ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
20.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1058 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2020
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda l’introduzione di due nuove classi di sistemi aeromobili senza equipaggio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 58 e 61,
considerando quanto segue:
(1) |
I sistemi aeromobili senza equipaggio («UAS») il cui esercizio presenta un rischio basso e per i quali l’operatore di UAS può presentare una dichiarazione basata sullo scenario standard di cui all’appendice 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2) non dovrebbero essere soggetti alle procedure standard in materia di conformità aeronautica. Per tali UAS è opportuno ricorrere alla possibilità di stabilire la normativa di armonizzazione dell’Unione di cui all’articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139. Pertanto è necessario definire i requisiti volti ad affrontare i rischi derivanti dall’esercizio di tali UAS, tenendo pienamente conto dell’ulteriore normativa di armonizzazione applicabile dell’Unione. Di conseguenza è opportuno creare due nuove classi di UAS diverse, caratterizzate da diverse serie di requisiti che affrontano rischi diversi. Il capo II del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (3) dovrebbe quindi includere queste nuove classi. |
(2) |
Gli UAS destinati a essere utilizzati nell’ambito di scenari standard di cui all’appendice 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 dovrebbero soddisfare i requisiti relativi ai prodotti di cui al capo II del regolamento delegato (UE) 2019/945 e dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione del capo III. |
(3) |
Tali requisiti dovrebbero essere conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare per quanto riguarda le specifiche caratteristiche e funzionalità necessarie ad attenuare i rischi inerenti alla sicurezza del volo, alla tutela della riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla security o all’ambiente derivanti dall’esercizio di tali UAS. |
(4) |
I fabbricanti che immettono sul mercato UAS con l’intenzione di destinarli a operazioni soggette alle norme e alle condizioni applicabili alla categoria «aperta» o a una dichiarazione operativa e che quindi vi appongono un’etichetta di identificazione della classe dovrebbero accertarsi che tali UAS siano conformi ai requisiti per tale classe. Analogamente, i fabbricanti che immettono sul mercato kit di accessori che trasformano un UAS di classe C3 in uno di classe C5 dovrebbero garantire la conformità degli UAS su cui sono stati installati tali kit di accessori a tutti i requisiti della classe C5. |
(5) |
Al fine di supportare l’identificazione remota come uno degli elementi necessari per il funzionamento del sistema U-space attualmente in fase di sviluppo, tutti gli UAS impiegati nella categoria «specifica» dovrebbero essere dotati di un sistema di identificazione remota. |
(6) |
Tali UAS impiegati nella categoria «specifica» e per cui non è necessaria l’immatricolazione a norma dell’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 dovrebbero avere un numero di serie unico, a meno che non siano costruiti da privati. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 05/2019 (4) emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/945
Il regolamento delegato (UE) 2019/945 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme per la messa a disposizione sul mercato degli UAS, dei kit di accessori e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota, e per la loro libera circolazione nell’Unione.»; |
2) |
all’articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il capo II del presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:
2. Il capo III del presente regolamento si applica agli UAS impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alle categorie “certificata” e “specifica” delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, ad eccezione delle operazioni soggette a una dichiarazione.»; |
3) |
all’articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti 38), 39) e 40):
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).»;" |
4) |
il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «UAS destinati a essere impiegati in operazioni nella categoria “aperta” o nella categoria “specifica” soggette a una dichiarazione operativa, kit di accessori muniti di un’etichetta di identificazione della classe e componenti aggiuntivi di identificazione remota»; |
5) |
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato.»; |
6) |
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3. I paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 16 luglio 2021.»; |
7) |
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. All’atto dell’immissione del loro prodotto sul mercato dell’Unione, i fabbricanti garantiscono che il prodotto sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato.»; |
8) |
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prevista dall’articolo 17 ed eseguono o fanno eseguire a esterni la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 13. Qualora la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.»; |
9) |
all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I fabbricanti di UAS si accertano che sull’UA siano apposti un numero di tipo ai sensi della decisione n. 768/2008/CE e un numero di serie unico che ne permettano l’identificazione e, se del caso, che l’UA sia conforme ai requisiti definiti nelle corrispondenti parti da 2 a 4, 16 e 17 dell’allegato. I fabbricanti di kit di accessori di classe C5 si accertano che sul kit siano apposti un numero di tipo e un numero di serie unico che ne consentano l’identificazione. I fabbricanti di componenti aggiuntivi di identificazione remota si accertano che su di essi siano apposti un numero di tipo e un numero di serie unico che ne consentano l’identificazione e che siano conformi ai requisiti definiti nella parte 6 dell’allegato. In tutti i casi i fabbricanti si accertano che un numero di serie unico sia apposto anche sulla dichiarazione di conformità UE o sulla dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all’articolo 14.»; |
10) |
all’articolo 6, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. I fabbricanti si accertano che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni del fabbricante e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.»; |
11) |
all’articolo 6 è aggiunto il paragrafo 11 seguente: «11. All’atto dell’immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un componente aggiuntivo di classe C5, i fabbricanti informano l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno la loro sede di attività principale.» |
12) |
all’articolo 8, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, non immette il prodotto sul mercato finché questo non sia stato reso conforme. Se inoltre il prodotto presenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e di terzi, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità nazionali competenti.»; |
13) |
all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli importatori si accertano che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni del fabbricante e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.»; |
14) |
all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 10 seguente: «10. All’atto dell’immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un componente aggiuntivo di classe C5, gli importatori informano l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno la loro sede di attività principale.» |
15) |
all’articolo 9, paragrafo 2, i primi due commi, sono sostituiti dai seguenti: «2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che su tale prodotto sia stata apposta la marcatura CE e, se del caso, l’etichetta di identificazione della classe dell’UA e l’indicazione del livello di potenza sonora e che il prodotto sia corredato dei documenti di cui all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, e che il fabbricante e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 3. I distributori si accertano che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni del fabbricante e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.»; |
16) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Un prodotto che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume conforme ai requisiti previsti da dette norme o parti di esse di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato.»; |
17) |
all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il fabbricante effettua una valutazione della conformità del prodotto utilizzando una delle procedure seguenti con l’obiettivo di stabilirne la conformità ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato. La valutazione della conformità tiene conto di tutte le condizioni operative previste e prevedibili.»; |
18) |
all’articolo 13, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
19) |
all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 6, paragrafo 8, indica che è stata dimostrata la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato e, nel caso degli UAS, ne identifica la classe.»; |
20) |
all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’etichetta di identificazione della classe dell’UA è apposta sull’UA o, se del caso, su ciascuno degli assessori del kit di accessori di classe C5, e sul relativo imballaggio, in modo visibile, leggibile e indelebile, e deve avere un’altezza minima di 5 mm. È vietato apporre su un prodotto marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato dell’etichetta di identificazione della classe o il simbolo grafico della stessa.»; |
21) |
all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati e i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato. Essa contiene almeno gli elementi di cui alla parte 10 dell’allegato.»; |
22) |
all’articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Se la documentazione tecnica non è conforme ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, l’autorità di vigilanza del mercato può chiedere al fabbricante o all’importatore di incaricare un organismo da essa ritenuto accettabile di condurre una prova a carico del fabbricante o dell’importatore, entro un determinato periodo, al fine di verificare la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato applicabili a tale prodotto.»; |
23) |
all’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se un organismo notificato riscontra che i requisiti stabiliti nelle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato o nelle norme armonizzate corrispondenti o in altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive opportune e non rilascia un certificato di esame UE del tipo o un’approvazione del sistema di qualità.»; |
24) |
all’articolo 36, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Se hanno motivo di credere che un prodotto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente capo, le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri effettuano una valutazione del prodotto interessato che comprenda tutti i requisiti stabiliti dal presente capo. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.»; |
25) |
il titolo del capo III è sostituito dal seguente: «Requisiti per gli UAS impiegati in operazioni nelle categorie “certificata” e “specifica”, tranne se soggette a una dichiarazione»; |
26) |
l’articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Requisiti per gli UAS impiegati in operazioni nelle categorie “certificata” e “specifica”, tranne se soggette a una dichiarazione.
