ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 210

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
2 luglio 2020


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/800]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/801]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/802]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/803]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/804]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/805]

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/806]

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/807]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/808]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/809]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/810]

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/811]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/812]

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/813]

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/814]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/815]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/816]

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/817]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/818]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/819]

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/820]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/821]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/822]

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/823]

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/824]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2020/825]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2020/826]

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2020/827]

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2020/828]

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE [2020/829]

48

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 80/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/830]

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/831]

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/832]

59

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/833]

64

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 86/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2020/834]

71

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/835]

72

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/836]

73

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/837]

74

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 90/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/838]

75

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 91/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo SEE [2020/839]

76

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/840]

78

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/841]

79

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/842]

80

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/843]

81

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/844]

82

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2020/845]

83

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) e il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, dell’accordo SEE [2020/846]

84

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 46/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/800]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento per quanto riguarda l’approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2a (Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio) della parte 9.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 0723: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della Commissione, del 16 maggio 2018 (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 122 del 17.5.2018, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 47/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/801]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1936 della Commissione, del 10 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il limite massimo di dimetilaminoetanolo (DMAE) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1957 della Commissione, dell’11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 885/2010 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1980 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 2k (Regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

 

«, modificato da:

32018 R 1957: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1957 della Commissione, dell’11 dicembre 2018 (GU L 315 del 12.12.2018, pag. 23).»

2.

Al punto 2za (Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1936: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1936 della Commissione, del 10 dicembre 2018 (GU L 314 dell’11.12.2018, pag. 34).»

3.

Al punto 238 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

 

«, modificato da:

32018 R 1980: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1980 della Commissione, del 13 dicembre 2018 (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 12).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1936, (UE) 2018/1957 e (UE) 2018/1980 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 314 dell’11.12.2018, pag. 34.

(2)  GU L 315 del 12.12.2018, pag. 23.

(3)  GU L 317 del 14.12.2018, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 48/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/802]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Adisseo France SAS) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 della Commissione, del 31 luglio 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Komagataella pastoris (CBS 25376) e Komagataella pastoris (CBS 26469) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) (titolare dell’autorizzazione Kaesler Nutrition GmbH) (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Questa legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 263 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«264.

32018 R 1079: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 131).

265.

32018 R 1080: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Adisseo France SAS) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 134).

266.

32018 R 1081: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 137).

267.

32018 R 1090: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 della Commissione, del 31 luglio 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4) -beta-glucanasi prodotto da Komagataella pastoris (CBS 25376) e Komagataella pastoris (CBS 26469) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) (titolare dell’autorizzazione Kaesler Nutrition GmbH). (GU L 195 dell’1.8.2018, pag. 23).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1079, (UE) 2018/1080, (UE) 2018/1081 e (UE) 2018/1090 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE  (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 131.

(2)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 134.

(3)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 137.

(4)  GU L 195 dell’1.8.2018, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 49/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/803]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1533 della Commissione, del 12 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione dell’alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri animali non da produzione alimentare e ai pesci e dell’alginato di potassio come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 267 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«268.

32018 R 1254: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da Bacillus subtilis KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» (GU L 237 del 20.9.2018, pag. 5).

269.

32018 R 1533: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1533 della Commissione, del 12 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione dell’alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri animali non da produzione alimentare e ai pesci e dell’alginato di potassio come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 13).

270.

32018 R 1543: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 22).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1254, (UE) 2018/1533 e (UE) 2018/1543 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 237 del 20.9.2018, pag. 5.

(2)  GU L 257 del 15.10.2018, pag. 13.

(3)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 50/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/804]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1558 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (titolare dell’autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 270 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«271.

32018 R 1558: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1558 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (titolare dell’autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) (GU L 261 del 18.10.2018, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1558 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 261 del 18.10.2018, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 51/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/805]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1559 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione della tintura di cumino (Cuminum cyminum L.) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Aspergillus niger (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da Aspergillus niger (ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell’autorizzazione Andrès Pintaluba SA) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1567 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 relativo all’autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1568 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii (DSM 32159) come additivo per mangimi destinati a tutti i suini e a tutte le specie di pollame (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 1zw (Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1566: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 27).»

2.

Al punto 250 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 1567: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1567 della Commissione, del 18 ottobre 2018 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 31).»

3.

Dopo il punto 271 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1558 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«272.

32018 R 1559: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1559 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione della tintura di cumino (Cuminum cyminum L.) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 261 del 18.10.2018, pag. 16).

273.

32018 R 1566: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Aspergillus niger (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da Aspergillus niger (ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell’autorizzazione Andrès Pintaluba SA) (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 27).

274.

32018 R 1568: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1568 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii (DSM 32159) come additivo per mangimi destinati a tutti i suini e a tutte le specie di pollame (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 34).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1559, (UE) 2018/1566, (UE) 2018/1567 e (UE) 2018/1568 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 261 del 18.10.2018, pag. 16.

(2)  GU L 262 del 19.10.2018, pag. 27.

(3)  GU L 262 del 19.10.2018, pag. 31.

(4)  GU L 262 del 19.10.2018, pag. 34.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 52/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/806]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1564 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell’autorizzazione Elanco GmbH) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Roal Oy) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1903 della Commissione, del 5 dicembre 2018, che rettifica gli allegati IV, VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi e gli allegati II, IV, V e VI di detto regolamento di alcune versioni linguistiche (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 2zt (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1110/2011 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 1569: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione, del 18 ottobre 2018 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 37).»

2.

Al punto 48 (Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1903: Regolamento (UE) 2018/1903 della Commissione, del 5 dicembre 2018 (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 22).»

3.

Dopo il punto 274 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1568 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«275.

32018 R 1564: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1564 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 20).

276.

32018 R 1565: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell’autorizzazione Elanco GmbH) (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 24).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2018/1903 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1564, (UE) 2018/1565 e (UE) 2018/1569 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 262 del 19.10.2018, pag. 20.

