ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 328

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
9 ottobre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1423 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1424 della Commissione, dell'8 ottobre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1425 della Commissione, dell’8 ottobre 2020, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi PeridoxRTU Product Family ( 1 )

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione, del 7 ottobre 2020, relativa all’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5875-5935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e che abroga la decisione 2008/671/CE [notificata con il numero C(2020) 6773]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1423 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La richiesta di nominare un punto di contatto centrale a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 dovrebbe essere proporzionata al conseguimento delle finalità di detta direttiva, senza gravare di oneri inutili gli istituti di pagamento che operano a livello transfrontaliero. È pertanto opportuno specificare criteri proporzionati sotto forma di soglie relative al volume e al valore delle operazioni effettuate nello Stato membro ospitante tramite agenti e al numero di agenti ivi stabiliti. Poiché l’autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che gli istituti di pagamento riferiscano in merito alle attività svolte nel territorio di tale Stato membro a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, tale autorità dispone dei mezzi per ottenere le informazioni necessarie per l’applicazione di detti criteri. È pertanto opportuno stabilire tali soglie al fine di integrare l’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366.

(2)

Qualora uno Stato membro richieda la nomina di un punto di contatto centrale a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, tale punto di contatto centrale dovrebbe in primo luogo assicurare una comunicazione e un’informazione adeguate sull’osservanza degli obblighi stabiliti ai titoli III e IV di detta direttiva nello Stato membro ospitante, compresi gli obblighi di informazione dell’istituto di pagamento che effettua la nomina nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Esso dovrebbe inoltre svolgere un ruolo di coordinamento centrale tra l’istituto di pagamento che effettua la nomina e le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, al fine di agevolare la vigilanza sull’attività di servizi di pagamento svolta nello Stato membro ospitante tramite agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento. A tal fine, l’istituto di pagamento dovrebbe provvedere affinché il punto di contatto centrale sia dotato delle risorse necessarie e abbia accesso ai pertinenti dati da comunicare ai fini del rispetto degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/2366.

(3)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(4)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Criteri per determinare quando è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale

Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, la richiesta che gli istituti di pagamento nominino un punto di contatto centrale è da considerarsi opportuna solo se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:

a)

il numero totale di agenti tramite i quali un istituto di pagamento presta uno qualsiasi dei servizi di pagamento di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 in uno Stato membro ospitante nell’esercizio del diritto di stabilimento è pari o superiore a 10;

b)

il valore totale delle operazioni di pagamento, comprese quelle disposte nella prestazione di servizi di ordine di pagamento, effettuate da un istituto di pagamento nello Stato membro ospitante nell’ultimo esercizio finanziario tramite agenti situati in tale Stato membro e operanti nell’esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi è superiore a 3 milioni di EUR e l’istituto di pagamento ha impiegato almeno due di tali agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento;

c)

il numero totale di operazioni di pagamento effettuate da un istituto di pagamento nello Stato membro ospitante nell’ultimo esercizio finanziario tramite agenti situati in tale Stato membro e operanti nell’esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi, compreso il numero di operazioni di pagamento disposte nella prestazione di servizi di ordine di pagamento, è superiore a 100 000 e l’istituto di pagamento ha impiegato almeno due di tali agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento.

Articolo 2

Funzioni del punto di contatto centrale

1.   Un punto di contatto centrale nominato a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 svolge ciascuna delle seguenti funzioni:

a)

funge da prestatore unico e da punto di raccolta unico ai fini degli obblighi di informazione dell’istituto di pagamento che effettua la nomina nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione ai servizi prestati nello Stato membro ospitante tramite agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento;

b)

funge da punto di contatto unico dell’istituto di pagamento che effettua la nomina nelle comunicazioni con le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, in relazione ai servizi di pagamento prestati nello Stato membro ospitante tramite agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento, anche fornendo alle autorità competenti documenti e informazioni su richiesta;

c)

agevola le ispezioni in loco da parte delle autorità competenti presso gli agenti dell’istituto di pagamento che effettua la nomina operanti nello Stato membro ospitante nell’esercizio del diritto di stabilimento e l’attuazione di ogni misura di vigilanza adottata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante a norma della direttiva (UE) 2015/2366.

2.   Gli istituti di pagamento provvedono affinché il punto di contatto centrale disponga delle risorse necessarie e abbia accesso a tutti i dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, specificate al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


9.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1424 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione (2) ha istituito i massimali di bilancio annuali applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto nel 2020.

(2)

I massimali di bilancio annuali fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 si basano sui massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 modificato dal regolamento delegato della Commissione (UE) n. 2020/756 (3). Per l'anno civile 2020, il regolamento delegato (UE) 2020/756 ha integrato le decisioni degli Stati membri per quanto riguarda i trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(3)

Tuttavia, al fine di mitigare le conseguenze della pandemia di COVID‐19 e le conseguenti difficoltà per il settore agricolo, il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Croazia, il Lussemburgo e il Portogallo hanno notificato un riesame delle loro decisioni in relazione ai trasferimenti tra i pilastri. I rispettivi massimali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati successivamente modificati dal regolamento delegato (UE) 2020/1314 (4) della Commissione, che tiene conto dell'impatto delle decisioni e degli importi esaminati notificati.

