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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 385 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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17.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 385/1 |
DECISIONE (UE) 2020/1705 DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2020
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la decisione 2002/917/CE del Consiglio (1), il 3 ottobre 2002 è stato concluso, a nome dell’Unione, l’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (2), che è entrato in vigore il 1o gennaio 2003 (3). |
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(2) |
Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/1195 (4) relativa alla firma del protocollodell’accordo Interbus relativo ai servizi regolari e i servizi regolari specializzati («protocollo»). |
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(3) |
Il protocollo è rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019 ed è stato firmato dall’Unione l’11 aprile 2019. Nessun’altra parte contraente dell’accordo Interbus («parte contraente») lo ha firmato prima del termine del periodo previsto. Il protocollo non è pertanto potuto pertanto entrare in vigore. |
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(4) |
Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la modifica del protocollo al fine di apportare alcune modifiche tecniche relative alla sua firma ed entrata in vigore e per tenere conto del cambiamento della denominazione di una parte contraente. |
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(5) |
I negoziati per la modifica del protocollo si sono conclusi positivamente. Per la firma del protocollo è stato stabilito un nuovo termine di due anni. Il protocollo è stato inoltre modificato in modo che la sua entrata in vigore necessiti dell’approvazione o della ratifica di un numero minore di parti contraenti e di un periodo di attesa più breve a seguito di tale approvazione o ratifica rispetto a quanto previsto dall’accordo Interbus. È stato altresì recepito il cambiamento di denominazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia in Repubblica di Macedonia del Nord. |
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(6) |
Per motivi di chiarezza e per favorire una rapida firma ed entrata in vigore del protocollo, è opportuno mettere a punto un nuovo protocollo sui servizi internazionali regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («nuovo protocollo»), che riprende le modifiche concordate e sostituisce il protocollo che era rimasto aperto alla firma fino al 16 aprile 2019. |
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(7) |
Il nuovo protocollo dovrebbe facilitare la fornitura di servizi internazionali regolari e servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus tra le parti contraenti, migliorando così i collegamenti per il trasporto di viaggiatori fra le medesime. |
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(8) |
Al fine di agevolare l’applicazione del nuovo protocollo e, in particolare, il funzionamento del comitato misto istituito dall’articolo 18 del medesimo, il nuovo protocollo riprende in buona parte le disposizioni dell’accordo Interbus. |
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(9) |
Per evitare che i benefici apportati dal protocollo siano usufruibili con ritardo eccessivo, è previsto che il nuovo protocollo entri in vigore, per le parti contraenti che lo avranno approvato o ratificato, quando sarà stato firmato e approvato o ratificato da tre parti contraenti, inclusa l’Unione. |
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(10) |
È pertanto opportuno che il nuovo protocollo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, che sostituisce il protocollo dell’accordo Interbus che era rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019, con riserva della sua conclusione (5).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020
Per il Consiglio
La presidente
S. SCHULZE
(1) Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell’accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).
(2) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
(3) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.
(4) Decisione (UE) 2018/1195 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 214 del 23.8.2018, pag. 3).
(5) Il testo del protocollo è pubblicato nella ... (inserire riferimenti alla GU).
REGOLAMENTI
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17.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 385/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1706 DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2020
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l’Unione europea dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza è aumentata sempre di più per poter soddisfare la domanda di tali prodotti. Per far sì che la produzione di prodotti della pesca nell’Unione non sia messa a repentaglio e che l’industria della trasformazione dell’Unione possa contare su un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere o ridurre i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell’ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti della pesca importati e i prodotti della pessca dell’Unione sul mercato dell’Unione, occorre tener conto anche dell’impatto delle misure sulla competitività dei produttori di pesce dell’Unione. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio (1) ha disposto l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020. Poiché la sua applicazione cesserà il 31 dicembre 2020, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca i contingenti tariffari per il periodo 2021-2023. |
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(3) |
È opportuno garantire a tutti gli importatori dell’Unione la parità e la continuità di accesso ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento e far sì che le aliquote previste siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi. |
|
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l’ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema. |
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(5) |
È importante garantire a tutti i portatori di interessi trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto. Dal momento che i contingenti tariffari sono intesi ad assicurare all’industria della trasformazione dell’Unione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca, è opportuno che il diritto a beneficiarne sia subordinato a un livello minimo di trattamento o di operazioni. |
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(6) |
Al fine di assicurare l’efficacia della gestione dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare, dai volumi di tali contingenti, i quantitativi necessari corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest’ultima dovrebbe essere in grado di sorvegliare il tasso di utilizzo dei volumi dei contingenti tariffari e dovrebbe informare gli Stati membri di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi o ridotti, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
I contingenti tariffari sono soggetti alla vigilanza doganale nell’ambito del regime di uso finale conformemente all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 4
1. La sospensione o riduzione dei dazi all’importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.
2. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.
3. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle operazioni seguenti:
|
a) |
pulitura, eviscerazione, taglio della coda e taglio della testa; |
|
b) |
taglio; |
|
c) |
reimballaggio di filetti congelati individualmente con metodo di congelamento rapido; |
|
d) |
campionatura e cernita; |
|
e) |
etichettatura; |
|
f) |
condizionamento; |
|
g) |
refrigerazione; |
|
h) |
congelamento; |
|
i) |
surgelazione; |
|
j) |
sbrinamento; |
|
k) |
ghiacciatura; |
|
l) |
scongelamento; e |
|
m) |
separazione. |
4. In deroga al paragrafo 3, sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire una o più delle operazioni seguenti:
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a) |
taglio a dadi; |
|
b) |
taglio ad anelli e taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 91, 0307 43 92 e 0307 43 99; |
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c) |
sfilettatura; |
|
d) |
produzione di falde; |
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e) |
taglio di blocchi congelati; |
|
f) |
frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati per l’ottenimento di filetti individuali; |
|
g) |
affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 ed ex 0303 89 90; |
|
h) |
trattamento con gas d’imballaggio quali definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per i prodotti di cui ai codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10), 0306 35 90 (suddivisioni TARIC 12, 14, 92 e 93), 0306 36 90 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45, 55 e 62) e 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50, 55 e 60); e |
|
i) |
divisione del prodotto congelato o trattamento termico del prodotto congelato per l’eliminazione dei residui interni per i prodotti di cui ai codici NC 0306 11 10 (suddivisione TARIC 10), 0306 11 90 (suddivisione TARIC 20) e 0306 31 00 (suddivisione TARIC 10). |
Articolo 5
La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l’adeguata gestione e il controllo dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, del 14 dicembre 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020 (GU L 317 dell’11.12.2018, pag. 2).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
ALLEGATO
|
N. d’ordine |
Codice NC |
Codice TARIC |
Descrizione |
Quantitativo annuale del contingente (t) (1) |
Dazio contingentale |
Periodo contingentale |
|
09.2503 |
ex 0303 39 85 |
80 |
Pesci piatti (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), congelati, destinati alla trasformazione |
7 500 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
09.2504 |
0302 11 20 |
|
Trote della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo |
10 000 |
5 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
09.2505 |
ex 0303 54 10 |
95 |
Sgombri (Scomber japonicus), interi, filetti e lati, destinati alla trasformazione |
5 000 |
7,5 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0304 89 49 |
20 |
|||||
|
ex 0304 99 99 |
12 |
|||||
|
09.2746 |
ex 0302 89 90 |
30 |
Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione |
1 500 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
09.2748 |
ex 0302 91 00 |
96 |
Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione |
5 700 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0303 91 90 |
96 |
|||||
|
ex 0305 20 00 |
41 |
|||||
|
09.2750 |
ex 0305 20 00 |
35 |
Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale |
1 200 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
09.2754 |
ex 0303 59 10 |
10 |
Acciughe (Engraulis anchoita e Engraulis capensis), congelate, destinate alla trasformazione |
500 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
09.2759 |
ex 0302 51 10 |
20 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione |
110 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0302 51 90 |
10 |
|||||
|
ex 0302 59 10 |
10 |
|||||
|
ex 0303 63 10 |
10 |
|||||
|
ex 0303 63 30 |
10 |
|||||
|
ex 0303 63 90 |
10 |
|||||
|
ex 0303 69 10 |
10 |
|||||
|
09.2760 |
ex 0303 66 11 |
10 |
Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.) e abadeci (Genypterus blacodes e Genypterus capensis), congelati, destinati alla trasformazione |
10 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0303 66 12 |
10 |
|||||
|
ex 0303 66 13 |
10 |
|||||
|
ex 0303 66 19 |
11 |
|||||
|
91 |
||||||
|
ex 0303 89 70 |
10 |
|||||
|
ex 0303 89 90 |
30 |
|||||
|
09.2761 |
ex 0304 79 50 |
10 |
Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione |
17 500 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0304 79 90 |
11 |
|||||
|
17 |
||||||
|
ex 0304 95 90 |
11 |
|||||
|
17 |
||||||
|
09.2762 |
ex 0306 11 10 |
10 |
Aragoste e altri gamberi di mare (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivi, refrigerati, congelati, destinati alla trasformazione |
200 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0306 11 90 |
20 |
|||||
|
ex 0306 31 00 |
10 |
|||||
|
09.2765 |
ex 0305 62 00 |
20 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione |
2 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
25 |
||||||
|
