ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 286

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
2 settembre 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1242 della Commissione, del 1o settembre 2020, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1243 della Commissione, del 1o settembre 2020, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1244 della Commissione, dell’1 settembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2020 e il 2023

9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1242 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2020

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione (2) ha concesso per la prima volta fino al 31 dicembre 2016 una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, relativa all’uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia. Tale deroga era basata su una deroga supplementare alla dimensione minima delle maglie adottata dalla Spagna a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché in sua assenza tali attività di pesca non sarebbero state praticabili e avrebbero dovuto cessare.

(4)

Una proroga della deroga fino al 31 dicembre 2019 è stata concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 della Commissione (3), tenendo conto del piano di gestione per le attività di pesca interessate dalla deroga adottato dalla Spagna a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(5)

Nel 2017, 2018 e 2019 la Spagna ha presentato relazioni scientifiche sull’attuazione del piano di gestione.

(6)

Il 26 giugno 2019 la Spagna ha chiesto alla Commissione di prorogare la deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, oltre il 31 dicembre 2019. La Spagna ha presentato un progetto del nuovo piano di gestione che disciplina la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque interne della regione di Murcia in conformità all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e informazioni aggiornate per giustificare il rinnovo della deroga.

(7)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel settembre 2019 (4) la richiesta di proroga della deroga e il relativo progetto di piano di gestione. Lo CSTEP ha concluso che il piano di gestione delle sciabiche da natante nella regione di Murcia nel periodo 2016-2019 era stato correttamente attuato e che continuavano ad essere rispettate le condizioni in base alle quali era stata concessa nel 2016 la deroga relativa alla distanza minima dalla costa e alla profondità minima. Lo CSTEP rilevava inoltre che gli attrezzi da pesca sembravano essere altamente selettivi.

(8)

Il 21 dicembre 2019 la Spagna ha adottato il nuovo piano di gestione (5).

(9)

La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(10)

Esistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, in quanto la specie bersaglio è presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri.

(11)

La pesca non ha un impatto significativo sull’ambiente in quanto le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non entrano in contatto con il fondale marino. Grazie all’uso di ecoscandagli la pesca è altamente selettiva con poche catture accessorie. Inoltre, le catture indesiderate sono immediatamente rilasciate vive e la loro sopravvivenza è molto elevata.

(12)

La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (27).

(13)

La pesca non può essere praticata con un altro attrezzo, in quanto le sciabiche da natante sono l’unico attrezzo regolamentato consentito per catturare specie di dimensioni ridotte e che si muovono in branco, come il rossetto, in acque costiere poco profonde.

(14)

Le navi sono registrate nel censimento nazionale spagnolo della flotta peschereccia operativa, sono attive da più di cinque anni in tale segmento della pesca e opereranno nell’ambito di un piano di gestione,

(15)

il quale garantisce che non vi sarà in futuro un aumento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 27 imbarcazioni con una capacità massima di 116 Hp per nave. La pesca continua a svolgersi nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Inoltre il contingente massimo per stagione di pesca è stato ridotto a 18,2 tonnellate. Sulla base del piano di gestione, in caso di superamento di tale limite, la pesca sarà chiusa fino alla prossima stagione.

(16)

L’attività di pesca in questione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che, a titolo di deroga, autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare le praterie marine, nel rispetto di determinate condizioni.

(17)

Inoltre, l’attività di pesca in questione non avrebbe potuto essere effettuata senza una deroga alle dimensioni minime applicabili delle maglie.

(18)

Tuttavia, poiché l’attività di pesca in questione è altamente selettiva, i suoi effetti sull’ambiente marino sono trascurabili e non è interessata dalle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Spagna ha autorizzato in passato la deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(19)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tuttavia, conformemente all’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, le deroghe alle dimensioni minime delle maglie adottate sulla base dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006, e in vigore al 14 agosto 2019, possono continuare ad applicarsi a condizione che non comportino un aumento delle catture di novellame. La proroga della deroga richiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5 e all’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto non comporta un allentamento delle norme di selettività, in particolare in termini di un aumento delle catture di novellame, in vigore al 14 agosto 2019, e mira a conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4 di tale regolamento.

(20)

Le attività di pesca considerate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7).

(21)

Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di pesca di altre imbarcazioni.

(22)

Il piano spagnolo di gestione della pesca regolamenta l’attività di pesca in questione al fine di garantire che le catture delle specie di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime.

(23)

L’attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(24)

Il piano di gestione della Spagna include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(25)

È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(26)

È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

(27)

La durata di validità della deroga sarà limitata, per consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente. Il termine della deroga dovrebbe pertanto essere fissato alla fine della campagna di pesca. La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 1o marzo 2023.

