ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 207

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
30 giugno 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2020/899 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l’accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

1

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/900 del Consiglio, del 25 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2020/901 del Consiglio, del 29 giugno 2020, sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

15

 

*

Decisione (PESC) 2020/902 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

30

 

*

Decisione (PESC) 2020/903 del Consiglio, del 29 giugno 2020, recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

32

 

*

Decisione (PESC) 2020/904 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/1424per quanto riguarda la data di scadenza per il sostegno delle attività dell'OSCE relative alla riduzione di armi leggere, di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia

34

 

*

Decisione (PESC) 2020/905 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/1428 a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Maputo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

35

 

*

Decisione (PESC) 2020/906 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2019/615, sul sostegno dell’Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)

36

 

*

Decisione (PESC) 2020/907 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

37

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 207/1


DECISIONE (UE) 2020/899 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2020

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l’accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione (UE) 2016/803 del Consiglio (2), il protocollo che modifica l’accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea («protocollo») (3) è stato firmato, fatta salva la sua conclusione.

(2)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l’accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (4) è approvato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all’articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Approvazione del 12 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2016/803 del Consiglio, del 7 maggio 2015, del relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo che modifica l’accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 79).

(3)  Il testo dell’accordo è pubblicato in GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3.

(4)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 132 del 21.5.2016, pag. 81, assieme alla decisione relativa alla firma..


30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 207/3


Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (1), firmato a Hanoi il 30 giugno 2019, entrerà in vigore il 1o agosto 2020.


(1)  GU L 186 del 12.6.2020, pag. 3.


REGOLAMENTI

30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 207/4


REGOLAMENTO (UE) 2020/900 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio (1) stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2020. Esso fissa i periodi di chiusura della pesca durante la riproduzione per i due stock di merluzzo bianco del Baltico, con una deroga per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzano taluni attrezzi fissi. La pesca con palangari derivanti è esclusa dalla deroga. Si ritiene tuttavia che l’uso dei palangari derivanti dovrebbe essere consentito e, pertanto, essere incluso nella deroga come nei precedenti regolamenti sulle possibilità di pesca. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1838.

(2)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.

(3)

Nella relazione della sua sessione plenaria del 16-20 marzo 2020, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha concluso che, per le catture accessorie di merlano (Merlangius merlangus) nel Mar Celtico, il sacco con maglie a losanga di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm costituisce la più selettiva delle quattro diverse configurazioni del sacco elencate nelle misure correttive di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/123 che stabilisce le possibilità di pesca per il 2020. Lo CSTEP non disponeva di stime attendibili per la selettività relativa al merluzzo bianco (Gadus morhua) del sacco con maglie a losanga di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm. È opportuno pertanto, per garantire la ricostituzione dello stock di merlano in questione, continuare a consentire l’uso di questa combinazione di sacco e pannello a maglie quadrate. Al fine di garantire la ricostituzione del merluzzo bianco del Mar Celtico, il sacco con maglie a losanga di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm dovrebbe continuare a essere utilizzato con la lima dei piombi rialzata.

(4)

La mortalità per pesca (F) del merluzzo bianco del Mare del Nord (Gadus morhua) è aumentata dal 2016 ed è ora stimata superiore al valore limite di riferimento della mortalità per pesca (Flim)(vale a dire un valore limite di riferimento che, a lungo termine, si tradurrà in una dimensione media dello stock al valore limite di riferimento biomassa (Blim). La pesca a livelli superiori al Flim porterà a un calo dello stock a livelli inferiori al Blim. Di conseguenza, la biomassa dello stock riproduttore (SSB) è diminuita dal 2015 attestandosi, secondo le stime, su livelli inferiori al Blim. Blim è il valore limite di riferimento indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta. Inoltre, il reclutamento è rimasto basso dal 1998 ed è risultato eccezionalmente basso nel 2016 e nel 2018.

(5)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che istituisce il piano pluriennale per il Mare del Nord, quando i pareri scientifici indicano che l’SSB di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso è inferiore al Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l’adeguata riduzione delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca in cui hanno luogo catture accessorie di merluzzo bianco, o entrambe le cose.

(6)

In assenza di una raccomandazione comune degli Stati membri del gruppo regionale del Mare del Nord di prevedere misure più a lungo termine, la Commissione propone di introdurre misure tecniche supplementari funzionalmente connesse alle possibilità di pesca per il 2020 in linea con gli impegni assunti tra l’Unione europea e la Norvegia, che sono coerenti con la dichiarazione comune della Commissione europea e del Consiglio.

(7)

Per ridurre le catture degli stock per i quali sono fissati TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È opportuno inoltre istituire misure tecniche funzionalmente connesse alle possibilità di pesca. Nella sua panoramica sulla pesca multispecifica nel Mare del Nord, il CIEM stima, in assenza di un cambiamento dei modelli di pesca e alla luce dei rigetti illeciti, catture di merluzzo bianco di circa 40 000 tonnellate. Al fine di ridurre al minimo il rischio che le catture siano notevolmente superiori al TAC concordato, sono necessarie misure supplementari per limitare ulteriormente le catture.

(8)

Secondo la procedura di cui agli accordi o ai protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (4), l’Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tale paese. Le parti hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di adottare ulteriori misure correttive per integrare il TAC già concordato nel dicembre 2019, in modo da garantire nel 2020, in via temporanea, una protezione supplementare sia per il novellame sia per il merluzzo bianco adulto. Tali misure dovrebbero includere chiusure stagionali per la protezione del novellame, zone soggette a restrizioni con condizioni di accesso specifiche e nuove misure riguardanti gli attrezzi da pesca.

(9)

Il 9 marzo 2020 il CIEM ha espresso un parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 3 266 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all’Unione nella divisione CIEM 3a, in linea con il MSY.

(10)

Conformemente al parere del CIEM del 14 aprile 2020, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4 (Mare del Nord) e nella divisione CIEM 3a (Skagerrak e Kattegat) non dovrebbero superare le 207 807 tonnellate nel periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021. È opportuno pertanto fissare, per tale periodo, le possibilità di pesca per lo spratto a 169 778 tonnellate nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e a 38 029 tonnellate nella divisione CIEM 3a, in linea con il MSY.

(11)

Il TAC per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace), per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021, è stato fissato a zero, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM esprimerà il suo parere per tale stock alla fine di giugno 2020. Per garantire che l’attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base dei pareri scientifici più recenti, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 4 018 tonnellate, sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2019. Tale TAC provvisorio dovrebbe essere modificato in linea con il parere scientifico del CIEM.

(12)

Nel verbale delle consultazioni tra la Norvegia e l’Unione europea del 19 dicembre 2019 in relazione al 2020, le parti hanno convenuto che, in aggiunta alle 50 000 tonnellate di aringa (Clupea harengus) concordate, che la Norvegia è autorizzata a pescare dal proprio contingente nelle zone 4a e 4b delle acque dell’Unione e che l’Unione può pescare dal suo contingente in acque norvegesi a sud di 62° N, sarà concesso un quantitativo supplementare di 10 000 tonnellate, se tale aumento sarà richiesto dalla Norvegia o dall’Unione. Tale accordo dovrebbe essere recepito nel diritto dell’Unione.

(13)

Nella riunione annuale del 2020 tenutasi dal 14 al 18 febbraio 2020, l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha riesaminato la misura di conservazione relativa al sugarello cileno (Trachurus murphyi), per il quale le possibilità di pesca non erano ancora state stabilite nel regolamento (UE) 2020/123. È opportuno recepire le misure applicabili nel diritto dell’Unione.

(14)

Nella riunione annuale svoltasi dal 23 al 27 settembre 2019, l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha deciso di chiudere la pesca del berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6 a causa di un possibile depauperamento dello stock. È opportuno pertanto recepire tale misura nel diritto dell’Unione e modificare di conseguenza l’elenco delle specie vietate.

(15)

La raccomandazione 16-05 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), che ha ridotto per il 2020 il TAC relativo al pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius), è già stata recepita nel diritto dell’Unione. Tuttavia, nel gennaio 2020 il segretariato dell’ICCAT ha pubblicato orientamenti per il calcolo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, rendendo pertanto necessario modificare di conseguenza il contingente dell’Unione.

(16)

Nella riunione annuale del 2019 tenutasi dal 17 al 21 giugno 2019, la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell’Unione nell’ambito della IOTC. Ha tuttavia ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices, FAD), di navi d’appoggio e di boe strumentali. È opportuno pertanto apportare ulteriori modifiche al regolamento (UE) 2020/123 al fine di garantire che le norme di attuazione tengano adeguatamente conto delle decisioni adottate dalle parti contraenti della IOTC.

(17)

Nel luglio 2019, la sesta riunione delle parti dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha deciso misure per la pesca di fondo e limitazioni dello sforzo nella zona dell’accordo. Tali misure sono state recepite nel diritto dell’Unione dal regolamento (UE) 2020/123. È opportuno tuttavia apportare ulteriori modifiche per garantire che le norme di attuazione rispecchino adeguatamente le decisioni adottate dal SIOFA in relazione ai limiti alla pesca di fondo.

(18)

La Commissione concede licenze di pesca alle navi battenti bandiera venezuelana per consentire loro di pescare lutiani nelle acque europee al largo della costa della Guyana francese. Il regolamento (UE) 2020/123 prevede il rilascio di 45 licenze. Tuttavia, per il rilascio di tali autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto valido tra l’armatore e un’impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese. Durante il processo di autorizzazione tra un anno e l’altro, la continuità delle operazioni di pesca dovrebbe essere consentita a determinate condizioni.

(19)

Le navi che pescano il cicerello con determinati attrezzi nelle sottodivisioni CIEM 2a, 3a e 4 dovrebbero essere soggette a periodi di divieto dal 1o agosto al 31 dicembre 2020 e dal 1o gennaio al 31 marzo 2021.