(2)  GU L 262 del 19.10.2018, pag. 24.

(3)  GU L 262 del 19.10.2018, pag. 37.

(4)  GU L 310 del 6.12.2018, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 53/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/807]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/8 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all’autorizzazione dell’analogo idrossilato di metionina e del suo sale di calcio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/9 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all’autorizzazione della betaina anidra come additivo per mangimi destinati agli animali da produzione alimentare, ad eccezione dei conigli (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/10 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all’autorizzazione di un preparato di una miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/11 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 252/2006, (CE) n. 943/2005 e (CE) n. 1200/2005 (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all’autorizzazione dell’L-arginina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (5).

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(7)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 1zzl (Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione), 1zzm (Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione) e 1zzt (Regolamento (CE) n. 252/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0011: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/11 della Commissione, del 3 gennaio 2019 (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 17).»

2.

Dopo il punto 276 [Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«277.

32019 R 0008: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/8 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all’autorizzazione dell’analogo idrossilato di metionina e del suo sale di calcio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 6).

278.

32019 R 0009: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/9 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all’autorizzazione della betaina anidra come additivo per mangimi destinati agli animali da produzione alimentare, ad eccezione dei conigli (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 10).

279.

32019 R 0010: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/10 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all’autorizzazione di un preparato di una miscela naturale di illite-montmorillonite-caolinite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 13).

280.

32019 R 0011: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/11 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 252/2006, (CE) n. 943/2005 e (CE) n. 1200/2005 (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 17).

281.

32019 R 0012: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione, del 3 gennaio 2019, relativo all’autorizzazione dell’L-arginina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 2 del 4.1.2019, pag. 21).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/8, (UE) 2019/9, (UE) 2019/10, (UE) 2019/11 e (UE) 2019/12 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 2 del 4.1.2019, pag. 6.

(2)  GU L 2 del 4.1.2019, pag. 10.

(3)  GU L 2 del 4.1.2019, pag. 13.

(4)  GU L 2 del 4.1.2019, pag. 17.

(5)  GU L 2 del 4.1.2019, pag. 21.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 54/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/808]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/960 della Commissione, del 5 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di lambda-cialotrina in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 0960: Regolamento (UE) 2018/960 della Commissione, del 5 luglio 2018 (GU L 169 del 6.7.2018, pag. 27),

32018 R 1049: Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018 (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 9).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 0960: Regolamento (UE) 2018/960 della Commissione, del 5 luglio 2018 (GU L 169 del 6.7.2018, pag. 27),

32018 R 1049: Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018 (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 9).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2018/940 e (UE) 2018/1049 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 169 del 6.7.2018, pag. 27.

(2)  GU L 189 del 26.7.2018, pag. 9.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 55/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/809]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 1514: Regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 8),

32018 R 1515: Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 33),

32018 R 1516: Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 45).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 1514: Regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 8),

32018 R 1515: Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 33),

32018 R 1516: Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 2018 (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 45).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2018/1514, (UE) 2018/1515 e (UE) 2018/1516 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 256 del 12.10.2018, pag. 8.

(2)  GU L 256 del 12.10.2018, pag. 33.

(3)  GU L 256 del 12.10.2018, pag. 45.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 56/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/810]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la raccomandazione (UE) 2018/464 della Commissione, del 19 marzo 2018, relativa al monitoraggio di metalli e dello iodio nelle alghe marine, nelle alofite e nei prodotti a base di alghe marine (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 281 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/12 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«282.

32018 H 0464: Raccomandazione (UE) 2018/464 della Commissione, del 19 marzo 2018, relativa al monitoraggio di metalli e dello iodio nelle alghe marine, nelle alofite e nei prodotti a base di alghe marine (GU L 78 del 21.3.2018, pag. 16).»

Articolo 2

Dopo il punto 150 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«151.

32018 H 0464: Raccomandazione (UE) 2018/464 della Commissione, del 19 marzo 2018, relativa al monitoraggio di metalli e dello iodio nelle alghe marine, nelle alofite e nei prodotti a base di alghe marine (GU L 78 del 21.3.2018, pag. 16).»

Articolo 3

Il testo della raccomandazione (UE) 2018/464 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 78 del 21.3.2018, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 57/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/811]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/986 della Commissione, del 3 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 per quanto riguarda l’adeguamento dei provvedimenti amministrativi per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ai limiti di emissione della fase V (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40d (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione) del capitolo II dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0986: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/986 della Commissione, del 3 aprile 2018 (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 16).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/986 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE  (*1) .

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 182 del 18.7.2018, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 58/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/812]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1461 della Commissione, del 28 settembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dell’idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) negli integratori alimentari (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1462 della Commissione, del 28 settembre 2018, recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di alcuni esteri di sorbitano (E 491 monostearato di sorbitano, E 492 tristearato di sorbitano ed E 495 monopalmitato di sorbitano) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione, del 28 settembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il gallato d’ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1482 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell’8 ottobre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l’uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1649 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soppressione di alcune sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione (7).

(8)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(9)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 1461: Regolamento (UE) 2018/1461 della Commissione, del 28 settembre 2018 (GU L 245 dell’1.10.2018, pag. 1),

32018 R 1472: Regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione, del 28 settembre 2018 (GU L 247 del 3.10.2018, pag. 1),

32018 R 1481: Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione, del 4 ottobre 2018 (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 13),

32018 R 1497: Regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell’8 ottobre 2018 (GU L 253 del 9.10.2018, pag. 36).»

2.

Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 1482: Regolamento (UE) 2018/1482 della Commissione, del 4 ottobre 2018 (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 19),

32018 R 1649: Regolamento (UE) 2018/1649 della Commissione, del 5 novembre 2018 (GU L 275 del 6.11.2018, pag. 7).»

3.

