ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 277

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
26 agosto 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova

1

 

*

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato d’Israele, dall’altro

2

 

*

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro lato

3

 

*

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro

4

 

*

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei

5

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione, del 25 agosto 2020, relativo a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, e che abroga la decisione 2002/887/CE

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1218 della Commissione, del 25 agosto 2020, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 26 agosto 2020

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/1219 della Commissione, del 20 agosto 2020, che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1220 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativa alla richiesta di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata Diritto alle cure [notificata con il numero C(2020) 5705] , (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

26.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/1


Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova

L’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, è entrato in vigore il 2 agosto 2020, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, dell’accordo, essendo stata depositata il 2 luglio 2020 l’ultima notifica.


26.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/2


Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato d’Israele, dall’altro

L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato d’Israele, dall’altro, firmato a Bruxelles il 10 giugno 2013, è entrato in vigore il 2 agosto 2020, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo, essendo stata depositata il 2 luglio 2020 l’ultima notifica.


26.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/3


Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro lato

L’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro lato, firmato a Bruxelles il 2 dicembre 2010, è entrato in vigore il 2 agosto 2020, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, dell’accordo, essendo stata depositata il 2 luglio 2020 l’ultima notifica.


26.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/4


Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro

L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, firmato a Bruxelles il 15 dicembre 2010, è entrato in vigore il 2 agosto 2020, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, dell’accordo, essendo stata depositata il 2 luglio 2020 l’ultima notifica.


26.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/5


Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei

L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei, firmato a Bruxelles il 20 maggio 2019, è entrato in vigore il 27 marzo 2020, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo, essendo stata depositata il 27 marzo 2020 l’ultima notifica.


REGOLAMENTI

26.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1217 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2020

relativo a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, e che abroga la decisione 2002/887/CE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, l’articolo 40, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/2031 ha abrogato e sostituito la direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2), mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3) ha sostituito gli allegati da I a V di tale direttiva.

(2)

L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in combinato disposto con l’allegato VI, punto 1, vieta l’introduzione nell’Unione di piante da impianto di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., esclusi i frutti e le sementi. In precedenza il corrispondente divieto era stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l’allegato III, parte A, punto 1.

(3)

La decisione 2002/887/CE della Commissione (4) ha autorizzato gli Stati membri a prevedere deroghe alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, riguardo ai divieti di cui all’allegato III, parte A, punto 1, della medesima direttiva, per i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Giappone.

(4)

Il 3 agosto 2017 il Giappone ha chiesto che tale autorizzazione fosse estesa anche alle piante bonsai di pino nero (Pinus thunbergii Parl.) nanizzate naturalmente o artificialmente e ha fornito informazioni tecniche a sostegno di tale richiesta.

(5)

Nel maggio 2019 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere scientifico nel quale ha valutato i rischi fitosanitari derivanti dalle piante bonsai di pino nero importate dal Giappone (5). Tale parere scientifico, che si basava sulle informazioni scientifiche e tecniche disponibili fornite dal Giappone, ha valutato come probabile l’indennità dagli organismi nocivi potenzialmente associati a tale merce, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(6)

Alcuni degli organismi nocivi in questione non sono ancora inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione ma potrebbero soddisfare i criteri per figurarvi, e dovrebbero pertanto essere soggetti alle misure provvisorie di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Sulla base del parere scientifico dell’EFSA, le condizioni per l’importazione delle piante bonsai di Pinus thunbergii Parl. dal Giappone che garantiscono un determinato livello di indennità dagli organismi nocivi sono ritenute accettabili e dovrebbe essere concessa una deroga per l’introduzione di tali piante nell’Unione, per un periodo iniziale fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire un riesame di tali misure.

(7)

Nell’ottobre 2019 il Giappone ha inoltre presentato una richiesta di proroga della deroga concessa dalla decisione 2002/887/CE per Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L. Le circostanze che giustificavano tale deroga a norma della decisione 2002/887/CE sussistono tuttora e i rischi fitosanitari derivanti dall’introduzione di tali merci rimangono bassi. Poiché non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche ivi contenute, è opportuno concedere la proroga della deroga. L’elenco degli organismi nocivi rilevanti per Pinus sp. dovrebbe tuttavia essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche della tassonomia e delle nuove informazioni scientifiche contenute nel parere scientifico dell’EFSA.

