ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 327

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
17 dicembre 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione del 16 dicembre 2019 relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione del 16 dicembre 2019 che apre un contingente tariffario per l’anno 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

66

 

*

Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)

70

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/2156 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione sulla proroga del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017)

75

 

*

Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio del 10 dicembre 2019 relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025

78

 

*

Decisione(UE) 2019/2158 della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38)

99

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Raccomandazionen. 1/2019del consiglio di associazione ue-marocco del 4 dicembre 2019 a favore della proroga di due anni del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) [2019/2159]

108

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019 )

109

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

17.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/2152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le attività di sviluppo, produzione e diffusione di informazioni statistiche sulle attività economiche delle imprese degli Stati membri sono state finora condotte sulla base di una serie di atti giuridici distinti. Tali atti giuridici riguardano le statistiche congiunturali e le statistiche strutturali sulle imprese, le statistiche sulla produzione, gli scambi internazionali intra-UE ed extra-UE di beni e servizi (scambi internazionali), le consociate estere, la ricerca e lo sviluppo (R&S), l’innovazione e l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e il commercio elettronico. Il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito inoltre un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici nell’Unione.

(2)

Questa struttura basata su atti giuridici distinti non assicura la necessaria coerenza tra i singoli settori statistici, né promuove un approccio integrato in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche sulle imprese. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese dovrebbero comprendere anche le statistiche in materia di R&S nei settori dell’istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro. È opportuno istituire un quadro giuridico comune per garantire la coerenza tra le statistiche europee sulle imprese e agevolare l’integrazione dei rispettivi processi statistici.

(3)

Una migliore integrazione dei processi statistici sulla base di principi metodologici, definizioni e criteri di qualità comuni dovrebbe consentire di disporre di statistiche armonizzate sulla struttura, sulle attività economiche, sulle operazioni e sulla performance del settore delle imprese nell’Unione in grado di assicurare il livello di pertinenza e di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze degli utenti.

(4)

Il registro degli eurogruppi è inteso garantire che gli orientamenti dell’Unione, come la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4), rilevanti per le statistiche europee sulle imprese possano essere seguiti più efficacemente, in particolare per quanto riguarda l’identificazione delle imprese autonome come definite all’articolo 3 di tale raccomandazione. Tali orientamenti dell’Unione sono necessari per favorire la certezza del diritto e la prevedibilità del contesto imprenditoriale e per creare condizioni eque per le piccole e medie imprese (PMI) nell’Unione.

(5)

Per le statistiche europee sulle imprese assumono rilevanza gli orientamenti internazionali, come il manuale di Frascati, relativo alle statistiche in materia di R&S, e il manuale di Oslo, relativo ai dati sull’innovazione, nonché gli accordi internazionali adottati dalle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, dal Fondo monetario internazionale e da altre organizzazioni internazionali e sovranazionali. Tali orientamenti dovrebbero essere seguiti, per quanto possibile, in sede di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche dell’Unione e nell’ambito del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, in modo da garantire la comparabilità delle statistiche dell’Unione con quelle compilate dai principali partner internazionali dell’Unione. Nel corso della produzione dei dati per le statistiche europee sulle imprese per le tematiche input di R&S e innovazione, gli orientamenti, gli accordi e le norme dell’Unione dovrebbero tuttavia essere applicati in modo coerente.

(6)

L’onere amministrativo gravante sulle imprese, in particolare sulle PMI, dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile, tenendo conto nella misura del possibile di fonti di dati diverse dalle indagini. Allo scopo di ridurre l’onere per le imprese dovrebbe essere possibile prevedere obblighi informativi differenti in funzione delle dimensioni e dell’importanza, all’interno di ciascuno degli Stati membri, dei settori economici delle imprese.

(7)

Nella Visione 2020 del Sistema statistico europeo (SSE) si afferma che i dati dovrebbero essere utilizzati tra i diversi settori statistici per poter analizzare più approfonditamente i fenomeni emergenti (ad esempio la globalizzazione) e soddisfare meglio le esigenze delle politiche dell’Unione ad alto impatto. La produzione dei dati dovrebbe essere basata su processi statistici dell’SSE solidi ed efficienti. L’ampliamento dell’ambito di applicazione del quadro giuridico comune per le statistiche sulle imprese dovrebbe permettere l’integrazione di processi di produzione interdipendenti che attingono a molteplici fonti.

(8)

Il programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi adottato a norma della decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che ha riguardato il periodo dal 2009 al 2013, mirava a sostenere l’adeguamento delle statistiche inerenti alle imprese e agli scambi commerciali alle nuove esigenze in materia di dati e a promuovere la modernizzazione del sistema di produzione delle statistiche sulle imprese. Le conclusioni e le raccomandazioni di tale programma per quanto riguarda le priorità e le nuove serie di indicatori, la semplificazione del quadro delle statistiche inerenti alle imprese, la produzione più efficiente di statistiche sulle imprese e sugli scambi e la modernizzazione delle statistiche sugli scambi di beni intra-UE dovrebbero essere tradotte in disposizioni giuridicamente vincolanti.

(9)

Nel quadro delle statistiche europee sulle imprese è necessario adottare un approccio più flessibile per consentire adeguamenti agli sviluppi metodologici e una risposta tempestiva a nuove e debitamente giustificate esigenze degli utenti dei dati in conseguenza dell’evoluzione del contesto economico, di una sempre maggiore globalizzazione e della crescente complessità del panorama imprenditoriale. Tali adeguamenti futuri dovrebbero essere sostenuti da un’adeguata analisi dei costi e dei benefici e i conseguenti nuovi obblighi informativi non dovrebbero comportare un considerevole costo o onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti.

(10)

Dovrebbe essere promosso il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi come infrastruttura di base per la rilevazione e la compilazione di dati per le statistiche europee sulle imprese. I registri di imprese a fini statistici nazionali dovrebbero essere utilizzati come principale fonte di informazioni per l’analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per la determinazione della popolazione oggetto di indagine e per la definizione del collegamento con le fonti di dati amministrativi.

(11)

Per garantire il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi dovrebbe essere definito e utilizzato un numero identificativo unico per tutte le pertinenti unità.

(12)

La corretta descrizione dei gruppi di imprese nel registro degli eurogruppi con dati attendibili e tempestivi dovrebbe essere assicurata grazie all’uso di criteri armonizzati e al regolare aggiornamento delle informazioni sui legami di controllo tra le unità giuridiche che fanno parte dei gruppi di imprese.

(13)

Al fine di migliorare l’efficienza dei processi di produzione statistica dell’SSE e di ridurre l’onere statistico per i rispondenti, le autorità statistiche nazionali (ASN) dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi nazionali per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sulle imprese, conformemente all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(14)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee. In particolare, esso richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.

(15)

Ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche sulle imprese nazionali o europee o del miglioramento della qualità delle statistiche europee sulle imprese, dovrebbero essere previsti lo scambio di microdati e l’accesso a tali microdati da parte delle ASN che producono statistiche sulle imprese e che aderiscono al quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Lo scambio di microdati dovrebbe essere limitato a casi debitamente giustificati.

(16)

La creazione di un’ulteriore fonte di dati basata sullo scambio di microdati in materia di esportazioni intra-UE di beni, unitamente alla possibilità di utilizzare metodologie innovative, aumenta la flessibilità degli Stati membri in sede di compilazione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, consentendo in tal modo agli Stati membri di ridurre l’onere di risposta per le imprese. Lo scambio è finalizzato a garantire l’efficienza in sede di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni e il miglioramento della qualità di tali statistiche.

(17)

Ai fini della negoziazione, dell’applicazione e della revisione degli accordi commerciali e di investimento tra l’Unione e i paesi terzi, o multilaterali, occorre che siano messe a disposizione della Commissione le necessarie informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi.

(18)

È opportuno mantenere uno stretto legame tra il sistema di rilevazione delle informazioni statistiche e le formalità fiscali inerenti all’imposta sul valore aggiunto in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente in particolare, ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, di identificare gli esportatori e gli importatori e di verificare la qualità delle informazioni rilevate.

(19)

Il movimento transfrontaliero di merci, in particolare provenienti da o destinati a paesi terzi, è soggetto a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Le autorità doganali dispongono di informazioni o scritture relative a tale movimento o vi hanno accesso. Le informazioni o le scritture inerenti alle dichiarazioni doganali o basate su di esse dovrebbero essere utilizzate per la produzione delle statistiche sugli scambi di beni dell’Unione.

(20)

Allo scopo di produrre statistiche sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN degli Stati membri dovrebbero scambiare dati sulle importazioni e sulle esportazioni di beni in cui intervengono le autorità doganali di più di uno Stato membro. Per garantire una compilazione armonizzata delle statistiche, lo scambio di questi microdati tra le ASN dovrebbe essere obbligatorio.

(21)

Per salvaguardare la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali in linea con i concetti e la metodologia del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è opportuno consentire lo scambio di dati riservati tra le ASN degli Stati membri interessati, le loro rispettive banche centrali nazionali, la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione (Eurostat) a fini esclusivamente statistici.

(22)

Al fine di adempiere ai loro compiti ai sensi dei trattati, in particolare i compiti inerenti al funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe disporre di informazioni complete, aggiornate e attendibili sulla produzione di beni e servizi all’interno dell’Unione e sui flussi commerciali internazionali. Anche le imprese necessitano di tali informazioni per monitorare i rispettivi mercati e la dimensione internazionale degli stessi.

(23)

Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per semplificare nella misura possibile la rilevazione dei dati provenienti dalle imprese europee. Le ASN dovrebbero tenere conto dei più recenti sviluppi digitali al momento di determinare gli strumenti e i metodi di rilevazione dei dati statistici e dovrebbero essere incoraggiate ad attuare approcci innovativi.

(24)

È necessario fornire statistiche sulle imprese per settore di attività, al fine di misurare la produttività delle imprese nell’Unione. In particolare, è in aumento la domanda di statistiche sul settore dei servizi, il quale rappresenta il settore più dinamico delle moderne economie, specialmente in termini di potenzialità di crescita e di creazione di occupazione, tenendo conto delle relazioni con il settore manifatturiero. Questa tendenza si è ulteriormente rafforzata con lo sviluppo di nuovi servizi digitali. La crescente domanda di statistiche riguarda anche le industrie culturali e creative, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell’UE coerente per le industrie culturali e creative (9). Le statistiche sugli scambi di servizi sono indispensabili per monitorare il funzionamento del mercato interno dei servizi e del mercato unico digitale, nonché per valutare l’incidenza delle barriere su tali scambi.

(25)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati riservati. Il livello molto dettagliato delle informazioni nell’ambito delle statistiche sugli scambi internazionali di beni richiede, tuttavia, norme specifiche in tema di riservatezza. Un importatore o un esportatore di beni deve presentare all’ASN una richiesta affinché i risultati statistici che consentono l’identificazione indiretta di detto importatore o esportatore non siano divulgati. L’ASN dovrebbe considerare giustificata la richiesta quando i risultati statistici consentono l’identificazione indiretta dell’importatore o esportatore. In caso contrario, l’ASN dovrebbe poter diffondere i risultati statistici in una forma tale per cui l’importatore o esportatore possa essere identificato indirettamente.

(26)

Ai fini del monitoraggio dei progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 a livello degli Stati membri e dell’Unione è necessario disporre di statistiche armonizzate per l’economia dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e efficienza delle risorse, R&S, innovazione, società dell’informazione, comprese sia le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita sia le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, nonché sul panorama imprenditoriale nel suo complesso, in particolare sulla demografia delle imprese e sull’occupazione correlata alle attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. Tali informazioni consentono ai responsabili politici di adottare decisioni consapevoli al fine di sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, di migliorare l’accesso al mercato interno per le PMI, di promuovere l’imprenditorialità e di migliorare la sostenibilità e la competitività.

(27)

Statistiche sulle attività di R&S e sull’innovazione sono indispensabili per sviluppare e monitorare politiche intese a rafforzare la competitività degli Stati membri e ad accrescere le loro potenzialità a medio e lungo termine di occupazione e di crescita intelligente. Anche l’espansione dell’economia digitale e un maggiore utilizzo delle TIC rientrano tra i fattori importanti di competitività e crescita nell’Unione, e per la promozione delle correlate strategie e politiche, compreso il completamento del mercato unico digitale sono necessarie le statistiche.

(28)

Statistiche sulle imprese sono necessarie anche ai fini della compilazione dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.

(29)

Statistiche attendibili e tempestive sono necessarie per riferire sullo sviluppo economico in ciascuno Stato membro nel quadro della politica economica dell’Unione. La BCE necessita di statistiche congiunturali rapidamente disponibili per valutare lo sviluppo economico negli Stati membri nel contesto della politica monetaria unica.

(30)

Pur ribadendo il principio della compilazione di statistiche sulle imprese con riferimento all’intera economia, nel definire i requisiti dei dati richiesti si dovrebbe tener conto, nella misura del possibile, di misure di semplificazione allo scopo di ridurre l’onere per i settori delle imprese di Stati membri relativamente piccoli, conformemente al principio di proporzionalità. I requisiti supplementari non dovrebbero imporre un onere amministrativo sproporzionato ai rispondenti.

(31)

Gli standard internazionali, quali l’iniziativa Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) relativa allo scambio di dati e di metadati statistici, e gli standard tecnici o statistici elaborati nell’ambito dell’SSE, come le norme di convalida e per i metadati, dovrebbero essere utilizzati nella misura in cui sono pertinenti anche per le statistiche europee sulle imprese. Il comitato dell’SSE ha approvato le disposizioni dell’SSE in merito alle relazioni sulla qualità, conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme dovrebbero contribuire all’armonizzazione della garanzia della qualità e delle relazioni sulla qualità ai sensi di tale regolamento.

(32)

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine di modificare i tipi di informazioni statistiche e specificare ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali a norma, rispettivamente, degli allegati V e VI e di modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato I e il presente regolamento riducendo il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, mantenendo nel contempo statistiche conformi alle norme sulla qualità in vigore intra-UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(33)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento riguardo ai dettagli delle variabili così come il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per lo scambio di dati riservati per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, le modalità, il contenuto e i termini della trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati, le norme per la trasmissione di dati e di metadati e le deroghe alle prescrizioni del presente regolamento o agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso. Allo stesso fine è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla specifica delle modalità per la fornitura e lo scambio di alcuni dati amministrativi e relativamente al formato, alle misure di sicurezza e di riservatezza, alla procedura per lo scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, alle specifiche dei pertinenti metadati, al calendario, alle modalità di rilevazione e di compilazione delle informazioni statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni fornite allo Stato membro di importazione, alle modalità di applicazione del tasso di copertura del totale delle esportazioni intra-UE di beni per quanto riguarda il periodo di riferimento, definendo le specifiche tecniche relative alle modalità rispettivamente di rilevazione e di compilazione delle informazioni statistiche sugli scambi intra-UE di beni da fornire allo Stato membro di importazione e alle relative semplificazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(34)

Se del caso, la Commissione dovrebbe effettuare un’analisi dei costi e dei benefici e assicurarsi che le azioni che propone non comportino un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti, in particolare per le PMI, tenendo altresì in considerazione i previsti benefici per gli utenti, e che conducano a un aumento della qualità delle statistiche.

(35)

La Commissione dovrebbe poter concedere deroghe all’applicazione del presente regolamento o degli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso, se tale applicazione comporta notevoli adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per organizzare indagini supplementari o apportare modifiche di rilievo al suo sistema di produzione di statistiche al fine di tener conto di nuove fonti di dati o di consentire una combinazione di fonti differenti.

(36)

Qualora siano necessari nuovi obblighi informativi o miglioramenti dei set di dati di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter avviare studi pilota condotti dagli Stati membri su base volontaria. In via prioritaria, la Commissione dovrebbe poter avviare studi pilota relativamente a scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari e ambiente e clima.

(37)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro comune per le statistiche europee sulle imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di armonizzazione e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle dei regolamenti (CE) n. 48/2004 (12) (CE) n. 638/2004 (13), (CE) n. 808/2004 (14), (CE) n. 716/2007 (15), (CE) n. 177/2008, (CE) n. 295/2008 (16) e (CE) n. 471/2009 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio, della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dei regolamenti (CEE) n. 3924/91 (19) e (CE) n. 1165/98 (20) del Consiglio. Tali atti dovrebbero pertanto essere abrogati.

(39)

È stato consultato il garante europeo della protezione dei dati a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(40)

È stato consultato il comitato dell’SSE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in materia di:

a)

sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee sulle imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:

a)

alla struttura, alle attività economiche e alla performance delle unità statistiche, alle loro attività di R&S e di innovazione, al loro uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e al commercio elettronico, nonché alle catene globali del valore. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese comprendono anche le statistiche in materia di ricerca e sviluppo nei settori dell’istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro;

b)

alla produzione di manufatti e di servizi e al commercio internazionale di beni e servizi.

2.   Il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici comprende i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi, nonché gli scambi di dati tra tali registri a norma dell’articolo 10.

3.   I registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al paragrafo 2 comprendono:

a)

tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali;

b)

le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;

c)

per le imprese che, a motivo delle loro dimensioni, hanno un’incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) hanno un’incidenza significativa sui dati aggregati (nazionali):

i)

l’UAE e le dimensioni di ciascuna UAE che costituisce tali imprese; o

ii)

il codice NACE delle attività secondarie di dette imprese di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e le dimensioni di ognuna di tali attività secondarie;

d)

i gruppi di imprese cui tali imprese appartengono.

4.   Il registro degli eurogruppi comprende le seguenti unità, come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (23):

a)

tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al PIL e che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionale;

b)

le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;

c)

i gruppi di imprese multinazionali cui tali imprese appartengono.

5.   Le famiglie non rientrano nel campo di osservazione del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all’autoconsumo o implicano la locazione di beni propri.

6.   Le unità locali di imprese straniere che non costituiscono persone giuridiche distinte (filiali) e che sono classificate come quasi-società conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 sono considerate imprese ai fini dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.

7.   I gruppi di imprese sono identificati analizzando le relazioni di controllo tra le loro unità giuridiche a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.

8.   Quando fa riferimento ai registri di imprese a fini statistici nazionali e al registro degli eurogruppi, il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità che esercitano, in tutto o in parte, un’attività economica e alle unità giuridiche economicamente inattive che fanno parte di un’impresa in combinazione con unità giuridiche economicamente attive.

9.   Per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è considerata attività economica:

a)

qualsiasi attività che comprenda l’offerta di beni e servizi su un determinato mercato;

b)

i servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL;

c)

la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive.

Anche la detenzione di attività e/o passività può essere considerata un’attività economica.

10.   All’interno del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici le unità statistiche sono definite a norma del regolamento (CEE) n. 696/93, fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

«unità statistica»: l’unità statistica ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93;

b)

«unità rispondente»: l’unità che fornisce i dati;

c)

«dominio»: uno o più set di dati organizzati in modo da comprendere tematiche specifiche;

d)

«tematica»: il contenuto delle informazioni che devono essere compilate, ciascuna comprendente una o più tematiche dettagliate;

e)

«tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni che devono essere compilate in relazione a una tematica, ciascuna comprendente una o più variabili;

f)

«variabile»: una caratteristica di un’unità che può assumere valori diversi all’interno di un insieme di valori;

g)

«attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.37, del regolamento (UE) n. 549/2013;

h)

«attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.34, del regolamento (UE) n. 549/2013;

i)

«produttori di beni e servizi destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.24, del regolamento (UE) n. 549/2013;

j)

«produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.26, del regolamento (UE) n. 549/2013;

k)

«autorità statistiche nazionali» o «ASN»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee designati da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;

l)

«fonte autorevole»: il fornitore unico di record di dati contenenti i dati dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi conformemente alle norme sulla qualità di cui all’articolo 17;

m)

«microdati»: singole osservazioni o misurazioni di caratteristiche delle unità statistiche o delle unità rispondenti identificabili;

n)

«uso a fini statistici»: l’uso a fini statistici quale definito all’articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 223/2009;

o)

«dati riservati»: i dati riservati quali definiti all’articolo 3, punto 7), del regolamento (CE) n. 223/2009;

p)

«autorità fiscali»: le autorità nazionali responsabili dell’applicazione nello Stato membro della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (24);

q)

«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

r)

«gruppo di imprese multinazionale»: un gruppo di imprese, ai sensi della sezione III, parte C, dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93, con almeno due imprese o unità giuridiche, ciascuna delle quali localizzata in un paese diverso.