29 |
||||||
|
ex 0305 69 10 |
10 |
|||||
|
09.2770 |
ex 0305 63 00 |
10 |
Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione |
1 500 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
09.2772 |
ex 0304 93 10 |
10 |
Surimi, congelato, destinato alla trasformazione |
60 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0304 94 10 |
10 |
|||||
|
ex 0304 95 10 |
10 |
|||||
|
ex 0304 99 10 |
10 |
|||||
|
09.2774 |
ex 0304 74 15 |
10 |
Naselli del Pacifico (Merluccius productus) e naselli atlantici (Merluccius hubbsi), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione |
40 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0304 74 19 |
10 |
|||||
|
ex 0304 95 50 |
10 |
|||||
|
20 |
||||||
|
09.2776 |
ex 0304 71 10 |
10 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione |
50 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0304 71 90 |
10 |
|||||
|
ex 0304 95 21 |
10 |
|||||
|
ex 0304 95 25 |
10 |
|||||
|
09.2777 |
ex 0303 67 00 |
10 |
Merluzzi d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione |
340 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0304 75 00 |
10 |
|||||
|
ex 0304 94 90 |
10 |
|||||
|
09.2778 |
ex 0304 83 90 |
21 |
Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione |
10 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0304 99 99 |
65 |
|||||
|
09.2785 |
ex 0307 43 91 |
10 |
Corpo (2) di calamari (Ommastrephes spp. - esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) - Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione |
20 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0307 43 92 |
10 |
|||||
|
ex 0307 43 99 |
21 |
|||||
|
09.2786 |
ex 0307 43 91 |
20 |
Calamari (Ommastrephes spp. - esclusi Todarodes sagittatus (sinonimo Ommastrephes sagittatus) - Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione |
5 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0307 43 92 |
20 |
|||||
|
ex 0307 43 99 |
29 |
|||||
|
09.2788 |
ex 0302 41 00 |
10 |
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo, o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinati alla trasformazione |
10 000 |
0 % |
1.10.2021-14.02.2022 1.10.2022-14.02.2023 1.10.2023-31.12.2023 |
|
ex 0303 51 00 |
10 |
|||||
|
ex 0304 59 50 |
10 |
|||||
|
ex 0304 99 23 |
10 |
|||||
|
09.2790 |
ex 1604 14 26 |
10 |
Filetti detti «loins» di tonni e tonnetti striati, destinati alla trasformazione |
35 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 1604 14 36 |
10 |
|||||
|
ex 1604 14 46 |
11 |
|||||
|
21 |
||||||
|
92 |
||||||
|
94 |
||||||
|
09.2792 |
ex 1604 12 99 |
16 |
Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione |
5 000 |
10 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
09.2794 |
ex 1605 21 90 |
45 |
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione |
4 500 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
62 |
||||||
|
ex 1605 29 00 |
50 |
|||||
|
55 |
||||||
|
09.2798 |
ex 0306 16 99 |
20 |
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione |
2 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
30 |
||||||
|
ex 0306 35 90 |
12 |
|||||
|
14 |
||||||
|
92 |
||||||
|
93 |
||||||
|
09.2800 |
ex 1605 21 90 |
55 |
Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione |
2 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 1605 29 00 |
60 |
|||||
|
09.2802 |
ex 0306 17 92 |
20 |
Gamberetti e gamberi della specie Penaeus vannamei e Penaeus monodon, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, non cucinati, destinati alla trasformazione |
48 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0306 36 90 |
30 |
|||||
|
09.2804 |
ex 1605 40 00 |
40 |
Code di gamberi di fiume della specie Procambarus clarkii, cucinate, destinate alla trasformazione |
2 500 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
09.2821 |
0307 43 33 |
|
Calamari della specie Loligo pealei, congelati |
1 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
09.2822 |
ex 0303 11 00 |
20 |
Salmoni del Pacifico, decapitati ed eviscerati, in filetti, congelati, delle specie Oncorhynchus nerka (salmoni rossi), Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus keta e Oncorhynchus tschawytscha, destinati alla trasformazione |
10 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0303 12 00 |
20 |
|||||
|
ex 0304 81 00 |
20 |
|||||
|
09.2823 |
ex 0303 81 15 |
10 |
Spinaroli (Squalus acanthias) interi, filetti e altre carni, congelati, destinati alla trasformazione |
2 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0304 88 11 |
10 |
|||||
|
ex 0304 96 10 |
10 |
|||||
|
09.2824 |
ex 0302 52 00 |
10 |
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus), freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione |
3 500 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0303 64 00 |
10 |
|||||
|
09.2826 |
ex 0306 17 99 |
10 |
Gamberetti e gamberi della specie Pleoticus muelleri, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione |
8 000 |
0 % |
1.1.2021-31.12.2023 |
|
ex 0306 36 90 |
20 |
(1) Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.