(8)

Tale deroga dovrebbe essere soggetta alle medesime prescrizioni di cui alla decisione 2002/887/CE. Tali prescrizioni dovrebbero applicarsi fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e in particolare le prescrizioni di cui all’allegato VII, punto 30, di tale regolamento per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, eccetto le sementi.

(9)

Poiché la direttiva 2000/29/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031, è opportuno abrogare la decisione 2002/887/CE e sostituirla con il presente regolamento per motivi di chiarezza e coerenza giuridica.

(10)

La deroga prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per consentirne il riesame.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «piante specificate» si intendono le piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, delle seguenti specie:

Chamaecyparis sp. Spach,

Juniperus sp. L.,

Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr),

Pinus thunbergii Parl.,

Pinus parviflora Sieb. & Zucc., innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, originaria del Giappone, e

Pinus thunbergii Parl., innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, originaria del Giappone.

Articolo 2

Deroga al divieto di introdurre nell’Unione le piante specificate

In deroga all’articolo 7 e all’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione se soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Periodi di applicazione della deroga

La deroga di cui all’articolo 2 si applica alle piante specificate importate nell’Unione nei seguenti periodi:

a)

Chamaecyparis: dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2023;

b)

Juniperus: dal 1o novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2023;

c)

Pinus L.: dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2023.

Articolo 4

Abrogazione della decisione 2002/887/CE

La decisione 2002/887/CE è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(4)  Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone (GU L 309 del 12.11.2002, pag. 8).

(5)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali, 2019. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of black pine (Pinus thunbergii Parl.) bonsai from Japan (parere scientifico sul rischio della merce relativo alle piante bonsai di pino nero (Pinus thunbergii Parl.) provenienti dal Giappone). EFSA Journal 2019;17(5):5667, 184 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5667.


ALLEGATO

Condizioni per l’introduzione nell’unione delle piante specificate in conformità all’articolo 2

1.   

Qualora le piante specificate appartengano alla specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. o Pinus thunbergii Parl. innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, il portainnesto non deve presentare germogli.

2.   

Il numero complessivo di piante specificate importate non deve superare i quantitativi stabiliti per ciascun anno e notificati alla Commissione e agli altri Stati membri dallo Stato membro importatore, tenendo conto delle strutture di confinamento o delle stazioni di quarantena disponibili.

3.   

Prima dell’esportazione nell’Unione, le piante specificate devono essere state coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente registrati e soggetti a un regime di lotta dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante («NPPO») del Giappone. Gli elenchi annuali dei vivai ufficialmente registrati devono essere messi a disposizione della Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero di piante coltivate in ciascun vivaio, nella misura in cui esse siano ritenute adatte all’introduzione nell’Unione a norma del presente regolamento.

4.   

Nel caso delle piante di Juniperus, le piante dei generi Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. e Pyrus L., coltivate nei vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente di cui al punto 3 e nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti l’importazione, devono essere state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno a intervalli opportuni per accertare la presenza di organismi nocivi rilevanti. Nel caso delle piante di Chamaecyparis e Pinus, le piante dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. coltivate nei suddetti vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente e nelle loro immediate vicinanze devono essere state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno a intervalli opportuni per accertare la presenza di organismi nocivi rilevanti.

