ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 100

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
1 aprile 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/474 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativo alla banca dati europea degli scafi

12

 

*

Regolamento (UE) 2020/475 della Commissione, del 27 marzo 2020, che stabilisce la chiusura temporanea delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

20

 

*

Regolamento (UE) 2020/476 della Commissione, del 27 marzo 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del marlin bianco nell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/477 della Commissione, del 31 marzo 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

25

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/473 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2020

che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di facilitare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e tutelare la vita umana e l’ambiente è fondamentale che i membri di equipaggio siano titolari di certificati attestanti le loro qualifiche. Per ottenere tali certificati, il tempo di navigazione dell’equipaggio dovrebbe essere registrato nel libretto di navigazione di ciascun membro con registrazioni valide, che possano essere confrontate con le corrispondenti registrazioni nei giornali di bordo delle imbarcazioni in cui il membro di equipaggio ha prestato servizio.

(2)

Al fine di attuare correttamente la direttiva (UE) 2017/2397 e di prevenire frodi, le autorità competenti che rilasciano certificati in conformità a tale direttiva dovrebbero accertare che i membri di equipaggio siano titolari di un solo certificato specifico in un dato momento. Nel contesto dell’identificazione di un membro di equipaggio, se necessario, è opportuno tenere in debita considerazione il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Per contribuire a un’amministrazione efficiente dei certificati di qualifica dell’Unione, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397, gli Stati membri che rilasciano certificati in conformità alla medesima direttiva dovrebbero istituire registri destinati alla conservazione dei dati relativi ai certificati di qualifica dell’Unione, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo, nonché ai documenti riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.

(4)

Per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione ai fini dell’attuazione, dell’applicazione e della valutazione della direttiva (UE) 2017/2397, nonché a fini statistici e per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili/includere dati relativi a tali documenti e al rispettivo stato, utilizzando una banca dati gestita dalla Commissione.

(5)

Per gli stessi obiettivi, tale banca dati dovrebbe inoltre servire a fornire informazioni sui documenti riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/2397.

(6)

Il fatto che i certificati di qualifica e i libretti di navigazione siano tenuti dai membri di equipaggio mentre il giornale di bordo è legato a un’imbarcazione richiede che tali dati siano gestiti separatamente in due sistemi diversi. In tale contesto è opportuno tenere conto dell’esistenza della banca dati europea degli scafi, istituita dalla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che contiene informazioni relative alle unità navali delle vie navigabili interne a uso delle autorità competenti.

(7)

È opportuno tenere in debita considerazione le specifiche relative allo scambio dei dati previste dalla pertinente normativa dell’Unione, nonché i principi e le raccomandazioni contenuti nel piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 (4) e nel quadro europeo di interoperabilità (5). Bisognerebbe inoltre fare in modo, nella misura del possibile, che tali specifiche garantiscano il principio della neutralità tecnologica e che siano aperte alle tecnologie innovative. Dovrebbero essere applicati i principi «una tantum» e «interoperabile per definizione».

(8)

Qualora le misure previste nel presente regolamento delegato implichino il trattamento di dati personali, questo dovrebbe essere effettuato in conformità alla normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte della Commissione europea, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

(9)

Gli Stati membri, rappresentati dalle pertinenti autorità competenti, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nei registri nazionali. In quanto gestore della banca dati che fornisce la soluzione per lo scambio di dati tra Stati membri, la Commissione svolge anche una funzione di titolare del trattamento. Gli Stati membri insieme alla Commissione sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati nella banca dati dell’Unione. L’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e l’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725 impongono ai contitolari del trattamento di definire in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dai suddetti regolamenti. Il presente regolamento definisce tali rispettive responsabilità.

(10)

Al fine di garantire parità di diritti di accesso a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe essere considerata titolare del trattamento dei dati personali relativi alla gestione dei diritti di accesso alla banca dati dell’Unione.

(11)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 2018/1725.

(12)

Nell’interesse della coerenza, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data prevista per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2397. È tuttavia opportuno prevedere un’eccezione per le disposizioni riguardanti la gestione della banca dati da parte della Commissione durante la fase di prova e il suo ruolo di titolare del trattamento dei diritti di accesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d’uso delle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati in conformità alla direttiva (UE) 2017/2397 e per i documenti riconosciuti in conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«banca dati dell’Unione»: la banca dati fornita dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 per la registrazione e lo scambio dei dati relativi ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397, e ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della medesima direttiva;

b)

«banca dati europea degli scafi»: la banca dati fornita dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 per la registrazione e lo scambio dei dati relativi ai giornali di bordo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della medesima direttiva;

c)

«registri nazionali»: i registri dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo nonché, laddove pertinente, dei documenti riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, i quali sono istituiti e gestiti dagli Stati membri a norma dell’articolo 25. paragrafo 1, della medesima direttiva;

d)

«numero di identificazione del membro di equipaggio» (CID): un numero generato dalla banca dati dell’Unione che identifica un membro di equipaggio registrato in tale banca dati e che è unico per ciascun titolare;

e)

«stato “attivo”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono validi;

f)

«stato “scaduto”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi perché il periodo di validità è terminato oppure perché sono stati sostituiti da nuovi certificati di qualifica o autorizzazioni specifiche in seguito alla necessità di modificare dati amministrativi o all’approssimarsi del termine del periodo di validità;

g)

«stato “sospeso”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi a causa di misure adottate dalle autorità competenti in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397;

h)

«stato “revocato”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi a causa di misure adottate dalle autorità competenti in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397;

i)

«stato “smarrito”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati smarriti presso l’autorità competente;

j)

«stato “rubato”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati rubati presso l’autorità competente;

k)

«stato “distrutto”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati distrutti presso l’autorità competente;

l)

«metadati»: dati trattati nella banca dati dell’Unione ai fini della trasmissione o dello scambio di contenuti di comunicazioni elettroniche; comprendono i dati utilizzati per tracciare e identificare l’origine e la destinazione di una comunicazione, i dati relativi all’ubicazione dei contenuti di comunicazioni elettroniche nonché la data, l’ora, la durata e il tipo di comunicazione.

Articolo 3

Informazioni relative ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione

1.   La Commissione istituisce la banca dati dell’Unione. Essa la gestisce in conformità ai requisiti di cui all’allegato I. Essa è responsabile del funzionamento tecnico e della manutenzione di tale banca dati. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità della banca dati dell’Unione.

2.   Gli Stati membri che rilasciano certificati in conformità alla direttiva (UE) 2017/2397 mettono a disposizione della banca dati dell’Unione, mediante tecnologia machine-to-machine, i registri di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda i dati di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della medesima direttiva.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuna autorità competente degli Stati membri designata come titolare del trattamento dei dati inclusi nei registri nazionali e la Commissione sono contitolari del trattamento dei dati personali inclusi nella banca dati dell’Unione. Le responsabilità sono ripartite tra i contitolari del trattamento dei dati in conformità all’allegato III.

4.   La Commissione è considerata titolare del trattamento dei dati personali necessari a concedere e a gestire i diritti di accesso alla banca dati dell’Unione.

Articolo 4

Informazioni relative al giornale di bordo

1.   Gli Stati membri registrano nella banca dati europea degli scafi i dati relativi ai giornali di bordo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397.

2.   Le condizioni per l’uso della banca dati europea degli scafi allo scopo di registrare i dati relativi ai giornali di bordo in conformità all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 sono stabilite nell’allegato II.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2022, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, che si applicano a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento delegato è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53.

(2)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73). Si vedano anche i relativi regolamenti di attuazione, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell’8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014.

(3)  Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016,

che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

(4)  «Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione» - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2016) 179 final.

(5)  «Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione» - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2017) 134.

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

Requisiti per la banca dati dell’Unione

1.   Aspetti generali

1.1.

