ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 228

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
16 luglio 2020


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/920]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/921]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/922]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/923]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/924]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/925]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/926]

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/927]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/928]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/929]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/930]

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/931]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/932]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/933]

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/934]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2020/935]

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/936]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/937]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/938]

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/939]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/940]

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/941]

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/942]

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/943]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/944]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/945]

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/946]

44

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 1/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/920]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 49 (Decisione di esecuzione (UE) 2018/662 della Commissione) della parte 3.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, è inserito il seguente punto:

«50.

32018 D 1136: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 48).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 205 del 14.8.2018, pag. 48.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

IT

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L 228/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 2/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/921]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 della Commissione, del 16 ottobre 2018, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 abroga i regolamenti (CE) n. 1730/2006 (2) e (CE) n. 1138/2007 (3) della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 262 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«263.

32018 R 1550: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 della Commissione, del 16 ottobre 2018, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) (GU L 260 del 17.10.2018, pag. 3).»

2.

I testi dei punti 1zzzc (Regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione) e 1zzzz (Regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione) sono soppressi.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 260 del 17.10.2018, pag. 3.

(2)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.

(3)  GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

IT

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L 228/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 3/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/922]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp (1)

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2018/1028 della Commissione, del 19 luglio 2018, che rettifica la direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo III dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al 35o trattino (Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione) del punto 2 (Direttiva 66/401/CEE del Consiglio), è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32018 L 1028: Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1028 della Commissione, del 19 luglio 2018 (GU L 184 del 20.7.2018, pag. 7).»;

2)

al punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 L 1027: Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione, del 19 luglio 2018 (GU L 184 del 20.7.2018, pag. 4).».

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2018/1027 e (UE) 2018/1028 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 184 del 20.7.2018, pag. 4.

(2)  GU L 184 del 20.7.2018, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/923]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che revoca la designazione dell’Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di riferimento per i residui di cui all’allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I e 31 j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1587: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018 (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 20).»

Articolo 2

Al punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1587: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018 (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 20).»

Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 264 del 23.10.2018, pag. 20.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

IT

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L 228/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 5/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/924]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/685 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, birra, fluopyram, fluxapyroxad, idrazide maleica, polvere di semi di senape e teflutrin in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/686 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/687 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone in o su determinati prodotti (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 0685: Regolamento (UE) 2018/685 della Commissione, del 3 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 1),

32018 R 0686: Regolamento (UE) 2018/686 della Commissione, del 4 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 30),

32018 R 0687: Regolamento (UE) 2018/687 della Commissione, del 4 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 63).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 0685: Regolamento (UE) 2018/685 della Commissione, del 3 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 1),

32018 R 0686: Regolamento (UE) 2018/686 della Commissione, del 4 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 30),

32018 R 0687: Regolamento (UE) 2018/687 della Commissione, del 4 maggio 2018 (GU L 121 del 16.5.2018, pag. 63).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2018/685, (UE) 2018/686 e (UE) 2018/687 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 121 del 16.5.2018, pag. 1.

(2)  GU L 121 del 16.5.2018, pag. 30.

(3)  GU L 121 del 16.5.2018, pag. 63.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 6/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/925]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti (1), rettificato dalla GU L 247 del 3.10.2018, pag. 9.

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0832: Regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018 (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 38), rettificato dalla GU L 247 del 3.10.2018, pag. 9

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0832: Regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018 (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 38), rettificato dalla GU L 247 del 3.10.2018, pag. 9

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2018/832, rettificato dalla GU L 247 del 3.10.2018, pag. 9, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 140 del 6.6.2018, pag. 38.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

