ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 310

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
24 settembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1321 della Commissione, del 17 settembre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aydın Kestanesi (DOP)]

1

 

*

Regolamento (UE) 2020/1322 della Commissione, del 23 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti ( 1 )

2

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1321 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aydın Kestanesi» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Aydın Kestanesi» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Aydın Kestanesi» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Aydın Kestanesi» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2020

Per la Commissione

a nome della president

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 185 del 4.6.2020, pag. 16.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


24.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/2


REGOLAMENTO (UE) 2020/1322 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Nell’allegato di tale regolamento sono stabiliti i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e glicidil esteri degli acidi grassi.

(2)

Il 21 novembre 2017 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere scientifico (3) relativo ad un aggiornamento della sua valutazione sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e dei relativi esteri degli acidi grassi negli alimenti pubblicato nel 2016 (4), in considerazione delle divergenze scientifiche individuate in merito alla fissazione della dose giornaliera tollerabile (DGT) nella relazione del comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari e i contaminanti (5).

(3)

Il gruppo CONTAM ha fissato una DGT globale aggiornata di 2 μg/kg di peso corporeo al giorno per il 3-MCPD e i relativi esteri degli acidi grassi e ha osservato che tale DGT non viene superata nella popolazione adulta. Tuttavia un lieve superamento della DGT è stato osservato nei forti consumatori delle fasce di età più giovani e in particolare nei lattanti nutriti esclusivamente con formule.

(4)

Il 3-MCPD e i relativi esteri degli acidi grassi sono contaminanti che si formano nel processo di raffinazione degli oli vegetali. Risulta pertanto opportuno stabilire il tenore massimo per la presenza del 3-MCPD e dei relativi esteri degli acidi grassi negli oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti negli alimenti. Poiché gli oli di oliva vergini non contengono glicidil esteri degli acidi grassi, 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi, non è opportuno applicare agli oli di oliva vergini né i nuovi tenori massimi di 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi, né i tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi già stabiliti.

(5)

Tuttavia, a causa dei possibili rischi per la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, è opportuno stabilire un tenore massimo più rigoroso per gli oli e grassi vegetali destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

(6)

Al fine di escludere ogni possibile rischio per la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, e tenendo conto in particolar modo della possibile esposizione al 3-MCPD e ai relativi esteri degli acidi grassi dei lattanti nutriti esclusivamente con formule per lattanti, è opportuno stabilire un tenore massimo specifico rigoroso per quanto riguarda tali formule, quelle di proseguimento e gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, a seconda se commercializzati in forma liquida o in polvere.

(7)

Dato che il lieve superamento della DGT è stato osservato nei consumatori molto esposti delle fasce di età più giovani e non solo nei lattanti nutriti esclusivamente con formule per lattanti, è opportuno applicare il medesimo rigoroso tenore alle formule per la prima infanzia, considerato che sono consumate anche da bambini al di sotto dei 3 anni. Inoltre è opportuno che il tenore massimo di glicidil esteri degli acidi grassi attualmente definito per le formule per lattanti e quelle di proseguimento sia esteso anche alle formule per la prima infanzia.

(8)

Inoltre è recentemente emerso da pubblicazioni scientifiche e dati di occorrenza ricevuti che anche l’olio di pesce e gli oli provenienti da altri organismi marini possono contenere elevati tenori di glicidil esteri degli acidi grassi e di 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi. Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, è opportuno stabilire un tenore massimo di glicidil esteri degli acidi grassi e di 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi negli oli di pesce e oli provenienti da altri organismi marini.

(9)

È opportuno che sia concesso agli operatori del settore alimentare un tempo sufficiente per adeguare i propri processi produttivi e che i tenori massimi di 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi e i nuovi tenori massimi di glicidil esteri nelle formule per la prima infanzia, negli oli di pesce e negli oli provenienti da altri organismi marini si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2021. Inoltre è opportuno consentire che i prodotti non conformi ai tenori massimi di 3-MCPD e relativi esteri degli acidi grassi, immessi sul mercato prima di tale data, possano rimanere in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Tuttavia, poiché i glicidil esteri degli acidi grassi sono agenti cancerogeni genotossici e la loro presenza comporta di conseguenza un rischio elevato per la salute pubblica, i prodotti non conformi ai nuovi tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021 dovrebbero rimanere in commercio per un periodo limitato.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli oli di pesce e gli oli di altri organismi marini di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e le formule per la prima infanzia di cui ai punti 4.2.3 e 4.2.4 di detto allegato, regolarmente immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021 possono continuare a essere commercializzati fino al 30 giugno 2021.

