ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/404 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 594/2009 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 594/2009 della Commissione (2), un prodotto descritto, nella riga corrispondente al punto 1 della tabella figurante nell’allegato di detto regolamento, come costituito da un copolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene in forma primaria è stato classificato nel codice NC 3904 69 90. |
(2) |
Con il regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione (3), il codice NC «3904 69 90 altri» è stato sostituito dai codici NC «3904 69 20 Fluoroelastomero FKM» e «3904 69 80 altri» al fine di introdurre un codice NC specifico per i fluoroelastomeri FKM. |
(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione (4), il codice NC 3904 69 90 è stato sostituito dal codice NC 3904 69 80 nell’allegato del regolamento (CE) n. 594/2009. Pertanto, la classificazione del prodotto descritto nella riga corrispondente al punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 594/2009 è stata mantenuta nella sottovoce «altri», contrariamente alla regola generale secondo cui la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. |
(4) |
Prodotti come quello descritto nella riga corrispondente al punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 594/2009 devono essere classificati nel codice NC specifico 3904 69 20«Fluoroelastomeri FKM», e non nella sottovoce residua «altri». |
(5) |
È pertanto opportuno sopprimere la riga relativa al punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 594/2009. |
(6) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sulla base del regolamento (UE) n. 594/2009 per le merci interessate dal presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno che tale periodo sia fissato a tre mesi. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 594/2009 è così modificato:
1) |
All’articolo 2 è aggiunto il comma seguente: «Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate in conformità al presente regolamento, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013, per le merci descritte nella colonna (1), punto 1, della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento nella sua versione adottata l’8 luglio 2009 possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi a decorrere dal 6 aprile 2020, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.» |
2) |
La riga relativa al punto 1 della tabella figurante nell’allegato è soppressa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2020
Per la Commissione
A nome del president
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 594/2009 della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 178 del 9.7.2009, pag. 14).
(3) Regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 1).
17.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/405 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2020
che precisa le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità da trasmettere a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla qualità contenenti la descrizione del processo statistico per ogni anno di riferimento e la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche e il contenuto di tali relazioni. |
(2) |
Per lo scambio di dati relativi alla qualità e di metadati è necessario garantire un’armonizzazione delle relazioni sulla qualità. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) in conformità al regolamento (UE) 2018/1091.
Articolo 2
Le relazioni sulla qualità di cui all’articolo 1 contengono informazioni sui criteri di qualità e sui concetti statistici, come indicato nell’allegato del presente regolamento. Esse riportano inoltre tutti i casi di mancata osservanza di tali criteri di qualità.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Relazioni sulla qualità – Criteri di qualità e concetti statistici
a) Le relazioni sulla qualità devono contenere informazioni su tutti i criteri di qualità definiti all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, come di seguito indicati.
1. PERTINENZA
a) |
Una descrizione degli utenti, delle loro rispettive esigenze e una giustificazione di tali esigenze; |
b) |
le procedure usate per misurare la soddisfazione degli utenti e per produrre risultati statistici; |
c) |
la misura in cui le statistiche richieste sono disponibili. |
2. ACCURATEZZA
a) |
Una valutazione dell’accuratezza che sintetizzi le varie componenti dell’insieme dei dati; |
b) |
una descrizione degli errori di campionamento; |
c) |
una descrizione di qualsiasi altro errore. |
3. TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ
a) |
Il lasso di tempo che intercorre tra l’evento o il fenomeno descritto e la disponibilità dei dati (tempestività); |
b) |
il lasso di tempo che intercorre tra la data prevista per il rilascio dei dati e la data effettiva di rilascio (puntualità). |
4. ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA
a) |
Le condizioni e i mezzi con cui gli utenti possono ottenere e utilizzare i dati, ad esempio i comunicati stampa, le pubblicazioni, le banche dati online o l’accesso ai microdati; |
b) |
le condizioni e i mezzi con cui gli utenti possono interpretare i dati, ad esempio la documentazione sulla metodologia e sulla gestione della qualità. |
5. COMPARABILITÀ
a) |
La misura in cui le statistiche sono comparabili tra zone geografiche differenti; |
b) |
la misura in cui le statistiche sono comparabili nel tempo. |
6. COERENZA
a) |
La misura in cui le statistiche sono conciliabili con i dati ottenuti da altre fonti (coerenza intersettoriale); |
b) |
la misura in cui le statistiche sono coerenti all’interno di un determinato insieme di dati (coerenza interna). |
b) Gli Stati membri devono inoltre riferire riguardo a quanto di seguito riportato.
