ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 71

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
6 marzo 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/371 del Consiglio del 5 marzo 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2020/372 del Consiglio del 27 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale riguardo all’adozione di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione sull’aviazione civile internazionale

8

 

*

Decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio del 5 marzo 2020 che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

10

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2020/374 del Consiglio del 5 marzo 2020 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

14

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 71/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/370 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2020

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.

(2)

In esito al riesame da parte del Consiglio, risulta opportuno sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le informazioni di cui all’allegato I relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per il Consiglio

Il president

T. ĆORIĆ


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) 208/2014 è così modificato:

1)

alla sezione «A. Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2», le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

11.

Mykola Yanovych Azarov;

18.

Edward Stavytskyi;

2)

la sezione «B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva» è sostituita dalla seguente:

«B.

Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell’Ucraina

L’articolo 42 del codice di procedura penale dell’Ucraina (“codice di procedura penale”) stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell’inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. L’articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell’inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L’articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l’indagine preliminare da parte dell’inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l’articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d’indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da lettere del 26 settembre 2014 e dell’8 ottobre 2014 riguardanti l’invio della notifica scritta di sospetto, da informazioni a conferma del fatto che un’indagine preliminare speciale in contumacia è stata autorizzata il 27 luglio 2015, da una serie di decisioni giudiziarie relative al sequestro di beni e dal fatto che la decisione del 27 settembre 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile. Il Consiglio dispone altresì di elementi che provano che una recente istanza della difesa è stata accolta il 30 settembre 2019.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Zakharchenko al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all’udienza relativa all’istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva. Inoltre, la decisione del 19 febbraio 2019 di sospendere l’indagine preliminare era impugnabile.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 22 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all’udienza relativa all’istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Ratushniak al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all’udienza relativa all’istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva. Inoltre, la decisione del 19 febbraio 2019 di sospendere l’indagine preliminare era impugnabile.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una serie di decisioni giudiziarie relative a sequestri di beni e dalla decisione del giudice istruttore del 27 giugno 2018 che ha annullato la decisione con cui la procura ha respinto l’istanza di chiusura dell’indagine presentata dalla difesa.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 29 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all’udienza relativa all’istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 7 marzo 2018 che ha autorizzato un’indagine speciale in contumacia. Inoltre, la difesa è stata informata del completamento dell’indagine preliminare il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Tabachnyk sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore dell’8 maggio 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Tabachnyk al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all’udienza relativa all’istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Arbuzov sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una lettera del 24 aprile 2017 riguardante l’invio della notifica scritta di sospetto, dalle decisioni del giudice istruttore del 19 dicembre 2018, del 18 marzo 2019 e del 29 luglio 2019 che hanno accolto l’istanza della difesa contro l’inerzia della procura generale, dalla decisione del giudice istruttore del 10 agosto 2017 che ha autorizzato un’indagine speciale in contumacia e dalle decisioni del giudice istruttore del 4 novembre 2019 e del 5 novembre 2019 che hanno respinto le istanze presentate dalla difesa affinché fosse fissato un termine per il completamento dell’indagine preliminare.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 1o marzo 2017 e del 5 ottobre 2018 che hanno autorizzato un’indagine speciale in contumacia, dalle decisioni del giudice istruttore dell’8 febbraio 2017 e del 19 agosto 2019 che hanno concesso una misura cautelare sotto forma di detenzione preventiva e dal fatto che il processo di familiarizzazione della difesa con la documentazione del procedimento penale è in corso.».


6.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 71/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/371 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2020

che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 5,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

Il 25 febbraio 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a cinque persone soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per il Consiglio

Il presidente

T. ĆORIĆ


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44, le voci 6, 9, 23, 25 e 27 sono sostituite dalle seguenti:

«6.   Nome 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell’Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell’agenzia di intelligence esterna. Data di nascita:4 aprile 1944Luogo di nascita: Alrhaybat Alias certo: Dorda Abuzed OE Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: passaporto libico FK117RK0, rilasciato il 25 novembre 2018, a Tripoli (data di scadenza: 24 novembre 2026) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: residente in Egitto) Data di inserimento nell’elenco:26 febbraio 2011 (modificato il 27 giugno 2014, 1o aprile 2016, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell’elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell’elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451»