(2) Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli, con pelle e pinne.
DECISIONI
|
17.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 385/11 |
DECISIONE (UE) 2020/1707 DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione sul sistema armonizzato
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione 87/369/CEE del Consiglio (1) l’Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (2) e il relativo protocollo di emendamento (3) (convenzione SA), che, tra l’altro, ha istituito il comitato del sistema armonizzato (comitato SA). |
|
(2) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il comitato SA redige note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri come orientamenti per l’interpretazione del sistema armonizzato e per la preparazione di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniforme del sistema armonizzato redatti nel corso di una sessione del comitato SA («decisioni SA»), di devono considerare approvati dal consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell’OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al consiglio dell’OMD. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, quando al consiglio dell’OMD è sottoposta una questione conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, spetta al consiglio dell’OMD approvare le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che un membro del consiglio dell’OMD il quale sia parte contraente della convenzione SA non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al comitato SA, per riesame. |
|
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di OMD per quanto riguarda l’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme della convenzione SA, in quanto le decisioni in questione redatte dal comitato SA potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4). |
|
(6) |
È nell’interesse dell’Unione che le posizioni da essa espresse in sede di comitato SA siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la classificazione tariffaria delle merci. È altresì nell’interesse dell’Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all’Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato SA. |
|
(7) |
Per tutelare i diritti dell’Unione, la Commissione dovrebbe altresì poter chiedere a nome dell’Unione che una questione sia rinviata al consiglio dell’OMD e sottoposta al comitato SA per riesame a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, al fine di evitare che una decisione sia adottata su una questione sulla quale il Consiglio non possa addivenire a una posizione prima della scadenza del termine previsto a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA o sulla quale abbia raggiunto una posizione che differisce nella sostanza dalla decisione adottata dal comitato SA. |
|
(8) |
Considerata la natura evolutiva e altamente tecnica della classificazione delle merci a norma della convenzione SA, l’elevata mole di questioni trattate in occasione delle due riunioni annuali del comitato SA e il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell’OMD e dalle parti contraenti in preparazione delle riunioni del comitato SA nonché la conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, compresi quelli tecnici, e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni del comitato SA, si dovrebbero adottare le misure necessarie, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione della posizione dell’Unione. |
|
(9) |
In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato SA e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Unione in sede di OMD, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell’OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al regolamento interno del comitato SA, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell’apertura della sessione pertinente. |
|
(10) |
Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancita dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito all’approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato e in merito alla redazione di tali atti nell’Organizzazione mondiale delle dogane è conforme alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di nell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA (5).
Articolo 2
La definizione della posizione da adottare a nome dell’Unione a norma dell’articolo 1 è effettuata in conformità delle norme procedurali che disciplinano la definizione della posizione da adottare a nome nell’Unione in sede di Norme procedurali disciplinanti la definizione della posizione da adottare in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA (6).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
La sua efficacia cessa il 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, 13 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).
(2) GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.
(3) GU L 198 del 20.7.1987, pag. 11.
(4) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(5) Cfr. documento ST 11651/20, sezione I, su http://register.consilium.europa.eu.