(20)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.

(21)

I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/1838 e dal regolamento (UE) 2020/123 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima. Per quanto riguarda le modifiche dei livelli dei TAC, la deroga supplementare nel Mar Baltico e l’autorizzazione continua dell’uso di attrezzi nel Mar Celtico, le disposizioni dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2020. Poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite o sono aumentate e sono introdotte norme più permissive dal presente regolamento, i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non sono interessati dall’applicazione retroattiva del presente regolamento.

(22)

Il Regno Unito è stato consultato a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2019/1838

L’allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2020/123

Il regolamento (UE) 2020/123 è così modificato:

1)

all’articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

«j)

“boa strumentale”: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l’identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k)

“boa operativa”: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o FAD derivante, che trasmette posizioni e qualsiasi altra informazione disponibile, come le stime fornite da un ecoscandaglio.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Periodi di divieto della pesca del cicerello

La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o agosto al 31 dicembre 2020 e dal 1o gennaio al 31 marzo 2021.»;

3)

all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;»;

4)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1.   Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (reti da circuizione e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure, sono stabiliti nell’allegato IV.

2.   Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche con una maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a, e palangari (6) è vietata la pesca nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30′ 00 nord e a sud della latitudine 61° 30′ 00 nord e nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00′ 00 nord e a est della longitudine 5° 00′ 00 est.

3.   In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui al paragrafo 2 possono pescare nelle zone di cui al paragrafo 1 purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

a)

la percentuale di catture di merluzzo bianco non superi il 5 % delle catture totali per bordata di pesca; si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non ha superato il 5 % delle catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio a condizione che continuino a utilizzare la stessa attrezzatura utilizzata durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b)

sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre di almeno il 30 % le catture di merluzzo bianco rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell’allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP; nel caso di una valutazione negativa da parte dello CSTEP, tali attrezzi non sono più considerati validi ai fini dell’utilizzo nelle zone definite al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

lima dei piombi rialzata (0,6 m);

pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d)

per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm [TR2], siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

una griglia di selezione orizzontale avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;

un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;

e)

le navi siano soggette a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco per sostenere tali catture in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe; è opportuno che tali piani siano valutati non più tardi di due mesi dopo l’attuazione dallo CSTEP, nel caso degli Stati membri, e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti, nel caso dei paesi terzi, e che siano ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l’obiettivo del piano non sarà raggiunto.

4.   Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per controllare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e).

(6)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.»;"

5)

all’articolo 16, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«o)

berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6.»;

6)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Dispositivi FAD derivanti e navi d’appoggio

1.   I dispositivi FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l’uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2.   I pescherecci con reti da circuizione non possono seguire contemporaneamente più di 300 boe operative.

3.   Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni nave con reti da circuizione è fissato a 500. Una nave con reti da circuizione non può avere più di 500 boe strumentali contemporaneamente (boe in deposito e operative).

4.   Il numero massimo di navi d’appoggio corrisponde a due navi d’appoggio per almeno cinque pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio.

5.   In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6.   L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.»;

7)

l’articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella zona dell’accordo SIOFA:

a)

limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell’accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;

b)

non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con lenze e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;

c)

non siano autorizzati a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter’s Shoal, quali definite nell’allegato IK, ad eccezione dei metodi con lenze e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.»;

8)

l’articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

Periodi di divieto della pesca

Alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare i cicerelli e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4 è fatto divieto di pescare i cicerelli in tale sottozona con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm nei periodi seguenti:

a)

dal 1o agosto al 31 dicembre 2020;

b)

dal 1o gennaio al 31 marzo 2021.»;

9)

gli allegati IA, ID, IH e V sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, l’articolo 2, punto 3, e l’articolo 2, punto 9, in combinato disposto con il punto 1, lettere a) ed e), e i punti 2 e 3 dell’allegato II, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.

L’articolo 2, punti 1, 2 e da 5 a 8 e l’articolo 2, punto 9, in combinato disposto con il punto 1, lettere b), c) e d), e il punto 4 dell’allegato II, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020.

L’articolo 2, punto 4, si applica dal 15 agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(4)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

(5)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.


ALLEGATO I

L’allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è così modificato:

1)

la nota 2 a piè di pagina della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 è sostituita dalla seguente:

«(2)

Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1o maggio al 31 agosto.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.»;

2)

le note 1 e 2 a piè di pagina della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Nella sottodivisione 24 esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta nella sottodivisione 24.

In deroga al primo comma, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente nella sottodivisione 24 è autorizzata ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

(2)

È vietata la pesca di questo contingente nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1o febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1o giugno al 31 luglio.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.».


ALLEGATO II

Gli allegati IA, ID, IH e V del regolamento (UE) 2020/123 sono così modificati:

1)

l’allegato IA è così modificato:

a)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per l’aringa nelle acque dell’Unione e nelle acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa  (1)

Zona:

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

Clupea harengus

(HER/4AB.)

Danimarca

59 468

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

39 404

 

Francia

20 670

 

Paesi Bassi

51 717

 

Svezia

3 913

 

Regno Unito

55 583

 

Unione

230 755

 

Isole Færøer

250

 

Norvegia

111 652

 (2)

TAC

385 008

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l’Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento sarà richiesto dall’Unione europea.

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-)

50 000»;

b)

la tabella sulle possibilità di pesca per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10, acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1, è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Acciuga

Zona:

9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Engraulis encrasicolus

(ANE/9/3411)

Spagna

1 922

 (3)

TAC precauzionale

Portogallo

2 096

 (3)

Unione

4 018

 (3)

TAC

4 018

 (3)

c)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Gamberello boreale

Zona:

3a

Pandalus borealis

(PRA/03 A.)

Danimarca

2 123

 

TAC analitico»;

Svezia

1 143

 

Unione

3 266

 

TAC

6 115

 

d)

è inserita la seguente tabella sulle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a:

«Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

3a

Sprattus sprattus

(SPR/03 A.2)

Danimarca

25 482

 (4)  (5)

TAC analitico

Germania

53

 (4)  (5)

Svezia

9 642

 (4)  (5)

Unione

35 177

 (4)  (5)

TAC

38 029

 (5)

e)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

acque dell’Unione delle zone 2a e 4

Sprattus sprattus

(SPR/2AC4-C)

Belgio

1 821

 (6)  (7)

TAC analitico

Danimarca

144 154

 (6)  (7)

 

Germania

1 821

 (6)  (7)

 

Francia

1 821

 (6)  (7)

 

Paesi Bassi

1 821

 (6)  (7)

 

Svezia

1 330

 (6)  (7)  (8)

 

Regno Unito

6 010

 (6)  (7)

 

Unione

158 778

 (6)  (7)

 

Norvegia

10 000

 (6)

 

Isole Færøer

1 000

 (6)  (9)

 

TAC

169 778

 (6)

 

2)

Nell’allegato ID la tabella sulle possibilità di pesca per il pesce spada nel Mediterraneo è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Mar Mediterraneo

(SWO/MED)

Croazia

14,60

 (10)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Cipro

53,85

 (10)

Spagna

1 663,34

 (10)

Francia

115,93

 (10)

Grecia

1 101,10

 (10)

Italia

3 409,98

 (10)

Malta

404,55

 (10)

Unione

6 763,35

 (10)

TAC

9 583,07

 

3)

Nell’allegato IH la tabella sulle possibilità di pesca per il sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

10 446,80

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

Paesi Bassi

11 323,26

 

Lituania

7 269,16

 

Polonia

12 498,78

 

Unione

41 538

 

TAC

Non pertinente

 

4)

Nell’allegato V, parte B, tabella «Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione», la nota 1 a piè di pagina è sostituita dalla seguente:

«(1)

Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto valido che vincoli l’armatore che richiede l’autorizzazione di pesca ad un’impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l’obbligo di sbarcare almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione. I pescherecci battenti bandiera del Venezuela autorizzati a effettuare attività di pesca nel 2020 possono continuare tali attività fino al 1o aprile 2021 in attesa del rinnovo delle loro autorizzazioni di pesca e a condizione che:

l’operatore della nave abbia firmato un nuovo contratto di fornitura per il 2021;

siano in corso le procedure di rinnovo dell’autorizzazione per il peschereccio in questione;

l’operatore della nave abbia adempiuto nel 2020 ai propri obblighi di comunicazione e contrattuali in relazione all’obbligo di sbarco.

La proroga scade alla data di entrata in vigore della decisione della Commissione che rilascia per tale nave un’autorizzazione di pesca per il 2021 o della notifica di rifiuto dell’autorizzazione da parte della Commissione.».


(1)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell’Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dalla Norvegia.

50 000

(3)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2020 al 30 settembre 2020.»;

(4)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03 A.2). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(5)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.»;

(6)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.

(7)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(8)  Incluso il cicerello.

(9)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.»;

(10)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o aprile al 31 dicembre»;


DECISIONI

30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 207/15


DECISIONE (PESC) 2020/901 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2020

sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere adottate sia all’interno dell’Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)

L’Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali quali il segretariato tecnico provvisorio dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).

(3)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC (1) sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale posizione comune sollecita, tra l’altro, la promozione della firma e della ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).

(4)

Gli Stati firmatari del CTBT hanno deciso di istituire una commissione preparatoria che sia dotata di capacità giuridica e abbia il rango di organizzazione internazionale, al fine di dare effettiva attuazione al CTBT, in attesa della creazione della CTBTO.

(5)

La rapida entrata in vigore e l’universalizzazione del CTBT e il rafforzamento del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia. In tale ambito, gli esperimenti nucleari effettuati dalla Repubblica democratica popolare di Corea hanno ulteriormente sottolineato l’importanza di una rapida entrata in vigore del CTBT e la necessità di mantenere e rafforzare il sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.

