ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 332

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
23 dicembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/2200 della Commissione del 10 luglio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

1

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/2201 della Commissione del 1o ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak

3

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2202 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Olio di Puglia (IGP)

12

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2203 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Sneem Black Pudding (IGP)

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko)/Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias) (IGP)]

14

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2205 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κριτσά (Kritsa) (IGP)]

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2019/2206 del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sull’elezione del Mediatore europeo

16

 

*

Decisione (UE) 2019/2207 del Consiglio del 5 dicembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 39a seduta dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per quanto riguarda talune modifiche del protocollo sull’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’abbattimento dell’ozono a livello del suolo

17

 

*

Decisione (UE) 2019/2208 del Consiglio del 9 dicembre 2019 relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

19

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2019/2209 del Consiglio del 16 dicembre 2019 recante modifica del suo regolamento interno

152

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio del 19 dicembre 2019 recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

155

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2211 della Commissione del 19 dicembre 2019 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

157

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2212 della Commissione del 20 dicembre 2019 relativa a un progetto pilota per l’attuazione di alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori mediante il sistema di informazione del mercato interno ( 1 )

159

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2213 Della Commissione del 20 dicembre 2019 che stabilisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate comunicazioni effettuate a norma dello stesso regolamento ( 1 )

163

 

*

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2214 della Commissione del 20 dicembre 2019 che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2019) 9428]  ( 1 )

166

 

*

Decisione (UE) 2019/2215 della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2019 che modifica la decisione (UE) 2016/2247 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2019/35)

168

 

*

Decisione (UE) 2019/2216 della banca centrale europea del 28 novembre 2019 che modifica la decisione (UE) 2015/298 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2019/36)

183

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2019/2217 Della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2019 che modifica l’indirizzo (UE) 2016/2249 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2019/34)

184

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione, del 29 novembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ( GU L 320 dell’11.12.2019 )

204

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2200 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire la protezione dei giovanili di tonno rosso, la raccomandazione 18-02 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) prevede, al punto 34, una taglia minima per il tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le catture e le catture accessorie di tonno rosso al di sotto di tale taglia minima, comprese quelle effettuate da imbarcazioni da diporto e sportive, non devono essere tenute a bordo di tali imbarcazioni, trasbordate, trasportate, immagazzinate, sbarcate, vendute, esposte o messe in vendita.

(2)

Inoltre il punto 37 della raccomandazione 18-02 impone ai pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso di rigettare le catture accidentali di tale specie di taglia inferiore alla taglia minima che eccedono il 5 % delle loro catture totali di tonno rosso.

(3)

Il punto 40 della raccomandazione 18-02 stabilisce il divieto per le imbarcazioni da diporto e sportive di catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per imbarcazione. Saranno predisposte le misure necessarie a garantire, nella massima misura possibile, la reimmissione in acqua degli esemplari di tonno rosso catturati nella pesca sportiva o ricreativa, in particolare dei giovanili di tonno rosso.

(4)

La raccomandazione ICCAT 18-02 stabilisce al punto 38 che le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso possono tenere a bordo catture di tonno rosso purché non superino un limite massimo di catture accessorie per nave e per bordata di pesca. Il limite delle catture accessorie non deve superare il 20 % delle catture totali. Gli Stati membri sono tenuti a specificare tale limite nei rispettivi piani annuali di gestione.

(5)

Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione 18-02 e le norme dell’UE, l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell’Unione che partecipano alla pesca del tonno rosso.

(6)

È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (2) per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 18-02 per l’esercizio della pesca.

(7)

La raccomandazione 18-02 si applica a decorrere dal 21 giugno 2019. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore la stesso giorno per consentire alle navi dell’UE di praticare la pesca alle stesse condizioni delle altre parti contraenti dell’ICCAT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1)   L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

(1)«6.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 20 % delle catture totali in peso o numero di pezzi. Il livello delle catture accessorie di tonno rosso autorizzate è specificato dagli Stati membri nel piano di pesca annuale di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e non deve mai superare tale percentuale. Il calcolo basato sul numero di pezzi si applica solo al tonno e alle specie affini gestite dall’ICCAT.»

(*1)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1)."

b)

I paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per giorno e per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di tonno rosso catturati vivi nell’ambito della pesca ricreativa.

9.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell’ambito della pesca sportiva è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per giorno e per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di tonno rosso catturati vivi nell’ambito della pesca sportiva.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2201 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il nuovo regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. Tale regolamento stabilisce, nell’allegato V, disposizioni specifiche sulle misure tecniche adottate a livello regionale per il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat, tra cui norme sulle dimensioni delle maglie, condizioni connesse e catture accessorie. All’articolo 15, esso conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare, integrare, abrogare o derogare alle misure tecniche stabilite nei suoi allegati, anche ai fini dell’istituzione di fermi in tempo reale e di disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca.

(2)

Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce il quadro delle misure tecniche che dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, segnatamente una pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, una riduzione delle catture indesiderate e l’eliminazione dei rigetti, e al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le misure tecniche, in particolare, dovrebbero contribuire alla protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori delle specie marine, grazie all’uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte ad evitare le catture indesiderate.

(3)

Il regolamento (UE) 2019/1241 non prevede misure transitorie. Pertanto, al fine di garantire la compatibilità tra il presente regolamento delegato, il regolamento (UE) n. 724/2010 della Commissione (2) e il regolamento (UE) 2019/1241, che ha soppresso la sezione 3 del titolo IV, capo IV, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (3), è necessario applicare le condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2019/1241, tenendo conto nel contempo delle circostanze eccezionali del caso.

(4)

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato positivamente (4) le informazioni fornite dal gruppo regionale a sostegno delle misure tecniche incluse nella raccomandazione comune. Quest’ultima, elaborata e presentata dagli Stati membri, è stata valutata dallo CSTEP prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1241, al quale pertanto non ha fatto riferimento. Tuttavia, alla luce delle circostanze eccezionali constatate e sulla base delle informazioni di cui dispone in questa fase tramite la raccomandazione comune e la valutazione dello CSTEP, la Commissione non ravvisa alcun elemento che indichi l’incompatibilità tra le ulteriori misure tecniche proposte e il rispetto dei requisiti per le misure tecniche di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.

(5)

Qualora gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto in un’attività di pesca ritengano necessario introdurre misure atte a garantire la protezione delle aggregazioni di novellame tramite chiusure in tempo reale delle zone di pesca, alla Commissione è conferito, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, il potere di adottare dette misure mediante atti delegati previa presentazione di una raccomandazione comune da parte di tali Stati membri.

(6)

L’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce gli elementi specifici da includere in una raccomandazione comune relativa all’istituzione di un fermo in tempo reale.

(7)

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1241, una raccomandazione comune presentata in relazione all’istituzione di un fermo in tempo reale deve includere disposizioni in materia di controllo e monitoraggio. Il verbale approvato delle conclusioni delle consultazioni tra l’Unione europea e la Norvegia del 6 settembre 2018 definisce le procedure e il metodo di campionamento per l’adozione di chiusure in tempo reale della pesca del gamberetto boreale (Pandalus borealis) nello Skagerrak.

(8)

Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nello Skaggerak. Il 7 marzo 2019, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune concernente un atto delegato mirante ad attuare, nel diritto dell’Unione, le misure definite nel suddetto verbale approvato. La raccomandazione comune è stata modificata il 26 agosto 2019.

(9)

Il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato sulla raccomandazione comune il 31 luglio 2019.

(10)

Lo CSTEP ha ritenuto che il sistema di chiusura in tempo reale proposto comporti potenzialmente benefici concreti per la conservazione in linea con l’obiettivo del regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Risulterebbe pertanto opportuno introdurre tale sistema nello Skagerrak, conformemente alle specifiche contenute nella raccomandazione comune presentata dal gruppo di Scheveningen. È opportuno monitorare attentamente e valutare l’efficacia del sistema di chiusura in tempo reale conformemente al meccanismo di revisione definito nella raccomandazione. È opportuno integrare nel sistema un programma specifico di monitoraggio delle reti dotate di griglia Nordmøre combinata selettiva in funzione della taglia, per far sì che esse mantengano costantemente le catture di gamberetto boreale di piccola taglia al di sotto del livello limite.

(11)

La raccomandazione comune suggerisce che le navi che praticano la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia compresa tra 35 e 69 mm, dotate di griglie selettive Nordmøre con distanza massima tra le sbarre di 19 mm, siano autorizzate a proseguire l’attività di pesca di tale specie in zone soggette a chiusura in tempo reale.

(12)

Il regolamento (UE) n. 724/2010 definisce le modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak. L’articolo 7 di tale regolamento prevede che, quando in una cattura la percentuale di novellame raggiunge un determinato livello limite, lo Stato membro costiero interessato vieti, nella zona interessata, la pesca praticata con attrezzi da pesca diversi da:reti da traino pelagiche, reti a circuizione, reti da posta derivanti ed esche «jigger» per la cattura di aringhe, sgombri e sugarelli; nasse; draghe da pettinidi e reti da imbrocco.

(13)

Lo CSTEP ha valutato le reti a strascico con maglie di dimensioni comprese tra 35 e 69 mm per la pesca del gamberetto boreale, dotate di griglie selettive Nordmøre con distanza massima tra le sbarre di 19 mm, e ha concluso che tali reti da traino sono altamente selettive ed efficaci nel ridurre le catture accessorie di novellame (6). Alla luce di tale parere, è opportuno aggiungere questo tipo di attrezzo per la pesca del gamberetto boreale all’elenco degli attrezzi esentati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 724/2010.

(14)

Pur confermando l’efficacia delle griglie Nordmøre nel ridurre le catture accessorie di novellame, lo CSTEP osserva inoltre che, per quanto riguarda la riduzione al minimo delle catture di novellame di gamberetto boreale, occorre accertare l’efficacia degli attrezzi combinati dotati di tale tipo di griglia. Sulla base del parere dello CSTEP è opportuno prevedere programmi di monitoraggio specifici al fine di verificare se detto attrezzo mantenga costantemente bassa la percentuale di catture di novellame di gamberetto boreale.

(15)

Lo CSTEP conferma i benefici per la conservazione derivanti dall’utilizzo di attrezzi dotati di griglie Nordmøre nella pesca dello scampo (Nephrops norvegicus). Alla luce di tale parere e riconoscendo la sua comprovata capacità di ridurre al minimo le catture accessorie di merluzzo bianco, è opportuno aggiungere questo tipo di attrezzo per la pesca dello scampo all’elenco degli attrezzi esentati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 724/2010.

(16)

Lo CSTEP osserva tuttavia che l’efficacia dei suddetti dispositivi nella pesca dello scampo dipende dalla lunghezza delle specie oggetto di cattura accessoria rinvenute durante le operazioni di pesca e che l’eventuale raggiungimento dei livelli limite di cattura sarà determinato in funzione di tale lunghezza. Per far sì che tale attrezzo mantenga costantemente le catture accessorie di novellame al di sotto del livello limite e consentire agli Stati membri di raccogliere dati supplementari come indicato dallo CSTEP, è opportuno che le operazioni di pesca che ne fanno uso nelle zone di divieto siano oggetto di un apposito programma di monitoraggio.

(17)

Nel merito, tenuto conto di tutte le conclusioni di cui sopra, la Commissione ritiene che aggiungere tale attrezzo all’elenco di quelli esentati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 724/2010, ai fini della concessione di esenzioni temporanee, rappresenti un approccio pragmatico, ma allo stesso tempo prudente, alla gestione della pesca, in quanto la raccolta di dati non sarebbe altrimenti possibile. Le griglie Nordmøre utilizzate nella pesca dello scampo hanno inoltre dimostrato di poter ridurre le catture di merluzzo bianco a livelli molto bassi. Tenuto conto dell’attuale stato dello stock di merluzzo bianco del Mare del Nord, la Commissione ritiene pertanto che l’uso di questo tipo di attrezzi sia appropriato per ridurre il più possibile le catture indesiderate di tale specie.

(18)

Considerando che il regolamento (UE) 2019/1241 ha soppresso, contestualmente alla sezione 3 del titolo IV, capo IV, del regolamento (CE) n. 1224/2009, anche la disposizione in base alla quale è stato adottato il regolamento (UE) n. 724/2010 della Commissione, impedendo in questo modo la possibilità di modificare ulteriormente tale atto, e poiché occorre prevedere l’attuazione delle misure contenute nel verbale approvato e presentate nella raccomandazione comune, è opportuno adottare le modifiche necessarie includendo una disposizione corrispondente mediante il presente regolamento delegato.

(19)

Le misure suggerite nella raccomandazione comune sono conformi all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nonché all’articolo 15, paragrafi 2, 4 e 5, e all’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1241 e, pertanto, possono essere incluse nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca nello Skagerrak ai fini della protezione del novellame di gamberetto boreale (Pandalus borealis).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«Skagerrak»: zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

b)

«cala»: atto compreso tra la messa in mare e il recupero di una rete;

c)

«piano di impiego congiunto»: piano definito nell’ambito di un programma specifico di controllo e di ispezione istituito ai sensi dell’articolo 95 del regolamento (UE) n. 1224/2009 del Consiglio;

d)

«novellame di gamberetto boreale»: esemplari di gamberetto boreale (Pandalus borealis) di lunghezza di carapace inferiore a 14,8 mm. La lunghezza del carapace si misura parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine distale del carapace stesso;

e)

«griglia Nordmøre»: dispositivo di selettività inserito in una rete da traino che consiste in una griglia inclinata provvista di finestra di fuga. Consente il passaggio dei gamberetti (Pandalus borealis) o degli scampi (Nephrops norvegicus) e impedisce, nel contempo, le catture accessorie indesiderate di pesci orientandoli verso la finestra di fuga.

Articolo 3

Livello limite delle catture

Il livello limite di cattura che determina la chiusura in tempo reale delle attività di pesca a norma del presente regolamento è pari al 20 %, in peso, del novellame di gamberetto boreale rispetto al volume complessivo delle catture di tale specie, in una cala.

Articolo 4

Ispezioni

1.   La fonte d’informazione per monitorare i livelli limite di cattura è rappresentata dalle ispezioni in mare effettuate dalle autorità di controllo competenti sui pescherecci che praticano la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 32 mm.

2.   Lo Stato membro costiero e/o lo Stato membro che partecipa a un’operazione congiunta nell’ambito di un piano di impiego congiunto individuano le zone e i periodi in cui si rischia di raggiungere il livello limite di cattura.

3.   Le ispezioni sono effettuate, in particolare, nelle zone individuate a norma del paragrafo 2, per misurare se la percentuale di novellame di gamberetto boreale raggiunge il livello limite di cattura.

4.   Le autorità di controllo procedono all’ispezione delle catture di gamberetto boreale secondo la procedura di campionamento di cui all’allegato I.

5.   I dettagli relativi all’ispezione e la quantità di novellame di gamberetto boreale presente nel campione sono riportati in un verbale di campionamento, conformemente all’allegato II. Il modulo del verbale di campionamento presentato nell’allegato II è debitamente compilato subito dopo la misurazione del campione.

6.   Se la quantità di gamberetto boreale in una cala è inferiore a 100 kg, tale cala non può servire da motivazione per raccomandare una chiusura.

Articolo 5

Notifiche riguardanti il livello limite di cattura

1.   Se i risultati dei campioni prelevati in conformità all’articolo 4, paragrafo 4, in almeno due cale effettuate in un lasso di tempo di 96 ore indicano che la quantità di novellame di gamberetto boreale raggiunge il livello limite di cattura, il verbale di campionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 5, è compilato immediatamente e inviato al punto di contatto dello Stato membro costiero, che valuta l’opportunità di istituire una chiusura in tempo reale. La trasmissione del verbale di campionamento può essere integrata da una raccomandazione delle autorità di controllo responsabili delle ispezioni al fine di istituire tale chiusura.

2.   Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale supera il 40 % del volume complessivo delle catture di tale specie, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione.

Articolo 6

Chiusura delle attività di pesca

1.   In base ai verbali di campionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lo Stato membro costiero interessato può vietare la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 32 mm in una zona delimitata conformemente all’articolo 7 («zona di divieto»).

2.   In deroga al paragrafo 1, i pescherecci da traino che praticano la pesca del gamberetto boreale con la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia descritta nell’allegato III possono essere autorizzati a praticare la pesca del gamberetto boreale nella zona di divieto. La nave che intende avvalersi di tale esenzione notifica la sua intenzione e l’uso di questo tipo di attrezzo al centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero prima di entrare nella zona di divieto.

3.   Una nave che utilizza la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all’allegato III e opera all’interno di una zona di divieto è oggetto di un programma di monitoraggio specifico che gli Stati membri sono tenuti a predisporre per poter verificare la percentuale di novellame di gamberetto boreale pescato rispetto al volume complessivo delle catture di tale specie. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, entro dodici mesi.

4.   Se l’ispezione di una nave che utilizza, in una zona di divieto, la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all’allegato III indica una quantità di catture di novellame di gamberetto boreale che raggiunge il livello limite di cattura, tale nave è tenuta ad uscire dalla zona in questione per la restante durata del periodo di divieto.

5.   Tale nave può tuttavia ritornare nella zona di divieto dopo aver adeguato l’attrezzo e può rimanere nella suddetta zona purché autorizzata dalle autorità di controllo competenti. In tal caso, le autorità di controllo ispezionano la cala immediatamente successiva della nave per accertarsi che le catture di novellame di gamberetto boreale non raggiungano il livello limite.

Articolo 7

Estensione geografica della zona di divieto

I confini geografici di una zona di divieto sono stabiliti in base ai seguenti criteri:

a)

la delimitazione della zona tiene conto, in particolare, delle traiettorie di cala che hanno portato alla decisione di chiusura, delle curve di profondità, della composizione delle catture e dell’attività di pesca;

b)

la zona di divieto non supera le 50 miglia nautiche quadrate.

