ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 420

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
14 dicembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/2040 della Commissione, dell'11 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici in alcuni prodotti alimentari ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2041 della Commissione, dell’11 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 quanto riguarda il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e analizzare in considerazione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2042 della Commissione, Dell'11 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 per quanto riguarda la sua data di applicazione e talune altre date pertinenti ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2043 della Commissione, dell'11 dicembre 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in relazione ai controlli in loco effettuati presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici ai fini del programma destinato alle scuole

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/2044 del Parlamento europeo, del 20 ottobre 2020, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio

13

 

*

Risoluzione (UE) 2020/2045 del Parlamento europeo, del 20 ottobre 2020, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio

14

 

*

Decisione (UE) 2020/2046 del Parlamento europeo, del 20 ottobre 2020, sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (CESE)

16

 

*

Risoluzione (UE) 2020/2047 del Parlamento europeo, del 20 ottobre 2020, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (CESE)

17

 

*

Decisione (PESC) 2020/2048 del comitato politico e di sicurezza, dell’8 dicembre 2020, che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

21

 

*

Decisione (UE) 2020/2049 del Consiglio europeo, del 10 dicembre 2020, recante nomina di due membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea

22

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2050 della Commissione, del 10 dicembre 2020, relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni [notificata con il numero C(2020) 8595]

23

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2051 della Commissione, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 9184]  ( 1 )

28

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2020 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE [2020/2052]

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 420/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/2040 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

L’8 novembre 2011 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di alcaloidi pirrolizidinici negli alimenti e nei mangimi (3). Il gruppo CONTAM ha concluso che gli alcaloidi pirrolizidinici 1,2-insaturi possono agire da cancerogeni genotossici negli esseri umani. Ha inoltre rilevato che sussiste una possibile preoccupazione per la salute dei bambini che consumano grandi quantità di miele. Oltre al miele esistono altre possibili fonti di esposizione alimentare agli alcaloidi pirrolizidinici, che il gruppo CONTAM non è stato in grado di quantificare per mancanza di dati. Il gruppo CONTAM è giunto alla conclusione che, malgrado l’assenza di dati di occorrenza, l’esposizione agli alcaloidi pirrolizidinici presenti nel polline, nel tè, nelle infusioni e negli integratori alimentari a base di erbe potrebbe comportare un rischio di effetti sia acuti che cronici per il consumatore.

(3)

Nell’aprile 2013 l’Autorità ha pubblicato un invito a presentare proposte per lo svolgimento di indagini sulle concentrazioni di alcaloidi pirrolizidinici nei prodotti alimentari di origine animale, compresi latte, prodotti lattiero-caseari, uova, carni e prodotti a base di carne, e nei prodotti alimentari di origine vegetale, tra cui tè e integratori alimentari a base di erbe, in varie regioni d’Europa. L’esito di tali indagini è stato pubblicato il 3 agosto 2015 (4).

(4)

Il 26 agosto 2016 l’Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla valutazione dell’esposizione alimentare agli alcaloidi pirrolizidinici nella popolazione europea (5) che teneva conto di nuovi dati di occorrenza. Secondo le conclusioni della relazione, il tè e le infusioni a base di erbe sono i prodotti che contribuiscono maggiormente all’esposizione umana agli alcaloidi pirrolizidinici e anche gli integratori a base di polline contribuiscono significativamente all’esposizione a tali sostanze. Secondo tali conclusioni, inoltre, l’esposizione agli alcaloidi pirrolizidinici collegata al consumo di miele è più bassa. Dalle conclusioni risulta infine che gli integratori alimentari a base di erbe possono contribuire in misura significativa all’esposizione a tali sostanze; non erano tuttavia disponibili dati di occorrenza sufficienti.

(5)

Il 27 luglio 2017 l’Autorità ha pubblicato una dichiarazione sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di alcaloidi pirrolizidinici nel miele, nel tè, nelle infusioni a base di erbe e negli integratori alimentari (6). Il gruppo CONTAM ha stabilito un nuovo punto di riferimento di 237 μg/kg di peso corporeo al giorno per valutare i rischi cancerogeni posti dagli alcaloidi pirrolizidinici e ha concluso che sussiste una possibile preoccupazione per la salute umana connessa all’esposizione a tali sostanze, in particolare per chi, tra la popolazione in generale ma soprattutto tra le fasce più giovani, fa un consumo ingente e frequente di tè e infusioni a base di erbe.

(6)

La presenza di alcaloidi pirrolizidinici in tali alimenti può essere ridotta al minimo o prevenuta applicando buone pratiche agricole e di raccolta. La fissazione di tenori massimi garantisce l’applicazione di buone pratiche agricole e di raccolta in tutte le regioni di produzione allo scopo di assicurare un livello elevato di protezione della salute umana. È pertanto opportuno fissare tenori massimi nei prodotti alimentari che contengono livelli significativi di alcaloidi pirrolizidinici e che contribuiscono quindi in misura significativa all’esposizione umana a tali sostanze o che presentano una rilevanza per l’esposizione di gruppi vulnerabili della popolazione.

(7)

In alcune regioni di produzione, le buone pratiche agricole e di raccolta sono state introdotte soltanto di recente o devono ancora essere attuate: è pertanto opportuno prevedere un periodo ragionevole per consentire a tutte le regioni di produzione di introdurre tali pratiche. Sono necessarie due stagioni vegetative per la piena applicazione delle buone pratiche agricole e di raccolta, al fine di garantire agli operatori del settore alimentare un approvvigionamento sufficiente per fabbricare prodotti conformi alle nuove prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

(8)

Tenendo conto del fatto che i prodotti alimentari oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione, che può arrivare fino a tre anni, è opportuno disporre un periodo transitorio significativamente lungo, affinché i prodotti alimentari immessi legalmente sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento possano rimanere sul mercato per un periodo sufficientemente protratto. Un periodo transitorio di 18 mesi è tale da consentire la vendita al consumatore finale dei prodotti fabbricati prima della data di applicazione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari elencati nell’allegato immessi legalmente sul mercato prima del 1o luglio 2022 possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Gruppo CONTAM dell’EFSA, 2011. «Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed» (Parere scientifico sugli alcaloidi pirrolizidinici negli alimenti e nei mangimi), EFSA Journal 2011; 9(11):2406. [134 pagg.], doi:10.2903/j.efsa. 2011.2406.

(4)  Mulder PPJ, López Sánchez P, These A, Preiss-Weigert A e Castellari M, 2015. «Occurrence of Pyrrolizidine Alkaloids in food» (Presenza di alcaloidi pirrolizidinici negli alimenti). Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2015:EN-859, 116 pagg. http://www.efsa.europa.eu/it/supporting/pub/en-859.