1. GESTIONE DELLA QUALITÀ
a) |
Sistemi e strutture esistenti per gestire la qualità dei prodotti e dei processi statistici; |
b) |
la loro valutazione in merito alla qualità dei dati. |
2. REVISIONI DI DATI
a) |
La politica di revisione e, se del caso, i motivi per cui i dati convalidati sono stati revisionati, ad esempio nuove fonti di dati, nuovi metodi o altre informazioni pertinenti; |
b) |
le date, l’entità e la portata delle revisioni. |
c) In conformità all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091 le relazioni sulla qualità devono comprendere informazioni sul processo statistico, in particolare sulla metodologia e sulla lista di campionamento utilizzate, come di seguito indicato.
1. PRESENTAZIONE STATISTICA
I seguenti aspetti dei dati diffusi, che possono essere presentati agli utenti sotto forma di tabelle, grafici o cartine:
a) |
descrizione dei dati; |
b) |
sistema di classificazione; |
c) |
copertura settoriale; |
d) |
concetti e definizioni statistiche; |
e) |
unità statistica; |
f) |
popolazione statistica; |
g) |
area di riferimento (ambito geografico); |
h) |
copertura temporale (ampiezza temporale di disponibilità dei dati); |
i) |
periodo di riferimento (periodo di riferimento nella relazione); |
j) |
unità di misura. |
2. TRATTAMENTO STATISTICO
I seguenti aspetti di tutte le operazioni eseguite sui dati per ricavare nuove informazioni:
a) |
lista di campionamento; |
b) |
disegno di campionamento (se pertinente); |
c) |
dati fonte; |
d) |
frequenza di raccolta dei dati; |
e) |
modalità di raccolta dei dati compresi, se del caso, i questionari (in inglese); |
f) |
convalida dei dati; |
g) |
compilazione dei dati; |
h) |
rettifica. |
3. POLITICA DI DIFFUSIONE
Le norme per la diffusione dei dati a livello nazionale.
4. FREQUENZA DELLA DIFFUSIONE
La frequenza con cui i dati sono diffusi a livello nazionale.
d) In linea con i principi statistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), e) ed f), del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri devono riferire riguardo a quanto di seguito indicato.
1. MANDATO ISTITUZIONALE
a) |
Atti giuridici o altri accordi che conferiscono responsabilità e autorità per la raccolta, il trattamento e la diffusione di statistiche; |
b) |
procedure per la condivisione dei dati e il coordinamento tra le entità che producono i dati. |
2. RISERVATEZZA
a) |
Misure legislative o altre procedure formali che impediscono la divulgazione non autorizzata di dati che potrebbero, direttamente o indirettamente, permettere di identificare una persona o un’entità economica; |
b) |
le norme applicabili al trattamento dei microdati e dei dati aggregati al fine di garantire la riservatezza statistica e di impedire la divulgazione non autorizzata. |
3. COSTI E ONERI
a) |
I costi e gli oneri connessi alla raccolta e alla produzione del prodotto statistico; |
b) |
l’onere a carico dei rispondenti; |
c) |
la durata media delle interviste nelle aziende agricole (ove possibile e pertinente in funzione della modalità di raccolta dei dati). |
DECISIONI
17.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/406 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2020
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2020) 1719]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato. |
(3) |
L’allegato della decisione di esecuzione 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/384 della Commissione (5), a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, rilevati nel pollame in Bulgaria e in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
(4) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/384 la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di due nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame nei distretti di Zgierz e Breslavia (Wrocław). |
(5) |
Inoltre la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame nelle regioni di Plovdiv e Kurdzhali. |
(6) |
Uno dei due nuovi focolai, rilevato nel distretto di Zgierz in Polonia, è situato entro i confini delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47. I confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza intorno a tale nuovo focolaio, istituite dalle autorità competenti della Polonia conformemente alla direttiva 2005/94/CE, sono tuttavia al di fuori delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e pertanto occorre aggiornare le zone elencate in tale allegato. |
(7) |
L’altro nuovo focolaio, rilevato nel distretto di Breslavia in Polonia, è situato al di fuori dei confini delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e le autorità competenti di detto Stato membro hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di nuove zone di protezione e sorveglianza intorno a tale nuovo focolaio. |
(8) |
I nuovi focolai in Bulgaria, nella regione di Plovdiv, sono situati entro i confini delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47, ma nelle zone di protezione e sorveglianza la durata delle misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE deve essere prorogata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in detto Stato membro. |
(9) |
