ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 178

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
8 giugno 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/747 della Commissione, del 1o giugno 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso in specifici arcipelaghi per le navi adibite alla pesca artigianale battenti bandiera portoghese

1

 

*

Regolamento (UE) 2020/748 della Commissione, del 1o giugno 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

4

 

*

Regolamento (UE) 2020/749 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorato in o su determinati prodotti ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/750 della Commissione, del 5 giugno 2020, che stabilisce una procedura per la proroga del periodo di transizione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per l’applicazione del sistema degli esportatori registrati in alcuni paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 178/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/747 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso in specifici arcipelaghi per le navi adibite alla pesca artigianale battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di tonno rosso in specifici arcipelaghi da parte di navi adibite alla pesca artigianale battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Portogallo per lo stock di tonno rosso in specifici arcipelaghi di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi adibite alla pesca artigianale battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle suddette navi adibite alla pesca artigianale dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2020

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

A nome della presidente

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).


ALLEGATO

N.

06/TQ/123

Stato membro

Portogallo (navi adibite alla pesca artigianale)

Stock

BFT/AVARCH

Specie

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

Zona

Specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera)

Data di chiusura

15.5.2020


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 178/4


REGOLAMENTO (UE) 2020/748 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Francia per lo stock di rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   La pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia è vietata a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2020

Per la Commissione

A nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

05/TQ/123

Stato membro

Francia

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

11.5.2020


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 178/7


REGOLAMENTO (UE) 2020/749 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2020

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorato in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2008/865/CE della Commissione (2) tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clorato sono state revocate a seguito della non inscrizione del clorato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Per il clorato non sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) specifici e, poiché tale sostanza non è stata iscritta nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, attualmente, a tutti i prodotti alimentari e mangimi iscritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 si applica l’LMR di base pari a 0,01 mg/kg.

(3)

Oltre al suo impiego primario in prodotti fitosanitari, il clorato è anche una sostanza che si forma come sottoprodotto derivante dall’utilizzo di disinfettanti a base di cloro nel trattamento degli alimenti e dell’acqua potabile. Tali usi hanno determinato l’attuale presenza di residui di clorato rilevabili negli alimenti.

(4)

Tra il 2014 e il 2018, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha raccolto i dati di monitoraggio al fine di verificare la presenza di residui di clorato nel trattamento degli alimenti e dell’acqua potabile. Tali dati hanno evidenziato che i residui di clorato sono presenti a livelli che superano di frequente l’LMR di base pari a 0,01 mg/kg e che tali livelli variano in funzione dell’origine e del prodotto. Emerge da tali risultanze che, nonostante l’impiego di buone prassi, non è al momento possibile raggiungere livelli di residui di clorato conformi all’LMR vigente pari a 0,01 mg/kg.

(5)

L’Autorità ha adottato un parere scientifico inerente ai rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di clorato negli alimenti (4). In tale parere l’Autorità ha stabilito una dose giornaliera tollerabile (DGT) pari a 3 μg/kg di peso corporeo al giorno e una dose acuta di riferimento (DAR) pari a 36 μg/kg di peso corporeo. Sulla base dei dati raccolti nel 2014, l’Autorità ha concluso che l’esposizione alimentare acuta al clorato non supera la DAR. Le esposizioni alimentari medie al clorato nei paesi europei superano la DGT in determinati sottogruppi della popolazione quali i lattanti e i bambini nella prima infanzia con una lieve o moderata carenza di iodio.

(6)

Al fine di abbassare i livelli di clorato e ridurre l’esposizione mediante un’azione coordinata in diversi settori pertinenti e correlati, nel 2017 gli Stati membri hanno approvato un piano d’azione multidisciplinare che prevede una serie di iniziative da intraprendere in parallelo, comprese misure sull’acqua potabile, l’igiene, e la fissazione di livelli massimi di residui provvisori per alimenti e mangimi.