(6) Cfr. documento ST 11651/20, sezione II, su http://register.consilium.europa.eu.
|
17.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 385/13 |
DECISIONE (UE) 2020/1708 DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2020
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versareper finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l’importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio («regolamento finanziario per l’11° FES»), la Commissione europea deve presentare entro il 15 ottobre 2020 una proposta che specifica: a) il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2022; b) l’importo annuo del contributo per il 2021; c) l’importo della prima frazione del contributo per il 2021; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2023 e 2024. |
|
(2) |
Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per l’11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi imputabili al 10° FES per la BEI e all’11° FES per la Commissione. |
|
(4) |
L’articolo 55 del regolamento finanziario per l’11° FES stabilisce che gli importi stanziati per progetti del 10° FES o di altri FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o disimpegnati a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del medesimo accordo, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, devono ridurre la parte dei contributi degli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo. |
|
(5) |
Gli articoli 152 e 153 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3), stabiliscono che Regno Unito debba rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati relativi ai progetti del 10° FES o dei FES precedenti non deve essere riutilizzata. |
|
(6) |
Il 24 ottobre 2019, con decisione (UE) 2019/1800 (4), in base a una proposta della Commissione, il Consiglio ha fissato come segue il massimale dell’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021: 3 700 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2022 è fissato a 2 800 000 000 EUR, così ripartiti: 2 500 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 è fissato a 4 000 000 000 EUR, così ripartiti: 3 700 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale prima frazione per il 2021 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.
Articolo 4
Un importo di 223 000 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti dell’8° FES e del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima frazione per il 2021, come stabilito all’articolo 3.
Articolo 5
La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi per il 2023 è fissata a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2024 è fissata a 1 500 000 000 EUR per la Commissione e a 200 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(2) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(3) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(4) Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l’importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 (GU L 274 del 28.10.2019, pag. 9).
ALLEGATO
|
STATI MEMBRI e REGNO UNITO |
Ripartizione 8°/9° FES % |
Ripartizione 10° FES % |
Ripartizione 11° FES % |
Prima frazione 2021 (in EUR) |
|||
|
BEI |
Commissione |
Commissione |
Commissione |
||||
|
10° FES |
11° FES |
Rimborso 8°/9° FES |
11° FES meno |
||||
|
BELGIO |
3,92 |
3,53 |
3,24927 |
2 471 000,00 |
51 988 320,00 |
–8 741 600,00 |
43 246 720,00 |
|
BULGARIA |
|
0,14 |
0,21853 |
98 000,00 |
3 496 480,00 |
0,00 |
3 496 480,00 |
|
CECHIA |
|
0,51 |
0,79745 |
357 000,00 |
12 759 200,00 |
0,00 |
12 759 200,00 |
|
DANIMARCA |
2,14 |
2,00 |
1,98045 |
1 400 000,00 |
31 687 200,00 |
–4 772 200,00 |
26 915 000,00 |
|
GERMANIA |
23,36 |
20,50 |
20,57980 |
14 350 000,00 |
329 276 800,00 |
–52 092 800,00 |
277 184 000,00 |
|
ESTONIA |
|
0,05 |
0,08635 |
35 000,00 |
1 381 600,00 |
0,00 |
1 381 600,00 |
|
IRLANDA |
0,62 |
0,91 |
0,94006 |
637 000,00 |
15 040 960,00 |
–1 382 600,00 |
13 658 360,00 |
|
GRECIA |
1,25 |
1,47 |
1,50735 |
1 029 000,00 |
24 117 600,00 |
–2 787 500,00 |
21 330 100,00 |
|
SPAGNA |
5,84 |
7,85 |
7,93248 |
5 495 000,00 |
126 919 680,00 |
–13 023 200,00 |
113 896 480,00 |
|
FRANCIA |
24,30 |
19,55 |
17,81269 |
13 685 000,00 |
285 003 040,00 |
–54 189 000,00 |
