ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DECISIONI
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/1 |
DECISIONE (UE) 2020/1790 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2020
che autorizza il Portogallo ad applicare un’aliquota ridotta dell’accisa su determinati prodotti alcolici la cui produzione avviene nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 376/2014/UE del Consiglio (2) ha autorizzato il Portogallo ad applicare una riduzione dell’aliquota d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. Tale aliquota può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio (3), ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all’aliquota dell’accisa nazionale standard sull’alcol. |
(2) |
A febbraio 2019 le autorità portoghesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio intesa a prorogare i termini dell’autorizzazione di cui alla decisione n. 376/2014/UE alle stesse condizioni e a estendere l’ambito di applicazione geografica al Portogallo continentale con una riduzione più contenuta, per un ulteriore periodo di sette anni, dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. |
(3) |
I produttori delle regioni autonome di Madera e delle Azzorre incontrano difficoltà nell’accedere ai mercati esterni a quelle regioni, e i mercati locali e regionali sono i soli sbocchi possibili per vendere determinati prodotti alcolici. Gli stessi produttori sostengono costi supplementari poiché le materie prime di origine agricola sono più costose che in condizioni di produzione normali, a causa delle superfici modeste, della natura discontinua e della scarsa automazione delle aziende agricole. Inoltre, la produzione proveniente dalla trasformazione della canna da zucchero è inferiore a quella di altre regioni ultraperiferiche, a causa della topografia, del clima, del suolo e della produzione artigianale. Per di più, il trasporto verso le isole di talune materie prime e di determinati materiali di imballaggio che non sono prodotti localmente comporta ulteriori costi. |
(4) |
Nel caso delle Azzorre, l’insularità è doppiamente grave, poiché esse si compongono di un gruppo di isole sparse su una vasta superficie. Il trasporto in queste regioni insulari e remote accresce ulteriormente i costi aggiuntivi. Lo stesso vale in caso di taluni viaggi e spedizioni necessari verso il continente. Si aggiungono anche i costi supplementari dovuti all’immagazzinaggio dei prodotti finiti, poiché il consumo locale non assorbe tutta la produzione, soprattutto nel caso di quella relativa al rum. Le dimensioni modeste del mercato regionale aumentano i costi unitari, specialmente a causa del rapporto sfavorevole tra costi fissi e produzione. Infine, i produttori in questione assumono anche i costi supplementari generalmente sostenuti dalle economie locali, in particolare i costi più elevati di manodopera e di energia. |
(5) |
La produzione del rum è aumentata in conseguenza di una maggiore produzione di canna da zucchero. Mentre parte del rum è invecchiato o utilizzato quale base per i liquori, le quantità invendute di rum sono immagazzinate con ulteriori supplementi di costo a carico dei produttori. Per effetto dei costi supplementari, i produttori delle regioni autonome di Madera e delle Azzorre non sono in grado di competere con i produttori che operano al di fuori di queste regioni, a causa del prezzo più elevato del prodotto finale, e non possono pertanto accedere ad altri mercati. L’accesso al mercato nel Portogallo continentale con aliquote ridotte di accisa intende apportare una soluzione a tale problema. |
(6) |
Al fine di evitare che sia arrecato grave danno allo sviluppo delle regioni autonome di Madera e delle Azzorre e per tutelare il settore delle bevande alcoliche e i posti di lavoro creati in questo ambito in tali regioni, occorre rinnovare l’autorizzazione di cui alla decisione n. 376/2014/UE e ampliarne l’ambito di applicazione. |
(7) |
La decisione n. 376/2014/UE si applica fino 31 dicembre 2020. Per motivi di chiarezza occorre adottare una nuova decisione che autorizzi il Portogallo ad applicare una riduzione dell’aliquota di accisa nelle regioni di Madera e delle Azzorre. |
(8) |
Poiché l’agevolazione fiscale non eccede l’importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione si limita al consumo nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre e nel Portogallo continentale, la misura non compromette l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione. |
(9) |
Onde consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano a essere soddisfatte, è opportuno che il Portogallo presenti una relazione di controllo alla Commissione entro il 30 settembre 2025. |
(10) |
La presente decisione non osta all’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 110 TFUE, il Portogallo è autorizzato ad applicare un’aliquota d’accisa inferiore all’aliquota piena applicabile all’alcol fissata conformemente all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, al rum, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati.
Articolo 2
In deroga all’articolo 110 TFUE, il Portogallo è autorizzato ad applicare un’aliquota d’accisa inferiore all’aliquota piena applicabile all’alcol fissata conformemente all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti che sono consumati nel Portogallo continentale nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, al rum, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti che sono consumati nel Portogallo continentale.
Articolo 3
1. Nella regione autonoma di Madera l’autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2 dev’essere limitata ai seguenti prodotti:
a) |
fino al 24 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che porta l’indicazione geografica «Rum da Madera» di cui alla categoria 1 dell’allegato III del citato regolamento, e dal 25 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che porta l’indicazione geografica «Rum da Madera»; |
b) |
fino al 24 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o piante locali, e dal 25 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 33 e 34 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 prodotti da frutta o piante locali. |
2. Nella regione autonoma delle Azzorre, l’autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2 dev’essere limitata ai seguenti prodotti:
a) |
fino al 24 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 ottenuto da canna da zucchero regionale, e dal 25 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 ottenuto da canna da zucchero regionale; |
b) |
fino al 24 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o materie prime locali, e dal 25 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, alle categorie 33 e 34 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 prodotti da frutta o piante locali; |
c) |
fino al 24 maggio 2021 alle acquaviti ottenute da vino oppure da vinaccia o marc che presentano le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008, e dal 25 maggio 2021 alle acquaviti ottenute da vino oppure da vinaccia o marc che presentano le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787. |
Articolo 4
L’aliquota d’accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all’aliquota dell’accisa nazionale standard sull’alcol.
Articolo 5
L’aliquota d’accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all’articolo 2 della presente decisione può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 50 % all’aliquota dell’accisa nazionale standard sull’alcol.
Articolo 6
Entro il 30 settembre 2025 al più tardi, il Portogallo invia alla Commissione una relazione di controllo onde consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l’autorizzazione fissate agli articoli 1 e 2 continuano a essere soddisfatte. La relazione di controllo deve contenere le informazioni che figurano nell’allegato.
Articolo 7
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Articolo 8
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Parere del 15 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione n. 376/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d’accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).
(4) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
(5) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).
ALLEGATO
Informazioni da includere nella relazione di controllo di cui all’articolo 6
1.
Costi aggiuntivi stimati: le informazioni devono essere fornite per ogni prodotto che beneficia della riduzione dell’aliquota d’accisa. Le autorità portoghesi compilano la tabella 1 fornendo almeno le informazioni indicate nel seguito, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili. I dati forniti nella tabella 1 devono essere sufficienti per determinare se esistono costi supplementari, che accrescono il costo di prodotti ottenuti localmente rispetto ai prodotti realizzati altrove.Tabella 1
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MADERA (EUR) |
AZZORRE (EUR) |
Note (3) |
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Prezzo della canna da zucchero (per 100 kg) |
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Prezzo del frutto della passione (per 100 kg) |
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Prezzo del lime (per 100 kg) |
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Prezzo dell’alcol [per hlpa (1), al netto delle imposte] |
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Costo del trasporto (per kg) |
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Altri costi (2) |
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Note relative alla tabella 1:
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2.
Altre sovvenzioni: le autorità portoghesi compilano la tabella 2 per ciascuna regione, elencando tutte le altre misure di sostegno e di aiuto in materia di costi operativi supplementari legati all’ultraperifericità delle regioni autonome di Madera e delle Azzorre a carico degli operatori economici.Tabella 2
Misura di sostegno/aiuto (1) |
Periodo (2) |
Settore interessato (3) |
Dotazione finanziaria in EUR (4) |
Spesa annuale, in EUR (2019-2024) (5) |
Quota della dotazione attribuibile alla compensazione dei costi supplementari (6) |
Numero stimato delle imprese beneficiarie (7) |
Note (8) |
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[elenco] |
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Note relative alla tabella 2:
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3.
Impatto sul bilancio pubblico: le autorità portoghesi compilano la tabella 3 fornendo l’importo totale stimato (in EUR) delle imposte non riscosse a seguito dell’applicazione di aliquote di imposizione differenziata.Tabella 3
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Mancato gettito fiscale |
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4.
Impatto sulla resa economica complessiva: le autorità portoghesi compilano la tabella 4 per ciascuna regione fornendo tutti i dati relativi all’impatto della riduzione delle accise sullo sviluppo socioeconomico delle regioni. Gli indicatori richiesti nella tabella 4 si riferiscono all’andamento del settore oggetto del sostegno comparato all’andamento economico generale nella regione di Madera e nella regione delle Azzorre. Se alcuni degli indicatori non sono disponibili, occorrerà includere dati alternativi relativi all’impatto sul rendimento economico complessivo che consentano l’analisi dell’impatto socioeconomico.Tabella 4
Anno (1) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Note (3) |
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Valore aggiunto lordo regionale |
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Nel settore che beneficia del sostegno (2) |
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Occupazione regionale complessiva |
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Nel settore che beneficia del sostegno (2) |
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Numero dei produttori attivi |
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Nel settore che beneficia del sostegno (2) |
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Indice del livello dei prezzi — Portogallo continentale |
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Indice del livello dei prezzi della regione |
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Numero dei turisti nella regione |
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Note relative alla tabella 4:
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5.
Specifiche relative al regime: le autorità portoghesi compilano la tabella 5 per ciascun prodotto e per ognuna delle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.Tabella 5
Quantità (in hlpa (1)] |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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Produzione di liquori |
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Produzione di acquaviti |
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Produzione di rum |
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Liquori spediti verso il Portogallo continentale |
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Liquori spediti verso altri Stati membri |
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Liquori esportati verso paesi terzi |
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Acquaviti spedite verso il Portogallo continentale |
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Acquaviti spedite verso altri Stati membri |
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Acquaviti esportate verso paesi terzi |
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Rum spedito verso il Portogallo continentale |
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Rum spedito verso altri Stati membri |
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Rum esportato verso paesi terzi |
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Note relative alla tabella 5:
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6.
Irregolarità: le autorità portoghesi forniscono informazioni su eventuali indagini in merito a irregolarità amministrative, relative in particolare all’evasione fiscale o al contrabbando, riscontrate nel contesto dell’applicazione dell’autorizzazione. Le autorità forniscono inoltre informazioni dettagliate, tra cui perlomeno i dati che riguardano la natura del caso, la sua entità e il periodo temporale.
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7.
Reclami: le autorità portoghesi forniscono informazioni sulla presentazione alle autorità nazionali, regionali o locali di eventuali reclami da parte di beneficiari o di non beneficiari in merito all’applicazione dell’autorizzazione.
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1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/7 |
DECISIONE (UE) 2020/1791 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2020
che autorizza la Francia ad applicare un’aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 189/2014/UE del Consiglio (2) autorizza la Francia ad applicare al rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e venduto nella Francia continentale un’accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio (3), ma non può essere inferiore di oltre il 50 % all’aliquota normale dell’accisa nazionale sull’alcole. L’aliquota ridotta dell’accisa è limitata a un contingente annuale di 144 000 ettolitri di alcole puro. Tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2020. |
(2) |
Il 18 ottobre 2019 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio intesa a prorogare i termini dell’autorizzazione di cui alla decisione n. 189/2014/UE con un contingente più elevato, per un ulteriore periodo di sette anni, dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. |
(3) |
Date le dimensioni ristrette del mercato locale, le distillerie nelle quattro regioni ultraperiferiche oggetto di detta autorizzazione possono proseguire le loro attività soltanto se beneficiano di un accesso sufficiente al mercato della Francia continentale, che costituisce lo sbocco essenziale della loro produzione di rum (65 % del totale). La difficoltà per il rum «tradizionale» di competere sul mercato dell’Unione è riconducibile a due parametri: costi di produzione maggiori e imposte più elevate per bottiglia, visto che di norma il rum «tradizionale» viene commercializzato con un titolo alcolometrico superiore e in bottiglie più grandi. |
(4) |
I costi di produzione della catena di valore canna-zucchero-rum nelle quattro regioni ultraperiferiche interessate sono più elevati rispetto ad altre regioni del mondo. In particolare la grande distanza e la topografia e il clima difficili di tali quattro regioni ultraperiferiche hanno un impatto significativo sul costo degli ingredienti e della produzione. Inoltre, il costo del lavoro è superiore a quello dei paesi vicini poiché in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione è applicabile la legislazione sociale francese. Dette regioni ultraperiferiche devono inoltre rispettare le norme dell’Unione in materia di ambiente e di sicurezza, che comportano notevoli costi e investimenti non direttamente collegati alla produttività, anche se una parte di questi investimenti è finanziata dai fondi strutturali dell’Unione. Inoltre, le distillerie di dette regioni ultraperiferiche sono più piccole delle distillerie dei gruppi internazionali, generando costi di produzione più elevati per unità di prodotto. |
(5) |
Il rum «tradizionale» venduto nella Francia continentale è generalmente commercializzato in bottiglie più grandi (il 36 % del rum è venduto in bottiglie di 1 litro) e con un titolo alcolometrico superiore (da 40° a 59°), mentre i prodotti concorrenti a base di rum sono generalmente commercializzati in bottiglie da 0,7 litri a 37,5°. A sua volta, il titolo alcolometrico superiore comporta una maggiorazione delle accise, della «cotisation sur les boissons alcooliques» (meglio nota come «vignette sécurité sociale») (VSS) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per litro di rum venduto. Pertanto un’aliquota di accisa ridotta, non inferiore di oltre il 50 % all’accisa nazionale standard sull’alcole, rimane proporzionata ai costi supplementari cumulativi derivanti dai costi di produzione più elevati e dalle accise, dalla VSS e dall’IVA più elevate. |
(6) |
Si dovrebbe pertanto tener conto dei costi supplementari derivanti dalla prassi decennale che consiste nel vendere il rum «tradizionale» con un titolo alcolometrico superiore, il che comporta l’applicazione di imposte più elevate. |
(7) |
L’agevolazione fiscale da autorizzare per le accise armonizzate e la VSS deve rimanere proporzionata per evitare di compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, mantenendo una concorrenza non distorta nel mercato interno e tutelando le politiche in materia di aiuti di Stato. |
(8) |
A oggi l’agevolazione fiscale non ha inciso sul mercato interno poiché la quota di mercato del rum «tradizionale» è diminuita dell’11 % negli ultimi anni a causa del crescente consumo di bevande alcoliche a base di rum. |
(9) |
Al fine di evitare che sia arrecato grave danno allo sviluppo economico delle regioni ultraperiferiche della Francia e di garantire la continuità del settore canna-zucchero-rum e i posti di lavoro che esso offre in tali regioni, occorre rinnovare e aumentare il contingente annuale dell’autorizzazione di cui alla decisione n. 189/2014/UE. |
(10) |
Al fine di evitare che la presente decisione comprometta il mercato interno, i quantitativi massimi di rum provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare che possono beneficiare della misura dovrebbero essere fissati a 153 000 ettolitri di alcole puro all’anno. |
(11) |
Poiché l’agevolazione fiscale non eccede l’importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione fiscale si limita al consumo nella Francia continentale, la misura non compromette l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione. |
(12) |
Onde consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuino a essere soddisfatte, è opportuno che la Francia presenti una relazione di controllo alla Commissione entro il 30 settembre 2025. |
(13) |
La presente decisione non osta all’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 110 TFUE, la Francia è autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio continentale, al rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota integrale sull’alcole stabilita a norma dell’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE e di un’aliquota del prelievo denominato «cotisation sur les boissons alcooliques» (VSS) inferiore all’aliquota integrale applicabile in conformità del diritto nazionale.
Articolo 2
La deroga di cui all’articolo 1 della presente decisione si applica al rum quale definito all’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fino al 24 maggio 2021 e al rum quale definito nell’allegato I, punto 1, lettere g) e i), del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) a decorrere dal 25 maggio 2021, prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 40 % vol.
Articolo 3
1. Le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS di cui all’articolo 1 da applicare al rum di cui all’articolo 2 sono limitate a un contingente annuale di 153 000 ettolitri di alcole puro.
2. Le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS di cui all’articolo 1 della presente decisione possono essere inferiori all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiori di oltre il 50 % all’aliquota integrale sull’alcole stabilita a norma dell’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE o all’aliquota integrale sull’alcole per la VSS.
3. L’agevolazione fiscale cumulativa autorizzata a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera il 50 % dell’aliquota integrale sull’alcole stabilita a norma dell’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.
Articolo 4
Entro il 30 settembre 2025 la Francia presenta alla Commissione una relazione di controllo onde consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l’autorizzazione stabilite all’articolo 1 continuano a essere soddisfatte. La relazione di controllo contiene le informazioni che figurano nell’allegato.
Articolo 5
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Articolo 6
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Parere del 6 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che autorizza la Francia ad applicare un’aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).
(4) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
(5) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).
ALLEGATO
Informazioni da includere nella relazione di controllo di cui all’articolo 4
1.
Costi aggiuntivi stimati: le informazioni sono fornite per ciascun tipo di rum (rum «agricole» e rum «de sucrerie») che beneficia dell’aliquota ridotta delle imposte indirette pertinenti. Le autorità francesi compilano la tabella 1 fornendo almeno le informazioni indicate nel seguito, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili. Le informazioni fornite nella tabella 1 sono sufficienti a valutare il costo supplementare sostenuto dai produttori nelle regioni ultraperiferiche della Francia.Tabella 1
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Guadalupa (EUR) |
Guyana francese (EUR) |
Martinica (EUR) |
Riunione (EUR) |
Note (3) |
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Prezzo della canna da zucchero (per 100 kg) |
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Prezzo dei melassi (per 100 kg) |
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Costo del trasporto (per kg) |
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Manodopera (per hlpa (1) ) |
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Altri fattori (per hlpa (1) ) |
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Costi di ammortamento |
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Costi di conformità |
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Altri costi (2) |
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Note relative alla tabella 1:
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2.
Altre sovvenzioni: le autorità francesi compilano la tabella 2, elencando tutte le altre misure di sostegno e di aiuto in materia di costi operativi supplementari legati all’ultraperifericità delle regioni a carico degli operatori economici.Tabella 2
Aiuto/Misura di sostegno (1) |
Periodo (2) |
Settore interessato (3) |
Dotazione finanziaria in EUR (4) |
Spesa annuale, in EUR (2019-2024) (5) |
Quota della dotazione attribuibile alla compensazione dei costi supplementari (6) |
Numero stimato delle imprese beneficiarie (7) |
Note (8) |
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[elenco] |
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Note relative alla tabella 2:
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3.
Impatto sul bilancio pubblico: le autorità francesi compilano la tabella 3 fornendo l’importo stimato totale (in EUR) delle imposte non riscosse a seguito dell’applicazione di aliquote di imposizione differenziata.Tabella 3
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Mancato gettito fiscale |
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4.
Impatto sulla resa economica complessiva: le autorità francesi completano la tabella 4 fornendo dati che dimostrino l’impatto dell’aliquota ridotta delle pertinenti imposte indirette sullo sviluppo socioeconomico delle regioni ultraperiferiche francesi. Gli indicatori richiesti nella tabella 4 si riferiscono all’andamento del settore del rum comparato all’andamento economico generale nella regione. Se alcuni degli indicatori non sono disponibili, occorrerà includere dati alternativi relativi al rendimento socioeconomico complessivo delle regioni ultraperiferiche francesi.Tabella 4
Anno (1) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Note (2) |
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Valore aggiunto lordo regionale |
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Nel settore del rum |
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Nel settore canna-zucchero-rum |
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Occupazione nelle distillerie locali |
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Occupazione nel settore canna-zucchero-rum |
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Tasso di disoccupazione |
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Numero delle imprese attive |
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Numero di produttori di rum (comprese le PMI) |
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Superficie coltivata a canna da zucchero (ha) |
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Indice del livello dei prezzi - Francia continentale |
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Indice del livello dei prezzi - regioni |
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Numero dei turisti - regioni |
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Numero dei turisti - distillerie |
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Note relative alla tabella 4:
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5.
Specifiche relative al regime: le autorità francesi compilano la tabella 5 per ciascun tipo di rum (rum «agricole» e rum «de sucrerie») e per regione (Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione). Se alcuni degli indicatori non sono disponibili, occorrerà includere dati alternativi relativi alle specifiche del regime.Tabella 5
Quantitativo (in hlpa (1)) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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Produzione di rum |
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Produzione di rum tradizionale |
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Vendite locali di rum |
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Rum spedito verso la Francia continentale |
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Rum tradizionale spedito verso la Francia continentale |
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Rum tradizionale spedito in regime di deroga |
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Rum spedito verso altri Stati membri |
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Rum esportato verso paesi terzi |
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Rum quale percentuale del totale delle esportazioni supplementari delle regioni di oltremare (%) |
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Quota del rum tradizionale francese nel mercato del rum della Francia continentale (%) |
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Tasso di crescita del mercato del rum nella Francia continentale (%) |
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Tasso di crescita del mercato delle bevande alcoliche nella Francia continentale (%) |
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Nota relativa alla tabella 5:
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6.
Irregolarità: le autorità francesi forniscono informazioni su eventuali indagini in merito a irregolarità amministrative, all’evasione delle pertinenti imposte indirette e al contrabbando dei prodotti alcolici interessati, riscontrate nel contesto dell’applicazione dell’autorizzazione. Forniscono informazioni dettagliate, tra cui perlomeno i dati che riguardano la natura del caso, la sua entità e il periodo temporale.
|
7.
Reclami: le autorità francesi forniscono informazioni sulla presentazione alle autorità nazionali, regionali o locali di eventuali reclami da parte di beneficiari o di non beneficiari in merito all’applicazione dell’autorizzazione.
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1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/13 |
DECISIONE (UE) 2020/1792 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2020
relativa al regime d’imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Consiglio, tenendo conto dei vincoli socioeconomici e strutturali delle regioni ultraperiferiche, tra cui la loro lontananza, l’insularità, le piccole dimensioni, una topografia difficile, come pure la dipendenza economica da alcuni prodotti, deve adottare misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, nonché delle politiche comuni, a tali regioni. |
(2) |
È opportuno pertanto adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del TFUE a tali regioni. Tali misure devono tenere conto delle speciali caratteristiche e dei vincoli di tali regioni, senza compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, comprendente anche il mercato interno e le politiche comuni. |
(3) |
La dipendenza economica delle Isole Canarie dal settore dei servizi e, in particolare, dal turismo, come testimonia la quota del PIL della regione legata a tale settore, costituisce uno svantaggio significativo. Detto settore svolge, nell’economia delle Isole Canarie, un ruolo notevolmente più importante del settore industriale. |
(4) |
La combinazione dell’isolamento e dell’insularità, caratteristici di un arcipelago, ostacolano la libera circolazione di persone, beni e servizi e rappresentano il secondo principale svantaggio per le Isole Canarie. La posizione geografica delle isole ne accentua la dipendenza dai trasporti aerei e marittimi. I trasporti necessari per arrivare, partire e muoversi su queste isole remote aumentano ulteriormente i costi di produzione per le industrie locali. I costi di produzione sono più elevati, dato che tali modi di trasporto sono meno efficienti e più onerosi del trasporto stradale o ferroviario. |
(5) |
A causa di tale isolamento, anche la dipendenza delle isole dalle importazioni di materie prime e di energia, l’obbligo di costituire scorte e le difficoltà a procurarsi attrezzature di produzione comportano costi di produzione più elevati. |
(6) |
Le dimensioni ridotte del mercato e il basso livello delle esportazioni, la frammentazione geografica dell’arcipelago e l’obbligo di mantenere linee di produzione diversificate e di volume modesto per soddisfare il fabbisogno di un mercato ridotto, limitano le possibilità di realizzare economie di scala. |
(7) |
Nelle Isole Canarie l’acquisto di servizi specializzati e di manutenzione, nonché la formazione di dirigenti e tecnici delle imprese o le possibilità di subappalto risultano spesso più ardui o più onerosi, così come la promozione delle attività delle imprese fuori dal mercato regionale. Inoltre, metodi di distribuzione limitati comportano un eccesso di scorte. |
(8) |
Per quanto riguarda l’ambiente, lo smaltimento dei rifiuti industriali e il trattamento dei rifiuti tossici danno luogo a maggiori costi ambientali. Tali costi sono più elevati in quanto non esistono impianti di riciclaggio, tranne che per taluni prodotti, e i rifiuti devono essere trasportati e trattati fuori dalle Isole Canarie. |
(9) |
L’imposta denominata «Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» («imposta AIEM») è intesa a conseguire l’obiettivo dello sviluppo autonomo dei settori di produzione industriale delle Isole Canarie e della diversificazione dell’economia di queste isole. |
(10) |
La decisione 2002/546/CE del Consiglio (2), adottata in base all’articolo 299 del trattato CE, ha inizialmente autorizzato la Spagna ad applicare esenzioni dall’imposta AIEM o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2011 a taluni prodotti di fabbricazione locale delle Isole Canarie. L’allegato della decisione precitata conteneva l’elenco dei prodotti ai quali potrebbero essere applicate le esenzioni o riduzioni d’imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non potrebbe essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali. |
(11) |
La decisione n. 895/2011/UE del Consiglio (3) ha modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2013. |
(12) |
La decisione n. 1413/2013/UE del Consiglio (4) ha ulteriormemnte modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2014. |
(13) |
La decisione n. 377/2014/UE del Consiglio (5) ha autorizzato la Spagna ad applicare esenzioni dall’imposta AIEM, o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2020, per taluni prodotti fabbricati localmente nelle Isole Canarie. L’allegato di tale decisione contiene un elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d’imposta. |
(14) |
Un attento esame della situazione conferma la necessità di approvare la richiesta della Spagna di rinnovare l’autorizzazione. |
(15) |
Il differenziale massimo delle aliquote, applicabile ai prodotti industriali in questione, non dovrebbe superare il 15 %. Conformemente al principio di sussidiarietà, le autorità spagnole dovrebbero essere autorizzate a decidere la percentuale appropriata per ciascun prodotto. L’aliquota differenziata autorizzata non dovrebbe superare i costi supplementari dimostrati. Eccetto in casi debitamente giustificabili, è tuttavia opportuno applicare a tale vantaggio fiscale un limite di 150 milioni di EUR all’anno. |
(16) |
Conformemente al principio di sussidiarietà e allo scopo di garantire flessibilità, le autorità spagnole dovrebbero essere autorizzate a modificare l’elenco dei prodotti e l’aliquota differenziata autorizzata, per rispecchiare il livello effettivo dei costi supplementari sostenuti nella produzione di tali beni nelle Isole Canarie. In tale contesto per le autorità spagnole dovrebbe essere possibile applicare aliquote differenziate inferiori e introdurre, se necessario, un’imposizione minima per prodotti specifici, a condizione che qualsiasi modifica sia conforme agli obiettivi dell’articolo 349 TFUE. Qualsiasi modifica all’elenco dei prodotti dovrebbe basarsi sui criteri di ammissibilità seguenti: è dimostrata l’esistenza di una produzione locale la cui quota del mercato locale è di almeno il 5 %; è dimostrata l’esistenza di importazioni significative di beni (provenienti, tra l’altro dalla Spagna continentale e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e la cui quota del mercato locale non è inferiore al 10 % ed è dimostrata l’esistenza di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali. |
(17) |
Alle autorità spagnole dovrebbe essere consentito di derogare alle soglie fissate per le quote di mercato in circostanze debitamente giustificate, tra cui una produzione ad alto impiego di manodopera, una produzione che per altri motivi rivesta importanza strategica per lo sviluppo locale, una produzione soggetta a fluttuazioni periodiche, una produzione localizzata in zone particolarmente svantaggiate e la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare crisi sanitarie. Per le autorità spagnole dovrebbe essere possibile modificare l’elenco dei prodotti e la relativa aliquota differenziata autorizzata, a condizione che qualsiasi modifica sia conforme agli obiettivi dell’articolo 349 TFUE. |
(18) |
L’obiettivo di promuovere lo sviluppo socioeconomico delle Isole Canarie si riflette a livello nazionale nello scopo della tassa AIEM e nella ripartizione delle entrate che genera. L’integrazione del gettito dell’imposta AIEM nelle risorse del regime economico e fiscale delle Isole Canarie e l’utilizzo di tale gettito per una strategia di sviluppo socioeconomico della regione che comporti la promozione delle attività locali costituiscono obblighi giuridici. |
(19) |
Le esenzioni dall’imposta AIEM o le riduzioni della stessa dovrebbero applicarsi per sette anni. Per consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano a essere soddisfatte, è opportuno che le autorità spagnole presentino una relazione di controllo alla Commissione entro il 30 settembre 2025. |
(20) |
La presente decisione lascia impregiudicata l’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 TFUE, le autorità spagnole sono autorizzate a stabilire, per i prodotti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I, fabbricati localmente nelle Isole Canarie, esenzioni totali dall’imposta denominata «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias» («imposta AIEM») o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2027. Tali esenzioni o riduzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle Isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.
2. L’applicazione delle esenzioni totali o delle riduzioni parziali di cui al paragrafo 1 non comporta differenze superiori al 15 % per i prodotti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I.
Le autorità spagnole assicurano che le esenzioni o le riduzioni applicate ai prodotti non superino la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività locali. L’aliquota differenziata autorizzata non supera i costi supplementari dimostrati.
3. Eccetto in casi debitamente giustificabili, al vantaggio fiscale si applica un limite di 150 milioni di EUR all’anno.
Articolo 2
1. Le autorità spagnole selezionano i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, tenendo conto dei criteri seguenti:
a) |
è dimostrata l’esistenza di una produzione locale, la cui quota del mercato locale è pari almeno al 5 %; |
b) |
è dimostrata l’esistenza di importazioni significative di beni (provenienti, tra l’altro dalla Spagna continentale e da altri Stati membri) che potrebbe compromettere il mantenimento della produzione locale e la cui quota del mercato locale non è inferiore al 10 %; |
c) |
è dimostrata l’esistenza di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei costi della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali. |
2. Le autorità spagnole possono derogare alle soglie fissate per le quote di mercato, di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in circostanze debitamente giustificate, tra cui:
a) |
una produzione ad alto impiego di manodopera; |
b) |
una produzione che per altri motivi rivesta importanza strategica per lo sviluppo locale; |
c) |
una produzione soggetta a fluttuazioni periodiche; |
d) |
una produzione localizzata in zone particolarmente svantaggiate; |
e) |
la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare crisi sanitarie. |
Articolo 3
Entro il 1o gennaio 2021 le autorità spagnole comunicano alla Commissione l’elenco iniziale dei prodotti cui si applicano esenzioni o riduzioni. Tali prodotti rientrano nelle categorie di prodotti di cui all’allegato I. Le autorità spagnole possono apportare modifiche all’elenco dei prodotti, a condizione che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione.
Articolo 4
Entro il 30 settembre 2025, le autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione di controllo per consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l’autorizzazione stabilite all’articolo 1 continuano a essere soddisfatte. La relazione di controllo deve contenere le informazioni che figurano nell’allegato II.
Articolo 5
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Articolo 6
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Parere del 6 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002, relativa al regime d’imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 22).
(3) Decisione n. 895/2011/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 17).
(4) Decisione n. 1413/2013/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 13).
(5) Decisione n. 377/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa al regime d’imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 4).
