ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 409 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
|
|
II Atti non legislativi |
|
|
|
DECISIONI |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 409/1 |
DIRETTIVA (UE) 2020/1828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2020
relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La globalizzazione e la digitalizzazione hanno accresciuto il rischio che un ampio numero di consumatori sia danneggiato dalla stessa pratica illecita. Le violazioni del diritto dell’Unione possono arrecare pregiudizio ai consumatori. L’assenza di mezzi efficaci per ottenere la cessazione delle pratiche illecite e il risarcimento delle perdite subite dai consumatori ostacola la fiducia di questi ultimi nel mercato interno. |
(2) |
L’assenza di strumenti efficaci per l’applicazione della normativa dell’Unione a tutela dei consumatori potrebbe inoltre comportare distorsioni della concorrenza leale tra professionisti che commettono violazioni e professionisti rispettosi della normativa operanti a livello nazionale o transfrontaliero. Tali distorsioni possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. |
(3) |
A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. Il mercato interno dovrebbe fornire ai consumatori un valore aggiunto, inteso come qualità superiore, maggiore varietà, prezzi ragionevoli e rigide norme di sicurezza per quanto riguarda beni e servizi, promuovendo un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(4) |
L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE dispongono che l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE. L’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») dispone che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(5) |
La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha consentito agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative principalmente volte alla cessazione o al divieto di violazioni del diritto dell’Unione dannose per gli interessi collettivi dei consumatori. Tuttavia, tale direttiva non ha affrontato adeguatamente le problematiche relative all’applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori. Al fine di migliorare l’azione di deterrenza contro le pratiche illecite e ridurre il danno per i consumatori in un mercato sempre più globalizzato e digitalizzato, è necessario rafforzare meccanismi procedurali per la protezione degli interessi collettivi dei consumatori per includervi provvedimenti inibitori così come provvedimenti risarcitori. In considerazione delle numerose modifiche necessarie, è opportuno abrogare la direttiva 2009/22/CE e sostituirla con la presente direttiva. |
(6) |
I meccanismi procedurali per azioni rappresentative, siano esse volte a ottenere provvedimenti inibitori o provvedimenti risarcitori, differiscono all’interno dell’Unione e offrono livelli di protezione diversi per i consumatori. Inoltre, alcuni Stati membri non hanno attualmente meccanismi procedurali per azioni collettive volte a porre in essere provvedimenti risarcitori. Tale situazione riduce la fiducia dei consumatori e delle imprese nel mercato interno e la loro capacità di operare nel mercato interno. Essa crea distorsioni della concorrenza e ostacola l’efficace applicazione del diritto dell’Unione nel settore della protezione dei consumatori. |
(7) |
La presente direttiva mira pertanto a garantire che a livello dell’Unione e a livello nazionale almeno un meccanismo procedurale efficace ed efficiente per azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori e per provvedimenti risarcitori sia disponibile per i consumatori in tutti gli Stati membri. Avendo a disposizione almeno un siffatto meccanismo procedurale per azioni rappresentative, ciò rafforzerebbe la fiducia dei consumatori, permetterebbe loro di esercitare i propri diritti, contribuirebbe a una concorrenza più leale e creerebbe condizioni di parità per i professionisti che operano nel mercato interno. |
(8) |
La presente direttiva mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell’Unione. Tali enti legittimati dovrebbero poter chiedere la cessazione o il divieto di tale comportamento illecito e chiedere risarcimenti, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, per esempio sotto forma di indennizzo, riparazione o riduzione del prezzo. |
(9) |
Un’azione rappresentativa dovrebbe offrire un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Inoltre, dovrebbe consentire agli enti legittimati di agire per assicurare che i professionisti rispettino le relative disposizioni del diritto dell’Unione e superare gli ostacoli cui devono far fronte i consumatori in azioni individuali, quali quelli relativi all’incertezza in merito ai propri diritti e ai meccanismi procedurali disponibili, la riluttanza psicologica ad agire e il saldo negativo tra costi relativo ai benefici attesi dall’azione individuale. |
(10) |
È importante garantire il necessario equilibrio tra migliorare l’accesso dei consumatori alla giustizia e fornire adeguate garanzie per i professionisti al fine di evitare l’abuso del contenzioso, che ostacolerebbe indebitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l’abuso del ricorso ad azioni rappresentative, il riconoscimento di risarcimenti a carattere punitivo dovrebbe essere evitato, mentre dovrebbero essere stabilite norme su determinati aspetti procedurali, quali la designazione e il finanziamento degli enti legittimati. |
(11) |
La presente direttiva non dovrebbe sostituire i meccanismi procedurali nazionali esistenti volti a proteggere gli interessi collettivi o individuali dei consumatori. In considerazione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, essa dovrebbe lasciare loro la discrezionalità di configurare il meccanismo procedurale per azioni rappresentative prescritte dalla presente direttiva nell’ambito di un meccanismo procedurale esistente o nell’ambito di un nuovo meccanismo procedurale per provvedimenti inibitori o provvedimenti risarcitori collettivi, oppure come un meccanismo procedurale distinto, purché almeno un meccanismo procedurale nazionale per azioni rappresentative sia conforme alla presente direttiva. Quest’ultima per esempio non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare leggi relative ad azioni che richiedono decisioni ricognitive da parte di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa anche se non prevede norme relative a tali azioni. Qualora a livello nazionale fossero previsti meccanismi procedurali aggiuntivi a quello richiesto dalla presente direttiva, l’ente legittimato dovrebbe poter scegliere quale meccanismo procedurale usare. |
(12) |
Conformemente al principio dell’autonomia procedurale, la presente direttiva non dovrebbe contenere disposizioni su ogni aspetto dei procedimenti relativi ad azioni rappresentative. Spetta pertanto agli Stati membri stabilire norme, per esempio in materia di ammissibilità, prove o mezzi di impugnazione, applicabili alle azioni rappresentative. Per esempio, dovrebbe spettare agli Stati membri decidere in merito al grado richiesto di similarità delle pretese individuali o al numero minimo di consumatori interessati da un’azione rappresentativa per provvedimenti risarcitori affinché il caso sia ammesso al trattamento come un’azione rappresentativa. Tali norme nazionali non dovrebbero ostacolare l’efficace funzionamento del meccanismo procedurale per le azioni rappresentative richieste dalla presente direttiva. Conformemente al principio di non discriminazione, i requisiti di ammissibilità applicabili a specifiche azioni rappresentative transfrontaliere non dovrebbero differire da quelli applicati a specifiche azioni rappresentative nazionali. Una decisione di dichiarare irricevibile un’azione rappresentativa non dovrebbe pregiudicare i diritti dei consumatori interessati dall’azione. |
(13) |
L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe tener conto dei recenti sviluppi in materia di protezione dei consumatori. Poiché i consumatori si muovono oggi in un mercato più vasto e sempre più digitalizzato, per offrire loro un livello elevato di protezione è necessario che, oltre al diritto generale dei consumatori, la presente direttiva copra settori quali la protezione dei dati, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l’energia e le telecomunicazioni. In particolare, poiché la domanda di servizi finanziari e di investimento da parte dei consumatori è in aumento, è importante migliorare l’applicazione del diritto dei consumatori in tali settori. Il mercato al consumo ha subito un’evoluzione anche nel settore dei servizi digitali e vi è una crescente necessità di applicare in modo più efficace il diritto dei consumatori, anche per quanto riguarda la protezione dei dati. |
(14) |
La presente direttiva dovrebbe disciplinare le violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I nella misura in cui tali disposizioni tutelano gli interessi dei consumatori, indipendentemente dal fatto che tali consumatori siano definiti consumatori, viaggiatori, utenti, clienti, investitori al dettaglio, clienti al dettaglio, persone interessate dal trattamento dei dati o qualcos’altro. La presente direttiva dovrebbe tuttavia tutelare soltanto gli interessi delle persone fisiche che sono state o possono essere danneggiate da tali violazioni se dette persone sono consumatori ai sensi della presente direttiva. Le violazioni che danneggiano persone fisiche che sono considerate professionisti ai sensi della presente direttiva non dovrebbero essere contemplate da quest’ultima. |
(15) |
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti giuridici elencati nell’allegato I e non dovrebbe pertanto modificare o ampliare le definizioni stabilite in tali atti giuridici né sostituire il meccanismo di applicazione che potrebbe essere contenuto in tali atti. Per esempio, i meccanismi di applicazione previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o basati su quest’ultimo potrebbero, se del caso, continuare a essere usati per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. |
(16) |
A scanso di equivoci, l’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere definito con la massima precisione nell’allegato I. Qualora gli atti giuridici elencati nell’allegato I contengano disposizioni che non attengono alla protezione dei consumatori, l’allegato I dovrebbe fare riferimento alle disposizioni specifiche che tutelano gli interessi dei consumatori. Tuttavia, siffatti riferimenti non sono sempre possibili a causa della struttura di determinati atti giuridici, in particolare nel settore dei servizi finanziari, compreso il settore dei servizi di investimento. |
(17) |
Al fine di garantire una risposta adeguata alle violazioni del diritto dell’Unione, la cui forma e il cui volume evolvono rapidamente, ogni volta che viene adottato un nuovo atto dell’Unione in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, il legislatore dovrebbe valutare se l’allegato I dovrebbe essere modificato in modo da far rientrare il nuovo atto dell’Unione nell’ambito di applicazione della presente direttiva. |
(18) |
Gli Stati membri dovrebbero rimanere competenti a rendere applicabili le disposizioni della presente direttiva a settori aggiuntivi rispetto a quelli che rientrano nel suo ambito di applicazione. Per esempio, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni legislative nazionali che corrispondano a disposizioni della presente direttiva, per quanto riguarda le controversie che esulano dall’ambito di applicazione dell’allegato I. |
(19) |
Poiché sia i procedimenti giudiziari sia i procedimenti amministrativi potrebbero tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se un’azione rappresentativa possa esse esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o tramite entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione. Tale decisione non dovrebbe pregiudicare il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta, in base al quale gli Stati membri devono garantire che consumatori e professionisti abbiano il diritto di proporre un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso una decisione amministrativa adottata in forza delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva. Tale diritto dovrebbe includere la possibilità per una parte in un’azione di ottenere una decisione che disponga la sospensione dell’applicazione della decisione contestata, conformemente al diritto nazionale. |
(20) |
Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, la presente direttiva dovrebbe riguardare le violazioni sia nazionali sia transfrontaliere, in particolare nel caso in cui i consumatori lesi da una violazione vivano in Stati membri diversi da quello in cui ha sede il professionista responsabile della violazione. Essa dovrebbe inoltre avere a oggetto le violazioni che sono cessate prima dell’inizio o della conclusione dell’azione rappresentativa, poiché potrebbe comunque essere necessario prevenire il ripetersi della pratica vietandola, accertare che una determinata pratica costituisca una violazione o facilitare l’ottenimento di risarcimenti da parte dei consumatori. |
(21) |
La presente direttiva non dovrebbe incidere sull’applicazione delle norme di diritto privato internazionale per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni o il diritto applicabile né stabilire tali norme. Al meccanismo procedurale per le azioni rappresentative richieste dalla presente direttiva si dovrebbero applicare gli strumenti del diritto dell’Unione esistenti. In particolare, al meccanismo procedurale per le azioni rappresentative richieste dalla presente direttiva si dovrebbero applicare il regolamento (CE) n. 864/2007 (6), il regolamento (CE) n. 593/2008 (7) e il regolamento (UE) n. 1215/2012 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(22) |
È opportuno osservare che il regolamento (UE) n. 1215/2012 non ha a oggetto la competenza delle autorità amministrative né il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni adottate da tali autorità. Tali questioni dovrebbero essere oggetto del diritto nazionale. |
(23) |
