse essere paragonabile alle vendite russe utilizzabili sul mercato dell’UE, per calcolare l’undercutting e l’underselling i prezzi del nitrato di ammonio stabilizzato di Kirovo erano stati adeguati. In un riesame in previsione della scadenza, in cui la valutazione del rischio di reiterazione del dumping si può basare unicamente sulle reali operazioni di vendita verso paesi terzi, ciò non è necessario. La Commissione osserva poi che la metodologia applicata nel presente riesame ha seguito lo stesso metodo che era stato impiegato nell’ultimo riesame in previsione della scadenza, ossia quello di utilizzare le esportazioni verso paesi terzi nella valutazione del rischio di reiterazione del dumping. La Commissione ha quindi pienamente rispettato l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte.

(74)

Acron ed Eurochem hanno inoltre affermato, in risposta alla divulgazione delle informazioni, che durante il PIR le loro vendite nell’Unione erano stabili, a prezzi rappresentativi e in volumi sufficienti a consentire un’analisi del dumping e che non è stato constatato alcun dumping.

(75)

Questa argomentazione va respinta. Come indicato al considerando 67, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno venduto solo volumi trascurabili ad acquirenti dell’Unione. Pertanto le vendite russe all’esportazione verso l’Unione non sono state considerate rappresentative e non hanno quindi potuto essere utilizzate per valutare il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping (cfr. i considerando 69 e 71 per maggiori dettagli).

3.3.   Rischio di reiterazione del dumping

(76)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 67 a 71, la Commissione ha esaminato se esistessero prove del rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha analizzato i fattori seguenti: il prezzo all’esportazione per le vendite dalla Russia ad altre destinazioni, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata complessivamente in Russia, l’attrattiva del mercato dell’Unione e di altri mercati di paesi terzi.

3.3.1.   Esportazioni verso paesi terzi

(77)

Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato quantitativi significativi verso paesi terzi e hanno fornito informazioni dettagliate riguardo a tali esportazioni. In assenza di volumi rappresentativi delle esportazioni nell’Unione, si è tenuto conto delle esportazioni verso altri paesi terzi per analizzare il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

(78)

La Commissione ha riscontrato che durante il PIR i produttori esportatori inclusi nel campione hanno venduto quasi il 50 % (32) dei loro quantitativi totali su mercati terzi. Oltre il 70 % di tali vendite su mercati terzi era destinato principalmente all’America latina (Brasile, Perù, Colombia, Ecuador), ma anche a paesi come Stati Uniti, Kazakhstan, Marocco, Azerbaigian e Zimbabwe. I volumi di esportazione verso altri paesi terzi sono stati molto bassi.

(79)

È stata effettuata un’analisi che confronta i prezzi effettivamente praticati sul mercato interno con le vendite a paesi terzi a livello franco fabbrica. In seguito al confronto, la Commissione ha stabilito individualmente per tutti e tre i produttori esportatori inclusi nel campione che il prezzo all’esportazione medio ponderato franco fabbrica verso i loro principali mercati di paesi terzi durante il PIR era inferiore al prezzo medio effettivo franco fabbrica pagato o pagabile sul mercato interno durante il PIR.

(80)

Le risultanze di cui sopra si basano su dati verificati forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione, che rappresentavano circa l’80 % del totale delle esportazioni russe di nitrato di ammonio verso paesi terzi. Di conseguenza la Commissione non ha avuto la necessità di ricorrere alle statistiche sulle esportazioni.

(81)

Complessivamente, durante il PIR il prezzo medio franco fabbrica all’esportazione in paesi terzi dei tre produttori esportatori inclusi nel campione è stato di 133 EUR/tonnellata, mentre il loro prezzo medio franco fabbrica sul mercato interno è stato di 145 EUR/tonnellata. Si è pertanto ritenuto che, se le misure in vigore fossero abrogate, probabilmente i produttori esportatori russi praticherebbero prezzi di dumping anche sul mercato dell’Unione.

(82)

Quanto ai prezzi praticati sul mercato interno russo, FE ha sostenuto che esiste una particolare situazione di mercato riguardo ai prezzi del nitrato di ammonio sul mercato interno russo a causa di un intervento statale sotto forma di restrizioni dei prezzi. Secondo FE, i prezzi del nitrato di ammonio sul mercato interno non erano pertanto idonei a essere utilizzati nel presente procedimento. In seguito alla divulgazione delle informazioni, FE ha ribadito la propria convinzione che in Russia vi sia un intervento statale caratterizzato principalmente da restrizioni dei prezzi. A tal fine, FE ha fatto riferimento a una serie di fonti e documenti redatti da varie autorità pubbliche, quali listini prezzi, accordi, tabelle di marcia e riunioni informative tenute da funzionari pubblici. Tuttavia i documenti presentati da FE recavano una data non compresa nel PIR e/o FE non è riuscita a spiegare la pertinenza e l’effetto di tali prove sulle vendite sul mercato interno dei produttori esportatori e la loro idoneità a essere utilizzate nel presente procedimento. In ogni caso, la pertinenza di tali documenti nell’ambito del presente procedimento è discutibile. Allorché la Commissione ha accertato, come indicato al considerando 81, il rischio di reiterazione del dumping nei confronti dell’UE, il livello di dumping particolarmente elevato o più elevato non modificherebbe tale conclusione (su questo punto cfr. anche il considerando 85). Le argomentazioni di FE sono state pertanto respinte.

(83)

In seguito alla divulgazione delle informazioni FE ha sostenuto che il Brasile era l’esempio più rappresentativo del dumping russo, facendo riferimento a relazioni statistiche pubbliche in materia di esportazioni e a relazioni nazionali indipendenti locali.

(84)

Le risultanze della Commissione si fondano su dati verificati specifici per società forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione, i quali sono stati ritenuti più accurati e affidabili rispetto a statistiche pubbliche aggregate. La Commissione ha inoltre effettuato un’analisi dei prezzi delle esportazioni verso una serie di mercati di paesi terzi considerati rappresentativi delle vendite complessive a paesi terzi per ciascuno dei produttori inclusi nel campione (cfr. il considerando 78). Una valutazione delle vendite a numerosi paesi terzi è stata ritenuta più rappresentativa di una valutazione dei dati per un singolo paese.

(85)

Inoltre, in risposta alla divulgazione delle informazioni, FE ha affermato che nella sua valutazione del dumping la Commissione non ha preso in considerazione la particolare situazione del mercato del gas in Russia.

(86)

Come spiegato ai considerando da 77 a 81, la Commissione non ha effettuato un calcolo del dumping nel presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione non ha dunque ritenuto necessario valutare l’attendibilità dei costi di produzione (compresi i costi del gas).

(87)

In risposta alla divulgazione delle informazioni, l’RFPA e Acron hanno sostenuto che la Commissione non ha effettuato un calcolo del margine di dumping, violando così l’articolo 11, paragrafo 9, e l’articolo 2 del regolamento di base, che impongono l’uso di una metodologia standard per determinare l’esistenza di pratiche di dumping nel contesto di riesami in previsione della scadenza. Acron ed Eurochem hanno inoltre sostenuto che la Commissione non ha rivelato alcun calcolo del dumping nell’ambito della presente inchiesta, violando in tal modo i loro diritti di difesa. A loro avviso non era chiaro neppure il motivo per cui la Commissione avesse confrontato il prezzo franco fabbrica praticato sul mercato interno con il prezzo franco fabbrica all’esportazione verso paesi terzi senza effettuare di fatto un calcolo del dumping.

(88)

La Commissione non ha calcolato il dumping sulla base delle importazioni nell’UE durante il PIR in quanto ha constatato che il volume totale delle esportazioni russe del prodotto oggetto del riesame verso l’Unione non era rappresentativo. Tale volume non rappresentava pertanto una base attendibile per il calcolo del dumping. Di conseguenza la Commissione non ha potuto constatare in via definitiva l’esistenza di pratiche di dumping nell’UE durante il PIR e ha invece valutato il rischio di reiterazione del dumping sulla base delle esportazioni russe di nitrato di ammonio verso i mercati terzi. Per le conclusioni tratte dalla Commissione dal precedente confronto dei prezzi si rinvia anche al considerando 81.

(89)

Quanto all’articolo 11, paragrafo 9, e all’articolo 2 del regolamento di base, come evidenziato al considerando 73, nell’ultimo riesame in previsione della scadenza la Commissione ha utilizzato lo stesso metodo. La Commissione rinvia alla sezione 3.1.1 dell’ultimo regolamento sul riesame in previsione della scadenza (33), in cui nella sua analisi del rischio di reiterazione del dumping aveva valutato integralmente le esportazioni della Russia verso altre destinazioni. Pertanto non solo non è stato violato l’articolo 2 del regolamento di base, ma allo stesso modo non può esservi una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del medesimo regolamento.

(90)

Infine, in termini di diritti procedurali, la Commissione ha comunicato tutti i fatti e le cifre essenziali alla base del confronto effettuato, nel rispetto dei diritti di difesa delle parti. La Commissione ha anche trasmesso ulteriori divulgazioni finali (il 30 settembre e il 21 ottobre 2020) alle parti interessate al fine di fornire loro chiarimenti aggiuntivi e assicurarsi che avessero compreso correttamente i calcoli da essa effettuati. Le argomentazioni in oggetto hanno pertanto dovuto essere respinte.

(91)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Acron ha sostenuto che i suoi diritti di difesa erano stati violati poiché la Commissione aveva raccolto più informazioni del dovuto per la sua valutazione, in particolare in assenza del calcolo del dumping. Innanzitutto Acron non ha spiegato in che modo tale circostanza violerebbe il suo diritto di difesa. In secondo luogo, anche se disponeva di tutti i dati necessari per calcolare il dumping, avendo concluso che i volumi delle esportazioni erano troppo esigui e quindi non rappresentativi per eseguire un calcolo del dumping, la Commissione non era tenuta a effettuare tale calcolo.

(92)

Inoltre secondo l’RFPA ed Eurochem la Commissione non aveva effettuato neppure un semplice confronto dei prezzi franco fabbrica. A loro dire la Commissione aveva accertato l’esistenza del dumping adeguando il prezzo all’esportazione dei produttori russi attraverso la detrazione di percentuali gonfiate ed erronee riguardanti le SGAV e i margini di profitto fittizi. Inoltre secondo l’RFPA l’articolo 2 del regolamento di base non si applica nella misura in cui la Commissione non ha effettuato calcoli del margine di dumping. Uralchem ed Eurochem hanno inoltre sostenuto che, qualora la Commissione dovesse mantenere la propria decisione di detrarre le SGAV e il profitto fittizio dei suoi operatori commerciali dal prezzo all’esportazione, dovrebbe essere applicato un adeguamento analogo al prezzo di vendita praticato sul mercato interno dall’operatore commerciale interno.

(93)

La Commissione non ha accertato l’esistenza di pratiche di dumping nell’UE durante il PIR e non ha effettuato un calcolo del dumping in tal senso. Contrariamente a quanto sostiene l’RFPA, la Commissione ha confrontato i prezzi franco fabbrica praticati sul mercato interno con i prezzi russi all’esportazione nei mercati dei paesi terzi. Se è vero che l’articolo 2 del regolamento di base si applica ai calcoli del dumping, la Commissione non concorda con le parti interessate sul fatto che non potesse applicare tali disposizioni per analogia nel confrontare i prezzi sulla base dei prezzi dei paesi terzi. Ai fini di un confronto equo e obiettivo, la Commissione ha deciso di apportare, fra l’altro, adeguamenti in linea con la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Adeguamenti analoghi non sono stati applicati al prezzo di vendita sul mercato interno tramite un operatore commerciale interno, in quanto gli operatori commerciali nazionali fungevano essenzialmente da ramo vendite delle entità produttrici sul mercato interno. Ai fini del confronto dei prezzi non era pertanto giustificato alcun adeguamento del prezzo di vendita sul mercato interno per tenere conto delle SGAV e del profitto.

(94)

Acron ha affermato, in risposta alla divulgazione delle informazioni, che la detrazione del costo del profitto e delle SGAV per il suo operatore commerciale collegato era manifestamente errata ai fini di un confronto dei prezzi finalizzato al calcolo dell’undercutting.

(95)

In primo luogo Acron sembra confondere la questione del calcolo dell’undercutting e il confronto dei prezzi effettuato ai fini dell’analisi del rischio di reiterazione del dumping. In secondo luogo, come spiegato nella divulgazione delle informazioni specifica per società e al considerando 93, gli adeguamenti per gli importatori/operatori commerciali collegati sono stati effettuati allo scopo di garantire un confronto equo dei prezzi, in linea con le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 9, e dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), rispettivamente.

(96)

Secondo Uralchem ed Eurochem, la Commissione non ha sufficientemente giustificato l’adeguamento del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Uralchem ed Eurochem hanno inoltre affermato, in risposta alla divulgazione delle informazioni, che una detrazione di un margine di profitto fittizio del 4 % si discostava dalla metodologia utilizzata nel procedimento di riesame intermedio R674, in cui era stato detratto un margine di profitto fittizio del 2,4 %, e che pertanto tale detrazione non era conforme all’articolo 11, paragrafo 9. Acron ha inoltre sostenuto che il profitto fittizio per un operatore commerciale su un mercato delle materie prime era un premio chiaramente sovrastimato e che non avrebbe dovuto essere detratto affatto.

(97)

Nel presente caso e in linea con la divulgazione delle informazioni specifica per società, l’adeguamento dei prezzi per tenere conto delle SGAV (incluso il rialzo) degli operatori commerciali di Uralchem ed Eurochem è stato effettuato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), poiché le funzioni di tali operatori commerciali erano analoghe a quelle di un agente. Gli operatori commerciali promuovono e vendono al di fuori della Russia il nitrato di ammonio fabbricato negli impianti dei produttori e le entità sono designate come operatori commerciali nella gerarchia aziendale del gruppo dei produttori esportatori. Pertanto gli operatori commerciali svolgono chiaramente attività per conto e nell’interesse di Uralchem e del gruppo Eurochem e di conseguenza l’adeguamento era giustificato.

(98)

Per quanto riguarda il profitto fittizio effettivamente detratto dai prezzi all’esportazione, vista la mancanza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti nella presente inchiesta, la Commissione ha utilizzato il margine di profitto del 4 % di un importatore indipendente basandosi su un’inchiesta più recente relativa a un concime azotato simile, i miscugli di urea e nitrato di ammonio (34). Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, nel presente riesame la Commissione non ha sbagliato a utilizzare un margine di profitto fittizio del 4 % anziché del 2,4 %. Di fatto il metodo utilizzato dalla Commissione era esattamente lo stesso in entrambi i riesami: data l’assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti, la Commissione ha utilizzato il margine di profitto riscontrato per gli importatori indipendenti in un caso contemporaneo riguardante un altro prodotto chimico. L’utilizzo del profitto del 4 % era pertanto conforme all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che richiede di applicare lo stesso metodo e non la stessa redditività (obsoleta).

(99)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare tassi di cambio mensili anziché una media del PIR per effettuare il confronto dei prezzi e/o confrontare i prezzi per tipo di prodotto.

(100)

La Commissione ha analizzato tali argomentazioni e ha riscontrato che la differenza di prezzo sarebbe stata analoga anche se fossero stati utilizzati tassi di cambio mensili e se il confronto fosse stato effettuato prodotto per prodotto. Inoltre per il confronto dei prezzi sono stati presi in considerazione tutti i tipi di prodotto e, sebbene il confronto non sia stato effettuato specificamente per tipo di prodotto, la quasi totalità delle vendite nei paesi terzi riguardava un unico tipo di prodotto.

(101)

Eurochem ha presentato varie argomentazioni relative a propri calcoli individuali dei prezzi di vendita sul mercato interno e riguardanti la detrazione dei costi del credito e il calcolo degli adeguamenti degli impianti. Eurochem ha inoltre addotto varie argomentazioni relative a propri calcoli individuali dei prezzi di vendita all’esportazione e riguardanti presunti errori di calcolo delle spese di trasporto. Tali argomentazioni sono state respinte. Per motivi di riservatezza, ulteriori dettagli sul ragionamento della Commissione sono stati forniti unicamente alla società in un documento separato.

3.3.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Russia

(102)

Per stabilire la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia, la Commissione ha utilizzato i dati verificati delle società incluse nel campione e i dati comunicati in risposta ai questionari di campionamento per tutti gli altri esportatori russi. Inoltre è stata inclusa nel calcolo la capacità inutilizzata complessiva di Kirovo poiché la capacità inutilizzata per altri tipi di nitrato di ammonio, attualmente esclusi dall’applicazione delle misure antidumping, può essere facilmente utilizzata per la produzione di nitrato di ammonio attualmente classificato con i codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

(103)

In linea con le inchieste precedenti, il volume effettivo di produzione più elevato osservato nel periodo in esame è stato utilizzato come base per il calcolo della capacità delle società incluse nel campione, a meno che la capacità installata non fosse superiore alla produzione effettiva.

(104)

A seguito delle verifiche e dei controlli incrociati a distanza dei produttori inclusi nel campione, i dati sono stati adeguati per il gruppo Acron. L’adeguamento è dovuto al fatto che sono la produzione e la capacità delle torri di prilling, la principale strozzatura nella produzione del nitrato di ammonio solido (anziché la produzione e la capacità di un prodotto intermedio), a essere decisive per determinare la produzione e la capacità inutilizzata nel presente caso.

(105)

La Commissione ha riscontrato che durante il PIR la capacità produttiva in Russia ammontava a oltre 10,5 milioni di tonnellate, con una capacità inutilizzata di 440 000 tonnellate. Quest’ultima cifra corrisponde a oltre il 6 % del consumo dell’Unione, complessivamente pari a circa 6,9 milioni di tonnellate. Le risultanze in questo caso erano coerenti con l’ultimo riesame intermedio, in cui la capacità produttiva in Russia era stata fissata a circa 11 milioni di tonnellate, con una capacità inutilizzata di 600 000 tonnellate.

(106)

Va inoltre osservato che la capacità produttiva di nitrato di ammonio in Russia è ulteriormente aumentata di quasi altre 400 000 tonnellate dopo il PIR, a seguito di un ammodernamento delle apparecchiature di produzione esistenti da parte di alcuni dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(107)

Esiste pertanto una capacità inutilizzata in Russia e la capacità produttiva dei produttori esportatori russi è ulteriormente aumentata dopo il PIR. Se tali capacità fossero interamente destinate al mercato dell’Unione, sarebbero esportati volumi consistenti nell’UE.

(108)

In risposta alla divulgazione delle informazioni, FE ha contestato le risultanze della Commissione relative alla produzione e alla capacità inutilizzata in Russia. FE ha sostenuto che la capacità produttiva dei produttori russi di nitrato di ammonio era superiore a 11,7 milioni di tonnellate e che la capacità inutilizzata russa era di 1,6 milioni di tonnellate. L’argomentazione di FE si basava sulle stime di un esperto. Le risultanze della Commissione si basano invece su dati trasmessi alla Commissione direttamente dai produttori russi, che rappresentano la totalità della produzione russa di nitrato di ammonio. Tali cifre sono state inoltre verificate per tre produttori principali. Le stime di FE non possono dunque essere riconosciute come più affidabili di quelle accertate dalla Commissione.

(109)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Acron e il governo russo hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare l’utilizzo degli impianti. Tali parti interessate hanno sostenuto che, per gli impianti che producono sia nitrato di ammonio che miscugli di urea e nitrato di ammonio, la disponibilità di nitrato di ammonio fuso costituisce una strozzatura e una limitazione e che l’utilizzo degli impianti dovrebbe essere calcolato su tale base o sulla base della produzione effettiva di nitrato di ammonio, ma non sulla capacità di prilling, che semplicemente non può essere utilizzata in assenza della materia prima (ossia il nitrato di ammonio fuso) per la produzione di nitrato di ammonio.

(110)

La suddetta argomentazione, che sembra essere già stata avanzata anteriormente, è viziata e deve essere respinta per gli stessi motivi che sono stati illustrati nel precedente riesame in previsione della scadenza (35). Innanzitutto, è la capacità delle torri di prilling a rappresentare la principale strozzatura e limitazione alla produzione di nitrato di ammonio, come illustrato al considerando 104. In secondo luogo, data la possibilità di trasporre facilmente l’uso del nitrato di ammonio fuso dalla produzione di miscugli di urea e nitrato di ammonio alla produzione di nitrato di ammonio, la presunta indisponibilità del nitrato di ammonio fuso non può incidere sul calcolo della capacità produttiva totale e sull’utilizzo degli impianti per il prodotto oggetto del riesame. L’assegnazione del nitrato di ammonio fuso alla produzione sia di nitrato di ammonio che di miscugli di urea e nitrato di ammonio è una decisione interna della società che non può essere al centro di considerazioni oggettive nel calcolo della capacità produttiva di nitrato di ammonio.

(111)

In risposta alla divulgazione delle informazioni, l’RFPA ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto presente che nel periodo tra il 2017 e il PIR la capacità produttiva della Russia era diminuita di 500 000 tonnellate. Inoltre secondo l’RFPA la Commissione non ha considerato che le dimensioni e la quota delle presunte capacità inutilizzate in Russia in rapporto al consumo di nitrato di ammonio dell’Unione sono diminuite costantemente negli ultimi cinque anni. L’RFPA ha infine affermato che il presunto aumento di 400 000 tonnellate delle capacità produttive della Russia dopo il PIR dovrebbe essere altresì esaminato alla luce di un considerevole aumento del consumo interno di nitrato di ammonio in Russia nel 2019 rispetto al 2018.

(112)

L’importanza delle capacità inutilizzate esistenti non è influenzata di per sé da un calo della capacità produttiva. L’argomentazione dell’RFPA ignora inoltre il fatto che dopo il PIR la capacità produttiva dei produttori russi è tornata a crescere fino a quasi 11 milioni di tonnellate. Inoltre, sebbene nell’ultimo periodo le capacità inutilizzate nel PIR possano essere diminuite, esse restano comunque importanti, in particolare se considerate insieme alle capacità produttive create di recente. Per quanto riguarda il presunto aumento del consumo interno di nitrato di ammonio nel 2019 rispetto al 2018, se anche i dati forniti dall’RFPA dovessero essere accettati così come sono, essi dimostrerebbero che l’aumento della produzione russa di nitrato di ammonio nel 2019 (rispetto al 2018) ha superato la crescita del consumo interno nello stesso periodo e che le esportazioni restano quindi importanti per l’industria russa del nitrato di ammonio.

(113)

L’RFPA ha inoltre affermato che la Commissione ha ampiamente sovrastimato i volumi delle capacità russe che potevano essere esportati nell’Unione.

(114)

L’argomentazione dell’RFPA non è suffragata da elementi di prova plausibili (cfr. anche i considerando 166 e 167) in questo contesto. Si ricorda inoltre che la Commissione ha analizzato il rischio di reiterazione del dumping nel presente riesame in previsione della scadenza. L’analisi illustrata nella sezione 3.3.3 dimostra che l’indirizzamento di tutte le capacità inutilizzate dei produttori russi, o della maggior parte di esse, rappresenta una minaccia plausibile che potrebbe concretizzarsi in caso di scadenza delle misure.

(115)

L’RFPA ha inoltre sostenuto che la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa non comunicando la base su cui si fonda la risultanza relativa alla produzione e alla capacità inutilizzata in Russia. L’RFPA ha altresì affermato che la Commissione non ha fornito elementi di prova attestanti il presunto aumento di capacità.

(116)

Innanzitutto, nella divulgazione finale delle informazioni sono state specificate la fonte dei dati utilizzati dalla Commissione e la base su cui essa ha eseguito il suo calcolo. Inoltre, nei casi in cui sono stati effettuati adeguamenti della produzione/capacità rispetto ai calcoli e alle stime della società, essi sono stati debitamente giustificati (per maggiori dettagli cfr. i considerando da 102 a 104 e il considerando 106). Per di più, per ogni singolo produttore incluso nel campione è stata fornita una specifica divulgazione delle informazioni corredata di una spiegazione dettagliata del modo in cui la produzione e la capacità inutilizzata sono state determinate durante e dopo il PIR. Data la natura riservata delle informazioni specifiche per società sulla produzione e sulla capacità dei singoli produttori, la divulgazione generale di tali informazioni non è stata tuttavia possibile.

(117)

In ogni caso, le conclusioni tratte dalla Commissione nel presente regolamento si basano su considerazioni che sono state debitamente comunicate alle parti interessate e i loro diritti di difesa sono stati pienamente rispettati. L’argomentazione dell’RFPA deve pertanto essere respinta.

3.3.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(118)

Il consumo nell’Unione si è mantenuto costantemente elevato e il mercato dell’UE è fra i più attraenti per la Russia in termini di dimensioni, potenziale e prossimità geografica.

(119)

Dall’inchiesta è emerso che i produttori esportatori russi hanno sviluppato notevoli capacità logistiche e commerciali che faciliterebbero il loro accesso alle operazioni di vendita di nitrato di ammonio sul mercato dell’Unione. A titolo di esempio, Uralchem ed Eurochem hanno entità commerciali collegate stabilite nell’Unione (rispettivamente in Lettonia e in Germania), e anche Acron ed Eurochem hanno operatori commerciali collegati con sede in Svizzera. Inoltre Acron è affiliata a un operatore di terminali portuali in Estonia, una società denominata AS DBT (36), mentre Riga Fertilizer Terminal LLC è di proprietà comune di Uralchem e del porto commerciale di Riga (37).

(120)

Inoltre paesi come l’Ucraina (che rappresentavano il 7 % del consumo globale di nitrato di ammonio nel 2016 (38)), l’Australia e l’India (39) hanno istituito misure di difesa commerciale riguardanti il nitrato di ammonio proveniente dalla Russia. Contrariamente a quanto sostenuto dall’industria russa, finora l’Ucraina non ha revocato i dazi antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio dalla Russia. Tali misure in altri potenziali mercati di esportazione accrescono ulteriormente l’attrattiva dell’Unione e incentiverebbero i produttori esportatori russi a dirigere le loro esportazioni verso l’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping nell’UE.

(121)

L’RFPA ha affermato che le esportazioni russe di nitrato di ammonio non hanno subito restrizioni di rilievo sui principali mercati di esportazione. Ha inoltre dichiarato che, a differenza del precedente riesame in previsione della scadenza (40), l’attuale domanda supplementare di nitrato di ammonio nei paesi terzi costituiva un importante fattore di differenziazione.

