ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 289

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
8 novembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/1864 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di letteretra l’Unione europea e la Confederazione svizzeranel quadro dei negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all’OMC per quanto riguarda le carni insaporite

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1865 della Commissione del 6 giugno 2019 che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ( 1 )

3

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione del 3 luglio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell’esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell’esenzione prevista al suddetto articolo ( 1 )

4

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1867 della Commissione del 28 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di finanziamenti a tasso forfettario

6

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1868 della Commissione del 28 agosto 2019 recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) 2019/1869 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica e rettifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di determinate sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali ( 1 )

32

 

*

Regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari ( 1 )

37

 

*

Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione del 7 novembre 2019 relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE ( 1 )

41

 

*

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1872 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione ( 1 )

47

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione del 7 novembre 2019 relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un’esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi ( 1 )

50

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1874 della Commissione del 6 novembre 2019 sull’adeguatezza delle autorità competenti della Repubblica popolare cinese in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 7854]  ( 1 )

55

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV ( GU L 149 del 7.6.2019 )

59

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 della Commissione, del 10 ottobre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 260 dell’11.10.2019 )

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/1


DECISIONE (UE) 2019/1864 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di letteretra l’Unione europea e la Confederazione svizzeranel quadro dei negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all’OMC per quanto riguarda le carni insaporite

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della decisione della Svizzera di modificare le concessioni tariffarie di cui all’elenco LIX – Svizzera-Liechtenstein per le «carni insaporite, non altrimenti preparate», il 6 dicembre 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativamente a compensazioni adeguate.

(2)

I negoziati si sono conclusi e il 17 luglio 2019 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all’OMC per quanto riguarda le carni insaporite («accordo»).

(3)

La presente decisione del Consiglio riguarda esclusivamente la politica commerciale dell’Unione e attua un accordo scaturito da negoziati condotti nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994, il che costituisce un diritto dell’Unione nell’ambito dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(4)

È pertanto opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all’ OMC per quanto riguarda le carni insaporite (1), con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il president

A.-K. PEKONEN


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1865 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2019

che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 111, paragrafo 1, lettera k,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua rumena del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2) contiene un errore nell’allegato XVII, parte F, punto 2, lettera g), riguardante una frase di senso opposto.

(2)

È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/35. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).


8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1866 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell’esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell’esenzione prevista al suddetto articolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, le società di gestione quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le società di investimento di cui all’articolo 27 della medesima direttiva e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al suddetto regolamento fino al 31 dicembre 2019. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 si applica alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Per garantire a tali fondi un regime giuridico transitorio coerente, l’articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (3) consente agli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («ideatori di PRIIP») di continuare a utilizzare i documenti contenenti le informazioni chiave redatti conformemente ai suddetti articoli della direttiva fino al 31 dicembre 2019, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato al fine di prorogare il regime transitorio di esenzione di cui all’articolo 32 fino al 31 dicembre 2021 (4). Per consentire agli ideatori di PRIIP di determinare i loro obblighi con certezza, la data di cui all’articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/653.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «le autorità europee di vigilanza»).

(5)

Le autorità europee di vigilanza non hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati, in quanto le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 sono già state oggetto di una valutazione d’impatto. Il presente regolamento non modifica la sostanza del regolamento delegato (UE) 2017/653 né crea nuovi obblighi per gli ideatori di PRIIP o le persone che forniscono consulenza in merito a tali prodotti o li vendono, comprese quelle di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. Le autorità europee di vigilanza hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2021.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

(2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.4.2019, pag. 55).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1867 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2019

che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di finanziamenti a tasso forfettario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 67, paragrafo 5 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di semplificare l’uso dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), del Fondo sociale europeo («FSE»), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR») e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP») e di ridurre gli oneri amministrativi e il rischio di errore, è opportuno stabilire un tasso forfettario per il rimborso, a uno o più beneficiari, dei costi delle operazioni sostenute nell’ambito dell’assistenza tecnica, senza necessità di giustificare tale tasso. Sono inclusi i casi in cui l’autorità di gestione, l’organismo pagatore o un altro organismo attuano operazioni di assistenza tecnica.

(2)

Il livello dell’importo forfettario si basa sui massimali e sull’effettiva dotazione per l’assistenza tecnica dei programmi, nonché sui dati di assorbimento dei precedenti periodi di programmazione. L’uso del metodo di rimborso forfettario non incide sulla dotazione finanziaria assegnata all’assistenza tecnica nei programmi adottati. Tale metodo può essere utilizzato altresì in programmi sostenuti da più fondi, anche se la priorità relativa all’assistenza tecnica riceve sostegno da un fondo diverso da quello che fornisce il sostegno per priorità diverse dall’assistenza tecnica nell’ambito dello stesso programma.

(3)

Al fine di agevolare la gestione finanziaria nell’ambito delle attuali modalità di programmazione, è inoltre opportuno precisare che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP la base dell’applicazione del tasso è la spesa ammissibile nell’ambito degli assi prioritari diversi dall’asse prioritario dell’assistenza tecnica del programma per il quale viene impiegato detto metodo di rimborso forfettario. Tale tasso forfettario non può pertanto essere utilizzato nel caso di un programma che copre esclusivamente l’assistenza tecnica. Inoltre per i suddetti fondi non è necessario modificare il programma quando si fa ricorso a tale metodo di rimborso forfettario.

(4)

È necessario specificare che la base per l’applicazione del tasso forfettario è costituita dalla spesa ammissibile per la quale l’autorità di gestione o l’organismo di controllo competente ha completato le verifiche di gestione o, nel caso del FEASR, i controlli amministrativi pertinenti.

(5)

Al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento quando gli Stati membri si avvalgono di questa opzione, il finanziamento a tasso forfettario dovrebbe essere applicato solo alle spese che sono state oggetto di verifiche di gestione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e in seguito fino alla fine del periodo di ammissibilità. Analogamente, per il FEASR, il finanziamento a tasso forfettario dovrebbe essere applicato solo alle spese che sono state oggetto di controlli amministrativi a partire dall’inizio dell’esercizio finanziario agricolo, come previsto all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), a decorrere dal 16 ottobre 2019 o da un esercizio finanziario agricolo successivo e in seguito fino alla fine del periodo di ammissibilità. Al fine di garantire una sana gestione finanziaria, gli Stati membri devono assicurarsi che gli importi rimborsati sotto forma di finanziamento a tasso forfettario siano calcolati sulla base delle spese dei progetti di assistenza diversa da quella tecnica, dichiarate legittime e regolari.

(6)

Il meccanismo di finanziamento a tasso forfettario può essere usato solo in esercizi contabili che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati chiusi. Al fine di consentire i controlli della base di calcolo del finanziamento a tasso forfettario di cui agli articoli 9 e 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il meccanismo di finanziamento a tasso forfettario per il FEADR può essere usato unicamente per spese relative all’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o a un esercizio finanziario agricolo successivo.

(7)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, in modo che sia possibile farvi ricorso in tempo utile durante l’esercizio contabile in corso e, nel caso del FEASR durante l’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce finanziamenti a tasso forfettario per il rimborso da parte dell’autorità di gestione dei costi delle operazioni finanziate nell’ambito dell’asse prioritario relativo all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a uno o più beneficiari di un programma.

2.   Nel caso del FEASR, il presente regolamento istituisce un finanziamento a tasso forfettario per il rimborso, da parte dell’organismo pagatore o di un altro organismo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei costi delle operazioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a uno o più beneficiari di un programma. Nel caso in cui un organismo pagatore o un altro organismo effettui direttamente operazioni di assistenza tecnica, il rimborso del costo di tali operazioni può essere stabilito anche sulla base di tale finanziamento a tasso forfettario.

Articolo 2

Finanziamento a tasso forfettario

1.   L’importo totale da rimborsare per le operazioni finanziate nell’ambito dell’asse prioritario relativo all’assistenza tecnica in un programma può essere calcolato come tasso forfettario degli importi di spesa delle operazioni nell’ambito degli assi prioritari del programma diversi dall’asse relativo all’assistenza tecnica. Nel caso del FEASR, l’assistenza tecnica può essere calcolata come tasso forfettario degli importi di spesa delle operazioni nell’ambito delle misure di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2.   Tale tasso forfettario è fissato al 4 % per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione o dal FEASR e al 6 % per i programmi sostenuti dal FEAMP. Per i programmi sostenuti dal FESR nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea il tasso forfettario è fissato al 6 %. L’importo calcolato può essere rimborsato a un unico beneficiario o può essere suddiviso per effettuare rimborsi a più beneficiari.

3.   Solo le spese che sono state oggetto di verifiche di gestione a norma dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere incluse nella base di calcolo del tasso forfettario a decorrere dall’esercizio contabile che inizia il 1o luglio 2019 o da un esercizio contabile successivo. Nel caso del FEASR, possono essere incluse nella base di calcolo del tasso forfettario solo le spese che sono state oggetto di controlli amministrativi a norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 a decorrere dall’esercizio finanziario agricolo che inizia il 16 ottobre 2019 o da un esercizio finanziario agricolo successivo.

4.   Qualora venga impiegato, il tasso forfettario si applica esclusivamente fino alla fine del periodo di ammissibilità per il rimborso dei costi di assistenza tecnica e, per il FEASR, nel corso del pertinente esercizio finanziario agricolo.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


8.11.2019   

IT

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L 289/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1868 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2019

recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030 e al riconoscimento delle quote quali strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 10 bis, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 2012 le quote di emissioni sono messe all'asta in conformità del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (2). La vendita all'asta delle quote si svolge mediante una piattaforma d’asta comune a 25 Stati membri e 3 paesi EFTA-SEE e alcune piattaforme d’asta indipendenti.

(2)

La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di ridurre le emissioni più efficacemente sotto il profilo dei costi e promuovere gli investimenti a basse emissioni di carbonio grazie al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione («EU ETS») a partire dal 2021. La regola generale per l'assegnazione delle quote continua a essere la vendita all'asta e la percentuale delle quote da mettere all'asta dovrebbe essere pari al 57 % del loro totale.

(3)

È opportuno che nel regolamento (UE) n. 1031/2010 figurino i nuovi elementi introdotti dalla direttiva (UE) 2018/410 relativi alla determinazione del volume annuo di quote da mettere all'asta. In particolare, è necessario tenere conto della possibilità di ridurre il volume d'asta del 3 % al massimo del quantitativo totale delle quote per aumentare il numero di quote da poter assegnare gratuitamente (riserva per l'assegnazione gratuita di quote). Inoltre, la direttiva riveduta 2003/87/CE consente di modificare i volumi annui di quote da mettere all'asta a motivo: della cancellazione volontaria di quote da parte dello Stato membro in caso di chiusura di capacità di generazione elettrica; della reintroduzione nell'EU ETS di installazioni che rilasciano meno di 2 500 tonnellate di diossido di carbonio; della flessibilità stabilita dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) tra i settori ETS e non ETS per favorire il conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione nei settori esclusi dall'ETS.

(4)

La direttiva 2003/87/CE istituisce il fondo per la modernizzazione, inteso a migliorare l'efficienza energetica e modernizzare i sistemi energetici di determinati Stati membri, e il fondo per l'innovazione, che sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative. Entrambi i fondi sono finanziati dalla vendita all'asta di quote effettuata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nella piattaforma d'asta comune. A tal fine la BEI dovrebbe diventare il responsabile del collocamento dei due fondi senza partecipare alla procedura d'appalto congiunta per la piattaforma d'asta comune. I volumi pertinenti di quote dovrebbero essere messi all'asta contestualmente a quelli messi all'asta dagli Stati membri e dai paesi EFTA-SEE che partecipano alla piattaforma d’asta comune.

(5)

La direttiva 2003/87/CE dispone che il 2 % del quantitativo totale delle quote sia messo all'asta per istituire il fondo per la modernizzazione, al quale gli Stati membri che rispondono a determinate condizioni possono aggiungere quote a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 10 quater della stessa direttiva. La BEI è tenuta ad assicurare che tali quote siano messe all'asta in conformità dei principi e delle modalità del procedimento d'asta, di cui la distribuzione in parti uguali dei volumi d'asta è un elemento cardine.

(6)

Per disporre dei fondi da destinare all'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e far funzionare correttamente il mercato del carbonio, i volumi del fondo per l'innovazione dovrebbero in linea di principio essere messi all'asta in volumi annui uguali. La Commissione, tenuto conto dell'esito di ogni invito a presentare proposte, dovrebbe tuttavia riesaminare ogni due anni la distribuzione delle quote da mettere all'asta a favore del fondo per l'innovazione. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro il 30 giugno 2022.