«9.   Nome 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:1o gennaio 1978Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: passaporto libico 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) passaporto omanita 03824970, rilasciato il 4 maggio 2014, a Muscat, Oman (Data di scadenza: 3 maggio 2024b) passaporto libico 428720 c) B/011641 Numero di identificazione nazionale: 98606612 Indirizzo: Sultanato dell’Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell’Oman) Data di inserimento nell’elenco:26 febbraio 2011 (modificato l’11 novembre 2016, 26 settembre 2014, 21 marzo 2013, 2 aprile 2012, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell’elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815»

«23.   Nome 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita:7 maggio 1988Luogo di nascita: (forse Sabratha, quartiere Talil) Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Cittadinanza: libica Passaporto n.: passaporto libico LY53FP76, rilasciato il 29 settembre 2015, a Tripoli Numero di identificazione nazionale: 119880387067 Indirizzo: a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia c) Dbabsha-Sabratah Data di inserimento nell’elenco:7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell’elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Inserito nell’elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015). Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Informazioni aggiuntive

Ahmad Imhamad è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Imhamad è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Imhamad è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell’ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad Imhamad si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Imhamad è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Imhamad ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di Imhamad e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati.

Numerosi membri dell’ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell’ISIL a Sabratha. Imhamad sarebbe inoltre coinvolto nell’organizzazione nel luglio 2017 dell’omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di Imhamad contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l’insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.»

«25.   Nome 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya Data di nascita:2 dicembre 1985Luogo di nascita: Zawiya, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Cittadinanza: libica Passaporto n.: C17HLRL3, rilasciato il 30 dicembre 2015, a Zawiya Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell’elenco:7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell’elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Inserito nell’elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Mohammed al-Hadi è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Al-Hadi controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all’immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di al-Hadi è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Al-Hadi ha numerosi legami con il capo dell’unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che al-Hadi collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.»

«27.   Nome 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titolo: n.d. Designazione: Leader di milizie armate Data di nascita:29 ottobre 1982Luogo di nascita: n.d. Alias certo: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: S/263963; rilasciato l’8 novembre 2012Numero di identificazione nazionale: a) 119820043341 b) Numero di identificazione personale: 137803 Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell’elenco:11 settembre 2018 (modificato il 25 febbraio 2020) Informazioni supplementari: Nome della madre: Salma Abdula Younis. Inserito nell’elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Inserito nell’elenco a norma del punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2362 (2017).

Informazioni aggiuntive

La Procura generale libica ha rilasciato un mandato d’arresto nei confronti della persona interessata, accusandola di aver commesso una serie di reati.

La persona interessata ha compiuto azioni e attacchi armati (l’ultimo dei quali risalente al 14 giugno 2018) contro impianti petroliferi situati nella regione della mezzaluna petrolifera, causandone la distruzione.

Gli attacchi nella regione della mezzaluna petrolifera hanno provocato numerose vittime tra gli abitanti della regione e hanno messo a repentaglio la vita dei civili.

Gli attacchi hanno più volte interrotto le esportazioni libiche di petrolio dal 2013 al 2018, determinando considerevoli perdite per l’economia libica.

La persona interessata ha cercato di esportare petrolio illegalmente.

La persona interessata recluta combattenti stranieri per i suoi attacchi ripetuti contro la regione della mezzaluna petrolifera.

Con le sue azioni, la persona interessata opera contro la stabilità della Libia e osteggia i tentativi delle parti libiche volti a risolvere la crisi politica e ad attuare il piano d’azione delle Nazioni Unite.»


DECISIONI

6.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 71/8


DECISIONE (UE) 2020/372 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale riguardo all’adozione di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione sull’aviazione civile internazionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).

(2)

Gli Stati membri dell’Unione sono parti contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO.

(3)

A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare standard e pratiche raccomandate internazionali.

(4)

Nella sua 219a sessione, che avrà inizio il 2 marzo 2020, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare una serie di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione di Chicago («emendamenti») nei settori della sicurezza, dell’ambiente e della navigazione aerea.