Articolo 8

Durata della chiusura in tempo reale

1.   La chiusura in tempo reale entra in vigore il giorno della decisione alle ore 24.00 UTC (tempo universale coordinato). È opportuno che l’adozione della decisione sia programmata in modo da consentire un periodo di tempo sufficiente ad informare le navi operanti in prossimità della zona ai sensi dell’articolo 7.

2.   La chiusura della zona dura quattordici giorni, al termine dei quali essa cessa automaticamente di applicarsi, alle ore 24.00 UTC.

Articolo 9

Stati costieri limitrofi

1.   Gli Stati membri costieri possono cooperare con gli Stati costieri limitrofi per avviare una procedura di chiusura in tempo reale utilizzando i risultati del campionamento provenienti da entrambi i lati della frontiera.

2.   Se la zona da vietare copre il territorio e le acque sotto la sovranità o la giurisdizione di due o più Stati membri costieri, lo Stato membro costiero informa senza indugio lo Stato membro costiero limitrofo e i paesi terzi dei risultati e della decisione di vietare la zona interessata. Lo Stato costiero limitrofo può allora prendere in considerazione l’eventualità di istituire una chiusura nelle proprie acque.

3.   Uno Stato membro costiero può invitare gli Stati costieri limitrofi a prelevare campioni per suo conto nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione.

Articolo 10

Attività di informazione

1.   Dopo aver deciso una chiusura in tempo reale ai sensi dell’articolo 6, lo Stato membro costiero provvede senza indugio a:

a)

pubblicare sul proprio sito web una notifica della chiusura in tempo reale, comprendente una mappa, le coordinate e il verbale/i verbali di campionamento alla base di tale decisione;

b)

informare nei limiti del possibile le navi che si trovano in prossimità della zona di divieto e

c)

informare, mediante notifica elettronica, la direzione norvegese della Pesca, la Commissione e i centri di controllo della pesca negli Stati membri e nei paesi terzi interessati i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona in questione. La notifica contiene informazioni sulla data e l’ora in cui la chiusura entra in vigore, le coordinate che delimitano la zona di divieto e l’indirizzo web pertinente contenente ulteriori informazioni.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rispettivi centri di controllo della pesca informino le navi battenti la loro bandiera interessate dalla chiusura in tempo reale.

3.   Lo Stato membro costiero interessato trasmette alla Commissione, su richiesta, i verbali dettagliati dei campionamenti e le motivazioni della chiusura in tempo reale decisa ai sensi dell’articolo 7.

Articolo 11

Pescherecci a strascico provvisti di griglie Nordmøre

1.   Fatto salvo l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 724/2010, sono esentati dal divieto di pesca, se soddisfano le condizioni previste da tale disposizione, i pescherecci a strascico che utilizzano gli attrezzi seguenti:

reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 32 mm per la pesca del gamberetto boreale, dotate di griglia selettiva Nordmøre con distanza massima tra le sbarre pari a 19 mm e prive di dispositivo di trattenimento del pesce;

reti a strascico aventi una dimensione di maglia superiore a 70 mm per la pesca dello scampo, dotate di griglia Nordmøre con distanza massima tra le sbarre pari a 35 mm e prive di dispositivo di trattenimento del pesce.

2.   Gli Stati membri di bandiera delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 1 e che operano nell’ambito di una chiusura in tempo reale predispongono un programma di monitoraggio specifico per verificare che le catture non raggiungano il livello limite. Se le catture raggiungono il livello limite, tali navi escono dalla zona di divieto per la restante durata del periodo di chiusura. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, ogni dodici mesi. Se tali risultati indicano che le catture superano i livelli limite, l’esenzione per gli attrezzi in questione decade.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

(2)  Regolamento (UE) n. 724/2010 della Commissione, del 12 agosto 2010, recante modalità di applicazione delle chiusure in tempo in reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 43 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(5)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(7)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO

I campioni sono prelevati e misurati conformemente alle disposizioni indicate qui di seguito.

1.   

Nella misura del possibile, i campioni sono prelevati e misurati in stretta collaborazione con il comandante del peschereccio ed il suo equipaggio. Il comandante e l’equipaggio sono incoraggiati a partecipare all’operazione e a condividere ogni eventuale informazione pertinente ai fini della delimitazione della zona di divieto.

2.   

Le catture totali della cala sono utilizzate come base per la stima della composizione delle catture.

3.   

Il prelievo del campione avviene conformemente alla procedura seguente:

a)

il campione deve essere prelevato in modo tale da rispecchiare la composizione delle catture di Pandalus borealis nella cala; a tal fine, il capopesca, o una persona da lui designata, presta assistenza al momento del prelievo;

b)

la taglia minima del campione è pari a 2 kg o 1 litro di Pandalus borealis.

4.   

La quantità di Pandalus borealis di lunghezza inferiore al livello limite è calcolata in percentuale rispetto al numero totale di esemplari presenti nel campione.

5.   

Il verbale di campionamento di cui all’allegato II è debitamente compilato subito dopo la misurazione del campione.


ALLEGATO II

CHIUSURE IN TEMPO REALE - VERBALE DI CAMPIONAMENTO DA PRESENTARE ALLO STATO COSTIERO

PANDALUS BOREALIS e lunghezza minima degli esemplari

Informazioni specifiche sull’ispezione/osservazione

Piattaforma di ispezione

Nome dell’ispettore/osservatore

Nome dell’ispettore/osservatore

Data e ora  (1) dell’ispezione/osservazione

Posizione  (2) dell’ispezione/osservazione

 

 

 

 

 

Informazioni specifiche sul peschereccio

Nome

Indicativo di chiamata

Numero di immatricolazione

Stato di bandiera

Tipo di attrezzo

singolo/doppio

Dimensioni delle maglie (mm)

 

 

 

 

 

 

Misure di selezione

Griglia (di selezione del Pandalus borealis)

Griglia, mm

Altro

 

Sacco di raccolta

Dimensioni delle maglie del sacco di raccolta

 

 

 

 

 

 

Informazioni specifiche sull’operazione di pesca

Inizio

Data e ora  (1)

Posizione  (2)

 

 

 

 

 

 

Fine

Data e ora  (1)

Posizione  (2)

Durata dell’operazione di pesca  (3)

 

 

 

 

 

Informazioni specifiche sulle catture

Totale stimato delle catture nella cala (kg)

 

Totale stimato delle catture di Pandalus borealis nella cala (kg)

 

Taglia del campione di Pandalus borealis (kg/litro)

 

Numero totale di esemplari di Pandalus borealis nel campione

 

Numero di esemplari di Pandalus borealis di lunghezza inferiore al livello limite nel campione

 

% di Pandalus borealis sottotaglia (numero di esemplari di lunghezza inferiore al livello limite/numero totale)

 

Osservazioni e informazioni complementari

Ulteriori informazioni provenienti da altre fonti, ad esempio dal comandante.

Firma dell’ispettore

Non richiesta in caso di compilazione elettronica e trasmissione allo Stato costiero per via telematica.


(1)  gg/mm/aa oo mm (ora locale 24 ore)

(2)  ad esempio 56° 24′ N 01° 30′ E.

(3)  oo mm.


ALLEGATO III

GRIGLIA SELETTIVA PER LA PESCA DI PANDALUS BOREALIS DA AUTORIZZARE NELLE CHIUSURE IN TEMPO REALE

Rete a strascico con avansacco e sacco aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm, dotata di griglia selettiva con una distanza massima tra le sbarre pari a 19 mm nella parte superiore e una distanza minima tra le sbarre di 9,5 mm nella parte inferiore. Dietro la parte inferiore della griglia, un varco libero da ostacoli consente l’uscita dei pesci verso il fondo marino. Dietro la griglia selettiva la dimensione delle maglie è di almeno 35 mm.


23.12.2019   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2202 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Olio di Puglia» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Olio di Puglia» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Olio di Puglia» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Olio di Puglia» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

A nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 256 del 30.7.2019, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2203 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Sneem Black Pudding» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Sneem Black Pudding» presentata dall’Irlanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Sneem Black Pudding» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Sneem Black Pudding» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 273 del 14.8.2019, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2204 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

A nome della president

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 283 del 21.8.2019, pag. 3.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2205 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Κριτσά» (Kritsa) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Κριτσά» (Kritsa) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Κριτσά» (Kritsa) deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Κριτσά» (Kritsa) (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.), di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 271 del 13.8.2019, pag. 86.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

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L 332/16


DECISIONE (UE, Euratom) 2019/2206 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 18 dicembre 2019

sull’elezione del Mediatore europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 24, terzo comma, e l’articolo 228,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e in particolare l’articolo 106 bis,

vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (1),

visto l’articolo 231 del suo regolamento,

visto l’invito a presentare candidature (2),

vista la votazione svoltasi nella seduta del 18 dicembre 2019,

DECIDE:

di eleggere Emily O’REILLY alla carica di Mediatore europeo fino al termine della legislatura.

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 293 del 30.8.2019, pag. 1.


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L 332/17


DECISIONE (UE) 2019/2207 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 39a seduta dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per quanto riguarda talune modifiche del protocollo sull’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’abbattimento dell’ozono a livello del suolo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 191, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione») ha un protocollo sull’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’abbattimento dell’ozono a livello del suolo («protocollo»), che è stato adottato nel 1999.

(2)

A norma dell’articolo 13 bis del protocollo, le parti partecipanti a una sessione dell’organo esecutivo della convenzione («organo esecutivo») possono adottare modifiche del protocollo e dei suoi allegati.

(3)

Il protocollo è stato modificato nel 2012 mediante l’adozione delle decisioni 2012/1 e 2012/2 da parte delle parti presenti alla 30a seduta dell’organo esecutivo. Le modifiche figuranti nella decisione 2012/1 sono entrate in vigore e sono divenute effettive sulla base della procedura accelerata di cui al protocollo. La modifica figurante nella decisione 2012/2 ha richiesto l’accettazione delle parti del protocollo ed è stata approvata dall’Unione con la decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio (1). Tale modifica è entrata in vigore il 7 ottobre 2019.

(4)

Alla 39a seduta, che si terrà dal 9 al 13 dicembre 2019, l’organo esecutivo deciderà in merito all’adozione di modifiche dell’articolo 3 bis del protocollo e dell’allegato VII del protocollo, proposte dagli Stati Uniti d’America, per consentire alle parti non UE una più agevole ratifica del protocollo.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di organo esecutivo, in quanto l’oggetto e il contenuto del protocollo da modificare sono contemplati dall’acquis dell’Unione, in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

La posizione dell’Unione alla 39a seduta dell’organo esecutivo dovrebbe essere di sostenere la proposta di modificare l’allegato VII del protocollo.

(7)

Ove le parti provenienti dai paesi dell’Europa orientale, del Caucaso e dell’Asia centrale partecipanti alla 39a seduta del comitato esecutivo indichino che la proposta di modificare l’articolo 3 bis del protocollo è utile, la posizione dell’Unione alla 39a seduta dell’organo esecutivo dovrebbe essere di sostenere tale proposta. Ove tali parti non indichino che la proposta di modificare l’articolo 3 bis del protocollo è utile, la posizione dell’Unione dovrebbe essere di invitare gli Stati Uniti d’America a ritirare la loro proposta e, ove gli Stati Uniti d’America non la ritirino, l’Unione dovrebbe potersi opporre alla proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 39a seduta dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («39a seduta dell’organo esecutivo») è la seguente:

a)

sostenere la proposta presentata dagli Stati Uniti d’America di modificare l’allegato VII del protocollo per prorogare la flessibilità nei tempi dal 2019 al 2024;

b)

ove le parti provenienti dai paesi dell’Europa orientale, del Caucaso e dell’Asia centrale partecipanti alla 39a seduta dell’organo esecutivo indichino che la proposta di modificare l’articolo 3 bis del protocollo per prorogare la flessibilità nei tempi dal 2019 al 2024 e dal 2022 al 2030 è utile, sostenere la proposta presentata dagli Stati Uniti d’America di modificare detto articolo;

c)

ove la condizione di cui alla lettera b) del presente articolo non sia soddisfatta, invitare gli Stati Uniti d’America a ritirare la proposta di modifica dell’articolo 3 bis del protocollo;

d)

se gli Stati Uniti d’America non ritirano la proposta di modifica dell’articolo 3 bis del protocollo in seguito a un invito di cui alla lettera c) del presente articolo, l’Unione può sollevare obiezioni nei confronti della proposta.

Articolo 2

I rappresentanti dell’Unione possono, in consultazione con gli Stati membri, in riunioni di coordinamento in loco, concordare gli adeguamenti della posizione di cui all’articolo 1, alla luce degli sviluppi della 39a seduta dell’organo esecutivo, senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINTILÄ


(1)  Decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa all’accettazione, a nome dell’Unione europea, di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (GU L 248 del 27.9.2017, pag. 3).

(2)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/19


DECISIONE (UE) 2019/2208 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2019

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 28 luglio 2016 a norma della decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio (1) ed è applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016.

(2)

A norma dell’articolo 14 dell’accordo, le parti devono stabilire un regime comune e reciproco sulle norme di origine. Il nuovo regime deve essere allegato all’accordo in forza di una decisione del comitato APE.

(3)

Nella sua riunione annuale del 2019, il comitato APE deve adottare una decisione riguardante il protocollo n. 1 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

(4)

Il protocollo 1 tiene conto degli sviluppi più recenti per stabilire norme di origine più flessibili e più semplici, con l’obiettivo di agevolare gli scambi commerciali per gli operatori economici e di ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale previsto dall’accordo.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla prossima riunione del comitato APE, poiché tale decisione vincolerà l’Unione,

(6)

La posizione dell’Unione in sede di comitato APE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione annuale del 2019 del comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione del comitato APE sul protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 287 del 21.10.2016, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2019 DEL COMITATO APE

istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità Europea e i suoi Stati Membri, dall’altra

del ... 2019

riguardante l’adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO APE,

visto l’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo»), firmato il 28 luglio 2016 e applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016, in particolare gli articoli 14 e 82,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni in esso indicate e, dall’altra, al territorio del Ghana.

(2)

Conformemente all’articolo 14 dell’accordo, le parti devono stabilire un regime comune e reciproco che disciplina le norme di origine, che deve essere fondato sulle norme di origine definite dall’accordo di Cotonou e volto a migliorarle, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo del Ghana. Il regime deve essere allegato all’accordo dal comitato APE.

(3)

Le parti hanno concordato il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

(4)

Conformemente all’articolo 82 dell’accordo, i protocolli dell’accordo ne costituiscono parte integrante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il testo del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Fatto a ...,

Per il Ghana

Per l’Unione europea


ALLEGATO

Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I:

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli

 

 

 

1.

Definizioni

TITOLO II:

 

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articoli

 

 

 

2.

Condizioni generali

 

3.

Prodotti interamente ottenuti

 

4.

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

 

5.

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

 

6.

Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell’Unione europea in esenzione da dazi doganali

 

7.

Cumulo dell’origine

 

8.

Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell’Unione europea in esenzione da dazi e contingenti

 

9.

Unità da prendere in considerazione

 

10.

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

 

11.

Assortimenti

 

12.

Elementi neutri

 

13.

Contabilità separata

TITOLO III:

 

REQUISITI TERRITORIALI

Articoli

 

 

 

14.

Principio di territorialità

 

15.

Non modificazione

 

16.

Esposizioni

TITOLO IV:

 

PROVA DELL’ORIGINE

Articoli

 

 

 

17.

Condizioni generali

 

18.

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

 

19.

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

 

20.

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

 

21.

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

 

22.

Esportatore autorizzato

 

23.

Validità della prova dell’origine

 

24.

Presentazione della prova dell’origine

 

25.

Importazione con spedizioni scaglionate

 

26.

Esonero dalla prova dell’origine

 

27.

Procedura d’informazione ai fini del cumulo

 

28.

Documenti probatori

 

29.

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti probatori

 

30.

Discordanze ed errori formali

 

31.

Importi espressi in euro

TITOLO V:

 

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articoli

 

 

 

32.

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo

 

33.

Notifica relativa alle autorità doganali

 

34.

Altri metodi di cooperazione amministrativa

 

35.

Controllo della prova dell’origine

 

36.

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

 

37.

Risoluzione delle controversie

 

38.

Sanzioni

 

39.

Deroghe

TITOLO VI:

 

CEUTA E MELILLA

Articoli

 

 

 

40.

Condizioni generali

 

41.

Condizioni particolari

TITOLO VII:

 

DISPOSIZIONI FINALI

Articoli

 

 

 

42.

Revisione e applicazione delle norme di origine

 

43.

Allegati

 

44.

Attuazione del protocollo

 

45.

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito


ALLEGATI DEL PROTOCOLLO N. 1

 

ALLEGATO I del protocollo n. 1:

Note introduttive all’elenco dell’allegato II del protocollo

ALLEGATO II del protocollo n. 1:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO II-bis del protocollo n. 1:

Deroghe all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III del protocollo n. 1:

Modulo del certificato di circolazione delle merci EUR.1

ALLEGATO IV del protocollo n. 1:

Dichiarazione di origine

ALLEGATO V- bis del protocollo n. 1:

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO V-ter del protocollo n. 1:

Dichiarazione del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO VI del protocollo n. 1:

Scheda d’informazione

ALLEGATO VII del protocollo n. 1:

Modulo per la richiesta di deroga

ALLEGATO VIII del protocollo n. 1:

Paesi e territori d’oltremare

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

«fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;

b)

«materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., utilizzati nella fabbricazione del prodotto;

c)

«prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

d)

«merci»: sia i materiali che i prodotti;

e)

«valore in dogana»: il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana);

f)

«prezzo franco fabbrica»: il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante dell’Unione europea o del Ghana nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;

g)

«valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né possa essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell’Unione europea o nel Ghana;

h)

«valore dei materiali originari»: il valore di detti materiali, definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);

i)

«valore aggiunto»: la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana dei materiali importati da paesi terzi nell’Unione europea, nei paesi ACP che applicano un accordo di partenariato economico (APE) almeno a titolo provvisorio o nei PTOM; se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, si prende in considerazione il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nell’Unione europea o nel Ghana;

j)

«capitoli» e «voci»: i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (nel prosieguo «sistema armonizzato» o «SA»);

k)

«classificato»: il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

«spedizione»: i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

m)

«territori»: il termine «territori» comprende anche le acque territoriali;

n)

«PTOM»: i paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato VIII del presente protocollo;

o)

«comitato»: il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali di cui all’articolo 34 del presente accordo.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Condizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si considerano prodotti originari dell’Unione europea:

a)

i prodotti interamente ottenuti nell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3 del presente protocollo;

b)

i prodotti ottenuti nell’Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell’Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del presente protocollo.

