ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 98

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
31 marzo 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/463 della Commissione, del 24 marzo 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Kiwi de Corse (IGP)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ( 1 )

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/465 della Commissione, del 30 marzo 2020, recante misure di emergenza a sostegno delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli nelle regioni italiane Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, in considerazione dei danni causati alla produzione dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) ( 1 )

30

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/467 della Commissione, del 25 marzo 2020, che fissa la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021 e che modifica la decisione di esecuzione C(2019)2249 final [notificata con il numero C(2020) 1795]

34

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione del consiglio di aministrazione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, del 9 settembre 2019, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

38

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2020 del Comitato di associazione UE-Regno del Marocco, del 16 marzo 2020, relativa allo scambio di informazioni tra l’Unione europea e il Regno del Marocco al fine di valutare l’impatto dell’accordo in forma di scambio di lettere del 25 ottobre 2018 sulla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra [2020/468]

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 98/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/463 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kiwi de Corse» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Kiwi de Corse» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Kiwi de Corse» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Kiwi de Corse» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

a nome della president

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 403 del 29.11.2019, pag. 74.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


31.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 98/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/464 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2020

che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 3, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 7, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 definisce le norme generali di produzione dei prodotti biologici, mentre l’allegato II del medesimo regolamento stabilisce le norme dettagliate di produzione. Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione di tale regolamento, è opportuno stabilire alcune norme supplementari.

(2)

La conversione all’agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. Il periodo di conversione richiesto ha inizio non prima della data in cui l’agricoltore o l’operatore che produce alghe o animali di acquacoltura abbia notificato l’attività alle autorità competenti. A titolo eccezionale e a determinate condizioni, un periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione. È opportuno precisare i documenti da presentare alle autorità competenti ai fini del riconoscimento retroattivo di un periodo precedente.

(3)

Al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie nella produzione animale biologica, è necessario stabilire le densità di allevamento, le superfici minime degli spazi interni ed esterni e le relative caratteristiche, nonché i requisiti tecnici e le caratteristiche degli edifici e degli spazi all’aperto per i bovini, gli ovini, i caprini, gli equini, i cervidi, i suini, il pollame e i conigli. Per gli animali lattanti è inoltre opportuno stabilire anche i periodi minimi da rispettare durante i quali sono nutriti di preferenza con latte materno.

(4)

Al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie nella produzione animale biologica, è inoltre necessario stabilire le norme per specie o gruppo di specie relativamente alla densità di allevamento e alle specifiche caratteristiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento per gli animali di acquacoltura.

(5)

I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante metodi di trasformazione atti a garantire la persistenza delle caratteristiche e delle qualità biologiche dei prodotti in tutte le fasi della produzione biologica. Tenuto conto del gran numero di tecniche utilizzate nella trasformazione degli alimenti nella produzione biologica, non è possibile stilare un elenco esaustivo di tutte le tecniche autorizzate. Pertanto, come regola generale, le tecniche conformi ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerate autorizzate nella trasformazione di alimenti nella produzione biologica.

(6)

Tuttavia, per determinate tecniche utilizzate nella trasformazione di alimenti biologici specifici, gli Stati membri potrebbero avere pareri discordanti sulla conformità di una tecnica ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al regolamento (UE) 2018/848 per la produzione di determinati prodotti. In tali casi è necessario stabilire le norme relative al modo in cui una tecnica può essere valutata e, se la conformità a tali principi e alle norme di produzione è confermata, autorizzata dalla Commissione per la produzione di alimenti specifici, se del caso, a determinate condizioni.

(7)

Per produrre la formula per lattanti, la formula di proseguimento e gli alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) possono essere necessarie tecniche con resina adsorbente e scambiatrice di ioni, al fine di adempiere alle prescrizioni in materia di composizione stabilite in detto regolamento e in atti adottati sulla base dell’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo per i prodotti interessati o per i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (3). È necessario autorizzare l’uso di tecniche di scambio di ioni e adsorbimento per tali categorie di prodotti.

(8)

Analogamente alle tecniche autorizzate per l’uso nella trasformazione di alimenti, non è consentito l’impiego di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o a ovviare a negligenze nella trasformazione di tali mangimi ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura dei prodotti destinati ad essere commercializzati come mangimi biologici.

(9)

Tenuto conto del gran numero di tecniche utilizzate nella trasformazione di specifici mangimi nella produzione biologica, non è possibile stilare un elenco esaustivo di tutte le tecniche autorizzate. Pertanto, come regola generale, le tecniche conformi ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere autorizzate nella trasformazione di mangimi nella produzione biologica.

(10)

Tuttavia, per determinate tecniche utilizzate nella trasformazione di mangimi biologici specifici, gli Stati membri potrebbero avere pareri discordanti sulla conformità di una data tecnica ai principi e alle norme di produzione pertinenti di cui al regolamento (UE) 2018/848. In tali casi è necessario stabilire le norme relative al modo in cui una tecnica può essere valutata e, se la conformità a tali principi e alle norme di produzione pertinenti è confermata, autorizzata dalla Commissione per la produzione di mangimi specifici, se del caso, a determinate condizioni.

(11)

Nella produzione biologica è opportuno utilizzare materiale riproduttivo vegetale biologico, animali biologici e novellame di acquacoltura biologico. Al fine di aiutare gli operatori biologici a trovare informazioni sulla disponibilità dei prodotti sopra elencati, ogni Stato membro dovrebbe disporre di sistemi che consentano agli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, animali biologici o novellame di acquacoltura biologico di rendere pubbliche le informazioni sulle loro forniture. In particolare dovrebbero essere rese pubbliche le informazioni dettagliate sulle specie che essi sono in grado di fornire in quantità sufficienti ed entro un periodo di tempo ragionevole. È opportuno che una volta all’anno gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione la sintesi di tali informazioni e le informazioni sulle deroghe concesse in caso di indisponibilità.

(12)

Le plantule sono escluse dalla raccolta e dallo scambio di informazioni sul materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione. Per garantire un approccio armonizzato è quindi opportuno stabilire una definizione di plantule.

(13)

Al fine di soddisfare il fabbisogno nutrizionale di composti proteici specifici del pollame giovane e dei suini fino a 35 kg, gli Stati membri possono autorizzare l’utilizzo di mangimi proteici non biologici nell’alimentazione del pollame e dei suini nel rispetto di condizioni rigorose fino al 31 dicembre 2025. Nell’ottica di eliminare gradualmente le deroghe corrispondenti e ai fini dell’articolo 53, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, la Commissione dovrebbe monitorarne l’uso tenendo conto dell’andamento della disponibilità sul mercato di mangimi proteici biologici. A tale scopo è opportuno che la Commissione elabori un questionario mirato che gli Stati membri compileranno e presenteranno ogni anno alla Commissione sintetizzando le informazioni raccolte sulla disponibilità di mangimi proteici biologici e sulle autorizzazioni concesse ai produttori di pollame e di suini per l’uso di mangimi proteici non biologici.

(14)

Gli Stati membri possono inoltre istituire un sistema analogo di informazioni sulla disponibilità di razze e linee genetiche adattate alla produzione biologica o di pollastrelle biologiche. Tenuto conto della possibile eliminazione graduale delle deroghe per l’utilizzo di animali o pollastrelle non biologici, è importante raccogliere dati sulla disponibilità di razze e linee genetiche appositamente selezionate nel rispetto dei principi e degli obiettivi della produzione biologica. È pertanto necessario stabilire nel dettaglio i dati armonizzati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri.

(15)

Gli operatori che producono animali in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio (4) e (CE) n. 889/2008 della Commissione (5) dovranno adeguare i loro sistemi di produzione per conformarsi ai nuovi requisiti tecnici specifici stabiliti nel presente regolamento che riguardano la densità di allevamento, le caratteristiche strutturali dei locali destinati agli animali e delle relative attrezzature, gli spazi disponibili e la gestione dei terreni nonché il sistema produttivo dell’azienda in generale. Tali adeguamenti richiederanno periodi di tempo variabili in funzione dell’entità degli interventi necessari per conformarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento tenendo conto nel contempo delle produzioni in corso.

(16)

In particolare le disposizioni relative alla densità di allevamento, agli spazi minimi interni ed esterni per le pollastrelle e i maschi di galline ovaiole, l’estensione massima degli spazi all’aperto per i ricoveri per pollame, il numero massimo di livelli e le attrezzature per un efficace sistema di rimozione delle deiezioni nei ricoveri per pollame a più livelli possono comportare lavori materiali e investimenti come la ricostruzione dei locali destinati agli animali e l’acquisizione di terreni o una ristrutturazione completa dei locali destinati agli animali per alcune aziende o unità di produzione che fino ad ora hanno prodotto in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di transizione per un massimo di otto anni a partire dal 1o gennaio 2021 per tali aziende o unità di produzione al fine di consentire loro di effettuare gli adeguamenti necessari per conformarsi ai nuovi requisiti.

(17)

Il requisito per i suini relativo a una percentuale minima di superficie di spazio esterno costituito da materiale solido può comportare la ricostruzione di strutture esterne e modifiche al sistema di raccolta delle deiezioni in aziende o unità di produzione che fino ad ora hanno prodotto in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di transizione per un massimo di otto anni a partire dal 1o gennaio 2021 per tali aziende o unità di produzione al fine di consentire loro di effettuare l’importante ristrutturazione richiesta dei locali esterni destinati agli animali o la sostituzione delle attrezzature per conformarsi ai nuovi requisiti.

(18)

Anche la lunghezza degli uscioli di entrata/uscita tra le verande e la parte interna del ricovero per pollame, il requisito relativo alle pareti divisorie in materiale solido per i polli da ingrasso diversi dal Gallus gallus e i requisiti specifici per i trespoli e le zone di riposo sopraelevate possono comportare adeguamenti concreti quali la ristrutturazione di parte dei locali destinati agli animali e l’acquisto di nuove attrezzature per aziende che fino ad ora hanno prodotto in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di transizione per un massimo di tre anni a partire dal 1o gennaio 2021 per tali aziende o unità di produzione al fine di consentire loro di effettuare gli adeguamenti necessari dei locali destinati agli animali o la sostituzione delle attrezzature per conformarsi ai nuovi requisiti.