La banca dati dell’Unione fornisce una panoramica consolidata dei dati contenuti nei certificati di qualifica e nei libretti di navigazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397 conservati nei registri nazionali degli Stati membri, istituiti e tenuti a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, della medesima direttiva.

1.2.

La banca dati dell’Unione fornisce inoltre informazioni in merito a certificati di qualifica e libretti di navigazione riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, della direttiva (UE) 2017/2397, laddove la Commissione abbia concesso a un’autorità di un paese terzo di accedervi in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, della medesima direttiva.

1.3.

La banca dati dell’Unione fornisce un’interfaccia utente (il «portale web della banca dati dell’Unione») tramite la quale gli utilizzatori autorizzati possono accedere ai dati in conformità ai rispettivi diritti di accesso.

2.   Utilizzatori e diritti di accesso

2.1.

La Commissione concede i diritti di accesso a singoli utilizzatori corrispondenti ai profili utilizzatore stabiliti nella tabella 1, sulla base di un elenco fornito dagli Stati membri.

2.2.

La Commissione può inoltre concedere l’accesso alla banca dati dell’Unione a organizzazioni internazionali e alle autorità di un paese terzo, in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, in particolare a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725. I profili utilizzatore di cui alla tabella 1 o i relativi diritti di accesso possono essere limitati in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Tabella 1

Profili utilizzatore

Definizioni

Diritti di accesso

Autorità di certificazione

Autorità competenti designate per rilasciare, rinnovare o revocare i certificati di qualifica, le autorizzazioni specifiche e i libretti di navigazione di cui all’articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397

Lettura e scrittura in relazione alle funzionalità di cui ai punti da 3.1 a 3.5.

Autorità responsabili della sospensione

Utilizzatori autorizzati presso le autorità competenti per la sospensione dei certificati di qualifica e delle autorizzazioni specifiche di cui all’articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397

Lettura e scrittura in relazione alle funzionalità di cui ai punti 3.3 e 3.4.

Autorità responsabili dell’applicazione

Utilizzatori autorizzati presso le autorità competenti responsabili di individuare e contrastare le frodi e altre pratiche illecite di cui all’articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397

Sola lettura in relazione alle funzionalità di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5.

Depositari dei registri

Utilizzatori autorizzati presso le autorità competenti designate per tenere i registri di cui all’articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397

Lettura e scrittura in relazione alle funzionalità di cui ai punti da 3.1 a 3.5 se non già svolte dalle autorità di certificazione o dalle autorità responsabili delle sospensioni.

Uffici di statistica

Utilizzatori autorizzati presso i servizi nazionali o internazionali incaricati di raccogliere dati statistici

Sola lettura in relazione alle funzionalità di cui al punto 3.5.

Organizzazioni internazionali

Utilizzatori autorizzati presso organizzazioni internazionali che hanno ottenuto l’accesso in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 e all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725.

Accesso di sola lettura, da determinarsi in relazione alle funzionalità di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.5 in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche e al rispetto del presente regolamento.

Autorità di paesi terzi

Utilizzatori autorizzati presso autorità competenti designate di paesi terzi che hanno ottenuto l’accesso in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 e all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725

Da determinarsi in relazione alle funzionalità di cui ai punti da 3.1 a 3.5 in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche e al rispetto del presente regolamento.

Commissione

Utilizzatori autorizzati appartenenti al personale della Commissione

1.

responsabili della gestione della banca dati dell’Unione, oppure

2.

responsabili delle politiche della navigazione interna

Fornitori delle soluzioni tecniche per tutte le funzionalità;

Sola lettura in relazione alle funzionalità di cui al punto 3.5.

3.   Funzionalità

La banca dati dell’Unione prevede le funzionalità elencate di seguito.

3.1.

Verifica della registrazione dei membri di equipaggio nella banca dati dell’Unione

La banca dati dell’Unione consente alle autorità di certificazione e alle autorità responsabili dell’applicazione di verificare se un membro di equipaggio è già registrato nel sistema. Ciò avviene utilizzando il numero di identificazione del membro di equipaggio (CID) o i dati contenuti in un documento di identità fornito dal membro di equipaggio. In caso di servizi online, l’identificazione di un membro di equipaggio è effettuata avvalendosi dell’insieme di dati di cui al regolamento (UE) 2015/1501.

Se, in seguito a una ricerca effettuata da un’autorità di certificazione, non risultano persone con un insieme di dati relativi all’identità simili a quelli ricercati, il membro di equipaggio viene registrato nel sistema.

3.2.

Consultazione dei dati relativi ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione

La banca dati dell’Unione fornisce accesso di lettura ai dati relativi ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione messi a disposizione dai registri nazionali.

3.3.

Consultazione e modifica dello stato dei certificati di qualifica

La banca dati dell’Unione fornisce accesso di lettura allo stato dei certificati di qualifica e accesso di scrittura per registrare nella stessa banca dati la sospensione di un certificato di qualifica.

Gli stati standard dei certificati sono i seguenti: «attivo», «scaduto», «sospeso», «revocato», «smarrito», «rubato» o «distrutto».

3.4.

Invio e ricevimento di notifiche

La banca dati dell’Unione consente alle autorità di certificazione e alle autorità responsabili delle sospensioni di ricevere notifiche relative a modifiche o richieste ai registri riguardanti certificati di qualifica o autorizzazioni specifiche da essi rilasciati o sospesi.

3.5.

Produzione di statistiche

La banca dati dell’Unione comprende delle funzionalità che consentono agli utilizzatori autorizzati di effettuare ricerche a fini statistici.

3.6.

Aggiornamento dei metadati

La Commissione aggiorna i metadati della banca dati dell’Unione quando riceve notifica che i dati corrispondenti di un registro nazionale sono stati modificati.

3.7.

Informazioni relative a una transazione incompleta

Nel caso in cui il sistema non sia in grado di portare a termine una transazione, questo fatto e le relative motivazioni sono notificati all’utilizzatore interessato. La richiesta o i dati sono temporaneamente salvati (buffered) nella banca dati dell’Unione e la transazione è ripetuta automaticamente fino a quando l’errore non sia risolto e l’operazione condotta a termine.

3.8.

Gestione degli accessi degli utilizzatori

Gli utilizzatori accedono alla banca dati dell’Unione tramite il servizio di autenticazione della Commissione (EU Login).

3.9.

Monitoraggio dei login e delle transazioni

La banca dati dell’Unione registra tutte le informazioni di login e tutte le transazioni ai fini del monitoraggio e dell’individuazione e della correzione di errori (debug) e consente la generazione di statistiche su tali login e transazioni destinate al trattamento da parte del personale della Commissione.

4.   I dati della banca dati dell’Unione

4.1.

Ai fini delle proprie funzionalità, la banca dati dell’Unione conserva i seguenti dati:

a)

metadati di instradamento (routing);

b)

tabelle dei diritti di accesso;

c)

CID comprendenti:

i)

l’elenco dei tipi di certificati e delle autorizzazioni specifiche del titolare con l’indicazione della rispettiva autorità di rilascio e del rispettivo stato;

ii)

il numero di serie del libretto di navigazione attivo del titolare, se del caso;

iii)

un puntatore verso il registro nazionale che contiene i dati personali più recenti relativi all’identità del titolare.

4.2.

La banca dati dell’Unione può anche conservare i dati di cui all’articolo 25 della direttiva (UE) 2017/2397 per i certificati di qualifica e i libretti di navigazione riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, se la Commissione ha rifiutato l’accesso a un’autorità di un paese terzo in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, della medesima direttiva.

5.   Comunicazione tra la banca dati dell’Unione e i registri

5.1.

Il collegamento tra la banca dati dell’Unione e i registri nazionali si basa sul servizio elettronico di recapito certificato sicuro della Commissione (strumento eDelivery nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa).

5.2.

Lo scambio di informazioni si basa su metodi standard di strutturazione dei dati ed è espresso in formato XML.

5.3.

