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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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7.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/499 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2020
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 124/2009 che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le versioni in lingua bulgara, croata e lituana del regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione (2) contengono un errore nell’allegato, intestazione della terza colonna della tabella, per quanto riguarda il tenore massimo delle sostanze nei prodotti alimentari. |
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(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, croata e lituana del regolamento (CE) n. 124/2009. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 7).
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7.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/500 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2020
che autorizza l’immissione sul mercato delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate quali nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
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(3) |
A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione è tenuta a presentare una proposta di atto di esecuzione che autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e aggiorna l’elenco dell’Unione. |
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(4) |
Il 18 aprile 2018 la società Access Business Group International LLC («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda di immissione sul mercato dell’Unione della polvere di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassata quale nuovo alimento a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto di utilizzare la polvere di semi di chia (Salvia hispanica) in una serie di categorie di alimenti destinati alla popolazione in generale, vale a dire: prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato), non trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente; dolciumi; succhi di frutta e di verdura; nettari di frutta e di verdura e prodotti analoghi; bevande aromatizzate; integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; paste alimentari. |
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(5) |
Il 16 luglio 2018 il richiedente ha presentato alla Commissione una domanda di immissione sul mercato dell’Unione di un’altra polvere di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassata quale nuovo alimento a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto di utilizzare la polvere di semi di chia (Salvia hispanica) in una serie di categorie di alimenti destinati alla popolazione in generale, vale a dire: dolciumi; succhi di frutta e di verdura; nettari di frutta e di verdura e prodotti analoghi; bevande aromatizzate; integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; paste alimentari. |
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(6) |
Le due domande presentate alla Commissione riguardano l’autorizzazione di due diverse polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate quale nuovo alimento. Entrambe le polveri di semi di chia (Salvia hispanica) sono parzialmente sgrassate ed ottenute mediante spremitura e macinazione dei semi di chia (Salvia hispanica) interi. Le due polveri si differenziano principalmente per le dimensioni delle particelle e il tenore di alcuni macronutrienti. Nella polvere ad elevato tenore di proteine la dimensione delle particelle è inferiore a 130 μm e il tenore di proteine è pari ad almeno il 40 %; nella polvere ad elevato tenore di fibre, invece, la dimensione delle particelle è inferiore a 400 μm e il tenore di fibre alimentari è pari ad almeno il 50 %. Anche gli usi proposti per le due polveri sono simili. |
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(7) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 22 giugno 2018 e il 22 ottobre 2018 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica) quali nuovi alimenti. Tenuto conto delle similarità tra i due tipi di polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate, le rispettive valutazioni della sicurezza sono state unificate dall’Autorità. |
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(8) |
Il 15 maggio 2019 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica L.) quali nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 [«Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) powders, as novel foods, pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»] (4). Tale parere è in linea con le prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. |
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(9) |
In tale parere l’Autorità ha concluso che le polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate sono sicure alle condizioni d’uso valutate. Il parere dell’Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che le polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate sono conformi all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, per gli usi e ai livelli di uso valutati, allorché usate in: prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato), non trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente; dolciumi; succhi di frutta e di verdura; nettari di frutta e di verdura e prodotti analoghi; bevande aromatizzate; integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. |
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(10) |
Nel suo parere scientifico «Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) as a novel food for extended uses pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (5) [sicurezza dei semi di chia (Salvia hispanica L.) quale nuovo alimento per usi ampliati a norma del regolamento (UE) 2015/2283] l’Autorità ha esaminato uno studio che indicava la possibile formazione di acrilammide quando i semi di chia (Salvia hispanica) vengono utilizzati in alimenti che richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione. L’Autorità ha ritenuto che tale studio sia applicabile anche alla valutazione delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica), poiché esse si differenziano dai semi di chia (Salvia hispanica) già inseriti nell’elenco dell’Unione soltanto per quanto riguarda la sgrassatura, un trattamento neutro in relazione alla formazione di acrilammide. |
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(11) |
L’Autorità ha osservato che l’alimento «paste alimentari» può essere sottoposto a un trattamento termico a temperature superiori a 120 °C e potrebbe potenzialmente rappresentare una fonte significativa di acrilammide; le altre categorie di alimenti proposte non presentano invece preoccupazioni per la sicurezza in relazione alla possibile formazione di acrilammide. |
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(12) |
Nel parere sulla sicurezza delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica L.) l’Autorità ha osservato che sono necessarie informazioni aggiuntive da parte dei richiedenti e/o di pubblico dominio per valutare la possibilità di una formazione di acrilammide quando gli alimenti contenenti le polveri di semi di chia (Salvia hispanica) sono sottoposti a un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C. In conformità all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283 l’Autorità ha chiesto al richiedente informazioni aggiuntive riguardo alla possibile formazione di contaminanti di processo durante la trasformazione e la fabbricazione di un alimento (a livello del fabbricante) e/o quando un alimento con aggiunta di polveri di semi di chia (Salvia hispanica) è sottoposto a cottura (trattamento termico a livello del consumatore). Il termine per fornire tali informazioni aggiuntive è stato fissato al 13 maggio 2019. Sebbene il richiedente abbia fornito informazioni aggiuntive entro il termine stabilito, l’Autorità ha concluso che le informazioni fornite non sono sufficienti per valutare la possibilità di una formazione di acrilammide nelle paste alimentari a temperature superiori a 120 °C, che potrebbe potenzialmente rappresentare una fonte significativa di acrilammide a livello dei consumatori. |
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(13) |
In assenza di informazioni sulla possibile formazione di acrilammide nelle «paste alimentari» qualora soggette a detto trattamento termico, l’Autorità ha rinviato la valutazione della polvere di semi di chia nelle paste alimentari finché non saranno disponibili tali informazioni aggiuntive. Ne consegue che la Commissione, in questa fase, non dispone del parere dell’Autorità necessario a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2015/2283 ai fini dell’approvazione dell’uso delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica) nelle paste alimentari che potrebbero essere sottoposte a un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C. Un’ulteriore decisione in merito a tale uso sarà pertanto adottata dopo la pubblicazione del pertinente parere dell’Autorità. |
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(14) |
Nel suo parere l’Autorità ha indicato anche due casi riportati nella letteratura scientifica disponibile che collegavano il consumo di semi di chia (Salvia hispanica) a reazioni allergiche, sulla base dei quali ha concluso che il consumo di semi di chia può dar luogo a reazioni allergiche. L’Autorità ritiene inoltre che il potenziale allergenico delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica) sia simile a quello dei semi di chia (Salvia hispanica) in quanto non si ritiene che le fasi di fabbricazione che intervengono nella produzione delle polveri modifichino il potenziale allergenico dei semi di chia (Salvia hispanica). In considerazione del fatto che finora sono stati segnalati soltanto questi due casi di allergia e visti il forte consumo di semi di chia (Salvia hispanica) e la loro presenza pluriennale sul mercato dell’Unione e sul mercato globale, non è opportuno inserire nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati requisiti specifici in materia di etichettatura riguardanti possibili reazioni allergiche in caso di consumo di polveri di semi di chia (Salvia hispanica) finché l’Autorità non avrà ottenuto e valutato ulteriori prove scientifiche del potenziale allergenico dei semi di chia (Salvia hispanica). |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate, come specificate nell’allegato del presente regolamento, sono inserite nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(4) EFSA Journal 2019;17(6):5716.
