ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 92

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
26 marzo 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/442 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/443 della Commissione, del 25 marzo 2020, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/444 della Commissione, del 25 marzo 2020, recante annullamento delle fatture emesse da Wuxi Suntech Power Co. Ltd in violazione dell’impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/442 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 111, paragrafo 1, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Le modifiche apportate dal regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione (2) all’articolo 84, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3) hanno esteso il metodo look-through alle imprese partecipate da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano determinate condizioni. All’articolo 84, paragrafo 4, di tale regolamento, un riferimento errato al paragrafo 1 del medesimo articolo esenta taluni organismi di investimento collettivo o investimenti «confezionati» come fondi che sono anche imprese partecipate da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione dall’applicazione del metodo look-through. Tuttavia, gli organismi di investimento collettivo o gli investimenti «confezionati» come fondi dovrebbero essere automaticamente soggetti al metodo look-through.

(2)

Nell’allegato X del regolamento delegato (UE) 2015/35 la sezione «Ponderazioni del rischio per il rischio di alluvione» stabilisce i parametri standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base per il rischio di alluvione. Al fine di consentire il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di alluvione della regione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la tabella dovrebbe contenere una riga per ciascuna delle 124 zone a rischio della medesima regione.

(3)

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere in grado di calcolare in qualsiasi momento il loro requisito patrimoniale per il rischio di alluvione. A tale scopo e al fine di evitare che i requisiti patrimoniali riguardanti gli investimenti in organismi di investimento collettivo sottovalutino il rischio reale cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono esposte, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/981.

(4)

È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/35,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così rettificato:

1)

All’articolo 84, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il paragrafo 2 non si applica agli investimenti in imprese partecipate ad eccezione degli investimenti per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:».

2)

Nell’allegato X, la tabella della sezione «Ponderazioni del rischio per il rischio di alluvione» è sostituita dalla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 luglio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell’8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 161 del 18.6.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato X, la sezione «Ponderazioni del rischio per il rischio di alluvione» è sostituita dalla seguente:

«Ponderazioni del rischio per il rischio di alluvione

Zona/regione

AT

BE

BG

CH

CZ

DE

FR

IT

HU

PL

RO

SI

SK

UK

1

0,1

0,3

1,3

2,0

0,6

1,5

1,9

8,0

0,6

0,4

1,3

1,3

1,5

1,3

2

0,1

1,0

2,8

1,8

1,6

0,8

1,1

2,4

4,2

0,1

2,0

1,2

1,0

0,5

3

0,5

0,5

0,0

1,8

0,5

0,5

1,1

1,2

4,9

0,1

1,3

0,8

0,8

1,5

4

0,0

3,5

2,6

1,8

0,4

1,5

0,5

0,8

0,5

1,7

2,6

2,7

3,8

7,8

5

0,9

3,8

0,2

1,8

0,9

2,5

0,3

1,6

0,3

0,8

2,0

0,6

0,2

10,5

6

4,0

0,5

0,1

3,3

1,5

1,3

0,2

2,0

0,1

0,7

0,7

1,1

0,3

5,8

7

0,4

0,5

0,1

1,3

1,4

0,5

0,7

4,8

0,3

2,4

0,7

1,8

1,5

1,3

8

0,2

1,0

0,5

1,3

1,6

0,3

1,3

0,0

1,0

1,0

11,9

1,5

1,5

3,3

9

0,5

2,8

0,3

4,2

1,7

1,0

0,6

0,0

1,2

0,8

0,7

0,9

1,5

1,3

10

1,0

 

0,8

3,0

0,5

1,3

1,3

0,0

3,4

2,5

0,7

0,1

0,0

2,3

11

0,2

 

0,1

3,0

1,1

1,8

1,4

4,8

0,8

1,0

2,0

1,7

0,0

6,0

12

0,3

 

0,7

3,0

1,6

2,0

0,4

0,0

0,1

2,0

3,3

 

0,0

0,0

13

0,3

 

0,4

1,5

1,6

0,8

6,1

2,4

0,2

2,6

2,0

 

0,5

4,3

14

0,5

 

0,2

3,8

1,5

0,8

1,1

0,4

1,4

2,2

2,0

 

0,0

2,8

15

0,9

 

0,2

4,5

2,7

0,3

0,3

2,0

3,2

1,2

1,3

 

0,2

7,0

16

0,4

 

0,0

1,3

2,5

0,3

1,1

2,4

2,3

0,0

2,0

 

2,1

2,0

17

1,4

 

0,1

2,8

4,5

1,3

2,2

0,0

0,4

1,8

3,3

 

1,1

1,5

18

2,6

 

2,5

1,8

1,1

2,3

1,3

0,8

0,6

1,3

4,0

 

1,3

1,5

19

3,6

 

0,8

2,5

1,8

4,5

0,4

0,8

4,9

1,4

3,3

 

0,9

2,0

20

2,2

 

0,9

2,0

2,3

2,0

0,0

0,0

4,8

1,8

0,7

 

0,3

2,8

21

0,5

 

7,5

2,0

1,7

0,8

1,6

3,2

3,1

0,0

0,7

 

2,8

3,0

22

1,6

 

4,2

5,0

1,5

0,3

0,3

0,0

2,8

1,3

3,3

 

2,7

2,5

23

1,0

 

0,8

1,5

1,6

0,5

0,3

1,6

0,3

0,7

4,6

 

0,1

3,3

24

3,6

 

0,8

3,3

2,1

2,0

1,0

1,6

4,0

1,4

2,0

 

0,0

1,3

25

1,8

 

7,5

1,5

2,0

2,3

0,7

3,2

 

3,1

3,3

 

 

4,0

26

0,8

 

5,8

1,8

2,2

2,5

1,1

1,6

 

0,2

2,0

 

 

5,5

27

2,0

 

3,3

 

3,1

4,3

1,2

3,2

 

0,8

1,3

 

 

8,5

28

2,4

 

2,5

 

1,1

2,8

0,5

3,2

 

3,6

2,0

 

 

3,0

29

0,7

 

3,3

 

2,9

2,3

0,3

0,0

 

5,9

4,0

 

 

1,3

30

4,4

 

 

 

1,7

0,8

3,0

0,8

 

0,8

0,7

 

 

1,3

31

2,0

 

 

 

1,3

0,3

1,6

4,8

 

0,6

3,3

 

 

2,0

32

3,3

 

 

 

1,1

1,8

1,3

4,8

 

0,1

2,6

 

 

2,5

33

0,9

 

 

 

2,0

1,0

2,8

1,6

 