(5)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. «Dietary exposure assessment to pyrrolizidine alkaloids in the European population» (Valutazione dell’esposizione alimentare agli alcaloidi pirrolizidinici nella popolazione europea). EFSA Journal 2016; 14(8):4572, 50 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4572.

(6)  Gruppo CONTAM dell’EFSA, 2017. «Statement on the risks for human health related to the presence of pyrrolizidine alkaloids in honey, tea, herbal infusions and food supplements» (Dichiarazione sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di alcaloidi pirrolizidinici nel miele, nel tè, nelle infusioni a base di erbe e negli integratori alimentari). EFSA Journal 2017; 15(7):4908, 34 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4908.


ALLEGATO

Nella parte 8 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono aggiunti i punti seguenti:

«Prodotti alimentari (1)

Tenore massimo  (*1)

(μg/kg)

8.4.

Alcaloidi pirrolizidinici

 

8.4.1.

Infusioni a base di erbe (prodotto essiccato)  (*2)  (*3) ad eccezione delle infusioni a base di erbe di cui ai punti 8.4.2 e 8.4.4

200

8.4.2.

Infusioni a base di rooibos, anice (Pimpinella anisum), melissa, camomilla, timo, menta peperita, verbena odorosa (prodotto essiccato) e miscele composte esclusivamente di tali erbe essiccate  (*2)  (*3) ad eccezione delle infusioni a base di erbe di cui al punto 8.4.4

400

8.4.3.

Tè (Camellia sinensis) e tè aromatizzati  (*4) (Camellia sinensis) (prodotto essiccato)  (*3) ad eccezione dei tè e dei tè aromatizzati di cui al punto 8.4.4

150

8.4.4.

Tè (Camellia sinensis), tè aromatizzati  (*4) (Camellia sinensis) e infusioni a base di erbe per lattanti e bambini nella prima infanzia (prodotto essiccato)

75

8.4.5.

Tè (Camellia sinensis), tè aromatizzati  (*4) (Camellia sinensis) e infusioni a base di erbe per lattanti e bambini nella prima infanzia (prodotto liquido)

1,0

8.4.6.

Integratori alimentari contenenti ingredienti vegetali, compresi gli estratti  (*2), ad eccezione degli integratori alimentari di cui al punto 8.4.7

400

8.4.7.

Integratori alimentari a base di polline (39)

Polline e prodotti a base di polline

500

8.4.8.

Foglie di borragine (fresche, congelate) immesse sul mercato per il consumatore finale  (*2)

750

8.4.9.

Erbe essiccate ad eccezione delle erbe essiccate di cui al punto 8.4.10  (*2)

400

8.4.10.

Borragine, levistico, maggiorana e origano (essiccati) e miscele composte esclusivamente di tali erbe essiccate  (*2)

1 000

8.4.11.

Semi di cumino (spezia in semi)

400


(*1)  Il tenore massimo si riferisce alla sommatoria lowerbound dei seguenti 21 alcaloidi pirrolizidinici:

intermedina/licopsamina, intermedina N-ossido/licopsamina N-ossido,

senecionina/senecivernina, senecionina N-ossido/senecivernina N-ossido,

senecifillina, senecifillina N-ossido,

retrorsina, retrorsina N-ossido,

echimidina, echimidina N-ossido,

lasiocarpina, lasiocarpina N-ossido,

senchirchina,

europina, europina N-ossido,

eliotrina ed eliotrina N-ossido

dei seguenti 14 alcaloidi pirrolizidinici aggiuntivi, di cui si sa che possono coeluire con uno o più dei 21 alcaloidi pirrolizidinici identificati sopra, ricorrendo ad alcuni metodi di analisi attualmente utilizzati:

indicina, echinatina, rinderina (possibile coeluizione con licopsamina/intermedina),

indicina N-ossido, echinatina N-ossido, rinderina N-ossido (possibile coeluizione con licopsamina N-ossido/intermedina N-ossido),

integerrimina (possibile coeluizione con senecivernina e senecionina),

integerrimina N-ossido (possibile coeluizione con senecivernina N-ossido e senecionina N-ossido),

eliosupina (possibile coeluizione con echimidina),

eliosupina N-ossido (possibile coeluizione con echimidina N-ossido),

spartioidina (possibile coeluizione con senecifillina),

spartioidina N-ossido (possibile coeluizione con senecifillina N-ossido),

usaramina (possibile coeluizione con retrorsina),

usaramina N-ossido (possibile coeluizione con retrorsina N-ossido).

Gli alcaloidi pirrolizidinici identificabili singolarmente e separatamente con i metodi di analisi utilizzati devono essere quantificati e inclusi nella somma.

(*2)  Fatte salve le disposizioni nazionali più restrittive vigenti in alcuni Stati membri riguardo all’immissione sul mercato di piante contenenti alcaloidi pirrolizidinici.

(*3)  I termini “infusioni a base di erbe (prodotto essiccato)” e “tè (Camellia sinensis) (prodotto essiccato)” si riferiscono a:

infusioni a base di erbe (prodotto essiccato) ottenute da fiori, foglie ed erbe, radici e qualsiasi altra parte della pianta (in bustine o sfuse)/tè (Camellia sinensis) (prodotto essiccato) ottenuti da foglie, steli e fiori essiccati (in bustine o sfusi) utilizzati per la preparazione di infusioni a base di erbe (prodotto liquido)/tè (prodotto liquido),

infusioni a base di erbe/tè solubili. Per gli estratti di tè in polvere occorre applicare un fattore di concentrazione pari a 4.

(*4)  Il tè aromatizzato è tè con aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, come definiti nel regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Per i tè con frutta e altre erbe si applica l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006.»


14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 420/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2041 DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 quanto riguarda il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e analizzare in considerazione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione (3) stabilisce nell’allegato II il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare ai fini del programma di controllo previsto da tale regolamento allo scopo di garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari.

(2)

Con il recesso del Regno Unito dall’Unione e la fine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020 sono necessari adattamenti volti ad assicurare che il programma rimanga rappresentativo del mercato dell’Unione e il numero complessivo di campioni rimanga sufficiente per il conseguimento degli obiettivi del programma.

(3)

In passato il Regno Unito ha contribuito con un numero significativo di campioni, proporzionato alla sua popolazione. D’ora in avanti il numero di campioni che il Regno Unito è tenuto a raccogliere dovrebbe essere adattato nei confronti dell’Irlanda del Nord e in funzione delle dimensioni della popolazione di tale territorio.

(4)

Anche il numero di campioni raccolti dagli Stati membri dovrebbe essere adattato di conseguenza per mantenere un numero complessivo di campioni sufficiente in relazione al considerando 3 del regolamento (UE) 2020/585.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585.

