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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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21.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/236 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Huile d’olive de Provence» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Huile d’olive de Provence» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Huile d’olive de Provence» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Huile d’olive de Provence» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 325 del 30.9.2019, pag. 10.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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21.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/237 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bjelovarski kvargl» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Bjelovarski kvargl» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Bjelovarski kvargl» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Bjelovarski kvargl» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 320 del 24.9.2019, pag. 9.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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21.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/238 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2020
relativo all’autorizzazione dell’L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione dell’L-treonina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 e da Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
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(3) |
Le domande riguardano l’autorizzazione dell’L-treonina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 o da Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
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(4) |
Nel parere del 22 gennaio 2019 (2) , (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’L-treonina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 o Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è un’efficace fonte dell’aminoacido L-treonina per tutte le specie animali e che, affinché sia ugualmente efficace per le specie ruminanti e quelle non ruminanti, l’additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione dell’L-treonina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 e Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2019;17(2):5602.
(3) EFSA Journal 2019;17(3):5603.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi. |
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3c410 |
- |
L-treonina |
Composizione dell’additivo Polvere con un tenore minimo di L-treonina del 98 % (sulla sostanza secca). Caratterizzazione della sostanza attiva L-treonina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 o Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 Formula chimica: C4H9NO3 Numero CAS: 72-19-5. Metodi di analisi (1) Per la determinazione dell’L-treonina nell’additivo per mangimi:
Per la determinazione della treonina nelle premiscele:
Per la determinazione della treonina in mangimi composti e materie prime per mangimi:
Per la determinazione della treonina nell’acqua:
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Tutte le specie |
- |
- |
- |
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12.3.2030 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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21.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/239 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l’adeguamento dei modelli per le procedure di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4, l’articolo 29, paragrafo 4, l’articolo 32, paragrafo 1, e l’articolo 38, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
In base alle prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) riguardo all’applicazione della norma ambientale Euro 5 per i veicoli della categoria L, alcune sottocategorie di veicoli dovranno soddisfare prescrizioni tecniche ulteriori a partire da determinate date. Altre sottocategorie sono esentate o sono tenute a soddisfare le prescrizioni in un secondo momento rispetto a quanto stabilito in origine dal regolamento (UE) n. 168/2013. |
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(2) |
È necessario adeguare i modelli amministrativi per l’omologazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione (3) alla luce delle modifiche intervenute con il regolamento (UE) 2019/129 per facilitare il processo di omologazione e per consentire alle autorità nazionali di verificare la conformità alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ applicabili a partire da una determinata data. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 901/2014 è così modificato:
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1) |
è inserito il seguente articolo 12 bis: «Articolo 12 bis: Disposizioni transitorie 1. Fino al 30 giugno 2020 le autorità nazionali continuano a rilasciare omologazioni per tipi di motore in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile alla data dell’11 marzo 2020. 2. Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati membri autorizzano l’immissione sul mercato, l’immatricolazione e l’entrata in circolazione di veicoli basati sui tipi omologati in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile alla data dell’11 marzo 2020.»; |
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2) |
gli allegati I, IV, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
(2) Regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 106).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1).
ALLEGATO
1)
L’allegato I è così modificato:|
a) |
la parte B è così modificata:
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b) |
nell’appendice 3, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:
|
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c) |
nell’appendice 6, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:
|
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d) |
nell’appendice 7, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:
|
|
e) |
nell’appendice 8, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:
|
2)
nell’appendice 1, sezione 2, dell’allegato IV, il punto 4.0.1. è sostituito dal seguente:|
«4.0.1. |
Norma ambientale: Euro (3/4/5/5+) (1)»; |
3)
all’allegato VII, punto 5, la tabella 1 è così modificata:|
a) |
dopo la riga «Sistema: emissioni del motore (norma Euro 5)» è inserita la seguente riga:
|
|
b) |
le righe relative a «Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase I: punti da 1.8.1. a 1.8.2. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)» e «Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase II: punto 1.8.3. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)» sono sostituite dalle seguenti:
|
|
c) |
dopo la riga «Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase II: punto 1.8.3. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)» sono inserite le seguenti righe:
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4)
l’allegato VIII è così modificato:|
a) |
il punto 2.2.1.1.2. è sostituito dal seguente:
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b) |
il punto 2.2.1.9.3. è così modificato:
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c) |
al punto 2.2.1.6.3.3.2., la tabella 5-7 è così modificata:
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d) |
il punto 2.2.1.9.4. è così modificato:
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DECISIONI
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21.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/240 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2020
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2020) 1082]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato. |
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(3) |
L’allegato della decisione di esecuzione 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/210 della Commissione (5), a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, rilevati nel pollame in Germania e in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
|
(4) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/210 la Cechia ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui è tenuto pollame nella regione di Pardubice. |
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(5) |
Inoltre la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui è tenuto pollame nella regione di Plovdiv. |
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(6) |
La Bulgaria non è attualmente elencata nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e il nuovo focolaio comparso in Cechia è situato al di fuori delle zone di tale Stato membro attualmente elencate in tale allegato. A seguito della comparsa di questi nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, le autorità competenti degli Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a questi nuovi focolai. |
|
(7) |
La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dalla Cechia in conformità alla direttiva 2005/94/CE ed ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti di detti Stati membri, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. |
|
(8) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e la Cechia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per la Cechia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e inserire nuove zone di protezione e sorveglianza per la Bulgaria. |
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(9) |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione in modo che siano incluse le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Bulgaria e dalla Cechia in conformità alla direttiva 2005/94/CE, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47. |
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(11) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2020/210 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 77).
ALLEGATO
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE A
Zone di protezione negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Bulgaria
|
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
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Plovdiv region: |
|||
|
Municipality of Rakovski:
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15.3.2020 |
||
Stato membro: Cechia
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|
Pardubice region: |
|
|
Bělešovice (750468), Blížňovice (618322), Bořice u Hrochova Týnce (608190), Čankovice (618331), Čeradice nad Loučnou (619655), Dolní Roveň (630080) — jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Holešovice u Chroustovic (641111), Horní Roveň (643971) — jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Chroustovice (654264), Lipec u Slepotic (750476), Moravany nad Loučnou (698482), Platěnice (698491), Slepotice (750492), Turov nad Loučnou (771732) |
13.3.2020 |
Stato membro: Germania
|
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
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BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Hohelohenkreis: |
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Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:
Teilweise enthalten sind die Gemarkungen
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28.2.2020 |
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BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Heilbronn: |
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Teilweise enthalten sind die Flur Eschenau:
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28.2.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato membro: Ungheria
|
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
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Komárom-Esztergom megye: |
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Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei |
17.2.2020 |
Stato membro: Slovacchia
|
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
|
Čadca region: |
|
|
Municipalities: Stará Bystrica, Radôstka |
18.2.2020 |
Stato membro: Polonia
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
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W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim: |
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1. W gminie Wolsztyn miejscowości: Berzyna, Stary Widzim Piekiełko, Adamowo Piekiełko, Kębłowo Kolonia, część miejscowości Niałek Wielki położona na południe od drogi nr 32 |
20.2.2020 |
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W województwie warmińsko — mazurskim w powiecie iławskim |
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W gminie Zalewo: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia |
20.2.2020 |
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W województwie warmińsko — mazurskim w powiecie ostródzkim |
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W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark |
4.3.2020 |
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W województwie śląskim w powiecie raciborskim: |
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W gminie Kuźnia Raciborska, miejscowości: Ruda Kozielska, część miejscowości Rudy połozona na zachód od drogi nr 919 |
20.2.2020 |
Stato membro: Romania
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
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Județul Maramureș |
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Oraș Seini Oraș Seini — localitatea Săbișa |
13.2.2020 |
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Județul Satu Mare |
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Comuna Pomi, localitatea Pomi |
13.2.2020 |
PARTE B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 3
Stato membro: Bulgaria
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Plovdiv region: |
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Rakovski municipality:
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Dal 16.3.2020 al 24.3.2020 |
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Brezovo municipality:
Rakovski municipality:
Kaloyanovo municipality:
Maritsa municipality:
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24.3.2020 |
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Stato membro: Cechia
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Pardubice region: |
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Bělešovice (750468), Blížňovice (618322), Bořice u Hrochova Týnce (608190), Čankovice (618331), Čeradice nad Loučnou (619655), Dolní Roveň (630080) — jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Holešovice u Chroustovic (641111), Horní Roveň (643971) — jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Chroustovice (654264), Lipec u Slepotic (750476), Moravany nad Loučnou (698482), Platěnice (698491), Slepotice (750492), Turov nad Loučnou (771732) |
Dal 14.3.2020 al 23.3.2020 |
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Blansko u Hrochova Týnce (648281), Bor u Chroustovic (761761), Brčekoly (761770), Časy (653004), Černá za Bory (619965), Dašice (624799), Dolní Bezděkov (628697), Dolní Roveň (630080) — severní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Dolní Ředice (630136) — jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 36, Dvakačovice (777617), Holice v Čechách (641146) — jižní část katastrálního území vymezené vodním tokem Ředického potoka, Honbice (641723), Horní Roveň (643971) — severní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Horní Ředice (644013) — jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 36, Hostovice u Pardubic (645991), Hrochův Týnec (648299), Chrast (653799), Janovičky u Zámrsku (790931), Jaroslav (657522), Jenišovice u Chrudimi (658448), Kočí (667633), Komárov u Holic (668699), Kostěnice (670570), Lány u Dašic (679101), Lhota u Chroustovic (681164), Libanice (641731), Litětiny (685283), Lozice (687847), Mentour (693103), Městec (693278), Mnětice (619981), Moravanský (698474), Mravín (763322), Nabočany (700983), Opočno nad Loučnou (768995), Ostrov (715981), Ostřetín (716332), Poděčely (723622), Popovec u Řepníků (745227), Prachovice u Dašic (624802), Přestavlky u Chrudimi (735159), Radhošť (737640), Radim (737798), Rosice u Chrasti (741191), Řestoky (745324), Sedlec u Vraclavi (785148), Sedlíšťka (737658), Srbce u Luže (752878), Stíčany (648311), Stradouň (755800), Synčany (761788), Štěnec (763331), Topol (667641), Trojovice (768529), Trusnov (769002), Tuněchody (771465), Týnišťko (772437), Uhersko (772976), Úhřetice (773298), Úhřetická Lhota (773301), Vejvanovice (777625), Velké Koloděje (779041), Veská (780979), Vinary u Vysokého Mýta (782190), Vraclav (785164), Vysoká u Holic (716341), Zájezdec (790419), Zalažany (658464), Zminný (793388) |
23.3.2020 |
Stato membro: Germania
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Hohelohenkreis: |
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Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:
Teilweise enthalten sind die Gemarkungen
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Dal 29.2.2020 all’8.3.2020 |
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Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:
Folgende Gemarkungen sind teilweise im Beobachtungsgebiet und im Sperrbezirk enthalten, die genaue Abgrenzung ist der Beschreibung des Sperrbezirks zu entnehmen:
Teilweise enthalten sind die Gemarkungen Möglingen und Ohrnberg (Gemeinde Öhringen):
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Zweiflingen:
Teilweise enthalten sind die Gemarkungen Neuenstein und Obersöllbach:
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Michelbach:
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Untersteinbach:
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8.3.2020 |
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BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Heilbronn: |
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Teilweise enthalten sind die Flur Eschenau:
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Dal 29.2.2020 all’8.3.2020 |
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Folgende Gemeinden sind vollständig enthalten:
Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:
Teilweise enthalten ist die Gemeinde Obersulm:
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Unterheinriet (Gemeinde Untergruppenbach):
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Weinsberg (Gemeidne Weinsberg):
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Neuenstadt (Gemeinde Neuenstadt):
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Gochsen (Gemeinde Hardthausen):
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8.3.2020 |
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BADEN WÜRTTEMBERG, Kreis Schwäbisch-Hall: |
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Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten: Ammertsweiler (Gemeinde Mainhardt) Teilweise enthalten ist die Gemarkung Geißelhardt (Gemeinde Mainhardt):
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8.3.2020 |
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Stato membro: Ungheria