5,9

1,3

 

 

0,3

34

4,6

 

 

 

2,2

0,3

1,7

2,4

 

9,8

1,3

 

 

3,5

35

1,5

 

 

 

1,4

3,0

0,7

0,0

 

7,3

4,6

 

 

3,0

36

0,3

 

 

 

1,8

2,3

0,7

2,4

 

0,5

2,0

 

 

2,8

37

0,4

 

 

 

2,6

2,5

2,0

1,2

 

2,2

7,9

 

 

2,8

38

4,4

 

 

 

2,6

3,3

1,4

6,4

 

7,3

2,0

 

 

3,3

39

1,2

 

 

 

0,8

1,0

1,7

2,4

 

10,6

1,3

 

 

3,5

40

0,4

 

 

 

1,0

0,8

1,7

1,2

 

5,4

2,6

 

 

1,8

41

0,2

 

 

 

3,9

0,3

1,4

6,4

 

0,0

1,3

 

 

2,5

42

0,3

 

 

 

4,2

0,3

0,7

1,2

 

0,7

 

 

 

0,0

43

0,1

 

 

 

1,2

2,0

0,4

0,8

 

1,7

 

 

 

3,0

44

0,2

 

 

 

1,5

3,8

1,9

0,8

 

3,1

 

 

 

7,5

45

0,6

 

 

 

0,8

3,5

1,7

1,6

 

0,3

 

 

 

2,8

46

0,1

 

 

 

1,1

2,0

0,8

4,8

 

2,8

 

 

 

1,0

47

0,1

 

 

 

0,7

4,5

2,3

3,2

 

1,1

 

 

 

19,5

48

1,5

 

 

 

3,6

2,5

0,2

0,4

 

5,6

 

 

 

0,5

49

0,1

 

 

 

2,1

0,3

2,5

1,6

 

2,2

 

 

 

3,0

50

2,4

 

 

 

1,9

3,3

0,9

3,6

 

3,0

 

 

 

5,8

51

2,8

 

 

 

1,0

2,0

1,1

0,8

 

1,1

 

 

 

3,3

52

0,4

 

 

 

2,2

4,3

0,6

3,2

 

2,1

 

 

 

0,0

53

0,3

 

 

 

1,2

6,0

0,4

0,4

 

0,3

 

 

 

2,0

54

0,0

 

 

 

2,8

0,3

1,0

0,0

 

0,1

 

 

 

2,5

55

0,1

 

 

 

3,5

1,0

1,2

0,8

 

0,2

 

 

 

0,0

56

0,1

 

 

 

1,9

0,8

0,7

4,8

 

4,9

 

 

 

4,0

57

0,1

 

 

 

4,8

1,5

1,0

0,0

 

4,9

 

 

 

3,8

58

0,3

 

 

 

3,3

0,3

1,3

0,0

 

2,3

 

 

 

1,0

59

0,9

 

 

 

2,4

3,8

0,9

0,8

 

4,6

 

 

 

1,8

60

0,1

 

 

 

 

1,3

1,0

0,0

 

7,0

 

 

 

2,0

61

0,1

 

 

 

 

3,3

0,5

0,4

 

0,1

 

 

 

10,0

62

0,1

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

0,9

 

 

 

13,3

63

0,1

 

 

 

 

4,0

0,7

0,0

 

0,9

 

 

 

2,8

64

0,4

 

 

 

 

3,0

0,9

0,8

 

1,7

 

 

 

2,8

65

1,1

 

 

 

 

1,5

1,2

4,0

 

3,0

 

 

 

0,8

66

0,5

 

 

 

 

0,5

0,8

1,6

 

0,1

 

 

 

8,5

67

0,9

 

 

 

 

0,3

4,3

2,4

 

2,9

 

 

 

1,0

68

0,0

 

 

 

 

1,5

2,9

3,2

 

4,6

 

 

 

6,0

69

0,0

 

 

 

 

0,5

1,6

1,2

 

4,6

 

 

 

4,3

70

0,0

 

 

 

 

1,3

1,5

0,8

 

8,8

 

 

 

3,3

71

0,0

 

 

 

 

0,8

1,9

0,0

 

1,9

 

 

 

2,0

72

0,0

 

 

 

 

3,5

1,4

1,6

 

1,2

 

 

 

2,0

73

0,0

 

 

 

 

1,0

0,9

1,2

 

2,2

 

 

 

2,0

74

0,0

 

 

 

 

0,5

0,5

3,2

 

1,6

 

 

 

6,8

75

0,0

 

 

 

 

1,0

6,2

6,4

 

8,8

 

 

 

1,5

76

0,0

 

 

 

 

0,8

1,1

1,2

 

0,1

 

 

 

4,5

77

0,1

 

 

 

 

0,5

1,3

2,4

 

0,3

 

 

 

1,3

78

 

 

 

 

 

1,0

1,2

1,6

 

0,6

 

 

 

2,0

79

 

 

 

 

 

3,0

0,7

1,6

 

1,6

 

 

 

3,8

80

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

1,5

 

 

 

2,5

81

 

 

 

 

 

2,3

0,5

1,2

 

0,1

 

 

 

2,8

82

 

 

 

 

 

3,0

2,5

0,0

 

12,6

 

 

 

2,0

83

 

 

 

 

 

1,3

0,7

0,0

 

3,9

 

 

 

5,5

84

 

 

 

 

 

0,5

2,7

3,2

 

0,1

 

 

 

0,8

85

 

 

 

 

 

1,3

2,0

0,0

 

0,8

 

 

 

1,3

86

 

 

 

 

 

0,3

0,8

0,8

 

2,1

 

 

 

2,5

87

 

 

 

 

 

1,0

0,3

1,2

 

0,9

 

 

 

2,0

88

 

 

 

 

 

0,8

0,6

0,8

 

2,4

 

 

 

2,8

89

 

 

 

 

 

1,5

0,9

1,6

 

1,9

 

 

 

1,5

90

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,0

 

0,1

 

 

 

4,5

91

 

 

 

 

 

0,5

1,0

0,0

 

0,2

 

 

 

6,5

92

 

 

 

 

 

2,5

6,1

1,2

 

0,1

 

 

 

1,5

93

 

 

 

 

 

5,0

1,4

 

 

0,2

 

 

 

1,5

94

 

 

 

 

 

0,8

5,0

 

 

0,1

 

 

 

3,5

95

 

 

 

 

 

2,0

1,1

 

 

1,2

 

 

 

2,8

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

1,0

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

2,5

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

1,8

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

2,0

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5»


26.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/443 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2020

che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento«estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina»a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta a decidere in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e all’aggiornamento dell’elenco dell’Unione.