(4)

Dato che i massimali di bilancio annuali per il 2020 si basano sui massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, le modifiche dei massimali nazionali comportano modifiche dei massimali di bilancio annuali applicabili agli Stati membri interessati. Inoltre, taluni Stati membri hanno riesaminato anche alcune dotazioni relative a diversi regimi, nella misura necessaria alla luce del riesame della flessibilità.

(5)

Per tenere conto di tali modifiche, i massimali di bilancio applicabili al regime di pagamento di base, al regime di pagamento unico per superficie, al pagamento ridistributivo, al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al regime per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo per l'anno civile 2020 dovrebbero essere ricalcolati nei confronti degli Stati membri interessati.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017.

(7)

Poiché la modifica introdotta dal presente regolamento incide sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017, che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione, del 13 luglio 2020, che istituisce massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 225 del 14.7.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/756 della Commissione, del 1° aprile 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 9.6.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/1314 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e netti per pagamenti diretti applicabili ad alcuni Stati membri per l'anno civile 2020 (GU L 307 del 22.9.2020, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 è così modificato:

1)

al punto I, le voci relative a Belgio, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Belgio

225 124

Danimarca

522 054

Croazia

157 075

Lussemburgo

24 004

Portogallo

290 208 »;

2)

al punto II, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Bulgaria

412 836 »;

3)

al punto III, le voci relative a Bulgaria, Croazia e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Bulgaria

60 844

Croazia

34 828

Portogallo

55 320 »;

4)

al punto IV, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Belgio

151 580

Bulgaria

260 016

Croazia

104 484

Lussemburgo

10 583

Portogallo

205 307 »;

5)

al punto VI, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Belgio

9 563

Bulgaria

3 016

Croazia

6 966

Lussemburgo

529

Portogallo

13 687 »;

6)

al punto VII, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Belgio

10 105

Bulgaria

17 334

Croazia

6 966

Lussemburgo

706

Portogallo

13 687 »;

7)

al punto VIII, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Belgio

83 510

Bulgaria

130 008

Danimarca

32 863

Croazia

52 242

Portogallo

134 204 ».


9.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1425 DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2020

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi«PeridoxRTU Product Family»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 settembre 2017 la società Contec Europe ha presentato, conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «PeridoxRTU Product Family», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente del Belgio aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-HT057172-25.

(2)

Il principio attivo contenuto nella «PeridoxRTU Product Family» è l’acido peracetico, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 27 agosto 2019 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(4)

Il 7 aprile 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2) comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per la «PeridoxRTU Product Family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Nel parere si conclude che la «PeridoxRTU Product Family» è una «famiglia di biocidi» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.

(6)

In conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 aprile 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

(7)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la «PeridoxRTU Product Family».

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Contec Europe è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «PeridoxRTU Product Family», con il numero di autorizzazione EU-0023658-0000, in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 29 ottobre 2020 al 30 settembre 2030.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  ECHA opinion of 5 March 2020 on the Union authorisation of “PeridoxRTU Product Family” (Parere dell’ECHA del 5 marzo 2020 sull’autorizzazione dell’Unione per la «PeridoxRTU Product Family») (ECHA/BPC/247/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

PeridoxRTU Product Family

Tipo di prodotto 2 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0023658-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0023658-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome della famiglia

Nome

PeridoxRTU Product Family

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

1.3.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

Contec Europe

Indirizzo

Zl Du Prat, Avenue Paul Duplaix, 56 000 Vannes, France

Numero di autorizzazione

EU-0023658-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0023658-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

29 ottobre 2020

Data di scadenza dell’autorizzazione

30 settembre 2030

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

Enviro Tech Chemical Services, Inc.

Indirizzo del fabbricante

500 Winmoore Way, CA 95 358 Modesto Stati Uniti

Ubicazione dei siti produttivi

500 Winmoore Way, CA 95 358 Modesto Stati Uniti

724 Phillips Rd 411, AR 72 342 Helena Stati Uniti

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Acido peracetico

Nome del fabbricante

Evonik Peroxid GmbH

Indirizzo del fabbricante

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Austria

Ubicazione dei siti produttivi

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Austria

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido peracetico

 

Principio attivo

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Sostanza non attiva

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Sostanza non attiva

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)

META SPC 1

1.   META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

Contec PeridoxRTU

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

2.   META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido peracetico

 

Principio attivo

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Sostanza non attiva

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Sostanza non attiva

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Può essere corrosivo per i metalli.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Non respirare la polvere i vapori.

Non respirare la polvere gli aerosol.

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Non disperdere nell’ambiente.

Indossare guanti.

Indossare indumenti protettivi.

Indossare occhiali protettivi.

Indossare schermi per il viso.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Trattamento specifico (vedere le informazioni su questa etichetta).

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in conformità alle norme locali/regionali/nazionali/internazionali (da specificarsi).

