ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
63° anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/202 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2019
che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Iodine Teat Dip Products»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 agosto 2015 la società GEA Farm Technologies GmbH ha presentato, in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Iodine Teat Dip Products» («la famiglia di biocidi»), del tipo di prodotto 3, quale descritto nell’allegato V di detto regolamento. L’autorità competente del Regno Unito ha accettato di effettuare la valutazione della domanda in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-AL019223-55. |
(2) |
La famiglia di biocidi contiene, come principio attivo, lo iodio, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tenendo conto delle proprietà intrinseche del principio attivo e dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (2), quest’ultima valuterà la necessità di riesaminare l’approvazione dello iodio, compreso il polivinilpirrolidone iodio, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012. A seconda dell’esito del riesame la Commissione valuterà poi se le autorizzazioni dell’Unione per i prodotti contenenti tale principio attivo debbano essere riesaminate in conformità all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il 6 giugno 2018 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»). |
(4) |
Il 18 gennaio 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tale parere essa conclude che la famiglia di biocidi rientra nella definizione di «famiglia di biocidi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, la famiglia di biocidi soddisfa le condizioni previste all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento. |
(5) |
Il 20 maggio 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione, in conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. |
(6) |
La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società GEA Farm Technologies GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Iodine Teat Dip Products» con il numero di autorizzazione EU-0020125-0000 in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dall’19 novembre 2019 al 31 ottobre 2029.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).
(3) ECHA opinion of 14 December 2018 on the Union authorisation of«Iodine Teat Dip Products» (Parere dell’ECHA del 14 dicembre 2018 sull’autorizzazione dell’Unione per «Iodine Teat Dip Products») (ECHA/BPC/217/2017).
ALLEGATO
Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi
Iodine Teat dip products
Tipo di prodotto 3 - Igiene veterinaria (disinfettanti)
Numero di autorizzazione: EU-0020125-0000
Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0020125-0000
PARTE I
INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
1. Informazioni amministrative
1.1. Nome della famiglia
Nome |
Iodine Teat dip products |
1.2. Tipo/i di prodotto
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
1.3. Titolare dell’autorizzazione
Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione |
Nome |
GEA Farm Technologies GmbH |
Indirizzo |
Siemensstraße 25-27, 59199, Bönen, Germania |
|
Numero di autorizzazione |
EU-0020125-0000 |
|
Numero dell’approvazione del R4BP |
EU-0020125-0000 |
|
Data di rilascio dell’autorizzazione |
19 novembre 2019 |
|
Data di scadenza dell’autorizzazione |
31 ottobre 2029 |
1.4. Fabbricante/i dei biocidi
Nome del fabbricante |
GEA Farm Technologies |
Indirizzo del fabbricante |
Wylye Works, BA12 9HT Warminster Regno Unito |
Ubicazione dei siti produttivi |
Wylye Works, Watery Lane, BA12 9HT Warminster Regno Unito Gewerbestraße 5, 5325 Plainfeld Austria ul. Olowiana 10, 85-461 Bydgoszcz Polonia |
1.5. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i
Principio attivo |
Iodio |
Nome del fabbricante |
SQM Europe N.V. |
Indirizzo del fabbricante |
St Pietersvliet 7„ bus 8 2000 Antwerp Belgio |
Ubicazione dei siti produttivi |
Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes, 4290 Piso 4 Santiago Cile |
Principio attivo |
Iodio |
Nome del fabbricante |
Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC) |
Indirizzo del fabbricante |
Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299-4205 Chosei-Gun Giappone |
Ubicazione dei siti produttivi |
Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299-4205 Chosei-Gun Giappone |
Principio attivo |
Iodio |
Nome del fabbricante |
Norkem Ltd |
Indirizzo del fabbricante |
Norkem House, Bexton Lane„ WA16 9FB Knutsford Regno Unito |
Ubicazione dei siti produttivi |
OFICINA CALA CALA S/N, Unknown POZO ALMONTE Cile |
2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,16 |
2,47 |
C9-11 Alcohol Ethoxylate |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
0,0 |
2,35 |
2.2. Tipo/i di formulazione
Formulazione/i |
AL - Altri liquidi SL - Concentrato Solubile |
PARTE II
INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)
Meta SPC 1
1. Meta SPC 1 informazioni amministrative
1.1. Meta SPC 1 identificativo
Identificativo |
Meta SPC 1 - Concentrati – Concentrati professionali con rapporti di diluizione 1:3, 1:4 e 1:7 |
1.2. Suffisso del numero di autorizzazione
Numero |
1-1 |
1.3. Tipo/i di prodotto
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
2. Meta SPC 1 composizione
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
1,58 |
2,47 |
C9-11 Alcohol Ethoxylate |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
1,51 |
2,35 |
2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1
Formulazione/i |
SL - Concentrato Solubile |
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 1
Indicazioni di pericolo |
Provoca grave irritazione oculare. Può provocare danni agli organi ghiandola tiroidea in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere corrosivo per i metalli. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
Consigli di prudenza |
Non respirare la polvere i vapori. Lavare le mani accuratamente dopo l’uso. Indossare guanti. Indossare indumenti protettivi. Indossare occhiali protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico. In caso di malessere, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto in in conformità con le normative locali. Smaltire il recipiente in in conformità con le normative locali. |
4. Uso(i) autorizzato(i) del meta SPC 1
4.1. Descrizione dell’uso
Tabella 1.
Uso # 1 – Concentrati – Concentrati professionali con rapporto di diluizione 1:3, 1:4 e 1:7, per post mungitura - Immersione
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. Le tazze dovrebbero essere riempite con una soluzione fresca prima di iniziare una nuova sessione di mungitura |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto diluito da applicare per applicazione;
Prodotto da diluire secondo la proporzione indicata sull’etichetta. O; 25 % (1 parte di prodotto in 3 parti di acqua) 20 % (1 parte di prodotto in 4 parti di acqua) 12,5 % (1 parte di prodotto in 7 parti di acqua) Concentrazione in uso di prodotti tra 0,29 e 0,52 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.1.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici e occhiali protettivi quando si maneggia il concentrato
(il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione prima e dopo la mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione un altro prodotto non contenente iodio.
4.1.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.1.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.1.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.2. Descrizione dell’uso
Tabella 2.
Uso # 2 – Concentrati – Concentrati professionali con un rapporto di diluizione di 1:3, 1:4 and 1:7, per post mungitura – Applicazione a spruzzo
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Bacteria Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto:trattamento a spruzzo Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori dei capezzoli con il prodotto diluito. Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usa il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto diluito da applicare per applicazione;
Prodotto da diluire secondo la proporzione indicata sull’etichetta. O; 25 % (1 parte di prodotto in 3 parti di acqua) 20 % (1 parte di prodotto in 4 parti di acqua) 12,5 % (1 parte di prodotto in 7 parti di acqua) Concentrazione in uso di prodotti tra 0,29 e 0,52 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Tamburo, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.2.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Spruzzare almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici e occhiali protettivi quando si maneggia il concentrato
(il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).
Indossare guanti e stivali protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).
Indossare una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN 13034).
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio.
4.2.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.2.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.2.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.3. Descrizione dell’uso
Tabella 3.
Uso # 3 – Concentrati - Concentrati professionali con rapporto di diluizione 1:3, 1:4 and 1:7, per post mungitura - Schiuma
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca. La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto diluito da applicare per applicazione;
Prodotto da diluire secondo la tariffa indicata sull’etichetta. O; 25 % (1 parte di prodotto in 3 parti di acqua) 20 % (1 parte di prodotto in 4 parti di acqua) 12,5 % (1 parte di prodotto in 7 parti di acqua) Concentrazione in uso di prodotti tra 0,29 e 0,52 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.3.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici e occhiali protettivi quando si maneggia il concentrato
(il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione prima e dopo la mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione un altro prodotto non contenente iodio.
4.3.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.3.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.3.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
5. Istruzioni generali d’uso (1) del meta SPC 1
5.1. Istruzioni d’uso
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.
Il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C prima dell’uso.
Diluire il prodotto prima dell’applicazione in base alle proporzioni specificate sull’etichetta del prodotto
Diluizione formale del concentrato; Aggiungere le parti di concentrato e acqua secondo il il rapporto specificato sull’etichetta del prodotto, in un contenitore di dimensioni adeguate per raggiungere il tasso di diluizione richiesto.
Mescolare con una soluzione uniforme. Prima di attaccare il gruppo di mungitura, tutti i residui sul capezzolo devono essere rimossi con un asciugamano monouso o un panno riutilizzabile. Per ogni mucca dovrebbe essere usato un panno diverso.
Per un uso efficace contro batteri e lieviti, il prodotto deve essere lasciato a contatto con la pelle per almeno 60 secondi.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
Il prodotto può essere utilizzato durante l’intero periodo di lattazione.
5.2. Misure di mitigazione del rischio
Consultare le misure specifiche di riduzione dei rischi in caso di utilizzo.
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
In seguito ad inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta in caso di inalazione accidentale di fumi da surriscaldamento o combustione.
In caso di malessere, consultare un medico. In seguito a contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone per precauzione. Consultare un medico se l’irritazione cutanea persiste.
In seguito a contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Richiedere un trattamento medico da un oculista. Dopo l’ingestione: sciacquare la bocca e dare molta acqua da bere. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente.
Consultare un medico Le fuoriuscite di grandi dimensioni devono essere contenute utilizzando un kit per il versamento di sostanze chimiche, assorbite con materiale assorbente come il kieselguhr e smaltite come rifiuto pericoloso.
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura municipale o smaltito nel deposito di letame in base alle disposizioni locali. Evitare il rilascio in un impianto individuale di trattamento delle acque reflue di una singola azienda agricola.