(4)

Il 6 dicembre 2017 la società TLL The Longevity Labs GmbH («il richiedente») ha informato la Commissione, in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in merito all’intenzione di immettere sul mercato l’estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina, quale nuovo ingrediente alimentare. L’estratto di germi di frumento ricco di spermidina è stato pertanto inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(5)

Il 6 agosto 2019 il richiedente ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle specifiche dell’estratto di germi di frumento ricco di spermidina in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto di aumentare il livello di cadaverina dall’attuale < 0,1 μg/g a ≤ 16,0 μg/g.

(6)

Il richiedente giustifica la richiesta indicando che la modifica è necessaria al fine di riflettere i livelli naturali di cadaverina fino a ≤ 16,0 μg/g, rilevabili mediante analisi nei germi di frumento della pianta Triticum aestivum. Il livello di cadaverina attualmente autorizzato nell’estratto di germi di frumento ricco di spermidina (< 0,1 μg/g) rappresenta il limite di rilevazione mediante il metodo analitico, che il richiedente aveva erroneamente indicato nella notifica iniziale quale limite della specifica relativa alla cadaverina e che è stato quindi inserito nell’elenco dell’Unione tra le specifiche relative a questo nuovo alimento.

(7)

La cadaverina è una diammina che, insieme all’istamina, alla tirammina, e alla putrescina appartiene alla classe delle ammine biogene generate naturalmente dal metabolismo batterico delle proteine.

(8)

I rischi per la salute delle ammine biogene sono stati valutati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») nel 2011 (4). Nel parere scientifico l’Autorità ha osservato che le informazioni analitiche e i dati sui consumi alimentari degli Stati membri hanno mostrato che la cadaverina è presente in diversi alimenti (bevande alcoliche, condimenti, pesce e prodotti a base di pesce, carni, prodotti lattiero-caseari, ortaggi e prodotti a base di ortaggi) a livelli medi che possono raggiungere 184 mg/kg di alimento, con una conseguente assunzione della sostanza che può essere pari a 116,1 mg di cadaverina al giorno.

(9)

Dato che i livelli massimi di cadaverina proposti per il nuovo alimento e la conseguente assunzione di tale sostanza sulla base delle condizioni d’uso autorizzate del nuovo alimento saranno inferiori di almeno tre ordini di grandezza rispetto ai livelli di cadaverina ingeriti con un’alimentazione normale, la Commissione ritiene che le modifiche dei livelli di cadaverina proposte nelle specifiche dell’estratto di germi di frumento ricco di spermidina non alterino le considerazioni in materia di sicurezza alla base dell’autorizzazione di tale nuovo alimento e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza dell’attuale domanda da parte dell’Autorità a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. È pertanto opportuno modificare le specifiche del nuovo alimento «estratto di germi di frumento ricco di spermidina» conformemente al livello di cadaverina richiesto dal richiedente.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, inserita nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento «estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina» è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari. GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(4)  EFSA Journal 2011;9(10):2393.


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 la voce «Estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina» figurante nella tabella 2 (Specifiche) è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina

Descrizione/definizione

L’estratto di germi di frumento ricco di spermidina è ottenuto da germi di frumento (Triticum aestivum) non fermentato e non germogliato mediante un processo di estrazione solido-liquido riguardante specificamente, ma non esclusivamente, le poliammine.

Spermidina: [N-(3-amminopropil)butano-1,4-diammina]: 0,8-2,4 mg/g

Spermina: 0,4-1,2 mg/g

Tricloruro di spermidina: < 0,1 μg/g

Putrescina: < 0,3 mg/g

Cadaverina: ≤ 16,0 μg/kg

Micotossine

Aflatossine (totale): < 0,4 μg/kg

Criteri microbiologici

Batteri aerobici totali: < 10 000 CFU/g

Lieviti e muffe: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Salmonella: assenza/25 g

Listeria monocytogenes: assenza/25 g»


26.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/444 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2020

recante annullamento delle fatture emesse da Wuxi Suntech Power Co. Ltd in violazione dell’impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare gli articoli 8 e 14,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2), in particolare gli articoli 13 e 24,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), in particolare l’articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (5),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (6),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione delle misure definitive (7),

considerando quanto segue:

A.   IMPEGNO E ALTRE MISURE

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di moduli e celle («prodotto in esame») originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione del prodotto in esame.

(2)

La Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha presentato un impegno sui prezzi alla Commissione a nome di un gruppo di produttori esportatori, ivi comprese le rispettive parti collegate. Con la decisione 2013/423/UE (8) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell’impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (9), del 4 dicembre 2013, la Commissione ha confermato l’accettazione dell’impegno sui prezzi modificato per il periodo di applicazione delle misure antidumping e compensative definitive («impegno»). L’impegno è stato accettato, tra l’altro, per Wuxi Suntech Power Co. Ltd, designata dal codice addizionale TARIC B796 («Wuxi Suntech»).

(3)

La Commissione ha inoltre adottato una decisione che chiarisce le modalità di attuazione dell’impegno (10) e 15 regolamenti che revocano l’accettazione dell’impegno per diversi produttori esportatori e, ove pertinente, annullano le fatture corrispondenti all’impegno (11).

(4)

Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 (12) e (UE) 2016/184 (13) la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan ad eccezione di alcuni produttori autentici.

(5)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 («regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza») la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento antidumping di base») e ha chiuso il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(6)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 («regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza») la Commissione ha esteso un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 («regolamento antisovvenzioni di base») e ha chiuso il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 («regolamento di abrogazione») la Commissione ha abrogato l’impegno.

(8)

Con gli avvisi 2018/C 310/06 (14) e 2018/C 310/07 (15) la Commissione ha informato che il dazio antidumping e il dazio antisovvenzioni sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla RPC è scaduto il 3 settembre 2018.

B.   CONDIZIONI DELL’IMPEGNO

(9)

In base alle condizioni dell’impegno, i produttori esportatori hanno accettato, tra l’altro, di non vendere il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell’Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all’importazione («PMI»). Il PMI era soggetto a un meccanismo di adeguamento trimestrale con riferimento ai prezzi internazionali a pronti dei moduli quali indicati dalla banca dati Bloomberg.

(10)

I produttori esportatori hanno inoltre accettato di vendere il prodotto in esame solo attraverso vendite dirette. Ai fini dell’impegno una vendita diretta era definita come vendita al primo acquirente indipendente nell’Unione oppure vendita tramite una parte collegata nell’Unione elencata nell’impegno.

