ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/2160 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede, a determinate condizioni, un trattamento preferenziale delle obbligazioni garantite. La direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) specifica gli elementi fondamentali delle obbligazioni garantite e ne fornisce una definizione comune. |
(2) |
Il 20 dicembre 2013 la Commissione ha richiesto all’Autorità europea di sorveglianza (Autorità bancaria europea -ABE), istituita mediante il regolamento (UE) n. 1093/2010 del parlamento europeo e del Consiglio (6), di fornire un parere in merito all’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le obbligazioni garantite di cui all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013. Secondo il parere dell’ABE dell’1 luglio 2014, il trattamento preferenziale in relazione ai fattori di ponderazione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 costituisce, in linea di principio, un trattamento prudenziale adeguato. Tuttavia, l’ABE ha raccomandato di considerare ulteriormente l’integrazione dei requisiti di ammissibilità del trattamento preferenziale in relazione ai fattori di ponderazione del rischio al fine di disciplinare, come minimo, l’attenuazione del rischio di liquidità e l’eccesso di garanzia, il ruolo delle autorità competenti e di sviluppare ulteriormente le vigenti disposizioni in materia di informativa agli investitori. |
(3) |
Alla luce del parere dell’ABE, è opportuno adottare requisiti aggiuntivi per le obbligazioni garantite, rafforzando in tal modo la qualità delle obbligazioni garantite ammissibili al trattamento patrimoniale favorevole ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(4) |
Le autorità competenti possono derogare in parte all’applicazione del requisito per la classificazione delle esposizioni verso enti creditizi nell’aggregato di copertura nella classe di merito di credito 1 e consentire invece un’esposizione classificata nella classe di merito di credito 2 fino a un massimo del 10 % dell’esposizione totale dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente emittente. Tale deroga parziale si applica, tuttavia, solo previa consultazione dell’ABE e solo a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all’applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1. Poiché i requisiti per la classificazione delle esposizioni nella classe di merito di credito 1 stabiliti dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito sono diventati sempre più difficili da rispettare nella maggior parte degli Stati membri, sia all’interno che all’esterno della zona euro, l’applicazione di tale deroga parziale è stata ritenuta necessaria dagli Stati membri che ospitano i maggiori mercati delle obbligazioni garantite. Per semplificare l’utilizzo di esposizioni verso enti creditizi come garanzie per le obbligazioni garantite, e per far fronte a potenziali problemi di concentrazione, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 575/2013 stabilendo una norma che consenta esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 2 fino a un massimo del 10 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente emittente senza che sia necessario consultare l’ABE. È necessario consentire l’uso della classe di merito di credito 3 per i depositi a breve termine e per i derivati in determinati Stati membri, nei casi in cui sarebbe troppo difficile soddisfare il requisito per la classe di merito di credito 1 o 2. Le autorità competenti designate a norma della direttiva (UE) 2019/2162 dovrebbero poter consentire, previa consultazione dell’ABE, l’uso della classe di merito di credito 3 per i contratti derivati per fare fronte a potenziali problemi di concentrazione. |
(5) |
I prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o emesse da equivalenti soggetti che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali o non residenziali sono attività ammissibili che possono essere utilizzate a copertura di obbligazioni garantite fino a un massimo del 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite emesse («soglia del 10 %»). Tuttavia, l’articolo 496 del regolamento n. 575/2013 consente alle autorità competenti di derogare alla soglia del 10 %. Inoltre, l’articolo 503, paragrafo 4, di tale regolamento stabilisce che la Commissione riesamini l’adeguatezza della deroga che consente alle autorità competenti di derogare alla soglia del 10 %. Il 22 dicembre 2013 la Commissione ha chiesto all’ABE di fornire un parere in proposito. Nel suo parere l’ABE ha affermato che l’utilizzo come garanzia di quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o emesse da equivalenti soggetti che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali o non residenziali desterebbe preoccupazioni sotto il profilo prudenziale a causa della struttura a doppio livello di un programma di obbligazioni garantite coperte da quote di cartolarizzazione e, di conseguenza, porterebbe a una insufficiente trasparenza per quanto riguarda la qualità creditizia dell’aggregato di copertura. Di conseguenza, l’ABE ha raccomandato di sopprimere, dopo il 31 dicembre 2017, la deroga alla soglia del 10 % per le quote senior attualmente prevista all’articolo 496 di tale regolamento (UE). |
(6) |
Solo un numero limitato di quadri nazionali in materia di obbligazioni garantite consente l’inclusione nell’aggregato di copertura di titoli garantiti da mutui ipotecari cartolarizzati su immobili residenziali o non residenziali. Si ritiene che tali strutture, il cui utilizzo è in calo, aggiungano inutili complessità ai programmi di obbligazioni garantite. È pertanto opportuno eliminare del tutto l’uso di tali strutture come attività ammissibili. |
(7) |
Anche le obbligazioni garantite emesse in strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo conformi al regolamento (UE) n. 575/2013 sono state utilizzate come garanzie reali ammissibili. Le strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo non presentano rischi supplementari dal punto di vista prudenziale, in quanto non hanno le complessità che caratterizzano l’uso di prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Titrisation francesi o emessi da equivalenti soggetti che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali o non residenziali. Secondo il parere dell’ABE, la copertura di obbligazioni garantite mediante strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo dovrebbe essere consentita senza limiti relativi all’importo delle obbligazioni garantite in essere dell’ente creditizio emittente. Di conseguenza l’obbligo di applicare il limite del 15 % o del 10 % in relazione alle esposizioni verso enti creditizi nelle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo dovrebbe essere eliminato. Tali strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo sono disciplinate dalla direttiva (UE) 2019/2162. |
(8) |
I principi di valutazione per gli immobili posti a garanzia delle obbligazioni garantite, si applicano alle obbligazioni garantite affinché queste soddisfino i requisiti per fruire del trattamento preferenziale. I requisiti in materia di ammissibilità delle attività costituite a copertura delle obbligazioni garantite si riferiscono alle caratteristiche generali di qualità che assicurano la solidità dell’aggregato di copertura e dovrebbero pertanto essere fissati dalla direttiva (UE) n. 2019/2162 Di conseguenza, le disposizioni in materia di metodologia di valutazione dovrebbero essere fissate da tale direttiva e le norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione del valore del credito ipotecario non dovrebbero applicarsi a tali criteri di ammissibilità per le obbligazioni garantite. |
(9) |
I limiti all’indice di copertura del finanziamento sono un elemento necessario per garantire la qualità creditizia delle obbligazioni garantite. L’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 fissa limiti all’indice di copertura del finanziamento per le ipoteche e i gravami marittimi su navi, ma non precisa in che modo tali limiti devono essere applicati. Ciò potrebbe pertanto generare incertezza. I limiti all’indice di copertura del finanziamento dovrebbero essere applicati come limiti di copertura flessibili. Ciò significa che, sebbene non vi siano limiti all’entità del prestito sottostante, tale prestito può fungere da garanzia reale solo entro i limiti all’indice di copertura del finanziamento per l’attività. I limiti all’indice di copertura del finanziamento determinano la quota percentuale del prestito che contribuisce al requisito di copertura delle passività. È pertanto opportuno precisare che i limiti all’indice di copertura del finanziamento determinano la quota del prestito che contribuisce alla copertura dell’obbligazione garantita. |
(10) |
Per assicurare una maggiore chiarezza, i limiti all’indice di copertura del finanziamento si dovrebbero applicare per tutta la durata del prestito. Gli effettivi limiti all’indice di copertura del finanziamento non dovrebbero cambiare, ma dovrebbero rimanere dell’80 % del valore dell’immobile residenziale per prestiti su immobili residenziali, del 60 % del valore dei beni immobili non residenziali sui prestiti non residenziali con la possibilità di aumentare fino al 70 % di tale valore, e del 60 % del valore delle navi. I beni immobili non residenziali dovrebbero essere intesi in linea con l’interpretazione generale di tale tipo di proprietà, secondo cui essi sono immobili «non residenziali», incluso quando sono detenuti da organizzazioni senza scopo di lucro. |
(11) |
Per migliorare ulteriormente la qualità delle obbligazioni garantite che ricevono il trattamento preferenziale, tale trattamento preferenziale dovrebbe essere soggetto a un livello minimo di eccesso di garanzia, ossia un livello di garanzia superiore ai requisiti di copertura di cui alla direttiva (UE) 2019/2162 Tale requisito attenuerebbe i rischi più rilevanti in caso di insolvenza o risoluzione dell’emittente. Gli Stati membri che decidano di applicare alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi con sede nel loro territorio un livello minimo di eccesso di garanzia superiore, non dovrebbero impedire agli enti creditizi di investire in altre obbligazioni garantite con un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore conformi al presente regolamento, e di beneficiare delle disposizioni di quest’ultimo. |
(12) |
Gli enti creditizi che investono in obbligazioni garantite devono ricevere determinate informazioni riguardo tali obbligazioni garantite almeno su base semestrale. I requisiti di trasparenza sono un elemento indispensabile delle obbligazioni garantite, poiché assicurano un livello di informativa uniforme e consentono agli investitori di effettuare la necessaria valutazione del rischio, migliorano la comparabilità, la trasparenza e la stabilità del mercato. È pertanto opportuno assicurare che i requisiti di trasparenza si applichino a tutte le obbligazioni garantite, stabilendo tali requisiti nella direttiva (UE) 2019/2162 Di conseguenza, tali requisiti dovrebbero essere eliminati dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
(13) |
Le obbligazioni garantite sono strumenti di finanziamento a lungo termine e sono pertanto emesse con una scadenza programmata di diversi anni. È pertanto necessario assicurare che il presente regolamento non generi conseguenze negative per le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 o prima dell’8 luglio 2022. Per conseguire tale obiettivo, le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 dovrebbero continuare ad essere esentate dai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le attività ammissibili, l’eccesso di garanzia e le attività di sostituzione. Inoltre, le altre obbligazioni garantite che sono conformi al regolamento (UE) n. 575/2013 e sono state emesse prima dell’8 luglio 2022 dovrebbero essere esentate dai requisiti in materia di eccesso di garanzia e di attività di sostituzione e dovrebbero continuare ad essere ammissibili al trattamento preferenziale come previsto da tale regolamento fino alla scadenza. |
(14) |
Il presente regolamento dovrebbe essere applicato in combinato disposto con le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2019/2162 Per assicurare l’applicazione uniforme del nuovo quadro che stabilisce le caratteristiche strutturali dell’emissione di obbligazioni garantite e i requisiti modificati per il trattamento preferenziale, l’applicazione del presente regolamento deve essere differita in modo da coincidere con la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono tale direttiva. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
1) |
l’articolo 129 è così modificato:
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2) |
all’articolo 416, paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
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3) |
all’articolo 425, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli enti segnalano i rispettivi afflussi di liquidità. Gli afflussi di liquidità sono limitati al 75 % dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei al trattamento di cui all’articolo 113, paragrafi 6 o 7 del presente regolamento. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dagli importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari laddove tali afflussi siano correlati al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafi 4, 5 o 6, del presente regolamento, o da obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 Gli enti possono esentare gli afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso (pass-through). Fatta salva l’approvazione preliminare dell’autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale, l’ente può esentare gli afflussi, del tutto o in parte, se l’ente di provenienza degli afflussi è un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente, è un’impresa madre o un’impresa di investimento filiazione dell’ente o un’altra filiazione dello stesso ente madre o della stessa impresa d’investimento madre o connessa all’ente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE.»; |
4) |
all’articolo 427, paragrafo 1, lettera b), il punto x) è sostituito dal seguente:
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5) |
all’articolo 428, paragrafo 1, lettera h), il punto iii) è sostituito dal seguente:
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6) |
l’articolo 496 è soppresso; |
7) |
nell’allegato III, punto 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’8 luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
T. TUPPURAINEN
(1) GU C 382 del 23.10.2018, pag. 2.
(2) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 56.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(5) Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
DIRETTIVE
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/7 |
DIRETTIVA (UE) 2019/2161 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabiliscono che l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE. L’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta») stabilisce che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(2) |
Il diritto in materia di tutela dei consumatori dovrebbe essere applicato efficacemente in tutta l’Unione. Tuttavia, l’ampio controllo dell’adeguatezza del diritto in materia di diritto dei consumatori e del marketing, svolto dalla Commissione nel 2016 e nel 2017 nel quadro del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), ha concluso che l’efficacia del diritto dell’Unione in materia di protezione consumatori è compromessa dalla mancanza di conoscenza sia fra i professionisti che fra i consumatori e che sarebbe possibile ricorrere più di frequente ai rimedi esistenti. |
(3) |
L’Unione ha già adottato una serie di misure per migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori fra i consumatori stessi, i professionisti e gli operatori del diritto, e per rafforzare l’attuazione dei diritti dei consumatori e dei rimedi. Restano tuttavia delle carenze nelle normative nazionali per quanto riguarda sanzioni veramente effettive e proporzionate per scoraggiare e sanzionare le infrazioni intraunionali; rimedi individuali insufficienti per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e carenze con riguardo ai provvedimenti inibitori ai sensi della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Una revisione della procedura per l’azione inibitoria dovrebbe essere affrontata tramite uno strumento separato di modifica e di sostituzione della direttiva 2009/22/CE. |
(4) |
Le direttive 98/6/CE (5), 2005/29/CE e 2011/83/UE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono l’obbligo, per gli Stati membri, di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali che le recepiscono. Inoltre, l’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di adottare misure di esecuzione, compresa l’irrogazione di sanzioni, in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare le infrazioni diffuse o le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. |
(5) |
Le attuali norme nazionali in materia di sanzioni sono molto diverse nell’Unione. In particolare, non tutti gli Stati membri garantiscono l’irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. Pertanto, le norme esistenti in materia nelle direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE dovrebbero essere migliorate e, al tempo stesso, si dovrebbero introdurre nuove norme in materia di sanzioni nella direttiva 93/13/CEE (8) del Consiglio. |
(6) |
In caso di infrazione delle direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE quali modificate dalla presente direttiva, dovrebbe spettare agli Stati membri scegliere i tipi di sanzione da irrogare e di definire nel diritto nazionale le procedure sanzionatorie pertinenti. |
(7) |
Per facilitare un’applicazione più coerente delle sanzioni, in particolare in caso di infrazioni intra-UE, di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale quale definita nel regolamento (UE) 2017/2394, dovrebbero essere inclusi nelle direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, criteri comuni non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni. Tali criteri dovrebbero includere, per esempio, la natura, la gravità, l’entità e la durata dell’infrazione, e anche un’eventuale azione di riparazione proposta dal professionista al consumatore per il danno causato. Le infrazioni reiterate da parte dello stesso soggetto dimostrano una propensione a commettere tali violazioni e sono pertanto un indice significativo della gravità del comportamento e di conseguenza dell’esigenza di aumentare il livello della sanzione per conseguire un reale effetto dissuasivo. Qualora siano disponibili dati al riguardo, si dovrebbero prendere in considerazione i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate in virtù della violazione. Si può inoltre tener conto di altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. |
(8) |
Tali criteri comuni, non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni potrebbero non essere rilevanti per tutte le infrazioni, e in particolare ai fini delle decisioni sanzionatorie riguardanti le infrazioni di lieve entità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto di altri principi generali del diritto applicabili all’imposizione di sanzioni, come il principio ne bis in idem. |
(9) |
In conformità dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, le autorità competenti degli Stati membri interessate dall’azione coordinata devono adottare, nell’ambito della loro giurisdizione, tutte le misure di esecuzione necessarie nei confronti del professionista responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale per far cessare o vietare tale infrazione. Se del caso, esse irrogano sanzioni, come sanzioni finanziarie o penalità di mora, al professionista responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le misure di esecuzione devono essere adottate in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata devono sforzarsi di adottare misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta infrazione. |
(10) |
Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e a misure di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere introdotte come un elemento per tali violazioni. Per garantire che le sanzioni pecuniarie abbiano un effetto deterrente, gli Stati membri dovrebbero fissare nel loro diritto nazionale la sanzione pecuniaria massima per tali infrazioni a un livello che è pari almeno al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro interessato o negli Stati membri interessati. In taluni casi il professionista può anche essere un gruppo di imprese. |
(11) |
Come stabilito dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394, nell’irrogare le sanzioni è opportuno tenere debito conto, se del caso, della natura, della gravità e della durata dell’infrazione in oggetto. L’irrogazione delle sanzioni dovrebbe essere proporzionata e conforme al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali applicabili, nonché ai principi della Carta. Infine, le sanzioni irrogate dovrebbero essere proporzionate alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, dell’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Il potere di irrogare sanzioni deve essere esercitato direttamente dalle autorità competenti sotto la loro autorità; o, se del caso, con il ricorso ad altre autorità competenti o ad altre autorità pubbliche; o incaricando gli organi designati, ove applicabile; oppure mediante richiesta agli organi giurisdizionali cui compete la pronuncia della decisione necessaria, eventualmente anche presentando appello qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta. |
(12) |
Quando, come risultato dell’azione di coordinamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394, un’unica autorità competente ai sensi di tale regolamento infligge una sanzione pecuniaria a un professionista responsabile di un’infrazione diffusa o di un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, tale autorità dovrebbe poter infliggere una sanzione pecuniaria pari come minimo al 4 % del fatturato annuo del professionista in tutti gli Stati membri interessati dall’azione di esecuzione coordinata. |
(13) |
Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale, per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, sanzioni pecuniarie massime più elevate basate sul fatturato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di basare tali sanzioni pecuniarie sul fatturato del professionista a livello mondiale, o di estendere l’applicazione delle norme relative alle sanzioni pecuniarie ad altre infrazioni non contemplate dalle disposizioni della presente direttiva relative all’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394. Il requisito di stabilire la sanzione pecuniaria a un livello non inferiore al 4 % del fatturato annuale del professionista non si dovrebbe applicare alle norme aggiuntive degli Stati membri come penalità periodiche, come ammende giornaliere, per l’inosservanza di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni del professionista o altre misure con lo scopo di far cessare l’infrazione. |
(14) |
Norme in materia di sanzioni dovrebbero essere introdotte nella direttiva 93/13/CEE al fine di rafforzarne l’effetto deterrente. Gli Stati membri hanno piena facoltà di decisione in merito al procedimento amministrativo o giudiziario per l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni di tale direttiva. In particolare, le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali nazionali potrebbero irrogare sanzioni in sede di accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali, anche in esito a procedimenti giudiziari avviati da un’autorità amministrativa. Le sanzioni potrebbero essere irrogate anche dalle autorità amministrative o dagli organi giurisdizionali nazionali nei casi in cui il venditore o il fornitore ricorra a clausole contrattuali espressamente definite abusive in qualsiasi circostanza ai sensi del diritto nazionale, nonché nei casi in cui il venditore o il fornitore ricorra a clausole contrattuali che sono state giudicate abusive in esito a una decisione definitiva. Gli Stati membri potrebbero decidere che anche le autorità amministrative abbiano titolo per stabilire il carattere abusivo di clausole contrattuali. Anche le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali nazionali potrebbero irrogare una sanzione mediante la stessa decisione che ha sancito il carattere abusivo di clausole contrattuali. Gli Stati membri potrebbero definire gli opportuni meccanismi di coordinamento per eventuali azioni a livello nazionale riguardanti i rimedi individuali e le sanzioni. |
(15) |
Nel ripartire le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero tener conto della tutela dell’interesse generale dei consumatori e di altri interessi pubblici protetti. |
(16) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di rimedi per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per eliminare tutti gli effetti di tali pratiche scorrette. L’adozione di un quadro ben preciso per i rimedi individuali faciliterebbe l’esecuzione a livello privato. Il consumatore dovrebbe poter ottenere il risarcimento dei danni e, se pertinente, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, in modo proporzionato ed efficace. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre il diritto ad altri rimedi, come la riparazione o la sostituzione, per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per garantire l’eliminazione totale degli effetti di tali pratiche. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di stabilire le condizioni per l’applicazione e gli effetti dei rimedi per i consumatori. Nell’applicare tali rimedi si potrebbe tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti, quali la condotta scorretta del professionista o l’inadempimento del contratto. |
(17) |
Il controllo dell’adeguatezza in materia di diritto dei consumatori e del marketing e la parallela valutazione della direttiva 2011/83/UE hanno inoltre individuato una serie di settori in cui le vigenti norme dell’Unione a tutela dei consumatori dovrebbero essere modernizzate. Dal momento che gli strumenti digitali sono in continua evoluzione, è necessario adattare il diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori. |
(18) |
Una classificazione migliore o un qualsiasi posizionamento preminente di offerte commerciali all’interno dei risultati di una ricerca online a opera di fornitori di funzionalità di ricerca online ha un impatto significativo sui consumatori. |
(19) |
La classificazione si riferisce alla rilevanza relativa delle offerte dei professionisti o alla rilevanza attribuita ai risultati della ricerca come presentati, organizzati o comunicati dai fornitori di funzionalità di ricerca online, compresi quelli risultanti dall’utilizzo di meccanismi algoritmici di ordinamento in sequenza, valutazione o recensione, dalla messa in evidenza visiva o da altri strumenti di messa in rilievo, o da una combinazione tra questi. |
(20) |
Su questo aspetto, l’allegato I della direttiva 2005/29/CE dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere un nuovo punto per precisare che sono vietate le pratiche in cui un professionista fornisca informazioni a un consumatore sotto forma di risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza rivelare l’esistenza di pubblicità a pagamento o di un pagamento destinato specificamente a ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno dei risultati della ricerca. Se un professionista ha pagato, direttamente o indirettamente, il fornitore di funzionalità di ricerca online per ottenere una classificazione migliore di un prodotto all’interno dei risultati della ricerca, il fornitore di funzionalità di ricerca online dovrebbe informarne i consumatori in forma concisa, semplice e comprensibile. Il pagamento indiretto potrebbe consistere nell’accettazione da parte del professionista di obblighi aggiuntivi, di qualsiasi genere, nei confronti del fornitore di funzionalità di ricerca online il cui effetto specifico sia l’ottenimento di una classificazione migliore del prodotto. Il pagamento indiretto potrebbe consistere in una commissione maggiorata per ciascuna transazione e in diversi sistemi di compenso che diano specificamente luogo a una classificazione migliore. I pagamenti per servizi generali, come le commissioni per l’inserimento in elenco o le quote di sottoscrizione, che si riferiscono a un’ampia gamma di funzionalità offerte al professionista dal fornitore di funzionalità di ricerca online, non dovrebbero essere considerati pagamenti per ottenere specificamente una classificazione migliore dei prodotti, purché tali pagamenti non abbiano precisamente tale finalità. La funzionalità di ricerca online può essere offerta da diversi tipi di professionisti online, compresi gli intermediari, quali i mercati online, i motori di ricerca e i siti web di confronto. |
(21) |
Gli obblighi di trasparenza in relazione ai principali parametri che determinano la classificazione sono disciplinati inoltre dal regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Gli obblighi di trasparenza stabiliti da tale regolamento interessano un ampio ventaglio di intermediari online, compresi i mercati online, ma si applicano solamente tra professionisti e intermediari online. Analoghi obblighi di trasparenza dovrebbero pertanto essere introdotti nella direttiva 2005/29/CE per garantire un’adeguata trasparenza nei confronti dei consumatori, fatta eccezione per i fornitori di motori di ricerca online, i quali, a norma di tale regolamento, sono già tenuti a indicare nei loro motori di ricerca online, con un linguaggio semplice e comprensibile e in modo che sia facilmente e pubblicamente accessibile, i principali parametri che, presi singolarmente o collettivamente, sono i più importanti nel determinare la classificazione, nonché l’importanza relativa di tali parametri principali. |
(22) |
I professionisti che permettono ai consumatori di effettuare ricerche di beni e servizi, quali viaggi, alloggi e attività ricreative, offerti da altri professionisti o da consumatori, dovrebbero informarli in merito ai principali parametri predefiniti che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Tali informazioni dovrebbero essere presentate in modo conciso e rese facilmente, visibilmente e direttamente accessibili. Con «parametri che determinano la classificazione» s’intende qualsiasi criterio generale, processo, segnale specifico integrato negli algoritmi o qualsiasi altro meccanismo di aggiustamento o di retrocessione utilizzato in connessione con la classificazione. |
(23) |
L’obbligo di informazione in merito ai principali parametri che determinano la classificazione non pregiudica le disposizioni della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). I professionisti non dovrebbero essere obbligati a comunicare il funzionamento dettagliato dei loro meccanismi di classificazione, compresi gli algoritmi. Essi dovrebbero fornire una descrizione generale dei principali parametri di classificazione che determini i principali parametri predefiniti da essi utilizzati e l’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri, ma tale descrizione non deve necessariamente essere fornita individualmente per ogni ricerca effettuata. |
(24) |
Quando ai consumatori sono offerti prodotti sui mercati online, sia il fornitore del mercato online che il fornitore terzo intervengono nella comunicazione delle informazioni precontrattuali richieste dalla direttiva 2011/83/UE. Di conseguenza, può succedere che i consumatori che si avvalgono del mercato online non capiscano chiaramente chi sono le loro controparti contrattuali e quali sono le conseguenze sui loro diritti e obblighi. |
(25) |
Ai fini delle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE, i mercati online dovrebbero essere definiti in modo analogo a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dalla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Tuttavia, la definizione di «mercati online» dovrebbe essere aggiornata e resa più neutra dal punto di vista tecnologico per poter contemplare le nuove tecnologie. È opportuno pertanto riferirsi, invece che a un «sito web», a un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto di un professionista, conformemente alla nozione di «interfaccia online» di cui al regolamento (UE) 2017/2394 e al regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
(26) |
Nelle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE dovrebbero pertanto essere previsti specifici requisiti in materia di informazione per i mercati online, onde comunicare ai consumatori che si avvalgono di tali mercati le seguenti informazioni: i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte e se il contratto è concluso con un professionista o con un non professionista, come un altro consumatore. |
(27) |