Il servizio funziona 24 ore su 24, sette giorni su sette, con un tasso di disponibilità del sistema almeno del 98 %, esclusa la manutenzione programmata.

6.   Dati di riferimento della banca dati dell’Unione

6.1.

I dati di riferimento, quali elenchi di codici, vocabolari controllati e glossari sono conservati nel sistema europeo di gestione dei dati di riferimento (ERDMS), compresa, se necessario, la traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE.

7.   Protezione dei dati personali

7.1.

Il trattamento di dati personali a cura degli utilizzatori autorizzati negli Stati membri è effettuato in conformità alla normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

7.2.

La Commissione effettua tutto il trattamento di dati personali previsto dal presente regolamento in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

7.3.

L’accesso ai dati personali di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397 e il trattamento degli stessi è consentito unicamente per l’esecuzione delle funzionalità di cui alla sezione 3 e solo a utilizzatori autorizzati.

7.4.

I dati personali di cui alla sezione 4 sono archiviati nella banca dati dell’Unione per un periodo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e comunque non oltre il pensionamento dei membri di equipaggio. L’elenco dei tipi di certificati e delle autorizzazioni specifiche del titolare non contiene i certificati e le autorizzazioni scaduti, revocati o distrutti, dichiarati smarriti o rubati, una volta che questi sono stati sostituiti da un nuovo certificato o una nuova autorizzazione.

7.5.

I dati personali trattati ai fini delle funzionalità descritte al punto 3.9 non possono essere conservati nella banca dati dell’Unione per più di sei mesi.

7.6.

I dati personali diversi da quelli di cui ai punti 7.4 e 7.5 non sono conservati nella banca dati dell’Unione più a lungo di quanto strettamente necessario per il completamento della transazione.

7.7.

I dati disponibili a fini statistici sono resi anonimi e aggregati. Le informazioni statistiche che sono state debitamente rese anonime e aggregate possono essere conservate a tempo indeterminato.

8.   Punti di contatto unici

8.1.

Ai fini del funzionamento della banca dati dell’Unione, la Commissione mantiene i contatti con gli Stati membri attraverso un punto di contatto unico designato da ciascuno Stato membro tra le autorità competenti di cui all’articolo 26, lettera g), della direttiva (UE) 2017/2397.

ALLEGATO II

Requisiti per il funzionamento della banca dati europea degli scafi per le informazioni sui giornali di bordo

1.   

I dati relativi ai giornali di bordo sono accessibili unicamente agli utilizzatori autorizzati di cui alla tabella 1, i quali sono i soli a poterne effettuare il trattamento.

2.   

La Commissione concede diritti di accesso agli utilizzatori che corrispondono ai profili utilizzatore stabiliti nella tabella 1, sulla base di un elenco fornito dagli Stati membri tramite i punti di contatto unici di cui al regolamento delegato 2020/474 (1) , nonché alle organizzazioni internazionali e alle autorità di un paese terzo, in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397.

3.   

Per quanto riguarda il pieno accesso, l’accesso di sola lettura e il trattamento dei dati nella banca dati europea degli scafi si applicano le istruzioni contenute negli allegati III e IV del regolamento delegato 2020/474 relativo a tale banca dati.

4.   

Il trattamento di dati personali da parte degli utilizzatori autorizzati è effettuato conformemente alla normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5.   

La Commissione effettua tutto il trattamento di dati personali previsto dal presente regolamento in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tabella 1

Profili utilizzatore

Definizioni

Diritti di accesso

Autorità di certificazione

Utilizzatori autorizzati presso le autorità competenti per il rilascio di giornali di bordo in conformità all’articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397

Pieno accesso

Autorità responsabili dell’applicazione

Utilizzatori autorizzati presso le autorità competenti responsabili di individuare e contrastare le frodi e altre pratiche illecite in conformità all’articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397

Sola lettura

Uffici di statistica

Utilizzatori autorizzati presso i servizi nazionali o internazionali incaricati di raccogliere dati statistici

Sola lettura

Organizzazioni internazionali

Utilizzatori autorizzati presso organizzazioni internazionali che hanno ottenuto l’accesso in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 e all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725.

Accesso di sola lettura da determinarsi in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche

Autorità di paesi terzi

Utilizzatori autorizzati presso autorità competenti designate di paesi terzi che hanno ottenuto l’accesso in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 e all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725

Da determinarsi in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche


(1)  Regolamento delegato (UE) 2020/474 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativo alla banca dati europea degli scafi (GU L 100 del 1.4.2020, pag. 12).


ALLEGATO III

Ripartizione delle responsabilità tra i contitolari del trattamento dei dati

1.   

Gli Stati membri, rappresentati dalle autorità competenti, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nei registri nazionali. In quanto gestore della banca dati dell’Unione che provvede allo scambio di dati tra Stati membri, anche la Commissione svolge anche una funzione di titolare del trattamento. Gli Stati membri e la Commissione sono contitolari del trattamento dei dati personali nella banca dati dell’UE.

2.   

Ciascuno dei contitolari del trattamento si conforma alla pertinente legislazione dell’Unione e nazionale cui è soggetto il rispettivo titolare del trattamento.

3.   

La Commissione ha le seguenti responsabilità:

a)

garantire che la banca dati dell’Unione sia conforme ai requisiti applicabili ai sistemi di comunicazione e di informazione della Commissione, compresi quelli relativi alla protezione dei dati personali e all’applicazione delle norme sulla protezione dei dati in materia di sicurezza del trattamento (1). La Commissione effettua una valutazione del rischio per la sicurezza delle informazioni e garantisce un livello di sicurezza adeguato;

b)

rispondere alle richieste rivolte dagli interessati direttamente alla Commissione in relazione alla banca dati dell’Unione e pubblicare una nota informativa sulla protezione dei dati per soddisfare i requisiti in materia di informazione. Se del caso, e in particolare quando la richiesta riguarda la rettifica e la cancellazione di dati personali, la Commissione inoltra la richiesta dell’interessato al pertinente punto di contatto unico o ai pertinenti punti di contatto unici che se ne faranno carico. Nei casi in cui una richiesta sia rivolta direttamente alla Commissione, quest’ultima informa l’interessato in merito al seguito dato alla richiesta;

c)

comunicare qualsiasi violazione dei dati personali avvenuta all’interno della banca dati dell’Unione ai punti di contatto unici di cui all’allegato I, punto 8.1, al garante europeo della protezione dei dati e agli interessati in presenza di un rischio elevato in conformità agli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725;

d)

individuare le categorie di personale o altri individui cui potrebbe essere concesso l’accesso alla banca dati dell’Unione e garantire che l’accesso di tutti gli interessati sia conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati;

e)

garantire che il personale della Commissione che ha accesso ai dati personali dei membri di equipaggio contenuti nella banca dati dell’Unione abbia ricevuto una formazione adeguata al fine di svolgere i propri compiti in conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, e sia soggetto all’obbligo del segreto professionale secondo la normativa dell’Unione.

4.   