Il nuovo focolaio in Bulgaria, nella regione di Kurdzhali, è situato al di fuori dei confini delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e le autorità competenti di detto Stato membro hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di nuove zone di protezione e sorveglianza intorno a tale nuovo focolaio. |
(10) |
La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dalla Polonia conformemente alla direttiva 2005/94/CE ed ha accertato che i confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti della Bulgaria e della Polonia, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. Essa ha inoltre esaminato la proroga della durata prescritta delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria, nella regione di Plovdiv, in cui si sono verificati i nuovi focolai, e ha accertato che essa è appropriata in base alla situazione epidemiologica attuale. |
(11) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e la Polonia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri e l’adattamento della durata delle misure applicabili nella regione di Plovdiv, in Bulgaria, conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per la Bulgaria e la Polonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e la durata prescritta delle misure applicabili in alcune zone di protezione e sorveglianza nella regione di Plovdiv elencate per la Bulgaria in tale allegato. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47. |
(13) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2020/384 della Commissione, del 6 marzo 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 72 del 9.3.2020, pag. 5).
ALLEGATO
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE A
Zone di protezione negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 2:
Stato membro: Bulgaria
Area comprendente: |
Termine ultimodi applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||
Regione di Plovdiv |
|||||||||||||||||
Municipality of Rakovski:
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29.3.2020 |
||||||||||||||||
Municipality of Brezovo:
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21.3.2020 |
||||||||||||||||
Municipality of Maritsa
|
5.4.2020 |
||||||||||||||||
Kurdzali region: |
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Municipality of Kurdzali
|
5.4.2020 |
Stato membro: Cechia
Area comprendente: |
Termine ultimodi applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Regione di Pardubice: |
|
Bělešovice (750468), Blížňovice (618322), Bořice u Hrochova Týnce (608190), Čankovice (618331), Čeradice nad Loučnou (619655), Dolní Roveň (630080) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Holešovice u Chroustovic (641111), Horní Roveň (643971) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Chroustovice (654264), Lipec u Slepotic (750476), Moravany nad Loučnou (698482), Platěnice (698491), Slepotice (750492), Turov nad Loučnou (771732) |
13.3.2020 |
Stato membro: Polonia
Area comprendente: |
Termine ultimodi applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||
W województwie łódzkim w powiecie łowickim: |
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W gminie Domaniewice miejscowości: Skaratki, Rogóźno, Rogóźno Pierwsze, Rogóźno Drugie, Krępa, Domaniewice, Strzebieszew, Sapy, Stroniewice |
15.3.2020 |
||||||||||||||||
W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim: |
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w gminie Błaszki: Kwasków, Golków, Maciszewice, Lubanów, Domaniew, Smaszków, Adamki, Kalinowa, Garbów, Orzeżyn, Tuwalczew, Kostrzewice, Woleń, Kociołki |
14.3.2020 |
||||||||||||||||
W województwie łódzkim w powiecie łódzkim wschodnim, tomaszowskim: |
|||||||||||||||||
W powiecie łódzkim wschodnim:
W powiecie tomaszowskim:
|
18.3.2020. |
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W województwie wielkopolskim w powiecie kolskim: |
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16.3.2020 |
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W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim: |
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Cześć miasta Kędzierzyn Koźle:
w kierunku zachodnim wzdłuż torów kolejowych aż do przecięcia z ulicą Wojska Polskiego miejscowości Kędzierzyn-Koźle, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic dzielnicy Pogorzelec miejscowości Kędzierzyn-Koźle aż do drogi nr 408, dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi nr 408 aż do ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu, dalej w kierunku północnym aż do osiedla Żabieniec, następnie wzdłuż zachodnich granic osiedla Żabieniec w kierunku północnym do drogi polnej znajdującej się 650 metrów na zachód od Śluzy Kłodnica, znajdującej się po północnej stronie Kanału Gliwickiego |
14.3.2020 |
||||||||||||||||
W województwie śląskim w powiecie gliwickim |
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W gminie Wielowieś miejscowości: Świbie, Radonia, Borowiany, Raduń, Kieleczka, Jerzmanów, Wielowieś - ul. Wolna |
24.3.2020 |
||||||||||||||||
W województwie opolskim w powiecie strzeleckim: |
|||||||||||||||||
W gminie Zawadzkie miejscowość Kielcza – południowo-wschodnia część (od ul. Opolskiej i ul. Wiosennej) |
24.3.2020 |
||||||||||||||||
W województwie łódzkim w powiecie poddębickim |
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17.3.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź |
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w powiecie zgierskim:
w mieście Łódź:
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21.3.2020 |
||||||||||||||||
W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź |
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w powiecie zgierskim:
w mieście Łódź:
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27.3.2020 |
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W województwie wielkopolskim w powiecie konińskim: |
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w gminie Grodziec miejscowości: Stara Ciświca, Nowa Ciświca, Zaguźnica, Nowy Brodziec, Stary Brodziec |
21.3.2020 |
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W województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim: |
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w gminie Długołęka miejscowości: Dąbrowica, Kępa, Michałowice, Budziwojowice, Łosice, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice. |
28.3.2020 |
PARTE B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 3:
Stato membro: Bulgaria
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Regione di Plovdiv |
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Municipality of Rakovski:
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Dal 30.3.2020 al 15.4.2020 |
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Municipality of Brezovo:
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Dal 22.3.2020 al 15.4.2020 |
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Municipality of Maritsa
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Dal 6.4.2020 al 15.4.2020 |
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The whole municipality of Brezovo The whole municipality Rakovski exept the villiages listed in Part A The whole municipality of Kaloyanovo The whole municipality of Maritsa The whole municipality of Suedinenie Sadovo municipality
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15.4.2020 |
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Kurdzali region: |
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Municipality of Kurdzali
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Dal 6.4.2020 al 15.4.2020 |
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Kurdzhali municipality
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15.4.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stara Zagora region: |
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Municipality of Bratya Daskalovi
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7.4.2020 |
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Haskovo region: |
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Haskovo municipality
Stambolovo municipality
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15.4.2020 |
Stato membro: Cechia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
Regione di Pardubice: |
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Bělešovice (750468), Blížňovice (618322), Bořice u Hrochova Týnce (608190), Čankovice (618331), Čeradice nad Loučnou (619655), Dolní Roveň (630080) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Holešovice u Chroustovic (641111), Horní Roveň (643971) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Chroustovice (654264), Lipec u Slepotic (750476), Moravany nad Loučnou (698482), Platěnice (698491), Slepotice (750492), Turov nad Loučnou (771732) |
Dal 14.3.2020 al 23.3.2020 |
Blansko u Hrochova Týnce (648281), Bor u Chroustovic (761761), Brčekoly (761770), Časy (653004), Černá za Bory (619965), Dašice (624799), Dolní Bezděkov (628697), Dolní Roveň (630080) - severní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Dolní Ředice (630136) - jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 36, Dvakačovice (777617), Holice v Čechách (641146) - jižní část katastrálního území vymezené vodním tokem Ředického potoka, Honbice (641723), Horní Roveň (643971) - severní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Horní Ředice (644013) - jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 36, Hostovice u Pardubic (645991), Hrochův Týnec (648299), Chrast (653799), Janovičky u Zámrsku (790931), Jaroslav (657522), Jenišovice u Chrudimi (658448), Kočí (667633), Komárov u Holic (668699), Kostěnice (670570), Lány u Dašic (679101), Lhota u Chroustovic (681164), Libanice (641731), Litětiny (685283), Lozice (687847), Mentour (693103), Městec (693278), Mnětice (619981), Moravanský (698474), Mravín (763322), Nabočany (700983), Opočno nad Loučnou (768995), Ostrov (715981), Ostřetín (716332), Poděčely (723622), Popovec u Řepníků (745227), Prachovice u Dašic (624802), Přestavlky u Chrudimi (735159), Radhošť (737640), Radim (737798), Rosice u Chrasti (741191), Řestoky (745324), Sedlec u Vraclavi (785148), Sedlíšťka (737658), Srbce u Luže (752878), Stíčany (648311), Stradouň (755800), Synčany (761788), Štěnec (763331), Topol (667641), Trojovice (768529), Trusnov (769002), Tuněchody (771465), Týnišťko (772437), Uhersko (772976), Úhřetice (773298), Úhřetická Lhota (773301), Vejvanovice (777625), Velké Koloděje (779041), Veská (780979), Vinary u Vysokého Mýta (782190), Vraclav (785164), Vysoká u Holic (716341), Zájezdec (790419), Zalažany (658464), Zminný (793388) |
23.3.2020 |