|
27) |
l’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1)
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.
ALLEGATO
PARTE 1
Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C0
Gli UAS di classe C0 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:
Gli UAS di classe C0 devono essere conformi alle seguenti disposizioni:
1) |
avere una MTOM inferiore a 250 g, compreso il carico; |
2) |
avere una velocità massima in volo livellato pari a 19 m/s; |
3) |
avere un’altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m; |
4) |
poter essere controllati in modo sicuro per quanto riguarda la stabilità, la manovrabilità e le prestazioni del collegamento per le funzioni di comando e controllo, da un pilota remoto che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi; |
5) |
essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per le persone durante il funzionamento; vanno evitati i bordi affilati tranne qualora siano tecnicamente inevitabili secondo la buona pratica di progettazione e fabbricazione. Se dotati di eliche, l’UA deve essere progettato in modo da limitare il rischio di lesioni che potrebbero essere arrecate dalle pale delle eliche; |
6) |
essere alimentati esclusivamente a energia elettrica; |
7) |
se dotati di una modalità follow me e quando questa modalità è attivata, trovarsi in un raggio non superiore a 50 m di distanza dal pilota remoto e consentire a quest’ultimo di riprendere il controllo dell’UA; |
8) |
essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che comprendano:
|
9) |
essere corredati di una nota informativa pubblicata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. |
10) |
I punti 4, 5 e 6 non si applicano agli UAS che sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. |
PARTE 2
Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C1
Gli UAS di classe C1 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:
Gli UAS di classe C1 devono essere conformi alle seguenti disposizioni:
1) |
essere costituiti da materiali e avere caratteristiche di prestazione e fisiche tali da assicurare che, in caso di impatto con una testa umana a velocità terminale di caduta, l’energia trasmessa alla testa umana sia inferiore a 80 J o, in alternativa, avere una massa massima al decollo («MTOM») inferiore a 900 g, compreso il carico; |
2) |
avere una velocità massima in volo livellato pari a 19 m/s; |
3) |
avere un’altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m o essere dotati di un sistema che limiti a 120 m, o a un valore che può essere impostato dal pilota remoto, l’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo. Se è possibile impostare il valore, devono essere fornite al pilota remoto chiare informazioni in merito all’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo raggiunta dall’UA durante il volo; |
4) |
poter essere controllati in modo sicuro per quanto riguarda la stabilità, la manovrabilità e le prestazioni del collegamento per le funzioni di comando e controllo, da un pilota remoto con un livello di competenza adeguato, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi; |
5) |
disporre della forza meccanica richiesta, compresi tutti i fattori di sicurezza del caso, e, laddove appropriato, della stabilità necessaria affinché l’UA possa resistere a qualsiasi sforzo cui sia sottoposto durante l’uso, senza subire rotture o deformazioni che potrebbero incidere sulla sicurezza del volo; |
6) |
essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per le persone durante il funzionamento; nell’UA vanno evitati i bordi affilati tranne qualora siano tecnicamente inevitabili secondo la buona pratica di progettazione e fabbricazione. Se dotati di eliche, l’UA deve essere progettato in modo da limitare il rischio di lesioni che potrebbero essere arrecate dalle pale delle eliche; |
7) |
in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo, disporre di un metodo affidabile e prevedibile con cui l’UA può recuperare il collegamento per le funzioni di comando e controllo o, se questo non funziona, terminare il volo in modo tale da limitare le ripercussioni su terzi, siano essi a terra o in volo; |
8) |
tranne nel caso degli UA ad ala fissa, avere un livello di potenza sonora ponderato A LWA determinato come descritto nella parte 13 e non superiore ai livelli fissati nella parte 15; |
9) |
tranne nel caso degli UA ad ala fissa, recare l’indicazione del livello di potenza sonora ponderato A apposta sull’UA e/o sul relativo imballaggio come descritto nella parte 14; |
10) |
essere alimentati esclusivamente a energia elettrica; |
11) |
avere un numero di serie unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni), 2019; |
12) |
avere un’identificazione remota diretta che:
|
13) |
essere dotati di una funzione di geo-consapevolezza che:
|
14) |
se l’UA dispone di una funzione che ne limita l’accesso a determinate aree o a determinati volumi di spazio aereo, tale funzione deve operare in modo tale da interagire agevolmente con il sistema di controllo di volo dell’UA senza pregiudicare la sicurezza del volo; al pilota remoto devono inoltre essere fornite informazioni chiare quando tale funzione impedisce all’UA di accedere a tali aree o volumi di spazio aereo; |
15) |
inviare al pilota remoto un chiaro segnale di avvertimento quando la batteria dell’UA o della relativa unità di comando raggiunge un basso livello di carica, in modo tale che il pilota remoto disponga di tempo sufficiente per far atterrare l’UA in sicurezza; |
16) |
essere dotati di:
|
17) |
se dotati di una modalità follow me e quando questa modalità è attivata, trovarsi in un raggio non superiore a 50 m di distanza dal pilota remoto e consentire a quest’ultimo di riprendere il controllo dell’UA; |
18) |
essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che comprendano:
|
19) |
essere corredati di una nota informativa pubblicata dall’EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; |
20) |
se dotati di un sistema di identificazione remota esso deve:
|
PARTE 3
Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C2
Gli UAS di classe C2 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:
Gli UAS di classe C2 devono essere conformi alle seguenti disposizioni:
1) |
avere una massa massima al decollo («MTOM») inferiore a 4 kg, compreso il carico; |
2) |
avere un’altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m o essere dotati di un sistema che limiti a 120 m, o a un valore che può essere impostato dal pilota remoto, l’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo. Se è possibile impostare il valore, devono essere fornite al pilota remoto chiare informazioni in merito all’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo raggiunta dall’UA durante il volo; |
3) |
poter essere controllati in modo sicuro per quanto riguarda la stabilità, la manovrabilità e le prestazioni del collegamento per le funzioni di comando e controllo, da un pilota remoto con un livello di competenza adeguato, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi; |
4) |
disporre della forza meccanica richiesta, compresi tutti i fattori di sicurezza del caso, e, laddove appropriato, della stabilità necessaria affinché l’UA possa resistere a qualsiasi sforzo cui sia sottoposto durante l’uso, senza subire rotture o deformazioni che potrebbero incidere sulla sicurezza del volo; |
5) |
nel caso degli UA a volo vincolato (tethered), avere un cavo di lunghezza in tensione inferiore a 50 m e una forza meccanica non inferiore a:
|
6) |
essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per le persone durante il funzionamento; nell’UA vanno evitati i bordi affilati tranne qualora siano tecnicamente inevitabili secondo la buona pratica di progettazione e fabbricazione. Se dotati di eliche, l’UA deve essere progettato in modo da limitare il rischio di lesioni che potrebbero essere arrecate dalle pale delle eliche; |
7) |
se non vincolati, in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo, disporre di un metodo affidabile e prevedibile con cui l’UA può recuperare il collegamento per le funzioni di comando e controllo o, se questo non funziona, terminare il volo in modo tale da limitare le ripercussioni su terzi, siano essi a terra o in volo; |
8) |
se non vincolati, essere dotati di un collegamento per le funzioni di comando e controllo protetto contro l’accesso non autorizzato alle funzioni di comando e di controllo; |
9) |
tranne nel caso degli UA ad ala fissa, essere dotati di una modalità a velocità ridotta, che può essere selezionata dal pilota remoto, in grado di limitare la velocità al suolo a non più di 3 m/s; |
10) |
tranne nel caso degli UA ad ala fissa, avere un livello di potenza sonora ponderato A LWA determinato come descritto nella parte 13 e non superiore ai livelli fissati nella parte 15; |
11) |
tranne nel caso degli UA ad ala fissa, recare l’indicazione del livello di potenza sonora ponderato A apposta sull’UA e/o sul relativo imballaggio come descritto nella parte 14; |
12) |
essere alimentati esclusivamente a energia elettrica; |
13) |
avere un numero di serie unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni), 2019; |
14) |
avere un’identificazione remota diretta che:
|
15) |
essere dotati di una funzione di geo-consapevolezza che:
|
16) |
se l’UA dispone di una funzione che ne limita l’accesso a determinate aree o a determinati volumi di spazio aereo, tale funzione deve operare in modo tale da interagire agevolmente con il sistema di controllo di volo dell’UA senza pregiudicare la sicurezza del volo; al pilota remoto devono inoltre essere fornite informazioni chiare quando tale funzione impedisce all’UA di accedere a tali aree o volumi di spazio aereo; |
17) |
inviare al pilota remoto un chiaro segnale di avvertimento quando la batteria dell’UA o della relativa unità di comando raggiunge un basso livello di carica, in modo tale che il pilota remoto disponga di tempo sufficiente per far atterrare l’UA in sicurezza; |
18) |
essere dotati di:
|
19) |
essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che comprendano:
|
20) |
essere corredati di una nota informativa pubblicata dall’EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; |
21) |
se dotati di un sistema di identificazione remota esso deve:
|
PARTE 4
Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C3
Gli UAS di classe C3 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:
Gli UAS di classe C3 devono essere conformi alle seguenti disposizioni:
1) |
avere una massa massima al decollo («MTOM») inferiore a 25 kg, compreso il carico, e una dimensione caratteristica massima inferiore a 3 m; |
2) |
avere un’altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m o essere dotati di un sistema che limiti a 120 m, o a un valore che può essere impostato dal pilota remoto, l’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo. Se è possibile impostare il valore, devono essere fornite al pilota remoto chiare informazioni in merito all’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo raggiunta dall’UA durante il volo; |
3) |
poter essere controllati in modo sicuro per quanto riguarda la stabilità, la manovrabilità e le prestazioni del collegamento per le funzioni di comando e controllo, da un pilota remoto con un livello di competenza adeguato, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi; |
4) |
nel caso degli UA a volo vincolato (tethered), avere un cavo di lunghezza in tensione inferiore a 50 m e una forza meccanica non inferiore a:
|
5) |
se non vincolati, in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo, disporre di un metodo affidabile e prevedibile con cui l’UA può recuperare il collegamento per le funzioni di comando e controllo o, se questo non funziona, terminare il volo in modo tale da limitare le ripercussioni su terzi, siano essi a terra o in volo; |
6) |
tranne nel caso degli UA ad ala fissa, recare l’indicazione del livello di potenza sonora ponderato A LWA , determinato come descritto nella parte 13, apposta sull’UA e/o sul relativo imballaggio, come descritto nella parte 14; |
7) |
essere alimentati esclusivamente a energia elettrica; |
8) |
avere un numero di serie unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni), 2019; |
9) |
se non vincolati, avere un’identificazione remota diretta che:
|
10) |
essere dotati di una funzione di geo-consapevolezza che:
|
11) |
se l’UA dispone di una funzione che ne limita l’accesso a determinate aree o a determinati volumi di spazio aereo, tale funzione deve operare in modo tale da interagire agevolmente con il sistema di controllo di volo dell’UA senza pregiudicare la sicurezza del volo; al pilota remoto devono inoltre essere fornite informazioni chiare quando tale funzione impedisce all’UA di accedere a tali aree o volumi di spazio aereo; |
12) |
se non vincolati, essere dotati di un collegamento per le funzioni di comando e controllo protetto contro l’accesso non autorizzato alle funzioni di comando e di controllo; |
13) |
inviare al pilota remoto un chiaro segnale di avvertimento quando la batteria dell’UA o della relativa unità di comando raggiunge un basso livello di carica, in modo tale che il pilota remoto disponga di tempo sufficiente per far atterrare l’UA in sicurezza; |
14) |
essere dotati di:
|
15) |
essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che comprendano:
|
16) |
essere corredati di una nota informativa pubblicata dall’EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; |
17) |
se dotati di un sistema di identificazione remota esso deve:
|
PARTE 5
Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C4
Gli UAS di classe C4 devono recare, apposta ben visibile sull’UA, la seguente etichetta:
Gli UAS di classe C4 devono essere conformi alle seguenti disposizioni:
1) |
avere una massa massima al decollo («MTOM») inferiore a 25 kg, compreso il carico; |
2) |
poter essere controllati e manovrati in modo sicuro da un pilota remoto che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi; |
3) |
non avere modalità di controllo automatico, tranne che per l’assistenza alla stabilizzazione del volo senza alcun effetto diretto sulla traiettoria di volo, e per l’assistenza in caso di perdita di collegamento, a condizione che sia stata prestabilita una posizione fissa dei comandi di volo per i casi di perdita di collegamento; |
4) |
essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che comprendano:
|
5) |
essere corredati di una nota informativa pubblicata dall’EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. |
PARTE 6
Requisiti per i componenti aggiuntivi di identificazione remota diretta
I componenti aggiuntivi di identificazione remota diretta devono essere conformi alle seguenti disposizioni:
1) |
consentire il caricamento del numero di immatricolazione dell’operatore di UAS previsto in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e di qualsiasi ulteriore numero fornito dal sistema di immatricolazione. Il sistema deve eseguire un controllo della coerenza che verifica l’integrità della stringa completa fornita all’operatore di UAS al momento dell’immatricolazione. In caso di incoerenza, il sistema deve emettere un messaggio di errore destinato all’operatore di UAS; |
2) |