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Komárom-Esztergom megye: |
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Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd és Tárkány települések közigazgatási területének a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú köráltal határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területei |
26.2.2020 |
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Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei |
Dal 18.2.2020 al 26.2.2020 |
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Győr-Moson-Sopron megye: |
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Bőny, Nagyszentjános és Rétalap települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846 valamint 47.690195 és 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei |
26.2.2020 |
Stato membro: Slovacchia
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Nitra region: |
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Municipalities in region Nitra: City Komárno part of Nová Stráž, part of municipality Žitná na Ostrove |
26.2.2020 |
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Čadca region: |
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Municipalities: Stará Bystrica, Radôstka, Vychylovka |
Dal 19.2.2020 al 27.2.2020 |
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Municipalities: Klubina, Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou, Nová Bystrica, Dunajov |
27.2.2020 |
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Žilina region: |
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Municipality: Lutiše, Horná Tižiná |
27.2.2020 |
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Kysucké Nové Mesto region: |
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Municipality: Lodno, part of municipalities: Kysucký Lieskovec, Horný Vadičov |
27.2.2020 |
Stato membro: Polonia
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim: |
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Dal 14.2.2020 al 23.2.2020 |
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W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrowskim i krotoszyńskim: |
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W powiecie ostrowskim:
W powiecie krotoszyńskim: W gminie Krotoszyn miejscowości: Baszyny, Ugrzele, Janów, Orpiszew, Świnków |
23.2.2020 |
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W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim: |
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W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg |
Dal 16.2.2020 al 25.2.2020 |
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W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim: |
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W gminie Szamotuły miejscowości: Czyściec, Krzeszkowice, Kamionka, Otorowo, Lipnickie Huby, Lipnica, Brodziszewo, Emilianowo, Gałowo, Jastrowo, Ostrolesie, Koźle, Śmiłowo, Szamotuły |
25.2.2020 |
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W województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim |
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W gminie Chrzypsko Wielkie miejscowość Orle Wielkie |
25.2.2020 |
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W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim: |
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W gminie Wolsztyn miejscowości: Berzyna, Stary Widzim Piekiełko, Adamowo Piekiełko, Kębłowo Kolonia, część miejscowości Niałek Wielki położona na południe od drogi nr 32 |
Dal 21.2.2020 al 29.2.2020 |
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W województwie wielkopolskim w powiatach wolsztyńskim i grodziskim: |
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W powiecie wolsztyńskim:
W powiecie grodziskim: W gminie Rakoniewice miejscowości: Głodno, Cegielsko Adolfowo, Łąkie, część miejscowości Rostarzewo położona na zachód od ulic Topolowej i Ogrodowej |
29.2.2020 |
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W województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim |
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W gminie Kargowa miejscowości: Obra Dolna, Nowy Jaromierz |
29.2.2020 |
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W województwie warmińsko — mazurskim w powiecie iławskim |
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W gminie Zalewo miejscowości: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia |
Dal 21.2.2020 al 29.2.2020 |
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W województwie warmińsko — mazurskim w powiatach iławskim, ostródzkim: |
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Powiat iławski: W gminie Zalewo miejscowości: Karpowo, Śliwa, Dajny, Barty, Pozorty, Girgajny, Mazanki, Janiki Wielkie, Janiki Małe, Jaśkowo, Wielowieś, Boreczno, Duba, Mozgowo, Huta Wielka, Skitławki, Urowo, Gubławki, Wieprz, Matyty, Polajny, Jerzwałd, Rucewo, Kiemiany, Dobrzyki, Witoszewo, Gajdy, Półwieś, Zalewo, Bajdy, Sadławki, Bądki, Bednarzówka, Brzeziniak, Jezierce, Bukowiec, Likszajny, Tarpno, Nowe Chmielówko Powiat ostródzki:
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29.2.2020 |
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W województwie pomorskim w powiecie sztumskim: |
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W gminie Stary Dzierzgoń od granicy województwa pomorskiego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Bajdy-Przezmark do miejscowości Przezmark, następnie po drugiej stronie drogi wojewódzkiej 519 wzdłuż jeziora Motława Wielka do miejscowości Danielówka, dalej drogą leśną do jeziora Witoszewskiego w województwie warmińsko-mazurskim. |
29.2.2020 |
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W województwie warmińsko — mazurskim w powiecie ostródzkim: |
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W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark |
Dal 5.3.2020 al 13.3.2020 |
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W województwie warmińsko — mazurskim w powiatach: ostródzkim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim: |
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13.3.2020 |
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W województwie śląskim w powiecie raciborskim: |
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W gminie Kuźnia Raciborska, miejscowości: Ruda Kozielska, część miejscowości Rudy położona na zachód od drogi nr 919 |
Dal 21.2.2020 al 29.2.2020 |
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W województwie śląskim w powiatach raciborskim, rybnickim, gliwickim, w powiecie miejskim Rybnik: |
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W powiecie raciborskim:
W powiecie rybnickim:
W powiecie miejskim Rybnik dzielnice: Stodoły, Grabownia, Chwałęcice, Ochojec, część dzielnicy Rybnicka Kuźnia położona na północ od ulicy Podmiejskiej, część dzielnicy Golejów położona na zachód od drogi nr 78 oraz na północ od ulicy Komisji Edukacji Narodowej; W powiecie gliwickim:
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29.2.2020 |
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W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: |
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W gminie Bierawa miejscowości: Solarnia, Kotlarnia, Goszyce, Dziergowice |
29.2.2020 |
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Stato membro: Romania
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Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Județul Maramureș |
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Oraș Seini Oraș Seini — localitatea Săbișa |
Dal 14.2.2020 al 22.2.2020 |
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Comuna Cicârlău — Localitatea Cicârlău Comuna Cicârlău — Localitatea Bârgău Comuna Cicârlău — Localitatea Handalu Ilbei Comuna Cicârlău — Localitatea Ilba Oraș Seini — Localitatea Viile Apei Comuna Ardusat — Localitatea Ardusat |
22.2.2020 |
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Județul Satu Mare |
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Comuna Pomi, localitatea Pomi |
Dal 14.2.2020 al 22.2.2020 |
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Comuna Orașu Nou — Localitatea Orașu Nou Vii Comuna Orașu Nou — Localitatea Racșa Vii Comuna Pomi — Localitatea Aciua Comuna Pomi — Localitatea Bicău Comuna Pomi — Localitatea Borlești Comuna Apa — Localitatea Apa Comuna Apa — Localitatea Someșeni Comuna Crucișor — Localitatea Crucișor Comuna Crucișor — Localitatea Iegheriște Comuna Valea Vinului — Localitatea Valea Vinului Comuna Valea Vinului — Localitatea Roșiori Comuna Medieșu Aurit — Localitatea Medieș Râturi Comuna Medieșu Aurit —Localitatea Medieș Vii Comuna Orașu Nou — Racșa |
22.2.2020 |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
21.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48/26 |
Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento UNECE n. 118 - Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore [2020/241]
Comprendente tutti i testi validi fino a:
supplemento 1 della serie di modifiche 03 – data di entrata in vigore: 16 ottobre 2018
Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. I testi facenti fede e giuridicamente vincolanti sono i seguenti:
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— |
ECE/TRANS/WP.29/2013/12 |
|
— |
ECE/TRANS/WP.29/2016/14 |
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— |
ECE/TRANS/WP.29/2017/16 |
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— |
ECE/TRANS/WP.29/2017/18 |
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— |
ECE/TRANS/WP.29/2018/24 |
INDICE
REGOLAMENTO
1. Ambito di applicazione
2. Definizioni Aspetti generali
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Parte I: omologazione di un tipo di veicolo riguardo al comportamento alla combustione dei componenti usati nell’abitacolo, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato, al comportamento alla combustione dei cavi elettrici e delle guaine o dei condotti dei cavi impiegati nel veicolo e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali isolanti usati nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato
6. Parte II: omologazione di un componente riguardo al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti
7. Modifica del tipo ed estensione dell’omologazione
8. Conformità della produzione
9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
10. Cessazione definitiva della produzione
11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione
12. Disposizioni transitorie
ALLEGATI
1. Scheda informativa per i veicoli
2. Scheda informativa per i componenti
3. Notifica dell’omologazione di un tipo di veicolo
4. Notifica dell’omologazione di un tipo di componente
5. Disposizioni relative ai marchi di omologazione
6. Prova per determinare la velocità di combustione orizzontale dei materiali
7. Prova per determinare il comportamento alla fusione dei materiali
8. Prova per determinare la velocità di combustione verticale dei materiali
9. Prova per determinare la capacità dei materiali di respingere carburanti o lubrificanti
10. Prova per determinare la resistenza alla propagazione della fiamma dei cavi elettrici
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Il presente regolamento si applica al comportamento alla combustione (infiammabilità, velocità di combustione e comportamento alla fusione) e alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali usati nei veicoli appartenenti alla categoria M3, classi II e III (1).
Le omologazioni devono essere rilasciate in conformità a quanto segue.
1.2. Parte I: omologazione di un tipo di veicolo riguardo al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei componenti usati nell’abitacolo, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato, nonché al comportamento alla combustione dei cavi elettrici e delle guaine o dei condotti dei cavi impiegati nel veicolo per proteggere i cavi elettrici.
1.3. Parte II - Omologazione di un componente - montato nell’abitacolo, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato - riguardo al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti.
2. DEFINIZIONI ASPETTI GENERALI
2.1. «Costruttore» o «fabbricante» indica la persona, fisica o giuridica, responsabile di fronte all’autorità di omologazione di tutti gli aspetti del processo di omologazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che tale persona fisica o giuridica partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo o del componente oggetto della procedura di omologazione.
2.2. «Abitacolo» indica qualsiasi vano destinato ai passeggeri, al conducente e/o a un equipaggio, delimitato dalle superfici rivolte verso l’interno:
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a) |
del soffitto; |
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b) |
del pavimento; |
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c) |
delle pareti anteriore, posteriore e laterali; |
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d) |
delle porte; |
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e) |
della vetratura esterna. |
2.3. «Vano motore» indica il vano in cui si trova il motore e in cui può essere installato un dispositivo di riscaldamento a combustione.
2.4. «Vano di riscaldamento separato» indica un vano per un dispositivo di riscaldamento a combustione situato all’esterno dell’abitacolo e del vano motore.
2.5. «Materiali di produzione» indica prodotti, in forma di materiali alla rinfusa (come rotoli di materiale da imbottitura) o di componenti prefabbricati, forniti a un costruttore perché li incorpori in un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, oppure a un’officina specializzata nella manutenzione o nella riparazione dei veicoli.
2.6. «Sedile» indica una struttura, che può essere integrata o non integrata nella struttura del veicolo, completa di rivestimento, destinata a fungere da posto a sedere per un adulto. Il termine si riferisce sia ai sedili singoli che alle parti delle panchine che corrispondono a un posto a sedere per un adulto.
2.7. «Gruppo di sedili» indica una panchina o una serie di sedili singoli adiacenti (i cui ancoraggi anteriori siano allineati agli ancoraggi posteriori di un altro sedile o si trovino più avanti rispetto ad essi e quelli posteriori siano allineati agli ancoraggi anteriori di un altro sedile o si trovino più indietro rispetto ad essi) concepiti per uno o più posti a sedere per adulti.
2.8. «Panchina» indica una struttura, completa di rivestimento, che offre più posti a sedere per adulti.
2.9. «Materiale installato in posizione verticale» indica materiali installati nei vani interni, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato del veicolo in modo che la loro inclinazione superi il 15 % rispetto alla posizione orizzontale quando il veicolo, con massa in ordine di marcia, si trova su una superficie orizzontale piana e liscia.
2.10. «Cavo elettrico» indica un cavo unipolare o multipolare, eventualmente guainato, schermato o non schermato, con una o più anime disposte fianco a fianco e collegate, attorcigliate o intrecciate fra loro, o con anime unite in un insieme che consente il trasferimento dei segnali elettrici da un dispositivo a un altro.
2.11. «Guaina» indica qualsiasi componente che avvolge un cavo singolo o multipolare oppure un cablaggio elettronico.
2.12. «Condotto» indica qualsiasi componente che copre dei cavi elettrici per guidarli o instradarli (ad esempio un tubo, un canale o una conduttura) o per fissarli al veicolo.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo o di componente a norma del presente regolamento deve essere presentata dal relativo costruttore.
3.2. La domanda deve essere corredata di una scheda informativa conforme al modello di cui all’allegato 1 o 2.
3.3. Al servizio tecnico che esegue le prove di omologazione deve essere presentato:
3.3.1. in caso di omologazione di un veicolo: un veicolo rappresentativo del tipo da omologare;
3.3.2. in caso di componenti già omologati: in allegato alla domanda di omologazione del veicolo, un elenco dei numeri di omologazione e delle designazioni per tipo del costruttore delle parti in questione;
3.3.3. in caso di componenti non omologati:
3.3.3.1. campioni, nel numero indicato negli allegati da 6 a 9, dei componenti impiegati nei veicoli, che siano rappresentativi del tipo da omologare;
3.3.3.2. occorre inoltre fornire al servizio tecnico un campione di riferimento per impieghi futuri;
3.3.3.3. per dispositivi come sedili, tende, pareti divisorie ecc., fornire i campioni di cui al punto 3.3.3.1, oltre a un dispositivo completo come sopra indicato;
3.3.3.4. sui campioni deve essere apposta una marcatura chiara e indelebile recante la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.
4. OMOLOGAZIONE
4.1. Se il tipo presentato per l’omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni della parte o delle parti pertinenti del presente regolamento, l’omologazione per tale tipo deve essere rilasciata.
4.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche che integra le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o di componente quale definito nel presente regolamento.
4.3. Del rilascio o dell’estensione dell’omologazione di un tipo ai sensi del presente regolamento deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante un modulo conforme al modello di cui all’allegato 3 o 4, a seconda del caso, del presente regolamento.
4.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:
4.4.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);
4.4.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», dalla cifra «I» indicante la parte I del presente regolamento, da un trattino e dal numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.
4.4.3. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all’accordo, non è necessario che nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento il simbolo di cui al punto 4.4.1 sia ripetuto. In tale caso, i numeri dei regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l’omologazione, nel paese che l’ha rilasciata a norma del presente regolamento, devono essere incolonnati verticalmente a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.
4.4.4. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
4.4.5. Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati collocata dal costruttore o accanto ad essa.
4.5. Non è necessaria una marcatura individuale dei materiali di produzione. L’imballaggio nel quale vengono consegnati deve essere tuttavia chiaramente contrassegnato da un marchio di omologazione internazionale così composto:
4.5.1. un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione2;
4.5.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», dalla cifra «II» indicante la parte II del presente regolamento, da un trattino e dal numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1;
4.5.3. accanto al cerchio:
4.5.3.1. simboli indicanti la direzione nella quale il materiale può essere installato:
|
|
per la direzione orizzontale (cfr. punto 6.2.1); |
|
|
per la direzione verticale (cfr. punti 6.2.3 e 6.2.4); |
|
|
per le direzioni orizzontale e verticale (cfr. Punti 6.2.1, 6.2.3 e 6.2.4); |
4.5.3.2. il simbolo «V», indicante che il materiale soddisfa le prescrizioni di cui al punto 6.2.2.