(6)

Nell’agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune) il segretario generale delle Nazioni Unite afferma che, grazie alla limitazione dello sviluppo di nuove tipologie avanzate di armi nucleari, il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari ha posto un freno alla corsa agli armamenti e costituisce inoltre un potente ostacolo normativo contro l’eventualità che alcuni Stati cerchino di sviluppare, fabbricare e successivamente acquisire armi nucleari in violazione dei propri impegni di non proliferazione.

(7)

Nell’ambito dell’attuazione della strategia il Consiglio ha adottato tre azioni comuni e quattro decisioni a sostegno delle attività della commissione preparatoria della CTBTO, vale a dire le azioni comuni 2006/243/PESC (2), 2007/468/PESC (3) e 2008/588/PESC (4), e le decisioni 2010/461/PESC (5), 2012/699/PESC (6), (PESC) 2015/1837 (7) e (PESC) 2018/298 (8).

(8)

È opportuno che tale sostegno dell’Unione prosegua.

(9)

L’attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata alla commissione preparatoria della CTBTO che, considerate le competenze e capacità uniche di cui dispone grazie alla rete del sistema internazionale di monitoraggio (IMS), che comprende oltre 337 installazioni in tutto il mondo, e al centro internazionale dati (IDC), è la sola organizzazione internazionale che ha la capacità e la legittimità di attuare la presente decisione. I progetti sostenuti dall’Unione possono essere finanziati solo attraverso un contributo fuori bilancio alla commissione preparatoria della CTBTO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di proseguire l’effettiva attuazione della strategia, l’Unione sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria del CTBTO volte a:

a)

rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT, anche per quanto riguarda il rilevamento dei radionuclidi;

b)

rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nell’ambito del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT.

2.   I progetti destinati a essere finanziati dall’Unione sono diretti a sostenere:

a)

la manutenzione delle stazioni sismiche ausiliarie certificate che fanno parte dell’IMS della CTBTO;

b)

il dialogo con gli Stati firmatari, anche per quanto riguarda la validazione e la sperimentazione di sistemi tecnici mediante l’uso della tecnologia cloud per la fase 3 della reingegnerizzazione dell’IDC;

c)

lo sviluppo del modello potenziato ad alta risoluzione di trasporto atmosferico;

d)

lo studio su possibili miglioramenti di prestazione delle simulazioni di FLEXPART mediante l’accelerazione di processori grafici;

e)

lo sviluppo di uno strumento di valutazione di fondo («background estimator») inteso a quantificare gli apporti di radioxeno ai rilevamenti nelle stazioni dell’IMS;

f)

lo sviluppo di uno strumento di valutazione del termine sorgente;

g)

la prestazione di servizi di helpdesk e il potenziamento del sostegno alla piattaforma del centro virtuale per l’utilizzo dei dati;

h)

la prosecuzione delle campagne di misurazione mobile di radioxeno in diverse regioni del mondo;

i)

la prestazione di assistenza tecnica, tra cui attività integrate di sensibilizzazione e di sviluppo di capacità quali il potenziamento delle capacità di trattamento automatico in NDC-in-a-Box in ambito sismico, idroacustico e infrasonico e l’accesso per i centri nazionali di dati (NDC) a prodotti e servizi dell’IDC semplificati e conformi alle norme;

j)

il sostegno a formazioni, seminari e follow-up per NDC emergenti (paesi in via di sviluppo a livello mondiale), nonché l’acquisizione e la manutenzione dei sistemi di sviluppo di capacità per gli NDC;

k)

il sostegno all’evoluzione e omogeneizzazione del sistema interattivo e di trattamento della tecnologia a forma d’onda variabile;

l)

l’organizzazione di corsi introduttivi regionali open source sull’impatto sismico per due regioni geografiche del CTBT;

m)

le attività di sensibilizzazione dei paesi non firmatari e non ratificanti, inclusi gli Stati la cui firma e ratifica sono necessarie per l’entrata in vigore del CTBT e lo sviluppo di capacità di giovani, parlamentari, giornalisti e scienziati in paesi emergenti o in via di sviluppo.

3.   In sede di attuazione dei progetti di cui al paragrafo 2, deve essere assicurata la visibilità dell’Unione nonché la gestione adeguata dei programmi nell’attuazione della presente decisione.

4.   I progetti sono svolti a beneficio di tutti gli Stati firmatari del CTBT.

5.   Tutte le componenti dei progetti sono sostenute da attività di sensibilizzazione pubblica proattive e innovative e le risorse sono assegnate di conseguenza.

6.   Una descrizione dettagliata dei progetti figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO, che svolge tale compito sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 6 288 892,37 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3.   La Commissione europea vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria della CTBTO. L’accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione europea si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

1.   L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria della CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione europea fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

(2)  Azione comune 2006/243/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 68).

(3)  Azione comune 2007/468/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2007, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 31).

(4)  Azione comune 2008/588/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2008, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 28).

(5)  Decisione 2010/461/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, a sostegno delle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 219 del 20.8.2010, pag. 7).

(6)  Decisione 2012/699/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 27).

(7)  Decisione (PESC) 2015/1837 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 83).

(8)  Decisione (PESC) 2018/298 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria per l’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 34).


ALLEGATO

Titolo 1: Sostegno alle tecnologie di verifica e al sistema di monitoraggio

Componente 1: Progetto 1: Mantenimento continuo delle stazioni sismiche ausiliarie certificate del sistema internazionale di monitoraggio (IMS)

Progetto 1: Mantenimento continuo delle stazioni sismiche ausiliarie certificate dell’IMS

Contesto

Questo progetto è diretto principalmente a continuare a occuparsi delle stazioni ausiliarie malfunzionanti che hanno bisogno di urgenti interventi di manutenzione, in particolare quelle situate in paesi confrontati a difficoltà finanziarie, proseguendo nel contempo la manutenzione preventiva. A tal fine s’intende rimediare all’obsolescenza delle attrezzature e procedere di conseguenza a potenziamenti, nonché migliorare il livello delle attrezzature di ricambio.

Obiettivi e risultati attesi

L’obiettivo principale è portare le stazioni interessate a un livello tecnico compatibile con i requisiti dell’IMS in modo sostenibile. Un’adeguata manutenzione preventiva e congrue attrezzature di ricambio contribuiscono a raggiungere questo obiettivo. Analogamente, il sostegno alle stazioni e ai loro operatori in caso di manutenzione correttiva urgente, comprese ove necessario le visite in loco delle stazioni, ridurrà al minimo i tempi di fermo e contribuirà al mantenimento delle stazioni. Si richiama l’attenzione sul fatto che a tal fine saranno svolti anche altri compiti, come seminari e formazioni per gli operatori delle stazioni, con l’obiettivo di massimizzare la sostenibilità. Come nel caso di progetti anteriori che hanno beneficiato del finanziamento dell’Unione, sarà impiegato personale temporaneo a tempo pieno per la pianificazione e l’esecuzione di progetti di lavoro presso le stazioni interessate.

Maggiore disponibilità e qualità dei dati della rete delle stazioni ausiliarie grazie a un rafforzamento della struttura di sostegno con conseguente aumento della visibilità dell’UE.

Componente 2: Progetti 2-8

Progetto 2: Dialogo con gli Stati firmatari, anche per quanto riguarda la validazione e la sperimentazione di sistemi tecnici mediante l’uso della tecnologia cloud per la fase 3 della reingegnerizzazione del centro internazionale dati (IDC)

Contesto

L’IDC ha avviato la fase 3 del progetto di reingegnerizzazione dell’IDC (RP3) con l’obiettivo di sviluppare un sistema software globale per il trattamento in ambito sismico, idroacustico e infrasonico (SHI) nel prossimo decennio.

Il progetto apporterà notevoli miglioramenti all’attuale sistema SHI, tra cui i seguenti:

maggiore flessibilità dell’interfaccia utente per strumenti di analisi, migliore flusso di lavoro per la revisione di analisi, gestione degli eventi, correlazione incrociata e comparazione degli eventi, integrazione di strumenti di mappatura e di mappe, visualizzazione ed editing di maschere di controllo della qualità delle forme d’onda, visualizzazione frequenza-numero d’onda (f-k) e sostegno alla formazione di analisti;

registrazione globale della provenienza dei dati per capire come si sia giunti ai risultati del loro trattamento ed esaminare l’evoluzione dei risultati al variare delle informazioni disponibili;

estensibilità come importante caratteristica di tutti i componenti;

configurazione flessibile integrata della pipeline di dati in ambito SHI con supporto di strumenti grafici;.

facilitazione di un nuovo modello di sviluppo collaborativo di software mediante applicazione delle migliori pratiche nello sviluppo di software open source;

potenziamento delle capacità di monitoraggio e di collaudo - riproduzione dell’insieme dei dati di collaudo.

La fase 2 del progetto di reingegnerizzazione (RP2) è stata realizzata con il sostegno di un contributo in natura degli Stati Uniti e di fondi erogati a titolo della decisione (PESC) 2015/1837. Questi ultimi sono stati utilizzati, in particolare, per sostenere le riunioni tecniche con esperti degli Stati membri al fine di assicurare un’ampia partecipazione alla RP2. Tali fondi sono stati utilizzati altresì per sostenere attività di prototipazione al fine di mostrare in che modo il software fornito dai centri nazionali di dati (NDC) possa essere integrato nell’architettura reingegnerizzata.

In preparazione della RP3, i fondi erogati a titolo della decisione (PESC) 2018/298 sono stati utilizzati per incrementare il livello di maturità tecnologica per vari algoritmi, che potrebbero essere considerati suscettibili di inclusione nel software reingegnerizzato, specificamente per rendere possibile un migliore trattamento delle sequenze di scosse di assestamento in modalità automatica o semiautomatica.