Smaltire il recipiente in conformità alle norme locali/regionali/nazionali/internazionali (da specificarsi).

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1. Uso # 1 — Applicazione con dosatore spray su salvietta idonea per camere bianche e uso della salvietta per distribuire il liquido sulla superficie

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Funghi

Lieviti

Spore batteriche

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione superficiale di superfici pulite, dure, non porose di camere bianche non associate ad aree destinate ad alimenti o mangimi, mediante spruzzatura su salvietta idonea per camere bianche e uso della salvietta per distribuire il liquido sulla superficie.

Metodi di applicazione

A spruzzo

Spruzzare su un’idonea salvietta per camera bianca successivamente utilizzata per distribuire il liquido sulla superficie.

Garantire una distribuzione uniforme del prodotto biocida.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

50.0 mL/m2— Prodotto pronto all’uso

Assicurarsi che il prodotto venga distribuito uniformemente sulla superficie, quindi far trascorrere il tempo di contatto specificato.

Tempo di contatto per batteri — 2 minuti.

Tempo di contatto per funghi, lieviti e spore batteriche — 3 minuti.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone da 900 ml in polietilene ad alta densità (HDPE) fornito con tappo a vite in polipropilene sostituibile con spruzzino in polipropilene.

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Utilizzare esclusivamente su superfici visibilmente pulite. Le superfici devono essere pulite meticolosamente prima della disinfezione. Per il controllo ottimale delle contaminazioni, rimuovere fisicamente i contaminanti dalla superficie prima della disinfezione utilizzando un’idonea salvietta per camera bianca secondo le indicazioni fornite.

Spruzzare direttamente su un’idonea salvietta per camera bianca. Distribuire il liquido sulla superficie per mezzo della salvietta.

Assicurarsi che il prodotto venga distribuito uniformemente sulla superficie, quindi far trascorrere il tempo di contatto specificato per l’eliminazione di batteri, funghi, lieviti e spore batteriche.

Non applicare una quantità superiore a 50 ml/m2.

Far trascorrere il tempo di contatto specificato, quindi strofinare fino a quando non risulterà asciutto.

Utilizzare a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).

Per ridurre al minimo l’interazione con il prodotto, utilizzare idonei materiali per salviette per camera bianca.

Smaltire le salviette usate in un contenitore chiuso.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione da sostanze chimiche e una protezione degli occhi (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Indossare una tuta protettiva impermeabile al prodotto biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Durante la manipolazione del prodotto è obbligatorio un tasso di ventilazione pari ad almeno 20 vol/h.

Il prodotto deve essere applicato solo per la disinfezione di piccole superfici.

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Inalazione: spostare l’infortunato all’aria aperta, tenerlo al caldo e a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Mantenere libere le vie respiratorie. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte o cinture. In caso di difficoltà respiratoria, personale opportunamente addestrato può assistere l’infortunato somministrando ossigeno. Consultare un medico. Disporre l’infortunato, qualora sia in stato di incoscienza, nella posizione laterale di sicurezza e assicurarsi che non sia impedita la respirazione.

Contatto con la pelle: è importante rimuovere immediatamente la sostanza dalla pelle. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti e consultare un medico. Le ustioni chimiche devono essere trattate da un medico.

Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Non strofinare gli occhi. Rimuovere eventuali lenti a contatto e tenere le palpebre aperte. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti e consultare un medico.

Ingestione: sciacquare abbondantemente la bocca con acqua. Far bere alcuni bicchieri d’acqua o latte. In caso di malessere dell’infortunato, interrompere poiché potrebbe essere pericoloso vomitare. Non somministrare nulla per via orale se l’infortunato è in stato di incoscienza. Disporre l’infortunato, qualora sia in stato di incoscienza, nella posizione laterale di sicurezza e assicurarsi che non sia impedita la respirazione. Tenere l’infortunato sotto osservazione. In caso di gravità o persistenza dei sintomi, consultare un medico.

Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali: adottare una terapia sintomatica.

Precauzioni ambientali: evitare la penetrazione nel terreno, nei fossati, nelle fognature, nei corsi d’acqua e/o nelle falde freatiche. Gli sversamenti o gli scarichi nei corsi d’acqua naturali potrebbero provocare la morte degli organismi acquatici.

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza in caso di misure di rilascio accidentale: evacuare l’area interessata..

Tenersi sopravento rispetto allo sversamento. Ventilare l’area della perdita o dello sversamento. Le attività di bonifica devono essere eseguite solo da personale addestrato e adeguatamente protetto. Usare idonei dispositivi di sicurezza.

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: evitare il contatto con il materiale sversato. Durante la bonifica di uno sversamento, indossare sempre gli idonei dispositivi di protezione, compresa una protezione delle vie respiratorie, guanti e abbigliamento protettivo. A seconda delle dimensioni dello sversamento e dell’adeguatezza della ventilazione, potrebbe essere necessario indossare un respiratore o un autorespiratore.