avere un numero di serie unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni), 2019, apposto in modo leggibile sul componente aggiuntivo e sul relativo imballaggio o all’interno delle istruzioni del fabbricante; |
3) |
garantire in tempo reale e per tutta la durata del volo la diffusione periodica diretta, a partire dall’UA, almeno dei dati di seguito riportati, utilizzando un protocollo di trasmissione aperto e documentato che ne consenta la ricezione direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione:
|
4) |
ridurre la capacità di manomissione della funzionalità del sistema di identificazione remota diretta; e |
5) |
essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che riportino il riferimento al protocollo di trasmissione utilizzato per i segnali di identificazione remota diretta e le istruzioni per:
|
PARTE 7
Modulo A di valutazione della conformità A - Controllo interno della produzione
1. |
Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 della presente parte e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano i requisiti applicabili di cui alle parti 1, 5, 6, 16 o 17. |
2. |
Documentazione
tecnica
Il fabbricante deve redigere la documentazione tecnica conformemente all’articolo 17 del presente regolamento. |
3. |
Fabbricazione
Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 della presente parte e ai requisiti applicabili di cui alle parti 1, 5, 6, 16 o 17. |
4. |
Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
|
5. |
Rappresentante
autorizzato
Agli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 può ottemperare un rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato. |
PARTE 8
Moduli B e C di valutazione della conformità - Esame UE del tipo e conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
Quando si fa riferimento alla presente parte, la procedura di valutazione della conformità deve seguire i moduli B (esame UE del tipo) e C (conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione) della presente parte.
Modulo B
Esame UE del tipo
1. |
L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico del prodotto, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale prodotto rispetta i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17. |
2. |
L’esame UE del tipo deve essere effettuato in base a una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e di supporto di cui al punto 3, unitamente all’esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto). |
3. |
Il fabbricante deve presentare la domanda di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
|
4. |
L’organismo notificato deve:
per il prodotto:
per i campioni:
|
5. |
L’organismo notificato deve redigere una relazione di valutazione in cui siano registrate le attività intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi di cui al punto 8, l’organismo notificato può rendere pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante. |
6. |
Se il tipo soddisfa i requisiti del presente regolamento, l’organismo notificato deve rilasciare al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato deve riportare il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, gli aspetti pertinenti dei requisiti oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato. Il certificato può avere uno o più allegati.
Il certificato UE e i relativi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e di controllarne il funzionamento in servizio. Se il tipo non soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento, l’organismo notificato deve rifiutare di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e ne deve informare il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. |
7. |
L’organismo notificato deve seguire l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto, in base al quale il tipo approvato potrebbe non essere più conforme alle prescrizioni applicabili del presente regolamento, e decidere se tale progresso richieda ulteriori indagini. In caso affermativo, l’organismo notificato deve informare in merito il fabbricante.
Il fabbricante deve informare l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità del prodotto alle prescrizioni essenziali del presente regolamento o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un’ulteriore approvazione, la quale va allegata al certificato originario di esame UE del tipo. |
8. |
Ogni organismo notificato deve informare la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o ai relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e, periodicamente o su richiesta, mettere a disposizione di tale autorità di notifica l’elenco dei certificati e/o dei relativi supplementi da esso rifiutati, sospesi o altrimenti limitati.
Ogni organismo notificato deve informare gli altri organismi notificati in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, dei certificati e/o degli eventuali supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato. L’organismo notificato deve conservare una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni a partire dalla valutazione del prodotto o fino alla scadenza della validità di tale certificato. |
9. |
Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. |
10. |
Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 e ottemperare agli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché questi siano specificati nel mandato. |
Modulo C
Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
1. |
La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e si accerta e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti applicabili del presente regolamento. |
2. |
Fabbricazione
Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità del prodotto fabbricato al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfino i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17. |
3. |
Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
|
4. |
Rappresentante autorizzato
Agli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 può ottemperare un rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato. |
PARTE 9
Modulo H di valutazione della conformità - Conformità basata sulla garanzia di qualità totale
1. |
La conformità basata sulla garanzia di qualità totale è la procedura di valutazione della conformità con cui i fabbricanti ottemperano agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e si accertano e dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17. |
2. |
Fabbricazione
Il fabbricante deve applicare un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo del prodotto interessato secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. |
3. |
Sistema di qualità
|
4. |
Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
|
5. |
Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
A richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE deve essere messa a disposizione delle autorità competenti. |
6. |
Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:
|
7. |
Ogni organismo notificato deve informare la propria autorità di notifica in merito alle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mettere a disposizione di tale autorità di notifica l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato deve informare gli altri organismi notificati in merito alle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, alle approvazioni da esso rilasciate. |
8. |
Rappresentante autorizzato
Agli obblighi del fabbricante di cui al punto 3, sottopunti 1 e 5, e ai punti 5 e 6 può ottemperare un rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato. |
PARTE 10
Contenuti della documentazione tecnica
Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica, la quale deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili.