Se del caso, un ente legittimato potrebbe essere autorizzato, conformemente alle norme di diritto internazionale privato, a proporre un’azione rappresentativa nello Stato membro in cui è stato designato così come in un altro Stato membro. Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione tra questi due tipi di azioni rappresentative. Ove un ente legittimato proponga un’azione rappresentativa in uno Stato membro diverso da quello in cui è designato, tale azione rappresentativa dovrebbe essere considerata un’azione rappresentativa transfrontaliera. Qualora un ente legittimato proponga un’azione rappresentativa nello Stato membro in cui è designato, tale azione rappresentativa dovrebbe essere considerata un’azione rappresentativa nazionale, anche se è proposta nei confronti di un professionista domiciliato in un altro Stato membro e anche se vi sono rappresentati consumatori di vari Stati membri. Lo Stato membro in cui l’azione rappresentativa è proposta dovrebbe essere il criterio decisivo per determinare il tipo di azione rappresentativa proposta. Per questo motivo, non dovrebbe essere possibile per un’azione rappresentativa nazionale diventare un’azione rappresentativa transfrontaliera nel corso del procedimento e viceversa. |
(24) |
Le organizzazioni dei consumatori, in particolare, dovrebbero svolgere un ruolo attivo nell’assicurare che le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione siano rispettate. Esse dovrebbero essere considerate nella posizione ideale per richiedere lo status di ente legittimato conformemente al diritto nazionale. A seconda delle tradizioni giuridiche nazionali, anche gli enti pubblici potrebbero svolgere un ruolo attivo nell’assicurare che le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione siano rispettate, proponendo azioni rappresentative con le modalità previste dalla presente direttiva. |
(25) |
Ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere, gli enti legittimati dovrebbero essere soggetti agli stessi criteri di designazione in tutta l’Unione. In particolare, essi dovrebbero essere persone giuridiche regolarmente costituite a norma del diritto nazionale dello Stato membro di designazione, avere un certo grado di stabilità e un certo livello di attività pubblica, non dovrebbero perseguire scopo di lucro e dovrebbero avere un interesse legittimo, dato il loro oggetto sociale, a tutelare gli interessi dei consumatori nel rispetto della normativa dell’Unione. Gli enti legittimati non dovrebbero essere oggetto di procedimenti di insolvenza o essere stati dichiarati insolventi. Dovrebbero essere indipendenti e non dovrebbero essere influenzati da persone diverse dai consumatori che hanno un interesse economico a intentare un’azione rappresentativa, in particolare da professionisti o da fondi speculativi, anche in caso di finanziamento da parte di terzi. Gli enti legittimati dovrebbero disporre di procedure stabilite per prevenire tale influenza nonché per prevenire conflitti di interessi tra loro stessi, i loro finanziatori e gli interessi dei consumatori. Dovrebbero rendere pubbliche in un linguaggio semplice e comprensibile, con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare sui loro siti web, informazioni che dimostrino che rispettano i criteri per la designazione di enti legittimati e informazioni generali sulle fonti del loro finanziamento in generale, sulla loro struttura organizzativa, gestionale e partecipativa, come pure sull’oggetto sociale e sulle attività. |
(26) |
Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire liberamente i criteri per la designazione degli enti legittimati ai fini di azioni rappresentative nazionali conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero altresì poter applicare i criteri per la designazione stabiliti nella presente direttiva per la designazione di enti legittimati ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere nei confronti degli enti legittimati designati solo ai fini di azioni rappresentative nazionali. |
(27) |
I criteri applicati per la designazione di enti legittimati in azioni rappresentative nazionali o transfrontaliere non dovrebbero ostacolare il funzionamento efficace delle azioni rappresentative previste nella presente direttiva. |
(28) |
Gli Stati membri dovrebbero poter designare anticipatamente gli enti legittimati allo scopo di proporre azioni rappresentative. La presente direttiva non dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a introdurre la possibilità di designare enti legittimati ad hoc. Tuttavia, ai fini delle azioni rappresentative nazionali, gli Stati membri dovrebbero anche, o in alternativa, essere in grado di designare enti legittimati ad hoc per un’azione rappresentativa nazionale specifica. Dovrebbe essere possibile che tale designazione sia effettuata dall’organo giurisdizionale o dall’autorità amministrativa aditi, anche mediante accettazione, se del caso. Tuttavia, ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere sono necessarie garanzie comuni. Non dovrebbe pertanto essere consentito agli enti legittimati designati ad hoc di proporre azioni rappresentative transfrontaliere. |
(29) |
Dovrebbe spettare allo Stato membro designante provvedere affinché un ente soddisfi i criteri per la designazione come ente legittimato designato ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere, valutare se l’ente legittimato designato continui a soddisfare i criteri per la designazione e, se necessario, revocare la designazione di tale ente legittimato. Gli Stati membri dovrebbero valutare se gli enti legittimati continuano a soddisfare i criteri per la designazione almeno ogni cinque anni. |
(30) |
Se sono sollevate riserve riguardo al fatto che un ente legittimato soddisfi o meno i criteri per la designazione, lo Stato membro che ha designato tale ente legittimato dovrebbe indagare tali riserve e, se del caso, revocare la designazione di tale ente legittimato. Gli Stati membri dovrebbero designare punti di contatto nazionali ai fini della trasmissione e del ricevimento delle richieste di indagini. |
(31) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere proposte dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative da enti legittimati che sono stati designati ai fini di tali azioni rappresentative in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti legittimati di diversi Stati membri dovrebbero poter unire le forze in un’unica azione rappresentativa in un singolo foro, fatte salve le pertinenti norme sulla competenza giurisdizionale. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa aditi di esaminare se l’azione rappresentativa possa essere trattata come un’unica azione rappresentativa. |
(32) |
Dovrebbe essere garantito che vi sia il riconoscimento reciproco della legittimazione degli enti legittimati designati ai fini di azioni rappresentative transfrontaliere. L’identità di tali enti legittimati dovrebbe essere comunicata alla Commissione e la Commissione dovrebbe stilare un elenco di tali enti legittimati e dovrebbe rendere pubblico tale elenco. L’inserimento nell’elenco dovrebbe costituire la prova della legittimazione dell’ente legittimato che propone l’azione rappresentativa. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa di valutare se il fine dell’ente legittimato giustifichi l’azione da esso intentata in un caso specifico. |
(33) |
I provvedimenti inibitori hanno lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori indipendentemente dal fatto che i singoli consumatori abbiano effettivamente sofferto un danno qualsiasi. I provvedimenti inibitori possono obbligare i professionisti ad adottare misure specifiche, per esempio fornire ai consumatori le informazioni che sono state precedentemente omesse in violazione di un obbligo legale. Una decisione in merito a un provvedimento inibitorio non dovrebbe dipendere dal fatto che la pratica sia stata posta in essere intenzionalmente o per negligenza. |
(34) |
Nel proporre un’azione rappresentativa, l’ente legittimato dovrebbe fornire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall’azione rappresentativa. Tali informazioni dovrebbero consentire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa di determinare se detiene la relativa giurisdizione e determinare il diritto applicabile. In un caso collegato a un illecito civile, tale obbligo comporterebbe comunicare all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa il luogo in cui l’evento dannoso che lede i consumatori è avvenuto o può avvenire. Il livello di dettaglio delle informazioni richieste potrebbe variare a seconda del tipo di provvedimento che l’ente legittimato vorrebbe ottenere e dall’eventualità che sia applicato un meccanismo di partecipazione o di non partecipazione. Inoltre, nel proporre un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti inibitori, l’eventuale sospensione o interruzione dei termini di prescrizione applicabili a successive pretese riparatorie comporterebbe l’obbligo per l’ente legittimato di fornire informazioni sufficienti sul gruppo di consumatori interessati dall’azione rappresentativa. |
(35) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli enti legittimati siano in grado di chiedere provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori. Al fine di garantire l’efficacia procedurale delle azioni rappresentative, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che gli enti legittimati possano richiedere provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nell’ambito di un’unica azione rappresentativa oppure nell’ambito di azioni rappresentative distinte. Laddove intentino un’unica azione rappresentativa, gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere tutti i provvedimenti pertinenti nel momento in cui viene proposta l’azione rappresentativa oppure presentare prima istanza di provvedimenti inibitori e successivamente chiedere, se del caso, provvedimenti risarcitori. |
(36) |
Un ente legittimato che propone un’azione rappresentativa ai sensi della presente direttiva dovrebbe chiedere i pertinenti provvedimenti, compresi provvedimenti risarcitori, nell’interesse e a nome dei consumatori lesi dalla violazione. L’ente legittimato dovrebbe avere i diritti e gli obblighi procedurali della parte ricorrente nel procedimento. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di concedere ai singoli consumatori interessati dall’azione rappresentativa determinati diritti nell’ambito dell’azione rappresentativa, ma tali singoli consumatori non dovrebbero essere parti ricorrenti del procedimento. In nessun caso, i singoli consumatori dovrebbero poter interferire con le decisioni procedurali adottate dagli enti legittimati, richiedere singolarmente prove nell’ambito del procedimento o proporre un ricorso individuale avverso le decisioni procedurali adottate dall’organo giurisdizionale o dall’autorità amministrativa dinanzi al quale è proposta l’azione rappresentativa. Inoltre, i singoli consumatori non dovrebbero avere obblighi procedurali nell’ambito dell’azione rappresentativa e non dovrebbero sostenere le spese del procedimento, salvo in circostanze eccezionali. |
(37) |
Tuttavia, i consumatori interessati da un’azione rappresentativa dovrebbero avere il diritto di beneficiare di tale azione rappresentativa. Nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori, i benefici dovrebbero assumere la forma di rimedi, quali indennizzo, riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o rimborso del prezzo pagato. Nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori, il beneficio per i consumatori interessati consisterebbe nella cessazione o nella proibizione della pratica costituente violazione. |
(38) |
Nelle azioni rappresentative per provvedimenti risarcitori, la parte soccombente dovrebbe pagare le spese del procedimento sostenute dalla parte vincitrice in base alle condizioni e alle deroghe previste dal diritto nazionale. Tuttavia, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa non dovrebbe ingiungere alla parte soccombente di pagare le spese nella misura in cui tali spese sono state sostenute inutilmente. I singoli consumatori interessati da un’azione rappresentativa non dovrebbero pagare le spese del procedimento. Ciononostante, in circostanze eccezionali, dovrebbe essere possibile ingiungere a un singolo consumatore interessato da un’azione rappresentativa per provvedimenti risarcitori di pagare le spese sostenute a seguito di condotta intenzionale o negligente di tali singoli consumatori, per esempio il prolungamento del procedimento per via di un comportamento illecito. Le spese del procedimento dovrebbero comprendere, per esempio, tutte le spese derivanti dal fatto che una delle parti è stata rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del diritto o le spese derivanti dalla notificazione e dalla traduzione di documenti. |
(39) |
Al fine di evitare contenziosi abusivi, gli Stati membri dovrebbero adottare nuove norme o applicare le norme esistenti conformemente al diritto nazionale tese a far sì che l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa possa decidere di respingere i casi manifestamente infondati non appena riceve le informazioni necessarie per motivare la decisione. Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a introdurre norme speciali che si applicano alle azioni rappresentative e dovrebbero poter applicare norme procedurali generali laddove tali norme soddisfino l’obiettivo di evitare contenziosi abusivi. |
(40) |
I provvedimenti inibitori dovrebbero comprendere misure definitive e provvisorie. Le misure provvisorie potrebbero includere misure temporanee, misure precauzionali e preventive per porre fine a una pratica in corso o per vietare una pratica nel caso in cui non sia stata posta in essere ma presenti il rischio di causare un danno grave o irreversibile ai consumatori. I provvedimenti inibitori potrebbero inoltre comprendere misure che dichiarano che una determinata pratica costituisce una violazione, nei casi in cui tale pratica sia cessata prima della proposizione delle azioni rappresentative, ma dove sussistesse ancora la necessità di stabilire che la pratica costituiva una violazione, per esempio al fine di agevolare azioni complementari volte a ottenere provvedimenti risarcitori. Inoltre, i provvedimenti inibitori potrebbero assumere la forma di un obbligo per il professionista che ha commesso la violazione di pubblicare, integralmente o parzialmente, nella forma ritenuta opportuna, la decisione relativa al provvedimento adottata dall’organo giurisdizionale o dall’autorità amministrativa o una dichiarazione rettificativa. |
(41) |
Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che un ente legittimato che intende proporre un’azione rappresentativa volta a ottenere un provvedimento inibitorio avvii una consultazione preliminare onde consentire al professionista interessato di porre termine alla violazione che sia oggetto dell’azione rappresentativa. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che tale consultazione preliminare avvenga di concerto con un organismo pubblico indipendente da essi designato. Qualora gli Stati membri abbiano stabilito che è necessaria una consultazione preliminare, è opportuno fissare un termine massimo di due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione oltre il quale, ove non cessi la violazione, la parte richiedente abbia il diritto di avviare immediatamente un’azione rappresentativa volta a ottenere un provvedimento inibitorio dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa competente. Tali requisiti potrebbero applicarsi anche ad azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori, conformemente al diritto nazionale. |
(42) |
La presente direttiva dovrebbe prevedere un meccanismo procedurale che non pregiudichi le norme che stabiliscono diritti sostanziali dei consumatori a rimedi contrattuali ed extracontrattuali nei casi in cui i loro interessi siano stati lesi da una violazione, come il diritto al risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto, al rimborso, alla sostituzione, alla riparazione o alla riduzione del prezzo, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale. Dovrebbe essere possibile proporre un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori ai sensi della presente direttiva solamente qualora il diritto dell’Unione o nazionale preveda tali diritti sostanziali. La presente direttiva non dovrebbe consentire l’imposizione di risarcimenti a carattere punitivo nei confronti del professionista che ha commesso la violazione, a norma del diritto nazionale. |
(43) |
I consumatori interessati da un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori dovrebbero disporre di adeguate opportunità, dopo la proposizione dell’azione rappresentativa, per dichiarare se intendano o meno essere rappresentati dall’ente legittimato nell’ambito di tale specifica azione rappresentativa e se intendano o meno beneficiare dei pertinenti risultati di tale azione rappresentativa. Per meglio rispondere alle loro tradizioni giuridiche, gli Stati membri dovrebbero prevedere un meccanismo di partecipazione o un meccanismo di non partecipazione, o una combinazione di entrambi. Nell’ambito di un meccanismo di partecipazione, i consumatori dovrebbero essere tenuti a esprimere esplicitamente la loro volontà di essere rappresentati dall’ente legittimato nell’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori. Nell’ambito di un meccanismo di non partecipazione, i consumatori dovrebbero essere tenuti a esprimere esplicitamente la loro volontà di essere rappresentati dall’ente legittimato nell’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere in quale fase del procedimento i singoli consumatori possano esercitare il loro diritto di partecipare o meno a un’azione rappresentativa. |
(44) |
Gli Stati membri che prevedono un meccanismo di partecipazione dovrebbero poter esigere che alcuni consumatori partecipino all’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori prima della proposizione dell’azione rappresentativa, purché anche altri consumatori abbiano la possibilità di partecipare dopo la proposizione dell’azione rappresentativa. |
(45) |
Tuttavia, al fine di garantire la buona amministrazione della giustizia ed evitare decisioni incompatibili, dovrebbe essere richiesto un meccanismo di partecipazione per azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori qualora i consumatori lesi dalla violazione non risiedano abitualmente nello Stato membro dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa dinanzi cui l’azione rappresentativa è intentata. In tali casi, i consumatori dovrebbero essere tenuti a esprimere esplicitamente la volontà di essere rappresentati in tale azione rappresentativa al fine di essere vincolati dal relativo esito. |
(46) |
Qualora i consumatori esprimano esplicitamente o tacitamente la volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell’ambito di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori, a prescindere che l’azione rappresentativa sia intentata nell’ambito di un meccanismo di partecipazione o di non partecipazione, non dovrebbero più poter essere rappresentati nell’ambito di altre azioni rappresentative con la stessa causa petendi nei confronti dello stesso professionista né intentare azioni individuali con la stessa causa petendi nei confronti dello stesso professionista. Tuttavia, ciò non dovrebbe valere se un consumatore, dopo aver esplicitamente o tacitamente espresso la volontà di essere rappresentato nell’ambito di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori, sceglie successivamente di rinunciare a partecipare a tale azione rappresentativa conformemente al diritto nazionale, per esempio qualora un consumatore rifiuti successivamente di essere vincolato da una transazione. |
(47) |
Per ragioni di rapidità ed efficienza, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, dovrebbero poter accordare ai consumatori la possibilità di beneficiare direttamente di un provvedimento risarcitorio dopo la sua emanazione, senza essere soggetto a requisiti riguardanti una precedente partecipazione all’azione rappresentativa. |
(48) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme per il coordinamento delle azioni rappresentative, delle azioni individuali avviate da consumatori e qualsiasi altra azione per la tutela degli interessi individuali e collettivi dei consumatori prevista dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale. I provvedimenti inibitori emanati a norma della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le azioni individuali volte a ottenere provvedimenti risarcitori intentate dai consumatori lesi dalla pratica che è oggetto dei provvedimenti inibitori. |
(49) |
Gli Stati membri dovrebbero richiedere agli enti legittimati di fornire informazioni sufficienti a sostenere azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori, incluse una descrizione del gruppo di consumatori lesi dalla violazione e le questioni di fatto e di diritto da trattare in detta azione rappresentativa. L’ente legittimato non dovrebbe essere tenuto a identificare individualmente ogni consumatore interessato dall’azione rappresentativa per promuovere la stessa. Nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa dovrebbe verificare fin dalle primissime fasi del procedimento se il caso si presti a formare oggetto di un’azione rappresentativa, in considerazione della natura della violazione e delle caratteristiche dei danni subiti dai consumatori lesi. |
(50) |
I provvedimenti risarcitori dovrebbero identificare i singoli consumatori, o almeno descrivere il gruppo di consumatori che ha diritto ai rimedi previsti da tali provvedimenti risarcitori e, se del caso, indicare il metodo di quantificazione del danno e le misure pertinenti che i consumatori e i professionisti devono adottare per attuare i rimedi. I consumatori che hanno diritto ai rimedi dovrebbero poterne beneficiare senza intentare procedimenti distinti. Per esempio, il requisito di un procedimento distinto implica l’obbligo da parte del consumatore di intentare un’azione individuale dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’autorità amministrativa per la quantificazione del danno. Al contrario, affinché il consumatore possa ottenere il suo rimedio, dovrebbe essere possibile ai sensi della presente direttiva richiedere ai consumatori di intraprendere determinati passi, come farsi conoscere al soggetto incaricato dell’esecuzione del provvedimento risarcitorio. |
(51) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire o mantenere norme relative ai limiti di tempo, quali termini di prescrizione o altri termini entro i quali i singoli consumatori debbano esercitare il loro diritto onde beneficiare dei provvedimenti risarcitori. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme relative alla destinazione di eventuali fondi di risarcimento rimasti inutilizzati che non sono stati riscossi entro i limiti di tempo stabiliti. |
(52) |
Gli enti legittimati dovrebbero essere pienamente trasparenti nei confronti degli organi giurisdizionali o delle autorità amministrative per quanto riguarda la fonte di finanziamento delle loro attività in generale e per quanto riguarda la fonte dei fondi che sostengono una specifica azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori. Questo è necessario per consentire agli organi giurisdizionali o autorità amministrative di valutare se il finanziamento da parte di terzi, ove consentito a norma del diritto nazionale, sia conforme alle condizioni previste nella presente direttiva, se esista un conflitto di interessi tra il finanziatore terzo e l’ente legittimato al fine di evitare il rischio di contenziosi abusivi e se il fornitore di finanziamenti di terzi che hanno un interesse economico a intentare l’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori o il suo esito non allontani l’azione rappresentativa dalla tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Le informazioni fornite dall’ente legittimato all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa dovrebbero consentire a questi ultimi di valutare se il soggetto terzo possa indebitamente influenzare le decisioni procedurali dell’ente legittimato nel contesto dell’azione rappresentativa, incluse decisioni sulle transazioni, in maniera tale da nuocere agli interessi collettivi dei consumatori interessati, e valutare se il soggetto terzo fornisca un finanziamento per un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori nei confronti di un convenuto che è un concorrente di tale fornitore di finanziamenti di terzi oppure nei confronti di un convenuto dal quale il fornitore di finanziamenti di terzi dipende. Il finanziamento diretto di una specifica azione rappresentativa da parte di un professionista che opera nello stesso mercato del convenuto dovrebbe essere considerato tale da implicare un conflitto di interessi, dato che il concorrente potrebbe avere un interesse economico nell’esito dell’azione rappresentativa, che non coinciderebbe con l’interesse dei consumatori. Il finanziamento indiretto di un’azione rappresentativa da parte di organizzazioni finanziate tramite contributi di pari importo dei loro membri o mediante donazioni, comprese le donazioni di professionisti nell’ambito di iniziative di responsabilità sociale delle imprese, o tramite il crowdfunding dovrebbe essere considerato ammissibile al finanziamento da parte di terzi, purché siano rispettati i requisiti di trasparenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse. Laddove sia confermato un eventuale conflitto di interesse, è opportuno autorizzare l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa ad adottare misure appropriate, per esempio richiedere all’ente legittimato di rifiutare o di modificare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dell’ente legittimato o dichiarare l’inammissibilità di una un’azione rappresentativa specifica volta a ottenere provvedimenti risarcitori. Tale opposizione o dichiarazione non dovrebbe pregiudicare i diritti dei consumatori interessati dall’azione rappresentativa. |
(53) |
Le transazioni collettive volte a ottenere risarcimenti per i consumatori che hanno subito danni dovrebbero essere incoraggiate nell’ambito di azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori. |
(54) |
L’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa dovrebbe poter invitare il professionista e l’ente legittimato che ha intentato l’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori ad avviare trattative finalizzate a raggiungere un accordo transattivo in merito al risarcimento da accordare ai consumatori interessati dall’azione rappresentativa. |
(55) |
Eventuali accordi transattivi raggiunti nel contesto di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori dovrebbero essere approvati dall’organo giurisdizionale o dall’autorità amministrativa competente, a meno che le condizioni della transazione non possano essere eseguite o la transazione stessa sia contraria a disposizioni imperative del diritto nazionale applicabili alla causa petendi alle quali non si può derogare a scapito dei consumatori in via contrattuale. Per esempio, una transazione che lasci esplicitamente immutata una clausola contrattuale che conferisce al professionista il diritto esclusivo di interpretare qualsiasi altra clausola del contratto potrebbe essere contraria alle disposizioni imperative del diritto nazionale. |
(56) |
Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme che consentano a un organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa di negare l’approvazione di una transazione qualora la ritengano iniqua. |
(57) |
Le transazioni approvate dovrebbero essere vincolanti per l’ente legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter stabilire norme conformemente alle quali ai singoli consumatori interessati è data la possibilità di accettare una transazione o rifiutare di esserne vincolati. |
(58) |
Garantire che i consumatori siano informati di un’azione rappresentativa è fondamentale per il successo della stessa. Gli enti legittimati, attraverso i loro siti web, dovrebbero informare i consumatori circa le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’autorità amministrativa, lo stato di avanzamento delle azioni rappresentative che hanno intentato e l’esito di tali azioni rappresentative, al fine di consentire ai consumatori di prendere una decisione informata per quanto riguarda la loro volontà di partecipare a un’azione rappresentativa e di adottare le misure necessarie in maniera tempestiva. Le informazioni che gli enti legittimati sono tenuti a fornire ai consumatori dovrebbero includere, ove opportuno e pertinente, una spiegazione, in un linguaggio comprensibile, dell’oggetto e delle conseguenze giuridiche possibili o effettive dell’azione rappresentativa, l’intenzione dell’ente legittimato di intentare l’azione, una descrizione del gruppo di consumatori interessati dall’azione rappresentativa e i passi necessari che i consumatori interessati devono intraprendere, compresa la salvaguardia delle prove necessarie, affinché il consumatore possa beneficiare dei provvedimenti inibitori, dei provvedimenti risarcitori o delle transazioni approvate, secondo quanto previsto nella presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso. |