(7)

Affinché gli Stati membri possano cancellare quote dai loro volumi d'asta in caso di chiusura di capacità di generazione elettrica nei rispettivi territori è opportuno istituire una procedura di notifica. Lo Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione l'intenzione di cancellare quote per mezzo di un modello uniforme con cui fornire prove e informazioni dell'installazione chiusa, del volume previsto e della tempistica della cancellazione. Per preservare il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il volume delle quote cancellate dovrebbe essere detratto dai volumi d'asta dello Stato membro solo una volta effettuati gli adeguamenti a fini della riserva stabilizzatrice per l'anno corrispondente. Al fine di assicurare la trasparenza la Commissione dovrebbe pubblicare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del modello, salvo se riservate.

(8)

Per rafforzare l'integrità del mercato del carbonio, dal 2018 le quote sono considerate strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). In precedenza solo i derivati delle quote erano così considerati dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Con questo riconoscimento la compravendita di quote negoziata su un mercato secondario a pronti rientra nell'ambito di applicazione di una serie di atti, tra cui la direttiva 2014/65/UE, il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il procedimento d'asta delle quote (mercato primario), tuttavia, rientra solo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014.

(9)

Al fine di allineare la vendita all'asta delle quote al nuovo regime che regola i mercati finanziari, il sistema vigente di monitoraggio e segnalazione delle aste dovrebbe essere riveduto. Dato che l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 è stato esteso per ricomprendere anche la vendita all'asta delle quote, spetta alle autorità nazionali competenti espletare le funzioni di monitoraggio e prevenzione degli abusi di mercato riguardo alle aste. Le autorità nazionali competenti sono tenute dal regolamento (UE) n. 596/2014 a individuare attivamente i casi di abuso di mercato e a svolgere le relative indagini. Le funzioni necessarie di monitoraggio delle aste dovrebbero essere espletate dalle piattaforme, dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle autorità nazionali competenti, ed è opportuno sopprimere le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di designare un sorvegliante d'asta. È altresì opportuno sopprimere le disposizioni specifiche sugli abusi di mercato contenute nel regolamento (UE) n. 1031/2010, divenute ridondanti alla luce del regolamento (UE) n. 596/2014, che si applica direttamente alle aste.

(10)

Per fornire in modo proporzionato ed economicamente efficiente i dati necessari alle autorità nazionali competenti a vigilare sugli abusi di mercato, il regolamento (UE) n. 1031/2010 dovrebbe imporre alle piattaforme d’asta di segnalare le operazioni d'asta sulla falsariga dei necessari obblighi di segnalazione delle operazioni previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014. Occorre procedere in questo modo perché il regolamento (UE) n. 596/2014, che ora si applica alle aste, non stabilisce un meccanismo a sé stante di segnalazione delle operazioni, ma si basa sulla raccolta dei dati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014.

(11)

È fondamentale designare le piattaforme d’asta in base a un procedimento d'appalto competitivo e fissarne i relativi criteri. Per quanto concerne le tariffe applicate agli aggiudicatari, dovrebbe essere possibile innalzarne entro un certo limite il livello massimo attuale, se previsto dal procedimento di appalto e se i volumi annui da mettere all'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote a causa del funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato.

(12)

L'appalto pubblico per designare la piattaforma d’asta comune può prevedere l'applicazione dei criteri di selezione anche ai mercati regolamentati di prodotti energetici che non hanno ancora istituito un mercato secondario delle quote di emissioni. Se designato, tale mercato regolamentato dovrebbe essere tenuto a istituire la piattaforma d’asta almeno con 60 giorni di apertura d'anticipo rispetto alla prima asta. Questa disposizione è determinata dalla necessità di fissare il prezzo del mercato secondario al momento delle aste («prezzo di riserva») per i casi di annullamento dell'asta e stabilire le tariffe da applicare agli offerenti, che sono legate alla tariffa equiparabile applicata nel mercato secondario. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri partecipanti dovrebbero poter estendere a sette anni la durata massima dei contratti, attualmente di cinque anni, in conformità delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (il «regolamento finanziario»), nel caso di circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente potrebbe difficilmente prevedere. Per verificare le condizioni di mercato e preparare i nuovi appalti durante l'esecuzione di un contratto, la Commissione dovrebbe poter intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità del regolamento finanziario.

(13)

Al fine di semplificare il procedimento d'asta è auspicabile una maggiore flessibilità nella determinazione dei volumi annui da mettere all'asta nei casi in cui è necessario apportare modifiche che interessano al massimo 50 000 quote. Qualsiasi modifica al di sotto di questa soglia non dovrebbe comportare la modifica del volume d'asta dell'anno successivo, salvo esplicita richiesta dello Stato membro. Inoltre, la procedura di determinazione e pubblicazione dei calendari delle aste dovrebbe essere semplificata sopprimendo l'obbligo di parere della Commissione. Il calendario delle aste dovrebbe tuttavia essere pubblicato dopo che la Commissione abbia adottato una decisione interna sulla tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste a norma degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

(14)

Per semplificare il rinnovo della designazione delle piattaforme indipendenti, si dovrebbe esigere la modifica dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 solo per iscrivervi le piattaforme indipendenti di nuova designazione o per reinserirvi quelle già designate a diverse condizioni. Perciò se la stessa piattaforma indipendente è designata dallo Stato membro alle stesse condizioni, la proroga dell'iscrizione dovrebbe intendersi subordinata alle stesse modalità convenute per l'iscrizione iniziale senza richiedere la modifica dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010. La proroga dovrebbe essere subordinata alla conferma fornita dallo Stato membro e dalla Commissione che i requisiti del presente regolamento e gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti.

(15)

Al fine di evitare l'accumulo di volumi cancellati in caso di annullamento di un numero consistente di aste, dovrebbe essere possibile distribuire i volumi cancellati in parti uguali nelle aste successive che non includono volumi cancellati riportati da aste precedentemente annullate.

(16)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

(1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione»;

(2)

l'articolo 3 è così modificato:

(a)

i punti 1 e 2 sono soppressi;

(b)

i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.

“contratti (spot) a due giorni”, le quote messe all'asta con consegna a una data prestabilita non ulteriore al secondo giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;

4)

“contratti (futures) a cinque giorni”, le quote messe all'asta con consegna a una data prestabilita non ulteriore al quinto giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;»;

(c)

i punti 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«8.

“impresa di investimento”, l'impresa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

9)

“ente creditizio”, l'ente ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

10)

“strumento finanziario”, lo strumento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

(*)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)."

(**)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»;"

(d)

i punti 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«12.

“impresa madre”, l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

13)

“impresa figlia”, l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE;

14)

“impresa affiliata”, l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 2013/34/UE;

(*)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"

(e)

i punti da 17 a 19 sono sostituiti dai seguenti:

«17.

“riciclaggio”, il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), tenuto conto dei paragrafi 4 e 6 del medesimo articolo;

18)

“finanziamento del terrorismo”, il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, tenuto conto del paragrafo 6 del medesimo articolo;

19)

“attività criminosa”, l'attività criminosa ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva (UE) 2015/849;

(*)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

(f)

il punto 21 è sostituito dal seguente:

«21.

“conto di deposito designato”, il conto di deposito costituito ai sensi degli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, per la partecipazione al procedimento d'asta o la gestione del procedimento d'asta, ivi compresa la custodia delle quote a titolo di garanzia in attesa della loro consegna a norma del presente regolamento;»;

(g)

i punti 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

«23.

“misure di adeguata verifica della clientela”, le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 18, 18 bis e 20 tenuto conto degli articoli 22 e 23 della medesima direttiva;

24)

“titolare effettivo”, il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849;»;

(h)

i punti 26, 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti:

«26.

“persone politicamente esposte”, la persone ai sensi dell'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849;

27)

“abusi di mercato”, gli abusi ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

28)

“abuso di informazioni privilegiate”, l'abuso ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietato ai sensi dell'articolo 14, lettere a) e b), del medesimo regolamento;

(*)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).»;"

(i)

è inserito il punto 28 bis seguente:

«28 bis)

“comunicazione illecita di informazioni privilegiate”, la comunicazione illecita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietata ai sensi dell'articolo 14, lettera c), del medesimo regolamento;»;

(j)

i punti 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

«29.

“informazioni privilegiate”, le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014;

30)

“manipolazione del mercato”, la manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietato ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento;»;

(k)

il punto 39 è sostituito dal seguente:

«39.

“mercato regolamentato”, il mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;»;

(l)

il punto 41 è soppresso;

(m)

il punto 42 è sostituito dal seguente:

«42.

“gestore del mercato”, il gestore del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE;»;

(n)

al punto 43, le lettere da b) a f) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, delle medesima direttiva ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;

c)

l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;

d)

l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;

e)

l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei raggruppamenti di imprese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;

f)

l’accezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, ai fini dell’articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento;»;

(o)

il punto 44 è sostituito dal seguente:

«44.   strategia di uscita, uno o più documenti elaborati conformemente ai contratti che designano la piattaforma d'asta, contenenti disposizioni dettagliate volte a garantire:“”

a)

il trasferimento di tutti i beni materiali e immateriali necessari per il proseguimento ininterrotto delle aste e il buon funzionamento del procedimento d’asta da parte della piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata;

b)

la trasmissione di tutte le informazioni relative al procedimento d’asta necessarie ai fini della procedura d’appalto per la designazione della piattaforma che succederà a quella attualmente designata;

c)

la prestazione dell'assistenza tecnica che consente alle diverse amministrazioni aggiudicatrici, alla piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata o a una qualsiasi combinazione delle stesse di comprendere, ottenere o utilizzare le informazioni trasmesse a norma delle lettere a) e b).»;

(3)

l'articolo 6 è così modificato:

(a)

al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

(b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il volume dell'offerta, costituito dal numero di quote espresso come multiplo intero di lotti da 500 quote;»;

(c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La ricezione, la trasmissione e la presentazione dell'offerta da parte di imprese di investimento o enti creditizi presso una piattaforma d'asta sono considerate servizi di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.»;

(4)

all’articolo 7, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Prima dell’inizio dell’asta la piattaforma determina il metodo d’applicazione del paragrafo 6, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 56.

La piattaforma d’asta può modificare il metodo tra due suoi periodi d’offerta. Essa ne dà comunicazione senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 56.

La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l’eventuale parere dell'amministrazione aggiudicatrice.

8.   Se un'asta di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle quattro aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della prima frase mette all'asta le relative quote in un numero di aste inferiore a quattro, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se un'asta di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della frase precedente mette all'asta le relative quote nella prima asta successiva, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Il volume dell'asta che già include volumi provenienti da un'asta precedentemente annullata è ripartito in conformità del primo e del secondo comma a partire dalla prima asta non soggetta ad altri adeguamenti dovuti ad annullamenti precedenti.»;

(5)

all’articolo 8, i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato la Commissione, modificare la tempistica di un determinato periodo d’offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l’eventuale parere della Commissione.

4.   Al più tardi dalla sesta asta, la piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, mette all’asta le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima settimanale e le quote di cui al capo II della medesima direttiva con frequenza minima bimestrale.

Nei giorni in cui la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, svolge un'asta le altre piattaforme devono astenersi dallo svolgerne limitatamente a due giorni alla settimana. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che svolge aste per più di due giorni alla settimana stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersene altre e pubblica tale decisione. Essa provvede in tal senso contestualmente alla determinazione e alla pubblicazione di cui all'articolo 11.

5.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.

Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è in linea di massima distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.

Il volume annuo di quote che lo Stato membro deve mettere all'asta e che non è distribuibile in parti uguali nelle aste di un determinato anno in lotti di 500 quote in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, è distribuito dalla piattaforma d’asta tra un numero inferiore di date in modo che sia messo all'asta almeno trimestralmente.

6.   Nell'articolo 32 sono stabilite ulteriori disposizioni riguardanti l'orario e la frequenza delle aste svolte dalle piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.»;

(6)

l'articolo 9 è così modificato:

(a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatta salva, se del caso, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 58, la piattaforma d’asta può annullare un’asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di esserlo. Il volume di quote delle aste annullate è distribuito in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8.»;

(b)

il secondo e il terzo comma sono soppressi;

(7)

all’articolo 10, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta in qualsiasi anno civile a partire dal 2019 è pari al quantitativo di quote determinato a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 bis, della stessa direttiva.

2.   Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva.

3.   Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in ogni anno civile in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, della stessa direttiva, delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 1, paragrafi 5 e 8, della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 10 quater, dell'articolo 12, paragrafo 4, e degli articoli 24, 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE e in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

4.   Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814, eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

In circostanze eccezionali, in particolare se il valore annuo cumulativo di tali modifiche non è superiore a 50 000 quote per Stato membro, le modifiche possono essere computate nel volume di quote da mettere all'asta negli anni civili successivi, salvo se entro il 30 aprile 2020 lo Stato membro chiede alla Commissione di essere dispensato dall'applicazione della suddetta soglia a partire dal 2021.

L'eventuale volume di quote che non può essere messo all'asta in un determinato anno civile a causa dell'arrotondamento disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, è computato nel volume delle quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

(*)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1)."