Obiettivi

Sostenere l’evoluzione del sistema reingegnerizzato per rispondere alle esigenze degli NDC fin dall’inizio, sostenendo le richieste degli NDC in materia di software, di aggiornamento del software e di funzionalità per lo svolgimento delle loro attività.

Offrire agli Stati firmatari un accesso agevolato al sostegno, valutare e validare l’avanzamento del progetto di reingegnerizzazione dell’IDC.

Rafforzare l’impegno della comunità degli NDC nella fase 3 del progetto di reingegnerizzazione dell’IDC.

Valutare la fattibilità dell’offerta futura di «NDC-as-a-service», mediante l’uso della tecnologia cloud.

Risultati attesi

Una piattaforma di valutazione e di sperimentazione basata su cloud per gli NDC, per riesaminare la funzionalità nonché i requisiti non funzionali del sistema SHI reingegnerizzato.

Istanze multiple ospitate della piattaforma per evitare le interferenze dei diversi NDC.

Un prototipo di sistema di «NDC-as-a-service», ospitato nel cloud.

Risultati

Il principale vantaggio del progetto è quello di consentire agli Stati firmatari e agli NDC un accesso agevolato al sistema reingegnerizzato nello stato attuale, in particolare per gli NDC senza ampie capacità informatiche e conoscenze in materia di supporto del sistema. Sulla base di questi lavori, sarà fornita un’analisi della fattibilità e delle implicazioni in termini di costi di una potenziale offerta futura di «NDC-as-a-service».

Progetto 3: Potenziamento del modello ad alta risoluzione di trasporto atmosferico (EHRAT)

Contesto

Ai fini della modellazione del trasporto a grande distanza, la CTBTO utilizza un sistema avanzato di modellazione del trasporto atmosferico (ATM) basato sul modello di dispersione lagrangiano a particelle FLEXPART. Tale sistema consente una modellazione su scala globale. In caso di eventi particolari è tuttavia necessario effettuare simulazioni su scala locale (alta risoluzione). Finanziata dall’Unione a titolo delle precedenti decisioni del Consiglio, la versione base del modello ad alta risoluzione di trasporto atmosferico (HRATM) è stata sviluppata sulla base di FLEXPART-WRF. I test iniziali hanno evidenziato quali caratteristiche debbano essere potenziate o attuate in modo diverso per disporre di un sistema pienamente affidabile.

Obiettivi

Potenziare l’attuale modello ad alta risoluzione di trasporto atmosferico (EHRAT) e sviluppare un’interfaccia per il relativo avvio.

Familiarizzazione con la versione attuale dell’HRATM installata alla CTBTO e l’elenco dei miglioramenti proposti.

Familiarizzazione con la pipeline di ATM, in particolare con il formato dei dati meteorologici.

Proporre, sviluppare e sperimentare soluzioni per affrontare questi miglioramenti.

L’attuale versione funziona soltanto con i dati dei centri nazionali per le previsioni ambientali. Proporre e attuare cambiamenti che consentano il funzionamento dell’HRATM con i dati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

Verificare i diversi casi.

Sviluppare un’interfaccia per avviare l’EHRAT nell’attuale pipeline di ATM. Tale soluzione, se concordata, può far parte dell’attuale interfaccia di avvio utilizzata per effettuare simulazioni di ATM per l’analisi degli esperti in seno alla CTBTO.

Risultati

L’EHRAT diventerà uno degli strumenti di ATM utilizzati dagli esperti di ATM e dagli NDC per la validazione e la sperimentazione delle ipotesi correlate, per esempio, alla valutazione della localizzazione del termine sorgente.

Progetto 4: Studio sull’accelerazione di processori grafici di FLEXPART (FLEX-GPU)

Contesto

Ai fini della modellazione del trasporto a grande distanza, la CTBTO utilizza un sistema avanzato di modellazione del trasporto atmosferico (ATM) basato sul modello di dispersione lagrangiano a particelle FLEXPART.

Tenendo conto che, in futuro, la modellazione di ensemble può anche essere parte delle prove operative effettuate dalla pipeline di ATM, è allo studio una nuova modalità di accelerazione delle simulazioni.

La CTBTO ha acquistato una NVIDIA DGX STATION con 4 processori grafici Tesla V100 in grado di offrire 500 TFLOPS di potenza (precisione mista). Funziona con Linux ed è dotata di un compilatore FORTRAN di PGI, che supporta OpenACC, utilizzato per parallelizzare adeguati algoritmi quali i loop, e calcoli di matrici destinati ai sistemi dei processori grafici.

Obiettivi

Effettuare uno studio per accertare quali possibili miglioramenti di prestazione delle simulazioni di FLEXPART possano essere conseguiti con l’accelerazione di processori grafici e fornire un pacchetto di codici FLEXPART pronto e documentato con supporto di OpenACC.

Familiarizzare con l’attuale versione di FLEXPART (9.3.2) installata alla CTBTO e valutare se sia possibile compilarla con il compilatore Fortran di PGI. Valutare i vantaggi di utilizzare FLEXPART 10 anziché FLEXPART 9.3.2.

Profilare il funzionamento di FLEXPART per determinare quali algoritmi/loop sono più adatti per un tentativo iniziale di parallelizzazione e per l’utilizzo di processori grafici.

Valutare i miglioramenti di prestazione.

Fornire un pacchetto di codici FLEXPART pronto e documentato con supporto di OpenACC, che possa essere facilmente integrato nella pipeline di ATM.

Risultati

In caso di esito positivo dello studio, il FLEXPART modificato potrebbe fornire una nuova modalità di accelerazione delle simulazioni di ATM. Nella fase successiva potrebbe essere integrato nella pipeline di ATM e i risultati potrebbero essere messi a disposizione degli NDC.

Progetto 5: Strumento di valutazione del fondo di xeno (Xenon Background Estimator Tool, XeBET)

Contesto

La presenza di un fondo di gas nobili in costante evoluzione nell’atmosfera rende difficile l’individuazione positiva di un campione associato a un test nucleare. Lo strumento di valutazione del fondo di xeno fornirà una valutazione degli apporti di radioxeno da fonti conosciute a ciascun campione raccolto dai sistemi di rilevamento dei gas nobili presso le stazioni dell’IMS. La valutazione contribuirà a decidere se il rilevamento è da ricondurre alle fonti conosciute.

Obiettivi

Sviluppare uno strumento di valutazione di fondo («background estimator») inteso a quantificare l’apporto di radioxeno da fonti conosciute ai rilevamenti nelle stazioni dell’IMS. Tale strumento si baserà sui rilevamenti dell’IMS, sulle conoscenze relative alle fonti conosciute e sulla sensibilità sorgente-recettore (SRS) della CTBTO. Il nuovo strumento deve essere affidabile, ottimizzato, tempestivo e di facile collaudo, manutenzione e aggiornamento. Inizialmente funzionerà sulla LAN di sviluppo.

Effettuare una rassegna della letteratura al fine di individuare l’approccio migliore per classificare e quantificare i rilevamenti di xeno in ambito civile presso le stazioni dell’IMS e preparare un piano di progetto per lo sviluppo di un prototipo.

Raccogliere informazioni sulle fonti conosciute e metterle a disposizione mediante l’SWP.

Elaborare una banca dati online per la raccolta di informazioni da fonti conosciute.

Sviluppare e testare un prototipo su un sottoinsieme di stazioni dell’IMS. È necessario sviluppare il prototipo ai fini di un agevole trasferimento alla LAN di sviluppo dell’IDC della CTBTO e metterlo a disposizione degli NDC.

Far funzionare il prototipo su una selezione di rilevamenti problematici (per esempio i test nella RPDC o altri casi) e proporre opzioni di visualizzazione.

Adeguare e far funzionare lo strumento di valutazione di fondo su un grande numero di stazioni dell’IMS.

Contribuire al trasferimento IT verso la CTBTO.

La documentazione descriverà tutte le ipotesi formulate per lo sviluppo e il funzionamento dello strumento.

Risultati

Lo strumento di valutazione di fondo fornirà informazioni obiettive per ogni campione di gas nobile dell’IMS così da contribuire a decidere in quale misura un rilevamento specifico possa essere associato con maggiore probabilità a un esperimento nucleare o a fonti conosciute. Dette informazioni saranno a loro volta introdotte in uno strumento di ricostruzione del termine sorgente. I risultati e le conclusioni degli studi effettuati potrebbero essere stabiliti o condivisi con la comunità del WOSMIP (Workshop on Signatures of Man-Made Isotope Production - workshop sulla firma relativa alla produzione di isotopi artificiali).

Progetto 6: Valutazione del termine sorgente

Contesto

Nel corso degli ultimi anni sono emersi vari approcci promettenti per la valutazione, a partire dai rilevamenti, dei parametri relativi al termine sorgente (localizzazione, profilo temporale di rilascio e quantità totale di radioattività rilasciata). Tali informazioni sui parametri di una fonte sono molto importanti per la CTBTO in caso di un evento pertinente per il trattato. La proposta è di adattare uno di questi approcci alle esigenze della CTBTO. Il nuovo strumento deve essere affidabile, ottimizzato, tempestivo e di facile collaudo, manutenzione e aggiornamento. Inizialmente funzionerà sulla LAN di sviluppo dell’IDC.

Obiettivi

La valutazione del termine sorgente genererà una prima valutazione automatica dei parametri relativi al termine sorgente utilizzando rilevamenti e assenze di rilevamenti provenienti da stazioni dell’IMS. Sarà sviluppata un’interfaccia affinché gli esperti dell’IDC e degli NDC possano verificare interattivamente diverse serie di ipotesi.

Risultati attesi

Effettuare una rassegna della letteratura al fine di individuare l’approccio migliore per la localizzazione e la quantificazione dei termini sorgente e preparare un piano di progetto per lo sviluppo e la sperimentazione della valutazione del termine sorgente.

