ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
21 settembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1302 della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1303 della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di cui l’ESMA dovrebbe tener conto per determinare se una controparte centrale stabilita in un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri ( 1 )

7

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/1304 della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi minimi di cui l’ESMA tiene conto ai fini della valutazione della richiesta della conformità comparabile presentata dalle controparti centrali di paesi terzi e le modalità e le condizioni di tale valutazione ( 1 )

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio, del 18 settembre 2020, relativa all’autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell’Unione

27

 

 

Decisione (UE) 2020/1306 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2020, sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19 (BCE/2020/44)

30

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione, del 18 settembre 2020, relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell’Unione

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1302 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali stabilite nei paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25 quinquies, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 25 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») impone alle controparti centrali («CCP») di paesi terzi il pagamento di commissioni associate alla domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 25 del medesimo regolamento e commissioni annuali associate allo svolgimento delle funzioni dell’ESMA in conformità del medesimo regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute. A norma dell’articolo 25 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, tali commissioni sono proporzionate al fatturato delle CCP interessate e coprono tutti i costi sostenuti dall’ESMA per il riconoscimento e per lo svolgimento delle sue funzioni in conformità del medesimo regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi.

(2)

Il pagamento di commissioni associate alla domanda di riconoscimento («commissioni di riconoscimento») dovrebbe essere imposto alle CCP di paesi terzi per coprire i costi sostenuti dall’ESMA per il trattamento delle domande di riconoscimento, compresi i costi per verificare che le domande siano complete, richiedere informazioni supplementari e redigere decisioni, nonché i costi relativi alla valutazione della rilevanza sistemica delle CCP di paesi terzi («classificazione»). Per le CCP che sono di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri e che sono riconosciute dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012 («CCP di classe 2»), l’ESMA sostiene costi aggiuntivi. Tali costi aggiuntivi sono sostenuti dall’ESMA per valutare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012 e per valutare se, rispettando il quadro giuridico applicabile del paese terzo, la CCP può essere considerata conforme ai requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 («conformità comparabile»). I costi associati alle domande presentate dalle CCP di classe 2 saranno pertanto superiori a quelli associati alle domande presentate dalle CCP di paesi terzi che non sono ritenute di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri («CCP di classe 1»).

(3)

A tutte le CCP di paesi terzi che presentano una domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere imposto il pagamento di una commissione di riconoscimento di base; alle CCP di classe 2 dovrebbe essere imposto anche il pagamento di una commissione aggiuntiva per coprire i costi aggiuntivi sostenuti dall’ESMA nell’ambito della procedura di domanda. Il pagamento della commissione di riconoscimento aggiuntiva dovrebbe essere imposto anche alle CCP già riconosciute la prima volta in cui l’ESMA determina che debbano essere classificate come CCP di classe 2 a seguito del riesame della loro rilevanza sistemica a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, o dell’articolo 89, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(4)

Alle CCP di paesi terzi riconosciute deve essere inoltre imposto il pagamento di commissioni annuali per coprire i costi sostenuti dall’ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione a tali CCP. Tanto per le CCP di classe 1 quanto per quelle di classe 2, tali funzioni comprendono il riesame periodico della rilevanza sistemica delle CCP a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’attuazione e il mantenimento di accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il controllo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi. Per le CCP di classe 2 l’ESMA è altresì tenuta a vigilare su base continuativa sul rispetto da parte di tali CCP dei requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, anche in virtù della conformità comparabile, ove sia stata accordata. È pertanto opportuno applicare commissioni annuali diverse alle CCP di classe 1 e alle CCP di classe 2.

(5)

Le commissioni di riconoscimento e le commissioni annuali previste dal presente regolamento dovrebbero coprire i costi che l’ESMA prevede di sostenere per il trattamento delle domande di riconoscimento sulla base della sua esperienza nello svolgimento di funzioni in relazione a CCP di paesi terzi e altri soggetti sottoposti a vigilanza, nonché sulla base dei costi previsti indicati nel suo bilancio annuale per attività.

(6)

Le funzioni svolte dall’ESMA a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione alle CCP di classe 1 riconosciute saranno in gran parte identiche per ciascuna CCP di classe 1, indipendentemente dalle dimensioni. È pertanto opportuno che i costi sostenuti dall’ESMA in relazione alle CCP di classe 1 riconosciute siano coperti da una commissione annuale di importo identico versata da ciascuna CCP di classe 1 riconosciuta. In relazione alle CCP di classe 2 riconosciute, al fine di garantire un’equa ripartizione delle commissioni che rifletta anche l’effettivo sforzo amministrativo richiesto all’ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione a ciascuna CCP di classe 2, le commissioni annuali dovrebbero tenere conto anche del fatturato di ciascuna CCP di classe 2.

(7)

Le commissioni annuali a carico delle CCP di paesi terzi per il primo anno in cui sono riconosciute a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero essere proporzionate alla parte dell’anno in cui l’ESMA svolge le sue funzioni in conformità del medesimo regolamento in relazione a tali CCP. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi all’anno in cui una CCP riconosciuta come CCP di classe 1 è classificata per la prima volta come CCP di classe 2 ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

(8)

Per garantire il finanziamento tempestivo dei costi sostenuti dall’ESMA in relazione alle domande di riconoscimento presentate a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le commissioni di riconoscimento dovrebbero essere pagate all’ESMA prima del trattamento della domanda di riconoscimento o della valutazione del rispetto, da parte delle CCP di classe 2, dei requisiti di riconoscimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012. Al fine di garantire il finanziamento tempestivo dei costi sostenuti dall’ESMA per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute, le commissioni annuali dovrebbero essere pagate all’inizio dell’anno civile cui si riferiscono. Le commissioni annuali nel primo anno del riconoscimento dovrebbero essere pagate subito dopo l’adozione della decisione di riconoscimento.

(9)

Al fine di scoraggiare domande reiterate o infondate, le commissioni di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate qualora il richiedente ritiri la domanda. Poiché l’attività amministrativa necessaria per le domande di riconoscimento che vengono respinte è identica a quella necessaria per le domande accettate, le commissioni di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate in caso di rifiuto del riconoscimento.

(10)

I costi sostenuti dall’ESMA successivamente all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in relazione a CCP di paesi terzi che sono già state riconosciute in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 22 settembre 2020 dovrebbero essere coperti dalle commissioni. Tali CCP di paesi terzi dovrebbero essere pertanto tenute a pagare una commissione annuale provvisoria per il 2020 e per ogni anno successivo fino alla conclusione del riesame della loro rilevanza sistemica a norma dell’articolo 89, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(11)

Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire che l’ESMA sia finanziata in modo tempestivo e adeguato a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/2099,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

COMMISSIONI

Articolo 1

Commissioni di riconoscimento

1.   La CCP stabilita in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 paga una commissione di riconoscimento di base di 50 000 EUR.

2.   La CCP stabilita in un paese terzo paga una commissione di riconoscimento aggiuntiva di 360 000 EUR qualora l’ESMA stabilisca che, in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012, tale CCP è di rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri («CCP di classe 2»). La CCP di classe 2 paga la commissione di riconoscimento aggiuntiva in ciascuno dei seguenti casi:

a)

la CCP presenta una domanda di riconoscimento;

b)

se già riconosciuta a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP risulta essere una CCP di classe 2 a seguito del riesame effettuato dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Commissioni annuali

1.   La CCP riconosciuta paga una commissione annuale.

2.   Se la CCP è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 («CCP di classe 1»), per ciascuna CCP di classe 1 la commissione annuale per un determinato anno (n) è pari alla commissione annuale complessiva divisa in parti uguali tra tutte le CCP di classe 1 riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1).

Ai fini del primo comma, la commissione annuale complessiva per un determinato anno (n) è pari alla stima delle spese incluse nel bilancio dell’ESMA per l’anno in questione che sono relative alle funzioni che l’ESMA deve svolgere in relazione a tutte le CCP di classe 1 riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   Se la CCP è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012 («CCP di classe 2»), la commissione annuale per un determinato anno (n) è pari alla commissione annuale complessiva divisa in parti uguali tra tutte le CCP di classe 2 riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1), moltiplicata per il fattore di ponderazione applicabile determinato a norma dell’articolo 4 del presente regolamento.

Ai fini del primo comma, la commissione annuale complessiva per un determinato anno (n) è pari alla stima delle spese incluse nel bilancio dell’ESMA per l’anno in questione che sono relative alle funzioni che l’ESMA deve svolgere in relazione a tutte le CCP di classe 2 riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 3

Commissioni annuali nell’anno del riconoscimento

1.   Per l’anno in cui la CCP di un paese terzo è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, la commissione annuale è calcolata come segue:

a)

se l’ESMA riconosce che la CCP è una CCP di classe 1, la commissione annuale è determinata in proporzione alla commissione di riconoscimento di base di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, secondo la seguente formula:

Image 1

b)

se l’ESMA riconosce che la CCP è una CCP di classe 2, la commissione annuale è determinata in proporzione alla commissione di riconoscimento aggiuntiva di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, secondo la seguente formula:

Image 2

2.   Se la CCP ha pagato una commissione annuale provvisoria conformemente all’articolo 9 per l’anno in cui la CCP è riconosciuta come CCP di classe 1, non è imposto il pagamento della commissione annuale calcolata in conformità del paragrafo 1, lettera a).

3.   Se la CCP ha pagato una commissione annuale provvisoria conformemente all’articolo 9 o una commissione annuale conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, per l’anno in cui la CCP è riconosciuta come CCP di classe 2, l’importo di tale commissione è detratto dalla commissione da pagare in conformità del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 4

Fatturato applicabile per le CCP di classe 2

1.   Il fatturato pertinente della CCP di classe 2 corrisponde ai suoi ricavi a livello mondiale derivanti dalla fornitura di servizi di compensazione (commissioni di partecipazione e commissioni di compensazione, al netto dei costi delle operazioni) durante l’ultimo esercizio finanziario della CCP.

La CCP di classe 2 fornisce annualmente all’ESMA dati sottoposti a revisione contabile che confermano i suoi ricavi a livello mondiale derivanti dalla fornitura dei servizi di compensazione di cui al primo comma. I dati sottoposti a revisione contabile sono trasmessi all’ESMA entro il 30 settembre di ogni anno. I documenti contenenti i dati sottoposti a revisione contabile sono forniti in una lingua comunemente utilizzata nell’ambiente dei servizi finanziari.

Se i ricavi di cui al primo comma sono segnalati in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA li converte in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro applicabile al periodo nel quale tali ricavi sono stati registrati. A tal fine è utilizzato il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

2.   In base al fatturato determinato conformemente al paragrafo 1 per un determinato anno (n), si considera che la CCP appartenga a uno dei seguenti gruppi:

a)

gruppo 1: fatturato annuo inferiore a 600 milioni di EUR;

b)

gruppo 2: fatturato annuo pari a 600 milioni di EUR o superiore.

Alle CCP di classe 2 appartenenti al gruppo 1 è attribuito un fattore di ponderazione del fatturato pari a 1.

Alle CCP di classe 2 appartenenti al gruppo 2 è attribuito un fattore di ponderazione del fatturato pari a 1,2.

3.   Il fattore complessivo di ponderazione del fatturato di tutte le CCP di classe 2 riconosciute per un determinato anno (n) è pari alla somma dei fattori di ponderazione del fatturato determinati conformemente al paragrafo 2 di tutte le CCP di classe 2 riconosciute dall’ESMA al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1).

4.   Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 3, il fattore di ponderazione applicabile della CCP di classe 2 per un determinato anno (n) è pari al suo fattore di ponderazione del fatturato, determinato conformemente al paragrafo 2, diviso per il fattore complessivo di ponderazione del fatturato di tutte le CCP di classe 2 riconosciute, determinato conformemente al paragrafo 3.

CAPO II

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 5

Modalità generali di pagamento

1.   Tutte le commissioni sono pagate in euro.

2.   Eventuali ritardi di pagamento sono soggetti agli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

3.   Le comunicazioni tra l’ESMA e le CCP di paesi terzi avvengono per via elettronica.

Articolo 6

Pagamento delle commissioni di riconoscimento

1.   La commissione di riconoscimento di base di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è pagata al momento della presentazione della domanda di riconoscimento da parte della CCP.

In deroga al primo comma, se la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 per il paese terzo in cui la CCP è stabilita al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, la commissione di riconoscimento di base è pagata al più tardi il giorno dell’entrata in vigore di tale atto di esecuzione.

2.   La data entro la quale deve essere pagata la commissione di riconoscimento aggiuntiva di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento è fissata in una nota di addebito inviata dall’ESMA alla CCP a seguito della richiesta dell’ESMA alla CCP di trasmettere informazioni supplementari per la valutazione della conformità della CCP ai requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tra la data in cui l’ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.

3.   Le commissioni di riconoscimento non sono rimborsate.

Articolo 7

Pagamento delle commissioni annuali

1.   Le commissioni annuali di cui all’articolo 2 per un determinato anno (n) sono pagate entro il 31 marzo dell’anno (n).

