ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
18 agosto 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1197 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2020

che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafi 5 e 6, l’articolo 17, paragrafo 6, e l’articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/2152 ha definito un quadro giuridico comune in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee sulle imprese.

(2)

Il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei costituisce un elemento fondamentale di tale quadro comune poiché fornisce una base di campionamento armonizzata, rendendo così possibile l’organizzazione e il coordinamento di indagini statistiche.

(3)

Al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e di conseguire un’armonizzazione in tutti i settori delle statistiche sulle imprese è necessario specificare i requisiti dei dati da fornire per l’elaborazione di statistiche sulle imprese.

(4)

Per le statistiche europee sulle imprese dovrebbe essere applicato il principio della proprietà economica quale descritto nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L’applicazione di tale principio dovrebbe essere realizzata nei limiti del possibile, tenendo conto delle giustificate esigenze degli utenti, della disponibilità dei dati e delle implicazioni in termini di costi e oneri, nella misura in cui non entri in contraddizione con i principi e le finalità di talune statistiche sulle imprese di cui al presente regolamento.

(5)

Per specificare i requisiti dei dati è necessario definire i raggruppamenti principali di industrie (RPI) e altri aggregati speciali di codici della NACE.

(6)

È necessario definire le principali variabili e i principali concetti per le statistiche sulle imprese al fine di assicurare la comparabilità tra gli Stati membri dei dati prodotti e un’armonizzazione in tutti i settori delle statistiche sulle imprese.

(7)

Allo scopo di attenuare l’onere per le imprese e in base al principio di proporzionalità, è necessario semplificare i requisiti dei dati tenendo conto delle dimensioni e dell’importanza dei settori delle imprese degli Stati membri.

(8)

È necessario stabilire disposizioni specifiche da applicare ai dati relativi alla tematica «Scambi internazionali di beni» e agli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, nonché al dominio «Statistiche congiunturali delle imprese».

(9)

La crescente globalizzazione dell’economia mette in discussione l’attuale organizzazione della produzione delle statistiche europee sulle imprese. Grazie alla registrazione dei dati provenienti dai gruppi di imprese multinazionali, il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei costituisce la base per migliorare molte statistiche connesse alla globalizzazione. Poiché la copertura di alcune di queste statistiche comprende l’intera economia, è necessario che il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei copra tutti i settori dell’economia.

(10)

Ai fini della definizione dei gruppi di imprese, della corretta delineazione delle imprese, della profilazione di unità grandi e complesse e dello studio delle concentrazioni di mercato è necessario disporre di informazioni sulle relazioni di controllo tra unità giuridiche. Le informazioni sui gruppi di imprese migliorano la qualità dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Tali informazioni possono essere utilizzate per ridurre il rischio di divulgazione di dati riservati. I dati sui gruppi di imprese possono essere utilizzati per le indagini sui gruppi e possono ridurre l’onere di risposta.

(11)

È necessario stabilire il formato dei dati, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché la procedura per la trasmissione di dati sulle singole unità alla Commissione (Eurostat) e per la ritrasmissione di dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità statistiche nazionali.

(12)

Uno scambio a fini statistici di dati riservati tra la Commissione e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione e la Banca centrale europea, dovrebbe contribuire a garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione. È pertanto necessario stabilire il formato di tali dati riservati, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché la procedura per la loro trasmissione alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea.

(13)

Il regolamento (UE) 2019/2152 contempla lo scambio di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni tra Stati membri. È necessario precisare ulteriormente gli elementi dei dati statistici da scambiare, nonché l’elenco degli elementi dei dati statistici da scambiare in relazione a merci o movimenti specifici. Gli Stati membri possono semplificare le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non si ripercuota negativamente sulla qualità delle statistiche. Occorre stabilire le condizioni per tale semplificazione.

(14)

Al fine di garantire un’attuazione armonizzata dello scambio di dati è necessario specificare le modalità della loro rilevazione ed elaborazione e le modalità di applicazione del tasso di copertura minimo del 95 %. Affinché l’autorità statistica nazionale del paese d’importazione possa utilizzare le informazioni statistiche scambiate per elaborare le statistiche sulle importazioni intra-UE di beni, è necessario procedere anche allo scambio di metadati. Al fine di garantire un’attuazione armonizzata in tutti gli Stati membri è necessario specificare i metadati pertinenti per l’uso dei dati scambiati sulle esportazioni intra-UE di beni nell’elaborazione delle statistiche, nonché un calendario per la trasmissione delle informazioni statistiche e dei relativi metadati. È necessario stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché la procedura per lo scambio dei dati riservati.

(15)

L’applicazione di standard uniformi per lo scambio e la trasmissione di dati e metadati per le statistiche di cui al regolamento (UE) 2019/2152 contribuisce notevolmente all’integrazione dei processi a livello di impresa nelle statistiche europee sulle imprese.

(16)

L’iniziativa internazionale SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) sugli standard statistici e tecnici per lo scambio e la condivisione di dati e metadati stabilisce standard per lo scambio e la diffusione di statistiche ufficiali. Dovrebbero pertanto essere utilizzate, ove opportuno, le necessarie definizioni della struttura dei dati stabilite conformemente allo standard SDMX.

(17)

La Commissione (Eurostat) dovrebbe mettere a disposizione sul suo sito la documentazione relativa alle strutture dei dati, comprese le definizioni della struttura dei dati nello standard SDMX, e fornire orientamenti in merito alla loro applicazione, in particolare per quanto riguarda il formato tecnico da utilizzare.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere relazioni standard sulla qualità e sui metadati per i registri di imprese a fini statistici nazionali e tutte le statistiche sulle imprese conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2152. È pertanto necessario definire le modalità e la periodicità di tali relazioni.

(19)

Le misure stabilite nel presente regolamento dovrebbero sostituire quelle del regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione (3), del regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione (4), del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione (5), del regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione (6), del regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione (7), del regolamento (CE) n. 364/2008 della Commissione (8), del regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione (9), del regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione (10), del regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione (11), del regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione (12), del regolamento (CE) n. 834/2009 della Commissione (13), del regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione (14), del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione (15), del regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione (16), del regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione (17), del regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione (18) e del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione (19). Tali regolamenti dovrebbero essere abrogati.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti dei dati

Gli elementi dei dati per le tematiche dettagliate elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Raggruppamenti principali di industrie (RPI) e aggregati speciali

I raggruppamenti principali di industrie (RPI) e gli altri aggregati speciali delle attività della nomenclatura delle attività economiche (NACE) e dei prodotti della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) utilizzati per le disaggregazioni richieste a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Semplificazioni

Le semplificazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Definizioni tecniche

1.   Le definizioni tecniche delle variabili e di altri elementi dei set di dati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell’allegato IV del presente regolamento.

2.   Le definizioni tecniche relative alle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni figurano nell’allegato V del presente regolamento.

3.   Le definizioni tecniche relative alle statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi figurano nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 5

Specifiche tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, compresi gli scambi di beni secondo le caratteristiche delle imprese

Le specifiche tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, compresi gli scambi di beni secondo le caratteristiche delle imprese, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2019/2152 e le relative definizioni conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento figurano nell’allegato V del presente regolamento. I requisiti dei dati in relazione alle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni figurano nell’allegato I, parte B, tabella 16 e tabelle da 34 a 37, del presente regolamento.

Articolo 6

Definizioni e disaggregazioni per le statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi

Le definizioni delle variabili e le disaggregazioni per le statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi figurano nell’allegato VI del presente regolamento. I requisiti dei dati in relazione alle statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi figurano nell’allegato I, parte B, tabelle 17 e 38, del presente regolamento.

Articolo 7

Ponderazione e modifica dell’anno base per il dominio «Statistiche congiunturali delle imprese»

La ponderazione e la modifica dell’anno base per il dominio «Statistiche congiunturali delle imprese» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell’allegato VII del presente regolamento. In tale allegato figurano inoltre le disposizioni transitorie riguardanti i requisiti dei dati in relazione al dominio specificato nell’allegato I, parte B, tabelle da 1 a 9, del presente regolamento.

Articolo 8

Variabili connesse alle tematiche dettagliate del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici

L’allegato VIII del presente regolamento precisa, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152, le variabili relative alle tematiche dettagliate per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.

Articolo 9

Specifiche tecniche in merito allo scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici

L’allegato VIII del presente regolamento precisa, conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2152, i dettagli tecnici delle variabili elencate nell’allegato IV di tale regolamento. Inoltre, conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2152, l’allegato IX del presente regolamento stabilisce il formato e le misure di sicurezza e di riservatezza per lo scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.

Articolo 10

Procedura e specifiche per la trasmissione di dati e metadati

1.   I dati e i metadati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del presente regolamento sono scambiati in formato elettronico e trasmessi o caricati tramite il suo sportello unico per la trasmissione di dati e, ove opportuno, di metadati.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati necessari in base al presente regolamento servendosi degli standard di scambio di dati e metadati statistici specificati dalla Commissione (Eurostat).

3.   I dati e i metadati riservati sono trasmessi tramite reti sicure utilizzate dalla Commissione (Eurostat) o mediante accesso remoto protetto utilizzando gli standard di scambio specificati dalla Commissione (Eurostat).

4.   Gli Stati membri dovrebbero applicare gli standard in materia di scambio dei dati conformemente agli orientamenti forniti in materia dalla Commissione (Eurostat).

5.   Gli Stati membri forniscono dati riservati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto.

I dati riservati sono trasmessi con il valore esatto e corredati di un flag per indicare che sono protetti dal segreto.

Gli Stati membri forniscono tutti i livelli di aggregazione delle disaggregazioni di cui alle tabelle dell’allegato I, parte B, e i dati trasmessi contengono, ove opportuno, tutti i flag di riservatezza primari e secondari conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza vigenti a livello nazionale.

6.   Se non diversamente specificato, i dati monetari sono espressi in unità monetarie nazionali (euro per gli Stati membri della zona euro). Gli Stati membri che aderiscono alla zona euro trasmettono i dati monetari annuali in euro nell’anno della loro adesione. Per la trasmissione dei dati monetari infrannuali, i paesi che aderiscono alla zona euro utilizzano la valuta nazionale in uso per il periodo di riferimento.

7.   Se i dati già trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono oggetto di revisione, gli Stati membri trasmettono i dati riveduti al più tardi entro la data della loro diffusione a livello nazionale o, se non sono diffusi a livello nazionale, al più tardi un mese dopo la loro messa a disposizione di un’autorità statistica nazionale.

Articolo 11

Relazioni sulla qualità e sui metadati

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni annuali sulla qualità e sui metadati per i registri delle imprese a fini statistici, utilizzando gli standard dell’SSE per le relazioni sulla qualità e sui metadati.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sui metadati per le statistiche sulle imprese fornite con la periodicità specificata all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152 al più tardi due mesi dopo l’ultimo termine per la trasmissione dei dati delle statistiche oggetto della relazione.

3.   In casi debitamente giustificati, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat), entro un termine concordato tra gli Stati membri e la Commissione (Eurostat), relazioni sulla qualità supplementari contenenti le informazioni sulla qualità più dettagliate necessarie per valutare la qualità delle statistiche sulle imprese trasmesse a norma del regolamento (UE) 2019/2152.

4.   Per la tematica «Uso delle TIC e commercio elettronico», i termini per le relazioni sulla qualità e sui metadati sono specificati in un atto di esecuzione separato.

5.   Per la struttura e il contenuto delle relazioni sulla qualità e sui metadati dovrebbero essere utilizzati gli standard più recenti del sistema statistico europeo (SSE).

6.   Oltre alle relazioni sulla qualità e sui metadati standard, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, le informazioni supplementari sulla qualità e sui metadati necessarie per valutare la qualità delle statistiche sulle imprese, comprese, ove opportuno, le revisioni delle informazioni precedentemente fornite.

Articolo 12

Abrogazione

1.   I regolamenti (CE) n. 912/2004, (CE) n. 364/2008, (CE) n. 192/2009, (CE) n. 250/2009, (CE) n. 251/2009, (CE) n. 834/2009, (UE) n. 275/2010, (UE) n. 1097/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2021.

2.   I regolamenti (CE) n. 1982/2004, (UE) n. 92/2010, (UE) n. 113/2010 e (UE) n. 1106/2012 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2022.

3.   I regolamenti (CE) n. 586/2001, (CE) n. 1503/2006, (CE) n. 657/2007 e (CE) n. 472/2008 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2024.

4.   I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano gli obblighi stabiliti in tali regolamenti in relazione alla trasmissione di dati e metadati, comprese le relazioni sulla qualità, per quanto riguarda i periodi di riferimento che precedono, in tutto o in parte, le rispettive date stabilite in tali paragrafi.

5.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

3. La tabella 16 e le tabelle da 34 a 37 dell’allegato I e l’allegato V tuttavia si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 3294/91 del Consiglio relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 71).

(5)  Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione (GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3).

(6)  Regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15).

(7)  Regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’istituzione di programmi di campionamento europei (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7).

(8)  Regolamento (CE) n. 364/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione delle statistiche relative alle consociate estere e le deroghe da concedere agli Stati membri (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 14).

(9)  Regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 5).

(10)  Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14).

(11)  Regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170).

(13)  Regolamento (CE) n. 834/2009 della Commissione, dell’11 settembre 2009, che attua, per quanto riguarda le relazioni sulla qualità, il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (GU L 241 del 12.9.2009, pag. 3).

(14)  Regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4).

(15)  Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 dell’1.4.2010, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante le modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 18).

(19)  Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


ALLEGATO I

Elementi dei dati da trasmettere per le tematiche dettagliate

Parte A. Variabili

Dominio 1. Statistiche congiunturali delle imprese

Tutte le statistiche congiunturali delle imprese, ad eccezione delle statistiche relative alla tematica dettagliata «Prezzi all’importazione» (tabella 4) e alla tematica «Proprietà immobiliare» (tabella 9), riguardano le attività delle unità statistiche residenti.

Tematiche

Tematiche dettagliate

Variabili

Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B

Tematica 1.1

Popolazione di imprese

1

Eventi relativi alla demografia delle imprese (fallimenti, iscrizioni)

1

Iscrizioni

Tabella 1

2

Fallimenti

Tabella 1

Tematica 1.2

Input di lavoro

1

Occupati

1

Numero di addetti dipendenti e indipendenti

Tabella 2

2

Ore lavorate

1

Ore lavorate dai dipendenti

Tabella 3

3

Costo del lavoro

1

Retribuzioni lorde

Tabella 3

Tematica 1.3

Prezzi

1

Prezzi all’importazione

1

Prezzi all’importazione

Tabella 4

2

Prezzi all’importazione (zona euro)

Tabella 4

3

Prezzi all’importazione (zona extra euro)

Tabella 4

2

Prezzi alla produzione

1

Prezzi alla produzione

Tabella 5

2

Prezzi alla produzione sul mercato interno

Tabella 5

3

Prezzi alla produzione sul mercato non interno

Tabella 5

4

Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro)

Tabella 5

5

Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro)

Tabella 5

Tematica 1.4

Produzione e performance

1

Produzione

1

Produzione (volume)

Tabella 6

2

Volume delle vendite

1

Volume delle vendite

Tabella 7

3

Fatturato netto

1

Fatturato netto (valore)

Tabella 8

2

Fatturato netto sul mercato interno (valore)

Tabella 8

3

Fatturato netto sul mercato non interno (valore)

Tabella 8

4

Fatturato netto sul mercato non interno (zona euro) (valore)

Tabella 8

5

Fatturato netto sul mercato non interno (zona extra euro) (valore)

Tabella 8

Tematica 1.5

Proprietà immobiliare

1

Proprietà immobiliare

1

Permessi di costruire - Numero di abitazioni

Tabella 9

2

Permessi di costruire - Metri quadri

Tabella 9

Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale

Ad eccezione delle statistiche sulle imprese a livello nazionale concernenti le imprese che importano beni e le imprese che esportano beni (tabella 16), le statistiche sulle imprese a livello nazionale riguardano le attività delle unità statistiche residenti. Le statistiche sulle imprese a livello nazionale concernenti le imprese che importano beni e le imprese che esportano beni (tabella 16) riguardano il territorio statistico del paese dichiarante ai sensi dell’allegato V, sezione 4, del presente regolamento.

Tematiche

Tematiche dettagliate

Variabili

Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B

Tematica 2.1

Popolazione di imprese

1

Popolazione di imprese attive

1

Numero di imprese attive

Tabelle 10, 11 e 14

2

Numero di imprese con almeno un dipendente

Tabella 12

3

Numero di imprese a forte crescita

Tabella 13

4

Numero di imprese giovani a forte crescita

Tabella 13

2

Eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

1

Nascite di imprese

Tabella 12

2

Cessazioni di imprese

Tabella 12

3

Sopravvivenza di imprese

Tabella 12

4

Imprese che hanno il primo dipendente

Tabella 12

5

Imprese che non hanno più dipendenti

Tabella 12

6

Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente

Tabella 12

3

Popolazione di imprese a controllo estero

1

Numero di imprese a controllo estero

Tabella 14

4

Popolazione di imprese controllanti estere e consociate nazionali

1

Numero di imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali

Tabella 15

5

Popolazione di imprese attive nel commercio internazionale

1

Numero di imprese che importano beni

Tabella 16

2

Numero di imprese che esportano beni

Tabella 16

Tematica 2.2

Input di lavoro

1

Occupati

1

Numero di addetti dipendenti e indipendenti

Tabelle 10, 11 e 14

2

Numero di dipendenti

Tabelle 10 e 11

3

Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno

Tabella 10

4

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente

Tabella 12

5

Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente

Tabella 12

6

Numero di dipendenti in imprese a forte crescita

Tabella 13

7

Numero di dipendenti in imprese giovani a forte crescita

Tabella 13

2

Ore lavorate

1

Ore lavorate dai dipendenti

Tabelle 10 e 11

3

Costo del lavoro

1

Costi per benefici per i dipendenti

Tabelle 10, 11 e 14

2

Retribuzioni lorde

Tabelle 10 e 11

3

Oneri sociali

Tabelle 10 e 11

4

Occupati con riferimento ad eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

1

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione

Tabella 12

2

Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione

Tabella 12

3

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate

Tabella 12

4

Numero di dipendenti in imprese cessate

Tabella 12

5

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi

Tabella 12

6

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi, nell’anno di nascita

Tabella 12

7

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente

Tabella 12

8

Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente

Tabella 12

9

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

Tabella 12

10

Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

Tabella 12

11

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente

Tabella 12

12

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita

Tabella 12

5

Occupati in imprese a controllo estero

1

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero

Tabella 14

6

Occupati in imprese controllanti estere e consociate nazionali

1

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali

Tabella 15

7

Costo del lavoro in imprese a controllo estero

1

Costi per benefici per i dipendenti in imprese a controllo estero

Tabella 14

Tematica 2.3

Input di R&S

1

Spese per R&S

1

Spese per R&S intra muros

Tabelle 14 e 18

2

Occupati per R&S

1

Personale addetto a R&S

Tabelle 14 e 19

2

Ricercatori

Tabella 18

3

Spese per R&S in imprese a controllo estero

1

Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero

Tabella 14

4

Occupati per R&S in imprese a controllo estero

1

Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero

Tabella 14

5

R&S finanziata con fondi pubblici

1

Stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo

Tabella 20

2

Finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale

Tabella 20

Tematica 2.4

Acquisti

1

Acquisti di beni e servizi

1

Acquisti complessivi di beni e servizi

Tabelle 10, 11 e 14

2

Acquisti di beni e servizi per la rivendita

Tabelle 14 e 21

3

Spese per servizi prestati da lavoratori interinali

Tabella 21

4

Spese per locazione a lungo termine e leasing operativo

Tabella 21

5

Acquisti di prodotti energetici

Tabella 21

6

Pagamenti a subfornitori

Tabella 21

2

Variazione delle scorte di beni

1

Variazione delle scorte di beni

Tabella 22

2

Variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione

Tabella 22

3

Variazione delle scorte di beni per la rivendita

Tabella 22

3

Acquisti di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero

1

Acquisti complessivi di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero

Tabella 14

2

Acquisti di beni e servizi per la rivendita da parte di imprese a controllo estero

Tabella 14

4

Importazioni effettuate dalle imprese

1

Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese

Tabelle 16 e 17

Tematica 2.5

Produzione e performance

1

Fatturato netto

1

Fatturato netto

Tabelle 10, 11 e 14

2

Fatturato netto delle attività dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca e delle attività industriali

Tabella 24

3

Fatturato netto delle attività industriali

Tabella 24

4

Fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni

Tabella 24

5

Fatturato netto delle costruzioni

Tabella 24

6

Fatturato netto delle attività di servizi

Tabella 24

7

Fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari

Tabella 24

8

Fatturato netto delle attività di costruzione di edifici

Tabella 24

9

Fatturato netto delle attività di ingegneria civile

Tabella 24

10

Fatturato netto dell’attività principale a livello di tre cifre della NACE

Tabella 25

11

Fatturato netto da subfornitura

Tabella 25

12

Fatturato netto per residenza del cliente

Tabella 23

13

Fatturato netto per prodotto

Tabella 23

2

Margine lordo sui beni per la rivendita

1

Margine lordo sui beni per la rivendita

Tabella 10

3

Valore della produzione

1

Valore della produzione

Tabelle 10, 11 e 14

4

Valore aggiunto

1

Valore aggiunto

Tabelle 10, 11 e 14

5

Risultato lordo di gestione

1

Risultato lordo di gestione

Tabelle 10 e 11

6

Fatturato netto delle imprese a controllo estero

1

Fatturato netto delle imprese a controllo estero

Tabella 14

7

Valore della produzione delle imprese a controllo estero

1

Valore della produzione delle imprese a controllo estero

Tabella 14

8

Valore aggiunto delle imprese a controllo estero

1

Valore aggiunto delle imprese a controllo estero

Tabella 14

9

Fatturato netto delle imprese controllanti estere e consociate nazionali

1

Fatturato netto delle imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali

Tabella 15

10

Produzione industriale

1

Produzione commercializzata

Tabella 26

2

Produzione in subfornitura

Tabella 26

3

Produzione effettiva

Tabella 26

11

Esportazioni effettuate dalle imprese

1

Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese

Tabelle 16 e 17

Tematica 2.6

Investimenti

1

Investimenti lordi di imprese attive

1

Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali

Tabelle 10 e 14

2

Investimenti lordi in terreni

Tabella 27

3

Investimenti lordi nell’acquisto di edifici esistenti

Tabella 27

4

Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici

Tabella 27

5

Investimenti lordi in macchinari e attrezzature

Tabella 27

6

Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall’avviamento

Tabella 10

7

Investimenti in software acquisito

Tabella 28

8

Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali

Tabella 10

2

Investimenti lordi di imprese a controllo estero

1

Investimenti lordi di imprese a controllo estero in immobilizzazioni materiali

Tabella 14

Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale

Tutte le statistiche regionali sulle imprese riguardano le attività delle unità statistiche residenti.

Tematiche

Tematiche dettagliate

Variabili

Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B

Tematica 3.1

Popolazione di imprese

1

Popolazione per regione

1

Numero di unità locali

Tabella 29

2

Numero di imprese attive

Tabella 30

3

Numero di imprese con almeno un dipendente

Tabella 30

4

Numero di imprese a forte crescita

Tabella 30

2

Eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

1

Nascite di imprese

Tabella 30

2

Cessazioni di imprese

Tabella 30

3

Sopravvivenza di imprese (unicamente sopravvivenza a tre anni di calendario dalla nascita)

Tabella 30

4

Imprese che hanno il primo dipendente

Tabella 30

5

Imprese che non hanno più dipendenti

Tabella 30

6

Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

Tabella 30

Tematica 3.2

Input di lavoro

1

Occupati in imprese attive per regione

1

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in unità locali

Tabella 29

2

Numero di addetti dipendenti e indipendenti

Tabella 30

3

Numero di dipendenti

Tabella 30

4

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente

Tabella 30

5

Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente

Tabella 30

2

Occupati con riferimento ad eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

1

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione

Tabella 30

2

Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione

Tabella 30

3

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate

Tabella 30

4

Numero di dipendenti in imprese cessate

Tabella 30

5

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

Tabella 30

6

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi, nell’anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

Tabella 30

7

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente

Tabella 30

8

Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente

Tabella 30

9

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

Tabella 30

10

Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

Tabella 30

11

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

Tabella 30

12

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

Tabella 30

3

Costo del lavoro per regione

1

Retribuzioni lorde nelle unità locali

Tabella 29

Tematica 3.3

Input di R&S

1

Spese per R&S per regione

1

Spese per R&S intra muros

Tabella 31

2

Occupati per R&S per regione

1

Personale addetto a R&S

Tabella 32

2

Ricercatori

Tabella 32

Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali

Per questo dominio le statistiche relative alle tematiche «Popolazione di imprese», «Input di lavoro», «Investimenti» e «Produzione e performance» (tabella 33) riguardano le attività delle unità statistiche non residenti.

Le statistiche relative alla tematica «Scambi internazionali di beni» (tabelle da 34 a 37) riguardano esclusivamente il territorio statistico del paese dichiarante, come specificato nell’allegato V, sezione 4, del presente regolamento.

Le statistiche relative alla tematica «Scambi internazionali di servizi» (tabella 38) riguardano gli scambi di servizi effettuati dalle unità residenti.

Tematiche

Tematiche dettagliate

Variabili

Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B

Tematica 4.1

Popolazione di imprese

1

Popolazione di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

1

Numero di imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

Tabella 33

Tematica 4.2

Input di lavoro

1

Occupati in imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

1

Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

Tabella 33

2

Costo del lavoro in imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

1

Costi per benefici per i dipendenti in imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

Tabella 33

Tematica 4.3

Investimenti

1

Investimenti lordi di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

1

Investimenti lordi di imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante in immobilizzazioni materiali

Tabella 33

Tematica 4.4

Produzione e performance

1

Fatturato netto di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

1

Fatturato netto di imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

Tabella 33

Tematica 4.5

Scambi internazionali di beni

1

Scambi intra-UE di beni

1a

Valore statistico delle esportazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati

Tabella 34

1b

Volume delle esportazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati

Tabella 34

2a

Valore statistico delle importazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati

Tabella 34

2b

Volume delle importazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati

Tabella 34

3

Valore statistico delle esportazioni di beni – Dati aggregati

Tabella 36

4

Valore statistico delle importazioni di beni – Dati aggregati

Tabella 36

2

Scambi extra-UE di beni

1a

Valore statistico delle esportazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati

Tabella 35

1b

Volume delle esportazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati

Tabella 35

2a

Valore statistico delle importazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati

Tabella 35

2b

Volume delle importazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati

Tabella 35

3

Valore statistico delle esportazioni extra-UE di beni secondo la valuta di fatturazione

Tabella 37

4

Valore statistico delle importazioni extra-UE di beni secondo la valuta di fatturazione

Tabella 37

Tematica 4.6

Scambi internazionali di servizi

1

Importazioni di servizi

1

Importazioni e acquisti di servizi

Tabella 38

2

Esportazioni di servizi

1

Esportazioni e prestazioni di servizi

Tabella 38

Parte B. Elementi dei requisiti dei dati

Tabella 1. Statistiche congiunturali delle imprese - Popolazione di imprese

Variabili

110101. Iscrizioni

110102. Fallimenti

Unità di misura

Valore assoluto: dati non corretti

Popolazione statistica

Attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

Aggregati di sezioni della NACE:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

Sezioni della NACE:

F, G, H, I e J

Aggregato speciale, quale definito nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)

Termine per la trasmissione dei dati

T+40G

Primo periodo di riferimento

Primo trimestre 2021


Tabella 2. Statistiche congiunturali delle imprese - Occupati

Variabili

120101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti

Unità di misura

Indici: dati non corretti

Popolazione statistica

Attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni B, C e D, alla divisione E36 e alle sezioni F, G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

Per tutti i paesi:

RPI di cui alle sezioni B, C e D e alla divisione E36 della NACE, quali definiti nell’allegato II, parte A, del presente regolamento;

aggregati di sezioni della NACE:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N;

sezioni della NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;

divisioni della NACE:

E36, G45, G46, G47 e G47 (escl. G473).

Per i paesi medi e grandi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

in più, divisioni delle sezioni B, C e D della NACE.

Per i paesi grandi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

in più, divisioni delle sezioni H, I e J della NACE.

Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli (quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Il numero di addetti dipendenti e indipendenti può essere approssimato sulla base del numero di dipendenti. Per le attività di cui alle sezioni G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, può essere utilizzata l’impresa (ENT), in luogo delle unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.

Termine per la trasmissione dei dati

T+2M per i dati trimestrali o mensili (facoltativo), fatta eccezione per:

le prescrizioni per i paesi piccoli e medi: T+2M+15 giorni.

Disposizioni transitorie per la sezione L, la divisione N77 e i gruppi N811 e N813 della NACE, da includere nei rispettivi aggregati a partire dal primo trimestre o mese (facoltativo) del 2021 come definito nell’allegato VII, punto 3, lettera a).

Primo periodo di riferimento

Primo trimestre o mese (facoltativo) del 2000, fatta eccezione per:

sezione L, divisione N77 e gruppi N811 e N813 della NACE, da includere nei rispettivi aggregati a partire dal primo trimestre o mese (facoltativo) del 2021;

Spagna: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2002 per le sezioni da G a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE richieste, escluse la divisione G47 e la divisione G47 (escl. G473), e primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per le divisioni J58, J59, J60, I55 e I56;

Finlandia: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per le divisioni C32 e C33 della NACE;

Austria: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2003 per le sezioni da H a N (escl. K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) richieste e primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per la divisione B09 della NACE.


Tabella 3. Statistiche congiunturali delle imprese - Ore lavorate e retribuzioni lorde

Variabili

120201. Ore lavorate dai dipendenti

120301. Retribuzioni lorde

Unità di misura

Indici: dati non corretti e corretti per gli effetti di calendario

Popolazione statistica

Attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni B, C e D, alla divisione E36 e alle sezioni F, G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

Per tutti i paesi :

RPI di cui alle sezioni B, C e D e alla divisione E36 della NACE, quali definiti nell’allegato II, parte A, del presente regolamento;

aggregati di sezioni della NACE:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N;

sezioni della NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;

divisioni della NACE:

E36, G45, G46, G47 e G47 (escl. G473).

Per i paesi medi e grandi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

in più, divisioni delle sezioni B, C e D della NACE.

Per i paesi grandi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

in più, divisioni delle sezioni H, I e J della NACE.

Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli (quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Per le attività di cui alle sezioni G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, può essere utilizzata l’impresa (ENT), anziché l’unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.

Termine per la trasmissione dei dati

T+3M per i dati trimestrali o mensili (facoltativo), fatta eccezione per:

le prescrizioni per i paesi piccoli e medi: T+3M+15 giorni.

Disposizioni transitorie per l’aggregato G47_X_G473, la sezione L, la divisione N77 e i gruppi N811 e N813 della NACE, da includere nei rispettivi aggregati a partire dal primo trimestre o mese (facoltativo) del 2021 come definito nell’allegato VII, punto 3, lettera a).

Primo periodo di riferimento

Primo trimestre o mese (facoltativo) del 2000 per le sezioni da B a F della NACE richieste, fatta eccezione per:

Finlandia: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per le divisioni C32 e C33 della NACE richieste;

Austria: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per la divisione B09 della NACE.

Primo trimestre o mese (facoltativo) del 2010 per le sezioni da G a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE richieste, fatta eccezione per:

aggregato G47_X_G473, sezione L, divisione N77 e gruppi N811 e N813 della NACE, da includere nei rispettivi aggregati a partire dal primo trimestre o mese (facoltativo) del 2021.


Tabella 4. Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi all’importazione

Variabili

130101. Prezzi all’importazione (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro e i paesi che applicano programmi di campionamento europei)

130102. Prezzi all’importazione (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro e i paesi che applicano programmi di campionamento europei)

130103. Prezzi all’importazione (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)

Unità di misura

Indici: dati non corretti

Popolazione statistica

Prodotti delle sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 e C33) e D della CPA

Disaggregazioni

Disaggregazione per prodotto

Per tutti i paesi:

RPI di cui alle sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 e C33) e D della CPA, quali definiti nell’allegato II, parte A, del presente regolamento;

aggregati delle sezioni B (escl. B0721 e B09)+C (escl. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 e C33)+D della CPA;

sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 e C33), D della CPA.

Per i paesi medi e grandi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

in più, divisioni delle sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 e C33) e D della CPA.

Le disaggregazioni aggiuntive per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli (quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Copertura dei dati da fornire limitata dai programmi di campionamento europei per paesi specifici come precisato nell’allegato III, parte C, del presente regolamento

Termine per la trasmissione dei dati

T+1M+15 giorni

Primo periodo di riferimento

Gennaio 2006, fatta eccezione per:

Austria: gennaio 2009 per il gruppo C161 e le classi C2811 e C2892 della NACE.

Per gli Stati membri della zona euro la cui adesione è successiva a gennaio 2006, le variabili 130101 (Prezzi all’importazione), 130102 [Prezzi all’importazione (zona euro)] e 130103 [Prezzi all’importazione (zona extra euro)] sono richieste dall’inizio dell’anno di accesso alla zona euro.


Tabella 5. Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi alla produzione

Variabili

130201. Prezzi alla produzione

130202. Prezzi alla produzione sul mercato interno

130203. Prezzi alla produzione sul mercato non interno

130204. Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)

130205. Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)

Unità di misura

Indici: dati non corretti

Popolazione statistica

Per la variabile 130201 (Prezzi alla produzione):

attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni B (escl. B0721), C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304) e D e alla divisione E36 della NACE, alla categoria 41.00.1, esclusa la sottocategoria 41.00.14 (unicamente nuovi edifici), della CPA, alle sezioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE.

Per le variabili 130202 (Prezzi alla produzione sul mercato interno), 130203 (Prezzi alla produzione sul mercato non interno), 130204 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro)] e 130205 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro)]:

attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni B (escl. B0721), C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304) e D e alla divisione E36 della NACE.

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività e per prodotto

Per tutti i paesi:

RPI di cui alle sezioni B (escl. B0721), C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304) e D e alla divisione E36 della NACE, quali definiti nell’allegato II, parte A, del presente regolamento;

aggregati di sezioni della NACE:

B (escl. B0721)+C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304)+D+E36, H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N;

sezioni della NACE:

B (escl. B0721), C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304), D, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;

divisione E36 e divisioni delle sezioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE;

categoria 41.00.1, esclusa la sottocategoria 41.00.14 (unicamente nuovi edifici), della CPA.

Per i paesi medi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

in più, divisioni delle sezioni B (escl. B0721), C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304) e D della NACE.

Per i paesi grandi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

come i paesi medi e, in più, gruppi e classi della sezione C della NACE per le variabili 130201 (Prezzi alla produzione), 130202 (Prezzi alla produzione sul mercato interno) e 130203 (Prezzi alla produzione sul mercato non interno) (che rappresentano almeno il 90 % del valore aggiunto della sezione C).

Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli. Le disaggregazioni aggiuntive per i paesi grandi sono facoltative per i paesi medi (quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Copertura dei dati da fornire per la disaggregazione zona euro/zona extra euro limitata dai programmi di campionamento europei per paesi specifici come precisato nell’allegato III, parte C, del presente regolamento.

I costi di costruzione totali (costi dei materiali e costi della manodopera) possono essere utilizzati come proxy per i prezzi alla produzione nel settore delle costruzioni (categoria 41.00.1, esclusa la sottocategoria 41.00.14, della CPA). Tra i costi che costituiscono i costi di costruzione figurano anche quelli relativi a impianti e attrezzature, trasporti, energia e altri costi (ad esclusione degli onorari di architetti).

Sono da preferire gli indici basati sui prezzi reali alla produzione. Se questi non sono disponibili, possono essere utilizzate approssimazioni per H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 e N82. I prodotti (CPA) possono essere utilizzati per approssimazioni delle attività (NACE).

Per le attività di cui alle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, può essere utilizzata l’impresa (ENT), anziché l’unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.

Gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (SPPI) si intendono dall’impresa verso tutti (Business-to-All - B2All). Se la quota di transazioni con consumatori privati (B2C) è trascurabile, gli SPPI possono essere approssimati sulla base di indicatori da impresa a impresa (B2B). Per i periodi di riferimento anteriori al 2021, gli SPPI possono essere approssimati sulla base di indicatori B2B anziché di indicatori B2All.

Termine per la trasmissione dei dati

T+1M per i dati mensili per le voci da B a E36 della NACE richieste;

T+3M per tutte le altre voci della NACE e la categoria 41.00.1 (escl. 41.00.14) della CPA richieste, fatta eccezione per i paesi medi e piccoli per la categoria 41.00.1 (escl. 41.00.14) della CPA richiesta, per i cui dati trimestrali e mensili (facoltativo): T+3M+15 giorni.

Disposizioni transitorie per l’inclusione dell’aggregato H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE, le sezioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75), N, le divisioni H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 della NACE, quali definite nell’allegato VII, punto 3, lettera a).

Primo periodo di riferimento

Primo trimestre o mese (facoltativo) del 2000 per la categoria 41.00.1 (escl. 41.00.14) della CPA richiesta, fatta eccezione per:

Bulgaria: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2003;

gennaio 2005 per le voci da B a E36 della NACE richieste, fatta eccezione per:

Austria: gennaio 2008 [variabili 130201 (Prezzi alla produzione) e 130202 (Prezzi alla produzione sul mercato interno)] e gennaio 2009 {variabili 130203 (Prezzi alla produzione sul mercato non interno), 130204 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro)] e 130205 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro)]} per la divisione B09 della NACE;

gennaio 2005 per quanto concerne le variabili 130204 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro)] e 130205 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro)];

primo trimestre o mese (facoltativo) del 2010 per quanto concerne le sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, fatta eccezione per:

l’aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE; le sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N e le divisioni H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 e N82 della NACE da includere a partire dal primo trimestre o mese (facoltativo) del 2021.

Per gli Stati membri della zona euro la cui adesione è successiva a gennaio 2005, le variabili 130204 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro)] e 130205 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro)] sono richieste dall’inizio dell’anno di accesso alla zona euro.


Tabella 6. Statistiche congiunturali delle imprese - Produzione (volume)

Variabili

140101. Produzione (volume)

Unità di misura

Indici: dati non corretti, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati

Popolazione statistica

Attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni B, C, D (escl. D353), F, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

Per tutti i paesi:

RPI di cui alle sezioni B, C e D (escluso il gruppo D353) della NACE, quali definiti nell’allegato II, parte A, del presente regolamento (RPI Energia escl. gruppo D353 e sezione E);

aggregati di sezioni della NACE:

B+C+D (escl. D353), H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75) + N;

sezioni della NACE:

B, C, D (escl. D353), F, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;

divisioni delle seguenti sezioni della NACE:

H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N.

Per i paesi medi e grandi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

in più, divisioni delle sezioni B, C, D e F della NACE.

Per i paesi grandi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

in più, gruppi e classi della sezione C della NACE (che rappresentano almeno il 90 % del valore aggiunto della sezione C).

Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli; le disaggregazioni aggiuntive per i paesi grandi sono facoltative per i paesi medi (quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).

Disposizioni transitorie per la sezione F della NACE per i periodi di riferimento anteriori a gennaio 2024, quali definite nell’allegato VII, punto 3, lettera b).

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Per le attività di cui alle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, può essere utilizzata l’impresa (ENT), anziché l’unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.

Termine per la trasmissione dei dati

T+1M+10 giorni per le sezioni B, C e D (escl. D353) della NACE

Per la sezione F della NACE:

per i paesi medi e grandi: T+1M+15 giorni;

per i paesi piccoli: T+2M;

T+2M per le sezioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72, M75) e N della NACE.

Disposizioni transitorie per l’inclusione dell’aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE, le sezioni della NACE e le divisioni delle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, le divisioni della sezione F della NACE, quali definite nell’allegato VII, punto 3, lettera a).

Primo periodo di riferimento

Gennaio 2000 per le sezioni da B a D (escl. D353) della NACE richieste, fatta eccezione per:

Spagna (gruppi e classi della NACE): gennaio 2002;

Austria (divisione B09 della NACE): gennaio 2005;

gennaio 2005 per la divisione C33 della NACE;

primo trimestre del 2000 (o mese del 2005) per i paesi piccoli per la sezione F della NACE richiesta e gennaio 2005 per i paesi grandi e medi per quanto concerne la sezione F della NACE;

gennaio 2021

per l’aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE; per le sezioni della NACE e le divisioni delle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE; per le divisioni della sezione F della NACE.


Tabella 7. Statistiche congiunturali delle imprese - Volume delle vendite

Variabili

140201. Volume delle vendite

Unità di misura

Indici: dati non corretti, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati

Popolazione statistica

Attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione G della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

Per tutti i paesi:

sezione G della NACE;

divisioni della sezione G della NACE;

aggregato dei gruppi della divisione G47 (escluso il gruppo G473) della NACE;

aggregato della classe G4711+ gruppo G472 della NACE;

aggregato della classe G4719+ gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479 della NACE;

gruppo G473 della NACE.

Per i paesi medi e grandi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

in più, gruppi della sezione G della NACE, classi G4711, G4719 e G4791 della NACE.

Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli (quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Per le attività di cui alla sezione G della NACE, può essere utilizzata l’impresa (ENT), anziché l’unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.

Termine per la trasmissione dei dati

T+2M per i dati mensili:

per la NACE

sezione G;

divisioni G45 e G46;

gruppi G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 e G479;

classi G4711, G4719 e G4791.

T+1M per i dati mensili: per la NACE

divisione G47;

aggregato della divisione G47 (escluso il gruppo G473);

aggregato della classe G4711 + gruppo G472 della NACE;

aggregato della classe G4719 + gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479;

gruppo G473.

Primo periodo di riferimento

Gennaio 2000, fatta eccezione per:

la sezione G della NACE, le divisioni e i gruppi delle divisioni G45 e G46 della NACE, i gruppi della divisione G47 (escl. G472 e G473) della NACE, da fornire a partire da gennaio 2021.


Tabella 8. Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore)

Variabili

140301. Fatturato netto (valore)

140302. Fatturato netto sul mercato interno (valore)

140303. Fatturato netto sul mercato non interno (valore)

140304. Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)

140305. Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)

Unità di misura

Indici: dati non corretti e corretti per gli effetti di calendario per tutte le attività e dati destagionalizzati per le sezioni G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE

Popolazione statistica

Per la variabile 140301 [Fatturato netto (valore)]: sezioni B, C, G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE;

per le variabili 140302 [Fatturato netto sul mercato interno (valore)], 140303 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore)], 140304 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)] e 140305 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)]: sezioni B e C della NACE.

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

Per la variabile 140301 [Fatturato netto (valore)]:

Per tutti i paesi:

RPI delle sezioni B e C della NACE quali definiti nell’allegato II, parte A, del presente regolamento (RPI Energia escluse le sezioni D ed E);

aggregati di sezioni della NACE:

B+C, H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N;

sezioni della NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;

divisioni delle seguenti sezioni della NACE:

G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;

divisione G47 escluso il gruppo G473 della NACE;

gruppo G473 della NACE;

aggregato della classe G4711+ gruppo G472 della NACE; aggregato della classe G4719 + gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479 della NACE.

