ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 171

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
2 giugno 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

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Decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione per quanto riguarda l’adozione di modifiche delle regole 2, 14 e 8 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità e della risoluzione A.658(16) sull’uso e l’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio

1

 

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Decisione (UE) 2020/722 del Consiglio, del 19 maggio 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2020-2024

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

2.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/1


DECISIONE (UE) 2020/721 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione per quanto riguarda l’adozione di modifiche delle regole 2, 14 e 8 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità e della risoluzione A.658(16) sull’uso e l’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l’ambiente marino e la salute umana e a migliorare la sicurezza della navigazione in mare.

(2)

Il Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO»), in occasione della sua 75a sessione («MEPC 75»), dovrebbe adottare le modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («annesso VI della MARPOL»), come indicato nell’allegato del documento IMO MEPC 75/3.

(3)

Nella sua 102a sessione, («MSC 102»), il comitato per la sicurezza marittima dell’IMO dovrebbe adottare modifiche delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («capitolo II-1 della SOLAS»), come indicato nell’allegato 1 del documento IMO MSC 102/3, modifiche delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF»), come indicato nell’allegato 2 del documento IMO MSC 102/3, e modifiche della risoluzione A.658(16) sull’uso e sull’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio [«risoluzione A.658(16)»].

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MEPC 75, poiché le modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della MARPOL sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione (2).

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MSC 102, poiché le modifiche delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della SOLAS, delle parti A-1 e B-1 del codice IGF e della risoluzione A.658(16) sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle direttive 2009/45/CE (3), e 2014/90/UE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio e sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione (5).

(6)

Le modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della MARPOL assicurerebbero l’applicazione coerente del limite del tenore di zolfo dello 0,50 % nei combustibili per uso marittimo, di cui alla regola 14. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere tali modifiche allo scopo di conseguire i previsti benefici per la salute e per l’ambiente derivanti dalla riduzione delle emissioni di anidride solforosa prodotte dalla combustione a bordo.

(7)

Le modifiche del capitolo II-1, parte A-1, della SOLAS consentirebbero una maggiore sicurezza delle operazioni di ormeggio delle navi. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere tali modifiche poiché assicurano un aggiornamento generale degli attuali dispositivi di ormeggio.

(8)

Le modifiche del capitolo II-1, parti B, B-1 e da B-2 a B-4, della SOLAS garantirebbero la coerenza delle disposizioni relative alla tenuta stagna delle navi. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere tali modifiche in quanto assicurano la coerenza delle disposizioni relative alla tenuta stagna in tutta la parte B, compresa la questione fondamentale dei calcoli della stabilità delle navi in condizioni di avaria.

(9)

Le modifiche delle parti A-1 e B-1 del codice IGF apporterebbero miglioramenti per quanto riguarda il contenimento del combustibile, la sicurezza antincendio, le prove di trazione per la saldatura dei materiali metallici e le prove non distruttive per il sistema di contenimento del combustibile sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del codice IGF. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere tali modifiche poiché apportano maggiore chiarezza in merito agli spazi che devono essere provvisti di adeguati sistemi di riduzione della pressione, e introducono misure di sicurezza supplementari per i locali di preparazione dei combustibili.

(10)

Le modifiche della risoluzione A.658(16) comporterebbero la soppressione dei termini «carbon arc» per sostituirli con modalità di prova aggiornate per i materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere tali modifiche in quanto consentono l’uso di tecnologie all’avanguardia.

(11)

L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e del codice IGF. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione.

(12)

È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione, è sostenere l’adozione delle modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, di cui all’allegato del documento MEPC 75/3 dell’IMO. La posizione riguarda le suddette modifiche nella misura in cui esse rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione.

Articolo 2

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione è approvare l’adozione delle modifiche:

a)

delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui all’allegato 1 del documento MSC 102/3 dell’IMO;

b)

delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, di cui all’allegato 2 del documento MSC 102/3 dell’IMO;

c)

della risoluzione A.658(16) sull’uso e l’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio.

2.   La posizione di cui al paragrafo 1 riguarda le suddette modifiche nella misura in cui esse rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, esprimono le posizioni da adottare a nome dell’Unione di cui agli articoli 1 e 2.

2.   Le eventuali modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 55).

(3)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione, del 6 agosto 2019, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l’equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 (GU L 237 del 13.9.2019, pag. 1).


2.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/4


DECISIONE (UE) 2020/722 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2020-2024

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) definisce il regime giuridico dell’Unione relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando la precedente normativa dell’Unione che era in vigore in questo ambito dal 1995. Il regime giuridico dell’Unione relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo si basa sul memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («MOU di Parigi»), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982.

(2)

Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente le procedure, gli strumenti e le attività del MOU di Parigi nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In virtù della suddetta direttiva, talune decisioni adottate dal comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo istituito nell’ambito della sezione 7 del MOU di Parigi (Port State Control Committee — «PSCC») diventano vincolanti per gli Stati membri dell’Unione.

(3)

Il PSCC si riunisce ogni anno. Durante le deliberazioni decide su talune questioni aventi effetti giuridici.

(4)

A norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la posizione da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, deve essere adottata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

(5)

Le regole interne del MOU di Parigi rendono difficile la definizione di una posizione da adottare tempestivamente a nome dell’Unione conformemente all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE per ogni riunione annuale del PSCC. Risulta pertanto efficace stabilire tale posizione su base pluriennale, sotto forma di principi guida ed orientamenti, insieme a un quadro per la sua definizione annuale. Inoltre, la maggior parte degli argomenti discussi nelle riunioni annuali del PSCC verte su questioni relative al controllo da parte dello Stato di approdo che sono disciplinate generalmente da un unico atto giuridico dell’Unione, segnatamente la direttiva 2009/16/CE. Nelle particolari circostanze relative al MOU di Parigi, è pertanto possibile stabilire una posizione generale da adottare a nome dell’Unione per diverse riunioni del PSCC.

(6)

L’Unione non è una parte contraente del MOU di Parigi. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad agire conformemente alla posizione da adottare a nome dell’Unione e ad esprimere il loro consenso a essere vincolati dalle decisioni adottate dal PSCC.

(7)

Le discussioni a livello tecnico e la cooperazione con i paesi terzi firmatari del MOU di Parigi nell’ambito del PSCC rivestono grande importanza per garantire l’efficacia e il buon funzionamento del MOU di Parigi.

(8)

La presente decisione dovrebbe riferirsi al periodo dal 2020 al 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito delle riunioni annuali del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo («PSCC») del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («MOU di Parigi») nel periodo 2020-2024, quando il PSCC deve adottare decisioni aventi effetti giuridici, si conforma ai principi guida e agli orientamenti relativi alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di PSCC (2).

Articolo 2

La definizione annuale della posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito delle riunioni annuali del PSCC del MOU di Parigi nel periodo 2020-2024 avviene in conformità delle norme procedurali che disciplinano la definizione annuale della posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di PSCC (3).

Articolo 3

Gli Stati membri vincolati dal MOU di Parigi agiscono conformemente alla posizione da adottare a nome dell’Unione di cui agli articoli 1 e 2, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

(2)  Cfr. doc. ST 7465/20, punto I, in http://register.consilium.europa.eu.

(3)  Cfr. doc. ST 7465/20, punto II, in http://register.consilium.europa.eu.