ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 165

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
27 maggio 2020


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di Covid‐19 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale nel contesto dell’epidemia di COVID-19

7

 

*

Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ( 1 )

10

 

*

Regolamento (UE) 2020/699 del Consiglio, del 25 maggio 2020, relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE)

25

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento ( 1 )

27

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid‐19

31

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/702 del Consiglio, del 20 maggio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalla decisione (UE) 2020/556 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nell’Unione

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

27.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/696 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di Covid‐19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di Covid‐19 ha provocato un forte calo del traffico aereo per effetto di una notevole riduzione della domanda di trasporti e dell’adozione da parte degli Stati membri e di paesi terzi di misure dirette, quali la chiusura delle frontiere e i divieti concernenti il traffico aereo per contenere la pandemia.

(2)

I dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni di rete del traffico aereo del cielo unico europeo, indicano a fine marzo 2020 un calo del traffico aereo di circa il 90 % per la regione europea rispetto a marzo 2019. I vettori aerei segnalano forti riduzioni delle prenotazioni anticipate a causa della pandemia di Covid‐19 e stanno cancellando voli per la stagione di traffico invernale 2019-2020 e quella estiva 2020. Il calo improvviso della domanda e il tasso di cancellazioni senza precedenti hanno determinato gravi problemi di liquidità per i vettori aerei. Tali problemi di liquidità hanno una correlazione diretta con la pandemia di Covid‐19.

(3)

I vettori aerei dell’Unione le cui condizioni finanziarie erano sane prima della pandemia di Covid‐19 affrontano problemi di liquidità che potrebbero determinare la sospensione o la revoca della loro licenza d’esercizio, oppure la sua sostituzione con una licenza provvisoria, senza che vi sia la necessità economica strutturale perché ciò avvenga. Il rilascio di una licenza provvisoria a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) potrebbe inviare un segnale negativo al mercato circa la capacità di un vettore aereo di sopravvivere, il che a sua volta ne aggraverebbe gli eventuali problemi finanziari congiunturali. In base alla verifica effettuata nel periodo compreso tra marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è pertanto opportuno, purché non sussistano pericoli per la sicurezza e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi, che la licenza d’esercizio di tali vettori aerei non sia sospesa o revocata. Al termine di tale periodo di dodici mesi, il vettore aereo dell’Unione dovrebbe essere soggetto alla procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008. L’obbligo di informare la Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 dovrebbe applicarsi anche alle decisioni di non sospendere o revocare la licenza d’esercizio.

(4)

Oltre alle misure di emergenza che potrebbero essere applicate in caso di problemi improvvisi di breve durata, derivanti da circostanze imprevedibili e inevitabili, a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1008/2008, gli Stati membri dovrebbero poter rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico al fine di affrontare problemi derivanti dalla pandemia di Covid‐19, che potrebbero essere di durata prolungata. Siffatte misure di emergenza adottate nel contesto della pandemia di Covid‐19 dovrebbero rispettare i principi di proporzionalità e trasparenza e basarsi su criteri obiettivi e non discriminatori, applicabili in conformità all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

(5)

Negli aeroporti in cui il numero di prestatori di servizi di assistenza a terra è limitato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 9 della direttiva 96/67/CE del Consiglio (3), i prestatori possono essere selezionati per un periodo massimo di sette anni. I prestatori per i quali tale periodo sta per concludersi possono, di conseguenza, avere difficoltà ad accedere ai finanziamenti. È pertanto opportuno prorogare tale periodo massimo.

(6)

A causa della pandemia di Covid‐19, negli aeroporti in cui il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra è limitato, uno o più prestatori potrebbero cessare di fornire i propri servizi in un determinato aeroporto prima che possa essere selezionato un nuovo prestatore in base alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 96/67/CE. In tali circostanze è opportuno che l’ente di gestione dell’aeroporto possa scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra per la fornitura dei suddetti servizi per un periodo massimo di sei mesi. È opportuno ricordare che, qualora l’ente di gestione dell’aeroporto debba aggiudicare servizi di assistenza a terra mediante gara d’appalto per effetto della pandemia di Covid‐19 e sia un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), si applica tale direttiva.

(7)

È opportuno che la ristrutturazione finanziaria soddisfacente sia svolta con l’obiettivo di evitare i licenziamenti e con le garanzie che la ristrutturazione finanziaria non arrechi pregiudizio ai diritti dei lavoratori. La proroga dell’autorizzazione per i prestatori di servizi di assistenza a terra dovrebbe mirare a preservare i posti di lavoro e i diritti dei lavoratori.

(8)

È difficile prevedere l’evoluzione ulteriore della pandemia di Covid‐19 e i suoi effetti sul settore del trasporto aereo. La Commissione dovrebbe analizzare costantemente gli effetti della pandemia di Covid‐19 sul settore del trasporto aereo e, nel caso in cui le condizioni avverse persistano, l’Unione dovrebbe essere in grado di prorogare senza indebito ritardo il periodo di applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

(9)

Al fine di estendere, ove necessario e giustificato, il periodo durante il quale le autorità competenti per il rilascio delle licenze possono decidere di non sospendere o revocare le licenze d’esercizio, il periodo durante il quale gli Stati membri possono rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico, nonché il periodo durante il quale i contratti dei prestatori di servizi di assistenza a terra possono essere prorogati e durante il quale l’ente di gestione di un aeroporto può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per modificare il regolamento (CE) n. 1008/2008. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)

Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di Covid‐19 che giustificano le misure proposte, e più in particolare al fine di adottare rapidamente le misure necessarie allo scopo di affrontare i problemi gravi e immediati che affliggono il settore, si è considerato opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE), al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(11)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la modifica del regolamento (CE) n. 1008/2008 in considerazione della pandemia di Covid‐19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

Lo scoppio imprevedibile e improvviso della Covid‐19 e le procedure legislative necessarie per l’adozione delle misure del caso hanno reso impossibile l’adozione di tali misure in tempo utile. Per tale motivo le disposizioni del presente regolamento dovrebbero coprire anche il periodo che ne precede l’entrata in vigore. Data la natura di tali disposizioni, un simile approccio non comporta una violazione del legittimo affidamento degli interessati.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1008/2008.

(14)

Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali che giustificano le misure istituite, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari e la determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari. Stabilisce inoltre norme temporanee sulla fornitura di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione.»;

2)

all’articolo 9 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Sulla base delle verifiche di cui al paragrafo 1, effettuate tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, l’autorità competente per il rilascio delle licenze può decidere, prima della fine di tale periodo, di non sospendere o revocare la licenza d’esercizio del vettore aereo dell’Unione, purché non sussistano pericoli per la sicurezza e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi. Essa riesamina i risultati di tale vettore aereo dell’Unione al termine del periodo di dodici mesi e decide se sospendere o revocare la licenza d’esercizio e concedere una licenza provvisoria in conformità al paragrafo 1.

1 ter.   La Commissione, qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni di rete del traffico aereo del cielo unico europeo, che la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019 persiste ed è probabile che persista, e constati inoltre, secondo i migliori dati scientifici disponibili, quali i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che tale situazione è dovuta agli effetti della pandemia di Covid‐19, adotta atti delegati conformemente all’articolo 25 bis per modificare il presente regolamento prorogando il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo.