I fornitori dei mercati online dovrebbero comunicare ai consumatori se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione effettuata nei loro confronti dal terzo stesso. Nel caso in cui il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale dichiari di essere un non professionista, i fornitori dei mercati online dovrebbero fornire una breve dichiarazione al fine di attestare che i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori non si applicano al contratto concluso. Inoltre, i consumatori dovrebbero essere informati sul modo in cui gli obblighi legati al contratto sono ripartiti tra i terzi che offrono beni, servizi o contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile e non solo mediante i termini e le condizioni standard o ad analoghi documenti contrattuali. Gli obblighi di informazione per i fornitori di mercati online dovrebbero essere proporzionati. Tali obblighi devono mantenere un equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività dei fornitori dei mercati online. I fornitori dei mercati online non dovrebbero essere tenuti a elencare gli specifici diritti dei consumatori quando informano questi ultimi sulla loro non applicabilità. Ciò non pregiudica gli obblighi di informazione dei consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1. Le informazioni da fornire sulla responsabilità di garantire i diritti dei consumatori dipendono dagli accordi contrattuali fra i fornitori dei mercati online e i professionisti terzi pertinenti. Il fornitore del mercato online può indicare il professionista terzo come unico responsabile in materia di garanzia dei diritti dei consumatori, oppure può descrivere le sue specifiche responsabilità nel caso in cui tale fornitore si assuma la responsabilità di certi aspetti del contratto, per esempio la consegna o l’esercizio del diritto di recesso. |
(28) |
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), i mercati online non dovrebbero essere tenuti a verificare lo status giuridico dei fornitori terzi. i fornitori dei mercati online dovrebbero invece imporre ai fornitori terzi su tali mercati di indicare il loro status come professionista o non professionista ai fini del diritto sulla tutela dei consumatori, e di fornire questa informazione sul fornitore del mercato online. |
(29) |
Tenuto conto dei rapidi sviluppi tecnologici in materia di mercati online e della necessità di garantire un’elevata tutela dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare o mantenere misure specifiche supplementari per conseguire questo obiettivo. Tali disposizioni dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie e non dovrebbero pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31/CE. |
(30) |
Le definizioni di «contenuti digitali» e «servizi digitali» di cui alla direttiva 2011/83/UE dovrebbero essere allineate a quelle di cui alla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). I contenuti digitali nella definizione della direttiva (UE) 2019/770 si riferiscono a una singola fornitura, a una serie di singole forniture o a una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo. L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine. Casi quali la trasmissione in streaming di un video dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo. Pertanto, può risultare difficile distinguere tra alcuni tipi di contenuti digitali e di servizi digitali, dato che entrambi possono comportare una fornitura continuativa da parte del professionista, per tutta la durata del contratto. Esempi di servizi digitali sono i servizi di condivisione di file video e audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing, l’archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud. La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l’applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE, che permettono effettivamente al consumatore di provare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no. Numerosi contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale sono caratterizzati da una singola fornitura da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video. Tali contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale rimangono soggetti all’eccezione al diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera m), della direttiva 2011/83/UE che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l’esecuzione del contratto, come il download o lo streaming del contenuto, a condizione che il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare l’esecuzione durante il periodo del diritto di recesso e abbia accettato che avrebbe così perso il suo diritto. Qualora non sia chiaro se il contratto è un contratto di servizi o di fornitura di contenuti digitali forniti mediante un supporto non materiale, si dovrebbe applicare la norma sul diritto di recesso per i servizi. |
(31) |
I contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso forniti online nell’ambito di contratti che non prevedono, da parte del consumatore, il pagamento di un prezzo, bensì la comunicazione di dati personali al professionista. La direttiva 2011/83/UE si applica già ai contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale (vale a dire la fornitura di contenuto digitale online), indipendentemente dal fatto che il consumatore paghi un prezzo o fornisca dati personali. tuttavia, tale direttiva si applica solo ai contratti di servizi, compresi i contratti di servizi digitali, che prevedono che il consumatore paghi o si impegni a pagare un prezzo. Di conseguenza, tale direttiva non si applica ai contratti di servizi digitali nel cui ambito il consumatore fornisce al professionista dati personali e non paga alcun prezzo. Data la loro somiglianza e la loro interscambiabilità, i servizi digitali a pagamento e i servizi digitali forniti contro dati personali dovrebbero essere soggetti alle stesse norme ai sensi di tale direttiva. |
(32) |
Dovrebbe inoltre essere garantita la coerenza fra l’ambito d’applicazione della direttiva 2011/83/UE e della direttiva (UE) 2019/770, che riguarda i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali nell’ambito dei quali il consumatore fornisce o si impegna a fornire al professionista dati personali. |
(33) |
Pertanto, l’ambito d’applicazione della direttiva 2011/83/UE dovrebbe essere ampliato per contemplare anche i contratti nel cui ambito il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio digitale al consumatore, e il consumatore comunica o si impegna a comunicare dati personali. Analogamente ai contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale, tale direttiva dovrebbe applicarsi ogniqualvolta il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, eccetto nei casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale, e il professionista non tratti tali dati per nessun altro scopo. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). |
(34) |
Al fine di garantire il pieno allineamento alla direttiva (UE) 2019/770, quando il contenuto digitale e i servizi digitali non sono forniti contro il pagamento di un prezzo, la direttiva 2011/83/UE non dovrebbe inoltre applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie dati personali per il solo scopo di assolvere agli obblighi di legge cui è soggetto. Tali situazioni potrebbero includere i casi in cui la registrazione del consumatore è richiesta dalla legge applicabile ai fini di sicurezza e di identificazione. |
(35) |
La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe poi applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie solo metadati, come informazioni sul dispositivo del consumatore o la cronologia del browser, tranne nel caso in cui tale situazione sia considerata come un contratto dal diritto nazionale. La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe neanche applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con il professionista, è esposto a pubblicità solo allo scopo di ottenere l’accesso a un contenuto digitale o a un servizio digitale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di estendere l’applicazione delle norme di tale direttiva a tali situazioni, o di regolamentare altrimenti situazioni di questo tipo escluse dall’ambito d’applicazione di detta direttiva. |
(36) |
Il concetto di funzionalità dovrebbe essere inteso con riferimento ai modi in cui un contenuto digitale o un servizio digitale può essere utilizzato. Per esempio, l’assenza o la presenza di restrizioni tecniche, quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali o la codifica regionale, può incidere sulla capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione della sua finalità. Il concetto di interoperabilità indica se, e in quale misura, un contenuto digitale o un servizio digitale è in grado di funzionare con un hardware o un software diverso da quello con cui sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo. Il corretto funzionamento dovrebbe includere, per esempio, la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di scambiare informazioni con tale altro software o hardware e di utilizzare le informazioni scambiate. Il concetto di compatibilità è definito nella direttiva (UE) 2019/770. |
(37) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2011/83/UE i professionisti, rispettivamente per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza, sono tenuti a ottenere il previo consenso espresso del consumatore per iniziare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso. L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per i servizi forniti. Il requisito di ottenere il previo consenso espresso del consumatore è di conseguenza rilevante solo per i servizi, compresi i servizi digitali, forniti dietro il pagamento di un prezzo. È necessario pertanto modificare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 8, in modo che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso del consumatore si applichi solo ai contratti di servizi che impongono al consumatore l’obbligo di pagare. |
(38) |
L’articolo 16, primo comma, lettera m) della direttiva 2011/83/UE prevede un’eccezione al diritto di recesso per quanto riguarda il contenuto digitale fornito mediante un supporto non materiale, se il consumatore ha dato il previo consenso espresso a far cominciare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso e ha accettato il fatto che avrebbe perso il suo diritto di recesso. L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per il contenuto digitale utilizzato. Il requisito di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore è di conseguenza rilevante solo per il contenuto digitale fornito dietro il pagamento di un prezzo. È necessario pertanto modificare l’articolo 16, primo comma, lettera m), in modo che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore si applichi solo ai contratti che impongono al consumatore l’obbligo di pagare. |
(39) |
L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE stabilisce gli obblighi di informazione nel caso di un «invito all’acquisto» di un prodotto a un prezzo specifico. Tali obblighi di informazione si applicano già nella fase pubblicitaria, mentre la direttiva 2011/83/UE impone gli stessi, e altri, più dettagliati obblighi di informazione nella posteriore fase precontrattuale (vale a dire subito prima che il consumatore concluda il contratto). Di conseguenza, i professionisti potrebbero essere tenuti a fornire la stessa informazione sia nella fase pubblicitaria (per esempio un annuncio pubblicitario online su un sito web) che nella fase precontrattuale (per esempio sulle pagine dei loro negozi online). |
(40) |
Gli obblighi di informazione al consumatore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE includono le modalità di trattamento dei reclami da parte del professionista. I risultati del diritto dei consumatori riguardo al controllo dell’adeguatezza mostrano che questa informazione assume la massima rilevanza nella fase precontrattuale, che è disciplinata dalla direttiva 2011/83/UE. L’obbligo di fornire questa informazione negli inviti all’acquisto nella fase pubblicitaria ai sensi della direttiva 2005/29/CE dovrebbe pertanto essere soppresso. |
(41) |
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2011/83/UE fa obbligo ai professionisti di fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sul diritto di recesso, compreso il modulo di recesso tipo di cui all’allegato I, parte B, di tale direttiva. L’articolo 8, paragrafo 4 di tale direttiva prevede obblighi di informazioni precontrattuali più semplici nel caso in cui il contratto sia concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, per esempio per telefono, tramite dispositivi di assistenza per gli acquisti ad attivazione vocale o per SMS. In tal caso, le informazioni precontrattuali da fornire obbligatoriamente nello o mediante lo specifico mezzo di comunicazione a distanza comprendono le informazioni sul diritto di recesso come specificato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), includendo di conseguenza anche il modulo di recesso tipo di cui all’allegato I, parte B. Far pervenire tale modulo è tuttavia impossibile quando il contratto è concluso tramite mezzi come il telefono o un dispositivo di assistenza per gli acquisti ad attivazione vocale, e dal punto di vista tecnico potrebbe non essere fattibile e agevole farlo tramite altri mezzi di comunicazione a distanza rientranti nell’articolo 8, paragrafo 4. È opportuno pertanto escludere il modulo di recesso tipo dagli elementi che i professionisti devono fornire in ogni caso negli o tramite gli specifici mezzi di comunicazione a distanza usati per la conclusione del contratto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4. |
(42) |
L’articolo 16, primo comma, lettera a), della direttiva 2011/83/UE prevede un’eccezione al diritto di recesso riguardante i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e con l’accettazione del fatto che questi perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista. Per contro, l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 8, di tale direttiva, che vertono sugli obblighi del professionista nei casi in cui l’esecuzione del contratto sia cominciata prima della scadenza del periodo di diritto di recesso, fanno obbligo ai professionisti di ottenere solo il previo consenso espresso ma non l’accettazione del fatto che il suo diritto di recesso sarà perso una volta eseguito il contratto. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni giuridiche è necessario inserire all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 8, l’obbligo per il professionista di ottenere dal consumatore anche l’accettazione del fatto che questi perderà il diritto di recesso una volta eseguito il contratto, se il contratto obbliga il consumatore a pagare. Inoltre, il testo dell’articolo 16, primo comma, lettera a), della medesima direttiva dovrebbe essere modificato per tenere conto delle modifiche apportate all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 8, nel senso che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione del consumatore si applica solo ai contratti di servizi che impongono al consumatore l’obbligo di pagare. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non applicare l’obbligo per il professionista di ottenere l’accettazione del consumatore che il diritto di recesso sarà perso una volta eseguito il contratto per i contratti di servizi in cui il consumatore abbia espressamente richiesto una visita del professionista per l’effettuazione di riparazioni. L’articolo 16, primo comma, lettera c), di tale direttiva prevede un’eccezione al diritto di recesso riguardo ai contratti relativi alla fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. Tale eccezione si applica, per esempio, alla fabbricazione e all’installazione di mobili confezionati su misura presso l’abitazione del consumatore, se tali operazioni sono effettuate in base a un contratto di vendita unico. |
(43) |
L’eccezione al diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della direttiva 2011/83/UE dovrebbe ritenersi d’applicazione anche nel caso di contratti per consegne individuali di energia non di rete, poiché il prezzo di tale energia è legato a fluttuazioni nei mercati delle materie prime o nei mercati energetici che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso. |
(44) |
L’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE stabilisce le condizioni a cui, in caso di esercizio del diritto di recesso, il consumatore non sostiene i costi per la prestazione di servizi, la fornitura di utenze e la fornitura di contenuto digitale non mediante un supporto materiale. Quando ricorre una di queste condizioni, il consumatore non deve pagare il prezzo del servizio, delle utenze o del contenuto digitale ricevuti prima dell’esercizio del diritto di recesso. Per quanto riguarda il contenuto digitale, una di queste condizioni non cumulative di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), è la mancata conferma del contratto da parte del professionista, compresa la mancata conferma del previo consenso espresso del consumatore a iniziare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso, e la conferma dell’accettazione che di conseguenza tale diritto sarebbe stato perso. Tuttavia, questa condizione non figura tra quelle che comportano la perdita del diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera m) di tale direttiva, il che crea incertezza quanto alla possibilità per i consumatori di invocare la condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), nei casi in cui ricorrano le altre due condizioni previste alla medesima lettera b) e il consumatore abbia, di conseguenza, perso il diritto di recesso ai sensi dell’articolo articolo 16, primo comma, lettera m). La condizione prevista all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), dovrebbe pertanto essere aggiunta all’articolo 16, primo comma, lettera m), per consentire al consumatore di esercitare il diritto di recesso qualora detta condizione non ricorra e, di conseguenza, rivendicare l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 14, paragrafo 4. |
(45) |
I professionisti possono personalizzare il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati e di profilazione del comportamento dei consumatori che permettono ai professionisti di valutare il potere d’acquisto dei singoli consumatori. I consumatori dovrebbero pertanto essere chiaramente informati quando il prezzo che è loro offerto è personalizzato sulla base della decisione automatizzata, in modo da poter tenere conto dei potenziali rischi insiti nel loro processo decisionale di acquisto. Pertanto, è opportuno inserire nella direttiva 2011/83/UE una disposizione relativa all’obbligo di informare il consumatore quando il prezzo offertogli è personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato. Tale obbligo di informazione non dovrebbe applicarsi nel caso di tecniche quali la fissazione di prezzo «dinamica» o «in tempo reale», caratterizzata da una grande flessibilità e rapidità nel modificare il prezzo proposto per rispondere alle richieste del mercato, purché tali tecniche non comportino una personalizzazione basata su un processo decisionale automatizzato. Questo obbligo di informazione non pregiudica le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce, tra l’altro, il diritto delle persone fisiche di non essere assoggettate a processi decisionali automatizzati relativi alle persone fisiche, inclusa la profilazione. |
(46) |
Tenuto conto degli sviluppi tecnologici, è necessario sopprimere il riferimento al numero di fax dall’elenco dei mezzi di comunicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2011/83/UE, dato che il fax è usato raramente ed è attualmente ampiamente obsoleto. |
(47) |
Al momento di effettuare le loro decisioni di acquisto, i consumatori si affidano sempre più spesso alle recensioni e raccomandazioni di altri consumatori. Pertanto, quando i professionisti forniscono l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, dovrebbero informare i consumatori se hanno adottato processi o procedure idonei a garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato i prodotti in questione. Se sono operativi, detti processi o procedure dovrebbero precisare quali sono le modalità di svolgimento delle verifiche e fornire ai consumatori informazioni chiare sul modo in cui sono elaborate le recensioni, per esempio se sono pubblicate tutte le recensioni, sia positive che negative, o se le recensioni sono state sponsorizzate o influenzate da un rapporto contrattuale con un professionista. Inoltre, dovrebbe essere considerato una pratica commerciale sleale il fatto di indurre in errore i consumatori dichiarando che le recensioni di un prodotto sono state inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto in questione quando non è stata adottata alcuna misura ragionevole e proporzionata per garantire che esse provengano da detti consumatori. Tali misure potrebbero includere mezzi tecnici intesi a verificare l’attendibilità della persona che posta una recensione, per esempio inviando una richiesta di informazioni per verificare che il consumatore abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto recensito. |
(48) |
Le disposizioni della presente direttiva relative alle recensioni e alle raccomandazioni dei consumatori lasciano impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate a essere prese alla lettera. |
(49) |
Ai professionisti dovrebbe inoltre essere fatto divieto di pubblicare recensioni e raccomandazioni di consumatori false, per esempio postando «like/mi piace» sui media sociali oppure incaricando terzi di farlo, per promuovere i loro prodotti, nonché di manipolare le recensioni e le raccomandazioni dei consumatori, per esempio pubblicando solo le recensioni positive e sopprimendo quelle negative. Tale pratica potrebbe verificarsi anche mediante estrapolazione di apprezzamenti pubblicati sui media sociali, qualora l’interazione positiva di un utente con un determinato contenuto online sia «linkata» o trasferita a un contenuto diverso ma collegato al primo, inducendo a ritenere che anche tale utente valuti positivamente il contenuto collegato. |
(50) |
Ai professionisti dovrebbe essere altresì fatto divieto di rivendere ai consumatori biglietti d’ingresso a eventi culturali e sportivi acquistati utilizzando software di tipo bot che consentano loro di acquistare biglietti in quantità superiore al limite tecnico fissato dal venditore primario dei biglietti, o di aggirare qualsiasi altro dispositivo tecnico adottato dal venditore primario per garantire l’accessibilità dei biglietti a tutte le persone fisiche. Tale divieto non pregiudica eventuali misure aggiuntive che gli Stati membri possono adottare a livello nazionale per tutelare i legittimi interessi dei consumatori e garantire la realizzazione della politica culturale e un ampio accesso di tutti i cittadini a eventi culturali e sportivi, per esempio regolamentando il prezzo di rivendita dei biglietti. |
(51) |
L’articolo 16 della Carta garantisce la libertà d’impresa conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Tuttavia, le attività di marketing, negli Stati membri, che promuovano beni come identici, mentre essi hanno in realtà una composizione o caratteristiche significativamente diverse, possono ingannare i consumatori e indurli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. |
(52) |
Una tale pratica può pertanto essere considerata come contraria alla direttiva 2005/29/CE in base a una valutazione caso per caso degli elementi rilevanti. Per facilitare l’applicazione del diritto dell’Unione esistente da parte delle autorità degli Stati membri preposte alla tutela dei consumatori e al controllo degli alimenti, la comunicazione della Commissione del 29 settembre 2017«sull’applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti — Il caso specifico degli alimenti» fornisce orientamenti sull’applicazione delle vigenti norme dell’Unione nelle situazioni di duplice livello di qualità negli alimenti. In tale contesto, il Centro comune di ricerca della Commissione ha presentato, in data 25 aprile 2018, un «Quadro per la selezione e il controllo dei prodotti alimentari al fine di valutare le caratteristiche connesse alla qualità: Metodologia di prova armonizzata a livello UE». |
(53) |
Tuttavia, l’esperienza acquisita in materia di attuazione ha mostrato che, in assenza di disposizioni esplicite, i consumatori, i professionisti e le autorità nazionali competenti possono non avere una visione chiara di quali pratiche commerciali possano essere contrarie alla direttiva 2005/29/CE. Pertanto, tale direttiva dovrebbe essere modificata per garantire certezza del diritto sia ai professionisti che alle autorità responsabili dell’esecuzione delle normative, inserendo un esplicito riferimento alle attività di marketing che promuovano un bene come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre quest’ultimo bene ha una composizione significativamente diversa. Le autorità competenti dovrebbero valutare e trattare tali pratiche caso per caso a norma della direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla presente direttiva. Nell’intraprendere la sua valutazione l’autorità competente dovrebbe considerare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori. Dovrebbe inoltre tenere conto del diritto del professionista di adattare beni dello stesso marchio per mercati geografici diversi in virtù di fattori legittimi e oggettivi come il diritto nazionale, la disponibilità o la stagionalità delle materie prime o strategie volontarie volte a migliorare l’accesso a prodotti alimentari sani e nutrienti, così come del diritto del professionista di offrire beni dello stesso marchio in confezioni di diverso peso o volume su mercati geografici diversi. Le autorità competenti dovrebbero valutare se una tale differenziazione sia facilmente individuabile dai consumatori basandosi sulla disponibilità e l’adeguatezza delle informazioni. È importante fornire informazioni ai consumatori in merito alla differenziazione dei beni in virtù di fattori legittimi e oggettivi. I professionisti dovrebbero essere liberi di fornire tali informazioni secondo modalità diverse, che consentano ai consumatori di avere accesso ai dati necessari. I professionisti dovrebbero in genere privilegiare modalità alternative rispetto a quella di riportare le informazioni sull’etichetta dei beni. Dovrebbe essere garantito il rispetto delle pertinenti norme settoriali dell’Unione e delle norme sulla libera circolazione delle merci. |
(54) |
Le vendite negoziate fuori dai locali commerciali costituiscono un canale legittimo e consolidato, come le vendite presso i locali commerciali del professionista e le vendite a distanza. Tuttavia alcune pratiche commerciali o di vendita particolarmente aggressive o ingannevoli, nel contesto di visite presso l’abitazione del consumatore o in occasione di escursioni, come indicato all’articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2011/83/UE, possono mettere i consumatori sotto pressione inducendoli all’acquisto di beni o servizi che altrimenti non avrebbero comprato e/o all’acquisto a prezzi eccessivi, spesso con pagamento immediato. Tali pratiche spesso prendono di mira persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili. Alcuni Stati membri, in cui tali pratiche sono indesiderate, ritengono necessario limitare alcuni aspetti e forme delle vendite fuori dai locali commerciali ai sensi della direttiva 2011/83/UE, come la commercializzazione o la vendita aggressiva o ingannevole di un prodotto nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore o di escursioni. Se sono adottate per motivi diversi dalla tutela dei consumatori, per esempio a difesa dell’interesse pubblico o ai fini del rispetto della vita privata del consumatore, tutelata dall’articolo 7 della Carta, tali restrizioni non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE. |
(55) |
Conformemente al principio di sussidiarietà e per facilitare l’attuazione delle norme, andrebbe chiarito che la direttiva 2005/29/CE non pregiudica la libertà degli Stati membri di adottare nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni volte a tutelare ulteriormente gli interessi legittimi dei consumatori contro pratiche commerciali sleali attuate nel contesto di visite non richieste presso la loro abitazione da parte di un professionista che offra o venda prodotti, o nel contesto di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di pubblicizzare o vendere prodotti ai consumatori, qualora tali disposizioni siano giustificate da motivi di tutela dei consumatori. Tutte le disposizioni di questo tipo dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie e non dovrebbero vietare il ricorso a tali canali di vendita. Disposizioni adottate a livello nazionale dagli Stati membri potrebbero, per esempio, precisare gli orari della giornata in cui le visite presso l’abitazione privata del consumatore non sono autorizzate a meno che questi non ne abbia fatto espressamente richiesta, o vietare tali visite se il consumatore ha chiaramente indicato che non le gradisce, oppure ancora prescrivere la procedura di pagamento. Inoltre, tali disposizioni potrebbero introdurre norme che assicurino una maggiore protezione nei settori armonizzati dalla direttiva 2011/83/UE. La direttiva 2011/83/UE dovrebbe pertanto essere modificata per consentire agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali che prevedano un periodo più lungo per l’esercizio del diritto di recesso e che introducano delle deroghe a specifiche eccezioni a tale diritto. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione eventuali misure nazionali adottate in materia, in modo che la Commissione possa mettere queste informazioni a disposizione di tutte le parti interessate e verificare la proporzionalità e la legalità di tali misure. |
(56) |
Con riguardo pratiche aggressive e ingannevoli attuate nel contesto di eventi organizzati in luoghi diversi dai locali del professionista, la direttiva 2005/29/CE non pregiudica le eventuali condizioni relative allo stabilimento o ai regimi di autorizzazione che gli Stati membri possono imporre ai professionisti. Inoltre, tale direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale nazionale, in particolare delle norme sulla formazione, la validità o l’efficacia di un contratto. Le pratiche aggressive e ingannevoli attuate nel contesto di eventi organizzati in luoghi diversi dai locali del professionista possono essere vietate sulla base di una valutazione caso per caso ai sensi degli articoli da 5 a 9 di tale direttiva. Inoltre, l’allegato I di tale direttiva introduce un divieto generale di pratiche attuate dal professionista per creare l’impressione che egli non agisca nel quadro della sua attività professionale, nonché di pratiche volte a creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali del professionista fino alla conclusione del contratto. La Commissione dovrebbe valutare se le norme in vigore offrano un livello adeguato di tutela dei consumatori e forniscano agli Stati membri strumenti idonei per poter vietare efficacemente le suddette pratiche. |
(57) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare aspetti del diritto nazionale relativo al diritto contrattuale per gli aspetti di diritto contrattuale che non sono disciplinati da essa. Pertanto, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale che disciplina, per esempio, la conclusione o la validità di un contratto in casi come un vizio del consenso o un’attività commerciale non autorizzata. |
(58) |
Per garantire ai cittadini l’accesso a informazioni aggiornate sui loro diritti e sui rimedi extracontrattuali di risoluzione delle controversie cui possono ricorrere in quanto consumatori, il punto di accesso online che la Commissione dovrà sviluppare dovrebbe essere quanto più possibile di facile uso, reattivo ai dispositivi mobili e agevolmente accessibile e utilizzabile da tutti, anche dalle persone con disabilità (secondo i principi della «progettazione universale»). |
(59) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (17), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(60) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire a una migliore attuazione e modernizzazione del diritto a tutela dei consumatori non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, dato che il carattere delle questioni si situa su tale scala, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 93/13/CEE
Alla direttiva 93/13/CEE è inserito il seguente articolo:
«Articolo 8 ter
1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri possono limitare tali sanzioni alle situazioni in cui le clausole contrattuali sono espressamente definite abusive in qualsiasi circostanza nel diritto nazionale o ai casi in cui un venditore o fornitore continui a utilizzare clausole contrattuali dichiarate abusive con una decisione definitiva adottata conformemente all’articolo 7, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
a) |
natura, gravità, entità e durata della violazione; |
b) |
eventuali azioni intraprese dal venditore o fornitore per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; |
c) |
eventuali violazioni commesse in precedenza dal venditore o fornitore; |
d) |
i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal venditore o fornitore in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili; |
e) |
sanzioni inflitte al venditore o fornitore per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui le informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); |
f) |
eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. |
4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del venditore o fornitore nello Stato membro o negli Stati membri interessati.
5. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 4, ma le informazioni sul fatturato annuo del venditore o fornitore non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.
6. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.
Articolo 2
Modifiche della direttiva 98/6/CE
La direttiva 98/6/CE è così modificata:
1) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis 1. Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione. 2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo. 3. Gli Stati membri possono stabilire norme diverse per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente. 4. Se il prodotto è sul mercato da meno di trenta giorni, gli Stati membri possono anche stabilire un periodo di tempo inferiore a quello di cui al paragrafo 2. 5. Gli Stati membri possono stabilire che, nei casi in cui la riduzione del prezzo sia progressivamente aumentata, il prezzo precedente sia il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione del prezzo.»; |
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
3. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni. (*2) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»." |
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2005/29/CE
La direttiva 2005/29/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 2, il primo comma è così modificato:
|
2) |
all’articolo 3, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori. 6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali adottate sulla base del paragrafo 5 e ogni loro eventuale modifica successiva. La Commissione rende queste informazioni facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti su un apposito sito web.»; |
3) |
all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
|
4) |
l’articolo 7 è così modificato:
|
5) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis Rimedi 1. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito dal consumatore e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni per l’applicazione e gli effetti di tali rimedi. Gli Stati membri possono tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti. 2. Detti rimedi non pregiudicano l’applicazione di altri rimedi a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale.»; |
6) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Sanzioni 1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
3. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Fatte salve le disposizioni di detto regolamento, gli Stati membri possono, per motivi attinenti all’ordinamento costituzionale nazionale, limitare l’imposizione di sanzioni pecuniarie:
4. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 3, ma informazioni sul fatturato annuo del professionista non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR. 5. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni. (*4) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»;" |
7) |
l’allegato 1 è così modificato:
|
Articolo 4
Modifiche della direttiva 2011/83/UE
La direttiva 2011/83/UE è così modificata:
1) |
all’articolo 2, il primo paragrafo, è così modificato:
|
2) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:
|
4) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
5) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Obblighi di informazione supplementari specifiche per i contratti conclusi su mercati online 1. Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, ferma restando la direttiva 2005/29/CE, indica al consumatore anche, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:
2. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE, il presente articolo non impedisce agli Stati membri di imporre ulteriori obblighi di informazione per i fornitori dei mercati online. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.»; |
6) |
all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, e il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso.»; |
7) |
l’articolo 8 è così modificato:
|
8) |
l’articolo 9 è così modificato:
|
9) |
all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 9, paragrafo 2, il periodo di recesso scade quattordici giorni o, nel caso in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste all’articolo 9, paragrafo 1 bis, 30 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.»; |
10) |
all’articolo 13, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «4. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679. 5. Il professionista si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che sia stato fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, a meno che tale contenuto:
6. Fatta eccezione per le situazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), b) o c), il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista. 7. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 8. In caso di recesso dal contratto, il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6.»; |
11) |
l’articolo 14 è così modificato:
|
12) |
l’articolo 16 è così modificato:
|
13) |
l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Sanzioni 1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
3. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo che sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. 4. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 3, ma informazioni sul fatturato annuo del professionista non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR. 5. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni. (*8) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).»;" |
14) |
all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle opzioni normative di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafi 1 bis e 3, e all’articolo 16, secondo e terzo comma, ne informa la Commissione entro il 28 novembre 2021, comunicandole altresì le eventuali successive modifiche.»; |
15) |
l’allegato I è così modificato:
|
Articolo 5
Informazioni sui diritti dei consumatori
La Commissione garantisce che i cittadini che cercano informazioni sui loro diritti in quanto consumatori o chiedono la risoluzione extragiudiziale delle controversie beneficino di un punto di accesso online, attraverso lo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), che consenta loro di:
a) |
accedere a informazioni aggiornate sui loro diritti in quanto consumatori dell’Unione, fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile; e |
b) |
presentare un reclamo attraverso la piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR), istituita dal regolamento (UE) n. 524/2013, e al Centro europeo dei consumatori competente, a seconda delle parti interessate. |
Articolo 6
Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame
Entro il 28 maggio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione include in particolare una valutazione delle disposizioni della presente direttiva concernenti:
a) |
gli eventi organizzati in luoghi diversi dai locali commerciali del professionista; e |
b) |
i casi di beni commercializzati come identici ma aventi composizione o caratteristiche significativamente diverse, compresa l’eventualità che tali casi siano soggetti a requisiti più rigorosi, tra cui il divieto di cui all’allegato I della direttiva 2005/29/CE e siano necessarie disposizioni più dettagliate sulle informazioni relative alla differenziazione dei beni. |
Se del caso, tale relazione è corredata di una proposta legislativa.
Articolo 7
Recepimento
1. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 maggio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.
(3) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(4) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).
(5) Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
(6) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(7) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).
(8) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(9) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 57).
(10) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
(12) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).
(14) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(15) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(17) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(18) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/29 |
DIRETTIVA (UE) 2019/2162 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce requisiti molto generali per quanto concerne gli elementi strutturali delle obbligazioni garantite. Tali requisiti sono limitati alle necessità che le obbligazioni garantite siano emesse da enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro, e siano soggette a speciale vigilanza pubblica e a un meccanismo di doppia rivalsa. I quadri nazionali in materia di obbligazioni garantite affrontano tali questioni disciplinandole in modo molto più dettagliato. Tali quadri nazionali contengono anche altre disposizioni strutturali, in particolare norme relative alla composizione dell’aggregato di copertura, ai criteri di ammissibilità delle attività, alla possibilità di aggregare le attività, agli obblighi in materia di trasparenza e di segnalazione e norme per l’attenuazione del rischio di liquidità. Gli approcci normativi adottati dagli Stati membri differiscono anche nel merito. In diversi Stati membri non esiste alcun quadro nazionale specifico in materia di obbligazioni garantite. Di conseguenza, i principali elementi strutturali che devono rispettare le obbligazioni garantite emesse nell’Unione non sono ancora previsti dal diritto dell’Unione. |
(2) |
L’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) contiene ulteriori condizioni, rispetto a quelle di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, per l’ottenimento del trattamento preferenziale per quanto riguarda i requisiti patrimoniali che consente agli enti creditizi che investono in obbligazioni garantite di detenere meno capitale rispetto a quanto previsto in caso di investimenti in altre attività. Tali requisiti supplementari, pur aumentando il livello di armonizzazione delle obbligazioni garantite all’interno dell’Unione, hanno come finalità specifica la fissazione delle condizioni da soddisfare affinché gli investitori in obbligazioni garantite possano ottenere detto trattamento preferenziale, e non sono applicabili al di fuori dell’ambito del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(3) |
Anche altri atti giuridici dell’Unione, quali ad esempio i regolamenti delegati (UE) 2015/35 (5) e (UE) 2015/61 (6) e della Commissione, e la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), rinviano alla definizione di cui alla direttiva 2009/65/CE per l’individuazione delle obbligazioni garantite che beneficiano del trattamento preferenziale previsto da tali atti per gli investitori in obbligazioni garantite. Tuttavia la formulazione utilizzata in questi atti differisce a seconda della loro finalità e del loro oggetto e, di conseguenza, il termine «obbligazioni garantite» non è utilizzato in modo uniforme. |
(4) |
Il trattamento delle obbligazioni garantite può essere considerato, nel complesso, armonizzato per quanto riguarda le condizioni per l’investimento in obbligazioni garantite. Vi è tuttavia una mancanza di armonizzazione nell’Unione per quanto concerne le condizioni per l’emissione di obbligazioni garantite, e ciò ha varie conseguenze. In primo luogo, il trattamento preferenziale è concesso alle stesse condizioni a strumenti la cui natura e il cui livello di rischio e di tutela degli investitori differiscono. In secondo luogo, le differenze tra i quadri nazionali o l’assenza di tali quadri, e la mancanza di una definizione concordata del concetto di «obbligazione garantita», potrebbe creare ostacoli allo sviluppo di un mercato unico realmente integrato per le obbligazioni garantite. In terzo luogo, le differenze tra le salvaguardie previste dalle norme nazionali potrebbero creare rischi per la stabilità finanziaria perché le obbligazioni garantite con livelli diversi di tutela degli investitori possono essere acquistate in tutta l’Unione e beneficiare del trattamento preferenziale a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e di altri atti giuridici dell’Unione. |
(5) |
L’armonizzazione di taluni aspetti dei quadri nazionali sulla base di alcune migliori pratiche dovrebbe pertanto garantire lo sviluppo organico e continuo di mercati delle obbligazioni garantite ben funzionanti nell’Unione e limitare i rischi potenziali e le vulnerabilità per la stabilità finanziaria. Questa armonizzazione basata su principi dovrebbe stabilire una base comune per l’emissione di tutte le obbligazioni garantite nell’Unione. L’armonizzazione impone a tutti gli Stati membri di istituire quadri in materia di obbligazioni garantite, il che dovrebbe anche facilitare lo sviluppo dei mercati di tali obbligazioni negli Stati membri in cui non esistono. Detti mercati offrirebbero una fonte di finanziamento stabile agli enti creditizi, che sarebbero quindi maggiormente in grado di offrire mutui a costi accessibili ai consumatori e alle imprese, e metterebbero a disposizione degli investitori investimenti alternativi più sicuri. |
(6) |
Nella sua raccomandazione del 20 dicembre 2012 relativa al finanziamento degli enti creditizi (8), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha invitato le autorità nazionali competenti e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) istituita con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ad individuare le migliori pratiche per quanto riguarda le obbligazioni garantite e a favorire l’armonizzazione dei quadri nazionali. Inoltre essa ha raccomandato che l’ABE coordini le azioni intraprese dalle autorità nazionali competenti, in particolare per quanto concerne la qualità e la segregazione degli aggregati di copertura, la non aggredibilità delle obbligazioni garantite in caso di procedura concorsuale, i rischi connessi ad attività e passività cui sono soggetti gli aggregati di copertura e l’informativa in materia di composizione degli aggregati di copertura. Nella raccomandazione si invitava altresì l’ABE a controllare per un periodo di due anni il funzionamento del mercato delle obbligazioni garantite con riferimento alle migliori pratiche identificate dall’ABE, al fine di valutare la necessità di un intervento normativo e di segnalarla di conseguenza al CERS e alla Commissione. |
(7) |
Nel mese di dicembre 2013 la Commissione ha chiesto una consulenza all’ABE in conformità dell’articolo 503, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(8) |
Nella relazione che accompagna la sua opinione dell’1 luglio 2014, in risposta sia alla raccomandazione del CERS del 20 dicembre 2012 che alla richiesta di consulenza della Commissione del dicembre 2013, l’ABE ha raccomandato una maggiore convergenza dei quadri giuridici, normativi e di vigilanza nazionali in materia di obbligazioni garantite, in modo da favorire ulteriormente un trattamento preferenziale unico della ponderazione del rischio applicabile alle obbligazioni garantite nell’Unione. |
(9) |
Come indicato dal CERS, l’ABE ha controllato per due anni il funzionamento del mercato delle obbligazioni garantite con riferimento alle migliori pratiche illustrate nella raccomandazione. Sulla base di tale controllo, il 20 dicembre 2016 l’ABE ha presentato al CERS, al Consiglio e alla Commissione una seconda relazione ed opinione sulle obbligazioni garantite (10). Tale relazione concludeva indicando la necessità di un’ulteriore armonizzazione per garantire una maggiore uniformità in termini di definizione e di trattamento regolamentare delle obbligazioni garantite nell’Unione. La relazione stabiliva inoltre che detta armonizzazione avrebbe dovuto essere realizzata sulla base dei mercati ben funzionanti esistenti in alcuni Stati membri. |
(10) |
Tradizionalmente le obbligazioni garantite sono emesse da enti creditizi. Lo scopo delle obbligazioni garantite è fornire finanziamenti per i prestiti, e una delle attività principali degli enti creditizi è concedere prestiti su larga scala. Di conseguenza, perché alle obbligazioni garantite sia concesso un trattamento preferenziale ai sensi del diritto dell’Unione, devono essere emesse da enti creditizi. |
(11) |
Riservando l’emissione delle obbligazioni garantite agli enti creditizi, si assicura che l’emittente disponga delle conoscenze necessarie per gestire il rischio di credito relativo ai prestiti nell’aggregato di copertura. Inoltre si assicura che l’emittente sia soggetto ai requisiti patrimoniali che tutelano gli investitori ai sensi del meccanismo di doppia rivalsa, che conferisce agli investitori e alle controparti di contratti derivati un duplice diritto di credito nei confronti sia dell’emittente delle obbligazioni garantite che delle attività di copertura. Pertanto, riservando l’emissione delle obbligazioni garantite agli enti creditizi, si assicura che queste ultime rimangano uno strumento di finanziamento sicuro ed efficiente, contribuendo così alla tutela degli investitori e alla stabilità finanziaria, che sostituiscono importanti obiettivi di politica pubblica nell’interesse generale. Ciò è inoltre in linea con l’approccio adottato dai mercati nazionali ben funzionanti, in cui solo gli enti creditizi sono autorizzati a emettere obbligazioni garantite. |
(12) |
È pertanto opportuno che solo gli enti creditizi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano autorizzati a emettere obbligazioni garantite a norma del diritto dell’Unione. Gli enti creditizi ipotecari specializzati si contraddistinguono per il fatto di non raccogliere depositi bensì altri fondi rimborsabili presso il pubblico e, in quanto tali, rientrano nella definizione di «enti creditizi» di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Fatte salve le attività accessorie consentite dal diritto nazionale applicabile, gli enti creditizi ipotecari specializzati sono enti che effettuano esclusivamente mutui ipotecari e prestiti per il settore pubblico, anche finanziando prestiti acquistati presso altri enti creditizi. Lo scopo principale della presente direttiva è disciplinare le condizioni alle quali gli enti creditizi possono emettere obbligazioni garantite come strumento di finanziamento stabilendo i requisiti dei prodotti e la specifica vigilanza dei prodotti cui gli enti creditizi sono soggetti, per assicurare un livello elevato di tutela degli investitori. |
(13) |
Il meccanismo di doppia rivalsa è un concetto fondamentale e una componente essenziale di molti dei quadri nazionali vigenti in materia di obbligazioni garantite. Esso è anche un elemento centrale delle obbligazioni garantite come definite all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE. È pertanto necessario precisare tale concetto, in modo da assicurare agli investitori e alle controparti di contratti derivati nell’Unione, a condizioni armonizzate, un duplice diritto di credito nei confronti sia dell’emittente delle obbligazioni garantite che delle attività di copertura. |
(14) |
Anche la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale dovrebbe essere un elemento essenziale delle obbligazioni garantite, al fine di assicurare che gli investitori in tali obbligazioni siano rimborsati alla scadenza dell’obbligazione. L’accelerazione automatica del rimborso in caso di insolvenza o di risoluzione dell’emittente può perturbare il rango degli investitori in obbligazioni garantite. È pertanto importante assicurare che gli investitori in obbligazioni garantite siano rimborsati secondo le scadenze contrattuali e anche in caso di insolvenza o di risoluzione. Di conseguenza la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale è direttamente collegata al meccanismo di doppia rivalsa e dovrebbe quindi essere anche una caratteristica centrale del quadro in materia di obbligazioni garantite. |
(15) |
Un altro elemento centrale dei quadri nazionali vigenti in materia di obbligazioni garantite è il requisito che le attività di copertura siano di qualità molto elevata per garantire la solidità dell’aggregato di copertura. Le attività di copertura hanno caratteristiche specifiche relativamente ai diritti di credito e alle garanzie reali che assicurano tali attività di copertura. È pertanto opportuno stabilire le caratteristiche generali di qualità per le attività di copertura ammissibili. |
(16) |
Le attività elencate all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere attività di copertura ammissibili. Le attività di copertura che non soddisfano più i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, di tale regolamento dovrebbero continuare ad essere attività di copertura ammissibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), purché siano conformi ai requisiti della presente direttiva. Anche altre attività di copertura aventi un analogo livello di qualità possono essere considerate ammissibili ai sensi della presente direttiva, a condizione che tali attività di copertura soddisfino le prescrizioni della presente direttiva, tra cui quelle relative alle garanzie reali che assicurano il diritto di credito. Per le attività materiali utilizzate come garanzia reale è opportuno che la proprietà figuri in un registro pubblico onde assicurarne l’esecutività. In mancanza di un registro pubblico, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere una modalità alternativa per certificare la proprietà e i diritti di credito, che sia analoga a quella garantita dalla registrazione pubblica dell’attività materiale vincolata. Ove ricorrano a tale modalità alternativa di certificazione, gli Stati membri dovrebbero prevedere altresì una procedura per apportare modifiche alla registrazione della proprietà e dei diritti di credito. Le esposizioni verso enti creditizi dovrebbero essere attività di copertura ammissibili a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o b), della presente direttiva, a seconda che soddisfino o meno le prescrizioni di cui all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013. Anche le esposizioni verso compagnie di assicurazione dovrebbero essere considerate attività di copertura ammissibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva. I prestiti concessi a imprese pubbliche quali definite ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE (11) della Commissione, o da queste garantiti, possono essere attività di copertura ammissibili purché le imprese pubbliche forniscano servizi pubblici essenziali per il mantenimento di attività sociali cruciali. Inoltre, tali imprese pubbliche dovrebbero prestare i propri servizi nell’ambito di una concessione o di un’autorizzazione di un’autorità pubblica, essere soggette a vigilanza pubblica e disporre dei poteri per generare introiti sufficienti a garantire la propria solvibilità. Ove decidano di autorizzare attività sotto forma di prestiti alle imprese pubbliche o da esse garantiti nel loro quadro nazionale, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dell’eventuale impatto sulla concorrenza dell’autorizzazione di tali attività. A prescindere dalla loro proprietà, gli enti creditizi e le compagnie di assicurazione non dovrebbero essere considerati imprese pubbliche. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di escludere talune attività dai loro quadri nazionali. Per consentire agli investitori in obbligazioni garantite di valutare meglio il rischio di un programma di obbligazioni garantite, è auspicabile che gli Stati membri prevedano inoltre norme sulla diversificazione del rischio in relazione al grado di dettaglio e alla concentrazione sostanziale sul numero di prestiti o esposizioni nell’aggregato di copertura e sul numero di controparti. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere il grado opportuno di dettaglio e la concentrazione sostanziale richiesti ai sensi del diritto nazionale. |
(17) |
Le obbligazioni garantite hanno caratteristiche strutturali specifiche che mirano a tutelare gli investitori in ogni momento. Tali caratteristiche includono il requisito che gli investitori in obbligazioni garantite abbiano un diritto di credito nei confronti non solo dell’emittente ma anche sulle attività dell’aggregato di copertura. Tali requisiti strutturali relativi ai prodotti si distinguono dai requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite. I primi non dovrebbero concentrarsi sull’obiettivo di garantire la salute prudenziale dell’ente emittente, bensì mirare a tutelare gli investitori imponendo requisiti specifici per quanto concerne le obbligazioni garantite stesse. Oltre al requisito specifico di utilizzare attività di copertura di elevata qualità, è anche opportuno disciplinare i requisiti generali per quanto concerne le caratteristiche dell’aggregato di copertura, per rafforzare ulteriormente la tutela degli investitori. Tali requisiti dovrebbero comprendere norme specifiche volte a proteggere l’aggregato di copertura, come ad esempio norme sulla segregazione delle attività di copertura. La segregazione può essere ottenuta in diversi modi, ad esempio nello stato patrimoniale, attraverso una società veicolo o in altri modi. Tuttavia, lo scopo della segregazione delle attività di copertura consiste nel metterle legalmente al di fuori dalla portata di creditori diversi dagli investitori in obbligazioni garantite. |
(18) |
Dovrebbe essere disciplinata anche l’ubicazione delle attività utilizzate come garanzia reale al fine di garantire il rispetto dei diritti dell’investitore. È inoltre importante che gli Stati membri stabiliscano norme sulla composizione dell’aggregato di copertura. La presente direttiva dovrebbe altresì specificare i requisiti in materia di copertura, fatto salvo il diritto degli Stati membri di autorizzare diverse modalità di attenuazione, ad esempio, del rischio di cambio e del rischio di tasso di interesse. Inoltre dovrebbero essere definiti il calcolo della copertura e le condizioni a cui i contratti derivati possono essere inclusi nell’aggregato di copertura, in modo da garantire che gli aggregati di copertura siano soggetti a elevati standard di qualità comuni in tutta l’Unione. Il calcolo della copertura dovrebbe seguire il principio nominale per il capitale. Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare un metodo di calcolo diverso dal principio nominale purché il diverso metodo sia più prudente, ossia che non determini un coefficiente di copertura più elevato, in cui il numeratore è rappresentato dalle attività di copertura e il denominatore è rappresentato dalle passività connesse alle obbligazioni garantite. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere un livello di eccesso di garanzia per le obbligazioni garantite emesse da enti creditizi situati nello Stato membro interessato, che sia superiore al requisito di copertura di cui alla presente direttiva. |
(19) |
Un certo numero di Stati membri impone già che un controllore dell’aggregato di copertura svolga compiti specifici per quanto concerne la qualità delle attività ammissibili e garantisca il rispetto dei requisiti nazionali in materia di copertura. È quindi importante, al fine di armonizzare il trattamento delle obbligazioni garantite nell’Unione, che siano chiaramente definiti i compiti e le responsabilità del controllore dell’aggregato di copertura, ove tale figura sia prevista dalla disciplina nazionale. L’esistenza di un controllore dell’aggregato di copertura non esime le autorità nazionali competenti dalle responsabilità loro spettanti per quanto riguarda la vigilanza pubblica sulle obbligazioni garantite, segnatamente in relazione alla conformità con i requisiti di cui alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva. |
(20) |