(**)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).»;"

(8)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Calendario delle singole aste delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento

Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, determinano, previa consultazione della Commissione, il calendario delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta pubblicano il calendario entro il 15 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL, European Union Transaction Log) di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.»;

(9)

l'articolo 12 è così modificato:

(a)

al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente frase:

«Alle eventuali successive modifiche del volume di quote da mettere all'asta si applica l'articolo 10, paragrafo 4.»;

(b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per ciascun anno civile di un determinato ciclo di negoziazione, il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta è stabilito in base al volume di cui al paragrafo 1 del presente articolo e alla percentuale di quote dello Stato membro determinata in conformità dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, della stessa direttiva.»;

(10)

l'articolo 13 è così modificato:

(a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Calendario delle singole aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento»;

(b)

il paragrafo 1 è soppresso;

(c)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, determinano, previa consultazione della Commissione, i calendari delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta pubblicano il calendario entro il 30 settembre dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale dell'EUTL di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Fatto salvo il termine per la pubblicazione del calendario delle aste per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, le piattaforme d'asta possono stabilire simultaneamente i calendari delle aste per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.»;

(d)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento basano le decisioni e pubblicazioni di cui al paragrafo 2 sulla decisione adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

4.   Le disposizioni riguardanti il calendario delle singole aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento sono definite e pubblicate a norma dell'articolo 32 del presente regolamento.

L’articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma d’asta designata in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1.»;

(11)

l'articolo 14 è così modificato:

(a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

eventuale sospensione di piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, disposta negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;»;

ii)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quote non assegnate in applicazione dell'articolo 10 quater della stessa direttiva;»;

iii)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

j)

«eventuale ritiro di quote dall'asta in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 5;»;

iv)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

l)

«le rettifiche necessarie ai sensi della decisione (UE) 2015/1814, determinate e pubblicate entro il 15 luglio dell'anno in questione, o successivamente appena possibile;»;

v)

è aggiunta la lettera m) seguente:

m)

«cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.»;

(b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se le modalità della rettifica non sono disposte dal presente regolamento, la piattaforma si astiene dall'effettuare la rettifica finché non abbia consultato la Commissione. Si applicano l'articolo 11 e l'articolo 13, paragrafo 2.»;

(12)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Soggetti che possono partecipare direttamente all'asta

Possono partecipare direttamente all'asta solo i soggetti che siano legittimati a presentare domanda di partecipazione a norma dell'articolo 18 e siano ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20.»;

(13)

all’articolo 16, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Inoltre, le piattaforma d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, possono dare agli offerenti la possibilità di accedere alle rispettive aste mediante connessioni dedicate all’interfaccia elettronica.»;

(14)

l'articolo 18 è così modificato:

(a)

al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

c)

gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

(*)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;"

(b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatta salva l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE, i soggetti cui si applica tale esenzione e autorizzati a norma dell'articolo 59 del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta all'autorità competente nazionale di autorizzarli a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale.»;

(c)

il paragrafo 3 è soppresso;

(d)

il paragrafo 6 è soppresso;

(15)

l'articolo 20 è così modificato:

(a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   «Su richiesta, la domanda di ammissione all'asta e tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili, per ispezione, alle autorità nazionali di polizia o giudiziarie che svolgano indagini ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, lettera e), e a qualsiasi organo competente dell'Unione partecipante a indagini transfrontaliere.»;

(b)

il paragrafo 6 è soppresso;

(16)

all'articolo 21, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso la piattaforma riferisce all’unità di informazione finanziaria (FIU, financial intelligence unit) di cui all’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, in conformità dell’articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

(17)

all’articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Nel caso degli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, il responsabile del collocamento è designato dallo Stato membro designante affinché siano conclusi e messi in atto con le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, gli accordi necessari per consentire al responsabile del collocamento di mettere all’asta le quote per conto dello Stato membro designante su tali piattaforme secondo modalità convenute reciprocamente, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e dell’articolo 30, paragrafo 8, primo comma.

4.   Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito le misure atte a prevenire l’abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate da parte di chiunque lavori per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all’articolo 18, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014.»;

(18)

il titolo del capo VI è soppresso;

(19)

gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 24

Vendita all'asta delle quote a favore del fondo per l'innovazione e del fondo per la modernizzazione

1.   La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a partire dal 2021, in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, e dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento. L’articolo 22, paragrafi 2 e 4, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis alla BEI. La BEI, nella veste di responsabile del collocamento, assicura che i proventi dell'asta ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE siano versati, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati, sul conto notificatole dalla Commissione. Può dedurre, prima di versarli, eventuali oneri supplementari a titolo di detenzione e versamento, conformemente all'accordo da essa concluso con la Commissione in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (*).

2.   Il volume annuo delle quote da mettere all'asta in applicazione del paragrafo 1 è messo all'asta insieme ai volumi annui che devono essere messi all'asta dagli Stati membri partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ed è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5.

3.   Il volume delle quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è, in linea di principio, messo all'asta in volumi annui uguali nel corso del decennio che inizia il 1o gennaio 2021.

La Commissione riesamina la distribuzione delle quote rimanenti da mettere all'asta dopo la decisione di aggiudicazione di ogni invito a presentare proposte in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE. Il riesame ha cadenza biennale e il primo è effettuato entro il 30 giugno 2022. Ogni riesame verte in particolare sul sostegno disponibile per i futuri inviti a presentare proposte, sull'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile per l'assistenza allo sviluppo di progetti, sulla parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile e riservata dalla Commissione all'invito a progetti su piccola scala, sul sostegno previsto dei progetti finanziati nonché sull'erogazione e il tasso di recupero.

Articolo 25

Procedura di cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

1.   Lo Stato membro che, a causa della chiusura di capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, intende cancellare quote dal proprio quantitativo totale da mettere all'asta a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE notifica alla Commissione tale intenzione entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno della chiusura per mezzo del modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

2.   Il volume di quote da cancellare a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è detratto, dopo gli eventuali adeguamenti effettuati in applicazione della decisione (UE) 2015/1814, dal volume che lo Stato membro deve mettere all'asta stabilito a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

3.   La Commissione pubblica le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'allegato I tranne le relazioni di cui al punto 6 dello stesso allegato.

(*)  Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).»;"

(20)

l'articolo 26 è così modificato:

(a)

il paragrafo 2 è soppresso;

(b)

i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   La procedura d'appalto congiunta di cui al paragrafo 1 è eseguita in conformità dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

4.   Il periodo di vigenza della designazione delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a cinque anni. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri e la Commissione possono prorogare a sette anni il periodo massimo di vigenza della designazione della piattaforma d'asta. Durante l'esecuzione del contratto la Commissione può intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità dell'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di verificare le condizioni di mercato e preparare il nuovo appalto.

5.   La denominazione e i recapiti delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nel sito della Commissione.

6.   Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni di cui al paragrafo 1 dopo l’entrata in vigore dell’accordo sull'appalto congiunto concluso tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti all'azione accettano le modalità convenute dalla Commissione e dagli Stati partecipanti all’azione comune prima dell’entrata in vigore dell'accordo nonché tutte le decisioni già adottate in forza dell'accordo.

Agli Stati membri che, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, decidono di non partecipare all’azione comune di cui al paragrafo 1 e di designare invece una propria piattaforma può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nelle modalità convenute nell’accordo sull’appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all’azione comune di cui al paragrafo 1 e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti in materia di appalti pubblici.

(*)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

(21)

l'articolo 27 è così modificato:

(a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f)

comunicazione alla Commissione di qualsiasi informazione relativa allo svolgimento delle aste a norma dell'articolo 53;

g)

monitoraggio delle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, a norma degli articoli da 54 a 59 e all'articolo 64, paragrafo 1;»;

ii)

è aggiunta la lettera h) seguente:

h)

«segnalazione, a norma dell'articolo 36.»;

(b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d’asta presenta alla Commissione la propria strategia particolareggiata di uscita.»;

(22)

l'articolo 28 è soppresso;

(23)

l'articolo 29 è così modificato:

(a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Servizi forniti alla Commissione dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1»;

(b)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, forniscono alla Commissione servizi di supporto tecnico per le attività da essa svolte ai seguenti fini:»;

(c)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

«eventuale coordinamento del calendario delle aste ai fini dell'allegato III;»;

(d)

le lettere b) e c) sono soppresse;

(e)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le relazioni stilate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;»;

(f)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f)

«eventuali riesami del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della stessa direttiva che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;»;

(24)

l'articolo 30 è così modificato:

(a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Designazione delle piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1»;

(b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, può designare una propria piattaforma per la vendita del proprio volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta come disposto dall’articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento.»;

(c)

il paragrafo 2 è soppresso;

(d)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Gli Stati membri non partecipanti all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, possono designare la stessa piattaforma o piattaforme distinte per la vendita all’asta a norma dell'articolo 31, paragrafo 1.

4.   Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, informa la Commissione della decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e di designare invece una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, sceglie la propria piattaforma designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo secondo una procedura di selezione conforme alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di appalti, qualora una delle due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale.

Il periodo di vigenza della designazione della piattaforma d’asta di cui al paragrafo 1 non è superiore a tre anni, prorogabile al massimo di altri due anni.

La designazione della piattaforma d’asta di cui al paragrafo 1 è subordinata all'iscrizione della piattaforma nell'allegato III a norma del paragrafo 7. La designazione non è effettiva prima dell’entrata in vigore dell'iscrizione della piattaforma nell’allegato III, secondo quanto disposto nel paragrafo 7.»:

(e)

il paragrafo 6 è così modificato:

(a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e che decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo invia alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi:»;

(b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il prodotto messo all’asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto delle piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, e con i calendari proposti da altri Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26 ma decidono di designare proprie piattaforme d’asta;»;

(f)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Le piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri designanti, il periodo di vigenza della designazione e le eventuali condizioni o gli eventuali obblighi sono stabiliti nell'allegato III, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione agisce esclusivamente sulla base di tali prescrizioni e obiettivi e tiene pienamente conto delle informazioni presentate dallo Stato membro.

Se lo Stato membro che ha designato la propria piattaforma d'asta decide di designarla alle stesse condizioni e agli stessi obblighi dell'iscrizione di cui al primo comma, l'iscrizione continua a essere valida sempre che lo Stato membro e la Commissione confermino che le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti. A tal fine lo Stato membro, in particolare, invia alla Commissione una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 6 e condivide con gli altri Stati membri eventuali informazioni pertinenti. La Commissione rende pubblica la proroga della validità dell'iscrizione.

In difetto dell'iscrizione di cui al primo comma, lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo utilizza, fino allo scadere di tre mesi dall'entrata in vigore dell'iscrizione di cui al primo comma, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per mettere all’asta la propria parte di quote che altrimenti sarebbe messa all’asta sulla piattaforma designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto salvo il paragrafo 8, lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma d’asta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può comunque aderire all’azione comune unicamente per poter utilizzare le piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, come disposto al terzo comma. Tale partecipazione avviene in conformità delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 6, secondo comma, ed è soggetta alle modalità convenute nell’accordo sull’appalto congiunto.

8.   Lo Stato membro che non partecipa all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo può aderire all’azione comune di cui all’articolo 26, a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo.

Il volume di quote che era programmato mettere all'asta in una piattaforma non designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, è ridistribuito in parti uguali nelle aste svolte dalla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.»;

(25)

l'articolo 31 è così modificato:

(a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Funzioni delle piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1»;

(b)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, la piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, non è soggetta alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all’articolo 27, paragrafo 3, allo Stato membro designante.»;

(c)

il paragrafo 2 è soppresso;

(d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni relative al calendario delle aste di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 9, 10, 12, 14 e 32 si applicano alle piattaforme d'asta designate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.»;

(26)

l'articolo 32 è così modificato:

(a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Calendario delle aste per le piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1»;

(b)

i paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, non può essere superiore a 20 milioni di quote né inferiore a 3,5 milioni di quote, tranne se il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta dallo Stato membro designante è inferiore a 3,5 milioni in un determinato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile. Tuttavia, se a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un quantitativo di quote deve essere dedotto dal volume da mettere all'asta, il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita in una singola asta svolta da tali piattaforme non può essere inferiore a 1,5 milioni di quote nei rispettivi periodi di 12 mesi.

2.   Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, non può essere superiore a 5 milioni di quote né inferiore a 2,5 milioni di quote, tranne se il volume totale delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta dallo Stato membro designante è inferiore a 2,5 milioni in un determinato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile.

3.   Il volume totale delle quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta collettivamente da tutte le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento è distribuito in parti uguali nell'arco di un determinato anno civile, ad eccezione del volume messo all'asta nel mese di agosto che deve corrispondere alla metà di quello messo all'asta negli altri mesi dell'anno. Tali requisiti si considerano soddisfatti se sono rispettati individualmente da ogni piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1.

4.   Per le quote da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, determinano, previa consultazione della Commissione, i calendari delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta in questione determinano i singoli volumi d'asta in conformità degli articoli 10 e 12.