(28)

Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 è giunta a scadenza il 31 dicembre 2019, per garantire la continuità giuridica il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(29)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi che soddisfano i seguenti requisiti:

a)

sono registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’acquacoltura della Comunità autonoma della regione di Murcia;

b)

hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;

c)

sono titolari di un’autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di monitoraggio e relazione

La Spagna trasmette alla Commissione, per la prima volta entro il 1o ottobre 2020 e, successivamente, ogni 12 mesi, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2020 al 1o marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 28).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 della Commissione, del 10 aprile 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (GU L 98 dell’11.4.2017, pag. 4).

(4)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Piano di gestione per le sciabiche da natante a Murcia, Spagna (CSTEP-19-19). Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-11879-4, doi:10.2760/890396, JRC118074.

(5)  «Orden de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se regula la pesquería del chanquete (Aphia minuta) en aguas interiores de la Región de Murcia», Gazzetta ufficiale della regione di Murcia, numero 294, del 21.12.2019, pag. 35423.

(6)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


2.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1243 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2020

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga al divieto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

Una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, per l’uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari è stata autorizzata per la prima volta fino al 31 dicembre 2016 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione (2). Tale deroga si basava su un’ulteriore deroga relativa alla dimensione minima delle maglie adottata dalla Spagna a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, in quanto, in mancanza di questa, tale tipo di pesca non sarebbe stato possibile e avrebbe dovuto essere chiuso.

(4)

Una proroga della deroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 delle Commissione (3), tenendo conto del piano di gestione per le attività di pesca cui si applicava la deroga, stabilito dalla Spagna a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(5)

Il 3 settembre 2019 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di prorogare la deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, oltre il 31 dicembre 2019. La Spagna ha trasmesso un progetto del nuovo piano di gestione per il periodo 2019-2022 che sarà disciplinato dalle norme nazionali in vigore (4). La Spagna ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione del rinnovo della deroga.

(6)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato il progetto di piano di gestione nel novembre 2019 (5) e la richiesta di proroga della deroga nel marzo 2020 (6).

(7)

Lo CSTEP ha concluso che il piano di gestione per le sciabiche da natante nelle Isole Baleari nel periodo 2016-2019 era stato attuato correttamente e che le condizioni alle quali la deroga relativa alla distanza minima dalla costa e alla profondità minima era stata concessa nel 2016 continuavano a essere soddisfatte. Lo CSTEP rileva che gli attrezzi da pesca sono altamente selettivi.

(8)

Lo CSTEP ha suggerito di procedere ad alcuni adeguamenti, in particolare fissando un totale ammissibile di catture (TAC) stagionale in linea con le catture recenti e chiarendo la possibile sovrapposizione, in due baie, tra la pesca dei gobidi con la rete «jonquiller» e le praterie marine.

(9)

Alla luce della valutazione dello CSTEP, la Commissione osserva che, con lettera inviata alla Commissione il 4 giugno 2020 (7), le autorità spagnole si sono impegnate ad allineare il TAC stagionale alle catture medie osservate negli ultimi anni e ad avviare uno studio scientifico per chiarire se esistono interazioni tra l’attività di pesca e le praterie marine nelle due baie interessate. La Spagna si è inoltre impegnata a vietare l’attività di pesca nelle due baie in questione almeno fino a quando lo CSTEP non avrà valutato lo studio scientifico, e a informare la Commissione sul seguito dato ai succitati impegni.

(10)

La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(11)

Sussistono vincoli geografici specifici, data l’estensione limitata della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio, presenti esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri.

(12)

L’attività di pesca non ha un impatto significativo sull’ambiente marino, in quanto le sciabiche da natante vengono calate nella colonna d’acqua. Grazie all’utilizzo di ecoscandagli, l’attività di pesca è altamente selettiva e comporta poche catture accessorie. Inoltre le catture accidentali sono immediatamente liberate vive con un elevato tasso di sopravvivenza.

(13)

La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (55).

(14)

L’attività di pesca non può essere esercitata con altri attrezzi, in quanto la sciabica da natante è l’unico attrezzo regolamentato autorizzato per la cattura delle tre specie bersaglio in questione, che vivono in branchi in acque costiere poco profonde.

(15)

La richiesta riguarda imbarcazioni registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari, aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione inteso a regolamentare la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) praticata con sciabiche da natante. Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(16)

Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente alle 55 imbarcazioni specificate, di lunghezza massima di 12 m e potenza massima di 198,5 kW. Inoltre sono previste una stazza e una potenza cumulate massime e la pesca sarà chiusa fino alla campagna di pesca successiva se sarà raggiunto il TAC stagionale.

