ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 314

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
29 settembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1340 della Commissione, del 22 settembre 2020, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brački varenik (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1341 della Commissione, del 28 settembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee ( 1 )

2

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1342 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede al Regno del Belgio sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

4

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

10

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

13

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19

21

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1347 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede al Regno di Spagna sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

28

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1349 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica italiana sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

31

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

35

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

38

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

42

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

45

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

49

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Romania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

55

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1356 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Slovenia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

59

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1357 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica slovacca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

63

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1358 della Commissione, del 28 settembre 2020, relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Bosnia-Erzegovina ( 1 )

66

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2019 del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 5 dicembre 2019, recante modifica degli allegati I e II dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra [2020/1359]

68

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1340 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2020

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brački varenik» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Brački varenik» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Brački varenik» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Brački varenik» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie, ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2020

Per la Commissione

A nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 183 del 3.6.2020, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1341 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l'altro, l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie per contenere i rischi sanitari per l'uomo, gli animali, le piante e il benessere degli animali, qualora essa disponga di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro.

(2)

Al fine di affrontare le specifiche circostanze dovute all'attuale crisi legata alla malattia da coronavirus (COVID-19), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione (2) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee relative ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

(3)

Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla COVID-19, determinate gravi disfunzioni del funzionamento dei loro sistemi di controllo, le difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali riguardanti gli spostamenti di animali e merci nell'Unione e all'interno dell'Unione e le difficoltà di organizzazione di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei controlli ufficiali si protrarranno oltre il 1o ottobre 2020. Al fine di far fronte a queste gravi disfunzioni, che probabilmente continueranno nei prossimi mesi, e facilitare la pianificazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla COVID-19, il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 dovrebbe essere prorogato fino al 1o febbraio 2021.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, la data "1o ottobre 2020" è sostituita dalla data "1o febbraio 2021".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 30).


DECISIONI

29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/4


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1342 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede al Regno del Belgio sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 il Belgio ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dal Belgio per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per il Belgio un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’8,9 % e al 113,8 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL del Belgio diminuirà dell’8,8 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Belgio. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica belga connessa al regime di disoccupazione temporanea («chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid»), al reddito sostitutivo COVID-19 per i lavoratori autonomi («diritto passerella COVID-19»), al congedo parentale COVID-19 e a una serie di regimi regionali e comunitari di sostegno al reddito e a sostegno delle misure di salute pubblica, illustrati nei considerando da (4) a (8).

(4)

L’«Arrêté royal du 30 mars 2020/Koninklijk besluit van 30 maart 2020» (2), citato nella richiesta del Belgio del 7 agosto 2020, ha adattato all’emergenza COVID-19 il regime di disoccupazione temporanea («chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid») che prevede una compensazione per i lavoratori dipendenti il cui lavoro sia ridotto o sospeso a causa di una riduzione del carico di lavoro o delle misure di distanziamento sociale imposte dal governo. Tale regime di disoccupazione temporanea esisteva prima della pandemia di COVID-19, ma i requisiti di accesso al regime sono stati adattati alla crisi della COVID-19 e la procedura di domanda è stata ulteriormente semplificata. Inoltre, l’indennità di disoccupazione temporanea è stata innalzata dal 65 % al 70 % del salario medio giornaliero (con un massimale mensile di 2 754,76 EUR lordi). È stato inoltre introdotto un premio giornaliero di 5,36 EUR.

(5)

La «Loi du 23 mars 2020/Wet van 23 maart 2020» (3), citata nella richiesta del Belgio del 7 agosto 2020, ha esteso il reddito sostitutivo esistente per i lavoratori autonomi, vale a dire il cosiddetto «diritto passerella» («droit passerelle/overbruggingsrecht»), attraverso l’introduzione di un «diritto passerella COVID-19». Si tratta di una prestazione erogata quando le misure di distanziamento sociale imposte dal governo hanno comportato un’interruzione totale o parziale delle attività di lavoro autonomo o un’interruzione volontaria di almeno sette giorni civili consecutivi in un mese. A partire da giugno 2020, l’indennità è destinata ai lavoratori autonomi che hanno ripreso la loro attività, ma che registrano ancora un calo di fatturato rispetto al 2019. I lavoratori autonomi che non possono ancora riprendere la propria attività possono comunque accedere all’indennità, ma devono dimostrare che tale circostanza è dovuta alle restrizioni introdotte in risposta alla pandemia di COVID-19.

(6)

L’«Arrêté royal no 23 du 13 mai 2020/Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020» (4), citato nella richiesta del Belgio del 7 agosto 2020, ha introdotto il congedo parentale COVID-19, che è un congedo parentale speciale che non pregiudica il diritto al congedo parentale ordinario e consente ai genitori di usufruire di congedi per prestare assistenza supplementare ai figli tra i mesi di maggio e settembre 2020, beneficiando di un’indennità più elevata rispetto al congedo parentale ordinario.

Il congedo parentale COVID-19 può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito e contribuisce a preservare l’occupazione, evitando che i genitori che devono prendersi cura dei figli durante la chiusura delle scuole debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro.

(7)

In virtù dei seguenti atti giuridici, citati nella richiesta del Belgio del 7 agosto 2020: «Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019» del 23 aprile 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 (5); «Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 del 28 maggio 2020/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020» (6);

«Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020» (7); «Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020» (8), della «Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020» (9); «Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020» (10);

«Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020» (11); «Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020» (12); «Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020» (13); «Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020» (14); «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020»; e «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom 20. Juli 2020», le autorità belghe hanno introdotto una serie di regimi regionali e comunitari che forniscono un sostegno al reddito ai lavoratori autonomi, alle società unipersonali e ad altri tipi di lavoratori dipendenti che non possono beneficiare di altre modalità di sostegno al reddito. In particolare, i premi di compensazione per le imprese e per gli imprenditori nella Regione di Bruxelles-Capitale, i premi per il disagio, i premi di compensazione e i premi di sostegno nella Regione fiamminga e nella Comunità fiamminga, nonché il premio di compensazione per la chiusura delle imprese nella Regione vallona forniscono un sostegno generalizzato una tantum alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno dovuto chiudere le loro attività a causa della COVID-19 o di un notevole calo di fatturato.

Ove le misure si rivolgono a una gamma più ampia di beneficiari, sono stati richiesti solo gli importi per la spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Altre misure (il premio di compensazione per i lavoratori intermittenti nella Regione di Bruxelles-Capitale, il contributo per gli asili nido e il contributo per gli operatori culturali nella comunità francofona, le attività di formazione nella Regione vallona, il contributo per gli operatori culturali e i lavoratori autonomi e il contributo per gli operatori turistici nella comunità germanofona) sono rivolte ai lavoratori autonomi e ai lavoratori che non hanno accesso al regime di disoccupazione temporanea in settori specifici (settore della cultura e dell’assistenza, attività di formazione). Poiché il contributo per gli operatori culturali e i lavoratori autonomi nella comunità germanofona prevede prestiti che possono essere convertiti in sovvenzioni, per soddisfare il requisito che limita l’assistenza dell’Unione alla spesa pubblica, solo la spesa relativa ai prestiti convertiti in sovvenzioni dovrebbe essere finanziata a norma del regolamento (UE) 2020/672.

(8)

Infine, il «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020», citato nella richiesta del Belgio del 7 agosto 2020, introduce misure di carattere sanitario nella comunità germanofona, che comprendono la formazione in materia di igiene, la fornitura di dispositivi di protezione ai centri residenziali e di assistenza, agli ospedali e ai prestatori di servizi medici e campagne di informazione.

(9)

Il Belgio soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Il Belgio ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 7 803 380 000 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure sia all’estensione di misure esistenti, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Belgio.

(10)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato il Belgio e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione alla pandemia di COVID-19 di cui alla richiesta del 7 agosto 2020.

(11)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare il Belgio a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(13)

È opportuno che il Belgio informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese del Belgio e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione del Belgio un prestito dell’importo massimo di 7 803 380 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore del Belgio al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   Il Belgio paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

Il Belgio può finanziare le seguenti misure:

a)

il regime di disoccupazione temporanea, «chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid», secondo quanto previsto dal «Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36 sexies, 63 bis en 124 bis in hetzelfde besluit/Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36 sexies, 63 bis et 124 bis dans le même arrêté»;

b)

il reddito sostitutivo COVID-19 per i lavoratori autonomi, «diritto passerella COVID-19», secondo quanto previsto dalla «Loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants/Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen»;

c)

il congedo parentale COVID-19, secondo quanto previsto nell’«Arrêté royal no 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona/Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof»;

d)

i seguenti regimi regionali e comunitari di sostegno al reddito:

i)

per la regione di Bruxelles-Capitale:

un premio di compensazione per le imprese, secondo quanto previsto nell’«Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di compensazione per gli imprenditori, secondo quanto previsto nel «Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020/Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di compensazione per i lavoratori intermittenti, secondo quanto previsto nel «Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers»;

ii)

per la Regione fiamminga e la Comunità fiamminga:

un premio per il disagio, secondo quanto previsto nella «Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di compensazione, secondo quanto previsto nella «Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

un premio di sostegno, secondo quanto previsto nella «Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

iii)

per la comunità francofona:

un contributo per gli operatori culturali, secondo quanto previsto nell’«Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020»;

un contributo per gli asili nido, secondo quanto previsto nell’«Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

iv)

per la Regione vallona:

un premio di compensazione per la chiusura delle imprese, secondo quanto previsto nell’«Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

attività di formazione, secondo quanto previsto nell’«Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020»;

v)

per la comunità germanofona:

un contributo per gli operatori culturali e i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendenkret I vom 6. April 2020», articolo 7, per la parte di spesa relativa ai prestiti convertiti in sovvenzioni;

un contributo per gli operatori turistici, secondo quanto previsto nel «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom 20. Juli 2020», articolo 4, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

e)

misure di carattere sanitario nella comunità germanofona, secondo quanto previsto nel «Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020», articolo 7.

Articolo 4

Il Belgio informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36 sexies, 63 bis en 124 bis in hetzelfde besluit/Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52 bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36 sexies, 63 bis et 124 bis dans le même arrêté.

(3)  Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen/Loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.

(4)  Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof/Arrêté royal du 13 mai 2020 no 23 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona.

(5)  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 modifiant l’arrêté de pouvoirs spéciaux no 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l’indemnisation des entreprises affectées par les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

(6)  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 relatif à l’aide aux entreprises qui subissent une baisse d’activité en raison de la crise sanitaire du COVID – 19/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19.

(7)  Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020, point 25/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020, punt 25. This political decision has been transposed into a legal act by Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers.

(8)  Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(9)  Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(10)  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(11)  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

(12)  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif au soutien des milieux d’accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

(13)  Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 and Arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19.

(14)  Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau IFAPME.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1343 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 la Bulgaria ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Bulgaria per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Bulgaria un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 2,8 % e al 25,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Bulgaria diminuirà del 7,1 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Bulgaria. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica bulgara connessa a due misure di integrazione salariale, illustrate nei considerando (4) e (5).

(4)

In particolare, il «decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020» (2), citato nella richiesta della Bulgaria del 7 agosto 2020, ha introdotto una misura che fornisce integrazioni salariali alle imprese che, a causa dell’epidemia di COVID-19, hanno ridotto o interrotto la propria attività volontariamente o in applicazione delle disposizioni di legge. Durante il periodo di partecipazione alla misura, e per un periodo successivo equivalente, l’occupazione dei dipendenti deve essere mantenuta. L’integrazione salariale per le imprese ammissibili ammonta al 60 % del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro) dei dipendenti beneficiari.

(5)

Inoltre, il «decreto n. 151 del Consiglio dei ministri, del 3 luglio 2020» (3), citato nella richiesta della Bulgaria del 7 agosto 2020, ha introdotto una misura che fornisce integrazioni salariali alle imprese che, a causa dell’epidemia di COVID-19, hanno registrato un calo di fatturato pari almeno al 20 %. Durante il periodo di partecipazione alla misura, e per un periodo successivo equivalente, l’occupazione dei dipendenti deve essere mantenuta. L’integrazione salariale per le imprese ammissibili ammonta al 60 % del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro) dei dipendenti beneficiari.

(6)

La Bulgaria soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Bulgaria ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 511 000 000 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure coprono o sono intese a coprire una quota significativa delle imprese e della forza lavoro in Bulgaria.

(7)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Bulgaria e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(8)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Bulgaria a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(9)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(10)

È opportuno che la Bulgaria informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(11)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Bulgaria e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Bulgaria soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Bulgaria un prestito dell’importo massimo di 511 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Bulgaria al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Bulgaria paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Bulgaria può finanziare le seguenti misure:

a)

integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal «decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020»;

b)

integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal «decreto n. 151 del Consiglio dei ministri, del 3 luglio 2020».

Articolo 4

La Bulgaria informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020, modificato dal decreto n. 71 del 16 aprile 2020 e dal decreto n. 106 del 28 maggio 2020 (Gazzetta ufficiale n. 31 del 1o aprile 2020).

(3)  Decreto n. 151 del Consiglio dei ministri, del 3 luglio 2020 (Gazzetta ufficiale n. 60 del 7 luglio 2020).


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1344 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 agosto 2020 Cipro ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Cipro per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per Cipro un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7 % e al 115,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL di Cipro diminuirà del 7,7 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Cipro. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica cipriota connessa al regime speciale di congedo per i genitori; ai regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale o parziale delle loro attività; al regime speciale per i lavoratori autonomi; al regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici; al regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate ad imprese soggette all’obbligo di sospensione totale; al regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite e al regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, nonché a sostegno delle misure di salute pubblica riguardanti il regime di prestazioni di malattia, come illustrato nei considerando da (4) a (12).

(4)

La legge 27(I)/2020, citata nella richiesta di Cipro del 6 agosto 2020, ha costituito la base per l’introduzione di una serie di atti normativi amministrativi, che delineano le misure finalizzate ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19. Sulla base della legge 27(I)/2020 le autorità hanno introdotto un regime speciale di congedo, che prevede compensazioni salariali per i genitori che lavorano nel settore privato e che hanno figli di età non superiore a 15 anni o figli di qualsiasi età con disabilità. Tale regime speciale di congedo può essere considerato analogo ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti e contribuisce a preservare l’occupazione evitando che i genitori che devono prendersi cura dei figli durante la chiusura delle scuole debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro.

(5)

Inoltre, le autorità hanno introdotto un regime a sostegno delle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività, il quale prevede compensazioni salariali fino al 90 % per i lavoratori dipendenti delle imprese costrette a sospendere le loro attività; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018 (2019 per il periodo luglio 2020-agosto 2020), a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese.

(6)

Il regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 25 % a causa della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese.

(7)

Il «regime speciale per i lavoratori autonomi» prevede compensazioni per i lavoratori autonomi che non possono esercitare alcuna attività ai sensi del decreto del ministro della Salute o di una decisione del Consiglio dei ministri.

(8)

Il «regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici» prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell’occupazione.