2.   Ai fini degli articoli da 11 a 15, si intende per:

a)

«Stato membro di esportazione»: lo Stato membro dal cui territorio statistico i beni sono esportati verso la loro destinazione in uno Stato membro di importazione;

b)

«Stato membro di importazione»: lo Stato membro nel cui territorio statistico i beni sono importati in provenienza da uno Stato membro di esportazione;

c)

«beni»: i beni mobili, compresa l’energia elettrica e il gas naturale.

CAPO II

Fonti di dati

Articolo 4

Fonti di dati e metodi

Gli Stati membri producono le statistiche di cui agli articoli 6 e 7 e istituiscono i loro registri di imprese a fini statistici nazionali in conformità dell’articolo 9 utilizzando tutte le fonti di dati pertinenti, evitando oneri eccessivi per i rispondenti e tenendo debitamente conto di un favorevole rapporto costi-benefici per le ASN.

Per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento, e a condizione che i risultati siano conformi ai criteri di qualità stabiliti all’articolo 17, le ASN possono utilizzare le seguenti fonti di dati, ivi comprese le loro combinazioni:

a)

indagini;

b)

dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali, quali i bilanci d’esercizio;

c)

microdati scambiati;

d)

ogni altra pertinente fonte, metodo o approccio innovativo nella misura in cui consenta la produzione di dati comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.

Per le indagini di cui al secondo comma, lettera a), le unità rispondenti cui si rivolgono gli Stati membri forniscono informazioni tempestive, accurate e complete necessarie per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento.

I metodi e gli approcci di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere scientificamente validi e ben documentati.

Articolo 5

Accesso a dati amministrativi e fornitura delle informazioni

1.   Conformemente all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, le ASN e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati di altre fonti statistiche al fine di soddisfare le esigenze statistiche di cui al presente regolamento e di aggiornare i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi. L’accesso a tali dati da parte delle ASN e della Commissione (Eurostat) è limitato ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità fiscali di ciascuno Stato membro forniscono alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell’allegato V.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di:

a)

modificare l’allegato V definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità fiscali; e

b)

integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali ai sensi dell’allegato V.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’autorità doganale di ciascuno Stato membro fornisce alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell’allegato VI.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di:

a)

modificare l’allegato VI definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità doganali; e

b)

integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità doganali ai sensi dell’allegato VI.

4.   Al fine di produrre statistiche armonizzate sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN dello Stato membro interessato scambiano i microdati a fini statistici che hanno ricevuto dalle loro autorità doganali circa le esportazioni e le importazioni di beni, per la stima delle esportazioni e importazioni di quasi transito del loro Stato membro.

Per gli altri flussi commerciali che coinvolgono le autorità doganali di più di uno Stato membro, le ASN si scambiano i microdati corrispondenti circa le esportazioni o importazioni di beni al fine di migliorare la qualità delle statistiche in questione.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di precisare le modalità degli scambi di dati ai sensi del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

CAPO III

Statistiche sulle imprese

Articolo 6

Requisiti dei dati

1.   Le statistiche europee sulle imprese comprendono i seguenti domini:

a)

statistiche congiunturali delle imprese;

b)

statistiche sulle imprese a livello nazionale;

c)

statistiche sulle imprese a livello regionale;

d)

statistiche sulle attività internazionali.

2.   I domini comprendono una o più delle seguenti tematiche come ulteriormente precisato in dettaglio nell’allegato I:

a)

popolazione di imprese;

b)

catene globali del valore;

c)

uso delle TIC e commercio elettronico;

d)

innovazione;

e)

scambi internazionali di beni;

f)

scambi internazionali di servizi;

g)

investimenti;

h)

input di lavoro;

i)

produzione e performance;

j)

prezzi;

k)

acquisti;

l)

proprietà immobiliare;

m)

input di R&S.

3.   La periodicità, il periodo di riferimento e l’unità statistica di ciascuna tematica sono specificati nell’allegato II.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato I.

5.   Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 4, la Commissione si assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli atti delegati mirano a conseguire la neutralizzazione o la riduzione dei costi e degli oneri e, in ogni caso, non comportano un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti;

b)

al massimo una tematica dettagliata per il dominio statistiche congiunturali delle imprese, tre tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale, due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale e due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle attività internazionali di cui all’allegato I sono sostituite da un’altra tematica dettagliata e al massimo una tematica dettagliata in totale per tutti i domini è aggiunta in un periodo di cinque anni consecutivi;

c)

gli atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati, fatta eccezione per le tematiche innovazione e uso delle TIC e commercio elettronico per le quali gli atti delegati sono adottati rispettivamente almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati;

d)

qualsiasi nuova tematica dettagliata è valutata per quanto riguarda la fattibilità mediante studi pilota realizzati dagli Stati membri a norma dell’articolo 20.

6.   La lettera b) del paragrafo 5 non si applica:

a)

alle tematiche dettagliate all’interno delle tematiche innovazione, uso delle TIC e commercio elettronico e catene globali del valore;

b)

alle modifiche che derivino da variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

Articolo 7

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati

1.   Per le tematiche dettagliate elencate nell’allegato I, gli Stati membri compilano i dati pertinenti a ciascuna tematica dettagliata. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino ulteriormente i seguenti elementi dei dati da trasmettere a norma del presente regolamento, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:

a)

variabili;

b)

unità di misura;

c)

popolazione statistica (comprese le esigenze in termini di attività di produzione di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita o di produttori di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita);

d)

classificazioni (compresi gli elenchi di prodotti, paesi e territori, nonché della natura della transazione) e disaggregazioni;

e)

trasmissione di singoli record di dati su base volontaria;

f)

uso di approssimazioni e obblighi in materia di qualità;

g)

termine per la trasmissione dei dati;

h)

primo periodo di riferimento;

i)

ponderazione e modifica dell’anno base per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;

j)

ulteriori specifiche, tra cui il periodo di riferimento, relative alla tematica scambi internazionali di beni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.   Nell’esercitare il potere di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le semplificazioni, la Commissione tiene conto delle dimensioni e dell’importanza dei settori delle imprese, conformemente al principio di proporzionalità, al fine di attenuare l’onere per le imprese. La Commissione si assicura inoltre che siano mantenuti gli input necessari per la compilazione dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005. Gli atti di esecuzione, ad eccezione dei primi atti di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento, sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati per le tematiche di cui all’allegato I. Per le tematiche innovazione e utilizzo delle TIC e commercio elettronico gli atti di esecuzione sono adottati, rispettivamente, almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati.

3.   Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad eccezione delle tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili per ciascun dominio elencato all’articolo 6, paragrafo 1, non superi:

a)

22 variabili per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;

b)

93 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale;

c)

31 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale; e

d)

26 variabili per il dominio statistiche sulle attività internazionali.

4.   Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) del paragrafo 1, per le tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili in ogni tematica non superi:

a)

20 variabili per la tematica catene globali del valore;

b)

73 variabili per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico; e

c)

57 variabili per la tematica innovazione.

5.   Qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità, la Commissione può modificare un massimo di 5 variabili per ciascuno dei domini statistiche congiunturali delle imprese, statistiche sulle imprese a livello regionale e statistiche sulle attività internazionali e un massimo di 20 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale per qualsiasi periodo di cinque anni civili consecutivi, in conformità del paragrafo 3. Tali massimali non si applicano alle tematiche catene globali del valore, innovazione o uso delle TIC e commercio elettronico.

6.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità a seguito degli studi pilota di cui all’articolo 20, il numero complessivo di variabili per i domini di cui al paragrafo 3 del presente articolo è aumentato di non oltre 10 variabili.

7.   Nel preparare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 si tiene conto di qualsiasi potenziale costo aggiuntivo o onere amministrativo per gli Stati membri o per i rispondenti, unitamente a una stima del previsto miglioramento della qualità delle statistiche e qualsiasi altro vantaggio diretto o indiretto derivante dall’azione supplementare proposta.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.

CAPO IV

Registri di imprese

Articolo 8

Quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici

1.   La Commissione (Eurostat) istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali a fini statistici a livello dell’Unione.

2.   Gli Stati membri istituiscono a livello nazionale uno o più registri di imprese a fini statistici nazionali, la cui base comune è armonizzata ai sensi del presente regolamento, quale base per la preparazione e il coordinamento di indagini e quale fonte di informazioni per l’analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per l’utilizzo dei dati amministrativi e per l’individuazione e la costruzione di unità statistiche.

3.   Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si scambiano dati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici come disposto all’articolo 10.

4.   I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono la fonte autorevole da cui ricavare popolazioni dei registri di imprese a fini statistici di elevata qualità e armonizzate a norma dell’articolo 17, per la produzione di statistiche europee.

I registri di imprese a fini statistici nazionali sono la fonte autorevole per le popolazioni dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Il registro degli eurogruppi è la fonte autorevole per l’SSE per quanto riguarda la popolazione del registro per le statistiche sulle imprese che richiedono il coordinamento delle informazioni transfrontaliere relative ai gruppi di imprese multinazionali.

Articolo 9

Requisiti del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici

1.   Le unità statistiche e giuridiche considerate dal quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici conformemente all’articolo 8 sono caratterizzate dagli elementi fissati in entrambi i punti seguenti, ulteriormente specificati nell’allegato III:

a)

le tematiche dettagliate per i registri e il numero identificativo unico;

b)

il riferimento temporale e la periodicità.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le variabili relative alle tematiche dettagliate per i registri elencate all’allegato III.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

3.   Quando adotta gli atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione garantisce che non sia imposto agli Stati membri o ai rispondenti alcun considerevole costo od onere aggiuntivo.

Articolo 10

Scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici e relativo accesso

1.   Gli Stati membri si scambiano dati riservati.

A tal fine, lo scambio di dati riservati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN di Stati membri differenti, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione. Tali scambi possono essere effettuati anche con l’obiettivo di ridurre l’onere di risposta.

Quando tale scambio di dati riservati è effettuato per assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione e lo scambio è esplicitamente autorizzato dalla competente ASN che fornisce i dati, le banche centrali nazionali possono partecipare allo scambio di dati riservati, esclusivamente a fini statistici.

2.   La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati.

A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, al fine di fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione.

Allo scopo di assicurare un record di dati coerente e utilizzare i dati esclusivamente a fini statistici, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN competenti di ciascuno Stato membro i dati, comprese le variabili elencate all’allegato IV, sui gruppi di imprese multinazionali, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi, nel caso in cui almeno un’unità giuridica del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.

Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle ASN i dati, comprese le variabili elencate nell’allegato IV, su tutti i gruppi di imprese multinazionali iscritti nel registro degli eurogruppi, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi.

3.   La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati per l’identificazione di unità giuridiche.

A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulle unità giuridiche registrate, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione elencati all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione univoca di unità giuridiche nell’Unione.

Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN di ciascuno Stato membro dati sulle unità giuridiche, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione, di cui all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione di unità giuridiche nell’Unione.

4.   Lo scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali può avvenire, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione (Eurostat) e la BCE, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione ed è esplicitamente autorizzato dalle ASN competenti.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i dettagli tecnici delle variabili di cui all’allegato IV.

Tali atti di esecuzione sono adottati a norma della procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

6.   Allo scopo di garantire che i dati scambiati a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire il formato e le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, nonché la procedura per lo scambio dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

7.   Quando ricevono dati riservati sulle unità ubicate all’interno o al di fuori del territorio nazionale ai sensi del presente articolo, la Commissione (Eurostat), le ASN, le banche centrali nazionali e la BCE trattano tali informazioni in maniera riservata a norma del regolamento (CE) n. 223/2009.

La trasmissione di dati riservati tra le ASN e la Commissione (Eurostat) è effettuata nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria esclusivamente a fini statistici per la produzione di statistiche europee. Qualsiasi trasmissione ulteriore deve essere esplicitamente autorizzata dall’autorità nazionale che ha rilevato i dati.

8.   Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO V

Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni

Articolo 11

Scambio di dati riservati

1.   Lo scambio tra gli Stati membri di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni.

Le specifiche tecniche in merito agli obblighi informativi di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, si applicano altresì allo scambio di dati riservati a norma del presente capo.

2.   Le ASN dello Stato membro di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche sulle sue esportazioni intra-UE di beni verso tale Stato membro come stabilito all’articolo 12.

3.   Le ASN degli Stati membri di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione i metadati pertinenti per l’uso dei dati scambiati nella compilazione delle statistiche.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni da considerare come metadati pertinenti di cui al paragrafo 3, nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni e le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che fornisce i dati riservati scambiati ne autorizza l’utilizzo per la produzione di altre statistiche da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, a condizione che tali dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.

6.   Su richiesta delle ASN dello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di importazione può fornire alle ASN dello Stato membro di esportazione i microdati rilevati sulle sue importazioni intra-UE di beni da tale Stato membro di esportazione.

Articolo 12

Informazioni statistiche da scambiare

1.   Le informazioni statistiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, sono costituite da:

a)

microdati rilevati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni;

b)

dati compilati su beni o movimenti specifici; e

c)

dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali.

2.   Le informazioni statistiche effettivamente raccolte mediante indagini sulle imprese o dai dati amministrativi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, coprono almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascuno Stato membro verso l’insieme di tutti gli altri Stati membri.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di modificare il presente regolamento per ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative alla rilevazione e alla compilazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e precisino ulteriormente l’applicazione del tasso di copertura di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda il periodo di riferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 13

Elementi dei dati statistici

1.   I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici:

a)

il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;

b)

il periodo di riferimento;

c)

il flusso commerciale;

d)

il bene;

e)

lo Stato membro partner;

f)

il paese d’origine;

g)

il valore dei beni;

h)

la quantità dei beni;

i)

la natura della transazione.

I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono riguardare il modo di trasporto e i termini di consegna, a condizione che lo Stato di esportazione rilevi tali elementi dei dati statistici.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino gli elementi dei dati statistici di cui alle lettere da a) a i) del primo comma del presente paragrafo e definiscano l’elenco degli elementi dei dati statistici applicabili per beni o movimenti specifici e i dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che soddisfino gli obblighi in materia di qualità, le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche.

In casi specifici, gli Stati membri possono rilevare una serie ridotta di elementi dei dati statistici di cui al paragrafo 1 o rilevare le informazioni inerenti ad alcuni di tali elementi dei dati a un livello meno dettagliato.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le modalità della semplificazione di cui al primo comma e il valore massimo delle esportazioni intra-UE che beneficiano della semplificazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 14

Protezione dei dati riservati scambiati

1.   I record di microdati relativi a un esportatore la cui richiesta di riservatezza statistica, conformemente all’articolo 19, è stata accettata dalle ASN dello Stato membro di esportazione sono trasmessi dalle ASN dello Stato membro di esportazione alle ASN dello Stato membro di importazione, con il valore reale e tutti gli elementi dei dati statistici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e con una segnalazione per indicare che tali record di microdati sono protetti dal segreto.

2.   Le ASN dello Stato membro di importazione possono utilizzare record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto in sede di compilazione dei dati statistici delle importazioni intra-UE. Se fanno uso di record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto, le ASN dello Stato membro di importazione si assicurano che la diffusione di dati statistici sulle importazioni intra-UE, da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, rispetti la riservatezza statistica garantita dalle ASN dello Stato membro di esportazione.

3.   Al fine di garantire la protezione dei dati riservati scambiati nell’ambito di questo capo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, comprese le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, nonché la procedura per lo scambio dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Accesso per fini scientifici ai dati riservati scambiati

I ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici possono essere autorizzati ad accedere ai dati riservati scambiati conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, previa approvazione dell’ASN competente dello Stato membro di esportazione che ha fornito i dati.

CAPO VI

Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche europee sulle imprese e dei conti nazionali

Articolo 16

Scambio di dati riservati — clausola di abilitazione

1.   Lo scambio di dati riservati raccolti o compilati ai sensi del presente regolamento è consentito tra le ASN degli Stati membri interessati, le loro rispettive banche centrali nazionali, la BCE e la Commissione (Eurostat) a soli fini statistici, quando lo scambio è necessario per salvaguardare la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali in linea con i concetti e la metodologia del regolamento (UE) n. 549/2013.

2.   Le ASN, le banche centrali nazionali, la Commissione (Eurostat) e la BCE che hanno ottenuto dati riservati trattano tali informazioni in maniera riservata e le usano esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.

CAPO VII

Qualità, trasmissione e diffusione

Articolo 17

Qualità

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità delle statistiche europee sulle imprese trasmesse nonché dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi in modo trasparente e verificabile.

4.   Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat):

a)

relazioni sulla qualità e sui metadati per i dati trasmessi ai sensi del presente regolamento;

b)

relazioni sulla qualità e sui metadati inerenti ai registri di imprese a fini statistici nazionali.

Nel caso delle statistiche pluriennali, la periodicità delle relazioni annuali sulla qualità e sui metadati di cui alla lettera a) del primo comma è identica a quella delle statistiche in questione.

5.   La Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri relazioni annuali sulla qualità e sui metadati inerenti al registro degli eurogruppi.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità, il contenuto e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Essi non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

Il contenuto delle relazioni è limitato agli aspetti più importanti ed essenziali della qualità.

7.   Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un’incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle principali modifiche metodologiche o di altra natura che possono avere un’incidenza sulla qualità dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Le informazioni sono fornite quanto prima possibile e comunque entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore di siffatte modifiche.

8.   Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono le informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche, che non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

Articolo 18

Trasmissione di dati e di metadati

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati. Se i dati trasmessi sono riservati, il valore reale sarà fornito segnalando che è protetto dal segreto e non può essere oggetto di diffusione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano tali norme nonché la procedura per la trasmissione dei dati e metadati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.   Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri effettuano analisi statistiche dei registri di imprese a fini statistici nazionali e ne trasmettono i risultati alla Commissione (Eurostat).

La Commissione (Eurostat) può adottare atti di esecuzione che specificano il formato e la procedura per la trasmissione dei risultati di tali analisi statistiche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) garantisce che tali atti di esecuzione non impongano agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

3.   Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono qualsiasi pertinente informazione in merito all’applicazione del presente regolamento negli Stati membri. Tali richieste della Commissione non impongono agli Stati membri un considerevole onere amministrativo o finanziario aggiuntivo.

Articolo 19

Riservatezza circa la diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni

Solo su richiesta di un importatore o di un esportatore di beni, l’ASN decide se diffondere i risultati statistici relativi alle importazioni o alle esportazioni rispettive senza apportare modifiche o, su richiesta motivata di detto importatore o esportatore, di modificare i risultati statistici in modo da renderne impossibile l’identificazione al fine di rispettare il principio della riservatezza statistica conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 223/2009.

CAPO VIII

Studi pilota e finanziamento

Articolo 20

Studi pilota

1.   Qualora ravvisi la necessità di significativi nuovi obblighi informativi o miglioramenti dei set di dati oggetto del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che saranno condotti dagli Stati membri su base volontaria prima di ogni nuova rilevazione di dati. Detti studi pilota comprendono i settori scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari e ambiente e clima.

2.   Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interesse. La valutazione dei risultati tiene conto dei vantaggi e dei costi ed oneri aggiuntivi, per le imprese e per le ASN, derivanti dai miglioramenti.