L’ESMA invia a tutte le CCP di paesi terzi riconosciute una nota di addebito che specifica l’importo delle commissioni annuali entro il 1o marzo dell’anno (n).

2.   L’importo della commissione annuale di cui all’articolo 3 nell’anno del riconoscimento e la data entro la quale deve essere pagata sono indicati in una nota di addebito inviata dall’ESMA alla CCP. Tra la data in cui l’ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.

3.   Le commissioni annuali pagate dalla CCP non sono rimborsate.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 8

Domande di riconoscimento già presentate

1.   Se la CCP di un paese terzo ha presentato domanda di riconoscimento prima del 22 settembre 2020 e l’ESMA non ha ancora adottato una decisione volta a riconoscere la CCP o a rifiutare il riconoscimento, la CCP paga la commissione di riconoscimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, entro il 22 ottobre 2020.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora l’ESMA abbia sospeso il trattamento della domanda di riconoscimento della CCP di un paese terzo prima del 22 settembre 2020, la CCP paga la commissione di riconoscimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, entro la data di pagamento indicata nella nota di addebito inviata dall’ESMA alla CCP, a seguito della notifica della revoca della sospensione del trattamento della domanda. Tra la data in cui l’ESMA invia la nota di addebito alla CCP e la data di pagamento intercorrono almeno 30 giorni di calendario.

Articolo 9

Commissione annuale provvisoria per le CCP già riconosciute

1.   La CCP di un paese terzo che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, è riconosciuta dall’ESMA in conformità dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 paga una commissione annuale provvisoria di 50 000 EUR per il 2020 e per ogni anno successivo fino alla conclusione del riesame della sua rilevanza sistemica a norma dell’articolo 89, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al riconoscimento in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, o dell’articolo 25, paragrafo 2 ter, del medesimo regolamento, oppure al rifiuto del riconoscimento.

2.   La commissione annuale provvisoria per il 2020 è pagata entro 30 giorni di calendario dall’entrata in vigore del presente regolamento. Le commissioni annuali provvisorie per un altro anno (n) sono pagate entro il 31 marzo dell’anno (n).

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


21.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1303 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di cui l’ESMA dovrebbe tener conto per determinare se una controparte centrale stabilita in un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati (1) sulle negoziazioni, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Nel valutare il grado di rischio sistemico che una controparte centrale (CCP) di un paese terzo presenta per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, l’ESMA dovrebbe tenere conto di una serie di considerazioni quantitative e qualitative oggettive che giustificano la sua decisione di riconoscere una CCP di un paese come una CCP di classe 1 o una CCP di classe 2. Dovrebbe tenere conto inoltre le condizioni in base alle quali la Commissione ha potuto adottare la propria decisione sull’equivalenza. In particolare, nel valutare il profilo di rischio di una CCP di un paese terzo, l’ESMA è tenuta a considerare indicatori di attività quantitativi oggettivi e trasparenti relativi all’attività condotta nei confronti dei partecipanti al sistema stabiliti nell’Unione o denominata in valute dell’Unione al momento della valutazione. Sebbene l’ESMA sia tenuta a considerare l’attività condotta dalla CCP in modo olistico, la sua valutazione dovrebbe riflettere il rischio che una determinata CCP può rappresentare per la stabilità finanziaria dell’Unione.

(2)

Nello specificare i criteri di cui l’ESMA deve tenere conto per determinare la classe di una CCP di un paese terzo, è opportuno considerare la natura delle operazioni compensate dalla CCP, compresa la complessità, il profilo di rischio e la scadenza media, nonché la trasparenza e la liquidità dei mercati interessati e il grado in cui le attività di compensazione della CCP sono denominate in euro o in altre valute dell’Unione. A tal proposito, in ragione delle loro caratteristiche specifiche, alcuni prodotti, quali i prodotti agricoli, quotati ed eseguiti sui mercati regolamentati in paesi terzi e relativi a mercati che servono principalmente controparti non finanziarie nazionali nel paese terzo in questione che gestiscono i propri rischi commerciali attraverso tali contratti, possono rappresentare un rischio trascurabile per i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione dell’Unione, in quanto presentano un basso grado di interconnessione sistemica con il resto del sistema finanziario.

(3)

I paesi in cui la CCP opera, l’entità dei servizi che fornisce, le caratteristiche degli strumenti finanziari che compensa e i volumi compensati sono indicatori oggettivi della complessità dell’attività della CCP. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe pertanto tenere conto dell’assetto proprietario, dell’attività e della struttura societaria della CCP, nonché della gamma, della natura e della complessità dei servizi di compensazione offerti dalla CCP e del grado di importanza di tali servizi per i partecipanti diretti e i clienti (congiuntamente «partecipanti al sistema») stabiliti nell’Unione. Sebbene la rilevanza sistemica di una CCP debba essere valutata in modo olistico, l’ESMA dovrebbe tenere specificamente conto della quota di attività che la CCP conduce in valute dell’Unione e della quota di attività della CCP generata da partecipanti al sistema stabiliti nell’Unione. Per le CCP più suscettibili di essere a rilevanza sistemica per l’Unione, è importante che l’ESMA valuti la struttura e l’assetto proprietario del gruppo di cui fa eventualmente parte la CCP, al fine di determinare se gli interessi dell’Unione sono a rischio. È inoltre opportuno valutare la profondità, la liquidità e la trasparenza dei mercati serviti dalla CCP in questione, in modo che l’ESMA possa comprendere meglio il rischio per i partecipanti diretti stabiliti nell’Unione in caso di asta per la gestione dell’inadempimento.

(4)

Il capitale della CCP e le risorse finanziarie impegnate dai partecipanti al sistema, nonché il tipo e la natura delle garanzie che essi forniscono, sono elementi essenziali da considerare nel valutare la capacità di una CCP di resistere a eventuali sviluppi negativi. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe pertanto avere un quadro generale delle risorse finanziarie di cui dispone la CCP in caso di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento. L’ESMA dovrebbe inoltre considerare la natura garantita, non garantita, impegnata, non impegnata, finanziata o non finanziata di tali risorse, nonché i mezzi utilizzati dalla CCP per garantire la certezza del diritto e la fiducia per quanto riguarda il regolamento dei pagamenti che effettua e le garanzie a cui deve far fronte. L’ESMA dovrebbe considerare infine l’esistenza, la natura e l’effetto del quadro di risanamento e risoluzione per le CCP nella giurisdizione in cui opera la CCP che chiede il riconoscimento. I quadri di risanamento e risoluzione dovrebbero essere valutati sulla base di orientamenti e caratteristiche essenziali convenuti a livello internazionale. Nell’esaminare il rischio di regolamento e di liquidità, per le CCP che sono suscettibili di essere a rilevanza sistemica, l’ESMA dovrebbe prestare particolare attenzione alla misura in cui l’accesso di tali CCP alla liquidità è sicuro e ai problemi di liquidità sulle valute dell’Unione. Sebbene la sicurezza dei pagamenti e dei regolamenti possa essere rafforzata attraverso l’utilizzo della tecnologia di registro distribuito o di altre tecnologie recenti, l’ESMA dovrebbe prestare attenzione ai rischi aggiuntivi che ne possono derivare per la CCP, con particolare riguardo al rischio informatico.

(5)

La natura delle condizioni imposte da una CCP affinché i partecipanti al sistema possano accedere ai suoi servizi e le interconnessioni tra i partecipanti al sistema hanno ripercussioni sul modo in cui una CCP può essere colpita da un evento avverso che interessa tali partecipanti. Pertanto, nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe determinare, nella misura del possibile, l’identità dei partecipanti al sistema della CCP, in particolare nel caso in cui la CCP fornisca servizi a partecipanti al sistema stabiliti nell’Unione. L’ESMA dovrebbe inoltre determinare la quota di mercato interessata o l’importanza relativa dei partecipanti al sistema o dei gruppi di partecipanti al sistema della CCP. Nella misura necessaria per valutare l’impatto che ciò potrebbe avere sulla struttura della partecipazione diretta, l’ESMA dovrebbe valutare le condizioni in base alle quali la CCP fornisce accesso ai propri servizi di compensazione e le opzioni che propone. Per quanto riguarda le CCP suscettibili di essere a rilevanza sistemica per l’Unione, l’ESMA dovrebbe valutare se i requisiti normativi e prudenziali che la CCP impone ai propri partecipanti diretti sono sufficientemente rigorosi.

(6)

Nel caso di dissesto di una CCP, i partecipanti al sistema potrebbero dover ricorrere, direttamente o indirettamente, a servizi simili o identici forniti da altre CCP. Al fine di valutare la rilevanza relativa della CCP che chiede il riconoscimento, nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA dovrebbe quindi determinare se i partecipanti al sistema possono sostituire alcuni o tutti i servizi di compensazione forniti dalla CCP in questione con i servizi di altre CCP, in particolare se tali CCP alternative sono autorizzate o riconosciute dall’Unione. Qualora i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell’Unione possano compensare solo determinati prodotti soggetti a obbligo di compensazione presso una singola CCP di un paese terzo, l’ESMA dovrebbe considerare con particolare attenzione la rilevanza sistemica della CCP in questione.

(7)

Le CCP possono essere collegate in molti modi ad altre infrastrutture dei mercati finanziari, quali altre CCP o i depositari centrali di titoli. Un’interruzione di tali collegamenti può incidere negativamente sul buon funzionamento della CCP. Pertanto, nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’ESMA dovrebbe valutare in che misura la CCP è collegata con le altre infrastrutture dei mercati finanziari o istituzioni finanziarie secondo modalità che possano compromettere la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. In tale contesto l’ESMA dovrebbe prestare particolare attenzione ai collegamenti e alle interdipendenze con soggetti aventi sede nell’Unione. L’ESMA dovrebbe infine determinare e valutare la natura dei servizi esternalizzati dalla CCP e il rischio che tali accordi pongono alla CCP nel caso in cui tali servizi siano interrotti o compromessi in qualsiasi modo.

(8)

Qualora, in base a indicatori quantitativi oggettivi, l’esposizione dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell’Unione nei confronti di una CCP sia significativa, l’ESMA dovrebbe valutare elementi aggiuntivi per ciascun criterio. Quanti più indicatori la CCP soddisfa, tanto maggiore è la probabilità che l’ESMA concluda che la CCP è a rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.

(9)

Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire la più rapida attuazione del regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Natura, dimensioni e complessità dell’attività della CCP

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta i seguenti elementi:

a)

i paesi in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi;

b)

la misura in cui la CCP fornisce altri servizi oltre a quelli di compensazione;

c)

il tipo di strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP;

d)

se gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP sono soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012;

e)

i valori medi compensati dalla CCP in un anno ai seguenti livelli:

i)

a livello della CCP;

ii)

a livello di ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell’Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione;

iii)

a livello dei partecipanti diretti stabiliti al di fuori dell’Unione o che non fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione quando effettuano compensazioni per conto di clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione, in termini aggregati;

f)

se la CCP ha completato una valutazione del suo profilo di rischio sulla base di norme convenute a livello internazionale o in altro modo, la metodologia utilizzata e i risultati della valutazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), l’ESMA valuta separatamente i seguenti valori:

a)

per le operazioni su titoli (comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)), il valore delle posizioni aperte;

b)

per le operazioni su derivati negoziate sui mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il valore della posizione aperta o del volume degli scambi;

c)

per le operazioni su derivati over-the-counter (OTC), l’importo nozionale lordo e netto in essere.

Tali valori devono essere valutati per ciascuna valuta e categoria di attività.

3.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’articolo 6, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:

a)

l’assetto proprietario della CCP;

b)

qualora la CCP appartenga allo stesso gruppo di un’altra infrastruttura dei mercati finanziari, ad esempio un’altra CCP o un depositario centrale di titoli, la struttura societaria del gruppo cui appartiene la CCP;

c)

se la CCP fornisce servizi di compensazione a clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione attraverso partecipanti diretti stabiliti al di fuori dell’Unione;

d)

la natura, la profondità e la liquidità dei mercati serviti, nonché il livello di informazioni disponibili in merito ai dati relativi ai prezzi adeguati per i partecipanti al mercato o qualsiasi fonte di fissazione dei prezzi generalmente accettata e affidabile;

e)

se le quotazioni, il prezzo pre-negoziazione di acquisto e il prezzo pre-negoziazione di vendita, e lo spessore degli interessi di negoziazione sono resi pubblici;

f)

se il prezzo post-negoziazione, il volume e il momento delle operazioni eseguite o concluse, all’interno e all’esterno dei mercati serviti dalla CCP, sono resi pubblici.