(19)

Infine il metodo di calcolo delle superfici minime degli spazi interni nei ricoveri per pollame il cui edificio abbia una parte esterna può comportare adeguamenti quali un’importante diminuzione della densità di allevamento del pollame o la ristrutturazione degli edifici per aziende che fino ad ora hanno prodotto in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. È quindi opportuno prevedere un periodo di transizione per un massimo di tre anni a partire dal 1o gennaio 2021 per tali aziende o unità di produzione al fine di consentire loro di effettuare gli adeguamenti necessari dei piani aziendali o dei locali destinati agli animali per conformarsi ai nuovi requisiti.

(20)

A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.

(21)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CONVERSIONE

Articolo 1

Documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente

1.   Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 l’operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo i documenti ufficiali delle autorità competenti pertinenti che dimostrano che gli appezzamenti agricoli per cui si richiede il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e che su tali appezzamenti agricoli non sono stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

2.   Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 l’operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e nel quale l’azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo i documenti seguenti, che dimostrano che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848:

a)

le mappe che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di tali appezzamenti e, se del caso, alla natura e al volume della produzione in corso nonché, se disponibili, le coordinate di geolocalizzazione;

b)

l’analisi dettagliata dei rischi effettuata dalle autorità di controllo o dall’organismo di controllo per valutare se un appezzamento oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell’estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto della domanda;

c)

i risultati delle analisi di laboratorio effettuate presso laboratori accreditati su campioni di suolo e/o vegetali prelevati dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo da ciascun appezzamento agricolo identificato come potenzialmente contaminato a causa del trattamento con prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a seguito dell’analisi dettagliata dei rischi di cui alla lettera b);

d)

un rapporto di ispezione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo a seguito di un’ispezione fisica dell’operatore al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo;

e)

qualsiasi altro documento pertinente ritenuto necessario dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo;

f)

una dichiarazione finale scritta dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che indichi se è giustificato il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione e che specifichi l’inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano del riconoscimento retroattivo di un periodo.

CAPO II

ANIMALI

SEZIONE 1

BOVINI, OVINI, CAPRINI ED EQUINI

Articolo 2

Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno

Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di:

a)

90 giorni dalla nascita per i bovini e gli equini;

b)

45 giorni dalla nascita per gli ovini e i caprini.

Articolo 3

Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni

Per i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte I.

Articolo 4

Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni

Almeno metà della superficie minima dello spazio interno di cui all’allegato I, parte I, per i bovini, gli ovini, i caprini e gli equini è costruita in materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato.

SEZIONE 2

CERVIDI

Articolo 5

Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno

Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i cervidi lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 90 giorni dalla nascita.

Articolo 6

Densità di allevamento e superficie minima degli spazi esterni

Per i cervidi la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi esterni sono indicate nell’allegato I, parte II.

Articolo 7

Caratteristiche e requisiti tecnici dei recinti e delle recinzioni all’aperto

1.   I cervidi sono tenuti in recinti o recinzioni all’esterno con accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.

2.   I recinti e le recinzioni all’esterno sono costruiti in modo tale da consentire, se necessario, la separazione delle diverse specie di cervidi.

3.   Ogni recinto o recinzione all’esterno può dividersi in due zone oppure è adiacente a un altro recinto o a un’altra recinzione all’esterno in modo tale da poter svolgere le attività di manutenzione in ogni zona o in ogni recinto o recinzione all’esterno in sequenza.

Articolo 8

Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all’aperto

1.   Per i cervidi sono previsti dispositivi di protezione dagli sguardi e dalle intemperie, di preferenza ripari naturali, come l’inclusione all’interno del recinto o della recinzione all’esterno di gruppi di alberi e arbusti, di parti di foreste o margini di boschi; se ciò non è possibile in misura sufficiente per tutto l’anno, sono previsti ripari artificiali coperti.

2.   I recinti o le recinzioni all’esterno per i cervidi sono dotati di dispositivi o coperti di vegetazione che consentano agli animali di rimuovere il velluto dai loro palchi.

3.   Nella fase avanzata della gravidanza e nelle due settimane successive al parto, le femmine dei cervidi hanno accesso a spazi coperti da vegetazione che consentono di celare i cuccioli.

4.   Le staccionate intorno ai recinti e alle recinzioni sono costruite in modo tale che i cervidi non possano scappare.

SEZIONE 3

SUINI

Articolo 9

Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno

Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i suini lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 40 giorni dalla nascita.

Articolo 10

Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni

Per i suini la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte III.

Articolo 11

Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni ed esterni

Almeno metà della superficie minima dello spazio interno ed esterno di cui all’allegato I, parte III, è costituita di materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato.

Articolo 12

Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all’aperto

1.   Gli spazi all’aperto devono essere attrattivi per i suini. Ove possibile, si accorda preferenza ai campi con alberi o foreste.

2.   Gli spazi all’aperto offrono le condizioni del clima esterno nonché l’accesso a ripari e mezzi che consentono la termoregolazione corporea dei suini.

SEZIONE 4

POLLAME

Articolo 13

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «pollame da ingrasso» si intende il pollame per la produzione di carne;

b)

per «gruppo» si intende, nel contesto dei compartimenti dei ricoveri per pollame, un insieme di volatili che non si mescolano con altre specie avicole, con spazi interni ed esterni riservati ad essi;

c)

per «maschio di gallina ovaiola» si intende il maschio di razza ovaiola destinato alla produzione di carne;

d)

per «pollastra da ingrasso» si intende la femmina di Gallus gallus destinata alla produzione di carne e macellata all’età minima di 120 giorni.

Articolo 14

Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni

Per il pollame la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte IV.

Articolo 15

Caratteristiche e requisiti tecnici dei ricoveri per pollame

1.   I ricoveri per pollame devono essere costruiti in modo tale da consentire ai volatili la medesima facilità di accesso agli spazi all’aperto. A tal fine si applicano le seguenti norme:

a)

il perimetro esterno del ricovero per pollame è provvisto di uscioli di entrata/uscita con accesso diretto a spazi all’aperto;

b)

ciascun usciolo di entrata/uscita è di dimensioni adeguate per i volatili;

c)

i volatili sono in grado di accedere agli uscioli senza alcun ostacolo;

d)

gli uscioli sul perimetro esterno del ricovero per pollame hanno una lunghezza combinata di almeno 4 m per 100 m2 di zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame;

e)

laddove gli uscioli sono sopraelevati è prevista una rampa.

2.   Ai ricoveri per pollame con veranda si applicano le seguenti norme:

a)

il perimetro esterno tra la parte interna del ricovero e la veranda e quello che separa la veranda dallo spazio all’aperto hanno uscioli di entrata/uscita che consentono un facile accesso rispettivamente alla veranda o allo spazio all’aperto;

b)

gli uscioli che consentono di accedere alla veranda dalla parte interna del ricovero hanno una lunghezza complessiva di almeno 2 m per 100 m2 della zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame e gli uscioli che consentono di accedere dalla veranda allo spazio all’aperto hanno una lunghezza complessiva di almeno 4 m per 100 m2 di zona utilizzabile della superficie minima interna del ricovero per pollame;

c)

la zona utilizzabile della veranda non è presa in considerazione nel calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all’allegato I, parte IV. Tuttavia una parte supplementare esterna coperta di un edificio destinato al pollame, isolata in modo tale da non avere condizioni climatiche esterne, può essere presa in considerazione per il calcolo della densità di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni di cui all’allegato I, parte IV, se rispetta le condizioni seguenti:

i)

è completamente accessibile 24 ore su 24;

ii)

è conforme ai requisiti di cui all’allegato II, parte II, punti 1.6.1 e 1.6.3 del regolamento (UE) 2018/848;

iii)

gli uscioli rispettano gli stessi requisiti previsti per le verande al presente paragrafo, lettere a) e b);

d)

la zona utilizzabile della veranda non è compresa nella zona utilizzabile totale dei ricoveri per pollame per polli da ingrasso di cui all’allegato II, parte II, punto 1.9.4.4., lettera m), del regolamento (UE) 2018/848.

3.   Nei ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti al fine di ospitare più gruppi:

a)

i compartimenti garantiscono che i contatti con altri gruppi siano limitati e che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi all’interno del ricovero;

b)

in base al tipo, il numero massimo di animali per compartimento di un ricovero per pollame è il seguente:

i)

3 000 riproduttori Gallus gallus;

ii)

10 000 pollastrelle;

iii)

4 800 polli da ingrasso Gallus gallus;

iv)

2 500 capponi;

v)

4 000 pollastre da ingrasso;

vi)

2 500 tacchini;

vii)

2 500 oche;

viii)

3 200 maschi o 4 000 femmine di anatra di Pechino;

ix)

3 200 maschi o 4 000 femmine di anatra muta;

x)

3 200 maschi o 4 000 femmine di anatra «Mulard»;

xi)

5 200 faraone;

c)

i compartimenti devono essere separati da pareti divisorie di materiale solido per le specie di pollame da ingrasso diverse dal Gallus gallus; tali pareti divisorie in materiale solido garantiscono una separazione fisica totale dal suolo al tetto della costruzione di ciascun compartimento del ricovero per pollame;

d)

i compartimenti sono separati da pareti divisorie in materiale solido o da pareti divisorie semi-chiuse o da reti o maglie per i riproduttori Gallus gallus, le galline ovaiole, le pollastrelle, i maschi di galline ovaiole e il pollame da ingrasso della specie Gallus gallus.

4.   Nei ricoveri per pollame si possono usare sistemi a più livelli. Se si utilizzano sistemi a più livelli si applicano le norme seguenti:

a)

i sistemi a più livelli possono essere usati solo per riproduttori Gallus gallus, galline ovaiole, pollastrelle per la futura produzione di uova, pollastrelle future riproduttrici e maschi di galline ovaiole;

b)

i sistemi a più livelli non possono avere più di tre livelli di zona utilizzabile, incluso il livello al suolo;

c)

i livelli elevati sono costruiti in modo tale da evitare cadute di deiezioni sui volatili in basso e sono dotati di un sistema di rimozione efficiente delle medesime;

d)

tutti i livelli consentono un’ispezione agevole dei volatili;

e)

i sistemi a più livelli garantiscono che tutti i volatili possano spostarsi liberamente e facilmente da un livello all’altro o nelle zone intermedie;

f)

i sistemi a più livelli sono costruiti in modo tale da garantire a tutti i volatili lo stesso accesso agli spazi all’aperto.