(6)

Per consentire agli Stati membri di ottemperare agli obblighi di analisi, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione, del 27 aprile 2020, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 135 del 29.4.2020, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato II, punto 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/585, la tabella è sostituita dalla seguente:

BE

15

BG

15

CZ

15

DK

12

DE

106

EE

12

IE

12

EL

15

ES

55

FR

78

HR

12

IT

75

CY

12

LV

12

LT

12

LU

12

HU

15

MT

12

NL

20

AT

15

PL

51

PT

15

RO

22

SI

12

SK

12

FI

12

SE

15

Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (1)

12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683


(1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 420/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2042 DELLA COMMISSIONE

Dell'11 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 per quanto riguarda la sua data di applicazione e talune altre date pertinenti ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 3, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 7, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A causa della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, il regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha posticipato la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 di un anno, così come altre date in esso previste.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione (3) ha fissato talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 in particolare riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere. Ai fini della certezza del diritto, tali norme dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.

(3)

È pertanto necessario allineare la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 e altre date conseguenti ivi previste con la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464.

(5)

Alla luce della necessità di garantire immediatamente la certezza del diritto per il settore biologico per quanto riguarda il posticipo della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 è così modificato:

(1)

all’articolo 25, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali informazioni sono trasmesse ogni anno entro il 30 giugno e per la prima volta entro il 30 giugno 2023 per quanto riguarda l’anno 2022.»;

(2)

all’articolo 26, paragrafi 1, 5, 6 e 7, l’espressione «entro il 1o gennaio 2029» è sostituita dall’espressione «entro il 1o gennaio 2030»;

(3)

all’articolo 26, paragrafi 2, 3 e 4, l’espressione «entro il 1o gennaio 2024» è sostituita dall’espressione «entro il 1o gennaio 2025»;

(4)

all’articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2).


14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 420/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2043 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2020

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in relazione ai controlli in loco effettuati presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici ai fini del programma destinato alle scuole

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2) stabilisce la percentuale minima dei controlli in loco da effettuare nei locali dei richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione di prodotti, nonché delle misure educative di accompagnamento nel quadro del programma di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (il «programma destinato alle scuole»). L’articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce che nel caso in cui un richiedente non sia un istituto scolastico i controlli in loco effettuati presso i locali del richiedente sono integrati da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l’1 % degli istituti scolastici registrati dal richiedente, a seconda di quale di questi valori sia maggiore, a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (4).

(2)

A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 gli Stati membri potrebbero incontrare difficoltà nella pianificazione e nell’esecuzione di controlli in loco tempestivi presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. È pertanto opportuno prevedere che ove gli Stati membri non siano in grado di effettuare tali controlli in loco come disposto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, essi possano decidere di effettuarli a distanza, ad esempio mediante videoconferenza.

(3)

L’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le norme e i metodi applicabili alle comunicazioni concernenti i controlli e i relativi risultati. Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri giustifichino la necessità della deroga prevista dal presente regolamento e riferiscano in merito al suo utilizzo nella relazione di controllo da redigere per ciascun controllo in loco effettuato a distanza.

(4)

È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in grado di effettuare i controlli in loco presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici per quanto riguarda gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, tali controlli possono essere effettuati a distanza.

2.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, qualora i controlli in loco siano effettuati a distanza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di controllo competente fornisce anche una giustificazione della necessità di tale deroga e riferisce in merito al suo utilizzo nella relazione di controllo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).


DECISIONI

14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 420/13


DECISIONE (UE) 2020/2044 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 20 ottobre 2020

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio

Il Parlamento europeo,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018 (1),

visti i conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2018 (COM(2019) 316 – C9-0052/2019) (2),

vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2018, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2018, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (4), presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2018, a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

viste la sua decisione del 13 maggio 2020 (5) che rinvia la decisione di discarico per l’esercizio 2018, e la risoluzione che la accompagna,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (7), in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,

visti l’articolo 100 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0189/2020),

1.   

rifiuta il discarico al Segretario generale del Consiglio per l’esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l’esercizio 2018;

2.   

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

David Maria SASSOLI

Il Segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.

(2)  GU C 327 del 30.9.2019, pag. 1.

(3)  GU C 357 del 4.10.2018, pag. 1.

(4)  GU C 357 del 4.10.2018, pag. 9.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0090.

(6)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.


14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 420/14


RISOLUZIONE (UE) 2020/2045 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 20 ottobre 2020

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio,

visti l’articolo 100 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0189/2020),

A.

considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell’Unione, dovrebbero essere tenuti a rendere conto democraticamente a tutti i cittadini dell’Unione in merito ai fondi che hanno ricevuto per l’esercizio delle loro funzioni;

B.

considerando che il Parlamento è l’unica istituzione dell’Unione direttamente eletta, responsabile per la concessione del discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea;

C.

considerando che è necessaria una procedura di discarico aperta e trasparente per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, intraprendere la necessaria lotta alla frode e garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell’Unione, per cui ciascuna istituzione dell’Unione è responsabile per il bilancio che esegue;

1.

sottolinea che per 10 anni consecutivi il Consiglio si è rifiutato di cooperare nella procedura di discarico e che ciò ha costretto il Parlamento a rifiutare il discarico; rileva che la decisione sulla concessione del discarico per l’esercizio 2018 è stata rinviata nel maggio 2020 analogamente a quanto fatto negli anni precedenti;

2.

sottolinea che questa situazione non è sostenibile per nessuna delle due istituzioni, né per il Consiglio, visto che dal 2009 non è stata adottata una decisione positiva sull’esecuzione del suo bilancio, né per il Parlamento, perché dimostra la mancanza di rispetto per il ruolo del Parlamento quale autorità di discarico e garante della trasparenza e della responsabilità democratica del bilancio dell’Unione;

3.

afferma che questa situazione compromette la fiducia dei cittadini nella gestione finanziaria delle istituzioni dell’Unione; ritiene che il protrarsi dell’attuale situazione abbia ripercussioni negative sulla responsabilità dell’Unione e delle sue istituzioni;

4.

ricorda che, a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e del regolamento finanziario, il Parlamento è l’unica autorità di discarico dell’Unione, pur riconoscendo pienamente il ruolo del Consiglio quale istituzione che formula raccomandazioni nell’ambito della procedura di discarico; chiede a tale riguardo al Consiglio di formulare raccomandazioni di discarico in relazione alle altre istituzioni dell’Unione;

5.

ricorda che, a norma del TFUE, le istituzioni dispongono di autonomia amministrativa, le loro spese sono iscritte in parti separate del bilancio ed esse sono responsabili a titolo individuale dell’esecuzione dei loro bilanci;

6.