Sviluppare e collaudare un prototipo per casi differenti, proporre e sviluppare opzioni di visualizzazione e interfaccia. È necessario sviluppare il prototipo ai fini di un agevole trasferimento agli strumenti dell’IDC della CTBTO e metterlo a disposizione degli NDC.

Contribuire al trasferimento IT verso la CTBTO.

La documentazione descriverà tutte le ipotesi formulate per lo sviluppo e il funzionamento dello strumento.

Risultati

La valutazione del termine sorgente fornirà informazioni oggettive per contribuire a localizzare un possibile sito di sperimentazione e valutarne la potenza. Un tale strumento ha il potenziale di indicare un’area più limitata che può contenere la fonte e può contribuire alla valutazione della probabilità di rilevare radionuclidi nel tempo, il che rappresenta un vantaggio significativo se è richiesta un’ispezione in loco.

Progetto 7: Helpdesk a sostegno del centro virtuale per l’utilizzo dei dati (vDEC)

Contesto

La piattaforma vDEC consente agli istituti accademici e di ricerca che lavorano a progetti scientifici di avere accesso ai dati archiviati della CTBTO. L’accesso è limitato ai dati specificamente necessari ai fini del progetto e un quadro contrattuale definisce l’accordo reciproco tra la CTBTO e l’utente vDEC. In particolare è consentita la pubblicazione di opere scientifiche, a condizione che nella pubblicazione la CTBTO sia riconosciuta come fonte dei dati.

La piattaforma esiste da otto anni e gli utenti vDEC hanno pubblicato molti articoli sottoposti a valutazione inter pares in riviste scientifiche autorevoli.

Anche se molti aspetti tecnici del sostegno alla piattaforma vDEC sono diventati parte delle attività generali di sostegno del personale dell’IDC, è necessario un sostegno aggiuntivo più specifico. Vi rientra una funzione helpdesk che copra non solo l’accesso alla piattaforma informatica su cui è installato l’archivio, l’accesso alla banca dati che contiene i dati, ma anche gli aspetti più specifici per settore, come per esempio l’assistenza per la comprensione del modello di dati, le specifiche delle stazioni, la calibrazione delle stazioni e simili. Il sostegno comprende anche il potenziamento della configurazione della piattaforma vDEC e del software installato sulla piattaforma.

Dato che gli utenti si aspettano che la piattaforma si evolva nel tempo, e dato che il volume dei dati archiviati sta crescendo, è necessaria anche una funzione di pianificazione che elabori una visione per l’evoluzione a breve termine della piattaforma. Infine, il sostegno garantirà la manutenzione della banca dati pubblica delle pubblicazioni basate sui dati della CTBTO ottenuti tramite accesso al vDEC.

Obiettivi

Sostenere le attività quotidiane degli utenti vDEC attraverso una funzione di helpdesk.

Pianificare aggiornamenti e installazione di nuove funzionalità.

Mantenere una banca dati pubblica di pubblicazioni basate sui dati della CTBTO ottenuti tramite accesso al vDEC.

Risultati attesi

Relazione trimestrale sulle attività di sostegno.

Pianificazione di aggiornamenti e potenziamenti.

Banca dati pubblica di pubblicazioni basate sui dati della CTBTO ottenuti tramite accesso al vDEC.

Risultati

Sostegno potenziato per gli utenti vDEC così da aumentare il loro grado di soddisfazione.

Piattaforma vDEC potenziata.

Documentazione dei risultati scientifici del vDEC.

Progetto 8: Prosecuzione delle campagne di misurazione mobile di radioxeno in diverse regioni del mondo

Contesto

La commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari effettua misurazioni di radioxeno con sistemi molto sensibili. Con il contributo ricevuto dall’Unione nell’ambito dell’azione comune 2008/588/PESC, la commissione ha sviluppato e acquistato due sistemi trasportabili: il SAUNA TXL-2 e lo SPALAX-DR per misurare gli isotopi 133Xe,135Xe, 133mXe e 131mXe. Nell’ambito delle decisioni 2012/699/PESC, (PESC) 2015/1837 e (PESC) 2018/298 sono state condotte a livello mondiale varie campagne di misurazione mobile di radioxeno.

Con il contributo ricevuto dal governo del Giappone nel 2017 la commissione ha acquistato un terzo sistema trasportabile attualmente in uso a Horonobe, Giappone. Il periodo di funzionamento di due anni coperto dal finanziamento giapponese termina nel gennaio 2020.

Nel quadro della decisione (PESC) 2018/298 si sta tenendo a Mutsu, in Giappone, una campagna di misurazione. Il secondo sistema è stato rinnovato e verrà utilizzato a Fukuoka, in Giappone.

Obiettivi

Con il terzo sistema mobile in uso a Fukuoka è completa la configurazione ad alta densità attorno al sistema JPX38 di rilevamento di gas nobili dell’IMS a Takasaki. La CTBTO prevede di continuare a operare i sistemi nei siti attuali, previo accordo con le strutture locali ospitanti, fino a quando la comunità di esperti e gli NDC riterranno che gli insiemi di dati raccolti sono utili, dal punto di vista scientifico e statistico, per gli studi futuri. I tre sistemi mobili in Giappone devono operare in questa configurazione per almeno un anno. Successivamente i sistemi mobili verrebbero trasferiti altrove secondo una chiara strategia di applicazione. Sarà valutato un eventuale nuovo sito per ciascuno di questi tre sistemi sulla base dei risultati scientifici prevedibili necessari alla calibrazione e al funzionamento dei sistemi di rilevamento di gas nobili dell’IMS secondo quanto descritto nel trattato.

Tutti gli aggiornamenti o rinnovamenti saranno eseguiti alla fine della campagna, come richiesto. Sono in discussione accordi di cooperazione con futuri paesi ospitanti.

Per portare avanti le campagne di misurazione sono necessari fondi per inviare i sistemi mobili di rilevamento di gas nobili ai nuovi siti e per operare e mantenere i tre sistemi per due anni. Saranno disponibili fondi anche per organizzare riunioni di esperti per valutare i risultati. Saranno compiuti particolari sforzi per utilizzare tali riunioni di esperti quale opportunità per sviluppare le capacità e considerare studi futuri sulla base dei dati emersi dalle campagne di misurazione. Su richiesta del paese ospitante il progetto sosterrà anche lo sviluppo di capacità per quanto riguarda il monitoraggio dei gas nobili, ivi compresi gli usi civili e scientifici connessi.

Risultati

I principali benefici delle campagne di misurazione temporanee con i sistemi mobili di rilevamento di radioxeno sono lo sviluppo e l’avanzamento di metodi scientifici incentrati sulla calibrazione e la prestazione dei sistemi di verifica, come descritto nel trattato, e se del caso lo sviluppo delle relative capacità.

Titolo 2: Assistenza tecnica comprese attività integrate di sensibilizzazione e sviluppo di capacità

Per tutti i progetti che rientrano nel presente titolo si incoraggia il PTS a dare priorità agli esperti provenienti da Stati membri della CTBTO che onorano almeno parzialmente i propri contributi valutati.

PARTE 1: Assistenza tecnica e sviluppo di capacità

Progetto 1: Potenziamento delle capacità di trattamento automatico in NDC-in-a-Box in ambito sismico, idroacustico e infrasonico [componenti SeisComp3 SEEDLink e NET-VISA] e accesso per i centri nazionali di dati (NDC) a prodotti e servizi dell’IDC semplificati e conformi alle norme

Contesto

L’IDC ha introdotto capacità di trattamento automatico in NDC-in-a-Box in ambito sismico, idroacustico e infrasonico sulla base dell’associatore NET-VISA. Questa nuova capacità, attualmente in fase di sperimentazione da parte degli NDC, consente agli utenti di riprodurre i risultati dei bollettini VSEL conseguiti all’IDC. Sulla base di quanto ottenuto in questo modo, l’IDC propone di potenziare il componente NET-VISA SeisComp3 in modo da supportare anche l’utilizzo di specifiche stazioni locali e reti regionali degli NDC.

Inoltre l’IDC sta sviluppando una nuova capacità tesa a migliorare il supporto per pacchetti open source di analisi sismica, quale SEISAN, offrendo agli NDC che utilizzano il protocollo standard SEEDLink la trasmissione in tempo reale di dati di forma d’onda. Il servizio sarà disponibile solo agli NDC collegati mediante la rete di infrastrutture di comunicazione globale. Tale limite è dovuto alle lacune tecniche nel componente del server SeisComp3 SEEDLink. L’IDC propone di potenziare il server SeisComp3 SEEDLink introducendo severi meccanismi di autenticazione e crittografia di modo che il servizio possa essere offerto anche a utenti autorizzati mediante una connessione Internet protetta.

Per migliorare il sostegno all’accesso a prodotti e servizi dell’IDC, quest’ultimo propone di attivare servizi web conformi alla federazione delle reti di sismografi digitali (FDSN). Questo nuovo metodo di accesso ai dati conforme agli standard consentirà a molti utenti di pacchetti open source di analisi sismica, quale SEISAN, di reperire facilmente prodotti e dati dell’IDC utilizzando applicazioni che supportano tale standard. Accrescerà il sistema di messaggistica dei dati di verifica (VDMS) senza sostituirlo, in quanto molti messaggi VDMS non sono definiti nello standard dei servizi web FDSN (per esempio richieste chiave). Devono essere attivati tutti i servizi web definiti dallo standard FDSN (fdsnws-station, fdsnws-dataselect, fdsnws-event e fdsnws-availability).

Obiettivi

Fornire materiale online agli NDC per quanto riguarda l’integrazione dei dati dell’IMS in pacchetti open source di analisi sismica utilizzati a livello locale, quale SEISAN.