Stato membro: Polonia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim: |
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W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark |
Dal 5.3.2020 al 13.3.2020 |
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W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach: ostródzkim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim: |
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13.3.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie łowickim: |
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W gminie Domaniewice miejscowości: Skaratki, Rogóźno, Rogóźno Pierwsze, Rogóźno Drugie, Krępa, Domaniewice, Strzebieszew, Sapy, Stroniewice |
Dal 16.3.2020 al 24.3.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie łowickim, zgierskim, brzezińskim: |
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W powiecie łowickim:
W powiecie zgierskim:
W powiecie brzezińskim:
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24.3.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim: |
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w gminie Błaszki: Kwasków, Golków, Maciszewice, Lubanów, Domaniew, Smaszków, Adamki, Kalinowa, Garbów, Orzeżyn, Tuwalczew, Kostrzewice, Woleń, Kociołki |
Dal 15.3.2020 al 23.3.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim: |
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23.3.2020 |
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W województwie wielkopolskim w powiecie kaliskim: |
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23.3.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie łódzkim wschodnim, tomaszowskim: |
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W powiecie łódzkim wschodnim:
W powiecie tomaszowskim:
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Dal 19.3.2020 al 27.3.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie łódzkim wschodnim, brzezińskim, tomaszowskim: |
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W powiecie łódzkim wschodnim:
W powiecie brzezińskim:
W powiecie tomaszowskim:
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27.3.2020. |
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W województwie wielkopolskim w powiecie kolskim: |
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Dal 17.3.2020 al 25.3.2020 |
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W województwie wielkopolskim w powiecie kolskim: |
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25.3.2020 |
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W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim: |
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Cześć miasta Kędzierzyn Koźle:
i strzeleckiego,
w kierunku zachodnim wzdłuż torów kolejowych aż do przecięcia z ulicą Wojska Polskiego miejscowości Kędzierzyn-Koźle, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic dzielnicy Pogorzelec miejscowości Kędzierzyn-Koźle aż do drogi nr 408, dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi nr 408 aż do ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu, dalej w kierunku północnym aż do osiedla Żabieniec, następnie wzdłuż zachodnich granic osiedla Żabieniec w kierunku północnym do drogi polnej znajdującej się 650 metrów na zachód od Śluzy Kłodnica, znajdującej się po północnej stronie Kanału Gliwickiego |
Dal 15.3.2020 al 23.3.2020 |
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W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim, krapkowickim, strzeleckim: |
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W powiecie kędzierzyńsko – kozielskim:
W powiecie krapkowickim:
W powiecie strzeleckim:
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23.3.2020 |
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W województwie śląskim w powiecie gliwickim |
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W gminie Wielowieś miejscowości: Świbie, Radonia, Borowiany, Raduń, Kieleczka, Jerzmanów, Wielowieś - ul. Wolna |
Dal 25.3.2020 al 2.4.2020 |
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W województwie śląskim w powiecie gliwickim, tarnogórskim: |
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W powiecie gliwickim:
W powiecie tarnogórskim:
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2.4.2020 |
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W województwie opolskim w powiecie strzeleckim: |
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W gminie Zawadzkie miejscowość Kielcza – południowo-wschodnia część (od ul. Opolskiej i ul. Wiosennej) |
Dal 25.3.2020 al 2.4.2020 |
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W województwie opolskim w powiecie strzeleckim: |
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2.4.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie poddębickim: |
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Dal 18.3.2020 al 26.3.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie poddębickim, łęczyckim: |
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W powiecie poddębickim:
W powiecie łęczyckim
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26.3.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź |
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w powiecie zgierskim:
w mieście Łódź:
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Dal 22.3.2020 al 30.3.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie zgierskim, pabianickim, w mieście Łódź: |
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w powiecie zgierskim:
w powiecie pabianickim:
w mieście Łódź:
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30.3.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź |
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w powiecie zgierskim:
w mieście Łódź:
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Dal 28.3.2020 al 5.4.2020 |
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W województwie łódzkim w powiecie zgierskim, pabianickim, w mieście Łódź: |
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w powiecie zgierskim:
w powiecie pabianickim
w mieście Łódź:
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5.4.2020 |
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W województwie wielkopolskim w powiecie konińskim: |
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w gminie Grodziec miejscowości: Stara Ciświca, Nowa Ciświca, Zaguźnica, Nowy Brodziec, Stary Brodziec |
Dal 22.3.2020 al 30.3.2020 |
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W województwie wielkopolskim w powiecie konińskim, pleszewskim, kaliskim: |
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w powiecie konińskim:
w powiecie pleszewskim:
w powiecie kaliskim:
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30.3.2020 |
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W województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim: |
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w gminie Długołęka miejscowości: Dąbrowica, Kępa, Michałowice, Budziwojowice, Łosice, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice. |
Dal 29.3.2020 al 6.4.2020 |
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W województwie dolnośląskim w mieście Wrocław: |
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6.4.2020 |
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W województwie dolnośląskim w powieciewrocławskim, oleśnickim i trzebnickim: |
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w powiecie wrocławskim:
w powiecie oleśnickim:
w powiecie trzebnickim:
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6.4.2020 |
17.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/23 |
DECISIONE (UE) 2020/407 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 marzo 2020
che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,
visto l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. |
(2) |
In data 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l’orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevedeva una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021. |
(3) |
In data 12 marzo 2020, al fine di sostenere l'erogazione di prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia di coronavirus (COVID-19), in particolare alle piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare tre parametri delle OMRLT-III, ossia di aumentare il limite di finanziamento dal 30 per cento al 50 per cento, di modificare il limite massimo di offerta per singole OMRLT-III e, a partire dal settembre 2021, di offrire un’opzione di rimborso anticipato degli importi presi in prestito nell’ambito delle OMRLT-III decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna operazione, anzichè 24 mesi. |
(4) |
Al fine di applicare tali parametri adeguati con effetto immediato, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:
1. |
l'articolo 4 è modificato come segue
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2. |
nell'articolo 5 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. A partire dal settembre 2021, decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-III i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza trimestrale, integralmente o parzialmente, la relativa OMRLT-III prima della scadenza.»; |
3. |
all'allegato I, sezione 1, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente testo: «Il limite di finanziamento è pari al 50 per cento delle consistenze in essere di riferimento del partecipante (*1) detratti gli importi presi in prestito dal partecipante nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) (OMRLT-II) e ancora in essere alla data di regolamento della rispettiva OMRLT-III, o pari a zero se tale consistenza è negativa, ossia: per k = 1,…,7.; (*1) I riferimenti a un «partecipante» si intendono fatti a partecipanti individuali o a gruppi OMRLT-III.»;" |
4. |
all'allegato I, sezione 1, il quinto paragrafo è sostituito dal seguente testo: «Il limite di offerta applicabile a ciascun partecipante in ciascuna OMRLT-II è pari al limite di finanziamento BAk detratto quanto preso in prestito nelle precedenti OMRLT-III. Sia l'importo preso in prestito da un partecipante nell'ambito di una OMRLT-III k, quindi dove BLk è il limite di offerta per tale partecipante nell’operazione k, definito come segue:
per k = 2,…,7.»; |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 17 marzo 2020.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2020
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.
(2) Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).