ricorda che il Parlamento concede il discarico a tutte le istituzioni e a tutti gli organi dell’Unione, sulla base delle disposizioni della documentazione tecnica, delle risposte alle interrogazioni parlamentari e delle audizioni; si rammarica che il Parlamento continui a incontrare difficoltà a ottenere risposte dal Consiglio a causa della mancanza di cooperazione da parte di quest’ultimo, il che ha comportato il rifiuto del Parlamento di concedere il discarico per oltre dieci anni;

7.

ricorda che l’effettivo controllo dell’esecuzione del bilancio dell’Unione richiede una cooperazione leale tra le istituzioni; ricorda l’auspicio del Parlamento di avviare negoziati con il Consiglio al fine di giungere a un accordo soddisfacente per entrambe le istituzioni per superare definitivamente questa situazione di stallo;

8.

mette in evidenza la lettera inviata dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento il 25 maggio 2020 al segretario generale del Consiglio, al fine di informarlo che la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ha ricevuto dalla Conferenza dei Presidenti il mandato per riavviare i negoziati con il Consiglio sulla procedura di discarico;

9.

informa che la squadra negoziale del Parlamento è composta dalla presidente della commissione per il controllo dei bilanci, on. Monika Hohlmeier, dal relatore sul discarico al Consiglio per l’esercizio 2018, on. Tomáš Zdechovský, e dalla prima vicepresidente della commissione per il controllo dei bilanci, on. Isabel García Muñoz;

10.

comunica che una versione aggiornata del «documento informale» sulla cooperazione tra il Parlamento e il Consiglio durante la procedura di discarico annuale, proposta dalla squadra negoziale del Parlamento il 20 febbraio 2020, è stata allegata alla lettera menzionata al paragrafo 8; rileva che il Parlamento considera il «documento informale» come il punto di partenza per i negoziati;

11.

comunica che il «documento informale» prende atto dei rispettivi ma diversi ruoli delle due istituzioni nella procedura di discarico, giungendo alla conclusione che il Parlamento e il Consiglio necessitano di una base fattuale simile per formulare una raccomandazione (il Consiglio) o adottare una decisione (il Parlamento);

12.

spiega che nella lettera menzionata al paragrafo 8 si invita il Consiglio a proporre una data idonea per l’avvio dei negoziati; comunica che il trend positivo di questo processo è stato interrotto dalla pandemia di COVID-19;

13.

sottolinea che, fino a quando non si terranno negoziati tra le parti, la posizione del Parlamento rimarrà invariata e che i negoziati tra le parti sono una precondizione per risolvere la questione;

14.

insiste affinché il bilancio del Consiglio europeo e quello del Consiglio siano separati al fine di contribuire a una maggiore trasparenza, rendicontabilità ed efficienza per quanto riguarda la spesa per entrambe le istituzioni, come raccomandato dal Parlamento in molte delle sue risoluzioni sul discarico negli ultimi anni;

15.

ribadisce che gli sforzi congiunti per conseguire un accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio per i rappresentanti di interessi, accessibile in formato leggibile da dispositivo automatico, sono inevitabili per rafforzare la trasparenza del processo decisionale dell’Unione e la responsabilità delle sue istituzioni; esprime nuovamente profondo rammarico per la mancata partecipazione del Consiglio al sistema del registro per la trasparenza; invita il Consiglio a continuare a partecipare alle discussioni riguardanti l’istituzione di un registro comune con il Parlamento, che ha acconsentito a riprendere i negoziati nel marzo 2020, e con la Commissione, al fine di rendere di fatto obbligatoria la registrazione per i rappresentanti di interessi che vogliono incontrare i responsabili politici dell’Unione; invita nuovamente le équipe della Presidenza di tutti gli Stati membri a dare l’esempio rifiutandosi di tenere riunioni con rappresentanti di interessi non registrati;

16.

accoglie con favore la risposta positiva data dal Consiglio alla raccomandazione del Mediatore europeo nel caso 1069/2019/MIG sulla sponsorizzazione della Presidenza del Consiglio dell’Unione europea; prende atto del progetto di orientamenti inviato dal Segretario generale del Consiglio alle delegazioni degli Stati membri il 29 giugno 2020; ribadisce che qualsiasi conflitto di interessi reale o percepito pregiudica la reputazione del Consiglio dell’Unione nel suo insieme; invita il Consiglio a riflettere sul carattere non vincolante del documento orientativo; esorta il Consiglio a dare un seguito alla questione senza indugio;

17.

sottolinea l’importanza di permettere ai cittadini di seguire con facilità il processo legislativo dell’Unione; ricorda al Consiglio la necessità di allineare i suoi metodi di lavoro alle norme di una democrazia parlamentare, come richiesto dai trattati; ricorda al Consiglio la necessità di assicurare un seguito sistematico a tutte le raccomandazioni contenute nella decisione della Mediatrice europea sull’indagine strategica OI/2/2017/TE relativa alla trasparenza del processo legislativo del Consiglio; ricorda che il Parlamento ha incoraggiato la Mediatrice europea a proseguire la sua indagine;

18.

invita il Consiglio a intensificare gli sforzi in materia di trasparenza, in particolare pubblicando i documenti legislativi del Consiglio, inclusi i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro e dei triloghi e altri documenti di lavoro fondamentali, in linea con le raccomandazioni del Mediatore; si compiace dei miglioramenti del sito web del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e l’accesso ai documenti; accoglie positivamente le sezioni chiare sulla trasparenza legislativa, gli ordini del giorno e il calendario delle riunioni del Consiglio, nonché i processi verbali e le liste di voto; prende atto che il Consiglio ha adottato misure per promuovere una più forte cultura della trasparenza;

19.

esprime nuovamente la sua profonda preoccupazione per la sponsorizzazione, da parte di imprese, degli Stati membri che ospitano la Presidenza dell’Unione e ribadisce le preoccupazioni espresse al riguardo dai cittadini dell’Unione e dai deputati; esprime profonda preoccupazione circa i possibili danni alla reputazione e il rischio di perdita di fiducia che l’Unione, le sue istituzioni e, in particolare, il Consiglio potrebbero subire a causa di tale prassi agli occhi dei cittadini europei; raccomanda inoltre vivamente al Consiglio di prevedere l’iscrizione in bilancio delle Presidenze; chiede al Consiglio di comunicare tale preoccupazione agli Stati membri, in particolare all’attuale trio di Presidenza, e chiede all’attuale trio di Presidenza di tenere seriamente conto di tali raccomandazioni e di riferire in merito al Parlamento;

20.

ribadisce la propria profonda preoccupazione per il presunto conflitto di interessi di vari rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai processi decisionali politici e di bilancio; chiede al Consiglio di garantire che i rappresentanti degli Stati membri che beneficiano personalmente delle sovvenzioni dell’Unione non partecipino alle pertinenti discussioni e votazioni in materia di politiche o di bilancio.


