ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 327 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
Sommario |
|
I Atti legislativi |
pagina |
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ( 1 ) |
|
|
II Atti non legislativi |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
DECISIONI |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
* |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
17.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 327/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/2152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Le attività di sviluppo, produzione e diffusione di informazioni statistiche sulle attività economiche delle imprese degli Stati membri sono state finora condotte sulla base di una serie di atti giuridici distinti. Tali atti giuridici riguardano le statistiche congiunturali e le statistiche strutturali sulle imprese, le statistiche sulla produzione, gli scambi internazionali intra-UE ed extra-UE di beni e servizi (scambi internazionali), le consociate estere, la ricerca e lo sviluppo (R&S), l’innovazione e l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e il commercio elettronico. Il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito inoltre un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici nell’Unione. |
(2) |
Questa struttura basata su atti giuridici distinti non assicura la necessaria coerenza tra i singoli settori statistici, né promuove un approccio integrato in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche sulle imprese. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese dovrebbero comprendere anche le statistiche in materia di R&S nei settori dell’istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro. È opportuno istituire un quadro giuridico comune per garantire la coerenza tra le statistiche europee sulle imprese e agevolare l’integrazione dei rispettivi processi statistici. |
(3) |
Una migliore integrazione dei processi statistici sulla base di principi metodologici, definizioni e criteri di qualità comuni dovrebbe consentire di disporre di statistiche armonizzate sulla struttura, sulle attività economiche, sulle operazioni e sulla performance del settore delle imprese nell’Unione in grado di assicurare il livello di pertinenza e di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze degli utenti. |
(4) |
Il registro degli eurogruppi è inteso garantire che gli orientamenti dell’Unione, come la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4), rilevanti per le statistiche europee sulle imprese possano essere seguiti più efficacemente, in particolare per quanto riguarda l’identificazione delle imprese autonome come definite all’articolo 3 di tale raccomandazione. Tali orientamenti dell’Unione sono necessari per favorire la certezza del diritto e la prevedibilità del contesto imprenditoriale e per creare condizioni eque per le piccole e medie imprese (PMI) nell’Unione. |
(5) |
Per le statistiche europee sulle imprese assumono rilevanza gli orientamenti internazionali, come il manuale di Frascati, relativo alle statistiche in materia di R&S, e il manuale di Oslo, relativo ai dati sull’innovazione, nonché gli accordi internazionali adottati dalle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, dal Fondo monetario internazionale e da altre organizzazioni internazionali e sovranazionali. Tali orientamenti dovrebbero essere seguiti, per quanto possibile, in sede di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche dell’Unione e nell’ambito del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, in modo da garantire la comparabilità delle statistiche dell’Unione con quelle compilate dai principali partner internazionali dell’Unione. Nel corso della produzione dei dati per le statistiche europee sulle imprese per le tematiche input di R&S e innovazione, gli orientamenti, gli accordi e le norme dell’Unione dovrebbero tuttavia essere applicati in modo coerente. |
(6) |
L’onere amministrativo gravante sulle imprese, in particolare sulle PMI, dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile, tenendo conto nella misura del possibile di fonti di dati diverse dalle indagini. Allo scopo di ridurre l’onere per le imprese dovrebbe essere possibile prevedere obblighi informativi differenti in funzione delle dimensioni e dell’importanza, all’interno di ciascuno degli Stati membri, dei settori economici delle imprese. |
(7) |
Nella Visione 2020 del Sistema statistico europeo (SSE) si afferma che i dati dovrebbero essere utilizzati tra i diversi settori statistici per poter analizzare più approfonditamente i fenomeni emergenti (ad esempio la globalizzazione) e soddisfare meglio le esigenze delle politiche dell’Unione ad alto impatto. La produzione dei dati dovrebbe essere basata su processi statistici dell’SSE solidi ed efficienti. L’ampliamento dell’ambito di applicazione del quadro giuridico comune per le statistiche sulle imprese dovrebbe permettere l’integrazione di processi di produzione interdipendenti che attingono a molteplici fonti. |
(8) |
Il programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi adottato a norma della decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che ha riguardato il periodo dal 2009 al 2013, mirava a sostenere l’adeguamento delle statistiche inerenti alle imprese e agli scambi commerciali alle nuove esigenze in materia di dati e a promuovere la modernizzazione del sistema di produzione delle statistiche sulle imprese. Le conclusioni e le raccomandazioni di tale programma per quanto riguarda le priorità e le nuove serie di indicatori, la semplificazione del quadro delle statistiche inerenti alle imprese, la produzione più efficiente di statistiche sulle imprese e sugli scambi e la modernizzazione delle statistiche sugli scambi di beni intra-UE dovrebbero essere tradotte in disposizioni giuridicamente vincolanti. |
(9) |
Nel quadro delle statistiche europee sulle imprese è necessario adottare un approccio più flessibile per consentire adeguamenti agli sviluppi metodologici e una risposta tempestiva a nuove e debitamente giustificate esigenze degli utenti dei dati in conseguenza dell’evoluzione del contesto economico, di una sempre maggiore globalizzazione e della crescente complessità del panorama imprenditoriale. Tali adeguamenti futuri dovrebbero essere sostenuti da un’adeguata analisi dei costi e dei benefici e i conseguenti nuovi obblighi informativi non dovrebbero comportare un considerevole costo o onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti. |
(10) |
Dovrebbe essere promosso il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi come infrastruttura di base per la rilevazione e la compilazione di dati per le statistiche europee sulle imprese. I registri di imprese a fini statistici nazionali dovrebbero essere utilizzati come principale fonte di informazioni per l’analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per la determinazione della popolazione oggetto di indagine e per la definizione del collegamento con le fonti di dati amministrativi. |
(11) |
Per garantire il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi dovrebbe essere definito e utilizzato un numero identificativo unico per tutte le pertinenti unità. |
(12) |
La corretta descrizione dei gruppi di imprese nel registro degli eurogruppi con dati attendibili e tempestivi dovrebbe essere assicurata grazie all’uso di criteri armonizzati e al regolare aggiornamento delle informazioni sui legami di controllo tra le unità giuridiche che fanno parte dei gruppi di imprese. |
(13) |
Al fine di migliorare l’efficienza dei processi di produzione statistica dell’SSE e di ridurre l’onere statistico per i rispondenti, le autorità statistiche nazionali (ASN) dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi nazionali per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sulle imprese, conformemente all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(14) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee. In particolare, esso richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici. |
(15) |
Ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche sulle imprese nazionali o europee o del miglioramento della qualità delle statistiche europee sulle imprese, dovrebbero essere previsti lo scambio di microdati e l’accesso a tali microdati da parte delle ASN che producono statistiche sulle imprese e che aderiscono al quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Lo scambio di microdati dovrebbe essere limitato a casi debitamente giustificati. |
(16) |
La creazione di un’ulteriore fonte di dati basata sullo scambio di microdati in materia di esportazioni intra-UE di beni, unitamente alla possibilità di utilizzare metodologie innovative, aumenta la flessibilità degli Stati membri in sede di compilazione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, consentendo in tal modo agli Stati membri di ridurre l’onere di risposta per le imprese. Lo scambio è finalizzato a garantire l’efficienza in sede di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni e il miglioramento della qualità di tali statistiche. |
(17) |
Ai fini della negoziazione, dell’applicazione e della revisione degli accordi commerciali e di investimento tra l’Unione e i paesi terzi, o multilaterali, occorre che siano messe a disposizione della Commissione le necessarie informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi. |
(18) |
È opportuno mantenere uno stretto legame tra il sistema di rilevazione delle informazioni statistiche e le formalità fiscali inerenti all’imposta sul valore aggiunto in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente in particolare, ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, di identificare gli esportatori e gli importatori e di verificare la qualità delle informazioni rilevate. |
(19) |
Il movimento transfrontaliero di merci, in particolare provenienti da o destinati a paesi terzi, è soggetto a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Le autorità doganali dispongono di informazioni o scritture relative a tale movimento o vi hanno accesso. Le informazioni o le scritture inerenti alle dichiarazioni doganali o basate su di esse dovrebbero essere utilizzate per la produzione delle statistiche sugli scambi di beni dell’Unione. |
(20) |
Allo scopo di produrre statistiche sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN degli Stati membri dovrebbero scambiare dati sulle importazioni e sulle esportazioni di beni in cui intervengono le autorità doganali di più di uno Stato membro. Per garantire una compilazione armonizzata delle statistiche, lo scambio di questi microdati tra le ASN dovrebbe essere obbligatorio. |
(21) |
Per salvaguardare la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali in linea con i concetti e la metodologia del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è opportuno consentire lo scambio di dati riservati tra le ASN degli Stati membri interessati, le loro rispettive banche centrali nazionali, la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione (Eurostat) a fini esclusivamente statistici. |
(22) |
Al fine di adempiere ai loro compiti ai sensi dei trattati, in particolare i compiti inerenti al funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe disporre di informazioni complete, aggiornate e attendibili sulla produzione di beni e servizi all’interno dell’Unione e sui flussi commerciali internazionali. Anche le imprese necessitano di tali informazioni per monitorare i rispettivi mercati e la dimensione internazionale degli stessi. |
(23) |
Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per semplificare nella misura possibile la rilevazione dei dati provenienti dalle imprese europee. Le ASN dovrebbero tenere conto dei più recenti sviluppi digitali al momento di determinare gli strumenti e i metodi di rilevazione dei dati statistici e dovrebbero essere incoraggiate ad attuare approcci innovativi. |
(24) |
È necessario fornire statistiche sulle imprese per settore di attività, al fine di misurare la produttività delle imprese nell’Unione. In particolare, è in aumento la domanda di statistiche sul settore dei servizi, il quale rappresenta il settore più dinamico delle moderne economie, specialmente in termini di potenzialità di crescita e di creazione di occupazione, tenendo conto delle relazioni con il settore manifatturiero. Questa tendenza si è ulteriormente rafforzata con lo sviluppo di nuovi servizi digitali. La crescente domanda di statistiche riguarda anche le industrie culturali e creative, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell’UE coerente per le industrie culturali e creative (9). Le statistiche sugli scambi di servizi sono indispensabili per monitorare il funzionamento del mercato interno dei servizi e del mercato unico digitale, nonché per valutare l’incidenza delle barriere su tali scambi. |
(25) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati riservati. Il livello molto dettagliato delle informazioni nell’ambito delle statistiche sugli scambi internazionali di beni richiede, tuttavia, norme specifiche in tema di riservatezza. Un importatore o un esportatore di beni deve presentare all’ASN una richiesta affinché i risultati statistici che consentono l’identificazione indiretta di detto importatore o esportatore non siano divulgati. L’ASN dovrebbe considerare giustificata la richiesta quando i risultati statistici consentono l’identificazione indiretta dell’importatore o esportatore. In caso contrario, l’ASN dovrebbe poter diffondere i risultati statistici in una forma tale per cui l’importatore o esportatore possa essere identificato indirettamente. |
(26) |
Ai fini del monitoraggio dei progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 a livello degli Stati membri e dell’Unione è necessario disporre di statistiche armonizzate per l’economia dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e efficienza delle risorse, R&S, innovazione, società dell’informazione, comprese sia le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita sia le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, nonché sul panorama imprenditoriale nel suo complesso, in particolare sulla demografia delle imprese e sull’occupazione correlata alle attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. Tali informazioni consentono ai responsabili politici di adottare decisioni consapevoli al fine di sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, di migliorare l’accesso al mercato interno per le PMI, di promuovere l’imprenditorialità e di migliorare la sostenibilità e la competitività. |
(27) |
Statistiche sulle attività di R&S e sull’innovazione sono indispensabili per sviluppare e monitorare politiche intese a rafforzare la competitività degli Stati membri e ad accrescere le loro potenzialità a medio e lungo termine di occupazione e di crescita intelligente. Anche l’espansione dell’economia digitale e un maggiore utilizzo delle TIC rientrano tra i fattori importanti di competitività e crescita nell’Unione, e per la promozione delle correlate strategie e politiche, compreso il completamento del mercato unico digitale sono necessarie le statistiche. |
(28) |
Statistiche sulle imprese sono necessarie anche ai fini della compilazione dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013. |
(29) |
Statistiche attendibili e tempestive sono necessarie per riferire sullo sviluppo economico in ciascuno Stato membro nel quadro della politica economica dell’Unione. La BCE necessita di statistiche congiunturali rapidamente disponibili per valutare lo sviluppo economico negli Stati membri nel contesto della politica monetaria unica. |
(30) |
Pur ribadendo il principio della compilazione di statistiche sulle imprese con riferimento all’intera economia, nel definire i requisiti dei dati richiesti si dovrebbe tener conto, nella misura del possibile, di misure di semplificazione allo scopo di ridurre l’onere per i settori delle imprese di Stati membri relativamente piccoli, conformemente al principio di proporzionalità. I requisiti supplementari non dovrebbero imporre un onere amministrativo sproporzionato ai rispondenti. |
(31) |
Gli standard internazionali, quali l’iniziativa Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) relativa allo scambio di dati e di metadati statistici, e gli standard tecnici o statistici elaborati nell’ambito dell’SSE, come le norme di convalida e per i metadati, dovrebbero essere utilizzati nella misura in cui sono pertinenti anche per le statistiche europee sulle imprese. Il comitato dell’SSE ha approvato le disposizioni dell’SSE in merito alle relazioni sulla qualità, conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme dovrebbero contribuire all’armonizzazione della garanzia della qualità e delle relazioni sulla qualità ai sensi di tale regolamento. |
(32) |
Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine di modificare i tipi di informazioni statistiche e specificare ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali a norma, rispettivamente, degli allegati V e VI e di modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato I e il presente regolamento riducendo il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, mantenendo nel contempo statistiche conformi alle norme sulla qualità in vigore intra-UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(33) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento riguardo ai dettagli delle variabili così come il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per lo scambio di dati riservati per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, le modalità, il contenuto e i termini della trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati, le norme per la trasmissione di dati e di metadati e le deroghe alle prescrizioni del presente regolamento o agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso. Allo stesso fine è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla specifica delle modalità per la fornitura e lo scambio di alcuni dati amministrativi e relativamente al formato, alle misure di sicurezza e di riservatezza, alla procedura per lo scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, alle specifiche dei pertinenti metadati, al calendario, alle modalità di rilevazione e di compilazione delle informazioni statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni fornite allo Stato membro di importazione, alle modalità di applicazione del tasso di copertura del totale delle esportazioni intra-UE di beni per quanto riguarda il periodo di riferimento, definendo le specifiche tecniche relative alle modalità rispettivamente di rilevazione e di compilazione delle informazioni statistiche sugli scambi intra-UE di beni da fornire allo Stato membro di importazione e alle relative semplificazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(34) |
Se del caso, la Commissione dovrebbe effettuare un’analisi dei costi e dei benefici e assicurarsi che le azioni che propone non comportino un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti, in particolare per le PMI, tenendo altresì in considerazione i previsti benefici per gli utenti, e che conducano a un aumento della qualità delle statistiche. |
(35) |
La Commissione dovrebbe poter concedere deroghe all’applicazione del presente regolamento o degli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso, se tale applicazione comporta notevoli adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per organizzare indagini supplementari o apportare modifiche di rilievo al suo sistema di produzione di statistiche al fine di tener conto di nuove fonti di dati o di consentire una combinazione di fonti differenti. |
(36) |
Qualora siano necessari nuovi obblighi informativi o miglioramenti dei set di dati di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter avviare studi pilota condotti dagli Stati membri su base volontaria. In via prioritaria, la Commissione dovrebbe poter avviare studi pilota relativamente a scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari e ambiente e clima. |
(37) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro comune per le statistiche europee sulle imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di armonizzazione e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(38) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle dei regolamenti (CE) n. 48/2004 (12) (CE) n. 638/2004 (13), (CE) n. 808/2004 (14), (CE) n. 716/2007 (15), (CE) n. 177/2008, (CE) n. 295/2008 (16) e (CE) n. 471/2009 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio, della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dei regolamenti (CEE) n. 3924/91 (19) e (CE) n. 1165/98 (20) del Consiglio. Tali atti dovrebbero pertanto essere abrogati. |
(39) |
È stato consultato il garante europeo della protezione dei dati a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). |
(40) |
È stato consultato il comitato dell’SSE, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in materia di:
a) |
sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee sulle imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 1; |
b) |
quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:
a) |
alla struttura, alle attività economiche e alla performance delle unità statistiche, alle loro attività di R&S e di innovazione, al loro uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e al commercio elettronico, nonché alle catene globali del valore. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese comprendono anche le statistiche in materia di ricerca e sviluppo nei settori dell’istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro; |
b) |
alla produzione di manufatti e di servizi e al commercio internazionale di beni e servizi. |
2. Il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici comprende i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi, nonché gli scambi di dati tra tali registri a norma dell’articolo 10.
3. I registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al paragrafo 2 comprendono:
a) |
tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali; |
b) |
le unità giuridiche che costituiscono tali imprese; |
c) |
per le imprese che, a motivo delle loro dimensioni, hanno un’incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) hanno un’incidenza significativa sui dati aggregati (nazionali):
|
d) |
i gruppi di imprese cui tali imprese appartengono. |
4. Il registro degli eurogruppi comprende le seguenti unità, come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (23):
a) |
tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al PIL e che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionale; |
b) |
le unità giuridiche che costituiscono tali imprese; |
c) |
i gruppi di imprese multinazionali cui tali imprese appartengono. |
5. Le famiglie non rientrano nel campo di osservazione del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all’autoconsumo o implicano la locazione di beni propri.
6. Le unità locali di imprese straniere che non costituiscono persone giuridiche distinte (filiali) e che sono classificate come quasi-società conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 sono considerate imprese ai fini dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
7. I gruppi di imprese sono identificati analizzando le relazioni di controllo tra le loro unità giuridiche a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
8. Quando fa riferimento ai registri di imprese a fini statistici nazionali e al registro degli eurogruppi, il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità che esercitano, in tutto o in parte, un’attività economica e alle unità giuridiche economicamente inattive che fanno parte di un’impresa in combinazione con unità giuridiche economicamente attive.
9. Per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è considerata attività economica:
a) |
qualsiasi attività che comprenda l’offerta di beni e servizi su un determinato mercato; |
b) |
i servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL; |
c) |
la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive. |
Anche la detenzione di attività e/o passività può essere considerata un’attività economica.
10. All’interno del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici le unità statistiche sono definite a norma del regolamento (CEE) n. 696/93, fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) |
«unità statistica»: l’unità statistica ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93; |
b) |
«unità rispondente»: l’unità che fornisce i dati; |
c) |
«dominio»: uno o più set di dati organizzati in modo da comprendere tematiche specifiche; |
d) |
«tematica»: il contenuto delle informazioni che devono essere compilate, ciascuna comprendente una o più tematiche dettagliate; |
e) |
«tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni che devono essere compilate in relazione a una tematica, ciascuna comprendente una o più variabili; |
f) |
«variabile»: una caratteristica di un’unità che può assumere valori diversi all’interno di un insieme di valori; |
g) |
«attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.37, del regolamento (UE) n. 549/2013; |
h) |
«attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.34, del regolamento (UE) n. 549/2013; |
i) |
«produttori di beni e servizi destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.24, del regolamento (UE) n. 549/2013; |
j) |
«produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.26, del regolamento (UE) n. 549/2013; |
k) |
«autorità statistiche nazionali» o «ASN»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee designati da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009; |
l) |
«fonte autorevole»: il fornitore unico di record di dati contenenti i dati dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi conformemente alle norme sulla qualità di cui all’articolo 17; |
m) |
«microdati»: singole osservazioni o misurazioni di caratteristiche delle unità statistiche o delle unità rispondenti identificabili; |
n) |
«uso a fini statistici»: l’uso a fini statistici quale definito all’articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 223/2009; |
o) |
«dati riservati»: i dati riservati quali definiti all’articolo 3, punto 7), del regolamento (CE) n. 223/2009; |
p) |
«autorità fiscali»: le autorità nazionali responsabili dell’applicazione nello Stato membro della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (24); |
q) |
«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013; |
r) |
«gruppo di imprese multinazionale»: un gruppo di imprese, ai sensi della sezione III, parte C, dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93, con almeno due imprese o unità giuridiche, ciascuna delle quali localizzata in un paese diverso. |
2. Ai fini degli articoli da 11 a 15, si intende per:
a) |
«Stato membro di esportazione»: lo Stato membro dal cui territorio statistico i beni sono esportati verso la loro destinazione in uno Stato membro di importazione; |
b) |
«Stato membro di importazione»: lo Stato membro nel cui territorio statistico i beni sono importati in provenienza da uno Stato membro di esportazione; |
c) |
«beni»: i beni mobili, compresa l’energia elettrica e il gas naturale. |
CAPO II
Fonti di dati
Articolo 4
Fonti di dati e metodi
Gli Stati membri producono le statistiche di cui agli articoli 6 e 7 e istituiscono i loro registri di imprese a fini statistici nazionali in conformità dell’articolo 9 utilizzando tutte le fonti di dati pertinenti, evitando oneri eccessivi per i rispondenti e tenendo debitamente conto di un favorevole rapporto costi-benefici per le ASN.
Per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento, e a condizione che i risultati siano conformi ai criteri di qualità stabiliti all’articolo 17, le ASN possono utilizzare le seguenti fonti di dati, ivi comprese le loro combinazioni:
a) |
indagini; |
b) |
dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali, quali i bilanci d’esercizio; |
c) |
microdati scambiati; |
d) |
ogni altra pertinente fonte, metodo o approccio innovativo nella misura in cui consenta la produzione di dati comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità. |
Per le indagini di cui al secondo comma, lettera a), le unità rispondenti cui si rivolgono gli Stati membri forniscono informazioni tempestive, accurate e complete necessarie per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento.
I metodi e gli approcci di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere scientificamente validi e ben documentati.
Articolo 5
Accesso a dati amministrativi e fornitura delle informazioni
1. Conformemente all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, le ASN e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati di altre fonti statistiche al fine di soddisfare le esigenze statistiche di cui al presente regolamento e di aggiornare i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi. L’accesso a tali dati da parte delle ASN e della Commissione (Eurostat) è limitato ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità fiscali di ciascuno Stato membro forniscono alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell’allegato V.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di:
a) |
modificare l’allegato V definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità fiscali; e |
b) |
integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali ai sensi dell’allegato V. |
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l’autorità doganale di ciascuno Stato membro fornisce alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell’allegato VI.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di:
a) |
modificare l’allegato VI definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità doganali; e |
b) |
integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità doganali ai sensi dell’allegato VI. |
4. Al fine di produrre statistiche armonizzate sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN dello Stato membro interessato scambiano i microdati a fini statistici che hanno ricevuto dalle loro autorità doganali circa le esportazioni e le importazioni di beni, per la stima delle esportazioni e importazioni di quasi transito del loro Stato membro.
Per gli altri flussi commerciali che coinvolgono le autorità doganali di più di uno Stato membro, le ASN si scambiano i microdati corrispondenti circa le esportazioni o importazioni di beni al fine di migliorare la qualità delle statistiche in questione.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di precisare le modalità degli scambi di dati ai sensi del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
CAPO III
Statistiche sulle imprese
Articolo 6
Requisiti dei dati
1. Le statistiche europee sulle imprese comprendono i seguenti domini:
a) |
statistiche congiunturali delle imprese; |
b) |
statistiche sulle imprese a livello nazionale; |
c) |
statistiche sulle imprese a livello regionale; |
d) |
statistiche sulle attività internazionali. |
2. I domini comprendono una o più delle seguenti tematiche come ulteriormente precisato in dettaglio nell’allegato I:
a) |
popolazione di imprese; |
b) |
catene globali del valore; |
c) |
uso delle TIC e commercio elettronico; |
d) |
innovazione; |
e) |
scambi internazionali di beni; |
f) |
scambi internazionali di servizi; |
g) |
investimenti; |
h) |
input di lavoro; |
i) |
produzione e performance; |
j) |
prezzi; |
k) |
acquisti; |
l) |
proprietà immobiliare; |
m) |
input di R&S. |
3. La periodicità, il periodo di riferimento e l’unità statistica di ciascuna tematica sono specificati nell’allegato II.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato I.
5. Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 4, la Commissione si assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
gli atti delegati mirano a conseguire la neutralizzazione o la riduzione dei costi e degli oneri e, in ogni caso, non comportano un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti; |
b) |
al massimo una tematica dettagliata per il dominio statistiche congiunturali delle imprese, tre tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale, due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale e due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle attività internazionali di cui all’allegato I sono sostituite da un’altra tematica dettagliata e al massimo una tematica dettagliata in totale per tutti i domini è aggiunta in un periodo di cinque anni consecutivi; |
c) |
gli atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati, fatta eccezione per le tematiche innovazione e uso delle TIC e commercio elettronico per le quali gli atti delegati sono adottati rispettivamente almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati; |
d) |
qualsiasi nuova tematica dettagliata è valutata per quanto riguarda la fattibilità mediante studi pilota realizzati dagli Stati membri a norma dell’articolo 20. |
6. La lettera b) del paragrafo 5 non si applica:
a) |
alle tematiche dettagliate all’interno delle tematiche innovazione, uso delle TIC e commercio elettronico e catene globali del valore; |
b) |
alle modifiche che derivino da variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). |
Articolo 7
Specifiche tecniche per i requisiti dei dati
1. Per le tematiche dettagliate elencate nell’allegato I, gli Stati membri compilano i dati pertinenti a ciascuna tematica dettagliata. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino ulteriormente i seguenti elementi dei dati da trasmettere a norma del presente regolamento, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:
a) |
variabili; |
b) |
unità di misura; |
c) |
popolazione statistica (comprese le esigenze in termini di attività di produzione di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita o di produttori di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita); |
d) |
classificazioni (compresi gli elenchi di prodotti, paesi e territori, nonché della natura della transazione) e disaggregazioni; |
e) |
trasmissione di singoli record di dati su base volontaria; |
f) |
uso di approssimazioni e obblighi in materia di qualità; |
g) |
termine per la trasmissione dei dati; |
h) |
primo periodo di riferimento; |
i) |
ponderazione e modifica dell’anno base per il dominio statistiche congiunturali delle imprese; |
j) |
ulteriori specifiche, tra cui il periodo di riferimento, relative alla tematica scambi internazionali di beni. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
2. Nell’esercitare il potere di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le semplificazioni, la Commissione tiene conto delle dimensioni e dell’importanza dei settori delle imprese, conformemente al principio di proporzionalità, al fine di attenuare l’onere per le imprese. La Commissione si assicura inoltre che siano mantenuti gli input necessari per la compilazione dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005. Gli atti di esecuzione, ad eccezione dei primi atti di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento, sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati per le tematiche di cui all’allegato I. Per le tematiche innovazione e utilizzo delle TIC e commercio elettronico gli atti di esecuzione sono adottati, rispettivamente, almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati.
3. Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad eccezione delle tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili per ciascun dominio elencato all’articolo 6, paragrafo 1, non superi:
a) |
22 variabili per il dominio statistiche congiunturali delle imprese; |
b) |
93 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale; |
c) |
31 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale; e |
d) |
26 variabili per il dominio statistiche sulle attività internazionali. |
4. Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) del paragrafo 1, per le tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili in ogni tematica non superi:
a) |
20 variabili per la tematica catene globali del valore; |
b) |
73 variabili per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico; e |
c) |
57 variabili per la tematica innovazione. |
5. Qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità, la Commissione può modificare un massimo di 5 variabili per ciascuno dei domini statistiche congiunturali delle imprese, statistiche sulle imprese a livello regionale e statistiche sulle attività internazionali e un massimo di 20 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale per qualsiasi periodo di cinque anni civili consecutivi, in conformità del paragrafo 3. Tali massimali non si applicano alle tematiche catene globali del valore, innovazione o uso delle TIC e commercio elettronico.
6. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità a seguito degli studi pilota di cui all’articolo 20, il numero complessivo di variabili per i domini di cui al paragrafo 3 del presente articolo è aumentato di non oltre 10 variabili.
7. Nel preparare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 si tiene conto di qualsiasi potenziale costo aggiuntivo o onere amministrativo per gli Stati membri o per i rispondenti, unitamente a una stima del previsto miglioramento della qualità delle statistiche e qualsiasi altro vantaggio diretto o indiretto derivante dall’azione supplementare proposta.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.
CAPO IV
Registri di imprese
Articolo 8
Quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici
1. La Commissione (Eurostat) istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali a fini statistici a livello dell’Unione.
2. Gli Stati membri istituiscono a livello nazionale uno o più registri di imprese a fini statistici nazionali, la cui base comune è armonizzata ai sensi del presente regolamento, quale base per la preparazione e il coordinamento di indagini e quale fonte di informazioni per l’analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per l’utilizzo dei dati amministrativi e per l’individuazione e la costruzione di unità statistiche.
3. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si scambiano dati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici come disposto all’articolo 10.
4. I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono la fonte autorevole da cui ricavare popolazioni dei registri di imprese a fini statistici di elevata qualità e armonizzate a norma dell’articolo 17, per la produzione di statistiche europee.
I registri di imprese a fini statistici nazionali sono la fonte autorevole per le popolazioni dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Il registro degli eurogruppi è la fonte autorevole per l’SSE per quanto riguarda la popolazione del registro per le statistiche sulle imprese che richiedono il coordinamento delle informazioni transfrontaliere relative ai gruppi di imprese multinazionali.
Articolo 9
Requisiti del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici
1. Le unità statistiche e giuridiche considerate dal quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici conformemente all’articolo 8 sono caratterizzate dagli elementi fissati in entrambi i punti seguenti, ulteriormente specificati nell’allegato III:
a) |
le tematiche dettagliate per i registri e il numero identificativo unico; |
b) |
il riferimento temporale e la periodicità. |
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le variabili relative alle tematiche dettagliate per i registri elencate all’allegato III.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
3. Quando adotta gli atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione garantisce che non sia imposto agli Stati membri o ai rispondenti alcun considerevole costo od onere aggiuntivo.
Articolo 10
Scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici e relativo accesso
1. Gli Stati membri si scambiano dati riservati.
A tal fine, lo scambio di dati riservati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN di Stati membri differenti, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione. Tali scambi possono essere effettuati anche con l’obiettivo di ridurre l’onere di risposta.
Quando tale scambio di dati riservati è effettuato per assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione e lo scambio è esplicitamente autorizzato dalla competente ASN che fornisce i dati, le banche centrali nazionali possono partecipare allo scambio di dati riservati, esclusivamente a fini statistici.
2. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati.
A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, al fine di fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione.
Allo scopo di assicurare un record di dati coerente e utilizzare i dati esclusivamente a fini statistici, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN competenti di ciascuno Stato membro i dati, comprese le variabili elencate all’allegato IV, sui gruppi di imprese multinazionali, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi, nel caso in cui almeno un’unità giuridica del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.
Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle ASN i dati, comprese le variabili elencate nell’allegato IV, su tutti i gruppi di imprese multinazionali iscritti nel registro degli eurogruppi, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi.
3. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati per l’identificazione di unità giuridiche.
A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulle unità giuridiche registrate, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione elencati all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione univoca di unità giuridiche nell’Unione.
Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN di ciascuno Stato membro dati sulle unità giuridiche, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione, di cui all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione di unità giuridiche nell’Unione.
4. Lo scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali può avvenire, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione (Eurostat) e la BCE, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione ed è esplicitamente autorizzato dalle ASN competenti.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i dettagli tecnici delle variabili di cui all’allegato IV.
Tali atti di esecuzione sono adottati a norma della procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
6. Allo scopo di garantire che i dati scambiati a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire il formato e le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, nonché la procedura per lo scambio dei dati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
7. Quando ricevono dati riservati sulle unità ubicate all’interno o al di fuori del territorio nazionale ai sensi del presente articolo, la Commissione (Eurostat), le ASN, le banche centrali nazionali e la BCE trattano tali informazioni in maniera riservata a norma del regolamento (CE) n. 223/2009.
La trasmissione di dati riservati tra le ASN e la Commissione (Eurostat) è effettuata nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria esclusivamente a fini statistici per la produzione di statistiche europee. Qualsiasi trasmissione ulteriore deve essere esplicitamente autorizzata dall’autorità nazionale che ha rilevato i dati.
8. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
CAPO V
Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni
Articolo 11
Scambio di dati riservati
1. Lo scambio tra gli Stati membri di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni.
Le specifiche tecniche in merito agli obblighi informativi di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, si applicano altresì allo scambio di dati riservati a norma del presente capo.
2. Le ASN dello Stato membro di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche sulle sue esportazioni intra-UE di beni verso tale Stato membro come stabilito all’articolo 12.
3. Le ASN degli Stati membri di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione i metadati pertinenti per l’uso dei dati scambiati nella compilazione delle statistiche.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni da considerare come metadati pertinenti di cui al paragrafo 3, nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni e le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che fornisce i dati riservati scambiati ne autorizza l’utilizzo per la produzione di altre statistiche da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, a condizione che tali dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.
6. Su richiesta delle ASN dello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di importazione può fornire alle ASN dello Stato membro di esportazione i microdati rilevati sulle sue importazioni intra-UE di beni da tale Stato membro di esportazione.
Articolo 12
Informazioni statistiche da scambiare
1. Le informazioni statistiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, sono costituite da:
a) |
microdati rilevati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni; |
b) |
dati compilati su beni o movimenti specifici; e |
c) |
dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali. |
2. Le informazioni statistiche effettivamente raccolte mediante indagini sulle imprese o dai dati amministrativi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, coprono almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascuno Stato membro verso l’insieme di tutti gli altri Stati membri.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di modificare il presente regolamento per ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative alla rilevazione e alla compilazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e precisino ulteriormente l’applicazione del tasso di copertura di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda il periodo di riferimento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Articolo 13
Elementi dei dati statistici
1. I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici:
a) |
il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE; |
b) |
il periodo di riferimento; |
c) |
il flusso commerciale; |
d) |
il bene; |
e) |
lo Stato membro partner; |
f) |
il paese d’origine; |
g) |
il valore dei beni; |
h) |
la quantità dei beni; |
i) |
la natura della transazione. |
I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono riguardare il modo di trasporto e i termini di consegna, a condizione che lo Stato di esportazione rilevi tali elementi dei dati statistici.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino gli elementi dei dati statistici di cui alle lettere da a) a i) del primo comma del presente paragrafo e definiscano l’elenco degli elementi dei dati statistici applicabili per beni o movimenti specifici e i dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che soddisfino gli obblighi in materia di qualità, le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche.
In casi specifici, gli Stati membri possono rilevare una serie ridotta di elementi dei dati statistici di cui al paragrafo 1 o rilevare le informazioni inerenti ad alcuni di tali elementi dei dati a un livello meno dettagliato.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le modalità della semplificazione di cui al primo comma e il valore massimo delle esportazioni intra-UE che beneficiano della semplificazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Articolo 14
Protezione dei dati riservati scambiati
1. I record di microdati relativi a un esportatore la cui richiesta di riservatezza statistica, conformemente all’articolo 19, è stata accettata dalle ASN dello Stato membro di esportazione sono trasmessi dalle ASN dello Stato membro di esportazione alle ASN dello Stato membro di importazione, con il valore reale e tutti gli elementi dei dati statistici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e con una segnalazione per indicare che tali record di microdati sono protetti dal segreto.
2. Le ASN dello Stato membro di importazione possono utilizzare record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto in sede di compilazione dei dati statistici delle importazioni intra-UE. Se fanno uso di record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto, le ASN dello Stato membro di importazione si assicurano che la diffusione di dati statistici sulle importazioni intra-UE, da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, rispetti la riservatezza statistica garantita dalle ASN dello Stato membro di esportazione.
3. Al fine di garantire la protezione dei dati riservati scambiati nell’ambito di questo capo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, comprese le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, nonché la procedura per lo scambio dei dati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 15
Accesso per fini scientifici ai dati riservati scambiati
I ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici possono essere autorizzati ad accedere ai dati riservati scambiati conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, previa approvazione dell’ASN competente dello Stato membro di esportazione che ha fornito i dati.
CAPO VI
Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche europee sulle imprese e dei conti nazionali
Articolo 16
Scambio di dati riservati — clausola di abilitazione
1. Lo scambio di dati riservati raccolti o compilati ai sensi del presente regolamento è consentito tra le ASN degli Stati membri interessati, le loro rispettive banche centrali nazionali, la BCE e la Commissione (Eurostat) a soli fini statistici, quando lo scambio è necessario per salvaguardare la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali in linea con i concetti e la metodologia del regolamento (UE) n. 549/2013.
2. Le ASN, le banche centrali nazionali, la Commissione (Eurostat) e la BCE che hanno ottenuto dati riservati trattano tali informazioni in maniera riservata e le usano esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.
CAPO VII
Qualità, trasmissione e diffusione
Articolo 17
Qualità
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità delle statistiche europee sulle imprese trasmesse nonché dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi in modo trasparente e verificabile.
4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat):
a) |
relazioni sulla qualità e sui metadati per i dati trasmessi ai sensi del presente regolamento; |
b) |
relazioni sulla qualità e sui metadati inerenti ai registri di imprese a fini statistici nazionali. |
Nel caso delle statistiche pluriennali, la periodicità delle relazioni annuali sulla qualità e sui metadati di cui alla lettera a) del primo comma è identica a quella delle statistiche in questione.
5. La Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri relazioni annuali sulla qualità e sui metadati inerenti al registro degli eurogruppi.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità, il contenuto e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Essi non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.
Il contenuto delle relazioni è limitato agli aspetti più importanti ed essenziali della qualità.
7. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un’incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle principali modifiche metodologiche o di altra natura che possono avere un’incidenza sulla qualità dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Le informazioni sono fornite quanto prima possibile e comunque entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore di siffatte modifiche.
8. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono le informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche, che non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.
Articolo 18
Trasmissione di dati e di metadati
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati. Se i dati trasmessi sono riservati, il valore reale sarà fornito segnalando che è protetto dal segreto e non può essere oggetto di diffusione.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano tali norme nonché la procedura per la trasmissione dei dati e metadati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
2. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri effettuano analisi statistiche dei registri di imprese a fini statistici nazionali e ne trasmettono i risultati alla Commissione (Eurostat).
La Commissione (Eurostat) può adottare atti di esecuzione che specificano il formato e la procedura per la trasmissione dei risultati di tali analisi statistiche.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
La Commissione (Eurostat) garantisce che tali atti di esecuzione non impongano agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.
3. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono qualsiasi pertinente informazione in merito all’applicazione del presente regolamento negli Stati membri. Tali richieste della Commissione non impongono agli Stati membri un considerevole onere amministrativo o finanziario aggiuntivo.
Articolo 19
Riservatezza circa la diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni
Solo su richiesta di un importatore o di un esportatore di beni, l’ASN decide se diffondere i risultati statistici relativi alle importazioni o alle esportazioni rispettive senza apportare modifiche o, su richiesta motivata di detto importatore o esportatore, di modificare i risultati statistici in modo da renderne impossibile l’identificazione al fine di rispettare il principio della riservatezza statistica conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 223/2009.
CAPO VIII
Studi pilota e finanziamento
Articolo 20
Studi pilota
1. Qualora ravvisi la necessità di significativi nuovi obblighi informativi o miglioramenti dei set di dati oggetto del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che saranno condotti dagli Stati membri su base volontaria prima di ogni nuova rilevazione di dati. Detti studi pilota comprendono i settori scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari e ambiente e clima.
2. Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interesse. La valutazione dei risultati tiene conto dei vantaggi e dei costi ed oneri aggiuntivi, per le imprese e per le ASN, derivanti dai miglioramenti.
3. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora, in cooperazione con gli Stati membri, una relazione sui risultati degli studi di cui al paragrafo 1. La relazione è resa pubblica.
4. Entro il 7 gennaio 2022 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta una relazione sui progressi complessivi compiuti per quanto riguarda gli studi pilota di cui al paragrafo 1. Tali relazioni sono rese pubbliche.
La Commissione, se del caso e tenendo conto della valutazione dei risultati di cui al paragrafo 2, correda tali relazioni di proposte relative all’introduzione di nuovi obblighi informativi.
Articolo 21
Finanziamento
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, l’Unione può concedere un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per i costi di:
a) |
sviluppo o attuazione degli obblighi informativi e del trattamento dei dati nel dominio delle statistiche sulle imprese; |
b) |
elaborazione di metodologie che mirino ad aumentare la qualità o ridurre i costi e l’onere amministrativo della rilevazione e della produzione di statistiche sulle imprese e a migliorare il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici; |
c) |
sviluppo di metodologie volte a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari della fornitura delle informazioni necessarie da parte delle unità rispondenti, in particolare delle PMI; |
d) |
partecipazione agli studi pilota di cui all’articolo 20; |
e) |
sviluppo o miglioramento delle procedure, dei sistemi informatici e di analoghe funzioni di supporto con l’obiettivo di produrre statistiche di più elevata qualità o di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari. |
2. Il contributo finanziario dell’Unione è erogato a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).
3. Il contributo finanziario dell’Unione non supera il 95 % dei costi ammissibili.
CAPO IX
Disposizioni finali
Articolo 22
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 gennaio 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 o 3, dell’articolo 6, paragrafo 4, o dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 23
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato dell’SSE istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 24
Deroghe
1. Qualora l’applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati in virtù dello stesso in un sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda notevoli adeguamenti, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere le relative deroghe per un periodo massimo di tre anni.
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto in questione.
L’impatto di tale deroga sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. L’onere per i rispondenti è preso in considerazione all’atto della concessione della deroga.
2. Qualora la deroga riguardante i domini in cui sono stati effettuati gli studi pilota di cui all’articolo 20 sia ancora giustificata alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per la concessione di un’ulteriore deroga per un periodo massimo di un anno.
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda che indichi le ragioni e i motivi dettagliati a sostegno di tale proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della proroga concessa a norma del paragrafo 1.
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Articolo 25
Abrogazione
1. I regolamenti (CE) n. 48/2004, (CE) n. 808/2004, (CE) n. 716/2007, (CE) n. 177/2008 e (CE) n. 295/2008, la decisione n. 1608/2003/CE e il regolamento (CEE) n. 3924/91 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2021.
2. I regolamenti (CE) n. 638/2004 e (CE) n. 471/2009 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2022.
3. Il regolamento (CE) n. 1165/98 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2024.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano gli obblighi stabiliti nei detti atti giuridici e relativi alla trasmissione di dati e metadati, comprese le relazioni sulla qualità, per quanto riguarda i periodi di riferimento che precedono, in tutto o in parte, le rispettive date stabilite in tali paragrafi.
5. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 26
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
3. Tuttavia l’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 11 a 15 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
(1) GU C 77 dell’1.3.2018, pag. 2.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 novembre 2019.
(3) Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).
(4) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(5) Decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76).
(6) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(7) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(9) GU C 238 del 6.7.2018, pag. 28.
(10) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12) Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull’industria dell’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).
(14) Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49).
(15) Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17).
(16) Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).
(17) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).
(18) Decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1).
(19) Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un’indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374, 31.12.1991, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1).
(21) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(22) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(23) Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).
(24) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(25) Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 23).
(26) Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).
(27) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
ALLEGATO I
TEMATICHE DA TRATTARE
Dominio 1. Statistiche congiunturali sulle imprese
Tematiche |
Tematiche dettagliate |
Popolazione di imprese |
Eventi relativi alla demografia delle imprese |
Input di lavoro |
Occupati |
Ore lavorate |
|
Costo del lavoro |
|
Prezzi |
Prezzi all’importazione |
Prezzi alla produzione |
|
Produzione e performance |
Produzione |
Volume delle vendite |
|
Fatturato netto |
|
Proprietà immobiliare |
Proprietà immobiliare |
Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale
Tematiche |
Tematiche dettagliate |
Popolazione di imprese |
Popolazione di imprese attive |
Eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza) |
|
Imprese a controllo estero |
|
Controllanti estere e consociate nazionali |
|
Popolazione di imprese attive nel commercio internazionale |
|
Input di lavoro |
Occupati |
Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza) |
|
Occupati in imprese a controllo estero |
|
Occupati in imprese controllanti estere e consociate nazionali |
|
Ore lavorate |
|
Costo del lavoro |
|
Costo del lavoro in imprese a controllo estero |
|
Input di R&S |
Spese per R&S |
Occupati per R&S |
|
Spese per R&S in imprese a controllo estero |
|
Occupati per R&S in imprese a controllo estero |
|
R&S finanziata con fondi pubblici |
|
Acquisti |
Acquisti di beni e servizi |
Variazione delle scorte di beni |
|
Acquisti di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero |
|
Importazioni effettuate dalle imprese |
|
Produzione e performance |
Fatturato netto |
Margine lordo sui beni per la rivendita |
|
Valore della produzione |
|
Valore aggiunto |
|
Risultato lordo di gestione |
|
Fatturato netto delle imprese a controllo estero |
|
Valore della produzione delle imprese a controllo estero |
|
Valore aggiunto delle imprese a controllo estero |
|
Fatturato netto delle controllanti estere e consociate nazionali |
|
Produzione industriale |
|
Esportazioni da parte delle imprese |
|
Investimenti |
Investimenti lordi |
Investimenti lordi di imprese a controllo estero |
|
Innovazione |
Innovazione |
Uso delle TIC e commercio elettronico |
Uso delle TIC e commercio elettronico |
Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale
Tematiche |
Tematiche dettagliate |
Popolazione di imprese |
Popolazione per regione |
Eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza) |
|
Input di lavoro |
Occupati per regione |
Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza) |
|
Costo del lavoro per regione |
|
Input di R&S |
Spese per R&S per regione |
Occupati per R&S per regione |
Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali
Tematiche |
Tematiche dettagliate |
Popolazione di imprese |
Popolazione di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante |
Input di lavoro |
Occupati in imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante |
Costo del lavoro in imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante |
|
Investimenti |
Investimenti lordi di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante |
Produzione e performance |
Fatturato netto di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante |
Scambi internazionali di beni |
Scambi intra-UE di beni |
Scambi extra-UE di beni |
|
Scambi internazionali di servizi |
Importazioni di servizi |
Esportazioni di servizi |
|
Saldo netto dei servizi |
|
Catene globali del valore |
Catene globali del valore |
ALLEGATO II
PERIODICITÀ, PERIODO DI RIFERIMENTO E UNITÀ STATISTICA DI CIASCUNA DELLE TEMATICHE
Dominio 1. Statistiche congiunturali delle imprese
Tematiche |
Periodicità |
Periodo di riferimento |
Unità statistica |
Popolazione di imprese |
trimestrale |
trimestre |
unità giuridica |
Input di lavoro |
trimestrale (mensile facoltativo) |
trimestre (mese facoltativo) |
UAE |
Prezzi |
mensile con le seguenti eccezioni — prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestrale |
mese con le seguenti eccezioni — prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestre (mese facoltativo) |
UAE con la seguente eccezione — prezzi all’importazione: non applicabile |
Produzione e performance |
mensile con la seguente eccezione — piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestrale (mensile facoltativo) |
mese con la seguente eccezione — piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestre (mese facoltativo) |
UAE |
|
mensile; trimestrale per i piccoli * paesi per la sezione F della NACE *Come specificato negli atti di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1. |
|
|
Proprietà immobiliare |
trimestrale (mensile facoltativo) |
trimestre (mese facoltativo) |
non applicabile |
Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale
Tematiche |
Periodicità |
Periodo di riferimento |
Unità statistica |
Popolazione di imprese |
annuale |
anno civile |
impresa |
Input di lavoro |
annuale |
anno civile |
impresa |
Input di R&S |
ogni due anni; con le seguenti eccezioni — disaggregazione settoriale della spesa intra muros per R&S, del personale addetto a R&S e del numero di ricercatori e per stanziamenti pubblici per R&S (GBARD) e finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale: annuale |
anno civile |
impresa per il settore delle imprese unità istituzionale per gli altri settori |
Acquisti |
annuale con la seguente eccezione — pagamenti a subfornitori: ogni tre anni |
anno civile |
impresa |
Produzione e performance |
annuale con le seguenti eccezioni — disaggregazione per prodotto e per residenza del cliente del fatturato netto per i gruppi 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 e 73.2 della NACE: ogni due anni — fatturato netto dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni, fatturato netto delle costruzioni, fatturato netto delle attività di servizi, fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari, fatturato netto dell’edilizia e fatturato netto dell’ingegneria civile: ogni cinque anni — reddito da subfornitura: ogni tre anni |
anno civile |
impresa con le seguenti eccezioni — produzione commercializzata, produzione in subfornitura e produzione effettiva: UAE |
Investimenti |
annuale con la seguente eccezione — investimenti in attività immateriali: ogni tre anni |
anno civile |
impresa |
Innovazione |
ogni due anni |
il periodo di riferimento è tre anni prima della fine di ogni anno civile |
impresa |
Uso delle TIC e commercio elettronico |
annuale |
anno civile di adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce le variabili; anno civile successivo all’anno di adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce le variabili per le altre variabili |
impresa |
Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale
Tematiche |
Periodicità |
Periodo di riferimento |
Unità statistica |
Popolazione di imprese |
annuale |
anno civile |
impresa con la seguente eccezione — numero di unità locali (facoltativo per la sezione K della NACE): unità locale |
Input di lavoro |
annuale |
anno civile |
impresa con le seguenti eccezioni — numero di dipendenti e lavoratori autonomi nelle unità locali, retribuzioni nelle unità locali: unità locale |
Input di R&S |
ogni due anni |
anno civile |
impresa per il settore delle imprese; unità istituzionale per gli altri settori |
Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali
Tematiche |
Periodicità |
Periodo di riferimento |
Unità statistica |
Popolazione di imprese |
annuale |
anno civile |
impresa |
Input di lavoro |
annuale |
anno civile |
impresa |
Investimenti |
annuale |
anno civile |
impresa |
Produzione e performance |
annuale |
anno civile |
impresa |
Scambi internazionali di beni |
mensile con la seguente eccezione — ogni due anni per la disaggregazione combinata per prodotto e valuta di fatturazione per le importazioni e le esportazioni extra-Unione di beni |
da specificare negli atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) |
non applicabile |
Scambi internazionali di servizi |
annuale con la seguente eccezione — disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestrale |
anno civile con la seguente eccezione — disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestre |
non applicabile |
Catene globali del valore |
ogni tre anni |
tre anni civili; anno di riferimento t e periodo di riferimento da t-2 a t |
impresa |
ALLEGATO III
ELEMENTI DEL QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI
Parte A: tematiche dettagliate per i registri e numero identificativo unico
1. |
Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi di cui all’articolo 2 del presente regolamento sono contraddistinte da un numero identificativo e dalle tematiche dettagliate per i registri di cui alla parte C. |
2. |
Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi sono univocamente identificate da un numero identificativo per agevolare il ruolo infrastrutturale del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Tale numero identificativo sarà fornito dalle ASN. Il numero identificativo delle unità giuridiche e dei gruppi di imprese multinazionali pertinenti ai fini del registro degli eurogruppi sarà fornito dalla Commissione (Eurostat). Le ASN possono mantenere a fini nazionali un numero identificativo supplementare nei registri di imprese a fini statistici nazionali. |
Parte B: riferimento temporale e periodicità
3. |
I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono aggiornati con iscrizioni e cancellazioni almeno una volta l’anno. |
4. |
La frequenza dell’aggiornamento dipende dal tipo di unità, dalla variabile considerata, dalle dimensioni dell’unità e dalla fonte generalmente utilizzata per l’aggiornamento. |
5. |
Gli Stati membri realizzano ogni anno una copia che rispecchia lo stato dei registri di imprese a fini statistici nazionali alla fine dell’anno e conservano tale copia per almeno trent’anni a fini di analisi. La Commissione (Eurostat) realizza ogni anno una copia che rispecchia lo stato del registro degli eurogruppi alla fine dell’anno e conserva tale copia per almeno trent’anni a fini di analisi. |
Parte C: tematiche dettagliate per i registri delle imprese
I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi contengono, per le rispettive unità definite all’articolo 2 del presente regolamento, le seguenti tematiche dettagliate per unità.
UNITÀ |
TEMATICHE DETTAGLIATE |
1. UNITÀ GIURIDICHE |
Identificazione |
Eventi relativi alla demografia |
|
Parametri di stratificazione |
|
Relazioni con l’impresa |
|
Relazioni con altri registri |
|
Relazione con il gruppo di imprese |
|
Controllo delle unità |
|
Proprietà delle unità |
|
2. GRUPPO DI IMPRESE |
Identificazione |
Eventi relativi alla demografia |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
|
3. IMPRESA |
Identificazione |
Relazione con altre unità |
|
Eventi relativi alla demografia |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
|
4. UNITÀ LOCALE |
Identificazione |
Eventi relativi alla demografia |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
|
Relazioni con altri registri e unità |
|
5. UNITÀ DI ATTIVITÀ ECONOMICA se considerata unità statistica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c) |
Identificazione |
Eventi relativi alla demografia |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
|
Relazioni con altri registri e unità |
ALLEGATO IV
TEMATICHE DETTAGLIATE E VARIABILI PER LO SCAMBIO DI DATI RISERVATI PER GLI SCOPI DEL QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI
Le voci contrassegnate come «condizionali» sono obbligatorie se disponibili negli Stati membri e quelle contrassegnate come «facoltative» sono raccomandate.
1.
Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) e il cui scambio tra le ASN competenti è consentito (articolo 10, paragrafi 1 e 2)
Unità |
Tematiche dettagliate |
Variabili |
Unità giuridica |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell’unità giuridica |
|
Parametri di stratificazione |
Forma giuridica Situazione dell’attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale) Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell’allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo) |
|
Controllo delle unità |
Variabili di identificazione dell’unità giuridica che è controllata o che controlla |
|
Proprietà delle unità |
Variabili di identificazione dell’unità di proprietà o proprietaria Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale) Data di inizio/fine della partecipazione |
Gruppo di imprese |
Identificazione |
Variabili di identificazione (condizionale) |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale) Fatturato netto (condizionale) Attività totali del gruppo di imprese (condizionale) Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo) |
Impresa |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Relazione con altre unità |
Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa Numero identificativo del gruppo di imprese cui appartiene l’impresa |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di inizio delle attività Data di cessazione definitiva delle attività |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) dell’impresa Numero di dipendenti e lavoratori autonomi Numero di dipendenti Fatturato netto Settore e sottosettore istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 |
2.
Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti e il cui scambio tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali competenti è consentito in caso di autorizzazione (articolo 10, paragrafi 2 e 4)
Unità |
Tematiche dettagliate |
Variabili |
Unità giuridica |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell’unità giuridica |
|
Parametri di stratificazione |
Forma giuridica Situazione dell’attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale) Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell’allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo) |
|
Relazioni con l’impresa |
Variabili di identificazione della o delle imprese cui appartiene l’unità Data di associazione alla o alle imprese (condizionale) Data di separazione dalla o dalle imprese (condizionale) |
|
Relazioni con altri registri |
Relazioni con altri registri |
|
Relazione con il gruppo di imprese |
Variabili di identificazione del gruppo di imprese cui appartiene l’unità Data di associazione al gruppo di imprese Data di separazione dal gruppo di imprese |
|
Controllo delle unità |
Variabili di identificazione dell’unità giuridica che è controllata o che controlla |
|
Proprietà delle unità |
Variabili di identificazione dell’unità di proprietà o proprietaria Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale) Data di inizio/fine della partecipazione (condizionale) |
Gruppo di imprese |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di inizio delle attività del gruppo di imprese Data di cessazione del gruppo di imprese |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale) Fatturato netto (condizionale) Attività totali del gruppo di imprese (condizionale) Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo) |
Impresa |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Relazione con altre unità |
Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa Numero o numeri identificativi del gruppo di imprese multinazionale o nazionale cui appartiene l’impresa |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di inizio delle attività Data di cessazione definitiva delle attività |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese (condizionale) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi Numero di dipendenti Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno (facoltativo) Fatturato netto Dominio e sottodominio istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 |
3.
Scambi di dati sulle unità giuridiche registrate a fini di identificazione (articolo 10, paragrafo 3)
3.1. |
Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate residenti
|
3.2. |
Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate straniere
|
3.3. |
Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti sulle unità giuridiche registrate
|
ALLEGATO V
Informazioni che le autorità fiscali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 2:
a) |
informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio o acquisti intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera c), della stessa; |
b) |
informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell’IVA a norma degli articoli 264 e 265 della direttiva 2006/112/CE; |
c) |
informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (1). |
(1) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
ALLEGATO VI
Informazioni che le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 3:
a) |
informazioni che identificano la persona che effettua esportazioni intra-UE e importazioni intra-UE di beni soggette alle procedure doganali di perfezionamento attivo; |
b) |
dati di registrazione e identificazione degli operatori economici previsti dalla normativa doganale dell’Unione disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1); |
c) |
dati relativi alle importazioni e alle esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali che sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali nazionali e:
|
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 327/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2153 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 126, paragrafo 4,
previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1139, le entrate dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») comprendono, tra l’altro, i diritti versati dai richiedenti e dai titolari di certificati rilasciati dall’Agenzia e da persone che hanno depositato dichiarazioni presso l’Agenzia, nonché gli oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati e per il trattamento dei ricorsi da parte dell’Agenzia. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione (2) ha stabilito i diritti e gli onorari che devono essere riscossi dall’Agenzia. Le tariffe devono tuttavia essere adeguate al fine conseguire il recupero dei costi evitando nel contempo un notevole accumulo di avanzi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(3) |
A tale riguardo, si dovrebbe tener conto delle previsioni dell’Agenzia in relazione al suo carico di lavoro, ai costi corrispondenti e ad altri fattori pertinenti. |
(4) |
È opportuno che i diritti e gli oneri di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo, non discriminatorio e uniforme. |
(5) |
Fatto salvo il principio del recupero dei costi di cui all’articolo 126 del regolamento (UE) 2018/1139, i diritti e gli oneri riscossi dall’Agenzia non dovrebbero compromettere la competitività del settore in questione nell’Unione. Analogamente, si dovrebbe tenere debitamente conto della solvibilità delle persone fisiche o giuridiche in questione, in particolare delle piccole e medie imprese. |
(6) |
Premesso che la sicurezza dell’aviazione civile dovrebbe essere la priorità preminente, l’Agenzia dovrebbe tuttavia tenere pienamente conto dell’efficienza in termini di costi dell’espletamento dei compiti affidatile, considerando l’ambito di tali compiti, quali risultano in seguito all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1139, e le risorse a sua disposizione. |
(7) |
All’Agenzia dovrebbe essere consentito di riscuotere diritti e oneri per i compiti di certificazione o la fornitura di altri servizi, che non sono specificamente menzionati nell’allegato del presente regolamento, ma che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139. |
(8) |
Gli accordi di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, dovrebbero costituire una base per la valutazione dell’effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio la procedura di convalida da parte dell’Agenzia dei certificati rilasciati da un paese terzo con il quale l’Unione ha stipulato un opportuno accordo è descritta in tale accordo e dovrebbe comportare un carico di lavoro diverso da quello richiesto dalle attività di certificazione dell’Agenzia. |
(9) |
È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli oneri riscossi a norma del presente regolamento. |
(10) |
Al fine di contribuire quanto più possibile al recupero di diritti e oneri, dovrebbero essere definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento e rischio di mancato pagamento. |
(11) |
L’ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non dovrebbe costituire un fattore discriminatorio. Di conseguenza, le spese di viaggio sostenute in connessione con i compiti di certificazione svolti per conto di [tali] imprese dovrebbero essere aggregate e suddivise fra i richiedenti. |
(12) |
Per aumentare la prevedibilità i richiedenti dovrebbero poter chiedere una stima dell’importo da pagare per i compiti di certificazione e i servizi. In determinati casi la preparazione della stima può richiedere lo svolgimento di un’analisi tecnica preliminare da parte dell’Agenzia. Dato il costo di tale analisi, è giustificato che l’Agenzia sia remunerata di conseguenza. |
(13) |
È ragionevole che il pagamento integrale degli oneri per un ricorso contro le decisioni dell’Agenzia costituisca un prerequisito per l’ammissibilità di un ricorso. |
(14) |
Se da una parte il presente regolamento dovrebbe consentire agli operatori del settore di prevedere il livello dei diritti e degli oneri che saranno tenuti a versare, dall’altra è necessario esaminare periodicamente se i relativi termini debbano essere rivisti, conformemente all’articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(15) |
Le parti interessate dovrebbero essere consultate prima di qualsiasi modifica dei diritti e dovrebbero essere informate sulle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni dovrebbero fornire alle parti interessate un quadro delle spese sostenute dall’Agenzia e della sua produttività. |
(16) |
È opportuno che la revisione delle tariffe segua una procedura che consenta di apportare modifiche senza indebiti ritardi sulla base dell’esperienza acquisita dall’Agenzia nell’applicazione del presente regolamento, nel costante monitoraggio delle risorse e della metodologia di lavoro e nella valutazione continua del fabbisogno finanziario. |
(17) |
Il regolamento (UE) n. 319/2014 dovrebbe essere abrogato, fatte salve le disposizioni transitorie. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento determina le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti all’Agenzia e stabilisce l’importo dei diritti e degli oneri e le modalità in cui essi sono versati.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«diritti»: gli importi riscossi dall’Agenzia e versati dai richiedenti per i compiti di certificazione; |
b) |
«oneri»: gli importi riscossi dall’Agenzia per i servizi forniti, diversi dai compiti di certificazione; |
c) |
«compito di certificazione»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia direttamente o indirettamente ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica di certificati a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento; |
d) |
«servizio»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia, diversa dai compiti di certificazione, compresa la fornitura di merci; |
e) |
«richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda un compito di certificazione o un servizio fornito dall’Agenzia; |
f) |
«ciclo di fatturazione»: periodo ricorrente di 12 mesi applicato ai progetti pluriennali e ai compiti di sorveglianza. Il periodo inizia:
|
Articolo 3
Determinazione di diritti e oneri
1. I diritti e gli oneri sono richiesti e riscossi dall’Agenzia solo in conformità al presente regolamento.
2. Nei casi in cui il presente regolamento non prevede diversamente, i diritti e gli oneri sono calcolati in base alla tariffa oraria indicata nell’allegato, parte II.
3. Gli Stati membri non riscuotono diritti per i compiti che rientrano nell’ambito di competenza dell’Agenzia, anche se svolgono tali compiti per conto dell’Agenzia. L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per i compiti che essi svolgono per suo conto.
4. Diritti e oneri sono espressi e pagati in euro.
5. Gli importi di cui all’allegato, parti I, II e II bis, sono indicizzati, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, al tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nell’allegato, parte IV.
6. In deroga ai diritti di cui all’allegato, i diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.
Articolo 4
Pagamento di diritti o oneri
1. L’Agenzia stabilisce i termini di pagamento dei diritti e degli oneri, descrivendo a quali condizioni l’Agenzia chiede il pagamento di un corrispettivo per i compiti di certificazione e i servizi. L’Agenzia pubblica i termini sul suo sito Internet.
2. Il richiedente versa l’importo dovuto integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.
3. Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all’Agenzia alla scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo.
4. Il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.
Articolo 5
Rigetto o interruzione per motivi finanziari
1. Fatto salvo il regolamento interno dell’Agenzia, l’Agenzia può:
a) |
rigettare una domanda se i diritti o gli oneri dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all’articolo 4, paragrafo 2; |
b) |
rigettare o interrompere una domanda se è comprovato che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato; |
c) |
rigettare o interrompere una domanda nei casi di cui all’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma; |
d) |
rigettare una richiesta per il trasferimento di un certificato se non sono stati adempiuti gli obblighi di pagamento derivanti dallo svolgimento di compiti di certificazione o dalla fornitura di servizi da parte dell’Agenzia. |
2. Prima di procedere conformemente al paragrafo 1, l’Agenzia consulta il richiedente sulla misura prevista da parte dell’Agenzia.
Articolo 6
Spese di viaggio
1. Se un compito di certificazione o un servizio è svolto, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente versa le spese di viaggio secondo la formula: d = v + a + h – e.
2. Ai fini della formula di cui al paragrafo 1 si applica quanto segue:
|
d = spese di viaggio dovute; |
|
v = costi di trasporto; |
|
a = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie (3); |
|
h = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall’Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all’allegato, parte II (4); in caso di missioni relative a più progetti, l’importo è suddiviso di conseguenza; |
|
e (componente e) = media delle spese di viaggio all’interno dei territori degli Stati membri, inclusi i costi di trasporto medi e il tempo di viaggio medio all’interno dei territori degli Stati membri, moltiplicata per la tariffa oraria di cui all’allegato, parte II. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione. |
3. Le spese di viaggio sostenute nel contesto della fornitura dei servizi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, sono addebitate esclusivamente in conformità all’allegato, parte II bis.
Articolo 7
Stima finanziaria
1. Su richiesta di un richiedente, e fatto salvo il paragrafo 2, l’Agenzia fornisce una stima finanziaria.
2. Nei casi in cui, a causa della prevista complessità del progetto, la stima finanziaria di cui sopra richieda un’analisi tecnica preliminare da parte dell’Agenzia, i costi di tale analisi sono addebitati su base oraria, secondo un accordo contrattuale da firmare tra il richiedente e l’Agenzia.
3. In seguito alla richiesta del richiedente, le attività sono sospese finché la stima richiesta non sia stata fornita dall’Agenzia e accettata dal richiedente.
4. La stima finanziaria è modificata dall’Agenzia qualora risulti che il compito sia più semplice o possa essere svolto più rapidamente di quanto previsto inizialmente o, al contrario, sia più complesso e richieda più tempo di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.
CAPO II
DIRITTI
Articolo 8
Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti
1. Lo svolgimento di compiti di certificazione è subordinato al pagamento preliminare dell’intero importo dei diritti dovuti, a meno che l’Agenzia non decida altrimenti dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o di sorveglianza.
2. Il diritto che il richiedente è tenuto a versare per un determinato compito di certificazione consiste in uno dei seguenti elementi:
a) |
un diritto fisso di cui all’allegato, parte I; |
b) |
un diritto variabile. |
3. Il diritto variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilito moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative per la tariffa oraria di cui all’allegato, parte II.
4. Se giustificato da circostanze tecniche pertinenti ai diritti fissati dal presente regolamento, l’Agenzia può, previo consenso del richiedente:
a) |
riclassificare una domanda all’interno delle categorie di cui all’allegato del presente regolamento; |
b) |
riclassificare più domande come un’unica domanda, a condizione che tali domande riguardino lo stesso progetto di tipo e che si riferiscano a uno o più dei seguenti elementi, in qualsiasi combinazione:
|
Se il richiedente non concorda con la riclassificazione proposta, l’Agenzia può rigettare o interrompere la domanda o le domande in questione.
Articolo 9
Periodi di pagamento
1. I diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno.
2. I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 4, sono riscossi per domanda.
3. I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, sono riscossi per periodo di 12 mesi.
4. I diritti di cui allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, sono riscossi come segue:
a) |
i diritti di approvazione sono riscossi per domanda; |
b) |
i diritti di sorveglianza sono riscossi per periodo di 12 mesi; |
le modifiche intervenute in un’organizzazione e che ne condizionano l’approvazione comportano un ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi in seguito all’approvazione della modifica.
5. Nei casi di cui all’articolo 2, lettera f), punto 2), i diritti per il periodo compreso tra la data di rilascio del certificato e l’inizio del primo ciclo di fatturazione successivo sono calcolati pro rata temporis sulla base dell’allegato, parte I, tabella 8.
6. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dei diritti applicabili, i diritti sono ricalcolati come segue:
a) |
per i diritti riscossi per domanda, il diritto è ricalcolato a partire dalla data di ricezione della domanda; |
b) |
per i diritti riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il diritto è ricalcolato per il ciclo di fatturazione in corso e i successivi; |
c) |
se l’Agenzia riclassifica più domande come un’unica domanda conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, il diritto è ricalcolato a partire dalla data considerata pertinente per la riclassificazione. |
Articolo 10
Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande
1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, i diritti applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.
2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo dei diritti dovuti è calcolato come segue:
a) |
per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, i diritti applicabili restano dovuti; |
b) |
per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 4 e 15, e per i diritti fissi di cui all’allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è pari al 50 % del diritto applicabile; |
c) |
per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria ma non supera il diritto fisso applicabile; |
d) |
per i diritti di cui all’allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria; |
e) |
per i diritti non contemplati nelle lettere da a) a d) il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l’Agenzia. |
3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, i diritti per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l’Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima della stessa su richiesta del richiedente, l’Agenzia riscuote un nuovo diritto, indipendentemente dai diritti già pagati per il compito sospeso.
4. Ai fini del presente regolamento:
a) |
l’interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta; |
b) |
l’interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell’Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente; |
c) |
la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all’Agenzia. |
5. I diritti pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.
Articolo 11
Sospensione o revoca di certificati
1. Se i diritti dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’Agenzia può sospendere o revocare il certificato pertinente previa consultazione del titolare del certificato.
2. Se l’Agenzia sospende un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, nonostante tale sospensione l’Agenzia continua a fatturare il diritto annuale o il diritto di sorveglianza in un’unica soluzione all’inizio del periodo annuale o di sorveglianza. L’Agenzia può revocare il certificato pertinente se il titolare del certificato non ottempera ai suoi obblighi di pagamento entro un anno dalla data di notifica della sospensione. Il ripristino del certificato è subordinato al pagamento preliminare del saldo dei diritti dovuti per il periodo di sospensione unitamente a qualsiasi altro importo allora dovuto.
3. Se l’Agenzia revoca un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è calcolato come segue:
a) |
per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso pertinente per giorno. |
b) |
per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria. |
Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto, sono pagati integralmente alla data in cui la revoca prende effetto.
Articolo 12
Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato
1. Se il titolare del certificato restituisce un certificato, il saldo dei diritti dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è calcolato come segue:
a) |
per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso annuale pertinente per giorno; |
b) |
per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti è calcolato su base oraria. |
Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono pagati integralmente unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto alla data in cui la restituzione prende effetto.
2. Se un certificato è trasferito, i diritti di cui alle tabelle da 8 a 15 sono versati dal nuovo titolare del certificato a decorrere dal ciclo di fatturazione successivo alla data in cui il trasferimento prende effetto.
3. Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, il diritto di sorveglianza del dispositivo riguardante un dispositivo di addestramento al volo simulato è ridotto pro rata temporis per i periodi di disattivazione che si verificano su richiesta del richiedente.
Articolo 13
Compiti di certificazione su base eccezionale
Al diritto riscosso si applica un adeguamento eccezionale per coprire tutti i costi sostenuti dall’Agenzia per un determinato compito di certificazione, se lo svolgimento di tale compito richiede l’assegnazione di categorie e/o di un numero di membri del personale che l’Agenzia generalmente non assegnerebbe in base alle proprie procedure abituali.
CAPO III
ONERI
Articolo 14
Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri
1) L’importo degli oneri riscossi dall’Agenzia conformemente all’allegato, parte II, è fatturato in base alla tariffa oraria applicabile.
2) Gli oneri per la fornitura di servizi di formazione, comprese le spese di viaggio, sono riscossi conformemente all’allegato, parte II bis.
Articolo 15
Tempi di riscossione degli oneri e periodi di pagamento
1. Gli oneri sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio, salvo diversa decisione dell’Agenzia dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi.
2. Gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabella 6, punto 1, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, gli oneri sono pari a 1/365esimo dell’onere annuale pertinente per giorno.
3. Gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, sono riscossi per domanda.
4. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dell’onere applicabile, gli oneri sono ricalcolati di conseguenza con effetto a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
Articolo 16
Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande
1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, gli oneri applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.
2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo degli oneri dovuti è calcolato come segue:
a) |
per gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabella 6, punto 1, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo degli oneri dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è pari a 1/365esimo dell’onere annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, gli oneri applicabili restano dovuti; |
b) |
per gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, e per gli oneri fissi di cui all’allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo degli oneri dovuti è pari al 50 % dell’onere applicabile; |
c) |
per gli oneri di cui all’allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo degli oneri dovuti è calcolato su base oraria; |
d) |
per gli oneri non contemplati nei paragrafi di cui sopra, il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l’Agenzia. |
3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, gli oneri per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo degli oneri dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l’Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima su richiesta del richiedente, l’Agenzia riscuote un nuovo onere, indipendentemente dagli oneri già pagati per il compito sospeso.
4. Ai fini del presente regolamento:
a) |
l’interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta; |
b) |
l’interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell’Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente; |
c) |
la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all’Agenzia. |
5. Gli oneri pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.
CAPO IV
RICORSI
Articolo 17
Trattamento dei ricorsi
1. Sono riscossi oneri per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139. Gli importi degli oneri sono calcolati conformemente al metodo di cui all’allegato, parte III. Un ricorso è ammissibile solo se l’onere per il ricorso è stato versato entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 3.
2. Una persona giuridica che presenta un ricorso trasmette all’Agenzia un certificato firmato da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il volume d’affari del ricorrente. Tale certificato è trasmesso all’Agenzia unitamente al ricorso.
3. Gli oneri per il ricorso sono versati secondo la procedura applicabile istituita dall’Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia.
4. Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia rimborsa gli oneri versati per il ricorso.
CAPO V
PROCEDURE DELL’AGENZIA
Articolo 18
Disposizioni generali
L’Agenzia distingue tra, da un lato, le entrate e le spese attribuibili ai compiti di certificazione svolti e ai servizi forniti e, dall’altro, le entrate e le spese attribuibili ad attività finanziate tramite altre fonti di entrate.
A tal fine:
a) |
i diritti e gli oneri riscossi dall’Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata; |
b) |
l’Agenzia redige e utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese. |
Articolo 19
Valutazione e revisione
1. L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituito in conformità all’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, informazioni sulle componenti che servono da base per la determinazione dell’importo dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori.
2. L’Agenzia valuta periodicamente l’allegato al fine di verificare se le informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle entrate e delle spese previste per l’Agenzia trovano debito riscontro negli importi dei diritti o degli oneri riscossi dall’Agenzia.
3. Il presente regolamento è rivisto quando necessario, in particolare tenendo conto delle entrate dell’Agenzia e dei relativi costi.
4. L’Agenzia consulta l’organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 conformemente all’articolo 126, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139 prima di esprimere il suo parere e spiega i motivi delle modifiche proposte.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 20
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 319/2014 è abrogato, fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 5.
Articolo 21
Disposizioni transitorie
1. I diritti annuali o di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, da 8 a 13, e 15, si applicano ai compiti di certificazione in corso all’entrata in vigore del presente regolamento a decorrere dal successivo ciclo di fatturazione che ha inizio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le tariffe orarie di cui all’allegato, parte II, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento ai compiti in corso all’entrata in vigore del presente regolamento e per i quali i diritti o gli oneri sono calcolati su base oraria.
3. Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, e per quanto riguarda i diritti di approvazione dell’organizzazione e i diritti di approvazione di qualificazione dei dispositivi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, e nonostante tali disposizioni, i diritti e gli oneri relativi alle domande in corso all’entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente all’allegato, parte II, fino all’espletamento dei compiti derivanti da tali domande.
4. Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, i diritti indicati nella tabella si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i diritti e gli oneri per i cicli di fatturazione in corso all’entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (UE) n. 319/2014.
Articolo 22
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).
(3) Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (Current per diems rates) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).
(4) Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell’elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell’Agenzia (https://www.easa.europa.eu/).
