ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 176

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
5 giugno 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/743 della Commissione, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/744 della Commissione, del 4 giugno 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/745 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid‐19 ( 1 )

13

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano ( GU L 131 del 17.5.2019 )

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/743 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 37, lettera c), punti i) e iv),

considerando quanto segue:

(1)

Le fitopatie e le infestazioni parassitarie danneggiano da diversi anni in misura crescente la produzione di ortofrutticoli nell’Unione. Ad esempio, nel periodo tra il 2013 e il 2018, la comparsa e la diffusione di focolai di Xylella fastidiosa hanno danneggiato, tra l’altro, gli alberi di drupacee, quali prugni, ciliegi e mandorli, in Italia, Spagna e Francia. Nel periodo tra il 2018 e il 2019 l’introduzione e la diffusione dell’invasivo ToBRFV ha provocato danni alla produzione di pomodori (Solanum lycopersicum L.) e di peperoni (Capsicum annuum) in Italia e in Germania. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, l’Eurytoma schreineri Schreiner, introdotto nell’Unione con le importazioni nel 2013, ha provocato danni alla produzione di prugne, albicocche e ciliegie in Bulgaria e nei paesi vicini. Più di recente, nel 2019, la cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) ha causato notevoli perdite di produzione nelle regioni italiane settentrionali, in particolare in Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, e ha avuto un impatto negativo sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori operanti in tali regioni.

(2)

Tenuto conto dell’aumento della frequenza dei danni fitosanitari, è necessaria una soluzione a lungo termine per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, al fine di rafforzare la loro resilienza futura. È necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2), prevedendo flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nell’Unione qualora subiscano danni fitosanitari che rendano la produzione inutilizzabile per il consumo e la trasformazione.

(3)

Le consistenti perdite di valore della produzione commercializzata causate da danni fitosanitari hanno ripercussioni notevoli sull’importo dell’aiuto dell’Unione che le organizzazioni di produttori ricevono nell’anno successivo, in quanto tale importo è calcolato in percentuale rispetto al valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. In caso di perdita di una parte consistente o della totalità del raccolto, le organizzazioni di produttori rischiano di perdere il riconoscimento, in quanto uno dei criteri per il riconoscimento prevede il raggiungimento di un determinato valore minimo di produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. Ciò comporterebbe una doppia perdita economica che metterebbe a rischio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori.

(4)

Dovrebbe quindi essere consentita una maggiore flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori. Ciò è necessario per evitare situazioni in cui le organizzazioni di produttori che investono in misure preventive, ma che subiscono danni fitosanitari sostanziali, non solo riportino perdite del valore della produzione commercializzata, ma assistano anche a una diminuzione consistente e brusca dell’aiuto finanziario dell’Unione l’anno successivo. Detta flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata dovrebbe tuttavia essere disponibile solo per le organizzazioni di produttori che dimostrino di aver adottato le necessarie misure preventive atte a contrastare le fitopatie e le infestazioni parassitarie, quali l’utilizzo di reti di protezione, il controllo degli organismi nocivi e delle malattie, la lotta biologica agli organismi nocivi e altre misure che riducono la comparsa di organismi nocivi e malattie e i danni alla produzione che provocano.

(5)

Tenuto conto dell’aumento della frequenza delle infestazioni parassitarie o delle fitopatie e delle conseguenti perdite di produzione, notevolmente maggiori rispetto a quelle causate dai danni meteorologici, la salvaguardia istituita dall’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891 secondo cui si considera che il valore della produzione commercializzata di un prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento è insufficiente.

(6)

Di conseguenza, e data la necessità di garantire la stabilità economica e finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate da ingenti perdite di valore della produzione commercializzata provocate da danni fitosanitari, occorre inalzare la soglia per il calcolo del valore della produzione commercializzata. Alla luce di questi elementi e tenuto conto dei gravi danni causati dalle recenti infestazioni parassitarie, è opportuno aumentare all’85 % il valore della produzione commercializzata di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

(7)

In considerazione del fatto che i programmi operativi sono attuati tenendo conto degli anni civili e che il calcolo del valore della produzione commercializzata che determina l’importo dell’aiuto finanziario dell’Unione si basa sull’anno civile precedente, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/891,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/891

All’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità e che esulano dal suo controllo.

Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % a causa di fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all’85 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato di aver adottato le misure preventive necessarie contro la fitopatia o l’infestazione parassitaria in questione.

Il presente paragrafo si applica anche al fine di determinare la conformità al valore minimo della produzione commercializzata di cui all’articolo 9.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).


5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/744 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2020

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 109 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione (2) specifica tra l’altro, nell’allegato, a quali classi di merito di credito di cui al titolo I, capo I, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3) sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) (valutazioni esterne del merito di credito).

(2)

A seguito delle ultime modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 della Commissione (4) all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi su cui si basano le valutazioni del merito di credito riguardanti alcune corrispondenze di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800. Inoltre, alcune ECAI hanno esteso le loro valutazioni del merito di credito a nuovi segmenti di mercato, il che comporta nuove scale di rating e nuovi tipi di rating. È pertanto necessario aggiornare le corrispondenze delle ECAI interessate.

(3)

Dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 è stata registrata un’altra agenzia di rating del credito in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Poiché l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)impone di specificare per tutte le ECAI l’attribuzione delle valutazioni alle classi di merito di credito, è necessario stabilire la corrispondenza per l’ECAI di nuova registrazione. Le valutazioni del merito di credito applicate dall’ECAI di nuova registrazione si basano sulla stessa metodologia applicata dalla sua impresa madre, ECAI di un paese terzo per la quale era già stata stabilita la corrispondenza. È pertanto opportuno, nel caso specifico, che la corrispondenza per l’ECAI di nuova registrazione rifletta la corrispondenza stabilita per l’ECAI del paese terzo.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione congiuntamente dall’Autorità bancaria europea (ABE), dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (le «autorità europee di vigilanza»).

(5)

Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell’11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1)

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 della Commissione, del 24 aprile 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 25.4.2018, pag. 6).

(5)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(8)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(9)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE

Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s. (ex European Rating Agency, a.s.)

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il breve termine globale

 

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Scala di rating per emissioni a lungo termine

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Scala di rating per emittenti a breve termine

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Scala di rating per emissioni a breve termine

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings SA.

Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per emittenti a breve termine

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala di rating per emissioni a breve termine

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Scala di rating per corporate a breve termine

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

Scala di rating globale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banca di Francia (Banque de France)

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il breve termine globale

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala di rating per il lungo termine imprese di assicurazione pensionistica

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il breve termine imprese di assicurazione pensionistica

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala di rating per il lungo termine fondi pensione

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Scala di rating per il lungo termine fondi di garanzia

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Scala di rating per il breve termine fondi di garanzia

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a lungo termine internazionale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori a breve termine internazionale

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency SpA.

Scala di rating per il lungo termine corporate

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

Scala di rating per il lungo termine

AAA

AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

CRIF Ratings S.r. l.

Scala di rating per emittenti a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Scala di rating per emissioni a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Scala di rating per emittenti a breve termine

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Scala di rating per emissioni a breve termine

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating del credito per il breve termine

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Scala di rating per obbligazioni a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D

Scala di rating del credito per il breve termine

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

Scala di rating riguardante il default degli emittenti a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Obbligazioni di corporate finance - Scala di rating per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Scala di rating per le controparti dei derivati

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr C dcr

Scala di rating per il breve termine

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Scala di rating IFS per il breve termine

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, SA de C. V.

Scala di rating per il lungo termine globale

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Scala di rating per il breve termine globale

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group SA.

Scala di rating per il lungo termine globale

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine

 

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

Scala di rating per emittenti a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Scala di rating per emissioni a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per emittenti a breve termine

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Scala di rating del credito per emissioni a breve termine

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating del credito per il breve termine

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

Scala di rating del credito per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating del credito per il breve termine

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

Scala di rating per il lungo termine globale

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

Scala di rating per il lungo termine globale

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Scala di rating per il breve termine globale

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (ex Spread Research)

Scala di rating per il lungo termine globale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating per il breve termine globale

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5 SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

Scala di rating del credito internazionale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

Scala di rating dell’affidabilità internazionale

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

Scope Ratings AG

Scala di rating per il lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Scala di rating per il breve termine

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings

Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Scala di rating riguardante la valutazione mid market

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Scala di rating del credito per emittenti a breve termine

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Scala di rating del credito per emissioni a breve termine

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

Scala di fasce di rating per sovrani

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

»

5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/745 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23 e 31 e l’articolo 62, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.

