ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 283

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
5 novembre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1844 della Commissione del 22 ottobre 2019 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi BPF_Iodine_VET ( 1 )

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva Delegata (UE) 2019/1845 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore ( 1 )

38

 

*

Direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione ( 1 )

41

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1847 della Commissione del 31 luglio 2019 che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e l’elenco delle regioni ammissibili [notificata con il numero C(2019)5438]

44

 

*

Decisione (UE) 2019/1848 della banca centrale europea del 29 ottobre 2019 che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2019/32)

57

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2019/1849 della Banca centrale europea del 4 ottobre 2019 che modifica l’indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30)

64

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale [2019/1850]

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 283/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1844 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2019

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2015 la società Applied Biocide GmbH ha presentato, in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per la famiglia di biocidi denominata «BPF_Iodine_VET», del tipo di prodotto 3 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente dell’Austria aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-XJ019074-33.

(2)

La famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET» contiene come principio attivo lo iodio, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tenendo conto delle proprietà intrinseche del principio attivo e dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (2), quest’ultima valuterà la necessità di riesaminare l’approvazione dello iodio, compreso il polivinilpirrolidone iodio, in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012. A seconda dell’esito del riesame la Commissione valuterà poi se le autorizzazioni dell’Unione per i prodotti contenenti tale principio attivo debbano essere riesaminate in conformità all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 22 agosto 2018 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(4)

Il 4 aprile 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per la «BPF_Iodine_VET» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. Nel parere si conclude che la «BPF_Iodine_VET» rientra nella definizione di «famiglia di biocidi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità con il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, del medesimo regolamento.

(5)

Il 4 giugno 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione, in conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET».

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Applied Biocide GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «BPF_Iodine_VET» con il numero di autorizzazione EU-0020540-0000 in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 25 novembre 2019 al 31 ottobre 2029.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).

(3)  ECHA opinion of 27 February 2019 on the Union authorisation of «BPF_Iodine_VET» (Parere dell’ECHA del 27 febbraio 2019 sull’autorizzazione dell’Unione della «BPF_Iodine_VET») (ECHA/BPC/219/2019).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

BPF_Iodine_VET

Tipo di prodotto 3 - Igiene veterinaria (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0020540-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0020540-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   INFORMASPCZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome della famiglia

Nome

BPF_Iodine_VET

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

1.3.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

Applied Biocide GmbH

Indirizzo

Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgio

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0020540-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

25 novembre 2019

Data di scadenza dell’autorizzazione

31 ottobre 2029

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG

Indirizzo del fabbricante

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Germania

Nome del fabbricante

FINK TEC GmbH

Indirizzo del fabbricante

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Germania

Nome del fabbricante

IRCASERVICE

Indirizzo del fabbricante

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italia

Ubicazione dei siti produttivi

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italia

Nome del fabbricante

Laboratorios Maymo SA

Indirizzo del fabbricante

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spagna

Ubicazione dei siti produttivi

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spagna

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

Cosayach SA Compania de Salitre y Yodo

Indirizzo del fabbricante

Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Cile

Ubicazione dei siti produttivi

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Cile

Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

ACF Minera SA.

Indirizzo del fabbricante

San Martin 499, 1100000 Iquique Cile

Ubicazione dei siti produttivi

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Cile

Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

Sociedad Quimica y Minera SA

Indirizzo del fabbricante

Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Cile

Ubicazione dei siti produttivi

Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Cile

Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Cile

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,1

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

0,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

0,0

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

meta SPC 1-5: AL - qualsiasi altro liquido

meta SPC 6-8: SL - concentrato solubile

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)

Meta SPC 1

1.   META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

Meta SPC 1

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

 

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Consigli di prudenza

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1

Uso # 1Igiene veterinariaallevamento di animalidisinfettante per tettarelleprofessionaleambienti internia spruzzo (post-mungitura)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento a spruzzo

Spruzzatura: disinfezione non medicale manuale e automatizzata di tettarelle con spray pronto all’uso (su mucche, post-mungitura)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di applicazione: 10-15 ml per mucca

Frequenza di applicazione:

Durante il periodo di allattamento:

manuale: 2 applicazioni al giorno (post-mungitura)

automatica: 3 applicazioni al giorno (post-mungitura)

Durante il periodo di non allattamento: 1 applicazione al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP

Tanica HDPE: 5 - 60 litri

Fusto HDPE: 200 litri

IBC: HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

- - -

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

- - -

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

- - -

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

- - -

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

- - -

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1

5.1.   Istruzioni d’uso

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Prima dell’uso, il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C.