14.12.2020   

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L 420/16


DECISIONE (UE) 2020/2046 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 20 ottobre 2020

sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (CESE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018 (1),

visti i conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2018 [COM(2019) 316 – C9-0055/2019] (2),

vista la relazione annuale del Comitato economico e sociale europeo sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2018, presentata all’autorità competente per il discarico,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio 2018, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (4), presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2018, a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

viste la sua decisione del 13 maggio 2020 (5) che rinvia la decisione di discarico per l’esercizio 2018, e la risoluzione che la accompagna,

visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (6), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (7), in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,

visti l’articolo 100 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0188/2020),

1.

rifiuta il discarico al segretario generale del Comitato economico e sociale europeo per l’esecuzione del bilancio del Comitato economico e sociale europeo per l’esercizio 2018;

2.

esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Comitato economico e sociale europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

David Maria SASSOLI

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)  GU L 57 del 28.2.2018, pag. 1.

(2)  GU C 327 del 30.9.2019, pag. 1.

(3)  GU C 340 dell’8.10.2019, pag. 1.

(4)  GU C 340 dell’8.10.2019, pag. 9.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0120.

(6)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.


14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 420/17


RISOLUZIONE (UE) 2020/2047 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 20 ottobre 2020

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo (CESE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo,

visti l’articolo 100 e l’allegato V del suo regolamento,

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0188/2020),

A.

considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l’autorità di discarico intende sottolineare che è particolarmente importante rafforzare ulteriormente la legittimità democratica delle istituzioni dell’Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto della programmazione di bilancio basata sulla prestazione nonché una corretta gestione delle risorse umane;

B.

considerando che, sulla base dei risultati e delle raccomandazioni dell’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento si aspetta di essere informata dal Comitato economico e sociale europeo (il Comitato) sulle misure adottate per porre rimedio agli illeciti;

1.   

accoglie con favore i miglioramenti apportati alla situazione dei riporti per quanto riguarda la linea di bilancio «Membri dell’istituzione e delegati», fissando un termine di sei settimane per la presentazione delle richieste di rimborso; si compiace del fatto che a partire dal 1o gennaio 2019 è stato conseguito un calo dei riporti;

2.   

osserva che, a causa di un numero più elevato di pareri e relazioni, che hanno richiesto un maggiore coinvolgimento dei membri nella preparazione, sono stati sostenuti costi più elevati per viaggi e altri rimborsi;

3.   

si compiace del fatto che il Comitato preveda di aumentare in modo significativo il proprio bilancio per le TI al fine di recuperare e colmare il divario rispetto agli altri organismi dell’Unione e attuare ulteriormente la strategia digitale per il Comitato, adottata nel giugno 2019; prende atto degli sforzi necessari per rafforzare le capacità della rete e le apparecchiature per l’utente finale al fine di consentire al 100 % del personale di telelavorare;

4.   

osserva che la nuova struttura del Comitato, in vigore dal 1o gennaio 2020, ha posto il servizio giuridico direttamente alle dipendenze del segretario generale con gli obiettivi dichiarati di aumentare la visibilità e l’impatto del servizio giuridico e di consentirgli di fornire sostegno giuridico su base orizzontale; prende atto della motivazione fornita dal Comitato, ma esprime preoccupazione per il fatto che l’autonomia e la piena indipendenza del servizio giuridico potrebbero essere compromesse; invita il Comitato a garantire che il servizio giuridico sia coinvolto ufficialmente e sistematicamente nelle questioni più importanti del Comitato, senza lasciare la decisione di consultarlo ai diversi servizi; si compiace del fatto che la capacità giuridica sia stata rafforzata presso l’Unità condizioni di lavoro dei membri per consentire il trattamento di questioni specifiche attinenti allo statuto dei membri; prende atto delle riflessioni sull’esenzione del personale specializzato dalla politica del Comitato per la mobilità, compreso il personale del servizio giuridico e invita il Comitato a riferire in merito alle conclusioni di tale processo all’autorità di discarico;

5.   

conferma che il Comitato ha ricevuto un certificato attestante l’assenza di rischi derivanti dall’amianto per l’Edificio VMA per l’uso normale dell’edificio; prende atto, tuttavia, della presenza di una quantità limitata di amianto confermata da ulteriori analisi; riconosce che i pochi materiali contenenti fibre di amianto sono situati al di fuori della zona adibita ad uffici dell’edificio VMA e che si prevede di rimuovere tutti questi materiali durante il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione;

6.   

sostiene la richiesta del Comitato di rafforzare tutti gli sforzi per rispettare il contenuto dell’accordo di cooperazione tra il Parlamento e il Comitato; ricorda tuttavia che, ai sensi dell’accordo del 2014, il Comitato ha trasferito un totale di 36 traduttori al Parlamento e in cambio ha ottenuto soltanto l’accesso al Servizio Ricerca del Parlamento europeo; rileva che, di conseguenza, il Comitato ha dovuto assumere personale contrattuale ed esternalizzare il suo servizio di traduzione; osserva con preoccupazione che per compensare la riduzione del personale di traduzione, il Parlamento ha fornito al Comitato fondi supplementari per l’esternalizzazione della traduzione, e che il Comitato può riassegnare tali fondi ad altri ambiti strategici se non sono utilizzati integralmente per esternalizzare la traduzione, come avvenuto negli anni precedenti; è del parere che tale clausola non sia in linea con i criteri della gestione finanziaria generale prudente e oculata e dovrebbe essere rivista in futuro;

Quadro della situazione

7.

ricorda che nella sua relazione del gennaio 2020 l’OLAF conclude che l’allora presidente del gruppo I del Comitato è stato responsabile di atti di molestie nei confronti di due membri del personale, di comportamenti inappropriati (colpa grave) nei confronti di un membro del Comitato e di un membro del personale e di condotta scorretta nei confronti di altri membri del personale che lavorano presso la segreteria del gruppo I;

8.

ricorda che l’OLAF conclude che l’allora presidente del gruppo I ha violato gli obblighi emananti dal regolamento del Comitato e dal suo codice di condotta; ricorda che l’OLAF raccomanda al Comitato di avviare le opportune procedure nei confronti del membro interessato, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato, e di adottare tutte le misure necessarie per evitare ulteriori casi di molestie da parte del membro interessato sul luogo di lavoro;

9.