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
Proteggere dal gelo
Non conservare a temperature superiori a 30 °C
Periodo di validità 12 mesi
6. Altre informazioni
7. Informazioni di terzo livello: singoli prodotti nel meta SPC 1
7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
Ioklene Concentrate. Coars Dual |
||||
Numero di autorizzazione |
EU-0020125-0001 1-1 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
1,58 |
C9-11 Alcohol Ethoxylate |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
1,51 |
7.2. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
Clinidip L Concentrate, Maxadine C, Diamond 3:1 Concentrate, Kristal 321, IO Spray 3:1 Concentrate, Coars Shield |
||||
Numero di autorizzazione |
EU-0020125-0002 1-1 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
2,06 |
C9-11 Alcohol Ethoxylate |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
1,96 |
7.3. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
Clinidip Superconcentrate, Dunglinson Super IO 421 Concentrate, Ceanodine 4:1, Iodosan |
||||
Numero di autorizzazione |
EU-0020125-0003 1-1 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
2,47 |
C9-11 Alcohol Ethoxylate |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
2,35 |
7.4. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
Priodine, Diamond Predip |
||||
Numero di autorizzazione |
EU-0020125-0004 1-1 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
2,32 |
C9-11 Alcohol Ethoxylate |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
2,21 |
Meta SPC 2
1. Meta SPC 2 informazioni amministrative
1.1. Meta SPC 2 identificativo
Identificativo |
Meta SPC 2 – Prodotti RTU - RTU Professionali - Liquido per applicazione pre e post mungitura |
1.2. Suffisso del numero di autorizzazione
Numero |
1-2 |
1.3. Tipo/i di prodotto
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
2. Meta SPC 2 composizione
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,16 |
0,5 |
C9-11 Alcohol Ethoxylatey |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
0,0 |
0,56 |
2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2
Formulazione/i |
AL - Altri liquidi |
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 2
Indicazioni di pericolo |
Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
Consigli di prudenza |
Non disperdere nell’ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto in in conformità con le normative locali. Smaltire il recipiente in in conformità con le normative locali. |
4. Uso(i) autorizzato(i) del meta SPC 2
4.1. Descrizione dell’uso
Tabella 4.
Uso # 1 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura - Immersione
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.1.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
[[...]]
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.
4.1.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.1.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.1.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.2. Descrizione dell’uso
Tabella 5.
Uso # 2 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura – Applicazione a spruzzo
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti [[...]] |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto:trattamento a spruzzo Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori di capezzoli con il prodotto diluito. Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
- Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificatiUN. |
4.2.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.
4.2.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.2.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.2.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.3. Descrizione dell’uso
Tabella 6.
Uso # 3 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura - Schiuma
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti [[...]] |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca. La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.3.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.
4.3.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.3.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.3.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.4. Descrizione dell’uso
Tabella 7.
Uso # 4 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Immersione
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Bacteria Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,50 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.4.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio.
4.4.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.4.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.4.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.5. Descrizione dell’uso
Tabella 8.
Uso # 5 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Applicazione a spruzzo
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
|
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto:trattamento a spruzzo Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori dei capezzoli con il prodotto diluito. Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,50 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.5.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Spruzzare almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti e stivali protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)
Indossare una tuta di protezione (almeno tipo 6, EN 13034)
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio
4.5.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.5.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.5.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.6. Descrizione dell’uso
Tabella 9.
Uso # 6 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Schiuma
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca. La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,50 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.6.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.6.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio
4.6.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.6.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.6.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.7. Descrizione dell’uso
Tabella 10.
Uso # 7 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura - Immersione
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.7.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Post mungitura:
Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.7.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto immergendolo (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).
Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.
4.7.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.7.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.7.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.8. Descrizione dell’uso
Tabella 11.
Uso # 8 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura – Applicazione a spruzzo
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto:trattamento a spruzzo Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori di capezzoli con il prodotto diluito. Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.8.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Post mungitura:
Spruzzare almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.8.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti e stivali protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)
Indossare una tuta di protezione (almeno tipo 6, EN 13034)
Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.
4.8.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.8.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.8.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.9. Descrizione dell’uso
Tabella 12.
Uso # 9 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura– Schiuma
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca. La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.9.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Post mungitura:
Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.9.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto con il metodo di applicazione della schiuma (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).
Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.
4.9.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.9.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.9.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
5. Istruzioni generali d’uso (2) del meta SPC 2
5.1. Istruzioni d’uso
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.
Il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C prima dell’uso.
Il prodotto può essere utilizzato durante l’intero periodo di lattazione.
Prima di attaccare il gruppo di mungitura, tutti i residui sui capezzoli devono essere rimossi con un asciugamano monouso o un panno riutilizzabile.
Per ogni mucca dovrebbe essere usato un panno diverso. Per un uso efficace contro batteri e lieviti, il prodotto deve essere lasciato a contatto con la pelle per almeno 60 secondi.
5.2. Misure di mitigazione del rischio
Consultare le misure specifiche di riduzione dei rischi in caso di utilizzo.
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
In seguito ad inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta in caso di inalazione accidentale di fumi da surriscaldamento o combustione.
In caso di malessere, consultare un medico. In seguito a contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone per precauzione.
Consultare un medico se l’irritazione cutanea persiste.
In seguito a contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Richiedere un trattamento medico da un oculista. Dopo l’ingestione: sciacquare la bocca e dare molta acqua da bere. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente.
Consultare un medico Le fuoriuscite di grandi dimensioni di prodotto devono essere contenute utilizzando un kit per il versamento di sostanze chimiche, assorbite con materiale assorbente come il kieselguhr e smaltitedevono e come rifiuto pericoloso.
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura municipale o smaltito nel deposito di letame in base alle disposizioni locali. Evitare il rilascio in un impianto individuale di trattamento delle acque reflue di una singola azienda agricola.
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
Proteggere dal gelo
Non conservare a temperature superiori a 30 °C
Periodo di validità 12 mesi
6. Altre informazioni
7. Informazioni di terzo livello: singoli prodotti nel meta SPC 2
7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/Post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre |
||||
Numero di autorizzazione |
EU-0020125-0005 1-2 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,3 |
C9-11 Alcohol Ethoxylate |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
0,305 |
7.2. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
LuxSpray 50, Silkidip, Ceanodine, IoSpray 10, Maxadine RTU, Diamond Superdip, Kristal Iocare Post, KiwiDip, Superdip Excel, Ioguard RTU, Shepherd’s IoSpray 50 |
||||
Numero di autorizzazione |
EU-0020125-0006 1-2 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,5 |
C9-11 Alcohol Ethoxylate |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
0,56 |
7.3. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
LuxDip 50B, Postguard |
||||
Numero di autorizzazione |
EU-0020125-0007 1-2 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,5 |
7.4. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
LuxDip 25, Kote It, Corston Barracide Post Film Forming Dip, Pro-Tect, Kristal Iocare Film, Coars Iodinegel, Coars Iodogel, LuxDip 20B |
||||
Numero di autorizzazione |
EU-0020125-0008 1-2 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,25 |
C9-11 Alcohol Ethoxylate |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
0,5 |
Meta SPC 3
1. Meta SPC 3 informazioni amministrative
1.1. Meta SPC 3 identificativo
Identificativo |
Meta SPC 3 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura (LuxSpray 15) |
1.2. Suffisso del numero di autorizzazione
Numero |
1-3 |
1.3. Tipo/i di prodotto
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
2. Meta SPC 3 composizione
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 3
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,16 |
0,16 |
C9-11 Alcohol Ethoxylate |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
0,166 |
0,166 |
2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 3
Formulazione/i |
AL - Altri liquidi |
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 3
Indicazioni di pericolo |
Può essere corrosivo per i metalli. |
Consigli di prudenza |
Non disperdere nell’ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto in in conformità con le normative locali. Smaltire il recipiente in in conformità con le normative locali. |
4. Uso(i) autorizzato(i) del meta SPC 3
4.1. Descrizione dell’uso
Tabella 13.
Uso # 1 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura - Immersione
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.1.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.
4.1.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.1.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.1.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.2. Descrizione dell’uso
Tabella 14.
Uso # 2 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura – Applicazione a spruzzo
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto:trattamento a spruzzo Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori dei capezzoli con il prodotto diluito. Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.2.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.
4.2.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.2.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.2.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.3. Descrizione dell’uso
Tabella 15.
Uso # 3 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura – Schiuma
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
|
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca. La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.3.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.
4.3.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.3.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.3.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.4. Descrizione dell’uso
Tabella 16.
Uso # 4 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Immersione
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura. La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fustii, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.4.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio
4.4.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.4.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.4.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.5. Descrizione dell’uso
Tabella 17.
Uso # 5 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Applicazione a spruzzo
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti [[...]] |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto:trattamento a spruzzo Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori dei capezzoli con il prodotto diluito. Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.5.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Spruzzare almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti e stivali protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)
Indossare una tuta di protezione (almeno tipo 6, EN 13034)
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio
4.5.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.5.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.5.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.6. Descrizione dell’uso
Tabella 18.
Uso # 6 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Schiuma
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca. La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.6.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.6.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio
4.6.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.6.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.6.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.7. Descrizione dell’uso
Tabella 19.
Uso # 7 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura - Immersione
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.7.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Post mungitura:
Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.7.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto per immersione (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).
Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.
4.7.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.7.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.7.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.8. Descrizione dell’uso
Tabella 20.
Uso # 8 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura – Applicazione a spruzzo
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto:trattamento a spruzzo Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori dei capezzoli con il prodotto diluito Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.8.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Post mungitura:
Spruzzare almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.8.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti e stivali protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)
Indossare una tuta di protezione (almeno tipo 6, EN 13034)
Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.
4.8.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.8.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.8.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.9. Descrizione dell’uso
Tabella 21.
Uso # 9 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura - Schiuma
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
||||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
||||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Batteri Lieviti |
||||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno |
||||||
Metodi di applicazione |
Sistema aperto: trattamento per immersione Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca. La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. |
||||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;
Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio. 2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno 2 applicazioni post mungitura per animale al giorno |
||||||
Categoria/e di utilizzatori |
Utilizzatore professionale addestrato Utilizzatore professionale |
||||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Fusto, plastica: HDPE, 10 l Fusto, plastica: HDPE, 20 l Fusto, plastica: HDPE, 25 l Fusto, plastica: HDPE, 200 l IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l Fusto, plastica: HDPE, 5 l Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale. Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN. |
4.9.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Post mungitura:
Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.
Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).
4.9.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto
mediante il metodo di applicazione della schiuma (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).
Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.
4.9.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.9.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
4.9.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le istruzioni generali per l’uso.
5. Istruzioni generali d’uso (3) del meta SPC 3
5.1. Istruzioni d’uso
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.
Il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C prima dell’uso.
Il prodotto può essere utilizzato durante l’intero periodo di lattazione.
Prima di attaccare il gruppo di mungitura, tutti i residui sul capezzolo devono essere rimossi con un asciugamano monouso o un panno riutilizzabile.
Per ogni mucca dovrebbe essere usato un panno diverso. Per un uso efficace contro batteri e lieviti, il prodotto deve essere lasciato a contatto con la pelle per almeno 60 secondi.
5.2. Misure di mitigazione del rischio
Consultare le misure specifiche di riduzione dei rischi in caso di utilizzo.
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
In seguito ad inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta in caso di inalazione accidentale di fumi da surriscaldamento o combustione.
In caso di malessere, consultare un medico. In seguito a contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone per precauzione.
