ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 196

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
19 giugno 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/847 del Consiglio, del 18 giugno 2020, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/848 del Consiglio, del 16 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore

5

 

*

Decisione (PESC) 2020/849 del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

8

 

*

Decisione (PESC) 2020/850 del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 196/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/847 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

Sulla base di un riesame dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha concluso che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità ivi elencate, nella misura in cui i loro nomi non figurano nell’allegato VI della medesima decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso inoltre che è opportuno aggiornare dieci voci di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)   GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

1)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Ex amministratore delegato delle Iran Electronics Industries (cfr. parte B, punto 20). Attualmente direttore generale dell’Organismo di previdenza sociale delle forze armate.

23.6.2008

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Ex capo del Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), noto anche come Cruise Missile Industry Group, organizzazione designata ai sensi dell’UNSCR 1747 ed elencata nell’allegato I della posizione comune 2007/140/PESC.

26.7.2010

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

(alias Seyed Shamseddin BORBOROUDI)

Data di nascita: 21.9.1969

Ex vice capo della Atomic Energy Organisation of Iran — AEOI (Organizzazione dell’energia atomica iraniana — AEOI), designata dall’ONU, nella quale egli dipendeva da Feridun Abbasi Davani, designato dall’ONU. È stato coinvolto nel programma nucleare iraniano almeno dal 2002, anche come ex responsabile delle acquisizioni e della logistica di AMAD, dove aveva il compito di ricorrere a società di copertura, quali Kimia Madan, per l’acquisizione di attrezzatura e materiale per il programma iraniano sulle armi nucleari.

1.12.2011»;

2)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«87.

Khala Afarin Pars (alias PISHRO KHALA AFARIN COMPANY)

Ultimo indirizzo noto: Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran

Partecipa all’acquisto di attrezzature e materiali aventi un’applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

161.

Sharif University of Technology

Ultimo indirizzo noto: Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, tel. +98 21 66 161 E-mail: info@sharif.ir

La Sharif University of Technology (SUT) ha un certo numero di accordi di cooperazione con organizzazioni del governo iraniano designate dall’ONU e/o dall’UE le quali operano in campo militare, o in campi ad esso correlati, specie nel settore della produzione e dell’approvvigionamento di missili balistici. Ciò comprende: un accordo con l’Organizzazione delle industrie aerospaziali, designata dall’UE, per la produzione, tra l’altro, di satelliti; la cooperazione con il ministero della difesa iraniano e con il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) per le gare relative a imbarcazioni sofisticate; un accordo di più ampia portata con la forza aerea dell’IRGC che contempla lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti dell’università, la relativa cooperazione organizzativa e strategica. La SUT è parte di un accordo tra sei università che sostiene il governo iraniano attraverso la ricerca nel campo della difesa.

Globalmente, queste attività dimostrano un significativo livello di impegno con il governo iraniano in campo militare, o in campi ad esso correlati, che costituisce un sostengo al governo dell’Iran.

8.11.2014»;

3)

nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«6.

Mohammad Ali JAFARI

 

Ex comandante dell’IRGC

23.6.2008

7.

Brigadier Generale Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Ex ministro dell’interno ed ex ministro del MODAFL, responsabile di tutti i programmi militari, inclusi i programmi balistici. Attualmente consigliere di alto livello del capo di Stato maggiore delle forze armate.

23.6.2008

8.

Brigadier Generale dell’IRGC Mohammad Reza NAQDI

Luogo di nascita: Nadjaf, Iraq

Data di nascita: 1953

Vice coordinatore dell’IRGC. Ex vicecomandante dell’IRGC incaricato degli affari sociali e culturali. Ex comandante della Forza di resistenza di mobilitazione Basij

26.7.2010

11.

Brigadier Generale dell’IRGC Hossein SALAMI

 

Comandante dell’IRGC

26.7.2010

13.

Brigadier Generale dell’IRGC Ahmad VAHIDI

 

Presidente dell’università suprema della difesa nazionale ed ex ministro del MODAFL

23.6.2008».


DECISIONI

19.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 196/5


DECISIONE (UE) 2020/848 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

(2)

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

(3)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione. Dopo l’adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell’Unione.

(4)

A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE, dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE e delle risoluzioni UNECE, nonché proposte di nuovi regolamenti UNECE, di nuovi GTR UNECE e di nuove risoluzioni UNECE riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche dei GTR UNECE e proposte di estensione dei mandati dei GTR UNECE.

(5)

Nell’ambito della sua 181a sessione, che si terrà il 23 giugno 2020, il WP.29 dell’UNECE può adottare le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento, la proposta di un nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri e di modifica di tale regolamento, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19 e la proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E.3. Il WP.29 dell’UNECE è inoltre chiamato ad adottare la proposta di estensione del mandato del GTR UNECE n. 9 e la proposta di autorizzazione all’elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno al WP.29 dell’UNECE riguardo all’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti UNECE, unitamente ai GTR UNECE e alla risoluzione consolidata R.E.3, vincoleranno l’Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.

(7)

Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche di cui ai regolamenti UNECE n. 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152 e alla risoluzione consolidata R.E.3.

(8)

Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19.

(9)

È necessario rettificare il regolamento UNECE n. 13, sebbene le modifiche riguardino solo la versione in lingua russa.

(10)

Al fine di consentire il progresso tecnico e migliorare la sicurezza dei veicoli e il controllo delle emissioni, è necessario adottare cinque nuovi regolamenti UNECE, sull’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento, sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri, sulla cibersicurezza e il relativo sistema di gestione, sugli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione e sul sistema automatizzato di mantenimento della corsia. Parallelamente deve essere adottata una modifica del nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri, che in maniera separata consentirà il pieno riconoscimento reciproco alle parti contraenti che decidono di applicare nuove prescrizioni che vanno al di là della serie originale 00 del regolamento, la quale riguarda unicamente prescrizioni regionali.