(122)

Come indicato in precedenza, finora sono in vigore misure antidumping (o altre misure di restrizione degli scambi) sulle importazioni russe di nitrato di ammonio in Ucraina, Australia e India, il che rende questi mercati meno attraenti per gli esportatori russi. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall’RFPA in merito alla domanda supplementare di nitrato di ammonio rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza, le risultanze della Commissione per il PIR e la sua analisi previsionale sono paragonabili a quelle del 2014, in particolare per quanto riguarda i grandi mercati come la Cina e gli Stati Uniti. Più nello specifico, si è constatato che durante il PIR le esportazioni russe di nitrato di ammonio verso la Cina erano sostanzialmente inesistenti (41). Per quanto riguarda gli Stati Uniti, benché nell’agosto 2016 abbiano revocato le misure antidumping sul nitrato di ammonio originario della Russia, il boom del gas di scisto nel paese ha determinato lo sviluppo delle capacità dei produttori statunitensi di concimi azotati (42).

(123)

Inoltre l’RFPA ha affermato che tra il 2019 e il 2025 si assisterà a una crescita considerevole del consumo di nitrato di ammonio in Eurasia, America latina, Africa e Asia. Secondo l’RFPA, tale aumento del consumo, pari a quasi 2,5 milioni di tonnellate (43), potrà assorbire con facilità l’eventuale ulteriore capacità inutilizzata esistente in Russia. L’RFPA ha inoltre dichiarato che il mercato russo del nitrato di ammonio è grande quanto quello dell’Unione e continua a crescere. Sempre secondo l’RFPA, i mercati asiatici nel loro insieme superavano di gran lunga il consumo di nitrato di ammonio in Europa.

(124)

Innanzitutto, il previsto aumento del consumo di nitrato di ammonio in altre regioni del mondo non implica che il mercato dell’Unione non rimarrebbe attraente o non diventerebbe addirittura più attraente di tali mercati. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall’RFPA, il consumo russo di nitrato di ammonio sembra essere diminuito anziché aumentato (per maggiori dettagli cfr. il considerando 130).

(125)

In secondo luogo, se anche si concretizzasse (il che è tutt’altro che certo), l’aumento previsto riguarderebbe principalmente regioni in cui i produttori esportatori russi non sono attivi o lo sono solo in maniera marginale (Africa, Asia, Oceania, America del Nord, Medio Oriente) (44). Inoltre il fascicolo non contiene elementi indicanti che i produttori russi di nitrato di ammonio modificherebbero radicalmente le loro preferenze di esportazione in un futuro prevedibile.

(126)

In terzo luogo, per quanto riguarda l’America latina, principale obiettivo delle esportazioni russe di nitrato di ammonio (circa la metà delle esportazioni russe di nitrato di ammonio è destinata a questo mercato), l’aumento previsto sarebbe superato dall’aumento verificato della capacità produttiva russa dopo il PIR. Inoltre tale aumento si aggiunge a una capacità inutilizzata di 440 000 tonnellate. Per di più, poiché i produttori esportatori russi sono in concorrenza con altri produttori con sede in America latina o altrove, non è plausibile che l’aumento del consumo di nitrato di ammonio da parte dell’America latina sia assorbito interamente, e nemmeno in gran parte, dai soli produttori russi di nitrato di ammonio.

(127)

Infine, l’Eurasia, per la quale è asseritamente prevista un’ulteriore crescita del consumo di nitrato di ammonio fino al 2025, comprende in particolare l’Ucraina (45), che con un consumo di nitrato di ammonio pari al 7 % del consumo globale (46) è uno dei maggiori consumatori di nitrato di ammonio a livello mondiale. Tuttavia, come indicato in precedenza, a causa delle misure adottate dall’Ucraina nei confronti delle esportazioni russe di nitrato di ammonio, un aumento del consumo di nitrato di ammonio in Eurasia ha solo un’importanza relativa per i produttori russi. Alla luce delle precedenti considerazioni, l’argomentazione dell’RFPA deve essere respinta.

(128)

L’RFPA ha inoltre sostenuto che quella russa non era una «industria di esportazione» poiché oltre la metà del nitrato di ammonio all’epoca era consumata sul mercato interno e l’importanza delle esportazioni per l’industria russa del nitrato di ammonio era in calo.

(129)

Come osservazione preliminare, l’affermazione dell’RFPA sembra contraddire la sua stessa argomentazione secondo cui il previsto aumento del consumo al di fuori della Russia potrebbe assorbire facilmente l’eventuale capacità inutilizzata dei produttori russi di nitrato di ammonio. In ogni caso, dalla tabella di marcia per lo sviluppo della produzione di concimi minerali per il periodo fino al 2025 («tabella di marcia per i concimi») adottata dal governo russo (47) emerge che nel 2025 è previsto un aumento del 2 % della quota di esportazione dei concimi azotati (nitrato di ammonio compreso) rispetto al 2016. Questo obiettivo va considerato anche nel contesto di una perdita o almeno di una riduzione significativa della quota di mercato dei produttori esportatori russi sul mercato europeo dei miscugli di urea e nitrato di ammonio (un altro concime azotato), a seguito dell’istituzione di misure antidumping da parte della Commissione nell’ottobre 2019 (48). Inoltre, confrontando la percentuale delle esportazioni sulla produzione totale russa di nitrato di ammonio tra il PIR e il periodo dell’ultimo riesame in previsione della scadenza (49), si riscontrano livelli stabili del 40 % circa, che durante il PIR equivalevano a quasi il 50 % del consumo dell’Unione. Pertanto, indipendentemente dal fatto che la quota di esportazione aumenti o diminuisca moderatamente oppure rimanga stabile, vi è un rischio concreto di reindirizzare volumi significativi di nitrato di ammonio verso il mercato dell’Unione in assenza di misure, soprattutto in considerazione dell’attrattiva generale del mercato dell’Unione per i produttori russi di nitrato di ammonio.

(130)

In base all’ultimo riesame intermedio (50), nel 2016 il consumo interno russo di nitrato di ammonio ha raggiunto i 7 milioni di tonnellate, rispetto ai 5,5 milioni di tonnellate del 2014. Inoltre, nell’ambito dello stesso procedimento, l’RFPA ha affermato che nel complesso nel 2017 il consumo interno di concimi azotati è ulteriormente aumentato dell’8,7 % e che il consumo russo dovrebbe continuare ad aumentare leggermente fino al 2030. Sulla base di dati verificati e delle risposte al questionario di campionamento, la Commissione ha tuttavia stabilito un consumo interno di nitrato di ammonio di 5,8 milioni di tonnellate durante il PIR. Questa stima corrisponde in larga misura alla cifra indicata dall’RFPA per il PIR (5,9 milioni di tonnellate).

(131)

Di conseguenza il consumo interno di nitrato di ammonio è diminuito nonostante la crescita prevista, il che verosimilmente contribuisce a incentivare i produttori esportatori a cercare opportunità di vendita nelle destinazioni di esportazione, ad esempio nel mercato dell’Unione.

(132)

La conclusione sui limiti della domanda interna di nitrato di ammonio è corroborata anche dalla tabella di marcia per i concimi. Secondo tale tabella, fino al 2025 lo sviluppo del mercato russo dei concimi minerali (che comprende il nitrato di ammonio) sarà limitato dal basso livello della domanda effettiva dei produttori agricoli e dalla mancanza di una cultura dell’uso dei concimi minerali.

(133)

L’RFPA ha sostenuto che la domanda russa di nitrato di ammonio (escluso il nitrato di ammonio stabilizzato) ha raggiunto 6,3 milioni di tonnellate nel 2019 (dopo il PIR) e che le spedizioni di nitrato di ammonio all’interno del paese avrebbero continuato a crescere nel 2020.

(134)

Come indicato in precedenza, in base alle informazioni fornite dai produttori russi di nitrato di ammonio per il PIR, il consumo interno (compreso il nitrato di ammonio stabilizzato) non ha superato i 5,86 milioni di tonnellate. Questo dato, rispetto al consumo interno russo di nitrato di ammonio di 7 milioni di tonnellate stabilito per il 2016, indica un calo del consumo interno anziché una sua crescita. Indipendentemente da ciò e anche se la domanda interna aumentasse al ritmo indicato dall’RFPA, l’aumento annuo corrisponderebbe approssimativamente all’aumento della capacità produttiva di nitrato di ammonio dopo il PIR. Inoltre una tendenza costante e in crescita della domanda interna non è garantita (in particolare alla luce delle proiezioni delineate nella tabella di marcia per i concimi) e, a differenza delle capacità russe consolidate, è puramente ipotetica. L’RFPA ha peraltro corroborato la sua argomentazione sull’aumento della domanda interna facendo riferimento a una crescita delle vendite interne di un unico produttore. L’andamento osservato in passato delle vendite sul mercato interno di un singolo produttore non è necessariamente rappresentativo della tendenza generale del settore né indicativo dell’andamento futuro dell’intera industria. In conclusione, è improbabile che la futura domanda interna di nitrato di ammonio assorba le capacità russe esistenti.

(135)

L’RFPA ha inoltre affermato che il precedente riesame intermedio aveva concluso che la tabella di marcia per i concimi non indica direttamente un aumento della capacità produttiva relativa al nitrato di ammonio (51).

(136)

Pur avendo carattere generale e non fornendo informazioni specifiche sul nitrato di ammonio, la tabella di marcia per i concimi riconosce i limiti esistenti della domanda interna di concimi minerali e conferma l’orientamento dell’industria dei concimi azotati (che comprende la produzione di nitrato di ammonio) sulle esportazioni, fatti pertinenti nel contesto del presente caso e che corroborano le risultanze della Commissione.

(137)

Il mercato dell’Unione conserva la propria attrattiva per i produttori esportatori russi di nitrato di ammonio anche in termini di prezzi. Durante il PIR il livello dei prezzi nell’Unione era superiore a quello dei principali paesi terzi attualmente riforniti dalla Russia. Più nello specifico, durante il PIR il prezzo medio franco fabbrica all’esportazione (133 EUR/tonnellata) praticato ai paesi terzi dai tre produttori esportatori inclusi nel campione era inferiore del 39 % rispetto al prezzo medio franco fabbrica praticato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione (219 EUR/tonnellata) (cfr. tabella 8).

(138)

Ne consegue che i produttori esportatori sono incentivati a riorientare almeno una parte dei loro attuali volumi di esportazione dai paesi terzi (pari a circa 3,4 milioni di tonnellate di nitrato di ammonio nel PIR, equivalenti a quasi il 50 % del consumo dell’Unione) verso l’Unione.

(139)

L’RFPA ha affermato che il calo del volume delle esportazioni russe di nitrato di ammonio nell’Unione a seguito della riduzione del dazio antidumping nel 2018 costituiva la prova migliore che non si sarebbe verificato alcun aumento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure.

(140)

Le limitate importazioni di nitrato di ammonio dalla Russia sono il risultato dell’adozione di misure efficaci e non sono assolutamente indicative del comportamento futuro dei produttori russi di nitrato di ammonio in assenza di tali misure. La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni sull’attrattiva del mercato dell’Unione.

(141)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’RFPA ha sostenuto che l’esistenza di entità commerciali nell’Unione non rendeva il mercato dell’UE più attraente rispetto ad altri mercati in cui i produttori russi dispongono già di significativi impegni a lungo termine e di infrastrutture per il nitrato di ammonio in particolare.

(142)

In primo luogo, la presenza di entità commerciali all’interno o in prossimità dell’Unione faciliterebbe i flussi commerciali di nitrato di ammonio verso l’Unione. In secondo luogo, i produttori russi hanno sviluppato capacità logistiche anche negli Stati baltici (cfr. il considerando 119). In terzo luogo, l’RFPA non ha fornito elementi di prova che dimostrino in che modo gli impegni a lungo termine in destinazioni di esportazione diverse dall’Unione inciderebbero sulla capacità dei produttori russi di penetrare nel mercato dell’Unione e in che misura i produttori russi sarebbero dissuasi dal trasferire le vendite di nitrato di ammonio nell’Unione in assenza di misure. Inoltre non è plausibile che la rete di distribuzione creata dai produttori russi, ad esempio, in America latina sia dedicata esclusivamente al nitrato di ammonio (e non ad altri concimi o ad altre sostanze chimiche). In aggiunta, l’acquisizione di beni produttivi e/o di società al di fuori della Russia da parte dei produttori russi è scollegata dalla questione dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori russi di nitrato di ammonio.

(143)

Per quanto riguarda le misure di difesa commerciale in vigore nei paesi terzi e in particolare in Ucraina, l’RFPA e il governo russo hanno comunicato, in seguito alla divulgazione delle informazioni, che le misure antidumping nei confronti delle importazioni russe di nitrato di ammonio sono state abrogate il 23 settembre 2020. Acron ha inoltre osservato che l’Ucraina ha recentemente abrogato le misure sul nitrato di ammonio proveniente dalla Russia e che pertanto i produttori russi possono vendere nitrato di ammonio sul mercato ucraino.

(144)

Nonostante la soppressione delle misure antidumping, l’Ucraina ha introdotto un divieto generale di importazione di talune categorie di prodotti provenienti dalla Russia, tra cui il prodotto oggetto del riesame, a partire dal 1o luglio 2019 (52). In Ucraina sono inoltre in vigore sanzioni mirate nei confronti di determinate persone ed entità della Federazione russa, tra cui tutti e tre i produttori esportatori di nitrato di ammonio inclusi nel campione (53).

(145)

In risposta alla divulgazione delle informazioni l’RFPA ha affermato che la Commissione ha incluso ulteriori informazioni fattuali (cui si fa riferimento al precedente considerando 144) nel fascicolo non riservato dopo il termine di cinque giorni fissato al punto 8 dell’avviso di apertura. Secondo l’RFPA la Commissione non ha pertanto agito in maniera imparziale o equa, tenendo di conseguenza una condotta non conforme ai diritti dell’RFPA, di EuroChem e di Uralchem, in particolare al diritto a una buona amministrazione. L’RFPA ha inoltre aggiunto che tale inosservanza non poteva essere sanata da una semplice ulteriore divulgazione finale, per la quale le parti interessate avevano a disposizione solo un giorno per presentare osservazioni.

(146)

In primo luogo l’argomentazione si basa su un fraintendimento dell’avviso di apertura. Il punto 8 e il termine di cinque giorni riguardano chiaramente le osservazioni delle parti interessate sulle informazioni presentate da altre parti interessate. In questo caso, includendo ulteriori informazioni fattuali nel fascicolo non riservato, spiegando lo scopo per il quale intende utilizzare tali informazioni e consentendo alle parti interessate di presentare osservazioni in merito a tale ulteriore divulgazione finale, la Commissione ha agito conformemente all’articolo 20 del regolamento di base. Inoltre le informazioni fornite nell’ulteriore divulgazione finale erano di dominio pubblico e quindi erano a disposizione delle parti interessate già prima di tale ulteriore divulgazione.

(147)

Secondo l’RFPA, poi, l’ulteriore divulgazione finale del divieto di importazione di nitrato di ammonio russo in Ucraina non costituiva una divulgazione delle informazioni appropriata. L’RFPA ha sostenuto che la Commissione si è limitata a illustrare ciò che era contenuto nei documenti aggiuntivi inseriti nel fascicolo senza spiegare in che modo questi due documenti confermassero le sue risultanze.

(148)

La Commissione ha confutato tale affermazione. Le spiegazioni citate dall’RFPA erano una sintesi delle informazioni pertinenti contenute nel documento, di cui la Commissione ha tenuto conto nell’adottare la sua decisione. Pertanto l’ulteriore divulgazione finale (sostanzialmente identica alle informazioni di cui al precedente considerando 144) indicava chiaramente le risultanze e i documenti giustificativi che erano stati aggiunti al fascicolo.

(149)

L’RFPA ha altresì affermato che il divieto di importazione non si era tradotto in un divieto delle importazioni russe di concimi azotati, poiché nella seconda metà del 2019 hanno avuto luogo importazioni di fertilizzanti azotati di origine russa rientranti nella voce 3105 (che comprende il nitrato di ammonio stabilizzato).

(150)

L’argomentazione dell’RFPA ha dovuto essere respinta. In primo luogo, l’RFPA non ha dimostrato che il divieto di importazione non abbia inciso sul prodotto oggetto del riesame nel suo complesso. Sebbene il nitrato di ammonio stabilizzato rientri nella voce 3105, tale voce comprende anche prodotti diversi da quello oggetto del riesame. I prodotti importati sotto la voce 3105 potrebbero pertanto non aver fatto parte del prodotto in esame, rendendo così inefficace l’argomentazione dell’RFPA. Inoltre l’RFPA non ha dimostrato che le sanzioni specifiche per società non costituissero una misura restrittiva degli scambi, soprattutto in considerazione del fatto che tutti i produttori esportatori inclusi nel campione figuravano in tale elenco di sanzioni.

(151)

Secondo l’RFPA non vi era alcun rischio di riorientamento delle esportazioni russe dall’Ucraina verso l’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping dell’UE, poiché le misure sul mercato ucraino del nitrato di ammonio nei confronti della Russia sono in vigore dal 2008 e pertanto le vendite sono già state riorientate da tempo. Tale affermazione non è esatta. Come indicato al precedente considerando 120, le misure di restrizione degli scambi esistenti su taluni mercati come l’Ucraina aumentano l’attrattiva dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping nell’UE. Il fatto che tali misure siano in vigore da un certo periodo di tempo non contraddice il fatto che i suddetti mercati rimangono chiusi alle esportazioni russe e rendono quindi attraenti altri mercati contigui, come il mercato dell’Unione, in caso di soppressione delle misure.

(152)

Per quanto riguarda le crescenti opportunità a disposizione degli esportatori russi al di fuori dell’Unione, l’RFPA ha affermato che l’UE è solo uno dei molti mercati possibili. Ha inoltre ribadito l’argomentazione secondo cui il previsto aumento del consumo in America latina (Brasile, Perù) ed Eurasia (Kazakhstan e Ucraina), dove sono attivi gli esportatori russi, nonché in altre potenziali destinazioni di esportazione, assorbirebbe il presunto aumento futuro della capacità russa senza nemmeno considerare l’aumento previsto del consumo interno. Acron ha inoltre sostenuto che la domanda di nitrato di ammonio sta crescendo sia sul mercato interno che a livello mondiale e ha fatto riferimento alla stagionalità della domanda in regioni differenti. Il governo russo ha inoltre affermato che i produttori russi di nitrato di ammonio vendono sempre di più sul proprio mercato e nei paesi terzi in cui hanno investito.

(153)

Come enunciato al precedente considerando 118, il mercato dell’Unione è fra i più attraenti per la Russia in termini di dimensioni, potenziale e prossimità geografica e le opportunità esistenti o potenziali in altri mercati di esportazione non inficiano tale conclusione. Anche la stagionalità del prodotto per regioni differenti in periodi differenti non è in grado di modificare la valutazione della Commissione. Si rinvia inoltre alla valutazione della Commissione ai considerando da 124 a 132, unitamente al fatto che l’Ucraina rimane chiusa alle importazioni di nitrato di ammonio dalla Russia (cfr. il considerando 144).

(154)

Per quanto riguarda la tabella di marcia per i concimi, l’RFPA ha sostenuto che il documento non riguardava espressamente il nitrato di ammonio né era obbligatorio per i produttori russi. Inoltre Acron ha sostenuto che la tabella di marcia era rivolta unicamente alle agenzie federali ai fini dell’attuazione delle misure ivi elencate.

(155)

La Commissione non è d’accordo. Il documento si riferisce innegabilmente anche al nitrato di ammonio (appartenente alla famiglia dei concimi azotati) e ai produttori russi di nitrato di ammonio. La tabella di marcia è un documento formale adottato dal governo russo. Inoltre la sua pertinenza ai fini della valutazione del mercato russo del nitrato di ammonio, dei suoi produttori e degli sviluppi futuri non può essere sminuita dall’RFPA e da Acron, in particolare perché l’industria dei concimi azotati è indicata nella tabella di marcia come un settore chiave della Federazione russa.

(156)

In risposta alla divulgazione delle informazioni l’RFPA ha altresì sostenuto che, secondo la tabella di marcia per i concimi, nel periodo compreso tra il 2020 e il 2025 la quota di esportazione dei concimi azotati sarebbe rimasta stabile al 65 %.

(157)

Per la posizione della Commissione su questo punto si rinvia al considerando 129. Come enunciato anche al considerando 136, tale dato illustra l’orientamento complessivo del settore dei concimi azotati (che comprende la produzione di nitrato di ammonio) sulle esportazioni.

(158)

L’RFPA ha parimenti affermato che la tabella di marcia per i concimi prevede un aumento significativo dell’uso interno di fertilizzanti azotati. Inoltre l’RFPA ha sostenuto che nulla nella tabella di marcia per i concimi contraddice l’affermazione secondo cui un’eventuale capacità supplementare o in eccesso sarà utilizzata per soddisfare una crescente domanda interna.

(159)

Per la posizione della Commissione si rinvia ai considerando 132 e 134. Inoltre si osserva che l’argomentazione sul previsto aumento del consumo interno è in conflitto diretto con la formulazione della tabella di marcia, secondo cui «[l]o sviluppo del mercato russo dei concimi minerali fino al 2025 sarà limitato dal basso livello della domanda effettiva dei produttori agricoli e dalla mancanza di una cultura dell’uso dei concimi minerali» e «[l]e prospettive di sviluppo del sottosettore russo dei concimi minerali sono direttamente correlate all’utilizzo delle opportunità di aumentare il potenziale di esportazione» (54) .

(160)

Inoltre, in risposta alla divulgazione delle informazioni, l’RFPA ha messo in discussione l’esattezza dei dati sul consumo interno di nitrato di ammonio utilizzati dalla Commissione per valutare l’andamento delle vendite di nitrato di ammonio originario della Russia (cfr. i considerando 130 e 134). Secondo l’RFPA la Commissione confronta i dati che comprendono il nitrato di ammonio stabilizzato per il 2016 (7 milioni di tonnellate) con i dati relativi al PIR (5,86 milioni di tonnellate), da cui il nitrato di ammonio stabilizzato è escluso.

(161)

Tale affermazione è errata. Contrariamente a quanto sostiene l’RFPA, i dati relativi al PIR, che si basano sulle risposte al questionario di campionamento di tutti i produttori esportatori russi (e corrispondono in ampia misura anche ai dati forniti dall’RFPA), si riferiscono a tutti i prodotti rientranti nella definizione del prodotto oggetto del riesame, compreso il nitrato di ammonio stabilizzato. Inoltre entrambi gli insiemi di dati sono stati forniti alla Commissione rispettivamente dall’RFPA e dai produttori esportatori russi, per cui la loro attendibilità può essere difficilmente contestata dall’RFPA o dai produttori russi stessi.

(162)

Inoltre l’RFPA ha sostenuto che è inutile confrontare i prezzi all’esportazione franco fabbrica dei produttori russi con i prezzi franco fabbrica praticati dai produttori dell’Unione sul mercato interno. L’RFPA ha sostenuto che, se i prezzi probabili delle importazioni russe nell’Unione corrispondessero ai prezzi all’esportazione verso altre destinazioni, in termini di prezzi non vi sarebbe alcun incentivo a riorientare le esportazioni.

(163)

Come indicato al considerando 137, lo scopo del confronto era semplicemente valutare se il livello dei prezzi nell’Unione fosse superiore a quello dei principali paesi terzi attualmente riforniti dai produttori russi. Sulla base di tale confronto la Commissione ha constatato che il mercato dell’Unione era attraente per i produttori esportatori russi di nitrato di ammonio anche in termini di prezzi.

(164)

L’RFPA ha altresì affermato che il mercato dell’Unione non è così attraente come la Commissione cerca di descriverlo. Ciò è stato confermato, secondo l’RFPA, dai modesti volumi di importazioni da paesi vicini che non sono soggetti ad alcun ostacolo all’importazione.

(165)

Va osservato che il presente riesame valuta l’attrattiva del mercato dell’Unione specificamente per i produttori esportatori russi e che le preferenze di esportazione di altri paesi sono irrilevanti nell’ambito di questa valutazione. I suddetti paesi non sono oggetto della presente inchiesta e pertanto la Commissione non è in grado (o non ha alcun obbligo) di effettuare una tale valutazione.

(166)

In risposta alla divulgazione delle informazioni l’RFPA ha affermato che la Commissione non è coerente nel valutare il comportamento previsto dei produttori esportatori russi in America latina (cfr. il considerando 126) e nell’Unione (cfr. il considerando 107).

(167)

La Commissione non concorda sull’esistenza di incoerenze. Mentre la confutazione sull’America latina esposta dalla Commissione al considerando 126 riguarda il previsto aumento del consumo e il suo presunto assorbimento da parte dei produttori russi, al considerando 107 la Commissione valuta la potenziale destinazione di tutte le capacità inutilizzate russe senza prendere in considerazione un eventuale aumento del consumo dell’Unione e l’assorbimento di tale aumento da parte dei produttori russi.

(168)

Per i motivi sopra esposti, le argomentazioni presentate dalle parti interessate in relazione alla presente sezione non sono tali da modificare la valutazione della Commissione e devono essere respinte. In generale, si osserva altresì che i fattori illustrati dalla Commissione nella presente sezione 3.3.3 devono essere valutati nel loro insieme e non devono essere esaminati separatamente al fine di stabilire il livello di attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori russi di nitrato di ammonio.

3.3.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(169)

In considerazione i) della capacità inutilizzata esistente e dell’ulteriore aumento della capacità produttiva dei produttori russi di nitrato di ammonio dopo il PIR, ii) delle pratiche di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori russi sui mercati dei paesi terzi e iii) dell’attrattiva generale del mercato dell’Unione, è probabile che, in assenza di misure dell’UE, i produttori russi di nitrato di ammonio esporterebbero nell’Unione grandi quantitativi di nitrato di ammonio a prezzi di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(170)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell’Unione da ventitré produttori. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.2.   Consumo dell’Unione

(171)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sommando:

i)

le vendite sul mercato dell’Unione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, ottenute dopo la verifica delle risposte al questionario,

ii)

le vendite sul mercato dell’Unione dei produttori dell’Unione che hanno collaborato non inclusi nel campione, sulla base dei dati forniti dall’industria dell’Unione,

iii)

le importazioni dalla Russia, sulla base delle informazioni estratte dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base,

iv)

le importazioni da tutti gli altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat (livello TARIC).