1 quater.   La Commissione monitora costantemente la situazione secondo i criteri di cui al paragrafo 1 ter. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione presenta una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 novembre 2020. Ove siano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 ter, la Commissione adotta quanto prima l’atto delegato di cui al paragrafo 1 ter.

1 quinquies.   Qualora, in caso di effetti prolungati della pandemia di Covid‐19 sul settore del trasporto aereo nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 25 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.».

3)

è inserito l’ articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Misure di emergenza connesse alla pandemia di Covid‐19

1.   In deroga all’articolo 21, per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 gli Stati membri possono, senza l’intesa con la Commissione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico se tale provvedimento è necessario per far fronte alla pandemia di Covid‐19. Tale azione rispetta i principi di proporzionalità e trasparenza ed è basata su criteri obiettivi e non discriminatori.

2.   Lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito al provvedimento di cui al paragrafo 1 e alla sua durata, fornendo adeguate motivazioni che giustifichino la necessità del provvedimento. Qualora modifichi, sospenda o ritiri il provvedimento dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, lo Stato membro ne informa opportunamente la Commissione e gli altri Stati membri.

3.   A richiesta di uno o più degli altri Stati membri coinvolti, o di propria iniziativa, la Commissione può sospendere il provvedimento di cui al paragrafo 2 qualora quest’ultimo non sia conforme al paragrafo 1 o sia contrario in qualsiasi modo al diritto dell’Unione.

4.   La Commissione, qualora constati, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche, delle prove e dei dati, quali i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, attestanti la persistenza della pandemia di Covid‐19, che i rifiuti, le limitazioni o le condizioni all’esercizio dei diritti di traffico imposte dagli Stati membri saranno probabilmente necessarie al di là del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, adotta atti delegati conformemente all’articolo 25 bis per modificare il presente regolamento prorogando di conseguenza tale periodo.

5.   La Commissione monitora costantemente la situazione secondo i criteri di cui al paragrafo 4. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione presenta una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 novembre 2020. Se necessario, la Commissione adotta quanto prima l’atto delegato di cui al paragrafo 4.

6.   Qualora, in caso di effetti prolungati della pandemia di Covid‐19 sul settore del trasporto aereo nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 25 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.».

4)

è inserito il capo seguente:

«CAPO IV BIS

NORME TEMPORANEE SULLA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA

Articolo 24 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/67/CE del Consiglio (*1), i contratti o le autorizzazioni rilasciate ai prestatori di servizi di assistenza a terra selezionati in base alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, che scadono nel periodo compreso tra il 28 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.

2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/67/CE, per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, l’ente di gestione dell’aeroporto o l’autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra per la fornitura dei suddetti servizi per un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2020, qualora quest’ultima data sia successiva.

3.   La Commissione, qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol, che la riduzione del livello del traffico aereo, rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019, persiste ed è probabile che persista, che tale situazione è dovuta agli effetti della pandemia di Covid‐19 e che ciò comporta l’interruzione della fornitura di servizi di assistenza a terra o difficoltà di accesso ai finanziamenti per i prestatori di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione, adotta atti delegati conformemente all’articolo 25 bis per modificare il presente regolamento prorogando di conseguenza i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.   La Commissione monitora costantemente la situazione secondo i criteri di cui al paragrafo 3. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione presenta una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 novembre 2020. Ove necessario, la Commissione adotta quanto prima l’atto delegato di cui al paragrafo 3.

5.   Qualora, in caso di effetti prolungati della pandemia di Covid‐19 sul settore del trasporto aereo nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 25 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

(*1)  Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).»."

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 25 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 9, paragrafo 1 ter, 21 bis, paragrafo 4, e 24 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di un anno a decorrere dal 28 maggio 2020.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 9, paragrafo 1 ter, 21 bis, paragrafo 4, e 24 bis, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1 ter, 21 bis, paragrafo 4, e 24 bis, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25 ter

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 25 bis. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M.SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A.METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2020.

(2)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(3)  Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

(4)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


27.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/7


REGOLAMENTO (UE) 2020/697 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale nel contesto dell’epidemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’epidemia di COVID-19 sta avendo gravi ripercussioni negative sul settore del trasporto marittimo. Le gravi conseguenze per i servizi di trasporto marittimo e per l’uso dell’infrastruttura portuale sono state dilaganti dall’inizio di marzo 2020 e continueranno probabilmente per tutto il 2020. Rinunciare al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale o sospenderlo, ridurlo o rinviarlo potrebbe contribuire alla sostenibilità finanziaria degli operatori di navi in queste circostanze eccezionali.

(2)

A norma del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono provvedere affinché i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale siano riscossi. Il regolamento (UE) 2017/352 non prevede alcuna eccezione all’obbligo di riscossione dei diritti d’uso.

(3)

Alla luce della rilevanza delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 è opportuno consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di decidere di rinunciare al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, di sospenderlo, di ridurlo o di rinviarlo. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe interferire con l’organizzazione portuale degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter mantenere la competenza di regolamentare l’adozione di tali decisioni da parte dell’organismo di gestione di un porto o dell’autorità competente. Tale rinuncia al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, o la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio dovrebbero essere concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria.

(4)

Considerata l’urgenza è altresì opportuno consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di derogare all’obbligo di cui al regolamento (UE) 2017/352 di informare gli utenti dell’infrastruttura portuale di eventuali modifiche della natura o del livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data in cui tali modifiche cominciano a produrre effetti.

(5)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire modificare il regolamento (UE) 2017/352 in risposta alla situazione di emergenza causata dall’epidemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di COVID-19 che giustificano le misure proposte, e più in particolare al fine di adottare rapidamente le misure necessarie in modo da contribuire alla sostenibilità finanziaria degli operatori di navi, è stato considerato opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(7)

Lo scoppio imprevedibile e improvviso della COVID-19 e le procedure legislative necessarie per l’adozione delle misure pertinenti hanno reso impossibile adottare tali misure in tempo utile. Per tale motivo le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi anche ai diritti d’uso dell’infrastruttura portuale dovuti per un lasso di tempo precedente la sua entrata in vigore. Considerata la natura di tali disposizioni, un simile approccio non produce una violazione del legittimo affidamento degli interessati.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/352.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/352 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Fatto salvo l’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può decidere di non riscuotere, di sospendere, o di ridurre, i diritti d’uso di un’infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, o di rinviarne il pagamento. Gli Stati membri possono decidere che tali decisioni rispettino i requisiti all’uopo fissati nel diritto nazionale. La rinuncia al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio sono concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria.

L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, garantisce che gli utenti del porto e i rappresentanti o le associazioni degli utenti del porto siano debitamente informati. Non si applica il termine di due mesi di cui all’articolo 13, paragrafo 5.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 maggio 2020.

(2)  Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).


