ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 156

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
19 maggio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/665 della Commissione, del 13 maggio 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Jaén (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/666 della Commissione, del 18 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 per quanto riguarda il rinnovo delle designazioni e la sorveglianza e il monitoraggio degli organismi notificati ( 1 )

2

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione, del 6 maggio 2020, che modifica la decisione 2012/688/UE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz [notificata con il numero C(2020) 2816]  ( 1 )

6

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio

13

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/669 della Commissione, del 18 maggio 2020, che modifica la decisione di esecuzione 2013/801/UE per quanto riguarda l’affidamento all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti dell’attuazione del fondo per l’innovazione

20

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2020 del comitato APE istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, del 28 aprile 2020, che adotta il regolamento di procedura per la mediazione, il regolamento di procedura per l’arbitrato e il codice di condotta degli arbitri [2020/670]

22

 

*

Decisione n. 2/2020 del comitato APE istituito dall’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, del 28 aprile 2020, relativa all’adozione dell’elenco degli arbitri [2020/671]

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/665 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aceite de Jaén» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Aceite de Jaén» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Aceite de Jaén» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Aceite de Jaén» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

a nome della president

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 30 del 29.1.2020, pag. 9.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


19.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/666 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 per quanto riguarda il rinnovo delle designazioni e la sorveglianza e il monitoraggio degli organismi notificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione (3) stabilisce un’interpretazione uniforme dei principali elementi dei criteri di designazione degli organismi notificati definiti dalle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.

(2)

La pandemia di Covid-19 e la relativa crisi sanitaria pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e per gli altri soggetti operanti nel campo dei dispositivi medici. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze straordinarie che hanno un impatto considerevole su diversi ambiti contemplati dal quadro normativo dell’Unione per i dispositivi medici, quali ad esempio la designazione e l’attività degli organismi notificati e la disponibilità nell’Unione di dispositivi medici di vitale importanza.

(3)

Nel contesto della pandemia di Covid-19 è stato adottato il regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di rinviare di un anno l’applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che avrebbero altrimenti iniziato ad applicarsi a decorrere dal 26 maggio 2020, compresa la disposizione che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.

(4)

Di conseguenza, gli organismi notificati designati ai sensi di tali direttive potranno certificare i dispositivi medici per un anno in più, fino al 25 maggio 2021. Per un numero considerevole di tali organismi notificati le designazioni scadranno tuttavia tra il 26 maggio 2020 e il 25 maggio 2021. In assenza di una designazione valida, tali organismi notificati non potrebbero più rilasciare certificati o garantire che questi restino validi, il che costituisce una condizione necessaria affinché un dispositivo medico possa essere legittimamente immesso sul mercato o messo in servizio.

(5)

Per evitare carenze di dispositivi medici di vitale importanza, è pertanto essenziale che gli organismi notificati attualmente designati a norma delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE possano continuare a operare fino a quando diventerà applicabile il nuovo quadro normativo per i dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 stabilisce norme e obblighi procedurali per il rinnovo della designazione quale organismo notificato, cui devono conformarsi le autorità designanti degli Stati membri secondo quanto stabilito dalle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.

(7)

Le circostanze straordinarie venutesi a creare con la pandemia di Covid-19 hanno un impatto considerevole sull’attività degli organismi notificati, degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda il rinnovo del processo di designazione. In particolare le restrizioni di viaggio e le misure di sanità pubblica imposte dagli Stati membri, come gli obblighi di distanziamento sociale, la maggiore domanda di risorse per combattere la pandemia di Covid-19 e la relativa crisi sanitaria pubblica impediscono ai soggetti pertinenti di effettuare il processo di designazione conformemente alle norme e agli obblighi procedurali stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013. In conseguenza dei rinvii dell’applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e dell’abrogazione delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, è necessario rinnovare le designazioni degli organismi notificati che altrimenti scadrebbero prima che diventi applicabile il nuovo quadro normativo per i dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745. L’adozione di tali rinnovi delle designazioni deve avvenire in presenza di vincoli temporali importanti. Tali vincoli non potevano ragionevolmente essere previsti al momento dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013.

(8)

Tenuto conto delle sfide senza precedenti causate dalla pandemia di Covid-19, della complessità dei compiti per quanto riguarda il rinnovo della designazione degli organismi notificati, nonché della necessità di prevenire possibili carenze di dispositivi medici di vitale importanza nell’Unione, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 per quanto riguarda il rinnovo delle designazioni quale organismo notificato. Ciò dovrebbe consentire alle autorità designanti, nel contesto della pandemia di Covid-19 e della relativa crisi sanitaria pubblica, di derogare alle procedure di cui all’articolo 3 del succitato regolamento al fine di garantire l’agevole e tempestivo rinnovo di una designazione prima della scadenza.

(9)

Per garantire la sicurezza e la salute dei pazienti, è opportuno limitare tali deroghe al rinnovo delle designazioni quale organismo notificato già concesse, per le quali il processo di designazione sia stato effettuato in precedenza e abbia incluso una valutazione completa dell’organismo notificato e delle relative attività di sorveglianza e monitoraggio. Tali rinnovi delle designazioni dovrebbero avere carattere temporaneo ed essere adottati prima della scadenza del periodo di validità della rispettiva designazione precedente. Essi dovrebbero perdere validità al più tardi il giorno in cui saranno abrogate le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. Quando decide in merito al rinnovo di una designazione, l’autorità designante dovrebbe effettuare una valutazione dell’organismo notificato al fine di verificare che esso abbia mantenuto la competenza e la capacità di svolgere i compiti per i quali è stato designato. Tale valutazione dovrebbe includere l’analisi di documenti e attività relativi all’organismo notificato, che consentano all’autorità designante di verificare il ricorrere dei criteri di designazione stabiliti dalle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013.

(10)

Le circostanze straordinarie venutesi a creare con la pandemia di Covid-19 hanno un impatto anche sulle attività di sorveglianza e monitoraggio relative agli organismi notificati. In particolare tali circostanze potrebbero impedire all’autorità designante di uno Stato membro di effettuare valutazioni in loco di sorveglianza e audit osservati per un certo periodo di tempo. Al fine di garantire un livello minimo di controllo e monitoraggio degli organismi notificati, durante tale periodo di tempo le autorità designanti dovrebbero tuttavia adottare misure volte a garantire un adeguato livello di sorveglianza, per quanto possibile in tali circostanze, nonché valutare un congruo numero di revisioni relative alle valutazioni cliniche del fabbricante condotte dall’organismo notificato e un congruo numero di revisioni di fascicoli. Le autorità designanti dovrebbero esaminare le eventuali modifiche intervenute relativamente alle prescrizioni generali e organizzative di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 dall’ultima valutazione in loco, nonché le attività successivamente svolte dall’organismo notificato nell’ambito della sua designazione.

(11)

Al fine di garantire la trasparenza e di accrescere la fiducia reciproca, le autorità designanti dovrebbero inoltre essere tenute a notificarsi reciprocamente e a notificare alla Commissione, mediante il sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), tutte le decisioni relative al rinnovo di una designazione quale organismo notificato prese senza ricorrere alle procedure di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013. Tali notifiche dovrebbero comprendere le motivazioni delle decisioni sul rinnovo prese dall’autorità designante. La Commissione dovrebbe avere facoltà di chiedere all’autorità designante di fornirle i risultati della valutazione a sostegno della decisione di rinnovare la designazione di un organismo notificato, come pure gli esiti delle correlate attività di sorveglianza e monitoraggio, comprese quelle di cui all’articolo 5 del succitato regolamento di esecuzione. In caso di dubbi sulla competenza dell’organismo notificato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di esaminare il singolo caso.