deplora il fatto che diversi membri del personale abbiano subito atti di molestie psicologiche da parte dell’allora presidente del gruppo I per un periodo di tempo ingiustificatamente lungo; deplora il fatto che le misure antimolestie in vigore in seno al Comitato non siano state in grado di affrontare il caso e di porvi rimedio prima, a causa della posizione di alto livello del membro interessato; deplora il fatto che le misure adottate per proteggere le vittime fino al termine delle indagini dell’OLAF possano essere definite insufficienti e frutto dell’improvvisazione, in particolare alla luce della sentenza nella causa F-50/15 (1) FS/Comitato economico e sociale europeo (CESE), che avrebbe dovuto servire da lezione per il Comitato; osserva con preoccupazione che le carenze nei procedimenti interni hanno portato all’inerzia dell’amministrazione del Comitato, il che si è tradotto in una violazione del dovere di diligenza e dell’obbligo di riferire all’OLAF; invita il Comitato a prenderne atto nel quadro della revisione delle decisioni pertinenti;

10.

prende atto che il presidente del Comitato ha ricevuto la relazione e le raccomandazioni dell’OLAF il 17 gennaio 2020; ricorda che il caso è stato deferito al comitato consultivo del Comitato sulla condotta dei membri il 23 gennaio 2020; ricorda inoltre che il comitato consultivo ha presentato le proprie conclusioni il 28 aprile 2020, che il membro interessato è stato invitato a presentare le proprie osservazioni e che il presidente del Comitato ha invitato la presidenza ampliata del Comitato a formulare commenti;

11.

osserva che l’ufficio di presidenza del Comitato ha deciso a maggioranza di chiedere al membro interessato di dimettersi dalle sue funzioni di presidente del gruppo I e di ritirare la sua candidatura alla carica di presidente del Comitato; osserva che l’ufficio di presidenza ha sollevato il membro interessato da tutte le sue funzioni riguardanti la gestione o l’amministrazione del personale; prende atto che l’ufficio di presidenza ha incaricato il segretario generale di adottare le misure necessarie per garantire che, in caso di avvio di un procedimento da parte della procura contro il membro interessato, il Comitato partecipi a tale procedura in qualità di parte civile; rileva che l’ufficio di presidenza ha incaricato il segretario generale di comunicare tale decisione all’OLAF e al Parlamento; osserva che tale decisione può, se del caso, essere comunicata ad altre istituzioni od organismi degli Stati membri;

12.

osserva con preoccupazione che la decisione dell’ufficio di presidenza del Comitato in merito all’allora presidente del I gruppo non ha potuto essere pienamente applicata attraverso i lavori interni del Comitato; osserva che il membro interessato ha deciso di ritirare la sua candidatura alla carica di presidente del Comitato quasi quattro mesi dopo la decisione dell’ufficio di presidenza e solo di propria iniziativa; osserva con preoccupazione che, nonostante le conclusioni dell’OLAF e la decisione dell’ufficio di presidenza, il membro interessato può imporre la propria volontà e rimanere presidente del gruppo I fino alla fine del suo mandato; invita il Comitato a proseguire la revisione del regolamento e del codice di condotta del Comitato al fine di evitare il ripetersi di situazioni del genere in futuro;

13.

osserva che l’OLAF ha presentato il caso alle autorità belghe e che la procura belga sta avviando un procedimento giudiziario nei confronti del membro interessato, in quanto le molestie psicologiche sono perseguibili in base al diritto belga; osserva che la plenaria del Comitato ha deciso di revocare l’immunità del membro interessato nella sua riunione del luglio 2020, al fine di consentire al procuratore belga di proseguire il procedimento giudiziario;

14.

sottolinea che le irregolarità commesse dal Comitato in questo caso hanno comportato una perdita sostanziale di fondi pubblici per quanto riguarda i servizi legali, i congedi per malattia, la protezione delle vittime, la produttività ridotta, le riunioni dell’ufficio di presidenza e di altri organi ecc.; ritiene pertanto che si tratti di un caso preoccupante a livello di rendicontabilità e di controllo di bilancio e corretta gestione delle risorse umane nelle istituzioni, negli organi, negli uffici e nelle agenzie dell’Unione; in tal senso ricorda che la Corte dei conti, nella sua relazione speciale n. 13/2019 dal titolo «I quadri etici delle istituzioni dell’UE controllate: possibilità di miglioramento», che la condotta etica negli affari pubblici contribuisce a una migliore gestione finanziaria e a una maggiore fiducia del pubblico, e che qualsiasi comportamento non etico da parte del personale e dei membri delle istituzioni e degli organi dell’Unione attira un elevato livello di interesse pubblico e riduce la fiducia nelle istituzioni dell’Unione;

15.

constata con stupore che il sito web del Comitato contiene una dichiarazione del membro interessato in qualità di presidente del I gruppo, che è in realtà una testimonianza personale di autodifesa e con l’aggravante che i casi sono già all’esame o in procinto di essere esaminati dalle autorità giudiziarie dell’Unione e dalle autorità belghe; esprime profondo rammarico per il fatto che il disaccordo tra la presidenza del Comitato e la presidenza del I gruppo sia stato reso pubblico in questo modo, con notevoli danni per la reputazione e la credibilità delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione;

16.

si compiace del fatto che il Comitato abbia avviato una valutazione e una riflessione approfondite sul quadro generale esistente a sostegno della sua politica di intransigenza totale nei confronti di comportamenti passibili di compromettere la dignità umana; osserva che tale processo mira a individuare potenziali lacune e ulteriori miglioramenti nell’interesse del suo personale e dei suoi membri;

17.

invita il Comitato a tenere informata l’autorità di discarico in merito a eventuali indagini dell’OLAF attualmente in corso e all’apertura di nuove indagini dell’OLAF riguardanti i membri o il personale del Comitato in merito a molestie o a qualsiasi altro problema;

18.

rileva che le disposizioni dello statuto del personale non si applicano ai membri del Comitato in quanto non sono dipendenti, bensì membri nominati del Comitato; osserva che tale circostanza non ha impedito ad altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione di introdurre norme specifiche, adeguate e utili applicabili ai loro membri; ricorda in tal senso, ad esempio, che l’articolo 8, paragrafo 4, del codice di condotta del Comitato delle regioni vieta che il membro che ha commesso violazioni sia eletto titolare di una carica del Comitato e, se il membro la ricopre già, ne sancisce la destituzione; si compiace del fatto che il Comitato sia disposto a prendere in considerazione ulteriori miglioramenti del proprio sistema dopo una riflessione che dura ormai da oltre due anni; ritiene che si tratti di un periodo irragionevolmente lungo; si rammarica del fatto che, dopo il suddetto periodo, il Comitato possa solo proporre misure di sensibilizzazione e formazione per i membri, nonostante la chiara necessità di ulteriori misure, come indicato nella relazione del Mediatore europeo sulla dignità sul luogo di lavoro nelle istituzioni e nelle agenzie dell’UE (SI/2/2018/AMF) e nelle raccomandazioni del Parlamento;

19.