Per i paesi medi e grandi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

in più, divisioni delle sezioni B e C della NACE, gruppi della sezione G della NACE, classi G4711, G4719, G4791 della NACE.

Per le variabili 140302 [Fatturato netto sul mercato interno (valore)], 140303 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore)], 140304 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona euro)] e 140305 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona extra euro)]:

Per tutti i paesi:

RPI delle sezioni B e C della NACE quali definiti nell’allegato II, parte A, del presente regolamento (RPI Energia escluse le sezioni D ed E);

aggregati delle sezioni B+C della NACE;

sezioni B e C della NACE.

Per i paesi medi e grandi quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:

in più, divisioni delle sezioni B e C della NACE.

Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli (quali definiti nell’allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Per le attività di cui alle sezioni G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, può essere utilizzata l’impresa (ENT), anziché l’unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.

Termine per la trasmissione dei dati

T+2M per:

RPI delle sezioni B e C della NACE quali definiti nell’allegato II, parte A, del presente regolamento (RPI Energia escluse le sezioni D ed E);

aggregati di sezioni della NACE:

B+C, H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N;

sezioni della NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;

divisioni delle seguenti sezioni della NACE:

B, C, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;

divisioni G45 e G46 della NACE;

gruppi G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, - G474, G475, G476, G477, G478 e G479 della NACE;

classi G4711, G4719 e G4791 della NACE.

Disposizioni transitorie per l’inclusione dell’aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE, le sezioni della NACE e le divisioni delle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, quali definite nell’allegato VII, punto 3, lettera a).

T+1M per:

la divisione G47 della NACE:

aggregato della divisione G47 escluso il gruppo G473 della NACE;

aggregato della classe G4711 + gruppo G472 della NACE;

aggregato della classe G4719 + gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479 della NACE;

gruppo G473 della NACE.

Primo periodo di riferimento

Gennaio 2000 per gli aggregati, le sezioni e le divisioni richiesti delle sezioni B e C della NACE, fatta eccezione per:

Spagna: gennaio 2002;

Austria: gennaio 2005 per la divisione B09 della NACE.

Gennaio 2000 per la divisione G47 della NACE, l’aggregato della divisione G47 escluso il gruppo G473 della NACE; l’aggregato della classe G4711+ gruppo G472 della NACE; l’aggregato della classe G4719 + gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479 della NACE; per i gruppi G472 e G473 della NACE e per le classi NACE G4711, G4719 e G4791 della NACE.

Gennaio 2005 per quanto concerne le variabili 140304 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona euro)] e 140305 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona extra euro)]:

gennaio 2021 per l’aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE; per le sezioni G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE; per le divisioni G45, G46 e le divisioni delle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE; per i gruppi delle divisioni G45, G46 e G47 (escl. G472 e G473) della NACE.

Per gli Stati membri della zona euro, le variabili 140304 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona euro)] e 140305 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona extra euro)] sono richieste dall’inizio dell’anno di accesso alla zona euro.


Tabella 9. Statistiche congiunturali delle imprese - Proprietà immobiliare

Variabili

150101. Permessi di costruire - Numero di abitazioni

150102. Permessi di costruire - Metri quadri

Unità di misura

Valori assoluti: dati non corretti, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati

Popolazione statistica

Per la variabile 150101 (Permessi di costruire - Numero di abitazioni): categoria 41.00.1 (escl. 41.00.14) della CPA - unicamente fabbricati residenziali nuovi.

Per la variabile 150102 (Permessi di costruire - Metri quadri): categorie 41.00.1 e 41.00.2 della CPA - unicamente fabbricati residenziali e non residenziali nuovi.

Disaggregazioni

Disaggregazione per prodotto

Per la variabile 150101 (Permessi di costruire - Numero di abitazioni): unicamente fabbricati residenziali nuovi.

Categoria 41.00.1, esclusa la sottocategoria 41.00.14, della CPA

Sottocategoria 41.00.11 della CPA

Sottocategorie 41.00.12 + 41.00.13 della CPA

Per la variabile 150102 (Permessi di costruire - Metri quadri): unicamente fabbricati residenziali e non residenziali nuovi.

Sottocategoria 41.00.1 della CPA

Categoria 41.00.1, esclusa la sottocategoria 41.00.14, della CPA

Sottocategoria 41.00.11 della CPA

Sottocategorie 41.00.12 + 41.00.13 della CPA

Sottocategoria 41.00.14 della CPA

Categoria 41.00.2 della CPA

Categoria 41.00.2, esclusa la sottocategoria 41.00.23, della CPA

Sottocategoria 41.00.23 della CPA

Termine per la trasmissione dei dati

T+3M

Primo periodo di riferimento

Primo trimestre del 2000, fatta eccezione per:

Grecia: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2001 per la variabile 150102 (Permessi di costruire - Metri quadri)

Slovacchia: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2003 per le variabili 150101 (Permessi di costruire - Numero di abitazioni) e 150102 (Permessi di costruire - Metri quadri)

Austria: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per la variabile 150102 (Permessi di costruire - Metri quadri)


Tabella 10. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Attività delle imprese

Variabili

210101. Numero di imprese attive

220101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti

220102. Numero di dipendenti

220103. Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno

220201. Ore lavorate dai dipendenti

220301. Costi per benefici per i dipendenti

220302. Retribuzioni lorde

220303. Oneri sociali

240101. Acquisti complessivi di beni e servizi

250101. Fatturato netto

250201. Margine lordo sui beni per la rivendita (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

250301. Valore della produzione

250401. Valore aggiunto

250501. Risultato lordo di gestione

260101. Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali

260106. Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall’avviamento (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

260108. Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia), fatta eccezione per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 220102 (Numero di dipendenti), 220103 (Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno) e 220201 (Ore lavorate dai dipendenti): valore assoluto

Popolazione statistica

Per le variabili diverse da 250201 (Margine lordo sui beni per la rivendita), 260106 (Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall’avviamento) e 260108 (Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE;

per le variabili 250201 (Margine lordo sui beni per la rivendita) e 260108 (Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a G della NACE;

per la variabile 260106 (Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall’avviamento): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a E della NACE.

Disaggregazioni

1.

Disaggregazione per attività (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B)

Per tutte le variabili, fatta eccezione per 260106 (Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall’avviamento) e 260108 (Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali); per la variabile 250201 (margine lordo sui beni per la rivendita) unicamente le sezioni da B a G della NACE:

per le sezioni da B a J, da L a N e da P a R della NACE: sezioni, divisioni, gruppi e classi;

per la sezione K della NACE: sezione, divisioni, gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 e 65.3, classi 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 e 65.30;

per le divisioni 95 e 96: divisioni, gruppi e classi;

aggregati speciali quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento per:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);

Totale TIC;

Fabbricazione di apparecchiature TIC;

Servizi TIC;

Fabbricazione di prodotti ad alto e a medio/alto contenuto tecnologico (facoltativo);

Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico;

Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico;

Fabbricazione di prodotti a basso e medio/basso contenuto tecnologico (facoltativo);

Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico;

Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico;

Settore dell’informazione;

Servizi informatici;

Totale servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);

Servizi ad alta tecnologia ad alta intensità di conoscenza;

Servizi di mercato ad alta intensità di conoscenza;

Servizi finanziari ad alta intensità di conoscenza;

Altri servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);

Attività industriali ad alta intensità di conoscenza (KIABI);

Attività ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);

Settore del turismo (totale) (facoltativo);

Settore del turismo (principalmente turismo) (facoltativo);

Settore del turismo (parzialmente turismo) (facoltativo);

Settore del turismo - Trasporto (totale) (facoltativo);

Settore del turismo - Trasporto terrestre (facoltativo);

Settore del turismo - Trasporti marittimi (facoltativo);

Settore del turismo - Servizi di alloggio (facoltativo);

Settore del turismo - Servizi di ristorazione (totale) (facoltativo);

Settore del turismo - Noleggio di automobili e di altri beni (totale) (facoltativo);

Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).

Per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 220102 (Numero di dipendenti), 220302 (Retribuzioni lorde), 250101 (Fatturato netto) e 250401 (Valore aggiunto): in più,

(1)

aggregati speciali quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento per:

Settore delle attività culturali e creative - Totale;

Settore delle attività culturali e creative - Servizi.

Per le variabili 260106 (Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall’avviamento) e 260108 (Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali):

sezioni e divisioni della NACE

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti possono essere forniti valori 0, fatta eccezione per le variabili 210101 (Numero di imprese attive) e 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti). Se non è 0, il valore per la variabile 220102 (Numero di dipendenti) va indicato.

Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l’esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

Dati preliminari: T+10M per le sezioni, le divisioni e i gruppi della NACE per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti) e 250101 (Fatturato netto)

Dati definitivi e convalidati: T+18M per tutte le variabili

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 11. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Attività delle imprese, dati disaggregati per classi dimensionali o per forma giuridica

Variabili

210101. Numero di imprese attive

220101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti

220102. Numero di dipendenti

220201. Ore lavorate dai dipendenti

220301. Costi per benefici per i dipendenti

220302. Retribuzioni lorde

220303. Oneri sociali

240101. Acquisti complessivi di beni e servizi

250101. Fatturato netto

250301. Valore della produzione

250401. Valore aggiunto

250501. Risultato lordo di gestione

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia), fatta eccezione per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 220102 (Numero di dipendenti) e 220201 (Ore lavorate dai dipendenti): valore assoluto

Popolazione statistica

Per la disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti delle variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 250101 (Fatturato netto) e 250401 (Valore aggiunto) e per la disaggregazione per attività e per forma giuridica e per la disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di dipendenti delle variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti) e 220102 (Numero di dipendenti): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE;

per la disaggregazione per attività e per classe di fatturato delle variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 250101 (Fatturato netto) e 250401 (Valore aggiunto): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione G della NACE;

per la disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti di altre variabili diverse da 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 250101 (Fatturato netto) e 250401 (Valore aggiunto): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE.

Disaggregazioni

1.

Disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B)

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per attività:

per le sezioni da B a J, da L a N e da P a R della NACE: sezioni, divisioni e gruppi;

per la sezione K della NACE: sezione, divisioni, gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 e 65.3;

per le divisioni 95 e 96: divisioni e gruppi;

aggregato speciale, quale definito nell’allegato II del presente regolamento:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)

Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti:

per le sezioni da F a J, da L a N e da P a R e per le divisioni S95 e S96 unicamente per le variabili 210101 (Numero di imprese attive) e 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti): totale, 0-1 addetti dipendenti e indipendenti, 2-9 addetti dipendenti e indipendenti, 10-19 addetti dipendenti e indipendenti, 20-49 addetti dipendenti e indipendenti, 50-249 addetti dipendenti e indipendenti, 250 e più addetti dipendenti e indipendenti;

per le sezioni da F a J, da L a N e da P a R e per le divisioni S95 e S96 per le variabili diverse da 210101 (Numero di imprese attive) e 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti): totale, 0-9 addetti dipendenti e indipendenti, 10-19 addetti dipendenti e indipendenti, 20-49 addetti dipendenti e indipendenti, 50-249 addetti dipendenti e indipendenti, 250 e più addetti dipendenti e indipendenti;

per le sezioni da B a E e K della NACE: totale, 0-9 addetti dipendenti e indipendenti, 10-19 addetti dipendenti e indipendenti, 20-49 addetti dipendenti e indipendenti, 50-249 addetti dipendenti e indipendenti, 250 e più addetti dipendenti e indipendenti

2.

Disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di dipendenti (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B)

Unicamente per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti) e 220102 (Numero di dipendenti)

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per attività:

sezioni della NACE;

aggregati di divisioni della NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

divisioni della NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 e tutte le divisioni delle sezioni G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e R della NACE;

gruppi delle divisioni G47 e J62 e delle sezioni L, M e N della NACE;

classi della divisione J62 della NACE;

aggregati speciali, quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);

Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).

Totale TIC;

Fabbricazione di apparecchiature TIC;

Servizi TIC

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di dipendenti:

totale, 0 dipendenti, 1-4 dipendenti, 5-9 dipendenti, 10 e più dipendenti

3.

Disaggregazione per attività e per forma giuridica (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B)

Unicamente per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti) e 220102 (Numero di dipendenti)

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per attività:

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 2

Disaggregazione per forma giuridica:

Totale,

impresa individuale con responsabilità illimitata dell’imprenditore,

società per azioni quotata o non quotata, con responsabilità limitata degli azionisti,

società a responsabilità limitata o illimitata (incluse anche altre forme giuridiche come cooperative, associazioni ecc.).

4.

Disaggregazione per attività e per classe di fatturato

Unicamente per la sezione G della NACE

(può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B; può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per attività: Sezione, divisioni e gruppi della NACE

Disaggregazione per classe di fatturato: Fatturato annuo in milioni di EUR: totale, da 0 a meno di 1, da 1 a meno di 2, da 2 a meno di 5, da 5 a meno di 10, da 10 a meno di 20, da 20 a meno di 50, da 50 a meno di 200, 200 e più

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti possono essere forniti valori 0, fatta eccezione per le variabili 210101 (Numero di imprese attive) e 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti). Se non è 0, il valore per la variabile 220102 (Numero di dipendenti) va indicato.

Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l’esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

Dati preliminari: T+10M per le attività e per la disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti) e 250101 (Fatturato netto)

Dati definitivi e convalidati: T+18M per tutte le variabili

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 12. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Eventi relativi alla demografia delle imprese

Variabili

210201. Nascite di imprese

210202. Cessazioni di imprese

210203. Sopravvivenza di imprese

210102. Numero di imprese con almeno un dipendente

210204. Imprese che hanno il primo dipendente

210205. Imprese che non hanno più dipendenti

210206. Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente

220401. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione

220402. Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione

220403. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate

220404. Numero di dipendenti in imprese cessate

220405. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi

220406. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi, nell’anno di nascita

220104. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente

220105. Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente

220407. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente

220408. Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente

220409. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

220410. Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

220411. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente

220412. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita

Unità di misura

Valore assoluto

Popolazione statistica

Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE

Disaggregazioni

1.

Disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di dipendenti (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B)

Per tutte le variabili, fatta eccezione per le variabili:

210203 (Sopravvivenza di imprese);

210206 (Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente);

220405 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi);

220406 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi, nell’anno di nascita);

220411 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente);

220412 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita)

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per attività:

sezioni della NACE;

aggregati di divisioni della NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

divisioni della NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 e tutte le divisioni delle sezioni G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e R della NACE;

gruppi delle divisioni G47 e J62 e delle sezioni L, M e N della NACE;

classi della divisione J62 della NACE;

aggregati speciali, quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);

Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).

Totale TIC;

Fabbricazione di apparecchiature TIC;

Servizi TIC

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di dipendenti:

totale, 0 dipendenti, 1-4 dipendenti, 5-9 dipendenti, 10 e più dipendenti

La classe 0 dipendenti non deve essere fornita per le variabili:

210102 (Numero di imprese con almeno un dipendente);

210204 (Imprese che hanno il primo dipendente);

210205 (Imprese che non hanno più dipendenti);

220104 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente);

220105 (Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente);

220407 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente);

220408 (Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente);

220409 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti);

220410 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti).

2.

Disaggregazione per attività e per forma giuridica (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B)

Per tutte le variabili, fatta eccezione per le variabili:

210203 (Sopravvivenza di imprese);

210206 (Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente);

220405 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi);

220406 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi, nell’anno di nascita);

220411 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente);

220412 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita).

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per attività:

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per forma giuridica:

Totale,

impresa individuale con responsabilità illimitata dell’imprenditore,

società per azioni quotata o non quotata, con responsabilità limitata degli azionisti,

società a responsabilità limitata o illimitata (incluse anche altre forme giuridiche come cooperative, associazioni ecc.).

3.

Disaggregazione per attività, per classe dimensionale per numero di dipendenti e per numero di anni di calendario di sopravvivenza (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B)

Per le variabili

210203 (Sopravvivenza di imprese);

210206 (Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente);

220405 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi);

220406 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi, nell’anno di nascita);

224011 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente);

224012 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita)

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per attività: Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di dipendenti:

totale, 0, 1-4, 5-9, 10+

La classe dimensionale 0 non deve essere fornita per le variabili:

210206 (Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente);

220411 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente);

220412 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita).

Disaggregazione per numero di anni di calendario di sopravvivenza

1, 2, 3, 4, 5

Termine per la trasmissione dei dati

Dati preliminari:

T+18M per la variabile 210202 (Cessazioni di imprese), 220403 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate) e 220404 (Numero di dipendenti in imprese cessate);

T+20M per le variabili 210205 (Imprese che non hanno più dipendenti), 220409 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti) e 220410 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti).

Dati definitivi e convalidati:

T+18M per le variabili 210201 (Nascite di imprese), 210203 (Sopravvivenza di imprese), 220401 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione), 220402 (Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione), 220405 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi) e 220406 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi, nell’anno di nascita);

T+20M per le variabili 210102 (Numero di imprese con almeno un dipendente), 210204 (Imprese che hanno il primo dipendente), 210206 (Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente), 220104 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente), 220105 (Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente), 220407 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente), 220408 (Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente), 220411 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente) e 220412 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita);

T+30M per le variabili 210202 (Cessazioni di imprese), 220403 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate) e 220404 (Numero di dipendenti in imprese cessate);

T+32M per le variabili 210205 (Imprese che non hanno più dipendenti), 220409 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti) e 220410 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti).

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 13. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Imprese a forte crescita

Variabili

210103. Numero di imprese a forte crescita

210104. Numero di imprese giovani a forte crescita

220106. Numero di dipendenti in imprese a forte crescita

220107. Numero di dipendenti in imprese giovani a forte crescita

Unità di misura

Valore assoluto

Popolazione statistica

Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B)

Sezioni della NACE (unicamente per le sezioni da B a N e da P a R della NACE);

divisioni e

gruppi (fatta eccezione per le sezioni da P a R della NACE);

aggregati speciali, quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);

Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).

Termine per la trasmissione dei dati

Dati preliminari: T+12M per le variabili 210103 (Numero di imprese a forte crescita) e 220106 (Numero di dipendenti in imprese a forte crescita)

Dati definitivi e convalidati: T+18M per tutte le variabili

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 14. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Statistiche per paese dell’ultimo controllante

Variabili

210101. Numero di imprese attive

210301. Numero di imprese a controllo estero

220101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti

220301. Costi per benefici per i dipendenti

220501. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero

220701. Costi per benefici per i dipendenti in imprese a controllo estero

230101. Spese per R&S intra muros (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a F della NACE)

230201. Personale addetto a R&S (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a F della NACE)

230301. Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a F della NACE)

230401. Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a F della NACE)

240101. Acquisti complessivi di beni e servizi

240102. Acquisti di beni e servizi per la rivendita

240301. Acquisti complessivi di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero

240302. Acquisti di beni e servizi per la rivendita da parte di imprese a controllo estero

250101. Fatturato netto

250301. Valore della produzione

250401. Valore aggiunto

250601. Fatturato netto delle imprese a controllo estero

250701. Valore della produzione delle imprese a controllo estero

250801. Valore aggiunto delle imprese a controllo estero

260101. Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali

260201. Investimenti lordi di imprese a controllo estero in immobilizzazioni materiali

Unità di misura

Valore assoluto per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 210301 (Numero di imprese a controllo estero), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 220501 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero), 230201 (Personale addetto a R&S) e 230401 (Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero);

valuta nazionale (in migliaia) per le altre variabili.

Popolazione statistica

Per tutte le variabili, fatta eccezione per le variabili 230101 (Spese per R&S intra muros), 230301 (Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero), 230201 (Personale addetto a R&S) e 230401 (Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE;

per le variabili 230101 (Spese per R&S intra muros), 230301 (Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero), 230201 (Personale addetto a R&S) e 230401 (Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE.

Disaggregazioni

I dati saranno forniti dettagliati per paese dell’ultimo controllante, secondo il concetto di «unità istituzionale ultima controllante», e per attività dell’impresa.

1.

Disaggregazione per attività e disaggregazione geografica

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

per tutte le variabili, fatta eccezione per le variabili 230101 (Spese per R&S intra muros), 230301 (Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero), 230201 (Personale addetto a R&S) e 230401 (Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero):

Disaggregazione per attività:

Sezioni della NACE;

aggregati di divisioni della NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96;

divisioni della NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;

aggregati speciali, quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);

Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)

per le variabili 230101 (Spese per R&S intra muros), 230301 (Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero), 230201 (Personale addetto a R&S) e 230401 (Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero):

Disaggregazione per attività:

Sezioni della NACE;

aggregati di divisioni della NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

divisioni della NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33;

aggregato speciale, quale definito nell’allegato II del presente regolamento:

Industria e costruzioni

Disaggregazione geografica:

per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 220301 (Costi per benefici per i dipendenti), 230101 (Spese per R&S intra muros) e 230201 (Personale addetto a R&S), 240101 (Acquisti complessivi di beni e servizi), 240102 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita), 250101 (Fatturato netto), 250301 (Valore della produzione), 250401 (Valore aggiunto) e 260101 (Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali): aggregati geografici «Totale mondiale» e «A controllo nazionale»;

per le altre variabili: il livello 1 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152

2.

Disaggregazione geografica

Per le variabili 210301 (Numero di imprese a controllo estero), 220501 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero), 220701 (Costi per benefici per i dipendenti in imprese a controllo estero), 230301 (Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero), 230401 (Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero), 240301 (Acquisti complessivi di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero), 240302 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita da parte di imprese a controllo estero), 250601 (Fatturato netto delle imprese a controllo estero), 250701 (Valore della produzione delle imprese a controllo estero), 250801 (Valore aggiunto delle imprese a controllo estero) e 260201 (Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali di imprese a controllo estero): il livello 3 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Per la divisione K64, il valore delle variabili 250101 e 250601 (Fatturato netto) può essere approssimato sulla base del valore della produzione quale definito nell’allegato IV del presente regolamento.

Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE incluse nei dati, che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti, possono essere ipotizzati valori 0, fatta eccezione per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 210301 (Numero di imprese a controllo estero) e 220501 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero).

Per le attività di cui alla sezione K della NACE si può presumere che il valore delle variabili 240102 e 240302 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita) non sia economicamente significativo, per tali variabili 240102 e 240302 possono pertanto essere forniti valori 0.

La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri possono concordare ulteriori approssimazioni per le attività di cui alla sezione K della NACE, prendendo in considerazione le condizioni del paese.

Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l’esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

T+20M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 15. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Imprese controllanti estere e consociate nazionali operanti nel paese dichiarante

Variabili

210401. Numero di imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali

220601. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali

250901. Fatturato netto delle imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali

Unità di misura

Valore assoluto per le variabili 210401 [Numero di imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali] e 220601 [Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali];

valuta nazionale (in migliaia) per la variabile 250901 [Fatturato netto delle imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali]

Popolazione statistica

Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a S della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività dell’impresa

Sezioni della NACE;

aggregati di divisioni della NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88

divisioni della NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

aggregati speciali, quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);

Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Per la divisione K64 il valore della variabile 250901 (Fatturato netto) può essere approssimato sulla base del valore della produzione quale definito nell’allegato IV del presente regolamento.

Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE incluse nei dati, che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti, per la variabile 250901 [Fatturato netto delle imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali] possono essere ipotizzati valori 0.

La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri possono concordare ulteriori approssimazioni per le attività di cui alla sezione K della NACE prendendo in considerazione le condizioni del paese.

Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l’esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

T+20M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 16. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Scambi di beni secondo le caratteristiche delle imprese

Variabili

210501. Numero di imprese che importano beni

210502. Numero di imprese che esportano beni

240401. Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese

251101. Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese

Unità di misura

Valore assoluto per le variabili 210501 (Numero di imprese che esportano beni) e 210502 (Numero di imprese che importano beni);

valuta nazionale (unità) per le variabili 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese)

Popolazione statistica

Totale delle esportazioni o delle importazioni di beni

Sezioni da A a U della NACE

Disaggregazioni

Ciascuna delle disaggregazioni da 1 a 11 deve essere combinata con la seguente disaggregazione geografica

Disaggregazione geografica

Mondo

Intraunione

Extraunione

1.

Disaggregazione per attività

Totale

Sezioni della NACE

Divisioni della NACE

Gruppi delle sezioni C, D, E e G della NACE

Sconosciuta

2.

Disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti

Disaggregazione per attività:

Totale

Sezioni della NACE

Divisioni delle sezioni C e G della NACE

aggregati speciali, quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Industria

Settori diversi da industria e commercio

Sconosciuta

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti:

Totale

0-9 addetti dipendenti e indipendenti

10-49 addetti dipendenti e indipendenti

50-249 addetti dipendenti e indipendenti

250 e più addetti dipendenti e indipendenti

Sconosciuta

3.

Disaggregazione per attività e disaggregazione geografica supplementare

Disaggregazione per attività:

Totale

Sezione G della NACE

Aggregati speciali, quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Industria

Settori diversi da industria e commercio

Sconosciuta

Disaggregazione geografica supplementare:

Singoli Stati membri

Principali paesi e zone partner extraunione

4.

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti e disaggregazione geografica supplementare

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti:

Totale

0-9 addetti dipendenti e indipendenti

10-49 addetti dipendenti e indipendenti

50-249 addetti dipendenti e indipendenti

250 e più addetti dipendenti e indipendenti

Sconosciuta

Disaggregazione geografica supplementare:

Singoli Stati membri

Principali paesi e zone partner extraunione

5.

Disaggregazione per attività e per numero di paesi partner

Disaggregazione per attività:

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 3

Disaggregazione per numero di paesi partner:

Totale

1

2

3-5

6-9

10-14

15-19

20+

Sconosciuto

6.

Disaggregazione per attività e per concentrazione degli scambi [unicamente per le variabili 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese) e 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese)]

Disaggregazione per attività:

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 3

Disaggregazione per concentrazione degli scambi:

Totale

Primi 5

10

20

50

100

500

1 000 imprese

7.

Disaggregazione per attività e per tipo di operatore

Dati da fornire per le importazioni, le esportazioni e il totale degli scambi

Disaggregazione per attività:

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 2

Disaggregazione per tipo di operatore:

Totale

Operatori unicamente importatori o esportatori

Operatori sia importatori sia esportatori

Operatori di qualunque tipo

8.

Disaggregazione per attività e per intensità delle esportazioni (quota delle esportazioni sul fatturato)

Disaggregazione per attività:

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 2

Disaggregazione per intensità delle esportazioni:

Totale

Nessuna esportazione (0)

Tra 0 e meno di 25

Tra 25 e meno di 50

Tra 50 e meno di 75

75 o più

Sconosciuta

9.

Disaggregazione per attività e per tipologia di controllo

Disaggregazione per attività:

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 2

Disaggregazione per tipologia di controllo:

Totale

Imprese a controllo nazionale Disaggregazione supplementare, se disponibile:

Imprese a controllo nazionale senza proprie consociate all’estero

Imprese a controllo nazionale con proprie consociate all’estero

Imprese a controllo estero

Sconosciuta

10.

Disaggregazione per attività e per prodotto [unicamente per le variabili 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese) e 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese)]

Disaggregazione per attività:

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 2

Disaggregazione per prodotto:

Totale

Livello di divisione della CPA per i prodotti di cui alle divisioni da 10 a 32 della sezione C

Livello di sezione della CPA per i prodotti di cui alle sezioni A, B, C, D ed E

Aggregato speciale, quale definito nell’allegato II del presente regolamento:

Altri prodotti della CPA

Sconosciuto

11.

Popolazione degli scambi

Dati da fornire per le importazioni, le esportazioni e il totale degli scambi

Disaggregazione della corrispondenza dei dati sugli scambi con i dati del registro delle imprese in termini di numero di imprese e numero di operatori per specifiche popolazioni di operatori.

Disaggregazione della corrispondenza dei dati sugli scambi con i dati del registro delle imprese in termini di valore statistico per specifiche popolazioni di operatori.

Termine per la trasmissione dei dati

T+12M

Primo periodo di riferimento

2022


Tabella 17. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Scambi di servizi secondo le caratteristiche delle imprese - Dati annuali

Variabili

240401. Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese

251101. Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Totale delle esportazioni o delle importazioni di servizi, scambiati tra residenti e non residenti

Sezioni da A a U della NACE

Disaggregazioni

Ciascuna delle disaggregazioni da 1 a 3 deve essere combinata con la seguente disaggregazione geografica

Disaggregazione geografica

Mondo

Intraunione

Extraunione

1.

Disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti

Disaggregazione per attività:

Totale

Per le disaggregazioni che seguono può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B:

aggregati di sezioni della NACE:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

sezioni della NACE:

C, F, G, H, J, K, M, N

Sconosciuta

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti:

Totale

Per le disaggregazioni che seguono può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B:

0-49 addetti dipendenti e indipendenti

Facoltativo: 0-9 addetti dipendenti e indipendenti

Facoltativo: 10-49 addetti dipendenti e indipendenti

50-249 addetti dipendenti e indipendenti

250 e più addetti dipendenti e indipendenti

Sconosciuta

2.

Disaggregazione per attività e per tipo di prodotto e disaggregazione geografica supplementare

Disaggregazione per attività:

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per prodotto:

Totale servizi

Per le disaggregazioni che seguono può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B:

componenti principali della classificazione EBOPS 2010, quali definite nell’allegato VI, sezione 2, tabella 1

Sconosciuto

Facoltativo: componenti dettagliate 10.1, 10.2 e 10.3 della classificazione EBOPS 2010, quali definite nell’allegato VI, sezione 2, tabella 1

Facoltativo: disaggregazione geografica supplementare

da fornire unicamente per il Totale servizi:

Singoli Stati membri dell’UE

Stati Uniti d’America

3.

Disaggregazione per attività e per tipologia di controllo

Disaggregazione per attività:

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per tipologia di controllo:

Totale

Per le disaggregazioni che seguono può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B:

Imprese a controllo nazionale

Facoltativo: Disaggregazione supplementare, se disponibile:

Imprese a controllo nazionale senza proprie consociate all’estero

Imprese a controllo nazionale con proprie consociate all’estero

Imprese a controllo estero

Sconosciuta

Termine per la trasmissione dei dati

T+18M

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Dovrebbero essere utilizzati i metodi e le stime raccomandati nella guida Eurostat-OCSE per i compilatori delle statistiche sugli scambi di servizi secondo le caratteristiche delle imprese. I paesi possono inoltre ricorrere a qualsiasi altro metodo o stima equivalente, in linea con i principi del MSITS 2010 e dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In tutti i casi, i metodi utilizzati dovrebbero essere chiaramente descritti nei metadati.

Primo periodo di riferimento

2022


Tabella 18. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Spese per R&S intra muros

Variabili

230101. Spese per R&S intra muros

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Tutte le unità che svolgono attività di R&S classificate nelle sezioni da A a U della NACE

Disaggregazioni

1.

Disaggregazione per settore esecutore

Totale per tutti i settori sotto elencati

settore delle imprese;

settore dell’istruzione superiore;

settore pubblico;

settore privato senza scopo di lucro

2.

Disaggregazione per settore esecutore e per fonte di finanziamento

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per settore esecutore:

Identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per fonte di finanziamento

Totale per tutte le fonti di finanziamento elencate qui di seguito

Settore delle imprese

Settore pubblico

Settore privato senza scopo di lucro

Settore dell’istruzione superiore

Resto del mondo

Imprese estere

Imprese estere dello stesso gruppo (unicamente per il settore delle imprese)

Altre imprese estere (unicamente per il settore delle imprese)

Commissione europea

Organizzazioni internazionali

Altre fonti

3.

Disaggregazione per settore esecutore e per tipo di R&S (facoltativo per il settore dell’istruzione superiore e per il totale)

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per settore esecutore:

Identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per tipo di R&S

Ricerca di base

Ricerca applicata

Sviluppo sperimentale

4.

Disaggregazione per settore esecutore e per tipo di spesa

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per settore esecutore:

Identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per tipo di spesa:

Spese correnti (spese di personale e altre spese);

spese in conto capitale

5.

Disaggregazione per attività (unicamente per il settore delle imprese)

Totale per tutte le sezioni da A a U della NACE;

aggregati delle sezioni D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;

sezioni A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T;

aggregati delle divisioni C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

divisioni C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86 e U99;

gruppi C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722 e S951 della NACE

aggregati speciali, quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Totale TIC;

Fabbricazione di apparecchiature TIC;

Servizi TIC

6.

Disaggregazione per orientamento del settore (unicamente per il settore delle imprese) (facoltativo)

Disaggregazione per orientamento del settore:

Identica a quella della disaggregazione 5

7.

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti (unicamente per il settore delle imprese)

Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti:

Totale per tutte le classi elencate qui di seguito, compresa la classe dimensionale facoltativa 0-9

0-9 addetti dipendenti e indipendenti (facoltativo)

10-49 addetti dipendenti e indipendenti

50-249 addetti dipendenti e indipendenti

250 e più addetti dipendenti e indipendenti

8.

Disaggregazione per fonte di finanziamento e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti (unicamente per il settore delle imprese)

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per fonte di finanziamento:

Totale per tutte le fonti di finanziamento elencate qui di seguito

settore delle imprese;

settore pubblico;

settore privato senza scopo di lucro;

settore dell’istruzione superiore;

resto del mondo

Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti:

Totale per tutte le classi elencate qui di seguito, compresa la classe dimensionale facoltativa 0-9

0-9 addetti dipendenti e indipendenti (facoltativo)

10-49 addetti dipendenti e indipendenti

50-249 addetti dipendenti e indipendenti

250 e più addetti dipendenti e indipendenti

9.

Disaggregazione per principali aree di ricerca e sviluppo (unicamente per il settore pubblico e per il settore dell’istruzione superiore)

scienze naturali;

ingegneria e tecnologia;

scienze mediche e sanitarie;

scienze agrarie e veterinarie;

scienze sociali;

scienze umane e arte

10.

Disaggregazione per obiettivo socioeconomico (unicamente per il settore pubblico) (facoltativo)

Livello di capitolo della nomenclatura per l’analisi e il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS)

Termine per la trasmissione dei dati

Tutte le disaggregazioni (fatta eccezione per la disaggregazione per settore esecutore):

ogni anno dispari, dati definitivi e convalidati: T+18M

Disaggregazione per settore esecutore:

annualmente

dati preliminari: T+10M

dati definitivi e convalidati: T+18M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 19. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Occupati per R&S

Variabili

230201. Personale addetto a R&S

230202. Ricercatori

Unità di misura

Valore assoluto

Popolazione statistica

Tutte le unità che svolgono attività di R&S classificate nelle sezioni da A a U della NACE

Disaggregazioni

1.

Disaggregazione per settore esecutore

Dati da fornire in numero di persone e in unità equivalenti a tempo pieno

Totale di tutti i settori sotto elencati

settore delle imprese;

settore dell’istruzione superiore;

settore pubblico;

settore privato senza scopo di lucro

2.

Disaggregazione per settore esecutore e per occupati

Unicamente per la variabile 230201 (Personale addetto a R&S); dati da fornire in unità equivalenti a tempo pieno

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per settore esecutore:

Identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per numero di occupati:

Totale per tutti gli occupati sotto elencati

ricercatori;

altro personale addetto a R&S

tecnici e personale equivalente (facoltativo)

altro personale ausiliario (facoltativo)

3.

Disaggregazione per settore esecutore e per qualifica (facoltativo)

Dati da fornire in unità equivalenti a tempo pieno

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per settore esecutore:

Identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per qualifica:

Totale per tutti i livelli di qualifica sotto elencati

Dottorato di ricerca (livello 8 dell’ISCED 2011);

altri diplomi universitari e altri diplomi terziari (livelli 5, 6 e 7 dell’ISCED 2011);

altre qualifiche

4.

Disaggregazione per settore esecutore, occupati e genere

Unicamente per la variabile 230201 (Personale addetto a R&S); dati da fornire in numero di persone

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per settore esecutore:

Identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per numero di occupati:

Identica a quella della disaggregazione 2

Disaggregazione per genere:

totale,

donne

5.

Disaggregazione per settore esecutore, qualifica e genere (facoltativo)

Dati da fornire in numero di persone

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per settore esecutore:

Identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per qualifica:

Identica a quella della disaggregazione 3

Disaggregazione per genere:

identica a quella della disaggregazione 4

6.

Disaggregazione per attività

Dati da fornire unicamente per il settore delle imprese; dati da fornire in numero di persone e in unità equivalenti a tempo pieno

Totale per tutte le sezioni da A a U della NACE;

aggregati delle sezioni D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;

sezioni A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T;

aggregati delle divisioni C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

divisioni C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99;

gruppi C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 della NACE;

aggregati speciali, quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Totale TIC;

Fabbricazione di apparecchiature TIC;

Servizi TIC

7.

Disaggregazione per principale area di ricerca e sviluppo e per genere

Dati da fornire unicamente per il settore pubblico e per il settore dell’istruzione superiore

Numero di persone

Unità equivalenti a tempo pieno (facoltativo)

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per principale area di ricerca e sviluppo:

scienze naturali;

ingegneria e tecnologia;

scienze mediche e sanitarie;

scienze agrarie e veterinarie;

scienze sociali;

scienze umane e arte

Disaggregazione per genere:

identica a quella della disaggregazione 4

8.

Disaggregazione per attività e per genere

Dati da fornire in numero di persone e unicamente per il settore delle imprese

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per attività:

Identica a quella della disaggregazione 6

Disaggregazione per genere:

identica a quella della disaggregazione 4

9.

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti

Dati da fornire in unità di equivalenti a tempo pieno e unicamente per il settore delle imprese

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti:

0-9 addetti dipendenti e indipendenti (facoltativo);

10-49 addetti dipendenti e indipendenti;

50-249 addetti dipendenti e indipendenti;

250 e più addetti dipendenti e indipendenti

Il totale per il settore delle imprese comprende tutte le classi sopra elencate, compresa la classe dimensionale facoltativa 0-9.

10.

Disaggregazione per settore esecutore e per genere

Unicamente per la variabile 230202 (Ricercatori); dati da fornire in

numero di persone

unità equivalenti a tempo pieno (facoltativo)

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per settore esecutore:

Identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per genere:

identica a quella della disaggregazione 4

11.

Disaggregazione per settore esecutore, per fascia di età e per genere (facoltativo)

Unicamente per la variabile 230202 (Ricercatori); dati da fornire in numero di persone

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per settore esecutore:

Identica a quella della disaggregazione 1

Per il settore delle imprese e il settore privato senza scopo di lucro: facoltativo

Disaggregazione per fascia di età:

totale per tutte le fasce di età sotto elencate

< 25

25-34

35-44

45-54

55-64

>=65

Disaggregazione per genere:

identica a quella della disaggregazione 4

12.

Disaggregazione per settore esecutore, per cittadinanza e per genere (facoltativo)

Unicamente per la variabile 230202 (Ricercatori); dati da fornire in numero di persone

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per settore esecutore:

Identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per cittadinanza:

totale per tutte le cittadinanze e le classi di cittadinanza di seguito elencate

cittadinanza del paese

cittadinanza di altri Stati membri dell’UE

cittadinanza di altri paesi europei

cittadinanza di paesi dell’America settentrionale

cittadinanza di paesi dell’America centrale e meridionale

cittadinanza di paesi dell’Asia

cittadinanza di paesi dell’Africa

altra cittadinanza

Disaggregazione per genere:

identica a quella della disaggregazione 4

Termine per la trasmissione dei dati

Tutte le disaggregazioni (fatta eccezione per la disaggregazione per settore esecutore):

ogni anno dispari, dati definitivi e convalidati: T+18M

Disaggregazione del settore esecutore per «Ricercatori» e «Personale totale» in equivalenti a tempo pieno:

annualmente

dati preliminari: T+10M

dati definitivi e convalidati: T+18M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 20. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - R&S finanziata con fondi pubblici

Variabili

230501. Stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo

230502. Finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Tutte le unità che svolgono attività di R&S classificate nelle sezioni da A a U della NACE

Disaggregazioni

1.

Disaggregazione per obiettivo socioeconomico degli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo

Per la variabile 230501 (Stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo)

Categorie della nomenclatura per l’analisi e il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS)

Sottocategorie della NABS (facoltativo)

2.

Disaggregazione per modo di finanziamento degli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo (facoltativo)

Per la variabile 230501 (Stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo)

Finanziamenti di progetti

Finanziamenti istituzionali

3.

Disaggregazione per tipologia di programma/esecutore

Per la variabile 230502 (Finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale)

Contributi nazionali a entità pubbliche operanti nella R&S a livello transnazionale

Contributi nazionali a programmi pubblici transnazionali di R&S a livello europeo

Contributi nazionali a programmi pubblici bilaterali o multilaterali di R&S istituiti tra i governi degli Stati membri (e con i paesi candidati e i paesi dell’EFTA)

Termine per la trasmissione dei dati

Tutte le disaggregazioni (per la disaggregazione 1: nel bilancio definitivo):

annualmente dati definitivi e convalidati: T+12M

Disaggregazione 1 (nel bilancio di previsione):

annualmente dati: T+6M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 21. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Acquisti delle imprese

Variabili

240102. Acquisti di beni e servizi per la rivendita

240103. Spese per servizi prestati da lavoratori interinali

240104. Spese per locazione a lungo termine e leasing operativo (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

240105. Acquisti di prodotti energetici (per le sezioni D, E e F può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

240106. Pagamenti a subfornitori (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Per la variabile 240102 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a J, da L a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE

Per la variabile 240103 (Spese per servizi prestati da lavoratori interinali): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE

Per le variabili 240104 (Spese per locazione a lungo termine e leasing operativo) e 240106 (Pagamenti a subfornitori): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE.

Per la variabile 240105 (Acquisti di prodotti energetici): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE.

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B)

Per le variabili 240102 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita) e 240103 (Spese per servizi prestati da lavoratori interinali):

per le sezioni da B a J, da L a N e da P a R della NACE: sezioni, divisioni, gruppi e classi;

unicamente per la variabile 240103, per la sezione K della NACE: sezione, divisioni, gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 e classi 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 e 65.30;

per le divisioni 95 e 96: divisioni, gruppi e classi;

aggregati speciali, quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali) (per la variabile 240102 tale aggregato speciale esclude la sezione K);

Totale TIC;

Fabbricazione di apparecchiature TIC;

Servizi TIC;

Fabbricazione di prodotti ad alto e a medio/alto contenuto tecnologico (facoltativo);

Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico;

Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico;

Fabbricazione di prodotti a basso e medio/basso contenuto tecnologico (facoltativo);

Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico;

Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico;

Settore dell’informazione;

Servizi informatici;

Totale servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);

Servizi ad alta tecnologia ad alta intensità di conoscenza;

Servizi di mercato ad alta intensità di conoscenza;

Servizi finanziari ad alta intensità di conoscenza;

Altri servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);

Attività industriali ad alta intensità di conoscenza (KIABI);

Attività ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);

Settore del turismo (totale) (facoltativo);

Settore del turismo (principalmente turismo) (facoltativo);

Settore del turismo (parzialmente turismo) (facoltativo);

Settore del turismo - Trasporto (totale) (facoltativo);

Settore del turismo - Trasporto terrestre (facoltativo);

Settore del turismo - Trasporti marittimi (facoltativo);

Settore del turismo - Servizi di alloggio (facoltativo);

Settore del turismo - Servizi di ristorazione (totale) (facoltativo);

Settore del turismo - Noleggio di automobili e di altri beni (totale) (facoltativo);

Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).