2.   Ai fini del presente accordo, si considerano prodotti originari del Ghana:

a)

i prodotti interamente ottenuti nel Ghana ai sensi dell’articolo 3 del presente protocollo;

b)

i prodotti ottenuti nel Ghana in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel Ghana di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del presente protocollo.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.   Sono considerati «interamente ottenuti» nel Ghana o nell’Unione europea:

a)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

b)

i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

c)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;

e)

i)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

ii)

i prodotti dell’acquacoltura, compresa la maricoltura, ove gli animali siano allevati da uova, larve o avannotti;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea o del Ghana, con le loro navi;

g)

i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), del presente articolo si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell’Unione europea o nel Ghana;

b)

che battono bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o del Ghana;

c)

che soddisfano una delle condizioni seguenti:

i)

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell’Unione europea e/o del Ghana; oppure

ii)

appartengono a imprese:

le cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o nel Ghana, e

che sono per almeno il 50 % di proprietà di uno o più Stati membri dell’Unione europea e/o del Ghana, di enti pubblici o cittadini di uno o più di questi Stati.

3.   Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta del Ghana le navi noleggiate o prese in locazione dal Ghana sono considerate «sue navi» ai fini dell’attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché sia stata preventivamente fatta un’offerta agli operatori economici dell’Unione europea e siano rispettate le modalità di attuazione preventivamente definite dal comitato. Il comitato garantisce il rispetto delle condizioni stabilite dal presente paragrafo.

4.   Le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere soddisfatte nel Ghana e nei paesi aderenti a diversi accordi di partenariato economico con cui si applica il cumulo. In questi casi, i prodotti sono considerati originari dello Stato di bandiera.

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell’articolo 2 del presente protocollo, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco di cui all’allegato II del presente protocollo.

2.   Nonostante quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti elencati nell’allegato II-bis del presente protocollo possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell’articolo 2 del presente protocollo quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 42, paragrafo 2, del presente protocollo, l’allegato II- bis del medesimo si applica unicamente alle esportazioni dal Ghana per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo.

3.   Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni per esso indicate in uno degli elenchi è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’allegato II e nell’allegato II- bis del presente protocollo, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:

a)

il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell’elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

5.   Le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

6.   I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 5 del presente protocollo.

Articolo 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all’articolo 4 del presente protocollo, le lavorazioni o trasformazioni seguenti:

a)

le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

le semplici operazioni di rimozione della polvere, vaglio, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pulitura, pittura, lucidatura, taglio;

c)

la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

i)

il cambiamento di imballaggi e la scomposizione e composizione di confezioni;

ii)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, lattine, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

e)

l’apposizione di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

f)

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

g)

il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

h)

il semplice smontaggio di prodotti in parti;

i)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

j)

la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

k)

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

l)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

m)

l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

n)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a m);

o)

la macellazione degli animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell’Unione europea o nel Ghana su quel prodotto.

Articolo 6

Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell’Unione europea in esenzione da dazi doganali

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente protocollo, i materiali non originari che possono essere importati nell’Unione europea in esenzione da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento della nazione più favorita (NPF), conformemente alla tariffa doganale comune (1), sono considerati materiali originari del Ghana quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese, a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all’articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

2.   I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma del paragrafo 1 del presente articolo recano la seguente dicitura seguente:

«Application of Article 6(1) of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA».

3.   L’Unione europea notifica annualmente al comitato l’elenco dei materiali cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l’elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e dal Ghana secondo le rispettive procedure.

4.   Il cumulo previsto dal presente articolo non si applica ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all’importazione nell’Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi.

Articolo 7

Cumulo dell’origine

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente protocollo, i materiali originari di una delle parti, di un altro paese dell’Africa occidentale (2) che beneficia di un accesso al mercato dell’Unione europea in esenzione da dazi e contingenti, di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o dei PTOM sono considerati originari dell’altra parte quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, a condizione che le lavorazioni o le trasformazioni ivi effettuate vadano al di là di quelle contemplate dall’articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella parte interessata non vanno al di là di quelle contemplate dall’articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi altro paese o territorio. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L’origine dei materiali originari di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio e dei PTOM è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali tra l’Unione europea e questi paesi e conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 del presente protocollo.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in una delle parti, in altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM si considerano effettuate nel territorio dell’altra parte nella misura in cui i materiali siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vadano al di là delle operazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in una delle parti non vanno al di là di quelle contemplate dall’articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno qualsiasi dei suddetti paesi o territori. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L’origine del prodotto finito è determinata conformemente alle norme di origine del presente protocollo e alle disposizioni dell’articolo 27.

3.   Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere applicato per gli altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio, per un altro paese dell’Africa occidentale che ha accesso all’Unione europea in esenzione da dazi e contingenti e per i PTOM solo se:

a)

la parte ricevente e tutti i paesi o territori coinvolti nell’acquisizione del carattere originario hanno concluso un accordo o un’intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta applicazione del presente articolo e che include un riferimento all’uso di adeguate prove dell’origine;

b)

il Ghana e l’Unione europea si forniscono reciprocamente, tramite la Commissione europea e il Ministero del Commercio e dell’industria della Repubblica di Ghana, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e il Ghana pubblica, secondo le rispettive procedure, la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

4.   Il cumulo di cui al presente articolo non si applica ai materiali:

a)

di cui alle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico aderenti all’APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (3);

b)

di cui alle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l’Unione europea e gli Stati ACP del Pacifico;

c)

originari della Repubblica del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell’Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.

5.   L’Unione europea notifica annualmente al comitato l’elenco dei materiali oggetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l’elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e dal Ghana secondo le rispettive procedure.

Articolo 8

Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell’Unione europea in esenzione da dazi e contingenti

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente protocollo, i materiali originari di paesi e territori:

a)

che beneficiano del «regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati» previsto dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell’Unione europea; o

b)

che beneficiano di un accesso al mercato dell’Unione europea in esenzione da dazi e contingenti in forza delle disposizioni generali dell’SGP,

si considerano materiali originari del Ghana quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese.

Non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all’articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo. Un prodotto in cui siano stati incorporati tali materiali, ma che includa anche materiali non originari, deve aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 del presente protocollo per essere considerato originario del Ghana.

1.2.   L’origine dei materiali degli altri paesi o territori interessati è stabilita conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro dell’SGP dell’Unione europea e conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 del presente protocollo.

1.3.   Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:

a)

che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all’importazione nell’Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;

b)

compresi nelle sottovoci tariffarie 3302.10 e 3501.10 del sistema armonizzato;

c)

compresi nei prodotti a base di tonno classificati nel capitolo 3 del sistema armonizzato ai quali si applica l’SGP dell’Unione europea;

d)

per i quali le preferenze tariffarie sono soppresse (graduazione) o sospese (clausola di salvaguardia) nell’ambito dell’SGP dell’Unione europea.

2.   Previa notifica del Ghana, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente protocollo e nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 2.1, 2.2 e 5 del presente articolo, i materiali originari di paesi o territori che beneficiano di accordi o intese che prevedono l’accesso al mercato dell’Unione europea in esenzione da dazi e contingenti si considerano materiali originari del Ghana. La notifica è trasmessa dal Ghana all’Unione europea tramite la Commissione europea. Il cumulo si applica fintantoché sono soddisfatte le condizioni per la sua concessione. Non è necessario che i materiali in questione siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all’articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

2.1.   L’origine dei materiali di altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l’Unione europea e tali paesi e territori e a norma dell’articolo 27 del presente protocollo.

2.2.   Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:

a)

compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato o che figurano nell’elenco di prodotti contenuto nell’allegato 1, paragrafo 1, punto ii), dell’accordo dell’OMC sull’agricoltura allegato al GATT del 1994;

b)

che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all’importazione nell’Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;

c)

che, sulla base di un accordo di libero scambio tra l’Unione europea e un paese terzo, sono soggetti a misure commerciali e a misure di salvaguardia o a qualsiasi altra misura che neghi l’accesso di tali prodotti al mercato dell’Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.

3.   L’Unione europea notifica annualmente al comitato l’elenco dei materiali e dei paesi cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l’elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e dal Ghana secondo le rispettive procedure. Il Ghana notifica annualmente al comitato i materiali ai quali è stato applicato il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma dei paragrafi 1 e 2 recano la dicitura seguente:

«Application of Article 8.1 or 8.2 of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA».

5.   Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

tutti i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario abbiano concluso un accordo o un’intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta attuazione del presente articolo e include un riferimento all’uso di adeguate prove dell’origine;

b)

il Ghana fornisca all’Unione europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

2.   Qualora, in applicazione della regola generale 5 del sistema armonizzato, risulti che l’imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell’origine.

Articolo 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 11

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine degli elementi seguenti eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 13

Contabilità separata

1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l’uso della cosiddetta «contabilità separata» («metodo»).

2.   Il metodo si applica anche allo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinato ad essere raffinato, originario e non originario, compreso nelle sottovoci 701.12, 1701.13 e 1701.14 del sistema armonizzato, fisicamente combinato o mescolato nel Ghana o nell’Unione europea prima di essere esportato rispettivamente nell’Unione europea e nel Ghana.

3.   Il metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero di prodotti ottenuti suscettibili di essere considerati originari del Ghana o dell’Unione europea sia identico a quello che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

4.   Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle condizioni che giudicano appropriate.

5.   Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

6.   Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario è tenuto a fornire una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

7.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla nella misura in cui il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

8.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro per determinarne l’origine.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 14

Principio di territorialità

1.   Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, le condizioni relative all’acquisizione del carattere originario di cui al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione nel Ghana o nell’Unione europea.

2.   Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, le merci originarie esportate dal Ghana o dall’Unione europea verso un altro paese e successivamente reimportate nel Ghana o nell’Unione europea sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

a)

le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

b)

esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione al di là di quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

3.   L’acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II del presente protocollo non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell’Unione europea o del Ghana sui prodotti esportati dall’Unione europea o dal Ghana e successivamente reimportati, purché:

a)

i suddetti prodotti siano interamente ottenuti nell’Unione europea o nel Ghana o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall’articolo 5 del presente protocollo prima della loro esportazione; e

b)

alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:

i)

le lavorazioni o le trasformazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea o del Ghana siano state realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell’ambito di un sistema analogo;

ii)

le merci reimportate derivino dalla lavorazione o dalla trasformazione dei prodotti esportati; e

iii)

tutti i costi sostenuti al di fuori del Ghana o dell’Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, non superino il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto il riconoscimento del carattere originario.

4.   Per le merci che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tutti i costi sostenuti al di fuori del Ghana o dell’Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, sono assimilati a materiale non originario. Il carattere originario delle merci è quindi determinato applicando le regole di cui all’allegato II del presente protocollo, cumulando il valore totale dei materiali non originari utilizzati sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea o del Ghana.

5.   I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del presente protocollo.

6.   I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 15

Non modificazione

1.   I prodotti originari dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall’altra parte in cui hanno ottenuto il carattere originario. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, timbri o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2.   Il magazzinaggio dei prodotti può avere luogo in un paese terzo, a condizione che i prodotti stessi restino sotto vigilanza doganale in tale paese terzo.

3.   Fatte salve le disposizioni del titolo IV, il frazionamento delle spedizioni può avere luogo nel territorio di un paese terzo quando è effettuato dall’esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le spedizioni restino sotto vigilanza doganale in tale paese terzo.

4.   In caso di dubbi sulla conformità alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità doganali possono chiedere all’importatore di fornire prove della conformità; tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato ai prodotti stessi.

Articolo 16

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti ai fini di un’esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nell’Unione europea o nel Ghana beneficiano, all’importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dal Ghana o dall’Unione europea nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

b)

detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nel Ghana o nell’Unione europea;

c)

i prodotti sono stati spediti nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione,

d)

dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d’importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV del presente protocollo, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione stessa. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 17

Condizioni generali

1.   I prodotti originari dell’Unione europea beneficiano, all’importazione nel Ghana, delle disposizioni dell’accordo su presentazione, nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, di seguito denominata «dichiarazione di origine», compilata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato IV del presente protocollo.

2.   I prodotti originari del Ghana beneficiano, all’importazione nell’Unione europea, delle disposizioni dell’accordo su presentazione:

a)

di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III del presente protocollo; oppure

b)

nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del presente protocollo, di una dichiarazione, di seguito denominata «dichiarazione di origine», compilata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato IV del presente protocollo.

3.   Fatto salvo l’articolo 42, paragrafo 3, lettera c), le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, sono applicabili fino a tre anni dopo l’entrata in vigore del presente protocollo. Trascorso tale periodo, si applicano soltanto le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4.   In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1e 2 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 26 i prodotti originari beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si adoperano per utilizzare una lingua comune sia al Ghana sia all’Unione europea.

Articolo 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta dell’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, del suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell’allegato III del presente protocollo. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. I moduli, se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell’apposita casella senza spazi bianchi tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si barra la parte vuota.

3.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del Ghana se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Ghana o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell’esportatore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 19

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.   In deroga all’articolo 18, paragrafo 7, del presente protocollo, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b)

è fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la dicitura seguente:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

5.   La dicitura di cui al paragrafo 4 del presente articolo è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l’esportatore può chiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.

2.   Il duplicato così rilasciato deve recare la dicitura seguente:

«DUPLICATE».

3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 del presente articolo è inserita nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.   La dichiarazione di origine può essere compilata:

a)

come indicato all’articolo 17, paragrafo 1, del presente protocollo, da un esportatore registrato conformemente alla legislazione interna dell’Unione europea;

b)

nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b):

i)

fino a tre anni dopo l’entrata in vigore del presente protocollo, da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22;

ii)

tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo, da un esportatore registrato conformemente alla legislazione interna del Ghana;

c)

da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.   La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Ghana, dell’Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.

3.   L’esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

4.   L’esportatore compila la dichiarazione di origine dattiloscrivendo o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche di tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate a penna e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Tuttavia le dichiarazioni di origine non devono essere firmate da un esportatore registrato a norma del paragrafo 1 del presente articolo o da un un esportatore autorizzato a norma dell’articolo 22 del presente protocollo purché tale esportatore autorizzato consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione di origine può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese di importazione entro due (2) anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti contemplati dalle disposizioni in materia di cooperazione commerciale dell’accordo a compilare dichiarazioni di origine, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dal presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono subordinare il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.   Esse attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

4.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono alla revoca se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell’origine

1.   La prova dell’origine ha una validità di dieci (10) mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell’origine

Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione d’importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.

Articolo 25

Importazione con spedizioni scaglionate

Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 73.08 o 94.06 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione del primo scaglione.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell’origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni del presente protocollo e non sussistano dubbi sulla veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se presentano un carattere occasionale, riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari e se risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.

3   Inoltre il valore complessivo dei prodotti non supera 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Procedura d’informazione ai fini del cumulo

1.   Qualora si applichi l’articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti dal Ghana, dall’Unione europea, da un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione di origine o nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V-bis del presente protocollo, fornita dall’esportatore del Ghana o dell’Unione europea da cui i materiali provengono.

2.   Qualora si applichi l’articolo 7, paragrafo 2, del presente protocollo, la prova della lavorazione o della trasformazione dei materiali nel Ghana, nell’Unione europea, in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o in un PTOM consiste in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V-ter del presente protocollo, fornita dall’esportatore del Ghana o dell’Unione europea da cui i materiali provengono.

3.   Qualora si applichi l’articolo 8, paragrafo 1, del presente protocollo, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l’origine sono determinati conformemente alle regole applicabili ai paesi beneficiari dell’SPG (4).

4.   Qualora si applichi l’articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l’origine sono determinati conformemente alle regole stabilite nelle intese o negli accordi pertinenti.

5.   Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l’identificazione.

6.   La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.

7.   Le dichiarazioni del fornitore recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono emesse in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è compilata. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l’applicazione del presente paragrafo.

8.   Le dichiarazioni del fornitore sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.

9.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

10.   Restano valide le dichiarazioni del fornitore e le schede d’informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità all’articolo 26 del protocollo 1 dell’accordo di Cotonou.

Articolo 28

Documenti probatori

I documenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 3, del presente protocollo, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari del Ghana, dell’Unione europea o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, e soddisfano le altre condizioni stabilite dal presente protocollo, possono consistere, tra l’altro, in:

a)

una prova diretta delle operazioni effettuate dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti – comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati – rilasciati o compilati nel Ghana, nell’Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;

c)

documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali nel Ghana, nell’Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, rilasciati o compilati nel Ghana, nell’Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui ai suddetti articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine – comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati – rilasciati o compilati nel Ghana, nell’Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, conformemente a quest’ultimo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti probatori

1.   L’esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre (3) anni i documenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del presente protocollo.

2.   L’esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 3, del presente protocollo.

3.   Il fornitore che compila una dichiarazione conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all’articolo 27, paragrafo 9, del presente protocollo.