Consultare un medico se l’irritazione cutanea persiste. In seguito a contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Richiedere un trattamento medico da un oculista.
Dopo l’ingestione: sciacquare la bocca e dare molta acqua da bere. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente.
Consultare un medico Le fuoriuscite di grandi dimensioni di prodotto devono essere contenute utilizzando un kit per il versamento di sostanze chimiche, assorbite con materiale assorbente come il kieselguhr e smaltite come rifiuto pericoloso.
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura municipale o smaltito nel deposito di letame in base alle disposizioni locali. Evitare il rilascio in un impianto individuale di trattamento delle acque reflue di una singola azienda agricola.
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
Proteggere dal gelo
Non conservare a temperature superiori a 30 °C
Periodo di validità 12 mesi
6. Altre informazioni
7. Informazioni di terzo livello: singoli prodotti nel meta SPC 3
7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
LuxSpray 15 - Priodine RTU/Kristal Iocare Pre/Super Pre |
||||
Numero di autorizzazione |
EU-0020125-0009 1-3 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Iodio |
|
Principio attivo |
7553-56-2 |
231-442-4 |
0,16 |
C9-11 Alcohol Ethoxylate |
C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060. |
Sostanza non attiva |
68439-46-3 |
614-482-0 |
0,166 |
(1) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.
(2) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.
(3) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 3.
17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/41 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/203 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 19, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’efficace funzionamento del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), è necessario che gli utenti del S.E.T. forniscano dati corretti e siano responsabili dello stato dell’apparecchiatura di bordo, se utilizzata. |
(2) |
Per aumentare l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e garantire la compatibilità con le prescrizioni generali derivanti dalla legislazione dell’UE, ad esempio per quanto riguarda la protezione dei dati, è necessario che i fornitori del S.E.T. e gli esattori di pedaggi rispettino un insieme minimo di prescrizioni procedurali, tecniche e operative. |
(3) |
Dovrebbero essere stabilite prescrizioni generali in materia di infrastrutture per fare in modo che i componenti di interoperabilità garantiscano dati accurati, l’esatta identificazione dei fornitori del S.E.T., una corretta installazione dell’apparecchiatura di bordo, se utilizzata, e la fornitura ai conducenti di informazioni esatte sugli obblighi in materia di pedaggi stradali. |
(4) |
È necessario definire criteri standard per la nomina degli organismi responsabili dei compiti di valutazione della conformità delle specifiche e dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità, in modo da garantire un livello minimo di competenze e assicurare che i produttori possano fare affidamento sulla parità di trattamento in tutti gli Stati membri. |
(5) |
Al fine di garantire un’applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2019/520, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di cui all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento delegato stabilisce prescrizioni per:
1) |
la classificazione dei veicoli, |
2) |
gli obblighi degli utenti del S.E.T., descritti in dettaglio, |
3) |
i componenti di interoperabilità, |
4) |
i criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati. |
Articolo 2
Classificazione dei veicoli
1. I parametri utilizzati per classificare i veicoli allo scopo di determinare i pedaggi sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I del presente regolamento delegato.
2. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/520, qualora un esattore di pedaggi intenda introdurre nuovi parametri di classificazione dei veicoli, lo Stato membro in cui è registrato deve informarne la Commissione, gli altri Stati membri e i fornitori del S.E.T. operativi nello stesso settore S.E.T. sei mesi prima dell’introduzione di tali nuovi parametri di classificazione.
Articolo 3
Obblighi degli utenti del S.E.T.
1. Gli utenti del S.E.T. garantiscono la correttezza di tutti i dati relativi agli utenti e ai veicoli trasmessi ai fornitori del S.E.T. e della dichiarazione dei parametri variabili.
2. Gli utenti del S.E.T. adottano tutte le misure possibili per garantire che l’apparecchiatura di bordo sia operativa mentre il veicolo è in circolazione all’interno di un settore del S.E.T. che la richiede.
3. Gli utenti del S.E.T. usano l’apparecchiatura di bordo secondo le istruzioni fornite dal fornitore del S.E.T., in particolare per quanto concerne la dichiarazione dei parametri variabili di classificazione dei veicoli.
Articolo 4
Prescrizioni per i componenti di interoperabilità
I componenti di interoperabilità e l’infrastruttura stradale sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato II del presente regolamento delegato.
Articolo 5
Criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati
Gli organismi notificati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520 devono rispettare i criteri minimi stabiliti nell’allegato III del presente regolamento delegato.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento delegato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 2021.
Il presente regolamento delegato è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
1. Disposizioni generali
1.1. |
Gli esattori di pedaggi sono tenuti a pubblicare la corrispondenza tra l’insieme dei parametri di classificazione dei veicoli utilizzati e le loro classi tariffarie dei veicoli per ciascun regime tariffario applicato in un settore S.E.T soggetto alla loro responsabilità almeno tre mesi prima che lo stesso regime tariffario entri in uso. Questo obbligo non si applica alle modifiche apportate dagli esattori di pedaggi a specifiche tariffe di un dato regime tariffario. |
1.2. |
Gli esattori di pedaggi sono tenuti a pubblicare la corrispondenza tra le loro classi tariffarie dei veicoli e la loro struttura delle tariffe per ciascun regime tariffario applicato in un settore S.E.T soggetto alla loro responsabilità. Sono altresì tenuti ad aggiornare immediatamente la pubblicazione ogni volta che tale corrispondenza subisce modifiche. |
2. Parametri di classificazione dei veicoli
2.1. |
Gli esattori di pedaggi possono utilizzare parametri di classificazione dei veicoli conformi ad almeno una delle seguenti disposizioni:
Se utilizzata, l’apparecchiatura di bordo deve solamente supportare l’archiviazione e la trasmissione di eventuali parametri di classificazione dei veicoli che possono essere recuperati da tale apparecchiatura tramite comunicazioni dedicate a corto raggio a 5,8 GHz secondo la definizione delle norme EN 15509:2014 (3) ed ETSI ES 200674-1 V2.4.1 (4); inoltre, per i sistemi basati sul GNSS, i parametri relativi ai veicoli possono essere recuperati dall’apparecchiatura di bordo tramite CEN-DSRC quale definito dalla norma EN ISO 12813:2019 (5). |
2.2. |
Quando un veicolo circola in un settore sottoposto a pedaggio, la sua apparecchiatura di bordo deve essere in grado di comunicare le informazioni sullo stato dell’apparecchiatura stessa e, se del caso, i propri parametri di classificazione del veicolo all’apparecchiatura di controllo dei rapporti di pedaggio dell’esattore di pedaggi, come definito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione (6). |
3. Nuovi regimi tariffari
3.1. |
Se un regime tariffario di nuova introduzione è basato su parametri di classificazione dei veicoli già in uso in almeno un settore del S.E.T., i fornitori del S.E.T. devono attuare il nuovo regime tariffario a partire dalla sua data di entrata in vigore. |
3.2. |
Se un nuovo regime tariffario introduce uno o più parametri nuovi di classificazione dei veicoli, deve essere seguita la procedura di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato. |
(1) Direttiva 2003/127/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 10, del 16.1.2004, pag. 29).
(2) Riscossione elettronica dei pagamenti — Definizione dell’interfaccia applicativa per comunicazioni dedicate a corto raggio.
(3) Riscossione elettronica dei pagamenti — Profilo applicativo per l’interoperabilità dei DSRC.
(4) Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); Telematica per il traffico e il trasporto su strada (RTTT); Comunicazioni dedicate a corto raggio (DSRC); parte 1: caratteristiche tecniche e metodi di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda di 5,8 GHz riservata alle applicazioni radio per uso industriale, scientifico e medico (ISM).
(5) Riscossione elettronica dei pagamenti — Comunicazioni per la verifica di conformità di sistemi autonomi.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 49).
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ
1. Prescrizioni generali
1.1. Affidabilità e disponibilità
1.1.1. |
La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili utilizzati nel S.E.T. devono essere organizzate, effettuate e quantificate in modo che possano continuare a funzionare nelle condizioni previste. |
1.1.2. |
Il S.E.T. dovrebbe essere progettato in modo da consentire al sistema di continuare a funzionare in caso di cattivo o mancato funzionamento dei componenti, eventualmente in una modalità degradata, con il minor disagio possibile per gli utenti del S.E.T. |
1.2. Compatibilità tecnica
Quando le apparecchiature dei fornitori del S.E.T. e degli esattori di pedaggi si interfacciano, le loro caratteristiche tecniche devono essere compatibili e in linea con le disposizioni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204.
1.3. Sicurezza/privacy e protezione dei dati personali
1.3.1. |
Il S.E.T. deve fornire funzioni di sicurezza relative alla protezione dei dati memorizzati, gestiti e trasmessi tra le parti interessate nel contesto del S.E.T. Tali funzioni di sicurezza devono integrare nel trattamento le necessarie misure di salvaguardia al fine di proteggere i diritti e gli interessi delle parti interessate al S.E.T., in particolare proteggerle da rischi o danni causati da mancanza di disponibilità, riservatezza, integrità, autenticazione, non disconoscibilità e protezione dell’accesso non autorizzato a dati degli utenti in un contesto europeo multiutente, in conformità alla legislazione pertinente in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. |
1.3.2. |
Il S.E.T. deve essere conforme alla legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati. In particolare deve essere garantita la conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 2002/58/CE. |
2. Prescrizioni specifiche
2.1. Prescrizioni relative all’infrastruttura
2.1.1. |
L’infrastruttura del S.E.T. deve essere tale da permettere che l’accuratezza dei dati del rapporto di pedaggio risponda alle prescrizioni del regime di pedaggio, al fine di garantire un trattamento equo e giusto tra gli utenti del S.E.T. per quanto riguarda pedaggi e oneri. |
2.1.2. |
L’apparecchiatura di bordo deve consentire agli esattori di pedaggi di identificare il fornitore del S.E.T. responsabile. L’apparecchiatura di bordo deve monitorare regolarmente tale informazione, disattivarsi in caso di rilevamento di un’irregolarità e, se possibile, informare il fornitore del S.E.T. dell’anomalia. |
2.1.3. |
Ove applicabile, l’apparecchiatura del S.E.T. deve essere progettata in modo che i suoi componenti di interoperabilità utilizzino standard emessi da organizzazioni europee di normazione. |
2.1.4. |
L’apparecchiatura di bordo deve essere integrata in modo sicuro. Il suo montaggio deve essere conforme alle prescrizioni relative al campo di visibilità anteriore dei veicoli. (1) |
2.1.5. |
Gli esattori di pedaggi devono informare i conducenti, attraverso segnalazioni o altri mezzi a discrezione degli Stati membri, in merito all’obbligo di pagare un pedaggio o un onere per poter guidare un veicolo in un settore del S.E.T. e in merito alle strade che rientrano in un settore del S.E.T. |
2.2. Prescrizioni relative al funzionamento e alla gestione
2.2.1. |
Gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. devono stabilire piani di emergenza per evitare importanti perturbazioni del flusso di traffico in caso di indisponibilità del S.E.T. |
2.2.2. |
Per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni dell’apparecchiatura di bordo che utilizza tecnologie di posizionamento satellitare prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/520, possono essere applicate le specifiche relative alla prova di conformità di eCall dei sistemi Galileo/EGNOS (2). |
(1) Direttiva 90/630/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (GU L 341 del 6.12.1990, pag. 20).