4.5.4. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
4.6. I componenti possono essere contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto al punto 4.5.
4.6.1. Se presente, il contrassegno di componenti completi come sedili, pareti divisorie, vani bagagli ecc. deve comprendere la sigla «CD» indicante che il componente in questione è stato omologato come dispositivo completo.
4.7. Nell’allegato 5 del presente regolamento si trovano alcuni esempi di configurazione dei marchi di omologazione.
5. PARTE I: OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO RIGUARDO AL COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE DEI COMPONENTI USATI NELL’ABITACOLO, NEL VANO MOTORE O EVENTUALMENTE IN UN VANO DI RISCALDAMENTO SEPARATO, AL COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE DEI CAVI ELETTRICI E DELLE GUAINE O DEI CONDOTTI DEI CAVI IMPIEGATI NEL VEICOLO E/O ALLA CAPACITÀ DI RESPINGERE CARBURANTI O LUBRIFICANTI DEI MATERIALI ISOLANTI USATI NEL VANO MOTORE O EVENTUALMENTE IN UN VANO DI RISCALDAMENTO SEPARATO
5.1. Definizione
Ai fini della parte I del presente regolamento:
5.1.1. «tipo di veicolo» indica veicoli che non differiscono tra loro relativamente ad aspetti essenziali quali la designazione del tipo da parte del costruttore.
5.2. Specifiche
5.2.1. I materiali impiegati all’interno dell’abitacolo e fino a non più di 13 mm al di fuori di esso, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato, nonché i cavi elettrici, le guaine e i condotti dei cavi utilizzati nel veicolo da omologare devono soddisfare le prescrizioni di cui alla parte II del presente regolamento.
5.2.2. I materiali e/o gli accessori utilizzati all’interno dell’abitacolo, del vano motore, di un eventuale vano di riscaldamento separato e/o di dispositivi omologati come componenti, nonché i cavi elettrici, le guaine e i condotti dei cavi utilizzati nel veicolo, devono essere installati in modo che il rischio di sviluppo e propagazione delle fiamme sia ridotto al minimo.
5.2.3. Tali materiali e/o accessori devono essere installati esclusivamente in conformità allo scopo cui sono destinati e alla prova o alle prove cui sono stati sottoposti (cfr. punti 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 e 6.2.7), soprattutto rispetto al loro comportamento alla combustione e alla fusione (direzione orizzontale/verticale) e/o alla loro capacità di respingere carburanti o lubrificanti.
5.2.4. Per quanto possibile, l’adesivo usato per fissare il materiale per interni al proprio supporto non deve accentuare il comportamento alla combustione del materiale.
6. PARTE II: OMOLOGAZIONE DI UN COMPONENTE RIGUARDO AL COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE E/O ALLA CAPACITÀ DI RESPINGERE CARBURANTI O LUBRIFICANTI
6.1. Definizioni
Ai fini della parte II del presente regolamento:
6.1.1. «tipo di componente» indica componenti che non differiscono tra loro relativamente ad aspetti essenziali quali:
6.1.1.1. la designazione del tipo stabilita dal costruttore;
6.1.1.2. l’uso previsto (imbottitura del sedile, rivestimento del sottocielo, isolamento ecc.);
6.1.1.3. il materiale o i materiali di base (come lana, plastica, gomma, materiali compositi);
6.1.1.4. il numero di strati nel caso dei materiali compositi, nonché
6.1.1.5. altre caratteristiche che possono influire in misura rilevante sulle prestazioni prescritte dal presente regolamento;
6.1.2. «velocità di combustione» indica il quoziente tra la distanza combusta, misurata in conformità all’allegato 6 e/o 8 del presente regolamento, e il tempo necessario alla combustione per colmare tale distanza. È espressa in millimetri al minuto;
6.1.3. «materiale composito» indica un materiale composto di più strati di materiali simili o diversi le cui superfici sono cementate, incollate, fatte aderire, saldate ecc. le une alle altre per tenerle insieme saldamente. Materiali diversi assemblati con modalità intermittenti (cuciture, saldature ad alta frequenza, rivettature) non sono considerati materiali compositi;
6.1.4. «lato esposto» indica il lato del materiale rivolto verso l’abitacolo, il vano motore o eventualmente un vano di riscaldamento separato quando il materiale è montato all’interno del veicolo;
6.1.5. «imbottitura» indica la combinazione dei materiali per imbottitura interna e finiture di superficie che insieme guarniscono il telaio del sedile;
6.1.6. «rivestimenti interni» indica materiali che (insieme) compongono il rivestimento di superficie e il sottofondo di un tetto, di una parete o del pavimento;
6.1.7. «materiali isolanti» indica i materiali usati per ridurre il trasferimento di calore per conduzione, convezione o irraggiamento e per l’insonorizzazione del vano motore e dell’eventuale vano di riscaldamento separato;
6.1.8. «capacità di respingere carburanti o lubrificanti» indica la capacità di un materiale di respingere carburanti o lubrificanti misurata in conformità all’allegato 9 del presente regolamento.
6.2. Specifiche
6.2.1. I seguenti materiali devono essere sottoposti alla prova descritta nell’allegato 6 del presente regolamento:
|
a) |
materiale o materiali, anche compositi, montati in posizione orizzontale nell’abitacolo; nonché |
|
b) |
materiale o materiali isolanti montati in posizione orizzontale nel vano motore o in un eventuale vano di riscaldamento separato. |
Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera i 100 mm/minuto o se la fiamma si estingue prima del raggiungimento dell’ultimo punto di misurazione.
I materiali che soddisfano le prescrizioni di cui al punto 6.2.3 sono considerati conformi alle prescrizioni del presente punto.
6.2.2. I seguenti materiali devono essere sottoposti alla prova descritta nell’allegato 7 del presente regolamento:
|
a) |
materiale o materiali, anche compositi, montati a una distanza superiore a 500 mm sopra il cuscino del sedile e nel sottocielo del veicolo; |
|
b) |
materiale o materiali isolanti montati nel vano motore o in un eventuale vano di riscaldamento separato. |
Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, non si formano gocce che possano infiammare l’ovatta.
6.2.3. I seguenti materiali devono essere sottoposti alla prova descritta nell’allegato 8 del presente regolamento:
|
a) |
materiale o materiali, anche compositi, montati in posizione verticale nell’abitacolo; |
|
b) |
materiale o materiali isolanti montati in posizione verticale nel vano motore o in un eventuale vano di riscaldamento separato. |
Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera i 100 mm/minuto o se la fiamma si estingue prima di distruggere uno dei primi fili di riferimento.
6.2.4. I materiali che raggiungono un valore medio CFE (critical heat flux at extinguishment) pari o superiore a 20 kW/2 in una prova conforme alla norma ISO 5658-2 (3) sono considerati soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 6.2.2 e 6.2.3, purché in base ai risultati peggiori da essa scaturiti non vengano osservate gocce incandescenti.
6.2.5. Tutti i materiali isolanti montati nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato devono essere sottoposti alla prova descritta nell’allegato 9 del presente regolamento.
Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, l’aumento di peso del campione sottoposto a prova non supera 1 g.
Cavità necessarie per motivi tecnici, per far passare ad esempio tubi o elementi strutturali attraverso il materiale, sono consentite purché la protezione sia mantenuta (ad esempio, mastice, nastro...).
6.2.6. I cavi elettrici di lunghezza superiore a 100 mm impiegati nel veicolo devono essere sottoposti alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma descritta nell’allegato 10 del presente regolamento. In alternativa a tali prescrizioni può essere utilizzata la procedura di prova descritta nella norma ISO 6722-1:2011, punto 5.22. I verbali di prova e le omologazioni dei componenti in base alla norma ISO 6722:2006, punto 12, mantengono la loro validità.
L’esposizione alla fiamma di prova deve terminare:
|
1) |
nel caso dei cavi unipolari:
oppure |
|
2) |
nel caso dei cavi unipolari o multipolari guainati, schermati o non schermati, con una somma di misure di conduzione non superiore a 15 mm2:
oppure |
|
3) |
nel caso dei cavi unipolari o multipolari guainati, schermati o non schermati, con una somma di misure di conduzione superiore a 15 mm2:
I cavi elettrici di cui al punto 2) possono essere sottoposti a prova insieme o separatamente. I cavi elettrici di cui al punto 3) devono essere sottoposti a prova separatamente. Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la fiamma di combustione di materiale isolante si estingue entro 70 secondi e restano intatti almeno 50 mm di isolante all’estremità superiore del campione di prova. |
6.2.7. Le guaine o le condotte per cavi di lunghezza superiore a 100 mm devono essere sottoposte alla prova per la determinazione della velocità di combustione dei materiali di cui all’allegato 8. Il risultato della prova è considerato soddisfacente se, in base ai risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera i 100 mm/minuto o se la fiamma si estingue prima di distruggere uno dei primi fili di riferimento.
6.2.8. Materiali che non è necessario sottoporre alle prove descritte negli allegati da 6 a 8:
6.2.8.1. parti di metallo o di vetro;
6.2.8.2. tutti gli accessori dei sedili singoli aventi una massa di materiale non metallico inferiore a 200 g. Se la massa totale di tali accessori supera i 400 g di materiale non metallico per sedile, occorre sottoporre a prova ogni materiale;
6.2.8.3. gli elementi la cui superficie o il cui volume non superi rispettivamente:
6.2.8.3.1. 100 cm2 oppure 40 cm3 per gli elementi collegati a un posto a sedere singolo;
6.2.8.3.2. 300 cm2 oppure 120 cm3 per ogni fila di sedili e, al massimo, per metro lineare interno dell’abitacolo per gli elementi distribuiti nel veicolo e non collegati a un posto a sedere singolo;
6.2.8.4. gli elementi per i quali non è possibile estrarre un campione delle dimensioni prescritte all’allegato 6, punto 3.1, all’allegato 7, punto 3 e all’allegato 8, punto 3.1.
7. MODIFICA DEL TIPO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE
7.1. Ogni modifica di un tipo di veicolo o di componente rispetto al presente regolamento deve essere comunicata all’autorità di omologazione che ha omologato il tipo di veicolo o di componente in questione. L’autorità di omologazione può quindi:
7.1.1. ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che pertanto il veicolo o componente è ancora conforme alle prescrizioni; oppure
7.1.2. chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.
7.2. Della conferma o del rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche avvenute, deve essere data comunicazione alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.3.
7.3. L’autorità di omologazione che rilascia l’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a ciascuna scheda di notifica compilata a tale fine e informarne le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 3 o 4 del presente regolamento.
8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’accordo, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
8.1. i veicoli e/o i componenti omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da risultare conformi al tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni della parte o delle parti pertinenti del presente regolamento.
8.2. L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.
9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
9.1. L’omologazione rilasciata a un tipo di veicolo/componente ai sensi del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui sopra non sono soddisfatte.
9.2. Se una delle parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 3 o 4 del presente regolamento.
10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Ricevuta la notifica, l’autorità in questione deve informare le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 3 o 4 del presente regolamento.
11. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE
Le parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e ai quali devono essere inviate le schede di notifica attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione rilasciata in altri paesi.
12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
12.1. Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un’omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.
12.2. Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo o di componente da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.
12.3. Trascorsi 60 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale o regionale (prima immissione in servizio) di un veicolo che non soddisfi le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.
12.4. Anche dopo l’entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, le omologazioni di componenti ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.
12.5. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare l’estensione di un’omologazione rilasciata ai sensi della serie di modifiche 00 del presente regolamento.
12.6. Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare il rilascio di un’omologazione a norma del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.
12.7. Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di componente da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.
12.8. Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.
12.9. Trascorsi 96 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima immissione in servizio) di un veicolo che non soddisfi le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.
12.10. Anche dopo l’entrata in vigore della serie di modifiche 02, le omologazioni di componenti ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il regolamento devono continuare ad accettarle.
12.11. Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare il rilascio di un’omologazione a norma del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.
12.12. Dal 1o settembre 2019, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo o di componente da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.
12.13. Dal 1o settembre 2021, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima immissione in servizio) di un veicolo che non soddisfi le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.
12.14. Anche dopo l’entrata in vigore della serie di modifiche 03, le omologazioni di componenti ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento restano valide e le parti contraenti che applicano il regolamento devono continuare ad accettarle.
(1) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.
(2) I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 - http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
(3) ISO 5658-2:2006 Prove di reazione al fuoco - Diffusione di fiamma - parte 2: diffusione laterale su prodotti da costruzione e mezzi di trasporto in posizione verticale.
ALLEGATO I
SCHEDA INFORMATIVA PER I VEICOLI
Redatta ai sensi del punto 3.2 del presente regolamento ai fini dell’omologazione di un veicolo riguardo al comportamento alla combustione dei componenti impiegati nell’abitacolo, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti da parte dei materiali isolanti usati nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato.