La documentazione tecnica deve contenere, se pertinenti, almeno i seguenti elementi:
1. |
una descrizione completa del prodotto corredata di:
|
2. |
i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri elementi simili importanti; |
3. |
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; |
4. |
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 4, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate; |
5. |
una copia della dichiarazione di conformità UE; |
6. |
se è stato applicato il modulo di valutazione della conformità di cui alla parte 8, una copia del certificato di esame UE del tipo e degli allegati, quali forniti dall’organismo notificato interessato; |
7. |
i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati e altri elementi simili rilevanti; |
8. |
le relazioni sulle prove; |
9. |
copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all’organismo notificato eventualmente coinvolto; |
10. |
la documentazione di supporto attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione deve elencare tutti i documenti che sono stati utilizzati, soprattutto nel caso i cui le pertinenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche non siano state applicate integralmente. Alla documentazione andranno acclusi, ove necessario, i risultati delle prove effettuate dall’apposito laboratorio del fabbricante o effettuate da un altro laboratorio di prova, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante; |
11. |
gli indirizzi dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento. |
PARTE 11
Dichiarazione di conformità UE
1. |
Prodotto (numero di tipo, di lotto e di serie). |
2. |
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato. |
3. |
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante. [nel caso di un kit di accessori, il fabbricante del kit può indicare che il presente certificato si basa sul certificato dell’UAS di cui il kit garantisce la conversione.] |
4. |
Oggetto della dichiarazione [identificazione del prodotto che ne consenta la tracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di risoluzione sufficiente, se necessario per l’identificazione dei prodotti; nel caso di un kit di accessori, indicare il tipo di UAS ottenuto dalla conversione tramite l’impiego del kit]. |
5. |
L’oggetto della dichiarazione sopra descritto appartiene alla classe... [per gli UAS inserire il numero della classe di cui alle parti da 1 a 5, 16 e 17 del presente allegato; per i kit di accessori indicare la classe in cui è convertito l’UAS]. |
6. |
Il livello di potenza sonora garantito per questo dispositivo UAS corrisponde a …. dB(A) [esclusivamente per gli UAS non ad ala fissa delle classi da 1 a 3]. |
7. |
L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
|
8. |
Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità. I riferimenti devono essere elencati con il rispettivo numero di identificazione e la versione e, ove applicabile, la data di emissione. |
9. |
Ove applicabile, l’organismo notificato … [denominazione, numero] … ha effettuato … [descrizione dell’intervento] … e rilasciato il certificato di esame UE del tipo. |
10. |
Ove applicabile, una descrizione degli accessori e dei componenti, compresi i software, che consentono all’aeromobile senza equipaggio o al sistema aeromobile senza equipaggio di funzionare nel modo previsto e che sono compresi nella dichiarazione di conformità UE. |
11. |
Informazioni aggiuntive:
Firmato a nome e per conto di: … … [luogo e data del rilascio]: [nome e cognome, posizione] [firma]: |
PARTE 12
Dichiarazione di conformità UE semplificata
La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all’articolo 14, paragrafo 3, deve essere presentata come segue:
— |
Con la presente [nome del fabbricante] dichiara che l’UAS [identificazione dell’UAS: numero di tipo o di serie] appartiene alla classe … [per gli UAS inserire il numero della classe del prodotto di cui alle parti da 1 a 5, 16 o 17 del presente allegato; per i kit di accessori indicare la classe in cui è convertito l’UAS] e ha un livello di potenza sonora garantito corrispondente a …. dB(A) [esclusivamente per gli UAS non ad ala fissa delle classi 1, 2, 3, 5 e 6]. |
— |
Il prodotto è conforme ai regolamenti [elencare tutti i regolamenti ai quali il prodotto è conforme]. |
— |
Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è accessibile al seguente indirizzo Internet: [indirizzo Internet] |
PARTE 13
Codice di prova del rumore
La presente parte stabilisce i metodi di misurazione del rumore aereo che devono essere utilizzati per determinare il livello di potenza sonora ponderato A misurato per gli UA delle classi 1, 2, 3, 5 e 6.
In essa sono stabiliti la norma di base relativa all’emissione acustica e, in dettaglio, il codice di prova dettagliato per misurare il livello di pressione sonora su una superficie di misurazione che inviluppa la sorgente e per calcolare il livello di potenza sonora prodotto dalla sorgente.
1. NORMA DI BASE RELATIVA ALL’EMISSIONE ACUSTICA
Per determinare il livello di potenza sonora ponderato A LWA dell’UA si ricorrerà alla norma di base relativa all’emissione acustica EN ISO 3744:2010 con i supplementi di seguito riportati.
2. CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE E DI MONTAGGIO
Area di prova
L’UA sarà mantenuto al di sopra di un piano riflettente (acusticamente duro). L’UA deve trovarsi a una distanza sufficiente da qualsiasi muro o soffitto riflettente o da qualsiasi oggetto riflettente in modo che la superficie di misurazione rispetti i requisiti di cui all’allegato A della norma EN ISO 3744:2010.
Superficie di misurazione del suono e disposizione dei microfoni
L’UA deve trovarsi completamente racchiuso in una superficie di misurazione emisferica, come indicato al punto 7.2.3 della norma EN ISO 3744:2010.
Il numero di microfoni e la loro posizione sono definiti dall’allegato F della norma EN ISO 3744:2010.
La superficie di misurazione deve avere origine al punto O, posizionato sul piano di terra, direttamente al di sotto dell’UA.
3. CONDIZIONI OPERATIVE NEL CORSO DELLA PROVA
Le prove di rumorosità devono essere condotte con i rotori dell’UA funzionanti a una velocità corrispondente al volo a punto fisso (hovering) dell’UA in condizioni di MTOM.
Se l’UA è immesso sul mercato corredato di accessori che possono esservi installati, la prova dovrà essere condotta con e senza gli accessori, in tutte le possibili configurazioni dell’UA.
4. CALCOLO DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA SUPERFICIALE MEDIO TEMPORALE
Il livello di pressione sonora superficiale medio temporale ponderato A deve essere determinato almeno tre volte per ciascuna configurazione dell’UA. Se almeno due dei valori determinati non divergono di più di 1 dB(A), non sono necessari ulteriori rilievi; altrimenti occorre ripetere i rilievi fino ad ottenere due letture che non differiscano fra loro di oltre 1dB(A). Il livello di pressione sonora superficiale medio temporale ponderato A da utilizzare nel calcolo del livello di potenza sonora di una configurazione dell’UA corrisponde alla media aritmetica dei due valori più elevati che non differiscono fra loro di più di 1dB.
5. INFORMAZIONI DA COMUNICARE
La relazione deve contenere tutti i dati tecnici necessari a identificare la sorgente in prova, nonché il codice di prova del rumore e i dati acustici.
Il valore del livello di potenza sonora ponderato A da comunicare è il valore più elevato delle diverse configurazioni dell’UA sottoposte a prova arrotondato al valore intero più prossimo (per valori con cifra decimale inferiore a 5 utilizzare il valore intero inferiore; per valori con cifra decimale pari o superiore a 5 utilizzare il valore intero superiore).
PARTE 14
Indicazione del livello di potenza sonora garantito
L’indicazione del livello di potenza sonora garantito deve essere costituito dal numero unico del livello di potenza sonora garantito espresso in dB, nel simbolo LWA e in un pittogramma, espressi come segue:
Se l’indicazione è ridotta per adeguarsi alle dimensioni del dispositivo, devono essere rispettate le proporzioni fornite nel disegno di cui sopra. Tuttavia, se possibile, la dimensione verticale dell’indicazione non dovrebbe essere inferiore ai 20 mm.
PARTE 15
Livello massimo di potenza sonora per classe dell’UA (compresi i periodi di transizione)
Classe dell’UA |
MTOM m in grammi |
Livello massimo di potenza sonora LWA in dB |
||
alla data di entrata in vigore |
a due anni dalla data di entrata in vigore |
a quattro anni dalla data di entrata in vigore |
||
C1 e C2 |
m < 900 |
85 |
83 |
81 |
C2 |
900 ≤ m < 4 000 |
85 + 18,5 lg
|
83 + 18,5 lg
|
81 + 18,5 lg
|
dove «lg» è il logaritmo in base 10.
PARTE 16
Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C5 e accessori di classe C5
Gli UAS di classe C5 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:
Gli UAS di classe C5 devono soddisfare i requisiti definiti nella parte 4, con l’eccezione di quelli definiti ai punti 2 e 10 della medesima parte 4.
Devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
1) |
essere aeromobili diversi dagli aeromobili ad ala fissa, se non vincolati; |
2) |
se dotati di una funzione di geo-consapevolezza, essere conformi al punto 10 della parte 4; |
3) |
durante il volo, fornire al pilota remoto informazioni chiare e concise in merito all’altezza dell’UA al di sopra della superficie o del punto di decollo; |
4) |
se non vincolati, essere dotati di una modalità a velocità ridotta, che può essere selezionata dal pilota remoto, in grado di limitare la velocità al suolo a non più di 5 m/s; |
5) |
se non vincolati, prevedere mezzi che consentano al pilota remoto di terminare il volo dell’UA e che:
|
6) |
se non vincolati, fornire al pilota remoto mezzi per monitorare costantemente la qualità del collegamento per le funzioni di comando e controllo e prevedere un segnale di allarme per i casi in cui il collegamento è prossimo a interrompersi o è debole al punto di compromettere lo svolgimento sicuro dell’operazione, e un altro segnale di allarme qualora il collegamento si interrompa; e |
7) |
oltre alle informazioni indicate nella parte 4, punto 15, lettera a), includere nelle istruzioni del fabbricante una descrizione dei mezzi atti a terminare il volo di cui al punto 5. |
8) |
Un UAS di classe C5 può essere un UAS di classe C3 su cui è stato installato un kit di accessori per la conversione di un UAS di classe C3 in uno di classe C5. In tal caso, l’etichetta di identificazione della classe C5 deve essere apposta su tutti gli accessori. |
È possibile che un kit di accessori possa garantire la conversione solo di UAS di classe C3 conformi al punto 1 e fornisca le necessarie interfacce agli accessori.
Il kit di accessori non deve comprendere modifiche al software dell’UAS di classe C3.
Il kit di accessori deve essere progettato e ciascuno degli accessori deve essere identificato in modo tale da garantire che un operatore di UAS possa installarli in modo completo e corretto su un UAS di classe C3 seguendo le istruzioni del fabbricante del kit di accessori.
Il kit di accessori può essere immesso sul mercato indipendentemente dall’UAS di classe C3 di cui garantisce la conversione. In tal caso il fabbricante del kit di accessori deve immettere sul mercato un kit di conversione unico che:
1) |
non alteri la conformità dell’UAS di classe C3 ai requisiti di cui alla parte 4; |
2) |
garantisca la conformità dell’UAS su cui è stato installato il kit di accessori ai requisiti aggiuntivi definiti nella presente parte, con l’eccezione del punto 3; ed |
3) |
essere accompagnato dalle istruzioni del fabbricante, che devono includere:
|
PARTE 17
Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C6
Gli UAS di classe C6 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:
Gli UAS di classe C6 devono soddisfare i requisiti definiti nella parte 4, con l’eccezione di quelli definiti ai punti 2, 7 e 10.
Devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
1) |
avere una velocità massima al suolo in volo livellato pari a 50 m/s; |
2) |
se dotati di una funzione di geo-consapevolezza, essere conformi al punto 10 della parte 4; |
3) |
durante il volo, fornire al pilota remoto informazioni chiare e concise in merito alla posizione geografica dell’UA e la relativa velocità e altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo; |
4) |
fornire mezzi per impedire che l’UA violi i limiti orizzontali e verticali di un volume operativo programmabile; |
5) |
fornire mezzi che consentano al pilota remoto di terminare il volo dell’UA e che:
|
6) |
fornire mezzi per programmare la traiettoria dell’UA; |
7) |
fornire al pilota remoto mezzi per monitorare costantemente la qualità del collegamento per le funzioni di comando e controllo e prevedere un segnale di allarme per i casi in cui il collegamento è prossimo a interrompersi o è debole al punto di compromettere lo svolgimento sicuro dell’operazione, e un altro segnale di allarme qualora il collegamento si interrompa; e |
8) |
oltre alle informazioni indicate nella parte 4, punto 15, lettera a), includere nelle istruzioni del fabbricante:
|
20.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/28 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1059 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2020
che rettifica alcune versioni linguistiche dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012 e (UE) n. 874/2012 per quanto attiene all’etichettatura di alcuni prodotti connessi all’energia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (2) in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e ungherese contengono errori nel punto 1.1), numeri IV e V, dell’allegato I per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo di energia (AEC ) in kWh/anno e sul consumo annuo di acqua (AWC ) in litri/anno da riportare nell’etichetta energetica delle lavastoviglie per uso domestico, e nel punto 1, lettere f) e i), dell’allegato II per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo di energia (AEC ) in kWh/anno e sul consumo annuo di acqua (AWC ) in litri/anno nella scheda prodotto delle lavastoviglie per uso domestico da riportare nella brochure o in altri materiali forniti con il prodotto. |
(2) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 in lingua bulgara, croata, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e ungherese contengono un errore nel punto 1, lettera c), dell’allegato IV per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo di energia (AEC ) in kWh/anno da fornire per le lavastoviglie per uso domestico nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non veda il prodotto. |
(3) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e ungherese contengono un errore nel punto 1, lettera d), dell’allegato IV per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo di acqua (AWC ) in litri/anno da fornire per le lavastoviglie per uso domestico nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non veda il prodotto. |
(4) |
La versione del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 in lingua italiana contiene un errore nel punto 1, lettera c), punto ii), dell’allegato VII per quanto riguarda il calcolo in kWh/anno del consumo annuo standard di energia (SAEC ) di alcune lavastoviglie per uso domestico. |
(5) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e ungherese contengono un errore nel punto 3 dell’allegato VII per quanto riguarda il calcolo in litri del consumo annuo di acqua (AWC ) delle lavastoviglie per uso domestico. |
(6) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (3) in lingua bulgara, croata, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese contengono un errore nel punto 1.1), numero IV, dell’allegato II per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo di energia (AEC ) in kWh/anno da riportare nell’etichetta energetica degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a C. |
(7) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 in lingua bulgara, ceca, croata, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese contengono un errore nel punto 1, lettera f), dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo di energia (AEC ) in kWh/anno nella scheda prodotto degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico da riportare nella brochure o in altri materiali forniti con il prodotto. |
(8) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 in lingua bulgara, ceca, croata, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e ungherese contengono un errore nel punto 1, lettera b), dell’allegato V per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo di energia (AEC ) in kWh/anno da fornire per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non veda il prodotto. |
(9) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione (4) in lingua bulgara, croata, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e ungherese contengono errori nel punto 1.1), numeri IV e V, dell’allegato I per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo ponderato di energia (AEC ) in kWh/anno e sul consumo annuo ponderato di acqua (AWC ) in litri/anno da riportare nell’etichetta energetica delle lavatrici per uso domestico. |
(10) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e ungherese contengono errori nel punto 1, lettere f) e i), dell’allegato II per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo ponderato di energia (AEC ) in kWh/anno e sul consumo annuo ponderato di acqua (AWC ) in litri/anno nella scheda prodotto delle lavatrici per uso domestico da riportare nella brochure o in altri materiali forniti con il prodotto. |
(11) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e ungherese contengono un errore nel punto 1, lettera c), dell’allegato IV per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo ponderato di energia (AEC ) in kWh/anno da fornire per le lavatrici per uso domestico nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non veda il prodotto. |
(12) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e ungherese contengono un errore nel punto 1, lettera d), dell’allegato IV per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo ponderato di acqua (AWC ) in litri/anno da fornire per le lavatrici per uso domestico nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non veda il prodotto. |
(13) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e ungherese contengono errori nel punto 2 dell’allegato VII per quanto riguarda il calcolo in litri del consumo annuo ponderato di acqua (AWC ) delle lavatrici per uso domestico. |
(14) |
La versione del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 in lingua tedesca contiene un errore nel punto 3 dell’allegato VII per quanto riguarda il calcolo in percentuale del grado ponderato di umidità residua (D) delle lavatrici per uso domestico. |
(15) |
La versione del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (5) in lingua greca contiene un errore nel punto 1, lettera a), numero IV, dell’allegato V per quanto riguarda le informazioni sulla potenza assorbita in Watt in modo acceso da riportare nell’etichetta energetica dei televisori. |