Sversamenti di entità limitata: indossare i dispositivi di protezione appropriati e coprire il liquido con materiale assorbente. Raccogliere e sigillare il materiale e lo sporco assorbito dal materiale sversato in buste di polietilene e porre in un fusto per il trasporto in un sito di smaltimento autorizzato. Rimuovere con acqua il materiale sversato residuo per attenuare l’odore; scaricare l’acqua di risciacquo nel sistema fognario urbano o industriale, non nei corsi d’acqua naturali.

Sversamenti di notevole entità: in caso di irritazione del naso e delle vie respiratorie, evacuare immediatamente il locale. Il personale addetto alla bonifica deve essere addestrato e dotato di un autorespiratore o di un respiratore pieno-facciale ufficialmente certificato o omologato con cartuccia per vapori organici, guanti e abbigliamento impermeabile, compresi stivali di gomma o protezione delle scarpe.

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Quando smaltito nel suo stato non utilizzato e non contaminato, il prodotto deve essere trattato come rifiuto pericoloso secondo la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) Tutte le prassi di smaltimento devono essere conformi alle leggi nazionali e provinciali, come pure alle norme municipali o locali in materia di rifiuti pericolosi.

Non scaricare nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno. Non disperdere nell’ambiente.

L’incenerimento ad alta temperatura è una prassi accettabile.

I contenitori non sono ricaricabili. Non riutilizzare né ricaricare i contenitori. Dopo averli svuotati, risciacquare immediatamente i contenitori tre volte o con un getto a pressione. I contenitori vuoti posso essere riciclati o ricondizionati per i prodotti biocidi, oppure possono essere forati e smaltiti in una discarica controllata o mediante altre procedure approvate dalle autorità nazionali e locali. Conferire i liquidi di scarto derivanti dal risciacquo dei contenitori usati presso una struttura autorizzata al trattamento dei rifiuti.

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato.

Tenere il prodotto nel contenitore originale ermeticamente chiuso.

Il contenitore deve essere immagazzinato e trasportato in posizione verticale per impedire la fuoriuscita del contenuto.

Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Non congelare

Conservare a temperature inferiori a 30 °C.

La vita utile del prodotto (nella sua confezione non aperta) è di 12 mesi.

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 2. Uso # 2 — Applicazione mediante versamento in un contenitore e applicazione del liquido sulla superficie mediante un idoneo mocio/salvietta per camera bianca

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Funghi

Lieviti

Spore batteriche

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione superficiale di superfici pulite, dure, non porose di camere bianche non associate ad aree destinate ad alimenti o mangimi, mediante versamento in un contenitore e successiva applicazione del liquido sulla superficie con straccio/mocio idoneo per camere bianche.

Metodi di applicazione

Versamento

Versare in un contenitore e applicare con un’idonea salvietta/mocio per camera bianca.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

50.0 mL/m2— Prodotto pronto all’uso

Assicurarsi che il prodotto venga distribuito uniformemente sulla superficie, quindi far trascorrere il tempo di contatto specificato.

Tempo di contatto per batteri — 2 minuti.

Tempo di contatto per funghi, lieviti e spore batteriche — 3 minuti.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone in HDPE da 3 750 ml con tappo a vite in PP

Flacone in HDPE da 900 ml, con tappo a vite in polipropilene sostituibile con tappo push/pull in polipropilene

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Utilizzare esclusivamente su superfici visibilmente pulite. Le superfici devono essere pulite meticolosamente prima della disinfezione. Per il controllo ottimale delle contaminazioni, rimuovere fisicamente i contaminanti dalla superficie prima della disinfezione utilizzando un’idonea salvietta/mocio per camera bianca secondo le indicazioni fornite.

Versare il prodotto in un contenitore, quindi passare il mocio sulla superficie.

Assicurarsi che il prodotto venga distribuito uniformemente sulla superficie, quindi far trascorrere il tempo di contatto specificato per l’eliminazione di batteri, funghi, lieviti e spore batteriche. Non applicare una quantità superiore a 50 ml/m2.

Far trascorrere il tempo di contatto specificato, quindi strofinare fino a quando non risulterà asciutto. Utilizzare a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).

Per ridurre al minimo l’interazione con il prodotto, utilizzare idonei materiali per salviette/moci per camera bianca.

Smaltire le salviette usate in un contenitore chiuso.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione da sostanze chimiche e una protezione degli occhi (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Indossare una tuta protettiva impermeabile al prodotto biocida (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Durante l’applicazione del prodotto è obbligatoria l’implementazione di controlli tecnici volti a rimuovere i residui aerodispersi (ad esempio ventilazione dell’ambiente o ventilazione di scarico locale (LEV)]. È obbligatorio un tasso di ventilazione minimo di 100 ricambi d’aria ogni ora.

Dopo la disinfezione delle superfici, prima di consentire al personale operativo di accedere alle aree trattate è obbligatorio attuare adeguati controlli tecnici volti a rimuovere i residui sospesi nell’aria (ad esempio, ventilazione o impianto di aspirazione). Ove necessario, per consentire la rimozione dei residui sospesi nell’aria, vietare l’accesso tramite l’imposizione di un tempo di attesa sufficiente.