4.   Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre (3) anni il modulo di domanda di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali del paese d’importazione conservano per almeno tre (3) anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine ad esse presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.   Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 26, paragrafo 3, del presente protocollo, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall’euro, gli importi espressi nelle valute nazionali del Ghana, degli Stati membri dell’Unione europea o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), o dell’articolo 26, paragrafo 3, del presente protocollo, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l’importo fissato dal paese interessato.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella valuta nazionale. Il controvalore nella valuta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato su richiesta dell’Unione europea o del Ghana. Nel procedere a detta revisione il comitato tiene conto dell’opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo

I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, del Ghana o dell’Unione europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d’importazione, delle preferenze previste dall’accordo solo a condizione che siano stati esportati a decorrere dalla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 44 del presente protocollo

Le parti procedono alla notifica delle informazioni di cui all’articolo 33 del presente protocollo.

Articolo 33

Notifica relativa alle autorità doganali

1.   Il Ghana e gli Stati membri dell’Unione europea si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati negli uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione europea.

2.   Il Ghana e gli Stati membri dell’Unione europea si comunicano reciprocamente e immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo operano sotto l’autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

Articolo 34

Altri metodi di cooperazione amministrativa

1.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l’Unione europea, il Ghana e gli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo assicurano, tramite le amministrazioni doganali competenti, il controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Inoltre il Ghana e gli Stati membri dell’Unione europea:

a)

si prestano reciprocamente la necessaria cooperazione amministrativa in caso di una richiesta di monitoraggio della corretta amministrazione e di controllo del presente protocollo nel paese interessato, anche per quanto riguarda le visite in loco;

b)

verificano, conformemente all’articolo 35 del presente protocollo, il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

2.   Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state rispettate nel Ghana, nell’Unione europea e negli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo.

Articolo 35

Controllo della prova dell’origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato sulla base di un’analisi dei rischi, a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d’importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del rispetto delle altre condizioni perviste dal presente protocollo.

2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della domanda di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell’origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell’esportatore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto; essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del Ghana, dell’Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo e se soddisfano le altre condizioni del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevoli dubbi, non pervenga alcuna risposta entro dieci (10) mesi dalla data della domanda di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.

7.   Per le inchieste comuni relative alle prove dell’origine le parti fanno riferimento all’articolo 7 del protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Articolo 36

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.   Il controllo delle dichiarazioni del fornitore è effettuato sulla base di un’analisi dei rischi, a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione di origine abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità del documento o della correttezza delle informazioni in esso riportate.

2.   Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta di rilasciare una scheda d’informazione il cui modello figura nell’allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all’esportatore di presentare una scheda d’informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata.

Il servizio che ha rilasciato la scheda d’informazione ne conserva una copia per almeno tre (3) anni.

3.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o per la compilazione di una dichiarazione di origine.

4.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni per accertare l’esattezza di detta dichiarazione.

5.   I certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni di origine rilasciati o compilati in base a una dichiarazione inesatta del fornitore sono considerati non validi.

Articolo 37

Risoluzione delle controversie

1.   Le controversie relative ai controlli di cui agli articoli 36 e 37 del presente protocollo che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarli o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al comitato.

2.   La risoluzione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 38

Sanzioni

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 39

Deroghe

1.   Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie nel Ghana. A tal fine, prima di adire il comitato o contestualmente a ciò, il Ghana informa l’Unione europea della sua richiesta di deroga sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. L’Unione europea accoglie tutte le richieste del Ghana che siano debitamente motivate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare grave pregiudizio a un’industria già stabilita dell’Unione europea.

2.   Per facilitare l’esame delle richieste di deroga da parte del comitato, all’atto della richiesta il Ghana fornisce a corredo della stessa, mediante il modulo che figura nell’allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i punti seguenti:

a)

designazione del prodotto finito;

b)

natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;

c)

natura e quantitativo dei materiali originari del Ghana o dei paesi o territori citati all’articolo 7 del presente protocollo o dei materiali ivi trasformati;

d)

processi di fabbricazione;

e)

valore aggiunto;

f)

personale impiegato nell’impresa interessata;

g)

volume previsto delle esportazioni nell’Unione europea;

h)

altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;

i)

giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;

j)

altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali richieste di proroga della deroga.

Il comitato può modificare il modulo.

3.   Nell’esame delle richieste si tiene conto in particolare:

a)

del livello di sviluppo o della situazione geografica del Ghana;

b)

dei casi nei quali l’applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un’industria esistente nel Ghana, la possibilità di continuare le esportazioni nell’Unione europea e segnatamente dei casi in cui tale applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;

c)

dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l’attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l’osservanza di dette norme per fasi successive.

4.   In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell’origine non permettano di risolvere il problema.

5.   Nell’esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo confinanti o dei paesi meno avanzati oppure di paesi in via di sviluppo con i quali il Ghana intrattiene relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa.

6.   Il comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque entro settantacinque (75) giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente UE del comitato. Se l’Unione europea non informa il Ghana della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.

7.

a)

La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque (5) anni, stabilito dal comitato.

b)

La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato a condizione che, tre (3) mesi prima della scadenza di ciascun periodo, il Ghana dimostri di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 6. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell’applicazione della deroga.

c)

Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l’adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

8.   In deroga ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, è concessa una deroga per le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 16.04 unicamente nel primo anno dall’entrata in vigore del protocollo, entro i limiti di un contingente annuo non rinnovabile di 1 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 200 tonnellate per i filetti di tonno.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 40

Condizioni generali

1.   L’espressione «Unione europea» utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari del Ghana importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell’Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell’atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Ghana riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall’Unione europea e originari della stessa.

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’articolo 41 del presente protocollo.

Articolo 41

Condizioni particolari

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15 del presente protocollo, si considerano:

1.

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:

i)

siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del presente protocollo; oppure

ii)

siano originari del Ghana o dell’Unione europea, purché stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall’articolo 5 del presente protocollo;

2.

prodotti originari del Ghana:

a)

i prodotti interamente ottenuti nel Ghana;

b)

i prodotti ottenuti nel Ghana nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:

i)

siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del presente protocollo, oppure

ii)

siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o dell’Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall’articolo 5 del presente protocollo.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «…» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso di prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, il carattere originario è riportato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Revisione e applicazione delle norme di origine

1.   Conformemente alle disposizioni dell’articolo 73 del presente accordo, il comitato congiunto dell’APE Ghana - Unione europea può, ogniqualvolta il Ghana o l’Unione europea lo richieda, esaminare l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo, in particolare le disposizioni relative all’attuazione del sistema degli esportatori registrati, e i loro effetti economici, allo scopo di adattarle o modificarle, se necessario. Il comitato congiunto dell’APE Ghana - Unione europea tiene conto di vari elementi, tra cui l’incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine.

2.   Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il presente protocollo e i relativi allegati sono riesaminati e, se necessario, riveduti entro un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, conformemente agli obblighi di cui all’articolo 6 del presente accordo. Il riesame riguarda anche l’allegato II- bis del presente protocollo ai fini di una decisione su un suo eventuale rinnovo.

3.   A norma dell’articolo 34 del presente accordo, il comitato vigila sull’attuazione e sull’amministrazione delle disposizioni delle disposizioni del presente protocollo e prende decisioni che riguardano, tra l’altro:

a)

il cumulo, alle condizioni previste dall’articolo 8 del presente protocollo;

b)

le deroghe alle disposizioni del presente protocollo, alle condizioni previste dal suo articolo 39;

c)

una proroga del periodo di tre anni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), sulla base di elementi che dimostrino che il Ghana non è pronto ad attuare la legislazione relativa agli esportatori registrati;

d)

la soglia di 6 000 EUR di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 43

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 44

Attuazione del presente protocollo

L’Unione europea e il Ghana prendono, ciascuno per quanto di propria competenza, le misure necessarie all’attuazione del presente protocollo, tra cui:

a)

le misure nazionali e regionali necessarie all’attuazione e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dal presente protocollo, in particolare quelle necessarie all’applicazione degli articoli relativi al cumulo;

b)

l’istituzione delle strutture e dei sistemi amministrativi necessari a una gestione e un controllo adeguati dell’origine dei prodotti.

Articolo 45

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell’accordo possono applicarsi alle merci che sono conformi alle disposizioni del presente protocollo e che, alla data dell’entrata in vigore del presente protocollo, sono in transito oppure si trovano nell’Unione europea o nel Ghana in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali, senza pagamento di dazi e tasse all’importazione, a condizione che:

a)

per le esportazioni dal Ghana verso l’Unione europea, venga presentato alle autorità doganali del paese d’importazione, entro dieci (10) mesi a decorrere da tale data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Ghana o una dichiarazione di origine a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 21, unitamente ai documenti attestanti che le merci sono conformi all’articolo 15 del presente protocollo;

b)

per le esportazioni dall’Unione europea verso il Ghana, venga presentata alle autorità doganali del Ghana, entro dieci (10) mesi a decorrere da tale data, una dichiarazione di origine rilasciata a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 21, unitamente ai documenti attestanti che le merci sono conformi all’articolo 15 del presente protocollo.


(1)  Cfr. l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU UE L 256 del 7.9.1987, pag. 1), comprese tutte le successive modifiche.

(2)  I paesi dell’Africa occidentale sono: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo.

(3)  Cfr. la decisione 729/2009/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag.1).

(4)  Cfr. il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO N. 1

NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DI CUI ALL’ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO

Nota 1

L’elenco che figura all’allegato II del presente protocollo stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo.

Nota 2

1.

Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

3.

Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.

4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3 sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3

1.

Le disposizioni dell’articolo 4 del presente protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario e che sono utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell’Unione europea o nel Ghana.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell’Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell’elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell’Unione europea. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2.

La norma dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma autorizza l’impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia, l’espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

4.

Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La norma per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché, tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5.

Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 del sistema armonizzato fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6.

Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

1.

Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

2.

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

3.

Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.

Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

1.

Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta,

lana,

peli grossolani di animali,

peli fini di animali,

crine di cavallo,

cotone,

carta e materiali per la fabbricazione della carta,

lino,

canapa,

iuta e altre fibre tessili liberiane,

sisal e altre fibre tessili del genere Agave,

cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,

filamenti sintetici,

filamenti artificiali,

filamenti conduttori elettrici,

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

altre fibre sintetiche in fiocco,

fibre artificiali in fiocco di viscosa,

altre fibre artificiali in fiocco,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

1.

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % cento del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2.

Le guarnizioni e gli accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.

3.

Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio (1), se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l’utilizzo di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7

1.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle operazioni seguenti:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2);

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

2.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci da 2710 a 2712 consistono nelle operazioni seguenti:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (3);

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione;

j)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266‐59 T);

k)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);

m)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;

n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

3.

Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.


(1)  Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.

(2)  Cfr. la nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(3)  Cfr. la nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.


ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO N. 1

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.

Voce SA

Designazione dei prodotti

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) o 4)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

0308

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

I succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari, e

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

 

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta, e

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 0910

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:

Fabbricazione in cui i cereali, gli ortaggi, i legumi, le radici e i tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

 

grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

 

grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali dei capi 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

 

1604 e 1605

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

 

altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari

 

ex 1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

 

altri

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesci, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti

 

 

contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

I cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il grano duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,

in cui i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati e il granturco Zea indurata) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e

in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2004 ed ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta

 

2103

preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

 

 

farina di senapa e senapa preparata:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

I succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e

in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e

in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2301

Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto

 

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, con tenore di olio d’oliva superiore al 3 %

Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

I cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono già essere originari, e

tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2402

Sigarette di tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 10 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari

 

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 10 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2524

Fibre d’amianto

Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei cascami di mica

 

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici  (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici  (2)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici  (2)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici  (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici  (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici  (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici  (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2852

Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio dei prodotti chimici e delle preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici  (1)

 

 

 

 

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici  (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2939 80

Alcaloidi di origine non vegetale

 

 

 

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi: esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

 

prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri:

 

 

 

--

sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

--

sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

--

frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

--

emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

--

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006):

 

 

ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3006

Dispositivi per stomia in plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 31

Concimi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i prodotti seguenti:

nitrato di sodio

calciocianamide

solfato di potassio

solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo  (3)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici  (1)

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

I materiali della voce 3404

Tuttavia questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole esterificati o eterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

amidi e fecole esterificati o eterificati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

 

pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali delle voci 3701 o 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

Grafite colloidale in sospensione nell’olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

 

additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3821

Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

 

 

 

acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

I prodotti seguenti della presente voce:

leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

sorbitolo diverso da quello della voce 2905

solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali;

scambiatori di ioni

composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

acidi sulfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

oli di flemma e di Dippel

miscele di sali aventi differenti anioni

paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3826

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

 

 

 

prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (5)

 

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

 

 

 

prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

altri:

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

--

prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

--

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3916 ed ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron  (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma

 

 

 

pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012

 

ex 4017

Lavori di gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli gregge (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

4107, 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 4114

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

 

altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

 

ex 4408

Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

 

ex 4409

Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:

 

 

levigato o incollato con giunture a spina

Levigatura o incollatura, con giunture a spina

 

liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legno;

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

 

liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4503

Lavori in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

 

calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911

 

ex capitolo 50

Seta; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da  (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

Fabbricazione a partire da filati  (7)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da  (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:

Fabbricazione a partire da filati  (7)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 52

Cotone; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da  (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

Fabbricazione a partire da filati  (7)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da  (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

Fabbricazione a partire da filati  (7)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da  (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da filati  (7)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da  (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da filati  (7)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Fabbricazione a partire da  (1):

filati di cocco,

fibre naturali,

materiali chimici o paste tessili o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

 

feltri all’ago

Fabbricazione a partire da  (7):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da  (1):

fibre naturali,

fibre artificiali in fiocco o

materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

 

fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da  (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da  (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da  (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili o

materiali per la fabbricazione della carta

 

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

di feltro all’ago

Fabbricazione a partire da  (7):

fibre naturali o

materiali chimici o paste tessili

Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto

 

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da  (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

materiali chimici o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati  (7)

Tuttavia, il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex

capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria, ricami, esclusi:

Fabbricazione a partire da filati  (7)

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa

Fabbricazione a partire da filati

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati  (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

Fabbricazione a partire da filati

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

 

reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5909 a 5911

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici:

 

 

dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro, della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati  (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da filati  (7)

 

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da filati  (7)

 

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da tessuti

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati  (7)

 

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:

Fabbricazione a partire da tessuti

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

 

ricamati

Fabbricazione a partire da filati  (7) ,  (8)

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da filati  (7) ,  (8)

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

 

ricamati

Fabbricazione a partire da filati  (8)

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (8)

 

equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati  (8)

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (8)

 

tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

 

 

 

in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da  (8):

fibre naturali o

materiali chimici o paste tessili

 

 

altri:

 

 

 

--

ricamati

Fabbricazione a partire da filati  (7) ,  (9)

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

--

altri

Fabbricazione a partire da filati  (7) ,  (9)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da filati  (7)

 

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

Fabbricazione a partire da tessuti

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo, altre acconciature, loro parti; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili  (7)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata

 

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7003 ex 7004 ed ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

 

lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII  (10)

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7006

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore dell’oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, non colorati, anche tagliati, e

lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7102, ex 7103 ed ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, non lavorate

 

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi

 

ex 7107, ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex 7218, da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex 7224, da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X 5 Cr NiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

 

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

 

rame raffinato

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

— leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi, greggio

Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e avanzi di rame

 

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio

 

 

piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d’opera

altro

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati

 

8002 e 8007

Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

 

altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della stessa voce del prodotto non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

 

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 ed ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419

Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

 

rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8443

Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8444 a 8447

Macchine per l’industria tessile

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

 

macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati, e

il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466; esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

tagliatrici a idrogetto

parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8469 a 8472

Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8486

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

macchine utensili (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

forme, per formare ad iniezione o per compressione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504

Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8517

Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

 

dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

schede di prossimità e «schede intelligenti» con due o più circuiti integrati elettronici

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

«schede intelligenti» con un circuito integrato elettronico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

 

 

 

monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

 

riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

 

 

 

apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

 

 

 

--

di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

--

di ceramica

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

--

di rame

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati elettronici:

 

 

 

circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:

 

 

 

microassiemaggi elettronici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»):

 

 

 

con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

 

--

inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

--

superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti: esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navi e altri congegni galleggianti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materia li utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

 

poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

 

parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Orologeria, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

 

di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 ed ex 9403

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9506

Bastoni per golf e parti dei bastoni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 9601 ed ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9613

Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9614

Pipe e teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

capitolo 97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 


(1)  Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2

(3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.

(4)  Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(7)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(9)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


ALLEGATO II bis

DEROGHE ALL’ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell’elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.

Disposizioni comuni

1.

Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le regole seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II del presente protocollo.

2.

La prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene l’indicazione in inglese seguente:

«Derogation — Annex IIA to Protocol N. 1 — Materials of HS heading N. … originating from … used.»

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all’articolo 18 del presente protocollo o è aggiunta alla dichiarazione di origine di cui al suo articolo 21.

3.

Il Ghana e gli Stati membri dell’Unione europea prendono, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, le misure necessarie per l’attuazione del presente allegato.