3.   A seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora, in cooperazione con gli Stati membri, una relazione sui risultati degli studi di cui al paragrafo 1. La relazione è resa pubblica.

4.   Entro il 7 gennaio 2022 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta una relazione sui progressi complessivi compiuti per quanto riguarda gli studi pilota di cui al paragrafo 1. Tali relazioni sono rese pubbliche.

La Commissione, se del caso e tenendo conto della valutazione dei risultati di cui al paragrafo 2, correda tali relazioni di proposte relative all’introduzione di nuovi obblighi informativi.

Articolo 21

Finanziamento

1.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, l’Unione può concedere un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per i costi di:

a)

sviluppo o attuazione degli obblighi informativi e del trattamento dei dati nel dominio delle statistiche sulle imprese;

b)

elaborazione di metodologie che mirino ad aumentare la qualità o ridurre i costi e l’onere amministrativo della rilevazione e della produzione di statistiche sulle imprese e a migliorare il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici;

c)

sviluppo di metodologie volte a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari della fornitura delle informazioni necessarie da parte delle unità rispondenti, in particolare delle PMI;

d)

partecipazione agli studi pilota di cui all’articolo 20;

e)

sviluppo o miglioramento delle procedure, dei sistemi informatici e di analoghe funzioni di supporto con l’obiettivo di produrre statistiche di più elevata qualità o di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione è erogato a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

3.   Il contributo finanziario dell’Unione non supera il 95 % dei costi ammissibili.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 22

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 gennaio 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 o 3, dell’articolo 6, paragrafo 4, o dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 23

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato dell’SSE istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 24

Deroghe

1.   Qualora l’applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati in virtù dello stesso in un sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda notevoli adeguamenti, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere le relative deroghe per un periodo massimo di tre anni.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto in questione.

L’impatto di tale deroga sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. L’onere per i rispondenti è preso in considerazione all’atto della concessione della deroga.

2.   Qualora la deroga riguardante i domini in cui sono stati effettuati gli studi pilota di cui all’articolo 20 sia ancora giustificata alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per la concessione di un’ulteriore deroga per un periodo massimo di un anno.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda che indichi le ragioni e i motivi dettagliati a sostegno di tale proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della proroga concessa a norma del paragrafo 1.

3.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 25

Abrogazione

1.   I regolamenti (CE) n. 48/2004, (CE) n. 808/2004, (CE) n. 716/2007, (CE) n. 177/2008 e (CE) n. 295/2008, la decisione n. 1608/2003/CE e il regolamento (CEE) n. 3924/91 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2021.

2.   I regolamenti (CE) n. 638/2004 e (CE) n. 471/2009 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2022.

3.   Il regolamento (CE) n. 1165/98 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2024.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano gli obblighi stabiliti nei detti atti giuridici e relativi alla trasmissione di dati e metadati, comprese le relazioni sulla qualità, per quanto riguarda i periodi di riferimento che precedono, in tutto o in parte, le rispettive date stabilite in tali paragrafi.

5.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

3.   Tuttavia l’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 11 a 15 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 77 dell’1.3.2018, pag. 2.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 novembre 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).

(4)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(5)  Decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76).

(6)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(9)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 28.

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull’industria dell’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49).

(15)  Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17).

(16)  Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).

(17)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

(18)  Decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1).

(19)  Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374, 31.12.1991, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(22)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(23)  Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

(24)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 23).

(26)  Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

(27)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).


ALLEGATO I

TEMATICHE DA TRATTARE

Dominio 1. Statistiche congiunturali sulle imprese

Tematiche

Tematiche dettagliate

Popolazione di imprese

Eventi relativi alla demografia delle imprese

Input di lavoro

Occupati

Ore lavorate

Costo del lavoro

Prezzi

Prezzi all’importazione

Prezzi alla produzione

Produzione e performance

Produzione

Volume delle vendite

Fatturato netto

Proprietà immobiliare

Proprietà immobiliare

Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale

Tematiche

Tematiche dettagliate

Popolazione di imprese

Popolazione di imprese attive

Eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

Imprese a controllo estero

Controllanti estere e consociate nazionali

Popolazione di imprese attive nel commercio internazionale

Input di lavoro

Occupati

Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

Occupati in imprese a controllo estero

Occupati in imprese controllanti estere e consociate nazionali

Ore lavorate

Costo del lavoro

Costo del lavoro in imprese a controllo estero

Input di R&S

Spese per R&S

Occupati per R&S

Spese per R&S in imprese a controllo estero

Occupati per R&S in imprese a controllo estero

R&S finanziata con fondi pubblici

Acquisti

Acquisti di beni e servizi

Variazione delle scorte di beni

Acquisti di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero

Importazioni effettuate dalle imprese

Produzione e performance

Fatturato netto

Margine lordo sui beni per la rivendita

Valore della produzione

Valore aggiunto

Risultato lordo di gestione

Fatturato netto delle imprese a controllo estero

Valore della produzione delle imprese a controllo estero

Valore aggiunto delle imprese a controllo estero

Fatturato netto delle controllanti estere e consociate nazionali

Produzione industriale

Esportazioni da parte delle imprese

Investimenti

Investimenti lordi

Investimenti lordi di imprese a controllo estero

Innovazione

Innovazione

Uso delle TIC e commercio elettronico

Uso delle TIC e commercio elettronico

Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale

Tematiche

Tematiche dettagliate

Popolazione di imprese

Popolazione per regione

Eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

Input di lavoro

Occupati per regione

Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

Costo del lavoro per regione

Input di R&S

Spese per R&S per regione

Occupati per R&S per regione

Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali

Tematiche

Tematiche dettagliate

Popolazione di imprese

Popolazione di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

Input di lavoro

Occupati in imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

Costo del lavoro in imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

Investimenti

Investimenti lordi di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

Produzione e performance

Fatturato netto di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

Scambi internazionali di beni

Scambi intra-UE di beni

Scambi extra-UE di beni

Scambi internazionali di servizi

Importazioni di servizi

Esportazioni di servizi

Saldo netto dei servizi

Catene globali del valore

Catene globali del valore


ALLEGATO II

PERIODICITÀ, PERIODO DI RIFERIMENTO E UNITÀ STATISTICA DI CIASCUNA DELLE TEMATICHE

Dominio 1. Statistiche congiunturali delle imprese

Tematiche

Periodicità

Periodo di riferimento

Unità statistica

Popolazione di imprese

trimestrale

trimestre

unità giuridica

Input di lavoro

trimestrale (mensile facoltativo)

trimestre (mese facoltativo)

UAE

Prezzi

mensile

con le seguenti eccezioni

— prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestrale

mese

con le seguenti eccezioni

— prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestre (mese facoltativo)

UAE

con la seguente eccezione

— prezzi all’importazione: non applicabile

Produzione e performance

mensile

con la seguente eccezione

— piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestrale (mensile facoltativo)

mese

con la seguente eccezione

— piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestre (mese facoltativo)

UAE

 

mensile; trimestrale per i piccoli * paesi per la sezione F della NACE

*Come specificato negli atti di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

 

 

Proprietà immobiliare

trimestrale (mensile facoltativo)

trimestre (mese facoltativo)

non applicabile

Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale

Tematiche

Periodicità

Periodo di riferimento

Unità statistica

Popolazione di imprese

annuale

anno civile

impresa

Input di lavoro

annuale

anno civile

impresa

Input di R&S

ogni due anni;

con le seguenti eccezioni

— disaggregazione settoriale della spesa intra muros per R&S, del personale addetto a R&S e del numero di ricercatori e per stanziamenti pubblici per R&S (GBARD) e finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale: annuale

anno civile

impresa per il settore delle imprese

unità istituzionale per gli altri settori

Acquisti

annuale

con la seguente eccezione

— pagamenti a subfornitori: ogni tre anni

anno civile

impresa

Produzione e performance

annuale

con le seguenti eccezioni

— disaggregazione per prodotto e per residenza del cliente del fatturato netto per i gruppi 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 e 73.2 della NACE: ogni due anni

— fatturato netto dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni, fatturato netto delle costruzioni, fatturato netto delle attività di servizi, fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari, fatturato netto dell’edilizia e fatturato netto dell’ingegneria civile: ogni cinque anni

— reddito da subfornitura: ogni tre anni

anno civile

impresa

con le seguenti eccezioni

— produzione commercializzata, produzione in subfornitura e produzione effettiva: UAE

Investimenti

annuale

con la seguente eccezione

— investimenti in attività immateriali: ogni tre anni

anno civile

impresa

Innovazione

ogni due anni

il periodo di riferimento è tre anni prima della fine di ogni anno civile

impresa

Uso delle TIC e commercio elettronico

annuale

anno civile di adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce le variabili;

anno civile successivo all’anno di adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce le variabili per le altre variabili

impresa

Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale

Tematiche

Periodicità

Periodo di riferimento

Unità statistica

Popolazione di imprese

annuale

anno civile

impresa

con la seguente eccezione

— numero di unità locali (facoltativo per la sezione K della NACE): unità locale

Input di lavoro

annuale

anno civile

impresa

con le seguenti eccezioni

— numero di dipendenti e lavoratori autonomi nelle unità locali, retribuzioni nelle unità locali: unità locale

Input di R&S

ogni due anni

anno civile

impresa per il settore delle imprese; unità istituzionale per gli altri settori

Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali

Tematiche

Periodicità

Periodo di riferimento

Unità statistica

Popolazione di imprese

annuale

anno civile

impresa

Input di lavoro

annuale

anno civile

impresa

Investimenti

annuale

anno civile

impresa

Produzione e performance

annuale

anno civile

impresa

Scambi internazionali di beni

mensile

con la seguente eccezione

— ogni due anni per la disaggregazione combinata per prodotto e valuta di fatturazione per le importazioni e le esportazioni extra-Unione di beni

da specificare negli atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)

non applicabile

Scambi internazionali di servizi

annuale

con la seguente eccezione

— disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestrale

anno civile

con la seguente eccezione

— disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestre

non applicabile

Catene globali del valore

ogni tre anni

tre anni civili; anno di riferimento t e periodo di riferimento da t-2 a t

impresa


ALLEGATO III

ELEMENTI DEL QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI

Parte A: tematiche dettagliate per i registri e numero identificativo unico

1.

Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi di cui all’articolo 2 del presente regolamento sono contraddistinte da un numero identificativo e dalle tematiche dettagliate per i registri di cui alla parte C.

2.

Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi sono univocamente identificate da un numero identificativo per agevolare il ruolo infrastrutturale del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Tale numero identificativo sarà fornito dalle ASN. Il numero identificativo delle unità giuridiche e dei gruppi di imprese multinazionali pertinenti ai fini del registro degli eurogruppi sarà fornito dalla Commissione (Eurostat). Le ASN possono mantenere a fini nazionali un numero identificativo supplementare nei registri di imprese a fini statistici nazionali.

Parte B: riferimento temporale e periodicità

3.

I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono aggiornati con iscrizioni e cancellazioni almeno una volta l’anno.

4.

La frequenza dell’aggiornamento dipende dal tipo di unità, dalla variabile considerata, dalle dimensioni dell’unità e dalla fonte generalmente utilizzata per l’aggiornamento.

5.

Gli Stati membri realizzano ogni anno una copia che rispecchia lo stato dei registri di imprese a fini statistici nazionali alla fine dell’anno e conservano tale copia per almeno trent’anni a fini di analisi. La Commissione (Eurostat) realizza ogni anno una copia che rispecchia lo stato del registro degli eurogruppi alla fine dell’anno e conserva tale copia per almeno trent’anni a fini di analisi.

Parte C: tematiche dettagliate per i registri delle imprese

I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi contengono, per le rispettive unità definite all’articolo 2 del presente regolamento, le seguenti tematiche dettagliate per unità.

UNITÀ

TEMATICHE DETTAGLIATE

1. UNITÀ GIURIDICHE

Identificazione

Eventi relativi alla demografia

Parametri di stratificazione

Relazioni con l’impresa

Relazioni con altri registri

Relazione con il gruppo di imprese

Controllo delle unità

Proprietà delle unità

2. GRUPPO DI IMPRESE

Identificazione

Eventi relativi alla demografia

Parametri di stratificazione e variabili economiche

3. IMPRESA

Identificazione

Relazione con altre unità

Eventi relativi alla demografia

Parametri di stratificazione e variabili economiche

4. UNITÀ LOCALE

Identificazione

Eventi relativi alla demografia

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Relazioni con altri registri e unità

5. UNITÀ DI ATTIVITÀ ECONOMICA

se considerata unità statistica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c)

Identificazione

Eventi relativi alla demografia

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Relazioni con altri registri e unità


ALLEGATO IV

TEMATICHE DETTAGLIATE E VARIABILI PER LO SCAMBIO DI DATI RISERVATI PER GLI SCOPI DEL QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI

Le voci contrassegnate come «condizionali» sono obbligatorie se disponibili negli Stati membri e quelle contrassegnate come «facoltative» sono raccomandate.

1.   

Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) e il cui scambio tra le ASN competenti è consentito (articolo 10, paragrafi 1 e 2)

Unità

Tematiche dettagliate

Variabili

Unità giuridica

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

Data di cessazione dell’unità giuridica

 

Parametri di stratificazione

Forma giuridica

Situazione dell’attività giuridica

Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell’allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo)

 

Controllo delle unità

Variabili di identificazione dell’unità giuridica che è controllata o che controlla

 

Proprietà delle unità

Variabili di identificazione dell’unità di proprietà o proprietaria

Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale)

Data di inizio/fine della partecipazione

Gruppo di imprese

Identificazione

Variabili di identificazione (condizionale)

 

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese

Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo)

Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale)

Fatturato netto (condizionale)

Attività totali del gruppo di imprese (condizionale)

Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo)

Impresa

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Relazione con altre unità

Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

Numero identificativo del gruppo di imprese cui appartiene l’impresa

 

Eventi relativi alla demografia

Data di inizio delle attività

Data di cessazione definitiva delle attività

 

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) dell’impresa

Numero di dipendenti e lavoratori autonomi

Numero di dipendenti

Fatturato netto

Settore e sottosettore istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

2.   

Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti e il cui scambio tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali competenti è consentito in caso di autorizzazione (articolo 10, paragrafi 2 e 4)

Unità

Tematiche dettagliate

Variabili

Unità giuridica

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

Data di cessazione dell’unità giuridica

 

Parametri di stratificazione

Forma giuridica

Situazione dell’attività giuridica

Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell’allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo)

 

Relazioni con l’impresa

Variabili di identificazione della o delle imprese cui appartiene l’unità

Data di associazione alla o alle imprese (condizionale)

Data di separazione dalla o dalle imprese (condizionale)

 

Relazioni con altri registri

Relazioni con altri registri

 

Relazione con il gruppo di imprese

Variabili di identificazione del gruppo di imprese cui appartiene l’unità

Data di associazione al gruppo di imprese

Data di separazione dal gruppo di imprese

 

Controllo delle unità

Variabili di identificazione dell’unità giuridica che è controllata o che controlla

 

Proprietà delle unità

Variabili di identificazione dell’unità di proprietà o proprietaria

Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale)

Data di inizio/fine della partecipazione (condizionale)

Gruppo di imprese

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di inizio delle attività del gruppo di imprese

Data di cessazione del gruppo di imprese

 

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese

Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo)

Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale)

Fatturato netto (condizionale)

Attività totali del gruppo di imprese (condizionale)

Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo)

Impresa

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Relazione con altre unità

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

Numero o numeri identificativi del gruppo di imprese multinazionale o nazionale cui appartiene l’impresa

 

Eventi relativi alla demografia

Data di inizio delle attività

Data di cessazione definitiva delle attività

 

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese

Attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese (condizionale)

Numero di dipendenti e lavoratori autonomi

Numero di dipendenti

Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno (facoltativo)

Fatturato netto

Dominio e sottodominio istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

3.   

Scambi di dati sulle unità giuridiche registrate a fini di identificazione (articolo 10, paragrafo 3)

3.1.

Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate residenti

Unità

Tematiche dettagliate

Variabili

Unità giuridica

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

Data di cessazione dell’unità giuridica

 

Parametri di stratificazione

Forma giuridica

Situazione dell’attività giuridica

Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

3.2.

Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate straniere

Unità

Tematiche dettagliate

Variabili

Unità giuridica

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

Data di cessazione dell’unità giuridica

 

Parametri di stratificazione

Forma giuridica (facoltativo)

Situazione dell’attività giuridica

Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

3.3.

Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti sulle unità giuridiche registrate

Unità

Tematiche dettagliate

Variabili

Unità giuridica

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

Data di cessazione dell’unità giuridica

 

Parametri di stratificazione

Forma giuridica

Situazione dell’attività giuridica

Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)


ALLEGATO V

Informazioni che le autorità fiscali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 2:

a)

informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio o acquisti intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera c), della stessa;

b)

informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell’IVA a norma degli articoli 264 e 265 della direttiva 2006/112/CE;

c)

informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (1).


(1)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).


ALLEGATO VI

Informazioni che le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 3:

a)

informazioni che identificano la persona che effettua esportazioni intra-UE e importazioni intra-UE di beni soggette alle procedure doganali di perfezionamento attivo;

b)

dati di registrazione e identificazione degli operatori economici previsti dalla normativa doganale dell’Unione disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1);

c)

dati relativi alle importazioni e alle esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali che sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali nazionali e:

i)

che sono state depositate presso di loro; o

ii)

per le quali la dichiarazione complementare, a norma dell’articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è messa a loro disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell’autorizzazione.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2153 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 126, paragrafo 4,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2018/1139, le entrate dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») comprendono, tra l’altro, i diritti versati dai richiedenti e dai titolari di certificati rilasciati dall’Agenzia e da persone che hanno depositato dichiarazioni presso l’Agenzia, nonché gli oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati e per il trattamento dei ricorsi da parte dell’Agenzia.

(2)

Il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione (2) ha stabilito i diritti e gli onorari che devono essere riscossi dall’Agenzia. Le tariffe devono tuttavia essere adeguate al fine conseguire il recupero dei costi evitando nel contempo un notevole accumulo di avanzi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139.

(3)

A tale riguardo, si dovrebbe tener conto delle previsioni dell’Agenzia in relazione al suo carico di lavoro, ai costi corrispondenti e ad altri fattori pertinenti.

(4)

È opportuno che i diritti e gli oneri di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo, non discriminatorio e uniforme.

(5)

Fatto salvo il principio del recupero dei costi di cui all’articolo 126 del regolamento (UE) 2018/1139, i diritti e gli oneri riscossi dall’Agenzia non dovrebbero compromettere la competitività del settore in questione nell’Unione. Analogamente, si dovrebbe tenere debitamente conto della solvibilità delle persone fisiche o giuridiche in questione, in particolare delle piccole e medie imprese.

(6)

Premesso che la sicurezza dell’aviazione civile dovrebbe essere la priorità preminente, l’Agenzia dovrebbe tuttavia tenere pienamente conto dell’efficienza in termini di costi dell’espletamento dei compiti affidatile, considerando l’ambito di tali compiti, quali risultano in seguito all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1139, e le risorse a sua disposizione.

(7)

All’Agenzia dovrebbe essere consentito di riscuotere diritti e oneri per i compiti di certificazione o la fornitura di altri servizi, che non sono specificamente menzionati nell’allegato del presente regolamento, ma che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.

(8)

Gli accordi di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, dovrebbero costituire una base per la valutazione dell’effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio la procedura di convalida da parte dell’Agenzia dei certificati rilasciati da un paese terzo con il quale l’Unione ha stipulato un opportuno accordo è descritta in tale accordo e dovrebbe comportare un carico di lavoro diverso da quello richiesto dalle attività di certificazione dell’Agenzia.

(9)

È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli oneri riscossi a norma del presente regolamento.

(10)

Al fine di contribuire quanto più possibile al recupero di diritti e oneri, dovrebbero essere definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento e rischio di mancato pagamento.

(11)

L’ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non dovrebbe costituire un fattore discriminatorio. Di conseguenza, le spese di viaggio sostenute in connessione con i compiti di certificazione svolti per conto di [tali] imprese dovrebbero essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.

(12)

Per aumentare la prevedibilità i richiedenti dovrebbero poter chiedere una stima dell’importo da pagare per i compiti di certificazione e i servizi. In determinati casi la preparazione della stima può richiedere lo svolgimento di un’analisi tecnica preliminare da parte dell’Agenzia. Dato il costo di tale analisi, è giustificato che l’Agenzia sia remunerata di conseguenza.

(13)

È ragionevole che il pagamento integrale degli oneri per un ricorso contro le decisioni dell’Agenzia costituisca un prerequisito per l’ammissibilità di un ricorso.

(14)

Se da una parte il presente regolamento dovrebbe consentire agli operatori del settore di prevedere il livello dei diritti e degli oneri che saranno tenuti a versare, dall’altra è necessario esaminare periodicamente se i relativi termini debbano essere rivisti, conformemente all’articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.

(15)

Le parti interessate dovrebbero essere consultate prima di qualsiasi modifica dei diritti e dovrebbero essere informate sulle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni dovrebbero fornire alle parti interessate un quadro delle spese sostenute dall’Agenzia e della sua produttività.

(16)

È opportuno che la revisione delle tariffe segua una procedura che consenta di apportare modifiche senza indebiti ritardi sulla base dell’esperienza acquisita dall’Agenzia nell’applicazione del presente regolamento, nel costante monitoraggio delle risorse e della metodologia di lavoro e nella valutazione continua del fabbisogno finanziario.

(17)

Il regolamento (UE) n. 319/2014 dovrebbe essere abrogato, fatte salve le disposizioni transitorie.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti all’Agenzia e stabilisce l’importo dei diritti e degli oneri e le modalità in cui essi sono versati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«diritti»: gli importi riscossi dall’Agenzia e versati dai richiedenti per i compiti di certificazione;

b)

«oneri»: gli importi riscossi dall’Agenzia per i servizi forniti, diversi dai compiti di certificazione;

c)

«compito di certificazione»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia direttamente o indirettamente ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica di certificati a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento;

d)

«servizio»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia, diversa dai compiti di certificazione, compresa la fornitura di merci;

e)

«richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda un compito di certificazione o un servizio fornito dall’Agenzia;

f)

«ciclo di fatturazione»: periodo ricorrente di 12 mesi applicato ai progetti pluriennali e ai compiti di sorveglianza. Il periodo inizia:

1)

per i diritti e gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle da 1 a 6, alla data di ricezione della domanda;

2)

per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, il 1o giugno successivo al rilascio del certificato;

3)

per i diritti di approvazione di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di ricezione della domanda;

4)

per i diritti di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di rilascio del certificato.

Articolo 3

Determinazione di diritti e oneri

1.   I diritti e gli oneri sono richiesti e riscossi dall’Agenzia solo in conformità al presente regolamento.

2.   Nei casi in cui il presente regolamento non prevede diversamente, i diritti e gli oneri sono calcolati in base alla tariffa oraria indicata nell’allegato, parte II.

3.   Gli Stati membri non riscuotono diritti per i compiti che rientrano nell’ambito di competenza dell’Agenzia, anche se svolgono tali compiti per conto dell’Agenzia. L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per i compiti che essi svolgono per suo conto.

4.   Diritti e oneri sono espressi e pagati in euro.

5.   Gli importi di cui all’allegato, parti I, II e II bis, sono indicizzati, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, al tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nell’allegato, parte IV.

6.   In deroga ai diritti di cui all’allegato, i diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.

Articolo 4

Pagamento di diritti o oneri

1.   L’Agenzia stabilisce i termini di pagamento dei diritti e degli oneri, descrivendo a quali condizioni l’Agenzia chiede il pagamento di un corrispettivo per i compiti di certificazione e i servizi. L’Agenzia pubblica i termini sul suo sito Internet.

2.   Il richiedente versa l’importo dovuto integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.

3.   Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all’Agenzia alla scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo.

4.   Il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.

Articolo 5

Rigetto o interruzione per motivi finanziari

1.   Fatto salvo il regolamento interno dell’Agenzia, l’Agenzia può:

a)

rigettare una domanda se i diritti o gli oneri dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all’articolo 4, paragrafo 2;

b)

rigettare o interrompere una domanda se è comprovato che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato;

c)

rigettare o interrompere una domanda nei casi di cui all’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma;

d)

rigettare una richiesta per il trasferimento di un certificato se non sono stati adempiuti gli obblighi di pagamento derivanti dallo svolgimento di compiti di certificazione o dalla fornitura di servizi da parte dell’Agenzia.

2.   Prima di procedere conformemente al paragrafo 1, l’Agenzia consulta il richiedente sulla misura prevista da parte dell’Agenzia.

Articolo 6

Spese di viaggio

1.   Se un compito di certificazione o un servizio è svolto, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente versa le spese di viaggio secondo la formula: d = v + a + h – e.

2.   Ai fini della formula di cui al paragrafo 1 si applica quanto segue:

 

d = spese di viaggio dovute;

 

v = costi di trasporto;

 

a = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie (3);

 

h = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall’Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all’allegato, parte II (4); in caso di missioni relative a più progetti, l’importo è suddiviso di conseguenza;

 

e (componente e) = media delle spese di viaggio all’interno dei territori degli Stati membri, inclusi i costi di trasporto medi e il tempo di viaggio medio all’interno dei territori degli Stati membri, moltiplicata per la tariffa oraria di cui all’allegato, parte II. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione.

3.   Le spese di viaggio sostenute nel contesto della fornitura dei servizi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, sono addebitate esclusivamente in conformità all’allegato, parte II bis.

Articolo 7

Stima finanziaria

1.   Su richiesta di un richiedente, e fatto salvo il paragrafo 2, l’Agenzia fornisce una stima finanziaria.

2.   Nei casi in cui, a causa della prevista complessità del progetto, la stima finanziaria di cui sopra richieda un’analisi tecnica preliminare da parte dell’Agenzia, i costi di tale analisi sono addebitati su base oraria, secondo un accordo contrattuale da firmare tra il richiedente e l’Agenzia.

3.   In seguito alla richiesta del richiedente, le attività sono sospese finché la stima richiesta non sia stata fornita dall’Agenzia e accettata dal richiedente.

4.   La stima finanziaria è modificata dall’Agenzia qualora risulti che il compito sia più semplice o possa essere svolto più rapidamente di quanto previsto inizialmente o, al contrario, sia più complesso e richieda più tempo di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

CAPO II

DIRITTI

Articolo 8

Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti

1.   Lo svolgimento di compiti di certificazione è subordinato al pagamento preliminare dell’intero importo dei diritti dovuti, a meno che l’Agenzia non decida altrimenti dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o di sorveglianza.

2.   Il diritto che il richiedente è tenuto a versare per un determinato compito di certificazione consiste in uno dei seguenti elementi:

a)

un diritto fisso di cui all’allegato, parte I;

b)

un diritto variabile.

3.   Il diritto variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilito moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative per la tariffa oraria di cui all’allegato, parte II.

4.   Se giustificato da circostanze tecniche pertinenti ai diritti fissati dal presente regolamento, l’Agenzia può, previo consenso del richiedente:

a)

riclassificare una domanda all’interno delle categorie di cui all’allegato del presente regolamento;

b)

riclassificare più domande come un’unica domanda, a condizione che tali domande riguardino lo stesso progetto di tipo e che si riferiscano a uno o più dei seguenti elementi, in qualsiasi combinazione:

i.)

modifiche di maggiore entità;

ii.)

riparazioni di maggiore entità; o

iii.)

certificati di omologazione supplementari.

Se il richiedente non concorda con la riclassificazione proposta, l’Agenzia può rigettare o interrompere la domanda o le domande in questione.

Articolo 9

Periodi di pagamento

1.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno.

2.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 4, sono riscossi per domanda.

3.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, sono riscossi per periodo di 12 mesi.

4.   I diritti di cui allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, sono riscossi come segue:

a)

i diritti di approvazione sono riscossi per domanda;

b)

i diritti di sorveglianza sono riscossi per periodo di 12 mesi;

le modifiche intervenute in un’organizzazione e che ne condizionano l’approvazione comportano un ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi in seguito all’approvazione della modifica.

5.   Nei casi di cui all’articolo 2, lettera f), punto 2), i diritti per il periodo compreso tra la data di rilascio del certificato e l’inizio del primo ciclo di fatturazione successivo sono calcolati pro rata temporis sulla base dell’allegato, parte I, tabella 8.

6.   Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dei diritti applicabili, i diritti sono ricalcolati come segue:

a)

per i diritti riscossi per domanda, il diritto è ricalcolato a partire dalla data di ricezione della domanda;

b)

per i diritti riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il diritto è ricalcolato per il ciclo di fatturazione in corso e i successivi;

c)

se l’Agenzia riclassifica più domande come un’unica domanda conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, il diritto è ricalcolato a partire dalla data considerata pertinente per la riclassificazione.

Articolo 10

Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande

1.   Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, i diritti applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.

2.   Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo dei diritti dovuti è calcolato come segue:

a)

per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, i diritti applicabili restano dovuti;

b)

per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 4 e 15, e per i diritti fissi di cui all’allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è pari al 50 % del diritto applicabile;

c)

per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria ma non supera il diritto fisso applicabile;

d)

per i diritti di cui all’allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria;

e)

per i diritti non contemplati nelle lettere da a) a d) il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l’Agenzia.

3.   Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, i diritti per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l’Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima della stessa su richiesta del richiedente, l’Agenzia riscuote un nuovo diritto, indipendentemente dai diritti già pagati per il compito sospeso.

4.   Ai fini del presente regolamento:

a)

l’interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;

b)

l’interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell’Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;

c)

la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all’Agenzia.

5.   I diritti pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.

Articolo 11

Sospensione o revoca di certificati

1.   Se i diritti dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’Agenzia può sospendere o revocare il certificato pertinente previa consultazione del titolare del certificato.

2.   Se l’Agenzia sospende un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, nonostante tale sospensione l’Agenzia continua a fatturare il diritto annuale o il diritto di sorveglianza in un’unica soluzione all’inizio del periodo annuale o di sorveglianza. L’Agenzia può revocare il certificato pertinente se il titolare del certificato non ottempera ai suoi obblighi di pagamento entro un anno dalla data di notifica della sospensione. Il ripristino del certificato è subordinato al pagamento preliminare del saldo dei diritti dovuti per il periodo di sospensione unitamente a qualsiasi altro importo allora dovuto.

3.   Se l’Agenzia revoca un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è calcolato come segue:

a)

per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso pertinente per giorno.

b)

per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto, sono pagati integralmente alla data in cui la revoca prende effetto.

Articolo 12

Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato

1.   Se il titolare del certificato restituisce un certificato, il saldo dei diritti dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è calcolato come segue:

a)

per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso annuale pertinente per giorno;

b)

per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti è calcolato su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono pagati integralmente unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto alla data in cui la restituzione prende effetto.

2.   Se un certificato è trasferito, i diritti di cui alle tabelle da 8 a 15 sono versati dal nuovo titolare del certificato a decorrere dal ciclo di fatturazione successivo alla data in cui il trasferimento prende effetto.

3.   Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, il diritto di sorveglianza del dispositivo riguardante un dispositivo di addestramento al volo simulato è ridotto pro rata temporis per i periodi di disattivazione che si verificano su richiesta del richiedente.

Articolo 13

Compiti di certificazione su base eccezionale

Al diritto riscosso si applica un adeguamento eccezionale per coprire tutti i costi sostenuti dall’Agenzia per un determinato compito di certificazione, se lo svolgimento di tale compito richiede l’assegnazione di categorie e/o di un numero di membri del personale che l’Agenzia generalmente non assegnerebbe in base alle proprie procedure abituali.

CAPO III

ONERI

Articolo 14

Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri

1)   L’importo degli oneri riscossi dall’Agenzia conformemente all’allegato, parte II, è fatturato in base alla tariffa oraria applicabile.

2)   Gli oneri per la fornitura di servizi di formazione, comprese le spese di viaggio, sono riscossi conformemente all’allegato, parte II bis.

Articolo 15

Tempi di riscossione degli oneri e periodi di pagamento

1.   Gli oneri sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio, salvo diversa decisione dell’Agenzia dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi.

2.   Gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabella 6, punto 1, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, gli oneri sono pari a 1/365esimo dell’onere annuale pertinente per giorno.

3.   Gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, sono riscossi per domanda.

4.   Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dell’onere applicabile, gli oneri sono ricalcolati di conseguenza con effetto a decorrere dalla data di ricezione della domanda.

Articolo 16

Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande

1.   Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, gli oneri applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.

2.   Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo degli oneri dovuti è calcolato come segue:

a)

per gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabella 6, punto 1, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo degli oneri dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è pari a 1/365esimo dell’onere annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, gli oneri applicabili restano dovuti;

b)

per gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, e per gli oneri fissi di cui all’allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo degli oneri dovuti è pari al 50 % dell’onere applicabile;

c)

per gli oneri di cui all’allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo degli oneri dovuti è calcolato su base oraria;

d)

per gli oneri non contemplati nei paragrafi di cui sopra, il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l’Agenzia.

3.   Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, gli oneri per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo degli oneri dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l’Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima su richiesta del richiedente, l’Agenzia riscuote un nuovo onere, indipendentemente dagli oneri già pagati per il compito sospeso.

4.   Ai fini del presente regolamento:

a)

l’interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;

b)

l’interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell’Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;

c)

la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all’Agenzia.

5.   Gli oneri pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.

CAPO IV

RICORSI

Articolo 17

Trattamento dei ricorsi

1.   Sono riscossi oneri per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139. Gli importi degli oneri sono calcolati conformemente al metodo di cui all’allegato, parte III. Un ricorso è ammissibile solo se l’onere per il ricorso è stato versato entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 3.

2.   Una persona giuridica che presenta un ricorso trasmette all’Agenzia un certificato firmato da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il volume d’affari del ricorrente. Tale certificato è trasmesso all’Agenzia unitamente al ricorso.

3.   Gli oneri per il ricorso sono versati secondo la procedura applicabile istituita dall’Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia.

4.   Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia rimborsa gli oneri versati per il ricorso.

CAPO V

PROCEDURE DELL’AGENZIA

Articolo 18

Disposizioni generali

L’Agenzia distingue tra, da un lato, le entrate e le spese attribuibili ai compiti di certificazione svolti e ai servizi forniti e, dall’altro, le entrate e le spese attribuibili ad attività finanziate tramite altre fonti di entrate.

A tal fine:

a)

i diritti e gli oneri riscossi dall’Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata;

b)

l’Agenzia redige e utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese.

Articolo 19

Valutazione e revisione

1.   L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituito in conformità all’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, informazioni sulle componenti che servono da base per la determinazione dell’importo dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori.

2.   L’Agenzia valuta periodicamente l’allegato al fine di verificare se le informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle entrate e delle spese previste per l’Agenzia trovano debito riscontro negli importi dei diritti o degli oneri riscossi dall’Agenzia.

3.   Il presente regolamento è rivisto quando necessario, in particolare tenendo conto delle entrate dell’Agenzia e dei relativi costi.

4.   L’Agenzia consulta l’organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 conformemente all’articolo 126, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139 prima di esprimere il suo parere e spiega i motivi delle modifiche proposte.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 319/2014 è abrogato, fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 5.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.   I diritti annuali o di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, da 8 a 13, e 15, si applicano ai compiti di certificazione in corso all’entrata in vigore del presente regolamento a decorrere dal successivo ciclo di fatturazione che ha inizio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le tariffe orarie di cui all’allegato, parte II, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento ai compiti in corso all’entrata in vigore del presente regolamento e per i quali i diritti o gli oneri sono calcolati su base oraria.

3.   Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, e per quanto riguarda i diritti di approvazione dell’organizzazione e i diritti di approvazione di qualificazione dei dispositivi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, e nonostante tali disposizioni, i diritti e gli oneri relativi alle domande in corso all’entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente all’allegato, parte II, fino all’espletamento dei compiti derivanti da tali domande.

4.   Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, i diritti indicati nella tabella si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

5.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i diritti e gli oneri per i cicli di fatturazione in corso all’entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (UE) n. 319/2014.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).

(3)  Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (Current per diems rates) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).

(4)  Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell’elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell’Agenzia (https://www.easa.europa.eu/).


ALLEGATO

INDICE

Parte I — Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa

Parte II — Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria

Parte II bis — Oneri per la fornitura di servizi di formazione

Parte III — Oneri per i ricorsi

Parte IV — Tasso di inflazione annuo

Parte V — Note esplicative

PARTE I

Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa

Tabella 1

Certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti e autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order)

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione] (1)

 

Diritto fisso (EUR)

Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo

Oltre 150 000 kg

2 055 230

Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

1 693 040

Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

564 350

Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)

420 700

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)

139 980

Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)

15 890

Fino a 1 200 kg

5 300

Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo

Grandi

476 100

Medi

190 450

Piccoli

23 850

Molto leggeri

23 850

Palloni

7 380

Dirigibili grandi

42 950

Dirigibili medi

16 360

Dirigibili piccoli

8 190

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

405 310

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW

270 170

Motori non a turbina

36 920

Motori CS-22.H, CS-VLR app. B

18 460

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg

12 610

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg

3 600

Elica classe CS-22 J

1 800

Parti ed equipaggiamenti non installati

Valore superiore a 20 000 EUR

9 300

Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR

5 320

Valore inferiore a 2 000 EUR

3 090

Unità di potenza ausiliaria (APU)

221 120


Tabella 2

Certificati di omologazione supplementari

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo E, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

 

Diritto fisso (EUR)

 

Significativi complessi

Significativi

Standard

Semplici

Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo

Oltre 150 000 kg

952 500

76 480

16 330

4 650

Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

680 880

45 900

13 060

3 660

Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

378 140

30 600

9 790

3 330

Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)

290 420

18 360

6 540

3 330

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)

119 970

5 610

2 580

1 290

Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)

6 140

1 970

1 230

610

Fino a 1 200 kg

3 630

310

310

310

Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo

Grandi

321 710

58 950

8 840

2 950

Medi

188 500

29 480

5 900

2 360

Piccoli

15 080

11 800

4 420

1 480

Molto leggeri

9 610

1 110

490

310

Altri aeromobili con pilota a bordo

Palloni

3 630

1 050

490

310

Dirigibili grandi

37 700

15 970

12 780

6 390

Dirigibili medi

15 090

4 910

3 930

1 970

Dirigibili piccoli

7 520

2 460

1 970

990

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

190 090

14 740

8 840

5 900

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

185 830

8 840

6 940

4 630

Motori non a turbina

34 710

3 440

1 540

770

Motori CS-22.H, CS-VLR app. B

17 410

1 730

770

370

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg

7 020

2 460

1 230

610

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg

2 140

1 840

920

470

Elica classe CS-22 J

1 080

920

470

230

Parti ed equipaggiamenti non installati

Valore superiore a 20 000 EUR

Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR

Valore inferiore a 2 000 EUR

Unità di potenza ausiliaria (APU)

136 280

7 370

4 920

2 460


Tabella 3

Modifiche di maggiore entità e riparazioni di maggiore entità

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

 

Diritto fisso (EUR)

 

Diritto di modello (2)

Significative complesse

Significative

Standard

Semplici

Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo

Oltre 150 000 kg

100 000

800 000

78 010

14 330

5 110

Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

59 880

479 050

39 030

10 750

3 290

Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

39 910

319 280

31 230

7 170

2 560

Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)

31 930

255 450

19 520

3 580

2 560

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)

15 110

120 900

5 360

2 500

1 240

Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)

530

4 230

1 360

610

310

Fino a 1 200 kg

450

3 630

310

310

310

Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo

Grandi

30 160

241 280

53 440

10 690

3 560

Medi

18 850

150 800

28 500

7 120

2 490

Piccoli

1 890

15 080

11 410

5 340

1 430

Molto leggeri

1 130

9 060

1 050

490

490

Altri aeromobili con pilota a bordo

Palloni

450

3 630

1 050

490

490

Dirigibili grandi

3 770

30 160

14 250

10 690

7 120

Dirigibili medi

1 510

12 060

3 930

2 940

1 970

Dirigibili piccoli

750

6 030

1 970

1 470

990

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

13 130

105 040

9 840

3 620

2 180

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

11 310

90 480

5 340

1 810

1 090

Motori non a turbina

1 890

15 110

1 600

740

500

Motori CS-22.H, CS-VLR app. B

940

7 550

740

370

370

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg

470

3 780

1 320

500

500

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg

150

1 160

1 000

470

470

Elica classe CS-22 J

70

590

500

160

160

Parti ed equipaggiamenti non installati

Valore superiore a 20 000 EUR

Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR

Valore inferiore a 2 000 EUR

Unità di potenza ausiliaria (APU)

8 760

70 070

3 690

1 230

740


Tabella 4

Modifiche di minore entità e riparazioni di minore entità

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

 

Diritto fisso  (3) (EUR)

Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo

Oltre 150 000 kg

1 890

Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

1 890

Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

1 890

Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5700 kg)

1 890

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)

610

Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)

500

Fino a 1 200 kg

310

Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo

Grandi

970

Medi

970

Piccoli

970

Molto leggeri

490

Altri aeromobili con pilota a bordo

Palloni

490

Dirigibili grandi

1 720

Dirigibili medi

970

Dirigibili piccoli

970

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

1 270

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

1 270

Motori non a turbina

610

Motori CS-22.H, CS-VLR app. B

370

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg

500

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg

470

Elica classe CS-22 J

320

Parti ed equipaggiamenti non installati

Valore superiore a 20 000 EUR

1 860

Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR

1 070

Valore inferiore a 2 000 EUR

620

Unità di potenza ausiliaria (APU)

490


Tabella 5

Sostegno per la convalida della certificazione

Servizio volto a fornire sostegno relativo alla convalida/al riconoscimento da parte dell’autorità di un paese terzo di un certificato dell’AESA e assistenza tecnica relativa ad attività di riscontro della conformità

Pacchetto di servizi

Onere fisso (EUR)

Grande

2 500

Medio

1 000

Piccolo

250


Tabella 6

Comitato di revisione della manutenzione (Maintenance Review Board - MRB)

Servizio volto a fornire sostegno relativo all’approvazione e alle revisioni della relazione del comitato di revisione della manutenzione

Onere fisso (EUR)

1 —Relazione MRB iniziale

Aeromobili CS-25

350 000

Aeromobili CS-27 e CS-29

150 000

Certificati di omologazione supplementari

50 000

2 —Revisione delle relazioni MRB

CS-25 oltre 150 000 kg

120 000

CS-25 compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

100 000

CS-25 compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

80 000

CS-25 compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg

40 000

Aeromobili CS-27 e CS-29

30 000

Certificati di omologazione supplementari

20 000


Tabella 7

Operatori di paesi terzi

[di cui al regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione] (4)

 

Diritto fisso (EUR)

Visita in loco (5)

19 000

Riunione tecnica a Colonia

10 000


Tabella 8

Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione AESA, certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche considerati accettati a norma del regolamento (UE) 2018/1139

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

 

Diritto fisso (EUR)

 

Progettazione UE

Progettazione non UE

Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo

Oltre 150 000 kg

1 155 160

360 270

Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

975 480

274 490

Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

293 940

110 140

Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)

48 050

16 320

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)

5 320

1 770

Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)

2 460

830

Fino a 1 200 kg

230

70

Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo

Grandi

102 930

37 740

Medi

57 190

21 280

Piccoli

23 880

8 670

Molto leggeri

3 700

1 230

Altri aeromobili con pilota a bordo

Palloni

840

360

Dirigibili grandi

4 000

1 330

Dirigibili medi

2 460

820

Dirigibili piccoli

1 970

660

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

120 090

32 140

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

58 180

27 450

Motori non a turbina

1 120

140

Motori CS-22.H, CS-VLR app. B

610

310

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg

420

220

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg

240

50

Elica classe CS-22 J

230

70

Parti ed equipaggiamenti non installati

Valore superiore a 20 000 EUR

2 440

680

Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR

1 290

460

Valore inferiore a 2 000 EUR

520

420

Unità di potenza ausiliaria (APU)

87 880

10 510

In deroga alla tabella di cui sopra, si applica quanto segue:

A.

Per le versioni cargo di un aeromobile munite di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto per l’equivalente versione passeggeri.

B.

Per i titolari di diversi certificati di omologazione AESA e/o diversi certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e/o diversi altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche, si applica una riduzione del 25 % del diritto annuale al quarto e ai successivi certificati soggetti allo stesso diritto fisso nella stessa categoria di diritto indicata nella tabella di cui sopra.

C.

La tariffa oraria di cui all’allegato, parte II, fino al livello del diritto completo per la categoria di diritto pertinente è addebitata nei seguenti casi:

1.

per aeromobili:

a.

che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o

b.

di cui sono state prodotte meno di 50 unità in tutto il mondo; o

c.

di cui sono state prodotte 50 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che sono in servizio meno di 50 unità in tutto il mondo;

2.

per motori ed eliche:

a.

che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o

b.

di cui sono state prodotte meno di 100 unità in tutto il mondo; o

c.

di cui sono state prodotte 100 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che i motori o le eliche sono installati in meno di 50 aeromobili in servizio;

3.

per parti ed equipaggiamenti non installati:

a.

che sono fuori produzione da oltre 15 anni; o

b.

di cui sono state prodotte meno di 400 unità in tutto il mondo; o

c.

di cui sono state prodotte 400 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che le parti o gli equipaggiamenti non installati sono installati in meno di 50 aeromobili in servizio.

I criteri stabiliti al punto C sono valutati con riferimento al 1o gennaio dell’anno in cui ha inizio il rispettivo ciclo di fatturazione.

Il periodo durante il quale una fattura riguardante un diritto relativo al mantenimento dell’aeronavigabilità può essere rettificata retroattivamente, viste la tabella e le deroghe di cui sopra, è limitato a un anno dopo la sua emissione.

Tabella 9 A

Approvazione dell’organizzazione di progettazione (DOA)

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)

 

1 A

1B

2 A

1C

2B

3 A

2C

3B

3C

Fino a 10 membri del personale coinvolti

14 400

11 330

8 470

5 720

4 430

Tra 10 e 49

40 510

28 930

17 360

11 580

Tra 50 e 399

179 410

134 600

89 620

68 660

Tra 400 e 999

358 820

269 030

224 220

188 770

Tra 1 000 e 2 499

717 640

Tra 2 500 e 4 999

1 076 300

Tra 5 000 e 7 000

1 152 600

 

 

 

 

Oltre 7 000

5 979 800

Diritto di sorveglianza (EUR)

 

1 A

1B

2 A

1C

2B

3 A

2C

3B

3C

Fino a 10 membri del personale coinvolti

7 200

5 670

4 240

2 860

2 210

Tra 10 e 49

20 260

14 470

8 680

5 780

Tra 50 e 399

78 060

58 590

38 930

31 250

Tra 400 e 999

156 260

117 230

97 650

85 920

Tra 1 000 e 2 499

312 520

Tra 2 500 e 4 999

468 780

Tra 5 000 e 7 000

995 500

 

 

 

 

Oltre 7 000

2 604 820


Tabella 9 B

Procedure alternative all’approvazione dell’organizzazione di progettazione

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Categoria

Descrizione

Diritto (EUR)

1 A

Certificazione di omologazione

7 940

1B

Certificazione di omologazione —

solo mantenimento dell’aeronavigabilità

3 180

2 A

Certificati di omologazione supplementari (supplemental type certificates - STC) e/o riparazioni di maggiore entità

6 350

2B

STC e/o riparazioni di maggiore entità — solo mantenimento dell’aeronavigabilità

2 650

3 A

ETSOA

6 350

3B

ETSOA — solo mantenimento dell’aeronavigabilità

3 180


Tabella 10

Approvazione dell’organizzazione di produzione (POA)

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)

 

Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (6)

Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (6)

Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (6)

Fino a 100 membri del personale coinvolti

20 650

39 710

55 600

Tra 100 e 499

31 770

63 540

111 200

Tra 500 e 999

59 570

119 140

238 280

Tra 1 000 e 4 999

158 850

317 700

794 250

Tra 5 000 e 20 000

595 670

1 191 380

2 779 880

Oltre 20 000

992 810

1 985 630

3 971 250

Diritto di sorveglianza (EUR)

 

Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (6)

Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (6)

Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (6)

Fino a 100 membri del personale coinvolti

13 770

26 480

37 070

Tra 100 e 499

21 180

42 360

74 120

Tra 500 e 999

39 710

79 430

158 580

Tra 1 000 e 4 999

105 900

211 800

529 500

Tra 5 000 e 20 000

397 130

794 290

1 853 250

Oltre 20 000

625 000

1 323 750

2 647 500


Tabella 11

Approvazione dell’organizzazione di manutenzione

[di cui all’allegato I, parte M, capitolo F, e all’allegato II, parte-145, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] (7)

 

Diritto di approvazione (8) (EUR)

Diritto di sorveglianza (8) (EUR)

Fino a 5 membri del personale coinvolti

3 700

2 830

Tra 5 e 9

6 150

4 920

Tra 10 e 49

24 620

15 250

Tra 50 e 99

39 400

30 500

Tra 100 e 499

52 660

40 770

Tra 500 e 999

72 720

56 300

Oltre 999

102 100

79 000

Classificazioni tecniche

Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (9) (EUR)

Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (9)

A 1

20 980

16 240

A 2

4 780

3 700

A 3

9 540

7 380

A 4

950

740

B 1

9 540

7 380

B 2

4 780

3 700

B 3

950

740

C/D

950

740


Tabella 12

Approvazione dell’organizzazione di formazione sulla manutenzione

[di cui all’allegato IV, parte 147, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

 

Diritto di approvazione (EUR)

Diritto di sorveglianza (EUR)

Fino a 5 membri del personale coinvolti

3 700

2 830

Tra 5 e 9

10 460

8 120

Tra 10 e 49

22 510

20 820

Tra 50 e 99

43 750

34 660

Oltre 99

57 610

52 950

 

 

 

Diritto per:

approvazione di una procedura al di fuori del sito relativa al manuale dell’organizzazione di formazione sulla manutenzione (10)

seconda infrastruttura aggiuntiva e successive (11)  (12)

3 530

3 530

2 650

2 650

Diritto per il secondo corso di formazione aggiuntivo e successivi (11)  (12)

3 530


Tabella 13

Approvazione dell’organizzazione di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di un paese terzo

[di cui all’allegato I, parte M, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

 

Diritto fisso (13) (EUR)

Diritto di approvazione

52 950

Diritto di sorveglianza

52 950

 

Classificazioni tecniche

Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (14) (EUR) — approvazione iniziale

Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (14) (EUR) — sorveglianza

A1 = velivoli oltre 5 700 kg

13 240

13 240

A2 = velivoli uguali e inferiori a 5 700 kg

6 620

6 620

A3 = elicotteri

6 620

6 620

A4: tutti gli altri

6 620

6 620


Tabella 14

Dispositivi di addestramento al volo simulato (Flight Simulation Training Devices - FSTD) e organizzazioni che li utilizzano

[di cui alla parte ARA, capitolo FSTD, e alla parte ORA, capitolo FSTD, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, come modificato] (15)

Diritto di approvazione dell’organizzazione (EUR)

 

 

Diritto fisso per ubicazione

12 350

Diritto di approvazione di qualificazione dei dispositivi (EUR)

 

Configurazione di installazione con un solo motore ed equipaggiamento

Configurazione di installazione con due motori e/o due equipaggiamenti

Configurazione di installazione con tre o più motori e/o tre o più equipaggiamenti

Simulatore integrale di volo (FFS)

32 110

39 520

45 940

Dispositivo di addestramento al volo (FTD)

13 590

16 070

22 480

 

Monomotore a pistoni o equivalente

Plurimotore a pistoni o equivalente

Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente

Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)

9 880

13 590

18 530

 

Diritto di sorveglianza dell’organizzazione (EUR)

 

 

Diritto fisso per ubicazione (complessa)

5 560

Diritto fisso per ubicazione (non complessa)

2 780

Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)

Simulatore integrale di volo (FFS)

9 130

Simulatore integrale di volo (FFS) — solo velivolo — soggetto ad accordo bilaterale (16)

2 800

Dispositivo di addestramento al volo (FTD)

5 210

 

Monomotore a pistoni o equivalente

Plurimotore a pistoni o equivalente

Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente

Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)

3 710

4 940

7 410

 

 

 

 

Programma di valutazione esteso (Extended Evaluation Programme - EEP) — diritto di sorveglianza dell’organizzazione (EUR)

 

 

Diritto fisso per ubicazione (complessa)

11 120

Diritto fisso per ubicazione (non complessa)

5 560

 

 

 

 

Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)

 

EEP tre anni

Simulatore integrale di volo (FFS)

4 090

Dispositivo di addestramento al volo (FTD)

2 440

 

Monomotore a pistoni o equivalente

Plurimotore a pistoni o equivalente

Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente

Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)

1 900

2 310

3 300

 

 

 

 

 

EEP due anni

Simulatore integrale di volo (FFS)

5 310

Dispositivo di addestramento al volo (FTD)

3 170

 

Monomotore a pistoni o equivalente

Plurimotore a pistoni o equivalente

Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente

Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)

2 350

2 970

4 330


Tabella 15

Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni «parte 145» e «parte 147» conformemente agli accordi bilaterali applicabili

 

Diritto fisso (EUR)

Nuove approvazioni, per domanda

900

Proseguimento di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi

900

PARTE II

Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria

Tariffa oraria

Tariffa oraria applicabile (EUR/h)

247

Base oraria secondo i compiti in questione (17):

Produzione senza approvazione

Numero effettivo di ore

Trasferimento di certificati

Numero effettivo di ore

Certificato di organizzazione di addestramento approvata

Numero effettivo di ore

Certificato di centro aeromedico

Numero effettivo di ore

Certificato di organizzazione ATM/ANS

Numero effettivo di ore

Certificato di organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo

Numero effettivo di ore

Accettazione delle relazioni del comitato di valutazione operativa

Numero effettivo di ore

Sostegno per la convalida della certificazione: servizio individuale

Numero effettivo di ore

Dispositivi di addestramento al volo simulato: altre attività speciali

Numero effettivo di ore

Modifiche alle procedure alternative all’approvazione dell’organizzazione di progettazione

Numero effettivo di ore

Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per aeromobili CS-25

6 ore

Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per altri aeromobili

2 ore

Metodo alternativo di conformità alle direttive di aeronavigabilità (AMOC)

4 ore

Approvazione delle condizioni di volo per il permesso di volo

3 ore

STC di base con un numero di serie

2 ore

Riemissione amministrativa di documento senza coinvolgimento tecnico

1 ora

Controllo competenza

1 ora

PARTE II bis

Oneri per la fornitura di servizi di formazione

A.

Servizi di formazione soggetti a oneri

1.

Fatto salvo il punto B, gli oneri per i servizi di formazione forniti dai membri del personale dell’Agenzia nell’esercizio delle loro funzioni sono riscossi come segue:

a)

per la formazione in aula, internamente all’Agenzia o in loco, e per la formazione online, conformemente agli importi corrispondenti di cui all’appendice;

b)

per altri tipi di servizi di formazione o relative richieste, conformemente alla tariffa oraria di cui all’appendice.

2.

I servizi di formazione in aula, internamente all’Agenzia o in loco, forniti da prestatori di servizi di formazione convenzionati sono addebitati in base al costo totale di ogni corso diviso per il numero medio di studenti per classe.

3.

Per i servizi di formazione al di fuori dei locali dell’AESA, le spese associate dirette sono addebitate se l’organizzazione che richiede la formazione non fornisce le adeguate strutture di formazione.

B.    Esenzione dagli oneri indicati nell’appendice

L’Agenzia può concedere un’esenzione dagli oneri indicati nell’appendice per i servizi di formazione forniti a:

a)

autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni internazionali o altre principali parti interessate nel caso in cui sia garantito che esse forniscano all’Agenzia servizi di formazione di pari beneficio;

b)

università pubbliche o private o organizzazioni analoghe, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i servizi di formazione rientrano in un programma di studi volto all’ottenimento di una qualifica universitaria o post-universitaria in una disciplina correlata all’aviazione;

il programma di studi ha una durata minima di un anno accademico;

l’effetto o lo scopo principale del programma non è fornire la formazione iniziale o continua a professionisti dell’aviazione o di settori correlati;

c)

persone che sostengono le attività dell’Agenzia o che partecipano alle stesse e che necessitano di formazione per garantire la conoscenza dei processi dell’Agenzia e degli strumenti specializzati relativi a tali attività.

C.    Rimborso delle spese di viaggio

1.

Nonostante le esenzioni concesse conformemente al punto B, e fatto salvo il punto 3, il fruitore di formazione o di servizi relativi alla formazione forniti in loco rimborsa le spese di viaggio del personale dell’Agenzia che eroga la formazione secondo la formula d = v + a + h.

2.

Ai fini della formula di cui al punto 1 si applica quanto segue:

 

d = spese di viaggio dovute;

 

v = costi di trasporto;

 

a = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie (18);

 

h = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall’Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all’allegato, parte II (19); in caso di missioni relative a più progetti, l’importo è suddiviso di conseguenza.

3.

Le autorità, le organizzazioni o le parti interessate di cui al punto B, lettera a), possono essere esentate dal rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 1 se forniscono formazione o servizi relativi alla formazione in loco presso i locali dell’Agenzia che comportano spostamenti equivalenti agli spostamenti necessari alla formazione o ai servizi di formazione forniti in loco dall’Agenzia presso i locali di tali entità.

Appendice alla parte II bis

Formazione in aula

Durata della formazione in giorni

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

Onere per formazione individuale (EUR/giorno)

440

710

925

1 088

1 263

1 425

1 725

2 000

Onere per sessione (EUR/giorno)

3 500

5 700

7 400

8 700

10 100

11 400

13 800

16 000


Formazione online

Durata della formazione in ore

1

2

3

4

5

6

7

8

Onere per formazione individuale (EUR/ora)

50

100

150

200

250

300

350

400

Altri servizi di formazione: tariffa oraria conformemente al presente allegato, parte II.

PARTE III

Oneri per i ricorsi

Gli oneri per i ricorsi sono calcolati come segue: l’onere fisso è moltiplicato per il coefficiente indicato per la categoria di onere corrispondente applicabile alla persona o all’organizzazione in questione.

Onere fisso

10 000 (EUR)

 

 

Categoria di onere applicabile alle persone fisiche

Coefficiente

 

0,10

 

 

Categoria di onere applicabile alle persone giuridiche in funzione del fatturato del ricorrente (in EUR)

Coefficiente

Inferiore a 100 001

0,25

Tra 100 001 e 1 200 000

0,50

Tra 1 200 001 e 2 500 000

0,75

Tra 2 500 001 e 5 000 000

1,00

Tra 5 000 001 e 50 000 000

2,50

Tra 50 000 001 e 500 000 000

5,00

Tra 500 000 001 e 1 000 000 000

7,50

Oltre 1 000 000 000

10,00

PARTE IV

Tasso di inflazione annuo

Tasso d’inflazione annuo applicabile:

«IPCA Eurostat (tutte le voci) — tutti i paesi dell’Unione europea» (2015 = 100) Variazione percentuale/media dei 12 mesi

Valore del tasso da applicare:

Valore del tasso 3 mesi prima dell’applicazione dell’indicizzazione

PARTE V

Note esplicative

1)

Le «specifiche di certificazione» (certification specifications - CS) di cui al presente allegato sono quelle adottate a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e pubblicate sul sito web dell’Agenzia (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications).

2)

«VTOL» si riferisce ad aeromobili ad ala rotante o ad altri aeromobili più pesanti dell’aria con capacità di decollo verticale e/o atterraggio verticale. «HTOL» si riferisce ad aeromobili più pesanti dell’aria diversi da «VTOL».

3)

«Aeromobili di grandi dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-29 e CS-27 cat. A; «aeromobili di piccole dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-27 di peso massimo al decollo (maximum take-off weight - MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota; «aeromobili di medie dimensioni VTOL» si riferisce ad altri aeromobili CS-27.

4)

Gli aeromobili ad alte prestazioni (high-performance aircraft - HPA) nella categoria di peso fino a 5 700 kg sono quei velivoli con un Mmo superiore a 0,6 e/o un’altitudine operativa massima superiore a 25 000 piedi. Gli importi addebitati corrispondono a quelli della categoria superiore a quella determinata dal relativo peso massimo al decollo, ma non superiore alla categoria «compresi tra 5700 kg e 22 000 kg».

5)

«Dirigibili piccoli» si riferisce a:

tutti i dirigibili ad aria calda indipendentemente dalla loro dimensione;

dirigibili a gas fino a un volume di 2 000 m3;

«dirigibili medi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume compreso tra 2 000 m3 e 15 000 m3;

«dirigibili grandi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 15 000 m3.

6)

Nell’allegato, parte I, tabelle 1, 4 e 8, i valori di «parti ed equipaggiamenti non installati» si riferiscono ai prezzi di listino del costruttore pertinente. Nella parte I, tabella 10, il prodotto con il prezzo più alto corrisponde al valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell’equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell’ambito delle attività POA approvate (capability list, elenco delle competenze) del titolare di POA dell’AESA.

7)

Per i diritti riscossi conformemente all’allegato, parte I, tabelle da 2 a 4 e tabella 8, la categoria di diritto applicabile per domanda è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo. Se diversi modelli sono certificati con un unico progetto di tipo si applica la categoria di diritto della maggioranza di tali modelli. In caso di distribuzione uniforme della categoria di diritto si applica la categoria di diritto più elevata. Per domande relative a diversi progetti di tipo (AML) si applica la categoria di diritto più elevata.

8)

Se una domanda comprende il concetto di istituzione di un elenco di modelli approvati si applica il diritto corrispondente maggiorato del 20 %. Per la revisione di un elenco di modelli approvati si applicano i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 2, 3 e 4.

9)

Nell’allegato, parte I, tabelle 2 e 3, «semplici», «standard», «significativi» e «significativi complessi» si riferiscono a quanto segue:

 

Semplici

Standard

Significativi

Significativi complessi

Certificati di omologazione supplementari (STC) dell’AESA

STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità in cui sono coinvolti solo metodi di giustificazione attuali e comprovati, per i quali al momento della domanda può essere trasmessa una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) e dei quali il richiedente ha un’esperienza comprovata e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina.

Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità.

Il termine «significativa» è definito nell’allegato I, parte 21, punto 21.A.101, lettera b) del regolamento (UE) n. 748/2012 [e analogamente in FAA 14 CFR 21.101, lettera b)].

Una modifica «significativa complessa» è una qualsiasi modifica significativa [cfr. gli elementi esplicativi dell’allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012] la cui classificazione come significativa è giustificata da almeno due motivi (esempi dei relativi criteri in base agli elementi esplicativi dell’allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012: modifica della configurazione generale, modifica dei principi di costruzione, annullamento dei presupposti utilizzati per la certificazione);

oppure

una qualsiasi modifica significativa in cui sono coinvolti due o più esempi descritti come cambiamenti significativi [cfr. la colonna relativa alla descrizione della modifica nelle tabelle dell’appendice 2 degli elementi esplicativi dell’allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012].

Se giustificato da circostanze tecniche eccezionali, l’Agenzia può riclassificare una domanda da significativa complessa a significativa.

Modifiche progettuali di maggiore entità dell’AESA

Riparazioni di maggiore entità dell’AESA

n.a.

n.a.

10)

Nell’allegato, parte I, tabella 5, «piccolo» si riferisce alle domande gestite senza coinvolgimento dal punto di vista tecnico, «grande» si riferisce al sostegno per la convalida relativo a velivoli di grandi dimensioni, aeromobili ad ala rotante di grandi dimensioni e motori a turbina e «medio» si riferisce al sostegno per la convalida relativo ad altre categorie di prodotto nonché a parti ed equipaggiamenti non installati. Il costo dell’assistenza e del supporto tecnico relativi ad attività di riscontro della conformità e al sostegno per la convalida è addebitato come servizio individuale nel caso in cui l’Agenzia confermi che lo sforzo richiesto supera notevolmente i pacchetti di servizi predefiniti.

11)

Nell’allegato, parte I, tabella 9 A, le organizzazioni di progettazione sono classificate come segue:

Campo di applicazione dell’accordo dell’organizzazione di progettazione

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

DOA 1

Titolari di certificati di omologazione

ETSOA-APU

Altamente complesso/grande

Complesso/medio-piccolo

Poco complesso/molto piccolo

DOA 2 STC/modifiche/riparazioni/

ETSOA (esclusa APU)

Senza limiti

Limitato (campi tecnici)

Limitato (dimensioni dell’aeromobile)

Altamente complesso/grande

Complesso/medio-piccolo

Poco complesso/molto piccolo

DOA 3 Modifiche/riparazioni di minore entità

Senza limiti

Limitato (campi tecnici)

Limitato (dimensioni dell’aeromobile)

12)

Nell’allegato, parte I, tabelle 9 A, 10, 11 e 12, il numero di membri del personale considerato è quello dei membri del personale coinvolti nelle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo.

13)

Nella tabella 14, «ubicazione» è il luogo (o i luoghi) in cui sono gestite o condotte le attività dell’organizzazione.

A tal fine:

il luogo principale dell’attività (principal place of business - PPoB) è considerato come l’ubicazione, indipendentemente dalle operazioni FSTD;

gli indirizzi diversi dal PPoB in cui vengono utilizzati FSTD sono considerati come ubicazioni aggiuntive qualora vi sia assegnato un responsabile della conformità.

Per un’estensione di un’ubicazione, ossia quando un’ubicazione si trova a un’adeguata distanza da un’altra tale da consentire all’amministrazione di garantire la conformità senza la necessità di nominare personale aggiuntivo, non è addebitato un diritto di sorveglianza aggiuntivo.

Poiché ogni organizzazione è unica, viene eseguita un’analisi personalizzata per valutare la complessità dell’organizzazione, tenendo conto del numero di dipendenti, delle dimensioni e del campo di applicazione, compreso il numero di FSTD, i relativi livelli e il numero di tipi di aeromobili simulati.

EEP2: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 24 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.

EEP3: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 36 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.


(1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(2)  Il diritto di modello comprende l’aggiunta di un modello al progetto di tipo ed è riscosso per domanda e modello. Esso deve essere associato a una domanda di modifica standard, significativa o significativa complessa. La categoria di diritto applicabile per domanda e modello è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo.

(3)  I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche di minore entità e alle riparazioni di minore entità eseguite dalle organizzazioni di progettazione conformemente all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, punto 21.A.263, lettera c), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.

(4)  Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

(5)  Escluse le spese di viaggio (da addebitare in aggiunta al diritto fisso di cui sopra).

(6)  Valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell’equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell’ambito delle attività POA approvate (capability list, elenco delle competenze) del titolare di POA dell’AESA.

(7)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(8)  Il diritto da versare si compone del diritto fisso in base al numero dei membri del personale coinvolti sommato al diritto o ai diritti fissi in base alla classificazione tecnica.

(9)  Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A e/o B è addebitato solo il diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono una o diverse classificazioni C e/o D, a ogni classificazione è addebitato il diritto della «classificazione C/D».

(10)  Di cui all’allegato IV, parte 147, sezione A, capitolo B, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

(11)  Per l’approvazione iniziale delle organizzazioni, i diritti sono applicabili per infrastruttura e corso. La prima infrastruttura e il primo corso di formazione sono compresi nel diritto di approvazione dei membri del personale coinvolti.

(12)  Per le organizzazioni già approvate che richiedono infrastrutture o corsi di formazione aggiuntivi, a ogni infrastruttura o corso di formazione è addebitato il diritto applicabile.

(13)  Il diritto da versare si compone del diritto fisso sommato al diritto fisso in base alla classificazione tecnica.

(14)  Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A è addebitato solo il diritto più elevato.

(15)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(16)  Applicabile solo al simulatore o ai simulatori di volo situati nel paese terzo dell’accordo bilaterale.

(17)  Il presente elenco di compiti non è esaustivo. L’elenco di compiti nella presente parte è soggetto a revisione periodica. La mancata inclusione di un compito nella presente parte non implica automaticamente che il compito non possa essere svolto dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.

(18)  Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (Current per diems rates) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

(19)  Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell’elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell’Agenzia (https://www.easa.europa.eu/).


17.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/66


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2154 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

che apre un contingente tariffario per l’anno 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell’accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli (3) fissa il regime di scambi tra l’Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2)

La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001 dispone l’applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con i codici NC 2202 91 00 e 2202 99.

(3)

L’applicazione del dazio pari a zero dell’Unione alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia, per un periodo indeterminato, dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (4) («l’accordo in forma di scambio di lettere»). In conformità dell’accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione (5) relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2019 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014, ha aperto un contingente tariffario per l’anno 2019 applicabile all’importazione nell’Unione di merci originarie della Norvegia e classificate con i codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99.

(5)

L’accordo in forma di scambio di lettere prescrive che se il contingente tariffario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 è stato completato entro il 31 ottobre 2019, il contingente tariffario applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo deve essere aumentato del 10 %.

(6)

Il contingente tariffario annuale per il 2019 per le acque e le bevande in questione, aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 e che aveva un volume pari a 20,936 milioni di litri, è stato completato il 4 settembre 2019. È pertanto opportuno aprire un contingente tariffario annuale aumentato per tali acque e bevande per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre 2020. Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere, il contingente per il 2020 dovrebbe pertanto essere aperto per un volume aumentato del 10 %, pari a 23,029 milioni di litri.

(7)

Il contingente tariffario aperto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito conformemente alle norme pertinenti stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2020 è aperto il contingente tariffario esente da dazi fissato nell’allegato per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

2.   Alle merci che figurano nell’allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

3.   Alle quantità importate superiori al volume del contingente fissato nell’allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Articolo 2

Il contingente tariffario esente da dazi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3)  GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.

(4)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione, del 12 dicembre 2018, relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2019 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 13.12.2018, pag. 9).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

Contingente tariffario esente da dazi per il 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci originarie della Norvegia

N. d’ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente

09.0709

2202 10 00

 

—Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

23,029 milioni di litri

ex 2202 91 00

10

— Birra non alcolica contenente zucchero

ex 2202 99 11

11

19

—Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

ex 2202 99 15

11

19

—Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8 del codice doganale dell’Unione, di cereali di cui al capitolo 10 del codice doganale dell’Unione o di semi di cui al capitolo 12 del codice doganale dell’Unione, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

ex 2202 99 19

11

19

— Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)


17.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/70


REGOLAMENTO (UE) 2019/2155 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 30 e l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

vista la consultazione pubblica e l’analisi condotta in conformità all’articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) (2) stabilisce i meccanismi di calcolo dell’importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati; la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato e la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza.

(2)

L’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) richiede alla BCE di effettuare una revisione del presente regolamento, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato entro il 2017.

(3)

Il 2 giugno 2017 la BCE ha lanciato una consultazione pubblica intesa a raccogliere osservazioni dalle parti interessate per la valutazione di possibili miglioramenti al regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). La consultazione pubblica è terminata il 20 luglio 2017.

(4)

Tenuto conto dei commenti ricevuti, la BCE ha rivisto il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) e ha concluso che il regolamento dovrebbe essere modificato.

(5)

In particolare la BCE ha deciso di non richiedere più pagamenti anticipati dei contributi annuali per le attività di vigilanza. I contributi dovrebbero essere riscossi solo dopo la fine del relativo periodo di contribuzione quando siano stati determinati i costi annuali effettivi. La data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe rimanere, di regola, il 31 dicembre del periodo di contribuzione precedente per disporre di un tempo sufficiente alla convalida dei fattori per il calcolo della contribuzione.

(6)

Per la stragrande maggioranza dei soggetti obbligati alla contribuzione, la BCE già riceve le informazioni sulle attività totali e sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 680/2014 (3) e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (4). Tali informazioni sono prontamente disponibili ai fini dell’utilizzo per il calcolo del loro contributo per le attività di vigilanza. Pertanto, la raccolta dedicata dei fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe cessare per tali soggetti obbligati al pagamento.

(7)

Inoltre la BCE ha deciso di ridurre i contributi per le attività di vigilanza che devono essere versati dai soggetti e dai gruppi vigilati meno significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR. A tal fine, per tali soggetti e gruppi vigilati il contributo minimo dovrebbe essere dimezzato.

(8)

Inoltre, l’esperienza maturata con l’applicazione del regolamento n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dal 2014 ha evidenziato l’opportunità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche.

(9)

È necessario prevedere meccanismi transitori in relazione al periodo di contribuzione 2020, poiché quell’anno sarà il primo periodo di contribuzione nel quale la BCE non richiede più il pagamento anticipato del contributo annuale per le attività di vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2020.

(10)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è modificato come segue:

1.

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 9 è soppresso;

b)

i punti 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

«12.

“attività totali”:

a)

per un gruppo vigilato, il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17), escluse le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi, salva diversa decisione del gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c);

b)

per una succursale tenuta a contribuzione, il valore totale delle attività segnalato a fini prudenziali. Se non è richiesta la segnalazione del valore totale delle attività a fini prudenziali, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato sulla base del più recente bilancio annuale sottoposti a revisione redatti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come applicabili nell’ambito dell’Unione in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e, qualora tale bilancio non sia disponibili, sulla base del bilancio annuale redatto in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità. Per le succursali tenute a contribuzione che non redigono il bilancio annuale, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

c)

per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un’unica succursale in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, la somma del valore totale delle attività rispettivamente determinata per ciascuna succursale tenuta a contribuzione;

d)

in tutti gli altri casi, il valore totale delle attività determinato in conformità all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17);

13.

“importo complessivo dell’esposizione al rischio”:

a)

per un gruppo vigilato, l’importo determinato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti e calcolato in conformità all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), escluso l’importo dell’esposizione al rischio delle succursali stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi salva diversa decisione da parte di un gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c);

b)

per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un’unica succursale in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, zero;

c)

in tutti gli altri casi, l’importo calcolato in conformità all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(*)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1)."

(**)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»;"

2.

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il soggetto individuato ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, in caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Fatti salvi gli accordi stipulati nell’ambito di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione in relazione alla ripartizione dei costi, un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione è considerato unitariamente. Ciascun gruppo di soggetti contributori nomina il soggetto tenuto al pagamento per l’intero gruppo e ne notifica l’identità alla BCE. Il soggetto tenuto al pagamento deve essere stabilito in uno Stato membro. Tale notifica si considera valida solo se:

a)

indica il nome del gruppo coperto dalla notifica;

b)

è sottoscritta dal soggetto tenuto al pagamento per conto di tutti i soggetti vigilati del gruppo;

c)

perviene alla BCE al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di poter essere presa in considerazione per l’emissione dell’avviso di contribuzione in relazione al periodo di contribuzione successivo.

Se alla BCE perviene tempestivamente più di una notifica per gruppo di soggetti contributori, prevale l’ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre. Se un soggetto vigilato entra a far parte del gruppo vigilato dopo che la BCE ha ricevuto una valida notifica relativa al soggetto tenuto al pagamento, salvo che la BCE abbia ricevuto informazioni in contrario, la notifica si considera sottoscritta anche per conto di quest’ultimo.»;

3.

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, il terzo periodo è soppresso;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.

Entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l’importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati e gruppi vigilati per tale periodo di contribuzione è pubblicata sul sito Internet della BCE.»;

4.

l’articolo 6 è soppresso;

5.

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Ove, a seguito di una decisione della BCE a tale effetto, la BCE assuma la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ovvero la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato da parte della BCE cessi ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero di mesi durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è stato direttamente o indirettamente vigilato da parte della BCE all’ultimo giorno del mese.»;

6.

l’articolo 9 è soppresso;

7.

l’articolo 10 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall’ammontare, alla data di riferimento:

i)

delle attività totali; e

ii)

dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera b) è soppressa e sono inseriti i punti ba), bb), bc) e bd) seguenti:

«ba)

I fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati per ciascun periodo di contribuzione sulla base dei dati segnalati dai soggetti vigilati a fini prudenziali con data di riferimento del 31 dicembre del precedente periodo di contribuzione.

(bb)

Ove un soggetto vigilato rediga il bilancio annuale, compreso il bilancio annuale consolidato, sulla base di un esercizio contabile che non coincida con l’anno di calendario, la data di riferimento per le attività totali è la chiusura dell’esercizio corrispondente al precedente periodo di contribuzione.

(bc)

Ove un soggetto o gruppo vigilato sia costituito dopo la relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb), ma prima del 1o ottobre del periodo di contribuzione per il quale il contributo è stabilito e, di conseguenza, non sussistano fattori di contribuzione con quella data di riferimento, la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione è la fine del trimestre più vicino alla relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb).

(bd)

Per i soggetti e i gruppi vigilati che non siano assoggettati a segnalazioni obbligatorie a fini prudenziali o per i gruppi vigilati che escludano le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi in conformità alla lettera c), i fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati sulla base delle informazioni da questi segnalate separatamente ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza. I fattori per il calcolo della contribuzione devono essere comunicati all’ANC interessata unitamente alla relativa data di riferimento determinata ai sensi delle lettere ba), bb) o bc), in conformità a una decisione della BCE.»;

c)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione, il gruppo vigilato dovrebbe, di regola, escludere le attività e l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. I gruppi vigilati possono decidere di non escludere tali attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

La somma delle attività totali di tutti i soggetti obbligati al pagamento e la somma degli importi complessivi dell’esposizione al rischio di tutti i soggetti obbligati al pagamento è pubblicata sul sito Internet della BCE.»;

e)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Ove un soggetto obbligato al pagamento ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE determina i fattori per il calcolo della contribuzione in conformità a una decisione della BCE.»;

f)

al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il contributo minimo è calcolato in percentuale fissa sull’ammontare complessivo dei contributi per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati in conformità all’articolo 8.

i)

Per la categoria dei soggetti e gruppi vigilati significativi la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati significativi con attività totali pari o inferiori a 10 miliardi di EUR, il contributo minimo è dimezzato.

ii)

Per la categoria dei soggetti vigilati meno significativi, la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati men significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR, il contributo minimo è dimezzato.»;

g)

al paragrafo 6, alla lettera c), le parole «degli articoli 8 e 9» sono sostituite da «dell’articolo 8»;

h)

al paragrafo 6, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla base del calcolo eseguito in conformità al presente paragrafo e dei fattori per il calcolo della contribuzione determinati in conformità al presente articolo, la BCE decide il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto sarà comunicato al soggetto obbligato al pagamento del contributo mediante avviso di contribuzione.»;

8.

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Un avviso di contribuzione è emesso annualmente dalla BCE nei confronti di ciascun soggetto obbligato al pagamento entro sei mesi dall’inizio del periodo di contribuzione successivo.»;

9.

all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo periodo è soppresso;

10.

l’articolo 16 è soppresso;

11.

l’articolo 17 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Segnalazione»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Entro quattro mesi dall’inizio di ogni periodo di contribuzione, il valore stimato dei costi annuali relativi a tale periodo di contribuzione deve essere pubblicato sul sito Internet della BCE.»;

12.

è inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020

1.   Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto e gruppo vigilato per il periodo di contribuzione del 2010 è specificato nell’avviso di contribuzione emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento interessato nel 2021.

2.   I risultati positivi o negativi del periodo di contribuzione del 2019, determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti per tale periodo dai costi annuali stimati addebitati per tale periodo di contribuzione, sono presi in considerazione nella determinazione del contributo per le attività di vigilanza per il periodo di contribuzione del 2010.»;

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).


DECISIONI

17.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/75


DECISIONE (UE) 2019/2156 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione sulla proroga del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

(2)

A norma dell’articolo 80 dell’accordo, il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni.

(3)

Il Consiglio di associazione deve adottare, mediante uno scambio di lettere, una raccomandazione relativa a una ulteriore proroga del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d’azione») per due anni.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio di associazione sull’adozione di una raccomandazione che approva il piano d’azione, poiché la raccomandazione è vincolante per l’Unione.

(5)

La proroga del piano d’azione costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e consentirà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione di proroga del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni (2019 e 2020) si basa sul progetto di raccomandazione accluso.

Articolo 2

La Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio

La presidente

A.-M. HENRIKSSON


(1)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.


PROGETTO

RACCOMANDAZIONE n. 1/2019 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del …

a favore della proroga di due anni del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

(2)

A norma dell’articolo 80 dell’accordo, il Consiglio di associazione può formulare qualsiasi raccomandazione che ritenga adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’accordo.

(3)

Conformemente all’articolo 90 dell’accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell’accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.

(4)

L’articolo 10 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede la possibilità di formulare raccomandazioni tra una sessione e l’altra, mediante procedura scritta.

(5)

Il piano d’azione per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d’azione») è stata prolungata di un anno nel 2018. La proroga del piano d’azione di due anni costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e permetterà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda di prorogare il piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni.

Fatto a …, il ….

Per il Consiglio di associazione UE-Marocco

Il presidente


(1)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.


17.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/78


DECISIONE (UE) 2019/2157 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2019

relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 3, e l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 300, paragrafo 3, del trattato prevede che il Comitato delle regioni sia composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

L’articolo 305 del trattato prevede che i membri del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di supplenti siano nominati dal Consiglio per un periodo di cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

(3)

Il mandato dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni termina il 25 gennaio 2020; è opportuno pertanto procedere alla nomina di nuovi membri e supplenti.

(4)

Tale nomina sarà seguita in data successiva da quella degli altri membri e supplenti i cui nominativi non siano stati comunicati al Consiglio anteriormente al 15 novembre 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominate al Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025:

quali membri, le persone incluse nell’elenco per Stato membro riportato nell’allegato I;

quali supplenti, le persone incluse nell’elenco per Stato membro riportato nell’allegato II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.


ALLEGATO I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I —BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Karl-Heinz LAMBERTZ

Member of a Regional Assembly: Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Mr Pascal SMET

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen

Mr Rudi VERVOORT

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ČESKO

Mr Josef BERNARD

Member of a Regional Assembly: zastupitel Plzeňského kraje

Mr Pavel BRANDA

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Rádlo

Mr Jiří ČUNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Zlínského kraje

Mr Zdeněk HŘIB

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Dan JIRÁNEK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Kladno

Mr Roman LÍNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Pardubického kraje

Mr Tomáš MACURA

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Ostrava

Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Karlovarského kraje

Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Středočeského kraje

Mr Martin PŮTA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Libereckého kraje

Mr Radim SRŠEŇ

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Dolní Studénky

Mr Oldřich VLASÁK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Hradec Králové

DANMARK

Mr Per Bødker ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Kolding kommunalbestyrelse

Ms Kirstine Helene BILLE

Member of a Local Assembly: Syddjurs kommunalbestyrelse

Mr Erik FLYVHOLM

Member of a Local Assembly: Lemvig kommunalbestyrelse

Mr Jens Christian GJESING

Member of a Local Assembly: Haderslev kommunalbestyrelse

Mr Jens Bo IVE

Member of a Local Assembly: Rudersdal kommunalbestyrelse

Mr Jess V. LAURSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Mr Arne LÆGAARD

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Midtjylland

Mr Per NØRHAVE

Member of a Local Assembly: Ringsted kommunalbestyrelse

Mr Karsten Uno PETERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Syddanmark

DEUTSCHLAND

Ms Muhterem ARAS

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Dietmar BROCKES

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Ms Barbara DUDEN

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Ms Antje GROTHEER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Tilo GUNDLACK

Member of a Regional Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Florian HERRMANN

Member of a Regional Executive: Bayerische Landesregierung

Ms Birgit Janine HONÉ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Niedersächsischer Landtag

Ms Helma KUHN-THEIS

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Bernd LANGE

Member of a Local Executive: Landkreis Görlitz

Ms Henrike MÜLLER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Marcel PHILIPP

Member of a Local Executive: Stadt Aachen

Ms Heike RAAB

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Franz RIEGER

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Isolde RIES

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Eckhard RUTHEMEYER

Member of a Local Executive: Stadt Soest

Mr Michael SCHNEIDER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Sachsen-Anhalt

Mr Mark SPEICH

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Bernd Claus VOß

Member of a Regional Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Mark WEINMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Hessischer Landtag

Mr Guido WOLF

Member of a Regional Executive: Landesregierung Baden-Württemberg

Mr Gerry WOOP

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

EESTI

Mr Mihkel JUHKAMI

Member of a Local Assembly: Rakvere City Council

Mr Urmas KLAAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Tartu City Council

Mr Mikk PIKKMETS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lääneranna Rural Municipality Council

Mr Siim SUURSILD

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council

Mr Tiit TERIK

Member of a Local Assembly: Tallinn City Council

Mr Mart VÕRKLAEV

Member of a Local Assembly: Rae Rural Municipality Council

ESPAÑA

Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCIAS

Member of a Regional Executive: Gobierno de las Illes Balears

Mr Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ

Member of a Regional Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Alfred BOSCH i PASCUAL

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Generalitat de Cataluña

Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Navarra

Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Member of a Regional Executive: Junta de Extremadura

Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Mr Francisco IGEA ARISQUETA

Member of a Regional Executive: Junta de Castilla y León

Mr Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Mr Juan Manuel MORENO BONILLA

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Mr Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Member of a Regional Executive: Junta de Galicia

Mr Ximo PUIG i FERRER

Member of a Regional Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Ángel Víctor TORRES PÉREZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Canarias

Mr Iñigo URKULLU RENTERIA

Member of a Regional Assembly: Parlamento Vasco

IRELAND

Ms Aoife BRESLIN

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Mr Eamon DOOLEY

Member of a Local Executive: Offaly County Council

Ms Kate FEENEY

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Deirdre FORDE

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Kieran MCCARTHY

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Declan MCDONNELL

Member of a Local Executive: Galway City Council

Mr Michael MURPHY

Member of a Local Executive: Tipperary County Council

Mr Malcolm NOONAN

Member of a Local Executive: Kilkenny County Council

ITALIA

Mr Matteo Luigi BIANCHI

Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)

Mr Vincenzo BIANCO

Consigliere comunale del Comune di Catania

Mr Sergio CACI

Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)

Ms Arianna Maria CENSI

Consigliere comunale del Comune di Milano

Ms Michela LEONI

Consigliere della Provincia di Novara

Mr Giorgio MAGLIOCCA

Presidente della Provincia di Caserta

Mr Luca MENESINI

Presidente della Provincia di Lucca

Mr Virginio MEROLA

Sindaco del Comune di Bologna

Mr Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

Sindaco del Comune di Catania

Ms Virginia RAGGI

Sindaco di Roma Capitale

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Nikos ANASTASIOU

Mayor of Kato Polemidia Municipality

Mr Andros KARAYIANNIS

Mayor of Deryneia Municipality

Mr Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

Ms Eleni LOUCAIDES

Municipal Councilor of Nicosia Municipality

Mr Stavros STAVRINIDES

Municipal Councilor of Strovolos Municipality

LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council

Mr Gints KAMINSKIS

Member of a Local Assembly: Auce municipal council

Mr Aivars OKMANIS

Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council

Mr Leonīds SALCEVIČS

Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council

Mr Dainis TURLAIS

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Hardijs VENTS

Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council

Mr Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of a Local Assembly: Ventspils city council

LUXEMBOURG

Ms Simone BEISSEL

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Roby BIWER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Mr Tom JUNGEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Roeser

Mr Ali KAES

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Tandel

Ms Romy KARIER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Clervaux

MALTA

Mr Samuel AZZOPARDI

Member of a Regional Executive: Gozo Region

Mr Joe CORDINA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

Mr Paul FARRUGIA

Member of a Regional Executive: South East Region

Mr Mario FAVA

Member of a Local Executive: Local Councils' Association

NEDERLAND

Mr Ronald Eduard DE HEER

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle

Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau

Mr Andy DRITTY

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Limburg

Mr Robert JONKMAN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland

Mr Ufuk KÂHYA

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch

Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente

Mr Michiel Alexander RIJSBERMAN

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Flevoland

Ms Maria SCHOUTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein

Mr Tjisse STELPSTRA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Drenthe

Mr Robertus Cornelis Leonardus STRIJK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Mr Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant

Mr Yde Johan VAN HIJUM

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Overijssel

ÖSTERREICH

Mr Markus ACHLEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Upper Austria

Ms Barbara EIBINGER-MIEDL

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Mr Christian ILLEDITS

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Peter KAISER

Member of a Regional Executive: State Government of Carinthia

Mr Markus LINHART

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital Bregenz

Mr Michael LUDWIG

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Johanna MIKL-LEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Günther PLATTER

Member of a Regional Executive: State Government of Tyrol

Mr Franz SCHAUSBERGER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Matthias STADLER

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital of St. Pölten

Mr Hanspeter WAGNER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol

Mr Markus WALLNER

Member of a Regional Executive: State Government of Vorarlberg

ROMÂNIA

Mr Ionel ARSENE

President of Neamţ County Council

Mr Emil BOC

Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County

Mr Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

Ms Daniela CÎMPEAN

President of Sibiu County Council

Mr Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County

Mr Decebal FĂGĂDĂU

Mayor of Constanţa Municipality, Constanţa County

Ms Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County

Mr Victor MORARU

President of Ialomiţa County Council

Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of District 3, Bucharest Municipality

Mr Alin -Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County

Mr Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

Mr Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir City, Alba County

Ms Gabriela Florica TULBURE

Mayor of Sein City, Maramureș County

Mr Marius Horia ȚUȚUIANU

President of Constanţa County Council

Mr Marius Ioan URSĂCIUC

Mayor of Gura Humorului City, Suceava County

SLOVENIJA

Mr Uroš BREŽAN

župan Občine Tolmin

Ms Jasna GABRIČ

županja Občine Trbovlje

Ms Nuška GAJŠEK

županja Mestne občine Ptuj

Mr Aleksander JEVŠEK

župan Mestne občine Murska Sobota

Mr Gregor MACEDONI

župan Mestne občine Novo mesto

Mr Robert SMRDELJ

župan Občine Pivka

Mr Ivan ŽAGAR

župan Občine Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

Mr Milan BELICA

Chairman of Nitra Self — Governing Region

Mr József BERÉNYI

Vice — Chairman of Trnava Self — Governing Region

Mr Juraj DROBA

Chairman of Bratislava Self — Governing Region

Mr Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

Mr Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice — South

Mr Miloslav REPASKÝ

Member of the Regional Parliament of the Prešov Self — Governing Region

Mr Rastislav TRNKA

Chairman of Košice Self — Governing Region

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

Mr Matúš VALLO

Mayor of Bratislava

SUOMI

Mr Mikko AALTONEN

Member of a Local Assembly: Tampere City Council

Ms Satu HAAPANEN

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

Mr Ilpo HELTIMOINEN

Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council

Ms Anne KARJALAINEN

Member of a Local Assembly: Kerava City Council

Mr Markku MARKKULA

Member of a Local Assembly: Espoo City Council

Mr Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council

Ms Sari RAUTIO

Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council

Ms Mirja VEHKAPERÄ

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

SVERIGE

Ms Jelena DRENJANIN

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Mr Samuel GONZALES WESTLING

Member of a Local Assembly: Hofors kommun

Mr Pehr GRANFALK

Member of a Local Assembly: Solna kommun

Ms Marie JOHANSSON

Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun

Mr Anders KNAPE

Member of a Local Assembly: Karlstads kommun

Ms Ulrika LANDERGREN

Member of a Local Assembly: Kungsbacka kommun

Mr Jonny LUNDIN

Member of a Regional Assembly: Västernorrlands läns landsting

Mr Ilmar REEPALU

Member of a Regional Assembly: Skåne läns landsting

Mr Tomas RISTE

Member of a Regional Assembly: Vämlands läns landsting

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Member of a Local Assembly: Umeå kommun

Ms Birgitta SACRÈDEUS

Member of a Regional Assembly: Dalarnas läns landsting

Ms Karin WANNGÅRD

Member of a Local Assembly: Stockholms kommun


ALLEGATO II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II BILAGA II

Заместник—членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKO

Mr Tomáš CHMELA

Member of a Local Assembly: zastupitel města Slavičín

Mr Martin DLOUHÝ

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Pavel HEČKO

Member of a Regional Assembly: zastupitel Královéhradeckého kraje

Mr Petr HÝBLER

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihomoravského kraje

Mr Zdeněk KARÁSEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Moravskoslezského kraje

Mr Martin KLIKA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Ústeckého kraje

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

Member of a Local Assembly: zastupitelka města Bílovec

Mr Jan MAREŠ

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Chomutov

Mr Jaromír NOVÁK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihočeského kraje

Mr Pavel PACAL

Member of a Regional Assembly: zastupitel Kraje Vysočina

Mr Patrik PIZINGER

Member of a Local Assembly: zastupitel města Chodov

Mr Robert ZEMAN

Member of a Local Assembly: zastupitel města Prachatice

DANMARK

Mr Steen Bording ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Mr Erik HØEG-SØRENSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN

Member of a Local Assembly: Hillerød kommunalbestyrelse

Mr Anders Rosenstand LAUGESEN

Member of a Local Assembly: Skanderborg kommunalbestyrelse

Mr Evan LYNNERUP

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Ms Eva Borchorst MEJNERTZ

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Mr Karsten Søndergaard NIELSEN

Member of a Local Assembly: Egedal kommunalbestyrelse

Mr Søren WINDELL

Member of a Local Assembly: Odense kommunalbestyrelse

DEUTSCHLAND

Mr Josef FREY

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr René GÖGGE

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Mr Tobias GOTTHARDT

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Susanne GROBIEN

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Thomas HABERMANN

Member of a Local Executive: Landkreis Rhön-Grabfeld

Ms Karin HALSCH

Member of a Regional Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

Mr Heinz-Joachim HÖFER

Member of a Local Assembly: Stadtrat Altenkirchen

Ms Katy HOFFMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Peter KURZ

Member of a Local Executive: Stadt Mannheim

Mr Clemens LAMMERSKITTEN

Member of a Regional Assembly: Niedersächsischer Landtag

Mr Marcus OPTENDRENK

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Wolfgang REINHART

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Boris RHEIN

Member of a Regional Assembly: Hessischer Landtag

Ms Heike SCHARFENBERGER

Member of a Regional Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Florian SIEKMANN

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Roland THEIS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Cindi TUNCEL

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Dirk WEDEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Reiner ZIMMER

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

EESTI

Mr Aivar ARU

Member of a Local Assembly: Saaremaa Rural Municipality Council

Mr Margus LEPIK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Valga Rural Municipality Council

Mr Rait PIHELGAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Järva Rural Municipality Council

Ms Marika SAAR

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Elva Rural Municipality Council

Mr Urmas SUKLES

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Haapsalu City Council

Mr Jan TREI

Member of a Local Assembly: Viimsi Rural Municipality Council

ESPAÑA

Mr Ignacio Jesús AGUADO CRESPO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Carlos AGUILAR VÁZQUEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla y León

Ms Rosa María BALAS TORRES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Asamblea de Extremadura

Ms Mireia BORRELL PORTA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Cataluña

Mr Joan CALABUIG RULL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Manuel Alejandro CARDENETE FLORES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Andalucía

Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento Vasco

Mr Jesús María GAMALLO ALLER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Galicia

Mr Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Mr Mikel IRUJO AMEZAGA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Navarra

Ms Virginia MARCO CÁRCEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla-La Mancha

Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Ms María SÁNCHEZ RUIZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Antonio VICENS VICENS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de las Illes Balears

Mr Javier VILA FERRERO

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Julián José ZAFRA DÍAZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Canarias

IRELAND

Ms Emma BLAIN

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Gillian COUGHLAN

Member of a Local Executive: Cork County Council

Ms Alison GILLILAND

Member of a Local Executive: Dublin City Council

Mr Jimmy MCCLEARN

Member of a Local Executive: Galway County Council

Mr Patrick MCEVOY

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Ms Erin MCGREEHAN

Member of a Local Executive: Louth County Council

Ms Una POWER

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Mr Enda STENSON

Member of a Local Executive: Leitrim County Council

ITALIA

Mr Alberto ANCARANI

Consigliere comunale del Comune di Ravenna

Ms Daniela BALLICO

Sindaco del Comune di Ciampino (RM)

Mr Federico BORGNA

Presidente della Provincia di Cuneo

Ms Mariadele GIROLAMI

Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno

Mr Mario GUARENTE

Sindaco del Comune di Potenza

Mr Alessio MARSILI

Consigliere municipale di Roma Capitale

Ms Monica MARINI

Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)

Mr Nicola MARINI

Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)

Mr Federico Carlo MARTEGANI

Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)

Mr Guido MILANA

Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)

Mr Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

Mr Carmine PACENTE

Consigliere comunale del Comune di Milano

Mr Alessandro ROMOLI

Consigliere della Provincia di Viterbo

Mr Giuseppe VARACALLI

Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS

Mayor of Mesa Yitonia Municipality

Mr Christodoulos IOANNOU

Municipal Councilor of Larnaka Municipality

Mr Christakis MELETIES

President of the Community Council of Kokkinotrimithia

Mr Kyriacos XYDIAS

Mayor of Yermasoyia Municipality

Ms Areti PIERIDOU

President of the Community Council of Tala, Paphos

LATVIJA

Mr Gunārs ANSIŅŠ

Member of a Local Assembly: Liepāja city council

Mr Jānis BAIKS

Member of a Local Assembly: Valmiera city council

Mr Raimonds ČUDARS

Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council

Mr Sergejs MAKSIMOVS

Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council

Mr Māris SPRINDŽUKS

Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council

Ms Olga VEIDIŅA

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Māris ZUSTS

Member of a Local Assembly: Saldus municipal council

LUXEMBOURG

Ms Liane FELTEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher

Ms Linda GAASCH

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Gusty GRAAS

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Ms Carole HARTMANN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville d’Echternach

Ms Cécile HEMMEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour

MALTA

Mr Jesmond AQUILINA

Member of a Regional Executive: South Region

Mr Keven CAUCHI

Member of a Local Executive: Għajnsielem Local Council

Mr Fredrick CUTAJAR

Member of a Local Executive: Santa Luċija Local Council

Ms Graziella GALEA

Member of a Local Executive: San Pawl il-Baħar Local Council

NEDERLAND

Mr Ahmed ABOUTALEB

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam

Ms Jeannette Nicole BALJEU

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland

Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN — VAN TONGERLO

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas

Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg

Mr Johannes Gerrit KRAMER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Ms Anna PIJPELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zeeland

Mr Guido Pascal RINK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Emmen

Mr Henk STAGHOUWER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Groningen

Mr Ben VAN ASSCHE

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen

Mr Robert Jacobus VAN ASTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage

Mr Johannes Christoffel VAN DER HOEK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland

Ms Christianne VAN DER WAL — ZEGGELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Gelderland

ÖSTERREICH

Mr Hans Peter DOSKOZIL

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Martin EICHTINGER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Peter FLORIANSCHÜTZ

Member of a Local Assembly: Vienna City Council

Mr Peter HANKE

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Doris KAMPUS

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Ms Carmen KIEFER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg

Ms Sonja LEDL-ROSSMANN

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Tyrol

Ms Brigitta PALLAUF

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Herwig SEISER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Carinthia

Mr Viktor SIGL

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Upper Austria

Mr Harald SONDEREGGER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Vorarlberg

Mr Hannes WENINGER

Member of a Local Assembly: Municipal Council of the municipality of Gießhübl

ROMÂNIA

Mr Árpád-András ANTAL

Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County

Mr Daniel-Ștefan DRĂGULIN

Mayor of Călărași Municipality, Călărași County

Mr Ştefan ILIE

Mayor of Luncavița Commune, Tulcea County

Mr Emil Radu MOLDOVAN

President of Bistrița-Năsăud County Council

Mr Cornel NANU

Mayor of Cornu Commune, Prahova County

Mr Petre Emanoil NEAGU

President of Buzău County Council

Mr Cosmin NECULA

Mayor of Bacău Municipality, Bacău County

Mr Gheorghe Daniel NICOLAȘ

Mayor of Odobești City, Vrancea County

Mr Emilian OPREA

Mayor of Chitila City, Ilfov County

Mr Nicolae PANDEA

Mayor of Ştefan cel Mare Commune, Călăraşi County

Mr Marian PETRACHE

President of Ilfov County Council

Mr Horia TEODORESCU

President of Tulcea County Council

Mr Mădălin — Ady TEODOSESCU

Mayor of Balș City, Olt County

Mr Bogdan Andrei TOADER

President of Prahova County Council

Mr István-Valentin VÁKÁR

Vice-president of Cluj County Council

SLOVENIJA

Ms Breda ARNŠEK

podžupanja Mestne občine Celje

Mr Aleksander Saša ARSENOVIČ

župan Mestne občine Maribor

Mr Damijan JAKLIN

župan Občine Velika Polana

Ms Vlasta KRMELJ

županja Občine Selnica ob Dravi

Mr Vladimir PREBILIČ

župan Občine Kočevje

Mr Tine RADINJA

župan Občine Škofja Loka

Mr Tomaž ROŽEN

župan Občine Ravne na Koroškem

SLOVENSKO

Mr Jaroslav BAŠKA

Chairman of Trenčín Self — Governing Region

Mr Ján BELJAK

Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self — Governing Region

Mr Ján BLCHÁČ

Mayor of Liptovský Mikuláš

Ms Erika JURINOVÁ

Chairman of Žilina Self — Governing Region

Mr Béla KESZEGH

Mayor of Komárno

Mr Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

Mr Peter ŠVARAL

Mayor of Rohožník

Mr Luboš TOMKO

Mayor of Stará Lubovňa

Mr Jozef VISKUPIČ

Chairman of Trnava Self — Governing Region

SUOMI

Mr Jari ANDERSSON

Member of a Local Assembly: Sastamala City Council

Ms Pauliina HAIJANEN

Member of a Local Assembly: Laitila City Council

Mr Joonas HONKIMAA

Member of a Local Assembly: Kouvola City Council

Mr Patrik KARLSSON

Member of a Local Assembly: Vantaa City Council

Ms Merja LAHTINEN

Member of a Local Assembly: Jämsä City Council

Mr Pekka MYLLYMÄKI

Member of a Local Assembly: Mynämäki Municipal Council

Ms Sanna PARKKINEN

Member of a Local Assembly: Liperi Municipal Council

Ms Niina RATILAINEN

Member of a Local Assembly: Turku City Council

SVERIGE

Ms Linda ALLANSSON WESTER

Member of a Local Assembly: Svedala kommun

Ms Suzanne FRANK

Member of a Regional Assembly: Kronobergs läns landsting

Ms Sara HEELGE VIKMÅNG

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Ms Carin LIDMAN

Member of a Local Assembly: Västerås kommun

Ms Kikki LILJEBLAD

Member of a Local Assembly: Norrköpings kommun

Ms Frida NILSSON

Member of a Local Assembly: Lidköpings kommun

Ms Emma NOHRÈN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lysekils kommun

Ms Charlotte NORDSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västra Götalands läns landsting

Mr Filip REINHAG

Member of a Local Assembly: Gotlands kommun

Ms Yoomi RENSTRÖM

Member of a Local Assembly: Ovanåkers kommun

Mr Alexander WENDT

Member of a Regional Assembly: Blekinge läns landsting

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västerbottens läns landsting


17.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/99


DECISIONE(UE) 2019/2158 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2019

sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38)

(rifusione)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Sono state apportate svariate modifiche alla decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea (BCE/2015/7) (2). A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione di tale decisione.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) (3), i fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale individuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall’ammontare alla data di riferimento pertinente: i) delle attività totali; e ii) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) ha imposto alla BCE di effettuare una revisione del regolamento stesso, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato, entro il 2017. La BCE ha avviato una consultazione pubblica e, tenendo conto delle risposte ricevute, ha deciso di modificare il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) per introdurre un quadro di riferimento riveduto in materia di contributi per le attività di vigilanza. La decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) stabilisce procedure più dettagliate in merito alla metodologia e alle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza.

(4)

Secondo il quadro riveduto ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe, in linea generale, rimanere il 31 dicembre dell’anno che precede il periodo di contribuzione per il quale sono calcolati i contributi per le attività di vigilanza. Ciò consente di utilizzare le informazioni di vigilanza già a disposizione della BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29 (4) e ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (5) [segnalazione comune (COREP) e segnalazione finanziaria (FINREP)] e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (6) (FINREP), per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza per la maggior parte dei soggetti obbligati al pagamento.

(5)

I soggetti e i gruppi vigilati che non sono soggetti a obblighi segnalazione a fini prudenziali o i gruppi vigilati che escludono le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi dovrebbero continuare a segnalare i fattori per il calcolo della contribuzione in maniera separata ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza. L’articolo 10, paragrafo 3, lettera bd) del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che tali fattori per il calcolo della contribuzione siano trasmessi all’ANC interessata, con la relativa data di riferimento, conformemente a una decisione della BCE.

(6)

I soggetti obbligati al pagamento che devono continuare segnalare separatamente dovrebbero trasmettere i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente autorità nazionale competente (ANC) utilizzando i modelli di cui agli allegati I e II. Nel caso di gruppi vigilati con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, i soggetti obbligati al pagamento dovrebbero fornire una spiegazione del metodo utilizzato per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.

(7)

Si dovrebbe garantire la coerenza tra la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione dei soggetti obbligati al pagamento per i quali la BCE riceve già informazioni di vigilanza tramite COREP e FINREP e i fattori per il calcolo della contribuzione dei soggetti obbligati al pagamento che devono segnalare separatamente le informazioni ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza.

(8)

Ai fini del calcolo dei fattori per il calcolo della contribuzione, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede la possibilità di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. Tali soggetti obbligati al pagamento dovrebbero notificare alla BCE se intendono escludere il contributo delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi per quanto riguarda l’uno o l’altro o entrambi i fattori per il calcolo della contribuzione. Il termine per la trasmissione della notifica dovrebbe essere coerente con il quadro riveduto per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza.

(9)

Per la maggior parte delle succursali tenute a contribuzione, l’obbligo di fornire la verifica da parte di un revisore come mezzo di certificazione delle attività totali della succursale ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza è stato valutato come sproporzionato nel riesame del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). È sufficiente che le succursali tenute a contribuzione trasmettano alla pertinente ANC una lettera della direzione che certifichi le attività totali della succursale.

(10)

L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) stabilisce che qualora un soggetto obbligato al pagamento del contributo ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE provveda a determinarli in conformità a una propria decisione.

(11)

La presente decisione dovrebbe stabilire la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, nonché le procedure per la trasmissione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte dei soggetti obbligati al pagamento che devono continuare a effettuare la segnalazione separatamente ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza e da parte delle ANC alla BCE. In particolare, dovrebbero essere specificati il formato, la frequenza e la tempistica di tale trasmissione, nonché i tipi di controlli di qualità che le ANC dovrebbero effettuare prima di trasmettere i fattori per il calcolo della contribuzione alla BCE.

(12)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l’assetto concettuale sottostante, o da incidere sull’onere di segnalazione. Le ANC possono proporre tali modifiche tecniche al Comitato per le statistiche del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), del cui parere si terrà conto nel seguire tale procedura.

(13)

Per garantire la coerenza con il quadro riveduto per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), che prevede disposizioni transitorie per il periodo il periodo di contribuzione relativo all’anno 2020, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza imposti a carico dei soggetti e dei gruppi vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), e per la comunicazione dei suddetti fattori da parte dei soggetti obbligati al pagamento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera bd), di tale regolamento, nonché le procedure per la trasmissione dei relativi dati dalle ANC alla BCE.

La presente decisione si applica ai soggetti obbligati al pagamento e alle ANC.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), in aggiunta alle seguenti definizioni:

1.

per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica, né un giorno festivo nello Stato membro in cui ha sede l’ANC interessata;

2.

per «organo di gestione» si intende un organo di gestione come definito al punto 7 dell’articolo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Articolo 3

Metodologia per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione

1.   Per i soggetti e i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali e i gruppi vigilati che non hanno informato la BCE conformemente all’articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione in conformità con quanto segue.

a)

L’importo complessivo dell’esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello «requisiti di fondi propri» della segnalazione comune (COREP) contenuto nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «il modello sui requisiti di fondi propri») trasmesso dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29. Per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che sono considerate come un’unica succursale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), l’importo complessivo dell’esposizione al rischio è zero.

b)

Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate facendo riferimento ai modelli «stato patrimoniale: attività» della segnalazione finanziaria (FINREP) contenuti negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; e ai modelli «stato patrimoniale: attività» di cui agli allegati I, II, IV e V e ai punti per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) comunicati dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29 e del regolamento 2015/534 (BCE/2015/13). Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l’organo di gestione dell’ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.

2.   Per i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali che informano la BCE conformemente all’articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione sulla base dei dati calcolati da tali gruppi vigilati in conformità con le seguenti lettere a) e b) e trasmessi dagli stessi alla pertinente ANC ai sensi dell’articolo 5.

a)

L’importo complessivo dell’esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri, da cui sono dedotti:

i)

il contributo all’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, segnalato nel modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP, contenuto nell’allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni»); e

ii)

il contributo all’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti non incluso nel modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni e segnalato in conformità all’allegato I della presente decisione.

b)

Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate aggregando le attività totali indicate nei rendiconti finanziari obbligatori di tutti i soggetti vigilati all’interno del gruppo vigilato stabiliti negli Stati membri partecipanti, se disponibili, o altrimenti aggregando le attività totali riportate nel pacchetto o nei pacchetti di segnalazioni usati dai soggetti vigilati o dal gruppo di enti creditizi tenuti a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Al fine di evitare un doppio conteggio, il soggetto obbligato al pagamento ha la facoltà di eliminare le posizioni infragruppo tra tutti i soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti. L’avviamento incluso nei bilanci consolidati dell’impresa madre di un gruppo vigilato è incluso nell’aggregazione; l’esclusione dell’avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi è facoltativa. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i rendiconti finanziari obbligatori, un revisore certifica che le attività totali corrispondono all’importo delle attività totali indicato nei rendiconti finanziari obbligatori sottoposti a revisione dei singoli soggetti vigilati. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i pacchetti di segnalazioni, un revisore certifica le attività totali usate per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza effettuando un’appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni utilizzati. In tutti i casi, il revisore conferma che il procedimento di aggregazione non si discosta dalla procedura indicata nella presente decisione e che il calcolo effettuato dal soggetto obbligato al pagamento è coerente con il metodo contabile adottato per consolidare i conti del gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.

3.   Per i soggetti e i gruppi vigilati non soggetti a un obbligo di segnalazione a fini prudenziali, le attività totali e l’importo complessivo dell’esposizione al rischio, come definiti all’articolo 2, punti 12 e 13, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), sono determinati dagli stessi e trasmessi alla pertinente ANC a norma dell’articolo 5. Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l’organo di gestione dell’ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.

Articolo 4

Notifica della deduzione delle attività e/o dell’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

I soggetti obbligati al pagamento che intendono escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), notificano alla BCE la loro decisione al più tardi entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo. La notifica indica se la deduzione del contributo di filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi si applica al fattore per il calcolo della contribuzione dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, al fattore per il calcolo della contribuzione delle attività totali o a entrambi. Se la BCE non riceve tale notifica entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo, l’importo complessivo dell’esposizione al rischio e le attività totali sono determinate conformemente all’articolo 3, paragrafo 1. Se più di una notifica giunge alla BCE per tempo, prevale l’ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo.

Articolo 5

Modelli per la segnalazione dei fattori per il calcolo della contribuzione alle ANC da parte dei soggetti obbligati al pagamento

1.   I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, trasmettono ogni anno i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro le date di invio di cui all’articolo 6. I fattori per il calcolo della contribuzione sono trasmessi mediante i modelli contenuti negli allegati I e II. Nel caso di un gruppo vigilato con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, il soggetto obbligato al pagamento fornisce una spiegazione del metodo usato per conformarsi all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, nella colonna osservazioni a tal fine predisposta nell’allegato pertinente.

2.   I soggetti obbligati al pagamento trasmettono la dichiarazione del revisore o la lettera della direzione alla pertinente ANC conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, entro le date di invio di cui all’articolo 6.

Articolo 6

Date di invio

1.   I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, forniscono i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro la fine della giornata lavorativa della data di invio per la segnalazione trimestrale relativa al terzo trimestre specificata all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo o del successivo giorno lavorativo se la data di invio non è un giorno lavorativo.

2.   Le ANC trasmettono alla BCE i fattori per il calcolo della contribuzione di cui al paragrafo 1 entro la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alla data di invio di cui al paragrafo 1. Di seguito, la BCE verifica i dati ricevuti entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione. Ove richieste in proposito dalla BCE, le ANC forniscono spiegazioni o chiarimenti sui dati.

3.   La BCE garantisce a ciascun soggetto obbligato al pagamento l’accesso ai propri fattori per il calcolo della contribuzione entro il 15 gennaio dell’anno successivo al periodo di contribuzione. I soggetti obbligati al pagamento dispongono di quindici giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sui fattori per il calcolo della contribuzione e per trasmettere dati rivisti affinché vengano presi in esame, nel caso in cui considerino non corretti i fattori per il calcolo della contribuzione. Tale periodo decorre dal giorno in cui i soggetti obbligati al pagamento hanno avuto la possibilità di accedere ai fattori per il calcolo della contribuzione. Di seguito, i fattori per il calcolo della contribuzione sono applicati per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza. Eventuali modifiche dei dati ricevute dopo tale periodo non saranno prese in considerazione e di conseguenza non comporteranno una modifica dei fattori per il calcolo della contribuzione.

Articolo 7

Controlli sulla qualità dei dati

Le ANC verificano e assicurano la qualità e l’affidabilità dei fattori per il calcolo della contribuzione raccolti dai soggetti obbligati al pagamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, prima di trasmetterli alla BCE. Le ANC applicano controlli di qualità per valutare se è stata seguita la metodologia di cui all’articolo 3. La BCE non corregge o modifica i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione forniti dai soggetti obbligati al pagamento. Ogni correzione o modifica dei dati è effettuata dai soggetti obbligati al pagamento e da essi trasmessa alle ANC. Le ANC trasmettono alla BCE ogni dato corretto o modificato che ricevono. Nel trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, le ANC: a) forniscono informazioni su ogni significativa evoluzione indicata da tali dati; e b) comunicano alla BCE le ragioni di ogni correzione o modifica sostanziale dei dati. Le ANC assicurano che la BCE ottenga le necessarie correzioni o modifiche dei dati.

Articolo 8

Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di indisponibilità dei fattori per il calcolo della contribuzione o di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche

Nel caso in cui la BCE non disponga di un fattore per il calcolo della contribuzione o il soggetto obbligato al pagamento non abbia trasmesso tempestivamente dati rivisti o modifiche o correzione dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione conformemente agli articoli 6, paragrafo 3, o 7, la BCE utilizza le informazioni di cui dispone per determinare il fattore di calcolo della contribuzione mancante.

Articolo 9

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sull’onere di segnalazione dei soggetti obbligati al pagamento. Il Comitato esecutivo informa senza ritardo il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 10

Abrogazione

1.   La Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) è abrogata.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea, dell’11 febbraio 2015, sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/) (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 67).

(3)  Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

(4)  Decisione ECB/2014/29, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 34).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO I

 

CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Data di riferimento

 

NOME

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Data di trasmissione

 

Codice IFM

 

 

 

 

 

Codice LEI

 

 

 

 

 

 

 


Voce

 

Tipo di ente

Fonte dell’importo dell’esposizione al rischio

Importo dell’esposizione al rischio

Osservazioni

 

 

10

20

30

40

10

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(1), (2) o (3)

COREP C 02.00, riga 010

 

 

20

CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

 

COREP C 06.02, colonna 250 (SOMMA)

 

 

1021

Soggetto 1

 

 

 

 

1022

Soggetto 2

 

 

 

 

1023

Soggetto 3

 

 

 

 

1024

Soggetto 4

 

 

 

 

…..

Soggetto ...

 

 

 

 

N

Soggetto N

 

 

 

 

30

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO del gruppo vigilato al netto del CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi: la voce 030 è pari alla voce 010 meno la voce 020 meno la somma delle voci da 1021 a N

 

 

 

 

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.


ALLEGATO II

 

CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Data di riferimento

 

NOME

 

 

ATTIVITÀ TOTALI

Data di trasmissione

 

Codice IFM

 

 

 

 

 

Codice LEI

 

 

 

 

 

 

 


Voce

 

Tipo di ente

Conferma della verifica del revisore o della lettera della direzione per le succursali tenute a contribuzione (Sì/No)

Attività totali

Osservazioni

 

 

010

020

030

040

010

ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 51, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17)

(3)

 

 

 

020

ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 2, punto 12, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41)

(4)

(Sì)/(No)

 

 

030

ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione: la voce 030 è pari a (031 - 032 + 033 - 034)

(2) o (5)

(Sì)/(No)

 

 

031

Attività totali di tutti i soggetti del gruppo stabiliti in Stati membri partecipanti —obbligatorio

 

 

 

 

032

Posizioni infragruppo tra soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti (dai pacchetti di segnalazioni utilizzati per l’eliminazione dei saldi ai fini delle segnalazioni di gruppo) —facoltativo

 

 

 

 

033

Avviamento incluso nei bilanci consolidati dell’impresa madre di un gruppo vigilato —obbligatorio

 

 

 

 

034

Avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi —facoltativo

 

 

 

 

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7)

La presente decisione

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3, primo periodo

Articolo 3, secondo periodo

Articolo 3, terzo periodo

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1, terzo periodo

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 5 paragrafo 1, primo periodo

Articolo 7

Articolo 3

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Allegati I – II

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Allegati I - II

Allegato III


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

17.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/108


RACCOMANDAZIONEn. 1/2019DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del 4 dicembre 2019

a favore della proroga di due anni del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) [2019/2159]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

(2)

A norma dell’articolo 80 dell’accordo, il Consiglio di associazione può formulare qualsiasi raccomandazione che ritenga adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’accordo.

(3)

Conformemente all’articolo 90 dell’accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell’accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.

(4)

L’articolo 10 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede la possibilità di formulare raccomandazioni tra una sessione e l’altra, mediante procedura scritta.

(5)

Il piano d’azione per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d’azione») è stata prolungata di un anno nel 2018. La proroga del piano d’azione di due anni costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e permetterà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni,

RACCOMANDA:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda di prorogare il piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2019

Per il Consiglio di associazione UE-Marocco

Il presidente

N. BOURITA


(1)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.


Rettifiche

17.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/109


Rettifica della decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139 del 27 maggio 2019)

Pagina 3, articolo 4, paragrafo 2, ultima frase:

anziché:

«(…). Se non c’è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione.»

leggasi:

«(…). Se c’è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione.».