(11)

Per permettere l’ulteriore elaborazione delle prescrizioni tecniche, è necessaria l’adozione delle proposte di estensione del mandato del GTR UNECE n. 9 e di autorizzazione all’elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli sulla base delle richieste delle parti contraenti dell’UNECE che sostengono i lavori riguardanti i GTR dell’UNECE o degli appositi organi sussidiari del WP.29 dell’UNECE.

(12)

Il 27 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/287 (4) relativa alla posizione da adottare in merito ai regolamenti GTR UNECE 3, 6 e 16 nell’ambito della 180a sessione del WP.29 dell’UNECE, che si è svolta fra il 10 e il 12 marzo 2020. Il WP.29 non è stato tuttavia in grado di esprimere un voto in tale sessione e ha deciso di ripresentare le proposte per la votazione nella sessione di giugno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della 181a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà il 23 giugno 2020, per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore (5), è quella di votare a favore.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2020/287 del Consiglio, del 27 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN n. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 26).

(5)  Cfr. documento ST 8471/20 su http://register.consilium.europa.eu.


19.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 196/8


DECISIONE (PESC) 2020/849 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

(2)

A norma dell’articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate di cui all’allegato II di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità elencate nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, nella misura in cui i loro nomi non figurano nell’allegato VI della medesima decisione, e che è opportuno aggiornare dieci voci di cui all’allegato II.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).


ALLEGATO

L’allegato II della decisione 2010/413/PESC è così modificato:

1)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Ex amministratore delegato delle Iran Electronics Industries (cfr. parte B, punto 20). Attualmente direttore generale dell’Organismo di previdenza sociale delle forze armate.

23.6.2008

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Ex capo del Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), noto anche come Cruise Missile Industry Group, organizzazione designata ai sensi dell’UNSCR 1747 ed elencata nell’allegato I della posizione comune 2007/140/PESC.

26.7.2010

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

(alias Seyed Shamseddin BORBOROUDI)

Data di nascita: 21.9.1969

Ex vice capo della Atomic Energy Organisation of Iran — AEOI (Organizzazione dell’energia atomica iraniana — AEOI), designata dall’ONU, nella quale egli dipendeva da Feridun Abbasi Davani, designato dall’ONU. È stato coinvolto nel programma nucleare iraniano almeno dal 2002, anche come ex responsabile delle acquisizioni e della logistica di AMAD, dove aveva il compito di ricorrere a società di copertura, quali Kimia Madan, per l’acquisizione di attrezzatura e materiale per il programma iraniano sulle armi nucleari.

1.12.2011»;

2)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«87.

Khala Afarin Pars (alias PISHRO KHALA AFARIN COMPANY)

Ultimo indirizzo noto: Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran

Partecipa all’acquisto di attrezzature e materiali aventi un’applicazione diretta nel programma nucleare iraniano

1.12.2011

161.

Sharif University of Technology

Ultimo indirizzo noto: Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, tel. +98 21 66 161 E-mail: info@sharif.ir

La Sharif University of Technology (SUT) ha un certo numero di accordi di cooperazione con organizzazioni del governo iraniano designate dall’ONU e/o dall’UE le quali operano in campo militare, o in campi ad esso correlati, specie nel settore della produzione e dell’approvvigionamento di missili balistici. Ciò comprende: un accordo con l’Organizzazione delle industrie aerospaziali, designata dall’UE, per la produzione, tra l’altro, di satelliti; la cooperazione con il ministero della difesa iraniano e con il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) per le gare relative a imbarcazioni sofisticate; un accordo di più ampia portata con la forza aerea dell’IRGC che contempla lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti dell’università, la relativa cooperazione organizzativa e strategica. La SUT è parte di un accordo tra sei università che sostiene il governo iraniano attraverso la ricerca nel campo della difesa.

Globalmente, queste attività dimostrano un significativo livello di impegno con il governo iraniano in campo militare, o in campi ad esso correlati, che costituisce un sostengo al governo dell’Iran.

8.11.2014»;

3)

nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«6.

Mohammad Ali JAFARI

 

Ex comandante dell’IRGC

23.6.2008

7.

Brigadier Generale Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Ex ministro dell’interno ed ex ministro del MODAFL, responsabile di tutti i programmi militari, inclusi i programmi balistici. Attualmente consigliere di alto livello del capo di Stato maggiore delle forze armate.

23.6.2008

8.

Brigadier Generale dell’IRGC Mohammad Reza NAQDI

Luogo di nascita: Nadjaf, Iraq

Data di nascita: 1953

Vice coordinatore dell’IRGC. Ex vicecomandante dell’IRGC incaricato degli affari sociali e culturali. Ex comandante della Forza di resistenza di mobilitazione Basij.

26.7.2010

11.

Brigadier Generale dell’IRGC Hossein SALAMI

 

Comandante dell’IRGC.

26.7.2010

13.

Brigadier Generale dell’IRGC Ahmad VAHIDI

 

Presidente dell’università suprema della difesa nazionale ed ex ministro del MODAFL.

23.6.2008».


19.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 196/12


DECISIONE (PESC) 2020/850 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1).

(2)

Il Consiglio non riconosce e continua a condannare l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e rimarrà impegnato ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento.

(3)

In base a un riesame della decisione 2014/386/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 23 giugno 2021.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 2014/386/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).