Le autorità competenti degli Stati membri hanno le seguenti responsabilità:

a)

raccogliere e trattare i dati personali dei richiedenti e trattare i dati personali ottenuti dalla banca dati dell’Unione o scambiati per suo tramite. La raccolta e lo scambio dei dati personali sono effettuati in conformità al regolamento (UE) 2016/679, in particolare al fine di garantire la liceità della raccolta dei dati, fornire informazioni adeguate, preservare l’accuratezza dei dati (compresa, se necessario, la cancellazione di dati o profili obsoleti) e garantire l’adeguata sicurezza dei dati nei registri nazionali;

b)

fungere da punto di contatto per i membri di equipaggio, anche nell’esercizio dei loro diritti, rispondendo alle loro richieste e garantendo che i membri di equipaggio i cui dati sono trattati tramite la banca dati dell’Unione e i registri nazionali siano abilitati all’esercizio dei loro diritti nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati. In tale contesto gli Stati membri cooperano con le autorità competenti di altri Stati membri tramite i punti di contatto unici e con la Commissione per rispondere in modo adeguato alle richieste rivolte dagli interessati agli stessi Stati membri, ad altri Stati membri o alla Commissione. Le autorità competenti degli Stati membri che hanno ricevuto la richiesta dell’interessato informano lo stesso in merito al seguito dato alla richiesta;

c)

comunicare alla Commissione, al punto di contatto unico di cui all’allegato I, punto 8.1, all’autorità di controllo competente a livello nazionale e, laddove richiesto, ai pertinenti membri di equipaggio, qualsiasi violazione dei dati personali riguardante i dati dei membri di equipaggio trattati tramite la banca dati dell’Unione, in conformità agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o qualora richiesto dalla Commissione;

d)

individuare, in conformità ai diritti di accesso degli utilizzatori corrispondenti ai profili utilizzatore stabiliti nell’allegato I, tabella 1, a quali membri del personale debba essere concesso l’accesso ai dati personali dei membri di equipaggio all’interno della banca dati dell’Unione e comunicare tale informazione alla Commissione;

e)

garantire che il personale delle autorità competenti che ha accesso ai dati personali dei membri di equipaggio contenuti nella banca dati dell’Unione abbia ricevuto una formazione adeguata al fine di svolgere i propri compiti in conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, e sia soggetto all’obbligo del segreto professionale secondo il diritto nazionale o secondo norme stabilite da autorità nazionali competenti.


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea e decisione della Commissione del 13.12.2017 che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 della decisione 2017/46 sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell’11.1.2017, pag. 40).


1.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/474 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2020

relativo alla banca dati europea degli scafi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire la corretta applicazione della direttiva (UE) 2016/1629, è opportuno garantire pieno accesso alle autorità competenti degli Stati membri, delle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e dei paesi terzi incaricati di compiti connessi all’applicazione delle direttive (UE) 2016/1629 e 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Il pieno accesso consente agli Stati membri di cooperare tra di loro come pure con i paesi terzi e di coordinare il loro lavoro per quanto concerne il trattamento dei dati relativi alle unità navali inseriti nell’EHDB.

(3)

È opportuno concedere l’accesso in sola lettura all’EHDB ad altre autorità al fine di consentire l’attuazione di misure amministrative volte a garantire la navigazione interna e la gestione dell’infrastruttura, mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione e raccogliere i dati statistici.

(4)

Per garantire il corretto funzionamento dell’EHDB e agevolare la verifica delle richieste di accesso all’EHDB, gli Stati membri, le parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e i paesi terzi interessati dovrebbero designare un punto di contatto unico.

(5)

È opportuno definire in che modo dovrebbero procedere gli Stati membri nel fornire l’accesso in sola lettura all’EHDB al fine di garantire la sicurezza dei dati e il corretto funzionamento dell’EHDB.

(6)

Per agevolare la verifica delle informazioni e dei dati attuali e pregressi relativi ai certificati rilasciati e alle nuove richieste di certificato, è necessario che i dati relativi alle unità navali adibite alla navigazione interna siano di qualità elevata, comparabili, aggiornati, affidabili e armonizzati. Dovrebbe pertanto essere stilato un elenco dettagliato dei dati relativi alle unità navali.

(7)

Le specifiche dovrebbero rimanere tecnologicamente neutre e aperte alle tecnologie innovative e dovrebbero essere applicati i principi «una tantum» e «interoperabile per definizione». È opportuno tenere nella debita considerazione le raccomandazioni e i principi elaborati nel piano di azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 (3) e nel quadro europeo di interoperabilità (4).

(8)

Qualora le misure previste nel presente regolamento implichino il trattamento di dati personali, questo dovrebbe essere effettuato in conformità della normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte della Commissione europea, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

(9)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme sulla raccolta e il trattamento dei dati conservati nella banca dati europea degli scafi (EHDB) di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/1629 e sull’accesso agli stessi, come pure le tipologie di accesso consentite e le istruzioni relative all’uso e al funzionamento della banca dati.

Articolo 2

Raccolta dei dati

Gli Stati membri inseriscono nell’EHDB i dati per l’identificazione di un’unità navale di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Pieno accesso ai dati nell’EHDB e loro trattamento

1.   Le autorità competenti degli Stati membri, le parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e i paesi terzi incaricati di compiti connessi all’applicazione delle direttive (UE) 2016/1629 e 2005/44/CE accedono ai dati e ne eseguono il trattamento al fine di supportare l’attuazione di misure amministrative volte a mantenere la sicurezza e la facilità di navigazione e di garantire l’applicazione della direttiva (UE) 2016/1629.

2.   Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di cui al paragrafo 1 notifica alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità competenti di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché sia garantita la coerenza tra i dati conservati nei registri di cui all’articolo 17 della direttiva (UE) 2016/1629 e i dati forniti nell’EHDB.

4.   Il pieno accesso all’EHDB è concesso in conformità dell’allegato 3 del presente regolamento.

Articolo 4

Accesso in sola lettura all’EHDB

1.   Per consentire l’attuazione di misure amministrative volte a garantire la navigazione interna e la gestione dell’infrastruttura, mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione e raccogliere i dati statistici, l’accesso in sola lettura all’EHDB può essere concesso ad autorità diverse da quelle di cui all’articolo 3, appartenenti agli Stati membri, alle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e ai paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno o paese terzo notifica alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi degli organismi di cui al paragrafo 1 indicando i loro profili utilizzatore in conformità dell’allegato 2 del presente regolamento.

3.   L’accesso in sola lettura all’EHDB è concesso in conformità dell’allegato 4 del presente regolamento.

Articolo 5

Punto di contatto unico per l’EHDB

1.   Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno o paese terzo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, designa un punto di contatto unico per la Commissione e gli altri Stati membri al fine di agevolare lo scambio di informazioni sulla convalida dell’accesso in conformità degli articoli 3 e 4. Le notifiche in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, sono eseguite registrando le informazioni pertinenti nell’EHDB.

2.   Il punto di contatto unico è scelto tra le autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento notifica alla Commissione le denominazioni e i recapiti del punto di contatto unico per l’EHDB.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118.

(2)  Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione [COM(2016) 179 final].

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione [COM(2017) 134 final].

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO 1

Dati per l’identificazione di un’unità navale

L’elenco dei dati per l’identificazione di una nave di cui all’allegato 2 della norma europea applicabile che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna è quello cui si fa riferimento all’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629.


ALLEGATO 2

Profili utilizzatore e diritti di accesso

1.1.   

La Commissione concede i diritti di accesso ai singoli utilizzatori corrispondenti ai profili utilizzatore stabiliti nella tabella 1.

1.2.   