(172)

Su questa base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

7 318 015

7 193 921

6 707 045

6 890 413

Indice (2016 = 100)

100

98

92

94

Fonte:dati verificati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e dati provenienti dall’industria, da Eurostat (TARIC) e dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(173)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 6 %.

(174)

L’andamento decrescente della domanda accomuna i concimi azotati, che negli ultimi anni hanno registrato un calo stabile dei tassi di consumo. Questa tendenza sembra destinata a protrarsi in futuro a causa di una combinazione di fattori. Degne di nota sono le crescenti pressioni esercitate sugli agricoltori dall’ambiente e dai cambiamenti climatici.

4.3.   Importazioni dalla Russia

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Russia

Tabella 2

Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Russia  (*1)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni (tonnellate)

[36 000 - 40 000]

[10 000 - 15 000]

[32 000 - 38 000]

[38 000 - 43 000]

Volume delle importazioni indicizzato (2016 = 100)

100

36

102

113

Quota di mercato (%)

[0,3 - 0,7]

[0,1 - 0,4]

[0,3 - 0,7]

[0,4 - 0,8]

Fonte: banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(175)

I volumi delle importazioni sono diminuiti del 64 % nel 2017, ma in seguito sono aumentati nuovamente e alla fine del PIR erano superiori del 13 % rispetto all’inizio del periodo in esame (nel 2016). Le importazioni dalla Russia rappresentavano una quota di mercato dello [0,4 %-0,8 %] nell’Unione durante il periodo in esame.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dalla Russia

(176)

La Commissione ha determinato l’andamento dei prezzi delle importazioni dalla Russia in base ai dati registrati nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(177)

Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dalla Russia ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla Russia  (*2)

Paese

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

192

259

169

175

Indice (2016 = 100)

100

135

88

91

Fonte: banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, escluse le vendite di nitrato di ammonio stabilizzato da parte di Kirovo, non soggette al dazio antidumping.

(178)

Nel complesso i prezzi medi all’importazione sono diminuiti del 9 % durante il periodo in esame. I prezzi all’importazione sono aumentati del 35 % tra il 2014 e il 2017, sono diminuiti del 35 % nel 2018 e sono in seguito aumentati del 4 % durante il PIR.

4.3.3.   Undercutting dei prezzi

(179)

Sulla base dei dati riportati nelle tabelle 4 e 9 è stato possibile osservare una differenza di prezzo del 20 % circa tra i prezzi dell’industria dell’Unione e le importazioni russe durante il PIR. Inoltre la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando i) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti nel mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica, e ii) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori russi che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente nel mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi antidumping e dei costi successivi all’importazione.

(180)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(181)

Dal confronto è emerso un undercutting pari al 14,3 % per i due produttori esportatori russi inclusi nel campione che hanno esportato nitrato di ammonio nell’Unione durante il PIR. Detraendo il dazio antidumping in vigore, il margine di undercutting sarebbe pari al 29,4 %.

(182)

Nella sua comunicazione l’RFPA ha sostenuto che un confronto equo tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all’importazione al fine di accertare l’eventuale undercutting o underselling richiede adeguamenti per tenere conto delle differenze tra il nitrato di ammonio in prill e quello granulare. In particolare, vi è una differenza di prezzo tra il nitrato di ammonio granulare e quello in prill dovuta a differenze fisiche (granulometria) e al fatto che il nitrato di ammonio in prill contiene più azoto (34 %-34,5 %) rispetto al nitrato di ammonio granulare (33,5 %).

(183)

L’inchiesta ha confermato che il prodotto fabbricato dai produttori russi e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione è di fatto lo stesso in termini di granulometria e tenore di azoto. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.   Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato

Paese

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Totale degli altri paesi terzi

Importazioni (in tonnellate)

285 959

311 000

317 726

295 195

Indice

100

109

111

103

Quota di mercato %

3,9

4,3

4,7

4,3

Prezzo (EUR/tonnellata)

221

208

194

210

Indice (2016 = 100)

100

94

88

95

Georgia

Importazioni (in tonnellate)

122 883

241 376

234 208

205 293

Indice (2016 = 100)

100

196

191

167

Quota di mercato %

1,7

3,4

3,5

3,0

Prezzo (EUR/tonnellata)

208

195

184

196

Indice (2016 = 100)

100

94

88

94

Turchia

Importazioni (in tonnellate)

12 082

18 424

43 760

52 279

Indice (2016 = 100)

100

152

362

433

Quota di mercato %

0,2

0,3

0,7

0,8

Prezzo (EUR/tonnellata)

241

206

173

194

Indice (2016 = 100)

100

85

72

80

Altri paesi terzi

Importazioni (in tonnellate)

150 994

51 201

39 758

37 623

Indice (2016 = 100)

100

34

26

25

Quota di mercato %

2,1

0,7

0,6

0,5

Prezzo (EUR/tonnellata)

230

271

277

313

Indice (2016 = 100)

100

118

120

136

Fonte: Eurostat (livello TARIC).

(184)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 3 %, passando da 286 000 tonnellate nel 2016 a 295 000 tonnellate nel PIR. Tali importazioni rappresentavano il 4,3 % della quota di mercato dell’Unione durante il PIR. Le importazioni principali provenivano dalla Georgia, seguita dalla Turchia.

(185)

Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 5 % tra il 2016 e il PIR, passando da 221 EUR/tonnellata nel 2016 a 210 EUR/tonnellata nel PIR. Tali prezzi medi all’importazione erano in media superiori ai prezzi delle importazioni dalla Russia.

(186)

Il principale paese da cui provenivano le importazioni più significative nell’UE è stato la Georgia. La sua quota di mercato era pari al 3,0 % durante il PIR. Nel periodo in esame le importazioni dalla Georgia sono aumentate passando da 123 000 tonnellate nel 2016 a 205 000 tonnellate nel PIR. Durante il periodo in esame (fuorché nel 2017), i loro prezzi erano in media superiori ai prezzi delle importazioni dalla Russia.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(187)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(188)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati verificati forniti dall’industria dell’Unione e delle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(189)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(190)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(191)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (tonnellate)

7 479 220

7 358 841

6 958 592

7 030 782

Indice (2016 = 100)

100

98

93

94

Capacità produttiva (tonnellate)

14 768 601

14 601 686

14 598 085

14 497 300

Indice (2016 = 100)

100

99

99

98

Utilizzo degli impianti %

51

50

48

48

Fonte: dati verificati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(192)

Il volume della produzione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. La capacità produttiva è diminuita del 2 % nel periodo in esame. A seguito della riduzione più marcata del volume della produzione e più limitata della capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti è diminuito di 3 punti percentuali durante il periodo in esame.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(193)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite nell’Unione (in tonnellate)

6 905 971

6 770 978

6 271 050

6 463 715

Indice (2016 = 100)

100

98

91

94

Quota di mercato %

94,4

94,1

93,5

93,8

Fonte: dati verificati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(194)

Nel periodo in esame le vendite complessive dell’industria dell’Unione sono diminuite del 6 % nel mercato dell’Unione. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 0,6 punti percentuali nel periodo in esame.

4.5.2.3.   Crescita

(195)

Tra il 2016 e il PIR il consumo dell’Unione è diminuito del 6 %. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 6 %, calo che si è tradotto in una perdita di quota di mercato di 0,6 punti percentuali.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(196)

Nel corso del periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività dei produttori dell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

5 020

5 132

5 161

5 214

Indice (2016 = 100)

100

102

103

104

Produttività (tonnellate/dipendente)

1 490

1 434

1 348

1 348

Indice (2016 = 100)

100

96

91

91

Fonte: dati verificati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(197)

Durante il periodo in esame l’occupazione dell’industria dell’Unione è aumentata del 4 %. A causa del calo della produzione (calo del 6 % durante il periodo in esame), anche la produttività è diminuita del 9 % nello stesso periodo.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(198)

Come concluso al considerando 71, le vendite russe all’esportazione verso l’Unione non sono state considerate rappresentative del prezzo e delle quantità. Non è stato quindi possibile accertare l’esistenza di dumping nel mercato dell’Unione e valutare l’entità del margine di dumping in tale periodo.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(199)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo unitario hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita medi nell’Unione e costo unitario

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione (EUR/tonnellata)

191

199

204

219

Indice (2016 = 100)

100

104

107

115

Costo unitario di produzione

(EUR/tonnellata)

174

176

202

198

Indice (2016 = 100)

100

101

116

114

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(200)

Il prezzo di vendita medio unitario praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è aumentato costantemente del 15 % e ha raggiunto 219 EUR/tonnellata nel PIR. L’aumento dei prezzi è stato influenzato dall’aumento del costo di produzione. Il costo di produzione è aumentato in misura analoga, del 14 % tra il 2016 e la fine del PIR. Il fattore principale che ha influenzato l’aumento del costo unitario di produzione è stato l’aumento del prezzo della materia prima più importante per il nitrato di ammonio, vale a dire il gas, che rappresenta oltre il 60 % del costo totale di produzione.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(201)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/dipendente)

29 870

32 194

32 651

33 129

Indice (2016 = 100)

100

108

109

111

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(202)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato dell’11 % nel periodo in esame.

4.5.3.3.   Scorte

(203)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali

62 120

93 430

114 522

43 649

Indice (2016 = 100)

100

150

184

70

Scorte finali in rapporto alla produzione %

3

4

6

2

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(204)

Il livello delle scorte finali dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è diminuito del 30 % nel periodo in esame. Nel PIR il livello delle scorte rappresentava circa il 2 % della produzione.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(205)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

11,3

13,1

3,7

11,2

Flusso di cassa (EUR)

69 934 432

81 683 756

30 443 832

72 041 192

Indice (2016 = 100)

100

117

44

103

Investimenti (EUR)

24 830 016

34 090 768

48 685 110

39 800 944

Indice (2016 = 100)

100

137

196

160

Utile sul capitale investito %

38,1

46,9

12,3

38,1

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(206)

La Commissione ha determinato la redditività dell’industria dell’Unione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in rapporto al fatturato di tali vendite. All’inizio del periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione era pari all’11,3 % circa, fino al 2018, quando è scesa al 3,7 % (a causa dell’aumento del costo del gas e del costo delle quote acquistate nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE), dopodiché è migliorata e ha raggiunto l’11,2 % alla fine del PIR.

(207)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità del produttore dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Ha avuto un andamento simile a quello della redditività: è diminuito nel 2018 ed è migliorato durante il PIR. Nel complesso è aumentato del 3 % nel periodo in esame.

(208)

Durante il periodo in esame il flusso annuale degli investimenti effettuati dall’industria dell’Unione nella produzione di nitrato di ammonio è aumentato del 60 %, passando da 25 milioni di EUR nel 2016 a quasi 40 milioni di EUR nel PIR, pari al 28 % del totale degli attivi netti relativi al prodotto in questione. Gli investimenti riguardavano il miglioramento della conformità ai requisiti di salute, sicurezza e ambiente, l’aumento della capacità e l’efficacia degli impianti di produzione.

(209)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile ha seguito un andamento simile a quello della redditività: è diminuito nel 2018 ed è tornato al livello iniziale del 38 % durante il PIR.

(210)

Come nelle inchieste precedenti, l’industria dell’Unione ha affermato di avere la necessità di disporre di consistenti investimenti e di un ROCE (un indice finanziario inteso a misurare la redditività di una società e l’efficienza con la quale utilizza il suo capitale) pari almeno al 12 %. L’industria dell’Unione ha nuovamente presentato uno studio specialistico nel quale si afferma che, per conseguire un ROCE medio del 12 %, occorre un profitto medio al lordo delle imposte di 94 EUR per tonnellata, equivalente a un margine di utile sulle vendite (ROS) al lordo delle imposte del 36 %.

(211)

La Commissione ha osservato che, poiché nei riesami in previsione della scadenza non si calcola un nuovo margine di pregiudizio, il profitto di riferimento è irrilevante nel presente caso, soprattutto se si considera che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.5.4.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione

(212)

Dall’inchiesta è emerso che la situazione dell’industria a livello macroeconomico è peggiorata, in linea con la tendenza generale al ribasso del consumo (-6 % nel periodo in esame), che ha influenzato il calo della produzione e del volume delle vendite dell’industria dell’Unione.

(213)

L’inchiesta ha inoltre evidenziato che la situazione dell’industria a livello microeconomico era complessivamente positiva. La situazione economica dell’industria dell’Unione era pertanto non pregiudizievole e tale situazione positiva era essenzialmente dovuta all’esistenza di misure antidumping riguardanti le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Russia.

(214)

Sulla base delle precedenti considerazioni, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.6.   Osservazioni delle parti interessate

(215)

Un produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che gli indicatori economici a lungo termine dimostrano l’assenza di un nesso di causalità tra le importazioni russe e il presunto pregiudizio.

(216)

La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole. Pertanto l’analisi del nesso di causalità non è giustificata. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(217)

L’associazione russa dei produttori di concimi ha asserito che i macroindicatori dimostrano che il mercato dell’Unione era caratterizzato da un oligopolio. Secondo l’associazione, i richiedenti controllano ora due terzi del mercato, mentre l’industria dell’Unione controlla praticamente l’intero mercato del nitrato di ammonio dell’UE, e possono penetrare nel mercato dell’Unione solo volumi trascurabili.

(218)

Un produttore esportatore che ha collaborato ha affermato che la direzione generale della Concorrenza è stata invitata più volte a indagare sul comportamento anticoncorrenziale dei produttori dell’Unione.

(219)

In una serie di osservazioni le associazioni di utilizzatori (55) hanno sostenuto che l’industria del nitrato di ammonio dell’Unione ha beneficiato di una doppia protezione (i dazi doganali e i dazi antidumping). Secondo le associazioni, le attuali barriere commerciali hanno favorito le esportazioni a prezzi elevati da paesi vicini, come la Georgia e la Turchia, ai quali non si applicano dazi doganali e antidumping, a scapito dei concorrenti globali, come Russia, Stati Uniti ecc. L’attuale struttura dei dazi ha pertanto favorito le esportazioni locali a prezzi elevati, a scapito dei concorrenti globali.

(220)

L’inchiesta ha stabilito che la concorrenza sul mercato dell’Unione era sana poiché vi erano ventitré produttori nell’UE e nessuno aveva una quota di mercato superiore al 20 %. Non esiste una chiara posizione dominante sul mercato da parte dell’industria dell’Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(221)

Un produttore esportatore che ha collaborato e un’associazione di utilizzatori (56) hanno sostenuto che i produttori dell’Unione utilizzavano le misure antidumping per mantenere prezzi elevati nell’UE, proteggendo l’industria dell’Unione dalla concorrenza con i produttori russi e consentendo così ai produttori dell’UE di mantenere i prezzi del nitrato di ammonio nell’Unione a livelli artificialmente elevati. Secondo il produttore esportatore, i prezzi del nitrato di ammonio nell’UE sono stati esponenzialmente elevati e generalmente superiori a quelli praticati in altri mercati.

(222)

Secondo le risultanze delle inchieste precedenti e del presente riesame, i prezzi del nitrato di ammonio nell’Unione seguono il prezzo della principale materia prima (gas), che rappresenta oltre il 60 % dei costi di produzione del nitrato di ammonio. Durante il periodo in esame il prezzo del gas era più elevato nell’Unione che in molti altri mercati. Inoltre i prezzi del nitrato di ammonio dipendono anche dai prezzi dell’urea, che sono un fattore determinante durante le trattative sui prezzi. L’urea è una materia prima mondiale e il suo prezzo è fissato dalla domanda/offerta mondiale.

(223)

Inoltre, come confermato dall’inchiesta, il prezzo di vendita e il costo di produzione per i produttori dell’Unione hanno seguito lo stesso andamento durante l’intero periodo in esame. Di fatto, l’andamento del prezzo del gas e del prezzo di vendita del nitrato di ammonio è rimasto invariato per l’intero periodo in esame. Più nello specifico, durante il PIR un indice del prezzo del gas pubblicamente consultabile (57) indica un calo nell’ottobre 2018; i prezzi del nitrato di ammonio indicano un calo nel marzo 2019. Lo scarto temporale di qualche mese è dovuto al fatto che, all’inizio del PIR, i prezzi del nitrato di ammonio dovevano coprire il costo di produzione (essendo inferiori al costo per alcuni produttori dell’UE inclusi nel campione, come emerge dalla riduzione del profitto nel 2018) e hanno quindi seguito la stessa tendenza al ribasso. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(224)

In un’osservazione le associazioni di utilizzatori (58) hanno sostenuto che l’industria dell’Unione deteneva una quota di mercato superiore al 90 %. Pertanto, secondo le associazioni, il volume delle importazioni in grado di entrare nel mercato dell’Unione era talmente limitato da non essere in grado di esercitare alcuna pressione concorrenziale significativa. Per questo motivo il mercato del nitrato di ammonio dell’Unione era presumibilmente non del tutto competitivo.

(225)

La quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione era la conseguenza dei risultati ottenuti sul mercato dell’Unione in assenza di concorrenza sleale da parte di paesi terzi. Non vi erano ostacoli che impedissero alle importazioni di entrare e competere con l’industria dell’Unione. Inoltre la quota di mercato detenuta dai produttori dell’Unione non è un indicatore che consenta di concludere che il mercato dell’UE è privo di concorrenza, in particolare quando tale quota di mercato è detenuta da più di 20 produttori e nessuno di essi detiene una quota superiore al 20 %. I dazi antidumping in vigore non creano ostacoli agli scambi, ma garantiscono una concorrenza leale tra l’Unione e i produttori esportatori del paese interessato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(226)

L’RFPA ha sostenuto che le misure antidumping hanno avuto un impatto negativo sul commercio mondiale, in quanto hanno consentito ai produttori dell’Unione di intraprendere attività di esportazione pregiudizievoli, sfruttando il mercato interno chiuso per mettere in atto pratiche sleali sui mercati di esportazione. Secondo l’associazione, le esportazioni dei produttori dell’Unione sono aumentate maggiormente verso paesi quali India, Serbia, Australia e Ucraina, dove si registrano i prezzi più bassi. L’RFPA ha sostenuto che tali esportazioni sono state effettuate a prezzi che sarebbero inferiori a quelli offerti sul mercato interno dell’UE dai produttori dell’Unione. Infine, le esportazioni verso tali paesi terzi sono rimaste a livelli notevolmente elevati o hanno addirittura continuato ad aumentare durante il PIR.

(227)

La Commissione ha osservato che le esportazioni dei produttori dell’Unione sono aumentate del 6 % nel periodo in esame ed erano pari a circa il 30 % delle loro vendite totali durante il PIR. I mercati di esportazione più importanti sono stati Cina, Ucraina e Brasile. In base ai dati Eurostat, i prezzi medi all’esportazione verso tali mercati e complessivamente verso i paesi terzi erano superiori ai prezzi praticati sul mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(228)

Più parti hanno sostenuto che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione dimostra la sua capacità di competere a livello mondiale senza beneficiare di misure antidumping. Tale comportamento ha evidenziato che non vi sarebbe stata reiterazione del pregiudizio, poiché l’industria del nitrato di ammonio dell’Unione era in grado di competere con qualsiasi altro operatore di mercato, in misura tale da risultare effettivamente pregiudizievole per i produttori meno competitivi a livello mondiale.

(229)

Il fatto che i produttori esportatori russi e l’industria dell’Unione possano competere su mercati di altri paesi terzi con caratteristiche di mercato diverse non indica che non vi sarebbe reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure, in particolare quando al considerando 169 si è concluso che i produttori russi di nitrato di ammonio esporterebbero nell’Unione grandi quantitativi di nitrato di ammonio a prezzi di dumping. Inoltre le esportazioni dell’industria dell’Unione hanno rappresentato circa il 30 % della sua produzione durante il PIR. Tenuto conto del fatto che quello del nitrato di ammonio è un settore ad alta intensità di capitale e ha costi fissi elevati, non sarebbe economicamente sostenibile operare solo al 30 % della produzione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(230)

Un produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che i produttori dell’Unione hanno ricevuto aiuti di Stato dal governo per riuscire a far fronte, fra l’altro, all’aumento dei costi ambientali.

(231)

La Commissione ha osservato che eventuali aiuti, se ricevuti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e verificati, sono stati contabilizzati e hanno determinato il costo netto, come indicato nella tabella sui costi di cui al considerando 199. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(232)

Le associazioni di utilizzatori (59) hanno sostenuto che le importazioni non solo sono soggette a dazi doganali, ma anche a costi successivi allo sdoganamento e ad altri costi associati alla rivendita delle merci ai distributori che, pur non essendo necessariamente a carico dell’industria dell’Unione, devono essere presi in considerazione.

(233)

La Commissione ha confermato che il confronto tra i prezzi delle importazioni e quelli dell’industria dell’Unione è effettuato allo stesso livello, come spiegato nel considerando 179.

(234)

Le associazioni di utilizzatori (60) hanno sostenuto che nell’Unione il nitrato di ammonio era commercializzato a un «premio di mercato» elevato rispetto ai suoi prezzi a livello mondiale. Questo «premio di mercato» è il risultato diretto dell’imposizione sia di dazi doganali ordinari che di dazi antidumping sul nitrato di ammonio. È superiore al dazio nominale medio ponderato doganale e antidumping, poiché, come sostenuto, i dazi incorporano l’effetto nominale e aggiuntivo «nella struttura delle importazioni e nel consumo interno, incidendo sui paesi esportatori che registrano la migliore competitività delle esportazioni». Gli utilizzatori hanno assegnato il 73 % e il 27 % del «premio di mercato» rispettivamente ai dazi antidumping e ai dazi doganali ordinari.

(235)

La Commissione ha riscontrato che il calcolo del cosiddetto «premio di mercato» attribuito al dazio antidumping è errato. Il dazio antidumping applicabile alle importazioni dalla Russia è stato stabilito in base al livello di eliminazione del pregiudizio, il cui calcolo tiene conto dei dazi doganali applicabili. Il calcolo fornito dall’associazione degli agricoltori conteggia dunque due volte il dazio doganale, che poi essi attribuiscono alla «protezione del mercato dal dazio antidumping». Inoltre il livello di eliminazione del pregiudizio che determina i dazi in vigore non è un «premio di mercato», come asserito dall’associazione di utilizzatori. Il livello di eliminazione del pregiudizio è stabilito al fine di eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Il pregiudizio verrebbe eliminato se l’industria dell’Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell’Unione l’utile al lordo delle imposte che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto da un’industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(236)

Le associazioni di utilizzatori (61) hanno inoltre affermato che i produttori di nitrato di ammonio dell’Unione erano in grado di fissare prezzi artificialmente elevati per raggiungere livelli di profitto significativi. La Commissione europea ha invece rilevato che l’industria del nitrato di ammonio dell’Unione dovrebbe conseguire un profitto di riferimento dell’8 % in condizioni di mercato normali.

(237)

La Commissione ha osservato che il profitto di riferimento utilizzato per stabilire il prezzo indicativo per il calcolo del livello di pregiudizio è risultato essere il profitto minimo adeguato stabilito nell’ultimo riesame intermedio (62), che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. Il fatto che il settore in questione sia stato in grado di ottenere margini di profitto ancora più elevati dimostra l’efficacia delle misure in vigore e la sostenibilità dell’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(238)

Le associazioni di utilizzatori (63) hanno sostenuto che gli elevati prezzi del nitrato di ammonio incidono anche sui prezzi del nitrato ammonico di calcio e che per quest’ultimo è stato stimato un «premio di mercato» analogo (gli agricoltori irlandesi utilizzano il nitrato ammonico di calcio perché in Irlanda il nitrato di ammonio è vietato).

(239)

Innanzitutto, il nitrato ammonico di calcio esula dall’ambito della presente inchiesta. In secondo luogo, le misure in vigore non impediscono alle società russe (o di altri paesi terzi) di produrre ed esportare nitrato ammonico di calcio nel mercato dell’Unione (a questo prodotto non si applicano dazi antidumping o antisovvenzioni); per di più, come si è affermato, il suo prezzo sul mercato dell’Unione può essere attraente. In terzo luogo, è naturale che i prezzi dei concimi azotati, la cui principale materia prima è il gas, siano strettamente correlati, e di conseguenza i prezzi del nitrato di ammonio e del nitrato ammonico di calcio possono seguire lo stesso andamento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(240)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, le associazioni di utilizzatori (64) hanno ribadito quanto dichiarato riguardo al comportamento anticoncorrenziale di produttori di concimi iperprotetti e alle distorsioni del commercio causate dalle elevate barriere all’accesso al mercato dei concimi dell’Unione (sostenendo che tali ostacoli agli scambi – dazi doganali e antidumping – avevano attenuato la concorrenza e avevano così consentito ai produttori dell’UE, collettivamente, di imporre prezzi eccessivamente elevati), senza fornire elementi di prova. Inoltre la presunta eccessività dei prezzi dell’Unione è discussa al considerando 244. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(241)

Le stesse associazioni di utilizzatori hanno poi affermato che la Commissione non aveva svolto una valutazione globale lungimirante (ad esempio dopo il PIR) che tenesse conto del crollo dei prezzi del gas (65) e del parallelo aumento dei prezzi del nitrato di ammonio (sulla base di previsioni derivanti dalle proprie analisi di mercato (66)) nell’Unione.

(242)

Di fatto, secondo la Banca mondiale (67), il prezzo del gas naturale in Europa ha iniziato a scendere nel 2019, comincerà a risalire nel 2021 e raggiungerà il livello del 2016 (inizio del periodo in esame) nel 2023. In base alle risultanze della presente inchiesta, come illustrato nel dettaglio al considerando 223, il prezzo di vendita del nitrato di ammonio ha seguito l’andamento del prezzo del gas naturale nell’Unione durante il periodo in esame. Non vi è pertanto motivo di prevedere un andamento divergente in futuro. Non sono stati presentati ulteriori elementi di prova relativi all’evoluzione dei prezzi del nitrato di ammonio rispetto ai prezzi del gas naturale nell’Unione che consentano di mettere in discussione la relazione tra i due. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(243)

Le stesse associazioni di utilizzatori hanno inoltre sostenuto che la Commissione aveva negato, nonostante tutti i dati disponibili (68), l’esistenza di un «premio di mercato» significativo per il nitrato di ammonio nell’Unione rispetto al nitrato di ammonio nelle altre regioni.