(5)

Una volta adottati, gli emendamenti previsti saranno vincolanti per tutti gli Stati contraenti dell’ICAO, compresi tutti gli Stati membri dell’Unione, in conformità e all’interno dei limiti fissati dalla convenzione di Chicago, e in grado di influenzare in modo decisivo il contenuto del diritto dell’Unione.

(6)

È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO riguardo agli emendamenti.

(7)

L’ambito di applicazione della presente decisione dovrebbe essere limitato al contenuto degli emendamenti, nella misura in cui tale contenuto rientri in un’area già ampiamente disciplinata dalle regole comuni dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri nel settore dell’aviazione.

(8)

La posizione dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO dovrebbe essere di sostegno alle politiche delineate negli emendamenti, poiché contribuiscono a migliorare gli standard di sicurezza e ambientali dell’aviazione.

(9)

La posizione dell’Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) nella sua 219a sessione riguardo all’adozione di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione sull’aviazione civile internazionale (1) è espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

D. HORVAT


(1)  Cfr. documento ST 6180/20 su http://register.consilium.europa.eu.


6.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 71/10


DECISIONE (PESC) 2020/373 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2020

che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).

(2)

In esito al riesame della decisione 2014/119/PESC, risulta opportuno prorogare fino al 6 marzo 2021 l'applicazione delle misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità e taluni organismi, sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva contenute nell'allegato.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2021.»;

2)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per il Consiglio

Il presidente

T. ĆORIĆ


(1)  Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2014/119/PESC è così modificato:

1)

alla sezione «A. Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1», le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

11.

Mykola Yanovych Azarov;

18.

Edward Stavytskyi;

2)

la sezione «B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva» è sostituita dalla seguente:

«B.

Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina (“codice di procedura penale”) stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da lettere del 26 settembre 2014 e dell'8 ottobre 2014 riguardanti l'invio della notifica scritta di sospetto, da informazioni a conferma del fatto che un'indagine preliminare speciale in contumacia è stata autorizzata il 27 luglio 2015, da una serie di decisioni giudiziarie relative al sequestro di beni e dal fatto che la decisione del 27 settembre 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile. Il Consiglio dispone altresì di elementi che provano che una recente istanza della difesa è stata accolta il 30 settembre 2019.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Zakharchenko al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva. Inoltre, la decisione del 19 febbraio 2019 di sospendere l'indagine preliminare era impugnabile.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 22 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Ratushniak al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva. Inoltre, la decisione del 19 febbraio 2019 di sospendere l'indagine preliminare era impugnabile.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una serie di decisioni giudiziarie relative a sequestri di beni e dalla decisione del giudice istruttore del 27 giugno 2018 che ha annullato la decisione con cui la procura ha respinto l'istanza di chiusura dell'indagine presentata dalla difesa.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 29 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 7 marzo 2018 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia. Inoltre, la difesa è stata informata del completamento dell'indagine preliminare il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Tabachnyk sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore dell'8 maggio 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Tabachnyk al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all'udienza relativa all'istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Arbuzov sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da una lettera del 24 aprile 2017 riguardante l'invio della notifica scritta di sospetto, dalle decisioni del giudice istruttore del 19 dicembre 2018, del 18 marzo 2019 e del 29 luglio 2019 che hanno accolto l'istanza della difesa contro l'inerzia della procura generale, dalla decisione del giudice istruttore del 10 agosto 2017 che ha autorizzato un'indagine speciale in contumacia e dalle decisioni del giudice istruttore del 4 novembre 2019 e del 5 novembre 2019 che hanno respinto le istanze presentate dalla difesa affinché fosse fissato un termine per il completamento dell'indagine preliminare.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 1o marzo 2017 e del 5 ottobre 2018 che hanno autorizzato un'indagine speciale in contumacia, dalle decisioni del giudice istruttore dell'8 febbraio 2017 e del 19 agosto 2019 che hanno concesso una misura cautelare sotto forma di detenzione preventiva e dal fatto che il processo di familiarizzazione della difesa con la documentazione del procedimento penale è in corso.».


6.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 71/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/374 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2020

che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.

(2)

Il 25 febbraio 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a cinque persone soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020

Per il Consiglio

Il presidente

T. ĆORIĆ


(1)  GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 34.


