ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
19.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/847 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2020
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
Sulla base di un riesame dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha concluso che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità ivi elencate, nella misura in cui i loro nomi non figurano nell’allegato VI della medesima decisione. |
(3) |
Il Consiglio ha concluso inoltre che è opportuno aggiornare dieci voci di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
ALLEGATO
L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:
1) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
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2) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
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3) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
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DECISIONI
19.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/5 |
DECISIONE (UE) 2020/848 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998. |
(2) |
Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000. |
(3) |
La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione. Dopo l’adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell’Unione. |
(4) |
A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE, dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE e delle risoluzioni UNECE, nonché proposte di nuovi regolamenti UNECE, di nuovi GTR UNECE e di nuove risoluzioni UNECE riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche dei GTR UNECE e proposte di estensione dei mandati dei GTR UNECE. |
(5) |
Nell’ambito della sua 181a sessione, che si terrà il 23 giugno 2020, il WP.29 dell’UNECE può adottare le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento, la proposta di un nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri e di modifica di tale regolamento, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19 e la proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E.3. Il WP.29 dell’UNECE è inoltre chiamato ad adottare la proposta di estensione del mandato del GTR UNECE n. 9 e la proposta di autorizzazione all’elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno al WP.29 dell’UNECE riguardo all’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti UNECE, unitamente ai GTR UNECE e alla risoluzione consolidata R.E.3, vincoleranno l’Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli. |
(7) |
Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche di cui ai regolamenti UNECE n. 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152 e alla risoluzione consolidata R.E.3. |
(8) |
Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19. |
(9) |
È necessario rettificare il regolamento UNECE n. 13, sebbene le modifiche riguardino solo la versione in lingua russa. |
(10) |
Al fine di consentire il progresso tecnico e migliorare la sicurezza dei veicoli e il controllo delle emissioni, è necessario adottare cinque nuovi regolamenti UNECE, sull’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento, sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri, sulla cibersicurezza e il relativo sistema di gestione, sugli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione e sul sistema automatizzato di mantenimento della corsia. Parallelamente deve essere adottata una modifica del nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri, che in maniera separata consentirà il pieno riconoscimento reciproco alle parti contraenti che decidono di applicare nuove prescrizioni che vanno al di là della serie originale 00 del regolamento, la quale riguarda unicamente prescrizioni regionali. |
(11) |
Per permettere l’ulteriore elaborazione delle prescrizioni tecniche, è necessaria l’adozione delle proposte di estensione del mandato del GTR UNECE n. 9 e di autorizzazione all’elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli sulla base delle richieste delle parti contraenti dell’UNECE che sostengono i lavori riguardanti i GTR dell’UNECE o degli appositi organi sussidiari del WP.29 dell’UNECE. |
(12) |
Il 27 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/287 (4) relativa alla posizione da adottare in merito ai regolamenti GTR UNECE 3, 6 e 16 nell’ambito della 180a sessione del WP.29 dell’UNECE, che si è svolta fra il 10 e il 12 marzo 2020. Il WP.29 non è stato tuttavia in grado di esprimere un voto in tale sessione e ha deciso di ripresentare le proposte per la votazione nella sessione di giugno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della 181a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà il 23 giugno 2020, per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore (5), è quella di votare a favore.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(2) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
(3) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(4) Decisione (UE) 2020/287 del Consiglio, del 27 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN n. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 26).
(5) Cfr. documento ST 8471/20 su http://register.consilium.europa.eu.
19.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/8 |
DECISIONE (PESC) 2020/849 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2020
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. |
(2) |
A norma dell’articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate di cui all’allegato II di tale decisione. |
(3) |
Il Consiglio ha concluso che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità elencate nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, nella misura in cui i loro nomi non figurano nell’allegato VI della medesima decisione, e che è opportuno aggiornare dieci voci di cui all’allegato II. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).
ALLEGATO
L’allegato II della decisione 2010/413/PESC è così modificato:
1) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
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2) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
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3) |
nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
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19.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/12 |
DECISIONE (PESC) 2020/850 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2020
che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1). |
(2) |
Il Consiglio non riconosce e continua a condannare l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e rimarrà impegnato ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento. |
(3) |
In base a un riesame della decisione 2014/386/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 23 giugno 2021. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 5 della decisione 2014/386/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2021.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).