(11)

Le condizioni dell’impegno definivano inoltre nel dettaglio gli obblighi di relazione dell’esportatore nei confronti della Commissione, specificando che il mancato rispetto di tali obblighi costituiva una violazione dell’impegno.

(12)

In base agli obblighi di relazione assunti con l’impegno ciascun esportatore era tenuto a presentare alla Commissione, tra l’altro, relazioni trimestrali delle proprie vendite dirette agli acquirenti indipendenti nell’Unione, delle proprie vendite alle parti collegate nell’Unione, quali figuranti nell’impegno, e delle vendite delle proprie parti collegate, quali figuranti nell’impegno, al primo acquirente indipendente nell’Unione. Ciò implicava che i dati presentati in tali relazioni trimestrali dovessero essere completi e corretti e che le transazioni comunicate rispettassero appieno le condizioni dell’impegno. Le relazioni sulle rivendite nell’Unione costituivano un obbligo specifico quando il prodotto in esame veniva venduto al primo acquirente indipendente attraverso un importatore collegato figurante nell’impegno. Solo tali relazioni consentivano alla Commissione di monitorare se il prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente praticato dall’importatore collegato fosse conforme al PMI.

(13)

A norma dell’impegno ciascun produttore esportatore sarebbe stato responsabile anche della violazione di una delle sue parti collegate, a prescindere dal fatto che fosse o meno elencata nell’impegno.

(14)

Analogamente, i produttori esportatori si erano impegnati a consultare la Commissione in caso di difficoltà o di dubbi, di ordine tecnico o di altro tipo, che avessero potuto presentarsi durante l’attuazione dell’impegno.

C.   ABROGAZIONE DELL’IMPEGNO

(15)

L’impegno è stato inizialmente accettato da oltre 120 società/gruppi di società. Nel frattempo la Commissione ha revocato la propria accettazione dell’impegno per 19 società. È emerso che 17 di esse avevano violato l’impegno mentre le restanti due società presentavano un modello aziendale che rendeva impossibile controllare il rispetto dell’impegno da parte loro. Inoltre, altre 16 società cinesi si sono ritirate volontariamente dall’impegno.

(16)

Con il regolamento di abrogazione la Commissione ha abrogato l’impegno e ha istituito un dazio variabile sotto forma di prezzo minimo all’importazione («dazio variabile PMI»). Il dazio variabile PMI ha comportato che le importazioni ammissibili a cui si applicava il regime con un valore dichiarato pari o superiore al PMI non fossero soggette a dazi. Inoltre, in caso di importazione del prodotto a un prezzo inferiore al dazio variabile PMI, le autorità doganali avrebbero riscosso immediatamente i dazi. Il regolamento di abrogazione è entrato in vigore il 1o ottobre 2017 e si applica quindi ratione temporis solo alle importazioni effettuate a decorrere da tale data (compresa).

(17)

Al momento dell’entrata in vigore del regolamento di abrogazione in data 1o ottobre 2017 la Commissione continuava a svolgere inchieste riguardanti il rispetto dell’impegno relativamente alle fatture corrispondenti all’impegno emesse prima di tale data e ha ritenuto opportuno aprire nuove inchieste relativamente alle fatture emesse mentre l’impegno era ancora in vigore. Per tali inchieste, all’atto dell’accettazione della dichiarazione dell’immissione in libera pratica sarebbe sorta un’obbligazione doganale: a) ogniqualvolta fosse stabilita, relativamente alle importazioni fatturate da società soggette all’impegno, l’inosservanza di una o più delle condizioni dell’impegno, oppure b) laddove la Commissione avesse riscontrato la violazione dell’impegno con un regolamento o una decisione che si riferisse a transazioni particolari e dichiarasse nulle le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno. Analogamente, le fatture emesse prima del 1o ottobre 2017 in base al precedente regime, utilizzate come fatture commerciali per le importazioni effettuate a partire dal 1o ottobre 2017 (compreso) possono essere annullate.

(18)

Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1551 (16) e (UE) 2019/1329 (17) la Commissione ha annullato le fatture emesse da tre produttori esportatori in violazione dell’impegno mentre questo era ancora in vigore.

D.   MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

(19)

Sulla base dell’articolo 8, paragrafi 7 e 9, e dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base nonché dell’articolo 13, paragrafi 7 e 9, e dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione è venuta a conoscenza degli elementi di prova che Wuxi Suntech ha presentato alle autorità doganali tedesche in relazione al rispetto del suo impegno. La Commissione ha inoltre analizzato le informazioni presentatele da Wuxi Suntech conformemente ai suoi obblighi di relazione.

(20)

Le risultanze di cui ai considerando da 21 a 23 si riferiscono alle presunte violazioni dell’impegno da parte di Wuxi Suntech mentre l’impegno era ancora in vigore.

E.   MOTIVI PER ANNULLARE LE FATTURE CORRISPONDENTI ALL’IMPEGNO

(21)

Nel periodo in cui l’impegno era in vigore Wuxi Suntech aveva tre importatori collegati nell’Unione: Suntech Power Deutschland GmbH («Suntech Deutschland») in Germania, Suntech Power Italy Co, Srl («Suntech Italy») in Italia, e Suntech Europe France («Suntech France») in Francia. Tali società figurano nell’impegno quali parti collegate di Wuxi Suntech. Wuxi Suntech non ha mai chiesto di revocare l’impegno per tali parti collegate.

(22)

Nel 2018, nell’ambito della causa C-226/18 (18), la Commissione ha appreso che diverse fatture emesse da Wuxi Suntech e intestate a Suntech Deutschland, datate 2014, erano state presentate per lo sdoganamento in Germania senza essere mai state notificate alla Commissione come rivendite nel quadro dell’impegno, il che costituisce una violazione delle disposizioni dell’impegno descritte ai considerando 9 e 12.

(23)

A seguito di un esame approfondito effettuato nel proprio sistema di monitoraggio dell’impegno, la Commissione ha individuato 28 transazioni da Wuxi Suntech a Suntech Deutschland, due transazioni da Wuxi Suntech a Suntech Italy e otto transazioni da Wuxi Suntech a Suntech France che non erano state notificate come rivendite (19) secondo quanto richiesto dalle condizioni dell’impegno.