(9)

Il «regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale» prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti che hanno completamente sospeso le attività o che hanno subito un calo del fatturato superiore al 55 %; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione.

(10)

Il «regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite» prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno registrato un calo di almeno il 55 % del loro fatturato; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione.

(11)

Inoltre «il bilancio supplementare - quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19», citato nella richiesta di Cipro del 6 agosto 2020, introduce sovvenzioni per le imprese piccole e molto piccole e per i lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tali sovvenzioni forniscono contributi forfettari per sostenere le spese d’esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Il regime di sovvenzionamento può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.

(12)

Infine, il «regime di prestazioni di malattia» prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID-19.

(13)

Cipro soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Cipro ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 479 070 000 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento dell’importo direttamente connesso al regime speciale di congedo per i genitori; ai regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale o parziale delle loro attività; al regime speciale per i lavoratori autonomi; al regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici; al regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale; al regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite e al regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché queste nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Cipro.

(14)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato Cipro e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.

(15)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare Cipro a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(16)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(17)

È opportuno che Cipro informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(18)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Cipro e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Cipro soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione di Cipro un prestito dell’importo massimo di 479 070 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore di Cipro al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   Cipro paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

Cipro può finanziare le seguenti misure:

a)

il regime speciale di congedo per i genitori, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020»;

b)

i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale o parziale delle loro attività, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 131/148/151/188/212/213/239/2020 e 151/187/212/213/238/243/273/2020»;

c)

il regime speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 129/148/151/186/213/237/322/2020»;

d)

il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 269/317/2020»;

e)

il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 270/318/2020»;

f)

il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 272/320/2020»;

g)

il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel «bilancio supplementare - quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

h)

il regime di prestazioni di malattia, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 128/148/151/185/212/236/2020».

Articolo 4

Cipro informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1345 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 la Repubblica ceca ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Repubblica ceca per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Repubblica ceca un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,7 % e al 38,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Repubblica ceca diminuirà del 7,8 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro nella Repubblica ceca. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica ceca connessa al regime di riduzione dell’orario lavorativo denominato programma «Antivirus» (con i relativi sottoprogrammi «opzione A» e «opzione B») e a misure analoghe inerenti ai costi non salariali del lavoro (opzione C del programma «Antivirus») o al sostegno ai lavoratori autonomi, illustrati nei considerando da 4 a 8.

(4)

In particolare, la «Risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020», come modificata, la cui base giuridica è l’articolo 120 della «Legge n. 435/2004 Racc. sull’occupazione», come modificata, citati nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, hanno introdotto le opzioni A e B del programma «Antivirus». Tali misure sono intese a compensare in parte i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro privati costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività economica in conseguenza diretta delle misure adottate dalle autorità (opzione A) o indirettamente a causa delle ripercussioni economiche negative della pandemia (opzione B), ad esempio dipendenti che non sono in grado di lavorare a causa di restrizioni di viaggio. Nel quadro dell’opzione A, il contributo statale erogato è pari all’80 % dei salari compensativi pagati, fino a un massimale di 39 000 CZK per dipendente al mese. Nel quadro dell’opzione B, il contributo statale ammonta al 60 % dei salari compensativi pagati, fino a un massimale di 29 000 CZK per dipendente al mese. I lavoratori che beneficiano del regime non possono essere licenziati durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro al regime. Le misure sono valide dal 12 marzo al 31 ottobre 2020 (2).

(5)

Inoltre, le autorità hanno introdotto l’opzione C del programma «Antivirus» in virtù della «legge n. 300/2020 Racc.» e della «legge n. 187/2006 Racc.» (3), citate nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020. Tale misura riduce i costi non salariali del lavoro (ad esempio i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro) delle piccole imprese (fino a 50 dipendenti) che mantengono l’occupazione e le retribuzioni a un livello pari almeno al 90 % del livello in essere alla fine di marzo 2020 e a marzo 2020, rispettivamente. Solo il 90 % della spesa totale della misura è oggetto della richiesta, onde garantire che l’assistenza corrisponda alla spesa sostenuta per mantenere l’occupazione. La base di calcolo è limitata al 150 % della retribuzione lorda media nella Repubblica ceca. Il sostegno può essere fornito per una parte o per tutto il periodo compreso tra giugno e agosto 2020 o per una parte di esso.

(6)

Il programma «Pětadvacítka», introdotto dalla «legge n. 159/2020 Racc.» (4), citata nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, garantisce ai lavoratori autonomi che sono stati costretti a sospendere o a ridurre in misura significativa la loro attività economica oltre la normale volatilità aziendale a causa dei rischi del COVID-19 per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità un creditodi compensazione di 500 CZK pro capite per ogni giorno civile del periodo del credito di compensazione. Il programma è suddiviso in due periodi di credito: dal 12 marzo al 30 aprile 2020 e dal 1o maggio all’8 giugno 2020. Il credito di compensazione rappresenta gettito cui il governo rinuncia e, ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2020/672, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.

(7)

In virtù della «legge n. 136/2020 Racc. (per la sicurezza sociale)» e della «legge n. 134/2020 Racc. (per la sicurezza sanitaria»), citate nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, le autorità hanno introdotto una parziale esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi che continuano la propria attività durante il periodo di erogazione del sostegno. Lo Stato provvede al pagamento del corrispondente contributo dovuto ogni mese da marzo ad agosto 2020. L’entità dell’esenzione è limitata a un livello massimo stabilito dalla legge.

(8)

Infine, in virtù delle «risoluzioni del governo n. 262 del 19 marzo 2020, n. 311 del 26 marzo, n. 354 del 31 marzo, n. 514 del 4 maggio e n. 552 del 18 maggio, dell’articolo 14 della legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio, come modificata (per i lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale), e dell’articolo 3, lettera h), della «legge n. 47/2002 Racc. sul sostegno alle PMI», come modificata (per tutti gli altri lavoratori autonomi), citati nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, le autorità hanno introdotto l’«indennità di assistenza» per i lavoratori autonomi. Tale misura compensa la perdita di reddito subita dai lavoratori autonomi in conseguenza della necessità di prendersi cura dei figli o di persone non autosufficienti a causa della chiusura degli asili e delle strutture di assistenza sociale. L’importo giornaliero del sostegno è di 424 CZK per il mese di marzo 2020 e 500 CZK da aprile a giugno 2020. Tale sostegno può essere fornito per una parte o per l’intero periodo dal 12 marzo al 30 giugno 2020.

(9)

La Repubblica ceca soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Repubblica ceca ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 2 940 446 745 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure coprono una quota significativa delle imprese e della forza lavoro nella Repubblica ceca. La Repubblica ceca intende finanziare 940 446 745 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e finanziamenti propri.

(10)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Repubblica ceca e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(11)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Repubblica ceca a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(13)

È opportuno che la Repubblica ceca informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Repubblica ceca e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica ceca soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Repubblica ceca un prestito dell’importo massimo di 2 000 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Repubblica ceca al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Repubblica ceca paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Repubblica ceca può finanziare le seguenti misure:

a)

il programma «Antivirus», secondo quanto stabilito nella «risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020», come modificata, la cui base giuridica è l’articolo 120 della «legge n. 435/2004 Racc. sull’occupazione», come modificata;

b)

l’opzione C del programma «Antivirus», secondo quanto previsto nella «legge n. 300/2020 Racc.»;

c)

il programma «Pětadvacítka», secondo quanto previsto nella «legge n. 159/2020 Racc.»;

d)

la parziale esenzione dal versamento dei contribuiti sociali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella «legge n. 136/2020 Racc.» (per la sicurezza sociale) e nella» legge n. 134/2020» (per la sicurezza sanitaria);

e)

l’«indennità di assistenza» per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nelle «risoluzioni del governo n. 262 del 19 marzo 2020, n. 311 del 26 marzo, n. 354 del 31 marzo, n. 514 del 4 maggio e n. 552 del 18 maggio», nell’articolo 14 della «legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio», come modificata (per i lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale), e nell’articolo 3, lettera h), della «legge n. 47/2002 Racc» sul sostegno alle PMI, come modificata (per tutti gli altri lavoratori autonomi).

Articolo 4

La Repubblica ceca informa la Commissione, entro 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Tuttavia, solo la spesa pubblica per il sostegno relativa al periodo che termina il 31 agosto 2020 è stata inclusa nella richiesta del 7 agosto 2020 di cui al considerando (1).

(3)  Legge n. 300/2020 Racc. sull’esenzione dai contributi previdenziali e dai contributi alla politica statale in materia di occupazione, versati da alcuni datori di lavoro in qualità di contribuenti in relazione a misure di emergenza durante l’epidemia nel 2020 e che modifica la legge n. 187/2006 Racc. sull’assicurazione sanitaria, come modificata.

(4)  Legge n. 159/2020 Racc. su un credito di compensazione connesso alle misure di crisi correlate all’incidenza del coronavirus SARS CoV-2, come modificata.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1346 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 agosto 2020 la Grecia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Grecia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Grecia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,4 % e al 196,4 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Grecia diminuirà del 9 % nel 2020.

(3)

L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Grecia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica in Grecia connessa all'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi a causa della crisi, al costo della loro copertura previdenziale durante il periodo di sospensione, all'indennità speciale concessa ai lavoratori autonomi, al regime di riduzione dell'orario lavorativo e ai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, illustrati nei considerando da (4) a (8).

(4)

Più specificamente, l'"atto legislativo del 14 marzo 2020" (2), citato nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, ha introdotto un'indennità speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi. Tale misura mira a tutelare l'occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all'ordinanza di un'autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall'epidemia di COVID-19 e riguarda la concessione di un'indennità speciale mensile di 534 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi a partire da metà marzo 2020. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.

(5)

Le autorità hanno inoltre introdotto il finanziamento, da parte dello Stato, della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell'indennità speciale di cui al considerando (4). Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.

(6)

L'"atto giuridico del 20 marzo 2020" (3), citato nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, ha introdotto un'indennità speciale per i lavoratori autonomi (economisti, contabili, ingegneri, avvocati, medici, insegnanti e ricercatori). La misura riguarda un'indennità speciale una tantum di 600 EUR, erogata nel mese di aprile o giugno 2020 a tali lavoratori autonomi.

(7)

Sulla base della "legge 4690/2020" (4), citata nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, è stato introdotto un regime di riduzione dell'orario lavorativo che si applica dal 15 giugno 2020 al 15 ottobre 2020 in tutte le imprese a eccezione del settore del trasporto aereo, nel quale è possibile una proroga fino alla fine del 2020. Le imprese ammissibili sono quelle che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 20 % e la misura consente una riduzione fino al 50 % dell'orario di lavoro settimanale dei lavoratori dipendenti, a condizione che il rapporto di lavoro sia mantenuto. Dal 15 giugno 2020 al 30 giugno 2020 lo Stato ha coperto il 60 % della retribuzione netta del lavoratore dipendente e il 60 % dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per le ore non lavorate. Dal 1o luglio 2020 lo Stato copre il 100 % dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le ore non lavorate, oltre al 60 % della retribuzione netta dei lavoratori dipendenti per le ore non lavorate.

(8)

Infine, la "legge 4714/2020" (5), citata nella richiesta della Grecia del 6 agosto 2020, introduce il finanziamento da parte dello Stato dei contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali. La misura è rivolta alle imprese stagionali del settore terziario, vale a dire le imprese con il 50 % del fatturato concentrato nel terzo trimestre dell'anno, sulla base dei dati del 2019, e mira a finanziare i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2020, a condizione che le imprese mantengano lo stesso numero di lavoratori dipendenti che avevano il 30 giugno 2020.

(9)

La Grecia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Grecia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 2 728 000 000 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso a nuove misure di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Grecia.

(10)

La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Grecia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe cui si è fatto riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.

(11)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Grecia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l'entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

(13)

È opportuno che la Grecia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Grecia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L'Unione mette a disposizione della Grecia un prestito dell'importo massimo di 2 728 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore della Grecia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Grecia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

Articolo 3

La Grecia può finanziare le seguenti misure:

a)

un'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'"atto legislativo del 14 marzo 2020";

b)

la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell'ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'"atto legislativo del 14 marzo 2020";

c)

un'indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell'articolo 8 dell'"atto legislativo del 20 marzo 2020";

d)

un regime di riduzione dell'orario lavorativo, secondo quanto previsto all'articolo 31 della "legge 4690/2020";

e)

i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto nell'articolo 123 della "legge 4714/2020".

Articolo 4

La Grecia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Atto legislativo del 14 marzo 2020 (Gazzetta ufficiale A' 64) ratificato dall'articolo 3 della legge 4682/2020 (Gazzetta ufficiale A' 76); decisione ministeriale 12998/232 (Gazzetta ufficiale B' 1078 del 28 marzo 2020), decisione ministeriale 16073/287 del 22 aprile 2020 (Gazzetta ufficiale B' 1547 del 22 aprile 2020), decisione ministeriale 17788/346 dell'8 maggio 2020 (Gazzetta ufficiale B' 1779 del 10 maggio 2020) e decisione ministeriale 23102/477/2020 (Gazzetta ufficiale B' 2268 del 13 giugno 2020).

(3)  Atto legislativo del 20 marzo 2020 (Gazzetta ufficiale A' 68) ratificato dall'articolo 1 della legge 4683/2020 (Gazzetta ufficiale A' 83).

(4)  Legge 4690/2020 (Gazzetta ufficiale A' 104) ratificata dagli articoli 122 e 123 della legge 4714/2020 (Gazzetta ufficiale A' 148), decisione ministeriale 23103/478 (Gazzetta ufficiale B' 2274 del 14 giugno 2020) e decisione ministeriale 32085/1771.

(5)  Legge 4714/2020 (Gazzetta ufficiale A' 148) ratificata dalla decisione ministeriale 32085/1771.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1347 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede al Regno di Spagna sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 agosto 2020 la Spagna ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Spagna per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Spagna un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 10,1 % e al 115,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Spagna diminuirà del 10,9 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Spagna. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica spagnola connessa al regime di riduzione dell’orario lavorativo e a regimi analoghi specificamente rivolti ai lavoratori autonomi e ai lavoratori del settore del turismo, nonché a sostegno delle misure di salute pubblica, come illustrato nei considerando da (4) a (9).

(4)

Più specificamente, il «regio decreto legge 8/2020», il «regio decreto legge 11/2020» e il «regio decreto legge 24/2020», citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, hanno introdotto una compensazione salariale fino a un massimo del 70 % dello stipendio base dei lavoratori dipendenti in cassa integrazione nell’ambito del regime di riduzione dell’orario lavorativo denominato «ERTE» (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). La compensazione è limitata a un massimo di 1 098,09 EUR al mese, che può essere aumentato a 1 254,96 EUR al mese o a 1 411,83 EUR al mese, a seconda del numero di figli a carico del beneficiario.

