ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2007 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2019
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (UE) 2017/625 aggiungendo fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi») alle categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. |
(3) |
Conformemente al regolamento (UE) 2017/625 alcune categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi dovrebbero essere sempre presentate ad un posto di controllo frontaliero per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell’Unione. Oltre ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti compositi rientrano tra le categorie che dovrebbero essere sempre presentate per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. |
(4) |
Il regolamento (UE) 2017/625 impone alla Commissione di stabilire elenchi dei diversi animali e prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti compositi da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4). |
(5) |
In quanto sottocategoria dei sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati dovrebbero essere inclusi negli elenchi e i relativi codici NC dovrebbero essere precisati di conseguenza. |
(6) |
La decisione 2007/275/CE (5) della Commissione reca disposizioni relative agli animali e ai prodotti, compresi i prodotti composti, soggetti a controlli veterinari presso i posti d’ispezione frontalieri conformemente alle direttive 91/496/CEE (6) e 97/78/CE del Consiglio. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (7) le nuove condizioni per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021. È pertanto opportuno che fino a tale data continuino ad applicarsi le attuali norme stabilite dalla decisione 2007/275/CE relative ai prodotti compositi soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che il presente regolamento non si applichi ai prodotti compositi. Al fine di evitare il sovrapporsi di disposizioni giuridiche, il presente regolamento dovrebbe modificare la decisione 2007/275/CE limitandone il campo di applicazione ai prodotti compositi. |
(7) |
Al fine di agevolare i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625, l’elenco stabilito nel presente regolamento dovrebbe descrivere in modo dettagliato animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a tali controlli ufficiali. |
(8) |
Per determinati codici NC il presente regolamento elenca inoltre solo una parte degli animali e dei prodotti che rientrano nella pertinente voce o sottovoce. In tali casi il presente regolamento dovrebbe fornire ulteriori dettagli su quali siano i pertinenti animali e prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. |
(9) |
Poiché le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 che disciplinano le questioni contemplate dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1) Il presente regolamento stabilisce gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
2) Il presente regolamento non si applica ai prodotti compositi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«prodotti di origine animale»: prodotti di origine animale come definiti nell’allegato I, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
2) |
«setole di suino non trattate»: setole di suino non trattate come definite nell’allegato I, punto 33, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (9); |
3) |
«piume e parti di piume non trattate»: piume e parti di piume non trattate come definite nell’allegato I, punto 30, del regolamento (UE) n. 142/2011; |
4) |
«peli non trattati»: peli non trattati come definiti nell’allegato I, punto 32, del regolamento (UE) n. 142/2011; |
5) |
«prodotto intermedio»: prodotto intermedio come definito nell’allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011; |
6) |
«pelli trattate»: pelli trattate come definite nell’allegato I, punto 28, del regolamento (UE) n. 142/2011; |
7) |
«lana non trattata»: lana non trattata come definita nell’allegato I, punto 31, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
Articolo 3
Controlli ufficiali degli animali e delle merci elencati nell’allegato I
Gli animali e le merci elencati nell’allegato I del presente regolamento sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.
Articolo 4
Modifiche della decisione 2007/275/CE
La decisione 2007/275/CE è così modificata:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri»; |
2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto La presente decisione stabilisce norme relative ai prodotti composti da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri all’ingresso nell’Unione.»; |
3) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Controlli ufficiali dei prodotti composti elencati nell’allegato I 1. I prodotti composti elencati nell’allegato I della presente decisione sono sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 2. La selezione iniziale dei prodotti composti da sottoporre a controlli ufficiali, effettuata in base alla nomenclatura combinata di cui all’allegato I, colonna 1, è precisata mediante un riferimento al testo specifico o alla normativa di cui all’allegato I, colonna 3. (*1) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).»;" |
4) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
5) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Deroga per alcuni prodotti composti 1. In deroga all’articolo 3, non sono soggetti a controlli ufficiali i prodotti composti seguenti, che non contengono alcun prodotto a base di carne:
2. Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti provengono tuttavia unicamente dai paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (*2) e sono trattati come indicato in tale allegato. (*2) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).»;" |
6) |
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4).
(4) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(5) Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).
(6) Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).
(7) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
(8) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(9) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
ELENCO DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI, FIENO E PAGLIA SOGGETTI A CONTROLLI UFFICIALI AI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DI CUI ALL’ARTICOLO 3
Note:
1. Considerazioni generali
Le considerazioni generali sono aggiunte ad alcuni capitoli per chiarire quali animali o merci rientrano nei vari capitoli. Se del caso, si fa anche riferimento alle prescrizioni specifiche indicate nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1).
2. Nota relativa al capitolo
Gli elenchi nel presente allegato sono strutturati in capitoli che corrispondono ai pertinenti capitoli nella nomenclatura combinata (NC) figuranti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2).
Le note relative ai capitoli sono spiegazioni estratte se necessario dalle note relative ai singoli capitoli della NC.
3. Estratti delle note esplicative e dei pareri di classificazione del sistema armonizzato
Altre informazioni sui diversi capitoli sono state estratte, se necessario, dalle note esplicative e dai pareri di classificazione del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Tabelle:
4. Colonna (1) — Codice NC
In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottata dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio (3) (la «convenzione SA»). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono ulteriori sottovoci specifiche della NC.
Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti i prodotti preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto. Nella maggior parte dei casi i codici NC pertinenti inclusi nel sistema TRACES istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (4) sono disaggregati in codici a sei o otto cifre.
Qualora solo determinati prodotti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre debbano essere sottoposti a controlli ufficiali e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, il codice è contrassegnato con «ex». In tal caso, gli animali e i prodotti che rientrano presente regolamento sono definiti dal codice NC, dalla corrispondente designazione della colonna (2) e dalle precisazioni e spiegazioni della colonna (3).
5. Colonna (2) – Designazione delle merci
La designazione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC.
Fatte salve le regole per l’interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci per gli animali e i prodotti della colonna (2) è considerato di carattere puramente indicativo perché le merci che rientrano nel presente regolamento sono determinate dai codici NC.
6. Colonna (3) – Precisazioni e spiegazioni
In questa colonna sono fornite precisazioni sugli animali o sulle merci. Ulteriori informazioni sugli animali o sulle merci che rientrano nei diversi capitoli della NC sono contenute nelle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (5).
I prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) n. 142/2011 non sono identificati in modo specifico nel diritto dell’Unione. I controlli ufficiali devono essere svolti su prodotti parzialmente trasformati, che restano però prodotti grezzi destinati a ulteriore trasformazione in uno stabilimento riconosciuto o registrato nel luogo di destinazione. Gli ispettori ufficiali dei posti di controllo frontalieri devono valutare e specificare, ove necessario, se un prodotto derivato è sufficientemente trasformato da non richiedere ulteriori controlli ufficiali previsti dal diritto dell’Unione.
CAPITOLO 1
Animali vivi
Nota relativa al capitolo 1 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:
|
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 0106 include tra l’altro i seguenti animali domestici o selvatici:
A) |
Mammiferi:
|
B) |
Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine). |
C) |
Uccelli:
|
D) |
Insetti, quali api (anche trasportati in arnie, gabbie o cassette). |
E) |
Altri, ad esempio rane. |
Questa voce non comprende gli animali di circhi, serragli o di altri simili spettacoli animali ambulanti (voce 9508).
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
0101 |
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi |
Tutti |
0102 |
Animali vivi della specie bovina |
Tutti |
0103 |
Animali vivi della specie suina |
Tutti |
0104 |
Animali vivi delle specie ovina o caprina |
Tutti |
0105 |
Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone |
Tutti |
0106 |
Altri animali vivi |
Tutti, compresi tutti gli animali delle seguenti sottovoci: 0106 11 00 (primati); 0106 12 00 [balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)]; 0106 13 00 [cammelli e altri camelidi (Camelidae)]; 0106 14 (conigli e lepri); 0106 19 00 (altri): mammiferi diversi da quelli delle voci 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 e 0106 14 ; sono compresi cani e gatti; 0106 20 00 (rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine); 0106 31 00 (uccelli: uccelli rapaci); 0106 32 00 (uccelli: psittaciformi, compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua); 0106 33 00 [struzzi; emù (Dromaius novaehollandiae)]; 0106 39 (altri): sono compresi gli uccelli diversi da quelli delle voci 0105, 0106 31 , 0106 32 e 0106 33 , inclusi i piccioni; 0106 41 00 (api); 0106 49 00 (altri insetti diversi dalle api); 0106 90 00 (altri): tutti gli altri animali vivi non compresi altrove, diversi da mammiferi, rettili, uccelli e insetti. Sono comprese in questa voce le rane vive, destinate a vivai o al consumo umano. |
CAPITOLO 2
Carni e frattaglie commestibili
Nota relativa al capitolo 2 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende:
|
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice. |
0202 |
Carni di animali della specie bovina, congelate |
Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice. |
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice. |
0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice. |
0205 00 |
Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata |
Tutta. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice. |
0206 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice. |
0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 |
Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice. |
0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate |
Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice. Sono comprese le altre materie prime per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano. Sono comprese tutte le carni e frattaglie commestibili delle seguenti sottovoci: 0208 10 (di conigli o di lepri) 0208 30 00 (di primati) 0208 40 [di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)] 0208 50 00 (di rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine) 0208 60 00 [di cammelli e altri camelidi (Camelidae)] 0208 90 (altre: di piccioni domestici; di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri; ecc.): sono comprese le carni di quaglie, renne o qualsiasi altra specie di mammiferi. Sono comprese le cosce di rane con il codice NC 0208 90 70 . |
0209 |
Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati |
Tutti, compresi i grassi, anche trasformati, descritti nella colonna (2), anche se destinati esclusivamente ad uso industriale (non idonei al consumo umano). |
0210 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie |
Tutte, comprese le carni, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice. Sono comprese le proteine animali trasformate e le orecchie di maiale essiccate destinate al consumo umano. Anche quando tali orecchie di maiale essiccate sono usate come cibo per animali, l’allegato del regolamento (CE) n. 1125/2006 (1) della Commissione precisa che possono essere comprese nel codice NC 0210 99 49 . Le frattaglie essiccate e le orecchie di maiale non atte al consumo umano sono comprese nel codice NC 0511 99 85 . Le ossa destinate al consumo umano sono comprese nella voce 0506. Le salsicce sono comprese nella voce 1601. Gli estratti e i sughi di carne sono compresi nella voce 1603. I ciccioli sono compresi nella voce 2301. |
CAPITOLO 3
PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
Considerazioni generali
Questo capitolo comprende sia i pesci vivi destinati all’allevamento e alla riproduzione e i pesci ornamentali vivi, sia i pesci o i crostacei trasportati vivi ma importati per il consumo umano.
Tutti i prodotti di questo capitolo sono soggetti a controlli ufficiali.
Note relative al capitolo 3 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende:
|
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
0301 |
Pesci vivi |
Tutti, compresi trote, anguille, carpe o qualsiasi altra specie o pesce importati a fini di allevamento o riproduzione. I pesci vivi importati per il consumo umano diretto sono trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti. Sono compresi i pesci ornamentali delle sottovoci 0301 11 00 e 0301 19 00 . |
0302 |
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
Tutti, compresi fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati, con il codice NC 0302 91 00 . |
0303 |
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 |
Tutti, compresi fegati, uova e lattimi, congelati, della sottovoce 0303 91 . |
0304 |
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
Tutti |
0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
Tutti, compresi altri prodotti della pesca, quali farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana, nonché teste, code e stomaco di pesci e altri prodotti della pesca. |
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all’alimentazione umana |
Tutti: i crostacei vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti. Sono compresi le artemie saline ornamentali e le loro cisti utilizzate per acquari e tutti i crostacei ornamentali vivi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione(1). |
0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all’alimentazione umana |
Sono compresi i molluschi cotti e poi affumicati. Gli altri molluschi cotti sono compresi nella voce 1605. Sono i compresi molluschi ornamentali vivi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1251/2008. I molluschi vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti. Sono comprese tutte le sottovoci da 0307 11 a 0307 99 , ad esempio: 0307 60 (lumache, diverse da quelle di mare): sono compresi i gasteropodi terrestri delle specie Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum e le specie appartenenti alla famiglia degli acatinidi. Sono comprese le lumache vive (lumache d’acqua dolce incluse) per il consumo umano diretto e anche le carni di lumaca per il consumo umano. Sono comprese le lumache leggermente precotte o pretrattate. I prodotti ulteriormente trattati sono compresi nella voce 1605. 0307 91 00 [altri molluschi vivi, freschi o refrigerati, ossia diversi da ostriche, pettinidi, mitili (Mytilus spp., Perna spp.), seppie, calamari, polpi, lumache di mare, vongole, cardidi, arche, abaloni (Haliotis spp.) e strombi (Strombus spp.): sono comprese le carni di specie di lumache di mare, con o senza guscio]. 0307 99 [altri molluschi diversi da quelli vivi, freschi, refrigerati o congelati, ossia diversi da ostriche, pettinidi, mitili (Mytilus spp., Perna spp.), seppie, calamari, polpi, lumache di mare, vongole, cardidi, arche, abaloni (Haliotis spp.) e strombi (Strombus spp.): sono anche comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di tali molluschi, atti all’alimentazione umana]. |
0308 |
Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all’alimentazione umana |
Tutti |
CAPITOLO 4
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
Note relative al capitolo 4 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato. |
2. |
Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:
|
3. |
I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:
|
4. |
Questo capitolo non comprende:
|
…»
Estratti delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 0408 comprende le uova intere sgusciate e i tuorli di tutti i volatili. I prodotti di questa voce possono essere freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati (ad esempio le cosiddette «uova lunghe» di forma cilindrica), congelati o altrimenti conservati. Rientrano in questa voce tutti questi prodotti, compresi quelli con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e quelli per uso alimentare o industriale (ad esempio concia).
Questa voce non comprende:
a) |
olio di tuorlo d’uovo (voce 1506); |
b) |
preparazioni a base di uova con condimenti, spezie o altri additivi (voce 2106); |
c) |
lecitina (voce 2923); |
d) |
albume d’uovo separato (ovoalbumina) (voce 3502). |
…
La voce 0409 comprende il miele prodotto dalle api (Apis mellifera) o da altri insetti, centrifugato o in favo o contenente pezzi di favo, purché senza aggiunta di zucchero o di altre sostanze. Detto miele può essere denominato secondo l’origine floreale, il luogo di origine, il colore.
La voce 0409 non comprende i succedanei del miele, neppure mescolati con miele naturale (voce 1702).
…
La voce 0410 comprende i prodotti di origine animale atti all’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove nella nomenclatura combinata. Essa comprende:
a) |
uova di tartaruga; uova deposte da tartarughe marine o d’acqua dolce; possono essere fresche, essiccate o altrimenti conservate. |
È escluso l’olio di uova di tartaruga (voce 1506);
b) |
nidi di rondine. Tali nidi sono costituiti da una sostanza secreta dal volatile che si solidifica rapidamente per esposizione all’aria. |
I nidi si possono presentare non trattati o possono essere stati puliti per rimuovere piume, calugine, polvere e altre impurità al fine di renderli adatti al consumo. Generalmente si presentano sotto forma di listarelle o filamenti biancastri. |
I nidi di rondine hanno un elevato contenuto proteico e sono quasi esclusivamente utilizzati nella produzione di zuppe o di altre preparazioni alimentari. |
La voce 0410 non comprende il sangue animale, anche commestibile, liquido o disseccato (voce 0511 o 3002).
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Tutti. In questa voce è compreso il latte per l’alimentazione animale, mentre gli alimenti per animali contenenti latte sono compresi nella voce 2309. Il latte per scopi terapeutici/profilattici è compreso nella voce 3001. |
0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Tutti |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Tutti, compresi la crema, contenente aromatizzanti o frutta, e il latte fermentato e congelato per il consumo umano. Il gelato è compreso nella voce 2105. Le bevande contenenti latte aromatizzato con cacao o altre sostanze sono comprese nella voce 2202. |
0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
Tutti, compresi i prodotti lattieri per lattanti. Il codice NC 0404 10 48 comprende il colostro bovino allo stato liquido, sgrassato e decaseinato, per il consumo umano, e il codice NC 0404 90 21 comprende il colostro in polvere a basso tenore di grasso, essiccato mediante nebulizzazione e non decaseinato, per il consumo umano. |
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere |
Tutti |
0406 |
Formaggi e latticini |
Tutti |
0407 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte |
Tutte, comprese le uova da cova e le uova esenti da patogeni specifici, le uova fertilizzate per incubazione (0407 11 e 0407 19 ). Sono comprese le uova fresche (da 0407 21 a 0407 29 ) e altre uova (0407 90 ), atte e non atte all’alimentazione umana. Sono comprese le «uova dei cent’anni». L’ovoalbumina atta e non atta all’alimentazione umana è compresa nella voce 3502. |
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Tutti: questa voce comprende gli ovoprodotti, anche trattati termicamente e i prodotti non atti all’alimentazione umana. |
0409 00 00 |
Miele naturale |
Tutti |
0410 00 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
Tutti. Questa voce comprende la «pappa reale» e la propoli (utilizzata nella fabbricazione di prodotti farmaceutici e integratori alimentari) e altri materiali di origine animale per il consumo umano, fuorché le ossa (comprese nella voce 0506). Sono compresi in questo codice NC gli insetti o le uova di insetti destinati al consumo umano. |
CAPITOLO 5
ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Considerazioni generali
Le prescrizioni specifiche per determinati prodotti di questo capitolo sono stabilite nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011:
Riga 7: setole di suino
Riga 8: lana e peli non trattati ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina
Riga 9: piume, parti di piume e piumino trattati.
Note relative al capitolo 5 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende:
|
…
3. |
Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali. |
4. |
Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini. La voce 0511 comprende, tra l’altro, crini e cascame di crini, anche in strati, con o senza supporto.» |
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 0505 comprende:
1) |
pelli e altre parti di uccelli (ad esempio teste, ali) rivestite delle loro piume o della loro calugine, e |
2) |
piume, penne e loro parti (anche rifilate) e calugine, |
purché siano gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione, ma non altrimenti lavorate o montate.
Nella voce 0505 rientrano anche le polveri, le farine e i cascami di piume, penne o loro parti.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
0502 10 00 |
Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole |
Tutte, trattate e non trattate. |
0504 00 00 |
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati |
Tutti, compresi stomaci, vesciche e intestini puliti, salati, secchi o sottoposti a trattamento termico, di origine bovina, suina, ovina, caprina o di pollame. |
ex 0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti |
Tutti, compresi i trofei di caccia di volatili ed escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali. L’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l’importazione e il transito nell’Unione di piume, parti di piume e piumino non trattati. I controlli ufficiali si applicano alle piume indipendentemente dal loro trattamento, come previsto nell’allegato XIII, capo VII, punto C, del regolamento (UE) n. 142/2011. Altre prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono stabilite nell’allegato XIV, capo II, sezione 5, del regolamento (UE) n. 142/2011. L’allegato XIV, capo II, sezione 6, del regolamento (UE) n. 142/2011 comprende le piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura e la calugine, gregge o altre piume. |
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie |
Sono comprese le ossa usate come articoli da masticare per cani e le ossa per la produzione di gelatina o di collagene, se ottenute da carcasse macellate per il consumo umano. La farina d’ossa destinata al consumo umano è compresa nella voce 0410. Le prescrizioni specifiche per questi prodotti non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 6 (trofei di caccia), 11 [ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dall’alimentazione animale, concimi organici o ammendanti] e 12 (articoli da masticare) del regolamento (UE) n. 142/2011. |
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
Sono compresi i trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli provenienti da paesi terzi. Le prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono stabilite nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
ex 0508 00 00 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
Conchiglie vuote destinate all’alimentazione umana e a essere utilizzate come materia prima per la glucosamina. Sono compresi anche le conchiglie e i carapaci, incluse gli ossi di seppie, con tessuti molli o carni di cui all’articolo 10, lettera k), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009. |
ex 0510 00 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi, bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
Ambra grigia e cantaridi sono escluse. In questo codice rientrano le ghiandole, altre sostanze di origine animale e la bile. Le ghiandole ed altre sostanze disseccate sono comprese nella voce 3001. Le prescrizioni specifiche possono essere indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14 del regolamento (UE) n. 142/2011 per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi (per prodotti farmaceutici e altri prodotti tecnici). |
ex 0511 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana |
Tutti. Sono compresi il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale, ad esempio delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina) e i sottoprodotti di origine animale di materiali delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Esempi di prodotti di origine animale che rientrano nelle sottovoci da 0511 10 a 0511 99 : 0511 10 00 (sperma di tori). 0511 91 (prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici): tutti, compresi le uova di pesce destinate alla riproduzione, gli animali morti, i sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici. Sono compresi gli animali morti di cui al capitolo 3, non commestibili o riconosciuti non atti all’alimentazione umana, ad esempio le dafnidi, note come pulci d’acqua, e altri ostracodi o fillopodi, essiccati, per l’alimentazione di pesci d’acquario; sono comprese le esche per la pesca. ex 0511 99 10 (nervi e tendini, ritagli e altri cascami simili di cuoio o pelli gregge). I controlli ufficiali sono necessari per le pelli non trattate di cui all’allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009. ex 0511 99 31 (spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all’alimentazione umana; se non destinate all’alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per il consumo non umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011. ex 0511 99 39 (spugne diverse dalle spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all’alimentazione umana; se non destinate all’alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per il consumo non umano sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011. ex 0511 99 85 (altri prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove; animali morti di cui al capitolo 1, non atti all’alimentazione umana): questa voce comprende embrioni, ovuli, sperma e materiale genetico non rientranti nella voce 0511 10 e di specie diverse da quella bovina. Sono compresi i sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnici. Sono compresi i crini di cavallo non trattati, i prodotti dell’apicoltura diversi dalle cere per apicoltura o per uso tecnico, lo spermaceti per uso tecnico, gli animali morti di cui al capitolo 1 non commestibili o non atti all’alimentazione umana (ad esempio cani, gatti, insetti), il materiale di origine animale le cui caratteristiche essenziali non sono state cambiate e il sangue animale commestibile non proveniente da pesci, per l’alimentazione umana. |
CAPITOLO 6
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale
Considerazioni generali
Questo capitolo comprende il bianco di funghi (micelio) in un compost di letame sterilizzato di origine animale.
Estratto delle note esplicative della NC
«0602 90 10 Bianco di funghi (micelio)
Con la denominazione «bianco di funghi» si designa un intreccio di fili sottili (tallo o micelio), spesso sotterraneo, che vive e cresce alla superficie delle sostanze animali o vegetali in decomposizione o che si sviluppa nei tessuti stessi e che dà origine ai funghi.
Rientra in questa sottovoce il prodotto che consiste in micelium non ancora completamente sviluppato, presentato sotto forma di particelle microscopiche depositate su un composto costituito da letame equino sterilizzato (miscela di paglia e di escrementi di cavallo).»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 0602 90 10 |
Bianco di funghi (micelio) |
Unicamente se contenente stallatico trasformato di origine animale, le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 12
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 1212 99 95 |
Altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove |
Polline di api. |
ex 1213 00 00 |
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets |
Solo la paglia. |
ex 1214 90 |
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet: diversi dalla farina e dagli agglomerati in forma di pellet, di erba medica |
Solo il fieno. |
CAPITOLO 15
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
Considerazioni generali
Tutti i grassi e gli oli di origine animale. Le prescrizioni specifiche per i prodotti seguenti sono indicate nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011:
1. |
grassi fusi e olio di pesce al capo I, sezione 1, tabella 1, riga 3; |
2. |
grassi fusi di materiali della categoria 2 destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento (ad esempio usi oleochimici) al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 17; |
3. |
derivati lipidici al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 18. |
I derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
I derivati miscelati ad altri materiali sono sottoposti a controlli ufficiali.
Note relative al capitolo 15 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende:
|
…
3. |
La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti. |
4. |
Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.» |
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 1516 comprende i grassi e gli oli animali e vegetali che hanno subito una trasformazione chimica specifica del tipo indicato di seguito, ma non sono stati ulteriormente preparati.
La voce comprende anche le frazioni di grassi e di oli animali o vegetali che hanno subito trattamenti analoghi.
L’idrogenazione, che si ottiene ponendo i prodotti a contatto con idrogeno puro a una temperatura e pressione adeguate in presenza di un catalizzatore (generalmente nickel finemente suddiviso), innalza il punto di fusione dei grassi e conferisce agli oli maggiore densità trasformando i gliceridi insaturi (ad esempio degli acidi oleico, linoleico ecc.) in gliceridi saturi con un punto di fusione più alto (ad esempio degli acidi palmitico, stearico ecc.).
La voce 1518 comprende i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove.
Questa parte comprende, tra l’altro, gli oli per friggere già utilizzati contenenti per esempio olio di ravizzone, olio di soia e un’esigua quantità di grassi animali, impiegati nella preparazione di alimenti per animali.
La voce comprende anche i grassi e gli oli o le loro frazioni idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, se la modifica riguarda più di un grasso od olio.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
1501 |
Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
Tutti |
1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
Tutti |
1503 00 |
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
Tutti |
1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Tutti, oli di pesce e oli di prodotti della pesca e di mammiferi marini. Le preparazioni alimentari diverse sono generalmente comprese nella voce 1517 o nel capitolo 21. |
1505 00 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
Tutti, grasso di lana importato come grasso fuso ai sensi dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 o lanolina importata come prodotto intermedio. |
1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Tutti. Grassi e oli non frazionati e anche le loro frazioni iniziali prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
1516 10 |
Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Tutti: grassi e oli animali. Per i controlli ufficiali i derivati lipidici comprendono prodotti di prima trasformazione derivati da grassi e oli animali allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) 142/2011. |
ex 1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 1518 00 91 |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 |
Unicamente di origine animale. Derivati lipidici prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. Le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 17 (grassi fusi) e 18 (derivati lipidici), del regolamento (UE) n. 142/2011. |
ex 1518 00 95 |
Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni |
Unicamente grassi e preparati oleosi, grassi fusi e derivati lipidici di origine animale; compreso l’olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impiegato nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009. Derivati lipidici prodotti con un metodo indicato nell’allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
ex 1518 00 99 |
Altri |
Unicamente se contenenti grassi di origine animale. |
ex 1520 00 00 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
Unicamente di origine animale. |
1521 90 91 |
Cere di api e di altri insetti gregge |
Tutte, sono comprese le cere d’api sotto forma di favi, le cere d’api gregge per l’apicoltura o per usi tecnici. L’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l’importazione e il transito nell’Unione di cera d’api sotto forma di favi. Le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti apicoli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
1521 90 99 |
Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge |
Tutte, sono comprese le cere trasformate o raffinate, anche imbianchite o colorate, per l’apicoltura o per usi tecnici. Le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti apicoli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011. I sottoprodotti apicoli diversi delle cere di api devono essere sottoposti a controlli ufficiali nell’ambito del codice 0511 99 85 «Altri». |
ex 1522 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
Unicamente di origine animale. Le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 18 (derivati lipidici), del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 16
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
Note relative al capitolo 16 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504. |
2. |
Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104. |
Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all’interno delle voci 1601 e 1602.
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
Tutti, comprese le conserve di carni sotto varie forme. |
ex 1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 1603 00 |
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Unicamente prodotti di origine animale. Sono compresi gli estratti di carne e i concentrati di carne, la proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata, e anche la cartilagine di squalo. |
ex 1604 |
Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
Unicamente prodotti di origine animale, preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti o mescolate con pesce o prodotti della pesca. Sono comprese le preparazioni di surimi con il codice NC 1604 20 05 . Sono comprese le conserve di pesce e di caviale in recipienti a chiusura ermetica nonché il sushi (purché non debbano essere classificati in un codice NC di cui al capitolo 19). I cosiddetti spiedini di pesce (carne di pesce cruda o gamberetti crudi con verdure serviti su uno stecchino di legno) sono classificati con il codice NC 1604 19 97 . |
ex 1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
Unicamente prodotti di origine animale. Sono comprese le lumache pronte o semipreparate, le conserve di crostacei o di altri invertebrati acquatici nonché la polvere di mitili comuni. |
CAPITOLO 17
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
Note relative al capitolo 17 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende:
…
…» |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale |
Lattosio. Zuccheri e succedanei del miele, se mescolati con miele naturale. |
CAPITOLO 18
Cacao e sue preparazioni
Note relative al capitolo 18 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 o 3004. |
2. |
La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao. |
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
Unicamente prodotti di origine animale, per esempio prodotti lattiero-caseari. |
CAPITOLO 19
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
Note relative al capitolo 19 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende:
|
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 1901 |
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
Unicamente prodotti di origine animale. Sono compresi i prodotti alimentari non cotti (ad esempio le pizze) contenenti prodotti di origine animale. Le preparazioni culinarie sono comprese nei capitoli 16 e 21. |
1902 11 00 |
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate |
Tutte |
ex 1902 20 10 |
Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 1902 20 30 |
Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 1902 20 91 |
Paste alimentari farcite cotte |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 1902 20 99 |
Altre [altre paste alimentari farcite, non cotte] |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 1902 30 |
Altre paste alimentari diverse dalle sottovoci 1902 11 , 1902 19 e 1902 20 |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 1902 40 |
Cuscus |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 1904 10 10 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura a base di granturco |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 1904 90 10 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura a base di riso |
Unicamente prodotti di origine animale, per esempio, sushi (purché non debbano essere classificati nel capitolo 16). |
ex 1905 |
Prodotti della pasticceria |
Unicamente prodotti di origine animale. |
CAPITOLO 20
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante
Note relative al capitolo 20 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende:
…
…» |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
Unicamente prodotti di origine animale. |
CAPITOLO 21
Preparazioni alimentari diverse
Note relative al capitolo 21 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende: |
…
e) |
le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16); |
…
3. |
Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l’applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili. |
Note complementari
…
5. |
Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove. |
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 2103 90 90 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata — Altri |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
Unicamente prodotti di origine animale, compresi gli alimenti per bambini in recipienti di contenuto non eccedente 250 g in peso netto. |
ex 2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 2106 10 |
Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate |
Unicamente prodotti di origine animale; esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne. |
ex 2106 90 51 |
Sciroppo di lattosio |
Unicamente prodotti di origine animale; esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne. |
ex 2106 90 92 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
Unicamente prodotti di origine animale; esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne. |
ex 2106 90 98 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Unicamente prodotti di origine animale; esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne. |
CAPITOLO 22
Bevande, liquidi alcolici ed aceti
Note relative al capitolo 22 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
»…
3. |
Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208. |
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 2202 99 99 |
Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 % |
Unicamente latte e prodotti lattiero-caseari. |
CAPITOLO 23
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Nota relativa al capitolo 23 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento. |
…»
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
I ciccioli sono i tessuti membranosi rimanenti dopo la fusione di grasso di maiale o di altri grassi animali. Essi sono utilizzati soprattutto nella preparazione di alimenti per animali (ad esempio biscotti per cani) ma rimangono nella voce 2301 anche se sono atti all’alimentazione umana.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
2301 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli |
Tutti, comprese le proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, la farina di carne non destinata al consumo umano e i ciccioli, anche per il consumo umano. La farina di piume è compresa nella voce 0505. Le prescrizioni specifiche per le proteine animali trasformate sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
ex 2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Tutti, purché contenenti prodotti di origine animale, eccetto le sottovoci 2309 90 20 e 2309 90 91 . Sono compresi, tra l’altro, gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto (sottovoce 2309 10 ), contenenti prodotti di origine animale e prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini (codice NC 2309 90 10 ). Prodotti per l’alimentazione degli animali, comprese le miscele di farine (ad esempio di zoccoli e corna). Questa voce comprende il latte liquido, il colostro e i prodotti contenenti prodotti lattieri, colostro o carboidrati, tutti atti all’alimentazione degli animali ma non al consumo umano. Sono compresi gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per cani e le miscele di farine; le miscele possono contenere insetti morti. Le prescrizioni specifiche per gli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011. Sono compresi i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano. Le prescrizioni specifiche per i prodotti a base di uova sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 28
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 2835 25 00 |
Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico) |
Unicamente di origine animale. Le prescrizioni specifiche per il fosfato dicalcico sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
ex 2835 26 00 |
Altri fosfati di calcio |
Unicamente fosfato tricalcico di origine animale. Le prescrizioni specifiche per il fosfato tricalcico sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 7, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 29
Prodotti chimici organici
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
ex 2922 49 |
Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d’un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti |
Unicamente di origine animale. |
||||
ex 2925 29 00 |
Altre immine e loro derivati diversi dal clordimeforme (ISO); sali di tali prodotti |
Creatina di origine animale. |
||||
ex 2930 |
Tiocomposti organici |
Aminoacidi di origine animale, quali:
|
||||
ex 2932 99 00 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno |
Unicamente di origine animale, per esempio glucosamina, glucosamina-6-fosfato e loro solfati. |
||||
ex 2942 00 00 |
Altri composti organici |
Unicamente di origine animale. |
CAPITOLO 30
Prodotti farmaceutici
Considerazioni generali
I medicinali finiti che non sono contemplati dai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 sono esclusi dall’elenco. Sono compresi i prodotti intermedi.
Nella voce 3001 (ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove) sono rilevanti per i controlli ufficiali unicamente i prodotti di origine animale delle sottovoci 3001 20 e 3001 90. Si rinvia alle seguenti prescrizioni specifiche indicate nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011:
1. |
capo II, sezione 1, tabella 2, riga 2 per il sangue e i prodotti sanguigni, esclusi quelli di equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici; e |
2. |
capo II, sezione 1, tabella 2, riga 3 per il sangue e i prodotti sanguigni di equidi; e |
3. |
capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14 per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi. |
Nella voce 3002 [sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili] sono rilevanti per i controlli ufficiali unicamente le sottovoci 3002 12 e 3002 90. Il sangue umano della sottovoce 3002 90 10 e i vaccini delle sottovoci 3002 20 e 3002 30 non devono essere sottoposti a controlli ufficiali.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
3001 20 90 |
Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni, di origine non umana |
Tutti; comprende un prodotto che serve a sostituire il colostro materno ed è utilizzato nell’alimentazione dei vitelli. |
ex 3001 90 91 |
Sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici: eparina e suoi sali |
Tutti i prodotti di origine animale destinati a ulteriore trasformazione a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all’articolo 33, lettere da a) a f), di tale regolamento. |
3001 90 98 |
Sostanze animali diverse dall’eparina e dai suoi sali, preparate per scopi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove. |
Tutte. Oltre alle ghiandole e ad altri organi di cui alle note esplicative del sistema armonizzato, voce 3001, lettera A, questa sottovoce comprende l’ipofisi, le capsule surrenali e la tiroide; tranne quanto specificato all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009. |
ex 3002 12 00 |
Antisieri e altre frazioni del sangue |
Unicamente prodotti di origine animale. Sono esclusi i medicinali finiti destinati al consumatore finale. Sono esclusi gli anticorpi e il DNA. Alla voce 3002 sono indicate le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti di origine animale compresi nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 e nominati nelle seguenti righe: Riga 2: sangue e prodotti sanguigni diversi da quelli di equidi; Riga 3: sangue e prodotti sanguigni di equidi. |
3002 90 30 |
Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici |
Tutti |
ex 3002 90 50 |
Colture di microrganismi |
Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali. |
ex 3002 90 90 |
Altri |
Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali. |
ex 3006 92 00 |
Rifiuti farmaceutici |
Unicamente prodotti di origine animale. Rifiuti farmaceutici, prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale. |
CAPITOLO 31
Concimi
Note relative al capitolo 31 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende:
|
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 3101 00 00 |
Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale |
Unicamente prodotti di origine animale allo stato puro. È compreso il guano, escluso il guano mineralizzato. È compreso lo stallatico misto a proteine animali trasformate, se utilizzato come concime; sono invece escluse le miscele di stallatico con sostanze chimiche, utilizzate come concime (cfr. la voce 3105, che comprende unicamente i concimi minerali o chimici). Le prescrizioni specifiche per lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato e il guano di pipistrelli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
ex 3105 10 00 |
Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg |
Unicamente concimi contenenti prodotti di origine animale. Le prescrizioni specifiche per lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato e il guano di pipistrelli sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 32
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
Note relative al capitolo 32 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
»…
3. |
Rientrano ugualmente nelle voci 3203, 3204, 3205 e 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 o 3215. |
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 3203 |
Sostanze coloranti di origine animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita, preparazioni a base di sostanze coloranti di origine animale, previste nella nota 3 di questo capitolo |
Unicamente pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi. |
ex 3204 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita |
Unicamente pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi. |
CAPITOLO 33
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande |
Unicamente aromatizzanti nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi. |
CAPITOLO 35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
Caseine destinate al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici. Le prescrizioni specifiche per il latte, i prodotti a base di latte e il colostro non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
ex 3502 |
Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine |
Sono compresi i prodotti derivati dalle uova e dal latte, anche non destinati al consumo umano (compresi quelli per l’alimentazione animale). Le prescrizioni specifiche per il latte, i prodotti a base di latte e i colostri non destinati al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4 del regolamento (UE) n. 142/2011 e per i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
3503 00 |
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 |
Sono comprese le gelatine destinate al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici. Sono escluse dai controlli ufficiali le gelatine classificate alle voci 3913 (proteine indurite) e 9602 (gelatina non indurita lavorata e lavori di gelatina non indurita), ad esempio capsule vuote se non destinate all’alimentazione umana o animale. Le prescrizioni specifiche per la gelatina e le proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011 e per la gelatina fotografica nell’allegato XIV, capo II, sezione 11, di tale regolamento. |
ex 3504 00 |
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo |
Sono compresi il collagene e le proteine idrolizzate destinate al consumo umano, all’alimentazione animale o ad usi tecnici. Sono compresi i prodotti di collagene a base di proteine ottenuti da pelli e tendini di animali, nonché dalle ossa nel caso dei suini, del pollame e dei pesci. Sono comprese le proteine idrolizzate costituite da polipeptidi, peptidi o aminoacidi e le loro miscele, ottenuti con l’idrolisi di sottoprodotti di origine animale. Sono escluse dai controlli ufficiali quando sono utilizzate come additivi nelle preparazioni alimentari (voce 2106). Sono compresi i sottoprodotti del latte destinati al consumo umano, se non rientrano nella voce 0404. Le prescrizioni specifiche per il collagene sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011 e per la gelatina e le proteine idrolizzate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 8, di tale regolamento. |
ex 3507 10 00 |
Presame e suoi concentrati |
Presame e concentrati destinati al consumo umano, derivanti unicamente da prodotti di origine animale. |
ex 3507 90 90 |
Enzimi diversi dal presame e dai suoi concentrati, dalla lipoproteina lipasi o dalla proteasi alcalina da aspergillus |
Unicamente di origine animale. |
CAPITOLO 38
Prodotti vari delle industrie chimiche
Note relative al capitolo 38 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
»…
4. |
Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. |
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 3822 00 00 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati |
Unicamente prodotti di origine animale, ad eccezione dei dispositivi medici quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (1) e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
ex 3825 10 00 |
Rifiuti urbani |
Unicamente i rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale, se rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione direttamente provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e smaltiti conformemente all’articolo 12, lettera d), di tale regolamento. Può essere compreso nel presente codice NC l’olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impiegato nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, ad esempio per fertilizzanti organici o biogas. |
CAPITOLO 39
Materie plastiche e lavori di tali materie
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 3913 90 00 |
Altri polimeri naturali (eccetto l’acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Unicamente prodotti di origine animale, ad esempio solfato di condroitina, chitosano, gelatina indurita. |
ex 3917 10 10 |
Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche |
Unicamente prodotti di origine animale. |
ex 3926 90 92 |
Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, ottenuti da fogli |
Capsule vuote di gelatina indurita destinate all’alimentazione animale; le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
ex 3926 90 97 |
Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, ottenuti altrimenti che da fogli |
Capsule vuote di gelatina indurita destinate all’alimentazione animale; le prescrizioni specifiche sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 41
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
Considerazioni generali
Unicamente le pelli di ungulati comprese nelle voci 4101, 4102 e 4103 devono essere sottoposte a controlli ufficiali.
Le prescrizioni specifiche per le pelli di ungulati sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 4 e 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Note relative al capitolo 41 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Questo capitolo non comprende:
|
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 4101 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate |
Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli di cui all’allegato XIII, capo V, punto C 2 del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per le sottovoci ex 4101 20 80 e ex 4101 50 90 . |
ex 4102 |
Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo |
Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli di cui all’allegato XIII, capo V, punto C 2 del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per le sottovoci ex 4102 21 00 e ex 4102 29 00 . |
ex 4103 |
Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo |
Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli di cui all’allegato XIII, capo V, punto C 2 del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per la sottovoce ex 4103 90 00 . |
CAPITOLO 42
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Note relative al capitolo 42 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
»…
2. |
Questo capitolo non comprende, tra gli altri, i seguenti prodotti di interesse ufficiale:
|
…
ij) |
le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209). |
…»
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 4205 00 90 |
Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti |
Sono compresi gli articoli da masticare per cani e i materiali per la fabbricazione di articoli da masticare per cani. |
ex 4206 00 00 |
Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini |
Sono compresi gli articoli da masticare per cani e i materiali per la fabbricazione di articoli da masticare per cani. |
CAPITOLO 43
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori
Note relative al capitolo 43 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Nella nomenclatura, i riferimenti alle «pelli da pellicceria» diverse da quelle gregge della voce 4301, si riferiscono a tutte le pelli di animali che sono state conciate o rivestite con capelli o lana. |
2. |
Questo capitolo non comprende:
|
…»
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
Voce 4301: le pelli da pellicceria sono considerate gregge e rientrano in questa voce non solo se sono allo stato naturale, ma anche se sono pulite e preservate dal deterioramento, ad esempio mediante essiccazione o salatura (salate secche o salate verdi).
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
ex 4301 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 |
Tutte, escluse le pelli da pellicceria trattate conformemente all’allegato XIII, capo VIII, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Sono comprese le seguenti sottovoci:
|
CAPITOLO 51
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine
Considerazioni generali
Per le voci da 5101 a 5103, le prescrizioni specifiche per la lana e i peli non trattati sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 8, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Nota relativa al capitolo 51 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)
«1. |
Nella nomenclatura, si intendono per:
|
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
Nella nomenclatura con il termine «peli grossolani» si intendono tutti gli altri peli diversi dai «peli fini» esclusa la lana (voce 5101), i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini (classificati come «crini» alla voce 0511), le setole di maiale o di cinghiale o i peli di tasso o gli altri peli per pennelli (voce 0502) [cfr. la nota 1, lettera c)].
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 5101 |
Lane, non cardate né pettinate |
Lana non trattata. |
ex 5102 |
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati |
Peli non trattati, compresi i peli grossolani dei fianchi di bovini o equini. |
ex 5103 |
Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati |
Lana o peli non trattati. |
CAPITOLO 67
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
La voce 6701 comprende:
A) |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e calugine e parti di piume, che sebbene non costituiscano ancora articoli confezionati, sono stati sottoposti a un processo diverso da una semplice pulizia, disinfezione o conservazione (cfr. nota esplicativa relativa alla voce 0505); i prodotti di questa voce possono, ad esempio, essere imbianchiti, tinti, arricciati o ondulati. |
B) |
Articoli fatti di pelli o di altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, articoli fatti di piume, di calugine o di parti di piume, anche se le piume o la calugine ecc. sono greggi o semplicemente puliti, esclusi gli articoli fatti di calami o di steli di piume. Questa voce comprende perciò:
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 6701 00 00 |
Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati |
Unicamente le pelli e le altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, le piume e la calugine e le parti di piume. Articoli di pelli, piume, calugine e parti di piume, non lavorati o semplicemente puliti. Escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali. Le prescrizioni specifiche per le piume sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 71
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
Parere di classificazione del sistema armonizzato 7101.21/1:
Ostriche non atte all’alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia e condizionate in recipienti metallici ermeticamente chiusi.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 7101 21 00 |
Perle coltivate gregge |
Sono comprese ostriche non atte all’alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia o con metodi diversi e condizionate in recipienti ermeticamente chiusi. Perle coltivate gregge di cui all’allegato XIV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, a meno che non siano escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n 1069/2009 secondo quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento. |
CAPITOLO 95
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
Le attrazioni da fiera, i circhi ambulanti e i serragli ambulanti rientrano nella voce 9508 purché comprendano tutte le unità essenziali necessarie al loro normale funzionamento. La voce comprende anche elementi di attrezzature ausiliarie (ad esempio tende, animali, strumenti musicali, generatori, motori, apparecchi per l’illuminazione, mobili per sedersi, armi e munizioni) che se presentati separatamente rientrerebbero in altre voci della nomenclatura, purché tali elementi siano presentati unitamente alle varie attrazioni e come componenti delle stesse.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 9508 10 00 |
Circhi ambulanti e serragli ambulanti |
Unicamente animali vivi. |
ex 9508 90 00 |
Altri: attrazioni da fiera, teatri ambulanti |
Unicamente animali vivi. |
CAPITOLO 96
Lavori diversi
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
Ai fini di questa voce si intendono come «lavorati» i materiali che hanno subito processi che vanno al di là delle semplici preparazioni consentite nella voce relativa alla materia prima in questione (cfr. le note esplicative delle voci da 0505 a 0508). La voce comprende pertanto pezzi di avorio, bacchette ecc., tagliati in una forma determinata (anche quadrata o rettangolare) o lucidati o altrimenti lavorati mediante molatura, foratura, fresatura, tornitura ecc. Sono tuttavia esclusi da questa voce i pezzi identificabili come parti di articoli se tali parti sono già classificate in un’altra voce della nomenclatura. Pertanto le lastrine per tasti di pianoforti e le guance per calci di armi da fuoco rientrano, rispettivamente, nelle voci 9209 e 9305. I materiali lavorati non identificabili come parti di articoli restano tuttavia classificati in questa voce (ad esempio semplici dischi, placche o listelli per intagliatura ecc. o per uso successivo nella fabbricazione di tasti di pianoforti).
La voce 9602 include i fogli di gelatina non indurita tagliati in una forma determinata diversa da quadrata o rettangolare. I fogli tagliati in forma rettangolare (anche quadrata), anche lavorati in superficie, rientrano nella voce 3503 o nel capitolo 49 (ad esempio cartoline postali) (cfr. la nota esplicativa della voce 3503). I lavori di gelatina non indurita includono ad esempio:
i) |
i dischetti per il fissaggio dei puntali delle stecche da biliardo; |
ii) |
le capsule per prodotti farmaceutici e per combustibile per accendini meccanici. |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 9602 00 00 |
Gelatina non indurita, lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita |
Capsule vuote di gelatina non indurita destinate all’alimentazione umana o animale; le prescrizioni specifiche per l’alimentazione animale sono indicate nell’allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 97
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
A) La voce comprende collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, di mineralogia o di anatomia, quali:
1) |
animali morti di qualsiasi specie, conservati a secco o in liquido; animali imbalsamati per collezioni; |
2) |
uova vuote; insetti in scatole, cornici ecc. (diversi dagli articoli montati che costituiscono minuterie di bigiotteria o chincaglierie); conchiglie vuote, diverse da quelle per uso industriale; |
3) |
semi o piante, conservati a secco o in liquido; erbari; |
4) |
campioni di minerali (diversi dalle pietre preziose o semipreziose che rientrano nel capitolo 71); campioni di pietrificazione; |
5) |
campioni osteologici (scheletri, crani, ossa); |
6) |
campioni anatomici e patologici. |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 9705 00 00 |
Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico |
Unicamente prodotti di origine animale. Sono esclusi i trofei di caccia e le altre preparazioni di qualunque specie animale che siano stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente. Sono esclusi i trofei di caccia e le altre preparazioni di altre specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli (anche non trattati). Le prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono indicate nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
CAPITOLO 99
Codici speciali della NC
Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci
Considerazioni generali
Questo capitolo comprende le merci provenienti da paesi terzi e destinate a navi e aeromobili nell’Unione europea in regime di transito doganale (T1).
Codice NC |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 9930 24 00 |
Merci destinate a navi e aeromobili indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC |
Prodotti di origine animale destinati all’approvvigionamento delle navi come previsto all’articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. (11) |
ex 9930 99 00 |
Merci destinate a navi e aeromobili, classificate altrove |
Prodotti di origine animale destinati all’approvvigionamento delle navi come previsto all’articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. |
(1) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(3) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).
(4) Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).
(5) Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1), e successive modifiche.
(6) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione, del 21 luglio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 3).
(8) Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).
(9) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).
(10) Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
ALLEGATO II
Gli allegati I e II della decisione 2007/275/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
l’allegato II è così modificato:
|
(*1) Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1), e successive modifiche.»;
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 29.11.2019, pag.1).»;»
DECISIONI
3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/40 |
DECISIONE (UE) 2019/2008 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale in occasione della 31a sessione della sua assemblea riguardo all'adozione di modifiche della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio e all'adozione di una risoluzione sugli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione (HSSC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l'ambiente marino e migliorare la sicurezza della navigazione in mare. |
(2) |
Si prevede che l'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), durante la sua 31a sessione, che si terrà dal 25 novembre al 4 dicembre 2019 («A 31») , adotti le modifiche della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio [«risoluzione A.658(16)»] e adotti una risoluzione sugli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione (Harmonized System of Survey and Certification – HSSC) («orientamenti per le visite»). |
(3) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione durante l'A 31, dato che le modifiche della risoluzione A.658(16) e la risoluzione sugli orientamenti per le visite saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione (2) e sul regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
Nel corso della sua 101a sessione, tenutasi a Londra dal 5 al 14 giugno 2019, il comitato per la sicurezza marittima («MSC 101») ha ricordato che nella sua precedente sessione, dopo aver preso in esame il documento dell'IMO MSC 100/19/4 che propone modifiche della risoluzione A.658(16), aveva espresso il proprio accordo alla cancellazione dei termini «carbon arc» dal punto 4.10 di tale risoluzione e aveva richiesto alla segreteria IMO di preparare il relativo progetto di risoluzione dell'assemblea dell'IMO affinché fosse approvato all'MSC 101, in vista di una presentazione all'A 31 per l'adozione (MSC 100/20, punti 19.14 e 19.15). L'MSC 101 ha in seguito approvato il progetto di risoluzione dell'assemblea dell'IMO sulle modifiche della risoluzione A.658(16). |
(5) |
Gli Stati Uniti e l'Associazione internazionale delle società di classificazione hanno presentato all'A 31 una proposta alternativa di modifica del punto 4.10 della risoluzione A.658(16) (documento IMO A 31/10/4). |
(6) |
Il sottocomitato per l'attuazione degli strumenti dell'IMO («sottocomitato») ha ricordato, alla sua 5a sessione, che di aver istituito nella sessione precedente il gruppo di corrispondenti sulla revisione degli orientamenti per le visite nell'ambito dell'HSSC e l'elenco non esaustivo di obblighi per gli strumenti interessati dal codice per l'applicazione degli strumenti IMO (codice III) per continuare ad aggiornare gli orientamenti per le visite al fine di integrare i requisiti derivanti dalle modifiche degli strumenti IMO applicabili che entreranno in vigore fino al 31 dicembre 2019 compreso, in vista della presentazione all'A 31, per l'adozione, del progetto di modifica degli orientamenti per le visite. L'MSC 101 ha autorizzato il sottocomitato a presentare il risultato dei suoi lavori direttamente all'A 31 per adozione. Alla sua 6a sessione, il sottocomitato ha acconsentito a presentare il progetto di modifica degli orientamenti per le visite all'A31 per esame e adozione. |
(7) |
L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. È opportuno pertanto che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione all'A 31 e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche e dalla risoluzione che deve essere adottata dall'A 31, nella misura in cui tali modifiche e tale risoluzione rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 31a sessione dell'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è di acconsentire:
a) |
all'adozione delle modifiche della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio, di cui all'allegato 27 del documento MSC 101/24/Add.1 dell'IMO o, in alternativa, delle modifiche proposte nel documento A 31/10/4 dell'IMO; e |
b) |
all'adozione di una risoluzione sugli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione (HSSC) e della revoca della risoluzione A.1120(30), di cui all'allegato 11 del documento III 6/15/Add.1 dell'IMO. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, , agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, esprimono la posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 1.
2. Modifiche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui all'articolo 1, lettera a), e dalla risoluzione di cui all'articolo 1, lettera b), nella misura in cui tali modifiche e tale risoluzione rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per il Consiglio
Il president
T. HARAKKA
(1) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione, del 6 agosto 2019, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 (GU L 237 del 13.9.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/42 |
DECISIONE (PESC) 2019/2009 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2019
a sostegno degli sforzi dell’Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l’OSCE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell’Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro (SALW) illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell’UE sulle SALW»). La finalità della strategia dell’UE sulle SALW è quella di guidare un’azione europea integrata, collettiva e coordinata onde prevenire e tenere a freno l’acquisizione illegale delle SALW e delle relative munizioni da parte di terroristi, criminali e altri attori non autorizzati e promuovere la rendicontabilità e la responsabilità per quanto riguarda il loro commercio legale. |
(2) |
A livello regionale, la strategia dell’UE sulle SALW impegna l’Unione e i suoi Stati membri a contribuire a rafforzare le capacità di contrasto per individuare, smantellare e vietare le reti di traffico ed evitare che le armi da fuoco pervengano ai terroristi e ai criminali tramite il mercato illecito, ad esempio bloccando il finanziamento e il trasporto illeciti delle armi e potenziando il ruolo della polizia di frontiera e delle autorità doganali e portuali nella lotta ai flussi illegali di armi via mare. |
(3) |
Nella strategia dell’UE sulle SALW si afferma che l’attuale instabilità nell’Europa orientale ha accresciuto l’entità del traffico illegale di armi da fuoco in vari paesi della regione, ad esempio l’Ucraina. Ciò comporta una minaccia per la sicurezza a lungo termine sia dell’Ucraina sia dell’Unione. È pertanto nell’interesse di entrambe cooperare su questo tema. L’Unione persegue la via del dialogo bilaterale con l’Ucraina e con altri paesi della regione e integra sistematicamente la lotta alle SALW illegali in tutte le discussioni in materia di sicurezza con i paesi partner del vicinato. |
(4) |
Nel maggio 2016 il servizio nazionale delle guardie di frontiera dell’Ucraina ha chiesto al segretariato dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) di effettuare una valutazione delle necessità per combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina e attraverso le sue frontiere. La valutazione delle necessità, effettuata con il sostegno di Francia e Germania, è stata pubblicata nell’aprile 2018 e i suoi risultati sono stati confermati dai principali servizi di contrasto e di sicurezza ucraini nel corso di una riunione ad alto livello organizzata a Kiev il 7 giugno 2018. |
(5) |
Il servizio nazionale delle guardie di frontiera, il servizio fiscale statale/servizio doganale statale e il ministero dell’interno dell’Ucraina hanno, ufficialmente e per iscritto, espresso interesse e chiesto di cooperare con il segretariato OSCE e il coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina al fine di sostenere gli sforzi dell’Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in linea con i risultati della valutazione delle necessità. |
(6) |
L’assistenza fornita dall’Unione all’Ucraina in materia di controlli di frontiera, ad esempio nel quadro della strategia per la gestione integrata delle frontiere, sostenuta dallo strumento europeo di vicinato della Commissione, e le missioni civili di politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione, in particolare la missione consultiva dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) e la missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per i valichi Moldova/Ucraina (EUBAM Moldova e Ucraina), nonché le relative attività di sostegno ai controlli di frontiera, non comprendono un supporto volto specificamente a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi. |
(7) |
Il 30 giugno 2018 la terza conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell’attuazione del programma d’azione dell’ONU contro le armi leggere e di piccolo calibro illegali ha adottato un documento finale in cui gli Stati rinnovano il loro impegno a prevenire e a combattere la diversione delle armi leggere e di piccolo calibro. Gli Stati hanno ribadito la loro volontà di perseguire la cooperazione internazionale e di rafforzare quella regionale migliorando il coordinamento, le consultazioni, lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa, coinvolgendo le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, come pure le autorità di contrasto, le autorità incaricate dei controlli di frontiera nonché le autorità preposte al rilascio delle licenze di esportazione e importazione. |
(8) |
Nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si afferma che la lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, con l’obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4, tutti gli Stati si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi. |
(9) |
Nella sua agenda per il disarmo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune) presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell’ONU ha invitato a contrastare l’eccessiva accumulazione e il commercio illegale di armi convenzionali e a sostenere l’adozione di approcci nazionali per quanto riguarda le armi di piccolo calibro. |
(10) |
Il 25 ottobre 2012 e il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato, rispettivamente, la decisione 2012/662/PESC (1) a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall’OSCE e la decisione (PESC) 2017/1424 (2) a sostegno delle attività dell’OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e in Georgia, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Scopo della presente decisione è rafforzare le capacità del servizio nazionale delle guardie di frontiera, del ministero dell’interno e del servizio fiscale statale/servizio doganale statale dell’Ucraina in materia di lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina.
2. Conformemente al paragrafo 1, gli obiettivi della presente decisione sono i seguenti:
a) |
potenziare le capacità del servizio nazionale delle guardie di frontiera, del ministero dell’interno e del servizio fiscale statale/servizio doganale statale dell’Ucraina in materia di prevenzione e lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; |
b) |
potenziare le capacità di vigilanza del ministero dell’interno in materia di controllo della fabbricazione, della marcatura e della registrazione di armi, munizioni ed esplosivi, in linea con le necessità individuate nella valutazione delle necessità; |
c) |
potenziare le capacità operative del ministero dell’interno e della polizia nazionale dell’Ucraina ad esso facente capo in materia di scienze forensi, analisi, individuazione, rintracciamento e indagini in relazione al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; |
d) |
potenziare le capacità del ministero dell’interno al fine di migliorare i meccanismi legislativi di regolamentazione e controllo della circolazione e dell’uso di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito ai rischi connessi alla detenzione, all’uso e al traffico illegali di armi, munizioni ed esplosivi, in linea con le necessità individuate nella valutazione delle necessità; |
e) |
potenziare il coordinamento e la cooperazione interservizi al fine di predisporre un approccio strategico, una raccolta dei dati e un’analisi in materia di prevenzione e lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina, in linea con le necessità individuate nella valutazione delle necessità. |
3. Conformemente al paragrafo 2, l’Unione appoggia le seguenti azioni:
a) |
il rafforzamento del pertinente quadro normativo e legislativo; |
b) |
la raccolta, la compilazione e la condivisione dei dati pertinenti, compresi lo sviluppo e l’unificazione delle banche dati elettroniche; |
c) |
lo sviluppo delle capacità delle istituzioni pertinenti; |
d) |
l’offerta di formazioni; |
e) |
l’acquisto di attrezzature e infrastrutture specializzate, comprese le capacità cinofile di rilevamento; |
f) |
la creazione di piattaforme volte a potenziare il coordinamento interservizi a livello nazionale e il chiarimento dei mandati, così da facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni; |
g) |
la sensibilizzazione del grande pubblico; |
h) |
gli scambi e la cooperazione sul piano regionale e internazionale. |
4. I beneficiari del progetto sono le autorità nazionali dell’Ucraina responsabili della prevenzione e della lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi. I principali destinatari tra le autorità nazionali sono: il servizio nazionale delle guardie di frontiera, il ministero dell’interno e la polizia nazionale dell’Ucraina ad esso facente capo e il servizio fiscale statale/servizio doganale statale. Altre autorità nazionali preposte, come il servizio di sicurezza dell’Ucraina, sono coinvolte caso per caso.
5. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 («progetto») è affidata al segretariato OSCE.
3. Il segretariato OSCE svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione è pari a 5 151 579 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude il necessario accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L’accordo di finanziamento prevede che il segretariato OSCE debba assicurare una visibilità del contributo dell’Unione adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Articolo 4
1. L’AR riferisce periodicamente al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni descrittive semestrali preparate dal segretariato OSCE. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
M. OHISALO
(1) Decisione 2012/662/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012, a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall’Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 29).
(2) Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell’OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e in Georgia (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 82).
ALLEGATO
PROGRAMMA GLOBALE DELL’OSCE A SOSTEGNO DEGLI SFORZI DELL’UCRAINA VOLTI A COMBATTERE IL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI
1. Contesto
Negli ultimi anni l’Ucraina si è trovata confrontata a notevoli sfide e rischi in termini di sicurezza e protezione connessi alla diffusione di armi, munizioni ed esplosivi illegali attraverso le sue frontiere e sul suo territorio. Tali sfide e rischi risultano particolarmente aggravati dalla crisi all’interno dell’Ucraina e nel territorio circostante e si sono tradotti in fenomeni di detenzione, uso improprio e traffico illegali di armi, munizioni ed esplosivi.
L’Ucraina continua a destare preoccupazione e rappresenta una notevole sfida nell’ambito della strategia dell’Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali e le relative munizioni («strategia dell’UE in materia di SALW»). Nella strategia dell’UE in materia di SALW si afferma che «l’attuale instabilità nell’Europa orientale ha accresciuto l’entità del traffico illegale di armi da fuoco in vari paesi della regione, ad esempio l’Ucraina. Ciò comporta una minaccia per la sicurezza a lungo termine sia dell’Ucraina sia dell’Unione europea: è pertanto nell’interesse di entrambe cooperare su questo tema. L’Unione persegue la via del dialogo bilaterale con l’Ucraina e con altri paesi della regione e integra sistematicamente la lotta alle SALW illegali in tutte le discussioni in materia di sicurezza con i paesi partner del vicinato».
Pertanto, con il riferimento al vicinato orientale in generale e all’Ucraina in particolare, la strategia dell’UE in materia di SALW prevede le seguenti azioni:
— |
«L’Unione e i suoi Stati membri integreranno la lotta al traffico di armi da fuoco/SALW nel contesto delle discussioni in materia di sicurezza con i paesi partner del vicinato, ad esempio l’Ucraina; |
— |
l’Unione e i suoi Stati membri istituiranno canali di comunicazione tra esperti dell’UE e dell’Ucraina e individueranno un punto di contatto per garantire una cooperazione agevole, accrescere la consapevolezza di queste tematiche, condividere le migliori prassi e l’esperienza nonché individuare le esigenze di formazione e altre misure di sostegno per rafforzare la capacità dell’Ucraina in questo settore; e |
— |
l’Unione e i suoi Stati membri continueranno a lavorare a una tavola rotonda tecnica permanente con l’Ucraina per affrontare il grave problema del traffico illegale di armi da fuoco e i rischi che sorgono quando tali armi cadono in mano a terroristi e a organizzazioni criminali.». |
Sulla base della richiesta iniziale del servizio nazionale delle guardie di frontiera dell’Ucraina presentata nel maggio 2016, il segretariato OSCE ha effettuato la valutazione delle necessità per combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina e attraverso le sue frontiere («valutazione delle necessità»). La valutazione delle necessità, pubblicata nell’aprile 2018, ha interessato diversi ministeri e servizi responsabili della regolamentazione, delle attività di contrasto e della sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi. Essa ha evidenziato che l’attuale approccio all’individuazione e al contrasto del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi all’interno dell’Ucraina e attraverso le sue frontiere si sta rivelando difficoltoso. Occorre rafforzare il sostegno in termini di sviluppo delle risorse umane e tecniche, di chiara comprensione della legislazione e di coordinamento interservizi, nonché il sostegno e la cooperazione internazionali. La valutazione delle necessità ha inoltre stabilito la base per fornire assistenza tecnica e sostegno istituzionale al fine di sviluppare le capacità delle autorità ucraine nei loro sforzi volti a combattere il traffico di armi, munizioni ed esplosivi in modo olistico e sostenibile.
Il 7 giugno 2018, in occasione della riunione ad alto livello tenutasi a Kiev, i principali ministeri e servizi ucraini responsabili della regolamentazione, delle attività di contrasto e della sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi hanno confermato i risultati della valutazione delle necessità. Hanno ribadito di comprendere chiaramente le minacce, sia attuali che imminenti, rappresentate dal traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, e hanno confermato gli impegni assunti per migliorare la situazione sul terreno, tra cui l’approvazione della tabella di marcia elaborata sulla base della valutazione delle necessità. Tale tabella sostiene un approccio integrato, globale e cooperativo per un effettivo sviluppo di capacità e un efficace funzionamento del sistema di lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina.
Il 12 marzo 2019 le stesse autorità si sono riunite per una seconda riunione ad alto livello svoltasi a Kiev, in cui sono stati chiaramente evidenziati i progressi compiuti nelle discussioni sulle sfide, sulle reali necessità e sulle iniziative connesse alla lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina e attraverso le sue frontiere. Inoltre, durante la riunione sono stati assunti gli impegni nazionali e internazionali per il rafforzamento dell’azione.
Vari ministeri e servizi responsabili delle attività di contrasto e della sicurezza hanno espresso interesse e richiesto — ufficialmente e per iscritto — la cooperazione con il segretariato OSCE al fine di sostenere gli sforzi dell’Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; più precisamente, si tratta del servizio nazionale delle guardie di frontiera a maggio 2016, del servizio fiscale statale/servizio doganale statale a luglio 2018 e del ministero dell’interno dell’Ucraina a marzo 2019. Tali ministeri e servizi si sono altresì rivolti al coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina per un sostegno all’attuazione pratica delle attività del progetto entro la metà di settembre 2019.
2. Obiettivo generale
Rafforzare le capacità delle autorità ucraine per quanto riguarda la prevenzione e la lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.
3. Descrizione dell’azione
L’azione si basa sulle conclusioni e sulle raccomandazioni contenute nella valutazione delle necessità per combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina e attraverso le due frontiere, elaborata dal segretariato OSCE. L’azione, inoltre, è stata ulteriormente sviluppata in risposta alle richieste esplicite di cooperazione e assistenza rivolte dal servizio nazionale delle guardie di frontiera, dal servizio fiscale statale e dal ministero dell’interno dell’Ucraina al segretariato OSCE e al coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina. Le richieste sono state seguite da estese consultazioni tecniche tra l’OSCE e i summenzionati soggetti statali.
In stretta cooperazione con le competenti autorità ucraine, l’OSCE ha preparato tre progetti che affrontano vari aspetti dei loro mandati relativi alla lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi. I progetti sono riuniti in un programma globale unificato al fine di rafforzare la sicurezza e la protezione generali in Ucraina. Il programma globale sostiene la strategia dell’UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (SALW) e le relative munizioni (2018), in particolare le azioni nel vicinato orientale.
3.1. Progetto 1: sostenere il servizio nazionale delle guardie di frontiera dell’Ucraina nella prevenzione e nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
3.1.1. Obiettivo
L’obiettivo del progetto è aiutare il servizio nazionale delle guardie di frontiera dell’Ucraina a migliorare la loro capacità di prevenzione e di lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.
3.1.2. Descrizione
Il servizio nazionale delle guardie di frontiera è uno dei servizi di contrasto ucraini preposti alla lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi. Esercita la responsabilità di garantire l’inviolabilità dei confini di Stato e la protezione dei diritti sovrani dell’Ucraina all’interno della sua zona economica (marittima) esclusiva.
Il progetto mirerà a colmare le carenze accertate in materia di capacità nell’ambito del servizio nazionale delle guardie di frontiera tramite a) lo sviluppo di capacità sul piano formativo, tecnico e operativo per prevenire e combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, e b) il trasferimento delle buone prassi internazionali e scambi di informazioni, in particolare in relazione agli Stati membri dell’UE, ai partner dei Balcani occidentali e agli Stati del vicinato.
3.1.3. Risultati attesi
Risultato 1: potenziamento delle capacità del servizio nazionale delle guardie di frontiera in materia di prevenzione e lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.
Indicatori:
— |
accresciute competenze (organizzative, tecniche, di conoscenza) del personale del servizio nazionale delle guardie di frontiera cui è destinato il progetto nei pertinenti istituti di istruzione e formazione, nelle unità analitiche e investigative e nelle unità operative a sostegno della prevenzione e della lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, da applicarsi nei processi lavorativi ordinari; |
— |
misure di cooperazione e creazione di reti di esperti — nei contesti nazionale, subregionale e internazionale — che contribuiscano all’interoperabilità dei destinatari del progetto con le loro controparti, da applicarsi nei processi lavorativi ordinari delle unità e degli istituti pertinenti cui è destinato il progetto; |
— |
condivisione e applicazione pratica e presa in considerazione, a fini di sviluppo di capacità, delle documentate risultanze delle valutazioni e degli approcci di gestione della qualità da parte dei portatori di interessi nel progetto (destinatari del progetto — primari e secondari, comunità dei donatori e OSCE). |
3.1.4. Attività
3.1.4.1. Programma di formazione globale per la prevenzione e la lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi destinato al servizio nazionale delle guardie di frontiera, rispondente alle necessità individuate nella valutazione delle necessità
Tale attività comprenderà:
— |
un programma di formazione globale per la prevenzione e la lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi che seguirà un approccio a due livelli: a) sviluppare e migliorare le conoscenze, le competenze e le attitudini necessarie per istruttori e formatori, vale a dire un approccio di formazione dei formatori, e b) sviluppare e migliorare le conoscenze specialistiche in settori di nicchia come l’analisi dei rischi & la profilazione, l’analisi criminale, l’introduzione di nuovi mezzi tecnici, tecnologie e procedure e l’aggiornamento di quelli esistenti. |
3.1.4.2. Programma di assistenza in materia di attrezzature per la prevenzione e la lotta al traffico di armi, munizioni ed esplosivi destinato al servizio nazionale delle guardie di frontiera, rispondente alle necessità individuate nella valutazione delle necessità
Tale attività comprenderà:
— |
la fornitura di un quantitativo limitato di attrezzature fisse e mobili, nonché di altri tipi di mezzi tecnici e tecnologie a supporto della sperimentazione, della valutazione e dell’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e procedurali per l’individuazione del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi. Le attrezzature saranno fornite a strutture organizzative selezionate nell’ambito del servizio nazionale delle guardie di frontiera, segnatamente unità di controllo delle frontiere (concentrate nell’Ucraina settentrionale e nordoccidentale), strutture di comando e istituti di istruzione. Inoltre, l’attività è integrata in un programma di formazione globale, vale a dire crea una più ampia iniziativa del tipo «formare e attrezzare» destinata al servizio nazionale delle guardie di frontiera. Le attrezzature fornite saranno conformi alle necessità individuate nella valutazione delle necessità. |
3.1.4.3. Programma di assistenza cinofila per la prevenzione e la lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi destinato al servizio nazionale delle guardie di frontiera, rispondente alle necessità individuate nella valutazione delle necessità
Tale attività comprenderà:
— |
l’organizzazione di visite di scambio per familiarizzare il personale esperto e i formatori del servizio nazionale delle guardie di frontiera con le esperienze e le buone prassi internazionali per l’impiego delle capacità cinofile nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi e per sostenere la creazione di reti di esperti; e |
— |
l’esame e l’aggiornamento delle metodologie di formazione e delle procedure operative per l’impiego delle capacità cinofile nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi. |
3.2. Progetto 2: sostenere il ministero dell’interno dell’Ucraina e la polizia nazionale dell’Ucraina ad esso facente capo nella prevenzione e nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
3.2.1. Obiettivo
L’obiettivo del progetto è assistere il ministero dell’interno dell’Ucraina e la polizia nazionale dell’Ucraina ad esso facente capo nella prevenzione e nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.
3.2.2. Descrizione
Il ministero dell’interno è una delle principali autorità nazionali ucraine che non solo regolamenta e controlla l’uso lecito di armi, munizioni ed esplosivi, ma esegue anche misure operative e di coordinamento nella prevenzione e nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, direttamente o tramite servizi ad essa subordinati.
Il progetto affronta le carenze accertate in materia di capacità nell’ambito del ministero dell’interno per prevenire e combattere in maniera efficace il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi sostenendo il miglioramento, nell’ambito del ministero: a) delle capacità di vigilanza nei controlli della fabbricazione legale, della marcatura e della registrazione di armi, munizioni ed esplosivi; b) delle capacità operative in materia di scienze forensi, analisi, individuazione e indagini in relazione al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; c) dei meccanismi legislativi di regolamentazione e controllo della circolazione e dell’uso legali di armi, munizioni ed esplosivi, nonché della sensibilizzazione sulla detenzione illegale, sull’uso improprio e sul traffico di armi, munizioni ed esplosivi; e d) dei meccanismi di coordinamento e di cooperazione a sostegno di approcci strategici e operativi congiunti alla prevenzione e alla lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi con gli altri pertinenti servizi nazionali.
3.2.3. Risultati attesi
Risultato 1: potenziamento delle capacità di vigilanza del ministero dell’interno in materia di controllo della fabbricazione, della marcatura e della registrazione di armi, munizioni ed esplosivi, in linea con le necessità individuate nella valutazione delle necessità.
Indicatori:
— |
modifiche e proposte riguardanti il quadro legislativo nazionale, i regolamenti del ministero dell’interno e le procedure amministrative sul controllo della fabbricazione, della marcatura e della registrazione di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina; |
— |
modifiche e proposte riguardanti il quadro legislativo nazionale, i regolamenti del ministero dell’interno e le procedure amministrative per prevenire la fabbricazione illecita di armi da fuoco tramite l’utilizzo di parti stampate in 3-D, la riattivazione illecita di armi da fuoco disattivate, la produzione artigianale di armi da fuoco e la conversione illecita di armi d’allarme o da segnalazione concepite per sparare a salve o di pistole o fucili flobert; |
— |
sviluppo, sperimentazione, regolamentazione di un sistema di classificazione elettronico uniforme di armi, munizioni ed esplosivi ai fini dell’introduzione per un uso regolare nell’ambito del ministero dell’interno e di altre entità governative interessate, e sua integrazione nel registro delle armi, munizioni ed esplosivi del ministero dell’interno. |
Risultato 2: potenziamento delle capacità operative del ministero dell’interno e della polizia nazionale dell’Ucraina in materia di scienze forensi, analisi, individuazione, rintracciamento e indagini in relazione al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.
Indicatori:
— |
miglioramento delle capacità di polizia, operative e tecniche in relazione al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi nonché maggiori conoscenze, competenze e attitudini del personale del ministero dell’interno in materia di attività forensi, compreso il rintracciamento delle armi da fuoco sequestrate, da applicarsi nei processi lavorativi ordinari; |
— |
miglioramento delle capacità di polizia, operative e tecniche della polizia nazionale dell’Ucraina volte a contrastare e individuare il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, inclusi i dispositivi esplosivi improvvisati e i materiali esplosivi illegali, nonché maggiori conoscenze, competenze e attitudini del personale della polizia nazionale, da applicarsi nei processi lavorativi ordinari. |
Risultato 3: potenziamento delle capacità del ministero dell’interno al fine di migliorare i meccanismi legislativi di regolamentazione e controllo della circolazione e dell’uso di armi, munizioni ed esplosivi, nonché sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui rischi connessi alla detenzione illegale, all’uso improprio e al traffico di armi, munizioni ed esplosivi, in linea con le necessità individuate nella valutazione delle necessità.
Indicatori:
— |
chiara comprensione delle percezioni, delle necessità e del pensiero all’interno della società ucraina e di gruppi mirati per quanto riguarda la regolamentazione e il controllo della circolazione e dell’uso di armi da fuoco e altre questioni connesse ad armi, munizioni ed esplosivi; |
— |
maggiore sensibilizzazione dei cittadini ucraini sui rischi posti dalla detenzione illegale, dall’uso improprio e dal traffico di armi, munizioni ed esplosivi tramite l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione; |
— |
valutazione approfondita e analisi delle carenze del quadro legislativo nazionale sulla regolamentazione e sul controllo della circolazione e dell’uso di armi, munizioni ed esplosivi; |
— |
modifiche e proposte riguardanti il quadro legislativo nazionale per la regolamentazione e il controllo della circolazione e dell’uso di armi, munizioni ed esplosivi. |
Risultato 4: potenziamento del coordinamento e della cooperazione interservizi che si traduce nell’elaborazione di un approccio strategico, di una raccolta dei dati e di un’analisi in materia di prevenzione e lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina, in linea con le necessità individuate nella valutazione delle necessità.
Indicatori:
— |
effettiva messa in atto di meccanismi di coordinamento e cooperazione che contribuiscano alla pianificazione, allo sviluppo, all’attuazione (inclusi il monitoraggio e il controllo) e alla valutazione armonizzati di un approccio strategico comune; |
— |
effettiva introduzione e uso di indicatori statistici armonizzati su scala nazionale relativi al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina; |
— |
raccomandazioni finalizzate a migliorare il coordinamento e la cooperazione interservizi trasferiti a un organismo nazionale di coordinamento nel settore del controllo delle SALW elaborate attraverso questo progetto; |
— |
capacità di analisi migliorate e analisi istituzionalizzata dei dati relativi alle armi da fuoco illegali. |
3.2.4. Attività
3.2.4.1. Promozione e trasferimento delle norme e delle buone prassi internazionali ed europee per il controllo della fabbricazione, della marcatura e della registrazione di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina, tra l’altro riguardo alla prevenzione della fabbricazione illecita di armi, munizioni ed esplosivi, anche attraverso la riattivazione e la conversione illecite o altri metodi
Tale attività comprenderà:
— |
l’erogazione di una sessione di formazione specialistica personalizzata destinata a decisori politici e ad esperti di primo piano del ministero dell’interno, compresi il dipartimento competente per il rilascio delle licenze, il centro scientifico e di ricerca sulla criminalità e la criminologia, la polizia nazionale e altri servizi di contrasto, e |
— |
uno studio di fattibilità sulla marcatura delle armi in dotazione ai servizi di contrasto ucraini e di proprietà di civili, con particolare riguardo alla marcatura alla post-produzione e all’importazione. |
3.2.4.2. Sviluppo e introduzione di un sistema di classificazione elettronico uniforme di armi, munizioni ed esplosivi e sua integrazione nel registro delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
Tale attività comprenderà:
— |
lo sviluppo e la sperimentazione del sistema di classificazione elettronico uniforme di armi, munizioni ed esplosivi, e |
— |
il supporto tecnico all’introduzione del sistema di classificazione elettronico uniforme di armi, munizioni ed esplosivi nell’apposito registro del ministero dell’interno e l’erogazione della relativa formazione (fino a 25 eventi formativi). |
3.2.4.3. Promozione del trasferimento di buone prassi e conoscenze nel settore delle scienze forensi e delle indagini in relazione al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
Tale attività comprenderà:
— |
l’erogazione di due sessioni di formazione specialistiche personalizzate destinate ad esperti di primo piano del ministero dell’interno, compresi il centro scientifico e di ricerca sulla criminalità e la criminologia, la polizia nazionale e altri servizi di contrasto quali il servizio doganale statale e la procura generale. L’elenco indicativo delle sessioni di formazione comprenderà: requisiti e tecniche di marcatura all’importazione delle armi da fuoco; messa in sicurezza della scena del crimine (operatori di primo intervento della polizia); ispezione della scena del crimine e messa in sicurezza, confezionamento e ispezione delle prove (personale incaricato dei rilievi tecnici); il supporto al rintracciamento nazionale e internazionale (tecnici di laboratorio), e lo sviluppo, la comprensione e la diffusione dell’intelligence balistica attinente alla criminalità legata alle armi da fuoco. |
3.2.4.4. Promozione di buone prassi, trasferimento di conoscenze e programma di assistenza in termini di attrezzature nel quadro del contrasto e dell’individuazione del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi per la polizia nazionale dell’Ucraina
Tale attività comprenderà:
— |
l’erogazione di una sessione di formazione specialistica personalizzata destinata agli esperti di primo piano della polizia nazionale e di altri servizi di contrasto, quali il servizio nazionale delle guardie di frontiera e il servizio fiscale statale/servizio doganale statale dell’Ucraina, e la connessione alla rete europea relativa alle armi da fuoco dell’EMPACT che riunisce i servizi di contrasto nazionali, e |
— |
la fornitura di un quantitativo limitato di attrezzature tecniche destinate alle unità preposte alle indagini penali della polizia nazionale dell’Ucraina a supporto di nuove metodologie e soluzioni tecnologiche per il contrasto e l’individuazione del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi. |
3.2.4.5. Sondaggio dell’opinione pubblica su scala nazionale, studio sulle reazioni del pubblico e campagne pubbliche di sensibilizzazione e di comunicazione riguardo ai rischi correlati alla detenzione illegale, all’uso improprio e al traffico di armi, munizioni ed esplosivi
Tale attività comprenderà:
— |
l’effettuazione di ricerche e analisi dell’opinione pubblica sulla detenzione illegale, l’uso improprio e il traffico di armi, munizioni ed esplosivi; |
— |
uno studio approfondito sulle reazioni del pubblico con gruppi di discussione mirati sulla detenzione illegale, l’uso improprio e il traffico di armi, munizioni ed esplosivi, e |
— |
campagne pubbliche di sensibilizzazione e di comunicazione sulla regolamentazione e i rischi correlati alla detenzione illegale, all’uso improprio e al traffico di armi, munizioni ed esplosivi, e analisi d’impatto. |
3.2.4.6. Promozione del miglioramento dei meccanismi legislativi per la regolamentazione e il controllo della circolazione e dell’uso di armi, munizioni ed esplosivi e relativa attuazione
Tale attività comprenderà:
— |
una valutazione approfondita e un’analisi delle lacune della legislazione e della regolamentazione vigenti in materia di gestione e controllo della circolazione e dell’uso di armi, munizioni ed esplosivi, compresi gli accordi e le legislazioni internazionali, il supporto alla traduzione e la valutazione della loro attuazione pratica, e |
— |
la messa a disposizione di assistenza specialistica sulla progettazione e la redazione della legislazione in materia di regolamentazione e controllo della circolazione e dell’uso di armi, munizioni ed esplosivi, compresa l’eventuale armonizzazione della legislazione e delle questioni regolamentari con le regolamentazioni e le norme internazionali pertinenti per l’Ucraina. |
3.2.4.7. Promozione dell’elaborazione di un approccio strategico alla prevenzione e alla lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina
Tale attività comprenderà:
— |
azioni di sensibilizzazione, prestazione di consulenza e supporto specialistico per l’istituzione di un organismo nazionale di coordinamento, permanente e interservizi nel settore del controllo delle SALW composto dalle pertinenti autorità nazionali preposte dell’Ucraina (6 riunioni formali); l’organismo nazionale di coordinamento sarà posto in essere attraverso questo progetto e sarà presieduto dal ministero dell’interno, e |
— |
la rilevazione di tutte le iniziative correlate alle SALW in Ucraina, con la tenuta di un apposito registro, comprese le risorse della comunità dei donatori. |
3.2.4.8. Promozione dello sviluppo di un sistema interservizi di raccolta, analisi e diffusione dei dati sulla proprietà illegale, l’uso improprio e il traffico di armi, munizioni ed esplosivi
Tale attività comprenderà:
— |
la promozione di una metodologia comune per la compilazione, la rilevazione, il raffronto e l’uso di statistiche ufficiali, di indicatori di performance comparabili comuni e trasversali e di un formato comune per la condivisione automatizzata di informazioni sulla proprietà illegale, l’uso improprio e il traffico di armi, munizioni ed esplosivi, e |
— |
l’erogazione di due sessioni di formazione sulla raccolta e l’analisi dei dati, compresa la valutazione dei rischi e delle minacce; |
— |
la prestazione di assistenza per la stesura di una relazione analitica sui metodi e le rotte del traffico, compilata sulla base dei dati raccolti presso i servizi ucraini; |
— |
la promozione della raccolta di dati disaggregati e della condivisione interservizi dei dati tra le pertinenti autorità nazionali preposte. |
3.3. Progetto 3: sostenere il servizio fiscale statale/servizio doganale statale dell’Ucraina nella prevenzione e nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
3.3.1. Obiettivo
L’obiettivo del progetto è la fornitura di assistenza al servizio fiscale statale/servizio doganale statale al fine di potenziare la loro capacità di prevenzione e di lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.
3.3.2. Descrizione
Il servizio fiscale statale/servizio doganale statale è deputato alla prevenzione e al contrasto del contrabbando e alla lotta alle violazioni delle regolamentazioni doganali presso i punti di passaggio lungo il confine di Stato dell’Ucraina, nei territori dei porti marittimi e fluviali, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e in altri luoghi determinati dal codice doganale dell’Ucraina. La sua azione comprende misure volte a prevenire e contrastare il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.
Il progetto mirerà a colmare le carenze accertate in materia di capacità nell’ambito del servizio fiscale statale/servizio doganale statale in termini di a) capacità sul piano formativo, tecnico e operativo per combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, e di b) trasferimento di buone prassi internazionali e scambi di informazioni, in particolare in relazione agli Stati membri dell’UE, ai partner dei Balcani occidentali e agli Stati del vicinato.
3.3.3. Risultati attesi
Risultato 1: potenziamento delle capacità del servizio fiscale statale/servizio doganale statale in materia di prevenzione e lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.
Indicatori:
— |
accresciute competenze del personale cui è destinato il progetto nei pertinenti istituti di istruzione e formazione, nelle unità analitiche e investigative e nelle unità operative a supporto della lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, da applicarsi nei processi lavorativi ordinari; |
— |
accresciute capacità organizzative e tecniche dei destinatari del progetto nei pertinenti istituti di istruzione e formazione, nelle unità analitiche e investigative e nelle unità operative a supporto della lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, da applicarsi nei processi lavorativi ordinari; |
— |
misure di cooperazione e creazione di reti di esperti — nei contesti nazionale, subregionale e internazionale — che contribuiscano all’interoperabilità dei destinatari del progetto con le loro controparti, da applicarsi nei processi lavorativi ordinari delle unità e degli istituti pertinenti cui è destinato il progetto; |
— |
condivisione e applicazione pratica e presa in considerazione, a fini di sviluppo delle capacità, delle documentate risultanze delle valutazioni e degli approcci di gestione della qualità da parte dei portatori di interessi nel progetto (destinatari del progetto — primari e secondari, comunità dei donatori e OSCE). |
3.3.4. Attività
3.3.4.1. Programma di formazione globale per la lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi per il servizio fiscale statale/servizio doganale statale, rispondente alle necessità individuate nella valutazione delle necessità
Tale attività comprenderà:
— |
un programma di formazione globale per la prevenzione e la lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi che seguirà un approccio a due livelli: a) sviluppare e migliorare le conoscenze, le competenze e le attitudini necessarie per istruttori e formatori, vale a dire un approccio di formazione dei formatori, e b) sviluppare e migliorare le conoscenze specialistiche in settori di nicchia come le violazioni della legislazione doganale, le squadre di cani di servizio e le formazioni su mezzi tecnici, tecnologie e procedure nuovi e aggiornati. |
3.3.4.2. Programma di assistenza in termini di attrezzature per prevenire e combattere il traffico di armi, munizioni ed esplosivi per il servizio fiscale statale/servizio doganale statale, rispondente alle necessità individuate nella valutazione delle necessità
Tale attività comprenderà:
— |
la fornitura di un quantitativo limitato di attrezzature fisse e mobili, nonché di altri tipi di mezzi tecnici e tecnologie a supporto della sperimentazione, della valutazione e dell’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e procedurali per l’individuazione del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi. Le attrezzature saranno fornite a strutture organizzative selezionate nell’ambito dell’apparato principale del servizio fiscale statale/servizio doganale statale, delle autorità territoriali (concentrate nell’Ucraina settentrionale, nordoccidentale e occidentale) e dei dipartimenti specializzati. Inoltre, l’attività è agevolmente integrata in un programma di formazione globale, vale a dire crea una più ampia iniziativa del tipo «formare e attrezzare» destinata al servizio fiscale statale/servizio doganale statale; e |
— |
il supporto tecnico all’attuazione e all’adeguamento del programma di formazione, nonché alla sua integrazione nei programmi di formazione ordinari. |
3.3.4.3. Programma di assistenza cinofila per la prevenzione e la lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi destinato al servizio fiscale statale/servizio doganale statale
Tale attività comprenderà:
— |
l’organizzazione di visite di scambio per familiarizzare il personale esperto e i formatori del servizio fiscale statale/servizio doganale statale con le esperienze e le buone prassi internazionali per l’impiego delle capacità cinofile nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi e per sostenere la creazione di reti di esperti; |
— |
l’esame e l’aggiornamento delle metodologie di formazione e delle procedure operative per l’impiego delle capacità cinofile nella prevenzione e nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; |
— |
il supporto tecnico alle formazioni e alle soluzioni mobili per sostenere le operazioni cinofile nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi. |
4. Gestione dei progetti e sostegno amministrativo per l’attuazione dell’azione
Il personale dedicato a un progetto presso il segretariato OSCE e l’ufficio del coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina coordinerà e gestirà l’attuazione dell’azione e delle attività dei progetti connessi di cui al punto 3. Il personale dedicato a un progetto — suddiviso in squadre specifiche per la gestione e per l’attuazione del progetto — sosterrà inoltre lo sviluppo del quadro di collaborazione tra i partner ucraini e la cooperazione e il coordinamento con la comunità internazionale.
Il personale dedicato a un progetto svolgerà i seguenti compiti:
— |
gestione dei progetti in tutte le fasi del ciclo di progetto; |
— |
vigilanza finanziaria ordinaria dei progetti; |
— |
prestazione di consulenze tecniche e giuridiche e supporto alle gare d’appalto nel quadro dei progetti; |
— |
contatti e coordinamento con altre organizzazioni e altri programmi internazionali; |
— |
garanzia della qualità e controllo della qualità dei risultati dei progetti approvati; |
— |
sostegno alle autorità ucraine nell’elaborazione di nuove misure nazionali volte a rafforzare le capacità e gli sforzi collettivi di prevenzione e di lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi. |
5. Genere
Al fine di accrescere l’efficacia delle politiche di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi e garantire che la loro applicazione migliori la sicurezza sia per le donne che per gli uomini, nelle azioni sostenute dalla presente decisione sarà integrata la prospettiva di genere, che verrà impostata tramite consulenza e competenze tecniche, lo sviluppo di prodotti della conoscenza e corsi di formazione.
6. Beneficiari
I beneficiari diretti dell’azione saranno le autorità nazionali dell’Ucraina responsabili della prevenzione e della lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi. I principali destinatari tra le autorità nazionali sono: il ministero dell’interno, compresi i servizi di esperti e di rilascio delle licenze, la polizia nazionale dell’Ucraina, il servizio nazionale delle guardie di frontiera e il servizio fiscale statale/servizio doganale statale. Altre autorità nazionali preposte, come il servizio di sicurezza dell’Ucraina, saranno coinvolte caso per caso.
I beneficiari indiretti dell’azione saranno le popolazioni dell’Ucraina e del suo vicinato europeo che si trovano in una situazione di rischio a causa dell’uso improprio e violento di armi, munizioni ed esplosivi illegali e del loro utilizzo in attività criminali e terroristiche.
Anche l’UE e i suoi Stati membri saranno beneficiari indiretti del progetto, in quanto usufruiranno dei riscontri forniti dalle autorità ucraine in merito alle rotte individuate del traffico di armi illegali.
7. Visibilità dell’Unione
L’OSCE prenderà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l’azione è stata finanziata dall’Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell’Unione europea elaborato dalla Commissione. L’OSCE garantirà pertanto la visibilità del contributo dell’Unione con un’opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell’Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell’Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell’Unione europea, conformemente agli orientamenti dell’Unione per l’uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.
Dal momento che le attività previste variano ampiamente in termini di portata e natura, saranno utilizzati differenti strumenti promozionali, tra cui: i media tradizionali, siti web, i media sociali e materiali informativi e promozionali, compresi infografiche, opuscoli, bollettini informativi, comunicati stampa e altri materiali, se del caso. Pubblicazioni, eventi pubblici, campagne, attrezzature e lavori di costruzione commissionati nell’ambito del progetto recheranno un apposito marchio. Per amplificare ulteriormente l’impatto sensibilizzando i vari governi nazionali e l’opinione pubblica, la comunità internazionale e i media locali e internazionali, ci si rivolgerà a ciascuno dei gruppi destinatari del progetto utilizzando il linguaggio appropriato.
8. Durata
In base all’esperienza acquisita con l’attuazione della decisione (PESC) 2017/1424 e tenuto conto dell’ampia portata dell’azione, del numero di beneficiari nonché del numero e della complessità delle attività pianificate, il calendario di attuazione è di 36 mesi.
9. Ente incaricato dell’attuazione tecnica
L’attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata al segretariato OSCE-Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC) e al coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina. L’OSCE realizzerà le attività previste dalla presente decisione in coordinamento e cooperazione con altre organizzazioni e agenzie internazionali, in particolare al fine di garantire sinergie efficaci ed evitare la duplicazione delle attività.
10. Comitato direttivo
Il comitato direttivo del presente progetto sarà composto da rappresentanti dell’alto rappresentante, della delegazione dell’UE a Kiev e dell’ente incaricato di cui al punto 6 del presente allegato. L’ente incaricato garantirà, con l’ausilio del comitato direttivo, che l’attuazione del progetto avvenga in coordinamento con le altre forme di assistenza dell’UE all’Ucraina, quali la strategia per la gestione integrata delle frontiere (sostenuta dallo strumento europeo di vicinato della Commissione), la cooperazione regionale con i Balcani occidentali nel settore del controllo delle SALW realizzato dall’UNDP/SEESAC (sostenuta dalle decisioni (PESC) 2018/1788 (1) e (PESC) 2016/2356 (2) del Consiglio), la cooperazione UE-Ucraina a fini di contrasto nel settore del traffico di armi da fuoco (sostenuta dalla DG HOME della Commissione, da Europol e dall’EMPACT sulle armi da fuoco), il lavoro di Conflict Armament Research in Ucraina (sostenuto dalla decisione (PESC) 2017/2283 del Consiglio (3)), le missioni di politica di sicurezza e difesa comune dell’UE EUAM Ucraina ed EUBAM Moldova e Ucraina, nonché le relative attività di sostegno ai controlli di frontiera, e il lavoro dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) in materia di disarmo, smobilitazione e reintegrazione degli ex combattenti (sostenuto dallo strumento della Commissione inteso a contribuire alla stabilità e alla pace). Il comitato direttivo inviterà periodicamente rappresentanti dei partner governativi ucraini. Può inoltre invitare rappresentanti di entità coinvolte in progetti in Ucraina che hanno un obiettivo analogo o connesso. Il comitato direttivo esaminerà l’attuazione della presente decisione periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.
11. Relazioni
Le relazioni, sia discorsive che finanziarie, coprono la totalità dell’azione descritta nel pertinente accordo di contributo specifico e nel relativo bilancio allegato, indipendentemente dal fatto che l’azione sia finanziata interamente o cofinanziata dalla decisione del Consiglio.
(1) Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell’Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l’attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 11).
(2) Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell’Europa sudorientale nel quadro della strategia dell’UE volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).
(3) Decisione (PESC) 2017/2283 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace III») (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 20).
3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/55 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2019
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti
[notificata con il numero C(2019) 7987]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT. |
(2) |
Il forum istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 (2) e composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale ha trasmesso alla Commissione, il 27 febbraio 2019, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti. Il parere è accessibile al pubblico. |
(3) |
Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione costituiscono il nucleo del suddetto documento di riferimento sulle BAT. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti riportate in allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(2) Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3).
ALLEGATO
CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) PER L’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
5.2. |
Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti:
|
5.2. |
Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
il cui scopo principale non è la produzione di prodotti materiali e se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
|
5.3. |
|
5.3. |
|
5.1. |
Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità superiore a 10 Mg al giorno, che comportano il trattamento di scorie e/o ceneri pesanti provenienti dall’incenerimento dei rifiuti. |
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano i seguenti elementi:
— |
pretrattamento dei rifiuti prima dell’incenerimento, che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (Waste Treatment – WT); |
— |
trattamento delle ceneri leggere prodotte dall’incenerimento e di altri residui risultanti dalla depurazione degli effluenti gassosi (FGC), che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (Waste Treatment – WT); |
— |
incenerimento o coincenerimento di rifiuti esclusivamente gassosi diversi da quelli derivanti dal trattamento termico dei rifiuti; |
— |
trattamento dei rifiuti in impianti di cui all’articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. |
Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT:
— |
trattamento dei rifiuti (Waste Treatment – WT); |
— |
effetti economici e effetti incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects – ECM); |
— |
emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage – EFS); |
— |
efficienza energetica (Energy Efficiency – ENE); |
— |
sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems – ICS). |
— |
monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Reference Document on the General Principles of Monitoring – ROM); |
— |
grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants – LCP); |
— |
sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nell’industria chimica (CWW). |
DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano le seguenti definizioni generali:
Termine |
Definizione |
||||||
Termini generici |
|||||||
Rendimento delle caldaie |
Rapporto tra l’energia prodotta dalla caldaia (ad esempio vapore, acqua calda) e l’energia fornita al forno dalla combustione dei rifiuti e del combustibile ausiliario (espressa in potere calorifico inferiore). |
||||||
Impianto di trattamento delle ceneri pesanti |
Impianti di trattamento delle scorie e/o delle ceneri pesanti derivanti dall’incenerimento dei rifiuti allo scopo di separare e recuperare la frazione di valore e di consentire l’utilizzo vantaggioso della frazione restante. Non è inclusa la semplice separazione dei metalli grossolani presso l’impianto di incenerimento. |
||||||
Rifiuti clinici |
Rifiuti infettivi o comunque pericolosi provenienti da strutture sanitarie (ad esempio ospedali). |
||||||
Emissioni convogliate |
Emissioni nell’ambiente di sostanze inquinanti attraverso qualsiasi tipo di condotte, tubi, camini, imbuti, scarichi ecc. |
||||||
Misurazione in continuo |
Operazione realizzata con un sistema di misurazione automatico installato in loco in modo permanente. |
||||||
Emissioni diffuse |
Emissioni non convogliate (ad esempio di polvere, composti volatili, odori) nell’ambiente, che possono derivare da fonti «diffuse» (ad esempio cisterne) o da fonti «puntuali» (ad esempio flange per tubazioni). |
||||||
Impianto esistente |
Impianto che non è un impianto nuovo. |
||||||
Ceneri leggere |
Particelle provenienti dalla camera di combustione o formate nel flusso degli effluenti gassosi e trasportate negli effluenti gassosi. |
||||||
Rifiuti pericolosi |
Rifiuti pericolosi quali definiti all’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
||||||
Incenerimento dei rifiuti |
La combustione di rifiuti, da soli o in associazione a combustibili, in un impianto di incenerimento. |
||||||
Impianto di incenerimento |
Un impianto di incenerimento dei rifiuti quale definito all’articolo 3, punto 40, della direttiva 2010/75/UE o un impianto di coincenerimento dei rifiuti quale definito all’articolo 3, punto 41, della direttiva 2010/75/UE, che rientra nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT. |
||||||
Modifica sostanziale dell’impianto |
Cambiamento sostanziale nella progettazione o nella tecnologia di un impianto, con adeguamenti o sostituzioni sostanziali della o delle tecniche di processo e/o di abbattimento e delle apparecchiature connesse. |
||||||
Rifiuti solidi urbani |
Rifiuti solidi domestici (misti o raccolti separatamente) e rifiuti solidi provenienti da altre fonti che siano equiparabili ai rifiuti domestici per natura e composizione. |
||||||
Impianto nuovo |
Impianto autorizzato per la prima volta dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT. |
||||||
Altri rifiuti non pericolosi |
Rifiuti non pericolosi che non sono rifiuti solidi urbani né fanghi di depurazione. |
||||||
Parte di un impianto di incenerimento |
Ai fini della determinazione dell’efficienza elettrica lorda o dell’efficienza energetica lorda di un impianto di incenerimento, una parte di questo può riferirsi ad esempio a:
|
||||||
Misurazione periodica |
Misurazione eseguita, con metodi manuali o automatici, a determinati intervalli temporali. |
||||||
Residui |
Qualsiasi rifiuto liquido o solido generato da un impianto di incenerimento o da un impianto di trattamento delle ceneri pesanti. |
||||||
Recettore sensibile |
Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio:
|
||||||
Fanghi di depurazione |
Fanghi residui provenienti dallo stoccaggio, dalla movimentazione e dal trattamento di acque reflue domestiche, urbane o industriali. Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT sono esclusi i fanghi residui che costituiscono rifiuti pericolosi. |
||||||
Scorie e/o ceneri pesanti |
Residui solidi rimossi dal forno dopo l’incenerimento dei rifiuti. |
||||||
MEDIA semi-oraria valida |
Una media semi-oraria è ritenuta valida in assenza di manutenzione o disfunzioni del sistema di misurazione automatico. |
Termine |
Definizione |
Inquinanti e parametri |
|
As |
La somma di arsenico e suoi composti, espressa come As |
Cd |
La somma di cadmio e suoi composti, espressa come Cd |
Cd+Tl |
La somma di cadmio, tallio e loro composti, espressa come Cd + Tl |
CO |
Monossido di carbonio |
Cr |
La somma di cromo e suoi composti, espressa come Cr |
Cu |
La somma di rame e suoi composti, espressa come Cu |
PCB diossina-simili |
PCB che presentano una tossicità simile ai PCDD/PCDF 2,3,7,8-sostituiti secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) |
Polveri |
Particolato (atmosferico) totale |
HCl |
Acido cloridrico |
HF |
Fluoruro di idrogeno |
Hg |
La somma di mercurio e suoi composti, espressa come Hg |
Perdita per ignizione |
Variazione di massa risultante dal riscaldamento di un campione nelle condizioni specificate. |
N2O |
Monossido di diazoto (protossido di azoto) |
NH3 |
Ammoniaca |
NH4-N |
Azoto ammoniacale, espresso come N: comprende ammoniaca libera (NH3) e ammonio (NH4 +) |
Ni |
La somma di nichel e suoi composti, espressa come Ni |
NOX |
La somma di monossido di azoto (NO) e diossido di azoto (NO2), espressa come NO2. |
Pb |
La somma di piombo e suoi composti, espressa come Pb |
PBDD/F |
Polibromodibenzo-p-diossine e -furani |
PCB |
Policlorobifenili |
PCDD/F |
Policlorodibenzo-p-diossine e -furani |
POP |
Gli inquinanti organici persistenti elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche (2) |
Sb |
La somma di antimonio e suoi composti, espressa come Sb |
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V |
La somma di antimonio, arsenico, piombo, cromo, cobalto, rame, manganese, nichel, vanadio e loro composti, espressa come Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V. |
SO2 |
Diossido di zolfo |
Solfato (SO4 2-) |
Solfati disciolti, espressi come SO4 2- |
TOC |
Carbonio organico totale, espresso come C (nell’acqua): comprende tutti i composti organici |
Tenore di TOC (nei residui solidi) |
Contenuto totale di carbonio organico. Quantità di carbonio che è convertito in biossido di carbonio mediante combustione e che non è liberato come biossido di carbonio mediante trattamento acido. |
TSS |
Solidi sospesi totali. Concentrazione di massa di tutti i solidi sospesi (nell’acqua), misurati per filtrazione mediante filtri in fibra di vetro e gravimetria. |
Tl |
La somma di tallio e suoi composti, espressa come Tl |
TVOC (Total Volatile Organic Carbon) |
Carbonio organico volatile totale, espresso come C (nell’atmosfera). |
Zn |
La somma di zinco e suoi composti, espressa come Zn |
ACRONIMI
Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano gli acronimi riportati di seguito:
Acronimo |
Definizione |
EMS |
Sistema di gestione ambientale (Environmental management system) |
FDBR |
Fachverband Anlagenbau (dal precedente nome dell’organizzazione: Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau) |
FGC |
Depurazione degli effluenti gassosi (Flue-gas cleaning) |
OTNOC |
Condizioni di esercizio diverse da quelle normali (Other than normal operating conditions) |
SCR |
Riduzione catalitica selettiva (Selective catalytic reduction) |
SNCR |
Riduzione non catalitica selettiva (Selective non-catalytic reduction) |
I-TEQ |
Equivalente internazionale di tossicità in base ai regimi dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) |
OMS-TEQ |
Equivalente di tossicità in base ai regimi dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) |
CONSIDERAZIONI GENERALI
Migliori tecniche disponibili
Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell’ambiente.
Salvo diversa indicazione, le presenti conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili.
Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell’atmosfera
I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell’atmosfera riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle concentrazioni, espresse in termini di massa delle sostanze emesse per volume di effluenti gassosi o di aria estratta alle condizioni standard seguenti: gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa, espresso in mg/Nm3, µg/Nm3, ng I-TEQ/Nm3 o ng WHO-TEQ/Nm3.
I livelli di ossigeno di riferimento usati per esprimere i BAT-AEL nel presente documento sono riportati nella tabella seguente.
Attività |
Livello di ossigeno di riferimento (OR) |
Incenerimento dei rifiuti |
11 % vol. secco |
Trattamento delle ceneri pesanti |
Nessuna correzione per il livello dell’ossigeno |
L’equazione per calcolare la concentrazione delle emissioni corrispondenti al livello di ossigeno di riferimento è la seguente:
dove:
ER |
: |
concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno di riferimento OR; |
OR |
: |
livello di ossigeno di riferimento in percentuale in volume (%); |
EM |
: |
concentrazione misurata delle emissioni; |
OM |
: |
livello misurato di ossigeno in percentuale in volume (%). |
Per i periodi di calcolo della media, si applicano le seguenti definizioni:
Tipo di misurazione |
Periodo di calcolo della media |
Definizione |
In continuo |
MEDIA semi-oraria |
Valore medio su un periodo di 30 minuti |
MEDIA giornaliera |
MEDIA, su un periodo di un giorno, dei valori medi semiorari validi |
|
Periodico |
MEDIA del periodo di campionamento |
Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna (3) |
Periodo di campionamento a lungo termine |
Valore su un periodo di campionamento compreso tra 2 e 4 settimane |
Quando i rifiuti sono coinceneriti insieme a combustibili non rifiuto, i BAT-AEL per le emissioni nell’atmosfera riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si applicano all’intero volume degli effluenti gassosi generati.
Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell’acqua
I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell’acqua riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle concentrazioni (massa delle sostanze emesse per volume di acque reflue) espresse in mg/l o ng I-TEQ/l.
Per le acque reflue provenienti da FGC, i BAT-AEL si riferiscono al campionamento puntuale (solo per i TSS) o alle medie giornaliere, ossia campioni compositi proporzionali al flusso di 24 ore. Si può ricorrere a campionamenti compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata.
Per le acque reflue provenienti dal trattamento delle ceneri pesanti, i BAT-AEL si riferiscono a uno dei due casi seguenti:
— |
in caso di scarico continuo, alle medie giornaliere, ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore; |
— |
in caso di scarico discontinuo, ai valori medi durante il periodo di scarico presi da campioni compositi proporzionali al flusso, oppure a un campione istantaneo, purché adeguatamente miscelato e omogeneo, prelevato prima dello scarico. |
I BAT-AEL per le emissioni nell’acqua si applicano al punto in cui l’emissione fuoriesce dall’installazione.
Livelli di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL)
I BAT-AEEL riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e dei rifiuti di legno pericolosi sono espressi come:
— |
efficienza elettrica lorda, nel caso di un impianto di incenerimento o di una parte di un impianto di incenerimento che produce elettricità mediante una turbina a condensazione; |
— |
efficienza energetica lorda, nel caso di un impianto di incenerimento o di una parte di un impianto di incenerimento che:
|
Questi parametri sono espressi come segue:
Efficienza elettrica lorda |
|
Efficienza energetica lorda |
|
dove:
— We |
: |
potenza elettrica generata, espressa in MW; |
— Qhe |
: |
potenza termica fornita agli scambiatori di calore sul lato primario, espressa in MW; |
— Qde |
: |
potenza termica esportata direttamente (come vapore o acqua calda) meno la potenza termica del flusso di ritorno, espressa in MW; |
— Qb |
: |
potenza termica prodotta dalla caldaia, espressa in MW; |
— Qi |
: |
potenza termica (come vapore o acqua calda) utilizzata internamente (ad esempio per riscaldare nuovamente gli effluenti gassosi), espressa in MW; |
— Qth |
: |
potenza termica fornita alle unità di trattamento termico (ad esempio i forni), compreso dai rifiuti e dai combustibili ausiliari utilizzati continuativamente (salvo ad esempio per l’avviamento), espressa in MWth, come il potere calorifico inferiore. |
I BAT-AEEL riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei fanghi di depurazione e dei rifiuti pericolosi diversi dai rifiuti di legno pericolosi sono espressi come rendimento della caldaia.
I BAT-AEEL sono espressi in percentuale.
Il monitoraggio associato ai BAT-AEEL è illustrato nella BAT 2.
Tenore di sostanze incombuste nelle ceneri pesanti/scorie
Il tenore di sostanze incombuste nelle scorie e/o nelle ceneri pesanti è espresso come percentuale del peso secco o come perdita per ignizione o come percentuale in peso di TOC.
1. CONCLUSIONI SULLE BAT
1.1. Sistemi di gestione ambientale
BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’elaborare e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:
i) |
impegno, leadership e responsabilità da parte della direzione, compresa l’alta dirigenza, per attuare un sistema di gestione ambientale efficace; |
ii) |
un’analisi che comprenda la determinazione del contesto dell’organizzazione, l’individuazione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate e l’identificazione delle caratteristiche dell’installazione collegate a possibili rischi per l’ambiente (o la salute umana) e delle disposizioni giuridiche applicabili in materia di ambiente; |
iii) |
sviluppo di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell’installazione; |
iv) |
definizione di obiettivi e indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi, incluso garantire il rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili; |
v) |
pianificazione e attuazione delle azioni e delle procedure necessarie (incluse azioni correttive e preventive se necessario) per raggiungere gli obiettivi ambientali ed evitare i rischi ambientali; |
vi) |
determinazione delle strutture, dei ruoli e delle responsabilità concernenti gli obiettivi e gli aspetti ambientali e la messa a disposizione delle risorse umane e finanziarie necessarie; |
vii) |
garanzia della consapevolezza e delle competenze necessarie del personale le cui attività potrebbero influenzare la prestazione ambientale dell’installazione (ad esempio fornendo informazioni e formazione); |
viii) |
comunicazione interna ed esterna; |
ix) |
promozione del coinvolgimento del personale nelle buone pratiche di gestione ambientale; |
x) |
redazione e aggiornamento di un manuale di gestione e di procedure scritte per controllare le attività con impatto ambientale significativo nonché dei registri pertinenti; |
xi) |
controllo dei processi e programmazione operativa efficaci; |
xii) |
attuazione di adeguati programmi di manutenzione; |
xiii) |
preparazione alle emergenze e protocolli di intervento, comprese la prevenzione e/o la mitigazione degli impatti (ambientali) negativi durante le situazioni di emergenza; |
xiv) |
valutazione, durante la (ri)progettazione di una (nuova) installazione o di una sua parte, dei suoi impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita, che comprende la costruzione, la manutenzione, l’esercizio e lo smantellamento; |
xv) |
attuazione di un programma di monitoraggio e misurazione; ove necessario è possibile reperire le informazioni nella relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni IED (Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM); |
xvi) |
svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare; |
xvii) |
verifica periodica indipendente (ove praticabile) esterna e interna, al fine di valutare la prestazione ambientale e determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; |
xviii) |
valutazione delle cause di non conformità, attuazione di azioni correttive per far fronte alle non conformità, riesame dell’efficacia delle azioni correttive e accertamento dell’esistenza o della possibile comparsa di non conformità simili; |
xix) |
riesame periodico del sistema di gestione ambientale da parte dell’alta dirigenza, al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; |
xx) |
seguito e considerazione dello sviluppo di tecniche più pulite. |
Nello specifico, per gli impianti di incenerimento e, se del caso, per gli impianti di trattamento delle ceneri pesanti, la BAT consiste altresì nell’integrare nel sistema di gestione ambientale i seguenti elementi:
xxi) |
per gli impianti di incenerimento: gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 9); |
xxii) |
per gli impianti di trattamento delle ceneri pesanti: gestione della qualità del prodotto in uscita (cfr. BAT 10); |
xxiii) |
un piano di gestione dei residui che comprenda misure volte a:
|
xxiv) |
per gli impianti di incenerimento: un piano di gestione delle OTNOC (cfr. BAT 18); |
xxv) |
per gli impianti di incenerimento: un piano di gestione in caso di incidenti (cfr. sezione 2.4); |
xxvi) |
per gli impianti di trattamento delle ceneri pesanti: gestione delle emissioni diffuse di polveri (cfr. BAT 23); |
xxvii) |
un piano di gestione degli odori nei casi in cui i disturbi provocati dagli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati (cfr. sezione 2.4); |
xxviii) |
un piano di gestione del rumore (cfr. anche BAT 37) nei casi in cui l’inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato (cfr. sezione 2.4). |
Nota
Il regolamento (CE) n. 1221/2009 istituisce il sistema di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS), che rappresenta un esempio di sistema di gestione ambientale conforme alle presenti BAT.
Applicabilità
Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione del sistema di gestione ambientale dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell’installazione, così come dall’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati).
1.2. Monitoraggio
BAT 2. La BAT consiste nel determinare l’efficienza elettrica lorda, l’efficienza energetica lorda o il rendimento della caldaia dell’impianto di incenerimento nel suo insieme o di tutte le parti dell’impianto di incenerimento interessate.
Descrizione
Nel caso di un nuovo impianto di incenerimento o dopo ogni modifica di un impianto di incenerimento esistente che potrebbe incidere in misura significativa sull’efficienza energetica, si determina l’efficienza elettrica lorda, l’efficienza energetica lorda o il rendimento della caldaia mediante l’esecuzione di una prova di prestazione a pieno carico.
Nel caso di un impianto di incenerimento esistente che non sia stato sottoposto a una prova di prestazione, o qualora non sia possibile eseguire una prova di prestazione a pieno carico per ragioni tecniche, è possibile determinare l’efficienza elettrica lorda, l’efficienza energetica lorda o il rendimento della caldaia tenendo conto dei valori di progettazione alle condizioni della prova della prestazione.
Per quanto riguarda la prova di prestazione, non sono disponibili norme EN per la determinazione del rendimento della caldaia negli impianti di incenerimento. Per gli impianti di incenerimento a griglia è possibile avvalersi della linea guida RL 7 del FDBR.
BAT 3. La BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo relativi alle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua, tra cui quelli indicati di seguito.
Flusso/Ubicazione |
Parametro/i |
Monitoraggio |
Effluenti gassosi provenienti dall’incenerimento dei rifiuti |
Flusso, tenore di ossigeno, temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo |
Misurazione in continuo |
Camera di combustione |
Temperatura |
|
Acque reflue provenienti dalla FGC a umido |
Flusso, pH, temperatura |
|
Acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento delle ceneri pesanti |
Flusso, pH, conduttività |
BAT 4. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
Sostanza/ Parametro |
Processo |
Norma/e (4) |
Frequenza minima di monitoraggio (5) |
Monitoraggio associato a |
||||
NOX |
Incenerimento dei rifiuti |
Norme EN generiche |
In continuo |
BAT 29 |
||||
NH3 |
Incenerimento dei rifiuti in caso di ricorso alla SNCR e/o alla SCR |
Norme EN generiche |
In continuo |
BAT 29 |
||||
N2O |
|
EN 21258 (6) |
Una volta all’anno |
BAT 29 |
||||
CO |
Incenerimento dei rifiuti |
Norme EN generiche |
In continuo |
BAT 29 |
||||
SO2 |
Incenerimento dei rifiuti |
Norme EN generiche |
In continuo |
BAT 27 |
||||
HCl |
Incenerimento dei rifiuti |
Norme EN generiche |
In continuo |
BAT 27 |
||||
HF |
Incenerimento dei rifiuti |
Norme EN generiche |
In continuo (7) |
BAT 27 |
||||
Polveri |
Trattamento delle ceneri pesanti |
EN 13284-1 |
Una volta all’anno |
BAT 26 |
||||
Incenerimento dei rifiuti |
Norme EN generiche e EN 13284-2 |
In continuo |
BAT 25 |
|||||
Metalli e metalloidi tranne mercurio (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) |
Incenerimento dei rifiuti |
EN 14385 |
Una volta ogni sei mesi |
BAT 25 |
||||
Hg |
Incenerimento dei rifiuti |
Norme EN generiche e EN 14884 |
In continuo (8) |
BAT 31 |
||||
TVOC |
Incenerimento dei rifiuti |
Norme EN generiche |
In continuo |
BAT 30 |
||||
PBDD/F |
Incenerimento dei rifiuti (9) |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi |
BAT 30 |
||||
PCDD/F |
Incenerimento dei rifiuti |
EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 |
Una volta ogni sei mesi per il campionamento a breve termine |
BAT 30 |
||||
Nessuna norma EN disponibile per il campionamento a lungo termine, EN 1948-2, EN 1948-3 |
Una volta al mese per il campionamento a lungo termine (10) |
BAT 30 |
||||||
PCB diossina-simili |
Incenerimento dei rifiuti |
EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-4 |
Una volta ogni sei mesi per il campionamento a breve termine (11) |
BAT 30 |
||||
Nessuna norma EN disponibile per il campionamento a lungo termine, EN 1948-2, EN 1948-4 |
Una volta al mese per il campionamento a lungo termine (10) (11) |
BAT 30 |
||||||
Benzo[a]pirene |
Incenerimento dei rifiuti |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta all’anno |
BAT 30 |
BAT 5. La BAT consiste nel monitorare adeguatamente le emissioni convogliate nell’atmosfera provenienti dall’impianto di incenerimento in OTNOC.
Descrizione
Il monitoraggio può essere effettuato mediante misurazioni dirette delle emissioni (ad esempio per gli inquinanti monitorati in continuo) o mediante il monitoraggio di parametri surrogati, se ciò si dimostra di qualità scientifica equivalente o superiore alle misurazioni dirette delle emissioni. Le emissioni in fase di avviamento e di arresto, mentre non vengono inceneriti rifiuti, comprese le emissioni di PCDD/F, sono stimate in base a campagne di misurazione, ad esempio ogni tre anni, effettuate nel corso di operazioni di avviamento/arresto previste.
BAT 6. La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua derivanti da FGC e/o dal trattamento di ceneri pesanti almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
Sostanza/Parametro |
Processo |
Norma/e |
Frequenza minima di monitoraggio |
Monitoraggio associato a |
Carbonio organico totale (TOC) |
FGC |
EN 1484 |
Una volta al mese |
BAT 34 |
Trattamento delle ceneri pesanti |
Una volta al mese (12) |
|||
Solidi sospesi totali (TSS) |
FGC |
EN 872 |
Una volta al giorno (13) |
|
Trattamento delle ceneri pesanti |
Una volta al mese (12) |
|||
As |
FGC |
Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 15586 o EN ISO 17294-2) |
Una volta al mese |
|
Cd |
FGC |
|||
Cr |
FGC |
|||
Cu |
FGC |
|||
Mo |
FGC |
|||
Ni |
FGC |
|||
Pb |
FGC |
Una volta al mese |
||
Trattamento delle ceneri pesanti |
Una volta al mese (12) |
|||
Sb |
FGC |
Una volta al mese |
||
Tl |
FGC |
|||
Zn |
FGC |
|||
Hg |
FGC |
Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 12846 o EN ISO 17852) |
||
Azoto ammoniacale (NH4-N) |
Trattamento delle ceneri pesanti |
Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11732 o EN ISO 14911) |
Una volta al mese (12) |
|
Cloruro (Cl-) |
Trattamento delle ceneri pesanti |
Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-1, EN ISO 15682) |
||
Solfato (SO4 2-) |
Trattamento delle ceneri pesanti |
EN ISO 10304-1 |
||
PCDD/F |
FGC |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta al mese (1) |
|
Trattamento delle ceneri pesanti |
Una volta ogni sei mesi |
BAT 7. La BAT consiste nel monitorare il tenore di sostanze incombuste nelle scorie e nelle ceneri pesanti nell’impianto di incenerimento almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN.
Parametro |
Norma/e |
Frequenza minima di monitoraggio |
Monitoraggio associato a |
Perdita per ignizione (14) |
EN 14899 e EN 15169 o EN 15935 |
Una volta ogni tre mesi |
BAT 14 |
EN 14899 e EN 13137 o EN 15936 |
BAT 8. Per l’incenerimento di rifiuti pericolosi contenenti POP, la BAT consiste nel determinare il tenore di POP nei flussi in uscita (ad esempio in scorie e ceneri pesanti, effluenti gassosi, acque reflue) dopo la messa in servizio dell’impianto di incenerimento e dopo ogni modifica che potrebbe avere un impatto significativo sul tenore di POP nei flussi in uscita.
Descrizione
Il tenore di POP nei flussi in uscita è determinato da misurazioni dirette o da metodi indiretti (ad esempio, la quantità cumulata di POP nelle ceneri leggere, nei residui secchi della FGC, nelle acque reflue provenienti da FGC e nei relativi fanghi di trattamento delle acque reflue può essere determinata monitorando il contenuto di POP negli effluenti gassosi a monte e a valle del sistema di FGC) o sulla base di studi rappresentativi dell’impianto.
Applicabilità
Si applica unicamente agli impianti che:
— |
inceneriscono rifiuti pericolosi con livelli di POP pre-incenerimento superiori ai limiti di concentrazione definiti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modifiche; e |
— |
non soddisfano le specifiche relative alla descrizione del processo di cui al capitolo IV.G.2, lettera g), degli orientamenti tecnici UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1. |
1.3. Prestazioni ambientali generali e di combustione
BAT 9. Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive dell’impianto di incenerimento mediante la gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 1), la BAT consiste nell’utilizzare tutte le tecniche riportate di seguito alle lettere da a) a c) e, se del caso, anche le tecniche alle lettere d), e) ed f).
|
Tecnica |
Descrizione |
a) |
Determinazione dei tipi di rifiuti che possono essere inceneriti |
L’individuazione, sulla base delle caratteristiche dell’impianto di incenerimento, dei tipi di rifiuti che possono essere inceneriti rispetto, ad esempio, allo stato fisico, alle caratteristiche chimiche, alle caratteristiche di pericolosità e agli intervalli accettabili di potere calorifico, umidità, tenore di ceneri e dimensione. |
b) |
Predisposizione e attuazione di procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti |
Queste procedure mirano a garantire l’idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all’impianto. Comprendono procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull’ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti. |
c) |
Predisposizione e attuazione di procedure di accettazione dei rifiuti |
Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella fase di preaccettazione. Queste procedure definiscono gli elementi da verificare al conferimento dei rifiuti all’impianto, nonché i criteri per l’accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l’ispezione e l’analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull’ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti. Gli elementi da monitorare per ogni tipo di rifiuto sono specificati nella BAT 11. |
d) |
Predisposizione e attuazione di un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti |
Il sistema di tracciabilità e l’inventario dei rifiuti consentono di individuare l’ubicazione e la quantità dei rifiuti nell’impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l’impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull’ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti comprende un’etichettatura chiara dei rifiuti conservati in luoghi diversi dalla fossa di carico dei rifiuti o dalla vasca di stoccaggio dei fanghi (ad esempio in contenitori, fusti, balle o altre forme di imballaggio) in modo che possano essere identificati in qualsiasi momento. |
e) |
Segregazione dei rifiuti |
I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un incenerimento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa sulla separazione fisica dei rifiuti diversi e su procedure che permettono di individuare dove e quando sono depositati. |
f) |
Verifica della compatibilità dei rifiuti prima della miscelazione o del raggruppamento di rifiuti pericolosi |
La compatibilità è garantita da una serie di test e misure di verifica al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra i rifiuti (ad esempio polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione) in caso di miscelazione o raggruppamento. I test di compatibilità sono basati sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull’ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti. |
BAT 10. Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive dell’impianto di trattamento delle ceneri pesanti, la BAT consiste nell’includere elementi di gestione della qualità del prodotto in uscita nel sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1).
Descrizione
Il sistema di gestione ambientale prevede elementi di gestione della qualità del prodotto in uscita così da garantire che il prodotto in uscita del trattamento delle ceneri pesanti sia in linea con le aspettative; a tal fine si utilizzano le norme EN ove disponibili. In questo modo è inoltre possibile monitorare e ottimizzare l’efficacia del trattamento delle ceneri pesanti.
BAT 11. Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive dell’impianto di incenerimento, la BAT consiste nel monitorare i conferimenti di rifiuti nell’ambito delle procedure di accettazione dei rifiuti (cfr. BAT 9 c), tenendo conto, a seconda del rischio rappresentato dai rifiuti in ingesso, degli elementi riportati di seguito.
Tipo di rifiuto |
Monitoraggio del conferimento dei rifiuti |
||||||||||||||||||||||
Rifiuti solidi urbani e altri rifiuti non pericolosi |
|
||||||||||||||||||||||
Fanghi di depurazione |
|
||||||||||||||||||||||
Rifiuti pericolosi diversi dai rifiuti clinici |
|
||||||||||||||||||||||
Rifiuti clinici |
|
BAT 12. Al fine di ridurre i rischi ambientali associati al ricevimento, alla movimentazione e allo stoccaggio dei rifiuti, la BAT consiste nell’utilizzare entrambe le tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
||||||
a) |
Superfici impermeabili con un’adeguata infrastruttura di drenaggio |
A seconda dei rischi posti dai rifiuti in termini di contaminazione del suolo o dell’acqua, la superficie di raccolta, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti è resa impermeabile ai liquidi interessati e dotata di adeguate infrastrutture di drenaggio (cfr. BAT 32). L’integrità di questa superficie è verificata periodicamente, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile. |
||||||
b) |
Adeguatezza della capacità di stoccaggio dei rifiuti |
Sono adottate misure per evitare l’accumulo di rifiuti, ad esempio:
|
BAT 13. Al fine di ridurre i rischi ambientali associati allo stoccaggio e alla movimentazione dei rifiuti clinici, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
a) |
Movimentazione automatizzata o semiautomatizzata dei rifiuti |
I rifiuti clinici vengono scaricati dall’autocarro e trasportati fino all’area di stoccaggio utilizzando un sistema automatizzato o manuale, a seconda del rischio rappresentato dall’operazione. Dall’area di stoccaggio i rifiuti clinici vanno ad alimentare il forno tramite un sistema di alimentazione automatico. |
b) |
Incenerimento di contenitori sigillati non riutilizzabili, se utilizzati |
I rifiuti clinici vengono consegnati in contenitori combustibili sigillati e robusti che non vengono mai aperti durante le operazioni di stoccaggio e movimentazione. Se al loro interno sono smaltiti aghi e oggetti da taglio, i contenitori sono anche imperforabili. |
c) |
Pulizia e disinfezione dei contenitori riutilizzabili, se utilizzati |
I contenitori per rifiuti riutilizzabili sono puliti in un’area adibita alla pulizia e disinfettati in una struttura appositamente progettata per la disinfezione. Eventuali residui delle operazioni di pulizia sono inceneriti. |
BAT 14. Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive dell’incenerimento dei rifiuti, ridurre il tenore di sostanze incombuste in scorie e ceneri pesanti e ridurre le emissioni nell’atmosfera derivanti dall’incenerimento dei rifiuti, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
||||||
a) |
Miscelazione e raggruppamento dei rifiuti |
La miscelazione e il raggruppamento dei rifiuti prima dell’incenerimento comprendono, ad esempio, le seguenti operazioni:
In alcuni casi i rifiuti solidi sono frantumati prima di essere miscelati. |
Non applicabile se considerazioni in materia di sicurezza o caratteristiche dei rifiuti (ad esempio rifiuti clinici infettivi, rifiuti odorigeni o rifiuti che possono rilasciare sostanze volatili) rendono necessaria l’alimentazione diretta del forno. Non applicabile in caso di potenziali reazioni indesiderate tra i diversi tipi di rifiuti (cfr. BAT 9 f). |
||||||
b) |
Sistema di controllo avanzato |
Cfr. sezione 2.1 |
Generalmente applicabile |
||||||
c) |
Ottimizzazione del processo di incenerimento |
Cfr. sezione 2.1 |
L’ottimizzazione del progetto non è applicabile ai forni esistenti. |
Tabella 1
Livelli di prestazione ambientale associati alla BAT per le sostanze incombuste nelle scorie e nelle ceneri pesanti derivanti dall’incenerimento dei rifiuti
Parametro |
Unità |
Livelli di prestazione ambientale associati alla BAT |
Tenore di TOC in scorie e ceneri pesanti (16) |
% peso secco |
1-3 (17) |
Perdita per ignizione di scorie e ceneri pesanti (16) |
% peso secco |
1-5 (17) |
Per il monitoraggio si veda la BAT 7.
BAT 15. Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive dell’impianto di incenerimento e ridurre le emissioni nell’atmosfera, la BAT consiste nell’istituire e attuare procedure per adeguare le impostazioni dell’impianto, ad esempio attraverso il sistema di controllo avanzato (cfr. la descrizione nella sezione 2.1), se e quando necessario e praticabile, sulla base della caratterizzazione e del controllo dei rifiuti (cfr. BAT 11).
BAT 16. Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive dell’impianto di incenerimento e ridurre le emissioni nell’atmosfera, la BAT consiste nell’istituire e attuare procedure operative (ad esempio l’organizzazione della catena di approvvigionamento, funzionamento continuo piuttosto che discontinuo), per limitare per quanto possibile le operazioni di arresto e avviamento.
BAT 17. Al fine di ridurre le emissioni nell’atmosfera e, se del caso, nell’acqua provenienti dall’impianto di incenerimento, la BAT consiste nell’assicurare che il sistema di FGC e l’impianto di trattamento delle acque reflue siano adeguatamente progettati (considerando, ad esempio, la portata massima e le concentrazioni di sostanze inquinanti), che funzionino all’interno dell’intervallo di progettazione e che siano sottoposti a manutenzione in modo da assicurare una disponibilità ottimale.
BAT 18. Al fine di ridurre la frequenza con cui si verificano OTNOC e di ridurre le emissioni nell’atmosfera e, se del caso, nell’acqua provenienti dall’impianto di incenerimento in condizioni di esercizio diverse da quelle normali, la BAT consiste nell’istituire e attuare un piano di gestione delle OTNOC basato sul rischio nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che includa tutti i seguenti elementi:
— |
individuazione delle OTNOC potenziali (ad esempio guasto di apparecchiature essenziali per la protezione dell’ambiente, di seguito «apparecchiature essenziali»), delle relative cause profonde e conseguenze potenziali, nonché riesame e aggiornamento periodici dell’elenco delle OTNOC individuate sottoposte alla valutazione periodica di seguito riportata; |
— |
progettazione adeguata delle apparecchiature essenziali (ad esempio compartimentazione dei filtri a manica, tecniche per riscaldare gli effluenti gassosi ed evitare la necessità di bypassare il filtro a manica durante l’avviamento e l’arresto ecc.); |
— |
predisposizione e attuazione di un piano di manutenzione preventiva delle apparecchiature essenziali (cfr. BAT 1 xii); |
— |
monitoraggio e registrazione delle emissioni in OTNOC e nelle circostanze associate (cfr. BAT 5); |
— |
valutazione periodica delle emissioni che si verificano nelle OTNOC (ad esempio frequenza degli eventi, durata, quantità di sostanze inquinanti emesse) e attuazione di interventi correttivi, se necessario. |
1.4. Efficienza energetica
BAT 19. Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse dell’impianto di incenerimento, la BAT consiste nell’utilizzare una caldaia a recupero di calore.
Descrizione
L’energia contenuta negli effluenti gassosi è recuperata in una caldaia a recupero di calore che produce acqua calda e/o vapore, che può essere esportata, usata all’interno e/o utilizzata per produrre energia elettrica.
Applicabilità
Nel caso di impianti destinati all’incenerimento di rifiuti pericolosi, l’applicabilità può essere limitata da:
— |
la viscosità delle ceneri leggere; |
— |
il livello di corrosività degli effluenti gassosi. |
BAT 20. Al fine di aumentare l’efficienza energetica dell’impianto di incenerimento, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
||||||||
a) |
Essiccazione dei fanghi di depurazione |
Dopo la disidratazione meccanica, prima di andare ad alimentare il forno i fanghi di depurazione sono sottoposti a ulteriore essiccazione, utilizzando ad esempio calore a bassa temperatura. La misura in cui i fanghi possono essere essiccati dipende dal sistema di alimentazione del forno. |
Applicabile nei limiti imposti dalla disponibilità di calore a bassa temperatura. |
||||||||
b) |
Riduzione del flusso di effluenti gassosi |
Il flusso degli effluenti gassosi viene ridotto, ad esempio:
Un flusso minore degli effluenti gassosi riduce la domanda di energia dell’impianto (ad esempio per i ventilatori a tiraggio indotto). |
Per gli impianti esistenti, l’applicabilità del ricircolo degli effluenti gassosi può essere limitata da vincoli tecnici (ad esempio carico inquinante negli effluenti gassosi, condizioni di incenerimento). |
||||||||
c) |
Riduzione al minimo delle perdite di calore |
Le perdite di calore sono ridotte al minimo, ad esempio:
|
I forni-caldaie integrati non sono compatibili con i forni rotanti o altri forni destinati all’incenerimento ad alta temperatura di rifiuti pericolosi. |
||||||||
d) |
Ottimizzazione della progettazione della caldaia |
Il trasferimento di calore nella caldaia è migliorato ottimizzando, per esempio:
|
Applicabile ai nuovi impianti e in caso di modifiche importanti di impianti esistenti. |
||||||||
e) |
Scambiatori di calore per effluenti gassosi a bassa temperatura |
Gli scambiatori di calore speciali resistenti alla corrosione sono utilizzati per recuperare energia supplementare dagli effluenti gassosi all’uscita della caldaia, dopo un precipitatore elettrostatico o dopo un sistema di iniezione di sorbente secco. |
Applicabile nei limiti imposti dal profilo della temperatura di esercizio del sistema di FGC. Negli impianti esistenti, l’applicabilità può essere limitata dalla mancanza di spazio. |
||||||||
f) |
Condizioni di vapore elevate |
Quanto maggiori sono i valori delle condizioni del vapore (temperatura e pressione), tanto maggiore è l’efficienza di conversione dell’elettricità consentita dal ciclo del vapore. Il funzionamento in condizioni di vapore elevate (ad esempio oltre i 45 bar, a 400 °C) richiede l’impiego di leghe di acciaio speciali o rivestimenti refrattari per proteggere le sezioni della caldaia esposte alle temperature più elevate. |
Applicabile ai nuovi impianti e in caso di modifiche importanti di impianti esistenti, laddove l’impianto è prevalentemente orientato verso la produzione di elettricità. L’applicabilità può essere limitata dai seguenti elementi:
|
||||||||
g) |
Cogenerazione |
Cogenerazione di calore ed elettricità laddove il calore (principalmente proveniente dal vapore che lascia la turbina) è utilizzato per la produzione di acqua calda/vapore da utilizzare nei processi/nelle attività industriali o in una rete di teleriscaldamento/teleraffreddamento. |
Applicabile nei limiti imposti dal fabbisogno locale di calore e di elettricità e/o dalla disponibilità di reti. |
||||||||
h) |
Condensatore degli effluenti gassosi |
Uno scambiatore di calore o uno scrubber con uno scambiatore di calore, in cui il vapore acqueo contenuto negli effluenti gassosi si condensa, che trasferisce il calore latente all’acqua a una temperatura sufficientemente bassa (ad esempio il flusso di ritorno di una rete di teleriscaldamento). Il condensatore degli effluenti gassosi produce inoltre benefici collaterali riducendo le emissioni nell’atmosfera (ad esempio di polvere e gas acidi). L’uso di pompe di calore può aumentare la quantità di energia recuperata dalla condensazione degli effluenti gassosi. |
Applicabile nei limiti imposti dalla domanda di calore a bassa temperatura, ad esempio grazie alla disponibilità di una rete di teleriscaldamento con una temperatura di ritorno sufficientemente bassa. |
||||||||
i) |
Movimentazione delle ceneri pesanti secche |
Le ceneri pesanti, secche e calde cadono dalla griglia su un sistema di trasporto e sono raffreddate dall’aria ambiente. L’energia è recuperata utilizzando l’aria di raffreddamento per la combustione. |
Applicabile unicamente ai forni a griglia. Vi possono essere limitazioni tecniche all’adozione di questa tecnica nei forni esistenti. |
Tabella 2
Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per l’incenerimento dei rifiuti
(%) |
||||
BAT-AEEL |
||||
Impianto |
Rifiuti solidi urbani, altri rifiuti non pericolosi e rifiuti di legno pericolosi |
Rifiuti pericolosi diversi dai rifiuti di legno pericolosi (18) |
Fanghi di depurazione |
|
Efficienza energetica lorda (21) |
Rendimento delle caldaie |
|||
Impianto nuovo |
25-35 |
72-91 (22) |
60-80 |
60-70 (23) |
Impianto esistente |
20-35 |
Per il monitoraggio si veda la BAT 2.
1.5. Emissioni nell’atmosfera
1.5.1. Emissioni diffuse
BAT 21. Al fine di prevenire o ridurre emissioni diffuse provenienti dall’impianto di incenerimento, comprese le emissioni di odori, la BAT consiste in:
— |
depositare i rifiuti pastosi solidi e sfusi odorigeni e/o inclini a liberare sostanze volatili in edifici di confinamento sotto pressione subatmosferica controllata e utilizzare l’aria estratta come aria di combustione per l’incenerimento oppure inviarla a un altro sistema di abbattimento adeguato in caso di rischio di esplosione; |
— |
depositare i rifiuti liquidi in vasche sotto adeguata pressione controllata e convogliare gli sfiati delle vasche nell’alimentazione dell’aria di combustione o in un altro sistema di abbattimento adeguato; |
— |
controllare il rischio di odori durante i periodi di arresto completo quando non è disponibile alcuna capacità di incenerimento, ad esempio:
|
Descrizione
Per i rifiuti liquidi e gassosi consegnati in contenitori per rifiuti alla rinfusa (ad esempio autocisterne), l’alimentazione diretta viene effettuata collegando il contenitore dei rifiuti alla linea di alimentazione del forno. Il contenitore viene poi svuotato mediante pressurizzazione con azoto o, se la viscosità è sufficientemente bassa, pompando il liquido.
Per i rifiuti liquidi e gassosi consegnati in contenitori di rifiuti idonei all’incenerimento (ad esempio fusti), l’alimentazione diretta viene effettuata introducendo i contenitori direttamente nel forno.
Applicabilità
Può non essere applicabile all’incenerimento dei fanghi di depurazione a seconda, ad esempio, del tenore di acqua e della necessità di preessiccazione o di miscelazione con altri rifiuti.
BAT 23. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni diffuse nell’atmosfera di polveri derivanti dal trattamento di scorie e ceneri pesanti, la BAT consiste nell’includere nel sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1) i seguenti elementi di gestione delle emissioni diffuse di polveri:
— |
individuazione delle fonti più importanti di emissioni diffuse di polveri (utilizzando ad esempio EN 15445); |
— |
definizione e attuazione di azioni e tecniche adeguate per evitare o ridurre le emissioni diffuse nell’arco di un determinato periodo di tempo. |
BAT 24. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni diffuse nell’atmosfera di polveri derivanti dal trattamento di scorie e ceneri pesanti, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
a) |
Confinamento e copertura delle apparecchiature |
Confinare/isolare le aree delle operazioni che possono potenzialmente generare polvere (quali macinazione, screening) e/o coprire nastri trasportatori ed elevatori. Il confinamento può essere realizzato anche mediante l’installazione di tutte le apparecchiature in un edificio chiuso. |
L’installazione delle apparecchiature in un edificio chiuso può non essere applicabile ai dispositivi di trattamento mobili. |
b) |
Limitazione dell’altezza dello scarico |
Adattamento, se possibile automatico, dell’altezza di scarico in funzione dell’altezza variabile del cumulo (ad esempio nastri trasportatori con altezze regolabili). |
Generalmente applicabile |
c) |
Protezione delle scorte dai venti dominanti |
Protezione delle aree di stoccaggio alla rinfusa o degli ammassi di scorte con sistemi di copertura o barriere antivento, come schermi, pareti o vegetazione verticale, nonché orientando correttamente gli ammassi di scorte rispetto al vento dominante. |
Generalmente applicabile |
d) |
Utilizzo di nebulizzatori di acqua |
Installazione di sistemi di nebulizzazione dell’acqua presso le principali fonti di emissione diffuse di polveri. L’umidificazione delle particelle di polvere contribuisce alla loro agglomerazione e sedimentazione. Le emissioni diffuse di polveri negli ammassi di scorte sono ridotte assicurando un’adeguata umidificazione dei punti di carico e scarico, o delle scorte stesse. |
Generalmente applicabile |
e) |
Ottimizzazione del tenore di umidità |
Ottimizzazione del tenore di umidità delle scorie/ceneri pesanti fino al livello richiesto per il recupero efficiente dei metalli e dei materiali minerali, riducendo al minimo il rilascio di polveri. |
Generalmente applicabile |
f) |
Funzionamento sotto pressione subatmosferica |
Il trattamento di scorie e ceneri pesanti viene effettuato in apparecchiature o edifici chiusi (cfr. tecnica a) sotto pressione subatmosferica per consentire il trattamento dell’aria estratta con una tecnica di abbattimento (cfr. BAT 26) come emissioni convogliate. |
Applicabile solo agli scarichi a secco e ad altre ceneri pesanti a basso tenore di umidità. |
1.5.2. Emissioni convogliate
1.5.2.1.
BAT 25. Per ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri, metalli e metalloidi derivanti dall’incenerimento di rifiuti, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
a) |
Filtro a manica |
Cfr. sezione 2.2 |
Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Applicabile agli impianti esistenti nei limiti imposti dal profilo della temperatura di esercizio del sistema di FGC. |
b) |
Precipitatore elettrostatico |
Cfr. sezione 2.2 |
Generalmente applicabile |
c) |
Iniezione di sorbente secco |
Cfr. sezione 2.2. Non pertinente per la riduzione delle emissioni di polveri. Adsorbimento di metalli mediante iniezione di carbone attivo o di altri reagenti in combinazione con un sistema di iniezione di sorbente secco o un assorbitore a semi-umido utilizzato per ridurre le emissioni di gas acidi. |
Generalmente applicabile |
d) |
Scrubber a umido |
Cfr. sezione 2.2. I sistemi di scrubber a umido non sono utilizzati per eliminare il carico principale di polveri bensì, installati dopo altre tecniche di abbattimento, per ridurre ulteriormente la concentrazione di polveri, metalli e metalloidi negli effluenti gassosi. |
L’applicabilità può essere subordinata alla scarsità di acqua disponibile, ad esempio in zone aride. |
e) |
Adsorbimento a letto fisso o mobile |
Cfr. sezione 2.2. Il sistema è utilizzato principalmente per adsorbire mercurio e altri metalli, metalloidi e composti organici, compresi PCDD/F, ma funge anche da efficace filtro di finissaggio per le polveri. |
L’applicabilità può essere limitata dal calo generale di pressione associato alla configurazione del sistema di FGC. Negli impianti esistenti, l’applicabilità può essere limitata dalla mancanza di spazio. |
Tabella 3
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri, metalli e metalloidi derivanti dall’incenerimento dei rifiuti
(mg/Nm3) |
||
Parametro |
BAT-AEL |
Periodo di calcolo della media |
Polveri |
< 2–5 (24) |
MEDIA giornaliera |
Cd+Tl |
0,005–0,02 |
MEDIA del periodo di campionamento |
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V |
0,01–0,3 |
MEDIA del periodo di campionamento |
Per il monitoraggio si veda la BAT 4.
BAT 26. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri derivanti dal trattamento al chiuso di scorie e ceneri pesanti con estrazione di aria (cfr. BAT 24 f), la BAT consiste nel trattare l’aria estratta con un filtro a manica (cfr. sezione 2.2).
Tabella 4
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri derivanti dal trattamento al chiuso delle scorie e delle ceneri pesanti con estrazione dell’aria
(mg/Nm3) |
||
Parametro |
BAT-AEL |
Periodo di calcolo della media |
Polveri |
2–5 |
MEDIA del periodo di campionamento |
Per il monitoraggio si veda la BAT 4.
1.5.2.2.
BAT 27. Per ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di HCl, HF e SO2 provenienti dall’incenerimento di rifiuti, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
a) |
Scrubber a umido |
Cfr. sezione 2.2 |
L’applicabilità può essere subordinata alla scarsità di acqua disponibile, ad esempio in zone aride. |
b) |
Assorbitore a semi-umido |
Cfr. sezione 2.2 |
Generalmente applicabile |
c) |
Iniezione di sorbente secco |
Cfr. sezione 2.2 |
Generalmente applicabile |
d) |
Desolforazione diretta |
Cfr. sezione 2.2. Utilizzata per l’abbattimento parziale delle emissioni di gas acidi a monte di altre tecniche. |
Applicabile unicamente ai forni a letto fluido. |
e) |
Iniezione di sorbente in caldaia |
Cfr. sezione 2.2. Utilizzata per l’abbattimento parziale delle emissioni di gas acidi a monte di altre tecniche. |
Generalmente applicabile |
BAT 28. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera dei picchi di HCl, HF e SO2 provenienti dall’incenerimento dei rifiuti e di limitare nel contempo il consumo di reagenti e la quantità di residui generati dall’iniezione di sorbente secco e assorbitori a semi-umido, la BAT consiste nell’utilizzare la tecnica di cui alla lettera a) o entrambe le tecniche di seguito indicate.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
a) |
Dosaggio ottimizzato e automatizzato dei reagenti |
Misurazioni in continuo di HCl e/o SO2 (e/o di altri parametri che possono rivelarsi utili a tal fine) a monte e/o a valle del sistema di FGC per ottimizzare il dosaggio automatico dei reagenti. |
Generalmente applicabile |
b) |
Ricircolo dei reagenti |
Il ricircolo di una parte dei solidi della FGC raccolti per ridurre la quantità di reagenti che non hanno reagito nei residui. La tecnica è particolarmente indicata nel caso di tecniche di FGC che operano in eccesso stechiometrico elevato. |
Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Applicabile agli impianti esistenti nei limiti imposti dalle dimensioni del filtro a manica. |
Tabella 5
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di HCl, HF e SO2 derivanti dall’incenerimento dei rifiuti
(mg/Nm3) |
|||
Parametro |
BAT-AEL |
Periodo di calcolo della media |
|
Impianto nuovo |
Impianto esistente |
||
HCl |
< 2–6 (25) |
< 2-8 (25) |
MEDIA giornaliera |
HF |
< 1 |
< 1 |
MEDIA giornaliera o media del periodo di campionamento |
SO2 |
5–30 |
5-40 |
MEDIA giornaliera |
Per il monitoraggio si veda la BAT 4.
1.5.2.3.
BAT 29. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di NOX e di limitare nel contempo le emissioni di CO e N2O derivanti dall’incenerimento dei rifiuti e le emissioni di NH3 dovute al ricorso alla SNCR e/o alla SCR, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
a) |
Ottimizzazione del processo di incenerimento |
Cfr. sezione 2.1 |
Generalmente applicabile |
b) |
Ricircolo degli effluenti gassosi |
Cfr. sezione 2.2 |
Per gli impianti esistenti, l’applicabilità può essere limitata da vincoli tecnici (ad esempio carico inquinante negli effluenti gassosi, condizioni di incenerimento). |
c) |
Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) |
Cfr. sezione 2.2 |
Generalmente applicabile |
d) |
Riduzione catalitica selettiva (SCR) |
Cfr. sezione 2.2 |
Negli impianti esistenti, l’applicabilità può essere limitata dalla mancanza di spazio. |
e) |
Maniche filtranti catalitiche |
Cfr. sezione 2.2 |
Applicabile solo agli impianti muniti di filtro a manica. |
f) |
Ottimizzazione della progettazione e del funzionamento della SNCR/SCR |
Ottimizzazione del rapporto reagente/NOX sulla sezione trasversale del forno o della condotta, nonché delle dimensioni delle gocce di reagente e dell’intervallo di temperatura in cui viene iniettato il reagente. |
Applicabile solo in caso di ricorso alla SNCR e/o alla SCR per ridurre le emissioni di NOX. |
g) |
Scrubber a umido |
Cfr. sezione 2.2. Se si utilizza uno scrubber a umido per l’abbattimento dei gas acidi, e in particolare nel caso in cui si ricorra alla SNCR, l’ammoniaca che non ha reagito è assorbita dal liquido di scrubbing e, dopo lo stripping, può essere riciclata in forma di reagente della SNCR o della SCR. |
L’applicabilità può essere subordinata alla scarsità di acqua disponibile, ad esempio in zone aride. |
Tabella 6
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di NOX e CO provenienti dall’incenerimento dei rifiuti e per le emissioni convogliate nell’atmosfera di NH3 dovute al ricorso alla SNCR e/o alla SCR
(mg/Nm3) |
|||
Parametro |
BAT-AEL |
Periodo di calcolo della media |
|
Impianto nuovo |
Impianto esistente |
||
NOX |
50–120 (26) |
MEDIA giornaliera |
|
CO |
10-50 |
10-50 |
|
NH3 |
2-10 (26) |
Per il monitoraggio si veda la BAT 4.
1.5.2.4.
BAT 30. Per ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di composti organici, tra cui PCDD/F e PCB, provenienti dall’incenerimento di rifiuti, la BAT consiste nell’utilizzare le tecniche di cui alle lettere a), b), c), d) e una delle tecniche di cui alle lettere da e) a i) indicate di seguito o una combinazione delle stesse.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
a) |
Ottimizzazione del processo di incenerimento |
Cfr. sezione 2.1. Ottimizzazione dei parametri di incenerimento per favorire l’ossidazione dei composti organici, compresi i PCDD/F e i PCB presenti nei rifiuti, e per prevenire la loro (ri)formazione e quella dei loro precursori. |
Generalmente applicabile |
b) |
Controllo dell’alimentazione dei rifiuti |
Conoscenza e controllo delle caratteristiche di combustione dei rifiuti introdotti nel forno, al fine di garantire condizioni di incenerimento ottimali e, per quanto possibile, omogenee e stabili. |
Non applicabile ai rifiuti clinici o ai rifiuti solidi urbani. |
c) |
Pulizia on line e off-line delle caldaie |
Pulizia efficiente dei fasci tubieri delle caldaie per ridurre il tempo di permanenza e l’accumulo della polvere, riducendo in tal modo la formazione di PCDD/F nella caldaia. Si ricorre a una combinazione di tecniche on line e off-line di pulizia delle caldaie. |
Generalmente applicabile |
d) |
Raffreddamento rapido degli effluenti gassosi |
Raffreddamento rapido degli effluenti gassosi da temperature superiori a 400 °C a temperature inferiori a 250 °C prima dell’abbattimento delle polveri per evitare una nuova sintesi di PCDD/F. Tale risultato è conseguito mediante un’adeguata progettazione della caldaia e/o con l’uso di un sistema di raffreddamento (quench). Quest’ultima opzione limita la quantità di energia che può essere recuperata dagli effluenti gassosi e viene utilizzata in particolare nel caso dell’incenerimento di rifiuti pericolosi con un elevato tenore di alogeni. |
Generalmente applicabile |
e) |
Iniezione di sorbente secco |
Cfr. sezione 2.2. Adsorbimento mediante iniezione di carbone attivo o di altri reagenti, generalmente in associazione a un filtro a manica in cui viene creato uno strato di reazione nel residuo di filtrazione e vengono rimossi i solidi prodotti. |
Generalmente applicabile |
f) |
Adsorbimento a letto fisso o mobile |
Cfr. sezione 2.2. |
L’applicabilità può essere limitata dal calo generale di pressione associato al sistema di FGC. Negli impianti esistenti, l’applicabilità può essere limitata dalla mancanza di spazio. |
g) |
SCR |
Cfr. sezione 2.2. Se si ricorre alla SCR per l’abbattimento di NOX, la superficie catalitica adeguata del sistema di SCR prevede anche una parziale riduzione delle emissioni di PCDD/PCDF e PCB. La tecnica è in genere utilizzata in associazione alle tecniche di cui alle lettere e), f) o i). |
Negli impianti esistenti, l’applicabilità può essere limitata dalla mancanza di spazio. |
h) |
Maniche filtranti catalitiche |
Cfr. sezione 2.2 |
Applicabile solo agli impianti muniti di filtro a manica. |
i) |
Sorbente al carbonio in uno scrubber a umido |
I PCDD/F e PCB sono adsorbiti dal sorbente al carbonio aggiunto allo scrubber a umido, o nel liquido di scrubbing o sotto forma di elementi di riempimento impregnati. La tecnica è utilizzata per la rimozione di PCDD/F in generale nonché per prevenire e/o ridurre la nuova emissione di PCDD/F accumulati nello scrubber (il cosiddetto effetto memoria) che si verifica soprattutto nelle fasi di arresto e avviamento. |
Applicabile solo agli impianti muniti di scrubber a umido. |
Tabella 7
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di TVOC, PCDD/F e PCB diossina-simili derivanti dall’incenerimento dei rifiuti
Parametro |
Unità |
BAT-AEL |
Periodo di calcolo della media |
|
Impianto nuovo |
Impianto esistente |
|||
TVOC |
mg/Nm3 |
< 3–10 |
< 3–10 |
MEDIA giornaliera |
PCDD/F (29) |
ng I-TEQ/Nm3 |
< 0,01–0,04 |
< 0,01–0,06 |
MEDIA del periodo di campionamento |
< 0,01–0,06 |
< 0,01–0,08 |
Periodo di campionamento a lungo termine (30) |
||
PCDD/F + PCB diossina-simili (29) |
ng WHO-TEQ/Nm3 |
< 0,01–0,06 |
< 0,01–0,08 |
MEDIA del periodo di campionamento |
< 0,01–0,08 |
< 0,01–0,1 |
Periodo di campionamento a lungo termine (30) |
Per il monitoraggio si veda la BAT 4.
1.5.2.5.
BAT 31. Per ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera di mercurio (inclusi i picchi di emissione di mercurio) provenienti dall’incenerimento di rifiuti, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
||||||
a) |
Scrubber a umido (pH basso) |
Cfr. sezione 2.2. Uno scrubber a umido messo in funzione con un pH vicino a 1. Il tasso di rimozione del mercurio della tecnica può essere potenziato aggiungendo reagenti e/o adsorbenti nel liquido di scrubbing, ad esempio:
Se è progettata per una capacità tampone sufficientemente elevata per la cattura del mercurio, la tecnica impedisce in modo efficace il verificarsi di picchi di emissioni di mercurio. |
L’applicabilità può essere subordinata alla scarsità di acqua disponibile, ad esempio in zone aride. |
||||||
b) |
Iniezione di sorbente secco |
Cfr. sezione 2.2. Adsorbimento mediante iniezione di carbone attivo o di altri reagenti, generalmente in associazione a un filtro a manica in cui viene creato uno strato di reazione nel residuo di filtrazione e vengono rimossi i solidi prodotti. |
Generalmente applicabile |
||||||
c) |
Iniezione di carbone attivo speciale, altamente reattivo |
Iniezione di carbone attivo altamente reattivo drogato con zolfo o altri reagenti per migliorare la reattività con il mercurio. Di norma, l’iniezione del carbone attivo speciale non è continua, ma avviene solo quando viene rilevato un picco di mercurio. A tal fine, la tecnica può essere utilizzata in associazione al monitoraggio continuo del mercurio negli effluenti gassosi grezzi. |
Può non essere applicabile agli impianti destinati all’incenerimento dei fanghi di depurazione. |
||||||
d) |
Aggiunta di bromo nella caldaia |
Il bromuro aggiunto ai rifiuti o iniettato nel forno viene convertito a temperature elevate in bromo elementare, che ossida il mercurio elementare per dare HgBr2, solubile in acqua e altamente adsorbibile. La tecnica è utilizzata in associazione a una tecnica di abbattimento a valle, come uno scrubber a umido o un sistema di iniezione di carbonio attivo. Di norma, l’iniezione del bromuro non è continua, ma avviene solo quando viene rilevato un picco di mercurio. A tal fine, la tecnica può essere utilizzata in associazione al monitoraggio continuo del mercurio negli effluenti gassosi grezzi. |
Generalmente applicabile |
||||||
e) |
Adsorbimento a letto fisso o mobile |
Cfr. sezione 2.2. Se è progettata per una capacità di adsorbimento sufficientemente elevata, la tecnica impedisce in modo efficace il verificarsi di picchi di emissioni di mercurio. |
L’applicabilità può essere limitata dal calo generale di pressione associato al sistema di FGC. Negli impianti esistenti, l’applicabilità può essere limitata dalla mancanza di spazio. |
Tabella 8
Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di mercurio derivanti dall’incenerimento dei rifiuti
(mg/Nm3) |
|||
Parametro |
BAT-AEL (31) |
Periodo di calcolo della media |
|
Impianto nuovo |
Impianto esistente |
||
Hg |
< 5–20 (32) |
< 5–20 (32) |
MEDIA giornaliera o media del periodo di campionamento |
1-10 |
1-10 |
Periodo di campionamento a lungo termine |
A titolo indicativo, i livelli medi di emissione di mercurio su 30 minuti saranno in genere:
— |
< 15–40 µg/Nm3 per gli impianti esistenti; |
— |
< 15–35 µg/Nm3 per gli impianti nuovi. |
Per il monitoraggio si veda la BAT 4.
1.6. Emissioni nell’acqua
BAT 32. Al fine di prevenire la contaminazione di acqua non contaminata, ridurre le emissioni nell’acqua e aumentare l’efficienza delle risorse, la BAT consiste nel separare i flussi delle acque reflue e trattarle separatamente in funzione delle loro caratteristiche.
Descrizione
I flussi delle acque reflue (ad esempio l’acqua di dilavamento superficiale, l’acqua di raffreddamento, le acque reflue derivanti dal trattamento degli effluenti gassosi e delle ceneri pesanti, le acque di drenaggio provenienti dalle aree di raccolta, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti – cfr. BAT 12 a) sono separati per essere trattati separatamente in base alle loro caratteristiche e alla combinazione delle tecniche di trattamento necessarie. I flussi di acqua non contaminata sono separati dai flussi di acque reflue che richiedono un trattamento.
Quando si procede al recupero dell’acido cloridrico e/o del gesso proveniente dagli effluenti dello scrubber, le acque reflue generate dalle diverse fasi (acide e alcaline) del sistema di scrubber a umido sono trattate separatamente.
Applicabilità
Generalmente applicabile ai nuovi impianti.
Applicabile agli impianti esistenti nei limiti imposti dalla configurazione del sistema di raccolta delle acque.
BAT 33. Al fine di ridurre il consumo di acqua e prevenire o ridurre la produzione di acque reflue da parte dell’impianto di incenerimento, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
a) |
Tecniche di FGC che non generano acque reflue |
Impiego di tecniche di FGC che non generano acque reflue (ad esempio iniezione di sorbente secco o assorbitore a semi-umido, cfr. sezione 2.2). |
Possono non essere applicabili all’incenerimento di rifiuti pericolosi ad alto tenore di alogeni. |
b) |
Iniezione di acque reflue provenienti dalla FGC |
Le acque reflue provenienti dalla FGC sono iniettate nelle parti più calde del sistema di FGC. |
Applicabile solo all’incenerimento di rifiuti solidi urbani. |
c) |
Riutilizzo/riciclaggio dell’acqua |
I flussi d’acqua residui sono riutilizzati o riciclati. Il grado di riutilizzo/riciclaggio è limitato dai requisiti di qualità del processo verso cui l’acqua è diretta. |
Generalmente applicabile |
d). |
Movimentazione a secco delle ceneri pesanti |
Le ceneri pesanti, secche e calde cadono dalla griglia su un sistema di trasporto e sono raffreddate dall’aria ambiente. Non si utilizza acqua in questo processo. |
Applicabile unicamente ai forni a griglia. Vi possono essere limitazioni tecniche all’adozione di questa tecnica negli impianti di incenerimento esistenti. |
BAT 34. Al fine di ridurre le emissioni nell’acqua provenienti dalla FGC e/o dallo stoccaggio e dal trattamento di scorie e ceneri pesanti, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche riportate di seguito e nell’utilizzare le tecniche secondarie quanto più vicino possibile alla fonte al fine di evitare la diluizione.
|
Tecnica |
Inquinanti tipicamente interessati |
Tecniche primarie |
||
a) |
Ottimizzazione del processo di incenerimento (cfr. BAT 14) e/o del sistema di FGC (ad esempio SNCR/SCR, cfr. BAT 29 f) |
Composti organici, compresi PCDD/F, ammoniaca/ammonio |
Tecniche secondarie (33) |
||
Trattamento preliminare e primario |
||
b) |
Equalizzazione |
Tutti gli inquinanti |
c) |
Neutralizzazione |
Acidi, alcali |
d) |
Separazione fisica, ad esempio tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, vasche di sedimentazione primaria |
Solidi grossolani, solidi sospesi |
Trattamento fisico-chimico |
||
e) |
Adsorbimento su carboni attivi |
Composti organici compresi PCDD/F, mercurio |
f) |
Precipitazione |
Metalli/metalloidi disciolti, solfato |
g) |
Ossidazione |
Solfuro, solfito, composti organici |
h. |
Scambio ionico |
Metalli/metalloidi disciolti |
i) |
Stripping |
Inquinanti volatili (ad esempio ammoniaca/ammonio) |
j) |
Osmosi inversa |
Ammoniaca/ammonio, metalli/metalloidi, solfato, cloruro, composti organici |
Rimozione finale dei solidi |
||
k) |
Coagulazione e flocculazione |
Solidi sospesi, metalli/metalloidi inglobati nel particolato |
l) |
Sedimentazione |
|
m) |
Filtrazione |
|
n) |
Flottazione |
Tabella 9
BAT-AEL per le emissioni dirette in un corpo idrico ricevente
Parametro |
Processo |
Unità |
BAT-AEL (34) |
|
Solidi sospesi totali (TSS) |
FGC Trattamento delle ceneri pesanti |
mg/l |
10–30 |
|
Carbonio organico totale (TOC) |
FGC Trattamento delle ceneri pesanti |
15–40 |
||
Metalli e metalloidi |
As |
FGC |
0,01–0,05 |
|
Cd |
FGC |
0,005–0,03 |
||
Cr |
FGC |
0,01–0,1 |
||
Cu |
FGC |
0,03–0,15 |
||
Hg |
FGC |
0,001–0,01 |
||
Ni |
FGC |
0,03–0,15 |
||
Pb |
FGC Trattamento delle ceneri pesanti |
0,02–0,06 |
||
Sb |
FGC |
0,02–0,9 |
||
Tl |
FGC |
0,005–0,03 |
||
Zn |
FGC |
0,01–0,5 |
||
Azoto ammoniacale (NH4-N) |
Trattamento delle ceneri pesanti |
10–30 |
||
Solfato (SO4 2-) |
Trattamento delle ceneri pesanti |
400–1 000 |
||
PCDD/F |
FGC |
ng I-TEQ/l |
0,01–0,05 |
Per il monitoraggio si veda la BAT 6.
Tabella 10
BAT-AEL per le emissioni indirette in un corpo idrico ricevente
Parametro |
Processo |
Unità |
||
Metalli e metalloidi |
As |
FGC |
mg/l |
0,01–0,05 |
Cd |
FGC |
0,005–0,03 |
||
Cr |
FGC |
0,01–0,1 |
||
Cu |
FGC |
0,03–0,15 |
||
Hg |
FGC |
0,001–0,01 |
||
Ni |
FGC |
0,03–0,15 |
||
Pb |
FGC Trattamento delle ceneri pesanti |
0,02–0,06 |
||
Sb |
FGC |
0,02–0,9 |
||
Tl |
FGC |
0,005–0,03 |
||
Zn |
FGC |
0,01–0,5 |
||
PCDD/F |
FGC |
ng I-TEQ/l |
0,01–0,05 |
Per il monitoraggio si veda la BAT 6.
1.7. Efficienza nell’uso dei materiali
BAT 35. Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse, la BAT consiste nel movimentare e trattare le ceneri pesanti e i residui della FGC separatamente.
BAT 36. Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse per il trattamento delle scorie e delle ceneri pesanti, la BAT consiste nell’utilizzare un’adeguata combinazione delle tecniche riportate di seguito, sulla base di una valutazione del rischio che dipende delle caratteristiche di pericolosità delle scorie e delle ceneri pesanti.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
||||||
a) |
Vagliatura e setacciatura |
Sono utilizzate griglie oscillanti, griglie vibranti e griglie rotanti per una prima classificazione delle ceneri pesanti in base alle dimensioni prima di ulteriori il trattamenti. |
Generalmente applicabile |
||||||
b) |
Frantumazione |
Operazioni di trattamento meccanico destinate a preparare i materiali per il recupero dei metalli o per l’uso successivo di tali materiali, ad esempio nel campo della costruzione di strade e dello sterro. |
Generalmente applicabile |
||||||
c) |
Separazione pneumatica |
La separazione pneumatica è usata per classificare le frazioni leggere, incombuste, che sono mescolate alle ceneri pesanti tramite un getto d’aria che espelle i frammenti leggeri. Una tavola vibrante viene utilizzata per il trasporto delle ceneri pesanti verso uno scivolo, dove il materiale cade attraverso un flusso d’aria che soffia i materiali leggeri incombusti, come il legno, la carta o la plastica, su un nastro trasportatore o in un contenitore, in modo che possano essere riportati all’incenerimento. |
Generalmente applicabile |
||||||
d) |
Recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi |
Si utilizzano tecniche diverse, tra cui:
|
Generalmente applicabile |
||||||
e. |
Invecchiamento |
Il processo di invecchiamento stabilizza la frazione minerale delle ceneri pesanti mediante l’assorbimento della CO2 atmosferica (carbonatazione), l’eliminazione dell’eccesso di acqua e l’ossidazione. Le ceneri pesanti, dopo il recupero dei metalli, sono conservate all’aperto o in edifici coperti per diverse settimane, generalmente su un pavimento impermeabile che consente il drenaggio e la raccolta delle acque di dilavamento da sottoporre a trattamento. Gli ammassi di scorte possono essere umidificati per ottimizzare il tenore di umidità e favorire la lisciviazione dei sali e il processo di carbonatazione. L’umidificazione delle ceneri pesanti contribuisce anche a prevenire le emissioni di polveri. |
Generalmente applicabile |
||||||
f) |
Lavaggio |
Il lavaggio delle ceneri pesanti consente di produrre un materiale per il riciclaggio con una tendenza minima alla lisciviazione delle sostanze solubili (ad esempio sali). |
Generalmente applicabile |
1.8. Rumore
BAT 37. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
|||||||||||
a) |
Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici |
I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente e usando gli edifici come barriere fonoassorbenti |
Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi. |
||||||||||
b) |
Misure operative |
Queste comprendono:
|
Generalmente applicabile |
||||||||||
c) |
Apparecchiature a bassa rumorosità |
Includono compressori, pompe e ventilatori a bassa rumorosità. |
Generalmente applicabile quando le apparecchiature esistenti sono sostituite o ne sono installate di nuove. |
||||||||||
d) |
Attenuazione del rumore |
La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo barriere fra la sorgente del rumore e il ricevente. Sono barriere adeguate i muri di protezione, i terrapieni e gli edifici |
Negli impianti esistenti, l’inserimento di barriere è subordinato alla disponibilità di spazio. |
||||||||||
e) |
Apparecchiature per il controllo del rumore/ infrastrutture |
Queste comprendono:
|
Negli impianti esistenti, l’applicabilità può essere limitata dalla mancanza di spazio. |
2. DESCRIZIONE DELLE TECNICHE
2.1. Tecniche generali
Tecnica |
Descrizione |
Sistema di controllo avanzato |
Uso di un sistema automatico informatizzato per controllare l’efficienza di combustione e supportare la prevenzione e/o la riduzione delle emissioni. È incluso anche il ricorso a un monitoraggio ad alte prestazioni dei parametri operativi e delle emissioni. |
Ottimizzazione del processo di incenerimento |
Ottimizzazione della composizione e del tasso di alimentazione dei rifiuti, della temperatura, della portata e dei punti di iniezione dell’aria di combustione primaria e secondaria per ossidare efficacemente i composti organici riducendo nel contempo la generazione di NOX. Ottimizzazione della progettazione e del funzionamento del forno (ad esempio temperatura e turbolenza degli effluenti gassosi, tempo di permanenza dei rifiuti e degli effluenti gassosi, livello dell’ossigeno, agitazione dei rifiuti). |
2.2. Tecniche di riduzione delle emissioni nell’atmosfera
Tecnica |
Descrizione |
Filtro a manica |
I filtri a manica sono costituiti da un tessuto poroso o feltrato attraverso il quale sono fatti passare i gas per rimuoverne le particelle. Il tessuto di cui è formato il filtro a manica deve essere scelto in funzione delle caratteristiche dell’effluente gassoso e della temperatura di funzionamento massima. |
Iniezione di sorbente in caldaia |
L’iniezione di assorbenti a base di magnesio o di calcio a una temperatura elevata nell’area di post-combustione della caldaia al fine di ottenere un abbattimento parziale dei gas acidi. La tecnica è estremamente efficace per la rimozione di SOX e HF e offre ulteriori vantaggi in termini di appiattimento dei picchi di emissioni. |
Maniche filtranti catalitiche |
Le maniche dei filtri sono impregnate con un catalizzatore o il catalizzatore viene direttamente mescolato con il materiale organico nella produzione delle fibre per il mezzo filtrante. Tali filtri possono essere utilizzati per ridurre le emissioni di PCDD/F e, in combinazione con una fonte di NH3, per ridurre le emissioni di NOX. |
Desolforazione diretta |
L’aggiunta di assorbenti a base di magnesio o di calcio al letto di un forno a letto fluido. |
Iniezione di sorbente secco |
L’iniezione e la dispersione di sorbenti sotto forma di polvere secca nel flusso degli effluenti gassosi. I sorbenti alcalini (ad esempio bicarbonato di sodio, calce idrata) vengono iniettati per reagire con i gas acidi (HCl, HF e SOX). Il carbone attivo viene iniettato o coiniettato per adsorbire, in particolare, i PCDD/F e il mercurio. I solidi che ne risultano sono rimossi, il più delle volte tramite un filtro a manica. Gli agenti reagenti in eccesso possono essere rimessi in circolo per ridurne il consumo, eventualmente dopo una riattivazione per maturazione o iniezione di vapore (cfr. BAT 28 b). |
Precipitatore elettrostatico |
Il funzionamento dei precipitatori elettrostatici si basa sulla carica e sulla separazione delle particelle sotto l’effetto di un campo elettrico. I precipitatori elettrostatici possono funzionare in condizioni molto diverse. L’efficienza di abbattimento può dipendere dal numero di campi, dal tempo di permanenza (dimensione) e dai dispositivi di rimozione delle particelle a monte. Sono generalmente compresi tra due e cinque campi. I precipitatori elettrostatici possono essere a secco o a umido a seconda della tecnica utilizzata per raccogliere le polveri dagli elettrodi. I precipitatori elettrostatici a umido sono generalmente impiegati nella fase di finissaggio per eliminare la polvere residua e le goccioline dopo lo scrubbing a umido. |
Adsorbimento a letto fisso o mobile |
Gli effluenti gassosi sono fatti passare attraverso un filtro a letto fisso o mobile in cui un adsorbente (ad esempio coke attivo, lignite attivata o un polimero impregnato di carbonio) è usato per adsorbire gli inquinanti. |
Ricircolo degli effluenti gassosi |
Ricircolo di parte degli effluenti gassosi nel forno per sostituire parte dell’aria fresca di combustione, con il duplice effetto di raffreddare la temperatura e ridurre il tenore di O2 ai fini dell’ossidazione dell’azoto, limitando in tal modo la produzione di NOX. Questa tecnica consiste nel convogliare gli effluenti gassosi provenienti dal forno nella fiamma al fine di ridurre il tenore di ossigeno e quindi la temperatura di fiamma. Questa tecnica riduce inoltre le perdite di energia degli effluenti gassosi. Si ottengono risparmi energetici anche quando si estrae il gas effluente messo in ricircolo prima della FGC, riducendo il flusso di gas mediante il sistema di FGC e le dimensioni del sistema di FGC richiesto. |
Riduzione catalitica selettiva (SCR) |
Riduzione selettiva degli ossidi di azoto con ammoniaca o urea in presenza di un catalizzatore. La tecnica si basa sulla riduzione di NOX ad azoto in un letto catalitico mediante reazione con ammoniaca a una temperatura ottimale di esercizio che normalmente è di circa 200-450 °C per il tipo ad alto contenuto di polveri e di 170-250 °C per il tipo alla fine del trattamento. Solitamente, l’ammoniaca viene iniettata come soluzione acquosa; la fonte di ammoniaca può anche essere ammoniaca anidra o una soluzione di urea. Possono essere applicati più strati di catalizzatore. Una riduzione di NOX superiore è ottenuta con l’uso di una superficie del catalizzatore più grande, installata come uno o più strati. La SCR «in-duct» o «slip» combina SNCR e SCR a valle, il che riduce il rilascio di ammoniaca dalla SNCR. |
Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) |
Riduzione selettiva degli ossidi di azoto in azoto con ammoniaca o urea a temperature elevate e in assenza di un catalizzatore. La finestra di temperatura di esercizio va mantenuta fra 800 °C e 1 000 °C per una reazione ottimale. Le prestazioni del sistema SNCR possono essere aumentate controllando l’iniezione del reagente da più lance con il supporto di un sistema di misurazione della temperatura a infrarossi o acustico (a reazione rapida) in modo da assicurare che l’iniezione del reagente avvenga sempre nella zona di temperatura ottimale. |
Assorbitore a semi-umido |
Detto anche assorbitore a semisecco. È aggiunta una sospensione o una soluzione acquosa alcalina (latte di calce) al flusso degli effluenti gassosi per captare i gas acidi. L’acqua evapora e i prodotti di reazione sono secchi. I solidi che ne risultano possono essere messi in ricircolo per ridurre il consumo di reagente (cfr. BAT 28 b). Questa tecnica comprende una serie di progettazioni diverse, ivi compresi i processi di asciugamento rapido (flash-dry), che consistono nell’iniezione di acqua (per il raffreddamento rapido del gas) e reagente all’ingresso del filtro. |
Scrubber a umido |
Uso di un liquido, normalmente acqua o una soluzione/sospensione acquosa per catturare gli inquinanti dagli effluenti gassosi mediante assorbimento, in particolare i gas acidi, nonché altri composti solubili e solidi. Per assorbire il mercurio e/o i PCDD/F si può aggiungere sorbente al carbonio (in forma di liquame o elementi di riempimento di plastica impregnati di carbonio) allo scrubber a umido. Sono utilizzati diversi tipi di progettazioni di scrubber come scrubber a getto, scrubber a rotazione, scrubber Venturi, scrubber a spruzzo e colonna a riempimento. |
2.3. Tecniche di riduzione delle emissioni nell’acqua
Tecnica |
Descrizione |
Adsorbimento su carboni attivi |
L’eliminazione delle sostanze solubili (soluti) dalle acque reflue mediante il loro trasferimento alla superficie di particelle solide, altamente porose (adsorbente). Il carbone attivo è generalmente utilizzato per l’adsorbimento dei composti organici e del mercurio. |
Precipitazione |
Trasformazione degli inquinanti disciolti in composti insolubili mediante l’aggiunta di precipitanti. I precipitati solidi formatisi vengono poi separati per sedimentazione, flottazione o filtrazione. Le sostanze solitamente utilizzate per la precipitazione dei metalli sono: calce, dolomite, idrossido di sodio, carbonato di sodio, solfuro di sodio e solfuri organici. I sali di calcio (diversi dalla calce) sono utilizzati per precipitare solfati o fluoruri. |
Coagulazione e flocculazione |
La coagulazione e la flocculazione sono usate per separare i solidi in sospensione dalle acque reflue e spesso avvengono in fasi successive. La coagulazione si effettua aggiungendo coagulanti (cloruro ferrico) con carica opposta a quella dei solidi in sospensione. La flocculazione si effettua aggiungendo polimeri affinché le collisioni tra particelle di microflocculi ne provochino l’aggregazione per ottenere flocculi di dimensioni superiori. I flocculi formatisi vengono poi separati per sedimentazione, flottazione ad aria o filtrazione. |
Equalizzazione |
Bilanciamento dei flussi e dei carichi inquinanti per mezzo di vasche o altre tecniche di gestione. |
Filtrazione |
Separazione di solidi dalle acque reflue facendoli passare attraverso un mezzo poroso. Comprende diversi tipi di tecniche, ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione e ultrafiltrazione. |
Flottazione |
Separazione delle particelle solide o liquide presenti nelle acque reflue, facendole fissare su piccole bolle di gas, solitamente aria. Le particelle galleggiano e si accumulano sulla superficie dell’acqua dove vengono raccolte con un separatore. |
Scambio ionico |
Trattenimento di inquinanti ionici nelle acque reflue e loro sostituzione con ioni più accettabili usando una resina scambiatrice di ioni. Gli inquinanti vengono temporaneamente trattenuti e successivamente rilasciati in un liquido di rigenerazione o di controlavaggio. |
Neutralizzazione |
Regolazione del pH delle acque reflue a un valore neutro (circa 7) mediante l’aggiunta di sostanze chimiche. Generalmente per aumentare il pH si utilizza idrato di sodio (NaOH) o idrossido di calcio [Ca(OH)2], mentre l’acido solforico (H2SO4), l’acido cloridrico (HCl) o il biossido di carbonio (CO2) sono generalmente utilizzati per ridurlo. Durante la neutralizzazione può verificarsi la precipitazione di alcune sostanze. |
Ossidazione |
Trasformazione degli inquinanti mediante agenti chimici ossidanti in composti simili meno pericolosi e/o più facili da rimuovere. Nel caso di acque reflue derivanti dall’utilizzo di scrubber a umido, può essere utilizzata l’aria per ossidare i solfiti (SO3 2-) in solfati (SO4 2-). |
Osmosi inversa |
Processo a membrana in cui una differenza di pressione applicata tra i compartimenti separati dalla membrana fa fluire l’acqua dalla soluzione più concentrata verso la soluzione meno concentrata. |
Sedimentazione |
Separazione delle particelle solide sospese mediante sedimentazione gravitativa. |
Stripping |
Eliminazione di inquinanti volatili (ad esempio ammoniaca) dalle acque reflue mediante contatto con una corrente gassosa ad alto flusso per trasferirli alla fase gassosa. Gli inquinanti sono successivamente recuperati (ad esempio mediante condensazione) per ulteriore utilizzo o smaltimento. L’efficienza di questa tecnica può essere potenziata aumentando la temperatura o riducendo la pressione. |
2.4. Tecniche di gestione
Tecnica |
Descrizione |
||||||||||||||||
Piano di gestione degli odori |
Il piano di gestione degli odori fa parte del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1) e comprende:
|
||||||||||||||||
Piano di gestione del rumore |
Il piano di gestione del rumore fa parte del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1) e comprende:
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Piano di gestione in caso di incidente |
Il piano di gestione in caso di incidente è parte integrante del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1) e individua i pericoli che presenta l’installazione e i rischi correlati, e definisce le misure per far fronte a tali rischi. Tiene conto dell’inventario degli inquinanti che sono presenti o si presume siano presenti e potrebbero avere effetti ambientali in caso di fughe. Può essere utilizzato prendendo a modello l’FMEA (analisi delle modalità e degli effetti dei guasti) e/o l’FMECA (analisi delle modalità, degli effetti e delle criticità dei guasti). Il piano di gestione degli incidenti comprende l’istituzione e l’attuazione di un piano prevenzione, individuazione e controllo degli incendi che sia basato sul rischio e comprenda l’uso di sistemi automatici di rilevazione e segnalazione di incendi, nonché di sistemi di intervento e di controllo manuali e/o automatici. Il piano per la prevenzione, l’individuazione e il controllo degli incendi è particolarmente rilevante per:
Il piano di gestione degli incidenti comprende anche, in particolare nel caso di impianti che ricevono rifiuti pericolosi, i programmi di formazione del personale riguardanti:
|
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(2) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(3) Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni/campionamenti di 30 minuti né/o a una media di tre misurazioni consecutive, è possibile ricorrere a una procedura più adeguata. Per i PCDD/F e i PCB diossina-simili, in caso di campionamento a breve termine si ricorre a un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore.
(4) Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 e EN 14181. Le norme EN per le misurazioni periodiche figurano nella tabella o nelle note a piè di pagina.
(5) Per quanto riguarda il monitoraggio periodico, la frequenza del monitoraggio non si applica nel caso in cui l’impianto sia in funzione con il solo scopo di effettuare una misurazione delle emissioni.
(6) Nel caso di monitoraggio continuo di N2O, si applicano le norme EN generiche per le misurazioni in continuo.
(7) La misurazione in continuo di HF può essere sostituita da misurazioni periodiche con una frequenza minima di una volta ogni sei mesi se è dimostrato che i livelli di emissione di HCl sono sufficientemente stabili. Non sono disponibili norme EN per quanto riguarda la misurazione periodica di HF.
(8) Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti con un comprovato tenore di mercurio contenuto e stabile (ad esempio mono-flussi di rifiuti di composizione controllata), il monitoraggio in continuo delle emissioni può essere sostituito da un campionamento a lungo termine (non sono disponibili norme EN per il campionamento a lungo termine del mercurio) o da misurazioni periodiche con una frequenza minima di una volta ogni sei mesi. In quest’ultimo caso la norma applicabile è la EN 13211.
(9) Il monitoraggio si applica solo all’incenerimento dei rifiuti contenenti ritardanti di fiamma bromurati o agli impianti che utilizzano la BAT 31 d con iniezione continua di bromo.
(10) Il monitoraggio non si applica se è dimostrato che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.
(11) Il monitoraggio non si applica se le emissioni di PCB diossina-simili sono inferiori a 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3.
(12) La frequenza del monitoraggio può essere almeno una volta ogni sei mesi se è dimostrato che le emissioni sono sufficientemente stabili.
(13) Le misurazioni giornaliere su campioni compositi proporzionali al flusso su 24 ore possono essere sostituite da misurazioni giornaliere su campioni istantanei.
(14) Si monitora o la perdita per ignizione o il carbonio organico totale.
(15) Il carbonio elementare (ad esempio determinato secondo la norma DIN 19539) può essere sottratto dal risultato della misurazione.
(16) Si applicano o i livelli di prestazione ambientale associati alla BAT per il tenore di TOC o i livelli di prestazione ambientale associati alla BAT per la perdita per ignizione.
(17) Il limite inferiore dello spettro dei livelli di prestazione ambientale associati alla BAT può essere raggiunto nel caso in cui siano utilizzati forni a letto fluido o forni rotanti gestiti in modalità scorificazione.
(18) Il BAT-AEEL si applica solo nel caso di una caldaia a recupero di calore.
(19) I BAT-AEEL per l’efficienza elettrica lorda si applicano unicamente agli impianti o alle parti di impianti che producono elettricità per mezzo di una turbina a condensazione.
(20) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEEL può essere raggiunto solo nel caso in cui sia utilizzata la BAT 20 f.
(21) I BAT-AEEL per l’efficienza energetica lorda si applicano soltanto agli impianti o alle parti di impianti che producono solo calore o che producono elettricità utilizzando una turbina di contropressione e calore con il vapore che esce dalla turbina.
(22) L’efficienza energetica lorda che supera il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEEL (anche oltre il 100 %) può essere raggiunta nel caso in cui sia utilizzato un condensatore degli effluenti gassosi.
(23) Per l’incenerimento dei fanghi di depurazione, il rendimento della caldaia dipende in larga misura dal tenore d’acqua dei fanghi di depurazione immessi nel forno.
(24) Per gli impianti esistenti destinati all’incenerimento di rifiuti pericolosi e per i quali non è applicabile un filtro a manica, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL è di 7 mg/Nm3.
(25) Il limite inferiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere raggiunto nel caso in cui sia utilizzato uno scrubber a umido; il limite superiore dell’intervallo può essere associato al ricorso all’iniezione di sorbente secco.
(26) Il limite inferiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere raggiunto nel caso in cui si ricorra alla SCR. Il limite inferiore dell’intervallo dei BAT-AEL potrebbe non essere raggiungibile quando si inceneriscono rifiuti con un elevato tenore di azoto (ad esempio residui della produzione di composti organici azotati).
(27) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL è di 180 mg/Nm3 se la SCR non è applicabile.
(28) Per gli impianti esistenti che applicano la SNCR senza tecniche di abbattimento a umido, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL è di 15 mg/Nm3.
(29) Si applicano o il BAT-AEL per i PCDD/F o il BAT-AEL per i PCDD/F + PCB diossina-simili.
(30) Il BAT-AEL non si applica se è dimostrato che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.
(31) Si applica o il BAT-AEL per la media giornaliera o per la media del periodo di campionamento o il BAT-AEL per il periodo di campionamento a lungo termine. Può essere applicato il BAT-AEL per il campionamento a lungo termine nel caso di impianti di incenerimento di rifiuti con un comprovato tenore di mercurio contenuto e stabile (ad esempio mono-flussi di rifiuti di composizione controllata).
(32) I limiti inferiori degli intervalli dei BAT-AEL possono essere raggiunti nel caso di:
— |
incenerimento di rifiuti con un comprovato tenore di mercurio contenuto e stabile (ad esempio mono-flussi di rifiuti di composizione controllata), o |
— |
uso di tecniche specifiche per prevenire o ridurre il verificarsi di picchi di emissioni di mercurio durante l’incenerimento di rifiuti non pericolosi. |
Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere associato al ricorso all’iniezione di sorbente secco.
(33) Le tecniche sono illustrate nella sezione 2.3.
(34) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.
(35) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.
(36) I BAT-AEL non si applicano se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati, purché ciò non comporti un livello più elevato di inquinamento ambientale.
3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/93 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri prorogandone il periodo di applicazione
[notificata con il numero C(2019) 8580]
(I testi in lingua bulgara, croata e greca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (lumpy skin disease - LSD). Tali misure di lotta comprendono l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all’azienda infetta e prevedono anche, quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa. |
(2) |
Nell’agosto 2015 la presenza della dermatite nodulare contagiosa è stata confermata per la prima volta in Grecia. Nel 2016 si sono verificati casi di dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria e ulteriori casi in Grecia, come pure in alcuni paesi terzi limitrofi. |
(3) |
In risposta a tali focolai di dermatite nodulare contagiosa, gli Stati membri interessati, ossia la Grecia e la Bulgaria, come pure i paesi terzi limitrofi colpiti, hanno attuato programmi di vaccinazione di massa dei loro bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi. Nel 2016 e nel 2017 anche la Croazia, dove sino ad oggi non si sono verificati casi di dermatite nodulare contagiosa, ha attuato un programma di vaccinazione di massa contro tale malattia, quale misura preventiva vista la situazione epidemiologica negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi. I programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia, Bulgaria e Croazia sono stati approvati con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione (4) e questi tre Stati membri sono stati debitamente elencati nell’allegato di tale atto come paesi che dispongono di programmi di vaccinazione approvati contro la dermatite nodulare contagiosa. |
(4) |
Nel 2017 è stata registrata una minore presenza di dermatite nodulare contagiosa nell’Europa sudorientale, con un’insorgenza su vasta scala in Albania e alcuni ulteriori focolai sporadici in Grecia e Macedonia del Nord. Nel 2018 e finora nel 2019 la situazione epidemiologica relativa alla dermatite nodulare contagiosa ha registrato un costante miglioramento e nessun caso di dermatite nodulare contagiosa è stato segnalato negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi dell’Europa sudorientale, ad eccezione della Turchia. Nel corso dello stesso periodo è proseguita la vaccinazione di massa annuale contro la dermatite nodulare contagiosa in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi dell’Europa sudorientale colpiti da tale malattia. |
(5) |
Dall’inizio del 2018, vista la situazione epidemiologica favorevole, la Croazia ha sospeso la vaccinazione preventiva contro la dermatite nodulare contagiosa, sostituendola con la sorveglianza epidemiologica sistematica. Tale sorveglianza ha confermato l’assenza di dermatite nodulare contagiosa nel corso del 2018. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione (5) è stata di conseguenza modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/81 della Commissione (6), al fine di sopprimere tale Stato membro dall’elenco degli Stati membri con «zone immuni grazie a vaccinazione» di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/82 della Commissione (7) al fine di sopprimere la Croazia dall’elenco degli Stati membri con un programma di vaccinazione approvato contro la dermatite nodulare contagiosa. |
(6) |
Conformemente alle norme dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), qualora in un paese o in una sua zona si interrompa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è necessario, prima che possa essere ripristinata la qualifica di indenne da dermatite nodulare contagiosa, un periodo minimo di 8 mesi in caso di vaccinazione preventiva o un periodo minimo di 14 mesi in caso di vaccinazione in risposta a un’occorrenza di dermatite nodulare contagiosa. Le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 dovrebbero pertanto rimanere in vigore per un periodo minimo di 8 mesi o 14 mesi, a seconda della zona, prima che possa essere ripristinata la qualifica di indenne da dermatite nodulare contagiosa. |
(7) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 si applica fino al 31 dicembre 2019 e di conseguenza le misure vigenti relative alla dermatite nodulare contagiosa in Grecia e Bulgaria stabilite in tale atto non si applicheranno più dopo tale data. Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica e del periodo minimo necessario per il ripristino della qualifica di indenne da dermatite nodulare contagiosa, occorre prorogare il periodo di applicazione di tali misure per un periodo di tempo adeguato. |
(8) |
Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce norme per la prevenzione e il controllo di alcune malattie elencate, tra cui la dermatite nodulare contagiosa. Poiché tale regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 dovrebbe essere prorogato fino al 20 aprile 2021. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2009. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 la data «31 dicembre 2019» è sostituita dalla data «20 aprile 2021».
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Croazia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione, del 15 novembre 2016, che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 66).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2019/81 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GU L 18 del 21.1.2019, pag. 43).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/82 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri (GU L 18 del 21.1.2019, pag. 48).
(8) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/95 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2019
sulle deroghe ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 14 del suo regolamento (CE) n. 29/2009, la Commissione esamina le richieste, presentate dagli Stati membri, di deroga ai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, per le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile arrivati alla fine del ciclo di produzione e prodotti in numero limitato e per le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile di concezione obsoleta, per i quali i costi di riprogettazione sarebbero sproporzionati. |
(2) |
Le deroghe dovrebbero tenere conto dell’obiettivo, formulato nel considerando 8 del regolamento (CE) n. 29/2009, che almeno il 75 % dei voli sia dotato di apparecchiature per il collegamento dati. |
(3) |
La Commissione ha ricevuto le richieste di deroga degli Stati membri e ha consultato le parti in causa. A seguito dell’esame di tali richieste, svolto dalla Commissione in base ai criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 29/2009, è opportuno concedere deroghe. |
(4) |
La Commissione ha riesaminato in base ai criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 29/2009 le deroghe concesse a norma della decisione C(2011) 2611 definitivo della Commissione, del 20 maggio 2011, sulle esenzioni ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 e a norma della decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo della Commissione, del 9 dicembre 2011, sulle deroghe ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009. Sentite le parti in causa, la Commissione ha ritenuto necessario consolidare tali atti in un’unica decisione di esecuzione. È pertanto opportuno abrogare la decisione C(2011) 2611 definitivo e la decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le seguenti combinazioni di tipi/modelli di aeromobile sono esentate in via permanente dal rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 29/2009:
a) |
le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato I; |
b) |
le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020. |
Articolo 2
Le seguenti combinazioni di tipi/modelli di aeromobile sono esentate fino al 5 febbraio 2022 dal rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 29/2009:
a) |
le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 5 febbraio 2020 o successivamente a tale data; |
b) |
le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato III. |
Articolo 3
La decisione C(2011) 2611 definitivo e la decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo sono abrogate.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
DEROGHE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, LETTERA a)
Tipo/serie/modello di aeromobile |
Fabbricante |
Codice designatore ICAO del tipo |
AN-12 tutti |
Antonov |
AN12 |
AN-124 100 |
Antonov |
A124 |
IL-76 tutti |
Ilyushin |
IL76 |
A300 tutti |
Airbus |
A30B A306 A3ST |
A310 tutti |
Airbus |
A310 |
A-319/-320/-321 con certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta dal 1o gennaio 1995 al 5 luglio 1999 incluso |
Airbus |
A319 A320 A321 |
A340 tutti |
Airbus |
A342 A343 A345 A346 |
A318-112 |
Airbus |
A318 |
AVROLINER (RJ-100) |
AVRO |
RJ1H |
AVROLINER (RJ-85) |
AVRO |
RJ85 |
BA146-301 |
British Aerospace |
B463 |
B717-200 |
Boeing |
B712 |
B737-300 |
Boeing |
B733 |
B737-400 |
Boeing |
B734 |
B737-500 |
Boeing |
B735 |
B747-400 |
Boeing |
B744 |
B757-200 |
Boeing |
B752 |
B757-300 |
Boeing |
B753 |
B767-200 |
Boeing |
B762 |
B767-300 |
Boeing |
B763 |
B767-400 |
Boeing |
B764 |
MD-82 |
Boeing |
MD82 |
MD-83 |
Boeing |
MD83 |
MD-11 tutti |
Boeing |
MD11 |
CL-600-2B19 (CRJ100/200/440) |
Bombardier |
CRJ1/CRJ2 |
Dornier 328-100 |
Dornier |
D328 |
Dornier 328-300 |
Dornier |
J328 |
Fokker 70 |
Fokker |
F70 |
Fokker 100 |
Fokker |
F100 |
Serie King Air (90/100/200/300) |
Beechcraft |
BE9L BE20 B350 |
Hercules L-382-G-44K-30 |
Lockheed |
C130 |
SAAB 2000/SAAB SF2000 |
SAAB |
SB20 |
ALLEGATO II
DEROGHE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, LETTERA b), E ALL’ARTICOLO 2, LETTERA a)
Tipo/serie/modello di aeromobile |
Fabbricante |
Codice designatore ICAO del tipo |
A330 serie 200/300 |
Airbus |
A332/A333 |
Global Express/5000 BD-700-1A10/1A11 |
Bombardier |
GLEX/GL5T |
CL-600-2C10 (CRJ-700) |
Bombardier |
CRJ7 |
C525C, CJ4 |
Cessna |
C25C |
C560XL (Citation XLS+) |
Cessna |
C56X |
Falcon 2000 tutti |
Dassault |
F2TH |
Falcon 900 tutti |
Dassault |
F900 |
EMB-500 (Phenom 100) |
Embraer |
E50P |
EMB-505 (Phenom 300) |
Embraer |
E55P |
EMB-135BJ (Legacy 600) |
Embraer |
E35L |
EMB-135EJ (Legacy 650) |
Embraer |
E35L |
EMB-145 (135/140/145) |
Embraer |
E135 E145, E45X |
PC-12 |
Pilatus |
PC12 |
ALLEGATO III
DEROGHE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA b)
Tipo/serie/modello di aeromobile |
Fabbricante |
Codice designatore ICAO del tipo |
A318 (ACJ) |
Airbus |
A318 |
A319 (ACJ) |
Airbus |
A319 |
A320 (ACJ) |
Airbus |
A320 |
A321 (ACJ) |
Airbus |
A321 |
B737-700IGW (BBJ) |
Boeing |
B737 |
B737-800 (BBJ2) |
Boeing |
B738 |
B737-900ER (BBJ3) |
Boeing |
B739 |
B767-300F |
Boeing |
B763 |
ERJ 190-100ECJ |
Embraer |
E190 |