(16) |
La versione del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione (6) in lingua italiana contiene errori nell’articolo 4, lettere c), d) ed e) per quanto riguarda l’indicazione della classe di efficienza energetica nella pubblicità e nel materiale promozionale tecnico per i condizionatori d’aria nonché l’indicazione degli apparecchi a singolo condotto sull’imballaggio, nella documentazione tecnica e nelle comunicazioni promozionali o pubblicitarie. |
(17) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono errori nel punto 1.1, lettera a), numeri V, VI, VII e VIII, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul carico teorico in kW per il modo di raffreddamento, sul carico teorico in kW per il modo di riscaldamento, sul valore dell’indice di efficienza energetica stagionale (SEER) per il modo di raffreddamento e sul valore del coefficiente di prestazione stagionale (SCOP) per il modo di riscaldamento da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria reversibili che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A a G. |
(18) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e ungherese contengono un errore nel punto 1.1, lettera a), numero IX, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo di energia in kWh/anno da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria reversibili che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A a G. |
(19) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono un errore nel punto 1.5, punto iv), numero 10, dell’allegato III per quanto riguarda i requisiti grafici dell’etichetta relativamente ai valori SCOP e SEER dei condizionatori d’aria reversibili. |
(20) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono errori nel punto 2.1, lettera a), numeri V e VI, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul carico teorico di raffreddamento in kW e sul valore SEER da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria «solo raffreddamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A a G. |
(21) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono un errore nel punto 2.1, lettera a), numero VII, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo di energia in kWh/anno da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria «solo raffreddamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A a G. |
(22) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono un errore nel punto 2.5, punto iv), numero 10, dell’allegato III per quanto riguarda i requisiti grafici dell’etichetta relativamente al valore SEER dei condizionatori d’aria «solo raffreddamento». |
(23) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono errori nel punto 3.1, lettera a), numeri V e VI, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul carico teorico di riscaldamento in kW e sul valore SCOP da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria «solo riscaldamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A a G. |
(24) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e ungherese contengono un errore nel punto 3.1, lettera a), numero VII, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo di energia kWh/anno da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria «solo riscaldamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A a G. |
(25) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono un errore nel punto 3.5, punto iv), numero 9, dell’allegato III per quanto riguarda i requisiti grafici dell’etichetta relativamente ai valori SCOP dei condizionatori d’aria «solo riscaldamento». |
(26) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono errori nel punto 4.1, lettera a), numeri V e VI, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sulla capacità nominale di raffreddamento e riscaldamento in kW e sui valori dell’indice di efficienza energetica nominale (EERnominale) e del coefficiente di rendimento nominale (COPnominale) da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria reversibili a doppio condotto che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(27) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena e spagnola contengono un errore nel punto 4.1, lettera a), numero VII, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria reversibili a doppio condotto che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(28) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono un errore nel punto 4.2, punto iv), numero 11, dell’allegato III per quanto riguarda i requisiti grafici dell’etichetta relativamente ai valori del coefficiente di rendimento (COP) e del coefficiente di efficienza energetica (EER) dei condizionatori d’aria reversibili a doppio condotto che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(29) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono errori nel punto 4.3, lettera a), numeri V e VI, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sulla capacità nominale di raffreddamento in kW e sul valore EERnominale da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria a doppio condotto «solo raffreddamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(30) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena e spagnola contengono un errore nel punto 4.3, lettera a), numero VII, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria a doppio condotto «solo raffreddamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(31) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e svedese contengono un errore nel punto 4.4, punto iv), numero 11, dell’allegato III per quanto riguarda i requisiti grafici dell’etichetta relativamente al valore EER dei condizionatori d’aria a doppio condotto «solo raffreddamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(32) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono errori nel punto 4.5, lettera a), numeri V e VI, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sulla capacità nominale di riscaldamento in kW e sul valore COPnominale da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria a doppio condotto «solo riscaldamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(33) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena e spagnola contengono un errore nel punto 4.5, lettera a), numero VII, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria a doppio condotto «solo riscaldamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(34) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e svedese contengono un errore nel punto 4.6, punto iv), numero 11, dell’allegato III per quanto riguarda i requisiti grafici dell’etichetta relativamente al valore COP dei condizionatori d’aria a doppio condotto «solo riscaldamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(35) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono errori nel punto 5.1, lettera a), numeri V e VI, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sulla capacità nominale di raffreddamento e riscaldamento in kW e sui valori EERnominale e COPnominale da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria reversibili a condotto singolo che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(36) |
Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene errori nel punto 5.1, lettera a), numero VII, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria reversibili a condotto singolo che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. Tali errori riguardano tutte le versioni linguistiche. |
(37) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e tedesca contengono un errore nel punto 5.2, punto iv), numero 11, dell’allegato III per quanto riguarda i requisiti grafici dell’etichetta relativamente ai valori EER e COP dei condizionatori d’aria reversibili a condotto singolo che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(38) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono errori nel punto 5.3, lettera a), numeri V e VI, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sulla capacità nominale di raffreddamento in kW e sul valore EERnominale da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria a condotto singolo «solo raffreddamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(39) |
Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene errori nel punto 5.3, lettera a), numero VII, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria a condotto singolo «solo raffreddamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. Tali errori riguardano tutte le versioni linguistiche. |
(40) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono un errore nel punto 5.4, punto iv), numero 11, dell’allegato III per quanto riguarda i requisiti grafici dell’etichetta relativamente al valore EER dei condizionatori d’aria a condotto singolo «solo raffreddamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(41) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono errori nel punto 5.5, lettera a), numeri V e VI, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sulla capacità nominale di riscaldamento in kW e sul valore COPnominale da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria a condotto singolo «solo riscaldamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(42) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese contengono un errore nel punto 5.5, lettera a), numero VII, dell’allegato III per quanto riguarda le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria a condotto singolo «solo riscaldamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(43) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono un errore nel punto 5.6, punto iv), numero 11, dell’allegato III per quanto riguarda i requisiti grafici dell’etichetta relativamente al valore COP dei condizionatori d’aria a condotto singolo «solo riscaldamento» che rientrano nelle classi di efficienza energetica da A+++ a D. |
