ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 333

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
27 dicembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

1

 

*

Protocollo Di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della Pesca tra la Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe e La Comunità Europea

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/2219 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

31

 

*

Regolamento (UE) 2019/2220 Del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

33

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2221 della Commissione del 12 dicembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione per quanto riguarda i dati registrati nei messaggi relativi all’iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale

47

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2222 della Commissione del 12 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa

56

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2223 della Commissione del 13 dicembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda i dati richiesti per i documenti di assistenza amministrativa reciproca utilizzati ai fini dello scambio di informazioni relative ai prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa

82

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/2224 del Parlamento europeo del 23 ottobre 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio

134

 

*

Risoluzione (UE) 2019/2225 del Parlamento europeo del 23 ottobre 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio

135

 

*

Decisione (UE) 2019/2226 del Parlamento Europeo del 23 ottobre 2019 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2017

137

 

*

Risoluzione (UE) 2019/2227 del Parlamento europeo del 23 ottobre 2019 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2017

139

 

*

Decisione (UE) 2019/2228 del Consiglio del 19 dicembre 2019 sulla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

141

 

*

Decisione (UE) 2019/2229 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Bielorussia per un accordo di cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca

143

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2230 del Consiglio del 19 dicembre 2019 recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

146

 

*

Decisione (UE) 2019/2231 della Banca centrale europea del 10 dicembre 2019 relativa all’approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2020 (BCE/2019/40)

149

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. …/2018 del Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania del 28 novembre 2019 sulla partecipazione dell’Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio [2019/2232]

151

 

*

Decisione n. 1/2019 del comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra del 2 dicembre 2019 relativa all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea [2019/2233]

154

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/1


DECISIONE (UE) 2019/2218 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 (1) relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2) («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011 ed è tuttora vigente.

(2)

Il 18 dicembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe («Sao Tomé e Principe») ai fini della conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)

Il precedente protocollo di tale accordo ha cessato di produrre effetti il 22 maggio 2018.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo. Al termine dei negoziati, il 17 aprile 2019 è stato siglato il nuovo protocollo.

(5)

L’obiettivo del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («protocollo») è consentire all’Unione e a Sao Tomé e Principe di collaborare più strettamente al fine di promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Sao Tomé e Principe e di sostenere gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo del settore della pesca.

(6)

Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell’Unione, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma.,

(7)

Il protocollo dovrebbe essere firmato e applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e Principe e la Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (*1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma (3), in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il president

A.-K. PEKONEN


(1)  Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36.

(*1)  Delegazioni: cfr. documento st 12202/19.

(3)  La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/3


PROTOCOLLO

Di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della Pesca tra la Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe e La Comunità Europea

ARTICOLO 1

Principi

1.   Il presente protocollo intende attuare l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea ("accordo").

Il presente protocollo comprende un allegato e alcune appendici che ne formano parte integrante.

2.   L’Unione europea ("Unione") e la Repubblica democratica di Sao Tomé-et-Principe ("Sao Tomé-et-Principe") (congiuntamente denominate " parti") si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe sulla base del principio di non discriminazione.

Sao Tomé e Principe si impegna ad applicare le medesime misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte industriali straniere per la pesca del tonno che operano nella sua zona di pesca, al fine di contribuire ad una buona gestione delle attività di pesca.

3.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente protocollo conformemente all’articolo 9 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1), modificato da ultimo («accordo di Cotonou»), per quanto riguarda gli elementi essenziali concernenti i diritti umani, i principi democratici e lo Stato di diritto e l’elemento fondamentale relativo al buon governo.

4.   Le parti si impegnano a promuovere uno sviluppo sostenibile e una gestione sostenibile e sana dell’ambiente.

5.   Le parti si impegnano a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo mirante ad autorizzare l’accesso di navi straniere alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe, nonché lo sforzo di pesca che ne deriva, il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture effettuate.

6.   Ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo, le navi dell’Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe solo se in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato.

ARTICOLO 2

Possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo per consentire la cattura di specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato I della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982, in particolare tonnidi, pesci spada e squali alalunga), ad esclusione delle specie protette dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico ("ICCAT") o di cui l’ICCAT vieta la cattura.

2.   Le possibilità di pesca sono assegnate a:

a)

28 tonniere con reti a circuizione; e

b)

6 pescherecci con palangari di superficie.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatti salvi gli articoli 6, 7 e 9 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Contropartita finanziaria - modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 2 del presente protocollo, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo è fissata a 4 200 000 EUR.

2.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende:

a)

un importo annuo di 400 000 EUR, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate/anno, per l’accesso alla zona di pesca di Sao Tomé e Principe; e

b)

un importo specifico annuo pari a 440 000 EUR destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe.

3.   L’importo medio stimato dei canoni a carico delle navi autorizzate in applicazione del presente protocollo riscossi nell’arco di un anno, calcolato sulla base del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), ammonta inoltre a 560 000 EUR.

4.   Il paragrafo 2 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 4, 6, 7 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo.

5.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2 è versata dall’Unione, per tutto il periodo di applicazione del presente protocollo, in ragione di 840 000 EUR all’anno, corrispondenti al totale degli importi annui di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

6.   Se il volume complessivo annuale delle catture effettuate dalle navi dell’Unione nelle acque di Sao Tomé e Principe supera il quantitativo di riferimento annuale indicato al paragrafo 2, lettera a), l’importo della contropartita finanziaria annuale corrispondente è aumentato di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata.

7.   Il pagamento delle catture eccedenti è effettuato previo accordo sui computi definitivi di cui al capo II, sezione 2, dell’allegato. L’importo annuo versato dall’Unione per le catture eccedenti non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui l’importo dovuto dall’Unione per le catture eccedenti sia superiore al doppio dell’importo annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), l’importo eccedente è versato l’anno successivo.

8.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è effettuato, per il primo anno, nei novanta giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del presente protocollo e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

9.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di Sao Tomé e Principe conformemente ai principi di sana gestione finanziaria.

10.   La contropartita finanziaria è versata su conti pubblici, con le seguenti modalità: il contributo di cui al paragrafo 2, lettera a), è versato su un conto della Tesoreria dello Stato presso la Banca centrale di Sao Tomé e Principe; il contributo specifico di cui al paragrafo 2, lettera b), e il contributo di cui al paragrafo 7 sono versati sul conto del Fondo di sviluppo della pesca e sono iscritti in bilancio. Le autorità di Sao Tomé e Principe comunicano ogni anno alla Commissione europea gli estremi di detti conti bancari.

ARTICOLO 4

Sostegno settoriale

1.   Il sostegno settoriale previsto nel quadro del presente protocollo contribuisce all’attuazione della strategia nazionale nel settore della pesca e allo sviluppo dell’economia marittima di Sao Tomé e Principe. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e lo sviluppo del settore, in particolare mediante:

a)

il miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca;

b

il miglioramento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche;

c)

il miglioramento della qualità dei prodotti alieutici;

d)

il sostegno allo sviluppo della pesca artigianale;

e)

il rafforzamento della cooperazione internazionale;

f)

il sostegno allo sviluppo dell’acquacoltura.

2.   Entro tre mesi dall’inizio dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, le parti concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo ("commissione mista") un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per contribuire a una pesca sostenibile e responsabile, tenendo conto delle priorità espresse da Sao Tomé e Principe in materia di politica della pesca;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Eventuali modifiche degli obiettivi e delle azioni contenuti nel programma settoriale annuale o pluriennale sono preventivamente notificate alla Commissione europea. In caso di obiezione da parte di quest’ultima, la commissione mista può essere interpellata e chiamata a pronunciarsi sulla modifica prevista in vista dell’approvazione delle parti, se del caso mediante scambio di lettere.

4.   Ogni anno le parti valutano i risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale sulla base di una relazione scritta trasmessa dalle autorità di Sao Tomé e Principe. Nel caso in cui tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi non è conforme alla programmazione o qualora la commissione mista ne ritenga insufficiente l’esecuzione, il pagamento della contropartita finanziaria può essere rivisto o sospeso.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previ consultazione e accordo tra le parti, non appena la commissione mista dichiara soddisfacente lo stato di avanzamento dell’attuazione, se del caso mediante scambio di lettere. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

ARTICOLO 5

Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile

1.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l’Unione e Sao Tomé e Principe si impegnano a cooperare per vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

2.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell’Africa centrale.

3.   Le parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni dell’ICCAT.

4.   Ai sensi dell’articolo 4 dell’accordo , le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT, e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista su eventuali misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell’Unione europea.

5.   Ai fini di una corretta gestione e conservazione degli squali, le parti convengono di garantire un attento monitoraggio delle catture di dette specie mediante lo scambio dei dati relativi a tali catture previsto nell’allegato, capo III. Ove necessario, la commissione mista adotta ulteriori misure di gestione che consentano di inquadrare meglio l’attività di pesca della flotta operante con palangari.

6.   Le parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, ispezione e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata a Sao Tomé e Principe.

ARTICOLO 6

Revisione delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1.   La commissione mista può rivedere le possibilità di pesca di cui all’articolo 2 purché tale revisione sia conforme alla gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo.

2.   In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), è adeguata pro rata temporis e il presente protocollo è modificato di conseguenza.

3.   La commissione mista può esaminare e, se necessario, adattare o modificare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le misure tecniche di applicazione del presente protocollo.

ARTICOLO 7

Nuove possibilità di pesca

1.   Le autorità di Sao Tomé e Principe possono rivolgersi all’Unione per valutare la possibilità di autorizzare attività di pesca non contemplate dal presente protocollo. In assenza di dati sufficienti sullo stato degli stock, le parti concordano le condizioni di realizzazione di una campagna esplorativa, tenendo conto dei migliori pareri scientifici trasmessi ai rispettivi esperti scientifici.

2.   In funzione dei risultati ottenuti, e se l’Unione si dichiara interessata alle attività di pesca in questione, le parti si consultano in sede di commissione mista prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe. Se del caso, esse concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo.