Si consiglia l’uso di una pompa dosatrice per il versamento del prodotto nell’apparecchiatura di applicazione.

Immediatamente dopo la mungitura di ogni mucca, spruzzare la soluzione sull’intera superficie di ogni tettarella. Lasciare il prodotto fino alla mungitura successiva. Non pulire le tettarelle subito dopo la disinfezione.

Tenere le mucche in piedi finché non asciuga il prodotto (almeno 5 minuti).

Il prodotto può essere applicato manualmente o mediante uno spruzzatore automatico per tettarelle.

Prima della successiva mungitura si devono pulire le tettarelle, preferibilmente con un nuovo panno umido per ogni mucca.

La frequenza di applicazione non deve superare due applicazioni manuali per mucca al giorno e tre applicazioni per mucca al giorno nel caso di spruzzatore automatico (post-mungitura).

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Indossare guanti di protezione per agenti chimici, una tuta rivestita e stivali durante la manipolazione del prodotto e la fase d’impiego (il materiale deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)

Nel caso in cui occorra combinare le disinfezioni prima e dopo la mungitura, nella disinfezione pre-mungitura si deve prendere in considerazione l’uso di un biocida diverso, non contenente iodio.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po’ d’acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l’etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Precauzioni ambientali:

Informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d’acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell’impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Tenere il contenitore ben chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi in HDPE

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

FINK — Io Spray 15

FINK — Euter-DIP PVP-S

FINK Pattedyp PVP

IOSpray 15 PVP

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0001 1-1


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,15

META SPC 2

1.   META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 2 identificativo

Identificativo

Meta SPC 2

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-2

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   META SPC 2 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2

Formulazione/i

 

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Non disperdere nell’ambiente.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

Smaltire il prodotto in contenitore ai regolamenti locali/nazionali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 2

Uso # 1Igiene veterinariaallevamento di animalidisinfettante per tettarelleprofessionaleambienti internia spruzzo (post-mungitura)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento a spruzzo

Spruzzatura: disinfezione non medicale manuale e automatizzata di tettarelle con spray pronto all’uso (su mucche, post-mungitura)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di applicazione: 10-15 ml per mucca

Frequenza di applicazione:

Durante il periodo di allattamento:

manuale: 2 applicazioni al giorno (post-mungitura)

automatica: 3 applicazioni al giorno (post-mungitura)

Durante il periodo di non allattamento: 1 applicazione al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP

Tanica HDPE: 5 - 60 litri

Fusto HDPE: 200 litri

IBC: HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

--

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

--

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

--

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

--

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

--

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (2) DEL META SPC 2

5.1.   Istruzioni d’uso

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Prima dell’uso, il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C.

Si consiglia l’uso di una pompa dosatrice per il versamento del prodotto nell’apparecchiatura di applicazione.

Immediatamente dopo la mungitura di ogni mucca, spruzzare la soluzione sull’intera superficie di ogni tettarella. Lasciare il prodotto fino alla mungitura successiva. Non pulire le tettarelle subito dopo la disinfezione.

Tenere le mucche in piedi finché non asciuga il prodotto (almeno 5 minuti).

Il prodotto può essere applicato manualmente o mediante uno spruzzatore automatico per tettarelle.

Prima della successiva mungitura si devono pulire le tettarelle, preferibilmente con un nuovo panno umido per ogni mucca.

La frequenza di applicazione non deve superare due applicazioni manuali per mucca al giorno e tre applicazioni per mucca al giorno nel caso di spruzzatore automatico (post-mungitura).