(244)

Innanzitutto, il cosiddetto «premio di mercato» calcolato dalle associazioni di utilizzatori consisteva in una differenza tra i prezzi a pronti del nitrato di ammonio (ad esempio operazioni di vendita concluse, offerte di acquisto e di vendita) in Francia e nella regione del Mar Nero durante il periodo in esame (69). Pertanto essi non potevano essere definitivi, se confrontati con i prezzi reali del nitrato di ammonio di operazioni di vendita concluse e verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione (70) come illustrato nel dettaglio al considerando 199. In secondo luogo, durante il periodo della presente inchiesta, i prezzi reali del nitrato di ammonio nell’Unione erano inferiori ai prezzi a pronti del nitrato di ammonio nel Mar Nero (71) (quali comunicati dalle associazioni nel novembre 2019 (72)) per tutte le società incluse nel campione. Le due serie di prezzi sono illustrate di seguito.

Tabella 12

Confronto tra i prezzi a pronti del nitrato di ammonio nella regione del Mar Nero e il prezzo di vendita medio dei produttori dell’Unione nell’UE

 

2016

2017

2018

PI

Nitrato di ammonio alla rinfusa, livello di consegna FCA Mar Nero, Porto UE (EUR/tonnellata)

[192 – 197]

[212 – 217]

[200 – 205]

[210 – 215]

Prezzo di vendita medio dei produttori dell’Unione nell’UE (EUR/tonnellata)

191

199

204

219

Fonte: Comunicazione di AGPB e IFA del 5/11/2019 e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(245)

Come dimostrano i dati forniti dall’associazione degli agricoltori e i dati verificati relativi alle vendite dell’industria dell’Unione, nel 2016 e nel 2017 i prezzi nell’Unione erano di fatto inferiori a quelli che erano stati comunicati dall’associazione degli agricoltori come prezzi globali. Nel 2018 erano a un livello simile e poi nel PIR i prezzi nell’Unione erano solo marginalmente superiori (di meno di 9 EUR/tonnellata o di meno del 4 %). Per tre dei quattro periodi esaminati i prezzi nell’Unione erano pertanto inferiori o allo stesso livello di quello che gli agricoltori considerano come il prezzo globale. Il solo aumento inferiore al 4 % rispetto a quello che è considerato «un prezzo globale» nel PIR non era permanente né sostanziale. La presunta esistenza di un premio sul mercato dell’Unione non era dunque suffragata dagli elementi di prova forniti dall’associazione degli agricoltori, se sottoposti a un controllo incrociato con i dati verificati durante l’inchiesta. In terzo luogo, nel PIR il prezzo a pronti del nitrato di ammonio nel Mar Nero, nuovamente comunicato dalle associazioni nelle loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni (73), era diminuito rispetto a quello riferito nel novembre 2019 (74) (passando dai [210 – 215] EUR/tonnellata indicati inizialmente a 178 EUR/tonnellata). Non è stata fornita alcuna spiegazione per questa differenza. Infine, il prezzo a pronti del nitrato di ammonio nel Mar Nero era il prezzo praticato principalmente dagli esportatori russi e georgiani di nitrato di ammonio e rappresentava i prezzi in quella sola regione. Non poteva pertanto essere considerato un prezzo globale. Su tale base, l’argomentazione delle parti è stata respinta.

(246)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la missione permanente della Federazione russa ha osservato che l’industria dell’Unione si trovava in una situazione stabile e finanziariamente sana. Essa ha beneficiato del calo dei prezzi del gas. Alcuni indicatori, quali l’occupazione, il prezzo di vendita unitario, il costo medio del lavoro e gli investimenti, hanno mostrato la tendenza a un aumento costante.

(247)

Si ricorda che di fatto queste sono state le risultanze della presente inchiesta durante il periodo in esame. La probabile situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure è stata analizzata separatamente dal pregiudizio ai considerando da 298 a 303.

(248)

La stessa parte interessata ha ribadito, senza fornire elementi di prova, l’affermazione secondo cui i produttori di nitrato di ammonio dominano il mercato dell’Unione e sono quasi gli unici fornitori, il che danneggia di conseguenza gli utilizzatori finali e il settore agricolo dell’Unione. Le misure sul nitrato di ammonio nell’Unione hanno provocato distorsioni della concorrenza, un’inflazione dei prezzi del nitrato di ammonio nell’Unione e una disconnessione tra i prezzi dell’Unione e i prezzi mondiali.

(249)

Senza ulteriori elementi di prova e considerando che argomentazioni simili riguardanti la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione e i prezzi del nitrato di ammonio nell’Unione durante il periodo in esame sono state affrontate ai considerando 222, 223 e 225, la dichiarazione della parte è stata respinta.

(250)

Alcune parti interessate (75) hanno affermato che l’analisi dell’industria dell’Unione era basata su un evidente errore di valutazione, poiché nelle sue risultanze la Commissione aveva espressamente escluso il nitrato di ammonio «stabilizzato». Più nello specifico, negli indicatori micro o macroeconomici non erano stati inclusi dati sul nitrato di ammonio «stabilizzato». Esse hanno altresì sostenuto, sulla base della banca dati dell’analisi di mercato da loro fornita, che se si includesse il nitrato di ammonio «stabilizzato» il consumo di nitrato di ammonio nell’Unione sarebbe sostanzialmente superiore a quanto dichiarato al considerando 172.

(251)

Come specificato nella sezione 4.5.2, gli indicatori macroeconomici, fra le altre fonti indicate, sono stati ricavati dai dati verificati forniti dall’industria dell’Unione, sulla base delle indagini di Fertilizers Europe, che includevano la definizione completa del prodotto oggetto del riesame di cui al considerando 54. In particolare, per quanto riguarda il nitrato di ammonio «stabilizzato», nell’ambito di tali indagini sono stati raccolti dati sul nitrato di ammonio addizionato con elementi nutritivi fosfatici e/o potassici.

(252)

In termini di consumo dell’Unione, le verifiche delle vendite sul mercato dell’Unione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e non inclusi nel campione hanno confermato che entrambi gli insiemi di dati includevano la definizione completa del prodotto oggetto del riesame di cui al considerando 54. In particolare, per quanto riguarda il nitrato di ammonio «stabilizzato», i dati sul nitrato di ammonio addizionato con elementi nutritivi fosfatici e/o potassici sono stati rilevati nell’ambito delle indagini svolte da Fertilizers Europe e dei questionari sottoposti ai produttori dell’Unione. Inoltre aggiungendo le vendite di nitrato di ammonio, nitrato di ammonio addizionato con elementi nutritivi potassici e nitrato di ammonio addizionato con elementi nutritivi fosfatici (76) dei produttori dell’Unione nell’UE tratte dalla banca dati dell’analisi di mercato fornita da tali parti interessate (77), i volumi totali delle vendite erano ampiamente in linea con i volumi totali delle vendite dei produttori dell’Unione indicati al considerando 193.

(253)

Analogamente, le statistiche sulle importazioni dalla Russia e da tutti gli altri paesi terzi si basavano sul livello di codice TARIC e includevano quindi tutti i codici indicati al considerando 54. Si conferma pertanto che l’analisi dell’industria dell’Unione e del consumo dell’Unione riguarda la definizione completa del prodotto oggetto del riesame di cui al considerando 54. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(254)

Le stesse parti interessate hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un evidente errore di valutazione quando ha determinato il campione dei produttori dell’Unione. In particolare, il campione non rifletteva i costi di produzione dell’industria dell’Unione nel suo complesso, poiché due produttori inclusi nel campione (AB Achema e Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawyu SA) avrebbero sostenuto costi artificialmente elevati per il gas naturale. Esse hanno inoltre affermato che nulla nelle risultanze dell’inchiesta indicava se i prezzi del gas pagati da questi due produttori dell’Unione fossero rappresentativi dei prezzi del mercato del gas dell’Unione e in che modo fosse stato esaminato questo punto.

(255)

Il campione è costituito da tre produttori dell’Unione in Lituania, Polonia e Francia ed è rappresentativo della situazione dell’industria dell’Unione nel suo complesso, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. A tale riguardo è opportuno chiarire che una pratica di verifica abituale comprende un controllo teso ad accertare se i prezzi delle materie prime indicati nelle risposte al questionario siano conformi alle normali condizioni di mercato (vale a dire se le materie prime registrate nel costo di produzione siano in linea con il valore del libero mercato). I costi delle materie prime indicati dai due produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati pertanto sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni disponibili al pubblico (78) e sono risultati in linea con i prezzi di mercato prevalenti e con la loro evoluzione nell’Unione durante l’intero periodo in esame. Mentre i prezzi del gas e gli altri costi di approvvigionamento del gas possono variare da uno Stato membro all’altro, le risultanze della Commissione si sono basate su un campione rappresentativo di tre produttori dell’Unione. Considerando che in Polonia e in Lituania la produzione di nitrato di ammonio è significativa (pari al 31 % della produzione totale dell’Unione e al 43 % dei produttori di nitrato di ammonio dell’Unione che hanno collaborato durante il PIR), la Commissione ha concluso correttamente che una risultanza comprendente i dati forniti dai due produttori dell’Unione inclusi nel campione che si approvvigionano di gas era rappresentativa dell’intera industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(256)

Le stesse parti interessate hanno inoltre sostenuto che il considerando 200 identifica l’aumento del prezzo della materia prima, vale a dire il gas naturale, come il motivo dell’aumento del costo di produzione dell’industria dell’Unione. La Commissione avrebbe tuttavia dovuto divulgare i dati a sostegno di tale affermazione, ossia i prezzi di acquisto del gas naturale dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Secondo quanto da loro sostenuto, i prezzi del gas accessibili al pubblico nell’Unione non rispecchiano le considerazioni riguardanti l’evoluzione del prezzo di acquisto del gas naturale dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Le parti interessate in questione hanno aggiunto che la Commissione avrebbe dovuto anche confermare in che misura le risultanze del considerando 200 si applicano a Yara France, che non acquista gas per la produzione di nitrato di ammonio, e che l’affermazione (contenuta nello stesso considerando) secondo cui il gas, rappresentando oltre il 60 % del costo totale di produzione, è la materia prima più importante per la produzione di nitrato di ammonio non riguarda tutti e tre i produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(257)

La Commissione conferma che il costo di produzione per tonnellata indicato al considerando 200 è la media ponderata del costo di produzione per tonnellata di tutti e tre i produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il fatto che due dei produttori dell’Unione inclusi nel campione siano integrati verticalmente e producano in loco le materie prime intermedie per la produzione di nitrato di ammonio, come l’ammoniaca, mentre il terzo produttore dell’Unione incluso nel campione lo acquista, non contraddice l’affermazione secondo cui il gas naturale, rappresentando oltre il 60 % del costo totale di produzione, è la materia prima più importante per la produzione di nitrato di ammonio. Nella fattispecie, il costo di produzione del nitrato di ammonio dipende direttamente dal costo del gas naturale (per i produttori integrati verticalmente) oppure dal costo dell’ammoniaca, che è una materia prima intermedia prodotta a partire dal gas naturale e il cui prezzo è a sua volta determinato dal prezzo del gas naturale. I costi delle materie prime indicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nelle loro risposte al questionario sono stati pertanto sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni disponibili al pubblico (79) e sono risultati in linea con i prezzi di mercato prevalenti e con la loro evoluzione nell’Unione durante l’intero periodo in esame. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(258)

Le stesse parti interessate hanno inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto spiegare su quale base e perché aveva concluso e verificato che nell’Unione vi era uno scarto temporale tra la riduzione dei prezzi del gas e la riduzione dei prezzi del nitrato di ammonio durante il PIR (considerando 223).

(259)

È opportuno chiarire che i prezzi del nitrato di ammonio dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il PIR sono stati ricavati dalle loro risposte al questionario sulla base delle operazioni effettuate e hanno quindi potuto essere calcolati per ciascun mese del PIR. L’andamento del prezzo del gas nell’Unione su base mensile era consultabile tramite le previsioni della Banca mondiale (80). I due insiemi di dati hanno costituito la base per la conclusione di cui al considerando 223. Il motivo dello scarto temporale di qualche mese, come spiegato in tale considerando, è stato che all’inizio del PIR i prezzi del nitrato di ammonio dovevano coprire/recuperare innanzitutto il costo di produzione (ossia erano in aumento, essendo inferiori al costo di produzione per alcuni produttori dell’UE inclusi nel campione, come emerge dalla riduzione del profitto nel 2018) e hanno poi seguito la stessa tendenza al ribasso.

(260)

Un altro produttore esportatore russo ha sostenuto il contrario, ossia che il costo del gas naturale e i prezzi del nitrato di ammonio seguono andamenti differenti. Come prova della sua affermazione, ha messo i prezzi a pronti del nitrato di ammonio (ad esempio operazioni di vendita concluse, offerte di acquisto e di vendita) praticati in regioni differenti a confronto con i prezzi del gas naturale pubblicati dalla Banca mondiale e dall’FMI.

(261)

Innanzitutto, come illustrato nel dettaglio al considerando 199, i prezzi a pronti del nitrato di ammonio non potevano essere definitivi se confrontati con i prezzi franco fabbrica reali del nitrato di ammonio nell’ambito delle operazioni di vendita concluse e verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, poiché essi comprendevano prezzi di offerte di acquisto e di vendita che non erano state necessariamente ancora concluse. Inoltre i prezzi a pronti provengono da un solo Stato membro, vale a dire la Francia, mentre i prezzi reali utilizzati dalla Commissione provengono da un campione rappresentativo di tre Stati membri, vale a dire Francia, Lituania e Polonia. In secondo luogo, come spiegato allo stesso considerando, durante il periodo in esame l’aumento dei prezzi del nitrato di ammonio nell’Unione è stato influenzato dall’aumento del costo di produzione, vale a dire del gas naturale. Come ulteriormente specificato al considerando 257, il costo delle materie prime dei produttori dell’Unione inclusi nel campione (compreso il gas naturale) è risultato in linea con i prezzi di mercato prevalenti e con la loro evoluzione nell’Unione durante l’intero periodo in esame. Pertanto il costo del gas naturale e i prezzi del nitrato di ammonio hanno seguito lo stesso andamento durante l’intero periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(262)

Lo stesso produttore esportatore russo ha affermato che non erano state fornite spiegazioni sulle modalità di calcolo dei prezzi del nitrato di ammonio nell’Unione rilevati nella presente inchiesta (considerando 199). La parte ha sostenuto che tali prezzi erano i prezzi franco fabbrica in Polonia e in Lituania. La parte ha inoltre asserito che la Commissione ha detratto le SGAV e il profitto degli operatori commerciali collegati a tali produttori dell’Unione per costruire i prezzi franco fabbrica.

(263)

È opportuno chiarire che i prezzi del nitrato di ammonio dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati ricavati dalle loro risposte al questionario. Tali prezzi non sono stati calcolati dalla Commissione, ma sono stati verificati durante le rispettive visite di verifica presso i produttori dell’Unione. I prezzi del nitrato di ammonio di cui al considerando 199, quali indicati nella tabella 8, si riferiscono ai dati verificati di tutti e tre i produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il questionario con le istruzioni per i produttori dell’Unione inclusi nel campione da cui sono stati ricavati tali prezzi è disponibile sulla pagina della DG TRADE dedicata al presente caso (81). Esso indica che i prezzi di vendita sono rilevati a livello franco fabbrica (ossia il valore delle vendite al netto dell’eventuale costo di trasporto presso la sede del cliente), al netto dell’IVA, al netto delle note di credito e degli sconti commerciali. Non viene effettuata alcuna detrazione del costo delle SGAV e del profitto degli operatori commerciali collegati. Si tratta pertanto dei prezzi franco fabbrica di tutti e tre i produttori dell’Unione inclusi nel campione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(264)

Lo stesso produttore esportatore russo ha affermato che i prezzi medi all’esportazione dei produttori dell’Unione verso mercati dei paesi terzi non potevano essere superiori ai loro prezzi sul mercato dell’Unione, come illustrato nel dettaglio al considerando 227. Ha sostenuto che i prezzi praticati dai produttori dell’Unione sui mercati dei paesi terzi erano potenzialmente oggetto di dumping, facendo riferimento alle risultanze del governo australiano, che ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio dalla Svezia nel 2019 (82).

(265)

Come indicato al considerando 227, i prezzi del nitrato di ammonio applicati dai produttori dell’Unione ai mercati dei paesi terzi erano basati su dati Eurostat (83). Su tale base, i prezzi applicati a Cina, Ucraina e Brasile erano rispettivamente di 426 EUR/tonnellata, 308 EUR/tonnellata e 375 EUR/tonnellata a livello di consegna fob nel PIR. Il prezzo medio all’esportazione verso i paesi terzi (in totale) era di 397 EUR/tonnellata a livello di consegna fob nello stesso periodo. Tali prezzi erano superiori al prezzo di vendita medio dell’industria dell’Unione nell’UE durante il PIR. I dazi antidumping istituiti in Australia nei confronti della Svezia riguardano un solo Stato membro e si riferiscono a un periodo differente; pertanto non mettono in discussione le risultanze della Commissione nel presente riesame. L’obiezione di tale parte interessata è stata pertanto respinta.

(266)

Alcune parti interessate (84) hanno anche affermato che la Commissione avrebbe dovuto spiegare su quale base aveva concluso e verificato l’affermazione secondo cui «inoltre i prezzi del nitrato di ammonio dipendono anche dai prezzi dell’urea, che sono un fattore determinante durante le trattative sui prezzi» (considerando 222).

(267)

Questa specifica dichiarazione era contenuta nella risposta al questionario di un produttore dell’Unione incluso nel campione (85). L’urea è una materia prima mondiale, il cui prezzo segue a sua volta il prezzo del gas naturale, la sua materia prima principale (86). Su tale base, la Commissione ha concluso che il prezzo dell’urea è uno dei fattori che determinano il prezzo del nitrato di ammonio.

(268)

Le stesse parti interessate hanno altresì sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto spiegare come è giunta alla conclusione che «il prezzo del gas era più elevato nell’Unione che in molti altri mercati» (considerando 222).

(269)

Tale conclusione è stata raggiunta sulla base della relazione trimestrale sui mercati europei del gas (87), pubblicamente consultabile, in cui il prezzo medio del gas al dettaglio per i clienti industriali nell’UE, pari a circa 2,5 centesimi di EUR/kWh durante il PIR, è stato confrontato con i prezzi di alcuni partner commerciali di rilievo dell’UE e di importanti produttori di nitrato di ammonio, tra cui la Russia. Come indicato, durante il PIR i prezzi medi del gas al dettaglio per i clienti industriali erano inferiori a 1 centesimo di EUR/kWh in Russia e a circa 1,2 centesimi di EUR/kWh negli Stati Uniti.

(270)

Alcune parti interessate (88) hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha commesso un evidente errore di valutazione quando ha determinato il campione dei produttori dell’Unione. In particolare, non ha riconosciuto che il pregiudizio nel caso UAN (89) potrebbe avere un impatto sul nitrato di ammonio.

(271)

Il fatto che la produzione di nitrato di ammonio possa incidere su tutte le linee di produzione a monte (ammoniaca, acido nitrico), a valle (miscugli di urea e nitrato di ammonio) e collegate (nitrato ammonico di calcio, A5, urea), come indicato al considerando 350, non contraddice il fatto che il pregiudizio (rispecchiato in diversi indicatori economici, compreso l’indicatore del costo di produzione) possa essere attribuito in modo distinto al prodotto specifico. Inoltre la Commissione non ha riscontrato alcun pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione del nitrato di ammonio durante il PIR e ha concluso che non si dovrebbe consentire la scadenza delle misure sulla base della sua analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio. Pertanto la Commissione ha ritenuto che l’affermazione fosse non solo erronea, ma anche irrilevante alla luce dei fatti del presente caso. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(272)

Alcune parti interessate (90) hanno ribadito che la Commissione ha commesso un evidente errore di valutazione quando ha determinato il campione dei produttori dell’Unione. Secondo tali parti, i produttori dell’Unione inclusi nel campione non erano rappresentativi della definizione completa del prodotto simile poiché non producevano nitrato di ammonio «stabilizzato» né nitrato di ammonio di grado industriale e quindi riflettevano solo parzialmente l’industria dell’Unione. Esse hanno inoltre affermato che la Commissione ha selezionato due produttori dell’Unione che erano affiliati a produttori russi: Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawyu SA era affiliato ai produttori russi, mentre un altro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione era impegnato ad acquistare nitrato di ammonio russo per importarlo in tutto il mondo, anche sul mercato dell’Unione.

(273)

Come indicato al considerando 33, i produttori dell’Unione inclusi nel campione erano i maggiori produttori di nitrato di ammonio dell’Unione in termini di volumi di produzione e di vendita. Essi rappresentavano il 30 % della produzione totale del prodotto simile (vale a dire nitrato di ammonio «stabilizzato» e nitrato di ammonio di grado industriale compresi) nell’Unione durante il PIR. Il campione dei produttori dell’Unione era pertanto rappresentativo della situazione dell’industria dell’Unione nel suo complesso, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre nessun obbligo giuridico prevede che, per essere rappresentativo, il campione di produttori debba comprendere tutti i tipi di prodotto oggetto dell’inchiesta. In tal senso, nel campione figuravano produttori dell’Unione che fabbricano tipi di prodotto in diretta concorrenza con le importazioni in esame. Infine nel presente caso la Commissione non ha riscontrato alcun pregiudizio per l’industria dell’Unione. L’argomentazione secondo cui il campione di produttori dell’Unione non era rappresentativo della situazione dell’industria dell’Unione è stata pertanto respinta.

(274)

Per quanto riguarda la presunta affiliazione ai produttori russi di due dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, la Commissione ha constatato, sulla base delle informazioni raccolte durante l’inchiesta, che entrambe le società incluse nel campione erano considerate produttori dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Quanto a Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawyu SA, un produttore esportatore russo deteneva una quota di minoranza di tale produttore dell’Unione tramite la società di partecipazione e non vi erano legami commerciali tra loro. Quanto all’altro produttore dell’Unione incluso nel campione, come spiegato al considerando 309, la commercializzazione del nitrato di ammonio russo era effettuata da soggetti del gruppo cui appartiene il produttore dell’Unione e non era rilevante rispetto al produttore dell’Unione incluso nel campione (91). Non vi erano motivi per escludere tali società dalla definizione dell’industria dell’Unione e pertanto l’argomentazione è stata respinta.

(275)

Un produttore esportatore russo ha sostenuto che l’utilizzo degli impianti dei produttori dell’Unione era stato calcolato in modo errato, in quanto si basava sulla capacità di prilling. Due dei produttori dell’Unione inclusi nel campione producevano sia miscugli di urea e nitrato di ammonio che nitrato di ammonio avvalendosi dello stesso prodotto intermedio, il nitrato di ammonio fuso. La parte ha affermato che per tali produttori la disponibilità di nitrato di ammonio fuso costituisce una strozzatura e che l’utilizzo degli impianti per i suddetti produttori dovrebbe essere calcolato sulla base del nitrato di ammonio fuso disponibile o sulla base della produzione effettiva di nitrato di ammonio. Questa argomentazione è stata respinta per i motivi illustrati al considerando 110.

(276)

Lo stesso produttore esportatore russo ha sostenuto che il confronto dei prezzi effettuato dalla Commissione (calcolo dell’undercutting) era statico e non teneva conto della loro evoluzione nel tempo né della loro combinazione con altri fatti pertinenti (come i movimenti del prezzo, l’aumento delle quote di mercato, la sostituibilità del prodotto, i tipi di prodotto per i quali era stata constatata l’esistenza di un undercutting dei prezzi). Tale esame dovrebbe evidenziare le fluttuazioni del prezzo e l’andamento del rapporto tra i prezzi delle importazioni e quelli dei prodotti simili sul mercato interno.

(277)

Il calcolo dell’undercutting, come di norma, è stato effettuato per il PIR e ha riguardato i tipi di prodotto (NCP – numeri di controllo del prodotto stabiliti per la presente inchiesta) che sono stati commercializzati dai produttori russi. Il calcolo dell’undercutting si era basato su quantità limitate delle importazioni durante il PIR, che erano risultate non rappresentative. Pertanto qualsiasi conclusione tratta dal suddetto calcolo può avere solo una rilevanza limitata. Non è stato dunque possibile elaborare proiezioni future del rapporto tra i prezzi delle importazioni russe e quelli dei prodotti simili sul mercato interno su questa base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(278)

Lo stesso produttore esportatore russo ha sostenuto che, se il prezzo è fissato dall’offerta e dalla domanda, non era giustificato detrarre il dazio antidumping nei calcoli dell’undercutting di un prodotto di base senza spiegare perché fosse necessario procedere in tal senso.

(279)

Per il calcolo dell’undercutting descritto nella sezione 4.3.3, come spiegato al considerando 181 il confronto tra i prezzi russi all’esportazione verso l’Unione e i prezzi dei produttori dell’Unione è stato effettuato utilizzando due metodi, uno per cui i dazi antidumping in vigore sono stati presi in considerazione e uno per cui non lo sono stati. Per il calcolo del potenziale undercutting (in assenza di misure) descritto al considerando 294, il confronto tra i prezzi russi all’esportazione verso i paesi terzi e i prezzi dei produttori dell’Unione non comprendeva i dazi antidumping, in quanto ciò faceva parte dell’analisi previsionale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(280)

Varie parti interessate hanno sostenuto che la Commissione si è basata su calcoli inesatti e ipotetici per asserire che le importazioni russe entrerebbero nel mercato dell’Unione a livelli di prezzo pregiudizievoli:

i)

la Commissione dovrebbe anche garantire che il prezzo del nitrato di ammonio russo sia stato confrontato con il prezzo dei produttori dell’Unione allo stesso stadio commerciale e pertanto il prezzo all’importazione considerato ai fini dell’undercutting non può essere adeguato per tenere conto delle SGAV e del profitto delle entità commerciali collegate né del costo del credito;

ii)

un confronto equo dei prezzi ai fini dell’undercutting richiedeva adeguamenti per tenere conto delle differenze tra il nitrato di ammonio in prill e quello granulare;

iii)

il probabile livello dei prezzi delle importazioni russe non dovrebbe essere confrontato con il prezzo di vendita reale dell’industria dell’Unione, in quanto esso era stato gonfiato artificialmente a causa della mancanza di concorrenza determinata dagli ostacoli al mercato;

iv)

il margine di undercutting avrebbe dovuto essere calcolato unicamente sulla base delle vendite di nitrato di ammonio stabilizzato effettuate da Uralchem nell’Unione;

v)

nella stima dei probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Russia di cui al considerando 294 l’esclusione delle importazioni superiori ai due milioni di tonnellate non era assolutamente giustificata;

vi)

la Commissione non dovrebbe apportare adeguamenti ai prezzi delle vendite sul mercato dell’UE se tali vendite erano risultate non rappresentative. Inoltre, quando ha apportato i suddetti adeguamenti ai prezzi di vendita sul mercato dell’UE, la Commissione non li ha calcolati correttamente, in particolare per quanto riguarda i costi di trasporto fino alla frontiera dell’Unione.