(5)

Le autorità hanno inoltre introdotto un’esenzione totale o parziale dai contributi di previdenza sociale, a seconda delle dimensioni dei datori di lavoro e del mese dell’anno, per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell’ERTE. L’esenzione consiste nel mancato gettito per il governo che, ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2020/672, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.

(6)

Per i lavoratori autonomi, le autorità hanno introdotto una prestazione per la «cessazione dell’attività» (vale a dire la sospensione, totale o parziale, dell’attività autonoma) e le relative esenzioni dai contributi di previdenza sociale. La misura prevede pagamenti mensili per il periodo di chiusura forzata delle imprese o per le imprese che, sebbene aperte, abbiano registrato un calo del fatturato superiore al 75 %.

(7)

Sulla base del «regio decreto legge 15/2020» e in applicazione del «regio decreto legge 8/2020», citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, sono state inoltre introdotte misure di sostegno specifiche, consistenti in benefici ed esenzioni dai contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell’ERTE, per i «lavoratori stagionali a tempo indeterminato» che non hanno potuto riprendere la loro attività nelle date previste a causa dell’epidemia di COVID-19.

(8)

Il «regio decreto legge 8/2019», il «regio decreto legge 12/2019», il «regio decreto legge 7/2020» e il «regio decreto legge 25/2020», citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, hanno introdotto per i datori di lavoro un’esenzione dal pagamento dei contributi di previdenza sociale (pari al 50 %) a sostegno del «mantenimento dell’occupazione nel settore del turismo» durante lo stato di emergenza e oltre, garantendo nel contempo un livello minimo di protezione sociale per diverse categorie di lavoratori. In base alla media delle spese mensili totali e al numero di persone per le quali le imprese hanno ricevuto sovvenzioni, la spesa media mensile per persona è di circa 192 EUR.

(9)

Infine, sulla base del «regio decreto legge 6/2020» e del «regio decreto legge 13/2020», citati nella richiesta della Spagna del 3 agosto 2020, la Spagna ha prorogato le prestazioni sanitarie per i lavoratori assenti a causa della COVID-19 (in isolamento preventivo o infettati). La misura è analoga al regime per gli infortuni sul lavoro (vale a dire che le prestazioni sono più generose e sono versate dall’ente di previdenza sociale dal primo giorno di congedo), con prestazioni limitate al 75 % dello stipendio base.

(10)

La Spagna soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Spagna ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 23 803 573 600 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. L’incremento dell’importo direttamente connesso al regime di riduzione dell’orario lavorativo «ERTE» e alle misure analoghe specificamente rivolte ai lavoratori autonomi e a quelli del settore del turismo rappresenta un aumento repentino e severo a causa dell’incremento, quasi immediato e senza precedenti, del numero dei beneficiari di tali regimi e dell’entità delle prestazioni a essi correlate in Spagna. La Spagna intende finanziare 1 660 000 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

(11)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Spagna e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19, cui si fa riferimento nella richiesta del 3 agosto 2020.

(12)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Spagna a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(13)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(14)

È opportuno che la Spagna informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(15)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Spagna e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. In particolare, l’importo del prestito è stato stabilito in modo da garantire il rispetto delle regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti di cui al regolamento (UE) 2020/672,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Spagna un prestito dell’importo massimo di 21 324 820 449 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Spagna al massimo in dieci rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Spagna paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Spagna può finanziare le seguenti misure:

a)

il regime di riduzione dell’orario lavorativo «ERTE» (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) per i lavoratori, secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2020, del 17 marzo» (capo II, articoli da 22 a 28), nel «regio decreto legge 18/2020, del 12 maggio», e nel «regio decreto legge 24/2020, del 26 giugno» (articoli da 1 a 7);

b)

le misure straordinarie relative ai contributi di previdenza sociale per i lavoratori soggetti all’«ERTE», secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2020, del 17 marzo» (capo II, articoli da 22 a 28), dal «regio decreto legge 18/2020, del 12 maggio» (articoli da 1 a 4) e dal «regio decreto legge 24/2020, del 26 giugno» (capo I, articolo 4, e disposizione addizionale 1);

c)

la prestazione dovuta alla «cessazione dell’attività» e le relative esenzioni dai contributi di previdenza sociale, secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2020 del 17 marzo» (articolo 17), come modificato dal «regio decreto legge 11/2020 del 31 marzo» (disposizione finale 1.8) e dal «regio decreto legge 24/2020 del 26 giugno» (articoli 8, 9 e 10);

d)

il regime di sostegno ai «lavoratori stagionali a tempo indeterminato», secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 15/2020, del 21 aprile» (disposizione finale 8) e in applicazione del «regio decreto legge 8/2020 del 17 marzo» (articolo 24) a detti lavoratori;

e)

l’esenzione parziale dei datori di lavoro dal pagamento dei contributi di previdenza sociale a sostegno del «mantenimento dell’occupazione nel settore del turismo», secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2019, dell’8 marzo», nel «regio decreto legge 12/2019, dell’11 ottobre», nel «regio decreto legge 7/2020, del 12 marzo» (articolo 13), e nel «regio decreto legge 25/2020» (disposizione finale 4);

f)

prestazioni sanitarie per i lavoratori assenti a causa della COVID-19, secondo quanto previsto nel «Regio decreto legge 6/2020, del 10 marzo» (articolo 5), nel «Regio decreto legge 13/2020, del 7 aprile» (disposizione finale 1) e nel «Regio decreto legge 27/2020 del 4 agosto» (disposizione finale 10).

Articolo 4

La Spagna informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/28


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1348 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 agosto 2020 la Croazia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Croazia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Croazia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,1 % e all’88,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Croazia diminuirà del 10,8 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Croazia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica croata connessa a sovvenzioni per la preservazione dei posti di lavoro nei settori colpiti dalla crisi COVID-19 e a sussidi per l’orario lavorativo ridotto, illustrati nei considerando (4) e (5).

(4)

In particolare, sulla base della «legge sul mercato del lavoro» (2), citata nella richiesta della Croazia del 6 agosto 2020, il servizio croato per l’impiego (3) ha deciso di introdurre una misura che garantisce il cofinanziamento delle retribuzioni dei lavoratori alle imprese che hanno registrato un calo di fatturato (pari al 20 % nel periodo da marzo a maggio 2020 o al 50 % a giugno 2020), a condizione che non si ponga fine al rapporto di lavoro. Per il mese di marzo 2020, l’importo dell’aiuto è fissato a 3 250,00 HRK per dipendente a tempo pieno, e per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, l’importo mensile dell’aiuto è fissato a 4 000 HRK per dipendente a tempo pieno.

(5)

Sulla base della «legge sul mercato del lavoro», il servizio croato per l’impiego (4) ha inoltre deciso di introdurre una misura che fornisce sostegno per la temporanea riduzione dell’orario lavorativo nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2020 alle imprese con 10 o più dipendenti operanti in qualsiasi settore, a condizione che non si ponga fine al rapporto di lavoro. La misura può finanziare fino a un massimale di 2 000 HRK per lavoratore dipendente.

(6)

La Croazia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Croazia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 381 780 800 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo a causa dell’aumento quasi immediato e senza precedenti del numero di lavoratori coperti dalle suddette misure e dell’entità della relativa spesa in Croazia. La Croazia intende finanziare 210 000 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e 151 180 800 EUR mediante finanziamenti propri.

(7)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Croazia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.

(8)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Croazia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(9)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(10)

È opportuno che la Croazia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(11)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Croazia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Croazia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Croazia un prestito dell’importo massimo di 1 020 600 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Croazia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Croazia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Croazia può finanziare le seguenti misure:

a)

le sovvenzioni per la preservazione dei posti di lavoro nei settori colpiti dalla crisi COVID-19, secondo quanto previsto nella «decisione del Servizio croato per l’impiego del 20 marzo 2020» e successive modifiche, ai sensi degli articoli 35 e 36 della «legge sul mercato del lavoro»; e

b)

i sussidi per l’orario lavorativo ridotto, secondo quanto previsto nella «decisione del Servizio croato per l’impiego del 29 giugno 2020» croato successive modifiche, ai sensi degli articoli 35 e 36 della «legge sul mercato del lavoro».

Articolo 4

La Croazia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  GU 118/18, 32/20.

(3)  Decisione adottata il 20 marzo 2020 e modificata il 25 marzo 2020, il 7 aprile, il 9 aprile, il 6 maggio, il 28 maggio, il 18 giugno, il 25 giugno, il 10 luglio e il 29 luglio 2020. Decisioni disponibili su: https://www.hzz.hr/o-hzz/upravno-vijece/upravno-vijece_sjednice-2020.php

(4)  Decisione adottata il 29 giugno 2020 e modificata il 10 luglio 2020 disponibile su: https://www.hzz.hr/o-hzz/upravno-vijece/upravno-vijece_sjednice-2020.php


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1349 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica italiana sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 l’Italia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall’Italia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per l’Italia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’11,1 % e al 158,9 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL dell’Italia diminuirà dell’11,2 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Italia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica italiana connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo per i lavoratori dipendenti, indennità per lavoratori autonomi, lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori domestici e lavoratori a chiamata, bonus per servizi di baby-sitting, estensione dei congedi parentali e dei permessi per disabilità, contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali e crediti d’imposta a sostegno delle misure di salute pubblica, illustrati nei considerando da (4) a (10).

(4)

Il «decreto-legge n. 18/2020 (2), e il «decreto-legge n. 34/2020» (3), citati nella richiesta dell’Italia del 7 agosto 2020, hanno costituito la base per l’introduzione di una serie di misure finalizzate ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19, ivi compresa l’estensione dei regimi esistenti di riduzione dell’orario lavorativo (Cassa integrazione guadagni). Tale misura, che presuppone il mantenimento del contratto di lavoro, copre l’80 % della normale retribuzione dei dipendenti delle imprese costrette a una chiusura totale o parziale a causa della COVID-19, fino a un massimo di 18 settimane nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

(5)

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, le autorità hanno introdotto un’indennità di 600 EUR per i mesi di marzo e aprile 2020. I liberi professionisti che a marzo e aprile 2020 hanno subito una riduzione di almeno il 33 % del reddito rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente hanno diritto anche a un’indennità di 1 000 EUR per il mese di maggio 2020. Un’ulteriore indennità di 600 EUR per il mese di marzo 2020 è riconosciuta ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti a enti privati di previdenza sociale obbligatoria.

(6)

Le autorità hanno introdotto una serie di misure rivolte a specifiche categorie professionali che hanno risentito dell’epidemia di COVID-19. Tali misure comprendono un’indennità di 600 EUR per il mese di marzo 2020 e di 500 EUR per il mese di aprile 2020 per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo; un’indennità di 600 EUR al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i lavoratori dello spettacolo (con reddito annuo non superiore a 50 000 EUR); un’indennità di 600 EUR al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i collaboratori sportivi; un’indennità di 600 EUR al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i lavoratori a chiamata e un’indennità di 500 EUR al mese per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori domestici.

(7)

Le autorità hanno introdotto anche due misure volte a far fronte all’impatto della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e della chiusura delle scuole, sotto forma di estensione dei congedi parentali fino a 30 giorni nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 per i lavoratori dipendenti e autonomi con figli di età non superiore ai 12 anni (o superiore in caso di figli con disabilità che frequentano ancora la scuola), dell’ordine del 50 % del loro reddito, e di un bonus per servizi di baby-sitting fino a un massimo di 2 000 EUR, alternativo al congedo parentale e valido nello stesso periodo. Tali misure possono essere considerate analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché forniscono a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

(8)

Le autorità hanno altresì introdotto l’estensione dei permessi per disabilità per i lavoratori affetti da disabilità grave o con familiari affetti da disabilità grave, fino a 12 giorni nel periodo dal 1o marzo 2020 al 30 aprile 2020 e ulteriori 12 giorni nel periodo dal 1o maggio 2020 al 30 giugno 2020. Si tratta dell’estensione di un regime esistente che riconosce ai lavoratori dipendenti tre giorni al mese di permesso per disabilità.

(9)

Sono stati introdotti contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali. L’importo del contributo è calcolato prendendo in considerazione il calo del fatturato registrato nell’aprile 2020 rispetto all’aprile 2019 (da un minimo di 1 000 EUR a un massimo del 20 % dell’ammontare della diminuzione).

(10)

Infine, le autorità hanno introdotto due misure di carattere sanitario: un nuovo credito d’imposta temporaneo pari al 60 % delle spese sostenute per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro (fino a un massimo di 80 000 EUR) e un nuovo credito d’imposta temporaneo pari al 60 % delle spese sostenute per la sanificazione di piccole imprese, studi professionali e istituzioni senza scopo di lucro e per l’acquisto di attrezzature di sicurezza (fino ad un massimo di 60 000 EUR). Dal momento che i crediti d’imposta rappresentano gettito cui il governo rinuncia, possono essere considerati equivalenti alla spesa pubblica.

(11)

L’Italia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. L’Italia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 28 811 965 628 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento degli importi direttamente connessi a regimi di riduzione dell’orario lavorativo per i lavoratori dipendenti; indennità per lavoratori autonomi, lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori domestici e lavoratori a chiamata; bonus per servizi di baby-sitting; estensione dei congedi parentali e dei permessi per disabilità e contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure sia all’estensione di misure esistenti, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Italia. L’Italia intende finanziare 320 000 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

(12)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato l’Italia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19, cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(13)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare l’Italia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(14)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(15)

È opportuno che l’Italia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(16)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese dell’Italia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. In particolare, l’importo del prestito è stato stabilito in modo da garantire il rispetto delle regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti di cui al regolamento (UE) 2020/672,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Italia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione dell’Italia un prestito dell’importo massimo di 27 438 486 464 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore dell’Italia al massimo in dieci rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   L’Italia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

L’Italia può finanziare le seguenti misure:

a)

estensione dei regimi esistenti di riduzione dell’orario lavorativo (Cassa integrazione guadagni) per i lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto negli articoli 19-22 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e negli articoli 68-71 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

b)

indennità per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto negli articoli 27, 28 e 44 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito «dalla legge n. 77/2020»;

c)

indennità per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, secondo quanto previsto nell’articolo 30 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

d)

indennità per i lavoratori dello spettacolo, secondo quanto previsto nell’articolo 38 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

e)

indennità per i collaboratori sportivi, secondo quanto previsto nell’articolo 96 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito nella «legge n. 77/2020»;

f)

indennità per i lavoratori domestici, secondo quanto previsto nell’articolo 85 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

g)

indennità per i lavoratori a chiamata, secondo quanto previsto nell’articolo 44 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

h)

contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali, secondo quanto previsto nell’articolo 25 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

i)

estensione dei congedi parentali, secondo quanto previsto negli articoli 23 e 25 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 72 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

j)

bonus per servizi di baby-sitting, secondo quanto previsto negli articoli 23 e 25 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 73 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

k)

estensione dei permessi per disabilità, secondo quanto previsto nell’articolo 24 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 74 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

l)

crediti d’imposta per miglioramenti della sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 120 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;

m)

crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di attrezzature di sicurezza, secondo quanto previsto nell’articolo 125 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020».