chiede al Comitato di informare l’autorità di discarico in merito alle procedure e ai processi che il Comitato ha avviato o intende avviare su come evitare in futuro casi di molestie o questioni analoghe riguardanti il personale, in modo da evitare il ripetersi di simili vicende deplorevoli che hanno causato pubblicità negativa e danneggiato la reputazione del Comitato;

20.

accoglie con favore l’aumento del numero di consulenti di fiducia al fine di migliorare la procedura informale e la possibilità per il personale di condividere le proprie preoccupazioni in merito a qualsiasi presunta situazione di molestie;

21.

accoglie con vivo favore le riflessioni del Comitato, che si tradurranno in un piano d’azione dettagliato volto a rafforzare la politica di intransigenza totale nei confronti delle molestie presso il Comitato, per garantire che non possano mai più essere tollerati comportamenti del genere; apprezza e sostiene l’attuale pacchetto di revisione in materia di molestie, denunce di irregolarità e procedure disciplinari che migliorerà ulteriormente i meccanismi che consentono al personale di presentare denunce formali di molestie e di migliorare la solidità delle pertinenti strutture giuridiche; ricorda, tuttavia, che da anni il Comitato riferisce al Parlamento in merito a tale processo e che solo ora sembra che siano adottate misure concrete; plaude all’istituzione di un gruppo di lavoro che includa rappresentanti dell’amministrazione e del comitato del personale al fine di raccogliere il più ampio contributo possibile ai fini del miglioramento; esprime delusione per il fatto che negli ultimi anni il Comitato abbia compiuto progressi minimi nonostante le precise raccomandazioni del Parlamento che lo esortavano a introdurre norme e procedure riguardanti i membri coinvolti in casi di molestie;

22.

si compiace del proseguimento di varie iniziative di sensibilizzazione volte a informare il personale sul seguito da dare alla campagna «Respect@work»; accoglie con favore l’organizzazione di attività di formazione volte a garantire che il personale sia a conoscenza dei pertinenti valori etici e organizzativi nonché delle norme e procedure associate.

(1)  Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 maggio 2016, FS/Comitato economico e sociale europeo (CESE), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.


14.12.2020   

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L 420/21


DECISIONE (PESC) 2020/2048 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell’8 dicembre 2020

che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2010/452/PESC del Consiglio, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia), compresa la decisione relativa alla nomina di un capomissione.

(2)

L’11 febbraio 2020 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2020/200 (2) con cui ha nominato il sig. Marek SZCZYGIEL capo della missione EUMM Georgia dal 15 marzo 2020 al 14 dicembre 2020.

(3)

Il 3 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1990 (3), che proroga il mandato dell’EUMM Georgia dal 15 dicembre 2020 al 14 dicembre 2022.

(4)

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Marek SZCZYGIEL quale capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2020 al 14 dicembre 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Marek SZCZYGIEL quale capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) è prorogato dal 15 dicembre 2020 al 14 dicembre 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.

(2)  Decisione (PESC) 2020/200 del Comitato politico e di sicurezza, dell’11 febbraio 2020, relativa alla nomina del mandato del capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) e che abroga la decisione (PESC) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020) (GU L 42 del 14.2.2020, pag. 15).

(3)  Decisione (PESC) 2020/1990 del Consiglio, del 3 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 411 del 7.12.2020, pag. 1).


14.12.2020   

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L 420/22


DECISIONE (UE) 2020/2049 DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 10 dicembre 2020

recante nomina di due membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 283, paragrafo 2,

vista la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del consiglio direttivo della Banca centrale europea (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il sig. Yves MERSCH è stato nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 15 dicembre 2012. Il suo mandato scade il 14 dicembre 2020.

(2)

È necessario pertanto nominare un nuovo membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea.

(3)

Il Consiglio europeo intende nominare il sig. Frank ELDERSON, il quale, a suo avviso, soddisfa tutti i requisiti previsti all’articolo 283, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Frank ELDERSON è nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 15 dicembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per il Consiglio europeo

Il presidente

C. MICHEL


(1)  GU C 338 del 12.10.2020, pag. 2.

(2)  Parere reso il 23 novembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere reso il 28 ottobre 2020 (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 11).


14.12.2020   

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L 420/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2050 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2020

relativa alla concessione ad alcuni Stati membri di deroghe all’applicazione del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni

[notificata con il numero C(2020) 8595]

(I testi in lingua croata, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le richieste di deroga di Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia e Finlandia di cui all’allegato sono giustificate dalla necessità di apportare importanti adeguamenti ai sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di conformarsi al regolamento (UE) 2019/1700.

(2)

È opportuno accordare le deroghe richieste a Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia e Finlandia.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le deroghe al regolamento (UE) 2019/1700 di cui all’allegato sono concesse agli Stati membri ivi elencati.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.


ALLEGATO

Deroghe al regolamento (UE) 2019/1700

Dominio: Forze di lavoro

Articolo/Allegato interessato

Stato membro

Periodo di deroga concesso

Contenuto della deroga concessa

Articolo 5 — Popolazioni statistiche e unità di osservazione

Francia

3 anni

(2021-2023)

L’indagine non riguarda il dipartimento francese di Mayotte.

Allegato II — Requisiti di precisione

Grecia

3 anni

(2021-2023)

I requisiti di precisione per il rapporto trimestrale disoccupati/popolazione di età 15-74 anni potrebbero non essere soddisfatti per alcune regioni NUTS 2.

 

Paesi Bassi

1 anno (2021)

Oltre ai microdati basati su un’esigua dimensione del campione da completare gradualmente per soddisfare tutti i requisiti di precisione, sono trasmessi gli indicatori principali modellizzati e le suddivisioni di tali indicatori. Ove richiesto, sono forniti ulteriori indicatori dettagliati, comprese le suddivisioni.

Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati

Grecia, Italia

1 anno (2021)

I microdati trimestrali pre-controllati senza identificazione diretta sono trasmessi entro 12 settimane dalla fine del periodo di riferimento.

Italia

3 anni

(2021-2023)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta per la tematica specifica «redditi da lavoro» sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento.

Dominio: Reddito e condizioni di vita

Articolo/Allegato interessato

Stato membro

Periodo di deroga concesso

Contenuto della deroga concessa

Articolo 13, paragrafo 5, Qualità

Lituania

3 anni

(2021-2023)

I metadati e le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 4, sono trasmessi entro la fine di settembre 2022 per la rilevazione dei dati del 2021, entro la fine di luglio 2023 per la rilevazione dei dati del 2022, ed entro la fine di maggio 2024 per la rilevazione dei dati del 2023.

Allegato II — Requisiti di precisione

Germania

2 anni

(2021-2022)

L’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione.