(2)

Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l’applicazione di detti regolamenti di esecuzione.

(3)

I nuovi requisiti per i test alcolemici, per i programmi di sostegno tra pari e per la valutazione psicologica dei piloti quali introdotti dal regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (2) non possono essere applicati dagli Stati membri entro il termine stabilito nel summenzionato regolamento, ossia a decorrere dal 14 agosto 2020, a causa delle misure di confinamento da essi adottati. Gli Stati membri non sono in grado di garantire che gli equipaggi avranno la possibilità di rispettare i nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2018/1042, in quanto ciò potrebbe ostacolare la disponibilità degli equipaggi alla riattivazione dei voli nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19. La data di applicazione di tali requisiti dovrebbe pertanto essere rinviata di 6 mesi per consentire agli Stati membri di compensare le ripercussioni negative dovute al ritardo nell’attuazione di tali misure causato dalla pandemia di Covid-19.

(4)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l’applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto si tratterebbe di un periodo molto limitato ed è probabile che, nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19, la riapertura del traffico aereo proceda a un ritmo basso e graduale, con una minore esposizione ai rischi individuati nell’ambito dei test per il rilevamento di sostanze psicoattive e dei programmi di sostegno psicologico.

(5)

Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all’applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1042, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia i punti 1 e 3, dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 14 febbraio 2021 e i punti 3, lettera f) e 6), lettera b), dell’allegato si applicano a decorrere dal 14 agosto 2018.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l’introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l’idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l’equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3).


5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/746 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid‐19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.

(2)

Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l’applicazione di detti regolamenti di esecuzione.

(3)

A seguito della pandemia di Covid-19 è inevitabile che si verifichino ritardi nell’esecuzione di diversi compiti necessari per la corretta e tempestiva attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2), in particolare nell’istituzione di sistemi di immatricolazione che siano digitali e interoperabili nonché nell’adattamento di autorizzazioni, dichiarazioni e certificati rilasciati in base al diritto nazionale.

(4)

Si sono verificati ritardi nel processo di normazione e in altre attività correlate condotte dall’industria e dagli organismi di normazione, quali la preparazione di metodologie di prova, o la prova di caratteristiche tecniche, come l’identificazione a distanza. Ciò avrà a sua volta un impatto negativo sulla capacità dei fabbricanti di immettere sul mercato sistemi aeromobili senza equipaggio («UAS» — unmanned aircraft system) conformi ai nuovi requisiti standardizzati di cui al regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (3).

(5)

Tutti i tipi di UAS dovrebbero pertanto essere autorizzati a continuare ad operare alle condizioni esistenti per ulteriori 6 mesi. Al fine di consentire agli operatori di UAS di essere in grado di utilizzare UAS non conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 per ulteriori sei mesi, è pertanto opportuno rinviare di conseguenza le date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

(6)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l’applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto si tratterebbe di un periodo molto limitato ed è probabile che, nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19, la riapertura del traffico aereo proceda lentamente, con una conseguente minore esposizione ai rischi, ed il diritto nazionale continuerà ad applicarsi negli Stati membri in cui le operazioni UAS sono autorizzate.

(7)

Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all’applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:

1)

all’articolo 20 la data «1o luglio 2022» è sostituita dalla data «1o gennaio 2023»;

2)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la data «1o luglio 2021» è sostituita dalla data «1o gennaio 2022»;

b)

al paragrafo 2, la data «1o luglio 2021» è sostituita dalla data «1o gennaio 2022»;

c)

al paragrafo 3, la data «1o luglio 2022» è sostituita dalla data «1o gennaio 2023»;

3)

all’articolo 22, «due anni» è sostituito da «30 mesi»;

4)

l’articolo 23 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2020.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L’articolo 15, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1).


Rettifiche

5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/15


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 131 del 17 maggio 2019 )

Pagina 28, articolo 13, paragrafo 1, lettera c),

anziché:

«c)

germogli e semi destinati alla produzione di germogli classificati con i seguenti codici SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.»,

leggasi:

«c)

germogli e semi destinati alla produzione di germogli classificati con i seguenti codici SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.».