ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 403 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 403/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1785 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2020
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2021 al 2027
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La particolare posizione geografica delle Isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento di taluni prodotti della pesca essenziali per il consumo interno comporta costi aggiuntivi per il settore. È possibile ovviare a tale svantaggio naturale derivante dall’insularità, dalla lontananza e dall’ultraperifericità delle Isole Canarie, come riconosciuto dall’articolo 349 del trattato, anche sospendendo temporaneamente i dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione provenienti da paesi terzi nell’ambito di contingenti tariffari dell’Unione di volume adeguato. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1412/2013 del Consiglio (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. |
(3) |
Nel luglio 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio un esame dell’impatto delle misure, proponendo opzioni per il periodo successivo al 31 dicembre 2020. |
(4) |
L’esame ha mostrato che il tasso di utilizzo dei contingenti 09.2997 e 09.2651 era significativo. Nell’ambito del contingente 09.2651, il codice CN 0308 non è stato utilizzato. |
(5) |
L’apertura di contingenti tariffari simili a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 1412/2013 per taluni prodotti della pesca è giustificata, in quanto coprirebbe il fabbisogno del mercato interno delle Isole Canarie facendo anche in modo che i flussi delle importazioni in esenzione da dazi destinate all’Unione risultino prevedibili e chiaramente identificabili. |
(6) |
Pertanto, nell’intento di offrire una prospettiva a lungo termine agli operatori economici che consenta loro di raggiungere un livello di attività in grado di stabilizzare il contesto economico e sociale nelle Isole Canarie, è opportuno prorogare per un periodo supplementare il contingente tariffario autonomo dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti secondo quanto indicato all’allegato del regolamento. |
(7) |
Onde evitare di compromettere l’integrità e la coerenza del mercato interno, è opportuno adottare misure atte a garantire che i prodotti della pesca per i quali è concessa una sospensione siano destinati esclusivamente al mercato interno delle Isole Canarie. |
(8) |
È opportuno adottare misure volte a garantire che la Commissione sia periodicamente informata sul volume delle importazioni in questione, affinché possa adottare i provvedimenti eventualmente necessari per impedire qualsiasi movimento speculativo o deviazione degli scambi. |
(9) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento che le consentano di revocare in via temporanea la sospensione in caso di deviazioni degli scambi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È opportuno che la decisione definitiva riguardo al mantenimento o alla revoca della sospensione sia ad ogni modo essere adottata dal Consiglio conformemente all’articolo 349 del trattato entro il periodo per il quale la sospensione è revocata a titolo temporaneo dalla Commissione. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero garantire la continuità successivamente alla cessazione degli effetti del del regolamento (UE) n. 1412/2013. Pertanto, è opportuno applicare le misure previste dal presente regolamento dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei prodotti della pesca elencati nell’allegato del presente regolamento sono sospesi completamente per il quantitativo indicato nell’allegato stesso.
2. La sospensione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente per i prodotti destinati al mercato interno delle Isole Canarie. Essa si applica soltanto ai prodotti della pesca scaricati da una nave o da un aeromobile prima che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali nelle Isole Canarie.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono gestiti in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).
Articolo 3
Entro il 30 giugno 2026, le competenti autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure di cui all’articolo 1. La Commissione esamina l’impatto di tali misure e, tenuto conto di quanto constatato nella relazione, presenta al Consiglio eventuali proposte per il periodo successivo al 2027.
Articolo 4
1. Se ha motivo di ritenere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
I dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.
2. Entro il periodo massimo di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione definitiva conformemente all’articolo 349 del trattato in merito alla necessità di mantenere o revocare la sospensione di cui al paragrafo 1 a titolo definitivo. In caso di revoca definitiva, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il periodo massimo di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità del paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6
La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l’adeguata gestione e il controllo dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Parere del 29 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)
(2) Regolamento (UE) n. 1412/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020 (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(5) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione |
Quantitativo annuale del contingente (t) |
Dazio contingentale |
09.2997 |
0303 |
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 |
15 000 |
0 % |
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0304 |
Filetti di pesci e altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
0 % |
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09.2651 |
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all’alimentazione umana |
15 000 |
0 % |
|
0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all’alimentazione umana |
0 % |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 403/5 |
DECISIONE (UE) 2020/1786 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2020
relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione (UE) 2019/1925 del Consiglio (2), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal («protocollo») è stato firmato il 18 novembre 2019. |
(2) |
L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica del Senegal («Senegal») di collaborare più strettamente al fine di promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque senegalesi e di sostenere gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo del settore della pesca. |
(3) |
È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione. |
(4) |
L’accordo istituisce, all’articolo 7, una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo. La commissione mista può inoltre adottare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata. |
(5) |
È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche che si prevede di apportare al protocollo sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal è approvato a nome dell’Unione (3).
