ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 13

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
17 gennaio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

1

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

2

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

3

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

4

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

5

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

6

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

7

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei

8

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

9

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

10

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

11

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

12

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/37 della Commissione del 16 gennaio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

13

 

*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/38 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2020 che stabilisce i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione di informazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne

15

 

*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/39 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

18

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2019 Del Comitato Dei Trasporti Terrestri Comunità-Svizzera del 13 dicembre 2019 relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea [2020/40]

43

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relative alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale commune ( GU L 280 del 31.10.2019 )

58

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statisticaed alla tariffa doganale comune ( GU L 280 del 31.10.2019 )

59

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

17.1.2020   

IT

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L 13/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 30 luglio 2019 (1), entra in vigore il 1o febbraio 2020, come previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere, in quanto l'ultima notifica delle parti è stata ricevuta il 9 gennaio 2020.


(1)  GU L 206 del 6.8.2019, pag. 3.


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L 13/2


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 2009, è entrato in vigore il 25 giugno 2015, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 25 giugno 2015.


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L 13/3


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 21 giugno 2006, è entrato in vigore il 25 ottobre 2007, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo, in quanto l’ultima notifica è stata depositata il 25 ottobre 2007.


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L 13/4


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 24 febbraio 2009, è entrato in vigore il 5 maggio 2015, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo, in quanto l’ultima notifica è stata depositata il 5 maggio 2015.


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L 13/5


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Panama il 1o ottobre 2007, è entrato in vigore il 3 marzo 2009, conformemente all’articolo 9 dell’accordo, in quanto l’ultima notifica è stata depositata il 3 marzo 2009.


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L 13/6


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 22 febbraio 2007, è entrato in vigore il 14 dicembre 2012, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo, in quanto l’ultima notifica è stata depositata il 14 dicembre 2012.


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L 13/7


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Lussemburgo il 9 giugno 2006, è entrato in vigore il 30 settembre 2016, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 30 settembre 2016.


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L 13/8


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei, firmato a Bruxelles il 27 settembre 2012, è entrato in vigore il 4 marzo 2013, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 4 marzo 2013.


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L 13/9


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'accordo tra la Comunità europea e gli Emirati arabi uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2007, è entrato in vigore il 22 aprile 2013, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 22 aprile 2013.


17.1.2020   

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L 13/10


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009, è entrato in vigore il 21 febbraio 2011, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 21 febbraio 2011.


17.1.2020   

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L 13/11


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Kiev il 1o dicembre 2005, è entrato in vigore il 13 ottobre 2006, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 13 ottobre 2006.


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L 13/12


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 2010, è entrato in vigore il 31 maggio 2011, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 31 maggio 2011.


REGOLAMENTI

17.1.2020   

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L 13/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/37 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 2 gennaio 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare quindici voci dall’elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse le seguenti voci:

«21.

BAGHDAD MUNICIPALITY. Indirizzo: Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Iraq.»

«24.

CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE. Indirizzo: P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Iraq.»

«31.

DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION. Indirizzo: P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building No 137/327, Baghdad, Iraq.»

«32.

DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL. Indirizzo: P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Iraq.»

«77.

MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA. Indirizzo: P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq.»

«144.

STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL INDUSTRIES. Indirizzi: a) P.O. Box 5763, Iskandariya, Iraq; b) P.O. Box 367, Iskandariyah-Babylon Governate, Iraq.»

«146.

STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES. Indirizzi: a) P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Baghdad, Iraq.»

«156.

STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING. Indirizzo: Eastern Karrda, Baghdad, Iraq.»

«172.

STATE ORGANISATION FOR AGRICULTURAL MARKETING. Indirizzo: Karkh, Nisoor Square, Baghdad, Iraq.»

«173.

STATE ORGANISATION FOR AGRICULTURAL MECHANISATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES (alias a) STATE ORGANISATION FOR AGRICULTURAL MECHANISATION, b) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANISATION, c) CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANISATION, d) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES). Indirizzi: a) P.O. Box 26028, Waziriya, opp Al Bakr University, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 96101, Abu Nuvas St., Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 26061, Al Wazeria, Baghdad, Iraq; Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq; d) P.O. Box 1045, Waziriyah, Baghdad, Iraq.»

«178.

STATE ORGANISATION FOR ELECTRICITY (alias a) STATE ORGANISATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION; b) STATE ORGANISATION OF ELECTRICITY / DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS). Indirizzi: a) Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 230, Basrah, Iraq; c) P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building No. 9, Baghdad, Iraq.»

«181.

STATE ORGANISATION FOR FOOD INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq.»

«190.

STATE ORGANISATION OF HOUSING. Indirizzo: P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq.»

«199.

STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE (alias STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER). Indirizzo: Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq.»

«202.

VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES (alias VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING). Indirizzo: Iskandariya-Babil, Iraq.»

17.1.2020   

IT

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L 13/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/38 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2020

che stabilisce i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione di informazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (1) (di seguito, «regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne»), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne prevede l’adozione di atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai titoli II, III e IV del medesimo regolamento.

(2)

L’articolo 40 del suddetto regolamento dispone che lo scambio di informazioni di cui ai titoli II, III e IV del medesimo regolamento sia effettuato in formato elettronico. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettroniche di tali dati, specificarne il formato e definire la procedura per le modifiche di quest’ultimo.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (2) impone agli Stati membri l’obbligo di trasmettere alla Commissione informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi e alle attività dei pescherecci dell’Unione battenti la loro bandiera. È opportuno che le informazioni disponibili in tale banca dati siano utilizzate negli scambi di informazioni sulle autorizzazioni di pesca, come stabilito dal regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

(4)

Le informazioni contenute nella banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione istituita ai sensi dell’articolo 39 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne possono contenere dati personali, compresi l’identificativo della nave e il nome e il recapito del proprietario. Per una gestione efficace dello scambio di dati e informazioni è necessario trattare tali dati personali, come disposto dal regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. È opportuno garantire in ogni momento e a tutti i livelli il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2018/1725 (3) e (UE) 2016/679 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire una gestione sostenibile della flotta da pesca esterna e delle attività di pesca svolte da navi battenti bandiera di un paese terzo nelle acque dell’UE è necessario conservare i dati per un periodo di dieci anni. In determinati casi è opportuno che tali dati siano conservati per un periodo superiore ai dieci anni.

(5)

È opportuno accordare agli Stati membri un congruo periodo di tempo per poter adeguare i rispettivi sistemi nazionali ai nuovi requisiti in materia di dati stabiliti nel presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni come disposto all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«banca dati della flotta peschereccia dell’Unione»: il registro, tenuto dalla Commissione, contenente informazioni su tutti i pescherecci dell’Unione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 e integrato dai dati supplementari riguardanti le navi richiesti nelle domande di autorizzazione di pesca a norma del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;

b)

«banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione»: la banca dati istituita ai sensi dell’articolo 39 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne per garantire lo scambio di informazioni di cui ai titoli II e III del medesimo regolamento.

CAPO II

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA BANCA DATI DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA DELL’UNIONE

Articolo 3

Domande di autorizzazione

1.   All’atto della presentazione delle domande di autorizzazione di pesca ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, gli Stati membri e i paesi terzi depositano una domanda per nave, per accordo, per categoria di pesca e per periodo.

2.   Le informazioni sulle navi disponibili nella banca dati della flotta peschereccia dell’Unione sono utilizzate dalla banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione per garantire lo scambio di dati sulle autorizzazioni di pesca come previsto dal regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

Articolo 4

Formato delle informazioni scambiate

1.   Il formato delle informazioni scambiate tra gli Stati membri, i paesi terzi e la Commissione conformemente agli articoli 11, 18, 22 e 25 del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne è l’XSD del campo «Licenze, autorizzazioni e permessi di pesca» (Fishing License Authorization & Permit — FLAP) sulla base della norma P1000-9 del Protocollo universale delle Nazioni Unite per lo scambio di dati riguardanti la pesca (Fisheries Language for Universal Exchange — UN/FLUX).

2.   I campi di dati, i componenti fondamentali e i messaggi adeguatamente formattati in linguaggio XML (eXtensible Markup Language) sono conformi all’XSD (XML Schema Definition) basato sulle librerie di standardizzazione dell’UN/FLUX.

3.   Sono utilizzati l’XSD e i codici che figurano nella pagina del registro dei dati di riferimento (Master Data Register) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

4.   Gli Stati membri utilizzano il documento di attuazione FLAP disponibile sul sito web della Commissione europea dedicato alla pesca in modo da garantire che si trasmettano messaggi corretti e si seguano procedure appropriate per la banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione.

Articolo 5

Trasmissione dei messaggi

1.   I messaggi sono trasmessi in modo interamente automatizzato ed immediato, utilizzando lo «strato di trasporto» per gli scambi di dati sulla pesca messo a disposizione dalla Commissione.

2.   Il mittente è responsabile della comunicazione dei messaggi in linea con le regole concordate di convalida e verifica riportate nel documento di attuazione FLAP.

3.   Il destinatario del messaggio informa il mittente, con apposito messaggio di risposta, dell’avvenuta ricezione, nonché dell’esito della convalida e della verifica del messaggio.

Articolo 6

Modifiche dei formati XLM e dei documenti di attuazione

1.   Eventuali modifiche del formato XML del dominio FLAP UN/FLUX e del documento di attuazione FLAP sono decise dai servizi della Commissione di concerto con gli Stati membri.

2.   Le modifiche di cui al paragrafo 1 entrano in vigore non prima di sei mesi dalla data della rispettiva decisione ed entro 18 mesi da tale data. Il termine è stabilito dai servizi della Commissione di concerto con gli Stati membri.

Articolo 7

Dati personali

I dati personali contenuti nella banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, salvo se necessari per dar seguito a un’infrazione, a un’ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso essi possono essere conservati per vent’anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


17.1.2020   

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L 13/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/39 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2020

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»)., in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nell’ottobre 2007 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC» o «Cina») per mezzo del regolamento (CE) n. 1184/2007 (2) (le «misure iniziali»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) era stato concesso a due società, a una delle quali erano stati applicati dazi antidumping individuali pari al 24,5 %. L’altra società non risultava avere praticato dumping ed era stata esclusa dalle misure. Tutte le altre società sono soggette a un dazio con aliquota pari al 71,8 %. Nel dicembre 2013 il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, ha esteso le misure antidumping per mezzo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio (3) (le «misure in vigore»).

1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(2)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (4), RheinPerChemie GmbH e United Initiators GmbH (i «richiedenti»), che rappresentano il 100 % della produzione totale di perossisolfati dell’Unione, hanno chiesto l’apertura di un riesame in previsione della scadenza. Dette parti hanno argomentato che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(3)

Il 17 dicembre 2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

Il 26 settembre 2019 la Commissione, di propria iniziativa, ha aperto un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping in vigore da parte di ABC Chemicals (Shanghai) Co. Ltd, una società che non risultava avere praticato dumping nel corso dell’inchiesta iniziale, e ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da parte di tale società (6). L’esito della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza non pregiudica in alcun modo quello dell’inchiesta antielusione.

1.3.   Inchiesta

1.3.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(5)

L’inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2017 e il 30 settembre 2018 (il «periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

1.3.2.   Parti interessate

(6)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all’inchiesta. In particolare, ha contattato i richiedenti, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori indipendenti noti dell’Unione e le autorità della RPC.

(7)

Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere un’audizione con i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3.3.   Campionamento

(8)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando produttori esportatori della RPC e importatori indipendenti a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Solo un produttore esportatore, United Initiators (Hefei) Co., Ltd, con la rispettiva società madre United Initiators (Shanghai) Co., Ltd, si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste. Non è stato quindi necessario selezionare un campione di produttori esportatori.

(9)

Vari importatori si sono manifestati all’apertura dell’inchiesta ma, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nessuno di loro ha importato quantitativi significativi del prodotto oggetto del riesame. La Commissione non ha pertanto proceduto al campionamento degli importatori.

1.3.4.   Questionari e visite di verifica

(10)

La Commissione ha messo i questionari a disposizione di tutti gli esportatori e li ha trasmessi agli utilizzatori e ai produttori dell’Unione. La Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Sono pervenute le risposte di due produttori dell’Unione e di un produttore esportatore della RPC.

(11)

La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle parti interessate seguenti:

a)

produttore esportatore cinese:

United Initiators (Hefei) Co., Ltd con la rispettiva società di vendita United Initiators (Shanghai) Co., Ltd;

b)

produttori dell’Unione:

RheinPerChemie GmbH & Co. KG, Germania;

United Initiators GmbH & Co. KG, Germania.

1.3.5.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(12)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili nella domanda di riesame che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare il riesame a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(13)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per la possibile applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. L’unico produttore che ha risposto al questionario per il campionamento ha trasmesso anche le informazioni richieste nell’allegato III.

(14)

Inoltre, per ottenere le informazioni che riteneva necessarie ai fini dell’inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. In tale questionario si invitava il governo della RPC a esprimere la propria opinione sugli elementi di prova contenuti nella domanda dei richiedenti, su qualsiasi altro elemento di prova, di cui al fascicolo, riguardante l’esistenza di distorsioni significative, compresi gli elementi di prova di cui al «Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini di inchieste sulla difesa commerciale» (la «relazione») (7), nonché sull’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dal governo della RPC.

(15)

La Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro un termine indicato nell’avviso di apertura.

(16)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto dover selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(17)

Il 15 gennaio 2019 la Commissione ha informato tutte le parti interessate, per mezzo di una prima nota al fascicolo (8) (la «nota del 15 gennaio»), delle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo comma, del regolamento di base. La Commissione, sulla base delle risposte all’allegato III dell’avviso di apertura, ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l’energia e la manodopera impiegati nella produzione di perossisolfati. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato la Turchia come il paese rappresentativo più appropriato in quel momento.

(18)

La Commissione ha dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dai richiedenti.

(19)

La Commissione ha preso in esame tali osservazioni in una seconda nota (9) sulle fonti per la determinazione del valore normale, datata 6 maggio 2019 (la «nota del 6 maggio»). Nella nota del 6 maggio la Commissione ha precisato ulteriormente l’elenco dei fattori produttivi e ha ribadito che la Turchia era il paese rappresentativo più appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(20)

Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato dai perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, originari della RPC e attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) (il «prodotto oggetto del riesame»).

(21)

I perossisolfati sono impiegati come iniziatori di reazione o come agenti ossidanti in un certo numero di processi: ad esempio, sono utilizzati come iniziatori di polimerizzazione nella produzione di polimeri, come agenti di incisione nella produzione di schede di circuiti stampati o come agenti sbiancanti nella cosmesi per capelli.

2.2.   Prodotto simile

(22)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, i perossisolfati venduti dall’industria dell’Unione nell’Unione e i perossisolfati prodotti e venduti sul mercato interno della RPC nonché i perossisolfati importati nell’Unione dalla RPC condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi utilizzi finali. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(23)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione delle pratiche di dumping dalla RPC.

3.1.   Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame

3.1.1.   Valore normale

(24)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(25)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» nel seguito sono denominate «SGAV»). Come ulteriormente illustrato nel seguito, la Commissione ha concluso nell’ambito della presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e in assenza di argomentazioni da parte dei produttori esportatori, è risultato opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.1.2.   Esistenza di distorsioni significative

3.1.2.1.   Introduzione

(26)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce quanto riportato di seguito. Per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

(27)

Ne consegue che, nel valutare l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, occorre tenere conto della possibile incidenza di uno o più di tali elementi sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. Tuttavia, poiché tale elenco non è cumulativo, non occorre considerare tutti gli elementi per individuare distorsioni significative. Inoltre, possono essere utilizzate le medesime circostanze fattuali per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi dell’elenco. Qualsiasi conclusione relativa a distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), deve essere tratta sulla base degli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può altresì tenere conto del contesto generale e della situazione del paese esportatore.

(28)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «se la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(29)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto la relazione (cfr. il considerando 14), che evidenzia l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia nella RPC, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici, compreso quello dei perossisolfati. Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta in fase di apertura.

(30)

La domanda di riesame in previsione della scadenza (la «domanda») ha fornito ulteriori elementi di prova in relazione alle distorsioni significative nel settore dei perossisolfati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), a complemento della relazione. I richiedenti hanno fornito elementi di prova che dimostrano che la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame sono influenzate (almeno potenzialmente) dalle distorsioni di cui alla relazione, in particolare a causa degli elevati livelli di ingerenza statale nel settore dei perossisolfati.

3.1.2.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC: contesto economico generale

(31)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce le politiche economiche della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte della popolazione intera e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (10). Di conseguenza, l’assetto globale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici considerevoli nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese è un esempio emblematico di ciò: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (11).

(32)

Inoltre, secondo la normativa cinese, l’economia di mercato socialista viene sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), e formano una sovrastruttura in cui i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Facendo seguito alla prima frase esistente della disposizione, ossia «il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «l’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (12). Ciò illustra il controllo del PCC sul sistema economico della RPC. Tale controllo è intrinseco al sistema cinese e va al di là della situazione abituale in altri paesi in cui i governi esercitano un ampio controllo macroeconomico, nei limiti del quale agiscono le forze del libero mercato.

(33)

In primo luogo, a livello di controllo amministrativo generale, l’andamento dell’economia cinese è governato da un sistema complesso di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. Tali piani specificano inoltre gli strumenti per sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché l’arco temporale in cui gli obiettivi devono essere conseguiti. Alcuni piani contengono obiettivi espliciti di produzione. Nel quadro di tali piani, i singoli settori industriali e/o progetti vengono identificati come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo e vengono loro attribuiti obiettivi specifici di sviluppo (ammodernamento industriale, espansione industriale ecc.). Gli operatori economici, sia privati che statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Non solo per la natura vincolante dei piani, ma anche perché le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite, gli operatori economici sono indotti a rispettare le priorità indicate nei piani (13).

(34)

In secondo luogo, a livello di assegnazione di risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Tali banche, nel definire e attuare la loro politica di prestiti, devono allinearsi con gli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare essenzialmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.3.2.9) (14). Lo stesso vale per gli altri componenti del sistema finanziario cinese, come i mercati azionari, i mercati delle obbligazioni, i mercati della private equity ecc. Sebbene di minore rilevanza rispetto al settore bancario, queste parti del settore finanziario sono organizzate a livello istituzionale e operativo per garantire il controllo e permettere l’intervento da parte dello Stato e del PCC e non per sfruttare appieno il funzionamento efficiente dei mercati finanziari (15).

(35)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi da parte dello Stato nell’economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La normativa applicabile prevede in modo specifico che gli appalti pubblici debbano mirare a facilitare il conseguimento di obiettivi concepiti da politiche statali. Tuttavia, la natura di tali obiettivi resta indefinita, lasciando di conseguenza un ampio margine di valutazione agli organi decisionali (16). Analogamente, nel settore degli investimenti, il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla finalità e sull’entità degli investimenti statali e privati. Il monitoraggio degli investimenti, così come i diversi incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti sono impiegati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere obiettivi di politica industriale, tra cui il mantenimento del controllo statale su settori fondamentali o il rafforzamento dell’industria nazionale (17).

(36)

In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano diversi interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali si scontrano con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l’efficiente assegnazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (18).

3.1.2.3.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(37)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(38)

L’unico produttore cinese di perossisolfati che ha collaborato con la Commissione nello svolgimento della presente inchiesta è di proprietà privata. La Commissione non dispone di informazioni precise in merito all’assetto societario di altre società della RPC attive nel settore dei perossisolfati.

(39)

Per quanto riguarda il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato, il governo e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese, ma rivendica anche il diritto a partecipare al loro processo decisionale operativo. Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dei perossisolfati sono ulteriormente illustrati al punto 3.1.2.4. In ragione dell’elevato livello di controllo e di intervento del governo nel settore chimico, come descritto di seguito, i produttori di perossisolfati di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato.

3.1.2.4.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(40)

Il governo della RPC è in grado di interferire nei prezzi e nei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Come stabilito dalla normativa cinese, le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario cinese, un’organizzazione del PCC dev’essere istituita in ogni società (con almeno tre membri del PCC come specificato nello statuto del PCC) (19), che deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione di partito. Risulta inoltre che il PCC esercita una pressione sulle società private per mettere al primo posto il «patriottismo» e per seguire la disciplina di partito (20). Nel 2017, secondo rapporti, cellule di partito esistevano nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, con una pressione crescente da parte delle organizzazioni del PCC per avere l’ultima parola sulle decisioni commerciali nelle rispettive società (21). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese. La Commissione ha accertato che tali norme si applicano anche ai produttori di perossisolfati e ai fornitori dei relativi fattori produttivi.

(41)

Nello specifico, nel corso dell’inchiesta iniziale riguardante i perossisolfati è stato accertato che la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di una società, ivi compreso il presidente, che deteneva una quota significativa della società, non era cambiata rispetto al periodo precedente la privatizzazione ed era stata nominata dallo Stato. È stata anche appurata la loro appartenenza al PCC. Inoltre, la società non è stata in grado di dimostrare di aver corrisposto un pagamento per rilevare le azioni durante il processo di privatizzazione (22).

(42)

Per quanto riguarda un’altra società, costituita come azienda di proprietà statale e quindi privatizzata nel 2000, dall’inchiesta iniziale è emerso che tre suoi dipendenti che ricoprivano ruoli dirigenziali erano già in carica prima che la società venisse privatizzata e hanno conservato il controllo dei principali organi decisionali della società. È stato appurato che queste tre persone sono membri del PCC (23). Per quanto concerne una terza società oggetto dell’inchiesta iniziale, è emerso che il capitale utilizzato per avviare la società era stato ottenuto da imprese collettive gestite dal presidente in carica della società (24).

(43)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.3.2.8) nonché nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi generano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (25).

(44)

Sulla base di quanto precede e in assenza di informazioni confutanti le considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che la presenza dello Stato nelle imprese del settore dei perossisolfati, nonché nel settore finanziario e in altri settori dei fattori produttivi, congiuntamente al contesto illustrato al punto 3.3.2.3 e ai punti successivi, consente al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi.

3.1.2.5.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(45)

La direzione dell’economia cinese è determinata in misura significativa da un sistema elaborato di pianificazione, che definisce le priorità e stabilisce gli obiettivi su cui il governo centrale e quello locale devono concentrarsi. Piani pertinenti esistono a tutti i livelli di governo e interessano quasi tutti i settori economici; gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione sono di natura vincolante e le autorità ad ogni livello amministrativo monitorano l’attuazione dei piani da parte del livello amministrativo inferiore corrispondente. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse vengano destinate a settori definiti strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico da parte del governo, piuttosto che essere ripartite conformemente alle forze di mercato (26).

(46)

Il documento strategico più completo e dettagliato in relazione al settore chimico cinese è il 13° piano quinquennale per il settore petrolchimico (2016-2020) (il «piano»). Ad esempio, per quanto riguarda l’ammoniaca, la materia prima fondamentale per i perossisolfati, il piano richiama l’attenzione sulla promozione della costruzione della seconda fase dello stabilimento di Cangzhou Zhengyuan, in grado di produrre 600 000 tonnellate di ammoniaca (27). Il piano prevede che in linea di principio non siano costruiti nuovi stabilimenti per la produzione di ammoniaca sintetica che utilizzino minuti di miniera non fumogeni e gas naturale come materia prima. La priorità andrebbe invece accordata allo sviluppo di un vantaggio competitivo per il settore, al fine di creare nuovi anelli di congiunzione nella filiera industriale, quale l’industria carbonchimica (28). Il piano incentiva inoltre una serie di tecnologie e apparecchiature che garantiscano una produzione annuale di ammoniaca sintetica e metanolo sintetico superiore al milione di tonnellate (29).

(47)

Per quanto riguarda un’altra materia prima fondamentale, l’acido solforico, il 13° piano quinquennale (PQ) del settore petrolchimico della provincia di Hebei propone un esempio di come l’obiettivo e i traguardi strategici sono trasferiti dal livello amministrativo nazionale a quello successivo. In seguito a un riesame dei traguardi conseguiti nell’ambito del 12° PQ, il piano individua i problemi principali per il prossimo ciclo quinquennale, quale il bisogno di migliorare la struttura del prodotto (30).

(48)

Per quanto concerne un’altra materia prima, l’idrossido di potassio, nel 13° piano quinquennale per le risorse minerarie si fa riferimento ai sali di potassio. Il piano individua una serie di problemi che riguardano il settore minerario: gli interventi pubblici nell’assegnazione delle risorse continuano a essere relativamente numerosi, i principi di mercato applicabili ai diritti di estrazione non sono esaurienti e il sistema del mercato minerario moderno non è ancora completo (31). Il sale di potassio è uno dei minerali identificati come «strategici». Uno degli obiettivi espliciti del piano è consolidare le basi di sale di potassio di Qinghai Chaerhan e Xinjiang Lopnur, mantenere il tasso di autosufficienza interna in un intervallo compreso tra il 55 % e il 60 % e controllare l’intensità dell’estrazione del sale di potassio e i nuovi incrementi della capacità produttiva (32).

(49)

Inoltre, in tutta la Cina la catena di approvvigionamento delle materie prime e dell’energia è influenzata da altri interventi statali di varia natura. Si registrano un livello elevato di ingerenza statale nel settore dell’energia elettrica, una sovraccapacità e tariffe differenziate o preferenziali per l’elettricità finalizzate a diminuire le bollette energetiche per il settore cinese dei perossisolfati (33). Per quanto riguarda il solfato di ammonio esistono regimi di sovvenzione, e in particolare programmi fiscali, concessione di terreni, programmi di prestito, sovvenzioni e altri programmi (34). Per quanto concerne l’idrossido di sodio (soda caustica), l’energia elettrica viene erogata a tariffe agevolate (35).

(50)

È quindi accertato che il governo della RPC ha una serie di politiche pubbliche in atto che influenzano le forze del libero mercato in relazione alla produzione delle materie prime utilizzate nel settore dei perossisolfati. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente.

3.1.2.6.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza o l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(51)

Secondo le informazioni presenti nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese non sembra essere in grado di conseguire i suoi obiettivi principali, come, ad esempio, la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori. Ciò sembra essere dovuto al fatto che, sebbene il diritto fallimentare cinese si fondi formalmente su principi simili a quelli del diritto fallimentare di altri paesi, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica insufficiente applicazione. Il numero di casi di fallimento resta notoriamente basso rispetto alle dimensioni dell’economia nazionale, anche perché le procedure d’insolvenza sono caratterizzate da una serie di carenze che scoraggiano in modo efficace la presentazione di istanze di fallimento. Per di più, il ruolo dello Stato nelle procedure d’insolvenza si mantiene forte e attivo, esercitando spesso un’influenza diretta sull’esito delle procedure (36).

(52)

Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d’uso dei terreni nella RPC (37). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (i terreni rurali sono di proprietà collettiva mentre i terreni urbani sono di proprietà dello Stato) e sono assegnati esclusivamente da quest’ultimo. Sono in vigore disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d’uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. Tuttavia, tali disposizioni sono generalmente disattese, poiché alcuni acquirenti riescono a ottenere i terreni gratuitamente oppure a tariffe inferiori a quelle di mercato (38). Per di più, con l’assegnazione dei terreni le autorità spesso perseguono obiettivi politici specifici, tra cui l’attuazione di piani economici (39).

(53)

Di conseguenza, il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non sembra funzionare correttamente, bensì generare distorsioni, mantenendo in attività imprese in stato d’insolvenza e in relazione alla concessione e all’acquisto di terreni nella RPC. Tale diritto si applica anche al settore dei perossisolfati e ai fornitori delle relative materie prime. Per quanto riguarda due produttori di perossisolfati, la Commissione ha accertato l’esistenza di distorsioni derivanti dal sistema a economia non di mercato, con particolare riguardo al costo dei diritti acquisiti per l’uso dei terreni (40). Anche inchieste recenti in altri settori hanno confermato la concessione di diritti d’uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato (41).

(54)

Alla luce di quanto precede e in assenza di collaborazione nel caso di cui trattasi, la Commissione ha concluso che vi è stata un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e del diritto patrimoniale nel settore dei perossisolfati.

3.1.2.7.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(55)

Non è possibile che nella RPC si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (42). Nel quadro del diritto nazionale è attiva solo un’organizzazione sindacale. Tuttavia, tale organizzazione non è indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (43). Per di più, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione anagrafica, che limita l’accesso alla gamma completa delle prestazioni di sicurezza sociale e di altra natura unicamente ai residenti di una determinata area amministrativa. Generalmente, ciò fa sì che i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovino in una posizione occupazionale vulnerabile e abbiano un reddito inferiore rispetto a coloro che possiedono il certificato di residenza (44). Tali risultanze permettono di accertare una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(56)

Nessun elemento del fascicolo della presente inchiesta lascia intendere che il settore dei perossisolfati non sia soggetto al sistema del diritto del lavoro cinese. In effetti, tale settore sembra essere parimenti toccato dalle distorsioni dei costi salariali sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame) sia indirettamente (nell’accesso al capitale o a fattori produttivi da parte di società soggette allo stesso sistema occupazionale nella RPC).

(57)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che i costi salariali erano distorti nel settore dei perossisolfati, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame.

3.1.2.8.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che non operano in maniera indipendente dallo Stato

(58)

L’accesso al capitale da parte delle imprese nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

(59)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione delle banche statali (45) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese statali non finanziarie, le banche restano legate allo Stato non solo a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante relazioni personali (i più alti funzionari dei grandi istituiti finanziari statali sono nominati in ultima analisi dal PCC) (46) e, proprio come le imprese statali non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche ottemperano a un obbligo giuridico esplicito di svolgere la propria attività economica conformemente alle esigenze nazionali di sviluppo economico e sociale e sotto la guida delle politiche industriali dello Stato (47). A ciò si associano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti nei settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (48).

(60)

Pur riconoscendo che potrebbero esistere vari strumenti giuridici che fanno riferimento alla necessità di seguire la normale condotta bancaria e rispettare le norme prudenziali, come la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova pertinenti mostrano che tali disposizioni ricoprono solamente un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici (49). Le risultanze delle precedenti inchieste in materia di difesa commerciale hanno indotto a trarre la medesima conclusione (50).

(61)

Inoltre, i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica della società per il governo della RPC e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime suggeriscono decisamente che i rating cinesi del credito corrispondono sistematicamente a rating internazionali inferiori (51).

(62)

Ciò si traduce in una preferenza per la concessione di prestiti a imprese statali, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, il che implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(63)

In secondo luogo, gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con utili sul capitale investito sempre più bassi. Tale situazione è esemplificata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non producono le normali risposte commerciali.

(64)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all’intervento del governo. Infatti la quota dei prestiti al tasso di riferimento, o ad un tasso inferiore, rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essere aumentato, dato che la sua quota è cresciuta considerevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche (52). Tassi d’interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(65)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza dell’assegnazione del capitale e sono assenti i segni di stretta creditizia che sarebbero invece prevedibili in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Di conseguenza, i problemi di crediti inesigibili sono stati gestiti mediante il rinnovo del debito, creando così le cosiddette società «zombie», o trasferendo la titolarità del debito (ad esempio attraverso fusioni o capitalizzazioni del debito), senza eliminare necessariamente il problema generale del debito o affrontarne le cause di base (53).

(66)

In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC risente di significative problematiche e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo dilagante dello Stato nei mercati dei capitali.

(67)

Nessun elemento del fascicolo della presente inchiesta lascia intendere che i produttori di perossisolfati e/o i fornitori di materie prime e di altri fattori produttivi non beneficino di tale sistema finanziario.

(68)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori di perossisolfati avevano avuto accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuavano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operavano in maniera indipendente dallo Stato.

3.1.2.9.   La natura sistemica delle distorsioni descritte

(69)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione non si limitano a un settore industriale in particolare. Al contrario, gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.1.2.1 a 3.1.2.8 e alle parti A e B della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia.

(70)

Per produrre perossisolfati sono necessarie materie prime fondamentali. Quando i produttori acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione di capitale. Inoltre, sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(71)

Di conseguenza, non solo non è possibile utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei perossisolfati, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto sopra. Di fatto, gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative.

3.1.2.10.   Conclusione

(72)

L’analisi presentata ai punti da 3.1.2.2 a 3.1.2.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili relativi all’intervento del governo della RPC nell’economia interna in generale e nel settore dei perossisolfati (compreso il prodotto oggetto del riesame), ha messo in luce che i prezzi o i costi, inclusi i costi delle materie prime, dell’energia e della manodopera, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In base a ciò, in assenza di qualunque forma di cooperazione da parte del governo della RPC e viste le scarse informazioni fornite in merito dai produttori esportatori nella RPC, la Commissione ha concluso che nel caso di specie non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale.

(73)

Di conseguenza la Commissione ha proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nel punto in appresso. La Commissione ha ricordato che non è stata addotta alcuna argomentazione a sostegno del fatto che determinati costi interni siano esenti da distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base.

3.1.3.   Paese rappresentativo

(74)

La Commissione ha fondato la sua scelta del paese rappresentativo sui criteri seguenti:

a)

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha valutato i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (54);

b)

produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese;

c)

disponibilità di dati pubblici pertinenti in quel paese;

d)

nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(75)

Secondo i dati a disposizione della Commissione, il prodotto oggetto del riesame è fabbricato in un numero limitato di paesi e da un numero limitato di produttori. La produzione è prevalentemente concentrata nella Repubblica popolare cinese, in India, nell’UE, in Turchia, in Giappone e negli Stati Uniti.

(76)

Secondo l’indice della Banca mondiale, tra i paesi in cui avviene la produzione solo la Turchia presenta un livello di sviluppo economico analogo a quello della Repubblica popolare cinese.

Di conseguenza, sulla base dei criteri di cui sopra, la Turchia è stata individuata come l’unico paese rappresentativo possibile.

(77)

I richiedenti, che sono l’unica parte ad aver presentato osservazioni, hanno sostenuto tale scelta. In assenza di osservazioni contrarie all’uso della Turchia come paese rappresentativo, la Commissione ha confermato le sue risultanze relative al paese rappresentativo e ha costruito il valore normale sulla base dei dati riguardanti la Turchia.

3.1.4.   Metodo di calcolo

(78)

Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha applicato il metodo seguente. Innanzitutto ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In seguito, ha moltiplicato i tassi di utilizzazione osservati al livello del processo di produzione del produttore esportatore che ha collaborato relativi a materiali, manodopera ed energia elettrica per i costi esenti da distorsioni per unità di prodotto osservati nel paese rappresentativo, ossia in Turchia.

(79)

In secondo luogo, la Commissione ha aggiunto ai suindicati costi di produzione le SGAV e i profitti della società turca Ak-Kim Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi («Ak-kim»). Ak-kim è l’unica società produttrice di perossisolfati del paese rappresentativo per cui erano disponibili dati accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Pertanto, in assenza di osservazioni da parte delle parti interessate, Ak-kim è stata considerata una società adatta al fine di determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, da utilizzare nel calcolo del valore normale.

(80)

Sulla base di quanto precede, per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto su base franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.1.4.1.   Dati utilizzati per la costruzione del valore normale

(81)

Nelle note del 15 gennaio e del 6 maggio la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, intendeva utilizzare le fonti seguenti:

a)

il Global Trade Atlas («GTA») (55) per le materie prime;

b)

l’Istituto turco di statistica («Turkstat») (56) per la manodopera e l’energia elettrica;

c)

Orbis (57) per i dati finanziari di una società turca (Ak-Kim Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi) in relazione alle SGAV e ai profitti.

(82)

La tabella seguente riepiloga i fattori produttivi utilizzati nei calcoli unitamente ai rispettivi codici SA e valori unitari tratti dal GTA o dalle banche dati turche, compresi i dazi all’importazione e i costi di trasporto.

Tabella 1

Fattori produttivi

Fattore produttivo

Codice SA (58)

Prezzo in CNY/unità

Materie prime

Acido solforico; oleum

2807 00

371,86/ton

Ammoniaca anidra

2814 10

2 099,05/ton

Solfato di ammonio

3102 21

1 079,46/ton

Idrossido di sodio (soda caustica)

2815 12

2 601,91/ton

Idrossido di potassio

2815 20

4 063,65/ton

Manodopera

Costo del lavoro nel settore manifatturiero

N/D

43,96/ora

Energia

Energia elettrica

N/D

0,485/kWh

3.1.4.2.   Materie prime

(83)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Le importazioni dalla RPC sono state escluse, date le distorsioni significative esistenti in questo paese, come stabilito al punto 3.1.2. Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, oscillando tra il 48 % e il 100 % dei volumi totali importati in Turchia.

(84)

Per quanto riguarda i dazi all’importazione, la Commissione ha osservato che la Turchia importava le materie prime pertinenti da oltre 70 paesi, con aliquote dei dazi all’importazione variabili e differenze significative in termini di volumi. Di conseguenza, e in considerazione del fatto che ai fini di un riesame in previsione della scadenza non è necessario calcolare un margine di dumping esatto bensì stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del dumping, la Commissione ha calcolato i dazi all’importazione di ogni materia prima sulla base di volumi rappresentativi di importazioni da un numero limitato di paesi, che per la maggior parte delle materie prime rappresentavano la quasi totalità di tutte le importazioni e mai meno del 90 % delle importazioni totali.

(85)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.

3.1.4.3.   Manodopera

(86)

L’Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha fatto riferimento ai salari dichiarati nel settore manifatturiero per il 2016, per l’attività economica C.20 (Fabbricazione di sostanze chimiche e prodotti chimici) (59) secondo la classificazione NACE Rev. 2 (60). Il valore medio mensile del 2016 è stato debitamente adeguato in funzione dell’inflazione, utilizzando l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (61) pubblicato dall’Istituto di statistica turco.

3.1.4.4.   Energia elettrica

(87)

Il prezzo dell’energia elettrica per gli utilizzatori industriali in Turchia è pubblicato dall’Istituto di statistica turco nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in Kuruș/kWh (62) pubblicati il 26 marzo 2019 (con riferimento al periodo dell’inchiesta di riesame) (63).

3.1.4.5.   Vapore e altri costi diretti

(88)

Il vapore non è oggetto di scambi transfrontalieri e non ha un codice SA. Di conseguenza, al fine di determinare il valore esente da distorsioni del vapore, la Commissione ha anzitutto calcolato la percentuale rappresentata dal vapore sul totale dei fattori produttivi rimanenti e ha quindi applicato tale percentuale al costo totale esente da distorsioni degli stessi fattori produttivi.

(89)

La Commissione ha seguito la medesima metodologia per gli altri costi diretti che, complessivamente, rappresentano il 2 % circa del valore totale dei fattori produttivi indicati dal produttore esportatore.

3.1.4.6.   Spese generali di produzione

(90)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, la Commissione ha utilizzato la percentuale che le spese generali di produzione rappresentano sui costi di produzione nella struttura dei costi del produttore esportatore che ha collaborato. Più precisamente, la Commissione ha espresso in primo luogo le spese generali di produzione effettive del produttore esportatore che ha collaborato come percentuale del costo totale effettivo di produzione. Successivamente ha applicato la stessa percentuale al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore non distorto delle spese generali di produzione. La Commissione ha ritenuto che questo approccio fosse ragionevole nel caso di specie, alla luce della mancanza di dati accessibili al pubblico riguardanti le spese generali di produzione sostenute dal produttore turco selezionato ai fini delle SGAV e dei profitti (cfr. il considerando 91); l’importo così calcolato rispecchia i fattori produttivi effettivamente utilizzati da ogni produttore esportatore ma viene poi moltiplicato per il costo di produzione esente da distorsioni utilizzando il paese rappresentativo appropriato.

3.1.4.7.   SGAV e profitti

(91)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), quarto comma, del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(92)

Per stabilire un valore esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari dell’unica società turca che fabbrica il prodotto oggetto del riesame, Ak-Kim Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, secondo quanto riportato nella banca dati Orbis (64). Sulla base delle informazioni aziendali disponibili, l’attività commerciale riguardava per la maggior parte il prodotto oggetto del riesame e, sulla base delle informazioni derivanti dai rendiconti finanziari, durante il periodo interessato non si sono verificati eventi straordinari tali da richiedere un adeguamento dei dati riportati.

(93)

Di conseguenza, al costo di produzione esente da distorsioni sono state aggiunte le voci seguenti:

a)

SGAV pari al 19,34 % del costo del venduto applicate alla somma dei costi di produzione;

b)

un profitto pari al 27,81 % del costo del venduto applicato ai costi di produzione.

3.2.   Prezzo all’esportazione e margine di dumping

(94)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame i volumi venduti nell’Unione dal produttore esportatore che ha collaborato sono stati insignificanti. Pertanto, è stato constatato che i prezzi non erano rappresentativi. La Commissione non ha quindi considerato tali vendite una base affidabile per determinare il prezzo all’esportazione ai fini di un calcolo del dumping.

3.3.   Rischio di reiterazione del dumping

(95)

Secondo i dati indicati da Comext, nel periodo dell’inchiesta di riesame praticamente tutte le importazioni nell’Unione provenienti dalla RPC sono state effettuate dall’esportatore che non risultava avere praticato dumping nel corso dell’inchiesta iniziale (65) e che non rientra nell’ambito del presente riesame.

(96)

Di conseguenza la Commissione, in linea con la metodologia applicata nel precedente riesame in previsione della scadenza, ha confrontato il prezzo all’esportazione verso i paesi terzi praticato dal produttore esportatore che ha collaborato (66) con il valore normale, al fine di analizzare il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.3.1.   Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione verso il resto del mondo

(97)

Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione verso il resto del mondo, la Commissione ha effettuato adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influenzano i prezzi e la loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. I prezzi di vendita all’esportazione al livello fob sono stati adeguati per tenere conto delle spese di trasporto interno, movimentazione e carico, dei costi di imballaggio e credito nonché degli oneri bancari, mentre i prezzi di vendita al livello cif sono stati adeguati anche per tenere conto delle spese di nolo e assicurazione marittimi.

(98)

Poiché il produttore esportatore ha pagato integralmente l’IVA sulle sue vendite all’esportazione, la Commissione ha adeguato il valore normale costruito per tenere conto dell’integralità dell’IVA.

(99)

La Commissione ha quindi stabilito che il produttore che ha collaborato ha effettuato vendite in tutti i paesi a prezzi che sono più del 20 % inferiori al valore normale.

3.3.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

(100)

Nella RPC i produttori del prodotto oggetto del riesame sono quindici. Nella domanda di riesame, sulla base di informazioni interne (67), i richiedenti hanno stimato che la Cina dispone di una significativa sovraccapacità, pari almeno a 75 000 tonnellate all’anno (68). Una capacità produttiva di simile entità implica che la Cina, da sola, potrebbe coprire il consumo totale dell’Unione, stimato tra le 35 000 e le 45 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(101)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Cina è tra i maggiori produttori di perossisolfati del mondo e dispone di una significativa capacità inutilizzata, che potrebbe essere facilmente esportata verso l’Unione qualora le misure fossero abrogate.

(102)

Inoltre, il mercato dell’Unione, a causa delle sue dimensioni relativamente ampie e del consumo in costante aumento, come indicato al punto 5.2, rimane interessante per i produttori esportatori cinesi.

3.4.   Conclusione sul rischio di reiterazione del dumping

(103)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle attuali misure. In particolare, il livello dei valori normali stabiliti in Cina, il livello dei prezzi all’esportazione praticati dal produttore che ha collaborato verso i mercati di paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la disponibilità di significative capacità produttive nella RPC indicano un elevato rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure in vigore.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(104)

Nell’Unione i perossisolfati sono prodotti solamente da due produttori. Essi rappresentano il 100 % della produzione totale dell’Unione durante il PIR. Entrambi i produttori hanno sostenuto la domanda di riesame e hanno collaborato all’inchiesta.

(105)

Le due società costituiscono quindi l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e saranno di seguito denominate «industria dell’Unione».

4.2.   Osservazione preliminare

(106)

Al fine di tutelare la riservatezza in conformità all’articolo 19 del regolamento di base, i dati relativi ai due produttori dell’Unione sono presentati in forma indicizzata o in fasce di valori.

(107)

Le informazioni sulle importazioni sono state analizzate a livello di codici NC per i tre tipi principali di prodotto simile, il persolfato di ammonio, il persolfato di sodio, il persolfato di potassio, e a livello di codici TARIC per il quarto tipo, perossimonosolfato di potassio. L’analisi delle importazioni è stata integrata dai dati raccolti a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

4.3.   Consumo dell’Unione

(108)

Il consumo dell’Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat, a livello di codici NC e di codici TARIC. Tali volumi di vendita sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell’Unione.

(109)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumi

 

2015

2016

2017

PIR

Consumo (in tonnellate)

37 000 – 43 000

37 000 – 43 000

37 000 – 43 000

37 000 – 43 000

Indice (2009 = 100)

100

100

106

108

Fonti: risposte al questionario, Eurostat, banca dati costituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(110)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato dell’8 %.

4.4.   Importazioni nell’Unione dalla RPC

4.4.1.   Volume e quota di mercato

(111)

Come indicato al considerando 95, quasi tutte le importazioni dalla RPC sono originarie di una società che non risultava avere praticato dumping nel corso dell’inchiesta iniziale. Poiché le importazioni oggetto delle misure sono insignificanti (meno dell’1 % della quota di mercato), la Commissione ha accertato che i prezzi non erano rappresentativi. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che non è possibile analizzare l’evoluzione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Per lo stesso motivo non è nemmeno stato possibile calcolarne la sottoquotazione dei prezzi.

4.5.   Importazioni da altri paesi terzi

(112)

L’evoluzione del volume, dei prezzi e della quota di mercato delle importazioni da altri paesi, nonché delle importazioni dalla Cina non soggette a dumping, durante il periodo in esame è presentata nella tabella che segue. Per le ragioni di riservatezza di cui al considerando 106, gli importi relativi alla quota di mercato e ai volumi delle importazioni dalla Cina non soggette a dumping sono indicati in forma indicizzata.

Tabella 3

Importazioni da altri paesi terzi e importazioni dalla Cina non soggette a dumping

 

2015

2016

2017

PIR

Cina

Volume delle importazioni (in tonnellate)

3 000 – 3 500

2 500 – 3 000

3 500 – 4 000

4 000 – 4 500

Volume delle importazioni non soggette a dumping

Indice (2015 = 100)

100

84

114

135

Prezzo in EUR/tonnellata

1 100 – 1 300

1 100 – 1 200

1 000 – 1 100

1 000 – 1 100

Quota di mercato

Indice (2015 = 100)

100

84

108

125

Turchia

Volume delle importazioni (in tonnellate)

2 328

2 522

2 008

2 303

Indice (2015 = 100)

100

108

86

99

Prezzo in EUR/tonnellata

1 177

1 216

1 240

1 344

Indice (2015 = 100)

100

103

105

114

Quota di mercato

Indice

100

108

82

92

Stati Uniti d’America

Volume delle importazioni (in tonnellate)

4 520

4 828

5 019

5 364

Indice (2015 = 100)

100

107

111

119

Prezzo in EUR/tonnellata

1 104

1 588

1 204

1 275

Indice (2015 = 100)

100

144

109

116

Quota di mercato

Indice

100

107

105

110

India

Volume delle importazioni (in tonnellate)

934

956

1 299

1 668

Indice (2015 = 100)

100

102

139

179

Prezzo in EUR/tonnellata

1 537

1 514

1 487

1 545

Indice (2015 = 100)

100

99

97

101

Quota di mercato

Indice

100

102

132

165

Altri paesi terzi

Volume delle importazioni (in tonnellate)

819

1 042

1 223

1 088

Indice (2009 = 100)

100

127

149

133

Prezzo in EUR/tonnellata

1 148

1 397

1 305

1 411

Indice (2009 = 100)

100

122

114

123

Quota di mercato

Indice

100

127

141

123

Totale dei paesi terzi

Volume delle importazioni (in tonnellate)

9 000 – 12 000

10 000 – 13 000

11 000 – 14 000

12 000 – 15 000

Indice (2009 = 100)

100

102

112

125

Prezzo in EUR/tonnellata

1 000 – 1 200

1 200 – 1 400

1 200 – 1 400

1 200 – 1 400

Indice (2009 = 100)

100

117

102

106

Quota di mercato

Indice

100

102

106

116

Fonti: Eurostat, base di dati costituita ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6.

(113)

I volumi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi (comprese le importazioni dalla Cina non soggette a dumping) verso il mercato dell’Unione sono aumentati del 25 % circa nel periodo in esame e il prezzo medio è aumentato del 6 % circa nel corso dello stesso periodo. Anche la quota di mercato degli altri paesi terzi (comprese le importazioni dalla Cina non soggette a dumping) è cresciuta del 16 % circa nel corso dello stesso periodo. Come indicato al considerando 124, nello stesso periodo i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati in media del 5 %.

4.6.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(114)

Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

4.6.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(115)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

 

2015

2016

2017

PIR

Volumi di produzione (in tonnellate)

30 000 – 40 000

30 000 – 40 000

30 000 – 40 000

30 000 – 40 000

Indice (2015 = 100)

100

100

104

101

Capacità produttiva (in tonnellate)

40 000 – 45 000

40 000 – 45 000

40 000 – 45 000

40 000 – 45 000

Indice (2015 = 100)

100

104

103

103

Utilizzo degli impianti (in %)

80-90

80-90

80-90

80-90

Indice (2015 = 100)

100

96

101

99

Fonte: risposte al questionario.

(116)

Ne consegue che la capacità produttiva ha registrato un incremento modesto (del 2‐4 %), mentre i volumi di produzione e l’utilizzo degli impianti sono rimasti stabili.

4.6.2.   Volume delle vendite e quota di mercato nell’Unione

(117)

Nel periodo in esame le vendite nell’Unione effettuate dall’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

 

2015

2016

2017

PIR

Volume delle vendite nell’Unione (in tonnellate)

20 000 – 30 000

20 000 – 30 000

20 000 – 30 000

20 000 – 30 000

Indice (2015 = 100)

100

99

103

101

Quota di mercato

Indice (2015 = 100)

100

99

98

93

Fonti: risposte al questionario, Eurostat, banca dati costituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6.

(118)

Nel corso del periodo in esame le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono rimaste stabili. Tuttavia, nel corso dello stesso periodo l’industria dell’Unione ha gradualmente perso quota di mercato in una misura pari al 7 %, mentre il consumo dell’Unione è cresciuto dell’8 %.

4.6.3.   Occupazione e produttività

(119)

Nel periodo in esame il livello di occupazione e la produttività nell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

 

2015

2016

2017

PIR

Indice dei lavoratori dipendenti (2015 = 100)

100

103

102

103

Indice della produttività (2015 = 100)

100

97

102

99

Fonte: risposte al questionario.

(120)

Nel periodo in esame l’occupazione è aumentata del 3 %. La produttività della forza lavoro dei produttori dell’Unione, misurata come produzione (tonnellate) per persona occupata/anno, si è mantenuta stabile durante il periodo in esame. Questo è dovuto in parte agli sforzi compiuti dall’industria dell’Unione negli anni precedenti per rispondere alle pressioni derivanti dalle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC in quel momento, per cui la produttività era già arrivata a livelli elevati prima del periodo in esame.

4.6.4.   Crescita

(121)

Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato una crescita di 8 punti percentuali. Tuttavia, l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare di questo modesto incremento dei consumi in quanto nel periodo in esame ha continuato a perdere quota di mercato.

4.6.5.   Scorte

(122)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

 

2015

2016

2017

PIR

Scorte (in tonnellate)

2 000 – 3 000

2 000 – 3 000

2 000 – 3 000

2 000 – 3 000

Indice (2015 = 100)

100

113

101

108

Fonte: risposte al questionario.

(123)

Il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione, sebbene sia aumentato tra il 2015 e il PIR, rimane relativamente basso in rapporto al livello di produzione.

4.6.6.   Prezzi di vendita medi unitari nell’Unione e costi di produzione

(124)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi unitari praticati ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo unitario medio di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

 

2015

2016

2017

PIR

Prezzo di vendita medio unitario nell’Unione

Indice (2015 = 100)

100

101

101

105

Costo unitario di produzione

Indice (2015 = 100)

100

102

99

104

Fonte: risposte al questionario.

(125)

Nel periodo in esame i costi dell’industria dell’Unione sono aumentati del 3‐5 %. Nello stesso periodo i suoi prezzi sono cresciuti del 4‐6 %, cosicché l’industria dell’Unione è stata in grado di compensare l’aumento dei costi incrementando i prezzi.

4.6.7.   Redditività, flussi di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale, salari

Tabella 9

 

2015

2016

2017

PIR

Redditività

Indice (2015 = 100)

100

86

123

110

Flusso di cassa

Indice (2015 = 100)

100

79

117

103

Investimenti

Indice (2015 = 100)

100

60

91

99

Utile sul capitale investito

Indice (2015 = 100)

100

88

128

110

Costo del lavoro annuo per dipendente

Indice (2015 = 100)

100

97

102

103

Fonte: risposte al questionario.

(126)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Durante il periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione ha oscillato tra un minimo del 6 %‐8 % nel 2016 e un massimo dell’8‐10 % nel 2017, rimanendo al di sotto del profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale (pari al 12,0 %).

(127)

Durante il periodo in esame il flusso di cassa dell’industria dell’Unione è aumentato del 3 %, mentre il livello degli investimenti è rimasto stabile.

(128)

Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta di riesame l’utile sul capitale investito, vale a dire il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è aumentato del 10 %. Durante lo stesso periodo i livelli salariali medi sono leggermente aumentati in linea con la tendenza registrata per il costo unitario di produzione.

4.6.8.   Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(129)

Come spiegato in precedenza, la RPC non ha effettuato importazioni oggetto di dumping durante il periodo in esame, pertanto l’entità del margine di dumping non ha potuto essere valutata.

(130)

Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha mostrato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Nell’Unione la produzione, l’utilizzo degli impianti, le vendite e gli investimenti sono rimasti stabili, mentre il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito hanno registrato un andamento positivo. Nel periodo in esame il livello occupazionale dell’industria dell’Unione è persino leggermente aumentato. Pertanto, nonostante l’aumento della domanda sul mercato dell’Unione non sia stato accompagnato da un incremento dei volumi delle vendite, che sono rimasti stabili nel periodo in esame, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.7.   Conclusione

(131)

Nel periodo in esame la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha evidenziato una tendenza positiva o stabile. Il fatto che l’industria dell’Unione abbia tratto beneficio dalle misure è illustrato, tra l’altro, dall’elevato livello di utilizzo degli impianti nonché dall’aumento del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito. Le importazioni dalla RPC presenti sul mercato dell’Unione provengono dall’unico produttore cinese che non risultava avere praticato dumping nel corso dell’inchiesta iniziale. In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(132)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi esaminato il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC.

(133)

Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e le capacità inutilizzate nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione, comprese considerazioni in merito all’esistenza di misure antidumping o compensative sui perossisolfati in altri paesi terzi, la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi sui mercati di altri paesi terzi e gli effetti sulla situazione dell’industria dell’Unione.

5.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzate nella RPC

(134)

La RPC è di gran lunga il più grande esportatore del prodotto oggetto del riesame a livello mondiale. In considerazione del volume totale delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame (69), l’UE era il terzo mercato di esportazione più importante per la RPC.

(135)

Come spiegato ai considerando da 100 a 101, i produttori della RPC dispongono di notevoli capacità produttive e di una significativa capacità inutilizzata stimata, che supera ampiamente il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

5.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(136)

Il mercato dell’Unione è il maggior importatore mondiale del prodotto oggetto del riesame (70). Inoltre, come indicato alla tabella 1, il consumo dell’Unione del prodotto in esame è aumentato dell’8 % tra il 2015 e il PIR. Questo dato dimostra che il consumo dell’Unione resta forte ed è in aumento. Il mercato dell’Unione, a causa delle sue dimensioni relativamente ampie e del consumo in costante aumento, rimane interessante per i produttori esportatori cinesi.

(137)

Inoltre, in altri paesi terzi quali gli Stati Uniti e l’India sono in vigore misure di difesa commerciale nei confronti dell’esportazione del prodotto oggetto del riesame, il che rende più complicato per gli esportatori cinesi esportare verso questi mercati e aumenta l’attrattiva del mercato dell’Unione, verso il quale tali esportazioni potrebbero essere riorientate.

5.3.   Politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi

(138)

Un altro elemento a dimostrazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione è la strategia di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi. In tale contesto è stata effettuata un’analisi sulla base di un confronto tra i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione e i prezzi franco fabbrica praticati dal produttore cinese che ha collaborato nei paesi terzi, portati al livello cif mediante l’aggiunta dei costi di trasporto e assicurazione verso l’Unione e adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione e dei dazi convenzionali. Da tali calcoli è emerso che, se confrontati allo stesso livello, i prezzi cinesi all’esportazione sono inferiori del 26 % rispetto ai prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione. La stessa analisi è stata effettuata sulla base di tutti i prezzi cinesi all’esportazione indicati per i paesi terzi (esclusa l’Unione) nel Global Trade Atlas. Da tali calcoli è emerso che, se confrontati allo stesso livello, i prezzi cinesi all’esportazione sono inferiori del 18 % rispetto ai prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione. Di conseguenza, è ragionevole prevedere che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni cinesi entreranno nel mercato dell’Unione a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dall’industria dell’Unione.

(139)

Date le elevate capacità inutilizzate presenti nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la politica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi, come sintetizzato ai considerando da 134 a 138, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, volumi significativi di perossisolfati a basso prezzo saranno disponibili per la vendita/il riorientamento nell’Unione già a breve termine.

(140)

Di conseguenza, l’industria dell’Unione, che è attualmente in grado di soddisfare la domanda dell’Unione, potrebbe registrare perdite sia in termini di volume delle vendite che di quote di mercato sul mercato dell’Unione.

5.4.   Effetti sulla situazione dell’industria dell’Unione

(141)

Al fine di valutare la potenziale incidenza della scadenza delle misure sull’industria dell’Unione, la Commissione ha analizzato ciò che potrebbe accadere ai prezzi di vendita, al volume delle vendite e alla redditività dell’industria dell’Unione se importazioni cinesi a basso prezzo entrassero in volumi significativi nel mercato dell’Unione.

(142)

A tale proposito si rammenta che tra il 2002 e il 2007, quando le misure sono state lasciate scadere, le importazioni cinesi oggetto di dumping sono aumentate dalle 200 tonnellate del 2001 alle quasi 9 000 tonnellate del 2006, il che ha comportato una riduzione dei prezzi, la perdita di quota di mercato e un significativo calo della redditività dell’industria dell’Unione.

(143)

La Commissione, basandosi sull’esperienza passata e sull’attuale situazione competitiva dell’industria dell’Unione, ha esaminato i probabili effetti di una scadenza delle misure sugli indicatori di pregiudizio. La Commissione ha quindi effettuato una simulazione basata sui presupposti seguenti:

a)

le stime riguardanti l’evoluzione dei volumi delle vendite sono basate su una combinazione del passato aumento dei volumi, registrato quando le misure sono state lasciate scadere per la prima volta (ossia quando le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno raggiunto le 9 000 tonnellate nel 2006), e dell’attuale situazione competitiva dell’industria dell’Unione per tipo di prodotto, tenendo conto dei vantaggi competitivi di cui gode l’industria dell’Unione sui vari tipi di prodotto (quali ad esempio una migliore qualità o tempi di ordinazione-spedizione più brevi) e del fatto che un aumento delle importazioni non sottrarrebbe quota di mercato solo all’industria dell’Unione, ma anche ad altri paesi terzi;

b)

le previsioni riguardanti l’evoluzione dei prezzi dell’industria dell’Unione sono basate sui prezzi cinesi indicati per l’esportazione verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, dai quali è dedotta una frazione delle differenze, in termini di livello dei prezzi, di cui al considerando 99, tenendo conto di diversi tipi di prodotto;

c)

i ricavi stimati così ottenuti sono quindi stati applicati alla struttura dei costi dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, verificata in loco, al fine di ricalcolare i dati relativi alla redditività.

(144)

Dalla simulazione emerge che una scadenza delle misure comporterebbe una diminuzione del volume delle vendite dell’industria dell’Unione pari al 13 % dopo un anno e al 20 % dopo due anni, nonché una contrazione del 15 % circa dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, per l’industria dell’Unione i dati relativi alla redditività passerebbero dai livelli attuali a una situazione di quasi perdita dopo un anno e a una situazione di perdita dopo due anni.

5.5.   Conclusione

(145)

Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha concluso che l’abrogazione delle misure sulle importazioni originarie della RPC comporterebbe in breve tempo il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole ai danni dell’industria dell’Unione.

6.   Interesse dell’industria dell’Unione

(146)

Al considerando 144 si è concluso che probabilmente l’industria dell’Unione subirebbe un grave deterioramento della sua situazione in caso di scadenza delle misure antidumping. Il mantenimento delle misure andrebbe quindi a vantaggio dell’industria dell’Unione, poiché i suoi produttori dovrebbero essere in grado di mantenere i volumi di vendita, la quota di mercato, la redditività e la situazione economica globalmente positiva. L’abrogazione delle misure potrebbe invece minacciare la sostenibilità dell’industria dell’Unione, visto che si può ragionevolmente prevedere che le importazioni cinesi si orienterebbero verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping e in volumi considerevoli, causando la reiterazione del pregiudizio.

7.   Interesse degli utilizzatori

(147)

Nessuno degli utilizzatori contattati ha risposto al questionario. Ciò nonostante, un utilizzatore, Wacker Chemie AG, ha presentato un contributo nel quale sosteneva che le misure andrebbero abrogate per i vari motivi indicati in appresso.

(148)

Anzitutto, l’utilizzatore ha argomentato che l’industria dell’Unione ha registrato un andamento positivo nonostante le significative importazioni dalla Cina e le numerose importazioni da altre fonti a prezzi comparabili/spesso in diminuzione. Di conseguenza, l’industria dell’Unione dovrebbe essere in grado di resistere a un’ulteriore concorrenza da parte delle importazioni cinesi. In secondo luogo, Wacker Chemie ha sostenuto che per i produttori dell’Unione è stato possibile alzare i prezzi sul mercato dell’UE, anche a fronte della riduzione dei costi di produzione. Infine, l’abrogazione delle misure accrescerebbe la concorrenza sul mercato nonché la capacità di produrre perossisolfati a prezzi competitivi da tutte le fonti.

(149)

Come indicato al punto 4.7, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che nel periodo in esame i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono aumentati. Tuttavia, tale aumento dei prezzi era legato a un incremento equivalente dei costi di produzione (cfr. il considerando 125). Per quanto riguarda i prezzi all’importazione e i volumi provenienti dalla RPC, la Commissione ha rammentato che praticamente tutte le importazioni originarie della RPC dirette verso l’Unione sono state effettuate dall’esportatore che non risultava avere praticato dumping nel corso dell’inchiesta iniziale e che non rientra nell’ambito del presente riesame. Inoltre, le importazioni da altri paesi terzi sono state realizzate a prezzi comparabili a quelli praticati dall’industria dell’Unione, con una tendenza al rialzo anziché al ribasso. Dall’inchiesta è inoltre emerso che, a causa della natura del prodotto nonché delle diverse fonti di approvvigionamento disponibili sul mercato, gli utilizzatori possono facilmente cambiare fornitore. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni dell’utilizzatore.

(150)

L’inchiesta iniziale ha inoltre dimostrato che l’incidenza del prodotto oggetto del riesame sui costi dei prodotti a valle è piuttosto marginale e che l’effetto del dazio antidumping era trascurabile (71). Gli utilizzatori non hanno fornito informazioni che invaliderebbero le conclusioni di cui alle inchieste precedenti, secondo le quali l’incidenza del dazio sulla loro attività commerciale sarebbe marginale.

8.   Interesse degli importatori

(151)

Nessuno degli importatori contattati ha importato volumi significativi del prodotto oggetto del riesame ed era pertanto stato invitato a rispondere al questionario. Nessuno degli importatori che si sono manifestati alla Commissione all’inizio del riesame ha presentato osservazioni.

(152)

L’inchiesta ha confermato che gli importatori possono facilmente acquistare da fonti diverse attualmente disponibili sul mercato, in particolare dall’industria dell’Unione, da esportatori statunitensi e dall’esportatore cinese che non vende a prezzi di dumping. Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha appurato che la percentuale delle importazioni di perossisolfati rappresentava tra lo 0,03 % e l’1,3 % del fatturato totale degli importatori (72). Di conseguenza, in assenza di elementi di prova che invaliderebbero tale risultanza, e in considerazione del fatto che durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame sono state insignificanti, la Commissione ha concluso che gli importatori non risentirebbero delle misure in modo sproporzionato.

9.   Conclusione

(153)

In linea con l’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha soppesato i vari interessi in conflitto e ha dedicato particolare attenzione alla necessità di proteggere l’industria dell’Unione da una probabile reiterazione del pregiudizio. In assenza di elementi di prova che invaliderebbero le risultanze dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che gli importatori e gli utilizzatori non sono interessati dalle misure in modo così significativo da renderne il mantenimento chiaramente sproporzionato. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore.

10.   Fase successiva della procedura

(154)

L’8 novembre 2019 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping («divulgazione finale delle informazioni») e ha invitato le parti a presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni di parti interessate in cui si contestavano le risultanze divulgate.

(155)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione.

11.   MISURE ANTIDUMPING

(156)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che le misure antidumping applicabili ai perossisolfati originari della Cina dovrebbero essere mantenute.

(157)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(158)

Tale fattura, la cui presentazione è necessaria affinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare le aliquote individuali del dazio antidumping alle importazioni, non dovrebbe tuttavia essere l’unico elemento preso in considerazione dalle autorità doganali. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(159)

Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume, in particolare dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento potrebbe considerarsi di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(160)

Se una società con un’aliquota individuale del dazio modifica successivamente la denominazione della propria entità, essa può chiedere che si continui ad applicare tale aliquota. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (73). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota del dazio. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(161)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (74), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(162)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Dazio (%)

Codice aggiuntivo TARIC

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai

0,0 %

A820

United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai

24,5 %

A821

Tutte le altre società

71,8 %

A999

3.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di [prodotto in esame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice aggiuntivo TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(2)  GU L 265 dell’11.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 338 del 17.12.2013, pag. 11.

(4)  GU C 110 del 23.3.2018, pag. 29.

(5)  GU C 454 del 17.12.2018, pag. 7.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584 della Commissione, del 25 settembre 2019, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 19).

(7)  Bruxelles, 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2; consultabile all’indirizzo seguente: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(8)  Nota al fascicolo del 15 gennaio, numero Sherlock t19.000129 (consultabile nel fascicolo pubblico).

(9)  Nota al fascicolo del 6 maggio, numero Sherlock t19.002077 (consultabile nel fascicolo pubblico).

(10)  Relazione, pagg. 6-7.

(11)  Relazione, pag. 10.

(12)  Cfr. http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law

(13)  Relazione, pagg. 41 e 73-74.

(14)  Relazione, pagg. 120-121.

(15)  Relazione, pagg. 122-135.

(16)  Relazione, pagg. 167-168.

(17)  Relazione, pagg. 169-170 e 200-201.

(18)  Relazione, pagg. 15-16, 50, 84 e 108-109.

(19)  Relazione, pag. 26.

(20)  Relazione, pagg. 31-32.

(21)  https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU

(22)  Relazione, pag. 431.

(23)  Relazione, pag. 431.

(24)  Relazione, pag. 431.

(25)  Relazione, pagg. 111-150.

(26)  Relazione, pagg. 41-42 e 83.

(27)  Relazione, pag. 69.

(28)  Relazione, pag. 409.

(29)  Relazione, pag. 411.

(30)  Relazione, pag. 66.

(31)  Relazione, pagg. 267-268.

(32)  Relazione, pag. 271.

(33)  Relazione, pagg. 217-234.

(34)  Relazione, pag. 431.

(35)  Relazione, pagg. 223, 231, 408 e 412.

(36)  Relazione, pagg. 138-149.

(37)  Relazione, pag. 216.

(38)  Relazione, pagg. 213-215.

(39)  Relazione, pagg. 209-211.

(40)  Cfr. il considerando 58 del regolamento (CE) n. 390/2007 della Commissione (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 6).

(41)  Cfr. i considerando 478-493 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

(42)  Relazione, pagg. 332-337.

(43)  Relazione, pag. 336.

(44)  Relazione, pagg. 337-341.

(45)  Relazione, pagg. 114-117.

(46)  Relazione, pag. 119.

(47)  Relazione, pag. 120.

(48)  Relazione, pagg. 121-122, 126-128 e 133-135.

(49)  Relazione, pagg. 121-122, 126-128 e 133-135.

(50)  Relazione, pagg. 362-363.

(51)  Relazione, pag. 127.

(52)  Indagini economiche dell’OCSE: Cina 2017, pubblicazione OCSE, Parigi, pag. 22. Cifre dettagliate sono disponibili nella relazione trimestrale sulla politica monetaria cinese della PBoC. Relazione, pag. 241.

(53)  Relazione, pagg. 252-255.

(54)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (consultato il 27 marzo 2019).

(55)  https://connect.ihs.com/gta/standardreports

(56)  Istituto turco di statistica, http://www.turkstat.gov.tr

(57)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies

(58)  Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha osservato che, in Turchia, due materie prime, ossia l’acido solforico e l’idrossido di potassio, sono suddivise a livello di dodici cifre. La quasi totalità delle importazioni in Turchia è registrata con un unico codice, ossia con 28 07 00 00 00 19 per l’acido solforico e 28 15 20 00 00 00 per l’idrossido di potassio. Come indicato nella nota del 15 gennaio 2019, la Commissione ha utilizzato il codice (SA) a livello di sei cifre.

(59)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090 (ultima consultazione: 12 agosto 2019).

(60)  Si tratta di una classificazione statistica delle attività economiche utilizzata da Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2 (ultima consultazione: 12 agosto 2019).

(61)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104 (ultima consultazione: 12 agosto 2019).

(62)  http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30608 (ultima consultazione: 12 agosto 2019). 100 Kuruș = 1 lira turca.

(63)  I dati sono disponibili per periodi semestrali. La Commissione ha calcolato il prezzo medio nel periodo dell’inchiesta di riesame come segue: 25 % della seconda metà del 2017, 50 % della prima metà del 2018 e 25 % della seconda metà del 2018.

(64)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201988/orbis/1/Companies/report/Index?format=114678F1-A093-E711-8A1A-2C44FD99A5A0&BookSection=GLOBALSTANDARDFORMAT&seq=0

(65)  Come indicato al considerando 5, il 26 settembre 2019 la Commissione ha aperto un’inchiesta antielusione su tali importazioni. L’inchiesta riguarda la società ABC Chemicals (Shanghai) Co. Ltd.

(66)  Il produttore esportatore vendeva in 25 paesi in Asia, nelle Americhe, in Africa e in paesi europei non appartenenti all’Unione.

(67)  Nell’allegato pubblico, al punto 4.2.2, lettera b), della domanda, i richiedenti hanno stilato un elenco delle capacità produttive cinesi basato sui siti web delle società.

(68)  I richiedenti hanno segnalato la sovraccapacità nella versione aperta della domanda, al punto 4.1.2, pag. 18.

(69)  Sulla base di statistiche estratte dal GTA.

(70)  Sulla base di statistiche estratte dal GTA.

(71)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 6.

(72)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 6.

(73)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(74)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

17.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 13/43


DECISIONEn. 2/2019DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ-SVIZZERA

del 13 dicembre 2019

relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea [2020/40]

IL COMITATO,

visto l’accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera («il Comitato misto») garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.

(2)

A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura volta a salvaguardare la corretta applicazione dell’accordo.

(3)

La decisione n. 1/2013 del Comitato misto (1) stabilisce il riconoscimento, su base di reciprocità, dei certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie rilasciati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza di uno Stato membro o della Svizzera in conformità alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Essa stabilisce inoltre il riconoscimento, su base di reciprocità, delle dichiarazioni «CE» di conformità, di idoneità all’impiego e di verifica, dei certificati «CE» di verifica, delle autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo, nonché degli organismi notificati previsti dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

La direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa nuove prescrizioni per l’immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità, dei sottosistemi e dei veicoli ferroviari. La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) fissa nuove prescrizioni per il rilascio dei certificati di sicurezza unici delle imprese ferroviarie. Dette direttive assegnano inoltre nuove funzioni all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia»). In particolare, l’Agenzia è incaricata del rilascio delle autorizzazioni d’immissione sul mercato di un veicolo e delle autorizzazioni del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797 («le autorizzazioni UE del veicolo») nonché del rilascio dei certificati di sicurezza unici conformemente all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 («i certificati di sicurezza unici»). Le direttive devono essere recepite dagli Stati membri entro il 16 giugno 2019 oppure, nel caso degli Stati membri che ne hanno debitamente informato la Commissione e l’Agenzia, entro il 16 giugno 2020. Le direttive 2004/49/CE e 2008/57/CE sono abrogate e sostituite dalle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 a decorrere dal 16 giugno 2020.

(5)

La Svizzera prevede inoltre di applicare disposizioni giuridiche equivalenti alle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. È pertanto necessario inserire nell’accordo le nuove disposizioni sostanziali delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 mediante una revisione dell’allegato 1.

(6)

Nella sua forma attuale l’accordo non prevede la possibilità che le istituzioni o gli organi dell’Unione europea esercitino competenze in Svizzera e non consente al Comitato misto di modificare l’accordo in tal senso. In attesa di una modifica dell’accordo nell’ambito delle procedure applicabili, è necessario stabilire disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. A tal fine occorre precisare che la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili in Svizzera può essere stabilita mediante la combinazione di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione UE del veicolo rilasciati dall’Agenzia, da un lato, e di una verifica da parte della Svizzera del rispetto delle norme nazionali svizzere, dall’altro. Per quanto riguarda il rilascio dei certificati di sicurezza unici o delle autorizzazioni UE del veicolo, l’Agenzia dovrebbe tenere conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza o delle autorizzazioni del veicolo per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea.

(7)

È opportuno che i certificati «CE» e le dichiarazioni «CE» di cui alla direttiva (UE) 2016/797 siano reciprocamente riconosciuti.

(8)

Al fine di limitare gli oneri amministrativi, dovrebbe essere consentito ai richiedenti di presentare domanda contemporaneamente per un certificato di sicurezza unico o un’autorizzazione UE del veicolo rilasciati dall’Agenzia e per la verifica del rispetto delle norme nazionali da parte della Svizzera. Per lo stesso motivo si dovrebbe consentire ai richiedenti di avvalersi a tal fine dello sportello unico di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Alla Svizzera dovrebbe essere accordato l’accesso allo sportello unico e l’Agenzia e la Svizzera dovrebbero cooperare nella misura necessaria all’attuazione della presente decisione.

(9)

Le norme nazionali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, applicabili al rilascio dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni del veicolo sul territorio svizzero («le norme nazionali»), dovrebbero essere notificate ai fini della pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796. I settori ai quali le norme nazionali svizzere sono applicabili dovrebbero essere elencati nell’allegato 1 dell’accordo.

(10)

La Svizzera e l’Unione europea sono impegnate a eliminare le norme nazionali superflue che ostacolano l’interoperabilità e la fluidità della circolazione ferroviaria tra la Svizzera e l’Unione europea. Alcune norme nazionali svizzere elencate nell’allegato 1 dell’accordo potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità e dovrebbero essere rivedute entro il 31 dicembre 2020 ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento.

(11)

È opportuno abrogare la decisione n. 1/2013 del Comitato misto. Tuttavia, dato che a norma delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 alcuni Stati membri recepiranno tali direttive solo entro il 16 giugno 2020, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione del Comitato misto dovrebbero continuare ad applicarsi fino a tale data nei confronti degli Stati membri interessati.

(12)

Le dichiarazioni «CE» di conformità, di idoneità all’impiego e di verifica, i certificati «CE» di verifica nonché le autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo e i certificati di sicurezza riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 dovrebbero continuare a essere riconosciuti alle condizioni a cui sono stati rilasciati.

(13)

Le disposizioni transitorie della presente decisione dovrebbero essere applicabili fino al 31 dicembre 2020, in attesa della modifica dell’accordo volta ad estendere alla rete ferroviaria svizzera il ruolo dell’Agenzia nel settore dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni del veicolo. Il Comitato misto dovrebbe esaminare la proroga delle misure transitorie oltre il 31 dicembre 2020 qualora sia probabile che le disposizioni giuridiche equivalenti al regolamento (UE) 2016/796 e alle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 non saranno applicate entro il 31 dicembre 2020,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato 1 dell’accordo è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   Il rispetto delle prescrizioni applicabili all’utilizzo della rete ferroviaria svizzera da parte di un’impresa ferroviaria può essere stabilito mediante una combinazione di:

un certificato di sicurezza unico rilasciato dall’Agenzia in conformità all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 e

una decisione della Svizzera volta a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma, la Svizzera riconosce i certificati di sicurezza unici rilasciati dall’Agenzia in conformità all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798.

La verifica del rispetto delle norme nazionali da parte delle autorità nazionali svizzere è effettuata entro i termini previsti all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione (7).

2.   Ai fini del rilascio di un certificato di sicurezza unico per l’utilizzo della rete ferroviaria dell’Unione europea, l’Agenzia tiene conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio di un certificato di sicurezza per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea.

3.   Un richiedente può presentare domanda contemporaneamente per un certificato di sicurezza unico e per una decisione intesa a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere. In tal caso l’Agenzia e la Svizzera cooperano affinché le decisioni relative alla domanda di certificato di sicurezza unico e alla verifica del rispetto delle norme nazionali svizzere siano adottate entro i termini previsti all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/763 e in conformità al paragrafo 1, terzo comma.

Articolo 3

1.   Il rispetto delle prescrizioni applicabili alle autorizzazioni per l’utilizzo del veicolo sulla rete ferroviaria svizzera può essere stabilito mediante una combinazione di:

un’autorizzazione UE del veicolo rilasciata dall’Agenzia in conformità all’articolo 21 e all’articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797 e

una decisione della Svizzera volta a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma, la Svizzera riconosce le autorizzazioni UE del veicolo rilasciate dall’Agenzia in conformità agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797.

La verifica del rispetto delle norme nazionali da parte della Svizzera è effettuata entro i termini fissati all’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (8).

2.   Ai fini del rilascio di un’autorizzazione UE del veicolo per l’utilizzo di un veicolo sulla rete ferroviaria dell’Unione europea, l’Agenzia tiene conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio di un’autorizzazione del veicolo per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea.

3.   Un richiedente può presentare domanda contemporaneamente per un’autorizzazione UE del veicolo e per una decisione intesa a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere. In tal caso l’Agenzia e la Svizzera cooperano affinché le decisioni relative alla domanda di un’autorizzazione UE del veicolo e alla verifica del rispetto delle norme nazionali svizzere siano adottate entro i termini fissati all’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e in conformità al paragrafo 1, terzo comma.

Articolo 4

1.   Si riconoscono, su base di reciprocità:

a)

i certificati «CE» di conformità o di idoneità all’impiego, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, rilasciati da un organismo notificato;

b)

le dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all’impiego, di cui all’articolo 9 e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, rilasciate dal fabbricante o dal suo mandatario;

c)

i certificati «CE» di verifica, di cui all’allegato IV della direttiva (UE) 2016/797, rilasciati da un organismo notificato;

d)

le dichiarazioni «CE» di verifica, di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, rilasciate dal richiedente;

e)

l’elenco degli organismi di valutazione della conformità della Svizzera e dell’Unione europea, di cui all’articolo 38 della direttiva (UE) 2016/797.

2.   La Svizzera notifica alla Commissione europea e agli Stati membri dell’Unione europea gli organismi di valutazione della conformità stabiliti in Svizzera in conformità all’articolo 37 della direttiva (UE) 2016/797.

Gli organismi notificati svizzeri possono svolgere le loro attività alle condizioni stabilite dalla direttiva (UE) 2016/797 e finché sono conformi alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/797.

La Commissione provvede alla pubblicazione dell’elenco degli organismi notificati svizzeri.

Articolo 5

1.   Le domande di decisione intese a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, sono presentate tramite lo sportello unico di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796.

2.   Le domande di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 3, paragrafo 3, sono presentate tramite lo sportello unico.

3.   La Svizzera registra una copia della decisione intesa a verificare il rispetto delle norme nazionali nello sportello unico.

4.   La Svizzera ha accesso allo sportello unico ai fini della presente decisione.

Articolo 6

1.   Le norme nazionali svizzere possono completare le prescrizioni dell’Unione europea o derogarvi, nella misura in cui tali norme riguardano i parametri tecnici dei sottosistemi, gli aspetti operativi e gli aspetti relativi al personale addetto alle operazioni di sicurezza elencate nell’allegato 1 dell’accordo.

2.   La Svizzera comunica all’Agenzia le norme nazionali di cui al paragrafo 1 ai fini della loro pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796.

Articolo 7

1.   La decisione n. 1/2013 del Comitato misto è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

2.   L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano ad applicarsi fino al 16 giugno 2020 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno informato l’Agenzia e la Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 o all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.

3.   Le dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all’impiego, i certificati «CE» di verifica e le dichiarazioni «CE» di verifica riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano a essere riconosciuti alle condizioni in cui sono stati rilasciati.

4.   I certificati di sicurezza e le autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano a essere riconosciuti alle condizioni a cui sono stati rilasciati.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per l’Unione europea

La presidente

Elisabeth WERNER

Per la Confederazione svizzera

Il capo della delegazione svizzera

Peter FÜGLISTALER


(1)  Decisione n. 1/2013 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 6 dicembre 2013, che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 79).

(2)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(3)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(5)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(6)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).


ALLEGATO

«ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate di seguito:

Disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea

SEZIONE 1 — ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo:

a)

l’Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente;

b)

la Confederazione Svizzera potrà esentare i cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e con l’accordo dell’Unione europea;

c)

le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano.

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano.

Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).

Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

SEZIONE 2 — NORME SOCIALI

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016 (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto 2017 (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 10).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018 (GU L 85 del 28.3.2018, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 28).

SEZIONE 3 — NORME TECNICHE

Veicoli a motore

Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42, del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).

Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32).

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 33).

Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51).

Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28).

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017 (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 3).

Trasporto di merci pericolose

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018 (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 58).

Ai fini del presente accordo, in Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

1.   Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO - a - CH - 1

Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 6.8.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.

Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1 210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202, possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera b), e punto 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

RO - a - CH - 2

Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera c), dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

RO - a - CH - 3

Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.

Contenuto della legislazione nazionale: veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di revisione, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall’ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3.10, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

RO - bi - CH - 1

Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, marcatura ed etichettatura, documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici), svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e per unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.7, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

RO - bi - CH - 2

Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2.1.2 e 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione

Contenuto della legislazione nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.8, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Osservazioni: Il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

RO - bi - CH - 3

Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punto 8.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi compiuti per trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.

Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3.

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

2.   Trasporto per ferrovia

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RA - a - CH - 1

Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.

Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 6.8.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.

Contenuto della legislazione nazionale: sono autorizzati i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1 210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1, capitolo 6.14, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

RA - a - CH - 2

Oggetto: documento di trasporto.

Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 5.4.1.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: È possibile utilizzare un termine collettivo nel documento di trasporto, se tale documento è accompagnato da un elenco contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6).

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

SEZIONE 4 — DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).

Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1o giugno 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22).

Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 20).

Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1) modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione, del 17 novembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 15).

Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1).

Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).

Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).

Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 103).

Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32).

Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36).

Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 44).

Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1), modificata dalla decisione 2013/710/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35).

In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:

CH-TSI OPE-001: Processi legati all’esercizio ferroviario: registrazione della comunicazione verbale (ITF-GI) (norma potenzialmente non compatibile con la decisione 2012/757/UE, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020);

CH-TSI OPE-002: Processi legati all’esercizio ferroviario: metodologia per le comunicazioni (norma potenzialmente non compatibile con la decisione 2012/757/UE, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020);

CH-TSI OPE-003: Processi legati all’esercizio ferroviario: lingua da utilizzare nell’esercizio (norma potenzialmente non compatibile con la decisione 2012/757/UE, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020);

CH-TSI OPE-004: Processi legati all’esercizio ferroviario: chiamata d’emergenza (norma potenzialmente non compatibile con la decisione 2012/757/UE, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020).

Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/924 della Commissione, dell’8 giugno 2015 (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 10).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6).

Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).

Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018 (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018 (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16).

In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:

CH-TSI LOC&PAS-001: Larghezza dell’archetto del pantografo;

CH-TSI LOC&PAS-002: Tracciato degli scambi stretto/prove per la circolazione sugli scambi;

CH-TSI LOC&PAS-003: Raggi di curvatura stretti r < 250 m:

CH-TSI LOC&PAS-004: Sforzo di spostamento del binario;

CH-TSI LOC&PAS-005: Difetto di sopraelevazione;

CH-TSI LOC&PAS-006: Approvazione di veicoli con tecnica d’inclinazione secondo la categoria N;

CH-TSI LOC&PAS-007: Ungibordini;

CH-TSI LOC&PAS-009: Emissioni dei gas di scarico dei veicoli termici [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI LOC&PAS-010: Segnale d’allarme ottico in testa al treno: tre luci rosse;

CH-TSI LOC&PAS-011: Limitazione della potenza di trazione;

CH-TSI LOC&PAS-012: Ammettenza;

CH-TSI LOC&PAS-013: Interazione pantografo/linea di contatto;

CH-TSI LOC&PAS-014: Compatibilità con dispositivi d’annuncio di binario libero;

CH-TSI LOC&PAS-017: Sagoma — in generale;

CH-TSI LOC&PAS-018: Raggio minimo di curvatura;

CH-TSI LOC&PAS-019: «Non leading input signal»[norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI LOC&PAS-020: Segnale «Sleeping» in comando multiplo [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI LOC&PAS-022: Richiamo della frenatura imposta [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI LOC&PAS-025: Azionamento impedito per la separazione dell’equipaggiamento ETCS di bordo [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI LOC&PAS-026: Divieto di SIGNUM/ZUB su veicoli con ERTMS/ETCS Baseline 3;

CH-TSI LOC&PAS-027: Radiotelecomando manuale nel servizio di manovra (regime d’esercizio «Shunting») [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI LOC&PAS-028: Sagoma, zona delle porte;

CH-TSI LOC&PAS-029: Sicurezza contro il deragliamento Y/Q;

CH-TSI LOC&PAS-030: Impiego di sistemi di frenatura che non generano forze di aderenza;

CH-TSI LOC&PAS-031: Disinserimento sicuro della trazione [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI LOC&PAS-035: Sufficienti prestazioni di frenatura in caso di frenatura imposta [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI LOC&PAS-037: Freno di servizio (service brake) ETCS [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).

Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 356).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17).

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44); in Svizzera si applicano soltanto le seguenti disposizioni: articoli 7 (paragrafi da 1 a 3), da 8 a 10, 12, 15, 17, 21 (senza il paragrafo 7), da 22 a 25, da 27 a 42, 44, 45 e 49, nonché gli allegati II, III e IV.

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102); in Svizzera si applicano soltanto le seguenti disposizioni: articoli 9, 10 (senza paragrafo 7), 13, 14 e 17, nonché l’allegato III.

Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).

In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:

CH-TSI CCS-003: Attivazione/disattivazione della trasmissione del pacchetto 44 al sistema SIGNUM/ZUB;

CH-TSI CCS-005: Attestazione Quality of Service per la radiocomunicazione di dati GSM-R [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI CCS-006: Perdita «non leading permitted» nel regime d’esercizio «Non Leading»[norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI CCS-007: Norme concernenti le curve di frenatura per ERTMS/ETCS Baseline 2;

CH-TSI CCS-008: Implementazione minima di Change Request [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI CCS-011: Funzionalità degli Euroloop;

CH-TSI CCS-015: Controllo contemporaneo di due canali dati GSM-R;

CH-TSI CCS-016: Impiego di una progettazione specifica del paese [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI CCS-018: Divieto del Level STM/NTC per SIGNUM/ZUB;

CH-TSI CCS-019: Ripresa e visualizzazione automatica di dati treno [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI CCS-022: Circolazione a ritroso nel regime d’esercizio «Unfitted»;

CH-TSI CCS-023: Visualizzazione di messaggi di testo;

CH-TSI CCS-024: Dati del treno: NC_TRAIN, M_AXLELOAD, V_MAXTRAIN [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI CCS-026: Online Monitoring dell’equipaggiamento della tratta sul veicolo;

CH-TSI CCS-032: Immissione unica del numero di treno per l’equipaggiamento ETCS di bordo e la GSM-R CabRadio [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI CCS-033: Funzionalità GSM-R Voice [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI CCS-034: Regime d’esercizio «Non Leading»;

CH-TSI CCS-035: Testi da visualizzare sulla DMI [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-TSI CCS-038: Rivelazione in caso di notevole ampliamento dell’intervallo di confidenza dell’odometria [norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2020];

CH-CSM-RA-001: Programma di attestazione della sicurezza per l’ottenimento di un’omologazione ETCS in Svizzera;

CH-CSM-RA-002: Requisiti in caso di velocità superiori a 200 km/h;

CH-CSM-RA-003: Qualità dei dati treno.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).

Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9).

Raccomandazione (UE) 2019/780 della Commissione, del 16 maggio 2019, sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 390).

SEZIONE 5 — ALTRI SETTORI

Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

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Rettifiche

17.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 13/58


Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relative alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale commune

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280 del 31 ottobre 2019 )

Pagina 1030, alla voce «Svizzera», quarta colonna:

anziché:

Berna

leggasi:

Délemont


17.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 13/59


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statisticaed alla tariffa doganale comune

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280 del 31 ottobre 2019 )

Pagina 10, nel sommario, al titolo dell’«Allegato 7»

anziché:

«(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)»,

leggasi:

«(Riservato per una eventuale futura utilizzazione)»