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Inalazione: spostare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Mantenere libere le vie respiratorie. Allentare gli indumenti aderenti quali colletti, cravatte o cinture. In caso di difficoltà respiratoria, personale opportunamente addestrato può assistere l’infortunato somministrando ossigeno. Consultare un medico. Disporre l’infortunato, qualora sia in stato di incoscienza, nella posizione laterale di sicurezza e assicurarsi che non sia impedita la respirazione.

Contatto con la pelle: è importante rimuovere immediatamente la sostanza dalla pelle. sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti e consultare un medico. Le ustioni chimiche devono essere trattate da un medico.

Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Non strofinare gli occhi. Rimuovere eventuali lenti a contatto e tenere le palpebre aperte. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti e consultare un medico.

Ingestione: sciacquare abbondantemente la bocca con acqua. Far bere alcuni bicchieri d’acqua o latte. In caso di malessere dell’infortunato, interrompere poiché potrebbe essere pericoloso vomitare. Non somministrare nulla per via orale se l’infortunato è in stato di incoscienza. Disporre l’infortunato, qualora sia in stato di incoscienza, nella posizione laterale di sicurezza e assicurarsi che non sia impedita la respirazione. Tenere l’infortunato sotto osservazione. In caso di gravità o persistenza dei sintomi, consultare un medico.

Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali: adottare una terapia sintomatica.

Precauzioni ambientali: evitare la penetrazione nel terreno, nei fossati, nelle fognature, nei corsi d’acqua e/o nelle falde freatiche. Gli sversamenti o gli scarichi nei corsi d’acqua naturali potrebbero provocare la morte degli organismi acquatici.

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza in caso di misure di rilascio accidentale: evacuare l’area interessata.

Tenersi sopravento rispetto allo sversamento. Ventilare l’area della perdita o dello sversamento. Le attività di bonifica devono essere eseguite solo da personale addestrato e adeguatamente protetto. Usare idonei dispositivi di sicurezza.

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica: evitare il contatto con il materiale sversato. Durante la bonifica di uno sversamento, indossare sempre gli idonei dispositivi di protezione, compresa una protezione delle vie respiratorie, guanti e abbigliamento protettivo. A seconda delle dimensioni dello sversamento e dell’adeguatezza della ventilazione, potrebbe essere necessario indossare un respiratore o un autorespiratore.

Sversamenti di entità limitata: indossare i dispositivi di protezione appropriati e coprire il liquido con materiale assorbente. Raccogliere e sigillare il materiale e lo sporco assorbito dal materiale sversato in buste di polietilene e porre in un fusto per il trasporto in un sito di smaltimento autorizzato. Rimuovere con acqua il materiale sversato redisuo per attenuare l’odore e scaricare l’acqua di risciacquo nel sistema fognario urbano o industriale, non nei corsi d’acqua naturali.

Sversamenti di entità rilevante: in caso di irritazione del naso e delle vie respiratorie, evacuare immediatamente il locale. Il personale addetto alla bonifica deve essere addestrato e dotato di un autorespiratore o di un respiratore pieno-facciale ufficialmente certificato o omologato con cartuccia per vapori organici, guanti e abbigliamento impermeabile, compresi stivali di gomma o protezione delle scarpe.

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Quando smaltito nel suo stato non utilizzato e non contaminato, il prodotto deve essere trattato come rifiuto pericoloso secondo la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) Tutte le prassi di smaltimento devono essere conformi alle leggi nazionali e provinciali, come pure alle norme municipali o locali in materia di rifiuti pericolosi.

Non scaricare nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno. Non disperdere nell’ambiente.

L’incenerimento ad alta temperatura è una prassi accettabile.

I contenitori non sono ricaricabili. Non riutilizzare né ricaricare i contenitori. Dopo averli svuotati, risciacquare immediatamente i contenitori tre volte o con un getto a pressione. I contenitori vuoti posso essere riciclati o ricondizionati per i prodotti biocidi, oppure possono essere forati e smaltiti in una discarica controllata o mediante altre procedure approvate dalle autorità nazionali e locali. Conferire i liquidi di scarto derivanti dal risciacquo dei contenitori usati presso una struttura autorizzata al trattamento dei rifiuti.

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato.

Tenere il prodotto nel contenitore originale ermeticamente chiuso.

Il contenitore deve essere immagazzinato e trasportato in posizione verticale per impedire la fuoriuscita del contenuto.

Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Non congelare

Conservare a temperature inferiori a 30 °C.

La vita utile del prodotto (nella sua confezione non aperta) è di 12 mesi.

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1

5.1.   Istruzioni d’uso

Consultare le Istruzioni per l’uso.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Con riferimento all’utilizzo specifico, consultare le Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’utilizzo.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Con riferimento all’utilizzo specifico, consultare i Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Con riferimento all’utilizzo specifico, consultare le Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Con riferimento all’utilizzo specifico, consultare le Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Contec Sterile PeridoxRTU

Numero di autorizzazione

EU-0023658-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido peracetico

 

Principio attivo

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Sostanza non attiva

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Sostanza non attiva

64-19-7

200-580-7

5,0

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Contec PeridoxRTU

Numero di autorizzazione

EU-0023658-0002 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido peracetico

 

Principio attivo

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Sostanza non attiva

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Sostanza non attiva

64-19-7

200-580-7

5,0


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.


