ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 291

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
12 novembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1889 del Consiglio dell’11 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio dell’11 novembre 2019 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

3

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1891 del Consiglio dell’11 novembre 2019 che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

13

 

*

Regolamento (UE) 2019/1892 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di omologazione per taluni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi ( 1 )

17

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/1893 del Consiglio dell’11 novembre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

42

 

*

Decisione (Pesc)2019/1894Del Consiglio dell’11 novembre 2019 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1895 della Commissione del 7 novembre 2019 relativa al riconoscimento di alcune isole del Portogallo come indenni dalla varroasi e che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE [notificata con il numero C(2019) 7905]  ( 1 )

54

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica all’adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/1809 del bilancio rettificativo n. 2 dell’Unione europea per l’esercizio 2019 ( GU L 284 del 5.11.2019 )

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1889 DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2019

che modifica il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio (2) attua diverse misure restrittive disposte dalla decisione (PESC) 2017/2074.

(2)

L’11 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1893 (3), che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 introducendo un articolo sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio e dell’alto rappresentante.

(3)

Ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2017/2063 e per garantire la massima certezza del diritto all’interno dell’Unione, è opportuno che siano pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma di tale regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2063,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2017/2063 è inserito l’articolo seguente:

« Articolo 18 bis

1.

Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione di modifiche degli allegati IV e V;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche degli allegati IV e V;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l’aggiunta del contenuto degli allegati IV e V nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure adottate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.

Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati IV e V.

3.

Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato III del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60.

(2)  Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21).

(3)  Decisione (PESC) 2019/1893 dell’ 11 novembre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (Cfr. pag. 42 della presente Gazzetta Ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/3


REGOLAMENTO (UE) 2019/1890 DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2019

concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1894 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale. La decisione dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone, entità od organismi che sono responsabili o coinvolti – anche pianificando, preparando, per esempio mediante ricerche geosismiche, partecipando, dirigendo o prestando assistenza – in attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all’estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, ovvero che forniscono a tali attività sostegno finanziario, tecnico o materiale, senza l’autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale. Tali persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sono elencati nell’allegato della decisione (PESC) 2019/1894

(2)

Come sottolineato nella decisione (PESC) 2019/1894, le precitate attività di trivellazione violano la sovranità o i diritti sovrani e la giurisdizione della Repubblica di Cipro nel suo mare territoriale, nella sua zona economica esclusiva e sulla sua piattaforma continentale e, quando sono svolte in aree in cui la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale non siano state delimitate a norma del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, dette attività compromettono od ostacolano il raggiungimento di un accordo di delimitazione. Tali azioni sono in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la risoluzione pacifica delle controversie, e rappresentano una minaccia per gli interessi e la sicurezza dell’Unione. Nella medesima decisione si sottolineava inoltre che il Consiglio aveva accolto con favore l’invito del governo di Cipro a negoziare con la Turchia e aveva rilevato che la delimitazione delle zone economiche esclusive e della piattaforma continentale doveva essere frutto di dialogo e negoziazione in buona fede, nel pieno rispetto del diritto internazionale e conformemente al principio delle relazioni di buon vicinato.

(3)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

(4)

Il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio per garantire la coerenza con la procedura di redazione, modifica e revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2019/1894

(5)

La procedura per la modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni.

(6)

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno che siano pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7)

Poiché queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(8)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, e in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un’operazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b)

«contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;

c)

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II;

d)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

f)

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

g)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

i)

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii)

depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

iii)

titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii)

documenti da cui risulti un interesse riguardante fondi o risorse finanziarie;

h)

«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I, né è destinato a loro vantaggio.

3.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2019/1894, come le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi:

a)

che sono responsabili o coinvolti – anche pianificando, preparando, partecipando, dirigendo o prestando assistenza – in attività di trivellazione collegate alla ricerca e produzione di idrocarburi, o all’estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, senza l’autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale, incluse, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività che possono compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione;

b)

che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale alle attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all’estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, di cui alla lettera a);

c)

che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche elencate nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; oppure

e)

da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

2.   Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e

b)

il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco di cui all’allegato I, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti o accordi conclusi o di obblighi sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 7

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

collaborare con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.

Articolo 9

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 10

1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nel quadro di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 11

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell’articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 3 a 5;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 3, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.

2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessato.

4.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

5.   La Commissione ha il potere di modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 13

1.   L’allegato I indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

2.   L’allegato I contiene le informazioni disponibili necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 14

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e notificano immediatamente ogni eventuale modifica successiva.

Articolo 15

1.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato I;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche dell’allegato I;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l’aggiunta del contenuto dell’allegato I all’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, ove applicabile, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 16

1.   Gli Stati membri designano le proprie autorità competenti e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei siti web delle autorità competenti elencati nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Cfr. pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2

[…]


ALLEGATO II

SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_ 20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas- restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

https://www.gov.si/teme/omejevalni-ukrepi/

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/guidance/uk-sanctions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

B-1049 Bruxelles, Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1891 DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2019

che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.

(2)

Il Consiglio ha sottolineato che le misure restrittive sono graduali, mirate, flessibili e reversibili, senza colpire la popolazione in generale, e mirano a promuovere un processo credibile e significativo che possa portare a una soluzione pacifica negoziata.

(3)

Tenuto conto del continuo deteriorarsi della situazione in Venezuela il 22 gennaio 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 (2), in cui ha indicato sette persone nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi nell’allegato I della decisione (PESC) 2017/2063.

(4)

Il 28 maggio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui si afferma che le elezioni presidenziali anticipate in Venezuela e le elezioni regionali tenutesi il 20 maggio 2018 non sono state libere né regolari. L’Unione ha chiesto lo svolgimento di nuove elezioni presidenziali e ha dichiarato che agirà rapidamente allo scopo di imporre ulteriori misure restrittive mirate e reversibili.

(5)

Il 25 giugno 2018, a seguito delle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2018, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 (3), in cui ha indicato undici persone.

(6)

Il 25 ottobre 2018 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione nella quale ha affermato che l’Unione continua a essere convinta che l’unica soluzione possibile all’attuale crisi sia una soluzione politica, democratica e pacifica e ha sottolineato l’impegno dell’Unione a ricorrere a tutti gli strumenti politici per contribuire a raggiungere tale soluzione.

(7)

Il 6 novembre 2018, nel quadro del riesame annuale delle misure restrittive in vigore in considerazione della situazione in Venezuela, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 (4), in cui ha modificato la motivazione relativa a una persona indicata nell’elenco.

(8)

In gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019, l’alto rappresentante ha rilasciato dichiarazioni a nome dell’Unione sulla situazione in Venezuela, in cui ha sottolineato la disponibilità dell’Unione a continuare a prodigarsi per ripristinare la democrazia e lo Stato di diritto, ad adottare ulteriori misure e a reagire mediante misure appropriate alle decisioni e azioni che compromettono ulteriormente le istituzioni e i principi democratici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

(9)

L’8 luglio 2019 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1169 (5), in cui ha aggiornato la motivazione relativa a tre persone elencate.

(10)

Il 16 luglio 2019 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione nella quale affermava che la relazione dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani conferma in modo chiaro e dettagliato la portata e la gravità delle violazioni dei diritti umani, l’erosione dello Stato di diritto e lo smantellamento delle istituzioni democratiche in Venezuela. L’Unione ha inoltre fatto presente di essere pronta ad avviare i lavori per l’applicazione di misure mirate nei confronti dei membri delle forze di sicurezza coinvolti nella tortura e in altre gravi violazioni dei diritti umani.

(11)

Il 26 settembre 2019, a seguito della dichiarazione del 16 luglio 2019 e alla luce del perdurare della grave situazione in Venezuela, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1586 (6), in cui ha indicato sette persone.

(12)

In tale contesto e conformemente all’articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2017/2063, il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in vigore in considerazione della situazione in Venezuela.

(13)

Tenendo conto della crisi politica, economica, sociale e umanitaria in corso in Venezuela e delle azioni persistenti che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, il Consiglio ha deciso di prorogare le misure restrittive in vigore, comprese tutte le indicazioni. Tali misure non colpiscono la popolazione in generale e possono essere revocate in caso di progressi verso il ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in Venezuela.

(14)

Le singole indicazioni di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 sono state riesaminate e le informazioni relative a otto persone dovrebbero essere modificate.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 16 I del 22.1.2018, pag. 6).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160 I del 25.6.2018, pag. 5).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 276 del 7.11.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1169 del Consiglio, del 8 luglio 2019, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1586 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063, le voci 1, 3, 6, 10, 13, 15, 19 e 21 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1.

Néstor Luis Reverol Torres

Data di nascita: 28 ottobre 1964

Sesso: maschile

Ministro degli interni, della giustizia e della pace dal 2016; nominato anche vicepresidente dei lavori pubblici e dei servizi e segretario esecutivo dello Stato maggiore del settore elettrico (Estado Mayor Eléctrico) nell’aprile 2019. Ex comandante generale della Guardia nazionale bolivariana. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura di prigionieri (politici), e della repressione dell’opposizione democratica in Venezuela, compresi il divieto e la repressione delle manifestazioni politiche, commesse dalle forze di sicurezza sotto il suo comando.

22.1.2018

3.

Tibisay Lucena Ramírez

Data di nascita: 26 aprile 1959

Sesso: femminile

Presidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral (CNE)). Le sue attività e politiche hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche mancando di assicurare che la CNE restasse un’istituzione indipendente e imparziale, in conformità con la Costituzione venezuelana agevolando in tal modo l’istituzione dell’Assemblea costituente e la rielezione di Nicolás Maduro nel maggio 2018 attraverso elezioni presidenziali che non sono state libere né regolari.

22.1.2018

6.

Tarek William Saab Halabi

Data di nascita:

Luogo di nascita: 10 settembre 1963

El Tigre, Anzoátegui, Venezuela

Sesso: maschile

Procuratore generale venezuelano nominato dall’Assemblea costituente. In tale ruolo e in quelli precedenti di mediatore e presidente del Consiglio morale repubblicano, ha compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela sostenendo pubblicamente le attività contro gli oppositori del governo del Venezuela e la revoca delle competenze dell’Assemblea nazionale.

22.1.2018

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Data di nascita: 19 luglio 1962

Sesso: maschile

Comandante in capo dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela e capo di Stato maggiore presso il comandante in capo. Ex comandante generale dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela ed ex comandante della Regione di difesa integrale della Zona centrale (REDI Central) del Venezuela. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze sotto il suo comando durante il suo mandato di comandante generale dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela, compreso l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento dei detenuti. Ha preso di mira l’opposizione democratica e sostenuto il ricorso ai tribunali militari per processare manifestanti civili.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua Milano

Data di nascita: 16 dicembre 1969

Sesso: maschile

Ex ministro del potere popolare per l’educazione. Ex presidente della commissione presidenziale per l’Assemblea nazionale costituente illegittima. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela per via del suo ruolo guida nell’istituzione dell’Assemblea costituente illegittima.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Data di nascita: 16 giugno 1962

Luogo di nascita: San Cristóbal, Táchira, Venezuela

Sesso: maschile

Capo del Centro di controllo nazionale dei comitati locali di approvvigionamento e produzione (CLAP) e protettore dello Stato di Táchira. Anche capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). In qualità di capo dei CLAP e protettore dello Stato di Táchira può fare appello alle forze speciali (FAES) ed è in grado di influenzare le nomine di giudici e pubblici ministeri. Responsabile di compromissione della democrazia mediante la manipolazione, a fini elettorali, delle distribuzioni dei CLAP. Inoltre, in quanto commissario generale del SEBIN è responsabile delle attività di tale servizio, fra cui gravi violazioni dei diritti umani come la detenzione arbitraria.

25.6.2018

19.

