ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
9 dicembre 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento ( 1 )

17

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2091 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia

42

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2093 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l’analisi di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide ( 1 )

96

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin ( 1 )

102

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2095 della Commissione del 29 novembre 2019 che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019 a causa del superamento constatato per l’anno 2018

105

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/2096 del comitato politico e di sicurezza del 28 novembre 2019 relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2019/948 (EUTM Mali/2/2019)

108

 

*

Decisione (UE) 2019/2097 del Consiglio del 2 dicembre 2019 relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania

110

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2098 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo [notificata con il numero C(2019) 8092]  ( 1 )

111

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ( GU L 138 del 26.5.2016 )

114

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 sulle prossime tappe per un futuro europeo sostenibile collega gli SDG al quadro strategico dell’Unione per garantire che tutte le azioni e le iniziative strategiche dell’Unione, al suo interno e a livello mondiale, tengano conto fin dall’inizio degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate.

(2)

La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente in termini di risorse e circolare, in linea con gli SDG, è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. L’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (3) ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, si propone di rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente dal punto di vista climatico.

(3)

Al fine di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi e ridurre in maniera significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici, l’obiettivo globale è quello di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2o C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi volti a limitare l’aumento della temperatura a 1,5o C rispetto ai livelli preindustriali.

(4)

Le direttive 2009/65/CE (4), 2009/138/CE (5), 2011/61/UE (6), 2013/36/UE (7), 2014/65/UE (8), (UE) 2016/97 (9), (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e i regolamenti (UE) n. 345/2013 (11), (UE) n. 346/2013 (12), (UE) 2015/760 (13) e (UE) 2019/1238 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio condividono l’obiettivo comune di agevolare l’accesso alle attività degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), degli enti creditizi, dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, compresi i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), delle imprese di assicurazione, delle imprese di investimento, degli intermediari assicurativi, degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), dei gestori di fondi per il venture capital qualificati (gestori di EuVECA), dei gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale (gestori di EuSEF) e dei fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), nonché l’esercizio di tali attività. Tali direttive e regolamenti assicurano una protezione più uniforme degli investitori finali e facilitano l’accesso di questi ultimi a un’ampia gamma di prodotti finanziari, prevedendo nel contempo norme che consentono loro di prendere decisioni di investimento consapevoli.

(5)

L’informativa destinata agli investitori finali sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, degli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nel processo decisionale e nei processi di consulenza non sono sufficientemente sviluppate perché non ancora soggette a obblighi armonizzati.

(6)

È opportuno che l’esenzione dal presente regolamento per i consulenti finanziari che occupano meno di tre persone non pregiudichi l’applicazione delle misure di recepimento del diritto nazionale delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, in particolare le norme sulla consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni. Pertanto, benché tali consulenti non sono tenuti a fornire informazioni a norma del presente regolamento, essi devono considerare e includere i rischi di sostenibilità nei loro processi di consulenza.

(7)

I soggetti contemplati dal presente regolamento, a seconda della natura delle loro attività, dovrebbero conformarsi alle norme concernenti i partecipanti ai mercati finanziari qualora siano realizzatori di prodotti finanziari, e alle norme concernenti i consulenti finanziari qualora forniscano consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni. Pertanto, laddove svolgano simultaneamente attività di partecipanti ai mercati finanziari e di consulenti finanziari, tali soggetti dovrebbero essere considerati partecipanti ai mercati finanziari se agiscono in qualità di realizzatori di prodotti finanziari, ivi compresa la gestione del portafoglio, e dovrebbero essere considerati consulenti finanziari se forniscono consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni.

(8)

Poiché l’Unione si trova ad affrontare in misura sempre maggiore le conseguenze catastrofiche e imprevedibili dei cambiamenti climatici, dell’esaurimento delle risorse e altre questioni legate alla sostenibilità, sono necessari interventi urgenti per mobilitare capitali non solo mediante politiche pubbliche, ma anche da parte del settore dei servizi finanziari. Pertanto, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero essere tenuti a comunicare informazioni specifiche circa i loro approcci all’integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità.

(9)

In mancanza di norme dell’Unione armonizzate in materia di informativa sulle questioni legate alla sostenibilità destinata agli investitori finali, in tutta probabilità continueranno a essere adottate misure divergenti a livello nazionale e potrebbero persistere approcci differenti nei diversi settori dei servizi finanziari. Tali misure e approcci divergenti continuerebbero a causare significative distorsioni della concorrenza, a causa di importanti differenze delle norme in materia di informativa. Inoltre, lo sviluppo parallelo di prassi basate sul mercato che si fondano su priorità di natura commerciale in grado di produrre risultati divergenti sta generando un’ulteriore frammentazione del mercato e potrebbe aggravare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno in futuro. La divergenza degli standard di informativa e delle prassi basate sul mercato rende estremamente difficile comparare prodotti finanziari differenti, crea condizioni non eque tra tali prodotti e tra i canali di distribuzione, oltre a innalzare ulteriori barriere nel mercato interno. Tali divergenze potrebbero inoltre creare confusione per gli investitori finali e distorcerne le decisioni di investimento. Nell’assicurare il rispetto dell’accordo di Parigi, vi è il rischio che gli Stati membri adottino misure nazionali divergenti che potrebbero creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e danneggiare i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari. Inoltre, la mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza rende difficoltoso per gli investitori finali comparare con efficacia prodotti finanziari differenti nei vari Stati membri dal punto di vista dei rischi ambientali, sociali e di governance, nonché degli obiettivi di investimento sostenibile. Pertanto è necessario rimuovere gli ostacoli esistenti al funzionamento del mercato interno e rafforzare la comparabilità dei prodotti finanziari al fine di prevenire l’insorgenza di probabili ostacoli futuri.

(10)

Il presente regolamento mira a ridurre l’asimmetria delle informazioni nelle relazioni principale-agente riguardo all’integrazione dei rischi di sostenibilità, alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, e degli investimenti sostenibili obbligando i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari a effettuare informative precontrattuali e continuative destinate agli investitori finali, qualora essi agiscano in qualità diagenti per conto degli investitori finali (principali).

(11)

Il presente regolamento integra gli obblighi di informativa previsti nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e nei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013, (UE) 2015/760 e (UE) 2019/1238 come pure nel diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali. Per assicurare un corretto ed efficace controllo del rispetto del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero affidarsi alle autorità competenti già designate ai sensi di tali norme.

(12)

Il presente regolamento mantiene i requisiti che impongono ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di agire nel migliore interesse degli investitori finali, ad esempio, ma non solo, il requisito di esercitare un’adeguata diligenza dovuta prima di effettuare l’investimento, come sancito nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, come pure nel diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali. Al fine di svolgere i loro compiti conformemente alle suddette norme, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero integrare nelle loro procedure, comprese quelle di dovuta diligenza, non solo tutti i pertinenti rischi finanziari, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità che potrebbero comportare un significativo impatto negativo sul rendimento finanziario di un investimento o fornire opportune consulenze in merito, nonché valutare tali rischi su base continuativa. Pertanto, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero specificare nelle loro politiche in che modo integrano tali rischi e pubblicare dette politiche.

(13)

Il presente regolamento impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni riguardo ai prodotti di investimento assicurativi (IBIP), indipendentemente dalla progettazione dei prodotti finanziari e dal mercato di riferimento, di pubblicare politiche scritte sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e assicurare la trasparenza di tale integrazione.

(14)

Per «rischio di sostenibilità» si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’ investimento, come specificato nella legislazione settoriale, in particolare nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, ovvero negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione adottati a norma alle suddette direttive.

(15)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le norme sull’integrazione dei rischi ai sensi delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 come pure del diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali, tra cui, ma non solo, i criteri di proporzionalità pertinenti applicabili quali le dimensioni, l’organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle attività in questione. Il presente regolamento mira a conseguire una maggiore trasparenza su come i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari integrano i rischi di sostenibilità nelle loro decisioni in materia di investimenti e nelle loro consulenze in materia di investimenti o assicurazioni. Se la valutazione dei rischi di sostenibilità porta a concludere che non sussistono rischi di sostenibilità giudicati rilevanti per il prodotto finanziario, è opportuno spiegarne le ragioni. Se la valutazione porta a concludere che tali rischi sono rilevanti, è opportuno comunicare, in termini qualitativi o quantitativi, la misura in cui i rischi di sostenibilità possono incidere sulla performance del prodotto finanziario. Le valutazioni del rischio di sostenibilità così come la relativa informativa precontrattuale fornite dai partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero contribuire all’informativa precontrattuale dei consulenti finanziari. I consulenti finanziari dovrebbero comunicare in che modo tengono conto dei rischi di sostenibilità nella procedura di selezione del prodotto finanziario che è presentato agli investitori finali, prima di fornire la consulenza, a prescindere dalle preferenze di questi ultimi in materia di sostenibilità. Quanto detto non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle misure nazionale di recepimento delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, in particolare gli obblighi dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari in materia di governance dei prodotti, valutazioni in termini di adeguatezza e appropriatezza, e verifiche delle richieste e delle esigenze.

(16)

Le decisioni e le consulenze in materia di investimenti potrebbero generare o contribuire alla generazione di impatti negativi – significativi o potenzialmente significativi – sui fattori di sostenibilità, o esservi direttamente connesse.

(17)

Per assicurare un’applicazione coerente e uniforme del presente regolamento, è necessario stabilire una definizione armonizzata di «investimenti sostenibili», che faccia in modo che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance e sia assicurato il principio di precauzione teso a non arrecare danni significativi, affinché non sia pregiudicato in maniera significativa né l’obiettivo ambientale né quello sociale.

(18)

Laddove i partecipanti ai mercati finanziari, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari offerti, prendano in considerazione i principali effetti negativi – significativi o potenzialmente significativi – delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, essi dovrebbero integrare nei loro processi, compresi quelli di dovuta diligenza, le procedure per prendere in considerazione i principali effetti negativi accanto ai pertinenti rischi finanziari e ai pertinenti rischi di sostenibilità. Le informazioni riguardanti tali procedure potrebbero precisare in che modo i partecipanti ai mercati finanziari adempiono alle loro responsabilità di gestione (stewardship) in materia di sostenibilità o ad altri impegni degli azionisti. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pubblicare sui rispettivi siti web informazioni su tali procedure nonché la descrizione dei principali effetti negativi. A tale proposito, il comitato congiunto dell’Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) («ABE»), dell’ Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) («EIOPA») e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) («ESMA») (il «comitato congiunto»), nonché i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero tenere conto della guida sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile, sviluppata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE»), e dei principi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.

(19)

La considerazione dei fattori di sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimenti e nei processi di consulenza può produrre vantaggi che non si limitano ai mercati finanziari. Può infatti accrescere la resilienza dell’economia reale e la stabilità del sistema finanziario. Nel fare ciò, può incidere in ultima istanza sul rischio/rendimento dei prodotti finanziari. Pertanto, è essenziale che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscano le informazioni necessarie per consentire agli investitori finali di adottare decisioni di investimento informate.

(20)

I partecipanti ai mercati finanziari che prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità dovrebbero comunicare, nelle informazioni precontrattuali relative a ciascun prodotto finanziario, in maniera concisa e in termini qualitativi o quantitativi, in che modo i principali effetti negativi sono presi in considerazioni nonché dichiarare che le informazioni inerenti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili nelle relazioni continuative. Per «principali effetti negativi» si dovrebbero intendere gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità.

(21)

Ad oggi sono stati sviluppati prodotti sostenibili con diversi livelli di ambizione. È pertanto necessario distinguere - ai fini dell’informativa precontrattuale e dell’informativa divulgata mediante relazioni periodiche - i requisiti relativi ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, e i requisiti relativi ai prodotti finanziari che hanno come obiettivo quello di produrre effetti positivi per l’ambiente e la società. Di conseguenza, per quanto concerne i prodotti finanziari aventi caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare se e in che modo l’indice designato, l’indice di sostenibilità o l’indice convenzionale siano allineati alle suddette caratteristiche e, laddove non sia utilizzato alcun indice di riferimento, informazioni su come vengono rispettate le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari. Per quanto riguarda i prodotti finanziari che hanno come obiettivo quello di produrre effetti positivi per l’ambiente e la società, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare quale parametro di riferimento utilizzano per misurare le prestazioni in termini di sostenibilità nonché, laddove non sia utilizzato alcun parametro di riferimento, spiegare come viene conseguito l’obiettivo di sostenibilità. Tali informative dovrebbe essere contenute nelle loro relazioni annuali.

(22)

Il presente regolamento non pregiudica le norme in materia di retribuzione o di valutazione della performance del personale dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari a norma delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, o degli atti di esecuzione e della legislazione nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali, tra cui, ma non solo, i criteri di proporzionalità pertinenti applicabili quali le dimensioni, l’organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle attività in questione. È tuttavia opportuno conseguire una maggiore trasparenza, in termini qualitativi o quantitativi, in tema di politiche di remunerazione dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari per quanto riguarda la loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, in modo da promuovere una gestione sana ed efficace del rischio nell’ambito dei rischi di sostenibilità, laddove la struttura della remunerazione non incoraggi un’eccessiva assunzione di rischi in relazione ai rischi di sostenibilità e sia legata alla performance corretta per il rischio.

(23)

Per migliorare la trasparenza e informare gli investitori finali, l’accesso alle informazioni sul modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari integrano i pertinenti rischi di sostenibilità – significativi o potenzialmente significativi – rispettivamente nei loro processi decisionali relativi agli investimenti, compresi gli aspetti organizzativi, di gestione del rischio e di governance di tali processi, e nei loro processi di consulenza, dovrebbe essere regolamentato imponendo a tali soggetti di pubblicare informazioni concise in merito a tali politiche sui rispettivi siti web.

(24)

Gli attuali obblighi di informativa stabiliti nel diritto dell’Unione non prevedono l’obbligo di divulgare tutte le informazioni necessarie per informare correttamente gli investitori finali in merito all’impatto correlato alla sostenibilità dei loro investimenti nei prodotti finanziari con caratteristiche ambientali o sociali oppure nei prodotti finanziari che perseguano obiettivi di sostenibilità. È quindi opportuno stabilire obblighi di informativa più specifici e standardizzati riguardo a tali investimenti. Ad esempio, l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità dei prodotti finanziari dovrebbe essere comunicato periodicamente tramite indicatori pertinenti per misurare l’obiettivo di investimento sostenibile prescelto. Qualora sia stato designato un indice appropriato come indice di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere fornite anche per l’indice designato così come per un indice generale di mercato al fine di consentire il raffronto. Qualora rendano disponibili informazioni sull’impatto sociale positivo che rappresenta l’obiettivo di un determinato fondo, sull’esito sociale complessivo realizzato e sui metodi correlati impiegati in conformità del regolamento (UE) n. 346/2013, i gestori di EuSEF potrebbero, se del caso, utilizzare tali informazioni ai fini dell’informativa di cui al presente regolamento.

(25)

La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) impone obblighi di trasparenza riguardo agli aspetti ambientali, sociali e di governo societario nelle relazioni di carattere non finanziario. Tuttavia, la forma e la presentazione richieste, stabilite da tale direttiva, non sono però sempre idonee all’impiego diretto da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari nelle loro interazioni con gli investitori finali. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero avere la possibilità di utilizzare le informazioni nelle relazioni sulla gestione e nelle dichiarazioni di carattere non finanziario ai fini del presente regolamento in conformità di tale direttiva, ove appropriato.

(26)

Per assicurare l’affidabilità delle informazioni pubblicate sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari, tali informazioni dovrebbero essere tenute aggiornate ed eventuali riesami o modifiche delle stesse dovrebbero essere spiegati con chiarezza.

(27)

Sebbene il presente regolamento non contempli i regimi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare il presente regolamento a tali schemi al fine di ridurre le asimmetrie delle informazioni in considerazione del fatto che gli Stati membri stanno aprendo in misura sempre maggiore parti della gestione dei regimi pensionistici obbligatori nel quadro dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale ai partecipanti ai mercati finanziari o ad altri soggetti di diritto privato, e che tali schemi sono esposti a rischi di sostenibilità, e potrebbero prendere in considerazione gli effetti negativi per la sostenibilità, promuovere caratteristiche ambientali o sociali o perseguire investimenti sostenibili.

(28)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire a uno Stato membro di adottare o mantenere in vigore disposizioni più severe in merito alla pubblicazione di politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di informative ulteriori destinate agli investitori finali sui rischi di sostenibilità, purché i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari interessati abbiano sede nel suo territorio. Cionondimeno, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare l’efficace applicazione del presente regolamento né il conseguimento dei suoi obiettivi.

(29)

A norma della direttiva (UE) 2016/2341, gli EPAP sono già tenuti a applicare le norme in materia di governance e di gestione del rischio alle loro decisioni di investimento e alle valutazioni dei rischi per assicurare la continuità e la regolarità. L’adozione delle decisioni di investimento e la valutazione dei rischi pertinenti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance, dovrebbero garantire la conformità agli interessi degli aderenti e dei beneficiari degli EPAP. L’EIOPA dovrebbe emanare orientamenti per specificare come le decisioni di investimento prese dagli EPAP e la valutazione dei rischi da essi effettuata tengano conto dei rischi ambientali, sociali e di governance a norma di tale direttiva.

(30)

All’ABE, all’EIOPA e all’ESMA (collettivamente le «AEV»), dovrebbe essere richiesto di sviluppare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni circa gli indicatori di sostenibilità in materia di clima e gli altri effetti negativi connessi all’ambiente, le problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, come pure di specificare la presentazione e il contenuto delle informazioni per quanto riguarda la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile da comunicare nei documenti precontrattuali, nelle relazioni annuali e sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti n. 1093/2010, n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(31)

Alle AEV dovrebbe essere richiesto di sviluppare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di esecuzione per stabilire la presentazione standard delle informazioni circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle comunicazioni di marketing. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare tali norme tecniche di esecuzione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e in conformità dell’articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(32)

Poiché in linea di principio le relazioni annuali riassumono i risultati commerciali per interi anni di calendario, le disposizioni del presente regolamento sugli obblighi di trasparenza nelle suddette relazioni non dovrebbero applicarsi fino al 1o gennaio 2022.

(33)

Le norme in materia di informativa contenute nel presente regolamento dovrebbero integrare le disposizioni delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341 e dei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013, (UE) 2015/760 e (UE) 2019/1238.

(34)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(35)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l’informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri per gli investitori finali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della necessità di stabilire obblighi di informativa uniformi a livello dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«partecipante ai mercati finanziari»:

a)

un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);

b)

un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;

c)

un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);

d)

un creatore di un prodotto pensionistico;

e)

un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);

f)

un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);

g)

un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013;

h)

un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013;

i)

una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure

j)

un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio;

2)

«impresa di assicurazione»: un’impresa di assicurazione autorizzata conformemente all’articolo 18 della direttiva 2009/138/CE;

3)

«prodotto di investimento assicurativo» o «IBIP»:

a)

un prodotto di investimento assicurativo quale definito all’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); oppure

b)

un prodotto assicurativo reso disponibile a un investitore professionale che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;

4)

«gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: un GEFIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

5)

«impresa di investimento»: un’impresa di investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;

6)

«gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE;

7)

«ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato conformemente all’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/2341, eccetto un ente rispetto al quale uno Stato membro non abbia scelto di applicare l’articolo 5 di tale direttiva o un ente che non gestisca schemi pensionistici che, nel loro insieme, annoverano meno di 15 membri in totale;

8)

«prodotto pensionistico»:

a)

un prodotto pensionistico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014; oppure

b)

un prodotto pensionistico individuale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

9)

«prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)»: un prodotto di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238;

10)

«società di gestione di OICVM»:

a)

una società di gestione come definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; oppure

b)

una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE che non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi di tale direttiva per la sua gestione;

11)

«consulente finanziario»:

a)

un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;

b)

un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;

c)

un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;

d)

un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;

e)

un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure

f)

una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;

12)

«prodotto finanziario»:

a)

un portafoglio gestito conformemente al punto 6) del presente articolo;

b)

un fondo di investimento alternativo (FIA);

c)

un IBIP;

d)

un prodotto pensionistico;

e)

uno schema pensionistico;

f)

un OICVM; oppure

g)

un PEPP;

13)

«fondi di investimento alternativi» o «FIA»: un FIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

14)

«schema pensionistico»: uno schema pensionistico come definito all’articolo 6, punto 2, della direttiva (UE) 2016/2341;

15)

«organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari» o «OICVM»: un organismo autorizzato conformemente all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;

16)

«consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE;

17)

«investimento sostenibile»: investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;

18)

«investitore professionale»: un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/65/UE;

19)

«investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale;

20)

«intermediario assicurativo»: un intermediario assicurativo quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97;

21)

«consulenza in materia di assicurazioni»: una consulenza quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97;

22)

«rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento;

23)

«fondo di investimento europeo a lungo termine» o «ELTIF»: un fondo autorizzato conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/760;

24)

«fattori di sostenibilità»: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Articolo 3

Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità

1.   I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.

2.   I consulenti finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni.

Articolo 4

Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto

1.   I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:

a)

ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure

b)

ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

2.   I partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1, lettera a), almeno quanto segue:

a)

informazioni sulle loro politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e relativi indicatori;

b)

una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata in relazione a ciò o, se del caso, programmata;

c)

brevi sintesi delle politiche di impegno ai sensi dell’articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE, ove applicabile;

d)

un riferimento alla loro osservanza dei codici di condotta d’impresa responsabile e delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, al grado della loro conformità agli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi.

3.   In deroga al paragrafo 1, a decorrere dal 30 giugno 2021, i partecipanti ai mercati finanziari che alla data di chiusura del bilancio hanno superato il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario pubblicano e aggiornano sui propri siti web una dichiarazione relativa alle loro politiche in materia di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Tale dichiarazione comprende almeno le informazioni di cui al paragrafo 2.

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, a decorrere dal 30 giugno 2021, i partecipanti ai mercati finanziari che sono imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE che alla data di chiusura del bilancio del gruppo ha superato, su base consolidata, il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario pubblicano e aggiornano sui propri siti web una dichiarazione relativa alle loro politiche in materia di dovuta diligenza per quanto riguarda i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Tale dichiarazione comprende almeno le informazioni di cui al paragrafo 2.

5.   I consulenti finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:

a)

informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure

b)

informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

6.   Entro il 30 dicembre 2020, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo circa gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Le AEV chiedono, ove pertinente, il contributo dell’Agenzia europea dell’ambiente e del Centro comune di ricerca della Commissione europea.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

7.   Entro il 30 dicembre 2021, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi connessi alle problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5

Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità

1.   I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web.

2.   L’informativa di cui al paragrafo 1 è inclusa nelle politiche di remunerazione che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono istituire e aggiornare conformemente alla legislazione settoriale, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341.

Articolo 6

Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità

1.   I partecipanti ai mercati finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale:

a)

in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento; e

b)

i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili.

Se i partecipanti ai mercati finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

2.   I consulenti finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale:

a)

in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni; e

b)

il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza.

Se i consulenti finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente:

a)

per i GEFIA, nelle informazioni agli investitori di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;

b)

per le imprese di assicurazione, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE o, ove opportuno, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;

c)

per gli EPAP, nelle informazioni da fornire di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/2341;

d)

per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013;

e)

per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013;

f)

per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto in tempo utile prima che un investitore al dettaglio sia vincolato da un contratto relativo a un prodotto pensionistico;

g)

per le società di gestione degli OICVM, nel prospetto di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;

h)

per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;

i)

per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;

j)

per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti pensionistici esposti alle fluttuazioni del mercato, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;

k)

per i GEFIA che gestiscono ELTIF, nel prospetto di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/760;

l)

per i fornitori di PEPP, nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1238.

Articolo 7

Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario

1.   Entro il 30 dicembre 2022, per ciascun prodotto finanziario, qualora un partecipante ai mercati finanziari applichi l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o l’articolo 4, paragrafo 3 o 4, l’informativa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, include quanto segue:

a)

una spiegazione chiara e motivata che indichi se e, in caso affermativo, in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;

b)

una dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili tra le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 11, paragrafo 2.

Se le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, includono quantificazioni dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, tali informazioni possono basarsi sulle disposizioni delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 6 e 7.

2.   Qualora un partecipante ai mercati finanziari applichi l’articolo 4 paragrafo 1, lettera b), l’informativa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, include per ciascun prodotto finanziario una dichiarazione attestante che il partecipante ai mercati finanziari non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e una spiegazione motivata al riguardo.

Articolo 8

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale

1.   Se un prodotto finanziario promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono quanto segue:

a)

informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate;

b)

qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichino se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche.

2.   Nelle informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del presente articolo.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali

1.   Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili ed è stato designato un indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, sono accompagnate:

a)

da informazioni che indicano in che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo;

b)

da una spiegazione che indica perché e in che modo l’indice designato in linea con detto obiettivo differisce da un indice generale di mercato.

2.   Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e non è stato designato alcun indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono la spiegazione del modo in cui è raggiunto tale obiettivo.

3.   Se un prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono l’obiettivo di un’esposizione a basse emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se non è disponibile un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), le informazioni di cui all’articolo 6 includono una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi.

4.   Nelle informazioni da comunicare a norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per gli indici di riferimento di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo.

5.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del presente articolo.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 nonché delle loro differenze, come pure dell’obiettivo di perseguire un’informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web

1.   Per ciascun prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri siti web le informazioni seguenti:

a)

la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell’obiettivo di investimento sostenibile;

b)

le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;

c)

le informazioni di cui agli articoli 8 e 9;

d)

le informazioni di cui all’articolo 11.

Le informazioni da comunicare a norma del primo comma sono chiare, concise e comprensibili per gli investitori. Sono pubblicate in modo accurato, equo, chiaro, non fuorviante, semplice e conciso, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito web.

2.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e i requisiti della presentazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e degli obiettivi di cui al paragrafo 1 nonché delle loro differenze. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o socialie degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche

1.   Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, o all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle relazioni periodiche la descrizione di quanto segue:

a)

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite;

b)

per un prodotto finanziario di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3:

i)

l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario in relazione mediante indicatori di sostenibilità pertinenti; oppure

ii)

se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell’indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente:

a)

per i GEFIA nella relazione annuale di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE;

b)

per le imprese di assicurazione, ogni anno per iscritto in conformità dell’articolo 185, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE;

c)

per gli EPAP, nella relazione annuale di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2016/2341;

d)

per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella relazione annuale di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 345/2013;

e)

per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella relazione annuale di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 346/2013;

f)

per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto nella relazione annuale o in una relazione presentata in conformità del diritto nazionale;

g)

per le società di gestione degli OICVM, nella relazione annuale di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;

h)

per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio, in una relazione periodica di cui all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;

i)

per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio, in una relazione periodica di cui all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;

j)

per i fornitori di PEPP, nel prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1238.

3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i partecipanti ai mercati finanziari possono utilizzare le informazioni contenute nelle relazioni sulla gestione di cui all’articolo 19 della direttiva 2013/34/UE o le informazioni contenute nelle dichiarazioni di carattere non finanziario di cui all’articolo 19 bis della predetta direttiva, se del caso.

4.   Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e obiettivi nonché delle loro differenze. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 12

Riesame delle informazioni comunicate

1.   I partecipanti ai mercati finanziari provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell’articolo 3, dell’articolo 5 o dell’articolo 10, siano aggiornate. Se un partecipante ai mercati finanziari modifica dette informazioni, sullo stesso sito web è pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata.

2.   Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai consulenti finanziari per quanto riguarda le informazioni pubblicate in conformità degli articoli 3 e 5.

Articolo 13

Comunicazioni di marketing

1.   Fatta salva la normativa settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 e il regolamento (UE) n. 1286/2014, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari fanno in modo che le loro comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni comunicate a norma del presente regolamento.

2.   Le AEV possono elaborare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la presentazione standard delle informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate conformemente alla legislazione settoriale, in particolare la legislazione settoriale indicata all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento e conformemente alla direttiva 2013/36/UE, controllino il rispetto da parte dei partecipanti al mercato e dei consulenti finanziari dei requisiti imposti dal presente regolamento. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 15

Trasparenza da parte degli EPAP e degli intermediari assicurativi

1.   Gli EPAP pubblicano e mantengono le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7 e all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, lettera f) della direttiva (UE) 2016/2341.

2.   Gli intermediari assicurativi comunicano le informazioni di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 5, all’articolo 5, all’articolo 6, e all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento conformemente all’articolo 23 della direttiva (UE) 2016/97.

Articolo 16

Prodotti pensionistici disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009

1.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento ai creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. In tali casi, i creatori di prodotti pensionistici di cui all’articolo 2, punto 1, del presente regolamento comprendono i creatori di prodotti pensionistici che gestiscono sistemi nazionali di sicurezza sociale e di prodotti pensionistici di cui all’articolo 2, punto 8 del presente regolamento. In tal caso, la definizione di prodotto pensionistico di cui all’articolo 2, punto 8, del presente regolamento si intende comprensiva dei prodotti pensionistici indicati alla prima frase.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 1.

Articolo 17

Deroghe

1.   Il presente regolamento non si applica agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP né alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e che sono imprese a tutti gli effetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, comprese le persone fisiche o i lavoratori autonomi, a condizione che occupino meno di tre persone.

2.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 2.

Articolo 18

Relazioni

Le AEV fanno il punto sull’entità delle informative volontarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Entro il 10 settembre 2022, e successivamente ogni anno, le AEV presentano alla Commissione una relazione sulle migliori prassi e formulano raccomandazioni in materia di norme di comunicazione volontaria. Tale relazione annuale esamina le implicazioni delle pratiche relative al dovere di diligenza sull’informativa a norma del presente regolamento e fornisce orientamenti al riguardo. Detta relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 19

Valutazione

1.   Entro il 30 dicembre 2022, la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento, e in particolare:

a)

valuta se il riferimento al numero medio di dipendenti di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, debba essere mantenuto, sostituito o accompagnato da altri criteri, ed esamina i benefici e la proporzionalità del relativo onere amministrativo;

b)

valuta se il funzionamento del presente regolamento non sia inibito dalla mancanza di dati o dalla loro qualità non ottimale, anche per quanto riguarda gli indicatori relativi agli effetti negativi sui fattori di sostenibilità da parte delle imprese che beneficiano degli investimenti.

2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 10 marzo 2021.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2019 e l’articolo 11, paragrafi da 1 a 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 97.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.

(3)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(5)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(6)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(9)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(10)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(11)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

(13)  Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

(14)  Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198, 25.7.2019, p. 1).

(15)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(16)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(17)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(18)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(19)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/17


REGOLAMENTO (UE) 2019/2089 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). La comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2016, sulle prossime tappe per un futuro europeo sostenibile collega gli SDG al quadro politico dell’Unione per garantire che tutte le azioni e iniziative politiche dell’Unione, sia al suo interno che a livello mondiale, tengano conto fin dall’inizio degli SDG. Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017, ha confermato l’impegno dell’Unione e degli Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta collaborazione con i suoi partner e le altre parti interessate.

(2)

L’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), che è stato approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (3) e che è entrato in vigore il 4 novembre 2016 mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(3)

Onde conseguire gli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi e ridurre sostanzialmente i rischi e le incidenze dei cambiamenti climatici, l’obiettivo globale consiste nel contenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l’impegno a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(4)

L’8 ottobre 2018 il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha pubblicato la relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C, nella quale si afferma che limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C richiederebbe cambiamenti rapidi, di vasta portata e senza precedenti in tutti gli aspetti della società, e che limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C rispetto a 2 °C potrebbe andare di pari passo con la garanzia di una società più equa e sostenibile.

(5)

La sostenibilità e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, resiliente rispetto al clima, più efficiente in termini di risorse e l’economia circolare sono elementi fondamentali per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Da molto tempo la sostenibilità è al centro del progetto dell’Unione e il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riflettono la sua dimensione sociale e ambientale. Vi è una finestra limitata durante la quale portare la cultura del settore finanziario verso la sostenibilità onde garantire che l’aumento della temperatura media mondiale resti ben al di sotto dei 2 °C. È pertanto indispensabile che gli investimenti in nuove infrastrutture siano sostenibili nel lungo periodo.

(6)

Nella sua comunicazione dell’8 marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il «piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile», varando una strategia ambiziosa e globale in materia di finanza sostenibile. Uno degli obiettivi del piano d’azione è quello di riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di conseguire una crescita sostenibile e inclusiva. Una maggiore attenzione al contenimento dell’incidenza del cambiamento climatico è fondamentale, in quanto le catastrofi dovute a condizioni meteorologiche imprevedibili sono aumentate drasticamente.

(7)

La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) auspicava un aumento dei finanziamenti del settore privato per le spese legate all’ambiente e al clima, in particolare attraverso la creazione di incentivi e metodologie che incoraggino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili derivanti dal ricorso ai servizi ambientali.

(8)

Per realizzare gli SDG nell’Unione occorre convogliare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno il potenziale del mercato interno per conseguire tali obiettivi. In tale contesto, è fondamentale eliminare gli ostacoli a un’efficiente riallocazione dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno e impedire che si manifestino nuovi ostacoli.

(9)

Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme uniformi per gli indici di riferimento nell’Unione e tiene conto delle diverse tipologie di indici di riferimento. Un numero crescente di investitori persegue strategie di investimento a basse emissioni di carbonio e usa appositi indici di riferimento per misurare la performance di un portafoglio di investimento. L’introduzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, sulla base di una metodologia collegata agli impegni dell’accordo di Parigi in materia di emissioni di carbonio, contribuirebbe a una maggiore trasparenza e a prevenire il «greenwashing».

(10)

Un’ampia gamma di indici è attualmente riunita nella categoria degli indici di basse emissioni di carbonio. Tali indici di basse emissioni di carbonio sono usati come indici di riferimento per i portafogli e i prodotti d’investimento venduti attraverso le frontiere. La qualità e l’integrità degli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio incide sull’efficace funzionamento del mercato interno per una vasta gamma di portafogli individuali e collettivi di investimento. Molti indici di basse emissioni di carbonio utilizzati per misurare la performance per i portafogli d’investimento, in particolare per i conti di investimento separati e gli organismi di investimento collettivo, sono forniti in uno Stato membro ma usati da gestori di portafogli e di attività in altri Stati membri. Inoltre, i gestori di portafogli e di attività spesso coprono l’esposizione al rischio carbonio utilizzando indici di riferimento prodotti in altri Stati membri.

(11)

Sul mercato sono comparse diverse categorie di indici di basse emissioni di carbonio con diversi livelli di ambizione. Mentre alcuni indici di riferimento mirano a ridurre l’impronta di carbonio di un portafoglio di investimenti standard, altri puntano a selezionare solo i componenti che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo dei 2 °C stabilito nell’accordo di Parigi. Malgrado le differenze a livello di obiettivi e strategie, molti di tali indici di riferimento vengono comunemente promossi come indici di riferimento di basse emissioni di carbonio.

(12)

Approcci divergenti in materia di metodologie degli indici di riferimento provocano la frammentazione del mercato interno, in quanto non è chiaro per gli utilizzatori di tali indici se un determinato indice di basse emissioni di carbonio è in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi o mira semplicemente a ridurre l’impronta di carbonio di un portafoglio di investimenti standard. Per porre un freno alle affermazioni potenzialmente illegittime degli amministratori circa la natura di indici di basse emissioni di carbonio dei loro indici di riferimento, è probabile che gli Stati membri adottino proprie norme per proteggere gli investitori da confusione e ambiguità sulle finalità e sul livello di ambizione delle varie categorie di cosiddetti indici di basse emissioni di carbonio usati come indici di riferimento per i portafogli di investimenti a basse emissioni di carbonio.

(13)

In assenza di un quadro armonizzato che assicuri l’accuratezza e l’integrità delle principali categorie di indici di riferimento utilizzati per i portafogli di investimento individuali o collettivi, è probabile che le divergenze negli approcci degli Stati membri possano ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.

(14)

Al fine di mantenere il buon funzionamento del mercato interno a vantaggio degli investitori, migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2016/1011 introducendo un quadro normativo che stabilisca requisiti minimi per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi a livello dell’Unione. A tale riguardo, è di particolare importanza che tali indici di riferimento non pregiudichino in modo significativo altri obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG).

(15)

L’introduzione di una chiara distinzione tra indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, come pure la definizione di norme minime per ciascuno di tali indici di riferimento, contribuirebbe alla coerenza tra tali indici di riferimento. L’indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi dovrebbe essere conforme, a livello dell’indice, agli obiettivi dell’accordo di Parigi.

(16)

Onde garantire che le denominazioni «indice di riferimento UE di transizione climatica» e «indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi» siano affidabili e facilmente riconosciuti per gli investitori nell’intera Unione, soltanto gli amministratori che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a utilizzare tali denominazioni nel commercializzare gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi nell’Unione.

(17)

Al fine di incoraggiare le imprese a comunicare obiettivi credibili per la riduzione delle emissioni di carbonio, l’amministratore di un indice di riferimento UE di transizione climatica, in sede di selezione o ponderazione delle attività sottostanti, dovrebbe prendere in considerazione le società che abbiano come obiettivo la riduzione delle proprie emissioni di carbonio per l’allineamento agli obiettivi dell’accordo di Parigi. Un siffatto obiettivo dovrebbe essere pubblico e credibile, nel senso che dovrebbe comportare un reale impegno di decarbonizzazione, oltre a essere sufficientemente dettagliato e tecnicamente valido.

(18)

Gli utilizzatori di indici di riferimento non sempre dispongono delle informazioni necessarie sulla misura in cui la metodologia degli amministratori di indici di riferimento tiene conto dei fattori ESG. Tali informazioni sono spesso frammentarie o assenti e impediscono un effettivo confronto transfrontaliero a fini di investimento. Per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate, tutti gli amministratori di indici di riferimento, ad eccezione degli amministratori di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse o per le valute, dovrebbero essere tenuti a comunicare nella loro dichiarazione sull’indice di riferimento se i loro indici di riferimento o le loro famiglie di indici di riferimento, perseguono o meno obiettivi ESG e se gli amministratori di indici di riferimento offrono o meno tali indici di riferimento.

(19)

Allo scopo di informare gli investitori del grado in cui gli indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario e gli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, contribuiscono agli obiettivi dell’accordo di Parigi, è opportuno che gli amministratori di indici di riferimento pubblichino informazioni dettagliate sul fatto che sia garantito o meno, e in che misura, un grado di allineamento complessivo con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

(20)

Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi dovrebbero inoltre rendere pubblica la metodologia utilizzata nei calcoli di tali indici di riferimento. Tali informazioni dovrebbero descrivere il modo in cui le attività sottostanti sono state selezionate e ponderate, quali attività sono state escluse e per quale motivo. Per valutare in che modo l’indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali, l’amministratore dovrebbe rendere pubblico in che modo sono stati misurati le emissioni di carbonio delle attività sottostanti, i rispettivi valori, compresa l’impronta di carbonio totale dell’indice di riferimento, e il tipo e la fonte dei dati utilizzati. Per consentire ai gestori di attività di scegliere l’indice di riferimento più adatto alla loro strategia di investimento, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero spiegare la logica alla base dei parametri della loro metodologia e spiegare in che modo l’indice di riferimento contribuisce agli obiettivi ambientali. Le informazioni rese pubbliche dovrebbero inoltre includere dettagli sulla frequenza delle revisioni e la procedura seguita.

(21)

Le metodologie utilizzate per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi dovrebbero basarsi su traiettorie di decarbonizzazione scientificamente fondati o su un allineamento generale agli obiettivi dell’accordo di Parigi.

(22)

Al fine di assicurare la continua aderenza all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici selezionato, gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi dovrebbero riesaminare periodicamente le loro metodologie e informare gli utilizzatori delle procedure applicabili per introdurre qualsiasi modifica sostanziale di tali metodologie. Quando introducono una modifica sostanziale, gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero indicare le ragioni della modifica e spiegare in che modo la modifica in questione è coerente con gli obiettivi iniziali dell’indice di riferimento.

(23)

Gli indici di riferimento privi di attività sottostanti che incidono sul cambiamento climatico, come ad esempio quelli per la determinazione dei tassi di interesse o per le valute, dovrebbero essere esentati dall’obbligo di comunicare, nella loro dichiarazione sull’indice di riferimento, se sia garantito o meno, e in che misura, un grado di allineamento complessivo con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Inoltre, dovrebbe essere sufficiente per ciascun indice di riferimento o, se applicabile, per ciascuna famiglia di indici di riferimento che non perseguono obiettivi in materia di emissioni di carbonio, indicare chiaramente nella dichiarazione sull’indice di riferimento che non perseguono tali obiettivi.

(24)

Per migliorare la trasparenza e garantire un adeguato livello di armonizzazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 TFUE per precisare il contenuto minimo degli obblighi di comunicazione cui gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi dovrebbero essere soggetti, e per specificare le norme minime per l’armonizzazione della metodologia degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi, compreso il metodo per il calcolo delle emissioni di carbonio associate alle attività sottostanti, tenendo conto dei metodi per misurare l’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni di cui al punto 2, lettere a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione (6) e del lavoro del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile (TEG). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni aperte e pubbliche per ciascun atto delegato, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati e ricevono altresì i verbali di tutte le riunioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile della Commissione.