Articolo 2
Secondo la procedura di cui all’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che dev’essere adottata dalla commissione mista istituita dall’articolo 7 dell’accordo.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 del protocollo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Approvazione dell’11 novembre 2020.
(2) Decisione (UE) 2019/1925 del Consiglio del 14 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal (GU L 299 del 20.11.2019, pag. 11).
(3) Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 299 del 20 novembre 2019 unitamente alla decisione relativa alla firma.
ALLEGATO
PROCEDURA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA
Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente agli articoli 8 e 10 del protocollo stesso, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono:
1) |
la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
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2) |
Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della riunione pertinente della commissione mista. |
3) |
La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1) del presente allegato sarà valutata dal Consiglio. |
4) |
A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte. |
5) |
Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi. |
6) |
La Commissione è invitata ad adottare, in tempo utile, tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione. |
7) |
Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente agli articoli 8 e 10 del protocollo stesso, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate. |
DECISIONI
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 403/8 |
DECISIONE (UE) 2020/1787 DEL CONSIGLIO
del 23 novembre 2020
sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1) («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2003. Conformemente alla decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (2) («decisione sulle misure transitorie») esso si applica fino al 31 dicembre 2020. |
(2) |
A norma dell’articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati negoziati volti a un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Poiché il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 31 dicembre 2020, data in cui cessa l’attuale quadro giuridico, a causa, fra l’altro, dei ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19, è necessario modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021. |
(3) |
L’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all’entrata in vigore del nuovo accordo. |
(4) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il 23 maggio 2019 il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie (3). Spetta pertanto al Comitato degli ambasciatori ACP-UE modificare le misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE. |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in quanto l’atto da adottare è vincolante per l’Unione. |
(6) |
Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE sarà applicato al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall’altra. Tali misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche dell’accordo di partenariato ACP-UE come previsto all’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo stesso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, è di modificare la decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, al fine di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021 oppure fino all’entrata in vigore o all’applicazione a titolo provvisorio del nuovo accordo tra l’Unione e gli Stati ACP, se in data anteriore.
Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE si applicano conformemente alla finalità e all’obiettivo dell’articolo 95, paragrafo 4, del medesimo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. L’ accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(2) Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE (GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3).
(3) Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114).
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 403/10 |
DECISIONE (UE) 2020/1788 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2020
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d’Austria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo austriaco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 dicembre 2019, il 20 gennaio 2020, il 3 febbraio 2020 e il 26 marzo 2020, il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2019/2157 (1), (UE) 2020/102 (2), (UE) 2020/144 (3) e (UE)2020/511 (4), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. L’8 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/766 relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025 (5). Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato un’ulteriore decisione (UE) 2020/1153 relativa alla nomina di membri e di supplenti del Comitato delle regioni (6). |
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Carmen KIEFER, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025:
— |
sig.ra Bernadette SCHÖNY, Member of a Local Assembly: Municipal Council of the municipality of Kaltenleutgeben. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
(2) Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).
(3) Decisione (UE) 2020/144 del Consiglio, del 3 febbraio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 32 del 4.2.2020, pag. 16).
(4) Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 113 dell’8.4.2020, pag. 18).
(5) Decisione (UE) 2020/766 del Consiglio, dell’8 giugno 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 187 del 12.6.2020, pag. 3).
(6) Decisione (UE) 2020/1153 del Consiglio, del 30 luglio 2020, relativa alla nomina di membri e di supplenti del Comitato delle regioni (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 12).
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 403/11 |
DECISIONE (UE) 2020/1789 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2020
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Estonia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo estone,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 dicembre 2019, il 20 gennaio 2020, il 3 febbraio 2020 e il 26 marzo 2020, il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2019/2157 (1), (UE) 2020/102 (2), (UE) 2020/144 (3) e (UE) 2020/511 (4), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. L’8 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/766 relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025 (5). Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha inoltre adottato la decisione (UE) 2020/1153 relativa alla nomina di membri e di supplenti del Comitato delle regioni (6). |
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Rait PIHELGAS (Representative of a local or regional body with political accountability to an elected Assembly: Järva Rural Municipality Council) è stato proposto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025:
— |
sig. Rait PIHELGAS, Member of a Local Assembly: Järva Rural Municipality Council (modifica del mandato). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
(2) Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).
(3) Decisione (UE) 2020/144 del Consiglio, del 3 febbraio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 32 del 4.2.2020, pag. 16).
(4) Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 113 dell’8.4.2020, pag. 18).
(5) Decisione (UE) 2020/766 del Consiglio, dell’8 giugno 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 187 del 12.6.2020, pag 3).
(6) Decisione (UE) 2020/1153 del Consiglio, del 30 luglio 2020, relativa alla nomina di membri e di supplenti del Comitato delle regioni (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 12).