Potenziare le capacità di trattamento automatico di NDC-in-a-Box in ambito sismico, idroacustico e infrasonico sostenendo specifiche stazioni locali e reti regionali degli NDS in NET-VISA.

Semplificare e modernizzare l’accesso degli utenti autorizzati ai dati di forma d’onda dell’IMS in tempo reale.

Risultati attesi

Tutti i risultati attesi da questo progetto consistono in potenziamenti dei moduli software facenti parte di NDC-in-a-Box (compresi nuovi moduli software per future versioni di NDC-in-a-Box).

Risultati

Continuare a far leva sugli sforzi relativi al software NDC-in-a-Box avviati sulla base della decisione 2012/699/PESC e proseguiti sulla base delle decisioni (PESC) 2015/1837 e (PESC) 2018/298 per consentire agli NDC di trattare i dati messi a disposizione sia dall’IMS che dalle stazioni locali, come anche dalle reti regionali.

Collaborare con gli NDC per semplificare l’accesso autorizzato e sicuro ai dati di forma d’onda dell’IMS in tempo reale.

Progetto 2: Formazioni, seminari e follow-up per NDC emergenti (paesi in via di sviluppo a livello mondiale), nonché l’acquisizione e la manutenzione dei sistemi di sviluppo di capacità per gli NDC

Contesto

Lo sviluppo di capacità si è rivelato fondamentale per il rafforzamento del regime di verifica del CTBT.

La Commissione ha portato avanti con successo il sostegno agli Stati firmatari, volto a fornire i mezzi per sviluppare capacità al fine di partecipare attivamente alla verifica nell’ambito del CTBT. Paesi in via di sviluppo di continenti diversi hanno iniziato a trarre vantaggio dalla fornitura, da parte del centro internazionale dati, di dati e prodotti, in quanto questi sono utili non solo a fini di verifica, ma anche per le applicazioni civili, scientifiche e industriali.

La strategia di sviluppo delle capacità della commissione è stata riconosciuta dal gruppo di lavoro B (WGB). Durante il periodo di vita dei fondi dell’UEdell’Unione, il personale scientifico e tecnico (centinaia di membri) ha partecipato a formazioni specializzate sull’uso del pacchetto software NDC-in-a-Box e acquisito conoscenze relative al trattato che vanno a diretto beneficio delle potenziali autorità nazionali di ciascuno Stato.

Anche le istituzioni dei paesi in via di sviluppo che ospitano centri dati nazionali (NDC) hanno beneficiato della fornitura di attrezzature di base per avviare o sviluppare ulteriormente i loro laboratori per il trattamento dei dati.

Obiettivi

Qui di seguito sono elencati gli obiettivi delle attività di sviluppo di capacità della commissione:

sviluppo di software e infrastruttura.

seminari tecnici;

formazioni per gli NDC emergenti relative all’accesso ai dati dell’IMS e agli strumenti dell’IMS e dell’IDC;

formazione di esperti provenienti dagli NDC emergenti attraverso visite agli NDC dell’UE;

formazione sistematica per il software «Extended-NDC-in-a-box» (eNIAB);

sostegno all’integrazione del trattamento dei dati dell’IMS nelle reti sismiche nazionali e regionali;

sostegno agli NDC per quanto riguarda l’integrazione dei dati dell’IMS in pacchetti open source di analisi sismica utilizzati a livello locale, come SEISAN;

prestazione di assistenza tecnica correttiva sotto forma di attrezzature per i sistemi di sviluppo di capacità e relative manutenzione e sostituzione.

Risultati

Saranno rafforzate le capacità degli Stati firmatari, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in vista della partecipazione al regime di verifica del CTBT.

Progetto 3: Evoluzione e omogeneizzazione del sistema interattivo e di trattamento della tecnologia a forma d’onda variabile

Contesto

L’IDC ha riprogettato il sistema di trattamento automatico dei dati infrasonici e sviluppato progetti legati a «Extended-NDC-in-a-box», con lancio iniziale del software nel 2016 e importanti aggiornamenti nel 2018 e nel 2019. Per quanto riguarda il sistema di trattamento dei dati infrasonici, i lavori sono consistiti nello sviluppo di un sistema di stazioni ad antenne multiple (array stations) per il trattamento automatico e del software di analisi interattivo. Gli strumenti sviluppati sono stati integrati in NDC-in-a-box (compresa l’ultima versione rilasciata nel 2019, ossia la 5.0) e nell’ambiente di trattamento IDC. Inoltre, il sistema di trattamento dei dati idroacustici ha il potenziale per beneficiare notevolmente degli sforzi compiuti nello sviluppo della tecnologia infrasonica, in quanto molte componenti di queste due tecnologie sono compatibili su larga scala. Tuttavia, vi è la necessità di proseguire gli sforzi volti a omogeneizzare le componenti e i processi dei software tenendo nel contempo conto di varie esigenze tecnologiche indipendenti e specifiche.

Grazie a NDC-in-a-Box e a formazioni specifiche in ambito infrasonico fornite utilizzando precedenti finanziamenti dell’UE, le capacità degli NDC in termini di tecnologia infrasonica sono incrementate e gli NDC fanno un uso intensivo degli strumenti NDC-in-a-Box. L’IDC riceve continuamente richieste di formazioni specifiche in materia di tecnologia di forma d’onda, comprese le tecnologie infrasonica e idroacustica, e chiede software specializzati nuovi o potenziati.

L’IDC propone di proseguire gli sforzi volti a completare il sistema di trattamento dei dati infrasonici e idroacustici per sostenere le esigenze proprie e dell’IMS e per rispondere alle richieste degli NDC relative a software d’avanguardia. Il progetto punta a portare il sistema di trattamento dei dati idroacustici allo stesso livello del sistema riprogettato di trattamento dei dati infrasonici, a omogeneizzare le componenti comuni dei software e ad affinare le dipendenze tecnologiche individuali specifiche, continuando nel contempo a compiere progressi relativamente al trattamento al fine di tenersi al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici. Questo progetto dovrebbe inoltre consentire all’IDC di pianificare un’agevole integrazione di specifici strumenti dell’IDC nel sistema reingegnerizzato dell’IDC attualmente in fase di sviluppo.

Obiettivi

Sostenere l’evoluzione del sistema di trattamento presso le stazioni per rispondere in modo continuativo alle esigenze di sostegno per le operazioni dell’IMS e dell’IDC.

ostenere le richieste degli NDC relative a software, aggiornamento del software e funzionalità per lo svolgimento delle loro attività.

Proseguire l’implementazione di funzionalità all’avanguardia per migliorare le analisi dei segnali infrasonici e idroacustici e l’interpretazione dell’individuazione delle fonti, al fine di mantenere la credibilità scientifica delle tecnologie idroacustica e infrasonica della CTBTO.

Proseguire gli sforzi volti a includere i modelli di propagazione delle onde dotati di quantificazione dell’incertezza, in particolare in relazione alla tecnologia infrasonica, tenendo conto dei dati atmosferici ad alta risoluzione per il trattamento di rete e l’analisi approfondita di eventi, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia a medio termine.

Risultati attesi

Tutti i risultati attesi per questo progetto consistono in potenziamenti dei moduli software facenti parte del sistema di trattamento dell’IDC e di NDC-in-a-Box (compresi nuovi moduli software per future versioni di NDC-in-a-Box).

Risultati

Continuare a costruire la credibilità tecnica e scientifica dei sistemi infrasonico e idroacustico dell’IDC e garantire appoggio alle operazioni dell’IDC e dell’IMS, come indicato nell’obiettivo strategico 1 della strategia a medio termine 2018-2021.

Continuare a far leva sugli sforzi relativi al software NDC-in-a-Box avviati e sviluppati grazie ai precedenti finanziamenti dell’Unione, consentendo agli NDC di trattare i dati messi a disposizione dall’IMS sia per il monitoraggio del rispetto del trattato sia per fini nazionali. Tali sforzi hanno permesso di creare una forte base di utenti a livello di NDC e il progetto proposto aumenterebbe ulteriormente la fiducia degli NDC nella credibilità del sistema di verifica. Ciò consente anche di dotare gli NDC di capacità supplementari di trattamento automatico dei dati dell’IDC, combinando in NDC-in-a-Box i dati provenienti da stazioni dell’IMS e altre stazioni e riproducendo i risultati dell’IDC mediante trattamento automatico in NDC-in-a-Box.

Collaborare con gli NDC per creare un sistema infrasonico e un sistema idroacustico d’avanguardia nel quadro degli sforzi di reingegnerizzazione dell’IDC.

PARTE 2: Progetto 1: Sviluppo di capacità delle tecnologie per le ispezioni in loco

Progetto: Corsi introduttivi regionali sulle ispezioni in loco per due regioni geografiche del CTBT

Contesto

I corsi introduttivi regionali sulle ispezioni in loco si sono rivelati fondamentali per rafforzare il regime di verifica del CTBT, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di un programma di formazione di ispettori per le ispezioni in loco e la nomina, da parte degli Stati firmatari, di tirocinanti candidati alla posizione di sostituti degli ispettori nell’ambito di tale programma.

La commissione si trova nelle ultime fasi dello svolgimento del 3° ciclo di formazione dei sostituti degli ispettori per le ispezioni in loco. La distribuzione geografica e per genere dell’attuale ciclo di formazione, rispetto al 1o e al 2° ciclo, è quella con il campione di tirocinanti statisticamente più variegato.