5.   I ricoveri per pollame devono essere dotati di trespoli e/o di zone di riposo sopraelevate. I trespoli e/o le zone di riposo sopraelevate sono previsti per i volatili a partire dalla tenera età in dimensioni o proporzioni commisurate alla grandezza del gruppo e dei volatili conformemente all’allegato I, parte IV.

6.   I ricoveri mobili possono essere usati per il pollame a condizione che siano spostati regolarmente durante il ciclo produttivo, e almeno nell’intervallo tra l’allevamento di due gruppi di pollame, al fine di garantire ai volatili la disponibilità di vegetazione. La densità di allevamento per il pollame da ingrasso di cui all’allegato I, parte IV, sezioni da 4 a 9, può essere aumentata fino a un massimo di 30 kg di peso vivo/m2 a condizione che la superficie del livello al suolo del ricovero mobile non superi i 150 m2.

Articolo 16

Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all’aperto

1.   Gli spazi all’aperto destinati al pollame devono essere attrattivi per i volatili e completamente ed equamente accessibili ad essi.

2.   Nei ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti separati al fine di ospitare più gruppi gli spazi all’aperto corrispondenti a ogni singolo compartimento sono separati in modo da garantire che il contatto con gli altri gruppi sia limitato e che i volatili di gruppi diversi non possano mescolarsi.

3.   Gli spazi all’aperto destinati al pollame sono coperti per la maggior parte da vegetazione costituita da un’ampia gamma di piante.

4.   Gli spazi all’aperto forniscono ai volatili un numero sufficiente di dispositivi di protezione o di ripari o arbusti o alberi distribuiti in tutte le zone all’aperto al fine di garantire un utilizzo equilibrato di tutto lo spazio all’aperto da parte dei volatili.

5.   La vegetazione dello spazio all’aperto deve essere regolarmente gestita al fine di limitare eventuali eccedenze di nutrienti.

6.   Gli spazi all’aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall’usciolo di entrata/uscita più vicino del ricovero per pollame. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall’usciolo più vicino dell’edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari dalle intemperie e dai predatori uniformemente distribuiti nell’intero spazio all’aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro. Per le oche lo spazio all’aperto deve consentire ai volatili di soddisfare le loro esigenze alimentari in materia di erba.

SEZIONE 5

CONIGLI

Articolo 17

Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno

Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i conigli lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 42 giorni dalla nascita.

Articolo 18

Densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni

Per i conigli la densità di allevamento e la superficie minima degli spazi interni ed esterni sono indicate nell’allegato I, parte V.

Articolo 19

Caratteristiche e requisiti tecnici per locali di stabulazione mobili e fissi

1.   Durante il periodo di pascolo i conigli sono tenuti in locali di stabulazione mobili sui pascoli o in locali di stabulazione fissi con accesso al pascolo.

2.   Al di fuori del periodo di pascolo, i conigli possono essere tenuti in locali di stabulazione con accesso a un recinto all’aperto con vegetazione, di preferenza erba.

3.   I locali di stabulazione mobili su pascoli sono spostati il più spesso possibile per garantire il massimo utilizzo del pascolo e sono costruiti in modo tale da consentire ai conigli di pascolare al suolo.

Articolo 20

Caratteristiche e requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni

1.   Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili è costruito in modo tale che:

a)

l’altezza sia sufficiente a consentire a tutti i conigli di stare in piedi con le orecchie erette;

b)

possa accogliere diversi gruppi di conigli consentendo di preservare l’integrità della nidiata durante il passaggio alla fase di ingrasso;

c)

sia possibile tenere separati i maschi e le femmine gravide e riproduttrici dal gruppo per motivi specifici di benessere degli animali e per un periodo limitato, a condizione che possano mantenere un contatto visivo con altri conigli;

d)

alla femmina sia possibile allontanarsi dal nido e ritornarvi per allattare i coniglietti;

e)

esso preveda:

i)

ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce in numero sufficiente per tutte le categorie di conigli;

ii)

accesso ai nidi a tutte le femmine almeno una settimana prima della data prevista per il parto e almeno fino alla fine del periodo di allattamento dei coniglietti;

iii)

accesso ai nidi in numero sufficiente con un minimo di un nido per femmina che allatta con i coniglietti;

iv)

materiali che consentano ai conigli di rosicchiare.

2.   Lo spazio esterno nelle strutture con locali di stabulazione fissi è costruito in modo tale da:

a)

avere piattaforme sopraelevate in numero sufficiente e distribuite in modo uniforme sulla superficie minima;

b)

essere circondato da recinzioni sufficientemente alte e profonde da impedire la fuga saltando o scavando;

c)

avere facile accesso alla parte del recinto all’aperto con vegetazione, se lo spazio esterno è in cemento. Senza tale facile accesso, la superficie dello spazio in cemento non può essere inclusa nel calcolo della superficie minima dello spazio esterno;

d)

prevedere:

i)

ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce in numero sufficiente per tutte le categorie di conigli;

ii)

materiali che consentano ai conigli di rosicchiare.

Articolo 21

Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all’aperto

1.   La vegetazione dei recinti all’aperto è sottoposta a manutenzione regolarmente e in modo tale da renderla attrattiva per i conigli.

2.   Durante il periodo di pascolo, i pascoli sono regolarmente sottoposti a rotazione e gestiti in modo tale da ottimizzare il pascolamento dei conigli.

CAPO III

ANIMALI DI ACQUACOLTURA

Articolo 22

Norme dettagliate applicabili agli animali di acquacoltura per specie o gruppo di specie

Gli operatori che producono animali di acquacoltura si conformano alle norme dettagliate per specie o per gruppo di specie di cui all’allegato II relativamente alla densità di allevamento e alle caratteristiche specifiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento.

CAPO IV

ALIMENTI E MANGIMI TRASFORMATI

Articolo 23

Tecniche autorizzate nella trasformazione degli alimenti

1.   Solo le tecniche conformi ai principi stabiliti nel capo II del regolamento (UE) 2018/848, in particolare i principi specifici pertinenti applicabili alla trasformazione di alimenti biologici di cui all’articolo 7, alle norme pertinenti del capo III di tale regolamento e alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte IV, del medesimo sono autorizzate nella trasformazione di alimenti nella produzione biologica.

2.   Fatto salvo l’allegato II, parte VI, punto 3, del regolamento (UE) 2018/848, le tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono autorizzate ai fini della preparazione di materie prime biologiche:

a)

per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l’impiego di tali tecniche sia necessario per adempiere alle prescrizioni di detto regolamento e degli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione; oppure

b)

per i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE, a condizione che l’impiego di tali tecniche sia necessario per adempiere alle prescrizioni di detta direttiva.

3.   Uno Stato membro, qualora ritenga opportuno che la conformità di una tecnica specifica ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1 sia valutata o che determinate condizioni specifiche per l’uso di tale tecnica siano inserite nel presente regolamento, può chiedere alla Commissione di effettuare tale valutazione. A tale scopo esso notifica alla Commissione e agli altri Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni di tale conformità o di tali condizioni specifiche e provvede affinché esso sia reso disponibile pubblicamente, fatto salvo il rispetto della legislazione dell’Unione e di quella nazionale in materia di protezione dei dati.

La Commissione pubblica regolarmente le eventuali richieste di cui al primo comma.

4.   La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 3. Se l’analisi effettuata dalla Commissione conclude che la tecnica descritta nel fascicolo è conforme ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1, la Commissione modifica il presente regolamento al fine di autorizzare esplicitamente la tecnica oggetto del fascicolo o di inserire condizioni specifiche per il suo uso nel presente regolamento.

5.   La Commissione riesamina l’autorizzazione delle tecniche per la trasformazione degli alimenti biologici, comprese la descrizione e le condizioni per l’uso, ogniqualvolta nuovi dati si rendano disponibili o siano forniti da uno Stato membro.

Articolo 24

Tecniche autorizzate nella trasformazione dei mangimi

1.   Solo le tecniche conformi ai principi stabiliti nel capo II del regolamento (UE) 2018/848 (in particolare i principi specifici pertinenti applicabili alla trasformazione di mangimi biologici di cui all’articolo 8), alle norme pertinenti del capo III di detto regolamento e alle norme di produzione dettagliate di cui all’allegato II, parte V, del medesimo e che non ripristinano le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici, non ovviano a negligenze nella trasformazione e non possono altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti sono autorizzate nella trasformazione di mangimi nella produzione biologica.

2.   Uno Stato membro, qualora ritenga opportuno che la conformità di una tecnica specifica ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1 sia valutata o che determinate condizioni specifiche per l’uso di tale tecnica siano inserite nel presente regolamento, può chiedere alla Commissione di effettuare tale valutazione. A tale scopo esso notifica alla Commissione e agli altri Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni di tale conformità o di tali condizioni specifiche e provvede affinché esso sia reso disponibile pubblicamente, fatto salvo il rispetto della legislazione dell’Unione e di quella nazionale in materia di protezione dei dati.

La Commissione pubblica regolarmente le eventuali richieste di cui al primo comma.

3.   La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 2. Se l’analisi effettuata dalla Commissione conclude che la tecnica descritta nel fascicolo è conforme ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1, la Commissione modifica il presente regolamento al fine di autorizzare esplicitamente la tecnica oggetto del fascicolo o di inserire condizioni specifiche per il suo uso nel presente regolamento.

4.   La Commissione riesamina l’autorizzazione delle tecniche per la trasformazione dei mangimi biologici, comprese la descrizione e le condizioni per l’uso, ogniqualvolta nuovi dati si rendano disponibili o siano forniti da uno Stato membro.