(12)

Conformemente alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, spetta agli Stati membri decidere in merito alle designazioni quale organismo notificato. Tale competenza si estende anche alle decisioni relative al rinnovo di una designazione, comprese quelle che uno Stato membro potrebbe prendere conformemente al presente regolamento di esecuzione.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i dispositivi medici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE.

(15)

Alla luce dell’esigenza imperativa di affrontare immediatamente la crisi sanitaria pubblica correlata alla pandemia di Covid-19, il presente regolamento di esecuzione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6.   In deroga al paragrafo 2, durante il periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 25 maggio 2021, l’autorità designante di uno Stato membro può decidere, in caso di circostanze straordinarie venutesi a creare con la pandemia di Covid-19 e a seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) che rinvia l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), di rinnovare una designazione quale organismo notificato senza ricorrere alle procedure di cui all’articolo 3.

Al fine di decidere in merito al rinnovo di una designazione quale organismo notificato conformemente al primo comma, l’autorità designante effettua una valutazione volta a verificare che l’organismo notificato abbia mantenuto la competenza e la capacità di svolgere i compiti per i quali è stato designato.

Le decisioni relative al rinnovo di una designazione quale organismo notificato a norma del presente paragrafo sono adottate prima della scadenza del periodo di validità della designazione precedente e perdono automaticamente validità al più tardi il 26 maggio 2021.

L’autorità designante notifica alla Commissione, fornendo motivazioni di merito, la propria decisione relativa al rinnovo di una designazione quale organismo notificato a norma del presente paragrafo mediante il sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

La Commissione ha facoltà di chiedere all’autorità designante di fornirle i risultati della valutazione a sostegno della decisione di rinnovo della designazione quale organismo notificato presa a norma del presente paragrafo, come pure gli esiti delle correlate attività di sorveglianza e monitoraggio, comprese quelle di cui all’articolo 5.

(*1)  Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 18)."

(*2)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo e al secondo comma, in caso di circostanze eccezionali legate alla pandemia di Covid-19 che impediscono temporaneamente all’autorità designante di uno Stato membro di effettuare valutazioni in loco di sorveglianza e audit osservati, essa adotta misure volte a garantire un adeguato livello di sorveglianza, per quanto possibile in tali circostanze, oltre a valutare un congruo numero di revisioni condotte dall’organismo notificato e relative alla documentazione tecnica, comprese le valutazioni cliniche, del fabbricante. Tale autorità designante esamina le eventuali modifiche intervenute relativamente alle prescrizioni generali e organizzative di cui all’allegato II dall’ultima valutazione in loco, nonché le attività successivamente svolte dall’organismo notificato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

(2)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 8).

(4)  Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 18).

(5)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).


DECISIONI

19.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/667 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2020

che modifica la decisione 2012/688/UE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz

[notificata con il numero C(2020) 2816]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (1)(decisione spettro radio), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2012/688/UE della Commissione (2) ha armonizzato le condizioni tecniche per l’uso delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione, principalmente i servizi a banda larga senza fili per gli utilizzatori finali.

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri sono tenuti ad aiutare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ad aggiornare periodicamente le loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro radio in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

(3)

La comunicazione della Commissione dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (4) stabilisce nuovi obiettivi di connettività per l’Unione, che dovranno essere raggiunti attraverso il dispiegamento e l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità. A tal fine, la comunicazione della Commissione dal titolo «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione» (5) individua la necessità di un’azione a livello dell’UE, comprese l’individuazione e l’armonizzazione dello spettro per il 5G, sulla base del parere del gruppo «Politica dello spettro radio» (Radio Spectrum Policy Group, RSPG), al fine di garantire una copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre entro il 2025.

(4)

Nei due pareri (del 16 novembre 2016 (6) e del 30 gennaio 2019 (7)) sulla «strategic roadmap towards 5G for Europe» (tabella di marcia strategica verso il 5G per l’Europa), l’RSPG ha individuato la necessità di garantire che le condizioni tecniche e di regolamentazione per tutte le bande già armonizzate per le reti mobili siano adatte al 5G. Tra queste bande rientra la banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata.

(5)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 12 luglio 2018 la Commissione ha incaricato la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per determinate bande di frequenze armonizzate a livello dell’UE, compresa la banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata, e di elaborare condizioni tecniche armonizzate meno restrittive, adatte per i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G).

(6)

Il 5 luglio 2019 la CEPT ha presentato la sua relazione (relazione 72 della CEPT), nella quale ha proposto condizioni tecniche armonizzate a livello dell’UE per la banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata in termini di assetto delle frequenze, e una Block Edge Mask (maschera relativa ai blocchi di frequenze), adatte per l’uso della banda con i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G). La relazione 72 della CEPT conclude che è possibile eliminare la banda di guardia di 300 kHz al limite di frequenza inferiore e superiore dell’assetto delle frequenze.

(7)

Si noti che il settore spurio per le stazioni di base nella banda di frequenze2 110-2 170 MHz inizia a 10 MHz dall’estremità della banda.

(8)

La relazione 72 della CEPT riguarda sia i sistemi di antenne attive sia i sistemi di antenne non attive, utilizzati in sistemi in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. Essa regola la coesistenza di questi sistemi all’interno della banda e con servizi nelle bande adiacenti (ad esempio, servizi spaziali al di sotto di 2 110 MHz e al di sopra di 2 200 MHz). Qualsiasi nuovo uso della banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata dovrebbe continuare a proteggere i servizi esistenti nelle bande di frequenze adiacenti.

(9)

Le conclusioni della relazione 72 della CEPT dovrebbero essere applicate in tutta l’Unione e attuate dagli Stati membri immediatamente, così da promuovere la disponibilità e l’uso della banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata per la diffusione del 5G, rispettando allo stesso tempo i principi della neutralità tecnologica e dei servizi.

(10)

La nozione di «designare e mettere a disposizione la banda di frequenze 2 GHz accoppiata» nel contesto della presente decisione fa riferimento alle seguenti fasi: i) l’adeguamento del quadro giuridico nazionale sull’assegnazione delle frequenze al fine di includere l’uso previsto di tale banda nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione; ii) l’avvio di tutte le misure necessarie per garantire la coesistenza con l’uso attuale in tale banda, per quanto necessario; iii) l’avvio di misure appropriate, accompagnate se del caso dall’avvio di un processo di consultazione dei portatori di interessi, al fine di consentire l’uso di tale banda conformemente al quadro giuridico applicabile a livello dell’Unione, comprese le condizioni tecniche armonizzate di cui alla presente decisione.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero disporre, se giustificato, di un periodo di tempo sufficiente per adeguare le licenze esistenti ai parametri generali delle nuove condizioni tecniche.

(12)

Gli accordi transfrontalieri tra Stati membri e con paesi terzi possono essere necessari per consentire agli Stati membri di attuare i parametri stabiliti dalla presente decisione in modo da evitare interferenze dannose, migliorare l’efficienza dello spettro e impedire la frammentazione dell’uso dello spettro.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/688/UE.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/688/UE è così modificata:

1)

all’articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, la banda terrestre 2 GHz accoppiata per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, nel rispetto dei parametri stabiliti nell’allegato della presente decisione.

2.   Fino al 1o gennaio 2026 gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i parametri generali di cui alla sezione B dell’allegato per quanto riguarda i diritti d’uso delle reti di comunicazioni elettroniche terrestri dello spettro nella banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata esistenti alla data di entrata in vigore della presente decisione, nella misura in cui l’esercizio di tali diritti non impedisce l’uso di tale banda in base all’allegato, fatta salva la domanda del mercato.»;

2)

all’articolo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione della presente decisione entro il 30 aprile 2021.»;

3)

l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2020

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 84).