Le piattaforme d'asta in questione pubblicano il calendario delle aste per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE entro il 31 ottobre dell'anno precedente o successivamente appena possibile, e per quelle di cui al capo III della stessa direttiva entro il 15 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale dell'EUTL di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Le piattaforme d'asta in questione determinano e pubblicano i calendari delle aste solo dopo la determinazione e la pubblicazione effettuate in applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, a meno che non ne sia stata ancora designata alcuna. Fatto salvo il termine per la pubblicazione del calendario delle aste per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, le piattaforme d'asta possono stabilire simultaneamente i calendari delle aste per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.

I calendari pubblicati sono conformi alle condizioni o agli obblighi di cui all'allegato III.

5.   Se un'asta svolta da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, è da essa annullata a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 o 6, o dell'articolo 9, il volume messo all'asta è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8, oppure, se la piattaforma svolge meno di quattro aste in un determinato anno civile, è distribuito nelle due aste successive in programma nella stessa piattaforma.»;

(27)

l'articolo 33 è soppresso;

(28)

il titolo del capo IX è sostituito dal seguente:

«REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E DELLE PIATTAFORME D'ASTA»;

(29)

l'articolo 34 è così modificato:

(a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento»;

(b)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando designano i responsabili del collocamento gli Stati membri tengono conto in che misura i candidati:»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sono in grado di svolgere tempestivamente le funzioni di responsabile del collocamento ai più elevati livelli di professionalità e di qualità.»;

(30)

l'articolo 35 è così modificato:

(a)

al paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

«Fatto salvo il primo comma, se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, il mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato dell'energia all'ingrosso ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ma non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote può partecipare alla procedura di appalto a norma dell'articolo 26, paragrafo 1. In tal caso, se il mercato regolamentato è designato piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e il suo gestore non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote entro la data di pubblicazione della procedura di appalto a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, tale gestore ottiene l'autorizzazione e organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote almeno 60 giorni di apertura prima dell'inizio del primo periodo di offerta gestito dalla piattaforma d'asta.

(*)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).»;"

(b)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

accesso pieno, giusto ed equo alle aste per le piccole e medie imprese soggette al sistema unionale di negoziazione delle quote e accesso alle aste per gli emettitori di dimensioni ridotte di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;»;

(c)

al paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«4.   La piattaforma d’asta può essere designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo III della direttiva 2014/65/UE si applichino nella misura necessaria alla vendita di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.

La piattaforma d’asta è designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzarli e vigilarli nella misura necessaria secondo le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo VI della direttiva 2014/65/UE.»;

(d)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Le autorità nazionali competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 4, secondo comma, designate a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE autorizzano il mercato regolamentato designato, o da designare, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, solo se esso e il relativo gestore rispettano le disposizioni del titolo III della direttiva 2014/65/UE, recepite nel diritto interno del loro Stato di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente al titolo VI della direttiva 2014/65/UE, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

6.   Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 5 esercitano una sorveglianza efficace del mercato e adottano le misure necessarie affinché le prescrizioni di cui al suddetto paragrafo siano osservate. A tal fine esse devono poter esercitare nei confronti del mercato regolamentato e del suo gestore di cui al paragrafo 4, direttamente o con l'assistenza di altre autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, i poteri conferiti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 69 della stessa direttiva.

Lo Stato membro di ogni autorità nazionale competente di cui al paragrafo 5 provvede affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 70, 71 e 74 della direttiva 2014/65/UE si applichino ai responsabili di violazioni degli obblighi stabiliti dal titolo III di tale direttiva, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 79 a 87 della direttiva 2014/65/UE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).»;"

(31)

il titolo del capo X è sostituito dal seguente:

«SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI»;

(32)

l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Obbligo di segnalare le operazioni

1.   La piattaforma d'asta comunica all'autorità nazionale competente designata a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE i dettagli completi ed esatti di ogni operazione eseguita sulla piattaforma d'asta e risultante nel trasferimento di quote di emissioni agli aggiudicatari.

2.   Le segnalazioni delle operazioni in applicazione del paragrafo 1 sono effettuate il più rapidamente possibile e al più tardi alla chiusura del giorno d'apertura successivo all'operazione.

3.   Se l'aggiudicatario è una persona giuridica, la piattaforma d'asta, nel segnalarne l’elemento di identificazione a norma del paragrafo 5, utilizza l’identificativo della persona giuridica di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*).

4.   La piattaforma d’asta è responsabile della completezza, dell’esattezza e della tempestiva trasmissione delle segnalazioni. Le eventuali informazioni sulle operazioni che non sono a disposizione della piattaforma d’asta le sono trasmesse dagli offerenti e dai responsabili del collocamento.

Qualora vi siano errori o omissioni nella segnalazione delle operazioni, la piattaforma d’asta che segnala l’operazione corregge le informazioni e trasmette all’autorità competente la segnalazione corretta.

5.   La segnalazione in applicazione del paragrafo 1 include, in particolare, la denominazione delle quote o dei derivati delle quote, il quantitativo acquistato, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione degli aggiudicatari e, se del caso, dei clienti per conto dei quali è stata eseguita l'operazione.

La segnalazione è effettuata usando gli standard e il formato dei dati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione e include tutti i dettagli pertinenti di cui all'allegato I del medesimo regolamento.

(*)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).»;"

(33)

gli articoli da 37 a 43 sono soppressi.

(34)

all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La piattaforma d'asta, ivi compreso il o i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, trasferisce ai responsabili del collocamento che hanno venduto all’asta le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa a seguito della vendita all’asta di tali quote.»;

(35)

l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Trasferimento delle quote messe all'asta

Le quote messe all’asta dalla piattaforma d’asta sono trasferite dal registro dell’Unione a un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell’inizio del periodo d’offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all’esito dell’asta, secondo quanto disposto dagli atti delegati adottati in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.»;

(36)

all’articolo 51, paragrafo 1, è inserito il secondo comma seguente:

«Fatto salvo il primo comma, se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, il gestore della piattaforma d'asta può aumentare le tariffe versate dagli aggiudicatari a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, nella misura massima del 120 % delle normali tariffe equiparabili versate dagli aggiudicatari di quote sul mercato secondario negli anni in cui i volumi d'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote in applicazione della decisione (UE) 2015/1814.»;

(37)

l'articolo 52 è così modificato:

(a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo il paragrafo 2, i costi dei servizi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 31 sono coperti dalle tariffe versate dagli offerenti, mentre sono a carico dello Stato membro che mette all'asta le spese inerenti agli accordi di cui all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, conclusi tra la piattaforma e il responsabile del collocamento per consentire a quest'ultimo di mettere le quote all’asta per conto dello Stato membro designante, ad esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento collegati alla piattaforma.»;

(b)

al paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Fatte salve le disposizioni del terzo comma, le modalità convenute nell’accordo sull'appalto congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 6, primo comma, o nel contratto che designa la piattaforma d'asta a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo imponendo agli Stati membri che abbiano notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, la decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, ma che utilizzino successivamente la piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, di versare alla piattaforma d’asta, ivi compresi il o i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, i costi dei servizi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, in relazione al volume di quote messe all’asta dallo Stato membro dalla data in cui esso inizia la messa all’asta tramite la piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, fino alla risoluzione o alla scadenza della designazione della piattaforma.

Quanto precede si applica anche agli Stati membri che non hanno aderito all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo sull'appalto congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 6, primo comma.

Il primo comma non si applica allo Stato membro che aderisce all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafo 1, dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, o che fa uso della piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, per mettere all’asta la sua parte di quote in assenza dell'iscrizione di cui all’articolo 30, paragrafo 7, di una piattaforma notificata in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 6.»;

(c)

il paragrafo 3 è soppresso;

(38)

l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

Monitoraggio delle aste

1.   Entro la fine di ogni mese la piattaforma d’asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce sullo svolgimento delle aste da essa condotte nel mese precedente, in particolare per quanto riguarda:

a)

l'accesso equo e aperto;

b)

la trasparenza;

c)

la definizione del prezzo;

d)

gli aspetti tecnici e operativi dell'esecuzione del contratto che designa la piattaforma d’asta;

e)

il rapporto tra i procedimenti d'asta e il mercato secondario riguardo alle informazioni di cui alle lettere da a) a d);

f)

eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose di cui la piattaforma d’asta è venuta a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 31, paragrafo 1;

g)

l'eventuale violazione del presente regolamento o la mancata conformità con gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE di cui la piattaforma d’asta è venuta a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento;

h)

il seguito dato alle informazioni riferite a norma delle lettere da a) a g).

Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno la piattaforma d’asta fornisce anche una sintesi e un'analisi delle segnalazioni mensili dell'anno precedente.

2.   La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce in merito agli aspetti di cui al paragrafo 1 alla Commissione, agli Stati membri designanti e all'autorità nazionale competente designata in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici pertinenti monitorano l'esecuzione dei contratti che designano le piattaforme d'asta. Gli Stati membri che designano la piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, notificano alla Commissione le eventuali inosservanze, compiute dalla piattaforma, del contratto che la designa tali da avere un effetto significativo sui procedimenti d'asta.

4.   In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE la Commissione, per conto degli Stati membri che partecipano all'azione comune a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e degli Stati membri che designano una piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, pubblica relazioni sintetiche sugli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo.

5.   I responsabili del collocamento, le piattaforme d'asta e le autorità nazionali competenti di vigilanza collaborano attivamente e forniscono su richiesta alla Commissione le eventuali informazioni di cui dispongono sulle aste, nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.

6.   Le autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le autorità nazionali competenti per la vigilanza dei soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, collaborano attivamente con la Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.

7.   Nell'adempimento degli obblighi prescritti ai paragrafi 5 e 6, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d'ufficio cui sono assoggettate in applicazione del diritto dell'Unione.»;

(39)

l'articolo 54 è così modificato:

(a)

al paragrafo 1, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

vigilare sulle operazioni dei soggetti ammessi all’asta a norma dell’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e delle persone di cui all'articolo 3, punto 26, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti che possono indicare l’esistenza di abusi di mercato.»;

(b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

chiedere all’offerente informazioni, conformemente all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 20, paragrafi 5 e 7, al fine di monitorare il rapporto intercorrente con esso a decorrere dalla sua ammissione all’asta, per tutta la durata del rapporto e per un periodo di cinque anni dalla sua conclusione;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

esigere che i soggetti ammessi all’asta comunichino prontamente alla piattaforma d'asta eventuali modifiche delle informazioni comunicate conformemente all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 20, paragrafi 5 e 7.»;

(40)

l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all'attività criminosa

1.   Le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 monitorano e provvedono affinché la piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento esegua le misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 20, paragrafo 10, del presente regolamento, e adempia l'obbligo di negare l'ammissione alle aste, di revocare o sospendere l'ammissione già concessa a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli obblighi di monitoraggio e conservazione delle registrazioni di cui all’articolo 54 e gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Le autorità nazionali competenti di cui al primo comma sono dotate dei poteri conferiti loro dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.

La piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, può essere ritenuta responsabile della violazione dell’articolo 20, paragrafi 7 e 10, dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 54 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. A tal fine si applicano le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 58 a 62 della direttiva (UE) 2015/849.

2.   La piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, i suoi amministratori e i suoi dipendenti collaborano appieno con le FIU provvedendo tempestivamente a:

a)

informare la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, qualora sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che i fondi relativi alle aste, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, e rispondere tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;

b)

fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie.

Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma.

Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di gestione della conformità e di comunicazione, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, designano il o i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni in applicazione del presente articolo.

4.   Lo Stato membro in cui è situata la piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché alla piattaforma si applichino le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 37 a 39, dell’articolo 42, dell’articolo 45, paragrafo 1, e dell’articolo 46 della direttiva (UE) 2015/849.»;

(41)

all’articolo 56, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, segnala alle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in conformità delle misure nazionali adottate in attuazione dell'articolo 54 della direttiva 2014/65/UE indizi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato a opera di qualsiasi soggetto ammesso alle aste o di qualsiasi soggetto che agisce per suo conto.

2.   La piattaforma d'asta comunica alla Commissione il fatto di aver presentato una notifica a norma del paragrafo 1, indicando le misure correttive adottate o che propone di adottare per contrastare gli illeciti di cui al paragrafo 1.»;

(42)

all’articolo 57, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Al fine di attenuare un manifesto rischio, effettivo o potenziale, di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa nonché di comportamenti anticoncorrenziali, la piattaforma d'asta può imporre la dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva necessaria, previa consultazione e parere della Commissione al riguardo, purché l'applicazione della dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati per ottenerne il parere sulla proposta della piattaforma d'asta. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.

2.   La dimensione massima dell'offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in un determinato anno, in funzione della soluzione più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato.»;

(43)

l'articolo 59 è così modificato:

(a)

al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

(b)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

si rifiutano di presentare offerte per conto di un cliente se hanno motivi ragionevoli di sospettare riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 35 e 39 della direttiva (UE) 2015/849;»;

(c)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

forniscono le eventuali informazioni richieste dalla piattaforma d'asta sulla quale sono ammessi a presentare offerte ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti in forza del presente regolamento;»;

(d)

al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

rispettano gli obblighi delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;»;

(44)

All'articolo 60, il paragrafo 2 è soppresso.