(7)

Il presente regolamento riguarda la fissazione di livelli massimi di residui provvisori negli alimenti. A tal fine, tra il 2014 e il 2018 è stato raccolto un gran numero di dati di occorrenza, sia dagli Stati membri che dagli operatori del settore alimentare. I dati mostrano una tendenza generale a livelli decrescenti, a indicazione del fatto che le prassi di fabbricazione sono in una certa misura già migliorate. Nel caso specifico del clorato, per il quale i residui non derivano dall’impiego di pesticidi, bensì dall’impiego di soluzioni a base di cloro nella trasformazione alimentare e nel trattamento dell’acqua potabile, è opportuno fissare dei livelli massimi a un tenore che sia «tanto basso quanto ragionevolmente ottenibile» (principio ALARA), attenendosi alle buone prassi di fabbricazione e garantendo al contempo la possibilità di mantenere corrette prassi igieniche. Questo approccio garantisce che gli operatori del settore alimentare applichino misure per prevenire e ridurre il più possibile i livelli di clorato negli alimenti al fine di tutelare la salute pubblica, pur tenendo in considerazione la necessità di assicurare la sicurezza microbiologica degli alimenti.

(8)

In base al principio ALARA, gli LMR provvisori per il clorato si basano sul 95o percentile dei dati di occorrenza, tenuto conto dell’uso di acqua potabile legittimamente trattata nella trasformazione alimentare. Gli LMR dovrebbero essere riveduti al più tardi entro cinque anni dalla pubblicazione del presente regolamento alla luce di possibili sviluppi in materia di igiene e acqua potabile, di ulteriori progressi compiuti dagli operatori del settore alimentare per abbassare i livelli di clorato o nel caso si rendano disponibili informazioni e dati nuovi tali da giustificare un riesame anticipato.

(9)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea circa i limiti di determinazione (LD) appropriati per i residui di clorato in determinati prodotti specifici.

(10)

Sulla base del parere scientifico dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, gli LMR proposti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli LMR provvisori per il clorato sono riveduti entro l’8 giugno 2025.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/865/CE della Commissione, del 10 novembre 2008, concernente la non iscrizione del clorato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 7).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. «Scientific opinion on the risks for public health related to the presence of chlorate in food» (Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di clorato negli alimenti). EFSA Journal 2015;13(6):4135, 103 pagg.


ALLEGATO

Nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, è aggiunta la seguente colonna per il clorato:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)

Clorato (A)

(1)

(2)

(3)

0100000

 

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

 

Agrumi

0,05

0110010

 

Pompelmi

 

0110020

 

Arance dolci

 

0110030

 

Limoni

 

0110040

 

Limette/lime

 

0110050

 

Mandarini

 

0110990

 

Altri (2)

 

0120000

 

Frutta a guscio

0,1

0120010

 

Mandorle dolci

 

0120020

 

Noci del Brasile

 

0120030

 

Noci di anacardi

 

0120040

 

Castagne e marroni

 

0120050

 

Noci di cocco

 

0120060

 

Nocciole

 

0120070

 

Noci del Queensland

 

0120080

 

Noci di pecàn

 

0120090

 

Pinoli

 

0120100

 

Pistacchi

 

0120110

 

Noci comuni

 

0120990

 

Altri (2)

 

0130000

 

Pomacee

0,05

0130010

 

Mele

 

0130020

 

Pere

 

0130030

 

Cotogne

 

0130040

 

Nespole

 

0130050

 

Nespole del Giappone

 

0130990

 

Altri (2)

 

0140000

 

Drupacee

0,05

0140010

 

Albicocche

 

0140020

 

Ciliege (dolci)

 

0140030

 

Pesche

 

0140040

 

Prugne

 

0140990

 

Altri (2)

 

0150000

 

Bacche e piccola frutta

0,05

0151000

a)

Uve

 

0151010

 

Uve da tavola

 

0151020

 

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

 

More di rovo

 

0153020

 

More selvatiche

 

0153030

 

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

 

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

 

Mirtilli

 

0154020

 

Mirtilli giganti americani

 

0154030

 

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

 

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

 

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

 

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

 

Azzeruoli

 

0154080

 

Bacche di sambuco

 

0154990

 

Altri (2)

 

0160000

 

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

 

Datteri

0,3

0161020

 

Fichi

0,3

0161030

 

Olive da tavola

0,7

0161040

 

Kumquat

0,3

0161050

 

Carambole

0,3

0161060

 