1. ASPETTI GENERALI
1.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): …
1.2. Tipo e designazione commerciale generale: …
1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se presenti sul veicolo: …
1.4. Posizione dell’indicazione: …
1.5. Categoria del veicolo (1): …
1.6. Nome e indirizzo del costruttore: …
1.7. Indirizzo o indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
2.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
3. CARROZZERIA
Finiture interne e/o materiali isolanti
3.1. Sedili
3.1.1. Quantità: …
3.2. Materiale o materiali usati per l’abitacolo, con indicazione di ciascun materiale
3.2.1. Eventuale numero di omologazione del componente: …
3.2.2. Marca: …
3.2.3. Denominazione del tipo: …
3.2.4. Sottoposto a prova conformemente al punto 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 (2):…
3.2.5. Per materiali non omologati
3.2.5.1. Materiale o materiali di base/designazione:. ../. .. …
3.2.5.2. Materiale composito/semplice (2), numero di strati (2): …
3.2.5.3. Tipo di rivestimento (2): …
3.2.5.4. Spessore minimo/massimo … mm
3.3. Materiali usati per l’isolamento nel vano motore e/o nel vano di riscaldamento separato, con indicazione di ciascun materiale
3.3.1. Eventuale numero di omologazione del componente: …
3.3.2. Marca: …
3.3.3. Denominazione del tipo: …
3.3.4. Sottoposto a prova conformemente al punto 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 (2): …
3.3.5. Per materiali non omologati
3.3.5.1. Materiale o materiali di base/designazione:. ./. .. …
3.3.5.2. Materiale composito/semplice (2), numero di strati (2): …
3.3.5.3. Tipo di rivestimento (2): …
3.3.5.4. Spessore minimo/massimo … mm
3.4. Cavi elettrici, con indicazione di ciascun tipo
3.4.1. Numero/i di omologazione del componente o dei componenti, se del caso: …
3.4.2. Marca: …
3.4.3. Denominazione del tipo: …
3.4.4. Per materiali non omologati
3.4.4.1. Materiale o materiali di base/designazione:. ../. .. …
3.4.4.2. Materiale composito/semplice (2), numero di strati (2): …
3.4.4.3. Tipo di rivestimento (2): …
3.4.4.4. Spessore minimo/massimo … mm
(1) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.6/paragrafo 2).
(2) Cancellare quanto non pertinente.
ALLEGATO 2
SCHEDA INFORMATIVA PER I COMPONENTI
redatta ai sensi del punto 3.2 del presente regolamento ai fini dell’omologazione di un componente impiegato nell’abitacolo, nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato riguardo al suo comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti da parte dei materiali isolanti usati nel vano motore o eventualmente in un vano di riscaldamento separato.
1. ASPETTI GENERALI
1.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):…
1.2. Tipo e designazione commerciale generale:…
1.3. Nome e indirizzo del costruttore:…
1.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, ubicazione e modalità di apposizione del marchio di omologazione:…
1.5. Indirizzo o indirizzi degli stabilimenti di montaggio:…
2. MATERIALI DESTINATI AGLI ALLESTIMENTI INTERNI
2.1. Materiale o materiali destinati a essere montati in senso orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1)
Materiale o materiali destinati a essere montati a una distanza superiore a 500 mm sopra il cuscino del sedile e/o nel sottocielo del veicolo: sì/non applicabile (1)
2.2. Materiale o materiali di base/designazione:. ../. ..…
2.3. Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1):…
2.4. Tipo di rivestimento (1):…
2.5. Spessore minimo/massimo … mm
2.6. Eventuale numero di omologazione:…
3. MATERIALI ISOLANTI
3.1. Materiale o materiali destinati a essere montati in senso orizzontale/verticale/orizzontale e verticale (1)
3.2. Materiale o materiali di base/designazione:. ../. ..…
3.3. Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1):…
3.4. Tipo di rivestimento (1):…
3.5. Spessore minimo/massimo … mm
3.6. Eventuale numero di omologazione: …
4. CAVI ELETTRICI
4.1. Materiale o materiali impiegati:…
4.2. Materiale o materiali di base/designazione:. ../. ..…
4.3. Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1):…
4.4. Tipo di rivestimento (1):…
4.5. Spessore minimo/massimo mm…
4.6. Eventuale numero di omologazione:…
(1) Cancellare quanto non pertinente.
ALLEGATO 3
NOTIFICA
[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
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Emessa da: |
Nome dell'amministrazione: |
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… |
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|
… |
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|
|
… |
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Relativa a (2): |
rilascio dell’omologazione |
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|
estensione dell’omologazione |
|
|
rifiuto dell’omologazione |
|
|
revoca dell’omologazione |
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|
cessazione definitiva della produzione |
di un tipo di veicolo a norma del regolamento UNECE n. 118
|
Omologazione n … |
Estensione n. … |
|
Motivo dell’estensione: … |
|
SEZIONE I
ASPETTI GENERALI
1.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): …
1.2. Tipo: …
1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se presenti sul veicolo, sul componente o sull’entità tecnica indipendente (2), (1): …
1.3.1. Posizione dell’indicazione: …
1.4. Categoria del veicolo (2): …
1.5. Nome e indirizzo del costruttore: …
1.6. Posizione del marchio di omologazione: …
1.7. Indirizzo o indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …
SEZIONE II
1. Eventuali informazioni aggiuntive
2. Servizio tecnico incaricato delle prove: …
3. Data del verbale di prova: …
4. Numero del verbale di prova: …
5. Eventuali osservazioni: …
6. Luogo: …
7. Data: …
8. Firma: …
9. Si allega l’indice del fascicolo informativo depositato presso l’autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia.
(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione.
(2) Cancellare quanto non pertinente (salvo alcuni casi in cui le risposte possibili sono più d’una e non è necessario cancellare nulla).
(1) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente di cui alla presente scheda, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).
(2) Secondo la definizione di cui all’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev. 6, paragrafo 2).
ALLEGATO 4
NOTIFICA
[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
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Emessa da: |
Nome dell'amministrazione: |
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… |
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… |
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… |
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Relativa a (2): |
rilascio dell’omologazione |
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estensione dell’omologazione |
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rifiuto dell’omologazione |
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revoca dell’omologazione |
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cessazione definitiva della produzione |
di un tipo di componente a norma del regolamento n. 118
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Omologazione n… |
Estensione n.… |
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Motivo dell’estensione: … |
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SEZIONE I
ASPETTI GENERALI
1.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):…
1.2. Tipo:…
1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se presenti sul dispositivo (3):…
1.3.1. Posizione dell’indicazione:…
1.4. Nome e indirizzo del costruttore:…
1.5. Posizione del marchio di omologazione:…
1.6. Indirizzo o indirizzi degli stabilimenti di montaggio:…
SEZIONE II
1. Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. appendice 1
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:…
3. Data del verbale di prova:…
4. Numero del verbale di prova:…
5. Eventuali osservazioni:…
6. Luogo:…
7. Data:…
8. Firma:…
9. Si allega l’indice del fascicolo informativo depositato presso l’autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia.
(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione.
(2) Cancellare quanto non pertinente (salvo alcuni casi in cui le risposte possibili sono più d’una e non è necessario cancellare nulla).
(3) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente di cui alla presente scheda, tali caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).
APPENDICE 1
Appendice del modulo di notifica dell’omologazione n. …concernente l’omologazione di un tipo di componente a norma del regolamento n. 118
1. Informazioni aggiuntive
1.1. Materiali destinati agli allestimenti interni
1.1.1. Direzione nella quale il materiale può essere montato: orizzontale/verticale/sia orizzontale che verticale (1)
1.1.2. Soddisfa le prescrizioni di cui al punto 6.2.2: sì/non applicabile (1)
1.1.3. La conformità è stata verificata per componenti omologati come dispositivi completi: sì/n. (1)
1.1.4. Eventuali limitazioni d’uso e prescrizioni di montaggio:…
1.2. Materiali isolanti
1.2.1. Direzione nella quale il materiale può essere montato: orizzontale/verticale/sia orizzontale che verticale (1)
1.2.2. La conformità è stata verificata per componenti omologati come dispositivi completi: sì/n. (1)
1.2.3. Eventuali limitazioni d’uso e prescrizioni di montaggio: …
1.3. Cavi elettrici
1.3.1. Eventuali limitazioni d’uso e prescrizioni di montaggio: …
2. Osservazioni: …
(1) Cancellare quanto non pertinente.
ALLEGATO 5
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
ESEMPIO 1
(cfr. parte I del presente regolamento)
a = almeno 8 mm.
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato con il n. 031234 nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento UNECE n. 118, parte I. Le prime due cifre (03) del numero di omologazione indicano che quest’ultima è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni della serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 118.
ESEMPIO 2
(cfr. parte II del presente regolamento)
a = almeno 8 mm.
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un componente, indica che il tipo di componente in questione è stato omologato con il n. 031234 nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento UNECE n. 118, parte II. Le prime due cifre (03) del numero di omologazione indicano che quest’ultima è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni della serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 118.
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Questo simbolo aggiuntivo indica la direzione nella quale il componente può essere montato. |
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Questo simbolo aggiuntivo indica che il componente soddisfa le prescrizioni di cui al punto 6.2.2. |
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|
Questo simbolo aggiuntivo indica un’omologazione quale dispositivo completo, come nel caso di sedili, pareti divisorie ecc. |
I simboli aggiuntivi sono utilizzati solo ove applicabili.
ALLEGATO 6
PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE ORIZZONTALE DEI MATERIALI
1. CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO
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1.1. |
Si sottopongono a prova cinque campioni se trattasi di un materiale isotropo o dieci campioni se trattasi di un materiale anisotropo (cinque per ciascuna direzione). |
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1.2. |
I campioni devono essere prelevati dal materiale sottoposto a prova. Nel caso dei materiali che presentano velocità di combustione diverse a seconda della direzione del materiale, la prova deve essere eseguita per ciascuna direzione. Dopo essere stati prelevati, i campioni devono essere posti nell’apparecchiatura di prova in modo da consentire la misurazione della velocità di combustione più elevata. Se il materiale è fornito in strisce tagliate in larghezza, occorre tagliare un pezzo lungo almeno 500 mm che copra l’intera larghezza. I campioni vanno prelevati da tale pezzo a una distanza di almeno 100 mm dal bordo del materiale e alla stessa distanza tra loro. Prelevare i campioni allo stesso modo dai prodotti finiti, se la forma di questi ultimi lo consente. Se è superiore a 13 mm, lo spessore del prodotto deve essere ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano di riscaldamento separato). Se ciò non fosse possibile, eseguire la prova, d’intesa con il servizio tecnico, sullo spessore iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.
I materiali compositi (cfr. punto 6.1.3) devono essere sottoposti a prova come se fossero di struttura uniforme. Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non siano materiali compositi, occorre sottoporre a prova separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso il rispettivo vano. |
|
1.3. |
Disporre orizzontalmente il campione in un supporto a forma di U esponendolo per 15 secondi all’azione di una fiamma definita in una camera di combustione, con la fiamma che agisce sull’estremità libera del campione. La prova permette di determinare se e quando si spegne la fiamma oppure il tempo necessario alla stessa per percorrere una distanza misurata. |
2. APPARECCHIATURA
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2.1. |
Camera di combustione (figura 1), preferibilmente di acciaio inossidabile, avente le dimensioni indicate alla figura 2. Nella facciata anteriore della camera si troverà una finestra di osservazione resistente alle fiamme che potrà coprire l’intera facciata anteriore e fungere da sportello d’accesso.
Il lato inferiore della camera sarà munito di fori di areazione e la parte superiore di una feritoia perimetrale di aspirazione. La camera poggerà su quattro piedi di 10 mm d’altezza. Su uno dei lati, la camera può presentare un orifizio per l’introduzione del supporto del campione con il campione stesso; il lato opposto sarà munito di un’apertura per introdurre il tubo di alimentazione del gas. La materia fusa è raccolta in una vaschetta (cfr. figura 3) disposta sul fondo della camera tra i fori di ventilazione, che non devono essere coperti. |
Figura 1
Esempio di camera di combustione con supporto del campione e vaschetta
Figura 2
Esempio di camera di combustione
(dimensioni in millimetri)
Figura 3
Esempio di vaschetta
(dimensioni in millimetri)
|
2.2. |
Supporto del campione costituito da due lastre di metallo a forma di U o da telai di materiale resistente alla corrosione. Le dimensioni sono indicate nella figura 4.
La piastra inferiore sarà munita di perni in corrispondenza dei quali quella superiore avrà dei fori in modo da permettere un fissaggio uniforme del campione. I perni servono anche da punti riferimento per misurare l’inizio e la fine della distanza di combustione. Deve essere previsto un sostegno costituito da fili resistenti al calore del diametro di 0,25 mm, tesi attraverso la piastra inferiore del supporto del campione a intervalli di 25 mm (cfr. fig. 5). Il piano corrispondente alla parte inferiore del campione deve trovarsi 178 mm al di sopra del pavimento. La distanza tra il bordo anteriore del supporto del campione e l’estremità della camera deve essere di 22 mm; la distanza tra i bordi longitudinali del supporto del campione e i lati della camera deve essere di 50 mm (tutte le misure sono interne) (cfr. figure 1 e 2). |
Figura 4
Esempio di supporto del campione
(dimensioni in millimetri)
Figura 5
Esempio di sezione del telaio a forma di U, con la parte inferiore predisposta per i fili di supporto
(dimensioni in millimetri)
2.3. Bruciatore a gas
Come fonte della fiamma si usa un bruciatore Bunsen con diametro interno di 9,5 ±0,5 mm, collocato nella camera di combustione in modo che il centro del suo becco si trovi 19 mm al di sotto del centro del bordo inferiore dell’estremità aperta del campione (cfr. figura 2).