IT

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L 228/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 7/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/926]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1246 della Commissione, del 18 settembre 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione del distillato pirolegnoso nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE, è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1246: Regolamento (UE) 2018/1246 della Commissione, del 18 settembre 2018 (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 3).».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1246 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 235 del 19.9.2018, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 8/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/927]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1259 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 873/2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di transizione di cui all’articolo 4 riguardo all’aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002) (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzzr (Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 1259: Regolamento (UE) 2018/1259 della Commissione, del 20 settembre 2018 (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 28).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1259 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 238 del 21.9.2018, pag. 28.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 9/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/928]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1631 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che autorizza l’immissione sul mercato dell’estratto di mirtillo in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1632 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che autorizza l’immissione sul mercato dell’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1633 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che autorizza l’immissione sul mercato del concentrato di peptidi di gamberetti raffinato quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1647 della Commissione, del 31 ottobre 2018, che autorizza l’immissione sul mercato dell’idrolizzato di membrane d’uovo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione, del 29 ottobre 2018, che autorizza l’immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (6).

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 1023: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018 (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1),

32018 R 1631: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1631 della Commissione, del 30 ottobre 2018 (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 17),

32018 R 1632: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1632 della Commissione, del 30 ottobre 2018 (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 23),

32018 R 1633: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1633 della Commissione, del 30 ottobre 2018 (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 29),

32018 R 1647: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1647 della Commissione, del 31 ottobre 2018 (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 51),

32018 R 1648: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione, del 29 ottobre 2018 (GU L 275 del 6.11.2018, pag. 1).»

2.

Dopo il punto 144 (Regolamento (UE) 2018/1133 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«145.

32018 R 1631: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1631 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che autorizza l’immissione sul mercato dell’estratto di mirtillo in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 17).

146.

32018 R 1632: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1632 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che autorizza l’immissione sul mercato dell’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 23).

147.

32018 R 1633: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1633 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che autorizza l’immissione sul mercato del concentrato di peptidi di gamberetti raffinato quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 29).

148.

32018 R 1647: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1647 della Commissione, del 31 ottobre 2018, che autorizza l’immissione sul mercato dell’idrolizzato di membrane d’uovo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 51).

149.

32018 R 1648: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione, del 29 ottobre 2018, che autorizza l’immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 275 del 6.11.2018, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1023, (UE) 2018/1631, (UE) 2018/1632, (UE) 2018/1633, (UE) 2018/1647 e (UE) 2018/1648 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 272 del 31.10.2018, pag. 17.

(3)  GU L 272 del 31.10.2018, pag. 23.

(4)  GU L 272 del 31.10.2018, pag. 29.

(5)  GU L 274 del 5.11.2018, pag. 51.

(6)  GU L 275 del 6.11.2018, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 10/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/929]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 abroga, a decorrere dal 1o settembre 2019, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo a decorrere dal 1o settembre 2019.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 149 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione) è inserito quanto segue:

«150.

32018 R 0555: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

nella tabella di cui al punto 5) dell’allegato II è aggiunto quanto segue:

IS

12

NO

12»

2.

Il testo del punto 129 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione) è soppresso a decorrere dal 1o settembre 2019.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6.

(2)  GU L 94 del 7.4.2017, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 11/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/930]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1513: Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1513 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 12/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/931]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1477 della Commissione, del 2 ottobre 2018, relativa ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni di biocidi contenenti etil butil acetilamino propionato comunicati dal Belgio a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 della Commissione, del 3 ottobre 2018, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzo (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzzzp.

32018 D 1477: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1477 della Commissione, del 2 ottobre 2018, relativa ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni di biocidi contenenti etil butil acetilamino propionato comunicati dal Belgio a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 249 del 4.10.2018, pag. 3).

12zzzzzq.

32018 D 1479: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 della Commissione, del 3 ottobre 2018, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 249 del 4.10.2018, pag. 16).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2018/1477 e (UE) 2018/1479 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 249 del 4.10.2018, pag. 3.

(2)  GU L 249 del 4.10.2018, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 13/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/932]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1623 della Commissione, del 29 ottobre 2018, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle zanzare artificialmente infettate da Wolbachia utilizzate a fini di controllo dei vettori (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzq (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzzzr.

32018 D 1622: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 26).

12zzzzzs.