Irlanda

3 anni

(2021-2023)

Per il valore massimo dell’errore standard dell’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale», i valori dei parametri a e b sono:

a = 900 e b = 700 per la rilevazione dei dati del 2021;

a = 900 e b = 1175 per la rilevazione dei dati del 2022;

a = 900 e b = 1650 per la rilevazione dei dati del 2023.

L’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione.

L’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale in ciascuna regione NUTS 2» è esentato dai requisiti di precisione.

Francia

2 anni

(2021-2022)

L’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione.

Italia

3 anni

(2021-2023)

Il requisito di precisione per l’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale in ciascuna regione NUTS 2» si applica in ogni regione NUTS 1 anziché in ciascuna regione NUTS 2.

Finlandia

3 anni

(2021-2023)

L’indicatore «Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (su quattro anni)/popolazione totale» è esentato dai requisiti di precisione.

Allegato III — Caratteristiche dei campioni

Germania

2 anni

(2021-2022)

Il campione deve adottare uno schema di rotazione di 2 anni per la rilevazione dei dati del 2021 e uno schema di rotazione di 3 anni per la rilevazione dei dati del 2022.

Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati

Germania

3 anni

(2021-2023)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro la fine di febbraio dell’anno N+1.

Irlanda

1 anno (2021)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro la fine di marzo 2022.

Grecia

3 anni

(2021-2023)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021, 2022 e 2023 sono trasmessi rispettivamente entro la fine di aprile 2022, entro la fine di marzo 2023 ed entro la fine di febbraio 2024.

Spagna

2 anni

(2021-2022)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022 e i microdati relativi alla rilevazione dei dati del 2022 entro la fine di marzo 2023.

Francia

3 anni

(2021-2023)

Per quanto riguarda le variabili per il reddito, i microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro la fine di marzo dell’anno N+1.

Croazia

2 anni

(2021-2022)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022 e i microdati relativi alla rilevazione dei dati del 2022 entro la fine di marzo 2023.

Italia

3 anni

(2021-2023)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021, 2022 e 2023 sono trasmessi rispettivamente entro il 15 giugno 2022, entro la fine di aprile 2023 ed entro la fine di marzo 2024.

Cipro

3 anni

(2021-2023)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro il 15 giugno dell’anno N+1.

Lituania

3 anni (2021-2023)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021, 2022 e 2023 sono trasmessi rispettivamente entro la fine di aprile 2022, entro la fine di marzo 2023 ed entro la fine di febbraio 2024.

Lussemburgo

3 anni

(2021-2023)

Per quanto riguarda le variabili per il reddito, i microdati provvisori pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro la fine di aprile dell’anno N+1 e i dati revisionati entro la fine di maggio dell’anno N+1.

Malta

3 anni

(2021-2023)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro la fine di aprile dell’anno N+1.

Polonia

2 anni

(2021-2022)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022 e i microdati relativi alla rilevazione dei dati del 2022 entro la fine di marzo 2023.

Romania

3 anni

(2021-2023)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi a tutte le variabili finali della rilevazione dei dati dell’anno N sono trasmessi entro la fine di febbraio dell’anno N+1.

Slovenia

1 anno (2021)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati del 2021 sono trasmessi entro il 15 giugno 2022.

Dominio: Salute

Articolo/Allegato interessato

Stato membro

Periodo di deroga concesso

Contenuto della deroga concessa

Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati

Romania

1 anno (primo anno di attuazione)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati sono trasmessi entro 12 mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionale.

Dominio: Istruzione e formazione

Articolo/Allegato interessato

Stato membro

Periodo di deroga concesso

Contenuto della deroga concessa

Allegato II — Requisiti di precisione

Finlandia

3 anni (2021-2023)

Il requisito di precisione per l’indicatore «Tasso di partecipazione all’istruzione e alla formazione formale (popolazione di età 18-24 anni)» potrebbe non essere soddisfatto.

Dominio: Uso del tempo

Articolo/Allegato interessato

Stato membro

Periodo di deroga concesso

Contenuto della deroga concessa

Allegato V — Termini per la trasmissione dei dati

Romania

1 anno (primo anno di attuazione)

I microdati pre-controllati senza identificazione diretta relativi alla rilevazione dei dati sono trasmessi entro 20 mesi da quando è terminata la rilevazione sul campo.


14.12.2020   

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L 420/28


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2051 DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2020

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2020) 9184]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»),

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo di recesso,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività nel Regno Unito e in seguito all’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell’autorità competente del Regno Unito a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1996 della Commissione (5) a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, rilevati nel pollame o in altri volatili in cattività nel Regno Unito, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(4)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1996 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, situate nelle contee del North Yorkshire e di Norfolk, e ha adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.

(5)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con il Regno Unito e ha potuto accertare che i limiti delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dall’autorità competente del Regno Unito si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con il Regno Unito, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per il Regno Unito nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742.

(7)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1742.

(9)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 prendano effetto il prima possibile.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione, del 20 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 60).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1996 della Commissione, del 4 dicembre 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito (GU L 410 del 7.12.2020, pag. 100).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all’articolo 1:

Regno Unito

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

27.11.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

8.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

16.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

26.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

29.12.2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.49 and E0.95

31.12.2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.72 and E0.15

31.12.2020

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all’articolo 1:

Regno Unito

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

6.12.2020

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

Dal 28.11.2020 al 6.12.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

17.12.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

Dal 9.12.2020 al 17.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

25.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

Dal 17.12.2020 al 25.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

31.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

Dal 24.12.2020 al 31.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

31.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

Dal 30.12.2020 al 31.12.2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.49 and E0.95

31.12.2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.72 and E0.15

31.12.2020

»

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 420/32


DECISIONE n. 2/2020 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 4 dicembre 2020

che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE [2020/2052]

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4, e l’articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato ACP-UE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, è entrato in vigore il 1o aprile 2003. Conformemente alla decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (2) («decisione sulle misure transitorie») esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

(2)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Poiché il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 31 dicembre 2020, data in cui cessa l’attuale quadro giuridico, a causa, fra l’altro, dei ritardi dovuti alla pandemia Covid19, è necessario modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021.

(3)

L’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie che possono rendersi necessarie fino all’entrata in vigore del nuovo accordo.

(4)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il 23 maggio 2019 il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie (3).

(5)

È pertanto opportuno che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, adotti la decisione di modificare la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE al fine di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021 o fino all’entrata in vigore del nuovo accordo o all’applicazione a titolo provvisorio tra l’Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore.

(6)

Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE continueranno ad essere applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall’altra. Le misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche all’accordo di partenariato ACP-UE come previsto all’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE la data «31 dicembre 2020» è sostituita da «30 novembre 2021».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2020

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

Michael CLAUSS


(1)  GU CE L 317 del 15.12.2000, pag. 3. L’accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)  Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE (GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3).

(3)  Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114).