2.4. Gas di prova
Il gas fornito al bruciatore deve avere un potere calorifico di circa 38 MJ/m3 (ad esempio gas naturale).
|
2.5. |
Pettine di metallo, lungo almeno 110 mm e munito di sette o otto denti a punta arrotondata ogni 25 mm. |
|
2.6. |
Cronometro con una precisione di 0,5 secondi. |
|
2.7. |
Cappa. La camera di combustione può essere posta dentro una cappa purché il suo volume interno sia compreso tra 20 e 110 volte il volume della camera di combustione e nessuna delle sue dimensioni (altezza, larghezza o lunghezza) superi una delle altre di oltre 2,5 volte. Prima della prova, misurare la velocità verticale dell’aria nella cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per la camera di combustione. La velocità deve essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s, in modo che l’operatore non sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un’adeguata velocità dell’aria. |
3. CAMPIONI
3.1. Forma e dimensioni
|
3.1.1. |
Forma e dimensioni dei campioni sono indicate nella figura 6. Lo spessore del campione corrisponde allo spessore del prodotto da sottoporre a prova. Non deve oltrepassare i 13 mm. Prelevare possibilmente un campione che mantenga una sezione costante per tutta la sua lunghezza. |
Figura 6
Campione
(dimensioni in millimetri)
|
3.1.2. |
Se forma e dimensioni di un prodotto non permettono il prelievo di un campione delle dimensioni prescritte, rispettare le seguenti dimensioni minime:
|
|
3.1.3. |
Le dimensioni del campione devono essere indicate nel verbale di prova. |
3.2. Condizionamento
I campioni devono essere condizionati per almeno 24 ore e per non più di 7 giorni a una temperatura di 23 ± 2 °C e a un’umidità relativa di 50 ± 5 % e mantenuti a tali condizioni sino al momento della prova.
4. PROCEDURA
|
4.1. |
Porre i campioni con superficie rivestita di tessuto o imbottita su una superficie piana e spazzolarli due volte contropelo con il pettine (punto 2.5). |
|
4.2. |
Collocare il campione nell’apposito supporto (punto 2.2) in modo che il lato esposto sia rivolto verso il basso, in direzione della fiamma. |
|
4.3. |
Regolare la fiamma del gas a un’altezza di 38 mm orientandosi con il punto di riferimento situato nella camera di combustione; la presa d’aria del bruciatore deve essere chiusa. Prima dell’inizio della prima prova la fiamma deve bruciare, per stabilizzarsi, almeno per 1 minuto. |
|
4.4. |
Spingere il supporto del campione nella camera di combustione in modo che l’estremità del campione sia esposta alla fiamma e dopo 15 secondi interrompere il flusso del gas. |
|
4.5. |
La misurazione del tempo di combustione inizia nell’istante in cui il punto di attacco della fiamma supera il primo punto di misurazione. Osservare la propagazione della fiamma sul lato che brucia più rapidamente (lato superiore o inferiore). |
|
4.6. |
La misurazione del tempo di combustione termina quando la fiamma raggiunge l’ultimo punto di misurazione oppure quando si spegne prima di raggiungere tale punto. Se la fiamma non raggiunge l’ultimo punto di misurazione, misurare la distanza combusta fino al punto di spegnimento della fiamma. La distanza combusta è la parte decomposta del campione, distrutta dalla combustione in superficie o all’interno. |
|
4.7. |
Se il campione non si accende o cessa di bruciare dopo lo spegnimento del bruciatore, oppure se la fiamma si spegne prima di aver raggiunto il primo punto di misurazione non permettendo così di misurare la durata della combustione, indicare nel verbale di prova che la velocità di combustione è di 0 mm/min. |
|
4.8. |
Nel corso di una serie di prove o di prove ripetute, accertarsi che la temperatura della camera di combustione e del supporto del campione non sia superiore a 30 °C prima dell’inizio della prova successiva. |
5. CALCOLO
La velocità di combustione, B (1), in millimetri/minuto, è data dalla formula:
B = 60 s/t
in cui:
|
s |
= |
distanza di combustione, in millimetri; |
|
t |
= |
tempo, in secondi, necessario per la combustione del tratto s. |
(1) Si calcola la velocità di combustione (B) di ciascun campione solo se la fiamma raggiunge l’ultimo punto di misurazione o l’estremità del campione.
ALLEGATO 7
PROVA PER DETERMINARE IL COMPORTAMENTO ALLA FUSIONE DEI MATERIALI
1. CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO
1.1. Devono essere sottoposti a prova quattro campioni per ciascuno dei due lati (se non sono identici).
1.2. Sistemare un campione in posizione orizzontale ed esporlo all’azione di un radiatore elettrico. Porre una bacinella sotto il campione per raccogliere le gocce prodotte dalla fusione. Per verificare se qualche goccia fosse infiammata, porre nella bacinella un po’ di ovatta.
2. APPARECCHIATURA
L’apparecchiatura deve essere composta da (cfr. figura):
|
a) |
un radiatore elettrico; |
|
b) |
un supporto per il campione munito di griglia; |
|
c) |
una bacinella (per raccogliere le gocce); |
|
d) |
un supporto (per l’apparecchiatura). |
2.1. La fonte di calore è costituita da un radiatore elettrico della potenza utile di 500 W. La superficie radiante deve consistere in una piastra di quarzo trasparente del diametro di 100 ± 5 mm.
Il calore emesso dall’apparecchio, misurato sulla superficie disposta parallelamente alla superficie del radiatore a una distanza di 30 mm, deve essere di 3 W/cm2.
2.2. Taratura
Per tarare il radiatore, servirsi di un radiometro Gardon (a foglio) con un campo teorico di applicazione non superiore a 10 W/cm2. Il bersaglio che capta la radiazione, e in cui ha eventualmente luogo una leggera convezione, deve essere piatto, circolare, di diametro non superiore a 10 mm e rivestito di uno strato di nero satinato resistente.
Il bersaglio deve essere contenuto in un involucro raffreddato ad acqua il cui lato anteriore sia di metallo perfettamente lucidato, piatto, parallelo al piano del bersaglio, circolare e del diametro di circa 25 mm.
La radiazione non deve passare attraverso alcuna apertura prima di raggiungere il bersaglio.
Lo strumento deve essere robusto, semplice da montare e da utilizzare, insensibile alle correnti d’aria e di taratura stabile. La sua accuratezza deve essere pari a ± 3 % e la ripetibilità deve attestarsi entro lo 0,5 %.
Ogni volta che si esegue una nuova taratura del radiatore occorre controllare la taratura del radiometro mediante confronto con uno strumento di riferimento destinato a tale uso esclusivo.
Lo strumento di riferimento deve essere perfettamente tarato una volta all’anno in base a un campione nazionale.
2.2.1. Verifica della taratura
L’irradiamento prodotto dalla potenza assorbita, che in base alla taratura iniziale è pari a 3 W/cm2, deve essere controllato frequentemente (almeno una volta ogni 50 ore di funzionamento). L’apparecchiatura deve essere nuovamente tarata se con tale verifica si rileva uno scostamento superiore a 0,06 W/cm2.
2.2.2. Procedimento di taratura
Porre l’apparecchiatura in un ambiente sostanzialmente privo di correnti d’aria (non più di 0,2 m/s).
Collocare il radiometro nell’apparecchiatura nella posizione del campione in modo che il suo bersaglio si trovi al centro della superficie del radiatore.
Inserire l’alimentazione elettrica e regolarla per ottenere la potenza necessaria a produrre l’irradiamento di 3 W/cm2 al centro della superficie del radiatore. Una volta che la potenza è stata regolata su tale valore, per cinque minuti non deve essere eseguita nessun’altra regolazione, per ottenere l’equilibrio.
2.3. Il supporto dei campioni deve essere costituito da un anello metallico (cfr. figura). Sulla sua sommità deve essere posta una griglia di filo d’acciaio inossidabile delle seguenti dimensioni:
|
a) |
diametro interno: 118 mm; |
|
b) |
dimensioni dei fori: 2,10 mm2; |
|
c) |
diametro del filo di acciaio: 0,70 mm. |
2.4. La bacinella, che deve essere costituita da un tubo cilindrico del diametro interno di 118 mm e della profondità di 12 mm, va colmata di ovatta.
2.5. Gli oggetti di cui ai punti 2.1, 2.3 e 2.4 devono essere sorretti da un sostegno verticale.
Disporre il radiatore sulla sommità del supporto in modo che la superficie radiante sia orizzontale e la radiazione sia diretta verso il basso.
Nel sostegno deve trovarsi una leva o un pedale che consenta di sollevare lentamente il supporto del radiatore. Deve esservi inoltre un arresto che permetta di riportare il radiatore nella sua posizione normale.
In posizione normale, gli assi del radiatore, del supporto del campione e della bacinella devono coincidere.
3. CAMPIONI
I campioni destinati alla prova devono misurare: 70 mm × 70 mm. Prelevare i campioni allo stesso modo dai prodotti finiti, se la forma di questi ultimi lo consente. Se è superiore a 13 mm, lo spessore del prodotto deve essere ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano di riscaldamento separato). Se ciò non fosse possibile, eseguire la prova, d’intesa con il servizio tecnico, sulla larghezza iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.
I materiali compositi (cfr. punto 6.1.3 del regolamento) devono essere sottoposti a prova come se fossero di struttura uniforme.
Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non siano materiali compositi, occorre sottoporre a prova separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso il rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano di riscaldamento separato).
Il campione da sottoporre a prova deve avere una massa totale di almeno 2 g. Se la massa di un campione è inferiore, aggiungere un numero sufficiente di campioni.
Se i due lati del materiale sono diversi, vanno provati entrambi, per un totale di otto campioni. I campioni e l’ovatta devono essere condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 °C ± 2 °C e a un’umidità relativa di 50 ± 5 % e mantenuti a tali condizioni sino al momento della prova.
4. PROCEDURA
Mettere il campione sul supporto, che a sua volta deve essere disposto in modo che la distanza tra la superficie del radiatore e il lato superiore del campione sia di 30 mm.
Disporre la bacinella contenente l’ovatta sotto la griglia del supporto alla distanza di 300 mm.
Girare il radiatore su un lato in modo che non possa irradiare il campione e accenderlo. Quando raggiunge la potenza massima, porlo sopra il campione e iniziare il cronometraggio.
Se il materiale fonde o si deforma, variare l’altezza del radiatore in modo da mantenere la distanza di 30 mm.
Se il materiale si infiamma, scostare il radiatore per tre secondi e riportarlo poi nella sua posizione quando la fiamma si è spenta; ripetere lo stesso procedimento tutte le volte che è necessario durante i primi cinque minuti della prova.
Dopo cinque minuti di prova:
|
i) |
se il campione è spento (o se non si è infiammato nei primi cinque minuti di prova), lasciare il radiatore in posizione anche se il campione si infiamma nuovamente; |
|
ii) |
se il materiale sta bruciando, attendere che si spenga prima di rimettere il radiatore nella sua posizione. |
In entrambi i casi la prova deve essere proseguita per altri cinque minuti.
5. RISULTATI
Riferire i fenomeni osservati nel verbale di prova; ad esempio:
|
i) |
eventuale caduta di gocce, infiammate o meno; |
|
ii) |
eventuale accensione dell’ovatta. |
(dimensioni in millimetri)
ALLEGATO 8
PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE VERTICALE DEI MATERIALI
1. CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO
|
1.1. |
Si sottopongono a prova tre campioni se trattasi di un materiale isotropo o sei campioni se trattasi di un materiale anisotropo. |
|
1.2. |
La prova consiste nell’esporre i campioni alla fiamma, tenendoli in posizione verticale, e nel determinare la velocità di propagazione della fiamma sul materiale oggetto della prova. |
2. APPARECCHIATURA
L’apparecchiatura deve essere costituita da:
|
a) |
un supporto del campione; |
|
b) |
un bruciatore; |
|
c) |
un sistema di ventilazione per estrarre i gas e i prodotti della combustione; |
|
d) |
una piastra di appoggio; |
|
e) |
dei fili di riferimento di cotone bianco mercerizzato con densità lineare non superiore a 50 tex. |
|
2.1. |
Il supporto del campione deve essere costituito da un telaio rettangolare alto 560 mm e da due aste parallele collegate rigidamente e distanti 150 mm tra loro sulle quali si fissano dei perni destinati al montaggio del campione da sottoporre a prova, che va collocato su un piano distante almeno 20 mm dal telaio. I perni di montaggio devono avere un diametro non superiore a 2 mm e una lunghezza di almeno 40 mm. I perni devono essere disposti sulle aste parallele nelle posizioni indicate nella figura 1. Il telaio deve essere fissato su un supporto che durante la prova mantenga le aste in posizione verticale (per porre il campione sui perni sopra un piano scostato dal telaio si possono collocare dei distanziali del diametro di 2 mm accanto ai perni).
Il supporto illustrato nella figura 1 può essere modificato in larghezza per consentire il fissaggio del campione. Per fissare il campione in posizione verticale è possibile servirsi di un supporto costituito da fili resistenti al calore del diametro di 0,25 mm con cui il campione possa essere disposto ad intervalli di 25 mm per l’intera altezza del supporto. In alternativa, il campione può essere fissato al supporto mediante morsetti aggiuntivi. |
|
2.2. |
Il bruciatore è descritto nella figura 3.