ALLEGATO
INDICE
Parte I — Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa
Parte II — Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria
Parte II bis — Oneri per la fornitura di servizi di formazione
Parte III — Oneri per i ricorsi
Parte IV — Tasso di inflazione annuo
Parte V — Note esplicative
PARTE I
Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa
Tabella 1
Certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti e autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order)
[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione] (1)
|
Diritto fisso (EUR) |
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo |
|
Oltre 150 000 kg |
2 055 230 |
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg |
1 693 040 |
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg |
564 350 |
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg) |
420 700 |
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg) |
139 980 |
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg) |
15 890 |
Fino a 1 200 kg |
5 300 |
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo |
|
Grandi |
476 100 |
Medi |
190 450 |
Piccoli |
23 850 |
Molto leggeri |
23 850 |
Palloni |
7 380 |
Dirigibili grandi |
42 950 |
Dirigibili medi |
16 360 |
Dirigibili piccoli |
8 190 |
Propulsione |
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
405 310 |
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW |
270 170 |
Motori non a turbina |
36 920 |
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B |
18 460 |
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg |
12 610 |
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg |
3 600 |
Elica classe CS-22 J |
1 800 |
Parti ed equipaggiamenti non installati |
|
Valore superiore a 20 000 EUR |
9 300 |
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR |
5 320 |
Valore inferiore a 2 000 EUR |
3 090 |
Unità di potenza ausiliaria (APU) |
221 120 |
Tabella 2
Certificati di omologazione supplementari
[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo E, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]
|
Diritto fisso (EUR) |
|||
|
Significativi complessi |
Significativi |
Standard |
Semplici |
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo |
||||
Oltre 150 000 kg |
952 500 |
76 480 |
16 330 |
4 650 |
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg |
680 880 |
45 900 |
13 060 |
3 660 |
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg |
378 140 |
30 600 |
9 790 |
3 330 |
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg) |
290 420 |
18 360 |
6 540 |
3 330 |
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg) |
119 970 |
5 610 |
2 580 |
1 290 |
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg) |
6 140 |
1 970 |
1 230 |
610 |
Fino a 1 200 kg |
3 630 |
310 |
310 |
310 |
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo |
||||
Grandi |
321 710 |
58 950 |
8 840 |
2 950 |
Medi |
188 500 |
29 480 |
5 900 |
2 360 |
Piccoli |
15 080 |
11 800 |
4 420 |
1 480 |
Molto leggeri |
9 610 |
1 110 |
490 |
310 |
Altri aeromobili con pilota a bordo |
||||
Palloni |
3 630 |
1 050 |
490 |
310 |
Dirigibili grandi |
37 700 |
15 970 |
12 780 |
6 390 |
Dirigibili medi |
15 090 |
4 910 |
3 930 |
1 970 |
Dirigibili piccoli |
7 520 |
2 460 |
1 970 |
990 |
Propulsione |
||||
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
190 090 |
14 740 |
8 840 |
5 900 |
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
185 830 |
8 840 |
6 940 |
4 630 |
Motori non a turbina |
34 710 |
3 440 |
1 540 |
770 |
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B |
17 410 |
1 730 |
770 |
370 |
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg |
7 020 |
2 460 |
1 230 |
610 |
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg |
2 140 |
1 840 |
920 |
470 |
Elica classe CS-22 J |
1 080 |
920 |
470 |
230 |
Parti ed equipaggiamenti non installati |
||||
Valore superiore a 20 000 EUR |
— |
— |
— |
— |
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR |
— |
— |
— |
— |
Valore inferiore a 2 000 EUR |
— |
— |
— |
— |
Unità di potenza ausiliaria (APU) |
136 280 |
7 370 |
4 920 |
2 460 |
Tabella 3
Modifiche di maggiore entità e riparazioni di maggiore entità
[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]
|
Diritto fisso (EUR) |
||||
|
Diritto di modello (2) |
Significative complesse |
Significative |
Standard |
Semplici |
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo |
|||||
Oltre 150 000 kg |
100 000 |
800 000 |
78 010 |
14 330 |
5 110 |
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg |
59 880 |
479 050 |
39 030 |
10 750 |
3 290 |
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg |
39 910 |
319 280 |
31 230 |
7 170 |
2 560 |
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg) |
31 930 |
255 450 |
19 520 |
3 580 |
2 560 |
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg) |
15 110 |
120 900 |
5 360 |
2 500 |
1 240 |
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg) |
530 |
4 230 |
1 360 |
610 |
310 |
Fino a 1 200 kg |
450 |
3 630 |
310 |
310 |
310 |
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo |
|||||
Grandi |
30 160 |
241 280 |
53 440 |
10 690 |
3 560 |
Medi |
18 850 |
150 800 |
28 500 |
7 120 |
2 490 |
Piccoli |
1 890 |
15 080 |
11 410 |
5 340 |
1 430 |
Molto leggeri |
1 130 |
9 060 |
1 050 |
490 |
490 |
Altri aeromobili con pilota a bordo |
|||||
Palloni |
450 |
3 630 |
1 050 |
490 |
490 |
Dirigibili grandi |
3 770 |
30 160 |
14 250 |
10 690 |
7 120 |
Dirigibili medi |
1 510 |
12 060 |
3 930 |
2 940 |
1 970 |
Dirigibili piccoli |
750 |
6 030 |
1 970 |
1 470 |
990 |
Propulsione |
|||||
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
13 130 |
105 040 |
9 840 |
3 620 |
2 180 |
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
11 310 |
90 480 |
5 340 |
1 810 |
1 090 |
Motori non a turbina |
1 890 |
15 110 |
1 600 |
740 |
500 |
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B |
940 |
7 550 |
740 |
370 |
370 |
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg |
470 |
3 780 |
1 320 |
500 |
500 |
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg |
150 |
1 160 |
1 000 |
470 |
470 |
Elica classe CS-22 J |
70 |
590 |
500 |
160 |
160 |
Parti ed equipaggiamenti non installati |
|||||
Valore superiore a 20 000 EUR |
— |
— |
— |
— |
— |
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR |
— |
— |
— |
— |
— |
Valore inferiore a 2 000 EUR |
— |
— |
— |
— |
— |
Unità di potenza ausiliaria (APU) |
8 760 |
70 070 |
3 690 |
1 230 |
740 |
Tabella 4
Modifiche di minore entità e riparazioni di minore entità
[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]
|
Diritto fisso (3) (EUR) |
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo |
|
Oltre 150 000 kg |
1 890 |
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg |
1 890 |
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg |
1 890 |
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5700 kg) |
1 890 |
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg) |
610 |
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg) |
500 |
Fino a 1 200 kg |
310 |
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo |
|
Grandi |
970 |
Medi |
970 |
Piccoli |
970 |
Molto leggeri |
490 |
Altri aeromobili con pilota a bordo |
|
Palloni |
490 |
Dirigibili grandi |
1 720 |
Dirigibili medi |
970 |
Dirigibili piccoli |
970 |
Propulsione |
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
1 270 |
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
1 270 |
Motori non a turbina |
610 |
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B |
370 |
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg |
500 |
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg |
470 |
Elica classe CS-22 J |
320 |
Parti ed equipaggiamenti non installati |
|
Valore superiore a 20 000 EUR |
1 860 |
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR |
1 070 |
Valore inferiore a 2 000 EUR |
620 |
Unità di potenza ausiliaria (APU) |
490 |
Tabella 5
Sostegno per la convalida della certificazione
Servizio volto a fornire sostegno relativo alla convalida/al riconoscimento da parte dell’autorità di un paese terzo di un certificato dell’AESA e assistenza tecnica relativa ad attività di riscontro della conformità
Pacchetto di servizi |
Onere fisso (EUR) |
Grande |
2 500 |
Medio |
1 000 |
Piccolo |
250 |
Tabella 6
Comitato di revisione della manutenzione (Maintenance Review Board - MRB)
Servizio volto a fornire sostegno relativo all’approvazione e alle revisioni della relazione del comitato di revisione della manutenzione
Onere fisso (EUR) |
|
1 —Relazione MRB iniziale |
|
Aeromobili CS-25 |
350 000 |
Aeromobili CS-27 e CS-29 |
150 000 |
Certificati di omologazione supplementari |
50 000 |
2 —Revisione delle relazioni MRB |
|
CS-25 oltre 150 000 kg |
120 000 |
CS-25 compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg |
100 000 |
CS-25 compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg |
80 000 |
CS-25 compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg |
40 000 |
Aeromobili CS-27 e CS-29 |
30 000 |
Certificati di omologazione supplementari |
20 000 |
Tabella 7
Operatori di paesi terzi
[di cui al regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione] (4)
|
Diritto fisso (EUR) |
Visita in loco (5) |
19 000 |
Riunione tecnica a Colonia |
10 000 |
Tabella 8
Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione AESA, certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche considerati accettati a norma del regolamento (UE) 2018/1139
[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]
|
Diritto fisso (EUR) |
|
|
Progettazione UE |
Progettazione non UE |
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo |
||
Oltre 150 000 kg |
1 155 160 |
360 270 |
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg |
975 480 |
274 490 |
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg |
293 940 |
110 140 |
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg) |
48 050 |
16 320 |
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg) |
5 320 |
1 770 |
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg) |
2 460 |
830 |
Fino a 1 200 kg |
230 |
70 |
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo |
||
Grandi |
102 930 |
37 740 |
Medi |
57 190 |
21 280 |
Piccoli |
23 880 |
8 670 |
Molto leggeri |
3 700 |
1 230 |
Altri aeromobili con pilota a bordo |
||
Palloni |
840 |
360 |
Dirigibili grandi |
4 000 |
1 330 |
Dirigibili medi |
2 460 |
820 |
Dirigibili piccoli |
1 970 |
660 |
Propulsione |
||
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
120 090 |
32 140 |
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
58 180 |
27 450 |
Motori non a turbina |
1 120 |
140 |
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B |
610 |
310 |
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg |
420 |
220 |
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg |
240 |
50 |
Elica classe CS-22 J |
230 |
70 |
Parti ed equipaggiamenti non installati |
||
Valore superiore a 20 000 EUR |
2 440 |
680 |
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR |
1 290 |
460 |
Valore inferiore a 2 000 EUR |
520 |
420 |
Unità di potenza ausiliaria (APU) |
87 880 |
10 510 |
In deroga alla tabella di cui sopra, si applica quanto segue:
A. |
Per le versioni cargo di un aeromobile munite di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto per l’equivalente versione passeggeri. |
B. |
Per i titolari di diversi certificati di omologazione AESA e/o diversi certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e/o diversi altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche, si applica una riduzione del 25 % del diritto annuale al quarto e ai successivi certificati soggetti allo stesso diritto fisso nella stessa categoria di diritto indicata nella tabella di cui sopra. |
C. |
La tariffa oraria di cui all’allegato, parte II, fino al livello del diritto completo per la categoria di diritto pertinente è addebitata nei seguenti casi:
|
I criteri stabiliti al punto C sono valutati con riferimento al 1o gennaio dell’anno in cui ha inizio il rispettivo ciclo di fatturazione.
Il periodo durante il quale una fattura riguardante un diritto relativo al mantenimento dell’aeronavigabilità può essere rettificata retroattivamente, viste la tabella e le deroghe di cui sopra, è limitato a un anno dopo la sua emissione.
Tabella 9 A
Approvazione dell’organizzazione di progettazione (DOA)
[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]
Diritto di approvazione (EUR) |
|||||
|
1 A |
1B 2 A |
1C 2B 3 A |
2C 3B |
3C |
Fino a 10 membri del personale coinvolti |
14 400 |
11 330 |
8 470 |
5 720 |
4 430 |
Tra 10 e 49 |
40 510 |
28 930 |
17 360 |
11 580 |
— |
Tra 50 e 399 |
179 410 |
134 600 |
89 620 |
68 660 |
— |
Tra 400 e 999 |
358 820 |
269 030 |
224 220 |
188 770 |
— |
Tra 1 000 e 2 499 |
717 640 |
— |
— |
— |
— |
Tra 2 500 e 4 999 |
1 076 300 |
— |
— |
— |
— |
Tra 5 000 e 7 000 |
1 152 600 |
|
|
|
|
Oltre 7 000 |
5 979 800 |
— |
— |
— |
— |
Diritto di sorveglianza (EUR) |
|||||
|
1 A |
1B 2 A |
1C 2B 3 A |
2C 3B |
3C |
Fino a 10 membri del personale coinvolti |
7 200 |
5 670 |
4 240 |
2 860 |
2 210 |
Tra 10 e 49 |
20 260 |
14 470 |
8 680 |
5 780 |
— |
Tra 50 e 399 |
78 060 |
58 590 |
38 930 |
31 250 |
— |
Tra 400 e 999 |
156 260 |
117 230 |
97 650 |
85 920 |
— |
Tra 1 000 e 2 499 |
312 520 |
— |
— |
— |
— |
Tra 2 500 e 4 999 |
468 780 |
— |
— |
— |
— |
Tra 5 000 e 7 000 |
995 500 |
|
|
|
|
Oltre 7 000 |
2 604 820 |
— |
— |
— |
— |
Tabella 9 B
Procedure alternative all’approvazione dell’organizzazione di progettazione
[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]
Categoria |
Descrizione |
Diritto (EUR) |
1 A |
Certificazione di omologazione |
7 940 |
1B |
Certificazione di omologazione — solo mantenimento dell’aeronavigabilità |
3 180 |
2 A |
Certificati di omologazione supplementari (supplemental type certificates - STC) e/o riparazioni di maggiore entità |
6 350 |
2B |
STC e/o riparazioni di maggiore entità — solo mantenimento dell’aeronavigabilità |
2 650 |
3 A |
ETSOA |
6 350 |
3B |
ETSOA — solo mantenimento dell’aeronavigabilità |
3 180 |
Tabella 10
Approvazione dell’organizzazione di produzione (POA)
[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]
Diritto di approvazione (EUR) |
|||
|
Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (6) |
Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (6) |
Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (6) |
Fino a 100 membri del personale coinvolti |
20 650 |
39 710 |
55 600 |
Tra 100 e 499 |
31 770 |
63 540 |
111 200 |
Tra 500 e 999 |
59 570 |
119 140 |
238 280 |
Tra 1 000 e 4 999 |
158 850 |
317 700 |
794 250 |
Tra 5 000 e 20 000 |
595 670 |
1 191 380 |
2 779 880 |
Oltre 20 000 |
992 810 |
1 985 630 |
3 971 250 |
Diritto di sorveglianza (EUR) |
|||
|
Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (6) |
Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (6) |
Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (6) |
Fino a 100 membri del personale coinvolti |
13 770 |
26 480 |
37 070 |
Tra 100 e 499 |
21 180 |
42 360 |
74 120 |
Tra 500 e 999 |
39 710 |
79 430 |
158 580 |
Tra 1 000 e 4 999 |
105 900 |
211 800 |
529 500 |
Tra 5 000 e 20 000 |
397 130 |
794 290 |
1 853 250 |
Oltre 20 000 |
625 000 |
1 323 750 |
2 647 500 |
Tabella 11
Approvazione dell’organizzazione di manutenzione
[di cui all’allegato I, parte M, capitolo F, e all’allegato II, parte-145, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] (7)
|
Diritto di approvazione (8) (EUR) |
Diritto di sorveglianza (8) (EUR) |
Fino a 5 membri del personale coinvolti |
3 700 |
2 830 |
Tra 5 e 9 |
6 150 |
4 920 |
Tra 10 e 49 |
24 620 |
15 250 |
Tra 50 e 99 |
39 400 |
30 500 |
Tra 100 e 499 |
52 660 |
40 770 |
Tra 500 e 999 |
72 720 |
56 300 |
Oltre 999 |
102 100 |
79 000 |
Classificazioni tecniche |
Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (9) (EUR) |
Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (9) |
A 1 |
20 980 |
16 240 |
A 2 |
4 780 |
3 700 |
A 3 |
9 540 |
7 380 |
A 4 |
950 |
740 |
B 1 |
9 540 |
7 380 |
B 2 |
4 780 |
3 700 |
B 3 |
950 |
740 |
C/D |
950 |
740 |
Tabella 12
Approvazione dell’organizzazione di formazione sulla manutenzione
[di cui all’allegato IV, parte 147, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]
|
Diritto di approvazione (EUR) |
Diritto di sorveglianza (EUR) |
||||
Fino a 5 membri del personale coinvolti |
3 700 |
2 830 |
||||
Tra 5 e 9 |
10 460 |
8 120 |
||||
Tra 10 e 49 |
22 510 |
20 820 |
||||
Tra 50 e 99 |
43 750 |
34 660 |
||||
Oltre 99 |
57 610 |
52 950 |
||||
|
|
|
||||
Diritto per:
|
3 530 3 530 |
2 650 2 650 |
||||
Diritto per il secondo corso di formazione aggiuntivo e successivi (11) (12) |
3 530 |
— |
Tabella 13
Approvazione dell’organizzazione di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di un paese terzo
[di cui all’allegato I, parte M, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]
|
Diritto fisso (13) (EUR) |
|
Diritto di approvazione |
52 950 |
|
Diritto di sorveglianza |
52 950 |
|
|
||
Classificazioni tecniche |
Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (14) (EUR) — approvazione iniziale |
Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (14) (EUR) — sorveglianza |
A1 = velivoli oltre 5 700 kg |
13 240 |
13 240 |
A2 = velivoli uguali e inferiori a 5 700 kg |
6 620 |
6 620 |
A3 = elicotteri |
6 620 |
6 620 |
A4: tutti gli altri |
6 620 |
6 620 |
Tabella 14
Dispositivi di addestramento al volo simulato (Flight Simulation Training Devices - FSTD) e organizzazioni che li utilizzano
[di cui alla parte ARA, capitolo FSTD, e alla parte ORA, capitolo FSTD, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, come modificato] (15)
Diritto di approvazione dell’organizzazione (EUR) |
|||
|
|
||
Diritto fisso per ubicazione |
12 350 |
||
Diritto di approvazione di qualificazione dei dispositivi (EUR) |
|||
|
Configurazione di installazione con un solo motore ed equipaggiamento |
Configurazione di installazione con due motori e/o due equipaggiamenti |
Configurazione di installazione con tre o più motori e/o tre o più equipaggiamenti |
Simulatore integrale di volo (FFS) |
32 110 |
39 520 |
45 940 |
Dispositivo di addestramento al volo (FTD) |
13 590 |
16 070 |
22 480 |
|
Monomotore a pistoni o equivalente |
Plurimotore a pistoni o equivalente |
Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente |
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) |
9 880 |
13 590 |
18 530 |
|
|||
Diritto di sorveglianza dell’organizzazione (EUR) |
|||
|
|
||
Diritto fisso per ubicazione (complessa) |
5 560 |
||
Diritto fisso per ubicazione (non complessa) |
2 780 |
||
Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR) |
|||
Simulatore integrale di volo (FFS) |
9 130 |
||
Simulatore integrale di volo (FFS) — solo velivolo — soggetto ad accordo bilaterale (16) |
2 800 |
||
Dispositivo di addestramento al volo (FTD) |
5 210 |
||
|
Monomotore a pistoni o equivalente |
Plurimotore a pistoni o equivalente |
Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente |
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) |
3 710 |
4 940 |
7 410 |
|
|
|
|
Programma di valutazione esteso (Extended Evaluation Programme - EEP) — diritto di sorveglianza dell’organizzazione (EUR) |
|||
|
|
||
Diritto fisso per ubicazione (complessa) |
11 120 |
||
Diritto fisso per ubicazione (non complessa) |
5 560 |
||
|
|
|
|
Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR) |
|||
|
EEP tre anni |
||
Simulatore integrale di volo (FFS) |
4 090 |
||
Dispositivo di addestramento al volo (FTD) |
2 440 |
||
|
Monomotore a pistoni o equivalente |
Plurimotore a pistoni o equivalente |
Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente |
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) |
1 900 |
2 310 |
3 300 |
|
|
|
|
|
EEP due anni |
||
Simulatore integrale di volo (FFS) |
5 310 |
||
Dispositivo di addestramento al volo (FTD) |
3 170 |
||
|
Monomotore a pistoni o equivalente |
Plurimotore a pistoni o equivalente |
Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente |
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) |
2 350 |
2 970 |
4 330 |
Tabella 15
Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni «parte 145» e «parte 147» conformemente agli accordi bilaterali applicabili
|
Diritto fisso (EUR) |
Nuove approvazioni, per domanda |
900 |
Proseguimento di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi |
900 |
PARTE II
Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria
Tariffa oraria
Tariffa oraria applicabile (EUR/h) |
247 |
Base oraria secondo i compiti in questione (17):
Produzione senza approvazione |
Numero effettivo di ore |
Trasferimento di certificati |
Numero effettivo di ore |
Certificato di organizzazione di addestramento approvata |
Numero effettivo di ore |
Certificato di centro aeromedico |
Numero effettivo di ore |
Certificato di organizzazione ATM/ANS |
Numero effettivo di ore |
Certificato di organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo |
Numero effettivo di ore |
Accettazione delle relazioni del comitato di valutazione operativa |
Numero effettivo di ore |
Sostegno per la convalida della certificazione: servizio individuale |
Numero effettivo di ore |
Dispositivi di addestramento al volo simulato: altre attività speciali |
Numero effettivo di ore |
Modifiche alle procedure alternative all’approvazione dell’organizzazione di progettazione |
Numero effettivo di ore |
Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per aeromobili CS-25 |
6 ore |
Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per altri aeromobili |
2 ore |
Metodo alternativo di conformità alle direttive di aeronavigabilità (AMOC) |
4 ore |
Approvazione delle condizioni di volo per il permesso di volo |
3 ore |
STC di base con un numero di serie |
2 ore |
Riemissione amministrativa di documento senza coinvolgimento tecnico |
1 ora |
Controllo competenza |
1 ora |
PARTE II bis
Oneri per la fornitura di servizi di formazione
A. |
Servizi di formazione soggetti a oneri |
1. |
Fatto salvo il punto B, gli oneri per i servizi di formazione forniti dai membri del personale dell’Agenzia nell’esercizio delle loro funzioni sono riscossi come segue:
|
2. |
I servizi di formazione in aula, internamente all’Agenzia o in loco, forniti da prestatori di servizi di formazione convenzionati sono addebitati in base al costo totale di ogni corso diviso per il numero medio di studenti per classe. |
3. |
Per i servizi di formazione al di fuori dei locali dell’AESA, le spese associate dirette sono addebitate se l’organizzazione che richiede la formazione non fornisce le adeguate strutture di formazione. |
B. Esenzione dagli oneri indicati nell’appendice
L’Agenzia può concedere un’esenzione dagli oneri indicati nell’appendice per i servizi di formazione forniti a:
a) |
autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni internazionali o altre principali parti interessate nel caso in cui sia garantito che esse forniscano all’Agenzia servizi di formazione di pari beneficio; |
b) |
università pubbliche o private o organizzazioni analoghe, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
|
c) |
persone che sostengono le attività dell’Agenzia o che partecipano alle stesse e che necessitano di formazione per garantire la conoscenza dei processi dell’Agenzia e degli strumenti specializzati relativi a tali attività. |
C. Rimborso delle spese di viaggio
1. |
Nonostante le esenzioni concesse conformemente al punto B, e fatto salvo il punto 3, il fruitore di formazione o di servizi relativi alla formazione forniti in loco rimborsa le spese di viaggio del personale dell’Agenzia che eroga la formazione secondo la formula d = v + a + h. |
2. |
Ai fini della formula di cui al punto 1 si applica quanto segue:
|
3. |
Le autorità, le organizzazioni o le parti interessate di cui al punto B, lettera a), possono essere esentate dal rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 1 se forniscono formazione o servizi relativi alla formazione in loco presso i locali dell’Agenzia che comportano spostamenti equivalenti agli spostamenti necessari alla formazione o ai servizi di formazione forniti in loco dall’Agenzia presso i locali di tali entità. |
Appendice alla parte II bis
Formazione in aula |
Durata della formazione in giorni |
|||||||
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
|
Onere per formazione individuale (EUR/giorno) |
440 |
710 |
925 |
1 088 |
1 263 |
1 425 |
1 725 |
2 000 |
Onere per sessione (EUR/giorno) |
3 500 |
5 700 |
7 400 |
8 700 |
10 100 |
11 400 |
13 800 |
16 000 |
Formazione online |
Durata della formazione in ore |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Onere per formazione individuale (EUR/ora) |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
Altri servizi di formazione: tariffa oraria conformemente al presente allegato, parte II.
PARTE III
Oneri per i ricorsi
Gli oneri per i ricorsi sono calcolati come segue: l’onere fisso è moltiplicato per il coefficiente indicato per la categoria di onere corrispondente applicabile alla persona o all’organizzazione in questione.
Onere fisso |
10 000 (EUR) |
|
|
Categoria di onere applicabile alle persone fisiche |
Coefficiente |
|
0,10 |
|
|
Categoria di onere applicabile alle persone giuridiche in funzione del fatturato del ricorrente (in EUR) |
Coefficiente |
Inferiore a 100 001 |
0,25 |
Tra 100 001 e 1 200 000 |
0,50 |
Tra 1 200 001 e 2 500 000 |
0,75 |
Tra 2 500 001 e 5 000 000 |
1,00 |
Tra 5 000 001 e 50 000 000 |
2,50 |
Tra 50 000 001 e 500 000 000 |
5,00 |
Tra 500 000 001 e 1 000 000 000 |
7,50 |
Oltre 1 000 000 000 |
10,00 |
PARTE IV
Tasso di inflazione annuo
Tasso d’inflazione annuo applicabile: |
«IPCA Eurostat (tutte le voci) — tutti i paesi dell’Unione europea» (2015 = 100) Variazione percentuale/media dei 12 mesi |
Valore del tasso da applicare: |
Valore del tasso 3 mesi prima dell’applicazione dell’indicizzazione |
PARTE V
Note esplicative
1) |
Le «specifiche di certificazione» (certification specifications - CS) di cui al presente allegato sono quelle adottate a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e pubblicate sul sito web dell’Agenzia (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications). |
2) |
«VTOL» si riferisce ad aeromobili ad ala rotante o ad altri aeromobili più pesanti dell’aria con capacità di decollo verticale e/o atterraggio verticale. «HTOL» si riferisce ad aeromobili più pesanti dell’aria diversi da «VTOL». |
3) |
«Aeromobili di grandi dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-29 e CS-27 cat. A; «aeromobili di piccole dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-27 di peso massimo al decollo (maximum take-off weight - MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota; «aeromobili di medie dimensioni VTOL» si riferisce ad altri aeromobili CS-27. |
4) |
Gli aeromobili ad alte prestazioni (high-performance aircraft - HPA) nella categoria di peso fino a 5 700 kg sono quei velivoli con un Mmo superiore a 0,6 e/o un’altitudine operativa massima superiore a 25 000 piedi. Gli importi addebitati corrispondono a quelli della categoria superiore a quella determinata dal relativo peso massimo al decollo, ma non superiore alla categoria «compresi tra 5700 kg e 22 000 kg». |
5) |
«Dirigibili piccoli» si riferisce a:
«dirigibili medi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume compreso tra 2 000 m3 e 15 000 m3; «dirigibili grandi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 15 000 m3. |
6) |
Nell’allegato, parte I, tabelle 1, 4 e 8, i valori di «parti ed equipaggiamenti non installati» si riferiscono ai prezzi di listino del costruttore pertinente. Nella parte I, tabella 10, il prodotto con il prezzo più alto corrisponde al valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell’equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell’ambito delle attività POA approvate (capability list, elenco delle competenze) del titolare di POA dell’AESA. |
7) |
Per i diritti riscossi conformemente all’allegato, parte I, tabelle da 2 a 4 e tabella 8, la categoria di diritto applicabile per domanda è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo. Se diversi modelli sono certificati con un unico progetto di tipo si applica la categoria di diritto della maggioranza di tali modelli. In caso di distribuzione uniforme della categoria di diritto si applica la categoria di diritto più elevata. Per domande relative a diversi progetti di tipo (AML) si applica la categoria di diritto più elevata. |
8) |
Se una domanda comprende il concetto di istituzione di un elenco di modelli approvati si applica il diritto corrispondente maggiorato del 20 %. Per la revisione di un elenco di modelli approvati si applicano i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 2, 3 e 4. |
9) |
Nell’allegato, parte I, tabelle 2 e 3, «semplici», «standard», «significativi» e «significativi complessi» si riferiscono a quanto segue:
|
10) |
Nell’allegato, parte I, tabella 5, «piccolo» si riferisce alle domande gestite senza coinvolgimento dal punto di vista tecnico, «grande» si riferisce al sostegno per la convalida relativo a velivoli di grandi dimensioni, aeromobili ad ala rotante di grandi dimensioni e motori a turbina e «medio» si riferisce al sostegno per la convalida relativo ad altre categorie di prodotto nonché a parti ed equipaggiamenti non installati. Il costo dell’assistenza e del supporto tecnico relativi ad attività di riscontro della conformità e al sostegno per la convalida è addebitato come servizio individuale nel caso in cui l’Agenzia confermi che lo sforzo richiesto supera notevolmente i pacchetti di servizi predefiniti. |
11) |
Nell’allegato, parte I, tabella 9 A, le organizzazioni di progettazione sono classificate come segue:
|
12) |
Nell’allegato, parte I, tabelle 9 A, 10, 11 e 12, il numero di membri del personale considerato è quello dei membri del personale coinvolti nelle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo. |
13) |
Nella tabella 14, «ubicazione» è il luogo (o i luoghi) in cui sono gestite o condotte le attività dell’organizzazione. |
A tal fine:
— |
il luogo principale dell’attività (principal place of business - PPoB) è considerato come l’ubicazione, indipendentemente dalle operazioni FSTD; |
— |
gli indirizzi diversi dal PPoB in cui vengono utilizzati FSTD sono considerati come ubicazioni aggiuntive qualora vi sia assegnato un responsabile della conformità. |
Per un’estensione di un’ubicazione, ossia quando un’ubicazione si trova a un’adeguata distanza da un’altra tale da consentire all’amministrazione di garantire la conformità senza la necessità di nominare personale aggiuntivo, non è addebitato un diritto di sorveglianza aggiuntivo.
Poiché ogni organizzazione è unica, viene eseguita un’analisi personalizzata per valutare la complessità dell’organizzazione, tenendo conto del numero di dipendenti, delle dimensioni e del campo di applicazione, compreso il numero di FSTD, i relativi livelli e il numero di tipi di aeromobili simulati.
EEP2: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 24 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.
EEP3: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 36 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.
(1) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(2) Il diritto di modello comprende l’aggiunta di un modello al progetto di tipo ed è riscosso per domanda e modello. Esso deve essere associato a una domanda di modifica standard, significativa o significativa complessa. La categoria di diritto applicabile per domanda e modello è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo.
(3) I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche di minore entità e alle riparazioni di minore entità eseguite dalle organizzazioni di progettazione conformemente all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, punto 21.A.263, lettera c), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.
(4) Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).
(5) Escluse le spese di viaggio (da addebitare in aggiunta al diritto fisso di cui sopra).
(6) Valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell’equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell’ambito delle attività POA approvate (capability list, elenco delle competenze) del titolare di POA dell’AESA.
(7) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(8) Il diritto da versare si compone del diritto fisso in base al numero dei membri del personale coinvolti sommato al diritto o ai diritti fissi in base alla classificazione tecnica.
(9) Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A e/o B è addebitato solo il diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono una o diverse classificazioni C e/o D, a ogni classificazione è addebitato il diritto della «classificazione C/D».
(10) Di cui all’allegato IV, parte 147, sezione A, capitolo B, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.
(11) Per l’approvazione iniziale delle organizzazioni, i diritti sono applicabili per infrastruttura e corso. La prima infrastruttura e il primo corso di formazione sono compresi nel diritto di approvazione dei membri del personale coinvolti.
(12) Per le organizzazioni già approvate che richiedono infrastrutture o corsi di formazione aggiuntivi, a ogni infrastruttura o corso di formazione è addebitato il diritto applicabile.
(13) Il diritto da versare si compone del diritto fisso sommato al diritto fisso in base alla classificazione tecnica.
(14) Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A è addebitato solo il diritto più elevato.
(15) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(16) Applicabile solo al simulatore o ai simulatori di volo situati nel paese terzo dell’accordo bilaterale.
(17) Il presente elenco di compiti non è esaustivo. L’elenco di compiti nella presente parte è soggetto a revisione periodica. La mancata inclusione di un compito nella presente parte non implica automaticamente che il compito non possa essere svolto dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.
(18) Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (Current per diems rates) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).
(19) Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell’elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell’Agenzia (https://www.easa.europa.eu/).
17.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 327/66 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2154 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
che apre un contingente tariffario per l’anno 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell’accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli (3) fissa il regime di scambi tra l’Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti. |
(2) |
La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001 dispone l’applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con i codici NC 2202 91 00 e 2202 99. |
(3) |
L’applicazione del dazio pari a zero dell’Unione alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia, per un periodo indeterminato, dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (4) («l’accordo in forma di scambio di lettere»). In conformità dell’accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione (5) relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2019 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014, ha aperto un contingente tariffario per l’anno 2019 applicabile all’importazione nell’Unione di merci originarie della Norvegia e classificate con i codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99. |
(5) |
L’accordo in forma di scambio di lettere prescrive che se il contingente tariffario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 è stato completato entro il 31 ottobre 2019, il contingente tariffario applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo deve essere aumentato del 10 %. |
(6) |
Il contingente tariffario annuale per il 2019 per le acque e le bevande in questione, aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 e che aveva un volume pari a 20,936 milioni di litri, è stato completato il 4 settembre 2019. È pertanto opportuno aprire un contingente tariffario annuale aumentato per tali acque e bevande per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre 2020. Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere, il contingente per il 2020 dovrebbe pertanto essere aperto per un volume aumentato del 10 %, pari a 23,029 milioni di litri. |
(7) |
Il contingente tariffario aperto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito conformemente alle norme pertinenti stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6). |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2020 è aperto il contingente tariffario esente da dazi fissato nell’allegato per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.
2. Alle merci che figurano nell’allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
3. Alle quantità importate superiori al volume del contingente fissato nell’allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.
Articolo 2
Il contingente tariffario esente da dazi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(2) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.
(3) GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.
(4) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione, del 12 dicembre 2018, relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2019 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 13.12.2018, pag. 9).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO
Contingente tariffario esente da dazi per il 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci originarie della Norvegia
N. d’ordine |
Codice NC |
Codice TARIC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente |
09.0709 |
2202 10 00 |
|
—Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
23,029 milioni di litri |
ex 2202 91 00 |
10 |
— Birra non alcolica contenente zucchero |
||
ex 2202 99 11 |
11 19 |
—Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
||
ex 2202 99 15 |
11 19 |
—Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8 del codice doganale dell’Unione, di cereali di cui al capitolo 10 del codice doganale dell’Unione o di semi di cui al capitolo 12 del codice doganale dell’Unione, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
||
ex 2202 99 19 |
11 19 |
— Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |
17.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 327/70 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/2155 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 dicembre 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 30 e l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
vista la consultazione pubblica e l’analisi condotta in conformità all’articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) (2) stabilisce i meccanismi di calcolo dell’importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati; la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato e la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza. |
(2) |
L’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) richiede alla BCE di effettuare una revisione del presente regolamento, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato entro il 2017. |
(3) |
Il 2 giugno 2017 la BCE ha lanciato una consultazione pubblica intesa a raccogliere osservazioni dalle parti interessate per la valutazione di possibili miglioramenti al regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). La consultazione pubblica è terminata il 20 luglio 2017. |
(4) |
Tenuto conto dei commenti ricevuti, la BCE ha rivisto il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) e ha concluso che il regolamento dovrebbe essere modificato. |
(5) |
In particolare la BCE ha deciso di non richiedere più pagamenti anticipati dei contributi annuali per le attività di vigilanza. I contributi dovrebbero essere riscossi solo dopo la fine del relativo periodo di contribuzione quando siano stati determinati i costi annuali effettivi. La data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe rimanere, di regola, il 31 dicembre del periodo di contribuzione precedente per disporre di un tempo sufficiente alla convalida dei fattori per il calcolo della contribuzione. |
(6) |
Per la stragrande maggioranza dei soggetti obbligati alla contribuzione, la BCE già riceve le informazioni sulle attività totali e sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 680/2014 (3) e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (4). Tali informazioni sono prontamente disponibili ai fini dell’utilizzo per il calcolo del loro contributo per le attività di vigilanza. Pertanto, la raccolta dedicata dei fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe cessare per tali soggetti obbligati al pagamento. |
(7) |
Inoltre la BCE ha deciso di ridurre i contributi per le attività di vigilanza che devono essere versati dai soggetti e dai gruppi vigilati meno significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR. A tal fine, per tali soggetti e gruppi vigilati il contributo minimo dovrebbe essere dimezzato. |
(8) |
Inoltre, l’esperienza maturata con l’applicazione del regolamento n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dal 2014 ha evidenziato l’opportunità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche. |
(9) |
È necessario prevedere meccanismi transitori in relazione al periodo di contribuzione 2020, poiché quell’anno sarà il primo periodo di contribuzione nel quale la BCE non richiede più il pagamento anticipato del contributo annuale per le attività di vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2020. |
(10) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è modificato come segue:
1. |
l’articolo 2 è modificato come segue:
|
2. |
l’articolo 4 è modificato come segue:
|
3. |
l’articolo 5 è modificato come segue:
|
4. |
l’articolo 6 è soppresso; |
5. |
l’articolo 7 è modificato come segue:
|
6. |
l’articolo 9 è soppresso; |
7. |
l’articolo 10 è modificato come segue:
|
8. |
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
9. |
all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo periodo è soppresso; |
10. |
l’articolo 16 è soppresso; |
11. |
l’articolo 17 è modificato come segue:
|
12. |
è inserito il seguente articolo 17 bis: «Articolo 17 bis Disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020 1. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto e gruppo vigilato per il periodo di contribuzione del 2010 è specificato nell’avviso di contribuzione emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento interessato nel 2021. 2. I risultati positivi o negativi del periodo di contribuzione del 2019, determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti per tale periodo dai costi annuali stimati addebitati per tale periodo di contribuzione, sono presi in considerazione nella determinazione del contributo per le attività di vigilanza per il periodo di contribuzione del 2010.»; |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).
DECISIONI
17.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 327/75 |
DECISIONE (UE) 2019/2156 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione sulla proroga del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o marzo 2000. |
(2) |
A norma dell’articolo 80 dell’accordo, il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni. |
(3) |
Il Consiglio di associazione deve adottare, mediante uno scambio di lettere, una raccomandazione relativa a una ulteriore proroga del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d’azione») per due anni. |
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio di associazione sull’adozione di una raccomandazione che approva il piano d’azione, poiché la raccomandazione è vincolante per l’Unione. |
(5) |
La proroga del piano d’azione costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e consentirà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio di associazione creato dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in merito all’adozione di una raccomandazione di proroga del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni (2019 e 2020) si basa sul progetto di raccomandazione accluso.
Articolo 2
La Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019
Per il Consiglio
La presidente
A.-M. HENRIKSSON
PROGETTO
RACCOMANDAZIONE n. 1/2019 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO
del …
a favore della proroga di due anni del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o marzo 2000. |
(2) |
A norma dell’articolo 80 dell’accordo, il Consiglio di associazione può formulare qualsiasi raccomandazione che ritenga adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’accordo. |
(3) |
Conformemente all’articolo 90 dell’accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell’accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati. |
(4) |
L’articolo 10 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede la possibilità di formulare raccomandazioni tra una sessione e l’altra, mediante procedura scritta. |
(5) |
Il piano d’azione per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d’azione») è stata prolungata di un anno nel 2018. La proroga del piano d’azione di due anni costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e permetterà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni, |
RACCOMANDA:
Articolo 1
Il Consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda di prorogare il piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni.
Fatto a …, il ….
Per il Consiglio di associazione UE-Marocco
Il presidente
17.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 327/78 |
DECISIONE (UE) 2019/2157 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2019
relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 3, e l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 300, paragrafo 3, del trattato prevede che il Comitato delle regioni sia composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
(2) |
L’articolo 305 del trattato prevede che i membri del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di supplenti siano nominati dal Consiglio per un periodo di cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. |
(3) |
Il mandato dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni termina il 25 gennaio 2020; è opportuno pertanto procedere alla nomina di nuovi membri e supplenti. |
(4) |
Tale nomina sarà seguita in data successiva da quella degli altri membri e supplenti i cui nominativi non siano stati comunicati al Consiglio anteriormente al 15 novembre 2019, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominate al Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025:
— |
quali membri, le persone incluse nell’elenco per Stato membro riportato nell’allegato I; |
— |
quali supplenti, le persone incluse nell’elenco per Stato membro riportato nell’allegato II. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
ALLEGATO I
ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I —BILAGA I
Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter
BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN
Mr Karl-Heinz LAMBERTZ
Member of a Regional Assembly: Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Mr Pascal SMET
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen
Mr Rudi VERVOORT
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
ČESKO
Mr Josef BERNARD
Member of a Regional Assembly: zastupitel Plzeňského kraje
Mr Pavel BRANDA
Member of a Local Assembly: zastupitel obce Rádlo
Mr Jiří ČUNEK
Member of a Regional Assembly: zastupitel Zlínského kraje
Mr Zdeněk HŘIB
Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha
Mr Dan JIRÁNEK
Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Kladno
Mr Roman LÍNEK
Member of a Regional Assembly: zastupitel Pardubického kraje
Mr Tomáš MACURA
Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Ostrava
Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ
Member of a Regional Assembly: zastupitelka Karlovarského kraje
Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ
Member of a Regional Assembly: zastupitelka Středočeského kraje
Mr Martin PŮTA
Member of a Regional Assembly: zastupitel Libereckého kraje
Mr Radim SRŠEŇ
Member of a Local Assembly: zastupitel obce Dolní Studénky
Mr Oldřich VLASÁK
Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Hradec Králové
DANMARK
Mr Per Bødker ANDERSEN
Member of a Local Assembly: Kolding kommunalbestyrelse
Ms Kirstine Helene BILLE
Member of a Local Assembly: Syddjurs kommunalbestyrelse
Mr Erik FLYVHOLM
Member of a Local Assembly: Lemvig kommunalbestyrelse
Mr Jens Christian GJESING
Member of a Local Assembly: Haderslev kommunalbestyrelse
Mr Jens Bo IVE
Member of a Local Assembly: Rudersdal kommunalbestyrelse
Mr Jess V. LAURSEN
Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland
Mr Arne LÆGAARD
Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Midtjylland
Mr Per NØRHAVE
Member of a Local Assembly: Ringsted kommunalbestyrelse
Mr Karsten Uno PETERSEN
Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Syddanmark
DEUTSCHLAND
Ms Muhterem ARAS
Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg
Mr Dietmar BROCKES
Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen
Ms Barbara DUDEN
Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft
Ms Antje GROTHEER
Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft
Mr Tilo GUNDLACK
Member of a Regional Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Mr Florian HERRMANN
Member of a Regional Executive: Bayerische Landesregierung
Ms Birgit Janine HONÉ
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Niedersächsischer Landtag
Ms Helma KUHN-THEIS
Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag
Mr Bernd LANGE
Member of a Local Executive: Landkreis Görlitz
Ms Henrike MÜLLER
Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft
Mr Marcel PHILIPP
Member of a Local Executive: Stadt Aachen
Ms Heike RAAB
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz
Mr Franz RIEGER
Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag
Ms Isolde RIES
Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag
Mr Eckhard RUTHEMEYER
Member of a Local Executive: Stadt Soest
Mr Michael SCHNEIDER
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Sachsen-Anhalt
Mr Mark SPEICH
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen
Mr Bernd Claus VOß
Member of a Regional Assembly: Landtag Schleswig-Holstein
Mr Mark WEINMEISTER
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Hessischer Landtag
Mr Guido WOLF
Member of a Regional Executive: Landesregierung Baden-Württemberg
Mr Gerry WOOP
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin
EESTI
Mr Mihkel JUHKAMI
Member of a Local Assembly: Rakvere City Council
Mr Urmas KLAAS
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Tartu City Council
Mr Mikk PIKKMETS
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lääneranna Rural Municipality Council
Mr Siim SUURSILD
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council
Mr Tiit TERIK
Member of a Local Assembly: Tallinn City Council
Mr Mart VÕRKLAEV
Member of a Local Assembly: Rae Rural Municipality Council
ESPAÑA
Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ
Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja
Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCIAS
Member of a Regional Executive: Gobierno de las Illes Balears
Mr Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ
Member of a Regional Assembly: Junta General del Principado de Asturias
Mr Alfred BOSCH i PASCUAL
Member of a Regional Executive: Gobierno de la Generalitat de Cataluña
Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS
Member of a Regional Executive: Gobierno de Navarra
Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO
Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid
Mr Guillermo FERNÁNDEZ VARA
Member of a Regional Executive: Junta de Extremadura
Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA
Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria
Mr Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Mr Francisco IGEA ARISQUETA
Member of a Regional Executive: Junta de Castilla y León
Mr Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS
Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón
Mr Juan Manuel MORENO BONILLA
Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
Mr Alberto NÚÑEZ FEIJÓO
Member of a Regional Executive: Junta de Galicia
Mr Ximo PUIG i FERRER
Member of a Regional Assembly: Les Corts Valencianes
Mr Ángel Víctor TORRES PÉREZ
Member of a Regional Executive: Gobierno de Canarias
Mr Iñigo URKULLU RENTERIA
Member of a Regional Assembly: Parlamento Vasco
IRELAND
Ms Aoife BRESLIN
Member of a Local Executive: Kildare County Council
Mr Eamon DOOLEY
Member of a Local Executive: Offaly County Council
Ms Kate FEENEY
Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council
Ms Deirdre FORDE
Member of a Local Executive: Cork City Council
Mr Kieran MCCARTHY
Member of a Local Executive: Cork City Council
Mr Declan MCDONNELL
Member of a Local Executive: Galway City Council
Mr Michael MURPHY
Member of a Local Executive: Tipperary County Council
Mr Malcolm NOONAN
Member of a Local Executive: Kilkenny County Council
ITALIA
Mr Matteo Luigi BIANCHI
Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)
Mr Vincenzo BIANCO
Consigliere comunale del Comune di Catania
Mr Sergio CACI
Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)
Ms Arianna Maria CENSI
Consigliere comunale del Comune di Milano
Ms Michela LEONI
Consigliere della Provincia di Novara
Mr Giorgio MAGLIOCCA
Presidente della Provincia di Caserta
Mr Luca MENESINI
Presidente della Provincia di Lucca
Mr Virginio MEROLA
Sindaco del Comune di Bologna
Mr Salvatore Domenico Antonio POGLIESE
Sindaco del Comune di Catania
Ms Virginia RAGGI
Sindaco di Roma Capitale
ΚΥΠΡΟΣ
Mr Nikos ANASTASIOU
Mayor of Kato Polemidia Municipality
Mr Andros KARAYIANNIS
Mayor of Deryneia Municipality
Mr Louis KOUMENIDES
President of the Community Council of Kato Lefkara
Ms Eleni LOUCAIDES
Municipal Councilor of Nicosia Municipality
Mr Stavros STAVRINIDES
Municipal Councilor of Strovolos Municipality
LATVIJA
Ms Inga BĒRZIŅA
Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council
Mr Gints KAMINSKIS
Member of a Local Assembly: Auce municipal council
Mr Aivars OKMANIS
Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council
Mr Leonīds SALCEVIČS
Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council
Mr Dainis TURLAIS
Member of a Local Assembly: Rīga city council
Mr Hardijs VENTS
Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council
Mr Jānis VĪTOLIŅŠ
Member of a Local Assembly: Ventspils city council
LUXEMBOURG
Ms Simone BEISSEL
Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg
Mr Roby BIWER
Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg
Mr Tom JUNGEN
Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Roeser
Mr Ali KAES
Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Tandel
Ms Romy KARIER
Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Clervaux
MALTA
Mr Samuel AZZOPARDI
Member of a Regional Executive: Gozo Region
Mr Joe CORDINA
Member of a Local Executive: Local Councils' Association
Mr Paul FARRUGIA
Member of a Regional Executive: South East Region
Mr Mario FAVA
Member of a Local Executive: Local Councils' Association
NEDERLAND
Mr Ronald Eduard DE HEER
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle
Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau
Mr Andy DRITTY
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Limburg
Mr Robert JONKMAN
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland
Mr Ufuk KÂHYA
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch
Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente
Mr Michiel Alexander RIJSBERMAN
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Flevoland
Ms Maria SCHOUTEN
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein
Mr Tjisse STELPSTRA
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Drenthe
Mr Robertus Cornelis Leonardus STRIJK
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Utrecht
Mr Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant
Mr Yde Johan VAN HIJUM
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Overijssel
ÖSTERREICH
Mr Markus ACHLEITNER
Member of a Regional Executive: State Government of Upper Austria
Ms Barbara EIBINGER-MIEDL
Member of a Regional Executive: State Government of Styria
Mr Christian ILLEDITS
Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland
Mr Peter KAISER
Member of a Regional Executive: State Government of Carinthia
Mr Markus LINHART
Member of a Local Executive: City Council of the regional capital Bregenz
Mr Michael LUDWIG
Member of a Regional Executive: State Government of Vienna
Ms Johanna MIKL-LEITNER
Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria
Mr Günther PLATTER
Member of a Regional Executive: State Government of Tyrol
Mr Franz SCHAUSBERGER
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg
Mr Matthias STADLER
Member of a Local Executive: City Council of the regional capital of St. Pölten
Mr Hanspeter WAGNER
Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol
Mr Markus WALLNER
Member of a Regional Executive: State Government of Vorarlberg
ROMÂNIA
Mr Ionel ARSENE
President of Neamţ County Council
Mr Emil BOC
Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County
Mr Csaba BORBOLY
President of Harghita County Council
Ms Daniela CÎMPEAN
President of Sibiu County Council
Mr Emil DRĂGHICI
Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County
Mr Decebal FĂGĂDĂU
Mayor of Constanţa Municipality, Constanţa County
Ms Mariana GÂJU
Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County
Mr Victor MORARU
President of Ialomiţa County Council
Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ
Mayor of District 3, Bucharest Municipality
Mr Alin -Adrian NICA
Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County
Mr Ion PRIOTEASA
President of Dolj County Council
Mr Adrian Ovidiu TEBAN
Mayor of Cugir City, Alba County
Ms Gabriela Florica TULBURE
Mayor of Sein City, Maramureș County
Mr Marius Horia ȚUȚUIANU
President of Constanţa County Council
Mr Marius Ioan URSĂCIUC
Mayor of Gura Humorului City, Suceava County
SLOVENIJA
Mr Uroš BREŽAN
župan Občine Tolmin
Ms Jasna GABRIČ
županja Občine Trbovlje
Ms Nuška GAJŠEK
županja Mestne občine Ptuj
Mr Aleksander JEVŠEK
župan Mestne občine Murska Sobota
Mr Gregor MACEDONI
župan Mestne občine Novo mesto
Mr Robert SMRDELJ
župan Občine Pivka
Mr Ivan ŽAGAR
župan Občine Slovenska Bistrica
SLOVENSKO
Mr Milan BELICA
Chairman of Nitra Self — Governing Region
Mr József BERÉNYI
Vice — Chairman of Trnava Self — Governing Region
Mr Juraj DROBA
Chairman of Bratislava Self — Governing Region
Mr Ján FERENČÁK
Mayor of Kežmarok
Mr Jaroslav HLINKA
Mayor of Košice — South
Mr Miloslav REPASKÝ
Member of the Regional Parliament of the Prešov Self — Governing Region
Mr Rastislav TRNKA
Chairman of Košice Self — Governing Region
Ms Andrea TURČANOVÁ
Mayor of Prešov
Mr Matúš VALLO
Mayor of Bratislava
SUOMI
Mr Mikko AALTONEN
Member of a Local Assembly: Tampere City Council
Ms Satu HAAPANEN
Member of a Local Assembly: Oulu City Council
Mr Ilpo HELTIMOINEN
Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council
Ms Anne KARJALAINEN
Member of a Local Assembly: Kerava City Council
Mr Markku MARKKULA
Member of a Local Assembly: Espoo City Council
Mr Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI
Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council
Ms Sari RAUTIO
Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council
Ms Mirja VEHKAPERÄ
Member of a Local Assembly: Oulu City Council
SVERIGE
Ms Jelena DRENJANIN
Member of a Local Assembly: Huddinge kommun
Mr Samuel GONZALES WESTLING
Member of a Local Assembly: Hofors kommun
Mr Pehr GRANFALK
Member of a Local Assembly: Solna kommun
Ms Marie JOHANSSON
Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun
Mr Anders KNAPE
Member of a Local Assembly: Karlstads kommun
Ms Ulrika LANDERGREN
Member of a Local Assembly: Kungsbacka kommun
Mr Jonny LUNDIN
Member of a Regional Assembly: Västernorrlands läns landsting
Mr Ilmar REEPALU
Member of a Regional Assembly: Skåne läns landsting
Mr Tomas RISTE
Member of a Regional Assembly: Vämlands läns landsting
Ms Marie-Louise RÖNNMARK
Member of a Local Assembly: Umeå kommun
Ms Birgitta SACRÈDEUS
Member of a Regional Assembly: Dalarnas läns landsting
Ms Karin WANNGÅRD
Member of a Local Assembly: Stockholms kommun
ALLEGATO II
ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II BILAGA II
Заместник—членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter
ČESKO
Mr Tomáš CHMELA
Member of a Local Assembly: zastupitel města Slavičín
Mr Martin DLOUHÝ
Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha
Mr Pavel HEČKO
Member of a Regional Assembly: zastupitel Královéhradeckého kraje
Mr Petr HÝBLER
Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihomoravského kraje
Mr Zdeněk KARÁSEK
Member of a Regional Assembly: zastupitel Moravskoslezského kraje
Mr Martin KLIKA
Member of a Regional Assembly: zastupitel Ústeckého kraje
Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ
Member of a Local Assembly: zastupitelka města Bílovec
Mr Jan MAREŠ
Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Chomutov
Mr Jaromír NOVÁK
Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihočeského kraje
Mr Pavel PACAL
Member of a Regional Assembly: zastupitel Kraje Vysočina
Mr Patrik PIZINGER
Member of a Local Assembly: zastupitel města Chodov
Mr Robert ZEMAN
Member of a Local Assembly: zastupitel města Prachatice
DANMARK
Mr Steen Bording ANDERSEN
Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse
Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN
Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland
Mr Erik HØEG-SØRENSEN
Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland
Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN
Member of a Local Assembly: Hillerød kommunalbestyrelse
Mr Anders Rosenstand LAUGESEN
Member of a Local Assembly: Skanderborg kommunalbestyrelse
Mr Evan LYNNERUP
Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland
Ms Eva Borchorst MEJNERTZ
Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse
Mr Karsten Søndergaard NIELSEN
Member of a Local Assembly: Egedal kommunalbestyrelse
Mr Søren WINDELL
Member of a Local Assembly: Odense kommunalbestyrelse
DEUTSCHLAND
Mr Josef FREY
Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg
Mr René GÖGGE
Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft
Mr Tobias GOTTHARDT
Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag
Ms Susanne GROBIEN
Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft
Mr Thomas HABERMANN
Member of a Local Executive: Landkreis Rhön-Grabfeld
Ms Karin HALSCH
Member of a Regional Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin
Mr Heinz-Joachim HÖFER
Member of a Local Assembly: Stadtrat Altenkirchen
Ms Katy HOFFMEISTER
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Mr Peter KURZ
Member of a Local Executive: Stadt Mannheim
Mr Clemens LAMMERSKITTEN
Member of a Regional Assembly: Niedersächsischer Landtag
Mr Marcus OPTENDRENK
Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen
Mr Wolfgang REINHART
Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg
Mr Boris RHEIN
Member of a Regional Assembly: Hessischer Landtag
Ms Heike SCHARFENBERGER
Member of a Regional Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz
Mr Florian SIEKMANN
Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag
Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Schleswig-Holstein
Mr Roland THEIS
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Saarländischer Landtag
Mr Cindi TUNCEL
Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft
Mr Dirk WEDEL
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen
Mr Reiner ZIMMER
Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag
EESTI
Mr Aivar ARU
Member of a Local Assembly: Saaremaa Rural Municipality Council
Mr Margus LEPIK
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Valga Rural Municipality Council
Mr Rait PIHELGAS
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Järva Rural Municipality Council
Ms Marika SAAR
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Elva Rural Municipality Council
Mr Urmas SUKLES
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Haapsalu City Council
Mr Jan TREI
Member of a Local Assembly: Viimsi Rural Municipality Council
ESPAÑA
Mr Ignacio Jesús AGUADO CRESPO
Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid
Mr Carlos AGUILAR VÁZQUEZ
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla y León
Ms Rosa María BALAS TORRES
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Asamblea de Extremadura
Ms Mireia BORRELL PORTA
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Cataluña
Mr Joan CALABUIG RULL
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Les Corts Valencianes
Mr Manuel Alejandro CARDENETE FLORES
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Andalucía
Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento Vasco
Mr Jesús María GAMALLO ALLER
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Galicia
Mr Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja
Mr Mikel IRUJO AMEZAGA
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Navarra
Ms Virginia MARCO CÁRCEL
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla-La Mancha
Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN
Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón
Ms María SÁNCHEZ RUIZ
Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria
Mr Antonio VICENS VICENS
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de las Illes Balears
Mr Javier VILA FERRERO
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Junta General del Principado de Asturias
Mr Julián José ZAFRA DÍAZ
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Canarias
IRELAND
Ms Emma BLAIN
Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council
Ms Gillian COUGHLAN
Member of a Local Executive: Cork County Council
Ms Alison GILLILAND
Member of a Local Executive: Dublin City Council
Mr Jimmy MCCLEARN
Member of a Local Executive: Galway County Council
Mr Patrick MCEVOY
Member of a Local Executive: Kildare County Council
Ms Erin MCGREEHAN
Member of a Local Executive: Louth County Council
Ms Una POWER
Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council
Mr Enda STENSON
Member of a Local Executive: Leitrim County Council
ITALIA
Mr Alberto ANCARANI
Consigliere comunale del Comune di Ravenna
Ms Daniela BALLICO
Sindaco del Comune di Ciampino (RM)
Mr Federico BORGNA
Presidente della Provincia di Cuneo
Ms Mariadele GIROLAMI
Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno
Mr Mario GUARENTE
Sindaco del Comune di Potenza
Mr Alessio MARSILI
Consigliere municipale di Roma Capitale
Ms Monica MARINI
Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)
Mr Nicola MARINI
Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)
Mr Federico Carlo MARTEGANI
Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)
Mr Guido MILANA
Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)
Mr Roberto PELLA
Sindaco del Comune di Valdengo (BI)
Mr Carmine PACENTE
Consigliere comunale del Comune di Milano
Mr Alessandro ROMOLI
Consigliere della Provincia di Viterbo
Mr Giuseppe VARACALLI
Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)
ΚΥΠΡΟΣ
Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS
Mayor of Mesa Yitonia Municipality
Mr Christodoulos IOANNOU
Municipal Councilor of Larnaka Municipality
Mr Christakis MELETIES
President of the Community Council of Kokkinotrimithia
Mr Kyriacos XYDIAS
Mayor of Yermasoyia Municipality
Ms Areti PIERIDOU
President of the Community Council of Tala, Paphos
LATVIJA
Mr Gunārs ANSIŅŠ
Member of a Local Assembly: Liepāja city council
Mr Jānis BAIKS
Member of a Local Assembly: Valmiera city council
Mr Raimonds ČUDARS
Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council
Mr Sergejs MAKSIMOVS
Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council
Mr Māris SPRINDŽUKS
Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council
Ms Olga VEIDIŅA
Member of a Local Assembly: Rīga city council
Mr Māris ZUSTS
Member of a Local Assembly: Saldus municipal council
LUXEMBOURG
Ms Liane FELTEN
Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher
Ms Linda GAASCH
Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg
Mr Gusty GRAAS
Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg
Ms Carole HARTMANN
Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville d’Echternach
Ms Cécile HEMMEN
Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour
MALTA
Mr Jesmond AQUILINA
Member of a Regional Executive: South Region
Mr Keven CAUCHI
Member of a Local Executive: Għajnsielem Local Council
Mr Fredrick CUTAJAR
Member of a Local Executive: Santa Luċija Local Council
Ms Graziella GALEA
Member of a Local Executive: San Pawl il-Baħar Local Council
NEDERLAND
Mr Ahmed ABOUTALEB
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam
Ms Jeannette Nicole BALJEU
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland
Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN — VAN TONGERLO
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas
Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg
Mr Johannes Gerrit KRAMER
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Fryslân
Ms Anna PIJPELINK
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zeeland
Mr Guido Pascal RINK
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Emmen
Mr Henk STAGHOUWER
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Groningen
Mr Ben VAN ASSCHE
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen
Mr Robert Jacobus VAN ASTEN
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage
Mr Johannes Christoffel VAN DER HOEK
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland
Ms Christianne VAN DER WAL — ZEGGELINK
Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Gelderland
ÖSTERREICH
Mr Hans Peter DOSKOZIL
Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland
Mr Martin EICHTINGER
Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria
Mr Peter FLORIANSCHÜTZ
Member of a Local Assembly: Vienna City Council
Mr Peter HANKE
Member of a Regional Executive: State Government of Vienna
Ms Doris KAMPUS
Member of a Regional Executive: State Government of Styria
Ms Carmen KIEFER
Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg
Ms Sonja LEDL-ROSSMANN
Member of a Regional Assembly: State Parliament of Tyrol
Ms Brigitta PALLAUF
Member of a Regional Assembly: State Parliament of Salzburg
Mr Herwig SEISER
Member of a Regional Assembly: State Parliament of Carinthia
Mr Viktor SIGL
Member of a Regional Assembly: State Parliament of Upper Austria
Mr Harald SONDEREGGER
Member of a Regional Assembly: State Parliament of Vorarlberg
Mr Hannes WENINGER
Member of a Local Assembly: Municipal Council of the municipality of Gießhübl
ROMÂNIA
Mr Árpád-András ANTAL
Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County
Mr Daniel-Ștefan DRĂGULIN
Mayor of Călărași Municipality, Călărași County
Mr Ştefan ILIE
Mayor of Luncavița Commune, Tulcea County
Mr Emil Radu MOLDOVAN
President of Bistrița-Năsăud County Council
Mr Cornel NANU
Mayor of Cornu Commune, Prahova County
Mr Petre Emanoil NEAGU
President of Buzău County Council
Mr Cosmin NECULA
Mayor of Bacău Municipality, Bacău County
Mr Gheorghe Daniel NICOLAȘ
Mayor of Odobești City, Vrancea County
Mr Emilian OPREA
Mayor of Chitila City, Ilfov County
Mr Nicolae PANDEA
Mayor of Ştefan cel Mare Commune, Călăraşi County
Mr Marian PETRACHE
President of Ilfov County Council
Mr Horia TEODORESCU
President of Tulcea County Council
Mr Mădălin — Ady TEODOSESCU
Mayor of Balș City, Olt County
Mr Bogdan Andrei TOADER
President of Prahova County Council
Mr István-Valentin VÁKÁR
Vice-president of Cluj County Council
SLOVENIJA
Ms Breda ARNŠEK
podžupanja Mestne občine Celje
Mr Aleksander Saša ARSENOVIČ
župan Mestne občine Maribor
Mr Damijan JAKLIN
župan Občine Velika Polana
Ms Vlasta KRMELJ
županja Občine Selnica ob Dravi
Mr Vladimir PREBILIČ
župan Občine Kočevje
Mr Tine RADINJA
župan Občine Škofja Loka
Mr Tomaž ROŽEN
župan Občine Ravne na Koroškem
SLOVENSKO
Mr Jaroslav BAŠKA
Chairman of Trenčín Self — Governing Region
Mr Ján BELJAK
Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self — Governing Region
Mr Ján BLCHÁČ
Mayor of Liptovský Mikuláš
Ms Erika JURINOVÁ
Chairman of Žilina Self — Governing Region
Mr Béla KESZEGH
Mayor of Komárno
Mr Daniel LORINC
Mayor of Kladzany
Mr Peter ŠVARAL
Mayor of Rohožník
Mr Luboš TOMKO
Mayor of Stará Lubovňa
Mr Jozef VISKUPIČ
Chairman of Trnava Self — Governing Region
SUOMI
Mr Jari ANDERSSON
Member of a Local Assembly: Sastamala City Council
Ms Pauliina HAIJANEN
Member of a Local Assembly: Laitila City Council
Mr Joonas HONKIMAA
Member of a Local Assembly: Kouvola City Council
Mr Patrik KARLSSON
Member of a Local Assembly: Vantaa City Council
Ms Merja LAHTINEN
Member of a Local Assembly: Jämsä City Council
Mr Pekka MYLLYMÄKI
Member of a Local Assembly: Mynämäki Municipal Council
Ms Sanna PARKKINEN
Member of a Local Assembly: Liperi Municipal Council
Ms Niina RATILAINEN
Member of a Local Assembly: Turku City Council
SVERIGE
Ms Linda ALLANSSON WESTER
Member of a Local Assembly: Svedala kommun
Ms Suzanne FRANK
Member of a Regional Assembly: Kronobergs läns landsting
Ms Sara HEELGE VIKMÅNG
Member of a Local Assembly: Huddinge kommun
Ms Carin LIDMAN
Member of a Local Assembly: Västerås kommun
Ms Kikki LILJEBLAD
Member of a Local Assembly: Norrköpings kommun
Ms Frida NILSSON
Member of a Local Assembly: Lidköpings kommun
Ms Emma NOHRÈN
Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lysekils kommun
Ms Charlotte NORDSTRÖM
Member of a Regional Assembly: Västra Götalands läns landsting
Mr Filip REINHAG
Member of a Local Assembly: Gotlands kommun
Ms Yoomi RENSTRÖM
Member of a Local Assembly: Ovanåkers kommun
Mr Alexander WENDT
Member of a Regional Assembly: Blekinge läns landsting
Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM
Member of a Regional Assembly: Västerbottens läns landsting
17.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 327/99 |
DECISIONE(UE) 2019/2158 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 dicembre 2019
sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38)
(rifusione)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 30,
considerando quanto segue:
(1) |
Sono state apportate svariate modifiche alla decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea (BCE/2015/7) (2). A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione di tale decisione. |
(2) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) (3), i fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale individuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall’ammontare alla data di riferimento pertinente: i) delle attività totali; e ii) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) ha imposto alla BCE di effettuare una revisione del regolamento stesso, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato, entro il 2017. La BCE ha avviato una consultazione pubblica e, tenendo conto delle risposte ricevute, ha deciso di modificare il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) per introdurre un quadro di riferimento riveduto in materia di contributi per le attività di vigilanza. La decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) stabilisce procedure più dettagliate in merito alla metodologia e alle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza. |
(4) |
Secondo il quadro riveduto ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe, in linea generale, rimanere il 31 dicembre dell’anno che precede il periodo di contribuzione per il quale sono calcolati i contributi per le attività di vigilanza. Ciò consente di utilizzare le informazioni di vigilanza già a disposizione della BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29 (4) e ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (5) [segnalazione comune (COREP) e segnalazione finanziaria (FINREP)] e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (6) (FINREP), per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza per la maggior parte dei soggetti obbligati al pagamento. |
(5) |
I soggetti e i gruppi vigilati che non sono soggetti a obblighi segnalazione a fini prudenziali o i gruppi vigilati che escludono le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi dovrebbero continuare a segnalare i fattori per il calcolo della contribuzione in maniera separata ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza. L’articolo 10, paragrafo 3, lettera bd) del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che tali fattori per il calcolo della contribuzione siano trasmessi all’ANC interessata, con la relativa data di riferimento, conformemente a una decisione della BCE. |
(6) |
I soggetti obbligati al pagamento che devono continuare segnalare separatamente dovrebbero trasmettere i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente autorità nazionale competente (ANC) utilizzando i modelli di cui agli allegati I e II. Nel caso di gruppi vigilati con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, i soggetti obbligati al pagamento dovrebbero fornire una spiegazione del metodo utilizzato per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione. |
(7) |
Si dovrebbe garantire la coerenza tra la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione dei soggetti obbligati al pagamento per i quali la BCE riceve già informazioni di vigilanza tramite COREP e FINREP e i fattori per il calcolo della contribuzione dei soggetti obbligati al pagamento che devono segnalare separatamente le informazioni ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza. |
(8) |
Ai fini del calcolo dei fattori per il calcolo della contribuzione, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede la possibilità di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. Tali soggetti obbligati al pagamento dovrebbero notificare alla BCE se intendono escludere il contributo delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi per quanto riguarda l’uno o l’altro o entrambi i fattori per il calcolo della contribuzione. Il termine per la trasmissione della notifica dovrebbe essere coerente con il quadro riveduto per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza. |
(9) |
Per la maggior parte delle succursali tenute a contribuzione, l’obbligo di fornire la verifica da parte di un revisore come mezzo di certificazione delle attività totali della succursale ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza è stato valutato come sproporzionato nel riesame del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). È sufficiente che le succursali tenute a contribuzione trasmettano alla pertinente ANC una lettera della direzione che certifichi le attività totali della succursale. |
(10) |
L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) stabilisce che qualora un soggetto obbligato al pagamento del contributo ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE provveda a determinarli in conformità a una propria decisione. |
(11) |
La presente decisione dovrebbe stabilire la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, nonché le procedure per la trasmissione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte dei soggetti obbligati al pagamento che devono continuare a effettuare la segnalazione separatamente ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza e da parte delle ANC alla BCE. In particolare, dovrebbero essere specificati il formato, la frequenza e la tempistica di tale trasmissione, nonché i tipi di controlli di qualità che le ANC dovrebbero effettuare prima di trasmettere i fattori per il calcolo della contribuzione alla BCE. |
(12) |
È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l’assetto concettuale sottostante, o da incidere sull’onere di segnalazione. Le ANC possono proporre tali modifiche tecniche al Comitato per le statistiche del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), del cui parere si terrà conto nel seguire tale procedura. |
(13) |
Per garantire la coerenza con il quadro riveduto per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), che prevede disposizioni transitorie per il periodo il periodo di contribuzione relativo all’anno 2020, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2020, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza imposti a carico dei soggetti e dei gruppi vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), e per la comunicazione dei suddetti fattori da parte dei soggetti obbligati al pagamento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera bd), di tale regolamento, nonché le procedure per la trasmissione dei relativi dati dalle ANC alla BCE.
La presente decisione si applica ai soggetti obbligati al pagamento e alle ANC.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), in aggiunta alle seguenti definizioni:
1. |
per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica, né un giorno festivo nello Stato membro in cui ha sede l’ANC interessata; |
2. |
per «organo di gestione» si intende un organo di gestione come definito al punto 7 dell’articolo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
Articolo 3
Metodologia per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione
1. Per i soggetti e i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali e i gruppi vigilati che non hanno informato la BCE conformemente all’articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione in conformità con quanto segue.
a) |
L’importo complessivo dell’esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello «requisiti di fondi propri» della segnalazione comune (COREP) contenuto nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «il modello sui requisiti di fondi propri») trasmesso dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29. Per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che sono considerate come un’unica succursale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), l’importo complessivo dell’esposizione al rischio è zero. |
b) |
Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate facendo riferimento ai modelli «stato patrimoniale: attività» della segnalazione finanziaria (FINREP) contenuti negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; e ai modelli «stato patrimoniale: attività» di cui agli allegati I, II, IV e V e ai punti per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) comunicati dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29 e del regolamento 2015/534 (BCE/2015/13). Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l’organo di gestione dell’ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC. |
2. Per i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali che informano la BCE conformemente all’articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione sulla base dei dati calcolati da tali gruppi vigilati in conformità con le seguenti lettere a) e b) e trasmessi dagli stessi alla pertinente ANC ai sensi dell’articolo 5.
a) |
L’importo complessivo dell’esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri, da cui sono dedotti:
|
b) |
Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate aggregando le attività totali indicate nei rendiconti finanziari obbligatori di tutti i soggetti vigilati all’interno del gruppo vigilato stabiliti negli Stati membri partecipanti, se disponibili, o altrimenti aggregando le attività totali riportate nel pacchetto o nei pacchetti di segnalazioni usati dai soggetti vigilati o dal gruppo di enti creditizi tenuti a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Al fine di evitare un doppio conteggio, il soggetto obbligato al pagamento ha la facoltà di eliminare le posizioni infragruppo tra tutti i soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti. L’avviamento incluso nei bilanci consolidati dell’impresa madre di un gruppo vigilato è incluso nell’aggregazione; l’esclusione dell’avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi è facoltativa. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i rendiconti finanziari obbligatori, un revisore certifica che le attività totali corrispondono all’importo delle attività totali indicato nei rendiconti finanziari obbligatori sottoposti a revisione dei singoli soggetti vigilati. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i pacchetti di segnalazioni, un revisore certifica le attività totali usate per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza effettuando un’appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni utilizzati. In tutti i casi, il revisore conferma che il procedimento di aggregazione non si discosta dalla procedura indicata nella presente decisione e che il calcolo effettuato dal soggetto obbligato al pagamento è coerente con il metodo contabile adottato per consolidare i conti del gruppo di soggetti tenuti a contribuzione. |
3. Per i soggetti e i gruppi vigilati non soggetti a un obbligo di segnalazione a fini prudenziali, le attività totali e l’importo complessivo dell’esposizione al rischio, come definiti all’articolo 2, punti 12 e 13, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), sono determinati dagli stessi e trasmessi alla pertinente ANC a norma dell’articolo 5. Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l’organo di gestione dell’ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.
Articolo 4
Notifica della deduzione delle attività e/o dell’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi
I soggetti obbligati al pagamento che intendono escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), notificano alla BCE la loro decisione al più tardi entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo. La notifica indica se la deduzione del contributo di filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi si applica al fattore per il calcolo della contribuzione dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, al fattore per il calcolo della contribuzione delle attività totali o a entrambi. Se la BCE non riceve tale notifica entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo, l’importo complessivo dell’esposizione al rischio e le attività totali sono determinate conformemente all’articolo 3, paragrafo 1. Se più di una notifica giunge alla BCE per tempo, prevale l’ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo.
Articolo 5
Modelli per la segnalazione dei fattori per il calcolo della contribuzione alle ANC da parte dei soggetti obbligati al pagamento
1. I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, trasmettono ogni anno i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro le date di invio di cui all’articolo 6. I fattori per il calcolo della contribuzione sono trasmessi mediante i modelli contenuti negli allegati I e II. Nel caso di un gruppo vigilato con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, il soggetto obbligato al pagamento fornisce una spiegazione del metodo usato per conformarsi all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, nella colonna osservazioni a tal fine predisposta nell’allegato pertinente.
2. I soggetti obbligati al pagamento trasmettono la dichiarazione del revisore o la lettera della direzione alla pertinente ANC conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, entro le date di invio di cui all’articolo 6.
Articolo 6
Date di invio
1. I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, forniscono i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro la fine della giornata lavorativa della data di invio per la segnalazione trimestrale relativa al terzo trimestre specificata all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo o del successivo giorno lavorativo se la data di invio non è un giorno lavorativo.
2. Le ANC trasmettono alla BCE i fattori per il calcolo della contribuzione di cui al paragrafo 1 entro la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alla data di invio di cui al paragrafo 1. Di seguito, la BCE verifica i dati ricevuti entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione. Ove richieste in proposito dalla BCE, le ANC forniscono spiegazioni o chiarimenti sui dati.
3. La BCE garantisce a ciascun soggetto obbligato al pagamento l’accesso ai propri fattori per il calcolo della contribuzione entro il 15 gennaio dell’anno successivo al periodo di contribuzione. I soggetti obbligati al pagamento dispongono di quindici giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sui fattori per il calcolo della contribuzione e per trasmettere dati rivisti affinché vengano presi in esame, nel caso in cui considerino non corretti i fattori per il calcolo della contribuzione. Tale periodo decorre dal giorno in cui i soggetti obbligati al pagamento hanno avuto la possibilità di accedere ai fattori per il calcolo della contribuzione. Di seguito, i fattori per il calcolo della contribuzione sono applicati per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza. Eventuali modifiche dei dati ricevute dopo tale periodo non saranno prese in considerazione e di conseguenza non comporteranno una modifica dei fattori per il calcolo della contribuzione.
Articolo 7
Controlli sulla qualità dei dati
Le ANC verificano e assicurano la qualità e l’affidabilità dei fattori per il calcolo della contribuzione raccolti dai soggetti obbligati al pagamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, prima di trasmetterli alla BCE. Le ANC applicano controlli di qualità per valutare se è stata seguita la metodologia di cui all’articolo 3. La BCE non corregge o modifica i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione forniti dai soggetti obbligati al pagamento. Ogni correzione o modifica dei dati è effettuata dai soggetti obbligati al pagamento e da essi trasmessa alle ANC. Le ANC trasmettono alla BCE ogni dato corretto o modificato che ricevono. Nel trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, le ANC: a) forniscono informazioni su ogni significativa evoluzione indicata da tali dati; e b) comunicano alla BCE le ragioni di ogni correzione o modifica sostanziale dei dati. Le ANC assicurano che la BCE ottenga le necessarie correzioni o modifiche dei dati.
Articolo 8
Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di indisponibilità dei fattori per il calcolo della contribuzione o di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche
Nel caso in cui la BCE non disponga di un fattore per il calcolo della contribuzione o il soggetto obbligato al pagamento non abbia trasmesso tempestivamente dati rivisti o modifiche o correzione dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione conformemente agli articoli 6, paragrafo 3, o 7, la BCE utilizza le informazioni di cui dispone per determinare il fattore di calcolo della contribuzione mancante.
Articolo 9
Procedura semplificata di modifica
Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sull’onere di segnalazione dei soggetti obbligati al pagamento. Il Comitato esecutivo informa senza ritardo il Consiglio direttivo di tali modifiche.
Articolo 10
Abrogazione
1. La Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea, dell’11 febbraio 2015, sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/) (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 67).
(3) Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).
(4) Decisione ECB/2014/29, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 34).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).
(7) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
ALLEGATO I
|
CALCOLO DEI CONTRIBUTI |
Data di riferimento |
|
NOME |
|
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO |
Data di trasmissione |
|
Codice IFM |
|
|
|
|
|
Codice LEI |
|
|
|
|
|
|
|
Voce |
|
Tipo di ente |
Fonte dell’importo dell’esposizione al rischio |
Importo dell’esposizione al rischio |
Osservazioni |
|
|
10 |
20 |
30 |
40 |
10 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio |
(1), (2) o (3) |
COREP C 02.00, riga 010 |
|
|
20 |
CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi |
|
COREP C 06.02, colonna 250 (SOMMA) |
|
|
1021 |
Soggetto 1 |
|
|
|
|
1022 |
Soggetto 2 |
|
|
|
|
1023 |
Soggetto 3 |
|
|
|
|
1024 |
Soggetto 4 |
|
|
|
|
….. |
Soggetto ... |
|
|
|
|
N |
Soggetto N |
|
|
|
|
30 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO del gruppo vigilato al netto del CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi: la voce 030 è pari alla voce 010 meno la voce 020 meno la somma delle voci da 1021 a N |
|
|
|
|
Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente. |
ALLEGATO II
|
CALCOLO DEI CONTRIBUTI |
Data di riferimento |
|
NOME |
|
|
ATTIVITÀ TOTALI |
Data di trasmissione |
|
Codice IFM |
|
|
|
|
|
Codice LEI |
|
|
|
|
|
|
|
Voce |
|
Tipo di ente |
Conferma della verifica del revisore o della lettera della direzione per le succursali tenute a contribuzione (Sì/No) |
Attività totali |
Osservazioni |
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
010 |
ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 51, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) |
(3) |
|
|
|
020 |
ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 2, punto 12, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) |
(4) |
(Sì)/(No) |
|
|
030 |
ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione: la voce 030 è pari a (031 - 032 + 033 - 034) |
(2) o (5) |
(Sì)/(No) |
|
|
031 |
Attività totali di tutti i soggetti del gruppo stabiliti in Stati membri partecipanti —obbligatorio |
|
|
|
|
032 |
Posizioni infragruppo tra soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti (dai pacchetti di segnalazioni utilizzati per l’eliminazione dei saldi ai fini delle segnalazioni di gruppo) —facoltativo |
|
|
|
|
033 |
Avviamento incluso nei bilanci consolidati dell’impresa madre di un gruppo vigilato —obbligatorio |
|
|
|
|
034 |
Avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi —facoltativo |
|
|
|
|
Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente. |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) |
La presente decisione |
Articolo 1 Articolo 2 — |
Articolo 1 Articolo 2 Articolo 4 |
Articolo 3, primo periodo Articolo 3, secondo periodo Articolo 3, terzo periodo Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 1, terzo periodo Articolo 6 Articolo 7 Articolo 5 paragrafo 1, primo periodo |
Articolo 7 |
Articolo 3 |
Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 — Allegati I – II — |
Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Allegati I - II Allegato III |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
17.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 327/108 |
RACCOMANDAZIONEn. 1/2019DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO
del 4 dicembre 2019
a favore della proroga di due anni del piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) [2019/2159]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o marzo 2000. |
(2) |
A norma dell’articolo 80 dell’accordo, il Consiglio di associazione può formulare qualsiasi raccomandazione che ritenga adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’accordo. |
(3) |
Conformemente all’articolo 90 dell’accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell’accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati. |
(4) |
L’articolo 10 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede la possibilità di formulare raccomandazioni tra una sessione e l’altra, mediante procedura scritta. |
(5) |
Il piano d’azione per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d’azione») è stata prolungata di un anno nel 2018. La proroga del piano d’azione di due anni costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e permetterà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni, |
RACCOMANDA:
Articolo unico
Il Consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda di prorogare il piano d’azione UE-Marocco per l’attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2019
Per il Consiglio di associazione UE-Marocco
Il presidente
N. BOURITA
Rettifiche
17.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 327/109 |
Rettifica della decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139 del 27 maggio 2019)
Pagina 3, articolo 4, paragrafo 2, ultima frase:
anziché:
«(…). Se non c’è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione.»
leggasi:
«(…). Se c’è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione.».