32018 D 1623: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1623 della Commissione, del 29 ottobre 2018, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle zanzare artificialmente infettate da Wolbachia utilizzate a fini di controllo dei vettori (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 30).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2018/1622 e (UE) 2018/1623 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 271 del 30.10.2018, pag. 26.

(2)  GU L 271 del 30.10.2018, pag. 30.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 14/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/933]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/660 della Commissione, del 26 aprile 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva bentazone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/670 della Commissione, del 30 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/690 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione, del 7 maggio 2018, che approva la sostanza di base talco E553B, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/692 della Commissione, del 7 maggio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva zoxamide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/710 della Commissione, del 14 maggio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva siltiofam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione, del 23 maggio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (10).

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 0660: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/660 della Commissione, del 26 aprile 2018 (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 122),

32018 R 0670: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione, del 30 aprile 2018 (GU L 113 del 3.5.2018, pag. 1),

32018 R 0679: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 della Commissione, del 3 maggio 2018 (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 18),

32018 R 0690: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/690 della Commissione, del 7 maggio 2018 (GU L 117 dell’8.5.2018, pag. 3),

32018 R 0691: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione, del 7 maggio 2018 (GU L 117 dell’8.5.2018, pag. 6),

32018 R 0692: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/692 della Commissione, del 7 maggio 2018 (GU L 117 dell’8.5.2018, pag. 9),

32018 R 0710: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/710 della Commissione, del 14 maggio 2018 (GU L 119 del 15.5.2018, pag. 31),

32018 R 0755: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione, del 23 maggio 2018 (GU L 128 del 24.5.2018, pag. 4),

32018 R 0783: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31),

32018 R 0785: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzzzp (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/309 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzzzq.

32018 R 0660: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/660 della Commissione, del 26 aprile 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva bentazone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 122).

13zzzzzzzzr.

32018 R 0679: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 18).

13zzzzzzzzs.

32018 R 0691: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione, del 7 maggio 2018, che approva la sostanza di base talco E553B, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 117 dell’8.5.2018, pag. 6).

13zzzzzzzzt.

32018 R 0692: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/692 della Commissione, del 7 maggio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva zoxamide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 117 dell’8.5.2018, pag. 9).

13zzzzzzzzu.

32018 R 0710: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/710 della Commissione, del 14 maggio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva siltiofam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 119 del 15.5.2018, pag. 31).

13zzzzzzzzv.

32018 R 0755: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione, del 23 maggio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 128 del 24.5.2018, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/660, (UE) 2018/670, (UE) 2018/679, (UE) 2018/690, (UE) 2018/691, (UE) 2018/692, (UE) 2018/710, (UE) 2018/755, (UE) 2018/783 e (UE) 2018/785 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 110 del 30.4.2018, pag. 122.

(2)  GU L 113 del 3.5.2018, pag. 1.

(3)  GU L 114 del 4.5.2018, pag. 18.

(4)  GU L 117 dell’8.5.2018, pag. 3.

(5)  GU L 117 dell’8.5.2018, pag. 6.

(6)  GU L 117 dell’8.5.2018, pag. 9.

(7)  GU L 119 del 15.5.2018, pag. 31.

(8)  GU L 128 del 24.5.2018, pag. 4.

(9)  GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31.

(10)  GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 15/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/934]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1060 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1060: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1060 della Commissione, del 26 luglio 2018 (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 3).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzzzv (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«13zzzzzzzzw.

32018 R 1060: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1060 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1060 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 190 del 27.7.2018, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 16/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2020/935]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/749 della Commissione, del 18 maggio 2018, relativa al riconoscimento della relazione della Croazia sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 41a (Decisione di esecuzione (UE) 2017/2356 della Commissione) dell’allegato IV dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«41b.

32018 D 0749: Decisione di esecuzione (UE) 2018/749 della Commissione, del 18 maggio 2018, relativa al riconoscimento della relazione della Croazia sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 22.5.2018, pag. 12).