27.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/10


REGOLAMENTO (UE) 2020/698 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’epidemia di Covid‐19 e la relativa crisi sanitaria pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e impongono un onere gravoso sulle autorità nazionali, i cittadini dell’Unione e gli operatori economici, in particolare i trasportatori. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze straordinarie, che incidono sulla normale attività delle autorità competenti negli Stati membri nonché sul lavoro delle imprese di trasporto per quanto concerne le formalità amministrative da espletare nei diversi settori dei trasporti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste al momento dell’adozione delle misure pertinenti. Tali circostanze straordinarie hanno un impatto significativo su diversi settori disciplinati dal diritto dell’Unione in materia di trasporti.

2)

In particolare, i trasportatori e gli altri soggetti interessati possono non essere in grado di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni o per portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri possono non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell’Unione per garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro la scadenza dei termini applicabili. È pertanto necessario adottare misure per superare tali problemi e garantire sia la certezza del diritto sia il buon funzionamento degli atti giuridici in questione. È opportuno prevedere adeguamenti in tal senso, in particolare per quanto riguarda taluni termini, con la possibilità che la Commissione autorizzi proroghe sulla base di una richiesta presentata da uno Stato membro.

(3)

La direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le norme applicabili alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Tali conducenti devono essere in possesso di un certificato di idoneità professionale (CIP) e devono dar prova di aver completato i corsi di formazione periodica dimostrando di essere titolari di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente su cui figurino i corsi di formazione periodici completati. Poiché le circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid‐19, che in taluni Stati membri aveva già avuto inizio alla data del 1o febbraio 2020, ostacolano il completamento dei corsi di formazione periodica da parte dei titolari di CIP e il rinnovo dei CIP attestanti il completamento di tale formazione periodica, è necessario prorogare la validità dei CIP per un periodo di sette mesi dalla loro data di scadenza al fine di garantire la continuità del trasporto stradale. Dovrebbero rimanere valide le misure che riguardano tali questioni adottate da Stati membri conformemente all’artcolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, all’allegato I della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o all’allegato II della direttiva 2003/59/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(4)

La direttiva 2006/126/CE stabilisce norme riguardanti la patente di guida. Prevede il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri secondo il modello di patente di guida dell’Unione e stabilisce una serie di requisiti minimi per tali patenti. In particolare, i conducenti di veicoli a motore devono essere titolari di una patente di guida in corso di validità, che deve essere rinnovata o, in alcuni casi, sostituita alla scadenza del periodo di validità amministrativa. Poiché le circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, che in taluni Stati membri aveva già avuto inizio alla data del 1o febbraio 2020, ostacolano il rinnovo delle patenti di guida, è necessario prorogare la validità di alcune patenti di guida per un periodo di sette mesi dalla loro data di scadenza al fine di garantire la continuità della mobilità su strada.

(5)

Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme riguardanti i tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Per garantire una concorrenza leale e la sicurezza stradale è fondamentale che sia rispettata la normativa in materia di tempo di guida, orario di lavoro e periodi di riposo stabilita dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dalla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Data la necessità di garantire la continuità nella prestazione dei servizi di trasporto su strada nonostante le difficoltà nello svolgimento dei controlli periodici dei tachigrafi a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, è opportuno che le ispezioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, che avrebbero dovuto essere effettuate tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, siano ora effettuate entro sei mesi dalla data in cui avrebbero dovuto essere completate a norma del citato articolo. Per lo stesso motivo, le difficoltà legate al rinnovo e alla sostituzione delle carte del conducente a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19 giustificano la concessione alle autorità competenti degli Stati Membri di più tempo per svolgere tali attività. In tali casi i conducenti dovrebbero essere messi in condizioni, e dovrebbero essere soggetti all’obbligo, di ricorrere ad alternative valide per registrare le informazioni necessarie in merito al tempo di guida, all’orario di lavoro e ai periodi di riposo fino al ricevimento di una nuova carta.

(6)

La direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce norme relative ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi. I controlli tecnici periodici rappresentano un’attività complessa volta a garantire che i veicoli siano mantenuti in condizioni sicure e accettabili sotto il profilo ambientale durante l’uso. A causa delle difficoltà nello svolgimento dei controlli tecnici periodici a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, che in taluni Stati membri aveva già avuto inizio alla data del 1o febbraio 2020, i controlli tecnici periodici che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 dovrebbero ora essere effettuati in una data successiva, ma comunque entro sette mesi dalla scadenza iniziale, e i certificati in questione dovrebbero rimanere validi fino a tale data successiva.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada. L’epidemia di Covid-19 e la crisi sanitaria pubblica ad essa associata hanno gravi ripercussioni sulla situazione finanziaria del settore e alcune imprese di trasporto non soddisfano più il requisito dell’idoneità finanziaria. Data la riduzione del livello di attività provocata dalla crisi sanitaria pubblica, si prevede che le imprese avranno bisogno di più tempo per dimostrare che il requisito dell’idoneità finanziaria sia nuovamente soddisfatto in via permanente. È pertanto opportuno prorogare da sei a dodici mesi il termine massimo previsto a tal fine dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, per quanto riguarda le valutazioni dell’idoneità finanziaria delle imprese di trasporto riguardanti la totalità o una parte del periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 settembre 2020. Qualora un tale inadempimento sia già stato accertato e il termine fissato dall’autorità competente non sia ancora scaduto, l’autorità competente dovrebbe poter prorogare tale termine a un totale di dodici mesi.

(8)

I regolamenti (CE) n. 1072/2009 (9) e (CE) n. 1073/2009 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono norme comuni per l’accesso rispettivamente al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus. Per poter effettuare servizi di trasporto internazionale di merci su strada e di trasporto internazionale di passeggeri con autobus è necessario, tra l’altro, essere in possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente che realizza operazioni di trasporto di merci sia cittadino di un paese terzo, è anche necessario un attestato di conducente. Anche l’effettuazione di servizi regolari mediante autobus è subordinata ad un’autorizzazione. Tali licenze, attestati e autorizzazioni possono essere rinnovati dopo aver verificato che continuano ad essere soddisfatte le condizioni pertinenti. Poiché le circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19 ostacolano il rinnovo di licenze e attestati, è necessario prorogarne la validità per sei mesi dalla relativa data di scadenza al fine di garantire la continuità del trasporto su strada.

(9)

La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) stabilisce norme sulla sicurezza delle ferrovie. Tenuto conto delle misure di confinamento, cui si aggiunge il carico di lavoro supplementare richiesto per contenere l’epidemia di Covid-19, le autorità nazionali, le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura si trovano in difficoltà per ciò che riguarda il rinnovo dei certificati di sicurezza unici e il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza per un periodo successivo previsto rispettivamente dagli articoli 10 e 12 di tale direttiva, in vista della scadenza delle autorizzazioni di sicurezza esistenti. Il termine per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici dovrebbe pertanto essere prorogato di sei mesi e i certificati di sicurezza unici vigenti dovrebbero rimanere validi per il medesimo periodo. Analogamente la validità di tali autorizzazioni di sicurezza dovrebbe essere prorogata di sei mesi.

(10)

Conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, alcuni Stati membri hanno prorogato il periodo di recepimento di tale direttiva. Le norme della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) rimangono pertanto applicabili in tali Stati membri. È quindi necessario prevedere anche una proroga dei termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE e chiarire che i certificati e le autorizzazioni di sicurezza in questione rimangono validi per lo stesso periodo.

(11)

La direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) stabilisce norme sulla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell’Unione. L’articolo 14, paragrafo 5, e l’articolo 16 di tale direttiva stabiliscono che la validità delle licenze dei macchinisti è limitata a dieci anni e soggetta a verifiche periodiche. A causa delle difficoltà nel rinnovo delle licenze a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, la validità delle licenze che scadono nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 dovrebbe essere prorogata per un periodo di sei mesi dalla loro data di scadenza. Analogamente, è opportuno concedere ai macchinisti un periodo supplementare di sei mesi per il completamento delle verifiche periodiche.

(12)

La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono effettuare un riesame a intervalli regolari al fine di verificare che un’impresa di trasporto continui ad adempiere agli obblighi di cui al capo III di tale direttiva che sono connessi alla sua licenza. A norma dell’articolo 24, paragrafo 3, di tale direttiva, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono sospendere o revocare una licenza a motivo della mancata ricorrenza dei requisiti in materia di idoneità finanziaria e possono concedere una licenza temporanea durante la riorganizzazione dell’impresa ferroviaria, purché non sia compromessa la sicurezza. In ragione delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, le autorità preposte al rilascio delle licenze hanno gravi difficoltà ad effettuatre riesami a intervalli regolari delle licenze esistenti e ad adottare le decisioni del caso per quanto riguarda il rilascio di nuove licenze per il periodo successivo alla scadenza di una licenza temporanea. Pertanto, i termini per l’effettuazione di riesami periodici che, conformemente a tale direttiva, scadano tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, dovrebbero essere prorogati di sei mesi. Parimenti, la validità delle licenze temporanee in scadenza nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 dovrebbe essere prorogata di sei mesi.

(13)

L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE prevede che le autorità preposte al rilascio delle licenze decidano sulle richieste di rilascio entro tre mesi dopo la presentazione di tutte le informazioni pertinenti, in particolare i dettagli di cui all’allegato III di tale direttiva. A causa delle difficoltà nell’adottare le decisioni pertinenti a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, è necessario prorogare tale termine di sei mesi.

(14)

Le imprese ferroviarie che erano finanziariamente stabili prima dell’epidemia di Covid-19 si trovano a far fronte a problemi di liquidità che potrebbero comportare la sospensione o la revoca delle loro licenze di esercizio, o la sostituzione di queste ultime con una licenza temporanea senza che vi sia un’esigenza economica strutturale perché ciò avvenga. La concessione di una licenza temporanea a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE potrebbe inviare al mercato un segnale negativo quanto alla capacità di sopravvivere delle imprese ferroviarie, il che a sua volta aggraverebbe i loro problemi finanziari altrimenti temporanei. È pertanto opportuno prevedere che, qualora l’autorità preposta al rilascio delle licenze, sulla base delle verifiche effettuate nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, constati che l’impresa ferroviaria non possa più soddisfare i requisiti relativi all’idoneità finanziaria, che essa debba potere, prima del 31 agosto 2020, decidere di non sospendere o revocare la licenza dell’impresa ferroviaria interessata, purché non sia compromessa la sicurezza e purché sussistano prospettive realistiche di un risanamento finanziario soddisfacente dell’impresa ferroviaria entro i sei mesi successivi. Dopo il 31 agosto, l’impresa ferroviaria dovrebbe essere soggetta alle norme generali di cui all’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva.

(15)

La direttiva 96/50/CE del Consiglio (15) stabilisce i requisiti per il conseguimento dei certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nell’Unione nel settore della navigazione interna. I titolari di certificati di conduzione di navi che compiono 65 anni sono tenuti a sottoporsi a visite mediche periodiche. Tenuto conto delle misure adottate in relazione all’epidemia di Covid-19, e in particolare dell’accesso limitato ai servizi medici per lo svolgimento di esami medici, i titolari di certificati di conduzione di navi potrebbero non essere in grado di sottoporsi alle prescritte visite mediche fintantoché tali misure siano vigenti. È pertanto opportuno prorogare di sei mesi i termini per sottoporsi alle visite mediche per tutti i casi in cui tali termini sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020. I certificati di conduzione di navi dovrebbero restare validi per il medesimo periodo.

(16)

La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. L’articolo 10 di tale direttiva prevede una limitazione del periodo di validità dei certificati dell’Unione per la navigazione interna. Inoltre, conformemente all’articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, è previsto che rimangano validi fino alla loro scadenza i documenti che rientrano nell’ambito di applicazione della medesima direttiva che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri prima del 6 ottobre 2018 a norma della direttiva che era applicabile in precedenza, ossia la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Le misure adottate in ragione dell’epidemia di Covid-19 possono rendere impraticabile, e talvolta impossibile, per le autorità competenti effettuare le ispezioni tecniche necessarie per prorogare la validità dei pertinenti certificati oppure sostituire i documenti di cui all’articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629. Al fine di consentire la continuità delle attività delle navi adibite alla navigazione interna, è pertanto opportuno prorogare di sei mesi la validità dei certificati dell’Unione per la navigazione interna e dei documenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629 che sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

(17)

Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) stabilisce norme sul rafforzamento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. La direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) stabilisce misure volte a migliorare la sicurezza dei porti di fronte al pericolo costituito da incidenti di sicurezza. Garantisce altresì che le misure di sicurezza adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 beneficino di un rafforzamento della sicurezza nei porti. La crisi sanitaria in corso ostacola lo svolgimento, da parte delle autorità degli Stati membri, delle ispezioni e dei controlli di sicurezza marittima volti al rinnovo di determinati documenti in materia di sicurezza marittima. È pertanto necessario prorogare i termini per le revisioni delle valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza prescritti da tali atti giuridici dell’Unione per consentire agli Stati membri e all’industria navale di adottare un approccio flessibile e pragmatico e mantenere aperte le catene di approvvigionamento essenziali, senza compromettere la sicurezza. Dovrebbe essere concessa flessibilità anche in relazione alle esercitazioni e agli addestramenti di sicurezza marittima, che secondo gli atti giuridici dell’Unione in materia di sicurezza marittima devono essere effettuati nel rispetto di determinate tempistiche.

(18)

Qualora uno Stato membro ritenga che l’applicazione delle norme alle quali il presente regolamento deroga, relative, tra l’altro, al rinnovo o alla proroga di certificati, licenze o autorizzazioni, sia con ogni probabilità impraticabile anche oltre le date specificate nel presente regolamento, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, la Commissione, se richiesto da tale Stato membro, dovrebbe essere autorizzata a consentire allo Stato membro in questione di prorogare ulteriormente i periodi indicati al presente regolamento, a seconda dei casi. Al fine di assicurare la certezza del diritto pur garantendo che la protezione e la sicurezza dei trasporti non siano compromesse, tale proroga dovrebbe essere limitata a quanto necessario per rispecchiare il periodo durante il quale è probabile che l’espletamento delle formalità, delle procedure, delle verifiche e delle attività formative rimanga impraticabile e, comunque, non dovrebbe essere superiore a sei mesi.

(19)

L’epidemia di Covid-19 ha colpito l’intera Unione ma non lo ha fatto in maniera uniforme. Gli Stati membri sono stati colpiti in misura diversa e in momenti diversi. Dato che le deroghe alle norme che si applicherebbero di norma dovrebbero essere limitate a quanto necessario, con riguardo alla direttiva 2006/126/CE, al regolamento (UE) n. 165/2014, alla direttiva 2014/45/UE, al regolamento (CE) n. 1072/2009, al regolamento (CE) n. 1073/2009 e alla direttiva 2007/59/CE, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri continuare ad applicare tali atti giuridici senza applicare le deroghe di cui al presente regolamento qualora l’applicazione di detti atti giuridici sia rimasta praticabile. Lo stesso dovrebbe applicarsi qualora uno Stato membro si sia trovato di fronte a tali difficoltà ma abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuarle. Gli Stati membri che scelgono di avvalersi di tale facoltà non dovrebbero tuttavia impedire agli operatori economici o ai cittadini di fare affidamento sulle deroghe previste dal presente regolamento che si applicano in un altro Stato membro, e dovrebbero in particolare riconoscere le licenze, i certificati e le autorizzazioni la cui validità è stata prorogata dal presente regolamento.

(20)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia il rinvio dei termini stabiliti dalla normativa dell’Unione per il rinnovo e la proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e il rinvio di determinate verifiche e attività di formazione e addestramento periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l’epidemia di Covid-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

In considerazione dell’urgenza che le circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19 comportano, si è considerato opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(22)

A causa dell’improvvisa e imprevedibile natura dell’epidemia di Covid-19 è stato impossibile adottare le pertinenti misure in tempo utile. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto riguardare anche il periodo precedente la sua entrata in vigore. Data la natura di tali disposizioni, da un simile approccio non deriva una violazione del legittimo affidamento degli interessati.

(23)

Alla luce dell’esigenza imperativa di affrontare senza ritardo le circostanze causate dall’epidemia di Covid-19 nel settore dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne nonché della sicurezza marittima, concedendo al contempo, a seconda dei casi, agli Stati membri un periodo ragionevole di tempo per informare la Commissione nel caso in cui decidano di non applicare talune deroghe di cui al presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in modo da assicurare che sia limitata al minimo la durata di situazioni di incertezza giuridica che interessano molte autorità e numerosi operatori in diversi settori, in particolare nei casi in cui i termini pertinenti siano già scaduti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di determinate verifiche e attività di formazione e addestramento periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l’epidemia di Covid-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima.

Articolo 2

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE

1.   In deroga all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP), che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi in ciascun caso. I CIP restano validi per il medesimo periodo.

2.   La validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CIP di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente.

3.   La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.

4.   Fatte salve le attività transfrontaliere di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, del presente articolo, le misure adottate dagli Stati membri conformemente alle disposizioni delle direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, del presente articolo, nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 28 maggio 2020 restano valide.

5.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile la partecipazione ai corsi di formazione periodica o la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o i periodi di sette mesi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi, o entrambi i periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

6.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 5, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che restino impraticabili la partecipazione ai corsi di formazione periodica o il rilascio della relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE

1.   In deroga all’articolo 7 della direttiva 2006/126/CE e all’allegato I, punto 3, lettera d), di tale direttiva, la validità delle patenti di guida che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scandenza su di esse indicata.

2.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo 1. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

3.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le patenti di guida e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle patenti di guida impraticabile nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto al primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 4

Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014

1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 165/2014, le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 1 di tale articolo che avrebbero altrimenti dovuto o dovrebbero altrimenti effettuarsi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 in conformità di detto paragrafo sono da effettuarsi entro sei mesi dalla data in cui avrebbero altrimenti dovuto effettuarsi in conformità del suddetto articolo.

2.   In deroga all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente a norma del paragrafo 1 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte, al conducente si applica mutatis mutandis l’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento suddetto, a condizione che il conducente possa dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

3.   In deroga all’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda la sostituzione della carta del conducente a norma del paragrafo 4 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In deroga all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità di rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.

4.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile l’effettuazione di ispezioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente come richiesto dal regolamento (EU) n. 165/2014 anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o i termini applicabili per il rilascio di una nuova carta del conducente, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

5.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare ispezioni periodiche o rinnovare o sostituire carte del conducente e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi.

La Commissione pubblica la propria decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano le ispezioni periodiche, il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente impraticabile nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 come previsto al primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 5

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE

1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e l’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.

2.   In deroga all’articolo 8 della direttiva 2014/45/UE e l’allegato II, punto 8, di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi.

3.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile l’effettuazione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare i controlli tecnici o rilasciare la relativa certificazione e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano l’effettuazione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione impraticabile nel periodo compreso ta il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Lo Stato membro che abbia decisio di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al al primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 6

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009

1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l’autorità competente constati sulla base dei conti annuali e delle attestazioni di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per gli esercizi contabili che coprono interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 settembre 2020 che un’impresa di trasporto non soddisfa il requisito relativo all’idoneità finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento suddetto, il termine fissato dall’autorità competente durante tale periodo ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento non è superiore a dodici mesi.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora entro il 28 maggio 2020 constati che un’impresa di trasporto non soddisfa il requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, e abbia assegnato all’impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, l’autorità competente può prorogare tale termine, purché il termine non sia scaduto al 28 maggio 2020. Il termine così prorogato non può superare i dodici mesi.

Articolo 7

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità delle licenze comunitarie che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

2.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità degli attestati di conducente che in base alle disposizioni ivi contenute che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi.

3.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sei mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze comunitarie o gli attestati di conducente e, comunque, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente impraticabile nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma non deve ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 8

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la validità delle licenze comunitarie che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la decisione relativa alla domanda di autorizzazione di servizi regolari presentata dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 è adottata dall’autorità competente per l’autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. In deroga all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo relativamente a tale domanda conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo notificano all’autorità competente per l’autorizzazione la loro decisione in merito alla domanda entro tre mesi. Qualora l’autorità competente per l’autorizzazione non riceva risposta entro tre mesi, si considera che le autorità consultate abbiano prestato il loro accordo e l’autorità competente per l’autorizzazione può rilasciare l’autorizzazione. La proroga del termine a tre mesi per gli Stati membri di cui è stato richiesto l’accordo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, si applica alle domande ricevute dopo il 27 marzo 2020.

3.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati al paragrafo 1. Tale richiesta può riguardare i periodi compresi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sei mesi, o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze comunitarie e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle licenze comunitarie impraticabile nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto dal primo comma non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 9

Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/798

1.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo.

2.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la validità delle autorizzazioni di sicurezza che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi.

3.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell’articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati di sicurezza unici o prorogare il periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 10

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2004/49/CE

1.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di sicurezza in questione restano validi per il medesimo periodo.

2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. Le autorizzazioni di sicurezza in questione restano valide per il medesimo periodo.

3.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati o delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o i periodi di sei mesi di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati o le autorizzazioni di sicurezza e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 11

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2007/59/CE

1.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, la validità delle licenze che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi dalla data su di esse indicata.

2.   In deroga all’articolo 16 e agli allegati II e VII della direttiva 2007/59/CE, i termini relativi ai controlli periodici che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso. Le licenze di cui all’articolo 14 e i certificati di cui all’articolo 15 di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.

3.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze o l’effettuazione dei controlli periodici anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze o effettuare i controlli periodici e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche impraticabile nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto dal primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano invocato le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 12

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2012/34/UE

1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, qualora l’autorità preposta al rilascio della licenza abbia prescritto che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari, i termini relativi all’effettuazione del riesame a intervalli regolari che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi.

2.   In deroga all’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, la validità delle licenze temporanee che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi a partire dalla data di scadenza su di esse indicata.

3.   In deroga all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, l’autorità preposta al rilascio delle licenze decide sulle richieste presentate nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2020 e il 31 agosto 2020 entro nove mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni necessarie, in particolare le informazioni di cui all’allegato III di tale direttiva.

4.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile effettuare una revisione a intervalli regolari o porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze in casi in cui le licenze siano state precedentemente revocate anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

5.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze in casi in cui le licenze siano state precedentemente revocate e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 13

Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie a norma della direttiva 2012/34/UE in caso di non conformità ai requisiti di capacità finanziaria

In deroga all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, qualora constati, sulla base di una verifica di cui a tale disposizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, che un’impresa ferroviaria non è più in possesso dei requisiti in materia di capacità finanziaria di cui all’articolo 20 di tale direttiva, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 31 agosto 2020, decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell’impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell’impresa ferroviaria nei sei mesi successivi.

Articolo 14

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 96/50/CE

1.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 96/50/CE, i termini per sottoporsi alle visite mediche che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di conduzione di navi di persone soggette all’obbligo di sottoporsi agli esami medici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.

2.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile sottoporsi alle visite mediche anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo 1. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

3.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile sottoporsi alle visite mediche e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629

1.   In deroga all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei certificati dell’Unione per la navigazione interna che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi.

2.   In deroga all’articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei documenti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2018, che in base alle disposizioni del suddetto articolo sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi.

3.   Qualora ritenga, con ogni probabilità, impraticabile il rinnovo dei certificati dell’Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui al paragrafo 2 anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati o i documenti di cui al paragrafo 2 dell’Unione per la navigazione interna e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004, i termini per l’effettuazione della revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati fino al 30 novembre 2020.

2.   In deroga all’allegato III, parte B, punto 13.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, in caso di impossibilità di svolgere le esercitazioni nel 2020 entro gli intervalli ivi indicati, è necessario che dette esercitazioni siano effettuate almeno due volte nel corso del 2020, a distanza di non più di sei mesi l’una dall’altra.

3.   In deroga all’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.

4.   Ai fini delle prescrizioni di cui all’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, secondo cui le varie attività di addestramento in questione devono essere svolte almeno una volta ogni anno civile, le attività svolte nel 2021 durante il periodo autorizzato a norma del paragrafo 5 del presente articolo si considerano altresì effettuate nel 2020.

5.   Qualora ritenga che, con ogni probabilità continuerà a essere impraticabile oltre il 31 agosto 2020 effettuare le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento di cui all’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 3, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il termine, o i periodi di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 3, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

6.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi e dei termini di cui ai paragrafi 1 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 17

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2005/65/CE

1.   In deroga all’articolo 10 della direttiva 2005/65/CE, i termini per l’esecuzione del riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2020.

2.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 7, e all’allegato III della direttiva 2005/65/CE, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività di addestramento che in forza di tale allegato sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma comunque non oltre il 30 novembre 2020.

3.   Ai fini della prescrizione di cui all’allegato III della direttiva 2005/65/CE, secondo cui le attività di addestramento devono essere svolte almeno una volta ogni anno civile, le attività di addestramento svolte nel 2021 durante il periodo autorizzato a norma del paragrafo 4 del presente articolo si considerano altresì effettuate nel 2020.

4.   Qualora ritenga che con ogni probabilità continuerà a essere impraticabile effettuare riesami delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o attività di addestramento oltre il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare i periodi compresi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, i periodi di sei mesi indicati rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, i termini, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.

5.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini e delle scadenze di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare riesami delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o attività di addestramento e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 4 giugno 2020.

Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 5, si applicano dal 28 maggio 2020.

Il primo, secondo e terzo comma del presente articolo non incidono sugli effetti retroattivi disposti dagli articoli da 2 a 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 maggio 2020.

(2)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(3)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(4)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

(6)  Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

(7)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(8)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

(9)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(10)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(11)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(12)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(13)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

(14)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(15)  Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

(16)  Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

(17)  Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

(19)  Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).


27.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/25


REGOLAMENTO (UE) 2020/699 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di contenere l'epidemia di COVID-19, che è stata dichiarata pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020, gli Stati membri hanno messo in atto una serie di misure senza precedenti, in particolare misure riguardanti il confinamento e la distanziazione interpersonale.

(2)

Tali misure possono impedire alle società e alle società cooperative di adempiere ai loro obblighi legali previsti dal diritto societario nazionale e dell'Unione, in particolare rendendo considerevolmente difficile per loro tenere assemblee generali.

(3)

A livello nazionale, gli Stati membri hanno adottato misure di emergenza a sostegno delle società e delle società cooperative e che forniscono loro gli strumenti e la flessibilità necessari nelle attuali circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19. In particolare, molti Stati membri hanno consentito l'uso di strumenti e processi digitali per tenere le assemblee generali e hanno prorogato i termini per lo svolgimento delle assemblee generali nel 2020.

(4)

A livello dell'Unione, il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio (1) disciplina le società europee («SE») e il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio (2) disciplina le società cooperative europee («SCE»). Entrambi i regolamenti prescrivono che l'assemblea generale si tenga entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tenuto conto delle attuali circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19 è opportuno concedere una deroga temporanea a tale prescrizione. Poiché lo svolgimento delle assemblee generali è essenziale per garantire che decisioni giuridicamente obbligatorie o economicamente necessarie siano adottate in tempo utile, le SE e le SCE dovrebbero essere autorizzate a tenere le loro assemblee generali entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio purché esse abbiano luogo non oltre il 31 dicembre 2020. Trattandosi di una misura temporanea dovuta alle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, tale deroga dovrebbe applicarsi soltanto alle assemblee generali che devono avere luogo nel 2020.

(5)

Non vi sono poteri conferiti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per l'adozione del presente regolamento diversi da quelli di cui all'articolo 352.

(6)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire prevedere una soluzione temporanea di emergenza per le SE e le SCE che consenta loro di derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2157/2001 e del regolamento (CE) n. 1435/2003 riguardanti i tempi per lo svolgimento delle assemblee generali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)

Tenuto conto del fatto che il periodo di sei mesi di cui ai regolamenti (CE) n. 2157/2001 e (CE) n. 1435/2003 scadrà a maggio o giugno 2020 e dato che occorrerà tenere conto dei periodi di convocazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8)

Considerata tale urgenza, è stato ritenuto opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misura temporanea relativa alle assemblee generali delle società europee (SE)

Qualora, conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2157/2001, l'assemblea generale di una SE debba aver luogo nel 2020, la SE può, in deroga a tale disposizione, tenere tale assemblea entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio purché questa abbia luogo entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Misura temporanea relativa alle assemblee generali delle società cooperative europee (SCE)

Qualora, conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1435/2003, l'assemblea generale di una SCE debba aver luogo nel 2020, la SCE può, in deroga a tale disposizione, tenere tale assemblea entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio purché questa abbia luogo entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).


DIRETTIVE

27.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/27


DIRETTIVA (UE) 2020/700 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di tali direttive entro il 16 giugno 2019. Tuttavia, in conformità dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, gli Stati membri avevano la possibilità di prorogare il termine di recepimento di un anno.

(2)

Diciassette Stati membri hanno notificato alla Commissione e all'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea («Agenzia») di aver prorogato il termine di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 al 16 giugno 2020.

(3)

A causa della situazione straordinaria e imprevedibile venuta a crearsi con l'epidemia di COVID-19, alcuni di questi Stati membri stanno incontrando difficoltà a completare il lavoro legislativo entro i termini previsti per il recepimento e rischiano pertanto di non rispettarli. Questa lacuna potrebbe determinare un'incertezza giuridica per l'industria ferroviaria, le autorità nazionali e l'Agenzia per quanto riguarda la legislazione da applicarsi in tema di interoperabilità e sicurezza delle ferrovie. L'impossibilità di alcuni Stati membri di recepire le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 comporta conseguenze negative per il comparto ferroviario.

(4)

È essenziale garantire all'industria ferroviaria chiarezza e certezza del diritto, consentendo, ove opportuno, agli Stati membri di continuare ad applicare, per un periodo limitato a decorrere dal 16 giugno 2020, le direttive 2004/49/CE (4) e 2008/57/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5)

Dal momento che la COVID-19 si è sviluppata durante la fase finale dell'adozione delle misure nazionali di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo ulteriore per completare il procedimento di recepimento.

(6)

I termini per il recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 dovrebbero essere prorogati fino al 31 ottobre 2020. Le date di abrogazione delle direttive 2004/49/CE e 2008/57/CE, stabilite rispettivamente all'articolo 58 della direttiva (UE) 2016/797 e all'articolo 34 della direttiva (UE) 2016/798, dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

(7)

Sulla base della direttiva (UE) 2016/798 sono stati adottati vari atti delegati che corrispondono a precedenti termini di recepimento. Alla luce della situazione attuale, tali atti delegati devono essere allineati con il nuovo termine di recepimento.

(8)

Considerata l'urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dall'epidemia di COVID-19, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(9)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798.

(11)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva (UE) 2016/797

La direttiva (UE) 2016/797 è così modificata:

1)

all'articolo 54, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Al più tardi a decorrere dal 16 giugno 2019 l'Agenzia svolge i compiti in materia di autorizzazione ai sensi degli articoli 21 e 24 e i compiti di cui all'articolo 19 per quanto concerne le aree d'uso negli Stati membri che non hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2. In deroga agli articoli 21 e 24, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, possono continuare a rilasciare autorizzazioni ai sensi della direttiva 2008/57/CE fino al 16 giugno 2020. In deroga agli articoli 21 e 24, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2 bis, possono continuare a rilasciare autorizzazioni ai sensi della direttiva 2008/57/CE fino al 31 ottobre 2020.»;

2)

all'articolo 57 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento conformemente al paragrafo 2 possono prorogare ulteriormente tale termine fino al 31 ottobre 2020. Le relative misure di recepimento si applicano a decorrere da tale data. Tali Stati membri ne danno comunicazione all'Agenzia e alla Commissione entro il 29 maggio 2020.»;

3)

all'articolo 58, primo comma, la data «16 giugno 2020» è sostituita dalla data «31 ottobre 2020».

Articolo 2

Modifica della direttiva (UE) 2016/798

La direttiva (UE) 2016/798 è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Allineamento dei CSM con i termini riveduti

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 ai fini dell'allineamento delle date di applicazione degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, con il termine di recepimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis. La procedura di cui all'articolo 27 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente articolo.»;

2)

all'articolo 27 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   Il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 6 bis è conferito alla Commissione dal 28 maggio 2020 al 31 ottobre 2020.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.»;

4)

all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Al più tardi a decorrere dal 16 giugno 2019 l'Agenzia svolge i compiti di certificazione ai sensi dell'articolo 10 relativamente alle aree di esercizio negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2. In deroga all'articolo 10, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, possono continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE fino al 16 giugno 2020. In deroga all'articolo 10, le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 bis, possono continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE fino al 31 ottobre 2020.»;

5)

all'articolo 33 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento conformemente al paragrafo 2 possono prorogare ulteriormente tale termine fino al 31 ottobre 2020. Le relative misure di recepimento si applicano a decorrere da tale data. Tali Stati membri ne danno notifica all'Agenzia e alla Commissione entro il 29 maggio 2020.»;

6)

all'articolo 34, primo comma, la data «16 giugno 2020» è sostituita da «31 ottobre 2020».

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2020.

(2)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(3)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(4)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(5)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).


DECISIONI

27.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/31


DECISIONE (UE) 2020/701 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid‐19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di Covid‐19 ha effetti molto dannosi sulla stabilità economica e finanziaria delle regioni dell’allargamento e del vicinato. Nei paesi partner la bilancia dei pagamenti e la situazione di bilancio sono deboli e in rapido peggioramento e l’economia si sta avviando verso una recessione. Solidi motivi spingono a un intervento dell’Unione rapido e deciso a sostegno di tali economie. La presente decisione interessa pertanto dieci paesi partner: Repubblica d’Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (*), Montenegro e Repubblica di Macedonia del Nord nella regione dell’allargamento; Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina nel vicinato orientale e Regno hascemita di Giordania e Repubblica tunisina nel vicinato meridionale («paesi partner»).

(2)

Il carattere urgente dell’assistenza è connesso alla necessità immediata per i paesi partner di ottenere fondi a integrazione di quelli che saranno forniti mediante altri strumenti dell’Unione, dalle istituzioni finanziarie internazionali, dagli Stati membri e da altri donatori bilaterali. Ciò è necessario al fine di consentire un margine di manovra a breve termine che consenta alle autorità dei paesi partner di attuare misure volte a contrastare le ripercussioni economiche della pandemia di Covid‐19.

(3)

Le autorità di ciascun paese partner e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno già concordato un programma che sarà sostenuto da un accordo di credito con l’FMI o prevedibilmente concorderanno a breve tale programma.

(4)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno alla bilancia dei pagamenti non vincolato e non specifico, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario parallelamente a un accordo di credito non precauzionale con l’FMI che è soggetto a un programma concordato di riforme economiche. Nel contesto della pandemia di Covid‐19 l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere disponibile anche per i paesi partner che beneficiano di finanziamenti di emergenza provenienti dall’FMI, che possono essere erogati senza azioni preliminari e/o condizionalità, ad esempio attraverso lo strumento di finanziamento rapido (Rapid Financing Instrument). Tale assistenza dovrebbe pertanto essere di durata più breve, limitata a due erogazioni e volta a sostenere l’attuazione di un programma di intervento contenente una serie limitata di misure di riforma.

(5)

Il sostegno finanziario dell’Unione a favore dei paesi partner è coerente con le politiche dell’Unione di allargamento e di vicinato.

(6)

In quanto paesi in fase di adesione o preadesione o interessati dalla politica europea di vicinato, i paesi partner sono ammissibili a ricevere l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

(7)

Poiché si prevede che, a causa del rapido peggioramento, il fabbisogno di finanziamenti esterni dei paesi partner sia di gran lunga superiore alle risorse che saranno fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, si ritiene che, nelle circostanze eccezionali attuali, la concessione di un’assistenza macrofinanziaria da parte dell’Unione sia una risposta appropriata alla richiesta dei paesi partner di sostenere la loro stabilizzazione economica. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo di credito con l’FMI.

(8)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi partner, sostenendo così un rinnovato sviluppo economico e sociale.

(9)

L’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione si basa su una stima preliminare del fabbisogno di finanziamento esterno residuo di ciascun paese partner e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza tiene conto anche della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione.

(10)

La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.

(11)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti dei paesi partner. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.

(12)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sostenga l’impegno dei paesi partner nei confronti dei valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il loro impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(13)

La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte dei paesi partner, di meccanismi democratici effettivi, compresi un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e l’assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche nei paesi partner e promuovano riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e il risanamento di bilancio. La Commissione e il SEAE dovrebbero sottoporre a un monitoraggio regolare il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi.

(14)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, i paesi partner dovrebbero adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. È inoltre opportuno prevedere controlli da parte della Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti e l’esercizio delle competenze da parte della Procura europea.

(15)

L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio.

(16)

Gli importi delle dotazioni richieste per l’assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(17)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(18)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(19)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d’intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità dei paesi partner sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011 per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione a ciascun paese partner, si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione del protocollo d’intesa con il Montenegro e alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa con gli altri paesi partner contemplati dalla presente decisione e, rispettivamente, a ciascuna di tali procedure per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento di tale assistenza.

(20)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire sostenere le economie dei paesi partner che stanno attualmente attraversando situazioni di bilancia dei pagamenti e fiscali sfavorevoli e in rapido peggioramento, con economie che stanno andando in recessione, in conseguenza della pandemia di Covid‐19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

Considerata l’urgenza dovuta alle circostanze eccezionali provocate dalla pandemia di Covid‐19 e alle relative conseguenze economiche, è stato considerato opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(22)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione mette a disposizione della Repubblica d’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Georgia, del Regno hascemita di Giordania, del Kosovo, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, della Repubblica tunisina e dell’Ucraina («paesi partner») assistenza macrofinanziaria («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») per un importo totale massimo di 3 miliardi di EUR al fine di sostenere la stabilizzazione economica dei paesi partner e un programma sostanziale di riforme. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno urgente di sostegno alla bilancia dei pagamenti dei paesi partner individuato nel programma sostenuto dall’FMI ed è resa disponibile come segue:

a)

180 milioni di EUR per la Repubblica d’Albania;

b)

250 milioni di EUR per la Bosnia-Erzegovina;

c)

150 milioni di EUR per la Georgia;

d)

200 milioni di EUR per il Regno hascemita di Giordania;

e)

100 milioni di EUR per il Kosovo;

f)

100 milioni di EUR per la Repubblica di Moldova;

g)

60 milioni di EUR per il Montenegro;

h)

160 milioni di EUR per la Repubblica di Macedonia del Nord;

i)

600 milioni di EUR per la Repubblica tunisina;

j)

1,2 miliardi di EUR per l’Ucraina.

2.   L’intero importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogato a ciascun paese partner sotto forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell’Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e a prestarli al paese partner. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l’FMI e il paese partner. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni.

4.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

5.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, il fabbisogno di finanziamento del paese partner diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo l’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2

1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte del paese partner, di meccanismi democratici effettivi — compresi un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto — e dei diritti umani.

2.   La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (3).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità di ciascun paese partner, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dal paese partner con il sostegno dell’FMI.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche nei paesi partner, anche ai fini del ricorso all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità di ciascun paese partner separatamente («accordo di prestito»).

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche del paese partner siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e con il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni previste al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in due rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.

2.   Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (4).

3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la condizione preliminare di cui all’articolo 2;

b)

un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un accordo di credito non cautelare con l’FMI;

c)

l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d’intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata.

4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento.

5.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla banca centrale del paese partner. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d’intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al ministero delle Finanze come beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano trasformazione delle scadenze a carico dell’Unione, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono, e qualora il paese partner ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e il paese partner ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità, o di parte, dei prestiti iniziali o può procedere a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione.

4.   Tutte le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico del paese partner.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

2.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata in gestione diretta.

3.   L’accordo di prestito contiene disposizioni:

a)

che assicurano che il paese partner verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (6) e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata riguardante la Procura europea, il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9). A tal fine, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è espressamente autorizzato a svolgere indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto, comprese operazioni di informatica forense e colloqui;

c)

che autorizzano espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul posto;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, comprese le verifiche contabili documentali e sul posto, come le valutazioni operative;

e)

che assicurano che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, il paese partner è stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; e

f)

che assicurano che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico del paese partner.

4.   Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni del paese partner che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione per il Montenegro è applicato l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, mentre all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione per gli altri paesi partner contemplati dalla presente decisione è applicato l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. La relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive dei paesi partner, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio dei paesi partner e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articol o 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 maggio 2020.

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(3)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(7)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).


II Atti non legislativi

DECISIONI

27.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/38


DECISIONE (UE) 2020/702 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2020

che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalla decisione (UE) 2020/556 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2020/430 (1) del Consiglio ha introdotto una deroga di un mese all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio (2) per quanto riguarda le decisioni di ricorrere alla procedura scritta normale, allorché tali decisioni sono adottate dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper). Tale deroga era prevista fino al 23 aprile 2020.

(2)

La decisione (UE) 2020/430 dispone che, qualora le circostanze eccezionali continuino a giustificarla, il Consiglio può prorogare tale decisione. Il 21 aprile 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/556 (3), la deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dal 23 aprile 2020. Tale deroga scade il 23 maggio 2020.

(3)

Dato il protrarsi delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di Covid-19 e il mantenimento di una serie di misure straordinarie di prevenzione e di contenimento adottate dagli Stati membri, è necessario prorogare la deroga di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430, prorogata dalla decisione (UE) 2020/556, per un ulteriore periodo di tempo limitato fino al 10 luglio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430, prorogata dalla decisione (UE) 2020/556, è prorogata ulteriormente fino al 10 luglio 2020.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno dell’adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, del 23 marzo 2020, recante deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nell’Unione (GU L 88 I del 24.3.2020, pag. 1).

(2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

(3)  Decisione (UE) 2020/556 del Consiglio, del 21 aprile 2020, che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di Covid-19 nell’Unione (GU L 128 I del 23.4.2020, pag. 1).