Gli organismi nocivi rilevanti sono:

a)

per le piante di Juniperus:

i)

Aschistonyx eppoi Inouye;

ii)

Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e G. yamadae Miyabe ex Yamada;

iii)

Oligonychus perditus Pritchard et Baker;

iv)

Popillia japonica Newman;

v)

qualsiasi altro organismo nocivo da quarantena o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell’Unione;

b)

per le piante di Chamaecyparis:

i)

Popillia japonica Newman;

ii)

qualsiasi altro organismo nocivo da quarantena o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell’Unione;

c)

per le piante di Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr):

i)

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al.;

ii)

Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f.;

iii)

Crisicoccus pini (Kuwana);

iv)

Cronartium kurilense (Dietel) Y. Ono;

v)

Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai;

vi)

Dendrolimus sibiricus Chetverikov;

vii)

Dendrolimus spectabilis (Butler);

viii)

Dendrolimus superans Butler;

ix)

Monochamus spp. (popolazioni non europee);

x)

Pissodes nitidus Roelofs;

xi)

Popillia japonica Newman;

xii)

Pseudocercospora pini‐densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

xiii)

Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

xiv)

qualsiasi altro organismo nocivo da quarantena o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell’Unione;

d)

per le piante di Pinus thunbergii Parl.:

i)

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al.;

ii)

Coleosporium asterum (Dietel) Sydow & P.Sydow;

iii)

Coleosporium phellodendri Komarov;

iv)

Crisicoccus pini (Kuwana);

v)

Cronartium orientale Kaneko;

vi)

Dendrolimus sibiricus Chetverikov;

vii)

Dendrolimus spectabilis (Butler);

viii)

Dendrolimus superans Butler;

ix)

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet;

x)

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell;

xi)

Monochamus spp. (popolazioni non europee);

xii)

Pissodes nitidus Roelofs;

xiii)

Popillia japonica Newman;

xiv)

Pseudocercospora pini‐densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

xv)

Sirex nitobei Mats.;

xvi)

Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

xvii)

Urocerus japonicus (F. Sm.);

xviii)

qualsiasi altro organismo nocivo da quarantena o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell’Unione.

5.   

In seguito alle suddette ispezioni le piante specificate devono essere risultate indenni dagli organismi nocivi rilevanti elencati al punto 4, lettere da a) a d). Le piante infestate devono essere rimosse dall’NPPO o dagli organismi nazionali competenti o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’NPPO del Giappone. Le restanti piante specificate devono essere efficacemente trattate e devono essere tenute per un periodo di tempo adeguato e ispezionate per accertarne l’indennità da tali organismi nocivi.

L’eventuale presenza degli organismi nocivi rilevanti specificati al punto 4, accertata nel corso delle ispezioni effettuate in conformità al punto 4, deve essere ufficialmente registrata e i registri devono essere messi a disposizione della Commissione, ove questa ne faccia richiesta. L’accertamento della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi rilevanti implica per il vivaio la perdita dello status di vivaio ufficialmente registrato. La Commissione ne deve essere informata immediatamente. Il tal caso la registrazione può essere rinnovata non prima dell’anno successivo.

6.   

Le piante specificate destinate all’esportazione nell’Unione, almeno durante il periodo di due anni consecutivi di cui al punto 3, devono:

a)

essere state poste in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui; e

b)

essere risultate indenni, in seguito alle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi rilevanti; e

c)

qualora appartengano al genere Pinus L. e nel caso degli innesti su un portainnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. o Pinus thunbergii Parl., avere un portainnesto ottenuto da fonti ufficialmente riconosciute come sane; e

d)

essere contrassegnate con un marchio o un codice di tracciabilità, esclusivo per ciascuna pianta e notificato all’NPPO del Giappone, che consenta di identificare il vivaio ufficialmente registrato e l’anno di invasatura.

7.   

Le piante specificate sono tracciabili dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l’esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

8.   

Le piante specificate e il substrato colturale aderente o associato alle piante («il materiale») devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dall’NPPO del Giappone che ne attesti la conformità alle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 7 del presente allegato e all’allegato VII, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2072.

Sul certificato devono figurare:

a)

il nome o i nomi del vivaio o dei vivai ufficialmente registrati;

b)

i marchi o i codici di tracciabilità di cui al punto 6, lettera d), nella misura in cui consentono di identificare il vivaio registrato e l’anno di invasatura;

c)

l’indicazione dell’ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

d)

alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la dicitura «La presente partita è conforme alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione».

9.   