Voce SA

Designazione del prodotto

Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Tutte le carni e frattaglie commestibili sono interamente ottenute

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti;

il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco — fabbrica del prodotto

da 0812 a 0814

Frutta temporaneamente conservata; frutta secca diversa da quella delle voci da 0801 a 0806;

scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 8 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 1101 a 1104

Prodotti della macinazione

Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, escluso il riso della voce 1006

da 1105 a 1109

Farina, semolino, polvere, fiocchi di patate, ecc.; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Fabbricazione in cui il tenore di materiali non originari non supera il 20 % in peso

o

Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, esclusi i materiali della voce 1006, in cui i materiali della voce 0710 e della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco‐ fabbrica del prodotto

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

da ex 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana, esclusi gli oli d’oliva delle voci 1509 e 1510

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1901

Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione in cui:

il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 %

il tenore di materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:

con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 30 %

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806

in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 %

in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 %

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante:

a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002 e 2003

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

o

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

o

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

o

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco — fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco‐ fabbrica del prodotto

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici — di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate:

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da ex 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 4101 a 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati — né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate — né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati‐ né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6117

Altri accessori di abbigliamento — confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco, o estrusione di filati di filamenti sintetici, accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

ricamati

Tessitura con confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (1)

o

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Tessitura con confezione (compreso il taglio)

o

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia il valore degli articoli non originari non deve superare il 35 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110, tra di loro o con metalli comuni

semilavorati — o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate;

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto


(1)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.


ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO N. 1

MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR. 1

1.   

Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto il presente accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello.

2.   

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 60 g/m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3.   

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1.

Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1 N. A

000.000

 

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.

Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

3.

Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

e

 

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

 

4.

Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.

Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.

Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.

Osservazioni

8.

Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, descrizione delle merci

9.

Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.

Fatture

(indicazione facoltativa)

11.

VISTO DELLA DOGANA

 

12.

DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE

Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.

Dichiarazione certificata conforme

Documento di esportazione (2)

Certificato … N. …

Ufficio doganale…

Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato

Luogo e data …

Timbro

Luogo e data …

(Firma)

(Firma)

(1)Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2)Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.

13.

Richiesta di controllo da inviare a:

14.

Risultato del controllo

 

Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato *

è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

non risponde ai requisiti di autenticità e di regolarità richiesti (si vedano le osservazioni allegate).

È richiesto il controllo dell’autenticità e della regolarità del presente certificato

(Luogo e data)

… Timbro

(Firma)

(Luogo e data)

… Timbro

(Firma)

_____________________________

(*) Contrassegnare con una X la casella appropriata

NOTE ESPLICATIVE

1.

Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dall’ufficio doganale del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2.

Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Una riga orizzontale deve essere tracciata immediatamente dopo l’ultima trascrizione. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3.

Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1.

Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1 N. A

000.000

 

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.

Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra

3.

Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

e

 

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

 

4.

Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.

Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.

Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.

Osservazioni

8.

Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1), descrizione delle merci

9.

Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.

Fatture

(indicazione facoltativa)

(1)Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA

che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA

le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

 

 

 

 

PRESENTA

i documenti giustificativi seguenti (1):

 

 

 

 

S’IMPEGNA

a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE

il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

 

(Luogo e data).

 

(Firma)


(1)  Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.


ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO N. 1

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Versione tedesca

Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht (Bewilligungs-Nr. ...(1)), erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli Kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2)).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) povlaštenog podrijetla .

Versione italiana

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2)

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

 

… (3)

(Luogo e data)

 

… (4)

(Firma dell’esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre indicato in modo leggibile)


ALLEGATO V bis DEL PROTOCOLLO N. 1

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura … (1)

sono state prodotte in … (2) e sono conformi alle regole di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra il Ghana e l’Unione europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

…(3)

…(4)

…(5)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè pagina non devono essere riprodotte.


ALLEGATO V ter DEL PROTOCOLLO N. 1

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura … (1) sono state prodotte in … (2) e incorporano gli elementi o materiali seguenti che non sono originari del Ghana, di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio, di un PTOM o dell’Unione europea per gli scambi preferenziali:

 (3)

 (4)

 (5)

 

 (6)

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

 (7)

 (8)

 (9)

 

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè pagina non devono essere riprodotte.


(1)  

 

Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la precisazione seguente: «… elencate nella fattura e contrassegnate … sono state prodotte in…».

 

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l’articolo 27, paragrafo 5 del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura».

(2)  L’Unione europea, uno Stato membro dell’Unione europea, il Ghana, un PTOM o un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.

(3)  La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

(4)  Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.

(5)  Il paese d’origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L’origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».

(6)  Aggiungere «e sono state sottoposte alle operazioni seguenti [nell’Unione europea] [nello Stato membro dell’Unione europea] [nel Ghana] [nel PTOM] [nell’altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio]: …», con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(7)  Luogo e data.

(8)  Nome e funzione nella società.

(9)  Firma.


ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO N. 1

SCHEDA D’INFORMAZIONE

1.   

Per la scheda d’informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l’accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte a penna e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.

2.   

La scheda d’informazione deve avere un formato A4 (210 × 297 mm), con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 65g/m2.

3.   

Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei moduli o affidarne il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso, ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni modulo deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consental’identificazione.

1.

Fornitore (1)

SCHEDA D’INFORMAZIONE

per ottenere il rilascio di un

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

per gli scambi preferenziali tra

2.

Destinatario (1)

L’UNIONE EUROPEA

e

IL GHANA

3.

Trasformatore (1)

4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni

6.

Ufficio doganale d’importazione (1)

5. Per uso ufficiale

7.

Documento d’importazione (2)

Modello …

n. …

Serie …

 

del

Image 1

MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO

8.

Marche, numeri, quantità

9. Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

10. Quantità(3)

e tipo di colli

numero della voce/sottovoce (codice SA)

11. Valore(4)

MERCI IMPORTATE UTILIZZATE

12.

Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

13. Paese di origine

14. Quantità(3)

15. Valore(2)(5)

99

numero della voce/sottovoce (codice SA)

16.

Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate

17.

Osservazioni

18.

VISTO DELLA DOGANA

19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Dichiarazione certificata conforme:

 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni

 

 

 

Documento …

 

riportate in questa scheda sono esatte.

Modello…n. …

 

Luogo …, data

Image 2

Ufficio doganale…

 

Data

Image 3

 

 

 

 

 

Timbro ufficiale

 

 

(Firma)

 

(Firma)

(1)(2)(3)(4)(5) Cfr. le note sul retro

RICHIESTA DI CONTROLLO

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell’autenticità e dell’esattezza della presente scheda d’informazione.

Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di accertare che la presente scheda d’informazione:

 

 

 

a) è stata rilasciata dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti(*).

 

 

 

b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate)(*).

 

 

 

 

 

 

Luogo…, data…

Luogo… data …

 

 

 

 

Timbro ufficiale

Timbro ufficiale

(Firma del funzionario)

(Firma del funzionario)

 

 

 

 

 

 

 

(*) Cancellare la dicitura inutile

NOTE

1.

Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

2.

Informazione facoltativa.

3.

Kg, hl, m3 o altra unità di misura.

4.

Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

5.

Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.


ALLEGATO VII DEL PROTOCOLLO N. 1

MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA

1. Designazione commerciale del prodotto finito

1.1. Classificazione doganale (codice SA)

2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso l’Unione europea (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)

3. Designazione commerciale dei materiali utilizzati originari di paesi terzi

Classificazione doganale (codice SA)

4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari di paesi terzi

5. Valore dei materiali utilizzati originari di paesi terzi

6. Valore franco fabbrica del prodotto finito

7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi

8. Motivi per cui la regola di origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata

9. Designazione commerciale dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all’articolo 7

10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari dei paesi o dei territori di cui all’articolo 7

11. Valore dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all’articolo 7

12. Lavorazioni o trasformazione effettuate, senza conseguire l’origine, nei paesi o nei territori di cui all’articolo 7

13. Durata della deroga richiesta

dal … al …

14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nel Ghana

15. Struttura del capitale sociale dell’impresa interessata

16. Valore degli investimenti realizzati/previsti

17. Personale impiegato/previsto

18. Valore aggiunto delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nel Ghana

18.1. Manodopera

18.2. Spese generali

18.3. Altro

19. Altre possibili fonti d’approvvigionamento per i materiali utilizzati

20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga

21. Osservazioni

 

NOTE

1.

Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare «cfr. allegato».

2.

Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.

3.

Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7: per «paese terzo» si intende qualsiasi paese non contemplato all’articolo 7 del presente protocollo.

Casella 12: Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nei paesi o nei territori di cui all’articolo 7 del presente protocollo senza conseguire l’origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nel Ghana che chiedono la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata nei paesi o nei territori di cui all’articolo 7 del presente protocollo.

Casella 13: Le date da indicare sono quelle dell’inizio e della fine del periodo in cui i certificati di circolazione EUR.1 possono essere rilasciati nell’ambito della deroga.

Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l’importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: Indicare gli eventuali investimenti o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.


ALLEGATO VIII DEL PROTOCOLLO N. 1

PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE

Ai sensi del presente protocollo, per «paesi e territori d’oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, elencati di seguito.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1.   

Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

Groenlandia.

2.   

Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:

Nuova Caledonia e dipendenze,

Polinesia francese,

Saint Pierre e Miquelon,

Saint-Barthélemy,

Terre australi ed antartiche francesi,

Isole Wallis e Futuna.

3.   

Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten

4.   

Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito:

Anguilla,

Bermuda,

Isole Cayman,

Isole Falkland,

Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud,

Montserrat,

Pitcairn,

Sant’Elena e dipendenze,

Territori dell’Antartico britannico,

Territori britannici dell’Oceano indiano,

Isole Turks e Caicos,

Isole Vergini britanniche.


DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.

Il Ghana accetta come prodotti originari dell’Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.

Il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.


DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.

Il Ghana accetta come prodotti originari dell’Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/152


DECISIONE (UE, Euratom) 2019/2209 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2019

recante modifica del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

(2)

Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all’allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno») (1).

(3)

L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico dell’Unione europea dispone al 30 settembre dell’anno precedente.

(4)

In considerazione del recesso del Regno Unito dall’Unione, l’allegato III del regolamento interno dovrebbe includere anche le cifre applicabili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno per l’anno 2020.

(6)

A norma dell’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applica alla Comunità europea dell’energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

CIFRE RELATIVE ALLA POPOLAZIONE DELL’UNIONE E ALLA POPOLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOTAZIONE A MAGGIORANZA QUALIFICATA IN SENO AL CONSIGLIO

1.   

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 4, TUE e dell’articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE, la popolazione dell’Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell’Unione, per il periodo dal 1o gennaio 2020 fino alla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito o al 31 dicembre 2020, al più tardi, sono le seguenti:

Stato membro

Popolazione

Percentuale della popolazione dell’Unione

Germania

82 940 663

16,13

Francia

67 028 048

13,04

Regno Unito

66 647 112

12,96

Italia

61 068 437

11,88

Spagna

46 934 632

9,13

Polonia

37 972 812

7,39

Romania

19 405 156

3,77

Paesi Bassi

17 423 013

3,39

Belgio

11 467 923

2,23

Grecia

10 722 287

2,09

Cechia

10 528 984

2,05

Portogallo

10 276 617

2,00

Svezia

10 243 000

1,99

Ungheria

9 772 756

1,90

Austria

8 842 000

1,72

Bulgaria

7 000 039

1,36

Danimarca

5 799 763

1,13

Finlandia

5 512 119

1,07

Slovacchia

5 450 421

1,06

Irlanda

4 904 240

0,95

Croazia

4 076 246

0,79

Lituania

2 794 184

0,54

Slovenia

2 080 908

0,40

Lettonia

1 919 968

0,37

Estonia

1 324 820

0,26

Cipro

875 898

0,17

Lussemburgo

612 179

0,12

Malta

493 559

0,10

UE 28

514 117 784

 

Soglia (65 %)

334 176 560

 

2.   

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 4, TUE e dell’articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE, la popolazione dell’Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell’Unione, per il periodo dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito al 31 dicembre 2020 sono le seguenti:

Stato membro

Popolazione

Percentuale della popolazione dell’Unione

Germania

82 940 663

18,54

Francia

67 028 048

14,98

Italia

61 068 437

13,65

Spagna

46 934 632

10,49

Polonia

37 972 812

8,49

Romania

19 405 156

4,34

Paesi Bassi

17 423 013

3,89

Belgio

11 467 923

2,56

Grecia

10 722 287

2,40

Cechia

10 528 984

2,35

Portogallo

10 276 617

2,30

Svezia

10 243 000

2,29

Ungheria

9 772 756

2,18

Austria

8 842 000

1,98

Bulgaria

7 000 039

1,56

Danimarca

5 799 763

1,30

Finlandia

5 512 119

1,23

Slovacchia

5 450 421

1,22

Irlanda

4 904 240

1,10

Croazia

4 076 246

0,91

Lituania

2 794 184

0,62

Slovenia

2 080 908

0,47

Lettonia

1 919 968

0,43

Estonia

1 324 820

0,30

Cipro

875 898

0,20

Lussemburgo

612 179

0,14

Malta

493 559

0,11»

UE 27

447 470 672

 

Soglia (65 %)

290 855 937

 

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. LEPPÄ


(1)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/155


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2210 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2019

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio (2) sono autorizzati a esonerare dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

(2)

Con decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio (3) il Granducato di Lussemburgo è stato autorizzato ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR. La misura di deroga era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2016.

(3)

La decisione di esecuzione 2013/677/UE è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio (4) al fine di autorizzare il Granducato di Lussemburgo a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 EUR. Detta autorizzazione si applica fino al 31 dicembre 2019 o fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese, se questa data è anteriore. Tale direttiva non è stata ancora adottata.

(4)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 maggio 2019 il Granducato di Lussemburgo ha chiesto l’autorizzazione a prorogare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2019 e, nel contempo, a innalzare la soglia da 30 000 EUR a 35 000 EUR.

(5)

Con lettera del 21 giugno 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dal Granducato di Lussemburgo. Con lettera del 24 giugno 2019 la Commissione ha comunicato al Granducato di Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(6)

Dalle informazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo emerge che i motivi della misura di deroga restano in gran parte immutati. La misura di deroga riduce gli oneri amministrativi e i costi di conformità sia per le piccole imprese, sia per le autorità fiscali e contribuisce in tal modo a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA. Il Granducato di Lussemburgo ritiene che un innalzamento della soglia di esenzione a 35 000 EUR possa interessare 1106 soggetti passivi, vale a dire l’1,5 % dei soggetti passivi registrati nel paese ai fini dell’IVA nel 2017. Tale innalzamento ridurrebbe pertanto ulteriormente gli oneri amministrativi e i costi di conformità, contribuendo a semplificare ulteriormente la procedura di riscossione dell’IVA.

(7)

La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(8)

Secondo le informazioni fornite dal Granducato di Lussemburgo, la misura di deroga con l’innalzamento della soglia avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(9)

La misura di deroga con l’innalzamento della soglia non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto il Granducato di Lussemburgo effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (5).

(10)

Tenuto conto dell’incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché l’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare il Granducato di Lussemburgo a prorogare la misura di deroga per un ulteriore periodo e a innalzare a 35 000 EUR la soglia relativa a detto periodo.

(11)

È opportuno che la proroga della misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. È opportuno pertanto autorizzare il Granducato di Lussemburgo a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, se è adottata una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese e la data a partire dalla quale le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi a tale direttiva siano applicabili prima del 31 dicembre 2022, è opportuno che la misura di deroga cessi di applicarsi quando tali disposizioni nazionali diventano applicabili.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/677/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2013/677/UE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Granducato di Lussemburgo è autorizzato a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 35 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino alla prima delle due date seguenti:

a)

31 dicembre 2022;

b)

la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2020.

Articolo 3

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

K. MIKKONEN


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Struttura e modalità d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 33).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 7).

(5)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).


23.12.2019   

IT

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L 332/157


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2211 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2019

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione (2) si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso. Essa cessa di produrre effetti il 30 marzo 2020.

(2)

Il 29 ottobre 2019 il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha adottato la decisione (UE) 2019/1810 (3) che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea fino al 31 gennaio 2020. A causa di tale ulteriore proroga, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 non sarebbe sufficientemente lungo da garantire ai partecipanti diretti e ai clienti stabiliti nell'Unione la certezza e la prevedibilità del diritto necessarie nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione senza un accordo.

(3)

Al 31 dicembre 2018 l'importo nozionale in essere dei derivati OTC era pari a più di 500 000 miliardi di EUR a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentano più del 75 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 20 %. Il 30 % circa di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute dell'Unione. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, di cui oltre il 90 % è compensato presso una CCP del Regno Unito. Nel 2017 il 97 % dei derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro sono stati compensati da tale CCP, il che sottolinea che i partecipanti al mercato stanno adottando misure per prepararsi al recesso del Regno Unito.

(4)

Restano tuttavia i motivi alla base della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031. In particolare, i rischi potenziali connessi alla stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri in caso di recesso senza accordo persistono e probabilmente perdureranno dopo il 30 marzo 2020. Inoltre, i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell'Unione hanno bisogno di certezza e prevedibilità del diritto per un periodo di tempo sufficiente dopo l'eventuale recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo. D'altro canto permangono anche le ragioni della durata limitata di tale decisione, in particolare per quanto riguarda le incertezze che circondano le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione, nonché il potenziale impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri e sull'integrità del mercato unico. La decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 dovrebbe pertanto rimanere di durata limitata.

(5)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 dovrebbe pertanto essere modificata per prevedere un periodo di applicazione di un anno.

(6)

La Commissione continuerà a monitorare le condizioni alla base della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 per verificare se continuino a essere soddisfatte durante l'applicazione di tale decisione.

(7)

Considerando inoltre le modifiche al regolamento (UE) n. 648/2012 adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio che saranno entrate in vigore prima della data in cui la decisione cessa di applicarsi, qualsiasi eventuale ulteriore decisione terrà conto delle condizioni e degli sviluppi dei mercati finanziari, nonché dell'esposizione dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell'Unione al rischio di concentrazione rappresentato dalle CCP stabilite nel Regno Unito. Qualora tale esposizione sia ritenuta dannosa per la stabilità finanziaria dell'Unione, ogni eventuale ulteriore decisione potrebbe cercare di attenuare il rischio sistemico per l'Unione limitando l'accesso di tali partecipanti diretti e clienti a determinati prodotti, attività o servizi forniti dalle CCP stabilite nel Regno Unito. La Commissione intende a tal fine rendere nota la sua intenzione al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di applicazione.