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Indossare guanti di protezione per agenti chimici, una tuta rivestita e stivali durante la manipolazione del prodotto e la fase d’impiego (il materiale deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)

Nel caso in cui occorra combinare le disinfezioni prima e dopo la mungitura, nella disinfezione pre-mungitura si deve prendere in considerazione l’uso di un biocida diverso, non contenente iodio.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po’ d’acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l’etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Precauzioni ambientali:

Informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d’acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell’impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Tenere il contenitore ben chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi in HDPE

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Fink Io Spray — 30

ST-Io Spray

ESINTEC MH Iodine S

ESINTEC MH Raidip plus

Iodine Spray 3000

Iodine Spray

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0002 1-2


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Fink — Io Spray 50

DESINTEC MH Raidip 5000

Iodine Spray 5000

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0003 1-2


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,5

META SPC 3

1.   META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 3 identificativo

Identificativo

Meta SPC 3

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-3

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   META SPC 3 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 3

Formulazione/i

 

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Non disperdere nell’ambiente.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

Smaltire il prodotto in contenitore ai regolamenti locali/nazionali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 3

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 3

Uso # 1Igiene veterinariaallevamento di animalidisinfettante per tettarelleprofessionaleambienti internia spruzzo (post-mungitura)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento a spruzzo

Spruzzatura: disinfezione non medicale manuale e automatizzata di tettarelle con spray pronto all’uso (su mucche, post-mungitura)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di applicazione: 10-15 ml per mucca

Frequenza di applicazione:

Durante il periodo di allattamento:

manuale: 2 applicazioni al giorno (post-mungitura)

automatica: 3 applicazioni al giorno (post-mungitura)

Durante il periodo di non allattamento: 1 applicazione al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP

Tanica HDPE: 5 - 60 litri

Fusto HDPE: 200 litri

IBC: HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

--

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

---

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

--

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

---

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

---

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (3) DEL META SPC 3

5.1.   Istruzioni d’uso

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Prima dell’uso, il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C.

Si consiglia l’uso di una pompa dosatrice per il versamento del prodotto nell’apparecchiatura di applicazione.

Immediatamente dopo la mungitura di ogni mucca, spruzzare la soluzione sull’intera superficie di ogni tettarella. Lasciare il prodotto fino alla mungitura successiva. Non pulire le tettarelle subito dopo la disinfezione.

Tenere le mucche in piedi finché non asciuga il prodotto (almeno 5 minuti).

Il prodotto può essere applicato manualmente o mediante uno spruzzatore automatico per tettarelle.

Prima della successiva mungitura si devono pulire le tettarelle, preferibilmente con un nuovo panno umido per ogni mucca.

La frequenza di applicazione non deve superare due applicazioni manuali per mucca al giorno e tre applicazioni per mucca al giorno nel caso di spruzzatore automatico (post-mungitura).

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Indossare guanti di protezione per agenti chimici, una tuta rivestita e stivali durante la manipolazione del prodotto e la fase d’impiego (il materiale deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)

Nel caso in cui occorra combinare le disinfezioni prima e dopo la mungitura, nella disinfezione pre-mungitura si deve prendere in considerazione l’uso di un biocida diverso, non contenente iodio.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po’ d’acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l’etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Precauzioni ambientali:

Informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d’acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell’impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Tenere il contenitore ben chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi in HDPE

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Fink — Io Spray 50 (Jodophor)

Fink — Io Spray 50 (Iodophor)

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0004 1-3


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,5

META SPC 4

1.   META SPC 4 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 4 identificativo

Identificativo

Meta SPC 4

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-4

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   META SPC 4 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 4

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,1

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 4

Formulazione/i

 

3.   Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 4

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Consigli di prudenza

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 4

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 4.

Uso # 1 – Igiene veterinaria - allevamento di animali - disinfettante per tettarelle - professionale - ambienti interni - a immersione (post-mungitura)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

 

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Immersione tettarelle: disinfezione non medicale manuale di tettarelle con un liquido pronto all’uso (su mucche, post-mungitura)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di applicazione: 5-15 ml per mucca

Frequenza di applicazione:

Durante il periodo di allattamento: 2 applicazioni al giorno (post-mungitura)

Durante il periodo di non allattamento: 1 applicazione al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone HDPE: 1 litro

Tanica HDPE: 5 - 60 litri

Fusto HDPE: 200 litri

IBC HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

---

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

---

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

---

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

---

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

---

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO  (4) DEL META SPC 4

5.1.   Istruzioni d’uso

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Prima dell’uso, il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C.