La Commissione può inoltre concedere l’accesso all’EHDB a organizzazioni internazionali e ad autorità di un paese terzo, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/1629, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725. I profili utilizzatore o i relativi diritti di accesso possono essere limitati in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Profili utilizzatore

Definizione

Diritti di accesso

Autorità di certificazione tecnica

Autorità competente o commissione di ispezione per il rilascio dei certificati dell’Unione per la navigazione interna conformemente all’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1629

oppure

Commissione di ispezione per il rilascio del certificato a norma dell’articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno

oppure

Autorità competente analoga dei paesi terzi incaricata di compiti connessi all’applicazione della direttiva (UE) 2016/1629

oppure

Autorità competente per il rilascio del numero unico europeo di identificazione delle navi conformemente all’articolo 18 della direttiva (UE) 2016/1629

Pieno accesso

Autorità RIS

Autorità competente per l’applicazione RIS e per lo scambio di dati a livello internazionale in conformità dell’articolo 8 della direttiva 2005/44/CE

oppure

Organizzazione assegnataria o appaltatrice per l’esercizio del sistema RIS e la fornitura di servizi RIS quali definiti nella direttiva 2005/44/CE

Pieno accesso (nei limiti dell’applicazione della direttiva 2005/44/CE)

Uffici di statistica

Servizi nazionali o internazionali incaricati di raccogliere dati statistici

Accesso di sola lettura da determinarsi in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche

Organizzazioni internazionali

Utilizzatori autorizzati nelle organizzazioni internazionali

Accesso di sola lettura da determinarsi in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche

Altri organismi

Tutti gli organismi incaricati della navigazione interna e la gestione dell’infrastruttura, come pure di mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione, quali:

autorità competente per la gestione del traffico

operatore di chiuse o ponti

prestatore di servizi di soccorso e di emergenza

autorità preposte all’applicazione della legge

organismo di indagine sugli incidenti

Accesso in sola lettura

Personale della Commissione

Utilizzatori autorizzati

a)

responsabili della conservazione dell’EHDB o

b)

responsabili delle politiche in materia di navigazione interna

Fornitore delle soluzioni tecniche per tutte le funzionalità

Accesso in sola lettura


ALLEGATO 3

Pieno accesso e trattamento dei dati nell’EHDB

1.   

La convalida del pieno accesso e del trattamento dei dati nell’EHDB è effettuata come segue:

a)

invio tramite l’EHDB di una richiesta di apertura di un account che consenta il pieno accesso e il trattamento dei dati;

b)

convalida effettuata da un punto di contatto unico pertinente per l’EHDB;

c)

attivazione dell’account.

2.   

La Commissione può disattivare l’account se l’utilizzatore non soddisfa i requisiti del presente regolamento.


ALLEGATO 4

Accesso in sola lettura all’EHDB

1.

La convalida dell’accesso in sola lettura all’EHDB è effettuata come segue:

a)

invio tramite l’EHDB di una richiesta di apertura di un account che consenta l’accesso in sola lettura alla banca dati;

b)

convalida effettuata da un punto di contatto unico pertinente per l’EHDB;

c)

attivazione dell’account.

2.

La Commissione può disattivare l’account se l’utilizzatore non soddisfa i requisiti del presente regolamento.

3.

Le autorità competenti sono responsabili del controllo e della verifica regolari dell’accesso da loro concesso alle autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1.


ALLEGATO 5

Funzionalità

L’EHDB dispone delle funzionalità elencate di seguito.

1.

Verifica del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) della nave nell’EHDB

L’EHDB consente alle autorità competenti di controllare, sulla base di un ENI o dei dati per l’identificazione di un’unità navale, se un’unità navale è già registrata nel sistema.

2.

Consultazione dei dati relativi ai certificati delle unità navali

L’EHDB fornisce accesso ai dati relativi ai certificati delle unità navali rilasciati in conformità della direttiva (UE) 2016/1629 e ai dati per l’identificazione di un’unità navale messi a disposizione dai registri nazionali.

3.

Consultazione dei dati relativi a tutte le richieste di certificato respinte o pendenti

L’EHDB fornisce accesso ai dati sullo stato delle richieste di certificato (respinte o pendenti) in conformità della direttiva (UE) 2016/1629.

4.

Accesso a una copia digitale dei certificati di un’unità navale

L’EHDB fornisce accesso a una copia digitale di tutti i certificati rilasciati dalle autorità competenti in conformità della direttiva (UE) 2016/1629.

5.

Produzione di statistiche

L’EHDB dispone di funzionalità che consentono agli utilizzatori autorizzati di effettuare ricerche a fini statistici.

6.

Gestione degli accessi degli utilizzatori

Gli utilizzatori accedono all’EHDB tramite il servizio di autenticazione della Commissione (EU Login).


1.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/20


REGOLAMENTO (UE) 2020/475 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2020

che stabilisce la chiusura temporanea delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1o luglio 2020.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 incluso si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato del presente regolamento fino al 30 giugno 2020 incluso.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2020

Per la Commissione

a nome della president

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).


ALLEGATO

n.

03/TQ123

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

RED/N3M.

Specie

Scorfani (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Periodo di chiusura

dal 25 febbraio 2020, ore 24:00 UTC, al 30 giugno 2020


1.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/23


REGOLAMENTO (UE) 2020/476 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del marlin bianco nell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di marlin bianco nell’Oceano Atlantico da parte di navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 alla Spagna per lo stock di marlin bianco nell’Oceano Atlantico di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna di cui all’allegato sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).


ALLEGATO

n.

02/TQ/123

Stato membro

Spagna

Stock

WHM/ATLANT

Specie

Marlin bianco (Tetrapturus albidus)

Zona

Oceano Atlantico

Data di chiusura

1.1.2020


1.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/477 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2020

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

L’11 ottobre 2007 il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) è stato concesso a due società, delle quali a una è stata applicata un’aliquota individuale del dazio antidumping pari al 24,5 %. L’altra società, ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. (in appresso denominata «ABC Shanghai»), non risultava avere praticato dumping e le è pertanto stata applicata un’aliquota individuale del dazio antidumping pari allo 0 %. Tutte le altre società sono soggette a un’aliquota del dazio antidumping pari al 71,8 %. L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2)

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, ha prorogato le misure antidumping sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») mediante il regolamento (UE) n. 1343/2013 del Consiglio («le misure estese») (3).

(3)

Il 17 dicembre 2018, a seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (4) con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

Il 17 gennaio 2020, a seguito del suo secondo riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha mantenuto in vigore le misure iniziali mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione (6). Tali misure sono denominate in appresso «le misure attualmente in vigore».

1.2.   Apertura d’ufficio

(5)

Nella prima metà del 2019 la Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili riguardanti i modelli e i canali di vendita dei perossisolfati dopo l’istituzione delle misure iniziali. Le statistiche sulle importazioni indicavano una modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame. Da tali statistiche è altresì emerso che attualmente la maggior parte delle importazioni cinesi entra nell’Unione con il codice aggiuntivo TARIC in vigore per i prodotti fabbricati dalla società ABC Shanghai, senza essere soggetta ad alcun dazio antidumping. Dagli elementi di prova in possesso della Commissione è risultato tuttavia che l’ABC Shanghai ha cessato la produzione di perossisolfati e la modificazione della configurazione degli scambi sembrava quindi essere dovuta alla riorganizzazione dei canali di vendita delle esportazioni. Non sembrava esserci alcuna motivazione o giustificazione economica per questa riorganizzazione dei canali di vendita delle esportazioni, a parte il dazio dello 0 % in vigore per l’ABC Shanghai.

(6)

La Commissione disponeva inoltre di sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sui perossisolfati risultavano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi.

(7)

Infine, la Commissione era in possesso di sufficienti elementi che comprovavano che i prezzi delle esportazioni di perossisolfati da parte della società ABC Shanghai erano in quel momento oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza.

(8)

Di conseguenza, dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione ha deciso di avviare di propria iniziativa un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base sulla possibile elusione delle misure antidumping attualmente in vigore per la società ABC Shanghai e di sottoporre a registrazione le importazioni di perossisolfati di tale società. L’apertura dell’inchiesta è stata annunciata mediante pubblicazione di un regolamento di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 settembre 2019 («il regolamento di apertura») (7).

1.3.   Inchiesta

(9)

La Commissione ha informato le autorità della Repubblica popolare cinese («RPC»), la società ABC Shanghai e l’industria dell’Unione dell’apertura dell’inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(10)

Inoltre la Commissione ha specificatamente chiesto all’ABC Shanghai di comunicarle se intendesse collaborare al procedimento e rispondere a un questionario. L’8 ottobre 2019 la società ABC Shanghai ha confermato che avrebbe collaborato con la Commissione per dimostrare che le sue pratiche e il suo modello di vendita sono giustificati da un punto di vista sia economico sia giuridico. Il 9 ottobre 2019 un questionario è stato pertanto inviato a tale società.