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, SECONDO LE CATEGORIE DI PRODOTTI DELLE VOCI DEL SISTEMA ARMONIZZATO
Agricoltura, allevamento, silvicoltura e pesca
0203 |
0204 |
0207 |
0407 |
0603 |
0701 |
0703 |
0706 |
0708 |
0810 |
Industria estrattiva
2516 |
6801 |
6802 |
6810 |
Materiali da costruzione
2523 |
3816 |
3824 |
6809 |
7006 |
7007 |
7008 |
7009 |
7010 |
Sostanze chimiche
2804 |
2807 |
2811 |
2828 |
2853 |
3102 |
3105 |
3208 |
3209 |
3212 |
3213 |
3214 |
3304 |
3401 |
3402 |
3406 |
3814 |
3917 |
3920 |
3923 |
3925 |
4012 |
|
|
|
|
Industrie metallurgiche
7308 |
7309 |
7604 |
7608 |
7610 |
8415 |
8424 |
8907 |
9403 |
9404 |
9406 |
Industria alimentare e delle bevande
0210 |
0305 |
0403 |
0406 |
0901 |
1101 |
1102 |
1601 |
1602 |
1702 |
1704 |
1806 |
1901 |
1902 |
1904 |
1905 |
2002 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2103 |
2105 |
2106 |
2201 |
2202 |
2203 |
2204 |
2208 |
2309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabacco
2402
Tessili, cuoio e calzature
6109 |
6112 |
Carta
4808 |
4811 |
4818 |
4819 |
4821 |
4823 |
Arti grafiche
4909 |
4910 |
4911 |
ALLEGATO II
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 4
1.
Costi aggiuntivi stimati. Le autorità spagnole trasmettono una relazione di sintesi contenente dati sufficienti per valutare se sussistono costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno. Le informazioni fornite nella relazione di sintesi comprendono almeno i dati seguenti, nella misura in cui siano disponibili: costi dei fattori produttivi; costi dell’eccesso di scorte; costi delle attrezzature; costi supplementari di manodopera; e costi finanziari. Tali dati devono essere forniti in riferimento alle categorie di prodotti delle voci del sistema armonizzato, sulla base delle quattro cifre della nomenclatura combinata.Detta relazione contiene una sintesi dei risultati di dettagliati studi ad hoc sui costi supplementari, che la Spagna continuerà a svolgere periodicamente.
2.
Altre sovvenzioni. Le autorità spagnole trasmettono un elenco di tutte le altre misure di sostegno e di aiuto in materia di costi operativi supplementari legati all’ultraperifericità delle Isole Canarie a carico degli operatori economici.
3.
Impatto sul bilancio pubblico. Le autorità spagnole compilano la tabella 1 indicando l’importo totale stimato (in EUR) delle imposte riscosse o non riscosse ai sensi del regime AIEM.Tabella 1
Anno (*1) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Note (*2) |
Mancato gettito fiscale (1) |
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Gettito fiscale — importazioni (2) |
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Gettito fiscale — produzione locale (3) |
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|
|
Note relative alla tabella 1: |
4.
Impatto sulla resa economica complessiva. Le autorità spagnole compilano la tabella 2 fornendo tutti i dati relativi all’impatto della riduzione delle imposte sullo sviluppo socioeconomico della regione. Gli indicatori richiesti nella tabella 2 si riferiscono all’andamento dei settori oggetto del sostegno comparato all’andamento economico generale della regione. Se alcuni degli indicatori non sono disponibili, occorrerà includere dati alternativi sul rendimento economico complessivo della regione.Tabella 2
Anno (*3) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Note (*4) |
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Valore aggiunto lordo regionale |
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Occupazione regionale complessiva |
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Numero di imprese attive |
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||
Indice del livello dei prezzi — continente |
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||
Indice del livello dei prezzi — regione |
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||
Note relative alla tabella 2: |
5.
Specifiche relative al regime. Le autorità spagnole compilano le tabelle 3 e 4 per ciascun prodotto (NC4, NC6, NC8 o TARIC10 a seconda dei casi) e per anno (dal 2019 al 2024). L’elenco comprende soltanto i prodotti che beneficiano di aliquote fiscali differenziate. L’elenco comprende soltanto i prodotti che beneficiano di aliquote fiscali differenziate.Tabella 3
Identificazione dei prodotti e delle aliquote applicate.
Prodotti che beneficiano del sostegno — codice NC (a 4, 6, 8 o 10 cifre) |
Anno |
Categoria NC4 approvata (5) |
Specifiche del codice (6) |
Aliquota fiscale esterna (7) |
Aliquota fiscale interna (8) |
Aliquota differenziata applicata (9) |
Note ((**)) |
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2019 |
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2020 |
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2021 |
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2022 |
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2024 |
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Note relative alla tabella 3: |
Tabella 4
Quota di mercato dei prodotti che beneficiano del sostegno
Prodotti che beneficiano del sostegno — codice NC (a 4, 6, 8 o 10 cifre) (*5) |
Anno |
Volume (10) |
Valore (in EUR) (11) |
Note (*7) |
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produzione locale |
unità |
importazioni |
Quota di mercato (*6) |
produzione locale |
importazioni |
Quota di mercato (*6) |
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2019 |
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2020 |
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2022 |
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2024 |
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Note relative alla tabella 4: |
6.
Irregolarità. Le autorità spagnole forniscono informazioni su eventuali indagini in merito a irregolarità amministrative, relative in particolare all’evasione fiscale o al contrabbando, riscontrate nel contesto dell’applicazione dell’autorizzazione. Esse forniscono informazioni dettagliate, tra cui perlomeno i dati che riguardano la natura del caso, la sua entità e il periodo temporale.
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7.
Reclami. Le autorità spagnole forniscono informazioni sulla presentazione alle autorità nazionali, regionali o locali di eventuali reclami da parte di beneficiari o di non beneficiari in merito all’applicazione dell’autorizzazione.
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(1) «Mancato gettito fiscale»: l’importo totale (in EUR) delle imposte non riscosse a causa delle aliquote differenziate applicate alla produzione locale (esenzioni/riduzioni). A livello di prodotto, si calcola moltiplicando il valore della produzione venduta sul mercato locale (vale a dire, deducendo le esportazioni) per l’aliquota differenziata applicata. L’indicatore si calcola sommando le stime a livello di prodotto.
(2) «Gettito fiscale — importazioni»: l’importo totale (in EUR) dell’imposta riscossa sulle importazioni di prodotti tassabili.
(3) «Gettito fiscale — produzione locale»: l’importo totale (in EUR) dell’imposta riscossa sui prodotti locali tassabili.
(*1) Le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli anni elencati.
(*2) Inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.
(4) «Settori che beneficiano del sostegno»: si intendono i settori economici (definizione NACE o analoga) in cui la produzione beneficia prevalentemente (per volume di produzione) di riduzioni/esenzioni fiscali.
(*3) Le informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli anni elencati.
(*4) Inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.
(5) «Categoria NC4 approvata»: la categoria NC4 approvata nella presente decisione.
(6) «Specifica del codice»: qualora un trattamento differente sia esteso a codici a 10 cifre differenti o sia basato su altre specifiche ad hoc delle definizioni NC/TARIC.
(7) «Aliquota fiscale esterna»: l’aliquota fiscale applicata alle importazioni.
(8) «Aliquota fiscale interna»: l’aliquota fiscale applicata alla produzione locale.
(9) «Aliquota differenziata applicata»: la differenza tra aliquota esterna e interna.
((**)) Inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.
(*5) La prima colonna deve essere identica alla tabella precedente per consentire la corrispondenza dei dati.
(10) «Volume»: nella colonna «unità» specificare l’unità di misura (tonnellate, ettolitri, pezzi, eccetera).
(11) «Valore»: per le importazioni, coincide con l’importo imponibile.
(*6) «Quota di mercato»: la quota di mercato si calcola deducendo le esportazioni di prodotti locali.
(*7) Inserire commenti e chiarimenti ritenuti pertinenti.
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/21 |
DECISIONE (UE) 2020/1793 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2020
recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio (2) autorizza le autorità francesi ad applicare esenzioni totali o parziali dai «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi per i prodotti figuranti nell’allegato di detta decisione fabbricati localmente in dette regioni ultraperiferiche. È autorizzata una differenza massima di imposizione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d’oltremare interessati. La decisione n. 940/2014/UE si applica fino al 31 dicembre 2020. |
(2) |
La Francia ritiene che gli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le regioni ultraperiferiche francesi perdurino ed ha chiesto alla Commissione di mantenere un sistema impositivo differenziato, simile a quello esistente attualmente, oltre il 1o gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2027. |
(3) |
Tuttavia, l’esame degli elenchi di prodotti cui la Francia intende applicare un’imposizione differenziata richiede un lungo lavoro, consistente nel verificare, per ogni singolo prodotto, la giustificazione di un’imposizione differenziata e la sua proporzionalità, al fine di assicurare che una simile imposizione differenziata non comprometta l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ivi comprese l’integrità e la coerenza del mercato interno e delle politiche comuni. |
(4) |
La crisi della pandemia di COVID-19 ha fortemente ritardato il lavoro svolto delle autorità francesi per raccogliere le informazioni necessarie per tale verifica. Di conseguenza, il lavoro non ha ancora potuto essere completato. |
(5) |
La mancata adozione di una proposta anteriormente al 1o gennaio 2021 potrebbe creare una lacuna legislativa, in quanto renderebbe impossibile l’applicazione di qualsiasi imposizione differenziata nelle regioni ultraperiferiche francesi successivamente al 1o gennaio 2021. |
(6) |
Per consentire di completare il lavoro di verifica attualmente in corso e per dare alla Commissione il tempo di presentare una proposta equilibrata nel rispetto dei diversi interessi in gioco, è pertanto necessario concedere un termine supplementare di sei mesi. |
(7) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione n. 940/2014/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 940/2014/UE, la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «30 giugno 2021».
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Parere del 6 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/23 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1794 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2020
che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l’allegato II, parte I, stabilisce alcuni requisiti per quanto riguarda l’uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico. |
(2) |
In vista della soppressione graduale delle deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848, è importante aumentare la produzione e l’immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione. |
(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato come «in conversione» se si è rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi. In applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri provvedono alla costituzione di una banca dati regolarmente aggiornata nella quale è elencato il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile sul loro territorio, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate. Inoltre, secondo l’articolo 26, paragrafo 2, gli Stati membri devono disporre di sistemi che consentono agli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, e che sono in grado di fornirlo in quantità sufficienti ed entro tempi ragionevoli, di rendere pubbliche, su base volontaria e a titolo gratuito, unitamente ai loro nomi e recapiti, informazioni sul materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile, come il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico o di varietà biologiche adatte alla produzione biologica, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate, la quantità in peso di tale materiale e il periodo dell’anno in cui è disponibile. Secondo l’articolo 26, paragrafo 5, tuttavia, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i sistemi di informazione pertinenti già esistenti. |
(4) |
È importante quindi, se il materiale riproduttivo vegetale biologico non è disponibile in quantità sufficiente e l’indisponibilità è dimostrata dai dati registrati nella banca dati e nei sistemi di cui sopra, privilegiare l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione rispetto al materiale riproduttivo vegetale non biologico. Inoltre, conformemente all’articolo 6, lettera i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno prevedere che gli agricoltori possano usare materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione ottenuto dalle proprie aziende (autoprodotto). |
(5) |
Tenendo conto delle prassi divergenti attualmente in vigore negli Stati membri, laddove il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile in qualità o quantitativi sufficienti, è fondamentale armonizzare i criteri e le condizioni specifiche di rilascio delle autorizzazioni all’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico. Grazie all’armonizzazione si dovrebbe riuscire ad evitare potenziali distorsioni della concorrenza nella produzione biologica, provvedendo peraltro ad applicare alcune disposizioni precauzionali al materiale riproduttivo vegetale che, in caso di trattamenti fitosanitari imposti, dovrebbe essere soggetto, se opportuno, a un periodo di conversione della parcella, come previsto nell’allegato II, parte I, punti 1.7.3 e 1.7.4, del regolamento (UE) 2018/848. |
(6) |
Nonostante gli sforzi degli operatori coinvolti nella produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico, vi sono ancora molte specie, sottospecie o varietà per le quali il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile e per le quali è necessario semplificare il processo di autorizzazione riducendo gli oneri amministrativi senza compromettere la natura biologica dei prodotti. Pertanto, al fine di ridurre il numero di richieste di autorizzazioni individuali, è opportuno prevedere autorizzazioni generali annuali nazionali per specie, sottospecie o varietà, a determinate condizioni, e l’adozione di elenchi nazionali di specie o sottospecie per le quali sono disponibili in quantità sufficiente varietà consone di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione. Tale approccio dovrebbe consentire di limitare il ricorso a autorizzazioni individuali. Inoltre, gli elenchi nazionali contengono informazioni rilevanti che dovrebbero aumentare conoscenze e certezze nel settore del materiale riproduttivo vegetale biologico agevolando l’ulteriore sviluppo di questo settore di produzione altamente specializzato e un maggiore ricorso al materiale riproduttivo vegetale biologico. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848. |
(8) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:
1) |
i punti da 1.8.5.1 a 1.8.5.5 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
sono inseriti i seguenti punti 1.8.5.6 e 1.8.5.7:
|
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1795 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2020
relativo all’autorizzazione del chelato di ferro di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del chelato di ferro di lisina e di acido glutammico. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del chelato di ferro di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
(4) |
Nei pareri del 4 luglio 2019 (2) e del 25 maggio 2020 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il chelato di ferro di lisina e di acido glutammico non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali e sulla sicurezza dei consumatori. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è un irritante per gli occhi, un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e ha dichiarato un rischio da inalazione per gli utilizzatori dell’additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo non presenta un rischio aggiuntivo per l’ambiente rispetto ad altri composti di ferro autorizzati e che esso costituisce un’efficace fonte di ferro per tutte le specie animali. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione dell’additivo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, purché siano adottate le pertinenti misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2019;17(7):5792.
(3) EFSA Journal 18(6):6164.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
|||||||||||||||||||
Tenore dell’elemento (Fe) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi. |
||||||||||||||||||||||||||||
3b111 |
- |
Chelato di ferro di lisina e di acido glutammico |
Composizione dell’additivo Miscela di chelati di ferro con lisina e di chelati di ferro con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con
|
Tutte le specie animali |
- |
- |
Ovini: 500 (totale (2)). Bovini e pollame: 450 (totale (2)). Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno (totale (2)). Animali da compagnia: 600 (totale (2)). Altre specie: 750 (totale (2)). |
|
21.12.2030 |
|||||||||||||||||||
Caratterizzazione delle sostanze attive Formule chimiche: Acido ferro-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato: C6H17ClFeN2O7S Acido ferro-2-amminopentanedioico, sale di sodio e idrogenosolfato: C5H12FeNNaO10S |
||||||||||||||||||||||||||||
Metodi di analisi (1) Per la quantificazione del tenore di lisina e di acido glutammico nell’additivo per mangimi:
Per la dimostrazione della struttura chelata dell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione del totale di ferro nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione del totale di ferro nelle premiscele:
Per la quantificazione del tenore totale di ferro nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro dei mangimi.
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1796 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2020
relativo all’autorizzazione della L-glutammina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-glutammina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione della L-glutammina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», e nella categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti». |
(4) |
Nel parere del 18 marzo 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza L-glutammina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è un’efficace fonte di glutammina per tutte le specie animali e che, per essere pienamente efficace nei ruminanti, la L-glutammina supplementare dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine. |
(5) |
Per quanto riguarda l’utilizzo della L-glutammina come aromatizzante, l’Autorità precisa che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia se la sostanza viene usata alla dose raccomandata. L’utilizzo della L-glutammina come sostanza aromatizzante non è autorizzato nell’acqua di abbeveraggio. Alla dose raccomandata, la L-glutammina come sostanza aromatizzante non dovrebbe destare alcun motivo di preoccupazione. Il fatto che l’utilizzo della L-glutammina non sia autorizzato come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in alimenti composti somministrati nell’acqua. Al fine di permettere un migliore controllo della L-glutammina è opportuno che, quando usata come aromatizzante, essa sia sottoposta a restrizioni e condizioni. Nel caso della L-glutammina, i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull’etichetta. Qualora tale tenore venga superato, sull’etichetta delle premiscele sarebbe opportuno fornire determinate informazioni. |
(6) |
L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione della L-glutammina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
2. La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2020; 18(4):6075.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi. |
|||||||||||||||||||||||
3c451 |
- |
L-glutammina |
Composizione dell’additivo: Polvere con un tenore minimo di L-glutammina del 98 % Caratterizzazione della sostanza attiva: L-glutammina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 Denominazione IUPAC: (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid Numero CAS: 56-85-9 Numero EINECS: 200-292-1 Formula chimica: C5H10N2O3 Metodo di analisi (1): Per l’identificazione della L-glutammina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione della glutammina nell’additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:
|
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
|
21.12.2030 |
||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. |
|||||||||||||||||||||||
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||
3c451 |
- |
L-glutammina |
Composizione dell’additivo: Polvere con un tenore minimo di L-glutammina del 98 % Caratterizzazione della sostanza attiva: L-glutammina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 Denominazione IUPAC: (2S)-2,5-diamino- 5-oxopentanoic acid Numero CAS: 56-85-9 Numero EINECS: 200-292-1 Formula chimica: C5H10N2O3 Numero FLAVIS: 17.007 Metodo di analisi (1): Per l’identificazione della L-glutammina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione della glutammina nell’additivo per mangimi e nelle premiscele:
|
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
|
21.12.2030 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1797 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2020
relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-valina. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione della L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». |
(4) |
Nel parere del 18 marzo 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159, quando è usata in quantità adeguate come integratore dietetico, non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è un’efficace fonte dell’amminoacido L-valina per l’alimentazione animale e che, affinché sia efficace per le specie ruminanti, l’additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione della L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificate nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(4):6074.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi |
|||||||||||||||
3c370 |
- |
L-valina |
Composizione dell’additivo Polvere con un tenore minimo di L-valina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %. |
Tutte le specie |
- |
|
|
|
21.12.2030 |
||||||
Caratterizzazione della sostanza attiva L-valina (acido (2S)-2-ammino-3-metilbutanoico) prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 Formula chimica: C5H11NO2 Numero CAS: 72-18-4 |
|||||||||||||||
Metodo di analisi (1) Per l’identificazione della L-valina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione della valina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione della valina nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1798 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2020
relativo all’autorizzazione del monocloridrato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum DSM 32932 e del solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione del monocloridrato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum DSM 32932 e del solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum KFCC 11043. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento. |
(3) |
Le domande riguardano l’autorizzazione del monocloridrato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum DSM 32932 e del solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». |
(4) |
Nel parere del 19 marzo 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il monocloridrato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum DSM 32932 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha determinato un rischio per gli utilizzatori in quanto la sostanza dovrebbe essere considerata come irritante per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. Nel parere del 1o luglio 2020 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che entrambi gli additivi sono un’efficace fonte dell’aminoacido L-lisina per tutte le specie animali e che, affinché siano ugualmente efficaci per le specie ruminanti e quelle non ruminanti, gli additivi dovrebbero essere protetti dalla degradazione nel rumine. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del monocloridrato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum DSM 32932 e del solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «amminoacidi, loro sali e analoghi», sono autorizzate come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(4):6078.
(3) EFSA Journal 2020;18(7):6203.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi. |
|||||||||||||||||
3c322i |
|
Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro |
Composizione dell’additivo Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell’1,5 %. |
Tutte le specie |
- |
- |
- |
|
21.12.2030 |
||||||||
Caratterizzazione della sostanza attiva Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum DSM 32932. Formula chimica: C6H15ClN2O2 Numero CAS: 657-27-2 Metodi di analisi (1) Per l’identificazione del monocloridrato di L-lisina nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione della lisina nell’additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina:
Per la quantificazione della lisina nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:
|
|||||||||||||||||
3c323 |
|
Solfato di L-lisina |
Composizione dell’additivo Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 55 % e un tenore massimo di solfato del 22 %. |
Tutte le specie |
- |
- |
10 000 |
|
21.12.2030 |
||||||||
Caratterizzazione della sostanza attiva Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 Formula chimica: C12H30N4O8S Numero CAS: 60343-69-3 |
|||||||||||||||||
Metodi di analisi (1) Per la quantificazione della lisina nell’additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina:
Per l’identificazione del solfato nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione della lisina nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:
|
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animaliGU L 54 del 26.2.2009, p. 2
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1799 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2020
relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e ad altri volatili ovaioli (titolare dell’autorizzazione: Andrés Pintaluba S.A)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e ad altri volatili ovaioli, da classificare nella categoria «additivi zootecnici», gruppo funzionale «promotori della digestione». |
(4) |
Nel parere del 7 maggio 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 non ha un’incidenza negativa sulla salute delle galline ovaiole e degli altri volatili ovaioli, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha altresì concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha concluso che l’additivo è efficace come additivo zootecnico nel migliorare la digeribilità dei regimi alimentari nelle galline ovaiole e negli altri volatili ovaioli. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(5):6142.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||
Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||
4a31 |
Andrés Pintaluba SA. |
6-fitasi (EC 3.1.3.26) |
Composizione dell’additivo Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 con un’attività minima di: Forma solida: 20 000 U (1)/g Forma liquida: 20 000 U/ml |
galline ovaiole e altri volatili ovaioli |
- |
300 U |
- |
|
21.12.2030 |
||||
Caratterizzazione della sostanza attiva 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta mediante fermentazione con Komagataella phaffii CGMCC 12056 |
|||||||||||||
Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell’attività della fitasi nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell’attività della fitasi nelle premiscele:
Per la quantificazione dell’attività della fitasi nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
(1) 1 unità è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato, a pH 5,5 e a 37 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1800 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2020
relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici». |
(4) |
Il richiedente ha chiesto che l’additivo per mangimi sia autorizzato anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «sostanze aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. L’utilizzo di glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere autorizzato. Il fatto che l’utilizzo dell’additivo in questione non sia autorizzato come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in alimenti composti somministrati nell’acqua. |
(5) |
Nel parere del 19 marzo 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Nel parere l’Autorità ha concluso che l’additivo non è tossico per inalazione, non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante della pelle. L’Autorità ha inoltre concluso che, essendo ampiamente comprovato l’effetto del glutammato monosodico di aumentare l’appetibilità degli alimenti, non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia nei mangimi. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. In particolare sull’etichetta dell’additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, sull’etichetta delle premiscele sarebbe opportuno fornire determinate informazioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(4):6085.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti. |
|||||||||||||||||
2b621i |
- |
Glutammato monosodico |
Composizione dell’additivo Glutammato monosodico Caratterizzazione della sostanza attiva L-glutammato di monosodio prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 Purezza: saggio ≥ 99 %. Formula chimica: C5H8NaNO4•H2O Numero CAS: 6106-04-3 Metodo di analisi (1) Per l’identificazione dell’L-glutammato di monosodio nell’additivo per mangimi: «Monosodium L-glutamate monograph» del Food Chemical Codex. Per la quantificazione dell’L-glutammato monosodico nell’additivo per mangimi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), come descritta nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2) (allegato III, parte F). Per la quantificazione dell’L-glutammato monosodico nelle premiscele: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna con ninidrina e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F). |
Tutte le specie animali |
- |
- |
- |
|
21.12.2030 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1801 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2020
che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/862 (2) della Commissione ha fissato il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’anno civile 2020. Tale tasso è stato fissato alla luce delle informazioni disponibili nell’ambito del progetto di bilancio 2021, in particolare tenendo conto di un importo di disciplina finanziaria di 487,6 milioni di EUR destinato alla riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
(2) |
Il tasso di adattamento ha inoltre tenuto conto della necessità di applicare la disciplina finanziaria per rispettare i massimali annui di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1306/2013, come previsto all’articolo 26, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(3) |
Sebbene l’importo per applicare la disciplina finanziaria per la riserva per le crisi nel settore agricolo rimanga fissato a 487,6 milioni di EUR, le stime preliminari disponibili in relazione alla lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio 2021 che la Commissione presenterà e che copre le previsioni per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato indicano che è necessario adeguare il tasso di disciplina finanziaria fissato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/862. |
(4) |
Di conseguenza, sulla base delle nuove informazioni in possesso della Commissione, è opportuno adeguare il tasso di adattamento a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento n. 1306/2013 anteriormente al 1o dicembre dell’anno civile al quale si applica tale tasso. |
(5) |
La proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (3), presentata dalla Commissione, non è stata ancora adottata. Pertanto, a titolo precauzionale e tenuto conto della fase già molto avanzata della procedura decisionale per l’adozione di tale regolamento, per il calcolo del tasso di adattamento dovrebbe essere utilizzato il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia per l’esercizio finanziario 2021, pari a 40 368,0 milioni di EUR (sottomassimale indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, adattato per i trasferimenti notificati dagli Stati membri nelle assegnazioni tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti). |
(6) |
Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell’esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, entro certi limiti di bilancio. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata a un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell’anno civile cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti saranno erogati agli agricoltori. |
(7) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell’anno civile corrispondente. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell’introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori del suddetto Stato membro. |
(8) |
Il nuovo tasso di adattamento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo di tutti i pagamenti da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto presentata per l’anno civile 2020. Per motivi di chiarezza è pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/862. |
(9) |
Al fine di garantire che il tasso di adattamento adeguato sia applicabile a decorrere dalla data stabilita per i pagamenti a favore degli agricoltori a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2020, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai fini della fissazione del tasso di adattamento di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2020, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 2,906192 %.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/862 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/862 della Commissione, del 19 giugno 2020, che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2020 (GU L 197 del 22.6.2020, pag. 3).
(3) COM(2020) 443 final
(4) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
DECISIONI
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/51 |
DECISIONE (UE) 2020/1802 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2020
che modifica le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
[notificata con il numero C(2020) 8151]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (2) definisce al punto 2.4.3 dell’allegato I i requisiti per l’utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti. |
(2) |
Il punto 2.4.3.3, lettera a), delle linee guida per l’utente di cui all’allegato I della decisione (UE) 2017/2285 della Commissione definisce i settori in cui è consentito l’utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti (tabella 9). |
(3) |
Il punto 2.4.3.3, lettera b), delle linee guida per l’utente definisce i settori in cui l’utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti è consentito nei progetti pilota (tabella 10) e specifica che, dopo un progetto pilota e sulla base della sua valutazione, il comitato EMAS può raccomandare di includere il settore nell’elenco dei settori in cui è consentito l’utilizzo del metodo a campione (tabella 9). |
(4) |
Due progetti pilota in settori che figurano nella tabella 10 sono stati realizzati in Germania: uno nel commercio al dettaglio (codice NACE 47.1) e uno nei servizi di assistenza residenziale (codice NACE 87) e assistenza sociale non residenziale (codice NACE 88). Deve essere presentata al comitato EMAS una valutazione di questi progetti pilota. |
(5) |
Sulla base della valutazione dei progetti pilota, il comitato EMAS ha raccomandato l’inclusione di questi settori nell’elenco dei settori in cui è consentito l’utilizzo del metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti (tabella 9). |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I codici NACE 47.1, 87 e 88 designano settori in cui è consentito l’utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti. Detti settori sono pertanto eliminati dalla tabella 10 e inseriti nella tabella 9 dell’allegato I delle linee guida per l’utente.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/53 |
DECISIONE (UE) 2020/1803 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2020
che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta
[notificata con il numero C(2020) 8155]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un ridotto impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per gruppi di prodotti. |
(3) |
La decisione 2012/481/UE della Commissione (2) ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti «carta stampata». Con decisione (UE) 2018/1590 della Commissione (3) il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020. |
(4) |
La decisione 2014/256/CE della Commissione (4) ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo «prodotti di carta trasformata». Con decisione (UE) 2017/1525 della Commissione (5) il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020. |
(5) |
Per meglio rispecchiare le migliori prassi sul mercato per questi gruppi di prodotti e per tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno fissare una nuova serie di criteri per i prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta. |
(6) |
Il controllo dell’adeguatezza (REFIT) (6) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l’attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all’Ecolabel, abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati. |
(7) |
In linea con tali conclusioni e previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per i gruppi di prodotti «carta stampata» e «prodotti di carta trasformata», prendendo in considerazione i successi ottenuti fino ad oggi, l’attenzione dei portatori di interessi, le potenziali opportunità di aumentare in futuro la diffusione dei prodotti sostenibili e la domanda del mercato. |
(8) |
Poiché i due gruppi di prodotti «carta stampata» e «prodotti di carta trasformata» sono strettamente correlati e i relativi criteri si sovrappongono, è opportuno adottare una decisione unica con un solo allegato attinente a entrambi i gruppi di prodotti. |
(9) |
Il nome del gruppo di prodotti dovrebbe essere modificato in «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» al fine di rispecchiare meglio la funzionalità dei prodotti e garantire la chiarezza circa i prodotti inclusi nell’ambito di applicazione. In questo modo dovrebbe inoltre essere possibile aumentare la visibilità dei sistemi destinati ai partecipanti al mercato e ridurre l’onere amministrativo a carico delle autorità nazionali. |
(10) |
Inoltre, in linea con il riesame, è opportuno apportare alcune modifiche alla definizione del gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta», in particolare per rendere più chiara la distinzione tra i diversi tipi di prodotti. |
(11) |
Nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva (7), adottato l’11 marzo 2020, si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che devono figurare più sistematicamente tra i criteri per l’Ecolabel UE. |
(12) |
I criteri revisionati per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta dovrebbero mirare, in particolare, a utilizzare prodotti a base di carta fabbricata in modo più sostenibile e proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da materiali riciclati. I nuovi criteri dovrebbero basarsi su un approccio improntato all’analisi del ciclo di vita e mirare sia a promuovere processi di fabbricazione efficienti sotto il profilo energetico sia a ridurre le emissioni di composti organici volatili (COV) che contribuiscono a ossidazione fotochimica, tossicità umana, deplezione abiotica, eutrofizzazione, acidificazione e cambiamenti climatici. I criteri revisionati dovrebbero limitare l’uso di sostanze pericolose, tener conto delle emissioni generate durante il processo di stampa, ridurre la quantità di rifiuti di carta generati dal processo e aumentare la riciclabilità dei prodotti, contribuendo a facilitare la transizione verso un’economia più circolare. |
(13) |
I nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per ciascun gruppo di prodotti dovrebbero rimanere validi fino al 31 dicembre 2028, tenuto conto del ciclo di innovazione per i due gruppi di prodotti. |
(14) |
Per ragioni di certezza del diritto le decisioni 2012/481/UE e 2014/256/UE dovrebbero essere abrogate. |
(15) |
Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di prodotti di carta stampata o di carta trasformata ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nelle decisioni 2012/481/UE o 2014/256/UE, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l’adozione della presente decisione, ai produttori dovrebbe inoltre essere consentito presentare domanda in base ai criteri stabiliti in dette decisioni o in base ai nuovi criteri stabiliti dalla presente decisione. È opportuno che i marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti in una delle vecchie decisioni possano essere utilizzati per diciotto mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione. |
(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» comprende:
(a) |
prodotti di carta stampata composti da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta, tranne nel caso di libri, cataloghi, opuscoli o formulari che devono essere composti da almeno l’80 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta. Inserti, copertine e qualsiasi elemento di carta stampata del prodotto finito sono considerati parte integrante del prodotto, ad eccezione degli inserti non fissi (es. volantini, adesivi rimovibili) venduti o forniti con esso. Se si intende far figurare il marchio Ecolabel UE sugli inserti non fissi, questi soddisfano i requisiti di cui all’allegato della presente decisione. Gli inserti fissati al prodotto di carta stampata (non destinati ad essere rimossi) rispondono ai requisiti di cui all’allegato della presente decisione; |
(b) |
buste composte da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta; |
(c) |
sporte di carta, compresa la carta da confezione, che sono costituite per il 100 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta; |
(d) |
prodotti di carta per cartoleria, inclusi i classificatori, composti da almeno il 70 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione delle cartelle sospese e delle cartelline con graffa in metallo, alle quali la soglia non si applica. |
2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), composti da almeno l’80 % in peso di carta o cartone o substrati a base di carta e di prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), la componente in plastica non può superare il 10 % in peso, ad eccezione di raccoglitori ad anelli, quaderni, taccuini, diari e classificatori a leva, per i quali il peso della plastica non può superare il 13 %.