(2) Implementation guidelines for On-Board Unit manufacturers, test solution vendors and technical centres (Orientamenti di attuazione per i fabbricanti di unità di bordo, venditori di soluzioni di prova e centri tecnici), dell’Agenzia del GNSS europeo e del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea (dicembre 2017, versione 1.0).
ALLEGATO III
CRITERI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI ORGANISMI NOTIFICATI
1.
Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità, autorizzato a svolgere o supervisionare la procedura di valutazione della conformità in merito alle specifiche e all’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità, deve essere conforme ai punti da 2 a 11 del presente allegato.L’organismo deve essere accreditato in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 (1) per la norma europea armonizzata relativa alla valutazione della conformità alle prescrizioni degli organismi notificati che certificano prodotti, processi e servizi.
2.
L’organismo deve essere istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.
3.
L’organismo deve essere un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto che valuta.Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di prodotti che esso valuta può essere ritenuto un organismo di questo tipo se sono dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4.
L’organismo, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dei compiti di valutazione della conformità non possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla loro valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di tali soggetti. Non deve per questo essere precluso l’uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o il loro uso per scopi privati.L’organismo, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dei compiti di valutazione della conformità non devono essere direttamente coinvolti nella progettazione, nella fabbricazione o costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’uso o nella manutenzione di tali prodotti né rappresentare le parti coinvolte in tali attività. Essi non devono intraprendere alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò deve valere in particolare per i servizi di consulenza.
Gli organismi di valutazione della conformità devono accertarsi che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.
5.
Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale devono svolgere le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel settore specifico. Essi devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare per quanto riguarda persone o gruppi di persone interessate ai risultati di tali attività.
6.
L’organismo deve essere in grado di svolgere tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli a norma della direttiva (UE) 2019/520 e ai pertinenti atti di esecuzione e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità deve disporre:
a) |
del necessario personale avente conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e pertinente per eseguire i compiti di valutazione della conformità; |
b) |
delle necessarie descrizioni delle procedure che disciplinano il modo in cui viene effettuata la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Esso deve predisporre politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività; e |
c) |
delle necessarie procedure per svolgere le attività, che tengano conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. |
L’organismo deve essere in grado di svolgere compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e deve avere accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.
7.
Il personale responsabile dei compiti di valutazione della conformità deve disporre di quanto segue:
a) |
un’adeguata formazione tecnica e professionale che includa tutte le attività di valutazione della conformità per le quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato; |
b) |
una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e una sufficiente autorità per eseguire tali valutazioni; |
c) |
una sufficiente conoscenza e comprensione delle prescrizioni fondamentali, delle norme applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’UE, nonché dei suoi regolamenti di esecuzione; e |
d) |
la capacità di redigere certificati, documenti e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. |
8.
Deve essere garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.Gli stipendi degli alti dirigenti e del personale che effettua la valutazione non possono dipendere dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9.
Gli organismi di valutazione della conformità sono tenuti a sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10.
L’organismo di valutazione della conformità deve rispettare il segreto professionale per tutte le informazioni ottenute nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti a norma della direttiva (UE) 2019/520 e dei pertinenti atti di esecuzione o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno. Ciò non si applica tuttavia alle autorità competenti dello Stato membro nel quale si svolgono le sue attività. I diritti di proprietà devono essere protetti.
11.
Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito secondo la normativa dell’UE in materia, o devono garantire che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e devono applicare come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
(1) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/204 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11, l’articolo 6, paragrafo 9, l’articolo 14, paragrafo 3 e l’articolo 15, paragrafi 6 e 7,
previa consultazione del comitato per il telepedaggio,
considerando quanto segue:
(1) |
Allo scopo di completare il quadro legislativo volto a garantire l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale, è necessario stabilire requisiti specifici per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), il contenuto della dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., le interfacce elettroniche e le prescrizioni per i componenti di interoperabilità. |
(2) |
Per evitare problemi di funzionamento del S.E.T., è opportuno richiedere ai fornitori del sistema stesso di monitorare il servizio da essi erogato e di collaborare con l’esattore di pedaggi nell’ambito dell’esecuzione delle prove del sistema di pedaggio. |
(3) |
I fornitori del S.E.T. dovrebbero fornire dati specifici all’esattore affinché possa essere effettuata la verifica del calcolo del pedaggio applicato. |
(4) |
Per garantire il funzionamento regolare del S.E.T., è opportuno che i fornitori offrano assistenza tecnica per l’identificazione dell’apparecchiatura di bordo. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento, qualora comportino il trattamento di dati personali, dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e, ove applicabile, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Non dovrebbe essere a tal fine richiesto ai fornitori del S.E.T. di fornire agli esattori di pedaggi dati dei clienti in misura superiore a quanto necessario per garantire il corretto funzionamento del S.E.T. |
(6) |
Al fine di fornire informazioni appropriate agli utenti, la fatturazione deve riflettere in modo trasparente le diverse componenti del prezzo del servizio e del pedaggio. |
(7) |
Il contenuto minimo di una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. dovrebbe essere specificato al fine di garantire ai fornitori del S.E.T. sufficiente chiarezza riguardo alle condizioni per l’erogazione del S.E.T. nel corrispondente settore sottoposto a pedaggio. |
(8) |
Il funzionamento senza interruzione del S.E.T. richiede un livello minimo di armonizzazione delle interfacce elettroniche, e del funzionamento delle interfacce tra le parti, in particolare tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. |
(9) |
È opportuno stabilire requisiti specifici riguardanti l’infrastruttura per consentire una comunicazione e un funzionamento corretti delle apparecchiature delle parti coinvolte e per garantire un funzionamento regolare e sicuro dell’interoperabilità e dell’applicazione del S.E.T. |
(10) |
Per rendere più efficace il processo di accreditamento dei fornitori del S.E.T. è necessaria un’armonizzazione della procedura di valutazione della conformità alle specifiche e dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità in tutti i diversi settori del S.E.T. È pertanto necessario stabilire tale procedura, compresi il contenuto e il formato delle dichiarazioni CE. |
(11) |
Allo scopo di garantire la coerenza del quadro giuridico e il corretto funzionamento del S.E.T., è opportuno abrogare la decisione 2009/750/CE della Commissione (4) a decorrere dalla data in cui la direttiva (UE) 2019/520 deve essere recepita in tutti gli Stati membri, vale a dire la data in cui inizieranno ad applicarsi il presente regolamento e gli atti delegati di cui alla suddetta direttiva. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il telepedaggio di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi specifici per i fornitori del S.E.T., le informazioni sul contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., le specifiche per le interfacce elettroniche tra i componenti di interoperabilità, le prescrizioni per tali componenti e la procedura che deve essere applicata dagli Stati membri per valutare la conformità alle specifiche e l’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità.
Articolo 2
Obblighi specifici dei fornitori del S.E.T.
1. I fornitori del S.E.T. istituiscono, ai fini del monitoraggio dell’efficienza dei loro servizi, processi operativi soggetti ad audit che prevedono misure adeguate qualora vengano rilevati problemi legati alle prestazioni o violazioni dell’integrità.
2. Nei sistemi basati sul sistema globale di navigazione via satellite, i fornitori del S.E.T. monitorano la disponibilità dei dati di localizzazione via satellite relativi a navigazione e posizionamento. I suddetti fornitori informano gli esattori di pedaggi di qualsiasi loro difficoltà nella determinazione dei dati del rapporto di pedaggio correlata alla ricezione dei segnali satellitari.
3. Un esattore di pedaggi può chiedere la collaborazione di un fornitore del S.E.T. per eseguire senza preavviso prove circostanziate del sistema di pedaggio che coinvolgano veicoli che circolano o hanno circolato di recente nel settore o nei settori del S.E.T. di competenza dell’esattore di pedaggi. Il numero di veicoli sottoposti a tali prove in un anno per un determinato fornitore del S.E.T. è proporzionato al traffico medio annuale o alle previsioni di traffico del fornitore del S.E.T. nel settore o nei settori del S.E.T. di competenza dell’esattore di pedaggi.
4. Se non altrimenti concordato, il fornitore del S.E.T. fornisce all’esattore di pedaggi le informazioni elencate di seguito, necessarie per applicare il pedaggio ai veicoli degli utenti del S.E.T. o per consentire all’esattore di pedaggi di verificare il calcolo del pedaggio applicato ai veicoli degli utenti del S.E.T. dai fornitori del S.E.T.:
a) |
il numero di targa del veicolo dell’utente del S.E.T., compresa la sigla automobilistica internazionale del paese; |
b) |
un identificativo del conto dell’utente del S.E.T.; |
c) |
un identificativo dell’apparecchiatura di bordo, se utilizzata in un settore del S.E.T.; |
d) |
i parametri di classificazione del veicolo necessari per stabilire la tariffa applicabile. |
Lo scambio di dati è conforme alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento di esecuzione.
5. I fornitori del S.E.T. offrono un servizio e un’assistenza tecnica adeguati per garantire l’impostazione corretta dell’apparecchiatura di bordo. I fornitori del S.E.T. sono responsabili dei parametri fissi di classificazione dei veicoli memorizzati nell’apparecchiatura di bordo o nel loro back-office. I parametri variabili di classificazione dei veicoli, che possono variare da un percorso all’altro o nell’ambito di uno stesso percorso e la cui introduzione è prevista mediante un intervento all’interno del veicolo, sono configurabili attraverso un’apposita interfaccia uomo-macchina.
6. Ove applicabile, nelle fatture rilasciate a singoli utenti del S.E.T. da fornitori del S.E.T. è operata una distinzione chiara tra gli oneri per i servizi del fornitore del S.E.T. e i pedaggi dovuti e sono indicati quanto meno, salvo che l’utente decida diversamente, l’ora e il luogo relativi ai pedaggi dovuti e gli elementi di dettaglio di interesse per l’utente in relazione a specifici pedaggi.
7. I fornitori del S.E.T. informano immediatamente gli utenti del S.E.T. di qualsiasi mancato rapporto di pedaggio relativo al conto di quest’ultimo, offrendo l’opportunità di regolarizzare il conto prima di adottare misure coercitive, ove possibile ai sensi della legislazione nazionale.
Articolo 3
Dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.
La dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/520 contiene quanto meno gli elementi elencati nell’allegato II del presente regolamento di esecuzione ed è conforme ai requisiti stabiliti in tale allegato.
Articolo 4
Ruoli e interfacce delle parti interessate al S.E.T.
1. Gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. predispongono interfacce comuni e attuano protocolli di comunicazione in conformità ai requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento di esecuzione. I fornitori del S.E.T. forniscono agli esattori di pedaggi, attraverso canali di comunicazione interoperabili, informazioni sicure relative alle operazioni di pedaggio e alle attività di controllo/applicazione in conformità alle specifiche tecniche applicabili.
2. I fornitori del S.E.T. garantiscono che gli esattori di pedaggi siano in grado di stabilire senza difficoltà e in maniera inequivocabile se un veicolo che circola nel settore del S.E.T. di loro competenza che richiede l’utilizzo di un’apparecchiatura di bordo e che si presume utilizzi il S.E.T. sia effettivamente dotato di un’apparecchiatura di bordo del S.E.T. valida e correttamente funzionante che fornisce informazioni esatte.
3. L’apparecchiatura di bordo del S.E.T. presenta un’interfaccia uomo-macchina che indica all’utente che l’apparecchiatura di bordo funziona correttamente e un’interfaccia atta a dichiarare i parametri di pedaggio variabili e a indicare le impostazioni di tali parametri.
Articolo 5
Conformità alle specifiche e idoneità all’uso
La conformità alle specifiche e l’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità sono valutate conformemente all’allegato III del presente regolamento di esecuzione.
Articolo 6
Abrogazione
La decisione 2009/750/CE è abrogata a decorrere dal 19 ottobre 2021.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45.
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(3) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(4) Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11).
ALLEGATO I
INTERFACCE DEL SERVIZIO EUROPEO DI TELEPEDAGGIO
I fornitori e gli esattori di pedaggi del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) devono utilizzare le interfacce elettroniche elencate di seguito.
1. |
Interfacce radio elettroniche di terra tra l’apparecchiatura di bordo del fornitore del S.E.T. e l’apparecchiatura fissa o mobile dell’esattore di pedaggi. Le interfacce standardizzate di terra tra l’apparecchiatura di bordo e l’apparecchiatura di terra fissa o mobile dell’esattore di pedaggi devono supportare quanto meno:
Le apparecchiature di bordo del S.E.T. devono essere conformi al punto 1, lettere a), b) e c). Le apparecchiature di bordo del S.E.T. previste per gli utenti di veicoli leggeri devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1, lettera a), come indicato all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/520. Gli esattori di pedaggi possono attuare una qualsiasi delle disposizioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), e al punto 2 nella loro apparecchiatura di terra fissa o mobile in base ai rispettivi requisiti. Nei casi in cui l’esattore di pedaggi attua una nuova versione di una norma per un’interfaccia tra l’apparecchiatura di terra e l’apparecchiatura di bordo, tale interfaccia deve continuare a garantire per un periodo limitato la conformità alla precedente versione della norma per far sì che sia mantenuta la compatibilità tra il sistema di riscossione di telepedaggi dell’esattore e l’apparecchiatura di bordo in uso. La durata di tale periodo deve essere pubblicata dall’esattore di pedaggi nella sua dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. e non può essere inferiore a due anni. |
2. |
Sistemi di imaging elettro-ottici nell’apparecchiatura di terra fissa o mobile dell’esattore di pedaggi, che rendano possibile il riconoscimento automatico del numero di targa (automatic number plate recognition – ANPR) nei sistemi di pedaggio in cui non sono richiesti l’installazione e l’uso dell’apparecchiatura di bordo. |
3. |
Interfacce elettroniche tra i rispettivi sistemi di back-office. Gli esattori di pedaggi devono implementare unicamente gli aspetti dell’interfaccia collegati alla tecnologia utilizzata nel settore del S.E.T. sotto la loro responsabilità (GNSS, DSRC e/o ANPR). |
3.1. |
Le seguenti interfacce di back-office devono essere implementate sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata nel settore del S.E.T. sottoposto a pedaggio:
|
3.2. |
Per i settori del S.E.T. che si avvalgono della tecnologia GNSS devono inoltre essere implementate, sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi, le seguenti interfacce di back-office:
|
3.3. |
Per i settori del S.E.T. che si avvalgono della tecnologia DSRC devono inoltre essere implementate, sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi, le seguenti interfacce di back-office:
|
3.4. |
Per i settori del S.E.T. che si avvalgono della tecnologia ANPR devono inoltre essere implementate, sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi, le seguenti interfacce di back-office:
Le interfacce elettroniche per i regimi basati su DSRC e GNSS tra i rispettivi sistemi di back-office dell’esattore di pedaggi e quelle del fornitore del S.E.T. devono essere conformi alla norma CEN/TS 16986: 2016 (5), corretta dalla norma CEN/TS 16986: 2016/AC: 2017, al più tardi entro cinque anni dalla data di applicabilità del presente regolamento di esecuzione. Nei casi in cui l’esattore di pedaggi o il fornitore del S.E.T. attua una nuova versione di una norma, esso deve continuare, per un periodo limitato non inferiore a due anni, a supportare uno scambio di dati compatibile con la versione precedente della norma per far sì che sia mantenuta la compatibilità dei back-office. |
(1) Riscossione elettronica dei pagamenti – Profilo applicativo per l’interoperabilità dei DSRC.
(2) Sistemi di Trasporto Intelligenti (Intelligent Transport Systems – ITS); telematica per il traffico e il trasporto su strada (Road Transport and Traffic Telematics – RTTT); comunicazione dedicata a corto raggio (DSRC); parte 1: caratteristiche tecniche e metodi di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda di 5,8 GHz riservata alle applicazioni radio per uso industriale, scientifico e medico (ISM).
(3) Riscossione elettronica dei pagamenti – Comunicazioni per la verifica di conformità di sistemi autonomi
(4) Riscossione elettronica dei pagamenti – Comunicazioni per l’incremento della localizzazione per sistemi autonomi.
(5) Riscossione elettronica dei pedaggi – Profili applicativi interoperabili per lo scambio di informazioni tra la fornitura di servizi e la riscossione di pedaggi.
ALLEGATO II
CONTENUTO MINIMO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AI SETTORI DEL SERVIZIO EUROPEO DI TELEPEDAGGIO
Una dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) deve contenere le informazioni elencate di seguito.
1. |
Una sezione sulle condizioni procedurali, che non sono discriminatorie e devono comprendere almeno quanto segue:
|
1.1. |
La sezione dedicata alle condizioni commerciali deve comprendere almeno i seguenti elementi applicabili ai fornitori del S.E.T.:
|
1.2. |
Le condizioni commerciali devono inoltre includere, quanto meno, una descrizione degli elementi utilizzati per definire la rimunerazione fissa e/o variabile versata dall’esattore di pedaggi al fornitore del S.E.T. La rimunerazione è suscettibile di variazioni imputabili ai seguenti elementi:
|
1.3. |
La dichiarazione relativa ai settori deve inoltre comprendere una descrizione dei requisiti e degli obblighi specifici del fornitore di servizi principale, che differiscono da quelli dei fornitori del S.E.T. e giustificano eventuali differenze tra la rimunerazione del fornitore di servizi principale e quella dei fornitori del S.E.T. |
2. |
Una sezione che definisce ex ante le fasi dell’accreditamento di un fornitore del S.E.T. al settore del S.E.T. e la durata indicativa della procedura di accreditamento. La procedura completa per la valutazione della conformità alle specifiche e dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità deve essere stabilita in tale sezione, che deve comprendere un elenco dei certificati e delle prove di laboratorio e sul campo richiesti e del loro costo indicativo, come pure criteri o parametri misurabili indicanti la conformità alle specifiche. La sezione deve contenere riferimenti a tutte le norme internazionali o europee applicabili relative al telepedaggio e alle eccezioni alla loro applicazione nel settore del S.E.T. Vi devono altresì essere indicati i requisiti tecnici specifici del settore del S.E.T. non coperti dalle norme internazionali o europee. La medesima procedura di accettazione deve essere applicata a tutti i fornitori del S.E.T. |
3. |
Una sezione sui dati contestuali di pedaggio. |
ALLEGATO III
CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE E IDONEITÀ ALL’USO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ
CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE
Il rispetto da parte dei componenti di interoperabilità (comprese l’apparecchiatura e le interfacce di terra) delle prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/520 e di tutte le specifiche tecniche e le norme pertinenti deve essere dimostrato prima dell’immissione sul mercato mediante una delle seguenti procedure di valutazione della conformità, adattata alla specificità del settore, sulla base dei moduli di cui alla decisione n. 768/2008/CE (1):
a) |
controllo interno della produzione, di cui alla sezione I (modulo A); |
b) |
esame UE per tipo, di cui alla sezione II (modulo B), seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, di cui alla sezione III (modulo C). |
I. Modulo A — Controllo interno della produzione
Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti alle lettere a), b) e c) e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i componenti di interoperabilità interessati soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/520.
a) |
Documentazione tecnica Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica che deve permettere di valutare la conformità del componente di interoperabilità alle prescrizioni pertinenti e deve comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve indicare le prescrizioni applicabili e includere, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del componente di interoperabilità. La documentazione tecnica deve comprendere, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
|
b) |
Fabbricazione Il fabbricante deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e il loro monitoraggio garantiscano la conformità dei componenti di interoperabilità fabbricati alla documentazione tecnica di cui alla lettera a) e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano. |
c) |
Dichiarazione CE di conformità Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta CE di conformità per i modelli di componenti di interoperabilità e tenerla a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di interoperabilità. La dichiarazione CE di conformità deve identificare il componente di interoperabilità per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione deve essere, su richiesta, messa a disposizione delle autorità competenti. |
d) |
Mandatario Gli obblighi spettanti al fabbricante stabiliti alla lettera b) possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante stesso, purché siano specificati nel mandato. |
II. Modulo B — Esame UE per tipo
1. |
L’esame UE per tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un componente di interoperabilità, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del componente di interoperabilità rispetti le prescrizioni dello strumento legislativo ad esso applicabili. |
2. |
L’esame UE per tipo può essere effettuato in uno dei modi seguenti:
|
3. |
Il fabbricante deve presentare la richiesta di esame UE per tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.
La richiesta deve comprendere:
|
4. |
L’organismo notificato deve:
per quanto riguarda il componente di interoperabilità, |
4.1. |
esaminare la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico del componente di interoperabilità;
per quanto riguarda i campioni, |
4.2. |
verificare che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica e individuare, da un lato, gli elementi progettati in conformità alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti e, dall’altro, gli elementi progettati senza applicare le disposizioni pertinenti previste da tali norme; |
4.3. |
effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti, tali soluzioni siano state applicate correttamente; |
4.4. |
effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino le corrispondenti prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo; |
4.5. |
concordare con il fabbricante il luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove. |
5. |
L’organismo notificato deve redigere una relazione di valutazione che elenca le attività intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi nei confronti delle autorità di notifica, l’organismo notificato può rendere pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante. |
6. |
Se il tipo rispetta le prescrizioni dello strumento legislativo specifico che si applicano al componente di interoperabilità interessato, l’organismo notificato deve rilasciare al fabbricante un certificato di esame UE per tipo. Il certificato deve indicare il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le (eventuali) condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo omologato. Il certificato può avere uno o più allegati.
Il certificato e i suoi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità dei componenti di interoperabilità fabbricati al tipo esaminato e di controllarne il funzionamento in servizio. Se il tipo non soddisfa le prescrizioni dello strumento legislativo che ad esso si applicano, l’organismo notificato deve rifiutare di rilasciare un certificato di esame UE per tipo e informare di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il proprio rifiuto. |
7. |
L’organismo notificato deve seguire l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto, in base al quale il tipo omologato potrebbe non essere più conforme alle prescrizioni applicabili dello strumento legislativo, e decidere se tale progresso richieda ulteriori indagini. In caso affermativo, l’organismo notificato deve informare in merito il fabbricante.
Il fabbricante deve informare l’organismo notificato, detentore della documentazione tecnica relativa al certificato dell’esame UE per tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato che possano influire sulla conformità del componente di interoperabilità alle prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo o sulle condizioni di validità del certificato. Simili modifiche richiedono un’ulteriore approvazione, nella forma di un supplemento al certificato originario di esame UE per tipo. |
8. |
Ogni organismo notificato deve informare le proprie autorità di notifica dei certificati dell’esame UE per tipo e/o dei relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e mettere a disposizione di tali autorità, periodicamente o su richiesta, l’elenco dei certificati e/o dei relativi supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato deve informare gli altri organismi notificati in merito ai certificati dell’esame UE per tipo e/o agli eventuali supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, in merito ai certificati e/o ai relativi supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati dell’esame UE per tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato. L’organismo notificato deve conservare una copia del certificato dell’esame UE per tipo, dei relativi allegati e supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato. |
9. |
Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato dell’esame UE per tipo, dei relativi allegati e supplementi, unitamente alla documentazione tecnica, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di interoperabilità. |
10. |
Il mandatario del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato. |
III. Modulo C — Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
1. |
La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità mediante cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i componenti di interoperabilità interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni dello strumento legislativo ad essi applicabili. |
2. |
Fabbricazione
Il fabbricante deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo monitoraggio garantiscano la conformità dei componenti di interoperabilità al tipo omologato descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e alle prescrizioni dello strumento legislativo ad essi applicabili. |
3. |
Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
|
4. |
Mandatario
Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. |
IV. Specifiche di prova
La valutazione della conformità dell’attuazione dei requisiti di cui all’allegato I, punto 1, del presente regolamento di esecuzione e all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/520, può essere eseguita applicando le specifiche di prova elencate di seguito.
— |
Allegato I, punto 1, lettera a), del presente regolamento di esecuzione relativo alle transazioni di addebito DSRC: rispettivamente, EN 15876-1:2016 (2), ETSI TS 102 708-1-1:2010 (3), ETSI TS 102 708-1-2:2010 (4), ETSI TS 102 708-2-1:2013 (5) e ETSI TS 102 708-2-2:2018 (6); |
— |
allegato I, punto 1, lettera b), del presente regolamento di esecuzione relativo alle transazioni di controllo della conformità in tempo reale: EN ISO 13143-1:2016 (7); |
— |
Allegato I, punto 1, lettera c), del presente regolamento di esecuzione relativo all’incremento della localizzazione: EN ISO 13140-1:2016 (8). |
V. Idoneità all’uso (interoperabilità del servizio)
L’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità è valutata sulla base del funzionamento o dell’utilizzo dei componenti in servizio, integrati in maniera rappresentativa nel sistema di pedaggio del S.E.T. (compresi gli ambienti di prova) degli esattori di pedaggi nel cui settore l’apparecchiatura di bordo deve circolare per uno specifico periodo di operativo. La valutazione dell’idoneità all’uso può prevedere prove predefinite nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. o prove pilota con utenti reali. L’esattore di pedaggi o il suo mandatario, come pure il fornitore del S.E.T., il fabbricante o un mandatario e l’organo notificato a cui si è rivolto il fornitore del S.E.T. devono garantire la conformità a ciascuna fase della valutazione dell’idoneità all’uso sulla base di criteri o parametri misurabili definiti nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. conformemente all’allegato II.
Il fabbricante, il fornitore del S.E.T. o un mandatario devono collaborare direttamente con l’esattore o gli esattori di pedaggi o rivolgersi a un organismo notificato, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), per effettuare tale valutazione in condizioni operative ai fini della dimostrazione dell’interoperabilità in servizio dei componenti. L’esattore di pedaggi competente può richiedere che le prove e/o le prove pilota siano svolte utilizzando l’infrastruttura da esso fornita, indipendentemente dal fatto che il fornitore del S.E.T. scelga di collaborare direttamente con l’esattore di pedaggi o si rivolga a un organismo notificato.
a) |
Nei casi in cui il fornitore del S.E.T. collabora direttamente con l’esattore o gli esattori di pedaggi nel cui settore di competenza deve circolare l’apparecchiatura di bordo, il fabbricante, il fornitore del S.E.T. o un mandatario devono:
l’esattore di pedaggi deve:
|
b) |
Nei casi in cui il fornitore del S.E.T. si rivolge a un organismo notificato, il fabbricante, il fornitore del S.E.T. o un mandatario devono:
l’organismo notificato deve:
|
VI. Contenuto e formato delle dichiarazioni di conformità alle specifiche e delle dichiarazioni di idoneità all’uso
1. |
Contenuto della dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve attestare che è stato dimostrato il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva (UE) 2019/520. La dichiarazione CE di conformità deve avere la struttura tipo di cui al punto 2 della presente sezione, contenere gli elementi specificati nei moduli pertinenti di cui al presente allegato ed essere continuamente aggiornata. La dichiarazione deve essere tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel cui mercato è immesso o reso disponibile il componente di interoperabilità. Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità del componente di interoperabilità. |
2. |
Modello della dichiarazione CE di conformità
|
Firmato in vece e per conto di: …
(luogo e data del rilascio)
(nome e cognome, funzione) (firma)
Le dichiarazioni CE di idoneità all’uso e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.
Le dichiarazioni devono essere redatte nella stessa lingua delle istruzioni per l’uso e devono comprendere i seguenti elementi:
a) |
riferimenti alla legislazione pertinente; |
b) |
nome e indirizzo del fabbricante, del fornitore del S.E.T. o del mandatario stabilito nell’Unione (fornire la ragione sociale e l’indirizzo completo del mandatario e la ragione sociale del fabbricante); |
c) |
descrizione del componente o dei componenti di interoperabilità (marchio, tipo, versione ecc.); |
d) |
descrizione della procedura seguita per dichiarare la conformità alle specifiche o l’idoneità all’uso; |
e) |
tutte le prescrizioni pertinenti cui rispondono i componenti di interoperabilità e, in particolare, le loro condizioni di uso; |
f) |
se del caso, nome e indirizzo dell’esattore o degli esattori di pedaggi o dell’organismo o degli organismi notificati coinvolti nella procedura seguita in relazione alla valutazione della conformità alle specifiche o dell’idoneità all’uso; |
g) |
riferimento alle specifiche tecniche, se del caso; |
h) |
identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione. |
(1) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(2) Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati di bordo e di terra per la conformità alla norma EN 15509.
(3) Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 1: livello di collegamento dati; sottoparte 1: specifica proforma della dichiarazione di conformità dell’implementazione del protocollo (PICS).
(4) Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 1: livello di collegamento dati; sottoparte 2: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).
(5) Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 2: livello applicativo; sottoparte 1: specifica proforma della dichiarazione di conformità dell’implementazione del protocollo (PICS).
(6) Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 2: livello applicativo; sottoparte 2: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).
(7) Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati di bordo e di terra e per la conformità alla norma ISO 12813 - parte 1: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).
(8) Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati di bordo e di terra e per la conformità alla norma ISO 13141 - parte 1: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).
17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/63 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/205 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carni di rettili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito ai requisiti generali e specifici in materia d’igiene di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. |
(2) |
In particolare, il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce criteri di sicurezza alimentare che definiscono l’accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabili ai prodotti immessi sul mercato. Il regolamento non prevede criteri di sicurezza alimentare per le carni di rettili. |
(3) |
La relazione di sintesi dell’Unione europea su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nel 2016 (3), pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, afferma che la salmonellosi umana è la seconda malattia di origine alimentare più diffusa nell’Unione, con circa 95 000 casi segnalati ogni anno. |
(4) |
Nel 2007 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi al consumo umano di carni di rettili (4), da cui emerge che i rettili costituiscono noti serbatoi di Salmonella. Nell’analizzare le pratiche agricole, il parere scientifico rileva un’elevata percentuale documentata di vettori intestinali nei coccodrilli vivi, che corrisponde a un altrettanto elevato tasso di contaminazione delle loro carni fresche e congelate. Il parere scientifico conclude che la Salmonella è considerata il principale pericolo batterico che può presentarsi nelle carni di rettili e che costituisce un rischio grave per la salute pubblica. |
(5) |
La produzione di carni di rettili nell’Unione è limitata, ma secondo i dati disponibili nella banca dati di riferimento di Eurostat per le statistiche dettagliate sugli scambi internazionali di merci (Comext) (5) le importazioni da paesi terzi di carni e frattaglie commestibili di rettili, fresche, refrigerate o congelate, hanno registrato negli ultimi dieci anni una tendenza al rialzo, con un aumento di oltre il 50 % del quantitativo importato nel periodo 2007-2017 e una media annua di importazioni nell’Unione pari a quasi 100 tonnellate. |
(6) |
Considerando il potenziale grave rischio per la salute pubblica derivante dall’eventuale presenza di Salmonella nelle carni di rettili, è opportuno stabilire un criterio di sicurezza alimentare per le carni di rettili nel regolamento (CE)n. 2073/2005. Tale criterio di sicurezza alimentare dovrebbe imporre agli operatori del settore alimentare di adottare misure nelle fasi antecedenti la produzione di carni di rettili, contribuendo a ridurre la presenza di tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica. |
(7) |
La norma internazionale EN/ISO 6579-1 costituisce il metodo orizzontale per la rilevazione della Salmonella nei prodotti alimentari e nei mangimi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 dispone che tale norma costituisca il metodo d’analisi di riferimento per i criteri di sicurezza alimentare relativi alla Salmonella. La norma dovrebbe pertanto essere stabilita quale metodo d’analisi di riferimento per verificare la conformità al criterio di sicurezza alimentare relativo alla Salmonella nelle carni di rettili. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:
1. |
all’articolo 2, è aggiunta la seguente lettera q):
(*1) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18)»." |
2. |
L’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2017;15(12):5077.