F.   PERTINENTI FATTURE CORRISPONDENTI ALL’IMPEGNO

(24)

Le operazioni di vendita effettuate da Wuxi Suntech in violazione dell’impegno (considerando da 21 a 23) sono connesse alle seguenti fatture corrispondenti all’impegno:

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno

Data

SFDE20140601~0640

30.6.2014

SFDE20140245~0284

30.6.2014

SFDE20140165~0204

30.6.2014

SFDE20140001~0002

13.6.2014

SFDE20140005~0044

30.6.2014

SFDE20140481~0520

30.6.2014

SFDE20140045~0084

30.6.2014

SFDE20140365~0404

30.6.2014

SFDE20140285~0324

30.6.2014

SFDE20140561~0600

30.6.2014

SFDE20140325~0364

30.6.2014

SFDE20140721~0760

30.6.2014

SFDE20140125~0164

30.6.2014

SFDE20140761~0800

30.6.2014

SFDE20140445~0480

30.6.2014

SFDE20140641~0680

30.6.2014

SFDE20140521~0560

30.6.2014

SFDE20140205~0244

30.6.2014

SFDE20140681~0720

30.6.2014

SFDE20140405~0444

30.6.2014

SFDE20140085~0124

30.6.2014

SFDE20140003~0004

11.7.2014

REF0001~0040

19.9.2014

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014

0308001312-009

21.5.2014

0308001312-015

17.7.2014

Lavansol201400001

13.3.2014

G.   COMUNICAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

(25)

Le parti interessate sono state informate delle risultanze, in particolare dell’intenzione di annullare le fatture corrispondenti all’impegno. Esse hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.

(26)

Wuxi Suntech ha presentato osservazioni scritte il 29 luglio 2019, il 4 settembre 2019, il 26 settembre 2019, il 20 gennaio 2020 e il 3 marzo 2020.

(27)

Il 28 agosto 2019 e il 7 febbraio 2020 si sono svolte audizioni con i servizi della Commissione su richiesta di Wuxi Suntech.

(28)

Wuxi Suntech ha affermato che la propria struttura proprietaria ha subito modifiche l’11 marzo 2014 quando, in seguito a un piano di ristrutturazione approvato da un tribunale intermedio del popolo della Repubblica popolare cinese, Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co., Ltd, una controllata di Shunfeng Photovoltaic International Limited (20), ha acquisito tutte le partecipazioni societarie di Wuxi Suntech.

(29)

Secondo Wuxi Suntech, in seguito a tale ristrutturazione a livello delle partecipazioni societarie, Suntech Power Holdings Co., Ltd («Suntech Holdings») (21) non è più la società capogruppo di Wuxi Suntech. Poiché Suntech Holdings era anche la proprietaria finale di Suntech France, di Suntech Deutschland e di Suntech Italy, secondo le osservazioni presentate da Wuxi Suntech a decorrere dall’11 marzo 2014 tali società europee hanno cessato di essere collegate a Wuxi Suntech. Di conseguenza, a partire da quel momento, Wuxi Suntech non era più soggetta all’obbligo di notificare le transazioni in questione come rivendite nel quadro dell’impegno. Wuxi Suntech sostiene di non aver violato i propri obblighi di relazione a norma dell’impegno.

(30)

Wuxi Suntech ha inoltre affermato di aver informato la Commissione di tale modifica della propria struttura proprietaria. Wuxi Suntech sostiene altresì di aver comunicato alla Commissione, tramite il proprio legale, le imminenti modifiche della propria struttura societaria già nel dicembre 2013. La società ha tratto tale conclusione da un’email del 6 gennaio 2014 nella quale si accennava a una comunicazione del dicembre 2013, senza fornire ulteriori dettagli su questo punto. Wuxi Suntech ha inoltre dichiarato di aver comunicato alla Commissione, in data 22 maggio 2014, di non essere più collegata alle tre società in Europa, nella risposta a un questionario sulla modifica del nome inviatole dalla Commissione.

(31)

Inoltre, secondo Wuxi Suntech, l’obbligo di notifica delle modifiche della propria struttura aziendale stabilito alla clausola 5.16 dell’impegno era stato debitamente rispettato se non altro, da ultimo, mediante le informazioni oggetto della divulgazione del 22 maggio 2014.

(32)

Wuxi Suntech ha inoltre sostenuto, in via subordinata, che la Commissione non poteva annullare le fatture corrispondenti all’impegno e ordinare una presunta riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni precedenti già immesse in libera pratica. A suo avviso, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping e compensativi senza la previa registrazione e re-istituzione di un dazio provvisorio su tali importazioni violerebbe l’articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base nonché l’articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

(33)

Wuxi Suntech sostiene infine che, anche qualora la Commissione potesse istituire dazi con effetto retroattivo, le disposizioni di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, sono giunte a scadenza e sono state revocate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570; di conseguenza non esiste attualmente alcuna disposizione giuridica che consenta l’annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno.

(34)

La Commissione ha preso in esame le osservazioni presentate dal produttore esportatore e le ha trattate in appresso.

(35)

La Commissione ha esaminato in primo luogo l’argomentazione secondo cui Suntech France, Suntech Deutschland e Suntech Italy non sarebbero più state parti collegate di Wuxi Suntech a decorrere dall’11 marzo 2014 e, pertanto, la società non sarebbe stata soggetta all’obbligo di notificare le relative rivendite. A sostegno della propria argomentazione Wuxi Suntech ha allegato una circolare del 21 marzo 2014 (22) a mezzo della quale Hong Kong Exchange and Clearing Limited e Stock Exchange of Hong Kong Limited (la «borsa di Hong Kong») hanno reso noto agli azionisti di Shunfeng Photovoltaic International Limited una proposta di «acquisizione di partecipazioni in Wuxi Suntech» («l’acquisizione»).

(36)

Secondo tale circolare l’acquisizione era subordinata a due condizioni: a) la sua approvazione da parte di un tribunale cinese, come è effettivamente avvenuto il 15 novembre 2013; e b) la sua approvazione da parte degli azionisti nel corso dell’assemblea generale svoltasi il 7 aprile 2014. Come descritto nella circolare, l’acquisizione sarebbe diventata effettiva solo dopo il voto degli azionisti.

(37)

La circolare del 21 marzo 2014 è stata portata all’attenzione della Commissione per la prima volta il 29 luglio 2019 quale allegato 5 delle osservazioni presentate da Wuxi Suntech nella stessa data. La conferma che l’assemblea generale si fosse effettivamente svolta il 7 aprile 2014 è stata successivamente portata all’attenzione della Commissione, su richiesta di quest’ultima, nel corso dell’audizione tenutasi il 28 agosto 2019. Wuxi Suntech ha presentato elementi di prova relativi alla data in cui si era svolta l’assemblea degli azionisti soltanto il 4 settembre 2019, mediante l’allegato 4 di un’email inviata lo stesso giorno dal suo legale.

(38)

La Commissione non è tuttavia soggetta all’obbligo di monitorare, di propria iniziativa, le modifiche che intervengono nella struttura aziendale delle società soggette a un impegno. Piuttosto, dalle clausole 5.16 e 9.6 dell’impegno risulta chiaramente che spetta alla società interessata informare la Commissione di tali modifiche nonché rispettare l’impegno fintantoché questo non sia effettivamente modificato in modo da incorporarvi detta modifica, vale a dire fino all’eliminazione dall’impegno stesso dei nomi delle società precedentemente collegate.

(39)

Indipendentemente dalla data effettiva in cui ha avuto luogo l’acquisizione, resta pertanto fondamentale valutare se Wuxi Suntech avesse soddisfatto gli obblighi assunti con le clausole 5.16 e 9.6 dell’impegno.

(40)

La Commissione ha innanzitutto osservato che Wuxi Suntech le aveva comunicato di non essere più collegata alle società Suntech France, Suntech Deutschland e Suntech Italy solo il 22 maggio 2014. È pertanto indubbio che vi sia stata una violazione degli obblighi di relazione, perlomeno per quanto riguarda le fatture del 13 marzo 2014 e del 21 maggio 2014.

(41)

La Commissione ritiene che Wuxi Suntech continuasse ad essere vincolata agli obblighi di relazione anche nel periodo successivo al 22 maggio 2014. In effetti, le tre società collegate non sono mai state formalmente eliminate dall’impegno. Di conseguenza, Wuxi Suntech restava vincolata agli obblighi di relazione relativamente alle suddette società fino al 1o ottobre 2017.

(42)

A norma della clausola 5.16 dell’impegno la CCCME e la società si impegnano a notificare immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica della propria struttura aziendale intervenuta durante il periodo di applicazione dell’impegno. Nella medesima clausola si afferma inoltre che la società comprende che tali modifiche possono dar luogo alla necessità di modificare alcuni aspetti dell’impegno.

(43)

Secondo la clausola 9.6 dell’impegno gli allegati costituiscono parte integrante dell’impegno stesso. In particolare l’allegato IX dell’impegno elenca, in maniera esaustiva, le parti collegate agli esportatori nell’Unione.

(44)

Dalla lettura congiunta delle due disposizioni si conclude che gli obblighi giuridici di Wuxi Suntech derivanti dall’impegno rimanevano vigenti fino all’eliminazione, dall’elenco dell’allegato IX, delle società ad essa precedentemente collegate e all’entrata in vigore di un nuovo allegato IX aggiornato. Soltanto allora si sarebbe verificata una modifica della situazione giuridica tale da consentire a Wuxi Suntech di cessare di notificare le rivendite. Tale modifica non si è mai verificata.

(45)

Secondo i documenti presentati da Wuxi Suntech, i preparativi per l’acquisizione sono iniziati nell’ottobre 2013, prima che la Commissione accettasse l’offerta di impegno nella fase definitiva nel dicembre 2013. Precedentemente, nel luglio 2013, Wuxi Suntech aveva già presentato la propria offerta di impegno firmata tramite la CCCME. Wuxi Suntech non ha modificato l’offerta di impegno prima che la Commissione la accettasse nella fase definitiva. Le tre società figuravano nell’elenco ivi contenuto quali società collegate e l’offerta di impegno non recava alcuna indicazione di una possibile imminente modifica della struttura societaria.

(46)

L’accettazione dell’impegno ha creato un canale di comunicazione diretto, chiaro e dedicato tra gli esportatori e i servizi della Commissione ai fini degli obblighi specifici derivanti dall’impegno. Tale canale di comunicazione consisteva in una casella di posta elettronica funzionale riportata nel testo dell’impegno (23), sebbene quest’ultimo prevedesse anche l’opzione di un contatto diretto con il funzionario incaricato dell’impegno. Ne consegue che Wuxi Suntech era al corrente del fatto che la comunicazione relativa all’impegno doveva avvenire attraverso la casella di posta elettronica funzionale o il contatto diretto con il funzionario incaricato dell’impegno. Wuxi Suntech non ha tuttavia mai utilizzato tali canali di comunicazione al fine di menzionare eventuali modifiche della sua struttura societaria o di informarne la Commissione.

(47)

Al contrario, Wuxi Suntech ha aperto un nuovo canale di comunicazione: ha sostenuto di aver contattato la squadra della Commissione incaricata delle inchieste antidumping e antisovvenzioni originarie già nel dicembre 2013 al fine di far conoscere in via preliminare le imminenti modifiche della struttura di Wuxi Suntech. Wuxi Suntech non ha fornito alcun elemento di prova né a sostegno di tale comunicazione né delle informazioni oggetto dello scambio, bensì si è limitata a menzionare un’email del 6 gennaio 2014 che faceva riferimento a tale comunicazione del dicembre 2013.

(48)

Il 6 gennaio 2014 Wuxi Suntech ha inviato un’email alla casella di posta elettronica dedicata alle inchieste antidumping e antisovvenzioni originarie (24) richiedendo un «questionario specifico/questionario sulla modifica del nome». I servizi della Commissione hanno risposto inviando a Wuxi Suntech un questionario «sulla modifica del nome» adattato, come avviene di solito in caso di richieste di modifica del nome. Il 14 gennaio 2014 Wuxi Suntech ha quindi fornito ulteriori spiegazioni via email in merito alla modifica della propria struttura societaria. A tale email è successivamente seguita una risposta, in data 22 maggio 2014, contenente il questionario «sulla modifica del nome» compilato. In detto questionario per la prima volta si è fatta menzione della nuova struttura societaria completa ed è stato chiarito che le tre ex società collegate nell’Unione di Wuxi Suntech non erano più collegate a quest’ultima.

(49)

Nel marzo 2014 Wuxi Suntech ha deciso unilateralmente di cessare di notificare alla Commissione le rivendite di Suntech France, Suntech Deutschland e Suntech Italy. Wuxi Suntech non ha però mai chiesto, attraverso i due canali di comunicazione, di eliminare tali società costituite in Europa dal testo dell’impegno.