(45)

l'articolo 61 è così modificato:

(a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La piattaforma d’asta annuncia i risultati di ogni asta da essa svolta, specificando almeno le seguenti informazioni:

a)

il volume delle quote messe all'asta;

b)

il prezzo di aggiudicazione dell'asta in euro;

c)

il volume totale delle offerte presentate;

d)

il numero totale di offerenti e il numero di aggiudicatari;

e)

in caso di annullamento dell'asta, le aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;

f)

I proventi complessivi della vendita all'asta;

g)

la ripartizione dei proventi tra gli Stati membri, nel caso delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.

2.   La piattaforma d’asta annuncia i risultati di ogni asta non appena sia ragionevolmente possibile. Le informazioni sui risultati delle aste in applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), sono annunciati non oltre 5 minuti dopo la chiusura del periodo di offerta, mentre le informazioni sui risultati delle aste in applicazione del paragrafo 1, lettere da c) a g), sono annunciati non oltre 15 minuti dopo la chiusura del periodo di offerta.»;

(b)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Contemporaneamente all'annuncio delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in applicazione del paragrafo 2, la piattaforma d'asta notifica a ciascun aggiudicatario che presenta offerte attraverso i propri sistemi:»;

(46)

l'articolo 62 è così modificato:

(a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera f) è soppressa;

ii)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

segreti commerciali comunicati dai soggetti che partecipano a una procedura d'appalto per la designazione di una piattaforma d'asta;»;

(b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la lettera f) è soppressa;

ii)

la lettera h) è soppressa;

iii)

alla lettera j), il punto iii) è soppresso;

(c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate non siano indebitamente rivelate e le conseguenze dell'eventuale indebita rivelazione da parte della piattaforma d'asta, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, sono stabilite nel contratto che la designano.

5.   La piattaforma, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, utilizza le informazioni riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei suoi obblighi o per l'esercizio delle sue funzioni in relazione alle aste.»;

(d)

al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I paragrafi da 1 a 5 non precludono lo scambio di informazioni riservate tra la piattaforma d'asta e:»;

(e)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Chiunque lavori o abbia lavorato per una piattaforma d'asta è vincolato al segreto d'ufficio o professionale e provvede affinché le informazioni riservate siano tutelate a norma del presente articolo.»;

(47)

all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le informazioni scritte fornite dalla piattaforma d'asta in applicazione dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, o in esecuzione del contratto che la designa, e che non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.»;

(48)

all'articolo 64, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri in cui il mercato regolamentato designato piattaforma d’asta a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, o il suo gestore sono soggetti a vigilanza provvedono affinché le decisioni adottate nell’ambito del procedimento extragiudiziale per l’esame dei ricorsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale di cui all’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente gli organi giurisdizionali o amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.»;

(49)

l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

(50)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

(51)

l'allegato IV è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(5)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(6)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(7)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1031/2010 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Modello di notifica della cancellazione volontaria da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

 

Notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE

1.

Stato membro e autorità pubblica che trasmettono la notifica

 

2.

Data di notifica

 

3.

Dati d'identificazione dell'impianto di produzione di energia elettrica ( «impianto») che è stato chiuso sul territorio dello Stato membro in conformità dei dati registrati nell'EUTL, istituito con atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, tra cui:

 

a)

nome dell'impianto

 

b)

identificativo dell'impianto nell'EUTL

 

c)

nome del gestore dell'impianto

 

4.

Data di chiusura dell'impianto e revoca dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra

 

5.

Descrizione ed estremi delle misure nazionali supplementari che hanno determinato la chiusura dell'impianto

 

6.

Relazioni sulle emissioni verificate dell'impianto relative ai cinque anni precedenti l'anno della chiusura

 

7.

Volume totale di quote da cancellare

 

8.

Anni per i quali le quote devono essere cancellate

 

9.

Volume esatto di quote da cancellare in ogni anno di cui al punto 8

 

»

ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

(1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, rispettivi Stati membri designanti ed eventuali condizioni o obblighi applicabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7»;

(2)

i punti 1, 2 e 3 sono soppressi;

(3)

al punto 4, sesta riga «Obblighi», il punto 5 è soppresso.


8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/32


REGOLAMENTO (UE) 2019/1869 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

che modifica e rettifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di determinate sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE proibisce l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I di tale direttiva.

(2)

Le autorità competenti e gli operatori del settore dei mangimi interessati hanno trasmesso dati da cui risulta che nelle specifiche materie prime per mangimi leonardite e torba non è possibile rispettare il livello massimo generale di 2 mg/kg fissato per l’arsenico nelle materie prime per mangimi di origine vegetale. Al fine di garantire l’approvvigionamento è pertanto opportuno aumentare il livello massimo dell’arsenico totale in tali materie prime. Tale aumento non compromette la salute pubblica o degli animali in quanto il livello massimo fissato per l’arsenico nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato.

(3)

Gli operatori del settore dei mangimi interessati hanno trasmesso dati da cui risulta che per l’oligoelemento dicloruro di manganese triidrossido non è possibile rispettare il livello massimo generale di 30 mg/kg fissato per l’arsenico negli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. È pertanto opportuno aumentare il livello massimo di arsenico nel dicloruro di manganese triidrossido sulla base dei dati ottenuti mediante il metodo analitico spettrometria di massa a plasma induttivo (ICP-MS). Il laboratorio europeo di riferimento per i metalli e i composti azotati ha confermato che tale metodo fornisce risultati corretti per quanto riguarda la presenza di arsenico negli oligoelementi. Tale aumento non compromette la salute pubblica o degli animali in quanto il livello massimo fissato per l’arsenico nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato.

(4)

Il Centro comune di ricerca della Commissione europea, in collaborazione con le parti interessate, ha esaminato alcuni dati relativi al fluoro nelle alghe marine calcaree. Da tale esame è emerso che il livello di base del fluoro nelle alghe marine calcaree supera in alcuni casi il livello massimo fissato per il fluoro nelle alghe marine calcaree. È pertanto opportuno aumentare il livello massimo fissato per il fluoro nelle alghe marine calcaree passando da 1 000 mg/kg a 1 250 mg/kg. Tale aumento non compromette la salute pubblica o degli animali in quanto il livello massimo fissato per il fluoro nei mangimi complementari e nei mangimi completi rimane invariato.

(5)

Il regolamento (UE) 2017/2229 della Commissione (2) modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE per quanto riguarda, tra l’altro, il piombo. Per motivi di chiarezza è stata sostituita l’intera voce relativa al piombo. Nell’ambito di tale sostituzione la materia prima per mangimi «conchiglie marine calcaree» è stata erroneamente omessa dall’elenco di materie prime per mangimi per le quali è applicabile un livello massimo di 15 mg/kg. Il regolamento (UE) 2017/2229 ha anche fissato un nuovo livello massimo per il piombo nell’ossido di dirame. Il nome dell’additivo dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) è tuttavia ossido di rame(I). In linea con la raccomandazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel suo parere sull’ossido rameico (3), l’additivo dovrebbe essere denominato ossido di rame(I), denominazione che non è stata utilizzata nelle versioni in lingua inglese, italiana e slovacca del regolamento. È opportuno rettificare tali errori.

(6)

Determinate materie prime per mangimi appartenenti alla categoria «pesce, altri animali acquatici e loro prodotti» sono immesse sul mercato come materie prime per mangimi umide in conserva destinate all’alimentazione diretta di cani e gatti. Poiché tali materie prime per mangimi umide in conserva sostituiscono i mangimi composti, è opportuno applicarvi lo stesso livello massimo di mercurio applicabile ai mangimi composti, in quanto tale modifica non compromette la salute degli animali.

(7)

L’EFSA ha adottato una dichiarazione scientifica sulla presenza di gossipolo libero nei semi di cotone grezzo (4). Tale dichiarazione ha concluso che non fosse necessario aggiornare il parere scientifico per quanto riguarda i rischi per la salute degli animali derivanti dalla presenza di gossipolo come sostanza indesiderabile nell’alimentazione animale. Tenendo conto dei dati di occorrenza cui si fa riferimento in tale dichiarazione è opportuno stabilire un livello massimo più elevato per il gossipolo libero nella materia prima per mangimi semi di cotone. Tale aumento non compromette la salute degli animali in quanto il livello massimo fissato per il gossipolo libero nei mangimi completi rimane invariato.

(8)

La direttiva 2002/32/CE stabilisce un livello massimo per diossine, somma di diossine e PCB diossina-simili, e PCB non diossina-simili, esclusivamente in determinati additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti. Da dati recenti notificati attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi emergono tuttavia elevati livelli di diossine e PCB diossina-simili in altri additivi per mangimi appartenenti a tale gruppo funzionale. È pertanto opportuno fissare il livello massimo di diossine e PCB in tutti gli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti. Tali livelli massimi dovrebbero inoltre essere applicati anche nel caso in cui nei gruppi funzionali «sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi» e «sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine» siano autorizzati gli stessi additivi per mangimi.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) 2017/2229 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e decochinato (GU L 319 del 5.12.2017, pag. 6).

(3)  EFSA Journal 2015;13(4):4057.

(4)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4850


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1)

alla sezione I, la riga 1, «Arsenico», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«1.Arsenico (1)

Materie prime per mangimi

2

 

ad eccezione di:

farina d’erbe, d’erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate

4

 

panello di palmisti

4 (2)

 

torba e leonardite

5 (2)

 

fosfati e alghe marine calcaree

10

 

carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10); conchiglie marine calcaree

15

 

ossido di magnesio e carbonato di magnesio

20

 

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

25 (2)

 

farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.

40 (2)

 

Particelle di ferro usate come tracciante.

50

 

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

30

 

ad eccezione di:

solfato rameico pentaidrato, carbonato rameico, dicloruro di rame triidrossido, carbonato ferroso e dicloruro di manganese triidrossido

50

 

ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico.

100

 

Mangimi complementari

4

 

ad eccezione di:

mangimi minerali

12

 

mangimi complementari per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine

10 (2)

 

formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.

30

 

Mangimi completi

2

 

ad eccezione di:

mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia

10 (2)

 

mangimi completi per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.

10 (2)»;

2)

alla sezione I, riga 3, «Fluoro», nella colonna «Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %», la cifra relativa al livello massimo per le alghe marine calcaree è sostituita dalla cifra «1 250»;

3)

alla sezione I, la riga 4, «Piombo», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«4.Piombo (12)

Materie prime per mangimi

10

 

ad eccezione di:

foraggi (2)

30

 

fosfati, alghe marine calcaree e conchiglie marine calcaree

15

 

carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10);

20

 

lieviti.

5

 

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

100

 

ad eccezione di:

ossido di zinco,

400

 

ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico e ossido di rame(I).

200

 

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti

30

 

ad eccezione di:

clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite.

60

 

Premiscele (6)

200

 

Mangimi complementari

10

 

ad eccezione di:

mangimi minerali

15

 

formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.

60

 

Mangimi completi.

5»;

4)

alla sezione I, la riga 5, «Mercurio», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«5. Mercurio (4)

Materie prime per mangimi

0,1

 

ad eccezione di:

pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per animali da produzione alimentare

0,5

 

pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia

1,0 (13)

 

pesci, altri animali acquatici e loro prodotti come materie prime per mangimi umide in conserva destinate all’alimentazione diretta di cani e gatti

0,3

 

carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10).

0,3

 

Mangimi composti

0,1

 

ad eccezione di:

mangimi minerali

0,2

 

mangimi composti per pesci

0,2

 

mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia.

0,3»;

5)

alla sezione III, riga 1 «Gossipolo libero», nella colonna «Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %», la cifra relativa al livello massimo per i semi di cotone è sostituita dalla cifra «6 000»;

6)

alla sezione V, riga 1 «Diossine», nella colonna «Prodotti destinati all’alimentazione degli animali», la quarta voce «Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti», è sostituita dal testo seguente:

 

«Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti (*1).

(*1)  il livello massimo è applicabile anche agli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali delle sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi e delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine che appartengono anche ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.»;"

7)

alla sezione V, riga 2 «Somma di diossine e PCB diossina-simili», nella colonna «Prodotti destinati all’alimentazione degli animali», la quarta voce «Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti», è sostituita dal testo seguente:

 

«Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti (*2).

(*2)  il livello massimo è applicabile anche agli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali delle sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi e delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine che appartengono anche ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.»;"

8)

alla sezione V, riga 3 «PCB non diossina-simili», nella colonna «Prodotti destinati all’alimentazione degli animali», la quarta voce «Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti», è sostituita dal testo seguente:

 

«Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti (*3).

(*3)  il livello massimo è applicabile anche agli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali delle sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi e delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine che appartengono anche ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.»."