I prodotti alimentari elencati al punto 4.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 regolarmente immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021 possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Gruppo CONTAM dell’EFSA (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2018. Scientific opinion on the update of the risk assessment on 3-monochloropropanediol and its fatty acid esters (Parere scientifico sull’aggiornamento della valutazione del rischio del 3-monocloropropandiolo e dei relativi esteri degli acidi grassi). EFSA Journal 2018;16(1):5083, 48 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5083.

(4)  Gruppo CONTAM dell’EFSA (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2016. Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food [Parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di 3- e 2-monocloropropandiolo (MCPD), relativi esteri di acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi negli alimenti]. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 pp. https://doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(5)  Valutazione della sicurezza di alcuni contaminanti negli alimenti. WHO Food Additives Series, No. 74, 2018. Toxicological Monographs 19 bis dell’83a riunione.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276868/9789241660747-eng.pdf?ua=1


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, la parte 4 «3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e glicidil esteri degli acidi grassi» è sostituita dalla seguente:

«Parte 4: 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (μg/kg)

4.1.

3-monocloropropandiolo (3-MCPD)

 

4.1.1.

Proteina vegetale idrolizzata (30)

20

4.1.2.

Salsa di soia (30)

20

4.2.

Glicidil esteri degli acidi grassi espressi come glicidolo

 

4.2.1.

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti negli alimenti, ad eccezione degli alimenti indicati in 4.2.2 e degli oli di oliva vergini  ((*))

1 000  ((***))

4.2.2.

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

500  ((***))  ((******))

4.2.3.

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29)  ((**)) (in polvere)

50  ((***))

4.2.4.

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29)  ((**)) (liquidi)

6,0  ((***))

4.3.

Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD  ((****))

 

4.3.1.

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’uso come ingredienti negli alimenti, che rientrano nelle seguenti categorie, ad eccezione degli alimenti indicati in 4.3.2 e degli oli di oliva vergini  ((*))

oli e grassi di cocco, mais, colza, girasole, soia, palmisti e oli di oliva (composti da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini)  ((*)) e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria;

1 250

altri oli vegetali [compresi gli oli di sansa di oliva  ((*))], oli di pesce e oli di altri organismi marini e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria;

2 500

miscele di oli e grassi appartenenti alle due categorie summenzionate.

---  ((*****))

4.3.2.

Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

750  ((******))

4.3.3.

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29)  ((**)) (in polvere)

125  ((*******))

4.3.4.

Formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (29) e formule per la prima infanzia (29)  ((**)) (liquidi)

15  ((*******))


((*))  Quali definiti nell’allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

((**))  Per «formule per la prima infanzia» si intendono bevande a base di latte e prodotti simili a base di proteine destinati ai bambini nella prima infanzia. Tali prodotti non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 609/2013 [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle formule per bambini nella prima infanzia (COM/2016/169 final)] (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1584113839504&from=IT)

((***))  Per gli oli di pesce e oli di altri organismi marini e formule per la prima infanzia, i tenori massimi di applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

((****))  I tenori massimi si applicano dal 1o gennaio 2021.

((*****))  Gli oli e i grassi usati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per l’olio e il grasso. Pertanto il tenore della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi espressi come 3-MCPD nella miscela non deve superare il tenore calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1881/2006. Nel caso in cui la composizione quantitativa non sia nota all’autorità competente e all’operatore del settore alimentare, che non produce la miscela, il tenore della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD nella miscela, non deve in alcun caso superare i 2500 μg/kg.

((******))  Se il prodotto è una miscela di diversi oli o grassi di origine botanica identica o diversa, il tenore massimo si applica alla miscela. Gli oli e i grassi usati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per l’olio e il grasso nel punto 4.3.1.

((*******))  Tenore massimo da riesaminare entro due anni dalla data di applicazione al fine di abbassarlo.»