ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 214

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
6 luglio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2020/963 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/964 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva

3

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, del 6 aprile 2020, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’EMSA

5

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/1


DECISIONE (UE) 2020/963 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2020

relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

visto l’atto d’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco dall’altro lato.

(2)

L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato (2) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

(3)

Il trattato sull’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.

(4)

È necessario un protocollo che modifichi l’accordo per tenere conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

(5)

Il protocollo è stato firmato il 18 giugno 2013.

(6)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(7)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo del Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania («protocollo»), è approvato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica prevista all’articolo 4 del protocollo (4), e rilascia la seguente dichiarazione:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” o alla “Comunità” nel testo dell’accordo e del protocollo s’intendono fatti, ove opportuno, all’“Unione europea” o all’“Unione”.».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per il Consiglio

La Presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 57.

(3)  Il testo del protocollo è stato pubblicato in GU L 200 del 27.7.2012, pag. 25, unitamente alla decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


DECISIONI

6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/3


DECISIONE (UE) 2020/964 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio (1) il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1o gennaio 2017, a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.

(2)

L’accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 a nome dell’Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio (2).

(3)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva.

(4)

Nel corso della 111a sessione, che si terrà dal 29 giugno al 3 luglio 2020, il Consiglio dei membri deve adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva («decisioni di modifica»).

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni di modifica avranno effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio internazionale oleicolo (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Le decisioni di modifica che il Consiglio dei membri deve adottare riguardano l’inserimento dello schema decisionale per il delta-7-stigmastenolo in relazione agli oli di oliva raffinati e agli oli d’oliva composti da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini e la revisione del titolo, dei margini di precisione, dei valori e dei cromatogrammi. Le decisioni di modifica sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici nel settore dell’olio d’oliva della Commissione e degli Stati membri. Le decisioni di modifica contribuiranno all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno appoggiarle. Saranno pertanto necessarie modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (4).

(7)

Qualora, nel corso della 111a sessione del Consiglio dei membri, l’adozione delle decisioni di modifica sia rinviata perché determinati Stati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione a sostegno dell’adozione delle decisioni di modifica dovrebbe essere presa a nome dell’Unione nell’ambito di un’eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo. La procedura per l’adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri del novembre 2020.

(8)

Al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione, qualora la posizione da adottare a nome dell’Unione dovesse essere messa in discussione da nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 111a sessione del Consiglio dei membri, i rappresentanti dell’Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione di decisioni di modifica a una sessione successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri nel corso della 111a sessione che si terrà dal 29 giugno al 3 luglio 2020 o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri tramite scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria del novembre 2020, per quanto riguarda le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, è di sostenere l’adozione da parte del Consiglio dei membri delle decisioni di modifica delle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva (5).

Articolo 2

Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 111a sessione del Consiglio dei membri, l’Unione chiede che l’adozione delle decisioni di modifica delle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva da parte del Consiglio dei membri sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBI


(1)  Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

(2)  Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).

(5)  Cfr. documento 8457/20 in http://register.consilium.europa.eu


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA MARITTIMA

del 6 aprile 2020

sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’EMSA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA MARITTIMA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,

visti il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) [DH/GC/vm/D(2019) 2673 C 2019-0876] del 18 dicembre 2019 e gli orientamenti del GEPD sull’articolo 25 del nuovo regolamento e le norme interne,

visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (2), e successive modifiche, in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia svolge le proprie attività conformemente al suo regolamento istitutivo.

(2)

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli dal 14 al 22, 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli dal 14 al 22, dovrebbero basarsi su norme interne adottate dall’Agenzia, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati.

(3)

Tali norme interne, comprese le relative disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati.

(4)

Quando esercita le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’Agenzia valuta se sia applicabile una delle deroghe stabilite in tale regolamento.

(5)

Nel quadro del suo funzionamento, l’Agenzia può condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di casi di molestie e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini interne sulla sicurezza (IT).

L’Agenzia tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

(6)

L’Agenzia, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno dell’Agenzia per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.

(7)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati esclusivamente per il tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento per il periodo specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri dell’Agenzia.

(8)

Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti dall’Agenzia quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di casi di molestia, quando tratta reclami interni ed esterni, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio, CERT-UE).

(9)

Tali norme interne dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento effettuate prima dell’apertura delle procedure di cui sopra, nel corso di tali procedure e durante il monitoraggio del seguito dei relativi risultati. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dall’Agenzia alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(10)

Nei casi in cui si applichino tali norme interne, l’Agenzia deve fornire delle giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.

(11)

In questo contesto, l’Agenzia è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sanciti nel regolamento (UE) 2018/1725.

(12)

Tuttavia, l’Agenzia può essere costretta a limitare la comunicazione di informazioni all’interessato e altri diritti di quest’ultimo per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure.

(13)

L’Agenzia può quindi limitare la comunicazione di informazioni allo scopo di proteggere l’indagine e i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati.

(14)

L’Agenzia dovrebbe verificare periodicamente che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena cessino di sussistere.

(15)

Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l’Agenzia, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21, 35 e 36, nonché nell’articolo 4 in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nel quadro del funzionamento dell’Agenzia, tale decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall’Agenzia ai fini di: condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari e attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di molestie e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

3.   Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

4.   Quando esercita le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’Agenzia valuta se sia applicabile una delle deroghe stabilite in tale regolamento.