Articolo 2

Effetto del fallimento o del dissesto della CCP

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta i seguenti elementi:

a)

il capitale della CCP, compresi gli utili non distribuiti e le riserve;

b)

il tipo e l’importo delle garanzie accettate e detenute dalla CCP, gli scarti di garanzia applicati, la corrispondente metodologia di determinazione degli scarti di garanzia, le valute in cui è denominata la garanzia e la misura in cui la garanzia è fornita da soggetti stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione;

c)

l’importo massimo dei margini riscossi dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA;

d)

l’importo massimo dei margini riscossi dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA da ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell’Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione, ove applicabile, per categoria di attività o fondo di garanzia in caso di inadempimento segregato;

e)

ove applicabile, per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, i contributi massimi al fondo di garanzia richiesti e detenuti dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA;

f)

ove applicabile, per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, i contributi massimi al fondo di garanzia richiesti, e detenuti dalla CCP, a ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell’Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA;

g)

la stima dell’obbligo di pagamento massimo nel corso di un singolo giorno, in totale e in ciascuna valuta dell’Unione, che sarebbe dovuto in caso di inadempimento di uno o due maggiori partecipanti diretti (e dei loro affiliati) in condizioni di mercato estreme ma plausibili;

h)

l’importo totale, per ciascuna valuta dell’Unione, delle risorse finanziarie liquide di cui beneficia la CCP ripartite per tipo di risorsa, compresi i depositi in contanti, risorse impegnate e non impegnate;

i)

l’importo totale delle risorse finanziarie liquide impegnate a beneficio della CCP da soggetti stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione.

2.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’articolo 6, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:

a)

l’identità dei fornitori di liquidità stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione;

b)

i valori giornalieri aggregati medi e massimi dei pagamenti in valuta dell’Unione in entrata e in uscita;

c)

la misura in cui la moneta di banca centrale è utilizzata per il regolamento e il pagamento o se sono utilizzati altri soggetti a tal fine;

d)

la misura in cui la CCP applica tecnologie, quali la tecnologia di registro distribuito, nel processo di regolamento/pagamento;

e)

il piano di risanamento della CCP;

f)

il regime di risoluzione applicabile alla CCP;

g)

se è stato istituito un gruppo di gestione delle crisi per la CCP in questione.

Articolo 3

Struttura della partecipazione diretta della CCP

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta i seguenti elementi:

a)

la partecipazione diretta e, ove le informazioni siano disponibili, se e quali clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione utilizzano i servizi di compensazione della CCP; e

b)

le diverse opzioni disponibili per accedere ai servizi di compensazione della CCP (compresi i diversi modelli di partecipazione e di accesso diretto per i clienti) e le condizioni per concedere, rifiutare o porre termine all’accesso.

2.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’articolo 6, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i requisiti normativi o prudenziali che la CCP impone ai partecipanti diretti per accedere ai servizi di compensazione.

Articolo 4

Servizi di compensazione alternativi forniti da altre CCP

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta se i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell’Unione possono accedere, in tutto o in parte, ai servizi di compensazione forniti da una CCP attraverso un’altra CCP e se tali CCP sono autorizzate o riconosciute ai sensi degli articoli 14 e 25 del medesimo regolamento.

2.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’articolo 6, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche se i servizi forniti dalla CCP si riferiscono a una categoria di derivati soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 5

Rapporto, interdipendenze e altre interazioni della CCP

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta l’ambito delle funzioni, dei servizi o delle attività che sono stati esternalizzati dalla CCP.

2.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’articolo 6, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:

a)

gli eventuali effetti che l’impossibilità del fornitore di funzioni, servizi o attività esternalizzati di adempiere gli obblighi derivanti dagli accordi di esternalizzazione avrebbe sull’Unione o su uno o più Stati membri;

b)

se la CCP serve sedi di negoziazione stabilite nell’Unione;

c)

se la CCP ha accordi di interoperabilità o di marginazione integrata (cross-margining) con CCP stabilite nell’Unione oppure collegamenti o partecipazioni in altre infrastrutture dei mercati finanziari situate nell’Unione, quali depositari centrali di titoli o sistemi di pagamento.

Articolo 6

Indicatori di esposizione minima dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell’Unione con la CCP

1.   Ai fini degli articoli da 1 a 5, gli indicatori sono i seguenti:

a)

la posizione aperta massima delle operazioni su titoli, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli, o dei derivati negoziati in borsa denominati in valute dell’Unione compensati dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione o destinati a essere compensati dalla CCP nel corso di un periodo di un anno dopo la valutazione è superiore a 1000 miliardi di EUR;

b)

l’importo massimo in essere delle operazioni su derivati OTC denominate in valute dell’Unione compensate dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione o destinate a essere compensate dalla CCP nel corso di un periodo di un anno dopo la valutazione è superiore a 1000 miliardi di EUR;

c)

il requisito di margine aggregato medio e i contributi medi al fondo di garanzia in caso di inadempimento per i conti detenuti presso la CCP dai partecipanti diretti che sono soggetti stabiliti nell’Unione o parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione, calcolati dalla CCP su base netta a livello di conto dei partecipanti diretti nel corso di un periodo di due anni prima della valutazione, sono superiori a 25 miliardi di EUR;

d)

la stima dell’obbligo di pagamento massimo cui si sono impegnati soggetti stabiliti nell’Unione o parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione e calcolato nel corso del periodo di un anno prima della valutazione che risulterebbe in caso di inadempimento di almeno i due maggiori partecipanti diretti e dei loro affiliati in condizioni di mercato estreme ma plausibili è superiore a 3 miliardi di EUR.

Ai fini della lettera d), l’obbligo di pagamento aggrega gli impegni in tutte le valute dell’Unione convertite in EUR, ove necessario.

2.   L’ESMA può determinare che, in base ai criteri specificati negli articoli da 1 a 5, una CCP di un paese terzo è una CCP di classe due solo quando è soddisfatto almeno uno degli indicatori di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


21.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1304 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi minimi di cui l’ESMA tiene conto ai fini della valutazione della richiesta della conformità comparabile presentata dalle controparti centrali di paesi terzi e le modalità e le condizioni di tale valutazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, la controparte centrale di paese terzo a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri («CCP di classe 2») può chiedere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di valutare se, con il rispetto da parte della CCP di classe 2 del quadro applicabile del paese terzo si può ritenere soddisfatta la sua conformità ai requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 (conformità comparabile) e di adottare conformemente una decisione.

(2)

La conformità comparabile preserva la stabilità finanziaria dell’Unione e garantisce condizioni di parità tra le CCP di classe 2 e le CCP autorizzate nell’Unione, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi e normativi a carico delle CCP di classe 2. La valutazione della conformità comparabile dovrebbe pertanto verificare se il rispetto del quadro applicabile del paese terzo da parte della CCP di classe 2 soddisfa effettivamente la conformità a uno o a tutti i requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire gli elementi che devono essere valutati dall’ESMA in sede di valutazione della richiesta di conformità comparabile da parte di una CCP di classe 2. Ai fini della valutazione l’ESMA dovrebbe anche prendere in considerazione il rispetto da parte della CCP dei requisiti enunciati in atti delegati o in atti di esecuzione che specificano ulteriormente i predetti elementi, ivi compresi requisiti in materia di margini, di controllo del rischio di liquidità e di garanzie.

(3)

Nel valutare se il rispetto del quadro applicabile del paese terzo soddisfa la conformità ai requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA potrebbe anche prendere in considerazione le raccomandazioni formulate dal Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO).

(4)

L’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata per stabilire se concedere alla CCP di classe 2 la conformità comparabile al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Il potenziale rifiuto della conformità comparabile al titolo IV potrebbe avere un impatto sulla valutazione dell’equivalenza effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, dello stesso regolamento. L’ESMA dovrebbe pertanto informare la Commissione qualora non intenda concedere la conformità comparabile a tale titolo.

(5)

Se la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’accordo costituisce un legame diretto con una CCP nell’Unione e, pertanto, un canale diretto di contagio. Di tali accordi l’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata per stabilire se concedere la conformità comparabile al titolo V dello stesso regolamento. L’accordo di interoperabilità tra la CCP di classe 2 e un’altra CCP di paese terzo non costituisce un legame diretto con una CCP nell’Unione, ma potrebbe, in determinate circostanze, fungere da canale indiretto di contagio. Di tali accordi l’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata solo se il loro impatto sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri lo giustifica.

(6)

Poiché uno degli obiettivi della conformità comparabile è ridurre gli oneri amministrativi e regolamentari a carico delle CCP di classe 2, la conformità comparabile non dovrebbe essere rifiutata per il solo fatto che la CCP di classe 2 applica, a norma del quadro applicabile del paese terzo, esclusioni analoghe a quelle di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012. La valutazione della conformità comparabile dovrebbe anche tener conto della misura in cui la mancata concessione della conformità comparabile possa comportare l’impossibilità per la CCP di classe 2 di rispettare contestualmente sia i requisiti dell’Unione che quelli del paese terzo.

(7)

La decisione dell’ESMA di concedere la conformità comparabile dovrebbe basarsi sulla valutazione effettuata al momento dell’adozione della decisione stessa. Affinché l’ESMA possa procedere alla revisione della propria decisione ogniqualvolta si verifichino sviluppi rilevanti, comprese modifiche delle norme e procedure interne della CCP, la CCP di classe 2 dovrebbe informare l’ESMA di tali sviluppi.

(8)

Il regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che ha inserito l’articolo 25 bis nel regolamento (UE) n. 648/2012, ha iniziato ad applicarsi il 1o gennaio 2020. Per garantire che il predetto articolo sia pienamente operativo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedura per la presentazione della richiesta di conformità comparabile

1.   La richiesta motivata di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è presentata entro il termine stabilito dall’ESMA nella comunicazione alla CCP di paese terzo che non è considerata una CCP di classe 1 o in qualsiasi momento dopo che la CCP di paese terzo è stata riconosciuta dall’ESMA come CCP di classe 2 a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 ter.

La CCP di classe 2 informa la propria autorità competente in merito alla presentazione di cui al primo comma.

2.   La richiesta motivata di cui al paragrafo 1 specifica:

a)

i requisiti per i quali la CCP di classe 2 richiede la conformità comparabile;

b)

le ragioni in base alle quali il rispetto del quadro applicabile del paese terzo da parte della CCP di classe 2 soddisfa la conformità ai requisiti pertinenti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

il modo in cui la CCP di classe 2 soddisfa le condizioni di applicazione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Ai fini della lettera b), la CCP di classe 2 fornisce, se del caso, gli elementi di prova di cui all’articolo 5.

3.   La CCP di classe 2, su richiesta dell’ESMA, include nella richiesta motivata di cui al paragrafo 1:

a)

una dichiarazione dell’autorità competente che conferma che la CCP di classe 2 soddisfa i requisiti di onorabilità e reputazione;

b)

se necessario, per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 16 e al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, la traduzione del pertinente quadro applicabile del paese terzo in una lingua comunemente utilizzata nel settore finanziario.

4.   Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata presentata a norma del paragrafo 1, l’ESMA verifica che la richiesta motivata sia completa. Se la richiesta risulta incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale le CCP di classe 2 deve fornire informazioni aggiuntive.

5.   L’ESMA decide se concedere la conformità comparabile per i requisiti indicati nella richiesta motivata entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata completa presentata a norma del paragrafo 4.

L’ESMA può posticipare la decisione qualora la richiesta motivata o le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 4 non siano presentate in tempo e la valutazione della richiesta possa di conseguenza ritardare la decisione dell’ESMA sul riconoscimento della CCP di paese terzo o sul riesame del suo riconoscimento.

6.   La CCP di classe 2 alla quale l’ESMA non ha concesso la conformità comparabile per uno o più requisiti non può presentare una nuova richiesta motivata a norma del paragrafo 1 per gli stessi requisiti, a meno che vi sia stata una modifica rilevante del quadro applicabile del paese terzo o della conformità della CCP a detto quadro.

Articolo 2

Conformità comparabile all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   L’ESMA concede la conformità comparabile all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 quando il capitale della CCP di classe 2, comprensivo degli utili non distribuiti e delle riserve, include un capitale iniziale permanente e disponibile corrispondente ad almeno 7,5 milioni di EUR.

2.   L’ESMA concede la conformità comparabile all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 quando il capitale della CCP di classe 2, comprensivo degli utili non distribuiti e delle riserve, è in ogni momento pari o superiore alla somma:

a)

dei requisiti patrimoniali della CCP per la liquidazione o la ristrutturazione delle sue attività;

b)

dei requisiti patrimoniali della CCP relativi ai rischi operativi e giuridici;

c)

dei requisiti patrimoniali della CCP per i rischi di credito, di controparte e di mercato che non sono già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 o da risorse finanziarie specifiche comparabili richieste dalla normativa della giurisdizione d’origine della CCP;

d)

dei requisiti patrimoniali della CCP per il rischio commerciale.

Ai fini del primo comma, l’ESMA calcola i requisiti patrimoniali conformemente ai requisiti patrimoniali specifici stabiliti dal quadro applicabile del paese terzo o, qualora tale quadro non contempli detti requisiti patrimoniali, conformemente ai pertinenti requisiti di cui agli articoli da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione (3).