I dati mostrano che il numero di candidati provenienti da una regione geografica aumenta dopo lo svolgimento di un corso introduttivo regionale. Gli ultimi due corsi introduttivi regionali (svoltisi in Argentina nel 2019 e in Sud Africa nel 2016) hanno mostrato un aumento significativo dei candidati esperti provenienti rispettivamente dall’ALC e dall’Africa, regioni che, in precedenza, erano entrambe sottorappresentate nelle attività di formazione per le ispezioni in loco. Tuttavia, la percentuale di rappresentanza regionale dell’ALC a seguito del corso introduttivo non è riuscita a eguagliare quella dell’Africa, semplicemente perché il corso introduttivo regionale in Africa si è tenuto immediatamente prima dell’inizio del 3° ciclo di formazione, mentre quello in Argentina si è svolto 2 anni dopo, a ciclo di formazione già iniziato.

Sebbene in passato i corsi introduttivi regionali si siano svolti ogni due anni, questo progetto propone lo svolgimento di due corsi introduttivi regionali in due diverse regioni geografiche del CTBT a distanza di massimo 12 mesi l’uno dall’altro, al fine di poter disporre del più ampio bacino di tirocinanti sotto il profilo geografico e del genere prima di avviare il 4° programma di formazione di sostituti degli ispettori per le ispezioni in loco.

Obiettivi

I corsi introduttivi regionali sulle ispezioni in loco si prefiggono i due obiettivi riportati qui di seguito:

informare il personale e gli esperti tecnici nazionali provenienti dagli Stati firmatari della regione in merito al regime delle ispezioni in loco;

ampliare il bacino di esperti provenienti dagli Stati firmatari della regione che sono disponibili a partecipare ad attività connesse alle ispezioni in loco e individuare potenziali candidati per l’elenco di sostituti degli ispettori del segretariato tecnico provvisorio (PTS).

Risultati

Messa a disposizione di conoscenze fondamentali riguardo al trattato e alle sue disposizioni in materia di ispezioni in loco, nonché una panoramica delle attività e delle attrezzature per le ispezioni in loco, utilizzando una formazione pratica per gli esperti degli Stati firmatari, in particolare dei paesi in via di sviluppo, con un conseguente aumento delle nomine e della partecipazione ai futuri programmi di formazione in materia di ispezioni in loco.

PARTE 3: Sensibilizzazione dei paesi non firmatari e dei paesi non ratificanti, compresi gli Stati di cui all’allegato 2, e sviluppo delle capacità dei giovani, dei parlamentari, dei giornalisti e degli scienziati nei paesi in via di sviluppo o emergenti

Progetto 1: Sensibilizzazione di scienziati, accademici, società civile, organizzazioni internazionali e non governative, parlamentari e altri responsabili politici per l’entrata in vigore del CTBT

Contesto

L’interazione a livello di esperti con la commissione preparatoria costituisce uno strumento indispensabile per mantenere il sostegno politico nei confronti di tutti gli aspetti del CTBT, nonché i vantaggi tecnici e le prospettive future in questo campo.

Negli ultimi anni una serie di conferenze ed eventi di sensibilizzazione a livello accademico, diplomatico e scientifico (per esempio, la conferenza biennale sulla scienza e la tecnologia relative al CTBT, seminari e conferenze regionali sul CTBT, nonché simposi) sono stati determinanti per costruire, mantenere e ampliare la fiducia nel regime di verifica della CTBTO. Tali eventi hanno inoltre aumentato la consapevolezza del pubblico sul ruolo della CTBTO e sottolineato l’importanza del trattato quale pietra angolare del regime globale di non proliferazione e disarmo.

Il progetto illustrato in appresso trae spunto da attività precedenti, finanziate in passato dall’Unione a norma di precedenti decisioni del Consiglio e di precedenti azioni comuni, e rafforza ulteriormente l’accesso del PTS alle conoscenze e alle competenze strategiche.

Il progetto si avvarrà delle sinergie e dei collegamenti tra le organizzazioni con la più ampia strategia di sensibilizzazione del PTS.

Obiettivi

Punto i)

Rafforzare il processo relativo alle SNT mediante il dialogo con i principali centri scientifici e tecnologici a livello mondiale

L’accesso continuativo alle conoscenze scientifiche e tecnologiche è di vitale importanza affinché il PTS mantenga i suoi vantaggi sul piano tecnico e sia adeguatamente preparato per tutte le sfide tecnologiche emergenti. Inoltre, promuovere la cooperazione con i principali centri scientifici consentirebbe alla CTBTO di sensibilizzare sul trattato e il suo ruolo una generazione transnazionale emergente di nuovi scienziati ed esperti tecnici.

Risultati attesi

Il progetto propone di realizzare fino a quattro corsi e programmi di formazione di diversa portata su questioni relative al CTBT, in particolare sugli aspetti scientifici e tecnici del trattato.

Sarà dedicata specifica attenzione ai paesi in via di sviluppo e agli Stati di cui all’allegato 2, in linea con le strategie del PTS per l’entrata in vigore e l’universalizzazione del trattato. Facendo seguito al simposio «Scienza e diplomazia» previsto per il 2020, che sarà finanziato a norma della decisione (PESC) 2018/298, il progetto fornirà finanziamenti di avviamento per le serie di simposi e conferenze scientifiche e tecnologiche in programma nel 2021, con un’attenzione particolare ai contributi per la partecipazione delle donne e dei paesi in via di sviluppo, nonché degli Stati di cui all’allegato 2 che non hanno ratificato il trattato, compresi i membri più giovani del gruppo Giovani del CTBTO e del gruppo di eminenti personalità.

Punto ii)

Universalizzazione del trattato attraverso seminari regionali e subregionali

La responsabilità di giungere alla messa al bando degli esperimenti nucleari a livello mondiale mediante un regime giuridicamente vincolante e applicabile ricade sull’intera comunità internazionale.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario adottare una strategia proattiva di sensibilizzazione, di rafforzamento della fiducia e di cooperazione regionale.

Per esempio, il seminario regionale degli Stati insulari del Pacifico del 2018 e il seminario regionale per l’Asia sudorientale del 2014 hanno dato buoni frutti in termini di raggiungimento di ulteriori firme e ratifiche del trattato, come nel caso della Thailandia e di Tuvalu.

Risultati attesi

Questo specifico segmento del progetto sarà incentrato sulla convocazione di almeno quattro conferenze subregionali. Due di esse si svolgeranno nel continente africano con l’obiettivo di incoraggiare i restanti paesi africani a ratificare il trattato. Un seminario sarà convocato tra le nazioni africane di lingua inglese, mentre un secondo sarà riservato ai membri francofoni.

Gli altri due seminari riguarderanno invece i giovani scienziati e punteranno a promuovere il dialogo scientifico regionale rispettivamente in Asia e in Europa.

Punto iii)

Rilanciare l’interesse accademico in materia di CTBT

Negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso il mondo accademico ha registrato un vivace dibattito su come mettere al bando gli esperimenti nucleari a livello mondiale. Lo slancio intellettuale era ispirato e ampiamente sostenuto anche dai movimenti sociali di giovani ambientalisti impegnati a rafforzare la cooperazione globale per arrivare a stili di vita più sostenibili. Attualmente i lavori accademici sul CTBT e la norma contro gli esperimenti nucleari sono esigui. Di conseguenza, i programmi educativi raramente esaminano il ruolo del CTBT e la sua importante funzione. Questo progetto può porre rimedio a tale situazione fornendo finanziamenti di avviamento di lieve entità a copertura delle attività illustrate in appresso.

Risultati attesi

La convocazione di tre seminari accademici a Londra, Parigi, Mosca, Washington, Berlino o Algeri.

La programmazione di almeno cinque documenti che illustrino l’importanza cruciale del CTBT per rafforzare la fiducia strategica a livello sia regionale che globale.

La sensibilizzazione di almeno 10 università in cui si tengono corsi attinenti al controllo degli armamenti e alla non proliferazione al fine di incoraggiarle a includere il CTBT nei programmi accademici, a livello sia universitario sia post-universitario.

Punto iv)

Istituire una pubblicazione del CTBT per i giovani studiosi

Sin dall’istituzione del suo gruppo Giovani nel 2016, la CTBTO ha compiuto sforzi concertati per garantire la presenza costante dei giovani in tutti i suoi seminari ed eventi. Inoltre, nel corso delle conferenze su «Scienza e tecnologia» del 2017 e 2019, è stata pubblicata una rivista denominata «Newsroom Project» che pone in evidenza le prospettive dei giovani studiosi sulle modalità di applicazione del CTBT.

Risultati attesi

Dato il feedback positivo ricevuto, questo progetto garantirebbe la pubblicazione regolare e periodica (idealmente a scadenza semestrale) della rivista. Elemento ancora più importante, il finanziamento di questo progetto migliorerebbe la qualità della pubblicazione e la trasformerebbe in un forum di dialogo e scambio di idee tra i giovani studiosi relativamente al CTBT.

Risultati

Oltre ad accrescere la sicurezza globale, il sostegno dell’Unione al progetto rafforzerà la strategia dell’Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la posizione comune del Consiglio dell’Unione europea sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. I progetti coinvolgeranno una vasta comunità di parti interessate sulle questioni relative al CTBT e promuoveranno sinergie tra le organizzazioni, come pure l’efficienza e l’efficacia nell’ambito del PTS; inoltre, accresceranno ulteriormente la sensibilizzazione dei principali soggetti interessati negli Stati che non hanno ancora firmato e/o ratificato il trattato, compresi gli Stati di cui all’allegato 2, al fine di consentire l’entrata in vigore e l’universalizzazione del CTBT.

Progetto 2: Partecipazione di esperti tecnici dei paesi in via di sviluppo alle riunioni tecniche ufficiali della commissione preparatoria (denominazione informale: «Progetto pilota»)

Maggiore partecipazione di esperti dei paesi in via di sviluppo ed emergenti alle riunioni tecniche ufficiali della commissione e alle riunioni scientifiche e tecniche organizzate dal PTS. Gli esperti hanno l’opportunità di migliorare le proprie conoscenze e competenze scientifiche e tecniche per quanto riguarda le tecnologie di verifica (in materia sismica, idroacustica, infrasonica e di radionuclidi).