(*1)  il livello massimo è applicabile anche agli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali delle sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi e delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine che appartengono anche ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.»;

(*2)  il livello massimo è applicabile anche agli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali delle sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi e delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine che appartengono anche ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.»;

(*3)  il livello massimo è applicabile anche agli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali delle sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi e delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine che appartengono anche ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.».»


8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/37


REGOLAMENTO (UE) 2019/1870 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, compresi quelli dell’acido erucico in alcuni prodotti alimentari.

(2)

Il 21 settembre 2016 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sull’acido erucico negli alimenti e nei mangimi (3). L’EFSA ha stabilito per l’acido erucico una dose giornaliera tollerabile (DGT) di 7 mg/kg di peso corporeo. I livelli più elevati di esposizione alimentare sono stati osservati nei lattanti e altri bambini, che hanno livelli di esposizione superiori alla DGT. Ciò potrebbe indicare un rischio per i giovani con un alto livello di esposizione all’acido erucico.

(3)

Dai dati relativi alla presenza di acido erucico negli oli e grassi vegetali emerge che è possibile ridurne il tenore nella maggior parte di questi applicando buone pratiche, ad esempio utilizzando varietà contenenti un basso tenore di acido erucico. Per gli oli vegetali, eccetto l’olio di camelina, l’olio di senape e l’olio di borragine, è pertanto opportuno ridurre il tenore massimo al livello stabilito dal Codex Alimentarius per l’olio di colza a basso tenore di acido erucico (4).

(4)

Per l’olio di camelina, l’olio di senape e l’olio di borragine sussistono prove che non è possibile ottenere tenori più bassi applicando buone pratiche, in quanto non ne esistono varietà i cui oli vegetali contengano tenori di acido erucico più bassi rispetto al tenore massimo proposto per gli altri oli vegetali. Per tale motivo e dato che detti oli sono meno significativi per l’esposizione umana rispetto agli altri oli vegetali, il tenore massimo di acido erucico nell’olio di camelina, nell’olio di senape e nell’olio di borragine dovrebbe rimanere invariato. Per evitare la chiusura di piccole imprese e microimprese in alcuni Stati membri è inoltre opportuno, con il consenso dell’autorità competente, esentare l’olio di senape prodotto e consumato a livello locale in piccole quantità dall’applicazione del tenore massimo.

(5)

Poiché il tenore massimo per gli oli e i grassi vegetali si applica anche agli oli vegetali impiegati come ingredienti alimentari, non è necessario stabilire un tenore massimo di acido erucico per gli alimenti con aggiunta di oli e grassi vegetali.

(6)

Data l’elevata concentrazione di acido erucico nella senape, sussiste il rischio di un’esposizione significativa all’acido erucico attraverso il consumo di senape. È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di acido erucico nella senape.

(7)

Un tenore massimo di acido erucico nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento è già stabilito con regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (5). Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere il tenore massimo di acido erucico nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione.

(8)

Il regolamento (UE) 2017/1237 della Commissione (6) non fissa l’unità di misura del tenore massimo di acido cianidrico. È pertanto opportuno correggere tale errore ai fini della certezza del diritto.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

I prodotti alimentari figuranti nell’allegato del presente regolamento, che sono stati immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore di detto regolamento, possono rimanere in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  EFSA Journal 2016;14(11):4593.

(4)  Standard for named vegetable oils (CODEX STAN 210-1999), Codex Alimentarius.

(5)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1237 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale (GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 36).


ALLEGATO I

Nell’allegato, sezione 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006, la voce 8.1 è sostituita dalla seguente:

«Prodotti alimentari  (1)

Tenore massimo (g/kg)

8.1

Acido erucico, compreso l’acido erucico combinato con lipidi

 

8.1.1

Oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o per uso come ingredienti alimentari, ad eccezione dell’olio di camelina, dell’olio di senape e dell’olio di borragine

20,0

8.1.2

Olio di camelina, olio di senape (1) e olio di borragine

50,0

8.1.3

Senape (condimento)

35,0


(1)  Se autorizzato dall’autorità competente, il tenore massimo non si applica all’olio di senape prodotto e consumato a livello locale.».


ALLEGATO II

Nell’allegato, sezione 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006, la voce 8.3 è sostituita dalla seguente:

«Prodotti alimentari (1)

Tenore massimo (g/kg)

8.3

Acido cianidrico, compreso l’acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenici

 

8.3.1

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale (54)(55)

20,0


(1)  (54)«Prodotti non trasformati» come definito nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  (55)«Immissione sul mercato»«consumatore finale» come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1)».


8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/41


REGOLAMENTO (UE) 2019/1871 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, l’articolo 19, paragrafo 3, e l’articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ove necessario ai fini dei controlli ufficiali degli alimenti di origine animale, la Commissione può stabilire valori di riferimento («valori di riferimento per interventi») per i residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale per le quali non è stato fissato alcun limite massimo di residui. I valori di riferimento per interventi dovrebbero applicarsi agli alimenti di origine animale importati da paesi terzi e agli alimenti di origine animale prodotti nell’Unione.

(2)

Su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM dell’EFSA) ha adottato orientamenti sui principi metodologici e sui metodi scientifici di cui occorre tenere conto nel valutare la sicurezza dei valori di riferimento per interventi («orientamenti dell’EFSA») (2). Gli orientamenti dell’EFSA descrivono una procedura per valutare se la concentrazione analitica di una sostanza farmacologicamente attiva, che può essere determinata dai laboratori ufficiali di controllo con un metodo analitico convalidato, sia sufficientemente bassa per un’adeguata tutela della salute umana.

(3)

Gli orientamenti dell’EFSA specificano inoltre le situazioni in cui l’EFSA dovrebbe effettuare una valutazione del rischio specifica per sostanza in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009. In particolare, al fine di garantire un livello adeguato di tutela della salute, dovrebbero essere effettuate valutazioni del rischio specifiche per sostanza per le sostanze farmacologicamente attive che causano discrasie ematiche (anemia aplastica) o allergie (esclusa la sensibilizzazione cutanea) o che sono agenti cancerogeni di elevata potenza o sostanze inorganiche.

(4)

È pertanto opportuno adottare principi metodologici e metodi scientifici per valutare la sicurezza dei valori di riferimento per interventi.

(5)

La decisione 2002/657/CE della Commissione (3) stabilisce i limiti minimi di rendimento richiesti dei metodi analitici utilizzati per individuare un numero limitato di sostanze il cui impiego non è consentito o è espressamente vietato nell’Unione. Tali limiti minimi di rendimento richiesti corrispondono al limite medio oltre il quale la rilevazione di una sostanza o dei suoi residui può essere considerata metodologicamente significativa. I limiti minimi di rendimento richiesti si applicano alle matrici specificate nell’allegato II di tale decisione.

(6)

A norma della decisione 2005/34/CE della Commissione (4) i limiti minimi di rendimento richiesti stabiliti nella decisione 2002/657/CE devono essere utilizzati, indipendentemente dalla matrice alimentare esaminata, come valori di riferimento per interventi per gli alimenti di origine animale importati da paesi terzi. Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva in una concentrazione pari o superiore al valore di riferimento per interventi devono essere considerati non conformi alla normativa dell’Unione, mentre per gli alimenti di origine animale contenenti concentrazioni inferiori ai valori di riferimento per interventi non deve essere vietata l’introduzione nella catena alimentare. Tuttavia, la definizione dei valori di riferimento per interventi non dovrebbe in alcun modo servire da pretesto per tollerare l’impiego illegale di sostanze vietate o non consentite. Qualsiasi residuo di tali sostanze negli alimenti di origine animale dovrebbe pertanto essere considerato indesiderabile. I valori di riferimento per interventi previsti dalla decisione 2005/34/CE sono stati definiti unicamente in base a considerazioni analitiche, tenendo conto della concentrazione minima di residui che può essere rilevata e confermata con un metodo analitico convalidato, senza considerare il potenziale tossico delle sostanze in questione.

(7)

Per il cloramfenicolo, il verde malachite e i metaboliti di nitrofurano i valori di riferimento per interventi sono stati stabiliti nella decisione 2005/34/CE. Per tali sostanze l’EFSA ha tuttavia concluso che, in base agli orientamenti dell’EFSA, è necessaria una valutazione del rischio specifica per sostanza anziché la metodologia standard di valutazione del rischio. Su richiesta della Commissione, il gruppo CONTAM dell’EFSA ha quindi adottato pareri scientifici riguardanti il cloramfenicolo negli alimenti e nei mangimi (5), i nitrofurani e i loro metaboliti negli alimenti (6) e il verde malachite negli alimenti (7).

(8)

È pertanto opportuno stabilire, per tali sostanze, valori di riferimento per interventi che tengano conto sia delle considerazioni analitiche sia del potenziale tossico di tali sostanze. Date le incertezze riscontrate dall’EFSA nelle sue valutazioni del rischio per il cloramfenicolo e i metaboliti di nitrofurano, la precisione dei metodi analitici dovrebbe essere migliorata al fine di consentire il controllo dell’applicazione dei livelli più bassi possibili per le concentrazioni.

(9)

La rilevazione di residui di sostanze vietate o non consentite, anche al di sotto dei valori di riferimento per interventi fissati, potrebbe indicare un impiego scorretto di tali sostanze. In simili casi il regolamento (CE) n. 470/2009 prescrive agli Stati membri e, se del caso, alla Commissione, di adottare misure che vi diano seguito. A tal fine dovrebbero essere messe a disposizione degli Stati membri e della Commissione informazioni attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (8).

(10)

Per consentire ai laboratori ufficiali di adeguare i propri metodi ai valori di riferimento per interventi aggiornati riguardanti il cloramfenicolo, il verde malachite e i metaboliti di nitrofurano, dovrebbe essere previsto un periodo di tre anni prima che tali valori di riferimento per interventi più bassi diventino applicabili.

(11)

Poiché il presente regolamento riprende, aggiorna e amplia le disposizioni della decisione 2005/34/CE, è opportuno abrogare detta decisione per ragioni di certezza del diritto.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

a)

norme sulla definizione dei valori di riferimento per interventi riguardanti i residui di sostanze farmacologicamente attive per le quali non è stato fissato alcun limite massimo di residui in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009;

b)

principi metodologici e metodi scientifici di valutazione del rischio per la sicurezza dei valori di riferimento per interventi;

c)

valori di riferimento per interventi riguardanti i residui di determinate sostanze farmacologicamente attive per le quali non è stato fissato alcun limite massimo di residui in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009;

d)

norme specifiche sulle azioni da intraprendere in caso di presenza confermata di un residuo di una sostanza vietata o non consentita a livelli superiori, pari o inferiori al valore di riferimento per interventi.

Articolo 2

Norme sulla definizione dei valori di riferimento per interventi

I valori di riferimento per interventi sono fissati al livello più basso che può essere raggiunto analiticamente dai laboratori ufficiali di controllo designati in conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

I valori di riferimento per interventi sono riesaminati regolarmente per garantire che corrispondano ai livelli più bassi raggiungibili, tenendo conto degli sviluppi scientifici più recenti.

Al momento della definizione o del riesame dei valori di riferimento per interventi la Commissione consulta i pertinenti laboratori europei di riferimento in merito alle capacità di analisi dei laboratori di riferimento e dei laboratori ufficiali nazionali per quanto riguarda la concentrazione minima di residui che può essere rilevata con un metodo analitico convalidato conformemente alle prescrizioni della decisione 2002/657/CE.

Articolo 3

Principi metodologici e metodi scientifici di valutazione del rischio

1.   La valutazione del rischio applicata per esaminare la sicurezza dei valori di riferimento per interventi tiene conto dei seguenti elementi:

a)

il potenziale tossico e l’attività farmacologica della sostanza;

b)

l’assunzione del residuo attraverso gli alimenti.

2.   Ai fini della determinazione del potenziale tossico e dell’attività farmacologica della sostanza si applicano i seguenti valori tossicologici di screening:

a)

per le sostanze del gruppo I, corrispondenti alle sostanze farmacologicamente attive non consentite per le quali esistono prove dirette di genotossicità o una segnalazione di genotossicità (in base a relazioni struttura-attività o a metodi read-across) oppure mancano informazioni sulla genotossicità, che quindi non può essere esclusa: 0,0025 μg/kg di peso corporeo al giorno;

b)

per le sostanze del gruppo II, corrispondenti alle sostanze farmacologicamente attive non consentite con un’attività farmacologica sul sistema nervoso o sul sistema riproduttivo o che sono corticoidi: 0,0042 µg/kg di peso corporeo al giorno;

c)

per le sostanze del gruppo III, corrispondenti alle sostanze farmacologicamente attive non consentite con effetti antinfettivi, antinfiammatori e antiparassitari e ad altri agenti farmacologicamente attivi: 0,22 µg/kg di peso corporeo al giorno.

3.   La pertinente assunzione alimentare è determinata in base a dati sul consumo alimentare, a modelli di consumo alimentare e alla presenza della sostanza in diversi prodotti alimentari.