230 814 040,00 |
|
CROAZIA |
|
0,00 |
0,22518 |
0,00 |
3 602 880,00 |
0,00 |
3 602 880,00 |
|
ITALIA |
12,54 |
12,86 |
12,53009 |
9 002 000,00 |
200 481 440,00 |
–27 964 200,00 |
172 517 240,00 |
|
CIPRO |
|
0,09 |
0,11162 |
63 000,00 |
1 785 920,00 |
0,00 |
1 785 920,00 |
|
LETTONIA |
|
0,07 |
0,11612 |
49 000,00 |
1 857 920,00 |
0,00 |
1 857 920,00 |
|
LITUANIA |
|
0,12 |
0,18077 |
84 000,00 |
2 892 320,00 |
0,00 |
2 892 320,00 |
|
LUSSEMBURGO |
0,29 |
0,27 |
0,25509 |
189 000,00 |
4 081 440,00 |
–646 700,00 |
3 434 740,00 |
|
UNGHERIA |
|
0,55 |
0,61456 |
385 000,00 |
9 832 960,00 |
0,00 |
9 832 960,00 |
|
MALTA |
|
0,03 |
0,03801 |
21 000,00 |
608 160,00 |
0,00 |
608 160,00 |
|
PAESI BASSI |
5,22 |
4,85 |
4,77678 |
3 395 000,00 |
76 428 480,00 |
–11 640 600,00 |
64 787 880,00 |
|
AUSTRIA |
2,65 |
2,41 |
2,39757 |
1 687 000,00 |
38 361 120,00 |
–5 909 500,00 |
32 451 620,00 |
|
POLONIA |
|
1,30 |
2,00734 |
910 000,00 |
32 117 440,00 |
0,00 |
32 117 440,00 |
|
PORTOGALLO |
0,97 |
1,15 |
1,19679 |
805 000,00 |
19 148 640,00 |
–2 163 100,00 |
16 985 540,00 |
|
ROMANIA |
|
0,37 |
0,71815 |
259 000,00 |
11 490 400,00 |
0,00 |
11 490 400,00 |
|
SLOVENIA |
|
0,18 |
0,22452 |
126 000,00 |
3 592 320,00 |
0,00 |
3 592 320,00 |
|
SLOVACCHIA |
|
0,21 |
0,37616 |
147 000,00 |
6 018 560,00 |
0,00 |
6 018 560,00 |
|
FINLANDIA |
1,48 |
1,47 |
1,50909 |
1 029 000,00 |
24 145 440,00 |
–3 300 400,00 |
20 845 040,00 |
|
SVEZIA |
2,73 |
2,74 |
2,93911 |
1 918 000,00 |
47 025 760,00 |
–6 087 900,00 |
40 937 860,00 |
|
REGNO UNITO |
12,69 |
14,82 |
14,67862 |
10 374 000,00 |
234 857 920,00 |
–28 298 700,00 |
206 559 220,00 |
|
TOTALE UE-27 e REGNO UNITO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
70 000 000,00 |
1 600 000 000,00 |
–223 000 000,00 |
1 377 000 000,00 |
|
17.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 385/16 |
DECISIONE (UE) 2020/1709 DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2020
relativa alla nomina di due membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, e l’articolo 302,
vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (1),
viste le proposte presentate dalla Repubblica francese e dalla Repubblica slovacca,
previa consultazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il mandato dei membri del Comitato economico e sociale europeo è scaduto il 20 settembre 2020. |
|
(2) |
Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (2). Il 22 ottobre 2020 e il 30 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato due altre decisioni relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 (3). Sono rimasti vacanti un seggio del Comitato economico e sociale europeo spettante alla Repubblica francese e un seggio spettante alla Repubblica slovacca e devono essere assegnati mediante una successiva decisione di nomina, che si applica retroattivamente a decorrere dal 21 settembre 2020. |
|
(3) |
Con lettera del 10 settembre 2020, la Repubblica slovacca ha proposto la candidatura del sig. Juraj SIPKO per la nomina a membro del Comitato economico e sociale europeo durante il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, allo scopo di completare il proprio elenco dei membri. |
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(4) |
Con lettera del 18 settembre 2020, la Repubblica francese ha proposto la candidatura del sig. Bruno CHOIX per la nomina a membro del Comitato economico e sociale europeo durante il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, allo scopo di completare il proprio elenco dei membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, elencati per Stato membro:
FRANCIA
sig. Bruno CHOIX
Union des Entreprises de Proximité (U2P)
SLOVACCHIA
sig. Juraj SIPKO
Director, Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Science.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 21 settembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.
(2) GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1.
(3) Decisione (UE) 2020/... del Consiglio, del 22 ottobre 2020, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 (GU L 355 del 26.10.2020, pag. 1) e decisione (UE) 2020/1636 del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 (GU L 369 del 5.11.2020, pag. 1).