L’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce una serie di condizioni che devono essere soddisfatte per le obbligazioni garantite da parte dei soggetti per la cartolarizzazione. Una di tali condizioni riguarda la misura in cui può essere utilizzato tale tipo di attività di copertura e limita l’utilizzo di tali strutture al 10 % dell’importo delle obbligazioni garantite in essere. Le autorità competenti possono derogare a tale condizione conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. Dal riesame da parte della Commissione dell’adeguatezza di tale deroga è emerso che la possibilità di utilizzare strumenti inerenti a cartolarizzazione od obbligazioni garantite come attività di copertura per l’emissione di obbligazioni garantite dovrebbe essere consentita solo con riguardo ad altre obbligazioni garantite («strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo»), e dovrebbe essere consentita senza limiti con riferimento all’importo delle obbligazioni garantite in essere. Onde assicurare un livello di trasparenza ottimale, gli aggregati di copertura per obbligazioni garantite emesse esternamente non dovrebbero contenere obbligazioni garantite emesse internamente da diversi enti creditizi in seno allo stesso gruppo. Inoltre, poiché il ricorso a strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo comporta l’esenzione dai limiti per le esposizioni degli enti creditizi di cui all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, le obbligazioni garantite emesse internamente ed esternamente dovrebbero obbligatoriamente rientrare nella classe di merito di credito 1 all’atto dell’emissione o, in caso di successiva modifica della classe di merito di credito e previa approvazione delle autorità competenti, nella classe di merito di credito 2. Allorché le obbligazioni garantite emesse internamente ed esternamente cessano di soddisfare tale requisito, le obbligazioni garantite emesse internamente non sono più considerate attività ammissibili ai sensi dell’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 e, di conseguenza, le obbligazioni garantite emesse esternamente dal pertinente aggregato di copertura non beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 129, paragrafo 1 ter, del medesimo regolamento. Ove le obbligazioni garantite emesse internamente non siano più conformi al requisito relativo alla pertinente classe di merito di credito, esse dovrebbero tuttavia essere attività di copertura ammissibili ai fini della presente direttiva, a condizione che siano conformi a tutti i requisiti della stessa, e pertanto le obbligazioni garantite emesse esternamente assicurate da tali obbligazioni garantite emesse internamente o da altre attività conformi alla presente direttiva dovrebbero anch’esse poter utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea». Gli Stati membri dovrebbero avere l’opzione di autorizzare il ricorso a siffatte strutture. Ne consegue che, affinché l’opzione in oggetto sia effettivamente disponibile per gli enti creditizi appartenenti a un gruppo con sede in Stati membri diversi, tutti gli Stati membri interessati dovrebbero essersi avvalsi di tale opzione e aver recepito la pertinente disposizione nel proprio diritto nazionale. |
(21) |
Gli enti creditizi di piccole dimensioni hanno difficoltà a emettere obbligazioni garantite, poiché la creazione di programmi di obbligazioni garantite comporta spesso costi iniziali elevati. Anche la liquidità è particolarmente importante sui mercati delle obbligazioni garantite, e dipende in larga misura dal volume delle obbligazioni in essere. È pertanto opportuno autorizzare il finanziamento congiunto da parte di due o più enti creditizi per consentire l’emissione di obbligazioni garantite da parte di enti creditizi di minori dimensioni. Ciò consentirebbe l’aggregazione di attività di copertura da parte di diversi enti creditizi come attività di copertura per le obbligazioni garantite emesse da un singolo ente creditizio e faciliterebbe l’emissione di obbligazioni garantite negli Stati membri in cui attualmente non esiste un mercato delle obbligazioni garantite ben sviluppato. I requisiti in materia di utilizzo di accordi di finanziamento congiunto dovrebbero garantire che le attività di copertura vendute o, qualora uno Stato membro ammetta una tale opzione, trasferite, mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) all’ente creditizio emittente soddisfino i requisiti di ammissibilità e di segregazione per le attività di copertura ai sensi del diritto dell’Unione. |
(22) |
La trasparenza dell’aggregato di copertura dell’obbligazione garantita è un elemento essenziale di tale tipo di strumento finanziario, poiché migliora la comparabilità e consente agli investitori di effettuare la necessaria valutazione del rischio. Il diritto dell’Unione prevede norme in materia di redazione, approvazione e diffusione del prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Nel corso del tempo i legislatori nazionali e i partecipanti al mercato hanno sviluppato diverse iniziative riguardanti le informazioni da comunicare agli investitori in obbligazioni garantite ad integrazione di tale diritto dell’Unione. È tuttavia necessario definire nel diritto dell’Unione il livello minimo comune di informazioni a cui gli investitori dovrebbero avere accesso prima o al momento dell’acquisto di obbligazioni garantite. Gli Stati membri dovrebbero poter integrare tali requisiti minimi con disposizioni supplementari. |
(23) |
Un elemento chiave per garantire la tutela degli investitori in obbligazioni garantite è attenuare il rischio di liquidità dello strumento. Ciò è fondamentale per garantire il tempestivo rimborso delle passività connesse alle obbligazioni garantite. È pertanto opportuno introdurre una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura per affrontare i rischi di carenza di liquidità, quali disallineamenti di scadenze e di tassi di interesse, interruzioni dei pagamenti, commistione dei rischi, obblighi di pagamento connessi ai contratti derivati e altre passività operative in scadenza nell’ambito del programma di obbligazioni garantite. L’ente creditizio può trovarsi in situazioni in cui diventa difficile soddisfare il requisito della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, ad esempio in periodi di stress allorché la riserva è utilizzata per coprire i deflussi. Le autorità competenti designate a norma della presente direttiva, dovrebbero verificare la conformità con il requisito della riserva di liquidità per l’aggregato di copertura e, se necessario, adottare provvedimenti per garantire che l’ente creditizio soddisfi il requisito della riserva. La riserva di liquidità dell’aggregato di copertura è diversa dai requisiti di liquidità generali imposti agli enti creditizi in conformità di altri atti giuridici dell’Unione, poiché è direttamente connessa all’aggregato di copertura ed è volta ad attenuare i rischi di liquidità ad esso specificamente inerenti. Per ridurre al minimo gli oneri normativi, gli Stati membri dovrebbero poter consentire un’adeguata interazione con i requisiti di liquidità stabiliti da altri atti giuridici dell’Unione e aventi finalità diverse rispetto alla riserva di liquidità dell’aggregato di copertura. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di decidere che, fino alla data di modifica di tali atti giuridici dell’Unione, il requisito della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura si applica soltanto se all’ente creditizio non è imposto nessun altro requisito di liquidità ai sensi del diritto dell’Unione durante il periodo coperto da tali altri requisiti. Tali decisioni dovrebbero evitare che gli enti creditizi siano soggetti all’obbligo di coprire i medesimi deflussi con attività liquide diverse per lo stesso periodo. La possibilità per gli Stati membri di decidere di non applicare la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura dovrebbe essere rivalutata nel contesto delle future modifiche dei requisiti di liquidità per gli enti creditizi ai sensi del diritto dell’Unione, tra cui il regolamento delegato applicabile adottato a norma dell’articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013. I rischi di liquidità potrebbero essere affrontati con mezzi diversi dalla fornitura di attività liquide, ad esempio mediante l’emissione di obbligazioni garantite con struttura delle scadenze estensibili nel caso in cui gli elementi di attivazione siano intesi ad affrontare il problema della carenza di liquidità o dello stress. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare il calcolo della riserva di liquidità in base alla data di scadenza dell’obbligazione garantita, tenendo conto delle eventuali proroghe della scadenza, ove gli elementi di attivazione siano intesi ad affrontare rischi di liquidità. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter ammettere che i requisiti di liquidità dell’aggregato di copertura non si applichino alle obbligazioni garantire soggette ad obblighi di compensazione, in base ai quali i pagamenti in entrata giungono a scadenza per contratto prima dei pagamenti in uscita e nel frattempo sono collocati in attività altamente liquide. |
(24) |
In alcuni Stati membri sono state sviluppate strutture innovative per i profili di scadenza per affrontare i rischi di liquidità potenziali, compresi i disallineamenti di scadenza. Queste strutture prevedono la possibilità di prorogare la scadenza programmata delle obbligazioni garantite per un determinato periodo di tempo o di consentire il trasferimento diretto dei flussi finanziari derivanti dalle attività di copertura agli investitori di obbligazioni garantite. Per armonizzare le strutture delle scadenze estensibili in tutta l’Unione è importante stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri possono consentire tali strutture, così da garantire che non siano troppo complesse o che non espongano gli investitori a maggiori rischi. Garantire che l’ente creditizio non possa estendere la scadenza a sua discrezione costituisce un elemento importante di tali condizioni. Dovrebbe essere possibile estendere la scadenza soltanto qualora si siano verificati o si ritiene si debbano verificare nel prossimo futuro eventi di attivazione oggettivi e chiaramente definiti, previsti dal diritto nazionale. Tali elementi di attivazione scatenanti dovrebbero mirare a prevenire il default, cercando ad esempio di risolvere il problema della carenza di liquidità, del fallimento del mercato o delle perturbazioni del mercato. Le estensioni potrebbero facilitare altresì la liquidazione ordinata degli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite, assicurando che l’estensione in caso di insolvenza o di risoluzione eviti la svendita di attività. |
(25) |
L’esistenza di un quadro in materia di speciale vigilanza pubblica è un elemento che definisce le obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE. Tale direttiva, tuttavia, non specifica la natura e il contenuto di tale vigilanza o le autorità che dovrebbero essere incaricate di esercitare detta vigilanza. È pertanto essenziale che siano armonizzati gli elementi costitutivi di tale vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che siano chiaramente definiti i compiti e le responsabilità delle autorità nazionali competenti che la esercitano. |
(26) |
Poiché la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite è distinta dalla vigilanza sugli enti creditizi nell’Unione, per l’esercizio della vigilanza pubblica sulle obbligazioni garantite gli Stati membri dovrebbero poter designare autorità nazionali competenti diverse dalle autorità competenti che esercitano la vigilanza generale sull’ente creditizio. Tuttavia, per garantire uniformità di applicazione della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in tutta l’Unione è necessario esigere che le autorità competenti che esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite operino in stretta collaborazione con quelle che esercitano la vigilanza generale sugli enti creditizi, così come le autorità di risoluzione, qualora applicabili. |
(27) |
La vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite dovrebbe comprendere la concessione agli enti creditizi dell’autorizzazione ad emettere obbligazioni garantite. Poiché solo gli enti creditizi dovrebbe essere autorizzati a emettere obbligazioni garantite, l’autorizzazione per agire in quanto ente creditizio dovrebbe essere una condizione preliminare per concedere tale altra autorizzazione. Mentre negli Stati membri che aderiscono al Meccanismo di vigilanza unico la Banca centrale europea ha il compito di autorizzare gli enti creditizi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (13), soltanto le autorità designate a norma della presente direttiva dovrebbero essere competenti per il rilascio dell’autorizzazione a emettere obbligazioni garantite ed esercitare un’attività di vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite. Di conseguenza, è opportuno che la presente direttiva stabilisca le condizioni in base alle quali gli enti creditizi autorizzati a norma del diritto dell’Unione possono ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività di emissione di obbligazioni garantite. |
(28) |
L' ambito di applicazione dell’autorizzazione dovrebbe riguardare il programma delle obbligazioni garantite. Tale programma dovrebbe essere soggetto a vigilanza ai sensi della presente direttiva. Un ente creditizio può avere più di un programma di obbligazioni garantite. In tal caso, dovrebbe essere richiesta un’autorizzazione distinta per ciascun programma. Un programma di obbligazioni garantite può includere uno o più aggregati di copertura. Molteplici aggregati di copertura o emissioni diverse (con diverso codice internazionale di identificazione dei titoli, ISIN) nell’ambito dello stesso programma di obbligazioni garantite non necessariamente indicano l’esistenza di molteplici programmi di obbligazioni garantite distinti. |
(29) |
Gli attuali programmi di obbligazioni garantite non dovrebbero essere tenuti a ottenere una nuova autorizzazione una volta che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva siano divenute applicabili. Per quanto concerne le obbligazioni garantite emesse nel quadro degli attuali programmi di obbligazioni garantite dopo la data di applicazione delle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva, tuttavia, gli enti creditizi dovrebbero conformarsi a tutti i requisiti della presente direttiva. Tale conformità dovrebbe essere verificata dalle autorità competenti designate a norma della presente direttiva nell’ambito della vigilanza pubblica sulle obbligazioni garantite. Gli Stati membri potrebbero fornire orientamenti a norma del diritto nazionale sulle modalità procedurali di svolgimento della valutazione della conformità a decorrere dalla data in cui gli Stati membri devono applicare le disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva. È auspicabile che le autorità competenti possano riesaminare un programma di obbligazioni garantite e valutare la necessità di modificarne l’autorizzazione. La necessità di modifiche potrebbe essere dovuta a cambiamenti sostanziali del modello di business dell’ente creditizio che emette obbligazioni garantite, ad esempio a seguito di una modifica del quadro nazionale per le obbligazioni garantite o di decisioni adottate dall’ente creditizio. Tali modifiche potrebbero essere considerate sostanziali se richiedono un riesame delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione a emettere obbligazioni garantite. |
(30) |
Ove preveda la nomina di un amministratore straordinario, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di stabilire norme relative alle competenze e ai requisiti operativi per tali amministratori straordinari. Tali norme potrebbero escludere la possibilità per l’amministratore straordinario di raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili presso i consumatori e gli investitori al dettaglio, ma ammettere la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili soltanto presso investitori professionali. |
(31) |
Per assicurare il rispetto degli obblighi imposti agli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite e un trattamento e una conformità analoghi in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado altresì di prevedere sanzioni penali anziché sanzioni amministrative. Gli Stati membri che scelgono di prevedere sanzioni penali dovrebbero notificare alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale. |
(32) |
Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative stabilite dagli Stati membri dovrebbero soddisfare alcuni requisiti essenziali in relazione ai destinatari di tali sanzioni o misure, ai criteri di cui tenere conto nella loro applicazione, agli obblighi di pubblicazione delle autorità competenti che esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, al potere di irrogare sanzioni e al livello delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere irrogate. Prima di adottare qualsiasi decisione sull’imposizione di sanzioni amministrative o altre misure amministrative, al destinatario deve essere data la possibilità di essere ascoltato. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere deroghe al diritto di essere ascoltati in relazione a misure amministrative diverse dalle sanzioni amministrative. Tale deroga dovrebbe essere limitata ai casi di pericolo imminente in cui è necessario un intervento urgente inteso a evitare perdite significative a terzi, come ad esempio investitori in obbligazioni garantite, o a prevenire danni significativi al sistema finanziario o a porvi rimedio. In tali casi al destinatario deve essere data la possibilità di essere ascoltato una volta adottata la misura. |
(33) |
Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che le autorità competenti che esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite tengano conto, nel determinare il tipo di sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative e il livello di tali sanzioni, di tutte le circostanze pertinenti al fine di assicurare l’applicazione uniforme delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative nell’Unione. Gli Stati membri potrebbero includere misure amministrative in relazione all’estensione delle scadenze nel quadro delle strutture delle scadenze estensibili. Ove gli Stati membri le prevedano, tali misure potrebbero consentire alle autorità competenti di invalidare l’estensione della scadenza e fissare le condizioni per un siffatto invalidamento al fine di far fronte a situazioni in cui un ente creditizio estende la scadenza in violazione degli elementi di attivazione oggettivi previsti dal diritto nazionale o al fine di garantire la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori. |
(34) |
Per individuare potenziali violazioni dei requisiti per l’emissione e la commercializzazione delle obbligazioni garantite, le autorità competenti che esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine e di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive. Detti meccanismi dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti di difesa di ogni persona o entità a cui l’esercizio di tali poteri e meccanismi arrechi pregiudizio. |
(35) |
Le autorità competenti che esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite dovrebbero anche avere il potere di irrogare sanzioni amministrative e di adottare altre misure amministrative, al fine di assicurare un campo di azione il più ampio possibile a seguito di una violazione e di contribuire a prevenire ulteriori violazioni, a prescindere dal fatto che nel diritto nazionale dette misure siano qualificate come sanzione amministrativa o come altra misura amministrativa. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere sanzioni oltre a quelle previste dalla presente direttiva. |
(36) |
Le normative nazionali vigenti in materia di obbligazioni garantite si caratterizzano per il fatto che dette obbligazioni sono soggette a una regolamentazione dettagliata a livello nazionale e a una vigilanza delle emissioni e dei programmi di obbligazioni garantite intesa ad assicurare che i diritti degli investitori in obbligazioni garantite siano tutelati in ogni momento. Tale vigilanza comprende il monitoraggio continuo delle caratteristiche del programma, dei requisiti di copertura e della qualità dell’aggregato di copertura. Un adeguato livello di informazione degli investitori circa il quadro normativo che disciplina l’emissione di obbligazioni garantite costituisce un elemento essenziale della tutela degli investitori. È pertanto opportuno garantire che le autorità competenti pubblichino regolarmente informazioni relative alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva e al modo in cui esercitano la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite. |
(37) |
Attualmente le obbligazioni garantite sono commercializzate nell’Unione utilizzando denominazioni e marchi nazionali, alcuni dei quali sono ben consolidati mentre altri no. Appare pertanto opportuno autorizzare gli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite nell’Unione a impiegare un marchio specifico «obbligazione garantita europea» in caso di vendita di obbligazioni garantite a investitori sia dell’Unione che di paesi terzi, a condizione che tali obbligazioni garantite siano conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. Se tali obbligazioni garantite soddisfano anche i requisiti di cui all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi dovrebbero essere autorizzati a utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea (premium)». Tale marchio, che indica che sono soddisfatti determinati requisiti supplementari, il che garantisce una qualità più elevata e ampiamente riconosciuta, potrebbe risultare interessante anche negli Stati membri con marchi nazionali ben consolidati. I marchi «obbligazione garantita europea» e «obbligazione garantita europea (premium)» sono intesi a facilitare la valutazione della qualità delle obbligazioni garantite da parte degli investitori e, di conseguenza, le rendono più attraenti come veicolo di investimento sia all’interno che all’esterno dell’Unione. L’uso di tali due marchi dovrebbe tuttavia essere su base volontaria e gli Stati membri dovrebbero poter mantenere il loro quadro nazionale per quanto concerne le denominazioni e i marchi parallelamente a tali due marchi. |
(38) |
Per valutare l’applicazione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione, operando in stretta collaborazione con l’ABE, monitori lo sviluppo delle obbligazioni garantite nell’Unione e riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al grado di tutela degli investitori e allo sviluppo dei mercati delle obbligazioni garantite. La relazione dovrebbe inoltre prendere in considerazione l’evoluzione delle attività costituite a garanzia dell’emissione di obbligazioni garantite. Poiché il ricorso alle strutture delle scadenze estensibili è in crescita, è altresì opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle strutture di obbligazioni garantite con scadenza estensibile nonché ai rischi e ai vantaggi derivanti dall’emissione di tali obbligazioni garantite. |
(39) |
Gli operatori del mercato e altri soggetti hanno proposto una nuova categoria di strumenti finanziari denominati «titoli garantiti europei» [European Secured Notes (ESNs)], coperta da attività che presentano un rischio più elevato rispetto alle esposizioni pubbliche e alle ipoteche e che non sono attività di copertura ammissibili ai sensi della presente direttiva, quale ulteriore strumento a disposizione delle banche per finanziare l’economia reale. La Commissione ha consultato l’ABE il 3 ottobre 2017 per determinare in che misura gli ESN potrebbero utilizzare le «migliori prassi» definite dall’ABE per le obbligazioni garantite tradizionali, il trattamento appropriato del rischio degli ESN e gli eventuali effetti dell’emissione di ESN sui livelli delle attività vincolate nei bilanci delle banche. In risposta, il 24 luglio 2018 l’ABE ha pubblicato una relazione. Parallelamente alla relazione dell’ABE, il 12 ottobre 2018 la Commissione ha pubblicato uno studio. Lo studio della Commissione e la relazione dell’ABE hanno constatato la necessità di procedere a un’ulteriore valutazione in relazione, ad esempio, al trattamento normativo. È dunque auspicabile che la Commissione continui a valutare l’opportunità di istituire un quadro legislativo per gli ESN e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle sue conclusioni, unitamente a una proposta legislativa, se del caso. |
(40) |
Attualmente non esiste un regime di equivalenza per il riconoscimento da parte dell’Unione delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi, se non in ambito prudenziale, dove ad alcune obbligazioni di paesi terzi è concesso, a determinate condizioni, un trattamento preferenziale in materia di liquidità. È pertanto opportuno che la Commissione, operando in stretta collaborazione con l’ABE, valuti la necessità e la pertinenza dell’introduzione di un regime di equivalenza per gli emittenti di obbligazioni garantite di paesi terzi e gli investitori in obbligazioni garantite di paesi terzi. Al più tardi due anni dopo la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
(41) |
Le obbligazioni garantite sono caratterizzate da una scadenza programmata di diversi anni. È pertanto necessario prevedere misure transitorie per assicurare che non vi siano effetti sulle obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022. Le obbligazioni garantite emesse entro tale data dovrebbero pertanto continuare ad essere conformi su base continuativa ai requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE ed essere esentate dalla maggior parte dei nuovi requisiti della presente direttiva. Tali obbligazioni garantite dovrebbero poter continuare a essere definite obbligazioni garantite, a condizione che la loro conformità all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, così come applicabile alla data di emissione, e ai requisiti della presente direttiva ad esse applicabili, sia soggetta alla vigilanza delle autorità competenti designate ai sensi della presente direttiva. Tale vigilanza non dovrebbe estendersi ai requisiti della presente direttiva da cui tali obbligazioni garantite sono esentate. In alcuni Stati membri i codici ISIN sono aperti per un periodo più lungo, il che consente l’emissione continua delle obbligazioni garantite ai sensi di tali codici allo scopo di incrementare il volume (entità dell’emissione) di tale obbligazione garantita (emissione «a rubinetto»). Le misure transitorie dovrebbero coprire le emissioni a rubinetto conformemente ai codici ISIN aperti prima dell’8 luglio 2022 subordinatamente ad alcune restrizioni. |
(42) |
In conseguenza dell’istituzione di un quadro uniforme per le obbligazioni garantite, la descrizione delle obbligazioni garantite di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE dovrebbe essere modificata. La direttiva 2014/59/UE definisce le obbligazioni garantite con riferimento all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE. Poiché tale definizione dovrebbe essere modificata, dovrebbe essere modificata anche la direttiva 2014/59/UE. Inoltre, per evitare che vi siano effetti sulle obbligazioni garantite emesse conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE prima dell’8 luglio 2022, dette obbligazioni garantite dovrebbero continuare ad essere definite come obbligazioni garantite fino alla scadenza. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE. |
(43) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (14), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(44) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire istituire un quadro comune in materia di obbligazioni garantite che assicuri che le caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite in tutta l’Unione corrispondano al profilo di rischio inferiore che giustifica il trattamento preferenziale dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di sviluppare ulteriormente il mercato delle obbligazioni garantite e di sostenere gli investimenti transfrontalieri nell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(45) |
La Banca centrale europea è stata consultata e ha espresso il suo parere il 22 agosto 2018. |
(46) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), e ha espresso un parere il 12 ottobre 2018. |
(47) |
Gli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite trattano ingenti volumi di dati personali. È opportuno che tale trattamento sia sempre conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Analogamente, il trattamento dei dati personali da parte dell’ABE allorché, come previsto dalla presente direttiva, gestisce una banca dati centrale delle sanzioni amministrative e di altre misure amministrative comunicatele dalle autorità nazionali competenti, dovrebbe essere effettuato a norma del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO 1
OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce le seguenti norme in materia di tutela degli investitori per quanto riguarda:
1) |
i requisiti per l’emissione di obbligazioni garantite; |
2) |
le caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite; |
3) |
la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite; |
4) |
gli obblighi di pubblicazione in relazione alle obbligazioni garantite. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti nell’Unione.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«obbligazione garantita»: titolo di debito emesso da un ente creditizio conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono i requisiti obbligatori della presente direttiva e garantito da attività di copertura sulle quali gli investitori in obbligazioni garantite possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati; |
2) |
«programma di obbligazioni garantite»: caratteristiche strutturali di un’emissione di obbligazioni garantite determinate da norme statutarie e da termini e condizioni contrattuali, conformemente all’autorizzazione concessa all’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite; |
3) |
«aggregato di copertura»: un insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite che sono segregate dalle altre attività possedute dall’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite; |
4) |
«attività di copertura»: attività comprese in un aggregato di copertura; |
5) |
«attività utilizzate come garanzia reale»: attività materiali o attività sotto forma di esposizioni che garantiscono gli aggregati di copertura; |
6) |
«segregazione»: azioni eseguite da un ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite che consistono nell’individuare gli aggregati di copertura e nell’escluderli legalmente dalla portata di creditori diversi dagli investitori in obbligazioni garantite e dalle controparti di contratti derivati; |
7) |
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
8) |
«istituto di credito ipotecario specializzato»: ente creditizio, che finanzia prestiti esclusivamente o prevalentemente tramite l’emissione di obbligazioni garantite, il quale ai sensi di legge può esercitare unicamente attività di concessione di mutui ipotecari e di prestiti al settore pubblico e che non è autorizzato a raccogliere depositi, ma che raccoglie altri fondi rimborsabili presso il pubblico; |
9) |
«accelerazione automatica»: la situazione in cui l’obbligazione garantita diventa in automatico immediatamente dovuta ed esigibile in caso di insolvenza o risoluzione dell’emittente e per la quale gli investitori in obbligazioni garantite hanno un credito esecutivo per il rimborso prima della data di scadenza originaria; |
10) |
«valore di mercato»: per i beni immobili, il valore di mercato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 76, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
11) |
«valore del credito ipotecario»: per i beni immobili, il valore del credito ipotecario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 74, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
12) |
«attività primarie»: attività di copertura dominanti che determinano la natura dell’aggregato di copertura; |
13) |
«attività sostitutive»: attività di copertura che contribuiscono ai requisiti di copertura, diverse dalle attività primarie; |
14) |
«eccesso di garanzia»: la totalità del livello della garanzia legale, contrattuale o volontaria che eccede il requisito di copertura di cui all’articolo 15; |
15) |
«obblighi di compensazione»: norme che prevedono che i flussi di cassa tra le attività e le passività in scadenza si compensino, assicurando nei termini e condizioni contrattuali che i pagamenti da parte dei debitori e delle controparti di contratti derivati diventino esigibili prima che i pagamenti siano effettuati agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati e che gli importi ricevuti siano almeno di pari valore rispetto ai pagamenti effettuati a favore degli investitori in obbligazioni garantite e delle controparti di contratti derivati, e che gli importi ricevuti dai debitori e dalle controparti di contratti derivati siano inclusi nell’aggregato di copertura a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, fino a quando i pagamenti agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati diventino esigibili; |
16) |
«deflusso netto di liquidità»: tutti i deflussi per pagamenti in scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i pagamenti del capitale e degli interessi e i pagamenti nel quadro di contratti derivati del programma di obbligazioni garantite, al netto di tutti gli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i crediti connessi alle attività di copertura; |
17) |
«struttura delle scadenze estensibile»: meccanismo che prevede la possibilità di estendere la scadenza prevista delle obbligazioni garantite per un periodo di tempo predefinito e nel caso in cui si verifichi un determinato elemento di attivazione; |
18) |
«vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite»: la vigilanza dei programmi di obbligazioni garantite volta ad assicurare la conformità ai requisiti applicabili all’emissione di obbligazioni garantite, e il controllo del rispetto delle disposizioni in materia; |
19) |
«amministratore speciale»: la persona o l’entità designata a gestire il programma di obbligazioni garantite in caso di insolvenza di un ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite nell’ambito di tale programma, o qualora tale ente creditizio sia stato considerato in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE o, in circostanze eccezionali, qualora l’autorità competente stabilisca che il corretto funzionamento di tale ente creditizio sia gravemente a rischio; |
20) |
«risoluzione»: la risoluzione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/59/UE; |
21) |
«gruppo»: un gruppo quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
22) |
«impresa pubblica»: un’impresa pubblica quale definita all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della Commissione. |
TITOLO II
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE OBBLIGAZIONI GARANTITE
CAPO 1
Doppia rivalsa e non aggredibilità in caso di procedura concorsuale
Articolo 4
Doppia rivalsa
1. Gli Stati membri stabiliscono norme che attribuiscono agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati conformi all’articolo 11 i seguenti diritti di credito:
a) |
il diritto di credito nei confronti dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite; |
b) |
in caso di insolvenza o di risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, il diritto di credito prioritario sul capitale e sugli eventuali interessi maturati e futuri dalle attività di copertura; |
c) |
in caso di insolvenza dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite e qualora il diritto di credito prioritario di cui alla lettera b) non possa essere pienamente soddisfatto, il diritto di credito sulla massa fallimentare di tale ente creditizio avente rango pari ai diritti di credito dei creditori ordinari non garantiti dell’ente creditizio stabilito conformemente alla legislazione nazionale che disciplina il rango nella procedura di insolvenza ordinaria. |
2. I diritti di credito di cui al paragrafo 1 sono limitati al totale degli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, in caso di insolvenza di un istituto di credito ipotecario specializzato gli Stati membri possono stabilire norme che concedono agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati conformi all’articolo 11 un diritto di credito di rango superiore rispetto ai diritti di credito dei creditori ordinari non garantiti dell’istituto di credito ipotecario specializzato, stabilito conformemente alla legislazione nazionale che disciplina il rango dei creditori nella procedure di insolvenza ordinaria, ma inferiore a tutti gli altri creditori privilegiati.
Articolo 5
Non aggredibilità delle obbligazioni garantite in caso di procedura concorsuale
Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite non siano soggetti ad accelerazione automatica in caso di insolvenza o di risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite.
CAPO 2
Aggregato di copertura e copertura
Articolo 6
Attività di copertura ammissibili
1. Gli Stati membri impongono che le obbligazioni garantite siano garantite in ogni momento da:
a) |
attività ammissibili ai sensi all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite rispetti gli obblighi di cui all’articolo 129, paragrafi da 1 bis a 3, di tale regolamento; |
b) |
attività di copertura di qualità elevata che assicurano che l’ente creditizio che emette obbligazioni garantite abbia un diritto di credito come previsto al paragrafo 2 e che sono garantite da attività utilizzate come garanzia reale come previsto al paragrafo 3; oppure |
c) |
attività sotto forma di prestiti concessi a imprese pubbliche o garantite da queste, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. |
2. Il diritto di credito di cui al paragrafo 1, lettera b), è soggetto ai requisiti giuridici seguenti:
a) |
l’attività rappresenta un credito di pagamento di somme con un valore minimo determinabile in ogni momento, giuridicamente valido ed eseguibile, non soggetto a condizioni diverse dalle condizioni che il credito maturi in una data futura e che sia garantito da un’ipoteca, un gravame, un diritto di ritenzione o altra garanzia; |
b) |
l’ipoteca, il gravame, il diritto di ritenzione o altre garanzie che garantiscono il diritto di credito sono esecutivi; |
c) |
sono stati soddisfatti tutti i requisiti giuridici per la costituzione dell’ipoteca, del gravame, del diritto di ritenzione o di altra garanzia che garantiscono il diritto di credito; |
d) |
l’ipoteca, il gravame, il diritto di ritenzione o altra garanzia che garantisce il diritto di credito consente all’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite di recuperare il valore del credito senza indebito ritardo. |
Gli Stati membri esigono che gli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite valutino l’esecutività dei diritti di credito e la capacità di realizzazione delle attività utilizzate come garanzia reale prima di inserirli nell’aggregato di copertura.
3. Le attività utilizzate come garanzia reale di cui al paragrafo 1, lettera b), soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) |
per quanto attiene alle attività materiali utilizzate come garanzia reale, esistono norme di valutazione generalmente accettate dagli esperti e adeguate per l’attività di garanzia materiale interessata ed esiste un registro pubblico in cui sono indicati la proprietà e i diritti di credito su tali attività di garanzia materiali; oppure |
b) |
per quanto attiene alle attività sotto forma di esposizioni, la sicurezza e la solidità della controparte dell’esposizione sono desunte dalla sua potestà tributaria o dalla sua assoggettabilità a una vigilanza pubblica continua della solidità operativa e della solvibilità finanziaria della controparte. |
Le attività materiali utilizzate come garanzia reale di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo contribuiscono alla copertura delle passività connesse all’obbligazione garantita fino al valore nominale dei gravami combinati con eventuali gravami precedenti oppure al 70 % del valore di tali attività materiali utilizzate come garanzia reale, se inferiore. Le attività materiali utilizzate come garanzia reale di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono tenute a rispettare il limite del 70 % o i limiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Qualora, ai fini del primo comma, lettera a) del presente paragrafo, non esista un registro pubblico per una particolare attività materiale utilizzata come garanzia reale gli Stati membri possono prevedere una modalità alternativa per certificare la proprietà e i diritti di credito su tale attività materiale utilizzata come garanzia reale nella misura in cui tale forma di certificazione fornisca una protezione che sia analoga alla protezione fornita da un registro pubblico nel senso che consente ai terzi interessati, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, di accedere alle informazioni relative all’identificazione delle attività materiali vincolate, all’attribuzione della proprietà, alla documentazione e all’attribuzione dei gravami e all’esecutività dei diritti di garanzia.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le obbligazioni garantite da prestiti concessi a imprese pubbliche o garantiti da queste come attività primarie sono soggette a un livello minimo del 10 % di eccesso di garanzia, e a tutte le condizioni seguenti:
a) |
le imprese pubbliche forniscono servizi pubblici essenziali sulla base di una licenza, un contratto di concessione o altra forma di incarico concesso da un’autorità pubblica; |
b) |
le imprese pubbliche sono soggette a vigilanza pubblica; |
c) |
le imprese pubbliche dispongono dei poteri per generare introiti sufficienti, garantiti dal fatto che tali imprese pubbliche:
|
5. Gli Stati membri stabiliscono norme sulla metodologia e il processo di valutazione delle attività materiali utilizzate che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tali norme assicurano almeno quanto segue:
a) |
che, per ciascuna attività materiale utilizzata come garanzia reale, esista una valutazione attuale a valori uguali o inferiori al valore di mercato o del credito ipotecario al momento dell’inclusione dell’attività di copertura nell’aggregato di copertura; |
b) |
che la valutazione sia effettuata da un valutatore in possesso delle qualifiche, delle capacità, e dell’esperienza necessarie; e |
c) |
che il valutatore sia indipendente dal processo di decisione di credito, non tenga conto di elementi speculativi nella valutazione del valore dell’attività materiale utilizzata come garanzia reale e documenti in modo chiaro e trasparente il valore dell’attività materiale utilizzata come garanzia reale. |
6. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di dotarsi di procedure per controllare che le attività materiali che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, siano adeguatamente assicurate contro il rischio di danni e che il diritto di credito assicurativo sia segregato conformemente all’articolo 12.
7. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di documentare le attività di copertura di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la conformità delle loro politiche creditizie alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono il presente articolo.
8. Gli Stati membri stabiliscono norme che garantiscono la diversificazione del rischio nell’aggregato di copertura in relazione al grado di dettaglio e alla concentrazione sostanziale per le attività non definite ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
Articolo 7
Attività utilizzate come garanzia reale ubicate al di fuori dell’Unione
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di includere nell’aggregato di copertura attività che sono garantite da attività utilizzate come garanzia reale ubicate al di fuori dell’Unione.
2. Gli Stati membri, qualora consentano l’inclusione delle attività di cui al paragrafo 1, assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi di verificare che tali attività utilizzate come garanzia reale siano conformi a tutti i requisiti di cui all’articolo 6. Gli Stati membri assicurano che tali attività utilizzate come garanzia reale offrano un livello di sicurezza comparabile a quello delle attività utilizzate come garanzia reale ubicate nell’Unione e assicurano che il realizzo di tali attività utilizzate come garanzia reale sia legalmente esecutivo secondo modalità equivalenti, negli effetti, al realizzo delle attività utilizzate come garanzia reale ubicate nell’Unione.
Articolo 8
Strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo
Gli Stati membri possono prevedere norme per quanto riguarda l’uso di strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo nell’ambito delle quali obbligazioni garantite emesse da un ente creditizio appartenente a un gruppo («obbligazioni garantite emesse internamente») sono utilizzate come attività di copertura per l’emissione esterna di obbligazioni garantite da parte di un altro ente creditizio appartenente al medesimo gruppo («obbligazioni garantite emesse esternamente»). Tali norme comprendono almeno i requisiti seguenti:
a) |
le obbligazioni garantite emesse internamente sono vendute all’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite emesse esternamente; |
b) |
le obbligazioni garantite emesse internamente sono utilizzate come attività di copertura nell’aggregato di copertura per le obbligazioni garantite emesse esternamente e sono iscritte nel bilancio dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite emesse esternamente; |
c) |
l’aggregato di copertura per le obbligazioni garantite emesse esternamente contiene soltanto obbligazioni garantite emesse internamente da un unico ente creditizio in seno al gruppo; |
d) |
l’ente creditizio che emette le obbligazioni garantite emesse esternamente intende venderle a investitori in obbligazioni garantite non appartenenti al gruppo; |
e) |
sia le obbligazioni garantite emesse internamente che le obbligazioni garantite emesse esternamente rientrano nella classe di merito di credito 1 di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al momento dell’emissione e sono garantite da attività di copertura ammissibili di cui all’articolo 6 della presente direttiva; |
f) |
nel caso delle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo, le attività di copertura delle obbligazioni garantite emesse internamente soddisfano i requisiti di ammissibilità e copertura delle obbligazioni garantite emesse esternamente. |
Ai fini del primo comma, lettera e), del presente articolo le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, possono consentire che le obbligazioni garantite che rientrano nella classe di merito di credito 2 a seguito di una modifica che ne riduce la classe di merito di credito delle obbligazioni garantite continuino a far parte di una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo a condizione che tali autorità competenti concludano che la modifica della classe di merito di credito non è dovuta a una violazione dei requisiti di autorizzazione stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l’articolo 19, paragrafo 2. Le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, notificano successivamente all’ABE qualsiasi decisione a norma del presente paragrafo.
Articolo 9
Finanziamento congiunto
1. Gli Stati membri autorizzano l’uso di attività di copertura ammissibili, originate da un ente creditizio e acquistate da un ente creditizio che emette obbligazioni garantite, come attività di copertura per l’emissione di obbligazioni garantite.
Gli Stati membri disciplinano tali acquisti per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 6 e 12.
2. Fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, gli Stati membri possono consentire trasferimenti mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi della direttiva 2002/47/CE.
3. Fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono anche consentire l’uso di attività originate da un’impresa diversa da un ente creditizio come attività di copertura. Qualora esercitino tale opzione, gli Stati membri impongono all’ente creditizio che emette le obbligazioni garantite di valutare gli standard per la concessione di crediti dell’impresa che ha originato le attività di copertura, o di effettuare essa stessa una valutazione approfondita del merito di credito del debitore.
Articolo 10
Composizione dell’aggregato di copertura
Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori stabilendo norme sulla composizione degli aggregati di copertura. Tali norme stabiliscono, ove pertinente, le condizioni per l’inclusione da parte degli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite delle attività primarie che hanno caratteristiche diverse in termini di caratteristiche strutturali, durata o profilo di rischio nell’aggregato di copertura.
Articolo 11
Contratti derivati nell’aggregato di copertura
1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori consentendo l’inclusione di contratti derivati nell’aggregato di copertura solo se sono soddisfatti almeno i requisiti seguenti:
a) |
i contratti derivati sono inclusi nell’aggregato di copertura unicamente a fini di copertura del rischio, il loro volume è adeguato in caso di riduzione del rischio coperto e gli stessi sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere; |
b) |
i contratti derivati sono sufficientemente documentati; |
c) |
i contratti derivati sono segregati a norma dell’articolo 12; |
d) |
i contratti derivati non possono essere risolti in caso di insolvenza o risoluzione dell’ente creditizio che ha emesso le obbligazioni garantite; |
e) |
i contratti derivati rispettano le norme stabilite in conformità del paragrafo 2. |
2. Al fine di garantire la conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di contratti derivati inclusi nell’aggregato di copertura. Tali norme precisano:
a) |
i criteri di ammissibilità per le controparti nell’operazione di copertura; |
b) |
la necessaria documentazione da fornire in relazione ai contratti derivati. |
Articolo 12
Segregazione delle attività di copertura
1. Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano la segregazione delle attività di copertura. Tali norme comprendono come minimo i requisiti seguenti:
a) |
tutte le attività di copertura sono sempre identificabili da parte dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite; |
b) |
tutte le attività di copertura sono soggette a una segregazione giuridicamente vincolante ed esecutiva da parte dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite; |
c) |
tutte le attività di copertura sono protette da eventuali diritti di credito di terzi e nessuna attività garantita fa parte della massa fallimentare dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite finché non sia soddisfatto il diritto di credito prioritario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). |
Ai fini del primo comma, le attività di copertura comprendono le garanzie reali ricevute in relazione alle posizioni su contratti derivati.
2. La segregazione delle attività di copertura di cui al paragrafo 1 si applica anche in caso di insolvenza o di risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite.
Articolo 13
Controllore dell’aggregato di copertura
1. Gli Stati membri possono imporre agli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite di nominare un controllore dell’aggregato di copertura per esercitare un controllo continuo dell’aggregato di copertura per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli da 6 a 12 e da 14 a 17.
2. Laddove si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono norme che regolino almeno gli aspetti seguenti:
a) |
la nomina e la revoca del controllore dell’aggregato di copertura; |
b) |
i criteri di idoneità del controllore dell’aggregato di copertura; |
c) |
il ruolo e i compiti del controllore dell’aggregato di copertura, anche in caso di insolvenza o di risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite; |
d) |
l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2; |
e) |
il diritto di accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti del controllore dell’aggregato di copertura. |
3. Se gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, il controllore dell’aggregato di copertura è distinto e indipendente dall’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite e dal revisore di tale ente creditizio.
Gli Stati membri possono, tuttavia, consentire che un controllore dell’aggregato di copertura («controllore interno dell’aggregato di copertura») non sia separato dall’ente creditizio qualora:
a) |
il controllore interno dell’aggregato di copertura sia indipendente dal processo di decisione di credito dell’ente creditizio che emette le obbligazioni garantite; |
b) |
fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri garantiscano che il controllore interno dell’aggregato di copertura non possa essere rimosso da tale funzione di controllore dell’aggregato di copertura senza l’approvazione preventiva dell’organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza dell’ente creditizio che emette le obbligazioni garantite; e |
c) |
se necessario, il controllore interno dell’aggregato di copertura abbia accesso diretto all’organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza. |
4. Gli Stati membri informano l’ABE della decisione di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1.
Articolo 14
Informazione degli investitori
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite forniscano informazioni sui loro programmi di obbligazioni garantite che siano sufficientemente dettagliate da consentire agli investitori di valutare il profilo e i rischi del programma e di eseguire la dovuta diligenza.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite agli investitori almeno a cadenza trimestrale e comprendano le seguenti informazioni minime sul portafoglio:
a) |
il valore dell’aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite in essere; |
b) |
un elenco dei codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) per tutte le emissioni di obbligazioni garantite nell’ambito di tale programma, alle quali un ISIN è stato attribuito; |
c) |
la distribuzione geografica e il tipo di attività di copertura, l’entità dei prestiti e il metodo di valutazione; |
d) |
informazioni dettagliate sul rischio di mercato, compresi il rischio di tasso di interesse e il rischio di tasso di cambio, e sui rischi di credito e di liquidità; |
e) |
la struttura delle scadenze delle attività di copertura e delle obbligazioni garantite, compreso un quadro generale degli elementi di attivazione dell’estensione delle scadenze, se del caso; |
f) |
i livelli di copertura richiesta e disponibile e i livelli di eccesso di garanzia legale, contrattuale e volontario; |
g) |
la percentuale di prestiti nel caso in cui si consideri intervenuto un default in conformità dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e in qualsiasi caso in cui i prestiti siano scaduti da più di novanta giorni. |
Gli Stati membri assicurano che, per le obbligazioni garantite emesse esternamente nell’ambito di strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo di cui all’articolo 8, le informazioni di cui al primo comma, del presente paragrafo, o un collegamento alle stesse siano forniti agli investitori in relazione a tutte le obbligazioni garantite del gruppo emesse internamente. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite agli investitori almeno su base aggregata.
3. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite di pubblicare sul loro sito web le informazioni messe a disposizione degli investitori in conformità dei paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri non obbligano tali enti creditizi a pubblicare tali informazioni in formato cartaceo.
Articolo 15
Requisiti di copertura
1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo che i programmi di obbligazioni garantite soddisfino in ogni momento almeno i requisiti di copertura di cui ai paragrafi da 2 a 8.
2. Tutte le passività delle obbligazioni garantite sono coperte dai diritti di credito connessi alle attività di copertura.
3. Le passività di cui al paragrafo 2 comprendono:
a) |
le obbligazioni di pagamento dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere; |
b) |
le obbligazioni di pagamento di eventuali interessi sulle obbligazioni garantite in essere; |
c) |
le obbligazioni di pagamento connesse a contratti derivati detenuti in conformità dell’articolo 11; e |
d) |
i costi previsti relativi alla manutenzione e alla gestione per la liquidazione del programma di obbligazioni garantite. |
Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono consentire un calcolo forfettario.
4. Le seguenti attività di copertura sono considerate quale contributo per soddisfare il requisito di copertura:
a) |
attività primarie; |
b) |
attività sostitutive; |
c) |
attività liquide detenute in conformità dell’articolo 16; e |
d) |
diritti di credito connessi a contratti derivati detenuti in conformità dell’articolo 11. |
I crediti non garantiti nel caso in cui si consideri intervenuto un default a norma dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 non contribuiscono alla copertura.
5. Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettera c), e del paragrafo 4, primo comma, lettera d), gli Stati membri stabiliscono norme in materia di valutazione dei contratti derivati.
6. Il calcolo della copertura richiesta assicura che l’importo nominale aggregato di tutte le attività di copertura sia pari o superiore all’importo nominale aggregato delle obbligazioni garantite in essere («principio nominale»).
Gli Stati membri possono consentire altri principi di calcolo, purché non comportino un rapporto di copertura superiore a quello calcolato applicando il principio nominale.
Gli Stati membri stabiliscono norme sul calcolo di eventuali interessi passivi in relazione a obbligazioni garantite in essere e interessi attivi in relazione alle attività di copertura, che riflettono sani principi prudenziali conformemente alle norme contabili applicabili.
7. In deroga al paragrafo 6, primo comma, gli Stati membri possono, in un modo che rifletta sani principi prudenziali e conformemente alle norme contabili applicabili, consentire che futuri interessi attivi sull’attività di copertura al netto di futuri interessi passivi sulla corrispondente obbligazione garantita siano presi in considerazione per bilanciare eventuali carenze di copertura dell’obbligazione di pagamento del capitale connessa all’obbligazione garantita, laddove vi sia una stretta corrispondenza quale definita nel regolamento delegato applicabile adottato a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 575/2013, alle condizioni seguenti:
a) |
i pagamenti ricevuti durante il ciclo di vita dell’attività di copertura e necessari per la copertura dell’obbligazione di pagamento connessa all’obbligazione garantita corrispondente sono segregati conformemente all’articolo 12 o sono inclusi nell’aggregato di copertura sotto forma di attività di copertura di cui all’articolo 6 fino a quando i pagamenti diventino esigibili; e |
b) |
il pagamento anticipato dell’attività di copertura è possibile soltanto mediante l’esercizio dell’opzione di consegna, quale definita nel regolamento delegato applicabile adottato a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o, nel caso delle obbligazioni garantite redimibili alla pari dall’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, mediante il pagamento, da parte del debitore dell’attività di copertura, almeno dell’importo nominale dell’obbligazione garantita rimborsata anticipatamente. |
8. Gli Stati membri provvedono a che il calcolo delle attività di copertura e delle passività si basi sulla stessa metodologia. Gli Stati membri possono consentire metodologie di calcolo diverse per il calcolo delle attività di copertura da un lato, e delle passività dall’altro, a condizione che l’uso di tali diverse metodologie non comporti un rapporto di copertura superiore a quello calcolato utilizzando la stessa metodologia per il calcolo sia delle attività di copertura che delle passività.
Articolo 16
Requisito per la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura
1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori esigendo che l’aggregato di copertura comprenda in ogni momento una riserva di liquidità costituita da attività liquide disponibili per coprire il deflusso netto di liquidità del programma di obbligazioni garantite.
2. La riserva di liquidità dell’aggregato di copertura copre il deflusso netto cumulativo massimo di liquidità per il periodo dei successivi 180 giorni.
3. Gli Stati membri assicurano che la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia composta dai seguenti tipi di attività, segregati conformemente all’articolo 12 della presente direttiva:
a) |
attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma del regolamento delegato applicabile adottato a norma dell’articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, che siano state valutate a norma di tale regolamento delegato e non emesse dall’ente stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell’impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l’ente creditizio ha stretti legami; |
b) |
esposizioni di breve durata verso enti creditizi che siano classificate nelle classi di merito di credito 1 o 2, o depositi a breve termine presso enti creditizi che siano classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
Gli Stati membri possono limitare i tipi di attività liquide da utilizzare ai fini di cui al primo comma, lettere a) e b).
Gli Stati membri assicurano che i crediti non garantiti da esposizioni considerate in stato di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 non possano contribuire alla riserva di liquidità dell’aggregato di copertura.
4. Nel caso in cui l’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite sia soggetto a requisiti di liquidità stabiliti in altri atti giuridici dell’Unione che determinano una sovrapposizione con la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del diritto nazionale di recepimento dei paragrafi 1, 2 e 3 per il periodo previsto da tali atti giuridici dell’Unione. Gli Stati membri possono avvalersi di tale opzione solo fino alla data in cui diventi applicabile una modifica di tali atti giuridici dell’Unione intesa a eliminare tale sovrapposizione e, nel caso in cui si avvalgano di tale opzione, informano la Commissione e l’ABE.
5. Gli Stati membri possono consentire che il calcolo del capitale per le strutture delle scadenze estensibili sia basato sulla data di scadenza finale conformemente ai termini e condizioni dell’obbligazione garantita.
6. Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 1 non si applichi alle obbligazioni garantite che sono soggette agli obblighi di compensazione.
Articolo 17
Condizioni applicabili alle strutture delle scadenze estensibili
1. Gli Stati membri possono consentire l’emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili laddove la tutela degli investitori sia assicurata almeno dagli elementi seguenti:
a) |
le scadenze possono essere estese soltanto sulla base di elementi di attivazione obiettivi precisati nel diritto nazionale, e non a discrezione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite; |
b) |
gli elementi di attivazione dell’estensione delle scadenze sono precisati nei termini e condizioni contrattuali dell’obbligazione garantita; |
c) |
le informazioni fornite agli investitori circa la struttura delle scadenze sono sufficienti a permettere loro di determinare il rischio delle obbligazioni garantite e contengono una descrizione dettagliata:
|
d) |
la data di scadenza finale dell’obbligazione garantita è determinabile in qualsiasi momento; |
e) |
in caso di insolvenza o risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, le estensioni delle scadenze non pregiudicano il rango degli investitori in obbligazioni garantite né invertono la sequenza delle scadenze originarie programmate delle obbligazioni garantite; |
f) |
l’estensione delle scadenze non modifica le caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite per quanto concerne la doppia rivalsa di cui all’articolo 4 e la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale di cui all’articolo 5. |
2. Gli Stati membri che consentono l’emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili ne danno notifica all’ABE.
TITOLO III
VIGILANZA PUBBLICA DELLE OBBLIGAZIONI GARANTITE
Articolo 18
Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite
1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori stabilendo che l’emissione di obbligazioni garantite sia soggetta alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
2. Ai fini della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano una o più autorità competenti. Essi comunicano alla Commissione e all’ABE le autorità designate indicandone la ripartizione delle funzioni e dei compiti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 controllino l’emissione di obbligazioni garantite per valutarne la conformità con i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite registrino tutte le loro operazioni in relazione al programma di obbligazioni garantite e dispongano di sistemi e processi di documentazione adeguati e appropriati.
5. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 del presente articolo di ottenere le informazioni necessarie per valutare la conformità con i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, di indagare su eventuali violazioni di tali requisiti, e di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 23.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 dispongano delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell’indipendenza necessari all’esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
Articolo 19
Autorizzazione dei programmi di obbligazioni garantite
1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo l’ottenimento di un’autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite prima dell’emissione di obbligazioni garantite nell’ambito di tale programma. Gli Stati membri conferiscono il potere di concedere tale autorizzazione alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti relativi all’autorizzazione di cui al paragrafo 1, che comprendono almeno gli elementi seguenti:
a) |
un adeguato programma delle operazioni che indichi l’emissione di obbligazioni garantite; |
b) |
politiche, processi e metodologie adeguati volti a tutelare gli investitori per quanto concerne l’approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nell’aggregato di copertura; |
c) |
dirigenti e personale dedicati al programma di obbligazioni garantite che dispongano di adeguate qualifiche e conoscenze per quanto riguarda l’emissione di obbligazioni garantite e l’amministrazione del programma di obbligazioni garantite; |
d) |
un assetto amministrativo dell’aggregato di copertura e il relativo controllo in modo da soddisfare i requisiti applicabili di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva. |
Articolo 20
Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in caso di insolvenza o di risoluzione
1. Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, collaborano con l’autorità di risoluzione in caso di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi degli investitori in obbligazioni garantite, procedendo come minimo alla verifica della sana e continua gestione del programma di obbligazioni garantite durante il periodo in cui si svolge la procedura di risoluzione.
2. Gli Stati membri possono disporre la nomina di un amministratore speciale per assicurare la tutela dei diritti e degli interessi degli investitori in obbligazioni garantite, che proceda come minimo alla verifica della sana e continua gestione del programma di obbligazioni garantite durante il periodo necessario.
Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri possono esigere che le loro autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, approvino la nomina e la revoca dell’amministratore speciale. Gli Stati che si avvalgano di tale facoltà esigono come minimo che tali autorità competenti siano consultate per quanto riguarda la nomina e la revoca dell’amministratore speciale.
3. Nel caso in cui dispongano la nomina di un amministratore speciale in conformità al paragrafo 2, gli Stati membri adottano norme che fissano i compiti e le responsabilità di tale amministratore speciale almeno per quanto riguarda:
a) |
l’estinzione delle passività connesse alle obbligazioni garantite; |
b) |
la gestione e la realizzazione delle attività di copertura, compreso il loro trasferimento, insieme alle passività connesse alle obbligazioni garantite, ad un altro ente creditizio emittente di obbligazioni garantite; |
c) |
gli atti giuridici necessari per la corretta gestione dell’aggregato di copertura, per il controllo continuo della copertura delle passività connesse alle obbligazioni garantite, per l’avvio di un procedimento per riportare le attività nell’aggregato di copertura e per il trasferimento delle attività residue alla massa fallimentare dell’ente creditizio che ha emesso le obbligazioni garantite dopo che tutte le passività connesse alle obbligazioni garantite sono state liquidate. |
Ai fini del primo comma, lettera c), in caso di insolvenza dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, gli Stati membri possono consentire a un amministratore speciale di operare in virtù dell’autorizzazione detenuta dall’ente creditizio rispettando gli stessi requisiti operativi.
4. Gli Stati membri assicurano il coordinamento e lo scambio di informazioni ai fini della procedura di insolvenza o di risoluzione tra le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, l’amministratore speciale, qualora sia stato nominato, e, in caso di risoluzione, l’autorità di risoluzione.
Articolo 21
Segnalazione alle autorità competenti
1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di segnalare alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 2 sui programmi di obbligazioni garantite. Tali segnalazioni sono effettuate a intervalli regolari e su richiesta di tali autorità competenti. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alla frequenza delle segnalazioni periodiche.
2. Gli obblighi di segnalazione da stabilire a norma del paragrafo 1 prescrivono che le informazioni fornite includano almeno le informazioni seguenti:
a) |
ammissibilità delle attività e requisiti dell’aggregato di copertura in conformità degli articoli da 6 a 11; |
b) |
segregazione delle attività di copertura in conformità dell’articolo 12; |
c) |
se applicabile, il funzionamento del controllore dell’aggregato di copertura in conformità dell’articolo 13; |
d) |
requisiti di copertura in conformità dell’articolo 15; |
e) |
riserva di liquidità dell’aggregato di copertura in conformità dell’articolo 16; |
f) |
se applicabile, le condizioni per le strutture delle scadenze estensibili in conformità dell’articolo 17. |
3. Gli Stati membri adottano norme riguardo alle informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 2 effettuata dagli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, in caso di insolvenza o di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite.
Articolo 22
Poteri delle autorità competenti ai fini della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite
1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori conferendo alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, tutti i poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione che sono necessari per svolgere le funzioni di vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
2. I poteri di cui al paragrafo 1 comprendono almeno i seguenti:
a) |
il potere di concedere o rifiutare l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 19; |
b) |
il potere di rivedere regolarmente il programma di obbligazioni garantite per valutare la conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva; |
c) |
il potere di effettuare ispezioni in loco ed extra loco; |
d) |
il potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative conformemente alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 23; |
e) |
il potere di adottare e di attuare orientamenti di vigilanza relativi all’emissione di obbligazioni garantite. |
Articolo 23
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono adeguate sanzioni amministrative e altre misure amministrative che si applicano almeno nelle situazioni seguenti:
a) |
l’ente creditizio ha ottenuto l’autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite mediante false dichiarazioni o altro mezzo irregolare; |
b) |
l’ente creditizio non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite; |
c) |
l’ente creditizio emette obbligazioni garantite senza aver ottenuto l’autorizzazione in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 19; |
d) |
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 4; |
e) |
l’ente creditizio emette obbligazioni garantite che non soddisfano i requisiti di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 5; |
f) |
l’ente creditizio emette obbligazioni garantite che non sono garantite in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 6; |
g) |
l’ente creditizio emette obbligazioni garantite che sono garantite da attività ubicate al di fuori dell’Unione in violazione dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 7; |
h) |
l’ente creditizio garantisce le obbligazioni garantite in una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo, in violazione dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 8; |
i) |
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non rispetta le condizioni per il finanziamento congiunto di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 9; |
j) |
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di composizione dell’aggregato di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 10; |
k) |
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti relativi ai contratti derivati nell’aggregato di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 11; |
l) |
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non soddisfa i requisiti di segregazione delle attività di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 12; |
m) |
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non segnala informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 14; |
n) |
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite omette in modo ripetuto o persistente di mantenere una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 16; |
o) |
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili non rispetta le condizioni applicabili alle strutture delle scadenze estensibili di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 17; |
p) |
l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite non segnala informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte sui propri obblighi, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 21, paragrafo 2. |
Gli Stati membri possono decidere di non prevedere sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale. In tali casi, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.
2. Le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive e prevedono almeno:
a) |
la revoca dell’autorizzazione del programma di obbligazioni garantite; |
b) |
una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’articolo 24; |
c) |
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; |
d) |
sanzioni amministrative pecuniarie. |
3. Gli Stati membri provvedono altresì a che le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 siano effettivamente eseguite.
4. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, tengano conto di tutte le circostanze seguenti, se del caso:
a) |
la gravità e la durata della violazione; |
b) |
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; |
c) |
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, anche in riferimento al fatturato complessivo della persona giuridica o al reddito annuo della persona fisica; |
d) |
l’importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione dalla stessa persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati; |
e) |
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate; |
f) |
il livello di cooperazione con le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; |
g) |
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; |
h) |
le conseguenze sistemiche effettive o potenziali della violazione. |
5. Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri provvedono altresì a che le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, applichino le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.
6. Gli Stati membri assicurano che, prima di adottare qualsiasi decisione di imporre le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, abbiano concesso alla persona fisica o giuridica interessata la possibilità di essere ascoltata. Nell’adottare tali misure amministrative è possibile derogare al diritto della persona interessata di essere ascoltata qualora sia necessaria un’azione urgente per evitare perdite significative da parte di terzi o ingenti danni al sistema finanziario. In tali casi alla persona interessata è data la possibilità di essere ascoltata quanto prima dopo l’adozione della misura amministrativa e, se necessario, tale misura è rivista.
7. Gli Stati membri assicurano che la decisione di imporre le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.
Articolo 24
Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative
1. Gli Stati membri assicurano che le disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva comprendano norme che impongano la pubblicazione senza indebito ritardo delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2. Gli stessi obblighi si applicano nei casi in cui uno Stato membro decida di prevedere sanzioni penali conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma.
2. Le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 impongono come minimo la pubblicazione di ogni decisione contro la quale non possa essere presentato ricorso o non possa più essere presentato ricorso e che sia adottata per la violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tale pubblicazione includa informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull’identità della persona fisica o giuridica cui è imposta la sanzione o la misura. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri assicurano inoltre che tali informazioni siano pubblicate senza indebito ritardo dopo che il destinatario è stato informato della sanzione o della misura come pure della pubblicazione della decisione che impone una sanzione o una misura sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2.
4. Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di una decisione di imporre sanzioni o altre misure contro le quali sia stato presentato ricorso, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2 pubblicano senza indebito ritardo sui propri siti web ufficiali anche le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.
5. Gli Stati membri assicurano che in tutti i casi indicati di seguito le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, pubblichino la decisione di imporre sanzioni o misure in forma anonima e secondo le modalità previste dal diritto nazionale:
a) |
quando la sanzione o la misura è imposta a una persona fisica e la pubblicazione dei dati personali è ritenuta sproporzionata; |
b) |
quando la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso; |
c) |
quando la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati agli enti creditizi o alle persone fisiche coinvolte. |
6. Se pubblica la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima, lo Stato membro può consentire il rinvio della pubblicazione dei dati pertinenti.
7. Gli Stati membri assicurano che sia pubblicata anche la sentenza definitiva di annullamento della decisione che impone una sanzione o una misura.
8. Gli Stati membri provvedono a che la pubblicazione di cui ai paragrafi da 2 a 6 rimanga sui siti web ufficiali delle autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, per un periodo di almeno cinque anni dalla data della pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale unicamente per il periodo necessario e conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Tale periodo di conservazione è determinato tenendo conto dei termini di prescrizione stabiliti dalla legislazione degli Stati membri interessati, ma non supera in ogni caso i dieci anni.
9. Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, informano l’ABE di tutte le sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte, compresi, se del caso, gli eventuali ricorsi e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti ricevano le informazioni e i dettagli della sentenza definitiva in relazione a ogni sanzione penale imposta; tali autorità competenti li trasmettano anche all’ABE.
10. L’ABE gestisce una banca dati centrale delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative che le sono comunicate. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse a norma del paragrafo 9 del presente articolo.
Articolo 25
Obblighi di collaborazione
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, operino in stretta collaborazione con le autorità competenti che esercitano la vigilanza generale degli enti creditizi in conformità con la pertinente normativa dell’Unione applicabile a tali enti nonché con l’autorità di risoluzione in caso di risoluzione di un ente creditizio emittente di obbligazioni garantite.
2. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, operino in stretta collaborazione tra di loro. Tale collaborazione include lo scambio di tutte le informazioni pertinenti per l’esercizio dei compiti di vigilanza delle altre autorità ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, seconda frase, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, comunichino:
a) |
tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un’altra autorità competente designata a norma dell’articolo 18, paragrafo 2; e |
b) |
di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali alle altre autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, in altri Stati membri. |
4. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, collaborino con l’ABE, o se del caso con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), ai fini della presente direttiva.
5. Ai fini del presente articolo, le informazioni sono considerate essenziali se possono influenzare in misura sostanziale la valutazione dell’emissione di obbligazioni garantite in un altro Stato membro.
Articolo 26
Obblighi di informativa
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, pubblichino sui propri siti web ufficiali le informazioni seguenti:
a) |
i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e degli orientamenti generali adottati in relazione all’emissione di obbligazioni garantite; |
b) |
l’elenco degli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite; |
c) |
l’elenco delle obbligazioni garantite che possono utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea» e l’elenco delle obbligazioni garantite che possono utilizzare il marchio «obbligazione garantita europea (premium)». |
2. Le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2. Tali informazioni sono aggiornate per tenere conto di ogni cambiamento.
3. Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, notificano all’ABE, a cadenza annuale, gli elenchi degli enti creditizi di cui al paragrafo 1, lettera b), e delle obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, lettera c).
TITOLO IV
MARCHIO
Articolo 27
Marchio
1. Gli Stati membri provvedono affinché il marchio «obbligazione garantita europea» e la relativa traduzione ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione siano utilizzati solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il marchio «obbligazione garantita europea (premium)» e la relativa traduzione ufficiale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione siano utilizzati solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva nonché soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
TITOLO V
MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE
Articolo 28
Modifica della direttiva 2009/65/CE
L’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE è così modificato:
(1) |
il primo comma è sostituito dal seguente:
(*1) Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag.29).»;" |
(2) |
il terzo comma è soppresso. |
Articolo 29
Modifica della direttiva 2014/59/UE
All’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, il punto 96 è sostituito dal seguente:
«(96) |
“obbligazione garantita”: un’obbligazione garantita quale definita all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o con riferimento a uno strumento emesso prima dell’8 luglio 2022, un’obbligazione di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) come applicabile alla data della sua pubblicazione; |
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Misure transitorie
1. Gli Stati membri provvedono affinché le obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022 che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, in vigore alla data dell’emissione, non siano soggette ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 12, 15, 16, 17 e 19, ma possano continuare ad essere definite obbligazioni garantite a norma della presente direttiva fino alla scadenza.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, della presente direttiva vigilino sulla conformità delle obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022 con i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, in vigore alla data dell’emissione, come pure con i requisiti della presente direttiva in quanto applicabili in conformità del primo comma.
2. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 1 anche alle emissioni continuate di obbligazioni garantite per le quali l’apertura dell’ISIN è antecedente all’8 luglio 2022 per un periodo massimo di 24 mesi dopo tale data, a condizione che tali emissioni soddisfino tutti i requisiti seguenti:
a) |
la data di scadenza dell’obbligazione garantita è antecedente all’8 luglio 2027; |
b) |
l’entità totale dell’emissione delle emissioni continuate effettuata dopo l’8 luglio 2022 non supera due volte l’entità totale dell’emissione delle obbligazioni garantite in essere a tale data; |
c) |
l’entità totale dell’emissione dell’obbligazione garantita alla scadenza non supera 6 000 000 000 EUR o importo equivalente nella valuta nazionale; |
d) |
le garanzie reali sono situate nello Stato membro che applica il paragrafo 1 per affrontare il problema delle obbligazioni garantite. |
Articolo 31
Riesami e relazioni
1. Entro l’8 luglio 2024, la Commissione, in stretta collaborazione con l’ABE, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa, in merito all’opportunità e alle modalità dell’introduzione di un regime di equivalenza per gli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite dei paesi terzi e per gli investitori in tali obbligazioni garantite, tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di obbligazioni garantite, in particolare dello sviluppo di quadri normativi nei paesi terzi.
2. Entro l’8 luglio 2025, la Commissione, in stretta collaborazione con l’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva per quanto riguarda il livello di tutela degli investitori e gli sviluppi in materia di emissione di obbligazioni garantite nell’Unione. Tale relazione include le eventuali raccomandazioni in merito a ulteriori azioni. La relazione include informazioni relative a:
a) |
gli sviluppi per quanto concerne il numero di autorizzazioni all’emissione di obbligazioni garantite; |
b) |
gli sviluppi per quanto concerne il numero di obbligazioni garantite emesse in conformità delle disposizioni di recepimento della presente direttiva e a norma dell’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
c) |
gli sviluppi per quanto concerne le attività costituite a garanzia dell’emissione di obbligazioni garantite; |
d) |
gli sviluppi per quanto concerne il livello di eccesso di garanzia; |
e) |
gli investimenti transfrontalieri in obbligazioni garantite, compresi gli investimenti interni ed esteri da e verso i paesi terzi; |
f) |
gli sviluppi per quanto concerne l’emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili; |
g) |
gli sviluppi per quanto concerne i rischi e i benefici dell’utilizzo di esposizioni a norma dell’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
h) |
il funzionamento dei mercati delle obbligazioni garantite. |
3. Entro l’8 luglio 2022 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alle questioni elencate al paragrafo 2.
4. Entro l’8 luglio 2024, dopo aver commissionato e ricevuto uno studio in cui siano valutati i rischi e i benefici derivanti dalle obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili e previa consultazione dell’ABE, la Commissione adotta una relazione e la presenta, unitamente al suddetto studio, al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa.
5. Entro l’8 luglio 2024, la Commissione adotta una relazione sulla possibilità di introdurre uno strumento di doppia rivalsa denominato «titoli garantiti europei» (European secured note, ESN). La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso accompagnata da una proposta legislativa.
Articolo 32
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro l’8 luglio 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dall’8 luglio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 33
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 34
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D.M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 56.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.
(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(6) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(7) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(8) Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi (CERS/2012/2) (GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(10) EBA Report on covered bonds — Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU (Relazione dell’ABE sulle obbligazioni garantite — Raccomandazioni sull’armonizzazione dei quadri in materia di obbligazioni garantite nell’UE) (2016), EBA-Op-2016-23.
(11) Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).
(12) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
(13) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(14) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(15) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(17) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(18) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(19) Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (Cfr. pag.1 della presente Gazzetta ufficiale).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/58 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2163 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. |
(1) |
A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2016, 2017 e 2018 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2020 e 2021. |
(2) |
Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1o gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2020, e che, pertanto, entri in vigore il prima possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per gli anni 2020 e 2021, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).
ALLEGATO
Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione
Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione dei prodotti |
Periodo di applicazione |
Volume limite (in t) |
|
2020 |
2021 |
||||
78.0020 |
0702 00 00 |
Pomodori |
Dal 1o giugno al 30 settembre |
|
54 848 |
78.0015 |
Dal 1o ottobre |
al 31 maggio |
578 315 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
Dal 1o maggio al 31 ottobre |
|
62 171 |
78.0075 |
Dal 1o novembre |
al 30 aprile |
48 583 |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
Dal 1o novembre |
al 30 giugno |
8 244 |
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
94 081 |
78.0110 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 |
Arance |
Dal 1o dicembre |
al 31 maggio |
466 660 |
78.0120 |
0805 22 00 |
Clementine |
Dal 1o novembre |
alla fine di febbraio |
241 919 |
78.0130 |
0805 21 0805 29 00 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
Dal 1o novembre |
alla fine di febbraio |
96 897 |
78.0160 |
0805 50 10 |
Limoni |
Dal 1o gennaio al 31 maggio |
|
351 591 |
78.0155 |
Dal 1o giugno al 31 dicembre |
|
621 073 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
Dal 16 luglio al 16 novembre |
|
214 307 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
Dal 1o gennaio al 31 agosto |
|
595 028 |
78.0180 |
Dal 1o settembre al 31 dicembre |
|
1 154 623 |
||
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
Dal 1o gennaio al 30 aprile |
|
141 496 |
78.0235 |
Dal 1o luglio al 31 dicembre |
|
106 940 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
Dal 1o giugno al 31 luglio |
|
7 166 |
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
Dal 16 maggio al 15 agosto |
|
104 573 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
Dal 16 giugno al 30 settembre |
|
3 482 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
Dal 16 giugno al 30 settembre |
|
204 681 |
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/61 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2164 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli relativi a talune sostanze affinché vengano autorizzate e inserite negli allegati I, II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione. |
(2) |
Nelle raccomandazioni relative ai concimi (3) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «biochar», «gusci di molluschi» e «gusci d’uovo» e «acidi umici e fulvici» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato di chiarire la definizione di «carbonato di calcio» figurante in tale allegato. |
(3) |
Nelle raccomandazioni relative ai prodotti fitosanitari (4) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «maltodestrina», «perossido di idrogeno», «terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo)», «cloruro di sodio», «cerevisane» e piretrine ottenute da piante diverse dal Chrysanthemum cinerariaefolium sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre formulato raccomandazioni in merito alla struttura di tale allegato. |
(4) |
Nelle raccomandazioni relative ai mangimi (5) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «gomma di guar» come additivo per mangimi, «estratto di castagno» come additivo organolettico e «betaina anidra» per animali monogastrici e soltanto di origine naturale o biologica sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008. In tale allegato il riferimento ad alcuni additivi per insilati è ambiguo ed è necessario chiarirlo per evitare confusione. |
(5) |
Nelle raccomandazioni relative agli alimenti (6) il gruppo EGTOP ha concluso che le sostanze «glicerolo» come agente umidificante nelle capsule di gelatina e nella pellicola di rivestimento delle compresse, «bentonite» come ausiliare di fabbricazione, «(L+) acido lattico» e «idrossido di sodio» come ausiliare di fabbricazione per l’estrazione di proteine vegetali, «gomma di tara in polvere» come addensante e «estratto di luppolo» ed «estratto di colofonia» nella produzione di zucchero sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. Per la gomma di tara in polvere, le lecitine, il glicerolo, la farina di semi di carrube, la gomma di gellano, la gomma arabica, la gomma di guar e la cera di carnauba, il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato che tali sostanze siano ottenute con il metodo di produzione biologico. Affinché gli operatori dispongano di sufficiente tempo per adeguarsi a tale nuovo requisito, è opportuno prevedere un periodo transitorio di tre anni. |
(6) |
Nell’allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 alcuni riferimenti ai nomi degli additivi sono imprecisi ed è necessario chiarirli per evitare confusione. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
1) |
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento; |
3) |
l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento; |
4) |
l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento; |
5) |
l’allegato VIII bis è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(3) Relazione finale sui concimi III https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.
(4) Relazione finale sui prodotti fitosanitari IV https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.
(5) Relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.
(6) Relazione finale sugli alimenti IV e relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.
ALLEGATO I
««ALLEGATO I
Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 6 quinquies, paragrafo 2
Note:
A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall’articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007
B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007
Autorizzazione |
Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Letame |
Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera) Proibito se proveniente da allevamenti industriali |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Letame essiccato e pollina disidratata |
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato |
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Effluenti di allevamento liquidi |
Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata |
Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Solo rifiuti domestici vegetali e animali Solo se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Torba |
Impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Residui di fungaie |
La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti |
|
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Guano |
|
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata |
Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato |
I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)] non devono provenire da allevamenti industriali I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione Non applicabili alle parti commestibili della coltura |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione |
Esempi: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Proteine idrolizzate di origine vegetale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Alghe e prodotti a base di alghe |
Se ottenuti direttamente mediante:
|
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Segatura e trucioli di legno |
Legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Cortecce compostate |
Legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Cenere di legno |
Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Fosfato naturale tenero |
Prodotto definito al punto 7 dell’allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Fosfato alluminocalcico |
Prodotto definito al punto 6 dell’allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5) |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Scorie di defosforazione |
Prodotto definito al punto 1 dell’allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Sale grezzo di potassio o kainite |
Prodotto definito al punto 1 dell’allegato I, A.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio |
Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Borlande ed estratti di borlande |
Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica |
Solo di origine naturale |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Gusci di molluschi |
Solo da attività di pesca sostenibili, come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Gusci d’uovo |
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Carbonato di calcio e di magnesio |
Solo di origine naturale (ad esempio: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare) |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Solfato di magnesio (kieserite) |
Solo di origine naturale |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Soluzione di cloruro di calcio |
Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Solfato di calcio (gesso) |
Prodotto definito al punto 1 dell’allegato I, D. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Solo di origine naturale |
||||||||||||||||||||||||||||
A, B |
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici |
Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione |
Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Zolfo elementare |
Prodotto definito all’allegato I, D.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Oligoelementi |
Microelementi inorganici elencati nella parte E dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Cloruro di sodio |
|
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Farina di roccia e argille |
|
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici) |
Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Acidi umici e fulvici |
Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o se ottenuti dalla potabilizzazione dell’acqua |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Xilitolo |
Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell’estrazione di lignite) |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei) |
Solo se ottenuta da attività di pesca sostenibili, definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel) |
Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce Se del caso, l’estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe alla benzina Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile |
||||||||||||||||||||||||||||
B |
Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un’ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante |
Solo da materiali vegetali, non trattati o trattati con prodotti figuranti all’allegato II Valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca. Il valore è riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio di accumulo dovuto ad applicazioni multiple |
(1) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).»
ALLEGATO II
««ALLEGATO II
Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all’articolo 5, paragrafo 1
Tutte le sostanze elencate nel presente allegato devono rispettare almeno le condizioni per l’uso specificate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (1). Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.
1. Sostanze di origine vegetale o animale
Denominazione |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso |
Allium sativum (estratto d’aglio) |
|
Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem) |
|
Cera d’api |
Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura |
COS-OGA |
|
Proteine idrolizzate tranne la gelatina |
|
Laminarina |
L’alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all’articolo 6 quinquies o raccolta in modo sostenibile conformemente all’articolo 6 quater |
Maltodestrina |
|
Feromoni |
Solo in trappole e distributori |
Oli vegetali |
Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
Piretrine |
Solo di origine vegetale |
Quassia estratta da Quassia amara |
Solo come insetticida, repellente |
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora |
Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini |
Salix spp. cortex (estratto di corteccia di salice) |
|
Terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo) |
|
2. Sostanze di base
Sostanze di base a base di alimenti (compresi: lecitine, saccarosio, fruttosio, aceto, siero di latte, chitosano cloridrato (2) ed Equisetum arvense ecc.) |
Solo le sostanze di base definite dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (3) che sono alimenti definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e sono di origine vegetale o animale Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi |
3. Microrganismi o sostanze prodotte o derivate da microrganismi
Denominazione |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso |
Microrganismi |
Non provenienti da OGM |
Spinosad |
|
Cerevisane |
|
4. Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1, 2 e 3
Denominazione |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l’uso |
Silicato d’alluminio (caolino) |
|
Idrossido di calcio |
Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena |
Biossido di carbonio |
|
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico |
|
Fosfato di diammonio |
Solo come sostanza attrattiva nelle trappole |
Etilene |
|
Acidi grassi |
Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)] |
Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate |
Perossido di idrogeno |
|
Kieselgur (terra diatomacea) |
|
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) |
|
Olio di paraffina |
|
Idrogenocarbonato di potassio e sodio (bicarbonato di potassio/sodio) |
|
Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina) |
Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied |
Sabbia di quarzo |
|
Cloruro di sodio |
Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida» |
Zolfo |
|
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(2) Ottenuto da attività di pesca sostenibili o acquacoltura biologica.
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
ALLEGATO III
«ALLEGATO VI
Additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione animale di cui all’articolo 22, lettera g), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2
Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
1. ADDITIVI TECNOLOGICI
a) Conservanti
Numeri di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
|
|
E 200 |
Acido sorbico |
|
|
E 236 |
Acido formico |
|
|
E 237 |
Formiato di sodio |
|
|
E 260 |
Acido acetico |
|
|
E 270 |
Acido lattico |
|
|
E 280 |
Acido propionico |
|
|
E 330 |
Acido citrico |
|
b) Antiossidanti
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
|
|
1b306(i) |
Estratti di tocoferolo da oli vegetali |
|
|
1b306(ii) |
Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo |
|
c) Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti
Numeri di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
|
|
1c322 |
Lecitine |
Soltanto se ottenute da materie prime biologiche |
|
|
|
Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura |
d) Agenti leganti e antiagglomeranti
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
|
|
E 412 |
Gomma di guar |
|
|
E 535 |
Ferrocianuro di sodio |
Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) |
|
E 551b |
Silice colloidale |
|
|
E 551c |
Kieselgur (terra diatomacea, purificata) |
|
|
1m558i |
Bentonite |
|
|
E 559 |
Argille caolinitiche esenti da amianto |
|
|
E 560 |
Miscele naturali di steatite e clorite |
|
|
E 561 |
Vermiculite |
|
|
E 562 |
Sepiolite |
|
|
E 566 |
Natrolite-fonolite |
|
|
1g568 |
Clinoptilolite di origine sedimentaria |
|
|
E 599 |
Perlite |
|
e) Additivi per insilati
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
1k 1k236 |
Enzimi, microrganismi Acido formico |
Impiego per la produzione di insilati quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione L'impiego di acido formico, acido propionico e dei loro sali di sodio nella produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione |
1k237 |
Formiato di sodio |
|
1k280 |
Acido propionico |
|
1k281 |
Propionato di sodio |
2. ADDITIVI ORGANOLETTICI
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
2b |
Sostanze aromatizzanti |
Solo estratti di prodotti agricoli |
2b |
Castanea sativa Mill.: estratto di castagno |
|
3. ADDITIVI NUTRIZIONALI
a) Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
3a |
Vitamine e provitamine |
Derivate da prodotti agricoli Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione |
3a920 |
Betaina anidra |
Solo per gli animali monogastrici Solo di origine naturale e se disponibile di origine biologica |
b) Composti di oligoelementi
|
N. di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
|
E1 Ferro |
|
|
|
3b101 |
Carbonato di ferro (II) (siderite) |
|
|
3b103 |
Solfato di ferro (II) monoidrato |
|
|
3b104 |
Solfato di ferro (II) eptaidrato |
|
|
3b201 |
Ioduro di potassio |
|
|
3b202 |
Iodato di calcio, anidro |
|
|
3b203 |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti |
|
|
3b301 |
Acetato di cobalto (II) tetraidrato |
|
|
3b302 |
Carbonato di cobalto (II) |
|
|
3b303 |
Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato |
|
|
3b304 |
Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti |
|
|
3b305 |
Solfato di cobalto (II) eptaidrato |
|
|
3b402 |
Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato |
|
|
3b404 |
Ossido di rame (II) |
|
|
3b405 |
Solfato di rame (II) pentaidrato |
|
|
3b409 |
Dicloruro di rame triidrossido (TBCC) |
|
|
3b502 |
Ossido di manganese (II) |
|
|
3b503 |
Solfato manganoso, monoidrato |
|
|
3b603 |
Ossido di zinco |
|
|
3b604 |
Solfato di zinco eptaidrato |
|
|
3b605 |
Solfato di zinco monoidrato |
|
|
3b609 |
Octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC) |
|
|
3b701 |
Molibdato di disodio diidrato |
|
|
3b801 |
Selenito di sodio |
|
|
3b810, 3b811, 3b8.12, 3b813 e 3b817 |
Lievito al selenio inattivato |
|
4. ADDITIVI ZOOTECNICI
Numero di identificazione o gruppi funzionali |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l'uso |
4a, 4b, 4c e 4d |
Enzimi e microrganismi nella categoria degli “Additivi zootecnici” |
|
ALLEGATO IV
«ALLEGATO VIII
Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 27 bis, lettera a)
SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI
Ai fini del calcolo della percentuale di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola
Codice |
Denominazione |
Preparazione di prodotti alimentari |
Condizioni e restrizioni specifiche oltre a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008 |
|
di origine vegetale |
di origine animale |
|||
E 153 |
Carbone vegetale |
|
X |
Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier |
E 160b* |
Annatto, Bissina, Norbissina |
|
X |
Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar Mimolette |
E 170 |
Carbonato di calcio |
X |
X |
Escluso l’impiego come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti |
E 220 |
Anidride solforosa |
X |
X (solo per idromele) |
Nei vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e nell’idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2) |
E 223 |
Metabisolfito di sodio |
|
X |
Crostacei |
E 224 |
Metabisolfito di potassio |
X |
X (solo per idromele) |
In vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2) |
E 250 |
Nitrito di sodio |
|
X |
Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 252. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO2: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg |
E 252 |
Nitrato di potassio |
|
X |
Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 250. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO3: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO3: 50 mg/kg |
E 270 |
Acido lattico |
X |
X |
|
E 290 |
Biossido di carbonio |
X |
X |
|
E 296 |
Acido malico |
X |
|
|
E 300 |
Acido ascorbico |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne |
E 301 |
Ascorbato di sodio |
|
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne in associazione con nitrati e nitriti |
E 306(*) |
Estratto ricco in tocoferolo |
X |
X |
Antiossidante |
E 322(*) |
Lecitine |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari Soltanto se ottenute da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenute da materie prime biologiche. |
E 325 |
Lattato di sodio |
|
X |
Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne |
E 330 |
Acido citrico |
X |
X |
|
E 331 |
Citrati di sodio |
X |
X |
|
E 333 |
Citrati di calcio |
X |
|
|
E 334 |
Acido tartarico (L(+)-) |
X |
X (solo per idromele) |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: idromele |
E 335 |
Tartrati di sodio |
X |
|
|
E 336 |
Tartrati di potassio |
X |
|
|
E 341 (i) |
Fosfato monocalcico |
X |
|
Agente lievitante per farina fermentante |
E 392* |
Estratti di rosmarino |
X |
X |
Soltanto se ottenuti da produzione biologica |
E 400 |
Acido alginico |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari |
E 401 |
Alginato di sodio |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari |
E 402 |
Alginato di potassio |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari |
E 406 |
Agar-agar |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne |
E 407 |
Carragenina |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari |
E 410* |
Farina di semi di carrube |
X |
X |
Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
E 412* |
Gomma di guar |
X |
X |
Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
E 414* |
Gomma arabica |
X |
X |
Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
E 415 |
Gomma di xantano |
X |
X |
|
E 417 |
Gomma di tara in polvere |
X |
X |
Addensante Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
E 418 |
Gomma di gellano |
X |
X |
Solo la forma ad alto tasso di acile Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. |
E 422 |
Glicerolo |
X |
X |
Solo di origine vegetale Soltanto se ottenuto da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. Per estratti vegetali, aromi, agente umidificante per capsule di gelatina e pellicola di rivestimento di compresse |
E 440 (i)* |
Pectina |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari |
E 464 |
Idrossipropilmetil-cellulosa |
X |
X |
Materiale da incapsulamento per capsule |
E 500 |
Carbonati di sodio |
X |
X |
|
E 501 |
Carbonati di potassio |
X |
|
|
E 503 |
Carbonati di ammonio |
X |
|
|
E 504 |
Carbonati di magnesio |
X |
|
|
E 509 |
Cloruro di calcio |
|
X |
Coagulante del latte |
E 516 |
Solfato di calcio |
X |
|
Eccipiente |
E 524 |
Idrossido di sodio |
X |
|
Trattamento superficiale del «Laugengebäck» e correzione dell’acidità negli aromi biologici |
E 551 |
Biossido di silicio |
X |
X |
Per erbe e spezie in polvere essiccate, aromi e propoli |
E 553b |
Talco |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: trattamento superficiale delle salsicce |
E 901 |
Cera d’api |
X |
|
Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari Cera d’api da produzione biologica |
E 903 |
Cera di carnauba |
X |
|
Come agente di rivestimento per prodotti dolciari Come metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta come misura di quarantena contro gli organismi nocivi (direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione) (1). Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche. |
E 938 |
Argon |
X |
X |
|
E 939 |
Elio |
X |
X |
|
E 941 |
Azoto |
X |
X |
|
E 948 |
Ossigeno |
X |
X |
|
E 968 |
Eritritolo |
X |
X |
Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico |
SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE E ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI
Denominazione |
Preparazione dei prodotti alimentari di origine vegetale |
Preparazione dei prodotti alimentari di origine animale |
Condizioni e restrizioni specifiche in aggiunta al regolamento (CE) n. 1333/2008 |
Acqua |
X |
X |
Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio |
Cloruro di calcio |
X |
|
Coagulante |
Carbonato di calcio |
X |
|
|
Idrossido di calcio |
X |
|
|
Solfato di calcio |
X |
|
Coagulante |
Cloruro di magnesio (o nigari) |
X |
|
Coagulante |
Carbonato di potassio |
X |
|
Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: essiccazione dell’uva |
Carbonato di sodio |
X |
X |
|
Acido lattico |
|
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia |
(L+) Acido lattico da fermentazione |
X |
|
Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: per la preparazione di estratti di proteine vegetali |
Acido citrico |
X |
X |
|
Idrossido di sodio |
X |
|
Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: Per la produzione di zucchero; per la produzione di olio esclusa la produzione di olio di oliva; per la preparazione di estratti di proteine vegetali |
Acido solforico |
X |
X |
Produzione di gelatina Produzione di zucchero(i) |
Estratto di luppolo |
X |
|
Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero. Se disponibile di origine biologica. |
Estratto di colofonia di pino |
X |
|
Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero. Se disponibile di origine biologica. |
Acido cloridrico |
|
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina; regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas |
Idrossido di ammonio |
|
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina |
Perossido di idrogeno |
|
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina |
Biossido di carbonio |
X |
X |
|
Azoto |
X |
X |
|
Etanolo |
X |
X |
Solvente |
Acido tannico |
X |
|
Ausiliare di filtrazione |
Albumina d’uovo |
X |
|
|
Caseina |
X |
|
|
Gelatina |
X |
|
|
Colla di pesce |
X |
|
|
Oli vegetali |
X |
X |
Lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto se ottenuti da produzione biologica |
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale |
X |
|
|
Carbone attivato |
X |
|
|
Talco |
X |
|
Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b |
Bentonite |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: collante per idromele |
Cellulosa |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina |
Terra diatomacea |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina |
Perlite |
X |
X |
Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina |
Gusci di nocciole |
X |
|
|
Farina di riso |
X |
|
|
Cera d’api |
X |
|
Distaccante Cera d’api da produzione biologica |
Cera di carnauba |
X |
|
Distaccante Soltanto se ottenuta da produzione biologica Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche. |
Acido acetico/aceto |
|
X |
Soltanto se ottenuto da produzione biologica Solo per la trasformazione del pesce. Da fermentazione naturale. Non ottenuto o derivato da OGM |
Tiamina cloridrato |
X |
X |
Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l’idromele |
Fosfato di diammonio |
X |
X |
Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l’idromele |
Fibre di legno |
X |
X |
L’origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi) |
SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO
Denominazione |
Lievito primario |
Preparazioni/formulazioni di lievito |
Condizioni specifiche |
Cloruro di calcio |
X |
|
|
Biossido di carbonio |
X |
X |
|
Acido citrico |
X |
|
Per regolare il pH nella produzione di lievito |
Acido lattico |
X |
|
Per regolare il pH nella produzione di lievito |
Azoto |
X |
X |
|
Ossigeno |
X |
X |
|
Fecola di patate |
X |
X |
Per la filtrazione Soltanto se ottenuta da produzione biologica |
Carbonato di sodio |
X |
X |
Per regolare il pH |
Oli vegetali |
X |
X |
Lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni. Soltanto se ottenuti da produzione biologica. |
(1) Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 33).
ALLEGATO V
«ALLEGATO VIII bis
Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l’utilizzo o l’aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 29 quater
Tipo di trattamento a norma dell’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 |
Nome del prodotto o della sostanza |
Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009 |
||||||||||||||||||||||||||
Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 3: Centrifugazione e filtrazione |
|
Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte |
||||||||||||||||||||||||||
Punto 4: Utilizzo per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punti 5, 15 e 21: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 6: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 7: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 9: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 10: Chiarificazione |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 12: Utilizzo per l’acidificazione |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 14: Aggiunta |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 17: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 19: Aggiunta |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 23: Aggiunta |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del vino |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 25: Aggiunta |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 27: Aggiunta |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 28: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 30: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 31: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 35: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 38: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 39: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 44: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Punto 51: Utilizzo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Tipo di trattamento a norma dell’allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009 |
|
Solo per “vino generoso” o “vino generoso de licor” |
(1) Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.
(2) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/81 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2165 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possano essere immessi sul mercato dell’Unione. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione deve decidere in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e all’aggiornamento dell’elenco dell’Unione. |
(4) |
La decisione di esecuzione 2014/155/UE della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’immissione sul mercato dell’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari. |
(5) |
Il 2 luglio 2019 la società Ovalie Innovation («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle specifiche dell’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto di ridurre il livello minimo dell’acido oleico dall’attuale 8,0 % al 7,0 %. |
(6) |
Il richiedente ha motivato la richiesta affermando che la modifica è necessaria al fine di riflettere la variazione naturale dei livelli di acido oleico osservati nella pianta Coriandrum sativum. |
(7) |
La Commissione non ritiene necessario che la domanda attuale sia sottoposta a una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. L’acido oleico è la principale componente naturale dell’olio d’oliva. Esso è naturalmente presente, a livelli identici a quelli proposti per il nuovo alimento, in una serie di altri alimenti di base che da molto tempo vantano un consumo sicuro. |
(8) |
La modifica proposta dei livelli dell’acido oleico dell’olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum non modifica le conclusioni della valutazione della sicurezza effettuata dall’Autorità (5), che ne ha sostenuto l’autorizzazione con la decisione di esecuzione 2014/155/UE. È pertanto opportuno modificare le specifiche del nuovo alimento «olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum» con il livello proposto per l’acido oleico. |
(9) |
Le informazioni contenute nella domanda forniscono motivi sufficienti per stabilire che le modifiche proposte delle specifiche del nuovo alimento «olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum» sono conformi all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, quale previsto all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e incluso nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, contenente il riferimento al nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum, è modificato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Decisione di esecuzione 2014/155/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio di semi di coriandolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 13).
(4) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(5) EFSA Journal 2013;11(10):3422.
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 la voce «Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum» figurante nella tabella 2, Specifiche, è sostituita dalla seguente:
‘Nuovo alimento autorizzato |
Specifiche |
«Olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum |
Descrizione/definizione L’olio di semi di coriandolo è un olio contenente gliceridi degli acidi grassi che è prodotto dai semi della pianta di coriandolo Coriandrum sativum L. Colore giallognolo, sapore tenue N. CAS: 8008-52-4 Composizione in acidi grassi Acido palmitico (C16:0): 2-5 % Acido stearico (C18:0): < 1,5 % Acido petroselinico [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75 % Acido oleico [cis-C18:1 (n-9)]: 7-15 % Acido linoleico (C18:2): 12-19 % Acido α-linoleico (C18:3): < 1,0 % Acidi grassi trans: ≤ 1,0 % Purezza Indice di rifrazione (20 °C): 1,466-1,474 Indice di acidità: ≤ 2,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg Indice di iodio: 88-110 unità Indice di saponificazione: 179-200 mg KOH/g Sostanze insaponificabili: ≤ 15 g/kg»’. |
DECISIONI
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/84 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2166 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda l'inclusione della Serbia e della Corea del Sud negli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, l'articolo 116, paragrafo 5, e l'articolo 142, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (2) istituisce elenchi di paesi terzi e territori le cui disposizioni di vigilanza e di regolamentazione sono ritenute equivalenti alle corrispondenti disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicate nell’Unione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(2) |
La Commissione ha condotto ulteriori valutazioni delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicabili agli enti creditizi in taluni paesi terzi e territori. Tramite queste valutazioni la Commissione ha potuto stabilire se tali disposizioni siano o meno equivalenti al fine di stabilire il trattamento da riservare alle pertinenti categorie di esposizioni di cui agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(3) |
L'equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni di regolamentazione e di vigilanza vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione. Si annoverano in particolare tra gli obiettivi: la stabilità e l’integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l’effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l’indipendenza e l’efficacia della vigilanza; l’effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni dell'Unione, le disposizioni di vigilanza e di regolamentazione del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione applicabili nell'Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari. |
(4) |
Nelle sue valutazioni la Commissione ha preso in considerazione l'evoluzione delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione della Serbia e della Corea del Sud successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione (3) e ha tenuto conto delle fonti di informazioni disponibili, compresa la valutazione effettuata dall'Autorità bancaria europea, che ha raccomandato che i quadri di regolamentazione e di vigilanza applicabili agli enti creditizi nei predetti paesi terzi siano considerati equivalenti al quadro giuridico dell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Commissione rileva inoltre che la Serbia ha migliorato in modo significativo il suo quadro di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e che sono in corso ulteriori sforzi in questa direzione. |
(5) |
La Commissione ha concluso che in Serbia e in Corea del Sud vigono disposizioni di vigilanza e di regolamentazione che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza che sono almeno equivalenti agli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per gli enti creditizi in Serbia e in Corea del Sud almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(6) |
Di conseguenza è opportuno che la decisione di esecuzione 2014/908/UE sia modificata includendo la Serbia e la Corea del Sud nei relativi elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti al regime dell'Unione ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi degli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(7) |
Gli elenchi dei paesi terzi e territori considerati equivalenti ai fini delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono esaustivi. La Commissione, coadiuvata dall'Autorità bancaria europea, continuerà a seguire regolarmente l'evoluzione delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dei paesi terzi e territori per aggiornare secondo necessità, a cadenza almeno quinquennale, gli elenchi dei paesi terzi e territori riportati nella decisione di esecuzione 2014/908/UE, tenuto conto, in particolare, dello sviluppo delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione nell'Unione e sul piano mondiale e alla luce della disponibilità di nuove fonti d'informazione in materia. |
(8) |
Il riesame periodico dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili nei paesi terzi e territori elencati negli allegati da I a V della decisione di esecuzione 2014/908/UE dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà della Commissione di effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione del riconoscimento accordato dalla decisione di esecuzione 2014/908/UE. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza. |
(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/908/UE è così modificata:
1) |
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione; |
2) |
l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione; |
3) |
l'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 92 del 1.4.2019, pag. 3)
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell’articolo 1 (enti creditizi)
(1) |
Argentina |
(2) |
Australia |
(3) |
Brasile |
(4) |
Canada |
(5) |
Cina |
(6) |
Isole Færøer |
(7) |
Groenlandia |
(8) |
Guernsey |
(9) |
Hong Kong |
(10) |
India |
(11) |
Isola di Man |
(12) |
Giappone |
(13) |
Jersey |
(14) |
Messico |
(15) |
Monaco |
(16) |
Nuova Zelanda |
(17) |
Arabia Saudita |
(18) |
Serbia |
(19) |
Singapore |
(20) |
Sud Africa |
(21) |
Corea del Sud |
(22) |
Svizzera |
(23) |
Turchia |
(24) |
USA |
ALLEGATO II
‘ALLEGATO IV
Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell’articolo 4 (enti creditizi)
1) |
Argentina |
2) |
Australia |
3) |
Brasile |
4) |
Canada |
5) |
Cina |
6) |
Isole Færøer |
7) |
Groenlandia |
8) |
Guernsey |
9) |
Hong Kong |
10) |
India |
11) |
Isola di Man |
12) |
Giappone |
13) |
Jersey |
14) |
Messico |
15) |
Monaco |
16) |
Nuova Zelanda |
17) |
Arabia Saudita |
18) |
Serbia |
19) |
Singapore |
20) |
Sud Africa |
21) |
Corea del Sud |
22) |
Svizzera |
23) |
Turchia |
24) |
USA |
ALLEGATO III
‘ALLEGATO V
Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 5 (enti creditizi e imprese di investimento)
Enti creditizi:
1) |
Argentina |
2) |
Australia |
3) |
Brasile |
4) |
Canada |
5) |
Cina |
6) |
Isole Færøer |
7) |
Groenlandia |
8) |
Guernsey |
9) |
Hong Kong |
10) |
India |
11) |
Isola di Man |
12) |
Giappone |
13) |
Jersey |
14) |
Messico |
15) |
Monaco |
16) |
Nuova Zelanda |
17) |
Arabia Saudita |
18) |
Serbia |
19) |
Singapore |
20) |
Sud Africa |
21) |
Corea del Sud |
22) |
Svizzera |
23) |
Turchia |
24) |
USA |
Imprese di investimento:
1) |
Australia |
2) |
Brasile |
3) |
Canada |
4) |
Cina |
5) |
Hong Kong |
6) |
Indonesia |
7) |
Giappone (limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)) |
8) |
Messico |
9) |
Corea del Sud |
10) |
Arabia Saudita |
11) |
Singapore |
12) |
Sud Africa |
13) |
USA |
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/89 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2167 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione (3) prevedono che il gestore della rete nominato conformemente a tali regolamenti debba predisporre e tenere aggiornato il piano strategico della rete. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 677/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 il piano strategico della rete deve essere adottato dalla Commissione previa convalida da parte del consiglio di gestione della rete. |
(3) |
Il 27 giugno 2019 il consiglio di gestione della rete ha convalidato il piano strategico della rete per il periodo 2020-2029. Tale periodo è allineato ai periodi di riferimento pertinenti e copre il periodo di nomina del gestore della rete. |
(4) |
È opportuno che il piano strategico della rete sia approvato. |
(5) |
La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza prima dell’inizio del periodo contemplato dal piano strategico della rete. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, istituito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il piano strategico della rete 2020-2029 convalidato dal consiglio di gestione della rete nella sua 25a riunione del 27 giugno 2019 (5) è approvato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(2) Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
(5) Piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2020-2029, pubblicato come documento NMB/19/25/7 sul sito web del gestore della rete: https://www.eurocontrol.int/network-manager#key-documents.
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/90 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2168 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020-2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 677/2011 (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 (3) della Commissione istituiscono un consiglio di gestione della rete al fine di monitorare e orientare l’esecuzione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo. Essi istituiscono altresì una cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi al fine di garantire la gestione efficace delle crisi a livello di rete. |
(1) |
Al fine di garantirne l’efficiente funzionamento, il presidente, i vicepresidenti e i membri del consiglio di gestione della rete, nonché i loro supplenti, e i membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché i loro supplenti, dovrebbero essere nominati per la durata di almeno un periodo di riferimento del sistema di prestazioni, ossia dal 2020 al 2024 inclusi, come stabilito all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (4). |
(2) |
Nell’aprile 2019 le entità che devono essere rappresentate nel consiglio di gestione della rete hanno proposto i candidati a membro con diritto di voto del consiglio di gestione della rete, nonché i rispettivi candidati al ruolo di supplente. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, gli Stati membri sono stati consultati e hanno espresso il loro parere sulle proposte di nomina. |
(3) |
Nell’ottobre 2019 i candidati a membro con diritto di voto hanno proposto il candidato a presidente e due candidati a vicepresidente del nuovo consiglio di gestione della rete. |
(4) |
Nel novembre 2019, a norma dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, Eurocontrol ha proposto i candidati a membro senza diritto di voto del nuovo consiglio di gestione della rete in rappresentanza dei fornitori di servizi di navigazione aerea dei paesi associati. |
(5) |
Nell’aprile 2019 le organizzazioni che devono essere rappresentate nella cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi hanno proposto le proprie nomine per la cellula. |
(6) |
Conformemente a tali proposte è ora opportuno nominare il presidente, i vicepresidenti e i membri del consiglio di gestione della rete, nonché i loro supplenti, e i membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché i loro supplenti. |
(7) |
È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza prima dell’inizio del periodo pertinente per le nomine in questione. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico istituito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le persone elencate nell’allegato I sono nominate, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, al ruolo di presidente, vicepresidenti e membri del consiglio di gestione della rete, nonché rispettivi supplenti.
Articolo 2
Le persone elencate nell’allegato II sono nominate, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, al ruolo di membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché rispettivi supplenti.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(2) Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»), (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
ALLEGATO I
MEMBRI CON E SENZA DIRITTO DI VOTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA RETE E RISPETTIVI SUPPLENTI
Presidente: |
Simon HOCQUARD Direttore generale CANSO |
1o Vicepresidente: |
Sylviane LUST Direttrice generale AIRE |
2o Vicepresidente: |
Luc LAVEYNE Consigliere senior ACI Europe |
Utenti dello spazio aereo |
||
|
Membri con diritto di voto |
Membri supplenti |
AIRE/ERA |
Sylviane LUST Direttrice generale Airlines International Representation in Europe (AIRE) |
Russell DUDLEY Dirigente Politiche e tecnica European Regions Airline Association (ERA) |
A4E |
Francis RICHARDS Dirigente ATM EasyJet Airline Company Limited |
Choorah SINGH Direttore operativo Laudamotion |
IATA |
Giancarlo BUONO Direttore regionale Sicurezza e operazioni di volo Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) |
Rory SERGISON Vicedirettore Infrastruttura ATM Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) |
EBAA/IAOPA/EAS |
Vanessa RULLIER-FRANCAUD Senior manager ATM e progetti speciali European Business Aviation Association (EBAA) |
Michael ERB Vicepresidente senior Consiglio internazionale delle associazioni dei proprietari di aeromobili e dei piloti (IAOPA) |
Fornitori di servizi di navigazione aerea per blocchi funzionali di spazio aereo |
||
|
Membri con diritto di voto |
Membri supplenti |
BALTICO |
Janusz JANISZEWSKI Presidente f.f. Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea (PANSA) |
Nerijus MALECKAS Direttore operativo Impresa statale lituana per i servizi di navigazione aerea (Oro Navigacija) |
BLUEMED |
Despoina PAPANDREOU Capo Divisione Gestione dei fornitori di servizi di navigazione aerea e sviluppo/D21 Fornitore greco di servizi di navigazione aerea (HANSP) |
Maurizio PAGGETTI Direttore operativo Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) |
DANUBIO |
Georgi PEEV Direttore generale Autorità bulgara per i servizi di traffico aereo (BULATSA) |
Fănică CÂRNU Direttore generale aggiunto Amministrazione rumena per i servizi di traffico aereo (ROMATSA) |
DK-SE |
Carin HOLTZRIN KJELLANDER Direttrice Affari internazionali LFV |
Lise KRONBORG Capo Programmi strategici Navigation Via Air (NAVIAIR) |
FABCE |
Kornél SZEPESSY Direttore esecutivo HUNGAROCONTROL |
Valerie HACKL Amministratore delegato AUSTRO CONTROL |
FABEC |
Robert SCHICKLING Direttore operativo Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) |
Maurice GEORGES Direttore - Services de la Navigation Aérienne Direction des Services de la Navigation aérienne (DSNA) |
|
|
François-Xavier PRACH Presidente ANSP FABEC Group |
NEFAB |
Üllar SALUMÄE Capo Dipartimento ATS Ente estone per i servizi di navigazione aerea |
Tormod RANGNES Direttore Operazioni Air Navigation Service (AVINOR) |
SUD-OVEST |
Enrique MAURER SOMOLINOS Direttore Servizi di navigazione aerea Ente spagnolo per i servizi di navigazione aerea (ENAIRE) |
Carlos REIS Direttore Operazioni Navegação Aérea de Portugal (NAV Portugal) |
REGNO UNITO-IRLANDA |
Billy HAHN Direttore ATM Operazioni & strategia Autorità irlandese per l'aviazione (IAA) |
Juliet KENNEDY Direttrice Operazioni National Air Traffic Services UK (NATS) |
Gestori aeroportuali |
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Membri con diritto di voto |
Membri supplenti |
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Luc LAVEYNE Consigliere senior Airports Council International ACI Europe |
Isabelle BAUMELLE Direttrice operativa & Direttrice Marketing delle compagnie aeree Société Aéroports de la Côte d'Azur |
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Giovanni RUSSO Direttore operativo Aéroport International de Genève |
Mark C. BURGESS Capo Pianificazione operativa, performance e operazioni di trasformazione Heathrow Airport Limited |
Settore militare |
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Membri con diritto di voto |
Membri supplenti |
Fornitori militari di servizi di navigazione aerea |
Ten. Col. Raymond MARTIN Chief Air Traffic Services Officer Irish Air Corps HQ |
Col. Bernhard MAYR Capo dipartimento Autorità tedesca dell'aviazione militare (GE MAA) Germania |
Utenti militari dello spazio aereo |
Generale di brigata Etienne HERFELD Direttore Circulation aérienne militaire française (DIRCAM) Direction de la sécurité aéronautique d'Etat (DSAE) |
Col. Stéphane GOURG Direction de la circulation aérienne militaire française (DIRCAM) |
Presidente del consiglio di gestione della rete |
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Membro senza diritto di voto |
Membro supplente |
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Simon HOCQUARD Direttore generale CANSO |
Sylviane LUST Direttrice generale AIRE |
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Luc LAVEYNE Consigliere senior ACI |
Commissione europea |
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Membro senza diritto di voto |
Membro supplente |
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Filip CORNELIS Direttore Trasporto aereo DG MOVE, Commissione europea |
Christine BERG Capounità Cielo unico europeo DG MOVE, Commissione europea |
Autorità di vigilanza efta |
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Membro senza diritto di voto |
Membro supplente |
|
Gunnar Örn Indriðason Giurista, Ispettore della sicurezza Autorità di vigilanza EFTA |
Da nominare |
Gestore della rete |
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Membro senza diritto di voto |
Membro supplente |
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Iacopo PRISSINOTTI Direttore Gestione della rete Direzione Gestione della rete EUROCONTROL |
Razvan BUCUROIU Capo Sviluppo rete e strategia Direzione Gestione della rete EUROCONTROL |
Presidente del gruppo di lavoro sulle operazioni (NDOP) |
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Membro senza diritto di voto |
Membro supplente |
|
Xavier BENAVENT Direttore Operazioni ENAIRE |
Da nominare |
Rappresentanti dei fornitori di servizi di navigazione aerea dei paesi associati |
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Membri senza diritto di voto |
Membri supplenti |
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1o gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 |
Rappresentante del fornitore turco di servizi di navigazione aerea (DHMI) |
Da nominare |
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Rappresentante del fornitore albanese di servizi di navigazione aerea (ALBCONTROL) |
Da nominare |
1o gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 |
Da nominare |
Da nominare |
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Da nominare |
Da nominare |
1o gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 |
Da nominare |
Da nominare |
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Da nominare |
Da nominare |
1o gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 |
Da nominare |
Da nominare |
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Da nominare |
Da nominare |
1o gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 |
Da nominare |
Da nominare |
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Da nominare |
Da nominare |
Eurocontrol |
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Membro senza diritto di voto |
Membro supplente |
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Eamonn BRENNAN Direttore generale EUROCONTROL |
Philippe MERLO Direttore Aviazione civile-militare europea (DECMA) EUROCONTROL |
ALLEGATO II
MEMBRI PERMANENTI DELLA CELLULA EUROPEA DI COORDINAMENTO DELL'AVIAZIONE IN CASO DI CRISI E RISPETTIVI SUPPLENTI
Stati membri |
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Membro |
Membro supplente |
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Rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea |
Rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza successiva del Consiglio dell'Unione europea |
Stati efta |
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Membro |
Membro supplente |
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Rappresentante dello Stato EFTA che esercita la presidenza del comitato permanente degli Stati EFTA |
Rappresentante dello Stato EFTA che esercita la presidenza successiva del comitato permanente degli Stati EFTA |
Commissione europea |
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Membro |
Membro supplente |
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Filip CORNELIS Direttore Trasporto aereo DG MOVE, Commissione europea |
Christine BERG Capounità Cielo unico europeo DG MOVE, Commissione europea |
Agenzia |
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Membro |
Membro supplente |
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Denis KOEHL Consigliere militare senior EASA |
Augustin KLUS Esperto senior norme ATM/ANS, attuazione e sorveglianza EASA |
Eurocontrol |
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Membro |
Membro supplente |
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Donal Handley Capo Ufficio del direttore generale EUROCONTROL |
Philippe MERLO Direttore DECMA Direzione Aviazione civile-militare europea EUROCONTROL |
Gestore della rete |
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Membro |
Membro supplente |
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Iacopo PRISSINOTTI Direttore Gestione della rete Direzione Gestione della rete EUROCONTROL |
Kenneth Thomas Dirigente Operazioni EACCC Direzione Gestione della rete EUROCONTROL |
Settore militare |
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Membro |
Membro supplente |
|
Tenente colonnello Hans-Jörg Fietz Autorità militare tedesca per l'aviazione |
Tenente colonnello Gert Jan van Kralingen Autorità militare neerlandese per l'aviazione |
Fornitori di servizi di navigazione aerea |
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Membro |
Membro supplente |
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Tanja Grobotek Direttrice Affari europei CANSO |
Flavio Sgrò ENAV |
Gestori aeroportuali |
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Membro |
Membro supplente |
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Guillaume Auquier Dirigente Regolamentazione, politiche e conformità Groupe ADP |
Olivier Jankovec Direttore generale ACI EUROPE |
Utenti dello spazio aereo |
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Membro |
Membro supplente |
|
Carlo Verelst Dirigente Infrastruttura ATM Europa IATA |
Achim Baumann Direttore Politiche A4E |
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/97 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2169 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 9369]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme che prevedono le misure di emergenza da adottare qualora si verifichino determinate malattie elencate, tra cui la peste suina africana. Il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) abroga le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE con effetto dal 14 dicembre 2019. L’articolo 164, paragrafo 2, di tale regolamento prevede tuttavia che l’articolo 9 della direttiva 89/662/CEE e l’articolo 10 della direttiva 90/425/CEE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429 fino alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429. |
(2) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (6) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2114 della Commissione (7) a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Lituania e in Polonia. |
(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (8) stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana. L’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede, in particolare, la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L’esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e altre misure relative all’eradicazione di tale malattia. |
(4) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2114 la situazione epidemiologica in Polonia e Slovacchia è migliorata per quanto riguarda i suini domestici grazie alle misure applicate da tali Stati membri conformemente alla direttiva 2002/60/CE. Si sono inoltre verificati ulteriori casi di peste suina africana in suini selvatici in Lituania, Polonia e Ungheria. |
(5) |
Tenendo conto dell’efficacia delle misure applicate in Polonia e in Slovacchia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi per la peste suina africana indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (codice OIE), alcune zone dei distretti di Chełm, Parczew, Włodawa e Radzyń in Polonia e del distretto di Trebišov in Slovacchia, attualmente elencate nell’allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione degli allevamenti infetti e vista l’assenza di focolai di peste suina africana in tali zone negli ultimi tre mesi conformemente al codice OIE. Dato che nella parte III dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed estremamente dinamica, nell’apportare modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(6) |
Inoltre, a seguito di tali casi recenti di peste suina africana in suini selvatici in Lituania, Polonia e Ungheria e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono essere prese in considerazione anche nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(7) |
Nel dicembre 2019 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nel distretto di Białobrzegi in Polonia, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(8) |
Nel dicembre 2019 sono stati inoltre rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Lubelski, Nisko e Bielsk in Polonia, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Queste zone della Polonia elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II colpite da tali casi recenti di peste suina africana, dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato. |
(9) |
Nel dicembre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nella contea di Telšiai in Lituania, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di tale allegato. Questo caso di peste suina africana in suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Questa zona della Lituania elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che è situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte II colpita da questo caso recente di peste suina africana, dovrebbe pertanto essere ora elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato. |
(10) |
Nel dicembre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nella contea di Békés in Ungheria, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana in suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Questa zona dell’Ungheria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere ora elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(11) |
Nel dicembre 2019 sono stati inoltre rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nelle contee di Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád e Pest in Ungheria, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Queste zone dell’Ungheria elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II colpite da casi recenti di peste suina africana, dovrebbero pertanto essere ora elencate ora nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato. |
(12) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Lituania, Polonia e Ungheria e che tali zone siano debitamente elencate nell’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(13) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(6) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2114 della Commissione, del 6 dicembre 2019, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 163).
(8) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
ALLEGATO
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
‘ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell’Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell’Ungheria:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951950, 952050, 952150, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955270, 955350, 955450, 955650, 955750, 955760, 955950, 956150, 956160 és és956450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 251360, 251550, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252350, 252450, 252550, 252650, 252750, és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 855650 és 855660 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybės: Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo, Skuodo miesto, Šačių seniūnijos. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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7. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Județul Suceava. |
8. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
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the whole district of Vranov nad Topľou, |
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the whole district of Humenné, |
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the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Sobrance, |
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the whole district of Košice-mesto, |
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske, |
— |
in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II. |
9. Grecia
Le seguenti zone della Grecia:
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in the regional unit of Drama:
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in the regional unit of Xanthi:
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in the regional unit of Rodopi:
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in the regional unit of Evros:
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— |
in the regional unit of Serres:
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PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
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2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
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the whole region of Haskovo, |
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the whole region of Yambol, |
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the whole region of Sliven, |
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the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
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the whole region of Pazardzhik, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Shumen excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III. |
3. Estonia
Le seguenti zone dell’Estonia:
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Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell’Ungheria:
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Békés megye 950850, 950860, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952250, 952350, 952450, 952650, 953450, 953510, 956250, 956350, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 853560, 853650, 854150, 854250, 854350, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855750, 855850, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Ādažu novads, |
— |
Aizputes novads, |
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Aglonas novads, |
— |
Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
— |
Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
— |
Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
— |
Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
— |
in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde, |
— |
the whole district of Trebisov, |
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I. |
9. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Judeţul Bistrița-Năsăud. |
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Vratza, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
in the region of Shumen:
|
— |
in the region of Varna:
|
— |
in the region of Veliko Tarnovo:
|
— |
in Burgas region:
|
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų Rudos savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Judeţului Maramureş. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell’Italia:
— |
tutto il territorio della Sardegna |
Rettifiche
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/120 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181 del 29 giugno 2013)
Pagina 53, allegato, tabella «Elenco dell’Unione di cui all’articolo 15, paragrafo 1», voce «Iodio»
anziché:
«Iodio |
|
|
|
|
|
ioduro di sodio |
X |
X |
X |
X |
|
iodato di sodio |
X |
X |
X |
X |
|
ioduro di potassio |
X |
X |
X |
X |
|
iodato di potassio |
|
X |
X |
X»; |
leggasi:
«Iodio |
|
|
|
|
|
ioduro di potassio |
X |
X |
X |
X |
|
iodato di potassio |
X |
X |
X |
X |
|
ioduro di sodio |
X |
X |
X |
X |
|
iodato di sodio |
|
X |
X |
X». |