ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 297I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
11 settembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione, dell’11 settembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2020) 6326]  ( 1 )

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(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

11.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 297/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1270 DELLA COMMISSIONE

dell’11 settembre 2020

relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania

[notificata con il numero C(2020) 6326]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.

(2)

Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole.

(3)

La direttiva 2002/60/CE (3) del Consiglio stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell’Unione. In particolare l’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l’adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici.

(4)

La Germania ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi di un caso di tale malattia nel Land del Brandeburgo di detto Stato membro a struttura federale e, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l’istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all’articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia.

(5)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Germania, in collaborazione con tale Stato membro.

(6)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che la presente decisione sia adottata quanto prima.

(7)

Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta in Germania nell’allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(8)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure di cui all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2020.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


ALLEGATO

Zone istituite come zona infetta in Germania, di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Zeltendof

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30 novembre 2020

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30 novembre 2020

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30 novembre 2020