Al punto 69 (Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 1461: Regolamento (UE) 2018/1461 della Commissione, del 28 settembre 2018 (GU L 245 dell’1.10.2018, pag. 1),

32018 R 1462: Regolamento (UE) 2018/1462 della Commissione, del 28 settembre 2018 (GU L 245 dell’1.10.2018, pag. 6),

32018 R 1472: Regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione, del 28 settembre 2018 (GU L 247 del 3.10.2018, pag. 1),

32018 R 1481: Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione, del 4 ottobre 2018 (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 13).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2018/1461, (UE) 2018/1462, (UE) 2018/1472, (UE) 2018/1481, (UE) 2018/1482, (UE) 2018/1497 e (UE) 2018/1649 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 245 dell’1.10.2018, pag. 1.

(2)  GU L 245 dell’1.10.2018, pag. 6.

(3)  GU L 247 del 3.10.2018, pag. 1.

(4)  GU L 251 del 5.10.2018, pag. 13.

(5)  GU L 251 del 5.10.2018, pag. 19.

(6)  GU L 253 del 9.10.2018, pag. 36.

(7)  GU L 275 del 6.11.2018, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 59/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/813]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/37 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 55 (Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0037: Regolamento (UE) 2019/37 della Commissione, del 10 gennaio 2019 (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 88).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/37 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 88.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 60/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/814]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1555 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1556 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 151 (Raccomandazione (UE) 2018/464 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«152.

32018 R 1555: Regolamento (UE) 2018/1555 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia (GU L 261 del 18.10.2015, pag. 3).

153.

32018 R 1556: Regolamento (UE) 2018/1556 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 261 del 18.10.2018, pag. 6).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2018/1555 e (UE) 2018/1556 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 261 del 18.10.2018, pag. 3.

(2)  GU L 261 del 18.10.2018, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 61/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/815]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell’UE a norma dell’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12c (Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«12d.

32018 R 0470: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell’UE a norma dell’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 16).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/470 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE. (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 79 del 22.3.2018, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 62/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/816]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/721 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza prolattina suina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/722 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza eprinomectina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 0721: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/721 della Commissione, del 16 maggio 2018 (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 5),

32018 R 0722: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/722 della Commissione, del 16 maggio 2018 (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 8).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/721 e (UE) 2018/722 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 122 del 17.5.2018, pag. 5.

(2)  GU L 122 del 17.5.2018, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 63/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/817]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza isoflurano per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1076: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076 della Commissione, del 30 luglio 2018 (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 41).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE. (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 41.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 65/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/818]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1881 della Commissione, del 3 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1881: Regolamento (UE) 2018/1881 della Commissione, del 3 dicembre 2018 (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1881 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 308 del 4.12.2018, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 66/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/819]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP) (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 2005: Regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione, del 17 dicembre 2018 (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 14).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 322 del 18.12.2018, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 67/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/820]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 12zze (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1480: Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018 (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1).»

2.

Al sedicesimo trattino (Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione) del punto 12zze (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 1480: Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018 (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1480 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 68/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/821]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1292 della Commissione, del 25 settembre 2018, che approva la cifenotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1305 della Commissione, del 26 settembre 2018, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di una famiglia di biocidi contenenti deltametrina comunicati dalla Svezia a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzs (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1623 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzzzt.

32018 R 1292: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1292 della Commissione, del 25 settembre 2018, che approva la cifenotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 241 del 26.9.2018, pag. 11).

12zzzzzu.

32018 D 1305: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1305 della Commissione, del 26 settembre 2018, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di una famiglia di biocidi contenenti deltametrina comunicati dalla Svezia a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 244 del 28.9.2018, pag. 109).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1292 e della decisione di esecuzione (UE) 2018/1305 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 241 del 26.9.2018, pag. 11.

(2)  GU L 244 del 28.9.2018, pag. 109.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 69/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/822]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione, del 24 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1061 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 della Commissione, del 27 luglio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1260 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive piridaben, quinmerac e fosfuro di zinco (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1278 della Commissione, del 21 settembre 2018, che approva la sostanza attiva a basso rischio Pasteuria nishizawae Pn1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32018 R 0917: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018 (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13),

32018 R 1019: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018 (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 14),

32018 R 1043: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione, del 24 luglio 2018 (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 9),

32018 R 1061: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1061 della Commissione, del 26 luglio 2018 (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 8),

32018 R 1075: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 della Commissione, del 27 luglio 2018 (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 36),

32018 R 1260: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1260 della Commissione, del 20 settembre 2018 (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 30),

32018 R 1278: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1278 della Commissione, del 21 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 4).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzzzw (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1060 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzzzx.

32018 R 1019: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 14),

13zzzzzzzzy.

32018 R 1043: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione, del 24 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 9),

13zzzzzzzzz.

32018 R 1061: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1061 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 8),

13zzzzzzzzza.

32018 R 1075: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 della Commissione, del 27 luglio 2018, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 36),

13zzzzzzzzzb.

32018 R 1278: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1278 della Commissione, del 21 settembre 2018, che approva la sostanza attiva a basso rischio Pasteuria nishizawae Pn1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/917, (UE) 2018/1019, (UE) 2018/1043, (UE) 2018/1061, (UE) 2018/1075, (UE) 2018/1260 e (UE) 2018/1278 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE ( (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13.

(2)  GU L 183 del 19.7.2018, pag. 14.

(3)  GU L 188 del 25.7.2018, pag. 9.

(4)  GU L 190 del 27.7.2018, pag. 8.

(5)  GU L 194 del 31.7.2018, pag. 36.

(6)  GU L 238 del 21.9.2018, pag. 30.