(44) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (7) in lingua bulgara, croata, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena e spagnola contengono un errore nel punto 1.1, numero IV, dell’allegato I per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo ponderato di energia (AEC ) in kWh/anno da riportare nell’etichetta energetica delle asciugabiancheria a espulsione per uso domestico. |
(45) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena e spagnola contengono errori nel punto 1, lettera f), dell’allegato II per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo ponderato di energia (AEC ) nella scheda prodotto delle asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e le informazioni sul consumo annuo ponderato di energia (AEC(Gas) e AEC(Gas)el ) nella scheda prodotto delle asciugabiancheria a gas per uso domestico da riportare nella brochure o in altri materiali forniti con il prodotto, e nel punto 1, lettera f), punto i), dell’allegato III per quanto riguarda i parametri tecnici per le misurazioni del consumo annuo ponderato di energia (AEC(Gas) e AEC(Gas)el ) delle asciugabiancheria a gas per uso domestico da riportare nella documentazione tecnica di cui all’articolo 3, lettera c), del regolamento delegato medesimo. |
(46) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena e spagnola contengono errori nel punto 1, lettera d), dell’allegato IV per quanto riguarda le informazioni sul consumo annuo ponderato di energia (AEC ) da fornire per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e le informazioni sul consumo annuo ponderato di energia (AEC(Gas) e AEC(Gas)el ) da fornire per le asciugabiancheria a gas per uso domestico nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto e nel punto 1, lettera f, di detto allegato per quanto riguarda le informazioni sul consumo di energia (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdry,a, Egdry½,a ) del programma standard a pieno carico e a mezzo carico per i tessuti di cotone da fornire per le asciugabiancheria per uso domestico nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto. |
(47) |
Il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 contiene un errore nel punto 2, secondo comma, dell’allegato VI per quanto riguarda l’efficienza di condensazione ponderata (Ct) degli asciugabiancheria a condensazione per uso domestico. Tale errore riguarda tutte le versioni linguistiche. |
(48) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (8) in lingua croata, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e svedese contengono errori nel punto 1.2), numero IV, dell’allegato I per quanto riguarda le informazioni sul consumo ponderato di energia (EC ) in kWh per 1 000 ore da riportare nell’etichetta energetica delle lampade elettriche. |
(49) |
Le versioni del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 in lingua ceca, croata, estone, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola e svedese contengono un errore nel punto 1, lettera b), dell’allegato IV per quanto riguarda le informazioni sul consumo ponderato di energia in kWh per 1 000 ore da fornire per le lampade elettriche nei casi in cui si prevede che il detentore finale non abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto. |
(50) |
La versione del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 in lingua tedesca contiene un errore nella parte 1, secondo e terzo comma, dell’allegato VII per quanto riguarda il calcolo dell’indice di efficienza energetica (IEE) dei modelli di lampada. |
(51) |
Occorre pertanto rettificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012 e (UE) n. 874/2012. |
(52) |
I regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012 e (UE) n. 874/2012 sono stati adottati con la stessa base giuridica. Essi stabiliscono disposizioni correlate per determinati gruppi di prodotti connessi all’energia. Data tale correlazione, affinché gli errori siano rettificati in maniera coerente, i suddetti regolamenti delegati devono essere rettificati con un unico atto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010
Il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 è così rettificato:
1) |
nell’allegato I, punto 1.1), i numeri IV e V sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
l’allegato II è così rettificato:
|
3) |
l’allegato IV è così rettificato:
|
4) |
l’allegato VII è così rettificato:
|
Articolo 2
Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010
Il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è così rettificato:
1) |
nell’allegato II, punto 1.1), il numero IV è sostituito dal seguente:
|
2) |
nell’allegato III, punto 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
nell’allegato V, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 3
Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010
Il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 è così rettificato:
1) |
nell’allegato I, punto 1.1), i numeri IV e V sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
l’allegato II è così rettificato: al punto 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
al punto 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
l’allegato IV è così rettificato:
|
4) |
l’allegato VII è così rettificato:
|
Articolo 4
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 5
Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 626/2011
Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 è così rettificato:
1) |
nell’articolo 4, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
|
2) |
l’allegato III è così rettificato:
|
Articolo 6
Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 392/2012
Il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 è così rettificato:
1) |
nell’allegato I, punto 1.1, il numero IV è sostituito dal seguente:
|
2) |
nell’allegato II, punto 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
nell’allegato III, punto 1, lettera f), il punto i) è sostituito dal seguente:
|
4) |
l’allegato IV è così rettificato:
|
5) |
nell’allegato VI, punto 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’efficienza di condensazione ponderata (Ct) di un’asciugabiancheria a condensazione per uso domestico è determinata conformemente all’allegato VII, punto 3.». |
Articolo 7
Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 874/2012
Il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 è così rettificato:
1) |
nell’allegato I, punto 1.2), il numero IV è sostituito dal seguente:
|
2) |
nell’allegato IV, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
(non riguarda la versione italiana). |
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).
(6) Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione del 4 maggio 2011 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).
(7) Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).
(8) Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).
20.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1060 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2020
che approva le modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Terrazze Retiche di Sondrio» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Terrazze Retiche di Sondrio», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le modifiche comprendono la variazione del nome da «Terrazze Retiche di Sondrio» ad «Alpi Retiche». |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come prescritto dall’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Terrazze Retiche di Sondrio» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
20.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/42 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1061 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2020
relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una indicazione geografica protetta «Dealurile Sătmarului» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Dealurile Sătmarului», trasmessa dalla Romania a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
(3) |
Alla Commissione non è pervenuta nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Dealurile Sătmarului» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2020
Per la Commissione
a nome del presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
20.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1062 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2020
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Csopak»/«Csopaki» presentata dall’Ungheria è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il nome «Csopak»/«Csopaki» dovrebbe essere protetto e registrato nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
20.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1063 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2020
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Achterhoek – Winterswijk» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Achterhoek – Winterswijk» presentata dai Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il nome «Achterhoek – Winterswijk» dovrebbe essere protetto e registrato nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Achterhoek – Winterswijk» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
20.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1064 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2020
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» trasmessa dall’Italia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» dovrebbe essere protetto e registrato nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
20.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1065 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2020
che approva modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta«delle Venezie»(IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «delle Venezie», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le modifiche comprendono la variazione del nome da «delle Venezie» a «Trevenezie»/«Tri Benečije». |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come prescritto dall’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «delle Venezie» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione