ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1974 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2019
che integra il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo indicatori di performance qualitativi e quantitativi supplementari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (1), in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1295/2013, che ha istituito il programma Europa creativa («il programma»), contiene disposizioni specifiche sul monitoraggio del programma e un elenco di indicatori da utilizzare per misurarne la performance. Le carenze dell’attuale quadro di indicatori hanno tuttavia ostacolato l’adeguato monitoraggio del programma. |
(2) |
Per quanto concerne la configurazione del programma, sebbene gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1295/2013 si applichino uniformemente a entrambi i sottoprogrammi e alla sezione transettoriale, le sette priorità del sottoprogramma MEDIA di cui all’articolo 9 e le sei priorità del sottoprogramma Cultura di cui all’articolo 12 costituiscono una duplicazione degli obiettivi specifici. Alcune priorità si riferiscono agli obiettivi del programma, mentre altre si riferiscono agli obiettivi dei sottoprogrammi o delle azioni. Di conseguenza le realizzazioni non possono essere direttamente collegate ai risultati intermedi e finali. |
(3) |
Gli indicatori di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1295/2013 non consentono inoltre un monitoraggio globale dei progressi e della performance del programma rispetto agli obiettivi fissati. Attualmente vi sono indicatori di realizzazione e di risultato, ma gli indicatori che potrebbero essere considerati indicatori di impatto sono in numero limitato. Vi è infine una serie di indicatori per la valutazione dell’andamento generale del mercato che non possono essere utilizzati per misurare la performance del programma. |
(4) |
È necessaria una revisione globale del quadro per il monitoraggio della performance del programma, con l’introduzione di indicatori qualitativi e quantitativi supplementari. Nel corso della valutazione intermedia esterna del programma la Commissione ha sviluppato nuovi indicatori sulla base dell’esperienza finora acquisita con l’attuazione del programma. |
(5) |
La serie di indicatori proposti dovrebbe costituire il quadro per la misurazione dei progressi compiuti dal programma nel conseguimento dei suoi obiettivi. I nuovi indicatori dovrebbero essere utilizzati sia per il monitoraggio regolare del programma sia per la valutazione finale a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1295/2013. |
(6) |
La performance del programma dovrebbe essere misurata a livello di programma, di sottoprogramma e di singole misure e ciò si rispecchia nella concezione dei nuovi indicatori proposti. In tal modo si dovrebbero ottenere utili informazioni in merito ai settori culturali e creativi del programma come pure in merito ai campi culturale e audiovisivo in relazione ai sottoprogrammi. Gli indicatori basati sulle misure dovrebbero invece fornire informazioni sull’attuazione di specifiche misure dei sottoprogrammi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In aggiunta agli indicatori relativi agli obiettivi generali di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1295/2013, si applicano i seguenti indicatori di performance:
a) |
numero di posti di lavoro creati dal programma nei settori culturali e creativi; |
b) |
contributo finanziario dei settori culturali e creativi mobilitato dal programma per i progetti finanziati; |
c) |
numero di persone che accedono alle opere culturali e creative europee generate dal programma, incluse, ove possibile, le opere di un altro paese; |
d) |
numero e quota di società audiovisive che riferiscono un miglioramento della posizione di mercato grazie al sostegno del sottoprogramma MEDIA. |
2. In aggiunta agli indicatori relativi all’obiettivo specifico di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1295/2013, si applicano i seguenti indicatori di performance:
a) |
numero ed entità dei partenariati transnazionali istituiti con il sostegno del programma, compreso il paese d’origine delle organizzazioni beneficiarie; |
b) |
numero delle attività culturali e creative organizzate a livello transnazionale con il sostegno del sottoprogramma Cultura; |
c) |
numero di partecipanti ad attività ed esperienze di apprendimento, sostenute dal programma, che hanno migliorato le proprie competenze e la propria occupabilità (compresa la proporzione di donne); |
d) |
prove qualitative riguardanti i successi nel campo dell’innovazione artistica, imprenditoriale e tecnologica ottenuti grazie al sostegno del programma; |
e) |
elenco di premi, nomine e riconoscimenti conferiti alle opere audiovisive sostenute dal sottoprogramma MEDIA nel quadro dei principali festival internazionali e delle principali accademie nazionali (compresi la Berlinale, Cannes, gli Oscar e gli European Film Awards). |
3. In aggiunta agli indicatori relativi all’obiettivo specifico di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1295/2013, si applicano i seguenti indicatori di performance:
a) |
numero di biglietti d’ingresso venduti negli Stati membri per film di altri Stati membri distribuiti nell’Unione con il sostegno del programma; |
b) |
quota di biglietti d’ingresso venduti negli Stati membri per film di altri Stati membri; |
c) |
quota di opere audiovisive dell’Unione sostenute dal programma al cinema e sulle piattaforme digitali; |
d) |
numero medio di territori non nazionali in cui i titoli o i film e le opere televisive sostenuti sono stati distribuiti; |
e) |
numero di coproduzioni sviluppate e create con il sostegno del programma, compresa la quota di coproduzioni con diversi partner; |
f) |
proporzione di opere audiovisive sostenute dal sottoprogramma MEDIA che sono dirette o scritte da donne. |
4. In aggiunta agli indicatori relativi all’obiettivo specifico di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1295/2013, si applicano i seguenti indicatori di performance:
a) |
numero di artisti e professionisti creativi e della cultura e numero di cittadini che i progetti sostenuti dal sottoprogramma Cultura hanno permesso di raggiungere direttamente e indirettamente; |
b) |
numero di partecipanti a progetti sostenuti che riferiscono nuove o migliori opportunità di mercato o professionali; |
c) |
numero di progetti sostenuti dal programma rivolti a gruppi svantaggiati, tra cui persone provenienti da un contesto migratorio, persone con disabilità e disoccupati, in particolare giovani disoccupati; |
d) |
dimensioni (micro, piccole, medie e grandi) delle organizzazioni che partecipano ai progetti (numero annuale di effettivi e fatturato annuo o bilancio annuo); |
e) |
numero e proporzione di progetti di cooperazione su piccola e larga scala sostenuti dal sottoprogramma Cultura; |
f) |
numero di artisti e professionisti creativi e della cultura geograficamente mobili oltre i confini nazionali grazie al sostegno del sottoprogramma Cultura, per paese d’origine e genere; |
g) |
numero di traduzioni letterarie realizzate ogni anno con il sostegno del programma; |
h) |
numero e percentuale di traduzioni da lingue meno diffuse sostenute dal programma; |
i) |
numero di libri prodotti con il sostegno del programma. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1975 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 5 bis, paragrafo 2, l’articolo 5 ter, paragrafo 7, l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione (3), che hanno introdotto le statistiche integrate sulle aziende agricole, è necessario adeguare la tipologia unionale delle aziende agricole di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (4). |
(2) |
L’orientamento tecnico-economico e la dimensione economica delle aziende devono essere determinati sulla base di un criterio economico. È opportuno utilizzare la produzione standard di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e introdurre, a tal fine, il concetto di «coefficiente di produzione standard». È necessario che i coefficienti di produzione standard siano stabiliti per prodotto e in linea con le variabili delle statistiche integrate sulle aziende agricole elencate nell’allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 e descritte nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 ed è altresì necessario stabilire una concordanza tra le variabili di tali statistiche integrate e le rubriche della scheda aziendale della rete di informazione contabile agricola (RICA). È opportuno definire nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, anziché nel regolamento (UE) 2018/1091, i prodotti per i quali occorre stabilire un coefficiente di produzione standard. |
(3) |
Gli articoli da 11 a 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabiliscono procedure dettagliate riguardanti la retribuzione forfettaria. Al fine di facilitare le operazioni di raccolta dei dati contabili sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione nell’ambito della rete, è necessario precisare le responsabilità relative alla debita compilazione delle schede aziendali e alla retribuzione forfettaria. A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, è inoltre opportuno precisare che la responsabilità delle spese di costituzione e funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento incombe agli Stati membri. |
(4) |
Ai fini della tempestiva disponibilità, della completezza e della migliore qualità dei dati contabili trasmessi dagli Stati membri, i termini per la trasmissione dei dati e la procedura relativa al pagamento della retribuzione forfettaria sono stati riveduti dalla Commissione e, di conseguenza, è necessario modificarli. Essi sono collegati ai tempi di trasmissione e alla completezza delle informazioni RICA trasmesse alla Commissione. |
(5) |
Facendo seguito alla richiesta della Cechia e della Danimarca di modificare il numero di aziende contabili e la soglia di dimensione economica a causa di cambiamenti strutturali intervenuti nell’agricoltura, è opportuno autorizzare tali Stati membri a rivedere i loro piani di selezione o la loro soglia di dimensione economica per l’esercizio contabile 2020 e a ridistribuire o adeguare di conseguenza il numero di aziende contabili. |
(6) |
L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 contiene una tavola di concordanza che collega il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 e le schede aziendali della RICA. È opportuno definire, in tale allegato, i termini «produzione standard» e «coefficiente di produzione standard». È necessario allineare la tavola di corrispondenza di tale allegato per tener conto della definizione delle variabili di cui al regolamento (UE) 2018/1091 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874. |
(7) |
Nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è opportuno definire i principi per il calcolo della «produzione standard» e del «coefficiente di produzione standard». È opportuno che gli Stati membri calcolino tali valori per ciascun prodotto considerato e per ciascuna regione. Per evitare potenziali errori e fornire una base di riflessione su una metodologia comune, è opportuno imporre agli Stati membri l’obbligo di presentare alla Commissione le metodologie utilizzate per calcolare i rispettivi coefficienti di produzione standard. |
(8) |
L’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello secondo cui devono essere presentati i dati contabili nelle schede aziendali. Per motivi di chiarezza è opportuno modificare tale allegato onde tener conto dell’abolizione del sistema delle quote zucchero e delle conseguenti modifiche agli obblighi di notifica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (5), della necessità di allineare il deprezzamento della voce «frutti pendenti — colture» ai principi contabili internazionali e della necessità di allineare le denominazioni dei coefficienti di produzione standard a quelle usate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 e ai nuovi codici introdotti dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220. |
(10) |
Vista la natura delle modifiche, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dall’esercizio contabile 2020. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Coefficiente di produzione standard e produzione standard totale dell’azienda 1. Il metodo di calcolo per determinare il coefficiente di produzione standard di ogni attività produttiva di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 e la procedura di raccolta dei dati corrispondenti sono stabiliti negli allegati IV e VI del presente regolamento. Il coefficiente di produzione standard delle diverse attività produttive dell’azienda di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 è determinato per le variabili vegetali e animali elencate nell’allegato IV, parte B.I, del presente regolamento e per ciascuna unità geografica di cui all’allegato VI, punto 2, lettera b), del presente regolamento. 2. La produzione standard totale di un’azienda si ottiene moltiplicando il coefficiente di produzione standard di ciascuna variabile vegetale e animale per il numero di unità corrispondenti.»; |
2) |
all’articolo 11 è aggiunto il secondo comma seguente: «Gli uffici contabili e i servizi amministrativi che svolgono funzioni contabili sono responsabili della debita compilazione tempestiva delle schede aziendali affinché gli organi di collegamento possano presentarle entro i termini di cui all’articolo 14, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.»; |
3) |
all’articolo 13 sono aggiunti il terzo, quarto e quinto comma seguenti: «La retribuzione forfettaria concorre ai costi della debita compilazione delle schede aziendali e dei miglioramenti della tempistica, dei processi, dei sistemi e delle procedure di consegna dei dati e della qualità complessiva delle schede aziendali, in particolare da parte degli uffici contabili e dei servizi amministrativi che svolgono funzioni contabili a tale riguardo. La retribuzione forfettaria versata agli Stati membri per il numero ammissibile di schede aziendali debitamente compilate trasmesse alla Commissione diventa una risorsa dello Stato membro e non più dell’Unione. La copertura dei costi relativi alla costituzione e al funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento è responsabilità degli Stati membri.»; |
4) |
all’articolo 14, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4. La maggiorazione della retribuzione forfettaria di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere incrementata di 2 EUR per l’esercizio contabile 2018, di 5 EUR per gli esercizi contabili 2019 e 2020 e di 10 EUR a decorrere dall’esercizio contabile 2021, qualora i dati contabili siano stati verificati dalla Commissione conformemente all’articolo 13, primo comma, lettera b), del presente regolamento e siano considerati debitamente compilati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, al momento della loro presentazione alla Commissione o entro 40 giorni lavorativi dalla data alla quale la Commissione ha informato lo Stato membro che presenta i dati contabili che questi non sono stati debitamente compilati.»; |
5) |
gli allegati I, II, IV, VI e VIII sono modificati secondo l’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.
(2) Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione, del 29 novembre 2018, sui dati da presentare per l’anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, per quanto riguarda l’elenco delle variabili e la loro descrizione (GU L 306 del 30.11.2018, pag. 14).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
(6) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).
ALLEGATO
Gli allegati I, II, IV, VI e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono così modificati:
(1) |
nell’allegato I, le voci relative alla Cechia e alla Danimarca sono sostituite dalle seguenti:
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(2) |
nell’allegato II, le voci relative alla Cechia e alla Danimarca sono sostituite dalle seguenti:
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(3) |
l’allegato IV è così modificato:
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(4) |
l’allegato VI è sostituito dal seguente: ««ALLEGATO VI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE STANDARD (SOC) DI CUI ALL’ARTICOLO 6 1. DEFINIZIONE E CRITERI DI CALCOLO DEI SOC
2. DISAGGREGAZIONE DEI SOC
3. RILEVAMENTO DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE DEI SOC
4. ESECUZIONE Gli Stati membri provvedono a raccogliere i dati di base necessari per il calcolo dei SOC, a calcolare i medesimi e a convertirli in euro nonché a rilevare i dati necessari per l’eventuale applicazione del metodo di attualizzazione, in conformità alle disposizioni del presente allegato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le metodologie di raccolta e di calcolo applicate e, se necessario, forniscono spiegazioni al fine di armonizzare la metodologia di calcolo dei SOC in tutti gli Stati membri. 5. CASI PARTICOLARI Di seguito sono fissate modalità particolari per il calcolo dei SOC relativi a determinate variabili e per il calcolo della SO totale dell’azienda.
(*1) Regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1o agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014, pag. 2)." (*2) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).»;" |
(5) |
l’allegato VIII è così modificato:
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(*1) Regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1o agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014, pag. 2).
(*2) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).»;»
(1) Le variabili SO_CLND019 (altre piante da radice n.c.a.), SO_CLND037 (piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggere avvicendate)], SO_CLND049 (terreni a riposo), SO_CLND073_085 (orti familiari e altra SAU in serre o sotto ripari accessibili all’uomo n.c.a.), SO_CLND051 (prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri), SO_CLND052 (pascoli magri), SO_CLND053 (prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione e ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari), SO_CLVS001 (bovini di età inferiore a 1 anno), SO_CLVS014 (altri ovini), SO_CLVS017 (altri caprini) e SO_CLVS018 (lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg) sono utilizzate solo a determinate condizioni (cfr. allegato VI, punto 5).
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1976 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2019
che autorizza l’immissione sul mercato della fenilcapsaicina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione è tenuta a prendere una decisione in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e all’aggiornamento dell’elenco dell’Unione. |
(4) |
Il 7 febbraio 2018 la società aXichem AB («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione della fenilcapsaicina ottenuta per sintesi chimica quale nuovo alimento. La domanda riguarda l’uso della fenilcapsaicina negli alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) esclusi quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 11 anni, nonché negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) destinati alla popolazione in generale di età superiore a 11 anni. |
(5) |
Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di studi forniti a sostegno della domanda, nello specifico uno studio sull’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’escrezione («ADME») in vivo con fenilcapsaicina nei ratti (5), uno studio ADME in vivo con capsaicina nei ratti (6), un test di retromutazione batterica con fenilcapsaicina (7), un test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con fenilcapsaicina (8), uno studio di tossicità orale di 90 giorni nei ratti Wistar con fenilcapsaicina (9) e un test di attivazione del TRPV1 mediante la linea cellulare HEK293 con fenilcapsaicina e capsaicina (10). |
(6) |
Il 27 agosto 2018 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), chiedendole di effettuare una valutazione della fenilcapsaicina quale nuovo alimento a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. |
(7) |
Il 15 maggio 2019 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della fenilcapsaicina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (11). Tale parere scientifico è conforme ai requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. |
(8) |
Nel suo parere l’Autorità ha concluso che la fenilcapsaicina è sicura alle condizioni d’uso proposte. Il parere scientifico fornisce pertanto motivi sufficienti per stabilire che, negli usi e ai livelli d’uso proposti, la fenilcapsaicina è conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 se utilizzata negli alimenti a fini medici speciali esclusi quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 11 anni, nonché se utilizzata negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale di età superiore a 11 anni. |
(9) |
Nel suo parere sulla fenilcapsaicina l’Autorità ha ritenuto che i dati dello studio ADME in vivo con fenilcapsaicina nei ratti, dello studio ADME in vivo con capsaicina nei ratti, del test di retromutazione batterica con fenilcapsaicina, dei test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con fenilcapsaicina, dello studio di tossicità orale di 90 giorni nei ratti con fenilcapsaicina e del test di attivazione del TRPV1 mediante la linea cellulare HEK293 con fenilcapsaicina e capsaicina servissero da base per stabilire la sicurezza del nuovo alimento. Si ritiene pertanto che le conclusioni sulla sicurezza della fenilcapsaicina non avrebbero potuto essere raggiunte senza i dati contenuti nella relazione di tali studi. |
(10) |
Dopo aver ricevuto il parere dell’Autorità, la Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo ai dati di proprietà industriale contenuti nello studio ADME in vivo con fenilcapsaicina nei ratti, nello studio ADME in vivo con capsaicina nei ratti, nel test di retromutazione batterica con fenilcapsaicina, nei test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con fenilcapsaicina, nello studio di tossicità orale di 90 giorni nei ratti con fenilcapsaicina e nel test di attivazione del TRPV1 mediante la linea cellulare HEK293 con fenilcapsaicina e capsaicina, nonché di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali relazioni e studi, come previsto all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. |
(11) |
Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva diritti di proprietà industriale e diritti esclusivi di riferimento agli studi in forza del diritto nazionale e che pertanto i terzi non potevano accedere legalmente a detti studi né utilizzarli. |
(12) |
La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ritenuto che quest’ultimo abbia sufficientemente dimostrato la conformità ai requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Pertanto i dati degli studi contenuti nel fascicolo del richiedente che sono serviti come base per il parere dell’Autorità che stabilisce la sicurezza del nuovo alimento e la sicurezza della fenilcapsaicina, senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dall’Autorità, non dovrebbero essere utilizzati da quest’ultima a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare al richiedente, per un periodo di cinque anni, l’immissione sul mercato dell’Unione del nuovo alimento autorizzato dal presente regolamento. |
(13) |
Il fatto di limitare l’autorizzazione della fenilcapsaicina e del riferimento agli studi contenuti nel fascicolo del richiedente all’uso esclusivo di quest’ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno dell’autorizzazione a norma del presente regolamento. |
(14) |
La direttiva 2002/46/CE stabilisce i requisiti relativi agli integratori alimentari. L’uso della fenilcapsaicina dovrebbe essere autorizzato fatta salva tale direttiva. |
(15) |
Il regolamento (UE) n. 609/2013 stabilisce le prescrizioni relative agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. L’uso della fenilcapsaicina dovrebbe essere autorizzato fatto salvo tale regolamento. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La fenilcapsaicina, come specificato nell’allegato del presente regolamento, è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente:
|
Società: aXichem AB |
|
Indirizzo: Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Svezia |
è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell’articolo 2 o con il consenso di aXichem AB.
3. La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.
4. L’autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 609/2013 e le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.
Articolo 2
Gli studi e le relazioni contenuti nel fascicolo di domanda in base ai quali l’Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all’articolo 1, che secondo il richiedente rispettano i requisiti stabiliti all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati senza il consenso di aXichem AB a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(4) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(5) Feng et al. 2012a (non pubblicato).
(6) Feng et al. 2012b (non pubblicato).
(7) Schreib 2015 (non pubblicato).
(8) Donath 2016 (non pubblicato).
(9) Stiller 2016 (non pubblicato).
(10) Yang e Dong, 2015 (non pubblicato).
(11) EFSA Journal 2019;17(6):5718.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
|
2) |
nella tabella 2 (Specifiche), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
|
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1977 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2019
relativo all’autorizzazione di fenilmetantiolo, benzil metil solfuro, sec-pentiltiofene, tridec-2-enale, 12-metiltridecanale, 2,5-dimetilfenolo, esa-2(trans),4(trans)-dienale e 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone come additivi per mangimi destinati a gatti e cani
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Fenilmetantiolo, benzil metil solfuro, sec-pentiltiofene, tridec-2-enale, 12-metiltridecanale, 2,5-dimetilfenolo, esa-2(trans),4(trans)-dienale e 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone (di seguito «le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a gatti e cani. Tali additivi per mangimi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione per gatti e cani, con la richiesta che tali additivi per mangimi vengano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel parere del 27 febbraio 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze in questione non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che sono stati individuati pericoli per gli utilizzatori. Come richiesto, il richiedente ha elaborato una scheda dei dati di sicurezza per ciascun composto, nel quale sono stati identificati pericoli per gli utilizzatori. Non è stato presentato alcun studio al fine di valutare la sicurezza degli utilizzatori. L’EFSA non può pertanto trarre conclusioni in merito alla sicurezza degli utlizzatori durante la manipolazione di questi additivi. I pericoli descritti nella scheda dei dati di sicurezza sono, in particolare, pericoli associati al contatto cutaneo e oculare riconosciuti nel caso di 2,5-dimetilfenolo, 12-metiltridecanale, esa-2(trans),4(trans)-dienale, fenilmetantiolo, benzil metil solfuro 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone e sec-pentiltiofene. Sono stati constatati pericoli associati all’esposizione per via respiratoria per 12-metiltridecanale, benzil metil solfuro e 2-pentiltiofene. In assenza di dati al riguardo l’Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito al rischio per gli utilizzatori. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo per mangimi. Nel caso di animali non destinati alla produzione di alimenti, il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (4) dispensa gli additivi destinati a tali animali dalla valutazione ambientale in quanto non hanno un effetto significativo sull’ambiente. Gli animali da compagnia non sono allevati in grandi gruppi e di conseguenza la loro incidenza sull’ambiente non è considerata significativa. Dato che le sostanze in questione sono utilizzate come aromi nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia nei mangimi. |
(5) |
L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dei mangimi presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per le sostanze in questione i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull’etichetta dell’additivo Quando i tenori sono superati, è opportuno prevedere che l’etichetta delle premiscele e l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contengano determinate informazioni. |
(7) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per l’utilizzo nei mangimi. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tali additivi per mangimi come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(8) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 19 dicembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 19 dicembre 2019, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a 19 giugno 2020.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 19 dicembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 19 dicembre 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati a gatti e cani.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2019; 17(3):5649.
(4) Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi. (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso d’umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti |
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2b5169 |
- |
12-metiltridecanale |
Composizione dell’additivo: 12-metiltridecanale Caratterizzazione della sostanza attiva: 12-metiltridecanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C14H28O Numero CAS: 75853-49-5 Numero FLAVIS: 05.169 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del 12-metiltridecanale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
- |
- |
- |
|
19.12.2029 |
||||||||||
2b5057 |
- |
Esa-2(trans),4(trans)-dienale |
Composizione dell’additivo: Esa-2(trans),4(trans)-dienale Caratterizzazione della sostanza attiva: Esa-2(trans),4(trans)-dienale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C6H8O Numero CAS: 142-83-6 Numero FLAVIS: 05.057 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione dell’esa-2(trans),4(trans)-dienale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
- |
- |
- |
|
19.12.2029 |
||||||||||
2b5078 |
- |
Tridec-2-enale |
Composizione dell’additivo: Tridec-2-enale Caratterizzazione della sostanza attiva: Tridec-2-enale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C13H24O Numero CAS: 7774-82-5 Numero FLAVIS: 05.078 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del tridec-2-enale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
- |
- |
- |
|
19.12.2029 |
||||||||||
2b13084 |
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2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone |
Composizione dell’additivo: 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone Caratterizzazione della sostanza attiva: 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C7H10O3 Numero CAS: 27538-09-6 Numero FLAVIS: 13.084 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
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|
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19.12.2029 |
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2b12005 |
- |
Fenilmetantiolo |
Composizione dell’additivo: Fenilmetantiolo Caratterizzazione della sostanza attiva: Fenilmetantiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C7H8S Numero CAS: 100-53-8 Numero FLAVIS: 12.005 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del fenilmetantiolo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
- |
- |
- |
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19.12.2029 |
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2b12077 |
- |
Benzil metil solfuro |
Composizione dell’additivo: Benzil metil solfuro Caratterizzazione della sostanza attiva: Benzil metil solfuro Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C8H10S Numero CAS: 766-92-7 Numero FLAVIS: 12.077 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del benzil metil solfuro nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
- |
- |
- |
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19.12.2029 |
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2b4019 |
- |
2,5-dimetilfenolo |
Composizione dell’additivo: 2,5-dimetilfenolo Caratterizzazione della sostanza attiva: 2,5-dimetilfenolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C8H10O Numero CAS: 95-87-4 Numero FLAVIS: 04.019 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del 2,5-dimetilfenolo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
- |
- |
- |
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19.12.2029 |
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2b15096 |
- |
Sec-pentiltiofene |
Composizione dell’additivo: Sec-pentiltiofene Caratterizzazione della sostanza attiva: Sec-pentiltiofene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H14S Numero CAS: 4861-58-9 Numero FLAVIS: 15.096 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione di sec-pentiltiofene nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
- |
- |
- |
|
19.12.2029 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/58 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1978 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l’articolo 113,
previa consultazione del consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (2) dispone che il presidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l’Ufficio») possa autorizzare modi di pagamento alternativi delle tasse e soprattasse e stabilisce un elenco di tali modi alternativi. Al fine di aumentare la flessibilità e semplificare i procedimenti è opportuno inserire tale elenco di modi di pagamento alternativi nelle norme sui metodi di lavoro stabilite dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio sulla base dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2100/94. |
(2) |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 indica la data alla quale l’importo si considera pervenuto d’ufficio. In base all’esperienza acquisita nel trattamento dei pagamenti, è necessario chiarire che l’importo del versamento deve essere accreditato integralmente su un conto bancario intestato all’Ufficio per garantire che non esistano obblighi pendenti nei confronti dell’Ufficio. |
(3) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1238/95 dispone che la persona che ha effettuato un pagamento all’Ufficio debba indicare per iscritto il proprio nome e la causale del pagamento. Qualora non sia in grado di determinare la causale del pagamento, l’Ufficio invita il pagatore a comunicare la causale entro un termine di due mesi. Per aumentare l’efficienza del trattamento dei pagamenti, tale termine dovrebbe essere ridotto da due mesi a un mese. |
(4) |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce la tassa di domanda. Al fine di incoraggiare l’utilizzo del sistema elettronico di presentazione online delle domande dell’Ufficio, la tassa per la presentazione di domande con mezzi diversi, ad esempio di domande su carta, dovrebbe essere aumentata da 650 EUR a 800 EUR. Inoltre, in base all’esperienza pratica, l’utilizzo del sistema elettronico di presentazione online delle domande potrebbe diventare più efficiente se venisse combinato con l’utilizzo obbligatorio della piattaforma di comunicazione dematerializzata dell’Ufficio per qualsiasi ulteriore corrispondenza con l’Ufficio. |
(5) |
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1238/95 l’Ufficio trattiene 150 EUR dalla tassa di domanda nel caso in cui la domanda non risulti valida ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 2100/94. Al fine di ridurre l’onere amministrativo dovrebbe essere rimborsata la totalità della tassa di domanda. |
(6) |
In relazione alla tassa annuale, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce che l’Ufficio non rimborsa gli importi pagati allo scopo di mantenere in vigore la privativa comunitaria per varietà vegetali. L’esperienza acquisita ha dimostrato che, al fine di migliorare la trasparenza, l’Ufficio può effettuare un rimborso qualora abbia ricevuto una rinuncia tra la data di pagamento e la data di scadenza annuale della concessione. |
(7) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce il livello delle tasse per l’organizzazione e la realizzazione dell’esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali («la tassa per l’esame tecnico») da pagarsi all’Ufficio. |
(8) |
Il consiglio d’amministrazione dell’Ufficio ha deciso di seguire il principio del recupero del 100 % dei costi, in modo che gli uffici di esame siano rimborsati in base ai costi medi reali degli esami. |
(9) |
L’esperienza acquisita con gli esami tecnici dimostra che le tasse per l’esame possono cambiare con il tempo per alcuni gruppi di spesa. Le tasse riscosse dall’Ufficio dovrebbero quindi rispecchiare l’importo complessivo delle tasse per i rispettivi gruppi di spesa che deve essere versato dall’Ufficio agli uffici d’esame. Le tasse fissate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero quindi essere modificate per i gruppi di spesa interessati. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95. |
(11) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o aprile 2020 al fine di concedere all’Ufficio e ai portatori di interesse il tempo sufficiente per adeguarsi a tali modifiche. |
(12) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:
1) |
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il presidente dell’Ufficio può autorizzare modi di pagamento alternativi in base alle norme sui metodi di lavoro adottate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio.»; |
2) |
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo delle tasse e soprattasse si considera pervenuto all’Ufficio il giorno in cui l’importo del versamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è accreditato integralmente su un conto bancario intestato all’Ufficio.»; |
3) |
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora non sia in grado di determinare la casuale del pagamento, l’Ufficio invita il pagatore a comunicare la casuale per iscritto entro il termine di un mese. Se la casuale del pagamento non viene comunicata entro tale termine, il pagamento si considera non avvenuto e il relativo importo è restituito al pagatore.»; |
4) |
l’articolo 7 è così modificato:
|
5) |
all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L’Ufficio non rimborsa gli importi pagati in relazione alla tassa annuale allo scopo di mantenere in vigore la privativa comunitaria per varietà vegetali, a meno che l’Ufficio non abbia ricevuto una rinuncia a una privativa comunitaria per varietà vegetali tra la data di pagamento e la data di scadenza annuale della concessione, come specificato al paragrafo 2, lettera b). Le rinunce pervenute dopo la data di scadenza annuale della concessione non saranno prese in considerazione per tali pagamenti.» |
6) |
l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Tasse relative all’esame tecnico di cui all’articolo 8
La tassa da pagare per l’esame tecnico di una varietà a norma dell’articolo 8 va stabilita nel rispetto della seguente tabella:
(in EUR) |
||
|
Gruppo di spesa |
Tassa |
Gruppo agricolo |
||
1 |
Patata |
2 050 |
2 |
Colza |
2 150 |
3 |
Graminacee |
2 920 |
4 |
Altre specie agricole |
1 900 |
Gruppo della frutta |
||
5 |
Mela |
3 665 |
6 |
Fragola |
3 400 |
7 |
Altre specie di frutta |
3 460 |
Gruppo ornamentale |
||
8 |
Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra |
2 425 |
9 |
Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all’aperto |
2 420 |
10 |
Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra |
2 400 |
11 |
Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all’aperto |
2 200 |
12 |
Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali |
3 900 |
Gruppo di ortaggi |
||
13 |
Ortaggi, prove di campo in serra |
2 920 |
14 |
Ortaggi, prove di campo all’aperto |
2 660 |
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/62 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1979 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2019
che autorizza l’immissione sul mercato della miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione è tenuta a prendere una decisione in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e all’aggiornamento dell’elenco dell’Unione. |
(4) |
Il 30 aprile 2018 la società Glycom A/S («il richiedente») ha presentato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione quale nuovo alimento della miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio («2’-FL/DFL»), ottenuta dalla fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato del ceppo di Escherichia coli K12 DH1. Il richiedente ha chiesto di utilizzare la miscela 2’-FL/DFL in prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte, prodotti aromatizzati e non aromatizzati fermentati, a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente, barrette ai cereali, bevande aromatizzate, formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti. |
(5) |
Il 30 aprile 2018 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di studi forniti a sostegno della domanda, nello specifico le relazioni analitiche protette da proprietà industriale sul confronto della struttura mediante risonanza magnetica nucleare («RMN») del 2’-fucosillattosio e del difucosillattosio ottenuti dalla fermentazione batterica con quella del 2’-fucosillattosio e del difucosillattosio naturalmente presenti nel latte umano (5), i dati di caratterizzazione dettagliati sui ceppi batterici di produzione e i rispettivi certificati (6) , (7), le specifiche per le materie prime e i coadiuvanti tecnologici (8), i certificati delle analisi dei diversi lotti di miscela 2’-FL/DFL (9), i metodi analitici e le relazioni di convalida (10), le relazioni sulla stabilità della miscela 2’-FL/DFL (11), i certificati di accreditamento di laboratorio (12), le relazioni sulla valutazione dell’assunzione della miscela 2’-FL/DFL (13), la tabella riassuntiva delle osservazioni statisticamente significative negli studi di tossicità (14), un test di retromutazione batterica con miscela 2’-FL/DFL (15), un test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con miscela 2’-FL/DFL (16), uno studio di tossicità orale di 14 giorni nel ratto neonatale con miscela 2’-FL/DFL (17), uno studio di tossicità orale di 90 giorni nel ratto neonatale con miscela 2’-FL/DFL (18), un test di retromutazione batterica con 2’-fucosillattosio («2’-FL») (19), due test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con 2’-FL (20) , (21) e uno studio di tossicità orale di 90 giorni nel ratto neonatale con 2’-FL (22). |
(6) |
Il 29 giugno 2018 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di effettuare una valutazione della miscela 2’-FL/DFL quale nuovo alimento a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. |
(7) |
Il 15 maggio 2019 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (23). Tale parere scientifico è conforme ai requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. |
(8) |
Nel suo parere l’Autorità ha concluso che la miscela 2’-FL/DFL è sicura alle condizioni d’uso proposte per la popolazione destinataria proposta. Tale parere scientifico fornisce pertanto motivi sufficienti per stabilire che la miscela 2’-FL/DFL soddisfa i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 se utilizzata in prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte, prodotti aromatizzati e non aromatizzati fermentati, a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente, barrette ai cereali, bevande aromatizzate, formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, nonché negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti. |
(9) |
Nel suo parere l’Autorità ha ritenuto che i dati delle relazioni RMN analitiche sul confronto della struttura del 2’-fucosillattosio e del difucosillattosio ottenuti dalla fermentazione batterica con quella del 2’-fucosillattosio e del difucosillattosio naturalmente presenti nel latte umano, i dati di caratterizzazione dettagliati sui ceppi batterici di produzione, le specifiche per le materie prime e i coadiuvanti tecnologici, i certificati delle analisi dei diversi lotti di miscela 2’-FL/DFL, il test di retromutazione batterica con miscela 2’-FL/DFL, il test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con miscela 2’-FL/DFL, lo studio di tossicità orale di 90 giorni nel ratto neonatale con miscela 2’-FL/DFL e la tabella riassuntiva delle osservazioni statisticamente significative nello studio di tossicità di 90 giorni servissero da base per stabilire la sicurezza del nuovo alimento. Si ritiene pertanto che le conclusioni sulla sicurezza della miscela 2’-FL/DFL non avrebbero potuto essere raggiunte senza i dati contenuti nelle relazioni di tali studi. |
(10) |
Dopo aver ricevuto le osservazioni dell’Autorità, la Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alle relazioni RMN analitiche protette da proprietà industriale sul confronto della struttura del 2’-fucosillattosio e del difucosillattosio ottenuti dalla fermentazione batterica con quella del 2’-fucosillattosio e del difucosillattosio naturalmente presenti nel latte umano, ai dati di caratterizzazione dettagliati sui ceppi batterici di produzione, alle specifiche per le materie prime e i coadiuvanti tecnologici, ai certificati delle analisi dei diversi lotti di miscela 2’-FL/DFL, al test di retromutazione batterica con miscela 2’-FL/DFL, al test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero con miscela 2’-FL/DFL, allo studio di tossicità orale di 90 giorni nel ratto neonatale con miscela 2’-FL/DFL e alla tabella riassuntiva delle osservazioni statisticamente significative nello studio di tossicità di 90 giorni, nonché di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali relazioni e studi, come previsto all’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283. |
(11) |
Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva diritti di proprietà industriale e diritti esclusivi di riferimento agli studi in forza del diritto nazionale e che pertanto i terzi non potevano accedere legalmente a detti studi né utilizzarli. |
(12) |
La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ritenuto che quest’ultimo abbia sufficientemente dimostrato la conformità ai requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Pertanto i dati degli studi contenuti nel fascicolo del richiedente che sono serviti all’Autorità come base per stabilire la sicurezza del nuovo alimento e per trarre le proprie conclusioni sulla sicurezza della miscela 2’-FL/DFL, senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dall’Autorità, non dovrebbero essere utilizzati da quest’ultima a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare al richiedente, per il suddetto periodo, l’immissione sul mercato dell’Unione della miscela 2’-FL/DFL. |
(13) |
Il fatto di limitare l’autorizzazione della miscela 2’-FL/DFL e del riferimento agli studi contenuti nel fascicolo del richiedente all’uso esclusivo di quest’ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2015/2283. |
(14) |
L’uso della miscela 2’-FL/DFL dovrebbe essere autorizzato fatto salvo il regolamento (UE) n. 609/2013 che stabilisce le prescrizioni relative agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. |
(15) |
L’uso della miscela 2’-FL/DFL dovrebbe essere inoltre autorizzato fatta salva la direttiva 2002/46/CE che stabilisce i requisiti relativi agli integratori alimentari. |
(16) |
L’uso della miscela 2’-FL/DFL dovrebbe essere autorizzato fatto salvo il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che stabilisce requisiti per i prodotti agricoli, in particolare per il latte e i prodotti lattiero-caseari. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La miscela 2’-FL/DFL, come specificato nell’allegato del presente regolamento, è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:
Società: Glycom A/S |
Indirizzo: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca |
è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell’articolo 2 del presente regolamento o con il consenso di Glycom A/S.
3. La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.
4. L’autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 609/2013, della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 2
Gli studi e le relazioni contenuti nel fascicolo di domanda in base ai quali l’Autorità ha valutato la miscela 2’-FL/DFL, che secondo il richiedente rispettano i requisiti stabiliti all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati senza il consenso di Glycom A/S a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(4) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(5) Glycom 2018 (non pubblicato).
(6) Glycom 2018 (non pubblicato).
(7) Glycom/DSMZ 2018 (non pubblicato).
(8) Glycom 2018 (non pubblicato).
(9) Glycom 2018 (non pubblicato).
(10) Glycom 2018 (non pubblicato).
(11) Glycom 2018 (non pubblicato).
(12) Glycom 2018 (non pubblicato).
(13) Glycom 2018 (non pubblicato).
(14) Flaxmer 2018 (non pubblicato) e Philips K. R., N. Baldwin, B. Lynch, J. Flaxmer, A. Šoltésová, M. H. Mikš, C. H. Röhrig. 2018. Safety evaluation of the human-identical milk oligosaccharides 2’-fucosyllactose and difucosyllactose [Valutazione della sicurezza degli oligosaccaridi del latte identici a quelli umani 2’-fucosillattosio e difucosillattosio]. Food and Chemical Toxicology, 120, pagg. 552-565.
(15) Šoltésová, 2017 (non pubblicato) e Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology, 120, pagg. 552-565.
(16) Gilby 2017 (non pubblicato) e Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology, 120, pagg. 552-565.
(17) Flaxmer 2017 (non pubblicato) e Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology, 120, pagg. 552-565.
(18) Flaxmer 2018 (non pubblicato) e Philips et al. 2018. Food and Chemical Toxicology, 120, pagg. 552-565.
(19) Verspeek-Rip 2015 (non pubblicato).
(20) Verbaan 2015a (non pubblicato).
(21) Verbaan 2015b (non pubblicato).
(22) Penard 2015 (non pubblicato).
(23) EFSA Journal 2019;17(6):5717.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
|
2) |
nella tabella 2 (Specifiche), è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
|
(*1) 3’-fucosillatosio, 2’-fucosilgalattosio, glucosio, galattosio, mannitolo, sorbitolo, galactitolo, triesoso, allolattosio e altri carboidrati strutturalmente affini.»
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/69 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1980 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all’articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate |
135,4 |
0 |
AR |
0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati |
236,9 213,0 244,8 233,7 |
19 26 17 20 |
AR BR CL TH |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus |
284,0 |
1 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).».
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/72 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1981 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi e loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di lumache, gelatina, collagene e insetti destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione nell’ambito, tra l’altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che determinati animali e merci possano entrare nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco redatto dalla Commissione a tale scopo. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce norme relative a determinati animali e merci che devono provenire solo dai paesi terzi o dalle loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Le prescrizioni per essere inclusi nell’elenco sono stabilite all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625, in aggiunta alle prescrizioni più generali per l’inclusione stabilite all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (3) stabilisce o fa riferimento a elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano, al fine di garantire la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare stabilite all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625 e all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. |
(4) |
L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di lumache, quali definite nell’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 (4), a determinate condizioni, purché tali partite provengano da paesi terzi o loro regioni figuranti nell’elenco dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626. |
(5) |
In conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 i prodotti di origine animale, comprese altre specie di lumache destinate al consumo umano, possono essere importati nell’Unione solo se il paese terzo o le sue regioni figurano in un elenco stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/626. |
(6) |
In attesa dell’inclusione in un tale elenco in conformità al regolamento (UE) 2019/626, le importazioni di queste lumache sono consentite conformemente all’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/185 della Commissione (5), che prevede una deroga relativa alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale stabilite all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, e che si applica fino al 31 dicembre 2020. È opportuno includere queste specie di lumache nell’elenco dei paesi terzi e delle loro regioni figurante nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626, al fine di evitare eventuali perturbazioni degli scambi dopo il 31 dicembre 2020. |
(7) |
Il 31 gennaio 2019 l’Armenia ha chiesto di essere inclusa nell’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri devono autorizzare l’importazione nell’Unione di lumache destinate al consumo umano. L’Armenia ha fornito garanzie di conformità alle prescrizioni stabilite all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625, per essere autorizzata ad introdurre lumache nell’Unione. L’Armenia dovrebbe pertanto essere inclusa nell’elenco dei paesi terzi e delle loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di lumache, figurante nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626. |
(8) |
L’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 fa riferimento all’elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di gelatina e collagene. L’articolo 14 limita l’ingresso nell’Unione della gelatina e del collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini e da pollame solo ai paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di talune specie di ungulati e di carne di pollame. |
(9) |
L’articolo 14 limita ulteriormente l’ingresso nell’Unione di tale gelatina e tale collagene sulla base di restrizioni di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche. Dette restrizioni non sono adeguate poiché il processo di produzione della gelatina e del collagene esclude la presenza di tali pericoli per la sanità animale. È pertanto opportuno applicare un approccio meno rigoroso all’ingresso nell’Unione di gelatina e collagene provenienti da paesi terzi o loro regioni, basato soltanto sulla conformità alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali e merci stabilite nel regolamento (UE) 2017/625 e nel regolamento delegato (UE) 2019/625. |
(10) |
L’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 fa riferimento a un elenco di paesi terzi e loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di insetti. Tale articolo fa riferimento ai paesi terzi e alle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso di insetti conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e che sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (7). L’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 non prevede tuttavia una specifica identificazione dei paesi terzi e delle loro regioni che hanno tale autorizzazione. È pertanto opportuno fare riferimento a un elenco concreto dei paesi terzi e delle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di questi insetti in uno specifico allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626. I paesi terzi e le loro regioni dovrebbero essere autorizzati a introdurre insetti nell’Unione e inseriti nell’elenco unicamente se forniscono garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni stabilite all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625. |
(11) |
L’8 ottobre 2019 il Canada ha fornito garanzie sufficienti per essere autorizzato a introdurre insetti nell’Unione. |
(12) |
Il 28 agosto 2019 la Svizzera ha fornito garanzie sufficienti per essere autorizzata a introdurre insetti nell’Unione. |
(13) |
L’11 settembre 2019 la Corea del Sud ha fornito garanzie sufficienti per essere autorizzata a introdurre insetti nell’Unione. |
(14) |
Il Canada, la Svizzera e la Corea del Sud dovrebbero pertanto essere aggiunti all’elenco dei paesi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di insetti e l’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(15) |
Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data al fine di evitare eventuali perturbazioni degli scambi, in particolare per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di gelatina e di collagene. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è così modificato:
1) |
all’articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente:
|
2) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di lumache Le partite di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’allegato III del presente regolamento.»; |
3) |
all’articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
4) |
l’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di insetti Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo o una sua regione elencati nell’allegato III bis del presente regolamento e se sono stati spediti da tale paese o regione.»; |
5) |
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).
(4) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(5) Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 21).
(6) Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) 2019/626 sono così modificati:
1) |
nell’allegato III, tra la voce relativa all’Albania e la voce relativa all’Angola è inserita la voce seguente:
|
2) |
è inserito il seguente allegato III bis: |
«ALLEGATO III bis
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di insetti, di cui all’articolo 20
Codice ISO del paese |
Paese terzo o sue regioni |
Osservazioni |
CA |
Canada |
|
CH |
Svizzera |
|
KR |
Corea del Sud» |
|
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/77 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1982 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
che sottopone a registrazione determinate importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
(1) |
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia (2) («il regolamento definitivo»). |
(2) |
Il 12 giugno 2013 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Jinan Meide Casting Co., Ltd («Jinan Meide» o «la ricorrente»), ha presentato un ricorso al Tribunale dell’Unione europea («il Tribunale») chiedendo l’annullamento del regolamento definitivo (3). |
(3) |
Il 30 giugno 2016 il Tribunale ha annullato il regolamento definitivo nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, fabbricati dalla Jinan Meide. |
(4) |
Il 28 giugno 2017, in seguito a una nuova inchiesta, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (4) («il regolamento antidumping controverso»). |
(5) |
Il 12 luglio 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) non corrispondono al concetto di «ghisa malleabile», come definito nella sottovoce della NC 7307 19 10. La Corte di giustizia ha concluso che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua della NC 7307 19 90 (come altri articoli di altri tipi di ferro). Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato il regolamento (UE) 2019/262 (5) recante modifica dei riferimenti ai codici TARIC al fine di allinearli alle conclusioni della Corte. Dato che le misure antidumping sono istituite in base alla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, tale modifica non ha avuto alcun impatto sulla definizione del prodotto delle misure. |
(6) |
La ricorrente ha contestato il regolamento antidumping controverso dinanzi al Tribunale. Il 20 settembre 2019, il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-650/17 relativa al regolamento antidumping controverso (6). |
(7) |
Il Tribunale ha esaminato tutti e quattro i motivi invocati dalla ricorrente, respingendone tre in quanto infondati. Solo uno dei quattro motivi di ricorso è stato accolto. Secondo il Tribunale, la Commissione ha adottato una metodologia irragionevole per riflettere le differenze nelle caratteristiche fisiche tra i tipi di prodotto fabbricati nel paese di riferimento e quelli esportati dalla Cina. In assenza di dati relativi alla produzione interna del paese di riferimento, la Commissione ha utilizzato la differenza nei prezzi osservati per le vendite all’esportazione dei vari tipi di prodotto provenienti dalla Cina. Secondo il Tribunale la Commissione non aveva motivo di ritenere che prezzi sui quali può influire un dumping potessero costituire la base di una stima ragionevole del valore sul mercato delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in quanto tali prezzi possono non essere il risultato delle forze che normalmente si esercitano sul mercato. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato il dazio antidumping per la ricorrente, ripristinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd. |
(8) |
A seguito della sentenza del Tribunale, la Commissione ha deciso, con la pubblicazione di un avviso (7) («l’avviso di riapertura»), di riaprire parzialmente l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, che ha condotto all’adozione del regolamento antidumping controverso e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. La riapertura è limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Jinan Meide. |
2. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE
(9) |
La Commissione ha esaminato se sia opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. A tale proposito, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni. L’articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di una procedura amministrativa, come un’inchiesta antidumping, l’esecuzione della sentenza del Tribunale può consistere nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (8). |
(10) |
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità (9). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura. Se un regolamento che istituisce misure di difesa commerciale definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all’annullamento la procedura è ancora aperta, perché l’atto che chiude tale procedura è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (10), salvo nel caso in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. |
(11) |
Come spiegato nell’avviso di riapertura, e poiché l’illegittimità non si è verificata nella fase di apertura ma nella fase dell’inchiesta, la Commissione ha deciso di riaprire l’inchiesta antidumping nella misura in cui riguarda Jinan Meide, e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l’irregolarità, ossia nel contesto della determinazione iniziale relativa al periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. |
(12) |
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa della procedura amministrativa e l’eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività (11). Nell’avviso di riapertura si informano le parti interessate, compresi gli importatori, che l’eventuale pagamento di futuri dazi, ove motivato, dipenderà dalle risultanze del riesame. |
(13) |
In base all’esito dell’inchiesta riaperta, che in questa fase non è noto, la Commissione adotterà un regolamento inteso a rettificare l’errore identificato dal Tribunale e a reintrodurre, ove motivato, l’aliquota del dazio applicabile. L’eventuale aliquota di nuova istituzione avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento antidumping controverso. |
(14) |
Per quanto concerne gli obblighi passati o futuri in relazione a dazi antidumping, occorre rilevare quanto segue. |
(15) |
Nell’avviso di riapertura, e poiché l’importo dell’obbligo risultante dal riesame è incerto, la Commissione ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere l’esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping annullati dal Tribunale nei riguardi di Jinan Meide. Si chiede pertanto alle autorità doganali di tenere in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell’esito del riesame nella Gazzetta ufficiale. |
(16) |
Inoltre, qualora la riapertura dell’inchiesta comporti la reintroduzione di dazi antidumping, anche tali dazi devono essere riscossi durante il periodo di svolgimento dell’inchiesta. Tale aspetto è considerato fondamentale per garantire l’effettiva applicazione delle misure giuridicamente motivate per tutta la loro durata, senza alcuna differenza rispetto al momento in cui avvengono le importazioni, ossia prima o dopo la riapertura dell’inchiesta. |
(17) |
A tale proposito la Commissione osserva che la registrazione è uno strumento previsto dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Si tratta, ad esempio, di garantire il pagamento in caso di applicazione di dazi o in casi antielusione. Nella fattispecie la Commissione ritiene opportuno registrare le importazioni concernenti Jinan Meide, nell’intento di agevolare la riscossione di dazi antidumping, ove motivato, dopo la riapertura dell’inchiesta. |
(18) |
In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (12), va notato che, contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l’adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base non sono applicabili al caso in esame. Lo scopo della registrazione nel contesto di inchieste concernenti l’esecuzione di sentenze della Corte non è quello di consentire la possibile applicazione retroattiva di misure di difesa commerciale come previsto in tale disposizione. La registrazione è motivata piuttosto dal fatto che, come ricordato sopra, al fine di garantire l’efficacia delle misure è opportuno assicurare, per quanto possibile, che le importazioni siano soggette al pagamento di importi corretti di dazi antidumping, senza interruzioni indebite dalla data di entrata in vigore del regolamento antidumping controverso fino alla reintroduzione degli eventuali dazi rettificati. |
(19) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che esistono motivi per la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. |
3. REGISTRAZIONE
(20) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, le importazioni del prodotto in esame fabbricato da Jinan Meide con il codice aggiuntivo TARIC B336 sono sottoposte a registrazione affinché, qualora l’inchiesta si concluda con la reintroduzione delle misure, su tali importazioni possano essere applicati dazi antidumping di importo adeguato. |
(21) |
Come indicato nell’avviso di riapertura, l’eventuale importo finale del pagamento dei dazi antidumping dalla data di entrata in vigore del regolamento antidumping controverso dipenderà dalle risultanze del riesame. Nel periodo tra il 2 dicembre 2019 e la data di entrata in vigore dei risultati della riapertura dell’inchiesta non saranno tuttavia riscossi dazi superiori a quelli stabiliti nel regolamento antidumping controverso. L’attuale dazio antidumping applicabile a Jinan Meide è pari al 39,2 %, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307199010), originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (codice aggiuntivo TARIC B336).
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. L’aliquota dei dazi antidumping che si possono riscuotere sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307199010), originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (codice aggiuntivo TARIC B336), tra la riapertura dell’inchiesta e la data di entrata in vigore dei risultati di tale inchiesta, non supera quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146.
4. Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio di dazi antidumping per quanto concerne le importazioni riguardanti Jinan Meide Casting Co., Ltd.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 2018.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1).
(3) Causa T-424/13 Jinan Meide Casting Co., Ltd/Consiglio.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (GU L 166 del 29.6.2017, pag. 23).
(5) GU L 44 del 15.2.2019, pag. 6.
(6) ECLI:EU:T:2019:644.
(7) Avviso di riapertura dell’inchiesta a seguito della sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T‑650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (GU C … del 29.11.2019, pag. …).
(8) Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.
(9) Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-0000, punto 83.
(10) Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28. Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-0000, punto 83.
(11) Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, punto 79 e Causa C 612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 58.
(12) Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 79 e causa C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 58.
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/82 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1983 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda la riassegnazione dell’aiuto dell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2) stabilisce norme riguardanti anche la riassegnazione degli aiuti dell’Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti al programma destinato alle scuole che abbiano comunicato l’intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione indicativa loro spettante. L’importo della ripartizione indicativa che può essere riassegnato a un altro Stato membro è basato sul livello di utilizzo, da parte di quest’ultimo, della ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione nel precedente anno scolastico. Alla luce dell’esperienza maturata nell’ambito del programma destinato alle scuole, è opportuno chiarire ulteriormente le norme per il calcolo degli importi della ripartizione indicativa da riassegnare. Affinché la riassegnazione dell’aiuto dell’Unione si basi sulle informazioni più aggiornate, è opportuno prendere in considerazione, ai fini del calcolo, le dichiarazioni degli Stati membri relative alle spese effettuate fino al 31 dicembre. |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’importo delle ripartizioni indicative che può essere riassegnato a un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 è basato sul livello di utilizzo, da parte di tale Stato membro, della ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione nel precedente anno scolastico, rispettivamente, per “Frutta e verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole”. Tenendo in considerazione le dichiarazioni trasmesse alla Commissione per le spese effettuate fino al 31 dicembre dell’anno che precede la presentazione della domanda di aiuto dell’Unione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (*1), l’importo della ripartizione definitiva è calcolato come segue:
a) |
se l’utilizzo della ripartizione definitiva è inferiore o uguale al 50 %, non è concessa alcuna ripartizione supplementare; |
b) |
se l’utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 50 %, ma inferiore o uguale al 75 %, la ripartizione supplementare massima è limitata al 50 % della ripartizione indicativa; |
c) |
se l’utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 75 %, la ripartizione supplementare massima non è limitata. |
Il calcolo di cui al primo comma non si applica agli Stati membri che chiedono per la prima volta di partecipare al programma destinato alle scuole o ad una delle sue componenti nei primi due anni di attuazione.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/84 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1984 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione (3) è stata avviata una procedura di gara per l'ammasso privato di olio di oliva. |
(2) |
Sulla base delle offerte ricevute durante il sottoperiodo previsto per la presentazione con scadenza il 26 novembre 2019, del quantitativo globale massimo da immagazzinare, della stima dei costi di ammasso e delle altre informazioni di mercato pertinenti, è opportuno fissare l'importo massimo dell'aiuto per l'ammasso di 3 650 tonnellate di olio di oliva per un periodo di 180 giorni al fine di alleviare la difficile situazione di mercato. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte presentate nell'ambito della procedura di gara avviata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 durante il sottoperiodo con scadenza il 26 novembre 2019, l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva è fissato a:
a) |
0,00 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva extravergine; |
b) |
0,83 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva vergine; |
c) |
0,83 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva lampante. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
A nome del president
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale
(1) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione, dell'8 novembre 2019 (GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 12).
DIRETTIVE
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/86 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/1985 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) della Commissione sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame delle varietà, nella misura in cui siano stati stabiliti tali protocolli. Per le specie non comprese nei protocolli dell’UCVV tali direttive prevedono l’applicazione delle linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV). |
(2) |
In seguito all’ultima modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE apportata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2019/114 della Commissione (5), l’UCVV ha stabilito ulteriori protocolli e ha aggiornato quelli esistenti. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. |
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato, parte A, della presente direttiva.
Articolo 2
Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato, parte B, della presente direttiva.
Articolo 3
Per gli esami iniziati prima del 1o giugno 2020 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nelle versioni in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.
(2) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(3) Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7).
(4) Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 11).
(5) Direttiva di esecuzione (UE) 2019/114 della Commissione, del 24 gennaio 2019, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 23 del 25.1.2019, pag. 35).
ALLEGATO
PARTE A
«ALLEGATO I
Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV (1)
Nome scientifico |
Nome comune |
Protocollo UCVV |
Festuca arundinacea Schreb. |
Festuca arundinacea |
TP 39/1 dell’1.10.2015. |
Festuca filiformis Pourr. |
Festuca a foglie capillari |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
Festuca ovina L. |
Festuca ovina |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
Festuca pratensis Huds. |
Festuca dei prati |
TP 39/1 dell’1.10.2015. |
Festuca rubra L. |
Festuca rossa |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina |
Festuca indurita |
TP 67/1 del 23.6.2011. |
Lolium multiflorum Lam. |
Loglio italico |
TP 4/2 del 19.3.2019. |
Lolium perenne L. |
Loglio perenne |
TP 4/2 del 19.3.2019. |
Lolium x hybridum Hausskn. |
Loglio ibrido |
TP 4/2 del 19.3.2019. |
Pisum sativum L. (partim) |
Pisello da foraggio |
TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017. |
Poa pratensis L. |
Fienarola dei prati |
TP 33/1 del 15.3.2017. |
Vicia faba L. |
Favino |
TP/8/1 del 19.3.2019. |
Vicia sativa L. |
Veccia comune |
TP 32/1 del 19.4.2016. |
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. |
Navone |
TP 89/1 dell’11.3.2015. |
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. |
Rafano oleifero |
TP 178/1 del 15.3.2017. |
Brassica napus L. (partim) |
Colza |
TP 36/2 del 16.11.2011. |
Cannabis sativa L. |
Canapa |
TP 276/1 rev. parziale del 21.3.2018. |
Glycine max (L.) Merr. |
Semi di soia |
TP 80/1 del 15.3.2017. |
Gossypium spp. |
Cotone |
TP 88/1 del 19.4.2016. |
Helianthus annuus L. |
Girasole |
TP 81/1 del 31.10.2002. |
Linum usitatissimum L. |
Lino |
TP 57/2 del 19.3.2014. |
Sinapis alba L. |
Senape bianca |
TP 179/1 del 15.3.2017. |
Avena nuda L. |
Avena nuda |
TP 20/2 dell’1.10.2015. |
Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch) |
Avena comune e avena bizantina |
TP 20/2 dell’1.10.2015. |
Hordeum vulgare L. |
Orzo |
TP 19/5 del 19.3.2019. |
Oryza sativa L. |
Riso |
TP 16/3 dell’1.10.2015. |
Secale cereale L. |
Segale |
TP 58/1 del 31.10.2002. |
Sorghum bicolor (L.) Moench |
Sorgo |
TP 122/1 del 19.3.2019. |
Sorghum sudanense (Piper) Stapf. |
Erba sudanese |
TP 122/1 del 19.3.2019. |
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf. |
Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense |
TP 122/1 del 19.3.2019. |
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus |
Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale |
TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011. |
Triticum aestivum L. |
Frumento |
TP 3/5 del 19.3.2019. |
Triticum durum Desf. |
Frumento duro |
TP 120/3 del 19.3.2014. |
Zea mays L. (partim) |
Granturco |
TP 2/3 dell’11.3.2010. |
Solanum tuberosum L. |
Patata |
TP 23/3 del 15.3.2017. |
ALLEGATO II
Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell’UPOV (1)
Nome scientifico |
Nome comune |
Linea direttrice dell’UPOV |
Beta vulgaris L. |
Barbabietola da foraggio |
TG/150/3 del 4.11.1994. |
Agrostis canina L. |
Agrostide canina |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
Agrostis gigantea Roth |
Agrostide gigantea |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
Agrostis stolonifera L. |
Agrostide stolonifera |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
Agrostis capillaris L. |
Agrostide tenue |
TG/30/6 del 12.10.1990. |
Bromus catharticus Vahl |
Bromo |
TG/180/3 del 4.4.2001. |
Bromus sitchensis Trin. |
Bromo dell’Alaska |
TG/180/3 del 4.4.2001. |
Dactylis glomerata L. |
Dactilis (pannocchia) |
TG/31/8 del 17.4.2002. |
xFestulolium Asch. et Graebn. |
Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium |
TG/243/1 del 9.4.2008. |
Phleum nodosum L. |
Codolina comune |
TG/34/6 del 7.11.1984. |
Phleum pratense L. |
Fleolo |
TG/34/6 del 7.11.1984. |
Lotus corniculatus L. |
Ginestrino |
TG 193/1 del 9.4.2008. |
Lupinus albus L. |
Lupino bianco |
TG/66/4 del 31.3.2004. |
Lupinus angustifolius L. |
Lupino selvatico |
TG/66/4 del 31.3.2004. |
Lupinus luteus L. |
Lupino giallo |
TG/66/4 del 31.3.2004. |
Medicago doliata Carmign. |
Erba medica aculeata |
TG 228/1 del 5.4.2006. |
Medicago italica (Mill.) Fiori |
Erba medica italiana |
TG 228/1 del 5.4.2006. |
Medicago littoralis Rohde ex Loisel. |
Erba medica litorale |
TG 228/1 del 5.4.2006. |
Medicago lupulina L. |
Erba medica lupulina |
TG 228/1 del 5.4.2006. |
Medicago murex Willd. |
Erba medica pungente |
TG 228/1 del 5.4.2006. |
Medicago polymorpha L. |
Erba medica polimorfa |
TG 228/1 del 5.4.2006. |
Medicago rugosa Desr. |
Erba medica rugosa |
TG 228/1 del 5.4.2006. |
Medicago sativa L. |
Erba medica |
TG/6/5 del 6.4.2005. |
Medicago scutellata (L.) Mill. |
Erba medica scudata |
TG 228/1 del 5.4.2006. |
Medicago truncatula Gaertn. |
Erba medica troncata |
TG 228/1 del 5.4.2006. |
Medicago x varia T. Martyn |
Erba medica ibrida |
TG/6/5 del 6.4.2005. |
Trifolium pratense L. |
Trifoglio violetto |
TG/5/7 del 4.4.2001. |
Trifolium repens L. |
Trifoglio bianco |
TG/38/7 del 9.4.2003. |
Phacelia tanacetifolia Benth. |
Facelia |
TG/319/1 del 5.4.2017. |
Arachis hypogaea L. |
Arachide |
TG/93/4 del 9.4.2014. |
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs |
Ravizzone |
TG/185/3 del 17.4.2002. |
Carthamus tinctorius L. |
Cartamo |
TG/134/3 del 12.10.1990. |
Papaver somniferum L. |
Papavero |
TG/166/4 del 9.4.2014 |
PARTE B
«ALLEGATO I
Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV (1)
Nome scientifico |
Nome comune |
Protocollo UCVV |
Allium cepa L. (var. cepa) |
Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) |
TP 46/2 dell’1.4.2009. |
Allium cepa L. (var. aggregatum) |
Scalogno |
TP 46/2 dell’1.4.2009. |
Allium fistulosum L. |
Cipolletta |
TP 161/1 dell’11.3.2010. |
Allium porrum L. |
Porro |
TP 85/2 dell’1.4.2009. |
Allium sativum L. |
Aglio |
TP 162/1 del 25.3.2004. |
Allium schoenoprasum L. |
Erba cipollina |
TP 198/2 dell’11.3.2015. |
Apium graveolens L. |
Sedano |
TP 82/1 del 13.3.2008. |
Apium graveolens L. |
Sedano-rapa |
TP 74/1 del 13.3.2008. |
Asparagus officinalis L. |
Asparago |
TP 130/2 del 16.2.2011. |
Beta vulgaris L. |
Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham |
TP 60/1 dell’1.4.2009. |
Beta vulgaris L. |
Bietola da costa |
TP 106/1 dell’11.3.2015. |
Brassica oleracea L. |
Cavolo laciniato |
TP 90/1 del 16.2.2011. |
Brassica oleracea L. |
Cavolfiore |
TP 45/2 rev. 2 del 21.3.2018. |
Brassica oleracea L. |
Broccoli asparagi o a getto |
TP 151/2 rev. del 15.3.2017. |
Brassica oleracea L. |
Cavoletti di Bruxelles |
TP 54/2 rev. del 15.3.2017. |
Brassica oleracea L. |
Cavolo rapa |
TP 65/1 rev. del 15.3.2017. |
Brassica oleracea L. |
Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso |
TP 48/3 rev. del 15.3.2017. |
Brassica rapa L. |
Cavolo cinese |
TP 105/1 del 13.3.2008. |
Capsicum annuum L. |
Peperoncino o peperone |
TP 76/2 rev. del 15.3.2017. |
Cichorium endivia L. |
Indivia riccia e indivia scarola |
TP 118/3 del 19.3.2014. |
Cichorium intybus L. |
Cicoria industriale |
TP 172/2 dell’1.12.2005. |
Cichorium intybus L. |
Cicoria da foglia |
TP 154/1 rev. del 19.3.2019. |
Cichorium intybus L. |
Cicoria Witloof |
TP 173/2 del 21.3.2018. |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai |
Anguria o cocomero |
TP 142/2 del 19.3.2014. |
Cucumis melo L. |
Melone |
TP 104/2 del 21.3.2007. |
Cucumis sativus L. |
Cetriolo e cetriolino |
TP 61/2 rev. 2 del 19.3.2019. |
Cucurbita maxima Duchesne |
Zucca |
TP 155/1 dell’11.3.2015. |
Cucurbita pepo L. |
Zucchino |
TP 119/1 rev. del 19.3.2014. |
Cynara cardunculus L. |
Carciofo e cardo |
TP 184/2 del 27.2.2013. |
Daucus carota L. |
Carota commestibile e carota da foraggio |
TP 49/3 del 13.3.2008. |
Foeniculum vulgare Mill. |
Finocchio |
TP 183/1 del 25.3.2004. |
Lactuca sativa L. |
Lattuga |
TP 13/6 rev. del 15.2.2019. |
Solanum lycopersicum L. |
Pomodoro |
TP 44/4 rev. 3 del 21.3.2018. |
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill |
Prezzemolo |
TP 136/1 del 21.3.2007. |
Phaseolus coccineus L. |
Fagiolo di Spagna |
TP 9/1 del 21.3.2007. |
Phaseolus vulgaris L. |
Fagiolo nano e fagiolo rampicante |
TP 12/4 del 27.2.2013. |
Pisum sativum L. (partim) |
Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce |
TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017. |
Raphanus sativus L. |
Ravanello, ramolaccio |
TP 64/2 rev. dell’11.3.2015. |
Rheum rhabarbarum L |
Rabarbaro |
TP 62/1 del 19.4.2016. |
Scorzonera hispanica L. |
Scorzonera |
TP 116/1 dell’11.3.2015. |
Solanum melongena L. |
Melanzana |
TP 117/1 del 13.3.2008. |
Spinacia oleracea L. |
Spinaci |
TP 55/5 rev. 2 del 15.3.2017. |
Valerianella locusta (L.) Laterr. |
Valerianella o lattughella |
TP 75/2 del 21.3.2007. |
Vicia faba L. (partim) |
Fava |
TP Broadbean/1 del 25.3.2004. |
Zea mays L. (partim) |
Granturco dolce e pop corn |
TP 2/3 dell’11.3.2010. |
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner |
Pomodoro portainnesto |
TP 294/1 rev. 3 del 21.3.2018. |
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne |
Ibridi interspecifici fra Cucurbita maxima Duchesne e Cucurbita Moschata Duchesne da usare come portainnesto |
TP 311/1 del 15.3.2017. |
ALLEGATO II
Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell’UPOV (1)
Nome scientifico |
Nome comune |
Linea direttrice dell’UPOV |
Brassica rapa L. |
Rapa |
TG/37/10 del 4.4.2001. |
(1) Il testo di tali protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).
(1) Il testo di tali linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).
(1) Il testo di tali protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).
(1) Il testo di tali linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).
DECISIONI
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/94 |
DECISIONE (UE) 2019/1986 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2019
relativa alla nomina di cinque membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Polonia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo polacco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Cinque seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Paweł ADAMOWICZ, del sig. Lech JAWORSKI, del sig. Zbigniew PODRAZA, del sig. Dariusz Zygmunt WRÓBEL e del sig. Stanisław SZWABSKI. |
(3) |
Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Hanna ZDANOWSKA a membro del Comitato delle regioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
a) |
quali membri:
|
e
b) |
quale supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019
Per il Consiglio
Il president
F. MOGHERINI
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/95 |
DECISIONE (UE) 2019/1987 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo internazionale sull’olio d’oliva e sulle olive da tavola del 2015 («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio (1) il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo, che è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2017 conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. |
(2) |
L’accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio (2). |
(3) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, al consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («consiglio dei membri») spetta adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva. |
(4) |
Nel corso della 110a sessione, che si terrà dal 25 al 29 novembre 2019, il Consiglio dei membri deve adottare una decisione che modifica le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva («decisione di modifica»). |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri, poiché la decisione di modifica che deve essere adottata avrà effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(6) |
La decisione di modifica che deve essere adottata dal Consiglio dei membri riguarda la correzione di errori di redazione nelle sezioni relative ai criteri di purezza e di qualità e l’inserimento di un nuovo schema decisionale relativo agli oli d’oliva vergini lampanti. La decisione di modifica è stata oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell’olio d’oliva. Essa contribuirà all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituirà un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno sostenere la decisione di modifica e saranno pertanto necessarie modifiche al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (4). |
(7) |
Qualora, nel corso della 110a sessione del consiglio dei membri, l’adozione della decisione di modifica fosse rinviata perché determinati Stati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell’allegato della presente decisione dovrebbe essere presa a nome dell’Unione nell’ambito di un’eventuale procedura di adozione da parte del consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo. La procedura di adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del consiglio dei membri del giugno 2020. |
(8) |
Al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione, i rappresentanti dell’Unione nel consiglio dei membri dovrebbero essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione della decisione di modifica nell’ambito della 110a sessione del Consiglio dei membri, qualora la pertinenza della posizione da adottare a nome dell’Unione fosse messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante tale sessione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dei membri nel corso della 110a sessione che si terrà dal 25 al 29 novembre 2019, o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del consiglio dei membri tramite scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria del giugno 2020, in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, figura in allegato.