(7)  GU L 239 del 24.9.2018, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 70/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/823]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/987 della Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 g [Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione] del capitolo XXIV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

 

«, modificato da:

32018 R 0987: Regolamento delegato (UE) 2018/987 della Commissione, del 27 aprile 2018 (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 40).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/987 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE ( (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 182 del 18.7.2018, pag. 40.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 71/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2020/824]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all’omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 h (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione) del capitolo XXIV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 0988: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione, del 27 aprile 2018 (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 46).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 182 del 18.7.2018, pag. 46.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 72/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2020/825]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2017/1369 abroga la direttiva 2010/30/UE, che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 4 (Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo IV dell’allegato II dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«3 2017 R 1369: Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del punto 11 (Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IV dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«3 2017 R 1369: Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1). (2)

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/1369 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 73/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2020/826]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/543 della Commissione, del 23 gennaio 2018, che rettifica la versione in lingua spagnola del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 4 t (Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione) del capitolo IV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0543: Regolamento delegato (UE) 2018/543 della Commissione, del 23 gennaio 2018 (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 63).»

Articolo 2

Al punto 11 t (Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione) dell’allegato IV dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0543: Regolamento delegato (UE) 2018/543 della Commissione, del 23 gennaio 2018 (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 63).»

Articolo 3

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/543 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 90 del 6.4.2018, pag. 63.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 74/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2020/827]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 L 1513: Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 41 (Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IV dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 L 1513: Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo della direttiva (UE) 2015/1513 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 75/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2020/828]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1).

(2)

La direttiva (UE) 2015/1535 abroga la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Gli Stati EFTA possono formulare osservazioni e pareri circostanziati in merito a un progetto di regola tecnica notificato dagli altri Stati EFTA, ma possono formulare soltanto osservazioni in merito a un progetto di regola tecnica notificato dagli Stati membri dell’Unione e viceversa.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32015 L 1535: Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito da quanto segue:

“Il termine ‘specificazione tecnica’ comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE (integrata al punto 15 q del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 82/2002 del 25 giugno 2002 (*1)), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

(*1)  GU L 266 del 3.10.2002, pag. 32, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 22.”;"

b)

all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto quanto segue:

“Il testo integrale del progetto di regola tecnica notificato viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali dell’Unione.”;

c)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

“La Commissione, a nome dell’Unione, da un lato, e l’Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l’Autorità di vigilanza EFTA, dall’altro, possono chiedere informazioni supplementari su un progetto di regola tecnica notificato.”;

d)

all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Le osservazioni degli Stati EFTA vengono trasmesse dall’Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione sotto forma di una comunicazione unica coordinata e le osservazioni dell’Unione vengono trasmesse dalla Commissione all’Autorità di vigilanza EFTA.”;

e)

i termini “Stati membri” e “Commissione” contenuti nell’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 7, sono sostituiti, rispettivamente, dai termini “Stati EFTA” e “Autorità di vigilanza EFTA”;

f)

l’articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6, non si applica.»

Articolo 2

Il testo del punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XI dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32015 L 1535: Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito da quanto segue:

“Il termine ‘specificazione tecnica’ comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE (integrata al punto 15 q del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 82/2002 del 25 giugno 2002 (*2)), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

(*2)  GU L 266 del 3.10.2002, pag. 32, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 22.”;"

b)

all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto quanto segue:

“Il testo integrale del progetto di regola tecnica notificato viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali dell’Unione.”;

c)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

“La Commissione, a nome dell’Unione, da un lato, e l’Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l’Autorità di vigilanza EFTA, dall’altro, possono chiedere informazioni supplementari su un progetto di regola tecnica notificato.”;

d)

all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Le osservazioni degli Stati EFTA vengono trasmesse dall’Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione sotto forma di una comunicazione unica coordinata e le osservazioni dell’Unione vengono trasmesse dalla Commissione all’Autorità di vigilanza EFTA.”;

e)

i termini “Stati membri” e “Commissione” contenuti nell’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 7, sono sostituiti, rispettivamente, dai termini “Stati EFTA” e “Autorità di vigilanza EFTA”;

f)

l’articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6, non si applica.»

Articolo 3

Il testo della direttiva (UE) 2015/1535 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*3).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

(*3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 77/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE [2020/829]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione n. H8, del 17 dicembre 2015, (aggiornata con lievi precisazioni tecniche al 9 marzo 2016) relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione Tecnica per l’Elaborazione Elettronica dei Dati presso la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale (1);

(2)

La decisione n. H8 sostituisce la decisione n. H2 (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato VI dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 3.H6 (Decisione n. H6) è inserito il punto seguente:

«3.H8

32016 D 0720(01): decisione n. H8, del 17 dicembre 2015, (aggiornata con lievi precisazioni tecniche al 9 marzo 2016) relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione Tecnica per l’Elaborazione Elettronica dei Dati presso la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale (GU C 263 del 20.7.2016, pag. 3).»

2.

Il testo del punto 3.H2 (Decisione n. H2 del 12 giugno 2009) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione n. H8 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU C 263 del 20.7.2016, pag. 3.

(2)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 80/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/830]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell’11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14 (10), rettificato dalla GU L 28 del 4.2.2016, pag. 17.

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l’applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell’ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione, del 27 agosto 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(16)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (16), rettificato dalla GU L 210 del 7.8.2015, pag. 38.

(17)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(18)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l’ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(19)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, del 1o marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (19).

(20)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (20), rettificato dalla GU L 95 del 9.4.2016, pag. 17.

(21)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (21).

(22)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1702 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda i modelli e le istruzioni (22).

(23)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 14a [Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0062: Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014 (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).»

2)

Dopo il punto 14a [Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:

«14aa.

32014 R 0241: Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8), modificato da:

32015 R 0488: Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014 (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1),

32015 R 0850: Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015 (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1),

32015 R 0923: Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell’11 marzo 2015 (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1),

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all’articolo 4, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

“t)

nel Liechtenstein: essere registrati come ‘Genossenschaft’ in virtù del ‘Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) vom 20. Januar 1926’;

u)

in Norvegia: essere autorizzati come ‘kredittforetak organisert som samvirkeforetak’ in virtù della legge sulle imprese finanziarie e sui gruppi finanziari (‘lov 10. April 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern’).”

b)

all’articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

“g)

in Norvegia: essere autorizzato come ‘sparebank’ in virtù della legge sulle imprese finanziarie e sui gruppi finanziari (‘lov 10. April 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern’);

h)

in Islanda: essere registrato come ‘sparisjóður’ in virtù della legge islandese sulle imprese finanziarie (‘Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002’).”