CAPO V

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA DISPONIBILITÀ SUL MERCATO DI MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE BIOLOGICO E IN CONVERSIONE, DI ANIMALI BIOLOGICI E DI NOVELLAME DI ACQUACOLTURA BIOLOGICO

Articolo 25

Informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere

1.   Gli Stati membri trasmettono le informazioni da mettere a disposizione a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 dalla banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e dai sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso, all’articolo 26, paragrafo 3, di tale regolamento conformemente alle specifiche di cui all’allegato III, parte I, del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri trasmettono le informazioni da mettere a disposizione a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 sulle deroghe concesse a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, e parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, di tale regolamento conformemente alle specifiche di cui all’allegato III, parte II, del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri trasmettono le informazioni da mettere a disposizione a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 relative alla disponibilità, sul mercato dell’Unione, di mangimi proteici biologici per pollame e suini e alle autorizzazioni concesse conformemente all’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), di tale regolamento in risposta a un questionario trasmesso annualmente dalla Commissione agli Stati membri.

4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse nel formato e attraverso il sistema messo a disposizione dalla Commissione. Tali informazioni sono trasmesse ogni anno entro il 30 giugno e per la prima volta entro il 30 giugno 2022 per quanto riguarda l’anno 2021.

5.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ricevute dagli Stati membri a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, sono inserite nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso, nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del medesimo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1.   In deroga al capo II, sezione 3, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con suini in strutture costruite, ristrutturate o messe in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante ricostruzione delle strutture esterne per conformarsi al requisito di almeno metà della superficie dello spazio esterno costituita da materiale solido di cui all’articolo 11 del presente regolamento, si conformano a tale articolo entro il 1o gennaio 2029.

2.   In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante trasformazione dei locali destinati agli animali per conformarsi al requisito della lunghezza complessiva degli uscioli dalla parte interna del ricovero alla veranda di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, si conformano a tale lettera entro il 1o gennaio 2024.

3.   In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame il cui edificio abbia una parte esterna costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante riduzione della densità di allevamento all’interno o la ristrutturazione degli edifici per conformarsi ai requisiti relativi al calcolo della densità di allevamento e alla superficie minima dello spazio interno di cui all’allegato I, parte IV, del presente regolamento in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, si conformano a tali disposizioni entro il 1o gennaio 2024.

4.   In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante trasformazione dei locali destinati agli animali o una sostituzione delle attrezzature per conformarsi al requisito relativo alle pareti divisorie in materiale solido di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), o al requisito relativo ai trespoli o alle zone di riposo sopraelevate di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del presente regolamento, si conformano a tali disposizioni entro il 1o gennaio 2024.

5.   In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame a più livelli costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante trasformazione dei locali destinati agli animali per conformarsi ai requisiti relativi al numero massimo di livelli e al sistema di rimozione delle deiezioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettere b) e c), del presente regolamento, si conformano a tali lettere entro il 1o gennaio 2029.

6.   In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame con spazi all’aperto che si estendono oltre un raggio di 150 m dall’usciolo di uscita/entrata costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui sono necessari importanti adeguamenti delle strutture o l’acquisizione di ulteriori terreni per conformarsi al requisito relativo al raggio massimo di cui all’articolo 16, paragrafo 6, del presente regolamento, si conformano a tale disposizione entro il 1o gennaio 2029.

7.   In deroga all’allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione che producono pollastrelle in strutture per il pollame costruite, ristrutturate o messe in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui sono necessari importanti adeguamenti della struttura dei ricoveri per pollame o l’acquisizione di ulteriori terreni per conformarsi alle norme dell’allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento, si conformano alla densità di allevamento e alla superficie minima degli spazi interni ed esterni per le pollastrelle e i maschi di galline ovaiole di cui all’allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento entro il 1o gennaio 2029.

Articolo 27

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(3)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

(4)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


ALLEGATO I

NORME RELATIVE ALLA DENSITÀ DI ALLEVAMENTO E ALLA SUPERFICIE MINIMA DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI PER GLI ANIMALI DI CUI AL CAPO II

Parte I: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per bovini, ovini, caprini ed equini di cui all’articolo 3

1.   Bovini

 

Spazio interno

(superficie netta disponibile per gli animali)

Spazio esterno

(spazi liberi, esclusi i pascoli)

 

Peso vivo minimo (kg)

m2/capo

m2/capo

 

Fino a 100

1,5

1,1

Fino a 200

2,5

1,9

Fino a 350

4,0

3

Oltre 350

5 con un minimo di 1 m2/100 kg

3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg

Vacche da latte

 

6

4,5

Tori da riproduzione

 

10

30

2.   Ovini e caprini

 

Spazio interno

(superficie netta disponibile per gli animali)

Spazio esterno

(spazi liberi, esclusi i pascoli)

 

m2/capo

m2/capo

Pecore

1,5

2,5

Agnelli

0,35

0,5

Capre

1,5

2,5

Capretti

0,35

0,5

3.   Equini

 

Spazio interno

(superficie netta disponibile per gli animali)

Spazio esterno

(spazi liberi, esclusi i pascoli)

 

Peso vivo minimo (kg)

m2/capo [dimensioni dei box in funzione dell’altezza dei cavalli]

m2/capo

Equini da riproduzione e da ingrasso

Fino a 100

1,5

1,1

Fino a 200

2,5

1,9

Fino a 350

4,0

3

Oltre 350

5 con un minimo di 1 m2/100 kg

3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg

Parte II: densità di allevamento e superficie minima degli spazi esterni per cervidi di cui all’articolo 6

Specie di

cervidi

Superficie minima di spazio esterno per recinto o recinzione

Densità di allevamento - numero massimo di animali adulti  (*1) per ha

Cervo sika

Cervus nippon

1 ha

15

Daino

Dama dama

1 ha

15

Cervo nobile

Cervus elaphus

2 ha

7

Cervo di padre David

Elaphurus davidianus

2 ha

7

Più di una specie di cervidi

3 ha

7 nel caso in cui facciano parte del branco cervi nobili o cervi di padre David;

15 nel caso in cui non facciano parte del branco cervi nobili o cervi di padre David

Parte III: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per suini di cui all’articolo 10

 

 

Spazio interno (superficie netta a disposizione dei suini, vale a dire le dimensioni interne inclusi i trogoli ma escluse le mangiatoie in cui i suini non possono sdraiarsi)

Spazio esterno

 

Peso vivo minimo (kg)

m2/capo

m2/capo

Scrofe in allattamento con suinetti fino allo svezzamento

 

7,5 per scrofa

2,5

Suini da ingrasso

Suinetti svezzati, suini da allevamento, scrofette, verri da allevamento

Non superiore a 35 kg

0,6

0,4

Superiore a 35 kg ma non superiore a 50 kg

0,8

0,6

Superiore a 50 kg ma non superiore a 85 kg

1,1

0,8

Superiore a 85 kg ma non superiore a 110 kg

1,3

1

Superiore a 110 kg

1,5

1,2

Femmine da riproduzione della specie suina

Scrofe asciutte gravide

 

2,5

1,9

Maschi da riproduzione della specie suina

Verri

 

6

10 se vengono utilizzati recinti per la monta naturale

8

Parte IV: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per pollame di cui all’articolo 14 e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, e trespoli o zone di riposo sopraelevate di cui all’articolo 15, paragrafo 5

1.   Riproduttori Gallus gallus destinati alla produzione di uova da cova per future galline ovaiole e riproduttori Gallus gallus destinati alla produzione di uova da cova per futuri Gallus gallus da ingrasso

Età

≥ 18 settimane

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno

Numero massimo di volatili riproduttori per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame

6

Trespoli per volatili riproduttori per future galline ovaiole

Lunghezza minima del trespolo per volatile in cm

18

Nidi

7 femmine per nido o in caso di nido comune 120 cm2/femmina

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno

Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2

4

2.   Pollastrelle e maschi di galline ovaiole

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno

Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame

21 kg di peso vivo/m2

Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate

Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate:

minimo 10 cm per trespolo/volatile

oppure

minimo 100 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno

Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2

1

3.   Galline ovaiole incluse linee genetiche allevate con duplice finalità per la produzione di carne e di uova

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno

Numero massimo di volatili per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame

6

Trespoli

Lunghezza minima del trespolo per volatile in cm

18

Nidi

7 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm2/gallina ovaiola

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno

Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2

4

4.   Pollame da ingrasso Gallus gallus

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno

Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame

21 kg di peso vivo/m2

Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate

Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate:

minimo 5 cm per trespolo/volatile

oppure minimo 25 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri fissi

Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2

4

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno dei ricoveri mobili

Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2

2,5

5.   Pollame da ingrasso Gallus gallus: capponi e pollastre da ingrasso

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno

Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame

21 kg di peso vivo/m2

Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate

Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate:

minimo 5 cm per trespolo/volatile

oppure minimo 25 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno

Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2

4

6.   Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: tacchini Meleagris gallopavo commercializzati interi per l’arrosto o destinati al taglio

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno

Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame

21 kg di peso vivo/m2

Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate

Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate:

minimo 10 cm per trespolo/volatile

oppure minimo 100 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno

Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2

10

7.   Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: oche Anser anser domesticus

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno

Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame

21 kg di peso vivo/m2

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno

Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2

15

8.   Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: anatre di Pechino Anas platyrhynchos domesticus: anatre mute Cairina moschata e ibridi e anatre Mulard Cairina moschata × Anas platyrhynchos

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno

Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame

21 kg di peso vivo/m2

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno

Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2

4,5

9.   Pollame da ingrasso diverso da Gallus gallus: faraone Numida meleagris f. domestica

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio interno

Densità di allevamento per m2 della zona utilizzabile dello spazio interno del ricovero per pollame

21 kg di peso vivo/m2

Trespoli e/o zone di riposo sopraelevate

Qualsiasi combinazione di trespoli e/o zone di riposo sopraelevate:

minimo 5 cm per trespolo/volatile

oppure minimo 25 cm2 per zona di riposo sopraelevata/volatile

Densità di allevamento e superficie minima dello spazio esterno

Superficie minima dello spazio esterno per volatile in m2

4

Parte V: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per conigli di cui all’articolo 18

1.   Spazio interno

 

Spazio interno

(zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo) per l’area di riposo

Ricovero fisso

Spazio interno

(zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo) per l’area di riposo

Ricovero mobile

 