(5) EFSA Journal 2019;17(4):5657.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
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1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
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2) |
nella tabella 2 (Specifiche), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
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(*1) Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).»
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7.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/501 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2020
recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 78, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base. |
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(2) |
A causa dell’attuale situazione derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri, questi ultimi hanno incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo. |
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(3) |
Tale circostanza ha compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. |
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(4) |
In considerazione di tale situazione, è opportuno prevedere una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per consentire agli Stati membri di fissare per l’anno 2020 un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli. Poiché le date e i periodi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono collegati al termine ultimo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è opportuno stabilire una deroga analoga per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento. |
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(5) |
Poiché tali deroghe dovrebbero riguardare la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all’aiuto per l’anno 2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande relative all’anno 2020. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 i termini ultimi che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non possono essere posteriori al 15 giugno. Tuttavia, per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia tali termini non possono essere posteriori al 15 luglio.
Articolo 2
In deroga all’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 gli Stati membri possono decidere che le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 devono essere comunicate all’autorità competente entro il 30 giugno. Tuttavia, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono decidere che le suddette modifiche devono essere comunicate entro il 30 luglio.
Articolo 3
Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 si applicano negli Stati membri interessati anche ai fini del calcolo del periodo, rispettivamente, di 26 e 9 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Articolo 4
In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno. Tuttavia, per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia tale data non può essere successiva al 15 luglio.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande relative all’anno 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).
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7.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/502 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2020
relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 24 gennaio 2020 gli Stati Uniti d’America (gli «Stati Uniti») hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di un aumento delle tariffe doganali applicate alle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e determinati prodotti derivati dall’acciaio, con effetto a decorrere dall’8 febbraio 2020 e con durata illimitata. |
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(2) |
Malgrado gli Stati Uniti abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia, ossia di un provvedimento correttivo che altera l’equilibrio di concessioni e obblighi derivante dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e limita le importazioni allo scopo di proteggere l’industria nazionale dalla concorrenza estera e garantirne la prosperità commerciale. Le eccezioni in materia di sicurezza previste dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994») non si applicano a tali misure di salvaguardia né le giustificano, oltre a non avere alcun effetto sul diritto al riequilibrio di cui alle pertinenti disposizioni dell’accordo OMC. |
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(3) |
L’accordo OMC sulle misure di salvaguardia sancisce il diritto di ogni membro esportatore interessato da una misura di salvaguardia di sospendere l’applicazione di obblighi sostanzialmente equivalenti a norma del GATT 1994 agli scambi con il membro dell’OMC che applica la misura di salvaguardia, purché nel corso delle consultazioni tra i suddetti membri non sia stata raggiunta una soluzione soddisfacente e il Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC non disapprovi tale sospensione. |
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(4) |
Le consultazioni tra gli Stati Uniti e l’Unione europea, previste all’articolo 8 e all’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, non hanno condotto ad alcuna soluzione soddisfacente (2). |
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(5) |
La sospensione, da parte dell’Unione, di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti dovrebbe prendere effetto alla scadenza di un termine di 30 giorni dalla notifica al Consiglio per gli scambi di merci, a meno che quest’ultimo non la disapprovi. |
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(6) |
L’accordo OMC consente di esercitare il diritto di sospensione a) immediatamente, se la misura di salvaguardia non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti o non è conforme alle pertinenti disposizioni dell’accordo OMC o b) dopo la scadenza di un periodo di tre anni dall’applicazione della misura di salvaguardia. |
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(7) |
Le misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti possono avere notevoli ripercussioni economiche negative sulle industrie dell’Unione interessate; limiterebbero significativamente le esportazioni dell’Unione verso gli Stati Uniti di determinati prodotti derivati dall’alluminio e di determinati prodotti derivati dall’acciaio. Le importazioni negli Stati Uniti dei pertinenti prodotti derivati dall’alluminio e dei prodotti derivati dall’acciaio dell’Unione corrispondevano a un valore di quasi 40 milioni di EUR nel 2019. |
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(8) |
La sospensione delle concessioni commerciali sotto forma di un aumento dei dazi doganali su determinati prodotti originari degli Stati Uniti importati nell’Unione, che rispecchi e non superi l’importo che risulterebbe dall’applicazione dei dazi statunitensi alle importazioni negli Stati Uniti dei pertinenti prodotti derivati dall’alluminio e dei pertinenti prodotti derivati dall’acciaio dell’Unione, rappresenta pertanto una sospensione appropriata dell’applicazione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti, conformemente all’accordo OMC sulle misure di salvaguardia. |
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(9) |
La Commissione esercita il diritto di riequilibrare le concessioni nelle relazioni commerciali con i paesi terzi in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014. Il provvedimento appropriato è costituito da misure di politica commerciale che dovrebbero comprendere la sospensione delle concessioni tariffarie e l’istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati. |
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(10) |
Nell’elaborare e selezionare tali misure, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha applicato criteri oggettivi tra cui, secondo i casi, la proporzionalità delle misure, la loro capacità di fornire assistenza all’industria dell’Unione colpita dalle misure di salvaguardia e l’obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull’Unione. In conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori d’interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici dell’Unione (3). |
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(11) |
Di conseguenza la Commissione ha garantito che i dazi doganali addizionali siano proporzionati agli effetti delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti e non eccessivi, come descritto ai considerando (8), (16) e (18). |
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(12) |
Inoltre le misure selezionate hanno il potenziale di assistere, almeno in parte, le industrie dell’acciaio e dell’alluminio dell’Unione interessate dalle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti. |
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(13) |
Infine, tali misure riguardano le importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, da cui l’Unione non dipende fortemente per il proprio approvvigionamento. In questo modo si evitano, per quanto possibile, effetti negativi sui vari attori del mercato dell’Unione, consumatori compresi. |
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(14) |
Nel rispetto dei requisiti temporali di cui al considerando (6) e in assenza di disapprovazione da parte del Consiglio per gli scambi di merci di cui al considerando (5), i dazi doganali addizionali dovrebbero essere applicati in due fasi. |
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(15) |
Nella prima fase dovrebbero essere applicati dazi ad valorem del 20 % e del 7 % alle importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dall’8 maggio 2020 e finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall’Unione. |
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(16) |
Nella prima fase l’importo totale dei dazi ad valorem riflette l’aumento dei dazi degli Stati Uniti del 10 % e del 25 % sulle importazioni negli Stati Uniti di paraurti stampati in alluminio, compresi parti e accessori di autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, e di paraurti stampati in acciaio, compresi parti e accessori di autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705 (entrambi descritti nel codice HTS (4)8708 10 30), nonché di parti di carrozzerie stampate in alluminio destinate ai trattori adatti per uso agricolo e parti di carrozzeria stampate in acciaio destinate ai trattori adatti all’uso agricolo (entrambe descritte al codice HTS 8708 29 21) (5) provenienti dall’Unione (valore complessivo delle importazioni dall’Unione negli Stati Uniti nel 2019: 19 milioni di EUR). Si tratta di prodotti per i quali le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono state adottate a causa di un incremento delle importazioni in termini assoluti. |
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(17) |
Nella seconda fase, altri dazi ad valorem addizionali del 4,4 % dovrebbero essere applicati alle importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a decorrere dall’8 febbraio 2023 o dalla data in cui l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC, se precedente, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure di salvaguardia. |
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(18) |
L’importo totale dei dazi ad valorem applicati nella seconda fase rispecchia gli incrementi tariffari del 10 % e del 25 % imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni negli Stati Uniti degli altri prodotti pertinenti dell’Unione (6) (valore complessivo delle importazioni dall’Unione negli Stati Uniti nel 2019: 21 milioni di EUR). Si tratta dei prodotti per i quali le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti potrebbero essere state adottate a causa di un incremento delle importazioni in termini assoluti. |
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(19) |
La Commissione può modificare il presente regolamento per tener conto di ogni modifica delle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti, anche mediante l’esclusione di determinati prodotti o imprese. |
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(20) |
Il presente regolamento non pregiudica la questione della coerenza delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le disposizioni pertinenti dell’accordo OMC. |
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(21) |
In considerazione dei termini applicabili stabiliti dall’OMC, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(22) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso entro il 7 aprile 2020, il Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC che, salvo sua disapprovazione, l’Unione europea sospende, a decorrere dall’8 maggio 2020, l’applicazione delle concessioni tariffarie di cui all’accordo GATT del 1994 agli scambi con gli Stati Uniti per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 2.
2. Di conseguenza l’Unione applica dazi doganali addizionali alle importazioni nell’Unione dei prodotti sotto elencati, originari degli Stati Uniti:
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a) |
Nella prima fase, a decorrere dall’8 maggio 2020, si applicano dazi addizionali ad valorem del 20 % e del 7 % alle importazioni dei seguenti prodotti:
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b) |
Nella seconda fase si applica ulteriormente un dazio ad valorem addizionale del 4,4 % alle importazioni del prodotto specificato di seguito a decorrere:
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Articolo 2
L’Unione applica i dazi doganali addizionali di cui all’articolo 1 sempre e purché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell’Unione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui è indicata la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare le misure di salvaguardia.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).
(2) Le consultazioni sono state richieste dall’Unione europea il 6 marzo 2020. Nessun accordo è stato raggiunto e il termine di 30 giorni per le consultazioni, come previsto all’articolo 8 dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, è scaduto.
(3) https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=264
(4) Codici della "Harmonized Tariff Schedule" degli Stati Uniti di cui alla proclamazione 9980 del 24 gennaio 2020, Adeguamento delle importazioni di prodotti derivati dall’alluminio e di prodotti derivati dall’acciaio negli Stati Uniti (Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States), Federal Register Vol. 85, n. 19, 29 gennaio 2020 e relativi allegati (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).
(5) Prodotti di cui alla proclamazione 9980 del 24 gennaio 2020, Adeguamento delle importazioni di prodotti derivati dall’alluminio e di prodotti derivati dall’acciaio negli Stati Uniti (Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States), Federal Register Vol. 85, n. 19, 29 gennaio 2020 e relativi allegati (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).
(6) Prodotti di cui alla proclamazione 9980 del 24 gennaio 2020, Adeguamento delle importazioni di prodotti derivati dall’alluminio e di prodotti derivati dall’acciaio negli Stati Uniti (Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States), Federal Register Vol. 85, n. 19, 29 gennaio 2020 (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).
(7) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).
(8) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).
(9) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).
DECISIONI
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7.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109/14 |
DECISIONE (UE) 2020/503 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2020
che modifica la decisione 2014/312/UE al fine di estendere la deroga relativa all’ossido di zinco al fine di consentirne l’utilizzo quale stabilizzante di preservanti nella «preservazione di prodotti in scatola» e nella preservazione di «paste coloranti»
[notificata con il numero C(2020) 1979]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un ridotto impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti. |
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(2) |
La decisione 2014/312/UE della Commissione (2) stabilisce i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per i prodotti vernicianti per esterni e per interni. |
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(3) |
Una deroga per l’uso dell’ossido di zinco (ZnO, CAS: 1314-13-2), classificato per i pericoli seguenti: H400, tossicità acquatica acuta categoria 1, e H410, tossicità acquatica cronica categoria 1, quale stabilizzante delle combinazioni di preservanti di pellicola secca che richiedono l’uso di zinco piritione (ZPT) o di 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) fino a una concentrazione dello 0,05 %, è stabilita al punto 1, lettera d) dell’appendice della decisione 2014/312/UE. |
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(4) |
A norma dell’allegato della decisione 2010/72/UE della Commissione (3), l’uso del BIT come preservante di pellicola secca non è approvato. Pertanto, è necessario modificare di conseguenza il punto 1, lettera d) summenzionato. |
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(5) |
Diversi organismi nazionali che assegnano i marchi Ecolabel UE hanno suggerito di estendere l’attuale deroga per consentire l’uso dell’ossido di zinco quale stabilizzante di preservanti anche nella «preservazione di prodotti in scatola» e nella preservazione di «paste coloranti». |
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(6) |
In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, la Commissione, di concerto con il comitato dell’Unione per il marchio di qualità ecologica, ha valutato la pertinenza di questa modifica per garantire un diffuso utilizzo del marchio di qualità ecologica per questo gruppo di prodotti. Sono stati inoltre consultati i portatori di interessi del settore pubblico. |
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(7) |
Sulla base delle informazioni messe a disposizione dai fornitori e dai fabbricanti di pitture, lo ZnO viene usato come stabilizzante nei prodotti vernicianti in combinazione con i due preservanti seguenti: lo ZPT e il BIT, usati per contrastare la crescita microbica indesiderata nelle pitture. |
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(8) |
Lo ZnO svolge una funzione stabilizzante nelle pitture che utilizzano lo ZPT e il BIT come preservanti. Lo ZnO previene la tendenza dello ZPT alla transchelazione con altri ioni metallici, tipicamente ferro e calcio, e alla formazione di complessi colorati che inducono variazioni di colore indesiderate nella pittura. Associato al BIT, lo ZnO gli impedisce di passare dalla fase acquosa alla fase organica delle pitture (ad esempio il legante), aumentandone così la disponibilità nella fase acquosa in cui il rischio di crescita microbica è maggiore. Senza lo ZnO, la durata di vita della pittura si ridurrebbe a poche settimane, riducendone così anche la durata di inutilizzo. |
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(9) |
La decisione 2014/312/UE consente già l’utilizzo dello ZPT con queste tre funzioni: come preservante per prodotti in scatola, come preservante per macchine per la colorazione e come preservante di pellicola secca, fino a una concentrazione dello 0,05 %, e consente l’utilizzo del BIT in concentrazioni dello 0,05 % nel prodotto finito pronto all’uso. Sembra pertanto opportuno consentire l’utilizzo dello ZnO quale stabilizzante per le stesse applicazioni. |
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(10) |
Quando lo ZnO viene usato per stabilizzare le combinazioni di preservanti per «prodotti in scatola» e per «paste coloranti», l’impatto sull’ambiente previsto è inferiore rispetto all’uso nelle combinazioni di preservanti di pellicola secca (già oggetto di deroga secondo i criteri attuali), poiché una dose tipica di ZPT per la preservazione della pellicola secca di un prodotto verniciante per esterni sarebbe circa dieci volte superiore a quella richiesta per la preservazione di un prodotto in scatola per interni. |
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(11) |
La maggior parte delle alternative usate dai fabbricanti, sotto forma di altre combinazioni di preservanti che non richiedono lo ZnO per la stabilizzazione, utilizza il MIT (2-metil-2H-isotiazol-3-one). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione (4), dal 1o maggio 2020 il MIT sarà classificato, tra l’altro, come Skin Sens. 1 A con il codice di indicazione di pericolo H317 (può provocare una reazione allergica della pelle). Questo farà scattare la classificazione di pericolo Skin Sens. 1 A con il codice di indicazione di pericolo H317 anche per i prodotti vernicianti finiti che utilizzano il MIT in concentrazioni pari o superiori a 15 ppm. Le ricerche scientifiche attuali indicano che il MIT non è efficace come preservante in concentrazioni inferiori a 15 ppm. |
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(12) |
Lo ZPT, il BIT o combinazioni degli stessi sono considerati le uniche alternative praticabili in sostituzione al MIT, ma richiedono l’utilizzo dello ZnO in tutte le sue possibili applicazioni. |
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(13) |
Pertanto, non è tecnicamente fattibile sostituire lo ZnO. |
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(14) |
I dati forniti dai portatori di interessi dimostrano che per ottenere una capacità stabilizzante sufficiente, è necessario fino allo 0,030 % di ZnO per le combinazioni di preservanti per prodotti in scatola e paste coloranti che contengono ZPT, e lo 0,010-0,040 % di ZnO in combinazione con il BIT. |
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(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/312/UE. |
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(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Nell’appendice della decisione 2014/312/UE, al punto «1. Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito», la lettera d) (Stabilizzante di preservanti) è sostituita dalla seguente:
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Gruppo di sostanze |
Ambito delle restrizioni e/o delle deroghe |
Limiti di concentrazione (se del caso) |
Valutazione e verifica |
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«d) Stabilizzante di preservanti |
L’ossido di zinco è oggetto di deroga per essere utilizzato quale stabilizzante per: |
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Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione.» |
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combinazioni di preservanti per prodotti in scatola e combinazioni di preservanti per paste coloranti che richiedono l’uso di zinco piritione con o senza 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (BIT). |
0,030 % |
||
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combinazioni di preservanti per prodotti in scatola e combinazioni di preservanti per paste coloranti che richiedono l’uso di 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (BIT). |
0,040 % |
||
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combinazioni di preservanti della pellicola secca che richiedono l’uso di zinco piritione. |
0,050 % |
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45).
(3) Decisione 2010/72/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 36).
(4) Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1).
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7.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/504 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2020
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri
[notifcata con il numero C(2020) 2226]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato. |
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(3) |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/454 della Commissione (5), a seguito di casi di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Germania, Ungheria e Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
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(4) |
Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/454 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui era tenuto pollame situata nel distretto di Börde. |
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(5) |
Inoltre l’Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui era tenuto pollame situate nelle province di Bács-Kiskun e Csongrád. |
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(6) |
I nuovi focolai in Germania e Ungheria sono al di fuori dei confini delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai. |
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(7) |
La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Germania e dall’Ungheria conformemente alla direttiva 2005/94/CE ed ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. |
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(8) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania e l’Ungheria, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri. È pertanto opportuno inserire nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 nuove zone di protezione e sorveglianza per la Germania e l’Ungheria. |
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(9) |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione in modo che siano incluse le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania e dall’Ungheria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47. |
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(11) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2020/454 della Commissione, del 27 marzo 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 95 del 30.3.2020, pag. 8).
ALLEGATO
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE A
Zone di protezione negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 2:
Stato membro: Bulgaria
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
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Plovdiv region: |
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Municipality of Maritsa
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5.4.2020 |
||||||||||||||||
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Kurdzali region: |
|||||||||||||||||
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Municipality of Kurdzali
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5.4.2020 |
||||||||||||||||
Stato membro: Germania
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
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NIEDERSACHSEN, Landkreis Aurich |
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In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Dornum, Großheide In der Gemeinde Dornum beginnend an der Gabelung Hochbrücker Tief – Dornumersiel Tief, dann weiter über das Dornumersieltief bis hoch zur Brücke Butenhusener Straße. Der Butenhusener Straße nördlich folgen und dann den ersten Feldweg in Richtung Südosten nehmen. Der Straße folgen, am Ferienhof Blankenhausen vorbei, weiter in südöstlicher Richtung bis zur Windmühle. Danach dem Weg folgen, bis zum ersten Gebäude auf der rechten Seite. Hier die Südenburger Straße entlang, dieser erst südlich, dann südöstlich folgen bis zur Pumpsieler Straße. Dann Luftlinie Kreuzung Südenburger Straße – Pumpsieler Straße bis Sackgasse Lütt Uppum. An der Kreisgrenze südöstlich entlang bis zum Dornumersieltief, diesem südöstlich folgen bis kurz vor der Kreuzung mit dem Pumptief, von da an der Kreisgrenze wieder folgen, erst südlich dann westlich. Von der Kreisgrenze Luftlinie in gerader Linie südwestlich bis Ostergaste. Von da aus dem Alter Weg nördlich folgen bis zum Dornumer Weg, diesem westlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Moortief. Dem Moortief weit folgen bis zur Kreuzung mit dem Zugraben Hoheweg. Östlich weiter dem Moortief folgen, dann nordöstlich bis zur Gabelung Hochbrücker Tief, westliches Dornum. Dem Hochbrücker Tief folgen, erst nördlich und dann nordöstlich, an der Brücke Schatthauser Straße vorbei östlich bis zur Gabelung mit dem Dornumersieler Tief. |
13.4.2020 |
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NIEDERSACHSEN, Landkreis Wittmund |
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In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Holtgast, Nenndorf, Westerholt, Schweindorf, Utarp Das Gebiet des Landkreises Wittmund, das westlich bzw nördlich von folgender Linie gelegen ist: Im Norden beginnend von dem Punkt, an dem das „Pumptief“ südlich von Damsum auf die Grenze zum Landkreis Aurich trifft, dann weiter Richtung Süden über das „Pumptief“, „Oetjetief“ und „Schleitief“ bis zur Kreuzung des „Schleitiefs“ mit der L6 zwischen Ochtersum und Utarp. Dann der L6 folgend in Richtung der Stadt Norden über Schweindorf, Westerholt und Nenndorf bis zur Grenze zum Landkreis Aurich. |
13.4.2020 |
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BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde |
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Verbandsgemeinde Flechtingen Gemeinde: 39345 Bülstringen Ortsteil: Wieglitz/Ellersell |
23.4.2020 |
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Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39345 Uthmöden |
23.4.2020 |
Stato membro: Ungheria
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
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Bács-Kiskun és Csongrád megye: |
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Balástya, Bócsa, Bugac, Csólyospálos, Forráskút, Jászszentlászló, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Nyárlőrinc, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.440827és a 19.846995, a 46.438786 és a 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.44159 és 19.84327, a 46.45030 és 19.84853, a 46.514537 és 19.65459, a 46.403611 és 19.834167, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.38769 és 19.86654 , a 46.800833 és 19.857222, a 46.40299 és 19.87998, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, 46.41504 és 19.83675, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.47190 és 19.82798, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.860495 és 19.848759 valamint a 46.603350 és 19.478592 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei |
21.4.2020 |
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Csongrád megye: |
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Csengele, Kistelek, Ruzsa és Üllés települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024 valamint a 46.5323 és 19.8675 koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei. |
26.4.2020 |
Stato membro: Polonia
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
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W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim: |
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w gminie Krzeszyce miejscowość Muszkowo |
17.4.2020 |
PARTE B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 3:
Stato membro: Bulgaria
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Plovdiv region: |
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Municipality of Rakovski:
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Dal 30.3.2020 al 15.4.2020 |
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Municipality of Brezovo:
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Dal 22.3.2020 al 15.4.2020 |
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Municipality of Maritsa
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Dal 6.4.2020 al 15.4.2020 |
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The whole municipality of Brezovo The whole municipality Rakovski exept the villiages listed in Part A The whole municipality of Kaloyanovo The whole municipality of Maritsa The whole municipality of Suedinenie Sadovo municipality
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15.4.2020 |
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Kurdzali region: |
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Municipality of Kurdzali
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Dal 6.4.2020 al 15.4.2020 |
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Kurdzhali municipality
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15.4.2020 |
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Stara Zagora region: |
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Municipality of Bratya Daskalovi
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7.4.2020 |
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Haskovo region: |
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Haskovo municipality
Stambolovo municipality
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15.4.2020 |
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Stato membro: Germania
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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NIEDERSACHSEN, Landkreis Aurich |