(59) |
Fatto salvo l’obbligo degli enti legittimati di fornire informazioni, i consumatori interessati dovrebbero essere informati dell’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori in corso per poter esprimere esplicitamente o tacitamente la volontà di essere rappresentati nell’azione rappresentativa. Gli Stati membri dovrebbero renderlo possibile stabilendo norme adeguate in materia di divulgazione ai consumatori delle informazioni relative alle azioni rappresentative. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere i soggetti responsabili della divulgazione di dette informazioni. |
(60) |
I consumatori dovrebbero essere informati anche delle decisioni definitive che prevedono provvedimenti inibitori, provvedimenti risarcitori o transazioni approvate, dei loro diritti in seguito a un accertamento che esiste una violazione e dei successivi passi che i consumatori interessati dall’azione rappresentativa devono intraprendere, in particolare per ottenere risarcimenti. I rischi reputazionali associati alla diffusione di informazioni relative alla violazione sono altresì importanti riguardo all’effetto deterrente che esercitano sui professionisti che violano i diritti dei consumatori. |
(61) |
Per essere efficaci, le informazioni su azioni rappresentative in corso e concluse dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso. Tali informazioni potrebbero essere fornite, per esempio, sul sito web dell’ente legittimato o del professionista, in banche dati elettroniche nazionali, sui social media, sui mercati online o su quotidiani ad ampia diffusione, inclusi i quotidiani pubblicati esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici. Laddove possibile e opportuno, i consumatori dovrebbero essere informati individualmente mediante lettera trasmessa elettronicamente o in forma cartacea. Su richiesta, tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili a persone con disabilità. |
(62) |
Dovrebbe spettare al professionista che ha commesso la violazione informare, a proprie spese, tutti i consumatori interessati dei provvedimenti inibitori definitivi e dei provvedimenti risarcitori definitivi. Il professionista dovrebbe inoltre informare i consumatori di qualsiasi transazione approvata da un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme in forza delle quali tale obbligo dipenderebbe da una richiesta dell’ente legittimato. Se, conformemente al diritto nazionale, l’ente legittimato o l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa deve fornire le informazioni relative a decisioni definitive e transazioni approvate ai consumatori interessati dall’azione rappresentativa, il professionista non dovrebbe essere tenuto a fornire le informazioni una seconda volta. Dovrebbe spettare all’ente legittimato informare i consumatori interessati circa le decisioni definitive in merito al respingimento o al rigetto dell’azione rappresentativa per provvedimenti risarcitori. |
(63) |
Gli Stati membri dovrebbero poter istituire banche dati elettroniche nazionali pubblicamente accessibili tramite siti web, che forniscano informazioni sugli enti legittimati designati anticipatamente allo scopo di proporre azioni rappresentative nazionali e azioni rappresentative transfrontaliere nonché informazioni generali sulle azioni rappresentative in corso e concluse. |
(64) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro relativa all’esistenza di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori possa essere usata da tutte le parti come prova nell’ambito di eventuali altre azioni volte a ottenere provvedimenti risarcitori nei confronti dello stesso professionista per la stessa condotta dinanzi ai propri organi giurisdizionali o autorità amministrative. In coerenza con l’indipendenza della magistratura e la libera valutazione delle prove, ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale in materia di valutazione delle prove. |
(65) |
I termini di prescrizione sono di norma sospesi quando viene intentata un’azione. Tuttavia, le azioni volte a ottenere provvedimenti inibitori non producono necessariamente effetto sospensivo in relazione a successivi provvedimenti risarcitori che potrebbero derivare dalla medesima violazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento inibitorio abbia l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati dall’azione rappresentativa, di modo che tali consumatori, indipendentemente dal fatto che agiscano a titolo proprio o siano rappresentati da un ente legittimato, non siano impossibilitati a intentare successivamente un’azione volta a ottenere provvedimenti risarcitori per la presunta violazione a causa della scadenza dei termini di prescrizione nel corso di un’azione rappresentativa volte a ottenere provvedimenti inibitori. L’ente legittimato, allorché intenta un’azione rappresentativa volta a ottenere un provvedimento inibitorio, dovrebbe definire con sufficiente precisione il gruppo di consumatori i cui interessi sono lesi dalla presunta violazione, che potrebbe eventualmente introdurre un reclamo a seguito di tale violazione e che potrebbe essere danneggiato dalla scadenza dei termini di prescrizione durante tale azione rappresentativa. Per evitare dubbi, anche un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento risarcitorio dovrebbe avere l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da detta azione rappresentativa. |
(66) |
Al fine di garantire la certezza del diritto, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione imposte ai sensi della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alle pretese riparatorie basate su violazioni verificatesi il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data. Ciò non dovrebbe precludere l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione, che si sono applicate prima del 25 giugno 2023, alle pretese riparatorie basate su violazioni verificatesi prima di tale data. |
(67) |
Le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori dovrebbero essere trattate con la dovuta sollecitudine procedurale. Se una violazione è in corso, si potrebbe accentuare la necessità di procedere sollecitamente. Le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori con effetto provvisorio dovrebbero essere trattate mediante procedura sommaria al fine di evitare eventuali ulteriori danni cagionati dalla violazione, ove opportuno. |
(68) |
Le prove sono essenziali per stabilire la fondatezza di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti inibitori o risarcitori. Tuttavia, i rapporti tra imprese e consumatori sono spesso caratterizzati da asimmetrie delle informazioni e le prove necessarie possono essere in possesso esclusivamente del professionista, nel qual caso sono inaccessibili all’ente legittimato. Gli enti legittimati dovrebbero pertanto avere il diritto di chiedere all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa di disporre che il professionista esibisca le prove relative al loro reclamo. D’altro canto, tenuto conto del principio dell’eguaglianza delle armi, il professionista dovrebbe avere analogo diritto a richiedere prove che siano nella disponibilità dell’ente legittimato. La necessità, l’estensione e la proporzionalità delle ingiunzioni a esibire prove dovrebbero essere attentamente valutate dall’organo giurisdizionale o dall’autorità amministrativa dinanzi al quale è proposta l’azione rappresentativa, in conformità del diritto procedurale nazionale, tenendo conto della tutela degli interessi legittimi di terzi e fatte salve le norme dell’Unione e nazionali in materia di riservatezza. |
(69) |
Al fine di garantire l’efficacia delle azioni rappresentative, ai professionisti responsabili di violazioni dovrebbero essere applicate sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per il mancato rispetto o il rifiuto di rispettare un provvedimento inibitorio. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali sanzioni possano assumere la forma di ammende, per esempio sospensioni condizionali, pagamenti periodici o penalità di mora. Dovrebbero inoltre essere previste sanzioni per mancato rispetto o rifiuto di rispettare un’ingiunzione a fornire informazioni ai consumatori interessati relative a decisioni definitive o transazioni, ovvero per mancato rispetto o rifiuto di esibire prove. Dovrebbe altresì essere possibile applicare sanzioni di tipo diverso, come misure procedurali, in caso di rifiuto di rispettare un’ingiunzione a esibire prove. |
(70) |
Tenuto conto del fatto che le azioni rappresentative promuovono l’interesse pubblico tutelando gli interessi collettivi dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero mantenere o adottare misure volte a garantire che gli enti legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative ai sensi della presente direttiva a causa dei costi associati ai procedimenti. Tali misure potrebbero includere l’applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti, la concessione agli enti legittimati dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, se necessario, o la fornitura agli enti legittimati di fondi pubblici per proporre azioni rappresentative, compreso il sostegno strutturale o altri mezzi di sostegno. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a finanziare azioni rappresentative. |
(71) |
La cooperazione e lo scambio di informazioni tra enti legittimati di diversi Stati membri si sono dimostrati utili per far fronte in particolare alle violazioni transfrontaliere. È necessario continuare le misure in materia di sviluppo delle capacità e cooperazione ed estenderle a un numero maggiore di enti legittimati dell’Unione al fine di aumentare il ricorso alle azioni rappresentative con implicazioni transfrontaliere. |
(72) |
Ai fini della valutazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione dati sulle azioni rappresentative intentate ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul numero e sul tipo di azioni rappresentative che sono state concluse dinanzi a uno qualsiasi dei loro organi giurisdizionali o autorità amministrative. È opportuno fornire anche informazioni sui risultati delle azioni rappresentative, per esempio se sono risultate ammissibili, se hanno avuto esito positivo o se sono sfociate in una transazione approvata. Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi derivanti agli Stati membri dall’adempimento di tali obblighi, dovrebbe essere sufficiente fornire alla Commissione informazioni generali sul tipo di violazioni e sulle parti, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti inibitori. Per quanto concerne le parti, per esempio, dovrebbe essere sufficiente comunicare alla Commissione se l’ente legittimato fosse un’organizzazione di consumatori o un ente pubblico, nonché indicarle il settore di attività del professionista, per esempio i servizi finanziari. In alternativa, gli Stati membri dovrebbero poter fornire alla Commissione copie delle decisioni o delle transazioni pertinenti. Le informazioni sull’identità specifiche dei consumatori interessati dalle azioni rappresentative non dovrebbero essere fornite. |
(73) |
La Commissione dovrebbe elaborare una relazione, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa, in cui si valuti se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell’Unione attraverso l’istituzione di un Mediatore europeo per le azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori. |
(74) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta. Di conseguenza, essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, inclusi quelli relativi al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo nonché il diritto di difesa. |
(75) |
Per quanto riguarda il diritto in materia ambientale, la presente direttiva tiene conto della Convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, del 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»). |
(76) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire assicurare che un meccanismo di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori sia disponibile in tutti gli Stati membri al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori dell’Unione e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle implicazioni transfrontaliere delle violazioni, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(77) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (9), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(78) |
È opportuno prevedere norme relative all’applicazione temporale della presente direttiva. |
(79) |
È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2009/22/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO 1
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e scopo
1. La presente direttiva stabilisce norme volte a garantire che una procedura di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori sia disponibile in tutti gli Stati membri, prevedendo adeguate garanzie per evitare l’abuso del contenzioso. La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di azioni rappresentative. A tal fine, la presente direttiva mira anche a migliorare l’accesso dei consumatori alla giustizia.
2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore i mezzi procedurali per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché almeno un meccanismo procedurale che consenta agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative al fine di ottenere provvedimenti sia inibitori che risarcitori sia conforme alla presente direttiva. L’attuazione della presente direttiva non giustifica una riduzione della protezione dei consumatori nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti giuridici di cui all’allegato I.
3. Gli enti legittimati sono liberi di scegliere qualsiasi mezzo procedurale a loro disposizione ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale che garantisce la tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I, comprese tali disposizioni quali recepite nel diritto nazionale, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I. Essa si applica alle violazioni nazionali e transfrontaliere, anche qualora tali violazioni siano cessate prima che sia stata avviata l’azione rappresentativa o qualora dette violazioni siano cessate prima della conclusione dell’azione rappresentativa.
2. La presente direttiva non pregiudica le norme che, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale, stabiliscono i rimedi contrattuali ed extracontrattuali a disposizione dei consumatori per le violazioni di cui al paragrafo 1.