(11)

Il 19 novembre 2019 la Commissione ha ricevuto le risposte al questionario di ABC Shanghai e delle sue due società collegate, ossia Siancity Xiamen Co., Ltd («Siancity») e Fujian Hongguan Chemical Corp («Hongguan»).

(12)

Il 28 gennaio 2020 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva sottoporre la società ABC Shanghai a un’aliquota del dazio residuo pari al 71,8 %. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(13)

Il 12 febbraio 2020 la società ABC Shanghai ha trasmesso osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni della Commissione. Tali osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione. Nessun’altra parte interessata ha presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni della Commissione.

1.4.   Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta

(14)

L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2016 al 30 giugno 2019 (il «PI»). Per il PI sono stati raccolti dati allo scopo di esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi e le pratiche, i processi o le lavorazioni che ne sono alla base. Per il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019 (il periodo di riferimento o «PR») sono stati chiesti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore nonché l’esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(15)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha esaminato i) se vi fosse stata una modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda i singoli produttori esportatori della RPC, ii) se tale modificazione derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre alla necessità di eludere l’imposizione del dazio, iii) se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta e iv) se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(16)

Il prodotto in esame è rappresentato dai perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della RPC («il prodotto in esame»).

(17)

I perossisolfati sono impiegati come iniziatori di reazione o come agenti ossidanti in un certo numero di processi: ad esempio, sono utilizzati come iniziatori di polimerizzazione nella produzione di polimeri, come agenti di incisione nella produzione di schede di circuiti stampati o come agenti sbiancanti nella cosmesi per capelli.

(18)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta nel quadro del presente procedimento è lo stesso descritto nel considerando 16, attualmente classificato con gli stessi codici del prodotto in esame e importato con il codice aggiuntivo TARIC A820 («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

2.3.   Risultanze dettagliate dell’inchiesta

2.3.1.   Informazioni ricevute dalle autorità doganali nazionali

(19)

Il 14 giugno 2019 le autorità doganali tedesche hanno comunicato alla Commissione che le fatture della società Siancity, un operatore commerciale collegato alla società ABC Shanghai, comprendevano sistematicamente una dichiarazione che certificava che i perossisolfati importati erano stati prodotti dall’ABC Shanghai; le spedizioni venivano quindi sdoganate per l’immissione in libera pratica in Germania con il codice aggiuntivo TARIC A820 (8).

(20)

Il 2 settembre 2019 le autorità doganali francesi hanno comunicato alla Commissione di aver ricevuto dalla società Siancity una fattura datata 3 giugno 2019 alla quale era acclusa una dichiarazione che certificava che i perossisolfati importati erano stati prodotti dalla società ABC Shanghai.

2.3.2.   La risposta al questionario di ABC Shanghai e delle sue società collegate Siancity e Hongguan

(21)

Come indicato nel considerando 11, il 19 novembre 2019 la Commissione ha ricevuto risposte al questionario da parte dell’ABC Shanghai e delle sue due società collegate, ossia Siancity e Hongguan (in appresso «il gruppo ABC» e/o «ABC Shanghai e le sue società collegate»). Lo stesso giorno il gruppo ABC ha altresì trasmesso una nota esplicativa più dettagliata nella quale erano riportate alcune osservazioni preliminari particolareggiate sull’apertura del presente procedimento antielusione.

(22)

Gli elementi principali delle argomentazioni contenute in tali documenti possono essere sintetizzati come segue:

la società ABC Shanghai, che ha sede a Shanghai, ha fabbricato il prodotto in esame fino al 2017 compreso;

nel febbraio del 2017 uno degli azionisti della ABC Shanghai ha acquistato il 20 % delle azioni di Hongguan, apportando sia liquidità sia gli impianti produttivi di ABC Shanghai. La società Hongguan è ubicata nella provincia di Fujian, a circa 900 km da Shanghai. Da allora l’ABC Shanghai e la Hongguan sono società collegate. Quest’ultima, fondata nel novembre 2009, è stata trasformata in una società per azioni nel dicembre 2016;

a seguito dell’adozione e della modifica di una serie di norme in materia di protezione ambientale, tra cui la norma relativa alla ricollocazione delle imprese chimiche pericolose situate in aree urbane o residenziali, l’azionista di controllo di ABC Shanghai è stato costretto a cessare la produzione presso gli stabilimenti di Shanghai. La produzione è stata ricollocata negli stabilimenti della società collegata Hongguan, situata nella provincia di Fujian. La società ABC Shanghai ha cessato «ufficialmente» la produzione il 31 dicembre 2017 e dal 1o gennaio 2018 è una società commerciale;

nel 2018 (9) l’ABC Shanghai ha trasferito tutti i suoi impianti produttivi dagli stabilimenti di Shanghai a quelli della società collegata Hongguan. Dal 2018 (10) la Hongguan produce perossisolfati e li vende all’ABC Shanghai, che a sua volta li vende ai suoi clienti, tra i quali figura la sua società collegata Siancity, che esporta nel mercato dell’Unione il prodotto oggetto dell’inchiesta;

la decisione e le iniziative di ABC Shanghai non sarebbero state adottate per eludere le misure in vigore.

2.3.3.   Analisi dei documenti trasmessi da ABC Shanghai e dalle sue società collegate

(23)

ABC Shanghai era l’entità giuridica specificatamente individuata come produttore esportatore in tutti i regolamenti che istituivano dazi antidumping sui perossisolfati originari della RPC. Essa è soggetta a un’aliquota del dazio antidumping pari allo 0 % applicabile alle importazioni effettuate con il codice aggiuntivo TARIC A820 (11) specifico per questa società.

(24)

Inoltre l’inchiesta iniziale e i due regolamenti concernenti il riesame in previsione della scadenza, di cui ai considerando 1, 2 e 4, subordinavano l’applicazione di qualsiasi aliquota individuale del dazio (compresa l’aliquota dello 0 % applicata ad ABC Shanghai) alla presentazione di una valida fattura commerciale nella quale fosse dichiarato che il prodotto in esame era stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC).

(25)

In seguito all’apertura della presente inchiesta antielusione, il 19 novembre 2019 la società ABC Shanghai ha comunicato alla Commissione per la prima volta che non fabbricava più il prodotto oggetto dell’inchiesta poiché ne aveva cessato la produzione alla fine del 2017. Come indicato nel considerando 39 e sulla base di quanto esposto nel considerando 40, l’ABC Shanghai esportava tuttavia almeno l’85 % del volume totale delle importazioni cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta nel 2018 e nel PR, rispettivamente.

(26)

Il 19 novembre 2019 la società Siancity ha inoltre accluso alla sua risposta al questionario tre fatture emesse a importatori dell’Unione nel 2018. Queste tre fatture includono una dichiarazione che individua l’entità giuridica ABC Shanghai, assegnataria del codice aggiuntivo TARIC A820 e soggetta a un’aliquota del dazio pari allo 0 %, come il fabbricante del prodotto oggetto dell’inchiesta cui si riferisce la fattura, ossia i perossisolfati.

(27)

Le dichiarazioni riportate in queste tre fatture, che hanno comportato l’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping dello 0 %, erano inesatte. Come indicato nel considerando 22, la società ABC Shanghai ha «ufficialmente» cessato la produzione alla fine del 2017. Di conseguenza non era il produttore dei perossisolfati cui si fa riferimento in queste tre fatture. Tali importazioni avrebbero dovuto essere dichiarate con il codice aggiuntivo TARIC applicabile a «tutte le altre società» e avrebbero dovuto essere assoggettate a un’aliquota del dazio antidumping pari al 71,8 %, ossia all’aliquota del dazio antidumping applicabile a tutte le altre società per le quali non è prevista alcuna aliquota individuale specifica del dazio antidumping.

(28)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l’ABC Shanghai e le sue società collegate hanno deliberatamente tenuto nascosto il fatto che dal 2018 l’entità giuridica ABC Shanghai non produceva più il prodotto oggetto dell’inchiesta, nonché le altre modifiche significative apportate alla struttura del gruppo, per poter continuare a beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping prevista per l’ABC Shanghai, pari allo 0 %, in relazione alle importazioni di prodotti fabbricati dalla sua società collegata Hongguan. Tale prassi costituisce una «riorganizzazione dei canali di vendita», in quanto l’aliquota individuale del dazio prevista per ABC Shanghai, pari allo 0 %, è utilizzata per far transitare nell’Unione i prodotti fabbricati da un’altra società senza pagare, su tali prodotti, l’aliquota del dazio altrimenti applicabile.

(29)

La società ABC Shanghai e le sue società collegate non hanno presentato alcun elemento di prova che dimostrasse l’esistenza di eventuali motivazioni o giustificazioni economiche a sostegno di tali prassi oltre alla possibilità di eludere il pagamento di dazi antidumping sulle esportazioni nell’Unione dei perossisolfati prodotti da Hongguan.

(30)

Successivamente alla divulgazione delle informazioni, l’ABC Shanghai ha ribadito che tale mutamento era stato determinato e dettato esclusivamente dalle norme ambientali che hanno obbligato l’ABC Shanghai a trasferire interamente i suoi impianti produttivi in un luogo diverso al di fuori di Shangai. La decisione della società di trasferirsi era quindi necessaria per proseguire le operazioni commerciali e non era da intendersi come espediente per eludere il dazio. Essa ha inoltre osservato che l’ABC Shanghai è una società gestita da un privato che non aveva conoscenza alcuna della normativa antidumping, antielusione o di qualsiasi obbligo di comunicazione alla Commissione.

(31)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni.

(32)

In primo luogo, il mutamento avvenuto nel 2018 non può essere considerato un semplice ricollocamento. L’ABC Shanghai era l’entità giuridica specificatamente individuata come produttore esportatore nel regolamento che istituiva dazi antidumping sui perossisolfati originari della RPC. Nel 2017 uno degli azionisti dell’ABC Shanghai ha acquistato le azioni di una società esistente (Hongguan) già operante nella fabbricazione del prodotto in esame. A partire dall’inizio del 2018 le attrezzature di produzione dell’ABC Shanghai sono state trasferite presso quest’altra entità giuridica (Hongguan). Di conseguenza, la società Hongguan è divenuta il fabbricante del prodotto oggetto dell’inchiesta e l’ABC Shanghai è divenuta l’operatore commerciale.

(33)

In secondo luogo, all’ABC Shanghai era stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM). La concessione di tale trattamento dipendeva in larga misura dalla situazione economica dell’impianto produttivo dell’entità giuridica di Shangai. Non si può presumere, né è stato dimostrato, che le stesse condizioni sussistano presso lo stabilimento di Hongguan nella provincia di Fujian. Di conseguenza, la Hongguan non può essere considerata come società subentrante all’ABC Shanghai per quanto concerne l’aliquota del dazio, che era basata su una risultanza del TEM.

(34)

In terzo luogo, l’applicazione della sua aliquota individuale del dazio era subordinata alla presentazione di una valida fattura commerciale nella quale fosse dichiarato che il prodotto in esame era stato fabbricato dall’entità giuridica ABC Shanghai. Tuttavia nei documenti per l’importazione presentati alle autorità doganali dell’UE l’entità giuridica ABC Shanghai figurava ancora come fabbricante del prodotto oggetto dell’inchiesta, nonostante il fatto che non fosse più l’entità giuridica che aveva fabbricato le merci dall’inizio del 2018. Di conseguenza, l’aliquota del dazio applicabile alle merci prodotte dall’ABC Shanghai è stata ingiustamente applicata alle importazioni di prodotti che, di fatto, erano stati fabbricati da un’entità giuridica diversa e che avrebbero dovuto essere assoggettati a un’aliquota del dazio più elevata.

(35)

In quarto luogo, per quanto riguarda la non conoscenza della normativa antidumping da parte del privato in capo alle operazioni della società ABC Shanghai, la Commissione ha rammentato che le intenzioni non rappresentano un requisito giuridico per stabilire l’esistenza di pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In ogni caso, le ripetute dichiarazioni della società Siancity alle autorità doganali dell’UE, secondo cui l’ABC Shanghai era il produttore esportatore, sembrano indicare che l’ABC Shanghai fosse l’unica che avrebbe tratto vantaggio dall’applicazione di un dazio dello 0 %. Spetterà all’autorità dell’UE competente in materia accertare se vi siano state frodi doganali in relazione alle dichiarazioni accluse alle fatture del gruppo ABC.

(36)

La Commissione ha pertanto confermato la sua risultanza secondo cui l’ABC Shanghai e le sue società collegate non avevano presentato elementi di prova che dimostrassero l’esistenza di motivazioni o giustificazioni economiche per individuare l’ABC Shanghai come il fabbricante delle importazioni del prodotto in esame oltre all’elusione del pagamento di un dazio antidumping più elevato sui perossisolfati esportati nell’Unione da tale società.

2.4.   Modificazione della configurazione degli scambi

2.4.1.   Volume delle importazioni dalla Cina

(37)

Nella banca dati istituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6») sono disponibili dati specifici delle società. Tale banca dati raccoglie, tra l’altro, le informazioni trasmesse mensilmente dagli Stati membri alla Commissione sulle importazioni di prodotti soggetti a misure antidumping, compresi i codici aggiuntivi TARIC specifici delle società. La Commissione ha pertanto utilizzato i dati della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, per individuare la modificazione della configurazione degli scambi operando un confronto tra i produttori esportatori soggetti a dazi di diversa entità ai fini della presente inchiesta. Tali dati sono in linea con i dati non confermati ricevuti il 19 novembre 2019 nell’ambito della risposta al questionario (cfr. considerando 11).

(38)

Come si evince dalle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, i volumi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta rappresentavano oltre l’85 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, compreso il PR.

2.4.2.   Modificazione della configurazione degli scambi in Cina

(39)

La tabella 1 riporta il volume delle importazioni del prodotto in esame in intervalli (non riservati) dalla RPC nell’Unione durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo di riferimento.

Tabella 1

Volume totale delle importazioni dalla RPC (in tonnellate, intervalli) nell’Unione

 

2016

2017

2018

PR

VOLUME DELLE IMPORTAZIONI

2 300 –

3 000

3 600 –

4 200

4 200 –

4 800

4 000 –

4 800

Fonte: banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(40)

Negli anni compresi tra il 2016 e il 2018 il volume totale delle importazioni dalla RPC è aumentato sistematicamente. Inoltre nonostante il volume delle importazioni abbia subito un leggero calo durante il PR rispetto al 2018, tali valori sono comunque considerevolmente superiori a quelli registrati durante gli anni 2016 e 2017. Come indicato nel considerando 38, i volumi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta rappresentavano oltre l’85 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(41)

Come esposto nelle sezioni 2.3.2 e 2.3.3, il produttore esportatore ABC Shanghai ha cessato la produzione alla fine del 2017, diventando un operatore commerciale a partire dal 2018. Inoltre all’inizio del 2018 la sua società collegata Hongguan è divenuta il fabbricante del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(42)

Le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta attribuite all’entità giuridica ABC Shanghai sono tuttavia proseguite nel 2018 e nel PR, nonostante la produzione fosse cessata. I volumi delle importazioni registrati nel 2018 e nel PR con questo codice aggiuntivo TARIC (A820) erano superiori a quelli degli anni 2016 e 2017, ossia gli anni in cui l’ABC Shanghai era ancora il fabbricante dei perossisolfati importati nell’Unione. Parallelamente, durante il periodo dell’inchiesta sono diminuite le importazioni effettuate con il codice aggiuntivo TARIC applicabile a «tutte le altre società» (A999).