3. Il peso del metallo non può inoltre superare 30 g per prodotto, tranne nel caso delle cartelle sospese e cartelline con staffa in metallo, dei raccoglitori ad anelli e dei classificatori a leva con capacità fino a 225 fogli, in cui può arrivare a 75 g, e nel caso dei classificatori a leva con capacità superiore a 225 fogli, in cui può arrivare a 170 g.
4. Il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» non comprende:
(a) |
imballaggio e elementi apposti sull’imballaggio, ad esempio etichette (ad eccezione delle sporte di carta e della carta da confezione); |
(b) |
cartone ondulato; |
(c) |
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che costituiscono l’oggetto dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
(d) |
prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» definito all’articolo 2 della decisione (UE) 2019/70 della Commissione (9); |
(e) |
prodotti di carta stampata profumati, prodotti di carta per cartoleria profumati, e sporte di carta profumate; |
(f) |
cloruro di polivinile (PVC). |
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1) |
«raccoglitori», prodotti a base di carta utilizzati per archiviare documenti o riviste e composti da una copertina, generalmente di cartone, munita di anelli metallici per trattenere fogli di carta sparsi, inclusi i raccoglitori ad anelli e i classificatori a leva; |
(2) |
«libri», prodotti di carta stampata rilegati a filo o a colla con copertina rigida o morbida, ad esclusione di relazioni annuali, periodici, opuscoli, riviste e cataloghi pubblicati a cadenza regolare; |
(3) |
«prodotti per classificazione/archiviazione», prodotti per la classificazione, l’archiviazione e la protezione dei documenti cartacei, compresi le cartelle sospese e i classificatori a leva; |
(4) |
«cartellina», un contenitore pieghevole o una copertina per fogli sciolti, incluso prodotti contenenti indici e separatori, portadocumenti, cartelline semplici, cartelle sospese, scatole di cartone e cartelline a tre lembi; |
(5) |
«inserto», un foglio o una sezione supplementare, stampato in maniera indipendente dal prodotto di carta stampata nelle cui pagine può essere inserito e rimosso (inserto non fisso), oppure rilegato insieme alle pagine del prodotto di carta stampata e quindi parte integrante dello stesso (inserto fisso), compresi annunci pubblicitari su più pagine, opuscoli, fascicoli, cartoline di risposta o altro materiale promozionale; |
(6) |
«imballaggio», tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentirne la manipolazione e la consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurarne la presentazione; |
(7) |
«sporte di carta», prodotti a base di carta utilizzati per maneggiare o trasportare merci; |
(8) |
«prodotto di carta stampata», un prodotto recante l’immagine stampata su carta ottenuta dal trattamento di un materiale per la stampa, e comprendente anche la finitura; |
(9) |
«prodotti di carta per cartoleria», articoli per scrittura e classificazione fatti di carta, comprese buste e materiali per ufficio; |
(10) |
«carta da confezione», foglio o rotolo di carta utilizzato per confezionare regali e pacchi. |
Articolo 3
Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta», il prodotto rientra nella definizione di uno dei gruppi di prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato della presente decisione.
Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato al gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» a fini amministrativi è «053».
Articolo 6
Le decisioni 2012/481/UE e 2014/256/UE sono abrogate.
Articolo 7
1. In deroga all’articolo 6, le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti di carta stampata» ai sensi della decisione 2012/481/UE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2012/481/UE.
2. In deroga all’articolo 6, le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti di carta trasformata» ai sensi della decisione 2014/256/UE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2014/256/UE.
3. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2012/481/UE per il gruppo di prodotti «carta stampata» o dalla decisione 2014/256/UE per il gruppo di prodotti «carta trasformata», a seconda del caso. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali si fondano.
4. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2012/481/UE o dalla decisione 2014/256/UE può essere utilizzato per diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).
(3) Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione, del 19 ottobre 2018, che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 24).
(4) Decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 135 dell’8.5.2014, pag. 24).
(5) Decisione (UE) 2017/1525 della Commissione, del 4 settembre 2017, che modifica la decisione 2014/256/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 230 del 6.9.2017, pag. 28).
(6) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all’Ecolabel UE [COM(2017) 355 final].
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare – Per un’Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final].
(8) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(9) Decisione (UE) 2019/70 della Commissione, dell’11 gennaio 2019, che stabilisce i criteri del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 27).
ALLEGATO
Criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta
QUADRO DI RIFERIMENTO
Finalità dei criteri
I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE sono basati sui migliori prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta presenti sul mercato, in termini di prestazioni ambientali. I criteri sono incentrati sui principali impatti ambientali associati al ciclo di vita di questi prodotti e promuovono gli aspetti dell’economia circolare.
In particolare, i criteri intendono promuovere prodotti che utilizzano tenori elevati di fibre sostenibili o riciclate, sono riciclabili, sono associati a basse emissioni e contengono solo quantità limitate di sostanze pericolose.
A tal fine i criteri mirano a:
— |
richiedere che il substrato cartaceo, compreso il cartone, sia certificato con marchio Ecolabel UE; |
— |
stabilire limiti rigorosi per l’uso di sostanze pericolose; |
— |
stabilire requisiti che assicurino la riciclabilità del prodotto e un adeguato sistema di gestione dei rifiuti, includendo limiti rispetto al quantitativo massimo di rifiuti cartacei generati; |
— |
stabilire requisiti in materia di emissioni, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV), contribuendo così a garantire gli effetti positivi che ne conseguono sia per la salute dei lavoratori sia per la riduzione dell’inquinamento atmosferico locale e regionale; |
— |
stabilire requisiti sul consumo di energia del sito di produzione. |
I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» sono i seguenti:
1. |
Substrato |
2. |
Sostanze soggette a restrizione: |
2.1 |
restrizioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC, Substances of Very High Concern) |
2.2 |
restrizioni relative alle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) |
2.3 |
biocidi e principi attivi biocidi |
2.4 |
detergenti |
2.5 |
alchilfenoletossilati (APEO), solventi alogenati e ftalati |
2.6 |
ulteriori restrizioni relative a inchiostri da stampa, toner, vernici |
2.7 |
recupero di toluene dai processi di stampa in rotocalco |
3. |
Riciclabilità: |
3.1 |
rimovibilità delle parti non cartacee |
3.2 |
spappolabilità |
3.3 |
rimovibilità degli adesivi |
3.4 |
disinchiostrabilità |
4. |
Emissioni: |
4.1 |
emissioni in acqua da processi di stampa in rotocalco |
4.2 |
emissione da impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o impianti equivalenti |
4.3 |
emissione di COV da processi di stampa non contemplati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio |
5. |
Rifiuti: |
5.1 |
sistema di gestione dei rifiuti |
5.2 |
carta per riciclaggio proveniente da impianti di stampa |
5.3 |
carta per riciclaggio proveniente da siti per la produzione di carta per cartoleria e sporte di carta |
6. |
Consumo energetico |
7. |
Formazione |
8. |
Idoneità all’uso |
9. |
Informazioni da riportare sul prodotto |
10. |
Informazioni riportate sul marchio Ecolabel UE |
I criteri ecologici riguardano la fabbricazione di prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta, compresi i sottoprocessi costitutivi dai siti di produzione della carta al sito o ai siti e alle linee di produzione dedicate in cui detti prodotti sono stampati e/o trasformati. I criteri ecologici non riguardano il trasporto e l’imballaggio.
Tutte le operazioni di stampa o trasformazione effettuate sui prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta soddisfano i rispettivi requisiti. Anche le parti del prodotto finale stampate o trasformate da un subfornitore soddisfano i rispettivi requisiti. La domanda include un elenco di tutte le tipografie e dei subfornitori coinvolti nella produzione nonché la loro dislocazione geografica.
È possibile presentare una domanda per una linea di prodotti di tipo specifico, ad esempio un opuscolo di 2-30 pagine rilegato a colla. In questo caso, il prodotto campione che rappresenta la linea di prodotti deve soddisfare i criteri. Il prodotto campione deve essere analizzato tenendo conto di tutti i materiali e le sostanze chimiche utilizzate, dei tipi di carta, del numero massimo di pagine, del formato più grande e di tutte le possibili tipologie di rilegatura. Successivamente, il marchio Ecolabel UE può essere esteso a tutti i prodotti che soddisfano i criteri definiti per il prodotto campione.
Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori, i siti e i processi di produzione dei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono notificati agli organismi competenti, congiuntamente alla documentazione giustificativa per consentire di verificare che i criteri siano ancora rispettati. Per un tipo di prodotto fabbricato in maniera ricorrente o un tipo di prodotto fabbricato soltanto una volta, la domanda è riferita al prodotto specifico.
Valutazione e verifica: Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici in materia di valutazione e verifica.
Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può provenire, a seconda dei casi, dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.
Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
Se opportuno possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la domanda.
Se opportuno gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o ispezioni in loco per verificare la conformità ai criteri.
Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori e i siti di produzione dei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono notificati agli organismi competenti, congiuntamente alla documentazione giustificativa per consentire di verificare che i criteri siano ancora rispettati.
Quale prerequisito, i prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta soddisfano tutti gli obblighi di legge del paese in cui il prodotto è immesso sul mercato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a detto requisito.
Si applicano le seguenti definizioni:
(1) |
«applicazione adesiva», adesivi trasformati utilizzati in prodotti finiti di carta (generalmente applicati sotto forma di pellicola); |
(2) |
«agenti di lavaggi»: a) sostanze chimiche liquide utilizzate per lavare le forme di stampa, sia separate (off-press) sia integrate (in-press), e le macchine da stampa per eliminare gli inchiostri, la polvere di carta e prodotti analoghi; b) detergenti per macchine da finitura e macchine da stampa, come detergenti per rimuovere i residui di adesivi e di vernici; c) detergenti per inchiostro da stampa utilizzati per rimuovere gli inchiostri da stampa secchi; gli agenti detergenti non includono i detergenti per la pulizia di altre parti della macchina da stampa o per la pulizia di altre macchine che non siano le macchine da stampa e le macchine da finitura; |
(3) |
«processo di trasformazione», un processo mediante il quale un materiale è trasformato in un prodotto di carta trasformata, che può talvolta comprendere un processo di stampa (operazioni di prestampa, stampa e post-stampa); |
(4) |
«prodotto di carta trasformata», prodotto di carta, cartone o substrati a base di carta, stampato o non stampato, generalmente utilizzato per proteggere, maneggiare o stoccare articoli o appunti, per il quale il processo di trasformazione costituisce parte essenziale del processo produttivo; comprende tre categorie principali di prodotti: buste, sporte e articoli di carta per cartoleria; |
(5) |
«flessografia», un’attività di stampa rilievografica, con un supporto dell’immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione; |
(6) |
«emissioni diffuse», qualsiasi emissione in atmosfera, nel suolo e nell’acqua di composti organici volatili non contenuti negli scarichi gassosi, nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, tranne se altrimenti indicato nella direttiva2010/75/UE, allegato VII, parte 2; |
(7) |
«solvente organico alogenato», un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola; |
(8) |
«stampa heat-set offset a bobina», un’attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell’immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano; per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati; |
(9) |
«laminazione», far aderire due o più materiali flessibili per produrre laminati; |
(10) |
«carta da riciclare», flusso di rifiuti cartacei generato durante la produzione di un prodotto finito; |
(11) |
«rivestimenti adesivi sensibili alla pressione» (PSA, pressure-sensitive adhesive coatings), adesivi con molecole ancora mobili sulla superficie che, anche dopo essersi rapprese, possono produrre sufficiente aderenza premendo la pellicola di coesione (rivestimento) sulla superficie da incollare; |
(12) |
«stampa in rotocalco», rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene; |
(13) |
«spappolamento», la riconversione della carta in pasta; |
(14) |
«stampa serigrafica rotativa», attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l’inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell’immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano soltanto mediante evaporazione. |
(15) |
«rotocalcografia», attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell’immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione. |
(16) |
«COVT», carbonio organico volatile totale, espresso come C (nell’atmosfera); |
(17) |
«sistema a bobina», sistema con il quale il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati; |
(18) |
«verniciatura», attività di applicazione di una vernice o di un rivestimento adesivo a un materiale flessibile, in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio; |
(19) |
«composti organici volatili» (COV), qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, o una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. |
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL UE
Criterio 1 — Substrato
Il substrato cartaceo, compreso il cartone utilizzato in un prodotto finale, ricevuto è certificato con il marchio Ecolabel UE per la «carta grafica» in conformità all’allegato I della decisione (UE) 2019/70 della Commissione (3).
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE valido a norma dell’allegato I della decisione (UE) 2019/70 della Commissione per ciascun substrato di carta utilizzato per un prodotto o prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta con marchio di qualità Ecolabel UE.
Il richiedente fornisce la descrizione del o dei substrati muniti del marchio Ecolabel UE, compresi i nomi commerciali e la quantità di carta utilizzata. L’elenco comprende anche i nomi dei fornitori della carta utilizzata.
Criterio 2 — Sostanze soggette a restrizioni
La dimostrazione della conformità a ciascuno dei sottocriteri di cui al criterio 2 è basata sulla comunicazione, da parte del richiedente, di un elenco di tutte le pertinenti sostanze chimiche utilizzate e della documentazione opportuna (scheda di dati di sicurezza e/o dichiarazione del fornitore delle sostanze chimiche). Come minimo, tutte le sostanze chimiche di processo utilizzate dal richiedente nei pertinenti processi di stampa o di trasformazione sono sottoposte a controllo.
2.1 Restrizioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)
Tutte le sostanze chimiche utilizzate nel processo di produzione dal richiedente e tutti i materiali forniti che costituiscono parte del prodotto finale sono corredati di dichiarazioni dei fornitori che specificano che non contengono, in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso), sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che sono state identificate secondo la procedura di cui all’articolo 59 del medesimo regolamento e incluse nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti per autorizzazione. Questo requisito non ammette deroghe.
Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione che attesta che il prodotto è stato fabbricato utilizzando sostanze chimiche o materiali forniti che non contengono SVHC in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso). La dichiarazione è corroborata dalle schede dati di sicurezza relative alle sostanze chimiche di processo utilizzate o dalle opportune dichiarazioni dei fornitori delle sostanze chimiche o dei materiali.
L’elenco delle sostanze identificate come SVHC e inserite nell’elenco delle sostanze candidate in conformità all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile al seguente indirizzo:
http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.
Il riferimento alla consultazione dell’elenco corrisponde alla data di presentazione della domanda del marchio Ecolabel UE.
2.2 Restrizioni relative alle sostanze classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)
Salvo la deroga prevista dalla tabella 1, il prodotto e gli eventuali elementi che lo compongono non contengono, in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso), sostanze o miscele cui è assegnata una o più delle seguenti classi e categorie di pericolo e codici di indicazione di pericolo associati, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008:
— |
Pericoli di gruppo 1: categoria 1A o 1B, cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR): H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df. |
— |
Pericoli di gruppo 2: categoria 2 CMR: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; categoria 1 tossicità acquatica: H400, H410; categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330; categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304; categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT, specific target organ toxicity): H370, H372; Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317 (6). |
— |
Pericoli di gruppo 3: categoria 2, 3 e 4 tossicità acquatica: H411, H412, H413; categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331; categoria 2 STOT: H371, H373. |
L’uso di sostanze o miscele modificate chimicamente durante il processo di produzione, cosicché le pertinenti classi di pericolo secondo le quali la sostanza o la miscela è stata classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 non si applicano più, è esentato dalle restrizioni di cui sopra.
Tabella 1
Deroghe alle restrizioni relative alle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e le condizioni applicabili.
Tipo di sostanza / miscela |
Applicabilità |
Classi di pericolo, categoria e codice di indicazione di pericolo oggetto di deroga |
Condizioni di deroga |
Oli minerali e distillati |
Prodotti di carta stampata con sistema heat-set, cold-set o in formato digitale |
Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1, H304 |
Il richiedente dimostra all’organismo competente che sono predisposte e rispettate tutte le istruzioni pertinenti contenute nella scheda di dati di sicurezza riguardanti manipolazione, stoccaggio, controlli di esposizione e protezione individuale. |
Nichel |
Componenti metallici |
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1, H317, Cancerogenicità, categoria 2, H351, Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta, categoria 1, H372 |
Il richiedente fornisce informazioni al consumatore in merito all’uso di nichel per galvanoplastica, rivestimento, alligazione. |
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un elenco di tutte le sostanze chimiche pertinenti utilizzate nel processo di produzione, unitamente alla pertinente scheda di dati di sicurezza o alla dichiarazione del fornitore delle sostanze chimiche nonché tutte le dichiarazioni pertinenti dei fornitori di elementi facenti parte del prodotto.
I prodotti chimici contenenti sostanze o miscele con classificazioni soggette a restrizioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono evidenziati. Per stimare la quantità della sostanza o miscela soggetta a restrizioni che rimane nel prodotto finito si utilizzano il tasso approssimativo di dosaggio del prodotto chimico, la concentrazione della sostanza o della miscela soggetta a restrizioni presente nel prodotto in questione (indicata nella scheda di dati di sicurezza o nella dichiarazione del fornitore) e un fattore di ritenzione presunto del 100 %.
Dato che più prodotti o potenziali futuri prodotti che utilizzano le stesse sostanze chimiche di processo possono essere raggruppati in un’unica procedura di assegnazione del marchio Ecolabel, è necessario presentare solo il calcolo per il prodotto meno idoneo tra quelli interessati (es. il prodotto con maggiore densità di stampa).
Le eventuali deviazioni da un fattore di ritenzione del 100 % (es. per l’evaporazione del solvente) o la modificazione chimica di una sostanza o miscela pericolosa soggetta a restrizioni devono essere giustificate per iscritto all’organismo competente.
Per le sostanze o le miscele soggette a restrizioni in concentrazione superiore allo 0,10 % (peso/peso) del prodotto finito delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta, o di elementi pertinenti al loro interno, occorre un’apposita deroga ed è necessario fornire prove della conformità alle condizioni di deroga.
2.3 Biocidi e principi attivi biocidi
I prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta non sono trattati con biocidi, compresi quelli del tipo 7 (conservanti per pellicole) e di tipo 9 (conservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati).
Sono autorizzati solo i conservanti per prodotti in scatola (vale a dire biocidi di tipo 6: conservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) presenti negli inchiostri da stampa, vernici, lacche e qualsiasi altra formulazione utilizzata durante i processi di produzione e i conservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale (vale a dire biocidi di tipo 11), alle seguenti condizioni:
— |
che siano stati approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 o del Parlamento europeo e del Consiglio (7), per gli usi di cui ai tipi di prodotto 6 o 11, secondo i casi, oppure |
— |
che siano in fase di valutazione in attesa di una decisione sull’approvazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, per gli usi di cui ai tipi di prodotto 6 o 11, secondo i casi. |
Se a un principio attivo biocida conforme alla o alle condizioni di cui sopra è stato assegnato il codice di indicazione di pericolo H410 o H411 (pericoloso per l’ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1 o 2), il suo uso è consentito solo se il potenziale di bioaccumulo (log Pow, coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è < 3,0 o se il fattore di bioconcentrazione (BCF) è ≤ 100.
Valutazione e verifica: il richiedente dichiara quali biocidi sono stati utilizzati nel processo di produzione, indica la natura dell’uso del biocida (vale a dire il tipo di prodotto 6 o 11) e fornisce copie delle schede di dati di sicurezza e le eventuali dichiarazioni o rapporti di prova pertinenti redatte dal fabbricante dei biocidi.
2.4 Agenti di lavaggio
Gli agenti di lavaggio sono utilizzati per le operazioni di pulizia di routine nei processi e/o sottoprocessi di stampa:
— |
non contengono solventi con un punto di infiammabilità < 60 °C in concentrazioni > 0,10 % (in peso); |
— |
non contengono benzene in concentrazioni > 0,10 % (in peso); |
— |
non contengono toluene o xilene in concentrazioni > 1,0 % (in peso); |
— |
non contengono idrocarburi aromatici (≥ C9) in concentrazioni > 0,10 % (in peso); |
— |
non contengono ingredienti a base di idrocarburi alogenati, terpeni, n-esano, nonilfenoli, N-metil-2-pirrolidone o 2-butossietanolo in concentrazioni > 0,10 % (in peso). |
Queste restrizioni non si applicano agli agenti di lavaggio usati in formulazioni speciali che vengono utilizzati solo occasionalmente, quali quelli per rimuovere gli inchiostri da stampa secchi e quelli per rigenerare i teli gommati.
La restrizione inerente al toluene non si applica agli agenti di lavaggio utilizzati nei processi di stampa in rotocalco.
Valutazione e verifica: il richiedente dichiara i diversi detergenti utilizzati e se vengono utilizzati nelle procedure di pulizia di routine o per procedimenti speciali, es. rimuovere gli inchiostri da stampa secchi o rigenerare i teli gommati. Occorre allegare la scheda di dati di sicurezza per ciascun agente di lavaggio utilizzato. Per gli agenti di lavaggio di routine, il fornitore produce una dichiarazione di conformità alle pertinenti restrizioni sopraelencate che corrobora le schede di dati di sicurezza.
2.5 Alchilfenoletossilati, solventi alogenati e ftalati
Le sostanze o i preparati seguenti non sono presenti in concentrazioni superiori allo 0,10 % (in peso) in nessuno degli inchiostri, tinture, toner, adesivi o agenti di lavaggio utilizzati nel processo di stampa o sottoprocessi collegati al prodotto delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta:
— |
alchilfenoletossilati (APEO) e i loro derivati che in seguito a degradazione possono produrre alchilfenoli; |
— |
solventi alogenati che al momento della domanda sono classificati con una delle categorie di pericolo o di rischio elencate al punto 2.2; |
— |
ftalati che al momento della domanda sono contrassegnati da classi di pericolo «tossicità per la riproduzione» (categoria 1A, 1B o 2) e da uno o più dei seguenti codici di indicazione di pericolo associati: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd o H362 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008. |
Valutazione e verifica: il richiedente allega la o le schede di dati di sicurezza e una o più dichiarazioni del suo fornitore di sostanze chimiche a dimostrazione del fatto che gli alchilfenoletossilati (APEO) e gli altri derivati dell’alchilfenolo, dei solventi alogenati o degli ftalati pertinenti non sono presenti in tali sostanze chimiche in quantità superiori allo 0,10 % (in peso).
2.6 Ulteriori restrizioni relative a inchiostri da stampa, toner, vernici
Nota |
: |
ai fini del presente criterio e salvo indicazione contraria, le restrizioni equivalgono alla mancata presenza della sostanza o miscela pericolosa in concentrazioni superiori allo 0,10 % (in peso) nella formulazione dell’inchiostro, del toner o della vernice. |
Le seguenti restrizioni si applicano a tutte le sostanze o miscele usate negli inchiostri da stampa, toner e vernici in uso nel processo o nei sottoprocessi di stampa utilizzati per la produzione di prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta con marchio Ecolabel UE:
— |
non è consentito l’uso di alcuna sostanza o miscela contrassegnata dalle classi di pericolo «cancerogene», «mutagene» e/o «tossiche per la riproduzione» (categoria 1A, 1B o 2) e da uno o più dei seguenti codici di indicazione di pericolo: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df; |
— |
non è consentito l’uso di alcuna sostanza o miscela contrassegnata dalle classi di pericolo «tossicità acuta» (per via orale, per via cutanea, per inalazione) (categoria 1 o 2), e da uno o più dei seguenti codici di indicazione di pericolo: H300, H310, H330; |
— |
non è consentito l’uso di alcuna sostanza o miscela contrassegnata dalle classi di pericolo «tossicità acuta» (per via orale, per via cutanea) (categoria 3), e da uno o più dei seguenti codici di indicazione di pericolo: H301, H311; |
— |
non è consentito l’uso di alcuna sostanza o miscela contrassegnata dalle classi di pericolo « tossicità specifica per organi bersaglio» (esposizione singola o ripetuta) (categoria 1) e da uno o più dei seguenti codici di indicazione di pericolo: H370, H372; |
— |
non è consentito l’uso di pigmenti o additivi a base di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), piombo, mercurio, selenio, cobalto o qualsiasi loro composto e sono autorizzate, in quanto impurezze, solo tracce di tali composti fino allo 0,010 % (in peso). |
— |
non è consentito l’uso di coloranti azoici che per scissione riduttiva di uno o più gruppi azoici possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nel regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendice 8, punto 43 (cfr. l’elenco indicativo nell’appendice 1 dello stesso allegato); |
— |
non è consentito l’uso dei seguenti solventi: 2-metossietanolo, 2‐etossietanolo, 2-metossietil acetato, 2-etossietil acetato, 2-nitropropano e metanolo; |
— |
non è consentito l’uso dei seguenti plastificanti: i naftaleni clorurati, paraffine clorurate, monocresilfosfato, tricresilfosfato e monocresildifenilfosfato; |
— |
non è consentito l’uso di diamminostilbene e suoi derivati, 2,4‐dimetil‐6‐tert‐butilfenolo, 4,4’-bis(dimetilammino)benzofenone (chetone di Michler) e esaclorocicloesano. |
Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un elenco di tutti gli inchiostri da stampa e dei prodotti correlati utilizzati per produrre uno o più prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta con marchio Ecolabel UE, corredato di una scheda di dati di sicurezza e di una dichiarazione di conformità a questo criterio per ogni inchiostro da stampa, toner e vernice, redatta dal suo fornitore/produttore.
2.7 Recupero di toluene dai processi di stampa in rotocalco
I processi di stampa in rotocalco usati per produrre prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta con marchio Ecolabel UE, devono essere dotati di un sistema di recupero del solvente ed essere in grado di dimostrare un’efficienza di recupero del toluene pari almeno al 97 %.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corroborata da una descrizione del sistema di recupero dei solventi e da un bilancio di massa del toluene che dimostri un recupero almeno del 97 % nel corso dell’anno civile completo più recente. Nel caso di un impianto nuovo o ricostruito il calcolo prende in considerazione un periodo di almeno tre mesi consecutivi di funzionamento a regime dell’impianto.
Criterio 3 — Riciclabilità
3.1 Rimovibilità delle parti non cartacee
Le parti non cartacee del prodotto della categoria carta per cartoleria, quali barre metalliche per cartelle sospese o copertine di plastica, sono facilmente rimovibili al fine di non ostacolare il processo di riciclaggio. I piccoli elementi non cartacei, quali i punti metallici o le finestre delle buste, sono esonerati dal requisito in oggetto.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio, corredata di almeno uno dei seguenti documenti: una dichiarazione redatta dal fabbricante o dal progettista del prodotto, oppure da un’impresa incaricata della raccolta della carta, da un’impresa che si occupa di riciclaggio o da un’organizzazione equivalente. La dichiarazione è corroborata da un elenco di materiali non cartacei utilizzati nel prodotto.
3.2 Spappolabilità
Il prodotto è idoneo allo spappolamento.
Non è consentito l’uso di agenti di resistenza in umido, tranne nel caso delle sporte in carta e della carta da confezione, in cui possono essere utilizzati solo se è dimostrata la spappolabilità del prodotto.
La laminazione, compreso polietilene e/o polipropilene, può essere utilizzata unicamente per aumentare la durabilità dei prodotti con vita utile pari ad almeno 1 anno. Sono compresi libri, raccoglitori, cartelline, quaderni, calendari, taccuini e agende. La laminazione non è consentita per riviste, sporte di carta, o carta da confezione. Per nessuno dei prodotti è consentita la doppia laminazione.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio unitamente a un’adeguata documentazione di supporto, indicata di seguito.
Nel caso dei prodotti delle categorie carta stampata e carta per cartoleria, il richiedente dichiara di non aver utilizzato agenti di resistenza in umido.
Nel caso di sporte in carta e di carta da confezione, il richiedente dichiara di non aver utilizzato agenti di resistenza in umido. Alternativamente, il richiedente dimostra la spappolabilità del prodotto corroborata dai risultati del o dei rapporti di prova conformemente ai metodi di valutazione PTS-RH 021, ATICLECA 501 o metodi standard equivalenti accettati dall’organismo competente come fonti di dati di qualità scientifica equivalente.
Il richiedente presenta una dichiarazione in cui attesta di non aver utilizzato la laminatura per giornali, riviste, sporte di carta, carta da confezione e prodotti di carta per cartoleria. Alternativamente, il richiedente presenta i risultati del o dei rapporti di prova che confermano la spappolabilità conformemente ai metodi di valutazione PTS-RH 021, ATICLECA 501 o metodi standard equivalenti accettati dall’organismo competente.
Per i prodotti laminati, il richiedente allega una dichiarazione in cui attesta di non aver utilizzato la doppia laminazione.
Se una parte del prodotto di carta è facilmente rimovibile (per esempio la barra metallica di una cartella sospesa, l’inserto di una rivista o la copertina riutilizzabile di un quaderno), è possibile ometterla ai fini della prova di spappolabilità.
3.3 Rimovibilità degli adesivi
Questo criterio si applica ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta.
Occorre dimostrare la conformità a questo requisito per le etichette adesive che costituiscono lo 0,50 % (peso/peso) o più del prodotto finale. Le etichette non adesive sono esentate da tale criterio.
Salvo diversamente specificato, gli adesivi possono essere utilizzati solo se la loro rimovibilità è comprovata da un punteggio pari ad almeno 71 sulla scheda di valutazione per la rimovibilità degli adesivi dell’EPRC (European Paper Recycling Council).
Salvo diversamente specificato, i rivestimenti adesivi sensibili alla pressione possono essere utilizzati solo se la loro rimovibilità è comprovata da un punteggio almeno positivo sulla scheda di valutazione per la rimovibilità degli adesivi conformemente all’EPRC.
Gli adesivi a base acquosa sono esentati da tale requisito.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con la scheda di valutazione della rimovibilità degli adesivi basata sulle linee guida dell’EPRC. La dichiarazione è corroborata dai risultati di una prova di rimovibilità degli adesivi conforme al metodo INGEDE 12 o a metodi standard equivalenti accettati dall’organismo competente come fonti di dati di qualità scientifica equivalente.
Per gli adesivi a base acquosa, il fabbricante di adesivi deve fornire una dichiarazione che ne attesti tale natura. La scheda di dati di sicurezza dell’adesivo è accettata come prova di conformità solo se indica che l’adesivo usato nel prodotto è a base acquosa.