Cachi

0,3

0161070

 

Jambul/jambolan

0,3

0161990

 

Altri (2)

0,3

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,3

0162010

 

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

 

Litci

 

0162030

 

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

 

Fichi d’India/fichi di cactus

 

0162050

 

Melastelle/cainette

 

0162060

 

Cachi di Virginia

 

0162990

 

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0,3

0163010

 

Avocado

 

0163020

 

Banane

 

0163030

 

Manghi

 

0163040

 

Papaie

 

0163050

 

Melograni

 

0163060

 

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

 

Guaiave/guave

 

0163080

 

Ananas

 

0163090

 

Frutti dell’albero del pane

 

0163100

 

Durian

 

0163110

 

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

 

Altri (2)

 

0200000

 

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

 

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

0,05

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,05

0212010

 

Radici di cassava/manioca

 

0212020

 

Patate dolci

 

0212030

 

Ignami

 

0212040

 

Maranta/arrow root

 

0212990

 

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

0,15

0213010

 

Bietole

 

0213020

 

Carote

 

0213030

 

Sedano rapa

 

0213040

 

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

 

Topinambur

 

0213060

 

Pastinaca

 

0213070

 

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

0213080

 

Ravanelli

 

0213090

 

Salsefrica

 

0213100

 

Rutabaga

 

0213110

 

Rape

 

0213990

 

Altri (2)

 

0220000

 

Ortaggi a bulbo

 

0220010

 

Aglio

0,7

0220020

 

Cipolle

0,5

0220030

 

Scalogni

0,5

0220040

 

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0,5

0220990

 

Altri (2)

0,05

0230000

 

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0231010

 

Pomodori

0,1

0231020

 

Peperoni

0,3

0231030

 

Melanzane

0,4

0231040

 

Gombi

0,1

0231990

 

Altri (2)

0,1

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,2

0232010

 

Cetrioli

 

0232020

 

Cetriolini

 

0232030

 

Zucchine

 

0232990

 

Altri (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,08

0233010

 

Meloni

 

0233020

 

Zucche

 

0233030

 

Cocomeri/angurie

 

0233990

 

Altri (2)

 

0234000

d)

Mais dolce

0,1

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,1

0240000

 

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

 

Cavoli broccoli

0,4

0241020

 

Cavolfiori

0,06

0241990

 

Altri (2)

0,06

0242000

b)

Cavoli a testa

0,07

0242010

 

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

 

Cavoli cappucci

 

0242990

 

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

 

Cavoli cinesi/pe-tsai

0,06

0243020

 

Cavoli ricci

0,2

0243990

 

Altri (2)

0,06

0244000

d)

Cavoli rapa

0,06

0250000

 

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

0,7

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

0251010

 

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

 

Lattughe

 

0251030

 

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

 

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

 

Barbarea

 

0251060

 

Rucola

 

0251070

 

Senape juncea

 

0251080

 

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

 

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0252010

 

Spinaci

 

0252020

 

Portulaca/porcellana

 

0252030

 

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

 

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

 

0254000

d)

Crescione acquatico

 

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

 

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

0256010

 

Cerfoglio

 

0256020

 

Erba cipollina

 

0256030

 

Foglie di sedano

 

0256040

 

Prezzemolo

 

0256050

 

Salvia

 

0256060

 

Rosmarino

 

0256070

 

Timo

 

0256080

 

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

 

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

 

Dragoncello

 

0256990

 

Altri (2)

 

0260000

 

Legumi

0,35

0260010

 

Fagioli (con baccello)

 

0260020

 

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

 

Piselli (con baccello)

 

0260040

 

Piselli (senza baccello)

 

0260050

 

Lenticchie

 

0260990

 

Altri (2)

 

0270000

 

Ortaggi a stelo

0,25

0270010

 

Asparagi

 

0270020

 

Cardi

 

0270030

 

Sedani

 

0270040

 

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

 

Carciofi

 

0270060

 

Porri

 

0270070

 

Rabarbaro

 

0270080

 

Germogli di bambù

 

0270090

 

Cuori di palma

 

0270990

 

Altri (2)

 

0280000

 

Funghi, muschi e licheni

 

0280010

 