Per le variabili 240104 (Spese per locazione a lungo termine e leasing operativo) e 240106 (Pagamenti a subfornitori) (sezioni da B a F della NACE):

sezioni e divisioni della NACE

Per la variabile 240105 (Acquisti di prodotti energetici):

per le sezioni B, C e F della NACE: sezioni, divisioni, gruppi e classi;

per le sezioni D ed E della NACE: sezioni e divisioni

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti possono essere forniti valori 0.

Per le attività di cui alla sezione K della NACE si può presumere che il valore della variabile 240102 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita) non sia economicamente significativo, per tale variabile 240102 possono pertanto essere forniti valori 0.

Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l’esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

T+18M

Primo periodo di riferimento

2023 per la variabile 240106 (Pagamenti a subfornitori)

2021 per tutte le altre variabili


Tabella 22. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Variazione delle scorte delle imprese

Variabili

240201. Variazione delle scorte di beni (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

240202. Variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione

240203. Variazione delle scorte di beni per la rivendita (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Per la variabile 240202 (Variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE

Per le variabili 240201 (Variazione delle scorte di beni) e 240203 (Variazione delle scorte di beni per la rivendita): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione G della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

(può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B)

Per la variabile 240202 (Variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione) (sezioni da B a F della NACE):

sezioni, divisioni, gruppi e classi della NACE

Per le variabili 240201 (Variazione delle scorte di beni) e 240203 (Variazione delle scorte di beni per la rivendita) (sezione G della NACE):

sezioni e divisioni della NACE

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Nei casi in cui i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della tematica dettagliata siano disponibili per l’esercizio finanziario per alcune unità statistiche e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

T+18M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 23. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Disaggregazione del fatturato netto delle imprese per prodotto e per residenza del cliente

Variabili

250112. Fatturato netto per residenza del cliente (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE: per i gruppi e le classi, il criterio dell’1 % è applicato a livello della corrispondente divisione)

250113. Fatturato netto per prodotto (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE: per i gruppi e le classi, il criterio dell’1 % è applicato a livello della corrispondente divisione)

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Copertura delle attività: produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle divisioni 62 e 78 e ai gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 e 73.2 della NACE

Copertura delle classi dimensionali: unicamente imprese con più di 20 addetti dipendenti e indipendenti

Disaggregazioni

Può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B

Per la variabile 250113 (Fatturato netto per prodotto):

1.

Disaggregazione per prodotto

Classificazione CPA per la divisione 62 e i gruppi 58.2 e 63.1 (Servizi informatici) della NACE: Totale, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, Rivendita [dovrebbe includere tutte le rivendite (all’ingrosso e al dettaglio) di software non sviluppato dall’impresa e la rivendita di hardware non fabbricato dall’impresa], Altri prodotti n.c.a.

Classificazione CPA per il gruppo 69.1 (Servizi legali) della NACE: Totale, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, Altri prodotti n.c.a.

Classificazione CPA per il gruppo 69.2 (Contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza in materia fiscale) della NACE: Totale, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, Altri prodotti n.c.a.

Classificazione CPA per il gruppo 70.2 (Attività di consulenza gestionale) della NACE: Totale, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, Altri prodotti n.c.a.

Classificazione CPA per la classe 71.11 (Attività degli studi di architettura) della NACE: Totale, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, Altri prodotti n.c.a.

Classificazione CPA per la classe 71.12 (Attività degli studi d’ingegneria e altri studi tecnici) della NACE: Totale, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, Altri prodotti n.c.a.

Classificazione CPA per il gruppo 71.2 della NACE (Collaudi e analisi tecniche):

Totale, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, Altri prodotti n.c.a.

Classificazione CPA per il gruppo 73.1 (Pubblicità) della NACE: Totale, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, Altri prodotti n.c.a.

Classificazione CPA per il gruppo 73.2 (Ricerche di mercato e sondaggi di opinione) della NACE: Totale, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, Altri prodotti n.c.a.

Classificazione CPA per la divisione 78 (Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale) della NACE: Totale, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, Altri prodotti n.c.a.

Per la variabile 250112 (Fatturato netto per residenza del cliente)

2.

Disaggregazione per residenza del cliente

Totale

Residente (secondo la definizione di cui al paragrafo 1.62 del SEC2010);

Non residente;

intra-UE;

extra-UE

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l’esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

T+18M

Primo periodo di riferimento

2021 per le divisioni 62 e 78 e i gruppi 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 e 73.2 della NACE

2022 per i gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE


Tabella 24. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Disaggregazione del fatturato netto delle imprese per grandi gruppi di attività

Variabili

250102. Fatturato netto delle attività dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca e delle attività industriali

250103. Fatturato netto delle attività industriali

250104. Fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni

250105. Fatturato netto delle costruzioni

250106. Fatturato netto delle attività di servizi

250107. Fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari

250108. Fatturato netto delle attività di costruzione di edifici

250109. Fatturato netto delle attività di ingegneria civile

(per tutte le variabili può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Per la variabile 250102 (Fatturato netto delle attività dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca e delle attività industriali): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione G della NACE;

per le variabili 250104 (Fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni), 250105 (Fatturato netto delle costruzioni), 250108 (Fatturato netto delle attività di costruzione di edifici) e 250109 (Fatturato netto delle attività di ingegneria civile): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione F della NACE;

per la variabile 250103 (Fatturato netto delle attività industriali): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a E della NACE;

per le variabili 250106 (Fatturato netto delle attività di servizi) e 250107 (Fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a G della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

Disaggregazione per attività:

sezioni e divisioni della NACE

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l’esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

T+18M

Primo periodo di riferimento

2022 per la divisione 47 della NACE Rev. 2

2025 per la divisione 45 della NACE Rev. 2

2023 per tutte le altre attività


Tabella 25. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Disaggregazione per tipo di fatturato

Variabili

250110. Fatturato netto dell’attività principale a livello di tre cifre della NACE

250111. Fatturato netto da subfornitura

(per tutte le variabili può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Per la variabile 250110 (Fatturato netto dell’attività principale a livello di tre cifre della NACE): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE;

per la variabile 250111 (Fatturato netto da subfornitura): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione F della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

Per la variabile 250111 (Fatturato netto da subfornitura): sezioni e divisioni della NACE

Per la variabile 250110 (Fatturato netto dell’attività principale a livello di tre cifre della NACE): gruppo della NACE

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l’esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

T+18M

Primo periodo di riferimento

2021 per la variabile 250110 (Fatturato netto dell’attività principale a livello di tre cifre della NACE);

2023 per la variabile 250111 (Fatturato netto da subfornitura):


Tabella 26. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Produzione industriale

Variabili

251001. Produzione commercializzata

251002. Produzione in subfornitura

251003. Produzione effettiva

Unità di misura

Per la variabile 251001 (Produzione commercializzata): valuta nazionale (in migliaia) e (fatta eccezione per i servizi industriali) quantità quale definita nell’elenco Prodcom in vigore alla fine del periodo di riferimento;

per la variabile 251002 (Produzione in subfornitura): (fatta eccezione per i servizi industriali) valuta nazionale (in migliaia) e quantità quale definita nell’elenco Prodcom in vigore alla fine del periodo di riferimento;

per la variabile 251003 (Produzione effettiva): quantità quale definita nell’elenco Prodcom in vigore alla fine del periodo di riferimento

Popolazione statistica

Prodotti dell’elenco Prodcom di cui alle divisioni 05-33 della CPA (le esclusioni sono definite dall’elenco Prodcom).

Per la variabile 251001 (Produzione commercializzata), un sottoinsieme di rubriche dell’elenco Prodcom si riferisce ai servizi industriali.

Le variabili 251002 (Produzione in subfornitura) e 251003 (Produzione effettiva) sono da fornire per un sottoinsieme di prodotti dell’elenco Prodcom (definito dall’elenco Prodcom).

Può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B, del presente regolamento e può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base della produzione a livello di classe della CPA

Disaggregazioni

Disaggregazione per prodotto

Elenco Prodcom in vigore alla fine del periodo di riferimento

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Sufficiente grado di rappresentatività richiesta a livello di classe della CPA.

Termine per la trasmissione dei dati

T+6M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 27. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Investimenti delle imprese in immobilizzazioni materiali

Variabili

260102. Investimenti lordi in terreni

260103. Investimenti lordi nell’acquisto di edifici esistenti

260104. Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici

260105. Investimenti lordi in macchinari e attrezzature

[per tutte le variabili, fatta eccezione per la variabile 260105 (Investimenti lordi in macchinari e attrezzature), può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE]

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Per la variabile 260105 (Investimenti lordi in macchinari e attrezzature): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE;

per le variabili 260102 (Investimenti lordi in terreni), 260103 (Investimenti lordi nell’acquisto di edifici esistenti) e 260104 (Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a G della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

(può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B)

Per la variabile 260105 (Investimenti lordi in macchinari e attrezzature) (sezioni da B a N e da P a R e divisioni S95 e S96 della NACE)

Per le sezioni da B a J, da L a N e da P a R della NACE: sezioni, divisioni, gruppi e classi della NACE;

per la sezione K della NACE: sezione, divisioni, gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 e 65.3, classi 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 e 65.30 della NACE;

per le divisioni S95 e S96: divisioni, gruppi e classi della NACE;

aggregati speciali quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento per:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);

Totale TIC;

Fabbricazione di apparecchiature TIC;

Servizi TIC;

Fabbricazione di prodotti ad alto e a medio/alto contenuto tecnologico (facoltativo);

Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico;

Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico;

Fabbricazione di prodotti a basso e medio/basso contenuto tecnologico (facoltativo);

Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico;

Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico;

Settore dell’informazione;

Servizi informatici;

Totale servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);

Servizi ad alta tecnologia ad alta intensità di conoscenza;

Servizi di mercato ad alta intensità di conoscenza;

Servizi finanziari ad alta intensità di conoscenza;

Altri servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);

Attività industriali ad alta intensità di conoscenza (KIABI);

Attività ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);

Settore del turismo (totale) (facoltativo);

Settore del turismo (principalmente turismo) (facoltativo);

Settore del turismo (parzialmente turismo) (facoltativo);

Settore del turismo - Trasporto (totale) (facoltativo);

Settore del turismo - Trasporto terrestre (facoltativo);

Settore del turismo - Trasporti marittimi (facoltativo);

Settore del turismo - Servizi di alloggio (facoltativo);

Settore del turismo - Servizi di ristorazione (totale) (facoltativo);

Settore del turismo - Noleggio di automobili e di altri beni (totale) (facoltativo);

Per le variabili 260102 (Investimenti lordi in terreni), 260103 (Investimenti lordi nell’acquisto di edifici esistenti) e 260104 (Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici) (unicamente sezioni da B a G della NACE): sezioni e divisioni della NACE

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti possono essere forniti valori 0.

Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l’esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

T+18M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 28. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Investimenti in immobilizzazioni immateriali

Variabili

260107. Investimenti in software acquisito (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

sezioni e divisioni della NACE

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l’esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

T+18M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 29. Statistiche sulle imprese a livello regionale - Unità locali

Variabili

310101. Numero di unità locali (facoltativo per la sezione K della NACE)

320101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in unità locali

320301. Retribuzioni lorde nelle unità locali

Unità di misura

Valuta nazionale per la variabile 320301 (Retribuzioni lorde nelle unità locali); valori assoluti per le altre variabili

Popolazione statistica

Unità locali dei produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE [facoltativo per la sezione K della NACE per la variabile 310101 (Numero di unità locali)]

Disaggregazioni

Disaggregazione per regione e per attività

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione regionale:

livelli da 0 a 2 della NUTS (1)

Disaggregazione per attività:

sezioni e divisioni della NACE

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l’esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, per tali unità statistiche i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

T+18M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 30. Statistiche sulle imprese a livello regionale - Imprese

Variabili

310102. Numero di imprese attive

310201. Nascite di imprese

310202. Cessazioni di imprese

310203. Sopravvivenza di imprese (unicamente sopravvivenza a tre anni di calendario dalla nascita)

310104. Numero di imprese a forte crescita

310103. Numero di imprese con almeno un dipendente

310204. Imprese che hanno il primo dipendente

310205. Imprese che non hanno più dipendenti

310206. Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

320102. Numero di addetti dipendenti e indipendenti

320103. Numero di dipendenti

320201. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione

320202. Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione

320203. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate

320204. Numero di dipendenti in imprese cessate

320205. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

320206. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi, nell’anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

320104. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente

320105. Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente

320207. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente

320208. Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente

320209. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

320210. Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

320211. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

320212. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

Unità di misura

Dati assoluti

Popolazione statistica

Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE

Disaggregazioni

1.

Disaggregazione per regione e per attività

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione regionale: livelli da 0 a 3 della NUTS

Disaggregazione per attività:

aggregati di sezioni della NACE:

B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96;

sezioni della NACE:

F, G, H, I e J;

aggregato speciale, quale definito nell’allegato II del presente regolamento:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)

2.

Disaggregazione per regione e per classe dimensionale per numero di dipendenti

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione regionale: livelli da 0 a 3 della NUTS

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di dipendenti: Totale, 0 dipendenti, 1-9 dipendenti, 10 e più dipendenti

Classe dimensionale 0 non per le variabili 310103 (Numero di imprese con almeno un dipendente), 310204 (Imprese che hanno il primo dipendente), 310205 (Imprese che non hanno più dipendenti), 310206 [Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)], 320104 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente), 320105 (Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente), 320207 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente), 320208 (Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente), 320209 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti), 320210 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti), 320211 [Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)] e 320212 [Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)]

Termine per la trasmissione dei dati

Dati preliminari: per le variabili 310202 (Cessazioni di imprese), 310205 (Imprese che non hanno più dipendenti), 320203 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate), 320204 (Numero di dipendenti in imprese cessate), 320209 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti) e 320210 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti): T+22M

Dati definitivi e convalidati: T+22M, fatta eccezione per le variabili 310202 (Cessazioni di imprese), 310205 (Imprese che non hanno più dipendenti), 320203 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate), 320204 (Numero di dipendenti in imprese cessate), 320209 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti) e 320210 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti): T+34M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 31. Statistiche sulle imprese a livello regionale - Spese per R&S

Variabili

330101. Spese per R&S intra muros

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Tutte le unità che svolgono attività di R&S classificate nelle sezioni da A a U della NACE

Disaggregazioni

Disaggregazione per regione e per settore esecutore

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione regionale:

livelli 1 e 2 della NUTS

Disaggregazione per settore esecutore:

Totale per tutti i settori sotto elencati

settore delle imprese;

settore dell’istruzione superiore;

settore pubblico;

settore privato senza scopo di lucro

Termine per la trasmissione dei dati

Tutte le disaggregazioni:

ogni anno dispari, dati definitivi e convalidati: T+18M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 32. Statistiche sulle imprese a livello regionale - Addetti a R&S

Variabili

330201. Personale addetto a R&S

330202. Ricercatori

Unità di misura

Dati assoluti

Popolazione statistica

Tutte le unità che svolgono attività di R&S classificate nelle sezioni da A a U della NACE

Disaggregazioni

1.

Disaggregazione per regione e per settore esecutore

Dati da fornire in numero di persone e in unità equivalenti a tempo pieno

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione regionale:

livelli 1 e 2 della NUTS

Disaggregazione per settore esecutore:

Totale per tutti i settori sotto elencati

settore delle imprese;

settore dell’istruzione superiore;

settore pubblico;

settore privato senza scopo di lucro

2.

Disaggregazione per regione, settore esecutore e genere (facoltativo)

Per la variabile 330201 (Personale addetto a R&S): dati da fornire in numero di persone. Per la variabile 330202 (Ricercatori): dati da fornire in numero di persone e in unità equivalenti a tempo pieno.

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione regionale:

livelli 1 e 2 della NUTS

Disaggregazione per settore esecutore:

Identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per genere:

totale,

donne

Termine per la trasmissione dei dati

Tutte le disaggregazioni:

ogni anno dispari, dati definitivi e convalidati: T+18M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 33. Statistiche sulle attività internazionali - Controllo da parte delle unità istituzionali del paese dichiarante sulle imprese all’estero

Variabili

410101. Numero di imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

420101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

420201. Costi per benefici per i dipendenti in imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a N e da P a S della NACE)

430101. Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali di imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante (può essere applicato il criterio dell’1 % quale definito nell’allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a N e da P a S della NACE)

440101. Fatturato netto di imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

Unità di misura

Per le variabili 410101 (Numero di imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante) e 420101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante): valore assoluto;

per le altre variabili: valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Per tutte le variabili: produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a S della NACE all’estero (dovrebbero essere comprese le consociate estere di tutte le unità istituzionali ultime controllanti del paese dichiarante)

Disaggregazioni

I dati da fornire devono essere dettagliati per paese di residenza e per attività dell’impresa all’estero.

1.

Disaggregazione per attività e disaggregazione geografica

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per attività:

sezioni della NACE;

aggregati di divisioni della NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88;

divisioni della NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;

aggregati speciali, quali definiti nell’allegato II, parte B, del presente regolamento:

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);

Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)

Disaggregazione geografica:

Livello 2 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152

2.

Disaggregazione geografica

Livello 3 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Per la divisione K64 il valore della variabile 440101 (Fatturato netto) può essere approssimato sulla base del valore della produzione quale definito nell’allegato IV del presente regolamento.

Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE incluse nei dati, che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti, possono essere ipotizzati valori 0, fatta eccezione per le variabili 410101 (Numero di imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante) e 420101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante).

La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri possono concordare ulteriori approssimazioni per le attività di cui alla sezione K della NACE prendendo in considerazione le condizioni del paese.

Nei casi in cui i dati dell’esercizio finanziario non possano essere ricalcolati per coprire l’anno civile, i dati dell’anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all’esercizio finanziario.

Termine per la trasmissione dei dati

T+20M

Primo periodo di riferimento

2021


Tabella 34. Statistiche sulle attività internazionali - Scambi intra-UE di beni - Dati dettagliati

Variabili

450101a. Valore statistico delle esportazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati

450101b. Volume delle esportazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati

450102a. Valore statistico delle importazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati

450102b. Volume delle importazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati

Unità di misura

Valori statistici: valori in valuta nazionale (unità)

Quantità:

massa netta (kg)

quantità in unità supplementari: se applicabile conformemente alla nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento (corrispondente unità di misura).

Popolazione statistica

Totale delle esportazioni o delle importazioni di beni

Disaggregazioni

Dati da fornire come una combinazione di tutte le disaggregazioni specificate qui di seguito; in più, combinati con una disaggregazione per modo di trasporto alla frontiera (facoltativo)

Disaggregazione per prodotto

Disaggregazione a livello di 8 cifre della nomenclatura combinata, fatta eccezione per

1)

le merci fornite a navi e aeromobili di cui all’allegato V, sezione 22, punto 1, lettera a), e le merci fornite a impianti in alto mare di cui all’allegato V, sezione 23, punto 1, lettera b), che possono essere disaggregate per

a)

merci di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;

b)

merci di cui al capitolo 27 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;

c)

merci classificate altrove;

2)

le parti di autoveicoli e di veicoli aerei di cui all’allegato V, sezione 31, punto 4, nonché i componenti di impianti industriali di cui all’allegato V, sezione 31, punto 5, disaggregati a livello di capitolo della nomenclatura combinata.

Disaggregazione per Stato membro partner e per paese di origine

Per le esportazioni:

lo Stato membro di destinazione e il paese di origine

Per le importazioni:

lo Stato membro di provenienza; il paese di origine (facoltativo)

I dati relativi agli Stati membri partner e al paese di origine sono codificati conformemente alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.

Disaggregazione per natura della transazione

I dati sulla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alla tabella 1 della parte C del presente allegato.

Gli Stati membri applicano i codici della colonna A o una combinazione dei numeri di codice nella colonna A e delle loro suddivisioni nella colonna B.

Disaggregazione per modo di trasporto alla frontiera (facoltativo)

Qualora siano forniti, i dati sul modo di trasporto sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alla tabella 2 della parte C del presente allegato.

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

1.

Per ciascun periodo di riferimento mensile, gli Stati membri elaborano statistiche riguardanti il totale delle esportazioni e delle importazioni intra-UE di beni ricorrendo, se necessario, a stime. Le stime sono indicate come tali e trasmesse a Eurostat con almeno una disaggregazione per Stato membro partner e codice di prodotto a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

2.

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati dichiarati riservati per consentirne la pubblicazione almeno a livello di capitolo della disaggregazione per prodotto di cui alla nomenclatura combinata, a condizione che ne sia garantita la riservatezza.

3.

Nel caso di informazioni coperte dal segreto militare, conformemente alle definizioni in vigore negli Stati membri, questi ultimi possono fornire informazioni meno dettagliate di quelle indicate in questa tabella. Sono tuttavia forniti alla Commissione (Eurostat), come minimo, i dati sul valore statistico mensile complessivo delle esportazioni e delle importazioni.

Termine per la trasmissione dei dati

T+70G

Se i risultati mensili già forniti alla Commissione (Eurostat) sono oggetto di revisione, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro il mese successivo a quello in cui i dati riveduti sono diventati disponibili.

Primo periodo di riferimento

Gennaio 2022


Tabella 35. Statistiche sulle attività internazionali - Importazioni ed esportazioni extra-UE di beni - Dati dettagliati

Variabili

450201 a. Valore statistico delle esportazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati

450201 b. Volume delle esportazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati

450202 a. Valore statistico delle importazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati

450202 b. Volume delle importazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati

Unità di misura

Valori statistici: valori in valuta nazionale (unità)

Quantità:

massa netta (kg)

quantità in unità supplementari: se applicabile conformemente alla nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento (corrispondente unità di misura).

Popolazione statistica

Totale delle esportazioni o delle importazioni di beni

Disaggregazioni

Dati da fornire come una combinazione di tutte le disaggregazioni specificate qui di seguito

Disaggregazione per prodotto

Per le esportazioni: disaggregazione a livello di 8 cifre della nomenclatura combinata, fatta eccezione per

1)

le merci fornite a navi e aeromobili di cui all’allegato V, sezione 22, punto 1, lettera a), e le merci fornite a impianti in alto mare di cui all’allegato V, sezione 23, punto 1, lettera b), che possono essere disaggregate per

a)

merci di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;

b)

merci di cui al capitolo 27 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;

c)

merci classificate altrove;

2)

i componenti di impianti industriali di cui all’allegato V, sezione 31, punto 5, disaggregati a livello di capitolo della nomenclatura combinata.

Per le importazioni: disaggregazione per sottovoce (livello a 10 cifre) della TARIC, fatta eccezione per

1)

le merci o i movimenti specifici di cui all’allegato V, capitolo III; fatta eccezione per le merci di cui alla sezione 23, punto 2, lettera a), punto ii), e alla sezione 23, punto 1, lettera b), tali merci o movimenti specifici possono essere disaggregati per livello a 8 cifre della nomenclatura combinata;

2)

le merci fornite a impianti in alto mare di cui all’allegato V, sezione 23, punto 1, lettera b), che possono essere disaggregate per

a)

merci di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;

b)

merci di cui al capitolo 27 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;

c)

merci classificate altrove;

Fatta salva la diffusione dei dati a livello nazionale, le statistiche dettagliate per sottovoce della TARIC non sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) nel caso in cui la loro divulgazione arrecasse pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle politiche commerciali e agricole dell’Unione.

Disaggregazione per Stato membro di presunta destinazione e per Stato membro di effettiva esportazione; Stato membro in cui è presentata la dichiarazione in dogana

Per le esportazioni:

Stato membro di effettiva esportazione

Stato membro in cui è presentata la dichiarazione in dogana

Per le importazioni:

Stato membro di presunta destinazione

Stato membro in cui è presentata la dichiarazione in dogana

Questa disaggregazione non si applica alle merci o ai movimenti specifici di cui all’allegato V, capitolo III, se vengono utilizzate fonti di dati diverse dalle dichiarazioni in dogana.

I dati relativi agli Stati membri esportatori e importatori sono codificati conformemente alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.

Disaggregazione per paese partner

Per le esportazioni: il paese di ultima destinazione conosciuta

Per le importazioni: il paese di provenienza e il paese di origine

I dati relativi al paese partner sono codificati conformemente alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.

Disaggregazione per natura della transazione

I dati sulla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alla tabella 1 della parte C del presente allegato.

Gli Stati membri applicano i codici della colonna A o una combinazione dei numeri di codice nella colonna A e delle loro suddivisioni nella colonna B.

Disaggregazione per regime statistico

Esportazioni o importazioni normali

Esportazioni o importazioni soggette al regime doganale di perfezionamento attivo

Esportazioni o importazioni soggette al regime doganale di perfezionamento passivo

Esportazioni o importazioni non registrate a partire da dichiarazioni in dogana

Disaggregazione per trattamento preferenziale delle importazioni (unicamente per le variabili 450202a/b)

Questa disaggregazione non si applica alle merci o ai movimenti specifici di cui all’allegato V, capitolo III, se vengono utilizzate fonti di dati diverse dalle dichiarazioni in dogana.

Trattamento tariffario indicato dal codice di preferenza conformemente alla classificazione stabilita dal codice doganale dell’Unione.

Fatta salva la diffusione dei dati a livello nazionale, le statistiche dettagliate per trattamento preferenziale delle importazioni non sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) nel caso in cui la loro divulgazione arrecasse pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle politiche commerciali e agricole dell’Unione.

Disaggregazione per modo di trasporto

Modo di trasporto alla frontiera

Modo di trasporto interno

Container

Questa disaggregazione non si applica alle merci o ai movimenti specifici di cui all’allegato V, capitolo III, se vengono utilizzate fonti di dati diverse dalle dichiarazioni in dogana.

I dati sul modo di trasporto sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alla tabella 2 della parte C del presente allegato.

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

1.

Per ciascun periodo di riferimento mensile, gli Stati membri elaborano statistiche riguardanti il totale degli scambi extra-UE di beni ricorrendo, se necessario, a stime. Le stime sono indicate come tali e trasmesse a Eurostat con almeno una disaggregazione per paese partner e codice di prodotto a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento per gli scambi extra-UE.

2.

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati dichiarati riservati per consentirne la pubblicazione almeno a livello di capitolo della disaggregazione per prodotto di cui alla nomenclatura combinata, a condizione che ne sia garantita la riservatezza.

3.

Nel caso di informazioni coperte dal segreto militare, conformemente alle definizioni in vigore negli Stati membri, questi ultimi possono fornire informazioni meno dettagliate di quelle indicate in questa tabella. Sono tuttavia forniti alla Commissione (Eurostat), come minimo, i dati sul valore statistico mensile complessivo delle esportazioni e delle importazioni.

Termine per la trasmissione dei dati

T+40G

Se i risultati mensili già forniti alla Commissione (Eurostat) sono oggetto di revisione, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro il mese successivo a quello in cui i dati riveduti sono diventati disponibili.

Primo periodo di riferimento

Gennaio 2022


Tabella 36. Statistiche sulle attività internazionali - Esportazioni e importazioni di beni - Dati aggregati

Variabili

450103. Valore statistico delle esportazioni di beni – Dati aggregati

450104. Valore statistico delle importazioni di beni – Dati aggregati

Unità di misura

Valori in valuta nazionale (unità)

Popolazione statistica

Totale delle esportazioni o delle importazioni di beni

Disaggregazioni

Dati da fornire come una combinazione di tutte le disaggregazioni specificate qui di seguito.

Disaggregazione geografica:

Per tutti gli Stati membri:

Intraunione

Extraunione

In più, per gli Stati membri appartenenti alla zona euro:

Area intraeuro

Area extraeuro

Disaggregazione per prodotto:

Totale

In più: sezioni da 0 a 9 della classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) in vigore durante il periodo di riferimento - obbligatorio unicamente per le zone partner extraunione e dell’area extraeuro

Termine per la trasmissione dei dati

T+40G

Primo periodo di riferimento

Gennaio 2022


Tabella 37. Statistiche sulle attività internazionali - Esportazioni e importazioni extra-UE di beni secondo la valuta di fatturazione

Variabili

450203. Valore statistico delle esportazioni extra-UE di beni secondo la valuta di fatturazione

450204. Valore statistico delle importazioni extra-UE di beni secondo la valuta di fatturazione

Unità di misura

Valori in valuta nazionale (unità)

Popolazione statistica

Totale delle esportazioni o delle importazioni extra-UE

Disaggregazioni

Dati da fornire come una combinazione di tutte le disaggregazioni specificate qui di seguito.

Disaggregazione per prodotto:

Conformemente alla classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) in vigore durante il periodo di riferimento:

Totale,

sezioni da 0 a 8

divisione 33

Disaggregazione per valuta di fatturazione:

Se sono utilizzate fonti di dati diverse dalle dichiarazioni in dogana, la disaggregazione per valuta di fatturazione è la seguente:

Euro

Valuta nazionale (unicamente per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro)

Altre valute nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro [esclusa la sterlina britannica]

Sterlina britannica

Dollaro USA

Altra

Se sono utilizzate come fonte di dati le dichiarazioni in dogana, la disaggregazione per valuta di fatturazione è la seguente:

Euro

Valuta nazionale (unicamente per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro)

Altre valute nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro [esclusa la sterlina britannica]

Sterlina britannica

Dollaro USA

Real brasiliano

Dollaro canadese

Franco svizzero

Renminbi-yuan cinese

Rupia indiana

Yen giapponese

Won sudcoreano

Peso messicano

Corona norvegese

Rublo russo

Dollaro di Singapore

Lira turca

Altra

Termine per la trasmissione dei dati

T+3M

Primo periodo di riferimento

2022


Tabella 38. Statistiche sulle attività internazionali - Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura - Dati annuali

Variabili

460101. Importazioni e acquisti di servizi

460201. Esportazioni e prestazioni di servizi

Unità di misura

Valuta nazionale (in migliaia)

Popolazione statistica

Totale della fornitura internazionale di servizi per tutte e quattro le modalità di fornitura

Disaggregazioni

1.

Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura e per disaggregazione geografica

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per modalità di fornitura:

Totale della fornitura internazionale di servizi (totale delle modalità 1, 2, 3 e 4)

Modalità 1 («transazioni transfrontaliere»);

Modalità 2 («consumo all’estero»);

Modalità 3 («presenza commerciale»);

Modalità 4 («presenza di persone fisiche»)

secondo le definizioni di cui all’allegato VI, sezione 2.

Disaggregazione per prodotto:

Totale della fornitura internazionale di servizi

Disaggregazione geografica: (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell’allegato III, parte B):

Livello 5 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152

2.

Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura, tipo di prodotto e disaggregazione geografica (può essere utilizzato il flag CETO oppure può essere applicato il criterio dell’1 % sul livello del volume totale degli scambi (importazioni + esportazioni di servizi) quale definito nell’allegato III, parte B e parte A, punto 1)

Nel caso in cui sia applicato il criterio dell’1 %, non è fornita la disaggregazione 2 (in tal caso viene fornita unicamente la disaggregazione 1).

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

Disaggregazione per modalità di fornitura:

Disaggregazione per modalità di fornitura identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per prodotto:

Totale della fornitura internazionale di servizi

componenti principali della classificazione EBOPS 2010, quali definite nell’allegato VI, sezione 2, tabella 1

raggruppamento complementare della classificazione EBOPS 2010, quale definito nell’allegato VI, sezione 2, tabella 1

Disaggregazione geografica:

Livello 5 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152

3.

Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura, disaggregazione dettagliata per tipo di prodotto e disaggregazione geografica (può essere utilizzato il flag CETO oppure può essere applicato il criterio dell’1 % sul livello del volume totale degli scambi (importazioni + esportazioni di servizi) quale definito nell’allegato III, parte B e parte A, punto 1)

Nel caso in cui sia applicato il criterio dell’1 %, non è fornita la disaggregazione 3 (in tal caso viene fornita unicamente la disaggregazione 1).

Disaggregazione per modalità di fornitura:

Disaggregazione per modalità di fornitura identica a quella della disaggregazione 1

Disaggregazione per prodotto:

Totale della fornitura internazionale di servizi

componenti principali della classificazione EBOPS 2010, quali definite nell’allegato VI, sezione 2, tabella 1

raggruppamento complementare della classificazione EBOPS 2010, quale definito nell’allegato VI, sezione 2, tabella 1

componenti dettagliate della classificazione EBOPS 2010, quali definite nell’allegato VI, sezione 2, tabella 1

Disaggregazione geografica:

Livello 5 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152

Termine per la trasmissione dei dati

Per le disaggregazioni riguardanti le modalità 1, 2 e 4: T+10M

Per le disaggregazioni riguardanti la modalità 3 e il «Totale della fornitura internazionale di servizi (totale delle modalità 1, 2, 3 e 4)»: T+22M

Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità

Dovrebbero essere utilizzati i metodi e le stime raccomandati nella guida per i compilatori delle modalità di fornitura (prima e seconda edizione), come descritto nell’allegato VI, sezione 1. I paesi possono inoltre ricorrere a qualsiasi altro metodo o stima equivalente, in linea con i principi del MSITS 2010 e dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Se non è possibile utilizzare un metodo raccomandato, può essere utilizzato in alternativa in qualsiasi momento il corrispondente metodo generico di stima.

In tutti i casi, i metodi utilizzati dovrebbero essere chiaramente descritti nei metadati.

Primo periodo di riferimento

Per la disaggregazione 1: Y+2 anni, dove Y è l’anno di pubblicazione della prima edizione della guida per i compilatori delle modalità di fornitura di cui all’allegato VI, sezione 1.

Per la disaggregazione 2: Z+2 anni, dove Z è l’anno di pubblicazione della seconda edizione della guida per i compilatori delle modalità di fornitura di cui all’allegato VI, sezione 1.

Per la disaggregazione 3: Z+4 anni, dove Z è l’anno di pubblicazione della seconda edizione della guida per i compilatori delle modalità di fornitura di cui all’allegato VI, sezione 1.

Parte C. Classificazioni

Tabella 1. Disaggregazione per natura della transazione

A

B

1.

Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario

1.

Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi

2.

Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza)

2.

Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria

1.

Restituzione di merci

2.

Sostituzione di merci restituite

3.

Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite

3.

Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario

1.

Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)

2.

Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)

3.

Leasing finanziario

4.

Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario

4.

Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)

1.

Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

2.

Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

5.

Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)

1.

Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

2.

Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

6.

Particolari transazioni registrate a fini nazionali

 

 

7.

Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)

1.

Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro

2.

Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione

8.

Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell’ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l’intero contratto

 

 

9.

Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici

1.

Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi

9.

Altra


Tabella 2. Disaggregazione per modo di trasporto

Modo di trasporto alla frontiera; modo di trasporto interno

Trasporto marittimo

Trasporto per ferrovia

Trasporto su strada

Trasporto aereo

Spedizioni postali

Installazioni di trasporto fisse

Trasporto per via navigabile interna

Propulsione propria

Container

Le merci non sono trasportate in container quando attraversano la frontiera del territorio statistico dell’Unione europea.

Le merci sono trasportate in container quando attraversano la frontiera del territorio statistico dell’Unione europea.


Tabella 3. Disaggregazione per regime statistico

Regime statistico

Importazioni o esportazioni normali

Importazioni o esportazioni soggette al regime doganale di perfezionamento attivo

Importazioni o esportazioni soggette al regime doganale di perfezionamento passivo

Importazioni o esportazioni non registrate a partire da dichiarazioni in dogana


(1)  Dati regionali conformemente alla classificazione NUTS applicabile nel momento in cui va effettuata la trasmissione dei dati a norma del presente regolamento; per le revisioni dei dati riguardanti l’anno di riferimento precedente dovrebbe essere utilizzata la classificazione NUTS applicabile al momento del termine previsto per la loro trasmissione.


ALLEGATO II

Raggruppamenti principali di industrie (RPI) e aggregati speciali

Gli RPI e gli aggregati speciali inclusi nelle disaggregazioni per attività di cui alle tabelle riportate nell’allegato I, parte B, del presente regolamento devono essere calcolati come indicato qui di seguito.

A.   Raggruppamenti principali di industrie (RPI)

1.   La definizione dei raggruppamenti principali di industrie

L’attribuzione dei gruppi e delle divisioni della NACE ai raggruppamenti principali di industrie (RPI) è definita nella tabella che segue.

Per le variabili 130101, 130102 e 130103, per l’attribuzione dei gruppi della CPA agli RPI si può ricorrere ad approssimazioni ricavate sulla base dell’attribuzione dei gruppi della NACE.

ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DELLA NACE ALLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE AGGREGATA

Descrizione NACE

Classificazione aggregata

07 Estrazione di minerali metalliferi

Prodotti intermedi

08 Altre attività estrattive

Prodotti intermedi

09 Attività dei servizi di supporto all’estrazione

Prodotti intermedi

10.6 Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei

Prodotti intermedi

10.9 Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali

Prodotti intermedi

13.1 Preparazione e filatura di fibre tessili

Prodotti intermedi

13.2 Tessitura

Prodotti intermedi

13.3 Finissaggio dei tessili

Prodotti intermedi

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Prodotti intermedi

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

Prodotti intermedi

20.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e di composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie

Prodotti intermedi

20.2 Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

Prodotti intermedi

20.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

Prodotti intermedi

20.5 Fabbricazione di altri prodotti chimici

Prodotti intermedi

20.6 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

Prodotti intermedi

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Prodotti intermedi

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

Prodotti intermedi

24 Attività metallurgiche

Prodotti intermedi

25.5 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

Prodotti intermedi

25.6 Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale

Prodotti intermedi

25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta

Prodotti intermedi

25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo

Prodotti intermedi

26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

Prodotti intermedi

26.8 Fabbricazione di supporti ottici e magnetici

Prodotti intermedi

27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

Prodotti intermedi

27.2 Fabbricazione di batterie e accumulatori

Prodotti intermedi

27.3 Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio

Prodotti intermedi

27.4 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

Prodotti intermedi

27.9 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

Prodotti intermedi

05 Estrazione di carbone e lignite

Energia

06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

Energia

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Energia

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Energia

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Energia

25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

Beni strumentali

25.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

Beni strumentali

25.3 Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda

Beni strumentali

25.4 Fabbricazione di armi e munizioni

Beni strumentali

26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche

Beni strumentali

26.3 Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni

Beni strumentali

26.5 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi

Beni strumentali

26.6 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

Beni strumentali

28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

Beni strumentali

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Beni strumentali

30.1 Costruzione di navi e imbarcazioni

Beni strumentali

30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

Beni strumentali

30.3 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

Beni strumentali

30.4 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

Beni strumentali

32.5 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Beni strumentali

33 Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature

Beni strumentali

26.4 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo

Beni di consumo durevoli

26.7 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

Beni di consumo durevoli

27.5 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico

Beni di consumo durevoli

30.9 Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a.

Beni di consumo durevoli

31 Fabbricazione di mobili

Beni di consumo durevoli

32.1 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi

Beni di consumo durevoli

32.2 Fabbricazione di strumenti musicali

Beni di consumo durevoli

10.1 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne

Beni di consumo non durevoli

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

Beni di consumo non durevoli

10.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

Beni di consumo non durevoli

10.4 Produzione di oli e grassi vegetali e animali

Beni di consumo non durevoli

10.5 Produzione di latte e latticini

Beni di consumo non durevoli

10.7 Fabbricazione di prodotti da forno e farinacei

Beni di consumo non durevoli

10.8 Produzione di altri prodotti alimentari

Beni di consumo non durevoli

11 Produzione di bevande

Beni di consumo non durevoli

12 Industria del tabacco

Beni di consumo non durevoli

13.9 Altre industrie tessili

Beni di consumo non durevoli

14 Confezione di articoli di abbigliamento

Beni di consumo non durevoli

15 Confezione di articoli in pelle e simili

Beni di consumo non durevoli

18 Stampa e riproduzione su supporti registrati

Beni di consumo non durevoli

20.4 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici

Beni di consumo non durevoli

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Beni di consumo non durevoli

32.3 Fabbricazione di articoli sportivi

Beni di consumo non durevoli

32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli

Beni di consumo non durevoli

32.9 Industrie manifatturiere n.c.a.

Beni di consumo non durevoli

2.   Non disponibilità di dati a livello di gruppo della NACE

Gli Stati membri che non calcolano i dati statistici oggetto del regolamento (UE) 2019/2152 al livello di dettaglio dei gruppi della NACE possono calcolare le ponderazioni nazionali per i gruppi appartenenti a una determinata divisione allo scopo di suddividere in gruppi i dati relativi alla divisione.

Gli Stati membri che applicano l’attribuzione ai raggruppamenti principali di industrie (RPI) in parte o interamente in base alle divisioni della NACE comunicano a Eurostat le ponderazioni utilizzate per la suddivisione nei gruppi della NACE.

B.   Aggregati speciali di codici della NACE

Aggregato speciale

Componenti della NACE

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)

Sezioni B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S della NACE

Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)

Sezioni e divisioni B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96 della NACE

Settore delle imprese

Sezioni e divisioni B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+95 della NACE

Settore delle imprese non finanziarie

Sezioni e divisioni B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95 della NACE

Industria e costruzioni

Sezioni B+C+D+E+F della NACE

Industria

Sezioni B+C+D+E della NACE

Totale TIC

Divisioni e gruppi C261+C262+C263+C264+C268+G465+J582+J61+J62+J63.1+S951 della NACE

= Fabbricazione di apparecchiature TIC + Servizi TIC

Fabbricazione di apparecchiature TIC;

Gruppi C261+C262+C263+C264+C268 della NACE

Servizi TIC

Divisioni e gruppi G465+J582+J61+J62+J631+S951 della NACE

Settore dell’informazione

Divisioni e gruppi J581+J591+J592+J60+J639 della NACE

Servizi informatici

Divisioni e gruppi J582+J62+J631 della NACE

Fabbricazione di prodotti ad alto e a medio/alto contenuto tecnologico

Divisioni e gruppi C20+C21+C254+C26+C27+C28+C29+C30–C301+C325 della NACE

Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico

Divisioni e gruppi C21+C26+C303 della NACE

Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico

Divisioni e gruppi C20+C254+C27+C28+C29+C30–C301–C303+C325 della NACE

Fabbricazione di prodotti a basso e medio/basso contenuto tecnologico

Divisioni e gruppi C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C19+C22+C23+C24+C25–C254+C301+C31+C32–C325+C33 della NACE

Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico

Divisioni e gruppi C182+C19+C22+C23+C24+C25–C254+C301+C33 della NACE

Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico

Divisioni e gruppi C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18–C182+C31+C32–C325 della NACE

Servizi

Sezioni G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U della NACE

Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)

Sezioni G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S della NACE

Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).