Articolo 3

Conformità comparabile al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   L’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 quando:

a)

la CCP di classe 2 soddisfa, se del caso, i requisiti stabiliti dall’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del predetto regolamento;

b)

la CCP di classe 2 soddisfa tutti gli elementi pertinenti di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   Prima di adottare la decisione di non concedere la conformità comparabile l’ESMA:

a)

verifica presso l’autorità competente della CCP di classe 2 la sua analisi del quadro applicabile del paese terzo e del modo in cui detta CCP si conforma a detto quadro;

b)

ne informa la Commissione.

Articolo 4

Conformità comparabile al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   Quando la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo V dello stesso regolamento se la CCP di classe 2 soddisfa tutti gli elementi pertinenti di cui all’allegato II del presente regolamento.

2.   Quando la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP di paese terzo, l’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che l’impatto di tale accordo sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri giustifichi che sia effettuata la valutazione se concedere la conformità comparabile a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

Esclusioni e requisiti incompatibili

1.   L’ESMA non rifiuta la conformità comparabile ai requisiti dell’articolo 16 e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 per il mero fatto che la CCP di classe 2 applica a norma del quadro applicabile del paese terzo un’esclusione comparabile a una di quelle di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento. La CCP di classe 2 fornisce la prova che l’esclusione dell’Unione e quella del paese terzo sono comparabili.

2.   Quando la conformità ad uno specifico requisito dell’articolo 16 o dei titoli IV o V del regolamento (UE) n. 648/2012 comporta una violazione del quadro applicabile del paese terzo, l’ESMA concede la conformità comparabile a detto requisito solo se la CCP di classe 2 dimostra che:

a)

è impossibile conformarsi a detto requisito senza violare una disposizione cogente del quadro applicabile del paese terzo;

b)

il quadro applicabile del paese terzo realizza effettivamente gli stessi obiettivi dell’articolo 16 e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

soddisfa il quadro applicabile del paese terzo.

Articolo 6

Modifiche del quadro applicabile del paese terzo

La CCP di classe 2 alla quale è stata concessa la conformità comparabile informa l’ESMA di ogni modifica del quadro applicabile del paese terzo cui è soggetta e delle norme e procedure interne. L’ESMA informa la Commissione delle comunicazioni in tal senso ricevute.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).


ALLEGATO I

ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Disposizione del diritto dell'Unione

Elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Capo 1. Requisiti organizzativi

Disposizioni generali

Articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo si dota di:

a)

solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;

b)

procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposta;

c)

adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

Articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo adotta politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del quadro applicabile del paese terzo, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.

Articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

mantiene e gestisce una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività;

b)

utilizza sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati;

c)

mantiene una chiara separazione nell'ambito della struttura gerarchica tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività.

Articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo adotta, attua e mantiene una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio.

Articolo 26, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

mantiene sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute;

b)

rende accessibili al pubblico i propri dispositivi di governo societario e le norme che la disciplinano nonché i criteri di ammissione per i partecipanti diretti;

c)

è soggetta frequentemente a verifiche indipendenti, i cui risultati sono comunicati al consiglio e sono messi a disposizione dell'autorità competente.

Alta dirigenza e consiglio

Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

L'alta dirigenza della CCP di paese terzo possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP.

Articolo 27, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo ha un consiglio che conta un numero adeguato di membri indipendenti, aventi ruoli e responsabilità chiari, e una rappresentanza adeguata dei partecipanti diretti e dei relativi clienti e dispone di meccanismi per affrontare potenziali conflitti di interessi in seno alla CCP in modo da assicurare una gestione sana e prudente della CCP.

Comitato dei rischi

Articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

dispone di un organismo incaricato di formulare pareri all'attenzione del consiglio, indipendentemente da influenze dirette dei dirigenti della CCP, sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP, nel quale è garantita la rappresentanza dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e dei rappresentanti dei clienti;

b)

dispone di meccanismi per informare immediatamente l'autorità competente del paese terzo di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere di detto organismo.

Conservazione dei dati

Articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo conserva per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto del quadro applicabile del paese terzo.

Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo conserva tutte le informazioni relative a tutti i contratti da essa trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione, in modo da consentire la determinazione delle condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante CCP.

Articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo mette a disposizione dell'autorità competente del paese terzo, su richiesta, i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, le informazioni relative a tutti i contratti da essa trattati e tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo comunica alla propria autorità competente l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate e gli importi di tali partecipazioni.

Articolo 30, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

Gli azionisti o i soci che detengono partecipazioni qualificate nella CCP di paese terzo:

a)

sono idonei, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della CCP;

b)

non esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP.

Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

Gli eventuali stretti legami tra la CCP di paese terzo e altre persone fisiche o giuridiche non impediscono all'autorità competente di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012

Le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la CCP ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, non impediscono all'autorità competente di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo informa la propria autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e il quadro del paese terzo garantisce l'adozione di misure appropriate se la condotta di un membro del consiglio della CCP del paese terzo è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP.

Conflitto di interessi

Articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo mantiene e applica disposizioni efficaci per individuare, gestire e risolvere ogni potenziale conflitto di interessi tra la CCP stessa, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con essa, e i suoi partecipanti diretti o i loro clienti noti alla CCP stessa.

Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

Se le disposizioni della CCP di paese terzo per la gestione dei conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente, la CCP informa il partecipante diretto e il cliente, se ad essa noto, della natura generale o delle fonti dei conflitti di interessi prima di accettare nuove operazioni da parte di tale partecipante diretto.

Articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

Se la CCP di paese terzo è un'impresa madre o un'impresa figlia, le disposizioni della CCP per la gestione dei conflitti di interessi tengono conto delle circostanze di cui la CCP è o dovrebbe essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali la CCP ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

Articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo adotta tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei propri sistemi e impedisce l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche.

Continuità operativa

Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo attua e mantiene una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni della CCP, compresa la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista.

Articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo attua e mantiene un'apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca dell'autorizzazione, le attività e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano regolarmente e tempestivamente liquidate o trasferite.

Esternalizzazione

Articolo 35 del regolamento (UE) n. 648/2012

Se esternalizza funzioni operative, servizi o attività, la CCP di paese terzo si assicura in ogni momento che:

a)

l'esternalizzazione non comporti esonero dalla sua responsabilità;

b)

il rapporto e gli obblighi della CCP nei confronti dei suoi partecipanti diretti o, a seconda del caso, dei loro clienti restino invariati;

c)

l'esternalizzazione non ostacoli l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza;

d)

l'esternalizzazione non abbia per effetto di privare la CCP dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;

e)

il prestatore di servizi applichi standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la CCP deve rispettare;

f)

la CCP conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi su base continuativa;

g)

la CCP abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;

h)

il prestatore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative alla CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti.

Capo 2. Norme sulla condotta negli affari

Disposizioni generali

Articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

Quando fornisce servizi ai partecipanti diretti e, se del caso, ai loro clienti, la CCP di paese terzo agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi di tali partecipanti diretti e clienti e di una solida gestione dei rischi.

Articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo si dota di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami.

Requisiti di partecipazione

Articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo stabilisce le categorie di partecipanti diretti ammissibili e criteri di ammissione non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla CCP e la disponibilità di risorse finanziarie e capacità operative sufficienti da parte dei partecipanti diretti, così da poter controllare i rischi cui è esposta, e controlla su base continuativa il rispetto di detti criteri.

Articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

Le norme applicate dalla CCP di paese terzo ai partecipanti diretti le consentono di raccogliere informazioni utili essenziali al fine di individuare, tenere sotto controllo e gestire le pertinenti concentrazioni di rischio derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti.

Articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo si dota di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di ammissione e per assicurarne l'ordinato ritiro e può rifiutare l'accesso ai partecipanti diretti che soddisfano i criteri di ammissione soltanto se motiva la propria decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.

Articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012

I requisiti supplementari specifici a carico dei partecipanti diretti, ad esempio la partecipazione alle aste delle posizioni di partecipanti diretti inadempienti, sono proporzionati al rischio creato dal partecipante diretto e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di partecipanti diretti.

Trasparenza

Articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo rende pubblici i prezzi e le commissioni applicati a ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni e le condizioni per beneficiarne, e consente ai propri partecipanti diretti e, se del caso, ai clienti di questi ultimi l'accesso separato ai servizi specifici forniti.

Articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo informa i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.

Articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo comunica ai partecipanti diretti le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle proprie esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti e rende pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumento compensata dalla CCP stessa su base aggregata.

Articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo rende pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell'interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici per l'accesso delle sedi di negoziazione alla CCP.

Articolo 38, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo offre ai propri partecipanti diretti informazioni sui modelli di margine iniziale utilizzati, spiegando come funzionano e descrivendone le ipotesi e i limiti principali.

Segregazione e portabilità

Articolo 39 del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo tiene registri e contabilità separati per ciascun partecipante diretto, tiene separate le attività e le posizioni del partecipante diretto dalle attività e posizioni dei clienti del partecipante diretto e fornisce una protezione sufficiente per le attività e le posizioni di ciascun partecipante diretto e per ciascun cliente, nonché la scelta del tipo di segregazione delle posizioni e delle attività e delle opzioni di portabilità per ciascun cliente, compresa la segregazione per singolo cliente.

Capo 3. Requisiti prudenziali

Gestione delle esposizioni

Articolo 40 del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo mantiene politiche e meccanismi adeguati per gestire, quasi in tempo reale, le esposizioni infragiornaliere in caso di cambiamenti repentini delle condizioni di mercato e delle posizioni.

Requisiti in materia di margini

Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo impone, richiede e riscuote margini per limitare le esposizioni creditizie verso i propri partecipanti diretti e, se del caso, verso le CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità e controlla e, se necessario, rivede il livello dei propri margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato tenendo conto degli eventuali effetti prociclici di tali revisioni. Tali margini sono sufficienti a:

a)

coprire le esposizioni potenziali che possono verificarsi fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni;

b)

coprire le perdite derivanti da almeno il 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato.

Tali margini assicurano che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti delle CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera.

Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

Per la determinazione dei margini, la CCP di paese terzo adotta modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione.

Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo richiede e riscuote i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

Articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

Il CCP di paese terzo calcola, richiede e riscuote margini adeguati a coprire i rischi derivanti dalle posizioni registrate in ogni conto per quanto riguarda gli strumenti finanziari specifici o rispetto a un portafoglio di strumenti finanziari a condizione che la metodologia impiegata sia prudente e solida.

Fondo di garanzia in caso di inadempimento e altre risorse finanziarie

Articolo 42, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

costituisce uno o più fondi di garanzia prefinanziati in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai margini derivanti dall'inadempimento di uno o più partecipanti diretti, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza;

b)

fissa un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso.

Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo fissa il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni partecipante diretto. I contributi sono proporzionali alle esposizioni di ogni partecipante diretto.

Articolo 42, paragrafo 3, e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo sviluppa scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili, compresi i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali la CCP presta i propri servizi e una serie di futuri scenari potenziali, tenendo conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato; il fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP le permette in qualsiasi momento di far fronte all'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali ha le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

Il fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP di paese terzo si dota di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante margini. Dette risorse finanziarie disponibili prefinanziate includono le risorse dedicate della CCP, sono messe gratuitamente a disposizione della CCP e non sono usate per soddisfare i requisiti patrimoniali.

Articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo assicura che le esposizioni dei partecipanti diretti nei suoi confronti siano limitate.

Controlli relativi al rischio di liquidità

Articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

ha in ogni momento accesso a una liquidità adeguata, misurata su base giornaliera per coprire il fabbisogno di liquidità tenendo conto del rischio di liquidità derivante dall'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali ha le maggiori esposizioni;

b)

ottiene le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il proprio fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a propria disposizione non siano immediatamente disponibili;

c)

assicura che il partecipante diretto, l'impresa madre o l'impresa figlia di quel partecipante diretto non forniscano insieme più del 25 % delle linee di credito necessarie alla CCP.

Linee di difesa in caso di inadempimento

Articolo 45, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo utilizza i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie e, quando i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite subite dalla CCP, essa ricorre al contributo versato dal partecipante diretto inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

Articolo 45, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

utilizza i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti e le altre risorse finanziarie che sono parte delle linee di difesa in caso di inadempimento soltanto dopo aver esaurito i contributi del partecipante diretto inadempiente e le risorse proprie dedicate;

b)

utilizza i margini costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro partecipante diretto.

Requisiti in materia di garanzie

Articolo 46 del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo accetta solo garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimi a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti, e applica al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate, tenendo conto, ai fini della determinazione delle garanzie accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.

Politica di investimento

Articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo investe le proprie risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi e i suoi investimenti possono essere liquidati a breve termine con un effetto negativo minimo sui prezzi.

Articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo deposita gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari, quando disponibili, o presso altri enti finanziari autorizzati che utilizzano meccanismi alternativi altamente sicuri.

Articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

I depositi in contanti della CCP di paese terzo sono costituiti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure, in alternativa, attraverso l'uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali.

Articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012

Qualora depositi attività presso un terzo, la CCP di paese terzo:

a)

provvede affinché le attività appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione;

b)

ha rapidamente accesso agli strumenti finanziari, se necessario.

Articolo 47, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo non investe il proprio capitale o le somme derivanti dai margini, dai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, dalla liquidità o da altre risorse finanziarie in titoli propri o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

Articolo 47, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo tiene conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prende decisioni di investimento e assicura che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

Procedure in caso di inadempimento

Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo dispone di procedure da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di partecipazione della CCP o quando lo stato di inadempimento di detto partecipante diretto è dichiarato dalla CCP stessa o da un terzo.

Articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo interviene rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento e assicura che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le proprie attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare.

Articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

Il quadro applicabile del paese terzo garantisce che la CCP di paese terzo informi immediatamente l'autorità competente prima che la procedura di inadempimento sia dichiarata o avviata.

Articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo verifica il carattere esecutivo delle proprie procedure in caso di inadempimento.

Articolo 48, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

agisce conformemente alle norme in materia di protezione delle garanzie e delle posizioni dei conti dei clienti applicabili nel paese terzo;

b)

attua procedure per agevolare il trasferimento delle posizioni e delle garanzie dei cliente in conformità delle norme applicabili nel paese terzo.

Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori

Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo:

a)

riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi;

b)

sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili;

c)

effettua prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato;

d)

ottiene una convalida indipendente, o la convalida della propria autorità competente, dei modelli e di qualsiasi modifica significativa degli stessi.

Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo verifica regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.

Articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo rende pubbliche le informazioni essenziali sul proprio modello di gestione dei rischi e sulle ipotesi prese in considerazione per effettuare le prove di stress sui modelli e sui parametri adottati per calcolare i propri requisiti di margine, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, i requisiti in materia di garanzie e altri meccanismi di controllo del rischio.

Regolamento

Articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo utilizza, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle proprie operazioni o, qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale, adotta misure per limitare rigorosamente i rischi di regolamento in contanti.

Articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo indica chiaramente le proprie obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se ha l'obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizza i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.

Articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

Quando ha l'obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, la CCP di paese terzo elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

Capo 4. Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1)

Calcoli e segnalazioni

Articoli da 50 bis a 50 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo si conforma agli obblighi di segnalazione sui calcoli relativi ai requisiti patrimoniali conformemente al rispettivo quadro applicabile del paese terzo in materia di contabilità e requisiti patrimoniali.


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO II

ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Disposizione del diritto dell'Unione

Elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Accordi di interoperabilità

Articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

Quando conclude un accordo di interoperabilità per fornire servizi a una particolare sede di negoziazione, la CCP di paese terzo beneficia di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per l'esercizio delle proprie funzioni da detta sede di negoziazione sia al sistema di regolamento interessato.

Articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo rifiuta o sottopone a restrizioni dirette o indirette la conclusione di accordi di interoperabilità o l'accesso ai flussi di dati o a un sistema di regolamento soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall'accordo o dall'accesso.

Gestione dei rischi

Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

Le CCP che hanno concluso un accordo di interoperabilità:

a)

si dotano di politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi derivanti dall'accordo di interoperabilità, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;

b)

fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compreso il diritto applicabile al loro rapporto;

c)

individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l'inadempimento di un partecipante diretto di una CCP non influisca sulle CCP interoperanti;

d)

individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall'accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di partecipanti diretti e sulle risorse finanziarie messe in comune;

e)

quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle CCP interoperanti a copertura delle esposizioni nei confronti dei partecipanti diretti o delle reciproche esposizioni sono diversi, dette CCP individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, compreso l'assicurare risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l'impatto sull'accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni CCP di gestire le conseguenze dell'inadempimento di un partecipante diretto.

Predisposizione di margini fra le CCP

Articolo 53 del regolamento (UE) n. 648/2012

La CCP di paese terzo distingue nei conti le attività e le posizioni detenute per conto delle CCP con le quali ha concluso un accordo di interoperabilità.

La CCP di paese terzo predispone solo i margini iniziali per dette CCP in base a un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale in base al quale la CCP beneficiaria non ha diritto di usare i margini predisposti dall'altra CCP.

Le garanzie ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono protette in uno dei modi seguenti:

i)

sono depositate presso operatori di sistemi di regolamento titoli che garantiscono la piena protezione di tali strumenti finanziari;

ii)

mediante l'uso di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati.

Le attività sono disponibili per la CCP beneficiaria solo in caso di inadempimento della CCP che ha fornito la garanzia nell'ambito di un accordo di interoperabilità.

In caso di inadempimento della CCP che ha ricevuto le garanzie nell'ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie fornite sono prontamente restituite alla CCP che le aveva fornite.


DECISIONI

21.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1305 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2020

relativa all’autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell’Unione

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 129, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso») stabilisce che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall’Unione, dagli Stati membri a nome dell’Unione o dall’Unione e dagli Stati membri congiuntamente.

(2)

A norma dell’articolo 129, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, in virtù del principio di leale cooperazione, durante il periodo di transizione il Regno Unito è tenuto ad astenersi da qualunque azione o iniziativa che rischi di ledere gli interessi dell’Unione, in particolare nell’ambito di organizzazioni, agenzie, conferenze o consessi internazionali di cui il Regno Unito è parte a sé stante.

(3)

A norma dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione.

(4)

La decisione (UE) 2020/135 stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni.

(5)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135, il Consiglio può autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione.

(6)

Il 3 aprile 2020 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato da cinque accordi internazionali, che istituiscono cinque organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP»), destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione nel settore della pesca, che rientra nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Tali accordi sono: la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (3) che istituisce la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC); la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (4) che istituisce l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO); la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (5) che istituisce la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT); l’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (6) (IOTC); e la convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (7) che istituisce l’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale (NASCO).

(7)

Il Regno Unito giustifica il proprio interesse ad aderire a tali accordi durante il periodo di transizione sulla base degli articoli 63 e 64 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (8) («UNCLOS») e degli articoli 7 e 8 dell’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (9) («UNFSA»), in particolare degli obblighi dell’Unione e del Regno Unito di cooperare attraverso organizzazioni regionali adeguate nella conservazione e nella gestione degli stock condivisi. Il Regno Unito ritiene di non poter dare, al pari dell’Unione, piena attuazione a tali obblighi a meno che esso, durante il periodo di transizione, non sia in grado di cooperare in modo indipendente con l’Unione e gli altri Stati coinvolti su questioni che lo interessano in quanto Stato costiero indipendente e Stato peschiero, dopo la fine del periodo di transizione. Il Regno Unito intende quindi partecipare, durante il periodo di transizione, alle discussioni sulle decisioni in materia di gestione della pesca i cui effetti decorrano dopo la fine del periodo di transizione.

(8)

Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha dimostrato un interesse specifico a che gli accordi internazionali in questione si applichino già durante il periodo di transizione. È quindi soddisfatta la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2020/135.

(9)

I cinque accordi internazionali in questione sono compatibili con il diritto dell’Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo di recesso e agli obblighi di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del medesimo accordo. Sono quindi soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE) 2020/135.

(10)

Il Regno Unito ha anche confermato che la sua adesione a tali accordi internazionali che istituiscono le ORGP non lederebbe gli interessi dell’Unione. Esso intende partecipare solo a riunioni relative a questioni riguardanti misure con effetto dopo la fine del periodo di transizione. In particolare, l’adesione del Regno Unito a tali ORGP a proprio nome durante il periodo di transizione non rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione nel settore della politica comune della pesca né di ledere altrimenti gli interessi dell’Unione. Pertanto, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2020/135 è soddisfatta.

(11)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/135 tale autorizzazione può essere subordinata a condizioni. L’autorizzazione dovrebbe essere concessa a condizione che il Regno Unito partecipi solo alle riunioni su questioni che riguardano misure applicabili o i cui effetti decorrano dopo la fine del periodo di transizione.

(12)

Il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dall’UNCLOS e dall’UNFSA e, di conseguenza, deve gestire e conservare le risorse marine vive in modo sostenibile. Tali obiettivi sono in linea con l’obiettivo dell’Unione di garantire la sostenibilità e di continuare a promuovere una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine.

(13)

Pertanto, a norma dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare, a proprio nome, i cinque accordi internazionali che istituiscono le cinque ORGP a cui esso intende aderire. L’obiettivo è agevolare il Regno Unito e consentirgli di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dall’UNCLOS, in particolare dagli articoli 63 e 64 della stessa, nel momento in cui il periodo di transizione giungerà al termine e il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi ad esso.

(14)

È opportuno autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dagli accordi internazionali destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione.

(15)

Al fine di garantire il corretto funzionamento della politica comune della pesca dell’Unione durante il periodo di transizione, il Regno Unito non dovrebbe partecipare a questioni relative a misure che si applicano o i cui effetti decorrano durante il periodo di transizione. Inoltre, al fine di non pregiudicare i negoziati in corso sulla pesca nel quadro del futuro accordo di partenariato tra l’Unione e il Regno Unito, in particolare per quanto riguarda le possibilità per le quali il contingente dell’Unione include attualmente la quota del Regno Unito, quest’ultimo dovrebbe avviare consultazioni con l’Unione prima di discutere tale contingente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il Regno Unito è autorizzato ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dagli accordi internazionali seguenti destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione:

a)

la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, che istituisce la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC);

b)

la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che istituisce l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO);

c)

la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, che istituisce la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT);

d)

l’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC);

e)

la convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale, che istituisce l’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale (NASCO).

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata alla partecipazione alle misure che si applicano o i cui effetti decorrono dalla fine del periodo di transizione.

3.   Per quanto riguarda i contingenti di pesca condivisi con l’Unione l’autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è soggetta alla consultazione preventiva della Commissione da parte del Regno Unito.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(3)  Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

(4)  Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

(5)  Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(6)  Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(7)  Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

(8)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

(9)  GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16.


21.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/30


DECISIONE (UE) 2020/1306 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 settembre 2020

sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19 (BCE/2020/44)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d),

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) in particolare l'articolo 500 ter,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro di Basilea III ha introdotto un coefficiente di leva finanziaria semplice, trasparente, non basato sul rischio che funga da misura credibile a complemento dei requisiti patrimoniali basati sul rischio. La norma relativa al coefficiente di leva finanziaria pubblicata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) nel dicembre 2017 (di seguito la «norma relativa al coefficiente di leva finanziaria del CBVB») dispone che, al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie, una giurisdizione possa, a sua discrezione, esentare temporaneamente le riserve della banca centrale dalla misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria in circostanze macroeconomiche eccezionali.

(2)

La norma relativa al coefficiente di leva finanziaria del CBVB è stata inizialmente attuata nella legislazione dell’Unione dal regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013 richiede agli enti di comunicare alle autorità competenti talune informazioni sul loro coefficiente di leva finanziaria e sulle sue componenti, mentre l’articolo 451 di tale regolamento richiede agli enti di pubblicare talune informazioni riguardanti il loro coefficiente di leva finanziaria e la loro gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva.

(3)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tra l’altro, per riflettere le rettifiche apportate alla norma relativa al coefficiente di leva finanziaria del CBVB in modo da assicurare parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti nell’Unione ma operanti all’esterno dell’Unione e da garantire che il coefficiente di leva finanziaria rimanga un efficace complemento ai requisiti di fondi propri basati sul rischio. Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto un requisito di coefficiente di leva finanziaria a complemento del sistema di segnalazione e pubblicazione del coefficiente di leva finanziaria. Tale regolamento ha altresì introdotto la possibilità di escludere temporaneamente talune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo della misura dell'esposizione complessiva di un ente in circostanze eccezionali e al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie. Tali modifiche al quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria, compreso il potere discrezionale di escludere talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'esposizione complessiva, diverranno applicabili il 28 giugno 2021.

(4)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato da allora ulteriormente modificato dal regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), tra l’altro, per prevedere la possibilità di escludere temporaneamente talune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo della misura dell'esposizione complessiva di un ente prima del 28 giugno 2021 — ossia prima che le modifiche del requisito di coefficiente di leva finanziaria introdotte dal Regolamento (UE) 2019/876 divengano applicabili. In particolare, l’articolo 500 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 consente ad un ente di escludere talune esposizioni verso la banca centrale dell’ente dalla misura dell'esposizione complessiva se l’autorità competente dell’ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie. L’articolo 500 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 ha trovato applicazione a decorrere dal 27 giugno 2020.