Femmina in allattamento con cuccioli fino allo svezzamento

0,6 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg

0,72 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg

0,6 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg

0,72 m2/femmina con coniglietti se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg

 

Femmine gravide e riproduttrici

0,5 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg

0,62 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg

0,5 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è inferiore a 6 kg

0,62 m2/femmina gravida o riproduttrice se il peso vivo della femmina è superiore a 6 kg

Conigli da ingrasso dallo svezzamento alla macellazione

Conigli da rimonta (dalla fine dell’ingrasso a 6 mesi)

0,2

0,15

Maschi adulti

0,6

1 se il maschio riceve le femmine per l’accoppiamento

0,6

1 se il maschio riceve le femmine per l’accoppiamento

2.   Spazio esterno

 

Spazio esterno (recinto all’aperto con vegetazione, di preferenza pascoli)

(zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo)

Ricovero fisso

Spazio esterno

(zona utilizzabile netta per animale escluse le piattaforme per m2/capo)

Ricovero mobile

Femmina in allattamento con coniglietti fino allo svezzamento

2,5 m2/femmina con coniglietti

2,5 m2/femmina con coniglietti

Femmine gravide/riproduttive

2,5

2,5

Conigli da ingrasso dallo svezzamento alla macellazione

Conigli da rimonta (dalla fine dell’ingrasso a sei mesi)

0,5

0,4

Maschi adulti

2,5

2,5


(*1)  Due cervidi fino a 18 mesi contano come un cervide adulto


ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE RELATIVE ALLA DENSITÀ DI ALLEVAMENTO E ALLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DEGLI IMPIANTI DI CONTENIMENTO PER GLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA DI CUI ALL’ARTICOLO 22

Parte I: salmonidi in acque dolci

Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) — Salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis) — Salmone (Salmo salar) — Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) — Temolo (Thymallus thymallus) — Salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) — Salmone del Danubio (Hucho hucho)

Sistemi di produzione

Gli allevamenti da ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell’ossigeno di almeno il 60 % per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l’eliminazione degli effluenti.

Densità di allevamento massima

Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m3

Salmone: 20 kg/m3

Salmotrota e trota iridea: 25 kg/m3

Salmerino alpino: 25 kg/m3

Parte II: salmonidi in acque marine

Salmone (Salmo salar) — Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)

Densità di allevamento massima

10 kg/m3 in recinti di rete

Parte III: merluzzi (Gadus morhua) e altri gadidi, spigole (Dicentrarchus labrax), orate di mare (Sparus aurata), ombrine boccadoro (Argyrosomus regius), rombi (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), pagri mediterranei (Pagrus pagrus[= Sparus pagrus]), ombrine ocellate (Sciaenops ocellatus) e altri sparidi, nonché sigani (Siganus spp.)

Sistemi di produzione

Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma.

Densità di allevamento massima

Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m3

Per il rombo: 25 kg/m2

Parte IV: spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (Liza, Mugil) e anguille (Anguilla spp.) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere

Sistema di contenimento

Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea

Sistemi di produzione

Per garantire il benessere delle specie occorre effettuare l’adeguato rinnovo dell’acqua. Almeno il 50 % degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari.

Densità di allevamento massima

4 kg/m3

Parte V: storioni in acque dolci

Specie interessata: famiglia Acipenser

Sistemi di produzione

Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali.

L’effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell’acqua in entrata.

Densità di allevamento massima

30 kg/m3

Parte VI: pesci in acque interne

Specie interessate: famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.

Pesce persico (Perca fluviatilis) in monocoltura

Sistemi di produzione

In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde.

L’area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita.

Intorno ai bacini piscicoli devono essere mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall’attività di allevamento condotta secondo le norme dell’acquacoltura biologica.

La «policoltura» deve essere praticata nella fase di ingrasso, a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri.

Densità di allevamento massima

La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1 500 kg di pesci per ettaro l’anno (indicata come resa di produzione in virtù delle caratteristiche specifiche del sistema di produzione).

Densità di allevamento massima solo per pesce persico in monocoltura

20 kg/m3

Parte VII: gamberi peneidi e gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.)

Sistemi di produzione

Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l’impatto ambientale. Essi devono essere costruiti con l’argilla naturale preesistente.

Densità di allevamento massima

Semina: massimo 22 post-larve/m2

Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m2

Parte VIII: gamberi

Specie interessata: Astacus astacus.

Densità di allevamento massima

Per i gamberi di piccole dimensioni (< 20 mm): 100 individui per m2.

Per i gamberi di dimensioni intermedie (20-50 mm): 30 individui per m2.

Per i gamberi adulti (> 50 mm): 5 individui per m2, purché siano disponibili nascondigli adeguati.

Parte IX: molluschi ed echinodermi

Sistemi di produzione

Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze «bouchot» nonché altri sistemi di contenimento. Per l’allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non deve superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese è consentita nella fase iniziale purché non aumenti la densità di allevamento.

Parte X: pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.), pangasio (Pangasius sp.)

Sistemi di produzione

Stagni e gabbie di rete

Densità di allevamento massima

Pangasio: 10 kg/m3

Tilapia: 20 kg/m3


ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A TRASMETTERE A NORMA DELL’ARTICOLO 25

Parte I: informazioni che figurano nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, e, se del caso, all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

1.

Le informazioni riguardanti la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate, per ogni categoria specifica registrata nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, comprendono i seguenti elementi:

denominazione comune e scientifica (nome comune e nome latino);

denominazione della varietà o del materiale eterogeneo;

quantità in conversione disponibile stimata dagli operatori (numero totale di unità o peso dei semi);

quantità biologica disponibile stimata dagli operatori (numero totale di unità o peso dei semi);

numero di operatori che hanno caricato le informazioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 su base volontaria.

Ai fini del presente punto per «plantula» si intende una pianta giovane originata dal seme e non dal taglio.

2.

Le informazioni riguardanti la disponibilità di novellame di acquacoltura biologico per ciascuna specie registrata nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti punti:

specie e genere (nome comune e nome latino);

razze e linee genetiche, se del caso;

fase di vita (uova, avannotti o novellame) disponibile per la vendita come biologico;

quantità disponibile stimata dagli operatori;

stato sanitario conformemente alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio (1);

numero di operatori che hanno caricato le informazioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 su base volontaria.

3.

Le informazioni riguardanti la disponibilità di animali biologici per ciascuna specie registrata nei sistemi di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:

specie e genere (nome comune e nome latino);

razze e linee genetiche;

finalità produttive: carne, latte, duplice finalità o riproduzione;

fase di vita: animali giovani o adulti (ad esempio bovini < 6 mesi, bovino adulto);

quantità (numero totale di animali) disponibile stimata dagli operatori;

stato sanitario conformemente alle norme orizzontali di polizia sanitaria;

numero di operatori che hanno caricato le informazioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 su base volontaria.

4.

Se del caso, le informazioni riguardanti la disponibilità di razze e linee genetiche biologiche adatte alla produzione biologica per le specie di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:

specie e genere (nome comune e nome latino);

razze e linee genetiche;

finalità produttive: carne, latte, duplice finalità o riproduzione;

quantità (numero totale di animali) disponibile stimata dagli operatori;

stato sanitario conformemente alle norme orizzontali di polizia sanitaria;

numero di operatori che hanno caricato le informazioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 su base volontaria.

5.

Se del caso, le informazioni riguardanti la disponibilità di pollastrelle biologiche di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:

specie e genere (nome comune e nome latino);

razze e linee genetiche;

finalità produttive: carne, uova, duplice finalità o riproduzione;

quantità (numero totale di animali) disponibile stimata dagli operatori;

sistema di allevamento (indicare se su più livelli);

stato sanitario conformemente alle norme orizzontali di polizia sanitaria;

numero di operatori che hanno caricato le informazioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 su base volontaria.

Parte II: informazioni sulle deroghe concesse a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5., e parte II, punti 1.3.4.3. e 1.3.4.4., del regolamento (UE) 2018/848

1.

Le informazioni sulle deroghe concesse a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5., del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:

denominazione comune e scientifica (nome comune e nome latino);

varietà;

numero di deroghe e peso totale dei semi o numero di piante oggetto di deroga;

motivazioni della deroga: ricerca, mancanza di varietà adatte, scopo di conservazione o altri motivi;

se del caso, per le deroghe per motivi diversi dalla ricerca, l’elenco delle specie per cui non è concessa alcuna deroga in quanto sufficientemente disponibili in forma biologica.

2.

Per ogni specie animale convenzionale (bovini, equini, ovini, caprini, suini e cervidi, conigli, pollame), le informazioni sulle deroghe concesse conformemente all’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3. e 1.3.4.4., del regolamento (UE) 2018/848 comprendono i seguenti elementi:

denominazione comune e scientifica (nome comune e nome latino, ad esempio specie e genere);

razze e linee genetiche;

finalità produttive: carne, latte, uova, duplice finalità o riproduzione;

numero di deroghe e numero totale di animali oggetto di deroga;

motivazioni della deroga: mancanza di animali adatti o altri motivi.


(1)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).


31.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 98/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/465 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2020

recante misure di emergenza a sostegno delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli nelle regioni italiane Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, in considerazione dei danni causati alla produzione dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) (cimice asiatica) è un insetto che attraverso il commercio internazionale è stato introdotto accidentalmente nell’Unione, in particolare nelle regioni dell’Italia settentrionale: Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

(2)

Nel 2019 nelle regioni colpite la cimice asiatica ha danneggiato gravemente la produzione ortofrutticola: pere, pesche e nettarine, mele, kiwi, ciliegie e albicocche. I prodotti ortofrutticoli danneggiati sono inutilizzabili sia per il consumo che per la trasformazione. Le perdite subite dai produttori delle regioni colpite sono stimate a 500 milioni di EUR soltanto per il 2019. A causa della cimice asiatica la maggior parte delle organizzazioni di produttori nelle regioni colpite ha perso, nel 2019, gran parte se non il totale della produzione ortofrutticola.

(3)

Allo stato attuale la cimice asiatica non soddisfa i criteri di organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per cui non può essere adottata alcuna misura di eradicazione a livello unionale. Pertanto, in questa fase, le autorità italiane non possono adottare le misure di protezione fitosanitaria del caso.