Sezioni e divisioni G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96 della NACE

Totale servizi ad alta intensità di conoscenza

Divisioni H50+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N80+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+R92+R93 della NACE

Servizi ad alta tecnologia ad alta intensità di conoscenza

Divisioni J59+J60+J61+J62+J63+M72 della NACE

Servizi di mercato ad alta intensità di conoscenza

Divisioni H50+H51+M69+M70+M71+M73+M74+N78+N80 della NACE

Servizi finanziari ad alta intensità di conoscenza

Divisioni K64+K65+K66 della NACE

Altri servizi ad alta intensità di conoscenza

Divisioni J58+M75+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+R92+R93 della NACE

Attività industriali ad alta intensità di conoscenza

Divisioni B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N79+R90 della NACE

Attività ad alta intensità di conoscenza

Divisioni B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N79+O84+P85+P86+R90+R91+S94+U99 della NACE

Settore del turismo (totale)

Divisioni, gruppi e classi H491+H4932+H4939+H501+H503+H511+I551+I552+I553+I561+I563+N771+N7721+N79 della NACE

Settore del turismo (principalmente turismo)

Gruppi H511+I551+I552+I553+N791 della NACE

Settore del turismo (parzialmente turismo)

Gruppi e classi H491+H4932+H4939+H501+H503+I561+I563+N771+N7721+N799 della NACE

Settore del turismo -Trasporto (totale)

Gruppi e classi H491+H4932+H4939+H501+H503+H511 della NACE

Settore del turismo - Trasporto terrestre

Gruppi e classi H491+H4932+H4939 della NACE

Settore del turismo - Trasporti marittimi

Gruppi H501+H503 della NACE

Settore del turismo - Servizi di alloggio [ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 692/2011]

Gruppi I551+I552+I553 della NACE

Settore del turismo - Servizi di ristorazione (totale)

Gruppi I561+I563 della NACE

Settore del turismo - Noleggio di automobili e di altri beni (totale)

Gruppi e classi N771+N7721 della NACE

Settore delle attività culturali e creative - Totale

Divisioni, gruppi e classi C18 + C3212 + C322 + G4761 + G4762 + G4763 + J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 + J60 + J6391 + M7111 + M741 + M742 + M743 ++ P8552 + R90 + R91 della NACE

Settore delle attività culturali e creative - Servizi

Divisioni, gruppi e classi J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 + J60 + J6391 + M7111 + M741 + M742 + M743 + N7722 + P8552 + R90 + R91 della NACE

Settori diversi da industria e commercio

Sezioni A+F+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U della NACE

C.   Aggregati speciali dei codici della CPA

Aggregato speciale

Codici della CPA

Altri prodotti della CPA

Divisioni da 41 a 99 della CPA


ALLEGATO III

Semplificazioni

A.   DEROGHE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI IN BASE ALLE DIMENSIONI ECONOMICHE DEL PAESE

1.   Criterio dell’1 %

Il criterio dell’1 % riguarda specifiche variabili indicate nell’allegato I del presente regolamento. Non è necessario compilare tali variabili se il contributo dello Stato membro per un indicatore correlato (ad esempio valore aggiunto, fatturato o numero di addetti dipendenti e indipendenti) o il volume totale dei servizi (importazioni più esportazioni di servizi) in una determinata disaggregazione per attività (NACE), per categoria della classificazione EBOPS 2010 o per prodotto (CPA) è inferiore all’1 % del totale UE. Il relativo indicatore e il livello di disaggregazione per attività (NACE), per categoria EBOPS 2010 o per prodotto (CPA) sono specificati nell’allegato I.

2.   Norme per il raggruppamento dei paesi in paesi piccoli, medi e grandi

In base alle dimensioni del paese, alcune statistiche relative alle variabili specificate nell’allegato I del presente regolamento non devono essere fornite affatto dai paesi piccoli e medi oppure devono essere fornite ma con una periodicità meno frequente o con un termine per la trasmissione dei dati più in là nel tempo.

1.

La variabile da utilizzare per il raggruppamento degli Stati membri in classi dimensionali è il valore aggiunto;

2.

per distinguere tra Stati membri piccoli, medi e grandi, devono essere utilizzate due soglie, fissate rispettivamente all’1 % e al 4 %;

3.

il raggruppamento generale degli Stati membri va effettuato in base alla loro quota del valore aggiunto dell’UE delle attività di cui alle sezioni da B a N (esclusa la sezione K) della NACE.

Clausola di salvaguardia: se per un paese la sua quota del valore aggiunto dell’UE in una delle seguenti sezioni della NACE o aggregati corrisponde a quella di una categoria dimensionale inferiore (inferiore a quella risultante dal raggruppamento generale), i requisiti dei dati per tale paese corrispondono a quelli della categoria dimensionale inferiore per la sezione (o le sezioni) in questione. Ciò può valere per le sezioni C («Attività manifatturiere»), F («Costruzioni»), G («Commercio») e per l’aggregato delle sezioni da H a N (esclusa la sezione K, «Servizi») della NACE.

4.

Il raggruppamento di Stati membri è effettuato con riferimento ai dati per l’anno base ed è poi applicabile per 5 anni consecutivi.

B.   POSSIBILITÀ DI FORNIRE DATI CHE NON SARANNO PUBBLICATI A LIVELLO NAZIONALE E CHE SARANNO UTILIZZATI UNICAMENTE PER CALCOLARE I TOTALI EUROPEI: CONTRIBUTO AI SOLI TOTALI EUROPEI (CETO)

Al fine di ridurre al minimo l’onere per le imprese e i costi per le autorità statistiche nazionali, gli Stati membri possono contrassegnare i dati da utilizzare come contributo ai soli totali europei (CETO) per alcune variabili, come specificato nell’allegato I del presente regolamento. Eurostat non pubblica tali dati, né gli Stati membri contrassegnano con un flag CETO i dati pubblicati a livello nazionale. Il numero di statistiche che uno Stato membro può contrassegnare con un flag CETO varia tra paesi piccoli, medi e grandi.

1.

La variabile da utilizzare per il raggruppamento degli Stati membri in classi dimensionali è il valore aggiunto, fatta eccezione per:

le variabili 251001 (Produzione commercializzata), 251002 (Produzione in subfornitura) e 251003 (Produzione effettiva), per le quali la variabile da utilizzare per tale raggruppamento è la produzione commercializzata;

le variabili 460101 (Importazioni e acquisti di servizi), 460201 (Esportazioni e prestazioni di servizi), 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese), 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese), per le quali la variabile da utilizzare è il volume totale degli scambi di servizi [esportazioni più importazioni di servizi, oggetto di scambi tra residenti e non residenti - espresso come somma delle variabili 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese)].

2.

Due soglie, fissate rispettivamente all’1 % e al 10 %, devono essere utilizzate per distinguere tra Stati membri piccoli, medi e grandi, fatta eccezione per le variabili 251001 (Produzione commercializzata), 251002 (Produzione in subfornitura), 251003 (Produzione effettiva), 460101 (Importazioni e acquisti di servizi), 460201 (Esportazioni e prestazioni di servizi), 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese), per le quali le soglie sono fissate all’1 % e al 4 %.

3.

Il raggruppamento generale degli Stati membri va effettuato in base alla rispettiva quota del valore aggiunto dell’UE delle attività di cui alle sezioni da B a R (esclusa la sezione O) e alle divisioni 95 e 96 della NACE, fatta eccezione per:

le variabili 251001 (Produzione commercializzata), 251002 (Produzione in subfornitura) e 251003 (Produzione effettiva), riguardo alle quali il raggruppamento va effettuato sulla base della rispettiva quota della produzione commercializzata dell’UE dei prodotti di cui alle divisioni (da 05 a 33) della CPA che rientrano nell’elenco Prodcom;

le variabili 460101 (Importazioni e acquisti di servizi), 460201 (Esportazioni e prestazioni di servizi), 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese), riguardo alle quali il raggruppamento va effettuato sulla base della rispettiva quota del volume totale degli scambi di servizi dell’UE [esportazioni più importazioni di servizi, oggetto di scambio tra residenti e non residenti - espresso come somma delle variabili 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese)].

4.

Numero di statistiche che possono essere contrassegnate con un flag CETO per le variabili di cui all’allegato I del presente regolamento.

a)

Per i paesi piccoli: tutti i dati a livello di classe della NACE e al massimo il 25 % dei dati a livello di gruppo della NACE per la disaggregazione per attività; tutti i dati a livello di gruppo della NACE, fatta eccezione per il totale per tutte le classi dimensionali per le disaggregazioni combinate per attività e per classe dimensionale; al massimo il 20 % dei dati a livello di singola rubrica dell’elenco Prodcom.

b)

Per i paesi medi: al massimo il 25 % dei dati a livello di classe della NACE per la disaggregazione per attività, al massimo il 25 % dei dati a livello di gruppo della NACE, fatta eccezione per il totale per tutte le classi dimensionali per le disaggregazioni combinate per attività e per classe dimensionale per la disaggregazione per classe dimensionale a livello di gruppo della NACE; al massimo il 15 % dei dati per singola rubrica dell’elenco Prodcom. Inoltre, se in questi Stati membri la quota di una classe della NACE Rev. 2 o di una classe dimensionale del gruppo della NACE Rev. 2 è inferiore allo 0,1 % del settore delle imprese dello Stato membro in questione o è inferiore allo 0,1 % del totale per tutte le singole rubriche dell’elenco Prodcom, i dati possono essere trasmessi anche contrassegnati con il flag CETO.

c)

Per i paesi grandi: al massimo il 15 % dei dati a livello di classe della NACE per la disaggregazione per attività, al massimo il 15 % dei dati a livello di gruppo della NACE, fatta eccezione per il totale per tutte le classi dimensionali per le disaggregazioni combinate per attività e per classe dimensionale per la disaggregazione per classe dimensionale a livello di gruppo della NACE; al massimo il 10 % dei dati a livello di o per singola rubrica dell’elenco Prodcom.

d)

Per le variabili 460101 (Importazioni e acquisti di servizi), 460201 (Esportazioni e prestazioni di servizi), 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese), potrebbe essere contrassegnato con il flag CETO: per i paesi piccoli, al massimo il 40 % dei dati degli Stati membri; per i paesi medi, al massimo il 15 % dei dati degli Stati membri; per i paesi grandi, al massimo il 10 % dei dati degli Stati membri.

C.   PROGRAMMI DI CAMPIONAMENTO EUROPEI

Al fine di ridurre i costi per i sistemi statistici nazionali, garantire il rispetto dei requisiti previsti per i dati europei e consentire alla Commissione (Eurostat) di elaborare stime europee attendibili per gli indicatori in questione, i programmi di campionamento europei possono limitare la copertura dei dati da trasmettere in sede di compilazione delle statistiche per le variabili di cui all’allegato I del regolamento.

Gli Stati membri partecipanti al programma di campionamento europeo di cui sopra trasmettono dati alla Commissione (Eurostat) come minimo per le attività della NACE e per i prodotti della CPA specificati secondo la procedura di seguito indicata.

1.

In ciascun paese i dati trasmessi sono limitati alle attività o ai prodotti il cui peso è pari o superiore allo 0,05 % del peso totale (totale dell’industria della zona euro) dell’indicatore durante l’anno base precedente.

2.

L’aggiornamento di routine dei requisiti dei dati è effettuato in contemporanea con l’aggiornamento dei pesi europei per il nuovo anno base, con riferimento ai pesi durante il precedente anno base.

3.

Il primo periodo di riferimento per le nuove rubriche non deve essere posteriore all’inizio del nuovo anno base, con effetto a partire dall’introduzione dell’anno base tre anni dopo.

4.

L’aggiornamento dei programmi di campionamento europei in tal senso non richiede un atto giuridico specifico.

I termini dei programmi di campionamento europei stabiliti possono essere adattati alle modifiche dell’anno base o del sistema di classificazione o a importanti cambiamenti strutturali nella zona euro o nell’Unione europea.

Ogni nuovo membro della zona euro o dell’Unione europea può aderire a uno qualsiasi dei programmi di campionamento europei all’atto dell’accesso alla zona euro o dell’adesione all’Unione europea. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro in questione, specifica le attività della NACE e i prodotti della CPA per i quali devono essere trasmessi dati secondo la procedura di cui sopra, affinché tale Stato membro rispetti le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2152 nel quadro dei programmi europei di campionamento.

D.   DEROGHE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI IN BASE ALLE DIMENSIONI ECONOMICHE DELL’ATTIVITÀ NEL PAESE

I dati da trasmettere sono limitati in ciascuno Stato membro alle attività o ai prodotti il cui peso è pari o superiore allo 0,05 % del peso totale dell’indicatore nello Stato membro durante l’anno base in corso (se non sono disponibili i dati dell’anno base in corso, può essere utilizzato l’anno base precedente) a meno che non sia applicato il programma di campionamento europeo.

E.   LUNGHEZZA DELLE SERIE TEMPORALI DELLE STATISTICHE CONGIUNTURALI PER I NUOVI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Se non sono disponibili serie temporali complete conformemente alle tabelle dei dati, ogni nuovo Stato membro dell’Unione europea fornisce le serie temporali come minimo dalla penultima modifica dell’anno base, che copre il periodo compreso tra l’ultima modifica dell’anno base e quella precedente.


ALLEGATO IV

Definizioni dei concetti e delle variabili

I.   CONCETTI

Unità statistiche residenti

Le unità statistiche che sono unità residenti di un paese conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 (1).

Territorio economico

Il territorio economico comprende:

a)

la zona (territorio geografico) su cui si esercitano la giurisdizione effettiva e il controllo economico di un’unica amministrazione pubblica;

b)

le zone franche, compresi i magazzini e le fabbriche sotto controllo doganale;

c)

lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;

d)

le zone franche territoriali, cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati, in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (quali ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche ecc.);

e)

i giacimenti di petrolio, gas naturale ecc. situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono nel territorio quale è definito nelle lettere da a) a d).

Il territorio economico non comprende:

le zone franche extraterritoriali (ossia le parti del territorio geografico del paese utilizzate, in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni e organi dell’Unione europea o dalle organizzazioni internazionali).

Mercato interno e mercato non interno

La differenza tra mercato interno e mercato non interno deve essere interpretata ai fini delle statistiche congiunturali delle imprese conformemente al territorio economico degli Stati membri.

II.   VARIABILI

A.   POPOLAZIONE DI IMPRESE

1)   Variabile 110101 - Iscrizioni

Il numero di unità giuridiche iscritte nel registro in qualsiasi momento durante il trimestre di riferimento q, conformemente alla rispettiva procedura amministrativa o giuridica.

2)   Variabile 110102 - Fallimenti

Il numero di unità giuridiche che hanno avviato la procedura di dichiarazione di fallimento, in base a una sentenza emessa dall’organo giudiziario competente, in qualsiasi momento durante il trimestre di riferimento q (procedura spesso provvisoria che non sempre comporta la cessazione dell’attività).

3)   Variabile 210101 - Numero di imprese attive

Il numero di imprese attive corrisponde al numero di tutte le unità statistiche che in qualsiasi momento durante il periodo di riferimento erano «imprese» secondo la definizione di cui al regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (2) nonché attive nel corso dello stesso periodo di riferimento.

Si considera che un’unità statistica sia stata attiva durante il periodo di riferimento se nel corso di tale periodo ha realizzato un fatturato netto positivo, aveva una produzione, aveva dipendenti o ha effettuato investimenti.

4)   Variabile 210102 - Numero di imprese con almeno un dipendente

Il numero delle imprese che avevano almeno un dipendente in qualsiasi momento nel corso di un determinato periodo di riferimento t.

5)   Variabile 210103 - Numero di imprese a forte crescita

Il numero delle imprese con almeno 10 dipendenti in t-3, con una crescita media annua del numero di dipendenti superiore al 10 % all’anno, su un periodo di tre anni (da t-3 a t). Non comprende le imprese, quali definite nella variabile 210201 «Nascite di imprese», in t-3.

6)   Variabile 210104 - Numero di imprese giovani a forte crescita

Le imprese giovani a forte crescita (gazzelle) quale sottogruppo delle imprese a forte crescita devono soddisfare la condizione supplementare di essere state imprese, secondo la definizione della variabile 210201 «Nascite di imprese», in t-4 o t-5.

7)   Variabile 210201 - Nascite di imprese

Il numero delle nascite di imprese registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori. Per nascita di un’impresa s’intende la creazione di una combinazione di fattori produttivi, purché si tratti di un evento in cui non intervengono altre imprese. Sono escluse dalle nascite le creazioni di imprese a seguito di eventi quali fusioni, frammentazioni, scissioni o ristrutturazioni di un gruppo di imprese. Non sono comprese le iscrizioni in una sottopopolazione risultanti unicamente da un cambiamento di attività.

8)   Variabile 210202 - Cessazioni di imprese

Il numero delle cessazioni di imprese registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori. Per cessazione di un’impresa s’intende lo scioglimento di una combinazione di fattori produttivi, purché si tratti di un evento in cui non intervengono altre imprese. Le cessazioni non comprendono le uscite dalla popolazione di imprese a seguito di eventi quali fusioni, acquisizioni, dissoluzioni o ristrutturazioni di un gruppo di imprese. Non sono comprese le cancellazioni da una sottopopolazione risultanti unicamente da un cambiamento di attività.

9)   Variabile 210203 - Sopravvivenza di imprese

La sopravvivenza di un’impresa si ha allorché un’impresa è attiva nell’anno di nascita (da t-1 a t-5) e nell’anno o negli anni successivi. Si possono distinguere due tipi di sopravvivenza:

un’impresa nata nell’anno t-1 si considera sopravvivente nell’anno t se è attiva in qualunque momento dell’anno t (= sopravvivenza senza modificazioni);

un’impresa si considera sopravvivente anche quando la connessa o le connesse unità giuridiche abbiano cessato di essere attive, ma la loro attività sia stata rilevata da una nuova unità giuridica appositamente creata per rilevare i fattori produttivi di tale impresa (= sopravvivenza per incorporazione).

10)   Variabile 210204 - Imprese che hanno il primo dipendente

Il numero delle imprese che hanno avuto il primo dipendente in qualunque momento durante un determinato periodo di riferimento t. Ciò può riguardare le nascite di imprese come definito per la variabile 210201, ma anche le imprese quali definite per la variabile 210101 se tali imprese erano già attive in precedenti periodi di riferimento, ma non avevano dipendenti in due precedenti periodi di riferimento.

11)   Variabile 210205 - Imprese che non hanno più dipendenti

Il numero delle imprese che non hanno più dipendenti a partire da un qualsiasi momento in un determinato periodo di riferimento t e che avevano almeno un dipendente in un momento precedente in un determinato periodo di riferimento t. Ciò può riguardare le cessazioni di imprese quali definite per la variabile 210202, con almeno un dipendente, ma anche le imprese quali definite per la variabile 210102 se le imprese sono tuttora attive ma non hanno più dipendenti a partire da un qualsiasi momento in un determinato periodo di riferimento t e nei due seguenti periodi di riferimento: t+1 e t+2. Ciò vale anche se il contratto di lavoro dell’ultimo dipendente termina in t il 31 dicembre.

12)   Variabile 210206 - Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente

Il numero delle imprese che avevano almeno un dipendente in un qualsiasi momento di ogni anno a partire dall’anno in cui esse hanno avuto il primo dipendente (da t-1 a t-5) fino ad un determinato periodo di riferimento t. La «popolazione di imprese che hanno il primo dipendente in t» è definita come specificato per la variabile 210204. Un’impresa si considera sopravvivente anche quando la connessa o le connesse unità giuridiche abbiano cessato di essere attive, ma la loro attività sia stata rilevata da una nuova unità giuridica appositamente creata per rilevare i fattori produttivi di tale impresa (= sopravvivenza per incorporazione).

13)   Variabile 210301 - Numero di imprese a controllo estero

Nelle statistiche sulle imprese a livello nazionale per «impresa a controllo estero» si intende un’impresa residente nel paese di compilazione delle statistiche controllata da un’unità istituzionale ultima controllante non residente nello stesso paese. Per «imprese» si intendono le imprese attive quali definite per la variabile 210101 alla lettera A, punto 3).

Per «controllo» si intende la capacità di influire sulla politica generale di un’impresa, ad esempio tramite la scelta, se necessario, di amministratori appropriati. In questo contesto, si ritiene che l’impresa A sia controllata da un’unità istituzionale B quando B controlla, direttamente o indirettamente, più della metà dei voti degli azionisti o controlli A in altro modo.

Per «controllo estero» si intende che l’unità istituzionale ultima controllante è residente in un paese diverso da quello in cui risiede l’unità istituzionale controllata.

Per «filiali» si intendono le unità locali di imprese straniere che non costituiscono entità giuridiche separate. Esse sono considerate quasi-società ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 e sono considerate imprese ai fini delle statistiche relative alle consociate estere.

Per «unità istituzionale ultima controllante di una consociata» si intende l’unità istituzionale che, risalendo una catena di controllo di una consociata, non è controllata da un’altra unità istituzionale.

Per «consociata estera» si intende un’impresa residente nel paese di compilazione delle statistiche controllata in ultima istanza da un’unità istituzionale non residente in tale paese, oppure un’impresa non residente nel paese di compilazione delle statistiche controllata in ultima istanza da un’unità istituzionale residente in tale paese.

Per «paese dell’ultimo controllante» si intende il paese di residenza dell’unità istituzionale ultima controllante o del gruppo di unità che agisce in modo concertato.

L’unità istituzionale e l’unità locale hanno ciascuna lo stesso significato di cui al regolamento (CEE) n. 696/93.

Per «statistiche sulle consociate estere residenti nel paese» si intendono le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti nel paese di compilazione delle statistiche.

14)   Variabile 210401 - Numero di imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali

Per «impresa controllante estera» si intende una unità istituzionale ultima controllante residente che ha almeno una consociata estera e che è un’impresa attiva quale definita per la variabile 210101 alla lettera A, punto 3). Per «controllo» e «unità istituzionale ultima controllante» valgono le definizioni indicate per le imprese a controllo estero.

Per «consociata nazionale» si intende un’impresa residente nel paese di compilazione delle statistiche controllata da una unità istituzionale ultima controllante residente nello stesso paese. Per «impresa» e «filiale» valgono le definizioni indicate per le imprese a controllo estero.

Nelle statistiche sulle imprese a livello nazionale per «statistiche sulle consociate estere residenti all’estero» si intendono le statistiche che descrivono l’attività delle consociate nazionali di ogni unità istituzionale ultima controllante residente che ha almeno una consociata estera e l’attività di imprese controllanti estere residenti nel paese di compilazione delle statistiche.

15)   Variabile 310101 - Numero di unità locali

Il numero delle unità locali, quali definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori, in particolare degli errori di registrazione. Vanno incluse anche le unità locali che non contano dipendenti retribuiti. Devono essere prese in considerazione tutte le unità attive durante almeno una parte del periodo di riferimento.

16)   Variabile 310102 - Numero di imprese attive

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210101 alla lettera A, punto 3).

17)   Variabile 310103 - Numero di imprese con almeno un dipendente

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210102 alla lettera A, punto 4).

18)   Variabile 310104 - Numero di imprese a forte crescita

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210103 alla lettera A, punto 5).

19)   Variabile 310201 - Nascite di imprese

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210201 alla lettera A, punto 7).

20)   Variabile 310202 - Cessazioni di imprese

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210202 alla lettera A, punto 8).

21)   Variabile 310203 - Sopravvivenza di imprese (unicamente sopravvivenza a tre anni di calendario dalla nascita)

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210203 alla lettera A, punto 9).

22)   Variabile 310204 - Imprese che hanno il primo dipendente

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210204 alla lettera A, punto 10).

23)   Variabile 310205 - Imprese che non hanno più dipendenti

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210205 alla lettera A, punto 11).

24)   Variabile 310206 - Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210206 alla lettera A, punto 12).

25)   Variabile 410101 - Numero di imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

Per «impresa all’estero controllata in ultima istanza da un’unità istituzionale del paese dichiarante» si intende un’impresa non residente nel paese di compilazione delle statistiche controllata in ultima istanza da un’unità istituzionale residente nel paese di compilazione delle statistiche. Per «controllo», «impresa», «filiale» e «unità istituzionale ultima controllante» valgono le definizioni indicate per le imprese a controllo estero.

Nelle statistiche sulle attività internazionali per «statistiche sulle consociate estere residenti all’estero» si intendono le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti all’estero controllate in ultima istanza da un’unità istituzionale residente nel paese di compilazione delle statistiche.

B.   INPUT DI LAVORO

1)   Variabile 120101 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti

Il numero di addetti dipendenti e indipendenti corrisponde alla somma delle variabili «Numero di dipendenti» e «Numero di addetti indipendenti». Il «Numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5). Il numero di addetti indipendenti corrisponde al numero medio di persone che in qualche momento durante il periodo di riferimento erano i proprietari esclusivi o i comproprietari dell’unità statistica in cui lavorano. Sono inclusi anche i coadiuvanti familiari e i lavoratori a domicilio il cui reddito è in funzione del valore della produzione dell’unità statistica.

2)   Variabile 120201 - Ore lavorate dai dipendenti

Il totale delle ore lavorate dai dipendenti rappresenta il numero delle ore effettivamente prestate dai dipendenti ai fini della produzione dell’unità statistica nel corso del periodo di riferimento.

È incluso il tempo dedicato ai lavori correlati che contribuiscono indirettamente alla produzione (ad esempio pianificazione, preparazione, amministrazione e simili), nonché il tempo trascorso senza prestare un lavoro effettivo che è tuttavia considerato tale e remunerato come tale dall’unità statistica (ad esempio brevi pause, brevi interruzioni dovute a un rallentamento della produzione, formazioni e simili).

È incluso inoltre il tempo dedicato al lavoro, anche in lavori correlati, per il quale non è percepita una retribuzione effettiva (ad esempio, le ore di lavoro straordinario non retribuite).

È escluso il tempo retribuito non dedicato a un lavoro effettivo e non considerato tale dall’unità statistica (ad esempio, ferie annuali, assenze per malattia, congedi di maternità, festività ufficiali, pause più lunghe, pause per i pasti, scioperi, spostamenti e simili).

Le statistiche infrannuali possono non essere in grado di tenere conto di tutti questi elementi, quali le ore di lavoro straordinario non retribuite.

3)   Variabile 120301 - Retribuzioni lorde

La variabile «Retribuzioni lorde» comprende tutte le spese sostenute durante il periodo di riferimento per la retribuzione totale lorda, in denaro o in natura, corrisposta a tutti i dipendenti dell’unità statistica. La variabile «Retribuzioni lorde» è una componente della variabile 220301 «Costi per benefici per i dipendenti».

La retribuzione totale lorda, in denaro o in natura, comprende ad esempio (senza che l’elenco sia esaustivo): retribuzioni dirette, gratifiche, indennità, mance, commissioni, importi versati ai dipendenti nell’ambito di programmi di risparmio, emolumenti per giornate non lavorate, retribuzioni in natura, prodotti dell’impresa, alloggi del personale, autovetture aziendali, stock option e regimi di acquisto di quote, importi trattenuti dal datore di lavoro (contributi sociali a carico del lavoratore dipendente, imposta sul reddito delle persone fisiche ecc.). Le statistiche infrannuali possono non essere in grado di tenere conto di tutti questi elementi.

Sono escluse le spese relative ai servizi prestati da lavoratori interinali, nonché le spese relative ai contributi sociali e altri obblighi fiscali analoghi (legati direttamente o indirettamente alle retribuzioni), se sostenute dal datore di lavoro.

4)   Variabile 220101 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti

Definizione identica a quella indicata per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1).

5)   Variabile 220102: Numero di dipendenti

Il numero di dipendenti rappresenta il numero medio di persone che, in qualche momento durante il periodo di riferimento, erano lavoratori subordinati dell’unità statistica.

Nota esplicativa

Mentre il rapporto di lavoro, che qualifica le parti (come lavoratore dipendente e datore di lavoro), è definito in una legislazione specifica o in un contratto, con il termine «dipendente» si designa solitamente una persona assunta dall’unità statistica perché presti servizi nell’interesse di questa su base regolare in cambio di benefici, allorché i servizi prestati non fanno parte di un’attività indipendente. Per motivi di chiarezza, gli apprendisti, se assunti a tali condizioni, sono considerati dipendenti.

La media dovrebbe essere calcolata come la media aritmetica del numero di dipendenti nei periodi di tempo più brevi di uguale durata nel periodo di riferimento per i quali è possibile procedere a osservazioni regolari (ad esempio giornaliere, settimanali, mensili, trimestrali ecc.).

6)   Variabile 220103 - Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno

Il numero dei dipendenti convertito in equivalenti a tempo pieno (ETP).

Il numero delle persone che lavorano meno delle ore normali di lavoro di un dipendente a tempo pieno su un intero anno dovrebbe essere convertito in equivalenti a tempo pieno, con riferimento alla durata del lavoro di un dipendente a tempo pieno dell’unità nel corso di un intero anno. Tale caratteristica è pari al quoziente tra il totale delle ore lavorate e la media annuale del numero di ore lavorate in posizioni lavorative a tempo pieno nel territorio economico. Poiché la durata di una posizione lavorativa a tempo pieno è cambiata nel tempo e varia da una branca di attività economica all’altra, devono essere utilizzate la proporzione media e le ore medie di lavoro delle posizioni lavorative non a tempo pieno per ciascun gruppo di posizioni lavorative. In primo luogo, è necessario stimare una settimana a tempo pieno normale per ciascun gruppo di posizioni lavorative. Se possibile, un gruppo di posizioni lavorative andrebbe definito, all’interno di una branca di attività economica, secondo il sesso dei lavoratori e (o) il tipo di mansioni. Per le posizioni lavorative dipendenti, lo strumento idoneo per la determinazione di tali dati può essere rappresentato dal numero di ore stabilite contrattualmente. L’equivalenza a tempo pieno è calcolata separatamente per ciascun gruppo di posizioni lavorative ed è poi sommata.

Sono comprese in questa categoria le persone che lavorano meno del numero standard di ore di lavoro giornaliere, del numero standard di giorni di lavoro in una settimana o del numero standard di settimane/mesi di lavoro in un anno. La conversione dovrebbe essere effettuata sulla base del numero di ore, giorni, settimane o mesi di lavoro prestato.

7)   Variabile 220104 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e il «numero di imprese con almeno un dipendente» è definito come specificato per la variabile 210102 alla lettera A, punto 4).

8)   Variabile 220105 - Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5), e il «numero di imprese con almeno un dipendente» è definito come specificato per la variabile 210102 alla lettera A, punto 4).

9)   Variabile 220106 - Numero di dipendenti in imprese a forte crescita

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5). La «popolazione delle imprese a forte crescita» è definita come specificato per la variabile 210103 alla lettera A, punto 5).

10)   Variabile 220107 - Numero di dipendenti in imprese giovani a forte crescita

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5). La «popolazione delle imprese giovani a forte crescita» è definita come specificato per la variabile 210104 alla lettera A, punto 6).

11)   Variabile 220201 - Ore lavorate dai dipendenti

Definizione identica a quella indicata per la variabile 120201 alla lettera B, punto 2).

12)   Variabile 220301 - Costi per benefici per i dipendenti

Questa variabile comprende tutte le spese in relazione ai benefici per i dipendenti, registrate dall’unità statistica nel corso del periodo di riferimento.

I benefici per i dipendenti consistono nella remunerazione erogata sotto qualsiasi forma dall’unità statistica quale contropartita dei servizi prestati dai dipendenti o in virtù della cessazione del rapporto di lavoro.

13)   Variabile 220302 - Retribuzioni lorde

Definizione identica a quella indicata per la variabile 120301 alla lettera B, punto 3).

14)   Variabile 220303 - Oneri sociali

Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro corrispondono al valore dei contributi sociali versati dai datori di lavoro per assicurare ai loro dipendenti il beneficio delle prestazioni sociali.

Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro comprendono i contributi di sicurezza sociale versati a regimi previdenziali (pensione, malattia, maternità, invalidità, disoccupazione, infortuni e malattie professionali, assegni familiari ecc.).

Sono compresi i costi per tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Sono compresi i contributi versati per qualsiasi regime, indipendentemente dal fatto che derivino da obblighi di legge, da convenzioni collettive, da un contratto o siano di natura volontaria. Le retribuzioni che il datore di lavoro continua a versare in caso di malattia, infortunio sul lavoro, congedo di maternità o disoccupazione parziale possono essere contabilizzate in questa variabile o nella variabile «Retribuzioni lorde», secondo la prassi contabile dell’unità.

15)   Variabile 220401 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese di recente costituzione» sono definite come specificato per la variabile 210201 alla lettera A, punto 7).

16)   Variabile 220402 - Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5), e le «imprese di recente costituzione» (nascite di imprese) sono definite come specificato per la variabile 210201 alla lettera A, punto 7).

17)   Variabile 220403 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese cessate» sono definite come specificato per la variabile 210202 alla lettera A, punto 8).

18)   Variabile 220404 - Numero di dipendenti in imprese cessate

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5), e le «imprese cessate» sono definite come specificato per la variabile 210202 alla lettera A, punto 8).

19)   Variabile 220405 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese sopravviventi» sono definite come specificato per la variabile 210203 alla lettera A, punto 9).

20)   Variabile 220406 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi, nell’anno di nascita

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese sopravviventi» sono definite come specificato per la variabile 210203 alla lettera A, punto 9). Per questa variabile il numero di addetti dipendenti e indipendenti è quello dell’anno della nascita dell’impresa quale definita alla lettera A, punto 7).

21)   Variabile 220407 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese che hanno il primo dipendente» sono definite come specificato per la variabile 210204 alla lettera A, punto 10).

22)   Variabile 220408 - Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5), e le «imprese che hanno il primo dipendente» sono definite come specificato per la variabile 210204 alla lettera A, punto 10).

23)   Variabile 220409 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese che non hanno più dipendenti» sono definite come specificato per la variabile 210205 alla lettera A, punto 11).

24)   Variabile 220410 - Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5), e le «imprese che non hanno più dipendenti» sono definite come specificato per la variabile 210205 alla lettera A, punto 11).

25)   Variabile 220411 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese sopravviventi con almeno un dipendente» sono definite come specificato per la variabile 210206 alla lettera A, punto 12).

26)   Variabile 220412 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese sopravviventi con almeno un dipendente» sono definite come specificato per la variabile 210206 alla lettera A, punto 12). Per questa variabile il numero di addetti dipendenti e indipendenti è quello dell’anno di nascita dell’impresa inteso come l’anno in cui l’impresa ha il suo primo dipendente come definito per la variabile 210204 alla lettera A, punto 10).

27)   Variabile 220501 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

28)   Variabile 220601 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali» sono definite come specificato per la variabile 210401 alla lettera A, punto 14).

29)   Variabile 220701 - Costi per benefici per i dipendenti in imprese a controllo estero

I «costi per benefici per i dipendenti» sono definiti come specificato per la variabile 220301 alla lettera B, punto 12), e il «numero di imprese a controllo estero» è definito come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

30)   Variabile 320101 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in unità locali

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «unità locali» sono definite come specificato per la variabile 310101 alla lettera A, punto 15).

31)   Variabile 320102 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti

Definizione identica a quella indicata per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1).

32)   Variabile 320103 - Numero di dipendenti

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5).

33)   Variabile 320301 - Retribuzioni lorde nelle unità locali

Le «retribuzioni lorde» sono definite come specificato per la variabile 120301 alla lettera B, punto 3), e il «numero di unità locali» è definito come specificato per la variabile 310101 alla lettera A, punto 17).

34)   Variabile 320104 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220104 alla lettera B, punto 7).

35)   Variabile 320105 - Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220105 alla lettera B, punto 8).

36)   Variabile 320201 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220401 alla lettera B, punto 15).

37)   Variabile 320202 - Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220402 alla lettera B, punto 16).

38)   Variabile 320203 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220403 alla lettera B, punto 17).

39)   Variabile 320204 - Numero di dipendenti in imprese cessate

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220404 alla lettera B, punto 18).

40)   Variabile 320205 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220405 alla lettera B, punto 19).

41)   Variabile 320206 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi, nell’anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220406 alla lettera B, punto 20).

42)   Variabile 320207 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente in t

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220407 alla lettera B, punto 21).

43)   Variabile 320208 - Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220408 alla lettera B, punto 22).

44)   Variabile 320209 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220409 alla lettera B, punto 23).

45)   Variabile 320210 - Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220410 alla lettera B, punto 24).

46)   Variabile 320211 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

Definizione identica a quella indicata per la variabile 204011 alla lettera B, punto 25).

47)   Variabile 320212 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravviventi con almeno un dipendente, nell’anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)

Definizione identica a quella indicata per la variabile 241012 alla lettera B, punto 26).

48)   Variabile 420101 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante» sono definite come specificato per la variabile 410101 alla lettera A, punto 25).

49)   Variabile 420201 - Costi per benefici per i dipendenti in imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

I «costi per benefici per i dipendenti» sono definiti come specificato per la variabile 220301 alla lettera B, punto 12), e le «imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante» sono definite come specificato per la variabile 410101 alla lettera A, punto 25).

C.   PREZZI

1)   Variabile 130101 - Prezzi all’importazione

Gli indici dei prezzi all’importazione hanno lo scopo di misurare l’andamento mensile dei prezzi delle transazioni di acquisto di beni da non residenti da parte di residenti. Dalla copertura dei dati sono inizialmente esclusi tutti i servizi correlati, ad eccezione di quelli che rientrano nella clausola commerciale cif (costo, assicurazione e nolo). Gli indici dei prezzi dovrebbero seguire le variazioni nel tempo dei prezzi di articoli comparabili.

È indispensabile tener conto di tutte le caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del loro prezzo (quantità di unità vendute, trasporto compreso o no, sconti, condizioni di servizio, condizioni di garanzia, origine e destinazione). La specificazione deve essere tale da permettere all’unità d’osservazione nei periodi di riferimento successivi di individuare in modo univoco il prodotto e di fornire il prezzo unitario appropriato.

La copertura dei dati per i prezzi all’importazione è delimitata come segue:

sono escluse le importazioni delle famiglie, delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni senza scopo di lucro;

il regime del commercio considerato è quello del regime del commercio speciale, sono pertanto incluse le importazioni normali nonché le importazioni in regime di perfezionamento attivo e dopo perfezionamento passivo, quando l’unità rispondente acquisisce la proprietà dei beni, mentre è esclusa l’importazione a fini di riparazione;

la copertura è limitata ai prodotti di cui alle sezioni B, C e D della CPA. I servizi correlati sono esclusi.

Per la definizione dei prezzi all’importazione si applicano le seguenti regole:

il prezzo appropriato è il prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) alla frontiera, al netto di tutti i dazi e le imposte sui beni e sui servizi gravanti sull’unità rispondente;

per mostrare l’evoluzione effettiva delle variazioni dei prezzi, dovrebbe trattarsi del prezzo reale della transazione, non del prezzo di listino: gli sconti andrebbero pertanto detratti dal prezzo;

al fine di evidenziare le variazioni pure dei prezzi, nella compilazione dell’indice dei prezzi si dovrebbe tener conto dei cambiamenti della qualità dei prodotti e apportare le necessarie rettifiche;

anche le altre caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del loro prezzo dovrebbero essere trattate coerentemente;

le importazioni sono registrate nel momento in cui è trasferita la proprietà di tali beni (ad esempio quando le parti intervenute nella transazione la registrano nei loro libri o conti);

il trasferimento della proprietà di natanti e aeromobili e di veicoli spaziali da una persona stabilita in un altro paese a una persona stabilita nello Stato membro in questione è considerato importazione.

In teoria l’indice dovrebbe riflettere il prezzo medio durante il periodo di riferimento. Nella pratica il dato effettivamente rilevato può riguardare un giorno preciso a metà di tale periodo, considerato rappresentativo per il periodo in questione. Per i prodotti con un’incidenza significativa sull’economia nazionale i cui prezzi sono caratterizzati, anche solo saltuariamente, da una certa volatilità, è importante che l’indice rifletta effettivamente prezzi medi.

2)   Variabile 130102 - Prezzi all’importazione (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)

3)   Variabile 130103 - Prezzi all’importazione (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)

Gli indici dei prezzi all’importazione richiedono un calcolo distinto in funzione del paese di provenienza dei beni (zona euro e zona extra euro). Il paese di provenienza è determinato in modo coerente con la normativa doganale.

4)   Variabile 130201 - Prezzi alla produzione

L’indice dei prezzi alla produzione ha lo scopo di misurare l’andamento dei prezzi delle transazioni delle attività economiche nei settori dell’industria, delle costruzioni e dei servizi.

Per la definizione dei prezzi alla produzione si applicano le regole di cui in appresso.

Sono prese in considerazione tutte le caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del loro prezzo (quantità di unità vendute, trasporto compreso o no, sovrapprezzi, abbuoni, sconti, condizioni di servizio, condizioni di garanzia, destinazione ecc.).

I prezzi alla produzione misurano l’andamento dei prezzi nell’ottica del produttore/venditore. Il prezzo appropriato è il prezzo base che esclude l’IVA e le analoghe imposte deducibili direttamente collegate al fatturato nonché tutti i dazi e le imposte sui beni e sui servizi fatturati dall’unità, a cui vanno aggiunti i contributi ai prodotti eventualmente ricevuti dal produttore,

Per mostrare l’evoluzione effettiva delle variazioni dei prezzi, dovrebbe trattarsi del prezzo reale della transazione, non del prezzo di listino.

Al fine di evidenziare le variazioni pure dei prezzi, nella compilazione dell’indice dei prezzi alla produzione si dovrebbe tener conto dei cambiamenti della qualità dei prodotti e apportare le necessarie rettifiche;

La specificazione deve essere tale da permettere all’unità d’osservazione nei periodi di riferimento successivi di individuare in modo univoco il prodotto e di fornire il prezzo unitario appropriato.

In teoria l’indice dovrebbe riflettere il prezzo medio durante il periodo di riferimento. Nella pratica il dato effettivamente rilevato può riguardare un giorno preciso a metà di tale periodo, considerato rappresentativo per il periodo in questione. Per i prodotti con un’incidenza significativa sull’economia nazionale i cui prezzi sono caratterizzati, anche solo saltuariamente, da una certa volatilità, è importante che l’indice rifletta effettivamente prezzi medi.

I dati sui prezzi dovrebbero riflettere i prezzi nel momento della transazione effettiva, vale a dire allorché insorgono diritti e obblighi o questi sono trasformati o si estinguono.

In linea di massima i prezzi dei servizi dovrebbero essere registrati nel momento della prestazione del servizio. Se la prestazione del servizio si estende su più periodi o quando i servizi sono acquistati prima della prestazione del servizio, vanno apportate appropriate rettifiche.

L’indice dei prezzi alla produzione dei servizi per un’attività economica misura l’andamento medio dei prezzi di tutti i servizi dall’impresa verso tutti (B2All), costituiti da servizi da impresa a impresa (B2B) e dall’impresa al consumatore (B2C). In B2B sono incluse anche le vendite al settore pubblico, dall’impresa all’amministrazione (Business-to-Government - B2G).