ALLEGATO

Negli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333, le voci 6, 9, 23, 25 e 27 sono sostituite dalle seguenti:

«6.   Nome ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita:4 aprile 1944Luogo di nascita: Alrhaybat Alias certo: Dorda Abuzed OE Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: passaporto libico FK117RK0, rilasciato il 25 novembre 2018, a Tripoli (data di scadenza: 24 novembre 2026) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: residente in Egitto) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificato il 27 giugno 2014, 1o aprile 2016, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451»

«9.   Nome 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:1o gennaio 1978Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: passaporto libico 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) passaporto omanita 03824970, rilasciato il 4 maggio 2014, a Muscat, Oman (Data di scadenza: 3 maggio 2024b) passaporto libico 428720 c) B/011641 Numero di identificazione nazionale: 98606612 Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificato l'11 novembre 2016, 26 settembre 2014, 21 marzo 2013, 2 aprile 2012, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815»

«23.   Nome 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale Data di nascita:7 maggio 1988Luogo di nascita: (forse Sabratha, quartiere Talil) Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Cittadinanza: libica Passaporto n.: passaporto libico LY53FP76, rilasciato il 29 settembre 2015, a Tripoli Numero di identificazione nazionale: 119880387067 Indirizzo: a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia c) Dbabsha-Sabratah Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Informazioni aggiuntive

Ahmad Imhamad è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Imhamad è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Imhamad è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell'ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad Imhamad si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Imhamad è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Imhamad ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di Imhamad e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati.

Numerosi membri dell'ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell'ISIL a Sabratha. Imhamad sarebbe inoltre coinvolto nell'organizzazione nel luglio 2017 dell'omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di Imhamad contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l'insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.»

«25.   Nome 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titolo: n.d. Designazione: Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya Data di nascita:2 dicembre 1985Luogo di nascita: Zawiya, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Cittadinanza: libica Passaporto n.: C17HLRL3, rilasciato il 30 dicembre 2015, a Zawiya Numero di identificazione nazionale: n.d Indirizzo: Zawiya, Libia Data di inserimento nell'elenco:7 giugno 2018 (modificato il 17 settembre 2018, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Informazioni aggiuntive

Mohammed al-Hadi è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Al-Hadi controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di al-Hadi è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Al-Hadi ha numerosi legami con il capo dell'unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che al-Hadi collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.»

«27.   Nome 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titolo: n.d. Designazione: Leader di milizie armate Data di nascita:29 ottobre 1982Luogo di nascita: n.d. Alias certo: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Alias incerto: n.d. Cittadinanza: libica Passaporto n.: S/263963; rilasciato l'8 novembre 2012Numero di identificazione nazionale: a) 119820043341 b) Numero di identificazione personale: 137803 Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:11 settembre 2018 (modificato il 25 febbraio 2020) Informazioni supplementari: Nome della madre: Salma Abdula Younis. Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Inserito nell'elenco a norma del punto 11, lettere b), c) e d), della risoluzione 2213 (2015) e del punto 11 della risoluzione 2362 (2017).

Informazioni aggiuntive

La Procura generale libica ha rilasciato un mandato d'arresto nei confronti della persona interessata, accusandola di aver commesso una serie di reati.

La persona interessata ha compiuto azioni e attacchi armati (l'ultimo dei quali risalente al 14 giugno 2018) contro impianti petroliferi situati nella regione della mezzaluna petrolifera, causandone la distruzione.

Gli attacchi nella regione della mezzaluna petrolifera hanno provocato numerose vittime tra gli abitanti della regione e hanno messo a repentaglio la vita dei civili.

Gli attacchi hanno più volte interrotto le esportazioni libiche di petrolio dal 2013 al 2018, determinando considerevoli perdite per l'economia libica.

La persona interessata ha cercato di esportare petrolio illegalmente.

La persona interessata recluta combattenti stranieri per i suoi attacchi ripetuti contro la regione della mezzaluna petrolifera.

Con le sue azioni, la persona interessata opera contro la stabilità della Libia e osteggia i tentativi delle parti libiche volti a risolvere la crisi politica e ad attuare il piano d'azione delle Nazioni Unite.»