14ab.

32014 R 0680: Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1), modificato da:

32015 R 0079: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1),

32015 R 0227: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015 (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1),

32015 R 1278: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1), rettificato dalla GU L 210 del 7.8.2015, pag. 38,

32016 R 0313: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, del 1o marzo 2016 (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5),

32016 R 0322: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016 (GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1), rettificato dalla GU L 95 del 9.4.2016, pag. 17,

32016 R 0428: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1),

32016 R 1702: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1702 della Commissione, del 18 agosto 2016 (GU L 263 del 29.9.2016, pag. 1),

14ac.

32015 R 0061: Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all’articolo 19, paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini “regolamento (UE) n. 575/2013” sono inseriti i termini “all’atto dell’integrazione nell’accordo SEE”.

b)

Nell’ultima frase dell’articolo 24, punto 5, dopo i termini “La Commissione” sono inseriti i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA,”.

14ad.

32015 R 0585: Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1).

14ae.

32016 R 0100: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l’ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ABE” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”.

14af.

32016 R 0101: Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54), rettificato dalla GU L 28 del 4.2.2016, pag. 17.

14b.

32014 R 0710: Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l’applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell’ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

a)

all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dell’Unione applicabili” leggasi “alla legislazione a norma dell’accordo SEE applicabili”.

14c.

32014 R 0926: Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione, del 27 agosto 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 254 del 28.8.2014, pag. 2).

14d.

32014 R 1151: Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 1).

14e.

32016 R 0098: Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 23, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera:

“c)

l’Autorità di vigilanza EFTA, al fine di consentirle di svolgere le proprie funzioni ai sensi della direttiva 2013/36/UE, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento (UE) n. 1093/2010.”

b)

All’articolo 13, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “normativa nazionale o dell’Unione” leggasi “normativa nazionale o la legislazione applicabile ai sensi dell’accordo SEE”.

c)

All’articolo 22, paragrafo 1, dopo i termini “normativa nazionale e dell’Unione applicabile” sono inseriti i termini “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, della normativa nazionale e dell’accordo SEE”.

14f.

32016 R 0099: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 241/2014, (UE) n. 1151/2014, (UE) 2015/61, (UE) 2015/62, (UE) 2015/488, (UE) 2015/585, (UE) 2015/850, (UE) 2015/923, (UE) 2016/98 e (UE) 2016/101, rettificato dalla GU L 28 del 4.2.2016, pag. 17, e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014, (UE) n. 710/2014, (UE) n. 926/2014, (UE) 2015/79, (UE) 2015/227, (UE) 2015/1278, rettificato dalla GU L 210 del 7.8.2015, pag. 38, (UE) 2016/99, (UE) 2016/100, (UE) 2016/313, (UE) 2016/322, rettificato dalla GU L 95 del 9.4.2016, pag. 17, (UE) 2016/428 e (UE) 2016/1702 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019 del 29 marzo 2019 (23).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8.

(2)  GU L 309 del 30.10.2014, pag. 1.

(3)  GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1.

(4)  GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37.

(5)  GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1.

(6)  GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1.

(7)  GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1.

(8)  GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1.

(9)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2.

(10)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54.

(11)  GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1.

(12)  GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19.

(13)  GU L 254 del 28.8.2014, pag. 2.

(14)  GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1.

(15)  GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1.

(16)  GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1.

(17)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21.

(18)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45.

(19)  GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5.

(20)  GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1.

(21)  GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1.

(22)  GU L 263 del 29.9.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(23)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 17.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 81/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/831]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell’ente e il valore delle sue attività (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine «mercato» (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell’ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (7), rettificato dalla GU L 265 del 5.9.2014, pag. 32.

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell’ente (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato e del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente (15).

(16)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(17)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(18)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l’attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(19)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(20)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 14af (Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione) è inserito quanto segue:

«14ag.

32013 R 1423: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).

14ah.

32014 R 0183: Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).

14ai.

32014 R 0523: Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell’ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4).

14aj.

32014 R 0525: Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine “mercato” (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

all’articolo 1, lettera b), i termini “, gli Stati EFTA” sono inseriti dopo i termini “Stati membri non appartenenti alla zona euro”.

14ak.

32014 R 0526: Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17).

14al.

32014 R 0528: Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29), rettificato dalla GU L 265 del 5.9.2014, pag. 32, modificato da:

32016 R 0861: Regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016 (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 21).

14am.

32014 R 0529: Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36), modificato da:

32015 R 0942: Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1).

14an.

32014 R 0591: Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 31).

14ao.

32014 R 0602: Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l’attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

all’articolo 1, paragrafo 6:

i)

i termini “a partire dal 1o gennaio 2011 e prima del 1o gennaio 2014” sono sostituiti dai termini “durante i tre anni che precedono la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019 del 29 marzo 2019”;

ii)

i termini “il 31 dicembre 2013” sono sostituiti dai termini “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019 del 29 marzo 2019”.

14ap.

32014 R 0625: Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16), modificato da:

32015 R 1798: Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione (GU L 263 dell’8.10.2015, pag. 12).»

2)

Dopo il punto 14f [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione] è inserito quanto segue:

«14 g.

32014 R 0527: Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell’ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

all’articolo 2, lettera c), punto i), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “al tasso di variazione annuale medio per l’Unione” leggasi “al tasso di variazione annuale medio per il SEE”.

14 h.

32014 R 0530: Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50).

14i.

32014 R 0604: Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30), modificato da:

32016 R 0861: Regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016 (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 21).

14 j.

32014 R 0650: Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “normativa dell’Unione” sono sostituiti dai termini “normativa applicabile in conformità dell’accordo SEE”;

b)

all’articolo 5, primo comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “entro il 31 luglio 2014” leggasi “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019 del 29 marzo 2019”.