(5)

Mentre i mercati finanziari si sono stabilizzati da aprile 2020, le condizioni di finanziamento nell’area dell’euro sono più restrittive rispetto all’inizio dell’anno, a causa dei rendimenti obbligazionari più elevati e dei valori azionari più bassi. La situazione determinata dalla pandemia di coronavirus (COVID-19), così come la conseguente e continua esigenza di un alto grado di accomodamento della politica monetaria, la fragilità e le vulnerabilità delle economie dell’area dell’euro e del canale di trasmissione della politica monetaria basato sul sistema bancario, giustificano tutte la posizione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) secondo cui sussistono circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione temporanea, fino al 27 giugno 2021, di talune esposizioni verso le banche centrali dell’Eurosistema dal calcolo delle misure dell’esposizione complessiva degli enti al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie, ai fini dell’articolo 500 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

Le esposizioni che possono essere escluse comprendono monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale e attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale — comprese le riserve detenute presso la banca centrale — nella misura in cui tali esposizioni sono rilevanti per la trasmissione, e di conseguenza, l’attuazione della politica monetaria. Tali esposizioni includono i depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale e i saldi dei conti di riserva presso l’Eurosistema, inclusi i fondi detenuti al fine di soddisfare gli obblighi di riserve minime. Le esposizioni che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale che non sono connesse all’attuazione della politica monetaria non dovrebbero essere escluse dalla misura dell'esposizione complessiva.

(7)

Si prevede che l'esclusione ai sensi dell’articolo 500 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 27 giugno 2021 di talune esposizioni verso la banca centrale dalla misura dell'esposizione complessiva sostenga gli enti creditizi nel continuare ad assolvere il proprio ruolo nel finanziamento dell’economia reale, preservando al contempo gli elementi fondamentali del quadro di regolamentazione prudenziale. L’esclusione può ridurre potenziali limitazioni connesse con l’introduzione di un nuovo requisito di fondi propri e passività ammissibili che è stato introdotto nell’Unione quale modifica al regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 al fine di riflettere lo standard di capacità complessiva di assorbimento delle perdite e che è stato applicabile dal 28 giugno 2019. Inoltre, anche se il coefficiente di leva finanziaria non si applicherà fino al 28 giugno 2021, l’esclusione, fino a quel momento, di talune esposizioni verso la banca centrale dalla misura dell'esposizione complessiva potrebbe essere vantaggiosa nella prospettiva della chiara comunicazione delle informazioni finanziarie. In particolare, gli enti sarebbero in grado di rendere pubblico il proprio coefficiente di leva finanziaria con e senza l’impatto delle esposizioni escluse. Queste informazioni potrebbero essere utili per i partecipanti ai mercati finanziari nel valutare i potenziali futuri coefficienti di leva finanziaria degli enti una volta che il coefficiente di leva finanziaria sia divenuto applicabile il 28 giugno 2021.

(8)

La BCE, nelle sue funzioni di politica monetaria, è stata consultata conformemente all’articolo 500 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla determinazione dell’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione ai sensi dell’articolo 500 ter, paragrafo 1, del regolamento stesso (5).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

I termini utilizzati nella presente decisione hanno lo stesso significato dei termini definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e si applicano altresì le seguenti definizioni:

1)

per «Eurosistema» si intende l’«Eurosistema» come definito nell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (6);

2)

per «operazione di deposito presso la banca centrale» (deposit facility) si intende l’operazione di deposito presso la banca centrale come definita nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

3)

per «conto di riserva» si intende il conto di riserva come definito nel regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE /2003/9) (7);

4)

per «obbligo di riserve minime» si intende l’obbligo di riserve minime come calcolato conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

5)

per «soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro» si intende un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (8).

Articolo 2

Determinazione della sussitenza delle circostanze eccezionali

1.   Ai fini dell'articolo 500 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la BCE ha stabilito che, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, sussistono circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale elencate alle lettere a) e b) dell’articolo 500 ter, paragrafo 1, di tale regolamento dalla misura dell'esposizione complessiva al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie.

2.   Per quanto riguarda le esposizioni elencate alla lettera b) dell’articolo 500 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la determinazione di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni verso le banche centrali dell'Eurosistema relative a depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale o a saldi detenuti in conti di riserva, inclusi fondi detenuti al fine di soddisfare l’obbligo di riserve minime.

3.   La determinazione si applica in relazione a qualsiasi ente che sia un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 settembre 2020

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

(5)  https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200917~f3f03398d2.en.html

(6)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

(8)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


RACCOMANDAZIONI

21.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/33


RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1307 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2020

relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La crisi di COVID-19 ha dimostrato che la connettività è fondamentale per le persone e le imprese dell’Unione. Le reti di comunicazione elettronica, in particolare quelle ad altissima capacità, sono state indispensabili nella risposta alla crisi, consentendo il lavoro a distanza nonché l’insegnamento, l’assistenza sanitaria, la comunicazione interpersonale e l’intrattenimento a distanza. La diffusa connettività Gigabit è alla base dell’uso intensivo della larghezza di banda nella sanità, nell’istruzione, nei trasporti, nella logistica e nei media, settori che possono rivestire un ruolo fondamentale nella ripresa economica dell’Europa. In generale, la connettività fissa e senza fili contribuisce in modo significativo a fornire servizi accessibili e a prezzi abbordabili, nonché a superare il divario digitale. Offre uno strumento importante per informare il pubblico, aiutare le autorità pubbliche competenti a contenere la diffusione del virus e consentire alle organizzazioni sanitarie di scambiare dati e fornire teleservizi.

(2)

La pandemia ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire. Investimenti e riforme sono necessari più che mai per garantire la convergenza e una ripresa economica equilibrata, lungimirante e sostenibile. Investire nelle priorità comuni dell’Unione, in particolare nei settori delle politiche verde, digitale e sociale, ne migliorerà la resilienza e contribuirà a creare occupazione e crescita sostenibile, modernizzando nel contempo le economie degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto sfruttare appieno il potenziale del dispositivo per la ripresa e la resilienza proposto, garantendo una spesa pubblica efficiente e creando le condizioni più adatte agli investimenti privati. A tal fine la presente raccomandazione fornisce orientamenti agli Stati membri che stanno elaborando le proposte per i loro piani di ripresa e resilienza. Essa indica come gli Stati membri possono adottare misure semplici e realistiche per assegnare lo spettro radio alle reti di quinta generazione (5G) in condizioni favorevoli agli investimenti e come possono agevolare la diffusione di reti fisse e senza fili ad altissima capacità, ad esempio eliminando inutili ostacoli amministrativi e razionalizzando le procedure di rilascio delle autorizzazioni.

(3)

In questo contesto socioeconomico è necessario sviluppare un approccio comune dell’Unione, un «pacchetto di strumenti», basato sulle migliori pratiche. L’obiettivo è quello di incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione. Un tale approccio sosterrebbe i processi e le applicazioni digitali emergenti e futuri e contribuirebbe direttamente alla crescita e all’occupazione nel quadro della ripresa economica dell’Unione.

(4)

Le conclusioni del Consiglio «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», del 9 giugno 2020 (1), sottolineano che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di una connettività rapida e universale. In questa situazione gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero sviluppare un insieme di migliori pratiche per ridurre i costi di installazione delle reti e agevolare il dispiegamento di infrastrutture ad altissima capacità, comprese la fibra ottica e il 5G.

(5)

Le reti mobili 5G offriranno agli utenti una connettività ad altissima capacità. Tali reti saranno essenziali per gettare le basi delle trasformazioni digitale e verde in settori quali i trasporti, l’energia, l’industria manifatturiera, la sanità, l’agricoltura e i media. Il successo di diversi casi d’uso del 5G dipende dalla continuità del servizio in territori estesi, anche oltre i confini nazionali. È pertanto importante che gli Stati membri adottino misure adeguate per promuovere l’installazione del 5G in tutto il loro territorio, comprese le zone rurali e periferiche, e che cooperino tra loro nella realizzazione del 5G nelle zone transfrontaliere.

(6)

Le azioni relative allo spettro oggetto della presente raccomandazione possono contribuire alla preparazione del piano d’azione per il 5G e il 6G aggiornato della Commissione, annunciato nella comunicazione della Commissione «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» (2). Tale piano aggiornato elencherebbe i progressi compiuti, affronterebbe le attuali carenze nell’installazione della rete e fisserebbe un obiettivo ancora più ambizioso per la futura installazione del 5G a livello dell’UE, in modo che la connettività 5G possa realizzare appieno il suo potenziale e contribuire al conseguimento degli obiettivi a più lungo termine dell’UE in materia di trasformazione digitale dell’economia.

(7)

La direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga») mira ad agevolare e incentivare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Nella sua relazione sull’attuazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga (4) la Commissione ha individuato una serie di problemi di efficacia, tra cui il fatto che alcune misure facoltative non sono sfruttate appieno dagli Stati membri. La presente raccomandazione dovrebbe quindi proporre misure volte a incentivare lo sviluppo tempestivo di reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità sostenibili, comprese le reti 5G.

(8)

La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che deve essere recepita dagli Stati membri e applicata a decorrere dal 21 dicembre 2020, promuove la connettività, l’accesso alle reti ad altissima capacità e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell’Unione. La presente raccomandazione è volta a contribuire al conseguimento di tale obiettivo ed è pertanto incentrata sullo sviluppo di reti ad altissima capacità.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione per sviluppare con urgenza un pacchetto di strumenti contenente le migliori pratiche per l’applicazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga e rafforzare i requisiti minimi di tale direttiva, nonché apportare miglioramenti nei seguenti settori: i) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni nel più ampio contesto degli sforzi per migliorare l’efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche e per contribuire ad agevolare le attività commerciali; ii) maggiore trasparenza e rafforzamento dello sportello unico; iii) ampliamento dei diritti di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti controllate da enti pubblici; e iv) ottimizzazione del meccanismo di risoluzione delle controversie. Inoltre gli Stati membri dovrebbero individuare misure che contribuiscano a ridurre l’impatto ambientale delle reti di comunicazione elettronica e a garantirne la sostenibilità.

(10)

A norma dell’articolo 7 della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti adottino le decisioni relative a tutte le autorizzazioni per le opere di genio civile necessarie ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità entro quattro mesi, prorogabili, in via eccezionale, in casi debitamente giustificati o al fine di rispettare altri obblighi o termini fissati nel diritto nazionale ai fini del regolare svolgimento della procedura. Per evitare pratiche incoerenti nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero agevolare il rispetto del termine di quattro mesi per il rilascio o il rifiuto di tutte le autorizzazioni necessarie e dovrebbero inoltre individuare insieme le migliori pratiche che razionalizzerebbero ulteriormente le procedure di rilascio delle autorizzazioni, come l’approvazione tacita e le procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate.

(11)

Per determinati tipi di installazioni di reti, alcuni Stati membri hanno istituito procedure di autorizzazione semplificate per ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi sia per gli operatori che per le amministrazioni nazionali. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a procedure semplificate di rilascio delle autorizzazioni o deroghe, al di là di quanto previsto dall’articolo 57 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, nonché definire gli scenari di sviluppo della rete che ne trarrebbero vantaggio (ad esempio, le installazioni provvisorie necessarie a garantire la continuità dei servizi di comunicazione elettronica o il semplice aggiornamento delle reti esistenti, compreso l’aggiornamento al 5G delle esistenti stazioni base mobili).

(12)

Per ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni è opportuno agevolare l’uso delle procedure elettroniche e rafforzare lo sportello unico. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero riflettere sulle modalità per trasformare lo sportello unico in un efficace punto di accesso unico che consenta la presentazione delle domande di autorizzazione per via elettronica a tutti i livelli amministrativi.

(13)

Un approccio integrato al rilascio delle autorizzazioni sotto la responsabilità dello sportello unico apporterebbe inoltre un valore aggiunto significativo. Ciò potrebbe comportare una procedura pienamente coordinata per i casi in cui sono coinvolte diverse autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto valutare la possibilità di attribuire allo sportello unico un ruolo attivo nel coordinamento e nel monitoraggio delle procedure di rilascio delle autorizzazioni da parte di diverse autorità competenti e nel garantire un adeguato scambio delle informazioni pertinenti.

(14)

Per evitare ritardi inutili è opportuno espletare in parallelo le procedure di autorizzazione e di concessione dei diritti di passaggio, anche lungo le vie di comunicazione (ad esempio strade, ferrovie), a norma dell’articolo 43 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di concedere i diritti di passaggio il più rapidamente possibile e, in ogni caso, entro il termine massimo di autorizzazione di quattro mesi, allineando così tale procedura alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga.

(15)

Dato il numero crescente di autorizzazioni per l’installazione di reti di comunicazione elettronica e il loro carattere prevalentemente locale, gli oneri per le autorizzazioni per le opere di genio civile possono variare notevolmente tra e all’interno degli Stati membri. Essi possono anche rappresentare una parte significativa dei costi di installazione, in particolare nelle zone rurali e periferiche, dove il costo di installazione per utente è più elevato. Visto che spesso sono necessarie diverse autorizzazioni, sarebbe molto utile se gli Stati membri concordassero modi per mantenere i costi di rilascio delle autorizzazioni a un livello che non disincentivi gli investimenti.