(4)

Inoltre, per contrastare efficacemente la cimice asiatica, attualmente sono disponibili solo strumenti limitati di protezione fitosanitaria. Solo di recente, come misura alternativa di controllo biologico, in Italia sono state autorizzate le vespe samurai (Trissolcus japonicus e Trissolcus mitsukurii) in quanto antagoniste della cimice asiatica, ma finora l’efficacia di questo metodo non è accertata.

(5)

Nelle regioni colpite, per evitare danni alle colture, le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo hanno disposto misure preventive (ad esempio l’installazione di reti anti-insetti e trappole per insetti). Nonostante gli sforzi, tali organizzazioni di produttori hanno dovuto sostenere simultaneamente spese ingenti per le misure preventive e perdite di produzione, il che ha inciso pesantemente sul valore della produzione commercializzata. Questa situazione si è ripercossa sulla stabilità finanziaria delle organizzazioni stesse e sulla loro capacità sia di attuare programmi operativi negli anni successivi, sia di introdurre misure e azioni mirate contro le infestazioni parassitarie. La riduzione del valore della produzione commercializzata ostacola peraltro l’accesso delle organizzazioni di produttori all’assistenza finanziaria dell’Unione nel settore dei prodotti ortofrutticoli e potrebbe altresì comportare la perdita del riconoscimento per le organizzazioni di produttori del settore nelle regioni colpite se il valore della produzione da esse commercializzata diminuisce al di sotto della soglia minima legale.

(6)

Nelle regioni colpite la complessità della situazione - danni alla produzione ortofrutticola, perdita considerevole di reddito e instabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli in dette regioni, con rischio d’incapacità di continuare ad attuare i propri programmi operativi in modo efficace - costituisce un problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Questo problema specifico non può essere affrontato adottando misure ai sensi dell’articolo 219 o dell’articolo 220 di detto regolamento poiché non è collegato all’esistenza di turbative del mercato o a un’attuale precisa minaccia di turbative, né è collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(7)

Per risolvere il problema specifico nelle regioni colpite sono pertanto necessarie misure di emergenza destinate a migliorare l’accesso ai fondi di mutualizzazione e aumentare i massimali dell’aiuto finanziario dell’Unione per le organizzazioni di produttori in tali regioni. Tali misure assicureranno la stabilità finanziaria e rafforzeranno la resilienza e la capacità delle organizzazioni di produttori nelle regioni colpite di far fronte ai danni causati dalla cimice asiatica e attuare ulteriori misure di prevenzione e gestione delle crisi in quest’ambito.

(8)

Il ricorso delle organizzazioni di produttori nelle regioni colpite ai fondi di mutualizzazione come misura di prevenzione e gestione delle crisi è un mezzo per mitigare il danno arrecato alla produzione ortofrutticola e la perdita di reddito. Occorre pertanto migliorare l’accesso delle organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli nelle regioni colpite ai fondi di mutualizzazione. Attualmente l’aiuto finanziario dell’Unione copre solo le spese amministrative di costituzione di un fondo di mutualizzazione nonché la ricostituzione di un fondo di mutualizzazione in seguito alle compensazioni versate ai produttori aderenti che subiscono un drastico calo di reddito causato da condizioni di mercato avverse. Per ovviare ai danni causati dalla cimice asiatica nelle regioni colpite, l’aiuto finanziario dell’Unione dovrebbe coprire anche il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione. Resta inteso che tale aiuto dev’essere destinato a compensare il reddito dei produttori aderenti perso a causa dei danni arrecati dalla cimice asiatica.

(9)

Il massimale del 4,6 % dell’aiuto finanziario dell’Unione destinato alle misure di prevenzione e gestione delle crisi nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli nelle regioni colpite, a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe essere aumentato dello 0,4 % del valore della produzione commercializzata per assestarsi al 5 %, in modo da migliorare l’accesso delle organizzazioni di produttori ai fondi di mutualizzazione e alle altre misure di prevenzione e gestione delle crisi e rafforzare la stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate. Poiché le associazioni di organizzazioni di produttori non sono interessate dal problema specifico, non è necessario aumentare il massimale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(10)

In seguito all’aumento dello 0,4 % del massimale del 4,6 %, il massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione alle misure di prevenzione e gestione delle crisi dovrebbe salire allo 0,9 % del valore della produzione commercializzata di tali organizzazioni di produttori, invece dell’attuale 0,5 % del valore suddetto previsto all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Lo 0,4 % supplementare del valore della produzione commercializzata dovrebbe essere utilizzato per misure di controllo della cimice asiatica. Ciò è necessario per rafforzare la stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli nelle regioni colpite, per aumentarne la resilienza e migliorarne la capacità di attuare i programmi operativi approvati negli anni successivi.

(11)

In considerazione dell’instabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli nelle regioni colpite e tenuto conto della necessità di attuare misure supplementari per lottare contro la cimice asiatica, il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione del 50 % di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere portato al 60 % per tutte le misure dei programmi operativi destinate alla lotta contro la cimice asiatica nelle regioni colpite.

(12)

In considerazione dell’attuazione dei programmi operativi secondo gli anni civili e considerando che il calcolo del valore della produzione commercializzata che determina l’importo dell’aiuto finanziario dell’Unione si basa sull’anno civile precedente, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(13)

È necessario che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2020, in quanto le misure di emergenza riguardano il livello e l’ambito di applicazione dell’aiuto finanziario dell’Unione alle organizzazioni di produttori che hanno subito danni alla produzione ortofrutticola causati dalla cimice asiatica. Le organizzazioni di produttori devono iniziare ad applicare tali misure nei rispettivi programmi operativi a partire dal gennaio 2020, per essere in grado di far fronte con urgenza ai danni causati dalla cimice asiatica alla produzione ortofrutticola e assicurare la continuità dei programmi operativi, la stabilità economica e la redditività già nel 2020.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle organizzazioni di produttori riconosciute che operano nelle regioni italiane Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, la cui produzione ortofrutticola nel 2019 è stata colpita dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys).

Articolo 2

Misure di emergenza per risolvere il problema specifico delle organizzazioni di produttori nelle regioni colpite

1.   L’aiuto finanziario dell’Unione per i fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende anche il sostegno al capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione. L’aiuto è destinato a compensare le perdite di reddito dei produttori aderenti conseguenti ai danni arrecati alla produzione ortofrutticola dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) nelle regioni indicate all’articolo 1.

2.   Il massimale del 4,6 % del valore della produzione commercializzata di cui all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è aumentato dello 0,4 % e l’importo corrispondente allo 0,4 % supplementare è usato per misure di prevenzione e gestione delle crisi volte a far fronte ai danni causati dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) nelle regioni indicate all’articolo 1.

3.   Su richiesta delle organizzazioni di produttori, il limite del 50 % dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è aumentato al 60 % per le misure destinate a lottare contro la cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori operanti nelle regioni indicate all’articolo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).


31.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 98/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2020

relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l’altro, l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie per contenere, tra gli altri, i rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali qualora essa disponga di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro.

(2)

L’attuale crisi connessa alla malattia da coronavirus (COVID-19) rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali conformemente alla legislazione dell’UE.

(3)

Nei suoi «Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali» (2), la Commissione ha sottolineato che, nella situazione attuale, il corretto funzionamento del mercato unico non dovrebbe essere compromesso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare a garantire la circolazione delle merci.

(4)

Conformemente al regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di controllo composto delle autorità competenti designate per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. In particolare, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del suddetto regolamento le autorità competenti devono disporre di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, o devono avervi accesso.

(5)

Durante l’attuale crisi connessa alla COVID-19, gli Stati membri hanno posto in essere importanti restrizioni della circolazione delle loro popolazioni al fine di proteggere la salute umana.

(6)

Alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione che, in conseguenza di tali restrizioni della circolazione, la loro capacità di impiegare personale adeguato per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, come prescritto dal regolamento (UE) 2017/625, è gravemente compromessa.

(7)

Nello specifico, diversi Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che richiedono la presenza fisica del personale addetto ai controlli. Le difficoltà sorgono in particolare per quanto riguarda l’esame clinico degli animali, determinati controlli sui prodotti di origine animale, sulle piante e sui prodotti vegetali nonché sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale, e le prove sui campioni nei laboratori ufficiali designati dagli Stati membri.

(8)

In conformità della legislazione dell’UE che disciplina gli scambi di animali vivi e di materiale germinale all’interno del mercato unico, segnatamente le direttive 64/432/CEE (3), 88/407/CEE (4), 89/556/CEE (5), 90/429/CEE (6), 91/68/CEE (7), 92/65/CEE (8), 2006/88/CE (9), 2009/156/CE (10) e 2009/158/CE (11) del Consiglio, le partite di animali vivi e di materiale germinale devono essere accompagnate dai certificati sanitari originali in tutti i loro movimenti tra gli Stati membri.

(9)

Diversi Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che danno luogo alla firma e al rilascio dei certificati ufficiali e degli attestati ufficiali originali in formato cartaceo, i quali dovrebbero accompagnare le partite di animali e di materiale germinale che vengono trasferite fra gli Stati membri o entrano nell’Unione, non possono attualmente essere effettuati conformemente alla legislazione dell’UE.

(10)

Pertanto dovrebbe essere temporaneamente autorizzata un’alternativa alla presentazione dei certificati e attestati ufficiali originali in formato cartaceo, tenendo conto dell’uso da parte degli utenti registrati del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (12) e dell’attuale incapacità tecnica di Traces di rilasciare certificati elettronici conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Questa alternativa dovrebbe lasciare impregiudicato l’obbligo degli operatori a norma del regolamento (UE) 2017/625 di presentare documenti originali, quando tecnicamente fattibile.

(11)

Alla luce di tali circostanze specifiche, dovrebbero essere adottate misure per evitare gravi rischi per la salute del personale delle autorità competenti, senza compromettere la prevenzione dei rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante derivanti da animali, piante e relativi prodotti e senza compromettere la prevenzione dei rischi per il benessere degli animali. Nel contempo dovrebbe essere garantito il corretto funzionamento del mercato unico, sulla base della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.