5)   Variabile 130202 - Prezzi alla produzione sul mercato interno

6)   Variabile 130203 - Prezzi alla produzione sul mercato non interno

7)   Variabile 130204 - Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)

8)   Variabile 130205 - Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)

L’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno per un’attività economica misura l’andamento medio dei prezzi di tutti i beni e i correlati servizi derivanti da tale attività e venduti sul mercato interno. L’indice dei prezzi sul mercato non interno illustra l’andamento medio dei prezzi (convertiti in valuta locale) di tutti i beni e i correlati servizi derivanti da tale attività e venduti al di fuori del mercato interno.

Una volta combinati, i due indici mostrano l’andamento medio dei prezzi di tutti i beni e i correlati servizi derivanti da un’attività. Per i prezzi alla produzione sul mercato non interno, il prezzo dovrebbe essere calcolato franco frontiera nazionale, fob (franco a bordo).

Gli indici dei prezzi sul mercato interno e sul mercato non interno richiedono l’elaborazione di indici dei prezzi alla produzione distinti a seconda della destinazione del prodotto. La destinazione è determinata dal luogo di residenza del terzo che ha ordinato o acquistato il prodotto.

Prezzi alla produzione o costi dei fabbricati residenziali nuovi

Gli indici dei prezzi alla produzione delle costruzioni misurano unicamente l’andamento dei prezzi di fabbricati residenziali nuovi, escludendo le residenze per collettività, i fabbricati non residenziali, i prezzi dei terreni e gli onorari di architetti e altri oneri. Essi riflettono i prezzi pagati dal cliente all’impresa di costruzione, quindi non soltanto le variazioni dei fattori di costo della costruzione, ma anche le variazioni della produttività e dei margini di profitto. Esiste inoltre uno scarto temporale tra il prezzo di produzione e i corrispondenti costi di produzione. I costi di costruzione totali di fabbricati residenziali nuovi possono essere utilizzati come proxy per i prezzi alla produzione.

L’indice dei costi di costruzione totali ha lo scopo di mostrare l’andamento dei costi sostenuti dal contraente per realizzare il processo di costruzione.

I costi di costruzione totali di fabbricati residenziali nuovi sono costituiti dai costi dei materiali, della manodopera, di impianti e macchinari, dei trasporti e dell’energia e da altri costi. I costi di costruzione delle residenze per collettività, dei fabbricati non residenziali, i prezzi dei terreni e gli onorari di architetti e altri oneri non rientrano nei costi di costruzione.

I costi dei materiali sono generalmente calcolati sulla base dei prezzi dei materiali. Per questi ultimi si dovrebbe fare riferimento ai prezzi reali e non ai prezzi di listino. I prezzi dovrebbero essere basati su un campione di prodotti e di fornitori. I prezzi si intendono IVA esclusa.

I costi della manodopera dovrebbero comprendere le retribuzioni lorde e gli oneri sociali per tutte le persone occupate. Gli oneri sociali comprendono: i) i contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro, ii) i contributi sociali a carico del datore di lavoro versati volontariamente, in virtù di un accordo o di un contratto collettivo di lavoro e iii) i contributi sociali figurativi (prestazioni sociali erogate direttamente dal datore di lavoro).

Un fabbricato residenziale nuovo è qualsiasi fabbricato costruito per essere adibito a uso residenziale permanente o temporaneo o un fabbricato convertito da un altro uso in un fabbricato adibito a uso residenziale permanente o temporaneo e per il quale la legislazione nazionale richiede un permesso urbanistico o di costruzione.

D.   INPUT DI R&S

1)   Variabile 230101 - Spese per R&S intra muros

La ricerca e lo sviluppo sperimentale (R&S) comprendono i lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per accrescere l’insieme delle conoscenze (compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società), sia per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni.

Le spese per R&S intra muros rappresentano l’importo speso per attività di R&S svolte all’interno di un’unità rispondente.

Le spese per R&S intra muros sono tutte le spese correnti più gli investimenti fissi lordi per R&S realizzati in un’unità statistica nel corso di un determinato periodo di riferimento, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Le spese correnti per R&S comprendono le spese di personale per il personale interno di R&S e altre spese correnti (spese per il personale esterno di R&S, acquisti di servizi). Gli investimenti fissi lordi in R&S comprendono: acquisto di terreni, acquisto di fabbricati, acquisto di materiale informativo e di comunicazione, acquisto di mezzi di trasporto, acquisto di altri macchinari e attrezzature, acquisto di software informatico in conto capitale, acquisto di altri prodotti di proprietà intellettuale.

2)   Variabile 230201 - Personale addetto a R&S

La ricerca e lo sviluppo sperimentale (R&S) comprendono i lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per accrescere l’insieme delle conoscenze (compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società), sia per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni.

Il personale addetto a R&S in un’unità statistica comprende tutte le persone direttamente impegnate in attività di R&S, alle dipendenze dell’unità statistica o di fornitori esterni, pienamente integrate nelle attività di R&S dell’unità statistica, nonché quelle che prestano servizi diretti per le attività di R&S (ad esempio, dirigenti, amministratori, tecnici e personale amministrativo).

Dovrebbero essere escluse le persone che forniscono assistenza indiretta e servizi accessori, quali il personale di mensa, addetto alla manutenzione, amministrativo e incaricato della sicurezza, anche se le loro retribuzioni sono incluse nelle «altre spese correnti» quando è effettuata la misurazione delle spese per R&S intra muros definite alla lettera D, punto 1).

Il personale addetto a R&S comprende due grandi gruppi di persone:

le persone alle dipendenze dell’unità statistica che contribuiscono alle attività di R&S intra muros dell’unità (personale interno impegnato in attività di R&S).

i collaboratori esterni pienamente integrati nelle attività di R&S intra muros dell’unità (personale esterno impegnato in attività di R&S) che possono essere indipendenti oppure dipendenti (che percepiscono una retribuzione ma non dall’unità statistica che svolge attività di R&S).

3)   Variabile 230202 - Ricercatori

I ricercatori sono professionisti impegnati nell’ideazione o nella creazione di nuove conoscenze. Effettuano ricerche e migliorano o sviluppano concetti, teorie, modelli, tecniche, strumentazioni, software o modelli operativi.

Sono classificati come «ricercatori» anche i dirigenti e gli amministratori impegnati nella pianificazione e nella gestione degli aspetti scientifici e tecnici del lavoro dei ricercatori.

4)   Variabile 230301 - Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero

Le «spese per R&S intra muros» sono definite come specificato per la variabile 230101 alla lettera D, punto 1), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

5)   Variabile 230401 - Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero

Il «personale addetto a R&S» è definito come specificato per la variabile 230201 alla lettera D, punto 2), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

6)   Variabile 230501 - Stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo

Gli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo sono tutti gli stanziamenti iscritti nei bilanci del settore delle amministrazioni pubbliche destinati al finanziamento della R&S (a tutti i settori). Il settore delle amministrazioni pubbliche comprende i seguenti sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali (gli stanziamenti per R&S da parte di queste ultime possono non essere inclusi negli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo se considerati non significativi o se la rilevazione dei relativi dati è impossibile). Gli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo si riferiscono ai dati di bilancio, dalle previsioni di bilancio alle spese effettive, ma la rilevazione dei dati è solitamente incentrata sugli «stanziamenti di bilancio iniziali» e sugli «stanziamenti di bilancio definitivi».

7)   Variabile 230502 - Finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale

I finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale sono definiti come il totale degli stanziamenti di bilancio del settore delle amministrazioni pubbliche, misurati dagli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo, volti a sostenere: entità pubbliche operanti nella R&S a livello transnazionale, programmi pubblici transnazionali di R&S a livello europeo e programmi pubblici bilaterali o multilaterali di R&S istituiti tra gli Stati membri dell’UE, i paesi candidati e i paesi dell’EFTA.

8)   Variabile 330101 - Spese per R&S intra muros

Definizione identica a quella indicata per la variabile 230101 alla lettera D, punto 1).

9)   Variabile 330201 - Personale addetto a R&S

Definizione identica a quella indicata per la variabile 230201 alla lettera D, punto 2).

10)   Variabile 330202 - Ricercatori

Definizione identica a quella indicata per la variabile 230202 alla lettera D, punto 3).

E.   ACQUISTI

1)   Variabile 240101 - Acquisti complessivi di beni e servizi

Gli acquisti complessivi di beni e servizi comprendono il totale dei beni e dei servizi acquistati dall’unità statistica, registrati nella sua contabilità come attività o spese correnti durante il periodo di riferimento.

In questi acquisti di beni figurano ad esempio (senza che l’elenco sia esaustivo): materie prime, sussidiarie e d’imballaggio, materiali di consumo, carburanti, pezzi di ricambio, sementi e foraggi, animali, piccoli articoli d’inventario e beni acquistati per la rivendita.

Negli acquisti di servizi figurano ad esempio (senza che l’elenco sia esaustivo): servizi di fornitura di energia elettrica, riscaldamento e acqua, di manutenzione, riparazione, royalty, locazione, assicurazione, ricerca (se effettuata da terzi), lavoro interinale, pubblicità, promozione, trasporto, comunicazione, servizi bancari, legali, contabili e qualsiasi altro servizio reso da terzi e registrato come spesa durante il periodo di riferimento.

Non sono inclusi gli incrementi dei prodotti finiti e dei prodotti in corso di lavorazione, nonché le attività finanziarie e le immobilizzazioni. Fanno eccezione le attività di altre classi riclassificate in uno qualsiasi degli elementi sopra elencati come inclusi, che sono anch’esse incluse.

Gli acquisti di beni e servizi di cui alla presente definizione sono valutati applicando le regole previste a tal fine nei principi contabili in base ai quali le attività e le spese summenzionate sono state contabilizzate.

2)   Variabile 240102 - Acquisti di beni e servizi per la rivendita

Gli acquisti di beni e servizi per la rivendita alle stesse condizioni di acquisto sono gli acquisti di beni destinati essere a rivenduti a terzi senza ulteriore trasformazione. Sono compresi inoltre gli acquisti di servizi da parte di imprese di servizi che li fatturano, ossia imprese il cui fatturato è costituito non soltanto dalle commissioni fatturate per una prestazione di servizi (come nel caso delle agenzie immobiliari), ma anche dall’importo corrispondente al servizio stesso (come nel caso degli acquisti di servizi di trasporto da parte di agenzie di viaggi).

Il valore dei beni e dei servizi venduti a provvigione a terzi è escluso, in quanto tali beni e servizi non sono né acquistati né venduti dall’agente che percepisce la provvigione.

Gli acquisti di beni e servizi per la rivendita alle stesse condizioni di acquisto rientrano nella variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi» e sono utilizzati nel calcolo di altri aggregati e saldi.

3)   Variabile 240103 - Spese per servizi prestati da lavoratori interinali

Questa variabile comprende tutte le spese registrate dall’unità statistica durante il periodo di riferimento in relazione ai servizi ad essa resi dalle agenzie di lavoro temporaneo e da organizzazioni analoghe che forniscono forze di lavoro alle imprese clienti per periodi di tempo limitati, allo scopo di integrare o di sostituire temporaneamente membri del personale del cliente, allorché le persone messe a disposizione sono alle dipendenze dell’unità che fornisce lavoro temporaneo. La variabile «Spese per servizi prestati da lavoratori interinali» è una componente della variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi».

Tali agenzie e organizzazioni non provvedono tuttavia alla sorveglianza diretta dei loro dipendenti sul luogo di lavoro delle imprese clienti. Sono incluse in questa variabile unicamente le spese sostenute per la fornitura di personale che non è connessa alla prestazione di un determinato servizio industriale o altro servizio non industriale.

4)   Variabile 240104 - Spese per locazione a lungo termine e leasing operativo

Le spese per locazione a lungo termine comprendono tutte le spese registrate dall’unità statistica durante il periodo di riferimento relative alla locazione di immobilizzazioni. Rientrano in questa variabile i pagamenti effettuati nel quadro di un contratto di leasing operativo relativo ad immobilizzazioni.

Ai fini di questa variabile, un leasing è classificato come leasing operativo se non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti alla proprietà di un’attività sottostante.

5)   Variabile 240105 - Acquisti di prodotti energetici

Gli acquisti di prodotti energetici nel corso del periodo di riferimento dovrebbero essere inclusi in questa variabile unicamente se acquistati per essere utilizzati come combustibili o carburanti. Dovrebbero essere esclusi i prodotti energetici acquistati in qualità di materie prime o per essere rivenduti senza trasformazione. Dovrebbero essere forniti dati solo in valore.

6)   Variabile 240106 - Pagamenti a subfornitori

Per le attività di cui alle sezioni da B a E della NACE, i pagamenti a subfornitori sono i pagamenti effettuati dall’unità a terzi, in contropartita di beni e servizi industriali forniti nel quadro di un rapporto di subfornitura come definito in appresso.

Due imprese sono legate da un rapporto di subfornitura ogniqualvolta si verificano contemporaneamente le condizioni A e B:

A.

l’impresa cliente (committente) partecipa alla concezione del prodotto prescrivendo specifiche tecniche, anche parziali, all’impresa fornitrice (subfornitore) e/o le fornisce i materiali da trasformare;

B.

l’impresa cliente vende il prodotto oggetto della subfornitura come tale o come parte di un prodotto più complesso e assume la relativa responsabilità post vendita.

Nota - La semplice indicazione di un colore, di una taglia o di un numero di catalogo non costituisce di per sé una specifica tecnica. La fabbricazione di un prodotto su misura non implica necessariamente un rapporto di subfornitura.

Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione F della NACE, i pagamenti a subfornitori sono i pagamenti effettuati dall’unità a terzi in contropartita di lavori di costruzione prestati nel quadro di un rapporto di subfornitura.

Due imprese sono legate da un rapporto di subfornitura ogniqualvolta sono soddisfatte contemporaneamente le condizioni A, B, C e D:

A.

l’impresa cliente stipula con l’impresa fornitrice, di seguito il «subappaltatore», un contratto di prestazione di lavori o di servizi incorporati in maniera specifica nel processo di costruzione;

B.

l’impresa cliente è responsabile del prodotto finale del processo di costruzione e la sua responsabilità si estende anche alle parti eseguite dai subappaltatori; in determinati casi il subappaltatore può assumere alcune responsabilità;

C.

l’impresa cliente prescrive specifiche al subappaltatore: ad esempio, il lavoro o il servizio prestati dal subappaltatore devono essere adattati agli scopi dello specifico progetto in questione e non possono configurarsi come lavori o servizi standard;

D.

il rapporto reciproco non è altrimenti disciplinato da un accordo di tipo associativo, quale la partecipazione comune a un appalto, un consorzio, una joint venture ecc.

7)   Variabile 240201 - Variazione delle scorte di beni

La variazione delle scorte di beni è la differenza tra il valore totale delle scorte registrato dall’unità statistica alla fine e all’inizio del periodo di riferimento. Il valore di tali scorte è quello al quale sono state registrate nei rendiconti finanziari.

8)   Variabile 240202 - Variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione

Questa variabile è definita come la variazione del valore delle scorte di prodotti finiti o in corso di lavorazione, prodotti dall’unità statistica e non ancora venduti, tra il primo e l’ultimo giorno del periodo di riferimento. È una componente della variabile «Variazione delle scorte di beni».

Sono compresi i prodotti in corso di lavorazione appartenenti all’unità statistica, anche se i prodotti in questione sono detenuti da terzi, mentre sono esclusi i prodotti detenuti dall’unità statistica che appartengono a terzi.

Le scorte sono valutate al costo di produzione, al lordo delle rettifiche di valore (ad esempio, ammortamenti).

9)   Variabile 240203 - Variazione delle scorte di beni per la rivendita

La variazione delle scorte di beni per la rivendita è la differenza tra il valore totale delle scorte registrato dall’unità statistica alla fine e all’inizio del periodo di riferimento per i prodotti destinati alla rivendita a terzi senza ulteriore trasformazione. Il valore di tali scorte è quello al quale sono state registrate nei rendiconti finanziari. La variazione delle scorte di beni per la rivendita è una componente della variabile «Variazione delle scorte di beni».

10)   Variabile 240301 - Acquisti complessivi di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero

Gli «acquisti complessivi di beni e servizi» sono definiti come specificato per la variabile 240101 alla lettera E, punto 1), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

11)   Variabile 240302 - Acquisti di beni e servizi per la rivendita da parte di imprese a controllo estero

Gli «acquisti di beni e servizi per la rivendita» sono definiti come specificato per la variabile 240102 alla lettera E, punto 2), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

F.   PRODUZIONE E PERFORMANCE

1)   Variabile 140101 - Produzione (volume)

Ai fini delle statistiche congiunturali delle imprese la produzione è richiesta in forma di indice. L’indice del volume della produzione è l’indicatore di riferimento per lo sviluppo economico ed è utilizzato in particolare per individuare precocemente gli snodi cruciali dello sviluppo economico. Dovrebbe essere presentato sotto forma di un indice di tipo Laspeyres, che confronta l’attuale volume della produzione con il corrispondente volume della produzione nel periodo base.

Obiettivo teorico dell’indice del volume della produzione

Secondo le statistiche del ciclo economico, dovrebbe essere misurata la produzione propria. Ai fini delle statistiche del ciclo economico il termine «produzione» non comprende gli input provenienti da altre unità.

L’obiettivo dell’indice del volume della produzione è quindi misurare le variazioni in termini di volume del valore aggiunto a intervalli prossimi e regolari.

Le variazioni in termini di volume del valore aggiunto misurate dovrebbero in generale approssimare il valore aggiunto misurato dai concetti del valore aggiunto dei conti nazionali.

Principi per il calcolo dell’indice del volume della produzione

I dati necessari per la compilazione dell’indice, secondo la definizione dell’obiettivo teorico, non sono generalmente disponibili su base mensile.

Il valore aggiunto ai prezzi base è calcolato pertanto unicamente per il periodo base, in particolare per l’aggiornamento dei pesi. Se non è disponibile il valore aggiunto ai prezzi base, può essere utilizzato come proxy il valore aggiunto lordo al costo dei fattori.

La continuazione mensile del valore aggiunto nel periodo base si basa su adeguati valori sostitutivi.

Calcolo dei valori sostitutivi di continuazione. I valori sostitutivi idonei per la continuazione degli indici sono i seguenti:

continuazione con i valori della produzione lorda (deflazionati),

continuazione con i volumi,

continuazione con il fatturato (deflazionato),

continuazione con gli input di lavoro,

continuazione con gli input di materie prime,

continuazione con gli input di energia.

La correlazione di tali misurazioni con valori sostitutivi con lo sviluppo del valore aggiunto può variare a seconda dell’attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. Per ognuna di tali attività dovrebbe essere scelta una proxy con un’elevata correlazione.

Relazioni con i conti nazionali

L’interpretazione comune del termine «indice della produzione» come «andamento del valore aggiunto» è in contraddizione con la definizione di «produzione» nel quadro dei conti nazionali o delle statistiche strutturali delle imprese.

In base ai conti nazionali, l’indice della produzione si riferisce allo sviluppo del «valore aggiunto» a prezzi costanti, mentre il valore aggiunto è in linea di principio la differenza tra la produzione e i consumi intermedi ai prezzi base.

2)   Variabile 140201 - Volume delle vendite

Il volume delle vendite rappresenta il valore del fatturato netto a prezzi costanti e in quanto tale è un indice di volume. Può essere calcolato come fatturato netto a prezzi correnti, deflazionato con l’indicatore dei prezzi adeguato, o come un indice di volume ricavato direttamente dai quantitativi di beni venduti.

3)   Variabile 140301 - Fatturato netto

Per tutte le attività, fatta eccezione per le attività di cui alle divisioni 64 e 65 e per alcune attività di cui alla divisione 66 della NACE, il fatturato netto consiste in tutti i proventi derivanti durante il periodo di riferimento dalle normali attività dell’unità statistica ed è presentato al netto di tutti gli abbuoni, sconti e riduzioni di prezzo da essa concessi.

I proventi sono definiti come gli incrementi di benefici economici che si manifestano durante il periodo di riferimento sotto forma di flussi in entrata o di accrescimenti di attività o diminuzioni di passività che determinano incrementi del capitale, diversi dalle contribuzioni degli investitori.

I flussi in entrata menzionati derivano da contratti con i clienti e sono realizzati per effetto della soddisfazione da parte dell’unità statistica dell’obbligazione di adempimento prevista in tali contratti. Di solito, l’obbligazione di adempimento è rappresentata dalla vendita (cessione) di beni o dalla prestazione di servizi; ma i flussi lordi in entrata possono anche contenere proventi ottenuti come rendimento dall’utilizzo da parte di terzi delle attività dell’unità statistica.

Sono esclusi dal fatturato netto:

tutte le imposte, i dazi e i prelievi direttamente collegati alle entrate;

le somme riscosse per conto di un mandante, se l’unità statistica agisce in qualità di agente nella sua relazione con detta persona;

tutti i proventi non derivanti da attività ordinarie dell’unità statistica. Generalmente, i proventi di questo tipo sono classificati come «Altri proventi (operativi)», «Proventi finanziari», «Proventi straordinari» o in una voce simile, a seconda del rispettivo insieme di principi contabili generalmente accettati utilizzati per redigere i rendiconti finanziari.

Le statistiche infrannuali possono non essere in grado di tenere conto di aspetti quali riduzioni annuali dei prezzi, sovvenzioni, abbuoni e sconti.

Per le attività di cui alle classi K6411 e K6419 e del gruppo K649 della NACE, il fatturato netto è definito come la differenza tra il valore della produzione e le sovvenzioni o i contributi pubblici.

Per le attività di cui ai gruppi K642 e K643 della NACE, se non è disponibile nei rendiconti finanziari, il fatturato netto può essere approssimato sulla base dei costi operativi totali.

Per le attività di cui alle classi K6511 e K6512 e del gruppo K652 della NACE, il fatturato netto è definito come premi lordi acquisiti.

Per le attività di cui al gruppo K653 della NACE, il fatturato netto è definito come il totale dei contributi pensionistici.

Per le attività di cui alla divisione K66 della NACE per le quali non è disponibile nei rendiconti finanziari, il fatturato netto è definito come la differenza tra il valore della produzione e le sovvenzioni o i contributi pubblici. Per le attività di cui alla divisione K66 della NACE per le quali il fatturato netto è disponibile nei rendiconti finanziari, si applica la definizione standard di fatturato netto.

4)   Variabile 140302 - Fatturato netto sul mercato interno

5)   Variabile 140303 - Fatturato netto sul mercato non interno

6)   Variabile 140304 - Fatturato netto sul mercato non interno (zona euro)

7)   Variabile 140305 - Fatturato netto sul mercato non interno (zona extra euro)

Gli indici del fatturato netto sul mercato interno e sul mercato non interno richiedono la ripartizione del fatturato netto in base alla prima destinazione del prodotto in funzione del trasferimento della proprietà (a prescindere che vi siano stati o meno anche corrispondenti movimenti fisici di beni attraverso le frontiere). La destinazione è determinata dal luogo di residenza del terzo che ha acquistato i beni e i servizi.

8)   Variabile 250101 - Fatturato netto

Definizione identica a quella indicata per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3).

9)   Variabile 250102 - Fatturato netto delle attività dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca e delle attività industriali

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nelle sezioni da A a F della NACE.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

10)   Variabile 250103 - Fatturato netto delle attività industriali

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nelle sezioni da B a F della NACE.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

11)   Variabile 250104 - Fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nelle sezioni da B a E della NACE.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

12)   Variabile 250105 - Fatturato netto delle costruzioni

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nella sezione F della NACE.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

13)   Variabile 250106 - Fatturato netto delle attività di servizi

I proventi derivanti dalla prestazione di servizi (servizi bancari e assicurativi, servizi alle imprese e alle persone).

Questa variabile corrisponde al fatturato netto delle attività di servizi prestate a titolo di attività principale o secondaria; talune attività di servizi possono essere prestate da unità industriali. Queste attività sono classificate nelle sezioni da H a N e da P a S della NACE, nonché nei gruppi 45.2 e 45.4 della sezione G della NACE relativi alle attività di manutenzione e riparazione.

14)   Variabile 250107 - Fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari

La parte del fatturato netto risultante dalle attività commerciali di acquisto e rivendita dell’unità e dalle sue attività di intermediazione. Comprende le vendite dei beni acquistati dall’unità a proprio nome e per proprio conto e rivenduti alle stesse condizioni di acquisto, o dopo essere stati sottoposti alle operazioni di etichettatura, imballaggio e confezione abitualmente praticate nelle imprese commerciali, le commissioni percepite sugli acquisti e sulle vendite effettuati a nome e per conto di terzi e le attività simili.

Le attività di rivendita possono essere suddivise in:

rivendite ad altri commercianti, utenti professionali ecc. (vendite all’ingrosso);

rivendite alle famiglie o a piccoli utenti (vendite al dettaglio).

Queste attività sono classificate nella sezione G della NACE (esclusi i gruppi 45.2 e 45.4 relativi alle attività di manutenzione e riparazione).

15)   Variabile 250108 - Fatturato netto delle attività di costruzione di edifici

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nella divisione F41 della NACE.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

16)   Variabile 250109 - Fatturato netto delle attività di ingegneria civile

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nella divisione F42 della NACE.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

17)   Variabile 250110 - Fatturato netto dell’attività principale a livello di tre cifre della NACE

La parte del fatturato netto risultante dall’attività principale dell’unità. L’attività principale di un’unità è determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

18)   Variabile 250111 - Fatturato netto da subfornitura

Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione F della NACE, il fatturato netto da subfornitura è il fatturato netto generato dai lavori di costruzione eseguiti dall’unità a favore di terzi nel quadro di un rapporto di subfornitura.

Due imprese sono legate da un rapporto di subfornitura ogniqualvolta sono soddisfatte contemporaneamente le condizioni A, B, C e D:

A.

l’impresa cliente stipula con l’impresa fornitrice, di seguito il «subappaltatore», un contratto di prestazione di lavori o di servizi incorporati in maniera specifica nel processo di costruzione;

B.

l’impresa cliente è responsabile del prodotto finale del processo di costruzione e la sua responsabilità si estende anche alle parti eseguite dai subappaltatori; in determinati casi il subappaltatore può assumere alcune responsabilità;

C.

l’impresa cliente prescrive specifiche al subappaltatore: ad esempio, il lavoro o il servizio prestati dal subappaltatore devono essere adattati agli scopi dello specifico progetto in questione e non possono configurarsi come lavori o servizi standard;

D.

il rapporto reciproco non è altrimenti disciplinato da un accordo di tipo associativo, quale la partecipazione comune a un appalto, un consorzio, una joint venture ecc.

19)   Variabile 250112 - Fatturato netto per residenza del cliente

Per «fatturato netto» si intende il fatturato netto quale definito per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3). Il concetto di residenza è conforme a quello indicato nel regolamento (UE) n. 549/2013.

20)   Variabile 250113 - Fatturato netto per prodotto

Per «fatturato netto» si intende il fatturato netto quale definito per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3). La disaggregazione per prodotto si basa sulla CPA.

21)   Variabile 250201 - Margine lordo sui beni per la rivendita

Corrisponde alla remunerazione dell’attività di acquisto e rivendita senza ulteriore trasformazione. È calcolato sulla base del fatturato netto in relazione alle attività commerciali di acquisto e rivendita senza ulteriore trasformazione, del totale degli acquisti per la rivendita e della variazione delle scorte di beni e servizi acquistati per essere rivenduti.

Il margine lordo sui beni per la rivendita comprende le vendite, gli acquisti e la variazione delle scorte di beni e servizi in relazione ai beni e ai servizi acquistati per essere forniti a terzi alle stesse condizioni di acquisto.

È denominato anche margine commerciale lordo.

22)   Variabile 250301 - Valore della produzione

Il valore della produzione rappresenta il valore del totale della produzione dell’unità statistica generata durante il periodo di riferimento.

Per tutte le attività, ad eccezione delle attività di cui alle divisioni 64, 65 e 66 della NACE, è la somma di:

 

+ fatturato netto,

 

± variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione,

 

± variazione delle scorte di beni per la rivendita,

 

+ proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato e

 

+ produzione capitalizzata,

 

– acquisti di beni e servizi per la rivendita.

I proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato sono le entrate derivanti dall’assistenza pubblica concessa all’unità statistica e registrate come tali durante il periodo di riferimento.

La produzione capitalizzata è l’aumento totale di tutte le attività a lungo termine generate in proprio, registrate come tali dall’unità statistica durante il periodo di riferimento.

Per le attività di cui alla classe K6411 della NACE, il valore della produzione è definito come la somma delle spese amministrative diverse dalle spese per il personale, più le spese per oneri e commissioni, più le spese per il personale, più gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Per le attività di cui alla classe K6419 e al gruppo K649 della NACE, il valore della produzione è definito come segue: interessi da ricevere e redditi analoghi meno interessi da versare e oneri analoghi, più commissioni da ricevere, più proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, più profitto netto (o perdita netta) da operazioni finanziarie, più proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato. Per alcune attività di cui alla classe K6499 della NACE, il valore della produzione è dato dalla somma del fatturato netto e delle sovvenzioni o dei contributi pubblici oppure, se il fatturato netto non è disponibile nei rendiconti finanziari, può essere approssimato sulla base dei costi operativi totali.

Per le attività di cui ai gruppi K642 e K643 della NACE, il valore della produzione è dato dalla somma del fatturato netto e delle sovvenzioni o dei contributi pubblici oppure, se il fatturato netto non è disponibile nei rendiconti finanziari, può essere approssimato sulla base dei costi operativi totali.

Per le attività di cui alla classe K6511 della NACE, il valore della produzione è definito come segue: premi lordi acquisiti più

proventi da investimenti, meno proventi da partecipazioni, meno riprese di rettifiche di valore sugli investimenti, più proventi da investimenti dei riassicuratori sulla loro quota delle riserve tecniche lorde dell’impresa, più plusvalenze non realizzate sugli investimenti, più altri proventi tecnici, al netto della riassicurazione, meno esborsi per sinistri, più/meno variazione delle riserve per sinistri (l’incremento va sottratto, la diminuzione va aggiunta), più/meno variazioni delle altre riserve tecniche al netto della riassicurazione (i costi vanno sottratti, i proventi vanno aggiunti), più/meno (se disponibili) variazioni delle altre riserve tecniche per la quota a carico dei riassicuratori (i costi vanno sottratti, i proventi vanno aggiunti), più/meno (se disponibili) variazione del fondo per dotazioni future (i costi dovrebbero essere sottratti, i proventi dovrebbero essere aggiunti), meno ristorni e partecipazioni agli utili, al netto della riassicurazione, meno perdite sul realizzo di investimenti, meno minusvalenze non realizzate sugli investimenti, più altri proventi.

Per le attività di cui alla classe K6512 e al gruppo K652 della NACE, il valore della produzione è definito come segue: premi lordi acquisiti più proventi da investimenti, meno proventi da partecipazioni, meno riprese di rettifiche di valore sugli investimenti, più proventi da investimenti dei riassicuratori sulla loro quota delle riserve tecniche lorde dell’impresa, più altri proventi tecnici, al netto della riassicurazione, più altri proventi meno esborsi per sinistri, più/meno variazione delle riserve per sinistri (l’incremento va sottratto, la diminuzione va aggiunta), meno perdite sul realizzo di investimenti, meno ristorni e partecipazioni agli utili, importo netto, più/meno variazione della riserva di perequazione (i costi dovrebbero essere sottratti, i proventi dovrebbero essere aggiunti), più/meno variazioni delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci (i costi dovrebbero essere sottratti, i proventi dovrebbero essere aggiunti).

Per le attività di cui al gruppo K653 della NACE, il valore della produzione è definito come segue: fatturato netto meno premi assicurativi da pagare, più proventi da investimenti, più altri redditi, più indennizzi da ricevere, meno spesa complessiva in materia di pensioni, meno variazione netta delle riserve tecniche (gli incrementi delle riserve tecniche devono essere sottratti dal valore della produzione, le diminuzioni devono essere aggiunte). In alternativa, il valore della produzione può essere calcolato come somma dei costi.

Per le attività di cui alla divisione K66 della NACE per le quali il fatturato netto non è disponibile nei rendiconti finanziari, il valore della produzione è definito come segue: interessi da ricevere e redditi analoghi meno interessi da versare e oneri analoghi, più commissioni da ricevere, più proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, più profitto netto (o perdita netta) da operazioni finanziarie, più proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato.

Per le attività di cui alla divisione K66 della NACE per le quali il fatturato netto è disponibile nei rendiconti finanziari, il valore della produzione è definito come il fatturato netto più la produzione capitalizzata, più proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato.

23)   Variabile 250401 - Valore aggiunto

Il valore aggiunto è un indicatore composito del reddito netto di gestione, rettificato per tener conto delle svalutazioni, degli ammortamenti e dei benefici per i dipendenti, le cui componenti sono tutte registrate come tali dall’unità statistica durante il periodo di riferimento. Il suo valore è dato dalla formula:

 

+ fatturato netto,

 

+ proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato,

 

+ produzione capitalizzata,

 

± variazione delle scorte di beni,

 

– acquisti complessivi di beni e servizi.

24)   Variabile 250501 - Risultato lordo di gestione

Il risultato lordo di gestione corrisponde al margine che deriva dalle attività di gestione dopo aver remunerato il fattore lavoro.

Può essere calcolato detraendo dal valore aggiunto i costi per benefici per i dipendenti. Il saldo è la parte di cui dispone l’unità e che le permette di remunerare gli investitori e i finanziatori, di pagare le imposte e di finanziare, in tutto o in parte, i suoi investimenti.

25)   Variabile 250601 - Fatturato netto delle imprese a controllo estero

Il «fatturato netto» è definito come specificato per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

26)   Variabile 250701 - Valore della produzione delle imprese a controllo estero

Il «valore della produzione» è definito come specificato per la variabile 250301 alla lettera F, punto 22), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

27)   Variabile 250801 - Valore aggiunto delle imprese a controllo estero

Il «valore aggiunto» è definito come specificato per la variabile 250401 alla lettera F, punto 23), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

28)   Variabile 250901 - Fatturato netto delle imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali

Il «fatturato netto» è definito come specificato per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3), e le «imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali» sono definite come specificato per la variabile 210401 alla lettera A, punto 14).

29)   Variabile 440101 - Fatturato netto di imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

Il «fatturato netto» è definito come specificato per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3), e le «imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante» sono definite come specificato per la variabile 410101 alla lettera A, punto 25).

30)   Variabile 251001 - Produzione commercializzata

Per produzione commercializzata si intende la produzione, effettuata in qualsiasi momento nel territorio economico di ciascun paese, che è stata venduta (fatturata) durante il periodo di riferimento. La produzione può essere effettuata nell’ambito di un’attività primaria o secondaria dell’impresa. Comprende la produzione commercializzata (fatturata) tra differenti unità di attività economica appartenenti alla stessa impresa.

31)   Variabile 251002 - Produzione in subfornitura

La produzione effettuata da un subfornitore, nel territorio economico di ciascun paese, che è stata commercializzata (fatturata) durante il periodo di riferimento al mandante, alle condizioni di subfornitura specificate dagli orientamenti della CPA. La produzione può essere effettuata nell’ambito di un’attività primaria o secondaria dell’impresa.

32)   Variabile 251003 - Produzione effettiva

La produzione effettiva comprende la produzione, realizzata durante il periodo di riferimento nel territorio economico di ciascun paese, che è integrata nella fabbricazione di altri prodotti. Comprende i prodotti che nell’unità di attività economica stessa o in un’altra unità di attività economica appartenente alla stessa impresa:

sono destinati a essere venduti,

sono trasformati in un altro prodotto,

sono inseriti in un altro prodotto, oppure

sono inseriti nelle scorte.

G.   INVESTIMENTI

1)   Variabile 260101 - Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali

Gli investimenti lordi in immobilizzazioni materiali comprendono tutti gli incrementi di immobilizzazioni materiali, registrati come tali dall’unità statistica durante il periodo di riferimento, ad eccezione di eventuali incrementi derivanti da rivalutazioni o storni di perdite per riduzione di valore precedentemente registrate e da riclassificazioni (trasferimenti) di altre immobilizzazioni materiali.

Tali incrementi comprendono (senza che l’elenco sia esaustivo): acquisizioni, leasing finanziario, miglioramenti, modifiche, ristrutturazioni, costruzioni, costruzioni per uso proprio, costi in conto capitale, secondo quanto consentito dai principi contabili applicabili che definiscono i criteri di registrazione e valutazione.

2)   Variabile 260102 - Investimenti lordi in terreni

Gli investimenti lordi in terreni comprendono tutti gli incrementi di terreni, giacimenti sotterranei, foreste e acque interne, attività materiali di esplorazione e di valutazione, attività minerarie, petrolio e gas, e altri attivi simili, registrati come tali dall’unità statistica durante il periodo di riferimento. La variabile «Investimenti lordi in terreni» è una componente della variabile «Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali».

3)   Variabile 260103 - Investimenti lordi nell’acquisto di edifici esistenti

Gli investimenti lordi nell’acquisto di edifici esistenti comprendono tutti gli incrementi o le acquisizioni di edifici e strutture analoghe già utilizzate (ossia non di nuova costruzione) al momento dell’acquisto, registrati come tali dall’unità statistica durante il periodo di riferimento.

La variabile «Investimenti lordi nell’acquisto di edifici esistenti» è una componente della variabile «Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali».

4)   Variabile 260104 - Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici

Gli investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici comprendono:

gli incrementi nella costruzione di nuovi edifici per uso proprio,

le acquisizioni di nuovi edifici (di solito come risultato di un contratto di costruzione, il cui beneficiario è l’unità statistica dichiarante),

gli incrementi in conto capitale, le modifiche, le migliorie e le ristrutturazioni di edifici esistenti (se è probabile che l’unità statistica fruisca di benefici economici aggiuntivi associati a tali edifici), registrati come tali dall’unità statistica durante il periodo di riferimento.

La variabile «Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici» è una componente della variabile «Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali».

5)   Variabile 260105 - Investimenti lordi in macchinari e attrezzature

Gli investimenti lordi in macchinari e attrezzature comprendono tutti gli incrementi di macchinari, veicoli, impianti e componenti, attrezzature per ufficio, computer, apparecchiature di comunicazione e di connessione alla rete e altri prodotti analoghi, registrati come tali dall’unità statistica durante il periodo di riferimento.

La variabile «Investimenti lordi in macchinari e attrezzature» è una componente della variabile «Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali».

6)   Variabile 260106 - Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall’avviamento

Gli investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall’avviamento comprendono tutti gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali, ad eccezione dell’avviamento, registrati come tali dall’unità statistica durante il periodo di riferimento.

Tali incrementi comprendono (senza che l’elenco sia esaustivo): acquisizioni, leasing finanziario, miglioramenti, incrementi, modifiche, ristrutturazioni, costruzioni, costruzioni per uso proprio, costi in conto capitale, secondo quanto consentito dai principi contabili applicabili che definiscono i criteri di registrazione e valutazione oltre che il termine «avviamento».

7)   Variabile 260107 - Investimenti in software acquisito

Gli investimenti in software acquisito sono registrati come beni immateriali solo ed esclusivamente nel caso in cui sia probabile che l’impresa benefici dei futuri vantaggi economici attribuibili a tali beni e che il loro costo possa essere misurato con una certa attendibilità. Qualora non soddisfi tali condizioni, l’acquisto di software è contabilizzato come spesa quando questa viene sostenuta ed è incluso nel valore della variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi».

Gli investimenti in software acquisito comprendono il costo sostenuto per l’acquisto, inclusi qualsiasi dazio all’importazione nonché le imposte sugli acquisti non rimborsabili e qualsiasi spesa direttamente attribuibile alla fase di preparazione del software per il suo scopo prestabilito. Tra le spese direttamente attribuibili rientrano, ad esempio, gli onorari professionali per la sua installazione. Nel calcolare il costo viene dedotto qualsiasi abbuono o sconto commerciale.

8)   Variabile 260108 - Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali

I proventi dalla vendita di beni di investimento materiali comprendono il valore dei beni di investimento materiali esistenti venduti a terzi. Tali beni sono valutati al prezzo realmente percepito (IVA esclusa) e non al valore contabile, dedotti tutti i costi di trasferimento della proprietà sostenuti dal venditore. Sono escluse le rettifiche di valore e le cessioni diverse dalla vendita.

9)   Variabile 260201 - Investimenti lordi di imprese a controllo estero in immobilizzazioni materiali

Gli «investimenti lordi in immobilizzazioni materiali» sono definiti come specificato per la variabile 260101 alla lettera G, punto 1), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

10)   Variabile 430101 - Investimenti lordi di imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante in immobilizzazioni materiali

Gli «investimenti lordi in immobilizzazioni materiali» sono definiti come specificato per la variabile 260101 alla lettera G, punto 1), e le «imprese all’estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante» sono definite come specificato per la variabile 410101 alla lettera A, punto 25).

H.   PROPRIETÀ IMMOBILIARE

1)   Variabile 150101 - Permessi di costruire - Numero di abitazioni

Un permesso di costruire è un’autorizzazione a iniziare i lavori nel quadro di un progetto di costruzione. In quanto tale, un permesso costituisce l’ultima tappa, prima dell’inizio dei lavori, dell’iter di autorizzazione alla progettazione e alla costruzione da parte delle autorità pubbliche. Altre informazioni, ad esempio sulle approvazioni di progetti concesse e sui lavori avviati, possono essere utilizzate per integrare le fonti di dati sui nuovi progetti immobiliari.

Tali permessi di costruire dovrebbero fornire una buona indicazione delle commesse del settore delle costruzioni nel prossimo futuro, anche se non sempre è così, come nel caso in cui un’elevata proporzione di permessi non venga utilizzata o quando tra il rilascio del permesso e l’inizio dei lavori intercorra un lungo lasso di tempo.

Il regolamento (UE) 2019/2152 richiede dati solo sui fabbricati nuovi e sulle conversioni di fabbricati non residenziali in residenziali, anche se i permessi di costruire possono essere rilasciati per altre costruzioni e opere.

I fabbricati sono suddivisi in fabbricati residenziali e non residenziali.

I fabbricati residenziali sono i fabbricati di cui almeno la metà è destinata a fini residenziali. Se meno della metà della superficie utile globale è utilizzata a fini residenziali, il fabbricato è classificato tra i fabbricati non residenziali in base alla sua destinazione.

Lo scopo della variabile «Permessi di costruire - Numero di abitazioni» è quello di mostrare il futuro andamento dell’attività edilizia in termini di unità costruite.