La decisione non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/749 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 125 del 22.5.2018, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 17/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/936]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2015 della Commissione, del 9 novembre 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2017 fino al 30 dicembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (4).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1za (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«1zb.

32017 R 0309: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 53 del 28.2.2017, pag. 1).

1zc.

32017 R 0812: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 126 del 18.5.2017, pag. 1).

1zd.

32017 R 1421: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 7).

1ze.

32017 R 2015: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2015 della Commissione, del 9 novembre 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2017 fino al 30 dicembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 296 del 14.11.2017, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/309, (UE) 2017/812, (UE) 2017/1421 e (UE) 2017/2015 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 53 del 28.2.2017, pag. 1.

(2)  GU L 126 del 18.5.2017, pag. 1.

(3)  GU L 204 del 5.8.2017, pag. 7.

(4)  GU L 296 del 14.11.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 19/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/937]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/911 della Commissione, del 9 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la forma e il contenuto della descrizione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1712 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata e le circostanze in cui imporre l’obbligo (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 19bf (Regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«19bg.

32016 R 0911: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/911 della Commissione, del 9 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la forma e il contenuto della descrizione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 25).

19bh.

32016 R 1712: Regolamento delegato (UE) 2016/1712 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata e le circostanze in cui imporre l’obbligo (GU L 258 del 24.9.2016, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/911 e del regolamento delegato (UE) 2016/1712 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 21/2018 del 9 febbraio 2018 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 153 del 10.6.2016, pag. 25.

(2)  GU L 258 del 24.9.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  GU L 323 del 12.12.2019, pag. 4


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L 228/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 20/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/938]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/390 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario (2), rettificato dalla GU L 122 del 17.5.2018, pag. 35.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati (3), rettificato dalla GU L 122 del 17.5.2018, pag. 36.

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/393 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e le procedure per la segnalazione e la trasmissione di informazioni sui regolamenti internalizzati in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per l’autorizzazione, il riesame e la valutazione dei depositari centrali di titoli, per la cooperazione tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, per la consultazione delle autorità coinvolte nell’autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario, per l’accesso riguardante i depositari centrali di titoli, nonché per quanto riguarda il formato dei dati che devono essere conservati dai depositari centrali di titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bf (Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IX dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«31bfa.

32017 R 0389: Regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti e le operazioni dei CSD negli Stati membri ospitanti (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

all’articolo 9, terzo paragrafo, lettera a), i termini «entrata in vigore dell’atto» sono sostituiti dai termini «entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente l’atto».

31bfb.

32017 R 0390: Regolamento delegato (UE) 2017/390 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 9), rettificato dalla GU L 122 del 17.5.2018, pag. 35.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 23, paragrafo 2, il riferimento ai «membri del Sistema europeo di banche centrali» comprende, oltre al significato che ha nel regolamento delegato, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

b)

all’articolo 36, paragrafo 8, lettera b), punto i), i termini «valute dell’Unione» sono sostituiti dai termini «valute ufficiali delle parti contraenti dell’accordo SEE».

31bfc.

32017 R 0391: Regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 44), rettificato dalla GU L 122 del 17.5.2018, pag. 36.

31bfd.

32017 R 0392: Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 48).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i termini «valuta dell’Unione» sono sostituiti dai termini «valuta ufficiale delle parti contraenti dell’accordo SEE»;

b)

all’articolo 96, paragrafo 2, i termini «entrata in vigore dell’atto» sono sostituiti dai termini «entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente l’atto».

31bfe.

32017 R 0393: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/393 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e le procedure per la segnalazione e la trasmissione di informazioni sui regolamenti internalizzati in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 116).

31bff.