Il gas che alimenta il bruciatore può essere il propano o il butano usualmente in commercio. Il bruciatore deve essere collocato di fronte al campione, ma al di sotto di esso, in modo da giacere sul piano che attraversa la linea centrale verticale del campione e da essere perpendicolare al suo lato anteriore (cfr. figura 2); l’asse longitudinale deve essere inclinato verso l’alto di 30° rispetto alla verticale in direzione del bordo inferiore del campione. La distanza tra il becco del bruciatore e il bordo inferiore del campione deve essere di 20 mm. |
|
2.3. |
L’apparecchiatura di prova può essere posta in una cappa di laboratorio. Forma e dimensioni della cappa devono essere tali da non influire sui risultati. Prima della prova, misurare la velocità verticale dell’aria nella cappa, a 100 mm davanti e dietro alla posizione definitiva in cui sarà collocato l’apparecchio di prova. La velocità deve essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s, in modo che l’operatore non sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un’adeguata velocità dell’aria. |
|
2.4. |
Utilizzare una sagoma piatta e rigida di materiale adatto e delle stesse dimensioni del campione. Nella sagoma, ricavare dei fori del diametro di circa 2 mm disposti in modo che le distanze tra i loro centri corrispondano alle distanze tra i perni sui telai (cfr. figura 1). I fori devono trovarsi a uguale distanza rispetto agli assi verticali della sagoma. |
3. CAMPIONI
|
3.1. |
Materiali conformemente al punto 6.2.3 del presente regolamento. Dimensioni dei campioni: 560 × 170 mm.
Se le dimensioni del materiale non consentono di prelevare un campione della grandezza prescritta, per la prova deve essere prelevato un campione delle dimensioni di almeno 380 mm in altezza e 3 mm in larghezza. Guaine e condotti dei cavi. Dimensioni dei campioni: lunghezza: 560 mm oppure meno, ma almeno 380 mm, se le dimensioni del materiale non consentono di prelevare un campione di tale grandezza; larghezza: dimensioni effettive del componente. |
|
3.2. |
Materiali conformemente al punto 6.2.3 del presente regolamento. Se è superiore a 13 mm, lo spessore del campione deve essere ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del rispettivo vano (abitacolo, vano motore o vano di riscaldamento separato). Se ciò non fosse possibile, eseguire la prova, d’intesa con il servizio tecnico, sullo spessore iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova. I materiali compositi (cfr. punto 6.1.3) devono essere sottoposti a prova come se fossero di struttura uniforme. Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non siano materiali compositi, occorre sottoporre a prova separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso il rispettivo vano. |
|
3.3. |
Le dimensioni del campione devono essere indicate nel verbale di prova. |
|
3.4. |
I campioni devono essere condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 ± 2 °C e a un’umidità relativa di 50 ± 5 % e mantenuti a tali condizioni sino al momento della prova. |
4. PROCEDURA
|
4.1. |
La prova deve essere eseguita in un’atmosfera avente una temperatura compresa tra 10 e 30 °C e un’umidità relativa tra il 15 % e l’80 %. |
|
4.2. |
Il bruciatore deve essere preriscaldato per 2 minuti. A tale fine, regolare l’altezza della fiamma (distanza tra l’estremità superiore del tubo del bruciatore e l’estremità della parte gialla della fiamma con il bruciatore in posizione verticale e la fiamma al buio) a 40 ± 2 mm. |
|
4.3. |
Dopo aver collocato i fili di riferimento posteriori, mettere il campione sui perni del telaio di prova accertandosi che i perni passino attraverso i punti marcati sulla sagoma e che il campione sia discosto di almeno 20 mm dal telaio. Il telaio deve essere montato sul supporto in modo che il campione sia verticale. |
|
4.4. |
Fissare i fili di riferimento orizzontalmente davanti al campione nelle posizioni indicate nella figura 1. In ciascuna di queste posizioni il filo deve formare un anello di modo che i due segmenti distino 1 mm e 5 mm dal lato anteriore e da quello posteriore del campione.
Ciascun anello deve essere fissato a un cronometro adeguato. I fili vanno tesi in misura sufficiente da mantenere la loro posizione rispetto al campione. |
|
4.5. |
Applicare la fiamma al campione per 5 secondi. L’accensione si ritiene avvenuta se la combustione del campione continua per 5 secondi dopo l’allontanamento della fiamma. Se l’accensione non avviene, applicare la fiamma per 15 secondi a un altro campione condizionato. |
|
4.6. |
Se una serie di tre campioni supera del 50 % il risultato minimo, sottoporre a prova un’altra serie di tre campioni per tale direzione o lato. Se per uno o due campioni di una serie di tre campioni la combustione raggiunge il filo di riferimento più alto, sottoporre a prova un’altra serie di tre campioni per tale direzione o lato. |
|
4.7. |
Devono essere misurati i seguenti tempi, espressi in secondi: |
|
a) |
dall’inizio dell’applicazione della fiamma fino alla rottura di uno dei primi fili di riferimento (t1); |
|
b) |
dall’inizio dell’applicazione della fiamma fino alla rottura di uno dei secondi fili di riferimento (t2); |
|
c) |
dall’inizio dell’applicazione della fiamma fino alla rottura di uno dei terzi fili di riferimento (t3). |
|
4.8. |
Se il campione non si accende o non continua a bruciare dopo lo spegnimento del bruciatore, oppure se la fiamma si spegne prima della rottura di uno dei primi fili di riferimento, non permettendo così di misurare la durata di combustione, la velocità di combustione si considera essere stata di 0 mm/min. |
|
4.9. |
Se il campione non si accende e le fiamme del campione in fase di combustione raggiungono l’altezza del terzo filo di riferimento senza rompere il primo e il secondo dei fili di riferimento (ad esempio per caratteristiche intrinseche del campione di materiale sottile), la velocità di combustione si considera essere stata superiore a 100 mm/min. |
5. RISULTATI
I fenomeni osservati devono essere annotati nel verbale di prova. I dati annotati devono comprendere:
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a) |
le durate di combustione: t1, t2 e t3 in secondi; e |
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b) |
le distanze di combustione corrispondenti: d1, d2 e d3 in mm. |
Calcolare le velocità di combustione V1 ed eventualmente V2 e V3 (per ciascun campione se la fiamma raggiunge almeno uno dei primi fili di riferimento) con la formula che segue:
Vi = 60 di/ti (mm/min)
Si deve tenere conto della velocità di combustione più elevata di V1, V2 e V3.
Figura 1
Supporto del campione
(dimensioni in millimetri)
Figura 2
Posizione del bruciatore
(dimensioni in millimetri)
Figura 3
Bruciatore a gas
(dimensioni in millimetri)
ALLEGATO 9
PROVA PER DETERMINARE LA CAPACITÀ DEI MATERIALI DI RESPINGERE CARBURANTI O LUBRIFICANTI
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Nel presente allegato sono riportate le prescrizioni in base alle quali vengono sottoposte a prova le capacità dei materiali isolanti utilizzati nei vani motore e nei vani di riscaldamento separati.
2. CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO
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2.1. |
I campioni destinati alla prova devono misurare: 140 mm × 140 mm. |
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2.2. |
Lo spessore del campione deve essere di 5 mm. Qualora fosse superiore, deve essere ridotto a 5 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello del vano motore o del vano di riscaldamento separato. |
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2.3. |
Il liquido di prova deve essere il combustibile diesel conforme alla norma EN 590:1999 (carburanti in commercio) oppure il combustibile diesel di cui al regolamento n. 83 (allegato 10: specifiche dei carburanti di riferimento). |
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2.4. |
Sottoporre a prova quattro campioni. |
3. APPARECCHIATURA (CFR. FIGURE 4A E 4B)
L’apparecchiatura deve essere costituita da:
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A |
una piastra di base, della durezza di almeno 70 Shore D; |
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B |
una superficie assorbente collocata sulla piastra di base (ad esempio carta); |
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C |
un cilindro metallico (diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm, altezza 50 mm) riempito di liquido di prova; |
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D-D’ |
due viti con dadi ad alette; |
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E |
il campione di prova; |
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F |
la sbarretta superiore. |
4. PROCEDURA
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4.1. |
Condizionare i campioni che si vogliono sottoporre a prova per almeno 24 ore a una temperatura di 23 °C ± 2 °C e a un’umidità relativa di 50 ± 5 % e mantenerli a queste condizioni sino al momento della prova. |
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4.2. |
Il campione che si intende sottoporre a prova deve essere pesato. |
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4.3. |
Collocare il campione di prova, con il suo lato esposto rivolto verso l’alto, sulla base dell’apparecchio e fissarne il cilindro metallico in posizione centrale esercitando una pressione sufficiente sulle viti. Non si devono verificare perdite di liquido di prova. |
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4.4. |
Riempire il cilindro metallico di liquido di prova fino a un’altezza di 20 mm, quindi lasciar riposare il sistema per 24 ore. |
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4.5. |
Rimuovere il liquido di prova e il campione di prova dall’apparecchiatura. Se si constata la presenza di liquido di prova sul campione, questo va rimosso senza comprimere il campione. |
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4.6. |
Il campione che si intende sottoporre a prova deve essere pesato. |
Figura 4a
Apparecchio per provare la capacità dei materiali di respingere carburanti o lubrificanti
(dimensioni in millimetri)
Figura 4b
Apparecchio per provare la capacità dei materiali di respingere carburanti o lubrificanti
(vista laterale)
ALLEGATO 10
PROVA PER DETERMINARE LA RESISTENZA ALLA PROPAGAZIONE DELLA FIAMMA DEI CAVI ELETTRICI
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato contiene la definizione di alcune prescrizioni per la verifica della resistenza alla propagazione della fiamma dei cavi elettrici utilizzati nel veicolo.
2. CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO
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2.1. |
Sottoporre a prova cinque campioni. |
3. CAMPIONI
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3.1. |
I campioni di prova devono avere una lunghezza di isolamento di almeno 600 mm. |
4. PROCEDURA
Determinare la resistenza alla propagazione della fiamma servendosi di un bruciatore Bunsen con un gas adeguato, con tubo di combustione del diametro interno di 9 mm. La temperatura della fiamma sulla punta del cono interno azzurro deve essere di (950 ± 50) °C.
Fissare il campione di prova all’interno di una camera senza correnti d’aria ed esporlo alla punta del cono interno della fiamma, come si vede nella figura. L’estremità superiore del cavo deve essere rivolta nel senso opposto a quello in cui si trova la parete più vicina della camera. Il campione deve essere sottoposto a sollecitazione, ad esempio mediante un peso mantenuto sempre diritto da una puleggia. L’angolo del cavo deve essere di 45° ± 1° rispetto alla verticale. In ogni caso, ogni parte del campione deve trovarsi ad almeno 100 mm di distanza dalle pareti della camera. Applicare la fiamma con la punta del cono interno azzurro che tocca l’isolante (500 ± 5) mm dall’estremità superiore del campione.
Apparecchiatura per la resistenza alla propagazione della fiamma
(dimensioni in millimetri)
|
21.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48/60 |
Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.
Regolamento UNECE n. 142 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici [2020/242]
Comprendente tutti i testi validi fino a:
Supplemento 1 della versione originale del regolamento — data di entrata in vigore: 16 ottobre 2018
Il presente documento è un semplice strumento di documentazione. I testi facente fede e giuridicamente vincolanti sono:
|
— |
ECE/TRANS/WP.29/2016/64 e |
|
— |
ECE/TRANS/WP.29/2018/14. |
Indice
Regolamento
1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Specifiche
6. Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione
7. Conformità della produzione
8. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
9. Cessazione definitiva della produzione
10. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione
Allegati
1. Scheda informativa
2. Notifica
3. Esempi di marchi di omologazione
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alla categoria M1 (1) per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici.