Articolo 2
Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 110a sessione del consiglio dei membri, l’Unione chiederà che l’adozione da parte del consiglio dei membri di una decisione che modifica le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019
Per il Consiglio
Il president
F. MOGHERINI
(1) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).
(2) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(4) Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).
ALLEGATO
L’Unione sostiene la revisione della norma commerciale COI/T.15/NC No. 3/Rev. 13, relativa agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, in occasione della 110a sessione del consiglio dei membri che si terrà dal 25 al 29 novembre 2019 o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del consiglio dei membri, tramite scambio di lettere, da avviare prima della sua prossima sessione ordinaria del giugno 2020. Tale revisione servirà a correggere errori di redazione nelle sezioni relative ai criteri di purezza e ai criteri di qualità e inserirà un nuovo schema decisionale relativo agli oli d’oliva vergini lampanti.
Gli adeguamenti tecnici apportati ad altri metodi o documenti del COI possono essere accettati dai rappresentanti dell’Unione in sede di consiglio dei membri senza un’ulteriore decisione del Consiglio se tali adeguamenti tecnici risultano dalla revisione di cui al primo comma.
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/98 |
DECISIONE (PESC) 2019/1988 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 26 novembre 2019
relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ("comandante della forza dell'UE"). |
(2) |
Il 18 luglio 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/1245 (2), con la quale il contrammiraglio Armando Paolo SIMI è stato nominato comandante della forza dell'UE. |
(3) |
Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio José VIZINHA MIRONES quale nuovo comandante della forza dell'UE a decorrere dal 3 dicembre 2019. |
(4) |
Il 25 ottobre 2019 il comitato militare dell'UE ha sostenuto tale raccomandazione. |
(5) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione (PESC) 2019/1245. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il contrammiraglio José VIZINHA MIRONES è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 3 dicembre 2019.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2019/1245 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2019.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
S. FROM-EMMESBERGER
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) Decisione (PESC) 2019/1245 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 luglio 2019, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2019/373 (ATALANTA/2/2019) (GU L 194 del 22.7.2019, pag. 2).
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/100 |
DECISIONE (UE) 2019/1989 DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 28 novembre 2019
recante nomina della Commissione europea
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 17, paragrafo 7, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il mandato della Commissione nominata mediante la decisione 2014/749/UE del Consiglio europeo (1) è scaduto il 31 ottobre 2019. |
(2) |
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del trattato sull’Unione europea (TUE), il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2013/272/UE (2) relativa al numero dei membri della Commissione europea. |
(3) |
Una nuova Commissione, composta da un cittadino di ogni Stato membro, compresi il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dovrebbe essere nominata fino al 31 ottobre 2024. |
(4) |
Il Consiglio europeo ha designato la sig.ra Ursula VON DER LEYEN come la personalità proposta al Parlamento europeo come presidente della Commissione e il Parlamento europeo l’ha eletta presidente della Commissione nella seduta plenaria del 16 luglio 2019. |
(5) |
Con la decisione (UE) 2019/1330 (3), il Consiglio europeo, con l’accordo del presidente eletto della Commissione, ha nominato Josep BORRELL FONTELLES alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il periodo che va dalla scadenza dell’attuale mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2024. |
(6) |
Il 19 ottobre 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga per il periodo di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 gennaio 2020. Con lettera del 28 ottobre 2019 il progetto di testo della decisione del Consiglio europeo, che proroga tale periodo fino alla data richiesta, è stato trasmesso al Regno Unito per il suo accordo. Con lettera del 28 ottobre 2019 il Regno Unito ha concordato, a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, sia la proroga sia il testo del progetto di decisione del Consiglio europeo. Il 29 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha adottato tale decisione (4). |
(7) |
Aderendo alla decisione (UE) 2019/1810, il Regno Unito ha confermato il proprio impegno ad agire in modo costruttivo e responsabile per tutto il periodo di proroga conformemente al dovere di leale cooperazione. Ha inoltre convenuto che la proroga non deve compromettere il regolare funzionamento dell’Unione e delle sue istituzioni. Infine, dato che la conseguenza della proroga è che, conformemente all’articolo 50 TUE, il Regno Unito rimane uno Stato membro con tutti i diritti e gli obblighi fino alla data di recesso, il Regno Unito ha convenuto che ciò include l’obbligo di proporre un candidato per la nomina a membro della Commissione. Tuttavia, il Regno Unito non ha proposto un candidato alla carica di commissario. |
(8) |
Il 6 novembre 2019 il presidente eletto della Commissione ha invitato il Regno Unito a proporre una o più persone che, per la loro competenza generale, indipendenza e impegno europeo, potrebbero essere idonee a diventare un membro della prossima Commissione. Il Regno Unito non ha risposto a tale lettera. Il 12 novembre 2019 il presidente eletto della Commissione ha inviato una seconda lettera con lo stesso invito, richiamando gli obblighi del Regno Unito ai sensi del TUE e la decisione (UE) 2019/1810. Il 13 novembre 2019 il Regno Unito ha risposto a entrambe le lettere e ha indicato che il Regno Unito non era in grado di proporre un candidato per la carica di commissario in vista delle prossime elezioni generali. Il 14 novembre 2019 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito, in seguito alla sua omissione di suggerire un candidato alla carica di commissario, inviando una lettera di messa in mora al Regno Unito conformemente all’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In tale lettera la Commissione ha ricordato che, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, uno Stato membro non può invocare disposizioni prevalenti nel suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Le autorità del Regno Unito avevano tempo fino al 22 novembre 2019 per presentare le proprie osservazioni su tale lettera di messa in mora. |
(9) |
Il Consiglio europeo prende atto che, nonostante gli obblighi a norma del diritto dell’Unione richiamati nella decisione (UE) 2019/1810 e specificamente accettati dal Regno Unito, il Regno Unito non ha proposto un candidato alla carica di membro della Commissione. Ciò non può compromettere il regolare funzionamento dell’Unione e delle sue istituzioni e non può pertanto costituire un ostacolo alla nomina della prossima Commissione affinché possa iniziare quanto prima a esercitare pienamente i poteri ad essa conferiti dai trattati. Il Consiglio europeo osserva che, sebbene solo 27 persone siano nominate membri della Commissione, la Commissione è composta, conformemente alla decisione 2013/272/UE, da un numero di membri pari al numero degli Stati membri. Osserva altresì che, dopo la nomina della Commissione, si applicherà l’articolo 246, secondo comma, TFUE. |
(10) |
Con la decisione (UE) 2019/1393 (5), il Consiglio ha adottato di comune accordo con il presidente eletto della Commissione l’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Con la decisione (UE) 2019/1949 (6), che abroga e sostituisce la decisione (UE) 2019/1393, il Consiglio ha adottato di comune accordo con il presidente eletto della Commissione un nuovo elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. |
(11) |
Con voto del 27 novembre 2019 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla nomina, in quanto collegio, del presidente della Commissione, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e degli altri membri della Commissione. |
(12) |
È opportuno pertanto procedere alla nomina della Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati alla Commissione europea, per il periodo dal 1o dicembre 2019 al 31 ottobre 2024:
— |
in qualità di presidente: sig.ra Ursula VON DER LEYEN |
— |
in qualità di membro, vicepresidente, a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, TUE: sig. Josep BORRELL FONTELLES, alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza |
— |
in qualità di membri: sig. Thierry BRETON sig.ra Helena DALLI sig. Valdis DOMBROVSKIS sig.ra Elisa FERREIRA sig.ra Mariya GABRIEL sig. Paolo GENTILONI sig. Johannes HAHN sig. Phil HOGAN sig.ra Ylva JOHANSSON sig.ra Věra JOUROVÁ sig.ra Stella KYRIAKIDES sig. Janez LENARČIČ sig. Didier REYNDERS sig. Margaritis SCHINAS sig. Nicolas SCHMIT sig. Maroš ŠEFČOVIČ sig.ra Kadri SIMSON sig. Virginijus SINKEVIČIUS sig.ra Dubravka ŠUICA sig. Frans TIMMERMANS sig.ra Jutta URPILAINEN sig.ra Adina VĂLEAN sig. Olivér VÁRHELYI sig.ra Margrethe VESTAGER sig. Janusz WOJCIECHOWSKI. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2019.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per il Consiglio europeo
Il presidente
D. TUSK
(1) Decisione 2014/749/UE del Consiglio europeo, del 23 ottobre 2014, recante nomina della Commissione europea (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 36).
(2) Decisione 2013/272/UE del Consiglio europeo, del 22 maggio 2013, relativa al numero dei membri della Commissione europea (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 98).
(3) Decisione (UE) 2019/1330 del Consiglio europeo, del 5 agosto 2019, che nomina l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 207 del 7.8.2019, pag. 36).
(4) Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278 I del 30.10.2019, pag. 1).
(5) Decisione (UE) 2019/1393 del Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, del 10 settembre 2019, relativa all’adozione dell’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione (GU L 233 I del 10.9.2019, pag. 1).
(6) Decisione (UE) 2019/1949 del Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, del 25 novembre 2019, relativa all’adozione dell’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, che abroga e sostituisce la decisione (UE) 2019/1393 (GU L 304 del 26.11.2019, pag. 16).
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/103 |
DECISIONE (UE) 2019/1990 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2019
relativa alla delega al direttore dell'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione europea di determinati poteri di ordinatore per il pagamento delle retribuzioni e del pagamento delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 66, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione (UE) 2019/792 del Consiglio (2), il Consiglio ha affidato all'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea l'esercizio di alcuni poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3) all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del personale del Segretariato generale del Consiglio (SGC), in relazione alla gestione dei diritti pecuniari individuali. |
(2) |
L'SGC ha firmato un accordo a livello di servizi con il PMO per la gestione dei diritti pecuniari individuali del personale e dei titolari di alte cariche dell'SGC. |
(3) |
La decisione 2003/522/CE della Commissione (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, consente al PMO di esercitare le sue funzioni su richiesta e per conto di un altro organo istituito dai trattati o in base ad essi. Conformemente all'accordo a livello di servizi tra il PMO e l'SGC, quest'ultimo può chiedere al PMO di convalidare e autorizzare il pagamento delle retribuzioni al personale e ai titolari di alte cariche dell'SGC, come anche il pagamento delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate. Tenuto conto dei vantaggi che ciò comporterà in termini di risparmi sui costi e di efficienza, è opportuno delegare al direttore del PMO pertinenti poteri di ordinatore a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Al direttore dell'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea sono delegati poteri di ordinatore per la convalida e l'autorizzazione del pagamento al personale e ai titolari di alte cariche delle retribuzioni nonché delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2019/792.
Tali pagamenti sono imputati agli articoli e alle voci seguenti della sezione II del bilancio generale dell'Unione europea intitolata "Consiglio europeo e Consiglio":
— |
il capitolo 10, tranne le sottovoci 1004-02 e 1004-05; |
— |
il capitolo 11; |
— |
la voce 1200, tranne la sottovoce 1200-36; |
— |
l'articolo 133; |
— |
la voce 2201. |
La delega di cui al primo comma comprende anche i poteri necessari a elaborare uno stato di previsione , nonché a stabilire e ad autorizzare le entrate collegate alle spese di cui al secondo comma.
2. La delega di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo non si applica nei casi in cui il PMO rinunci, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2019/792, all'esercizio dei poteri ad esso delegati dal Consiglio a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Segretariato generale del Consiglio di una lettera che confermi l'accettazione da parte del PMO dei poteri delegati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, o all'atto dell'esercizio da parte del PMO di tali poteri delegati, se anteriore.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
T. HARAKKA
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio del 13 maggio 2019 che affida alla Commissione europea - Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) - l'esercizio di taluni poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (GU L 129 del 17.5.2019, pag. 3).
(3) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(4) Decisione 2003/522/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 30).
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/105 |
DECISIONE (PESC) 2019/1991 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 28 novembre 2019
relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista l’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, dell’azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO, compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
(2) |
L’8 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/856 (2) che modifica l’azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata di EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2020. |
(3) |
Il 29 maggio 2019 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2019/908 (3), che proroga il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, restando inteso che si trattava di una proroga temporanea fino alla nomina di un nuovo capomissione. |
(4) |
Il 6 novembre 2019 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK sia nominato capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 1o dicembre 2019 al 14 giugno 2020. |
(5) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione (PESC) 2019/908, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK è nominato capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) per il periodo dal 1o dicembre 2019 al 14 giugno 2020.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2019/908 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.
(2) Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell’8 giugno 2018, che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 146 dell’11.6.2018, pag. 5).
(3) Decisione (PESC) 2019/908 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 maggio 2019, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019) (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 19).
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/107 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1992 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2019
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri prorogandone il periodo di applicazione
[notificata con il numero C(2019) 8571]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafi 4 e 6,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (lumpy skin disease - LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta e prevedono anche, quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa. |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione (5) stabilisce misure di protezione da adottare in caso di focolai di dermatite nodulare contagiosa negli Stati membri, o in parti degli stessi, che figurano nel suo allegato I, comprese le prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 definisce come "zona infetta" la parte del territorio di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, della stessa, comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma della direttiva 92/119/CEE e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione. La stessa decisione definisce inoltre come "zona immune grazie a vaccinazione" la parte del territorio di uno Stato membro elencata nella parte I di tale allegato, comprendente le aree al di fuori delle zone infette, in cui la vaccinazione preventiva contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione. |
(3) |
Nell'agosto 2015 la presenza della dermatite nodulare contagiosa è stata confermata per la prima volta in Grecia. Nel 2016 si sono verificati casi di dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria e ulteriori casi in Grecia, come pure in alcuni paesi terzi limitrofi. Nel 2017 è stata registrata una minore presenza di dermatite nodulare contagiosa nell'Europa sudorientale, con un'insorgenza su vasta scala in Albania e alcuni focolai sporadici in Grecia e Macedonia del Nord. |
(4) |
In risposta a tali focolai di dermatite nodulare contagiosa, gli Stati membri interessati, ossia la Grecia e la Bulgaria, come pure i paesi terzi limitrofi colpiti, hanno attuato programmi di vaccinazione di massa di bovini e ruminanti selvatici in cattività. Nel 2016 e nel 2017 anche la Croazia, dove sino ad oggi non si sono verificati casi di dermatite nodulare contagiosa, ha attuato un programma di vaccinazione di massa contro tale malattia, quale misura preventiva vista la situazione epidemiologica negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi. Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione (6) sono stati approvati i vari programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa negli Stati membri. |
(5) |
Nel 2018 e finora nel 2019 la situazione epidemiologica relativa alla dermatite nodulare contagiosa ha registrato un costante miglioramento e nessun caso di dermatite nodulare contagiosa è stato segnalato negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi dell'Europa sudorientale, ad eccezione della Turchia. Nel corso dello stesso periodo è proseguita la vaccinazione di massa annuale contro la dermatite nodulare contagiosa in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi dell'Europa sudorientale colpiti da tale malattia. |
(6) |
Dall'inizio del 2018, vista la situazione epidemiologica favorevole, la Croazia ha sospeso la vaccinazione preventiva contro la dermatite nodulare contagiosa, sostituendola con la sorveglianza epidemiologica sistematica. Tale sorveglianza ha confermato l'assenza di dermatite nodulare contagiosa nel corso del 2018. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è stata di conseguenza modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/81 della Commissione (7), al fine di sopprimere tale Stato membro dall'elenco degli Stati membri con "zone immuni grazie a vaccinazione" di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/82 della Commissione (8) al fine di sopprimere la Croazia dall'elenco degli Stati membri con un programma di vaccinazione approvato contro la dermatite nodulare contagiosa. |
(7) |
Conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), qualora in un paese o in una sua zona si interrompa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è necessario, prima che possa essere ripristinata la qualifica di indenne da dermatite nodulare contagiosa, un periodo minimo di 8 mesi in caso di vaccinazione preventiva o un periodo minimo di 14 mesi in caso di vaccinazione in risposta a un'occorrenza di dermatite nodulare contagiosa. Le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 dovrebbero pertanto rimanere in vigore per un periodo minimo di 8 mesi o 14 mesi, a seconda della zona, prima che possa essere ripristinata la qualifica di indenne da dermatite nodulare contagiosa. |
(8) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 si applica fino al 31 dicembre 2019 e di conseguenza le misure vigenti relative alla dermatite nodulare contagiosa in Grecia e Bulgaria stabilite in tale atto non si applicheranno più dopo tale data. Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica e del periodo minimo necessario per il ripristino della qualifica di indenne da dermatite nodulare contagiosa, occorre prorogare il periodo di applicazione di tali misure per un periodo di tempo adeguato. |
(9) |
Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha istituito un nuovo quadro legislativo per quanto riguarda la sanità animale nell'Unione. Esso stabilisce nello specifico norme per la prevenzione e il controllo di alcune malattie elencate, tra cui la dermatite nodulare contagiosa. Poiché tale regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 dovrebbe essere prorogato fino al 20 aprile 2021. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 15 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 la data "31 dicembre 2019" è sostituita dalla data "20 aprile 2021".
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione, del 15 novembre 2016, che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 66).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/81 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GU L 18 del 21.1.2019, pag. 43).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2019/82 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri (GU L 18 del 21.1.2019, pag. 48).
(9) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/110 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1993 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
relativa al riconoscimento del «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli 7 ter e 7 quater e l’allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l’allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri. |
(2) |
Nel caso in cui i biocarburanti e i bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri dovrebbero imporre agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa. |
(3) |
La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell’allegato IX. Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non dovrebbero imporre al fornitore l’obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(4) |
Il 14 giugno 2019 è stata presentata alla Commissione la richiesta di riconoscere che il «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» permette di dimostrare la conformità di partite di biocarburanti ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. Il sistema, con sede presso la Confederation House, East of England Showground, Peterborough, PE2 6XE, Regno Unito, può applicarsi a colture combinabili quali cereali, semi oleosi e barbabietole da zucchero. Esso comprende le fasi di commercializzazione, trasporto e stoccaggio delle materie prime di origine agricola dall’azienda agricola fino al primo trasformatore e, relativamente alle altre fasi, si affida ad altri sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione. Spetta pertanto al «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» accertarsi che il riconoscimento della Commissione in merito a tali sistemi con cui collabora resti applicabile per la durata della cooperazione. Il sistema riconosciuto dovrebbe essere pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. |
(5) |
Durante la valutazione del «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» la Commissione ha rilevato che tale sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, fatta eccezione per l’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE e l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Esso fornisce tuttavia dati accurati relativamente agli elementi utili per gli operatori economici a valle della catena di controllo per dimostrare il rispetto dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, e dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e applica un sistema di equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
(6) |
Dalla valutazione del «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» è risultato che il sistema risponde ad adeguate norme tecniche in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato IV della direttiva 98/70/CE e all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» («il sistema»), per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 14 giugno 2019, dimostra che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.
Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di controllo siano comunicate agli operatori economici a valle della stessa.
Articolo 2
Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2019, che possono avere un’incidenza sostanziale sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
Articolo 3
La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:
a) |
se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi; |
b) |
se nell’ambito del sistema non sono presentate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell’articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE; |
c) |
se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all’articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati importanti ai fini del mantenimento del riconoscimento. |
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica fino al 30 giugno 2021.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/112 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1994 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 8745]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici ("gli Stati membri interessati"). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1952 della Commissione (5), a seguito dei casi di peste suina africana nei suini selvatici verificatisi in Polonia e in Bulgaria nelle immediate vicinanze del confine con la Grecia. |
(2) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1952 sono state fornite ulteriori informazioni dalla Polonia concernenti la situazione epidemiologica di tale Stato membro relativa alla peste suina africana nei suini selvatici, di cui si dovrebbe tener conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(3) |
Nel novembre 2019 sono stati rilevati diversi nuovi casi di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Nisko nel sud della Polonia, nelle vicinanze del confine con l'Ucraina, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(4) |
Nel novembre 2019 è stato inoltre rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Głogów, nella parte orientale della Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di tale allegato. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che è situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte II colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe figurare ora nell'elenco della parte II, anziché nella parte I, di detto allegato. |
(5) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in modo proattivo ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e includerle negli elenchi dell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(6) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1952 della Commissione, del 25 novembre 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 304 del 26.11.2019, pag. 23).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
— |
Pāvilostas novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
— |
Grobiņas novads, |
— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
7. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Județul Suceava. |
8. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Sobrance, |
— |
the whole district of Košice-mesto, |
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske, |
— |
in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II. |
9. Grecia
Le seguenti zone della Grecia:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
|
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Plovdiv, |
— |
the whole region of Pazardzhik, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Burgas excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Shumen excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III. |
3. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
5. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Ādažu novads, |
— |
Aizputes novads, |
— |
Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
— |
Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
— |
Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novads, |
— |
Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
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Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
— |
Brocēnu novads, |
— |
Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
— |
Dagdas novads, |
— |
Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Durbes novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
— |
Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
— |
Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
— |
Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
— |
Jaunpils novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Kandavas novads, |
— |
Kārsavas novads, |
— |
Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
— |
Kokneses novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Krimuldas novads, |
— |
Krustpils novads, |
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
— |
Naukšēnu novads, |
— |
Neretas novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Ozolnieku novads, |
— |
Pārgaujas novads, |
— |
Pļaviņu novads, |
— |
Preiļu novads, |
— |
Priekules novads, |
— |
Priekuļu novads, |
— |
Raunas novads, |
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
— |
Rēzeknes novads, |
— |
Riebiņu novads, |
— |
Rojas novads, |
— |
Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
— |
Rundāles novads, |
— |
Rūjienas novads, |
— |
Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Skrīveru novads, |
— |
Skrundas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
— |
Zilupes novads. |
6. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos, |
— |
Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
7. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
— |
in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde. |
9. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Judeţul Bistrița-Năsăud. |
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Blagoevgrad, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Vratza, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
in the region of Shumen:
|
— |
in the region of Varna:
|
— |
in the region of Veliko Tarnovo:
|
— |
in Burgas region:
|
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907, |
— |
Kazlų Rudos savivaldybė, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos. |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Judeţului Maramureş. |
5. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
— |
the whole district of Trebisov, |
— |
in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
— |
tutto il territorio della Sardegna. |
Rettifiche
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/134 |
Rettifica della decisione delegata dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 42/19/COL del 17 giugno 2019 che esonera la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [2019/…]
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 259 del 10 ottobre 2019)
Nel sommario e a pagina 75:
anziché:
«Decisione delegata dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 42/19/COL del 17 giugno 2019 che esonera la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [2019/…]»,
leggasi:
«Decisione delegata dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 42/19/COL del 17 giugno 2019 che esonera la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [2019/1699]».
29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/135 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/1935 della Commissione, del 13 maggio 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l’assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 301 del 22 novembre 2019)
Pagina 4, il testo dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2020.»