(25)

Il regolamento (UE) 2016/1011 ha introdotto un periodo transitorio entro il quale un fornitore di indici che fornisce indici di riferimento al 30 giugno 2016 deve presentare domanda di autorizzazione entro il 1o gennaio 2020. La cessazione di un indice di riferimento critico potrebbe avere un impatto sull’integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale e sul finanziamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri. La cessazione di un indice di riferimento critico potrebbe anche pregiudicare la validità dei contratti finanziari o degli strumenti finanziari e potrebbe causare disagi a investitori e consumatori, con conseguenze potenzialmente gravi per la stabilità finanziaria. Inoltre, l’indisponibilità dei dati per gli indici di riferimento critici potrebbe minare la rappresentatività di tali indici di riferimento e potrebbe incidere negativamente sulla loro capacità di rispecchiare il mercato sottostante o la realtà economica Pertanto il periodo massimo per l’amministrazione obbligatoria di indici di riferimento critici nonché il periodo massimo per le contribuzioni obbligatorie per tali indici dovrebbero essere estesi fino a cinque anni. La riforma degli indici di riferimento critici è attualmente in corso. Il passaggio da un indice di riferimento critico esistente a un tasso adeguato che gli succederà richiede un periodo di transizione al fine di mettere a punto, senza interruzioni, tutte le disposizioni giuridiche e tecniche necessarie a tale passaggio. Durante tale periodo transitorio, l’indice di riferimento critico esistente dovrebbe essere pubblicato insieme al tasso che gli succederà. È pertanto necessario prorogare il periodo durante il quale un indice di riferimento critico può essere pubblicato e utilizzato senza che il relativo amministratore ne abbia richiesto l’autorizzazione.

(26)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 2016/1011

Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

«23 bis)

«indice di riferimento UE di transizione climatica»: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento UE di transizione climatica e che soddisfa i requisiti seguenti:

a)

ai fini di cui al punto 1, lettera b), punto ii) del presente paragrafo e dell’articolo 19 ter, le sue attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che il portafoglio cui l’indice si riferisce segua una traiettoria di decarbonizzazione; e

b)

è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 2;

23 ter)

«indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi»: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento e che soddisfa i requisiti seguenti:

a)

ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo e dell’atto delegato di cui all’articolo 19 quater, le attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che le emissioni del portafoglio cui l’indice si riferisce siano allineate agli obiettivi dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (*1) («accordo di Parigi»);

b)

è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 2; e

c)

le attività collegate alle sue attività sottostanti non danneggiano significativamente altri obiettivi ambientali sociali e di governance (environmental, social and governance - «ESG»);

23 quater)

«traiettoria di decarbonizzazione»: una traiettoria misurabile, scientifica e temporalmente definita tesa all’allineamento con gli obiettivi dell’accordo di Parigi di ridurre le emissioni di carbonio degli ambiti 1, 2 e 3 di cui all’allegato III, punto 1), lettera e.

(*1)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).»;"

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è così modificato:

i)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

una spiegazione del modo in cui gli elementi chiave della metodologia di cui alla lettera a) riflettono i fattori ESG per ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento, tranne per quanto concerne gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valute.»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Gli amministratori di riferimento si conformano al requisito di cui al primo comma, lettera d), entro il 30 aprile 2020.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento fissando il contenuto minimo della spiegazione di cui al paragrafo 1), primo comma, lettera d), del presente articolo nonché il formato standard da utilizzare»;

3)

nel titolo III è aggiunto il seguente capo:

«CAPO 3 bis

Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi

Articolo 19 bis

Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi

1.   I requisiti di cui all’allegato III si applicano alla fornitura, e alla contribuzione, di indici di riferimento etichettati come indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi, in aggiunta ai requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento fissando le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi per specificare:

a)

i criteri per la scelta delle attività sottostanti, compresi, se del caso, eventuali criteri di esclusione delle attività;

b)

i criteri e i metodi per la ponderazione delle attività sottostanti dell’indice di riferimento;

c)

la determinazione della traiettoria di decarbonizzazione per gli indici di riferimento UE di transizione climatica.

3.   Gli amministratori di indici di riferimento che forniscono un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi si conformano al presente regolamento entro il 30 aprile 2020.

Articolo 19 ter

Requisiti degli indici di riferimento UE per la transizione climatica

Entro il 31 dicembre 2022, gli amministratori degli indici di riferimento UE per la transizione climatica selezionano, ponderano o escludono le attività sottostanti emesse da imprese che seguono una traiettoria di decarbonizzazione, conformemente ai seguenti requisiti:

i)

le imprese pubblicano gli obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio da raggiungere entro termini specifici;

ii)

le imprese pubblicano una riduzione delle emissioni di carbonio che è disaggregata a livello delle controllate operative interessate;

iii)

le imprese pubblicano ogni anno informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi;

iv)

le attività collegate alle attività sottostanti non danneggiano in modo significativo altri obiettivi ESG.

Articolo 19 quater

Esclusioni per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 per individuare, in relazione agli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, i settori da escludere perché non hanno obiettivi misurabili di riduzione delle emissioni di carbonio con scadenze specifiche in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1o gennaio 2021, e lo aggiorna ogni tre anni.

2.   Nel redigere l’atto delegato di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei lavori del TEG.

Articolo 19 quinquies

Impegno a fornire indici di riferimento UE di transizione climatica

Entro il 1o gennaio 2022, gli amministratori che sono ubicati nell’Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica.»;

4)

all’articolo 21, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Al termine di tale periodo, l’autorità competente sottopone a riesame la sua decisione di imporre all’amministratore l’obbligo di proseguire la pubblicazione dell’indice di riferimento. L’autorità competente può, se necessario, estendere tale periodo di un opportuno periodo di tempo non superiore a 12 mesi. Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera cinque anni.»;

5)

all’articolo 23 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il periodo massimo di contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a) e b) del primo comma non supera cinque anni.»;

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Nel caso in cui la fornitura di un indice di riferimento debba essere cessata, ogni contributore di dati per tale indice di riferimento sottoposto a vigilanza continua a effettuare la contribuzione di dati per il periodo stabilito dall’autorità competente, senza tuttavia superare il periodo massimo di 5 anni di cui al paragrafo 6.»;

6)

all’articolo 27 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   Entro il 30 aprile 2020, per ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sull’indice di riferimento contiene una spiegazione del modo in cui i fattori ESG si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati. Per tali indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento che non perseguono obiettivi ESG, è sufficiente che gli amministratori di indici di riferimento indichino chiaramente nella dichiarazione sull’indice di riferimento che essi non perseguono tali obiettivi.

Se non sono disponibili indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi nel portafoglio del singolo amministratore di indici di riferimento, o se il singolo amministratore di indici di riferimento non dispone di indici di riferimento che perseguono obiettivi ESG o tengono conto di questi ultimi, ciò è indicato nelle dichiarazioni sull’indice di riferimento di tutti gli indici di riferimento forniti da tale amministratore. Per quanto concerne gli indici di riferimento significativi in ambito azionario e obbligazionario, nonché per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, il fornitore di indici di riferimento pubblica una dichiarazione dettagliata in merito al fatto se sia garantito o meno, e in che misura, un grado complessivo di allineamento con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi, ai sensi delle norme in materia di informativa per i prodotti finanziari di cui all’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2088 del parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Entro il 31 dicembre 2021, gli amministratori di indici di riferimento, per ciascun indice di riferimento o, qualora applicabile, per ciascuna famiglia di indici di riferimento, ad eccezione degli indici di riferimento per i tassi di interesse e le valute, includono, nella loro dichiarazione sull’indice di riferimento, una spiegazione sul modo in cui la loro metodologia si allinea con l’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio o consegue gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

2 ter.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 49 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le informazioni da fornire nella dichiarazione sull’indice di riferimento di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo, nonché il formato standard da utilizzare per i riferimenti ai fattori ESG, per consentire agli operatori di mercato di compiere scelte informate e per garantire la fattibilità tecnica della conformità a tale paragrafo.

(*2)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;"

7)

all’articolo 42, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti in conformità dell’articolo 41 e il diritto degli Stati membri di infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di infliggere sanzioni e altre misure amministrative adeguate quanto meno alle seguenti violazioni:

a)

qualsiasi violazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 o 34 qualora si applichino; e

b)

la mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall’articolo 41.»;

8)

l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2 bis, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, all’articolo 19 quater, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 24, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafo 2 ter, all’articolo 33, paragrafo 7, all’articolo 51, paragrafo 6, e all’articolo 54, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 dicembre 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi l’11 marzo 2024. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   Le deleghe di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2 bis, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, all’articolo 19 quater, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 24, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafo 2 ter, all’articolo 33, paragrafo 7, all’articolo 51, paragrafo 6, e all’articolo 54, paragrafo 3, possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata in tale decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, dell’articolo 19 quater, paragrafo 1, dell’articolo 20, paragrafo 6, dell’articolo 24, paragrafo 2, dell’articolo 27, paragrafo 2 ter, dell’articolo 33, paragrafo 7, dell’articolo 51, paragrafo 6, o dell’articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

9)

l’articolo 51 è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 bis.   Un fornitore di indici può continuare a fornire un indice di riferimento esistente che sia stato riconosciuto quale un indice di riferimento critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 20, fino al 31 dicembre 2021 salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata.

4 ter.   Un indice di riferimento esistente che è stato riconosciuto quale un indice di riferimento critico da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità dell’articolo 20, può essere utilizzato per strumenti finanziari, contratti finanziari o misurazioni della performance, sia nuovi che esistenti, di un fondo di investimento fino al 31 dicembre 2021, salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 2 o 3, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell’articolo 32, o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell’articolo 33, l’utilizzo nell’Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento fornito da un amministratore con sede in un paese terzo, che è già utilizzato nell’Unione come indice di riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance di un fondo di investimento, è autorizzato solo per tali strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni della performance di un fondo di investimento che sono già associati all’indice di riferimento nell’Unione, o che sono collegati a tale indice di riferimento esistente, prima del 31 dicembre 2021.»;

10)

all’articolo 54, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione riesamina le norme minime degli indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi al fine di garantire che la selezione delle attività sottostanti sia coerente con gli investimenti ecosostenibili come definiti in un quadro normativo a livello di Unione.

5.   Prima del 31 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto del presente regolamento e sulla fattibilità di un «indice di riferimento ESG», tenendo conto della natura evolutiva degli indicatori di sostenibilità e dei metodi utilizzati per misurarli. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

6.   Entro il 1o aprile 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto del presente regolamento sul funzionamento degli indici di riferimento dei paesi terzi nell’Unione, compreso il ricorso da parte degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi all’approvazione, al riconoscimento o all’equivalenza, nonché le potenziali carenze del quadro attuale. Tale relazione analizza le conseguenze dell’applicazione dell’articolo 51, paragrafi 4 bis, 4 ter e 4 quater agli amministratori degli indici di riferimento dell’Unione e di paesi terzi, anche in termini di parità di condizioni. Tale relazione valuta in particolare se sia necessario modificare il presente regolamento ed è corredata di una proposta legislativa, se del caso.»;

11)

gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. Sassoli

Per il Consiglio

Il president

T. Tuppurainen


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.

(3)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(4)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(5)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

(6)  Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO

È aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO III

Indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi

Metodologia per gli indici di riferimento UE di transizione climatica

1.

L’amministratore di un indice di riferimento UE di transizione climatica formalizza, documenta e rende pubblica ogni metodologia utilizzata per il calcolo dell’indice di riferimento, fornendo i seguenti elementi, garantendo nel contempo la riservatezza e la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) secondo la definizione di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1):

a)

l’elenco dei principali componenti dell’indice di riferimento;

b)

tutti i criteri e i metodi, compresi i fattori di selezione e ponderazione, i parametri e le variabili proxy utilizzati nella metodologia dell’indice di riferimento;

c)

i criteri applicati per escludere attività o società associati a un livello di impronta di carbonio o un livello di riserve di combustibili fossili che sono incompatibili con l’inclusione nell’indice di riferimento;

d)

i criteri per determinare la traiettoria di decarbonizzazione;

e)

il tipo e la fonte dei dati utilizzati per determinare la traiettoria di decarbonizzazione, per:

i)

emissioni di carbonio di ambito 1, ossia le emissioni generate da fonti controllate dalla società che emette le attività sottostanti;

ii)

emissioni di carbonio di ambito 2, ossia le emissioni derivanti dal consumo di elettricità, vapore o altre fonti di energia acquistata generata a monte della società che emette le attività sottostanti;

iii)

emissioni di carbonio di ambito 3, ossia tutte le emissioni indirette non contemplate ai punti i) e ii), che si verificano nella catena del valore della società che effettua la comunicazione, comprese le emissioni a monte e a valle, in particolare per i settori con un impatto elevato sul cambiamento climatico e la sua mitigazione;

iv)

se i dati utilizzano i metodi per l’impronta ambientale dei prodotti e per l’impronta ambientale delle organizzazioni di cui al punto 2), lettere a) e b), della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, o gli standard globali come quelli dell’unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima del Consiglio per la stabilità finanziaria;

f)

le emissioni totali di carbonio del portafoglio cui si riferisce l’indice;

Se viene utilizzato un indice standard per la realizzazione di un indice di riferimento UE di transizione climatica, va comunicato lo scostamento tra l’indice di riferimento UE di transizione climatica e l’indice standard.

Se viene utilizzato un indice standard per la realizzazione di un indice di riferimento UE di transizione climatica, va comunicato il rapporto tra il valore di mercato dei titoli presenti nell’indice di riferimento UE di transizione climatica e il valore di mercato dei titoli presenti nell’indice standard.

Metodologia per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi

2.

In aggiunta al punto 1, lettere a), b) e c), l’amministratore di un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi specifica la formula o il calcolo utilizzati per determinare se le emissioni sono in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, garantendo nel contempo la riservatezza e la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) ai sensi della definizione di cui alla direttiva (UE) 2016/943.

Modifiche della metodologia

3.

Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi adottano procedure per l’introduzione di modifiche alla loro metodologia. Essi rendono tali procedure pubbliche, cosà come ogni modifica proposta alla propria metodologia e le ragioni di tali modifiche. Tali procedure devono essere coerenti con l’obiettivo prioritario che i calcoli dell’indice di riferimento rispettino l’articolo 3, paragrafo 1, punti 23 bis e 23 ter. Tali procedure prevedono:

a)

un preavviso, entro scadenze ben definite, che consenta agli utenti degli indici di riferimento di analizzare e commentare sufficientemente l’impatto delle modifiche proposte, tenendo conto del calcolo delle circostanze complessive da parte degli amministratori;

b)

la possibilità per gli utilizzatori di indici di riferimento di presentare osservazioni sulle modifiche e per gli amministratori di rispondere alle osservazioni, e di rendere tali osservazioni accessibili dopo ogni periodo di consultazione, salvo richiesta di riservatezza da parte di chi ha formulato le osservazioni.

4.

Gli amministratori di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi esaminano regolarmente, e almeno su base annuale, le loro metodologie al fine di assicurare che i loro indici di riferimento, rispecchino in maniera affidabile gli obiettivi dichiarati, e si dotano di una procedura che consenta di tenere conto di tutte le opinioni degli utilizzatori pertinenti.

.

(*1)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).»


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/28


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2090 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Vi sono stabilite norme specifiche in materia di controlli ufficiali riguardanti le sostanze il cui impiego può dar luogo a residui negli alimenti e nei mangimi.

(2)

Gli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 stabiliscono rispettivamente gli obblighi delle autorità competenti per quanto riguarda le azioni da intraprendere in caso di sospetta non conformità così come le azioni e le misure da prendere in caso di accertata non conformità.

(3)

Il regolamento (UE) 2017/625 abroga la direttiva 96/23/CE del Consiglio (2) a decorrere dal 14 dicembre 2019. Detta direttiva attualmente prevede misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e definisce in modo specifico le misure di esecuzione che le autorità competenti devono prendere in caso di non conformità sospetta o accertata riguardante le sostanze e i residui rientranti nel suo ambito di applicazione.

(4)

Le norme definite nella direttiva 96/23/CE garantiscono l’applicazione armonizzata della normativa dell’UE sulla sicurezza alimentare per quanto riguarda l’uso e i residui di sostanze farmacologicamente attive. Al fine di razionalizzare e semplificare il quadro normativo generale, le norme applicabili ai controlli ufficiali in settori specifici della normativa relativa alla filiera agroalimentare sono state integrate nel quadro dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625. Per garantire un’applicazione costante e armonizzata, le norme della direttiva 96/23/CE riguardanti il seguito da dare ai casi di non conformità dovrebbero essere integrate nel nuovo quadro giuridico a norma del regolamento (UE) 2017/625.

(5)

Le norme definite nel presente regolamento dovrebbero garantire, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625, la continuità delle prescrizioni riguardanti il seguito da dare ai casi di sospetta o accertata non conformità alle norme applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, definite in particolare nei seguenti atti:

il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che stabilisce norme per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e per l’immissione in commercio di alimenti di origine animale contenenti residui di sostanze farmacologicamente attive;

il regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (4), che classifica le sostanze farmacologicamente attive sulla base del divieto o dei limiti massimi di residui ad esse applicabili;

il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che stabilisce norme per l’autorizzazione di alcuni medicinali veterinari come additivi per mangimi, e gli atti giuridici adottati su tale base definiscono le autorizzazioni di sostanze specifiche e i relativi limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;

il regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione (6), che definisce un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi;

il regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione (7), che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (8) sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (9);

la direttiva 96/22/CE del Consiglio (10), che vieta l’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.

(6)

Qualora, sulla base delle norme dell’Unione di cui al considerando 5, si accerti che persone non autorizzate sono in possesso di sostanze vietate o non autorizzate, generando in tal modo un sospetto di trattamento illecito e un possibile impatto sulla sicurezza alimentare, dovrebbero applicarsi le misure in materia di blocco ufficiale e indagini di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al presente regolamento.

(7)

La direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) definisce il quadro normativo in materia di immissione in commercio, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego dei medicinali veterinari. Le sostanze farmacologicamente attive che non sono autorizzate nei medicinali veterinari non devono essere utilizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione dell’uso di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1950/2006. Il seguito da dare a i casi di non conformità accertata o sospetta, riguardo all’uso di medicinali veterinari con un impatto presunto o accertato sulla sicurezza alimentare, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 e del presente regolamento. La direttiva 2001/82/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari (il nuovo regolamento sui medicinali veterinari) (12), che si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022 e dispone, tra l’altro, restrizioni all’uso dei medicinali veterinari antimicrobici negli animali.

(8)

Poiché prassi attuative divergenti potrebbero comportare disparità nella protezione della salute umana e animale, perturbazioni del mercato interno e distorsioni della concorrenza, il regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere integrato da norme specifiche sull’esecuzione dei controlli ufficiali su animali e merci in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso in relazione a casi di non conformità sospetti o accertati riguardanti le sostanze pertinenti così come sulle azioni da intraprendere a seguito di tali controlli ufficiali.

(9)

Tenuto conto delle specificità delle azioni e dei controlli da intraprendere in caso di non conformità sospetta o accertata alle norme dell’Unione applicabili all’uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti e ai loro residui, e al fine di garantire un’applicazione uniforme a livello dell’Unione dei provvedimenti di esecuzione, è opportuno specificare i casi in cui occorre prendere le misure di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 al fine di adattarli al settore in esame.

(10)

A norma dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, i costi generati da tariffe o diritti obbligatori per i controlli ufficiali effettuati a norma del presente regolamento dovrebbero essere sostenuti dall’operatore responsabile degli animali e delle merci.

(11)

A norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), gli Stati membri sono tenuti a notificare un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi attraverso la rete istituita a tale fine. È pertanto opportuno notificare di conseguenza i casi di non conformità riguardanti residui di sostanze farmacologicamente attive che comportano tali rischi. Se i casi di non conformità sono individuati in relazione ad animali o prodotti di origine animale originari di un altro Stato membro, le autorità dello Stato membro che ha constatato la non conformità e lo Stato membro di origine dovrebbero inoltre avvalersi delle disposizioni sull’assistenza di cui al regolamento (UE) 2017/625 e prendere le opportune misure per dare seguito a tali casi, definite nel presente regolamento.

(12)

Poiché le norme stabilite dalla direttiva 96/23/CE per dare un seguito a casi specifici di non conformità accertata o sospetta riguardo alle sostanze e ai residui che rientrano nel suo ambito di applicazione saranno abrogate a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali e misure applicabili ai casi di non conformità, o sospetta non conformità, alle norme dell’Unione applicabili all’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate, non autorizzate o vietate negli animali destinati alla produzione di alimenti e ai residui di tali sostanze.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, alla direttiva 2001/82/CE e al regolamento (CE) n. 470/2009. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«sostanza farmacologicamente attiva»: ogni sostanza o miscela di sostanze destinata a essere usata nella fabbricazione di un medicinale veterinario e che diventa, se impiegata nella sua produzione, un principio attivo di detto medicinale;

b)

«sostanze non autorizzate»: sostanze farmacologicamente attive che non figurano nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 o sostanze non autorizzate come additivi per mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, ad eccezione delle sostanze essenziali per il trattamento degli equidi e delle sostanze recanti un maggior beneficio clinico rispetto ad altre opzioni di trattamento disponibili per gli equidi, di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006;

c)

«trattamento illecito»: l’uso in animali destinati alla produzione di alimenti, di:

sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, oppure

sostanze o medicinali veterinari autorizzati dalla normativa dell’Unione per scopi o a condizioni diversi da quelli previsti da detta normativa o, se del caso, dalla normativa nazionale.

Ai fini del presente regolamento per le sostanze o i medicinali veterinari autorizzati conformemente alla normativa dell’Unione, la non conformità con il tempo di attesa o la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive superiori al limite massimo di residui o al tenore massimo non è considerata un trattamento illecito, purché siano rispettate tutte le altre condizioni di uso della sostanza o del medicinale veterinario stabilite nella normativa nazionale o dell’Unione;

d)

«residui di sostanze farmacologicamente attive superiori al limite massimo di residui»: la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei prodotti di origine animale in una concentrazione superiore ai limiti massimi di residui stabiliti dalla normativa dell’Unione;

e)

«residui di sostanze farmacologicamente attive superiori al tenore massimo»: la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive nei prodotti di origine animale in seguito al carry-over inevitabile di tali sostanze nei mangimi non bersaglio, in una concentrazione superiore ai tenori massimi fissati dalla normativa dell’Unione;

f)

«partita di animali»: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati nella stessa azienda e nello stesso periodo in condizioni uniformi di allevamento.

Articolo 3

Misure da prendere al macello in caso di non conformità o di sospetta non conformità

1.   Se il veterinario ufficiale che effettua controlli ufficiali in un macello, o l’assistente ufficiale che esegue alcuni compiti nell’ambito di tali controlli, sospetta o dispone di elementi indicanti che gli animali sono stati sottoposti a trattamenti illeciti, il veterinario ufficiale provvede affinché siano prese le seguenti misure:

a)

disporre che l’operatore tenga gli animali interessati separati da altre partite di animali presenti o in arrivo nel macello alle condizioni stabilite dall’autorità competente;

b)

fare in modo che gli animali siano macellati separatamente dalle altre partite di animali presenti nel macello;

c)

disporre che l’operatore separi le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti degli animali interessati al fine di identificarli immediatamente e tenerli separati dagli altri prodotti di origine animale; disporre inoltre che tali prodotti non siano spostati, trasformati o smaltiti senza la previa autorizzazione dell’autorità competente;

d)

disporre che siano prelevati i campioni necessari per rilevare la presenza di sostanze vietate o non autorizzate o di sostanze autorizzate in caso di uso sospetto o accertato a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa.

2.   Se il trattamento illecito è accertato, l’autorità competente ordina all’operatore di smaltire le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti, secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), senza indennizzo né compensazione.

3.   Se il veterinario ufficiale che effettua controlli ufficiali in un macello, o l’assistente ufficiale che esegue alcuni compiti nell’ambito di tali controlli, sospetta che gli animali presenti nel macello siano stati trattati con un medicinale veterinario autorizzato, ma che il tempo di attesa di cui alla direttiva 2001/82/CE non sia stato rispettato, il veterinario ufficiale dispone che gli animali interessati siano separati da altre partite di animali presenti o in arrivo nel macello, alle condizioni stabilite dall’autorità competente. Il veterinario ufficiale provvede inoltre:

a rinviare la macellazione a spese dell’operatore fino a quando il tempo di attesa non sia stato rispettato, oppure

a ordinare la macellazione separata degli animali e, in attesa dell’esito di un’indagine, a disporre che le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti degli animali interessati siano immediatamente identificati e tenuti separati dagli altri prodotti di origine animale.

La macellazione può essere rinviata solo temporaneamente, solo a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato che la normativa dell’Unione sul benessere degli animali sia rispettata e che gli animali interessati possano essere tenuti separati dagli altri animali.

4.   Nel caso in cui la macellazione sia rinviata a norma del paragrafo 3, il tempo di attesa non può in alcun caso essere inferiore:

al tempo di attesa stabilito nel riassunto delle caratteristiche del prodotto contenuto nell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari;

al tempo di attesa stabilito a norma del regolamento che autorizza l’uso di una determinata sostanza farmacologicamente attiva come additivo per mangimi in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003;

al tempo di attesa prescritto dal veterinario per gli usi di cui all’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, se per tali usi non è previsto alcun tempo di attesa, al tempo di attesa minimo di cui all’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

A seguito del rinvio della macellazione, l’autorità competente può prelevare campioni a spese dell’operatore per verificare la conformità ai limiti massimi di residui una volta che gli animali siano stati macellati dopo la scadenza del tempo di attesa.

5.   Se il veterinario ufficiale che effettua controlli ufficiali in un macello, o l’assistente ufficiale che esegue alcuni compiti nell’ambito di tali controlli, dispone di elementi indicanti che gli animali presenti nel macello sono stati trattati con un medicinale veterinario autorizzato, ma che il tempo di attesa di cui alla direttiva 2001/82/CE non è stato rispettato, il veterinario ufficiale dispone che gli animali interessati siano separati da altre partite di animali presenti o in arrivo nel macello, alle condizioni stabilite dall’autorità competente. Il veterinario ufficiale provvede inoltre:

a rinviare la macellazione a spese dell’operatore alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4, fino a quando il tempo di attesa non sia stato rispettato, oppure

a ordinare che l’operatore abbatta gli animali separatamente. In tal caso il veterinario ufficiale li dichiara non idonei al consumo umano e prende nel contempo tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la salute pubblica e animale.

6.   Se l’operatore non prende tutte le misure necessarie per conformarsi agli ordini del veterinario ufficiale o dell’autorità competente a norma dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del presente regolamento, il veterinario ufficiale o l’autorità competente prendono misure aventi lo stesso effetto a spese dell’operatore.

Articolo 4

Indagine

1.   Qualora siano stati superati i limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, fissati sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009 e del regolamento (CE) n. 1831/2003, o i tenori massimi per i residui delle sostanze farmacologicamente attive derivanti dal carry-over inevitabile di tali sostanze nei mangimi non bersaglio, fissati sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93, e sia in tal modo determinata la non conformità, l’autorità competente:

a)

procede a tutte le misure o indagini necessarie, ritenute adeguate in relazione al rilevamento effettuato. Ciò può comportare indagini presso l’azienda di origine o di provenienza degli animali, compresi i controlli su animali o partite di animali presso le aziende di origine o il luogo di provenienza, al fine di determinare la portata e l’origine della non conformità nonché la portata delle responsabilità dell’operatore;

b)

chiede al detentore degli animali o al veterinario responsabile di fornire i registri delle prescrizioni e dei trattamenti e ogni documento atto a motivare la natura del trattamento.

2.   Qualora i residui siano identificati in concentrazioni inferiori ai limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, ma la presenza di tali residui sia incompatibile con le informazioni sulla filiera alimentare, generando in tal modo un sospetto di non conformità o di trattamento illecito, l’autorità competente prende ogni misura di accertamento ritenuta adeguata ai fini delle indagini sulla fonte di tali residui o sulla carenza di informazioni sulla filiera alimentare.

3.   Qualora si sospetti che i residui siano a livelli superiori ai limiti massimi di residui o ai tenori massimi per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, stabiliti dalla normativa dell’Unione, l’autorità competente prende ogni misura di indagine ritenuta utile.

4.   In caso di trattamento illecito, presunto o accertato, o nel caso in cui si accerti che persone o operatori non autorizzati sono in possesso di sostanze rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE oppure di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, l’autorità competente:

a)

dispone immediatamente il blocco ufficiale degli animali e dei prodotti interessati dall’indagine;

b)

durante il blocco ufficiale l’autorità competente:

dispone che gli animali interessati dall’indagine non siano spostati senza previa autorizzazione dell’autorità competente per l’intera durata dell’indagine;

dispone che le carcasse, le carni, le frattaglie, i sottoprodotti, il latte, le uova e il miele di tali animali non lascino l’azienda o lo stabilimento di origine e non siano ceduti a terzi senza la previa autorizzazione dell’autorità competente;

dispone che, ove pertinente, i mangimi, l’acqua o gli altri prodotti interessati siano tenuti separati e non vengano spostati dall’azienda o dallo stabilimento di origine;

garantisce che gli animali interessati dall’indagine rechino un marchio ufficiale o altri mezzi di identificazione o, nel caso del pollame, dei pesci e delle api, che siano tenuti in uno spazio o un’arnia contrassegnati da un marchio;

prende le misure precauzionali appropriate in funzione della natura della sostanza o delle sostanze identificate;

c)

chiede al detentore degli animali e al veterinario responsabile di fornire ogni documento atto a motivare la natura del trattamento;

d)

effettua ogni altro controllo ufficiale sugli animali o sulle partite di animali presso l’azienda di origine o il luogo di provenienza degli animali, che risulti necessario per accertare tale uso;

e)

effettua ogni altro controllo ufficiale necessario ad accertare l’acquisizione e la presenza di sostanze non autorizzate o vietate;

f)

effettua ogni altro controllo ufficiale ritenuto necessario per chiarire l’origine delle sostanze o dei prodotti vietati o non autorizzati o degli animali trattati.

5.   I controlli ufficiali di cui al presente articolo possono comprendere anche controlli presso fabbricanti, distributori, trasportatori, siti di produzione di sostanze farmacologicamente attive e medicinali veterinari, farmacie, tutti i soggetti connessi alla catena di fornitura e presso qualsiasi altro sito interessato dall’indagine.

6.   I controlli ufficiali di cui al presente articolo possono comprendere anche il prelievo ufficiale di campioni, ad esempio di acqua, mangimi, carni, frattaglie, sangue, sottoprodotti di origine animale, peli, urine, feci e altre matrici animali. L’autorità competente preleva il numero di campioni che ritiene necessario ai fini delle indagini sulla non conformità o sul trattamento illecito di cui sia sospettata o accertata l’esistenza. Nel caso di animali di acquacoltura, possono essere richiesti campioni delle acque in cui sono allevati o catturati e, nel caso delle api mellifere, possono essere richiesti campioni provenienti dalle arnie.

Articolo 5

Seguito da dare ai casi di residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, superiori ai limiti massimi di residui o ai tenori massimi applicabili

1.   Qualora siano stati superati i limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi, fissati sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009 e del regolamento (CE) n. 1831/2003, o i tenori massimi per i residui delle sostanze farmacologicamente attive derivanti dal carry-over inevitabile di tali sostanze nei mangimi non bersaglio, fissati sulla base del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, l’autorità competente:

dichiara le carcasse e i prodotti interessati dalla non conformità non idonei al consumo umano e ordina all’operatore di smaltire tutti i prodotti come materiali di categoria 2, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;

prende ogni altra misura necessaria per tutelare la salute pubblica, che può includere il divieto che gli animali lascino l’azienda in questione o che i prodotti lascino l’azienda o lo stabilimento in questione per un periodo determinato;

dispone che l’operatore prenda misure adeguate per affrontare le cause della non conformità;

effettua controlli ufficiali supplementari per verificare che le misure prese dall’operatore per affrontare la causa della non conformità siano efficaci. Ciò può comportare il prelievo del numero di campioni di follow-up ritenuto necessario in relazione agli animali o ai prodotti della stessa azienda o dello stesso stabilimento.

2.   In caso di reiterata non conformità dello stesso operatore, l’autorità competente effettua regolarmente controlli ufficiali supplementari, compresi il prelievo di campioni e l’analisi, sugli animali e sui prodotti dell’operatore interessato per un periodo di almeno sei mesi dalla data in cui è stata accertata la seconda non conformità. L’autorità competente ordina inoltre all’operatore di garantire che gli animali interessati e le carcasse, le carni, le frattaglie, i sottoprodotti, il latte, le uova e il miele di tali animali siano tenuti separati dagli altri animali, non lascino l’azienda o lo stabilimento di origine e non siano ceduti a terzi senza la previa autorizzazione dell’autorità competente.

3.   Se l’operatore non prende tutte le misure necessarie per conformarsi agli ordini dell’autorità competente in conformità al presente articolo, l’autorità competente prende misure aventi lo stesso effetto a spese dell’operatore.

Articolo 6

Seguito da dare ai casi di trattamento illecito e di possesso di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati

1.   Qualora si accerti che persone non autorizzate sono in possesso di sostanze rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE oppure di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, generando in tal modo un sospetto di trattamento illecito, tali sostanze o prodotti sono sottoposti a blocco ufficiale fino a quando l’autorità competente abbia preso le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, fatte salve la successiva distruzione dei prodotti e le eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori.

2.   In caso di trattamento illecito accertato, o nel caso in cui si accerti che persone o operatori non autorizzati sono in possesso di sostanze rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE oppure di sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, l’autorità competente:

dispone o conferma il blocco ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), per gli animali e le carcasse, le carni, le frattaglie e i sottoprodotti degli animali interessati dal trattamento illecito così come per il latte, le uova e il miele di tali animali;

preleva campioni da tutte le pertinenti partite di animali dell’azienda;

ordina all’operatore di abbattere l’animale o gli animali per i quali è stato accertato un trattamento illecito e di smaltirli secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;

dichiara tutte le carcasse o tutti i prodotti interessati dal trattamento illecito non idonei al consumo umano e ordina all’operatore di smaltirli secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009.

3.   Ai fini del paragrafo 2:

tutti gli animali appartenenti a una partita o a partite in cui è confermato che uno o più animali sono stati sottoposti a un trattamento illecito con sostanze vietate o non autorizzate sono considerati anch’essi sottoposti a un trattamento illecito, a meno che l’autorità competente, su richiesta e a spese dell’operatore, accetti di effettuare controlli ufficiali supplementari su tutti gli animali della partita o delle partite pertinenti, al fine di accertare che non ha avuto luogo nessun trattamento illecito in relazione a tali animali;

tutti gli animali appartenenti a una partita o a partite in cui è confermato che uno o più animali sono stati sottoposti a un trattamento illecito dovuto all’uso, in animali destinati alla produzione di alimenti, di sostanze o medicinali veterinari autorizzati dalla normativa dell’Unione per scopi o a condizioni diversi da quelli previsti da detta normativa o, se del caso, dalla normativa nazionale sono considerati anch’essi sottoposti a un trattamento illecito, a meno che l’autorità competente, su richiesta e a spese dell’operatore, accetti di effettuare controlli ufficiali supplementari sugli animali della partita o delle partite pertinenti, di cui si sospetta che siano stati sottoposti a trattamenti illeciti, al fine di accertare che non ha avuto luogo nessun trattamento illecito in relazione a tali animali.

4.   In caso di trattamento illecito accertato nell’ambito dell’acquacoltura, sono prelevati campioni da tutti gli stagni, i recinti e le gabbie pertinenti. Nel caso in cui sia accertato il trattamento illecito nell’ambito dell’acquacoltura, se il campione prelevato da uno specifico stagno o recinto o da una specifica gabbia non è conforme, si considerano sottoposti a trattamento illecito tutti gli animali presenti in tale stagno, recinto o gabbia.

5.   L’autorità competente effettua regolarmente controlli ufficiali supplementari per un periodo di almeno 12 mesi dalla data in cui la non conformità è stata accertata nell’azienda o nelle aziende sotto la responsabilità dello stesso operatore, così come sugli animali e sulle merci appartenenti all’azienda o alle aziende in questione.

6.   Le aziende o gli stabilimenti che riforniscono l’azienda interessata dalla non conformità, nonché tutte le aziende rientranti nella stessa catena di fornitura di animali e di mangimi dell’azienda di origine o di provenienza, possono essere sottoposti a controlli ufficiali per determinare l’origine della sostanza considerata:

durante il trasporto, la distribuzione e la vendita o l’acquisizione di sostanze farmacologicamente attive;

in ogni fase della catena di produzione e di distribuzione dei mangimi;

durante il processo di allevamento degli animali e di trasformazione dei prodotti di origine animale.

7.   Se l’operatore non prende tutte le misure necessarie per conformarsi agli ordini dell’autorità competente in conformità al presente articolo, l’autorità competente prende misure aventi lo stesso effetto a spese dell’operatore.

Articolo 7

Prescrizioni sui metodi analitici e sul prelievo di campioni

Tutti i campioni di cui al presente regolamento sono prelevati e analizzati conformemente al regolamento (UE) 2017/625 e alle decisioni 1998/179/CE (15) e 2002/657/CE (16) della Commissione.

Articolo 8

Misure in materia di registrazione, autorizzazione e riconoscimenti ufficiali

Qualora il possesso, l’uso o la fabbricazione di sostanze o prodotti non autorizzati sia confermato, il regime in materia di registrazione, autorizzazione o riconoscimento ufficiale di cui lo stabilimento o l’operatore considerato beneficia sono sospese per un periodo stabilito dall’autorità competente.

In caso di recidiva, tale regime è stato revocato dall’autorità competente. In caso di revoca, l’operatore è tenuto a presentare una nuova domanda di registrazione, autorizzazione o riconoscimento ufficiale e a dimostrare la sua conformità alle prescrizioni pertinenti a tale riguardo.

Articolo 9

Assistenza amministrativa

Qualora la non conformità di cui agli articoli 5 e 6 sia accertata in relazione ad animali o prodotti di origine animale originari di un altro Stato membro, l’autorità competente che effettua l’indagine trasmette una notifica sulla non conformità accertata a norma degli articoli 105 e 106 del regolamento (UE) 2017/625 e, se del caso, presenta una richiesta di assistenza amministrativa all’autorità competente dello Stato membro di origine in conformità all’articolo 104 di detto regolamento. L’autorità competente dello Stato membro di origine applica gli articoli 5 e 6 del presente regolamento all’azienda o allo stabilimento di origine o di provenienza.

Articolo 10

Riferimenti

I riferimenti all’articolo 13, all’articolo 15, paragrafo 3, all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, all’articolo 17, all’articolo 18 e agli articoli da 22 a 25 della direttiva 96/23/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(3)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

(6)  Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi e di sostanze recanti un maggior beneficio clinico (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 33).

(7)  Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 7).

(8)  La non conformità a tali tenori massimi è considerata non conformità alle norme applicabili all’uso e ai residui dei medicinali veterinari.

(9)  Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

(10)  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

(11)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sui medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

(13)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(15)  Decisione 1998/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d’applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31).

(16)  Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 10

Direttiva 96/23/CE

Presente regolamento

Articolo 13

Articolo 4

Articolo 15, paragrafo 3

Articoli 4, 5, 6 e 9

Articolo 16, paragrafo 2

Articoli 4, 5 e 6

Articolo 17

Articolo 6

Articolo 18

Articolo 5

Articolo 22

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafi 2, 3, 4, e 5

Articolo 6

Articolo 24

Articolo 3

Articolo 25

Articolo 8


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2091 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 354, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire che le coppie di valute di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione (2) continuino a riflettere la correlazione effettiva tra le rispettive valute, occorre aggiornare l’elenco delle valute strettamente correlate.

(2)

Il 31 marzo 2018 è la data limite per il computo delle serie di dati di tre e cinque anni necessarie per valutare le coppie di valute dell’elenco conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(4)

Dato che le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale, l’ABE non ha effettuato una consultazione pubblica, ritenendola sproporzionata in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione in questione conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Elenco delle valute strettamente correlate

Parte 1 — Elenco delle valute strettamente correlate con l’euro (EUR)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK).

Parte 2 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dirham degli Emirati arabi (AED)

Yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 3 — Elenco delle valute strettamente correlate con il lek albanese (ALL)

Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 4 — Elenco delle valute strettamente correlate con il marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM)

Lek albanese (ALL), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), euro (EUR).

Parte 5 — Elenco delle valute strettamente correlate con il lev bulgaro (BGN)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), euro (EUR).

Parte 6 — Elenco delle valute strettamente correlate con il franco svizzero (CHF)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 7 — Elenco delle valute strettamente correlate con lo yuan cinese (CNY)

Dirham degli Emirati arabi (AED), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), lira libanese (LBP), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 8 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona ceca (CZK)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 9 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona danese (DKK)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK).