(17)

Le attività di pesca interessate rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare la prateria marina, nel rispetto di determinate condizioni.

(18)

Inoltre la pesca in questione non potrebbe essere praticata senza una deroga relativa alla dimensione minima delle maglie applicabile.

(19)

Tuttavia, poiché la pesca in questione è altamente selettiva, presenta effetti trascurabili sull’ambiente e non è interessata dalle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Spagna ha autorizzato in passato la deroga relativa alla dimensione minima delle maglie a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(20)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tuttavia, a norma dell’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, le deroghe relative alle dimensioni minime delle maglie adottate sulla base dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 in vigore al 14 agosto 2019 possono continuare ad applicarsi, purché non determinino un aumento nelle catture di novellame. La proroga della deroga è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 15, paragrafo 5, e nell’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, poiché non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività, in particolare in termini di un aumento nelle catture di novellame, esistente al 14 agosto 2019 e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 di detto regolamento.

(21)

Le attività di pesca considerate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9).

(22)

Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e quindi non interferiscono con quelle di altre imbarcazioni.

(23)

Le attività di pesca interessate sono regolamentate dal piano di gestione spagnolo al fine di garantire che le catture delle specie di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime.

(24)

L’attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(25)

Il piano di gestione spagnolo include misure di monitoraggio delle attività di pesca, secondo il disposto dell’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(26)

È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(27)

È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità del piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

(28)

La limitazione della durata di validità della deroga consentirà l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permetterà nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente. È opportuno fissare la scadenza della deroga alla fine della campagna di pesca. La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 30 aprile 2023.

(29)

Poiché la deroga autorizzata con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 è scaduta il 31 dicembre 2019, per garantire la continuità giuridica il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(30)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa delle Isole Baleari, alla pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) praticata con sciabiche da natante utilizzate da imbarcazioni che soddisfano i seguenti requisiti:

a)

essere registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari;

b)

avere un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operare in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca messo in atto;

c)

essere titolari di un’autorizzazione di pesca e operare nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di monitoraggio e relazione

La Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1, lettera c), per la prima volta entro il 30 settembre 2020 e successivamente ogni 12 mesi.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2020 al 30 aprile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 17).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 della Commissione, del 25 aprile 2019, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta), del ghiozzo di Ferrer (Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 16).

(4)  Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la Pesca con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears (BOIB n. 35, 16.3.2019, pag. 9442).

(5)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP): relazione sulla 62a riunione plenaria (PLEN-19-03), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961.

(6)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP): relazione sulla 63a riunione plenaria (PLEN-20-01), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-18117-0, doi:10.2760/465398, JRC120479.

(7)  Ares(2020)2879866.

(8)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(9)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


2.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1244 DELLA COMMISSIONE

dell’1 settembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per quanto riguarda le detrazioni dai contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2020 e il 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 (2) che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009. Tale regolamento ha stabilito detrazioni dal contingente di sgombro nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 nonché dal contingente di acciuga nella sottozona CIEM 8.

(2)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 le detrazioni dal contingente di sgombro assegnato alla Spagna nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 per gli anni 2020 e 2023 erano state fissate rispettivamente a 5 544 tonnellate e a 1 392 tonnellate.

(3)

Nel 2019 la Spagna non ha pescato 3 341 tonnellate del contingente di sgombro assegnatole per tale anno, esercitando quindi sullo stock una pressione di pesca inferiore al quantitativo massimo consentito in conformità alle possibilità di pesca per l’anno in questione. La Spagna ha chiesto che tali quantitativi non pescati siano utilizzati per ridurre le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 per gli anni 2020 e 2023. I quantitativi per le detrazioni relative al 2020 e al 2023 stabiliti nel suddetto regolamento dovrebbero pertanto essere adeguati.

(4)

Le modifiche apportate alle detrazioni applicabili ai contingenti di sgombro per il 2020 e per il 2023 continuerebbero a garantire che non siano superate le possibilità di pesca per tale specie in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’1 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Stock

Contingente iniziale 2009

Contingente 2009 modificato

Catture 2009 accertate

Differenza contingente-catture (superamento del contingente)

Detrazione 2013

Detrazione 2014

Detrazione 2015

Detrazione 2016

Detrazione 2017

Detrazione 2018

Detrazione 2019

Detrazione 2020

Detrazione 2021

Detrazione 2022

Detrazione 2023

MAC8C 3411

29 529

25 525

90 954

-65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

3 214

5 544

5 544

381

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180

»

(1)  Nel caso dell’acciuga, per “anno” si intende la campagna di pesca che ha inizio nell’anno in questione.