4.   La sicurezza dei valori di riferimento per interventi è valutata verificando se il valore tossicologico di screening, diviso per una data assunzione alimentare, è superiore o pari alla capacità analitica dei laboratori ufficiali di controllo, nel qual caso la sicurezza del valore di riferimento per interventi è garantita a livello di capacità analitica.

Articolo 4

Valutazione del rischio specifica per sostanza

1.   Una richiesta di valutazione del rischio specifica per sostanza è inviata all’EFSA al fine di stabilire se i valori di riferimento per interventi sono adeguati alla tutela della salute umana, in particolare per le sostanze:

a)

che causano discrasie ematiche o allergie (esclusa la sensibilizzazione cutanea);

b)

che sono agenti cancerogeni di elevata potenza;

c)

la cui genotossicità non può essere esclusa, se esistono prove sperimentali o di altro tipo del fatto che l’uso del valore tossicologico di screening di 0,0025 μg/kg di peso corporeo al giorno non può proteggere adeguatamente la salute.

2.   La Commissione presenta all’EFSA, se del caso, una richiesta di valutazione del rischio specifica per sostanza volta a stabilire se un valore di riferimento per interventi è adeguato alla tutela della salute umana, qualora l’applicazione del metodo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, indichi che il valore tossicologico di screening, diviso per una data assunzione alimentare, è inferiore alla capacità analitica dei laboratori ufficiali di controllo e che le possibilità di un significativo miglioramento della capacità analitica a breve o medio termine sono scarse o nulle.

3.   Se la valutazione del rischio specifica per sostanza non porta a un risultato decisivo a causa di incertezze riguardo ad alcuni aspetti della valutazione tossicologica o dell’esposizione e se non vi sono garanzie del fatto che la concentrazione minima raggiungibile analiticamente sia sufficientemente sicura per i consumatori, i laboratori di riferimento europei e nazionali si adoperano per migliorare la precisione dei metodi analitici in modo da poter applicare concentrazioni più basse e i valori di riferimento per interventi sono fissati a livelli sufficientemente bassi da stimolare un miglioramento dei livelli minimi raggiungibili.

Articolo 5

Controllo dell’applicazione dei valori di riferimento per interventi

Ai fini del controllo, negli alimenti di origine animale, di alcuni residui di sostanze il cui impiego è vietato o non consentito nell’Unione, i valori di riferimento per interventi indicati nell’allegato si applicano indipendentemente dalla matrice alimentare esaminata.

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva in una concentrazione pari o superiore al valore di riferimento per interventi sono considerati non conformi alla normativa dell’Unione e non possono essere introdotti nella catena alimentare. L’introduzione nella catena alimentare non è vietata per gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva in una concentrazione inferiore al valore di riferimento per interventi.

Articolo 6

Scambio di informazioni e indagini in caso di presenza confermata di una sostanza vietata o non consentita

Se i risultati dei controlli ufficiali, compresi gli esami analitici, indicano la presenza residui di sostanze vietate o non consentite a livelli superiori, pari o inferiori ai valori di riferimento per interventi, l’autorità competente svolge le indagini previste all’articolo 137, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/625 come pure all’articolo 13, all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 17 e agli articoli da 22 a 24 della direttiva 96/23/CE (10) per stabilire se vi sia stato un trattamento illecito con una sostanza farmacologicamente attiva vietata o non consentita.

In caso di accertata non conformità l’autorità competente intraprende una o più azioni di cui all’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625 come pure all’articolo 15, paragrafo 3, all’articolo 17 e agli articoli da 23 a 25 della direttiva 96/23/CE.

L’autorità competente tiene un registro dei risultati. Se i risultati dei controlli ufficiali, compresi gli esami analitici, degli alimenti di origine animale provenienti dallo stesso operatore evidenziano uno schema ricorrente che indica una sospetta non conformità in relazione a una o più sostanze vietate o non consentite di una particolare origine, l’autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Se lo schema ricorrente riguarda alimenti importati, la Commissione ne informa l’autorità competente del paese o dei paesi di origine.

Gli Stati membri comunicano i risultati dei controlli ufficiali, compresi gli esami analitici, che indicano la presenza accertata di una sostanza vietata o non consentita a livelli superiori o pari ai valori di riferimento per interventi mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

Articolo 7

Abrogazione della decisione 2005/34/CE

La decisione 2005/34/CE è abrogata.

Articolo 8

Applicazione dei valori di riferimento per interventi

I valori di riferimento per interventi, indicati nell’allegato del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 28 novembre 2019.

Fino alla data indicata nel primo comma i limiti minimi di rendimento richiesti per il cloramfenicolo, i metaboliti di nitrofurano e la somma di verde malachite e di verde leucocomalachite, di cui all’allegato II della decisione 2002/657/CE, si applicano come valori di riferimento per interventi agli alimenti di origine animale importati da paesi terzi e agli alimenti di origine animale prodotti nell’Unione.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Updated guidance on methodological principles and scientific methods to be taken into account when establishing Reference Points for Action (RPAs) for non-allowed pharmacologically active substances present in food of animal origin (Orientamenti aggiornati sui principi metodologici e sui metodi scientifici da prendere in considerazione per definire i valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale). EFSA Journal 2018;16(7):5332.

(3)  Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).

(4)  Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).

(5)  Gruppo CONTAM dell’EFSA (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2014. Scientific Opinion on Chloramphenicol in food and feed. EFSA Journal 2014; 12(11):3907, 145 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3907.

(6)  Gruppo CONTAM dell’EFSA (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2015. Scientific Opinion on nitrofurans and their metabolites in food. EFSA Journal 2015; 13(6):4140, 217 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4140.

(7)  Gruppo CONTAM dell’EFSA (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2016. Scientific Opinion on malachite green in food. EFSA Journal 2016; 14(7):4530, 80 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4530.

(8)  Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 7).

(9)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(10)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).


ALLEGATO

Valori di riferimento per interventi (RPA — reference points for action)

Sostanza

RPA

(µg/kg)

Altre disposizioni

Cloramfenicolo

0,15

 

Verde malachite

0,5

0,5 µg/kg per la somma di verde malachite e di verde leucocomalachite

Nitrofurani e loro metaboliti

0,5 (1)

0,5 µg/kg per ciascun metabolita di furazolidone (AOZ o 3-ammino-2-ossazolidinone), furaltadone (AMOZ o 3-ammino-5-metilmorfolino-2-ossazolidinone), nitrofurantoina (AHD o 1-amminohidantoina), nitrofurazone (SEM o semicarbazide) e nifursol (DNSH o idrazite dell’acido 3,5-dinitrosalicilico)


(1)  A causa della presenza naturale di SEM nei gamberi di fiume a livelli superiori all’RPA, solo i livelli di AOZ, AMOZ, AHD e DNSH superiori all’RPA indicano chiaramente un impiego illegale di nitrofurani e dei loro metaboliti. L’RPA di 0,5 µg/kg per il SEM nei gamberi di fiume si applica solo se è stato accertato l’impiego illegale di nitrofurazone per i gamberi di fiume.


8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1872 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell’allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Il Giappone figura nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di uova e ovoprodotti provenienti da tutto il suo territorio.

(4)

Il Giappone ha chiesto anche l’autorizzazione ai fini dell’importazione e del transito nell’Unione di carni di pollame e ha presentato le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato, con esito favorevole, un audit in Giappone per valutare i controlli di polizia sanitaria in atto sulle carni di pollame destinate all’esportazione nell’Unione. A causa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N6 rilevato nel gennaio 2018, il paese non ha tuttavia potuto soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008 per essere considerato indenne da tale malattia e quindi le importazioni del prodotto in questione non sono state autorizzate.

(5)

Sono ormai trascorsi più di dodici mesi da quando la presenza dell’HPAI è stata rilevata nel territorio del Giappone e ora il paese può essere considerato indenne da tale malattia conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008. Data l’attuale situazione epidemiologica è quindi opportuno modificare la voce relativa al Giappone figurante nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di autorizzare l’importazione e il transito nell’Unione di carni di pollame provenienti da tale paese terzo.

(6)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella(6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura(1)

Data di apertura(2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«JP — Giappone

JP-0

L’intero paese

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

POU»

 

 

 

 

 

 

 


8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1873 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un’esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 dispone che alcune categorie di animali e merci siano sottoposte a controlli sistematici ai posti di controllo frontalieri prima del loro ingresso nell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, in caso di sospette pratiche fraudolente o ingannevoli da parte di un operatore o in caso di violazioni gravi o ripetute della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, i controlli ufficiali sulle partite aventi lo stesso impiego o la stessa origine eseguiti delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri sono intensificati. A norma dell’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, la decisione delle autorità competenti di eseguire tali controlli intensificati deve essere notificata alla Commissione e agli Stati membri mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 di tale regolamento.

(3)

Al fine di garantire un approccio armonizzato all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati su alcune merci che entrano nell’Unione, è opportuno stabilire procedure dettagliate per l’esecuzione coordinata di tali controlli, comprese norme sul ruolo dell’IMSOC in tale contesto. Per motivi pratici l’esecuzione coordinata dei controlli intensificati alle frontiere dovrebbe essere limitata alle categorie di partite per le quali lo stabilimento di origine è identificabile in quanto figurante in un elenco, ossia le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi.

(4)

Quando riceve le notifiche delle autorità competenti in conformità all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione dovrebbe in particolare valutare se la non conformità è basata su sospette pratiche fraudolente o ingannevoli o su una possibile violazione grave o ripetuta della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, ad esempio l’immissione in commercio di prodotti di origine animale contenenti livelli di contaminanti o residui di medicinali veterinari che superano il limite massimo di residui, oppure di prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2).

(5)

Al fine di ridurre il rischio di pratiche fraudolente o ingannevoli messe in atto presentando ai controlli ufficiali partite di dimensioni ridotte, il peso totale delle partite conformi necessario per porre termine all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati dovrebbe corrispondere ad almeno dieci volte il peso della partita che ha inizialmente fatto attivare la misura. Tuttavia, al fine di evitare un onere amministrativo e finanziario inaccettabile per le autorità competenti e per gli operatori, è opportuno fissare un peso totale massimo delle partite conformi necessario per porre termine all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.

(6)

Se durante l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati tre partite che entrano nell’Unione presentano lo stesso tipo di violazione indicato nella notifica in conformità all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati dovrebbe essere mantenuta fino a quando i suoi risultati e l’azione delle autorità competenti dei paesi terzi interessati non siano soddisfacenti. In tal caso la Commissione dovrebbe chiedere alle autorità competenti dei paesi terzi di intraprendere le indagini e le misure necessarie per porre rimedio alla situazione nello stabilimento di origine e riferirne alla Commissione.

(7)

Per motivi di efficienza del sistema di controllo, gli Stati membri dovrebbero poter escludere alcune partite dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati nei casi in cui l’ingresso nell’Unione a tali partite dovesse essere rifiutato per motivi diversi dalla violazione per la quale sono eseguiti i controlli ufficiali intensificati coordinati.

(8)

Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un’esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi che entrano nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «stabilimento di origine» si intende lo stabilimento di origine in un paese terzo, comprese le navi di paesi terzi, figurante negli elenchi redatti in relazione all’esportazione nell’Unione di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione.

Articolo 3

Attivazione dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1.   Nel notificare alla Commissione e agli altri Stati membri mediante l’IMSOC la loro decisione in conformità all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti indicano lo stabilimento di origine, la categoria di merci, con la relativa descrizione e il codice della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), e la violazione per la quale si rende necessaria un’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.

2.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la notifica è basata su sospette pratiche fraudolente o ingannevoli o su una possibile violazione grave o ripetuta della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

b)

la notifica è connessa ad un’azione od omissione di cui è responsabile lo stabilimento di origine della partita in questione;

c)

la partita in questione non è già soggetta all’esecuzione coordinata di controlli ufficiali intensificati in conformità al presente regolamento; e

d)

la partita in questione non è soggetta a misure di emergenza adottate in conformità all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o all’articolo 261 del regolamento (UE) 2016/429 (5), o a misure speciali adottate in conformità all’articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625, per la stessa violazione indicata nella notifica di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione registra l’esito della valutazione di cui al paragrafo 2 nell’IMSOC.

4.   Se dall’esito della valutazione di cui al paragrafo 2 risulta che sono soddisfatte le condizioni necessarie, le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri in tutti gli Stati membri eseguono controlli ufficiali intensificati coordinati.

Articolo 4

Procedure per l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1.   Le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri in tutti gli Stati membri effettuano i controlli fisici e di identità di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) 2017/625 su ciascuna partita proveniente dallo stesso stabilimento di origine e contenente la stessa categoria di merci, per lo stesso tipo di violazione, indicati nell’IMSOC in conformità all’articolo 3, paragrafo 1.

2.   Per i controlli di cui al paragrafo 1 le partite sono selezionate sulla base dei codici della nomenclatura combinata indicati nell’IMSOC in conformità all’articolo 3, paragrafo 1.

3.   Qualora tali codici non siano sufficientemente specifici da identificare correttamente la categoria di merci, le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri sottopongono all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati le partite selezionate sulla base di tali codici solo se corrispondono alla descrizione delle merci indicata in conformità all’articolo 3, paragrafo 1.

4.   Le autorità competenti registrano nell’IMSOC i motivi per cui non sottopongono una partita selezionata all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati in conformità al paragrafo 3.

Articolo 5

Controlli imposti

1.   Se durante l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati tre partite che entrano nell’Unione presentano lo stesso tipo di violazione indicato nella notifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la Commissione chiede all’autorità competente del paese terzo in cui si trova lo stabilimento di origine delle partite non conformi di:

a)

effettuare le indagini necessarie per individuare i motivi delle violazioni («controlli imposti»);

b)

adottare un piano d’azione in relazione allo stabilimento di origine per porre efficacemente rimedio alla situazione; e

c)

riferire sulle azioni di cui alle lettere a) e b), compresi i risultati del piano d’azione.

2.   La Commissione monitora da vicino i risultati dei controlli imposti e del piano d’azione e adotta ulteriori azioni, comprese misure in conformità all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 quando:

a)

l’autorità competente del paese terzo non adotta un’azione adeguata per porre efficacemente rimedio alla situazione; o

b)

le autorità competenti degli Stati membri continuano a notificare risultati insoddisfacenti dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.

Articolo 6

Termine dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1.   L’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati termina nei casi seguenti:

a)

quando un’autorità competente decide di ritirare la propria notifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri mediante l’IMSOC, indicando i motivi che giustificano la decisione; o

b)

quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri hanno registrato nel sistema IMSOC una sequenza ininterrotta di almeno 10 risultati soddisfacenti nel corso dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati; e

ii)

il peso totale delle partite di cui alla lettera i) raggiunge un peso corrispondente ad almeno 10 volte il peso della partita alla quale si riferisce la notifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o un peso netto di 300 tonnellate (il valore più basso dei due).

2.   Se tuttavia la Commissione ha chiesto i controlli imposti, in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati termina quando:

a)

le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri hanno registrato nel sistema IMSOC una sequenza ininterrotta di almeno 30 risultati soddisfacenti nel corso dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati; e

b)

l’autorità competente del paese terzo ha adottato un piano d’azione soddisfacente in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 7

Costi dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

I costi dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati sono a carico dell’operatore responsabile delle partite soggette a tali controlli.

Articolo 8

Partite escluse dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1.   Le autorità competenti possono escludere una partita dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati, se l’ingresso nell’Unione a tale partita dovesse essere rifiutato in conformità all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 per motivi diversi dalla violazione per la quale sono eseguiti i controlli ufficiali intensificati coordinati.

2.   Le autorità competenti registrano nell’IMSOC i motivi dell’esclusione di una partita dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati in conformità al paragrafo 1.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).


DECISIONI

8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/55


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1874 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

sull’adeguatezza delle autorità competenti della Repubblica popolare cinese in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 7854]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame soltanto se le autorità di tale paese terzo soddisfano condizioni che la Commissione ha considerato adeguate e vi sono accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra loro e le autorità competenti degli Stati membri interessati. Gli Stati membri hanno un interesse crescente a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese nel settore della revisione legale. Alla luce di tale interesse, occorre determinare se le autorità competenti della Repubblica popolare cinese soddisfino condizioni che sono adeguate a tali fini.

(2)

La decisione sull’adeguatezza prevista all’articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE non tratta delle altre condizioni specifiche ai fini della trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini, quali l’esistenza di accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, o le condizioni relative alla trasmissione di dati personali, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva.

(3)

La cooperazione in materia di trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all’autorità competente di un paese terzo risponde all’interesse pubblico rilevante all’esercizio di un controllo pubblico indipendente. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto, nel quadro degli accordi di cooperazione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, provvedere a che le autorità competenti della Repubblica popolare cinese usino i documenti che sono loro trasmessi a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva esclusivamente nell’esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.

(4)

In caso di ispezioni o indagini, i revisori legali e le imprese di revisione contabile sono autorizzati a dare alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese accesso alle loro carte di lavoro o ad altri documenti, oppure a trasmetterli loro, soltanto alle condizioni stabilite all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE e nella presente decisione.

(5)

Fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e delle indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile, i contatti tra i revisori legali o le imprese di revisione contabile da loro abilitati e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese abbiano luogo attraverso le autorità competenti degli Stati membri interessati.

(6)

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini a condizione che siano stati convenuti accordi di cooperazione tra le autorità competenti interessate.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali accordi di cooperazione tra le loro autorità competenti e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese siano convenuti sulla base della reciprocità e fatte salve le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE, compresa la tutela del segreto d’ufficio e la protezione degli interessi commerciali, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, contenuti in tali documenti e relativi agli enti sottoposti a revisione o ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che hanno effettuato le revisioni di tali enti.

(8)

Laddove la trasmissione alle autorità competenti della Repubblica popolare cinese delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini implichi la trasmissione di dati personali, tale trasmissione è lecita solo se soddisfa anche le condizioni applicabili ai trasferimenti internazionali di dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/43/CE impone pertanto agli Stati membri di garantire che la trasmissione di dati personali tra le loro autorità competenti e le autorità competenti della Repubblica popolare cinese rispetti i principi e le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare le disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previste adeguate garanzie per il trasferimento di dati personali a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che, a loro volta, le autorità competenti della Repubblica popolare cinese non divulghino dati personali contenuti nei documenti trasmessi senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(9)

Il ministero delle Finanze e la Commissione di regolamentazione dei valori mobiliari (CSRC) della Repubblica popolare cinese sono i due organismi pubblici di controllo competenti in materia di indagini riguardanti i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile, ai sensi della legge contabile, della legge sui dottori commercialisti e della legge sui valori mobiliari della Repubblica popolare cinese. Il ministero delle Finanze è responsabile del rilascio delle licenze di esercizio agli studi di esperti contabili, dell’applicazione delle norme contabili, della definizione delle norme di revisione contabile, dell’esecuzione di ispezioni e indagini riguardanti studi di esperti contabili e dottori commercialisti e della conclusione di accordi di cooperazione in materia di controllo della professione di dottore commercialista. La CSRC, sotto l’egida del Consiglio di Stato, è responsabile dell’esecuzione della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e dell’applicazione della normativa riguardante i valori mobiliari. Ha il potere di ispezionare le società quotate alla Borsa di Shanghai o alla Borsa di Shenzhen e gli studi di esperti contabili che effettuano la revisione dei conti di tali società quotate. È l’autorità responsabile della vigilanza e dell’amministrazione dei titoli emessi in una di tali borse. Tra i suoi compiti di vigilanza, la CSRC è competente per la gestione degli affari di cooperazione internazionale nel settore dei valori mobiliari e dei future. La CSRC ha il potere di istituire un meccanismo di cooperazione in materia di controllo con le autorità omologhe di altre giurisdizioni ai fini della vigilanza transfrontaliera dei mercati mobiliari, compresa la cooperazione in materia di revisione contabile.

(10)

Sia il ministero delle Finanze che la CSRC saranno coinvolti nella firma di futuri accordi bilaterali per la trasmissione delle carte di lavoro. Il ministero delle Finanze è responsabile della conclusione di accordi con gli Stati membri e stabilisce la partecipazione della CSRC ai negoziati e alla firma degli accordi in funzione della portata e del contenuto degli accordi stessi. Il personale attuale e passato del ministero delle Finanze e della CSRC ha l’obbligo di mantenere la riservatezza dei segreti di Stato, commerciali e di lavoro acquisiti durante le attività di vigilanza e di non utilizzare tali informazioni per questioni non correlate.

(11)

In base alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Repubblica popolare cinese, il ministero delle Finanze e la CSRC possono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE relativi alle indagini che hanno la facoltà di effettuare su revisori e imprese di revisione contabile.

(12)

Su tale base, tenendo conto anche del parere tecnico del comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile di cui all’articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il ministero delle Finanze e la CSRC soddisfano condizioni che dovrebbero essere considerate adeguate ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(13)

La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi di cooperazione di cui all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(14)

Qualunque sia la decisione presa in merito all’adeguatezza delle condizioni soddisfatte dalle autorità competenti di un paese terzo a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2006/43/CE, essa non pregiudica la decisione della Commissione in materia di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di tale paese terzo conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, della predetta direttiva.

(15)

Scopo della presente decisione è favorire modalità efficaci di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Repubblica popolare cinese. La finalità ricercata è consentire a tali autorità di esercitare le loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine tutelando nel contempo i diritti delle parti interessate. Qualora un’autorità competente decida di concludere accordi di cooperazione sulla base della reciprocità con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni di ispezione o indagine, lo Stato membro interessato è tenuto a comunicare alla Commissione tali accordi per consentirle di valutare se la cooperazione sia conforme all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

(16)

L’obiettivo ultimo della cooperazione in materia di controllo della revisione contabile tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Repubblica popolare cinese è il reciproco affidamento ai sistemi di controllo dell’altra parte e una maggiore convergenza nella qualità della revisione contabile. Il reciproco affidamento e una maggiore convergenza sarebbero basati sull’equivalenza dei sistemi di controllo della revisione contabile dell’Unione e della Repubblica popolare cinese. Di conseguenza la trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini dovrebbe diventare alla fine un’eccezione.

(17)

La presente decisione rispecchia il crescente interesse degli Stati membri a sviluppare ulteriormente la cooperazione con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese nel settore della revisione legale dei conti al fine di facilitare l’accesso di soggetti dell’Unione al mercato dei capitali della Repubblica popolare cinese e incoraggiare le attività delle società con sede legale nella Repubblica popolare cinese nei mercati dei capitali degli Stati membri.

(18)

Data l’attuale mancanza di esperienze di cooperazione in materia di vigilanza con le autorità competenti della Repubblica popolare cinese, la presente decisione dovrebbe essere applicabile per un periodo di tempo limitato.

(19)

Nonostante la limitazione temporale, la Commissione monitorerà periodicamente gli sviluppi del mercato, l’evoluzione dei quadri di vigilanza e di regolamentazione e l’efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, tenendo conto dell’esperienza acquisita nel corso di tale cooperazione, anche sulla base del contributo degli Stati membri. In particolare, la Commissione può effettuare un riesame specifico della presente decisione in qualsiasi momento prima della sua scadenza, qualora sviluppi pertinenti rendano necessario riesaminare la dichiarazione di adeguatezza concessa dalla presente decisione. Il riesame potrebbe determinare l’abrogazione della presente decisione.

(20)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 20 maggio 2019.

(21)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il ministero delle Finanze e la Commissione di regolamentazione dei valori mobiliari della Repubblica popolare cinese soddisfano condizioni che sono considerate adeguate ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti e delle relazioni su ispezioni o indagini a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che, qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti esclusivamente da un revisore legale o da un’impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta da una delle autorità di cui all’articolo 1, dette carte o detti documenti siano trasmessi all’autorità competente richiedente solo se l’autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito espressamente alla trasmissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 15 novembre 2019 al 14 novembre 2024.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione

Valdis DOMBROVSKIS

Vicepresidente


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

(4)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).


Rettifiche

8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/59


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149 del 7 giugno 2019)

Alla pagina 9, allegato I, parte A, tabella 1, nella colonna 2 della riga relativa alla voce 2,

anziché:

«Alle condizioni stabilite nelle schede 1.8 (1970), 2.4.4 (1988), 3.4.3 (1988) e 3.4.3.1 (1990) del codice delle pratiche enologiche dell’OIV.»,

leggasi:

«Alle condizioni stabilite nelle schede 1.8 (1970), 2.2.4 (1988), 3.4.3 (1988) e 3.4.3.1 (1990) del codice delle pratiche enologiche dell’OIV.».

Alla pagina 10, allegato I, parte A, tabella 1, nella colonna 2 della riga relativa alla voce 14, quarta frase,

anziché:

«Alle condizioni stabilite nelle schede 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010), 3.1.2.3 (2012) del codice delle pratiche enologiche dell’OIV.»,

leggasi:

«Alle condizioni stabilite nelle schede 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010), 3.1.2.4 (2012) del codice delle pratiche enologiche dell’OIV.».

Alla pagina 16, allegato I, parte A, tabella 2, nella colonna 3 della riga relativa alla voce 5.13,

anziché:

«Scheda 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009); 3.2.1 (2009)»,

leggasi:

«Scheda 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009)».

Alla pagina 16, allegato I, parte A, tabella 2, nella colonna 3 della riga relativa alla voce 5.14,

anziché:

«Scheda 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009); 3.2.1 (2009)»,

leggasi:

«Scheda 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009)».


8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/60


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 della Commissione, del 10 ottobre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 260 dell’11 ottobre 2019)

Alla pagina 44, considerando 17:

anziché

«Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. [Non è pervenuta alcuna osservazione.]»,

leggasi:

«Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.».

Alla pagina 44, articolo 1:

anziché:

«Nome della società

Città

“Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd,

Xinjian Town”»,

leggasi:

«Nome della società

Città

“Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd,

Yixing City”».