DECISIONI

9.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1426 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2020

relativa all’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e che abroga la decisione 2008/671/CE

[notificata con il numero C(2020) 6773]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I sistemi di trasporto intelligenti (Intelligent Transport Systems – ITS) comprendono gli ITS su strada e gli ITS su ferrovie urbane. Tra gli ITS su strada figurano i sistemi cooperativi basati su comunicazioni in tempo reale tra i veicoli (tra cui automobili, automezzi pesanti, cicli, motocicli, tram, macchine edili, macchine agricole, come pure attrezzature per ciclisti e pedoni) e l’ambiente circostante (altri veicoli, infrastrutture ecc.). In alcuni casi, tali ITS su strada possono altresì essere utilizzati al di fuori della sede stradale (ad esempio in siti industriali, agricoli o in cantieri edili). Gli ITS su ferrovie urbane consistono in sistemi di trasporto pubblico guidati in modo permanente da almeno un sistema di controllo e di gestione, intesi a prestare servizi passeggeri locali, urbani e suburbani separati dal traffico stradale e pedonale generale. I sistemi di trasporto intelligenti dispongono del potenziale per offrire miglioramenti significativi in termini di efficienza dei sistemi di trasporto, sicurezza del traffico e comfort durante gli spostamenti.

(2)

La decisione 2008/671/CE della Commissione (2) ha armonizzato l’uso dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz (o 5,9 GHz) per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti. Tale decisione ha riconosciuto che gli ITS introducono le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’infrastruttura di trasporto e nei veicoli per evitare le situazioni potenzialmente pericolose e ridurre il numero di incidenti e sono fondamentali in un approccio integrato alla sicurezza stradale.

(3)

La direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un quadro generale per la diffusione degli ITS nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

(4)

Il 14 settembre 2016, a seguito dell’adozione di una serie di misure per una società dei Gigabit europea (4) (compreso il piano d’azione per il 5G (5)), la Commissione ha sottolineato la connessione tra lo sviluppo e il dispiegamento del 5G in Europa e i principali settori di applicazione, in particolare la mobilità intelligente (mobilità connessa e automatizzata).

(5)

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione su una strategia europea per gli ITS cooperativi (6). Per quanto concerne lo spettro, la strategia propone di mantenere la designazione dello spettro utilizzato dalle comunicazioni senza fili a corto raggio (ITS-G5) dell’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) per i servizi ITS legati alla sicurezza e di sostenere misure intese a proteggere la banda di frequenza 5,9 GHz da interferenze dannose. La strategia propone inoltre che per le iniziative a favore della diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi siano applicate le pertinenti tecniche di mitigazione per la coesistenza in conformità alle norme e alle procedure ETSI.

(6)

Il 17 maggio 2018 la Commissione ha adottato il terzo pacchetto mobilità (7), che integrava la strategia sulla sicurezza stradale in un più ampio ecosistema europeo di mobilità sostenibile incentrato su una mobilità sicura, interconnessa e pulita. In tale pacchetto si prevede la possibilità che i veicoli senza conducente e i sistemi di connettività avanzata rendano i veicoli più sicuri e facili da condividere e amplino l’accesso ai servizi di mobilità a un maggior numero di utenti.

(7)

Nell’ambito di tale quadro politico e normativo in materia di sicurezza stradale, in costante evoluzione, gli Stati membri e l’industria hanno intrapreso varie iniziative relative all’uso della banda 5,9 GHz al fine di sviluppare e diffondere applicazioni per la sicurezza stradale. Tra tali iniziative figurano il consorzio Car-2-Car Communications (8), la piattaforma C-Roads (9), l’istituzione della 5G Automative Association (5GAA, associazione per il 5G nel settore automobilistico) (10) e l’intensificazione delle attività nell’ambito del progetto di partenariato di terza generazione (3rd Generation Partnership Project – GPP) (11) e degli enti di normazione quale l’ETSI. Gli sforzi profusi a livello dell’industria sono sfociati nello sviluppo di due tecnologie concorrenti per la comunicazione a corto raggio tra i veicoli e l’ambiente circostante, ossia l’ITS-G5 e la tecnologia LTE-V2X (long term evolution - vehicle to everything, evoluzione a lungo termine – veicolo-tutto).

(8)

Il settore del trasporto ferroviario urbano ritiene necessaria la disponibilità di almeno 20 MHz di spettro armonizzato (12) per il funzionamento dei sistemi di controllo dei treni basati sulle comunicazioni (communication based train control – CBTC), che rendono possibile una gestione sicura ed efficiente delle attività di trasporto ferroviario urbano, permettendo in particolare di ridurre gli intervalli tra due treni che si susseguono e incrementare di conseguenza il flusso nelle infrastrutture di trasporto pubblico. Alcune linee della metropolitana nell’Unione stanno già utilizzando, sulla base di autorizzazioni a livello locale, parti della banda di frequenze 5 905–5 935 MHz o frequenze superiori. È pertanto importante armonizzare lo spettro per tale uso a livello dell’Unione al fine di garantire un mercato unico anche nel trasporto ferroviario urbano e di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali dell’Europa.