L’operatore responsabile della partita deve compilare e inserire nel sistema IMSOC la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE), indicando almeno le seguenti informazioni relative a ciascuna partita di piante specificate:

a)

il tipo di materiale;

b)

il quantitativo di materiale;

c)

la data dichiarata di importazione;

d)

il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale le piante specificate saranno tenute durante il blocco successivo all’ingresso di cui al punto 10.

Prima dell’introduzione gli Stati membri devono informare ufficialmente gli importatori delle condizioni di cui ai punti da 1 a 12.

10.   

Prima di essere immesso in commercio il materiale deve essere sottoposto a blocco ufficiale successivo all’ingresso in una struttura di confinamento o in una stazione di quarantena:

a)

nel caso delle piante di Pinus e Chamaecyparis, per un periodo non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa; e

b)

nel caso delle piante di Juniperus, per il periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 giugno di ogni anno.

Durante tale periodo di blocco successivo all’ingresso il materiale deve inoltre risultare indenne dagli organismi nocivi rilevanti di cui al punto 4. L’autorità competente o gli operatori professionali devono prestare particolare attenzione affinché ciascuna pianta conservi il marchio o il codice di tracciabilità di cui al punto 6, lettera d).

11.   

I lotti contenenti materiale che, durante il periodo di blocco successivo all’ingresso di cui al punto 10, non è risultato indenne dagli organismi nocivi rilevanti devono essere immediatamente distrutti dall’autorità competente o dall’operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente.

12.   

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali contaminazioni da parte degli organismi nocivi rilevanti confermate durante il periodo di blocco successivo all’ingresso di cui al punto 10. In tal caso il vivaio interessato in Giappone perde lo status di vivaio ufficialmente registrato. La Commissione ne informa senza indugio il Giappone.


26.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1218 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2020

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 26 agosto 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2), il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

(5)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 26 agosto 2020, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

(6)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 26 agosto 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 26 agosto 2020

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all’importazione  (1)  (2)

(EUR/t)

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro da seme

0,00

1001 19 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

di qualità media, diverso da quello da seme

0,00

di qualità bassa, diverso da quello da seme

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

SEGALA da seme

0,26

1002 90 00

SEGALA non destinata alla semina

0,26

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,26

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme  (3)

0,26

1007 10 90

SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina

0,26

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina

0,26


(1)  A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l’importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez;

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico.

(2)  Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

(3)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

1.   

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero  (1)

Granturco

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

170,313

107,831

Premio sul Golfo

-

28,305

Premio sui Grandi Laghi

27,766

-

2.   

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico‐Rotterdam:

20,636

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

40,744


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010]


DECISIONI

26.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/16


DECISIONE (UE) 2020/1219 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2020

che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. L’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione.

(2)

L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/698 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

(3)

Con lettera del 13 luglio 2020, in riferimento all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/698, l’Italia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento. L’Italia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 15, 16, 17 e 21 luglio 2020.

(4)

Secondo le informazioni fornite dall’Italia, si presume che la partecipazione ai corsi di formazione periodica e la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione e il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente restino impraticabili in Italia fino al 31 dicembre 2020 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid‐19.

(5)

L’Italia ha in particolare sospeso tutti i corsi di formazione tra il 9 marzo e il 28 maggio 2020, compresi quelli relativi alla formazione periodica dei conducenti di cui alla direttiva 2003/59/CE. La ripresa di tali corsi è avvenuta solo nella prima settimana di giugno 2020. Soltanto un numero limitato di candidati può inoltre partecipare ai corsi di formazione, così da rispettare le norme di distanziamento sociale per evitare la diffusione del virus. Si riscontra pertanto un notevole accumulo in termini di conducenti che necessitano di completare i corsi di formazione.

(6)

La situazione è particolarmente problematica nel caso della formazione periodica dei conducenti di autobus. Secondo le informazioni fornite dall’Italia, molti conducenti che in data 10 settembre 2008 svolgevano l’attività di conducente di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri hanno conseguito un CIP come diritto acquisito a norma dell’articolo 4 della direttiva 2003/59/CE. In pratica, e a norma dell’articolo 4, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, molti dei CIP così rilasciati sono scaduti nella prima metà di settembre 2015, in quanto l’Italia si era avvalsa della possibilità di prorogare fino a sette anni il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE. I conducenti che hanno rinnovato i loro CIP poco prima della relativa scadenza nel 2015 devono pertanto rinnovarli nuovamente entro il 9 settembre 2020. L’Italia stima che vi siano oltre 62 000 CIP la cui scadenza è prevista per il 9 settembre 2020 e che non sono ancora stati rinnovati.

(7)

Inoltre i CIP rilasciati tra l’11 settembre 2007 e il 31 dicembre 2007 sulla base di esami scadranno anch’essi tra l’11 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

(8)

Per giunta, secondo le informazioni fornite dall’Italia, la partecipazione al corso di formazione periodica di 35 ore richiede almeno cinque giorni e la maggioranza dei partecipanti necessiterà di due settimane per completarlo. Dopo il superamento del corso, i partecipanti devono chiedere al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il rilascio di una nuova patente di guida recante il codice armonizzato «95» dell’Unione, attestante che la formazione periodica si è svolta a norma della direttiva 2003/59/CE. L’Italia prevede pertanto che molti conducenti non saranno in grado di completare il corso di formazione periodica e di condurre a termine la procedura amministrativa per poter continuare a svolgere la loro attività.

(9)

Per quanto concerne l’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/698, è pertanto opportuno autorizzare l’Italia ad applicare una proroga di quattro mesi dei rispettivi periodi, compresi tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ai fini dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/698.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2020

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10.

(2)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).


26.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1220 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2020

relativa alla richiesta di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Diritto alle cure»

[notificata con il numero C(2020) 5705]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 luglio 2020 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di una proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Diritto alle cure».

(2)

Gli obiettivi dell’iniziativa proposta sono: «[1] garantire che i diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, non ostacolino l’accessibilità o la disponibilità di qualsiasi futuro vaccino o trattamento contro la COVID-19; [2] garantire che la legislazione dell’UE in materia di esclusività dei dati e di mercato non limiti l’efficacia immediata delle licenze obbligatorie rilasciate dagli Stati membri; [3] introdurre obblighi giuridici per i beneficiari di finanziamenti dell’UE per quanto riguarda la condivisione di conoscenze in materia di tecnologie sanitarie, di proprietà intellettuale e/o di dati relativi alla COVID-19 in un pool tecnologico o di brevetti; [4] introdurre obblighi giuridici per i beneficiari di finanziamenti dell’UE per quanto riguarda la trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei costi di produzione e clausole di trasparenza e di accessibilità insieme a licenze non esclusive.»

(3)

Un allegato fornisce ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto della proposta di iniziativa dei cittadini europei. In particolare, il gruppo di organizzatori invita l’Unione ad «anteporre la salute pubblica al profitto privato [e] far sì che i vaccini e i trattamenti contro le pandemie siano un bene pubblico mondiale, liberamente accessibile a tutti».

(4)

Per quanto riguarda i primi due obiettivi dell’iniziativa proposta, la Commissione ha il potere di proporre un atto giuridico dell’Unione per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, sulla base dell’articolo 114 del trattato.

(5)

Per quanto riguarda gli ultimi due obiettivi dell’iniziativa proposta, la Commissione ha il potere di proporre un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati destinato a tutelare e migliorare la salute pubblica, sulla base dell’articolo 168, paragrafo 5, del trattato, e azioni di ricerca nel contesto del programma quadro pluriennale dell’Unione, sulla base dell’articolo 182 del trattato, in combinato disposto con l’articolo 183 del trattato.

(6)

Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa proposta esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(7)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(8)

L’iniziativa proposta non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(9)

È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Diritto alle cure»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Diritto alle cure» è registrata.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini europei intitolata «Diritto alle cure», rappresentati da Anne DELESPAUL e Sara Anna MURAWSKI in veste di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.