(50)

Tale decisione unilaterale, senza che le tre società europee fossero mai state eliminate dall’impegno, era contraria alle condizioni ivi concordate. L’obbligo giuridico stipulato alla clausola 5.16 dell’impegno è stato adempiuto solo una volta che le società precedentemente collegate nell’Unione europea sono state eliminate dal testo dell’impegno. Fino a quel momento gli obblighi di relazione di Wuxi Suntech restavano vigenti. Era infatti previsto che, in caso di modifiche della struttura aziendale di una società, l’onere di gestire i rischi contrattuali e le conseguenze connessi a tali modifiche ricadesse sulla società stessa. Non spettava quindi alla Commissione farsi carico di tali oneri di gestione.

(51)

Questioni quali il completamento dell’acquisizione, la data in cui questa sarebbe avvenuta e le conseguenze in termini di funzionamento dell’impegno avrebbero dovuto essere portate all’attenzione della Commissione al fine di giustificare tale modifica dell’impegno. Fintantoché la Commissione non avesse adottato una decisione sull’accettazione di una modifica delle condizioni dell’impegno, Wuxi Suntech era tenuta a rispettare le condizioni ivi stipulate, compresi gli obblighi di relazione per quanto riguarda le società figuranti nell’impegno come parti collegate. Inoltre, nella misura in cui l’acquisizione ha dato luogo alla necessità di modificare l’impegno, spettava a Wuxi Suntech avviare tale modifica.

(52)

La Commissione ha pertanto ritenuto che le transazioni da Wuxi Suntech alle società Suntech Deutschland, Suntech Italy e Suntech France, menzionate al considerando 23, avrebbero dovuto essere notificate in quanto rivendite. Tale mancata notifica ha costituito una violazione dell’impegno.

(53)

Va tuttavia osservato, sia pure a meri fini argomentativi, che indipendentemente dalla data esatta in cui ha avuto luogo l’acquisizione, avrebbero dovuto essere notificate perlomeno le rivendite di cui alle fatture emesse prima del 22 maggio 2014. Tali fatture sono infatti precedenti alla data in cui la società ha informato la squadra incaricata dell’inchiesta originaria di non essere più collegata alle tre società nell’Unione. La prima argomentazione è stata pertanto respinta.

(54)

Per quanto riguarda l’argomentazione relativa alla presunta retroattività dell’istituzione delle misure, la Commissione ha osservato che a norma dell’articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base, e dell’articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, può essere istituito un dazio provvisorio solo qualora l’inchiesta in seguito alla quale è stato assunto l’impegno non sia ancora conclusa. Tali disposizioni non trovano tuttavia applicazione in uno scenario come quello in esame.

(55)

Il caso in esame riguarda la revoca della sospensione temporanea del pagamento dei dazi antidumping e compensativi, in quanto le condizioni per prorogare tale sospensione del pagamento non sono più state ritenute valide.

(56)

La Commissione ricorda che, a norma della sua decisione 2013/423/UE, le violazioni dell’impegno potrebbero essere relative a transazioni particolari (25). Tali transazioni in violazione dell’impegno si riscontrano nelle fatture che devono essere annullate dalla Commissione. Ciò consente alle autorità doganali degli Stati membri di riscuotere l’intera obbligazione doganale. È fatta salva la possibilità per le autorità doganali di riscuotere tali dazi indipendentemente dalla constatazione formale da parte della Commissione di una violazione dell’impegno sulla base delle norme generali dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013.

(57)

Con l’annullamento la Commissione comunica alle autorità doganali degli Stati membri che la sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping e compensativi applicabili è revocata e che, per le importazioni in questione, devono essere riscossi dazi individuali. In tali circostanze iniziano ad applicarsi i dazi definitivi di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, e all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.

(58)

La riscossione dei dazi dovuti in ogni caso non costituisce una violazione del principio di non retroattività né una violazione del principio del legittimo affidamento: la società Wuxi Suntech era tenuta a non violare le condizioni dell’impegno e, in cambio, beneficiava di una sospensione temporanea della riscossione dei dazi antidumping e compensativi. Non avendo rispettato tali condizioni, la società non può sostenere di aver acquisito un legittimo affidamento in una situazione che poteva essere modificata in determinate circostanze. L’argomentazione relativa alla presunta retroattività è stata respinta.

(59)

La Commissione ha infine esaminato l’argomentazione secondo cui l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 sarebbero giunti a scadenza e sarebbero stati revocati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570. Di conseguenza, secondo le osservazioni presentate da Wuxi Suntech, non ci sarebbe più stata alcuna base giuridica che consentisse l’annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno.

(60)

La Commissione ha spiegato che la violazione dell’impegno si è verificata durante il periodo di applicazione dell’impegno medesimo.

(61)

Come indicato al considerando 17, il considerando 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 recita: «La Commissione continua a svolgere inchieste riguardanti il rispetto dell’impegno sui prezzi e potrebbe aprire nuove inchieste per merci che sono state immesse in libera pratica mentre l’impegno sui prezzi era ancora in vigore. Per queste inchieste, gli articoli 2 e 3 dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367 restano la legge applicabile. In particolare, all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia stabilita, relativamente alle importazioni fatturate da società soggette all’impegno, l’inosservanza di una o più delle condizioni dell’impegno, oppure b) laddove la Commissione riscontri la violazione dell’impegno con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno. La Commissione ha inoltre ritenuto che un produttore esportatore che si è accertato aver violato l’impegno non dovrebbe beneficiare del dazio variabile PMI, anche se ciò emergesse in seguito alla cessazione dell’impegno sui prezzi. In questo tipo di casi il dazio variabile PMI non dovrebbe più essere applicabile. La Commissione dovrebbe quindi eliminare i nomi della(e) rispettiva(e) società dal nuovo allegato VI e dal nuovo allegato 5 con lo stesso atto giuridico in cui viene stabilito il mancato rispetto dell’impegno.»

(62)

A tale proposito la Commissione ha osservato che la competenza di annullare le fatture corrispondenti all’impegno le è conferita dall’articolo 14 del regolamento antidumping di base e dall’articolo 24 del regolamento antisovvenzioni di base. Il regolamento di esecuzione della Commissione che annulla le fatture riporta inoltre soltanto la conseguenza giuridica della violazione dell’impegno, che deriva direttamente dall’articolo 8 del regolamento antidumping di base e dall’articolo 13 del regolamento antisovvenzioni di base. Tale competenza è altresì richiamata nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, nonché nell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

(63)

Dato che la violazione in questione si è verificata precedentemente all’entrata in vigore del regolamento di abrogazione, la Commissione può annullare le fatture corrispondenti all’impegno mediante applicazione degli articoli 8 e 14 del regolamento antidumping di base, degli articoli 13 e 24 del regolamento antisovvenzioni di base, dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. Il fatto che la Commissione sia venuta a conoscenza della violazione solo dopo l’abrogazione di tali disposizioni mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 non pregiudica la necessità di dare un’applicazione efficace a dette norme né l’obbligo di annullare le fatture a partire dal momento in cui si è verificata la violazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

H.   VIOLAZIONE DELL’IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

(64)

Conformemente all’articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento antidumping di base, all’articolo 13, paragrafi 7 e 9, del regolamento antisovvenzioni di base e alle condizioni dell’impegno, la Commissione ha concluso che Wuxi Suntech ha violato l’impegno mentre questo era ancora in vigore.