3. La presente direttiva non pregiudica le norme dell’Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari nonché al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alle norme sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
2) |
«professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica, sotto il controllo pubblico o privato, che agisce, anche tramite un’altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
3) |
«interessi collettivi dei consumatori»: gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori; |
4) |
«ente legittimato»: qualsiasi organizzazione o ente pubblico che rappresenta gli interessi dei consumatori designato da uno Stato membro come legittimato a intentare azioni rappresentative in conformità della presente direttiva; |
5) |
«azione rappresentativa»: un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento risarcitorio, o entrambi; |
6) |
«azione rappresentativa nazionale»: un’azione rappresentativa intentata da un ente legittimato nello Stato membro in cui l’ente legittimato stesso è stato designato; |
7) |
«azione rappresentativa transfrontaliera»: un’azione rappresentativa intentata da un ente legittimato in uno Stato membro diverso da quello in cui l’ente legittimato stesso è stato designato; |
8) |
«pratica»: qualunque atto o omissione di un professionista; |
9) |
«decisione definitiva»: una decisione di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa di uno Stato membro contro cui non si può o non si può più ricorrere con mezzi d’impugnazione ordinari; |
10) |
«provvedimento risarcitorio»: una misura che obbliga un professionista a offrire ai consumatori interessati rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale. |
CAPO 2
AZIONI RAPPRESENTATIVE
Articolo 4
Enti legittimati
1. Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative previste dalla presente direttiva possano essere intentate da enti legittimati designati a questo scopo dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli enti, in particolare le organizzazioni di consumatori, comprese quelle che rappresentano membri di più di uno Stato membro, siano idonei a essere designati come enti legittimati al fine di intentare azioni rappresentative nazionali, azioni transfrontaliere o entrambe.
3. Gli Stati membri designano un ente di cui al paragrafo 2 che ne ha formulato una richiesta di designazione come ente legittimato al fine di intentare azioni rappresentative transfrontaliere, se tale ente soddisfa tutti i criteri seguenti:
a) |
è una persona giuridica regolarmente costituita in conformità del diritto nazionale dello Stato membro della sua designazione e può dimostrare 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela degli interessi dei consumatori prima della richiesta di designazione; |
b) |
il suo oggetto sociale dimostra che ha un interesse legittimo a tutelare gli interessi dei consumatori previsti dalle disposizioni della normativa dell’Unione di cui all’allegato I; |
c) |
non persegue scopo di lucro; |
d) |
non è oggetto di una procedura di insolvenza e non è dichiarato insolvente; |
e) |
è indipendente e non influenzato da persone diverse dai consumatori, in particolare da professionisti, che hanno un interesse economico a intentare un’azione rappresentativa, anche in caso di finanziamento da parte di terzi, e, a tal fine, dispone di procedure stabilite per prevenire tale influenza nonché conflitti di interessi tra loro stessi, i loro erogatori di finanziamenti e gli interessi dei consumatori; |
f) |
rende pubblico in un linguaggio semplice e comprensibile con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare sul suo sito web, informazioni che dimostrino che l’ente soddisfa i criteri elencati alle lettere da a) a e) e informazioni sulle fonti del loro finanziamento in generale, sulla struttura organizzativa, gestionale e partecipativa, come pure sul suo oggetto sociale e sulle sue attività. |
4. Gli Stati membri assicurano che i criteri da essi utilizzati per designare un ente in qualità di ente legittimato al fine di intentare azioni rappresentative nazionali siano coerenti con gli obiettivi della presente direttiva di renderne efficace ed efficiente il funzionamento.
5. Gli Stati membri possono decidere che i criteri elencati al paragrafo 3 si applicano anche alla designazione di enti legittimati al fine di intentare azioni rappresentative nazionali.
6. Gli Stati membri possono designare un ente come ente legittimato ad hoc al fine di intentare una particolare azione rappresentativa nazionale, su richiesta di tale ente, se è conforme ai criteri previsti dal diritto nazionale per la designazione di enti legittimati.
7. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono designare enti pubblici come enti legittimati al fine di intentare azioni rappresentative. Gli Stati membri possono prevedere che gli enti pubblici già designati in qualità di enti legittimati ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2009/22/CE debbano restare enti legittimati designati ai fini della presente direttiva.
Articolo 5
Informazione e monitoraggio degli enti legittimati
1. Ogni Stato membro comunica anticipatamente alla Commissione un elenco degli enti legittimati che ha designato al fine di intentare azioni rappresentative, compresi il nome e l’oggetto sociale di tali enti legittimati, entro il 26 dicembre 2023. Ogni Stato membro comunica alla Commissione se vi siano modifiche di detto elenco. Gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.
La Commissione redige un elenco di tali enti legittimati e lo rende pubblico. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta siano comunicate modifiche degli elenchi di enti legittimati degli Stati membri alla Commissione.
2. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sugli enti legittimati designati anticipatamente al fine di intentare un’azione rappresentativa nazionale siano messe a disposizione del pubblico.
3. Gli Stati membri valutano almeno ogni cinque anni se gli enti legittimati continuino a soddisfare i criteri elencati all’articolo 4, paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono affinché l’ente legittimato perda il proprio status qualora non soddisfi più uno o più di tali criteri.
4. Se uno Stato membro o la Commissione solleva riserve riguardo al soddisfacimento dei criteri elencati all’articolo 4, paragrafo 3, da parte di un ente legittimato, lo Stato membro che ha designato tale ente legittimato indaga sulle riserve sollevate. Se del caso, gli Stati membri revocano la designazione di detto ente legittimato qualora non soddisfi più uno o più d tali criteri. Il professionista convenuto in un’azione rappresentativa ha il diritto di esprimere preoccupazioni giustificate all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa in merito al se un ente legittimato soddisfa i criteri elencati all’articolo 4, paragrafo 3.
5. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali ai fini del paragrafo 4 e comunicano alla Commissione il nome e i recapiti di tali punti di contatto. La Commissione compila un elenco di tali punti di contatto e mette tale elenco a disposizione degli Stati membri.
Articolo 6
Proposizione di azioni rappresentative transfrontaliere
1. Gli Stati membri provvedono affinché enti legittimati anticipatamente designati in un altro Stato membro per lo scopo di intentare azioni rappresentative possano proporre tali azioni rappresentative dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative.
2. Gli Stati membri garantiscono che laddove la presunta violazione del diritto dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, leda o possa ledere i consumatori in diversi Stati membri l’azione rappresentativa possa essere intentata dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa di uno Stato membro da più enti legittimati di diversi Stati membri al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori in diversi Stati membri.
3. Gli organi giurisdizionali e le autorità amministrative accettano l’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, come prova della legittimazione dell’ente legittimato di intentare un’azione rappresentativa transfrontaliera, fatto salvo il diritto dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa aditi di valutare se l’oggetto sociale dell’ente legittimato giustifichi l’azione da esso intentata in un caso specifico.
Articolo 7
Azioni rappresentative
1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative previste dalla presente direttiva dinanzi ai loro organi giurisdizionali o alle loro autorità amministrative designati ai sensi dell’articolo 4.
2. All’atto di intentare un’azione rappresentativa, l’ente legittimato fornisce all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall’azione rappresentativa.
3. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative valutano l’ammissibilità di una specifica azione rappresentativa in conformità della presente direttiva e del diritto nazionale.
4. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano il diritto di chiedere almeno i seguenti provvedimenti:
a) |
provvedimenti inibitori; |
b) |
provvedimenti risarcitori. |
5. Gli Stati membri possono consentire agli enti legittimati di richiedere i provvedimenti di cui al paragrafo 4 con un’unica azione rappresentativa, se del caso. Gli Stati membri possono prevedere che tali provvedimenti debbano essere contenuti in un’unica decisione.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli interessi dei consumatori in azioni rappresentative siano rappresentati da enti legittimati e affinché tali enti legittimati abbiano i diritti e gli obblighi di una parte ricorrente nel procedimento. I consumatori interessati da un’azione rappresentativa hanno il diritto di beneficiare dei provvedimenti di cui al paragrafo 4.
7. Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative siano in grado di decidere di respingere i casi manifestamente infondati il prima possibile nel corso del procedimento in conformità del diritto nazionale.
Articolo 8
Provvedimenti inibitori
1. Gli Stati membri assicurano che i provvedimenti inibitori di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), siano disponibili sotto forma di:
a) |
un provvedimento provvisorio teso a far cessare una pratica o, se del caso, a vietare una pratica, nel caso in cui tale pratica sia stata ritenuta costituire una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1; |
b) |
un provvedimento definitivo teso a far cessare una pratica o, se del caso, a vietare una pratica, nel caso in cui tale pratica sia stata accertata costituire una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1. |
2. Un provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b), può comprendere, ove previsto nel diritto nazionale:
a) |
un provvedimento volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1; e |
b) |
un obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, nella forma che l’autorità giurisdizionale o l’autorità amministrativa ritenga appropriata, la decisione relativa al provvedimento o un obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa. |
3. Affinché un ente legittimato possa chiedere un provvedimento inibitorio, i singoli consumatori non sono tenuti a manifestare la volontà di farsi rappresentare da tale ente legittimato. L’ente legittimato non è tenuto a provare:
a) |
le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori lesi dalla violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1; o |
b) |
la condotta intenzionale o negligente del professionista. |
4. Gli Stati membri possono introdurre disposizioni nel loro diritto nazionale o mantenere disposizioni legislative nazionali conformemente alle quali un ente legittimato può chiedere il provvedimento inibitorio di cui al paragrafo 1, lettera b), soltanto dopo aver avviato consultazioni con il professionista interessato affinché il professionista ponga fine alla violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Se il professionista non fa cessare la violazione entro due settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, l’ente legittimato può intentare immediatamente un’azione rappresentativa volta a ottenere un tale provvedimento inibitorio.
Gli Stati membri notificano alla Commissione dette disposizioni legislative nazionali. La Commissione garantisce che tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.
Articolo 9
Provvedimenti risarcitori
1. Un provvedimento risarcitorio impone al professionista di offrire ai consumatori interessati rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono norme su come e in quale fase di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori i singoli consumatori interessati da tale azione rappresentativa possano esprimere esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati o meno dall’ente legittimato in detta azione rappresentativa e di essere vincolati o meno dall’esito dell’azione stessa, entro un limite di tempo appropriato dopo la proposizione di detta azione rappresentativa.
3. Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i singoli consumatori che non risiedono abitualmente nello Stato membro dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa dinanzi cui è stata proposta un’azione rappresentativa siano tenuti a esprimere esplicitamente la propria volontà di essere rappresentati in tale azione rappresentativa al fine che tali consumatori siano vincolati dall’esito di detta azione rappresentativa.
4. Gli Stati membri stabiliscono norme per garantire che i consumatori che hanno esplicitamente o tacitamente espresso la propria volontà di essere rappresentati nell’ambito di un’azione rappresentativa non possano essere rappresentati in altre azioni rappresentative con la stessa causa petendi e nei confronti dello stesso professionista, né siano in grado di intentare un’azione individualmente con la stessa causa petendi e nei confronti dello stesso professionista. Gli Stati membri stabiliscono inoltre norme per garantire che i consumatori non ricevano indennizzi più di una volta per la stessa causa nei confronti dello stesso professionista.
5. Nel caso in cui un provvedimento risarcitorio non specifichi i singoli consumatori che hanno il diritto di beneficiare dei rimedi previsti dal provvedimento risarcitorio, esso contiene almeno una descrizione del gruppo di consumatori che ha il diritto di beneficiare di tali rimedi.
6. Gli Stati membri provvedono affinché un provvedimento risarcitorio dia il diritto ai consumatori di beneficiare dei rimedi previsti da tale provvedimento risarcitorio senza che sia necessario intentare un’azione distinta.
7. Gli Stati membri stabiliscono o mantengono norme relative ai limiti di tempo entro cui i singoli consumatori possono beneficiare di provvedimenti risarcitori. Gli Stati membri possono stabilire norme relative alla destinazione di eventuali fondi di risarcimento rimasti inutilizzati che non sono stati riscossi entro i limiti di tempo stabiliti.
8. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori senza che sia necessario che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa abbiano accertato preliminarmente una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in un procedimento distinto.