(8)

È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza per garantire la certezza del diritto ai partecipanti diretti e ai clienti stabiliti nell'Unione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti un anno dopo la data di cui al secondo comma.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 50).

(3)  Decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1810 adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I del 30.10.2019, pag. 1).


23.12.2019   

IT

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L 332/159


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2212 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2019

relativa a un progetto pilota per l’attuazione di alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori mediante il sistema di informazione del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di informazione del mercato interno («IMI») istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 è un’applicazione software accessibile via Internet che è stata sviluppata dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di aiutarli a rispettare le prescrizioni in materia di scambio di informazioni stabilite negli atti dell’Unione mediante un meccanismo di comunicazione centralizzato che facilita lo scambio di informazioni transfrontaliero e l’assistenza reciproca.

(2)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012 la Commissione può realizzare progetti pilota al fine di valutare l’efficacia dell’IMI per l’attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell’Unione non elencati nell’allegato di tale regolamento.

(3)

Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela dei consumatori devono collaborare e coordinare azioni tra loro e con la Commissione. L’articolo 35 di tale regolamento prescrive che la Commissione istituisca e aggiorni una banca dati elettronica per tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione effettuate a norma di detto regolamento. Esso prescrive inoltre che le informazioni fornite da soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27 di detto regolamento siano archiviate ed elaborate in tale banca dati elettronica. L’articolo 23, paragrafo 3, di detto regolamento prevede inoltre che l’Autorità bancaria europea agisca come osservatore in determinati casi e pertanto essa dovrebbe essere in grado di accedere alla banca dati elettronica in tali casi per poter osservare le comunicazioni pertinenti.

(4)

La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 (3) che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/2394 per quanto riguarda le comunicazioni effettuate a norma di determinate disposizioni di tale regolamento. L’IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per l’attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 Tali disposizioni dovrebbero quindi essere oggetto di un progetto pilota a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.

(5)

Il regolamento (UE) 2017/2394 definisce i diversi soggetti responsabili dell’applicazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite in tale regolamento. Al fine di garantire l’applicazione efficace di queste disposizioni, detti soggetti dovrebbero essere considerati partecipanti all’IMI ai fini del progetto pilota.

(6)

L’IMI dovrebbe offrire la funzionalità tecnica che consente alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento, alla Commissione e agli altri soggetti di adempiere gli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/2394 che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 L’IMI dovrebbe garantire che tali soggetti abbiano un accesso limitato alla funzionalità alla quale devono poter accedere per adempiere agli obblighi previsti da tale regolamento.

(7)

L’IMI consente ai suoi partecipanti di comunicare e interagire tra loro in maniera strutturata. Ciò significa che per lo scambio e il trattamento di tutte le informazioni tramite l’IMI devono essere utilizzati formulari strutturati. L’uso di questi formulari rispetterà quindi tutte le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/2394 sull’uso di formulari standard per le comunicazioni che rientrano nell’ambito del progetto pilota (ad esempio la prescrizione dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento).

(8)

L’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2394 dispone che i dati relativi a un’infrazione siano archiviati nella banca dati elettronica per un arco di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e comunque per non più di cinque anni a decorrere dalla chiusura dell’azione coordinata pertinente. Per questo motivo l’IMI dovrebbe garantire che i dati relativi a un’infrazione possano essere cancellati dal sistema quando non sono più necessari e comunque entro cinque anni dalla data specificata all’articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) 2017/2394. Dovrebbe rimanere accessibile nell’IMI solo una registrazione degli scambi d’informazioni. Tale disposizione dovrebbe essere applicata fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, nella misura in cui l’applicazione di tale articolo potrebbe comportare il blocco o la cancellazione anticipati di dati personali conservati come parte del progetto pilota.

(9)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro cui deve essere presentata la valutazione. Per motivi di coerenza la data specificata dovrebbe corrispondere alla data entro la quale deve essere presentata la relazione prescritta all’articolo 40 del regolamento (UE) 2017/2394.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il progetto pilota

Gli articoli da 11 a 23, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) 2017/2394 sono oggetto di un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite in tali articoli mediante il sistema di informazione del mercato interno («IMI»).

Articolo 2

Autorità competenti e altri partecipanti all’IMI

1.   Ai fini del progetto pilota, le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento designati a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 e le entità che hanno la facoltà di formulare segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento sono considerati autorità competenti ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012.

2.   Ai fini del progetto pilota, le entità che hanno la facoltà di formulare segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 e l’Autorità bancaria europea, in quanto osservatore a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento, sono considerate partecipanti all’IMI ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 3

Cooperazione amministrativa

1.   Ai fini dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:

a)

presentare una richiesta di informazioni a norma di tale articolo, comprese eventuali informazioni di accompagnamento e prove;

b)

trasmettere la richiesta all’autorità competente appropriata;

c)

rispondere alla richiesta di informazioni;

d)

informare l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di informazioni, compresi i motivi del rifiuto;

e)

comunicare nel caso di un disaccordo riguardo a una richiesta di informazioni.

2.   Ai fini dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:

a)

presentare una richiesta di misure di esecuzione a norma di tale articolo, comprese eventuali informazioni di accompagnamento e prove;

b)

trasmettere la richiesta all’autorità competente appropriata;

c)

informare l’autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate o che si intendono adottare in risposta alla richiesta, comprese le comunicazioni riguardo al termine per soddisfare tale richiesta;

d)

notificare all’autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e l’effetto di tali misure;

e)

informare l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione;

f)

comunicare nel caso di un disaccordo riguardo a una richiesta di misure di esecuzione.

3.   Ai fini degli articoli 15 e 23 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:

a)

notificare l’intenzione di avviare un’azione coordinata;

b)

individuare e designare un coordinatore per l’azione coordinata;

c)

notificare l’avvio di un’azione coordinata;

d)

comunicare l’intenzione di partecipare a un’azione coordinata;

e)

notificare i risultati delle indagini a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2394;

f)

comunicare una decisione di rifiuto di partecipare a un’azione coordinata, indicandone i motivi e trasmettendo gli eventuali documenti giustificativi;

g)

comunicare una posizione comune sui risultati dell’indagine e la valutazione dell’infrazione diffusa;

h)

comunicare riguardo agli impegni nelle azioni coordinate;

i)

comunicare riguardo ai progressi dell’azione coordinata;

j)

comunicare riguardo a qualsiasi richiesta di assistenza reciproca che può essere rilevante per l’azione coordinata;

k)

comunicare riguardo al coordinamento di qualsiasi misura di esecuzione;

l)

comunicare riguardo alla chiusura dell’azione coordinata.

4.   Ai fini dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:

a)

formulare una segnalazione, comprendente qualsiasi informazione di accompagnamento pertinente e un’eventuale indicazione dell’intenzione di avviare un’azione coordinata;

b)

rettificare le informazioni della segnalazione;

c)

ritirare una segnalazione;

d)

chiedere di verificare se siano avvenute infrazioni simili o se siano state adottate misure di esecuzione;

e)

rispondere a tali richieste;

f)

trasmettere alle autorità competenti appropriate le comunicazioni pervenute.

5.   Ai fini dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:

a)

formulare una segnalazione esterna, comprendente qualsiasi informazione di accompagnamento pertinente;

b)

rettificare le informazioni della segnalazione esterna;

c)

ritirare una segnalazione esterna;

d)

trasmettere alle autorità competenti appropriate le comunicazioni pervenute.

6.   Ai fini dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2394 l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per notificare le misure adottate al fine di porre rimedio a un’infrazione.

Articolo 4

Accesso alla funzionalità dell’IMI

L’IMI garantisce che tutti i soggetti che, a norma dell’articolo 2, sono considerati autorità competenti o altri partecipanti all’IMI ai fini del progetto pilota possano accedere solo alla funzionalità dell’IMI necessaria per adempiere i loro obblighi a norma del regolamento (UE) 2017/2394.

Articolo 5

Conservazione dei dati

1)   L’IMI fornisce la funzionalità tecnica per consentire la cancellazione di tutti i dati ivi conservati come parte del progetto pilota relativo a un’infrazione non appena i pertinenti partecipanti all’IMI indicano che tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. L’IMI provvede anche affinché tutti questi dati siano cancellati in ogni caso entro cinque anni dalla data specificata per il pertinente tipo di procedura di cooperazione amministrativa all’articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) 2017/2394.

2)   Dopo la cancellazione di tali dati rimarrà accessibile nell’IMI solo una registrazione dell’avvenuto scambio di informazioni pertinenti, da cui saranno esclusi tutti i dati tramite i quali l’infrazione potrebbe essere identificata.

3)   Il paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi, di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, di bloccare e cancellare i dati personali conservati nell’IMI come parte del progetto pilota, nella misura in cui tale articolo potrebbe comportare il blocco o la cancellazione anticipata di tali dati.

Articolo 6

Valutazione

La valutazione dei risultati del progetto pilota prescritta all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 17 gennaio 2023.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2019

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 della Commissione, del 20 dicembre 2019,che stabilisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate comunicazioni effettuate a norma dello stesso regolamento (Cfr. pag. 163 della presente Gazzeta ufficiale).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/163


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2213 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2019

che stabilisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate comunicazioni effettuate a norma dello stesso regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce disposizioni in materia di cooperazione tra le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri come responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela gli interessi dei consumatori. Tra le disposizioni di tale regolamento figurano quelle relative al meccanismo di assistenza reciproca, alle azioni coordinate e alla formulazione di segnalazioni nei casi di possibile violazione delle predette norme. Gli Stati membri e la Commissione hanno inoltre il potere di conferire ad altri soggetti la facoltà di formulare tali segnalazioni (denominate in questo caso «segnalazioni esterne»).

(2)

L’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce che la Commissione è tenuta a istituire e aggiornare una banca dati elettronica per tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione effettuate a norma di detto regolamento. La banca dati deve essere direttamente accessibile alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento e alla Commissione. L’articolo 35 del citato regolamento stabilisce inoltre che le informazioni fornite da soggetti che formulano segnalazioni esterne devono essere archiviate ed elaborate nella banca dati elettronica senza che, tuttavia, tali soggetti vi possano avere accesso. Inoltre, se l’Autorità bancaria europea è invitata ad agire come osservatore, a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del suddetto regolamento, essa dovrebbe avere la possibilità di accedere alla banca dati elettronica limitatamente a tale scopo, al fine di prendere visione delle comunicazioni pertinenti.

(3)

Il sistema multilingue di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), potrebbe costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui agli articoli da 11 a 23 (meccanismo di assistenza reciproca e azioni coordinate) e agli articoli 26, 27 e 28 (segnalazioni, segnalazioni esterne e scambio di altre informazioni pertinenti per l’individuazione delle infrazioni) del regolamento (UE) 2017/2394. A tal fine è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/2212 della Commissione (3) per sottoporre tali disposizioni in materia di cooperazione a un progetto pilota ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. È pertanto opportuno indicare l’IMI come il sistema da utilizzare per mettere a disposizione la banca dati elettronica per le comunicazioni effettuate a norma di tali disposizioni.

(4)

L’IMI non dovrebbe essere utilizzato per altre comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione a norma del regolamento (UE) 2017/2394 (ad esempio, non dovrebbe essere utilizzato per comunicazioni relative alle indagini a tappeto di cui all’articolo 29 del medesimo regolamento), in quanto tutte le altre comunicazioni possono essere effettuate più efficacemente ricorrendo ad altri mezzi tecnici.

(5)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi ed evitare inutili duplicazioni, la registrazione nell’IMI delle autorità competenti di uno Stato membro, dell’ufficio unico di collegamento e dei soggetti che formulano segnalazioni esterne dovrebbe costituire una comunicazione da parte di tale Stato membro alla Commissione come previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento. Ciò non incide sull’obbligo fatto agli Stati membri di comunicare alla Commissione l’identità e i recapiti dei loro organismi designati, o qualsiasi modifica successiva di tali informazioni.

(6)

L’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/2394 consente alle autorità competenti di utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati a norma del medesimo regolamento, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio Stato membro. A tal fine, le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione dovrebbero poter estrarre automaticamente dalla banca dati elettronica una sintesi certificata in formato digitale delle comunicazioni che li riguardano.

(7)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394, le richieste di assistenza reciproca devono essere inviate all’ufficio unico di collegamento di uno Stato membro, il quale è tenuto a trasmettere la richiesta all’autorità competente appropriata di tale Stato membro. Per le segnalazioni e le altre informazioni inviate a norma degli articoli 26, 27 e 28 di tale regolamento non esiste una siffatta regola di coordinamento. Pertanto, al fine di garantire che le segnalazioni e le altre informazioni trasmesse a norma di tali articoli siano messe a disposizione unicamente delle autorità competenti di uno Stato membro interessate o potenzialmente interessate dall’infrazione in questione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assegnare al loro ufficio unico di collegamento, o quantomeno a una delle loro autorità competenti, il compito di ricevere le comunicazioni in arrivo trasmesse a norma dei citati articoli e di inviarle a loro volta alle autorità competenti appropriate di tale Stato membro. Non è necessario applicare questa procedura alle comunicazioni in arrivo inviate a norma degli articoli da 15 a 23 del regolamento (UE) 2017/2394, in quanto le azioni coordinate sono avviate, in ogni caso, esclusivamente sulla base di segnalazioni formulate a norma dell’articolo 26 del suddetto regolamento.

(8)

L’articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce norme in materia di utilizzo e divulgazione delle informazioni comunicate nell’ambito dell’applicazione di tale regolamento e riguardanti il segreto professionale e commerciale. La banca dati elettronica dovrebbe comprendere anche funzionalità per consentire alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento, ai soggetti che formulano segnalazioni esterne e alla Commissione di indicare se le informazioni da essi fornite possano essere divulgate a norma del paragrafo 3 di detto articolo senza che siano necessarie ulteriori consultazioni.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Banca dati elettronica

1.   La banca dati elettronica da istituire e aggiornare a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394 (la «banca dati elettronica») è messa a disposizione, per quanto concerne le comunicazioni di cui agli articoli da 11 a 23 e agli articoli 26, 27 e 28 di tale regolamento, mediante il sistema di informazione del mercato interno («IMI») conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2212.

2.   La registrazione nell’IMI delle autorità competenti di uno Stato membro, dell’ufficio unico di collegamento e dei soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, nonché l’aggiornamento di tale registrazione per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti, costituisce comunicazione da parte di tale Stato membro alla Commissione delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento in relazione a dette autorità, uffici unici di collegamento e soggetti.

3.   La banca dati elettronica comprende le funzionalità necessarie per consentire alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento e alla Commissione di ottenere, ai fini dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/2394, una sintesi certificata in formato digitale delle comunicazioni che li riguardano, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Coordinamento delle comunicazioni in arrivo inviate ai sensi degli articoli 26, 27 e 28

Gli Stati membri assegnano al loro ufficio unico di collegamento, o a una o più delle loro autorità competenti, il compito di ricevere le comunicazioni in arrivo trasmesse a norma degli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (UE) 2017/2394 e di inviarle a loro volta senza indugio alle autorità competenti di tale Stato membro interessate o potenzialmente interessate dall’infrazione in questione.

Articolo 3

Divulgazione

La banca dati elettronica comprende le funzionalità necessarie per consentire alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento, alla Commissione e ai soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafi 1 o 2, del regolamento (UE) 2017/2394, di indicare se le informazioni da essi fornite possano essere divulgate per i fini consentiti dall’articolo 33, paragrafo 3, lettere a) e b), del medesimo regolamento, senza che siano necessarie ulteriori consultazioni tra di loro a norma del suddetto articolo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2212 della Commissione, del 20 dicembre 2019, relativa a un progetto pilota per l’attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori mediante il sistema di informazione del mercato interno (Cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/166


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2214 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2019

che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2019) 9428]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/25/CE della Commissione (2) stabilisce alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione. Essa è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione ed è applicabile fino al 31 dicembre 2019.

(2)

Nel mondo continuano ad apparire focolai di HPAI di diversi sottotipi H5, e più raramente di sottotipo H7, che interessano il pollame e altri volatili in cattività. L'HPAI è diventata endemica in diversi paesi terzi e ne ha colpiti altri per la prima volta. Persiste il pericolo dell'introduzione del virus HPAI nell'Unione attraverso i movimenti non commerciali di volatili tenuti come animali da compagnia e provenienti da paesi terzi ed è quindi opportuno mantenere le misure di mitigazione di cui alla decisione 2007/25/CE.

(3)

Un atto delegato e un atto di esecuzione che stabiliscono le norme zoosanitarie e di certificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia nell'Unione sono attualmente in fase di preparazione nel quadro del regolamento (UE) n. 576/2013. Tuttavia tali atti volti a sostituire permanentemente le misure di protezione attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE non saranno adottati prima del 31 dicembre 2019, vale a dire la data di scadenza della decisione 2007/25/CE.

(4)

Di conseguenza, in considerazione della situazione epidemiologica globale per quanto riguarda l'HPAI è necessario prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 31 dicembre 2020, data entro cui dovrebbero essere stati adottati l'atto delegato e l'atto di esecuzione che stabiliscono le norme che sostituiranno quelle attualmente previste dalla decisione 2007/25/CE.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/25/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2019» è sostituita da «31 dicembre 2020».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2019

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/168


DECISIONE (UE) 2019/2215 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 novembre 2019

che modifica la decisione (UE) 2016/2247 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2019/35)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 26.2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) n. 2016/2247 della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (1) detta le norme per la redazione del bilancio della Banca centrale europea (BCE).

(2)

L’ambito di applicazione dell’accantonamento di cui all’articolo 8 della decisione (UE) 2016/2247 (ECB/2016/35) dovrebbe essere esteso a copertura di tutti i rischi finanziari.

(3)

La decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) deve stabilire regole di valutazione per i fondi di investimento negoziabili diverse da quelle applicabili alle azioni negoziabili e chiarire la segnalazione delle operazioni temporanee con istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è modificata come segue:

1.

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Accantonamento per rischi finanziari

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per rischi finanziari. Il Consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base ad una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.»;

2.

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Azioni negoziabili

La contabilizzazione delle azioni negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell’articolo 11 dell’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).»;

3.

è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Fondi di investimento negoziabili

La contabilizzazione dei fondi di investimento negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell’articolo 11 bis dell’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).»;

4.

l’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente decisione;

5.

l’allegato III è sostituito dall’allegato II alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2019

Per il Consiglio direttivo

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato I alla decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è sostituito dal seguente:

ALLEGATO I

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

 

Voce di bilancio

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in viaggio“. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro; e b) swap su luogo e purezza dell’oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera

 

2.1

Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 dell’FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce “Passività verso non residenti nell’area dell’euro denominate in euro“

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

b)

Diritti speciali di prelievo (DSP)

Disponibilità in DSP (lorde)

b)

DSP

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

c)

Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso trust gestiti dall’FMI

c)

Altri crediti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

2.2

Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo“Altre attività finanziarie“

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo“Altre attività finanziarie“

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola (zero bond), strumenti del mercato monetario, azioni, fondi di investimento detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell’area euro

b)

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)

Azioni negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

v)

Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

c)

Prestiti esteri (depositi) a non residenti dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo“Altre attività finanziarie“

c)

Prestiti esteri

Depositi al valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

d)

Altre attività sull’estero

Banconote e monete metalliche esterne all’area dell’euro

d)

Altre attività sull’estero

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

a)

Investimenti in titoli all’interno dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivoAltre attività finanziarie“

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, azioni, fondi di investimento detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da residenti dell’area euro

a)

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)

Azioni negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

v)

Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

b)

Altri crediti verso residenti nell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo“Altre attività finanziarie“

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo“Altre attività finanziarie“

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivoAltre attività finanziarie“

Azioni, fondi di investimento, titoli di debito e obbligazioni, buoni (o titoli a breve termine), obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, tutti emessi da non residenti nell’area dell’euro

b)

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)

Azioni negoziabili

Prezzo di mercato

v)

Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato

c)

Prestiti a non residenti dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo“Altre attività finanziarie“

c)

Prestiti al di fuori dell’area dell’euro

Depositi al valore nominale

d)

Titoli emessi da soggetti al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivoAltre attività finanziarie“ e la voce 7.1 dell’attivo “Titoli detenuti per finalità di politica monetaria“

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro localizzazione geografica e non acquistati per finalità di politica monetaria

d)

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro dei nuovi accordi europei di cambio (AEC II)

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale

5

Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo i relativi strumenti di politica monetaria, descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)  (*)

 

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità effettuate con frequenza settimanale e con scadenza, di norma, a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità, effettuate di norma con frequenza mensile, con scadenza più lunga di quella delle operazioni di rifinanziamento principali.

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività sottostanti ad altri crediti verso i medesimi enti creditizi.

Valore nominale o costo

6

Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione di portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro“, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema

Valore nominale o costo

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

 

 

7.1

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria (compresi i titoli acquistati per finalità di politica monetaria emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro localizzazione geografica). Certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) acquistati per finalità di fine tuning

a)

Titoli di debito negoziabili

Contabilizzati in funzione di considerazioni di politica monetaria:

i)

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore (costo quando la riduzione di valore è coperta da un accantonamento di cui alla voce 13, lettera b), del passivo “Fondi di accantonamento“)

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

b)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

7.2

Altri titoli

Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell’attivo “Titoli detenuti per finalità di politica monetaria“ e alla voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie“: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici anteriori all’Unione economica e monetaria (UEM) denominati in euro. Azioni e fondi di investimento

a)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

b)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

c)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

d)

Azioni negoziabili

Prezzo di mercato

e)

Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato

8

Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche anteriori all’avvio dell’UEM (titoli non negoziabili, prestiti)

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

9

Crediti interni all’Eurosistema

 

 

9.1

Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE

Crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle banche centrali nazionali (BCN), derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE

Costo

9.2

Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema

Crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, ai sensi della decisione BCE/2010/29 della Banca centrale europea  (**)

Valore nominale

9.3

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

a)

crediti netti risultanti da saldi dei conti Target2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, ossia il saldo netto di posizioni creditorie e debitorie. Cfr. anche la voce 10.2 del passivo “Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)“

a)

Valore nominale

b)

altri crediti interni all’Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE alle BCN

b)

Valore nominale

10

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni presentati all’incasso e non ancora incassati

Valore nominale

11

Altre attività

 

 

11.1

Monete metalliche dell’area dell’euro

Monete in euro

Valore nominale

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzature, comprese quelle informatiche, software

Costo meno ammortamento

L’ammortamento è l’assegnazione sistematica dell’ammontare ammortizzabile di un’attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che un’ immobilizzazione rimanga a disposizione per l’uso da parte dell’entità. La vita utile di singole immobilizzazioni materiali può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle precedenti stime. Le attività rilevanti possono essere composte da componenti aventi vita utile differente. La vita di tali componenti dovrebbe essere valutata singolarmente.

Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Ogni altro costo diretto o indiretto deve essere imputato a conto economico

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (per spese inferiori a 10.000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

11.3

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni e fondi di investimento detenuti per ragioni di natura politica/strategica

Titoli che comprendono azioni e fondi di investimento, e altri strumenti finanziari e saldi, inclusi i depositi a termine e i conti correnti detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine con istituzioni finanziarie connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce dell’attivo

Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita denominate in euro con istituzioni finanziarie dell’area dell’euro diverse dagli enti creditizi connesse alla gestione di portafogli titoli diversi da quelli detenuti a titolo di questa voce

a)

Azioni negoziabili

Prezzo di mercato

b)

Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato

c)

Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

d)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

e)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato I premi o sconti sono ammortizzati

f)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

g)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

h)

Saldi presso banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

11.4

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio i ratei di cedola pagati all’acquisto di un titolo

Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato

11.6

Varie

a)

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Prestiti su base fiduciaria

a)

Costo o valore nominale

b)

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

b)

Valore di mercato

c)

Attività nette per il finanziamento delle pensioni.

c)

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2

d)

Crediti in essere che derivano dall’inadempimento delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema

d)

Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)

e)

Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell’Eurosistema inadempienti

e)

Costo (convertiti al tasso di cambio al tempo dell’acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere)

12

Perdite d’esercizio

 

Valore nominale

PASSIVO

 

Voce di bilancio

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

1

Banconote in circolazione

Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della decisione BCE/2010/29

Valore nominale

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

Conti in euro di enti creditizi compresi nell’elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità allo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo “statuto del SEBC“). Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva obbligatoria

Valore nominale

2.2

Operazioni di deposito presso la banca centrale

Depositi overnight remunerati a tasso d’interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale

2.3

Depositi a termine

Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning

Valore nominale

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni di politica monetaria finalizzate all’assorbimento di liquidità

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività sottostanti altri crediti concessi a tali enti creditizi

Valore nominale

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con enti creditizi per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro“. Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell’Eurosistema Sono esclusi i conti correnti di enti creditizi

Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

4

Certificati di debito della BCE emessi

Certificati di debito come descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità

Costo

Tutti gli sconti sono ammortizzati

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

 

 

5.1

Amministrazioni pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

5.2

Altre passività

Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dall’obbligo di mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo); operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi per la gestione di titoli diversi da quelli di cui alla voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie“; depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi di conti Target2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro

Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale convertito al tasso di cambio di mercato di fine esercizio

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

8.1

Depositi, saldi e altre passività

Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Voce denominata in DSP che mostra l’ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

10

Passività interne all’Eurosistema

 

 

10.1

Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie

Voce del bilancio della BCE, denominata in euro

Valore nominale

10.2

Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

a)

passività nette risultanti da saldi dei conti Target2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, ossia il saldo fra posizioni creditorie e debitorie. Cfr. anche la voce 9.3 dell’attivo “Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)“

a)

Valore nominale

b)

altre passività interne all’Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE alle BCN

b)

Valore nominale

11

Partite in corso di regolamento

Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese “partite viaggianti“ per giroconti

Valore nominale

12

Altre passività

 

 

12.1

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreement, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

12.3

Varie

a)

Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con istituzioni finanziarie per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie“. Depositi obbligatori diversi dalla riserva obbligatoria. Altre partite minori. Debiti su base fiduciaria.

a)

Valore nominale o costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine)

b)

Depositi in oro dei clienti.

b)

Valore di mercato

c)

Passività nette per pensioni.

c)

Come da articolo 25, paragrafo 2

13

Fondi di accantonamento

a)

Per rischi finanziari e per altri scopi, come ad esempio oneri futuri previsti e contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate

a)

Costo/valore nominale

b)

Per i rischi di controparte e di credito che derivano da operazioni di politica monetaria

b)

Valore nominale (basato su una valutazione di fine esercizio del Consiglio direttivo della BCE)

14

Conti di rivalutazione

a)

Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l’oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione di mercato relative a strumenti derivati correlati al rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP

Speciali conti di rivalutazione derivanti da contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali di Stati membri la cui deroga è stata abrogata Cfr. l’articolo 14, paragrafo 2 per benefici definiti

a)

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

b)

Risultati del ricalcolo della passività (attività) netta per piani a benefici definiti relativi a prestazioni successive alla fine del rapporto, costituiti dalla posizione netta delle seguenti sottovoci:

i)

utili e perdite attuariali al valore attuale delle obbligazioni a prestazioni definite;

ii)

rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi inclusi nell’interesse netto sulla passività (attività) netta per piani a benefici definiti

iii)

qualsiasi variazione nell’effetto del massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta

b)

Come da articolo 25, paragrafo 2

15

Capitale e riserve

 

 

15.1

Capitale

Capitale versato

Valore nominale

15.2

Riserve

Riserve legali, ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto del SEBC e contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate

Valore nominale

16

Utile d’esercizio

 

Valore nominale


(*)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(**)  Decisione BCE/2010/29 della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010, relativa all’emissione delle banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).


ALLEGATO II

L’allegato III alla decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è sostituito dal seguente:

‘«ALLEGATO III

CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DALLA BCE

[milioni di EUR ]

Conto economico per l’esercizio che termina il 31 dicembre …

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

1.1.1.

Interessi attivi su riserve in valuta estera

 

 

1.1.2.

Interessi attivi derivanti dalla distribuzione di banconote in euro nell’ambito dell’Eurosistema

 

 

1.1.3.

Altri interessi attivi

 

 

1.1.

Interessi attivi

 

 

1.2.1.

Remunerazione dei crediti delle BCN relativamente alle riserve in valuta estera trasferite

 

 

1.2.2.

Altri interessi passivi

 

 

1.2.

Interessi passivi

 

 

1

Interessi attivi netti

 

 

2.1.

Utili e perdite realizzati derivanti da operazioni finanziarie

 

 

2.2.

Svalutazioni di attività e di posizioni finanziarie

 

 

2.3.

Trasferimento verso/da accantonamenti per rischi finanziari

 

 

2.

Risultato netto di operazioni finanziare, svalutazioni e accantonamenti per i rischi

 

 

3.1.

Tariffe e commissioni attive

 

 

3.2.

Tariffe e commissioni passive

 

 

3

Proventi/spese netti da provvigioni e commissioni (2)

 

 

4

Proventi da azioni e partecipazioni

 

 

5

Altri proventi

 

 

Proventi totali netti

 

 

6

Spese per il personale (3)

 

 

7

Spese di amministrazione (3)

 

 

8

Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali

 

 

9

Servizi di produzione di banconote (4)

 

 

10

Altri oneri

 

 

(Perdita)/Utile dell’esercizio

 

 


(1)  La BCE può in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in diversa maniera.

(2)  La disaggregazione tra proventi e spese può in alternativa essere inclusa nelle note esplicative dei conti annuali.

(3)  Compresi gli accantonamenti amministrativi.

(4)  Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne incaricate della produzione per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sostenuti in connessione con l’emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano iscritti a conto economico nel momento in cui sono fatturati o comunque sostenuti, cfr. anche l’indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).».


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/183


DECISIONE (UE) 2019/2216 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 novembre 2019

che modifica la decisione (UE) 2015/298 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2019/36)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (1) fa riferimento all’istituzione di un accantonamento per rischi finanziari nel bilancio della Banca centrale europea. Occorre fare riferimento a tale accantonamento per rischi finanziari nell’articolo 3 della decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (2).

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L’articolo 3 della decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57) è sostituito dal seguente:

«In deroga all’articolo 2, il Consiglio direttivo decide prima della fine dell’esercizio finanziario se il reddito della BCE di cui a tale articolo debba essere interamente o parzialmente trattenuto nella misura necessaria ad assicurare che l’ammontare del reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale esercizio. Tali decisioni sono adottate qualora, sulla base di una stima motivata elaborata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero conseguire un profitto netto annuale inferiore al previsto ammontare del reddito di cui all’articolo 2. Prima della fine dell’esercizio finanziario, Il Consiglio direttivo può decidere di trasferire, interamente o parzialmente, il reddito della BCE di cui a tale articolo in un accantonamento per rischi finanziari».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2019.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 1).

(2)  Decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2014, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 24).


ORIENTAMENTI

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/184


INDIRIZZO (UE) 2019/2217 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 novembre 2019

che modifica l’indirizzo (UE) 2016/2249 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2019/34)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell’articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea (BCE/2016/34) (1) stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

(2)

Il chiarimento dell’allegato IV all’indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) è necessario per quanto riguarda la rendicontazione finanziaria dei titoli indicizzati per i quali la componente di indicizzazione è inclusa nel valore contabile a fine trimestre e a fine anno, la segnalazione delle operazioni temporanee con istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi e nel contesto del principio di valutazione utilizzato per le disposizioni relative alle pensioni.

(3)

L’ambito di applicazione della disposizione che le BCN possono stabilire ai sensi dell’articolo 8 dell’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) dovrebbe essere esteso a tutti i rischi finanziari.

(4)

L’Indirizzo (UE) 2016/2249 (ECB/2016/34) deve stabilire regole di valutazione per i fondi di investimento negoziabili diverse da quelle applicabili alle azioni negoziabili.

(5)

È opportuno chiarire rendicontazione finanziaria delle operazioni con le controparti che ricevono sostegno di emergenza alla liquidità sotto forma di prestiti garantiti, facendo esplicito riferimento a tali operazioni nell’allegato IV dell’indirizzo (UE) 2016/2249 (ECB/2016/34).

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) è modificato come segue:

1.

L’articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   Fatta eccezione per le rettifiche contabili di fine trimestre e di fine esercizio e per le voci riportate sotto «Altre attività» e «Altre passività», gli importi presentati come parte della situazione contabile giornaliera ai fini della rilevazione e rendicontazione contabile dell’Eurosistema, devono rappresentare solo i movimenti di cassa nelle poste di bilancio. A fine trimestre e a fine esercizio l’ammortamento e qualsiasi importo derivante da obbligazioni indicizzate sono anch’essi inclusi nel valore contabile dei titoli.»;

2.

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Accantonamento per rischi finanziari

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività delle BCN, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per rischi finanziari. La BCN decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base a una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCN stessa.»;

3.

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Azioni negoziabili

1.   Il presente articolo si applica alle azioni negoziabili, sia per le operazioni effettuate direttamente dall’istituzione dichiarante o da un suo rappresentante, con l’esclusione delle attività effettuate per interessi da partecipazione, investimenti in controllate o interessi rilevanti.

2.   Le azioni negoziabili denominate in valuta estera e incluse sotto «Altre attività» non fanno parte della posizione complessiva in valuta ma fanno parte di una consistenza in valuta separata. Il calcolo dei relativi profitti e perdite sui cambi può essere effettuato con il metodo del costo medio netto oppure con il metodo del costo medio.

3.   La rivalutazione delle azioni negoziabili è effettuata conformemente all’articolo 9, paragrafo 3. Non si opera compensazione tra diverse azioni.

4.   Le operazioni sono riportate nel bilancio al prezzo dell’operazione.

5.   La commissione per l’intermediazione può essere iscritta come un costo inerente l’operazione da includersi nel costo dell’attività, oppure come una spesa nel conto economico.

6.   L’importo del dividendo distribuito è incluso nel costo delle azioni negoziabili. Alla data di incasso del dividendo, l’importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non sia stato ancora ricevuto.

7.   Gli importi maturati sui dividendi non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato delle azioni, con eccezione delle azioni quotate a secco.

8.   I diritti di sottoscrizione sono considerati come attività separate quando avviene l’emissione. Il costo di acquisto è calcolato sulla base dell’attuale costo medio delle azioni, del prezzo di battuta delle nuove azioni e della proporzione tra le vecchie e le nuove azioni. In alternativa, il prezzo del diritto di sottoscrizione può basarsi sul suo valore di mercato, sull’attuale costo medio dell’azione e sul prezzo di mercato dell’azione, prima dell’emissione del diritto di sottoscrizione.»;

4.

è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Fondi di investimento negoziabili

1.   Il presente articolo si applica ai fondi di investimento negoziabili che soddisfano i seguenti criteri:

a)

sono acquistati esclusivamente a fini di investimento senza alcuna influenza sulle operazioni quotidiane di acquisto e vendita;

b)

la strategia di investimento e il mandato del fondo sono stati definiti in anticipo e tutti i termini e le condizioni sono stabiliti contrattualmente;

c)

la performance dell’investimento sarà valutata come un investimento unico in linea con la strategia di investimento del fondo;

d)

il fondo è un ente distinto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, e viene gestito in modo indipendente, comprese le decisioni di investimento quotidiane.

Fatti salvi i criteri di cui alle lettere da a) a d), il presente articolo può applicarsi anche ai fondi per benefici a favore dei dipendenti a lungo termine, a meno che non sia applicabile un quadro contabile diverso.

Fatti salvi i criteri di cui alle lettere da a) a c) e in conformità alla caratteristica qualitativa di cui all’ articolo 3, paragrafo 1, il presente articolo può applicarsi anche ai portafogli azionari che non costituiscono una persona giuridica distinta ma che sono gestiti esternamente e replicano rigorosamente la performance di un fondo indicizzato. Ai fini del presente articolo, tali portafogli azionari sono considerati fondi di investimento negoziabili.

2.   I fondi di investimento negoziabili denominati in valuta estera e inclusi sotto «Altre attività» non fanno parte della posizione complessiva in valuta ma fanno parte di una consistenza in valuta separata. Il calcolo dei relativi profitti e perdite sui cambi può essere effettuato secondo il metodo del costo medio netto oppure secondo il metodo del costo medio.

3.   La rivalutazione di fondi di investimento negoziabili è calcolata su base netta e non sulle attività sottostanti. Non si opera compensazione tra diversi fondi di investimento negoziabili.

4.   Le operazioni sono riportate nello stato patrimoniale al prezzo dell’operazione.

5.   La commissione per l’intermediazione può essere iscritta come un costo inerente all’operazione da includere nel costo dell’attività, oppure come una spesa nel conto economico.

6.   L’importo del dividendo distribuito è incluso nel costo dei fondi di investimento negoziabili. Alla data di incasso del dividendo, l’importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non sia stato ancora ricevuto.

7.   Gli importi maturati sui dividendi dei fondi di investimento negoziabili non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato delle azioni, con eccezione delle azioni quotate a secco.»;

5.

nell’allegato II è inserito il seguente termine in ordine alfabetico:

«—

Rischi finanziari: rischi di mercato, di liquidità e di credito.»;

6.

nell’allegato II, la definizione del glossario del termine «Sostegno di emergenza alla liquidità (Emergency liquidity assistance, ELA)» è sostituita dalla seguente definizione:

«—

Sostegno di emergenza alla liquidità (Emergency Liquidity Assistance, ELA): sostegno fornito a un’istituzione finanziaria solvibile o a un gruppo di istituzioni finanziarie solvibili che fronteggiano problemi temporanei di liquidità. L’ELA è fornito dalle BCN salvo che il Consiglio direttivo non ritenga che, ai sensi dell’articolo 14.4 dello statuto del SEBC, l’erogazione dell’ELA interferisca con gli obiettivi e i compiti del SEBC.»;

7.

nell’allegato II, la definizione del termine «Portafoglio a specifica destinazione» è sostituita dalla seguente definizione:

«—

Portafoglio a specifica destinazione: investimenti a specifica destinazione detenuti nell’attivo di stato patrimoniale in contropartita di un fondo, consistenti in titoli di debito, azioni, depositi a tempo determinato e conti correnti, interessi da partecipazione e/o investimenti in controllate. Corrisponde a una voce identificabile nel lato del passivo dello stato patrimoniale indipendentemente da eventuali vincoli giuridici, regolamentari o di altro tipo.»;

8.

nell’allegato II, la definizione del glossario del termine «Strumenti azionari» è sostituita dalla seguente definizione:

«—

Strumenti azionari: titoli fruttiferi di dividendi, ossia azioni di società e titoli comprovanti un investimento in un fondo di investimento.»;

9.

Gli allegati IV e IX sono sostituiti dagli allegati I e II del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 31 dicembre 2019.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2019

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (GU L 347, del 20.12.2016, pag. 37).


ALLEGATO I

L’allegato IV all’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) è sostituito dal seguente:

‘ALLEGATO IV

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE  (1)

ATTIVITÀ

Voce dello stato patrimoniale ()

Descrizione per categorie del contenuto delle voci dello stato patrimoniale

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione ()

1

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in transito”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a tempo determinato e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro; e b) swap su luogo e purezza dell’oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

Obbligatoria

2

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera

 

 

2.1

2.1

Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce “Passività verso non residenti nell’area dell’euro denominate in euro”

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

b)

Diritti speciali di prelievo (DSP)

Disponibilità in DSP (lorde)

b)

DSP

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

c)

Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso trust gestiti dall’FMI

c)

Altri crediti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

2.2

2.2

Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivoAltre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euroValore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola (zero bonds), strumenti del mercato monetario, azioni, fondi di investimento detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell’area euro

b)

 

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)

Azioni negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

v)

Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

c)

Prestiti esteri (depositi) al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo 11.3 Altre attività finanziarie”

c)

Prestiti esteri

Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

d)

Altre attività sull’estero

Banconote e monete metalliche esterne all’area dell’euro

d)

Altre attività sull’estero

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

3

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

a)

Investimenti in titoli all’interno dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, azioni, fondi di investimento detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da residenti dell’area euro

a)

 

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)

Azioni negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

v)

Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

b)

Altri crediti verso residenti nell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo Altre attività finanziarie”

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

4

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

4.1

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo Altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno. Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale

Obbligatoria

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo Altre attività finanziarie”

Azioni, fondi di investimento, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell’area dell’euro

b)

 

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)

Azioni negoziabili

Prezzo di mercato

v)

Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

c)

Prestiti al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo Altre attività finanziarie”

c)

Prestiti al di fuori dell’area dell’euro

Depositi al valore nominale

Obbligatoria

d)

Titoli diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo Altre attività finanziarie” e la voce 7.1 dell’attivo Titoli detenuti a fini di politica monetaria” emessi da soggetti al di fuori dell’area dell’euro

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e non acquistati a fini di politica monetaria

d)

 

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

4.2

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro dei nuovi accordi europei di cambio (AEC II)

Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale

Obbligatoria

5

5

Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)

 

 

5.1

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

Operazioni temporanee regolari di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza, di norma, a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

Obbligatoria

5.2

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Operazioni temporanee di finanziamento regolari, normalmente con frequenza mensile, con scadenza più lunga di quella delle operazioni di rifinanziamento principali.

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatoria

5.3

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatoria

5.4

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatoria

5.5

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatoria

5.6

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi.

Valore nominale o costo

Obbligatoria

6

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, tra cui il sostegno di emergenza alla liquidità sotto forma di prestiti garantiti. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una BCN prima di entrare a far parte dell’Eurosistema.

Valore nominale o costo

Obbligatoria

7

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

 

 

 

7.1

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

Titoli detenuti a fini di politica monetaria (compresi titoli acquistati a fini di politica monetaria che sono emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro ubicazione geografica). Certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) acquistati a finalità di fine-tuning

a)

Titoli di debito negoziabili

Contabilizzati in funzione di considerazioni di politica monetaria:

i)

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Costo soggetto a riduzione di valore (costo quando la riduzione di valore è coperta da un accantonamento di cui alla voce 13, lettera b), del passivo “Fondi di accantonamento)

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

b)

Titoli di debito non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o scontisono ammortizzati

Obbligatoria

Obbligatoria

7.2

7.2

Altri titoli

Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell’attivo “Titoli detenuti a fini di politica monetaria” e alla voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’Unione economica e monetaria (UEM) denominati in euro. Azioni e fondi di investimento

a)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

b)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

c)

Titoli di debito non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

d)

Azioni negoziabili

Prezzo di mercato

e)

fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

8

8

Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti)

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

Obbligatoria

9

Crediti interni all’Eurosistema (+)

 

 

 

9.1

Partecipazione al capitale della BCE (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del SEBC

Costo

Obbligatoria

9.2

Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto del SEBC

Valore nominale

Obbligatoria

9.3

Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE (+)

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE

Crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatoria

9.4

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (+) ,  (*1)

Per le BCN: crediti netti connessi all’applicazione dello schema di distribuzione di banconote, vale a dire inclusa l’emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all’Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) (5)

Per la BCE: crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, ai sensi della Decisione BCE/2010/29

Valore nominale

Obbligatoria

9.5

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti) (+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, ossia il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce 10.4 del passivo “Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette) ”

a)

Valore nominale

Obbligatoria

b)

crediti dovuti alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell’ultimo giorno lavorativo di gennaio

b)

Valore nominale

Obbligatoria

c)

Altri crediti interni all’Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE

c)

Valore nominale

Obbligatoria

9

10

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso

Valore nominale

Obbligatoria

9

11

Altre attività

 

 

 

9

11.1

Monete metalliche dell’area dell’euro

Monete metalliche in euro qualora l’emittente non sia una BCN

Valore nominale

Obbligatoria

9

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software

Costo meno ammortamento

Periodi di ammortamento:

computer e relativo hardware/software e automezzi: 4 anni

impianti, mobili e attrezzature all’interno dell’edificio: 10 anni

fabbricati e spese rilevanti di rinnovamento capitalizzate: 25 anni

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

Raccomandati

9

11.3

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni e fondi di investimento detenute per ragioni di natura politica/strategica

Titoli, comprese le azioni e fondi di investimento e altri strumenti finanziari e saldi (ad esempio depositi a tempo determinato e conti correnti), detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine con istituzioni finanziarie connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce dell’attivo

Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita denominate in euro con istituzioni finanziarie dell’area dell’euro diverse dagli enti creditizi connesse alla gestione di portafogli titoli diversi da quelli detenuti a titolo di questa voce

a)

Azioni negoziabili

Prezzo di mercato

b)

Fondi di investimento negoziabili

Prezzo di mercato

c)

Partecipazioni e azioni non negoziabili e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

d)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

e)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

f)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

g)

Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

h)

Saldi con banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

Raccomandata

Raccomandata

Raccomandata

Raccomandata

Consigliato

Raccomandata

Raccomandata

Raccomandata

9

11.4

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

9

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio i ratei di cedola pagati all’acquisto di un titolo

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

9

11.6

Varie

a)

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Prestiti su base fiduciaria. Monete metalliche denominate in valute nazionali dell’area dell’euro. Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell’esercizio precedente, prima della copertura.

a)

Valore nominale o costo

Raccomandata

b)

Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell’esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i relativi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo “Conti di rivalutazione”).

b)

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

c)

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

c)

Valore di mercato

Obbligatoria

d)

Attività nette per il finanziamento delle pensioni.

d)

Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2

Raccomandata

Obbligatoria

e)

I crediti esistenti che derivano dall’insolvenza delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema

e)

Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)

 

f)

Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell’Eurosistema insolventi

f)

Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell’acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere

Obbligatoria

12

Perdite d’esercizio

 

Valore nominale

Obbligatoria


Passivo

Voce di bilancio (6)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (7)

1

1

Banconote in circolazione  (*2)

a)

Banconote in euro, più/meno le rettifiche connesse all’applicazione dello schema di distribuzione delle banconote in conformità della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) e della decisione BCE/2010/29

a)

Valore nominale

Obbligatoria

b)

Banconote denominate in valute nazionali dell’area dell’euro durante l’anno della sostituzione del contante

b)

Valore nominale

Obbligatoria

2

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

Conti in euro di enti creditizi compresi nell’elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima

Valore nominale

Obbligatoria

2.2

2.2

Operazioni di deposito presso la banca centrale

Depositi overnight remunerati a tasso d’interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale

Obbligatoria

2.3

2.3

Depositi a termine

Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning

Valore nominale

Obbligatoria

2.4

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni di politica monetaria finalizzate all’assorbimento di liquidità

Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

Obbligatoria

2.5

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività sottostanti altri crediti concessi a tali enti creditizi

Valore nominale

Obbligatoria

3

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con enti creditizi per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”. Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell’Eurosistema Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito. Crediti/depositi derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una Banca centrale nazionale prima di entrare a far parte dell’Eurosistema

Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

Obbligatoria

4

4

Certificati di debito emessi

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE — per le BCN: voce di stato patrimoniale transitoria.

Certificati di debito come descritti nell’allegato I dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità

Costo

Tutti gli sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

5

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

 

 

 

5.1

5.1

Amministrazioni pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

Obbligatoria

5.2

5.2

Altre passività

Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dall’obbligo di mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo “Conti correnti”); operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi per la gestione di titoli diversi da quelli di cui alla voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”; depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

Obbligatoria

6

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine per la gestione di titoli denominati in euro

Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro

Valore nominale o costo dell’operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

Obbligatoria

7

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

Conti correnti. Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

8

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

8.1

8.1

Depositi, saldi e altre passività

Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

8.2

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

9

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Voce denominata in DSP che mostra l’ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

10

Regolamento interno all’Eurosistema (+)

 

 

 

10.1

Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie (+)

Voce presente solo nel bilancio della BCE denominata in euro

Valore nominale

Obbligatoria

10.2

Passività connesse all’emissione di certificati di debito della BCE (+)

Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN

BCN Passività interne all’Eurosistema nei confronti della BCE, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatoria

10.3

Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema +),  (*2)

Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN.

Per le BCN: passività netta correlata all’applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all’Eurosistema collegati all’emissione di banconote della BCE, l’importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36)

Valore nominale

Obbligatoria

10.4

Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette) (+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

passività nette derivanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN ovvero saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce dell’attivo 9.5 “Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)”

a)

Valore nominale

Obbligatoria

b)

passività dovute alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell’ultimo giorno lavorativo di gennaio

b)

Valore nominale

Obbligatoria

c)

altre passività interne all’Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE

c)

Valore nominale

Obbligatoria

10

11

Partite in corso di regolamento

Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese “partite viaggianti” per giroconti

Valore nominale

Obbligatoria

10

12

Altre passività

 

 

 

10

12.1

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

10

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

10

12.3

Varie

a)

Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine con istituzioni finanziarie per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”. Depositi obbligatori diversi dalla riserva obbligatoria. Altre partite minori. Utile corrente (utile netto accumulato). Utile dell’esercizio precedente (prima della distribuzione). Debiti su base fiduciaria. Monete metalliche in circolazione qualora l’emittente sia una BCN. Banconote denominate in valuta nazionale dell’area dell’euro in circolazione che abbiano perso il loro corso legale ma che sono tuttora in circolazione dopo l’anno di sostituzione del contante, se non mostrate sotto la voce del passivo “Fondi di accantonamento”.

a)

Valore nominale o costo per le operazioni di pronti contro termine

Raccomandata

b)

Depositi in oro dei clienti

b)

Valore di mercato

Obbligatoria

c)

Passività nette destinate al finanziamento del sistema pensionistico

c)

Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2

Raccomandata

10

13

Fondi di accantonamento

a)

Per prestazioni previdenziali, per rischi finanziari, come ad esempio previsti oneri futuri, fondi di accantonamento per unità denominate in valuta nazionale dell’area dell’euro che abbiano perso il loro corso legale ma che siano ancora in circolazione dopo l’anno di sostituzione del contante, se tali banconote non sono mostrate sotto la voce 12.3 del passivo “Altre passività/varie”

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo “Partecipazione al capitale della BCE” (+)

a)

Costo/valore nominale

Raccomandata

b)

Per i rischi di controparte che derivano da operazioni di politica monetaria

b)

Valore nominale

Obbligatoria

11

14

Conti di rivalutazione

Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l’oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo “Partecipazione al capitale della BCE” (+)

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

12

15

Capitale e riserve

 

 

 

12

15.1

Capitale

Capitale versato — il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti

Valore nominale

Obbligatoria

12

15.2

Riserve

Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo “Partecipazione al capitale della BCE” (+)

Valore nominale

Obbligatoria

10

16

Utile d’esercizio

 

Valore nominale

Obbligatoria


(*1)  Voci da armonizzare.

(1)  La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(2)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “(+)” sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.

(3)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.

(4)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(5)  Decisione UE/2016/2248, del 3 novembre 2016, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2016/36)(GU L 347 del 20.12.2016, pag. 26).

(*2)  Voci da armonizzare. Cfr. considerando 5, paragrafo

(6)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “(+)” sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.

(7)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.


ALLEGATO II

L’allegato IV all’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) è sostituito dal seguente:

‘ALLEGATO IX

CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DI UNA BANCA CENTRALE  (1)  (2)

[milioni di EUR]

Conto economico per l’esercizio che termina il 31 dicembre …

Esercizio

di rendicontazione

Esercizio

precedente

1.1.

Interessi attivi
 (*1)

 

 

1.2.

Interessi passivi  (*1)

 

 

2.1.

Utili e perdite realizzati derivanti da operazioni finanziarie

 

 

2.2.

Svalutazioni di attività e di posizioni finanziarie

 

 

2.3.

Trasferimento a/da accantonamenti per rischi finanziari

 

 

2

Risultato netto di operazioni finanziare, svalutazioni e accantonamenti per i rischi

 

 

3.1.

Provvigioni e commissioni attive

 

 

3.2.

Provvigioni e commissioni passive

 

 

3

3 Proventi/spese netti da provvigioni e commissioni

 

 

4

Proventi da azioni e partecipazioni (*1)

 

 

5

Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario (*1)

 

 

6

Altri proventi

 

 

Proventi totali netti

 

 

7

Spese per il personale  (4)

 

 

8

Spese di amministrazione  (4)

 

 

9

Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali

 

 

10

Servizi di produzione di banconote  (5)

 

 

11

Altri oneri

 

 

12

Imposte e altri oneri fiscali sul reddito

 

 

(Perdita)/Utile dell’esercizio

 

 


(*1)  Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5.

(1)  Il conto economico della BCE presenta uno schema leggermente differente. Cfr. allegato III della Decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2016/35) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 1).

(2)  La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(3)  Le banche centrali possono in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

(4)  Compresi gli accantonamenti amministrativi.

(5)  Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne che producono banconote per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sostenuti in connessione con l’emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano appostati al conto economico nel momento in cui sono fatturati.


Rettifiche

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/204


Rettifica del regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione, del 29 novembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 320 dell’11 dicembre 2019)

A pagina 13, nel titolo del regolamento:

anziché:

«Regolamento (UE) 2019/… della Commissione, del 29 novembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio»,

leggasi:

«Regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione, del 29 novembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio».