ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 109I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
7 aprile 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/506 della Banca centrale europea, del 7 aprile 2020, che modifica l’Indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema e l’Indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2020/20)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

7.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 109/1


DECISIONE (UE) 2020/506 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 aprile 2020

che modifica l’Indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema e l’Indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2020/20)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e con l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).

(2)

La malattia correlata al Coronavirus 2019 (COVID-19) è stata dichiarata pandemica dall’Organizzazione mondiale della sanità ed è la causa di un’emergenza collettiva per la salute pubblica senza precedenti nella storia recente. Essa ha provocato uno shock economico estremo che richiede una reazione ambiziosa, coordinata e urgente delle politiche su tutti i fronti per sostenere le imprese e i lavoratori a rischio. In conseguenza della pandemia, le attività economiche in tutta l’area dell’euro sono in flessione e subiranno inevitabilmente una contrazione significativa, in particolare per l’esigenza di diversi paesi di intensificare le misure di contenimento. Tali misure creano gravi tensioni per i flussi di cassa di imprese e lavoratori e pongono a rischio la sopravvivenza stessa delle imprese e dei posti di lavoro. È altresì chiaro che tale situazione frappone ostacoli agli impulsi di trasmissione della politica monetaria e genera ulteriori gravi rischi al ribasso per le relative prospettive inflazionistiche.

(3)

In data 7 aprile 2020, il Consiglio direttivo ha adottato un’ulteriore serie di decisioni per rispondere alla pandemia del COVID-19 che potrebbe compromettere l’obiettivo della stabilità dei prezzi e il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Queste includono misure di allentamento in materia di garanzie per agevolare le controparti dell’Eurosistema nel mantenere sufficienti attività stanziabili in garanzia al fine di partecipare a tutte le operazioni finalizzate all’immissione di liquidità. Tali misure sono proporzionate a contrastare i gravi rischi per la stabilità dei prezzi, per la trasmissione della politica monetaria e per le prospettive dell’economia nell’area dell’euro rappresentati dall’epidemia e dalla crescente diffusione del COVID-19. Tali misure devono trovare applicazione temporanea, fino a quando il Consiglio direttivo ritenga che i rischi qui esposti siano diminuiti.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(5)

Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare temporaneamente la propria propensione al rischio per sostenere l’erogazione del credito attraverso le proprie operazioni di rifinanziamento. In particolare, gli scarti di garanzia applicati alle garanzie saranno ridotti attraverso un fattore fisso.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (2),

(7)

Per reagire tempestivamente all’attuale situazione di pandemia, tali modifiche dovrebbero essere implementate attraverso una decisione che si applichi dalla data della notifica alle BCN e che dovrebbe essere pubblicata senza indugio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in modo che tali modifiche siano applicate direttamente dalle BCN dalle date specificate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

L’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1.

l’articolo 93 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 93

Ammontare minimo dei crediti

Per l'uso domestico i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia dimensionale minima di EUR 0 o una di importo più elevato che può essere stabilita dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia minima pari a 500 000 EUR.»;

2.

All’articolo 141, paragrafo 1, il valore percentuale «2,5 %» è sostituito dal valore percentuale «10 %».

Articolo 2

Modifiche all’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35)

L’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1.

l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Scarti di garanzia supplementari applicati a tipologie specifiche di attività negoziabili

Oltre agli scarti di garanzia previsti all'articolo 3 del presente indirizzo, per tipologie specifiche di attività negoziabili si applicano gli scarti di garanzia seguenti:

a)

i titoli garantiti da attività, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all'articolo 134 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 4 %;

b)

le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare del i) 6,4 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati ai livelli di qualità del credito 1 e 2 e ii) 9,6 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 3.

c)

ai fini della lettera b), per «uso proprio» si intende la presentazione o l'utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro ente con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d)

se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET2-Securities per quanto riguarda l'auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o piattaforme al valore dell'intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio.»;

2.

all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 25,2 %.»;

3.

nell’allegato, le tavole 2, 2a e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«Tavola 2

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

Livelli 1 e 2

[0,1)

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

6,0

6,0

6,0

[1,3)

0,8

1,6

0,4

1,2

2,0

0,8

1,6

2,4

0,8

8,0

8,4

6,0

[3,5)

1,2

2,0

0,4

2,0

2,8

0,8

2,4

3,6

0,8

10,4

10,8

6,0

[5,7)

1,6

2,4

0,8

2,8

3,6

1,2

3,6

4,8

1,6

11,6

12,4

8,0

[7,10)

2,4

3,2

1,2

3,6

5,2

2,0

4,8

6,4

2,4

13,2

14,4

10,4

[10, ∞)

4,0

5,6

1,6

6,4

8,4

2,8

7,2

10,4

3,6

16,0

20,4

11,6

Fase 3

[0,1)

4,8

4,8

4,8

5,6

5,6

5,6

6,4

6,4

6,4

10,4

10,4

10,4

[1,3)

5,6

6,4

4,8

7,6

10,8

5,6

9,6

12,0

6,4

18,0

20,0

10,4

[3,5)

7,2

8,0

4,8

10,8

14,8

5,6

13,2

17,6

6,4

22,4

26,0

10,4

[5,7)

8,0

9,2

5,6

11,2

16,0

7,6

14,8

20,8

9,6

24,4

28,0

18,0

[7,10)

9,2

10,4

7,2

12,8

19,6

10,8

15,2

22,4

13,2

24,8

29,6

22,4

[10, ∞)

10,4

12,8

8,0

15,2

23,6

11,2

15,6

24,0

14,8

25,2

30,4

24,4


Tavola 2a

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V

 

 

Categoria V

Qualità del credito

Vita media ponderata (weighted average life, WAL)  (*2)

Scarto di garanzia

Livelli 1 e 2

[0,1)

3,2

[1,3)

3,6

[3,5)

4.0

[5,7)

7.2

[7,10)

10.4

[10, ∞)

16,0


Tavola 3

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*3)

Tasso d’interesse fisso

Tasso d'interesse variabile

Livelli 1 e 2

[0,1)

6,4

6,4

[1,3)

9,6

6,4

[3,5)

12,8

6,4

[5,7)

14,8

9,6

[7,10)

19,2

12,8

[10, ∞)

28

14,8

Fase 3

[0,1)

12

12

[1,3)

22,4

12

[3,5)

29,2

12

[5,7)

34,4

22,4

[7,10)

36

29,2

[10, ∞)

38,4

34,4

Articolo 3

Efficacia e applicazione

1.   Gli effetti della presente decisione decorrono a partire dal giorno della notifica alle BCN. La presente decisione è notificata immediatamente dopo l’adozione ed è pubblicata senza indugio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L’articolo 1 si applica a partire dall’8 aprile 2020 e l’articolo 2 si applica a partire dal 20 aprile 2020.

Articolo 4

Destinatari

Le BCN sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 aprile 2020

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).

(*1)  ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.

(*2)  ossia [0,1) WAL inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.

(*3)  ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.».