(281)

Per quanto riguarda il calcolo dell’undercutting utilizzando le effettive vendite russe all’esportazione verso il mercato dell’Unione, la Commissione ha sottolineato che la sua decisione di prorogare le misure in vigore non si basa sull’undercutting riscontrato durante il PIR. In primo luogo, la Commissione ha constatato che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio durante il PIR. In secondo luogo, come riconosciuto da più parti, durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’undercutting si era basato su quantità limitate delle importazioni, che erano risultate non rappresentative. Pertanto la risultanza relativa all’undercutting durante il PIR è di scarsa rilevanza per quanto riguarda la situazione dell’industria dell’Unione in tale periodo.

(282)

Quanto al calcolo dell’undercutting di cui al considerando 294, esso mirava a stimare il livello potenziale di undercutting in futuro in caso di scadenza delle misure. Pertanto questo potenziale livello di undercutting e i prezzi cif costruiti (sulla base dei prezzi all’esportazione verso i mercati terzi) sono serviti solo come valore di sostituzione. Si trattava di un esercizio svolto al fine di stabilire un probabile prezzo delle importazioni. Detto questo, per quanto riguarda il punto i) riassunto al considerando 280, gli adeguamenti contestati dalle parti interessate non inciderebbero in maniera significativa sulla conclusione secondo cui, in assenza delle misure antidumping, le importazioni russe entrerebbero nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping ancora nettamente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione (92).

(283)

I punti ii), iii) e iv) riassunti al considerando 280 sono stati trattati rispettivamente ai considerando 183, 244 e 73. Per quanto riguarda il punto v), la Commissione non ha escluso le importazioni superiori ai due milioni di tonnellate. Le informazioni fornite al considerando 294 e nella relativa nota a piè di pagina di fatto indicano che la Commissione aveva preso in considerazione le esportazioni dei produttori esportatori russi inclusi nel campione verso tutte le destinazioni quando erano superiori ai due milioni di tonnellate. Per quanto riguarda il punto vi), la Commissione ha utilizzato solo alcuni costi di trasporto, che sono rimasti validi indipendentemente dalla rappresentatività dei volumi di vendita e dei prezzi nell’UE. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. Per motivi di riservatezza, i dettagli sui presunti errori di calcolo relativi ai costi di trasporto sono stati forniti unicamente alla società in una risposta separata. La Commissione ha in parte concordato con le argomentazioni avanzate dalla società in merito ai calcoli. Tuttavia la conseguente variazione del livello cif di meno dell’1 % a livello nazionale non ha avuto alcun effetto rilevante sulle risultanze della Commissione relative all’undercutting.

(284)

A seguito delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate, secondo cui la Commissione non aveva debitamente comunicato il metodo utilizzato per la costruzione dei valori cif per i produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha presentato ulteriori divulgazioni finali il 30 settembre e il 21 ottobre 2020 per rispondere adeguatamente a tali argomentazioni.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(285)

La Commissione ha concluso al considerando 214 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto ulteriormente esaminato il rischio di reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia in caso di abrogazione delle misure.

(286)

Per determinare il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati gli elementi seguenti: a) capacità produttiva e capacità inutilizzata in Russia, b) probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Russia in assenza di misure antidumping e c) attrattiva del mercato dell’Unione.

(287)

Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Russia

(288)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame la capacità produttiva in Russia era superiore a 10,5 milioni di tonnellate, con una capacità inutilizzata stimata di 440 000 tonnellate. Tale capacità inutilizzata riscontrata in Russia corrisponderebbe al 6 % del consumo dell’Unione. Se interamente destinati al mercato dell’Unione, potrebbero essere comunque esportati volumi consistenti, con un effetto particolarmente rilevante su alcuni degli Stati membri confinanti con la Russia.

(289)

Alla luce della tabella di marcia per lo sviluppo della produzione di concimi minerali per il periodo fino al 2025 adottata dal governo russo (93), la produzione di concimi azotati (di cui uno dei più importanti è il nitrato di ammonio) è destinata ad aumentare (94), con un aumento della quota delle esportazioni rispetto al volume della produzione che dovrebbe raggiungere il 65 % nel 2025. Ciò indica che la maggior parte dell’industria russa dei concimi azotati è trainata dalle esportazioni.

(290)

L’RFPA ha sostenuto che la tabella di marcia non mira a promuovere l’esportazione di nitrato di ammonio nell’Unione.

(291)

La tabella di marcia prevede un aumento della produzione di concimi azotati a 11,7 milioni di tonnellate nel 2020 e a 12,3 milioni di tonnellate nel 2025. La quota delle esportazioni in rapporto al volume della produzione di concimi azotati è destinata ad aumentare fino ad arrivare al 65 % nel 2020, il che indica che la maggior parte dell’industria russa di concimi azotati è trainata dalle esportazioni. La tabella di marcia osserva altresì che la domanda di concimi minerali (di cui uno dei più importanti è il nitrato di ammonio) sul mercato russo non supererà i 4-5 milioni di tonnellate (calcolati come 100 % della sostanza attiva) e non supererà il 40 % del carico rispetto alla capacità esistente. Lo sviluppo del mercato russo dei concimi minerali fino al 2025 sarà limitato dal basso livello della domanda effettiva dei produttori agricoli e dalla mancanza di una cultura dell’uso dei concimi minerali. Come illustrato al considerando 296, il mercato dell’Unione è attraente per i produttori esportatori russi. Tenendo conto di questo fattore e delle cifre sopraindicate, anche qualora la tabella di marcia non si concentrasse espressamente sull’Unione, gli aumenti ivi discussi potrebbero essere potenzialmente esportati sui mercati dei paesi terzi, nonché sul mercato dell’Unione, soprattutto in caso di abrogazione delle misure.

(292)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.1.   Probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Russia in assenza di misure antidumping

(293)

Al considerando 169 si è concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che i produttori esportatori russi esporterebbero grandi quantitativi di nitrato di ammonio nell’Unione e che tali esportazioni sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping.

(294)

Per esaminare il livello dei prezzi del nitrato di ammonio russo in assenza delle misure, è stato effettuato un calcolo dell’undercutting volto a stimare il livello potenziale di undercutting in futuro in caso di scadenza delle misure utilizzando i prezzi praticati ai paesi terzi dai produttori esportatori che hanno collaborato (95) ed è stato riscontrato un undercutting significativo, pari al 24,0 %. A questi livelli di prezzo si registrerebbe un forte aumento delle importazioni di nitrato di ammonio dalla Russia in un breve arco di tempo.

(295)

Considerando congiuntamente tali elementi, la Commissione ha constatato che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che le importazioni russe entrerebbero nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione, esercitando così una notevole pressione sui prezzi dei produttori dell’Unione.

5.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(296)

Come indicato ai considerando 118 e 137, il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e di prezzi. L’Unione è il più grande mercato di nitrato di ammonio al mondo. Il mercato dell’Unione conserva la propria attrattiva in termini di prezzi (96). Gli esportatori russi dispongono di canali consolidati di distribuzione di concimi nell’Unione, grazie ai quali le esportazioni sono agevolate dal punto di vista logistico. Inoltre è probabile che i prezzi delle importazioni dalla Russia siano inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE, e questo dimostra ulteriormente che il mercato dell’Unione è attraente per i produttori russi.

(297)

Come indicato al considerando 120, paesi come l’Ucraina, l’Australia e l’India (97) hanno istituito misure di difesa commerciale riguardanti il nitrato di ammonio proveniente dalla Russia. In caso di scadenza delle misure in vigore, tali misure renderebbero il mercato dell’Unione ancora più attraente per i produttori russi, che incontrano maggiori difficoltà ad esportare verso altri mercati di paesi terzi.

5.3.   Incidenza sull’industria dell’Unione

(298)

Come concluso al considerando 169, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori russi di nitrato di ammonio esporterebbero grandi quantitativi di nitrato di ammonio nell’Unione a prezzi di dumping. In considerazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione descritta al considerando 296, è inoltre ragionevole prevedere che, in caso di abrogazione delle misure, almeno una parte della capacità produttiva inutilizzata in Russia sarebbe indirizzata verso il mercato dell’Unione. Se si considera il probabile andamento futuro dei prezzi russi all’esportazione, come spiegato al considerando 294, è verosimile che i prezzi delle importazioni russe sarebbero notevolmente inferiori ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione.

(299)

A tale riguardo, in termini di volumi, con ogni probabilità la scadenza delle misure consentirebbe ai produttori esportatori russi di acquisire rapidamente quote di mercato nel mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione si troverebbe quindi ad affrontare un calo immediato dei volumi di vendita e della quota di mercato nonché un aumento dei costi fissi unitari. Di fatto quello del nitrato di ammonio è un settore ad alta intensità di capitale che deve conservare un determinato volume di produzione per mantenere i costi fissi a livelli sostenibili. L’aumento dei costi fissi a seguito di un calo della produzione e delle vendite si ripercuoterebbe negativamente sulla redditività.

(300)

Inoltre, come spiegato nel dettaglio al considerando 174, si prevede un ulteriore calo del consumo di nitrato di ammonio. L’industria dell’Unione è quindi in concorrenza con le importazioni russe in un mercato in contrazione. È molto probabile che a sua volta ciò eserciti una pressione al ribasso sui prezzi, con un impatto negativo sulla redditività e sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Parallelamente, all’industria dell’Unione sarebbe preclusa la possibilità di effettuare gli investimenti necessari per soddisfare le norme dell’UE in materia di salute, sicurezza e ambiente.

(301)

La combinazione di tutti questi fattori determinerebbe una situazione di reiterazione del pregiudizio.

(302)

Una simulazione basata su uno scenario nel quale l’industria dell’Unione dovrebbe adeguarsi al prezzo delle importazioni russe (ai livelli attualmente osservati nei paesi terzi, compreso il dazio doganale e il costo successivo all’importazione), mantenendo nel contempo i suoi volumi di vendita e sostenendo le stesse spese affrontate nel PIR, ha indicato che la redditività dell’industria dell’Unione risulterebbe in perdita del [-25 % – -29 %].

(303)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

5.4.   Osservazioni trasmesse dalle parti interessate

(304)

La Federazione russa ha sostenuto che i produttori dell’Unione esercitavano uno stretto controllo sul settore del nitrato di ammonio, derivante dall’elevata quota di mercato da essi detenuta, con un conseguente aumento della produzione e delle vendite. Secondo la Federazione russa, i produttori dell’Unione erano pertanto pronti per l’eliminazione dei dazi gravanti sui loro concorrenti russi, come confermato dalle crescenti esportazioni di nitrato di ammonio dall’Unione.

(305)

L’inchiesta ha confermato che, nonostante il calo della produzione e dei volumi di vendita, la quota di mercato dell’industria dell’Unione era superiore al 90 % durante l’intero periodo in esame. Ciò non mette tuttavia in discussione la constatazione della Commissione secondo cui l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia causerebbe un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione in caso di abrogazione delle misure. L’inchiesta ha dimostrato che il mercato del nitrato di ammonio è sensibile ai prezzi. Per questo motivo l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia (in caso di abrogazione delle misure) farebbe perdere all’industria dell’Unione il volume delle vendite e, di conseguenza, il volume della produzione necessari a mantenere i costi fissi a un livello concorrenziale (il costo fisso aumenterà, poiché sarà ripartito su un volume di produzione più basso, con un impatto negativo sulla redditività). Come spiegato ai considerando da 298 a 302, l’industria dell’Unione si troverebbe quindi ad affrontare un calo immediato dei volumi di vendita e della quota di mercato nonché un aumento dei costi fissi unitari. Il livello di redditività diminuirebbe drasticamente fino a diventare negativo. Di fatto questa tendenza è stata osservata nell’inchiesta iniziale, in cui i produttori dell’Unione avevano dovuto ridurre i loro prezzi ben al di sotto dei costi al fine di mantenere un certo livello di vendite per riuscire a competere con le importazioni russe, i cui prezzi erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Da ciò è derivato un pregiudizio per l’industria dell’Unione, consistente nella diminuzione delle vendite e della quota di mercato e, soprattutto, nel calo dei prezzi e dei profitti dell’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(306)

A parere dell’RFPA, l’attrattiva del mercato del nitrato di ammonio dell’Unione è stata sopravvalutata. In tale contesto l’UE non era caratterizzata da alcun vantaggio aggiuntivo. Ad esempio, il costo del trasporto dalla Russia (baltica) al Brasile, agli Stati Uniti e all’America centrale era pressoché identico al costo del trasporto verso l’UE. Per di più, a causa delle restrizioni di sicurezza e dell’obbligo nel Regno Unito di spedire il nitrato di ammonio solo su imbarcazioni di piccole dimensioni, spesso i costi di trasporto erano più elevati verso l’UE che verso il Brasile.

(307)

Tale affermazione è risultata di fatto errata. Dall’inchiesta è emerso che i costi di trasporto dei produttori esportatori che hanno collaborato verso altri paesi terzi erano superiori di quasi il 30 % rispetto ai costi di trasporto verso l’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(308)

In una comunicazione l’RFPA ha inoltre sostenuto che uno dei maggiori produttori dell’Unione rivendeva il nitrato di ammonio acquistato in Russia in una destinazione al di fuori dell’UE. Secondo l’RFPA, tale comportamento era la prova che i produttori dell’Unione praticavano il doppio gioco, a scapito degli agricoltori dell’Unione. Le misure antidumping non dovrebbero rafforzare la posizione dell’industria dell’Unione sui mercati globali di esportazione utilizzando i proventi derivanti dall’aumento delle vendite nell’Unione per effettuare acquisti dei prodotti asseritamente oggetto di dumping al fine di rivenderli sul mercato mondiale.

(309)

L’inchiesta ha dimostrato che le rivendite di nitrato di ammonio acquistato dalla Russia cui fa riferimento l’RFPA sono state effettuate da soggetti dell’Unione e di paesi terzi di un gruppo cui appartiene un produttore dell’Unione. Tali rivendite sono state effettuate in America latina. Come si evince dalle relazioni annuali del gruppo, le entrate generate dal gruppo (circa il 75 % delle entrate proveniva dalle vendite di concimi) in America latina erano inferiori al 10 % delle sue entrate complessive. Dalle stesse relazioni del gruppo emerge che le entrate principali del gruppo continuano a essere generate in Europa (oltre il 30 %). Tali rivendite di nitrato di ammonio acquistato dalla Russia da parte delle società del gruppo non avrebbero pertanto potuto avvantaggiare il produttore dell’Unione in termini di risultati sui mercati globali di esportazione e a scapito degli agricoltori dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(310)

L’RFPA ha poi affermato che tali rivendite costituivano un impegno a lungo termine a operare come distributore di nitrato di ammonio russo su mercati di esportazione al di fuori dell’Unione europea e riducevano quindi in misura significativa il rischio di riorientamento delle esportazioni in seguito all’abrogazione delle misure antidumping. Tale impegno a lungo termine ha mantenuto volumi di nitrato di ammonio russo al di fuori del mercato dell’UE e dovrebbe essere considerato una prova dell’assenza del rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping.

(311)

La Commissione ha osservato che il comportamento del gruppo cui appartiene il produttore dell’Unione non rispecchia il comportamento dei produttori esportatori russi in caso di scadenza delle misure antidumping, poiché questi ultimi sono operatori economici indipendenti. Ad esempio, altre capacità di questo o di altri produttori esportatori potrebbero essere deviate verso l’Unione in caso di scadenza delle misure. Inoltre gli accordi conclusi alla luce dei dazi antidumping applicabili nell’Unione potrebbero essere rinegoziati in caso di scadenza delle misure e di una maggiore disponibilità di un mercato attraente per i produttori russi di nitrato di ammonio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(312)

L’RFPA ha inoltre affermato che l’aumento del consumo di nitrato di ammonio sul mercato interno russo e le reti di distribuzione dei produttori russi di nitrato di ammonio esistenti al di fuori dell’UE costituivano una prova dell’assenza del rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping.

(313)

L’analisi del consumo di nitrato di ammonio sul mercato interno russo di cui ai precedenti considerando da 130 a 134 ha concluso che non era garantito un aumento di tale consumo. Inoltre le reti di distribuzione esistenti in altri paesi terzi non impediscono agli esportatori di utilizzare le reti di distribuzione esistenti o di crearne di nuove sul mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(314)

Un produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che le capacità di produzione in Russia erano pienamente utilizzate. Non era pertanto possibile aumentare in modo significativo la produzione di nitrato di ammonio e le sue esportazioni verso l’UE. La domanda di nitrato di ammonio è notevolmente aumentata a livello mondiale e continuerà a crescere. La domanda di concimi nelle regioni dell’America latina e dell’APAC ha stimolato la crescita del mercato del nitrato di ammonio grazie all’espansione dei terreni agricoli in questi paesi. Anche in Russia la domanda di nitrato di ammonio era in aumento. Al tempo stesso, la crescita della domanda di mercato nell’UE è stata più lenta rispetto ad altre regioni. In caso di scadenza delle misure non si assisterebbe dunque ad alcun aumento significativo delle importazioni di nitrato di ammonio dalla Russia.

(315)

In considerazione delle dimensioni del mercato dell’Unione, della prossimità geografica, dei prezzi, dell’undercutting probabile riscontrato e del fatto che alcuni esportatori russi dispongono di canali consolidati di distribuzione nell’Unione, grazie ai quali le esportazioni sono agevolate dal punto di vista logistico, il mercato dell’Unione è stato considerato attraente per i produttori russi. La Commissione ha ritenuto che il consumo previsto nei paesi in questione fosse a un livello tale da consentire solo un assorbimento parziale della capacità inutilizzata dei produttori russi.

(316)

Un produttore esportatore che ha collaborato ha affermato che gli investimenti effettuati in Brasile e in altri paesi terzi da vari produttori esportatori russi dimostravano l’attrattiva del Brasile e di altri paesi terzi rispetto all’Unione.

(317)

La Commissione ha rilevato che tali investimenti confermano la volontà dei produttori russi di esportare verso paesi terzi. Si tratta tuttavia di investimenti effettuati mentre nell’Unione erano in vigore misure. Non indicano che tali mercati sarebbero più attraenti del mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure.

(318)

Più parti interessate hanno sostenuto che la misura relativa all’importazione di nitrato di ammonio nell’UE è in vigore da oltre 25 anni e che tale situazione era senza precedenti e non era conforme alla natura delle misure antidumping.

(319)

Il regolamento di base non stabilisce un termine massimo per l’applicazione delle misure antidumping. Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha constatato che, in caso di scadenza delle misure, esisteva un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio. L’argomentazione di queste parti interessate è stata pertanto respinta.

(320)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, alcune parti interessate (98) hanno affermato che la Commissione non aveva tenuto conto della posizione effettiva dei produttori dell’Unione nel mercato dell’UE; si trattava di grandi gruppi con forti reti di distribuzione, protetti da ostacoli all’importazione e attualmente in grado di applicare maggiorazioni di prezzo al nitrato di ammonio rispetto a mercati globali tra cui Mar Nero, Mar Baltico e Brasile. Esse hanno sostenuto che la misura antidumping in vigore andava al di là della semplice correzione in quanto l’industria dell’Unione, pur utilizzando solo metà della sua capacità produttiva, aveva ottenuto un profitto superiore al profitto di riferimento dell’8 % dell’industria dell’Unione e un elevato utile sul capitale investito.

(321)

In primo luogo, il fatto che alcuni dei produttori dell’Unione appartengano a grandi gruppi non si traduce necessariamente nella capacità di applicare maggiorazioni di prezzo. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto, la semplice esistenza di quattro grandi gruppi e di vari produttori più piccoli non li rende di per sé un oligopolio.

(322)

In secondo luogo, la maggiorazione che sarebbe stata addebitata da queste parti interessate è risultata essere la differenza tra i prezzi a pronti del nitrato di ammonio (ad esempio operazioni di vendita concluse, offerte di acquisto e di vendita) con condizioni di consegna differenti in Francia e nel Mar Nero, nel Mar Baltico, in Brasile e in altre regioni, il che significa che il confronto non si basava sullo stesso livello di consegna, come sostenuto dalle parti. Ciò è particolarmente importante in quanto le parti stesse riconoscono nelle loro osservazioni che il trasporto di nitrato di ammonio è costoso. Inoltre, come illustrato nel dettaglio al considerando 199, non si può trarre alcuna conclusione sulla base di tali prezzi, in quanto essi comprendevano prezzi di offerte di acquisto e di vendita che non erano state necessariamente ancora concluse e riguardavano un solo Stato membro. Nelle varie parti dell’Unione i prezzi del nitrato di ammonio differiscono, come Acron ha implicitamente riconosciuto nelle osservazioni riportate al considerando 262, quando ha affermato che i prezzi dell’Unione indicati dalla Commissione sono troppo bassi e devono pertanto provenire solo dalla Polonia e dalla Lituania. In terzo luogo, i prezzi del nitrato di ammonio dei produttori dell’Unione nell’UE, quali rilevati e descritti al considerando 199, erano del 14 %-25 % inferiori ai prezzi a pronti del nitrato di ammonio in Francia (99), come indicato da tali parti interessate durante il periodo in esame. In quarto luogo, come illustrato al considerando 244, dopo aver adeguato i prezzi a pronti del nitrato di ammonio nelle regioni del Mar Nero, del Mar Baltico e del Brasile al prezzo cif franco frontiera dell’Unione (100), i prezzi reali del nitrato di ammonio nell’Unione si sono attestati allo stesso livello nel 2016-2017 e sono risultati superiori di appena 9-15 EUR/tonnellata nel 2018 e nel PIR. Pertanto tale differenza tra il prezzo reale del nitrato di ammonio nell’Unione e negli altri mercati non poteva essere considerata permanente e/o sostanziale.

(323)

Quanto al fatto che la redditività dell’industria dell’Unione superi l’8 % e che ciò costituirebbe la prova di una maggiorazione di prezzo, la Commissione osserva che il profitto di riferimento non è un profitto al di sopra del quale si ha una maggiorazione e che un elevato utile sul capitale investito non è una prova della maggiorazione di prezzo. Inoltre la redditività dei produttori esportatori russi inclusi nel campione è di gran lunga superiore a quella dell’industria dell’Unione. Secondo la logica di tale argomentazione, in realtà sarebbero i produttori esportatori russi e non l’industria dell’Unione ad applicare una notevole maggiorazione di prezzo sui loro mercati sia nazionali che di esportazione. Per quanto riguarda l’utilizzo degli impianti, come riconosciuto nelle precedenti inchieste sul nitrato di ammonio, un basso tasso di utilizzo degli impianti per il prodotto in esame è un indicatore meno significativo della situazione economica complessiva dell’industria. Ciò è dovuto al fatto che il nitrato di ammonio liquido (un prodotto intermedio) può essere utilizzato per produrre il nitrato di ammonio solido, ma anche altri prodotti a valle. Possono pertanto verificarsi distorsioni statistiche dovute all’esistenza di impianti polivalenti, che possono passare dalla produzione di un concime all’altro. Su tale base, l’argomentazione delle parti è stata respinta.

(324)

Alcune parti interessate (101) hanno affermato che la Commissione si è dimostrata incoerente quando ha asserito che le interazioni concorrenziali nei paesi terzi non sarebbero pertinenti al fine di stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio, poiché i prezzi russi all’esportazione praticati ai paesi terzi erano stati ritenuti idonei per stabilire il rischio di reiterazione del dumping nonché il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Russia in assenza di misure antidumping. Le parti interessate hanno inoltre sostenuto che i dati sulle esportazioni utilizzati dalla Commissione non erano suffragati dai dati Eurostat per i codici NC 310230 90 e 310240 90. Esse hanno affermato che la Cina non era una destinazione di esportazione per il nitrato di ammonio dei produttori dell’Unione e che i prezzi di consegna franco a bordo (fob) delle vendite all’esportazione erano inferiori al prezzo medio di vendita franco fabbrica nell’Unione.

(325)

Per quanto riguarda la reiterazione del pregiudizio, l’inchiesta della Commissione riguarda la situazione del mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione opera principalmente nel proprio mercato locale, il che costituisce la sua attività principale. Il fatto che i produttori esportatori russi e l’industria dell’Unione possano competere su mercati di altri paesi terzi con caratteristiche di mercato diverse non è in relazione diretta con tale analisi. In particolare, come riconosciuto al considerando 174, il mercato dell’Unione è un mercato in contrazione in termini di consumo di nitrato di ammonio, mentre, come di fatto sostenuto dai produttori esportatori, la situazione potrebbe essere diversa per gli altri mercati. Al contrario, l’analisi del rischio di reiterazione del dumping prevede l’analisi di fattori quali il comportamento e la politica dei prezzi dei produttori esportatori in un paese terzo e i loro incentivi a riorientare le esportazioni verso l’Unione.