Contesto

Molti paesi in via di sviluppo ed emergenti non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per consentire ai loro esperti di partecipare alle attività di carattere tecnico e scientifico svolte durante le riunioni tecniche ufficiali della commissione preparatoria. Ne consegue un’evidente scarsa partecipazione da parte dei rappresentanti dei paesi in via di sviluppo alla formulazione di raccomandazioni e all’adozione di decisioni in merito alle principali questioni tecniche rilevanti ai fini del regime di verifica del trattato. Tale mancanza di partecipazione è fonte di problemi in quanto molte stazioni del sistema internazionale di monitoraggio del trattato sono (o saranno) situate nel territorio di paesi in via di sviluppo ed emergenti e sono gestite dalle istituzioni del paese. Inoltre, molti paesi in via di sviluppo sono impegnati a creare e migliorare i propri centri dati nazionali per consentire loro di trarre beneficio dai dati e prodotti generati dal sistema di verifica.

Tale mancanza di partecipazione determina inoltre l’esclusione di molti paesi da uno strumento importante per rafforzare la loro capacità, la loro conoscenza e le loro competenze in relazione alle tecnologie di verifica del trattato. Tali tecnologie sono pertinenti non soltanto per raggiungere gli obiettivi del trattato in materia di disarmo e di non proliferazione, ma anche per importanti applicazioni civili e scientifiche che apportano benefici più ampi alle comunità di questi paesi, quali per esempio le segnalazioni di emergenza in caso di tsunami, terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Nella parte II della sua 27a sessione (13-17 novembre 2006), la commissione ha pertanto deciso di istituire un progetto pilota per affrontare questa sfida, mentre nella 51a sessione (7-9 novembre 2018) ha deciso di proseguire il progetto per altri tre anni, dal 2019 al 2021.

Finora è stato possibile erogare fondi per finanziare un totale di 12 esperti. Con questi ulteriori finanziamenti si potrebbe selezionare un maggior numero di esperti attingendo da un gruppo di candidati generalmente più vasto.

Obiettivi

Rafforzare il carattere universale della commissione preparatoria per la CTBTO e lo sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo ed emergenti grazie a un maggiore coinvolgimento degli esperti nazionali nei processi di definizione delle politiche della CTBTO e alla loro maggiore capacità in relazione alle tecnologie di verifica della CTBTO e alle sue più ampie applicazioni civili e scientifiche.

Risultati

Maggiore partecipazione di esperti dei paesi in via di sviluppo ed emergenti alle riunioni tecniche ufficiali della commissione e alle riunioni scientifiche e tecniche organizzate dal PTS. Gli esperti hanno l’opportunità di migliorare le proprie conoscenze e competenze scientifiche e tecniche per quanto riguarda le tecnologie di verifica (in materia sismica, idroacustica, infrasonica e di radionuclidi).


30.6.2020   

IT

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L 207/30


DECISIONE (PESC) 2020/902 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2020

che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (1), che ha prolungato l’EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013.

(2)

Il 28 giugno 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1114 (2), che ha modificato la decisione 2013/354/PESC e l’ha prorogata dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.

(3)

Il comitato politico e di sicurezza («CPS») ha concordato il 28 marzo 2019 e ha confermato il 16 aprile 2020 che la missione debba essere prorogata con il medesimo mandato, per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2021, restando inteso che la missione sarà oggetto di un riesame strategico non appena le circostanze lo consentiranno.

(4)

È opportuno assegnare all’EUPOL COPPS un importo di riferimento finanziario per questo nuovo periodo di un anno.

(5)

Il 14 maggio 2020 il CPS ha inoltre convenuto che il sig. Kauko AALTOMAA, nominato capomissione il 28 settembre 2017 con decisione (PESC) 2017/1802 del comitato politico e di sicurezza (3) e il cui mandato è stato prorogato il 2 luglio 2019 dalla decisione (PESC) 2019/1165 del comitato politico e di sicurezza (4) fino al 30 giugno 2020, debba continuare a svolgere tale funzione fino al 30 settembre 2020.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/354/PESC.

(7)

L’EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Il sig. Kauko AALTOMAA è il capomissione per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 settembre 2020.»;

2)

all’articolo 12, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021 è pari a 12 651 893,91 EUR.»;

3)

all’articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

(2)  Decisione (PESC) 2019/1114 del Consiglio, del 28 giugno 2019, che modifica la decisione 2013/354/PESC, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 176 dell’1.7.2019, pag. 5).

(3)  Decisione (PESC) 2017/1802 del comitato politico e di sicurezza, del 28 settembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017) (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 20).

(4)  Decisione (PESC) 2019/1165 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 luglio 2019, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2019) (GU L 182 dell’8.7.2019, pag. 43).


30.6.2020   

IT

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L 207/32


DECISIONE (PESC) 2020/903 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2020

recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC (1) che ha istituito la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

(2)

Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2009 (2), che ha prorogato il mandato dell'EUBAM Libia fino al 30 giugno 2020.

(3)

Il 16 aprile 2020 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che, a causa della pandemia di COVID-19, è opportuno che la missione EUBAM Libia sia prorogata di un anno con il medesimo mandato, che potrà essere riveduto quando le circostanze lo consentiranno.

(4)

In data 14 maggio 2020, il CPS ha inoltre convenuto che il sig. Vincenzo TAGLIAFERRI, nominato capomissione il 30 agosto 2016 con decisione (PESC) 2016/1634 (3) del comitato politico e di sicurezza e il cui mandato è stato periodicamente prorogato, da ultimo fino al 30 giugno 2020 dalla decisione PESC 2019/2077 (4) del comitato politico e di sicurezza, dovrebbe continuare a svolgere tale funzione fino al 30 settembre 2020.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/233/PESC.

(6)

L'EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/233/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Vincenzo TAGLIAFERRI è il capomissione per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 settembre 2020.»;

2)

all'articolo 13, paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2021 è di 60 038 863,03 EUR.»;

3)

all'articolo 16, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 30 giugno 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).

(2)  Decisione (PESC) 2018/2009 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 25).

(3)  Decisione (PESC) 2016/1634 del comitato politico e di sicurezza, del 30 agosto 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2016) (GU L 243 del 10.9.2016, pag. 10).

(4)  Decisione (PESC) 2019/2077 del comitato politico e di sicurezza del 28 novembre 2019 che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2019) (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 32).


30.6.2020   

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L 207/34


DECISIONE (PESC) 2020/904 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2020

che modifica la decisione (PESC) 2017/1424per quanto riguarda la data di scadenza per il sostegno delle attività dell'OSCE relative alla riduzione di armi leggere, di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1 e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1424 (1) che prevede, per le attività di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

(2)

L'accordo di finanziamento con il segretariato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che è l'entità incaricata dell'attuazione della decisione (PESC) 2017/1424, è stato firmato il 7 settembre 2017 e giunge a scadenza il 6 settembre 2020.

(3)

Il 27 aprile 2020 il Foro di cooperazione per la sicurezza dell'OSCE ha chiesto una proroga a costo zero di sei mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/1424 fino al 6 marzo 2021, a causa della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni di viaggio a livello internazionale.

(4)

Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2017/1424 non ha alcuna incidenza sulle risorse finanziarie fino al 6 marzo 2021.

(5)

La decisione (PESC) 2017/1424 dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/1424 è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nella Repubblica di Macedonia del Nord e in Georgia»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 6 marzo 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 82).


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L 207/35


DECISIONE (PESC) 2020/905 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2020

che modifica la decisione (PESC) 2017/1428 a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Maputo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1 e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1428 (1) che prevede, per le attività di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di trentasei mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

(2)

L’accordo di finanziamento con l’unità di supporto all’attuazione della convenzione sul divieto di utilizzo, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione («ISU»), rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari, che è l’agenzia incaricata dell’attuazione della decisione (PESC) 2017/1428, è stato firmato il 30 ottobre 2017 e giunge a scadenza il 29 ottobre 2020.

(3)

Il 16 aprile 2020 l’ISU ha chiesto una proroga a costo zero di quattro mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/1428 fino al 28 febbraio 2021, a causa della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni di viaggio a livello internazionale.

(4)

Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/1428 non ha alcuna incidenza sulle risorse finanziarie fino al 28 febbraio 2021.

(5)

La decisione (PESC) 2017/1428 dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/1428 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Maputo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 101).


30.6.2020   

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L 207/36


DECISIONE (PESC) 2020/906 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2020

che modifica la decisione (PESC) 2019/615, sul sostegno dell’Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 aprile 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/615 (1), che prevede per le attività di cui al suo articolo 1 un periodo di attuazione di 18 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di finanziamento previsto dalla decisione stessa.

(2)

L’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite ha chiesto una proroga del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2019/615 fino al 16 aprile 2021. La richiesta di proroga è dovuta alla pandemia di COVID-19 e alla sospensione temporanea delle attività previste a norma della stessa decisione.

(3)

Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/615 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie fino al 16 aprile 2021.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/615,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5, paragrafo 2 della decisione (PESC) 2019/615 è sostituito dal seguente:

«2.

La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione (PESC) 2019/615 del Consiglio, del 15 aprile 2019, sul sostegno dell’Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (GU L 105 del 16.4.2019, pag. 25).


30.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 207/37


DECISIONE (PESC) 2020/907 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2020

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l’attuazione completa era prevista per il 31 dicembre 2015.

(3)

Il 19 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/2192 (2), che proroga la decisione 2014/512/PESC fino al 31 luglio 2020, al fine di consentire di valutare ulteriormente l’attuazione degli accordi di Minsk.

(4)

Dopo aver valutato l’attuazione degli accordi di Minsk, il Consiglio considera opportuno prorogare la decisione 2014/512/PESC di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l’attuazione.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Decisione (PESC) 2019/21928 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 71).