Esso non si applica ai veicoli le cui condizioni di uso sono incompatibili con le caratteristiche degli pneumatici della classe C1 o C2 e ai veicoli per quanto riguarda il montaggio di:
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a) |
un’unità di scorta per uso temporaneo; e/o |
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b) |
pneumatici antiforatura e/o un sistema antiforatura per la modalità antiforatura; e/o |
|
c) |
un sistema di controllo della pressione degli pneumatici. |
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende per:
2.1. «t ipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici»: veicoli che hanno in comune alcune caratteristiche essenziali quali tipi di pneumatici, designazioni delle misure minime e massime dello pneumatico, dimensioni e offset della ruota nonché velocità e capacità di carico sopportabili e caratteristiche dei parafanghi;
2.2. gli pneumatici devono essere classificati come segue:
|
a) |
pneumatici appartenenti alla classe C1 — pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2; |
|
b) |
pneumatici appartenenti alla classe C2 — pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M2, M3, N, O3 e O4 con indice di capacità di carico montati singolarmente ≤ 121 e simbolo della categoria di velocità ≥ «N»; |
2.2.1. «t ipo di pneumatico»: una gamma di pneumatici che hanno in comune le seguenti caratteristiche essenziali:
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a) |
classe dello pneumatico: C1 o C2, come descritto al punto 2.2; e |
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b) |
nel caso degli pneumatici appartenenti alla classe C1, le caratteristiche del tipo di pneumatico quali definite nel regolamento UNECE n. 30, punto 2.1; |
|
c) |
nel caso degli pneumatici appartenenti alla classe C2, le caratteristiche del tipo di pneumatico quali definite nel regolamento UNECE n. 54, punto 2.1; |
2.3. «d esignazione della misura dello pneumatico»: la designazione, quale definita nel regolamento UNECE n. 30, punto 2, per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e nel regolamento UNECE n. 54, punto 2, per gli pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3;
2.4. «o ffset della ruota»: la distanza tra il piano di ancoraggio del cerchio al mozzo della ruota e il piano centrale del cerchio stesso;
2.5. «s truttura dello pneumatico»: le caratteristiche tecniche della carcassa dello pneumatico;
2.6. «p neumatico normale»: uno pneumatico, anche antiforatura, destinato a un normale impiego su strada;
2.7. «p neumatico invernale» o «d a neve»: uno pneumatico il cui battistrada abbia una scolpitura, una composizione o una struttura progettate principalmente per ottenere su suolo innevato prestazioni migliori di quelle di uno pneumatico normale riguardo alla sua capacità di mettere o mantenere in movimento il veicolo;
2.8. «p neumatico per uso speciale»: uno pneumatico destinato a un uso misto, su strada e fuori strada, o ad altri impieghi speciali. Tali pneumatici sono progettati principalmente per mettere o mantenere in movimento il veicolo in condizioni di fuoristrada;
2.9. «p neumatico antiforatura», altresì detto «a utoportante», «p er marcia a piatto» o «r un flat»: uno pneumatico quale definito nel regolamento UNECE n. 30, punto 2;
2.10. «p neumatico di scorta per uso temporaneo»: uno pneumatico diverso da quello montato su un veicolo in normali condizioni di marcia e concepito solo per un uso temporaneo in condizioni di marcia soggette a restrizioni;
2.11. «r uota»: ruota completa costituita da un cerchio e da un disco;
2.12. «r uota di scorta per uso temporaneo»: una ruota diversa dalle ruote normalmente montate sul determinato tipo di veicolo e concepita solo per un uso temporaneo in condizioni di marcia soggette a restrizioni;
2.13. «u nità»: l’insieme di ruota e pneumatico;
2.14. «u nità normale»: un’unità che può essere montata sul veicolo per il normale funzionamento;
2.15. «u nità di scorta»: un’unità destinata a sostituire un’unità normale in caso di malfunzionamento di quest’ultima e che può appartenere a uno dei due tipi seguenti:
2.16. «u nità di scorta normale»: un insieme di ruota e pneumatico che, in termini di designazione della misura di ruota e pneumatico, offset della ruota e struttura dello pneumatico, è identico a quello montato nella stessa posizione sull’asse e su varianti e versioni particolari del veicolo per il suo normale funzionamento. Comprende ruote prodotte con un materiale diverso e i cui modelli di dadi o bulloni di fissaggio possono essere diversi, ma che sono per il resto identiche alle ruote destinate al normale funzionamento;
2.17. «u nità di scorta per uso temporaneo»: un insieme di ruota e pneumatico che non rientra nella definizione di unità di scorta normale ma in una delle descrizioni dei tipi di unità di scorta per uso temporaneo definiti nel regolamento UNECE n. 64, punto 2.10;
2.18. «s imbolo della categoria di velocità»: il simbolo definito nel regolamento UNECE n. 30, punto 2, per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e nel regolamento UNECE n. 54, punto 2, per gli pneumatici appartenenti alla classe C2;
2.19. «i ndice di capacità di carico»: un numero associato al limite massimo di carico dello pneumatico in relazione alla definizione di cui al regolamento UNECE n. 30, punto 2, per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e al regolamento UNECE n. 54, punto 2, per gli pneumatici appartenenti alla classe C2;
2.20. «l imite massimo di carico»: la massa massima che uno pneumatico può sopportare se impiegato in conformità alle prescrizioni che ne regolano l’uso indicate dal costruttore dello pneumatico.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.
3.2. La domanda deve essere corredata dei documenti sottoelencati, in triplice copia, e comprendere le seguenti informazioni:
3.2.1. una descrizione del tipo di veicolo relativamente agli elementi indicati al punto 5.
3.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o uno strumento di simulazione rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.
4. OMOLOGAZIONE
4.1. Se il tipo di veicolo presentato per l’omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del punto 5, l’omologazione del tipo di veicolo in questione deve essere rilasciata.
4.2. A ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (00 per il regolamento nella versione originale) devono indicare la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici.
4.3. La notifica del rilascio, del rifiuto o della revoca di un’omologazione ai sensi del presente regolamento deve essere comunicata alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1, corredata di fotografie e/o progetti forniti dal richiedente di formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm), o piegati in quel formato, e in scala adeguata.
4.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale conforme al modello di cui all’allegato 3 e costituito da:
4.4.1. un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);
4.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.
4.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all’accordo, non è necessario che nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento il simbolo di cui al punto 4.4.1 sia ripetuto; in tal caso i numeri del regolamento e di omologazione e i simboli aggiuntivi devono essere inseriti in colonne verticali alla destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.
4.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
4.7. Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo o accanto ad essa.
4.8. Nell’allegato 3 del presente regolamento è riportato un esempio di marchio di omologazione.
5. SPECIFICHE
5.1. Prescrizioni generali
5.1.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.2.4.2, tutti gli pneumatici montati su un veicolo, compresi, se del caso, gli pneumatici di scorta, devono essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
5.1.2. Tutti gli pneumatici montati su un veicolo, inclusi, se del caso, gli pneumatici di scorta, devono soddisfare le prescrizioni tecniche e rispettare le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE n. 30, 54 e 117, a seconda dei casi.
5.2. Prescrizioni relative alle prestazioni
5.2.1. Montaggio degli pneumatici
5.2.1.1. Tutti gli pneumatici normalmente montati sul veicolo, escluse quindi le unità di scorta per uso temporaneo, devono avere la stessa struttura.
5.2.1.2. Tutti gli pneumatici normalmente montati su un asse devono essere dello stesso tipo.
5.2.1.3. Lo spazio nel quale gira la ruota deve essere tale da consentire un movimento senza restrizioni quando si usano pneumatici della misura massima consentita e cerchi della larghezza massima consentita, tenendo conto degli offset minimo e massimo della ruota, entro i limiti minimi e massimi per le sospensioni e lo sterzo dichiarati dal costruttore del veicolo. Ciò deve essere verificato effettuando controlli con gli pneumatici più grandi e più larghi, tenendo conto delle tolleranze dimensionali applicabili (ossia la sagoma massima) relative alla designazione della misura degli pneumatici come indicate nel pertinente regolamento UNECE.
5.2.1.4. Il servizio tecnico e/o le autorità di omologazione possono ammettere una procedura di prova alternativa (come ad esempio una prova virtuale) per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 5.2.1.3.
5.2.2. Capacità di carico
5.2.2.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.2.4. del presente regolamento, il limite massimo di carico, come determinato al punto 5.2.2.2 del presente regolamento, di ogni pneumatico montato sul veicolo, compresa un’unità di scorta normale (se presente), deve essere pari:
5.2.2.1.1. nel caso dei veicoli muniti di pneumatici dello stesso tipo montati singolarmente: ad almeno la metà della massa massima sull’asse tecnicamente ammissibile per l’asse che sopporta il carico maggiore, come dichiarata dal costruttore del veicolo;
5.2.2.1.2. nel caso dei veicoli muniti di pneumatici di tipi diversi montati singolarmente: ad almeno la metà della massa massima sull’asse tecnicamente ammissibile per l’asse relativo, come dichiarata dal costruttore del veicolo;
5.2.2.1.3. nel caso dei veicoli muniti di pneumatici gemellati appartenenti alla classe C1: ad almeno 0,27 volte la massa massima sull’asse tecnicamente ammissibile per l’asse relativo, come dichiarata dal costruttore del veicolo;
5.2.2.1.4. nel caso degli assi muniti di pneumatici gemellati appartenenti alla classe C2: ad almeno 0,25 volte, con riferimento all’indice di capacità di carico di un’applicazione gemellata, la massa massima sull’asse tecnicamente ammissibile per l’asse relativo, come dichiarata dal costruttore del veicolo.
5.2.2.2. Il limite massimo di carico di uno pneumatico è determinato come segue:
5.2.2.2.1. in caso di pneumatici appartenenti alla classe C1, si considera il «l imite massimo di carico» di cui al regolamento UNECE n. 30, punto 2;
5.2.2.2.2. in caso di pneumatici appartenenti alla classe C2, si considera la «tabella della variazione della capacità di carico in funzione della velocità» di cui al regolamento UNECE n. 54, punto 2, che riporta, in funzione degli indici della capacità di carico e dei simboli della categoria di velocità nominale, le variazioni di carico cui può resistere uno pneumatico tenendo conto della velocità massima di progetto del veicolo.
5.2.2.3. Il costruttore deve fornire nel manuale di uso e manutenzione del veicolo, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione nel veicolo, le informazioni necessarie sulla capacità di carico degli pneumatici di ricambio.
5.2.3. Velocità raggiungibile
5.2.3.1. Tutti gli pneumatici normalmente montati sul veicolo devono recare un simbolo della categoria di velocità.
5.2.3.1.1. Nel caso degli pneumatici appartenenti alla classe C1, il simbolo della categoria di velocità deve essere compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo e tener conto, nel caso degli pneumatici appartenenti alle categorie di velocità V, W e Y, del limite massimo di carico come descritto nel regolamento UNECE n. 30.
5.2.3.1.2. Nel caso degli pneumatici appartenenti alla classe C2, il simbolo della categoria di velocità deve essere compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo e con la combinazione carico/velocità applicabile derivata dalla «tabella della variazione della capacità di carico in funzione della velocità» di cui al regolamento UNECE n. 54, punto 2.
5.2.3.2. Le prescrizioni di cui ai punti 5.2.3.1.1 e 5.2.3.1.2 non si devono applicare nelle seguenti situazioni:
5.2.3.2.1. in caso di unità di scorta per uso temporaneo alle quali si applica il punto 5.2.5 del presente regolamento;
5.2.3.2.2. in caso di veicoli normalmente dotati di pneumatici normali e occasionalmente muniti di pneumatici invernali, nel qual caso il simbolo della categoria di velocità dello pneumatico invernale deve corrispondere a una velocità superiore alla velocità massima di progetto del veicolo o non inferiore a 160 km/h (o deve rispettare entrambi i parametri). Se tuttavia la velocità massima di progetto del veicolo è superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità più bassa degli pneumatici invernali montati, all’interno del veicolo deve essere apposta un’etichetta di avvertimento della velocità massima che indichi il valore più basso della velocità massima ammessa per gli pneumatici invernali montati. L’etichetta deve essere sempre ben visibile al conducente;
5.2.3.2.3. in caso di veicoli muniti di pneumatici per uso speciale. Se tuttavia la velocità massima di progetto del veicolo è superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità più bassa degli pneumatici per uso speciale montati, all’interno del veicolo deve essere apposta un’etichetta di avvertimento della velocità massima che indichi il valore più basso della velocità massima ammessa per gli pneumatici per uso speciale montati. L’etichetta deve essere sempre ben visibile al conducente;
5.2.3.2.4. in caso di veicoli muniti di un sistema di bordo con funzione di limitazione della velocità, nel qual caso il simbolo della velocità degli pneumatici deve essere compatibile con la velocità alla quale è regolata la limitazione. Se tuttavia la velocità massima di progetto del veicolo prevista dal costruttore del veicolo è superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità più bassa degli pneumatici montati, all’interno del veicolo deve essere apposta un’etichetta di avvertimento della velocità massima che indichi la velocità massima ammessa per gli pneumatici. L’etichetta deve essere sempre ben visibile al conducente.
5.2.3.3. Il costruttore deve fornire, nel manuale di uso e manutenzione del veicolo o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione nel veicolo, le informazioni necessarie sulla velocità raggiungibile con gli pneumatici di ricambio.
5.2.4. Casi particolari
5.2.4.1. In caso di veicoli progettati per trainare un rimorchio, il carico supplementare esercitato sul dispositivo di traino del rimorchio può portare al superamento del valore massimo di carico degli pneumatici posteriori in caso di pneumatici appartenenti alla classe C1. Tale superamento non deve tuttavia oltrepassare il 15 %. In tal caso, il manuale di uso e manutenzione del veicolo o gli altri mezzi di comunicazione nel veicolo, di cui al punto 5.2.3.3, devono contenere chiare informazioni e orientamenti sulla velocità massima ammissibile del veicolo quando traina un rimorchio, che comunque non deve superare i 100 km/h, e sulla pressione degli pneumatici posteriori, che deve superare di almeno 20 kPa (0,2 bar) il valore di pressione indicato per le normali condizioni di uso (ossia senza rimorchio agganciato).
5.2.4.2. In casi eccezionali, nei quali i veicoli sono progettati per condizioni di uso incompatibili con le caratteristiche degli pneumatici appartenenti alle classi C1 o C2 ed è pertanto necessario montare pneumatici con caratteristiche diverse, le prescrizioni del punto 5.1.1 del presente regolamento non si devono applicare purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
5.2.4.2.1. gli pneumatici soddisfano le prescrizioni tecniche e rispettano le disposizioni transitorie del regolamento UNECE n. 75 o del regolamento UNECE n. 106; e
5.2.4.2.2. l’autorità di omologazione e il servizio tecnico hanno accertato che gli pneumatici montati sono adatti alle condizioni di funzionamento del veicolo. La natura dell’esenzione e la motivazione dell’accettazione devono essere riportate sia nella relazione di prova che nella scheda di notifica dell’allegato 2.
5.2.5. Ruote e pneumatici di scorta
5.2.5.1. Se un veicolo è munito di un’unità di scorta normale, questa deve essere delle stesse misure degli pneumatici effettivamente montati sul veicolo.
5.2.5.2. Ogni veicolo munito di un’unità di scorta per uso temporaneo o di pneumatici antiforatura deve essere conforme alle disposizioni transitorie e tecniche del regolamento UNECE n. 64 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai veicoli muniti di unità di scorta per uso temporaneo e di pneumatici antiforatura.