Funghi coltivati

0,7

0280020

 

Funghi selvatici

0,7

0280990

 

Muschi e licheni

0,05

0290000

 

Alghe e organismi procarioti

0,05

0300000

 

LEGUMI SECCHI

0,35

0300010

 

Fagioli

 

0300020

 

Lenticchie

 

0300030

 

Piselli

 

0300040

 

Lupini/semi di lupini

 

0300990

 

Altri (2)

 

0400000

 

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

 

Semi oleaginosi

0,05

0401010

 

Semi di lino

 

0401020

 

Semi di arachide

 

0401030

 

Semi di papavero

 

0401040

 

Semi di sesamo

 

0401050

 

Semi di girasole

 

0401060

 

Semi di colza

 

0401070

 

Semi di soia

 

0401080

 

Semi di senape

 

0401090

 

Semi di cotone

 

0401100

 

Semi di zucca

 

0401110

 

Semi di cartamo

 

0401120

 

Semi di borragine

 

0401130

 

Semi di camelina/dorella

 

0401140

 

Semi di canapa

 

0401150

 

Semi di ricino

 

0401990

 

Altri (2)

 

0402000

 

Frutti oleaginosi

0,7

0402010

 

Olive da olio

 

0402020

 

Semi di palma

 

0402030

 

Frutti di palma

 

0402040

 

Capoc

 

0402990

 

Altri (2)

 

0500000

 

CEREALI

0,05

0500010

 

Orzo

 

0500020

 

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

 

Mais/granturco

 

0500040

 

Miglio

 

0500050

 

Avena

 

0500060

 

Riso

 

0500070

 

Segale

 

0500080

 

Sorgo

 

0500090

 

Frumento

 

0500990

 

Altri (2)

 

0600000

 

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05

0610000

 

 

0620000

 

Chicchi di caffè

 

0630000

 

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

 

Camomilla

 

0631020

 

Ibisco/rosella

 

0631030

 

Rosa

 

0631040

 

Gelsomino

 

0631050

 

Tiglio

 

0631990

 

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

 

Fragola

 

0632020

 

Rooibos

 

0632030

 

Mate

 

0632990

 

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

 

Valeriana

 

0633020

 

Ginseng

 

0633990

 

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

 

Semi di cacao

 

0650000

 

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

 

LUPPOLO

0,05

0800000

 

SPEZIE

 

0810000

 

Semi

0,07

0810010

 

Anice verde

 

0810020

 

Grano nero/cumino nero

 

0810030

 

Sedano

 

0810040

 

Coriandolo

 

0810050

 

Cumino

 

0810060

 

Aneto

 

0810070

 

Finocchio

 

0810080

 

Fieno greco

 

0810090

 

Noce moscata

 

0810990

 

Altri (2)

 

0820000

 

Frutta

0,07

0820010

 

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

 

Pepe di Sichuan

 

0820030

 

Carvi

 

0820040

 

Cardamomo

 

0820050

 

Bacche di ginepro

 

0820060

 

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

 

Vaniglia

 

0820080

 

Tamarindo

 

0820990

 

Altri (2)

 

0830000

 

Spezie da corteccia

0,07

0830010

 

Cannella

 

0830990

 

Altri (2)

 

0840000

 

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

 

Liquirizia

0,07

0840020

 

Zenzero (10)

 

0840030

 

Curcuma

0,07

0840040

 

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

0840990

 

Altri (2)

0,07

0850000

 

Spezie da boccioli

0,07

0850010

 

Chiodi di garofano

 

0850020

 

Capperi

 

0850990

 

Altri (2)

 

0860000

 

Spezie da pistilli di fiori

0,07

0860010

 

Zafferano

 

0860990

 

Altri (2)

 

0870000

 

Spezie da arilli

0,07

0870010

 

Macis

 

0870990

 

Altri (2)

 

0900000

 

PIANTE DA ZUCCHERO

0,05

0900010

 

Barbabietole da zucchero

 

0900020

 

Canne da zucchero

 

0900030

 

Radici di cicoria

 

0900990

 

Altri (2)

 

1000000

 

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

 

Prodotti ottenuti da

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

 

Muscolo

0,05

1011020

 