ARTICOLO 8

Incentivi agli sbarchi e promozione della cooperazione fra operatori economici

1.   Le parti cooperano per migliorare le possibilità di sbarco delle catture nei porti di Sao Tomé e Principe.

2.   Sao Tomé e Principe si adopera per attuare una strategia e introdurre incentivi che promuovano gli sbarchi. Nel quadro di tale strategia, la flotta dell’Unione si adopera per sbarcare una parte delle sue catture, in particolare quelle accessorie.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte ad incoraggiare le relazioni tra le imprese in campo tecnico, economico e commerciale e a promuovere un contesto favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti.

ARTICOLO 9

Sospensione dell’attuazione del presente protocollo

1.   L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti se ricorrono una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe;

b)

mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca di una delle parti che incidano sul presente protocollo;

c)

violazione, constatata da una delle parti, degli elementi essenziali in materia di diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou, e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

d)

mancato pagamento, da parte dell’Unione, della contropartita finanziaria prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste dal presente articolo;

e)

controversia grave e non risolta tra le parti in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente protocollo.

2.   La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l’applicazione del presente protocollo, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.

3.   In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che le divide. Se esse raggiungono un’intesa, il presente protocollo riprende a essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione dell'applicazione del presente protocollo .

ARTICOLO 10

Legislazione applicabile

1.   Le attività dei pescherecci dell’Unione operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe sono disciplinate dalla normativa applicabile a Sao Tomé e Principe, salvo diversamente disposto dall’accordo e dal presente protocollo.

2.   Le autorità di Sao Tomé e Principe informano l’Unione in merito a qualsiasi modifica della legislazione applicabile o dell’adozione di nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca. Le modifiche sono applicabili nei confronti delle navi dell’Unione europea entro sessanta giorni a decorrere da tale notifica.

3.   La Commissione europea informa le autorità di Sao Tomé e Principe in merito a qualsiasi della legislazione applicabile o dell’adozione di nuove disposizioni legislative concernenti le attività di pesca della flotta esterna dell’Unione

ARTICOLO 11

Scambio elettronico di informazioni

1.   Sao Tomé e Principe e l’Unione si impegnano a rendere operativi e a provvedere alla manutenzione dei sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo.

2.   I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

3.   Sao Tomé e Principe e l’Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono trasmessi automaticamente mediante un’altra modalità di comunicazione.

ARTICOLO 12

Riservatezza dei dati

1.   Sao Tomé e Principe e l’Unione si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell’Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre trattati nel rispetto dei principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.   Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe siano resi pubblici, conformemente alle disposizioni dell’ICCAT in materia.

3.   I dati che possono essere considerati riservati sono utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

4.   Per quanto riguarda i dati personali trasmessi dall’Unione, la commissione mista può predisporre opportuni meccanismi di salvaguardia e mezzi di ricorso in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ARTICOLO 13

Periodo di applicazione

Il presente protocollo si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dall’applicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 15, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 14.

ARTICOLO 14

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto alla controparte la sua intenzione di denunciare il presente protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L’invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

ARTICOLO 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog prosinca godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év december havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, negentien december tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii nouăsprezece.

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde december år tjugohundranitton.

Image 1


(1)  GU CE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SAO TOMÉ E PRINCIPE DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione o a Sao Tomé e Principe in relazione a un’autorità competente designa:

a)

per l’Unione: la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell’Unione competente per Sao Tomé e Principe;

b)

per Sao Tomé e Principe: la direzione pesca all’interno del ministero della pesca.

2.   Zona di pesca

Le navi dell’Unione operanti nel quadro del presente protocollo possono esercitare le loro attività nella zona economica esclusiva (ZEE) di Sao Tomé e Principe, ad esclusione delle zone riservate alla pesca artigianale e semi-industriale.

Le coordinate della ZEE sono quelle notificate alle Nazioni Unite il 7 maggio 1998.

Sao Tomé e Principe comunica senza indugio all’Unione eventuali modifiche della zona di pesca.

3.   Zone vietate alla navigazione e alla pesca

È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata alla sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria. Tale zona è delimitata dalle coordinate di cui all’appendice 1.

4.   Conto bancario

Prima dell’entrata in vigore del protocollo, Sao Tomé e Principe comunica all’Unione gli estremi del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico dei pescherecci nell’ambito dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

5.   Punti di contatto

Le parti comunicano i rispettivi punti di contatto che consentono lo scambio di informazioni riguardanti l’attuazione del presente protocollo e, in particolare, le questioni connesse allo scambio di dati globali sulle catture e sullo sforzo di pesca, le procedure relative alle autorizzazioni di pesca e l’attuazione del sostegno settoriale.

6.   Lingue di lavoro

Le parti convengono che, per quanto possibile, le lingue di lavoro da utilizzare nelle riunioni destinate all’attuazione del presente protocollo saranno il portoghese e il francese.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, il termine "autorizzazione di pesca" equivale al termine "permesso di pesca" ai sensi della normativa di Sao Tomé e Principe.

SEZIONE 1

PROCEDURE APPLICABILI

1.   Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione di pesca

Possono ottenere un’autorizzazione di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe soltanto le navi dell'Unione che ne hanno diritto.

La nave dell'Unione detiene tale diritto se ad essa, all’armatore e al comandante non è stato interdetto l’esercizio dell’attività di pesca a Sao Tomé e Principe. La nave, l’armatore e il comandante devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione di Sao Tomé e Principe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Sao Tomé e Principe nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione. Devono inoltre rispettare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

Le autorità competenti dell’Unione presentano per via elettronica al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe, con copia alla delegazione dell’Unione competente per Sao Tomé e Principe, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù del presente protocollo.

Le domande sono presentate al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe su un modulo redatto secondo il modello riportato nell’appendice 2.

Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai documenti seguenti:

a)

una prova di pagamento dell’anticipo forfettario e dei contributi forfettari per gli osservatori per il periodo di validità;

b)

una fotografia recente a colori della nave, presa di profilo;

c)

una copia del certificato di immatricolazione della nave;

d)

se del caso, ogni altro documento richiesto in virtù delle disposizioni nazionali applicabili secondo il tipo di nave, notificato da Sao Tomé e Principe in sede di commissione mista.

Il canone forfettario annuo è versato sullo stesso conto della Tesoreria dello Stato utilizzato per la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del presente protocollo.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

Le specie bersaglio devono essere chiaramente indicate in ogni domanda di autorizzazione di pesca.

La domanda di autorizzazione di pesca può includere una notifica dell’intenzione di procedere all’asportazione parziale delle pinne di squalo a bordo della nave e, sempre a bordo, ad altre operazioni quale l’eviscerazione.

3.   Rilascio dell’autorizzazione di pesca

Il ministero della pesca di Sao Tomé e Principe rilascia le autorizzazioni di pesca entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione di cui al punto 2 della presente sezione.

Gli originali sono consegnati all’Unione tramite la delegazione dell’Unione competente per Sao Tomé e Principe.

L’autorizzazione precisa le specie o le categorie per le quali è consentita la pesca (tonnidi, pesci spada e squali autorizzati).

Una copia dell’autorizzazione di pesca è inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l’esercizio della pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di sessanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione di pesca. Durante tale periodo essa sarà considerata equivalente all’originale.

4.   Sostituzione dell’autorizzazione di pesca in via eccezionale

L’autorizzazione è rilasciata a nome di una nave specifica e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell’Unione e in caso di forza maggiore comprovata, l’autorizzazione di pesca di una data nave può essere ritirata e, per il restante periodo di validità, può essere rilasciata una nuova autorizzazione a nome di un’altra nave della medesima categoria, secondo modalità da definire.

L’armatore restituisce l’autorizzazione di pesca iniziale al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe. L’autorizzazione per la nave che sostituisce la precedente è valida a decorrere dalla data di restituzione dell’autorizzazione iniziale. Sao Tomé e Principe informa l’Unione del trasferimento dell’autorizzazione di pesca e della data di inizio della sua validità.

5.   Detenzione a bordo dell’autorizzazione di pesca

L’autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto al punto 3 della presente sezione.

6.   Navi d’appoggio

Su richiesta dell’Unione Sao Tomé e Principe, previo esame da parte delle sue autorità, autorizza i pescherecci dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d’appoggio.

Le navi d’appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L’assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Nella misura ad esse applicabile, le navi d’appoggio sono soggette alla stessa procedura riguardante la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo. Sao Tomé e Principe redige un elenco delle navi d’appoggio autorizzate e lo trasmette immediatamente all’Unione.

Tali navi sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR, da versare al Fondo di sviluppo della pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 10, del presente protocollo.

SEZIONE 2

CANONI E ANTICIPI

1.

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno.

2.

Per le tonniere con reti a circuizione e per i pescherecci con palangari di superficie, il canone espresso per tonnellata catturata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è fissato a 70 EUR per l’intero periodo di applicazione del presente protocollo.

3.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento dei canoni forfettari annui seguenti:

a)

per le tonniere con reti a circuizione, 9 100 EUR a nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 130 tonnellate;

b)

per i pescherecci con palangari di superficie, 3 255 EUR a nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 46,5 tonnellate.

Il pagamento del canone è effettuato sul conto della Tesoreria dello Stato utilizzato per il versamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo.

4.

Sulla base delle dichiarazioni di cattura, l’Unione effettua, per ogni nave dell'Unione, il computo delle catture e il computo dei canoni a carico della nave per la campagna annuale dell’anno civile precedente. Essa invia tali computi finali alle autorità di Sao Tomé e Principe e, tramite gli Stati membri dell’Unione, all’armatore anteriormente al 30 giugno dell’anno in corso. Sao Tomé e Principe può contestare i computi finali, sulla base di elementi giustificativi, entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano, se del caso nell’ambito della commissione mista. Se Sao Tomé e Principe non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, i computi finali si considerano adottati.

5.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo a Sao Tomé e Principe entro un termine di quarantacinque giorni, salvo contestazione da parte dell’armatore stesso. Il saldo è versato sul conto del Fondo di sviluppo della pesca. Tuttavia, se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

CAPO III

MONITORAGGIO E DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

SEZIONE 1

GIORNALI DI PESCA ELETTRONICI

1.

Il comandante di una nave dell’Unione che esercita attività di pesca nel quadro del presente protocollo tiene un giornale di pesca elettronico integrato a un sistema di registrazione e di comunicazione elettronica (ERS).

2.

Le navi non dotate di ERS non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe per svolgervi attività di pesca.

3.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico. Il giornale di pesca è conforme alle risoluzioni e alle raccomandazioni dell’ICCAT pertinenti.

4.

Per ogni operazione di pesca, il comandante registra quotidianamente i quantitativi stimati di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo o rigettata in mare. La registrazione dei quantitativi stimati di una specie catturata o rigettata in mare deve essere effettuata indipendentemente dal peso.

5.

Se una nave presente nella zona non esercita alcuna attività di pesca, la registrazione della posizione della nave è effettuata a mezzogiorno.

6.

I dati del giornale di pesca sono trasmessi automaticamente e quotidianamente al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera. Fra i dati trasmessi figurano almeno:

a)

i numeri di identificazione e il nome del peschereccio;

b)

il codice FAO alfa-3 di ogni specie;

c)

la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;

d)

la data e, se del caso, l’ora della cattura;

e)

la data e l’ora di partenza e di arrivo in porto, e la durata della bordata di pesca;

f)

il tipo di attrezzo, le specifiche tecniche e le dimensioni;

g)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;

h)

le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

7.

Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.

8.

Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe si accertano di disporre dell’hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS. La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca. Le modifiche degli standard sono apportate entro un termine di sei mesi.

9.

Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca, anche in assenza di catture, il CCP dello Stato di bandiera provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca al CCP di Sao Tomé e Principe tramite ERS.

10.

Le modalità di comunicazione delle catture tramite ERS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell’appendice 4.

11.

Le autorità di Sao Tomé e Principe trattano i dati relativi alle attività di pesca delle singole navi in modo riservato e sicuro.

SEZIONE 2

DATI AGGREGATI RELATIVI ALLE CATTURE

1.

Lo Stato di bandiera trasmette trimestralmente alla banca dati gestita dalla Commissione europea i quantitativi, aggregati su base mensile, delle catture e dei rigetti di ogni nave. Per le specie soggette a un totale ammissibile di cattura in virtù del presente protocollo o delle raccomandazioni dell’ICCAT, i quantitativi sono trasmessi ogni mese per il mese precedente.

2.

Lo Stato di bandiera verifica i dati mediante controlli incrociati con i dati relativi agli sbarchi, alle vendite, alle ispezioni o alle osservazioni e con qualunque informazione pertinente nota alle autorità. Gli aggiornamenti della banca dati necessari in seguito a tali verifiche sono effettuati il più rapidamente possibile. Per le verifiche si utilizzano le coordinate geografiche della zona di pesca definite nel presente protocollo.

3.

Prima della fine di ogni trimestre, l’Unione trasmette alle autorità di Sao Tomé e Principe i dati aggregati relativi ai trimestri precedenti dell’anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per nave, per mese di cattura e per specie, estrapolati dalla banca dati. I dati sono provvisori e in evoluzione.

4.

Sao Tomé e Principe esamina i dati aggregati di cui al paragrafo 3 e segnala eventuali discrepanze significative con i dati dei giornali di pesca elettronici trasmessi tramite ERS. Gli Stati di bandiera effettuano le indagini del caso e aggiornano i dati nella misura del necessario.

CAPO IV

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

CONTROLLO E ISPEZIONE

I pescherecci dell’Unione sono tenuti a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca e alle loro catture.

1.   Entrata e uscita dalla zona di pesca

Le navi dell’Unione operanti nell’ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe notificano con almeno tre ore di anticipo alle autorità di Sao Tomé e Principe la propria intenzione di entrare o di uscire dalla ZEE di Sao Tomé e Principe.

Nel notificare l’entrata o l’uscita dalla ZEE di Sao Tomé e Principe, le navi devono comunicare contestualmente anche la loro posizione e le catture già presenti a bordo identificate con il relativo codice FAO alfa-3, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

Tali comunicazioni devono essere effettuate tramite ERS o, in alternativa, mediante posta elettronica, all’indirizzo notificato dalle autorità di Sao Tomé e Principe.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca senza aver comunicato l’intenzione di entrare nelle acque di Sao Tomé e Principe è considerata sprovvista di autorizzazione di pesca ed è soggetta alle conseguenze previste dalla legislazione nazionale di Sao Tomé e Principe.

2.   Procedure di ispezione

L’ispezione - in mare, in porto o in rada, nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe - delle navi dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da ispettori di Sao Tomé e Principe chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca, utilizzando navi al servizio delle autorità del paese.

Prima di salire a bordo, gli ispettori di Sao Tomé e Principe comunicano alla nave dell’Unione che intendono effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori che, prima di procedere all’ispezione, devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori.

Gli ispettori di Sao Tomé e Principe restano a bordo della nave dell’Unione solo per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti connessi all’ispezione. Essi svolgono l’ispezione in modo da minimizzarne l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Le immagini (foto o video) riprese durante le ispezioni sono destinate alle autorità incaricate del controllo e della sorveglianza della pesca. Non potranno essere rese pubbliche, salvo diversa disposizione della legislazione nazionale.

Il comandante della nave dell’Unione facilita l’accesso a bordo e il lavoro degli ispettori di Sao Tomé e Principe.

Al termine di ogni ispezione, gli ispettori di Sao Tomé e Principe redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell’Unione ha il diritto di annotarvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’Unione .

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso di un’eventuale procedura di infrazione. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare la nave dell’Unione, gli ispettori di Sao Tomé e Principe consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. Nelle ventiquattro ore immediatamente successive alla loro conclusione, le autorità di Sao Tomé e Principe informano l’Unione delle ispezioni effettuate e delle infrazioni eventualmente constatate e le trasmettono il rapporto di ispezione. Se del caso, una copia del verbale che ne risulta è inviata all’Unione al massimo entro sette giorni dal rientro in porto dell’ispettore.

3.   Operazioni autorizzate a bordo

Le autorizzazioni di pesca rilasciate da Sao Tomé e Principe specificano il tipo di operazioni autorizzate a bordo, ad esempio l’eviscerazione e l’asportazione parziale delle pinne di squalo.

4.   Trasbordi e sbarchi

Le navi dell’Unione operanti nell’ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe che effettuano un trasbordo all’interno delle acque di Sao Tomé e Principe devono svolgere tale operazione nella rada dei porti di Fernão Dias, Neves e Ana Chaves.

Gli armatori delle navi che intendono procedere a uno sbarco o a un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono notificare alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, con almeno quarantotto ore di anticipo, le informazioni seguenti:

a)

il nome dei pescherecci che devono effettuare il trasbordo o lo sbarco;

b)

il nome del cargo vettore;

c)

il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;

d)

la data del trasbordo o dello sbarco;

e)

la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

La notifica a Sao Tomé e Principe può essere effettuata tramite ERS o posta elettronica.

È vietato il trasbordo in mare.

I comandanti delle navi consegnano alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe le dichiarazioni di cattura e notificano la loro intenzione di proseguire l’attività di pesca oppure di uscire dalle acque di Sao Tomé e Principe.

Nelle acque di Sao Tomé e Principe è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista alla presente sezione. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa di Sao Tomé e Principe in vigore.

SEZIONE 2

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE

Le navi dell’Unione autorizzate ai sensi del presente protocollo devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite, ("VMS" - Vessel Monitoring System).

È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati dal VMS.

Le navi dell’Unione comunicano automaticamente e in modo continuativo la loro posizione al CCP del loro Stato di bandiera, almeno ogni ora per i pescherecci con reti a circuizione e almeno ogni due ore per tutti gli altri pescherecci. Tale frequenza può essere aumentata nel quadro di misure di indagine concernenti le attività di una nave.

Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca, il CCP dello Stato di bandiera provvede alla trasmissione automatica delle posizioni VMS.

Ogni messaggio di posizione deve:

a)

riportare gli estremi di identificazione della nave;

b)

indicare l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

indicare la data e l’ora di registrazione della posizione;

d)

indicare la velocità e la rotta della nave.

Le modalità di comunicazione delle posizioni delle navi tramite VMS e le procedure in caso di malfunzionamento sono definite nell’appendice 5.

I CCP comunicano tra loro nel quadro della sorveglianza delle attività delle navi.

CAPO V

IMBARCO DI MARITTIMI

1.

Numero di marittimi da imbarcare

Nell’esercizio della loro attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe, le navi dell’Unione hanno l’obbligo di imbarcare marittimi di Sao Tomé e Principe alle condizioni e nei limiti seguenti:

a)

per la flotta di tonniere con reti a circuizione, sei marittimi in tutto per l’intera flotta per il primo anno di applicazione del presente protocollo, otto marittimi in tutto per il secondo anno di applicazione del presente protocollo e dieci marittimi in tutto per ciascuno degli ultimi tre anni di applicazione del presente protocollo;

b)

per la flotta di pescherecci con palangari di superficie, due marittimi in tutto all’anno per l’intera flotta.

2.

Il suddetto obbligo di imbarco è subordinato alla trasmissione di un elenco di marittimi competenti e qualificati all’Unione da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe prima dell’applicazione del presente protocollo e, successivamente, a gennaio di ogni anno. Gli armatori ingaggiano i marittimi selezionandoli tra quelli figuranti nell’elenco.

3.

Le qualifiche richieste per i marittimi di Sao Tomé e Principe figurano nell’appendice 6.

4.

L’armatore, o il suo rappresentante, comunica all’autorità competente di Sao Tomé e Principe i nomi dei marittimi imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone il ruolo all’interno dell’equipaggio.

5.

La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.

6.

Il contratto di lavoro dei marittimi di Sao Tomé e Principe, di cui è consegnata copia al ministero del lavoro, al ministero della pesca e ai firmatari, è concluso tra gli armatori, o i loro rappresentanti, e i marittimi o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Esso garantisce ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, e comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7.

La retribuzione dei marittimi è a carico degli armatori. Essa è fissata di comune accordo tra questi ultimi o i loro rappresentanti e i marittimi o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere tuttavia inferiori a quelle applicabili agli equipaggi dei rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

8.

I marittimi ingaggiati dalle navi dell’Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se il marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, o se le sue qualifiche non corrispondono a quelle richieste, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

9.

Se, per motivi eccezionali giustificati dall’armatore, la nave dell’Unione non è in grado di imbarcare il numero di marittimi di Sao Tomé e Principe previsto al punto 1, l’armatore è tenuto a versare un importo forfettario di 20 EUR per ciascun marittimo non imbarcato e per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe. La commissione mista redige regolarmente un resoconto degli imbarchi di marittimi di Sao Tomé e Principe effettuati.

CAPO VI

OSSERVATORI

1.   Osservazione delle attività di pesca

In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità di Sao Tomé e Principe conformemente al presente capo.

2.   Navi e osservatori designati

Le navi dell’Unione operanti nell’ambito del presente protocollo nelle acque di Sao Tomé e Principe imbarcano osservatori designati dal ministero della pesca di Sao Tomé e Principe alle condizioni seguenti:

a)

Su richiesta delle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, le navi dell’Unione prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di Sao Tomé e Principe;

b)

le autorità competenti di Sao Tomé e Principe stilano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono trasmessi alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti;

c)

all’atto del rilascio dell’autorizzazione di pesca o almeno quindici giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore, le autorità competenti di Sao Tomé e Principe comunicano all’Unione e agli armatori interessati, preferibilmente mediante posta elettronica, il nome dell’osservatore designato per l’imbarco;

d)

la durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. La richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per l’imbarco sulla nave in questione.

3.   Condizioni di imbarco e sbarco

a)

Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

b)

L’imbarco e lo sbarco dell’osservatore avvengono nel porto scelto dall’armatore. L’imbarco viene effettuato all’inizio della prima bordata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe successiva alla notifica dell’elenco delle navi designate.

c)

Gli armatori interessati comunicano, entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni, le date e i porti della subregione previsti per l’imbarco e lo sbarco degli osservatori.

d)

In caso di imbarco in un paese diverso da Sao Tomé e Principe le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca di Sao Tomé e Principe, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

e)

Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

f)

Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

g)

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei suoi compiti.

h)

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

i)

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico di Sao Tomé e Principe.

4.   Contributo finanziario forfettario

Per contribuire ai costi di attuazione connessi all’imbarco degli osservatori, l’armatore versa, all’atto del pagamento dell’anticipo forfettario, un importo pari a 250 EUR all’anno per ciascuna nave sullo stesso conto utilizzato per gli anticipi forfettari.

5.   Compiti dell’osservatore

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento di un ufficiale. Quando la nave opera nelle acque di Sao Tomé e Principe, l’osservatore assolve i compiti seguenti:

a)

osserva le attività di pesca delle navi;

b)

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

c)

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

d)

verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle acque di Sao Tomé e Principe riportati nel giornale di pesca;

e)

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

f)

comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

6.   Obblighi dell’osservatore

Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

a)

adotta le disposizioni necessarie affinché le sue condizioni di imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;

c)

al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe con copia alla Commissione europea. Firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

CAPO VII

INFRAZIONI

1.   Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato deve essere oggetto di un verbale di imputazione, da trasmettere senza indugio all’Unione e allo Stato di bandiera.

2.   Fermo / dirottamento della nave - Riunione di informazione

a)

Se la legislazione vigente di Sao Tomé e Principe lo prevede per l’infrazione denunciata, le navi dell’Unione in situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l’attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Sao Tomé e Principe.

b)

Sao Tomé e Principe notifica all’Unione, entro un termine di ventiquattro ore, ogni fermo di una nave dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all’infrazione denunciata.

c)

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Sao Tomé e Principe organizza, su richiesta dell’Unione, entro il termine di un giorno lavorativo successivo alla notifica del fermo, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali disposizioni adottate. Alla riunione di informazione può assistere un rappresentante dello Stato di bandiera della nave.

3.   Sanzione dell’infrazione - procedimento transattivo

a)

La sanzione dell’infrazione denunciata è fissata da Sao Tomé e Principe secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

b)

Se la risoluzione dell’infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato, viene avviato un procedimento transattivo fra Sao Tomé e Principe e l’Unione volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell’Unione. Il procedimento transattivo si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

4.   Procedimento giudiziario - cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata da Sao Tomé e Principe il cui importo, fissato da Sao Tomé e Principe, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all’armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

Sao Tomé e Principe comunica all’Unione l’esito del procedimento giudiziario entro un termine di sette giorni decorrente dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia provveduto al pagamento della sanzione prevista dal procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria.


(1)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


APPENDICI DELL’ALLEGATO

Appendice 1

Coordinate della zona di sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria

Appendice 2

Modulo di domanda di autorizzazione per un peschereccio o una nave d’appoggio

Appendice 3

Scheda tecnica

Appendice 4

Attuazione del sistema di registrazione e di comunicazione elettronica dei dati relativi alle attività di pesca (ERS)

Appendice 5

Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)

Appendice 6

Qualifiche richieste per l’imbarco di marittimi di Sao Tomé e Principe su pescherecci con reti a circuizione e su pescherecci con palangari di superficie dell’Unione


Appendice 1

COORDINATE DELLA ZONA DI SFRUTTAMENTO CONGIUNTO DA PARTE DI SAO TOMÉ E PRINCIPE E DELLA NIGERIA.

Latitudine

Longitudine

(gradi, minuti, secondi)

03 02 22 N

07 07 31 E

02 50 00 N

07 25 52 E

02 42 38 N

07 36 25 E

02 20 59 N

06 52 45 E

01 40 12 N

05 57 54 E

01 09 17 N

04 51 38 E

01 13 15 N

04 41 27 E

01 21 29 N

04 24 14 E

01 31 39 N

04 06 55 E

01 42 50 N

03 50 23 E

01 55 18 N

03 34 33 E

01 58 53 N

03 53 40 E

02 02 59 N

04 15 11 E

02 05 10 N

04 24 56 E

02 10 44 N

04 47 58 E

02 15 53 N

05 06 03 E

02 19 30 N

05 17 11 E

02 22 49 N

05 26 57 E

02 26 21 N

05 36 20 E

02 30 08 N

05 45 22 E

02 33 37 N

05 52 58 E

02 36 38 N

05 59 00 E

02 45 18 N

06 15 57 E

02 50 18 N

06 26 41 E

02 51 29 N

06 29 27 E

02 52 23 N

06 31 46 E

02 54 46 N

06 38 07 E

03 00 24 N

06 56 58 E

03 01 19 N

07 01 07 E

03 01 27 N

07 01 46 E

03 01 44 N

07 03 07 E

03 02 22 N

07 07 31 E


Appendice 2

MODULO DI DOMANDA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER UN PESCHERECCIO O UNA NAVE D’APPOGGIO (ACCORDO DI PESCA TRA SAO TOMÉ E PRINCIPE E L’UNIONE EUROPEA)

I.   RICHIEDENTE

1.

Nome dell’armatore: … Nazionalità: …

2.

Nome dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:

3.

Indirizzo dell’associazione o del rappresentante dell’armatore:

4.

Tel: …

5.

Indirizzo di posta elettronica: …

6.

Nome del comandante: … Nazionalità: …

7.

Nome e indirizzo del raccomandatario a Sao Tomé e Principe (se pertinente):

II.   ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

8.

Nome della nave: …

9.

Stato di bandiera: …

10.

Bandiera precedente (se pertinente): …

11.

Data di acquisizione della bandiera attuale: …

12.

Numero di immatricolazione esterno: …

13.

Porto di immatricolazione: … MMSI: …

14.

Numero IMO: … Numero ICCAT: …

15.

Anno e luogo di costruzione: …

16.

Indicativo di chiamata:… Frequenza di chiamata: …

17.

Materiale di costruzione dello scafo: ☐ acciaio ☐ legno ☐ poliestere ☐ altro

III.   CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

18.

Lunghezza fuori tutto: … Larghezza: …

19.

Stazza (in GT): …

20.

Potenza del motore principale in kW: … Marca: … Tipo: …

21.

Tipo di nave: … Categoria di pesca: …

22.

Attrezzi da pesca: …

23.

Zone di pesca: …

24.

Specie bersaglio: ☐ tonnidi ☐ pesci spada e istioforidi ☐ squali autorizzati

25.

Specie accessorie: ☐ tonnidi ☐ pesci spada e istioforidi ☐ squali autorizzati

26.

Operazioni di trasformazione previste a bordo: ☐ eviscerazione ☐ asportazione parziale delle pinne

☐ altro, specificare: …

27.

Totale dei membri dell’equipaggio a bordo: …

28.

Sistema di conservazione a bordo: ☐ fresco ☐ refrigerazione ☐ misto ☐ congelazione

29.

Capacità di congelazione (24 ore) in tonnellate: …

30.

Capacità delle stive: … Numero: …

Fatto a …, il …

Firma del richiedente …


Appendice 3

SCHEDA TECNICA

TONNIERE CONGELATRICI CON RETI DA CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1.   Specie vietate

Conformemente alla Convenzione sulle specie migratrici della fauna selvatica e alle risoluzioni dell’ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È inoltre vietata la pesca dello squalo balena (Rhincodon typus).

Conformemente alla legislazione dell'Unione, ossia alregolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio (1), è vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenerle a bordo, trasbordarle o sbarcarle. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

Conformemente alle raccomandazioni dell’ICCAT, le parti si adoperano per ridurre l’impatto accidentale delle attività di pesca sulle tartarughe e sugli uccelli marini, attuando misure che massimizzino le possibilità di sopravvivenza degli esemplari prelevati accidentalmente come catture accessorie.

2.   Attrezzi e catture

TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

1)

Attrezzo autorizzato: rete a circuizione.

2)

Specie bersaglio: tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis).

3)

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO.

PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1)

Attrezzo autorizzato: palangaro di superficie.

2)

Specie bersaglio: pesce spada (Xiphias gladius), verdesca (Prionace glauca), tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso (Thunnus obesus).

3)

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO.

3.   Canoni a carico degli armatori – numero di navi:

Canone aggiuntivo per tonnellata catturata

EUR 70/tonnellata per l’intero periodo di applicazione del presente protocollo

Canone forfettario annuo

tonniere con reti a circuizione: 9 100 EUR

pescherecci con palangari di superficie: 3 255 EUR

Canone forfettario per gli osservatori

250 EUR per nave all’anno

Canone per le navi d’appoggio

3 500 EUR per nave all’anno

Numero di navi

28 tonniere con reti a circuizione

autorizzate a pescare

6 pescherecci con palangari di superficie


(1)  Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).