Questa variabile è ottenuta a partire dal numero di abitazioni in fabbricati residenziali nuovi per i quali sono stati rilasciati permessi di costruire (compresi fabbricati residenziali con un’abitazione e fabbricati residenziali con due o più abitazioni). Per abitazione si intendono uno o più vani e relativi annessi in un fabbricato permanente, o in una parte strutturalmente separata di esso, che, in considerazione delle caratteristiche di costruzione, ristrutturazione, conversione ecc., sono destinati all’abitare. L’abitazione deve disporre di un ingresso indipendente su strada (direttamente o attraverso un giardino o un terreno) o su uno spazio comune interno all’edificio (pianerottolo, corridoio, ballatoio ecc.). I vani separati destinati all’abitare che sono chiaramente utilizzati come parte dell’abitazione devono essere considerati parte di essa. Un’abitazione può quindi essere costituita da edifici separati situati all’interno di uno stesso perimetro, a condizione che siano chiaramente destinati a essere abitati dalla stessa famiglia.

Non sono considerate come abitazioni ai fini di queste statistiche gli ampliamenti di fabbricati residenziali esistenti per i quali non è richiesto alcun permesso di costruire.

2)   Variabile 150102 - Permessi di costruire - Metri quadri (di superficie utile abitabile o misura alternativa)

I «permessi di costruire» sono definiti come specificato per la variabile 150101 alla lettera H, punto 1). Lo scopo della variabile concernente la superficie utile abitabile dei permessi di costruire è quello di mostrare il futuro andamento dell’attività edilizia in termini di volume.

Questa variabile è costruita a partire dai metri quadrati di superficie utile abitabile dei nuovi fabbricati residenziali e non residenziali per i quali sono stati rilasciati permessi. La superficie utile abitabile di un fabbricato è misurata entro i suoi muri esterni, al netto di:

aree costruite (ad esempio, aree occupate da murature, tramezzi, sostegni, colonne, pilastri, condotti, camini),

aree funzionali per usi accessori (ad esempio, zone occupate da impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria o da gruppi elettrogeni),

aree di passaggio (ad esempio, trombe delle scale, ascensori, scale mobili).

La parte della superficie utile complessiva di un fabbricato adibito a uso abitativo comprende la superficie utilizzata per cucine, salotti, stanze da letto e locali ausiliari, cantine e vani comuni delle unità residenziali.

Se non sono direttamente ricavabili dalle informazioni rilevate, i dati sulla superficie utile abitabile possono essere stimati sulla base delle fonti disponibili.


(1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).


ALLEGATO V

Specifiche tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, compresi gli scambi di beni secondo le caratteristiche delle imprese

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1

Definizioni

Ai fini delle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni valgono le seguenti definizioni:

a)

«merci»: tutti i beni mobili, compresi l’energia elettrica e il gas naturale;

b)

«esportazioni di merci»: tutti i movimenti fisici di merci che diminuiscono lo stock di risorse materiali di uno Stato membro uscendo dal territorio statistico di tale Stato membro verso una destinazione nel territorio statistico di un altro Stato membro o di un paese terzo;

c)

«importazioni di merci»: tutti i movimenti fisici di merci che accrescono lo stock di risorse materiali di uno Stato membro entrando nel territorio statistico di tale Stato membro in provenienza dal territorio statistico di un altro Stato membro o da un paese terzo;

d)

«merci o movimenti specifici»: le merci o i movimenti di merci di cui al capitolo III del presente allegato che, per la loro natura, si discostano dal principio di registrazione dei movimenti fisici delle merci attraverso la frontiera di uno Stato membro o che richiedono disposizioni metodologiche specifiche diverse da quelle applicabili a tutte le altre merci o agli altri movimenti;

e)

«merci unionali»: le «merci unionali» quali definite nel codice doganale dell’Unione;

f)

«merci non unionali»: le «merci non unionali» quali definite nel codice doganale dell’Unione;

g)

«dichiarazione in dogana»: la «dichiarazione in dogana» quale definita nel codice doganale dell’Unione;

h)

«decisione doganale»: qualsiasi atto ufficiale delle autorità doganali relativo alle dichiarazioni in dogana accettate, che ha effetti giuridici su una o più persone;

i)

«paese terzo»: qualsiasi paese o territorio che non fa parte del territorio statistico dell’Unione europea;

j)

«merci in transito tra Stati membri»: le merci che, nel loro tragitto verso lo Stato membro di destinazione, circolano attraverso uno Stato membro intermedio o sostano per motivi connessi unicamente al trasporto delle merci, senza che tale movimento costituisca un’importazione o un’esportazione di merci in tale Stato membro;

k)

«proprietà economica»: il diritto a godere dei benefici associati all’uso di un bene in virtù dell’accettazione dei rischi connessi; il proprietario economico di un bene non è necessariamente il proprietario giuridico;

l)

«merci in quasi esportazione»: le merci che sono introdotte da un altro Stato membro nello Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale, allo scopo di dichiarare dette merci per l’esportazione, a condizione che l’esportatore non sia stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale e che l’entrata nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale non sia un acquisto intra-UE di beni o una transazione assimilata ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio;

m)

«merci in quasi importazione»: le merci immesse in libera pratica in uno Stato membro senza che l’importatore sia stabilito in tale Stato membro e che sono successivamente esportate in un altro Stato membro;

n)

«lavorazione»: le azioni o le operazioni (fabbricazione, trasformazione, costruzione, assemblaggio, miglioramento, ristrutturazione ecc.) con l’obiettivo di ottenere o produrre un bene nuovo o sensibilmente migliorato;

o)

«Stato membro o paese terzo di costruzione»: lo Stato membro o il paese terzo nel quale è stata effettuata l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, su un prodotto non finito.

Sezione 2

Stato membro di esportazione e importazione intra-UE ed extra-UE; Stato membro dichiarante

1.

Ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro di esportazione intra-UE»: lo Stato membro dal cui territorio statistico le merci sono esportate verso la loro destinazione in un altro Stato membro;

b)

«Stato membro di importazione intra-UE»: lo Stato membro nel cui territorio statistico le merci sono importate in provenienza da un altro Stato membro.

2.

Ai fini delle statistiche sugli scambi extra-UE di beni valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro di esportazione extra-UE»: lo Stato membro nel cui territorio statistico le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale o al momento della riesportazione.

Tuttavia, nel caso delle merci in quasi esportazione, se lo «Stato membro di effettiva esportazione» di cui alla sezione 17, punto 2, secondo comma, del presente allegato può essere determinato, lo «Stato membro di esportazione extra-UE» è lo Stato membro di effettiva esportazione.

b)

«Stato membro di importazione extra-UE»: lo Stato membro nel cui territorio statistico si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.

3.

La definizione di Stato membro di esportazione e importazione intra-UE ed extra-UE può essere adattata per merci o movimenti specifici.

4.

Ai fini della trasmissione alla Commissione (Eurostat) delle statistiche sugli scambi internazionali di beni, lo Stato membro dichiarante è lo Stato membro di esportazione, nel caso delle esportazioni, e lo Stato membro di importazione, nel caso delle importazioni.

Sezione 3

Copertura

1.

Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni prendono in considerazione gli scambi intra-UE ed extra-UE di beni.

2.

Gli scambi intra-UE di beni riguardano:

a)

le esportazioni intra-UE delle seguenti merci che lasciano lo Stato membro di esportazione per una destinazione in un altro Stato membro:

i)

merci unionali, ad eccezione delle merci in transito tra Stati membri;

ii)

merci non unionali vincolate a un regime di perfezionamento attivo nello Stato membro di esportazione;

b)

le importazioni intra-UE delle seguenti merci che entrano nello Stato membro d’importazione, che erano state inizialmente esportate da un altro Stato membro:

i)

merci unionali, ad eccezione delle merci in transito tra Stati membri;

ii)

merci non unionali precedentemente vincolate a un regime di perfezionamento attivo nello Stato membro di esportazione, che restano vincolate al regime di perfezionamento attivo o immesse in libera pratica nello Stato membro di importazione.

3.

Gli scambi extra-UE di beni riguardano:

a)

le esportazioni extra-UE delle merci che escono dal territorio statistico dell’Unione:

i)

conformemente a uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale dell’Unione:

esportazione;

perfezionamento passivo;

ii)

in applicazione del codice doganale dell’Unione:

merci non unionali oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare;

merci unionali uscite dal territorio doganale dell’Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale;

merci non unionali riesportate, per l’appuramento di un regime di perfezionamento attivo;

b)

le importazioni extra-UE delle merci che entrano nel territorio statistico dell’Unione conformemente a uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale dell’Unione:

i)

immissione in libera pratica, compreso il regime di uso finale;

ii)

perfezionamento attivo.

4.

La copertura delle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni può essere adattata per tenere conto di merci o movimenti specifici.

5.

Per motivi metodologici, determinate merci o determinati movimenti sono esclusi dalle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni. Tali merci e movimenti sono elencati nell’appendice.

Sezione 4

Territorio statistico

1.

Il territorio statistico dell’Unione comprende i territori statistici degli Stati membri. Il territorio statistico di uno Stato membro corrisponde al suo territorio quale preso in considerazione per la determinazione del territorio doganale dell’Unione nel codice doganale dell’Unione.

2.

In deroga al punto 1, il territorio statistico della Repubblica federale di Germania include l’isola di Helgoland.

3.

La definizione di territorio statistico degli Stati membri può essere adattata per merci o movimenti specifici.

Sezione 5

Periodo di riferimento

1.

Ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni il periodo di riferimento è il seguente:

a)

il mese di calendario in cui avviene l’importazione o l’esportazione;

b)

il mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci unionali sulle quali l’IVA diventa esigibile per cessioni e acquisti intracomunitari ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,

tuttavia, se l’intervallo di tempo tra l’importazione o l’esportazione delle merci e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui avviene l’importazione o l’esportazione, oppure

c)

il mese di calendario nel corso del quale la dichiarazione è accettata dalla dogana quando la dichiarazione in dogana è utilizzata come fonte di dati.

2.

Ai fini delle statistiche sugli scambi extra-UE di beni il periodo di riferimento è il seguente:

a)

il mese di calendario in cui avviene l’importazione o l’esportazione;

b)

il mese di calendario nel corso del quale la dichiarazione è accettata dalla dogana quando la dichiarazione in dogana è utilizzata come fonte di dati.

3.

Il periodo di riferimento può essere adattato per merci o movimenti specifici.

Sezione 6

Esportatore e importatore

1.

L’esportatore è l’operatore economico che esercita attività che comportano l’esportazione di merci.

L’esportatore esercita tali attività quando:

a)

stipula il contratto, ad eccezione dei contratti di trasporto, che determina l’esportazione delle merci dallo Stato membro di esportazione, ovvero, in sua mancanza,

b)

fa uscire merci dallo Stato membro di esportazione o provvede all’esportazione delle merci nello Stato membro di esportazione, ovvero, in sua mancanza,

c)

è in possesso delle merci oggetto dell’esportazione delle merci nello Stato membro di esportazione.

2.

L’importatore è l’operatore economico che esercita attività che comportano l’importazione di merci.

L’esportatore esercita tali attività quando:

a)

stipula il contratto, ad eccezione dei contratti di trasporto, che determina l’importazione delle merci nello Stato membro di importazione; ovvero, in sua mancanza,

b)

introduce merci nello Stato membro di importazione o provvede all’importazione delle merci nello Stato membro di importazione, ovvero, in sua mancanza,

c)

è in possesso delle merci oggetto dell’importazione delle merci nello Stato membro di importazione.

3.

La definizione di esportatore e importatore può essere adattata per merci o movimenti specifici.

Sezione 7

Unità rispondente per le statistiche sugli scambi intra-UE di beni

1.

L’unità rispondente delle statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni è il soggetto passivo quale definito al titolo III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) o l’ente non soggetto passivo identificato da un numero di identificazione individuale ad esso attribuito conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, nello Stato membro di esportazione,

a)

che ha dichiarato cessioni intra-UE di beni conformemente all’articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio; ovvero, in sua mancanza,

b)

l’esportatore quale definito nella sezione 6.

2.

L’unità rispondente delle statistiche sulle importazioni intra-UE di beni, ogni qualvolta un’indagine è utilizzata come fonte dei dati, è il soggetto passivo quale definito nel titolo III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio o l’ente non soggetto passivo identificato da un numero di identificazione individuale ad esso attribuito conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, nello Stato membro di importazione,

a)

che ha dichiarato acquisti intra-UE di beni conformemente all’articolo 251, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio; ovvero, in sua mancanza,

b)

l’importatore quale definito nella sezione 6.

3.

La definizione di unità rispondente può essere adattata per merci o movimenti specifici.

Sezione 8

Obblighi delle unità rispondenti per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni

1.

Le unità rispondenti per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni hanno l’obbligo di comprovare, su richiesta dell’autorità statistica nazionale (ASN) dello Stato membro in cui hanno fornito le informazioni, la correttezza delle informazioni statistiche trasmesse.

2.

In caso di mancata trasmissione da parte di un’unità rispondente delle informazioni necessarie per adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento, tale unità incorre nelle sanzioni irrogate dagli Stati membri.

3.

L’importatore nello Stato membro di importazione è tenuto ad assistere l’ASN nello Stato membro d’importazione nel chiarire le questioni inerenti alla qualità dei dati in merito alle informazioni statistiche, esclusivamente allo scopo di garantire la qualità dei dati sulle importazioni intra-UE.

CAPITOLO II

SPECIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DATI STATISTICI

Sezione 9

Base imponibile e suo controvalore

1.

La base imponibile è il valore da determinare a fini fiscali ai sensi della direttiva 2006/112/CE. Per i prodotti soggetti alle imposte di consumo l’importo di tali imposte è escluso dalla base imponibile.

Qualora la base imponibile non debba essere dichiarata ai fini fiscali, il suo controvalore corrisponde al valore fatturato, IVA esclusa, o, in mancanza di tale valore, all’importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o acquisto.

In caso di lavorazione, il controvalore della base imponibile è determinato su base lorda come segue:

a)

il valore delle merci destinate a esser sottoposte a lavorazione è il totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto;

b)

il valore delle merci successivamente alla lavorazione è pari al valore delle merci destinate a esser sottoposte a lavorazione più il valore aggiunto dell’attività di lavorazione.

2.

La base imponibile e il suo controvalore sono espressi nella valuta nazionale dello Stato membro dichiarante.

Se è necessario ricorrere a una conversione valutaria per esprimere la base imponibile e il suo controvalore nella valuta nazionale, il tasso di cambio da applicare è quello previsto alla sezione 10, punto 5, secondo punto, lettera b).

Sezione 10

Valore statistico

1.

Il valore statistico è il valore delle merci nel momento e nel luogo in cui attraversano la frontiera dello Stato membro di esportazione, all’esportazione, e dello Stato membro di importazione, all’importazione.

Ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, il valore statistico è calcolato con riferimento alla base imponibile e suo controvalore di cui alla sezione 9, eventualmente rettificato per tener conto delle spese accessorie conformemente al punto 4.

Ai fini delle statistiche sugli scambi extra-UE di beni, il valore statistico è calcolato con riferimento al valore delle merci di cui ai punti 2 e 3, eventualmente rettificato per tener conto delle spese accessorie conformemente al punto 4.

2.

Il valore delle merci per le esportazioni o importazioni extra-UE è:

a)

in caso di vendita o di acquisto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate o esportate, escludendo i valori arbitrari o fittizi;

b)

negli altri casi, il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita o di acquisto.

Il valore in dogana è utilizzato se determinato conformemente al codice doganale dell’Unione per le merci immesse in libera pratica, compreso il regime di uso finale.

3.

In caso di lavorazione o di altre transazioni non fatturate, il valore delle merci per le esportazioni o importazioni extra-UE è determinato su base lorda come segue:

a)

il valore delle merci destinate a essere sottoposte a lavorazione, o in caso di altre transazioni che non sono fatturate, è il totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto;

b)

il valore delle merci successivamente alla lavorazione è pari al valore delle merci destinate a esser sottoposte a lavorazione più il valore aggiunto dell’attività di lavorazione.

4.

La base imponibile e il suo controvalore di cui alla sezione 9 per gli scambi intra-UE e il valore di cui ai punti 2 e 3 per gli scambi extra-UE sono rettificati, se necessario, in modo che il valore statistico contenga esclusivamente e totalmente le spese accessorie, quali le spese di trasporto e di assicurazione, sostenute per consegnare le merci dal luogo di partenza:

a)

fino alla frontiera dello Stato membro di esportazione, all’esportazione;

b)

fino alla frontiera dello Stato membro di importazione, all’importazione;

5.

Il valore statistico delle merci è espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dichiarante.

Se è necessario ricorrere a una conversione valutaria per esprimere il valore statistico delle merci nella valuta nazionale, il tasso di cambio da utilizzare è:

a)

il tasso applicabile conformemente alle disposizioni sulla conversione valutaria stabilite nel codice doganale dell’Unione nel momento in cui la dichiarazione in dogana è accettata, ovvero, in sua mancanza,

b)

il tasso applicabile per la determinazione della base imponibile ai fini della tassazione quando questa sia stabilita, ovvero, in sua mancanza,

c)

il tasso di riferimento applicabile nel momento in cui le merci sono importate o esportate, stabilito dalla Banca centrale europea per gli Stati membri appartenenti alla zona euro, o il tasso ufficiale stabilito dagli Stati membri non appartenenti alla zona euro in assenza di disposizioni particolari decise dagli Stati membri.

Sezione 11

Quantità delle merci

La quantità delle merci è:

a)

la massa netta, ossia la massa effettiva delle merci escludendo tutti gli imballaggi;

b)

ove applicabile, la quantità in unità supplementari, ossia la quantità diversa dalla massa netta, secondo la nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

Sezione 12

Stati membri e paesi partner

1.

Lo «Stato membro di spedizione» è lo Stato membro dal quale le merci sono state inizialmente esportate nello Stato membro di importazione se in uno Stato membro intermedio non si sono verificate né transazioni commerciali (ad esempio vendita o lavorazione) né soste non correlate al trasporto. Nel caso in cui si siano verificate tali soste o transazioni commerciali, lo Stato membro di spedizione è l’ultimo Stato membro intermedio in cui si sono verificate le soste o le transazioni.

2.

Lo «Stato membro di destinazione» è l’ultimo Stato membro noto al momento dell’esportazione in cui le merci devono essere esportate.

3.

Il «paese di origine» è lo Stato membro o il paese di origine delle merci.

Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.

Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.

L’origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell’Unione che stabilisce le norme in materia di origine non preferenziale.

4.

Il «paese di spedizione» è il paese dal quale le merci sono state inizialmente esportate nello Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale se in un paese intermedio non si sono verificate né transazioni commerciali (ad esempio vendita o lavorazione) né soste non correlate al trasporto. Nel caso in cui si siano verificate tali soste o transazioni commerciali, il paese di spedizione è l’ultimo paese intermedio in cui si sono verificate le soste o le transazioni.

5.

Il «paese di ultima destinazione conosciuta» indica l’ultimo paese nel quale devono essere esportate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale o al momento della riesportazione.

Sezione 13

Merci

Per «merci» si intendono le merci conformemente alla nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

Sezione 14

Natura della transazione

1.

Per «natura della transazione» si intendono le diverse caratteristiche (acquisto/vendita, lavorazione per conto terzi ecc.) ritenute utili ai fini della distinzione tra una transazione e l’altra, in particolare ai fini della bilancia dei pagamenti e dei conti nazionali.

2.

La disaggregazione secondo la natura della transazione è specificata nella tabella 1 dell’allegato I, parte C, del presente regolamento.

Sezione 15

Modo di trasporto

1.

Per «modo di trasporto alla frontiera» si intende il mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci:

a)

lascino il territorio statistico dello Stato membro di esportazione, nel caso delle esportazioni intra-UE, o il territorio statistico dell’Unione specificato nella sezione 4, nel caso delle esportazioni extra-UE, oppure

b)

siano entrate nel territorio statistico dello Stato membro di importazione, nel caso delle importazioni intra-UE, o nel territorio statistico dell’Unione specificato nella sezione 4, nel caso delle importazioni extra-UE.

2.

Per «modo di trasporto interno» si intende, ove applicabile, il mezzo di trasporto attivo interno con il quale le merci hanno lasciato il luogo di partenza, all’esportazione, o con il quale si suppone che abbiano raggiunto il luogo di destinazione, all’importazione.

3.

Le informazioni relative ai «container» specificano se le merci sono trasportate o no in container quando attraversano la frontiera del territorio statistico dell’Unione.

4.

La disaggregazione secondo il modo di trasporto è specificata nella tabella 2 dell’allegato I, parte C, del presente regolamento.

Sezione 16

Operatore partner nello Stato membro di importazione

L’operatore partner nello Stato membro di importazione è il soggetto passivo o l’ente non soggetto passivo identificato dal numero di identificazione individuale ad esso attribuito conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, nello Stato membro di importazione,

a)

che ha dichiarato acquisti intra-UE di beni conformemente all’articolo 251, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio; ovvero, in sua mancanza,

b)

l’importatore quale definito nella sezione 6.

Sezione 17

Stato membro di presunta destinazione e Stato membro di effettiva esportazione

1.

Se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate al regime di uso finale, lo Stato membro di presunta destinazione è quello in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.

Tuttavia, qualora sia noto al momento della compilazione della dichiarazione in dogana che le merci dopo lo svincolo saranno spedite in un altro Stato membro, lo Stato membro di presunta destinazione è quest’ultimo.

Quando le merci sono vincolate al regime doganale di perfezionamento attivo, lo Stato membro di presunta destinazione è lo Stato membro in cui è effettuata la prima attività di lavorazione.

2.

Lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.

Tuttavia, nel caso delle merci in quasi esportazione quali definite nella sezione 1, lettera l), lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro dal quale le merci sono state trasportate verso lo Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.

Quando le merci sono esportate in seguito a un regime doganale di perfezionamento attivo, lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro in cui è stata effettuata l’ultima attività di lavorazione.

Sezione 18

Regime statistico

Per «regime statistico» si intendono le differenti caratteristiche utilizzate per distinguere i diversi tipi di importazioni e di esportazioni, in particolare in funzione della loro ubicazione nell’ambito di un regime doganale, come specificato nella tabella 3 dell’allegato I, parte C, del presente regolamento.

Sezione 19

Trattamento preferenziale nelle importazioni

1.

I dati sul trattamento preferenziale consistono nel trattamento tariffario indicato dal codice di preferenza conformemente alla classificazione stabilita dal codice doganale dell’Unione.

2.

I dati riguardano il trattamento preferenziale applicato o concesso dalle autorità doganali.

Sezione 20

Condizioni di consegna

Per «condizioni di consegna» si intendono le disposizioni del contratto di vendita che stabiliscono gli obblighi, rispettivamente, del venditore e dell’acquirente conformemente agli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazionale.

CAPITOLO III

MERCI O MOVIMENTI SPECIFICI

Sezione 21

Navi e aeromobili

1.

Ai fini della presente sezione valgono le seguenti definizioni:

a)

«navi»: le navi finite, considerate come navi per la navigazione marittima ai sensi del capitolo 89 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento, i rimorchiatori, le navi da guerra e i congegni galleggianti;

b)

«aeromobili»: gli aeroplani finiti e gli altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg; tali disposizioni non si applicano agli altri aeroplani e agli altri veicoli aerei, elicotteri, veicoli spaziali e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita.

2.

Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni riguardano esclusivamente le seguenti esportazioni e importazioni di navi e di aeromobili:

a)

il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo a una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante; sono inclusi i trasferimenti finalizzati allo smantellamento o alla demolizione di una nave o di un aeromobile; tali transazioni sono assimilate a un’importazione;

b)

il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante a una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo; sono inclusi i trasferimenti finalizzati allo smantellamento o alla demolizione di una nave o di un aeromobile; tali transazioni sono assimilate a un’esportazione;

c)

il trasferimento della proprietà economica di navi o aeromobili nuovi dallo Stato membro o dal paese terzo di costruzione, quali definiti nella sezione 1, lettera o), al primo proprietario economico dopo la loro costruzione;

d)

le esportazioni e le importazioni di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi o successive a tale lavorazione quale definita nella sezione 1, lettera n).

3.

Per le statistiche sulle esportazioni e importazioni di navi e aeromobili, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il periodo di riferimento per le esportazioni e le importazioni di cui al punto 2, lettere a), b) e c), è il mese in cui avviene il trasferimento della proprietà economica; il periodo di riferimento per le esportazioni e le importazioni di cui al punto 2, lettera d), è il mese di calendario in cui avviene l’importazione o l’esportazione;

b)

lo Stato membro o il paese partner sono:

i)

lo Stato membro o il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà economica della nave o dell’aeromobile, all’importazione, o la persona fisica o giuridica a cui è trasferita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile, all’esportazione, per le transazioni di cui al punto 2, lettere a) e b);

ii)

lo Stato membro o il paese terzo di costruzione, nel caso di navi o aeromobili nuovi, all’importazione;

iii)

lo Stato membro o il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile, per le importazioni di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi e per le esportazioni di navi o aeromobili successivamente alla lavorazione per conto terzi;

iv)

lo Stato membro o il paese terzo che effettua la lavorazione per le esportazioni di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi e per le importazioni di navi o aeromobili successivamente alla lavorazione per conto terzi;

c)

il valore statistico per le esportazioni e le importazioni di cui al punto 2, lettere a), b) e c), è l’importo totale che sarebbe fatturato, al netto delle spese di trasporto e assicurazione, in caso di vendita o di acquisto dell’intera nave o dell’intero aeromobile;

d)

la quantità è espressa, per le navi, in unità supplementari stabilite nella nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento e, per gli aeromobili, in massa netta e in unità supplementari stabilite nella nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

4.

Ai fini della presente sezione:

a)

l’importatore è:

i)

la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile per le transazioni di cui al punto 2, lettera a);

ii)

la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile per le importazioni di navi o aeromobili successivamente alla lavorazione per conto terzi;

iii)

la persona fisica o giuridica che effettua la lavorazione per le importazioni di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi;

b)

l’esportatore è:

i)

la persona fisica o giuridica dalla quale è trasferita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile per le transazioni di cui al punto 2, lettere b) e c);

ii)

la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile per le esportazioni di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi;

iii)

la persona fisica o giuridica che ha effettuato la lavorazione per le esportazioni di navi o aeromobili successivamente alla lavorazione per conto terzi.

Su richiesta delle ASN, gli esportatori e gli importatori da esse designati forniscono le informazioni statistiche a norma del punto 3 o la prova dell’inesattezza di tale designazione.

5.

Le autorità statistiche nazionali (ASN) hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono aver bisogno per compilare le statistiche di cui al punto 2. In particolare, su richiesta delle ASN, le autorità responsabili della tenuta dei registri delle navi e degli aeromobili forniscono tutte le informazioni disponibili.

Sezione 22

Merci fornite a navi e aeromobili

1.

Ai fini della presente sezione valgono le seguenti definizioni:

a)

«fornitura di merci a navi e aeromobili»: la fornitura di prodotti destinati a essere consumati dall’equipaggio e dai passeggeri durante il viaggio, e necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili;

b)

una nave o un aeromobile sono considerati appartenenti allo Stato membro o al paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave o dell’aeromobile come definito nella sezione 1, lettera k). Ai fini della presente sezione la proprietà economica può essere determinata sulla base del paese di immatricolazione della nave o dell’aeromobile.

2.

Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni riguardano esclusivamente le esportazioni di merci fornite dal territorio statistico dello Stato membro dichiarante alle navi e agli aeromobili appartenenti a un altro Stato membro o a un paese terzo.

3.

Per le statistiche sulle esportazioni di merci fornite a navi e aeromobili, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il periodo di riferimento è il mese in cui le merci sono fornite a una nave o a un aeromobile;

b)

può essere utilizzata una disaggregazione dei prodotti semplificata, come specificato nelle tabelle 34 e 35 dell’allegato I, parte B, del presente regolamento;

c)

per lo Stato membro o il paese partner possono essere utilizzati codici semplificati;

d)

la massa netta è indicata unicamente per le merci di cui al capitolo 27 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

Sezione 23

Merci fornite e provenienti da impianti in alto mare

1.

Ai fini della presente sezione valgono le seguenti definizioni:

a)

«impianto in alto mare», le attrezzature e i dispositivi da installare, installati e stazionari nel mare all’esterno del territorio statistico di uno Stato membro;

b)

«merci fornite a impianti in alto mare»: la fornitura di prodotti destinati all’equipaggio e necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature degli impianti in alto mare;

c)

«beni da utilizzare per la costruzione di impianti in alto mare»: la fornitura di beni durevoli per la costruzione di un nuovo impianto o per l’ampliamento di un impianto in alto mare esistente;

d)

«merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare»: i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino o fabbricati dall’impianto in alto mare e i prodotti ricavati dallo smantellamento dell’impianto in alto mare; il gas naturale e l’energia elettrica ottenuti o prodotti da impianti in alto mare non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione, bensì delle disposizioni di cui rispettivamente alle sezioni 26 e 27;

e)

un impianto in alto mare è considerato appartenere allo Stato membro o al paese terzo se è installato in una zona di cui lo Stato membro o il paese terzo godono di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino o hanno il diritto di autorizzarne lo sfruttamento.

2.

Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni riguardano:

a)

le importazioni di merci fornite da:

i)

un altro Stato membro o un paese terzo all’impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante;

ii)

un impianto in alto mare di un altro Stato membro o di un paese terzo allo Stato membro dichiarante;

iii)

un impianto in alto mare di un altro Stato membro o di un paese terzo all’impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante;

b)

le esportazioni di merci fornite a:

i)

un altro Stato membro o un paese terzo dall’impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante;

ii)

un impianto in alto mare di un altro Stato membro o di un paese terzo dallo Stato membro dichiarante;

iii)

un impianto in alto mare di un altro Stato membro o di un paese terzo dall’impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante.

3.

Per le statistiche sulle esportazioni e sulle importazioni di merci fornite a e da un impianto in alto mare, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il periodo di riferimento è il mese in cui le merci sono fornite a o da un impianto in alto mare;

b)

per le merci fornite a impianti in alto mare, può essere utilizzata una disaggregazione dei prodotti semplificata, come specificato nelle tabelle 34 e 35 dell’allegato I, parte B, del presente regolamento.

Per le merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare e per i beni da utilizzare per la costruzione di impianti in alto mare, si utilizza il codice delle merci delle sottovoci della nomenclatura combinata in vigore;

c)

per le merci fornite a impianti in alto mare, per lo Stato membro o il paese partner possono essere utilizzati codici semplificati;

d)

per le merci fornite a impianti in alto mare di cui al capitolo 27 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento, per i beni da utilizzare per la costruzione di impianti in alto mare e per le merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare è indicata la massa netta.

Ove applicabile, per i beni da utilizzare per la costruzione di impianti in alto mare e per le merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare è indicata la quantità in unità supplementari stabilita nella nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

Sezione 24

Prodotti del mare

1.

Ai fini della presente sezione valgono le seguenti definizioni:

a)

«prodotti del mare»: i prodotti della pesca, i minerali, i recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti, se non contemplati dalle disposizioni di cui alla sezione 23, non ancora sbarcati da navi per la navigazione marittima;

b)

una nave è ritenuta appartenere allo Stato membro o al paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che ne esercita la proprietà economica quale definita nella sezione 1, lettera k). Ai fini della presente sezione la proprietà economica può essere determinata sulla base del paese di immatricolazione della nave.

2.

Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni riguardano le seguenti esportazioni e importazioni di prodotti del mare:

a)

lo sbarco di prodotti del mare nei porti dello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti allo Stato membro dichiarante da navi appartenenti a un altro Stato membro o a un paese terzo; tali operazioni sono assimilate a importazioni;

b)

lo sbarco di prodotti del mare in porti di un altro Stato membro o di un paese terzo da una nave appartenente allo Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti ad un altro Stato membro o a un paese terzo da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante. Tali operazioni sono assimilate a esportazioni.

3.

Per le statistiche sulle esportazioni e sulle importazioni di prodotti del mare il periodo di riferimento è il mese in cui i prodotti del mare sono sbarcati in un porto o il mese in cui ha luogo il passaggio dei prodotti del mare.

4.

Le ASN hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono aver bisogno ai fini della presente sezione.

Sezione 25

Veicoli spaziali

1.

Ai fini della presente sezione, per «veicoli spaziali» si intendono i satelliti e altri congegni in grado di viaggiare oltre l’atmosfera terrestre e le loro parti; le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli di lancio.

2.

Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano unicamente alle seguenti esportazioni e importazioni di veicoli spaziali:

a)

il lancio nello spazio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante a una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo; è incluso anche il lancio di parti di veicoli spaziali destinate a essere assemblate al di fuori dell’atmosfera terrestre; tali operazioni sono assimilate a un’esportazione;

b)

il lancio nello spazio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo a una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante; è incluso anche il lancio di parti di veicoli spaziali destinate a essere assemblate al di fuori dell’atmosfera terrestre; tali operazioni sono assimilate a un’importazione.

3.

Per le statistiche sulle esportazioni e importazioni di veicoli spaziali, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il periodo di riferimento è il mese in cui avviene il trasferimento della proprietà economica;

b)

in caso di esportazione verso organizzazioni internazionali o agenzie spaziali, per i paesi partner sono utilizzati codici semplificati;

c)

il valore statistico è il valore del veicolo spaziale, esclusi i costi di trasporto e assicurazione.

4.

Le ASN hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono aver bisogno ai fini della presente sezione.

Sezione 26

Gas naturale

1.

Ai fini della presente sezione, per «gas naturale» si intende il gas naturale allo stato gassoso fornito attraverso i sistemi di distribuzione di gas naturale.

2.

Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni prendono in considerazione le esportazioni e importazioni di gas naturale.

3.

Per le statistiche sulle esportazioni e importazioni di gas naturale, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il periodo di riferimento è il mese dell’esportazione o dell’importazione;

b)

il valore statistico può basarsi su stime;

c)

lo Stato membro o il paese partner possono essere determinati basandosi su stime.

4.

Le ASN hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono aver bisogno per compilare le statistiche di cui al punto 2. Le ASN possono richiedere che le informazioni statistiche sulle esportazioni e sulle importazioni di cui al punto 2 siano fornite direttamente dagli operatori stabiliti nello Stato membro dichiarante che sono proprietari o gestori delle reti nazionali di distribuzione di gas naturale.

Sezione 27

Energia elettrica

1.

Ai fini della presente sezione, per «energia elettrica» si intende l’energia elettrica trasferita nelle reti elettriche transfrontaliere.

2.

Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni prendono in considerazione le esportazioni e importazioni di energia elettrica.

3.

Per le statistiche sulle esportazioni e importazioni di energia elettrica, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il periodo di riferimento è il mese dell’esportazione o dell’importazione;

b)

lo Stato membro o il paese partner sono lo Stato membro o il paese terzo confinanti;

c)

il valore statistico può basarsi su stime;

d)

la quantità è indicata unicamente nelle unità supplementari di cui alla nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

4.

Le ASN hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono aver bisogno per compilare le statistiche di cui al punto 2. Le ASN possono richiedere che le informazioni statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di cui al punto 2 siano fornite direttamente dagli operatori stabiliti nello Stato membro dichiarante che sono proprietari o gestori della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SCAMBIO DI DATI RISERVATI SULLE ESPORTAZIONI INTRA-UE DI BENI

Sezione 28

Rilevazione e compilazione delle informazioni statistiche da scambiare

1.

Per la rilevazione e la compilazione delle informazioni statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 e figuranti all’articolo 12 dello stesso regolamento, si applicano le disposizioni di cui al capitolo I (Disposizioni generali) e al capitolo III (Merci o movimenti specifici) del presente allegato.

2.

Per la specificazione dell’unità di misura, la classificazione e la disaggregazione delle informazioni statistiche da scambiare sulle esportazioni intra-UE di beni, si applicano le disposizioni di cui alla tabella 34 di cui all’allegato I, parte B, del presente regolamento.

Tuttavia, per la disaggregazione secondo la natura della transazione, si applica una combinazione dei numeri di codice della colonna A e delle relative suddivisioni di cui all’allegato I, parte C, tabella I, colonna B.

3.

Nel caso di informazioni coperte da segreto militare, conformemente alle definizioni in vigore negli Stati membri, gli Stati membri possono scambiarsi informazioni meno dettagliate di quelle indicate nella tabella 34 dell’allegato I, parte B, del presente regolamento o essere interamente esentati dall’obbligo di scambiare informazioni coperte da segreto militare.

4.

Le merci fornite a navi e aeromobili di cui alla sezione 22 del presente allegato, le merci fornite a impianti in alto mare di cui alla sezione 23, punto 1, lettera b), del presente allegato e le esportazioni di veicoli spaziali verso organizzazioni internazionali o agenzie spaziali di cui alla sezione 25 del presente allegato possono essere escluse dallo scambio di informazioni statistiche se lo Stato membro partner non è specificato.

Sezione 29

Applicazione del tasso di copertura

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni statistiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 e figuranti all’articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento coprano almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascuno Stato membro rispetto alla somma di tutti gli altri Stati membri insieme, nell’arco di ciascun anno di riferimento.

Sezione 30

Elementi dei dati statistici

1.

Per la specificazione degli elementi dei dati statistici elencati all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152, si applicano le disposizioni di cui al capitolo II (Specificazione degli elementi dei dati statistici) del presente allegato.

2.

Le disposizioni di cui al capitolo II (Specificazione degli elementi dei dati statistici) del presente allegato possono essere adattate ai fini della specificazione degli elementi dei dati statistici per merci o movimenti specifici.

Sezione 31

Misure di semplificazione

1.

Nella rilevazione delle informazioni statistiche di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2152 dalle unità rispondenti per le statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni di cui alla sezione 7, punto 1, gli Stati membri possono prevedere la semplificazione degli elementi dei dati statistici come specificato nella presente sezione.

2.

Gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti dall’obbligo di fornire informazioni sulla quantità delle merci. In tal caso gli Stati membri stimano la massa netta e, ove applicabile, l’unità supplementare conformemente alla nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

3.

Ai fini del presente paragrafo, per «spedizione» si intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.

Gli Stati membri possono prevedere le seguenti semplificazioni per i piccoli e medi operatori o per le spedizioni il cui valore è inferiore a 1 000 EUR:

a)

le unità rispondenti possono trasmettere le informazioni statistiche sulle merci senza disaggregazione;

b)

gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti dall’obbligo di fornire informazioni statistiche sulla quantità delle merci, sul paese d’origine e sulla natura della transazione.

4.

Ai fini del presente punto si applicano le seguenti definizioni:

«parti di autoveicoli»: le parti che rientrano nel capitolo 87 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;

«parti di veicoli aerei»: le parti che rientrano nel capitolo 88 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

Per le parti di autoveicoli e veicoli aerei:

a)

le unità rispondenti possono trasmettere le informazioni statistiche sulle merci a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;

b)

gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti dall’obbligo di fornire informazioni statistiche sulla quantità delle merci. In tal caso, gli Stati membri stimano la massa netta non rilevata dalle unità rispondenti.

5.

Ai fini del presente punto si applicano le seguenti definizioni:

«impianto industriale»: una combinazione di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un’unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi;

«componente»: una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

A condizione che il valore statistico globale di un determinato impianto industriale sia superiore a 3 milioni di EUR, salvo che non si tratti di impianti industriali riutilizzati:

a)

le unità rispondenti possono trasmettere le informazioni statistiche sulle merci a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;

b)

gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti dall’obbligo di fornire informazioni statistiche sulla quantità delle merci. In tal caso, gli Stati membri stimano la massa netta non rilevata dalle unità rispondenti.

6.

Il valore delle esportazioni delle unità rispondenti per le statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni che beneficiano delle semplificazioni conformemente ai punti 2, 3, 4 e 5 non può superare un massimo del 5 % del valore statistico delle esportazioni intra-UE di beni scambiati ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 nell’arco di ciascun anno di riferimento.

7.

Gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti per le statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni dall’obbligo di fornire informazioni sul numero di identificazione dell’operatore partner nello Stato membro di importazione unicamente nel caso in cui:

a)

l’unità rispondente, ad esempio nel contesto del commercio triangolare, non sia in grado di fornire informazioni sul numero di identificazione dell’operatore partner nello Stato membro di importazione;

b)

non sia possibile determinare il numero di identificazione dell’operatore partner nello Stato membro di importazione. Tale semplificazione è limitata:

alle vendite a soggetti passivi o a enti non soggetti passivi, comprese le persone fisiche, che non sono registrati ai fini dell’IVA;

alle merci o ai movimenti specifici di cui al capitolo III del presente allegato.

8.

Gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti per le statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni dall’obbligo di specificare il paese di origine unicamente se tali informazioni sono disponibili o possono essere ricavate da altre fonti e non richiedono stime.

9.

Nel caso in cui sia menzionata un’unità supplementare a norma della sezione 11, gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti dall’obbligo di specificare la massa netta.

In tal caso, gli Stati membri stimano la massa netta non rilevata dalle unità rispondenti.

10.

Le ASN:

a)

possono non accordare o limitare l’applicazione delle misure di semplificazione di cui alla presente sezione qualora ritengano opportuno privilegiare l’obiettivo di assicurare una qualità soddisfacente delle informazioni statistiche rispetto all’esigenza di ridurre l’onere di segnalazione;

b)

possono chiedere alle unità rispondenti di domandare preventivamente di essere autorizzate ad avvalersi delle semplificazioni.

Sezione 32

Metadati pertinenti per l’uso dei dati scambiati nell’elaborazione delle statistiche

1.

L’ASN dello Stato membro di esportazione trasmette all’ASN dello Stato membro di importazione i seguenti metadati:

a)

«metadati operativi» pertinenti per il controllo dell’integrità dei file di dati con le informazioni statistiche scambiate;

b)

«metadati di trattamento» con informazioni sulle procedure e sui metodi di compilazione nazionali pertinenti per l’uso delle informazioni statistiche scambiate.

2.

L’ASN dello Stato membro di esportazione trasmette all’ASN dello Stato membro di importazione e alla Commissione (Eurostat) «metadati di monitoraggio» con informazioni sul valore totale delle esportazioni intra-UE di beni pertinenti per monitorare la qualità dei dati statistici scambiati.

3.

I metadati di monitoraggio rispecchiano tutte le informazioni statistiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 e specificate all’articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento, rispettivamente incluse e non incluse nelle informazioni statistiche scambiate e trasmesse per ciascun mese di riferimento conformemente alla sezione 33.

Le informazioni sul valore delle esportazioni intra-UE di beni incluse nelle informazioni statistiche trasmesse sono disaggregate per Stato membro partner e per merce a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

Le informazioni sul valore delle esportazioni intra-UE di beni non incluse nelle informazioni statistiche trasmesse possono essere basate su stime e sono disaggregate per Stato membro partner e, come minimo, per merce a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

Se lo Stato membro partner non è specificato conformemente alla sezione 28, punti 3 e 4, le informazioni sul valore delle esportazioni intra-UE di beni sono disaggregate per merce a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento. Tuttavia, se le informazioni coperte dal segreto militare sono completamente escluse dalle informazioni statistiche trasmesse conformemente alla sezione 28, punto 3, nei metadati di monitoraggio è fornito solo il valore statistico totale mensile delle esportazioni intra-UE.

Sezione 33

Calendario per la trasmissione delle informazioni statistiche e dei metadati

1.