Nestor Neptali Blanco Hurtado

Data di nascita: 26 settembre 1982

numero ID: V-15222057

Sesso: maschile

Maggiore nella Guardia nazionale bolivariana (GNB), ha lavorato a fianco di ufficiali presso la direzione generale del controspionaggio militare (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) almeno dal dicembre 2017. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM.

27.9.2019

21.

Carlos Alberto Calderon Chirinos

numero ID: V-10352300

Sesso: maschile

Titolare di incarichi di alto livello (commissario, direttore e direttore generale) presso il Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM. In particolare, ha partecipato e si è reso responsabile di atti di tortura e del trattamento crudele, disumano e degradante di detenuti presso El Helicoide, una prigione del SEBIN.

27.9.2019»


12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/17


REGOLAMENTO (UE) 2019/1892 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di omologazione per taluni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione (2) attua il regolamento (CE) n. 661/2009 stabilendo i requisiti per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi con riferimento alle loro masse e dimensioni.

(2)

Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici, come ad esempio i deflettori retraibili o pieghevoli installati all’estremità posteriore di autocarri e loro rimorchi, nonché i dispositivi aerodinamici e le apparecchiature per le cabine, costituiscono la tecnologia attualmente disponibile in grado di migliorare le prestazioni aerodinamiche dei veicoli. Tuttavia, a causa della loro progettazione, tali dispositivi e apparecchiature possono sporgere oltre la parte più esterna anteriore, posteriore o laterale dei veicoli sui quali vengono installati. Di conseguenza, i veicoli dotati di tali dispositivi e apparecchiature dovrebbero essere esentati dal rispetto dei requisiti relativi alle dimensioni standard.

(3)

La direttiva 96/53/CE del Consiglio (3) è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) al fine di prevedere una deroga alle restrizioni in materia di lunghezza e peso massimi per consentire l’uso nel traffico transfrontaliero di veicoli a motore, con caratteristiche aerodinamiche migliorate e alimentati, rispettivamente, con combustibili alternativi o a zero emissioni.

(4)

Al fine di garantire la coerenza tra la legislazione in materia di omologazione CE e le norme armonizzate per i veicoli stradali che circolano all’interno dell’Unione, è necessario stabilire i requisiti di omologazione per i veicoli a motore con cabine allungate e per le apparecchiature o i dispositivi aerodinamici in maniera da garantire che forniscano benefici in termini di prestazioni energetiche, migliore visibilità per i conducenti, sicurezza per gli altri utenti della strada, nonché sicurezza e comfort per i conducenti.

(5)

Non è possibile per un’autorità di omologazione certificare che un tipo di dispositivo aerodinamico e di apparecchiatura sia conforme ai requisiti tecnici pertinenti indipendentemente da un veicolo. Tali dispositivi ed apparecchiature aerodinamici dovrebbero pertanto essere omologati in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli o in relazione ai veicoli generici per i quali sono definite le dimensioni precise e le specifiche dei materiali nel luogo di installazione. Per questo motivo dovrebbero essere omologati in quanto entità tecniche indipendenti e i requisiti specifici per l’omologazione dovrebbero essere stabiliti prima di essere immessi sul mercato. Anche le cabine allungate dovrebbero essere soggette a un’omologazione del veicolo, conformemente alla direttiva 96/53/CE.

(6)

La conformità alle norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti di imminente adozione richiederà l’applicazione di varie tecnologie per migliorare l’efficienza energetica. Una delle misure più efficaci per migliorare l’efficienza energetica consiste nel ridurre la resistenza aerodinamica dei veicoli a motore.

(7)

I dispositivi aerodinamici retraibili o pieghevoli installati all’estremità posteriore di autocarri e loro rimorchi e le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici delle cabine dovrebbero essere costruiti in maniera tale da garantire che non riducano la capacità del veicolo di essere utilizzato per il trasporto intermodale. La larghezza massima di 2,60 m si applica pertanto a tutti i veicoli, compresi quelli refrigerati. I dispositivi aerodinamici dovrebbero inoltre essere in grado di resistere allo spostamento d’aria causato da circostanze operative nel trasporto intermodale.

(8)

I veicoli a motore alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni dovrebbero beneficiare di una franchigia di sovraccarico. Il peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni dovrebbe essere chiaramente indicato sulla targhetta regolamentare del costruttore.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1230/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1230/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi con riferimento alle loro masse e dimensioni, nonché di talune entità tecniche indipendenti destinate a tali veicoli.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

i paragrafi 25 e 26 sono sostituiti dai seguenti:

«25)

“interasse”:

a)

nel caso di veicoli a motore e rimorchi a timone, la distanza orizzontale tra il centro del primo e dell’ultimo asse;

b)

nel caso di rimorchi ad asse centrale, semirimorchi e rimorchi a timone rigido, la distanza tra l’asse verticale del dispositivo di traino e il centro dell’ultimo asse;

26)

“distanza tra gli assi”: la distanza tra due assi consecutivi; nel caso di rimorchi ad asse centrale, semirimorchi e rimorchi a timone rigido, la prima distanza tra gli assi è data dalla distanza orizzontale tra l’asse verticale del punto di aggancio anteriore e il centro del primo asse;»

b)

il paragrafo 33 è sostituito dal seguente:

«33)

“raggio di curvatura posteriore”: la distanza tra il punto iniziale e l’effettivo punto più esterno della parte posteriore di un veicolo quando il veicolo viene manovrato nelle condizioni di cui all’allegato I, parte B, sezione 8 o parte C, sezione 7;»;

c)

è aggiunto il seguente punto 41:

«41)

“apparecchiature e dispositivi aerodinamici”: apparecchiature o dispositivi progettati per ridurre la resistenza aerodinamica dei veicoli stradali, ad eccezione delle cabine allungate.»;

3)

sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

«Articolo 4 bis

Omologazione CE di apparecchiature e dispositivi aerodinamici in quanto entità tecniche indipendenti

1.   Il costruttore, o il suo rappresentante, presenta all’autorità di omologazione la domanda di omologazione CE per un’apparecchiatura aerodinamica o un dispositivo aerodinamico in quanto entità tecnica indipendente.

La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell’allegato V, parte C.

2.   Se i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento sono soddisfatti, l’autorità di omologazione concede un’omologazione CE di entità tecnica indipendente e rilascia un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Uno Stato membro non attribuisce lo stesso numero a un altro tipo di entità tecnica indipendente.

3.   Ai fini del paragrafo 2, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all’allegato V, parte D.

Articolo 4 ter

Marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti

Ogni entità tecnica indipendente conforme a un tipo per il quale è stata rilasciata l’omologazione CE di entità tecnica indipendente ai sensi del presente regolamento reca un marchio di omologazione CE di entità tecnica indipendente di cui all’allegato V, parte E.»;

4)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

5)

l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).

(3)  Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

(4)  Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (UE) n. 1230/2012 è così modificato:

1)

nella parte A, il punto 1.3. è sostituito dal seguente:

«1.3.

I dispositivi e le apparecchiature di cui all’appendice 1 non vengono presi in considerazione per la determinazione della lunghezza, della larghezza e dell’altezza.»;

2)

la parte B è così modificata:

a)

il punto 1.3. è sostituito dal seguente:

«1.3.

I dispositivi e le apparecchiature di cui all’appendice 1 non vengono presi in considerazione per la determinazione della lunghezza, della larghezza e dell’altezza.»;

b)

sono inseriti i seguenti punti da 1.3.1. a 1.3.1.3.:

«1.3.1.

Requisiti supplementari per i dispositivi aerodinamici di cui all’appendice 1

1.3.1.1.

Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di lunghezza non superiore a 500 mm nella posizione in utilizzo non possono aumentare lo spazio di carico complessivo utilizzabile. Devono essere costruiti in maniera tale da consentire il blocco degli stessi nella posizione retratta o piegata e nella posizione in utilizzo. Tali apparecchiature e dispositivi devono inoltre essere costruiti in maniera tale da essere retraibili o pieghevoli quando il veicolo è fermo affinché la larghezza massima autorizzata del veicolo di cui al punto 1.1.2. non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la lunghezza massima autorizzata del veicolo di cui al punto 1.1.1. non venga superata di oltre 200 mm, come consentito solo a un’altezza dal suolo di almeno 1 050 mm, in modo che tali apparecchiature e dispositivi non riducano la capacità del veicolo di essere utilizzato per il trasporto intermodale. Inoltre devono essere soddisfatti i requisiti di cui ai punti 1.3.1.1.1. e 1.3.1.1.3.

1.3.1.1.1.

Le apparecchiature e i dispositivi devono essere omologati conformemente al presente regolamento.

1.3.1.1.2.

L’operatore deve poter regolare la posizione delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici, nonché retrarli o piegarli, applicando una forza manuale non superiore a 40 daN. Tale regolazione può essere anche automatica.

1.3.1.1.3.

Non è necessario che i dispositivi e le apparecchiature siano retraibili o pieghevoli se i requisiti relativi alle dimensioni massime sono pienamente rispettati in qualsiasi condizione.

1.3.1.2.

Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di lunghezza superiore a 500 mm nella posizione in utilizzo non possono aumentare lo spazio di carico complessivo utilizzabile. Devono essere costruiti in maniera tale da consentire il blocco degli stessi tanto nella posizione retratta o piegata quanto nella posizione in utilizzo. Tali dispositivi devono inoltre essere costruiti in maniera tale da essere retraibili o pieghevoli quando il veicolo è fermo affinché la larghezza massima autorizzata del veicolo di cui al punto 1.1.2. non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la lunghezza massima autorizzata del veicolo di cui al punto 1.1.1. non venga superata di oltre 200 mm, come consentito solo a un’altezza dal suolo di almeno 1 050 mm, in modo che tali apparecchiature e dispositivi non riducano la capacità del veicolo di essere utilizzato per il trasporto intermodale. Inoltre devono essere soddisfatti i requisiti di cui ai punti da 1.3.1.2.1. a 1.3.1.2.4.

1.3.1.2.1.

Le apparecchiature e i dispositivi devono essere omologati conformemente al presente regolamento.

1.3.1.2.2.

L’operatore deve poter regolare la posizione delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici, nonché retrarli o piegarli, applicando una forza manuale non superiore a 40 daN. Tale regolazione può essere anche automatica.

1.3.1.2.3.

Ogni elemento o combinazione di elementi verticali principali e ogni elemento o combinazione di elementi orizzontali principali costituenti le apparecchiature e i dispositivi, quando installati sul veicolo e nella posizione in utilizzo, devono resistere alla trazione verticale e orizzontale e a forze di spinta, applicate in sequenza verso l’alto, il basso, sinistra e destra, pari a 200 daN ± 10 % applicate staticamente al centro geometrico della superficie proiettata perpendicolare pertinente, ad una pressione massima di 2,0 MPa. I dispositivi e le apparecchiature possono deformarsi, ma il sistema di regolazione e bloccaggio non deve rilasciarli a causa delle forze applicate. La deformazione deve essere limitata in maniera da garantire che la larghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo durante e dopo la prova.

1.3.1.2.4.

Ogni elemento o combinazione di elementi verticali principali e ogni elemento o combinazione di elementi orizzontali principali costituenti le apparecchiature e i dispositivi, quando in posizione retratta o piegata, devono inoltre resistere a una forza di trazione orizzontale applicata in direzione longitudinale verso la parte posteriore, pari a 200 daN ± 10 % applicata staticamente al centro geometrico della superficie proiettata perpendicolare pertinente, ad una pressione massima di 2,0 MPa. I dispositivi e le apparecchiature possono deformarsi, ma il sistema di regolazione e bloccaggio non deve aprirsi a causa delle forze applicate. La deformazione deve essere limitata in maniera da garantire che la larghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e che la lunghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 200 mm.

1.3.1.3.

Il servizio tecnico deve verificare, in maniera soddisfacente per l’autorità di omologazione, che le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici non riducano in maniera significativa, tanto nella posizione in utilizzo quanto in quella retratta o piegata, il raffreddamento e la ventilazione del gruppo propulsore, del sistema di scarico e della cabina passeggeri. Tutti gli altri requisiti applicabili relativi ai sistemi del veicolo devono essere pienamente rispettati quando i dispositivi e le apparecchiature si trovano tanto nella posizione in utilizzo, quanto in quella retratta o piegata.

In deroga ai requisiti applicabili in materia di dispositivi di protezione antincastro posteriori, le distanze orizzontali tra la parte posteriore di tali dispositivi di protezione e l’estremità posteriore del veicolo dotato di apparecchiature e dispositivi aerodinamici possono essere misurate senza tenere conto delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici purché questi abbiano una lunghezza superiore a 200 mm, siano in condizione di utilizzo e le sezioni fondamentali degli elementi posti ad un’altezza ≤ 2,0 m dal suolo, misurati a veicolo scarico, siano realizzate con materiale avente una durezza < 60 Shore (A). Ai fini della determinazione della durezza non devono essere prese in considerazione le nervature strette, i materiali tubolari e i fili metallici che costituiscono un telaio o un substrato di sostegno per le sezioni fondamentali degli elementi. Tuttavia, per eliminare il rischio di lesioni e di penetrazione in altri veicoli in caso di urto, eventuali estremità quali nervature, materiali tubolari e fili metallici non devono essere rivolti all’indietro, tanto quando il dispositivo e l’apparecchiatura sono in posizione retratta o piegata quanto quando si trovano nella posizione in utilizzo.

In alternativa alla deroga di cui al paragrafo precedente, le distanze orizzontali tra la parte posteriore del dispositivo di protezione antincastro posteriore e l’estremità posteriore del veicolo dotato di apparecchiature e dispositivi aerodinamici possono essere misurate senza tenere conto delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici purché questi abbiano una lunghezza superiore a 200 mm, siano in condizione di utilizzo e conformi alle disposizioni di prova di cui all’appendice 4.

Le distanze orizzontali tra la parte posteriore del dispositivo di protezione antincastro posteriore e l’estremità posteriore del veicolo devono essere tuttavia misurate con le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici in posizione retratta o piegata o tenere conto della conseguente lunghezza di sporgenza conformemente al punto 1.6.1 dell’appendice 4, se tale lunghezza supera quella della posizione retratta o piegata.»;

c)

sono inseriti i seguenti punti 2.1.3., 2.1.3.1. e 2.1.3.2.:

«2.1.3.

Nel caso di veicoli a motore alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni:

2.1.3.1.

Il peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni conformemente all’allegato I, punti 2.3. e 2.4., della direttiva 96/53/CE è definito sulla base della documentazione fornita dal costruttore. La correttezza delle informazioni dichiarate deve essere verificata dal servizio tecnico in maniera soddisfacente per l’autorità di omologazione.

2.1.3.2.

Il costruttore deve indicare il seguente simbolo aggiuntivo e il valore del peso supplementare sotto o a lato delle iscrizioni obbligatorie sulla targhetta regolamentare del costruttore, al di fuori di un rettangolo chiaramente contrassegnato che deve contenere soltanto le informazioni obbligatorie.

“96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT — XXXX KG” [conforme all’articolo 10 ter della direttiva 96/53/CE — XXXX KG]

L’altezza dei caratteri del simbolo e del valore dichiarato non deve essere inferiore a 4 mm.

Inoltre, fino a quando non viene introdotta una voce specifica nel certificato di conformità, il valore del peso supplementare deve essere indicato nella sezione “Osservazioni” del certificato di conformità in modo da consentire l’inclusione di tali informazioni nei documenti di immatricolazione dei veicoli a bordo.»;

d)

è inserito il seguente punto 2.2.5.1.:

«2.2.5.1.

Nel caso di un autoarticolato con almeno 4 assi di classe I dotato di due assi sterzanti, la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 15 % della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico “M”.»;

e)

al punto 6.1. è aggiunta la seguente frase:

«I requisiti di cui al presente punto non si applicano alla modalità di guida esclusivamente elettrica dei veicoli ibridi elettrici.»;

f)

il punto 6.2. è sostituito dal seguente:

«6.2.

La potenza motore è misurata conformemente al regolamento UNECE n. 85 (*1).

(*1)   GU L 326 del 24.11.2006, pag. 55.»;"

g)

al punto 7.1.1. è aggiunta la seguente frase:

«Se il veicolo è munito di apparecchiature aerodinamiche o dispositivi aerodinamici di cui ai punti 1.3.1.1. e 1.3.1.2., tali apparecchiature e dispositivi devono trovarsi nella posizione di utilizzo e in utilizzo.»;

h)

è inserito il seguente punto 7.4.:

«7.4.

Con l’accordo del servizio tecnico e dell’autorità di omologazione, i requisiti di manovrabilità possono essere dimostrati mediante simulazione numerica conformemente all’allegato XVI della direttiva 2007/46/CE. In caso di dubbio, il servizio tecnico o l’autorità di omologazione può richiedere una prova fisica in scala reale.»;

i)

al punto 8.1.1. è aggiunta la seguente frase:

«Se il veicolo è munito di apparecchiature aerodinamiche o dispositivi aerodinamici di cui ai punti 1.3.1.1. e 1.3.1.2., tali apparecchiature e dispositivi devono trovarsi nella posizione di utilizzo e in utilizzo.»;

j)

è aggiunto il seguente punto 8.3.:

«8.3.

Con l’accordo del servizio tecnico e dell’autorità di omologazione, i requisiti in materia di raggio di curvatura posteriore massimo possono essere dimostrati mediante simulazione numerica conformemente all’allegato XVI della direttiva 2007/46/CE. In caso di dubbio, il servizio tecnico o l’autorità di omologazione può richiedere una prova fisica in scala reale.»;

3)

la parte C è così modificata:

a)

al punto 1.1.2. la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

2,60 m per i veicoli muniti di una carrozzeria con pareti isolate di spessore pari ad almeno 45 mm e con codice di carrozzeria 04 o 05 di cui all’allegato II, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE.»;

b)

il punto 1.3. è sostituito dal seguente:

«1.3.

I dispositivi e le apparecchiature di cui all’appendice 1 non vengono presi in considerazione per la determinazione della lunghezza, della larghezza e dell’altezza.»;

c)

sono inseriti i seguenti punti da 1.3.1. a 1.4.2.:

«1.3.1.

Requisiti supplementari per i dispositivi aerodinamici di cui all’appendice 1

1.3.1.1.

Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di lunghezza non superiore a 500 mm nella posizione in utilizzo non possono aumentare la lunghezza utilizzabile della superficie di carico. Devono essere costruiti in maniera tale da consentire il blocco degli stessi tanto nella posizione retratta o piegata quanto nella posizione in utilizzo. Tali apparecchiature e dispositivi devono inoltre essere costruiti in maniera tale da essere retraibili o pieghevoli quando il veicolo è fermo affinché la larghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la lunghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 200 mm, come consentito solo a un’altezza dal suolo di almeno 1 050 mm, in modo che tali apparecchiature e dispositivi non riducano la capacità del veicolo di essere utilizzato per il trasporto intermodale. Inoltre devono essere soddisfatti i requisiti di cui ai punti 1.3.1.1.1. e 1.3.1.1.3.

1.3.1.1.1.

Le apparecchiature e i dispositivi devono essere omologati conformemente al presente regolamento.

1.3.1.1.2.

L’operatore deve poter regolare la posizione delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici, nonché retrarli o piegarli, applicando una forza manuale non superiore a 40 daN. Tale regolazione può essere anche automatica.

1.3.1.1.3.

Non è necessario che i dispositivi e le apparecchiature siano retraibili o pieghevoli se i requisiti relativi alle dimensioni massime sono pienamente rispettati in qualsiasi condizione.

1.3.1.2.

Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di lunghezza superiore a 500 mm nella posizione in utilizzo non possono aumentare la lunghezza utilizzabile della superficie di carico. Devono essere costruiti in maniera tale da consentire il blocco degli stessi tanto nella posizione retratta o piegata quanto nella posizione in utilizzo. Tali dispositivi devono inoltre essere costruiti in maniera tale da essere retraibili o pieghevoli quando il veicolo è fermo affinché la larghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la lunghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 200 mm, come consentito solo a un’altezza dal suolo di almeno 1 050 mm, in modo che tali apparecchiature e dispositivi non riducano la capacità del veicolo di essere utilizzato per il trasporto intermodale. Inoltre devono essere soddisfatti i requisiti di cui ai punti da 1.3.1.2.1. a 1.3.1.2.4.

1.3.1.2.1.

Le apparecchiature e i dispositivi devono essere omologati conformemente al presente regolamento.

1.3.1.2.2.

L’operatore deve poter regolare la posizione delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici, nonché retrarli o piegarli, applicando una forza manuale non superiore a 40 daN. Tale regolazione può essere anche automatica.

1.3.1.2.3.

Ogni elemento o combinazione di elementi verticali principali e ogni elemento o combinazione di elementi orizzontali principali costituenti le apparecchiature e i dispositivi, quando installati sul veicolo e nella posizione in utilizzo, devono resistere alla trazione verticale e orizzontale e a forze di spinta, applicate in sequenza verso l’alto, il basso, sinistra e destra, pari a 200 daN ± 10 % applicate staticamente al centro geometrico della superficie proiettata perpendicolare pertinente, ad una pressione massima di 2,0 MPa. I dispositivi e le apparecchiature possono deformarsi, ma il sistema di regolazione e bloccaggio non deve aprirsi a causa delle forze applicate. La deformazione deve essere limitata in maniera da garantire che la larghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo durante e dopo la prova.

1.3.1.2.4.

Ogni elemento o combinazione di elementi verticali principali e ogni elemento o combinazione di elementi orizzontali principali costituenti le apparecchiature e i dispositivi, quando in posizione retratta o piegata, devono inoltre resistere a una forza di trazione orizzontale applicata in direzione longitudinale verso la parte posteriore, pari a 200 daN ± 10 % applicata staticamente al centro geometrico della superficie proiettata perpendicolare pertinente, ad una pressione massima di 2,0 MPa. I dispositivi e le apparecchiature possono deformarsi, ma il sistema di regolazione e bloccaggio non deve aprirsi a causa delle forze applicate. La deformazione deve essere limitata in maniera da garantire che la larghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e che la lunghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 200 mm.

1.3.1.3.

Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici delle cabine, tanto nella posizione retratta o piegata quanto in quella in utilizzo, se del caso, devono essere costruiti in maniera tale da fare sì che la larghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e che tali apparecchiature e dispositivi non riducano la capacità del veicolo di essere utilizzato per il trasporto intermodale. Inoltre devono essere soddisfatti i requisiti di cui ai punti da 1.3.1.3.1. a 1.3.1.3.4.

1.3.1.3.1.

Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici per cabine devono essere omologati conformemente al presente regolamento.

1.3.1.3.2.

In caso di installazione su un veicolo e tanto in posizione retratta o piegata quanto in posizione in utilizzo, se del caso, nessuna parte del dispositivo e dell’apparecchiatura deve trovarsi al di sopra del bordo inferiore del parabrezza, a meno che non sia direttamente visibile al conducente a causa del cruscotto o di altre finiture interne di serie.

1.3.1.3.3.

Il dispositivo e l’apparecchiatura devono essere coperti da materiale in grado di assorbire energia. In alternativa, il dispositivo e l’apparecchiatura devono essere costituiti di un materiale avente una durezza < 60 Shore (A) conformemente al punto 1.3.1.4.

1.3.1.3.4.

Il dispositivo e l’apparecchiatura non devono essere costruiti con materiali soggetti a rottura in frammenti taglienti o con bordi frastagliati.

1.3.1.4.

Il servizio tecnico verifica, in maniera soddisfacente per l’autorità di omologazione, che le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di cui ai punti 1.3.1.1., 1.3.1.2. e 1.3.1.3., tanto nella posizione di utilizzo quanto in quella retratta o piegata, non riducano il campo di visibilità anteriore del conducente e le funzioni di lavaggio e pulizia del parabrezza e non riducano altresì in maniera significativa il raffreddamento e la ventilazione del gruppo propulsore, del sistema di scarico, del sistema di frenatura, della cabina passeggeri e della superficie di carico. Tutti gli altri requisiti applicabili relativi ai sistemi del veicolo devono essere pienamente rispettati quando i dispositivi e le apparecchiature si trovano tanto nella posizione in utilizzo, quanto in quella retratta o piegata.

In deroga ai requisiti applicabili in materia di dispositivi di protezione antincastro anteriori, le distanze orizzontali tra la parte più avanzata del veicolo dotato di apparecchiature e dispositivi aerodinamici e il suo dispositivo di protezione anteriore nonché tra l’estremità posteriore del dispositivo di protezione posteriore e del veicolo dotato di apparecchiature e dispositivi aerodinamici possono essere misurate senza tenere conto delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici, purché abbiano una lunghezza posteriore superiore a 200 mm, siano in condizione di utilizzo e le sezioni fondamentali degli elementi posti ad un’altezza ≤ 2,0 m dal suolo, misurati a veicolo scarico, siano realizzate con materiale avente una durezza < 60 Shore (A). Ai fini della determinazione della durezza non devono essere prese in considerazione le nervature strette, i materiali tubolari e i fili metallici che costituiscono un telaio o un substrato di sostegno per le sezioni fondamentali degli elementi. Tuttavia, per eliminare il rischio di lesioni e di penetrazione in altri veicoli in caso di urto, eventuali estremità di tali nervature, materiali tubolari e fili metallici non devono essere rivolte in avanti nella parte anteriore e all’indietro nella parte posteriore del veicolo, tanto quando il dispositivo e l’apparecchiatura sono in posizione retratta o piegata quanto quando si trovano nella posizione di utilizzo.

In alternativa alla deroga relativa al dispositivo di protezione antincastro posteriore di cui al paragrafo precedente, le distanze orizzontali tra la parte posteriore di tale dispositivo di protezione e l’estremità posteriore del veicolo dotato di apparecchiature e dispositivi aerodinamici possono essere misurate senza tenere conto delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici purché abbiano una lunghezza superiore a 200 mm, siano in condizione di utilizzo e conformi alle disposizioni di prova di cui all’appendice 4.

Le distanze orizzontali tra la parte posteriore del dispositivo di protezione antincastro posteriore e l’estremità posteriore del veicolo devono essere tuttavia misurate con le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici in posizione retratta o piegata o tenere conto della conseguente lunghezza di sporgenza conformemente al punto 1.6.1 dell’appendice 4, se tale lunghezza supera quella della posizione retratta o piegata.

1.4.

Cabine allungate

1.4.1.

Quando la fascia anteriore nella posizione della cabina del veicolo a motore (incluse tutte le sporgenze, ad esempio la carrozzeria, i paraurti, i copriruota e le ruote) è pienamente conforme ai parametri dell’involucro tridimensionale di cui all’appendice 5 e la lunghezza della superficie di carico non supera i 10,5 m, il veicolo può superare la lunghezza massima autorizzata di cui al punto 1.1.1.

1.4.2.

Nel caso di cui al punto 1.4.1., il costruttore deve indicare il seguente simbolo aggiuntivo sotto o a lato delle iscrizioni obbligatorie sulla targhetta regolamentare del costruttore, al di fuori di un rettangolo chiaramente contrassegnato che deve contenere soltanto le informazioni obbligatorie.

“96/53/EC ARTICLE 9 A COMPLIANT” [conforme all’articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE]

L’altezza dei caratteri del simbolo non deve essere inferiore a 4 mm. Il testo “96/53/EC ARTICLE 9 A COMPLIANT” [conforme all’articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE] deve essere indicato anche nella sezione “Osservazioni” del certificato di conformità in modo da consentire l’inclusione di tali informazioni nei documenti di immatricolazione dei veicoli a bordo.»;

d)

sono inseriti i seguenti punti 2.1.4., 2.1.4.1. e 2.1.4.2.:

«2.1.4.

Nel caso di veicoli a motore alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni:

2.1.4.1.

Il peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni conformemente all’allegato I, punto 2.3., della direttiva 96/53/CE è definito sulla base della documentazione fornita dal costruttore. La correttezza delle informazioni dichiarate deve essere verificata dal servizio tecnico in maniera soddisfacente per l’autorità di omologazione.

2.1.4.2.

Il costruttore deve indicare il seguente simbolo aggiuntivo e il valore del peso supplementare sotto o a lato delle iscrizioni obbligatorie sulla targhetta regolamentare del costruttore, al di fuori di un rettangolo chiaramente contrassegnato che deve contenere soltanto le informazioni obbligatorie.

“96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT — XXXX KG” [conforme all’articolo 10 ter della direttiva 96/53/CE — XXXX KG]

L’altezza dei caratteri del simbolo e del valore dichiarato non deve essere inferiore a 4 mm.

Inoltre, fino a quando non viene introdotta una voce specifica nel certificato di conformità, il valore del peso supplementare deve essere indicato nella sezione “Osservazioni” del certificato di conformità in modo da consentire l’inclusione di tali informazioni nei documenti di immatricolazione dei veicoli a bordo.»;

e)

è inserito il seguente punto 5.1.2.:

«5.1.2.

I requisiti di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 non si applicano alla modalità di guida esclusivamente elettrica dei veicoli ibridi elettrici.»;

f)

il punto 5.2. è sostituito dal seguente:

«5.2.

La potenza motore è misurata conformemente al regolamento UNECE n. 85.»;

g)

al punto 6.1.1., è aggiunta la seguente frase:

«Se il veicolo è munito di apparecchiature aerodinamiche o dispositivi aerodinamici di cui ai punti 1.3.1.1., 1.3.1.2. e 1.3.1.3., tali apparecchiature e dispositivi devono trovarsi nella posizione di utilizzo e in utilizzo o nella posizione fissa in utilizzo ove applicabile per i dispositivi e le apparecchiature di cui al punto 1.3.1.3.»;

h)

è inserito il seguente punto 6.4.:

«6.4.

Con l’accordo del servizio tecnico e dell’autorità di omologazione, i requisiti di manovrabilità possono essere dimostrati mediante simulazione numerica conformemente all’allegato XVI della direttiva 2007/46/CE. In caso di dubbio, il servizio tecnico o l’autorità di omologazione può richiedere una prova fisica in scala reale.»;

i)

al punto 7.1. è aggiunta la seguente frase:

«Se il veicolo è munito di apparecchiature aerodinamiche o dispositivi aerodinamici di cui ai punti 1.3.1.1., 1.3.1.2. e 1.3.1.3., tali apparecchiature e dispositivi devono trovarsi nella posizione di utilizzo e in utilizzo.»;

j)

è aggiunto il seguente punto 7.3.:

«7.3.

Con l’accordo del servizio tecnico e dell’autorità di omologazione, i requisiti in materia di raggio di curvatura posteriore massimo possono essere dimostrati mediante simulazione numerica conformemente all’allegato XVI della direttiva 2007/46/CE. In caso di dubbio, il servizio tecnico o l’autorità di omologazione può richiedere una prova fisica in scala reale.»;

4)

la parte D è così modificata:

a)

al punto 1.1.2., la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

2,60 m per i veicoli muniti di una carrozzeria con pareti isolate di spessore pari ad almeno 45 mm e con codice carrozzeria 04 o 05 di cui all’allegato II, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE.»;

b)

il punto 1.4. è sostituito dal seguente:

«1.4.

I dispositivi e le apparecchiature di cui all’appendice 1 non vengono presi in considerazione per la determinazione della lunghezza, della larghezza e dell’altezza.»;

c)

sono inseriti i seguenti punti da 1.4.1. a 1.4.1.3.:

«1.4.1.

Requisiti supplementari per i dispositivi aerodinamici di cui all’appendice 1

1.4.1.1.

Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di lunghezza non superiore a 500 mm nella posizione in utilizzo non possono aumentare la lunghezza utilizzabile della superficie di carico. Devono essere costruiti in maniera tale da consentire il blocco degli stessi tanto nella posizione retratta o piegata quanto nella posizione in utilizzo. Tali apparecchiature e dispositivi devono inoltre essere costruiti in maniera tale da essere retraibili o pieghevoli quando il veicolo è fermo affinché la larghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la lunghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 200 mm, come consentito solo a un’altezza dal suolo di almeno 1 050 mm, in modo che tali apparecchiature e dispositivi non riducano la capacità del veicolo di essere utilizzato per il trasporto intermodale. Inoltre devono essere soddisfatti i requisiti di cui ai punti da 1.4.1.1.1. a 1.4.1.1.3.

1.4.1.1.1.

Le apparecchiature e i dispositivi devono essere omologati conformemente al presente regolamento.

1.4.1.1.2.

L’operatore deve poter regolare la posizione delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici, nonché retrarli o piegarli, applicando una forza manuale non superiore a 40 daN. Tale regolazione può essere anche automatica.

1.4.1.1.3.

Non è necessario che i dispositivi e le apparecchiature siano retraibili o pieghevoli se i requisiti relativi alle dimensioni massime sono pienamente rispettati in qualsiasi condizione.

1.4.1.2.

Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di lunghezza superiore a 500 mm nella posizione in utilizzo non possono aumentare la lunghezza utilizzabile della superficie di carico. Devono essere costruiti in maniera tale da consentire il blocco degli stessi tanto nella posizione retratta o piegata quanto nella posizione in utilizzo. Tali dispositivi devono inoltre essere costruiti in maniera tale da essere retraibili o pieghevoli quando il veicolo è fermo affinché la larghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la lunghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 200 mm, come consentito solo a un’altezza dal suolo di almeno 1 050 mm, in modo che tali apparecchiature e dispositivi non riducano la capacità del veicolo di essere utilizzato per il trasporto intermodale. Inoltre devono essere soddisfatti i requisiti di cui ai punti da 1.4.1.2.1. a 1.4.1.2.4.

1.4.1.2.1.

Le apparecchiature e i dispositivi devono essere omologati conformemente al presente regolamento.

1.4.1.2.2.

L’operatore deve poter regolare la posizione delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici, nonché retrarli o piegarli, applicando una forza manuale non superiore a 40 daN. Tale regolazione può essere anche automatica.

1.4.1.2.3.

Ogni elemento o combinazione di elementi verticali principali e ogni elemento o combinazione di elementi orizzontali principali costituenti le apparecchiature e i dispositivi, quando installati sul veicolo e nella posizione in utilizzo, devono resistere alla trazione verticale e orizzontale e a forze di spinta, applicate in sequenza verso l’alto, il basso, sinistra e destra, pari a 200 daN ± 10 % applicate staticamente al centro geometrico della superficie proiettata perpendicolare pertinente, ad una pressione massima di 2,0 MPa. I dispositivi e le apparecchiature possono deformarsi, ma il sistema di regolazione e bloccaggio non deve aprirsi a causa delle forze applicate. La deformazione deve essere limitata in maniera da garantire che la larghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo durante e dopo la prova.

1.4.1.2.4.

Ogni elemento o combinazione di elementi verticali principali e ogni elemento o combinazione di elementi orizzontali principali costituenti le apparecchiature e i dispositivi, quando in posizione retratta o piegata, devono inoltre resistere a una forza di trazione orizzontale applicata in direzione longitudinale verso la parte posteriore, pari a 200 daN ± 10 % applicata staticamente al centro geometrico della superficie proiettata perpendicolare pertinente, ad una pressione massima di 2,0 MPa. I dispositivi e le apparecchiature possono deformarsi, ma il sistema di regolazione e bloccaggio non deve aprirsi a causa delle forze applicate. La deformazione deve essere limitata in maniera da garantire che la larghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e che la lunghezza massima autorizzata del veicolo non venga superata di oltre 200 mm.

1.4.1.3.

Il servizio tecnico deve verificare, in maniera soddisfacente per l’autorità di omologazione, che le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici non blocchino completamente, tanto nella posizione in utilizzo quanto in quella retratta o piegata, la ventilazione della superficie di carico. Tutti gli altri requisiti applicabili relativi ai sistemi del veicolo devono essere pienamente rispettati quando i dispositivi e le apparecchiature si trovano tanto nella loro posizione di utilizzo quanto in quella retratta o piegata.

In deroga ai requisiti applicabili in materia di dispositivi di protezione antincastro posteriori, le distanze orizzontali tra la parte posteriore di tali dispositivi di protezione e l’estremità posteriore del veicolo dotato di apparecchiature e dispositivi aerodinamici possono essere misurate senza tenere conto delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici purché questi abbiano una lunghezza superiore a 200 mm, siano in condizione di utilizzo e le sezioni fondamentali degli elementi posti ad un’altezza ≤ 2,0 m dal suolo, misurati a veicolo scarico, siano realizzate con materiale avente una durezza < 60 Shore (A). Ai fini della determinazione della durezza non devono essere prese in considerazione le nervature strette, i materiali tubolari e i fili metallici che costituiscono un telaio o un substrato di sostegno per le sezioni fondamentali degli elementi. Tuttavia, per eliminare il rischio di lesioni e di penetrazione in altri veicoli in caso di urto, eventuali estremità di tali nervature, materiali tubolari e fili metallici non devono essere rivolte all’indietro nella parte posteriore del veicolo, tanto quando il dispositivo e l’apparecchiatura sono in posizione retraibile o piegata quanto quando si trovano nella posizione di utilizzo.

In alternativa alla deroga di cui al paragrafo precedente, le distanze orizzontali tra la parte posteriore del dispositivo di protezione antincastro posteriore e l’estremità posteriore del veicolo dotato di apparecchiature e dispositivi aerodinamici possono essere misurate senza tenere conto delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici purché questi abbiano una lunghezza superiore a 200 mm, siano in condizione di utilizzo e conformi alle disposizioni di prova di cui all’appendice 4.

Le distanze orizzontali tra la parte posteriore del dispositivo di protezione antincastro posteriore e l’estremità posteriore del veicolo devono essere tuttavia misurate con le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici in posizione retratta o piegata o tenere conto della conseguente lunghezza di sporgenza conformemente al punto 1.6.1 dell’appendice 4, se tale lunghezza supera quella della posizione retratta o piegata.»;

d)

il punto 2.2.1. è sostituito dal seguente:

«2.2.1.

La somma della massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio anteriore più la massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi unici e/o sul gruppo o sui gruppi d’assi più la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio posteriore non deve essere inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo.

M ≤ Σ [m0 + mi + mc] o M ≤ Σ [m0 + μj + mc]»;

e)

al punto 3.1. è aggiunta la seguente frase:

«Se il rimorchio o semirimorchio è munito di apparecchiature o dispositivi aerodinamici di cui ai punti 1.4.1.1., 1.4.1.2., tali apparecchiature e dispositivi devono trovarsi nella posizione di utilizzo.

f)

il punto 3.2. è sostituito dal seguente:

«3.2.

Un semirimorchio non munito delle apparecchiature aerodinamiche o dei dispositivi aerodinamici di cui ai punti 1.4.1.1. o 1.4.1.2. si considera conforme ai requisiti di cui al punto 3.1. se il suo interasse di riferimento “RWB” soddisfa i seguenti requisiti:

RWB ≤ [(12,50 – 2,04)2 - (5,30 + ½ W)2]1/2

dove:

RWB

è la distanza tra l’asse del perno e la linea mediana degli assi non sterzanti;

W

è la larghezza del semirimorchio.»;

5)

l’appendice 1 è così modificata:

a)

i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Fatte salve le restrizioni supplementari indicate nelle tabelle che seguono, i dispositivi e le apparecchiature elencate nelle tabelle I, II e III non vengono presi in considerazione per la determinazione e il calcolo delle dimensioni più esterne, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

se i dispositivi sono installati sulla parte anteriore, ad eccezione delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici di cabine, la sporgenza totale di tali dispositivi non deve superare 250 mm;

b)

la sporgenza totale dei dispositivi e delle apparecchiature aggiunti alla lunghezza del veicolo, fatta eccezione per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici, non deve superare 750 mm;

c)

la sporgenza totale dei dispositivi e delle apparecchiature aggiunti alla larghezza del veicolo non deve superare 100 mm.

2.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c) del punto 1 non si applicano ai dispositivi per la visione indiretta.»;

b)

la tabella I è così modificata:

a)

la riga con il numero di voce 6 è sostituita dalla seguente:

«6.

Componenti di attacco meccaniche

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-»;

b)

la riga con il numero di voce 18 è sostituita dalla seguente:

«18.

Apparecchiature e dispositivi aerodinamici

-

X

X

-

X

X

-

-

X

X»;

c)

è aggiunta la seguente riga con numero di voce 19:

«19.

Antenne utilizzate per la comunicazione da veicolo a veicolo o da veicolo a infrastruttura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X»;

c)

la tabella II è così modificata:

a)

la riga con il numero di voce 11 è sostituita dalla seguente:

«11.

Apparecchiature e dispositivi aerodinamici

La larghezza del veicolo (inclusa larghezza della carrozzeria condizionata con pareti isolanti) non deve superare 2 600 mm, comprese le sporgenze misurate, con i dispositivi e le apparecchiature fissati tanto in posizione ritratta o piegata quanto in posizione di utilizzo.

-

X

X

-

X

X

-

-

X

X»;

b)

è aggiunta la seguente riga con numero di voce 18:

«18.

Antenne utilizzate per la comunicazione da veicolo a veicolo o da veicolo a infrastruttura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X»;

c)

è aggiunta la seguente riga con numero di voce 19:

«19.

Tubi flessibili di sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici a condizione che non sporgano di oltre 70 mm su ciascun lato rispetto alla larghezza più esterna del veicolo

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X»;

d)

la tabella III è sostituita dalla seguente:

«TABELLA III

Altezza del veicolo

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Antenne utilizzate per applicazioni radio, di radionavigazione e di comunicazione da veicolo a veicolo o da veicolo a infrastruttura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Pantografi o aste di presa in posizione sollevata

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-»;

6)

sono aggiunte le seguenti appendici 4 e 5:

‘Appendice 4

Prova d’urto per apparecchiature e dispositivi aerodinamici

1.

Condizioni di prova per apparecchiature e dispositivi aerodinamici

1.1.

Su richiesta del costruttore, la prova va effettuata su uno dei seguenti elementi:

1.1.1.

su un veicolo del tipo al quale le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici specifici sono destinati;

1.1.2.

su una parte della carrozzeria del tipo di veicolo al quale le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici specifici sono destinati; tale parte deve essere rappresentativa del tipo o dei tipi di veicolo in questione;

1.1.3.

su una parete rigida.

1.2.

Se la prova viene condotta come indicato ai punti 1.1.2. e 1.1.3., le parti utilizzate per collegare le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici a una parte della carrozzeria del veicolo o a una parete rigida devono essere equivalenti a quelle utilizzate per fissare tali apparecchiature e dispositivi aerodinamici quando li si installa sul veicolo. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da istruzioni di installazione e funzionamento che forniscano informazioni sufficienti per l’installazione corretta da parte di qualsiasi persona competente.

1.3.

Su richiesta del costruttore, la procedura di prova di cui al punto 1.5. può essere condotta mediante simulazione numerica conformemente all’allegato XVI alla direttiva 2007/46/CE.

Il modello matematico è convalidato soltanto se è comparabile alle condizioni di prova fisiche. A tal fine deve essere eseguita una prova fisica allo scopo di confrontare i risultati ottenuti utilizzando il modello matematico con quelli ottenuti mediante una prova fisica. La comparabilità dei risultati delle prove deve essere dimostrata. Il costruttore dove redigere una relazione di convalida.

Qualsiasi modifica apportata al modello matematico o al software che possa invalidare la relazione di convalida è soggetta a una nuova convalida conformemente al paragrafo precedente.

1.4.

Condizioni per lo svolgimento di prove o simulazioni.

1.4.1.

Il veicolo deve essere a riposo su una superficie livellata, piana, rigida e liscia.

1.4.2.

Le ruote anteriori devono essere in posizione diritta.

1.4.3.

Gli pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo.

1.4.4.

Il veicolo deve essere scarico.

1.4.5.

Se necessario per raggiungere la forza di prova richiesta al punto 1.5.1.2., il veicolo può essere trattenuto utilizzando qualsiasi metodo. Il costruttore del veicolo deve specificare tale metodo.

1.4.6.

I veicoli dotati di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il livellamento automatico in base al carico vanno sottoposti a prova con tale sospensione o dispositivo nelle normali condizioni di funzionamento specificate dal costruttore.

1.5.

Procedura di prova

1.5.1.

Le prove devono essere eseguite per verificare che l’apparecchiatura e il dispositivo aerodinamici presentino un livello specificato di deformazione se soggetti a forze applicate parallelamente all’asse longitudinale del veicolo come indicato al punto 1.6.1. In alternativa, il dispositivo può anche piegarsi o retrarsi per effetto della forza. Il rispetto del requisito di cui al punto 1.6.2. va verificato mediante appositi mandrini di prova ai fini della prova d’urto. Il dispositivo utilizzato per distribuire la forza di prova sulla superficie piana deve essere collegato al comando di forza attraverso un giunto snodato. In caso di incompatibilità geometriche è possibile utilizzare un adattatore anziché un dispositivo con una superficie piana.

1.5.1.1.

Si applica una forza parallela all’asse longitudinale del veicolo attraverso una superficie o un adattatore con un’altezza non superiore a 250 mm e una larghezza di 200 mm con un raggio di curvatura di 5 ± 1 mm sui bordi verticali. La superficie non deve essere fissata rigidamente all’apparecchiatura e al dispositivo aerodinamici e deve potersi muovere in tutte le direzioni. Quando la prova è effettuata su un veicolo di cui al punto 1.1.1., il costruttore deve specificare l’altezza del bordo inferiore della superficie o dell’adattatore in un’area compresa tra il bordo inferiore dell’apparecchiatura e del dispositivo aerodinamici e un punto del bordo superiore della superficie o dell’adattatore che non superi 2,0 m rispetto al suolo in condizioni di installazione sul veicolo (cfr. figura 1). Questo punto va specificato su un veicolo carico con la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.

Quando la prova è effettuata su una parte della carrozzeria del tipo di veicolo di cui al punto 1.1.2. o su una parete rigida di cui al punto 1.1.3., il costruttore deve specificare l’altezza del centro della superficie o dell’adattatore in un’area compresa tra il bordo inferiore dell’apparecchiatura e del dispositivo aerodinamici e il punto che rappresenta un’altezza non superiore a 2,0 m rispetto al suolo nelle condizioni di installazione su un veicolo carico con la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (cfr. figura 2).

Il costruttore deve specificare la posizione esatta del centro della superficie o dell’adattatore nell’area di applicazione delle forze. Qualora l’apparecchiatura e il dispositivo aerodinamici presentino gradi diversi di rigidezza nell’area di applicazione delle forze (ad esempio in ragione di rinforzi, materiali o spessori diversi ecc.), la posizione del centro della superficie o dell’adattatore va localizzata nell’area che presenta la resistenza più elevata rispetto alle forze esterne applicate in direzione longitudinale rispetto al veicolo.

Figura 1

Altezza del punto di prova

Image 1

Figura 2

Esempi di configurazione di prova

Image 2

1.5.1.2.

Una forza orizzontale di massimo 4 000 N ± 400 N deve essere applicata consecutivamente su due punti situati simmetricamente rispetto alla linea centrale del veicolo o sulla linea centrale del dispositivo sul bordo esterno più arretrato del dispositivo e dell’apparecchiatura aerodinamici in posizione completamente estratta o in posizione di utilizzo (cfr. figura 3). L’ordine di applicazione delle forze può essere specificato dal costruttore.

Figura 3

Applicazione della forza

Image 3

Image 4

1.6.

Requisiti

1.6.1.

L’apparecchiatura e il dispositivo aerodinamici devono essere installati in maniera tale che, durante l’applicazione delle forze di prova di cui al punto 1.5.1.2., il dispositivo e l’apparecchiatura aerodinamici si deformino, si retraggano o si pieghino in termini di lunghezza di sporgenza di ≤ 200 mm, misurata in direzione longitudinale orizzontale sui punti di applicazione delle forze. La lunghezza delle conseguenti sporgenze deve essere registrata.

1.6.2.

L’apparecchiatura e il dispositivo aerodinamici non devono mettere in pericolo gli occupanti di altri veicoli in caso di tamponamento e non devono pregiudicare il funzionamento del dispositivo di protezione antincastro posteriore.

Appendice 5

Involucro tridimensionale della cabina

1.

Procedura generale per la verifica della conformità del veicolo a motore rispetto ai parametri relativi all’involucro tridimensionale della cabina

1.1.

Confini verticali della zona di valutazione della cabina del veicolo a motore

1.1.1.

La larghezza massima del veicolo nella posizione della cabina Wc va traslata davanti al piano trasversale verticale situato nell’asse più avanzato del veicolo a motore. Gli elementi elencati nell’appendice 1 non vanno presi in considerazione ai fini di questa misurazione.

1.1.2.

La zona di valutazione della posizione della cabina del veicolo a motore va considerata corrispondente alla larghezza massima Wc . La zona è delimitata da piani longitudinali verticali paralleli al piano mediano longitudinale del veicolo a motore e che si trovano a una distanza pari a Wc .

1.1.3.

La distanza longitudinale orizzontale Lt va stabilita dal punto più avanzato della posizione della cabina, misurato ad un’altezza ≤ 2 000 mm dal suolo a veicolo scarico.

Ai fini della presente valutazione la distanza Lt è fissata a 200 mm (cfr. figura 1).

Il lato posteriore della zona di valutazione è delimitato da un piano trasversale verticale, perpendicolare al piano mediano longitudinale del veicolo a motore, che si trova in posizione arretrata rispetto al punto più avanzato di cui sopra a una distanza Lt .

Figura 1

Involucro 3D

Image 5

1.1.4.

Ai fini del punto 1.3.3.2. vanno considerate le intersezioni del piano posteriore che formano il lato della zona di valutazione con entrambi i piani esterni angolati, linee Tleft e Tright (cfr. figura 2).

Figura 2

Involucro 3D

Image 6

1.2.

Confini orizzontali della zona di valutazione della cabina del veicolo a motore

1.2.1.

Nella zona di valutazione la linea di confine inferiore della fascia anteriore deve essere regolata a livello del suolo e la linea di confine superiore della fascia anteriore deve essere regolata a 2 000 mm dal suolo, misurata a veicolo scarico.

1.3.

Disposizioni specifiche per la zona di valutazione della cabina dei veicoli a motore

1.3.1.

Ai fini della presente appendice si considera la fascia anteriore nella posizione della cabina del veicolo a motore, indipendentemente dal tipo di materiale. Tuttavia gli elementi elencati nell’appendice 1 non vanno presi in considerazione.

1.3.2.

Inclinazione della parte anteriore della cabina

1.3.2.1.

Ai fini della presente appendice, per “inclinazione” si intende l’inclinazione all’indietro della fascia anteriore nella posizione della cabina rispetto alla verticale, nell’ambito della quale qualsiasi punto situato sopra un altro punto si trova in posizione arretrata rispetto a tale altro punto.

1.3.2.2.

Per la zona di valutazione dell’inclinazione deve essere preso in considerazione il punto più avanzato della posizione della cabina del veicolo a motore di cui al punto 1.1.3.

Il piano trasversale verticale che passa per il punto più avanzato della cabina, individuato ad un’altezza ≤ 2 000 mm rispetto al suolo misurato a veicolo scarico, va considerato per quanto concerne la sua intersezione con il piano orizzontale che si trova all’altezza di 1 000 mm. La linea di intersezione va quindi considerata come linea di base dell’involucro per valutare l’inclinazione della cabina del veicolo nella zona di valutazione data.

1.3.2.3.

Va considerato un piano che ruota attorno alla linea di base dell’involucro di cui al punto 1.3.2.2, secondo paragrafo, inclinato all’indietro rispetto alla verticale di 3° (cfr. figura 3).

Figura 3

Inclinazione

Image 7

1.3.2.4.

Nessun punto della superficie effettiva della fascia anteriore nella zona di valutazione dell’inclinazione deve essere anteriore al piano inclinato all’indietro di cui al punto 1.3.2.3., quando il punto più avanzato della posizione della cabina di guida del veicolo a motore tocca il piano trasversale verticale.

1.3.3.

Rastremazione dei lati della cabina del veicolo a motore.

1.3.3.1.

Nella zona di valutazione della posizione della cabina del veicolo a motore, la fascia anteriore deve essere rastremata in modo che le relative superfici nominali convergano verso un’area comune situata anteriormente alla cabina e nel piano mediano longitudinale del veicolo a motore.

1.3.3.2.

Si considerano due piani verticali simmetrici, uno a sinistra e uno a destra, entrambi con un angolo orizzontale di 20° rispetto al piano mediano longitudinale e quindi posti a una distanza di 40°. Tali piani sono posizionati in maniera tale da intersecarsi rispettivamente anche con le linee Tleft e Tright di cui al punto 1.1.3.

1.3.3.3.

Nessun punto della superficie effettiva della fascia anteriore nella zona esterna destra o sinistra deve trovarsi all’esterno del relativo piano verticale di cui al punto 1.3.3.2., con il punto più avanzato della posizione della cabina del veicolo a motore che tocca il piano trasversale verticale di cui al punto 1.3.2.4.

2.

Se una delle condizioni di cui alla presente appendice non è soddisfatta, la cabina del veicolo a motore va considerata non conforme ai parametri dell’involucro tridimensionale di cui al punto 1.4.1. della parte C del presente allegato.».
.

(*1)   GU L 326 del 24.11.2006, pag. 55.»;»


ALLEGATO II

L’allegato V del regolamento (UE) n. 1230/2012 è così modificato:

1)

la parte A è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Omologazione CE di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda le masse e le dimensioni di un veicolo

Scheda informativa

MODELLO»;

b)

è inserito il seguente punto 2.4.2.1.3.:

«2.4.2.1.3.

Cabina allungata conforme all’articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE: sì/no (1

c)

è inserito il seguente punto 2.6.4.:

«2.6.4.

Massa supplementare per la propulsione alternativa: …kg»

d)

è inserito il seguente punto 3.9.:

«3.9.

Elenco delle apparecchiature per la propulsione alternativa (e indicazione della massa delle parti): …»

e)

sono inseriti i seguenti punti da 9.25. a 9.27.3.:

«9.25.

Cabina allungata conforme all’articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE

9.25.1.

Descrizione tecnica dettagliata (compresi fotografie e disegni, nonché una descrizione dei materiali) delle parti del veicolo di cui all’allegato I, parte C, punto 1.4, del regolamento (UE) n. 1230/2012: …

9.26.

Apparecchiatura o dispositivo aerodinamico sulla parte anteriore del veicolo

9.26.1.

Veicolo munito di un’apparecchiatura o di un dispositivo aerodinamico sulla parte anteriore: sì/no (1)

9.26.2.

Numero di omologazione dell’eventuale apparecchiatura o dispositivo aerodinamico:… o, se non disponibili:

9.26.3.

Descrizione dettagliata (compresi disegni e fotografie) dell’apparecchiatura o del dispositivo aerodinamico:

9.26.3.1.

Fabbricazione e materiali: …

9.26.3.2.

Sistema di bloccaggio e regolazione: …

9.26.3.3.

Fissaggio e montaggio sul veicolo: …

9.27.

Apparecchiatura o dispositivo aerodinamico sulla parte posteriore del veicolo

9.27.1.

Veicolo munito di un’apparecchiatura o di un dispositivo aerodinamico sulla parte posteriore: sì/no(1)

9.27.2.

Numero di omologazione dell’apparecchiatura o dispositivo aerodinamico se disponibile … o se non disponibile:

9.27.3.

Descrizione dettagliata (compresi disegni e fotografie) dell’apparecchiatura o del dispositivo aerodinamico:

9.27.3.1.

Fabbricazione e materiali: …

9.27.3.2.

Sistema di bloccaggio e regolazione: …

9.27.3.3.

Fissaggio e montaggio sul veicolo: …

2)

la parte B è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«PARTE B

Certificato di omologazione CE di veicoli motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda le masse e le dimensioni di veicoli

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE »;

b)

la frase «ai sensi del regolamento (UE) n. …/…» è sostituita da «ai sensi del regolamento (UE) n. 1230/2012, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1892»;

c)

l’addendum è sostituito dal seguente:

«Addendum

al certificato di omologazione CE n...

1.   

Deroghe

1.1.   

Il veicolo è stato omologato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento (le dimensioni più esterne del veicolo superano le dimensioni massime indicate nella parte A, B, C o D dell’allegato I): sì/no (1)

1.2.   

Il veicolo è stato omologato ai fini dell’articolo 8 ter della direttiva 96/53/CE (ossia apparecchiature o dispositivi aerodinamici sulla parte posteriore del veicolo): sì/no  (1)

1.3.   

Il veicolo è stato omologato ai fini dell’articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE (ossia una cabina allungata o una cabina munita di apparecchiature o dispositivi aerodinamici): sì/no (1)

1.4.   

Il veicolo è stato omologato ai sensi dell’articolo 10 ter della direttiva 96/53/CE:

1.4.1.   

Peso aggiuntivo dei veicoli alimentati con combustibili alternativi: sì/no  (1)

1.4.2.   

Peso aggiuntivo dei veicoli a zero emissioni: sì/no  (1)

2.   

Il veicolo è munito di una sospensione pneumatica: sì/no (1)

3.   

Il veicolo è munito di una sospensione riconosciuta equivalente a una sospensione pneumatica: sì/no  (1)

4.   

Il veicolo soddisfa i requisiti applicabili a un veicolo fuoristrada: sì/no  (1)

5.   

Osservazioni:…

;

(1)  Cancellare la dicitura inutile."

(1)  Cancellare la dicitura inutile."

(1)  Cancellare la dicitura inutile."

(1)  Cancellare la dicitura inutile."

(1)  Cancellare la dicitura inutile."

(1)  Cancellare la dicitura inutile."

(1)  Cancellare la dicitura inutile."

(1)  Cancellare la dicitura inutile."

3)

sono aggiunte le seguenti parti C, D ed E:

«PARTE C

Omologazione CE di un dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica come entità tecnica indipendente

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all’omologazione CE di un dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica come entità tecnica indipendente.

Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Se le entità tecniche indipendenti di cui alla presente scheda informativa dispongono di controlli elettronici, devono essere fornite anche le informazioni relative alle prestazioni degli stessi.

0.

DATI GENERALI

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.

Tipo: …

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sull’entità tecnica indipendente (b): …

0.3.1.

Ubicazione della marcatura: …

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore: …

0.7.

Ubicazione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE: …

0.8.

Nome e indirizzo degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore: …

9.26.

Apparecchiatura o dispositivo aerodinamico sulla parte anteriore del veicolo

9.26.1.

Veicolo munito di un’apparecchiatura o di un dispositivo aerodinamico sulla parte anteriore: sì/no (1)

9.26.2.

Numero di omologazione dell’eventuale apparecchiatura o dispositivo aerodinamico:… o, se non disponibili:

9.26.3.

Descrizione dettagliata (compresi disegni e fotografie) dell’apparecchiatura o del dispositivo aerodinamico:

9.26.3.1.

Fabbricazione e materiali: …

9.26.3.2.

Sistema di bloccaggio e regolazione: …

9.26.3.3.

Fissaggio e montaggio sul veicolo: …

9.27.

Apparecchiatura o dispositivo aerodinamico sulla parte posteriore del veicolo

9.27.1.

Veicolo munito di un’apparecchiatura o di un dispositivo aerodinamico sulla parte posteriore: sì/no (1)

9.27.2.

Numero di omologazione dell’apparecchiatura o dispositivo aerodinamico se disponibile … o se non disponibile:

9.27.3.

Descrizione dettagliata (compresi disegni e fotografie) dell’apparecchiatura o del dispositivo aerodinamico:

9.27.3.1.

Fabbricazione e materiali: …

9.27.3.2.

Sistema di bloccaggio e regolazione: …

9.27.3.3.

Fissaggio e montaggio sul veicolo: …

Note esplicative

(b)

Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo “?” (esempio: ABC??123??).

(1)

Cancellare la dicitura inutile.

PARTE D

Certificato di omologazione CE di un dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica come entità tecnica indipendente

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell’autorità di omologazione

Notifica riguardante:

il rilascio dell’omologazione CE (1)

l’estensione dell’omologazione CE (1)

il rifiuto dell’omologazione CE (1)

la revoca dell’omologazione CE (1)

Image 8

di un tipo di dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica come entità tecnica indipendente

ai sensi del regolamento (UE) n. 1230/2012, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1892  (2)

Numero di omologazione CE:.…

Motivo dell’estensione:…

SEZIONE I

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.

Tipo: …

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sull’entità tecnica indipendente (3):…

0.3.1.

Ubicazione della marcatura: …

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore: …

0.7.

Ubicazione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE: …

0.8.

Nome e indirizzo degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.

Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore …

SEZIONE II

1.

Informazioni aggiuntive: cfr. addendum.

2.

Servizio tecnico che effettua le prove: …

3.

Data del verbale di prova: …

4.

Numero del verbale di prova: …

5.

Eventuali osservazioni: cfr. addendum.

6.

Luogo:. …

7.

Data: …

8.

Firma: …

Allegati: fascicolo di omologazione;

verbale di prova.

Addendum

al certificato di omologazione CE n...

1.   

Breve descrizione del tipo di entità tecnica indipendente:…

2.   

Descrizione dettagliata del dispositivo aerodinamico o dell’apparecchiatura aerodinamica:

2.1.   

Numero di elementi indipendenti:…

2.2.   

Descrizione di fabbricazione e materiali:…

2.3.   

Descrizione del sistema di bloccaggio e regolazione:…

2.4.   

Descrizione del fissaggio e montaggio sul veicolo:…

2.5.   

Entità tecnica indipendente: semi-universale/specifica del veicolo (1)

3.   

Elenco di tipi di veicoli specifici per i quali è stata omologata l’entità tecnica indipendente (se del caso):…

4.   

Descrizione dettagliata delle specifiche per la zona di installazione specifica sui veicoli in caso di dispositivi aerodinamici o apparecchiature aerodinamiche semi-universali (se del caso):…

5.   

Osservazioni:…

6.   

Marchio di omologazione e relativa ubicazione:…

PARTE E

Marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti

1.

Il marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti è costituito da:

1.1.

Un rettangolo che circonda la lettera minuscola “e” seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE per l’entità tecnica indipendente:

1

per la Germania;

19

per la Romania;

2

per la Francia;

20

per la Polonia;

3

per l’Italia;

21

per il Portogallo;

4

per i Paesi Bassi;

23

per la Grecia;

5

per la Svezia;

24

per l’Irlanda;

6

per il Belgio;

25

per la Croazia;

7

per l’Ungheria;

26

per la Slovenia;

8

per la Repubblica ceca;

27

per la Slovacchia;

9

per la Spagna;

29

per l’Estonia;

11

per il Regno Unito;

32

per la Lettonia;

12

per l’Austria;

34

per la Bulgaria;

13

per il Lussemburgo;

36

per la Lituania;

17

per la Finlandia;

49

per Cipro;

18

per la Danimarca;

50

per Malta.

1.2.

In prossimità del rettangolo va posto il “numero di omologazione di base” contenuto nella sezione 4 del numero di omologazione, preceduto dalle due cifre che indicano il numero sequenziale assegnato al presente regolamento o all’ultima modifica tecnica rilevante del presente regolamento. Attualmente il numero sequenziale è “00”.

1.3.

Nel caso di un dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica di cabine, il numero sequenziale deve essere preceduto dal simbolo ‘96/53/EC ARTICLE 9 A COMPLIANT’ [conforme all’articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE].

1.4.

Nel caso di un dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica da posizionare sulla parte posteriore di un veicolo, il numero sequenziale deve essere preceduto dal simbolo ‘96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT’ [conforme all’articolo 8 ter della direttiva 96/53/CE].

2.

Il marchio di omologazione CE di un’entità tecnica indipendente va apposto su una parte principale del dispositivo aerodinamico o dell’apparecchiatura aerodinamica in maniera tale da essere indelebile e chiaramente e facilmente leggibile anche quando il dispositivo è installato su un veicolo.

3.

Un esempio di marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti è riportato nella figura 1.

Figura 1

Esempio di marchio di omologazione CE di entità tecniche indipendenti

Image 9

Nota esplicativa

L’omologazione CE come entità tecnica indipendente di un dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica da installare sulla parte posteriore di un veicolo (ai fini della conformità all’articolo 8 ter della direttiva 96/53/CE) illustrata è stata emessa dalla Romania con il numero 0046. Le prime due cifre “00” indicano che l’entità tecnica indipendente è stata omologata conformemente al presente regolamento.».


(1)  Cancellare la dicitura inutile.»


(2)  Cancellare la dicitura inutile.

(3)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non riguardano la descrizione del tipo di entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono rappresentati nella documentazione dal simbolo “?” (esempio: ABC??123??).


DECISIONI

12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/42


DECISIONE (PESC) 2019/1893 DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2019

che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.

(2)

Il Consiglio ha sottolineato che le misure restrittive sono graduali, mirate, flessibili e reversibili, senza colpire la popolazione in generale, e mirano a promuovere un processo credibile e significativo che possa portare a una soluzione pacifica negoziata.

(3)

Tenuto conto del continuo deteriorarsi della situazione in Venezuela il 22 gennaio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/90 (2), in cui ha indicato sette persone nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi nell’allegato I della decisione (PESC) 2017/2074.

(4)

Il 28 maggio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui si afferma che le elezioni presidenziali anticipate in Venezuela e le elezioni regionali tenutesi il 20 maggio 2018 non sono state libere né regolari. L’Unione ha chiesto lo svolgimento di nuove elezioni presidenziali e ha dichiarato che agirà rapidamente allo scopo di imporre ulteriori misure restrittive mirate e reversibili.

(5)

Il 25 giugno 2018, a seguito delle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2018, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/901 (3), in cui ha indicato nell’elenco undici persone.

(6)

Il 25 ottobre 2018 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione nella quale ha affermato che l’Unione continua a essere convinta che l’unica soluzione possibile all’attuale crisi sia una soluzione politica, democratica e pacifica e ha sottolineato l’impegno dell’Unione a ricorrere a tutti gli strumenti politici per contribuire a raggiungere tale soluzione.

(7)

Il 6 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1656 (4), in cui ha prorogato le misure restrittive in vigore in considerazione della situazione in Venezuela alla luce del perdurare e dell’aggravarsi della crisi politica, economica e sociale in tale paese.

(8)

In gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019, l’alto rappresentante ha rilasciato dichiarazioni a nome dell’Unione sulla situazione in Venezuela, in cui ha sottolineato la disponibilità dell’Unione a continuare a prodigarsi per ripristinare la democrazia e lo Stato di diritto, ad adottare ulteriori misure e a reagire mediante misure appropriate alle decisioni e azioni che compromettono ulteriormente le istituzioni e i principi democratici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

(9)

L’8 luglio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1171 (5), in cui ha aggiornato la motivazione relativa a tre persone elencate.

(10)

Il 16 luglio 2019 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione nella quale affermava che la relazione dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani conferma in modo chiaro e dettagliato la portata e la gravità delle violazioni dei diritti umani, l’erosione dello Stato di diritto e lo smantellamento delle istituzioni democratiche in Venezuela. L’Unione ha inoltre fatto presente di essere pronta ad avviare i lavori per l’applicazione di misure mirate nei confronti dei membri delle forze di sicurezza coinvolti nella tortura e in altre gravi violazioni dei diritti umani.

(11)

Il 26 settembre 2019, a seguito della dichiarazione del 16 luglio 2019 e alla luce del perdurare della grave situazione in Venezuela, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1596 (6), in cui ha indicato nell’elenco sette persone.

(12)

In tale contesto e conformemente all’articolo 13 della decisione (PESC) 2017/2074, il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in vigore tenuto conto della situazione in Venezuela.

(13)

Tenendo conto della crisi politica, economica, sociale e umanitaria in corso in Venezuela e delle azioni persistenti che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, è opportuno prorogare le misure restrittive in vigore, comprese tutte le indicazioni negli elenchi, fino al 14 novembre 2020. Tali misure non colpiscono la popolazione in generale e possono essere revocate in caso di progressi verso il ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in Venezuela.

(14)

Le singole indicazioni di cui all’allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 sono state riesaminate e le informazioni relative a otto persone dovrebbero essere modificate.

(15)

È opportuno inoltre aggiungere una disposizione alla decisione 2017/2074 che precisi che il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i loro compiti a norma di tale decisione.

(16)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/2074,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/2074 è così modificata:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9bis

1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche negli allegati I e II;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione di modifiche degli allegati I e II.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»."

2)

All’articolo 13, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 14 novembre 2020.».

3)

L’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60).

(2)  Decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 16 I del 22.1.2018, pag. 14).

(3)  Decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160 I del 25.6.2018, pag. 12).

(4)  Decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 276 del 7.11.2018, pag. 10).

(5)  Decisione (PESC) 2019/1171 del Consiglio, dell’8 luglio 2019, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 9).

(6)  Decisione (PESC) 2019/1596 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 74).


ALLEGATO

Nell’allegato I della decisione (PESC) 2017/2074, le voci 1, 3, 6, 10, 13, 15, 19 e 21 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell’elenco

«1.

Néstor Luis Reverol Torres

Data di nascita: 28 ottobre 1964

Sesso: maschile

Ministro degli interni, della giustizia e della pace dal 2016; nominato anche vicepresidente dei lavori pubblici e dei servizi e segretario esecutivo dello Stato maggiore del settore elettrico (Estado Mayor Eléctrico) nell’aprile 2019. Ex comandante generale della Guardia nazionale bolivariana. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura di prigionieri (politici), e della repressione dell’opposizione democratica in Venezuela, compresi il divieto e la repressione delle manifestazioni politiche, commesse dalle forze di sicurezza sotto il suo comando.

22.1.2018

3.

Tibisay Lucena Ramírez

Data di nascita: 26 aprile 1959

Sesso: femminile

Presidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral (CNE)). Le sue attività e politiche hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche mancando di assicurare che la (CNE) restasse un’istituzione indipendente e imparziale, in conformità con la Costituzione venezuelana agevolando in tal modo l’istituzione dell’Assemblea costituente e la rielezione di Nicolás Maduro nel maggio 2018 attraverso elezioni presidenziali che non sono state libere né regolari.

22.1.2018

6.

Tarek William Saab Halabi

Data di nascita: 10 settembre 1963

Luogo di nascita:

El Tigre, Anzoátegui, Venezuela

Sesso: maschile

Procuratore generale venezuelano nominato dall’Assemblea costituente. In tale ruolo, e in quelli precedenti di mediatore e presidente del Consiglio morale repubblicano, ha compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela sostenendo pubblicamente le attività contro gli oppositori del governo del Venezuela e la revoca delle competenze dell’Assemblea nazionale.

22.1.2018

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Data di nascita: 19 luglio 1962

Sesso: maschile

Comandante in capo dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela e capo di Stato maggiore presso il comandante in capo. Ex comandante generale dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela ed ex comandante della Regione di difesa integrale della Zona centrale (REDI Central) del Venezuela. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze sotto il suo comando durante il suo mandato di comandante generale dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela, compreso l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento dei detenuti. Ha preso di mira l’opposizione democratica e sostenuto il ricorso ai tribunali militari per processare manifestanti civili.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua Milano

Data di nascita: 16 dicembre 1969

Sesso: maschile

Ex ministro del potere popolare per l’educazione. Ex presidente della commissione presidenziale per l’Assemblea nazionale costituente illegittima. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela per via del suo ruolo guida nell’istituzione dell’Assemblea costituente illegittima.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Data di nascita: 16 giugno 1962

Luogo di nascita: San Cristóbal, Táchira, Venezuela

Sesso: maschile

Capo del Centro di controllo nazionale dei comitati locali di approvvigionamento e produzione (CLAP) e protettore dello Stato di Táchira. Anche capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). In qualità di capo dei CLAP e protettore dello Stato di Táchira può fare appello alle forze speciali (FAES) ed è in grado di influenzare le nomine di giudici e pubblici ministeri. Responsabile di compromissione della democrazia mediante la manipolazione, a fini elettorali, delle distribuzioni dei CLAP. Inoltre, in quanto commissario generale del SEBIN, è responsabile delle attività di tale servizio, fra cui gravi violazioni dei diritti umani come la detenzione arbitraria.

25.6.2018

19.

Nestor Neptali Blanco Hurtado

Data di nascita: 26 settembre 1982

numero ID: V-15222057

Sesso: maschile

Maggiore nella Guardia nazionale bolivariana (GNB), ha lavorato a fianco di ufficiali presso la direzione generale del controspionaggio militare (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) almeno dal dicembre 2017. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM.

27.9.2019

21.

Carlos Alberto Calderon Chirinos

numero ID: V-10352300

Sesso: maschile

Titolare di incarichi di alto livello (commissario, direttore e direttore generale) presso il Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture del SEBIN. In particolare, ha partecipato e si è reso responsabile di atti di tortura e del trattamento crudele, disumano e degradante di detenuti presso El Helicoide, una prigione del SEBIN.

27.9.2019»


12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/47


DECISIONE (PESC)2019/1894DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2019

concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2019 il Consiglio ha ricordato e riaffermato le precedenti conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo, comprese le conclusioni del Consiglio europeo del 22 marzo 2018 contenenti una ferma condanna delle continue azioni illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale e nel mar Egeo. Il Consiglio ha espresso seria preoccupazione per le attività di trivellazione illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale e ha deplorato il fatto che la Turchia non avesse ancora risposto ai ripetuti inviti dell'Unione a cessare tali attività. Ha altresì invitato la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a presentare senza indugio opzioni per l'adozione di misure appropriate.

(2)

Il 20 giugno 2019 il Consiglio europeo ha ricordato e riaffermato le precedenti conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo contenenti una ferma condanna delle continue azioni illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale e nel mar Egeo. Inoltre, ha approvato l'invito rivolto alla Commissione e al SEAE affinché presentassero senza indugio opzioni per l'adozione di misure appropriate, comprese misure mirate.

(3)

Il 15 luglio 2019 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui deplorava il fatto che, nonostante i ripetuti inviti dell'Unione a cessare le sue attività illegali nel Mediterraneo orientale, la Turchia proseguisse le trivellazioni a ovest di Cipro e avesse avviato una seconda trivellazione a nord-est dell'isola nelle acque territoriali cipriote. Ha ribadito il grave impatto negativo immediato che tali azioni illegali hanno nell'ambito delle relazioni UE-Turchia e ha chiesto ancora una volta alla Turchia di astenersi da tali azioni, di agire in uno spirito di buon vicinato e di rispettare la sovranità e i diritti sovrani di Cipro in conformità del diritto internazionale. Il Consiglio ha accolto con favore l'invito del governo di Cipro a negoziare con la Turchia e ha rilevato che la delimitazione delle zone economiche esclusive e della piattaforma continentale dovrebbe essere frutto di dialogo e negoziazione in buona fede, nel pieno rispetto del diritto internazionale e conformemente al principio delle relazioni di buon vicinato.

(4)

Inoltre, alla luce delle attività illegali di trivellazione della Turchia, protratte nel tempo e anche nuove, il Consiglio ha deciso di sospendere i negoziati sull'accordo globale sul trasporto aereo e ha convenuto di non tenere, per il momento, il consiglio di associazione né ulteriori riunioni dei dialoghi ad alto livello tra l'UE e la Turchia. Oltre a ciò, il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione di ridurre l'assistenza preadesione alla Turchia per il 2020 e ha invitato la Banca europea per gli investimenti a riesaminare le sue attività di prestito in Turchia, in particolare per quanto riguarda le attività di prestito garantite da titoli di Stato.

(5)

Nelle summenzionate conclusioni, inoltre, si sottolineava che il Consiglio avrebbe continuato a occuparsi della questione e si invitava l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") e la Commissione a proseguire i lavori su opzioni in vista di misure mirate in considerazione del fatto che la Turchia portava avanti le attività di trivellazione nel Mediterraneo orientale.

(6)

Il 14 ottobre 2019, alla luce del perdurare delle attività illegali di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale, il Consiglio ha ribadito la sua piena solidarietà a Cipro per quanto riguarda il rispetto della sua sovranità e dei suoi diritti sovrani, in conformità del diritto internazionale. Ha ricordato le sue conclusioni del 15 luglio 2019, in particolare che la delimitazione delle zone economiche esclusive e della piattaforma continentale dovrebbe essere frutto di dialogo e negoziazione in buona fede, nel pieno rispetto del diritto internazionale e conformemente al principio delle relazioni di buon vicinato.

(7)

Inoltre, il Consiglio ha deciso di mettere a punto un quadro di misure restrittive rivolte alle persone fisiche e giuridiche responsabili o coinvolte nelle attività illegali di trivellazione nel Mediterraneo orientale in cerca di idrocarburi e ha invitato l'alto rappresentante e la Commissione a presentare rapidamente proposte a tal fine.

(8)

Il 18 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 ottobre 2019 sulle attività illegali di trivellazione della Turchia nella zona economica esclusiva di Cipro, ha riaffermato la propria solidarietà nei confronti di Cipro e ha indicato che continuerà a occuparsi della questione.

(9)

Le precitate attività di trivellazione violano la sovranità o i diritti sovrani e la giurisdizione della Repubblica di Cipro nel suo mare territoriale, nella sua zona economica esclusiva e sulla sua piattaforma continentale e, quando sono svolte in aree in cui la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale non siano state delimitate a norma del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, dette attività compromettono od ostacolano il raggiungimento di un accordo di delimitazione. Tali azioni sono in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la risoluzione pacifica delle controversie, e rappresentano una minaccia per gli interessi e la sicurezza dell'Unione.

(10)

In tale contesto, è opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che sono responsabili o coinvolti, anche pianificando, preparando, per esempio ricerche geosismiche, partecipando, dirigendo o prestando assistenza, in attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, ovvero che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale a tali attività, senza l'autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale. Ciò include, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività suscettibili di compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione.

(11)

La presente decisione non dovrebbe ostacolare la fornitura e l'agevolazione della fornitura di aiuti umanitari. La presente decisione dovrebbe essere modificata al fine di includere una deroga appropriata, qualora risulti che l'applicazione di misure restrittive nei confronti di una persona o entità designata possa ostacolare la fornitura di aiuti umanitari.

(12)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di:

a)

persone fisiche responsabili o coinvolte – anche pianificando, preparando, partecipando, dirigendo o prestando assistenza – in attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, senza l'autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale.

Ciò include, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività suscettibili di compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione;

b)

persone fisiche che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale alle attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, di cui alla lettera a);

c)

persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b),

elencate nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in forza di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive.

7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.

8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6, 7 o 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili o coinvolti – anche pianificando, preparando, partecipando, dirigendo o prestando assistenza – in attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, senza l'autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale.

Ciò include, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività suscettibili di compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione;

b)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale alle attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, di cui alla lettera a);

c)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b),

elencati nell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o

e)

da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante, stabilisce e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2.   Il Consiglio trasmette le decisioni di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 4

1.   L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2.

2.   L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 5

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti od operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

Articolo 6

1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche nell'allegato;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione di modifiche dell'allegato.

2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 7

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 12 novembre 2020 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2

[…]


12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/54


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1895 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

relativa al riconoscimento di alcune isole del Portogallo come indenni dalla varroasi e che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE

[notificata con il numero C(2019) 7905]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo l’articolo 15 della direttiva 92/65/CEE, uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all’allegato B della stessa direttiva deve sottoporre alla Commissione le opportune giustificazioni, in base alle quali verrà adottata una decisione che riconosce tale Stato membro o parte del suo territorio come indenne e saranno precisate le garanzie complementari esigibili negli scambi.

(2)

La varroatosi delle api mellifere è elencata con il nome «varroasi» nell’allegato B della direttiva 92/65/CEE e la decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (2) ha già riconosciuto alcuni territori degli Stati membri come indenni da tale malattia. Tali territori sono elencati nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE insieme alle garanzie complementari richieste per gli scambi.

(3)

Il Portogallo ha invitato la Commissione a riconoscere le isole di Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel e Terceira dell’arcipelago delle Azzorre come indenni da varroasi, ha chiesto che siano definite garanzie complementari per gli scambi corrispondenti a quelle richieste a livello nazionale e ha presentato le opportune giustificazioni previste all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 92/65/CEE a sostegno della sua richiesta.

(4)

Alla luce delle giustificazioni dettagliate presentate dal Portogallo, le isole di Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel e Terceira dovrebbero essere considerate territori del Portogallo indenni dalla varroasi e inserite nell’elenco dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE insieme alle garanzie complementari richieste per gli scambi.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/503/UE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella tabella figurante nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE, tra le voci relative alla Finlandia e al Regno Unito, è inserita la voce seguente:

PT

Portogallo

Isola di Corvo

PT01300

FLORES (SANTA CRUZ)

Api (Apis mellifera) in qualsiasi fase del ciclo di vita, compresi sciami, regine, colonie e telai e alveari già utilizzati

Isola di Graciosa

PT05200

GRACIOSA (SANTA CRUZ DA GRACIOSA)

Isola di São Jorge

PT02700

SAO JORGE (VELAS)

Isola di Santa Maria

PT02500

SANTA MARIA (VILA DO PORTO)

Isola di São Miguel

PT02600

SAO MIGUEL (PONTA DELGADA)

Isola di Terceira

PT02800

TERCEIRA (ANGRA DO HEROISMO)

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell’11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell’Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).


Rettifiche

12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/56


Rettifica all’adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/1809 del bilancio rettificativo n. 2 dell’Unione europea per l’esercizio 2019

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 5 novembre 2019)

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anziché:

«Egyetlen cikk»,

leggasi:

«Articolo unico».