Appendice 4

ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (ERS)

1.   Comunicazioni ERS

1)

Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto per le questioni relative all’attuazione delle presenti disposizioni. Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe si comunicano i recapiti del rispettivo corrispondente ERS e, se del caso, procedono senza indugio all’aggiornamento di tali informazioni.

2)

I dati ERS sono trasmessi dalla nave allo Stato di bandiera, che provvede alla trasmissione automatica a Sao Tomé e Principe.

3)

I dati sono in formato UN/CEFACT e sono trasmessi tramite la rete FLUX messa a disposizione dalla Commissione europea.

4)

Le parti possono tuttavia concordare un periodo di transizione durante il quale i dati sono trasmessi attraverso la DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1).

5)

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CCP di Sao Tomé e Principe. Anche gli altri tipi di messaggi sono trasmessi automaticamente una volta al giorno a decorrere dalla data di utilizzo effettivo del formato UN/CEFACT oppure, prima di tale data, sono messi senza indugio a disposizione di Sao Tomé e Principe, su richiesta presentata automaticamente al CCP dello Stato di bandiera tramite il nodo centrale della Commissione europea. A decorrere dall’introduzione effettiva del nuovo formato, quest’altra modalità di trasmissione riguarderà soltanto richieste specifiche concernenti dati storici.

6)

Il CCP di Sao Tomé e Principe conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo, ad esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che attesta, contestualmente, anche la validità del messaggio ricevuto. Nessun messaggio di avvenuta ricezione è trasmesso per i dati che Sao Tomé e Principe riceve in risposta ad una sua richiesta. Sao Tomé e Principe tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

2.   Guasto del sistema di trasmissione elettronica a bordo della nave o del sistema di comunicazione

1)

Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP di Sao Tomé e Principe si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi.

2)

Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, il CCP di Sao Tomé e Principe ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Quest’ultimo indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP di Sao Tomé e Principe dell’esito delle sue ricerche.

3)

In caso di guasto nella trasmissione tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera, quest’ultimo ne informa senza indugio il comandante o l’operatore della nave o, eventualmente, il loro rappresentante. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, entro e non oltre le ore 00.00.

4)

In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante, o l’operatore della nave, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro dieci giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto di Sao Tomé e Principe entro ventiquattro ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.

5)

Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte di Sao Tomé e Principe è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall’Unione o da Sao Tomé e Principe, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.

6)

Il CCP dello Stato di bandiera invia al CCP di Sao Tomé e Principe ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti dallo Stato di bandiera a decorrere dall’ultima trasmissione. La stessa procedura può essere applicata su richiesta di Sao Tomé e Principe nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a ventiquattro ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall’Unione. Sao Tomé e Principe informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell’Unione non siano considerate inadempienti quanto all’obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato di bandiera si accerta dell’introduzione dei dati mancanti nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente all’appendice 5, punto 1.

3.   Mezzi di comunicazione alternativi

L’indirizzo di posta elettronica del CCP di Sao Tomé e Principe da utilizzare in caso di guasto nelle comunicazioni ERS/VMS è reso noto prima dell’applicazione del presente protocollo.

Tale indirizzo deve essere utilizzato per:

a)

le notifiche di entrata e uscita e le notifiche concernenti le catture a bordo in entrata e in uscita;

b)

le notifiche concernenti lo sbarco e il trasbordo e le catture trasbordate, sbarcate o rimaste a bordo;

c)

le trasmissioni ERS e VMS sostitutive, temporaneamente previste in caso di guasto.


Appendice 5

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI (VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe, che viene identificata con il codice «EXI».

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro trenta giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

Le navi che pescano nella zona di Sao Tomé e Principe con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Sao Tomé e Principe

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Sao Tomé e Principe. I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di tali indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe avviene per via elettronica con un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP di Sao Tomé e Principe informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca nel caso in cui la nave in questione non abbia notificato la propria uscita dalla zona.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Sao Tomé e Principe verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione sarà soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione vigente di Sao Tomé e Principe.

5.   Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, Sao Tomé e Principe può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, inviando una copia della domanda all’Unione, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave per un periodo di indagine determinato. Gli elementi di prova devono essere trasmessi da Sao Tomé e Principe al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Sao Tomé e Principe i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine determinato, Sao Tomé e Principe informa il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione in merito alle eventuali misure adottate.

6.   Comunicazione dei messaggi VMS a Sao Tomé e Principe

Il codice «ER» seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio.

Dato

Codice

Obbligatorio (O)

/ Facoltativo (F)

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio - Destinatario

codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente

IT

O

Dato relativo al messaggio - Mittente

codice alfa-3 del paese (ISO‐3166)

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio

Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio - Tipo di messaggio

(ENT, POS, EXI, MAN)

Indicativo di chiamata (IRCS)

RC

O

Dato relativo alla nave - Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della Parte contraente

IR

O

Dato relativo alla nave - Numero unico della Parte contraente

codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave - Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave - Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave - Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

In formato NAF, la trasmissione dei dati è strutturata nel modo seguente:

i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1; una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l’inizio del messaggio;

ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//);

un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

Prima dell’applicazione provvisoria del presente protocollo, Sao Tomé e Principe notifica se i dati VMS vanno trasmessi tramite FLUX TL, in formato UN/CEFACT.


Appendice 6

QUALIFICHE RICHIESTE PER L’IMBARCO DI MARITTIMI DI SAO TOMÉ E PRINCIPE SU PESCHERECCI CON RETI A CIRCUIZIONE E SU PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE DELL’UNIONE

Le autorità di Sao Tomé e Principe provvedono affinché i marittimi ingaggiati per prestare servizio su navi dell’Unione soddisfino i seguenti requisiti:

1)

avere un’età minima di 18 anni;

2)

essere in possesso di un certificato medico valido, rilasciato da un medico debitamente qualificato, attestante l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni necessarie in mare;

3)

essersi sottoposti alle vaccinazioni necessarie, tuttora valide, a scopo di profilassi nella regione;

4)

essere in possesso di almeno una certificazione valida attestante una formazione di base in materia di sicurezza riguardante:

a)

le tecniche di sopravvivenza, compreso l’uso dei giubbotti di salvataggio;

b)

la lotta e la prevenzione antincendio;

c)

gli interventi elementari di primo soccorso;

d)

la sicurezza personale e la responsabilità sociale; e

e)

la prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino;

5.

in particolare, per quanto riguarda i pescherecci di grandi dimensioni, i marittimi devono:

a)

conoscere la terminologia marittima e le istruzioni normalmente impartite a bordo dei pescherecci;

b)

essere al corrente dei pericoli connessi alle operazioni di pesca;

c)

essere perfettamente a conoscenza delle condizioni operative dei pescherecci e dei rischi che essi possono comportare;

d)

conoscere gli attrezzi da utilizzare nell’attività di pesca con reti da circuizione e averne dimestichezza;

e)

avere una conoscenza e una comprensione esaurienti della stabilità e dello stato di navigabilità di una nave; e

f)

avere conoscenze generali sulle operazioni di ormeggio, nonché sulla manipolazione e sui rispettivi usi delle funi da ormeggio.


REGOLAMENTI

27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/31


REGOLAMENTO (UE) 2019/2219 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 (1) relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2) («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011 e rimane in vigore.

(2)

Il 18 dicembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe («Sao Tomé e Principe») al fine di concludere un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)

Il precedente protocollo dell’accordo ha cessato di produrre effetti il 22 maggio 2018.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il nuovo protocollo è stato siglato il 17 aprile 2019.

(5)

Ai sensi della decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio (3) il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («protocollo») è stato firmato il 19 dicembre 2019.

(6)

È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per la durata di applicazione di quest’ultimo.

(7)

Il protocollo si applicherà a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso per garantire il rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell’Unione. È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca

Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna:

16

unità

Francia:

12

unità

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

5

unità

Portogallo:

1

unità

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  Regolamento (CE) n. 894/2007 del 23 luglio 2007 del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36.

(3)  Decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/33


REGOLAMENTO (UE) 2019/2220 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine da 09.2586 a 09.2593 compreso a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.

(3)

Nel caso dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 e 09.2872, è opportuno aumentare i volumi contingentali poiché tale aumento è nell’interesse dell’Unione.

(4)

Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2738, è opportuno sostituire il riferimento al termine «stagno» nella designazione del prodotto con il termine «zinco».

(5)

Per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 e 09.2599, è opportuno prorogare il periodo contingentale da sei mesi a un anno.

(6)

Poiché l’ambito di applicazione del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2652 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici nell’Unione, è opportuno modificare la designazione del prodotto compreso in tale contingente.

(7)

I prodotti compresi nel contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2740 sono classificabili sotto il codice TARIC 2309903187 e non sotto il codice TARIC 2309909697. Pertanto è opportuno modificare l’indicazione del codice NC e della sottovoce TARIC pertinenti per tali prodotti.

(8)

Poiché non è più nell’interesse dell’Unione mantenere i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 e 09.2932, è opportuno che essi siano chiusi con effetto a decorre dall’1 gennaio 2020.

(9)

Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2828, è nell’interesse dell’Unione applicare il contingente solo dall’1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, poiché sono i mesi in cui la domanda è più elevata per i prodotti in questione e ridurre del 50 % il volume.

(10)

Il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2722 è stato applicato contemporaneamente a una sospensione dei dazi a norma del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (2) dal 1o luglio 2019 al il 31 dicembre 2019. Poiché tale sospensione dovrebbe cessare a decorrere dal 1o gennaio 2020, è nell’interesse dell’Unione aumentare il volume del contingente.

(11)

Le sostanze solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1), 2-metilanilina (CAS RN 95-53-4) e 4,4’-metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sono incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la sostanza con numero CAS RN 101-77-9 è inclusa nell’allegato XIV di tale regolamento. Per tale motivo i contingenti tariffari esistenti per tali prodotti saranno progressivamente chiusi e gli eventuali contingenti tariffari nuovamente aperti si applicheranno per un periodo limitato. Pertanto è opportuno che i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2648 e 09.2730 si applichino soltanto dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 e che i volumi contingentali pertinenti siano ridotti proporzionalmente. È opportuno che il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2590 sia aperto solo per lo stesso periodo.