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In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Dornum, Großheide In der Gemeinde Dornum beginnend an der Gabelung Hochbrücker Tief – Dornumersiel Tief, dann weiter über das Dornumersieltief bis hoch zur Brücke Butenhusener Straße. Der Butenhusener Straße nördlich folgen und dann den ersten Feldweg in Richtung Südosten nehmen. Der Straße folgen, am Ferienhof Blankenhausen vorbei, weiter in südöstlicher Richtung bis zur Windmühle. Danach dem Weg folgen, bis zum ersten Gebäude auf der rechten Seite. Hier die Südenburger Straße entlang, dieser erst südlich, dann südöstlich folgen bis zur Pumpsieler Straße. Dann Luftlinie Kreuzung Südenburger Straße – Pumpsieler Straße bis Sackgasse Lütt Uppum. An der Kreisgrenze südöstlich entlang bis zum Dornumersieltief, diesem südöstlich folgen bis kurz vor der Kreuzung mit dem Pumptief, von da an der Kreisgrenze wieder folgen, erst südlich dann westlich. Von der Kreisgrenze Luftlinie in gerader Linie südwestlich bis Ostergaste. Von da aus dem Alter Weg nördlich folgen bis zum Dornumer Weg, diesem westlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Moortief. Dem Moortief weit folgen bis zur Kreuzung mit dem Zugraben Hoheweg. Östlich weiter dem Moortief folgen, dann nordöstlich bis zur Gabelung Hochbrücker Tief, westliches Dornum. Dem Hochbrücker Tief folgen, erst nördlich und dann nordöstlich, an der Brücke Schatthauser Straße vorbei östlich bis zur Gabelung mit dem Dornumersieler Tief. |
Dal 14.4.2020 al 22.4.2020 |
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NIEDERSACHSEN, Landkreis Aurich |
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In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Dornum, Großheide, Hagermarsch, Hage, Berumbur, Aurich In der Gemeinde Hagermarsch beginnend an der Gabelung Theener Oststreek — Vierweg, dem Vierweg nördlich folgen, an der Kreuzung Osterdeicher Weg vorbei weiter nach Norden, dann an der Kreuzung rechts. Der Straße östlich folgen bis diese nach links abbiegt, dem Weg dann nördlich wieder folgen, bis er die Küste erreicht. Die Grenze verläuft an der Küste entlang bis zur Kreisgrenze Wittmund, folgt dann weiter der Kreisgrenze entlang bis zur Kreuzung Langefelder Grenzweg – Ricklefsche Trift in Aurich. Dem Ricklefsche Trift südlich folgen, bis sich diese mit der Straße Im Meerhusener Moor kreuzt. Letzterer südwestlich am Wald entlang bis zum Rockerstrift. Auf diesem weiter südlich gehen bis zum Aderkrutweg, diesen dann westlich weiter bis man auf die Dietrichsfelder Straße trifft. Von dort verläuft die Grenze per Luftlinie nach Westen durch den Meerhusener Wald bis zur Kreuzung Dornumer Straße – Stickerspittsweg. Dem Stickerspittsweg südwestlich bis zum Sandstrahlweg, die Grenze verläuft hier nordwestlich weiter bis zur Kreisgrenze Aurich/Wittmund. Der Kreisgrenze folgen bis zur Kreuzung Tannenhausener Weg — Mansfelder Weg. Dem Tannenhausener Weg westlich folgen bis zur Kreuzung Zum Ententeich, dann nördlich weiter bis zum Düwelsmeer, auf diesem nordwestlich bis die Kreuzung mit dem Kuhweg kommt. Dem Kuhweg nordwestlich folgen bis zur Kreuzung Kuhweg — Rotdornweg, letzterem westlich folgen bis zur Kreuzung Röttweg. Dem Röttweg dann nördlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Weidenweg, dort westlich gehen bis dieser in den Kastanienweg mündet. Dem Kastanienweg nordwestlich folgen bis zur Kreuzung Dorfstraße. Dort nördlich weiter mit dem Moorwegschloot bis dieser zum Ostermoordorfer Tog wird, diesem auch nördlich folgen zum Schulweg. Diesem westlich folgen bis zur Kreuzung Großheider Straße diesem nördlich folgen bis zur Kreuzung Linienweg. Auf dem Linienweg nordwestlich weiter bis zum Wald und dann dem Feldweg am Waldrand entlang bis zur Feldstraße. Dieser westlich zum Ende folgen, dann auf die Holtenbrück wechseln. Dort nördlich bis dieser in die Poststraße mündet. Der Poststraße nordwestlich bis zur Kreuzung mit Sandlage folgen. Dann Luftlinie Kreuzung Sandlage – Poststraße bis zur Kreuzung Hauptstraße – Holzdorfer Straße in Berumbur. Der Hauptstraße folgen nordwestlich bis diese in die Blandorfer Straße mündet. Dann Luftlinie von Kreuzung Hauptstraße – Blandorfer Straße bis zur Kreuzung Hagemarscher Straße – Alter Postweg. Dem Alten Postweg nordwestlich folgen bis Hagermarsch. Dann Luftlinie Feuerwehr Hagermarsch bis zum Lüttje Weg. Diesem nördlich folgen bis zum Theener Oststreek. Dann nordöstlich bis zur Kreuzung mit dem Vierweg, dem Startpunkt. |
22.4.2020 |
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NIEDERSACHSEN, Landkreis Wittmund |
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In den wie folgt beschriebenen Sperrbezirk fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Holtgast, Nenndorf, Westerholt, Schweindorf, Utarp Das Gebiet des Landkreises Wittmund, das westlich bzw nördlich von folgender Linie gelegen ist: Im Norden beginnend von dem Punkt, an dem das „Pumptief“ südlich von Damsum auf die Grenze zum Landkreis Aurich trifft, dann weiter Richtung Süden über das „Pumptief“, „Oetjetief“ und „Schleitief“ bis zur Kreuzung des „Schleitiefs“ mit der L6 zwischen Ochtersum und Utarp. Dann der L6 folgend in Richtung der Stadt Norden über Schweindorf, Westerholt und Nenndorf bis zur Grenze zum Landkreis Aurich. |
Dal 14.4.2020 al 22.4.2020 |
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NIEDERSACHSEN, Landkreis Wittmund |
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In dem wie folgt beschriebenen Beobachtungsgebiet fallen folgende Gemeinden bzw. werden folgende Gemeinden angeschnitten: Stadt Esens, Neuharlingersiel, Holtgast, Moorweg, Dunum, Ochersum, Blomberg, Neuschoo, Eversmeer, Nenndorf, Westerholt, Schweindorf, Utarp. Der Bereich des Landkreises Wittmund, der westlich folgender Linie gelegen ist: Von der Nordsee bis zur Zuwegung „Ostbense Am Deich 25“, dann die K7 ab dem Zusammentreffen mit der L5 von Ostbense über Hartward Richtung Esens, dort beim Zusammentreffen mit der L8 diese immer weiter in südliche Richtung über den Esenser Nordring, weiter auf der L8 bleibend Richtung Ogenbargen bis zur Grenze mit dem Landkreis Aurich. |
22.4.2020 |
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BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Landkreis Börde |
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Verbandsgemeinde Flechtingen Gemeinde: 39345 Bülstringen Ortsteil: Wieglitz/Ellersell |
Dal 24.4.2020 al 2.5.2020 |
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Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39345 Uthmöden |
Dal 24.4.2020 al 2.5.2020 |
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Einheitsgemeinde Stadt Haldensleben Ortsteil: 39343 Bodendorf Ortsteil: 39345 Gut Detzel Ortsteil: 39340 Hütten Ortsteil: 39340 Lübberitz Ortsteil: 39345 Satuelle Ortsteil: 39343 Süplingen 39340 Stadt Haldensleben |
2.5.2020 |
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Einheitsgemeinde Oebisfelde/Weferlingen Ortsteil: 39359 Keindorf |
2.5.2020 |
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Verbandsgemeinde Elbe-Heide Gemeinde Westheide Ortsteil: 39345 Born |
2.5.2020 |
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BUNDESLAND SACHSEN-ANHALT, Altmarkkreis Salzwedel |
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Gemeinde Gardelegen Ortsteil: 39638 Jeseritz Ortsteil: 39638 Parleib Ortsteil: 39638 Potzehne Ortsteil: 39638 Roxförde |
2.5.2020 |
Stato membro: Ungheria
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Bács-Kiskun és Csongrád megye: |