Grasso

0,1*

1011030

 

Fegato

0,05

1011040

 

Rene

0,05

1011050

 

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05

1011990

 

Altri (2)

0,05

1012000

b)

Bovini

 

1012010

 

Muscolo

0,05

1012020

 

Grasso

0,1*

1012030

 

Fegato

0,05

1012040

 

Rene

0,05

1012050

 

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05

1012990

 

Altri (2)

0,05

1013000

c)

Ovini

 

1013010

 

Muscolo

0,05

1013020

 

Grasso

0,1*

1013030

 

Fegato

0,05

1013040

 

Rene

0,05

1013050

 

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05

1013990

 

Altri (2)

0,05

1014000

d)

Caprini

 

1014010

 

Muscolo

0,05

1014020

 

Grasso

0,1*

1014030

 

Fegato

0,05

1014040

 

Rene

0,05

1014050

 

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05

1014990

 

Altri (2)

0,05

1015000

e)

Equidi

 

1015010

 

Muscolo

0,05

1015020

 

Grasso

0,1*

1015030

 

Fegato

0,05

1015040

 

Rene

0,05

1015050

 

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05

1015990

 

Altri (2)

0,05

1016000

f)

Pollame

 

1016010

 

Muscolo

0,05

1016020

 

Grasso

0,1*

1016030

 

Fegato

0,05

1016040

 

Rene

0,05

1016050

 

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05

1016990

 

Altri (2)

0,05

1017000

g)

Altri animali terrestri d’allevamento

 

1017010

 

Muscolo

0,05

1017020

 

Grasso

0,1*

1017030

 

Fegato

0,05

1017040

 

Rene

0,05

1017050

 

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05

1017990

 

Altri (2)

0,05

1020000

 

Latte

0,1

1020010

 

Bovini

(+)

1020020

 

Ovini

(+)

1020030

 

Caprini

(+)

1020040

 

Equini

(+)

1020990

 

Altri (2)

 

1030000

 

Uova di volatili

0,05

1030010

 

Galline

 

1030020

 

Anatre

 

1030030

 

Oche

 

1030040

 

Quaglie

 

1030990

 

Altri (2)

 

1040000

 

Miele e altri prodotti dell’apicoltura (7)

0,05*

1050000

 

Anfibi e rettili

0,05

1060000

 

Animali invertebrati terrestri

0,05

1070000

 

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,05

1100000

 

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

 

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

 

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

(*)

Limite di determinazione analitica

(a)

Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Clorato (A)

(A)

In considerazione della specifica situazione dei residui di clorato negli alimenti trasformati [tra cui, ai fini del presente regolamento, prodotti alimentari che sono stati ottenuti tramite i processi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004] che sono entrati in contatto con prodotti che contengono residui di clorato, o che contengono ingredienti con tali residui, quali coadiuvanti tecnologici o acqua potabile, impiegati in conformità alle rispettive prescrizioni giuridiche, è opportuno tenere conto di questi apporti aggiuntivi di residui di clorato quando si determina il tenore consentito di detti residui nei o sui prodotti alimentari trasformati, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento. L'onere di dimostrare il livello di tali apporti aggiuntivi spetta all'operatore del settore degli alimenti e dei mangimi.

(+)

Comprende latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. L'LMR si applica al latte pronto per il consumo, (commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore)

1020010 Bovini

(+)

Comprende latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte. L'LMR si applica al latte pronto per il consumo, (commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore)

1020020 Pecora

1020030 Capra

1020040 Cavallo»


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 178/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/750 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2020

che stabilisce una procedura per la proroga del periodo di transizione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per l’applicazione del sistema degli esportatori registrati in alcuni paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 66, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) stabilisce le norme procedurali di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 destinate ad agevolare lo stabilimento nell’Unione dell’origine preferenziale delle merci, comprese le norme procedurali in materia di origine ai fini del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell’Unione.

(2)

L’articolo 79, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prevede che tutti i paesi beneficiari dell’SPG debbano applicare il sistema degli esportatori registrati (il sistema REX) al più tardi a decorrere dal 30 giugno 2020 per la certificazione del carattere originario preferenziale nel quadro dell’SPG. Successivamente a tale data, i certificati di origine, modulo A, non possono più essere rilasciati dalle autorità competenti di tali paesi.