L’ASN dello Stato membro di esportazione trasmette all’ASN dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 e specificate all’articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento, al più tardi 30 giorni di calendario dopo la fine del mese di riferimento.

2.

Qualora all’ASN dello Stato membro di esportazione pervengano informazioni statistiche aggiuntive dopo il termine di cui al punto 1, l’ASN dello Stato membro di esportazione fornisce tali informazioni statistiche aggiuntive all’ASN dello Stato membro di importazione non appena possibile e al più tardi 30 giorni di calendario dopo la fine del mese in cui le informazioni statistiche aggiuntive si sono rese disponibili.

3.

Se le informazioni statistiche già scambiate sono soggette a revisione, l’ASN dello Stato membro di esportazione fornisce le informazioni statistiche rivedute non appena possibile e al più tardi 30 giorni di calendario dopo la fine del mese in cui le informazioni statistiche rivedute si sono rese disponibili.

4.

L’ASN dello Stato membro di esportazione trasmette all’ASN dello Stato membro di importazione:

a)

i metadati operativi di cui alla sezione 32, punto 1, lettera a), contemporaneamente alla trasmissione delle informazioni statistiche cui si riferiscono i metadati;

b)

i metadati di trattamento di cui alla sezione 32, punto 1, lettera b), non appena possibile e al più tardi quando sono trasmesse le informazioni statistiche per il primo mese di riferimento dell’anno cui si riferiscono i metadati di trattamento;

in caso di importanti modifiche metodologiche o di altro tipo che incidono sulla qualità delle informazioni statistiche fornite, un aggiornamento dei metadati di trattamento è trasmesso quanto prima possibile e al più tardi quando sono trasmesse le informazioni statistiche per il primo mese di riferimento dell’anno cui si riferiscono i metadati di trattamento;

c)

i metadati di monitoraggio di cui alla sezione 32, punto 2, entro 35 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento.

Se si rendono disponibili informazioni statistiche aggiuntive per uno specifico mese di riferimento o se le informazioni statistiche già scambiate sono soggette a revisione, i metadati di monitoraggio riveduti sono trasmessi entro 35 giorni di calendario dalla fine del mese in cui i dati statistici aggiuntivi o riveduti si sono resi disponibili.

Sezione 34

Misure in tema di riservatezza

1.

Le informazioni statistiche fornite dall’ASN dello Stato membro di esportazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 sono accessibili unicamente alle ASN dello Stato membro cui i dati si riferiscono.

2.

Soltanto le ASN che necessitano delle informazioni statistiche trasmesse a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 per sviluppare, produrre e diffondere statistiche europee nell’ambito delle rispettive sfere di competenza possono ricevere tali informazioni statistiche.

Sezione 35

Misure di sicurezza

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (2), per avere il permesso di ricevere informazioni statistiche e metadati conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2152, le ASN che ricevono o trattano tali informazioni e metadati statistici nello Stato membro di importazione devono garantire che i loro sistemi informatici siano protetti a un livello equivalente a quello previsto dalla politica di sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (3), alle relative norme di attuazione e standard di sicurezza corrispondenti.

Sezione 36

Protezione dei dati

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente allegato, le ASN adempiono ai loro compiti ai fini del presente allegato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (4).

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione (Eurostat) nell’ambito del presente allegato, esso è conforme al regolamento (UE) 2018/1725 (5).

Sezione 37

Formato dei dati riservati scambiati e procedura per lo scambio

1.

Le informazioni statistiche e i metadati scambiati nel contesto del presente capitolo sono scambiati in formato elettronico e trasmessi o caricati tramite il punto unico di accesso della Commissione (Eurostat) per i dati e, se del caso, per i metadati.

2.

Gli Stati membri dovrebbero applicare gli standard in materia di scambio dei dati conformemente agli orientamenti forniti in materia dalla Commissione (Eurostat).

(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(3)  Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell’11.1.2017, pag. 40).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


Appendice

Elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni

a)

Oro monetario;

b)

strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi i pagamenti per servizi quali l’affrancatura, le imposte o i canoni;

c)

merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,

la durata prevista dell’uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,

l’esportazione/importazione intra-UE non deve essere dichiarata come cessione/acquisto intra-UE ai fini dell’IVA o per le esportazioni/importazioni extra-UE non è previsto né si è realizzato alcun trasferimento della proprietà;

d)

merci che circolano tra:

uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri o in paesi terzi, e

lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri, paesi terzi od organizzazioni internazionali;

le zone franche territoriali comprendono le ambasciate, i consolati, le basi militari e le basi scientifiche al di fuori del territorio del paese d’origine;

e)

beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

f)

dati e software scaricati da Internet;

g)

beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempre che siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

materiale pubblicitario,

campioni commerciali;

h)

beni destinati a essere riparati o sottoposti a manutenzione e beni riparati o sottoposti a manutenzione, pezzi di ricambio utilizzati nel quadro della riparazione o manutenzione e pezzi difettosi sostituiti;

i)

mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio;

j)

beni dichiarati oralmente alle autorità doganali, di natura commerciale, purché il loro valore non superi la soglia statistica per gli scambi extra-UE pari a 1 000 EUR in valore o 1 000 kg in massa netta, oppure di natura non commerciale;

k)

i beni immessi in libera pratica dopo essere posti sotto il regime doganale del perfezionamento attivo sono esclusi dagli scambi extra-UE di beni;

l)

periodici in abbonamento;

m)

beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale; corredi e oggetti mobili, appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale in occasione del suo matrimonio; beni personali ricevuti nel quadro di una successione; corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti; bare contenenti i corpi, urne funerarie contenenti le ceneri di defunti e oggetti di ornamento funebre trasportati con le bare e le urne; merci inviate a enti caritativi o filantropici e merci a favore delle vittime di catastrofi.


ALLEGATO VI

Specifiche tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi

Sezione 1

Disposizioni generali

1.

La Commissione pubblica una guida per i compilatori di statistiche europee sulla fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura. Tale guida integrerà il manuale sulle statistiche degli scambi internazionali di servizi 2010 (MSITS 2010) e la guida per i compilatori in relazione al MSITS 2010.

2.

La prima edizione della guida per i compilatori di statistiche europee sulla fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura sarà pubblicata entro la fine del 2021. Una seconda edizione riveduta sarà pubblicata entro la fine del 2023.

3.

La prima edizione della guida per i compilatori di statistiche europee sulla fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura descriverà i metodi generali di stima che possono essere utilizzati per stimare le modalità di fornitura, compresi i metodi per stimare i valori delle merci e i servizi di distribuzione. L’approccio semplificato del MSITS 2010 costituisce il punto di partenza di tali metodi. I metodi generali di stima si basano su metodi di stima e di modellizzazione statistica, altre statistiche sulle imprese e fonti di dati amministrativi. In generale, tali approcci non si basano su ipotesi e/o evidenze specifiche per paese e possono essere utilizzati a prescindere dal paese.

4.

La seconda edizione riveduta della guida per i compilatori conterrà metodi raccomandati che possono essere utilizzati per stimare le modalità di fornitura, i valori delle merci e i servizi di distribuzione, utilizzando tutte le fonti disponibili e le tecniche di modellizzazione. I metodi raccomandati costituiscono approcci che possono essere utilizzati per affinare ulteriormente i metodi generali di stima, tenendo conto della specifica situazione amministrativa ed economica di un paese. Saranno previsti vari approcci per considerare tutti i casi di figura tipici.

5.

Dopo quattro anni di applicazione, la Commissione (Eurostat), in consultazione con le ASN degli Stati membri, deciderà se è necessario procedere a una revisione della guida Eurostat-OCSE per i compilatori delle statistiche sugli scambi di servizi secondo le caratteristiche delle imprese.

Sezione 2

Definizioni delle variabili e delle disaggregazioni

Ai fini delle statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura, si applicano le seguenti definizioni delle variabili e delle disaggregazioni.

I servizi sono il risultato di una attività di produzione che modifica le condizioni delle unità di consumo o agevola lo scambio di prodotti o di attività finanziarie. Generalmente, i servizi non sono entità distinte, su cui è possibile vantare diritti di proprietà, e non possono essere separati dalla rispettiva produzione.

La fornitura internazionale di servizi comprende:

gli scambi di servizi tra residenti e non residenti (corrispondenti alle modalità 1, 2 e 4, quali definite nella sezione 2, parte II) e

la fornitura di servizi attraverso le operazioni delle consociate estere (modalità 3, quale definita nella sezione 2, parte II).

I.   Variabili

1)   Variabile 460101 - Importazioni e acquisti di servizi

Le importazioni e gli acquisti di servizi consistono nel valore di tutti i servizi prestati da non residenti a favore di residenti e nel valore dei servizi prestati a livello internazionale a residenti tramite consociate estere stabilite nell’economia dichiarante. I servizi prestati da non residenti a residenti comprendono le modalità 1, 2 e 4 e i servizi prestati a residenti tramite consociate estere stabilite nell’economia dichiarante corrispondono alla modalità 3, come definita nella parte II, punto 1.

2)   Variabile 460201 - Esportazioni e prestazioni di servizi

Le esportazioni e le prestazioni di servizi consistono nel valore di tutti i servizi prestati da residenti a favore di non residenti e nel valore dei servizi prestati a livello internazionale a residenti di un altro paese mediante la costituzione di una consociata estera (controllata da un’unità residente) in tale paese. I servizi prestati da residenti a non residenti comprendono le modalità 1, 2 e 4 e i servizi prestati tramite una consociata estera corrispondono alla modalità 3, come definita nella parte II, punto 1.

3)   Variabile 240401 - Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese

Il «valore statistico» per i servizi è definito come il valore dei servizi scambiati tra residenti e non residenti ai prezzi di mercato. I prezzi di mercato fanno riferimento al valore di scambio corrente, ossia ai valori ai quali i servizi sono scambiati o potrebbero essere scambiati contro denaro tenendo conto di eventuali sconti, rimborsi o altre rettifiche.

Il valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese è pertanto il valore, a prezzi di mercato, del totale dei servizi prestati da non residenti a favore di residenti.

4)   Variabile 251101 - Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese

Il «valore statistico» per i servizi è definito come il valore dei servizi scambiati tra residenti e non residenti ai prezzi di mercato. I prezzi di mercato fanno riferimento al valore di scambio corrente, ossia ai valori ai quali i servizi sono scambiati o potrebbero essere scambiati contro denaro tenendo conto di eventuali sconti, rimborsi o altre rettifiche.

Il valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese è pertanto il valore, a prezzi di mercato, del totale dei servizi prestati da residenti a favore di non residenti.

II.   Disaggregazioni

1.   Disaggregazione per modalità di fornitura

I servizi prestati a livello internazionale possono essere disaggregati secondo le seguenti quattro modalità di fornitura.

Modalità 1 - Fornitura transfrontaliera: si ha quando un servizio è fornito «dal territorio di un paese al territorio di un qualsiasi altro paese». È un caso assimilabile a quello degli scambi di merci in cui il prodotto è fornito oltre frontiera e il consumatore e il fornitore rimangono nei rispettivi territori.

Modalità 2 - Consumo all’estero: si ha quando il servizio viene prestato «nel territorio di un paese a favore del consumatore di servizi di un qualsiasi altro paese», il che significa che il consumatore o la sua proprietà si trovano all’estero. Ne sono un esempio tipico le attività turistiche come le visite a musei e teatri e i viaggi all’estero per cure mediche o per seguire corsi di lingue. Sono compresi anche i servizi come le riparazioni di navi all’estero, allorché solo il bene del consumatore è trasferito o si trova all’estero.

Modalità 3 - Presenza commerciale: si ha nel caso di una prestazione di un servizio «da parte di un prestatore di servizi di un paese, tramite la presenza commerciale sul territorio di un qualsiasi altro paese». Per i prestatori di servizi è spesso necessario stabilire una presenza commerciale all’estero in modo da instaurare un contatto più stretto con il consumatore nelle varie fasi della produzione, della distribuzione, della commercializzazione, della vendita e della consegna, nonché nel contesto dei servizi post-vendita. La presenza commerciale su un mercato estero comprende non solo le persone giuridiche in senso stretto, ma anche i soggetti giuridici che possiedono alcune delle stesse caratteristiche, come gli uffici di rappresentanza e le filiali. Rientrano in tale contesto, ad esempio, i servizi finanziari prestati da una filiale o da una succursale di una banca estera, i servizi medici prestati da un ospedale di proprietà straniera e i corsi offerti da una scuola di proprietà straniera.

Modalità 4 - Presenza di persone fisiche: si ha quando un prestatore è temporaneamente presente nel territorio di un’economia diversa dalla propria per fornire un servizio commerciale. La modalità 4 è definita come la prestazione di un servizio «da parte di un prestatore di servizi di un paese, tramite la presenza di persone fisiche sul territorio di un qualsiasi altro paese». Generalmente si considera che rientrino in tale modalità 4:

i fornitori di servizi contrattuali, siano essi dipendenti di un prestatore di servizi straniero o lavoratori autonomi;

i lavoratori trasferiti all’interno di una società e i lavoratori stranieri assunti direttamente da imprese stabilite all’estero;

i venditori di servizi che entrano nel paese ospitante per stabilire rapporti contrattuali per un contratto di servizi o le persone incaricate di organizzare la presenza commerciale.

2.   Disaggregazione per prodotto sulla base delle componenti, dei raggruppamenti complementari e delle componenti dettagliate della classificazione EBOPS 2010

Le componenti, i raggruppamenti complementari e le componenti dettagliate dell’EBOPS richiesti sono conformi all’EBOPS 2010 e al MSITS 2010 e sono definiti qui di seguito.

1.   Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi

I servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi comprendono le attività di lavorazione, assemblaggio, etichettatura e confezionamento, eseguite da imprese che non sono proprietarie dei beni. Ne sono un esempio la raffinazione del petrolio, la liquefazione del gas naturale e l’assemblaggio di capi d’abbigliamento e di dispositivi elettronici. Sono escluse le operazioni di assemblaggio di elementi prefabbricati (comprese nelle costruzioni) e le operazioni di etichettatura e di confezionamento accessorie al trasporto (incluse nei servizi di trasporto).

Alla fabbricazione provvede un’entità che non è proprietaria dei beni e che percepisce un compenso dal proprietario. Non verificandosi un trasferimento della proprietà dei beni, non si registra pertanto alcuna operazione relativa a merci in generale tra l’impresa di lavorazione e il proprietario. In questa voce sono inclusi solo i compensi riconosciuti all’impresa di lavorazione, anche se questi possono includere il costo dei materiali da essa acquistati.

Un elemento di scambi internazionali si ha allorché la lavorazione è svolta da un residente di un’economia per il proprietario dei beni che è residente di un’altra economia. Il trattamento di questi servizi non è subordinato al fatto o meno che il proprietario dei beni li abbia precedentemente posseduti fisicamente o li possieda fisicamente in un momento successivo.

2.   Servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove

Tra i servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove figurano le attività di manutenzione e di riparazione svolte da residenti su beni di proprietà di non residenti (e viceversa). Le riparazioni possono essere eseguite presso il riparatore o altrove. Rientrano in tale rubrica la manutenzione e la riparazione di navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto. La pulizia dei mezzi di trasporto è inclusa nei servizi di trasporto. La manutenzione e la riparazione di opere edili sono incluse nelle costruzioni. La manutenzione e la riparazione di computer sono incluse nei servizi informatici.

Il valore registrato a titolo di manutenzione e riparazione è il valore dei lavori di riparazione effettuati, non il valore lordo dei beni prima e dopo la loro riparazione. Il valore dei servizi di manutenzione e di riparazione comprende tutte le parti o i materiali forniti dal riparatore e inclusi nel prezzo (parti e materiali fatturati separatamente sono esclusi dai servizi e inclusi nelle merci in generale). Sono incluse sia le minute riparazioni finalizzate ad assicurare la funzionalità del bene sia le riparazioni di maggiore entità che ne incrementano l’efficienza o la capacità o ne prolungano la vita. Non viene operata alcuna distinzione tra le riparazioni incluse dal cliente nei consumi intermedi e quelle incluse negli investimenti.

3.   Trasporti

Il trasporto riguarda il movimento di persone e di cose da un luogo a un altro, compresi i relativi servizi di supporto e ausiliari e il noleggio con operatore. Sono inclusi anche i servizi postali e di corriere. I trasporti possono essere classificati secondo il modo di trasporto e ciò che viene trasportato (passeggeri o merci).

Un fornitore di servizi di trasporto può ricorrere al subappalto per potersi avvalere dei servizi di altri operatori per la prestazione di una parte del servizio di trasporto finale. Tali servizi dovrebbero essere registrati su base lorda. Ad esempio, un fornitore di servizi di corriere potrebbe stipulare un contratto separato con più operatori di trasporto. Le commissioni dovute dai prestatori di servizi di trasporto a un agente dovrebbero essere registrate separatamente.

3.1.   Trasporto marittimo

Il trasporto marittimo comprende tutti i servizi internazionali di trasporto di merci e passeggeri effettuati da navi marittime, ma non comprende il trasporto mediante condotte sottomarine (incluse nel trasporto mediante condotte) né i costi dei biglietti di viaggi in crociera (inclusi nei viaggi).

3.2.   Trasporto aereo

Il trasporto aereo comprende tutti i servizi internazionali di trasporto di merci e passeggeri tramite aeromobili.

3.3.   Altri modi di trasporto

Sono compresi tutti i servizi di trasporto non prestati via mare o per via aerea. Sono compresi i modi di trasporto di cui in appresso.

Il trasporto spaziale include i lanci di satelliti da parte di imprese commerciali per conto dei proprietari dei satelliti (quali le società di telecomunicazioni) e altre attività svolte da operatori di veicoli spaziali, quale il trasporto di beni e persone per esperimenti scientifici. Sono inclusi anche i trasporti spaziali di passeggeri e gli esborsi sostenuti da un’economia per far viaggiare i propri residenti su veicoli spaziali di un’altra economia.

Il trasporto ferroviario comprende i trasporti internazionali per ferrovia.

Il trasporto su strada comprende il trasporto internazionale di merci su camion e autocarri e il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e pullman.

Il trasporto per vie d’acqua interne comprende i trasporti internazionali su fiumi, canali e laghi. Sono incluse le vie d’acqua interne a un paese e quelle in comune tra due o più paesi.

Il trasporto mediante condotte riguarda i trasporti mediante condotte, ad esempio, di petrolio e di altri prodotti petroliferi, di acqua e di gas. Sono esclusi i servizi, normalmente prestati al consumatore a partire da sottostazioni, di distribuzione di acqua, gas e prodotti petroliferi (inclusi negli altri servizi alle imprese n.i.a.) e il valore dei prodotti trasportati (inclusi nelle merci in generale).

La trasmissione di energia elettrica comprende il movimento o il trasferimento di energia elettrica ad alta tensione su un insieme interconnesso di linee e relativi impianti tra i centri di fornitura e i punti di riduzione della tensione dell’energia, prima di distribuirla ai consumatori o ad altri sistemi elettrici. La trasmissione si considera conclusa quando l’energia elettrica entra negli impianti di distribuzione di un sistema elettrico che fornisce energia elettrica a utenti finali per il consumo. L’energia elettrica in sé è esclusa (in quanto inclusa nelle merci in generale), così come la distribuzione di energia elettrica, che consiste nella consegna di energia elettrica dalla sottostazione al consumatore (inclusa negli altri servizi alle imprese n.i.a.).

Gli altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti comprendono tutti gli altri servizi di trasporto che non possono essere attribuiti a nessuna delle componenti dei servizi di trasporto descritte in precedenza.

3.4.   Servizi postali e di corriere

I servizi postali e di corriere comprendono la raccolta, il trasporto e la consegna di lettere, giornali, periodici, opuscoli, altri stampati, colli e pacchi. Includono anche i servizi allo sportello degli uffici postali, quali le vendite di francobolli, i servizi di fermoposta, i servizi telegrafici e il servizio di locazione di caselle postali.

Facoltativo: Valutazione dei servizi di trasporto merci sulla base delle transazioni

Al fine di integrare i dati relativi al trasporto merci compilati secondo i principi di valutazione fob/fob delle merci sono necessarie ulteriori informazioni sul valore dei servizi di trasporto merci resi da residenti a non residenti e viceversa. Queste informazioni sono utili perché rappresentano le reali transazioni di mercato come esse si verificano, senza correzioni, rettifiche o stime.

In questo caso, il servizio di trasporto viene registrato esclusivamente qualora una transazione di servizi di trasporto avvenga tra un residente e un non residente. La registrazione del servizio di trasporto separato dipende dalle condizioni di consegna specificate nel contratto di vendita o di acquisto delle merci e realizzate nella transazione di mercato.

Quando il contratto di trasporto è stipulato tra due residenti per servizi di trasporto da fornire in merito a un bene esportato, il servizio di trasporto sarebbe escluso sulla base di questo metodo di misurazione, ma una sua parte verrebbe inclusa se venissero applicati i principi della bilancia dei pagamenti. Ciò avviene, ad esempio, quando le condizioni di consegna stabilite nel contratto di vendita o di acquisto di un bene sono franco domicilio («porto pagato») e quando l’esportatore ha stipulato con un residente dell’economia esportatrice di provvedere al servizio di trasporto. Il metodo di misurazione basato sulle transazioni si applicherebbe nel caso di:

contratti per la prestazione di servizi di trasporto stipulati tra un residente e un non residente, con termine di consegna franco fabbrica; registrazione del servizio di trasporto completo, compresa la parte del servizio di trasporto prestato prima della frontiera dell’economia esportatrice;

servizi di trasporto prestati tra residenti e non residenti per quanto riguarda la navigazione cross trade e la navigazione costiera o il cabotaggio.

4.   Viaggi

La componente della classificazione EBOPS 2010 differisce dalla maggior parte dei servizi oggetto di scambi internazionali in quanto è basata sull’operatore. A differenza della maggior parte dei servizi nell’EBOPS, i viaggi non costituiscono un prodotto specifico, ma consistono in una serie di beni e servizi consumati da non residenti nell’economia da essi visitata. I viaggi sono definiti come i beni e i servizi acquistati in un’economia da non residenti, per uso proprio o per essere offerti a terzi, nel corso di soggiorni in tale economia. Sono compresi i soggiorni di qualsiasi durata, purché non vi sia alcun trasferimento di residenza.

I beni e i servizi più comuni inclusi nei viaggi sono i servizi di alloggio, i prodotti alimentari, le bevande e i trasporti acquistati all’interno dell’economia visitata (tutti consumati nell’economia che li fornisce). Sono inclusi anche i regali, i souvenir e gli altri articoli acquistati per uso proprio e che possono essere portati fuori dalle economie visitate.

In linea con il principio della competenza, i beni e i servizi acquistati durante la visita, ma pagati in precedenza o successivamente, sono inclusi nei viaggi. L’acquisto dei beni e dei servizi può avvenire in vari modi: tramite il loro pagamento da parte della persona che si reca all’estero o per suo conto, mediante fornitura senza contropartita (ad esempio, vitto e alloggio gratuiti, nel qual caso vi è anche un corrispondente trasferimento) o produzione per conto proprio (come in alcuni casi di proprietà immobiliare e di alloggi in multiproprietà).

5.   Costruzioni

Comprendono la creazione, la gestione, la trasformazione, la riparazione o l’ampliamento di capitale fisso nella forma di fabbricati, miglioramenti dei terreni con lavori di ingegneria e altre opere quali strade, ponti e dighe. Sono inclusi anche i correlati lavori di installazione e assemblaggio e di preparazione del cantiere, i lavori generali di costruzione nonché i servizi specializzati, quali tinteggiatura, installazione di impianti idraulici e demolizione.

Le costruzioni sono valutate su base lorda, vale a dire compresi tutti i beni e i servizi utilizzati come input per l’attività, gli altri costi di produzione e il risultato di gestione spettante ai proprietari dell’impresa di costruzione. Questo principio di valutazione è identico a quello che si applica nella valutazione di tutta la produzione (sia di beni sia di servizi), come descritto nell’SCN 2008.

Quando un’impresa di costruzioni presta i suoi servizi all’estero attraverso una presenza fisica per un lungo periodo di tempo (superiore a 12 mesi), ma senza creare un’entità giuridica nel paese del cliente, e se le operazioni sono sufficientemente consistenti, il compilatore potrebbe valutare l’opportunità sotto il profilo statistico di prevedere un’unità istituzionale fittizia. In questo caso, le transazioni internazionali corrispondenti non sono considerate come scambi di servizi bensì registrate come flussi finanziari, reddito e stock di investimenti diretti esteri e i dati corrispondenti alle sue operazioni dovrebbero essere considerati dati FATS. Se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte, le transazioni internazionali sono considerate scambi di servizi tra residenti e non residenti.

6.   Servizi assicurativi e pensionistici

I servizi assicurativi e pensionistici comprendono la fornitura a non residenti di vari tipi di assicurazioni da parte di imprese di assicurazione residenti e viceversa.

Le assicurazioni garantiscono a singole unità (amministrazioni pubbliche, imprese e famiglie) esposte a taluni rischi una protezione finanziaria contro le conseguenze del verificarsi di determinati eventi. Gli assicuratori inoltre agiscono spesso da intermediari finanziari che investono i fondi raccolti da queste unità in attività finanziarie o di altro tipo al fine di far fronte a future richieste di indennizzi.

I fondi pensione sono istituiti per fornire prestazioni a favore di determinati gruppi di lavoratori dipendenti al momento del pensionamento o in caso di invalidità. Sono simili alle assicurazioni in quanto agiscono in qualità di intermediari per quanto riguarda l’investimento dei fondi per i beneficiari e ridistribuiscono alcuni rischi.

I servizi assicurativi e pensionistici comprendono: assicurazioni dirette, riassicurazioni, servizi ausiliari delle attività assicurative, servizi pensionistici e servizi di garanzie standard.

7.   Servizi finanziari

I servizi finanziari comprendono i servizi di intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari, ad eccezione di quelli prestati dalle imprese di assicurazione e dai regimi pensionistici. Tali servizi comprendono quelli generalmente prestati da banche e da altri ausiliari e intermediari finanziari. Sono inclusi i servizi prestati in relazione alle transazioni su strumenti finanziari, nonché altri servizi correlati all’attività finanziaria, compresi, tra l’altro, i depositi e i prestiti, le lettere di credito, i servizi di carte di credito, le commissioni e gli oneri inerenti a contratti di leasing finanziario, factoring, sottoscrizione di titoli e compensazione dei pagamenti. Sono inclusi anche i servizi di consulenza finanziaria, di custodia di attività finanziarie o di oro, di gestione di attività finanziarie, di monitoraggio, di comodità, di approvvigionamento di liquidità, di assunzione di rischi diversi da un’assicurazione, di gestione di acquisizioni e di fusioni e di rating del credito, nonché i servizi borsistici o di fiduciarie.

I servizi finanziari possono essere addebitati tramite: oneri espliciti, margini sulle operazioni di compravendita, la detrazione dei costi di gestione delle attività dai redditi da capitale da percepire, nel caso delle entità patrimoniali, oppure margini tra il tasso di interesse e il tasso di riferimento sui prestiti e sui depositi [definiti servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM)].

Per gli intermediari finanziari, il saldo tra oneri espliciti e impliciti può variare nel tempo e da un’istituzione all’altra: sono pertanto necessari i dati relativi a entrambi per ottenere un quadro completo della loro prestazione di servizi.

8.   Compensi per l’utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove

I compensi per l’utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove comprendono:

i corrispettivi per l’uso di diritti di proprietà (quali brevetti, marchi di fabbrica, diritti d’autore e disegni e processi industriali, compresi i segreti commerciali e il franchising) originati, oltre che da ricerca e sviluppo, anche dal marketing;

i corrispettivi per licenze di riproduzione o di distribuzione di proprietà intellettuale incorporata in originali o prototipi (quali diritti d’autore su libri e manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore) e dei relativi diritti (ad esempio, per esibizioni dal vivo e la trasmissione televisiva, via satellite o via cavo).

9.   Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione

I servizi informatici e di telecomunicazione sono definiti in funzione della natura del servizio e non della modalità con cui sono prestati. I servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione possono essere ulteriormente disaggregati in tre sottocomponenti: servizi di telecomunicazione, servizi informatici e servizi di informazione.

9.1.   Servizi di telecomunicazione

I servizi di telecomunicazione comprendono la trasmissione di suoni, immagini, dati o altre informazioni via telefono, telex, telegramma, cavi radiotelevisivi, satelliti radiotelevisivi, posta elettronica, fax ecc., e includono i servizi in rete alle imprese e i servizi di teleconferenza e di supporto. Non è incluso il valore delle informazioni trasportate. Sono compresi anche i servizi di telefonia mobile, i servizi Internet e i servizi di accesso online, inclusa la fornitura di accesso a Internet. Sono esclusi i servizi per l’installazione di dispositivi per la rete telefonica (che rientrano nelle costruzioni) e i servizi inerenti a basi di dati (inclusi nei servizi d’informazione).

9.2.   Servizi informatici

I servizi informatici comprendono i servizi relativi a hardware e software e i servizi di elaborazione dati.

9.3.   Servizi d’informazione

I servizi d’informazione sono suddivisi in servizi delle agenzie di stampa e altri servizi di informazione:

i servizi delle agenzie di stampa includono la fornitura ai mezzi di comunicazione di notizie, fotografie e articoli;

gli altri servizi di informazione includono i servizi inerenti a basi di dati, quali concezione di un database, memorizzazione dei dati e diffusione di dati e di basi di dati (inclusi directory ed elenchi di indirizzi), sia in linea sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo, e i portali di ricerca sul Web (compresi i servizi dei motori di ricerca finalizzati a cercare indirizzi Internet per i clienti che lo richiedono tramite l’inserimento di parole chiave). Sono inclusi inoltre: gli abbonamenti diretti e non plurimi a giornali e periodici, via e-mail, trasmissione elettronica o altri mezzi, altri servizi di fornitura di contenuti in linea e i servizi di biblioteche e archivi (i giornali e i periodici in blocco rientrano tra le merci in generale).

Sono inclusi nei servizi d’informazione i contenuti scaricati, diversi da software o da prodotti audiovisivi o correlati.

10.   Altri servizi alle imprese

Rientrano in tale categoria: i servizi di ricerca e sviluppo, i servizi professionali e di consulenza manageriale, i servizi tecnici, i servizi connessi al commercio e gli altri servizi alle imprese.

10.1.   Servizi di ricerca e sviluppo

I servizi di ricerca e sviluppo comprendono i servizi correlati alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi e si riferiscono ad attività nel campo delle scienze fisiche, delle scienze sociali e delle scienze umane.

10.2.   Servizi professionali e di consulenza manageriale

I servizi professionali e di consulenza manageriale comprendono: 10.2.A. Servizi legali, contabili, di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni; 10.2.B. Servizi di pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione.

10.2.1.   (voce facoltativa) Servizi legali, contabili, di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni

I servizi per la gestione generale di una filiale, di una succursale o di una società collegata prestati da un’impresa madre o da un’altra impresa consociata sono spesso inclusi tra i servizi legali, contabili, di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni.

10.2.2.   (voce facoltativa) Servizi di pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione

I servizi di pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione oggetto di transazione tra residenti e non residenti includono la progettazione, la creazione e la commercializzazione di messaggi pubblicitari da parte di agenzie pubblicitarie, la pianificazione dei media, inclusa la compravendita di spazi pubblicitari, i servizi di esposizione prestati da fiere commerciali, la promozione di prodotti all’estero, le ricerche di mercato, il telemarketing e i sondaggi d’opinione su vari argomenti.

10.3.   Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese

Comprendono: servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici; trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario; servizi di leasing operativo; servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese n.i.a.

10.3.1.   (voce facoltativa) Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici

10.3.2.   (voce facoltativa) Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario

Il trattamento dei rifiuti e disinquinamento e i servizi in ambito agricolo e minerario sono suddivisi in tre parti: trattamento dei rifiuti e disinquinamento; servizi accessori all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca; servizi accessori all’attività mineraria e all’estrazione di petrolio e di gas.

10.3.3.   (voce facoltativa) Servizi di leasing operativo

I servizi di leasing operativo consistono nel noleggio di un bene prodotto, sulla base di un contratto che assicura l’uso del bene al locatario senza l’intero trasferimento a quest’ultimo dei rischi e dei benefici associati alla proprietà. I servizi di leasing operativo comprendono il noleggio, senza operatore, di navi, aeromobili e mezzi di trasporto, quali carri ferroviari, container e impianti di trivellazione, tra residenti e non residenti. Sono inclusi anche i contratti di leasing operativo relativi ad altri tipi di attrezzature, che possono essere distinti in base alle seguenti caratteristiche:

il locatore normalmente detiene uno stock di beni che gli utenti possono noleggiare o affittare a richiesta, o con breve preavviso;

i beni possono essere noleggiati per periodi variabili e il locatario può rinnovare il noleggio al termine del periodo di locazione;

il locatore è spesso responsabile della manutenzione e della riparazione del bene nell’ambito del servizio fornito al locatario.

10.3.4.   (voce facoltativa) Servizi connessi al commercio

I servizi connessi al commercio comprendono le commissioni sulle operazioni su beni e servizi da corrispondere a commercianti, mediatori in merci, intermediari, banditori d’asta e commissionari. Tali servizi comprendono, ad esempio, le commissioni dovute a banditori d’asta e commissionari per la vendita di navi, aeromobili e altri beni. Se l’operatore è proprietario delle merci vendute, il suo margine è generalmente incluso, in modo indistinto, nel valore delle merci.

I margini non inclusi nel prezzo fob delle merci sono inclusi nei servizi connessi al commercio. Sono esclusi dai servizi connessi al commercio gli oneri di franchising (inclusi nei compensi per l’utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.), gli oneri di intermediazione su strumenti finanziari (inclusi nei servizi finanziari) e gli oneri relativi ai trasporti come le commissioni di agenzia (incluse nei trasporti).

10.3.5.   (voce facoltativa) Altri servizi alle imprese n.i.a.

Gli altri servizi alle imprese n.i.a. comprendono i servizi di distribuzione di acqua, di vapore, di gas o di prodotti petroliferi, nonché i servizi di distribuzione di energia elettrica, nel caso in cui possano essere individuati separatamente rispetto ai servizi di trasmissione (la trasmissione di tali prodotti è registrata nei trasporti); i servizi di fornitura di aria condizionata; i servizi di collocamento di personale (i servizi prestati da tale personale sono registrati alla voce relativa ai rispettivi servizi); i servizi investigativi e di vigilanza; i servizi di traduzione e interpretazione; i servizi fotografici; la pulizia di edifici; i servizi immobiliari per le imprese; qualsiasi altro servizio alle imprese che non possa essere classificato in nessuno dei servizi alle imprese elencati in precedenza.

11.   Servizi personali, culturali e ricreativi

Sono comprese le tipologie: Servizi audiovisivi e connessi e Altri servizi personali, culturali e ricreativi.

11.1.   Servizi audiovisivi e connessi

I servizi audiovisivi e connessi comprendono i servizi associati alle attività audiovisive (film, musica, radio e televisione) nonché i servizi relativi alle attività dello spettacolo.

11.2.   Altri servizi personali, culturali e ricreativi

Sono comprese le tipologie: Servizi di istruzione, Servizi sanitari, Servizi culturali e ricreativi e Altri servizi personali.

12.   Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche non inclusi altrove

Rientrano tra i beni e i servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a.:

i beni e i servizi forniti da e a zone franche territoriali quali ambasciate e basi militari;

i beni e i servizi acquistati dall’economia ospitante da parte di diplomatici, personale consolare e militari di stanza all’estero e persone a loro carico;

i servizi prestati dalle e alle amministrazioni pubbliche e non inclusi in altre categorie di servizi.

Raggruppamento complementare dell’EBOPS 2010

Il totale delle transazioni connesse al commercio comprende tutte le transazioni connesse ai servizi di distribuzione di beni e servizi. Include le commissioni sulle transazioni su beni e servizi da corrispondere a commercianti, mediatori di merci, intermediari ecc. che non sono proprietari delle merci oggetto della compravendita (incluse nei servizi connessi al commercio), nonché i margini degli operatori. I margini dei commercianti all’ingrosso e al dettaglio sono generalmente inclusi in maniera indistinta nel valore dei prodotti venduti (anche per i beni oggetto di merchanting) e non sono presentati separatamente nelle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti.

Il totale delle transazioni connesse al commercio comprende:

a)

i servizi connessi al commercio;

b)

i servizi di distribuzione stimati inclusi nel valore dei prodotti venduti (compresi i beni oggetto di merchanting).

I servizi di distribuzione comprendono i margini commerciali dei grossisti e dei dettaglianti.

Nell’SCN 2008, i commercianti all’ingrosso e al dettaglio sono definiti come entità che acquistano e rivendono beni senza sottoporli ad alcun trattamento oppure solo a un trattamento minimo (ad esempio, pulizia e confezionamento). Essi forniscono un servizio ai produttori e ai consumatori di merci provvedendo alla conservazione, alla presentazione e alla consegna di una selezione di prodotti in locali adatti, rendendone più facile l’acquisto. La loro produzione è misurata dal valore totale dei margini commerciali realizzati dalla vendita dei prodotti acquistati per essere rivenduti. I margini che rappresentano tali servizi di distribuzione sono inclusi nei valori fob delle merci alle quali si riferiscono oppure sono forniti dall’importatore.

Tabella 1. Disaggregazione per prodotto in base alle componenti principali e dettagliate e ai raggruppamenti complementari della classificazione EBOPS 2010

Componenti principali dell’EBOPS 2010

Componenti dettagliate dell’EBOPS 2010

1.

Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi

 

2.

Servizi di manutenzione e di riparazione n.i.a.

Facoltativo: 2.a di cui: beni

3.

Trasporti

Facoltativo: Valutazione dei servizi di trasporto merci sulla base delle transazioni

3.1.

Trasporto marittimo

3.2.

Trasporto aereo

3.3.

Altri modi di trasporto

3.4.

Servizi postali e di corriere

4.

Viaggi

4.a.

di cui: beni

5.

Costruzioni

5.a.

di cui: beni

6.

Servizi assicurativi e pensionistici

 

7.

Servizi finanziari

 

8.

Compensi per l’utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.

 

9.

Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione

9.1.

Servizi di telecomunicazione

 

9.2.

Servizi informatici

 

9.3.

Servizi d’informazione

10.

Altri servizi alle imprese

10.1.

Servizi di ricerca e sviluppo

 

10.2.

Servizi professionali e di consulenza manageriale

 

Voci facoltative:

 

10.2.1.

Servizi legali, contabili, di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni

 

10.2.2.

Servizi di pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione

 

10.3.

Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese

 

Voci facoltative:

 

10.3.1.

Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici

 

10.3.2.

Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario

 

10.3.3.

Servizi di leasing operativo

 

10.3.4.

Servizi connessi al commercio

 

10.3.5.

Altri servizi alle imprese n.i.a.

11.

Servizi personali, culturali e ricreativi

11.1.

Servizi audiovisivi e connessi

 

11.2.

Altri servizi personali, culturali e ricreativi

12.

Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a.

12.a.

di cui: beni

Raggruppamento complementare dell’EBOPS 2010

C.

Totale delle transazioni connesse al commercio (voce facoltativa)

C.a

Servizi connessi al commercio (rubrica 10.3.4 — voce facoltativa)

C.b

Servizi di distribuzione

Tabella 2. Disaggregazione per prodotto secondo la classificazione CPA (trasmissione volontaria di dati)

La seguente disaggregazione descrive il livello di dettaglio suggerito per la trasmissione volontaria di dati secondo la classificazione CPA.

La CPA è la classificazione europea dei prodotti (beni e servizi) associata alle attività. Nella CPA, ciascun prodotto è classificato in un’unica voce della classificazione delle attività. Esso è quindi attribuito all’attività economica che lo produce. Di conseguenza, la CPA presenta la stessa struttura della classificazione delle attività economiche (NACE) e viene utilizzata nei conti nazionali.

A-U

TOTALE SERVIZI

A

PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

B

PRODOTTI DELLE MINIERE E DELLE CAVE

C

PRODOTTI TRASFORMATI E MANUFATTI

D

ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE D’ACQUA; RETI FOGNARIE, SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE

F

LAVORI DI COSTRUZIONE ED OPERE DI EDILIZIA CIVILE

G

SERVIZI DI VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; SERVIZI DI RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45

Servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio e di riparazione di autoveicoli e motocicli

46

Servizi di vendita all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

47

Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

H

SERVIZI DI TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49

Servizi di trasporto terrestre e di trasporto mediante condotte

50

Servizi di trasporto marittimo e per vie d’acqua

51

Servizi di trasporto aereo

52

Servizi di magazzinaggio e di supporto per i trasporti

53

Servizi postali e di corriere

I

SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55

Servizi di alloggio

56

Servizi di ristorazione e di vendita di bevande

J

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

58

Servizi di editoria

59

Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi; edizione di registrazioni sonore e edizioni musicali

60

Servizi di programmazione e di emissione radiofonica e televisiva

61

Servizi di telecomunicazione

62

Programmazione informatica, consulenze e servizi connessi

63

Servizi d’informazione

K

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI

64

Servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

65

Servizi connessi alle assicurazioni, alle riassicurazioni e ai fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

66

Servizi ausiliari dei servizi finanziari e dei servizi assicurativi

L

SERVIZI IMMOBILIARI

M

SERVIZI PROFESSIONALI, SCIENTIFICI E TECNICI

69

Servizi legali e contabilità

70

Servizi di sedi sociali; servizi di consulenza in materia amministrativo-gestionale

71

Servizi in materia di architettura e di ingegneria; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica

72

Servizi di ricerca e sviluppo scientifici

73

Servizi di pubblicità e studi di mercato

74

Altri servizi professionali, scientifici e tecnici

75

Servizi veterinari

N

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO

77

Servizi di locazione e leasing

78

Servizi del lavoro

79

Servizi delle agenzie di viaggio, degli operatori turistici ed altri servizi di prenotazione e servizi connessi

80

Servizi investigativi e di vigilanza

81

Servizi di manutenzione degli edifici e del paesaggio

82

Servizi amministrativi e di sostegno per le funzioni d’ufficio ed altri servizi di sostegno alle imprese

O

SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; SERVIZI DI ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

P

SERVIZI DI ISTRUZIONE

Q

SERVIZI SANITARI E DI ASSISTENZA SOCIALE

R

SERVIZI NEL CAMPO DELL’ARTE, DELLO SPETTACOLO E DEL TEMPO LIBERO

S

ALTRI SERVIZI

T

SERVIZI DI DATORE DI LAVORO SVOLTI DA FAMIGLIE E CONVIVENZE; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

U

SERVIZI FORNITI DA ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI


ALLEGATO VII

Modifica delle ponderazioni e dell’anno base e disposizioni transitorie per il dominio «Statistiche congiunturali delle imprese»

1.   