(4) EFSA Journal (2007) 578, 1-55.
(5) Codici 0208 50 00 e 0210 93 00 della nomenclatura combinata, come definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:
1) |
al capitolo 1, è aggiunta la seguente riga 1.30:
|
2) |
al capitolo 1, la nota a piè di pagina 2 è sostituita dalla seguente:
|
17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/66 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/206 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
che autorizza l’immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento quale definito all’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione (2) stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi. |
(3) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(4) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo. |
(5) |
Il 30 gennaio 2019 e il 28 marzo 2019 le società Nestec York Ltd. e Cabosse Naturals NV. («i richiedenti») hanno presentato alla Commissione la notifica dell’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. («polpa di cacao») quale alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. I richiedenti chiedono che la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. siano consumati in quanto tali o come ingredienti dalla popolazione in generale. |
(6) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468, la Commissione ha chiesto ai richiedenti ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica. Le informazioni richieste sono state presentate il 12 aprile 2019 e il 20 giugno 2019. |
(7) |
I dati forniti dai richiedenti dimostrano che la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. hanno una storia di uso sicuro come alimenti in Brasile. |
(8) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 22 maggio 2019 e il 20 giugno 2019 la Commissione ha inoltrato le notifiche valide agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). |
(9) |
Entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l’Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza in merito all’immissione sul mercato dell’Unione della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. |
(10) |
La Commissione dovrebbe quindi autorizzare l’immissione sul mercato dell’Unione della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. e aggiornare l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L., come specificato nell’allegato del presente regolamento, sono inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 55).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
|
(2) |
nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
|
(1) CFU: unità formanti colonie.
17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/69 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/207 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dall’Arabia Saudita
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) reca disposizioni di applicazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 1069/2009, comprese le condizioni di sanità pubblica e degli animali per le importazioni di alimenti per animali da compagnia. |
(2) |
Le prescrizioni per l’importazione e il transito nell’Unione di alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono stabiliti nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, che comprende l’elenco dei paesi terzi di cui alla riga 12 della tabella 2. |
(3) |
Le autorità competenti del Regno dell’Arabia Saudita hanno fornito alla Commissione garanzie che il Regno dell’Arabia Saudita è in grado di soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie, e sufficienti garanzie per i controlli da esse effettuati sulla produzione di alimenti per animali da compagnia ottenuti dal pollame. È pertanto giustificato aggiungere l’Arabia Saudita all’elenco dei paesi terzi dai quali gli alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia possono essere importati e transitare nell’Unione. |
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza la tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificata conformemente al testo riportato all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, la riga 12 è sostituita dalla seguente:
«12 |
Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare |
|
Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell’allegato XIII, capo II. |
|
|
17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/72 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/208 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione (2), che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, prescrive l’utilizzo di metodi operativi specifici per lo scambio di dati tra apparecchiature di bordo e apparecchiature di terra. Tali metodi operativi devono essere applicati in modo uniforme per garantire l’interoperabilità e la continuità delle operazioni. |
(2) |
Il documento Eurocae ED-120 «Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace» è stato recentemente sottoposto a revisione al fine di eliminare qualsiasi riferimento al messaggio Downlink Message (DM) 89 «MONITORING [unit name] [frequency]» come necessario per sostenere le operazioni di collegamento dati. L’attuale riferimento al documento ED-120 che figura nel regolamento (CE) n. 29/2009 non è più adeguato per rispecchiare l’evoluzione delle norme e dei principi operativi, né per sostenere le operazioni di collegamento dati di aeromobili certificati dotati di funzionalità ATM rafforzate. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le norme tecniche minime di cui al regolamento (CE) n. 29/2009, alle quali gli operatori di aeromobili devono conformarsi. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).
ALLEGATO
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009, il punto 11 è sostituito dal seguente:
«11. |
Eurocae ED-120 “Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace”, pubblicata nel maggio 2004, comprendente:
|
DECISIONI
17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/74 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/209 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia
[notificata con il numero C(2020) 962]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. |
(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana sussiste il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all’altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. |
(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell’Unione. L’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
(4) |
A seguito della comparsa di un focolaio di peste suina africana nell’unità regionale di Serres, in Grecia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
(5) |
La decisione di esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione (4) è stata adottata a seguito dell’istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza in Grecia, in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE. |
(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/181 la situazione epidemiologica in Grecia non è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nell’unità regionale di Serres; di conseguenza la Grecia ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza. |
(7) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Grecia, in collaborazione con tale Stato membro. Tali zone di protezione e di sorveglianza tengono conto dell’attuale scenario epidemiologico in detto Stato membro. |
(8) |
Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Grecia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
(9) |
È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/181 e sostituirla con la presente decisione. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Grecia provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano almeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2020/181 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 6 aprile 2020.
Articolo 4
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione, del 7 febbraio 2020, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia (GU L 37 del 10.2.2020, pag. 8).
ALLEGATO
Grecia |
Aree di cui all’articolo 1 |
Scadenza di applicazione |
||||||||||||||
Zona di protezione |
Comune di Visaltias (unità regionale di Serres) |
6 aprile 2020 |
||||||||||||||
Zona di sorveglianza |
Nell’unità regionale di Salonicco:
Nell’unità regionale di Serres:
|
6 aprile 2020 |
17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 43/77 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/210 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2020
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2020) 963]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato. |
(3) |
L’allegato della decisione di esecuzione 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/175 della Commissione (5), a seguito di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
(4) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/175 la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame nel distretto di Ostróda. |
(5) |
Inoltre la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui è tenuto pollame nel distretto di Hohenlohe. |
(6) |
I nuovi focolai comparsi in Polonia e in Germania sono situati al di fuori delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e le autorità competenti di tali Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali nuovi focolai. |
(7) |
La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Polonia e dalla Germania in conformità alla direttiva 2005/94/CE ed ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti di detti Stati membri, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. |
(8) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Polonia e la Germania, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per la Polonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e inserire nuove zone di protezione e sorveglianza per la Germania. |
(9) |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Polonia e dalla Germania in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47. |
(11) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2020/175 della Commissione, del 6 febbraio 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 35 del 7.2.2020, pag. 23).
ALLEGATO
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE A
Zone di protezione negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Cechia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Regione di Vysočina: |
|
Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžíř (763471) |
10.2.2020 |
Stato membro: Germania
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Hohelohenkreis: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:
Teilweise enthalten sind die Gemarkungen
|
28.2.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Heilbronn: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilweise enthalten sind die Flur Eschenau:
|
28.2.2020 |
Stato membro: Ungheria
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Komárom-Esztergom megye: |
|
Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei |
17.2.2020 |
Hajdú-Bihar megye: |
|
Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei |
8.2.2020 |
Stato membro: Slovacchia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Regione di Nitra: |
|
Comuni: Zbehy, Čajakovce |
30.1.2020 |
Regione di Trnava: |
|
Comune: Cífer |
10.2.2020 |
Regione di Pezinok: |
|
Comune: Jablonec |
10.2.2020 |
Regione di Čadca: |
|
Comuni: Stará Bystrica, Radôstka |
18.2.2020 |
Stato membro: Polonia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
||||||||
W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim: |
|||||||||
W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia; Nowy Orzechów, Stary Orzechów |
29.1.2020 |
||||||||
W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim: |
|||||||||
|
29.1.2020 |
||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim: |
|||||||||
Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wsie Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekiem wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski. |
26.1.2020 |
||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim: |
|||||||||
W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołątajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów |
8.2.2020 |
||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim: |
|||||||||
|
8.2.2020 |
||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim: |
|||||||||
|
13.2.2020 |
||||||||
W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim: |
|||||||||
|
20.2.2020 |
||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim: |
|||||||||
|
5.2.2020 |
||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim |
|||||||||
W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg |
15.2.2020 |
||||||||
W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim: |
|||||||||
|
20.2.2020 |
||||||||