5.   Fatte salve le condizioni stabilite in questa decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o riservatezza delle comunicazioni. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, dello statuto, con la presente decisione sono approvate le tabelle che stabiliscono l’equivalenza tra gli impieghi tipo e i titoli utilizzati per i funzionari e gli agenti temporanei dell’EMSA, che figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Specifiche del titolare del trattamento

1.   Il titolare del trattamento è l’Agenzia, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati dei titolari del trattamento delegati attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito Internet e/o sull’intranet dell’Agenzia.

2.   Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

3.   Qualora l’Agenzia consideri di applicare una limitazione, viene valutato il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’Agenzia, ad esempio distruggendo elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

Articolo 2 bis

Salvaguardie

Il titolare del trattamento si impegna a mettere in atto le garanzie adeguate per evitare abusi, accessi o trasferimenti illeciti che comprendono, tra l’altro, quanto segue:

a)

i documenti cartacei sono conservati in armadi protetti e/o casseforti, accessibili esclusivamente al personale autorizzato;

b)

tutti i dati elettronici sono memorizzati in un’applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza dell’Agenzia e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;

c)

la banca dati o le banche dati sono protette da password nell’ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) e collegate automaticamente all’ID e alla password dell’utente. È severamente vietato l’accesso alle banche dati e ai dati per conto di un altro utente/un’altra identità; i registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;

d)

tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo della riservatezza.

Articolo 3

Limitazioni

1.   Eventuali limitazioni sono applicate dall’Agenzia esclusivamente per salvaguardare:

a)

la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri;

b)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la relativa prevenzione;

c)

altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

d)

la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, comprese le relative reti di comunicazione elettronica;

e)

la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

f)

le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

g)

una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c);

h)

la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

i)

l’esecuzione di azioni civili.

2.   Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l’Agenzia può applicare limitazioni nei seguenti casi:

a)

quando un’altra istituzione, un altro organo o organismo dell’Unione ha il diritto di limitare l’esercizio dei diritti elencati in virtù di altri atti di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX dello stesso o agli atti costitutivi di altre istituzioni, altri organi e organismi dell’Unione;

b)

quando l’obiettivo della limitazione imposta da tale istituzione, organo o organismo dell’Unione sarebbe compromesso se l’EMSA non applicasse una limitazione equivalente in relazione agli stessi dati personali;

c)

quando un’autorità competente ha il diritto di limitare l’esercizio dei diritti elencati sulla base di altri atti previsti nell’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

d)

quando l’obiettivo della limitazione imposta da tale autorità competente sarebbe compromesso se l’EMSA non applicasse una limitazione equivalente in relazione agli stessi dati personali;

e)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi comprometterebbe la cooperazione tra l’Agenzia e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nell’esercizio delle sue funzioni.

Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), l’Agenzia consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all’Agenzia non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle summenzionate lettere.

3.   Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

4.   Nel considerare l’applicazione di limitazioni si effettua, ogni sei mesi, una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ed è effettuata caso per caso.

5.   Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessano di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l’effetto della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.

Articolo 4

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   L’Agenzia informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati (RDP) ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al RPD l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui ha informato il RPD.

2.   Il RPD può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il proprio RPD circa l’esito del riesame richiesto.

3.   Il titolare del trattamento informa il RPD quando la limitazione cessa di sussistere.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto all’informazione può essere limitato dal titolare del trattamento nell’ambito dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio, CERT-UE).

Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito Internet e/o sull’Intranet, che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, l’Agenzia include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, se proporzionato, l’Agenzia informa anche singolarmente tutti gli interessati – considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento – dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.

3.   Qualora l’Agenzia limiti, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, essa registra le ragioni della limitazione, il motivo giuridico conformemente all’articolo 3 della presente decisione, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.

La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del GEPD.

4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, l’Agenzia fornisce all’interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell’applicazione di una limitazione. Nel contempo l’Agenzia informa l’interessato in merito al diritto di presentare in qualsiasi momento reclamo al GEPD o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’Agenzia riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

Articolo 6

Diritto di accesso dell’interessato

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio, CERT-UE);

Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l’Agenzia limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

2.   Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, l’Agenzia procede nel modo seguente:

a)

informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al GEPD o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

b)

registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l’effetto della limitazione in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

L’Agenzia riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’indagine pertinente. Successivamente, il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

3.   La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del GEPD.

Articolo 7

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio, CERT-UE);

i)

back-up a freddo delle registrazioni sequenziali e trattate unicamente nei casi di ripristino in situazioni di disastro o recupero di dati parziali.

2.   Qualora l’Agenzia limiti, integralmente o in parte, l’applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, essa adotta le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa. In deroga alle misure di cui sopra, ogni limitazione è oggetto di riesame alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione.

Articolo 8

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

trattamento di reclami interni ed esterni;

e)

audit interni;

f)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

g)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio, CERT-UE);

2.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure formali di casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio, CERT-UE);

3.   Laddove l’Agenzia limiti la comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, essa annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l’articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione. In deroga alle misure di cui sopra, ogni limitazione è oggetto di riesame alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lisbona, il 6 aprile 2020

Per l’Agenzia europea per la sicurezza marittima

Andreas NORDSETH

Presidente del Consiglio di amministrazione


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).