(3)

Al fine di contenere la diffusione del coronavirus responsabile della Covid‐19, che l’11 marzo 2020 è stata dichiarata pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità, è stata messa in atto una serie di misure senza precedenti, in particolare misure di confinamento e distanziamento sociale. Tali misure hanno interessato anche il personale delle imprese e delle amministrazioni pubbliche dei paesi beneficiari dell’SPG, coinvolto nella gestione delle procedure di origine dell’SPG e dello stabilimento e funzionamento del sistema REX, con ripercussioni negative sulle regolari procedure di lavoro, sulla produzione e sul commercio.

(4)

Riconoscendo l’impatto sui partner commerciali, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno delineato piani per una risposta solida e mirata dell’Unione a sostegno degli sforzi dei paesi partner per affrontare la pandemia di Covid‐19 in una comunicazione congiunta sulla risposta globale dell’UE alla pandemia di Covid‐19 (3).

(5)

A causa della pandemia di Covid-19, alcuni paesi che beneficiano dell’SPG incontrano gravi difficoltà nel rispettare il termine del 30 giugno 2020 per l’applicazione del sistema REX. I paesi beneficiari in cui non è stato possibile attivare o utilizzare il sistema REX a causa della pandemia dovrebbero poter beneficiare di una proroga del periodo di transizione.

(6)

Poiché tale proroga costituisce una misura eccezionale di deroga alla durata massima del periodo di transizione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paese beneficiario dovrebbe integrare la notifica relativa alla proroga con una debita giustificazione della necessità di estendere il periodo di transizione, nonché con un piano di lavoro che illustri come intende applicare pienamente il sistema REX entro la fine del previsto periodo di transizione esteso. Per gli stessi motivi è opportuno limitare nel tempo qualsiasi proroga del periodo di transizione per l’applicazione del sistema REX.

(7)

Si dovrebbe prevedere un meccanismo di comunicazione per garantire che i paesi beneficiari ai quali è stata concessa la proroga del periodo di transizione continuino i preparativi per l’applicazione del sistema REX entro il nuovo termine.

(8)

Considerando le difficoltà che alcuni paesi beneficiari incontrano nell’adempiere i loro obblighi a causa della pandemia di Covid‐19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1)   In deroga all’articolo 79, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate, che a causa della pandemia di Covid‐19 ha incontrato difficoltà a rispettare gli obblighi di cui agli articoli 70 e 72 del medesimo regolamento o a completare il processo di registrazione dei suoi esportatori entro il 30 giugno 2020, può notificare la necessità di una proroga del periodo di transizione per l’applicazione del sistema REX.

(2)   Una notifica ai sensi del paragrafo 1 viene effettuata per iscritto alla Commissione al più tardi entro il 15 luglio 2020. Essa fornisce una spiegazione dei motivi per cui è necessaria una proroga del periodo di transizione a causa della pandemia di Covid‐19. La notifica è accompagnata da un piano di lavoro contenente informazioni dettagliate sul modo in cui il paese notificante intende applicare pienamente il sistema REX entro il 31 dicembre 2020.

(3)   Se la notifica effettuata a norma del paragrafo 1 è completa, il periodo di transizione per l’applicazione del sistema REX da parte del paese beneficiario interessato è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

(4)   La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco dei paesi beneficiari per i quali il periodo di transizione è stato prorogato.

(5)   Fino al 31 dicembre 2020 le autorità competenti dei paesi beneficiari per i quali è stato prorogato il periodo di transizione a norma dei paragrafi da 1 a 4 continuano a rilasciare i certificati di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato.

Articolo 2

Ogni paese beneficiario per il quale è stato prorogato il periodo di transizione conformemente all’articolo 1 presenta alla Commissione, entro il 30 settembre 2020, una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano di lavoro di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e che precisa le eventuali misure correttive necessarie per rispettare il termine del 31 dicembre 2020 per l’applicazione del sistema REX.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(3)  JOIN(2020) 11 final, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Comunicazione sulla risposta globale dell’Unione europea alla pandemia di Covid‐19.