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Balástya, Bócsa, Bugac, Csólyospálos, Forráskút, Jászszentlászló, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Nyárlőrinc, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.440827és a 19.846995, a 46.438786 és a 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.435119 és a 19.836480, a 46.558317 és 19.713448, a 46.694364 és 19.77329, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.44159 és 19.84327, a 46.45030 és 19.84853, a 46.514537 és 19.65459, a 46.403611 és 19.834167, a 46.465556 és 19.808611, a 46.5448459 és 19.745837, a 46.38769 és 19.86654 , a 46.800833 és 19.857222, a 46.40299 és 19.87998, a 46.41549 és 19.84498, a 46.5692465 és 19.6932973, a 46.5606135 és 19.7108641, a 46.41096 és 19.83726, a 46.44957 és 19.87544, a 46.55800 és 19.79035, a 46.55800 és 19.79035, a 46.38741 és 19.86223, a 46.42564 és 19.86214, 46.41504 és 19.83675, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, a 46.47190 és 19.82798, a 46.38730 és 19.85161, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.860495 és 19.848759 valamint a 46.603350 és 19.478592 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei |
Dal 22.4.2020 al 30.4.2020 |
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Délről az 55-ös út, keletről az 53-as út és 54-es út, északról a 44-es út, keletről az 5-ös út által határolt terület, a 46.435119 és 19.836480,a 46.860495 és 19.848759, a 46.800833 és 19.857222 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területek, valamint Kiskunfélegyháza, Pálmonostora, Pusztaszer, Kistelek, Balástya és Szatymaz 5-ös úttól keletre eső közigazgatási területei. |
5.5.2020 |
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Csengele, Kistelek, Ruzsa és Üllés települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024 valamint a 46.5323 és 19.8675 koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei. |
Dal 27.4.2020 al 5.5.2020 |
Stato membro: Polonia
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź |
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w powiecie zgierskim:
w mieście Łódź:
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Dal 28.3.2020 al 5.4.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie zgierskim, pabianickim, w mieście Łódź: |
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w powiecie zgierskim:
w powiecie pabianickim
w mieście Łódź:
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5.4.2020 |
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W województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim: |
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w gminie Długołęka miejscowości: Dąbrowica, Kępa, Michałowice, Budziwojowice, Łosice, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice. |
Dal 29.3.2020 al 6.4.2020 |
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W województwie dolnośląskim w mieście Wrocław: |
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6.4.2020 |
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W województwie dolnośląskim w powieciewrocławskim, oleśnickim i trzebnickim: |
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w powiecie wrocławskim:
w powiecie oleśnickim:
w powiecie trzebnickim:
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6.4.2020 |
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W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim i słubickim: |
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w powiecie sulęcińskim:
w powiecie słubickim: w gminie Ośno Lubuskie miejscowości: Radachów, Trześniów, Kochań |
26.4.2020 |
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W województwie lubuskim w powiecie sulęcińskim: |
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w gminie Krzeszyce, miejscowość Muszkowo. |
Dal 18.4.2020 al 26.4.2020 |
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
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7.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 109/28 |
DECISIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA
del 24 febbraio 2020
sull’adozione delle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’AED
IL COMITATO DIRETTIVO:
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 45,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,
vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa (2) (qui di seguito denominata «l’AED»), in particolare l’articolo 31,
vista la decisione 2017/25 del comitato direttivo che adotta il regolamento interno rivisto per il comitato direttivo dell’AED e, in particolare, l’articolo 8,
visti il parere del GEPD del 15 gennaio 2020 e gli orientamenti del GEPD sull’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e le norme interne, e
previa consultazione del comitato del personale,
considerando quanto segue:
|
1. |
L’AED svolge le proprie attività in conformità della decisione (PESC) 2015/1835. |
|
2. |
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 22, 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi su regole interne adottate dall’AED qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati. |
|
3. |
Queste regole interne, comprese le relative disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati. |
|
4. |
Laddove eserciti le proprie funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’AED valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento. |
|
5. |
L’AED può, nell’ambito del proprio operato, condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, avviare attività preliminari riguardanti i casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, imporre limitazioni relativamente agli elementi classificati delle attività ad hoc nell’ambito della decisione 2015/1835, trattare denunce di irregolarità, procedure di prevenzione delle molestie e reclami interni ed esterni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini interne sulla sicurezza (IT), e svolgere attività a tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione. |
|
6. |
L’AED tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi», quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività). |
|
7. |
L’AED, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno dell’AED per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali. |
|
8. |
I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati o nei registri dell’AED. |
|
9. |
Le regole interne dovrebbero applicarsi ai trattamenti dei dati svolti anteriormente all’avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo dei loro risultati. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dall’AED alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative. |
|
10. |
Nei casi in cui si applichino tali regole interne, l’AED fornisce giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali. |
|
11. |
In questo quadro, l’AED è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725. |
|
12. |
Tuttavia, l’AED può essere costretta a limitare le informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure. |
|
13. |
L’AED può quindi limitare le informazioni allo scopo di proteggere l’indagine nonché i diritti e le libertà fondamentali degli altri interessati. |
|
14. |
L’AED dovrebbe monitorare periodicamente che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena cessino di sussistere. |
|
15. |
Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito d’applicazione
1. La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l’AED, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21, 35 e 36, nonché nell’articolo 4 in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Nel quadro del funzionamento amministrativo dell’AED, tale decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall’AED ai fini di condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure di prevenzione delle molestie, reclami interni ed esterni, indagini svolte dal RPD, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza gestite internamente o mediante intervento esterno.
3. Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).
4. Laddove eserciti le proprie funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’AED valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.
5. Fatte salve le condizioni stabilite in questa decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o riservatezza delle comunicazioni.
Articolo 2
Garanzie
1. Le garanzie predisposte che prevengono gli abusi o l’accesso o il trasferimento illecito sono le seguenti:
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a) |
i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato; |
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b) |
tutti i dati elettronici sono conservati in un’applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza dell’AED e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale; |
|
c) |
le banche dati (3) sono protette da password nell’ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) e sono collegate automaticamente all’ID dell’utente e alla password. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti; |
|
d) |
tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo della riservatezza. |
2. Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati o nei registri di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
3. Qualora l’AED consideri di applicare una limitazione, si valuta il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e ai rischi di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’AED, ad esempio distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.
Articolo 3
Indicazione precisa del titolare del trattamento
1. Il titolare del trattamento è l’AED, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare.
2. Gli interessati sono informati dei titolari del trattamento delegati attraverso i registri relativi alla protezione dei dati personali pubblicati sul sito Internet dell’AED.
Articolo 4
Limitazioni
1. Nei registri relativi alla protezione dei dati che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725 e pubblicati sul proprio sito Internet, l’AED include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.
2. Eventuali limitazioni sono applicate dall’AED esclusivamente per salvaguardare:
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a) |
la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica e/o la difesa degli Stati membri; |
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b) |
la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e relativa prevenzione; |
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c) |
altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione; |
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d) |
la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, comprese le relative reti di comunicazione elettronica; |
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e) |
la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari; |
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f) |
una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c); |
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g) |
la tutela dei diritti dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui; |
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h) |
l’esecuzione delle azioni di diritto civile. |
3. Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l’AED può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o organizzazioni internazionali nei seguenti casi:
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a) |
quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione in virtù di altri motivi previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento, oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione; |
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b) |
quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
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c) |
quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione dell’AED con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento dei suoi compiti. |
Prima di applicare limitazioni nei casi di cui alle lettere a) e b), l’AED consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all’AED non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle citate lettere.
4. Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.
5. Se si considera l’applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti regole. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ed è effettuata caso per caso.
6. L’AED riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi. La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
7. Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l’effetto della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.
8. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 10, se proporzionato, l’AED informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.
9. Qualora limiti, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 9, l’AED registra le ragioni della limitazione, il motivo giuridico conformemente al presente articolo, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione. La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
10. La limitazione di cui al paragrafo 10 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.
11. Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, l’AED fornisce all’interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell’applicazione di una limitazione. Nel contempo l’AED informa l’interessato del diritto di presentare in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo 5
Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati
1. L’AED coinvolge senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati (qui di seguito denominato «il RPD») ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al RPD l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui ha informato il RPD.
2. Il RPD può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il proprio RPD circa l’esito del riesame richiesto.
3. Il titolare del trattamento informa il RPD quando la limitazione cessa di sussistere.
4. Il coinvolgimento del RPD è debitamente documentato nel corso dell’intera procedura.
Articolo 6
Comunicazione di informazioni agli interessati
In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto all’informazione può essere limitato dal titolare del trattamento nell’ambito dei seguenti trattamenti:
|
a) |
svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
|
b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
|
c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità; |
|
d) |
procedure di casi di molestia; |
|
e) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
|
f) |
indagini svolte dal RPD, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725; |
|
g) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno; |
|
h) |
svolgimento di attività per tutelare altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione come disposto dalla decisione (PESC) 2015/1835. |
Articolo 7
Diritto di accesso dell’interessato
1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:
|
a) |
svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
|
b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
|
c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità; |
|
d) |
procedure di casi di molestia; |
|
e) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
|
f) |
indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725; |
|
g) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno; |
|
h) |
svolgimento di attività per tutelare altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione come disposto dalla decisione (PESC) 2015/1835. |
2. Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l’AED limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.
3. Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, l’AED procede nel modo seguente:
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a) |
informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea; |
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b) |
registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e della sua durata. |
La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l’effetto della limitazione in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 8
Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento
1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, nel contesto dei seguenti trattamenti:
|
a) |
svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
|
b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
|
c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità; |
|
d) |
procedure di casi di molestia; |
|
e) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
|
f) |
indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725; |
|
g) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno; |
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h) |
svolgimento di attività per tutelare altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione come disposto dalla decisione (PESC). |
2. Qualora l’AED limiti, integralmente o in parte, l’applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, essa adotta le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa.
Articolo 9
Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche
1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:
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a) |
svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
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b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
|
c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità; |
|
d) |
procedure di casi di molestia; |
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e) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
|
f) |
indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725; |
|
g) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno; |
|
h) |
svolgimento di attività per tutelare altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione come disposto dalla decisione (PESC) 2015/1835. |
2. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:
|
a) |
svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
|
b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
|
c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità; |
|
d) |
procedure di casi di molestia; |
|
e) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
|
f) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno; |
|
g) |
svolgimento di attività per tutelare altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione come disposto dalla decisione (PESC) 2015/1835. |
3. Laddove l’AED limiti la comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, essa annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l’articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2020
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55.
(3) Nella presente decisione, con «banca dati» s’intende un insieme strutturato di dati archiviati elettronicamente, compresi strumenti e applicazioni IT e SharePoint.
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).