(326)

Inoltre, anche qualora si verifichi una certa interazione tra l’industria dell’Unione e i produttori esportatori sui mercati terzi, essa non può essere considerata un elemento di prova della capacità dell’industria dell’Unione di competere con i produttori esportatori russi sui mercati terzi, e ancor meno sul mercato dell’Unione. In primo luogo, l’industria dell’Unione e i produttori esportatori russi si concentrano su mercati di esportazione diversi. Le principali destinazioni di esportazione dell’industria dell’Unione sono Cina, Ucraina, Brasile, Serbia e Australia. Come indicato al considerando 120, l’Ucraina e l’Australia sono di fatto chiuse alle esportazioni russe. L’unica vera interazione con le vendite dell’industria dell’Unione si verifica in Brasile. Tuttavia, anche in questo caso, secondo le statistiche sulle esportazioni (102), il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione equivale solo al 4 % circa del volume delle esportazioni dei produttori esportatori russi. Elemento ancora più importante, è evidente che l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di sostenere la concorrenza sleale dei produttori esportatori russi sul mercato dell’Unione, poiché, come concluso al considerando 169, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori russi di nitrato di ammonio esporterebbero grandi quantitativi di nitrato di ammonio nell’Unione a prezzi di dumping.

(327)

Per quanto riguarda l’asserzione delle parti interessate secondo cui i dati Eurostat non confermano le risultanze della Commissione relative alle destinazioni e ai prezzi, la Commissione ha osservato che tali parti hanno preso in considerazione solo due dei codici NC connessi al prodotto oggetto del riesame. Pertanto esse hanno esaminato solo un’istantanea delle esportazioni pertinenti dell’Unione. Inoltre la base corretta per confrontare i prezzi all’esportazione con i prezzi franco fabbrica dell’Unione è il livello di consegna a prezzo cif alla destinazione di esportazione e non il livello di consegna a prezzo fob; i prezzi dovrebbero infatti essere confrontati allo stesso punto di consegna.

(328)

Infine, la redditività dei produttori esportatori russi era molto elevata (compresa tra il 24 % e il 50 %), con prezzi di vendita medi di 133 EUR/tonnellata sui mercati terzi durante il PIR. Anche con i costi di assicurazione e di trasporto verso l’Unione (103), il prezzo cif franco frontiera dell’Unione dei produttori esportatori russi sarebbe inferiore al prezzo di pareggio (104) dell’industria dell’Unione. Di conseguenza i produttori esportatori russi sarebbero redditizi sul mercato dell’Unione, mentre l’industria dell’Unione coprirebbe semplicemente i costi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(329)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che è improbabile che le importazioni russe abbiano un impatto pregiudizievole sui produttori dell’Unione poiché:

i)

non vi erano elementi di prova del fatto che le importazioni russe acquisirebbero «rapidamente quote di mercato» sul mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure antidumping. Al contrario, l’industria dell’Unione aveva dimostrato di essere in grado di aumentare la sua presenza sui mercati dei paesi terzi, nonostante la presenza parallela di importazioni russe in tali mercati;

ii)

le importazioni russe potrebbero aumentare la loro quota di mercato fino al 6 % del consumo dell’Unione, circostanza che non sarebbe sufficiente a causare «un calo immediato dei volumi di vendita e della quota di mercato nonché un aumento dei costi fissi unitari, che si ripercuoterebbero negativamente sulla redditività»;

iii)

eventuali perdite di quote di mercato sul mercato interno dell’Unione sarebbero compensate da maggiori vendite all’esportazione verso i mercati dei paesi terzi, il che significa che i costi fissi unitari dei produttori dell’Unione rimarrebbero stabili;

iv)

le potenziali difficoltà incontrate dall’industria dell’Unione a causa della contrazione del mercato non sarebbero qualificabili come pregiudizio causato dalle importazioni russe;

v)

sarebbero necessarie ulteriori divulgazioni finali per comprendere correttamente i calcoli effettuati nella simulazione del profitto/perdita dell’industria dell’Unione al fine di adeguarsi ai presunti prezzi delle importazioni russe in assenza di misure antidumping; questi ultimi sono chiaramente basati su un metodo impreciso.

(330)

Innanzitutto, come menzionato ai considerando 325 e 326, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non può essere utilizzato come un’indicazione della capacità dell’industria dell’Unione di competere con i produttori esportatori russi. Al tempo stesso, come spiegato ai considerando 296 e 297 nonché ai considerando 340 e 341, il mercato dell’Unione è attraente per i produttori esportatori russi dal punto di vista sia del prezzo che della prossimità.

(331)

In secondo luogo, un aumento dei volumi delle importazioni russe ai livelli di prezzo stimati nell’inchiesta sarebbe sufficiente a causare un calo immediato dei volumi di vendita, della quota di mercato nonché un aumento dei costi fissi unitari dell’industria dell’Unione, con un conseguente effetto negativo sulla redditività, come dimostrato al considerando 302.

(332)

In terzo luogo, per quanto riguarda la reiterazione del pregiudizio, l’inchiesta riguarda la situazione nel mercato dell’Unione. La Commissione non vede perché il pregiudizio causato all’industria sul mercato dell’Unione debba essere attenuato da presunti guadagni altrove. Il fatto che esistano mercati di paesi terzi verso i quali l’industria dell’Unione potrebbe (ri)orientare le proprie vendite non è direttamente collegato all’analisi della reiterazione del pregiudizio.

(333)

In quarto luogo, la Commissione non ha riscontrato un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

(334)

In quinto luogo, la simulazione descritta al considerando 302 è stata inserita nel fascicolo del caso accessibile a tutte le parti interessate (105). I dati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione in questa simulazione sono stati indicati in intervalli di valori al fine di non divulgare informazioni specifiche sul campione, che sono state ritenute riservate (avrebbero potuto rivelare informazioni specifiche sul campione tra i produttori dell’Unione inclusi nel campione e avrebbero potuto costituire un vantaggio commerciale per loro o per altre parti interessate). Il fatto che i valori siano indicati come intervalli non svuota di significato la simulazione inserita nel fascicolo né priva i produttori esportatori del loro diritto di difesa, in quanto entrambi i valori alle due estremità opposte degli intervalli utilizzati dimostrano che l’industria dell’Unione registrerebbe forti perdite al livello dei prezzi utilizzato. Inoltre la simulazione ipotizzava che il prezzo di vendita medio dell’industria dell’Unione si sarebbe ridotto al livello del prezzo delle importazioni russe osservato nei paesi terzi. Infine altri parametri della simulazione, vale a dire il volume e il costo delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, si basavano su dati verificati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Va notato che la simulazione ha considerato il costo sostenuto dai produttori dell’Unione per il volume venduto nell’Unione, anziché il costo del volume prodotto. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(335)

Le stesse parti interessate hanno sostenuto che la Commissione ha valutato erroneamente il potenziale impatto delle importazioni russe sulla situazione dell’industria dell’Unione. In particolare, ha tralasciato le condizioni di mercato favorevoli in cui i produttori dell’Unione opereranno nei prossimi cinque anni in virtù della diminuzione dei costi del gas nell’Unione. Esse hanno affermato che un’analisi prospettica del rischio di pregiudizio dovrebbe tenere conto di tali costi più bassi e del loro impatto sulla capacità dei produttori dell’Unione di competere efficacemente con i produttori russi in assenza di misure antidumping.

(336)

In base alle previsioni sui prezzi del gas pubblicate dalla Banca mondiale (106), il prezzo del gas in Europa raggiungerà il livello osservato nel 2016, l’inizio del periodo in esame, nel 2023. Il costo di produzione sostenuto dai produttori dell’Unione dovrebbe seguire lo stesso andamento, dato che i due costi sono collegati (considerando 200). Sulla base di tali ipotesi, il costo sostenuto dai produttori dell’Unione ammonterebbe quindi a circa 174 EUR/tonnellata, come nel 2016. Supponendo che i prezzi russi all’esportazione praticati ai paesi terzi siano rimasti allo stesso livello del PIR (poiché il prezzo regolamentato del gas russo resta stabile (107)), tali prezzi sarebbero comunque inferiori al costo di produzione dei produttori dell’Unione (ossia inferiori a 174 EUR/tonnellata). Su tale base, è probabile che le esportazioni russe nell’Unione continuerebbero a esercitare una forte pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione. L’argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.

(337)

Le stesse parti interessate hanno affermato che la soppressione delle misure antidumping non priverebbe l’industria dell’Unione di ogni tutela, giacché essa continuerebbe a beneficiare del dazio NPF (108).

(338)

L’obiettivo della misura antidumping è ristabilire una concorrenza leale sul mercato dell’Unione. I dazi doganali convenzionali in vigore non hanno questo scopo e non possono quindi essere il motivo della revoca o della mancata imposizione di misure antidumping su importazioni a prezzi sleali. L’argomentazione delle parti è respinta.

(339)

Le stesse parti interessate hanno affermato che l’attrattiva del mercato dell’Unione era stata sovrastimata:

i)

i produttori esportatori russi esporterebbero nell’Unione allo stesso prezzo a cui esportavano in altri paesi terzi, come riconosciuto, a loro dire, anche dalla Commissione;

ii)

in base a uno dei produttori esportatori russi inclusi nel campione, il costo del trasporto verso i mercati dei paesi terzi (come Brasile, Stati Uniti e America centrale) era quasi uguale al costo del trasporto verso l’Unione.

(340)

Innanzitutto, per esaminare il probabile livello dei prezzi del nitrato di ammonio che i produttori esportatori russi praticherebbero all’Unione in assenza di misure, la Commissione ha stimato il potenziale livello di undercutting in assenza di misure utilizzando i prezzi reali praticati ai paesi terzi dai produttori esportatori che hanno collaborato (considerando 294). La conclusione secondo cui i produttori esportatori russi avrebbero probabilmente riorientato le loro esportazioni sul mercato dell’Unione è stata raggiunta perché i prezzi prevalenti del nitrato di ammonio nell’Unione erano superiori ai prezzi russi all’esportazione sui mercati dei paesi terzi, il che costituisce un incentivo economico. L’inchiesta ha stabilito che il prezzo franco fabbrica nell’Unione era di circa 219 EUR/tonnellata (considerando 200), ovvero notevolmente superiore al prezzo medio franco fabbrica all’esportazione di 133 EUR/tonnellata praticato ai paesi terzi dai tre produttori esportatori inclusi nel campione (considerando 81). Su tale base, i produttori esportatori russi hanno un incentivo economico a vendere nell’Unione anziché sui mercati dei paesi terzi, in particolare tenuto conto del fatto che, in base alle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori russi inclusi nel campione, essi coprono già il costo delle vendite nell’Unione e realizzano profitti quando vendono nell’ambito delle misure antidumping in vigore. Questo significa che, se vendessero a prezzi ancora più elevati nell’Unione, essi otterrebbero profitti addirittura superiori.

(341)

In secondo luogo, come osservato al considerando 307, la presente inchiesta ha rilevato che, in base ai costi di trasporto di tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, i costi di trasporto verso i paesi terzi erano superiori di quasi il 30 % rispetto a quelli verso l’Unione. L’argomentazione relativa a un produttore esportatore russo è stata pertanto respinta.

(342)

Un produttore esportatore russo ha sostenuto che la Commissione si contraddiceva e che l’analisi del nesso di causalità era priva di motivazione. Da un lato, la Commissione ha concluso che l’analisi del nesso di causalità non era necessaria e, dall’altro, ha concluso che le importazioni russe avevano causato un pregiudizio.

(343)

Tale affermazione si basava sul fraintendimento della valutazione effettuata dalla Commissione nel presente caso. Come affermato al considerando 216, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole. Pertanto l’analisi del nesso di causalità non era giustificata e di conseguenza non è stata effettuata. Nella sua successiva analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio la Commissione ha tuttavia concluso che era probabile che il pregiudizio notevole si ripetesse in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni dalla Russia. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(344)

Lo stesso produttore esportatore russo ha sostenuto che i paesi terzi erano attraenti per le sue attività e che la domanda in tali mercati era in crescita. Il produttore esportatore ha spiegato in che modo i mercati interno e ucraino (che a suo dire rappresentavano il 7 % del consumo globale di nitrato di ammonio) hanno utilizzato tutta la sua capacità durante la stagione di riferimento per le vendite nell’Unione. Ha inoltre spiegato in che modo ha sviluppato la propria capacità di esportazione verso regioni diverse dall’Unione. Altre parti interessate hanno sostenuto che il mercato dell’Unione era solo uno dei numerosi mercati di esportazione dei produttori esportatori russi. Essi non avevano alcun incentivo specifico a riorientare le esportazioni verso l’Unione e a violare i contratti a lungo termine in vigore in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(345)

La Commissione ha osservato di non aver negato che i mercati dei paesi terzi possano essere attraenti per i produttori esportatori russi rispetto al mercato dell’Unione, nel quale sono in vigore misure antidumping sulle importazioni dalla Russia. Tuttavia in caso di scadenza di tali misure, come spiegato ai considerando 296 e 297 nonché ai considerando 340 e 341, il mercato dell’Unione sarebbe attraente per i produttori esportatori russi dal punto di vista sia del prezzo che della prossimità. I prezzi sul mercato dell’Unione sono molto più elevati e quindi più redditizi di quelli praticati sul mercato interno e su altri mercati di paesi terzi. Gli impegni contrattuali degli operatori economici possono essere rinegoziabili alla luce degli utili. Inoltre, come spiegato al considerando 143, il mercato ucraino rimane chiuso alle esportazioni russe di nitrato di ammonio. Infine, per quanto riguarda lo sviluppo della capacità sui mercati dei paesi terzi fintanto che l’Unione mantiene in vigore misure antidumping, ciò dimostra semplicemente l’importanza delle esportazioni per i produttori esportatori russi. Tale affermazione non contraddice il fatto che, come dichiarato al considerando 340, i prezzi nell’Unione sono molto più attraenti di quelli praticati in tali mercati e che, come indicato al considerando 341, i costi di trasporto verso l’Unione sono inferiori a quelli verso queste altre destinazioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(346)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Russia fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(347)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(348)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione. Si ricorda che nell’inchiesta iniziale si era ritenuto che l’adozione delle misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(349)

Come spiegato al considerando 213, le misure hanno permesso all’industria dell’Unione di mantenere la sua situazione microeconomica positiva. Al tempo stesso ai considerando da 298 a 303 si è inoltre concluso che la situazione dell’industria dell’Unione subirebbe probabilmente un deterioramento in caso di scadenza delle misure antidumping nei confronti della Russia. L’inchiesta ha di fatto dimostrato che il mantenimento delle misure preserverebbe con ogni probabilità l’attuale situazione economica dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione sarebbe in grado di effettuare e proseguire gli investimenti in corso, in particolare quelli connessi alle norme dell’UE in materia di salute, sicurezza e ambiente.

(350)

L’abrogazione delle misure comporterebbe indubbiamente un rapido deterioramento della sua situazione economica. Considerando che il nitrato di ammonio non è l’unico prodotto del gruppo dei concimi azotati, ma è la componente del profilo generale di produzione integrata, la reiterazione di un pregiudizio nei confronti della produzione di nitrato di ammonio si ripercuoterebbe immediatamente su tutte le linee di produzione a monte (ammoniaca, acido nitrico), a valle (miscugli di urea e nitrato di ammonio) e correlate (nitrato ammonico di calcio, A5, urea). Le attività nel settore del nitrato di ammonio avrebbero pertanto un impatto negativo diretto sull’intera filiera dei concimi azotati.

(351)

Il mantenimento delle misure nei confronti della Russia andrebbe quindi a vantaggio dell’industria dell’Unione.

6.2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(352)

Come menzionato al considerando 41, nessuno degli importatori ha collaborato o si è manifestato nell’inchiesta attuale. Non vi sono pertanto indicazioni che le conclusioni raggiunte nell’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza (109) non siano più valide e che il mantenimento delle misure avrebbe sugli importatori un impatto negativo superiore all’impatto positivo delle misure.

6.3.   Interesse degli utilizzatori

6.3.1.   Osservazioni generali

(353)

Come menzionato al considerando 49, hanno risposto al questionario due utilizzatori (agricoltori). Alcune associazioni di utilizzatori (agricoltori) si sono manifestate esprimendo la loro opposizione al mantenimento delle misure poiché queste creano un «premio di mercato» per il nitrato di ammonio (e il nitrato ammonico di calcio) commercializzato nell’Unione rispetto ad altri mercati e vi è l’urgente necessità di alleviare l’onere dei costi per gli agricoltori. La loro affermazione presupponeva che il «premio di mercato» creato dai dazi doganali e antidumping fosse trasferito al 100 % sul prezzo del concime.

(354)

L’analisi dell’interesse degli utilizzatori si è basata sui dati della Commissione europea, direzione generale dell’Agricoltura («DG AGRI»), e su due risposte al questionario fornite dagli agricoltori francesi (i cui dati sono sensibili e quindi, ove utilizzati nell’analisi che segue, sono forniti in intervalli di valori).

(355)

L’analisi dell’interesse dell’Unione riguarda essenzialmente due aspetti: i) il costo del nitrato di ammonio in rapporto al costo dell’azienda agricola, ii) l’impatto delle misure sui costi dell’azienda agricola nel periodo in esame.

6.3.2.   Rappresentatività del costo del nitrato di ammonio in rapporto ai costi degli agricoltori

(356)

Le associazioni di utilizzatori hanno sostenuto che: i) l’impatto delle barriere commerciali sull’economia delle aziende agricole dovrebbe essere valutato sulle aziende agricole a seminativo, più in particolare sulle aziende specializzate nella produzione di cereali, oleaginose e proteaginose («aziende agricole COP») e non sul settore agricolo nel suo complesso; ii) le aziende agricole COP sono le aziende agricole a più elevata intensità d’uso di concimi e pertanto sono utilizzatori effettivi di nitrato di ammonio; iii) sono anche i principali utilizzatori di concimi azotati nell’Unione (110). Tali aziende rappresentano circa il 35 % di tutte le aziende agricole dell’Unione (111).

6.3.2.1.   Costo del nitrato di ammonio in rapporto al costo delle aziende agricole COP

(357)

L’impatto dei concimi nel loro complesso, e del nitrato di ammonio in particolare, sui costi degli agricoltori è stato valutato sulla base dei dati forniti dai due agricoltori francesi che hanno risposto al questionario. Dall’analisi è emerso che i concimi (nel loro complesso) utilizzati in queste aziende agricole francesi rappresentavano circa il [36 %-45 %] dei costi specifici delle colture (112) e circa il [16 %-21 %] dei costi totali dell’azienda agricola (113) nell’ultimo esercizio disponibile (114). Considerando che il costo del nitrato di ammonio rappresentava il [39 %-44 %] circa del costo di tutti i concimi utilizzati in tali aziende agricole francesi (115), il costo del nitrato di ammonio costituiva il [15 %-20 %] circa dei costi specifici delle colture e fino al [3 %-5 %] dei costi totali dell’azienda agricola nello stesso periodo.

(358)

Queste informazioni sono state sottoposte a un controllo incrociato con i dati forniti dalla DG AGRI sull’economia delle aziende agricole COP in Francia. Di fatto hanno confermato che i concimi (nel loro complesso) utilizzati in Francia da tali aziende agricole specializzate per le colture COP rappresentavano circa il 42 % dei costi specifici delle colture e circa il 14 % dei costi totali dell’azienda agricola nell’ultimo esercizio finanziario disponibile (116). Ciò detto, supponendo che il costo del nitrato di ammonio rappresentasse circa il [39 %-44 %] del costo di tutti i concimi utilizzati, il costo del nitrato di ammonio avrebbe dunque potuto rappresentare al massimo il 17 % dei costi specifici delle colture e al massimo il 5,8 % dei costi totali dell’azienda agricola nello stesso periodo in Francia.

(359)

Per l’intera Unione europea, sulla base dei dati forniti dalla DG AGRI, i concimi utilizzati nell’UE da tali aziende agricole specializzate per le colture COP rappresentavano circa il 43 % dei costi specifici delle colture e circa il 13 % dei costi totali dell’azienda agricola nell’ultimo esercizio disponibile (117). Anche in questo caso, supponendo che il costo del nitrato di ammonio rappresentasse circa il [39 %-44 %] del costo di tutti i concimi utilizzati, il costo del nitrato di ammonio avrebbe potuto rappresentare al massimo il 18 % dei costi specifici delle colture e al massimo il 5,6 % dei costi totali dell’azienda agricola COP nell’UE nello stesso periodo. Questa sarebbe stata la percentuale del costo del nitrato di ammonio in rapporto al costo totale dell’azienda agricola se le aziende agricole COP dell’UE avessero un’intensità d’uso di nitrato di ammonio pari a quella delle aziende specializzate nelle colture COP in Francia, ma così non era, come confermato dalle associazioni di utilizzatori (118).

(360)

Nel complesso è importante notare che il costo dei concimi in rapporto al costo delle aziende agricole COP dell’UE è diminuito costantemente nel tempo; ad esempio, se si analizza l’ultimo periodo, dal 2014 al 2018, si osserva che nel 2014 i concimi rappresentavano il 15 % del costo totale delle aziende agricole, mentre nel 2018 sono scesi al 13 %. Questo dimostra che gli altri elementi di costo (come le sementi o i salari, i canoni di locazione, gli interessi passivi (119)) erano più onerosi per le aziende agricole dell’UE specializzate nelle colture COP, ovvero quelle a più elevata intensità d’uso di nitrato di ammonio.

6.3.2.2.   Costo del nitrato di ammonio in rapporto al costo di tutte le aziende agricole

(361)

La quantità di nitrato di ammonio utilizzato come concime varia a seconda che si tratti di colture cerealicole (frumento, orzo, avena, segale, triticale), colza, patate, barbabietola da zucchero o colture prative. Molte aziende agricole dell’Unione dipendono dalla pratica di più colture e i costi del nitrato di ammonio per gli agricoltori variano da paese a paese. È pertanto difficile valutare con precisione il costo del nitrato di ammonio per tutte le aziende agricole. Si è tuttavia osservata una tendenza a una riduzione della percentuale del costo dei concimi in termini di valore della produzione dell’agricoltura nell’intero settore agricolo dell’Unione (120).

(362)

Sulla base dei dati forniti dalla DG AGRI la Commissione ha inoltre stimato che i concimi utilizzati per tutte le aziende agricole nell’UE rappresentavano circa il 30 % dei costi specifici delle colture e circa il 9 % dei costi totali delle aziende agricole nell’ultimo esercizio disponibile (121).

(363)

Ciò detto, supponendo che, come spiegato al considerando 357, il costo del nitrato di ammonio rappresentasse circa il [39 %-44 %] del costo di tutti i concimi utilizzati, il costo del nitrato di ammonio avrebbe potuto rappresentare al massimo il 3,7 % dei costi totali dell’azienda agricola per tutte le aziende agricole dell’UE. Anche in questo caso si sarebbe trattato della percentuale del costo del nitrato di ammonio in rapporto al costo totale dell’azienda agricola se tutte le aziende agricole dell’UE avessero un’intensità d’uso di nitrato di ammonio pari a quella delle aziende specializzate nelle colture COP in Francia, ma così non era, come confermato dalle associazioni di utilizzatori (122).

(364)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il costo del nitrato di ammonio in rapporto al costo delle aziende specializzate nelle colture COP e di tutte le aziende agricole dell’Unione nel suo complesso era rispettivamente inferiore al 5,6 % e al 3,7 %. Pertanto la percentuale del costo del nitrato di ammonio in rapporto al costo totale può essere significativa solo in presenza di un chiaro nesso tra il prezzo del nitrato di ammonio e il margine netto dell’azienda, che è analizzato più avanti.

6.3.3.   Effetto del dazio antidumping sui costi degli agricoltori

(365)

Nell’ambito della presente inchiesta le associazioni di utilizzatori (123) hanno sostenuto che «l’effetto del dazio anti-dumping sui prezzi del nitrato di ammonio praticati sul mercato interno è dimostrato dall’esperienza». La misura in cui i dazi erano trasferiti agli agricoltori tuttavia non era uniforme e dipendeva da una serie di variabili, in particolare dall’effettivo livello di concorrenza tra le diverse fonti (124). A titolo illustrativo, le informazioni presentate dalle associazioni di utilizzatori che hanno collaborato non sono riuscite a dimostrare che la riduzione del dazio antidumping (come stabilito anche nell’ultimo riesame intermedio (125)) abbia avuto un effetto sul prezzo del nitrato di ammonio. Questo perché gli agricoltori acquistano solitamente da distributori che possono o meno trasferire loro tali benefici. Pertanto non vi sono elementi di prova attestanti che, in caso di scadenza delle misure, gli utilizzatori beneficerebbero di prezzi del nitrato di ammonio più bassi.

(366)

In base allo studio della DG AGRI, i redditi agricoli dipendono da una serie di fattori e possono variare notevolmente nel tempo. La ciclicità e le incertezze sono parte integrante dell’attività agricola e dei suoi margini. Ad esempio, nel periodo 2007-2015 le aziende agricole COP hanno dovuto affrontare la più alta variabilità del reddito di anno in anno; questo è stato il settore più colpito dalla crisi finanziaria del 2009, quando quasi due agricoltori COP su tre (il 63 %) hanno subito una perdita di reddito superiore al 30 % (126). La stessa fonte ha affermato che, anche se un’elevata percentuale di agricoltori ha registrato drastici cali di reddito, questo non significa necessariamente che il livello di reddito raggiunto fosse particolarmente basso. I dati relativi all’economia agricola (127) indicano un aumento del reddito netto delle aziende agricole francesi specializzate nelle colture COP tra il 2016 e il 2018, mentre i due agricoltori francesi che hanno risposto al questionario hanno comunicato di aver registrato perdite nell’ultimo esercizio (128). Gli stessi dati sull’economia agricola indicano, per il periodo 2016-2018, un aumento del reddito netto delle aziende agricole COP nell’Unione e del reddito netto di tutte le aziende agricole rispettivamente pari al 67 % e al 34 %, contraddicendo così almeno per il 2018 i dati forniti dalle associazioni di utilizzatori.

(367)

Dall’inchiesta è emerso che non vi era alcuna relazione tra il prezzo del nitrato di ammonio e il margine netto delle aziende agricole (129) (vale a dire che un aumento del reddito degli agricoltori non poteva essere collegato a una diminuzione dei prezzi del nitrato di ammonio o viceversa).

(368)

Le misure antidumping sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame sono in vigore da molti anni senza comportare costi sproporzionati per gli agricoltori tali da comprometterne il reddito e di conseguenza l’esistenza. Di fatto, come spiegato al considerando 365, dopo la riduzione delle misure antidumping in seguito all’ultimo riesame intermedio è risultato evidente che non sono stati trasferiti benefici agli agricoltori. In ogni caso, la necessità di fonti di approvvigionamento multiple e vicine e pertanto la sostenibilità dell’industria dei concimi dell’Unione rientrerebbero nel loro interesse.