(3)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» [COM(2016) 587 final].

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione» [COM(2016) 588 final].

(6)  Documento RSPG16-032 final del 9 novembre 2016, «Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G) (RSPG 1st opinion on 5G)» (tabella di marcia strategica verso il 5G per l’Europa: opinione sugli aspetti relativi allo spettro per i sistemi senza fili di prossima generazione (5G) (1o parere sul 5G dell’RSPG)].

(7)  Documento RSPG19-007 final del 30 gennaio 2019, «Strategic Spectrum Roadmap Towards 5G for Europe: Opinion on 5G implementation challenges (RSPG 3rd opinion on 5G)» (tabella di marcia per lo spettro verso il 5G per l’Europa: parere sulle sfide legate all’attuazione del 5G (3o parere sul 5G dell’RSPG).


ALLEGATO

«LLEGATO

PARAMETRI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

A.   DEFINIZIONI

Sistemi di antenne attive (active antenna systems, AAS): una stazione di base e un sistema di antenne la cui ampiezza e/o fase tra gli elementi dell’antenna sono continuamente modificate, dando luogo ad un diagramma d’antenna che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nelle stazioni di base AAS il sistema di antenne è integrato come parte del sistema o del prodotto della stazione di base.

Sistemi di antenne non attive (non-active antenna systems, non-AAS): una stazione di base e un sistema di antenne che forniscono uno o più connettori di antenna collegati ad uno o più elementi dell’antenna passiva progettati separatamente per l’emissione delle onde radio. L’ampiezza e la fase dei segnali verso gli elementi dell’antenna non sono continuamente modificate in risposta a cambiamenti a breve termine dell’ambiente radio.

Potenza isotropica equivalente irradiata (equivalent isotropically radiated power, EIRP): il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropica (guadagno assoluto o isotropico).

Potenza totale irradiata (total radiated power, TRP): misura della potenza irradiata da un’antenna composita. È pari alla potenza totale condotta in ingresso nella matrice di antenne, cui sono sottratte le eventuali perdite che si verificano nella matrice. La TRP è l’integrale della potenza trasmessa in differenti direzioni in tutta la sfera di irradiazione, come indicato nella formula:

Image 1

dove P(θ,φ) è la potenza irradiata da una matrice di antenne nella direzione (θ,φ), data dalla formula:

P(θ, φ) = PTxg(θ, φ)

dove PTx rappresenta la potenza condotta (misurata in watt) in ingresso nella matrice e g(θ,φ) rappresenta il guadagno direzionale della matrice lungo la direzione (θ, φ).

B.   PARAMETRI GENERALI

All’interno della banda terrestre 2 GHz accoppiata l’assetto delle frequenze è il seguente:

1)

la modalità di funzionamento duplex è la duplex a divisione in frequenza (Frequency Division Duplex, FDD). La spaziatura duplex è di 190 MHz, con trasmissione della stazione terminale (FDD uplink) nella semibanda inferiore che va da 1 920 MHz a 1 980 MHz (“banda inferiore”) e trasmissione della stazione di base (FDD downlink) nella semibanda superiore che va da 2 110 MHz a 2 170 MHz (“banda superiore”).

2)

I blocchi sono assegnati secondo multipli di 5 MHz (1). Il limite inferiore di frequenza di un blocco assegnato nella banda inferiore di 1 920-1 980 MHz è allineato o spaziato a multipli di 5 MHz dalla sua estremità inferiore di 1 920 MHz. Il limite inferiore di frequenza di un blocco assegnato nella banda superiore di 2 110-2 170 MHz è allineato o spaziato a multipli di 5 MHz dalla sua estremità inferiore di 2 110 MHz. Un blocco assegnato può anche avere dimensioni comprese nella gamma 4,8-5 MHz, purché rientri nei confini di un blocco di 5 MHz, come sopra definito.

3)

La banda inferiore di 1 920-1 980 MHz o porzioni di essa può essere utilizzata per il funzionamento solo uplink (2), senza spettro accoppiato entro la banda superiore di 2 110-2 170 MHz.

4)

La banda superiore di 2 110-2 170 MHz o porzioni di essa può essere utilizzata per il funzionamento in solo downlink (3) senza spettro accoppiato entro la banda inferiore di 1 920-1 980 MHz.

5)

La trasmissione delle stazioni di base e delle stazioni terminali rispetta le condizioni tecniche di cui rispettivamente alla parte C e alla parte D.

C.   CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI DI BASE — BLOCK EDGE MASK

I seguenti parametri tecnici per le stazioni di base, detti “block edge mask” (BEM), sono una componente essenziale delle condizioni indispensabili per garantire la coesistenza di reti vicine in assenza di accordi bilaterali o multilaterali fra gli operatori di tali reti vicine. Possono essere utilizzati anche parametri tecnici meno rigorosi, se concordati tra tutti gli operatori di dette reti, a condizione che gli operatori continuino a rispettare le condizioni tecniche per la protezione di altri servizi, applicazioni o reti e gli obblighi derivanti dal coordinamento transfrontaliero.

La BEM consiste di diversi elementi indicati nella tabella 1. Il limite di potenza in blocco si applica ad un blocco assegnato ad un operatore. Costituiscono elementi fuori blocco il limite di potenza della baseline, destinato a proteggere lo spettro di altri operatori, e il limite di potenza della regione di transizione, che consente il roll-off del filtro dal limite di potenza in blocco a quello della baseline.

I limiti di potenza sono forniti separatamente per i non-AAS e gli AAS. Per i non-AAS, i limiti di potenza si applicano alla EIRP media. Per gli AAS, i limiti di potenza si applicano alla TRP (4) media. La EIRP media o la TRP media è calcolata effettuando la media su un intervallo di tempo e su una data larghezza di banda di frequenza. Sul piano del tempo, la EIRP media o la TRP media è calcolata sulle porzioni attive di emissione del segnale e corrisponde ad una regolazione unica del comando di potenza. Sul piano della frequenza, la EIRP media o la TRP media è determinata sulla larghezza di banda di frequenza indicata nelle successive tabelle 2, 3 e 4 (5). In generale e salvo disposizione contraria, i limiti di potenza della BEM corrispondono alla potenza aggregata irradiata dal dispositivo considerato comprese tutte le antenne di trasmissione, salvo nel caso dei requisiti per la baseline e la transizione per le stazioni di base non-AAS, che sono indicati per antenna.

Block Edge Mask (BEM)

Image 2

Tabella 1

Definizione degli elementi BEM

Elemento della BEM

Definizione

In blocco

Si riferisce al blocco per il quale si deriva la BEM.

Baseline

Spettro nella banda di frequenze in FDD downlink utilizzato per i servizi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (WBB ECS), escluso il blocco assegnato all’operatore e le corrispondenti regioni di transizione.

Regione di transizione

Spettro in FDD downlink compreso tra 0 e 10 MHz al di sotto e tra 0 e 10 MHz al di sopra del blocco assegnato all’operatore. Le regioni di transizione non si applicano al di sotto di 2 110 MHz o al di sopra di 2 170 MHz.


Tabella 2

Limiti di potenza in blocco per stazioni di base non-AAS e AAS

Elemento della BEM

Gamma di frequenze

Limite della EIRP per non-AAS

Limite della TRP per AAS

In blocco

Blocco assegnato all’operatore

Non obbligatorio

Qualora lo Stato membro fissi un limite superiore, può essere applicato un valore pari a 65 dBm/(5 MHz) per antenna.

Non obbligatorio

Qualora lo Stato membro fissi un limite superiore, può essere applicato un valore pari a 57 dBm/(5 MHz) per cella  (6).