Se per montare sul veicolo un’unità di scorta per uso temporaneo devono essere prese precauzioni specifiche (ad esempio un’unità di scorta per uso temporaneo deve essere montata solo sull’asse anteriore e pertanto un’unità normale anteriore deve essere preliminarmente montata sull’asse posteriore per correggere un malfunzionamento di un’unità normale posteriore), ciò deve essere riportato con chiarezza nel manuale di uso e manutenzione del veicolo, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione nel veicolo, e deve essere verificata la conformità ai pertinenti aspetti di cui al punto 5.2.1.3 del presente regolamento.
6. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE
6.1. Ogni modifica di un tipo di veicolo deve essere notificata all’autorità di omologazione che lo ha omologato. L’autorità di omologazione deve quindi:
|
a) |
decidere, dopo aver consultato il costruttore, che è necessario il rilascio di una nuova omologazione, o |
|
b) |
applicare la procedura di cui al punto 6.1.1 (revisione) e, ove applicabile, la procedura di cui al punto 6.1.2 (estensione). |
6.1.1. Revisione
In caso di variazione delle informazioni registrate nella scheda informativa dell’allegato 1 e qualora l’autorità di omologazione ritenga improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo, per cui il veicolo sia da ritenersi ancora conforme alle prescrizioni, la modifica deve essere designata come «revisione».
In tal caso l’autorità di omologazione deve pubblicare le pagine debitamente riviste della scheda informativa dell’allegato 1, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. Tale prescrizione deve considerarsi soddisfatta in presenza di una versione consolidata e aggiornata della scheda informativa dell’allegato 1, accompagnata da una descrizione dettagliata della modifica.
6.1.2. Estensione
La modifica deve essere designata come «estensione» se, oltre alla variazione delle informazioni registrate nella scheda informativa dell’allegato 1:
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a) |
sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; o |
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b) |
sono state modificate informazioni figuranti nel documento di notifica (esclusi gli allegati); o |
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c) |
viene chiesta l’omologazione aggiornata a una serie successiva di modifiche dopo la sua entrata in vigore. |
6.2. La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, deve essere notificata alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.3. L’indice delle schede informative e dei verbali di prova allegati al documento di notifica dell’allegato 1 deve inoltre essere modificato di conseguenza per recare la data dell’ultima revisione o estensione.
6.3. L’autorità di omologazione che rilascia l’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.
7. CONFORMITA DELLA PRODUZIONE
7.1. Le procedure per garantire la conformità della produzione devono essere conformi alle disposizioni generali definite nell’articolo 2 e nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e rispettare le seguenti prescrizioni:
7.2. un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato, rispettando cioè le prescrizioni di cui al punto 5;
7.3. l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili ad ogni unità di produzione. La frequenza normale di tali ispezioni deve essere di una ogni due anni.
8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA DELLA PRODUZIONE
8.1. L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo conformemente al presente regolamento può essere revocata se non sono rispettate le prescrizioni di cui al punto 7.
8.2. Se una parte contraente revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
9. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare dell’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, che a sua volta deve informare immediatamente le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
10. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITA DI OMOLOGAZIONE
Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione cui devono essere inviati le schede di notifica attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni.
(1) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.
(2) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6), allegato 3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.
Allegato 1
[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
Scheda informativa
a norma del regolamento sul montaggio degli pneumatici
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Marca (ragione sociale del costruttore):…
1.2. Tipo:…
1.2.1. Eventuali denominazioni commerciali:…
1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (1):…
1.3.1. Posizione della marcatura:…
1.4. Categoria del veicolo (2):…
1.5. Nome e indirizzo del costruttore:…
1.6. Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:…
1.7. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore:…
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
2.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:…
2.2. Numero di assi e di ruote:…
2.2.1. Numero e posizione degli assi con pneumatici gemellati: …
2.2.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: …
2.2.3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): …
3. MASSE E DIMENSIONI (3), (4)
3.1. Carreggiata/e e larghezza/e degli assi
3.1.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (5):…
3.1.2. Carreggiata di tutti gli altri assi5: …
3.1.3. Larghezza dell’asse posteriore più largo: …
3.1.4. Larghezza dell’asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna degli pneumatici, esclusa la sporgenza degli pneumatici al suolo): …
3.2. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (6), (7):…
3.3. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: …
3.4. Il veicolo è/non è (8) adatto al traino di carichi
3.5. Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) (9):…
4. SOSPENSIONI
4.1. Ruote e pneumatici
4.1.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (10)
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a) |
per gli pneumatici indicare:
|
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b) |
per le ruote indicare misura/e del cerchio e offset: … |
4.1.2. Assi
4.1.2.1. Asse 1:
4.1.2.2. Asse 2:
ecc.
4.1.3. Pressione/i degli pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo (kPa): …
4.1.4. Descrizione del/dei dispositivo/i di trazione sulla neve e della/e combinazione/i pneumatico/ruota sull’asse anteriore e/o posteriore adatti al tipo di veicolo, raccomandati dal costruttore: …
4.1.5. Breve descrizione dell’eventuale unità di scorta per uso temporaneo: …
4.1.6. Breve descrizione del sistema di controllo della pressione degli pneumatici (tyre pressure monitoring system - TPMS) (se il veicolo ne è dotato): …
5. CARROZZERIA
5.1. Parafanghi
5.1.1. Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda i parafanghi: …
6. VARIE
6.1. Dispositivi di limitazione della velocità
6.1.1. Costruttore/i: …
6.1.2. Tipo/i: …
6.1.3. Numero/i di omologazione, se disponibile/i: …
6.1.4. Velocità o intervalli di velocità ai quali può essere regolata la limitazione: …km/h
(1) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio ABC??123??).
(2) Secondo la definizione contenuta nella sezione 2 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.4.
(3) Se esiste una versione con cabina normale e una con cabina a cuccetta, devono essere indicate le masse e le dimensioni di entrambe.
(4) Norma ISO 612:1978 - Veicoli stradali - Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati - Termini e definizioni.
(5) Norma ISO 612:1978 - Termine n. 6.5.
(6) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati a un rimorchio o a un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di traino o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.
(7) Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.
(8) Cancellare quanto non pertinente.
(9) Per quanto riguarda i veicoli a motore, se il costruttore consente la modifica di determinate funzioni del dispositivo di controllo (ad esempio mediante software, hardware, aggiornamenti, selezioni, attivazioni, disattivazioni), prima o dopo la messa in servizio del veicolo, con conseguente aumento della velocità massima del veicolo, la velocità massima ottenibile modificando tali funzioni del dispositivo di controllo deve essere dichiarata. Per quanto riguarda i rimorchi, deve essere dichiarata la velocità massima consentita dal costruttore del veicolo.
(10) Per pneumatici recanti l’iscrizione ZR prima del codice di diametro del cerchio, destinati a essere montati su veicoli la cui velocità massima di progetto supera i 300 km/h, devono essere fornite informazioni equivalenti.
ALLEGATO 2
NOTIFICA
[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
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Emessa da: |
(nome dell’amministrazione) |
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… |
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… |
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Relativa a (2): |
rilascio dell’omologazione |
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estensione dell’omologazione |
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rifiuto dell’omologazione |
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revoca dell’omologazione |
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cessazione definitiva della produzione |
di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici
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Omologazione n. … |
Estensione n … |
Sezione I
1. Marca (ragione sociale del costruttore): …
2. Tipo: …
2.1. Eventuali denominazioni commerciali: …
3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (3): …
3.1. Posizione della marcatura: …
4. Categoria del veicolo (4): …
5. Nome e indirizzo del costruttore: …
6. Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …
7. Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …
SEZIONE II
1. Informazioni supplementari: cfr. addendum
2. Servizio tecnico incaricato di eseguire le prove: …
3. Data del verbale di prova: …
4. Numero del verbale di prova: …
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo: …
7. Data: …
8. Firma: …
9. Fascicolo di omologazione (se del caso): …
Addendum alla scheda di notifica n. …. concernente l’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici
1. Informazioni supplementari
1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda struttura, dimensioni, linee e materiali: …
1.2. Combinazione/i pneumatico/ruota (compresi misura dello pneumatico, dimensione del cerchio e offset della ruota): …
1.3. Simbolo della categoria di velocità minima compatibile con velocità massima di progetto del veicolo (di ogni variante) (per pneumatici recanti l’iscrizione ZR prima del codice di diametro del cerchio, destinati a essere montati su veicoli la cui velocità massima di progetto supera i 300 km/h, devono essere fornite informazioni equivalenti): …
1.4. Indice della capacità di carico minimo compatibile con la massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse (di ogni variante) (adeguato, ove applicabile, ai sensi del punto 5.2.2.2 del presente regolamento): …
1.5. Combinazioni pneumatico/ruota (compresi misura dello pneumatico, dimensione del cerchio e offset della ruota) da usare con i dispositivi di trazione sulla neve: …
2. Il veicolo appartenente alla categoria M1 è/non è (2) adatto al traino di carichi e il limite di carico degli pneumatici posteriori è superato del …%.
3. Il veicolo è/non è (2) omologato ai sensi del regolamento UNECE n. 64 per quanto riguarda l’unità di scorta per uso temporaneo di tipo 1/2/3/4/5 (2).
4. Il veicolo è/non è (2) omologato ai sensi del regolamento UNECE n. 64 per quanto riguarda il sistema di controllo della pressione degli pneumatici (tyre pressure monitoring system - TPMS).
4.1. Breve descrizione del sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS) (se il veicolo ne è dotato): …
(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. disposizioni sull’omologazione contenute nel regolamento).
(2) Cancellare quanto non pertinente.
(3) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non pertinenti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio ABC??123??).
(4) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punto 2.
ALLEGATO 3
ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
(cfr. punti da 4.4 a 4.4.2 del presente regolamento)
a = almeno 8 mm.
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione, per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici, è stato omologato in Belgio (E 6) a norma del regolamento UNECE n. 142. Le prime due cifre indicano che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni della versione originale del regolamento UNECE n. 142.
Rettifiche
|
21.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48/73 |
Rettifica della raccomandazione (UE) 2019/1660 della Commissione, del 25 settembre 2019, concernente l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 275 del 28 ottobre 2019 )
In tutto il testo, con le opportune modifiche grammaticali, salvo alla pagina 124, allegato, punto 1.3, settimo trattino, alla pagina 133, allegato, punto 7.3, quinto capoverso, prima frase e alla pagina 136, allegato, punto 9.1, primo capoverso, ultima frase,
anziché:
«contabilizzatore di calore»,
leggasi:
«ripartitore dei costi di riscaldamento».
Alla pagina 124, allegato, punto 1.3, settimo trattino,
anziché:
«requisiti più rigorosi relativi alla frequenza delle informazioni di fatturazione e consumo laddove siano stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto (due o quattro volte l’anno dal 25 ottobre 2020 e una volta al mese dal 1o gennaio 2022) (articolo 10 bis e allegato VII bis);»,
leggasi:
«requisiti più rigorosi relativi alla frequenza delle informazioni di fatturazione e consumo laddove siano stati installati dispositivi leggibili da remoto (due o quattro volte l’anno dal 25 ottobre 2020 e una volta al mese dal 1o gennaio 2022) (articolo 10 bis e allegato VII bis); ».
Alla pagina 127, allegato, punto 5, primo capoverso, prima frase; alla pagina 133, allegato, punto 7.3, sesto capoverso, prima e terza frase; alla pagina 136, allegato, punto 9.1, secondo capoverso,
anziché:
«contabilizzatori»,
leggasi:
«ripartitori dei costi di riscaldamento».
Alla pagina 130, allegato, punto 6.3, primo trattino, prima frase
anziché:
«tutti i dispositivi di un dato impianto di contabilizzazione divisionale del calore devono essere della stessa marca e dello stesso tipo per conformarsi alle norme europee (23).»,
leggasi:
«per le installazioni di ripartitori dei costi di riscaldamento tutti i dispositivi di un dato impianto di contabilizzazione divisionale devono essere della stessa marca e dello stesso tipo per conformarsi alle norme europee (23). ».
Alla pagina 132, allegato, punto 7.1, titolo,
anziché:
«consumatore finale»,
leggasi:
«cliente finale».
Alla pagina 133, allegato, punto 7.3, quinto capoverso, prima frase,
anziché:
«Al di là delle differenze tra contatori e contabilizzatori di calore, va sottolineato che l’obbligo di basare le informazioni di fatturazione e consumo sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatore di calore non implica che i costi di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti debbano essere ripartiti esclusivamente in base alla lettura dei singoli contatori o contabilizzatori di calore.»,
leggasi:
«Al di là delle differenze tra contatori e ripartitori dei costi di riscaldamento, va sottolineato che l’obbligo di basare le informazioni di fatturazione e consumo sul consumo effettivo o sulla lettura dei ripartitori dei costi di riscaldamento non implica che i costi di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti debbano essere ripartiti esclusivamente in base alla lettura dei singoli contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento. ».
Alla pagina 136, allegato, punto 9.1, primo capoverso, ultima frase,
anziché:
«Come già ricordato al punto 7.2, nell’ambito della contabilizzazione divisionale l’obbligo di basare le informazioni di fatturazione e consumo sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatore di calore non implica che i costi di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti debbano essere ripartiti esclusivamente in base alla lettura dei contatori o dei contabilizzatori di calore.»,
leggasi:
«Come già ricordato al punto 7.2, nell’ambito della contabilizzazione divisionale l’obbligo di basare le informazioni di fatturazione e consumo sul consumo effettivo o sulla lettura dei ripartitori dei costi di riscaldamento non implica che i costi di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti debbano essere ripartiti esclusivamente in base alla lettura dei contatori o dei ripartitori dei costi di riscaldamento.».