(12)

Gli Stati membri che hanno gravi difficoltà a gestire i loro sistemi di controllo esistenti dovrebbero pertanto poter applicare le misure temporanee previste dal presente regolamento nella misura necessaria alla gestione delle relative gravi disfunzioni dei sistemi di controllo. Gli Stati membri dovrebbero adottare quanto prima tutte le misure necessarie per porre rimedio alle gravi disfunzioni dei loro sistemi di controllo.

(13)

Gli Stati membri che applicano le misure temporanee previste dal presente regolamento dovrebbero informare la Commissione e gli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile per due mesi, al fine di facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla COVID-19. In considerazione delle informazioni ricevute da vari Stati membri, che suggeriscono che le misure temporanee debbano essere previste immediatamente, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce misure temporanee necessarie per contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali, al fine di far fronte a gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri in considerazione della crisi connessa alla COVID-19.

Articolo 2

Gli Stati membri che desiderano applicare le misure temporanee stabilite dal presente regolamento informano la Commissione e gli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3

In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall’autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell’autorità competente per l’esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da essi effettuati.

Articolo 4

I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere effettuati in via eccezionale mediante un controllo ufficiale eseguito su una copia elettronica di tali certificati o attestati originali, o su un formato elettronico del certificato o dell’attestato elaborato e trasmesso in Traces, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale presenti all’autorità competente una dichiarazione che attesti che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile. Nell’effettuare tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali, l’autorità competente tiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 5

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale:

a)

nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall’autorità competente su base temporanea;

b)

nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 1ogiugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  C(2020) 1753 final del 16 marzo 2020.

(3)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(4)  Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

(5)  Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

(6)  Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

(7)  Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

(8)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(9)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

(10)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

(11)  Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).


DECISIONI

31.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 98/34


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/467 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2020

che fissa la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021 e che modifica la decisione di esecuzione C(2019)2249 final

[notificata con il numero C(2020) 1795]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2), gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (il programma destinato alle scuole) sono tenuti a presentare alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno la propria domanda di aiuto dell’Unione relativa all’anno scolastico successivo e, se del caso, ad aggiornare la domanda di aiuto dell’Unione relativa all’anno scolastico in corso.

(2)

A norma dell’articolo 137, paragrafo 1, primo comma, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, i programmi e le azioni dell’Unione impegnati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie devono essere eseguiti nel 2019 e 2020 per quanto riguarda il Regno Unito in base al diritto dell’Unione applicabile.

(3)

Al fine di garantire l’efficace attuazione del programma destinato alle scuole è opportuno fissare la ripartizione dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole tra gli Stati membri partecipanti sulla base degli importi indicati nella domanda di aiuto dell’Unione presentata da tali Stati membri e tenendo conto dei trasferimenti fra le ripartizioni indicative dello Stato membro di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione la propria domanda di aiuto dell’Unione per il periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021, specificando l’importo dell’aiuto richiesto per la frutta e la verdura o per il latte destinati alle scuole, o per entrambe le componenti del programma. Nel caso del Belgio, della Francia, di Cipro e della Svezia gli importi richiesti tenevano conto dei trasferimenti fra le ripartizioni indicative.

(5)

Onde sfruttare appieno i fondi disponibili, gli aiuti dell’Unione non richiesti dovrebbero essere riassegnati agli Stati membri partecipanti al programma che indicano, nella propria domanda di aiuto dell’Unione, l’intenzione di utilizzare, qualora risultino disponibili risorse supplementari, un importo superiore a quello loro spettante in base alla ripartizione indicativa.

(6)

Nella domanda di aiuto dell’Unione per il periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto un importo inferiore alla ripartizione indicativa prevista per la frutta e la verdura e/o il latte destinati alle scuole. La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Croazia, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia e la Svezia hanno comunicato l’intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione indicativa per la frutta e la verdura e/o il latte destinati alle scuole.

(7)

Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, è opportuno fissare la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021.

(8)

La decisione di esecuzione C(2019)2249 final della Commissione (4) ha fissato la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole fra gli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2019 al 31 luglio 2020. Alcuni Stati membri hanno aggiornato la propria domanda di aiuto dell’Unione relativa a tale anno scolastico. La Germania, la Spagna, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e l’Austria hanno notificato trasferimenti tra la ripartizione definitiva per la frutta e la verdura destinate alle scuole e la ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole. Il Belgio, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno chiesto un importo inferiore alla ripartizione definitiva per la frutta e la verdura e/o il latte destinati alle scuole. La Cechia, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, l’Austria, la Romania e la Slovacchia hanno comunicato l’intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione definitiva per la frutta e la verdura e/o il latte destinati alle scuole.

(9)

Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, è opportuno modificare la decisione di esecuzione C(2019)2249 final.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole fra gli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021 è stabilita nell’allegato I.

Articolo 2

L’allegato I della decisione di esecuzione C(2019)2249 final è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(4)  Decisione di esecuzione C(2019)2249 final della Commissione, del 27 marzo 2019, che fissa la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2019 al 31 luglio 2020 e che modifica la decisione di esecuzione C(2018)1762 final.


ALLEGATO I

Anno scolastico 2020/2021

(in EUR)

Stato membro

Ripartizione definitiva per la frutta e la verdura destinate alle scuole

Ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole

Belgio

3 405 459

1 613 200

Bulgaria

2 562 226

1 145 871

Cechia

3 918 810

1 813 713

Danimarca

2 249 220

1 578 867

Germania

24 582 347

10 712 157

Estonia

542 176

727 890

Irlanda

2 238 463

1 029 094

Grecia

3 218 885

1 550 685

Spagna

16 237 995

6 302 784

Francia

17 990 469

17 123 194

Croazia

1 636 896

874 426

Italia

20 493 267

9 016 105

Cipro

390 044

400 177

Lettonia

769 194

736 593

Lituania

1 089 604

1 082 982

Lussemburgo

333 895

204 752

Ungheria

3 666 098

1 927 193

Malta

319 478

200 892

Paesi Bassi

6 683 866

2 401 061

Austria

2 796 946

1 250 119

Polonia

14 394 215

10 941 915

Portogallo

3 283 397

2 220 981

Romania

7 866 848

10 771 254

Slovenia

701 580

359 649

Slovacchia

2 098 537

1 004 766

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Svezia

0

9 217 369

Regno Unito

0

4 898 661

Totale

145 068 962

104 931 038


ALLEGATO II

«ALLEGATO I

Anno scolastico 2019/2020

(in EUR)

Stato membro

Ripartizione definitiva per la frutta e la verdura destinate alle scuole

Ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole

Belgio

2 506 459

855 200

Bulgaria

2 592 914

1 156 473

Cechia

4 163 260

2 103 744

Danimarca

1 807 661

1 460 645

Germania

26 436 867

10 437 134

Estonia

573 599

765 332

Irlanda

2 266 887

1 201 217

Grecia

3 218 885

1 550 685

Spagna

17 454 573

6 136 910

Francia

17 990 469

17 123 194

Croazia

1 660 486

800 354

Italia

20 811 379

9 120 871

Cipro

390 044

400 177

Lettonia

814 976

788 002

Lituania

1 144 738

1 150 401

Lussemburgo

381 828

165 000

Ungheria

3 886 202

2 171 100

Malta

296 797

211 122

Paesi Bassi

7 255 860

1 320 848

Austria

3 116 669

1 113 019

Polonia

14 579 625

11 005 606

Portogallo

1 553 912

2 151 570

Romania

6 866 848

11 301 317

Slovenia

708 635

362 276

Slovacchia

2 206 132

1 140 984

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Svezia

0

8 998 717

Regno Unito

0

4 898 661

Totale

146 284 753

103 715 247

»

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

31.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 98/38


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE DEL CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE

del 9 settembre 2019

sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO EUROPEO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (di seguito «ECDC»)

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (2), in particolare l’articolo 20, paragrafo 4,

visto il regolamento interno del consiglio di amministrazione dell’ECDC, e in particolare l’articolo 10,

visto il parere del GEPD del 22 luglio 2019 e gli orientamenti del GEPD sull’articolo 25 del nuovo regolamento e le norme interne,

previa consultazione del comitato del personale, considerando che:

(1)

L’ECDC svolge le sue attività conformemente al regolamento (CE) n. 851/2004.

(2)

Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi su regole interne adottate dall’ECDC, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati.

(3)

Queste regole interne, comprese le relative disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati.

(4)

Laddove eserciti le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’ECDC valuta se le deroghe previste in tale regolamento trovino applicazione.

(5)

L’ECDC può, nell’ambito del proprio operato, condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, avviare attività preliminari riguardanti i casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di molestie e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, trattare i dati relativi alla salute del personale dell’ECDC, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini interne sulla sicurezza (IT).

(6)

L’ECDC tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, aspetti amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

(7)

L’ECDC, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo al proprio interno, per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.

(8)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento degli stessi a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri dell’ECDC.

(9)

Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti dall’ECDC quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) in casi di molestia, quando tratta reclami interni ed esterni, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («RPD»), conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE) nonché in relazione alla gestione dei fascicoli personali dei membri del personale.

(10)

Queste norme interne dovrebbero applicarsi ai trattamenti dei dati svolti anteriormente all’avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del seguito fino ai loro risultati. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dall’ECDC alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(11)

Nei casi in cui si applichino tali regole interne, l’ECDC deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.

(12)

In questo quadro, l’ECDC è tenuto a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sanciti nel regolamento (UE) 2018/1725.

(13)

Tuttavia, l’ECDC può essere obbligato a limitare le informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure.

(14)

L’ECDC può quindi limitare le informazioni allo scopo di proteggere l’indagine e i diritti e le libertà fondamentali degli altri interessati.

(15)

L’ECDC dovrebbe monitorare periodicamente se le condizioni che giustificano la limitazione continuano ad applicarsi e revocare la limitazione non appena cessino di sussistere.