9. I rimedi previsti dai provvedimenti risarcitori nell’ambito di un’azione rappresentativa non pregiudicano eventuali rimedi supplementari a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell’Unione o nazionale che non sono stati oggetto di tale azione rappresentativa.
Articolo 10
Finanziamento delle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori
1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori sia finanziata da un terzo, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, siano evitati conflitti di interesse e che il finanziamento da parte di terzi aventi un interesse economico nella proposizione o nell’esito dell’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori non allontani l’azione rappresentativa dalla tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
a) |
le decisioni di enti legittimati nel contesto di un’azione rappresentativa, incluse decisioni per quanto concerne la transazione, non siano indebitamente influenzate da un terzo in una maniera tale da nuocere all’interesse collettivo dei consumatori interessati dall’azione rappresentativa; |
b) |
l’azione rappresentativa non sia intentata nei confronti di un convenuto che è un concorrente dell’erogatore di finanziamenti oppure di un convenuto dal quale l’erogatore di finanziamenti dipende. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative nell’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori siano legittimati a valutare la conformità ai paragrafi 1 e 2, qualora sussistano dubbi giustificati riguardo a tale conformità. A tal fine, gli enti legittimati comunicano all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa un resoconto finanziario che elenca le fonti di fondi utilizzati per finanziare l’azione rappresentativa.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa siano legittimati ad adottare misure appropriate, come per esempio richiedere all’ente legittimato di rifiutare o apportare modifiche riguardo al finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall’ente legittimato in un’azione rappresentativa specifica. Se in un’azione rappresentativa specifica la legittimazione dell’ente legittimato è oggetto di opposizione, tale opposizione non pregiudica i diritti dei consumatori interessati da detta azione rappresentativa.
Articolo 11
Transazioni concernenti i risarcimenti
1. Ai fini dell’approvazione di transazioni, gli Stati membri garantiscono che in un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori:
a) |
l’ente legittimato e il professionista possano proporre congiuntamente all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa una transazione concernente il risarcimento per i consumatori interessati; o |
b) |
l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa, dopo aver consultato l’ente legittimato e il professionista, possano invitare l’ente legittimato e il professionista a raggiungere una transazione concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole. |
2. Le transazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette al controllo dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa. L’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa valuta se debba rifiutare di approvare una transazione che sia contraria a disposizioni imperative del diritto nazionale o comprendente condizioni che non possono essere eseguite tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati. Gli Stati membri possono prevedere norme per consentire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa di rifiutare di approvare una transazione sulla base del fatto che quest’ultima è iniqua.
3. Se l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa non approva la transazione, essa prosegue l’esame dell’azione rappresentativa interessata.
4. Le transazioni approvate sono vincolanti per l’ente legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati.
Gli Stati membri possono stabilire norme che concedono ai singoli consumatori interessati da un’azione rappresentativa e dalla transazione che ne consegue di accettare o rifiutare di essere vincolati dalle transazioni di cui al paragrafo 1.
5. I risarcimenti ottenuti mediante una transazione approvata in conformità del paragrafo 2 non pregiudicano eventuali rimedi supplementari disponibili per i consumatori ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione che non sono stati oggetto di tale transazione.
Articolo 12
Ripartizione delle spese di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori
1. Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente in un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori sia tenuta a pagare le spese del procedimento sostenute dalla parte vincitrice in base alle condizioni e alle deroghe previste dal diritto nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari in generale.
2. I singoli consumatori interessati da un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori non pagano le spese del procedimento.
3. In deroga al paragrafo 2, in circostanze eccezionali a un singolo consumatore interessato da un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori può essere ingiunto di pagare le spese del procedimento sostenute a seguito della condotta intenzionale o negligente del singolo consumatore.
Articolo 13
Informazioni sulle azioni rappresentative
1. Gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che gli enti legittimati forniscano informazioni, in particolare sul loro sito web, in merito:
a) |
alle azioni rappresentative che hanno deciso di intentare dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’autorità amministrativa; |
b) |
allo stato di avanzamento delle azioni rappresentative già intentate dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’autorità amministrativa; e |
c) |
ai risultati delle azioni rappresentative di cui alle lettere a) e b). |
2. Gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che i consumatori interessati da un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere provvedimenti risarcitori dispongano di informazioni relative all’azione rappresentativa tempestivamente con mezzi appropriati, al fine di consentire a tali consumatori di esprimere esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati in tale ‘azione rappresentativa a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.
3. Fatte salve le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa fanno obbligo al professionista di informare i consumatori interessati dall’azione rappresentativa, a spese del professionista, in merito alle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui all’articolo 7 o alle transazioni approvate di cui all’articolo 11, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti compresa, se del caso, una comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati. Tale obbligo non si applica se i consumatori interessati sono informati in altro modo della decisione definitiva o della transazione approvata.
Gli Stati membri possono prevedere norme in forza delle quali il professionista sarebbe tenuto soltanto a fornire tali informazioni ai consumatori su richiesta dell’ente legittimato.
4. Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis agli enti legittimati in relazione a decisioni definitive in merito al respingimento o al rigetto di azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la parte vincitrice possa recuperare le spese relative alla fornitura di informazioni ai consumatori nel contesto dell’azione rappresentativa, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1.
Articolo 14
Banche dati elettroniche
1. Gli Stati membri possono istituire banche dati elettroniche nazionali che siano accessibili al pubblico tramite siti web e che forniscano informazioni sugli enti legittimati designati anticipatamente ai fini della proposizione di azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere nonché informazioni generali sulle azioni rappresentative in corso e concluse.
2. Qualora uno Stato membro istituisca una banca dati elettronica di cui al paragrafo 1, comunica alla Commissione l’indirizzo internet a cui tale banca dati elettronica è accessibile.
3. La Commissione crea e mantiene una banca dati elettronica per i seguenti scopi:
a) |
tutte le comunicazioni tra Stati membri e la Commissione di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5 e all’articolo 23, paragrafo 2; e |
b) |
la cooperazione tra gli enti legittimati di cui all’articolo 20, paragrafo 4. |
4. La banca dati elettronica di cui al paragrafo 3 del presente articolo è direttamente accessibile, per quanto appropriato:
a) |
ai punti di contatto nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 5; |
b) |
agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative, se necessario ai sensi del diritto nazionale; |
c) |
agli enti legittimati designati dagli Stati membri al fine di intentare azioni rappresentative nazionali e azioni rappresentative transfrontaliere; e |
d) |
alla Commissione. |
Le informazioni condivise dagli Stati membri nell’ambito della banca dati elettronica di cui al paragrafo 3 del presente articolo riguardanti gli enti legittimati designati al fine di intentare azioni rappresentative transfrontaliere di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sono pubblici.
Articolo 15
Effetti delle decisioni definitive
Gli Stati membri provvede affinché una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro relativa all’esistenza di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori possa essere usata da tutte le parti come prova nell’ambito di eventuali altre azioni dinanzi ai loro organi giurisdizionali o autorità amministrative nazionali al fine di invocare provvedimenti risarcitori nei confronti dello stesso professionista per la stessa pratica, conformemente al diritto nazionale in materia di valutazione delle prove.
Articolo 16
Termini di prescrizione
1. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento inibitorio di cui all’articolo 8 abbia l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione rappresentativa, di modo che tali consumatori non siano impossibilitati a intentare successivamente un’azione volta a ottenere provvedimenti risarcitori per la presunta violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in quanto i termini di prescrizione applicabili sono scaduti durante le azioni rappresentative volte a ottenere detti provvedimenti inibitori.
2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento risarcitorio di cui all’articolo 9, paragrafo 1, abbia l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione rappresentativa.
Articolo 17
Sollecitudine procedurale
1. Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori di cui all’articolo 8 siano trattate con la dovuta sollecitudine.
2. Le azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti provvisori di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono, se opportuno, trattate mediante procedura sommaria.
Articolo 18
Esibizione delle prove
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un ente legittimato abbia fornito prove ragionevolmente disponibili sufficienti per supportare un’azione rappresentativa e abbia indicato che ulteriori elementi di prova si trovano nella disponibilità del convenuto o di un terzo, se richiesto da tale ente legittimato, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa sia in grado di disporre, che tali prove siano esibite dal convenuto o dal terzo in conformità del diritto procedurale nazionale, fatte salve le norme nazionali e dell’Unione in materia di riservatezza e proporzionalità. Gli Stati membri provvedono affinché, se richiesto dal convenuto, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa possa ingiungere parimenti all’ente legittimato o a un terzo di esibire prove pertinenti, in conformità del diritto procedurale nazionale.
Articolo 19
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili al mancato rispetto o rifiuto di rispettare:
a) |
un provvedimento inibitorio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b); ovvero |
b) |
gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 18. |
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’attuazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate, tra l’altro, sotto forma di ammende.
Articolo 20
Assistenza agli enti legittimati
1. Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che le spese di procedimento relative alle azioni rappresentative non impediscano agli enti legittimati l’effettivo esercizio del loro diritto di chiedere i provvedimenti di cui all’articolo 7.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono assumere, ad esempio, la forma di finanziamento pubblico, compreso il sostegno strutturale agli enti legittimati, l’applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti o l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. Gli Stati membri possono stabilire norme che consentano agli enti legittimati di chiedere contributi di adesione o analoghi oneri di modesta entità ai consumatori che hanno espresso la propria volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell’ambito di una determinata azione rappresentativa di natura risarcitoria.
4. Gli Stati membri e la Commissione sostengono e agevolano la collaborazione degli enti legittimati e lo scambio e la divulgazione delle loro buone pratiche ed esperienze in materia di risoluzione di violazioni nazionali e transfrontaliere.
CAPO 3
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Abrogazione
La direttiva 2009/22/CE è abrogata a decorrere dal 25 giugno 2023, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 2, della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 22
Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle azioni rappresentative proposte il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 2009/22/CE alle azioni rappresentative proposte prima del 25 giugno 2023.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla sospensione o all’interruzione dei termini di prescrizione che recepiscono l’articolo 16 si applichino soltanto alle pretese riparatorie basate sulle violazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, verificatesi il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data. Ciò non preclude l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione, applicate prima del 25 giugno 2023, alle pretese riparatorie fondate sulle violazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, verificatesi prima di tale data.
Articolo 23
Monitoraggio e valutazione
1. Non prima del 26 giugno 2028, la Commissione procede a una valutazione di quest’ultima e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione esamina in particolare l’ambito di applicazione della presente direttiva definito nell’articolo 2 e nell’allegato I nonché il funzionamento e l’efficacia della stessa in situazioni transfrontaliere, anche per quanto concerne la certezza del diritto.
2. Su base annuale, e per la prima volta al più tardi entro il 26 giugno 2027, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1:
a) |
il numero e il tipo di azioni rappresentative che sono state concluse innanzi a uno qualsiasi dei loro organi giurisdizionali o autorità amministrative; |
b) |
il tipo di violazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e le parti delle azioni rappresentative; |
c) |
i risultati di tali azioni rappresentative. |
3. Entro il 26 giugno 2028, la Commissione effettua una valutazione per stabilire se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell’Unione attraverso l’istituzione di un Mediatore europeo per le azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 24
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 giugno 2023.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 25
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 26
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D.M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.