(16)

L’accesso a informazioni complete, accurate e aggiornate è indispensabile per garantire un uso efficiente delle infrastrutture fisiche esistenti e un adeguato coordinamento delle opere di genio civile. In quest’ambito il ruolo dello sportello unico è fondamentale. Migliorare la trasparenza delle infrastrutture esistenti e delle opere di genio civile previste è un primo passo chiave per consentire l’accesso alle infrastrutture esistenti e migliorare il coordinamento delle opere di genio civile, che a loro volta generano ulteriori benefici per l’ambiente e le persone. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad alimentare lo sportello unico con tutte le informazioni disponibili, provenienti da diverse fonti, sulle infrastrutture fisiche presenti in una data zona e ad agevolare la messa a disposizione di informazioni georeferenziate.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a esplorare i mezzi per aumentare la trasparenza in relazione alle infrastrutture fisiche esistenti, aumentando la quantità e la qualità delle informazioni disponibili mediante lo sportello unico. Sono incluse le informazioni fornite bilateralmente su richiesta tra operatori, a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga o che riguardano infrastrutture fisiche controllate da enti pubblici.

(18)

Oltre ai requisiti della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga relativi all’accesso alle infrastrutture fisiche esistenti, la realizzazione di reti ad altissima capacità può essere ulteriormente agevolata consentendo agli operatori di ottenere l’accesso alle pertinenti infrastrutture fisiche controllate da enti pubblici, a condizioni analoghe a quelle stabilite dall’articolo 3 di tale direttiva. Tali infrastrutture fisiche comprenderebbero edifici, in particolare tetti e arredi stradali, quali pali per illuminazione stradale, segnaletiche stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate di autobus, tram e metropolitana.

(19)

La direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga prevede il ricorso a procedure di risoluzione delle controversie in caso di insuccesso delle trattative relative all’accesso alle infrastrutture. Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per individuare insieme le migliori pratiche per meccanismi efficaci ed efficienti di risoluzione delle controversie e il buon funzionamento di tali organismi in tutta l’Unione. Nell’interesse della trasparenza, tali pratiche dovrebbero comprendere la pubblicazione tempestiva delle decisioni degli organismi di risoluzione delle controversie.

(20)

L’impronta ambientale del settore delle comunicazioni elettroniche aumenta ed è essenziale prendere in considerazione tutti i mezzi possibili per contrastare tale tendenza. Gli incentivi per l’installazione di reti con, ad esempio, una ridotta impronta di carbonio possono contribuire alla sostenibilità del settore come pure alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici Gli Stati membri sono invitati, in stretta cooperazione con la Commissione, a individuare e promuovere tali incentivi, che possono includere anche procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni od oneri ridotti per l’autorizzazione e l’accesso alle reti che soddisfano determinati criteri ambientali.

(21)

Al fine di evitare ritardi inutili nei processi di autorizzazione dell’uso dello spettro radio e l’installazione di reti di comunicazione senza fili, gli Stati membri dovrebbero condividere le migliori pratiche su come tenere conto dei risultati della valutazione ambientale, ove necessario, e in particolare quando le autorità preparano il quadro per la futura autorizzazione dei progetti, nel pieno rispetto della legislazione dell’Unione, in particolare della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («direttiva sulla valutazione ambientale strategica») e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (8) («direttiva Habitat»). La valutazione ambientale dovrebbe essere effettuata nella fase in cui è possibile individuare e valutare gli effetti ambientali.

(22)

Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche fissa un termine comune alla fine del 2020 entro il quale gli Stati membri devono consentire l’uso della banda 3,4-3,8 GHz e di almeno 1 GHz della banda di frequenze pioniera 24,25-27,5 GHz per il 5G. Inoltre la decisione 2017/899/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) fissa al 30 giugno 2020 il termine comune entro il quale gli Stati membri devono consentire l’uso della banda di frequenza pioniera dei 700 MHz per il 5G. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la gestione dello spettro radio promuova una connettività di alta qualità per le imprese e la società con una dimensione transfrontaliera, nonché la digitalizzazione dell’industria, generando in tal modo benefici per l’economia e per la società nel suo insieme, anche in termini di accessibilità, pari opportunità e inclusività. La realizzazione di tale obiettivo potrebbe essere agevolata da uno scambio tempestivo di opinioni e migliori pratiche prima e nell’ambito della procedura di valutazione tra pari istituita dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

(23)

Al fine di garantire la tempestiva installazione delle reti 5G e la diffusione di servizi innovativi a partire dal 2020, conformemente al piano d’azione per il 5G (10) e tenendo conto dell’insieme di strumenti di cui alla raccomandazione della Commissione sulla cibersicurezza delle reti 5G (11), gli Stati membri dovrebbero evitare o ridurre al minimo eventuali ritardi nell’autorizzare l’uso delle bande di frequenze pioniere del 5G a causa della crisi di COVID-19.

(24)

Prendendo atto dell’importanza di un’infrastruttura 5G sicura e resiliente per la ripresa e la crescita economica, le procedure di autorizzazione dello spettro radio dovrebbero sostenere, ove opportuno, gli investimenti in infrastrutture alleggerendo gli oneri finanziari per gli utenti dello spettro radio, in particolare per gli operatori, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. Ciò è ancora più importante a causa dell’attuale crisi di COVID-19. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a individuare norme di autorizzazione dello spettro radio volte ad applicare una metodologia di determinazione dei prezzi dello spettro radio favorevole agli investimenti. Tali pratiche possono comprendere, se del caso, incentivi a fornire una copertura senza fili di alta qualità per garantire servizi ampiamente disponibili, anche a livello transfrontaliero.

(25)

Per evitare la scarsità di spettro radio che porta a offerte più elevate nelle aste, le migliori pratiche possono riguardare misure volte a non riservare, nel limite del possibile, lo spettro radio nelle bande di frequenze pioniere 5G a fini di pubblica sicurezza e difesa o misure per riservare lo spettro radio armonizzato a livello dell’UE per i servizi di comunicazione elettronica destinati agli utenti privati dello spettro radio, in termini sia di quantità che di scelta di una specifica banda di frequenze, solo se debitamente giustificato.

(26)

Le reti 5G richiedono un’installazione di celle molto più densa nelle bande di frequenze più elevate rispetto alle precedenti generazioni di tecnologie. La condivisione passiva e attiva delle infrastrutture e il dispiegamento congiunto dell’infrastruttura senza fili possono ridurne i costi (compresi i costi incrementali), in particolare se vengono utilizzate le bande di frequenze 3,4-3,8 GHz e 24,25-27,5 GHz, e quindi accelerarne la diffusione, sostenere una maggiore copertura della rete e consentire un uso più efficace ed efficiente dello spettro radio a vantaggio dei consumatori. Essa dovrebbe pertanto essere valutata positivamente dalle autorità competenti, in particolare nei settori con rendimenti economici limitati.

(27)

La realizzazione di dense reti 5G senza fili sarebbe agevolata anche da regimi di autorizzazione flessibili, che stimolerebbero gli investimenti nelle reti senza fili e garantirebbero un uso efficiente dello spettro radio. Le bande ad alta frequenza superiori a 24 GHz («bande con onde millimetriche»), come la banda di frequenze 24,25-27,5 GHz, offrono una quantità elevata di spettro radio con caratteristiche di propagazione geograficamente circoscritte. Generalmente, gli Stati membri dovrebbero ricorrere a procedure di selezione competitive, come le aste, per concedere i diritti d’uso nelle bande di frequenze limitate; tuttavia in alcuni casi tali procedure potrebbero limitare il potenziale di investimento in reti 5G senza fili dense, nonché la flessibilità e la risultante efficienza dell’uso dello spettro radio. Si potrebbe considerare una buona pratica l’autorizzazione individuale di bande con onde millimetriche armonizzate mediante una procedura amministrativa accelerata, aperta, obiettiva, proporzionata, non discriminatoria e conforme a criteri e procedure trasparenti.

(28)

Al fine di evitare soluzioni divergenti in sede di concessione dei diritti d’uso dello spettro radio per fornire servizi senza fili transfrontalieri, gli Stati membri dovrebbero coordinarsi meglio al momento dell’assegnazione dello spettro radio in modo da promuovere una connettività senza fili che sosterrà la trasformazione industriale e la sovranità digitale dell’Unione sulla base di capacità flessibili e multiservizi dell’infrastruttura 5G. L’assegnazione coordinata dello spettro radio è particolarmente importante per soddisfare i requisiti di connettività dei nuovi casi d’uso che contribuiscono alla digitalizzazione delle operazioni nella mobilità stradale e ferroviaria, nei trasporti e nell’industria manifatturiera. Tali condizioni riguardano in particolare la qualità del servizio, espressa in termini di capacità, rendimento funzionale, latenza, affidabilità, sicurezza e resilienza della rete.

(29)

A tal fine, con la stretta cooperazione della Commissione e il sostegno del gruppo «Politica dello spettro radio», gli Stati membri dovrebbero contribuire a istituire e concordare una serie di migliori pratiche riguardanti grandi esempi innovativi in settori industriali con una dimensione transfrontaliera, come il trasporto stradale o ferroviario (compresi i corridoi transfrontalieri per la mobilità cooperativa, connessa e automatizzata) e le fabbriche intelligenti. Tali pratiche potrebbero sfruttare i risultati dei progetti pilota e delle sperimentazioni finanziati dall’Unione in settori verticali, compresi i corridoi transfrontalieri del 5G. Tali pratiche dovrebbero individuare i pertinenti intervalli di frequenze comuni, i regimi di autorizzazione e le condizioni per gli operatori per la fornitura di servizi (settoriali) dedicati senza fili. Regimi di autorizzazione comuni potrebbero riguardare le autorizzazioni individuali di operatori e portatori di interessi industriali, compreso l’uso condiviso dello spettro radio. Le condizioni di autorizzazione comuni potrebbero riguardare il dispiegamento, la qualità del servizio, l’uso condiviso dello spettro radio, la coesistenza tra sistemi senza fili, l’accumulo anticoncorrenziale dello spettro radio, la cibersicurezza e gli accordi negoziati tra gli operatori mobili e i portatori di interessi industriali, nonché misure volte a proteggere le comunicazioni essenziali per il trasporto aereo. A tale riguardo il gruppo «Politica dello spettro radio» dovrebbe assistere la Commissione nel determinare la necessità di conferire un mandato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni per sviluppare condizioni tecniche armonizzate per l’uso dello spettro radio.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero coordinare il processo di autorizzazione dello spettro radio e, in particolare, ricorrere a un processo di autorizzazione comune a norma dell’articolo 37 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche nell’attuazione delle migliori pratiche elaborate dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione. Tale processo potrebbe comprendere l’assegnazione di un comune intervallo di frequenze dedicato a condizioni di autorizzazione comuni.

(31)

L’attuazione del pacchetto di strumenti sarebbe agevolata da un processo chiaro, un monitoraggio adeguato, una maggiore trasparenza e un migliore dialogo a livello nazionale e dell’Unione.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra di loro e a stretto contatto con la Commissione per sviluppare il pacchetto di strumenti. È opportuno coinvolgere da vicino, ove opportuno, il gruppo «Politica dello spettro radio», l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e le autorità nazionali di regolamentazione, la rete dei centri di competenza sulla banda larga, gli organismi di risoluzione delle controversie e le autorità competenti responsabili delle funzioni dello sportello unico.

(33)

La presente raccomandazione lascia impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza e delle norme in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   SCOPO E DEFINIZIONI

1)

La presente raccomandazione stabilisce orientamenti per lo sviluppo di migliori pratiche, definite come «pacchetto di strumenti», al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19, concentrandosi su tre settori che mirano in particolare a:

a)

ridurre il costo e aumentare la velocità dell’installazione di reti di comunicazione elettronica e in particolare di reti ad altissima capacità, razionalizzando le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le opere di genio civile, migliorando la trasparenza e rafforzando le capacità degli sportelli unici istituiti dalla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, ampliando i diritti di accesso all’infrastruttura fisica esistente controllata da enti pubblici e individuando misure che contribuirebbero a ridurre l’impatto ambientale delle reti di comunicazione elettronica;

b)

fornire, ove opportuno, un accesso tempestivo e favorevole agli investimenti allo spettro radio 5G mediante incentivi destinati agli investimenti per l’uso dello spettro radio, come pure procedure tempestive di assegnazione dello spettro radio per le bande pioniere 5G;

c)

definire un processo di coordinamento più solido per l’assegnazione dello spettro radio, che agevoli altresì la prestazione transfrontaliera di servizi 5G innovativi.

2)

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni di cui alla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga e al codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

2.   PROCESSO DI SVILUPPO DI UN PACCHETTO DI STRUMENTI

3)

Gli Stati membri dovrebbero collaborare, in stretta cooperazione con la Commissione, per sviluppare un pacchetto di strumenti nei settori di cui alle sezioni 3, 4 e 5 della presente raccomandazione. Ove opportuno, dovrebbero essere coinvolti:

a)

l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche nonché le autorità nazionali di regolamentazione, la rete dei centri di competenza sulla banda larga e le autorità competenti responsabili delle funzioni dello sportello unico per quanto concerne i settori di cui alla sezione 3;

b)

il gruppo «Politica dello spettro radio» e le autorità nazionali di regolamentazione competenti per quanto riguarda i settori individuati nelle sezioni 4 e 5.

4)

Entro il 20 dicembre 2020 gli Stati membri dovrebbero individuare e condividere, tra di loro e con la Commissione, le migliori pratiche conformemente alle sezioni 3 e 4.

5)

Entro il 30 marzo 2021 gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero pervenire a un accordo sul pacchetto di strumenti.

6)

È opportuno che gli Stati membri implementino il pacchetto di strumenti con urgenza e in stretta cooperazione con gli altri Stati membri, la Commissione e le altre parti interessate competenti.

7)

Al fine di garantire la trasparenza e facilitare lo scambio di buone pratiche tra Stati membri, il pacchetto di strumenti e qualsiasi informazione correlata dovrebbero essere resi pubblici sul sito web Europa e mediante gli sportelli unici.

3.   MIGLIORARE IL COORDINAMENTO A LIVELLO DELL’UNIONE PER RIDURRE I COSTI E AUMENTARE LA VELOCITÀ DELL’INSTALLAZIONE DI RETI AD ALTISSIMA CAPACITÀ

Razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni

8)

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e concordare migliori pratiche per razionalizzare ulteriormente le procedure di rilascio delle autorizzazioni, al di là di quanto previsto dall’ambito di applicazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga quale definito dall’articolo 1 della stessa, e per agevolare il rispetto del termine e delle altre condizioni stabilite dall’articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva. È in particolare opportuno che gli Stati membri analizzino le modalità volte a:

a)

agevolare il rispetto del termine massimo di quattro mesi per il rilascio o il rifiuto delle autorizzazioni; per aumentare la certezza del diritto e contribuire a ridurre gli oneri amministrativi, in assenza di una decisione esplicita entro il periodo di quattro mesi, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l’approvazione tacita della domanda;

b)

semplificare e razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, anche istituendo procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni e/o, ove opportuno, deroghe e definendo il tipo di installazioni di rete che potrebbero beneficiarne;

c)

garantire agli operatori il diritto di presentare, per via elettronica mediante lo sportello unico, domande relative a tutte le autorizzazioni necessarie richieste per le opere di genio civile volte a installare elementi di reti ad altissima capacità;

d)

istituire lo sportello unico quale solo punto di accesso per la presentazione delle domande relative a tali opere di genio civile; lo sportello unico potrebbe a tal fine essere chiamato a svolgere un ruolo attivo nel coordinamento e nel monitoraggio delle procedure di rilascio delle autorizzazioni a tutti i livelli amministrativi. esso potrebbe altresì rivelarsi necessario per agevolare lo scambio di informazioni sull’avanzamento di tali procedure tra i richiedenti e le autorità competenti, anche comunicando al richiedente la decisione emessa dalle autorità competenti.

9)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione migliori pratiche volte ad agevolare la concessione dei diritti di passaggio di cui all’articolo 43 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche qualora essi siano necessari per l’installazione di elementi di reti ad altissima capacità. Tali migliori pratiche dovrebbero garantire che, laddove per l’installazione di simili elementi di rete siano necessari sia le autorizzazioni per opere di genio civile sia i diritti di passaggio, le autorità competenti concedano o rifiutino in parallelo le autorizzazioni necessarie entro un massimo di quattro mesi dalla presentazione della domanda.

10)

Gli Stati membri dovrebbero scambiare e concordare migliori pratiche per garantire che gli oneri imposti per il rilascio delle autorizzazioni per le opere di genio civile necessarie per installare reti ad altissima capacità siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e che coprano soltanto i costi amministrativi sostenuti per il rilascio di tali autorizzazioni.

Aumentare la trasparenza mediante lo sportello unico

11)

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare migliori pratiche specifiche per aumentare la trasparenza per quanto riguarda l’infrastruttura fisica, affinché gli operatori possano accedere più agevolmente a tutte le informazioni rilevanti sulle infrastrutture disponibili in una determinata zona. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine prendere in considerazione un rafforzamento del ruolo dello sportello unico e un ampliamento delle sue funzioni per includere, ad esempio, informazioni georeferenziate (mappe e modelli digitali), nonché un’integrazione delle informazioni provenienti da fonti diverse (in particolare le informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti a tutti i livelli, dagli enti pubblici e dagli operatori di rete).

12)

Gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare migliori pratiche per garantire che le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, se detenute da enti pubblici, siano rese disponibili in formato elettronico mediante lo sportello unico. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare la possibilità di rendere disponibili mediante lo sportello unico ulteriori informazioni relative all’infrastruttura fisica, oltre alle informazioni minime specificate nella direttiva, quali ad esempio la localizzazione georeferenziata, il modello digitale, il tipo e l’uso corrente dell’infrastruttura o la sua capacità totale e inutilizzata.

13)

Per migliorare ulteriormente la quantità e il tipo di informazioni disponibili mediante lo sportello unico, gli Stati membri dovrebbero valutare l’opportunità di imporre agli operatori di rete di rendere disponibili mediante lo sportello unico, e in formato elettronico, le informazioni relative alla loro infrastruttura fisica esistente che hanno messo a disposizione di altri operatori dietro specifica richiesta.

Ampliare i diritti di accesso all’infrastruttura fisica esistente

14)

Per incrementare il numero e i tipi di strutture a disposizione degli operatori per l’installazione di elementi di reti ad altissima capacità, gli Stati membri dovrebbero sviluppare migliori pratiche per consentire agli operatori di ottenere l’accesso all’infrastruttura fisica (compresi edifici e arredi stradali) controllata da enti pubblici che è in grado di ospitare elementi di reti ad altissima capacità, a condizioni simili a quelle stabilite dall’articolo 3 della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga.

Meccanismo di risoluzione delle controversie

15)

È opportuno che gli Stati membri sviluppino migliori pratiche per migliorare l’efficienza e l’efficacia del meccanismo di risoluzione delle controversie per quanto riguarda le controversie relative all’accesso all’infrastruttura fisica e il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, allo scopo di risolvere le questioni connesse nel minor tempo possibile e di fornire orientamenti alle parti sulle condizioni e sulle tariffe appropriate, anche mediante la pubblicazione tempestiva delle relative decisioni.

Ridurre l’impronta ambientale delle reti

16)

Per incentivare l’installazione di reti di comunicazione elettronica con un’impronta ambientale ridotta, in particolare per quanto riguarda l’uso di energia e le relative emissioni di gas a effetto serra, gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare migliori pratiche, tra cui:

a)

i criteri per valutare la sostenibilità ambientale delle reti future;

b)

gli incentivi forniti agli operatori per l’installazione di reti sostenibili dal punto di vista ambientale.

Valutazione dell’impatto ambientale

17)

Laddove la legislazione dell’Unione, in particolare la direttiva 2001/42/CE («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»), la direttiva 2011/92/UE («direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale») e la direttiva 92/43/CEE («direttiva Habitat»), richiede una valutazione di impatto, e in particolare quando le autorità preparano il quadro per la futura autorizzazione dei progetti, è opportuno che gli Stati membri scambino migliori pratiche su come eseguire la valutazione ambientale e come tener conto dei relativi risultati, nella fase in cui è possibile individuare e valutare gli effetti sull’ambiente, ad esempio quando gli operatori presentano i piani generali di progetti che prevedono la realizzazione concreta o l’installazione delle reti.

4.   AZIONE A LIVELLO NAZIONALE PER GARANTIRE UN ACCESSO ALLO SPETTRO RADIO 5G TEMPESTIVO E FAVOREVOLE AGLI INVESTIMENTI

Calendario delle procedure di autorizzazione dello spettro radio

18)

Fatta salva qualsiasi valutazione di forza maggiore a norma del diritto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rinvii delle procedure per la concessione dei diritti di uso dello spettro radio dovuto alla crisi di COVID-19 siano ridotti al minimo e che la loro durata sia limitata unicamente al periodo necessario a prevenire o contenere la diffusione della COVID-19. È opportuno che gli Stati membri aggiornino di conseguenza tutte le pertinenti tabelle di marcia nazionali in materia di spettro radio.

19)

Gli Stati membri dovrebbero richiedere un forum di valutazione tra pari a norma dell’articolo 35 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche al fine di analizzare in anticipo i progetti di misure per la concessione dei diritti di uso dello spettro radio all’interno delle bande di frequenze 700 MHz, 3,4-3,8 GHz e 24,25-27,5 GHz, nell’ottica dello scambio delle migliori pratiche.

Incentivi per gli investimenti

20)

Per fare il punto sugli incentivi destinati agli utenti dello spettro radio affinché investano in maniera sostanziale nel dispiegamento delle reti 5G, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, in particolare attraverso il gruppo «Politica dello spettro radio», in merito alle misure specifiche che, secondo loro, costituiscono le migliori pratiche, comprese quelle attuate o quelle la cui attuazione è prevista a livello nazionale all’atto dell’autorizzazione dello spettro radio nelle bande di frequenze 700 MHz, 3,4-3,8 GHz e 24,25-27,5 GHz.

È in particolare opportuno che gli Stati membri riferiscano su tutte le misure pertinenti che si pongono quale obiettivo:

a)

promuovere prezzi di riserva adeguati che riflettano i livelli minimi dei contributi per i diritti d’uso dello spettro radio;

b)

evitare la scarsità di spettro radio garantendo l’assegnazione della quantità totale di spettro radio armonizzato a livello dell’Unione;

c)

garantire in maniera non discriminatoria la possibilità che i contributi per i diritti d’uso dello spettro radio siano versati a rate entro il periodo di validità di tali diritti;

d)

utilizzare un regime di autorizzazione individuale per la banda di frequenze 24,25-27,5 GHz che ne promuova l’uso tempestivo, incluso in particolare un regime basato su procedure amministrative accelerate, se applicato a diritti d’uso limitati a livello geografico;

e)

combinare gli incentivi finanziari con obblighi o impegni formali per accelerare o ampliare la copertura senza fili di alta qualità;

f)

garantire, nel rispetto del diritto della concorrenza, la possibilità di condivisione delle infrastrutture attive e passive, nonché di dispiegamento congiunto delle infrastrutture basate sull’uso dello spettro radio.

5.   MIGLIORARE IL COORDINAMENTO, A LIVELLO DELL’UNIONE, DELL’ASSEGNAZIONE DELLO SPETTRO RADIO PER USO TRANSFRONTALIERO

21)

Al fine di promuovere pratiche coerenti per la concessione dei diritti d’uso dello spettro radio agli operatori per l’installazione delle infrastrutture senza fili di prossima generazione (compreso il 5G) per uso industriale transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero sviluppare e concordare, a tal proposito, migliori pratiche nel quadro del pacchetto di strumenti, anche per quanto riguarda:

a)

l’individuazione di casi d’uso aventi dimensione transfrontaliera, in particolare per quanto concerne i trasporti stradali, i trasporti ferroviari e l’industria manifatturiera, in linea con le priorità dell’Unione (12) per la diffusione del 5G;

b)

per ciascun caso d’uso individuato, l’identificazione di una gamma di frequenze dedicata comune in congiunzione con il regime di autorizzazione comune appropriato, come pure le condizioni connesse a tali autorizzazioni e necessarie per garantire la continuità transfrontaliera del servizio, comprese tra l’altro la qualità del servizio e la sicurezza della rete.

22)

Gli Stati membri sono invitati a utilizzare le migliori pratiche del pacchetto di strumenti di cui al punto 21 in relazione agli utenti pertinenti sul loro territorio allo scopo, in particolare, di stabilire congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione congiunto e di svolgere tale processo congiuntamente, a norma dell’articolo 37 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, entro il 30 marzo 2022.

6.   INFORMAZIONI DA FORNIRE

23)

Entro il 30 aprile 2021 ciascuno Stato membro dovrebbe trasmettere alla Commissione una tabella di marcia per l’attuazione del pacchetto di strumenti.

24)

Entro il 30 aprile 2022 ciascuno Stato membro dovrebbe riferire in merito all’attuazione del pacchetto di strumenti.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2020

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  Conclusioni del Consiglio «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», 9 giugno 2020, 8711/20. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/it/pdf

(2)  COM(2020) 67 final.

(3)  Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

(4)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, COM(2018) 492 del 27 giugno 2018.

(5)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(6)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(7)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(8)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(9)  Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 131).

(10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione», COM(2016) 588 final.

(11)  Raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione, del 26 marzo 2019, Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 42).

(12)  Cfr. le comunicazioni della Commissione COM(2016) 587 e COM(2020) 67.