(369)

Su tale base la Commissione ha constatato che il mantenimento delle misure non avrebbe effetti negativi significativi sugli utilizzatori e che pertanto, nel complesso, non vi erano fondati motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione la proroga delle misure in vigore.

6.4.   Osservazioni delle parti interessate

(370)

Le associazioni di utilizzatori (130) hanno sostenuto che la politica commerciale dell’UE non era coerente: gli agricoltori dell’Unione devono acquistare il loro principale fattore produttivo, i concimi, su un mercato interno protetto con un notevole «prezzo di mercato», mentre vendono cereali su un mercato aperto in cui i prezzi sono in linea con il prezzo globale da 20 anni a questa parte.

(371)

La Commissione ha osservato che l’obiettivo della misura antidumping è ristabilire una concorrenza leale sul mercato dell’Unione. In ogni caso, la Commissione valuta l’effetto delle misure sugli agricoltori nel contesto della verifica dell’interesse dell’Unione. Non vi è dunque alcuna contraddizione tra le politiche attuate dalla Commissione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(372)

Un produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che il costo elevato dei concimi può causare l’erosione del reddito degli agricoltori.

(373)

La Commissione ha osservato che l’analisi del costo delle aziende agricole descritta ai considerando da 357 a 364 ha dimostrato che la percentuale del costo del nitrato di ammonio non poteva essere considerata dannosa per il reddito delle aziende agricole e per la loro competitività in un mercato globale. Come affermato al considerando 367, dall’inchiesta è peraltro emerso che non vi era alcuna relazione tra il prezzo del nitrato di ammonio e il margine netto delle aziende agricole (vale a dire che un aumento del reddito degli agricoltori non poteva essere collegato a una diminuzione dei prezzi del nitrato di ammonio o viceversa). L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(374)

Lo stesso produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto che gli agricoltori dell’Unione devono affrontare una maggiore concorrenza sui mercati mondiali. I produttori di materie prime agricole dell’UE hanno dovuto far fronte a una crescente concorrenza da parte delle esportazioni estere. Parallelamente all’impennata delle importazioni, i prodotti agricoli dell’UE hanno perso quote di mercato sui mercati di esportazione.

(375)

Secondo le stime della DG AGRI, il mercato dei cereali dell’UE dovrebbe crescere (131), con ulteriori variazioni da un prodotto all’altro e un aumento della domanda per mangimi e usi industriali. La produzione totale di cereali nell’UE potrebbe raggiungere i 319 milioni di tonnellate entro il 2030. Una maggiore concorrenza da parte di altre regioni produttrici principali, come il Mar Nero, si tradurrà probabilmente in un moderato aumento delle esportazioni dell’UE. Il commercio mondiale di frumento dovrebbe continuare a crescere con il rafforzamento della domanda mondiale. Grazie all’elevata produttività dei terreni e alla vicinanza ai principali mercati d’importazione, l’UE dovrebbe rimanere la terza principale regione esportatrice (arrivando a rappresentare il 14 % delle quote di mercato nel commercio mondiale di frumento entro il 2030).

(376)

Le associazioni di utilizzatori (132) hanno sostenuto che vi è l’urgente necessità di alleviare l’onere dei costi per gli agricoltori. La redditività degli agricoltori è stata influenzata da una serie di fattori. La struttura dei costi degli agricoltori risentirebbe inevitabilmente dei costi elevati del nitrato di ammonio, che erano uno degli elementi chiave da prendere in considerazione per determinare il modo in cui la redditività degli agricoltori potrebbe essere migliorata. Più elevati sono i costi degli agricoltori, meno essi sarebbero competitivi rispetto alle importazioni e sui mercati di esportazione. L’associazione degli agricoltori irlandesi ha inoltre affermato che la situazione del reddito agricolo familiare (133) è stata aggravata dall’aumento dei costi.

(377)

L’inchiesta ha dimostrato che il nitrato di ammonio rappresenta circa il 17 % del consumo totale dell’Unione di tutti i concimi contenenti azoto (nitrato di ammonio, nitrato ammonico di calcio, urea, soluzione di urea e nitrato di ammonio, NPK/NP/NK ecc.) (134). Elemento ancora più importante, il nitrato di ammonio è utilizzato in combinazione con gli altri concimi azotati (come l’urea). Il nitrato di ammonio è considerato un prodotto di qualità superiore poiché ha rese più elevate rispetto agli altri concimi azotati ed è quindi più costoso.

(378)

Inoltre la quantità di nitrato di ammonio utilizzato varia a seconda che si tratti di colture cerealicole (frumento, orzo, avena, segale, triticale), colza, patate, barbabietola da zucchero o colture prative. Molte aziende agricole nell’Unione dipendono dalla pratica di più colture. Inoltre i costi del nitrato di ammonio per gli agricoltori variano anche da paese a paese. Come dimostrato dall’analisi di cui ai considerando da 357 a 367, la percentuale del costo del nitrato di ammonio non può essere considerata dannosa per il reddito delle aziende agricole e per la loro competitività in un mercato globale. Per di più, come illustrato nel dettaglio al considerando 365, dopo la riduzione delle misure antidumping in seguito all’ultimo riesame intermedio è risultato evidente che non sono stati trasferiti benefici agli agricoltori. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(379)

Le associazioni di utilizzatori (135) hanno inoltre sostenuto che il premio di mercato per il nitrato di ammonio, «una distorsione derivante dalla protezione del mercato causata dall’applicazione combinata di un dazio della nazione più favorita con un’aliquota del 6,5 % e di misure antidumping sul nitrato di ammonio russo», si traducesse direttamente in un costo supplementare per gli agricoltori. Nell’arco di cinque anni (il periodo proposto per l’eventuale proroga delle misure antidumping), questo rappresenterebbe un costo complessivo di 2,5-3,5 miliardi di EUR per gli agricoltori dell’Unione (ripartito equamente tra gli acquisti di nitrato di ammonio e nitrato ammonico di calcio).

(380)

Innanzitutto, i calcoli del premio di mercato sono stati ritenuti erronei, come descritto al considerando 235. In secondo luogo, le misure in vigore non impediscono alle società russe di esportare nitrato di ammonio nell’Unione a un prezzo equo. In terzo luogo, allo stesso modo le misure in vigore non impediscono alle società russe (o di altri paesi terzi) di produrre ed esportare nitrato ammonico di calcio verso il mercato dell’Unione. In quarto luogo, come indicato al considerando 365, mancavano elementi di prova sostanziali attestanti che il dazio antidumping sul nitrato di ammonio fosse trasferito al 100 % sul prezzo del concime di nitrato di ammonio e che gli agricoltori potessero beneficiarne. Su tale base, la Commissione ha concluso che il costo dichiarato dei dazi antidumping per gli agricoltori era infondato.

(381)

Le associazioni di utilizzatori (136) hanno inoltre sostenuto che un breve periodo di pochi anni non era rilevante ai fini di una valutazione economica nel settore agricolo, in quanto vi era un’elevata volatilità annuale dei principali fattori di reddito, in particolare i prezzi e i costi variabili.

(382)

L’inchiesta ha dimostrato che nel breve come nel lungo periodo si è registrata una riduzione della percentuale del costo dei concimi in rapporto ai costi specifici delle colture e ai costi totali delle aziende agricole specializzate nelle colture COP sia della Francia che dell’UE. La durata del periodo non era dunque particolarmente rilevante al fine di valutare la percentuale del costo del nitrato di ammonio in rapporto al costo dell’azienda agricola.

(383)

Le associazioni di utilizzatori hanno inoltre sostenuto che un’analisi a lungo termine dimostra l’esistenza di una tendenza al ribasso del reddito agricolo familiare, indipendentemente dalle possibili fluttuazioni.

(384)

Come illustrato nel dettaglio al considerando 366, in base allo studio della DG AGRI i redditi agricoli dipendono da una serie di fattori e possono variare notevolmente nel tempo; ad esempio, nel periodo 2007-2015 le aziende agricole COP hanno dovuto affrontare la più alta variabilità del reddito di anno in anno; questo è stato il settore più colpito dalla crisi finanziaria del 2009, quando quasi due agricoltori COP su tre (il 63 %) hanno subito una perdita di reddito superiore al 30 % (137). La stessa fonte ha rilevato che, anche se un’elevata percentuale di agricoltori ha registrato drastici cali di reddito, questo non significa necessariamente che il livello di reddito raggiunto fosse particolarmente basso. Come spiegato al considerando 367, nella presente inchiesta un calo del reddito degli agricoltori non poteva tuttavia essere collegato a un aumento dei prezzi del nitrato di ammonio. L’obiezione di tale parte interessata è stata pertanto respinta.

(385)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, le associazioni di utilizzatori (138) hanno affermato che, innanzitutto, la Commissione non aveva tenuto conto degli elementi di prova presentati dagli agricoltori in merito all’effetto dei dazi antidumping sulla redditività e sulla competitività degli agricoltori, in particolare rispetto ad altri settori dell’economia. In secondo luogo, hanno ricordato che i due agricoltori che avevano risposto al questionario registravano perdite, aspetto ignorato dalla Commissione al pari delle testimonianze fornite degli agricoltori durante le audizioni con la Commissione. In terzo luogo, l’eventuale esistenza di un chiaro nesso tra il prezzo del nitrato di ammonio e il margine netto dell’azienda era irrilevante, in quanto i prezzi del nitrato di ammonio non erano l’unico fattore a incidere sulla redditività degli agricoltori, il cui calo era invece determinato dai prezzi eccessivi del nitrato di ammonio. Alla luce del basso livello di redditività degli agricoltori, era pertanto necessario alleviare il loro onere dei costi abrogando le misure antidumping sul nitrato di ammonio originario della Russia. In quarto luogo, il «premio di mercato» era sufficiente a dimostrare che i dazi erano stati infine trasferiti agli agricoltori.

(386)

L’obiettivo della misura antidumping è ristabilire una concorrenza leale sul mercato dell’Unione. Detto questo, l’effetto delle misure sugli agricoltori e il loro interesse sono stati esaminati nel contesto della verifica dell’interesse dell’Unione, che non consiste nel mettere la redditività e la competitività degli agricoltori in contrasto con gli altri settori, ma nel valutare se altre parti interessate nell’Unione sarebbero colpite in modo sproporzionato dalle misure.

(387)

In tale contesto, i dati forniti dai due agricoltori che hanno risposto al questionario sono stati ampiamente utilizzati in questa analisi, come descritto ai considerando da 357 a 364 e pertanto i loro margini di profitto non sono stati ignorati dalla Commissione. Le testimonianze degli agricoltori sono state prese in considerazione anche come contesto in cui sono stati valutati tutti gli elementi di prova fattuali contenuti nel fascicolo. Inoltre l’analisi dell’effetto delle misure non è limitata geograficamente alle zone in cui il nitrato di ammonio è utilizzato in modo più intensivo rispetto ad altri concimi azotati e, come dimostrato nella presente inchiesta, il costo del nitrato di ammonio in tutte le aziende agricole dell’Unione nel complesso era inferiore al 3,7 % del loro costo totale.

(388)

Analizzando i fattori di costo che incidono sulla redditività degli agricoltori, come illustrato al considerando 360, il costo dei concimi in rapporto al costo delle aziende agricole COP dell’UE è diminuito costantemente nel tempo, il che dimostra che gli altri elementi di costo, come le sementi o i salari, i canoni di locazione, gli interessi passivi, erano più onerosi per le aziende agricole dell’UE specializzate nelle colture COP, ovvero quelle a più elevata intensità d’uso di nitrato di ammonio. Da ciò si evince che i costi diversi da quelli sostenuti per i concimi azotati rappresentano l’onere finanziario effettivo per gli agricoltori.

(389)

Per quanto riguarda il «premio di mercato» (la differenza di prezzo del nitrato di ammonio nell’Unione rispetto al prezzo del nitrato di ammonio nella regione del Mar Nero, consegnato nell’UE), che secondo quanto asserito era sufficiente a dimostrare che i dazi erano stati trasferiti agli agricoltori, come analizzato al considerando 244, l’aumento comparativo del prezzo del nitrato di ammonio nell’Unione (solo) nel PIR non era stato permanente né sostanziale durante l’intero periodo in esame. In ogni caso non sono stati forniti elementi di prova del modo in cui tale aumento comparativo potesse dimostrare che i dazi erano stati trasferiti agli agricoltori. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.

(390)

Le stesse associazioni di utilizzatori hanno dichiarato di aver dimostrato che la soppressione o l’aumento dei dazi antidumping sul nitrato di ammonio aveva avuto un effetto sui prezzi (139). Esse hanno affermato che tali elementi di prova sono stati trascurati senza un valido motivo.

(391)

Gli elementi di prova presentati indicavano la relazione tra la riduzione del dazio antidumping (in seguito all’ultimo riesame intermedio) e la presunta maggiorazione di prezzo calcolata da tali parti. Il calcolo della maggiorazione è stato esaminato ai considerando da 240 a 245 ed è stato respinto in quanto inesatto. L’effetto sui prezzi del nitrato di ammonio non era stato dimostrato, come sostenuto, nella comunicazione, in cui si affermava soltanto che la trasmissione dei prezzi non era perfetta.

(392)

Le stesse associazioni di utilizzatori hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto considerare gli effetti cumulativi delle misure antidumping per valutare l’interesse dell’Unione.

(393)

Conformemente alla giurisprudenza citata dall’associazione di utilizzatori, nell’esaminare l’impatto cumulativo delle misure la Commissione dovrebbe considerare vari modi in cui il mantenimento o la scadenza delle misure potrebbero incidere sugli utilizzatori nel contesto economico prevalente all’epoca dell’inchiesta. La Commissione lo ha fatto ed è giunta alla conclusione che il mantenimento delle misure non fosse contrario all’interesse dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(394)

Un produttore esportatore russo ha sostenuto che le conclusioni di cui al considerando 350, relative al fatto che la reiterazione di un pregiudizio nei confronti della produzione di nitrato di ammonio si ripercuoterebbe immediatamente su tutte le linee di produzione a monte (ammoniaca, acido nitrico), a valle (miscugli di urea e nitrato di ammonio) e correlate (nitrato ammonico di calcio, A5, urea) è fuori luogo, poiché l’inchiesta riguarda solo il nitrato di ammonio e giustifica esclusivamente un’analisi per il nitrato di ammonio. Le risultanze della Commissione, che vanno oltre le conseguenze per il mercato del nitrato di ammonio, erano una mera speculazione, non erano suffragate dai fatti e non rientravano nell’analisi.

(395)

La Commissione ha osservato che le parti non hanno contestato la risultanza di cui al considerando 350, secondo cui la reiterazione di un pregiudizio nei confronti della produzione di nitrato di ammonio si ripercuoterebbe immediatamente su tutte le linee di produzione a monte (ammoniaca, acido nitrico), a valle (miscugli di urea e nitrato di ammonio) e correlate (nitrato ammonico di calcio, A5, urea). Facendo parte di un’analisi previsionale, tale risultanza è per definizione speculativa, ma si basa sul fatto che le suddette linee di produzione sono integrate e che la produzione stessa ha costi fissi elevati. Nessuna di queste risultanze è stata contestata dal produttore esportatore. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(396)

Lo stesso produttore esportatore russo ha sostenuto che, a seguito di una riduzione dei dazi antidumping nel 2018, non è stato trasferito alcun beneficio agli agricoltori in quanto il dazio antidumping sulle importazioni russe era ancora proibitivo e la riduzione applicata nel 2018 non consentiva ai produttori russi di importare volumi supplementari nell’Unione. Tale riduzione non aveva dunque potuto esercitare un effetto positivo sulla concorrenza nel mercato dell’Unione.

(397)

Nella propria argomentazione la parte interessata non ha tuttavia fornito ulteriori elementi di prova del fatto che in caso di abrogazione dei dazi antidumping sarebbe trasferito un beneficio agli agricoltori. Come affermato al considerando 367, resta il fatto che, nel corso di questa inchiesta e di quelle precedenti, un aumento del reddito degli agricoltori non poteva essere collegato a una diminuzione dei prezzi del nitrato di ammonio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(398)

Lo stesso produttore esportatore russo ha sostenuto che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, gli agricoltori dell’Unione continuerebbero ad acquistare dai produttori dell’Unione. Ciò è dovuto al fatto che, soprattutto in alta stagione, hanno bisogno di un approvvigionamento stabile che i produttori russi non potrebbero offrire a causa della sovrapposizione delle stagioni e degli impegni assunti sui mercati nazionali e dei paesi terzi.

(399)

Contrariamente a quanto affermato, gli agricoltori acquistano solitamente da distributori, i quali possono fornire materiale di origine locale o importato. Di conseguenza, data l’attrattiva del mercato dell’Unione di cui ai considerando 296 e 297 nonché ai considerando 340 e 341, gli impegni esistenti dei produttori russi potrebbero cambiare in seguito alla situazione sul mercato dell’Unione.

6.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(400)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell’Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla Russia. Al contrario, non vi sono stati mutamenti significativi nella situazione degli agricoltori e dell’industria dell’Unione rispetto alle inchieste precedenti.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(401)

Il 25 settembre 2020 tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base la Commissione intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. Dopo la divulgazione delle informazioni è stato inoltre concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Le comunicazioni e le osservazioni sono state debitamente prese in considerazione.

(402)

L’associazione di produttori dell’Unione, i produttori esportatori russi, l’associazione dei produttori russi, un’associazione di utilizzatori e il governo russo hanno presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(403)

Su richiesta, si sono tenute audizioni con FE, RFPA e con i produttori esportatori inclusi nel campione. L’intervento del consigliere-auditore è stato chiesto dall’RFPA e da tutti i produttori esportatori inclusi nel campione e le audizioni con il consigliere-auditore si sono svolte rispettivamente il 9 ottobre e il 15 ottobre 2020.

(404)

Il 30 settembre, il 1 ottobre, il 21 ottobre e il 28 ottobre 2020 la Commissione ha provveduto a ulteriori divulgazioni finali di informazioni generali e/o specifiche per società tenendo conto di alcune argomentazioni ricevute in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. Alle parti interessate è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni successivamente a tali ulteriori divulgazioni finali. L’RFPA e tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni in merito a tali ulteriori divulgazioni finali.

(405)

In seguito alla divulgazione delle informazioni le parti interessate hanno sostenuto che le divulgazioni inappropriate delle informazioni hanno impedito loro di esercitare in modo significativo i loro diritti di difesa, in quanto non erano in grado di comunicare efficacemente il loro punto di vista sulla correttezza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze asseriti.

(406)

Si osserva che tutti i fatti e le circostanze essenziali alla base delle decisioni adottate dalla Commissione nel presente regolamento sono stati comunicati alle parti interessate, nell’ambito delle divulgazioni delle informazioni generali o specifiche per società. Inoltre è stato dato opportunamente seguito a tutte le richieste di informazioni supplementari ricevute dalle parti interessate, fornendo ulteriori chiarimenti, un ulteriore accesso ai documenti, l’accesso a versioni non riservate rivedute di documenti o spiegazioni dettagliate a sostegno del rifiuto di divulgazione delle informazioni (in questo contesto cfr. anche i considerando 87 e 88, i considerando da 115 a 117 e il considerando 284 per argomentazioni specifiche e le confutazioni della Commissione). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(407)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722, dovrebbero essere mantenute.

(408)

In seguito alla divulgazione delle informazioni un’associazione di utilizzatori (140) ha proposto che, qualora la Commissione europea decidesse di prorogare le misure, tali misure siano prorogate solo per un anno. La proposta si basava sui bassi prezzi del gas naturale prevalenti in quel momento nell’Unione e sulla scarsa redditività degli agricoltori.

(409)

La Commissione ha osservato che una durata così breve delle misure sarebbe eccezionale in quanto le misure in genere coprono un periodo di cinque anni. Nel presente caso non sembra sussistere alcuna situazione particolare che giustifichi un termine più breve. Per quanto riguarda i prezzi del gas naturale, oltre a essere storicamente volatili, come indicato al considerando 336, secondo le previsioni della Banca mondiale il prezzo del gas naturale nell’Unione raggiungerà il livello del 2016 (inizio del periodo in esame) nel 2023. Quanto ai redditi agricoli, come indicato al considerando 366 essi sono determinati da una serie di fattori. Dall’inchiesta non è emerso alcun nesso evidente tra i prezzi del nitrato di ammonio e i redditi agricoli, come spiegato al considerando 367. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(410)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da tali società e quindi dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione (141) al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento del nome della società o a cambiamenti a livello delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(411)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (142), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(412)

Il 13 ottobre 2020 è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1317 della Commissione (143) («nuovo regolamento di classificazione»). Il nuovo regolamento di classificazione ha chiarito che alcuni prodotti, prevalentemente a base di nitrato di ammonio, sono classificati con il codice NC 3602 00 00. La Commissione ha pertanto aggiornato i codici del presente regolamento, con effetto a decorrere dal 13 ottobre 2020, al fine di adeguarli alla corretta classificazione chiarita dal suddetto regolamento. La Commissione ricorda che, in ogni caso, l’elenco dei codici è fornito solo a titolo informativo. L’ambito di applicazione delle misure è definito dalla definizione del prodotto in esame. La sua classificazione doganale può cambiare.

(413)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1)   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, attualmente classificati con i codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00, ex 3105 90 20 ed ex 3602 00 00 (codici TARIC 3102290010, 3102600010, 3102900010, 3105100010, 3105100020, 3105100030, 3105100040, 3105100050, 3105201030, 3105201040, 3105201050, 3105201060, 3105510010, 3105510020, 3105510030, 3105510040, 3105590010, 3105590020, 3105590030, 3105590040, 3105902030, 3105902040, 3105902050, 3105902060, 3602000010), originari della Russia.

2)   L’aliquota del dazio antidumping definitivo è applicata sotto forma di un importo fisso come precisato agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Per le seguenti merci prodotte da tutte le società (codici addizionali TARIC A522 (144), A959 (145) e A999 (146)):

Designazione delle merci

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

--

32,71

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

36 02 00 00

10

32,71

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

--

32,71

Articolo 3

1)   Per le seguenti merci prodotte da tutte le società ad esclusione della «succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk» (codici addizionali TARIC A522 (147) e A999 (148)):

Designazione delle merci

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 29 00

10

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 60 00

10

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

28,78

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

28,78

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

29,31

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

29,31

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 20

30

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 20

40

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 20

50

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 20

60

28,78

2)   La mancata applicazione di dazi antidumping per le merci elencate al paragrafo 1 prodotte dalla succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk è subordinata alla presentazione da parte di detta società alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida su cui figuri la seguente dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume di) nitrato di ammonio venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem a Kirovo-Chepetsk e indirizzo) (codice addizionale TARIC A959) in Russia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata detta fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società menzionate al paragrafo 1 a tutti i tipi di prodotto di nitrato di ammonio fabbricati dalla succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk.

Articolo 4

1)   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2447 (149), l’importo del dazio antidumping di cui agli articoli 2 e 3 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

2)   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio, del 23 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell’11.10.2000, pag. 2).

(5)  Regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 1).

(8)  Decisione 2008/577/CE della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43).

(9)  Causa T-348/05.

(10)  Causa T-348/05 INTP.

(11)  Regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 1).

(12)  Decisione 2012/629/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica la decisione 2008/577/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina (GU L 277 dell’11.10.2012, pag. 8).

(13)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/226 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 13).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 della Commissione, del 21 marzo 2016, che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori e che abroga la decisione 2008/577/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 75 del 22.3.2016, pag. 10).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722 della Commissione, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 287 del 15.11.2018, pag. 3).

(18)  GU C 53 dell’11.2.2019, pag. 3.

(19)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU C 318 del 23.9.2019, pag. 6).

(20)  La risposta alla divulgazione delle informazioni è stata presentata congiuntamente dall’RFPA, dal gruppo Eurochem e dal gruppo Uralchem.

(21)  Decisione del Mediatore europeo che conclude l’indagine sulla denuncia 577/2014/MDC relativa al rifiuto della Commissione europea di concedere l’accesso, a norma del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, a una domanda di riesame riguardante la scadenza dei dazi antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, punto 14 («decisione del Mediatore»).

(22)  Controversia DS494, UE – Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia).

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, dell’8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 21).

(24)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 settembre 2008, Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, T-348/05, EU:T:2008:327.

(25)  Compreso il nitrato di ammonio addizionato con elementi nutritivi fosfatici e/o potassici (il cosiddetto nitrato di ammonio «impuro» o «stabilizzato»).

(26)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 9 luglio 2009, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, T-348/05 INTP, EU:T:2009:261.

(27)  Associazione russa dei produttori di concimi, gruppo EuroChem (Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot», Joint Stock Company «Azot»), Uralchem JSC, PJSC Acron e società ad essa collegate.

(28)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 settembre 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, T-348/05, EU:T:2008:327, punto 64.

(29)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 9 luglio 2009, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, T-348/05 INTP, EU:T:2009:261, punto 8.

(30)  Statistiche delle importazioni mensili basate sui dati reali forniti dalle autorità doganali negli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(31)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722.

(32)  In questa percentuale non rientrano le vendite di nitrato di ammonio stabilizzato prodotto dalla succursale Kirovo di Uralchem, che non sono soggette a un dazio antidumping.

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014.

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 considerando 56.

(35)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 considerando 82.

(36)  https://www.acron.ru/en/the-geography-of-business/as-dbt/.

(37)  https://www.uralchem.com/about/assets/4644/.

(38)  Fonte: IFA, 2016 (cfr. allegato XXIX della domanda di riesame).

(39)  Cfr. le relazioni semestrali 2019 dei paesi sul sito web dell’OMC https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm.

(40)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 considerando 154.

(41)  https://www.ceicdata.com/en/china/petrochemical-trade-fertilizer-quantity/cn-import-ammonium-nitrate (consultato il 10 luglio 2020).

(42)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722 considerando 76.

(43)  Fonte: Fertecon (cfr. la comunicazione dell’RFPA del 30 ottobre 2019, pag. 18).

(44)  Cfr. l’allegato 26 della domanda di riesame – Esportazioni e importazioni russe di nitrato di ammonio nel mondo.

(45)  Cfr. https://www.oecd.org/eurasia/countries/.

(46)  Fonte: IFA, 2016 (cfr. l’allegato 29 della domanda di riesame).

(47)  Decreto governativo n. 532 del 29 marzo 2018, presentato come allegato 28 della domanda di riesame.

(48)  I produttori esportatori russi di miscugli di urea e nitrato di ammonio (tra cui Acron ed Eurochem) hanno esportato 613 491 tonnellate di miscugli di urea e nitrato di ammonio nel periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018. Le misure antidumping sulle importazioni russe di miscugli di urea e nitrato di ammonio determineranno probabilmente una maggiore pressione sui produttori russi, inducendoli a esportare altri concimi azotati (compreso il nitrato di ammonio) al fine di conseguire l’obiettivo di aumentare del 2 % le esportazioni.

(49)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 considerando 72 e 96.

(50)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722.

(51)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722 considerando 139.

(52)  Cfr. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/535-2019-п#Text, consultato il 15 ottobre 2020.

(53)  Cfr. https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362, https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/61/50/f5678abf43bcb17ce6b232500e9a7312_1529676085.pdf, consultato il 15 ottobre 2020.

(54)  Decreto governativo n. 532 del 29 marzo 2018, presentato come allegato 28 della domanda di riesame.

(*1)  Escluse le importazioni di nitrato di ammonio stabilizzato da Kirovo, che non sono oggetto di queste misure.

(*2)  Il prezzo medio non comprende i dazi antidumping in vigore.

(55)  Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales (AGPB, Francia), Irish Farmers’ Association (IFA, Irlanda).

(56)  AGPB, IFA.

(57)  Bloomberg; World Gas Intelligence; World Bank; spot TTF.

(58)  AGPB, IFA.

(59)  AGPB, IFA.

(60)  AGPB, IFA.

(61)  AGPB, IFA.

(62)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722.

(63)  AGPB, IFA.

(64)  AGPB, IFA.

(65)  Fonte: World Bank Commodities Price Forecast (Previsione del prezzo delle materie prime della Banca mondiale).

(66)  Comunicazione di AGPB e IFA del 21/04/2020 (t20.003085) e del 5/10/2020 (t20.006054).

(67)  Fonte: World Bank Commodities Price Forecast (Previsione del prezzo delle materie prime della Banca mondiale).

(68)  Comunicazione di AGPB e IFA del 5/11/2019 (t19.005682).

(69)  Comunicazione di AGPB e IFA del 05/11/2019 (t19.005682).

(70)  I prezzi reali del nitrato di ammonio nell’Unione erano basati sulle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, in cui il prezzo di vendita era stato rilevato a livello franco fabbrica, ossia il valore delle vendite al netto dell’eventuale costo di trasporto presso la sede del cliente, al netto dell’IVA e al netto delle note di credito e degli sconti commerciali concessi (sconti immediatamente dedotti in fattura).

(71)  Consegnato alla frontiera dell’UE.

(72)  Comunicazione di AGPB e IFA del 5/11/2019 (t19.005682).

(73)  Comunicazione di AGPB e IFA del 5/10/2020 (t20.006054).

(74)  Comunicazione di AGPB e IFA del 5/11/2019 (t19.005682).

(75)  Associazione russa dei produttori di concimi, gruppo EuroChem (Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot», Joint Stock Company «Azot») e Uralchem JSC.

(76)  I volumi registrati per il solfonitrato di ammonio e per i concimi azotati semplici indicavano esclusivamente forniture stimate (= consumo - importazioni), che non sono state prese in considerazione poiché in questa fonte le importazioni erano basate su un codice NC a 8 cifre e avrebbero potuto comprendere altri prodotti (mentre la Commissione utilizza un codice TARIC a 10 cifre).

(77)  Osservazioni sul documento generale di divulgazione delle informazioni formulate dall’Associazione russa dei produttori di concimi, dal gruppo EuroChem (Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot», Joint Stock Company «Azot») e da Uralchem JSC, t20.006223.

(78)  World Bank Commodities Price Forecast; AMIS Market Monitor, Fertilizers Outlook.

(79)  World Bank Commodities Price Forecast; AMIS Market Monitor, Fertilizers Outlook.

(80)  World Bank Commodities Price Forecast (Previsione del prezzo delle materie prime della Banca mondiale).

(81)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2410.

(82)  https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/473-066_-_notice_-_adn_2019-057_-_findings_in_relation_to_a_dumping_investigation.pdf.

(83)  Livello di codice NC a 8 cifre, compresi tutti i codici riguardanti il prodotto oggetto del riesame.

(84)  Associazione russa dei produttori di concimi, gruppo EuroChem (Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot», Joint Stock Company «Azot») e Uralchem JSC.

(85)  Quale indicata nella risposta al questionario a disposizione delle parti interessate, t19.006120.

(86)  EU Agricultural Markets Briefs, Fertilisers in the EU, Commissione europea, DG AGRI, t20.004387.

(87)  Quarterly report on European Gas Markets, numero 4, quarto trimestre del 2019, Commissione europea, DG Energia, t20.003589.

(88)  Associazione russa dei produttori di concimi, gruppo EuroChem (Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot», Joint Stock Company «Azot»), Uralchem JSC e gruppo Acron.

(89)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688.

(90)  Associazione russa dei produttori di concimi, gruppo EuroChem (Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot», Joint Stock Company «Azot») e Uralchem JSC.

(91)  Come si evince dalle relazioni annuali del gruppo, le entrate generate dal gruppo (circa il 75 % delle entrate proveniva dalle vendite di concimi) in America latina erano inferiori al 10 % delle sue entrate complessive.

(92)  I margini di undercutting continuerebbero a collocarsi tra l’8 % e il 28 % se non si detraessero le SGAV e i profitti delle entità di vendita collegate dei produttori esportatori nell’UE né i costi del credito.

(93)  Decreto governativo n. 532 del 29 marzo 2018.

(94)  Passando da 9,5 milioni di tonnellate nel 2016 a 11,7 milioni di tonnellate nel 2020 fino ad arrivare a 12,3 milioni di tonnellate nel 2025.

(95)  Volumi delle importazioni superiori ai 2 milioni di tonnellate.

(96)  L’America latina era il principale mercato di esportazione delle società russe che hanno collaborato. I prezzi delle importazioni in America latina delle società che hanno collaborato erano inferiori a quelli praticati nell’UE.

(97)  Cfr. le relazioni semestrali 2019 dei paesi sul sito web dell’OMC https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm.

(98)  Associazione russa dei produttori di concimi, gruppo EuroChem (Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot», Joint Stock Company «Azot»), Uralchem JSC e gruppo Acron.

(99)  Confronto effettuato dopo l’adeguamento dei prezzi a pronti del nitrato di ammonio indicati al livello dei prezzi franco fabbrica.

(100)  Utilizzando, ad esempio, il costo di consegna di uno dei produttori russi inclusi nel campione indicato nella comunicazione trasmessa da tali parti, le osservazioni sul documento generale di divulgazione delle informazioni formulate dall’Associazione russa dei produttori di concimi, dal gruppo EuroChem (Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot», Joint Stock Company «Azot») e da Uralchem JSC, t20.006223.

(101)  Associazione russa dei produttori di concimi, gruppo EuroChem (Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot», Joint Stock Company «Azot») e Uralchem JSC.

(102)  L’analisi si basa sulle statistiche commerciali di Eurostat (livello di codice NC a 8 cifre) e Unicom (livello di codice NC a 6 cifre), che comprendono prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame.

(103)  Costo compreso tra 40 EUR/tonnellata e 50 EUR/tonnellata, come indicato dalle parti che hanno presentato questa argomentazione.

(104)  Il prezzo di pareggio è il prezzo che coprirebbe il costo di produzione, ovvero 198 EUR/tonnellata stabilito nel PIR.

(105)  Fascicolo t20.005622.

(106)  Fonte: World Bank Commodities Price Forecast (Previsione del prezzo delle materie prime della Banca mondiale), prezzo del gas naturale, pari a 4,6 USD/MMBtu nel 2016 e nel 2023 in Europa.

(107)  Osservazioni sul documento generale di divulgazione delle informazioni formulate dall’Associazione russa dei produttori di concimi, dal gruppo EuroChem (Joint Stock Company «Nevinnomyssky Azot», Joint Stock Company «Azot») e da Uralchem JSC, t20.006223.

(108)  Nazione più favorita.

(109)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014.

(110)  Fonte: audizione con le associazioni di utilizzatori, t19.005682, 8/11/2019.

(111)  Fonte: Rete d’informazione contabile agricola (RICA), Farm Economy Focus by sector, DG AGRI, https://agridata.ec.europa.eu/; t20.004226/t20.004250.

(112)  I costi specifici delle colture (o anche «costo delle materie prime») comprendono i costi per concimi (compreso il nitrato di ammonio), sementi, pesticidi e mangimi.

(113)  I costi totali dell’azienda agricola/costi complessivi dei fattori di produzione sono dati dai costi specifici delle colture (costo delle materie prime), dal costo del lavoro e da costi indiretti (compreso il deprezzamento).

(114)  Ultimo esercizio – 2018. Fonte: risposte al questionario dei due agricoltori.

(115)  In base ai dati forniti nelle risposte ai questionari antidumping dagli agricoltori COP che hanno collaborato.

(116)  Ultimo esercizio – 2018.

(117)  Ultimo esercizio – 2018.

(118)  Fonte: comunicazione delle associazioni di utilizzatori, t19.005682.

(119)  La percentuale del costo delle sementi è aumentata passando dal 7,1 % al 7,5 % tra il 2014 e il 2018; nello stesso periodo, i salari, i canoni di locazione e la percentuale di interessi passivi sono aumentati passando dal 17,7 % al 19,2 % nelle aziende agricole COP dell’UE.

(120)  Conti economici dell’agricoltura, t20.004550.

(121)  Ultimo esercizio – 2018.

(122)  Fonte: comunicazione delle associazioni di utilizzatori, t19.005682.

(123)  AGPB, IFA.

(124)  Fonte: audizione con le associazioni di utilizzatori, t19.005799, 15/11/2019.

(125)  Fonte: audizione con le associazioni di utilizzatori, t19.005682, 15/11/2019. Si noti che le stime prospettiche si riferiscono al 2018 e al 2019, ossia ad anni ormai passati. Le associazioni non hanno fornito dati reali per questi due anni.

(126)  Fonte: Agricultural and farm income, DG Agricoltura e sviluppo rurale, unità Economia agraria, t20.003213.

(127)  Fonte: Farm Economy Focus by sector, DG AGRI, https://agridata.ec.europa.eu/; t20.004226.

(128)  Ultimo esercizio – 2018. Fonte: risposte al questionario dei due agricoltori.

(129)  Sulla base di un confronto del prezzo del nitrato di ammonio praticato dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE (fonte: risposte verificate al questionario dei produttori inclusi nel campione) e del livello di reddito di tutte le aziende agricole dell’UE, comprese le aziende specializzate nelle colture COP nell’UE e in Francia (fonte: DG AGRI).

(130)  AGPB, IFA.

(131)  Fonte: EU agricultural outlook for markets and income 2019-2030, DG AGRI, Commissione europea.

(132)  AGPB, IFA.

(133)  Il reddito agricolo familiare è il reddito al netto dei costi della manodopera salariata, dell’interesse versato e del canone d’affitto pagato e rappresenta, per l’agricoltore, la remunerazione per l’uso del suo lavoro, della sua terra e del suo capitale.

(134)  Fonte: audizione con FE, t19.005516, 24/10/2019.

(135)  AGPB, IFA.

(136)  AGPB, IFA.

(137)  Fonte: Agricultural and farm income, DG Agricoltura e sviluppo rurale, unità Economia agraria, t20.003213.

(138)  AGPB, IFA.

(139)  Osservazione dell’AGPB, IFA. t19.005828.

(140)  COPA (Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell’Unione europea), Cogeca (Comitato generale della cooperazione agricola dell’Unione europea).

(141)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.

(142)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(143)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1317 della Commissione, del 9 settembre 2020, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 309 del 23.9.2020, pag. 1).

(144)  Per le merci prodotte da Open Joint Stock Company (OJSC) Azot, Novomoskovsk, Russia o da Open Joint Stock Company (OJSC) Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Russia.

(145)  Per le merci prodotte dalla «succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk».

(146)  Per tutte le altre società.

(147)  Per le merci prodotte da Open Joint Stock Company (OJSC) Azot, Novomoskovsk, Russia o da Open Joint Stock Company (OJSC) Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Russia.

(148)  Per tutte le altre società.

(149)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/79


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2101 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che rinnova l’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea), indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2021.

(4)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 22 febbraio 2019 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)

L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.

(8)

Il 27 febbraio 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il kieselgur (terra diatomacea) soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Rispettivamente il 19 maggio 2020 e il 16 luglio 2020 la Commissione ha presentato una relazione iniziale sul rinnovo e il progetto di regolamento relativo al kieselgur (terra diatomacea) al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Per quanto riguarda i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), l’Autorità ha concluso che il kieselgur (terra diatomacea) non soddisfa tali criteri. La Commissione ritiene quindi che il kieselgur (terra diatomacea) non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in merito al progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.

(11)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(12)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti kieselgur (terra diatomacea) possono essere autorizzati.

(13)

È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione del kieselgur (terra diatomacea).

(14)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 della Commissione (8) ha prorogato il periodo di approvazione del kieselgur (terra diatomacea) fino al 31 agosto 2021, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che la decisione sul rinnovo dell’approvazione è presa prima della scadenza del periodo di approvazione prorogato, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o febbraio 2021.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) è rinnovata come specificato nell’allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2020;18(3):6054, 14 pagg. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu

(7)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino. (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33.)

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 della Commissione, del 5 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d’aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 29).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Kieselgur (terra diatomacea)

N. CAS 61790-53-2

N. CIPAC 647

Nessuna denominazione IUPAC per il kieselgur

Altri sinonimi:

terra diatomacea

diatomite

1 000 g/kg

Tenore minimo di silice amorfa: 800 g/kg

Non deve essere superata la seguente impurezza nel materiale tecnico:

silice cristallina con particelle di dimensioni inferiori a 10 μm - massimo di 1 g/kg

1o febbraio 2021

31 gennaio 2036

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per il kieselgur (terra diatomacea), in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale, in particolare di dispositivi di protezione respiratoria, nonché di misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

È consentito solo l’impiego all’interno. Gli Stati membri devono valutare l’eventuale estensione della modalità di impiego al di là dell’impiego in ambienti di immagazzinamento chiusi, al fine di stabilire se le estensioni dell’impiego proposte soddisfino i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione  (2). Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo

(2)  Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 127).


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

1)

nella parte A è soppressa la voce 236 relativa al kieselgur (terra diatomacea);

2)

nella parte B è aggiunta la voce seguente:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«143

Kieselgur (terra diatomacea)

N. CAS 61790-53-2

N. CIPAC 647

Nessuna denominazione IUPAC per il kieselgur

Altri sinonimi:

terra diatomacea

diatomite

1 000 g/kg

Tenore minimo di silice amorfa: 800 g/kg

La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

silice cristallina con particelle di dimensioni nferiori a 10 μm - massimo di 1 g/kg

1o febbraio 2021

31 gennaio 2036

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per il kieselgur (terra diatomacea), in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale, in particolare di dispositivi di protezione respiratoria, nonché di misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

È consentito solo l’impiego all’interno. Gli Stati membri devono valutare l’eventuale estensione della modalità di impiego al di là dell’impiego in ambienti di immagazzinamento chiusi, al fine di stabilire se le estensioni dell’impiego proposte soddisfino i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.».


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.


16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/84


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2102 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (2) la Commissione, a richiesta di un paese terzo, può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese prima dell'importazione nell'Unione.

(2)

A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione il 1o febbraio 2020 e in vista della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una richiesta di riconoscimento dei controlli di conformità a specifiche norme di commercializzazione effettuati dal Regno Unito prima dell'importazione nell'Unione. In particolare il Regno Unito si è impegnato a rispettare le prescrizioni stabilite per la commercializzazione degli ortofrutticoli dopo la fine del periodo di transizione e ha indicato l'autorità competente e gli organismi di controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(3)

La Commissione ritiene di poter concedere tale riconoscimento in quanto la normativa pertinente del Regno Unito applicabile al 1o gennaio 2021 agli ortofrutticoli manterrà norme di commercializzazione equivalenti a quelle applicabili nell'Unione.

(4)

I controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito dovrebbero quindi essere riconosciuti. A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il presente regolamento dovrebbe precisare l'autorità competente nel paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli e gli organismi di controllo a cui è affidata l'esecuzione dei controlli appropriati. A seguito di tale riconoscimento il Regno Unito dovrebbe essere elencato nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.

(5)

Poiché il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati dal Regno Unito devono essere intesi come riferiti unicamente alla Gran Bretagna.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Al fine di garantire la certezza del diritto e di assicurare una transizione agevole dei flussi commerciali nei settori in esame, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riconoscimento dei controlli di conformità

I controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito prima dell'importazione nell'Unione sono riconosciuti.

Articolo 2

Autorità competente e organismi di controllo

1.   L'autorità competente per il Regno Unito di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, è il "Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs" (ministro per l'Ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali).

2.   Gli organismi di controllo del Regno Unito a cui è affidata l'esecuzione dei controlli appropriati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, sono, per l'Inghilterra e il Galles, l'"Horticulture Marketing Inspectorate (HMI)" (ispettorato per la Commercializzazione nel settore orticolo) e, per la Scozia, la "Scottish Government's Horticulture and Marketing Unit (HMU)"(unità Orticoltura e commercializzazione del governo).

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 e relativi prodotti

Paese

Prodotti

Svizzera

Ortofrutticoli freschi

Marocco

Ortofrutticoli freschi

Sud Africa

Ortofrutticoli freschi

Israele  (1)*

Ortofrutticoli freschi

India

Ortofrutticoli freschi

Nuova Zelanda

Mele, pere e kiwi

Senegal

Ortofrutticoli freschi

Kenya

Ortofrutticoli freschi

Turchia

Ortofrutticoli freschi

Regno Unito  (2)

Ortofrutticoli freschi

»

(1)  La Commissione concede il riconoscimento ai sensi dell’articolo 15 per ortofrutticoli originari dello Stato d’Israele ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(2)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.


16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/87


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2103 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo all’importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 190, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione (2) stabilisce nell’allegato I l’elenco dei servizi dei paesi terzi autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano i prodotti ottenuti dal luppolo importati da tali paesi. È riconosciuta l’equivalenza di tali attestati al certificato di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

I servizi interessati dei paesi terzi hanno l’obbligo di tenere aggiornati i dati indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 e di comunicarli ai servizi della Commissione nell’ambito di una stretta cooperazione.

(3)

In seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione il 1° febbraio 2020, e in vista del termine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso) il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione la richiesta di inserire le autorità britanniche nell’elenco delle autorità competenti di un paese terzo ai fini delle norme di commercializzazione in certi settori. In particolare, il Regno Unito si è impegnato a rispettare i requisiti prescritti per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti del luppolo dopo il termine del periodo di transizione e ha autorizzato un servizio a rilasciare attestati di equivalenza ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1295/2008.

(4)

Gli attestati rilasciati dal servizio autorizzato dal Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come equivalenti per il luppolo e tale servizio dovrebbe essere elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(5)

Poiché il regolamento (CE) n. 1295/2008 si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, gli attestati rilasciati dalle autorità del Regno Unito si intendono riferiti solo alla Gran Bretagna.

(6)

Inoltre, l’Australia ha trasmesso alla Commissione una richiesta di modifica del nome e dell’indirizzo del servizio competente autorizzato a rilasciare attestati di equivalenza. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1295/2008.

(8)

Al fine di assicurare la certezza del diritto e garantire un’agevole transizione dei flussi commerciali nel settore interessato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1295/2008

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER:

Luppolo in coni, codice NC: ex 1210

Polveri di luppolo, codice NC: ex 1210

Succhi ed estratti di luppolo, codice NC: 1302 13 00

Paese di origine

Servizi autorizzati

Indirizzo

Codice

Telefono

Fax

E-mail (facoltativa)

(AR) Argentina

Coordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV).

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Centro Regional Patagonia Norte

Calle 9 de Julio 933. General Roca, Provincia de Río Negro, Cod 8334

(54-298)

44 28 594

44 32 190

44 28 594

44 32 190

groca@senasa.gov.ar

cpaulovich@senasa.gov.ar

jesparza@senasa.gov.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Av. Pasco Colon 367 Ciudad Aut. de Buenos Aires, C1063ACD

(54-11)

41 21 50 00

41 21 50 00

webmaster@senasa.gob.ar

cdei@senasa.gob.ar

(AU) Australia

Biosecurity Tasmania - Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment

13 St John's Avenue, New Town TAS 7008

Hobart TAS 7000, Australia

(61-3)

62 33 33 52

03 6165 3777

Biosecurity.Tasmania@dpipwe.tas.gov.au

o

Export.Enquiries.Tas@dpipwe.tas.gov.au

(CA) Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59, Camelot Drive Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

(CH) Svizzera

Labor Veritas

Engimattstrasse 11, Postfach 353, CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

(CN) Cina

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road, Hexi District Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun 2nd Avenue, TEDA Tianjin 300457

(86-22)

662 98 -343

662 98 -245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street, Saihan District, Huhhot City Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road Urumqi City Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

(NZ) Nuova Zelanda

Ministry for Primary Industries

P.O. Box 2526, Wellington 6140

(64-4)

830 1574

894 0300

 

(RS) Serbia

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/

Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi Sad Maksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Centralino:

4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

(UA) Ucraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

(GB) Regno Unito  (*1)

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH

United Kingdom

(+44)

(+44) 3300 416 500

-

hops.exports@rpa.gov.uk

(US) Stati Uniti

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106 Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road P.O. Box 790 Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 o 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

(ZA) Sud Africa

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

(ZW) Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close, Northridge Park Borrowdale, P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw

»

(*1)  A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.


16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/93


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2104 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione (3) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina.

(3)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4).

(4)

Dato che la valutazione della sostanza è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l’approvazione della sostanza scada prima che venga presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto necessario prorogare di un anno il rispettivo periodo di approvazione.

(5)

Occorre quindi modificare la relativa voce 295 dell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare fino al 31 dicembre 2021 il periodo di approvazione della sostanza attiva.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(7)

Tenuto conto del fatto che l’approvazione della sostanza attive scade il 31 dicembre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 295 «Oli di paraffina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».


16.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 425/96


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2105 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2020

che rinnova l’approvazione della sostanza attiva etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/34/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva etoxazole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva etoxazole indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2021.

(4)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva etoxazole è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 20 settembre 2016 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)

L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.

(8)

Il 12 settembre 2017 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l’etoxazole soddisfi i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento per l’etoxazole il 21 marzo 2018 e una versione riveduta della relazione sul rinnovo nel marzo 2020.

(9)

Per quanto riguarda i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), le conclusioni dell’Autorità indicano che, secondo i dati scientifici, è altamente improbabile che l’etoxazole sia un interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica e tiroidogenica. Le prove disponibili indicano inoltre che è improbabile che l’etoxazole sia un interferente endocrino con attività steroidogenica. La Commissione ritiene quindi che l’etoxazole non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Su entrambe le versioni della relazione sul rinnovo il richiedente ha presentato osservazioni, le quali sono state attentamente esaminate.

(11)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva etoxazole è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(12)

La Commissione ritiene tuttavia che l’etoxazole sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’etoxazole è considerato una sostanza bioaccumulabile e tossica in conformità all’allegato II, punto 3.7.2.2 e punto 3.7.2.3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’etoxazole soddisfa quindi la condizione di cui all’allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(13)

È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(14)

La valutazione del rischio per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva etoxazole si basa su usi rappresentativi come acaricida. Sebbene alla luce di tale valutazione del rischio non sia necessario mantenere la restrizione all’uso solo come acaricida, è tuttavia necessario, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento e considerate le attuali conoscenze scientifiche e tecniche, prevedere determinate condizioni e restrizioni. In particolare è opportuno limitare l’uso di prodotti fitosanitari contenenti etoxazole alle piante ornamentali in serre permanenti. La restrizione d’uso alle piante ornamentali mira a escludere qualsiasi esposizione alimentare dei consumatori poiché non è stato possibile completare la valutazione del rischio per i prodotti trasformati e le incertezze sono troppo elevate. Poiché è stato individuato un rischio elevato per gli organismi acquatici, gli artropodi non bersaglio e gli acari del suolo, la restrizione d’uso alle serre quali definite all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a evitare l’esposizione dell’ambiente e degli organismi non bersaglio.

(15)

Al fine di aumentare la fiducia nella conclusione che l’etoxazole non possiede proprietà di interferente endocrino, il richiedente dovrebbe fornire, in conformità all’allegato II, punto 2.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, una valutazione aggiornata dei criteri stabiliti nell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del medesimo regolamento (CE) n. 1107/2009 e in conformità alle linee guida per l’identificazione degli interferenti endocrini (8).

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(17)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 (9) ha prorogato fino al 31 luglio 2021 il periodo di approvazione dell’etoxazole al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2021.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva etoxazole è rinnovata come specificato nell’allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2005/34/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive etoxazole e tepraloxydim (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(10):4988. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

(8)  Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009; https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 della Commissione, del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor (GU L 201 del 25.6.2020, pag. 7).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

etoxazole

N. CAS 153233-91-1

N. CIPAC 623

(RS)-5-terz-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,3-ossazol-4-il]fenetolo

≥ 948 g/kg

1o febbraio 2021

31 gennaio 2028

Sono autorizzati solo gli usi sulle piante ornamentali in serre permanenti.

Per l’attuazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo concernente l’etoxazole, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

al potenziale assorbimento dei metaboliti persistenti del suolo nelle colture a rotazione;

alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale.

Entro il 5 gennaio 2023 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda l’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, compresa una valutazione aggiornata delle informazioni già trasmesse e, se del caso, ulteriori informazioni.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

1)

nella parte A la voce 99 relativa all’etoxazole è soppressa;

2)

nella parte E è aggiunta la voce seguente:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«13

etoxazole

N. CAS 153233-91-1

N. CIPAC 623

(RS)-5-terz-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,3-ossazol-4-il]fenetolo

≥ 948 g/kg

1o febbraio 2021

31 gennaio 2028

Sono autorizzati solo gli usi sulle piante ornamentali in serre permanenti.

Per l’attuazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo concernente l’etoxazole, in particolare delle relative appendici I