(9)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 18 ottobre 2017 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di studiare la possibilità di estendere di 20 MHz (fino a 5 925 MHz) il limite superiore della banda di frequenze ITS relativa alla sicurezza, armonizzata a livello dell’Unione (5 875-5 905 MHz), ammettendovi, oltre ai trasporti stradali, altri mezzi di trasporto quali le ferrovie urbane che si avvalgono dei sistemi CBTC.

(10)

In risposta al mandato, l’11 marzo 2019 la CEPT ha pubblicato una relazione (CEPT Report 71 – ITS at 5.9 GHz; relazione della CEPT n. 71 – ITS a 5,9 GHz) contenente una revisione delle condizioni tecniche e dell’estensione della banda 5,9 GHz. Tra le proposte contenute nella relazione figurano un ampliamento della definizione di ITS, l’armonizzazione della banda di frequenze 5 875-5 925 MHz per le applicazioni ITS legate alla sicurezza e l’armonizzazione della banda di frequenze 5 925-5 935 MHz per le applicazioni ITS su ferrovie urbane legate alla sicurezza, soggetta al coordinamento nazionale con i servizi fissi e/o previ studi per determinare le condizioni di condivisione. La relazione propone inoltre di riservare in via prioritaria le frequenze al di sotto dei 5 915 MHz alle applicazioni ITS su strada e quelle al di sopra dei 5 915 MHz alle applicazioni ITS su ferrovie urbane. Nella banda di frequenze 5 915-5 925 MHz è proposto di limitare l’uso da parte delle applicazioni ITS su strada alle comunicazioni infrastruttura-veicolo (I2V) fin quando tali applicazioni non saranno in grado di proteggere le applicazioni ITS su ferrovie urbane. Nella banda di frequenze 5 915-5 935 MHz è proposto per gli ITS su ferrovie urbane un uso su base condivisa e soggetto al contesto nazionale e alla domanda di ITS su ferrovie urbane da parte dei portatori di interessi. Il coordinamento nazionale dovrebbe essere reso possibile, ove opportuno, da autorizzazioni individuali per gli ITS su ferrovie urbane (5 915-5 935 MHz), l’infrastruttura degli ITS su strada (5 915-5 925 MHz) e il servizio fisso (al di sopra dei 5 925 MHz).

(11)

Nel mettere a disposizione la banda di frequenze 5 915-5 935 MHz per gli ITS su ferrovie urbane non appena sia ragionevolmente possibile dopo la relativa designazione in conformità alla presente decisione, gli Stati membri dovrebbero tenere in debita considerazione i sistemi di ferrovie urbane già funzionanti in tale banda (o in parte di essa) con condizioni tecniche diverse, al fine di concedere un periodo di tempo sufficiente per adeguare le apparecchiature dei treni e di rete esistenti alle condizioni tecniche armonizzate.

(12)

I risultati dei lavori svolti dal CEPT in cooperazione con l’ETSI costituiscono la base tecnica della presente decisione.

(13)

Sia gli ITS sia la rete locale in radiofrequenza (RLAN) beneficiano del sostegno delle politiche dell’Unione. La CEPT sta definendo le condizioni tecniche per la RLAN funzionante al di sopra dei 5 935 MHz affinché sia tenuta in considerazione la protezione delle applicazioni ITS su ferrovie urbane legate alla sicurezza al di sotto dei 5 935 MHz e delle applicazioni ITS su strada legate alla sicurezza al di sotto dei 5 925 MHz [ad esempio valori limite di emissione fuori banda e ipotesi di blocco (blocking)].

(14)

Sono in via di definizione da parte dell’ETSI soluzioni standardizzate atte ad assicurare meccanismi di condivisione dello stesso canale e l’attuazione di regole di priorità tra le applicazioni ITS su strada e quelle su ferrovie urbane.

(15)

L’ETSI sta attualmente elaborando due relazioni tecniche concernenti la definizione e la valutazione di metodi di coesistenza co-canale e da canale adiacente tra ITS G5 e LTE-V2X. Le norme pertinenti potrebbero non essere disponibili prima della metà del 2021 o addirittura della metà del 2022.

(16)

Tenuto conto degli sviluppi in seno all’ETSI, in futuro potrebbe essere necessario riesaminare la presente decisione.

(17)

La presente decisione dovrebbe essere basata sulle norme stabilite nella decisione 2008/671/CE e garantirne lo sviluppo. Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare la decisione 2008/671/CE.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione mira a armonizzare le condizioni riguardanti la disponibilità e l’uso efficiente della banda di frequenze 5 875-5 935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS).