W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim: |
|||||||||
|
8.2.2020 |
||||||||
W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim: |
|||||||||
|
9.2.2020 |
||||||||
W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim |
|||||||||
W gminie Zalewo: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia |
20.2.2020 |
||||||||
W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim |
|||||||||
W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark |
4.3.2020 |
||||||||
W województwie śląskim w powiecie raciborskim: |
|||||||||
W gminie Kuźnia Raciborska, miejscowości: Ruda Kozielska, część miejscowości Rudy połozona na zachód od drogi nr 919 |
20.2.2020 |
Stato membro: Romania
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Județul Maramureș |
|
Oraș Seini Oraș Seini - localitatea Săbișa |
13.2.2020 |
Județul Satu Mare |
|
Comuna Pomi, localitatea Pomi |
13.2.2020 |
PARTE B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 3
Stato membro: Cechia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
Regione di Vysočina: |
|
Blažejovice u Rozsoch (742414), Bolešín (781037), Bor u Nedvědice (747114), Bratrušín (617008), Brťoví (733407), Bukov na Moravě (615757), Bystřice nad Pernštejnem (616958), Býšovec (617211), Čtyři Dvory (733415), Dolní Rožínka (630098), Domanín u Bystřice nad Pernštejnem (630616), Domanínek (617075), Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem (616982), Hluboké u Dalečína (624471), Horní Rožínka (643980), Hrdá Ves (782483), Chlébské (748498), Chlum (651605), Jabloňov (781363), Josefov u Rožné (742881), Karasín (794970), Kobylnice nad Svratkou (669580), Korouhvice (651613), Koroužné (669598), Kovářová (773549), Lesoňovice (680265), Malé Tresné (741981), Milasín (615765), Moravecké Pavlovice (698571), Pivonice u Lesoňovic (680273), Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem (733423), Rodkov (630110), Rovečné (741990), Rozsochy (742431), Rožná (742899), Sejřek (747131), Skorotice (748501), Smrček (617229), Střítež u Bukova (615773), Věchnov (777544), Velké Tresné (742007), Věstín (781045), Věstínek (781053), Věžná na Moravě (781380), Vír (782491), Vojetín u Rozsoch (742449), Zlatkov (742902), Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem (794988) |
17.2.2020 |
Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžíř (763471) |
Dall’11.2.2020 al 17.2.2020 |
Regione della Moravia meridionale: |
|
Bedřichov (601373), Běleč u Lomnice (601918), Brumov u Lomnice (613053), Crhov u Olešnice (617920), Černovice u Kunštátu (620602), Černvír (620661), Doubravník (631388), Hluboké u Kunštátu (639672), Hodonín u Kunštátu (640409), Klokočí u Olší (711128), Křeptov (601926), Křížovice (676675), Křtěnov u Olešnice (676691), Lhota u Olešnice (681202), Louka (687189), Maňová (719358), Nedvědice pod Pernštejnem (702307), Ochoz u Tišnova (709441), Olešnice na Moravě (710415) – část katastrálního území západně od komunikace č. 362 (ul. Rovečínská-Generála Čápka), Olší u Tišnova (711144), Osiky (713112), Pernštejn (702315), Rakové (711152), Rozseč nad Kunštátem (742317), Strhaře (756881), Synalov (761753), Tasovice (765112) |
17.2.2020 |
Stato membro: Germania
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Hohelohenkreis: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:
Teilweise enthalten sind die Gemarkungen
|
Dal 29.2.2020 all’8.3.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:
Folgende Gemarkungen sind teilweise im Beobachtungsgebiet und im Sperrbezirk enthalten, die genaue Abgrenzung ist der Beschreibung des Sperrbezirks zu entnehmen:
Teilweise enthalten sind die Gemarkungen Möglingen und Ohrnberg (Gemeinde Öhringen):
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Zweiflingen:
Teilweise enthalten sind die Gemarkungen Neuenstein und Obersöllbach:
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Michelbach:
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Untersteinbach:
|
8.3.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Heilbronn: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilweise enthalten sind die Flur Eschenau:
|
Dal 29.2.2020 all’8.3.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Gemeinden sind vollständig enthalten:
Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:
Teilweise enthalten ist die Gemeinde Obersulm:
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Unterheinriet (Gemeinde Untergruppenbach):
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Weinsberg (Gemeidne Weinsberg):
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Neuenstadt (Gemeinde Neuenstadt):
Teilweise enthalten ist die Gemarkung Gochsen (Gemeinde Hardthausen):
|
8.3.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADEN WÜRTTEMBERG, Kreis Schwäbisch-Hall: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten: Ammertsweiler (Gemeinde Mainhardt) Teilweise enthalten ist die Gemarkung Geißelhardt (Gemeinde Mainhardt):
|
8.3.2020 |
Stato membro: Ungheria
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
Komárom-Esztergom megye: |
|
Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd és Tárkány települések közigazgatási területének a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú köráltal határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területei |
26.2.2020 |
Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei |
Dal 18.2.2020 al 26.2.2020 |
Győr-Moson-Sopron megye: |
|
Bőny, Nagyszentjános és Rétalap települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846 valamint 47.690195 és 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei |
26.2.2020 |
Hajdú-Bihar megye: |
|
Álmosd, Bagamér, Monostorpályi, Pocsaj, Újléta és Vámospércs és települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont kürüli 10 km sugarú körön belül és a védőkörzeten kívül eső területei |
17.2.2020 |
Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont kürüli 3 km sugarú körön belül eső területei |
Dal 9.2.2020 al 17.2.2020 |
Stato membro: Slovacchia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|
Regione di Nitra: |
||
Comuni della regione di Nitra: Čab, Nové Sady, Malé Zálužie, Kapince, Šurianky, Hruboňovo, Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy-Opatovce, Podhorany, Lužianky, Lehota, Alekšince, Lukáčovce, Rišňovce Parti della città di Nitra: Dražovce, Zobor, Chrenová, Kynek |
8.2.2020 |
|
Comuni della regione di Nitra: Città di Komarno, parte di Nová Stráž, parte del comune di Žitná na Ostrove |
26.2.2020 |
|
Comuni: Zbehy, Čajakovce |
Dal 31.1.2020 all’8.2.2020 |
|
Regione di Topoľčany: |
||
Comune: Koniarovce |
8.2.2020 |
|
Regione di Trnava: |
||
Comune: Cífer |
Dall’11.2.2020 al 17.2.2020 |
|
Comuni: Città di Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Biely Kostol, Ružindol, Zvončín, Suchá nad Parnou, Borová, Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice |
17.2.2020 |
|
Regione di Senec: |
||
Comuni: Blatné, Kaplná, Igram, Čataj |
17.2.2020 |
|
Regione di Pezinok: |
||
Comune: Jablonec |
Dall’11.2.2020 al 17.2.2020 |
|
Comuni: Báhoň, Štefanová, Budmerice, Vištuk, Šenkvice |
17.2.2020 |
|
Regione di Galanta: |
||
Comune: Veľký Grob |
19.2.2020 |
|
Regione di Čadca: |
||
Comuni: Stará Bystrica, Radôstka, Vychylovka |
Dal 19.2.2020 al 27.2.2020 |
|
Comuni: Klubina, Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou, Nová Bystrica, Dunajov |
27.2.2020 |
|
Regione di Žilina: |
||
Comuni: Lutiše, Horná Tižiná |
27.2.2020 |
|
Regione di Kysucké Nové Mesto: |
||
Comune: Lodno, parte dei comuni: Kysucký Lieskovec, Horný Vadičov |
27.2.2020 |
Stato membro: Polonia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
|||||||||||||||||
W województwie lubelskim, w powiatach: lubartowskim, łęczyńskim, parczewskim, włodawskim: |
||||||||||||||||||
|
7.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim: |
||||||||||||||||||
W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowy Orzechów, Stary Orzechów |
Dal 30.1.2020 al 7.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, zamojskim |
||||||||||||||||||
|
7.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim: |
||||||||||||||||||
|
Dal 30.1.2020 al 7.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, lubelskim, świdnickim |
||||||||||||||||||
|
7.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim: |
||||||||||||||||||
|
4.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim: |
||||||||||||||||||
|
17.2.2020 |
|||||||||||||||||
Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wieś Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekiem wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski. |
Dal 26.1.2020 al 4.2.2020 |
|||||||||||||||||
W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołątajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów |
Dal 9.2.2020 al 17.2.2020 |
|||||||||||||||||
|
Dal 9.2.2020 al 17.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim: |
||||||||||||||||||
|
Dal 14.2.2020 al 23.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrowskim i krotoszyńskim: |
||||||||||||||||||
W powiecie ostrowskim:
W powiecie krotoszyńskim: W gminie Krotoszyn miejscowości: Baszyny, Ugrzele, Janów, Orpiszew, Świnków |
23.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim: |
||||||||||||||||||
|
Dal 6.2.2020 al 14.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim: |
||||||||||||||||||
|
14.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim: |
||||||||||||||||||
W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg |
Dal 16.2.2020 al 25.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim: |
||||||||||||||||||
|
25.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim |
||||||||||||||||||
W gminie Chrzypsko Wielkie miejscowość Orle Wielkie |
25.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim: |
||||||||||||||||||
W gminie Wolsztyn miejscowości: Berzyna, Stary Widzim Piekiełko, Adamowo Piekiełko, Kębłowo Kolonia, część miejscowości Niałek Wielki położona na południe od drogi nr 32 |
Dal 21.2.2020 al 29.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie wielkopolskim w powiatach wolsztyńskim i grodziskim: |
||||||||||||||||||
W powiecie wolsztyńskim:
W powiecie grodziskim: W gminie Rakoniewice miejscowości: Głodno, Cegielsko Adolfowo, Łąkie, część miejscowości Rostarzewo położona na zachód od ulic Topolowej i Ogrodowej |
29.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim |
||||||||||||||||||
W gminie Kargowa miejscowości: Obra Dolna, Nowy Jaromierz |
29.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie łódzkim, w powiatach łęczyckim, poddębickim: |
||||||||||||||||||
|
14.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim: |
||||||||||||||||||
|
Dal 9.2.2020 al 17.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie zachodniopomorskim w powiatach myśliborskim i gryfińskim: |
||||||||||||||||||
|
17.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie lubuskim w powiecie gorzowskim: |
||||||||||||||||||
W gminie Lubiszyn miejscowości: Mystki, Smoliny, Staw, Podlesie, Zacisze, Gajewo |
17.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim: |
||||||||||||||||||
|
Dal 10.2.2020 al 18.2.2020 |
|||||||||||||||||
|
18.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim |
||||||||||||||||||
W gminie Zalewo miejscowości: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia |
Dal 21.2.2020 al 29.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach iławskim, ostródzkim: |
||||||||||||||||||
Powiat iławski: W gminie Zalewo miejscowości: Karpowo, Śliwa, Dajny, Barty, Pozorty, Girgajny, Mazanki, Janiki Wielkie, Janiki Małe, Jaśkowo, Wielowieś, Boreczno, Duba, Mozgowo, Huta Wielka, Skitławki, Urowo, Gubławki, Wieprz, Matyty, Polajny, Jerzwałd, Rucewo, Kiemiany, Dobrzyki, Witoszewo, Gajdy, Półwieś, Zalewo, Bajdy, Sadławki, Bądki, Bednarzówka, Brzeziniak, Jezierce, Bukowiec, Likszajny, Tarpno, Nowe Chmielówko Powiat ostródzki:
|
29.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie pomorskim w powiecie sztumskim: |
||||||||||||||||||
W gminie Stary Dzierzgoń od granicy województwa pomorskiego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Bajdy-Przezmark do miejscowości Przezmark, następnie po drugiej stronie drogi wojewódzkiej 519 wzdłuż jeziora Motława Wielka do miejscowości Danielówka, dalej drogą leśną do jeziora Witoszewskiego w województwie warmińsko-mazurskim. |
29.2.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim: |
||||||||||||||||||
W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark |
Dal 5.3.2020 al 13.3.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach: ostródzkim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim: |
||||||||||||||||||
|
13.3.2020 |
|||||||||||||||||
W województwie śląskim w powiecie raciborskim: |
||||||||||||||||||
W gminie Kuźnia Raciborska, miejscowości: Ruda Kozielska, część miejscowości Rudy położona na zachód od drogi nr 919 |