14k.

32014 R 1152: Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell’ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).»

3)

Dopo il punto 31ea (Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«31eaa.

32014 R 0342: Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 183/2014, (UE) n. 342/2014, (UE) n. 523/2014, (UE) n. 525/2014, (UE) n. 526/2014, (UE) n. 527/2014, (UE) n. 528/2014, (UE) n. 529/2014, (UE) n. 530/2014, (UE) n. 604/2014, (UE) n. 625/2014, (UE) n. 1152/2014, (UE) 2015/942, (UE) 2015/1798 e (UE) 2016/861 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1423/2013, (UE) n. 591/2014, (UE) n. 602/2014 e (UE) n. 650/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019 del 29 marzo 2019 (20).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3.

(2)  GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1.

(3)  GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4.

(4)  GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15.

(5)  GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17.

(6)  GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21.

(7)  GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29.

(8)  GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36.

(9)  GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50.

(10)  GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30.

(11)  GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16.

(12)  GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5.

(13)  GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1.

(14)  GU L 263 dell’8.10.2015, pag. 12.

(15)  GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 21.

(16)  GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60.

(17)  GU L 165 del 4.6.2014, pag. 31.

(18)  GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22.

(19)  GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(20)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 170.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 82/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/832]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all’obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell’articolo 440 (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1556 della Commissione, dell’ 11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/709 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l’applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 2017/72 della Commissione, del 23 settembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/180 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall’impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell’ente in strumenti derivati (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l’informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(16)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/818 della Commissione, del 17 maggio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l’informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(17)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione, del 13 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (17).

(18)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all’articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(19)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione, dell’11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(20)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(21)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(22)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/230 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

(23)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2358 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

(24)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

(1)

al punto 14a (Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«—

32016 R 1014: Regolamento (UE) 2016/1014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 153).»

(2)

Dopo il punto 14ap (Regolamento delegato (UE) 625/2014 della Commissione) è inserito quanto segue:

«14aq.

32014 R 0945: Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).

14ar.

32014 R 1030: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l’informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14), modificato da:

32016 R 0818: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/818 della Commissione, del 17 maggio 2016 (GU L 136 del 25.5.2016, pag. 4).

14as.

32014 R 1187: Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).

14at.

32014 D 0908: Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155), modificata da:

32016 D 0230: Decisione di esecuzione (UE) 2016/230 della Commissione, del 17 febbraio 2016 (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 23),

32016 D 2358: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2358 della Commissione, del 20 dicembre 2016 (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 75).

14au.

32015 R 0233: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).

14av.

32015 R 1555: Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all’obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell’articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1).

14aw.

32015 R 1556: Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell’11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9).

14ax.

32015 R 2197: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).

14ay.

32015 R 2344: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26).

14az.

32016 R 0200: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).

14aza.

32016 R 0709: Regolamento delegato (UE) 2016/709 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l’applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 1).

14azb.

32016 R 1646: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione, del 13 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 5).

14azc.

32016 R 1799: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all’articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 3).

14azd.

32016 R 1801: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione, dell’11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 27).

14aze.

32017 R 0072: Regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione, del 23 settembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (GU L 10 del 14.1.2017, pag. 1).

14azf.

32017 R 0208: Regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall’impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell’ente in strumenti derivati (GU L 33 dell’8.2.2017, pag. 14).»

(3)

Dopo il punto 14k (Regolamento delegato (UE) 1152/2014 della Commissione) è inserito quanto segue:

«14 l.

32014 R 1222: Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

14 m.

32016 R 2070: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).

14n.

32017 R 0180: Regolamento delegato (UE) 2017/180 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2016/1014, dei regolamenti delegati (UE) n. 1187/2014, (UE) n. 1222/2014, (UE) 2015/1555, (UE) 2015/1556, (UE) 2016/709, (UE) 2017/72, (UE) 2017/180 e (UE) 2017/208, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 945/2014, (UE) n. 1030/2014, (UE) 2015/233, (UE) 2015/2197, (UE) 2015/2344, (UE) 2016/200, (UE) 2016/818, (UE) 2016/1646, (UE) 2016/1799, (UE) 2016/1801 e (UE) 2016/2070 e delle decisioni di esecuzione 2014/908/UE, (UE) 2016/230 e (UE) 2016/2358 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019 del 29 marzo 2019 (24).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 153.

(2)  GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1.

(3)  GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27.

(4)  GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1.

(5)  GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9.

(6)  GU L 125 del 13.5.2016, pag. 1.

(7)  GU L 10 del 14.1.2017, pag. 1.

(8)  GU L 29 del 3.2.2017, pag. 1.

(9)  GU L 33 dell’8.2.2017, pag. 14.

(10)  GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3.

(11)  GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14.

(12)  GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11.

(13)  GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30.

(14)  GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26.

(15)  GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5.

(16)  GU L 136 del 25.5.2016, pag. 4.

(17)  GU L 245 del 14.9.2016, pag. 5.

(18)  GU L 275 del 12.10.2016, pag. 3.

(19)  GU L 275 del 12.10.2016, pag. 27.

(20)  GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1.

(21)  GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155.

(22)  GU L 41 del 18.2.2016, pag. 23.

(23)  GU L 348 del 21.12.2016, pag. 75.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(24)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 17


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/64


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 83/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2020/833]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/822 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1608 della Commissione, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (4), rettificato dalla GU L 29 del 3.2.2017, pag. 69.

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/323 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/610 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/979 della Commissione, del 2 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l’elenco dei soggetti esonerati (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l’applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell’ 11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), rettificato dalla GU L 244 del 19.9.2015, pag. 60.

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell’ 11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione, del 9 dicembre 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all’articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(16)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione, del 6 giugno 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(17)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(18)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1486 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento e le istruzioni per le segnalazioni (18).