(16)

Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l’ECDC, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21e negli articoli 35 e 36, nonché nell’articolo 4 della stessa, in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nel quadro del funzionamento amministrativo dell’ECDC, tale decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall’ECDC ai fini di: condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari e attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) in casi di molestie e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, indagini svolte dal RPD conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE), e in relazione alla gestione dei fascicoli personali dei membri del personale (laddove possano contenere dati di natura psicologica o psichiatrica).

3.   Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, aspetti amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

4.   Laddove eserciti le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, l’ECDC valuta se le deroghe stabilite in tale regolamento trovino applicazione.

5.   Fatte salve le condizioni stabilite in questa decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o riservatezza delle comunicazioni.

Articolo 2

Indicazione del titolare del trattamento e garanzie

1.   Le garanzie predisposte per prevenire violazioni, sottrazioni di dati o divulgazioni non autorizzate sono le seguenti:

a)

i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e sono accessibili soltanto al personale autorizzato;

b)

tutti i dati elettronici sono memorizzati in modo sicuro in applicazioni informatiche conformemente agli standard di sicurezza dell’ECDC e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;

c)

il database è protetto con una password ed è accessibile solo agli utenti autorizzati. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;

d)

tutte le persone che hanno accesso ai dati sono soggette all’obbligo o ad accordi di riservatezza.

2.   Il titolare del trattamento è l’ECDC, rappresentato dal suo direttore, che può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati riguardo ai titolari del trattamento delegati attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito Internet e/o sull’Intranet dell’ECDC.

3.   Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

4.   Qualora l’ECDC consideri di applicare una limitazione, viene valutato il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’ECDC, ad esempio distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

Articolo 3

Limitazioni

1.   Eventuali limitazioni sono applicate dall’ECDC esclusivamente per salvaguardare:

a)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e relativa prevenzione;

b)

la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, comprese le relative reti di comunicazione elettronica;

c)

la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento delle violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

d)

una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alla lettera a);

e)

la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui.

2.   Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, l’ECDC può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o ancora organizzazioni internazionali nei seguenti casi:

a)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione in virtù di altri motivi previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione;

b)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione dell’ECDC con paesi terzi od organizzazioni internazionali nello svolgimento dei suoi compiti.

Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), l’ECDC consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che all’ECDC non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle summenzionate lettere.

3.   Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

4.   Se si considera l’applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti regole. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ed è effettuata caso per caso.

5.   Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. In particolare, laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l’effetto della limitazione imposta né lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.

Articolo 4

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   L’ECDC informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati («il RPD») ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione in conformità della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al RPD l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta in detto registro la data in cui ha informato il RPD.

2.   Il RPD può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il proprio RPD circa l’esito del riesame richiesto.

3.   Il titolare del trattamento informa il RPD quando la limitazione cessa di sussistere.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto all’informazione può essere limitato dal titolare del trattamento nell’ambito dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito Internet e/o sull’Intranet, che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, l’ECDC include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, se proporzionato, l’ECDC informa inoltre singolarmente, senza indebito ritardo e in forma scritta, tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future.

3.   Qualora limiti, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, l’ECDC registra le ragioni della limitazione e il motivo giuridico conformemente all’articolo 3 della presente decisione, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.

La registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, l’ECDC fornisce all’interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell’applicazione di una limitazione. Nel contempo, l’ECDC informa l’interessato in merito alla possibilità di presentare in qualsiasi momento un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’ECDC riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

Articolo 6

Diritto di accesso dell’interessato

1.   zay

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

(c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

(e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE);

i)

con riguardo all’accesso diretto alla documentazione relativa ai dati medici di natura psicologica o psichiatrica inclusi nel fascicolo personale dei membri dello staff dell’ECDC.

Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l’ECDC limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

2.   Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, l’ECDC procede nel modo seguente:

a)

informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

b)

registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della relativa necessità, proporzionalità e durata.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata qualora annullasse l’effetto della limitazione in conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

L’ECDC riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’indagine pertinente. Successivamente, il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.

3.   La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 7

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

2.   Qualora limiti, integralmente o in parte, l’applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, l’ECDC adotta le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 8

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE)

2.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure formali in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

3.   Laddove limiti la comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, l’ECDC annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l’articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Stoccolma, il 9 settembre 2019

Per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Anni VIROLAINEN-JULKUNEN

Presidente del consiglio di amministrazione


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

31.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 98/45


DECISIONE N. 1/2020 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REGNO DEL MAROCCO

del 16 marzo 2020

relativa allo scambio di informazioni tra l’Unione europea e il Regno del Marocco al fine di valutare l’impatto dell’accordo in forma di scambio di lettere del 25 ottobre 2018 sulla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra [2020/468]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REGNO DEL MAROCCO,

visto l’accordo euromediterraneo, del 26 febbraio 1996, che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in particolare l’articolo 83,

visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, del 25 ottobre 2018, relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte («accordo di sotto forma di scambio lettere»), e il Regno del Marocco, dall’altra, è entrato in vigore il 19 luglio 2019.

(2)

Tale accordo sotto forma di scambio di lettere è stato concluso fatte salve le rispettive posizioni dell’Unione europea sullo status del Sahara occidentale e del Regno del Marocco su tale regione.

(3)

Con tale accordo sotto forma di scambio di lettere, i prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco, beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall’Unione europea ai prodotti contemplati dall’accordo euro-mediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un parte, e il Regno del Marocco dall’altra («accordo di associazione»).

(4)

In un’ottica di partenariato e al fine di consentire alle parti di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere, in particolare sullo sviluppo sostenibile, segnatamente per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l’Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiare informazioni nell’ambito del comitato di associazione almeno una volta all’anno.

(5)

Le modalità specifiche di tale valutazione devono essere adottate dal comitato di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In un’ottica di partenariato e per consentire alle parti di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere nel corso della sua applicazione in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi informazioni nel quadro del comitato di associazione su base annuale.

2.   L’Unione europea e il Regno del Marocco scambiano i dati ritenuti pertinenti nei principali settori d’attività interessati, oltre a informazioni statistiche, economiche, sociali e ambientali, in particolare in merito ai benefici dell’accordo sotto forma di scambio di lettere per le popolazioni interessate e allo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati. Un elenco delle informazioni pertinenti è contenuto nell’allegato della presente decisione.

Tale scambio avrà luogo tramite una comunicazione scritta inviata in anticipo, entro la fine di marzo di ogni anno; tale comunicazione può essere seguita da richieste di chiarimenti e da domande aggiuntive sulle tematiche oggetto della presente decisione. Le risposte saranno fornite entro la fine di giugno di ogni anno.

3.   È stato inoltre convenuto tra le parti, in un’ottica di partenariato e al fine di consentire alle stesse di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere, che il Regno del Marocco può chiedere all’Unione europea informazioni sulla produzione e sul commercio di specifiche categorie di prodotti di particolare interesse per il Regno del Marocco, sulla base dei sistemi di informazione già esistenti.

A tal fine il Regno del Marocco trasmetterà la propria richiesta per iscritto all’Unione europea entro la fine del mese di marzo di ogni anno; tale comunicazione può essere seguita da richieste di chiarimenti e da domande aggiuntive. Le risposte verranno fornite entro la fine di giugno di ogni anno.

4.   Le parti prenderanno atto di questi scambi nel quadro del comitato di associazione una volta all’anno.

5.   Il verbale contenente le conclusioni del comitato di associazione deve essere approvato dalle parti entro il mese che segue la riunione.

Articolo 2

L’allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore nel giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2020

Per il comitato di associazione UE-Regno del Marocco

R. GILI


ALLEGATO

INFORMAZIONI PERTINENTI NELL’AMBITO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PREVISTO DALL’ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

Le informazioni scambiate devono consentire di aggiornare la relazione elaborata dai servizi della Commissione congiuntamente con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), dell’11 giugno 2018 (1). Lo scambio di informazioni deve comprendere informazioni dettagliate che consentano di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere durante la sua attuazione, comprese informazioni generali sulle popolazioni e sui territori interessati. Tali informazioni sono destinate esclusivamente a valutare e a preparare gli aggiornamenti di tale relazione da parte dei servizi della Commissione e del SEAE. A titolo indicativo, le informazioni pertinenti sono le seguenti:

1.

Informazioni fornite dal Regno del Marocco

a)

Informazioni di carattere generale:

*

Statistiche socioeconomiche e ambientali.

b)

Informazioni sui principali settori economici di esportazione:

*

produzione per tipo di prodotto;

*

le superfici coltivate e i quantitativi raccolti;

*

esportazioni verso l’Unione europea in volume e in valore;

*

attività economiche degli operatori locali legate ai settori coperti dall’accordo sotto forma di scambio di lettere e posti di lavoro generati;

*

gestione sostenibile delle risorse;

*

stabilimenti di produzione.

2.

Informazioni fornite dall’UE:

Informazioni sugli scambi di prodotti esportati nel Regno del Marocco per codice doganale, in volume e valore, nonché nella misura in cui tali dati sono disponibili, sulla produzione di prodotti specifici.

3.

Altre informazioni pertinenti:

Come previsto nello scambio di corrispondenza avvenuto il 6 dicembre 2018 tra la Commissione europea e la Missione del Regno del Marocco presso l’Unione europea, il Regno del Marocco istituisce un meccanismo per la raccolta di informazioni sulle esportazioni contemplate dall’accordo di associazione, quale modificato dallo scambio di lettere, che fornirà in modo sistematico e regolare e metterà a disposizione su base mensile dati precisi che dovrebbero consentire all’Unione europea di disporre di informazioni trasparenti e affidabili sull’origine di tali esportazioni verso l’Unione, suddivise per regione (2). La Commissione europea avrà accesso diretto a questi dati che condividerà con i servizi doganali degli Stati membri dell’Unione europea.

Da parte sua, il Regno del Marocco disporrà di informazioni statistiche trasparenti e affidabili sulle esportazioni dall’Unione europea verso il Regno del Marocco.


(1)  «Relazione sui benefici per la popolazione del Sahara occidentale dell’estensione di preferenze tariffarie ai prodotti originari di tale territorio e sulla consultazione della suddetta popolazione», pubblicata l’11 giugno 2018, SWD (2018) 346 final.

(2)  NB: questo meccanismo è operativo dal 1o ottobre 2019.