Nota esplicativa per la tabella 2

Il corrispondente limite della TRP in blocco è determinato secondo gli orientamenti di cui a ETSI TS 138 104 V15.6.0, allegato F, sezioni F.2 e F.3, sulla base di un guadagno di antenna di 17 dBi e di un totale di otto elementi dell’antenna formanti un fascio (fattore di scala di 9 dB):

65 dBm/(5 MHz) – 17 dBi + 9 dB = 57 dBm/(5 MHz).

Tabella 3

Limiti di potenza fuori blocco della baseline per stazioni di base non-AAS e AAS

Elemento della BEM

Gamma di frequenze entro la FDD downlink

Limite della EIRP media per non–AAS per antenna  (7)

Limite della TRP media per AAS per cella  (8)

Larghezza di banda

Baseline

Frequenze a oltre 10 MHz di distanza dall’estremità inferiore o superiore del blocco

9 dBm

1 dBm

5 MHz


Tabella 4

Limiti di potenza fuori blocco nella regione di transizione per stazioni di base non-AAS e AAS

Elemento della BEM

Gamma di frequenze entro la FDD downlink

Limite della EIRP media per non–AAS per antenna  (9)

Limite della TRP media per AAS per cella  (10)

Larghezza di banda

Regione di transizione

Da –10 a –5 MHz dall’estremità inferiore del blocco

11 dBm

3 dBm

5 MHz

Da –5 a 0 MHz dall’estremità inferiore del blocco

16,3 dBm

8 dBm

5 MHz

Da 0 a +5 MHz dall’estremità superiore del blocco

16,3 dBm

8 dBm

5 MHz

Da +5 a +10 MHz dall’estremità superiore del blocco

11 dBm

3 dBm

5 MHz

Nota esplicativa per le tabelle 3 e 4

In linea con la normalizzazione della potenza condotta generata dalle emissioni indesiderate (TRP) per le stazioni di base AAS di cui a ETSI TS 138 104 (V15.6.0), allegato F, sezioni F.2 e F.3, i limiti della TRP fuori blocco sono fissati ad un valore corrispondente ad un totale di otto elementi di antenna formanti un fascio, con una differenza di 8 dB tra AAS e non-AAS, come nel caso in blocco.

D.   CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI TERMINALI

Tabella 5

Limite di potenza in blocco della stazione terminale

Potenza media massima in blocco  (11)

24 dBm

Nota esplicativa per la tabella 5

Gli Stati membri possono allentare questo limite per impieghi specifici, ad esempio per stazioni terminali fisse situate nelle zone rurali, purché non sia compromessa la protezione degli altri servizi, delle altre applicazioni o delle altre reti e siano rispettati gli obblighi derivanti dal coordinamento transfrontaliero.

»

(1)  Poiché la spaziatura tra i canali UMTS è di 200 kHz, la frequenza centrale del blocco assegnato per l’UMTS può essere posta in offset di 100 kHz dal centro del blocco nell’assetto delle frequenze.

(2)  Ad esempio, l’uplink supplementare (supplemental uplink, SUL).

(3)  Ad esempio, il downlink supplementare (supplemental downlink, SDL).

(4)  La TRP misura la potenza effettivamente irradiata dall’antenna. Per le antenne isotropiche la EIRP e la TRP sono equivalenti.

(5)  La larghezza di banda effettiva degli apparecchi di misura utilizzati per i test di conformità può risultare inferiore alla larghezza di banda specificata nelle tabelle.

(6)  In una stazione di base multisettoriale il limite di potenza irradiata AAS si applica a ciascuno dei singoli settori.

(7)  Il livello della BEM non-AAS è fissato per antenna e si applica alla configurazione della stazione di base con un massimo di quattro antenne per settore.

(8)  In una stazione di base multisettoriale il limite di potenza irradiata AAS si applica a ciascuno dei singoli settori.

(9)  Il livello della BEM non-AAS è fissato per antenna e si applica alla configurazione della stazione di base con un massimo di quattro antenne per settore.

(10)  In una stazione di base multisettoriale il limite di potenza irradiata AAS si applica a ciascuno dei singoli settori.

(11)  Questo limite di potenza è specificato come EIRP per stazioni terminali destinate ad essere fisse o installate e come TRP per stazioni terminali destinate ad essere mobili o nomadi. Per le antenne isotropiche la EIRP e la TRP sono equivalenti. Si riconosce che questo valore può essere soggetto ad una tolleranza stabilita nelle norme armonizzate per tener conto del funzionamento in condizioni ambientali estreme e della dispersione di produzione.


19.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/668 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2020

relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

(2)

Con il mandato M/031, intitolato «STANDARDISATION MANDATE TO CEN/Cenelec CONCERNING STANDARDS FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT» (Mandato di normazione al CEN/Cenelec relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (3).

(3)

La direttiva 89/686/CEE è stata sostituita a decorrere dal 21 aprile 2018 dal regolamento (UE) 2016/425, che ha apportato solo un numero limitato di modifiche ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato II della direttiva 89/686/CEE. Le norme armonizzate redatte sulla base del mandato M/031 sono state redatte esclusivamente a sostegno dei requisiti essenziali di salute e sicurezza, che sono rimasti sostanzialmente invariati in seguito alla sostituzione della direttiva 89/686/CEE con il regolamento (UE) 2016/425.

(4)

Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 893:2019 sull’attrezzatura per alpinismo, EN 943-2:2019 sugli indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, EN 1073-1:2016+A1:2018 sugli indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva e EN 14458:2018 sull’equipaggiamento individuale per gli occhi.

(5)

Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015 e EN 12277:2015, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 343:2019 sugli indumenti di protezione contro la pioggia, EN 358:2018 sulle cinture e i cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019 e EN ISO 11393-6:2019 sugli indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili, EN 13832-2:2018 e EN 13832-3:2018 sulle calzature di protezione contro agenti chimici, EN 14594:2018 sugli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, EN 388:2016+A1:2018 sui guanti di protezione contro rischi meccanici, EN 943-1:2015+A1:2019 sugli indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi e EN 12277:2015+A1:2018 sull’attrezzatura per alpinismo.

(6)

Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN ISO 10819:2013, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). Ciò ha portato all’adozione della modifica EN ISO 10819:2013/A1:2019 di tale norma armonizzata.

(7)

La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato la conformità di tali norme al mandato M/031.

(8)

Le norme armonizzate EN 893:2019, EN 943-2:2019, EN 1073-1:2016+A1:2018, EN 14458:2018, EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019 e EN 12277:2015+A1:2018 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

Il CEN e il Cenelec hanno anche redatto la rettifica EN 50321-1:2018/AC:2018-08 che rettifica la norma armonizzata EN 50321-1:2018, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). Poiché tale rettifica introduce correzioni tecniche e al fine di garantire un’applicazione corretta e coerente della norma armonizzata EN 50321-1:2018, il cui riferimento era stato pubblicato in precedenza, è opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea insieme al riferimento della rettifica.

(10)

È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 e EN 50321-1:2018 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste, modificate o rettificate. Al fine di concedere più tempo ai fabbricanti per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019, EN 50321-1:2018 quale rettificata da EN 50321-1:2018/AC:2018-08 e EN 12277:2015+A1:2018 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 e EN 50321-1:2018.

(11)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell’allegato II della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date indicate in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

(3)  Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

(4)  GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.

(5)  GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.

(6)  GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN 343:2019

Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

2.

EN 358:2018

Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto - Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta

3.

EN 388:2016+A1:2018

Guanti di protezione contro rischi meccanici

4.

EN 510:2019

Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento

5.

EN 893:2019

Attrezzatura per alpinismo - Ramponi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

6.

EN 943-1:2015+A1:2019

Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas)

7.

EN 943-2:2019

Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 2: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas) per squadre di emergenza (ET)

8.

EN 1073-1:2016+A1:2018

Indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva - parte 1: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati con aria compressa dalla linea che proteggono il corpo e i tratti respiratori

9.

EN ISO 10819:2013

Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)

EN ISO 10819:2013/A1:2019

10.

EN ISO 11393-2:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe (ISO 11393-2:2018)

11.

EN ISO 11393-4:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 4: Requisiti prestazionali e metodi di prova per guanti di protezione (ISO 11393-4:2018)

12.

EN ISO 11393-5:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghette di protezione (ISO 11393-5:2018)

13.

EN ISO 11393-6:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo (ISO 11393-6:2018)

14.

EN 12277:2015+A1:2018

Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

15.

EN 13832-2:2018

Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 2: Requisiti per il contatto limitato con gli agenti chimici

16.

EN 13832-3:2018

Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con gli agenti chimici

17.

EN 14458:2018

Equipaggiamento individuale per gli occhi - Visiere ad alte prestazioni destinate all’uso con caschi/elmetti di protezione

18.

EN 14594:2018

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove e marcatura

19.

EN 50321-1:2018

Lavori sotto tensione - Calzature di protezione dielettrica - Calzature e sovrastivali isolanti

EN 50321-1:2018/AC:2018-08


ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

1.

EN ISO 10819:2013

Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)

19 novembre 2021

2.

EN 343:2003+A1:2007

Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

19 novembre 2021

3.

EN 358:1999

Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

19 novembre 2021

4.

EN 381-5:1995

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe

19 novembre 2021

5.

EN 381-7:1999

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

19 novembre 2021

6.

EN 381-9:1997

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghette di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

19 novembre 2021

7.

EN 381-11:2002

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo

19 novembre 2021

8.

EN 388:2016

Guanti di protezione contro rischi meccanici

19 novembre 2021

9.

EN 943-1:2015

Indumenti di protezione contro prodotti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione catodica di Tipo 1 (a tenuta di gas)

19 novembre 2021

10.

EN 12277:2015

Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

19 novembre 2021

11.

EN 13832-2:2006

Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 2: Calzature che proteggono contro spruzzi di agenti chimici

19 novembre 2021

12.

EN 13832-3:2006

Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 3: Calzature ad elevata protezione contro agenti chimici

19 novembre 2021

13.

EN 14594:2005

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove, marcatura

EN 14594:2005/AC:2005

19 novembre 2021

14.

EN 50321-1:2018

Lavori sotto tensione - Calzature di protezione elettrica - Calzature isolanti e sovrascarpe

19 novembre 2020


19.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/669 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2020

che modifica la decisione di esecuzione 2013/801/UE per quanto riguarda l’affidamento all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti dell’attuazione del fondo per l’innovazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alle gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce il fondo per l’innovazione per sostenere l’innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio e per contribuire a promuovere la costruzione, la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia.

(2)

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (3), il fondo per l’innovazione deve essere attuato in regime di gestione diretta oppure in regime di gestione indiretta. L’articolo 17 di tale regolamento stabilisce che la Commissione può decidere di designare un organo esecutivo per lo svolgimento di alcuni compiti di attuazione e in caso di regime di gestione diretta tali compiti devono essere delegati a un’agenzia esecutiva.

(3)

La decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione (4) ha istituito l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti ("l’Agenzia") e le ha affidato la gestione di alcune parti dei programmi dell’Unione, tra cui del meccanismo per collegare l’Europa e di Orizzonte 2020 nel settore dell’energia.

(4)

L’analisi costi-benefici condotta a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che la delega all’Agenzia della gestione di parti del fondo per l’innovazione permetterebbe di conseguire gli obiettivi del fondo per l’innovazione con maggiore efficienza. L’affidamento all’Agenzia dell’attuazione di parti del fondo per l’innovazione permetterebbe un risparmio di circa 30,5 milioni di EUR per il periodo 2020-2030 rispetto ai costi della gestione interna, renderebbe più efficiente e flessibile la gestione del fondo per l’innovazione, genererebbe importanti sinergie tra il fondo per l’innovazione e altri programmi dell’Unione gestiti dall’Agenzia e aumenterebbe la prossimità ai beneficiari nonché la visibilità dei finanziamenti dell’Unione.

(5)

È pertanto opportuno affidare all’Agenzia la gestione e l’attuazione di parti del fondo per l’innovazione.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/801/UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione di esecuzione 2013/801/UE

L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2013/801/UE è sostituito dal seguente:

«1.   L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell’Unione:

a)

Meccanismo per collegare l’Europa;

b)

Parte III - Sfide per la società, del programma specifico Orizzonte 2020;

c)

il fondo per l’innovazione istituito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l’innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

19.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/22


DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL’ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA PARTE AFRICA CENTRALE, DALL’ALTRA

del 28 aprile 2020

che adotta il regolamento di procedura per la mediazione, il regolamento di procedura per l’arbitrato e il codice di condotta degli arbitri [2020/670]

IL COMITATO APE,

visto l’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, («accordo») firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2009 e applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014, in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, e l’articolo 88,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’accordo e della presente decisione, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.

(2)

L’articolo 80, paragrafo 1, dell’accordo dispone che le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie), capo 3 (Procedure per la risoluzione delle controversie), dell’accordo sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta degli arbitri che saranno adottati dal comitato APE.

(3)

A norma dell’articolo 88 dell’accordo, il comitato APE può decidere di modificare il titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell’accordo e i suoi allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il regolamento di procedura per la mediazione, quale figura all’allegato I della presente decisione, è stabilito come allegato IV dell’accordo.

2.   Il regolamento di procedura per l’arbitrato, quale figura all’allegato II della presente decisione, è stabilito come allegato V dell’accordo.

3.   Il codice di condotta degli arbitri, quale figura all’allegato III della presente decisione, è stabilito come allegato VI dell’accordo.

4.   Tali regolamenti di procedura e il suddetto codice di condotta di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le disposizioni specifiche previste dall’accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2020

Per la Repubblica del Camerun

Alamine OUSMANE MEY

Ministro dell’Economia, della pianificazione e della gestione del territorio

Per l’Unione europea

Phil HOGAN

Commissario europeo al Commercio


ALLEGATO I

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Le disposizioni del presente regolamento di procedura integrano e precisano l’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, («accordo») in particolare l’articolo 69 (Mediazione).

2.   Il presente regolamento di procedura è volto a consentire alle parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione accettabile per entrambe le parti grazie a una procedura di mediazione completa e rapida.

3.   Nel quadro del presente regolamento di procedura, per «mediazione» si intende qualunque procedimento, comunque denominato, mediante il quale le parti chiedono ad un Mediatore di aiutarle a raggiungere una risoluzione amichevole della loro controversia.

Articolo 2

Avvio del procedimento

1.   Una parte può chiedere per iscritto, in qualunque momento, l’avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta deve essere sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte attrice di esporre chiaramente le sue lagnanze. Tale richiesta deve inoltre:

a)

specificare la misura contestata;

b)

descrivere i presunti effetti negativi che, secondo la parte attrice, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali tra le parti;

c)

spiegare il rapporto di causalità, secondo la parte attrice, tra la misura e tali effetti.

2.   Il procedimento di mediazione può essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le parti. Quando una parte chiede la mediazione a norma del paragrafo 1, l’altra parte esamina la richiesta e risponde per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento della medesima. In caso contrario la richiesta è considerata respinta.

Articolo 3

Scelta del Mediatore

1.   Le parti scelgono il Mediatore di comune accordo all’avvio del procedimento di mediazione e, al più tardi, entro quindici giorni dal ricevimento della risposta alla richiesta di mediazione.

2.   Il Mediatore non è cittadino né dell’una né dell’altra parte, salvo diverso accordo tra le parti.

3.   Il Mediatore conferma per iscritto la sua indipendenza e imparzialità nonché la sua disponibilità a garantire il corretto svolgimento del procedimento di mediazione.

4.   Il Mediatore si conforma al codice di condotta degli arbitri, con i necessari adattamenti.

Articolo 4

Svolgimento del procedimento di mediazione

1.   Il Mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura in causa e sui sugli eventuali effetti sugli scambi commerciali tra le parti nonché nella ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le parti.

2.   Il Mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti sugli scambi commerciali tra le parti. Il Mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultarle congiuntamente o separatamente, chiedere l’assistenza o la consulenza di esperti e di parti interessate, e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Il Mediatore consulta tuttavia le parti prima di chiedere l’assistenza o la consulenza di esperti e di parti interessate. Qualora intenda incontrare o sentire separatamente una delle parti e/o il suo consulente, il Mediatore ne informa l’altra parte in anticipo o appena possibile dopo il suo incontro o la sua comunicazione unilaterale con la prima parte.

3.   Il Mediatore può fornire consulenza e sottoporre una soluzione alle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta oppure concordare una diversa soluzione. Il Mediatore non può tuttavia offrire alcuna consulenza né formulare osservazioni riguardo alla compatibilità della misura in causa con l’accordo.

4.   Il procedimento si svolge nel territorio della parte cui è indirizzata la richiesta oppure, di comune accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualunque altra modalità.

5.   Le parti si adoperano per raggiungere una soluzione accettabile per entrambe entro sessanta giorni dalla nomina del Mediatore. In attesa dell’accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni interinali, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.

6.   La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato APE. Le soluzioni accettabili per entrambe le parti sono rese note al pubblico, salvo diversa decisione delle parti. La versione resa nota al pubblico non può tuttavia contenere informazioni indicate da una parte come riservate.

7.   Su richiesta delle parti il Mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi della misura in causa nel quadro della procedura seguita e dell’eventuale soluzione accettabile per entrambe cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni interinali. Il Mediatore concede alle parti un termine di quindici giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il Mediatore presenta alle parti una relazione finale scritta dei fatti entro quindici giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione dell’accordo.

Articolo 5

Conclusione del procedimento di mediazione

Il procedimento si conclude, a seconda dei casi:

a)

nel giorno dell’adozione ad opera delle parti di una soluzione accettabile per entrambe le parti;

b)

nel giorno della dichiarazione scritta con la quale il Mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani;

c)

nel giorno della dichiarazione scritta di una delle parti, previa ricerca di soluzioni accettabili per entrambe nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri formulati e delle soluzioni proposte dal Mediatore. Tale dichiarazione non può essere presentata prima della scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento di procedura; o

d)

nel giorno in cui un accordo è concluso tra le parti in qualsiasi fase del procedimento.

Articolo 6

Attuazione di una soluzione accettabile per entrambe le parti

1.   Se le parti hanno concordato una soluzione accettabile per entrambe, ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuarla entro il termine prescritto.

2.   La parte che attua la soluzione accettabile per entrambe informa per iscritto l’altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuarela, entro il termine prescritto.

Articolo 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1.   Tutte le informazioni relative al procedimento di mediazione devono rimanere riservate a meno che la loro divulgazione non sia imposta dalla legge o necessaria ai fini dell’attuazione o dell’esecuzione dell’accordo tra le parti risultante dalla mediazione.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, e fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento di procedura, tutte le fasi del procedimento sono riservate, compresi i pareri formulati e le soluzioni proposte. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione. L’obbligo di riservatezza non si estende alle informazioni fattuali già di dominio pubblico.

3.   Il procedimento di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalle disposizioni dell’accordo relative alla risoluzione delle controversie o di qualsiasi altro accordo pertinente.

4.   Le parti non sono tenute a tenere consultazioni prima di avviare il procedimento di mediazione. Tuttavia, prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte dovrebbe di norma applicare le altre disposizioni pertinenti dell’accordo in materia di cooperazione o di consultazione.

5.   Le parti non adducono né presentano come prove nel quadro di altri procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dall’accordo o da qualsiasi altro accordo pertinente, né un collegio arbitrale prende in considerazione gli elementi seguenti:

a)

le posizioni assunte dall’altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni ottenute in applicazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento di procedura;

b)

la volontà manifestata dall’altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione;

c)

i pareri o le proposte formulati dal Mediatore.

6.   Salvo diverso accordo tra le parti, un Mediatore non può far parte di un collegio arbitrale nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma dell’accordo o dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e riguardante la stessa questione sulla quale è intervenuto in qualità di Mediatore.

Articolo 8

Applicazione del regolamento di procedura per l’arbitrato

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 3 (Notifiche), fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento di procedura, l’articolo 15 (Costi), l’articolo 16 (Lingua del procedimento, traduzione e interpretazione) e l’articolo 17 (Calcolo dei termini) del regolamento di procedura per l’arbitrato.

Articolo 9

Riesame

Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione, le parti si consultano sull’eventuale necessità di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell’esperienza maturata e dello sviluppo di un eventuale meccanismo corrispondente in sede OMC.


ALLEGATO II

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L’ARBITRATO

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento di procedura si intende per:

«consulente»: una persona fisica incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

«collegio arbitrale»: un collegio costituito a norma dell’articolo 71 dell’accordo;

«arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell’articolo 71 dell’accordo;

«assistente»: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

«giorno»: un giorno di calendario, salvo indicazione contraria;

«rappresentante di una parte»: un dipendente o qualunque persona fisica designata da un ministero, da un organismo governativo o da qualsiasi altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte nel quadro di una controversia legata al presente accordo;

«parte convenuta»: la parte nei cui confronti è addotta la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 67 dell’accordo;

«parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 70 dell’accordo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento di procedura integra e precisa l’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra («accordo»), in particolare gli articoli 70 e seguenti in materia di arbitrato.

2.   Il presente regolamento di procedura mira a consentire alle parti di risolvere le controversie che possano sorgere tra loro mediante una soluzione accettabile per entrambe grazie al meccanismo dell’arbitrato.

Articolo 3

Notifiche

1.   Per «notificazione» ai sensi del presente regolamento di procedura si intende qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento legati alla procedura di arbitrato, essendo inteso che:

a)

le notificazioni provenienti dal collegio arbitrale sono trasmesse a entrambe le parti contemporaneamente;

b)

le notificazioni provenienti da una parte e indirizzate al collegio arbitrale sono trasmesse contemporaneamente in copia all’altra parte; e

c)

le notificazioni di una parte indirizzate all’altra parte sono trasmesse contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, se del caso.

2.   Le notificazioni sono effettuate per posta elettronica oppure, se del caso, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l’invio. Salvo prova contraria, le notificazioni si considerano ricevute il giorno dell’invio.

3.   Tutte le notificazioni sono indirizzate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell’Unione europea e al ministero del Camerun responsabile dell’attuazione dell’accordo.

4.   Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti nelle notificazioni possono essere corretti mediante l’invio di una nuova notificazione in cui sono chiaramente indicate le modifiche apportate.

5.   Qualora il termine ultimo per l’effettuazione di una notificazione coincida con un giorno non lavorativo della parte Africa centrale o dell’Unione europea, la notificazione può essere effettuata il giorno lavorativo successivo. In nessun caso le notificazioni si considerano ricevute in un giorno non lavorativo.

6.   A seconda delle questioni oggetto della controversia, tutte le notificazioni indirizzate al comitato APE conformemente al presente regolamento di procedura sono inviate in copia anche agli altri organi istituzionali interessati.