(19)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/634 della Commissione, del 24 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(20)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione, del 15 marzo 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d’America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(21)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo dell’India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(22)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

(23)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2275 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

(24)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2276 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Brasile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

(25)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2277 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Centro finanziario internazionale di Dubai in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(26)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/2278 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo degli Emirati arabi uniti in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

(27)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

(1)

al punto 14ab (Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1443: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443 della Commissione, del 29 giugno 2017 (GU L 213 del 17.8.2017, pag. 1).»

(2)

Al punto 14 m (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 1486: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1486 della Commissione, del 10 luglio 2017 (GU L 225 del 31.8.2017, pag. 1).»

(3)

Al punto 14azc (Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1799 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 0634: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/634 della Commissione, del 24 aprile 2018 (GU L 105 del 25.4.2018, pag. 14).»

(4)

Dopo il punto 14azf (Regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«14azg.

32014 R 1317: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 6).

14azh.

32015 R 0880: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7), rettificato dalla GU L 244 del 19.9.2015, pag. 60.

14azi.

32015 R 2326: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell’11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 108).

14azj.

32016 R 0892: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 151 dell’8.6.2016, pag. 4).

14azk.

32016 R 2227: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione, del 9 dicembre 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 36).

14azl.

32017 R 0954: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione, del 6 giugno 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 14).

14azm.

32017 R 1230: Regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l’applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale (GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 7).»

(5)

Al punto 14l (Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 1608: Regolamento delegato (UE) 2016/1608 della Commissione, del 17 maggio 2016 (GU L 240 dell’8.9.2016, pag. 1).»

(6)

Al punto 14n (Regolamento delegato (UE) 2017/180 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«14o.

32014 R 0524: Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

all’articolo 12, paragrafo 1, e all’articolo 16, lettera a), i termini “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, la normativa nazionale o l’accordo SEE” sono inseriti dopo i termini “la normativa nazionale o dell’Unione”.

14p.

32014 R 0620: Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1).

14q.

32017 R 0461: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all’articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 57).»

(7)

Al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini:

«—

32017 R 0610: Regolamento delegato (UE) 2017/610 della Commissione, del 20 dicembre 2016 (GU L 86 del 31.3.2017, pag. 3),

32017 R 0979: Regolamento delegato (UE) 2017/979 della Commissione, del 2 marzo 2017 (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 1).»

(8)

Dopo il punto 31bcan (Decisione di esecuzione (UE) 2016/2273 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«31bcao.

32016 D 0377: Decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione, del 15 marzo 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d’America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 32).

31bcap.

32016 D 2269: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo dell’India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 38).

31bcaq.

32016 D 2274: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 54).

31bcar.

32016 D 2275: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2275 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 57).

31bcas.

32016 D 2276 :Decisione di esecuzione (UE) 2016/2276 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Brasile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 61).

31bcat.

32016 D 2277: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2277 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Centro finanziario internazionale di Dubai in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 65).

31bcau.

32016 D 2278: Decisione di esecuzione (UE) 2016/2278 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo degli Emirati arabi uniti in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 68).»

(9)

Al punto 31bcj (Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione) è inserito quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 0822: Regolamento delegato (UE) 2016/822 della Commissione, del 21 aprile 2016 (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 1).»

(10)

Dopo il punto 31bcr (Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione) è inserito quanto segue:

«31bcs.

32016 R 2251: Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9), rettificato dalla GU L 29 del 3.2.2017, pag. 69, modificato da:

32017 R 0323: Regolamento delegato (UE) 2017/323 della Commissione, del 20 gennaio 2017 (GU L 49 del 25.2.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 35, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “16 agosto 2012” leggasi “1o luglio 2017”;

b)

all’articolo 36, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al paragrafo 1, lettera a), anziché “del presente regolamento” leggasi “della decisione del Comitato misto SEE n. 83/2019 del 29 marzo 2019”;

ii)

al paragrafo 1, lettere b) e c), anziché “dal 1o settembre 2017” e “dal 1o settembre 2018” leggasi “da un mese dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 83/2019 del 29 marzo 2019”;

iii)

al paragrafo 1, lettera d), anziché “dal 1o settembre 2019” leggasi “da un mese dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 83/2019 del 29 marzo 2019 o, se successivo, dal 1o settembre 2019”;

iv)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) vanno lette come segue:

“a)

3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, se nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato si applica nel SEE;

b)

la data posteriore tra le seguenti due date, se una decisione di equivalenza adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato si applica nel SEE:

i)

4 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che contiene la decisione adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;

ii)

la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 1.”;

c)

all’articolo 37, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

la lettera b) del paragrafo 1 va letta come segue:

“b)

a decorrere da 5 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 83/2019 del 29 marzo 2019.”;

ii)

al paragrafo 2, lettera b), anziché “data di applicazione del” leggasi “data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che contiene il”;

iii)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) vanno lette come segue:

“a)

3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, se nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato si applica nel SEE;

b)

la data posteriore tra le seguenti due date, se una decisione di equivalenza adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato si applica nel SEE:

i)

4 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che contiene la decisione adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;

ii)

la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 1.”;

d)

all’articolo 38, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dal 4 luglio 2017” leggasi “da 6 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 83/2019 del 29 marzo 2019”;

e)

all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “marzo, aprile e maggio del 2016” leggasi “marzo, aprile e maggio dell’anno che precede l’anno di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 83/2019 del 29 marzo 2019”.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 524/2014, (UE) 2016/822, (UE) 2016/1608, (UE) 2016/2251, rettificato dalla GU L 29 del 3.2.2017, pag. 69, (UE) 2017/323, (UE) 2017/610, (UE) 2017/979 e (UE) 2017/1230, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 620/2014, (UE) n. 1317/2014, (UE) 2015/880, rettificato dalla GU L 244 del 19.9.2015, pag. 60, (UE) 2015/2326, (UE) 2016/892, (UE) 2016/2227, (UE) 2017/461, (UE) 2017/954, (UE) 2017/1443, (UE) 2017/1486 e (UE) 2018/634 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/377, (UE) 2016/2269, (UE) 2016/2274, (UE) 2016/2275, (UE) 2016/2276, (UE) 2016/2277 e (UE) 2016/2278 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 79/2019 del 29 marzo 2019 (27).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6.