(43)

Successivamente alla divulgazione delle informazioni, l’ABC Shanghai ha argomentato che la sua modificazione della struttura e dei canali delle vendite era legittimamente giustificata a causa delle norme ambientali imposte che comportavano, come unica opzione, il ricollocamento.

(44)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come esposto al considerando 32, gli eventi del 2018 non possono essere considerati una mera ricollocazione degli impianti produttivi, bensì hanno costituito una modifica della struttura societaria in seguito alla quale la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta è stata assorbita da un’altra entità giuridica. Inoltre l’inchiesta iniziale si era conclusa con l’applicazione di un’aliquota del dazio pari allo 0 % all’entità giuridica ABC Shanghai, basata sulla concessione del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato esclusivamente in relazione a tale entità (cfr. considerando 33). L’ABC Shanghai avrebbe pertanto dovuto informare la Commissione di tale mutamento per consentirle di esaminarne le eventuali conseguenze per quanto concerne l’applicazione di misure antidumping alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta effettuate dalla nuova società produttrice. Tuttavia l’ABC Shanghai ha deciso di non farlo.

2.4.3.   Forma di elusione in Cina

(45)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono anche la riorganizzazione, da parte di esportatori o produttori, dei propri modelli e dei propri canali di vendita nel paese oggetto delle misure affinché i propri prodotti siano esportati nell’Unione tramite produttori che beneficiano di un’aliquota individuale del dazio inferiore a quella applicabile ai prodotti dei fabbricanti.

(46)

Come esposto nella sezione 2.3, la Commissione ha riscontrato che l’ABC Shanghai e le sue società collegate hanno messo in atto pratiche di elusione mediante la riorganizzazione dei canali di vendita. Nonostante non disponesse di un suo codice aggiuntivo specifico, a partire dal 2018 la società Hongguan ha cominciato a esportare nell’Unione grandi quantitativi del prodotto in esame utilizzando il codice aggiuntivo TARIC specifico dell’ABC Shanghai.

(47)

Come si evince dalle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, i volumi delle importazioni nell’Unione effettuate con il codice aggiuntivo TARIC specifico della società ABC Shanghai (A820) rappresentano oltre l’85 % del volume totale delle importazioni nell’Unione durante il 2018 e il periodo di riferimento. Tuttavia il produttore all’origine di tali volumi delle importazioni non era l’entità giuridica ABC Shanghai, bensì la società Hongguan.

(48)

Le variazioni nei flussi commerciali verso l’Unione rappresentano una modificazione della configurazione degli scambi tra le società collegate Hongguan (che dal 2018 è il fabbricante del prodotto oggetto dell’inchiesta) e ABC Shanghai (che ha fabbricato il prodotto oggetto dell’inchiesta fino alla fine del 2017) del paese oggetto delle misure e l’Unione; tale modificazione deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali dall’inchiesta non sono emerse motivazioni o giustificazioni economiche oltre all’elusione del dazio residuo o del dazio più elevato in vigore sui perossisolfati originari della RPC.

(49)

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ha accertato l’esistenza di pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta.

2.5.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(50)

Come esposto nei considerando 28 e 29, dall’inchiesta non è emersa alcuna motivazione o giustificazione economica per le pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita messe in atto dalle parti interessate oltre all’elusione del dazio più elevato in vigore sulle importazioni di perossisolfati originari della RPC effettuate da Hongguan.

2.6.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(51)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per il prodotto in esame.

(52)

Per stabilire il valore normale la Commissione ha deciso di ricorrere ai dati dell’ultima inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, ossia al valore normale franco fabbrica per tipo di prodotto di cui alla sezione 3.1.4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39.

(53)

Il prezzo all’esportazione per tipo di prodotto è stato calcolato in base ai dati indicati da Siancity, l’operatore commerciale collegato facente parte del gruppo ABC, nella risposta al questionario ricevuta il 19 novembre 2019. Tali prezzi all’esportazione sono stati adeguati per portarli al valore franco fabbrica.

(54)

Il valore normale medio per tipo di prodotto è stato poi confrontato con la media ponderata dei prezzi all’esportazione per tipo di prodotto durante il PR.

(55)

Poiché i prezzi all’esportazione di tutti i tipi di prodotto erano inferiori al valore normale per tali tipi di prodotto, è stata confermata l’esistenza del dumping in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta.

2.7.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(56)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha infine esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore.

(57)

La Commissione, nel considerando 109 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39, ha stabilito che il consumo dell’Unione era compreso tra 37 000 e 43 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza (che riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2017 e il 30 settembre 2018), che è il dato più recente di cui dispone la Commissione in relazione al consumo dell’Unione. In base alla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, la quota di mercato delle importazioni effettuate con il codice aggiuntivo TARIC specifico della società A820 durante il PR è superiore al 10 % del mercato totale dell’Unione e rappresenta quindi una percentuale rilevante.

(58)

Quanto ai prezzi, nell’ultima inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore non era stato stabilito alcun prezzo medio non pregiudizievole. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno utilizzare il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione, dato che tale costo è inferiore a un prezzo medio non pregiudizievole. È stato effettuato il confronto tra il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione, quale determinato nell’ultima inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, e la media ponderata dei prezzi cif del gruppo ABC, risultato coinvolto in pratiche di elusione delle misure durante il PR della presente inchiesta, quali figuravano nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(59)

Poiché i prezzi cif erano inferiori al costo medio di produzione dell’industria dell’Unione, le importazioni che eludevano le misure indebolivano gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi.

(60)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita sopra descritte hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore in termini sia di quantitativi sia di prezzi.

3.   MISURE

(61)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di perossisolfati originari della RPC è stato eluso attraverso pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita tramite la società ABC Shanghai, che è soggetta a un dazio antidumping dello 0 %.

(62)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base il dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC applicabile a «tutte le altre società» dovrebbe pertanto essere esteso alle importazioni dello stesso prodotto dichiarato di fabbricazione dell’ABC Shanghai (ossia il prodotto oggetto dell’inchiesta), in quanto tali prodotti sono in realtà fabbricati dalla società Hongguan, che non è soggetta a un’aliquota individuale del dazio (bensì all’aliquota prevista per «tutte le altre società»).

(63)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione nell’ambito del regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura. Dovrebbero pertanto essere riscossi dazi sulle importazioni registrate di perossisolfati originari della RPC che sono stati importati nell’Unione con il codice aggiuntivo TARIC A820 durante il periodo di registrazione delle importazioni. L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere pari al dazio residuo, ossia al 71,8 %.

4.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(64)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e le ha invitate a trasmettere osservazioni. Ove opportuno, sono state prese in considerazione le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti.

(65)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo del 71,8 % applicabile a «tutte le altre società», istituito a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni dichiarate di fabbricazione della società ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd con il codice aggiuntivo TARIC A820 a decorrere dal 27 settembre 2019. È mantenuto il suo codice aggiuntivo TARIC A820 di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39.

2.   La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 è sostituita dalla tabella seguente:

Società

Dazio (%)

Codice aggiuntivo TARIC

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai

71,8

A820

United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai

24,5

A821

Tutte le altre società

71,8

A999

3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, per la società ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.

4.   L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall’applicazione del dazio antidumping del 71,8 % applicabile a «tutte le altre società». Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni, istituita in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21. Modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 265 dell’11.10.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio, del 12 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 11).

(4)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 110 del 23.3.2018, pag. 29).

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese (GU C 454 del 17.12.2018, pag. 7).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, del 16 gennaio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 18).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584 della Commissione, del 25 settembre 2019, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 19).

(8)  E-mail: del 14 giugno 2019 inviata dalle autorità doganali tedesche alla Commissione europea.

(9)  Nella risposta al questionario non è stata indicata alcuna data specifica.

(10)  Nella risposta al questionario non è stata indicata alcuna data specifica.

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, del 16 gennaio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 18).