Parte 10 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Hong Kong (HKD)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 11 — Elenco delle valute strettamente correlate con la kuna croata (HRK)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 12 — Elenco delle valute strettamente correlate con il fiorino ungherese (HUF)

Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 13 — Elenco delle valute strettamente correlate con il nuovo shekel israeliano (ILS)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro USA (USD).

Parte 14 — Elenco delle valute strettamente correlate con la rupia indiana (INR)

Dirham degli Emirati arabi (AED), dollaro di Hong Kong (HKD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), baht thailandese (THB), dollaro USA (USD).

Parte 15 — Elenco delle valute strettamente correlate con il won sudcoreano (KRW)

Dollaro di Singapore (SGD).

Parte 16 — Elenco delle valute strettamente correlate con la lira libanese (LBP)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 17 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dirham marocchino (MAD)

Dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZF), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro USA (USD), euro (EUR).

Parte 18 — Elenco delle valute strettamente correlate con il denar della Macedonia del Nord (MKD)

Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), dirham marocchino (MAD), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 19 — Elenco delle valute strettamente correlate con la pataca di Macao (MOP)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 20 — Elenco delle valute strettamente correlate con il peso filippino (PHP)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 21 — Elenco delle valute strettamente correlate con lo zloty polacco (PLN)

Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), fiorino ungherese (HUF), euro (EUR).

Parte 22 — Elenco delle valute strettamente correlate con il leu rumeno (RON)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), dinaro serbo (RSD), euro (EUR).

Parte 23 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dinaro serbo (RSD)

Lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), leu rumeno (RON), euro (EUR).

Parte 24 — Elenco delle valute strettamente correlate con la corona svedese (SEK)

Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), corona danese (DKK), euro (EUR).

Parte 25 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Singapore (SGD)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), won sudcoreano (KRW), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 26 — Elenco delle valute strettamente correlate con il baht thailandese (THB)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), dollaro di Taiwan (TWD), dollaro USA (USD).

Parte 27 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro di Taiwan (TWD)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), lira libanese (LBP), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro USA (USD).

Parte 28 — Elenco delle valute strettamente correlate con il dollaro USA (USD)

Dirham degli Emirati arabi (AED), yuan cinese (CNY), dollaro di Hong Kong (HKD), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD).

»

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2092 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 6 dicembre 2018, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell’Unione europea («l’Unione») di biodiesel originario dell’Indonesia a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.

(2)

La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(3)

La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 22 ottobre 2018 dall’European Biodiesel Board («il denunciante» o «EBB») per conto di produttori che rappresentano il 32 % della produzione totale dell’Unione.

1.2.   Misure provvisorie

(4)

Il 14 agosto 2019 la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle importazioni nell’Unione di biodiesel originario dell’Indonesia mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione (3) («il regolamento provvisorio»).

(5)

Come affermato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2017 e il 30 settembre 2018 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»), mentre l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.3.   Fase successiva della procedura

(6)

A seguito della divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono stati istituiti i dazi compensativi provvisori («divulgazione provvisoria delle informazioni»), l’EBB, il governo dell’Indonesia e tutti e quattro i produttori esportatori indonesiani hanno presentato comunicazioni scritte nelle quali hanno espresso le proprie osservazioni sulle risultanze provvisorie.

(7)

Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l’opportunità di essere ascoltate. Si sono svolte delle audizioni con l’EBB, il governo dell’Indonesia e tutti e quattro i produttori esportatori indonesiani.

(8)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate come specificato in dettaglio nel presente regolamento.

(9)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione di biodiesel originario dell’Indonesia («la divulgazione finale delle informazioni»).

(10)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EBB, il governo dell’Indonesia e tre dei quattro produttori esportatori indonesiani hanno presentato osservazioni scritte manifestando il proprio parere in merito alle risultanze definitive. La Commissione ha osservato che le osservazioni presentate del governo dell’Indonesia e da due produttori esportatori erano uguali sotto tutti gli aspetti; di conseguenza nel presente regolamento, tali osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni saranno sintetizzate come osservazioni del governo dell’Indonesia.

(11)

Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l’opportunità di essere ascoltate. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni si sono svolte delle audizioni con l’EBB, il governo dell’Indonesia e due dei quattro produttori esportatori indonesiani.

(12)

Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia e due dei produttori esportatori hanno affermato che i loro diritti di difesa non erano stati rispettati, in particolare per quanto concerne il calcolo dei prezzi inferiori praticati e la divulgazione delle informazioni alle parti interessate dei numeri di controllo del prodotto («NCP») dell’industria dell’Unione utilizzati nei calcoli, la materia prima utilizzata nelle miscele dell’industria dell’Unione e il punto di intasamento a freddo dei filtri («CFPP») (4) delle vendite dell’industria dell’Unione.

(13)

Il governo dell’Indonesia e due dei quattro produttori esportatori indonesiani hanno chiesto un’audizione in presenza del consigliere-auditore, svoltasi il 14 ottobre 2019.

(14)

Tutti questi aspetti erano già stati trattati nella divulgazione finale delle informazioni ed erano stati spiegati al governo dell’Indonesia durante le audizioni che hanno avuto luogo dopo l’invio di tale divulgazione finale.

(15)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione finale delle informazioni e le ha trattate come specificato in dettaglio nel presente regolamento.

1.4.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(16)

In assenza di osservazioni in merito al periodo dell’inchiesta e al periodo in esame, è stato confermato il considerando 13 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(17)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, il gruppo Wilmar («Wilmar»), un produttore esportatore indonesiano, ha affermato che le sue esportazioni di esteri metilici frazionati non dovrebbero essere considerate esportazioni del prodotto in esame. Wilmar ha osservato che tale argomentazione era stata presentata entro il termine stabilito, come indicato nell’allegato I del modulo per il campionamento.

(18)

Tale argomentazione non è stata tuttavia presentata separatamente e, pertanto, non è stata notata da altre parti interessate fino al momento della ricezione delle osservazioni sul regolamento provvisorio.

(19)

La Commissione ha osservato che la stessa argomentazione era stata presentata dal medesimo produttore esportatore, sulla base delle medesime informazioni, durante la precedente inchiesta antidumping sulle importazioni di biodiesel dall’Indonesia, ed era stata respinta tanto nel regolamento provvisorio (5) quanto in quello definitivo (6) («l’inchiesta iniziale»).

(20)

Nella presente inchiesta, la Commissione ha nuovamente respinto la richiesta di esclusione del prodotto per gli stessi tre motivi specificati nel precedente regolamento antidumping, come segue.

(21)

Innanzitutto, gli esteri metilici frazionati sono esteri metilici di acidi grassi e possono essere utilizzati per il biodiesel. In questo senso, il biodiesel dichiarato per uso diverso da quello come carburante può essere utilizzato per produrre combustibile in quanto ha le medesime proprietà fisiche e tecniche.

(22)

In secondo luogo, è difficile distinguere un estere metilico di acido grasso da un altro senza analisi chimiche presso il porto di importazione.

(23)

In terzo luogo, sebbene gli esteri metilici frazionati non siano conformi alla norma europea (EN 14214), essi possono essere miscelati con altri biodiesel per creare una miscela che soddisfi la norma.

(24)

Wilmar ha inoltre chiesto alla Commissione di confermare che, in linea di principio, gli esteri metilici frazionati possono beneficiare del regime doganale della destinazione particolare, ai sensi del quale i dazi sono esentati, a condizione che la società sia in grado di provare con soddisfazione dell’autorità doganale nazionale che la destinazione particolare dell’estere metilico frazionato non è quella di carburante.

(25)

La Commissione ha constatato che la sospensione dei dazi soggetta al controllo doganale della destinazione particolare è stata concessa in relazione a talune importazioni di esteri metilici frazionati di cui al regolamento (UE) 2018/2069 del Consiglio (7). Tuttavia, tale esenzione riguarda soltanto i dazi autonomi della tariffa doganale comune e non pregiudica l’applicazione dei dazi compensativi. Di conseguenza, la Commissione ha respinto la richiesta di esenzione a motivo della destinazione particolare per quanto concerne l’applicazione dei dazi compensativi.

(26)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha formulato nuovamente la propria richiesta di esenzione a motivo della destinazione particolare in relazione ai dazi compensativi per le proprie esportazioni di esteri metilici frazionati. Non sono state fornite informazioni o motivazioni nuove in ragione delle quali occorrerebbe estendere l’esenzione a motivo della destinazione particolare per fornire un’esenzione dai dazi compensativi e pertanto la richiesta è stata respinta. La Commissione non ha riscontrato alcuna motivazione valida per escludere gli esteri metilici frazionati dalla definizione del prodotto. Il semplice fatto che gli esteri metilici frazionati possano essere utilizzati da Wilmar per destinazioni d’uso diverse dalla produzione di carburante non significa che un tale tipo di prodotto debba essere escluso dall’ambito di applicazione della presente inchiesta.

(27)

In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 31 a 37 del regolamento provvisorio.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Sostegno del governo all’industria del biodiesel attraverso il trasferimento diretto di fondi tramite il fondo per le piantagioni di palma da olio (Oil Palm Plantation Fund)

3.1.1.   Contributo finanziario

(28)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un contributo finanziario a favore dei produttori esportatori.

(29)

Il governo dell’Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno affermato che il fondo per le piantagioni di palma da olio (Oil Palm Plantation Fund - «OPPF») è finanziato esclusivamente tramite la riscossione del prelievo all’esportazione sull’olio di palma greggio e su prodotti derivati e, in ampia misura, dai produttori stessi di biodiesel. Inoltre il governo dell’Indonesia ha affermato che il prelievo all’esportazione è corrisposto direttamente dai produttori esportatori all’OPPF prima dell’esportazione delle merci. Di conseguenza, il governo dell’Indonesia ritiene che non abbia luogo alcun prelievo di denaro dal bilancio generale dello Stato e pertanto che non vi sia alcun contributo finanziario.

(30)

A questo proposito la Commissione ha ribadito che, come affermato nel regolamento provvisorio ai considerando da 56 a 61, l’agenzia di gestione del fondo per le piantagioni di palma da olio (la «agenzia di gestione») agisce come un ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. Di conseguenza, i fondi utilizzati dall’agenzia di gestione costituiscono fondi pubblici.

(31)

Inoltre durante la visita di verifica effettuata presso i locali del governo dell’Indonesia, la Commissione ha cercato di ottenere e verificare elementi di prova a sostegno dell’affermazione di tale governo secondo la quale i fondi dell’OPPF non costituirebbero parte del bilancio dello Stato. Tuttavia il governo dell’Indonesia non è stato in grado di fornire tali elementi di prova.

(32)

Al contrario, detto governo ha fornito elementi di prova del fatto che i produttori esportatori hanno effettivamente pagato il prelievo all’esportazione prima di esportare le proprie merci. Tuttavia non è stato in grado di fornire alcuna indicazione del fatto che tali pagamenti vengano effettuati su un conto specifico dell’OPPF distinto dal bilancio generale dello Stato, circostanza questa che impedirebbe ai pagamenti riscossi dal prelievo all’esportazione sull’olio di palma greggio e dei suoi prodotti derivati di alimentare il bilancio generale dello Stato ed essere utilizzati per qualsiasi altro fine ritenuto idoneo dal governo dell’Indonesia. Inoltre non vi è alcuna indicazione del fatto che l’OPPF disponga di conti separati per la riscossione dei prelievi all’esportazione derivati dal biodiesel e da altri prodotti (compreso l’olio di palma greggio). Ciò implica che i fondi a disposizione dell’agenzia di gestione non dipendono dal fatto che i produttori esportatori di biodiesel paghino preventivamente il prelievo, dato che il governo dell’Indonesia potrebbe aver già riscosso entrate pubbliche mediante l’istituzione di prelievi all’esportazione su altri prodotti. Di conseguenza, in assenza di ulteriori elementi di prova a dimostrazione del contrario, la Commissione ha confermato le risultanze di cui al considerando 64 del regolamento provvisorio.

(33)

Inoltre, la Commissione ha osservato che la qualifica dell’OPPF come ente pubblico non è stata contestata né dal governo dell’Indonesia né da alcuno dei produttori esportatori. Pertanto considerando altresì l’incapacità da parte del governo dell’Indonesia di fornire elementi di prova convincenti circa il contrario, i fondi a disposizione dell’OPPF devono essere considerati fondi pubblici e quindi prelevati da risorse pubbliche (come nel caso del prelievo obbligatorio all’esportazione).

(34)

Il governo dell’Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno altresì sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nell’analizzare i pagamenti dell’OPPF isolatamente e non come parte del pagamento effettuato da tale governo al momento dell’acquisto del biodiesel. Il governo dell’Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno inoltre affermato che la Commissione ha definito erroneamente il regime come una sovvenzione, mentre al massimo esso andrebbe qualificato come un acquisto di beni da parte del governo a fronte di una remunerazione più che adeguata.

(35)

Per i motivi illustrati in appresso, la Commissione ha respinto l’affermazione secondo la quale quest’ultima avrebbe esaminato i pagamenti effettuati dall’OPPF isolatamente e il programma andrebbe considerato come un acquisto di beni (biodiesel) da parte del governo dell’Indonesia.

(36)

La Commissione ha osservato che il governo dell’Indonesia non acquista il biodiesel che viene invece acquistato dagli operatori che effettuano la miscelazione (miscelatori) selezionati (Pertamina e AKR). Tramite l’OPPF il governo dell’Indonesia non intrattiene alcun tipo di relazione contrattuale di acquisto con i produttori di biodiesel e non riceve nulla in cambio del denaro erogato a favore dei produttori di biodiesel. Il fatto che il governo dell’Indonesia disponga di rapporti contrattuali con i produttori di biodiesel non è stato rivendicato durante l’inchiesta neppure da alcuna delle parti interessate.

(37)

La legislazione applicabile impone ai fornitori di biodiesel intenzionati a partecipare a questo programma di consegnare l’estere metilico di olio di palma (palm methyl ester - «PME») agli enti petrolchimici (cfr. considerando 45 e 46 del regolamento provvisorio) Pertamina o AKR i quali lo misceleranno successivamente con diesel minerale per ottenere il diesel B20. La legislazione applicabile conferisce ai produttori di biodiesel partecipanti a questo programma il diritto di ricevere: a) il pagamento del biodiesel da parte dei miscelatori; e b) gli importi aggiuntivi provenienti dall’OPPF. I produttori di biodiesel non sono soggetti a obbligazioni contrattuali nei confronti del governo dell’Indonesia né nei confronti dell’OPPF, fatta eccezione per l’obbligo di rispettare il mandato ricevuto conformemente alle norme pertinenti e per il quale ricevono una compensazione. In assenza di un’obbligazione contrattuale reciproca, il denaro erogato dall’OPPF non rientra quindi nell’applicazione di un contratto a titolo oneroso (come quello per l’acquisto di biodiesel da parte del governo a fronte del pagamento di un corrispettivo). Semplificando, il governo dell’Indonesia impone a ciascuno dei produttori di biodiesel che partecipano al programma di vendere quantitativi specifici di biodiesel a Pertamina o AKR a un prezzo specifico (prezzo di riferimento del diesel minerale) e fornisce altresì fondi aggiuntivi direttamente ai produttori di biodiesel. Considerando che la finalità del programma e il contesto nel quale si attua è l’incentivazione dell’utilizzo del biodiesel sul mercato interno, il governo dell’Indonesia non acquista direttamente il biodiesel e lo utilizza quindi per fini governativi o lo rivende sul mercato. Al contrario, il governo dell’Indonesia sostiene le vendite di biodiesel fornendo fondi supplementari ai produttori di biodiesel anche nelle operazioni che coinvolgono operatori privati (quali AKR). Né il governo dell’Indonesia né i produttori esportatori hanno fornito elementi di prova a sostengo del fatto che Pertamina e AKR siano enti pubblici a tale proposito. Si tratta di operatori che partecipano volontariamente a questo programma.

(38)

La Commissione ha pertanto esaminato il programma in tale contesto e ha riscontrato che l’erogazione di fondi dell’OPPF a favore dei produttori di biodiesel non può essere considerata un pagamento dovuto ai sensi di un contratto di acquisto concluso tra il governo dell’Indonesia e i produttori di biodiesel, piuttosto esso costituisce un trasferimento diretto di fondi, come concluso al considerando 69 del regolamento provvisorio.

(39)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia, Wilmar, PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo (congiuntamente il «gruppo Permata») e PT Ciliandra Perkasa hanno affermato che i pagamenti dell’OPPF non possono essere considerati un contributo finanziario. Secondo il governo dell’Indonesia, ciò è dovuto al fatto che l’OPPF è finanziato dalla riscossione del prelievo all’esportazione di olio di palma e di prodotti derivati e pertanto dovrebbe essere considerato essere finanziato privatamente.

(40)

La Commissione ha osservato che tale affermazione era già stata formulata dal governo dell’Indonesia dopo le misure provvisorie ed era stata trattata dalla Commissione (considerando da 30 a 33 di cui sopra). Le parti non hanno fornito alcun elemento di prova nuovo a sostegno delle loro reiterate argomentazioni. Di conseguenza la Commissione ha confermato le conclusioni raggiunte in questi considerando e ha respinto pertanto tale affermazione.

(41)

Il governo dell’Indonesia, PT Ciliandra Perkasa e il gruppo Permata hanno inoltre affermato che la Commissione ha commesso un errore nel confermare le risultanze secondo le quali i fondi dell’OPPF costituiscono denaro pubblico e non di provenienza privata per i motivi esposti al considerando 32. Secondo il governo dell’Indonesia ciò è dovuto al fatto che le disposizioni applicabili del regolamento del ministro delle Finanze 133/2015 e del regolamento presidenziale 66 del mandato 2018 impongono: 1) che l’OPPF debba essere finanziato esclusivamente mediante la riscossione del prelievo all’esportazione; e 2) che tali fondi debbano essere utilizzati esclusivamente per esborsi specifici, compresi i pagamenti di sovvenzioni ai produttori di biodiesel.

(42)

Come spiegato al considerando 31, durante la visita di verifica, la Commissione ha chiesto al governo dell’Indonesia di fornire elementi di prova circa le modalità di contabilizzazione nel bilancio dei pagamenti del prelievo all’esportazione. Il governo dell’Indonesia non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della propria affermazione secondo la quale i fondi dell’OPPF non costituiscono parte del bilancio dello Stato.

(43)

In ogni caso, quanto sopra è irrilevante ai fini della conclusione secondo la quale i fondi dell’OPPF costituiscono fondi pubblici come spiegato al considerando 63 del regolamento provvisorio. I fondi vengono riscossi conformemente a un prelievo all’esportazione obbligatorio. Pertanto a differenza di una situazione nella quale gli operatori privati decidono liberamente di raccogliere fondi privati per un uso specifico, nel caso di specie il governo dell’Indonesia impone a taluni produttori (ivi compresi i produttori di biodiesel, ma senza limitazione agli stessi) l’obbligo di versare il prelievo all’esportazione.

(44)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia, PT Ciliandra Perkasa, il gruppo Permata e Wilmar hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel classificare i pagamenti dell’OPPF come una sovvenzione, mentre avrebbero dovuto essere qualificati come acquisti di biodiesel. Secondo i rispondenti, la Commissione ha anche commesso un errore nel dichiarare che non vi sono relazioni contrattuali tra i produttori di biodiesel e l’OPPF. A sostegno della sua affermazione, Wilmar ha presentato altresì copie dei suoi accordi con l’OPPF. Secondo il governo dell’Indonesia i pagamenti dell’OPPF dovrebbero essere considerati come un corrispettivo per l’acquisto di beni (in particolare biodiesel) poiché Pertamina è una società di proprietà statale e pertanto dovrebbe essere trattata come un’entità economica unica con il governo dell’Indonesia che è l’acquirente finale del biodiesel.

(45)

La Commissione ha ritenuto che i contratti avrebbero dovuto essere presentati in precedenza per un’adeguata verifica. Pur prendendo atto dell’esistenza di contratti in essere tra l’OPPF e i produttori di biodiesel, la Commissione ha osservato che, secondo le informazioni fornite dal governo dell’Indonesia, tali contratti non creano un’obbligazione contrattuale per i produttori di biodiesel nei confronti dell’OPPF. Piuttosto, come spiegato dal governo dell’Indonesia, questi contratti riaffermano semplicemente l’obbligo giuridico dell’OPPF di corrispondere la differenza tra il prezzo pagato dai miscelatori e il prezzo di riferimento del biodiesel una volta che il produttore di biodiesel in questione consegna quest’ultimo a Pertamina. È importante sottolineare che in nessun contratto si afferma che il governo dell’Indonesia acquista biodiesel e che i pagamenti vengono effettuati per tale motivo. Al contrario, il contratto in vigore tra l’OPPF e i produttori di biodiesel non fa riferimento ad alcun acquisto di biodiesel effettuato dal governo dell’Indonesia, bensì contiene i termini secondo i quali il governo dell’Indonesia eroga i cosiddetti «fondi di finanziamento per il biodiesel» a favore dei produttori di biodiesel. Più precisamente, i contratti prevedono che l’OPPF fornisca finanziamenti ai produttori di biodiesel dopo che questi ultimi hanno consegnato biodiesel a uno dei miscelatori e che la consegna è stata verificata.

(46)

La Commissione ha osservato che l’esistenza di contratti in essere tra l’OPPF e i produttori di biodiesel non modifica la conclusione raggiunta dalla Commissione secondo la quale i pagamenti dell’OPPF costituiscono una sovvenzione. Questo perché gli unici contratti con obbligazioni reciproche (ossia la consegna di beni e il pagamento del prezzo) sono quelli in vigore tra Pertamina e i fornitori di biodiesel. La Commissione ha pertanto respinto tale affermazione.

(47)

Per i motivi esposti in appresso la Commissione ha inoltre ritenuto che l’affermazione secondo la quale Pertamina e il governo dell’Indonesia dovrebbero essere considerati come un’entità economica unica non possa essere accolta.

(48)

Come menzionato ai considerando 53 e 54, oltre ad essere una società di proprietà statale, non vi sono altri elementi di prova del fatto che Pertamina sia un ente pubblico e quindi faccia parte del governo. Inoltre nella sua affermazione il governo dell’Indonesia non ha menzionato il fatto che Pertamina non è l’unico miscelatore soggetto ad obbligo di miscelazione dato che, durante il periodo dell’inchiesta, anche AKR era soggetta al medesimo obbligo. Allo stesso tempo, AKR, come spiegato al considerando 37, è una società privata. Tanto AKR quanto Pertamina attuano l’obbligo di miscelazione ai sensi degli stessi strumenti giuridici e nel contesto del medesimo sistema. Nel quadro dell’obbligo di miscelazione il governo dell’Indonesia non acquista pertanto il biodiesel, a meno che quest’ultimo non ritenga che AKR debba essere considerata parte della medesima entità economica.

(49)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ribadito la propria conclusione secondo la quale Pertamina, pur essendo una società di proprietà statale, agisce come un operatore di mercato che acquista biodiesel dai produttori di biodiesel al fine di miscelarlo con il diesel minerale e venderlo successivamente.

(50)

Di conseguenza la Commissione ha altresì concluso che i pagamenti effettuati dall’agenzia di gestione dell’OPPF costituiscono una sovvenzione. Come spiegato dal governo dell’Indonesia, né nella legislazione applicabile né nei contratti tra l’OPPF e i miscelatori si rilevano obbligazioni reciproche. Piuttosto nell’intero contesto dell’obbligo di miscelazione le uniche obbligazioni reciproche rilevate sono quelle tra i produttori di biodiesel (che hanno l’obbligo di fornire il biodiesel) e i miscelatori (che hanno l’obbligo di pagare un prezzo). Secondo la Commissione pertanto l’agenzia di gestione dell’OPPF eroga i pagamenti senza aspettarsi nulla in cambio. Di conseguenza i pagamenti effettuati dall’OPPF si qualificano come sovvenzioni.

(51)

Wilmar, il gruppo Permata e PT Ciliandra Perkasa hanno inoltre affermato che Pertamina, essendo interamente di proprietà statale, dovrebbe essere considerata un ente pubblico. Nessuno dei rispondenti ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione.

(52)

La Commissione ha osservato che se ai fini della presente inchiesta Pertamina doveva essere considerata un ente pubblico (che acquista biodiesel congiuntamente con l’agenzia di gestione dell’OPPF), il governo dell’Indonesia avrebbe dovuto formulare tale affermazione in una fase iniziale del processo di inchiesta e avrebbe dovuto ordinare a Pertamina di collaborare e partecipare all’inchiesta.

(53)

La Commissione ha ritenuto che la proprietà statale di per sé non equivalga alla nozione di «ente pubblico». Come già spiegato al considerando 55 del regolamento provvisorio, nella relazione «US-Anti-Dumping and Countervailing Duties» (Cina), l’organo di appello dell’OMC ha constatato che il termine «ente pubblico» indica un soggetto che «possiede, esercita o è investito di poteri pubblici» (8). Meri indizi formali di controllo (come la proprietà statale) non sono sufficienti per giustificare la constatazione che si tratti di un ente pubblico (9).

(54)

Nessuna delle parti ha corroborato le proprie affermazioni spiegando il modo in cui Pertamina sarebbe investita di poteri pubblici. La Commissione ha osservato che Pertamina, così come AKR, deve rispettare le obbligazioni derivanti dall’obbligo di miscelazione. Tuttavia il rispetto di un obbligo stabilito dalla legge non significa che un’entità sia stata investita di autorità pubblica. Inoltre Pertamina (proprio come AKR) acquista semplicemente il biodiesel e non svolge alcun ruolo nell’erogazione della sovvenzione a favore dei produttori di biodiesel.

(55)

Infine la Commissione ha osservato che anche AKR, una società privata, è oggetto del medesimo obbligo di miscelazione e delle stesse obbligazioni di Pertamina. Qualora le affermazioni dei rispondenti dovessero essere accolte, la Commissione non avrebbe altra scelta che constatare che anche AKR è un ente pubblico, investito di poteri pubblici. Tuttavia in contraddizione con il loro ragionamento, nessuno dei rispondenti ha avanzato una simile ipotesi. In effetti, le parti non si esprimono in merito al modo in cui la loro affermazione a sostegno di un acquisto congiunto di biodiesel da parte di Pertamina e OPPF si riconcilia con il sistema applicabile ad AKR, di proprietà privata. La Commissione ha quindi respinto tale affermazione.

(56)

Inoltre Wilmar ha sostenuto che, anche qualora Pertamina non fosse considerata un ente pubblico, i miscelatori ricevono l’incarico e l’ordine da parte del governo dell’Indonesia di acquistare biodiesel per conto del governo e/o i fornitori di biodiesel ricevono l’incarico e l’ordine di vendere biodiesel ai miscelatori. Wilmar non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. In effetti, gli elementi di prova disponibili mostrano piuttosto che durante il periodo dell’inchiesta esisteva un programma nell’ambito del quale i miscelatori e i produttori di biodiesel partecipavano volontariamente al contesto in cui il governo dell’Indonesia imponeva determinati obblighi di miscelazione e interveniva finanziariamente per alleviare l’onere derivante da tali obblighi.

(57)

La Commissione ha osservato che la semplice esistenza di un obbligo di miscelazione comporta un obbligo legale di acquisto di biodiesel ma non implica che il governo dell’Indonesia acquisti biodiesel sul mercato. Il governo dell’Indonesia impone semplicemente la percentuale di PME che deve essere miscelata al diesel minerale. Il governo dell’Indonesia non acquista PME né ha intenzione di acquistarlo.

(58)

La Commissione ha pertanto respinto anche tale argomentazione.

3.1.2.   Vantaggio

(59)

Tutti i produttori esportatori hanno asserito che, anche qualora la Commissione avesse qualificato correttamente i pagamenti ricevuti dall’OPPF come sovvenzioni, essa avrebbe commesso un errore nel considerare che sussista un vantaggio.

(60)

In sintesi, i produttori esportatori hanno affermato che, poiché l’OPPF è finanziato esclusivamente dal prelievo all’esportazione corrisposto tra gli altri dai produttori di biodiesel, questi ultimi non ricevono alcun vantaggio in quanto versano al fondo un importo superiore a quello che ricevono dallo stesso. Secondo i produttori esportatori, l’OPPF sarebbe finanziato privatamente e di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto detrarre gli importi versati all’OPPF a livello di gruppo. Inoltre i produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto detrarre l’importo del prelievo corrisposto all’esportazione di ciascun prodotto ad esso soggetto e non soltanto l’importo del prelievo pagato per l’esportazione di biodiesel.

(61)

Per i motivi illustrati in appresso, la Commissione non concorda con tale affermazione.

(62)

Innanzitutto la Commissione ha osservato che tutte le società coinvolte nella catena del valore dell’olio di palma greggio, compresi i produttori di biodiesel, sono tenute a corrispondere il prelievo in ragione della normativa in vigore. Proprio come avviene per la tassazione generale, le imprese attive nella catena del valore dell’olio di palma greggio non hanno alcun potere discrezionale in merito al versamento o meno di contributi all’OPPF e, di conseguenza, è inappropriato sostenere che tale Fondo sia finanziato privatamente. Piuttosto l’OPPF è finanziato attraverso la normale attività di riscossione delle entrate pubbliche e fiscali svolta dal governo dell’Indonesia. In effetti, il governo dell’Indonesia non ha fornito elementi di prova che dimostrino che le entrate riscosse attraverso il prelievo all’esportazione sono direttamente contabilizzate in un conto specifico dell’OPPF anziché nel bilancio generale dello Stato. Di conseguenza, dedurre i prelievi all’esportazione corrisposti dai produttori di biodiesel ai fini della determinazione dell’esistenza di benefici sarebbe inappropriato tanto quanto dedurre tutte le tasse versate dai beneficiari.

(63)

In secondo luogo la Commissione ha osservato che in ogni caso l’affermazione secondo la quale i produttori di biodiesel hanno versato all’OPPF più di quanto abbiano ricevuto da tale Fondo è di fatto errata. Tale affermazione si basa infatti sul prelievo all’esportazione totale versato a livello di gruppo e per tutti i prodotti soggetti a tale prelievo. Tuttavia considerando soltanto il prelievo corrisposto dai produttori esportatori (individualmente, non dal loro gruppo) in relazione al biodiesel, gli importi corrisposti all’OPPF sono inferiori a quelli ricevuti sotto forma di pagamenti di sovvenzioni effettuati dall’OPPF.

(64)

Il governo dell’Indonesia e i produttori esportatori Wilmar, il gruppo Permata e PT Ciliandra Perkasa hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel constatare che tale programma conceda un vantaggio a favore dei produttori di biodiesel. A sostegno di tale affermazione tali soggetti sostengono che in assenza dei pagamenti dell’OPPF, i miscelatori sarebbero costretti ad acquistare il biodiesel al suo prezzo di riferimento; di conseguenza, i produttori di biodiesel riceverebbero la stessa somma di denaro che ricevono oggi e non si troverebbero quindi in una condizione migliore rispetto a quella in cui sarebbero altrimenti.

(65)

La Commissione ha espresso disaccordo in relazione a tale affermazione. La Commissione ha concluso che nello scenario controfattuale corretto in assenza dell’OPPF i miscelatori non pagherebbero il prezzo di riferimento del biodiesel. Uno degli obiettivi strategici dell’OPPF, nonché la finalità stessa degli obblighi di miscelazione, consiste nel promuovere l’utilizzo del biodiesel in Indonesia (a discapito dell’utilizzo di diesel minerale). Dato che il prezzo del diesel minerale è di norma inferiore a quello del biodiesel, il governo dell’Indonesia interviene per facilitare la vendita del biodiesel da parte dei produttori di tale bene. Allo stesso tempo, tali pagamenti contribuiscono al rispetto degli obblighi di miscelazione. La semplice esistenza del programma OPPF dimostra che le normali condizioni di mercato non sosterrebbero il prezzo di riferimento del biodiesel, che viene utilizzato per integrare le operazioni tra Pertamina/AKR e i produttori di biodiesel. Di conseguenza, in assenza dell’obbligo di miscelazione, i miscelatori non sarebbero affatto incentivati ad acquistare biodiesel. In assenza dell’OPPF e dei suoi pagamenti non vi sarebbero vendite di biodiesel sul mercato interno. I produttori di biodiesel dovrebbero competere con quelli di diesel minerale. Tuttavia, secondo il parere dell’OPPF e il programma messo in atto dal governo dell’Indonesia, i produttori di biodiesel non riceverebbero fondi aggiuntivi rispetto al livello del prezzo di riferimento del biodiesel fissato dal governo dell’Indonesia.

(66)

Secondo la Commissione, nel contesto di uno scenario controfattuale corretto, i produttori di biodiesel si troverebbero in una situazione peggiore rispetto al periodo durante e dopo l’inchiesta. Per i produttori di biodiesel l’obbligo di miscelazione significa in effetti disporre di una fonte di reddito prevedibile e affidabile tramite vendite garantite. Inoltre le entrate totali derivanti dalle vendite sul mercato interno, ossia l’importo pagato dai miscelatori più la sovvenzione erogata dall’OPPF, sono determinate ex ante dal governo dell’Indonesia, proteggendo in effetti i fornitori di biodiesel dalle normali fluttuazioni dei prezzi che dovrebbero altrimenti affrontare su un libero mercato, supponendo che ve ne sia uno.

(67)

A tale riguardo la Commissione ha anche ritenuto che il calcolo del prezzo di riferimento del biodiesel pagato ai fornitori indipendenti non rifletta la domanda e l’offerta in normali condizioni di mercato in assenza dell’intervento del governo. Infatti indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto un vantaggio o meno, Pertamina non era disposta a pagare il biodiesel al prezzo di riferimento, ma soltanto a un prezzo inferiore. Tale risultato dell’inchiesta è stato confermato anche dal governo dell’Indonesia durante la visita di verifica quando ha spiegato che se Pertamina dovesse acquistare biodiesel al suo prezzo di riferimento sarebbe in perdita. Tale dichiarazione ha dimostrato che, in condizioni di mercato non soggette a distorsioni, il prezzo di mercato per il biodiesel sarebbe significativamente inferiore a quello di riferimento del biodiesel attualmente fissato dal governo dell’Indonesia.

(68)

Dalla dichiarazione del governo dell’Indonesia la Commissione ha dedotto che nessun acquirente, se non Pertamina, sarebbe in grado di svolgere in maniera redditizia un’attività commerciale se il prezzo del biodiesel fosse il prezzo di riferimento fissato dal governo dell’Indonesia. Di conseguenza o non vi sarebbe alcun biodiesel venduto in Indonesia, e quindi nessuna entrata per i produttori di biodiesel, o i prezzi del biodiesel sarebbero inferiori al livello fissato dal governo dell’Indonesia. Dato che in Indonesia il governo stabilisce e attua un obbligo di miscelazione (cfr. considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio), è molto improbabile che si verifichi il primo scenario. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che, in assenza del regime in esame, lo scenario controfattuale più probabile comporterebbe prezzi del biodiesel inferiori.

(69)

In particolare, la Commissione ha osservato che i prezzi di riferimento utilizzati dal governo dell’Indonesia per determinare l’importo della sovvenzione erogata dall’OPPF non sono indicativi di un prezzo di mercato, dato che la formula per calcolarli non si basa su una realtà di mercato non distorta. Ciò in considerazione, da un lato, del fatto che l’intero mercato, a monte e a valle, è soggetto a distorsioni e non può quindi essere rappresentativo di condizioni di mercato normali e concorrenziali. Dall’altro lato, la Commissione ha ritenuto che l’importo dei costi di conversione calcolati dal governo dell’Indonesia nel contesto della formula utilizzata per calcolare il prezzo di riferimento per il biodiesel (il prezzo interno medio per l’olio di palma greggio e un diritto di conversione di 100 USD per tonnellata aggiunto a tale prezzo) sia eccessivo. La Commissione ha verificato i costi effettivi di trasformazione di taluni produttori esportatori e ha osservato che il calcolo del governo dell’Indonesia li sopravvaluta. Durante il periodo dell’inchiesta tali costi effettivi di trasformazione sono stati compresi, in media, tra 60 USD e 80 USD per tonnellata (10).

(70)

Di conseguenza, anche nel caso in cui la Commissione accogliesse l’affermazione secondo la quale i pagamenti combinati dei miscelatori e dell’OPPF costituiscono il pagamento del prezzo del biodiesel, affermazione che appunto qui si contesta, essa dovrebbe in ogni caso concludere che il «prezzo» pagato ai fornitori di biodiesel sarebbe eccessivo.

(71)

La Commissione ha pertanto concluso che l’esistenza del programma pone i produttori di biodiesel in una situazione migliore rispetto a quella nella quale si troverebbero altrimenti e di conseguenza conferisce loro un vantaggio.

(72)

Il governo dell’Indonesia e tutti i produttori esportatori hanno sostenuto inoltre che, anche qualora vi fosse un vantaggio, lo stesso verrebbe integralmente trasferito ai miscelatori (Pertamina e AKR). Ciò in considerazione del fatto che i produttori di biodiesel ottengono presumibilmente il prezzo di mercato per il biodiesel, mentre i miscelatori traggono vantaggio dall’acquistarlo a un prezzo inferiore (ossia il prezzo di riferimento per il diesel minerale).

(73)

La Commissione non ha accolto tale affermazione. Come già discusso ai considerando da 195 a 201 del regolamento provvisorio ed esaminato anche al considerando 67, la Commissione ha ritenuto che in Indonesia non vi sia un prezzo effettivo di mercato per il biodiesel poiché il governo dell’Indonesia regola e distorce l’intera catena del valore dell’olio di palma greggio-biodiesel. In ogni caso, la Commissione ha osservato che l’unico prezzo esistente sul mercato è quello pagato dai miscelatori (ossia il prezzo di riferimento per il diesel minerale).

(74)

Per quanto concerne l’affermazione secondo la quale il vantaggio del programma andrebbe a favore dei miscelatori, i quali in definitiva pagano un prezzo inferiore per il biodiesel che acquistano, la Commissione ha osservato che la possibilità che (anche) Pertamina o AKR beneficino di questo programma non è oggetto della presente inchiesta in quanto tali soggetti non sono produttori esportatori del prodotto in esame.

(75)

In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive il governo dell’Indonesia, PT Ciliandra Perkasa, il gruppo Permata e Wilmar hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel ritenere che l’OPPF conferisca un vantaggio ai produttori di biodiesel poiché:

a)

lo scenario controfattuale individuato dalla Commissione è errato in quanto rileva che in assenza dell’OPPF i produttori di biodiesel riceverebbero un prezzo inferiore per il loro biodiesel. Secondo il governo dell’Indonesia, in assenza dell’OPPF e di un obbligo giuridico imposto ai produttori di vendere il biodiesel sul mercato interno, tali produttori massimizzerebbero semplicemente i loro profitti e venderebbero sul mercato di esportazione; e

b)

il costo di conversione utilizzato dal governo dell’Indonesia nella formula per calcolare il prezzo di riferimento del biodiesel non è eccessivo in quanto tiene conto delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti.

(76)

La Commissione ha preso in considerazione lo scenario controfattuale presentato nella divulgazione finale delle informazioni e descritto al considerando 65. La Commissione ha tuttavia ritenuto che l’affermazione presentata dal governo dell’Indonesia confermi ulteriormente che l’OPPF conferisce un vantaggio ai produttori di biodiesel. L’argomentazione del governo dell’Indonesia si basa su due elementi principali: 1) i produttori di biodiesel non sono soggetti ad alcun obbligo giuridico di vendere biodiesel sul mercato interno; e 2) i produttori di biodiesel agiscono da operatori economici razionali che si sforzano di massimizzare il proprio profitto.

(77)

La Commissione non ha contestato questi due elementi proposti dal governo dell’Indonesia. Secondo la Commissione il fatto che, nonostante la mancanza di un obbligo giuridico in tal senso, operatori economici razionali come i produttori di biodiesel decidano di partecipare al regime OPPF costituisce un elemento di prova empirico e indiscutibile che questa rappresenta la migliore opzione di cui dispongono per gestire la propria attività.

(78)

Se, come sostenuto dal governo dell’Indonesia e la Commissione non aveva motivo di contestare, «i produttori privati di biodiesel (molti dei quali fanno parte di gruppi multinazionali) mirano a massimizzare la redditività» (11), allora significa che far parte del regime OPPF rappresenta per loro il modo più redditizio di svolgere la loro attività. Di conseguenza nel contesto di qualsiasi scenario controfattuale i produttori di biodiesel si troverebbero in una posizione peggiore. Se così non fosse, un operatore economico razionale, libero da qualsiasi vincolo giuridico, sceglierebbe un’opzione più redditizia anziché optare per la partecipazione al regime.

(79)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori di biodiesel si trovano in una situazione migliore in questo regime, indipendentemente dallo scenario controfattuale alternativo. Di conseguenza la Commissione ha confermato la propria conclusione secondo la quale l’OPPF conferisce un vantaggio ai produttori di biodiesel.

(80)

Per quanto concerne l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale i costi di conversione utilizzati nella formula per calcolare il prezzo di riferimento del biodiesel non sono eccessivi, la Commissione ha affermato di ritenere che i pagamenti dell’OPPF ai produttori di biodiesel costituiscano una sovvenzione e non facciano parte del corrispettivo per l’acquisto di biodiesel. Di conseguenza, secondo la Commissione, era irrilevante ai fini della determinazione dell’esistenza di un vantaggio il fatto che tali costi di conversione fossero eccessivi o meno.

(81)

In ogni caso, anche qualora la Commissione dovesse seguire il ragionamento del governo dell’Indonesia secondo il quale non vi sarebbe alcun vantaggio nel caso di specie, in quanto i pagamenti effettuati dall’OPPF rappresentano il corrispettivo per l’acquisto di biodiesel, la Commissione ha osservato che l’importo dei costi di conversione non subisce modifiche regolari ed è fissato a 100 USD/tonnellata sin dal 21 marzo 2016. La Commissione ha preso atto del fatto che il governo dell’Indonesia ha affermato durante la visita di verifica che i costi di conversione vengono rivisti annualmente. La Commissione ha tuttavia ritenuto che il risultato di tale processo di revisione non rifletta la realtà del mercato in quanto l’importo dei costi di conversione è superiore ai costi reali sostenuti dai produttori di biodiesel, come spiegato al considerando 69.

(82)

Il governo dell’Indonesia ha inoltre affermato di ritenere non rappresentativa la gamma dei costi di conversione raccolti dalla Commissione. A questo proposito la Commissione ha riscontrato innanzitutto che il governo dell’Indonesia non ha fornito alcun elemento fattuale di prova a sostegno della sua dichiarazione. In secondo luogo la Commissione ha osservato di aver verificato tali costi durante le visite di verifica effettuate presso taluni dei locali dei produttori di biodiesel. Per motivi di chiarezza, al fine di ottenere tali costi la Commissione ha dedotto il valore della glicerina generata nel processo di raffinazione dell’olio di palma greggio in biodiesel (12).

(83)

Alla luce di quanto sopra, anche qualora la Commissione dovesse accettare l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale i pagamenti dell’OPPF costituiscono il corrispettivo per l’acquisto di biodiesel, affermazione che appunto qui si contesta, sussisterebbe comunque un vantaggio a favore dei produttori di biodiesel. Anche in assenza dell’obbligo di miscelazione, i produttori di biodiesel non otterrebbero la piena compensazione fornita dall’OPPF.

(84)

Wilmar ha inoltre affermato che il prezzo di riferimento fissato per il biodiesel nazionale indonesiano riflette e segue da vicino le dinamiche di mercato non distorte. La Commissione ha osservato che il mercato indonesiano del biodiesel nazionale è interamente regolamentato, dal prezzo dell’olio di palma greggio fino al prezzo e alla domanda di biodiesel. I fornitori di biodiesel devono vendere quantitativi specifici a un prezzo specifico, calcolato secondo una formula fissata in anticipo e basata su elementi che non aderiscono alla realtà del mercato. La Commissione ha pertanto ribadito la propria conclusione secondo la quale il prezzo di riferimento fissato dal governo dell’Indonesia non riflette il prezzo che si applicherebbe in condizioni di mercato non soggette a distorsioni. In particolare ciò è dovuto al fatto che la Commissione ha ritenuto che l’unica approssimazione affidabile per un prezzo applicato sul mercato interno non soggetto a distorsioni sia il prezzo corrisposto dai miscelatori. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(85)

In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive il governo dell’Indonesia e Wilmar hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel considerare irrilevante il fatto che l’OPPF conferisca un vantaggio anche ai miscelatori. Secondo il governo dell’Indonesia il fatto stesso che l’OPPF sia concepito per conferire un vantaggio (anche) ai miscelatori significa che non può essere qualificato come sovvenzione è il motivo di ciò.

(86)

Come spiegato ai considerando da 64 a 74, la Commissione ha ritenuto che la possibilità o meno che i miscelatori abbiano ottenuto un vantaggio dal programma in questione non sia pertinente ai fini della presente inchiesta. Non viene contestato che l’OPPF concede una sovvenzione a favore dei produttori di biodiesel, una sovvenzione che, in assenza del programma, non avrebbe avuto luogo. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

3.1.3.   Metodologia utilizzata nel calcolo dell’importo totale del vantaggio

(87)

Tutti i produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo dell’importo del vantaggio ricevuto dai produttori esportatori in quanto tale calcolo comprendeva la somma di denaro versata dall’OPPF come rimborso dei costi di trasporto. Secondo i produttori esportatori tale somma non è altro che un rimborso di costi da loro già sostenuti e non costituirebbe quindi un vantaggio. Inoltre un produttore esportatore ha affermato che tali costi devono essere considerati costi sostenuti idonei a beneficiare del regime di sovvenzioni e vanno pertanto esclusi a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(88)

Per i motivi esposti in appresso la Commissione non concorda con quanto asserito poiché non considera che i costi di trasporto sostenuti dai produttori di biodiesel rientrino nelle «tasse di domanda e altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla».

(89)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che gli orientamenti per il calcolo dell’importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi («gli orientamenti») chiariscono che «[d]i norma sono deducibili solo le tasse o le spese pagate direttamente alla pubblica amministrazione nel periodo dell’inchiesta. Si deve dimostrare che tali pagamenti sono obbligatori per aver diritto alla sovvenzione. Pertanto, non sono deducibili i pagamenti effettuati a privati (quali avvocati o revisori dei conti) in relazione alla presentazione della domanda di sovvenzione» (13).

(90)

Contrariamente a quanto stabilito negli orientamenti, i costi di trasporto in questione non sono pagati direttamente al governo dell’Indonesia bensì a società private. Inoltre tale produttore esportatore non ha spiegato nemmeno in che modo tali costi di trasporto siano «obbligatori» per aver diritto alla sovvenzione.

(91)

In secondo luogo la Commissione ha ritenuto che i costi di trasporto siano piuttosto i costi normalmente sostenuti dai produttori di biodiesel nelle loro operazioni commerciali con i miscelatori. I costi di trasporto rientrerebbero normalmente nel contratto/prezzo d’acquisto e quindi la Commissione non ritiene vi sia alcuna giustificazione obiettiva per il loro rimborso. Di conseguenza la somma di denaro versata dall’OPPF a titolo di rimborso per i costi di trasporto costituisce un vantaggio.

(92)

Alla luce di quanto sopra questa affermazione è stata respinta e la Commissione ha concluso che il rimborso dei costi di trasporto sostenuti dai produttori di biodiesel non deve essere dedotto dal calcolo del vantaggio. I fondi forniti dall’agenzia di gestione ai produttori di biodiesel non coprono soltanto la differenza tra il prezzo di riferimento del diesel minerale e quello del biodiesel, ma anche i costi di trasporto, nell’ambito della medesima sovvenzione.

(93)

I produttori esportatori hanno affermato altresì che sostengono il costo del credito relativo ai pagamenti dell’OPPF. Secondo i produttori di biodiesel ciò è dovuto al fatto che l’OPPF versa il pagamento della sovvenzione diversi mesi dopo che i produttori hanno emesso fattura al miscelatore pertinente.

(94)

La Commissione non ha concordato con tale affermazione in quanto ha ribadito la propria conclusione secondo la quale i pagamenti dell’OPPF costituiscono una sovvenzione e non un pagamento per l’acquisto di beni. La Commissione ha pertanto ritenuto che i produttori esportatori non avrebbero affatto dovuto ricevere tali sovvenzioni e che non può essere associato alcun tipo di costo del credito a tali sovvenzioni.

(95)

Alla luce di quanto sopra, l’affermazione in esame è stata respinta e la Commissione ha concluso che i presunti costi del credito sostenuti dai produttori di biodiesel non devono essere detratti dal calcolo del vantaggio.

(96)

Di conseguenza la Commissione ha confermato le proprie risultanze secondo le quali il sostegno del governo dell’Indonesia all’industria del biodiesel attraverso il trasferimento diretto di fondi tramite il fondo di sovvenzione Biodiesel Subsidy Fund ha costituito una sovvenzione compensabile, come concluso ai considerando da 80 a 83 del regolamento provvisorio.

(97)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia, PT Ciliandra Perkasa, il gruppo Permata e Wilmar hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel respingere l’affermazione dei produttori esportatori secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto dedurre i costi di trasporto e i costi del credito dal calcolo del vantaggio. Secondo il governo dell’Indonesia, ciò è dovuto al fatto che tali costi sono necessariamente sostenuti al fine di ottenere i pagamenti della sovvenzione.

(98)

La Commissione ha già discusso tale affermazione al considerando 89. Oltre a quanto già spiegato al considerando 91, la Commissione ha osservato che in base agli orientamenti «[d]i norma sono deducibili solo le tasse o le spese pagate direttamente alla pubblica amministrazione nel periodo dell’inchiesta». Nel caso di specie i costi di trasporto non sono versati al governo, bensì a soggetti privati e quindi rimborsati dal governo dell’Indonesia. La Commissione ribadisce pertanto la propria conclusione secondo la quale i costi di trasporto non si qualificano come costi che possono essere detratti ai sensi degli orientamenti. Tale affermazione è pertanto respinta.

(99)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel non dedurre i contributi all’OPPF nel calcolo del vantaggio ricevuto nel contesto di questo regime. Tuttavia tali contributi si riferivano al pagamento di prelievi all’esportazione stabiliti dal governo dell’Indonesia su vari prodotti basati sull’olio di palma greggio esportato dall’Indonesia. Tali prelievi sono stati pertanto riscossi per molti altri prodotti oltre al prodotto oggetto dell’inchiesta. Come spiegato al considerando 64 del regolamento provvisorio e ulteriormente illustrato al considerando 62, tali prelievi costituiscono risorse pubbliche. Questo aspetto è corretto indipendentemente da qualunque sia l’ente governativo responsabile della loro riscossione. Di conseguenza la Commissione ha concluso che non era appropriato dedurre i contributi all’OPPF dai vantaggi ricevuti. L’affermazione è stata pertanto respinta.

(100)

Sempre in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nell’utilizzare il fatturato del biodiesel per determinare l’importo della sovvenzione. In tale affermazione il governo dell’Indonesia ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il fatturato totale dei produttori di biodiesel (e quindi comprendere i prodotti diversi dal biodiesel). Tuttavia le sovvenzioni concesse dall’OPPF erano corrisposte soltanto in ragione del fatto che i produttori avevano venduto biodiesel. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto di aver utilizzato il fatturato corretto nel suo calcolo e tale affermazione è stata pertanto respinta.

(101)

La Commissione ha osservato che il governo dell’Indonesia non ha avanzato ulteriori argomentazioni a sostegno delle sue affermazioni e ha pertanto confermato le sue risultanze di cui al considerando 95.

3.2.   Sostegno del governo all’industria del biodiesel attraverso la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato

(102)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia e la maggior parte dei produttori esportatori hanno affermato che la Commissione ha commesso un errore nel qualificare le restrizioni all’esportazione imposte dal governo dell’Indonesia sull’olio di palma greggio e sui suoi derivati come sovvenzione compensabile. Secondo il governo dell’Indonesia e i produttori esportatori, tale argomentazione è sostenuta dal fatto che la giurisprudenza dell’OMC ritiene costantemente che le restrizioni all’esportazione non costituiscano sovvenzioni compensabili.

(103)

Per quanto concerne questa affermazione, la Commissione ha osservato che il regolamento provvisorio non considera le restrizioni all’esportazione di per sé come sovvenzioni compensabili. La Commissione ha ritenuto piuttosto che l’imposizione di restrizioni all’esportazione (come tasse e prelievi all’esportazione) rappresenti uno dei mezzi o degli strumenti utilizzati dal governo dell’Indonesia per fornire l’olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. La Commissione ha constatato (cfr. considerando 172 del regolamento provvisorio) che, alla luce degli elementi di prova disponibili nella presente inchiesta e conformemente alla giurisprudenza dell’UE e dell’OMC, la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato ha costituito una sovvenzione compensabile.

(104)

La Commissione esaminerà in appresso quanto asserito dalle parti interessate in relazione alle risultanze provvisorie della Commissione secondo le quali il sostegno del governo dell’Indonesia all’industria del biodiesel attraverso la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato costituisce un contributo finanziario a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e/o sostegno al reddito o ai prezzi a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. La Commissione affronterà inoltre le argomentazioni relative a errori nella determinazione del vantaggio.

(105)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia e il gruppo Permata hanno affermato che le restrizioni all’esportazione imposte da un governo non possono mai costituire un contributo finanziario. A questo proposito la Commissione ha osservato che questa affermazione è irrilevante ai fini del caso in esame, avendo concluso che il contributo finanziario concesso dal governo dell’Indonesia a favore dei produttori esportatori deriva dalla fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

3.2.1.   Mancata dimostrazione dell’esistenza di un contributo finanziario

(106)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia, il gruppo Permata e Wilmar hanno sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un contributo finanziario. Secondo i rispondenti ciò sarebbe dovuto al fatto che:

a)

le restrizioni all’esportazione non sono state riscosse durante il periodo dell’inchiesta poiché la tassa all’esportazione era stata sospesa durante tale periodo e il prelievo all’esportazione era stato sospeso dopo il periodo dell’inchiesta. Inoltre tale sospensione sarebbe un’indicazione del fatto che il governo dell’Indonesia non ha più l’intenzione di imporre restrizioni all’esportazione; e

b)

la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un incarico o un ordine nei confronti dei fornitori di olio di palma greggio.

(107)

Per quanto concerne l’affermazione di cui alla lettera a), la Commissione ha osservato che durante il periodo dell’inchiesta il prelievo all’esportazione era in vigore e veniva riscosso. Pertanto l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale le restrizioni all’esportazione non sono state riscosse durante il periodo dell’inchiesta è in realtà errata dato che il prelievo all’esportazione era in vigore e ha avuto un effetto durante tale periodo.

(108)

La Commissione ha espresso disaccordo in merito alla seconda parte dell’argomentazione. Se il governo dell’Indonesia avesse avuto intenzione di non imporre più restrizioni all’esportazione sull’olio di palma greggio e sui suoi derivati, avrebbe abrogato la legislazione in questione. La fissazione temporanea a zero del tasso del prelievo all’esportazione e della tassa all’esportazione suggerisce che il governo dell’Indonesia intende ancora essere in grado di utilizzare tali restrizioni in futuro. Tale risultanza può essere corroborata anche da dichiarazioni pubbliche dei membri del governo dell’Indonesia. Un articolo di stampa del 25 settembre 2019 riporta, ad esempio, quanto segue: «[i]l governo ha deciso di sospendere una tassa all’esportazione imposta sull’olio di palma greggio e sui suoi prodotti derivati fino al prossimo anno per alleviare gli oneri finanziari dei produttori di olio di palma nel contesto di un calo dei prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato mondiale. Il ministro per il Coordinamento economico Darmin Nasution ha dichiarato martedì a Giacarta che la tassa all’esportazione è stata sospesa fino a gennaio del prossimo anno, mentre il governo inizia ufficialmente l’attuazione del suo programma obbligatorio sul biodiesel B-30. Darmin ha affermato di sperare che l’attuazione della politica sul biodiesel B-30, che dovrebbe aumentare significativamente la domanda di olio di palma, sia in grado di far salire i prezzi dell’olio di palma nel mercato interno. Il ministro ha altresì affermato che la sospensione della tassa all’esportazione è stata approvata dal presidente Joko “Jokowi” Widodo. Sulla base di un regolamento del ministero delle Finanze del 2019, il governo avrebbe imposto una tassa all’esportazione fino a un massimo di 25 USD per tonnellata, se i prezzi si fossero aggirati tra 570 USD e 619 USD per tonnellata, e fino ad un massimo di 50 USD, qualora i prezzi avessero superato l’importo di 619 USD per tonnellata. Al 20 settembre, il prezzo dell’olio di palma greggio era pari a 574,9 USD per tonnellata e si prevede che scenda leggermente a 570 USD per tonnellata entro la fine di quest’anno. Il ministro ha quindi chiesto la revisione del regolamento per consentire la sospensione della tassa all’esportazione perché era ancora applicabile, laddove basata sulla formula del prezzo di cui sopra» (14).

(109)

Questa dichiarazione stabilisce altresì un collegamento diretto tra l’imposizione di restrizioni all’esportazione (unitamente ad altri elementi per indurre la condotta specifica dei fornitori di olio di palma greggio) e l’effettivo livello dei prezzi sul mercato interno. Dimostra inoltre che il governo dell’Indonesia utilizza tali strumenti per influenzare il livello di detti prezzi.

(110)

Nonostante l’asserzione del governo dell’Indonesia e di Wilmar nella loro risposta alla divulgazione delle informazioni definitive, la Commissione ha concluso che l’intenzione del governo dell’Indonesia in futuro è di continuare a utilizzare il prelievo all’esportazione ed eventualmente la tassa all’esportazione. Il fatto che il governo dell’Indonesia non abbia temporaneamente riscosso imposte e prelievi, tenendo anche presente che questi sono soltanto alcuni degli strumenti a sua disposizione per fornire olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, non può quindi mettere in discussione l’esistenza di un contributo finanziario.

3.2.2.   Mancata dimostrazione dell’incarico o dell’ordine a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base

(111)

Secondo tutti i produttori esportatori, l’asserzione della Commissione in merito all’incarico o all’ordine si fonda sull’errata risultanza secondo la quale la tassa e il prelievo all’esportazione sull’olio di palma greggio e i suoi derivati imposti dal governo dell’Indonesia sono concepiti per sostenere l’industria del biodiesel. Inoltre, Wilmar e Permata hanno asserito che la Commissione ha erroneamente constatato che i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno sono di fatto fissati da PT Perkebunan Nusantara, un produttore di olio di palma greggio interamente di proprietà del governo dell’Indonesia («PTPN»).

(112)

Per quanto concerne la prima affermazione, i produttori esportatori hanno chiarito ulteriormente che durante il periodo dell’inchiesta la tassa all’esportazione era stata fissata a zero ed è pertanto irrilevante ai fini della valutazione. Il prelievo all’esportazione, al contrario, non era pari a zero e tali soggetti sostengono che in ogni caso non era stato concepito per sostenere l’industria del biodiesel, bensì per finanziare l’OPPF.

(113)

Al considerando 88 del regolamento provvisorio la Commissione ha riconosciuto che durante il periodo dell’inchiesta la tassa all’esportazione era stata fissata a zero. Tuttavia, anche se non attuata durante il periodo dell’inchiesta in considerazione della situazione specifica del mercato, la tassa all’esportazione costituisce un elemento di prova degli strumenti utilizzati dal governo dell’Indonesia per indurre i fornitori di olio di palma greggio a fornire tale prodotto per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Inoltre la Commissione ha osservato che la tassa all’esportazione, pur essendo pari a zero durante il periodo di inchiesta, non è stata abrogata dal governo dell’Indonesia. La Commissione ha inoltre osservato che, come discusso ai considerando da 117 a 121 del regolamento provvisorio, non è stato contestato che l’intenzione del governo dell’Indonesia sia quella di utilizzare tale tassa all’esportazione per mantenere i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno artificiosamente bassi.

(114)

Per quanto concerne il prelievo all’esportazione, la Commissione ha osservato che, sebbene la legislazione che lo istituisce non menzioni esplicitamente che esso è destinato a sostenere l’industria del biodiesel fornendo olio di palma greggio a prezzi inferiori, i prelievi all’esportazione che diventano parte dell’OPPF sostengono di fatto esclusivamente l’industria del biodiesel tramite le sovvenzioni dell’OPPF. Durante l’inchiesta, la Commissione ha in effetti potuto verificare che, nonostante un mandato formale più ampio, durante il periodo dell’inchiesta l’OPPF ha sostenuto quasi esclusivamente l’industria del biodiesel.

(115)

Inoltre l’introduzione del prelievo all’esportazione attuata dal governo dell’Indonesia nel 2015 è intervenuta in un periodo in cui i prezzi indonesiani dell’olio di palma greggio erano pressoché identici a quelli mondiali. A questo proposito, e come già dimostrato ai considerando da 64 a 68 del regolamento provvisorio, il prelievo all’esportazione non deve essere considerato isolatamente, bensì come parte di una più ampia serie di misure concepite per sostenere l’industria del biodiesel e regolare i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno.

(116)

Inoltre la Commissione ha osservato che in pratica il prelievo all’esportazione ha conseguito l’obiettivo previsto di abbassare i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno. Nella sua analisi, la Commissione ha potuto innanzitutto osservare una differenza tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all’esportazione dell’olio di palma greggio indonesiano. La Commissione ha ritenuto che tale differenza di prezzo potesse essere spiegata dal fatto che l’imposizione stessa del prelievo all’esportazione ha avuto un effetto depressivo sui prezzi praticati sul mercato interno mantenendo artificiosamente l’olio di palma greggio nel paese a prezzi bassi fissati dal governo dell’Indonesia e rispettati di fatto dai fornitori di olio di palma greggio.

(117)

Il fatto che il governo dell’Indonesia non abbia abrogato la tassa all’esportazione, ma l’abbia soltanto fissata a zero, indica chiaramente che esso continua ad avere l’intenzione di mantenere bassi i prezzi dell’olio di palma greggio. Avendo messo in atto due strumenti che hanno il medesimo effetto sui prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno e avendo conseguito l’effetto desiderato, il governo dell’Indonesia ha quindi deciso razionalmente di mantenere attivo quello con la gamma più ampia di effetti desiderati (ossia mantenere bassi i prezzi dell’olio di palma greggio e finanziare l’OPPF), ossia il prelievo all’esportazione.

(118)

Di conseguenza la Commissione ha confermato che il sistema globale di restrizioni all’esportazione istituito dal governo dell’Indonesia è concepito per favorire l’industria del biodiesel mantenendo artificiosamente bassi i prezzi dell’olio di palma greggio praticati sul mercato interno (anziché costituire un mero effetto collaterale di misure governative destinate a riscuotere entrate pubbliche).

(119)

Per quanto concerne l’affermazione secondo la quale i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno non sarebbero di fatto fissati dal governo dell’Indonesia, Wilmar ha inoltre sostenuto che la conclusione della Commissione era errata dato che:

a)

le offerte formulate dagli acquirenti interessati si basano generalmente sui prezzi praticati sui mercati internazionali;

b)

l’asta è molto competitiva e PTPN ha la possibilità di presentare una controfferta se il prezzo è ritenuto troppo basso;

c)

non vi sono elementi di prova a sostegno dell’affermazione della Commissione secondo la quale PTPN non agisce come un operatore razionale;

d)

sulla base dei risultati delle aste, i fornitori di olio di palma greggio nazionali scelgono se vendere il loro olio di palma greggio e a quali prezzi;

e)

il fatto che PTPN venda olio di palma greggio tramite aste pubbliche lo rende un soggetto che si adegua ai prezzi in essere piuttosto che un soggetto che li determina.

(120)

Per quanto concerne l’affermazione di cui alla lettera a), la Commissione ha ricordato che, come rilevato ai considerando da 91 a 99 e 126 del regolamento provvisorio, essa aveva dovuto fare affidamento sui dati disponibili a causa della mancanza di cooperazione da parte dei fornitori di olio di palma greggio e di PTPN. Nelle proprie osservazioni sul regolamento provvisorio nessuno dei produttori esportatori ha fornito elementi di prova su come essi formulano le proprie offerte per l’olio di palma greggio, salvo aver affermato vagamente che tali offerte si basano di norma su «prezzi praticati sui mercati internazionali».

(121)

Non disponendo di elementi di prova verificabili a sostegno di tale affermazione, la Commissione l’ha respinta di conseguenza. Anziché fissare autonomamente i propri prezzi in considerazione di quelli internazionali, i fornitori di olio di palma greggio seguono i prezzi di tale prodotto effettivamente fissati da PTPN.

(122)

Per quanto concerne l’affermazione di cui alla lettera b), la Commissione ha spiegato, al considerando 133 del regolamento provvisorio, che PTPN non è in realtà tenuta a presentare una controfferta con un prezzo più elevato se le offerte ricevute sono inferiori al «prezzo ipotetico» per quel giorno specifico. In effetti durante la visita di verifica la Commissione ha confermato che PTPN accettava regolarmente offerte inferiori a tale prezzo.

(123)

La Commissione ha inoltre osservato, come spiegato nella sezione 3.3.2 del regolamento provvisorio, di aver applicato le disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, dato che PTPN non ha risposto all’appendice B allegata al questionario antisovvenzioni (questionario per i fornitori di olio di palma) inviato a tutti i produttori e distributori di olio di palma. Inoltre durante la visita di verifica presso i locali del governo dell’Indonesia, PTPN non ha spiegato le sue modalità di determinazione del «prezzo ipotetico» giornaliero per l’olio di palma greggio. PTPN ha piuttosto spiegato vagamente di basarsi su parametri di riferimento internazionali, senza fornire informazioni dettagliate.

(124)

Di conseguenza la Commissione non ha potuto ottenere alcun elemento di prova del fatto che il «prezzo ipotetico» rifletta un prezzo di mercato derivante da un’asta competitiva. Al contrario la Commissione ha riscontrato che il prezzo dell’olio di palma greggio sul mercato interno è inferiore a qualsiasi presunto parametro di riferimento internazionale (incluso il prezzo all’esportazione indonesiano) che si presumeva costituisse la base dei prezzi di PTPN.

(125)

Per quanto concerne l’affermazione c), la Commissione ha osservato che PTPN non ha fornito una risposta al questionario della Commissione di cui sopra. La Commissione ha pertanto applicato i dati disponibili. Durante la verifica del governo dell’Indonesia, PTPN ha inviato una copia dei suoi conti sottoposti a revisione contabile per il 2016 e il 2017. Da tali documenti è emerso che tale società operava in perdita. In una fase successiva e persino oltre la scadenza per la presentazione di osservazioni sulla lettera in cui si comunicava che la Commissione avrebbe applicato i dati disponibili, PTPN ha fornito informazioni supplementari. Il governo dell’Indonesia ha affermato che tali informazioni supplementari avrebbero dovuto modificare la valutazione della Commissione. La Commissione ha osservato che le informazioni in questione erano state fornite molto tardi e ben oltre i termini fissati. PTPN non ha presentato conti sottoposti a revisione contabile per il 2018. Per quanto concerne l’ultimo periodo, la Commissione ha pertanto ricevuto conti sottoposti a revisione contabile soltanto per un trimestre del periodo dell’inchiesta (l’ultimo trimestre del 2017). Dai conti sottoposti a revisione contabile pervenuti alla Commissione è emerso che PTPN operava in perdita. Le informazioni tardive fornite dal governo dell’Indonesia in merito al periodo dal 2016 al periodo dell’inchiesta (in particolare una tabella Excel) tentano di dimostrare che l’attività di PTPN legata all’olio di palma greggio (che rappresenta la maggior parte delle sue attività) era redditizia e che la società ha conseguito il medesimo profitto in relazione alle sue vendite sul mercato interno e all’esportazione. Tali informazioni non sono state, tuttavia, corroborate da conti sottoposti a revisione contabile. Al contrario, le informazioni fornite sulla base di conti sottoposti a revisione contabile hanno confermato che PTPN non registrava profitti vendendo il proprio olio di palma greggio, non riuscendo quindi ad agire come avrebbe fatto un operatore economico razionale. In ogni caso la Commissione ha osservato che non è possibile accettare le informazioni presentate in una fase così avanzata (persino dopo le osservazioni sul regolamento provvisorio) in quanto non possono essere verificate. L’affermazione è stata di conseguenza respinta.

(126)

Per quanto concerne l’affermazione d), il governo dell’Indonesia e i produttori esportatori hanno sostenuto altresì che la Commissione non ha dimostrato che il comportamento dei fornitori di olio di palma greggio era irrazionale, dato che essi erano redditizi. Tale affermazione si riferisce ai fornitori di olio di palma greggio che hanno fornito risposte al questionario della Commissione e a PTPN (15).

(127)

La Commissione ha ritenuto che la nozione di comportamento irrazionale non si limiti alla gestione di un’impresa in perdita, bensì includa anche azioni che sottopongono un’operazione commerciale a condizioni meno vantaggiose (meno redditizie). La Commissione ha riscontrato l’esistenza di una netta differenza tra i prezzi dell’olio di palma greggio praticati sul mercato interno e quelli all’esportazione in Indonesia e pertanto, salvo per l’applicazione del prelievo all’esportazione, la vendita all’esportazione sarebbe più redditizia per i fornitori di olio di palma greggio.

(128)

Inoltre la risultanza secondo la quale il sistema di restrizioni all’esportazione istituito dal governo dell’Indonesia impedisce effettivamente ai produttori di olio di palma greggio nazionali di agire razionalmente è corroborata dal fatto che le esportazioni dovrebbero aumentare a seguito della revoca del prelievo all’esportazione. A questo proposito, in un recente articolo di stampa, è stato osservato quanto segue: «Togar Sitanggang segretario generale dell’Associazione indonesiana per l’olio di palma, o GAPKI, ha affermato che “secondo le previsioni dell’associazione le esportazioni di olio di palma greggio del paese potrebbero aumentare del 10-15 % in seguito alla fissazione a zero del prelievo all’esportazione (rispetto al prelievo precedentemente fissato a 50 USD per tonnellata)”. Sitanggang ha stimato che le esportazioni mensili di olio di palma greggio dell’Indonesia siano già aumentate tra le 800 000 e le 900 000 tonnellate, rispetto a una media di 700 000 tonnellate in precedenza, ed ha aggiunto che “non sorprenderebbe che le esportazioni mensili di olio di palma greggio raggiungano un milione di tonnellate se il prelievo all’esportazione rimane pari a zero”. Stando alle stime di GAPKI l’Indonesia avrebbe già esportato 6 milioni di tonnellate di olio di palma greggio quest’anno, circa un quinto delle sue esportazioni complessive da inizio anno ad oggi di tale prodotto e altri derivati di olio di palma» (16).

(129)

Un altro articolo di stampa conferma ulteriormente la risultanza secondo la quale la riscossione del prelievo all’esportazione ha l’effetto di indurre i fornitori di olio di palma greggio a vendere tale prodotto sul mercato interno anziché effettuare vendite sul mercato di esportazione per ottenere profitti maggiori. Nell’articolo menzionato un analista indipendente ha considerato «tale notizia (ovvero la fissazione del prelievo all’esportazione a zero) positiva per i gestori delle piantagioni a monte esposti nei confronti dell’Indonesia, dato che la revisione dei tassi del prelievo all’esportazione potrebbe contribuire a sostenere i prezzi dell’olio di palma greggio ai loro livelli attuali. Tuttavia Ng non prevede che i gestori delle piantagioni registrino utili netti secondo le previsioni per l’esercizio fiscale 2019-2020 e avverte che tale notizia è negativa per i trasformatori indonesiani a valle poiché il prelievo rivisto a prezzi dell’olio di palma greggio più bassi eroderà il loro vantaggio in termini di margine, che attualmente corrisponde alla differenza di prezzo tra l’olio di palma greggio e quello dei prodotti trasformati di palma. “Riteniamo che l’eliminazione di tale prelievo all’esportazione aumenterà la competitività degli esportatori indonesiani di prodotti a base di olio di palma in quanto consentirebbe loro di risparmiare 20-50 USD per tonnellata di tasse all’esportazione quando il prezzo dell’olio di palma greggio è inferiore a 570 USD per tonnellata. È probabile che la maggior parte dei risparmi sia trasferita agli agricoltori indonesiani attraverso prezzi più elevati dell’olio di palma greggio sul mercato interno”» (17).

(130)

Quest’ultimo articolo di stampa conferma altresì la risultanza secondo la quale l’effetto previsto del prelievo all’esportazione, ossia l’abbassamento dei prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno, è stato conseguito. Il fatto che vi siano talune esportazioni di olio di palma greggio dall’Indonesia non significa che le misure adottate dal governo dell’Indonesia per mantenere l’olio di palma greggio nel paese non abbiano indotto i fornitori di tale prodotto a seguire un comportamento economico irrazionale. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha pertanto respinto tali affermazioni.

(131)

Infine per quanto concerne l’affermazione e), la Commissione ha rilevato che, al fine di sostenere la sua argomentazione secondo la quale PTPN agirebbe in veste di soggetto che si adegua ai prezzi in essere, Wilmar ha citato soltanto in parte il considerando 146 del regolamento provvisorio. Così facendo Wilmar ha sostenuto che la Commissione è giunta a una conclusione che in realtà contraddiceva quella di cui a tale considerando. In particolare, dopo averlo affermato «[i]noltre, dall’inchiesta è emerso che, in termini di potere negoziale, il mercato è significativamente sbilanciato a favore degli acquirenti di olio di palma greggio», come correttamente citato da Wilmar, la Commissione ha ulteriormente spiegato che «[…]. In questo contesto, qualsiasi acquirente avrà un potere di acquisto significativo tale da poter resistere a qualsiasi tentativo da parte del suo fornitore di chiedere un prezzo superiore a quello fissato dal governo dell’Indonesia. Di conseguenza la Commissione ha concluso che, mediante la comunicazione in maniera trasparente dei prezzi giornalieri dell’olio di palma greggio, il governo dell’Indonesia fissi di fatto tramite PTPN i prezzi giornalieri massimi per tale prodotto in Indonesia». Il considerando 146 del regolamento provvisorio è giunto pertanto a una conclusione opposta rispetto a quella asserita da Wilmar. In effetti PTPN agisce come soggetto che fissa i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato dato che i fornitori di tale prodotto si adeguano di fatto a tale prezzo, nonostante la struttura del mercato (circostanza dalla quale emerge, in linea di principio, che tali fornitori dispongono di un potere negoziale significativo che non viene sfruttato nei confronti degli acquirenti).

(132)

Oltre all’errore fattuale di cui sopra, la Commissione ha altresì constatato che l’osservazione di Wilmar non è corroborata da alcun elemento di prova fattuale. In mancanza di nuovi elementi di prova fattuali, la Commissione ha respinto tale affermazione.

(133)

Wilmar ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che il governo dell’Indonesia induca i fornitori di olio di palma greggio a fornire tale prodotto per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

(134)

La Commissione ha osservato che Wilmar non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale asserita carenza. A tale proposito, la Commissione ricorda quanto sostenuto dall’EBB in merito al numero limitato di risposte al questionario fornite dai fornitori di olio di palma greggio. In assenza di cooperazione da parte dei fornitori di olio di palma greggio e sulla base degli elementi contenuti nel regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che esistano elementi di prova significativi a dimostrazione del fatto che tali fornitori hanno ricevuto un incarico o un ordine dal governo dell’Indonesia che ha imposto loro di fornire olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato in un’ottica di conseguimento degli obiettivi strategici del governo dell’Indonesia a sostegno dello sviluppo del settore del biodiesel.

(135)

Inoltre la Commissione ha osservato che l’affermazione di Wilmar contraddice la risultanza fattuale non contestata secondo la quale praticamente tutti gli acquisti di olio di palma greggio nazionali in Indonesia sono effettuati ai prezzi giornalieri di PTPN, adeguati secondo i costi di trasporto esaminati al considerando 168 del regolamento provvisorio. Ipotizzando che l’affermazione di Wilmar sia corretta e che i fornitori di olio di palma greggio agiscano in maniera del tutto indipendente da qualsiasi istruzione del governo, un tale allineamento perfetto dei prezzi dell’olio di palma greggio non si spiegherebbe in un mercato frammentato.

(136)

La Commissione ha pertanto respinto tale obiezione.

(137)

Wilmar ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un incarico o un ordine nei confronti dei fornitori di olio di palma greggio che imporrebbe loro di fornire olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Tale affermazione di Wilmar si fonda sostanzialmente sul fatto che: 1) PTPN non agisce da soggetto che fissa i prezzi e pertanto l’olio di palma greggio non viene approvvigionato per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato; e 2) ai fornitori di olio di palma greggio non è impedito di vendere sul mercato di esportazione.

(138)

La Commissione ha già trattato e respinto tali affermazioni ai considerando da 127 a 135. La Commissione ha quindi ritenuto che l’affermazione di Wilmar si fondi su dati errati e non possa quindi essere accolta. Gli elementi di prova disponibili nella presente inchiesta hanno dimostrato che PTPN agisce in veste di soggetto che fissa i prezzi per l’olio di palma greggio sul mercato e che la capacità dei fornitori di olio di palma greggio di esportare tale prodotto è compromessa dalle misure adottate dal governo dell’Indonesia.

(139)

Argomentazioni simili sono state addotte dal governo dell’Indonesia, da PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas («gruppo Musim Mas») e da Permata. Nelle sue osservazioni il governo dell’Indonesia ha affermato che i prezzi dell’olio di palma greggio sono determinati dalle forze di mercato e che gli acquirenti di norma stabiliscono i loro prezzi ipotetici in base ai prezzi praticati sul mercato internazionale.

(140)

La Commissione ha già discusso argomentazioni analoghe ai considerando da 62 a 96 e ha riscontrato che non possono essere accolte. La medesima conclusione viene ribadita per quanto riguarda le affermazioni del governo dell’Indonesia. La Commissione ha riscontrato ancora una volta che il governo dell’Indonesia non ha fornito nuovi elementi di prova a sostegno della sua affermazione.

(141)

Il governo dell’Indonesia ha affermato che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un nesso dimostrabile tra il comportamento dei produttori di olio di palma greggio e le misure del governo dell’Indonesia. A tale proposito, la Commissione ha constatato nuovamente l’applicabilità della conclusione di cui al considerando 168 del regolamento provvisorio, richiamata al considerando 137. Secondo la Commissione, il fatto che tutti i fornitori indipendenti di olio di palma greggio seguano praticamente sempre i prezzi di PTPN è un’evidenza inequivocabile dell’esistenza di tale nesso (e lo è ancora di più in un mercato che è frammentato in termini di numero di fornitori di olio di palma greggio, nonché geograficamente/numerose isole). Ciò è tanto più vero in una situazione nella quale i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno non riflettono quello che sarebbe un prezzo di mercato non soggetto a distorsioni in considerazione delle misure mirate del governo dell’Indonesia.

(142)

Nelle sue osservazioni il governo dell’Indonesia ha altresì asserito che la Commissione ha chiesto al governo dell’Indonesia e ai fornitori indipendenti di olio di palma greggio di fornire informazioni dettagliate, ma non ha verificato tali informazioni. Il governo dell’Indonesia ha sostenuto inoltre che la Commissione ha ignorato totalmente tali informazioni nel giungere alle sue risultanze. Infine, a tale proposito, il governo dell’Indonesia ha osservato che la Commissione ha applicato nei suoi confronti l’articolo 28 del regolamento di base in ragione del fatto che il governo dell’Indonesia non ha cercato di ottenere un numero maggiore di risposte e non ha ottenuto maggiori informazioni da PTPN.

(143)

A questo proposito, la Commissione ha ritenuto che tale affermazione sia incorretta da un punto di vista fattuale. La Commissione ha analizzato tutte le risposte ricevute dai fornitori di olio di palma greggio; tuttavia ha constatato che, nonostante tutti i solleciti inviati, tutti i fornitori indipendenti di olio di palma greggio, tranne uno, non hanno fornito una versione consultabile delle loro risposte. A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione può ignorare le informazioni fornite, ma per le quali la parte che le ha presentate non ha fornito un riassunto adeguato. Inoltre la grande maggioranza delle risposte fornite era incompleta e molte di tali risposte non contenevano informazioni sulla redditività. Di conseguenza la Commissione non ha potuto trarre alcuna conclusione da tali risposte. In effetti la mancanza di cooperazione da parte del governo dell’Indonesia e dei fornitori di olio di palma greggio ha costituito un’ulteriore indicazione del fatto che i fornitori di olio di palma greggio agiscono in base a un’imposizione del governo dell’Indonesia a sostegno dei produttori di biodiesel.

(144)

Analogamente l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale la Commissione avrebbe ignorato la risposta di PTPN è ingiustificata. Come spiegato in precedenza, la Commissione ha richiesto invano in varie occasioni la collaborazione di PTPN. Come indicato ai considerando 29 e 30 del regolamento provvisorio, la Commissione ha constatato che PTPN, interamente di proprietà del governo dell’Indonesia, non ha risposto all’appendice B al questionario del governo dell’Indonesia entro il termine stabilito. La Commissione ha quindi inviato una lettera ai sensi dell’articolo 28 al governo dell’Indonesia, limitatamente alle informazioni specifiche che quest’ultimo non aveva fornito. Come rilevato al considerando 98 del regolamento provvisorio, il governo dell’Indonesia ha presentato una risposta all’appendice B per PTPN il 30 giugno 2019. Ciò è avvenuto quindi ben oltre la scadenza del termine fissato per la presentazione di tali informazioni (14 marzo 2019) e successivamente rispetto alla visita di verifica presso i locali del governo dell’Indonesia. Di conseguenza le informazioni sono state presentate ben oltre i termini, non erano verificabili e il governo dell’Indonesia non ha agito con la massima diligenza a norma dell’articolo 28 del regolamento di base. In ogni caso, la Commissione ha utilizzato tutti gli elementi di prova forniti da PTPN e che potevano essere verificati. Pertanto, la Commissione ha valutato correttamente le informazioni fornite da PTPN unitamente agli altri dati disponibili sul mercato dell’olio di palma greggio in Indonesia.

(145)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia, il gruppo Permata e Wilmar hanno sostenuto che la Commissione avesse commesso un errore nel constatare l’esistenza di un incarico o di un ordine nei confronti dei fornitori di olio di palma greggio dato che:

a)

le restrizioni all’esportazione non sono concepite per sostenere l’industria del biodiesel e qualsiasi impatto sui prezzi è un mero effetto collaterale delle misure;

b)

PTPN fissa i suoi prezzi tramite aste competitive ed è redditizia;

c)

l’allineamento dei prezzi praticati dai fornitori di olio di palma greggio a PTPN non dimostra l’esistenza di un incarico o di un ordine;

d)

i fornitori di olio di palma greggio sono operatori razionali sul mercato e la Commissione non ha effettuato la verifica delle loro risposte; e

e)

la Commissione non è riuscita a provare l’esistenza di un nesso dimostrabile tra l’azione del governo dell’Indonesia, tramite PTPN, e l’azione dei fornitori di olio di palma greggio. Secondo il governo dell’Indonesia, la limitata quota di mercato di PTPN non gli consentirebbe di fissare i prezzi di mercato.

(146)

La Commissione ha innanzitutto osservato che il prelievo all’esportazione è espressamente concepito per sostenere l’OPPF e che quest’ultimo è concepito per sostenere l’industria dell’olio di palma in generale ma, come spiegato ai considerando 76 e 77 del regolamento provvisorio, di fatto, tale Fondo sostiene soltanto l’industria del biodiesel. Inoltre la Commissione ha concluso che il sostegno del governo dell’Indonesia all’industria del biodiesel è ottenuto anche attraverso la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. Questo obiettivo viene conseguito mediante l’effetto combinato di varie misure, compreso il prelievo all’esportazione.

(147)

La Commissione ha pertanto concluso che, sin dall’inizio, l’imposizione del prelievo all’esportazione ha due obiettivi distinti: finanziare l’OPPF e far parte di una serie di misure per abbassare i prezzi praticati sul mercato interno. Secondo la Commissione il governo dell’Indonesia ha deliberatamente cercato di ottenere tale effetto sul mercato (e vi è riuscito) e non si tratta di un mero effetto collaterale di una politica governativa.

(148)

Per quanto concerne l’affermazione secondo la quale PTPN fissa i prezzi tramite aste competitive e pertanto l’esito che ne risulta dovrebbe essere considerato un prezzo di mercato, la Commissione ribadisce che, come rilevato ai considerando da 91 a 99 e 126 del regolamento provvisorio, essa aveva dovuto fare affidamento sui dati disponibili a causa della mancanza di cooperazione da parte dei fornitori di olio di palma greggio e di PTPN. Nelle proprie osservazioni sul regolamento provvisorio nessuno dei produttori esportatori ha fornito elementi di prova su come essi formulano le proprie offerte per l’olio di palma greggio, salvo aver affermato vagamente che tali offerte si basano di norma su «prezzi praticati sui mercati internazionali». Tuttavia non vi erano elementi di prova diretta disponibili sulle modalità con cui i fornitori di olio di palma greggio fissavano i loro prezzi; piuttosto, i fatti mostrano un allineamento dei prezzi al prezzo fissato da PTPN.

(149)

A questo proposito, nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni definitive, Wilmar ha sottolineato che i servizi della Commissione durante la visita di verifica presso la sua sede hanno chiesto come la società prendeva la decisione in merito al prezzo da offrire in relazione a ciascuna asta di PTPN. Wilmar ha inoltre spiegato che la corrispondente relazione di missione non indica alcuna informazione mancante. A tale proposito la Commissione ha osservato che Wilmar non contesta il fatto che le informazioni fornite in quella circostanza fossero molto vaghe. Inoltre la Commissione ha osservato che Wilmar non ha ritenuto opportuno fornire una spiegazione più dettagliata di tale meccanismo in nessuna ulteriore fase dell’inchiesta, nonostante ciò sia stato più volte menzionato dalla Commissione.

(150)

Non disponendo di elementi di prova verificabili a suo sostegno, la Commissione ha respinto tale affermazione. Anziché fissare autonomamente i propri prezzi in considerazione di quelli internazionali, i fornitori di olio di palma greggio seguono i prezzi di tale prodotto effettivamente fissati da PTPN.

(151)

Per quanto concerne l’affermazione secondo la quale PTPN sarebbe redditizia, la Commissione ha osservato che, oltre a quanto già spiegato ai considerando 125 e 144, il governo dell’Indonesia ha presentato tardivamente i conti di PTPN per il 2018 sottoposti a revisione contabile dopo la divulgazione finale delle informazioni. In ogni caso alla Commissione è pervenuta soltanto una traduzione parziale di tali conti. I conti del 2018 sembrano mostrare che PTPN era redditizia nel 2018. Tuttavia la Commissione non ha potuto valutarlo, dato che parti fondamentali dei conti non sono state tradotte e che tali conti riguardavano tutti i prodotti e non soltanto le entrate derivanti dalle vendite di olio di palma greggio. Inoltre, come spiegato in precedenza, i dati relativi tanto alle vendite di olio di palma greggio quanto all’intera società sono stati presentati tardivamente e non è stato quindi possibile verificarli. Ciò si aggiunge al fatto che PTPN non ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che non era possibile valutare l’accuratezza dell’affermazione presentata che ha dovuto pertanto essere respinta. Per quanto concerne l’affermazione di cui alla lettera b), la Commissione ha spiegato, al considerando 133 del regolamento provvisorio, che PTPN non è in realtà tenuta a rioffrire un prezzo più elevato se le offerte ricevute sono inferiori al «prezzo ipotetico» per quel giorno specifico. In effetti durante la visita di verifica la Commissione ha confermato che PTPN accettava regolarmente offerte inferiori a tale prezzo. Inoltre la Commissione ha osservato che il governo dell’Indonesia può influenzare e, di fatto, influenza le decisioni di PTPN in merito alla politica di fissazione dei prezzi di quest’ultima (18).

(152)

Per quanto concerne l’affermazione secondo la quale l’allineamento dei prezzi dei fornitori di olio di palma greggio con quelli giornalieri di PTPN sarebbe un’indicazione del fatto che il mercato non è distorto piuttosto che un’indicazione di incarico od ordine, la Commissione ha osservato che tutti i fornitori di olio di palma greggio indipendenti offrivano prezzi uguali o inferiori rispetto al prezzo di PTPN per il giorno in questione. Secondo la Commissione ciò non può essere indicativo di dinamiche di mercato non soggette a distorsioni: è controintuitivo constatare come in un mercato competitivo tutti i fornitori di olio di palma greggio non vendano a un prezzo superiore a quello fissato da un concorrente (a meno che tale concorrente non stia effettivamente fissando il prezzo massimo per quel dato bene sul mercato e il governo conferisca un incarico o un ordine a tutti gli altri operatori di rispettare tale tetto massimo).

(153)

Per quanto concerne l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale i produttori di olio di palma greggio sarebbero operatori razionali sul mercato in quanto il 70 % dell’olio di palma greggio viene esportato, la Commissione ha osservato che, secondo fonti pubbliche, il consumo interno di olio di palma greggio rappresenta il 30 % della produzione (19). Ciò significa che i produttori di olio di palma greggio soddisfano interamente la domanda interna e, dopo aver soddisfatto tale domanda, ricorrono all’esportazione. Il fatto che il 70 % della produzione di olio di palma greggio venga esportato non contraddice pertanto la risultanza secondo la quale i fornitori di olio di palma greggio sono privati di una scelta razionale, bensì al contrario la sostiene. Se i fornitori indonesiani di olio di palma greggio si comportassero in maniera razionale, non soddisferebbero la domanda interna ed esporterebbero tutta o una porzione significativamente maggiore della loro produzione dato che potrebbero ottenere profitti maggiori. Tali potenziali profitti supplementari derivanti dalle esportazioni sono limitati dalle restrizioni all’esportazione utilizzate dal governo dell’Indonesia per indurre i fornitori di olio di palma greggio a vendere sul mercato interno e a soddisfare le esigenze locali. Di conseguenza il fatto che tutta la domanda interna sia soddisfatta indica piuttosto che il governo dell’Indonesia ha conseguito il suo obiettivo di approvvigionare il mercato interno a prezzi favorevoli per i produttori di biodiesel.

(154)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni definitive, Wilmar ha inoltre affermato che il fatto che, in seguito alla fissazione del prelievo all’esportazione a zero, la quota di esportazione dell’olio di palma greggio non sia aumentata è la dimostrazione del fatto che la Commissione ha commesso un errore nel concludere che il prelievo all’esportazione fosse destinato a mantenere l’olio di palma greggio all’interno del paese e abbassarne il prezzo.

(155)

A tale proposito la Commissione ha osservato che i dati forniti da Wilmar indicano che il consumo interno è aumentato assorbendo pertanto una percentuale maggiore della produzione totale di olio di palma greggio. Tale circostanza potrebbe sostenere l’affermazione di Wilmar se il governo dell’Indonesia avesse espresso la propria intenzione di porre fine al sistema di restrizioni all’esportazione. Tuttavia, come spiegato al considerando 108, l’intenzione del governo dell’Indonesia non è quella di porre fine al meccanismo di restrizioni all’esportazione. Piuttosto risulta evidente che il tasso del sistema di restrizioni all’esportazione è fissato semplicemente a zero in reazione a fattori esterni, ossia il calo globale dei prezzi dell’olio di palma. Tutti i produttori indonesiani sono ben consapevoli del fatto che tale tasso è soltanto temporaneo e pertanto continuano a privilegiare innanzitutto il soddisfacimento della domanda interna.

(156)

Nella sua risposta Wilmar ha fornito altresì informazioni sui prezzi, sostenendo che dopo l’azzeramento del prelievo all’esportazione, i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno non sono aumentati sostanzialmente. La Commissione ha analizzato tali informazioni e ha riscontrato di non essere in grado di stabilire la fonte dei dati utilizzati da Wilmar; di conseguenza la Commissione non ha potuto verificare né valutare la loro accuratezza. In ogni caso, qualora dovesse basarsi su tali dati, la Commissione ha osservato che, nonostante la natura temporanea del fatto che il tasso del prelievo all’esportazione sia pari a zero, tali dati mostrano un allineamento del prezzo praticato sul mercato interno con i prezzi all’esportazione. In particolare, mentre durante il periodo dell’inchiesta la differenza media tra i due prezzi era pari a circa 50 USD/tonnellata, i dati forniti da Wilmar indicavano che i prezzi praticati sul mercato interno erano aumentati approssimandosi a quelli all’esportazione e che la differenza è ora inferiore a 20 USD/tonnellata. Il fatto che il prezzo praticato sul mercato interno non sia aumentato sostanzialmente in termini assoluti è semplicemente dovuto al fatto che i prezzi mondiali sono calati.

(157)

Secondo la Commissione, ciò conferma la sua risultanza secondo la quale il sistema di restrizioni all’esportazione è concepito, tra l’altro e in associazione ad altre misure, per abbassare i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno.

(158)

Per quanto concerne l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale la Commissione non ha verificato le risposte dei fornitori indipendenti di olio di palma greggio, la Commissione osserva che si tratta di un’asserzione errata da un punto di vista fattuale. Come già indicato al considerando 143, la Commissione ha debitamente analizzato tutte le risposte ricevute ma ha constatato che la grande maggioranza delle risposte era incompleta, molte di esse non contenevano informazioni sulla redditività e molte non fornivano versioni consultabili delle loro risposte.

(159)

Oltre a questa affermazione, il governo dell’Indonesia ha sostenuto che le asserzioni della Commissione di cui alla divulgazione finale delle informazioni, riportate al considerando 143, sono errate dato che non ha potuto rilevare evidenza dei solleciti nel fascicolo pubblico. Con riferimento a tale affermazione la Commissione ha osservato che tali solleciti fanno parte del fascicolo soggetto a diffusione limitata e sono reperibili nell’elenco dei documenti soggetti a diffusione limitata a disposizione delle parti interessate. Durante un’audizione tenutasi il 16 ottobre 2019 la Commissione ha comunque fornito al governo dell’Indonesia un elenco dei numeri pertinenti di riferimento nel fascicolo pubblico (save numbers). La Commissione ha inoltre osservato che i questionari rivolti a fornitori indipendenti di olio di palma greggio facevano parte del questionario indirizzato al governo dell’Indonesia e che pertanto la responsabilità di coordinare, raccogliere e garantire l’invio tempestivo di risposte complete spettava interamente al governo dell’Indonesia.

(160)

Con riferimento all’affermazione di cui alla precedente lettera e), la Commissione ha spiegato ai considerando da 124 a 143 del regolamento provvisorio come il governo dell’Indonesia, tramite PTPN, agisca da soggetto che fissa i prezzi sul mercato interno indonesiano e come tutti i fornitori indipendenti di olio di palma greggio rispettino tali indicazioni di prezzo. Nella sua osservazione sulla divulgazione delle informazioni definitive, il governo dell’Indonesia ha affermato che alla luce della limitata quota di mercato di PTPN tale risultato sarebbe improbabile. La Commissione ha tuttavia osservato che il governo dell’Indonesia non ha fornito alcun elemento di prova fattuale a sostegno della sua dichiarazione e a confutazione della risultanza della Commissione.

(161)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto le affermazioni del governo dell’Indonesia e dei produttori esportatori e ha confermato la propria risultanza circa l’esistenza di un incarico e di un ordine.

3.2.3.   Mancata dimostrazione del sostegno al reddito o ai prezzi a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base

(162)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia e i produttori esportatori hanno asserito che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di sostegno al reddito e ai prezzi a favore dei produttori di biodiesel secondo le norme previste stabilite dalla giurisprudenza dell’OMC.

(163)

Su questo punto, la Commissione ha rilevato che né il governo dell’Indonesia né i produttori esportatori hanno fornito nuove informazioni o nuovi elementi di prova tali da corroborare l’affermazione secondo la quale non vi sarebbe alcun sostegno al reddito o ai prezzi. Le affermazioni sollevate a tale proposito si limitano a esprimere il disaccordo con l’interpretazione della giurisprudenza seguita dalla Commissione. Quest’ultima ha ritenuto che l’analisi effettuata nella sezione 3.3.3.7 del regolamento provvisorio soddisfi il livello probatorio di cui al regolamento di base, all’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e alla giurisprudenza dell’OMC.

(164)

In assenza di nuovi elementi fattuali che possano innescare una nuova valutazione della risultanza tratta dalla stessa, la Commissione ha confermato la conclusione di cui alla sezione 3.3.3.7 del regolamento provvisorio.

(165)

In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive, il governo dell’Indonesia ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel riscontrare l’esistenza di sostegno al reddito e ai prezzi dato che ciò comporta l’esistenza di una misura che garantisca un determinato risultato e non una misura qualsiasi che abbia un effetto incidentale sui prezzi.

(166)

A tale proposito, ai considerando 153 e 160, la Commissione ha già spiegato che l’insieme di misure mira a regolare e ridurre i prezzi praticati sul mercato interno e che non si tratta di un mero effetto collaterale della politica attuata dal governo dell’Indonesia. Inoltre la Commissione ha rilevato che né il governo dell’Indonesia né i produttori esportatori hanno fornito nuove informazioni o nuovi elementi di prova tali da corroborare l’affermazione secondo la quale non vi sarebbe alcun sostegno al reddito o ai prezzi.

(167)

Wilmar ha affermato che la Commissione non ha esaminato le proprie affermazioni in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni e ha esortato la Commissione a farlo.

(168)

Contrariamente alle affermazioni di Wilmar, la Commissione ha analizzato tali asserzioni e, come indicato al considerando 163, non ha riscontrato l’esistenza di alcun elemento fattuale nuovo. Piuttosto Wilmar spiega il motivo per cui è in disaccordo con l’interpretazione della Commissione della giurisprudenza dell’OMC e dei fatti del caso di specie. In tali osservazioni Wilmar illustra altresì la propria interpretazione di scenario controfattuale corretto.

(169)

Per motivi di chiarezza la Commissione ha ribadito di dissentire rispetto all’interpretazione di Wilmar della giurisprudenza dell’OMC e dei fatti del caso di specie di cui alla sezione III.B.3 delle osservazioni al regolamento provvisorio e ha confermato interamente la conclusione raggiunta nella sezione 3.3.3.7 del regolamento provvisorio.

3.2.4.   Mancata dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio: errore nell’identificazione del parametro di riferimento appropriato

(170)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che i prezzi all’esportazione fob dell’olio di palma greggio dall’Indonesia verso il resto del mondo rilevati nelle statistiche delle esportazioni indonesiane costituiscono un parametro di riferimento adeguato poiché sono stabiliti in base a principi del libero mercato, sono in concorrenza con i prezzi di altri prodotti su mercati esteri, riflettono le condizioni di mercato vigenti in Indonesia e non sono soggetti a distorsioni causate dall’intervento del governo. La Commissione ha ritenuto inoltre che il parametro di riferimento utilizzato sia quello più prossimo al prezzo che sarebbe praticato sul mercato interno indonesiano in assenza dell’intervento del governo dell’Indonesia. La Commissione ha inoltre riscontrato che i prezzi fob utilizzati come parametro di riferimento sono in linea con quelli internazionali (come, ad esempio, i prezzi cif Rotterdam).

(171)

Di conseguenza la Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione compensabile per ciascun produttore esportatore in termini di vantaggio conferito al beneficiario individuato durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha valutato il vantaggio come la somma delle differenze tra i prezzi pagati per l’olio di palma greggio acquistato sul mercato interno e il prezzo di riferimento dell’olio di palma greggio calcolato per ciascun mese del periodo dell’inchiesta.

(172)

Il governo dell’Indonesia, Wilmar e il gruppo Permata hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un errore 1) nel considerare tale parametro di riferimento appropriato e 2) nel calcolare il vantaggio totale. Il governo dell’Indonesia, Wilmar e il gruppo Permata sostengono che ciò è dovuto al fatto che il prezzo all’esportazione fob include il prelievo all’esportazione ed è pertanto soggetto a distorsioni. Anche l’EBB ha formulato un’argomentazione molto simile.

(173)

La Commissione ha osservato che l’affermazione secondo la quale il prezzo all’esportazione sarebbe distorto tenta sostanzialmente di invertire, da un punto di vista concettuale, il ragionamento in merito al caso. Mentre la Commissione ha ritenuto che i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno siano artificiosamente bassi, gli esportatori sostengono che siano i prezzi all’esportazione (più o meno in linea con quelli internazionali) ad essere troppo elevati. In altre parole, gli esportatori affermano che il prelievo all’esportazione rende i prezzi all’esportazione troppo elevati. Tuttavia è il prezzo praticato sul mercato interno ad essere soggetto a distorsioni in considerazione del prelievo all’esportazione, tra le altre cose. Infine lo stesso governo dell’Indonesia ha affermato che il prelievo all’esportazione non è incluso nel prezzo all’esportazione utilizzato dalla Commissione nei suoi calcoli (20). La Commissione ha preso atto di questa affermazione del governo dell’Indonesia. Tuttavia ha ritenuto che gli effetti del prelievo all’esportazione siano presi in considerazione nel prezzo fob. In effetti la Commissione ha ritenuto che il venditore tenga conto dell’obbligo di versare tale prelievo al momento della fissazione del prezzo all’esportazione, che viene quindi comunicato alle autorità del governo dell’Indonesia per fini statistici.

(174)

Inoltre come indicato al considerando 198 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che il prezzo mensile all’esportazione fob, riportato nelle statistiche indonesiane, costituisca il parametro di riferimento più adatto. La Commissione ha ritenuto tale parametro di riferimento adatto per le singole transazioni di acquisto. La Commissione ha riscontrato che l’Incoterm fob del prezzo di riferimento e gli Incoterm delle transazioni di acquisto effettuate sul mercato interno dai produttori esportatori erano comparabili. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni a tale riguardo dalle parti interessate.

(175)

Oltre a quanto precede, Wilmar ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo dell’importo del vantaggio da esso ricevuto in quanto avrebbe dovuto dedurre dal calcolo del vantaggio gli importi per i quali il prezzo di acquisto dell’olio di palma greggio supera il parametro di riferimento. A tale proposito, la Commissione ha osservato di aver preso in considerazione soltanto le transazioni per le quali è stato conferito un vantaggio (in altre parole, quelle nelle quali il prezzo pagato dai produttori esportatori era inferiore al parametro di riferimento). Si tratta delle transazioni per le quali il programma in questione comporta la concessione di vantaggi ai produttori esportatori. Di conseguenza non avrebbe senso dedurre le transazioni in cui non è stato concesso alcun vantaggio, dato che erano conformi al mercato. In questo senso, la Commissione ha osservato che nella controversia United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China (21), nell’esaminare le modalità con cui il ministero per il Commercio statunitense aveva determinato l’ammontare del vantaggio conferito attraverso la sovvenzione in questione indicata come la fornitura di «gomma» per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato (22), il panel dell’OMC ha osservato che le presunte sovvenzioni «devono essere analizzate in relazione a un determinato periodo per giungere in definitiva a un importo complessivo di sovvenzione del prodotto in esame» (23) e che «l’articolo 14, lettera d), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non contiene alcun riferimento ad alcuna nozione di compensazione, “vantaggi negativi” o di media nel periodo dell’inchiesta, per un bene specifico» (24). Il raffronto è dato da un confronto di singole transazioni di acquisto con un singolo parametro di riferimento per tale transazione di acquisto. La Commissione ha effettuato un raffronto tra transazioni per stabilire se esista un vantaggio e l’ammontare di tale vantaggio. Il totale dei vantaggi riscontrati per transazione è l’importo della sovvenzione. L’argomentazione viene pertanto respinta.

(176)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha altresì affermato che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un vantaggio dato che: 1) non è logico riscontrare l’esistenza di un vantaggio sotto forma di restrizioni all’esportazione in un mercato finanziario competitivo; e 2) i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno seguono dinamiche di mercato competitive.

(177)

A questo proposito la Commissione desidera sottolineare ancora una volta che il vantaggio in questo caso viene conferito sotto forma di fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. La prima affermazione del governo dell’Indonesia è pertanto respinta.

(178)

Per quanto concerne l’affermazione del governo dell’Indonesia secondo la quale i prezzi dell’olio di palma greggio sul mercato interno seguono dinamiche di mercato competitive e non soggette a distorsioni, la Commissione rinvia all’analisi effettuata e, in particolare, al considerando 151.

(179)

La Commissione ha pertanto confermato la propria constatazione secondo la quale il regime in esame offre un vantaggio ai produttori esportatori.

(180)

Il governo dell’Indonesia ha inoltre affermato che la Commissione ha individuato il parametro di riferimento errato essenzialmente in ragione del fatto che quello utilizzato includeva il prelievo all’esportazione che la Commissione avrebbe invece dovuto detrarre dal parametro di riferimento.

(181)

A tale proposito la Commissione ha rilevato una contraddizione tra questa dichiarazione e la risposta fornita dal governo dell’Indonesia alla lettera di richiesta di maggiori informazioni del 14 marzo 2019. In tale risposta, il governo dell’Indonesia ha dichiarato che: «[i]l governo dell’Indonesia conferma che le statistiche sulle esportazioni verso l’UE riguardano soltanto il biodiesel prodotto in Indonesia. Il valore riportato dell’esportazione è fob e non comprende la tassa/il prelievo all’esportazione». La Commissione ha riscontrato altresì che il governo dell’Indonesia non ha fornito alcun elemento fattuale di prova aggiuntivo a sostegno della sua dichiarazione. Come spiegato al considerando 173, la Commissione ha ritenuto che il prezzo all’esportazione fob includesse di fatto gli effetti del prelievo all’esportazione.

(182)

Wilmar ha affermato che il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del vantaggio era eccessivo dato che si trattava di un parametro di riferimento «esterno al paese». Tuttavia occorre sottolineare che, nel determinare il parametro di riferimento più accurato e appropriato da utilizzare, la Commissione non ha fatto ricorso a parametri di riferimento «esterni al paese» come quelli disponibili in Malaysia o in Europa, per esempio un prezzo cif Rotterdam. Sono stati utilizzati i prezzi all’esportazione indonesiani perché sono indonesiani (e in tal senso si tratta di prezzi interni al paese) e perché rappresentano una base di mercato affidabile ai fini comparativi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(183)

La Commissione ha pertanto confermato le conclusioni cui è giunta al considerando 172.

3.2.5.   Specificità

(184)

In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive, il governo dell’Indonesia ha affermato che la Commissione non ha dimostrato la specificità del programma. Secondo il governo dell’Indonesia, una sovvenzione specifica fa riferimento esclusivamente a un unico settore.

(185)

La Commissione ha espresso disaccordo in relazione a tale affermazione. La Commissione ha osservato che, nella controversia US - Upland Cotton, il panel ha spiegato che: «[s]econdo il testo dell’articolo 2 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, una sovvenzione è “specifica” se è specifica per un’impresa o un settore o un gruppo di imprese o settori (indicato in tale accordo con la formulazione “determinate imprese”) all’interno della giurisdizione dell’autorità concedente. […]». Il panel ha spiegato inoltre che «[…] La “specificità” si estende a un gruppo di settori poiché la formulazione “determinate imprese” è definita in termini generali nelle disposizioni di apertura dell’articolo 2.1 come un’impresa o un settore o un gruppo di imprese o settori» (25).

(186)

Nella controversia US – Anti-Dumping and Countervailing Duties (China) l’organo d’appello ha considerato il significato di «determinate imprese» nell’articolo 2: «[i]noltre una sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 2.1, lettera a), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative quando la limitazione esplicita riserva l’accesso a tale sovvenzione a “determinate imprese”. La parte introduttiva dell’articolo 2.1 stabilisce che il termine “determinate imprese” si riferisce a “un’impresa o un settore o un gruppo di imprese o di settori”. Osserviamo innanzitutto che la parola “determinate” è definita come “[n]ota e particolarizzata ma non identificata in maniera esplicita: (con sostantivo singolare) un/a particolare, (con sostantivo plurale) alcuni/e particolari, alcuni/e definiti/e”. La parola “gruppo”, a sua volta, è comunemente definita come “[un] numero di persone o cose considerate costituire un’unità o un insieme sulla base di qualche relazione o finalità reciproca o comune oppure classificate insieme in ragione di un grado di somiglianza”. Passando ai nomi qualificati da “determinate” e “gruppo”, rileviamo che “impresa” può essere definita come “[una] impresa, una società”, mentre “settore” indica “[una] forma particolare o [un] ramo particolare di un lavoro produttivo; un commercio, una fabbricazione”. Osserviamo che nella controversia US–Upland Cotton il panel ha ritenuto che “un settore o un gruppo di ‘settori’ può essere generalmente riferito al tipo di prodotti che producono”; che “il concetto di un ‘settore’ si riferisce ai produttori di determinati prodotti”; e che “l’ampiezza di questo concetto di ‘settore’ può dipendere da diversi fattori in un determinato caso”. Quanto sopra suggerisce che il termine “determinate imprese” si riferisca a una singola impresa o un singolo settore o a una classe di imprese o settori che sono noti e particolarizzati. Ciò nonostante concordiamo con la Cina sul fatto che questo concetto implica “un certo grado di indeterminatezza dei confini”, e con il panel nella controversia US–Upland Cotton secondo il quale qualsiasi determinazione del fatto che un certo numero di imprese o settori corrisponda al concetto di “determinate imprese” può essere effettuata soltanto caso per caso» (26).

(187)

La Commissione ha pertanto osservato che la giurisprudenza dell’OMC non impone che una sovvenzione si riferisca a un singolo settore per essere specifica, ma può fare riferimento anche a «una classe di imprese o settori che sono noti e particolarizzati». Nel caso di specie, al considerando 202 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che l’insieme delle misure è specifico in quanto conferisce un vantaggio a imprese attive nella catena del valore dell’olio di palma. Di conseguenza la Commissione, in linea con la giurisprudenza dell’OMC, ha concluso che l’insieme di misure è specifico perché si riferisce a «una classe di imprese o settori che sono noti e particolarizzati». L’affermazione del governo dell’Indonesia è pertanto respinta.

3.3.   Sostegno del governo all’industria del biodiesel attraverso l’esenzione dai dazi all’importazione su macchinari importati nelle zone franche (bonded zones)

(188)

Come menzionato al considerando 237 del regolamento provvisorio, la Commissione ha calcolato il vantaggio a favore dei produttori esportatori derivante dall’esenzione dai dazi all’importazione sui macchinari importati come l’importo totale del dazio non versato, ripartito sul periodo dell’inchiesta in base alla vita utile degli attivi sottostanti. I produttori esportatori hanno sostenuto che, nel calcolare i vantaggi ottenuti in ragione dell’esenzione dai dazi all’importazione sui macchinari importati la Commissione avrebbe dovuto ripartire gli importi ricevuti sul fatturato totale delle società corrispondenti e non soltanto sul fatturato del prodotto in esame. I produttori esportatori hanno spiegato che ciò è dovuto al fatto che l’elenco delle macchine importate in esenzione da dazi non comprende soltanto le macchine utilizzate per la produzione di biodiesel, ma anche per altri prodotti.

(189)

A tale proposito, già nel questionario rivolto ai produttori esportatori la Commissione aveva chiesto alle società di fornire l’elenco delle macchine e di indicarne l’utilizzo. La Commissione ha osservato che nessuno dei produttori esportatori ha menzionato la possibilità di un duplice utilizzo di macchine specifiche prima della visita di verifica, momento nel quale sarebbe stato possibile verificare tali informazioni. Non essendo stato possibile verificare tale affermazione, quest’ultima è stata respinta.

(190)

Per quanto concerne le importazioni di macchinari in zone franche, a seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, alla Commissione sono pervenute osservazioni dall’EBB in merito alla cooperazione parziale di Wilmar a tale riguardo. L’EBB ha ricordato il fatto che Wilmar non ha rivelato l’importo delle sovvenzioni ricevute nel contesto del regime di sovvenzioni delle zone franche. Inoltre l’EBB ha osservato che il dazio provvisorio imposto a Wilmar non è l’aliquota del dazio più elevata tra i dazi provvisori istituiti per questo regime.

(191)

A tale proposito, in ragione della parziale mancanza di cooperazione in merito ai dati sulle zone franche, la Commissione ha confermato di avere applicato a tale riguardo a Wilmar i dati disponibili a norma dell’articolo 28 del regolamento di base.

(192)

In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive, PT Ciliandra Perkasa ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel respingere la sua affermazione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto ripartire gli importi ricevuti sul fatturato totale delle società corrispondenti e non soltanto sul fatturato del prodotto in esame. Secondo PT Ciliandra Perkasa ciò è dovuto al fatto che la Commissione avrebbe potuto dedurre a partire dall’elenco fornito se ciascuna macchina individuale viene utilizzata soltanto per il biodiesel o presenta un duplice utilizzo.

(193)

Al considerando 189 la Commissione ha osservato che nessuno dei produttori esportatori, compresa PT Ciliandra Perkasa, ha menzionato la possibilità di un duplice utilizzo di macchine specifiche prima della visita di verifica, momento nel quale sarebbe stato possibile verificare tali informazioni. Non essendo stato possibile verificare tale affermazione, quest’ultima è stata respinta.

3.4.   Osservazione generale sulla metodologia utilizzata per i calcoli delle sovvenzioni

(194)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nel calcolo degli importi delle sovvenzioni, avendolo effettuato mediante ripartizioni sul fatturato. Wilmar sostiene che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione avrebbe dovuto calcolare l’importo delle sovvenzioni per unità del prodotto sovvenzionato anziché per ciascun programma.

(195)

La Commissione ha osservato che non era stata concessa alcuna sovvenzione in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Di conseguenza l’importo della sovvenzione totale è stato ripartito sul fatturato delle vendite pertinente delle società del gruppo Wilmar in linea con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base che recita come segue: «[q]ualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l’importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell’inchiesta sulle sovvenzioni».

(196)

Dato che nessuna di tali sovvenzioni è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati, il fatturato delle vendite pertinenti della società rappresenta il denominatore più appropriato. A tale proposito, occorre osservare che il fatturato pertinente è stato determinato su una base che garantisce che rifletta nella massima misura possibile il valore delle vendite dei prodotti venduti dalla società beneficiaria. Qualsiasi altra metodologia proposta nel calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile sarebbe contraria alle disposizioni pertinenti del regolamento di base (articoli 7 e 15) e alla prassi amministrativa seguita dalla Commissione nelle sue procedure antisovvenzioni in termini di scelta del numeratore/denominatore appropriato per la ripartizione dell’importo della sovvenzione compensabile. L’affermazione di Wilmar è pertanto respinta.

3.5.   Conclusioni relative alla sovvenzione

(197)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni il governo dell’Indonesia ha presentato osservazioni sullo stato del sostegno all’industria del biodiesel attraverso il trasferimento diretto di fondi tramite l’OPPF nonché la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. In particolare, il governo dell’Indonesia ha osservato che l’OPPF ha interrotto il versamento di fondi a favore degli esportatori di biodiesel nel settembre del 2018 e che il prelievo all’esportazione sull’olio di palma greggio era stato pari a zero a partire dal 4 dicembre 2018.

(198)

In risposta, la Commissione ha rilevato che entrambi i programmi rimangono in vigore e non sono stati formalmente abrogati. In considerazione delle loro modalità di funzionamento, i vantaggi che ne derivano per i produttori esportatori continueranno in futuro. I versamenti dell’OPPF sono stati interrotti in ragione della differenza tra il prezzo di riferimento del diesel minerale e il prezzo di riferimento del biodiesel, non dell’eliminazione del programma. Inoltre nel dicembre del 2018, i versamenti dell’OPPF a favore dei produttori di biodiesel sono ricominciati. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, fossero soddisfatte e ha respinto tale argomentazione.

(199)

Le aliquote definitive della sovvenzione in relazione all’insieme di misure di cui sopra, espresse come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Tabella 1

Aliquote definitive della sovvenzione

Società

Aliquote definitive della sovvenzione

PT Ciliandra Perkasa

8,0 %

PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas (gruppo Musim Mas)

16,3 %

PT Pelita Agung Agrindustri e PT Perata Hijau Palm Oleo (gruppo Permata)

18,0 %

PT Wilmar Nabati Indonesia e PT Wilmar Bioenergi Indonesia (gruppo Wilmar)

15,7 %

Tutte le altre società

18,0 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

(200)

A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, il produttore esportatore indonesiano Wilmar ha chiesto di sapere se Masol, un produttore spagnolo di biodiesel incluso nel campione, si fosse manifestato come membro dell’industria dell’Unione data la sua affiliazione al produttore esportatore indonesiano Musim Mas e dato che la società acquistava biodiesel oltre a produrlo nell’Unione.

(201)

La Commissione ha ritenuto che Masol rientrasse nella definizione di industria dell’Unione dato che produce biodiesel presso i suoi stabilimenti nell’Unione. Inoltre a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, la Commissione può (pur non essendo tenuta a farlo) includere i produttori dell’Unione nella definizione di industria anche quando essi importano anche il prodotto in esame. A questo proposito, la Commissione ha osservato che anche l’interesse economico di Masol è nell’Unione, dato che la sua produzione nell’Unione supera in larga misura i suoi acquisti di biodiesel dall’Indonesia o da altri paesi.

(202)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha chiesto nuovamente di sapere se Masol dovesse essere esclusa dalla definizione di industria dell’Unione dato che si tratta di una controllata interamente di proprietà del gruppo Musim Mas, produttore esportatore indonesiano.

(203)

La Commissione ha tenuto conto di questo aspetto ma ha ritenuto che Masol rimanesse parte dell’industria dell’Unione trattandosi di un produttore dell’Unione di biodiesel. La proprietà di questa società è soltanto uno degli aspetti presi in considerazione a tale riguardo e non è decisivo ai fini del suo status di produttore dell’Unione nel caso di specie, vista la quota significativa della sua produzione nell’Unione.

(204)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha inoltre presentato osservazioni sul livello di produzione dell’Unione di cui alla tabella 3 del regolamento provvisorio, rilevando che se la produzione fosse aumentata secondo lo stesso tasso percentuale del consumo (33 %) dal 2015 al periodo dell’inchiesta, la produzione in tale periodo avrebbe superato il consumo nel medesimo periodo.

(205)

La Commissione ha osservato che tale confronto è influenzato dall’arrotondamento, dato che l’aumento preciso era pari al 32,58 % dei consumi durante il periodo in esame. Nel 2015 la produzione è stata inferiore al consumo dell’Unione. Di conseguenza, se entrambi i dati aumentano secondo la medesima percentuale, è matematicamente impossibile che il dato inizialmente inferiore (produzione) superi quello inizialmente superiore (consumo) se si procede a un aumento matematicamente corretto di entrambi i dati secondo la medesima percentuale.

(206)

Inoltre la Commissione ha sottolineato che l’affermazione di cui al considerando 269 del regolamento provvisorio, che rileva come la produzione dell’industria dell’Unione non abbia tenuto il passo con la domanda, risulta essere di fatto accurata. In ogni caso, la Commissione ha osservato che durante l’intero periodo in esame l’industria dell’Unione disponeva della capacità inutilizzata necessaria per aumentare la propria produzione e soddisfare l’aumento del livello di consumo, che non ha conseguito in ragione delle importazioni sovvenzionate di biodiesel.

(207)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha formulato nuovamente la medesima osservazione, rilevando che la produzione dell’Unione rappresentava quasi il 100 % del consumo dell’Unione nel 2015 e che pertanto qualora la Commissione prevedesse un aumento della produzione esattamente in linea con il consumo, l’industria dell’Unione monopolizzerebbe in effetti l’intero consumo dell’UE.

(208)

Tuttavia il considerando 269 del regolamento provvisorio ha semplicemente affermato che la produzione dell’Unione non ha tenuto il passo con la domanda dell’Unione e che la differenza era costituita dalle importazioni di biodiesel nell’Unione. Tale dichiarazione rimane corretta dal punto di vista fattuale. È in realtà errato parlare inoltre di monopolio da parte dell’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 264 del regolamento provvisorio, l’industria dell’Unione è composta da oltre 200 produttori in concorrenza tra loro sul mercato dell’Unione. Non è pertanto appropriato parlare di un possibile monopolio dell’industria dell’Unione in questo caso.

(209)

In assenza di altre osservazioni in merito alla definizione dell’industria dell’Unione e alla produzione dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 264 a 269 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell’Unione

(210)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore indonesiano Wilmar ha osservato che, durante l’analisi del consumo dell’Unione, la Commissione non ha fatto riferimento alla seconda direttiva RED (27) («RED II») o al regolamento delegato della Commissione (28) in relazione alle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni.

(211)

La Commissione ha osservato che questi due documenti trattano del consumo futuro e non di quello passato e portano avanti la politica dell’Unione destinata a incoraggiare l’uso del biodiesel nei motori diesel; il parere espresso da Wilmar secondo il quale tali leggi potrebbero limitare il consumo di estere metilico di olio di palma (PME) non ha nulla a che vedere con il consumo totale di biodiesel dell’Unione.

(212)

Inoltre nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha confermato che il consumo di PME può rimanere al livello del 2019 fino alla fine del 2023 (29). Soltanto dopo il 31 dicembre 2023, il consumo di materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione diminuirà.

(213)

Inoltre una parte significativa del PME è attualmente prodotta dall’industria dell’Unione. Le importazioni indonesiane possono continuare ad aumentare nel medio termine sostituendo il PME attualmente prodotto dall’industria dell’Unione.

(214)

In assenza di osservazioni relative al consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 270 a 278 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dall’Indonesia e prezzi inferiori praticati (price undercutting)

(215)

Per quanto concerne il volume e la quota di mercato delle importazioni dall’Indonesia, a seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricevuto osservazioni sul volume delle importazioni dall’Indonesia durante il periodo in esame presentate dagli esportatori indonesiani, da Gunvor (un operatore commerciale indipendente nel settore del biodiesel) e dal governo dell’Indonesia.

(216)

Tali soggetti hanno rilevato che l’analisi delle importazioni dall’Indonesia non era corretta in quanto non contemplava il periodo 2010-2012, antecedente all’istituzione dei dazi antidumping nel 2013.

(217)

La Commissione ha preso atto di tali osservazioni, tuttavia i considerando da 279 a 282 del regolamento provvisorio hanno correttamente descritto i volumi delle importazioni dall’Indonesia e la Commissione ha chiarito ai considerando 281 e 282 l’effetto dei dazi antidumping che erano in vigore.

(218)

La Commissione ha inoltre osservato che il periodo in esame inizia nel 2015 e pertanto l’analisi del volume delle importazioni dall’Indonesia non può essere retrodatata al 2010-2012 senza violare la coerenza con il periodo in esame nella presente inchiesta. La durata del periodo considerato nel caso di specie è il normale periodo di tempo utilizzato per tali inchieste. In ogni caso, considerando i volumi delle importazioni dall’Indonesia stabiliti nell’inchiesta antidumping conclusa nel 2013, si può osservare che i volumi delle importazioni dall’Indonesia nel 2010-2011 erano simili a quelli esistenti anche durante l’attuale periodo dell’inchiesta nonché a quelli previsti nel prossimo futuro, nel caso in cui non vengano istituite misure (30).

(219)

Gunvor ha inoltre osservato che il fatto di considerare soltanto le importazioni dall’Indonesia non teneva conto del livello delle importazioni dall’Argentina durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, tale analisi è stata effettuata nella sezione 6 Nesso di causalità, ai considerando da 368 a 370, del regolamento provvisorio.

(220)

Per quanto concerne i prezzi inferiori praticati, dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni dai produttori esportatori indonesiani e dal governo dell’Indonesia secondo le quali i calcoli dei prezzi inferiori richiedevano adeguamenti o ulteriori chiarimenti.

(221)

Il regolamento provvisorio stabilisce tre metodi per il calcolo dei prezzi inferiori praticati tra le importazioni di biodiesel dall’Indonesia e le vendite di biodiesel sul mercato dell’Unione. La Commissione chiarirà ulteriormente i tre metodi utilizzati nel caso di specie per stabilire l’esistenza di una pratica di prezzi notevolmente inferiori sulla base dei dati relativi ai produttori esportatori inclusi nel campione.

(222)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha presentato osservazioni sui tre metodi di calcolo dei prezzi inferiori della Commissione e ha affermato che la Commissione non aveva tenuto conto di varie sentenze giuridiche della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’Organizzazione mondiale del commercio.

(223)

La Commissione esprime disaccordo. I tre metodi illustrati in appresso analizzano in dettaglio i prezzi inferiori praticati nelle importazioni indonesiane di biodiesel rispetto ai prezzi dell’Unione e tutti e tre i metodi portano a constatare prezzi inferiori.

(224)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia ha formulato altresì talune osservazioni generali sui prezzi inferiori praticati, che sono affrontate qui.

(225)

Innanzitutto il governo dell’Indonesia ha confrontato il PME e l’estere metilico di olio di colza (rapeseed oil methyl ester - «RME») e ha osservato che presentano prezzi diversi e proprietà fisiche diverse (uno ha un CFPP pari a +13 °C mentre l’altro pari a -14 °C).

(226)

La Commissione concorda con il governo dell’Indonesia e, per questo motivo, non ha effettuato alcun confronto diretto tra le vendite di PME e quelle di RME.

(227)

In secondo luogo, il governo dell’Indonesia cita il considerando 290 del regolamento provvisorio, nel quale si afferma che di norma il PME non viene utilizzato nella sua forma pura bensì viene solitamente miscelato con altri biodiesel per produrre una miscela con un CFPP inferiore.

(228)

Occorre chiarire che il fatto che il PME sia solitamente miscelato con altri biodiesel non significa che il PME non sia direttamente miscelato con il diesel minerale. Da un’analisi delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono emerse vendite significative di PME puro direttamente alle raffinerie di diesel minerale, che saranno in diretta concorrenza con le importazioni di PME puro originario dell’Indonesia.

4.3.1.   Osservazioni generali relative al mercato UE del biodiesel

(229)

Il biodiesel è un prodotto omogeneo con un uso predominante, ossia quello di carburante nei motori diesel. È prodotto da diverse materie prime non fossili. A seconda della materia prima, vi sono alcune differenze nelle proprietà fisiche, ossia in termini di CFPP. Il mercato spesso descrive il biodiesel con uno specifico valore di CFPP come FAMEX (31): ad esempio come FAME 0 per il biodiesel con un CFPP pari a 0 °C o come FAME 5 per un biodiesel con un CFPP pari a 5 °C.

(230)

La maggior parte dei tipi di biodiesel, incluso il PME, viene venduta pura o miscelata con altri tipi di biodiesel. In questo contesto, il termine «miscela» si riferisce a una miscela costituita da diversi tipi di biodiesel, escluso il diesel minerale. Ciò non deve essere confuso con la «miscela» solitamente venduta alla stazione di rifornimento che, ad esempio nell’Unione, è costituita di norma da non più del 10 % di biodiesel e non meno del 90 % di diesel minerale.

(231)

La domanda di biodiesel è determinata da due fattori principali: il consumo di diesel e il tenore di biodiesel in tale carburante. Il prezzo del biodiesel non ha alcun impatto evidente su alcuno di tali fattori, in particolare in considerazione del limitato impatto del prezzo del biodiesel su quello del diesel alla stazione di riferimento.

(232)

Di conseguenza, a differenza di molti altri prodotti, la domanda di biodiesel non è elastica rispetto ai prezzi. Di norma un biodiesel a basso prezzo non determina un aumento del consumo sul mercato del biodiesel. La concorrenza sui prezzi sul mercato del biodiesel è quindi un gioco a somma zero, nel contesto del quale i quantitativi guadagnati da un operatore di mercato vengono persi allo stesso livello da altri operatori di mercato.

(233)

A fronte di una domanda stabile, l’aumento dei quantitativi delle importazioni di biodiesel sovvenzionato, a prezzi bassi, inciderà pertanto sull’equilibrio tra offerta e domanda, determinando un eccesso di offerta sull’intero mercato del biodiesel. In una situazione di eccesso di offerta sul mercato del biodiesel nel suo complesso, la disponibilità di un’opzione più economica, come le importazioni sovvenzionate, eserciterà una pressione al ribasso sui prezzi anche sul mercato del biodiesel nel suo complesso, circostanza questa che incide negativamente su tutti i produttori di biodiesel, a prescindere delle materie prime utilizzate.

4.3.2.   Metodo 1 - Confronto tra le importazioni di PME e il PME prodotto nell’UE

(234)

Il primo metodo di cui ai considerando da 292 a 295 del regolamento provvisorio ha confrontato le importazioni di PME dall’Indonesia con le vendite di PME prodotto nell’Unione europea. I margini di prezzi inferiori praticati oscillavano dal 6,0 % all’11,6 %.

(235)

Per chiarire il calcolo, su richiesta di tali osservazioni presentate, il confronto esatto era tra il PME al punto di intasamento a freddo dei filtri (cold filter plugging point - «CFPP») + 13 originario dell’Indonesia e il PME a CFPP +10 originario dell’industria dell’Unione (32). Il PME venduto a CFPP +10 non era miscelato per raggiungere tale valore di CFPP; un additivo che costava meno di 1 EUR per tonnellata metrica, ossia soltanto circa lo 0,1 % del costo di produzione, è stato invece aggiunto al biodiesel. La Commissione non ritiene necessario apportare un adeguamento per tenere conto di tale additivo in quanto non avrebbe alcun impatto sui calcoli.

(236)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha osservato che in relazione al considerando 287 del regolamento provvisorio, la Commissione dovrebbe spiegare ulteriormente come ha tenuto conto del sistema tedesco specifico del «doppio conteggio».

(237)

Per chiarire la metodologia, la Germania ha attuato obiettivi obbligatori in relazione alle emissioni di gas a effetto serra che devono essere conseguiti dalle imprese petrolifere. Di conseguenza, le transazioni che presentano bassi livelli di emissioni di CO2 possono beneficiare di un premio. Le transazioni di vendita per il mercato tedesco sono state identificate utilizzando l’indicatore «2» nel numero di controllo del prodotto ove appropriato (emissioni inferiori a 9 g/MJ) affinché la Commissione potesse confrontare tali transazioni con importazioni indonesiane equivalenti in altri Stati membri nei quali viene attuato un sistema di doppio conteggio.

(238)

La Commissione ha osservato che, come illustrato al considerando 288 del regolamento provvisorio, le importazioni dall’Indonesia sprovviste di certificato RED sono state confrontate con le vendite dell’industria dell’Unione dotate di certificato RED. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni il produttore esportatore Wilmar e il governo dell’Indonesia hanno dichiarato che il biodiesel sprovvisto di certificato RED era più economico rispetto a quello dotato di tale certificato e ha chiesto un adeguamento.

(239)

La Commissione ha osservato che tali parti non hanno contestato che tale prodotto fosse identico al PME venduto con certificato RED e non hanno fornito alcun elemento di prova circa il fatto che tale prodotto non fosse in concorrenza diretta con il PME prodotto dall’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che non fosse necessario un adeguamento per la differenza di prezzo, in particolare in considerazione del fatto che non sono stati presentati elementi di prova conclusivi in merito a tale differenza di prezzo durante il periodo dell’inchiesta.

(240)

Di conseguenza la Commissione ha continuato a ritenere che tale metodo dimostri accuratamente la pratica dei prezzi inferiori causata dal tipo di biodiesel importato dall’Indonesia. In ogni caso, i margini di prezzi inferiori stabiliti per i prodotti sprovvisti di certificato RED superano decisamente la differenza di prezzo asserita da Wilmar. Di conseguenza, anche se l’adeguamento richiesto da Wilmar fosse stato concesso, l’impatto di tale adeguamento sarebbe moderato e si registrerebbero comunque prezzi significativamente inferiori per le importazioni indonesiane.

(241)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia e Wilmar hanno entrambi richiesto un adeguamento al fine di tener conto della differenza di prezzo tra il biodiesel CFPP10 e CFPP13.

(242)

La Commissione non ha riscontrato alcuna differenza di prezzo e né il governo dell’Indonesia né Wilmar hanno fornito elementi di prova di una tale differenza di prezzo. La Commissione ha riscontrato che il biodiesel era quotato sui mercati come RME puro, FAME 0 e PME puro. Le quotazioni di PME puro non facevano riferimento al CFPP effettivo del prodotto, bensì soltanto al PME, circostanza che sostiene l’argomentazione della Commissione secondo la quale tutto il PME viene venduto a prezzi analoghi indipendentemente dal CFPP preciso. L’affermazione è stata pertanto respinta.

(243)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha ricevuto nuovamente una richiesta da parte di Wilmar e del governo dell’Indonesia di adeguamento dei prezzi al fine di confrontare le importazioni di PME sprovviste di certificato RED con la produzione di PME nell’Unione dotata di certificato RED.

(244)

La Commissione ha ribadito la propria posizione secondo la quale tale adeguamento non è necessario e ha respinto la richiesta. Durante il periodo dell’inchiesta grandi quantitativi di PME sono stati importati nell’Unione dall’Indonesia senza certificato RED; tale PME è utile ai fini della miscelazione con diesel minerale soltanto se dispone di un certificato RED. Wilmar non ha fornito elementi di prova attestanti che il PME importato senza certificato RED non fosse in concorrenza con la produzione di PME nell’Unione dotata di certificato RED.

4.3.3.   Metodo 2 – confronto delle importazioni di PME con le vendite di PME prodotto nell’UE e anche di biodiesel prodotto nell’UE con CFPP 0 (FAME 0)

(245)

Il secondo metodo di cui ai considerando 296 e 297 del regolamento provvisorio ha ampliato i quantitativi di biodiesel prodotto nell’Unione rispetto alle importazioni dall’Indonesia includendo nel confronto le vendite di biodiesel FAME 0 da parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(246)

Per confrontare le vendite dell’Unione di FAME 0 con le importazioni nazionali di PME dall’Indonesia, il prezzo delle vendite dell’Unione di FAME 0 è stato adeguato e pertanto ridotto al livello dei prezzi delle vendite dell’Unione di PME in maniera da tener conto del valore di mercato delle differenze in termini di proprietà fisiche.

(247)

Per chiarire il calcolo, su richiesta di tali osservazioni presentate, il prezzo della riduzione di cui sopra era compreso tra 100 e 130 EUR per tonnellata metrica. Inoltre per chiarire il calcolo, il 55 % di tutte le vendite dell’industria dell’Unione contemplate in tale confronto comprende tanto il PME quanto il FAME 0 (33).

(248)

Il margine dei prezzi inferiori nazionali riscontrati applicando questo metodo era pari al 7,4 %.

(249)

La Commissione ha ritenuto che tale calcolo costituisca una stima ragionevole dell’effetto delle importazioni indonesiane sul prezzo di FAME 0.

(250)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha contestato tale confronto, citando le risultanze di cui nella causa dell’OMC di risoluzione della controversia European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia (34) nell’ambito della quale la Commissione ha effettuato un adeguamento analogo. Al punto 7.157 il panel ha affermato:

«Sebbene tanto il PME originario dell’Indonesia quanto il CFPP 0 miscelato possano competere nel contesto delle vendite alle società che miscelano biodiesel con diesel minerale, questo punto non affronta tuttavia il fatto che le autorità dell’UE non abbiano spiegato se il confronto tra le vendite di PME e di biodiesel CFPP 0 miscelato sia stato effettuato a un livello adeguato di confronto, dato che il PME è un fattore produttivo per le miscele, incluso il biodiesel CFPP 0».

(251)

La Commissione osserva che il mercato dell’Unione è cambiato rispetto all’inchiesta iniziale sulle importazioni dall’Indonesia. Il panel ha osservato all’epoca: «[i]l PME può essere utilizzato soltanto in una miscela e si tratta in effetti di un componente delle diverse miscele vendute agli utilizzatori finali nel mercato dell’UE» (35).

(252)

Nell’inchiesta iniziale nei confronti dell’Indonesia, la Commissione ha riscontrato che l’industria dell’Unione non era in grado di produrre PME dall’olio di palma importato, dato che il prezzo del PME era in realtà inferiore a quello dell’olio di palma. L’industria dell’Unione ha quindi acquistato PME puro dall’Indonesia e lo ha miscelato con la propria produzione di altri biodiesel prima della rivendita (36).

(253)

Tuttavia nella presente inchiesta la Commissione ha riscontrato che il PME prodotto nell’Unione era venduto direttamente alle compagnie petrolifere e quindi a questo proposito le dinamiche del mercato sono cambiate.

(254)

La Commissione non contesta il fatto che il PME sia anche importato nell’Unione per essere miscelato con altri biodiesel per produrre, ad esempio, FAME 0. Tuttavia il quantitativo di PME importato è determinato dal prezzo di tali importazioni e dalle loro proprietà fisiche; di conseguenza anche il prezzo del PME importato esercita una pressione sui prezzi sulle miscele. Il PME è tra i tipi di biodiesel più economici che possono essere utilizzati in miscele quali il FAME 0 e il FAME +5 che sono idonei all’uso in una parte significativa del mercato dell’Unione tutto l’anno. Le importazioni di PME competono quindi direttamente con altri tipi di biodiesel prodotti nell’UE che altrimenti verrebbero miscelati in quantitativi maggiori per ottenere il medesimo risultato di miscelazione.

(255)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha respinto questo metodo di calcolo, affermando che si occupava soltanto di un segmento del mercato dell’Unione e non trattava tutti i tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione. La Commissione non ha condiviso tale affermazione in quanto il calcolo richiesto dal governo dell’Indonesia, che avrebbe riguardato tutti i tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione, è descritto in maniera dettagliata in appresso come metodo 3.

4.3.4.   Metodo 3 – confronto di tutte le importazioni di biodiesel dall’Indonesia rispetto a tutte le vendite dell’Unione di biodiesel senza alcun adeguamento del prezzo

(256)

Il terzo metodo di cui ai considerando da 298 a 299 del regolamento provvisorio ha confrontato le importazioni nazionali di biodiesel dall’Indonesia con tutte le vendite di biodiesel dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. I margini dei prezzi inferiori nazionali riscontrati applicando questo metodo sono stati pari al 17,1 % (37).

(257)

La Commissione ha ritenuto che tale calcolo, che mette a confronto le importazioni nazionali del prodotto in esame dall’Indonesia con le vendite del prodotto simile sul mercato dell’Unione da parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, dimostri che anche se si confrontano tutti i tipi di prodotto, si registrano prezzi notevolmente inferiori per le importazioni dall’Indonesia. Ciò è confermato anche sulla base dei dati disponibili e menzionati al considerando 284 del regolamento provvisorio.

(258)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha fatto riferimento a un’incongruenza tra i volumi delle vendite dichiarati per i metodi 2 e 3 e il rapporto del 55 % di tutte le vendite dell’industria dell’Unione contemplato dal metodo 2.

(259)

La Commissione rileva questa differenza nella divulgazione finale delle informazioni, in quanto il totale del metodo 2 non è pari al 55 % del totale del metodo 3, come era stato affermato nel considerando 296 del regolamento provvisorio.

(260)

La Commissione ha chiarito che ciò era dovuto alle diverse fonti utilizzate per calcolare i prezzi inferiori tra i tre metodi, che sono state indicate nei considerando da 292 a 299 del regolamento provvisorio.

(261)

Il metodo 1 ha utilizzato gli elenchi delle vendite transazione per transazione dei produttori esportatori indonesiani per calcolare un prezzo unitario per TM per ciascun numero di controllo del prodotto, quindi ha confrontato tale prezzo unitario per TM utilizzando gli elenchi delle vendite transazione per transazione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(262)

Il metodo 2 ha preso in considerazione i medesimi elenchi transazione per transazione di cui al metodo 1 per i produttori esportatori indonesiani e ha quindi aggiunto le vendite di FAME 0 risultanti dagli elenchi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(263)

Tuttavia il metodo 3 è stato calcolato confrontando gli elenchi transazione per transazione di cui al metodo 1 per i produttori esportatori indonesiani con il prezzo unitario dell’industria dell’Unione inclusa nel campione, come indicato nelle risposte al questionario dell’industria dell’Unione anziché negli elenchi delle loro transazioni. Si è proceduto in tal modo per garantire che per il metodo 3 la copertura totale non includesse i quantitativi acquistati e poi rivenduti dai produttori dell’Unione.

(264)

Di conseguenza i totali per i metodi 1 e 2 non sono direttamente confrontabili con il totale per il metodo 3, poiché le fonti dei dati sono diverse.

(265)

Nessuna parte interessata ha proposto un altro metodo per calcolare i prezzi inferiori tra le importazioni indonesiane e le vendite dell’industria dell’Unione e nessuna parte interessata ha presentato calcoli che dimostrerebbero l’assenza di prezzi inferiori durante il periodo dell’inchiesta.

(266)

In seguito alla divulgazione finale, Wilmar ha affermato che «l’unico modo corretto per calcolare i prezzi inferiori consiste nel confrontare un tipo di prodotto a un tipo di prodotto, apportando adeguamenti per tenere conto delle differenze in termini di caratteristiche fisiche che incidono sui prezzi... considerando nel contempo le complessità della comparabilità dei prezzi come constatato dal panel dell’OMC».

(267)

La Commissione ha preso atto del suggerimento di Wilmar in merito al calcolo dei prezzi inferiori utilizzando tutte le vendite dell’industria dell’Unione di cui sopra. Tuttavia dato che Wilmar non ha formulato alcun suggerimento o stima in merito all’ammontare degli adeguamenti per tenere conto delle differenze in termini di caratteristiche fisiche, né alcun suggerimento su come affrontare la complessità della comparabilità dei prezzi riscontrata dalla sentenza del panel dell’OMC, non è stato possibile compiere alcuna ulteriore azione in merito a tale suggerimento.

(268)

La Commissione ha effettuato diversi confronti dei prezzi al fine di considerare tutte le possibili configurazioni dei tipi di prodotto, garantendo la massima comparabilità nella misura del possibile. La Commissione ha inoltre spiegato che la situazione del mercato durante il periodo dell’inchiesta era diversa da quella esaminata dal panel dell’OMC (con vendite ora dirette di PME da parte di produttori dell’Unione). La Commissione ha inoltre esaminato l’interazione e la relazione concorrenziale tra le importazioni indonesiane di PME e le vendite dell’Unione e ha concluso che il PME, essendo tra i tipi più economici di biodiesel, è in grado di esercitare una pressione sui prezzi delle vendite dell’Unione.

(269)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha descritto questo calcolo come il confronto tra il PME indonesiano a CFPP13 con il FAME 0 e il RME prodotti dall’Unione a CFPP-14, e ha dichiarato che senza adeguamenti per tenere conto delle caratteristiche fisiche (ossia del CFPP) tale confronto è sostanzialmente inutile.

(270)

La Commissione ha osservato che questo calcolo è il confronto tra il PME indonesiano a CFPP13 e tutte le vendite dell’UE della produzione propria dell’industria dell’Unione, che comprende anche il PME. Per quanto concerne eventuali adeguamenti, non è stata presentata alcuna richiesta motivata e quantificata in relazione a tale adeguamento.

(271)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che le importazioni dall’Indonesia durante il periodo dell’inchiesta hanno ridotto notevolmente i prezzi delle vendite dell’industria dell’Unione nel contesto di tutti e tre i metodi esaminati.

4.3.5.   Costi successivi all’importazione

(272)

Il produttore esportatore Wilmar ha affermato che il livello di adeguamento utilizzato dalla Commissione per i costi successivi all’importazione pari a 8,50 EUR per tonnellata metrica, stabilito nella precedente inchiesta antidumping, era troppo basso e ha fornito documentazione che intendeva sostenere un importo adeguato pari a 14,50 EUR per tonnellata.

(273)

I dati presentati riguardavano una spedizione giunta dopo il periodo dell’inchiesta e la maggior parte dei costi riguardava il deposito dopo l’importazione che non dovrebbe rientrare nei costi di importazione. La Commissione non ha ritenuto che ciò costituisse una base più affidabile di quella precedentemente stabilita da un importatore indipendente e pertanto non ha accolto tale adeguamento.

(274)

L’operatore commerciale che si occupa di biodiesel Gunvor ha chiesto se i suoi dati fossero stati utilizzati per determinare i costi di importazione impiegati nei calcoli dei prezzi inferiori. I costi presentati da Gunvor nella sua risposta al questionario includevano un dato combinato per i costi di importazione (che sono utilizzati nel calcolo dei prezzi inferiori) e i costi successivi all’importazione (sostenuti tra l’importazione e la rivendita e non presi in considerazione nel calcolo dei prezzi inferiori).

(275)

Durante l’inchiesta in loco, Gunvor ha fornito dati riveduti utilizzando basi diverse, mentre i dati finali forniti da tale società erano basati su stime e non erano verificabili. Di conseguenza la Commissione ha deciso di utilizzare i costi di importazione impiegati nell’inchiesta che ha portato all’istituzione dei dazi antidumping con il regolamento (UE) n. 1194/2013, usati anche nella precedente inchiesta concernente le importazioni dall’Argentina (38). La Commissione ha ritenuto che tali costi fossero più affidabili rispetto a quelli forniti da Gunvor.

(276)

Dato che l’inflazione nell’Eurozona è stata molto bassa dal 2012 (circa pari al 6 % in totale tra il 2012 e il 2018), la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare tali costi di importazione senza adeguarli per tenere conto dell’inflazione. In ogni caso, qualsiasi adeguamento in tal senso non avrebbe alcun impatto sui margini finali dei prezzi inferiori.

(277)

In assenza di altre osservazioni relative alle importazioni dall’Indonesia, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 279 a 301 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(278)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 302 a 308 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(279)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’Indonesia e Wilmar hanno presentato osservazioni sulla capacità di produzione dell’industria dell’Unione rilevando l’aumento della produzione e della capacità nel periodo in esame, tuttavia non hanno contestato il livello o l’andamento degli indicatori. Detti soggetti hanno sostenuto che tali aumenti hanno dimostrato che il biodiesel indonesiano non stava arrecando danno all’industria dell’Unione.

(280)

Tali argomentazioni sono trattate nella sezione 6 Nesso di causalità, considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio.

(281)

In assenza di altre osservazioni in merito alla produzione, alla capacità produttiva e all’utilizzo degli impianti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 309 a 313 del regolamento provvisorio.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(282)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha osservato che la quota di mercato dell’industria dell’Unione nel 2015 era dovuta al fatto che l’industria era «pressoché un monopolio assoluto senza libera concorrenza».

(283)

La Commissione ha osservato che, in ragione del fatto che l’industria dell’Unione consta di oltre 100 società in concorrenza tra loro, tale situazione non è indice di un monopolio. Nel corso dell’inchiesta non sono stati forniti elementi di prova relativi a un comportamento monopolistico dell’industria dell’Unione.

(284)

L’esportatore Wilmar e il governo dell’Indonesia hanno entrambi affermato che il considerando 317 del regolamento provvisorio era errato in quanto non teneva conto contemporaneamente delle importazioni di biodiesel dall’Argentina nell’UE.

(285)

Tali importazioni sono considerate nella sezione 6 Nesso di causalità, considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio.

(286)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha sostenuto che il calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione dopo il 2015 non era un indicatore di pregiudizio «nella misura in cui l’industria dell’Unione agiva da monopolio virtuale» nel mercato dell’Unione. Wilmar ha inoltre fatto riferimento alla situazione particolare creata dai dazi antidumping istituiti a seguito dell’inchiesta iniziale.

(287)

L’ambito dell’inchiesta è limitato al periodo in esame, che è definito nell’avviso di apertura. Inoltre l’impatto dell’abrogazione dei dazi antidumping è riconosciuto al considerando 317 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto tale affermazione.

(288)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha ribadito che la Commissione non aveva trattato le sue argomentazioni in merito agli effetti negativi delle importazioni di biodiesel argentino sull’andamento dell’industria dell’Unione.

(289)

A tale proposito la Commissione ha fatto riferimento alla sezione 6.2.1 del regolamento provvisorio e alla sezione 6.2.1 del presente regolamento, nelle quali è trattato l’effetto delle importazioni argentine sull’industria dell’Unione.

(290)

In assenza di altre osservazioni relative al volume delle vendite e alla quota di mercato, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 314 a 317 del regolamento provvisorio.

4.4.2.3.   Crescita

(291)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha osservato che l’andamento dell’industria dell’Unione dal 2015 in poi dovrebbe essere esaminato in considerazione della sua «posizione di monopolio virtuale». Come descritto al considerando 283, non è stato fornito alcun elemento di prova relativo a una situazione monopolistica.

(292)

In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 318 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(293)

Il governo dell’Indonesia ha presentato osservazioni sugli andamenti in aumento di cui alla tabella 10 del regolamento provvisorio, ma non ha contestato i livelli o gli andamenti stessi. Ha affermato che tali andamenti in aumento non mostrano alcun segno di pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.

(294)

Dato che il caso si basa su una minaccia di pregiudizio, tali osservazioni sono state respinte.

(295)

In assenza di altre osservazioni relative all’occupazione e alla produttività, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 319 e 320 del regolamento provvisorio.

4.4.2.5.   Entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione o dumping

(296)

Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha osservato che la Commissione non ha valutato l’effetto delle importazioni di biodiesel sovvenzionato argentino in questa sezione. La Commissione ha rilevato nuovamente che l’analisi delle importazioni argentine è riportata nella sezione dedicata al nesso di causalità, considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio.

(297)

In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 321 e 324 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(298)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha fatto riferimento all’andamento dei prezzi unitari di vendita e del costo di produzione unitario, rilevando che entrambi gli indicatori sono aumentati di quasi il 10 % durante il periodo in esame. Il governo dell’Indonesia e il produttore esportatore Wilmar hanno riscontrato l’esistenza di un nesso tra il costo di produzione e il prezzo di vendita, che la Commissione non contesta.

(299)

Il produttore esportatore Wilmar ha preso atto dell’osservazione della Commissione di cui al considerando 328 del regolamento provvisorio secondo la quale il biodiesel è un prodotto di base e praticare prezzi inferiori del 10 % determinerebbe una significativa pressione al ribasso sui prezzi. Wilmar non concorda con tale affermazione in quanto ciò sarebbe in contrasto con la dichiarazione della stessa Commissione secondo la quale esistono limiti all’uso del PME in ragione del suo livello di CFPP.

(300)

La Commissione non ha riscontrato alcun conflitto tra le due dichiarazioni. Wilmar non specifica se il limite sull’uso del PME è stato raggiunto durante il periodo dell’inchiesta. Anche nel caso in cui tale presunto limite fosse stato raggiunto, il fatto che il PME possa essere utilizzato da solo o in una miscela per ridurre il prezzo di tale miscela significa che esso ha inevitabilmente un effetto sui prezzi. La Commissione ha indicato questo effetto della miscelazione al considerando 290 del regolamento provvisorio.

(301)

Wilmar ha inoltre affermato che, al considerando 329 del regolamento provvisorio, la Commissione ha erroneamente riscontrato un nesso tra la pressione sui prezzi causata dalle importazioni di PME e la redditività dell’industria dell’Unione e ha fatto riferimento alla situazione dell’industria dell’Unione tra il 2012-2013 e il mese di settembre del 2017 in relazione a tale affermazione.

(302)

A questo proposito, la Commissione ha osservato di essere giunta alla conclusione di cui al considerando 329 del regolamento provvisorio tenendo conto dei dati del periodo considerato, che è fissato all’inizio dell’inchiesta senza riferimento ad eventuali fattori esterni. Wilmar non contesta il nesso in quanto tale stabilito tra l’aumento dei costi di produzione e il margine di profitto insoddisfacente in ragione della pressione sui prezzi delle importazioni in questione. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(303)

Inoltre Wilmar ha indicato che vi erano differenze notevoli in termini di redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito per diversi produttori dell’Unione inclusi nel campione, circostanza questa che sottolinea come fattori diversi dalla pressione sui prezzi determinata dai produttori indonesiani di biodiesel stiano influenzando i profitti e la situazione finanziaria dei produttori dell’UE.

(304)

La Commissione ha ritenuto che i produttori inclusi nel campione mostreranno tutti andamenti individuali, tuttavia l’effetto delle singole anomalie viene ridotto stabilendo le risultanze sulla base del campione nel suo insieme. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(305)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito le proprie argomentazioni precedenti senza fornire elementi di prova nuovi a sostegno delle proprie affermazioni. Tali affermazioni sono state pertanto nuovamente respinte.

(306)

In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 325 a 329 del regolamento provvisorio.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(307)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 330 e 331 del regolamento provvisorio.

4.4.3.3.   Scorte

(308)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha fatto riferimento all’andamento delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, tuttavia senza contestare la risultanza della Commissione di cui al considerando 333 del regolamento provvisorio.

(309)

In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 332 e 333 del regolamento provvisorio.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(310)

A seguito dell’istituzione di misure provvisorie, il governo dell’Indonesia ha preso atto della redditività dell’industria dell’Unione nel periodo in esame e di conseguenza dell’utile sul capitale investito. Il governo dell’Indonesia ha formulato osservazioni sull’andamento della redditività dell’industria dell’Unione rispetto al volume delle importazioni dall’Indonesia, affermando che la redditività negativa nel 2015 non poteva essere attribuita alle importazioni indonesiane di biodiesel dato che erano trascurabili durante tale anno.

(311)

Tale aspetto è stato trattato nella sezione 6 Nesso di causalità del regolamento provvisorio, considerando da 361 a 365. In effetti nel regolamento provvisorio, la redditività leggermente negativa del 2015 non è stata attribuita alle importazioni indonesiane di biodiesel.

(312)

Il produttore esportatore Wilmar ha osservato che la dichiarazione di cui al considerando 329 del regolamento provvisorio (ossia quella secondo la quale l’industria dell’Unione non è riuscita a migliorare il proprio insoddisfacente margine di profitto a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate) è infondata.

(313)

Wilmar ha osservato che la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione non era buona quando l’industria del biodiesel dell’UE era protetta dai dazi sul biodiesel abrogati dal 2012-2013 fino ad almeno il mese di settembre del 2017 e pertanto, la mancanza di miglioramento di tale situazione finanziaria può essere spiegata soltanto da carenze esistenti all’interno di tale settore.

(314)

La Commissione ha osservato che in seguito all’aumento improvviso delle importazioni sovvenzionate di biodiesel indonesiano in seguito all’abrogazione dei dazi antidumping esistenti nel marzo 2018, l’industria dell’Unione non ha potuto migliorare il proprio margine di profitto insoddisfacente, sostanzialmente inferiore all’obiettivo di profitto in un mercato in crescita. Di conseguenza ciò conferma la risultanza provvisoria della Commissione.

(315)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Wilmar ha riaffermato le proprie osservazioni di cui nella fase provvisoria, già trattate in precedenza. Inoltre ha affermato che i bassi profitti non potevano essere collegati alle importazioni, dato il «monopolio virtuale» dell’industria dell’Unione all’inizio del periodo in esame.

(316)

Tale argomentazione è infondata, dato che l’industria dell’Unione era composta da oltre 200 società in concorrenza tra loro sul mercato dell’Unione del biodiesel e non vi sono elementi di prova attestanti che vi sia alcun tipo di collusione tra i produttori dell’Unione.

(317)

In assenza di altre osservazioni in materia di redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 334 a 340 del regolamento provvisorio.

4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(318)

In seguito all’istituzione di misure provvisorie, il governo dell’Indonesia ha concluso che, sulla base degli indicatori di cui al regolamento provvisorio, la situazione dell’industria dell’Unione era «solida».

(319)

La Commissione non concorda con tale osservazione e osserva che un’industria la cui redditività rimane inferiore all’1 % del fatturato, che sta perdendo quasi 15 punti percentuali in termini di quota di mercato e che non è in grado di beneficiare di un mercato in crescita del 33 % non si trova in una situazione solida.

(320)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul pregiudizio di cui ai considerando da 341 a 346 del regolamento provvisorio.

4.5.   Indicatori economici successivamente al periodo dell’inchiesta

(321)

Al fine di esaminare ulteriormente la situazione dell’industria dell’Unione al fine di trarre risultanze sulla minaccia di pregiudizio, la Commissione ha inviato ulteriori domande e ha ricevuto risposte dai produttori dell’Unione inclusi nel campione per i dati relativi al periodo da ottobre del 2018 a giugno del 2019 («il periodo successivo a quello dell’inchiesta»). I dati per il periodo successivo a quello dell’inchiesta riportati in appresso, come gli indicatori microeconomici, sono presentati come media ponderata dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(322)

Per il periodo successivo a quello dell’inchiesta, per alcuni indicatori macroeconomici come la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, la produzione e le vendite, è stato possibile analizzare le informazioni solo per i produttori dell’Unione inclusi nel campione, dati i limiti temporali dell’inchiesta. Pertanto i dati riguardanti il periodo dell’inchiesta non sono direttamente confrontabili con quelli per il periodo successivo a quello dell’inchiesta. È altresì vero che la Commissione sta confrontando i 12 mesi del periodo dell’inchiesta con i 9 mesi del periodo successivo a quello dell’inchiesta, ma in questa fase dell’inchiesta non sono ancora disponibili 12 mesi di dati per il periodo successivo a quello dell’inchiesta.

(323)

Tali dati consentono comunque di analizzare l’evoluzione della situazione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione dopo il periodo dell’inchiesta; i dati sono inoltre indicizzati reciprocamente su base annua.

(324)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha richiesto nuovamente alla Commissione di raccogliere 12 mesi di dati relativi al periodo successivo a quello dell’inchiesta (da ottobre 2018 a settembre 2019) e ha inoltre chiesto alla Commissione di raccogliere dati da tutti i produttori dell’Unione. Tuttavia la raccolta di queste informazioni aggiuntive non è stata possibile nel tempo a disposizione. La richiesta è stata quindi respinta.

(325)

La produzione, le vendite e i costi unitari e i prezzi unitari di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato l’andamento seguente:

Tabella 2

L’industria dell’Unione durante e dopo il periodo dell’inchiesta

 

Periodo dell’inchiesta

Ottobre 2018 – giugno 2019

Produzione totale (tonnellate)

2 510 356

1 824 599

Indice (annualizzato) (39)

100

97

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (tonnellate)

2 524 646

1 871 962

Indice (annualizzato)

100

99

Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)

791

760

Indice

100

96

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

794

790

Indice

100

100

Tasso di utilizzo degli impianti

82 %

80 %

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(326)

La produzione nel periodo successivo a quello dell’inchiesta è diminuita leggermente rispetto al periodo dell’inchiesta, mentre le vendite sul mercato dell’Unione sono rimaste piuttosto costanti.

(327)

Il costo di produzione unitario per le società incluse nel campione è diminuito leggermente dopo il periodo dell’inchiesta, mentre il prezzo unitario di vendita è rimasto stabile.

(328)

Il profitto delle società incluse nel campione è stato calcolato utilizzando i dati del questionario relativo al periodo successivo all’inchiesta. Da tale calcolo è risultato un profitto medio delle società incluse nel campione pari al 3,8 % per i nove mesi successivi al periodo dell’inchiesta. Le società incluse nel campione hanno fornito dati mensili in merito a costi e prezzi, che la Commissione ha quindi aggregato per ottenere una media per trimestre che è stata divulgata nella tabella 3.

(329)

Tuttavia quando tale profitto viene analizzato trimestralmente, si riscontra un andamento diverso:

Tabella 3

Profitti nel periodo successivo a quello dell’inchiesta

 

2018 4° trim.

2019 1° trim.

2019 2° trim.

Totale successivamente al periodo dell’inchiesta

Profitti dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

10,8 %

0,1 %

-5,0 %

3,8 %

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(330)

Di conseguenza dalle tabelle 2 e 3 emerge che, in relazione al periodo successivo a quello dell’inchiesta, la Commissione ha osservato cambiamenti relativamente modesti rispetto al periodo dell’inchiesta, fatta eccezione per il margine di profitto dei produttori inclusi nel campione che è passato dallo 0,8 % per il periodo dell’inchiesta al 3,8 % nel periodo successivo. L’aumento dei profitti nel periodo successivo a quello dell’inchiesta è trainato dal quarto trimestre del 2018.

(331)

I profitti maggiori registrati nell’inverno 2018-2019 sono stati eccezionali. Sono stati registrati da una società inclusa nel campione che è stata in grado di sfruttare una situazione di trasporto incerta nella propria regione. La temporanea carenza di offerta causata da tale situazione ha consentito alla società di aumentare i propri prezzi e quindi i propri profitti in tale periodo, circostanza che ha influito sul quarto trimestre del 2018 e su parte del primo trimestre del 2019 (40).

(332)

Tuttavia i profitti per le altre società incluse nel campione sono rimasti significativamente inferiori a quelli previsti per tutti i trimestri del periodo successivo a quello dell’inchiesta. Nel secondo trimestre del 2019 quando l’incerta situazione dei trasporti si era risolta da sola, i profitti dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono scesi, registrando una perdita del 5 %.

(333)

Il governo dell’Indonesia ha sostenuto che la redditività negativa nel secondo trimestre del 2019 è stata causata da eventi straordinari accaduti presso Saipol durante detto trimestre. Tuttavia, sebbene tale produttore dell’Unione abbia effettivamente dovuto affrontare una situazione eccezionale durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta, tale questione ha interessato il primo trimestre del 2019 e non il secondo. Si ritiene pertanto che il calo della redditività sia causato dai notevoli quantitativi di importazioni sovvenzionate entrate nel mercato dell’Unione a prezzi estremamente bassi.

(334)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha affermato di ritenere che le sintesi non riservate dei questionari del periodo successivo a quello dell’inchiesta non fossero sufficienti per consentire alle parti interessate di rispondere alle conclusioni della Commissione.

(335)

Tuttavia tutte le risposte al questionario erano accompagnate da significative versioni consultabili. Laddove non è stato possibile riepilogare i dati a livello aziendale, la Commissione ha aggregato i dati e li ha pubblicati nella divulgazione finale delle informazioni e nelle tabelle 2 e 3 di cui sopra.

(336)

Al fine di garantire ulteriore trasparenza, la Commissione ha individuato informazioni pertinenti non riservate indicando che i prezzi dell’RME hanno registrato livelli elevati in tutti i periodi in ragione dei bassi livelli di acqua nel Reno durante l’inverno 2018-2019 e ha aggiunto tali informazioni al fascicolo pubblico.

(337)

Il governo dell’Indonesia ha risposto a queste informazioni e ha sostenuto che gli eccezionali profitti nell’inverno 2018-2019 erano dovuti anche all’aumento della domanda di RME nell’Unione in inverno, in considerazione delle sue caratteristiche fisiche e alla diminuzione dei costi di produzione nell’industria dell’Unione nel periodo successivo a quello dell’inchiesta.

(338)

Il governo dell’Indonesia ha altresì sostenuto che il prezzo unitario di vendita è rimasto stabile ed è addirittura diminuito durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta, circostanza che suggerisce che l’aumento dei prezzi non aveva natura eccezionale.

(339)

Il governo dell’Indonesia ha affermato inoltre che i problemi legati alle materie prime nell’inverno 2018-2019 avrebbero potuto incidere sui dati relativi alla redditività per l’industria dell’UE per il secondo trimestre del 2019.

(340)

Le argomentazioni del governo dell’Indonesia sono state respinte in quanto basate su congetture e non correlate all’articolo che la Commissione aveva inserito nel fascicolo pubblico per assistere le parti in merito alla particolare situazione registrata nell’inverno 2018-2019.

(341)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che nel periodo successivo a quello dell’inchiesta la situazione economica dell’industria dell’Unione è ulteriormente peggiorata.

5.   MINACCIA DI PREGIUDIZIO

5.1.   La natura delle sovvenzioni in esame

(342)

In seguito all’istituzione di misure provvisorie, il produttore esportatore Wilmar ha osservato che la Commissione non aveva stabilito un nesso tra le sovvenzioni riscontrate e i prezzi inferiori praticati e la depressione dei prezzi.

(343)

La Commissione ha espresso disaccordo. Esiste un nesso evidente tra la disponibilità di olio di palma greggio a prezzi bassi e i prezzi inferiori riscontrati durante il periodo dell’inchiesta, dato che i membri dell’industria dell’Unione, dovendo procurarsi l’olio di palma greggio sul mercato mondiale, pagano molto di più le loro materie prime e non riescono quindi a offrire un prezzo corrispondente a quello del biodiesel indonesiano sovvenzionato. La prosecuzione di questo programma, in associazione agli altri due regimi di sovvenzione individuati nella presente inchiesta, sono in grado di mantenere le esportazioni di biodiesel indonesiano a un livello di prezzo che incide sull’industria dell’Unione.

(344)

Wilmar ha quindi presentato osservazioni sul considerando 350 del regolamento provvisorio, ribadendo che esiste un limite naturale alle importazioni di PME nell’Unione e pertanto la Commissione non può affermare che le importazioni aumenterebbero.

(345)

Dato che Wilmar non ha spiegato quale sia tale «limite naturale», non è stato possibile verificare tale asserzione, che viene pertanto respinta. Secondo la Commissione non vi sono ostacoli (se non la domanda del mercato, soggetta a norme in materia di concorrenza leale) alle importazioni di biodiesel dall’Indonesia nell’UE.

(346)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito nuovamente i punti sollevati nella fase provvisoria riguardanti il nesso tra le sovvenzioni riscontrate e la minaccia di pregiudizio. Tuttavia non sono state addotte argomentazioni nuove e tali affermazioni sono state pertanto nuovamente respinte.

(347)

Wilmar ha osservato altresì che Masol, il più grande produttore di PME nell’Unione, era legato al gruppo Musim Mas, produttore indonesiano di biodiesel, e ha sollevato la questione relativa al prezzo che Masol potrebbe pagare per acquistare olio di palma dall’Indonesia.

(348)

La Commissione non ha formulato osservazioni sulle operazioni aziendali riservate di singole società nell’Unione o altrove, tuttavia ha stabilito che Masol acquista il proprio olio di palma in linea con le condizioni di mercato. Il rapporto tra il gruppo Musim Mas e Masol non ha quindi influenzato l’analisi del pregiudizio.

(349)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha sostenuto ancora una volta che l’OPPF non era un programma di sovvenzioni e che il prelievo all’esportazione sull’olio di palma greggio era stato ridotto a zero.

(350)

La Commissione ha sottolineato le risultanze di cui alla sezione 3 sulle sovvenzioni, che confermano palesemente il contrario.

(351)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 349 a 350 del regolamento provvisorio.

5.2.   Tasso significativo di aumento delle importazioni sovvenzionate

(352)

A seguito dell’istituzione di misure provvisorie, il governo dell’Indonesia ha osservato che la Commissione dovrebbe tenere conto degli sviluppi occorsi nel periodo successivo a quello dell’inchiesta in relazione alle importazioni di biodiesel dall’Indonesia.

(353)

La Commissione ha analizzato le importazioni dall’Indonesia dalla fine del periodo dell’inchiesta fino alla fine del mese di giugno del 2019 (ossia dal quarto trimestre del 2018 al secondo trimestre del 2019):

Tabella 4

Importazioni dall’Indonesia durante e dopo il periodo dell’inchiesta

 

PI

2018 4° trim.

2019 1° trim.

2019 2° trim.

Importazioni totali di biodiesel (tonnellate metriche) dall’Indonesia

516 068

139 091

234 677

207 310

Fonte: Surveillance II

(354)

La Commissione ha osservato che sebbene il periodo dell’inchiesta comprenda quattro trimestri, dal quarto trimestre del 2017 al terzo trimestre del 2018, importazioni significative sono state registrate soltanto negli ultimi due trimestri. Per motivi di riferimento, i quattro trimestri del periodo dell’inchiesta sono riprodotti qui:

Tabella 5

Importazioni dall’Indonesia durante il PI

 

2017 4° trim.

2018 1° trim.

2018 2° trim.

2018 3° trim.

Importazioni totali di biodiesel (tonnellate metriche) dall’Indonesia

0

25 275

227 114

263 678

Fonte: Surveillance II

(355)

I dati mostrano che le importazioni dall’Indonesia sono continuate dopo la fine del periodo dell’inchiesta e con quantitativi significativi. Tuttavia il picco registrato nel 2018 pari a 263 678 tonnellate metriche al trimestre per il terzo trimestre non può essere confrontato con il terzo trimestre del 2019, dato che le importazioni durante tale trimestre sono influenzate dall’istituzione di dazi provvisori. Inoltre i primi tre trimestri successivi al periodo dell’inchiesta non sono direttamente comparabili con gli ultimi tre trimestri del periodo dell’inchiesta, in considerazione delle differenze stagionali; di conseguenza, i dati relativi al periodo successivo a quello dell’inchiesta non sono conclusivi in merito alla previsione di un aumento sostanziale delle importazioni in futuro.

(356)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha osservato che, confrontando il secondo trimestre del 2019 con il secondo trimestre del 2018, le importazioni dall’Indonesia sono diminuite del 9 % e ciò dovrebbe pertanto dimostrare che non si prevedono aumenti sostanziali delle importazioni.

(357)

La Commissione ha respinto tale affermazione dato che la differenza del 9 % equivale a 20 000 TM o a una spedizione di biodiesel. Di conseguenza la differenza tra i due trimestri può essere spiegata da una singola spedizione che ricade in un trimestre o nel successivo. Inoltre gli elementi di prova relativi a un solo trimestre non contraddicono la risultanza della Commissione dell’esistenza di dati inconcludenti sul fatto che in futuro si prevedano aumenti sostanziali delle importazioni.

(358)

Il governo dell’Indonesia e il produttore esportatore Wilmar hanno altresì chiesto alla Commissione di considerare «sostanziali» i quantitativi delle importazioni di biodiesel dall’Argentina, dato che la maggior parte dell’aumento delle importazioni è provenuto in genere dall’Argentina. La Commissione ha già fatto riferimento all’impatto delle importazioni dall’Argentina ai considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio, che né il governo dell’Indonesia né Wilmar hanno contestato. L’effetto delle importazioni dall’Argentina rientra nella valutazione del nesso di causalità e non mette in discussione il sostanziale aumento delle importazioni dall’Indonesia.

(359)

Il produttore esportatore Wilmar ha chiesto alla Commissione di considerare «sostanziali» le importazioni dall’Indonesia prima del periodo in esame. Non è prassi della Commissione estendere la propria analisi oltre il periodo in esame e tale argomentazione è stata respinta. In ogni caso, come osservato in precedenza, le importazioni dall’Indonesia sembrano aver raggiunto volumi analoghi a quelli già rilevati nel contesto dell’inchiesta antidumping del 2013.

(360)

Tanto Wilmar quanto il governo dell’Indonesia hanno quindi menzionato le disposizioni della direttiva RED II che limiteranno in futuro le importazioni nell’UE di PME a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione. La Commissione ha osservato che tale limite inizierà ad avere effetto a decorrere dalla fine del 2023 (41). Dato che non è possibile prevedere l’effetto di tale direttiva e che il PME può comunque essere importato nell’UE ai sensi di tale direttiva nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, anche tale argomentazione è stata respinta in quanto non pregiudica l’analisi attuale della minaccia di pregiudizio che le importazioni indonesiane porranno all’industria dell’Unione nel prossimo futuro.

(361)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha ribadito le proprie osservazioni in merito alla probabilità di un aumento delle importazioni dall’Indonesia e ha chiesto nuovamente alla Commissione di estendere il periodo in esame a quello antecedente al 2013.

(362)

La Commissione ha respinto tali osservazioni e, in particolare, la richiesta di estendere artificiosamente il periodo in esame per tener conto dei periodi precedenti l’istituzione di dazi antidumping, non essendo prassi della Commissione procedere in tal senso. Di conseguenza, nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto opportuno incentrare la propria analisi sul periodo in esame e sugli sviluppi del periodo successivo a quello dell’inchiesta.

(363)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia ha osservato che taluni paesi sembrano limitare l’accesso al mercato dei biocarburanti a base di olio di palma e ha fatto specifico riferimento a Norvegia e Francia.

(364)

La Commissione osserva che la Norvegia non è membro dell’Unione europea e pertanto la sua legislazione non ha alcuna incidenza sul mercato europeo del biodiesel. Tuttavia la Commissione ha osservato che sembra che il governo norvegese abbia imposto i medesimi criteri di sostenibilità (rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni) in vigore nell’UE (42). La Commissione non rileva alcun nesso tra la legislazione in vigore in Norvegia e le esportazioni dall’Indonesia verso l’UE.

(365)

Il governo dell’Indonesia ha inoltre fatto specifico riferimento a un regolamento approvato in Francia «che vieterà l’uso dell’olio di palma nei biocarburanti a decorrere dal 31 dicembre 2019» (43).

(366)

Dall’analisi di tale legge sembra emergere che il governo francese interromperà le esenzioni fiscali per l’olio di palma il 1o gennaio 2020 e di conseguenza, in Francia, l’olio di palma non sarà considerato un biocarburante a meno che non provenga da una piantagione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (44).

(367)

La Commissione ha osservato che la legge non avrà effetto fino al 2020. Questo è l’inizio del periodo previsto dalla direttiva RED II nel quale le importazioni in tutta l’UE di biodiesel a base di materie prime ad alto rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, come il PME, saranno limitate ai livelli del 2019.

(368)

La Commissione ha inoltre osservato che poiché questa legge avrà effetto soltanto a partire dal 1o gennaio 2020 e soltanto in Francia, essa non incide sul quantitativo di PME consumato nell’Unione nel 2019 e, dato che il livello del 2019 diventerà il limite per il 2020, la legge francese non avrà alcun effetto sul quantitativo di PME importato in tutta l’Unione che viene preso in considerazione per l’obbligo di miscelazione negli anni successivi.

(369)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 351 e 352 del regolamento provvisorio.

5.3.   Sufficiente disponibilità di capacità e capacità di assorbimento di paesi terzi

(370)

In seguito all’istituzione di misure provvisorie, il governo dell’Indonesia ha osservato che la Commissione non aveva fornito dati specifici per dimostrare la capacità potenziale degli Stati Uniti d’America («USA») di assorbire ulteriori esportazioni dall’Indonesia, aspetto trattato ai considerando 355 e 356 del regolamento provvisorio.

(371)

Dato il livello elevato delle misure in vigore negli Stati Uniti, la Commissione ha ritenuto che non sia plausibile pensare che gli Stati Uniti assorbano esportazioni dall’Indonesia nel prossimo futuro.

(372)

La Commissione ha inoltre osservato che l’ultima relazione della rete statunitense GAIN da Giacarta (45) ha analizzato le statistiche indonesiane sulle esportazioni e ha dimostrato che le esportazioni di biodiesel negli Stati Uniti sono terminate a novembre del 2016 e non sono ripartite.

(373)

Nella sua risposta alla serie di domande del periodo successivo a quello dell’inchiesta rivoltegli l’EBB ha osservato che era previsto che la capacità in Indonesia aumentasse passando da 11,5 miliardi di litri a 13 miliardi di litri entro il 2021, secondo l’ultima relazione della rete statunitense GAIN di Giacarta.

(374)

Il governo dell’Indonesia ha osservato altresì che l’Indonesia sta effettuando una transizione dall’obbligo di miscelazione B20 a un obbligo di miscelazione B30, ossia sta passando dalla miscelazione di biodiesel al 20 % con diesel minerale a una miscelazione di biodiesel al 30 %, circostanza questa che aumenterà la domanda interna. Lo stesso aspetto è stato menzionato anche dal produttore esportatore Wilmar.

(375)

Nelle loro osservazioni in merito a quelle presentate dall’EBB in relazione ai dati relativi al periodo successivo a quello dell’inchiesta, il governo dell’Indonesia ha affermato che si prevede che l’attuazione dell’obbligo di miscelazione B30 assorba tutta la capacità di produzione di biodiesel in Indonesia.

(376)

La Commissione ha preso atto dell’ambizione del governo indonesiano di aumentare l’obbligo di miscelazione da B20 a B30, tuttavia ha altresì preso atto delle osservazioni dell’EBB del 29 aprile 2019 che mostrano che gli operatori indonesiani hanno incontrato difficoltà in termini di distribuzione, disponibilità di immagazzinamento e infrastrutture di miscelazione nell’attuazione dell’obbligo di miscelazione B20 e che l’obiettivo dell’aumento di tale obbligo è ridurre le importazioni di diesel minerale, piuttosto che ridurre le esportazioni di biodiesel verso altri mercati, come quello dell’UE.

(377)

Inoltre la Commissione ha preso atto delle osservazioni dell’EBB nel suo elenco B di domande per il periodo successivo a quello dell’inchiesta, presentate il 6 settembre 2019, secondo le quali sebbene il numero di punti di miscelazione sia ridotto e la loro dimensione sia aumentata, si prevede che l’attuazione dell’obbligo di miscelazione B30 richiederà tempo. Taluni settori (ad esempio l’estrazione mineraria) richiedono un’applicazione ritardata dell’obbligo di miscelazione B30, potrebbero essere necessari adattamenti tecnici sui veicoli che funzionano con carburante B30, inoltre, nel settore non soggetto all’obbligo di servizio pubblico le macchine soggette alla norma ASTM potrebbero non essere più in garanzia se utilizzano carburante B30.

(378)

La Commissione non ritiene pertanto che il passaggio da un obbligo di miscelazione B20 a un obbligo di miscelazione B30 limiterà in maniera significativa i quantitativi di biodiesel esportati dall’Indonesia nell’UE nel prossimo futuro, in particolare in considerazione delle capacità inutilizzate estremamente notevoli dell’industria indonesiana del biodiesel che la rete statunitense GAIN stima essere pari al 30 % per il 2019.

(379)

A seguito della divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia ha osservato che la Commissione non aveva pienamente trattato la sua argomentazione secondo la quale l’attuazione dell’obbligo di miscelazione B30 è un impegno del governo dell’Indonesia per il quale le sperimentazioni complete inizieranno nel mese di novembre del 2019. Inoltre il governo dell’Indonesia afferma che la Commissione ha semplicemente riaffermato le argomentazioni dell’EBB.

(380)

Il produttore esportatore Wilmar ha inoltre chiesto alla Commissione di riesaminare gli effetti dell’obbligo di miscelazione B30 sulla futura capacità inutilizzata dell’industria indonesiana del biodiesel.

(381)

La Commissione ha preso atto delle ulteriori osservazioni del governo dell’Indonesia e di Wilmar e ha esaminato la questione dell’obbligo di miscelazione B30 con la dovuta attenzione.

(382)

Tuttavia l’ultima relazione della rete statunitense GAIN da Giacarta sostiene i dubbi dell’EBB sul fatto che l’obbligo di miscelazione B30 possa essere realizzato entro il termine indicato dal governo dell’Indonesia. La relazione GAIN rileva che l’obbligo di miscelazione B20, che era un obiettivo obbligatorio già per il 2016, sarà probabilmente conseguito per la prima volta soltanto nel 2019, ovvero tre anni dopo la scadenza stabilita.

(383)

Dato che l’aumento medio dei tassi di miscelazione oscilla tra 2,5 (46) e 3,2 (47) punti percentuali l’anno, un aumento dal 19,9 % al 30 % in un solo anno sembra estremamente ambizioso.

(384)

La Commissione ha pertanto concluso che è improbabile che un obbligo di miscelazione B30 venga rispettato nel prossimo futuro e che incida significativamente sulla capacità inutilizzata in Indonesia nel prossimo futuro.

(385)

Al considerando 357 del regolamento provvisorio la Commissione ha ritenuto che non vi fossero altri mercati significativi disponibili per i produttori indonesiani considerando il livello proibitivamente elevato dei dazi applicabili alle importazioni negli Stati Uniti.

(386)

In risposta Wilmar ha osservato che esistono esportazioni in Cina e ha dichiarato di ritenere che la Cina disponga della capacità necessaria per assorbire le esportazioni di PME dall’Indonesia in futuro.

(387)

La Commissione ha osservato che non esiste un obbligo di miscelazione in vigore in Cina e pertanto, le vendite non saranno effettuate nel lungo termine. Nelle sue osservazioni in merito al questionario per il periodo successivo a quello dell’inchiesta l’EBB ha fornito dati che dimostrano che la Cina importa il PME soltanto in maniera opportunistica, quando è più economico rispetto al diesel minerale. Tale situazione non può essere considerata un’alternativa valida nel lungo termine per le esportazioni indonesiane rispetto alla domanda in costante crescita di biodiesel registrata sul mercato dell’Unione in considerazione dell’obbligo di miscelazione.

(388)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito tale posizione per quanto concerne l’esportazione di PME e anche di olio di palma dall’Indonesia alla Cina, affermando che la Cina rappresentava un «mercato di esportazione confermato e stabile per il biodiesel indonesiano».

(389)

Wilmar ha tuttavia osservato che la Cina importa biodiesel da olio di palma «in virtù del prezzo basso». Questa è stata la conclusione della Commissione nella fase provvisoria secondo la quale le importazioni dall’Indonesia alla Cina avvengono soltanto quando il PME è più economico del diesel minerale e pertanto le esportazioni verso la Cina si basano sull’esistenza della sovvenzione già accertata.

(390)

Dato che la Cina non ha in vigore obblighi per la miscelazione del biodiesel con il diesel minerale, la Commissione non disponeva di elementi di prova che confermino l’affermazione di Wilmar secondo la quale la Cina è un mercato di esportazione confermato e stabile per il biodiesel indonesiano.

(391)

Durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta la Cina ha rappresentato soltanto il 27 % circa delle esportazioni indonesiane, mentre l’Unione ha rappresentato circa il 71 %. Pertanto nonostante le opportunistiche vendite di biodiesel indonesiano in Cina, l’Unione è ancora il mercato di esportazione più importante per i produttori indonesiani.

(392)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia ha osservato altresì che la Cina importava quantitativi notevoli di olio di palma dall’Indonesia e che le importazioni di olio di palma dovrebbero aumentare, riducendo i quantitativi di olio di palma disponibili in Indonesia da trasformare in biodiesel.

(393)

La Commissione ha osservato che il governo dell’Indonesia prevede pertanto che la domanda crescente di olio di palma in Cina sarebbe soddisfatta deviando l’olio di palma esistente dalla produzione di biodiesel alle vendite all’esportazione. Non è stato fornito alcun elemento di prova attestante che le esportazioni di olio di palma comporterebbero una carenza di offerta di olio di palma per i produttori indonesiani di biodiesel. La Commissione si aspetterebbe che la reazione indonesiana all’aumento della domanda di olio di palma sia quella di aumentare l’offerta piuttosto che di deviare le offerte esistenti da attività industriali quali la produzione di biodiesel.

(394)

La Commissione ha inoltre analizzato le esportazioni di olio di palma in Cina utilizzando le relazioni della rete statunitense GAIN da Giacarta per il 2019. Le esportazioni verso la Cina sembrano essere aumentate, tuttavia stanno sostituendo le esportazioni verso l’India, dove i dazi all’importazione di olio di palma sono elevati.

(395)

La Commissione ha pertanto ritenuto che non vi siano elementi di prova di un aumento a lungo termine della domanda di biodiesel esportato dall’Indonesia verso la Cina, né alcun elemento di prova attestante che un aumento della domanda di olio di palma in Cina provocherebbe una carenza di offerta di olio di palma per produrre biodiesel da esportare verso l’Unione europea.

(396)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 353 a 357 del regolamento provvisorio.

5.4.   Livello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate

(397)

A seguito dell’istituzione di misure provvisorie, Wilmar ha dichiarato che una constatazione dell’esistenza di prezzi inferiori non può corroborare una constatazione di minaccia di pregiudizio, dato che tale pratica si distingue da un effetto depressivo sui prezzi o da una loro contrazione.

(398)

La Commissione ha espresso disaccordo. Le risultanze che rilevano l’applicazione di prezzi notevolmente inferiori sono state tratte nel contesto di una situazione dell’industria dell’Unione estremamente delicata, sebbene non ancora materialmente pregiudicata dai prezzi inferiori osservati. La pratica dei prezzi inferiori, laddove proseguita, costituisce una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

(399)

In ogni caso, la Commissione ha riscontrato anche l’esistenza di una depressione dei prezzi al considerando 328 del regolamento provvisorio, circostanza questa che l’ha portata a concludere che in ragione di tale pressione sui prezzi derivante dalle importazioni indonesiane sovvenzionate, l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare dei costi decrescenti durante il periodo dell’inchiesta, essendo stata costretta a trasferire completamente tale riduzione dei costi sui propri clienti per evitare una perdita ancora maggiore della quota di mercato.

(400)

La Commissione rileva in tale contesto che, nel 2018 e nella prima metà del 2019, le esportazioni di biodiesel dall’Indonesia alla Cina sono avvenute allo stesso prezzo per tonnellata metrica delle esportazioni verso l’UE.

(401)

Ciò dimostra altresì la difficile situazione dell’industria dell’Unione e l’attuale minaccia rappresentata dalle importazioni in questione.

(402)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha nuovamente dichiarato che una constatazione dell’esistenza di prezzi inferiori non può sostenere il riscontro di una minaccia di pregiudizio. La Commissione risponde nuovamente affermando che i prezzi inferiori rilevati costituiscono una minaccia capace di determinare in futuro un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

(403)

La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione e ribadito le proprie risultanze di cui al considerando 358 del regolamento provvisorio.

5.5.   Livello delle scorte

(404)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul pregiudizio di cui al considerando 359 del regolamento provvisorio.

5.6.   Conclusione

(405)

La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo dell’inchiesta le importazioni dall’Indonesia hanno costituito una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e ha quindi confermato le proprie conclusioni in merito alla minaccia di pregiudizio notevole di cui al considerando 360 del regolamento provvisorio.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Effetti delle importazioni sovvenzionate originarie dell’Indonesia

(406)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni sovvenzionate originarie dell’Indonesia rappresentavano una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

(407)

La Commissione ha concluso che l’aumento delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta, nonché i prezzi inferiori e la depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione determinate delle importazioni sovvenzionate hanno causato all’industria dell’Unione la perdita di quote di mercato nonostante l’aumento della produzione e della capacità e hanno impedito a tale industria di beneficiare di una situazione di mercato altrimenti favorevole.

(408)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia e Wilmar hanno osservato che la produzione e la capacità dell’industria dell’Unione sono aumentate durante il periodo in esame, unitamente ai quantitativi di vendita assoluti. Tali soggetti hanno altresì rilevato che all’aumento delle importazioni dall’Indonesia è corrisposto un aumento della redditività dell’industria dell’Unione.

(409)

La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tali osservazioni, in particolare per quanto concerne i profitti dell’industria dell’Unione che sono rimasti all’interno di un intervallo di valori compreso tra -1 % e 1 % durante tutto il periodo in esame. Di conseguenza, la variazione della redditività durante il periodo in esame non è significativa.

(410)

Per quanto concerne la produzione e la capacità dell’industria dell’Unione, sebbene esse siano aumentate in termini assoluti durante il periodo in esame, l’industria dell’Unione non è stata in grado di sfruttare appieno l’aumento del consumo, dato che le importazioni dall’Indonesia hanno conquistato quote di mercato precedentemente appartenenti all’industria dell’Unione.

(411)

Il produttore esportatore indonesiano Wilmar ha osservato che al considerando 346 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso in via provvisoria che non era possibile trarre alcuna conclusione definitiva in merito al pregiudizio notevole. Wilmar ha quindi affermato che ciò era in contraddizione con il considerando 363 del regolamento provvisorio nel quale la Commissione ha concluso che le importazioni sovvenzionate originarie dell’Indonesia avevano un impatto negativo sull’industria dell’Unione.

(412)

Nell’analizzare la minaccia di pregiudizio la Commissione non ha riscontrato alcuna contraddizione tra l’assenza di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e, tuttavia, un evidente impatto negativo sull’industria dell’Unione.

(413)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito le sue affermazioni di cui ai considerando 408 e 411 che la Commissione respinge nuovamente.

(414)

Anche il governo dell’Indonesia ha formulato osservazioni su questo aspetto dopo la divulgazione finale delle informazioni e ha ribadito di non rilevare alcun nesso di causalità tra le importazioni dall’Indonesia e l’andamento dell’industria dell’Unione. La Commissione ha preso atto della riaffermazione da parte del governo dell’Indonesia del suo parere, ma ha comunque ritenuto che l’analisi precedente dimostrasse che le importazioni dall’Indonesia costituiscono una minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione in assenza di misure.

(415)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 365 del regolamento provvisorio.

6.2.   Altri fattori noti

6.2.1.   Importazioni dall’Argentina

(416)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, tanto il governo dell’Indonesia quanto Wilmar hanno formulato osservazioni in merito all’effetto sull’industria dell’Unione delle importazioni argentine sovvenzionate di biodiesel. Tali osservazioni hanno suggerito che la causa della minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione era costituita esclusivamente dalle importazioni originarie dell’Argentina.

(417)

Come già indicato dalla Commissione ai considerando da 368 a 370 del regolamento provvisorio, tali importazioni sono rientrate nel contesto di una minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, motivo per cui la Commissione ha istituito misure su tali importazioni nel febbraio del 2019 e ha accolto impegni concernenti i prezzi.

(418)

Tuttavia il fatto che le importazioni argentine abbiano costituito una minaccia di pregiudizio durante il periodo in esame non significa che anche le importazioni indonesiane non abbiano costituito una minaccia di pregiudizio, in particolare dopo l’entrata in vigore delle misure contro le importazioni dall’Argentina. In effetti, nell’esaminare la minaccia di un pregiudizio notevole nel prossimo futuro, essendo già in vigore misure contro le importazioni di biodiesel dall’Argentina, tali importazioni non possono più costituire una minaccia per l’industria dell’Unione.

(419)

Di conseguenza nel condurre l’analisi della minaccia di pregiudizio notevole, la Commissione ha separato e distinto gli effetti che le importazioni dall’Argentina potrebbero avere sull’industria dell’Unione rispetto a quelli determinati dalle importazioni originarie dell’Indonesia (48).

(420)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha ribadito nuovamente le proprie osservazioni di cui nella fase provvisoria in merito alle importazioni dall’Argentina, definendo la risposta della Commissione «sommaria». La Commissione non condivide tale affermazione e rileva che gli effetti delle importazioni dall’Argentina sono trattate nella sezione 6.2.1 del regolamento provvisorio.

6.2.2.   Importazioni da altri paesi terzi

(421)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha affermato che le importazioni provenienti dalla Cina potrebbero costituire un fattore significativo in qualsiasi futura considerazione della causa del pregiudizio all’industria dell’Unione e ha sottolineato tanto l’aumento del 25 % dei quantitativi di importazioni dalla Cina dal 2017 fino al periodo dell’inchiesta, quanto il fatto che, dal 2016 al periodo dell’inchiesta, il prezzo delle importazioni originarie della Cina è stato inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione.

(422)

Il governo dell’Indonesia ha altresì segnalato che, sebbene i prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina siano superiori a quelli delle importazioni originarie dell’Indonesia, ciò non significa che non possano avere un impatto negativo sull’industria dell’Unione.

(423)

Inoltre il governo dell’Indonesia ha rilevato che il biodiesel cinese utilizza una materia prima diversa (olio da cucina usato) rispetto al biodiesel indonesiano. Il biodiesel derivante da olio da cucina usato presenta un notevole risparmio di emissioni di gas a effetto serra ed è soggetto al regime del doppio conteggio stabilito dalla direttiva RED. Di conseguenza sembra essere un’opzione preferibile per l’importazione nell’UE.

(424)

Durante il periodo dell’inchiesta la Commissione ha constatato l’esistenza di importazioni provenienti dalla Cina e ne ha esaminato la quantità e il prezzo al considerando 372 del regolamento provvisorio, rilevando che tali importazioni presentavano quantitativi inferiori rispetto a quelle originarie dell’Indonesia e che il prezzo delle importazioni provenienti dalla Cina era superiore a quello delle importazioni dall’Indonesia.

(425)

La Commissione ha constatato che il prezzo dell’Unione si riferisce a un mix di vari tipi di biodiesel venduto all’interno dell’Unione, comprensivo di vendite che beneficiano del premio per il doppio conteggio e di vendite che non beneficiano di tale premio. Anche le importazioni cinesi sono in effetti costituite da un tipo di biodiesel (prodotto con olio da cucina usato), aspetto questo che comporta un premio per il doppio conteggio.

(426)

Tuttavia in termini di volume, le importazioni originarie della Cina sono inferiori a quelle dell’Indonesia (con una quota di mercato pari all’1,7 % rispetto al 3,3 % dell’Indonesia); inoltre le importazioni cinesi, a differenza delle importazioni originarie dell’Indonesia, sono soggette altresì al dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %.

(427)

Alla Commissione non sono pervenuti elementi di prova attestanti che tali importazioni abbiano o possano avere ripercussioni negative sull’industria dell’Unione oppure eventuali asserzioni di pregiudizio causato dalle importazioni originarie della Cina. È importante ribadire che i prezzi del biodiesel cinese sono superiori a quelli del biodiesel indonesiano. In ogni caso, anche se le importazioni provenienti dalla Cina dovessero incidere negativamente sull’industria dell’Unione, tali effetti non sarebbero tali da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate provenienti dall’Indonesia e la minaccia di pregiudizio constatata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

6.2.3.   Importazioni da paesi terzi dopo il periodo dell’inchiesta

(428)

Nelle sue osservazioni presentate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Wilmar ha effettuato un’analisi delle importazioni di biodiesel nell’UE da paesi terzi dopo la fine del periodo dell’inchiesta e ha osservato che le importazioni dalla Cina sono aumentate e che le importazioni dalla Malesia sono aumentate in maniera significativa a prezzi in notevole calo. Inoltre ha osservato che i prezzi delle importazioni provenienti da Cina e Malesia erano inferiori al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione.

(429)

Secondo Wilmar tali importazioni indeboliscono e rompono il nesso di causalità concernente la minaccia di pregiudizio stabilito nel regolamento provvisorio.

(430)

Le importazioni da paesi terzi tra il mese di ottobre del 2018 e il mese di giugno del 2019 sono riportate in appresso. La quota di mercato stimata per il periodo di 9 mesi si basa sul consumo per il periodo dell’inchiesta.

Tabella 6

Importazioni da paesi terzi da ottobre 2018 a giugno 2019

 

Volume delle importazioni (tonnellate)

Quota di mercato stimata (%)

Prezzo medio (EUR)

Argentina

667 678

5,7

673

Indonesia

581 086

5,0

655

Malaysia

405 482

3,5

727

Cina

203 961

1,7

796

Fonte: Surveillance II

(431)

Le importazioni originarie dell’Argentina sono state oggetto di misure compensative durante l’ultima parte del periodo successivo a quello dell’inchiesta. Sebbene i quantitativi siano stati leggermente superiori alle importazioni dall’Indonesia, anche i prezzi argentini hanno superato quelli indonesiani, pur essendo soggetti a un dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %. Di conseguenza non possono essere considerati come determinanti ai fini della fissazione del prezzo durante questo periodo. Inoltre come indicato in precedenza, essendo già in vigore misure contro le importazioni di biodiesel dall’Argentina, tali importazioni non possono più essere considerate tra le minacce per l’industria dell’Unione.

(432)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha sostenuto nuovamente che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione le importazioni argentine, dato che il prezzo del biodiesel argentino durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta era inferiore a quello dell’industria dell’Unione.

(433)

La Commissione ha ribadito che il prezzo delle importazioni dall’Argentina è aumentato dopo il febbraio 2019, quando sono entrate in vigore le misure sulle importazioni argentine; di conseguenza il confronto dei prezzi deve tener conto del fatto che è in vigore un impegno sui prezzi.

(434)

La Commissione ha osservato che i prezzi cinesi sono aumentati tra il periodo dell’inchiesta e quello successivo. Durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta, tali prezzi hanno superato persino il prezzo medio applicato dall’industria dell’Unione, pur essendo soggetti a un dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %. Inoltre la loro quota di mercato si è stabilizzata dopo il periodo dell’inchiesta.

(435)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha fatto nuovamente riferimento alle importazioni dalla Cina e ha effettuato un calcolo per confrontare il prezzo allo sbarco del biodiesel cinese nel 2018 (826 EUR per TM) con il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta (794 EUR per TM).

(436)

Poiché da tali calcoli emergeva che il prezzo all’importazione cinese era superiore al prezzo medio dell’industria dell’Unione e che tale circostanza sarebbe ciò che si dovrebbe prevedere dato che il biodiesel cinese attrarrebbe un premio per il doppio conteggio, la Commissione ha ammesso che il calcolo non mostrava alcuna pressione sui prezzi dalla Cina.

(437)

Sebbene le importazioni dalla Malesia siano aumentate in termini di quantitativi e diminuite in termini di prezzo dopo il periodo dell’inchiesta, i quantitativi sono rimasti inferiori a quelli dell’Indonesia mentre i prezzi sono rimasti più elevati, pur essendo soggetti a un dazio doganale convenzionale pari al 6,5 %. Pertanto nemmeno queste importazioni possono essere considerate determinanti ai fini della fissazione del prezzo durante questo periodo.

(438)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha rilevato nuovamente l’aumento dei quantitativi e il calo dei prezzi delle importazioni dalla Malaysia. La Commissione ha ribadito che i prezzi dalla Malaysia sono più elevati di quelli indonesiani nonché soggetti a un dazio doganale convenzionale.

(439)

Sebbene le statistiche sulle importazioni mostrino che vi sono importazioni significative di biodiesel dalla Malaysia e dalla Cina durante il periodo successivo a quello dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto che non siano avvenute secondo quantitativi e prezzi tali da attenuare il nesso di causalità riscontrato tra la minaccia di pregiudizio notevole e le importazioni originarie dell’Indonesia.

(440)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha osservato che i prezzi delle importazioni di cui alla tabella 6 non erano direttamente comparabili, in quanto il biodiesel proveniente dall’Argentina è PMI puro, quello proveniente dall’Indonesia è PME puro, mentre quello originario della Cina è prodotto utilizzando olio da cucina usato («UCOME»).

(441)

Il governo dell’Indonesia ha osservato che per calcolare i prezzi inferiori la Commissione aveva apportato un adeguamento al prezzo del biodiesel FAME 0 (PMI argentino) per confrontarlo con il PME (biodiesel indonesiano).

(442)

Il governo dell’Indonesia ha presentato dati basati sulla medesima metodologia dai quali emerge che il prezzo comparabile all’importazione dall’Argentina durante il periodo dell’inchiesta era inferiore al prezzo all’importazione dall’Indonesia e che il prezzo comparabile all’importazione dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta era in linea con il prezzo all’importazione dall’Indonesia.

(443)

Tuttavia il calcolo del governo dell’Indonesia ha sovrastimato l’entità dell’adeguamento del 30 % e non ha tenuto conto del dazio doganale convenzionale applicabile alle importazioni dall’Argentina e dalla Cina, ma non applicabile alle importazioni indonesiane.

(444)

Se si applica correttamente l’adeguamento e si rispecchia correttamente il dazio doganale convenzionale, il quadro che si ottiene è molto diverso. Il prezzo comparabile all’importazione dalla Cina supera significativamente il prezzo all’importazione dall’Indonesia e la differenza di prezzo tra le importazioni argentine e quelle indonesiane è notevolmente ridotta.

(445)

Il regolamento provvisorio aveva già riconosciuto che le importazioni dall’Argentina erano in una certa misura responsabili dello sviluppo negativo di taluni indicatori di pregiudizio dell’industria dell’Unione, compreso il fatto che il prezzo medio all’importazione dall’Argentina, anche in termini assoluti, durante il periodo dell’inchiesta era inferiore al prezzo all’importazione dall’Indonesia.

(446)

I prezzi argentini nel periodo successivo a quello dell’inchiesta non riflettono pienamente l’istituzione delle misure nei loro confronti dato che queste ultime sono state istituite soltanto nel febbraio 2019, ossia nel mezzo del periodo successivo a quello dell’inchiesta.

(447)

Di conseguenza il confronto dei prezzi presentato dal governo dell’Indonesia non attenua il nesso di causalità tra le importazioni dall’Indonesia e la minaccia di pregiudizio notevole. Il fatto che altri fattori possano aver contribuito a rendere «vulnerabile» (ossia più suscettibile al pregiudizio futuro) l’industria interna non preclude la constatazione di un nesso di causalità tra le importazioni in questione e una minaccia di futuro pregiudizio ai danni dell’industria interna (49).

6.2.4.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(448)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulle esportazioni dell’industria dell’Unione.

6.2.5.   Prezzo delle materie prime

(449)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni il governo dell’Indonesia ha formulato osservazioni sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione e su un nesso tra quest’ultima e il prezzo dell’olio di colza nell’Unione. Il governo dell’Indonesia ha affermato che i prezzi della colza sono stati elevati durante tutto il periodo in esame e questa è stata la principale spiegazione del motivo per cui l’industria dell’Unione non è riuscita a realizzare profitti significativi durante questo periodo.

(450)

L’operatore commerciale che si occupa di biodiesel Gunvor ha inoltre osservato che la colza è una materia prima costosa per il biodiesel e che tale circostanza è stata una probabile causa della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

(451)

La Commissione ha constatato che i produttori di biodiesel nell’Unione inclusi nel campione hanno utilizzato una serie di materie prime (50) per soddisfare la domanda in tutta l’Unione e nel corso delle stagioni. Pertanto la Commissione non ha rilevato una correlazione diretta tra i prezzi della colza e i profitti dell’industria dell’Unione in quanto la colza è soltanto una delle materie prime utilizzate dall’industria dell’Unione per rifornire il mercato dell’Unione.

(452)

Nelle sue osservazioni di cui al considerando 327 del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che il costo di produzione unitario dell’industria dell’Unione ha seguito l’andamento dei prezzi durante il periodo in esame.

(453)

Tuttavia la Commissione ha osservato che nell’inverno 2018-2019 il prezzo del biodiesel da olio di colza («RME») nell’Unione è aumentato notevolmente, mentre il prezzo dell’olio di colza è rimasto stabile. Perciò non esiste un nesso costante tra il prezzo dell’olio di colza e il prezzo dell’RME sul mercato dell’Unione.

(454)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Wilmar ha contestato tale argomentazione affermando che ciò non era rilevabile nella tabella 2 o altrove nel documento finale di divulgazione delle informazioni. In particolare un tale aumento del prezzo di vendita dell’RME dovrebbe avere un impatto sul prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione che è rimasto stabile, dato che l’RME è presumibilmente il biodiesel più prodotto nell’Unione.

(455)

Tuttavia come indicato al considerando 296 del regolamento provvisorio, FAME 0 è il tipo più comune di biodiesel venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Di conseguenza il prezzo medio di vendita è determinato da FAME 0, nonché dalle quantità sostanziali di PME e di altre miscele vendute dai produttori dell’Unione inclusi nel campione oltre al prezzo dell’RME. In effetti, l’aumento dei prezzi per l’RME si riflette pienamente nei dati sulla redditività, in particolare per il quarto trimestre 2018. Tale aumento si riflette in una certa misura anche nel prezzo medio di vendita che è rimasto stabile nonostante la pressione sui prezzi esercitata dai quantitativi significativi di importazioni sovvenzionate.

(456)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo dell’Indonesia ha ribadito la propria argomentazione secondo la quale i prezzi elevati della colza nell’Unione sono stati all’origine della mancanza di redditività durante il periodo in esame. La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi di cui al considerando 445.

(457)

La Commissione ha pertanto concluso che i prezzi delle materie prime utilizzate dall’industria dell’Unione non attenuano il nesso di causalità.

6.2.6.   Concorrenza interna dell’UE e differenze di andamento tra i produttori dell’Unione inclusi nel campione

(458)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha chiesto alla Commissione di prendere in considerazione la concorrenza interna tra i produttori dell’Unione. Tuttavia tale affermazione non è stata comprovata. Wilmar ha inoltre affermato che l’andamento di un produttore specifico che si riflette nei dati microeconomici può causare una deviazione dei risultati complessivi del campione.

(459)

La rappresentatività del campione in termini di produzione nell’Unione menzionata al considerando 265 del regolamento provvisorio e in termini di volume delle vendite è rimasta virtualmente invariata durante il periodo in esame.

(460)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori dell’Unione inclusi nel campione sono rappresentativi dell’intera industria dell’Unione e che i loro dati microeconomici sono rappresentativi dell’intera industria dell’Unione. La Commissione ha inoltre osservato che l’analisi della situazione dell’industria dell’Unione viene sempre condotta per l’intera industria dell’Unione. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

6.3.   Conclusione sul nesso di causalità

(461)

La Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul nesso di causalità di cui ai considerando da 377 a 380 del regolamento provvisorio.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(462)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 382 a 384 del regolamento provvisorio.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(463)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha osservato che le misure colpirebbero gli importatori dotati di impianti propri di miscelazione del biodiesel o di punti di distribuzione del biodiesel.

(464)

Date le ingenti importazioni combinate di biodiesel provenienti da Malaysia, Cina e Argentina non soggette all’applicazione di misure o per le quali è in vigore un impegno concernente i prezzi, la Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale conclusione.

(465)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 388 del regolamento provvisorio.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(466)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo dell’Indonesia ha dichiarato che l’istituzione di misure sulle importazioni originarie dell’Indonesia creerebbe un monopolio per l’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Ciò aumenterebbe i prezzi del biodiesel per gli utilizzatori.

(467)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Innanzitutto un’industria dell’Unione costituita da un numero così elevato di società concorrenti non è affatto prossima alla realizzazione di un monopolio. In secondo luogo, le misure contro l’Indonesia non incidono sulle importazioni provenienti da Argentina, Cina e Malesia. Infine anche con le misure in vigore, l’Unione continua a ricevere importazioni significative di biodiesel dall’Argentina ai sensi dell’impegno in vigore.

(468)

Il governo dell’Indonesia afferma che disporre di importazioni di biodiesel a prezzi accessibili e in quantitativi sufficienti è di fondamentale importanza per l’Unione. La Commissione non dissente in merito a tale affermazione, tuttavia ha osservato che, dato che il contenuto di biodiesel alla pompa non supera di norma il 10 %, l’effetto negativo dell’aumento dei prezzi del biodiesel verrebbe trasmesso soltanto parzialmente al consumatore ed è pertanto insignificante.

(469)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Wilmar ha sostenuto che il regolamento provvisorio non ha tenuto conto dell’impatto delle misure sui produttori di carburante diesel.

(470)

I produttori di carburante diesel sono gli utilizzatori del biodiesel, dato che acquistano il biodiesel prima di vendere una miscela di biodiesel e diesel minerale alla stazione di rifornimento, come indicato al considerando 462. Poiché nessun utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta (51), ne consegue anche che nessun produttore di carburante diesel ha collaborato all’inchiesta.

(471)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 391 del regolamento provvisorio.

7.4.   Effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e ripristino della concorrenza effettiva

(472)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 393 del regolamento provvisorio.

7.5.   Conclusione relativa all’interesse dell’Unione

(473)

In sintesi, nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra che esistano validi motivi contro l’imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame.

(474)

In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 394 e 395 del regolamento provvisorio.

8.   REGISTRAZIONE

(475)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’EBB ha espresso disaccordo in merito alla conclusione della Commissione secondo la quale la registrazione delle importazioni non era giustificata.

(476)

L’EBB si è opposto al ragionamento della Commissione affermando che l’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base impone all’industria dell’Unione soltanto di fornire «elementi di prova sufficienti [a giustificare la registrazione delle importazioni]» e che non esiste alcun nesso tra l’articolo 24, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 4 di tale atto legislativo. L’articolo 16, paragrafo 4, stabilisce le condizioni per la riscossione retroattiva di dazi durante il periodo di registrazione.

(477)

In secondo luogo l’EBB ha affermato che, anche qualora fosse necessario soddisfare i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base affinché la registrazione possa aver luogo, la Commissione ha il diritto di constatare l’esistenza di «circostanze gravi nelle quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili […] provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile».

(478)

L’EBB ha dichiarato che l’articolo 2, lettera d), del regolamento di base consente alla Commissione di leggere «minaccia di pregiudizio» laddove il regolamento riporta «pregiudizio».

(479)

La Commissione ha espresso disaccordo in merito alle affermazioni dell’EBB, dato che l’articolo 16, paragrafo 4, chiarisce che la Commissione deve riscontrare l’esistenza di un «pregiudizio difficilmente rimediabile». Il concetto di «pregiudizio difficilmente rimediabile» si riferisce a una situazione nella quale, in assenza della riscossione retroattiva di dazi, il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione può essere aggravato da importazioni massicce prima che possano essere adottate misure. Tale situazione non si concretizza nel caso in cui le risultanze di un’inchiesta si basino su una minaccia di pregiudizio notevole.

(480)

Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che una «minaccia di pregiudizio difficilmente rimediabile» non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.

(481)

La Commissione ha pertanto confermato le risultanze di cui ai considerando 403 e 404 del regolamento provvisorio.

9.   MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

(482)

In considerazione delle conclusioni raggiunte riguardo alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire dazi compensativi definitivi per impedire che si concretizzi l’imminente minaccia di pregiudizio notevole all’industria dell’Unione dalle importazioni sovvenzionate originarie dell’Indonesia.

9.1.   Livello delle misure compensative

(483)

L’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l’importo del dazio compensativo non deve superare quello delle sovvenzioni compensabili stabilite.

(484)

L’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma afferma che «[s]e la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo delle misure ai sensi del terzo comma, l’importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione».

(485)

Alla Commissione non è stata presentata nessuna informazione di questo tipo e, pertanto, il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma.

(486)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il produttore esportatore Wilmar ha rilevato l’assenza di un’analisi esplicita del margine di pregiudizio. In particolare Wilmar ha sostenuto che la determinazione dell’ammontare delle misure a livello di sovvenzioni compensabili debba essere effettuata sulla base di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate.

(487)

Tutte le informazioni presentate dalle parti interessate sono state prese in considerazione al momento dell’adozione di tale determinazione. Sebbene vi sia effettivamente un numero limitato di parti nell’Unione che hanno espresso la loro opposizione alle misure compensative in generale, tali soggetti non hanno fornito informazioni circa il motivo per cui non sarebbe nell’interesse dell’Unione istituire dazi compensativi a livello di sovvenzioni compensabili.

(488)

In particolare, l’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che, per l’analisi dell’interesse dell’Unione, le informazioni siano prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrino la validità. Un’opposizione non motivata all’imposizione di misure compensative presenta pertanto soltanto una rilevanza molto limitata al riguardo.

(489)

Dato che nel caso di specie le misure definitive si baseranno sull’importo delle sovvenzioni compensabili stabilite, il livello del margine di pregiudizio non è pertinente. Pertanto la prova di cui all’articolo 15, paragrafo 1, quinto comma, non è applicabile.

9.2.   Offerte di impegno sui prezzi

(490)

Un produttore esportatore indonesiano («il richiedente») ha presentato volontariamente un’offerta di impegno sui prezzi conformemente all’articolo 13 del regolamento di base. La Commissione ha esaminato l’offerta di impegno e ha ritenuto che la sua accettazione avrebbe provocato difficoltà per i motivi elencati di seguito.

(491)

Il prezzo minimo all’importazione (PMI) proposto era inappropriato, in quanto non era sufficiente a compensare l’importo delle sovvenzioni compensabili. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, l’aumento dei prezzi nel quadro dell’impegno sui prezzi non deve essere più elevato di quanto sia necessario per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili.

(492)

Il livello annuale, ossia il limite annuale delle importazioni soggette all’impegno proposto dal richiedente, copriva le esportazioni totali di biodiesel dall’Indonesia ed era vincolante per altri esportatori indonesiani che non avevano presentato un’offerta di impegno. L’offerta non menzionava come il livello annuale sarebbe stato controllato in maniera da garantirne l’osservanza.

(493)

La Commissione ha ritenuto eccessivo il livello annuale delle importazioni al PMI in quanto tale livello superava la quota di mercato delle importazioni indonesiane di biodiesel durante il periodo dell’inchiesta. Essendo associato a una mancanza di un massimale trimestrale per le importazioni, il livello annuale proposto aumentava notevolmente il rischio di ingresso nel mercato dell’Unione di un livello elevato di importazioni nel corso di determinati mesi.

(494)

La Commissione ha osservato che il richiedente ha una struttura molto complessa e utilizza canali di vendita complessi. Anche in virtù dell’impegno aggiuntivo presentato in relazione ai canali di vendita, l’offerta proposta aumenterebbe la probabilità di elusione e compensazione incrociata e renderebbe impraticabile un monitoraggio efficace.

(495)

La Commissione ha inviato una lettera al richiedente indicando i motivi per i quali ha respinto l’offerta di impegno, concedendogli l’opportunità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente in merito al prezzo minimo all’importazione, al livello annuale e ai rischi di compensazione incrociata, anche in merito alle osservazioni aggiuntive dell’EBB sull’offerta iniziale di impegno. Unitamente alle sue osservazioni, il richiedente ha altresì rivisto taluni elementi dell’offerta di impegno oltre il termine applicabile.

(496)

Nelle sue osservazioni il richiedente ha espresso disaccordo nei confronti della conclusione della Commissione secondo la quale il prezzo minimo all’importazione non sarebbe sufficiente per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili. Il richiedente non ha modificato la metodologia di calcolo del prezzo minimo all’importazione proposto. La Commissione ha mantenuto le sue risultanze e ha pertanto respinto la richiesta.

(497)

Il richiedente ha inoltre chiarito che il livello annuale fissato nell’offerta di impegno avrebbe riguardato esclusivamente le importazioni nell’Unione di prodotti fabbricati o commercializzati dal richiedente. Ha inoltre proposto di ridurre il livello annuale e introdurre un massimale trimestrale sull’utilizzo del livello annuale.

(498)

La Commissione ha accolto con favore la spiegazione relativa al livello annuale e ha osservato che il livello annuale, come spiegato dal richiedente, era vincolante soltanto per il richiedente. Tale aspetto è stato uno dei motivi per i quali la Commissione ha ritenuto che il livello fosse eccessivo, dato che il livello annuale proposto superava la quota di mercato delle importazioni di tutti gli esportatori indonesiani di biodiesel durante il periodo dell’inchiesta, mentre il livello proposto era destinato a un solo esportatore, ossia il richiedente. Il livello della nuova proposta era inferiore a quello stabilito nell’offerta di impegno, ma rimaneva comunque molto elevato essendo prossimo al livello totale delle importazioni di biodiesel dall’Indonesia durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione osserva inoltre che nemmeno l’offerta rivista menzionava le modalità di controllo del livello annuale al fine di garantirne il rispetto. La Commissione ha mantenuto le sue risultanze e ha pertanto respinto la richiesta.

(499)

Nelle sue osservazioni, il richiedente ha espresso disaccordo nei confronti della risultanza della Commissione in merito alla struttura complessa del richiedente e ai canali complessi di vendita. Il richiedente non ha proposto alcun impegno aggiuntivo rispetto a quelli inclusi nell’offerta di impegno. La Commissione ha mantenuto le sue risultanze e ha pertanto respinto la richiesta.

(500)

La Commissione ha ritenuto impraticabile e inattuabile il controllo dell’impegno per le ragioni esposte ai considerando da 490 a 499 ed ha pertanto respinto l’offerta finale.

9.3.   Misure definitive

(501)

È opportuno istituire misure compensative definitive sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base che stabilisce che il dazio definitivo deve corrispondere all’importo totale delle sovvenzioni compensabili accertato.

(502)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo definitivo espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, sono le seguenti:

Società

Dazio compensativo

PT Ciliandra Perkasa

8,0 %

PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas (gruppo Musim Mas)

16,3 %

PT Pelita Agung Agrindustri e PT Perata Hijau Palm Oleo (gruppo Permata)

18,0 %

PT Wilmar Nabati Indonesia e PT Wilmar Bioenergi Indonesia (gruppo Wilmar)

15,7 %

Tutte le altre società

18,0 %

(503)

Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state istituite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza dell’aliquota del dazio valida per l’intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dell’Indonesia e fabbricato dalle società in questione. I prodotti importati fabbricati da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(504)

Una società può chiedere che continui ad applicarsi un’aliquota individuale del dazio anche qualora essa cambi successivamente nome o cambi il nome di una delle persone giuridiche ad essa correlate. La relativa domanda va presentata alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a consentire alla società di dimostrare che il cambiamento non inficia il diritto della società di beneficiare della relativa aliquota individuale del dazio. Se il cambiamento di nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un avviso che informa del cambiamento di nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(505)

Qualora gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta modifichino in modo permanente la situazione, si potranno adottare le azioni opportune a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

(506)

In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (52), qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

9.4.   Svincolo dai dazi provvisori

(507)

L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che spetta alla Commissione decidere in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.

(508)

L’articolo 16, paragrafo 2, stabilisce inoltre che in caso di minaccia di pregiudizio notevole, non si debbano riscuotere i dazi provvisori, a meno che non si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si trasformi in un pregiudizio notevole.

(509)

In considerazione delle risultanze di cui nel caso di specie, gli importi provvisori sono svincolati e non riscossi conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base.

(510)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (53),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 e ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030) e originari dell’Indonesia.

2.   L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società elencate di seguito è la seguente:

Società

Dazio compensativo definitivo

Codice aggiuntivo TARIC

PT Ciliandra Perkasa

8,0 %

B786

PT Intibenua Perkasatama e PT Musim Mas (gruppo Musim Mas)

16,3 %

B787

PT Pelita Agung Agrindustri e PT Perata Hijau Palm Oleo (gruppo Permata)

18,0 %

B788

PT Wilmar Nabati Indonesia e PT Wilmar Bioenergi Indonesia (gruppo Wilmar)

15,7 %

B789

Tutte le altre società

18,0 %

C999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 sono svincolati in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  GU C 439 del 6.12.2018, pag. 16.

(3)  GU L 212 del 13.8.2019, pag. 1.

(4)  Il CFPP è la temperatura inferiore alla quale un determinato volume di (bio)diesel può passare attraverso un filtro standard. Tale caratteristica fornisce una stima del limite di temperatura inferiore per l’uso del (bio)diesel.

(5)  GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6, considerando 35 e 36.

(6)  GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2, considerando da 17 a 21.

(7)  GU L 331 del 28.12.2018, pag. 4.

(8)  Relazione dell’organo di appello, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, WT/DS379/AB, 11 marzo 2011, punto 317. Si veda anche la relazione dell’organo di appello, United States - Countervailing Duty Measures on Certain Products from China, WT/DS437/AB/RW, adottata il 16 luglio 2019, punto 5.96.

(9)  Relazione dell’organo di appello, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, WT/DS379/AB, 11 marzo 2011, punto 318.

(10)  La Commissione ha osservato che un produttore esportatore ha riferito costi di conversione più elevati per uno dei suoi stabilimenti. Il produttore ha spiegato che ciò è dovuto al fatto che lo stabilimento è nuovo e l’ammortamento ha un impatto significativo sui costi. Tuttavia esso ha ulteriormente spiegato che i costi dei suoi altri stabilimenti sono più rappresentativi. Tali costi rientrano nell’intervallo di valori di cui sopra. Alla luce di ciò, la Commissione ha ignorato tale costo, che è tuttavia inferiore ai costi di conversione calcolati dal governo dell’Indonesia.

(11)  Osservazioni sul documento generale di divulgazione delle informazioni a nome del governo della Repubblica di Indonesia, 14 ottobre 2019, punto 16.

(12)  La reazione chimica utilizzata nel processo di raffinazione produce glicerina come sottoprodotto. La glicerina viene quindi venduta sul mercato e non rappresenta pertanto un costo.

(13)  GU C 394 del 17.12.1998, pag. 13.

(14)  https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/25/palm-oil-export-levies-suspended-to-help-producers-cope-with-low-prices.html, data dell’ultimo accesso: 21 ottobre 2019.

(15)  Come discusso al considerando 142, la Commissione non ha potuto trarre alcuna conclusione dalle risposte dei fornitori di olio di palma greggio in merito alla loro redditività.

(16)  https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1125599/Indonesia-olio di palma greggio-exports-get-boost-from-levy-relief, accesso effettuato il 23 settembre 2019.

(17)  https://www.theedgesingapore.com/new-indonesian-export-levies-great-news-upstream-planters-threat-processors-cgs-cimb, accesso effettuato il 23 settembre 2019.

(18)  Come spiegato al considerando 133 del regolamento provvisorio, «[…] quando il prezzo offerto dal potenziale acquirente è inferiore a tale “prezzo ipotetico”, la questione è sottoposta al consiglio di amministrazione che può decidere di accettare l’offerta. La Commissione ha avuto conferma durante la visita di verifica che è prassi comune accettare tali offerte. In ogni caso, il fatto che le decisioni sui prezzi siano prese dal consiglio di amministrazione di PTPN in cui è rappresentato esclusivamente il governo dell’Indonesia indica che tale governo esercita un controllo significativo su PTPN e sulle sue modalità operative in materia di fissazione dei prezzi».

(19)  Relazione annuale GAIN per il 2019 sui semi oleosi e sui prodotti dell’Indonesia.

(20)  t19.005028.

(21)  Cfr. relazione del panel, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China WT/DS379/R), punti da 11.38 a 11.69.

(22)  Il ministero per il Commercio statunitense ha calcolato i prezzi di riferimento mensili del mercato per ciascun tipo di gomma, sulla base degli acquisti effettivi di gomma da parte dei produttori di pneumatici e ha utilizzato tali parametri di riferimento mensili per stabilire su base mensile se fosse stato conferito un vantaggio. Per ciascun produttore di pneumatici, il ministero per il Commercio statunitense ha sommato gli importi dei vantaggi positivi così calcolati per ciascun tipo di gomma, per ottenere un vantaggio totale per il periodo dell’inchiesta conferito a tale produttore di pneumatici da quel determinato tipo di gomma. Tali totali dei vantaggi specifici per i prodotti/fattori produttivi sono stati quindi sommati per stabilire il vantaggio totale ottenuto dal produttore di pneumatici dalla fornitura governativa di fattori produttivi della gomma di ogni tipo durante il periodo dell’inchiesta. La Cina ha sostenuto che se durante il periodo dell’inchiesta erano stati effettuati acquisti per un prezzo superiore a quello di riferimento o superiore a quello di mercato, l’intero importo di tali importi di vantaggi «negativi», misurato rispetto al prezzo di riferimento, andava per legge compensato con gli importi dei vantaggi «positivi», per l’intero periodo di inchiesta.

(23)  Cfr. relazione del panel, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China WT/DS379/R), punto 11.45. Cfr. anche, con lo stesso effetto, la sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw, T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235, punti da 180 a 182.

(24)  Cfr. relazione del panel, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China (WT/DS379/R), punto 11.47.

(25)  Relazione del panel, United States – Subsidies on Upland Cotton, WT/DS267/R, Add.1-Add.3 e Corr. 1, adottata il 21 marzo 2005, modificata dalla relazione dell’organo di appello WT/DS267/AB/R, DSR 2005:II, pag. 299, punto 7.1140.

(26)  Relazione dell’organo di appello, US – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, WT/DS379/AB/R, 11 marzo 2011, DS 379, punto 373.

(27)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(28)  Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

(29)  Articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

(30)  Regolamento (UE) n. 490/2013 della Commissione, del 27 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 6), tabella 2.

(31)  Chimicamente, il biodiesel è di norma un estere metilico di acidi grassi o FAME (fatty-acid methyl ester).

(32)  Numeri di controllo del prodotto P101P e P102P.

(33)  Il restante 45 % delle vendite dell’industria dell’Unione presenta un CFPP diverso da +10 e 0.

(34)  European Union - Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia, WT/DS480/R.

(35)  Relazione del panel, EU – Biodiesel (Indonesia), punto 7.156.

(36)  GU L 141 del 28.5.2013, pag. 19, considerando da 133 a 135.

(37)  Si noti che il considerando 298 del regolamento provvisorio conteneva un errore materiale e menzionava margini di prezzi inferiori pari al 17,5 %.

(38)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina (GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1).

(39)  I dati relativi alla produzione e al volume delle vendite per il periodo di 9 mesi successivo all’inchiesta (da ottobre del 2018 a giugno del 2019) registrati in questa tabella sono stati estrapolati su base annua, tramite moltiplicazione per un fattore di 12/9, al fine di ottenere dati comparabili per l’indice annualizzato.

(40)  Ad esempio, cfr. articolo di stampa su AGQM del 14 novembre 2018: https://www.agqm-biodiesel.de/en/news/news/price-european-rme-hits-all-time-high-due-low-rhine-levels (data dell’ultimo accesso: 22 ottobre 2019).

(41)  Articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

(42)  Ad esempio cfr. https://www.regnskog.no/en/news/palmoil-in-biodiesel-sees-massive-drop-in-norway (data dell’ultimo accesso: 21 ottobre 2019).

(43)  https://www.ofimagazine.com/news/france-bans-palm-oil-from-biofuels (data dell’ultimo accesso: 21 ottobre 2019).

(44)  https://www.reuters.com/article/us-total-biofuels-palmoil/french-court-rules-against-tax-breaks-for-palm-oil-biofuel-idUSKBN1WQ0ZG (data dell’ultimo accesso: 21 ottobre 2019).

(45)  Relazione annuale della rete statunitense GAIN da Giacarta (Indonesia) sui biocarburanti, 8-9-2019.

(46)  MEDIA 2011-2019.

(47)  MEDIA 2016-2019.

(48)  Cfr. relazione del panel, United States – Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia, WT/DS491/R, adottata il 22 gennaio 2018, punti da 7.204 a 7.212.

(49)  Cfr. relazione del panel, United States – Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia, WT/DS491/R, adottata il 22 gennaio 2018, punto 7.233.

(50)  La Commissione non dispone di informazioni precise in merito all’esatta ripartizione delle materie prime utilizzate dall’industria dell’Unione.

(51)  Cfr. considerando 389 del regolamento provvisorio.

(52)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(53)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/96


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2093 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l’analisi di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (1) (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3) ha stabilito i tenori massimi consentiti di 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi e perclorato nei prodotti alimentari. Il regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione (4) istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide in alcune categorie di prodotti alimentari.

(3)

Il regolamento (CE) n. 333/2007 stabilisce specifici criteri di prestazione che devono essere rispettati dai metodi convalidati di analisi relative ai contaminanti nei prodotti alimentari applicati dai pertinenti laboratori europei. È pertanto opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 333/2007 specifici criteri di prestazione cui deve essere conforme il metodo di analisi per il controllo dei tenori massimi di 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, perclorato e acrilammide nei prodotti alimentari.

(4)

I laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (Limit of Detection - LOD) e del limite di quantificazione (Limit of Quantification — LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti (5). È pertanto opportuno adeguare le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 e relative al limite di rilevazione e al limite di quantificazione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.

(6)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica con effetto dal 14 dicembre 2019. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il campionamento e l’analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e perclorato di cui alle parti 3, 4, 6 e 9 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e per il controllo dei tenori di acrilammide conformemente al regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione (*1) sono effettuati conformemente all’allegato del presente regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24).»;"

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

(3)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24).

(5)  Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food (Documento di orientamento sulla stima di LOD e LOQ per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti), JRC Technical Reports EUR 28099 EU (2016). Documento disponibile al seguente indirizzo: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC102946/eur%2028099%20en_lod%20loq%20guidance%20document.pdf


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1)

al punto C.3.1. Definizioni, le definizioni di «LOD» e «LOQ» sono sostituite dalle seguenti:

«“LOD”= limite di rilevazione: la minima concentrazione misurata da cui è possibile dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell’analita.

“LOQ”= limite di quantificazione: il minimo tenore di analita misurabile con ragionevole certezza statistica.»;

2)

al punto C.3.3.1. Criteri di prestazione, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi:

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il 3-MCPD negli alimenti di cui al punto 4.1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Tabella 6a

Parametro

Criterio

Applicabilità

Alimenti di cui al punto 4.1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Bianchi di campo

Inferiore al LOD

Ripetibilità (RSDr)

0,66 volte l’RSDR come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Riproducibilità (RSDR)

Come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Recupero

75-110 %

Limite di rilevazione (LOD)

≤ 5 μg/kg (sulla base della materia secca)

Limite di quantificazione (LOQ)

≤ 10 μg/kg (sulla base della materia secca)

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il 3-MCPD negli alimenti di cui al punto 4.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Tabella 6b

Parametro

Criterio

Applicabilità

Alimenti di cui al punto 4.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Bianchi di campo

Inferiore al LOD

Ripetibilità (RSDr)

0,66 volte l’RSDR come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Riproducibilità (RSDR)

Come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Recupero

75-110 %

Limite di rilevazione (LOD)

≤ 7 μg/kg

Limite di quantificazione (LOQ)

≤ 14 μg/kg

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per i 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD, negli alimenti di cui al punto 4.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Tabella 6c

Parametro

Criterio

Applicabilità

Alimenti di cui al punto 4.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Ripetibilità (RSDr)

0,66 volte l’RSDR come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Riproducibilità (RSDR)

Come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Recupero

70-125 %

Limite di rilevazione (LOD)

Tre decimi del LOQ

Limite di quantificazione (LOQ)

per gli alimenti di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2

≤ 100 μg/kg negli oli e nei grassi

Limite di quantificazione (LOQ)

per gli alimenti di cui ai punti 4.3.3 e 4.3.4 con un tenore di grassi < 40 %

≤ due quinti del ML

Limite di quantificazione (LOQ)

per gli alimenti di cui al punto 4.3.4 con un tenore di grassi ≥ 40 %

≤ 15 μg/kg grassi

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, negli alimenti di cui al punto 4.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Tabella 6d

Parametro

Criterio

Applicabilità

Alimenti di cui al punto 4.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Ripetibilità (RSDr)

0,66 volte l’RSDR come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Riproducibilità (RSDR)

Come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Recupero

70-125 %

Limite di rilevazione (LOD)

Tre decimi del LOQ

Limite di quantificazione (LOQ)

per gli alimenti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2

≤ 100 μg/kg negli oli e nei grassi

Limite di quantificazione (LOQ)

per gli alimenti di cui al punto 4.2.3 con un tenore di grassi < 65 % e al punto 4.2.4 con un tenore di grassi < 8 %

≤ due quinti del ML

Limite di quantificazione (LOQ)

per gli alimenti di cui al punto 4.2.3 con un tenore di grassi ≥ 65 % e al punto 4.2.4 con un tenore di grassi ≥ 8 %

≤ 31 μg/kg grassi»;

3)

al punto C.3.3.1. Criteri di prestazione, la lettera d) Note relative ai criteri di prestazione è sostituita dalla seguente:

«d)

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per l’acrilammide:

Tabella 8

Parametro

Criterio

Applicabilità

Tutti gli alimenti

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Bianchi di campo

Inferiore al limite di rilevazione (LOD)

Ripetibilità (RSDr)

0,66 volte il RSDR come derivato dall’equazione di Horwitz (modificata)

Riproducibilità (RSDR)

Come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Recupero

75-110 %

Limite di rilevazione (LOD)

Tre decimi del LOQ

Limite di quantificazione (LOQ)

Per alimenti con livello di riferimento < 125 µg/kg: ≤ due quinti del livello di riferimento (tuttavia non è necessario che sia inferiore a 20 µg/kg)

Per alimenti con livello di riferimento ≥ 125 µg/kg: ≤ 50 µg/kg»;

4)

al punto C.3.3.1. Criteri di prestazione, sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

«e)

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il perclorato:

Tabella 9

Parametro

Criterio

Applicabilità

Tutti gli alimenti

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Ripetibilità (RSDr)

0,66 volte l’RSDR come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Riproducibilità (RSDR)

Come derivata dall’equazione di Horwitz (modificata)

Recupero

70-110 %

Limite di rilevazione (LOD)

Tre decimi del LOQ

Limite di quantificazione (LOQ)

≤ due quinti del ML

f)

Note relative ai criteri di prestazione:

L’equazione di Horwitz (*1) (per concentrazioni 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138) e l’equazione di Horwitz modificata (*2) (per concentrazioni C < 1,2 × 10-7) sono equazioni generali di precisione che si sono dimostrate indipendenti dagli analiti e dalla matrice e dipendenti unicamente dalla concentrazione per la maggior parte dei metodi d’analisi consueti.

Equazione di Horwitz modificata per le concentrazioni C < 1,2 × 10-7:

RSDR = 22 %

in cui:

RSDR è la deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità Image 1

C è il tasso di concentrazione (ovvero 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). L’equazione di Horwitz modificata si applica alle concentrazioni C < 1,2 × 10-7.

Equazione di Horwitz per le concentrazioni 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138:

RSDR = 2C(-0,15)

in cui:

RSDR è la deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità Image 2

C è il tasso di concentrazione (ovvero 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). L’equazione di Horwitz si applica alle concentrazioni 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138.

(*1)  W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem., 63, 1980, pagg. 1344-1354."

(*2)  M. Thompson, Analyst, 125, 2000, pagg. 385-386.»;"

5)

al punto C.3.3.2 Criterio dell’idoneità allo scopo, i termini «Tabella 8» sono sostituiti dai termini «Tabella 10».


(*1)  W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem., 63, 1980, pagg. 1344-1354.

(*2)  M. Thompson, Analyst, 125, 2000, pagg. 385-386.»;»


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/102


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2094 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il periodo di approvazione delle sostanze attive dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamyl e pyraclostrobin è stato prorogato fino al 31 gennaio 2020 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione (3).

(3)

Il periodo di approvazione delle sostanze attive benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat è stato prorogato fino al 29 febbraio 2020 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione (4).

(4)

Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5).

(5)

Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

(6)

Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 15).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 57, Mecoprop-P, nella sesta colonna, Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;

2)

alla riga 81, Pyraclostrobin, nella sesta colonna, Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;

3)

alla riga 114, Mancozeb, nella sesta colonna, Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;

4)

alla riga 115, Metiram, nella sesta colonna, Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;

5)

alla riga 116, Oxamil, nella sesta colonna, Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;

6)

alla riga 128, Dimossistrobina, nella sesta colonna, Scadenza dell’approvazione, la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2021»;

7)

alla riga 187, Flutolanil, sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2021»;

8)

«31 gennaio 2021»;alla riga 188, Benfluralin, sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2021»;

9)

alla riga 189, Fluazinam, sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2021»;

10)

alla riga 191, Mepiquat, sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2021».


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/105


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2095 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019

a causa del superamento constatato per l’anno 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F) è stato assegnato alla Polonia per il 2018 a norma del regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio (2).

(2)

Tale contingente per l’anno 2018 è stato aumentato di 1 369 esemplari a seguito dell’applicazione della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L’aumento, pari al 10 % degli sbarchi consentiti per l’anno 2017, era stato calcolato in base ai quantitativi rimasti inutilizzati dopo le dichiarazioni di cattura. Nel corso delle missioni di ispezione effettuate in Polonia nel 2018 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ha rilevato, nelle dichiarazioni di cattura, dati errati e incompleti che evidenziavano l’esaurimento del contingente polacco di salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 relativo al 2017. Ne consegue che la flessibilità interannuale dal 2017 al 2018 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento n. 1380/2013 è stata accordata indebitamente ed è pertanto opportuno detrarre i quantitativi corrispondenti dal contingente del 2018.

(3)

A seguito di un controllo incrociato dei dati registrati e comunicati nel corso di bordate di pesca oggetto o meno di ispezione, la Commissione ha inoltre rilevato ulteriori incongruenze nei dati polacchi relativi alla pesca del salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 per l’anno 2018. Tali incongruenze nel comunicare la composizione delle catture sono state corroborate da diverse missioni di audit e di verifica effettuate in Polonia nel 2018 e nel 2019 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le relazioni di audit sono state debitamente comunicate e discusse con la Polonia.

(4)

Le prove raccolte hanno consentito alla Commissione di constatare un superamento, pari a 2 160 esemplari, del contingente di salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 assegnato alla Polonia nel 2018 a norma del regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio. Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(5)

L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(6)

Poiché il livello del superamento quantificato dalla Commissione è inferiore a 100 tonnellate, è opportuno applicare, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, un fattore moltiplicatore pari a 1,00,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 assegnato alla Polonia per l’anno 2019 a norma del regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio (4) è ridotto come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).


ALLEGATO

DETRAZIONE DAL CONTINGENTE DI PESCA RELATIVO AL SALMONE ATLANTICO A DISPOSIZIONE DELLA POLONIA NEL 2019 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2018 (in numero di esemplari)

Sbarchi consentiti 2018 (quantitativo totale adattato in numero di esemplari)  (1)

Totale catture 2018 (quantitativo

in numero di esemplari)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in numero di esemplari)

Fattore moltiplicatore  (3)

Fattore moltiplicatore addizionale  (4)  (5)

Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in numero di esemplari)

PL

SAL

3BCD-F

Salmone atlantico

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31

5 729

15 739  (2)

17 899

113,72 %

2 160

1,00

/

2 160


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti sulle possibilità di pesca pertinenti, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2017 al 2018 conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Tale quantitativo comprende una riduzione di 1 369 esemplari di salmone corrispondente alla flessibilità interannuale indebitamente accordata nel 2018 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a seguito dell’individuazione di dati errati e incompleti nelle dichiarazioni di cattura per il 2017.

(3)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento * 1,00.

(4)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(5)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito a superamenti consecutivi del contingente negli anni 2016, 2017 e 2018. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.


DECISIONI

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/108


DECISIONE (PESC) 2019/2096 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 28 novembre 2019

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2019/948 (EUTM Mali/2/2019)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell’EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell’UE per l’EUTM Mali.

(2)

Il 29 maggio 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/948 (2) relativa alla nomina del generale di brigata Christian HABERSATTER quale comandante della forza della missione dell’UE per l’EUTM Mali.

(3)

Il 22 ottobre 2019 il Portogallo ha proposto la nomina del generale di brigata João Pedro RATO BOGA DE OLIVEIRA RIBEIRO in sostituzione del generale di brigata Christian HABERSATTER quale comandante della forza della missione dell’UE per l’EUTM Mali con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2019.

(4)

Il 29 ottobre 2019 il comitato militare dell’UE ha appoggiato tale raccomandazione.

(5)

È opportuno pertanto adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata João Pedro RATO BOGA DE OLIVEIRA RIBEIRO quale comandante della forza della missione dell’UE per l’EUTM Mali con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2019.

(6)

È pertanto opportuno abrogare la decisione (PESC) 2019/948.

(7)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata João Pedro RATO BOGA DE OLIVEIRA RIBEIRO è nominato comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2019.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2019/948 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2019.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.

(2)  Decisione (PESC) 2019/948 del comitato politico e di sicurezza, del 29 maggio 2019, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019) (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 72).


9.12.2019   

IT

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L 317/110


DECISIONE (UE) 2019/2097 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2019

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo rumeno,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 3 aprile 2017, con decisione (UE) 2017/665 del Consiglio (4), il sig. Gheorghe CATRINOIU è stato sostituito dal sig. Emil BOC in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Gheorghe FALCĂ.

(3)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Emil BOC a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig. Emil BOC, Mayor of Cluj-Napoca,

e

b)

quale supplente:

sig. Daniel Ștefan DRĂGULIN, Mayor of Călărași.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

M. OHISALO


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2017/665 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di cinque membri e di nove supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 40).


9.12.2019   

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L 317/111


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2098 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

relativa alle prescrizioni temporanee in materia di sanità animale per le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo

[notificata con il numero C(2019) 8092]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano l’introduzione nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi. Più specificamente, essa prevede l’adozione da parte della Commissione di norme relative ad alcuni tipi di introduzione di tali prodotti. Le norme di polizia sanitaria stabilite da tale direttiva non incidono sulle norme relative ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE del Consiglio (2) e si applicano in parallelo a queste ultime.

(2)

La direttiva 97/78/CE stabilisce norme che disciplinano l’organizzazione dei controlli veterinari sulle partite di prodotti di origine animale che provengono dai paesi terzi e che sono introdotte nell’Unione, compresi i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/99/CE. A norma dell’articolo 15 della direttiva 97/78/CE gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare, a determinate condizioni, la reimportazione di tali prodotti, qualora siano stati respinti da un paese terzo. Dette condizioni comprendono i requisiti di certificazione e sono intese a proteggere la sanità pubblica e animale.

(3)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha abrogato la direttiva 97/78/CE con effetto dal 14 dicembre 2019. Tale regolamento ha stabilito un nuovo quadro giuridico per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali al fine di verificare la corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. Esso stabilisce norme relative, tra l’altro, ai controlli ufficiali sulle partite di prodotti di origine animale, compresi gli alimenti, che entrano nell’Unione. In aggiunta, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha abrogato la direttiva 2002/99/CE con effetto dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione delle malattie degli animali, comprese le norme per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale. Le norme stabilite in tali due regolamenti si applicano in parallelo; tuttavia, mentre le norme di cui al regolamento (UE) 2017/625 sono di natura orizzontale, quelle di cui al regolamento (UE) 2016/429 sono più specifiche per settore in quanto riguardano la sanità animale.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione (5) ha ora stabilito norme integrative in virtù del regolamento (UE) 2017/625 per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulle partite di animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo. Dette norme integrative sono intese a verificare che le partite rispedite siano conformi, tra l’altro, alle prescrizioni in materia di sanità animale e fanno riferimento a tali prescrizioni quali stabilite nelle norme dell’Unione in materia di sanità animale. Tale regolamento delegato si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, in linea con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

(5)

Attualmente gli atti della Commissione che attuano la direttiva 2002/99/CE non stabiliscono prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per la reintroduzione nell’Unione di prodotti di origine animale che sono stati esportati dall’Unione e non sono stati ammessi in un paese terzo. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni in materia di sanità animale specifiche per la reintroduzione nell’Unione delle partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono state esportate dall’Unione e non sono state ammesse nei paesi terzi, al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili a tali partite e per attenuare i rischi potenziali per la sanità animale dopo il 14 dicembre 2019, in seguito all’abrogazione della direttiva 97/78/CE.

(6)

In particolare, lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico di tali prodotti nei paesi terzi non dovrebbero comportare rischi di introduzione e diffusione nell’Unione di agenti patogeni di alcune malattie animali elencate nell’allegato I della direttiva 2002/99/CE.

(7)

Oltre ai documenti originali rilasciati dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione, dovrebbe anche essere consentito verificare l’origine delle partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano in base all’equivalente elettronico del certificato ufficiale originale inserito nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 (IMSOC), stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (6).

(8)

Una partita di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che è stata rispedita nell’Unione in quanto non ammessa in un paese terzo dovrebbe poter essere trasportata in un luogo di destinazione nell’Unione, qualora l’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione abbia acconsentito a ricevere tale partita.

(9)

È necessario garantire che le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano che sono state rispedite nell’Unione in quanto non ammesse in un paese terzo arrivino al loro luogo di destinazione nell’Unione. I requisiti procedurali stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione (7) dovrebbero pertanto applicarsi al controllo del trasporto e dell’arrivo di tali partite dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione fino allo stabilimento nel luogo di destinazione.

(10)

Le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nella presente decisione di esecuzione dovrebbero applicarsi fino al 21 aprile 2021, in quanto il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato della Commissione sulle norme in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso di determinati animali, prodotti germinali e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori, si applicano a decorrere da tale data.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero autorizza l’ingresso nell’Unione delle partite di prodotti di origine animale, definiti all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a)

la partita è accompagnata dal certificato o documento ufficiale originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione, o dal suo equivalente elettronico inserito nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 (IMSOC), stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, o da una sua copia autenticata;

b)

la partita è accompagnata da una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione, a conferma del fatto che acconsente a ricevere la partita, e indicante il luogo di destinazione per il suo ritorno nell’Unione;

c)

la partita è accompagnata da uno dei documenti che seguono, indicanti il motivo per cui non è stata ammessa nel paese terzo, ove applicabile il luogo e la data di scarico, magazzinaggio e ricarico nel paese terzo e le seguenti informazioni:

i)

nel caso di contenitori o imballaggi con un sigillo originale intatto, una dichiarazione rilasciata dall’operatore responsabile della partita attestante che il trasporto ha avuto luogo in condizioni adeguate per il tipo di prodotti di origine animale e che il contenuto della partita non è stato alterato durante il trasporto;

ii)

una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo attestante che le prescrizioni di cui alla lettera d) sono state soddisfatte;

d)

se i prodotti di origine animale sono stati scaricati in un paese terzo, l’autorità competente o un’altra autorità pubblica del paese terzo ha attestato che:

i)

i prodotti di origine animale non hanno subito alcuna manipolazione diversa dallo scarico, dal magazzinaggio e dal ricarico nel paese terzo;

ii)

durante lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico nel paese terzo sono state adottate misure efficaci per evitare la contaminazione dei prodotti di origine animale con agenti patogeni che causano le malattie animali trasmissibili elencate nell’allegato I della direttiva 2002/99/CE;

iii)

il luogo di scarico, magazzinaggio e ricarico nel paese terzo non è stato soggetto a restrizioni dei movimenti connesse alla sanità animale a motivo delle malattie animali trasmissibili elencate nell’allegato I della direttiva 2002/99/CE durante lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico nel paese terzo.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), nei casi in cui la documentazione prevista da tale disposizione non sia stata rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione, l’origine della partita è confermata in un altro modo in base agli elementi di prova documentali presentati dall’operatore responsabile della partita.

3.   L’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero controlla il trasporto e l’arrivo al luogo di destinazione della partita dei prodotti di origine animale in conformità agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019 fino al 21 aprile 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(3)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).


Rettifiche

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/114


Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 138 del 26 maggio 2016)

Pagina 145, allegato III, secondo comma, punto 11, terzo trattino:

anziché:

«—

che i compiti di manutenzione siano eseguiti in conformità agli ordini di manutenzione e sia pubblicato l’avviso di ritorno in esercizio che comprende eventuali restrizioni d’uso;»

leggasi:

«—

che i compiti di manutenzione siano eseguiti in conformità degli ordini di manutenzione e sia pubblicato l’avviso di ritorno in esercizio comprese possibili restrizioni d’uso;»