Le applicazioni adesive elencate nell’allegato della «Assessment of Printed Product Recyclability, Scorecard for the Removability of Adhesive Applications» (Valutazione della riciclabilità dei prodotti stampati, scheda di valutazione per la rimovibilità delle applicazioni adesive) sono ritenute conformi al requisito.
3.4 Disinchiostrabilità
Questo criterio si applica ai prodotti di carta stampata e alle buste di carta bianca.
La disinchiostrabilità deve essere dimostrata.
Il prodotto stampato è considerato conforme al requisito se tutti i singoli parametri analizzati hanno un punteggio positivo e il punteggio finale è almeno pari a 51 sulla scheda di valutazione della «disinchiostrabilità» dell’EPRC, o equivalente. Le buste sono esenti dall’obbligo di eseguire la prova di disinchiostrabilità.
La stampa sul lato interno delle buste è consentita solo per garantire la riservatezza del contenuto, e solo per buste in carta con grammatura inferiore a 135 g/m2 o con un livello di opacità inferiore al 98 %. La superficie interna stampata è inferiore all’80 % dell’intera superficie interna, al netto della parte incollata, e deve essere stampata in sfumature di colore chiaro.
Valutazione e verifica: il richiedente o il fabbricante di inchiostri presenta una dichiarazione di conformità con il punteggio ottenuto per la disinchiostrabilità basato sugli orientamenti dell’EPRC. La dichiarazione è corroborata dai risultati di una prova di disinchiostrabilità conforme al metodo INGEDE 11 o a metodi standard equivalenti accettati dall’organismo competente come fonti di dati di qualità scientifica equivalente.
Per le buste, il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al requisito, corroborata dalle caratteristiche relative al peso/m2 della carta utilizzata conformemente alla norma UNE-EN ISO 536 o all’opacità conformemente alla norma ISO 2471, al colore dell’inchiostro da stampa e alla percentuale di copertura raggiunta da un qualsiasi motivo stampato sul lato interno.
Le tecnologie di stampa e le combinazioni di materiali elencate nell’allegato della «Valutazione della riciclabilità dei prodotti stampati, punteggio per la disinchiostrabilità» sono considerate conformi ai requisiti.
Le prove sulle tecnologie di stampa o sugli inchiostri sono effettuate sul tipo o sui tipi di carta usati per un prodotto. Il certificato di prova può essere usato per stampe ottenute con lo stesso inchiostro sullo stesso tipo di substrato, se la copertura in inchiostro è pari o inferiore a quella del prodotto oggetto della prova.
Criterio 4 — Emissioni
4.1 Emissioni in acqua da processi di stampa in rotocalco
La quantità specifica di Cr e Cu rilasciati al punto di scarico non può eccedere, rispettivamente, 20 mg/m2 e 200 mg/m2 della superficie del cilindro utilizzato nella stampa.
Valutazione e verifica: il rilascio di Cr e Cu è misurato negli impianti di stampa in rotocalco dopo il trattamento e immediatamente prima del rilascio. Almeno ogni tre mesi si raccoglie un campione composito rappresentativo di Cr e Cu rilasciati. Almeno una prova analitica annuale è effettuata da un laboratorio accreditato per determinare il tenore di Cr e Cu nel campione composito, conformemente alla norma EN ISO 11885 o a metodi standard equivalenti accettati dall’organismo competente come fonti di dati di qualità scientifica equivalente.
La conformità al criterio è valutata dividendo il tenore di Cr e Cu, stabilito nella prova analitica annuale, per la superficie del cilindro usato nella macchina da stampa durante la stampa. La superficie del cilindro usato nella macchina da stampa durante la stampa è calcolata moltiplicando la superficie del cilindro (= 2πrL, dove r è il raggio e L la lunghezza del cilindro) per il numero di produzioni di stampe annuali (= numero dei diversi lavori di stampa).
4.2 Emissioni da impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o impianti equivalenti
I seguenti requisiti si applicano ai processi di stampa di cui agli allegati I e VII della direttiva 2010/75/UE o a processi di stampa equivalenti al di fuori dell’UE che soddisfano le specifiche degli allegati I e VII della direttiva 2010/75/UE.
4.2 a) Emissione di composti organici volatili (COV) e di cromo (VI) dalla stampa in rotocalco per editoria
Le emissioni diffuse di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari all’2,0 % del solvente in ingresso, e le emissioni di COVT (9) nei gas di scarico sono inferiori o pari a 16,0 mg C/Nm3.
Le emissioni in atmosfera di Cr(VI) non superano i 15,0 mg/tonnellata di carta. Occorre installare un sistema di abbattimento per la riduzione delle emissioni in atmosfera.
4.2 b) Emissione di composti organici volatili (COV) dalla stampa heat-set offset a bobina
Le emissioni totali di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari a 0,03 kg di COV per kg di inchiostro in ingresso; in alternativa, le emissioni diffuse di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari all’8 % del solvente in ingresso, e le emissioni di COVT nei gas di scarico sono inferiori o pari a 12,0 mg C/Nm3.
4.2 c) Emissione di composti organici volatili (COV) dalla stampa in flessografia e dalla stampa in rotocalco non per editoria
Le emissioni totali di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari a 0,24 kg di COV per kg di inchiostro in ingresso; in alternativa, le emissioni diffuse di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari al 9,6 % del solvente in ingresso, e le emissioni di COVT nei gas di scarico sono inferiori o pari a 16,0 mg C/Nm3.
Valutazione e verifica: il richiedente allega calcoli dettagliati e dati di prova che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.
Per le emissioni totali o diffuse di COV, a seconda dei casi, il calcolo del bilancio di massa del solvente è basato sulla produzione in dodici mesi di attività. Il bilancio di massa del solvente è in linea con la definizione di cui alla direttiva 2010/75/UE, allegato VII, parte 7, punto 2. Nel caso di un impianto nuovo o ricostruito il calcolo prende in considerazione un periodo di almeno tre mesi consecutivi di funzionamento a regime dell’impianto.
Il richiedente o il fornitore delle sostanze chimiche allega una dichiarazione del tenore in COV degli inchiostri, agenti lavanti, soluzioni di bagnatura o altri prodotti chimici corrispondenti.
Il bilancio di massa del solvente è elaborato annualmente. Un responsabile incaricato, all’interno del personale dell’azienda, elabora una valutazione scritta. Su richiesta, la valutazione è fornita all’organismo competente.
Per il monitoraggio delle emissioni totali in atmosfera di COVT nei gas di scarico, qualsiasi camino con un carico di COVT inferiore a 10 kg C/h è monitorato almeno una volta all’anno, conformemente alla norma EN 12619 o equivalente. Nel caso di un carico di COVT inferiore a 0,1 kg C/h (come media annua) o in caso di un carico di COVT non soggetto ad abbattimento e stabile inferiore a 0,3 kg C/h, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre anni o il monitoraggio può essere sostituito da calcoli, purché assicurino dati di qualità scientifica equivalente.
Per ogni camino con un carico di COVT superiore o pari a 10 kg C/h, il monitoraggio è continuo, conformemente alle norme EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 e EN 14181. Per la misurazione in continuo, i dati rappresentano la media giornaliera su un periodo di un giorno dei valori medi orari o semiorari validi.
La distruzione dei COV nel sistema di abbattimento (es. ossidazione termica, adsorbimento su carbone attivo) è determinata, almeno ogni tre anni, con misurazioni combinate della concentrazione di COV nel gas greggio e nel gas depurato.
I dati di misurazione dei gas di scarico sono registrati e disponibili, su richiesta, per l’organismo competente.
Il richiedente presenta una descrizione del sistema in uso accompagnata da una documentazione relativa al controllo e al monitoraggio delle emissioni di Cr(VI). La documentazione include i risultati delle prove concernenti la riduzione delle emissioni in atmosfera di Cr(VI).
4.3 Emissione di COV da processi di stampa non contemplati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
I seguenti requisiti si applicano ai processi di stampa non contemplati dall’allegato I o dall’allegato VII, parte 2, della direttiva 2010/75/UE o a processi di stampa equivalenti al di fuori dell’UE che non soddisfano le specifiche degli allegati I e VII della direttiva 2010/75/UE.
Le emissioni totali di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari a:
— |
4,5 kg di COV/tonnellata di carta utilizzata per la stampa offset a foglio; |
— |
1,0 kg di COV/tonnellata di carta utilizzata per la stampa digitale; |
— |
2,0 kg di COV/tonnellata di carta utilizzata per la stampa heat-set offset a bobina; |
— |
2,5 kg di COV/tonnellata di carta utilizzata per la stampa cold-set offset a bobina; |
— |
3,0 kg di COV/tonnellata di carta per altri tipi di rotocalcografia, flessografia, serigrafia rotativa, unità di laminazione o di laccatura. |
In alternativa, quando si esegue il trattamento dei rifiuti gassosi, le emissioni diffuse di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari al 10 % del solvente in ingresso, e le emissioni di COVT nei gas di scarico sono inferiori o pari a 20 mg C/Nm3.
I solventi volatili generati dal processo di asciugatura della stampa heat-set offset, della rotocalcografia e della flessografia sono trattati tramite recupero o combustione o qualsiasi metodo equivalente, ad esempio utilizzando in sostituzione degli inchiostri a base acquosa.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una descrizione del sistema in uso nonché la documentazione e i risultati delle prove concernenti il controllo e il monitoraggio delle emissioni in atmosfera.
Per le emissioni totali o diffuse di COV, a seconda dei casi, il calcolo del bilancio di massa del solvente è basato sulla produzione in dodici mesi di attività. Il bilancio di massa del solvente è in linea con la definizione di cui alla direttiva 2010/75/UE, allegato VII, parte 7, punto 2. Per l’assegnazione delle emissioni di COV nella massa della carta, sono calcolate tutte le superfici stampate. Nel caso di un impianto nuovo o ricostruito il calcolo prende in considerazione almeno tre mesi consecutivi di funzionamento a regime dell’impianto.
Per il monitoraggio delle emissioni totali in atmosfera di COVT nei gas di scarico, qualsiasi camino con un carico di COVT inferiore a 10 kg C/h è monitorato almeno una volta all’anno, conformemente alla norma EN 12619 o equivalente. Nel caso di un carico di COVT inferiore a 0,1 kg C/h (come media annua) o in caso di un carico di COVT non soggetto ad abbattimento e stabile inferiore a 0,3 kg C/h, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre anni o il monitoraggio può essere sostituito da calcoli, purché assicurino dati di qualità scientifica equivalente.
Il richiedente o il fornitore delle sostanze chimiche allega una dichiarazione del tenore in COV degli inchiostri, agenti lavanti, soluzioni di bagnatura o altri prodotti chimici corrispondenti.
Criterio 5 — Rifiuti
5.1 Sistema di gestione dei rifiuti
L’impianto in cui è fabbricato il prodotto dispone di un sistema di gestione dei rifiuti, che indirizza e documenta le misure adottate per ridurre la quantità di rifiuti solidi e liquidi, tra cui i rifiuti cartacei, d’inchiostro, degli agenti detergenti e della soluzione di bagnatura, come definite dalle autorità di regolamentazione locali o nazionali.
Le caratteristiche del sistema di gestione dei rifiuti sono spiegate o documentate, includendo informazioni su almeno una delle seguenti procedure:
— |
gestione, raccolta, separazione e uso di materiali riciclabili provenienti dal flusso dei rifiuti; |
— |
recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali l’incenerimento per la produzione di vapore o di calore, o a usi agricoli; |
— |
gestione, raccolta, separazione e smaltimento di rifiuti pericolosi, come definiti dalle competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali; |
— |
obiettivi e traguardi di miglioramento continuo concernenti la riduzione dei rifiuti generati e l’aumento del tasso di riutilizzo e riciclaggio. |
Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite nella gestione dei rifiuti. Il richiedente presenta un piano di gestione dei rifiuti per ciascuno dei siti interessati. Se la gestione dei rifiuti è esternalizzata, anche il subfornitore presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio.
Si ritiene che i richiedenti certificati con il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE e/o certificati in conformità alla norma ISO 14001 soddisfino il criterio se:
1) |
l’inclusione della gestione dei rifiuti per i siti di produzione è documentata nella dichiarazione ambientale EMAS dell’impresa, oppure |
2) |
l’inclusione della gestione dei rifiuti è trattata in misura sufficiente dalla certificazione ISO 14001 del o dei siti di produzione. |
5.2 Carta per riciclaggio da impianti di stampa
Questo criterio si applica ai prodotti di carta stampata. La quantità «X» di rifiuti cartacei generati non deve superare i valori riportati nella tabella che segue
Metodo di stampa |
Percentuale massima di rifiuti cartacei (%) |
Stampa offset a foglio |
23 |
Cold-set, giornali |
10 |
Cold-set, matrice di stampa |
18 |
Cold-set, rotativa (tranne giornali) |
19 |
Heat-set, rotativa |
21 |
Stampa in rotocalco |
15 |
Stampa flessografica |
17 |
Stampa digitale |
10 |
Stampa serigrafica |
23 |
Dove:
X = tonnellate annue di rifiuti cartacei generati durante la stampa (inclusi i processi di finitura) del prodotto di carta stampata recante il marchio Ecolabel UE, diviso per le tonnellate annue di carta acquistata e usata per la produzione di detto prodotto.
Se la tipografia effettua processi di finitura per conto di un’altra tipografia, il quantitativo di rifiuti cartacei generati in tali processi non è incluso nel calcolo del valore «X».
Se i processi di finitura sono esternalizzati presso un’altra impresa, il quantitativo di rifiuti cartacei che risulta dal lavoro esternalizzato è calcolato e dichiarato nel calcolo del valore «X».
Valutazione e verifica: il richiedente allega una descrizione del calcolo del quantitativo di rifiuti cartacei e una dichiarazione dell’impresa che li raccoglie dalla tipografia. Si comunicano le condizioni di esternalizzazione e i calcoli sul quantitativo di rifiuti cartacei associati ai processi di finitura.
Ai fini del calcolo si prende in considerazione un periodo di produzione di dodici mesi. Nel caso di stabilimento nuovo o ricostruito i calcoli prendono in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile dell’impianto.
Se il calcolo delle tonnellate annue di rifiuti cartacei generati durante la stampa del prodotto di carta stampata recante il marchio Ecolabel UE non è tecnicamente fattibile, il richiedente può fornire calcoli relativi alla quantità totale di carta da riciclare prodotta annualmente nella tipografia.
5.3 Carta per il riciclaggio proveniente da impianti per la produzione di carta per cartoleria e sporte di carta
Questo criterio si applica ai prodotti delle categorie carta per cartoleria e sporte di carta. La quantità «X» di rifiuti cartacei non supera:
— |
il 19 % per le buste; |
— |
il 15 % per gli articoli di cartoleria per scrittura, escluse le agende; |
— |
il 20 % per agende e prodotti di cartoleria per classificazione o archiviazione stampati su un lato; |
— |
il 30 % per prodotti di cartoleria per classificazione o archiviazione stampati sui due lati; |
— |
11 % per le sporte di carta e la carta da confezione; |
dove
X = tonnellate di rifiuti cartacei generati annualmente dalla fabbricazione (compresi i processi di finitura) dei prodotti delle categorie carta per cartoleria e sporte di carta con marchio Ecolabel UE, divisi per tonnellate di carta acquistata annualmente e usata per la produzione di detti prodotti.
Se la tipografia effettua processi di finitura per conto di un’altra tipografia, il quantitativo di rifiuti cartacei generati in tali processi non è incluso nel calcolo del valore «X».
Se i processi di finitura sono esternalizzati presso un’altra impresa, il quantitativo di rifiuti cartacei che risulta dal lavoro esternalizzato è calcolato e dichiarato nel calcolo del valore «X».
Valutazione e verifica: il richiedente allega una descrizione del calcolo del quantitativo di rifiuti cartacei e una dichiarazione dell’impresa che li raccoglie dalla tipografia. Si comunicano le condizioni di esternalizzazione e i calcoli sul quantitativo di rifiuti cartacei associati ai processi di finitura.
Ai fini del calcolo si prende in considerazione un periodo di produzione di dodici mesi. Nel caso di stabilimento nuovo o ricostruito i calcoli prendono in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile dell’impianto.
Se il calcolo delle tonnellate annue di rifiuti cartacei generati durante la produzione dei prodotti delle categorie carta per cartoleria e sporte di carta con marchio Ecolabel UE non è tecnicamente fattibile, il richiedente può fornire calcoli relativi alla quantità totale di carta da riciclare prodotta annualmente nella tipografia.
Criterio 6 — Consumo energetico
Il sito in cui è fabbricato il prodotto Ecolabel UE predispone un sistema di gestione dell’energia che contempla tutti i dispositivi di consumo dell’energia (compresi i macchinari, l’illuminazione, l’aria condizionata, il raffreddamento). Le caratteristiche del sistema di gestione dell’energia comprendono misure per il miglioramento dell’efficienza energetica, e includono informazioni su almeno le seguenti procedure:
— |
elaborazione e attuazione di un piano di raccolta dei dati sull’energia al fine di individuare i principali dati in materia; |
— |
analisi del consumo energetico che comprende un elenco di sistemi, processi e impianti che consumano energia; |
— |
individuazione di misure per un uso più efficiente dell’energia; |
— |
obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo relativi alla riduzione del consumo energetico. |
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità per il sito di produzione, corredata di una descrizione del sistema di gestione dell’energia.
Si ritiene che i richiedenti certificati secondo la norma ISO 50001, EN 16247 o una norma/sistema equivalente, soddisfino questo requisito.
Si considera che il richiedente registrato EMAS soddisfi tale requisito se è comprovato che nella sua dichiarazione ambientale EMAS è inclusa la gestione dell’energia per il o i siti di produzione.
Si considera che il richiedente certificato secondo la norma ISO 14001 soddisfi tale criterio se, nel certificato ISO 14001 relativo al sito di produzione, si tiene sufficientemente presente l’inclusione di un piano di gestione dell’energia.
Gli obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo relativi alla riduzione del consumo energetico sono attuati annualmente. Un responsabile incaricato, all’interno del personale dell’azienda, elabora una valutazione scritta. Su richiesta, la valutazione è fornita all’organismo competente.
Criterio 7 — Formazione
A tutti i pertinenti collaboratori coinvolti nelle operazioni quotidiane sul sito di produzione vengono impartite le conoscenze necessarie per garantire che i requisiti Ecolabel UE siano soddisfatti e costantemente migliorati.
Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alle informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indica il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui è stata effettuata. Il richiedente invia inoltre all’organismo competente un campione del materiale di formazione.
Criterio 8 — Idoneità all’uso
Il prodotto deve essere idoneo allo scopo.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di almeno uno dei seguenti documenti:
— |
lettera/documento/dichiarazioni rilasciate dai clienti per un prodotto specifico che assicurano che il prodotto rispetta le specifiche e funziona correttamente nell’applicazione prevista; |
— |
descrizione dettagliata della procedura di gestione dei reclami dei consumatori; |
— |
documentazione attestante il certificato di qualità secondo la norma ISO 9001, o equivalente; |
— |
documentazione attestante la qualità della carta, in conformità alla norma EN ISO/IEC 17050-1, che definisce i criteri generali per la dichiarazione di conformità con le norme rilasciata dai fornitori. |
Criterio 9 - Informazioni che figurano sul prodotto
Le sporte di carta recano la seguente dicitura:
«Riutilizzami!»
La carta stampata reca la seguente dicitura:
«Riciclare la carta dopo l’uso».
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di un’immagine del prodotto su cui sono riportate le informazioni richieste.
Criterio 10 — Informazioni riportate sul marchio Ecolabel UE
Se utilizzata, l’etichetta facoltativa con una casella di testo include le tre dichiarazioni seguenti:
— |
basse emissioni di processo nell’aria e nell’acqua; |
— |
il prodotto è riciclabile; |
— |
è stata utilizzata carta a basso impatto ambientale. |
Il richiedente segue le istruzioni per l’uso corretto del logo Ecolabel UE contenute nelle linee guida sul logo Ecolabel UE e consultabili all’indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di un’immagine ad alta risoluzione dell’imballaggio del prodotto che mostra chiaramente l’etichetta, il numero di registrazione/licenza e, se del caso, le dichiarazioni che possono figurare insieme all’etichetta.
(1) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(2) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(3) Decisione (UE) 2019/70 della Commissione, dell’11 gennaio 2019, che stabilisce i criteri del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta [notificata con il numero C(2019) 3] (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 27).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(6) Si applica solo a formulazioni coloranti, coloranti, prodotti di finissaggio di superfici e materiali di rivestimento usati.
(7) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(8) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(9) Carbonio organico volatile totale, espresso come C (in atmosfera).
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/73 |
DECISIONE (UE) 2020/1804 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2020
che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai display elettronici
[notificata con il numero C(2020) 8156]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per gruppi di prodotti. |
(3) |
La decisione 2009/300/CE della Commissione (2) ha stabilito i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «televisori». Con decisione (UE) 2019/1134 della Commissione (3) il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 31 dicembre 2020. |
(4) |
Al fine di rispecchiare più compiutamente le migliori prassi del mercato per questo gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i «televisori». |
(5) |
Il controllo dell’adeguatezza (REFIT) (4) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l’attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all’Ecolabel, anche abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati. |
(6) |
In linea con queste conclusioni e previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti «televisori» e ampliare l’ambito d’applicazione per includervi i display esterni di computer e i pannelli segnaletici digitali contemplati dal regolamento (UE) 2019/2021 (5) della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione (6). In conseguenza dell’ampliamento dell’ambito d’applicazione il gruppo di prodotti dovrebbe essere denominato «display elettronici». |
(7) |
Nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare Per un’Europa più pulita e più competitiva (7) adottato l’11 marzo 2020 si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che figureranno più sistematicamente tra i criteri per l’Ecolabel UE. |
(8) |
I criteri riveduti dell’Ecolabel UE per i display elettronici mirano in particolare a promuovere i prodotti efficienti sul piano dell’energia, riparabili, facili da smantellare (per facilitare il recupero delle risorse in fase di riciclaggio alla fine della loro vita utile), aventi un contenuto minimo di materiale riciclato e contenenti solo quantità limitate di sostanze pericolose. |
(9) |
I nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti dovrebbero rimanere validi fino al 31 dicembre 2028, tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo. |
(10) |
Per motivi di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2009/300/CE. |
(11) |
Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di televisori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2009/300/CE, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l’adozione della presente decisione, i produttori dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/300/CE o presentarle in base ai nuovi criteri di cui alla presente decisione. L’uso dei marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia decisione dovrebbe essere autorizzato per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il gruppo di prodotti «display elettronici» comprende i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1) |
«display elettronico»: lo schermo e i componenti elettronici associati la cui funzione primaria consiste nel presentare informazioni visive da sorgenti con o senza fili; |
(2) |
«pannello segnaletico digitale»: il display elettronico progettato principalmente per essere visto da più persone in ambienti non da desktop (rivolti al pubblico). La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
|
(3) |
«monitor» o «monitor di computer»: il display elettronico destinato all’uso individuale per una visione ravvicinata, ad esempio in un ambiente d’ufficio; |
(4) |
«televisore»: il display elettronico progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi e che consiste in un display elettronico e uno o più sintonizzatori/ricevitori; |
(5) |
«sintonizzatore/ricevitore»: il circuito elettronico che rileva il segnale di diffusione radiotelevisiva, come il segnale digitale terrestre o il segnale satellitare, ma non la modalità unicast su Internet, e facilita la scelta di un canale televisivo in un gruppo di canali della rete. |
Articolo 3
Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «display elettronici», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato della presente decisione.
Articolo 4
I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti «display elettronici» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «display elettronici» a fini amministrativi è «022».
Articolo 6
La decisione 2009/300/CE è abrogata.
Articolo 7
1. In deroga all’articolo 6, le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» ai sensi della decisione 2009/300/CE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2009/300/CE.
2. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2009/300/CE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali si fondano.
3. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2009/300/CE può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(2) Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).
(3) Decisione (UE) 2019/1134 della Commissione, del 1° luglio 2019, che modifica le decisioni 2009/300/CE e (UE) 2015/2099 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 25).
(4) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all’Ecolabel UE (COM(2017) 355).
(5) Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241).
(6) Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare – Per un’Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final).
ALLEGATO
Criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai display elettronici
QUADRO DI RIFERIMENTO
Finalità dei criteri
I criteri per l’Ecolabel UE sono basati sui display elettronici in commercio che hanno le migliori prestazioni ambientali; sono incentrati sui principali impatti ambientali associati al ciclo di vita di questi prodotti e promuovono gli aspetti dell’economia circolare.
I criteri mirano in particolare a promuovere i prodotti efficienti sul piano dell’energia, riparabili, facili da smantellare (per facilitare il recupero delle risorse in fase di riciclaggio alla fine della loro vita), con un contenuto minimo di materiale riciclato e con quantità limitate di sostanze pericolose.
A tal fine i criteri:
— |
stabiliscono requisiti sul consumo di energia che richiedono le migliori classi disponibili di efficienza energetica e fissano limiti per il consumo massimo di energia in modalità acceso; |
— |
stabiliscono i requisiti per la gestione del consumo elettrico; |
— |
riconoscono e premiano i prodotti caratterizzati da un uso limitato di sostanze pericolose; |
— |
stabiliscono i requisiti per garantire un contenuto minimo di plastica riciclata post consumo; |
— |
stabiliscono i requisiti per garantire la riparabilità grazie a una progettazione adeguata del prodotto e alla disponibilità di un manuale di riparazione, di informazioni sulla riparazione e di pezzi di ricambio; |
— |
stabiliscono i requisiti per garantire una gestione corretta della fine del ciclo di vita, imponendo l’obbligo di fornire informazioni per migliorare la riciclabilità, limitando la scelta dei materiali e promuovendo la facilità di smantellamento; |
— |
stabiliscono i requisiti in materia di responsabilità sociale delle imprese, affrontando le condizioni di lavoro durante la fabbricazione e l’approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. |
Con la definizione dei requisiti in materia di istruzioni d’uso e informazione dei consumatori s’intende evidenziare l’importanza di un uso e smaltimento corretti dei display elettronici per l’impatto che questi prodotti hanno durante il loro ciclo di vita.
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai «display elettronici» sono:
1. |
Consumo di energia |
1.1 |
Risparmio energetico |
1.2 |
Gestione del consumo elettrico |
2. |
Sostanze soggette a restrizioni |
2.1 |
Sostanze escluse o limitate |
2.2 |
Attività intese a ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nella catena di approvvigionamento |
3. |
Riparabilità e garanzia commerciale |
4. |
Gestione della fine del ciclo di vita |
4.1 |
Scelta dei materiali e informazioni per migliorare la riciclabilità |
4.2 |
Progettazione concepita per lo smantellamento e il riciclaggio |
5. |
Responsabilità sociale delle imprese |
5.1 |
Condizioni di lavoro durante la fabbricazione |
5.2 |
Approvvigionamento di minerali non provenienti da zone di conflitto |
6. |
Criteri di informazione |
6.1 |
Informazioni per l’utilizzatore |
6.2 |
Informazioni che figurano sull’Ecolabel UE |
Valutazione e verifica - Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici di valutazione e verifica.
Qualora il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può all’occorrenza provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.
Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la domanda.
Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o ispezioni in loco per accertare la conformità ai criteri.
Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori e i siti di fabbricazione dei prodotti cui è stato assegnato l’Ecolabel UE sono notificati agli organismi competenti, fornendo contestualmente le informazioni che consentono di verificare il non venir meno del rispetto dei criteri.
Come prerequisito, il display elettronico soddisfa tutti gli obblighi giuridici del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.
Si applicano le seguenti definizioni:
(1) |
«controllo automatico della luminosità (ABC, Automatic Brightness Control)»: il meccanismo automatico che, se abilitato, comanda la luminosità di un display elettronico in funzione del livello di luce ambiente che incide sulla parte anteriore del display; |
(2) |
«impostazione predefinita»: con riferimento a un’impostazione specifica, il valore definito in fabbrica e disponibile quando il cliente usa il prodotto per la prima volta e dopo averne «ripristinato le impostazioni di fabbrica», se il ripristino è consentito; |
(3) |
«fase di smantellamento»: l’operazione che termina con la rimozione di una parte o con un cambio di attrezzo; |
(4) |
«avvio rapido»: la funzione di riattivazione avanzata in grado di completare la transizione al modo acceso in un tempo più breve rispetto a quello della funzione di riattivazione normale; |
(5) |
«gamma dinamica ampia (HDR, High Dynamic Range)»: il metodo per aumentare il rapporto di contrasto dell’immagine del display elettronico tramite metadati generati durante la creazione di materiale video; i circuiti di gestione dei display interpretano i metadati per produrre un rapporto di contrasto e una resa del colore percepiti dall’occhio umano come più realistici rispetto a quanto ottenuto con un display non HDR-compatibile; |
(6) |
«LCD»: il display a cristalli liquidi; |
(7) |
«luminanza»: la misura fotometrica dell’intensità luminosa, per unità di superficie, di un flusso luminoso proiettato in una determinata direzione, espressa in candele per metro quadrato (cd/m2). Per denotare in modo soggettivo la luminanza del display elettronico si usa spesso il termine «luminosità»; |
(8) |
«configurazione normale», «configurazione domestica», «modo standard» o, per i televisori, «modo domestico»: l’impostazione dello schermo del display che il fabbricante raccomanda all’utilizzatore finale dal menù iniziale di impostazione, oppure l’impostazione di fabbrica del display elettronico per l’uso cui è destinato; deve offrire all’utilizzatore finale la qualità ottimale per l’ambiente domestico o d’ufficio. La configurazione normale è la condizione in cui sono misurati i valori dichiarati per i modi spento, stand-by, stand-by in rete e acceso; |
(9) |
«modo acceso»: la condizione in cui il display elettronico è collegato a una fonte di alimentazione, è stato attivato e fornisce una o più funzioni di display; |
(10) |
«attrezzi proprietari»: gli attrezzi che non sono disponibili per l’acquisto da parte del pubblico o per i quali non è disponibile alcun brevetto valido cedibile in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; |
(11) |
«riciclabilità»: la capacità di un prodotto di essere riciclato alla fine del suo ciclo di vita, in base alle attuali pratiche; |
(12) |
«pezzi di ricambio»: tutti i componenti o assiemi che possono cessare di funzionare e/o presumibilmente dovranno essere sostituiti nell’arco della durata di servizio del prodotto. Altri pezzi la cui durata è di norma superiore alla durata tipica del prodotto non sono pezzi di ricambio; |
(13) |
«UHD»: il display elettronico in grado di ricevere un segnale UHD come definito nella raccomandazione BT.2020 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e di visualizzarlo sullo schermo alle risoluzioni di 3840 × 2160 (UHD-4K) e 7680 × 4320 (UHD-8K). |
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ECOLABEL UE
Criterio 1 - Consumo di energia
1.1 Risparmio energetico
(a) |
I display elettronici soddisfano le specifiche dell’indice di efficienza energetica di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione per le classi di efficienza energetica indicate in appresso o per una classe di efficienza superiore. Fino al 31 marzo 2021:
Dopo il 31 marzo 2021: una delle due classi energetiche più efficienti che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione dell’Ecolabel UE, hanno modelli registrati (1) nella banca dati dei prodotti (2) di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 (3) per la risoluzione e il tipo di display (televisori, monitor o pannelli segnaletici) oggetto della domanda.
|
(b) |
La potenza massima richiesta in modo acceso nella configurazione normale è ≤ 64 W (125 W per i pannelli segnaletici digitali, per le risoluzioni UHD e superiori). |
Valutazione e verifica - Per il requisito a), il richiedente presenta un rapporto di prova del display in base ai metodi di misurazione di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2013. Alla data di presentazione della domanda e almeno ogni due anni durante il periodo di validità della licenza, sono inoltre forniti elementi comprovanti che nelle classi energetiche più efficienti della banca dati EPREL sono presenti modelli registrati per la risoluzione e il tipo di display per cui si chiede il marchio. Per il requisito b), il richiedente presenta un rapporto di prova del display in base ai metodi di misurazione e alle condizioni di cui all’allegato III, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2021.
Nota |
: |
Per i display con funzionalità HDR, la misurazione del consumo di energia in modo acceso per soddisfare i requisiti a) e b) è eseguita nella configurazione normale, a gamma dinamica standard (SDR, Standard Dynamic Range). |
1.2 Gestione del consumo elettrico
(a) |
Controllo manuale della luminosità: il display elettronico consente all’utilizzatore di regolare manualmente l’intensità della retroilluminazione. |
(b) |
Controllo automatico della luminosità (ABC): i display elettronici con ABC soddisfano i requisiti che consentono di ridurre del 10 % il valore di Pmeasured di cui all’allegato II, sezione B, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021. |
(c) |
Funzionalità di avvio rapido: dopo aver attivato la funzionalità di avvio rapido (se supportata), l’apparecchio torna automaticamente in modo stand-by o spento come impostazione predefinita al più tardi due ore dopo l’ultima attività dell’utente. |
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta una dichiarazione attestante che l’apparecchio è commercializzato con le impostazioni di gestione del consumo elettrico sopra indicate.
Per il requisito b), il richiedente presenta un rapporto di prova del display da cui risulti che le condizioni illustrate sono soddisfatte. Le misurazioni sono effettuate conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2019/2021.
Per il requisito c) il richiedente presenta le relative pagine della documentazione del prodotto.
Criterio 2 — Sostanze soggette a restrizioni
2.1 Sostanze escluse o limitate
La presenza nel prodotto, o in determinati sottoassiemi e componenti, di sostanze identificate in base all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o di sostanze e miscele che rispondono ai criteri di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per le classi di pericolo, le categorie di pericolo e i relativi codici di indicazione di pericolo di cui alla tabella 1 è limitata in conformità del sottocriterio 2.1, lettere a) e c). Ai fini del presente criterio la tabella 1 raggruppa le sostanze che figurano nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti e le classi di pericolo, le categorie di pericolo e i relativi codici di indicazione di pericolo. Il sottocriterio 2.1 (b) limita la presenza di sostanze specifiche.
Tabella 1
Gruppi di sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC, substances of very high concern) e classi di pericolo, categorie di pericolo e relativi codici di indicazione di pericolo
Pericoli del gruppo 1 |
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Pericoli del gruppo 2 |
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Pericoli del gruppo 3 |
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2.1(a) Restrizione delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)
Le sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, identificate secondo la procedura di cui all’articolo 59 del medesimo regolamento e incluse nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione non sono aggiunte intenzionalmente al prodotto in concentrazioni superiori a 0,10 % (peso/peso). La stessa restrizione vale per i sottoassiemi che costituiscono parte del prodotto elencati nella tabella 2. Questo requisito non ammette deroghe.
Tabella 2
Sottoassiemi e componenti cui si applica il criterio 2.1(a)
Circuiti stampati (PCB, PWB, schede madri con circuiteria, schede di alimentazione (alimentatori) e schede modulo) > 10 cm2 |
Conduttori/cavi elettrici (aggregati) |
Cavi esterni (cavo di alimentazione - a corrente alternata e continua -, cavo modem e cavo LAN se pertinenti, cavo HDMI e cavo RCA) |
Involucro esterno (pannello posteriore, pannello anteriore - mascherina decorativa - e supporti |
Involucro esterno del telecomando |
Retroilluminazione a LED (array di LED) |
Ai fini della comunicazione del presente requisito ai fornitori dei sottoassiemi/componenti elencati, i richiedenti possono dapprima vagliare l’elenco delle sostanze candidate di cui al regolamento REACH in base all’elenco delle sostanze dichiarabili di cui alla norma CEI 62474 (6). Il vaglio è inteso a determinare la potenziale presenza di sostanze nel prodotto.
Valutazione e verifica - Il richiedente compila dichiarazioni che attestino l’assenza di sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni pari o superiori al limite specificato per il prodotto e i sottoassiemi di cui alla tabella 2. Le dichiarazioni fanno riferimento all’ultima versione dell’elenco delle sostanze candidate pubblicata dall’ECHA (7) alla data di presentazione della domanda di assegnazione dell’Ecolabel UE. Se le dichiarazioni si fondano su un vaglio preliminare dell’elenco delle sostanze candidate in base alla norma IEC 62474, il richiedente fornisce anche l’elenco vagliato trasmesso ai fornitori dei sottoassiemi. La versione dell’elenco delle sostanze dichiarabili secondo la norma IEC 62474 deve riprodurre l’ultima versione dell’elenco delle sostanze candidate.
Le dichiarazioni possono anche essere presentate direttamente agli organi competenti da qualsiasi fornitore che fa parte della catena di approvvigionamento del richiedente.
2.1 (b) Restrizione della presenza di sostanze specifiche
Le sostanze pericolose di cui alla tabella 3 non sono aggiunte intenzionalmente né si formano nei sottoassiemi e componenti specificati in concentrazioni pari o superiori ai limiti previsti.
Tabella 3
Restrizione delle sostanze nei sottoassiemi e componenti
Gruppo di sostanze |
Portata della restrizione (sostanze e sottoassiemi/componenti) |
Limiti di concentrazione (se pertinenti) |
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Non è ammessa l’esenzione 8b) a norma della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), relativa all’uso di cadmio nei contatti elettrici. |
0,01 % in peso Metodo di prova: IEC 62321-5 |
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I seguenti composti organostannici classificati nei gruppi di pericolo 1 e 2 non sono presenti nei cavi di alimentazione esterni:
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n. p. |
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L’involucro esterno del display non contiene i seguenti coloranti: i coloranti azoici in grado di legarsi alle arilammine cancerogene di cui all’appendice 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006, e/o i composti coloranti inclusi nell’elenco delle sostanze dichiarabili IEC 62474. |
n. p. |
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Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) classificati nei gruppi di pericolo 1 e 2 non sono presenti in concentrazioni superiori o uguali ai limiti individuali e cumulativi totali in qualsiasi superficie esterna di plastica o di gomma artificiale dei seguenti elementi: cavi esterni involucro esterno del telecomando parti in gomma del telecomando Si accerta la presenza e la concentrazione dei seguenti IPA: IPA soggetti a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006:
Ulteriori IPA soggetti a restrizione:
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Il limite di concentrazione individuale degli IPA soggetti a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inferiore a 1 mg/kg. Il limite di concentrazione cumulativo totale dei 18 IPA elencati non è superiore a 10 mg/kg. Metodo di prova: AfPS GS 2014:01 PAK. |
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I biocidi aventi una funzione antibatterica non sono incorporati nell’involucro esterno e nelle parti in gomma del telecomando. |
n. p. |
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Non è ammessa l’esenzione 3 a norma della direttiva 2011/65/UE relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) |
n. p. |
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Non è ammesso l’uso dell’arsenico e dei suoi composti nella fabbricazione del vetro delle unità display LCD e del vetro protettivo degli schermi. |
0,0050 % in peso |
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Le parti in plastica > 25 g non devono contenere polimeri clorurati. Nota: per questo sottorequisito la guaina dei cavi di plastica non è considerata «parte in plastica». |
n. p. |
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Lo ftalato di diisononile (DINP), e lo ftalato di diisodecile (DIDP) non sono usati nei cavi elettrici esterni. |
n. p. |
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta le dichiarazioni di conformità e i rapporti di prova conformemente ai requisiti della tabella 3. I rapporti di prova, se necessari, sono validi al momento della domanda per il modello di prodotto interessato e per tutti i fornitori associati. Per i sottoassiemi o i componenti aventi le stesse specifiche tecniche e fornitori diversi, le eventuali prove sono eseguite sulle parti di ciascun fornitore. Le dichiarazioni/rapporti di prova possono anche essere presentati direttamente agli organismi competenti da qualsiasi fornitore che fa parte della catena di approvvigionamento del richiedente.
2.1(c) - Restrizione delle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008
I ritardanti di fiamma e i plastificanti assegnati a qualsiasi classe di pericolo, categoria di pericolo e relativo codice di cui alla tabella 1, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, non sono aggiunti intenzionalmente nei sottoassiemi e componenti di cui alla tabella 4 in concentrazioni uguali o superiori a 0,10 % (in peso).
Tabella 4
Sottoassiemi e componenti cui si applica il criterio 2.1(c)
Parti contenenti ritardanti di fiamma |
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Parti contenenti plastificanti |
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Deroghe all’uso di ritardanti di fiamma e plastificanti pericolosi
L’uso di ritardanti di fiamma e di plastificanti rispondenti ai criteri di classificazione per qualsiasi classe di pericolo, categoria di pericolo e relativo codice di cui alla tabella 1 è esonerato dai requisiti del criterio 2.1(c) purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla tabella 5.
Tabella 5
Deroghe alla restrizione delle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e condizioni applicabili
Tipo di sostanza/miscela |
Applicabilità |
Classe, categoria e codice di indicazione di pericolo in deroga e condizioni derogatorie |
Ritardanti di fiamma |
Circuiti stampati |
L’uso dei ritardanti di fiamma classificati nel gruppo di pericolo 3 e del TBBPA (classificato nel gruppo 2) è autorizzato in deroga. |
Cavi esterni |
L’uso del ritardante di fiamma e del suo catalizzatore classificati nel gruppo di pericolo 3 e l’uso del triossido di antimonio (Sb2O3) classificato nel gruppo di pericolo 2 sono autorizzati in deroga. |
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Involucro esterno del display |
L’uso dei ritardanti di fiamma e dei loro catalizzatori classificati nei gruppi di pericolo 2 e 3 è autorizzato in deroga. |
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Plastificanti |
Cavi esterni, conduttori elettrici interni e involucro esterno del display |
L’uso dei plastificanti classificati nel gruppo di pericolo 3 è autorizzato in deroga. |
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 2.1 (c). La dichiarazione è corroborata dall’elenco dei ritardanti di fiamma, dei plastificanti e degli additivi e rivestimenti metallici utilizzati nei sottoassiemi e componenti di cui alla tabella 4 e corredata della scheda dati di sicurezza a sostegno della classificazione o meno nella classe di pericolo.
Per le sostanze e le miscele oggetto di deroga di cui alla tabella 5, il richiedente dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga. Se sono richiesti rapporti di prova, questi devono essere validi al momento della domanda per il modello di prodotto.
Le dichiarazioni/rapporti di prova possono anche essere presentati direttamente agli organismi competenti da qualsiasi fornitore che fa parte della catena di approvvigionamento del richiedente.
2.2 Attività intese a ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nella catena di approvvigionamento
Il richiedente raccoglie dai propri fornitori di display LCD le seguenti informazioni, dalle quali devono risultare le attività da essi svolte per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel processo di produzione, compresa l’efficienza dei loro sistemi di abbattimento:
(a) |
i gas fluorurati a effetto serra utilizzati e quelli il cui uso è ridotto; |
(b) |
intensità annua delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (in kg CO2 eq per m2 di display a pannello piatto - substrato in vetro - prodotti) in tutti i siti di fabbricazione per l’anno più recente; |
(c) |
indicazione dell’efficienza di distruzione o rimozione dei sistemi di abbattimento installati per ciascuno dei gas fluorurati a effetto serra utilizzati. |
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta all’organismo competente la documentazione contenente le informazioni di cui sopra ottenuta dai propri fornitori di display. La documentazione può anche essere presentata direttamente agli organismi competenti da qualsiasi fornitore che fa parte della catena di approvvigionamento del richiedente.
Criterio 3 - Riparabilità e garanzia commerciale
(a) |
Progettazione concepita per la riparazione:
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(b) |
Manuale di riparazione: il richiedente fornisce e mette a disposizione del pubblico, senza costi aggiuntivi, istruzioni chiare di disassemblaggio e riparazione (ad esempio, su supporto cartaceo, digitale o video) che consentono di disassemblare il prodotto senza distruggerlo per sostituire componenti o parti essenziali a fini di aggiornamento o riparazione; |
(c) |
Informazioni/Servizio assistenza: le istruzioni d’uso o il sito web del fabbricante dovrebbero contenere informazioni che consentono all’utilizzatore di reperire servizi professionali di riparazione e assistenza per il display elettronico, compresi i relativi recapiti e il prezzo di listino dei pezzi di ricambio. Durante il periodo di garanzia di cui alla lettera e) quest’obbligo può limitarsi ai fornitori di servizi autorizzati del richiedente. |
(d) |
Disponibilità dei pezzi di ricambio: il richiedente assicura la disponibilità in commercio dei pezzi di ricambio originali o retrocompatibili (quelli di cui alla precedente lettera a), punto i), e quelli di cui all’allegato II, sezione D «Specifiche per la riparazione e il riutilizzo», punto 5, lettera a) «Disponibilità dei pezzi di ricambio», del regolamento (UE) 2019/2021) per almeno 8 anni dalla fine della produzione del modello. |
(e) |
Garanzia commerciale: fatti salvi gli obblighi giuridici del venditore a norma del diritto nazionale in materia di garanzie legali e commerciali, il richiedente offre senza costi aggiuntivi una garanzia commerciale per un periodo di almeno 3 anni durante il quale garantisce la conformità dei beni al contratto di vendita. La garanzia include un accordo di servizio che offre al consumatore il ritiro e la restituzione del prodotto nei casi in cui la riparazione non è fatta in loco. |
(f) |
Le informazioni sulla riparazione, sui pezzi di ricambio e sulla garanzia commerciale sono fornite, su richiesta, in formato accessibile alle persone con disabilità in conformità con i requisiti di accessibilità della direttiva (UE) 2019/882. |
Valutazione e verifica - Il richiedente dichiara all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti. Il richiedente fornisce inoltre:
(a) |
un diagramma esploso che mostra come sono assemblati le parti dell’involucro, il telaio e gli assiemi elettrici/elettronici del prodotto; |
(b) |
una copia della garanzia commerciale; |
(c) |
una copia del manuale di riparazione; |
(d) |
una copia delle istruzioni d’uso; |
(e) |
un elenco pubblico dei distributori autorizzati dei pezzi di ricambio. |
Criterio 4— Gestione della fine del ciclo di vita
4.1 Scelta dei materiali e informazioni per migliorare la riciclabilità
(a) |
Riciclabilità della plastica:
|
(b) |
Informazioni per facilitare il riciclaggio:
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(c) |
Contenuto di materiali riciclati: Il prodotto contiene in media almeno il 10 % di plastica riciclata post consumo, misurata come percentuale del peso totale della plastica contenuta nel prodotto, ad esclusione dei circuiti stampati. Se il contenuto riciclato è superiore al 25 %, si può indicare tale menzione nel campo di testo sull’Ecolabel (cfr. criterio 6.2). I prodotti con un involucro metallico sono esenti da questo sottocriterio. |
Valutazione e verifica - Il richiedente fornisce un diagramma esploso del display elettronico in forma scritta o audiovisiva, in cui sono indicate le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi con la relativa composizione polimerica e marcatura conformemente alle norme ISO 11469 e ISO 1043. Sono raffigurate le dimensioni e la posizione della marcatura e sono fornite le giustificazioni tecniche delle eventuali deroghe applicate.
Il richiedente fornisce le informazioni disponibili utili per lo smantellamento e il recupero a opera dei gestori professionisti e il sito web in cui sono reperibili.
Il richiedente dimostra la riciclabilità fornendo elementi attestanti che la plastica, individualmente o congiuntamente, non incide sulle proprietà tecniche della plastica riciclata che ne risulta al punto da impedirne il riutilizzo in prodotti elettronici. Tali elementi di prova potrebbero consistere in:
— |
una dichiarazione di un’impresa di riciclaggio di comprovata esperienza o di un gestore autorizzato del trattamento in conformità dell’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
— |
i risultati delle prove effettuate da un laboratorio indipendente o da un’impresa di riciclaggio di comprovata esperienza; |
— |
letteratura tecnica, applicabile all’Unione europea, sottoposta a revisione inter pares e del settore. |
Il richiedente presenta una verifica indipendente e la tracciabilità del contenuto riciclato post consumo. A sostegno della verifica è possibile presentare un certificato delle imprese di riciclaggio in conformità del regime di certificazione EuCertPlast o equivalente.
4.2 Progettazione concepita per lo smantellamento e il riciclaggio
(a) |
Le parti indicate di seguito, se presenti nel prodotto, devono poter essere smontate manualmente da un’unica persona (vale a dire, deve poter essere allentato non più di un collegamento a scatto alla volta) con l’ausilio di attrezzi comunemente usati, disponibili in commercio (come pinze, cacciaviti, taglierini e martelli, secondo le definizioni delle norme ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601):
|
(b) |
Deve anche poter essere disassemblato manualmente almeno uno dei seguenti componenti opzionali (se presente) con l’ausilio di attrezzi comuni disponibili in commercio:
|
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta:
un rapporto di prova che illustri la sequenza di smantellamento, compresa una descrizione dettagliata delle singole fasi, degli attrezzi e delle procedure di smantellamento, per i componenti di cui alla lettera a) e i componenti opzionali scelti tra quelli che figurano alla lettera b).
Criterio 5 - Responsabilità sociale delle imprese
5.1 Condizioni di lavoro durante la fabbricazione
Considerati la dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il patto mondiale delle Nazioni Unite (secondo pilastro), i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, il richiedente ottiene una verifica indipendente, corroborata da controlli in loco, attestante che presso lo stabilimento di assemblaggio finale del prodotto sono stati rispettati i principi applicabili contenuti nelle convenzioni fondamentali dell’OIL e nelle disposizioni supplementari in appresso.
Convenzioni fondamentali dell’OIL:
a) |
lavoro minorile:
|
b) |
lavoro forzato e obbligatorio:
|
c) |
libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva:
|
d) |
discriminazione:
|
disposizioni supplementari:
a) |
orario di lavoro:
|
b) |
retribuzione:
|
c) |
salute e sicurezza:
|
Ove il diritto alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva sono limitati dalla legislazione, l’impresa non osta a che i lavoratori sviluppino meccanismi alternativi di reclamo e tutela dei loro diritti per quanto riguarda l’ambiente e le condizioni di lavoro. e riconosce le legittime associazioni dei lavoratori con cui tenere un dialogo in merito alle questioni afferenti al posto di lavoro.
Il processo di controllo include la consultazione dei portatori di interessi delle organizzazioni settoriali esterne indipendenti delle zone circostanti i siti di produzione, compresi i sindacati, le comunità, le ONG e gli esperti del lavoro. Per essere significative le consultazioni devono vedere la partecipazione di almeno due portatori di interessi di due sottogruppi diversi.
Durante il periodo di validità dell’Ecolabel UE il richiedente dimostra la propria condotta ai consumatori interessati pubblicando online i risultati aggregati e le conclusioni principali dei controlli, compresi i dettagli su: a) numero e gravità delle violazioni di ogni diritto del lavoro e norma in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) misure di rimedio (tra le quali figura la prevenzione degli abusi sancita dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani - UNGP, United Nations Guiding Principles); c) valutazione delle cause all’origine delle violazioni persistenti emerse dalla consultazione dei portatori di interessi (chi è stato consultato, quali temi sono stati sollevati, come questo esercizio ha influito sul piano delle azioni correttive).
Valutazione e verifica - Il richiedente dimostra la conformità a questi requisiti presentando copia dell’ultima versione del proprio codice di condotta, che deve essere coerente con le disposizioni illustrate sopra, e le relazioni sul controllo per ogni stabilimento di assemblaggio finale del o dei modelli di prodotto per i quali chiede l’Ecolabel UE; fornisce anche il link al sito internet in cui sono pubblicati i risultati e le conclusioni.
I controlli indipendenti in loco sono svolti da ispettori qualificati per valutare la conformità dei siti di fabbricazione alle norme sociali o ai codici di condotta oppure, nei paesi che hanno ratificato la convenzione dell’OIL sull’ispezione del lavoro, 1947 (n. 81), e la supervisione dell’OIL indica che il sistema nazionale d’ispezione del lavoro è efficace e copre i settori elencati in precedenza (11) , dal o dagli ispettori del lavoro nominati da un’autorità pubblica.
Sono ammesse certificazioni valide rilasciate nel quadro di sistemi o processi d’ispezione indipendenti che attestano, in toto o in parte, la conformità ai principi applicabili delle convenzioni fondamentali dell’OIL e alle disposizioni supplementari di cui sopra in materia di orario di lavoro, retribuzione, salute e sicurezza e consultazione dei portatori di interessi esterni. Le certificazioni dovranno essere state rilasciate non più di 12 mesi prima della data di presentazione della domanda.
5.2 Approvvigionamento di minerali non provenienti da zone di conflitto
Il richiedente sostiene l’approvvigionamento responsabile di stagno, tantalio, tungsteno, relativi minerali e oro dalle zone di conflitto e ad alto rischio:
(i) |
esercitando il dovere di diligenza in conformità alla Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; e |
(ii) |
promuovendo nelle zone di conflitto e ad alto rischio una produzione e un commercio responsabili dei suddetti minerali usati nei componenti del prodotto, conformemente alla Guida dell’OCSE. |
Valutazione e verifica - Il richiedente dichiara la conformità a questi requisiti fornendo la documentazione seguente a sostegno della dichiarazione:
— |
una relazione che descrive l’esercizio del dovere di diligenza lungo la catena di approvvigionamento per i quattro minerali suddetti. Sono anche ammessi documenti giustificativi come le certificazioni di conformità rilasciate a norma del regime dell’Unione europea; |
— |
la menzione del o dei componenti che contengono i minerali individuati e relativo o relativi fornitori, nonché il tipo o progetto di catena di approvvigionamento utilizzato ai fini di un approvvigionamento responsabile. |
Criterio 6 - Criteri di informazione
6.1 Informazioni per l’utilizzatore
Il prodotto è venduto con le informazioni che servono all’utilizzatore per usarlo e smaltirlo correttamente senza nuocere all’ambiente.
Sull’imballaggio e/o nella documentazione che accompagna il prodotto sono riportati i dati di contatto (telefono e/o posta elettronica) e un rimando alle informazioni online in cui i consumatori possono trovare le risposte a determinati quesiti o indicazioni specifiche sull’uso o lo smaltimento del display elettronico. Sono incluse almeno le informazioni seguenti (laddove applicabili):
(a) |
il consumo di energia: la classe di efficienza energetica secondo il regolamento delegato (UE) 2019/2013; la potenza massima richiesta in ogni modo di funzionamento; istruzioni su come usare l’apparecchio in modo risparmio energetico, nonché la menzione che l’efficienza energetica riduce il consumo energetico e consente quindi un risparmio economico in bolletta; |
(b) |
le indicazioni seguenti su come ridurre il consumo di energia:
|
(c) |
connettività di rete: informazioni su come disattivare le funzioni di collegamento in rete; |
(d) |
la posizione dell’interruttore fisico per il modo spento; |
(e) |
il prolungamento della durata del prodotto ne riduce l’impatto globale sull’ambiente; |
(f) |
le indicazioni seguenti su come prolungare la durata del prodotto:
|
(g) |
istruzioni per lo smaltimento corretto del prodotto presso le isole ecologiche o mediante i sistemi di resa ai dettaglianti, a seconda dei casi, in conformità della direttiva 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; |
(h) |
la menzione che il prodotto ha ottenuto l’Ecolabel UE, con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l’indicazione del sito web in cui trovare ulteriori informazioni (http://www.ecolabel.eu); |
(i) |
qualsiasi versione cartacea del manuale di istruzioni/riparazione contiene materiale riciclato e la carta utilizzata non è stata sbiancata con cloro. Per risparmiare risorse, si devono privilegiare le versioni online. |
Valutazione e verifica - I richiedenti dichiarano all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti e gli forniscono il link alla versione online o una copia del manuale di istruzioni /riparazione.
6.2 Informazioni che figurano sull’Ecolabel UE
Sull’etichetta facoltativa con campo di testo devono figurare tre delle diciture seguenti:
(a) |
elevata efficienza energetica; |
(b) |
restrizione di sostanze pericolose; |
(c) |
progettato per essere riparato e riciclato facilmente; |
(d) |
contiene xy % di plastica riciclata post consumo (solo quando superiore al 25 % della plastica totale). |
Il richiedente segue le istruzioni per l’uso corretto del logo Ecolabel UE contenute nelle apposite linee guida:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di un’immagine ad alta risoluzione dell’imballaggio del prodotto che mostra in modo chiaro l’etichetta, il numero di registrazione/licenza e, se del caso, le diciture che possono figurare insieme all’etichetta.
(1) Per essere considerate ai fini della conformità di una determinata risoluzione e di un determinato tipo di display (televisori, monitor o pannelli segnalatici), le due classi energetiche più efficienti devono contenere cumulativamente almeno 25 modelli registrati. Se per una risoluzione e un tipo di display il numero di modelli registrati è inferiore a 25, si considerano, per quella risoluzione e quel tipo di display, le due classi energetiche più efficienti che hanno modelli registrati (a prescindere dal numero).
(2) https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en
(3) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(6) Commissione elettrotecnica internazionale (CEI/IEC), IEC 62474: Material declaration for products of and for the electrotechnical industry, http://std.iec.ch/iec62474
(7) ECHA, Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table
(8) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).
(9) Direttiva 2008/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(10) Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org
(11) Cfr. ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) e gli orientamenti contenuti nel manuale d'uso.
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/89 |
DECISIONE (UE) 2020/1805 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2020
che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica
[notificata con il numero C(2020) 8152]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
La validità dei criteri ecologici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti tessili e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, stabiliti dalla decisione 2014/350/UE della Commissione (2), scade il 5 dicembre 2020. |
(2) |
La validità dei criteri ecologici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE alle calzature e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, stabiliti dalla decisione (UE) 2016/1349 della Commissione (3), scade il 5 agosto 2022. |
(3) |
In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del marchio Ecolabel UE, del 30 giugno 2017 (4), la Commissione, di concerto con il comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, ha valutato la pertinenza di ciascun gruppo di prodotti nonché la pertinenza e l’adeguatezza dei rispettivi criteri ecologici attuali e dei relativi requisiti di valutazione e verifica prima di proporne la proroga. Per quanto riguarda le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349, la valutazione ha confermato la pertinenza e l’adeguatezza dei gruppi di prodotti, così come dei rispettivi criteri ecologici attuali e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. |
(4) |
In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza dell’Ecolabel UE del 30 giugno 2017, la Commissione, di concerto con il comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, indica inoltre soluzioni per migliorare le sinergie tra i gruppi di prodotti e aumentare l’uso dell’Ecolabel UE, anche unendo all’occorrenza gruppi di prodotti strettamente correlati e assicurando che, durante il processo di revisione, si presti la dovuta attenzione alla coerenza tra le politiche dell’UE, la legislazione e le prove scientifiche pertinenti. |
(5) |
Per facilitare ulteriormente la transizione verso un’economia più circolare, i criteri di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti tessili e le calzature dovrebbero essere rivisti in linea con il Nuovo piano d’azione per un’economia circolare - Per un’Europa più pulita e competitiva (5). È pertanto opportuno prorogare la validità dei criteri di assegnazione dell’Ecolabel UE stabiliti dalle decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 fino allo stesso termine per consentire alla Commissione di rivedere insieme questi due gruppi di prodotti e riunirli se ciò è ritenuto possibile. |
(6) |
Al fine di concedere il tempo necessario a completare il processo di revisione e offrire ai titolari di licenze attuali e futuri una prospettiva affidabile che consenta loro di continuare nel frattempo a commercializzare i prodotti cui è stato assegnato l’Ecolabel UE mantenendo i vantaggi derivanti dal marchio, il periodo di validità dei criteri attuali per i prodotti tessili e le calzature e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2025. |
(7) |
Le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 dovrebbero essere modificate di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 6 della decisione 2014/350/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti tessili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Articolo 2
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).
(3) Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature (GU L 214 del 9.8.2016, pag. 16).
(4) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all’Ecolabel UE (COM(2017) 355 final).
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final).
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/91 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1806 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2020
relativa all’approvazione dell’uso della funzione di coasting a motore acceso nelle autovetture con motore a combustione interna e nelle autovetture ibride elettriche non a ricarica esterna come tecnologia innovativa ai sensi del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga le decisioni di esecuzione 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279,(UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102, (UE) 2020/1222 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 6 dicembre 2018 i costruttori Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH - PSA, FCA Italia SpA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Bayerische Motoren Werke AG, Renault, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG e il fornitore Robert Bosch GmbH hanno presentato una domanda congiunta («la domanda») per l’approvazione come tecnologia innovativa delle funzioni di coasting a motore spento e a motore acceso per autovetture con motore a combustione interna e autovetture ibride elettriche non a ricarica esterna (NOVC-HEV). |
(2) |
La domanda è stata valutata conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2) della Commissione e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (revisione luglio 2018, V2) (3). |
(3) |
La domanda fa riferimento a risparmi delle emissioni di CO2 che non possono essere dimostrati con misurazioni effettuate secondo il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (4). |
(4) |
La funzione di coasting disaccoppia il motore a combustione dalla trasmissione e impedisce la decelerazione causata dal freno motore. Consente di aumentare la distanza di rotolamento del veicolo in situazioni in cui non è necessaria alcuna propulsione o è necessaria una lieve riduzione della velocità. È opportuno che la funzione di coasting si attivi automaticamente nella modalità di marcia predominante, ossia quella selezionata automaticamente all’accensione del motore. |
(5) |
La domanda riguarda due distinte funzioni di coasting: coasting a motore acceso e coasting a motore spento. Con il coasting a motore acceso, il motore a combustione rimane acceso durante gli eventi di coasting e viene consumata necessariamente una certa quantità di carburante per mantenere il regime minimo. Con il coasting a motore spento, il motore a combustione è spento durante l’evento di coasting. |
(6) |
Nel determinare il possibile risparmio di CO2 di tali tecnologie è necessario considerare l’effetto sul consumo di carburante del riavvio del motore dopo l’evento di coasting, nel caso di coasting a motore spento, e della necessità di portare il regime del motore al regime di sincronizzazione desiderato per entrambe le tecnologie. |
(7) |
Nel corso del 2019, vale a dire ben dopo la presentazione della domanda, sono state messe a disposizione della Commissione nuove informazioni relative al potenziale della funzione di coasting a motore spento di ridurre le emissioni di CO2. Ai richiedenti sono stati chiesti ulteriori dati, che sono stati resi disponibili nel febbraio 2020. |
(8) |
Per quanto riguarda la funzione di coasting a motore spento non è stato possibile, sulla base dei dati giustificativi forniti, determinare in modo definitivo il livello di risparmi di CO2 ottenibile. |
(9) |
In particolare, non è stato dimostrato con sufficiente certezza che la riduzione di CO2 ottenuta spegnendo il motore non sia compensata dalle emissioni di CO2 prodotte dall’energia necessaria per riavviare il motore e per portarne il regime al regime di sincronizzazione desiderato. |
(10) |
La funzione di coasting a motore acceso nelle autovetture con motore a combustione interna è già stata approvata come ecoinnovazione in relazione alla prova delle emissioni NEDC ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1132 (5), (UE) 2017/1402 (6) e (UE) 2018/2079 (7) della Commissione. |
(11) |
Sulla base dell’esperienza acquisita con tali decisioni, unitamente alle informazioni fornite con la presente domanda, è stato dimostrato in modo soddisfacente e definitivo che l’utilizzo della funzione di coasting a motore acceso nelle autovetture con motore a combustione interna soddisfa i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631 e i criteri di ammissibilità indicati all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. |
(12) |
Per alcuni veicoli NOVC-HEV per i quali, conformemente all’allegato 8 del regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (8), possono essere utilizzate misurazioni senza correzione dei valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, è stato dimostrato che si applicano le medesime condizioni previste per le autovetture con motore a combustione interna. Per quanto riguarda gli altri veicoli NOVC-HEV, tali condizioni non possono essere considerate applicabili, in quanto nella domanda non è stato sufficientemente dimostrato come si debba determinare il risparmio di CO2 derivante dall’uso della funzione di coasting a motore acceso in tali veicoli NOVC-HEV. |
(13) |
La metodologia di prova proposta dai richiedenti per determinare i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della funzione di coasting a motore acceso differisce da quella approvata con la decisione di esecuzione (UE) 2018/2079 per le modalità di prova del veicolo di riferimento. Poiché tale metodologia semplifica il processo di prova, garantendo risultati più prudenti, è opportuno approvarla al fine di determinarne il risparmio di CO2. |
(14) |
I costruttori dovrebbero avere la possibilità di chiedere a un’autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione. A tale fine i costruttori dovrebbero fare in modo che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente certificato che confermi che la tecnologia innovativa soddisfa le condizioni stabilite con la presente decisione e che i risparmi sono stati determinati conformemente alla metodologia di prova di cui all’allegato della presente decisione. |
(15) |
È responsabilità dell’autorità di omologazione verificare accuratamente che siano soddisfatte le condizioni per la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso di una tecnologia innovativa di cui alla presente decisione. In caso di rilascio della certificazione, l’autorità di omologazione responsabile deve fare sì che tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione siano registrati in una relazione di prova e conservati insieme alla relazione di verifica, e che su richiesta tali informazioni siano messe a disposizione della Commissione. |
(16) |
Per determinare il codice generale di ecoinnovazione da utilizzare nei relativi documenti di omologazione in conformità agli allegati I, III, VI e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (9), alla tecnologia innovativa deve essere assegnato un codice individuale. |
(17) |
A partire dal 2021, il rispetto degli obiettivi specifici dei costruttori per le emissioni ai sensi del regolamento (UE) 2019/631 sarà appurato sulla base delle emissioni di CO2 determinate secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (10). I risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia innovativa certificati conformemente alla presente decisione possono pertanto essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori solo per l’anno 2020. |
(18) |
In considerazione del passaggio alla WLTP è opportuno abrogare, con effetto dal 1o gennaio 2021, la presente decisione e le seguenti decisioni di esecuzione della Commissione facenti riferimento alle condizioni applicabili ai sensi del NEDC: 2013/128/UE (11), 2013/341/UE (12), 2013/451/UE (13), 2013/529/UE (14), 2014/128/UE (15), 2014/465/UE (16), 2014/806/UE (17), (UE) 2015/158 (18), (UE) 2015/206 (19), (UE) 2015/279 (20), (UE) 2015/295 (21), (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280 (22), (UE) 2016/160 (23), (UE) 2016/265 (24), (UE) 2016/588 (25), (UE) 2016/362 (26), (UE) 2016/587 (27), (UE) 2016/1721 (28), (UE) 2016/1926 (29), (UE) 2017/785 (30), (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876 (31), (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313 (32), (UE) 2019/314 (33), (UE) 2020/728 (34), (UE) 2020/1102 (35), (UE) 2020/1222 (36). |
(19) |
Tenuto conto del fatto che il suo periodo di applicabilità è limitato, è opportuno fare in modo che la presente decisione entri in vigore prima possibile e comunque entro e non oltre sette giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Tecnologia innovativa
La funzione di coasting a motore acceso è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
la funzione di coasting a motore acceso è destinata all’uso in autovetture della categoria M1 dotate di motore a combustione interna o in veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 per i quali, conformemente all’allegato 8 del regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, possono essere utilizzate misurazioni senza correzione dei valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, e a condizione che la configurazione del gruppo propulsore sia P0 o P1, dove P0 significa che la macchina elettrica è collegata alla cinghia di trasmissione del motore e P1 significa che la macchina elettrica è collegata all’albero motore; |
b) |
i veicoli che dispongono della funzione di coasting a motore acceso sono dotati di cambio automatico o di cambio manuale con frizione automatica; |
c) |
la funzione di coasting a motore acceso si attiva automaticamente nella modalità di marcia predominante del veicolo, ovvero la modalità di marcia che è sempre selezionata all’accensione del motore, a prescindere dalla modalità selezionata al momento dell’ultimo spegnimento del veicolo; |
d) |
quando il motore è acceso nella modalità di marcia predominante del veicolo non è possibile disattivare, né da parte del conducente né mediante un intervento esterno, la funzione di coasting a motore acceso; |
e) |
la funzione di coasting a motore acceso non è attiva quando la velocità del veicolo è inferiore a 15 km/h. |
Articolo 2
Domanda di certificazione dei risparmi di CO2
1. Il costruttore può chiedere a un’autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia approvata conformemente all’articolo 1 («la tecnologia innovativa») con riferimento alla presente decisione.
2. Il costruttore fa in modo che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente certificato che confermi che la tecnologia è conforme all’articolo 1.
3. Se i risparmi di CO2 sono certificati conformemente all’articolo 3, il costruttore si assicura che i risparmi certificati di CO2 e il codice di ecoinnovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, siano registrati nei certificati di conformità dei veicoli interessati.
Articolo 3
Certificazione dei risparmi di CO2
1. L’autorità di omologazione garantisce che i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando la metodologia di cui all’allegato.
2. L’autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente al paragrafo 1 e il codice di ecoinnovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
4. L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.
5. L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa solo se ritiene che questa sia conforme all’articolo 1 e se i risparmi di CO2 ottenuti sono pari o superiori a 1 g di CO2/km, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Articolo 4
Codice di ecoinnovazione
1. Alla tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è attribuito il codice di ecoinnovazione n. 36.
2. I risparmi di CO2 registrati in riferimento a tale codice di ecoinnovazione possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore per l’anno civile 2020.
Articolo 5
Abrogazione
La presente decisione di esecuzione e le seguenti decisioni di esecuzione sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2021: decisioni di esecuzione 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102, (UE) 2020/1222.
A decorrere da tale data, i risparmi di CO2 certificati in riferimento a tali decisioni non sono presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
(3) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf
(4) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1132 della Commissione, del 10 luglio 2015, relativa all’approvazione della funzione di coasting della Porsche AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 184 dell’11.7.2015, pag. 22).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 della Commissione, del 28 luglio 2017, relativa all’approvazione della funzione di coasting di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 29.7.2017, pag. 14).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2079 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all’approvazione della funzione di coasting a motore a regime minimo come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 28.12.2018, pag. 225).
(8) Regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell’emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica (GU L 138 del 26.5.2012, pag. 1).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti amministrativi per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(11) Decisione di esecuzione 2013/128/UE della Commissione, del 13 marzo 2013, relativa all’approvazione dell’uso di diodi emettitori di luce destinati ad alcune funzioni di illuminazione per veicoli di categoria M1 come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte da autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 14.3.2013, pag. 7).
(12) Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all’approvazione dell’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).
(13) Decisione di esecuzione 2013/451/UE della Commissione, del 10 settembre 2013, relativa all’approvazione del sistema Daimler di incapsulamento del vano motore come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 242 dell’11.9.2013, pag. 12).
(14) Decisione di esecuzione 2013/529/UE della Commissione, del 25 ottobre 2013, relativa all’approvazione del sistema Bosch di precondizionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 26.10.2013, pag. 36).
(15) Decisione di esecuzione 2014/128/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa all’approvazione del modulo a diodi emettitori di luce (LED) per anabbaglianti «E-Light» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte da autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 30).
(16) Decisione di esecuzione 2014/465/UE della Commissione, del 16 luglio 2014, relativa all’approvazione dell’alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (GU L 210 del 17.7.2014, pag. 17).
(17) Decisione di esecuzione 2014/806/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa all’approvazione del tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 34).
(18) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all’approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).
(19) Decisione di esecuzione (UE) 2015/206 della Commissione, del 9 febbraio 2015, relativa all’approvazione del sistema Daimler AG di illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 52).
(20) Decisione di esecuzione (UE) 2015/279 della Commissione, del 19 febbraio 2015, relativa all’approvazione del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 26).
(21) Decisione di esecuzione (UE) 2015/295 della Commissione, del 24 febbraio 2015, relativa all’approvazione dell’alternatore efficiente MELCO GXi come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 11).
(22) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2280 della Commissione, del 7 dicembre 2015, relativa all’approvazione dell’alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell’8.12.2015, pag. 64).
(23) Decisione di esecuzione (UE) 2016/160 della Commissione, del 5 febbraio 2016, relativa all’approvazione del sistema di Toyota Motor Europe di illuminazione esterna efficiente mediante l’uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 70).
(24) Decisione di esecuzione (UE) 2016/265 della Commissione, del 25 febbraio 2016, relativa all’approvazione del generatore per motore MELCO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 30).
(25) Decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all’approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 25).
(26) Decisione di esecuzione (UE) 2016/362 della Commissione, dell’11 marzo 2016, relativa all’approvazione del serbatoio ad accumulo entalpico di MAHLE Behr GmbH & Co. KG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 12.3.2016, pag. 59).
(27) Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all’approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 17).
(28) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1721 della Commissione, del 26 settembre 2016, relativa all’approvazione del sistema Toyota di illuminazione esterna efficiente mediante l’uso di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare su veicoli elettrificati ibridi non a ricarica esterna come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 71).
(29) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1926 della Commissione, del 3 novembre 2016, relativa all’approvazione del tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 18).
(30) Decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione, del 5 maggio 2017, relativa all’approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l’impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 20).
(31) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 della Commissione, del 29 novembre 2018, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso nei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna convenzionale come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri in applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 30.11.2018, pag. 53).
(32) Decisione di esecuzione (UE) 2019/313 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativa all’approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l’uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di veicoli commerciali leggeri in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 31).
(33) Decisione di esecuzione (UE) 2019/314 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativa all’approvazione della tecnologia utilizzata per il generatore-starter a 48 V ad alta efficienza (BRM) di SEG Automotive Germany GmbH associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V, per l’uso in motori a combustione tradizionale e in alcuni motori ibridi di autovetture in quanto tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 42).
(34) Decisione di esecuzione (UE) 2020/728 della Commissione, del 29 maggio 2020, relativa all’approvazione della funzione di generatore efficiente utilizzata nei generatori-starter a 12 V per l’uso in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 21).
(35) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1102 della Commissione, del 24 luglio 2020, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 V associato a un convertitore CC/CC a 48 V/12 V per l’uso in motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e con riferimento al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 38).
(36) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1222 della Commissione, del 24 agosto 2020, relativa all’approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a motore a combustione interna per quanto riguarda le condizioni NEDC a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 279 del 27.8.2020, pag. 5).
ALLEGATO
METODOLOGIA PER DETERMINARE I RISPARMI DI CO2 DELLA FUNZIONE DI COASTING CON MOTORE ACCESO PER I VEICOLI CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA E PER ALCUNI VEICOLI ELETTRICI IBRIDI ELETTRICI NON A RICARICA ESTERNA
1. SIMBOLI, UNITÀ DI MISURA E PARAMETRI
Simboli latini
CO2 |
— Biossido di carbonio |
|
— risparmi di CO2 [g di CO2/km] |
idle_corr |
— Fattore di correzione per il consumo di carburante a regime minimo |
BMC |
— Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento durante le manovre corrispondenti al coasting in condizioni di prova modificate [g di CO2/km] |
|
— Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento durante le i-esime manovre corrispondenti al coasting in condizioni di prova modificate [g di CO2/km] |
|
— Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento a velocità costante k (32, 35, 50, 70, 120 km/h) durante l’i-esimo evento di velocità costante [g di CO2/km] |
|
— Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento durante l’i-esima fase di inerzia in condizioni di prova modificate [g di CO2/km] |
|
— Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento durante l’i-esima fase di inerzia in condizioni di prova modificate a causa del bilanciamento della batteria [g di CO2/km] |
|
— Distanza percorsa durante l’i-esimo evento di inerzia [km] |
|
— Distanza percorsa durante l’i-esimo evento di coasting [km] |
ECE |
— Ciclo di guida urbano elementare (parte del NEDC) |
EMC |
— Emissioni di CO2 del veicolo ecoinnovativo in condizioni di prova modificate [g di CO2/km] |
|
— Emissioni di CO2 durante l’i-esima fase a regime minimo [g di CO2/km] |
|
— Emissioni di CO2 dovute alla sincronizzazione del motore durante l’i-esimo eventodi coasting [g di CO2/km] |
|
— Consumo di carburante misurato a velocità costante, fase k (32, 35, 50, 70, 120 km/h) [g/s] |
EUDC |
— Ciclo di guida extraurbano (parte del NEDC) |
fstandstill |
— Consumo di carburante a regime minimo misurato a veicolo fermo [g/s] |
fuel_dens |
— Densità del carburante [kg/m3] |
facc |
— Consumo di carburante per far accelerare il motore dal regime minimo al regime del cambio [I] |
|
— Resistenza all’avanzamento in «folle» misurata alle condizioni WLTP per il cambio automatico o manuale [N] (punto 3.2) |
|
— Resistenza all’avanzamento durante l’«inerzia» misurata alle condizioni WLTP per il cambio automatico [N] (punto 4.1) |
|
— Resistenza all’avanzamento durante l’«inerzia» valutata alle condizioni NEDC [N] (punto 4.1) |
|
— Resistenza all’avanzamento nel NEDC quale convertita dalle condizioni WLTP in folle [N] |
|
— Resistenza all’avanzamento alle condizioni WLTP con la x-esima marcia inserita per il cambio manuale [N] |
Ieng |
— Momento di inerzia del motore (specifico per il motore) [kgm2] |
|
— Potenza misurata della batteria primaria durante l’i-esimo evento di inerzia [W] |
|
— Potenza misurata della batteria secondaria durante l’i-esimo evento di inerzia [W] |
RDCRW |
— Distanza relativa di coasting in condizioni reali, definita come la distanza percorsa con la modalità coasting attiva divisa per la distanza complessiva percorsa in ciascun viaggio [%] |
RCDmNEDC |
— Distanza relativa di coasting in condizioni di prova modificate, definita come la distanza percorsa con la modalità coasting attiva divisa per la distanza complessiva percorsa del mNEDC [%] |
UF |
— Fattore d’uso della tecnologia di coasting, definito come
|
|
— Incertezza dei risparmi di CO2 [g di CO2/km] |
|
— Deviazione standard della media aritmetica delle emissioni di CO2 del veicolo econnovativo in condizioni di prova modificate [g di CO2/km] |
SUF |
— Deviazione standard della media aritmetica del fattore d’uso |
|
— Tempo di resistenza del motore dell’i-esimo evento di inerzia [h] |
|
— Durata dell’i-esimo evento di coasting [s] |
|
— Tempo minimo delle fasi di velocità costante dopo l’accelerazione o la decelerazione in modalità coasting [s] |
|
— Tempo minimo dopo ogni fase di decelerazione in modalità coasting fino all’arresto del veicolo alla fase di velocità costante [s] |
|
— Coppia di attrito del motore (specifica per il motore) [Nm] |
vmin |
— Velocità minima per il coasting [km/h] |
vmax |
— Velocità massima per il coasting [km/h] |
|
— Velocità di avanzamento costante k (32, 35, 50, 70, 120 km/h) durante l’i-esimo evento di velocità costante [km/h] |
Simboli greci
ηDCDC |
— Efficienza del convertitore CC/CC, pari a 0,92 |
ηbat_discharge |
— Efficienza di scarica della batteria, pari a 0,94 |
ηalternator |
— Efficienza dell’alternatore, pari a 0,67 |
ΔRESdrag |
— Differenza tra la resistenza all’avanzamento con il cambio in «folle», durante l’«inerzia» e misurata alle condizioni WLTP [N]. |
|
— Potenza delta dovuta alle regolazioni della resistenza all’avanzamento WLTP del dinamometro durante l’i-esimo evento di velocità costante [W] |
|
— Differenza della resistenza all’avanzamento del veicolo tra WLTP e NEDC durante l’i-esimo evento di velocità costante [N] |
Δtacc |
— Tempo necessario per far accelerare il motore dal regime minimo al regime di sincronizzazione [I] |
Δγacc |
— Angolo di rotazione delta [rad] |
Δωacc |
— Regime delta (dal regime minimo ωidle al regime di sincronizzazione ωsync) [rad/s] |
2. VEICOLI DI PROVA
I veicoli di prova devono soddisfare le prescrizioni indicate qui di seguito.
a) |
Veicolo ecoinnovativo: un veicolo sul quale la tecnologia ecoinnovativa è installata e attiva nella modalità di marcia predefinita o predominante. La modalità di marcia predominante è la modalità di marcia che è sempre selezionata all’accensione del veicolo, a prescindere dalla modalità selezionata al momento dell’ultimo spegnimento del veicolo. La funzione di coasting a motore acceso non deve essere disattivata dal conducente nella modalità di marcia predominante. |
b) |
Veicolo di riferimento: un veicolo identico sotto tutti gli aspetti al veicolo ecoinnovativo ad eccezione della tecnologia innovativa, che non è installata o è disattivata nella modalità di marcia predefinita o predominante. Il veicolo di riferimento sottoposto a prova può essere il veicolo ecoinnovativo a condizione che sia esercitata una breve azione frenante prima degli eventi di decelerazione, in modo da evitare gli eventi di coasting che sarebbero normalmente dovuti alla funzione di coasting installata nel veicolo ecoinnovativo, in quanto, in linea di principio, la funzione di coasting può essere inibita premendo il pedale del freno prima degli eventi di decelerazione. L’azione frenante inibisce temporaneamente la funzione di coasting fino all’evento di guida successivo. |
3. DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI PROVA MODIFICATE
Le fasi che definiscono le condizioni di prova modificate sono le seguenti:
1. |
definizione delle resistenze all’avanzamento; |
2. |
definizione della curva di decelerazione in modalità coasting a motore acceso; |
3. |
generazione del profilo di velocità NEDC modificato (mNEDC); |
4. |
manovre corrispondenti al coasting per il veicolo di riferimento. |
3.1. Definizione delle resistenze all’avanzamento
Le resistenze all’avanzamento dei veicoli di riferimento ed ecoinnovativi sono determinate secondo la procedura di cui all’allegato XXI, suballegato 4, del regolamento (UE) 2017/1151 e convertite in resistenze all’avanzamento NEDC per veicoli High e Low conformemente all’allegato I, punto 2.3.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (1).
3.2. Definizione della curva di decelerazione in modalità coasting a motore acceso
La curva di decelerazione in modalità coasting a motore acceso è definita come la curva di decelerazione, con il cambio in «folle», determinata durante la procedura di omologazione in conformità dell’allegato XXI, suballegato 4, del regolamento (UE) 2017/1151 e corretta alla corrispondente curva di decelerazione NEDC conformemente all’allegato I, punto 2.3.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153.
3.3. Generazione del profilo di velocità NEDC modificato (mNEDC)
Il profilo di velocità mNEDC deve essere generato in base a quanto indicato di seguito.
a) |
La sequenza di prova si compone di un ciclo urbano composto da quattro cicli urbani elementari e da un ciclo extraurbano; |
b) |
tutte le rampe di accelerazione sono identiche al profilo di velocità NEDC; |
c) |
tutti i valori di velocità costante sono identici al profilo di velocità NEDC; |
d) |
le tolleranze di velocità e di tempo devono essere conformi all’allegato 7, punto 1.4, del regolamento UNECE n. 101; |
e) |
la deviazione dal profilo NEDC deve essere ridotta al minimo e la distanza complessiva deve essere conforme alle tolleranze indicate del NEDC; |
f) |
la distanza al termine di ogni fase di decelerazione del profilo mNEDC deve essere pari alla distanza al termine di ogni fase di decelerazione del profilo NEDC; |
g) |
durante le fasi di coasting, il motore a combustione interna (MCI) è disaccoppiato e non è consentita la correzione attiva della curva di velocità del veicolo; |
h) |
limite di velocità inferiore per la funzione di coasting: la modalità di coasting deve essere disattivata al limite di velocità inferiore per il coasting (15 km/h) azionando il freno; |
i) |
in casi tecnicamente giustificati e d’intesa con l’autorità di omologazione, il costruttore può selezionare la velocità vmin a una velocità superiore a 15 km/h; |
j) |
tempo minimo di arresto: il tempo minimo dopo ogni fase di decelerazione in modalità coasting fino all’arresto del veicolo o alla fase a velocità costante è di 2 secondi; |
k) |
tempo minimo delle fasi a velocità costante: il tempo minimo delle fasi a velocità costante dopo l’accelerazione o la decelerazione in modalità coasting è di 2 secondi. Per motivi tecnici, questo valore può essere aumentato e deve essere registrato nella relazione di prova; |
l) |
la modalità di coasting può essere attivata se la velocità è inferiore alla velocità massima del ciclo di prova, ossia 120 km/h. |
3.3.1. Generazione del profilo del cambio per i veicoli con cambio manuale
Per i veicoli con cambio manuale, le tabelle 1 e 2 dell’allegato 4a del regolamento UNECE n. 83, relative ai cambi di marcia, devono essere adattate sulla base degli elementi seguenti:
1. |
la selezione del cambio durante l’accelerazione del veicolo è quella definita per il NEDC; |
2. |
i tempi per il passaggio a un rapporto inferiore del NEDC modificato differiscono da quelli del NEDC per evitare il passaggio a un rapporto inferiore durante le fasi di coasting (ad esempio anticipato prima delle fasi di decelerazione). |
I punti di cambio predefiniti per le parti ECE ed EUDC del NEDC, di cui all’allegato 4a, tabelle 1 e 2, del regolamento UNECE n. 83, devono essere modificati conformemente alle tabelle 1 e 2 riportate di seguito.
Tabella 1
Operazione |
Fase |
Accelerazione (m/s2) |
Velocità (km/h) |
Durata di ciascuna |
Tempo cumulativo (s) |
Rapporto da usare |
|
Operazione (s) |
Fase (s) |
||||||
Minimo |
1 |
0 |
0 |
11 |
11 |
11 |
6 s PM+5sK1 (1) |
Accelerazione |
2 |
1,04 |
0-15 |
4 |
4 |
15 |
1 |
Velocità costante |
3 |
0 |
15 |
9 |
8 |
23 |
1 |
Decelerazione |
4 |
- 0,69 |
15-10 |
2 |
5 |
25 |
1 |
Decelerazione con frizione disinnestata |
|
- 0,92 |
10-0 |
3 |
|
28 |
K1 (1) |
Minimo |
5 |
0 |
0 |
21 |
21 |
49 |
16 s PM+5sK (1) |
Accelerazione |
6 |
0,83 |
0-15 |
5 |
12 |
54 |
1 |
Cambio di marcia |
|
|
15 |
2 |
|
56 |
|
Accelerazione |
0,94 |
15-32 |
5 |
61 |
2 |
||
Velocità costante |
7 |
0 |
32 |
tconst1 |
tconst1 |
61+tconst1 |
2 |
Decelerazione |
8 |
Decelerazione a ruota libera |
[32-dv1] |
Δtcd1 |
Δtcd1 + 8 -Δt1 + 3 |
61+tconst1+Δtcd1 |
2 |
Decelerazione |
|
- 0,75 |
[32-dv1]-10 |
8-Δt1 |
|
69+tconst1+Δtcd1-Δt1 |
2 |
Decelerazione con frizione disinnestata |
|
- 0,92 |
10-0 |
3 |
72+tconst1+Δtcd1-Δt1 |
K 2 (1) |
|
Minimo |
9 |
0 |
0 |
21-Δt1 |
|
117 |
16 s-Δt1PM+5sK1 (1) |
Accelerazione |
10 |
0,83 |
0-15 |
5 |
26 |
122 |
1 |
Cambio di marcia |
|
|
15 |
2 |
|
124 |
|
Accelerazione |
0,62 |
15-35 |
9 |
133 |
2 |
||
Cambio di marcia |
|
35 |
2 |
135 |
|
||
Accelerazione |
0,52 |
35-50 |
8 |
143 |
3 |
||
Velocità costante |
11 |
0 |
50 |
tconst2 |
tconst2 |
tconst2 |
3 |
Decelerazione |
|
Decelerazione a ruota libera |
[50- dv2] |
Δtcd2 |
Δtcd2 |
tconst2+Δtcd2 |
3 |
Decelerazione |
12 |
- 0,52 |
[50- dv2]-35 |
8-Δt2 |
8-Δt2 |
tconst2+Δtcd2 + 8-Δt2 |
3 |
Velocità costante |
13 |
0 |
35 |
tconst3 |
tconst3 |
tconst2+Δtcd2 + 8-Δt2+tconst3 |
3 |
Cambio di marcia |
14 |
|
35 |
2 |
12+Δtcd3-Δt3 |
tconst2+Δtcd2 + 10-Δt2+tconst3 |
|
Decelerazione |
|
Decelerazione a ruota libera |
[35- dv3] |
Δtcd3 |
|
tconst2+Δtcd2 + 10-Δt2+tconst3+Δtcd3 |
2 |
Decelerazione |
- 0,99 |
[35- dv3]-10 |
7-Δt3 |
tconst2+Δtcd2 + 17-Δt2+tconst3+Δtcd3-Δt3 |
2 |
||
Decelerazione con frizione disinnestata |
- 0,92 |
10-0 |
3 |
tconst2+Δtcd2 + 20-Δt2+tconst3+Δtcd3-Δt3 |
K2 (1) |
||
Minimo |
15 |
0 |
0 |
7-Δt3 |
7-Δt3 |
tconst2+Δtcd2 + 27-Δt2+tconst3+Δtcd3-2*Δt3 |
7 s-Δt3PM (1) |
Tabella 2
Num. operazione |
Operazione |
Fase |
Accelerazione (m/s2) |
Velocità (km/h) |
Durata di ciascuna |
Tempocumulativo (s) |
Rapporto da usare |
|
Operazione (s) |
Fase (s) |
|||||||
1 |
Minimo |
1 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|
K1 (2) |
2 |
Accelerazione |
2 |
0,83 |
0-15 |
5 |
41 |
|
1 |
3 |
Cambio di marcia |
|
15 |
2 |
|
— |
||
4 |
Accelerazione |
0,62 |
15-35 |
9 |
|
2 |
||
5 |
Cambio di marcia |
|
35 |
2 |
|
— |
||
6 |
Accelerazione |
0,52 |
35-50 |
8 |
|
3 |
||
7 |
Cambio di marcia |
|
50 |
2 |
|
— |
||
8 |
Accelerazione |
0,43 |
50-70 |
13 |
|
4 |
||
9 |
Velocità costante |
3 |
0 |
70 |
tconst4 |
tconst4 |
|
5 |
9’ |
Decelerazione |
3’ |
Decelerazione a ruota libera |
70-dv4 (*2) |
Δtcd4 |
Δtcd4 |
|
5 |
10 |
Decelerazione |
4 |
Decelerazione a ruota libera (*1),- 0,69 |
dv4 (*2)-50 |
8-Δtcd4 |
8-Δtcd4 |
|
4 |
11 |
Velocità costante |
5 |
0 |
50 |
69 |
69 |
|
4 |
12 |
Accelerazione |
6 |
0,43 |
50-70 |
13 |
13 |
|
4 |
13 |
Velocità costante |
7 |
0 |
70 |
50 |
50 |
|
5 |
14 |
Accelerazione |
8 |
0,24 |
70-100 |
35 |
35 |
|
5 |
15 |
Velocità costante (3) |
9 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
5 (3) |
16 |
Accelerazione (3) |
10 |
0,28 |
100-120 |
20 |
20 |
|
5 (3) |
17 |
Velocità costante (3) |
11 |
0 |
120 |
tconst5 |
tconst5 |
|
5 (3) |
17’ |
Decelerazione (3) |
|
Decelerazione a ruota libera |
[120- dv5] |
Δtcd5 |
Δtcd5 |
|
5 (3) |
18-fine |
Se dv5 ≥ 80 |
|
||||||
Decelerazione (3) |
12 |
- 0,69 |
[120-dv5]-80 |
16-Δt5 |
34-Δt5 |
|
5 (3) |
|
Decelerazione (3) |
|
- 1,04 |
80-50 |
8 |
|
|
5 (3) |
|
Decelerazione con frizione disinnestata |
1,39 |
50-0 |
10 |
|
K5 (2) |
|||
Minimo |
13 |
0 |
0 |
20-Δt5 |
20-Δt5 |
|
PM (2) |
|
Se 50 < dv5 < 80 |
|
|||||||
Decelerazione (3) |
|
- 1,04 |
[120-dv5] - 50 |
8-Δt5 |
18-Δt5 |
|
5 (3) |
|
Decelerazione con frizione disinnestata |
1,39 |
50-0 |
10 |
|
|
K5 (2) |
||
Minimo |
13 |
0 |
0 |
20-Δt5 |
20-Δt5 |
|
PM (2) |
|
Se dv5≤50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Decelerazione con frizione disinnestata |
|
1,39 |
[120-dv5] |
10-Δt5 |
10-Δt5 |
|
K5 (2) |
|
Minimo |
13 |
0 |
0 |
20-Δt5 |
20-Δt5 |
|
PM (2) |
Per la definizione dei termini delle tabelle 1 e 2 si rimanda al regolamento UNECE n. 83.
Per i veicoli con cambio manuale, il coasting deve essere interrotto durante la decelerazione da 70 km/h a 50 km/h quando è effettuato il cambio dalla quinta alla quarta marcia. Il cambio di marcia deve interrompere il coasting e il veicolo deve seguire la medesima decelerazione predefinita del NEDC fino a quando non raggiunge i 50 km/h. In questo caso, nel calcolo del risparmio di CO2 derivante dall’attivazione della funzione di coasting si considererà solo la fase di coasting prima dell’interruzione.
3.4. Manovre corrispondenti al coasting per il veicolo di riferimento
Per ogni evento di coasting individuato nel mNEDC per il veicolo ecoinnovativo deve essere determinata una manovra corrispondente per il veicolo di riferimento. Queste manovre devono consistere in una fase di velocità costante seguita da una fase di decelerazione con motore in condizioni di inerzia (quando la rotazione dell’albero motore è causata dal movimento del veicolo, il pedale del gas è rilasciato e non viene iniettato carburante), senza frenate, e per esse devono essere rispettate le tolleranze di velocità e le distanze delle manovre di coasting di cui al regolamento UNECE n. 83. Durante tali manovre il cambio deve essere innestato, in caso di cambio automatico, o la marcia specifica per velocità in questione inserita, in caso di cambio manuale, secondo quanto indicato al punto 3.3.1.
Ai fini della conformità alle lettere da a) a l) del punto 3.3, la distanza percorsa nell’ambito del NEDC e del mNEDC deve essere la stessa. Poiché la distanza percorsa dal veicolo di riferimento in modalità di inerzia è inferiore alla distanza percorsa dal veicolo ecoinnovativo durante il coasting, a causa del tasso di decelerazione più elevato del veicolo di riferimento, la differenza di distanza percorsa dal veicolo di riferimento deve essere integrata da fasi di marcia a velocità costante, in cui la velocità costante percorsa è la velocità del veicolo di riferimento all’inizio dell’evento di coasting prima delle fasi di inerzia del motore. Se la velocità finale della manovra di coasting non è zero, le distanze ulteriori (Δs) devono essere raggiunte in due sezioni rispettivamente alla velocità iniziale e alla velocità finale.
Per determinare la durata della marcia a velocità costante prima dell’inizio dell’evento di coasting e dopo la fine dell’evento di coasting si deve utilizzare il sistema di equazioni lineari riportato di seguito (formula 1).
Formula 1
dove:
Δs |
è la distanza ulteriore percorsa a velocità costante dal veicolo di riferimento rispetto al veicolo ecoinnovativo [m]; |
Δt |
è la durata della distanza ulteriore percorsa a velocità costante dal veicolo di riferimento rispetto al veicolo ecoinnovativo [s]; |
scoast |
è la distanza percorsa durante il coasting dal veicolo ecoinnovativo [m]; |
sdrag |
è la distanza percorsa durante l’inerzia dal veicolo di riferimento [m]; |
vstart |
è la velocità all’inizio della manovra (coasting o inerzia) [m/s]; |
vend |
è la velocità alla fine della manovra (coasting o inerzia) [m/s]; |
|
è il momento in cui inizia l’evento di inerzia [s]; |
|
è il momento in cui termina l’evento di inerzia [s]; |
tcoast |
è la durata dell’evento di coasting [s]; |
tdrag |
è la durata dell’evento di inerzia [s]. |
4. DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI AGGIUNTIVI
Le prove che seguono devono essere effettuate subito dopo la prova WLTP di tipo I al fine di definire i parametri aggiuntivi richiesti nella metodologia di prova:
— |
decelerazione a ruota libera in modalità di inerzia (valida per il veicolo di riferimento) per misurare la resistenza all’avanzamento durante le fasi di inerzia (punto 4.1); |
— |
prova a velocità costante (valida per il veicolo di riferimento) per misurare il consumo di carburante a velocità costante. Questa prova si basa su un ciclo di prova specifico composto da segmenti a velocità costante percorsi a 120, 70, 50, 35 e 32 km/h (punto 4.2); |
— |
prova a regime minimo (valida per il veicolo ecoinnovativo) per misurare il consumo di carburante al minimo (punto 4.3); |
— |
determinazione dell’energia di sincronizzazione del motore (punto 4.4). |
4.1. Decelerazione a ruota libera in modalità di inerzia (veicolo di riferimento)
Per misurare la resistenza all’avanzamento in modalità di inerzia si deve eseguire una decelerazione a ruota libera con il cambio innestato (cfr. figura 2). La prova, che deve essere ripetuta almeno tre volte, va effettuata successivamente alla prova WLTP di tipo I durante l’omologazione entro 15 minuti al massimo. La curva di decelerazione deve essere registrata almeno tre volte di fila.
4.1.1. Cambio automatico
Il veicolo può essere fatto accelerare, da solo o con il dinamometro, fino a una velocità di almeno 130 km/h.
Durante ogni decelerazione a ruota libera, le forze di resistenza all’avanzamento, il generatore e la corrente di tutte le batterie devono essere misurati a intervalli non superiori a 10 km/h.
La resistenza all’avanzamento in modalità di inerzia deve essere convertita dalle regolazioni WLTP alle regolazioni NEDC conformemente alla formula 2.
Formula 2
dove:
ΔRESdrag |
è la differenza tra la resistenza all’avanzamento in condizioni di inerzia e di folle misurata alle condizioni WLTP [N]; |
|
è la resistenza all’avanzamento misurata come descritto al punto 3.2 [N]; |
|
è la resistenza all’avanzamento in condizioni di inerzia misurata alle condizioni WLTP [N]; |
|
è la resistenza all’avanzamento nel NEDC convertita conformemente all’allegato I, punto 2.3.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, come descritto al punto 3.2 [N]. |
4.1.2. Cambio manuale
Per i veicoli con cambio manuale, la decelerazione a ruota libera deve essere ripetuta, a velocità e marce diverse, almeno tre volte per ciascuna marcia:
— |
accelerare utilizzando il motore fino ad almeno 130 km/h e stabilizzare per 5 secondi, quindi avviare la decelerazione a ruota libera con la marcia più alta ed effettuare la misurazione tra 120 e 60 km/h; |
— |
accelerare utilizzando il motore fino a 90 km/h e stabilizzare per 5 secondi, quindi avviare la decelerazione a ruota libera con la quinta marcia inserita ed effettuare la misurazione tra 70 e 60 km/h; |
— |
accelerare utilizzando il motore fino a 70 km/h e stabilizzare per 5 secondi, quindi avviare la decelerazione a ruota libera con la terza marcia inserita ed effettuare la misurazione tra 55 e 35 km/h; |
— |
accelerare utilizzando il motore fino a 60 km/h e stabilizzare per 5 secondi, quindi avviare la decelerazione a ruota libera con la seconda marcia inserita ed effettuare la misurazione tra 40 e 15 km/h. |
Durante ogni decelerazione a ruota libera, le forze di resistenza all’avanzamento, il generatore e la corrente [A] di tutte le batterie devono essere misurati a intervalli non superiori a 10 km/h.
La resistenza all’avanzamento in modalità di inerzia deve essere convertita dalle regolazioni WLTP alle regolazioni NEDC, conformemente alla formula 3, per ciascuna marcia x.
Formula 3
4.1.3. Bilancio di carica della batteria in modalità di inerzia
Il bilancio di carica della batteria o delle batterie durante le fasi di inerzia deve essere calcolato con la formula 4 o 5.
Se il veicolo è dotato di batteria primaria e batteria secondaria, si applica la formula 4.
Formula 4
dove:
|
: |
energia recuperata durante l’i-esimo evento di inerzia, calcolata come media aritmetica dei valori ottenuti da ciascuna prova di decelerazione a ruota libera in modalità di inerzia [Wh]; |
|
: |
durata dell’i-esimo evento di inerzia [h]; |
|
: |
media (rispetto alle ripetizioni della prova di inerzia) misurata dell’energia della batteria primaria durante l’i-esimo evento di inerzia [W]; |
|
: |
media (rispetto alle ripetizioni della prova di inerzia) misurata dell’energia della batteria secondaria durante l’i-esimo evento di inerzia [W]; |
ηDCDC |
: |
efficienza del convertitore CC/CC, pari a 0,92; se non è presente un convertitore CC/CC, tale valore è fissato a 1. |
In caso di batteria unica (da 12 V) si applica invece la formula 5.
Formula 5
L’energia recuperata è convertita in emissioni di CO2 con la formula 6.
Formula 6
dove:
ηbat_discharge |
: |
efficienza di scarica della batteria, pari a 0,94; |
ηalternator |
: |
efficienza dell’alternatore [%], pari a 0,67; |
|
: |
distanza percorsa durante l’i-esimo evento di inerzia [km]; |
Vpe |
: |
consumo di energia effettivo quale definito nella tabella 3; |
CF |
: |
fattore di conversione quale definito nella tabella 4. |
Tabella 3
Consumo di energia effettivo
Tipo di motore |
Consumo di energia effettivo () l/kWh |
Benzina |
0,264 |
Benzina turbo |
0,280 |
Diesel |
0,220 |
Tabella 4
Fattore di conversione del carburante
Tipo di carburante |
Fattore di conversione (CF) gCO2/l |
Benzina |
2 330 |
Diesel |
2 640 |
4.2. Prova a velocità costante
Il consumo di carburante in fase di marcia a velocità costante deve essere misurato su un banco dinamometrico a rulli utilizzando il dispositivo di monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o di energia (OBFCM) in possesso dei requisiti di cui all’allegato XXII del regolamento (UE) 2017/1151.
La misurazione del consumo di carburante è basata su uno schema di marcia che comprende tutte le fasi di marcia a velocità costante NEDC a 32, 35, 50, 70 e 120 km/h. Per garantire la parità dei punti di cambio NEDC e delle marce selezionate per i veicoli con cambio manuale, la sequenza delle fasi di guida a velocità costante deve essere quella indicata nella figura 3.
Ogni fase a velocità costante ha una durata di 90 secondi, suddivisa in 20 secondi per la stabilizzazione della velocità e delle emissioni, 60 secondi durante i quali si effettua la misurazione con il dispositivo OBFCM e 10 secondi di preparazione del conducente per la manovra successiva.
I profili di velocità e di accelerazione sono descritti nell’appendice del presente allegato.
La prova a velocità costante deve essere eseguita dopo l’esecuzione della prova di decelerazione a ruota libera in modalità di inerzia, come indicato al punto 4.1.
Al fine di ottenere il consumo di carburante a velocità costante NEDC, i risultati delle misurazioni effettuate con le regolazioni del dinamometro di omologazione applicabili al tipo WLTP (resistenza all’avanzamento e peso del veicolo) devono essere ricondotti alle condizioni NEDC secondo quanto indicato di seguito.
Formula 7
Formula 8
dove:
|
: |
emissioni di CO2 alla velocità costante k (32, 35, 50, 70, 120 km/h) durante l’i-esimo evento di velocità costante [g di CO2/km]; |
|
: |
consumo di carburante misurato (WLTP) alla velocità costante k (32, 35, 50, 70, 120 km/h) come media aritmetica delle misurazioni [g/s]; |
|
: |
durata dell’i-esimo evento di velocità costante [i]; |
|
: |
distanza percorsa durante l’i-esimo evento di velocità costante [km]; |
fuel_dens |
: |
densità del carburante [kg/m3]; |
|
: |
potenza delta dovuta alle regolazioni della resistenza all’avanzamento WLTP del dinamometro durante l’i-esimo evento di velocità costante [kW]; |
|
: |
differenza di resistenza all’avanzamento del veicolo calcolata tra le regolazioni di resistenza all’avanzamento WLTP e NEDC del dinamometro durante l’i-esimo evento di velocità costante, come indicato al punto 4.1 [N]; |
|
: |
velocità di guida costante k (32, 35, 50, 70, 120 km/h) durante l’i-esimo evento di velocità costante [km/h]. |
Misurare il generatore e la corrente di tutte le batterie e correggere il SOC della batteria durante ciascun intervallo di misurazione di 60 secondi conformemente all’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151.
Il consumo di carburante durante ciascuna fase alla velocità costante k deve essere determinato come indicato di seguito.
Formula 9
Formula 10
dove:
J |
: |
numero di punti di misurazione (J = 60) per ciascuna fase alla velocità costante k (32, 35, 50, 70 e 120 km/h); |
|
: |
misurazione del consumo di carburante j-esimo durante la fase alla velocità costante k (32, 35, 50, 70 e 120 km/h) [g/s]; |
|
: |
deviazione standard del consumo di carburante durante la fase alla velocità costante k (32, 35, 50, 70 e 120 km/h). |
4.3. Consumo di carburante a regime minimo o prova del regime minimo
Il consumo di carburante a regime minimo durante il coasting può essere misurato direttamente con un dispositivo OBFCM in possesso dei requisiti di cui all’allegato XXII del regolamento (UE) 2017/1151. Il valore così misurato può essere utilizzato per il calcolo di .
In alternativa è possibile utilizzare la formula 12 per calcolare con il metodo indicato di seguito.
Il consumo di carburante a regime minimo (g/s) deve essere misurato utilizzando un dispositivo OBFCM in possesso dei requisiti di cui all’allegato XXII del regolamento (UE) 2017/1151. La misurazione deve essere effettuata subito dopo la prova di tipo 1 quando il motore è ancora caldo e alle condizioni seguenti:
a) |
la velocità del veicolo è pari a zero; |
b) |
il sistema start/stop è disattivato; |
c) |
lo stato di carica della batteria è in condizioni di equilibrio. |
Il veicolo deve essere lasciato funzionare a regime minimo per 3 minuti in modo che si stabilizzi. Il consumo di carburante deve essere misurato per 2 minuti. Il primo minuto non va preso in considerazione. Il consumo di carburante a regime minimo deve essere calcolato come il consumo medio di carburante del veicolo durante il secondo minuto.
Un costruttore può chiedere che le misurazioni del consumo di carburante a regime minimo siano utilizzate anche per altri veicoli appartenenti alla stessa famiglia di interpolazione, a condizione che il regime minimo dei motori sia lo stesso. Il costruttore deve dimostrare all’autorità o al servizio tecnico di omologazione che tali condizioni sono soddisfatte.
Se il consumo di carburante a regime minimo di un motore in modalità coasting è diverso da quello di un motore al minimo a veicolo fermo, si applica un fattore di correzione determinato con la formula 11.
Formula 11
dove:
|
regime minimo medio durante il coasting, calcolato con la formula 14 [giri al minuto]; |
|
regime minimo medio a veicolo fermo, calcolato con la formula 15 [giri al minuto]. |
Il regime minimo medio durante il coasting è costituito dalla media aritmetica dei regimi minimi misurati attraverso la porta OBD durante la decelerazione da 130 km/h a 10 km/h, a intervalli di 10 km/h.
In alternativa si può utilizzare il rapporto tra il regime massimo possibile durante il coasting a motore acceso e il regime minimo a veicolo fermo.
Se il costruttore è in grado di dimostrare che l’aumento del regime minimo che si verifica durante le fasi di coasting è inferiore al 5 % del regime minimo a veicolo fermo, idle_corr può essere fissato a 1.
Le emissioni di CO2 corrette durante ciascuna fase [g di CO2/km], derivate dal consumo di carburante a regime minimo, devono essere calcolate con la formula 12.
Formula 12
dove:
|
: |
emissioni di CO2 durante l’i-esima fase a regime minimo [g di CO2/km]; |
|
: |
durata dell’i-esimo evento di coasting [s]; |
|
: |
distanza percorsa durante l’i-esimo evento di coasting [km]; |
|
: |
consumo medio di carburante a regime minimo a veicolo fermo [g/s], corrispondente alla media aritmetica di 60 misurazioni. |
Il regime minimo medio durante il coasting è misurato a intervalli di 10 km/h, prendendo in considerazione le misurazioni U per ciascun intervallo (con una risoluzione di 1 secondo), e calcolato con la formula 13.
Formula 13
Il regime minimo medio durante il coasting, considerando tutti gli intervalli H di 10 km/h, deve essere pertanto calcolato con la formula 14.
Formula 14
Il regime minimo medio a veicolo fermo deve essere calcolato con la formula 15.
Formula 15
dove:
stand_speed1 |
regime minimo del motore a veicolo fermo durante la l-esima misurazione; |
L |
numero di punti di misurazione. |
4.4. Determinazione dell’energia per la sincronizzazione del motore
Le emissioni di CO2 dovute alla sincronizzazione del motore durante l’i-esimo evento di coasting [g di CO2/km] devono essere determinate con la formula 16.
Formula 16
dove:
facc: |
: |
consumo di carburante per accelerare il motore dal regime minimo al regime di sincronizzazione [l]; |
CF |
: |
fattore di conversione quale definito nella tabella 4 [g di CO2/l]; |
|
: |
distanza percorsa durante l’i-esimo evento di coasting [km]. |
I costruttori devono comunicare all’autorità di omologazione o al servizio tecnico il valore relativo al consumo di carburante per la sincronizzazione del motore [l], determinato con il metodo indicato di seguito.
4.4.1. Calcolo del consumo di carburante per l’accelerazione del motore dal regime minimo al regime di sincronizzazione
Quando si conclude un evento di coasting, è necessaria una quantità supplementare di energia (Eacc) per far accelerare il motore fino al regime di sincronizzazione.
L’energia necessaria per far accelerare il motore del veicolo fino al regime di sincronizzazione, Eacc, corrispondente alla somma delle energie associate ai processi di accelerazione e di attrito che si svolgono nel veicolo, deve essere calcolata con la formula 17.
Formula 17
Eacc = Eacc,kin + Eacc,fric
dove:
Eacc,kin |
: |
energia associata al processo di accelerazione che si svolge nel veicolo [kJ]; |
Eacc,fric |
: |
energia associata al processo di attrito che si svolge nel veicolo [kJ]. |
Tali energie devono essere calcolate rispettivamente con le formule 18 e 19.
Formula 18
dove:
Ieng |
: |
momento di inerzia del motore (specifico per il motore) [kgm2]; |
|
: |
regime delta (dal regime minimo ωidle al regime obiettivo/di sincronizzazione ωsync) [rad/s]. |
Formula 19
dove:
|
: |
coppia di attrito del motore (specifica per il motore) [Nm]; |
Δγacc |
: |
angolo di rotazione delta [rad] determinato con la formula 20. |
Formula 20
Δγacceng = (ωidle + 0,5•Δωacc )•Δtacc
con Δtacc quale definito nella formula 21.
Formula 21
Δtacc=tsync - tidle
La quantità di carburante [l] necessaria per il raggiungimento del regime di sincronizzazione deve essere infine calcolata come indicato di seguito.
Formula 22
facc = (Eacc,kin + Eacc,fric)•Vpe•3,6
dove:
Vpe |
: |
consumo di energia effettivo quale indicato nella tabella 3 [l/kWh]. |
5. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 DEL VEICOLO ECOINNOVATIVO IN CONDIZIONI DI PROVA MODIFICATE (EMC)
Per ciascun evento di coasting i devono essere determinate le corrispondenti emissioni di CO2 [g di CO2/km] del veicolo ecoinnovativo con la formula 23.
Formula 23
dove:
|
: |
emissioni di CO2 durante l’i-esima fase a regime minimo come indicato al punto 4.3; |
|
: |
emissioni di CO2 per la sincronizzazione del motore durante l’i-esimo evento di coasting come indicato al punto 4.4. |
Le emissioni totali di CO2 del veicolo ecoinnovativo durante eventi di coasting in condizioni di prova modificate (EMC) [g di CO2/km] devono essere determinate con la formula 24.
Formula 24
dove:
I |
: |
numero totale di eventi di coasting (per il veicolo ecoinnovativo) e delle manovre corrispondenti (per il veicolo di riferimento); |
i |
: |
i-esimo evento di coasting (per il veicolo ecoinnovativo) e manovra di corrispondente (per il veicolo di riferimento). |
6. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 DEL VEICOLO DI RIFERIMENTO IN CONDIZIONI MODIFICATE (BMC)
Per ciascuna manovra corrispondente al coasting i, quale descritta al punto 3.4, le emissioni di CO2 del veicolo di riferimento in condizioni modificate [g di CO2/km] devono essere determinate con la formula 25.
Formula 25
Le emissioni totali di CO2 del veicolo di riferimento in condizioni modificate BMC [g di CO2/km] devono essere determinate con la formula 26.
Formula 26
dove:
|
emissioni di CO2 (media aritmetica) del veicolo di riferimento durante l’i-esima fase di inerzia; in condizioni di prova modificate a causa del bilanciamento della batteria [g di CO2/km] quali definite con la formula 6; |
|
emissioni di CO2 alla velocità costante k (32, 35, 50, 70, 120 km/h) durante l’i-esimo evento di velocità costante [g di CO2/km] quali definite con la formula 7. |
7. CALCOLO DEI RISPARMI DI CO2
I risparmi di CO2 della funzione di coasting a motore acceso devono essere determinati con la formula 27.
Formula 27
dove:
|
: |
risparmi di CO2 [g di CO2/km]; |
BMC |
: |
emissioni di CO2 del veicolo di riferimento durante le manovre corrispondenti a eventi di coasting in condizioni di prova modificate [g di CO2/km]; |
EMC |
: |
emissioni di CO2 del veicolo ecoinnovativo durante eventi di coasting in condizioni di prova modificate [g di CO2/km]; |
UFMC |
: |
fattore d’uso della tecnologia di coasting in condizioni modificate, corrispondente a 0,52 per i veicoli con cambio automatico e a 0,48 per i veicoli con cambio manuale e frizione automatizzata. |
8. CALCOLO DELL’INCERTEZZA
L’incertezza dei risparmi di CO2 non deve superare 0,5 g di CO2/km.
L’incertezza del risparmio di CO2 deve essere calcolata come indicato di seguito.
Formula 28:
dove:
|
: |
deviazione standard della media aritmetica delle emissioni di CO2 del veicolo di riferimento durante le manovre corrispondenti agli eventi di coasting in condizioni di prova modificate [g CO2/km], determinata con la formula 29; |
|
: |
deviazione standard della media aritmetica delle emissioni di CO2 del veicolo ecoinnovativo durante eventi di coasting in condizioni di prova modificate [g di CO2/km], determinata con le formule da 30 a 34; |
SUF |
: |
deviazione standard della media aritmetica del fattore d’uso, pari a 0,027. |
è determinato come indicato di seguito.
Formula 29
dove:
e
è determinato come indicato di seguito, in funzione del valore di fidle.:
se fidle = fidle_meas:
Formula 30
se fidle = fstandstill:
Formula 31
se fidle = idle_corr•fstandstill:
Formula 32
dove:
Formula 33
e
Formula 34
9. CERTIFICAZIONE DEL RISPARMIO DI CO2 DA PARTE DELL’AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE
Per ciascuna versione del veicolo dotata della funzione di coasting a motore acceso, l’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2, in conformità dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 725/2011, tenendo conto del minore dei risparmi di CO2 determinati rispettivamente per il veicolo Low e per il veicolo High della famiglia di interpolazione a cui appartiene la versione del veicolo.
Come indicato al punto 10, ai fini della determinazione dei risparmi di CO2 e della loro valutazione rispetto alla soglia minima di risparmio di 1 g di CO2/km si deve tenere conto dell’incertezza dei risparmi di CO2 determinata conformemente al punto 8.
L’incertezza dei risparmi di CO2 deve essere calcolata sia per il veicolo Low che per il veicolo High della famiglia di interpolazione. Nel caso in cui per uno di tali veicoli non siano soddisfatti i criteri di cui al punto 8 o 10, l’autorità di omologazione non deve certificare i risparmi per nessuno dei veicoli appartenenti alla rispettiva famiglia di interpolazione.
10. VALUTAZIONE RISPETTO ALLA SOGLIA MINIMA
Tenendo conto dell’incertezza determinata conformemente al punto 8, i risparmi di CO2 devono superare la soglia minima di 1 g di CO2/km di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, come indicato di seguito.
Formula 35
dove:
MT |
: |
soglia minima (1 g di CO2/km); |
|
: |
risparmi di CO2 [g di CO2/km]; |
|
: |
incertezza dei risparmi di CO2 [g di CO2/km]. |
Se la soglia minima è raggiunta conformemente alla formula 35, si applica l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Appendice
Ciclo per la misurazione del consumo di carburante a velocità costante
Tempo |
Velocità |
Accelerazione* |
Marcia del cambio manuale |
[s] |
[km/h] |
[m/s2] |
[-] |
0 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
1 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
2 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
3 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
4 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
5 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
6 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
7 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
8 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
9 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
10 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
11 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
12 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
13 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
14 |
0,0 |
0,00 |
Frizione |
15 |
0,0 |
0,69 |
1 |
16 |
2,5 |
0,69 |
1 |
17 |
5,0 |
0,69 |
1 |
18 |
7,5 |
0,69 |
1 |
19 |
9,9 |
0,69 |
1 |
20 |
12,4 |
0,69 |
1 |
21 |
14,9 |
0,51 |
1 |
22 |
16,7 |
0,51 |
2 |
23 |
18,6 |
0,51 |
2 |
24 |
20,4 |
0,51 |
2 |
25 |
22,2 |
0,51 |
2 |
26 |
24,1 |
0,51 |
2 |
27 |
25,9 |
0,51 |
2 |
28 |
27,8 |
0,51 |
2 |
29 |
29,6 |
0,51 |
2 |
30 |
31,4 |
0,51 |
2 |
31 |
33,3 |
0,51 |
2 |
32 |
35,1 |
0,42 |
2 |
33 |
36,6 |
0,42 |
3 |
34 |
38,1 |
0,42 |
3 |
35 |
39,6 |
0,42 |
3 |
36 |
41,1 |
0,42 |
3 |
37 |
42,7 |
0,42 |
3 |
38 |
44,2 |
0,42 |
3 |
39 |
45,7 |
0,42 |
3 |
40 |
47,2 |
0,42 |
3 |
41 |
48,7 |
0,42 |
3 |
42 |
50,2 |
0,40 |
3 |
43 |
51,7 |
0,40 |
4 |
44 |
53,1 |
0,40 |
4 |
45 |
54,5 |
0,40 |
4 |
46 |
56,0 |
0,40 |
4 |
47 |
57,4 |
0,40 |
4 |
48 |
58,9 |
0,40 |
4 |
49 |
60,3 |
0,40 |
4 |
50 |
61,7 |
0,40 |
4 |
51 |
63,2 |
0,40 |
4 |
52 |
64,6 |
0,40 |
4 |
53 |
66,1 |
0,40 |
4 |
54 |
67,5 |
0,40 |
4 |
55 |
68,9 |
0,40 |
4 |
56 |
70,4 |
0,24 |
5 |
57 |
71,2 |
0,24 |
5 |
58 |
72,1 |
0,24 |
5 |
59 |
73,0 |
0,24 |
5 |
60 |
73,8 |
0,24 |
5 |
61 |
74,7 |
0,24 |
5 |
62 |
75,6 |
0,24 |
5 |
63 |
76,4 |
0,24 |
5 |
64 |
77,3 |
0,24 |
5 |
65 |
78,2 |
0,24 |
5 |
66 |
79,0 |
0,24 |
5 |
67 |
79,9 |
0,24 |
5 |
68 |
80,7 |
0,24 |
5 |
69 |
81,6 |
0,24 |
5 |
70 |
82,5 |
0,24 |
5 |
71 |
83,3 |
0,24 |
5 |
72 |
84,2 |
0,24 |
5 |
73 |
85,1 |
0,24 |
5 |
74 |
85,9 |
0,24 |
5 |
75 |
86,8 |
0,24 |
5 |
76 |
87,7 |
0,24 |
5 |
77 |
88,5 |
0,24 |
5 |
78 |
89,4 |
0,24 |
5 |
79 |
90,3 |
0,24 |
5 |
80 |
91,1 |
0,24 |
5 |
81 |
92,0 |
0,24 |
5 |
82 |
92,8 |
0,24 |
5 |
83 |
93,7 |
0,24 |
5 |
84 |
94,6 |
0,24 |
5 |
85 |
95,4 |
0,24 |
5 |
86 |
96,3 |
0,24 |
5 |
87 |
97,2 |
0,24 |
5 |
88 |
98,0 |
0,24 |
5 |
89 |
98,9 |
0,24 |
5 |
90 |
99,8 |
0,24 |
5 |
91 |
100,6 |
0,28 |
5/6 |
92 |
101,6 |
0,28 |
5/6 |
93 |
102,6 |
0,28 |
5/6 |
94 |
103,6 |
0,28 |
5/6 |
95 |
104,7 |
0,28 |
5/6 |
96 |
105,7 |
0,28 |
5/6 |
97 |
106,7 |
0,28 |
5/6 |
98 |
107,7 |
0,28 |
5/6 |
99 |
108,7 |
0,28 |
5/6 |
100 |
109,7 |
0,28 |
5/6 |
101 |
110,7 |
0,28 |
5/6 |
102 |
111,7 |
0,28 |
5/6 |
103 |
112,7 |
0,28 |
5/6 |
104 |
113,7 |
0,28 |
5/6 |
105 |
114,7 |
0,28 |
5/6 |
106 |
115,7 |
0,28 |
5/6 |
107 |
116,7 |
0,28 |
5/6 |
108 |
117,8 |
0,28 |
5/6 |
109 |
118,8 |
0,28 |
5/6 |
110 |
119,8 |
0,00 |
5/6 |
111 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
112 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
113 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
114 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
115 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
116 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
117 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
118 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
119 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
120 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
121 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
122 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
123 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
124 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
125 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
126 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
127 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
128 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
129 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
130 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
131 |
120,0 |
0,00 |
5/6 |
132 |
120,0 |
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3 |
414 |
50,0 |
0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
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3 |
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0,00 |
3 |
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3 |
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0,00 |
3 |
420 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
423 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
425 |
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0,00 |
3 |
426 |
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0,00 |
3 |
427 |
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0,00 |
3 |
428 |
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0,00 |
3 |
429 |
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0,00 |
3 |
430 |
50,0 |
0,00 |
3 |
431 |
50,0 |
0,00 |
3 |
432 |
50,0 |
0,00 |
3 |
433 |
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0,00 |
3 |
434 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
438 |
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0,00 |
3 |
439 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
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3 |
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0,00 |
3 |
445 |
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- 0,52 |
3 |
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- 0,52 |
3 |
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- 0,52 |
3 |
448 |
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- 0,52 |
3 |
449 |
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- 0,52 |
3 |
450 |
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- 0,52 |
3 |
451 |
38,8 |
- 0,52 |
3 |
452 |
36,9 |
- 0,52 |
3 |
453 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
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3 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
458 |
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3 |
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0,00 |
3 |
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3 |
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3 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
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3 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
468 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
470 |
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0,00 |
3 |
471 |
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0,00 |
3 |
472 |
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0,00 |
3 |
473 |
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3 |
474 |
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0,00 |
3 |
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3 |
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3 |
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3 |
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3 |
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3 |
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3 |
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3 |
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3 |
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3 |
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3 |
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3 |
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3 |
490 |
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0,00 |
3 |
491 |
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0,00 |
3 |
492 |
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0,00 |
3 |
493 |
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0,00 |
3 |
494 |
35,0 |
0,00 |
3 |
495 |
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0,00 |
3 |
496 |
35,0 |
0,00 |
3 |
497 |
35,0 |
0,00 |
3 |
498 |
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0,00 |
3 |
499 |
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0,00 |
3 |
500 |
35,0 |
0,00 |
3 |
501 |
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0,00 |
3 |
502 |
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0,00 |
3 |
503 |
35,0 |
0,00 |
3 |
504 |
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0,00 |
3 |
505 |
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0,00 |
3 |
506 |
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0,00 |
3 |
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0,00 |
3 |
508 |
35,0 |
0,00 |
3 |
509 |
35,0 |
0,00 |
3 |
510 |
35,0 |
0,00 |
3 |
511 |
35,0 |
0,00 |
3 |
512 |
35,0 |
0,00 |
3 |
513 |
35,0 |
0,00 |
3 |
514 |
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0,00 |
3 |
515 |
35,0 |
0,00 |
3 |
516 |
35,0 |
0,00 |
3 |
517 |
35,0 |
0,00 |
3 |
518 |
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0,00 |
3 |
519 |
35,0 |
0,00 |
3 |
520 |
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0,00 |
3 |
521 |
35,0 |
0,00 |
3 |
522 |
35,0 |
0,00 |
3 |
523 |
35,0 |
0,00 |
3 |
524 |
35,0 |
0,00 |
3 |
525 |
35,0 |
0,00 |
3 |
526 |
35,0 |
0,00 |
3 |
527 |
35,0 |
0,00 |
3 |
528 |
35,0 |
0,00 |
3 |
529 |
35,0 |
0,00 |
3 |
530 |
35,0 |
0,00 |
3 |
531 |
35,0 |
0,00 |
3 |
532 |
35,0 |
0,00 |
3 |
533 |
35,0 |
0,00 |
3 |
534 |
35,0 |
0,00 |
3 |
535 |
35,0 |
0,00 |
3 |
536 |
35,0 |
0,00 |
3 |
537 |
35,0 |
0,00 |
3 |
538 |
35,0 |
0,00 |
3 |
539 |
35,0 |
0,00 |
3 |
540 |
35,0 |
0,00 |
3 |
541 |
35,0 |
0,00 |
3 |
542 |
35,0 |
0,42 |
3 |
543 |
36,5 |
0,42 |
3 |
544 |
38,0 |
0,42 |
3 |
545 |
39,5 |
0,42 |
3 |
546 |
41,0 |
0,42 |
3 |
547 |
42,6 |
0,42 |
3 |
548 |
44,1 |
0,42 |
3 |
549 |
45,6 |
0,42 |
3 |
550 |
47,1 |
0,42 |
3 |
551 |
48,6 |
0,42 |
3 |
552 |
50,1 |
0,40 |
3 |
553 |
51,6 |
0,40 |
4 |
554 |
53,0 |
0,40 |
4 |
555 |
54,4 |
0,40 |
4 |
556 |
55,9 |
0,40 |
4 |
557 |
57,3 |
0,40 |
4 |
558 |
58,8 |
0,40 |
4 |
559 |
60,2 |
0,40 |
4 |
560 |
61,6 |
0,40 |
4 |
561 |
63,1 |
0,40 |
4 |
562 |
64,5 |
0,40 |
4 |
563 |
66,0 |
0,40 |
4 |
564 |
67,4 |
0,40 |
4 |
565 |
68,8 |
0,40 |
4 |
566 |
70,0 |
0,00 |
5 |
567 |
70,0 |
0,00 |
5 |
568 |
70,0 |
0,00 |
5 |
569 |
70,0 |
0,00 |
5 |
570 |
70,0 |
0,00 |
5 |
571 |
70,0 |
0,00 |
5 |
572 |
70,0 |
0,00 |
5 |
573 |
70,0 |
0,00 |
5 |
574 |
70,0 |
0,00 |
5 |
575 |
70,0 |
0,00 |
5 |
576 |
70,0 |
0,00 |
5 |
577 |
70,0 |
0,00 |
5 |
578 |
70,0 |
0,00 |
5 |
579 |
70,0 |
0,00 |
5 |
580 |
70,0 |
0,00 |
5 |
581 |
70,0 |
0,00 |
5 |
582 |
70,0 |
0,00 |
5 |
583 |
70,0 |
0,00 |
5 |
584 |
70,0 |
0,00 |
5 |
585 |
70,0 |
0,00 |
5 |
586 |
70,0 |
0,00 |
5 |
587 |
70,0 |
0,00 |
5 |
588 |
70,0 |
0,00 |
5 |
589 |
70,0 |
0,00 |
5 |
590 |
70,0 |
0,00 |
5 |
591 |
70,0 |
0,00 |
5 |
592 |
70,0 |
0,00 |
5 |
593 |
70,0 |
0,00 |
5 |
594 |
70,0 |
0,00 |
5 |
595 |
70,0 |
0,00 |
5 |
596 |
70,0 |
0,00 |
5 |
597 |
70,0 |
0,00 |
5 |
598 |
70,0 |
0,00 |
5 |
599 |
70,0 |
0,00 |
5 |
600 |
70,0 |
0,00 |
5 |
601 |
70,0 |
0,00 |
5 |
602 |
70,0 |
0,00 |
5 |
603 |
70,0 |
0,00 |
5 |
604 |
70,0 |
0,00 |
5 |
605 |
70,0 |
0,00 |
5 |
606 |
70,0 |
0,00 |
5 |
607 |
70,0 |
0,00 |
5 |
608 |
70,0 |
0,00 |
5 |
609 |
70,0 |
0,00 |
5 |
610 |
70,0 |
0,00 |
5 |
611 |
70,0 |
0,00 |
5 |
612 |
70,0 |
0,00 |
5 |
613 |
70,0 |
0,00 |
5 |
614 |
70,0 |
0,00 |
5 |
615 |
70,0 |
0,00 |
5 |
616 |
70,0 |
0,00 |
5 |
617 |
70,0 |
0,00 |
5 |
618 |
70,0 |
0,00 |
5 |
619 |
70,0 |
0,00 |
5 |
620 |
70,0 |
0,00 |
5 |
621 |
70,0 |
0,00 |
5 |
622 |
70,0 |
0,00 |
5 |
623 |
70,0 |
0,00 |
5 |
624 |
70,0 |
0,00 |
5 |
625 |
70,0 |
0,00 |
5 |
626 |
70,0 |
0,00 |
5 |
627 |
70,0 |
0,00 |
5 |
628 |
70,0 |
0,00 |
5 |
629 |
70,0 |
0,00 |
5 |
630 |
70,0 |
0,00 |
5 |
631 |
70,0 |
0,00 |
5 |
632 |
70,0 |
0,00 |
5 |
633 |
70,0 |
0,00 |
5 |
634 |
70,0 |
0,00 |
5 |
635 |
70,0 |
0,00 |
5 |
636 |
70,0 |
0,00 |
5 |
637 |
70,0 |
0,00 |
5 |
638 |
70,0 |
0,00 |
5 |
639 |
70,0 |
0,00 |
5 |
640 |
70,0 |
0,00 |
5 |
641 |
70,0 |
0,00 |
5 |
642 |
70,0 |
0,00 |
5 |
643 |
70,0 |
0,00 |
5 |
644 |
70,0 |
0,00 |
5 |
645 |
70,0 |
0,00 |
5 |
646 |
70,0 |
0,00 |
5 |
647 |
70,0 |
0,00 |
5 |
648 |
70,0 |
0,00 |
5 |
649 |
70,0 |
0,00 |
5 |
650 |
70,0 |
0,00 |
5 |
651 |
70,0 |
0,00 |
5 |
652 |
70,0 |
0,00 |
5 |
653 |
70,0 |
0,00 |
5 |
654 |
70,0 |
0,00 |
5 |
655 |
70,0 |
- 1,04 |
5 |
656 |
66,3 |
- 1,04 |
5 |
657 |
62,5 |
- 1,04 |
5 |
658 |
58,8 |
- 1,04 |
5 |
659 |
55,0 |
- 1,04 |
5 |
660 |
51,3 |
- 1,04 |
5 |
661 |
47,5 |
- 1,04 |
Frizione |
662 |
43,8 |
- 1,39 |
Frizione |
663 |
38,8 |
- 1,39 |
Frizione |
664 |
33,8 |
- 1,39 |
Frizione |
665 |
28,8 |
- 1,39 |
Frizione |
666 |
23,8 |
- 1,39 |
Frizione |
667 |
18,8 |
- 1,39 |
Frizione |
668 |
13,8 |
- 1,39 |
Frizione |
669 |
8,8 |
- 1,39 |
Frizione |
670 |
3,8 |
- 1,05 |
Frizione |
671 |
0,0 |
0,00 |
Frizione |
672 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
673 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
674 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
675 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
676 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
677 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
678 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
679 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
680 |
0,0 |
0,00 |
Folle |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).
(2) PM = cambio in folle, frizione innestata. K1, K5 = prima o seconda marcia inserita, frizione disinnestata.
(3) Se il veicolo ha più di cinque marce si possono usare anche altre marce, purché si rispettino le raccomandazioni del costruttore.
(*1) La velocità raggiunta dopo 4 secondi con un’accelerazione di - 0,69 m/s2 è di 60,064 km/h. Questa velocità è utilizzata anche come indicatore del cambio di marcia per il ciclo NEDC modificato.
(*2) dv4 ≥ 60,064 km/h.
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/138 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1807 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2020
relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2020) 8158]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 aprile 2020 il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza (Health and Safety Executive) del Regno Unito (nel seguito «l’autorità competente») ha adottato una decisione in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere, fino al 27 ottobre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico preventivo e curativo dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. |
(2) |
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. Il parcheggio e lo stoccaggio degli aeromobili consentono la sedimentazione dell’acqua nel carburante. La contaminazione microbiologica è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell’acqua per decantazione e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all’interfaccia acqua-carburante. Se lasciata crescere, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità dell’aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica. |
(3) |
Il Biobor JF contiene 2,2’-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo inclusi nel programma di lavoro (3) per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012, tali principi attivi devono essere valutati e approvati prima che sia possibile autorizzare a livello nazionale o dell’Unione i biocidi che li contengono. |
(4) |
Il 20 agosto 2020 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. |
(5) |
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento del motore riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto. |
(6) |
Come indicato dall’autorità competente, la procedura alternativa per il trattamento di una contaminazione microbiologica esistente prevede la rimozione manuale nel serbatoio, in seguito all’estrazione del carburante e allo spurgo dell’aeromobile. Non sempre questo è possibile in concomitanza con gli ulteriori interventi di manutenzione necessari qualora l’aeromobile sia parcheggiato o stoccato per lunghi periodi. La pulizia manuale dei serbatoi contaminati esporrebbe inoltre i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitata. |
(7) |
In base alle informazioni fornite dall’autorità competente, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida rappresenterebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma occorrerà molto tempo per il completamento di tali procedure. |
(8) |
Dal momento che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all’autorità competente del Regno Unito di prorogare la misura. |
(9) |
Dato che la misura non è più in vigore dal 28 ottobre 2020, la decisione dovrebbe avere effetto retroattivo. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito è autorizzato a prorogare il permesso alla messa a disposizione sul mercato e all’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico preventivo e curativo dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili fino alla fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica oppure fino al 1o maggio 2022, se anteriore.
Esso può tuttavia prorogare tale permesso per l’Irlanda del Nord fino al 1o maggio 2022.
Articolo 2
Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito è destinatario della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 28 ottobre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(3) Allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/140 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1808 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2020
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 per quanto riguarda le norme europee relative a determinati articoli per puericultura, ai mobili per l’infanzia, alle attrezzature fisse di allenamento e alla propensione all’innesco delle sigarette
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4 di detta direttiva. |
(2) |
Il 25 marzo 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/264/CE (2) sui requisiti di sicurezza delle norme europee relative alle sigarette. |
(3) |
Con lettera M/425 del 27 giugno 2008 la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee relative ai requisiti di sicurezza antincendio delle sigarette. Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all’innesco delle sigarette »e la relativa modifica - EN ISO 12863:2010/A1:2016. Il riferimento della norma e la relativa modifica sono state pubblicate con decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione (3). Per assicurare un’applicazione corretta e coerente della norma EN ISO 12863:2010 modificata dalla norma EN ISO 12863:2010/A1:2016 e introdurre correzioni tecniche, il CEN ha adottato l’errata corrige EN ISO 12863:2010/AC:2011. La norma EN ISO 12863:2010 modificata dalla norma EN ISO 12863:2010/A1:2016 e corretta dalla norma EN ISO 12863:2010/AC:2011 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento dell’errata corrige EN ISO 12863:2010/AC:2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea unitamente al riferimento alla norma EN ISO 12863:2010 e alla sua modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016. |
(4) |
Il 2 luglio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/376/UE (4) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini. |
(5) |
Con lettera M/497 del 20 ottobre 2011 la Commissione ha chiesto al CEN di elaborare norme europee sulla sicurezza degli articoli per la puericultura soggetti a rischi connessi all’ambiente di sonno (rischi del gruppo 2), in particolare materassi per lettini, paracolpi per lettini, amache per bambini, piumini da letto per bambini e sacchi nanna per bambini. |
(6) |
Sulla base della richiesta M/497, il CEN ha adottato la norma EN 16890:2017 «Mobili per l’infanzia - Materassi per lettini e culle - Requisiti di sicurezza e metodi di prova». La norma EN 16890:2017 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
Il 6 gennaio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/9/UE (5) riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia. |
(8) |
Con lettera M/464 del 3 maggio 2010, la Commissione ha chiesto al CEN di elaborare norme europee per affrontare i principali rischi connessi alla sicurezza degli articoli di puericultura soggetti a rischi legati all’annegamento (rischi del gruppo 1), in particolare seggiolini da bagno, dispositivi di aiuto per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno. |
(9) |
Sulla base della richiesta M/464, il CEN ha adottato la norma EN 17022:2018 «Articoli per puericultura - Dispositivi di aiuto per il bagno - Requisiti di sicurezza e metodi di prova». La norma EN 17022:2018 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(10) |
Sulla base della richiesta M/464, il CEN ha adottato la norma EN 17072:2018 «Articoli per puericultura - Vaschette da bagno, supporti per vaschette da bagno e ausili per il bagno non indipendenti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova». La norma EN 17072:2018 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(11) |
Il 24 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/476/UE (6) relativa ai requisiti di sicurezza che devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento. |
(12) |
Con lettera M/506 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature fisse di allenamento conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta, il CEN ha adottato la norma EN ISO 20957-9:2016 «Attrezzatura fissa di allenamento - parte 9: Attrezzi ellittici di allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-9:2016)», il cui riferimento è stato pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/1698. |
(13) |
Tenendo conto delle nuove conoscenze, il CEN ha rivisto la norma EN ISO 20957-9:2016. Ciò ha portato all’adozione della modifica EN ISO 20957-9:2016/A1: 2019 «Attrezzatura fissa di allenamento - parte 9: Attrezzi ellittici di allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova - Modifica 1 (ISO 20957-9:2016/Amd 1:2019)». La norma EN ISO 20957-9-2016 modificata dalla norma EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 rispetta l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Occorre pertanto pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della modifica EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 unitamente al riferimento alla norma EN ISO 20957-9:2016. |
(14) |
I riferimenti delle norme europee adottate a sostegno della direttiva 2001/95/CE sono pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2019/1698. Al fine di assicurare che i riferimenti delle norme europee elaborate a sostegno della direttiva 2001/95/CE figurino in un unico atto, i riferimenti pertinenti delle nuove norme, delle modifiche e delle rettifiche alle norme dovrebbero essere inclusi nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1698. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698. |
(16) |
La conformità alle pertinenti norme nazionali che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conferiscono una presunzione di sicurezza nella misura in cui riguardano i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla norma nazionale pertinente a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione. |
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) Decisione 2008/264/CE della Commissione, del 25 marzo 2008, sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 35).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione, del 9 ottobre 2019, sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 65).
(4) Decisione 2010/376/UE della Commissione, del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 39).
(5) Decisione 2010/9/UE della Commissione, del 6 gennaio 2010, riguardante i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti dalle norme comunitarie concernenti seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 3 del 7.1.2010, pag. 23).
(6) Decisione 2011/476/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 16).
ALLEGATO
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 è così modificato:
(1) |
la riga 37 è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
sono inserite le seguenti righe 52a, 52b e 52c:
|
(3) |
la riga 57 è sostituita dalla seguente:
|
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/144 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1809 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2020
relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2020) 8591]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili. Nel pollame domestico e in altri volatili in cattività le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa in genere solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di volatili. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
(2) |
Dal 2005 è stato tuttavia dimostrato che virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 possono infettare uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus su lunghe distanze durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. |
(3) |
In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. |
(4) |
La direttiva 2005/94/CE stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di HPAI. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario del pollame e di altri volatili in cattività nel resto del territorio dello Stato membro interessato e nel resto dell'Unione. Le misure stabilite in tali zone impediscono qualsiasi ulteriore diffusione dell'infezione mediante una limitazione e un controllo attenti della movimentazione del pollame e di altri volatili in cattività e dell'impiego dei prodotti che rischiano di essere contaminati dall'agente patogeno, e garantendo l'individuazione precoce della malattia. |
(5) |
Nel periodo compreso tra dicembre 2019 e giugno 2020 Bulgaria, Cechia, Germania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende situate sul loro territorio in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività. |
(6) |
Per motivi di chiarezza e di coordinamento a livello dell'Unione, e per mantenere aggiornati sull'evoluzione della situazione epidemiologica gli Stati membri, i paesi terzi e i portatori di interessi, è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (4) al fine di elencare in un singolo atto dell'Unione tutte le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri in seguito alla comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 nel loro territorio, conformemente alla direttiva 2005/94/CE. |
(7) |
La situazione epidemiologica relativa all'HPAI è migliorata da luglio a settembre 2020, periodo in cui nell'Unione non sono stati confermati focolai nel pollame o in altri volatili in cattività né casi di HPAI in volatili selvatici. |
(8) |
Dall'ottobre 2020, a seguito dell'arrivo di volatili selvatici migratori durante la migrazione autunnale, i Paesi Bassi e la Germania hanno confermato la presenza di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende situate sul loro territorio in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. In tali Stati membri il virus responsabile della malattia è stato rilevato dapprima in varie specie di volatili selvatici e solo successivamente in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività. In risposta a questi casi di HPAI del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi e in Germania, la Commissione ha adottato varie decisioni di esecuzione della Commissione che stabiliscono alcune misure provvisorie di protezione destinate a tali Stati membri. |
(9) |
Il virus HPAI del sottotipo H5N8 continua ad essere individuato in un numero elevato di volatili selvatici nei Paesi Bassi e in Germania. Anche Danimarca, Irlanda e Belgio hanno individuato lo stesso virus HPAI del sottotipo H5N8 in volatili selvatici sul loro territorio. Il Regno Unito, oltre ad aver individuato il virus in volatili selvatici sul suo territorio ha inoltre confermato la presenza di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività. Recentemente anche Danimarca, Francia, Svezia, Croazia e Polonia hanno confermato la presenza di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 sul loro territorio in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. |
(10) |
Nei volatili selvatici sono stati identificati anche virus dell'HPAI dei sottotipi H5N1 e H5N5, rispettivamente nei Paesi Bassi e in Germania. |
(11) |
È noto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici selvatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria. La presenza di diversi sottotipi di virus dell'HPAI nei volatili selvatici non è inconsueta, ma costituisce una continua minaccia di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, con il rischio di un'ulteriore successiva diffusione del virus da un'azienda infetta ad altre aziende. Ciò fa inoltre aumentare il rischio di riassortimento genomico e di comparsa di nuovi sottotipi di virus. |
(12) |
Data la situazione epidemiologica in evoluzione dei virus dell'HPAI nell'Unione, e tenuto conto della stagionalità della circolazione del virus nei volatili selvatici, esiste il rischio che nei mesi a venire compaiano nell'Unione ulteriori focolai di sottotipi diversi di HPAI. La Commissione, assieme agli Stati membri, valuta pertanto costantemente la situazione epidemiologica e riesamina regolarmente le relative misure di protezione. |
(13) |
Le misure di protezione previste nella presente decisione dovrebbero essere adattate rispetto a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/47 per garantire che siano adeguate a far fronte al livello di rischio connesso all'attuale situazione epidemiologica e che non impongano agli operatori oneri sproporzionati rispetto ai rischi connessi alla diffusione dell'HPAI. Queste nuove misure di protezione dovrebbero pertanto tener conto dei vari livelli di rischio associati alla movimentazione di diversi prodotti avicoli. |
(14) |
L'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 30, lettera c), punto iv), della direttiva 2005/94/CE stabiliscono le condizioni alle quali le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il trasporto diretto di uova da cova da un'azienda situata in una zona di protezione o sorveglianza a un incubatoio designato, nel rispetto di determinate condizioni. Il trasporto diretto di tali uova da cova dall'incubatoio designato a uno stabilimento di produzione di vaccini non comporta rischi maggiori rispetto a quelli che sorgerebbero se fossero trasportate direttamente dall'azienda di origine dei riproduttori (parent) da cui sono ottenute allo stabilimento di produzione di vaccini, nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione. |
(15) |
Le uova da cova sono un elemento importante nella produzione specializzata di vaccini, compresi i vaccini antinfluenzali umani. La fabbricazione dei vaccini richiede l'uso di uova da cova specifiche ottenute da riproduttori (parent) esenti da organismi patogeni, nonché il rispetto di rigorose misure di biosicurezza e bioprotezione. Il processo di produzione del vaccino elimina inoltre il rischio di agenti patogeni, compresi i virus dell'influenza aviaria. Il trasporto diretto di uova da cova dallo stabilimento di origine o da un incubatoio designato a uno stabilimento di produzione di vaccini si può pertanto considerare un'attività che comporta un rischio molto basso di diffusione dei virus dell'HPAI. |
(16) |
Le restrizioni alla movimentazione di partite di uova da cova da aree situate all'interno di zone di protezione e sorveglianza, come richiesto dagli articoli 22 e 30 della direttiva 2005/94/CE, possono, nel caso della movimentazione verso stabilimenti di produzione di vaccini, creare perturbazioni nella catena di approvvigionamento, ben consolidata, della produzione di vaccini antinfluenzali per uso umano in un periodo di forte domanda del mercato per tali prodotti, e pertanto suscitare preoccupazioni di ordine sanitario per quanto riguarda la disponibilità di tali vaccini nei prossimi mesi. |
(17) |
Di conseguenza, il trasporto diretto di uova da cova dallo stabilimento di origine o da incubatoi designati nelle zone di protezione e sorveglianza a stabilimenti di produzione di vaccini dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In tali casi i certificati di polizia sanitaria previsti in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (5) dovrebbero contenere un riferimento alla presente decisione. |
(18) |
La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria generali che disciplinano gli scambi di pollame e uova da cova all'interno dell'Unione, compresi i certificati sanitari che devono accompagnare le partite di tali prodotti in altri Stati membri. L'articolo 6 di tale direttiva stabilisce che per essere oggetto di scambi all'interno dell'Unione le uova da cova devono provenire da stabilimenti situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione dell'Unione, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile. Per verificare la conformità alle prescrizioni della presente decisione, è opportuno che i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE che devono accompagnare le partite di uova da cova contengano un riferimento alla presente decisione. |
(19) |
Tenuto conto del fatto che il trasporto diretto di uova da cova a uno stabilimento di produzione di vaccini comporta un rischio molto basso di diffusione dell'HPAI, le autorità competenti degli Stati membri che devono stabilire zone di protezione o sorveglianza in conformità alla direttiva 2005/94/CE e debitamente richiamate nell'allegato della presente decisione dovrebbero poter autorizzare la spedizione di uova da cova per il trasporto diretto da stabilimenti di origine o da incubatoi designati a uno stabilimento di produzione di vaccini situato al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza. |
(20) |
La presente decisione dovrebbe pertanto stabilire le condizioni alle quali le autorità competenti degli Stati membri di spedizione autorizzano la spedizione di uova da cova da stabilimenti di origine o da incubatoi designati situati all'interno delle zone di protezione e sorveglianza a stabilimenti di produzione di vaccini situati al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza o in un altro Stato membro. |
(21) |
Per motivi di chiarezza, e tenuto conto dell'attuale compresenza in circolazione di tre e forse più sottotipi diversi dei virus dell'HPAI nell'epidemia in atto, è necessario ampliare l'ambito delle misure di protezione vigenti stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/47 al fine di farvi rientrare tutti i virus dell'HPAI come definiti nella direttiva 2005/94/CE, e mantenere aggiornati gli Stati membri, i paesi terzi e i portatori di interessi sulla situazione epidemiologica attuale nell'Unione. |
(22) |
Le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Svezia («gli Stati membri interessati») a norma della direttiva 2005/94/CE dovrebbero essere elencate in un singolo atto e la durata della regionalizzazione dovrebbe essere stabilita tenendo in considerazione la situazione epidemiologica attuale in relazione all'HPAI. |
(23) |
La durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, da stabilirsi a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, dovrebbe essere adattata all'evoluzione della situazione epidemiologica, come si evince dai risultati delle indagini epidemiologiche di cui all'articolo 6 di tale direttiva, e le misure applicate conformemente all'articolo 18 e all'articolo 30, lettere a) e g), della stessa direttiva. |
(24) |
La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con gli Stati membri interessati e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente da tutte le aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di HPAI. |
(25) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con gli Stati membri interessati, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. |
(26) |
Di conseguenza si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza degli Stati membri interessati nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione. |
(27) |
È inoltre opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2020/47, (UE) 2020/1606 (6) e (UE) 2020/1664 (7) della Commissione e sostituirle con la presente decisione. |
(28) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'HPAI, è importante che la presente decisione prenda effetto il prima possibile. |
(29) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La presente decisione definisce a livello dell'Unione le zone di protezione e sorveglianza da istituire a cura degli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione (gli Stati membri interessati) in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame o in altri volatili in cattività, in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle misure da applicarsi in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31, della stessa direttiva.
2. La presente decisione stabilisce norme concernenti la spedizione di partite di uova da cova dagli Stati membri interessati.
Articolo 2
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a) |
le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come zone di protezione nella parte A dell'allegato della presente decisione; |
b) |
le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nella parte A dell'allegato della presente decisione. |
Articolo 3
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a) |
le zone di sorveglianza istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come zone di sorveglianza nella parte B dell'allegato della presente decisione; |
b) |
le misure da applicare nelle zone di sorveglianza, come stabilito all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nella parte B dell'allegato della presente decisione. |
Articolo 4
1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare il trasporto diretto di partite di uova da cova da stabilimenti di origine e incubatoi designati situati nelle zone del loro territorio elencate nell'allegato a stabilimenti di produzione di vaccini situati al di fuori di tali zone nel loro territorio o nel territorio di un altro Stato membro, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) |
sia garantito il trasporto diretto della partita dallo stabilimento di origine allo stabilimento di produzione di vaccini di destinazione, oppure dallo stabilimento di origine all'incubatoio designato e da questo allo stabilimento di produzione di vaccini di destinazione; |
b) |
i riproduttori (parent) da cui sono ottenute le uova da cova non siano stati colpiti da HPAI nei 21 giorni precedenti la data di raccolta di tali uova da cova nello stabilimento di origine; |
c) |
i riproduttori (parent) da cui sono ottenute le uova da cova siano stati sottoposti, con esito favorevole, a sorveglianza clinica e virologica conformemente all'allegato, capitolo IV, punto 8.10, della decisione 2006/437 della Commissione (8); |
d) |
una visita clinica del pollame effettuata in tutte le unità di produzione dello stabilimento di origine nelle 72 ore precedenti la spedizione della partita abbia avuto esito favorevole; |
e) |
le uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione dallo stabilimento di origine e, se applicabile, dall'incubatoio designato, conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale, e possa essere garantita la tracciabilità di tali uova; |
f) |
le uova da cova siano trasportate in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto la sua supervisione dallo stabilimento di origine e, se applicabile, dall'incubatoio designato; |
g) |
siano applicate misure di biosicurezza nello stabilimento di origine e, se applicabile, nell'incubatoio designato, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente del luogo di spedizione; |
h) |
l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia acconsentito, prima della movimentazione dallo stabilimento di origine o, se applicabile, dall'incubatoio designato, a che tale movimentazione avvenga. |
2. Gli Stati membri interessati provvedono affinché i certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE e definiti nel suo allegato IV, che accompagnano le partite delle uova da cova di cui al paragrafo 1 del presente articolo da spedire in altri Stati membri, riportino la seguente frase: «La partita è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione.».
Articolo 5
Le decisioni di esecuzione (UE) 2020/47, (UE) 2020/1606 e (UE) 2020/1664 sono abrogate.
Articolo 6
La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).
(5) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 della Commissione, del 30 ottobre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 363 del 3.11.2020, pag. 9).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 della Commissione, del 9 novembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 11).
(8) Decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1).
ALLEGATO
PARTE A
Zona di protezione di cui all'articolo 1:
Croazia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667. |
31.12.2020 |
Danimarca
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
The parts of Randers municipality (ADNS code 01730), Favrskov municipality (ADNS 01710) and Syddjurs municipality (ADNS code 01706) that are contained within circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N56.3980; E10.1936. |
11.12.2020 |
Francia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.12.2020 |
Germania
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
1.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Segeberg
|
5.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
15.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
MECKLENBURG-VORPOMMERN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
9.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
9.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
8.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
14.12.2020 |
Paesi Bassi
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Gelderland |
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|
20.11.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.11.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Groningen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Friesland |
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|
13.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Utrecht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.12.2020 |
Poland
Area comprising: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim: |
|
Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558 |
23.12.2020 |
Svezia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27 |
10.12.2020 |
Parte B
Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:
Croazia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667. |
Dall'1.1.2021 al 10.1.2021 |
Općina Koprivnica naselja Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec, općina Hlebine, naselje Gabajeva Greda, općina Drnje, naselje Drnje, općina Molve, naselja Molve, Molve Grede, Čingi - Lingi i Repaš, općina Koprivnički Bregi, naselje Glogovac, općina Gola, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka, općina Virje, naselja Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje, općina Petrinec naselja Sigetec, Komatnica i Peteranec, općina Đurđevac, naselje Đurđevac, općina Novigrad Podravski, naselja Borovljani, Javorovac i Srdinac, općina Sokolovac, naselje Gornja Velika, općina Novo Virje, naselje Novo Virje u Koprivničko- križevačkoj županiji i općina Kapela, naselja Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa sedam kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667. |
10.01.2021 |
Danimarca
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
The parts of Randers municipality (ADNS code 01730) lying in Denmark, beyond the area described in the protection zone and beyond the area in the surveillance zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates N56.3980; E10.1936. |
20.12.2020 |
The parts of Tønder municipality (ADNS code 01550), beyond the area described in the protection zone and beyond the area of the surveillance zone lying in Germany but within the circles of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,844346;E 8,688644, GPS coordinates N54,841968;E8,868140 and GPS coordinates N54,863731;E8,718642 |
24.12.2020 |
Francia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All except the following:
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19.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dall'11.12.2020 al 19.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dall'11.12.2020 al 20.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dal 10.12.2020 al 18.12.2020 |
Germania
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
Dal 2.12.2020 al 10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Segeberg
|
14.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Segeberg
|
Dal 6.12.2020 al 14.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreisfreie Stadt Neumünster
|
14.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Plön
|
14.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
24.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
Dal 16.12.2020 al 24.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
19.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
Dall'11.12.2020 al 19.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECKLENBURG-VORPOMMERN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
18.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
Dal 10.12.2020 al 18.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
18.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
Dal 10.12.2020 al 18.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
23.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
17.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
Dal 9.12.2020 al 17.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
23.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
Dal 15.12.2020 al 23.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordwestmecklenburg
|
17.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
|
23.12.2020 |
Paesi Bassi
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Gelderland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.11.2020 |
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Dal 21.11.2020 al 29.11.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dal 29.11.2020 al 7.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dal 5.12.2020 al 13.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Groningen |
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11.12.2020 |
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Dal 3.12. 2020 all'11.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Friesland |
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22.12.2020 |
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From 14.12. 2020 until 22.12.2020 |
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Province: Utrecht |
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24.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dal 16.12.2020 al 24.12.2020 |
Poland
Area comprising: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim i grodziskim i w województwie lubuskim w powiecie wschowskim |
|
Obszary gmin Wolsztyn oraz Przemęt w powiecie wolsztyńskim, Rakoniewice w powiecie grodziskim oraz Sława w powiecie wschowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558 |
1.01.2021 |
Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558 |
Dal 24.12.2020 all'1.1.2021 |
Svezia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
The area of the parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27 |
19.12.2020 |
Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27 |
Dall'11.12.2020 al 19.12.2020 |