Articolo 4

Nomina degli arbitri

1.   Qualora, a norma dell’articolo 71 dell’accordo, un arbitro sia selezionato mediante estrazione a sorte, il presidente del comitato APE o il suo rappresentante comunica senza ritardo alle parti la data, l’ora e il luogo dell’estrazione.

2.   La parti sono presenti durante l’estrazione a sorte.

3.   Il presidente del comitato APE o il suo rappresentante comunica per iscritto a ciascuna persona selezionata la nomina ad arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.

4.   Se l’elenco degli arbitri di cui all’articolo 85 dell’accordo non è stato stilato o non contiene nominativi sufficienti nel momento in cui è presentata una richiesta a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, dell’accordo, gli arbitri sono estratti a sorte dal presidente del comitato APE tra i nominativi delle persone ufficialmente proposte da una parte o da entrambe le parti, che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 85, paragrafo 2, dell’accordo.

Articolo 5

Concertazione tra le parti e il collegio arbitrale

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:

a)

il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, stabiliti conformemente alle norme dell’OMC;

b)

il compenso per l’assistente di ciascun arbitro, il cui importo totale non supera il 50 % del compenso totale dell’arbitro stesso;

c)

il calendario del procedimento.

Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione a mezzo telefono o videoconferenza.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest’ultimo è investito del mandato seguente:

«Esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell’accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con l’articolo 67 dell’accordo ed emettere il proprio lodo a norma degli articoli 73, 83 e 84 dell’accordo.».

3.   Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo sul mandato.

Articolo 6

Comunicazioni scritte

La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta iniziale entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Articolo 7

Funzionamento dei collegi arbitrali

1.   Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al proprio presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale nell’ambito interessato.

2.   Conformemente all’articolo 9 del presente regolamento di procedura, gli arbitri e le persone convocate sono presenti alle udienze. Salvo diversa disposizione dell’accordo o del presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere le sue altre attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

3.   Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest’ultimo può autorizzare gli assistenti a presenziare alle discussioni.

4.   La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

5.   Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell’accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni, che garantisca la parità di trattamento delle parti.

6.   Qualora riscontri la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti dal titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell’accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l’adeguamento, indicando il termine o l’adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti.

7.   Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può modificare i termini applicabili nell’ambito del procedimento, garantendo nel contempo la parità di trattamento delle parti.

8.   Su richiesta congiunta delle parti, il collegio sospende il procedimento in qualsiasi momento per un periodo convenuto dalle parti non superiore a dodici mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riprende il procedimento in qualsiasi momento su richiesta scritta congiunta delle parti o, al termine del periodo di sospensione concordato, su richiesta scritta di una delle parti. La richiesta è notificata al presidente del collegio e, se del caso, all’altra parte. Se il procedimento del collegio arbitrale è stato sospeso per più di dodici mesi consecutivi, si estingue il potere di costituire il collegio arbitrale e si chiude il procedimento dinanzi a quest’ultimo. Le parti possono concordare in qualsiasi momento di porre fine al procedimento dinanzi al collegio arbitrale. Le parti notificano congiuntamente tale accordo al presidente del collegio arbitrale. In caso di sospensione del procedimento, i termini pertinenti sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione del procedimento del collegio arbitrale.

9.   La conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudica i diritti delle parti in altri procedimenti relativi alla stessa questione a norma del titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell’accordo.

Articolo 8

Sostituzione

1.   In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità all’articolo 71 dell’accordo.

2.   Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta degli arbitri e che debba essere sostituito, essa ne informa l’altra parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative al presunto mancato rispetto di detto codice di condotta da parte dell’arbitro.

3.   Le parti si consultano entro quindici giorni dalla data della notificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le parti informano l’arbitro della sua presunta violazione e possono chiedergli di adottare le misure necessarie a porvi rimedio. In caso di comune accordo, le parti possono inoltre rimuovere l’arbitro e designarne uno nuovo conformemente alla procedura di cui all’articolo 71, paragrafo 2, dell’accordo.

4.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro diverso dal presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, sulla base della richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, un nuovo arbitro è designato a norma dell’articolo 71, paragrafo 3, dell’accordo.

5.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che tale questione sia sottoposta a una delle persone il cui nominativo figura sull’elenco dei membri selezionati per l’esercizio delle funzioni di presidente del collegio arbitrale, istituito a norma dell’articolo 85 dell’accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato APE. La persona così scelta decide se il presidente soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri. La sua decisione è definitiva.

Qualora sia deciso che il presidente non soddisfa i requisiti del codice di condotta degli arbitri, il nuovo presidente è designato conformemente all’articolo 71, paragrafo 3, dell’accordo.

Articolo 9

Udienze

1.   In base al calendario stabilito a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l’ora e il luogo dell’udienza. Fatto salvo l’articolo 11, la parte incaricata dell’organizzazione logistica del procedimento rende pubbliche tali informazioni.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, l’udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la parte Africa centrale e a Yaoundé se la parte attrice è l’Unione europea.

3.   Il collegio arbitrale può convocare altre udienze con l’accordo delle parti.

4.   Tutti gli arbitri sono presenti per l’intera durata dell’udienza.

5.   Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, possono assistere all’udienza le persone seguenti:

a)

i rappresentanti delle parti;

b)

i consulenti delle parti;

c)

il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;

d)

gli assistenti degli arbitri;

e)

gli esperti scelti dal collegio arbitrale a norma dell’articolo 81 dell’accordo.

6.   Al più tardi cinque giorni prima della data dell’udienza, ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all’altra parte l’elenco dei nominativi delle persone fisiche che interverranno oralmente per conto di tale parte nel corso dell’udienza, nonché degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all’udienza.

7.   Il collegio arbitrale provvede affinché la parte attrice e la parte convenuta dispongano dello stesso tempo di parola. Il collegio arbitrale conduce l’udienza nel modo riportato di seguito.

 

Argomentazione:

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

argomentazione della parte convenuta.

 

Replica:

a)

replica della parte attrice;

b)

controreplica della parte convenuta.

8.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell’udienza.

9.   Il collegio arbitrale provvede affinché il verbale dell’udienza sia redatto e trasmesso alle parti entro un termine ragionevole dopo l’udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

10.   Entro dieci giorni dalla data dell’udienza, ciascuna parte può trasmettere agli arbitri e all’altra parte osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l’udienza.

Articolo 10

Domande scritte

1.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande del collegio arbitrale.

2.   Ciascuna parte trasmette inoltre all’altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte è data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alla risposta dell’altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 11

Trasparenza e riservatezza

1.   Ciascuna parte e il collegio arbitrale provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall’altra parte. La parte che trasmetta al collegio arbitrale una comunicazione contenente informazioni riservate fornisce anche, entro quindici giorni dalla trasmissione di tale comunicazione, una versione non riservata della comunicazione che possa essere divulgata al pubblico.

2.   Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall’altra parte non divulghi informazioni che quest’ultima considera riservate.

3.   Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Articolo 12

Contatti unilaterali

1.   Il collegio arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell’altra parte.

2.   Un arbitro non può discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

Articolo 13

Comunicazioni a titolo di amicus curiae

1.   Le persone non appartenenti all’amministrazione pubblica stabilite nel territorio di una delle parti possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, quest’ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché siano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, riguardino direttamente la questione esaminata dal collegio arbitrale e in alcun caso tali comunicazioni, compresi gli allegati, abbiano una lunghezza superiore a quindici cartelle dattiloscritte.

3.   Ciascuna comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l’interesse di tale persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle parti a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento di procedura.

4.   Le comunicazioni sono notificate alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

5.   Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi al presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto a prendere in esame nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Il collegio arbitrale trasmette le comunicazioni ricevute alle parti affinché possano formulare osservazioni.