32017 R 0394: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per l’autorizzazione, il riesame e la valutazione dei depositari centrali di titoli, per la cooperazione tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, per la consultazione delle autorità coinvolte nell’autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario, per l’accesso riguardante i depositari centrali di titoli, nonché per quanto riguarda il formato dei dati che devono essere conservati dai depositari centrali di titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 145).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

 

all’articolo 17, secondo comma, i termini «entrata in vigore dell’atto» sono sostituiti dai termini «entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente l’atto».»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2017/389, (UE) 2017/390, rettificato dalla GU L 122 del 17.5.2018, pag. 35, (UE) 2017/391, rettificato dalla GU L 122 del 17.5.2018, pag. 36, e (UE) 2017/392 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/393 e (UE) 2017/394 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell’8 febbraio 2019 (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 65 del 10.3.2017, pag. 1.

(2)  GU L 65 del 10.3.2017, pag. 9.

(3)  GU L 65 del 10.3.2017, pag. 44.

(4)  GU L 65 del 10.3.2017, pag. 48.

(5)  GU L 65 del 10.3.2017, pag. 116.

(6)  GU L 65 del 10.3.2017, pag. 145.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(7)  GU L 60 del 28.2.2019, pag. 3


16.7.2020   

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L 228/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 22/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/939]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66xg (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«66xh.

32018 R 1048: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 228/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 23/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/940]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1fr (Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1fs.

32018 D 1147: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 38).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 208 del 17.8.2018, pag. 38.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 228/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 24/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/941]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell’11 luglio 2018, recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 2e (Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32018 D 0993: Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell’11 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 14).»

2.

Al punto 2 h (Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32018 D 0993: Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell’11 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 14).»

3.

Al punto 2r (Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32018 D 0993: Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell’11 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 14).»

4.

Al punto 2zg (Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32018 D 0993: Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell’11 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 14).»

5.

Al punto 2zh (Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32018 D 0993: Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell’11 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 14).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2018/993 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 177 del 13.7.2018, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 25/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/942]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/649 della Commissione, del 23 gennaio 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2014, 2015 e 2016 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21ae (Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0649: Regolamento delegato (UE) 2018/649 della Commissione, del 23 gennaio 2018 (GU L 108 del 27.4.2018, pag. 14).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/649 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 108 del 27.4.2018, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

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L 228/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 26/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/943]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/258 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 725/2011 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21aeb (Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 0258: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/258 della Commissione, del 21 febbraio 2018 (GU L 49 del 22.2.2018, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/258 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 49 del 22.2.2018, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 228/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 27/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/944]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/259 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 427/2014 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21ayc (Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 0259: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/259 della Commissione, del 21 febbraio 2018 (GU L 49 del 22.2.2018, pag. 9).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/259 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 49 del 22.2.2018, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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L 228/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 28/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/945]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2322 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2324 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato della notifica del previsto inizio del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32fha (Decisione di esecuzione (UE) 2015/2398 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«32fhb.

32016 D 2321: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 112).

32fhc.

32016 D 2322: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2322 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 117).

32fhd.

32016 D 2323: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119), modificata da:

32018 D 0684: Decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione, del 4 maggio 2018 (GU L 116 del 7.5.2018, pag. 47).

32fhe.

32016 D 2324: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2324 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato della notifica del previsto inizio del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 129).

32fhf.

32016 D 2325: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 131).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2321, (UE) 2016/2322, (UE) 2016/2323, (UE) 2016/2324, (UE) 2016/2325 e (UE) 2018/684 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 345 del 20.12.2016, pag. 112.

(2)  GU L 345 del 20.12.2016, pag. 117.

(3)  GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119.

(4)  GU L 345 del 20.12.2016, pag. 129.

(5)  GU L 345 del 20.12.2016, pag. 131.

(6)  GU L 116 del 7.5.2018, pag. 47.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


16.7.2020   

IT

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L 228/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 29/2019

dell’8 febbraio 2019

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/946]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 111/2014 del 16 maggio 2014 (1), la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE include la partecipazione al programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) 2018/596 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 9, paragrafo 4, ottavo trattino, del protocollo 31 dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 0596: Regolamento (UE) 2018/596 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018 (GU L 103 del 23.4.2018, pag. 1).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 310 del 30.10.2014, pag. 83.

(2)  GU L 103 del 23.4.2018, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.