Articolo 4

L’Italia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decreto-legge , n. 18, convertito dalla legge , n. 27.

(3)  Decreto-legge , n. 34, convertito dalla legge , n. 77.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1350 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 la Lituania ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lituania per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Lituania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,9 % e al 48,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Lituania diminuirà del 7,1 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lituania. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica lituana connessa alle sovvenzioni salariali durante e dopo il periodo senza lavoro e alle prestazioni per i lavoratori autonomi, comprese le prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, illustrate nei considerando da (4) a (7).

(4)

La «legge sull’occupazione n. XII-2470», citata nella richiesta della Lituania del 7 agosto 2020, ha introdotto un regime per erogare sovvenzioni ai datori di lavoro al fine di coprire gli stipendi stimati per ciascun lavoratore dipendente senza lavoro. Il datore di lavoro può scegliere tra sovvenzioni per coprire il 70 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo, o il 90 % dello stipendio (100 % nel caso dei lavoratori dipendenti di età pari o superiore a 60 anni), fino a un massimo pari al salario minimo. I datori di lavoro che hanno partecipato al regime devono mantenere almeno il 50 % dei loro dipendenti per almeno tre mesi dopo la fine della sovvenzione.

(5)

Sono inoltre erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornano al lavoro dopo un periodo senza lavoro, per un periodo massimo di sei mesi dopo il rientro al lavoro. Fatto salvo il tetto del salario minimo o del doppio del salario minimo a seconda dell’attività economica svolta dal datore di lavoro, l’importo delle sovvenzioni erogate nel primo e nel secondo mese successivo al rientro al lavoro può raggiungere il 100 % dello stipendio di un lavoratore dipendente, nel terzo e nel quarto mese il 50 % e nel quinto e nel sesto mese il 30 %. Tali sovvenzioni possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mirano a fornire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e a mantenere i rapporti di lavoro in essere.

(6)

Le autorità hanno altresì introdotto prestazioni per i lavoratori autonomi, compresi quelli che svolgono un’attività agricola con un’azienda agricola con almeno quattro unità di dimensioni economiche, per un importo di 257 EUR al mese versati durante il periodo di quarantena e i due mesi successivi. Le prestazioni per i lavoratori autonomi possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mirano a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori da una riduzione o da una perdita di reddito.

(7)

Infine, sono state introdotte prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola con un’azienda agricola con meno di quattro unità di dimensioni economiche, che non rientravano nell’ambito di applicazione della misura di cui al considerando (6). La misura consiste in un versamento una tantum di 200 EUR per i piccoli agricoltori che non avevano un’altra occupazione. Per i piccoli agricoltori che, in aggiunta alla loro attività agricola autonoma, esercitavano un’attività subordinata senza guadagnare più del salario minimo, la misura consiste in un versamento di 200 EUR per ciascuno dei tre mesi di quarantena e per il periodo dello stato di emergenza. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori da una riduzione o da una perdita di reddito.

(8)

La Lituania soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lituania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 746 660 000 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lituania. La Lituania intende finanziare 144 350 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

(9)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Lituania e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe.

(10)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lituania a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(11)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(12)

È opportuno che la Lituania informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(13)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lituania e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell’importo massimo di 602 310 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Lituania al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Lituania paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Lituania può finanziare le seguenti misure:

a)

sovvenzioni salariali durante e dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della «legge sull’occupazione n. XII-2470»;

b)

prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dall’articolo 5-1 nella «legge sull’occupazione n. XII-2470»;

c)

prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, secondo quanto previsto nell’articolo 5-2 della «legge sull’occupazione XII-2470».

Articolo 4

La Lituania informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1351 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 la Lettonia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lettonia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Lettonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e al 43,1 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Lettonia diminuirà del 7 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lettonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica lettone connessa al regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori e ai relativi regimi di sostegno – l’indennità per il periodo di inattività e il bonus per i lavoratori con figli a carico; un regime di sovvenzioni salariali per il settore delle esportazioni e pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dal settore culturale – nonché le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale e le prestazioni di malattia connesse alla COVID19, illustrati nei considerando da (4) a (7).

(4)

I regolamenti del Consiglio dei ministri n. 179 (adottato il 31 marzo 2020) «Regolamento relativo all’indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19 e n. 165» (adottato il 26 marzo 2020) «Regolamento relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell’indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni», citati nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, hanno introdotto un regime di compensazione del periodo di inattività per i lavoratori. Il regime paga lo stipendio ai lavoratori dipendenti delle imprese del settore privato in cassa integrazione. Esso copre tra il 50 % e il 75 % degli stipendi dei lavoratori dipendenti, a seconda delle dimensioni dell’impresa, con un importo massimo di 700 EUR per dipendente al mese. Al regime di compensazione del periodo di inattività dei lavoratori si aggiungono il regime delle indennità per il periodo senza lavoro e il bonus per i lavoratori con figli a carico. Sulla base del regolamento del Consiglio dei ministri n. 236 «Regolamento sull’allocazione delle risorse finanziarie per il periodo di inattività dei lavoratori dipendenti o autonomi colpiti dalla diffusione del COVID-19», citato nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, il regime delle indennità per il periodo senza lavoro prevede una prestazione minima per i lavoratori dipendenti in cassa integrazione o per i lavoratori autonomi che non possono beneficiare del sostegno erogato nell’ambito del regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori per motivi indipendenti dalla loro volontà o che da tale regime ricevono un importo inferiore a 180 EUR.

Il regime assicura un livello minimo di sostegno, garantendo che tutti i lavoratori dipendenti o autonomi beneficino di una prestazione non inferiore a 180 EUR al mese. Il regime del bonus per i figli a carico prevede un ulteriore sostegno per i lavoratori dipendenti in cassa integrazione che hanno figli a carico. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

(5)

La «relazione informativa sulle misure per superare la crisi della COVID-19 e per la ripresa economica» ha istituito un regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, che costituisce un proseguimento del regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori specificamente destinato ai settori del turismo e delle esportazioni. La misura prevede che il beneficiario dimostri che le risorse saranno utilizzate per coprire i costi salariali.

(6)

Le autorità hanno introdotto due pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dal settore culturale. Sulla base, rispettivamente, della «legge sulle misure per la prevenzione e l’eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19», della «legge sull’eliminazione delle conseguenze della diffusione dell’infezione da COVID-19» e dell’«ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello “Stato Fondi di contingenza”», citati nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, con i pagamenti di sostegno alla retribuzione sono erogate sovvenzioni ai settori medico e culturale al fine di sostenere il pagamento delle retribuzioni mentre i lavoratori sono in cassa integrazione. Entrambi i regimi sono subordinati al fatto che le sovvenzioni siano utilizzate per coprire i costi salariali.

(7)

Infine, la Lettonia ha introdotto due misure sanitarie. Sulla base delle ordinanze nn. 79, 118 e 220 del Consiglio dei ministri "sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi per le emergenze", citate nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, le autorità hanno aumentato le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale e altre forniture mediche al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti del settore pubblico, in particolare degli operatori sanitari. Inoltre, sulla base del regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9.6.2020"Regolamento sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie", citato nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, le autorità governative hanno erogato le prestazioni di malattia connesse alla COVID-19 come sostegno al congedo per malattia delle persone che hanno dovuto assentarsi dal lavoro a causa dell’obbligo di autoisolamento o di autoquarantena. Di norma una parte della prestazione di malattia dovrebbe essere versata dal datore di lavoro, mentre in base a tale regime lo Stato ha coperto l’intero costo.

(8)

La Lettonia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lettonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 212 808 280 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento dell’importo direttamente connesso al regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori e ai relativi regimi di sostegno, nonché al regime di sovvenzioni salariali per il settore delle esportazioni, i professionisti del settore medico e il settore culturale. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lettonia. La Lettonia intende finanziare 20 108 280 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi propri.

(9)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Lettonia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(10)

È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lettonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(11)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(12)

È opportuno che la Lettonia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(13)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lettonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lettonia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Lettonia un prestito dell’importo massimo di 192 700 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l’entrata in vigore della stessa.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Lettonia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Lettonia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Lettonia può finanziare le seguenti misure:

a)

il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori, secondo quanto previsto dal «regolamento n. 179 (adottato il 31 marzo 2020), relativo all’indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19», e dal «regolamento n. 165 (adottato il 26 marzo 2020), relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell’indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni»;

b)

l’indennità per il periodo di inattività, secondo quanto previsto nell’«ordinanza del Consiglio dei ministri n. 236 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali»;

c)

il bonus per i lavoratori con figli a carico, secondo quanto previsto nell’«ordinanza del Consiglio dei ministri n. 178 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali”»;

d)

il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, secondo quanto previsto nella «relazione informativa sulle misure per superare la crisi di COVID-19 e sulla ripresa economica»;

e)

pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti dei settori medico e quelli impiegati dall’industria culturale, secondo quanto previsto, rispettivamente, nella «legge sulle misure per la prevenzione e l’eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19», nella «legge sull’eliminazione delle conseguenze della diffusione dell’infezione da COVID-19» e nella «ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi di contingenza”»;

f)

le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto nelle ordinanze nn. 79, 118 e 220 del Consiglio dei ministri sull’«allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi per le emergenze”»;

g)

prestazioni di malattia correlate alla COVID-19, secondo quanto previsto nel «9 giugno 2020 regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9.6.2020 nelle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie».

Articolo 4

La Lettonia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1352 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 Malta ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Malta per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per Malta un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,7 % e al 50,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL di Malta diminuirà del 6,0 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Malta. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica maltese connessa alle misure riguardanti un’integrazione salariale, una prestazione di invalidità e una prestazione parentale, nonché a sostegno di misure di sanità pubblica per l’erogazione di prestazioni mediche, come illustrato nei considerando da (4) a (7).

(4)

La «legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)» e «l’avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020», citati nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, hanno introdotto un’integrazione salariale relativa alla COVID-19, destinata a lavoratori dipendenti e autonomi, per far fronte alle perturbazioni causate dalla pandemia. I lavoratori dipendenti a tempo pieno impiegati nei settori più colpiti dalla crisi elencati nell’allegato A, di cui all’avviso del governo (per esempio il settore turistico), possono beneficiare di un sostegno alla retribuzione pari a 800 EUR al mese. Nei settori meno colpiti, elencati nell’allegato B, di cui all’avviso del governo, i lavoratori dipendenti a tempo pieno possono ricevere 160 EUR al mese. A luglio 2020 il regime è stato prorogato fino a settembre 2020 e l’elenco dei settori inclusi nei due allegati è stato rivisto. I settori precedentemente sostenuti nell’ambito del regime ma non inclusi negli aggiornamenti dell’allegato A o B saranno assistiti da un’integrazione salariale pari a 600 EUR per i lavoratori dipendenti a tempo pieno.

(5)

L’«avviso del governo n. 331 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 tà Marzu 2020», citato nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, ha introdotto una prestazione di invalidità relativa alla COVID-19, che consente alle persone con disabilità che lavorano nel settore privato di rimanere a casa per motivi di salute e sicurezza pur mantenendo il contratto con il loro datore di lavoro. Tale prestazione ammonta a 166,15 EUR alla settimana per i lavoratori a tempo pieno.

(6)

Sulla base dell’«avviso del governo n. 330 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 tà Marzu 2020», citato nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, un regime di prestazioni parentali relativo alla COVID-19 eroga una prestazione a favore dei genitori che lavorano nel settore privato e che sono tenuti a rimanere a casa per prendersi cura di bambini in età scolare. La prestazione è erogata a condizione che il genitore non possa svolgere le proprie funzioni mediante telelavoro. I lavoratori dipendenti a tempo pieno possono ricevere un versamento diretto settimanale di 166,15 EUR.

(7)

Infine, l’«avviso del governo n. 353 del 30 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 tà Marzu 2020», citato nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, ha introdotto una misura riguardante prestazioni mediche relative alla COVID-19, a partire dal 27 marzo 2020, per le persone impiegate nel settore privato cui è stato ordinato di non lasciare la propria abitazione e che di conseguenza non hanno potuto recarsi al lavoro. Possono beneficiarne le persone che non hanno la possibilità di lavorare da casa e non sono pagate dal loro datore di lavoro durante l’assenza dal lavoro. Le persone ammissibili ricevono un versamento diretto settimanale di 166,15 EUR.

(8)

Malta soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Malta ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 243 632 000 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento dell’importo direttamente connesso all’integrazione salariale, alla prestazione di invalidità e alla prestazione parentale relativi alla COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Malta.

(9)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato Malta e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(10)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare Malta a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(11)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(12)

È opportuno che Malta informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(13)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Malta e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Malta soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione di Malta un prestito dell’importo massimo di 243 632 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore di Malta al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   Malta paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

Malta può finanziare le seguenti misure:

a)

l’integrazione salariale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nella «legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)» e dall’«avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020»;

b)

la prestazione di invalidità relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’«avviso del governo n. 331 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 tà Marzu 2020»;

c)

la prestazione parentale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’«avviso del governo n. 330 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 tà Marzu 2020»;

d)

la prestazione medica relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’«avviso del governo n. 353 del 30 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 tà Marzu, 2020».

Articolo 4

Malta informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1353 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 agosto 2020 la Polonia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Polonia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Polonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 9,5 % e al 58,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Polonia diminuirà del 4,6 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Polonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica polacca connessa a una riduzione dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 50 dipendenti, un’indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile, integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali, sovvenzioni ai lavoratori autonomi senza dipendenti e prestiti convertibili in sovvenzioni ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative, illustrati nei considerando da 4 a 8.

(4)

In particolare, la «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate» (2), citata nella richiesta della Polonia del 6 agosto 2020, ha introdotto una riduzione temporanea dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 50 dipendenti per proteggere i luoghi di lavoro in risposta all’epidemia di COVID-19. La riduzione è stata applicata nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020. Le entità con un massimo di 10 dipendenti e, nella maggior parte dei casi, i lavoratori autonomi e tutte le cooperative sociali (indipendentemente dal numero di dipendenti) hanno potuto beneficiare di una riduzione completa, mentre per le entità con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 la riduzione è stata pari al 50 %. La riduzione temporanea dei contributi previdenziali può essere considerata una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché punta a proteggere i lavoratori autonomi dalla riduzione o dalla perdita di reddito e, nel caso delle imprese con un massimo di 50 dipendenti e di tutte le cooperative sociali, mira a sostenere i lavoratori di tali imprese purché rimangano occupati fino al termine della misura. La riduzione temporanea dei contributi previdenziali rappresenta gettito cui il governo rinuncia e che, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) 2020/672 del Consiglio, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.

(5)

Le autorità hanno inoltre introdotto un’indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile che hanno registrato una diminuzione dei propri ricavi a causa della crisi. La misura consiste in un’indennità forfettaria per i lavoratori autonomi (pari al 50 % o all’80 % del salario minimo, a seconda del calo di fatturato) e per quanti lavorano sulla base di contratti di lavoro atipici (fino all’80 % del salario minimo) per compensare un calo dei ricavi.

(6)

Sono state introdotte integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali a fronte di un calo di fatturato a causa della crisi. Indipendentemente dalle loro dimensioni, le imprese possono chiedere un cofinanziamento temporaneo dei costi sostenuti per il pagamento dei salari e dei contributi previdenziali. Le integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto riguarda la spesa sostenuta dalle imprese e da altre entità che ricorrono a riduzioni dell’orario lavorativo o che riducono volontariamente l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa, in quanto richiede che le imprese mantengano i posti di lavoro durante il periodo di riduzione dell’orario di lavoro o fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa.

(7)

Le autorità hanno introdotto sovvenzioni per i lavoratori autonomi senza dipendenti. Le sovvenzioni garantiscono il cofinanziamento temporaneo di una parte dei costi di gestione di impresa sostenuti da persone fisiche senza dipendenti. L’importo dipende dal calo di fatturato ed è compreso tra il 50 % e il 90 % del salario minimo.

(8)

Infine, le autorità hanno introdotto una misura che garantisce prestiti convertibili in sovvenzioni ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative. La misura fornisce microprestiti fino a un importo di 5 000 PLN. I prestiti possono essere convertiti in sovvenzioni se il beneficiario prosegue l’attività per tre mesi dopo l’erogazione del prestito. Al fine di soddisfare il requisito che limita l’assistenza dell’Unione alla spesa pubblica, solo la spesa relativa ai prestiti convertiti in sovvenzioni dovrebbe essere finanziata a titolo del regolamento (UE) 2020/672.

(9)

La Polonia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Polonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 11 668 118 894 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure che all’estensione di misure esistenti, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Polonia.

(10)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Polonia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe.

(11)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Polonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(13)

È opportuno che la Polonia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Polonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. In particolare, l’importo del prestito è stato stabilito in modo da garantire il rispetto delle regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti di cui al regolamento (UE) 2020/672,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Polonia un prestito dell’importo massimo di 11 236 693 087 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l’entrata in vigore della stessa.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Polonia al massimo in dieci rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Polonia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Polonia può finanziare le seguenti misure:

a)

una riduzione dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto nell’articolo 31zo della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi, tutte le cooperative sociali (indipendentemente dal numero di dipendenti) e, per quanto riguarda le imprese con un massimo di 50 dipendenti, per la parte di spesa relativa ai lavoratori che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa;

b)

un’indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile, secondo quanto previsto dagli articoli 15zq e 15zua della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»;

c)

integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali pagati dalle imprese e da altre entità che ricorrono a riduzioni dell’orario lavorativo, che riducono volontariamente l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, secondo quanto previsto nell’articolo 15 g, 15ga, 15gg, 15zzb, 15zze e 15zze2, della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»;

d)

sovvenzioni per i lavoratori autonomi senza dipendenti, secondo quanto previsto nell’articolo 15zzc della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»;

e)

prestiti convertibili in sovvenzioni concessi ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative, per l’importo effettivamente convertito in sovvenzioni, secondo quanto previsto negli articoli 15zzd e 15zzda della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate».

Articolo 4

La Polonia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Dz.U. 2020 poz. 374, come modificata.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/49


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1354 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 agosto 2020 il Portogallo ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dal Portogallo per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per il Portogallo un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,5 % e al 131,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL del Portogallo diminuirà del 9,8 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Portogallo. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica portoghese connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19, illustrate ai considerando da (4) a (17).

(4)

La «legge n. 7/2009 del 12 febbraio», citata nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introduce una misura a sostegno del mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale quale definito dal codice del lavoro portoghese. La misura offre alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei dipendenti, laddove tale compensazione ammonta ai due terzi della retribuzione lorda normale. La rettifica su due terzi è vincolata a un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie devono aver sospeso l’attività oppure aver subito ingenti perdite di entrate.

(5)

Il «decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo» e il «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno», citati nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, hanno costituito la base per l’introduzione di una serie di misure finalizzate aparare l’impatto dell’epidemia di COVID-19. Fra queste si annovera il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale. Questa misura è simile alla misura di cui al considerando (4), ma ha semplificato le procedure per consentire un accesso più rapido ai fondi. La misura offre alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei dipendenti, laddove tale compensazione è pari ai due terzi della retribuzione lorda normale, e prevede altresì l’esenzione dai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. La rettifica su due terzi è vincolata a un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie devono aver sospeso l’attività o aver subito una perdita di entrate pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. La misura è stata prorogata più volte, anche rivedendo il calcolo della compensazione dei dipendenti per portarla a quattro quinti della retribuzione lorda normale e introducendo la graduale eliminazione dello sgravio dai contributi di previdenza sociale per le imprese beneficiarie. Dal momento che lo sgravio dai contributi di previdenza sociale rappresenta gettito cui il governo rinuncia, ai fini del regolamento (UE) 2020/672 può essere considerato equivalente a una spesa pubblica.

(6)

Nei casi in cui le imprese sono in crisi a causa dell’epidemia di COVID-19, beneficiano delle misure di cui al considerando (4) o al considerando (5) e dispongono di un programma di formazione approvato dai servizi pubblici nazionali per l’impiego e la formazione, nell’ambito di programmi professionali speciali, i dipendenti e le imprese possono ricevere un’indennità di formazione per coprire il reddito sostitutivo nonché i costi connessi alla formazione, che avrà luogo durante l’orario di lavoro in alternativa alla riduzione dell’orario di lavoro.

(7)

Inoltre, le autorità hanno introdotto una misura di sostegno speciale alle imprese per la ripresa dell’attività imprenditoriale. Al fine di agevolare il ritorno a lavoro e favorire il mantenimento dei posti di lavoro, le imprese i cui dipendenti hanno beneficiato delle misure di cui al considerando (4) o al considerando (5) possono ricevere una prestazione pari al salario minimo nazionale per il dipendente in questione in un’unica rata, oppure pari al doppio del salario minimo nazionale per tale dipendente versata gradualmente nell’arco di sei mesi. Qualora il sostegno sia fornito in maniera graduale, le imprese beneficiano anche di un’esenzione parziale del 50 % dai rispettivi contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti interessati.

(8)

Infine, ai sensi del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno» e del «decreto-legge n. 58-A/2020 del 14 agosto», le autorità hanno introdotto un supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che beneficiano delle misure di cui al considerando (4) o al considerando (5). Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti la cui retribuzione lorda relativa al mese di febbraio 2020 non superava il doppio del salario minimo nazionale. I lavoratori dipendenti beneficiano di una prestazione pari alla differenza tra la retribuzione lorda del mese di febbraio 2020 e quella del periodo in cui il lavoratore ha beneficiato di uno dei due regimi di sostegno summenzionati, con un limite minimo di 100 EUR e un limite massimo di 351 EUR.

(9)

Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e la «legge n. 2/2020 del 31 marzo» (2), citati nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introducono una misura di sostegno speciale per i lavoratori autonomi, per i lavoratori informali e per i soci gestori. La misura garantisce una prestazione mensile pari al reddito registrato delle persone fisiche, con un limite massimo di 438,81 EUR quando il reddito è inferiore a 658,21 EUR, oppure pari a due terzi del reddito registrato delle persone fisiche con un limite massimo di 438,81 EUR quando il reddito è superiore a 658,21 EUR. Tra il 13 marzo e il 30 giugno 2020 è stato applicato un minimale iniziale pari a 219,41 EUR sull’importo complessivo del sostegno mensile. I beneficiari sono le persone fisiche che hanno sospeso l’attività imprenditoriale o che hanno registrato perdite di entrate pari ad almeno il 40 % nei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo.

(10)

Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo», citato nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introduce un assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli di età inferiore ai 12 anni o altre persone a carico. La misura offre una prestazione pari al 50 % della compensazione dei lavoratori dipendenti. Di norma, la compensazione dei lavoratori dipendenti corrisponde a due terzi della retribuzione lorda normale, con un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale. Tali misure possono essere considerate analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché forniscono ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per l’accudimento dei figli durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

(11)

Il «decreto governativo n. 3485-C/2020 del 17 marzo», il «decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile» e il «decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio», citati nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introducono una misura di sostegno speciale al mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell’annullamento dei corsi di formazione professionale. Il sostegno pubblico consiste in una prestazione a copertura della retribuzione dei formatori anche se i corsi di formazione professionale non si svolgono.

(12)

La «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell’8 aprile», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio» e la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio», citate nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introducono una serie di misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma delle Azzorre. Le misure specifiche, che comprendono un’integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell’orario lavorativo e il sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa dell’attività, sono volte a preservare l’occupazione nelle Azzorre durante l’epidemia di COVID-19. Il sostegno offerto dalle misure è subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e dell’attività imprenditoriale.

(13)

La «risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo» e l’«ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l’inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile», citate nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introducono una serie di misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma di Madera. Le misure specifiche, che comprendono un’integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell’orario lavorativo e il sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa dell’attività, sono volte a preservare l’occupazione nelle Azzorre durante l’epidemia di COVID-19. Il sostegno offerto dalle misure è subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e dell’attività imprenditoriale.

(14)

Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e la «legge n. 2/2020 del 31 marzo» (3), citati nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, prevedono un’indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che sono temporaneamente impossibilitati a esercitare la loro attività professionale in quanto sottoposti a isolamento profilattico. Tali lavoratori hanno diritto a un’indennità pari al loro salario di base. Tali atti giuridici introducono anche un’indennità di malattia per aver contratto la COVID-19. Rispetto al regime ordinario di indennità di malattia del Portogallo, la concessione dell’indennità di malattia per COVID-19 non è soggetta a un periodo di attesa. Il sostegno pubblico consiste in una prestazione pari alla retribuzione lorda.

(15)

Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo», citato nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, consente l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare come misura sanitaria sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera. Inoltre, tale atto giuridico vara una campagna per l’igiene scolastica volta a garantire il rientro al lavoro in sicurezza per docenti, altri membri del personale e studenti.

(16)

Le autorità hanno introdotto la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori presso gli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all’infanzia abbiano contratto la COVID-19. Il costo dei test è finanziato dal bilancio generale e non presenta quindi una base giuridica esplicita.

(17)

Infine, la «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», citata nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introduce una compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l’epidemia di COVID-19. Consiste in un premio di rendimento, versato una tantum, corrispondente a un importo pari al 50 % della normale retribuzione lorda del dipendente.

(18)

Il Portogallo soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Il Portogallo ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 5 934 462 488 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. L’aumento direttamente connesso alle misure summenzionate relative ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo o a misure analoghe costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure sia a un aumento della domanda di misure esistenti, di cui complessivamente beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Portogallo.

(19)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato il Portogallo e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta dell’11 agosto 2020.

(20)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare il Portogallo a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(21)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(22)

È opportuno che il Portogallo informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(23)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese del Portogallo e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione del Portogallo un prestito dell’importo massimo di 5 934 462 488 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore del Portogallo al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   Il Portogallo paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

Il Portogallo può finanziare le seguenti misure:

a)

il sostegno al mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione del lavoro normale, previsto dagli articoli da 298 a 308 della «legge n. 7/2009 del 12 febbraio»;

b)

il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto nel decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo e dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno»;

c)

i programmi professionali speciali per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsti negli articoli da 7 a 9 del «decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo»;

d)

il nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa dell’attività, previsto dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 7 e da 10 a 12, e dall’articolo 5 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno»;

e)

il nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che beneficiano del sostegno di cui alle lettere a), b) e c) per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale quale definito dal codice del lavoro portoghese, o del nuovo sostegno semplificato introdotto in risposta all’epidemia di COVID-19, previsto dall’articolo 3 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno», modificato dalla «legge 58-A/2020 del 14 agosto»;

f)

il nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro attraverso la temporanea riduzione dell’orario di lavoro normale previsto dal «decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio»;

g)

il nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, i lavoratori informali e i soci gestori, previsto negli articoli da 26 a 28 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e nell’articolo 325G della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio»;

h)

l’assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli di età inferiore ai 12 anni o altre persone a carico, previsto nell’articolo 23 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo»;

i)

il sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell’annullamento dei corsi di formazione professionale, previsto nel «decreto governativo n. 3485-C/2020 del 17 marzo», nel« decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile» e nel «decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio»;

j)

le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma delle Azzorre, previste nella «risoluzione del Consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell’8 aprile», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio» e nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio»;

k)

le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma di Madera, previste nella «risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo» e nell’«ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l’inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile»;

l)

l’indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi in isolamento profilattico, prevista nell’articolo 19 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e dall’articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio»;

m)

l’indennità di malattia per aver contratto la COVID-19, prevista nell’articolo 20 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e nell’articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio»;

n)

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto nell’articolo 3 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo»;

o)

la campagna per l’igiene scolastica, prevista nell’articolo 9 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo»;

p)

la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori presso gli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all’infanzia abbiano contratto la COVID-19;

q)

la nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l’epidemia di COVID-19, prevista nell’articolo 42-A della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio».

Articolo 4

Il Portogallo informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Modificata dalla legge 27-A/2020 del 24 luglio 2020.

(3)  Modificata dalla legge 27-A/2020 del 24 luglio 2020.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/55


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1355 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Romania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 la Romania ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Romania per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Romania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 9,2 % e al 46,2 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Romania diminuirà del 6,0 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Romania. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica rumena connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché a misure di carattere sanitario, illustrate ai considerando da (4) a (11).

(4)

L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020» (2), citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, prevede una prestazione per i dipendenti dei datori di lavoro che riducono o interrompono temporaneamente l’attività a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19. La prestazione è limitata al 75 % dello stipendio base di detti dipendenti (ma non può superare il 75 % dello stipendio lordo medio a livello nazionale) per la durata dello stato di emergenza.

(5)

L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 92/2020» (3), citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, ha introdotto una prestazione a favore delle persone il cui contratto di lavoro è stato sospeso per almeno 15 giorni durante lo stato di emergenza o di allerta, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia mantenuto fino al 31 dicembre 2020. La prestazione ammonta al 41,5 % dello stipendio base lordo di detti dipendenti (ma non può superare il 41,5 % dello stipendio lordo medio a livello nazionale).

(6)

L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020» (4) ha introdotto un regime di riduzione dell’orario lavorativo in base al quale, nel caso di riduzione temporanea dell’attività a causa dello stato di emergenza o di allerta, il datore di lavoro ha la possibilità di ridurre l’orario lavorativo dei dipendenti al massimo del 50 %. Durante il periodo di riduzione dell’orario lavorativo i dipendenti interessati beneficeranno di un’indennità pari al 75 % della differenza tra lo stipendio lordo per l’orario lavorativo normale e il loro stipendio effettivo.

(7)

Sono state introdotte due misure per lavoratori autonomi e liberi professionisti. Per le persone la cui attività si è completamente fermata a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19, lo Stato mette a disposizione una prestazione pari al 75 % del loro reddito da lavoro lordo medio (5). Per le persone che hanno ridotto l’orario lavorativo, la prestazione erogata è pari al 41,5 % del loro reddito da lavoro lordo medio.

(8)

Per i lavoratori giornalieri la cui attività si è arrestata in seguito alla sospensione delle attività economiche a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19, le autorità hanno introdotto una misura che riconosce un’indennità di sostegno pari al 35 % della remunerazione spettante per ogni giorno lavorativo per un periodo massimo di tre mesi.

(9)

L«ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020» (6), citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, prevede un bonus per il lavoro supplementare richiesto al personale delle strutture specializzate dell’Istituto nazionale di sanità e delle direzioni sanitarie distrettuali e/o della direzione sanitaria di Bucarest incaricate di coordinare e attuare le misure di prevenzione e di limitazione degli eventi classificati dall’OMS come emergenza sanitaria globale a seguito delle infezioni da COVID-19. Per le ore lavorate oltre il normale orario lavorativo la misura prevede una prestazione pari al 75 % dello stipendio base, mentre per le ore lavorate durante i fine settimana, nei giorni festivi e in altri giorni non contati come lavorativi la prestazione corrisponde al 100 % dello stipendio base. Tale misura può essere considerata una misura sanitaria a norma del regolamento (UE) 2020/672.

(10)

Per i dipendenti del sistema di difesa nazionale, dei penitenziari e delle unità sanitarie e per altre categorie definite tramite decreto ministeriale, le autorità hanno previsto un bonus per l’accudimento dei figli. Perché sussista il diritto alla prestazione, l’altro genitore non deve beneficiare di diritti alternativi che riconoscano ai genitori giorni di congedo per la supervisione dei figli in caso di chiusura temporanea delle strutture scolastiche. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per l’accudimento dei figli durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

(11)

La «legge n. 56/2020» (7), citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, introduce un bonus per condizioni particolarmente pericolose pari a un massimo del 30 % dello stipendio del personale medico coinvolto nelle azioni sanitarie di contrasto alla COVID-19.

(12)

La Romania soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Romania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 4 370 779 006 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento degli importi direttamente connessi alle prestazioni per la disoccupazione tecnica dei lavoratori dipendenti e di altre categorie di lavoratori, di una prestazione per dipendenti reintegrati e altre categorie di lavoratori, di un futuro regime di riduzione dell’orario lavorativo, di un’indennità di sostegno per lavoratori giornalieri e di un bonus per l’accudimento dei figli destinato a categorie specifiche. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso a nuove misure, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Romania. La Romania intende finanziare 271 534 419 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

(13)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Romania e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(14)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Romania a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(15)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(16)

È opportuno che la Romania informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(17)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Romania e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Romania un prestito dell’importo massimo di 4 099 244 587 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Romania al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Romania paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Romania può finanziare le seguenti misure:

a)

la prestazione per disoccupazione tecnica ai dipendenti dei datori di lavoro che riducono o interrompono temporaneamente l’attività, prevista nell’articolo XI dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020»;

b)

la prestazione per le persone il cui contratto di lavoro è stato sospeso, prevista nell’articolo I dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 92/2020»;

c)

il regime di riduzione dell’orario lavorativo, previsto nell’articolo 1 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020»;

d)

la prestazione analoga a quella di cui al punto 1) per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, prevista nell’articolo XV dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020»;

e)

la prestazione disposta dalla «legge n. 6/2020 sul bilancio nazionale di previdenza sociale per il 2020» per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, prevista nell’articolo 3 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020»;

f)

l’indennità di sostegno ai lavoratori giornalieri, prevista nell’articolo 4 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020»;

g)

il bonus per il lavoro supplementare richiesto al personale delle strutture specializzate dell’Istituto nazionale di sanità e delle direzioni sanitarie distrettuali e/o della direzione sanitaria di Bucarest, previsto nell’articolo 8, paragrafo 6, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020»;

h)

il bonus per l’accudimento dei figli di dipendenti del sistema di difesa nazionale, dei penitenziari e delle unità sanitarie e per altre categorie definite tramite decreto ministeriale, previsto nell’articolo I, paragrafo 6, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020»;

i)

il bonus per condizioni particolarrmente pericolose concesso a titolo di riconoscimento dei meriti del personale medico, previsto nell’articolo 7 della «legge n. 56/2020».

Articolo 4

La Romania informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Romania è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 231 del 21 marzo 2020.

(3)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania n. 459 del 29 maggio 2020.

(4)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 720 del 10 agosto 2020.

(5)  Ai sensi della legge n. 6/2020 sul bilancio nazionale di previdenza sociale per il 2020.

(6)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 102 dell’11 febbraio 2020.

(7)  Pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 402 del 15 maggio 2020.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/59


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1356 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Slovenia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 la Slovenia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Slovenia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Slovenia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,2 % e all’83,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Slovenia diminuirà del 7,0 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Slovenia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica slovena connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, illustrate ai considerando da (4) a (9).

(4)

La «legge sulla misura provvisoria di rimborso parziale dell’integrazione dei salari (ZIUPPP)» (2) e la «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia (ZIUZEOP)» (3), citate nella richiesta della Slovenia del 7 agosto 2020, hanno introdotto un regime di integrazione salariale per i dipendenti che non hanno lavorato (o che sono rimasti in attesa di lavoro) a causa di una temporanea incapacità dei datori di lavoro di fornire loro lavoro per ragioni economiche, forza maggiore o quarantena. La prestazione dovuta in base al regime è limitata all’80 % dello stipendio medio dei dipendenti negli ultimi tre mesi, ma non è inferiore al salario minimo in Slovenia e presuppone che il dipendente rimanga assunto durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro. Il regime è stato in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Sulla base della «legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 (ZIUOOPE)» (4), il regime è stato successivamente prorogato con talune modifiche dal 1o giugno 2020 al 31 agosto 2020, con un’ulteriore proroga pianificata fino alla fine di settembre 2020.

(5)

È stata introdotta un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti che beneficiano del regime di integrazione salariale. Tale regime è stato esso in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

(6)

È stato varato un regime di riduzione dell’orario lavorativo che consente ai datori di lavoro di introdurre temporaneamente il lavoro a tempo parziale, pur pagando ai dipendenti uno stipendio a tempo pieno. Il datore di lavoro riceve una sovvenzione di importo fisso per le ore non lavorate da ciascun dipendente, a condizione che questi rimanga assunto durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro più un ulteriore mese. Il regime è in vigore dal 1o giugno 2020 al 31 dicembre 2020.

(7)

Per i dipendenti che hanno continuato a lavorare, le autorità hanno introdotto un regime che ha sovvenzionato il pagamento dei contributi all’assicurazione pensionistica e di invalidità (inclusi i contributi alla previdenza professionale). La misura era abbinata all’obbligo del datore di lavoro di pagare un’indennità di crisi mensile di 200 EUR ai dipendenti attivi che percepivano uno stipendio inferiore al triplo del salario minimo. Le autorità hanno presentato la richiesta soltanto per la parte della spesa relativa ai dipendenti che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

(8)

È stata introdotta una misura che prevede il finanziamento dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi. La misura comprende tutti i contributi previdenziali per tali beneficiari che erano assicurati ma che non hanno potuto svolgere la propria attività economica, o hanno potuto svolgerla solo in parte, durante l’epidemia. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

(9)

Infine, è stata introdotta una misura di sostegno al reddito di base per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi pari a 350 EUR nel mese di marzo 2020 e 700 EUR nei mesi di aprile e maggio 2020 per tali beneficiari che erano assicurati ma che non hanno potuto svolgere la propria attività economica, o hanno potuto svolgerla solo in parte, durante l’epidemia. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

(10)

La Slovenia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Slovenia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 203 670 000 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per parare gli effetti socioeconomici della pandemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo, dato che di queste nuove misure beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Slovenia. La Slovenia intende finanziare 90 000 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

(11)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Slovenia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(12)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Slovenia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(13)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(14)

È opportuno che la Slovenia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(15)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Slovenia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Slovenia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Slovenia un prestito dell’importo massimo di 1 113 670 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Slovenia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Slovenia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Slovenia può finanziare le seguenti misure:

a)

un regime di integrazione salariale, previsto dagli articoli 7 e 8 della «legge che determina le misure di intervento su salari e contributi» e dagli articoli da 21a 32 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19» e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia (come modificata) e prorogato dagli articoli da 24 a 34 della «legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19»;

b)

un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori che beneficiano del regime di integrazione salariale, prevista dagli articoli da 21 a 32 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia»;

c)

un regime di riduzione dell’orario lavorativo che sovvenziona l’occupazione temporanea a tempo parziale, previsto negli articoli da 11 a 23 della «legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19»;

d)

il pagamento dei contributi all’assicurazione pensionistica e di invalidità per i lavoratori e di un’indennità di crisi mensile, previsto nell’articolo 33 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia», per la parte della spesa relativa ai dipendenti che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa;

e)

il finanziamento dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi, previsto nell’articolo 38 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia;»

f)

una misura di sostegno al reddito di base per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi, prevista nell’articolo 34 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia».

Articolo 4

La Slovenia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  ZIUPPP, Gazzetta ufficiale della RS n. 36/20

(3)  ZIUZEOP, Gazzetta ufficiale della RS n. 49/20

(4)  ZIUOOPE, Gazzetta ufficiale della RS n. 80/20.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/63


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1357 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica slovacca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 agosto 2020 la Slovacchia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Slovacchia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Slovacchia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’8,5 % e al 59,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Slovacchia diminuirà del 9,0 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Slovacchia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica slovacca connessa al regime nazionale di riduzione dell’orario lavorativo e alle misure analoghe, illustrate al considerando 4.

(4)

Più nello specifico, la «legge n. 5/2004 Coll. sui servizi per l’impiego», citata nella richiesta della Slovacchia del 6 agosto 2020, ha costituito la base per l’introduzione di una serie di misure volte a parare l’impatto dell’epidemia di COVID-19, incluso un regime per sostenere i datori di lavoro che hanno temporaneamente messo i dipendenti in cassa integrazione tra marzo 2020 e dicembre 2021. Tali datori di lavoro possono chiedere un rimborso dei costi salariali fino all’80 % dello stipendio lordo abituale del dipendente messo in cassa integrazione, fino a un massimo di 880 EUR al mese, a condizione che il dipendente rimanga assunto. Sono state inoltre introdotte alcune misure integrative: a) un contributo forfettario per dipendente da marzo alla fine di settembre 2020, vincolato a un calo del fatturato almeno del 20 % (sostegno mensile da 180 EUR a 540 EUR a seconda del calo del fatturato); b) un contributo forfettario fino alla fine di settembre 2020 pagabile ai lavoratori autonomi che hanno un’assicurazione sociale obbligatoria, vincolato a un calo del fatturato di almeno il 20 % (sostegno mensile da 180 EUR a 540 EUR a seconda del calo del fatturato); c) un rimborso pari all’80 % dello stipendio lordo del dipendente (fino a un massimo di 1 100 EUR) fino alla fine di settembre 2020 per le imprese chiuse per decreto; d) un’indennità forfettaria di 210 EUR al mese fino alla fine di settembre 2020 per i lavoratori che lavorano a contratto, le società unipersonali e i lavoratori autonomi. Tale indennità forfettaria può essere considerata una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori da una riduzione o da una perdita di reddito.

(5)

La Slovacchia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Slovacchia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 077 457 000 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per parare gli effetti socioeconomici della pandemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo, dato che di queste nuove misure beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Slovacchia. La Slovacchia intende finanziare 390 262 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e 56 311 400 EUR mediante finanziamenti propri.

(6)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Slovacchia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.

(7)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Slovacchia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(8)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(9)

È opportuno che la Slovacchia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(10)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Slovacchia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Slovacchia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Slovacchia un prestito dell’importo massimo di 630 883 600 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Slovacchia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Slovacchia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Slovacchia può finanziare il regime nazionale di riduzione dell’orario lavorativo e le misure integrative previsti dall’articolo 54, paragrafo 1, lettera e), della «legge n. 5/2004 Coll. sui servizi per l’impiego».

Articolo 4

La Slovacchia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.


29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/66


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1358 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2020

relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Bosnia-Erzegovina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), in particolare l’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo devono essere considerati, per quanto riguarda la documentazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tali veicoli, come veicoli che stazionano abitualmente nell’Unione se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente, ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli.

(2)

L’ articolo 2 della direttiva 2009/103/CE subordina l’applicazione dell’articolo 8 di tale direttiva a veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo alla conclusione di un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e l’ufficio nazionale di assicurazione di tale paese terzo. Inoltre, affinché l’articolo 8 della direttiva in parola si applichi a tali veicoli, la Commissione deve fissare la data di applicazione di tale disposizione e i tipi di veicoli cui tale disposizione si applica, dopo aver accertato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, che tale accordo è stato concluso.

(3)

Il 30 maggio 2002 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati hanno concluso un accordo in forza del quale si garantisce la liquidazione dei sinistri sopravvenuti sul loro territorio e provocati da veicoli stazionanti abitualmente sul territorio delle altre parti di tale accordo, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano assicurati (l’«accordo»).

(4)

Il 13 giugno 2019 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, Islanda, Norvegia, Serbia e Svizzera hanno firmato l’addendum n. 2 all’accordo che include l’ufficio nazionale di assicurazione della Bosnia-Erzegovina. L’addendum stabilisce le modalità pratiche che consentono l’abolizione dei controlli assicurativi per i veicoli menzionati nell’accordo che stazionano abitualmente nel territorio della Bosnia-Erzegovina e si applica a tutti i tipi di veicoli, ad eccezione dei veicoli militari immatricolati in tale paese.

(5)

Sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 2009/103/CE per i veicoli che stazionano abitualmente in Bosnia-Erzegovina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 19 ottobre 2020 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio della Bosnia-Erzegovina, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell’Unione.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/68


DECISIONE n. 2/2019 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA

del 5 dicembre 2019

recante modifica degli allegati I e II dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra [2020/1359]

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (1) («accordo»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 11 a 13 dell’accordo sono stati applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma il 23 novembre 2017.

(2)

L’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo, stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.

(3)

L’allegato della presente decisione contiene modifiche degli allegati I e II dell’accordo che aggiornano alcuni aspetti degli allegati I e II originali approvati nel 2015. Prevede inoltre una soluzione provvisoria per rendere operativo il collegamento tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera.

(4)

Conformemente all’allegato I, parte B, dell’accordo, è opportuno che, a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Unione escluda i voli in arrivo da aerodromi situati in territorio svizzero dall’ambito di applicazione dell’ETS dell’UE. Ciò non pregiudica la copertura degli operatori aerei da parte dell’ETS dell’UE, sulla base dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che la categoria di attività cui si applica la direttiva 2003/87/CE comprende tutti i voli in arrivo a o in partenza da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro.

(5)

È opportuno sottoporre a revisione l’allegato I dell’accordo conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, dell’accordo al fine di mantenere l’attuale compatibilità tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera per il periodo di scambio 2021-2030. Dovrebbe essere garantito che la revisione dell’allegato I dell’accordo preservi quanto meno l’integrità degli impegni di riduzione delle emissioni interne dell’Unione e della Svizzera nonché l’integrità e il regolare funzionamento dei rispettivi mercati del carbonio. Occorre evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi collegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II dell’accordo sono sostituiti dal testo che figura negli allegati I e II dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019

Per il comitato misto

La segretaria per l’Unione europea

Maja-Alexandra DITTEL

Il presidente

Marc CHARDONNENS

La segretaria per la Svizzera

Caroline BAUMANN


(1)  GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

CRITERI ESSENZIALI

A.   Criteri essenziali per gli impianti fissi

La presente sezione è sottoposta a revisione conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, del presente accordo al fine di mantenere l’attuale compatibilità tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera durante il periodo di scambio 2021-2030, come proposto dal governo svizzero. Il comitato misto garantisce che la revisione della presente sezione preservi quanto meno l’integrità degli impegni di riduzione delle emissioni interne delle parti nonché l’integrità e il regolare funzionamento dei rispettivi mercati del carbonio. Sono evitate la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi collegati.

 

Criteri essenziali

Nell’ETS dell’UE

Nell’ETS della Svizzera

1.

Obbligatorietà della partecipazione all’ETS

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.

2.

L’ETS deve disciplinare almeno le attività di cui a:

Allegato I della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 40, paragrafo 1, e allegato 6 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3.

L’ETS deve disciplinare almeno i GES di cui a:

Allegato II della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 1, paragrafo 1, dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

4.

Per l’ETS è fissato un tetto massimo rigoroso almeno quanto quello previsto da:

Articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il fattore lineare di riduzione aumenterà passando da 1,74 % a 2,2 % all’anno a partire dal 2021 e si applicherà a tutti i settori conformemente alla direttiva (UE) 2018/410 in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 18, paragrafi 1 e 2, della legge sul CO2

Articolo 45, paragrafo 1, dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il fattore di riduzione lineare è pari a 1,74 % all’anno fino al 2020.

5.

Meccanismo stabilizzatore del mercato

Nel 2015 l’UE ha introdotto la riserva stabilizzatrice del mercato (decisione (UE) 2015/1814), il cui funzionamento è stato rafforzato dalla direttiva (UE) 2018/410.

Articolo 19, paragrafo 5, della legge sul CO2

Articolo 48 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

La legislazione svizzera prevede la possibilità di ridurre i volumi d’asta in caso di aumento significativo delle quote sul mercato per motivi economici.

Le parti cooperano al fine di apportare un contributo adeguato alla stabilità del mercato.

6.

Il livello di vigilanza del mercato dell’ETS è rigoroso almeno quanto quelli previsti da:

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MIFID II)

Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, del 22 giugno 2007

Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati, del 19 giugno 2015

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (MIFIR)

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (MAR)

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)

Legge federale sui servizi finanziari, del 15 giugno 2018

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, del 10 ottobre 1997

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

La regolamentazione svizzera dei mercati finanziari non definisce la natura giuridica delle quote di emissione. In particolare, la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario non considera le quote di emissione come valori mobiliari e pertanto queste non sono negoziabili nelle sedi di negoziazione regolamentate. Poiché le quote di emissione non sono considerate valori mobiliari, la regolamentazione svizzera in materia non si applica alla negoziazione fuori dai mercati regolamentati (OTC) di quote di emissione sui mercati secondari.

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (direttiva antiriciclaggio)

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Ai sensi della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario i contratti derivati sono considerati valori mobiliari. Sono compresi anche gli strumenti derivati che hanno le quote di emissione come strumento sottostante. Gli strumenti derivati relativi alle quote di emissione negoziati fuori dai mercati regolamentati tra controparti (finanziarie e no) sono disciplinati dalle disposizioni della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario.

7.

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato

Le parti stabiliscono adeguati accordi di cooperazione in materia di vigilanza del mercato. Tali accordi riguardano lo scambio di informazioni e l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rispettivi regimi di vigilanza del mercato. Le parti ne informano il comitato misto.

8.

I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali

Articolo 58 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e (UE) n. 1193/2011 della Commissione

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articoli 5 e 6 della legge sul CO2

Articolo 4, articolo 4 bis, paragrafo 1, e allegato 2 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

9.

I limiti quantitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e (UE) n. 1193/2011 della Commissione

Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.

Articolo 16, paragrafo 2, della legge sul CO2

Articolo 55 ter dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Tali disposizioni prevedono l’utilizzo di crediti internazionali soltanto fino al 2020.

10.

L’assegnazione di quote a titolo gratuito è calcolata sulla base di parametri di riferimento e coefficienti di adeguamento. Per i nuovi entranti è accantonato un massimo pari al 5 % del quantitativo di quote del periodo dal 2013 al 2020. Le quote che non sono assegnate a titolo gratuito sono messe all’asta o annullate. A tal fine, l’ETS è conforme quanto meno a:

Articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater della direttiva 2003/87/CE

Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 18, paragrafo 3, e articolo 19, paragrafi da 2 a 6, della legge sul CO2

Articolo 45, paragrafo 2, articoli 46, 46 bis, 46 ter, 46 quater e 48, e allegato 9 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Le quote assegnate a titolo gratuito non superano le quantità di quote assegnate agli impianti nell’ambito del sistema ETS dell’UE.

Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l’istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(calcoli per la determinazione del fattore di correzione transettoriale nell’ambito dell’ETS dell’UE nel periodo 2013-2020)

 

Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

(elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio per il periodo 2015-2020)

 

Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo 2021-2030

Qualsiasi fattore di correzione transettoriale nell’ambito dell’ETS dell’UE nei periodi 2015-2020 o 2026-2030

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

11.

L’ETS prevede sanzioni negli stessi casi e della stessa entità di quelli previsti da:

Articolo 16 della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 21 della legge sul CO2

Articolo 56 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo

12.

Il monitoraggio e la comunicazione nell’ambito dell’ETS sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 20 della legge sul CO2

Articoli da 50 a 53 e allegati 16 e 17 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

13.

La verifica e l’accreditamento nell’ambito dell’ETS sono rigorosi almeno quanto quelli di cui a:

Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articoli da 51 a 54 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

B.   Criteri essenziali per il trasporto aereo

 

Criteri essenziali

Per l’Unione europea

Per la Svizzera

1.

Obbligatorietà della partecipazione all’ETS

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.

2.

Copertura delle attività di trasporto aereo e dei gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle rispettive emissioni in base al principio del volo di partenza conformemente a:

Direttiva 2003/87/CE, modificata dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, al fine di derogare temporaneamente all’applicazione per i voli da e verso i paesi con i quali non è stato raggiunto un accordo a norma dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE

Articoli 17, 29, 35 e 56 e allegato VII del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e (UE) n. 1193/2011 della Commissione

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

1.

Ambito di applicazione

Voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli provenienti da un aerodromo situato nel territorio del SEE.

Tutte le deroghe temporanee relative all’ambito di applicazione dell’ETS, tra cui le deroghe ai sensi dell’articolo 28 bis della direttiva 2003/87/CE, possono applicarsi in relazione all’ETS della Svizzera conformemente alle deroghe introdotte nell’ETS dell’UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO2.

A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono coperti dal sistema ETS dell’UE i voli in partenza da un aerodromo situato nel territorio dello Spazio economico europeo («SEE») diretti verso aerodromi situati nel territorio della Svizzera, mentre sono esclusi i voli in partenza da aerodromi situati nel territorio della Svizzera e diretti verso aerodromi situati nel territorio del SEE, a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE.

2.

Limiti dell’ambito di applicazione

L’applicazione generale di cui al punto 1 non include:

1)

i voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, monarchi regnanti e i loro familiari diretti, capi di Stato, capi di governo e ministri di governo, se ciò è corroborato da un’adeguata indicazione del loro statuto nel piano di volo;

2)

i voli militari e i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia;

3)

i voli effettuati a fini di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza;

4)

i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della Convenzione internazionale per l’aviazione civile del 7 dicembre 1944;

 

5)

i voli che terminano nell’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato;

6)

i voli di addestramento effettuati al solo fine di conseguire o mantenere un brevetto o, nel caso del personale navigante di condotta, un’abilitazione (rating), ove ciò sia comprovato da una nota opportuna nel piano di volo e se il volo non è destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile;

7)

i voli effettuati esclusivamente a fini di ricerca scientifica;

8)

i voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

9)

i voli effettuati da aeromobili con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

10)

i voli di operatori aerei commerciali le cui emissioni totali sono inferiori a 10 000 tonnellate all’anno su voli che rientrano nell’ETS della Svizzera o che effettuano meno di 243 voli per periodo nel corso di tre periodi consecutivi di quattro mesi nell’ambito di applicazione dell’ETS della Svizzera, se gli operatori non rientrano nell’ETS dell’UE;

11)

i voli di operatori aerei non commerciali che rientrano nell’ETS della Svizzera le cui emissioni totali sono inferiori a 1 000 tonnellate all’anno, in conformità della deroga corrispondente applicata nell’ambito dell’ETS dell’UE, se gli operatori non rientrano nell’ETS dell’UE.

Questi limiti di copertura sono stabiliti da:

articolo 16 bis della legge sul CO2

articolo 46 quinquies, articolo 55, paragrafo 2, e allegato 13 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3.

Scambio di dati pertinenti riguardanti l’applicazione dei limiti di copertura delle attività di trasporto aereo

Le due parti cooperano per quanto riguarda l’applicazione dei limiti di copertura sia nell’ETS della Svizzera che nell’ETS dell’UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che consentono l’esatta identificazione del volo e degli operatori aerei che sono coperti dall’ETS della Svizzera e da quello dell’UE.

4.

Limite massimo (quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei)

Articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Inizialmente l’articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE ripartiva le quote nel modo seguente:

il 15 % era messo all’asta;

il 3 % era accantonato in una riserva speciale;

l’82 % era assegnato a titolo gratuito.

Le quote assegnate sono state modificate con il regolamento (UE) n. 421/2014, in base al quale le quote assegnate a titolo gratuito sono state ridotte in proporzione alla riduzione dell’obbligo di restituzione (articolo 28 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE). Il regolamento (UE) 2017/2392 in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo ha prorogato tale regime fino al 2023 e applica un fattore lineare di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il limite rispecchia un livello di rigore analogo a quello dell’ETS dell’UE, in particolare per quanto concerne la percentuale di riduzione tra gli anni e i periodi di scambio. Le quote entro il limite massimo sono ripartite come segue:

il 15 % è messo all’asta;

il 3 % è accantonato in una riserva speciale;

l’82 % è assegnato a titolo gratuito.

La ripartizione può essere riesaminata conformemente agli articoli 6 e 7 del presente accordo.

 

Fino al 2020 la quantità di quote entro il limite massimo è calcolata secondo un approccio dal basso verso l’alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito, in conformità della ripartizione summenzionata. Le eventuali deroghe temporanee concernenti l’ambito di applicazione dell’ETS richiedono un adeguamento proporzionale delle quantità da assegnare.

A partire dal 2021 la quantità di quote entro il limite massimo è determinata dal limite massimo per il 2020, tenendo conto di un’eventuale percentuale di riduzione conformemente all’ETS dell’UE.

Quanto precede è stabilito da:

articolo 18 della legge sul CO2

articolo 46 sexies e allegato 15 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

5.

Assegnazione di quote per il trasporto aereo mediante vendite all’asta

Articolo 3 quinquies e articolo 28 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

L’autorità svizzera competente mette all’asta le quote destinate a tale operazione. La Svizzera ha diritto alle entrate generate dalle vendite all’asta delle quote svizzere.

Quanto precede è stabilito da:

articolo 19 bis, paragrafi 2 e 4, della legge sul CO2

articolo 48 e allegato 15 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

6.

Riserva speciale per determinati operatori aerei

Articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Delle quote sono accantonate in una riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita; tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l’anno di riferimento per l’acquisizione dei dati sulle attività svizzere di trasporto aereo è il 2018.

La riserva speciale è stabilita da:

articolo 18, paragrafo 3, della legge sul CO2

articolo 46 sexies e allegato 15 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

7.

Parametro di riferimento per l’assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori aerei

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.

Il parametro di riferimento non può essere superiore a quello dell’ETS dell’UE.

Fino al 2020, il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.

Il parametro di riferimento è stabilito da:

articolo 46 septies, paragrafi 1 e 2, e allegato 15 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

8.

Assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione agli operatori aerei

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

A norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE sono effettuati adeguamenti della quantità di quote rilasciate, in proporzione agli obblighi di comunicazione e restituzione derivanti dalla copertura effettiva, nell’ambito dell’ETS dell’UE, dei voli tra i paesi del SEE e la Svizzera.

Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplicando i dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati nell’anno di riferimento per il parametro applicabile.

L’assegnazione gratuita è stabilita da:

articolo 19 bis, paragrafi 3 e 4, della legge sul CO2

articolo 46 septies, paragrafi 1 e 2, e allegato 15 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

9.

I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e (UE) n. 1193/2011 della Commissione

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articoli 5 e 6 della legge sul CO2

Articolo 4, articolo 4 bis, paragrafo 1, e allegato 2 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

10.

Limiti quantitativi per l’uso dei crediti internazionali

Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e (UE) n. 1193/2011 della Commissione

Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

L’utilizzo dei crediti internazionali è fissato all’1,5 % delle emissioni verificate fino al 2020.

Quanto precede è stabilito da:

articolo 55 quinquies dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

11.

Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per l’anno di riferimento

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Fatto salvo quanto disposto di seguito, l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro si effettua contemporaneamente e secondo lo stesso approccio utilizzato per l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dell’ETS dell’UE.

Fino al 2020, e in conformità dell’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione dei piani di monitoraggio per le rotte aeree in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’anno di riferimento per il rilevamento dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018.

Quanto precede è stabilito da:

articolo 19 bis, paragrafi 3 e 4, della legge sul CO2

ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione dei piani di monitoraggio per le rotte aeree

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

12.

Monitoraggio e comunicazione

Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

Le disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni dell’ETS dell’UE.

Quanto precede è stabilito da:

articolo 20 della legge sul CO2

articoli da 50 a 52 e allegati 16 e 17 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

13.

Verifica e accreditamento

Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Le disposizioni in materia di verifica e accreditamento sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni dell’ETS dell’UE.

Quanto precede è stabilito da:

articolo 52, paragrafi 4 e 5, e allegato 18 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

14.

Amministrazione

Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis. A tal fine, e a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro amministratore per quanto riguarda l’attribuzione dell’amministrazione degli operatori aerei alla Svizzera e agli Stati membri dell’UE (del SEE).

Conformemente all’ordinanza sul CO2 in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera è competente per l’amministrazione degli operatori aerei:

con licenza di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, o

cui sono attribuite le emissioni per il trasporto aereo ritenute le più elevate in Svizzera nell’ambito degli ETS collegati.

Ai sensi dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE (del SEE) sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori aerei ad essi attribuiti, comprese le funzioni connesse all’ETS della Svizzera (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l’esecuzione).

La Commissione europea e le autorità svizzere competenti concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.

Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori aerei attribuiti alla Svizzera, comprese le funzioni connesse all’ETS dell’UE (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l’esecuzione).

Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.

In particolare, la Commissione europea assicura il trasferimento agli operatori aerei amministrati dalla Svizzera del numero di quote dell’UE assegnate a titolo gratuito.

Nel caso di un accordo bilaterale relativo all’amministrazione dei voli effettuati da o verso l’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l’attuazione di tale accordo, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio.

In particolare, le autorità svizzere trasferiscono agli operatori aerei amministrati dagli Stati membri dell’UE (del SEE) il numero di quote della Svizzera assegnate a titolo gratuito.

Quanto precede è stabilito da:

articolo 39, paragrafo 1 bis, della legge sul CO2

articolo 46 quinquies e allegato 14 dell’ordinanza sul CO2

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

15.

Restituzione

Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE (del SEE) considerano in primo luogo le emissioni coperte dall’ETS della Svizzera e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dall’ETS dell’UE.

Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti della Svizzera considerano in primo luogo le emissioni coperte dall’ETS dell’UE e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dall’ETS della Svizzera.

16.

Applicazione della legge

Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi ETS nei confronti degli operatori aerei che non adempiono ai loro obblighi nell’ETS corrispondente, indipendentemente dal fatto che l’operatore sia amministrato da un’autorità competente dell’UE (del SEE) o della Svizzera, qualora l’applicazione delle disposizioni da parte dell’autorità amministratrice richieda un intervento supplementare.

17.

Attribuzione amministrativa degli operatori aerei

A norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, l’elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione europea conformemente alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis, paragrafo 3, precisa lo Stato amministratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo.

Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l’entrata in vigore del presente accordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell’anno di attribuzione e prima del 1o agosto dell’anno di attribuzione.

Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti.

L’attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo ETS (vale a dire, un operatore coperto dall’ETS dell’UE e amministrato dall’autorità competente svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell’ambito dell’ETS dell’UE che ha nell’ETS della Svizzera, e viceversa).

18.

Modalità di attuazione

Eventuali altre modalità necessarie per l’organizzazione del lavoro e la cooperazione nell’ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 dello stesso. Tali modalità si applicano a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo.

19.

Assistenza di Eurocontrol

Per la parte del presente accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente all’ETS dell’UE.

C.   Criteri essenziali per i registri

L’ETS di ciascuna parte comprende un registro e un catalogo delle operazioni che soddisfano i criteri essenziali descritti di seguito e relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l’apertura e la gestione dei conti.

Criteri essenziali relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza

I registri e i cataloghi delle operazioni tutelano la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e l’autenticità dei dati registrati nel sistema. A tal fine, le parti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito.

Criteri essenziali

Per accedere ai conti tutti gli utenti devono disporre di un sistema di autenticazione a due fattori.

Per l’avvio e l’approvazione delle operazioni è necessario un meccanismo di firma dell’operazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda.

Le operazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un’altra persona (principio del doppio esame):

tutte le operazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustificate di cui alle norme tecniche di collegamento;

tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati se si applica una misura alternativa che fornisce lo stesso livello di sicurezza.

Deve essere predisposto un sistema di notifica che avverte gli utenti quando sono effettuate operazioni attinenti ai loro conti e dotazioni.

Tra l’avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un intervallo minimo di 24 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito.

L’amministratore svizzero e l’amministratore centrale dell’Unione adottano misure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicurezza dei loro sistemi (per esempio PC, rete) e in relazione al trattamento dei dati/alla navigazione su Internet.

Per quanto riguarda le quote, le emissioni del 2020 possono essere coperte solo da quote rilasciate nel periodo 2013-2020.

Criteri essenziali relativi all’apertura e alla gestione dei conti

Criteri essenziali

Apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestori di impianti

Un operatore o un’autorità competente indirizza la sua domanda di apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestori di impianti all’amministratore nazionale (per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’ambiente – UFAM). La domanda contiene informazioni sufficienti a identificare l’impianto dell’ETS e un pertinente codice identificativo dell’impianto.

Apertura di un conto di operatore aereo/conto di deposito di operatore aereo

Ogni operatore aereo che rientra nell’ETS della Svizzera e/o dell’UE dispone di un conto di operatore aereo/di deposito di operatore aereo. Per gli operatori aerei amministrati dall’autorità competente svizzera, questo conto figura nel registro svizzero. La domanda dell’operatore aereo o di un suo rappresentante è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio dell’operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell’UE (del SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico del o degli aeromobili operati dal richiedente che rientrano nell’ETS della Svizzera e/o nell’ETS dell’UE.

Apertura di un conto personale/conto di deposito personale

La domanda di apertura di un conto personale o di un conto di deposito personale è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identificare il titolare/richiedente del conto e comprende almeno:

per una persona fisica: prova dell’identità e recapiti;

per una persona giuridica:

copia del registro delle imprese, oppure

gli strumenti che istituiscono la persona giuridica e un documento che ne attesti la registrazione;

casellario giudiziario della persona fisica o, per la persona giuridica, quello dei suoi amministratori.

Rappresentanti autorizzati/del conto

Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato/del conto nominato dal potenziale titolare. I rappresentanti autorizzati/del conto avviano le operazioni e altre procedure per conto del titolare. All’atto della nomina del rappresentante autorizzato/del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autorizzato/del conto:

nome e recapiti;

documento d’identità;

casellario giudiziario.

Controllo dei documenti

Tutte le copie dei documenti presentati come documenti giustificativi per l’apertura di un conto personale/un conto di deposito personale o per la nomina di un rappresentante autorizzato/del conto devono essere certificate come autentiche. Per i documenti rilasciati al di fuori dello Stato richiedente, le copie devono anche essere autenticate. La data della certificazione e, se del caso, dell’autenticazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto

Un amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto purché il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto si fonda su almeno uno dei motivi seguenti:

le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti o altrimenti inaccurati o falsi;

il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale;

motivi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione.

Riesame periodico delle informazioni sui conti

I titolari dei conti comunicano immediatamente all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell’utente unitamente alle informazioni di supporto richieste dall’amministratore nazionale che è responsabile dell’approvazione tempestiva di detto aggiornamento.

Almeno ogni tre anni l’amministratore nazionale verifica se le informazioni relative al conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche.

Sospensione dell’accesso ai conti

Nel caso in cui una disposizione relativa ai registri di cui all’articolo 3 del presente accordo sia violata o sia in corso un’indagine relativa a una sua possibile violazione l’accesso ai conti può essere sospeso.

Riservatezza e divulgazione delle informazioni

Le informazioni sono considerate riservate, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un’operazione, conservate nell’EUTL, nell’SSTL, nel registro dell’Unione, nel registro svizzero e in qualsiasi altro registro del protocollo di Kyoto.

Tali informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti su loro richiesta se la richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata (a fini d’indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell’ambito della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, la manipolazione del mercato o altre violazioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e al fine di garantire il buon funzionamento dell’ETS dell’UE e dell’ETS della Svizzera).

D.   Criteri essenziali per le piattaforme d’asta e le attività d’asta

Gli enti che conducono le aste di quote nell’ETS delle parti soddisfano i seguenti criteri essenziali e conducono le aste di conseguenza.

 

Criteri essenziali

1.

L’ente che conduce l’asta è selezionato attraverso un processo che assicura trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra varie piattaforme d’asta potenziali sulla base del diritto dell’Unione o del diritto nazionale degli appalti.

2.

L’ente che conduce l’asta è autorizzato all’esercizio di tale attività e fornisce le necessarie garanzie per lo svolgimento delle operazioni; tra le garanzie si annoverano misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative dei conflitti di interessi, individuare e gestire i rischi cui è esposto il mercato, stabilire regole e procedure trasparenti e non discrezionali che assicurino un’asta corretta e ordinata e risorse finanziarie sufficienti per facilitarne il funzionamento ordinato.

3.

L’accesso alle aste è subordinato al rispetto di requisiti minimi per quanto riguarda adeguati controlli della diligenza dei clienti finalizzati ad assicurare che i partecipanti non compromettano lo svolgimento delle aste.

4.

La procedura d’asta è prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle vendite e i volumi stimati da mettere a disposizione. I principali elementi della procedura d’asta, ivi compresi il calendario, le date e i volumi stimati delle vendite sono pubblicati sul sito web dell’ente che conduce l’asta almeno un mese prima dell’inizio dell’asta. Eventuali adeguamenti rilevanti sono annunciati il più rapidamente possibile prima dell’asta.

5.

La vendita all’asta delle quote è eseguita con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sull’ETS di ciascuna parte. L’ente responsabile dell’asta assicura che i prezzi di aggiudicazione non si discostino in maniera significativa dal pertinente prezzo delle quote sul mercato secondario durante il periodo dell’asta, in quanto ciò indicherebbe una carenza delle aste. Il metodo utilizzato per determinare lo scostamento di cui alla frase precedente dovrebbe essere notificato alle autorità competenti che esercitano funzioni di sorveglianza del mercato.

6.

Tutte le informazioni non riservate relative alle aste, comprese tutte le norme, gli orientamenti e moduli, sono pubblicate in maniera aperta e trasparente. I risultati di ogni asta sono pubblicati non appena ragionevolmente possibile e comprendono le pertinenti informazioni non riservate. Le relazioni sui risultati delle aste sono pubblicate almeno una volta all’anno.

7.

La vendita di quote all’asta è soggetta a norme e procedure adeguate per ridurre il rischio di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per quanto possibile, tali norme e procedure sono rigorose quanto quelle applicabili ai mercati finanziari nel rispettivo regime giuridico delle parti. In particolare, all’ente che conduce l’asta incombe l’adozione di misure, procedure e processi che ne assicurano l’integrità. Questi controlla inoltre il comportamento dei partecipanti al mercato e informa le autorità pubbliche competenti in caso di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

8.

L’ente che conduce le aste e le vendite all’asta delle quote è oggetto di un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti. Le autorità competenti designate sono dotate di tutte le competenze giuridiche e risorse tecniche necessarie per vigilare su:

l’organizzazione e il comportamento degli operatori delle piattaforme d’asta;

l’organizzazione e il comportamento degli intermediari professionali che agiscono per conto di clienti;

i comportamenti e le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di impedire l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato;

le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Nella misura del possibile, la vigilanza è rigorosa quanto quella esercitata sui mercati finanziari nei rispettivi regimi giuridici delle parti.

La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all’asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli appalti pubblici.

In attesa che tale ente sia incaricato e a condizione che il numero di quote da mettere all’asta in un anno sia inferiore a una determinata soglia, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall’UFAM, alle condizioni seguenti:

1.

la soglia è di 1 000 000 di quote, comprese le quote da mettere all’asta per le attività di trasporto aereo;

2.

si applicano i criteri essenziali da 1 a 8, ad eccezione dei criteri 1 e 2, mentre l’ultima frase del criterio 5 e i criteri 7 e 8 si applicano all’UFAM solo nella misura del possibile.

Il criterio essenziale 3 si applica unitamente alla seguente disposizione: l’ammissione alle aste di quote svizzere con le modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente accordo è garantita a tutti gli enti nel SEE ammessi a partecipare alle aste nell’Unione.

La Svizzera può incaricare enti ubicati nel SEE di condurre le aste.

ALLEGATO II

NORME TECNICHE DI COLLEGAMENTO

Per rendere operativo il collegamento tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera, una soluzione provvisoria sarà predisposta entro il maggio 2020 o il prima possibile dopo tale data. Le parti cooperano per sostituire al più presto la soluzione provvisoria con un registro permanente.

Le norme tecniche di collegamento (NTC) precisano:

l’architettura del collegamento di comunicazione;

la sicurezza del trasferimento dei dati;

l’elenco delle funzioni (operazioni, spunta contabile ecc.);

la definizione dei servizi web;

le disposizioni relative alla registrazione dei dati;

le modalità operative (servizio di chiamata, assistenza);

il piano di attivazione della comunicazione e la procedura di prova;

la procedura di prova della sicurezza.

Le NTC specificano che gli amministratori devono adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che l’SSTL, l’EUTL e il collegamento siano operativi 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 e che le interruzioni dell’attività dell’SSTL, dell’EUTL e del collegamento devono essere ridotte al minimo.

Le NTC precisano che le comunicazioni tra l’SSTL e l’EUTL consistono in scambi sicuri di messaggi dei servizi web basati sulle tecnologie seguenti (1):

servizi web che utilizzano il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol) o servizi web equivalenti;

VPN – rete privata virtuale (Virtual Private Network) basata su hardware;

XML – linguaggio a marcatori estensibile (Extensible Markup Language);

firma digitale;

protocolli temporali di rete (network time protocols).

Le NTC stabiliscono per il registro della Svizzera, l’SSTL, il registro dell’Unione e l’EUTL prescrizioni supplementari di sicurezza che sono documentate in un «piano di gestione della sicurezza». In particolare, precisano che:

se si sospetta che la sicurezza del registro svizzero, dell’SSTL, del registro dell’Unione o dell’EUTL sia stata compromessa, entrambe le parti si informano reciprocamente e immediatamente e sospendono il collegamento tra l’SSTL e l’EUTL;

in caso di violazione della sicurezza, le parti si impegnano a condividere immediatamente tra loro le informazioni. Nella misura in cui sono disponibili dettagli tecnici, nelle 24 ore dopo la violazione della sicurezza l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione si scambiano una relazione che illustra l’evento (data, causa, impatto, misure correttive).

La procedura di prova della sicurezza di cui alle NTC è completata prima dell’istituzione del collegamento di comunicazione tra l’SSTL e l’EUTL e ogniqualvolta si rende necessaria una nuova versione dell’SSTL o dell’EUTL.

Le NTC prevedono due ambienti di prova oltre all’ambiente di produzione: un ambiente di prova dello sviluppatore e un ambiente di collaudo.

Le parti dimostrano, tramite l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione, che è stata effettuata una valutazione indipendente della sicurezza dei loro sistemi nei dodici mesi precedenti, in conformità delle prescrizioni di sicurezza di cui alle NTC. Le prove di sicurezza, in particolare i test di penetrazione, sono effettuate su tutte le nuove versioni rilevanti del software in conformità delle prescrizioni di sicurezza di cui alle NTC. I test di penetrazione non sono eseguiti dallo sviluppatore del software né da un suo subappaltatore.

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(1)  Tali tecnologie sono attualmente utilizzate per stabilire un collegamento tra il registro dell’Unione e il catalogo internazionale delle operazioni nonché tra il registro della Svizzera e catalogo internazionale delle operazioni.