(65)

Conformemente all’articolo 8, paragrafi 7 e 9, e all’articolo 14 del regolamento antidumping di base, all’articolo 13, paragrafi 7 e 9, e all’articolo 24 del regolamento antisovvenzioni di base, all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, in vigore all’atto dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, le fatture di Wuxi Suntech elencate al considerando 24 sono pertanto dichiarate nulle.

(66)

Spetta alle autorità doganali nazionali valutare, in linea con le norme previste all’articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (26) e all’articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013 (27), se i termini di prescrizione applicabili sono scaduti. Trattandosi di norme sostanziali, la loro applicazione ratione temporis dipende dalla data di immissione in libera pratica delle merci (28).

(67)

L’obbligazione doganale sorta all’atto dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa e contabilizzata dalle autorità doganali nazionali conformemente agli articoli 218 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 e all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(68)

La Commissione ricorda inoltre che, qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all’impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se sia stato violato l’obbligo di riportare in dette fatture eventuali riduzioni o se non sia stato rispettato il PMI.

(69)

Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che vi è stata una tale violazione o che il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza.

(70)

Allo scopo di facilitare il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato dell’impegno e altre informazioni ad esso relative ai soli fini dei procedimenti nazionali sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le fatture corrispondenti all’impegno figuranti nell’elenco di cui all’allegato sono dichiarate nulle.

2.   Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all’atto dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, eccetto nel caso in cui siano scaduti i termini di prescrizione applicabili in linea con le norme previste all’articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (29) e all’articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013 (30).

Articolo 2

1.   Qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all’impegno emessa da Wuxi Suntech Power Co. Ltd a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento non corrisponde al prezzo pagato e secondo cui tale società potrebbe pertanto aver violato l’impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell’impegno e altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all’importazione applicabile il giorno in cui è stata emessa la fattura corrispondente all’impegno.

2.   Qualora dalla verifica di cui al paragrafo 1 emerga che nella fattura commerciale non sono stati riportati sconti e riduzioni, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell’applicazione dei dazi dovuti a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto, le autorità doganali degli Stati membri possono fornire tali informazioni al debitore di detti dazi al solo scopo di salvaguardarne i diritti di difesa. Tali informazioni non possono essere divulgate a terzi in nessuna circostanza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(5)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

(6)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.

(7)  GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22.

(8)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(9)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(10)  GU L 270 dell’11.9.2014, pag. 6.

(11)  Regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/866 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30), (UE) 2015/1403 (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1), (UE) 2015/2018 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23), (UE) 2016/115 (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47), (UE) 2016/1045 (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5), (UE) 2016/1382 (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10), (UE) 2016/1402 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16), (UE) 2016/1998 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8), (UE) 2016/2146 (GU L 333 dell’8.12.2016, pag. 4), (UE) 2017/454 (GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5), (UE) 2017/941 (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43), (UE) 2017/1408 (GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3), (UE) 2017/1497 (GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10), (UE) 2017/1524 (GU L 230 del 6.9.2017, pag. 11), (UE) 2017/1589 (GU L 241 del 20.9.2017, pag. 21) che revocano l’accettazione dell’impegno per diversi produttori esportatori.

(12)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

(13)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

(14)  GU C 310 del 3.9.2018, pag. 4.

(15)  GU C 310 del 3.9.2018, pag. 5.

(16)  GU L 260 del 17.10.2018, pag. 8.

(17)  GU L 207 del 7.8.2019, pag. 12.

(18)  Sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-224/18, ECLI:EU:C:2019:440.

(19)  Secondo la definizione fornita nella parte 1 (Definizioni) dell’impegno, per «fattura di rivendita» si intende una fattura di vendita relativa al prodotto oggetto dell’impegno o al prodotto in esame, emessa da una parte collegata nell’Unione e intestata al primo acquirente indipendente nell’Unione.

(20)  Il nome attuale della società è Shunfeng International Clean Energy Limited («SFCE»).

(21)  Insieme a Power Solar System Co. Ltd., sua controllata al 100 %.

(22)  Il documento costituisce l’allegato 5 delle osservazioni che Wuxi Suntech ha presentato il 29 luglio 2019.

(23)  La casella di posta è «TRADE-UT-HELPDESK@ec.europa.eu».

(24)  Le caselle di posta sono «TRADE-SOLAR-DUMPING@ec.europa.eu» e «TRADE-SOLAR-SUBSIDY@ec.europa.eu», come è stato comunicato a tutte le parti negli avvisi di apertura relativi a tali inchieste.

(25)  Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26), considerando 14 e 15.

(26)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(28)  Sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie NV, C-201/04, ECLI: EU:C:2006:136, punto 41.

(29)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(30)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Elenco delle fatture corrispondenti all’impegno emesse da Wuxi Suntech Power Co. Ltd dichiarate nulle:

Numero della fattura commerciale che accompagna merci soggette a un impegno

Data

SFDE20140601~0640

30.6.2014

SFDE20140245~0284

30.6.2014

SFDE20140165~0204

30.6.2014

SFDE20140001~0002

13.6.2014

SFDE20140005~0044

30.6.2014

SFDE20140481~0520

30.6.2014

SFDE20140045~0084

30.6.2014

SFDE20140365~0404

30.6.2014

SFDE20140285~0324

30.6.2014

SFDE20140561~0600

30.6.2014

SFDE20140325~0364

30.6.2014

SFDE20140721~0760

30.6.2014

SFDE20140125~0164

30.6.2014

SFDE20140761~0800

30.6.2014

SFDE20140445~0480

30.6.2014

SFDE20140641~0680

30.6.2014

SFDE20140521~0560

30.6.2014

SFDE20140205~0244

30.6.2014

SFDE20140681~0720

30.6.2014

SFDE20140405~0444

30.6.2014

SFDE20140085~0124

30.6.2014

SFDE20140003~0004

11.7.2014

REF0001~0040

19.9.2014

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014

0308001312-009

21.5.2014

0308001312-015

17.7.2014

Lavansol201400001

13.3.2014