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«sistemi di trasporto intelligenti» o «ITS», una serie di sistemi e servizi basati sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sia elettroniche sia aventi funzioni di elaborazione, controllo, posizionamento e comunicazione, di cui è dotato un sistema di trasporto stradale o un sistema di trasporto ferroviario urbano, o entrambi;

2)

«sistemi di trasporto stradale intelligenti» o «ITS su strada», i sistemi di trasporto intelligenti applicati a qualsiasi tipo di trasporto stradale (anche utilizzati al di fuori della sede stradale), che rendono possibili le comunicazioni legate alla sicurezza veicolo-veicolo (V2V) e infrastruttura-veicolo (I2V); gli ITS applicati a linee ferroviarie non separate dal traffico stradale o pedonale (ad esempio tram e metropolitana leggera) sono altresì considerati parte degli ITS su strada;

3)

«sistemi di trasporto ferroviario urbano intelligenti» o «ITS su ferrovie urbane», i sistemi di trasporto intelligenti applicati a linee ferroviarie urbane o suburbane guidate in modo permanente da almeno un sistema di controllo e di gestione e separate dal traffico stradale e pedonale;

4)

«potenza isotropa irradiata equivalente media» o «e.i.r.p. media», il valore dell’e.i.r.p. durante il burst di trasmissione che corrisponde alla potenza massima.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri designano entro il 30 giugno 2021 la banda di frequenze 5 875-5 935 MHz per i sistemi di trasporto intelligenti, limitandola agli ITS su ferrovie urbane tra i 5 925 e i 5 935 MHz. Successivamente a tale designazione, e non appena sia ragionevolmente possibile, gli Stati membri rendono tale banda di frequenze disponibile su base non esclusiva.

Tale designazione è conforme ai parametri definiti in allegato.

2.   Le applicazioni ITS su strada hanno priorità al di sotto dei 5 915 MHz e le applicazioni ITS su ferrovie urbane hanno priorità al di sopra dei 5 915 MHz, in modo da garantire la protezione dell’applicazione che usufruisce della priorità.

3.   L’accesso degli ITS su strada alla gamma di frequenze 5 915-5 925 MHz è limitato alle applicazioni che prevedono unicamente la connettività infrastruttura-veicolo (I2V) e coordinato, ove opportuno, con gli ITS su ferrovie urbane.

4.   L’accesso degli ITS su ferrovie urbane alla gamma di frequenze 5 925-5 935 MHz avviene su base condivisa ed è soggetto al contesto nazionale e alla domanda di ITS su ferrovie urbane, incluso un coordinamento con il servizio fisso.

Articolo 4

L’ambito e gli strumenti di applicazione della presente decisione sono sottoposti a riesame non appena ciò sia giustificato dagli sviluppi del mercato e dall’evoluzione delle norme e della tecnologia, o al più tardi entro il 30 settembre 2023.

Articolo 5

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione dell’articolo 3 della presente decisione entro il 30 settembre 2022.

Articolo 6

La decisione 2008/671/CE è abrogata.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2020

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 24).

(3)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(4)  Connettività per una società dei Gigabit europea,

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access.

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 14 settembre 2016 – Il 5G per l’Europa: un piano d’azione [COM(2016) 588 final].

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 30 novembre 2016 - «Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata» [COM(2016) 766 final].

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 17 maggio 2018«L’Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e pulita» [COM(2018) 293 final].

(8)  https://www.car-2-car.org/.

(9)  https://www.c-roads.eu/platform.html.

(10)  http://5gaa.org/.

(11)  https://www.3gpp.org.

(12)  Relazione tecnica dell’ETSI 103 111 V1.1.1 (2014-10) - parte relativa ai requisiti in materia di spettro per i sistemi di traporto ferroviario urbano nella gamma 5,9 GHz.


ALLEGATO

Parametri tecnici per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti nella banda di frequenze 5 875-5 935 MHz

Parametro

Valore

Massima densità spettrale di potenza (e.i.r.p. media)

23 dBm/MHz

Potenza totale massima di trasmissione (e.i.r.p. media)

33 dBm con una gamma di controllo della potenza di trasmissione di almeno 30 dB

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni in linea con la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche.

Assetto delle frequenze

L’assetto delle frequenze è basato su blocchi di 10 MHz a partire dal limite inferiore della banda, a 5 875 MHz.

ITS su strada:

Image 1

nella banda 5 875-5 925 MHz le applicazioni ITS su strada devono utilizzare canali entro i limiti di ciascun blocco di 10 MHz. La larghezza di banda del canale può essere inferiore a 10 MHz.

ITS su ferrovie urbane:

Image 2

nella banda 5 875-5 915 MHz le applicazioni ITS su ferrovie urbane devono utilizzare canali entro i limiti di ciascun blocco di 10 MHz. La larghezza di banda del canale può essere inferiore a 10 MHz.

Nella banda 5 915-5 935 MHz, la massima larghezza di banda del canale deve essere di 10 MHz per le applicazioni ITS su ferrovie urbane. La linea tratteggiata indica l’assetto preferibile della frequenza armonizzata ma, a livello nazionale, le installazioni possono utilizzare un canale centrato a 5 925 MHz.


(1)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).