(12)

L’esaurimento anticipato del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2872 ha evidenziato il fatto che la domanda del prodotto coperto da questo contingente tariffario è elevata e che la capacità di produzione dell’Unione è insufficiente per far fronte a tale domanda. Per rafforzare la capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione è opportuno aumentare il volume del contingente, con effetto retroattivo, per coprire il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

(13)

Tenuto conto delle modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.

(14)

Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e, per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2872, dal 1° gennaio 2019. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1)

la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2872 è sostituita dalla seguente:

«09.2872

ex 2833 29 80

40

Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio

1.1.-31.12.

200 tonnellate

0 %»

2)

esso è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2020. Tuttavia l’articolo 1, punto 1, si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

K. MIKKONEN


(1)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

(2)  Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea mays var. saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell’industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 tonnellate

0 %  (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati  (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato  (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Concentrato di proteine di soia contenente in peso:

60 % (± 10 %) di proteina grezza,

5 % (± 3 %) di fibra grezza,

5 % (± 3 %) di ceneri grezze, e

3 % o più ma non più del 6,9 % di amido

destinato a essere usato nei mangimi animali  (2)

1.1.-31.12.

30 000 tonnellate

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituto da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso:

almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e

al massimo lo 0,03 % di zolfo,

e con:

un indice di viscosità pari o superiore a 80, ma inferiore a 120,

e una viscosità cinematica pari o superiore a 5,0 cSt a 100°C, ma non superiore a 13,0 cSt a 100°C

1.1.-30.6.

200 000 tonnellate

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituto da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso:

almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e

al massimo lo 0,03 % di zolfo,

e con:

un indice di viscosità pari o superiore a 80, ma inferiore a 120,

e una viscosità cinematica pari o superiore a 5,0 cSt a 100°C, ma non superiore a 13,0 cSt a 100°C

1.7.-31.12.

200 000 tonnellate

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

1.4.-31.10.

60 000 tonnellate

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio

1.1.-31.12.

200 tonnellate

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tetrakis(idrossimetil)-3,3’-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 tonnellate

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse  (2)

1.1.-31.12.

200 tonnellate

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnellate

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 tonnellate

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %

1.1.-31.12.

4 600 tonnellate

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con:

frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso, e

punto di fusione tra 49 °C e 54°C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli)  (2)

1.1.-31.12.

380 tonnellate

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con:

frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso, e

punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli)  (2)

1.1.-31.12.

140 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1)

1.1.-30.6.

9 000 tonnellate

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %

1.1.-31.12.

150 000 tonnellate

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2590

ex 2921 43 00

75

2-metilanilina (CAS RN 95-53-4)

1.1.-30.6.

1 000 kg

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4’-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri  (2)

1.1.-30.6.

100 tonnellate

0 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

445 000 tonnellate

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-treonina (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 tonnellate

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 tonnellate

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815  (2)

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilidrazina (CAS 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) %

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnellate

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfurale)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnellate

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonale (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnellate

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tonnellate

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 tonnellate

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4-(4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.1.-31.12.

250 tonnellate

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l’85 % di tale colorante

1.1.-31.12.

50 tonnellate

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4

1.1.-31.12.

150 tonnellate

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

1.1.-31.12.

35 000 tonnellate

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

25 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:

in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4‐monononildifenilammina

in peso, più del 45 % ma al massimo il 65 % di 4.4’‐dinonildifenilammina, e

in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4’-dinonildifenilammina non superiore al 5 %

destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti  (2)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Miscele contenenti, in peso:

tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2),

tra l’8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8),

tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6),

non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e

non più dell’1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparazione contenente en peso:

il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (CAS RN 1119-40-0)

il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile e (CAS RN 627-93-0), e

non più del 35 % di succinato di dimetile (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:

60 % o più, ma non più di 80 %, di dodecildimetilammina (CAS RN 112-18-5), e

20 % o più, ma non più di 30 %, di dimetil(tetradecil)ammina (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 tonnellate

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110, e

punto di fusione non inferiore a 100° C

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli  (2)

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili, e

con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnellate

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all’ 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d’onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene)

1.1.-31.12.

5 000 tonnellate

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1.-31.12.

775 000 tonnellate

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure

EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:

tre strati,

uno strato esterno di tessuto acrilico,

uno strato esterno di tessuto di poliestere,

lo strato intermedio di gomma di clorobutile,

lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m2 e non superiore a 569 g/m2,

il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m2 e non superiore a 1159 g/m2, e

il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,

usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore  (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Cartuccia di ceramica per l’assorbimento di vapori aventi le caratteristiche seguenti:

struttura cilindrica estrusa, cotta, multicellulare, con legante ceramico

10 % o più, in peso, ma non più di 30 % in peso, di carbone attivo,

70 % o più, in peso, ma non più di 90 % in peso, di legante ceramico,

con diametro di 29 mm o più ma non più di 41 mm,

lunghezza di non più di 150 mm,

cotta a una temperature di 800°C o più, e

per l’adsorbimento dei vapori

del tipo usato per l’assemblaggio in assorbitori di vapori di combustibile di sistemi di alimentazione di veicoli a motore

1.1.-31.12.

1 000 000 pezzi

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S‐glass:

composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (±0,5 μm),

con titolo di 200 tex o più ma inferiore o uguale a 680 tex,

senza ossido di calcio, e

con una resistenza alla rottura di oltre 3 550 MPa determinata in conformità alla norma ASTM D2343-09

per uso nell’industria aeronautica  (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Fogli e nastri di rame raffinato con rivestimento elettrolitico, di spessore pari o superiore a 0,015 mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnellate

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Lastre o fogli costituiti di:

uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (±0,1 mm) ma non superiore a 1,0 (±0,1 mm) mm,

ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (±0,1 mm) e

parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento

1.1.-31.12.

7 000 000 pezzi

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Lastre:

costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,

ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,

con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19,

in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250 mm ma non più di 1 350 mm,

di spessore (tolleranza -0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,

di larghezza (tolleranza ±0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,

con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm,

di misurazione di planarità: ± 4 unità I,

con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e

di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %

destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle  (2)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

1.1.-31.12.

120 000 tonnellate

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Polvere di magnesio:

di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; e

con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie  (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 pezzi

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:

raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e

canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm

del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel

1.1.-31.12.

65 000 pezzi

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti:

colate con il sistema continuo o centrifugo,

tornite,

contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di zinco,

contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più dell’1,25 % di piombo,

contenenti, in peso, l’1,0 % o più ma non più dell’1,4 % di alluminio, e

con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa,

del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere

1.1.-31.12.

50 000 pezzi

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (±0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (±0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri  (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 pezzi

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

Display a cristalli liquidi (LCD) avente:

schermo tattile,

almeno una scheda a circuiti stampati per indirizzamento di pixel per dispositivi «simple slave» (funzione di controllo della temporizzazione) e comando tattile, con memoria EEPROM (memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente) per impostazioni di visualizzazione,

misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 15 cm ma non superiore a 21 cm,

retroilluminazione,

LVDS (Low Voltage Differential Signalling) e connettore di alimentazione,

un angolo di visione uguale o superiore a 70 gradi, e

una luminanza uguale o superiore a 715 cd/m2,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87  (2)

1.1.-30.6.

450 000 pezzi

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuito stampato con diodi LED:

anche dotato di prismi/lenti, e

anche provvisto di connettore/connettori,

destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528  (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 pezzi

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pezzi

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87  (2)

1.1.-31.12.

200 000 pezzi

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette

1.1.-31.12.

1 000 000 pezzi

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche  (2)

1.1.-31.12.

350 000 pezzi

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)  (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 pezzi

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 901310 e9015  (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 pezzi

0 %


(1)  La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3)  È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.


27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2221 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione per quanto riguarda i dati registrati nei messaggi relativi all’iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione (2) stabilisce la struttura e il contenuto dei messaggi relativi all’iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale.

(2)

Al fine di garantire la coerenza tra la struttura dei messaggi di richiesta generale di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione (3), è opportuno modificare i valori possibili per il dato «Tipo di richiesta» nell’allegato I, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 tenendo conto delle modifiche dei requisiti in materia di dati risultanti da una nuova versione del sistema di informatizzazione istituito con decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3)

È opportuno aggiornare la spiegazione nella colonna F dell’allegato I, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per fornire una chiara identificazione del dato «valore» quando il codice del tipo «Criterio primario» è impostato sul valore «46 = Tipo di trasporto».

(4)

È necessario apportare ulteriori correzioni tecniche all’allegato I, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 al fine di apportare chiarezza e precisione alle disposizioni applicabili.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013.

(6)

Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema di informatizzazione istituito con decisione n. 1152/2003/CE, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 13 febbraio 2020.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2019

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall’accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (GU L 66 dell’11.3.2016, pag. 1).

(4)  Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5).


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 612/2013, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

(di cui all’articolo 4, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2)


A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Tipo di richiesta

R

 

I valori possibili sono:

1

=

(riservato)

2

=

Richiesta di dati di riferimento

3

=

(riservato)

4

=

(riservato)

5

=

Richiesta di risincronizzazione del registro degli operatori economici

6

=

Richiesta di ricerca di elenco di e-AD

7

=

Richiesta di statistiche SEED

n1

 

b

Denominazione del messaggio di richiesta

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “2”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

I valori possibili sono:

“C_COD_DAT”

=

elenco comune di codici

“C_PAR_DAT”

=

parametri comuni del sistema

“ALL”

=

per la struttura completa

a..9

 

c

Ufficio richiedente

R

 

(cfr. l’elenco codici 5 nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)

an8

 

d

Identificatore di correlazione della richiesta

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “2”, “5”, “6” o “7”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

Il valore dell’<Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro.

an..44

 

e

Data di inizio

C

Per 1 e ed f:

“R” se <Tipo di richiesta> è “2” o “5”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

data

 

f

Data di fine

C

 

data

 

g

Data unica

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “2” o “5”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

data

2

RICHIESTA DI ELENCO DI E-AD

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “6”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

(cfr. l’elenco codici 3 nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)

a2

2.1

AR_CRITERIO PRIMARIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di criterio primario

R

 

I valori possibili sono:

1

=

ARC

2

=

Marchio del prodotto

3

=

Categorie di prodotti sottoposti ad accisa del movimento

4

=

(riservato)

5

=

(riservato)

6

=

(riservato)

7

=

(riservato)

8

=

Città del destinatario

9

=

Città dello speditore

10

=

Città del garante

11

=

(riservato)

12

=

Città del luogo di consegna

13

=

Città del deposito fiscale di spedizione

14

=

Città del trasportatore

15

=

Codice NC del prodotto

16

=

Data della fattura

17

=

Codice accisa del destinatario

18

=

Codice accisa dello speditore

19

=

Codice accisa del garante

20

=

(riservato)

21

=

(riservato)

22

=

Codice accisa del deposito fiscale di destinazione

23

=

Codice accisa del deposito fiscale di spedizione

24

=

(riservato)

25

=

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

26

=

Durata del tragitto

27

=

Stato membro di destinazione

28

=

Stato membro di spedizione

29

=

Nome del destinatario

30

=

Nome dello speditore

31

=

Nome del garante

32

=

(riservato)

33

=

Nome del luogo di consegna

34

=

Nome del deposito fiscale di spedizione

35

=

Nome del trasportatore

36

=

Numero della fattura

37

=

Codice postale del destinatario

38

=

Codice postale dello speditore

39

=

Codice postale del garante

40

=

(riservato)

41

=

Codice postale del luogo di consegna

42

=

Codice postale del deposito fiscale di spedizione

43

=

Codice postale del trasportatore

44

=

Quantità di prodotti (in un corpo di dati dell’e-AD)

45

=

Numero di riferimento locale (numero progressivo assegnato dallo speditore)

46

=

Tipo di trasporto

47

=

(riservato)

48

=

(riservato)

49

=

Codice IVA del destinatario

50

=

(riservato)

51

=

Codice IVA del trasportatore

52

=

Cambio di destinazione (numero di sequenza ≥ 2)

n..2

2.1.1

AR_VALORE PRIMARIO

O

 

 

99x

 

a

Valore

R

 

Se <Codice del tipo di criterio primario> è “46” (tipo di trasporto), è utilizzato un <Codice del modo di trasporto> esistente nell’elenco <MODI DI TRASPORTO>.

an..255

3

RICHIESTA_STAT

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “7”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Tipo di statistica

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Operatori economici attivi e inattivi

2

=

Scadenze pendenti

3

=

Operatori economici suddivisi per tipo e per deposito fiscale

4

=

Attività sottoposta ad accisa

5

=

Modifiche alle autorizzazioni relative alle accise

n1

3.1

Codice dell’ELENCO DEGLI STATI MEMBRI

R

 

 

99x

 

a

Codice Stato membro

R

 

(cfr. l’elenco codici 3 nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)

a2

4

PERIODO_STAT

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “7”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Anno

R

 

 

n4

 

b

Semestre

C

Per 4 b, c e d:

i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi:

<Semestre>

<Trimestre>

<Mese>

ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.

I valori possibili sono:

1

=

Primo semestre

2

=

Secondo semestre

n1

 

c

Trimestre

C

I valori possibili sono:

1

=

Primo trimestre

2

=

Secondo trimestre

3

=

Terzo trimestre

4

=

Quarto trimestre

n1

 

d

Mese

C

I valori possibili sono:

1

=

Gennaio

2

=

Febbraio

3

=

Marzo

4

=

Aprile

5

=

Maggio

6

=

Giugno

7

=

Luglio

8

=

Agosto

9

=

Settembre

10

=

Ottobre

11

=

Novembre

12

=

Dicembre

n..2

5

RICHIESTA_RIF

C

“R” se <Tipo di richiesta> è “2”

Non si applica negli altri casi

(cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)

 

 

 

a

Indicatore dei criteri di valutazione del rischio comuni

O

 

I valori possibili sono:

0

=

No o Falso

1

=

Sì o Vero

n1

5.1

Codice dell’ELENCO DEI CODICI

O

 

 

99x

 

a

Elenco di codici richiesto

O

 

I valori possibili sono:

1

=

Unità di misura

2

=

Tipi di eventi

3

=

Tipi di prove

4

=

(riservato)

5

=

(riservato)

6

=

Codici lingue

7

=

Stati membri

8

=

Codici paesi

9

=

Codici imballaggio

10

=

Motivi di insoddisfazione nella nota di ricevimento o nella relazione di controllo

11

=

Motivi dell’interruzione

12

=

(riservato)

13

=

Modo di trasporto

14

=

Unità di trasporto

15

=

Zone viticole

16

=

Codici delle operazioni vitivinicole

17

=

Categorie dei prodotti sottoposti ad accisa

18

=

Prodotti sottoposti ad accisa

19

=

Codici NC

20

=

Corrispondenza codice NC - prodotto sottoposto ad accisa

21

=

Motivo dell’annullamento

22

=

Motivi dell’allarme o del rifiuto di e-AD

23

=

Spiegazione del ritardo

24

=

(riservato)

25

=

Persone che presentano una relazione sull’evento

26

=

Motivi del rifiuto

27

=

Motivi del ritardo del risultato

28

=

Azione richiesta

29

=

Motivi della richiesta

30

=

(riservato)

31

=

(riservato)

32

=

(riservato)

33

=

(riservato)

34

=

Motivi dell’impossibilità dell’azione di cooperazione amministrativa

35

=

(riservato)

36

=

Tipo di documento

37

=

(riservato)

38

=

(riservato)

39

=

Motivi della richiesta di chiusura manuale

40

=

Motivi del rifiuto di chiusura manuale»

n..2


27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/56


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2222 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (2) definisce la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, nonché i codici per completare determinati dati nei suddetti messaggi.

(2)

Il sistema di informatizzazione istituito con decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa non prevede un metodo standard per fare riferimento ad eventuali allegati in formato elettronico o cartaceo. Stabilire il collegamento tra un documento amministrativo elettronico e un allegato risulta difficile e deve essere effettuato manualmente, il che rappresenta un onere per le autorità fiscali. Al fine di rendere il sistema più efficiente è necessario prevedere una modalità comune e automatica per collegare un documento amministrativo elettronico ai suoi allegati ed è pertanto opportuno aggiornare il contenuto dei messaggi elettronici. In particolare è opportuno aggiornare il gruppo di dati «DOCUMENTO Certificato» includendovi solo una serie supplementare di informazioni riguardanti i dati «tipo di documento» e «riferimento del documento».

(3)

Durante la presentazione o il frazionamento di un documento amministrativo elettronico, nel caso in cui merci provenienti da due o più corpi di dati sono incluse nello stesso gruppo di colli, è opportuno che il primo corpo di dati riporti il numero effettivo di colli e che i corpi di dati successivi fissino il numero di colli a zero. Per evitare che un messaggio sia rifiutato a causa del numero mancante di colli in tali corpi di dati, se il documento amministrativo elettronico contiene più di un corpo di dati, è opportuno che il valore del dato «Numero di colli» sia superiore a zero in almeno una delle occorrenze di dati.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.

(5)

Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema di informatizzazione istituito con decisione n. 1152/2003/CE, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 13 febbraio 2020.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2019

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(2)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(3)  Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5).


ALLEGATO I

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009, le tabelle da 1 a 5 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1

(di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1)

Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico

A

B

C

D

E

F

G

 

 

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

 

1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un’esportazione con domiciliazione)

 

2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione

Il tipo di messaggio non deve comparire nell’e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

n1

 

b

Indicatore di presentazione differita

D

«R» per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1

Valori possibili:

 

0 = falso

 

1 = vero

Il valore è preimpostato su «falso».

Questo dato non deve comparire nell’e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

n1

1

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

 

1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

 

2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

 

3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

 

4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

 

5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

 

6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

 

8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE).

n1

 

b

Durata del tragitto

R

 

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L’indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell’allegato II, elenco codici 13.

an3

 

c

Organizzazione del trasporto

R

 

Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

 

1= Speditore

 

2 = Destinatario

 

3 = Proprietario dei prodotti

 

4 = Altro

n1

 

d

ARC

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

 

e

Data e ora di convalida dell’e-AD

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

 

f

Numero progressivo

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD e per ogni cambiamento di destinazione

Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione.

n..2

 

g

Data e ora di convalida dell’aggiornamento

C

Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

2

OPERATORE Speditore

R

 

 

 

 

a

Codice accisa dell’operatore

R

 

Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato.

an13

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3

OPERATORE Luogo di spedizione

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «1»

 

 

 

a

Riferimento del deposito fiscale

R

 

Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione.

an13

 

b

Nome dell’operatore

O

 

 

an..182

 

c

Via

O

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

O

 

 

an..10

 

f

Città

O

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

4

UFFICIO di spedizione — importazione

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «2»

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

5

OPERATORE Destinatario

C

«R», tranne per il tipo di messaggio «2 — Presentazione per esportazione con domiciliazione» o per il codice del tipo di destinazione 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione

an..16

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE.

an..17

6

DATI COMPLEMENTARI OPERATORE Destinatario

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice Stato membro dell’allegato II, elenco codici 3.

a2

 

b

Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise

D

«R» se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione (1)

 

an..255

7

OPERATORE Luogo di consegna

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:

è «O» per l’e-AD, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l’indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED;

non si applica per la bozza di e-AD.

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 1

«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Per i codici del tipo di destinazione

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5

«O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 7c, 7e e 7f:

«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5

«O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

8

UFFICIO Luogo di consegna — Dogana

C

«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento locale

R

 

Un numero progressivo unico attribuito all’e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.

an..22

 

b

Numero della fattura

R

 

Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.

an..35

 

c

Data della fattura

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

La data del documento che figura nella casella 9b.

Data

 

d

Codice del tipo di origine

R

 

I valori possibili per l’origine del movimento sono:

 

1 = Origine — Deposito fiscale [nelle situazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE]

 

2 = Origine — Importazione [nella situazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE]

n1

 

e

Data di spedizione

R

 

La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all’articolo 26 della direttiva 2008/118/CE.

Data

 

f

Ora di spedizione

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

L’ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. L’ora indicata è l’ora locale.

Ora

 

g

ARC a monte

D

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio «Operazione di frazionamento» (tabella 5)

L’ARC da indicare è quello che figura nell’e-AD sostituito.

an21

9.1

DAU DI IMPORTAZIONE

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «2» (importazione)

 

9X

 

a

Numero del DAU di importazione

R

Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l’immissione in libera pratica dei prodotti interessati.

an..21

10

UFFICIO Autorità competente del luogo di spedizione

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

11

GARANZIA DEL MOVIMENTO

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di garante

R

 

Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell’allegato II, elenco codici 6.

n..4

12

OPERATORE Garante

C

«R» se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234

(cfr. il codice del tipo di garante nell’allegato II, elenco codici 6)

Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.

2X

 

a

Codice accisa dell’operatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.

an13

 

b

Numero IVA

O

an..14

 

c

Nome dell’operatore

C

Per 12c, d, f e g:

«O» se il codice accisa dell’operatore è indicato, altrimenti «R»

 

an..182

 

d

Via

C

 

an..65

 

e

Numero civico

O

 

an..11

 

f

Codice postale

C

 

an..10

 

g

Città

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

13

TRASPORTO

R

 

 

 

 

a

Codice del modo di trasporto

R

 

Indicare il modo di trasporto all’inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell’allegato II, elenco codici 7.

Se il codice del tipo di garante è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE», il codice del modo di traporto deve essere «Trasporto via mare» o «Installazioni di trasporto fisse».

n..2

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se il codice del modo di trasporto è «altro»

Altrimenti «O»

Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

14

OPERATORE Organizzatore del trasporto

C

«R» per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1c è «3» o «4».

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

15

OPERATORE Primo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

Identificazione della persona che effettua il primo trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

16

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

R

 

 

99X

 

a

Codice dell’unità di trasporto

R

 

Fornire il o i codici dell’unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13a.

Cfr. allegato II, elenco codici 8.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 16a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17

Corpo di dati dell’e-AD relativi al prodotto

R

 

Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.

n..3

 

b

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.

Se il codice del tipo di garante è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE», il codice del prodotto sottoposto ad accisa deve essere quello di un prodotto energetico.

an4

 

c

Codice NC

R

 

Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n8

 

d

Quantità

R

 

Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12).

Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.

Per un movimento destinato a un’organizzazione esente di cui all’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..15,3

 

e

Peso lordo

R

 

Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.

n..15,2

 

f

Peso netto

R

 

Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette).

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.

n..15,2

 

g

Titolo alcolometrico in percentuale di volume

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all’allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

Il valore del dato deve essere superiore a 0,5 e inferiore o pari a 100.

n..5,2

 

h

Grado Plato

D

«R» se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.

Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..5,2

 

i

Contrassegno fiscale

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.

an..350

 

j

LNG_del contrassegno fiscale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

k

Indicatore dell’utilizzo di contrassegni fiscali

D

«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali.

Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.

n1

 

l

Denominazione di origine

O

 

Questa casella può essere utilizzata per certificare:

1.

nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta (DOP o IGP) e l’annata di raccolta e la o le varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 24 e 31 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (2). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ai relativi atti delegati ed esecutivi». Se il prodotto è DOP o IGP, la dicitura è seguita dalla denominazione o dalle denominazioni DOP e IGP e dal numero o dai numeri di registrazione previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (4);

2.

nel caso di alcune bevande spiritose, per cui la commercializzazione è legata alla categoria o alle categorie di bevanda spiritosa, all’indicazione geografica (IG) o all’età del prodotto, conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione sulle bevande spiritose (in particolare gli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e l’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il o i prodotti descritti sono stati commercializzati ed etichettati in conformità delle disposizioni degli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti delegati ed esecutivi»;

3.

birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (6), per la quale si intende chiedere un’aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente»;

4.

alcole etilico prodotto in piccole distillerie, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, per il quale si intende chiedere un’aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria».

an..350

 

m

LNG_della denominazione di origine

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

n

Dimensioni del produttore

O

 

Per la birra o le bevande spiritose certificate nella casella 17 l (Denominazione di origine) indicare la produzione annuale dell’anno precedente, rispettivamente, in ettolitri di birra o in ettolitri di alcole puro.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..15

 

o

Densità

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità all’allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..5,2

 

p

Designazione commerciale

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.

Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.

Per i trasporti di vini sfusi di cui all’allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all’articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell’etichetta o sia previsto che vi figureranno.

an..350

 

q

LNG_della designazione commerciale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

r

Marchio dei prodotti

D

«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9b.

Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.

an..350

 

s

LNG_del marchio dei prodotti

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.1

IMBALLAGGIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di imballaggio

R

 

Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell’allegato II, elenco codici 9.

an2

 

b

Numero di colli

C

«R» se sono numerabili

Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all’allegato II, elenco codici 9.

Se il «Numero di colli» è «0», deve esistere almeno un IMBALLAGGIO con gli stessi «Marchi di spedizione» e «Numero di colli» con un valore superiore a «0».

n..15

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Marchi di spedizione

C

«R» se il numero di colli è 0

«O» negli altri casi

 

an..999

17.2

PRODOTTO VITIVINICOLO

D

«R» per i prodotti vitivinicoli compresi nell’allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

 

 

a

Categoria di prodotto vitivinicolo

R

 

Per i prodotti vitivinicoli compresi nell’allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 indicare uno dei valori seguenti:

 

1 = Vino senza DOP/IGP

 

2 = Vino varietale senza DOP/IGP

 

3 = Vino DOP o IGP

 

4 = Vino importato

 

5 = Altro

n1

 

b

Codice della zona viticola

D

«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)

Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all’appendice 1 dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.

n..2

 

c

Paese terzo di origine

C

«R» se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2a è «4» (vino importato).

Indicare uno dei «codici paese» figuranti nell’allegato II, elenco codici 4, ma non figuranti nell’allegato II, elenco codici 3, ed escluso il codice paese «GR».

a2

 

d

Altre informazioni

O

 

 

an..350

 

e

LNG_delle altre informazioni

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.2.1

Codice delle OPERAZIONI VITIVINICOLE

D

«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)

 

99x

 

a

Codice dell’operazione vitivinicola

R

 

Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all’elenco dell’allegato VI, sezione B, punto 1.4.b), del regolamento (CE) n. 436/2009.

n..2

18

DOCUMENTO Certificato

O

 

 

9x

 

a

Breve descrizione del documento

C

«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18c o 18e

Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d’origine di cui alla casella 17 l.

an..350

 

b

LNG_della breve descrizione del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

c

Riferimento del documento

C

«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18a o 18e

Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati.

an..350

 

d

LNG_del riferimento del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

e

Tipo di documento

C

«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18a o 18c

Indicare il codice del tipo di documento figurante nell’allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323.

an..4

 

f

Riferimento del documento

C

«R» se il tipo di documento nella casella 18e è utilizzato

 

an..35


Tabella 5

(di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 2)

Frazionamento

A

B

C

D

E

F

G

1

Frazionamento dell’e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC a monte

R

 

Indicare l’ARC dell’e-AD da frazionare.

Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

2

SM di frazionamento

R

 

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo il frazionamento del movimento utilizzando il codice Stato membro dell’allegato II, elenco codici 3.

a2

3

Informazioni riguardanti il frazionamento dell’e-AD

R

 

Il frazionamento è ottenuto sostituendo completamente l’e-AD interessato con due o più e-AD nuovi.

9x

 

a

Numero di riferimento locale

R

 

Un numero progressivo unico attribuito all’e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.

an..22

 

b

Durata del tragitto

D

«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L’indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell’allegato II, elenco codici 13.

an3

 

c

Cambiamento dell’organizzazione del trasporto

D

«R» se la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento.

Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

 

1 = Speditore

 

2 = Destinatario

 

3 = Proprietario dei prodotti

 

4 = Altro

n1

3.1

CAMBIAMENTO di destinazione

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

 

1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

 

2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

 

3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

 

4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

 

6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

 

8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE).

n1

3.2

OPERATORE Nuovo destinatario

C

«O» se il codice del tipo di destinazione è diverso da 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3, 4 e 6: se si modifica il destinatario in seguito all’operazione di frazionamento, questo gruppo di dati diventa «R».

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione

an..16

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Numero EORI

C

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE.

an..17

3.3

OPERATORE Luogo di consegna

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 1

«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Per i codici del tipo di destinazione

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3

«O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 3.3c, 3.3e e 3.3f:

«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4

«O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.4

UFFICIO Luogo di consegnaDogana

C

«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all’articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

3.5

OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto

C

«R» per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3c è «3» o «4»

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.6

OPERATORE Nuovo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento

Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.7

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

D

«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell’operazione di frazionamento

 

99X

 

a

Codice dell’unità di trasporto

R

 

Indicare il o i codici dell’unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 8.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 3.7 a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.8

Corpo di dati dell’e-AD relativi al prodotto

R

 

Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare il riferimento unico del corpo di dati del prodotto nell’e-AD di frazionamento originale. Il riferimento unico del corpo di dati deve riguardare esclusivamente le «informazioni riguardanti il frazionamento dell’e-AD».

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..3

 

b

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.

an..4

 

c

Codice NC

R

 

Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell’operazione di frazionamento.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n8

 

d

Quantità

R

 

Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12).

Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.

Per un movimento destinato a un’organizzazione esente di cui all’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..15,3

 

e

Peso lordo

R

 

Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.

n..15,2

 

f

Peso netto

R

 

Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.

n..15,2

 

i

Contrassegno fiscale

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.

an..350

 

j

LNG_del contrassegno fiscale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

k

Indicatore dell’utilizzo di contrassegni fiscali

D

«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali.

Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.

n1

 

o

Densità

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell’allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..5,2

 

p

Designazione commerciale

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.

Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.

an..350

 

q

LNG_della designazione commerciale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

r

Marchio dei prodotti

D

«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio.

Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.

an..350

 

s

LNG_del marchio dei prodotti

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.8.1

IMBALLAGGIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di imballaggio

R

 

Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell’allegato II, elenco codici 9.

an2

 

b

Numero di colli

C

«R» se sono numerabili

Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all’allegato II, elenco codici 9.

Se il «numero di colli» è «0», deve esistere almeno un IMBALLAGGIO con gli stessi «Marchi di spedizione» e «numero di colli» con un valore superiore a «0».

n..15

 

 

 

 

 

 

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Marchi di spedizione

C

«R» se il numero di colli è 0

«O» negli altri casi

 

an..999


(1)  Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell’11.1.1996, pag. 11).

(2)  Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commission