(2) GU C 461 del 21.12.2018, pag. 232.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 4 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
(7) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(8) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
1) |
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29). |
2) |
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). |
3) |
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1). |
4) |
Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27). |
5) |
Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12). |
6) |
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1): articoli 5, 6, 7, 10 e 11. |
7) |
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67): articoli da 86 a 90 e articoli 98 e 100. |
8) |
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4): articoli 3 e 5. |
9) |
Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51): articolo 10 e capo IV. |
10) |
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articoli da 4 a 8 e 13. |
11) |
Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16). |
12) |
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1). |
13) |
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1). |
14) |
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22). |
15) |
Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21). |
16) |
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36): articoli 20 e 22. |
17) |
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1). |
18) |
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14). |
19) |
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66). |
20) |
Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10). |
21) |
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articolo 23. |
22) |
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1): articoli da 1 a 35. |
23) |
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). |
24) |
Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55): articolo 3 e allegato I. |
25) |
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94): articolo 3 e allegato I. |
26) |
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). |
27) |
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10): articolo 14 e allegato I. |
28) |
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1): articoli da 183 a 186. |
29) |
Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24). |
30) |
Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). |
31) |
Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46): articoli da 4 a 6. |
32) |
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59): articoli da 3 a 8 e articoli da 19 a 21. |
33) |
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi») (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1): articoli da 9 a 11, articoli da 19 a 26 e articolo 28 ter. |
34) |
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1): articoli 9 e 10. |
35) |
Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1). |
36) |
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1). |
37) |
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). |
38) |
Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1). |
39) |
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18). |
40) |
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1): articoli da 9 a 11 bis. |
41) |
Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22). |
42) |
Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10). |
43) |
Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE («direttiva sull’ADR per i consumatori») (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13. |
44) |
Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE («regolamento sull’ODR per i consumatori») (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14. |
45) |
Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34). |
46) |
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107). |
47) |
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357). |
48) |
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349): articoli da 23 a 29. |
49) |
Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214). |
50) |
Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1). |
51) |
Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98). |
52) |
Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1). |
53) |
Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1). |
54) |
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). |
55) |
Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19): articoli da 17 a 24 e articoli da 28 a 30. |
56) |
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE («regolamento generale sulla protezione dei dati») (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
57) |
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1): capo II. |
58) |
Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176): capo II. |
59) |
Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1). |
60) |
Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12). |
61) |
Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8). |
62) |
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1): articoli da 3 a 6. |
63) |
Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1): articoli da 3 a 5. |
64) |
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36): articolo 88, articoli da 98 a 116 e allegati VI e VIII. |
65) |
Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1). |
66) |
Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28). |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 2009/22/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2) |
Articolo 2, paragrafo 1 |
– |
Articolo 2, paragrafo 2 |
– |
Articolo 3 |
Articolo 2, paragrafo 1) |
Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 4, lettera (a) |
- |
Articolo 7, paragrafi 2 e 3 Articolo 7, paragrafo 4, lettera b) Articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 4, lettera a) Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 17 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 7, paragrafo 4), lettera a) Articolo 8, paragrafo 2), lettera b) Articolo 13, paragrafo 1), lettera c) Articolo 13, paragrafo 3 |
– |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) |
– |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 19 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articolo 4, paragrafo 3), lettere a) e b) Articolo 4, paragrafi 6 e 7 |
– |
Articolo 4, paragrafo 3), lettere da c) a f) Articolo 4, paragrafi 4) e 5) |
– |
Articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 5 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 6 |
Articolo 4, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
– |
Articolo 9 |
– |
Articolo 10 |
– |
Articolo 11 |
– |
Articolo 12 |
– |
Articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b) Articolo 13, paragrafi 2, 4 e 5 |
– |
Articolo 14 |
– |
Articolo 15 |
– |
Articolo 16 |
– |
Articolo 18 |
Articolo 6 |
Articolo 23 |
Articolo 7 |
Articolo 1, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 8 |
Articolo 24 |
– |
Articolo 20 |
Articolo 9 |
Articolo 21 |
– |
Articolo 22 |
Articolo 10 |
Articolo 25 |
Articolo 11 |
Articolo 26 |
II Atti non legislativi
DECISIONI
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 409/28 |
DECISIONE (UE) 2020/1829 DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 2020
relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti, e alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in tale riunione per quanto riguarda proposte di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II, VIII e IX di tale convenzione presentate da altre parti di detta convenzione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa dall’Unione mediante la decisione 93/98/CEE del Consiglio (1). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) attua nell’Unione la convenzione e la decisione C (2001)107/FINAL del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) relativa alla revisione della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero («decisione dell’OCSE»). Le operazioni di smaltimento elencate nell’allegato IV della convenzione sono menzionate in vari atti dell’Unione, come la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(3) |
Conformemente alla convenzione, la conferenza delle parti deve esaminare e adottare, se del caso, modifiche della convenzione. Le modifiche della convenzione devono essere adottate nel corso di una riunione della conferenza delle parti. |
(4) |
Alla quindicesima riunione prevista per luglio 2021, la conferenza delle parti, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della convenzione, prenderà in considerazione le proposte presentate dall’Unione o da qualsiasi altra parte della convenzione di modifica degli allegati II, IV, VIII e IX della convenzione. |
(5) |
Una proposta di modifica dell’allegato IV della convenzione dovrebbe essere presentata a nome dell’Unione al fine di: includere un’introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini «mancato recupero» e «recupero»; chiarire che sono contemplate, indipendentemente dal loro status giuridico e dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette, tutte le operazioni di smaltimento che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica, e che sono contemplate ugualmente le operazioni effettuate prima di altre operazioni; includere titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per «operazioni che non costituiscono recupero» (allegato IVA) e «operazioni di recupero» (allegato IVB); aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all’adozione della convenzione nel 1989; e assicurare, mediante l’introduzione di norme generali, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione. |
(6) |
Le descrizioni delle «operazioni di smaltimento» contenute nell’allegato IV della convenzione hanno carattere generale e potrebbero beneficiare di ulteriori chiarimenti. L’Unione dovrebbe pertanto proporre che tali spiegazioni od orientamenti debbano essere elaborate dalla conferenza delle parti per chiarire ulteriormente il contenuto di tali operazioni, o sostenere tale proposta presentata da altre parti. Tali spiegazioni od orientamenti dovrebbero fornire chiarimenti ed esempi in merito alle operazioni in questione e non dovrebbero essere inclusi nel testo della convenzione. Tali spiegazioni o orientamenti dovrebbero preferibilmente essere adottati prima che le modifiche dell’allegato IV della convenzione diventino effettive. |
(7) |
Gli obiettivi delle proposte relative all’allegato IV della convenzione sono di: assicurare che siano pienamente applicabili i meccanismi di controllo idonei della convenzione e che, pertanto, se adottate, migliorerebbero i controlli sulle spedizioni di rifiuti; facilitare la prevenzione delle spedizioni illegali; migliorare la chiarezza giuridica e stabilire una comprensione e un’interpretazione comuni fra le parti della convenzione riguardo alle operazioni di smaltimento dei rifiuti; e sostenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale contribuendo alla transizione verso un’economia circolare mondiale. |
(8) |
A seguito della proposta di modifica dell’allegato IV della convenzione dovrebbero essere presentate, a nome dell’Unione, proposte di modifica delle voci relative ai rifiuti di plastica di cui agli allegati II e IX della convenzione, poiché si riferiscono a una determinata operazione di smaltimento elencata nell’allegato IV della convenzione. |
(9) |
L’Unione dovrebbe sostenere in linea di principio le modifiche proposte successivamente da altre parti della convenzione per quanto riguarda l’elenco delle operazioni di smaltimento di cui all’allegato IV della convenzione, le voci relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attualmente elencate negli allegati VIII e IX della convenzione e le nuove proposte di voci per tali rifiuti nell’allegato II (categorie di rifiuti che richiedono un’attenzione particolare) della convenzione, a condizione che possano conseguire gli stessi obiettivi che sottendono alla proposta dell’Unione relativa all’allegato IV della convenzione. |
(10) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le proposte presentate da altre parti della convenzione di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II, VIII e IX della convenzione, in quanto l’atto previsto (modifiche degli allegati della convenzione) sarà vincolante per l’Unione e inciderà sull’ambito di applicazione e sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 1013/2006 e sulla direttiva 2008/98/CE. |
(11) |
È opportuno mantenere la situazione attuale per le spedizioni di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi all’interno dell’Unione e dello Spazio economico europeo (SEE) e, di conseguenza, non utilizzare il sistema di controllo risultante dall’eventuale aggiunta di voci nell’allegato II della convenzione per tali spedizioni. A tal fine, l’Unione dovrebbe, nella misura necessaria, utilizzare le procedure stabilite nella decisione OCSE, fatta salva la notifica presentata conformemente all’articolo 11 della convenzione, per assicurare che, a seguito dell’adozione delle modifiche dell’allegato II della convenzione, non siano imposti controlli supplementari sulle spedizioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi all’interno dell’Unione e del SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Per quanto concerne le proposte di modifica dell’allegato IV e di talune voci degli allegati II e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione»), nonché le proposte di modifica degli allegati II, VIII e IX della convenzione riguardo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nella quindicesima riunione della conferenza delle parti, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:
a) |
assicurare che i meccanismi di controllo idonei della convenzione siano pienamente applicabili, per migliorare i controlli sulle spedizioni di rifiuti e facilitare la prevenzione delle spedizioni illegali di rifiuti; |
b) |
sostenere la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuire alla transizione verso un’economia circolare mondiale; e |
c) |
migliorare la chiarezza giuridica e stabilire una comprensione e un’interpretazione comuni fra le parti circa le operazioni di smaltimento di cui all’allegato IV della convenzione. |
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione deve presentare, in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti, una proposta di modifica dell’allegato IV della convenzione intesa a:
a) |
includere nell’allegato IV un’introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini «mancato recupero» e «recupero» e chiarire che sono contemplate, indipendentemente dal loro status giuridico e dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette, tutte le operazioni di smaltimento che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica, e che sono contemplate ugualmente le operazioni effettuate prima di altre operazioni; |
b) |
includere nell’allegato IV titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per «operazioni di mancato recupero» (allegato IVA) e «operazioni di recupero» (allegato IVB); e |
c) |
aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni di cui all’allegato IV in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all’adozione della convenzione nel 1989, e assicurare, mediante l’introduzione di norme generali nell’allegato IV, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione. |
Una proposta dettagliata di modifica dell’allegato IV della convenzione figura nella parte I dell’allegato della presente decisione.
3. In occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti, l’Unione deve presentare proposte di modifica delle voci relative ai rifiuti di plastica degli allegati II e IX della convenzione. Proposte dettagliate relative a tali modifiche figurano nella parte II dell’allegato della presente decisione.
4. La Commissione, a nome dell’Unione, comunica le proposte di cui ai paragrafi 2 e 3 al segretariato della convenzione.
5. L’Unione propone che la conferenza delle parti elabori spiegazioni od orientamenti, da non includere nella convenzione stessa, che forniscano chiarimenti ed esempi riguardo alle operazioni di smaltimento di cui all’allegato IV della convenzione, o sostiene tale proposta presentata da altre parti.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le proposte presentate da altre parti della convenzione di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II, VIII e IX della convenzione dev’essere che l’Unione può appoggiare modifiche proposte da altre parti della convenzione, purché contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione elencati nell’articolo 1, paragrafo 1, riguardanti:
a) |
operazioni di smaltimento elencate nell’allegato IV della convenzione; |
b) |
nuove proposte di voci relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’allegato II (Categorie di rifiuti che richiedono un’attenzione particolare) della convenzione; e |
c) |
le voci relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attualmente elencate negli allegati VIII e IX della convenzione. |
Articolo 3
Alla luce dell’andamento della quindicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui agli articoli 1 e 2, durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
Nell’ipotesi in cui nuove voci per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi nell’allegato II della convenzione siano adottate nel corso della quindicesima riunione della conferenza delle parti, l’Unione, nella misura necessaria, adotta le misure previste dalla decisione OCSE, fatta salva la notifica presentata conformemente all’articolo 11 della convenzione, per assicurare che gli attuali controlli sulle spedizioni di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi all’interno dell’Unione e del SEE rimangano impregiudicati.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1o febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
ALLEGATO
PARTE I
Proposta a nome dell’Unione europea riguardante modifiche dell’allegato IV della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
(proposta di un nuovo testo per l’allegato IV)
ALLEGATO IV (1)
Operazioni di smaltimento
Vi sono due categorie di operazioni di smaltimento: le operazioni di recupero e le operazioni che non costituiscono recupero. La sezione A comprende le operazioni che non costituiscono recupero, la sezione B comprende le operazioni di recupero.