(2)  GU L 137 del 26.5.2016, pag. 1.

(3)  GU L 240 dell’8.9.2016, pag. 1.

(4)  GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9.

(5)  GU L 49 del 25.2.2017, pag. 1.

(6)  GU L 86 del 31.3.2017, pag. 3.

(7)  GU L 148 del 10.6.2017, pag. 1.

(8)  GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 7.

(9)  GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1.

(10)  GU L 355 del 12.12.2014, pag. 6.

(11)  GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7.

(12)  GU L 328 del 12.12.2015, pag. 108.

(13)  GU L 151 dell’8.6.2016, pag. 4.

(14)  GU L 336 del 10.12.2016, pag. 36.

(15)  GU L 72 del 17.3.2017, pag. 57.

(16)  GU L 144 del 7.6.2017, pag. 14.

(17)  GU L 213 del 17.8.2017, pag. 1.

(18)  GU L 225 del 31.8.2017, pag. 1.

(19)  GU L 105 del 25.4.2018, pag. 14.

(20)  GU L 70 del 16.3.2016, pag. 32.

(21)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 38.

(22)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 54.

(23)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 57.

(24)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 61.

(25)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 65.

(26)  GU L 342 del 16.12.2016, pag. 68.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(27)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 170.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/71


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 86/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2020/834]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5cub (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32018 R 1979: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 (GU L 317 del 14.12.2018, pag 10).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1979 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 317 del 14.12.2018, pag. 10.

(2)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 39.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/72


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 87/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/835]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/936 della Commissione, del 29 giugno 2018, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13c (Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 D 0936: Decisione di esecuzione (UE) 2018/936 della Commissione, del 29 giugno 2018 (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 42).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2018/936 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 165 del 2.7.2018, pag. 42.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/73


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 88/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/836]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 49ac [Regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32018 R 2032: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032 della Commissione, del 20 novembre 2018 (GU L 332 del 28.12.2018, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 332 del 28.12.2018, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/74


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 89/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/837]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione, del 23 gennaio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l’armonizzazione, la semplificazione e il rafforzamento di determinate misure specifiche di sicurezza aerea (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66he (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 0103: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione, del 23 gennaio 2019 (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/75


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 90/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2020/838]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1866 della Commissione, del 28 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66zab [Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 1866: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1866 della Commissione, del 28 novembre 2018 (GU L 304 del 29.11.2018, pag. 10).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1866 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 304 del 29.11.2018, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/76


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 91/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell’accordo SEE [2020/839]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XVII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12 (Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XVII dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«13.

32016 L 0943: Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

all’articolo 1, paragrafo 1, anziché “TFUE” leggasi, per gli Stati EFTA, “accordo SEE”;

b)

all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 5, lettera a), il riferimento al “diritto alla libertà di espressione e d’informazione sancito dalla Carta” è inteso, per gli Stati EFTA, come riferimento al “diritto fondamentale alla libertà di espressione e d’informazione”;

c)

all’articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), anziché “norme dell’Unione o nazionali” leggasi, per gli Stati EFTA, “norme SEE o norme nazionali”;

d)

all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il riferimento “alle istituzioni e agli organi dell’Unione” è inteso, per gli Stati EFTA, come riferimento “alle istituzioni e agli organi SEE EFTA”;

e)

all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera c), all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 5, lettere c) e d), i termini “nel diritto dell’Unione o nel diritto nazionale” vanno letti, per gli Stati EFTA, “nel diritto del SEE o nel diritto nazionale”, opportunamente accordati;

f)

all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), anziché “del diritto e delle prassi dell’Unione e nazionali” leggasi, per gli Stati EFTA, “del diritto e delle prassi del SEE e nazionali”.».

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2016/943 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/78


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 92/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/840]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell’agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1).

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1eal (Decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1eam.

32018 D 0813: Decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell’agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 145 dell’8.6.2018, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2018/813 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 145 dell’8.6.2018, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/79


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 93/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/841]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1fs [Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1ft.

32018 D 1135: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 94/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/842]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2018/1590 della Commissione, del 19 ottobre 2018, che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 2zf (Decisione 2012/481/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 D 1590: Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione, del 19 ottobre 2018 (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 24).»

2.

Ai punti 2w (Decisione 2014/391/UE della Commissione), 2y (Decisione 2014/893/UE della Commissione) e 2zo (Decisione 2014/763/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32018 D 1590: Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione, del 19 ottobre 2018 (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 24).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2018/1590 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 264 del 23.10.2018, pag. 24.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/81


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 95/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/843]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2018/1702 della Commissione, dell’8 novembre 2018, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2zp [Decisione (UE) 2018/680 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«2zq.

32018 D 1702: Decisione (UE) 2018/1702 della Commissione, dell’8 novembre 2018, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 82).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2018/1702 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 285 del 13.11.2018, pag. 82.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/82


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 96/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/844]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1478 della Commissione, del 3 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32fhd (Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 D 1478: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1478 della Commissione, del 3 ottobre 2018 (GU L 249 del 4.10.2018, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1478 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 249 del 4.10.2018, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/83


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 97/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2020/845]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2018/974 abroga il regolamento (CE) n. 1365/2006 (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 7 j (Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XXI dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32018 R 0974: Regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 14).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/974 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 179 del 16.7.2018, pag. 14.

(2)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


2.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 210/84


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 98/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) e il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, dell’accordo SEE [2020/846]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI e il protocollo 30 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 17 [Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 0759: Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).»

Articolo 2

All’articolo 1, paragrafo 6, del protocollo 30 dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 0759: Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2015/759 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.