Articolo 14

Casi urgenti

Nei casi urgenti di cui all’articolo 73, paragrafo 2, dell’accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua i termini stabiliti dal presente regolamento di procedura nel modo che ritiene opportuno e comunica tali adeguamenti alle parti.

Articolo 15

Costi

1.   Ciascuna parte sostiene i propri costi di partecipazione al procedimento di arbitrato.

2.   La parte convenuta è responsabile dell’organizzazione logistica del procedimento di arbitrato, in particolare dell’organizzazione delle udienze, salvo diverso accordo tra le parti, e sostiene tutte le spese derivanti dall’organizzazione logistica dell’udienza. Tuttavia le parti condividono in egual misura le altre spese amministrative del procedimento di arbitrato nonché il compenso e le spese degli arbitri e dei loro assistenti.

Articolo 16

Lingua del procedimento, traduzione e interpretazione

1.   Durante le consultazioni di cui all’articolo 71, paragrafo 2, dell’accordo e al più tardi nel corso della riunione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento di procedura, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini del procedimento dinanzi al collegio arbitrale.

2.   Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall’altra parte, tranne nel caso in cui le comunicazioni siano redatte in una delle lingue ufficiali comuni alle parti dell’accordo. L’interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti spetta alla parte convenuta, purché la lingua da esse scelta sia una delle lingue ufficiali comuni alle parti. Qualora la scelta di una delle parti riguardi una lingua diversa dalle lingue ufficiali comuni, l’interpretazione delle comunicazioni orali spetta interamente a tale parte.

3.   Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono presentati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non hanno concordato una lingua di lavoro comune, la relazione interinale, la relazione finale e i lodi del collegio arbitrale sono presentati in una delle lingue ufficiali comuni alle parti.

4.   I costi della traduzione del lodo del collegio arbitrale nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti sono sostenuti in egual misura dalle parti.

5.   Ciascuna parte può formulare osservazioni sull’accuratezza di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.

6.   Ciascuna parte sostiene i costi della traduzione delle proprie comunicazioni scritte.

Articolo 17

Computo dei termini

Tutti i termini fissati dal titolo VI (Prevenzione e risoluzione delle controversie) dell’accordo e dal presente regolamento di procedura, compresi i termini per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, possono essere modificati di comune accordo dalle parti e sono computati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo indicazione contraria.

Articolo 18

Altre procedure

I termini fissati nel presente regolamento di procedura sono adeguati ai termini specifici previsti per l’adozione del lodo del collegio arbitrale nelle procedure di cui agli articoli da 74 a 78 dell’accordo.


ALLEGATO III

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente codice di condotta si intende per:

«arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell’articolo 71 dell’accordo;

«assistente»: una persona fisica che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest’ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

«candidato»: una persona il cui nome figura nell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 85 dell’accordo, proposta per la nomina ad arbitro a norma dell’articolo 71 dell’accordo;

«Mediatore»: una persona fisica che conduce una mediazione a norma dell’articolo 69 dell’accordo;

«personale»: in relazione a un arbitro, le persone fisiche poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Articolo 2

Principi fondamentali

1.   Al fine di preservare l’integrità e l’imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, ogni candidato all’esercizio delle funzioni di arbitro deve prendere conoscenza del presente codice di condotta. Ciascun candidato deve:

a)

essere indipendente e imparziale;

b)

evitare i conflitti d’interesse diretti e indiretti;

c)

evitare qualsiasi violazione deontologica e qualsiasi azione che faccia presumere una violazione deontologica o dell’obbligo di imparzialità;

d)

osservare norme di condotta rigorose;

e)

evitare di essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

2.   Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d’ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

3.   Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa far presumere che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

4.   Gli arbitri si adoperano affinché la loro condotta o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

5.   Gli arbitri evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o che potrebbero ragionevolmente far presumere una violazione deontologica o dell’obbligo di imparzialità.

Articolo 3

Obblighi di dichiarazione

1.   Prima di essere confermato quale arbitro a norma dell’articolo 71 dell’accordo, ciascun candidato dichiara l’esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare far ragionevolmente presumere di una violazione deontologica o dell’obbligo di imparzialità nel quadro del procedimento. A tale scopo, il candidato compie, nella misura del possibile, ogni sforzo per venire a conoscenza dell’esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, anche di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.

2.   L’obbligo di dichiarazione previsto dal paragrafo 1 è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

3.   I candidati o gli arbitri comunicano al comitato APE tutte le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

Articolo 4

Doveri degli arbitri

1.   In seguito all’accettazione della nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita accuratamente ed efficacemente le sue funzioni nel corso dell’intero procedimento, con equità e diligenza.

2.   Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell’ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

3.   Gli arbitri adottano tutti i necessari provvedimenti per garantire che gli assistenti e il personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 del presente codice di condotta e le rispettino.

Articolo 5

Obblighi degli ex arbitri

Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possano far presumere che siano stati parziali nell’esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Articolo 6

Riservatezza

1.   Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

2.   Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all’articolo 84, paragrafo 2, dell’accordo.

3.   Gli arbitri o ex arbitri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l’opinione di un membro.

Articolo 7

Spese

Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo dedicato e le spese sostenute dal suo assistente, e presenta un resoconto finale alle parti.

Articolo 8

Mediatori

Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori.


19.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/35


DECISIONE n. 2/2020 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL’ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA PARTE AFRICA CENTRALE, DALL’ALTRA

del 28 aprile 2020

relativa all’adozione dell’elenco degli arbitri [2020/671]

IL COMITATO APE,

visto l’accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall’altra, («accordo») firmato a Bruxelles il 22 gennaio 2009, e applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014, in particolare l’articolo 85, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’accordo e della presente decisione la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.

(2)

L’accordo prevede che il comitato APE elabori un elenco di quindici persone disponibili e idonee a fungere da arbitro per la risoluzione delle controversie che possano sorgere tra le parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’elenco delle quindici persone disponibili e idonee a fungere da arbitro di cui all’articolo 85, paragrafo 1 dell’accordo, è stabilito e indicato nell’allegato della presente decisione.

2.   L’elenco degli arbitri di cui al paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni specifiche previste dall’accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

Articolo 2

L’elenco di arbitri di cui all’articolo 1 può essere modificato con una decisione del comitato APE, adottata in conformità all’articolo 92, paragrafo 4, dell’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2020

Per la Repubblica del Camerun

Alamine OUSMANE MEY

Ministro dell’Economia, della pianificazione e della gestione del territorio

Per l’Unione europea

Phil HOGAN

Commissario europeo al Commercio


ALLEGATO

ELENCO DEGLI ARBITRI (ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO)

Arbitri selezionati dalla parte Africa centrale (Camerun):

 

Sig.ra Mildred Alugu BEJUKA– Camerun

 

Sig. Jean Michel MBOCK BIUMLA– Camerun

 

Sig. Henri-Désiré MODI KOKO BEBEY - Camerun

 

Sig. David NYAMSI - Camerun

 

Sig. Sadjo OUSMANOU - Camerun

Arbitri selezionati dall’ unione europea:

 

Sig. Jacques BOURGEOIS – Belgio

 

Sig. Claus Dieter EHLERMANN – Germania

 

Sig. Pieter Jan KUIJPER – Paesi Bassi

 

Sig. Giorgio SACERDOTI – Italia

 

Sig. Ramon TORRENT – Spagna

Arbitri selezionati congiuntamente dalle due parti:

 

Sig. Thomas COTTIER – Svizzera

 

Sig. Fabien GÉLINAS – Canada

 

Sig.ra Merit E. JANOW – Stati Uniti

 

Sig.ra Anna KOUYATE – Mali

 

Sig.ra Helge SELAND – Norvegia