Il presente allegato contempla anche, nelle sezioni A e B, le operazioni di smaltimento che precedono qualsiasi operazione della rispettiva sezione (2).
Il presente allegato contempla tutte le operazioni di smaltimento, indipendentemente dal loro status giuridico e, di conseguenza, dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette.
A. Operazioni che non costituiscono recupero
Per operazione che non costituisce recupero si intende qualsiasi operazione che non è operazione di recupero, anche quando ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
D20 |
Deposito in discarica progettata fuori terra isolata dall’ambiente |
D21 |
Lagunaggio (per esempio scarico di liquidi o di fanghi in pozzi, bacini o dighe di contenimento degli sterili) |
D22 |
Deposito sul suolo che esula dalle operazioni D20 e D21 (per esempio deposito permanente fuoriterra) |
D23 |
Deposito permanente sotterraneo (per esempio sistemazione di contenitori in una miniera) |
D24 |
Deposito in un terreno che esula dall’operazione D23 (per esempio iniezione in pozzi, in cupole saline di faglie geologiche naturali) |
D25 |
Trattamento in situ in ambiente terrestre (per esempio biodegradazione o trattamento biologico o chimico) |
D26 |
Scarico nell’ambiente idrico eccetto l’immersione |
D27 |
Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino |
D28 |
Immissione in atmosfera (per esempio sfiato dei gas compressi o liquefatti) |
D29 |
Trattamento termico che esula dall’operazione R24 della sezione B (per esempio incenerimento) |
D30 |
Mancato recupero che esula dalle operazioni da D20 a D29 |
D31 |
Trattamento biologico che precede qualsiasi operazione della sezione A |
D32 |
Miscelatura, incluso raggruppamento, che precede qualsiasi operazione della sezione A |
D33 |
Trattamento manuale (per esempio separazione), trattamento fisico/meccanico che esula dall’operazione D32 (per esempio separazione, riduzione delle dimensioni, evaporazione, essiccazione, autoclavazione), trattamento fisico/chimico (per esempio estrazione tramite solvente), trattamento chimico (per esempio neutralizzazione, precipitazione chimica) o immobilizzazione (per esempio stabilizzazione, solidificazione) che precede qualsiasi operazione della sezione A |
D34 |
Ricondizionamento che precede qualsiasi operazione della sezione A |
D35 |
Trattamento che esula dalle operazioni da D31 a D34 che precede qualsiasi operazione della sezione A |
D36 |
Deposito temporaneo che precede qualsiasi operazione della sezione A |
B. Operazioni di recupero
Per operazione di recupero si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
R20 |
Preparazione per il riutilizzo (controllo, pulizia, riparazione, rimessa a nuovo) |
R21 |
Riciclaggio delle sostanze organiche (per esempio trattamento fisico/meccanico, trattamento chimico) |
R22 |
Riciclaggio dei metalli e dei composti metallici (per esempio fusione, idrometallurgia, trattamento fisico/meccanico) |
R23 |
Riciclaggio di sostanze inorganiche che esula dall’operazione R22 (per esempio trattamento fisico/meccanico, trattamento chimico) |
R24 |
Trattamento termico il cui risultato principale è generare energia (per esempio incenerimento) |
R25 |
Recupero che esula dalle operazioni da R20 a R24 |
R26 |
Trattamento biologico che precede qualsiasi operazione della sezione B |
R27 |
Miscelatura, incluso raggruppamento, che precede qualsiasi operazione della sezione B |
R28 |
Trattamento manuale (per esempio separazione), trattamento fisico/meccanico che esula dall’operazione R27 (per esempio separazione, riduzione delle dimensioni, evaporazione, essiccazione, autoclavazione), trattamento fisico/chimico (per esempio estrazione tramite solvente) o trattamento chimico (per esempio neutralizzazione, precipitazione) che precede qualsiasi operazione della sezione B |
R29 |
Ricondizionamento che precede qualsiasi operazione della sezione B |
R30 |
Trattamento che esula dalle operazioni da R26 a R29 che precede qualsiasi operazione della sezione B |
R31 |
Deposito temporaneo che precede qualsiasi operazione della sezione B |
PARTE II
Proposte a nome dell’Unione europea riguardanti modifiche degli allegati II e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
In due note in calce della voce Y48 dell’allegato II della convenzione e in due note in calce della voce B3011 dell’allegato IX della convenzione, i termini «Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (allegato IV, sezione B, operazione R3)» sono sostituiti dai termini «Riciclaggio delle sostanze organiche (per esempio trattamento fisico/meccanico, trattamento chimico) (allegato IV, sezione B, operazione R21)» e i termini «operazione R3» sono sostituiti dai termini «operazione R21».
Tali modifiche diventano effettive quando diventano effettive le modifiche dell’allegato IV della convenzione.
(1) Le modifiche apportate al presente allegato diventano effettive a decorrere da [[tre] [quattro] anni dopo l’adozione da parte della conferenza delle parti].
(2) Cfr. operazioni da D31 a D36 nella sezione A e operazioni da R26 a R31 nella sezione B.
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 409/34 |
DECISIONE (UE) 2020/1830 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 40a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 82/72/CEE del Consiglio (1), l’Unione ha concluso la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa («convenzione»), che è entrata in vigore il 1o settembre 1982. |
(2) |
A norma della convenzione, il comitato permanente istituito dalla convenzione («comitato permanente») può adottare emendamenti degli articoli da 13 a 24 della convenzione per sottoporli all’approvazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa («comitato dei ministri») e, successivamente, all’accettazione delle parti contraenti («parti»). |
(3) |
A norma della convenzione, il comitato permanente è incaricato di seguire l’applicazione della convenzione e può, in particolare, avanzare proposte per una maggiore efficacia della convenzione. |
(4) |
Nella sua 40a riunione, che si terrà dal 30 novembre al 4 dicembre 2020, il comitato permanente è chiamato ad adottare decisioni relative all’emendamento della convenzione al fine di introdurre clausole finanziarie e concludere un accordo parziale allargato riguardo al fondo per l’attuazione della convenzione. |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato permanente, poiché le sue decisioni sono atti aventi effetti giuridici. |
(6) |
Il segretariato della convenzione («segretariato») ha presentato una proposta volta a modificare la convenzione al fine di introdurre un meccanismo finanziario tramite il quale il comitato permanente stabilirebbe una scala di contributi finanziari obbligatori delle parti per integrare la dotazione di bilancio ordinaria del Consiglio d’Europa. |
(7) |
A norma della convenzione, gli emendamenti della convenzione devono essere prima approvati dal comitato dei ministri e successivamente entrano in vigore per tutte le parti il trentesimo giorno successivo alla notifica della sua accettazione da parte di tutte le parti. |
(8) |
Il segretariato ha inoltre presentato una proposta volta a rafforzare la cooperazione intergovernativa per l’attuazione della convenzione mediante l’istituzione di un accordo parziale allargato che stabilirebbe un contributo finanziario obbligatorio per le sue parti. |
(9) |
Conformemente allo statuto del Consiglio d’Europa e alle linee guida del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulle procedure e i metodi di lavoro, a seguito di una decisione del comitato permanente, l’accordo parziale allargato proposto entrerebbe in vigore per tutte le sue parti dopo l’adozione da parte del comitato dei ministri a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del comitato dei ministri, e dopo il raggiungimento di una soglia di firmatari. |
(10) |
Una volta adottato l’accordo parziale allargato proposto, spetterà alle parti della convenzione decidere se divenirne parti. |
(11) |
Tale decisione non pregiudica qualsiasi futura decisione del Consiglio sull’opportunità che l’Unione diventi parte dell’accordo parziale allargato proposto. |
(12) |
Tenuto conto della diminuzione dei finanziamenti erogati attraverso il contributo ordinario del Consiglio d’Europa, nonché della diminuzione dei contributi volontari delle parti, vi è l’urgente necessità di istituire una fonte sicura e affidabile di finanziamento per il funzionamento della convenzione. |
(13) |
Un emendamento della convenzione volto a introdurre un meccanismo finanziario è in linea con le modalità di finanziamento di altri accordi multilaterali in materia di ambiente e garantirebbe un equo contributo di tutte le parti. Tuttavia, il testo degli emendamenti proposti dal segretariato lascia delle incertezze riguardo al meccanismo finanziario da istituire, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra bilancio di base e bilancio programmatico, e relativamente al livello dei contributi richiesti. |
(14) |
Il sostegno dell’Unione per un emendamento della convenzione volto a introdurre un meccanismo finanziario sarebbe soggetto alla procedura di cui all’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(15) |
Il considerevole tempo necessario per la negoziazione e l’entrata in vigore di un emendamento della convenzione impone la ricerca di una soluzione finanziaria più immediata, affinché la convenzione continui a funzionare efficacemente nel periodo intermedio. Tale soluzione potrebbe concretizzarsi nella proposta di accordo parziale allargato. |
(16) |
Pertanto la posizione del Consiglio dovrebbe essere quella di proporre una mozione per rinviare una decisione sull’emendamento della convenzione e sostenere la conclusione di un accordo parziale allargato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione, per quanto riguarda le questioni di sua competenza, nella 40a riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa è quella di presentare una mozione per rinviare alla 41a riunione del comitato permanente la votazione sulla proposta di emendamento della convenzione volta a includervi clausole finanziarie e sostenere la conclusione di un accordo parziale allargato che istituisca un fondo di sostegno per l’attuazione della convenzione sulla base del progetto presentato al comitato permanente.
Articolo 2
Alla luce dell’andamento della 40a riunione del comitato permanente, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1, durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Per il Consiglio
Il president
M. ROTH
(1) Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 409/36 |
DECISIONE (UE) 2020/1831 DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, per quanto riguarda l’adeguamento di determinati quantitativi di riferimento fissati nell’allegato IV dell’accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (1) («accordo») è stato firmato dall’Unione e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. |
(2) |
In attesa dell’entrata in vigore, l’accordo è stato applicato a titolo provvisorio tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Repubblica del Botswana, Regno di Lesotho, Repubblica di Namibia, Repubblica del Sud Africa ed ex Regno dello Swaziland, ora Regno di Eswatini, dall’altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Repubblica del Mozambico, dall’altra, dal 4 febbraio 2018. |
(3) |
A norma dell’articolo 102, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all’APE-UE («Consiglio congiunto») ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall’accordo. |
(4) |
L’articolo 35 dell’accordo stabilisce che l’Unione doganale dell’Africa australe («SACU») possa applicare una misura di salvaguardia sotto forma di dazio all’importazione se, nel corso di un periodo di dodici mesi, il volume delle importazioni nella SACU di un prodotto agricolo originario dell’Unione di cui all’allegato IV dell’accordo supera il quantitativo di riferimento indicato per tale prodotto nel medesimo allegato. |
(5) |
La nota 1 dell’allegato IV dell’accordo prevede l’adeguamento proporzionale di determinati quantitativi di riferimento per le linee tariffarie contrassegnate da un asterisco nel caso in cui la data di entrata in vigore dell’accordo sia successiva al 2015. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio congiunto, poiché la decisione del Consiglio congiunto relativa all’adeguamento proporzionale di determinati quantitativi di riferimento di cui all’allegato IV dell’accordo sarà vincolante per l’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all’APE-UE («Consiglio congiunto») istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra («accordo») per quanto riguarda l’adeguamento, ai fini dell’articolo 35 dell’accordo, di determinati quantitativi di riferimento dei prodotti figuranti nell’allegato IV dell’accordo e contrassegnati da un asterisco si basa sul relativo progetto di decisione del Consiglio congiunto (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.
(2) Cfr. documento ST 12376/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu
Rettifiche
4.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 409/38 |
Rettifica della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58 del 27 febbraio 2020 )
Pagina 31, articolo 43, paragrafo 1:
anziché:
«… e dei documenti di riserva di cui agli articoli 38, 39 e 41 …»
leggasi:
«… e dei documenti di riserva di cui agli articoli 38, 39 e 40 …».