Gli Stati membri adeguano ove necessario il sistema di ponderazione degli indici compositi almeno ogni cinque anni. Le ponderazioni utilizzate nei sistemi di ponderazione aggiornati sono comunicate alla Commissione entro tre anni dalla fine del nuovo anno base. Ogni indice richiede proprie ponderazioni specifiche. Nella tabella che segue è specificata, per ogni singola variabile e disaggregazione del dominio «Statistiche congiunturali delle imprese», la variabile di ponderazione da utilizzare:

Variabili e disaggregazioni

Ponderazione

Iscrizioni, fallimenti

Numero di imprese attive

Produzione (volume)

Valore aggiunto

Fatturato netto, Prezzi alla produzione, Volume delle vendite, Permessi di costruire

Fatturato netto

Fatturato netto sul mercato interno, prezzi alla produzione

Fatturato netto sul mercato interno

Fatturato netto sul mercato non interno, prezzi alla produzione

Fatturato netto sul mercato non interno

Fatturato netto sul mercato non interno zona euro/zona extra euro, prezzi alla produzione (*1)

Ripartizione del fatturato netto sul mercato non interno

Numero di addetti dipendenti e indipendenti

Numero di addetti dipendenti e indipendenti

Ore lavorate dai dipendenti

Ore lavorate dai dipendenti

Retribuzioni lorde

Retribuzioni lorde

Prezzi all’importazione

Valore delle importazioni

Prezzi all’importazione zona euro/zona extra euro (*2)

Ripartizione del valore delle importazioni

Le ponderazioni dovrebbero essere basate sull’unità statistica «unità di attività economica» (UAE), fatta eccezione per le iscrizioni e i fallimenti per i quali le ponderazioni dovrebbero essere basate sull’unità statistica «impresa» (ENT). È possibile ricorrere a un’unità statistica utile ai fini delle statistiche congiunturali solo se l’UAE non è disponibile. Tutti gli Stati membri (piccoli, medi e grandi) devono trasmettere a Eurostat le disaggregazioni delle ponderazioni in base alle disaggregazioni dei paesi grandi quali definiti nei requisiti dei dati di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   

Il primo anno base è il 2015, il secondo anno base è il 2021 e il terzo anno base è il 2025. In seguito, ogni cinque anni gli Stati membri ribasano gli indici utilizzando come anni base gli anni con ultima cifra 0 o 5. Tutti gli indici devono essere rapportati al nuovo anno base entro tre anni dalla fine di tale nuovo anno base.

3.   

Disposizioni transitorie

a)

Se sono necessari adeguamenti sostanziali del sistema di produzione nazionale, i dati per i periodi di riferimento a decorrere da gennaio/1o trimestre 2021 a dicembre/4o trimestre 2023 possono essere trasmessi dopo i termini per la trasmissione dei dati di cui alle tabelle 2, 3, 5, 6 e 8, ma non oltre i termini di trasmissione indicati nelle tabelle 2, 3, 5, 6 e 8 per i periodi di riferimento gennaio/1o trimestre 2024.

b)

Per i periodi di riferimento anteriori a gennaio 2024, la variabile 140101 Produzione (volume) di cui all’allegato I, parte B, tabella 6, per la sezione F della NACE è disaggregata in B-115 (i dati per B-115 possono essere approssimati come somma delle divisioni F41 e F43) e B-116 (i dati per B-116 possono essere approssimati sulla base della divisione F42).


(*1)  Le ponderazioni del fatturato netto in base alla ripartizione zona euro/zona extra euro devono essere trasmesse unicamente dai paesi della zona euro.

(*2)  Le ponderazioni del valore delle importazioni in base alla ripartizione zona euro/zona extra euro devono essere trasmesse unicamente dai paesi della zona euro.


ALLEGATO VIII

Variabili connesse alle tematiche dettagliate del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici

I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi contengono, per le rispettive unità definite all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2152, le seguenti variabili per ciascuna delle tematiche dettagliate per unità. Le informazioni non devono essere conservate separatamente per ciascuna unità, se possono essere ricavate da un’altra o da altre unità.

Le voci senza alcuna annotazione sono obbligatorie, le voci contrassegnate con il termine «condizionale» sono obbligatorie se disponibili negli Stati membri, le voci contrassegnate con «parzialmente condizionale» sono obbligatorie, ad eccezione di quelle parti della voce che sono esplicitamente contrassegnate con «condizionale», e le voci contrassegnate con «facoltativo» sono raccomandate.

1.

UNITÀ GIURIDICA

Tematica dettagliata

Variabili

IDENTIFICAZIONE

1.1

 

Numero o numeri identificativi

(compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)

1.2

 

Denominazione

1.3

 

Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)

1.4

Facoltativo

Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

1.5

 

Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

1.6

 

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

1.7

 

Data di cessazione dell’unità giuridica

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE

1.8

 

Forma giuridica

1.9

 

Situazione dell’attività giuridica

1.10

Condizionale

Flag per le filiali nell’accezione di cui all’allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013

1.11

Facoltativo

Flag per le società veicolo nell’accezione di cui all’allegato A, capitolo 2, paragrafi da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013

RELAZIONI CON L’IMPRESA

1.12

Condizionale

Numero o numeri identificativi dell’impresa o delle imprese (3.1) cui l’unità appartiene

1.13

Condizionale

Data di associazione all’impresa o alle imprese

1.14

Condizionale

Data di separazione dall’impresa o dalle imprese

RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI

 

 

Riferimento a pertinenti registri in cui è iscritta l’unità giuridica e che contengono informazioni potenzialmente utili a fini statistici

1.15

Condizionale

Riferimento al registro di operatori intra-UE e riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extra-UE

1.16

Condizionale

Riferimento agli identificatori globali amministrativi, riferimento ai dati di bilancio (per le unità tenute a pubblicare i conti), riferimento al registro della bilancia dei pagamenti o al registro degli investimenti diretti esteri e riferimento al registro delle aziende agricole

RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE

1.17

 

Numero identificativo del gruppo di imprese (2.1) cui l’unità appartiene

1.18

 

Data di associazione al gruppo di imprese

1.19

 

Data di separazione dal gruppo di imprese

CONTROLLO DELLE UNITÀ

 

 

Le relazioni di controllo possono essere registrate dall’alto verso il basso (1.20a, 1.21a, 1.22a) o dal basso verso l’alto (1.20b, 1.21b, 1.22b). Per ciascuna unità è registrato solo il primo livello di controllo, diretto o indiretto (l’intera catena di controllo può essere ottenuta dalla loro combinazione).

1.20a

 

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche residenti controllate dall’unità giuridica

1.20b

 

Numero identificativo dell’unità giuridica residente controllante l’unità giuridica

1.21a

Parzialmente condizionale

Paese o paesi di registrazione, numero o numeri identificativi, denominazione e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall’unità giuridica. Condizionale per il numero o i numeri identificativi del registro degli eurogruppi

1.21b

Parzialmente condizionale

Paese di registrazione, numero identificativo, denominazione e indirizzo dell’unità giuridica non residente controllante l’unità giuridica. Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi.

1.22a

Condizionale

Numero o numeri di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall’unità giuridica

1.22b

Condizionale

Numero di partita IVA dell’unità giuridica non residente controllante l’unità giuridica

PROPRIETÀ DELLE UNITÀ

 

 

La proprietà può essere registrata dall’alto verso il basso (1.23a, 1.24a) o dal basso verso l’alto (1.23b, 1.24b). La soglia è pari al 10 % o più della proprietà diretta.

1.23a

Condizionale

a)

Numero o numeri identificativi e

b)

quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica

1.23b

Condizionale

a)

Numero o numeri identificativi e

b)

quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica

1.24a

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione e

b)

numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e

c)

denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e

d)

quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica e

e)

data di inizio/fine della partecipazione.

1.24b

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione e

b)

numero identificativo del registro degli eurogruppi e

c)

denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e

d)

quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica e

e)

data di inizio/fine della partecipazione.

2.

GRUPPO DI IMPRESE

Tematica dettagliata

Variabili

IDENTIFICAZIONE

2.1

Parzialmente condizionale

Numero o numeri identificativi.

Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi se il gruppo di imprese è multinazionale.

2.2

Facoltativo

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sul gruppo di imprese

2.3

 

Denominazione del gruppo di imprese, denominazione del registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali

2.4

Facoltativo

Breve descrizione del gruppo di imprese

2.5

Facoltativo

Indirizzo del sito Internet del gruppo di imprese

2.6

 

Numero identificativo dell’unità giuridica che costituisce il centro decisionale globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.

2.7

 

Paese di registrazione del centro decisionale globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente

2.8

Facoltativo

Indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica del centro decisionale globale

2.9

 

Numero identificativo dell’unità giuridica a capo del gruppo globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.

2.10

Facoltativo

Paese di registrazione, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica dell’unità a capo del gruppo globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente

2.10a

Condizionale

Paese di residenza dell’unità istituzionale ultima controllante se l’unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico

2.11

 

Tipologia di gruppi di imprese:

1.

gruppo interamente residente;

2.

gruppo di imprese multinazionale a controllo nazionale;

3.

gruppo di imprese multinazionale a controllo estero

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

2.12

 

Data di inizio delle attività del gruppo di imprese

2.13

 

Data di cessazione del gruppo di imprese

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE

2.14

 

Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice dell’attività principale del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.15

Facoltativo

Codice delle attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice delle attività secondarie del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.16

Condizionale

Numero di addetti dipendenti e indipendenti del gruppo di imprese, numero di addetti dipendenti e indipendenti del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.17

Condizionale

Fatturato netto (e valuta) del gruppo di imprese, fatturato netto (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.18

Condizionale

Attività totali (e valuta) del gruppo di imprese, attività totali (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.19

Facoltativo

Paesi in cui sono ubicate le unità locali o le imprese non residenti, paesi di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

3.

IMPRESA

Tematica dettagliata

Variabili

IDENTIFICAZIONE

3.1

Parzialmente condizionale

Numero o numeri identificativi

Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di iscrizione in tale registro

3.2

Facoltativo

Numero identificativo della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sull’impresa

3.3

 

Denominazione

3.4

Facoltativo

Indirizzo del sito Internet, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica

RELAZIONE CON ALTRE UNITÀ

3.5

 

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

3.6

 

Numero identificativo del gruppo di imprese cui l’impresa appartiene

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

3.7

 

Data di inizio delle attività

3.8

 

Data di cessazione definitiva delle attività

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE

3.9

 

Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE)

3.10

Condizionale

Eventuali attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE)

3.11

 

Numero di addetti dipendenti e indipendenti

3.12

 

Numero di dipendenti

3.13

Facoltativo

Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno

3.14

 

Fatturato netto, ad eccezione di quello di cui alla variabile 3.15

3.15

Facoltativo

Fatturato netto per agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, famiglie con dipendenti e organizzazioni extraterritoriali.

3.16

 

Settore istituzionale e sottosettore ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

3.17

Facoltativo in caso di utilizzo delle variabili 5.1-5.9

Dimensioni (ad esempio fatturato, occupati) dell’attività principale e di ciascuna delle attività secondarie dell’impresa, che a motivo delle loro dimensioni hanno un’incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) esercitano un’influenza significativa sui dati nazionali aggregati.

4.

UNITÀ LOCALE

Tematica dettagliata

Variabili

IDENTIFICAZIONE

4.1

 

Numero identificativo

4.2

 

Denominazione

4.3

 

Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)

4.4

Facoltativo

Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

4.5

 

Data di inizio delle attività

4.6

 

Data di cessazione definitiva delle attività

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE

4.7

 

Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE)

4.8

Condizionale

Eventuali attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE); ciò riguarda soltanto le unità locali oggetto di indagini

4.9

Facoltativo

L’attività esercitata nell’unità locale costituisce un’attività ausiliaria dell’impresa cui tale unità appartiene (Sì/No)

4.10

 

Numero di addetti dipendenti e indipendenti

4.11

 

Numero di dipendenti

4.12

Facoltativo

Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno

4.13

 

Codice di ubicazione geografica

RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI E UNITÀ

4.14

 

Numero o numeri identificativi dell’impresa o delle imprese (3.1) cui l’unità locale appartiene

4.15

Condizionale

Riferimento a registri in cui figura l’unità locale e che contengono informazioni che possono essere utilizzate a fini statistici

5.

UNITÀ DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Sono richieste informazioni sulle UAE per le imprese che, a motivo delle loro dimensioni (ad esempio fatturato, occupati), hanno un’incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) esercitano un’influenza significativa sui dati (nazionali) aggregati a livello di attività della NACE.

Tematica dettagliata

Variabili

IDENTIFICAZIONE

5.1

Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.

Numero identificativo

5.2

Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.

Numero identificativo della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sull’unità di attività economica

5.3

Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.

Denominazione

5.4

Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.

Indirizzo per consentire la rilevazione dei dati

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

5.5

Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.

Data di inizio delle attività

5.6

Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.

Data di cessazione definitiva delle attività

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE

5.7

Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.

Codice dell’attività (a livello di 4 cifre della NACE)

5.8

Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.

Dimensioni (ad esempio fatturato, occupati) della UAE

RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI E UNITÀ

5.9

Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.

Numero identificativo dell’impresa di cui la UAE fa parte


ALLEGATO IX

Disposizioni in merito allo scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici

Sezione 1

Misure in tema di riservatezza

I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dalle autorità statistiche nazionali (ASN), o che la Commissione (Eurostat) ottiene da altre fonti, sono conservati nel registro degli eurogruppi dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti quale definito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152.

In sede di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) conformemente all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2152, le ASN segnalano i dati che, a norma della legislazione nazionale, sono riservati.

Al fine di garantire la coerenza dei dati, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, conformemente all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2152, alle ASN degli Stati membri diversi dal paese dichiarante i set di dati delle variabili specificate nelle parti B, C e D della sezione 3, corredati di flag di riservatezza, riguardanti i gruppi di imprese multinazionali e le unità di cui essi sono costituiti. A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152, i set di dati specificati nella parte C sono limitati ai gruppi di imprese multinazionali nel caso in cui almeno una unità del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152, la Commissione (Eurostat) può trasmettere, esclusivamente a fini statistici, alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea i set di dati delle variabili specificate nella parte C della sezione 3, corredati di flag di riservatezza, a condizione che la trasmissione sia esplicitamente autorizzata dall’autorità nazionale e che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità di un gruppo di imprese multinazionale sia ubicata sul territorio dello Stato membro di tale banca centrale nazionale.

Sezione 2

Misure di sicurezza

La Commissione (Eurostat) e le ASN archiviano in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, i dati segnalati come riservati dalle ASN conformemente alla sezione 1. Se richieste, le ASN forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle misure di sicurezza applicate nello Stato membro. La Commissione (Eurostat) trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Se richiesta, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN informazioni sulle misure da essa adottate in tema di sicurezza.

Qualsiasi trasmissione di dati riservati a norma del presente regolamento ai membri del SEBC avrà luogo unicamente dopo che i membri del SEBC, nelle rispettive sfere di competenza e sotto la loro responsabilità, abbiano adottato, conformemente agli articoli 8 bis e 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98 (1), le misure necessarie a garantire:

la protezione di questi dati, in particolare l’archiviazione dei dati segnalati come riservati in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato,

che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici,

che le informazioni sulle misure siano comprese nel rapporto annuale sulla riservatezza di cui all’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98 o che le banche centrali nazionali o la Banca centrale europea abbiano informato la Commissione (Eurostat) e le ASN delle misure tramite altri mezzi.

I dati sono trasmessi in forma criptata.

Sezione 3

Formato dei dati e dei metadati

Il formato indicato nella parte A della presente sezione è utilizzato per i dati trasmessi a norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2152 e ulteriormente specificati nell’allegato IV del presente regolamento.

I dati e i metadati per il registro degli eurogruppi sono trasmessi utilizzando le norme per i dati e i metadati dell’SSE specificate dalla Commissione (Eurostat).

La standardizzazione della struttura dei record di dati, fondamentale per assicurare un’efficiente elaborazione dei dati, costituisce un passaggio indispensabile per fornire dati conformi alle norme in materia di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat).

I dati sono trasmessi come una serie di record (set di dati).

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, i dati riservati vanno trasmessi con il valore esatto riportato nel campo del valore e corredati di un flag indicante che si tratta di dati riservati.

Se non diversamente specificato, i dati monetari devono essere espressi in migliaia di unità monetarie nazionali (euro per i paesi della zona euro). Per i paesi che aderiranno all’euro, le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 6, del presente regolamento si applicano per il primo anno di trasmissione di dati in euro.

1.   Identificatore del set di dati

Tutti i set di dati trasmessi dalla Commissione (Eurostat) e dalle ASN sono identificati applicando la convenzione sulle denominazioni specificata nella documentazione dettagliata e nelle linee guida concernenti le norme sugli scambi messe a disposizione dalla Commissione (Eurostat).

2.   Set di dati e definizione dei campi

Nelle parti A, B, C e D di questa sezione è definito il contenuto dei set di dati da trasmettere a cura della Commissione (Eurostat) e delle ASN. Le denominazioni tecniche, la struttura, i campi, i codici e gli attributi dei set di dati da utilizzare sono contenuti nella versione più recente delle linee guida per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici come specificato dalla Commissione (Eurostat).

Le voci senza alcuna annotazione elencate nelle parti A, B, C e D della presente sezione sono obbligatorie, le voci contrassegnate con il termine «condizionale» sono obbligatorie se disponibili negli Stati membri e le voci contrassegnate con «facoltativo» sono raccomandate. Le voci contrassegnate con «parzialmente condizionale» sono obbligatorie, ad eccezione di quelle parti della voce che sono esplicitamente contrassegnate con «condizionale».

L’elaborazione dei dati del registro degli eurogruppi è un processo ciclico, avviato centralmente dalla Commissione (Eurostat). Alla fine di ciascun ciclo, una lista della popolazione sarà a disposizione dei compilatori di statistiche negli Stati membri.

All’inizio di ciascun ciclo la Commissione (Eurostat) trasmette set di dati con i pertinenti metadati alle ASN onde garantire che in tutti i paesi siano disponibili e siano utilizzati gli stessi metadati.

PARTE A

Set di dati delle variabili elencate al punto 1 e ai punti 3.1 e 3.2 dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/2152 che le ASN sono tenute a trasmettere alla Commissione (Eurostat)

2.1.   Scambio di dati sulle unità giuridiche residenti ai fini dell’identificazione

Ai fini dell’identificazione, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle unità giuridiche registrate residenti per il servizio di identificazione del registro degli eurogruppi. Le ASN trasmettono il seguente set di dati contenente informazioni per l’identificazione delle unità giuridiche registrate residenti, corredato di flag di riservatezza. La variabile 1.6 per questo set di dati può essere unicamente la data di registrazione per le persone giuridiche.

Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche residenti per il servizio di identificazione del registro degli eurogruppi

IDENTIFICAZIONE

1.1

 

Numero o numeri identificativi (compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)

1.2

 

Denominazione

1.3

 

Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)

1.4

Facoltativo

Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

1.5

 

Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

1.6

 

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

1.7

 

Data di cessazione dell’unità giuridica

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE

1.8

 

Forma giuridica

1.9

 

Situazione dell’attività giuridica

1.10

Condizionale

Flag per le filiali nell’accezione di cui all’allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013

2.2.   Scambio di dati sulle unità giuridiche straniere ai fini dell’identificazione

Ai fini dell’identificazione, le ASN possono trasmettere alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle unità giuridiche registrate straniere in qualsiasi momento del processo del registro degli eurogruppi. Le ASN trasmettono il seguente set di dati sulle unità giuridiche registrate straniere. La variabile 1.6 per questo set di dati può essere unicamente la data di registrazione per le persone giuridiche.

Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche straniere per il servizio di identificazione del registro degli eurogruppi

IDENTIFICAZIONE

1.1

Facoltativo

Numero o numeri identificativi (compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)

1.2

 

Denominazione

1.3

 

Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)

1.4

Facoltativo

Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

1.5

Facoltativo

Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

1.6

Facoltativo

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

1.7

Facoltativo

Data di cessazione dell’unità giuridica

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE

1.8

Facoltativo

Forma giuridica

1.9

 

Situazione dell’attività giuridica

1.10

Condizionale

Flag per le filiali nell’accezione di cui all’allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013

2.3.   Scambio di dati sulle unità giuridiche appartenenti a gruppi di imprese multinazionali e sui relativi rapporti

Un altro passaggio dell’elaborazione dei dati è costituito dalla trasmissione di informazioni dalle ASN alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche e sui rapporti delle unità giuridiche considerate. Due set di dati sono trasmessi al registro degli eurogruppi: un set di dati sulle unità giuridiche e uno sui relativi rapporti. Le ASN trasmettono i seguenti set di dati, corredati di flag di riservatezza, per le unità giuridiche e i relativi rapporti.

Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche

IDENTIFICAZIONE

1.1

 

Numero o numeri identificativi

(compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)

1.2

 

Denominazione

1.3

 

Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)

1.4

Facoltativo

Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

1.5

 

Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

1.6

 

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

1.7

 

Data di cessazione dell’unità giuridica

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE

1.8

 

Forma giuridica

1.9

 

Situazione dell’attività giuridica

1.10

Condizionale

Flag per le filiali nell’accezione di cui all’allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013

1.11

Facoltativo

Flag per le società veicolo nell’accezione di cui all’allegato A, capitolo 2, paragrafi da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013

Set di dati contenente informazioni sui rapporti di proprietà e di controllo

CONTROLLO DELLE UNITÀ

 

 

Le relazioni di controllo possono essere registrate dall’alto verso il basso (1.20a, 1.21a, 1.22a) o dal basso verso l’alto (1.20b, 1.21b, 1.22b). Per ciascuna unità è registrato solo il primo livello di controllo, diretto o indiretto (l’intera catena di controllo può essere ottenuta dalla loro combinazione).

1.20a

 

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche residenti controllate dall’unità giuridica.

1.20b

 

Numero identificativo dell’unità giuridica residente controllante l’unità giuridica.

1.21a

Parzialmente condizionale

Paese o paesi di registrazione, numero o numeri identificativi, denominazione e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall’unità giuridica. Condizionale per il numero o i numeri identificativi del registro degli eurogruppi.

1.21b

Parzialmente condizionale

Paese di registrazione, numero identificativo, denominazione e indirizzo dell’unità giuridica non residente controllante l’unità giuridica. Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi.

1.22a

Condizionale

Numero o numeri di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall’unità giuridica

1.22b

Condizionale

Numero di partita IVA dell’unità giuridica non residente controllante l’unità giuridica

PROPRIETÀ DELLE UNITÀ

 

 

La proprietà può essere registrata dall’alto verso il basso (1.23a, 1.24a) o dal basso verso l’alto (1.23b, 1.24b). La soglia è pari al 10 % o più della proprietà diretta.

1.23a

Condizionale

a)

Numero o numeri identificativi e

b)

quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica

1.23b

Condizionale

a)

Numero o numeri identificativi e

b)

quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica

1.24a

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione e

b)

numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e

c)

denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e

d)

quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica e

e)

data di inizio/fine della partecipazione.

1.24b

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione e

b)

numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e

c)

denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e

d)

quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica e

e)

data di inizio/fine della partecipazione.

2.4.   Scambio di dati sulle imprese residenti appartenenti a gruppi di imprese multinazionali

Un altro passaggio dell’elaborazione dei dati è costituito dalla trasmissione dalle ASN alla Commissione (Eurostat) di informazioni sulle imprese alle quali le unità giuridiche considerate appartengono. In totale al registro degli eurogruppi sono trasmessi due set di dati: uno sulle imprese e uno sulle relazioni tra imprese e unità giuridiche.

Set di dati contenente informazioni sulle imprese

IDENTIFICAZIONE

3.1

Parzialmente condizionale

Numero o numeri identificativi

Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di iscrizione in tale registro

3.2

Facoltativo

Numero identificativo della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sull’impresa

3.3

 

Denominazione

3.4

Facoltativo

Indirizzo del sito Internet, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica

RELAZIONE CON ALTRE UNITÀ

3.5

 

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

3.6

 

Numero identificativo del gruppo di imprese cui l’impresa appartiene

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

3.7

 

Data di inizio delle attività

3.8

 

Data di cessazione definitiva delle attività

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE

3.9

 

Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE)

3.11

 

Numero di addetti dipendenti e indipendenti

3.12

 

Numero di dipendenti

3.14

 

Fatturato netto, ad eccezione di quello di cui alla variabile 3.15

3.15

Facoltativo

Fatturato netto per agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, famiglie con dipendenti e organizzazioni extraterritoriali.

3.16

 

Settore istituzionale e sottosettore ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

Set di dati contenente informazioni sulle relazioni tra imprese e unità giuridiche

RELAZIONI CON L’IMPRESA

1.12

Condizionale

Numero o numeri identificativi dell’impresa o delle imprese (3.1) cui l’unità appartiene

3.5

 

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

2.5.   Integrazione di dati provenienti da fonti differenti e compilazione dei gruppi di imprese

Un altro passaggio dell’elaborazione dei dati è costituito dall’integrazione a livello centrale presso la Commissione (Eurostat) delle informazioni provenienti da Stati membri diversi e da altri fornitori di dati. Tali informazioni si riferiscono al controllo e alla proprietà delle unità giuridiche e all’unità statistica impresa.

Lo stadio successivo dell’elaborazione dei dati consiste nella compilazione dei gruppi di imprese da parte della Commissione (Eurostat). I risultati di questa compilazione saranno trasmessi dalla Commissione (Eurostat) alle ASN degli Stati membri nei set di dati definiti nelle parti C e D della presente sezione.

2.6.   Scambio di dati sulla correzione delle strutture dei gruppi e delle variabili sui gruppi di imprese multinazionali

Per le correzioni delle strutture dei gruppi di imprese le ASN trasmettono set di dati contenenti informazioni sulle relazioni mancanti o non valide, corredati di flag di riservatezza. Il formato ricalca quello del set di dati contenente informazioni sui rapporti di cui al punto 2.3 della presente sezione.

Le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) il seguente set di dati contenente informazioni per l’identificazione dei gruppi di imprese multinazionali nel caso in cui il centro decisionale globale del gruppo sia ubicato nel territorio dello Stato membro.

Set di dati contenente informazioni sui gruppi di imprese per il registro degli eurogruppi

IDENTIFICAZIONE

2.1

Parzialmente condizionale

Numero o numeri identificativi.

Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi se il gruppo di imprese è multinazionale.

2.3

 

Denominazione del gruppo di imprese, denominazione del registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali

2.4

Facoltativo

Breve descrizione del gruppo di imprese

2.5

Facoltativo

Indirizzo del sito Internet del gruppo di imprese

2.6

 

Numero identificativo dell’unità giuridica che costituisce il centro decisionale globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.

2.7

 

Paese di registrazione del centro decisionale globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente

2.9

 

Numero identificativo dell’unità giuridica a capo del gruppo globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.

2.10

Facoltativo

Paese di registrazione, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica dell’unità a capo del gruppo globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente

2.10a

Condizionale

Paese di residenza dell’unità istituzionale ultima controllante se l’unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE

2.14

 

Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice dell’attività principale del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.15

Facoltativo

Codice delle attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice delle attività secondarie del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.16

Condizionale

Numero di addetti dipendenti e indipendenti del gruppo di imprese, numero di addetti dipendenti e indipendenti del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.17

Condizionale

Fatturato netto (e valuta) del gruppo di imprese, fatturato netto (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.18

Condizionale

Attività totali (e valuta) del gruppo di imprese, attività totali (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.19

Facoltativo

Paesi in cui sono ubicate le unità locali o le imprese non residenti, paesi di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.7.   Scambio di dati su unità giuridiche residenti non valide ed escluse dalla copertura

In qualsiasi momento del processo del registro degli eurogruppi le ASN possono trasmettere alla Commissione (Eurostat) informazioni su unità giuridiche non valide ed escluse dalla copertura. Le ASN trasmettono i seguenti set di dati contenenti informazioni per l’identificazione di tali unità giuridiche.

Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche non valide per il registro degli eurogruppi

IDENTIFICAZIONE

1.1

 

Numero o numeri identificativi

(compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)

Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche escluse dalla copertura per il registro degli eurogruppi

IDENTIFICAZIONE

1.1

 

Numero o numeri identificativi

(compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)

2.8.   Integrazione di dati provenienti da fonti differenti e compilazione definitiva dei gruppi di imprese multinazionali

Il passaggio successivo dell’elaborazione dei dati è costituito dall’integrazione a livello centrale presso la Commissione (Eurostat) delle informazioni provenienti da Stati membri diversi sui rapporti e sui gruppi di imprese. L’ultima fase dell’elaborazione dei dati consiste nella compilazione definitiva dei gruppi di imprese da parte della Commissione (Eurostat).

Al termine del ciclo la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN i risultati della compilazione definitiva dei gruppi di imprese. La Commissione (Eurostat) trasmette dati alle ASN nei set di dati definiti nelle parti C e D della presente sezione.

PARTE B

Set di dati delle variabili elencate al punto 3.3 dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/2152 che la Commissione (Eurostat) è tenuta a trasmettere alle ASN ai fini dell’identificazione delle unità giuridiche

Su richiesta delle ASN, la Commissione (Eurostat) trasmette i risultati dell’identificazione dal servizio di identificazione del registro degli eurogruppi al personale competente che collabora alla produzione di tale registro nel seguente set di dati, corredato di flag di riservatezza.

Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche dal servizio di identificazione del registro degli eurogruppi alle ASN

IDENTIFICAZIONE

1.1

 

Numero o numeri identificativi

(compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)

1.2

 

Denominazione

1.3

 

Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)

1.4

Facoltativo

Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

1.5

 

Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

1.6

 

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

1.7

 

Data di cessazione dell’unità giuridica

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE

1.8

 

Forma giuridica

PARTE C

Set di dati delle variabili elencate al punto 2 dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/2152 che la Commissione (Eurostat) è tenuta a trasmettere alle ASN e alle banche centrali ai fini dell’uso del registro degli eurogruppi come specificato all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152

La Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle ASN degli Stati membri le seguenti variabili, corredate di flag di riservatezza, relative ai gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti nel caso in cui almeno una unità giuridica del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.

La Commissione (Eurostat) può trasmettere, esclusivamente a fini statistici, alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le seguenti variabili, corredate di flag di riservatezza, per i gruppi di imprese multinazionali e le unità di cui essi sono costituiti, a condizione che la trasmissione sia esplicitamente autorizzata dall’ASN e che, nel caso di dati trasmessi a una banca centrale nazionale, almeno una unità giuridica di un gruppo di imprese multinazionale sia ubicata sul territorio dello Stato membro di detta banca centrale nazionale.

1.

UNITÀ GIURIDICHE

IDENTIFICAZIONE

1.1

 

Numero o numeri identificativi

(compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)

1.2

 

Denominazione

1.3

 

Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)

1.4

Facoltativo

Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

1.5

 

Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

1.6

 

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

1.7

 

Data di cessazione dell’unità giuridica

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE

1.8

 

Forma giuridica

1.9

 

Situazione dell’attività giuridica

1.10

Condizionale

Flag per le filiali nell’accezione di cui all’allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013

1.11

Facoltativo

Flag per le società veicolo nell’accezione di cui all’allegato A, capitolo 2, paragrafi da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013

RELAZIONI CON L’IMPRESA

1.12

Condizionale

Numero o numeri identificativi dell’impresa o delle imprese (3.1) cui l’unità appartiene

1.13

Condizionale

Data di associazione all’impresa o alle imprese

1.14

Condizionale

Data di separazione dall’impresa o dalle imprese

RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI

 

 

Riferimento a pertinenti registri in cui è iscritta l’unità giuridica e che contengono informazioni potenzialmente utili a fini statistici

1.15

Condizionale

Riferimento al registro di operatori intra-UE e riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extra-UE

1.16

Condizionale

Riferimento agli identificatori globali amministrativi, riferimento ai dati di bilancio (per le unità tenute a pubblicare i conti), riferimento al registro della bilancia dei pagamenti o al registro degli investimenti diretti esteri e riferimento al registro delle aziende agricole

RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE

1.17

 

Numero identificativo del gruppo di imprese (2.1) cui l’unità appartiene

1.18

 

Data di associazione al gruppo di imprese

1.19

 

Data di separazione dal gruppo di imprese

CONTROLLO DELLE UNITÀ

 

 

Le relazioni di controllo possono essere registrate dall’alto verso il basso (1.20a, 1.21a, 1.22a) o dal basso verso l’alto (1.20b, 1.21b, 1.22b). Per ciascuna unità è registrato solo il primo livello di controllo, diretto o indiretto (l’intera catena di controllo può essere ottenuta dalla loro combinazione).

1.20a

 

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche residenti controllate dall’unità giuridica.

1.20b

 

Numero identificativo dell’unità giuridica residente controllante l’unità giuridica.

1.21a

Parzialmente condizionale

Paese o paesi di registrazione, numero o numeri identificativi, denominazione e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall’unità giuridica. Condizionale per il numero o i numeri identificativi del registro degli eurogruppi.

1.21b

Parzialmente condizionale

Paese di registrazione, numero identificativo, denominazione e indirizzo dell’unità giuridica non residente controllante l’unità giuridica. Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi.

1.22a

Condizionale

Numero o numeri di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall’unità giuridica

1.22b

Condizionale

Numero di partita IVA dell’unità giuridica non residente controllante l’unità giuridica

PROPRIETÀ DELLE UNITÀ

 

 

La proprietà può essere registrata dall’alto verso il basso (1.23a, 1.24a) o dal basso verso l’alto (1.23b, 1.24b). La soglia è pari al 10 % o più della proprietà diretta.

1.23a

Condizionale

a)

Numero o numeri identificativi e

b)

quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica

1.23b

Condizionale

a)

Numero o numeri identificativi e

b)

quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica

1.24a

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione e

b)

numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e

c)

denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e

d)

quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica e

e)

data di inizio/fine della partecipazione

1.24b

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione e

b)

numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e

c)

denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e

d)

quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica e

e)

data di inizio/fine della partecipazione.

2.

GRUPPO DI IMPRESE

IDENTIFICAZIONE

2.1

Parzialmente condizionale

Numero o numeri identificativi

Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi se il gruppo di imprese è multinazionale.

2.2

Facoltativo

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sul gruppo di imprese

2.3

 

Denominazione del gruppo di imprese, denominazione del registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali

2.4

Facoltativo

Breve descrizione del gruppo di imprese

2.5

Facoltativo

Indirizzo del sito Internet del gruppo di imprese

2.6

 

Numero identificativo dell’unità giuridica che costituisce il centro decisionale globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.

2.7

 

Paese di registrazione del centro decisionale globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente

2.8

Facoltativo

Indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica del centro decisionale globale

2.9

 

Numero identificativo dell’unità giuridica a capo del gruppo globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.

2.10

Facoltativo

Paese di registrazione, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica dell’unità a capo del gruppo globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente

2.10a

Condizionale

Paese di residenza dell’unità istituzionale ultima controllante se l’unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

2.12

 

Data di inizio delle attività del gruppo di imprese

2.13

 

Data di cessazione del gruppo di imprese

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE

2.14

 

Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice dell’attività principale del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.15

Facoltativo

Codice delle attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice delle attività secondarie del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.16

Condizionale

Numero di addetti dipendenti e indipendenti del gruppo di imprese, numero di addetti dipendenti e indipendenti del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.17

Condizionale

Fatturato netto (e valuta) del gruppo di imprese, fatturato netto (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.18

Condizionale

Attività totali (e valuta) del gruppo di imprese, attività totali (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.19

Facoltativo

Paesi in cui sono ubicate le unità locali o le imprese non residenti, paesi di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

3.

IMPRESA

IDENTIFICAZIONE

3.1

Parzialmente condizionale

Numero identificativo

Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di iscrizione in tale registro

3.2

Facoltativo

Numero identificativo della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sull’impresa

3.3

 

Denominazione

3.4

Facoltativo

Indirizzo del sito Internet, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica

RELAZIONE CON ALTRE UNITÀ

3.5

 

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

3.6

 

Numero identificativo del gruppo di imprese cui l’impresa appartiene

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

3.7

 

Data di inizio delle attività

3.8

 

Data di cessazione definitiva delle attività

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE

3.9

 

Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE)

3.10

Condizionale

Eventuali attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE)

3.11

 

Numero di addetti dipendenti e indipendenti

3.12

 

Numero di dipendenti

3.13

Facoltativo

Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno

3.14

 

Fatturato netto, ad eccezione di quello di cui alla variabile 3.15

3.15

Facoltativo

Fatturato netto per agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, famiglie con dipendenti e organizzazioni extraterritoriali.

3.16

 

Settore istituzionale e sottosettore ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

PARTE D

Set di dati delle variabili elencate al punto 2 dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/2152 che la Commissione (Eurostat) è tenuta a trasmettere alle ASN ai fini della produzione del registro degli eurogruppi

Al fine di garantire una produzione efficiente e di elevata qualità del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette al personale competente che collabora alla produzione del registro degli eurogruppi in seno alle ASN le seguenti variabili, corredate di flag di riservatezza, riguardanti il gruppo di imprese multinazionale, comprese le unità di cui esso è costituito.

1.

UNITÀ GIURIDICHE

IDENTIFICAZIONE

1.1

 

Numero o numeri identificativi

(compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)

1.2

 

Denominazione

1.3

 

Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)

1.4

Facoltativo

Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati

1.5

 

Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

1.6

 

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

1.7

 

Data di cessazione dell’unità giuridica

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE

1.8

 

Forma giuridica

1.9

 

Situazione dell’attività giuridica

1.10

Condizionale

Flag per le filiali nell’accezione di cui all’allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013

1.11

Facoltativo

Flag per le società veicolo nell’accezione di cui all’allegato A, capitolo 2, paragrafi da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013

RELAZIONI CON L’IMPRESA

1.12

Condizionale

Numero o numeri identificativi dell’impresa o delle imprese (3.1) cui l’unità appartiene

1.13

Condizionale

Data di associazione all’impresa o alle imprese

1.14

Condizionale

Data di separazione dall’impresa o dalle imprese

RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI

 

 

Riferimento a pertinenti registri in cui è iscritta l’unità giuridica e che contengono informazioni potenzialmente utili a fini statistici

1.15

Condizionale

Riferimento al registro di operatori intra-UE e riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extra-UE

1.16

Condizionale

Riferimento agli identificatori globali amministrativi, riferimento ai dati di bilancio (per le unità tenute a pubblicare i conti), riferimento al registro della bilancia dei pagamenti o al registro degli investimenti diretti esteri e riferimento al registro delle aziende agricole

RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE

1.17

 

Numero identificativo del gruppo di imprese (2.1) cui l’unità appartiene

1.18

 

Data di associazione al gruppo di imprese

1.19

 

Data di separazione dal gruppo di imprese

CONTROLLO DELLE UNITÀ

 

 

Le relazioni di controllo possono essere registrate dall’alto verso il basso (1.20a, 1.21a, 1.22a) o dal basso verso l’alto (1.20b, 1.21b, 1.22b). Per ciascuna unità è registrato solo il primo livello di controllo, diretto o indiretto (l’intera catena di controllo può essere ottenuta dalla loro combinazione).

1.20a

 

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche residenti controllate dall’unità giuridica.

1.20b

 

Numero identificativo dell’unità giuridica residente controllante l’unità giuridica

1.21a

Parzialmente condizionale

Paese o paesi di registrazione, numero o numeri identificativi, denominazione e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall’unità giuridica. Condizionale per il numero o i numeri identificativi del registro degli eurogruppi.

1.21b

Parzialmente condizionale

Paese di registrazione, numero identificativo, denominazione e indirizzo dell’unità giuridica non residente controllante l’unità giuridica. Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi

1.22a

Condizionale

Numero o numeri di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall’unità giuridica

1.22b

Condizionale

Numero di partita IVA dell’unità giuridica non residente controllante l’unità giuridica

PROPRIETÀ DELLE UNITÀ

 

 

La proprietà può essere registrata dall’alto verso il basso (1.23a, 1.24a) o dal basso verso l’alto (1.23b, 1.24b). La soglia è pari al 10 % o più della proprietà diretta.

1.23a

Condizionale

a)

Numero o numeri identificativi e

b)

quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica

1.23b

Condizionale

a)

Numero o numeri identificativi e

b)

quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica

1.24a

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione e

b)

numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e

c)

denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e

d)

quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica e

e)

data di inizio/fine della partecipazione

1.24b

Condizionale

a)

Paese o paesi di registrazione e

b)

numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e

c)

denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e

d)

quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica e

e)

data di inizio/fine della partecipazione

2.

GRUPPO DI IMPRESE

IDENTIFICAZIONE

2.1

Parzialmente condizionale

Numero o numeri identificativi

Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi nel caso in cui il gruppo di imprese sia multinazionale

2.2

Facoltativo

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sul gruppo di imprese

2.3

 

Denominazione del gruppo di imprese, denominazione del registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali

2.4

Facoltativo

Breve descrizione del gruppo di imprese

2.5

Facoltativo

Indirizzo del sito Internet del gruppo di imprese

2.6

 

Numero identificativo dell’unità giuridica che costituisce il centro decisionale globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.

2.7

 

Paese di registrazione del centro decisionale globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente

2.8

Facoltativo

Indirizzo del sito Internet, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica del centro decisionale globale

2.9

 

Numero identificativo dell’unità giuridica a capo del gruppo globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.

2.10

Facoltativo

Paese di registrazione, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica dell’unità a capo del gruppo globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente

2.10a

Condizionale

Paese di residenza dell’unità istituzionale ultima controllante se l’unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

2.12

 

Data di inizio delle attività del gruppo di imprese

2.13

 

Data di cessazione del gruppo di imprese

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE

2.14

 

Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice dell’attività principale del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.15

Facoltativo

Codice delle attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice delle attività secondarie del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.16

Condizionale

Numero di addetti dipendenti e indipendenti del gruppo di imprese, numero di addetti dipendenti e indipendenti del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.17

Condizionale

Fatturato netto (e valuta) del gruppo di imprese, fatturato netto (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.18

Condizionale

Attività totali (e valuta) del gruppo di imprese, attività totali (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

2.19

Facoltativo

Paesi in cui sono ubicate le unità locali o le imprese non residenti, paesi di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

3.

IMPRESA

IDENTIFICAZIONE

3.1

Parzialmente condizionale

Numero o numeri identificativi

Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di iscrizione in tale registro

3.2

Facoltativo

Numero identificativo della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sull’impresa

3.3

 

Denominazione

3.4

Facoltativo

Indirizzo del sito Internet, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica

RELAZIONE CON ALTRE UNITÀ

3.5

 

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

3.6

 

Numero identificativo del gruppo di imprese cui l’impresa appartiene

EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA

3.7

 

Data di inizio delle attività

3.8

 

Data di cessazione definitiva delle attività

PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE

3.9

 

Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE)

3.10

Condizionale

Eventuali attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE)

3.11

 

Numero di addetti dipendenti e indipendenti

3.12

 

Numero di dipendenti

3.13

Facoltativo

Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno

3.14

 

Fatturato netto, ad eccezione di quello di cui alla variabile 3.15

3.15

Facoltativo

Fatturato netto per agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, famiglie con dipendenti e organizzazioni extraterritoriali.

3.16

 

Settore istituzionale e sottosettore ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013


(1)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).