Si consiglia l’uso di una pompa dosatrice per il versamento del prodotto nell’apparecchiatura di applicazione.

Riempire una tazza di immersione per tettarella con 2/3 di prodotto. Immergere manualmente ciascuna tettarella nella soluzione subito dopo la mungitura della mucca. Assicurarsi che entrino in contatto con la soluzione almeno due terzi delle tettarelle, preferibilmente le tettarelle intere.

Non pulire le tettarelle subito dopo la disinfezione. Lasciare il prodotto fino alla mungitura successiva. Tenere le mucche in piedi finché non asciuga il prodotto (almeno 5 minuti).

Rabboccare prodotto nella tazza, se necessario.

Le tettarelle devono essere svuotate dopo la mungitura e lavate prima di riutilizzarle. Prima della successiva mungitura si devono pulire le tettarelle, preferibilmente con un nuovo panno umido per ogni mucca.

La frequenza d’impiego non deve superare due applicazioni per mucca al giorno (post-mungitura).

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

con disinfettanti per tettarelle di tipo medico. Nel caso in cui occorra combinare le disinfezioni prima e dopo la mungitura, nella disinfezione pre-mungitura si deve prendere in considerazione l’uso di un biocida diverso, non contenente iodio.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po’ d’acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l’etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Precauzioni ambientali:

Informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d’acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell’impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Tenere il contenitore ben chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi in HDPE

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 4

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

FINK — Io Dip 10

IODip 10 PVP

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0005 1-4


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,1

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

FINK — Io Dip Protect

DESINTEC MH Iodine Barrier

TvP — Barrier Dip

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0006 1-4


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0.15

META SPC 5

1.   META SPC 5 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 5 identificativo

Identificativo

Meta SPC 5

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-5

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   META SPC 5 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 5

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0.3

0.45

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

0.35

0.4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

0.0

0.0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0.0

0.0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 5

Formulazione/i

 

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 5

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Non disperdere nell’ambiente.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

Smaltire il prodotto in contenitore ai regolamenti locali/nazionali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 5

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 5

Uso # 1 — Igiene veterinaria — allevamento di animali — disinfettante per tettarelle — professionale - ambienti interni — a immersione (post-mungitura)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

 

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Immersione tettarelle: disinfezione non medicale manuale di tettarelle con un liquido pronto all’uso (su mucche, post-mungitura)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di applicazione: 5-15 ml per mucca

Frequenza di applicazione:

Durante il periodo di allattamento: 2 applicazioni al giorno (post-mungitura)

Durante il periodo di non allattamento: 1 applicazione al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone HDPE: 1 litro

Tanica HDPE: 5 - 60 litri

Fusto HDPE: 200 litri

IBC HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

---

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

---

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

---

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

---

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

---

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (5) DEL META SPC 5

5.1.   Istruzioni d’uso

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Prima dell’uso, il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C.

Si consiglia l’uso di una pompa dosatrice per il versamento del prodotto nell’apparecchiatura di applicazione.

Riempire una tazza di immersione per tettarella con 2/3 di prodotto. Immergere manualmente ciascuna tettarella nella soluzione subito dopo la mungitura della mucca. Assicurarsi che entrino in contatto con la soluzione almeno due terzi delle tettarelle, preferibilmente le tettarelle intere.

Non pulire le tettarelle subito dopo la disinfezione. Lasciare il prodotto fino alla mungitura successiva.

Tenere le mucche in piedi finché non asciuga il prodotto (almeno 5 minuti).

Rabboccare prodotto nella tazza, se necessario.

Le tettarelle devono essere svuotate dopo la mungitura e lavate prima di riutilizzarle. Prima della successiva mungitura si devono pulire le tettarelle, preferibilmente con un nuovo panno umido per ogni mucca.

La frequenza d’impiego non deve superare due applicazioni per mucca al giorno (post-mungitura).

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

con disinfettanti per tettarelle di tipo medico. Nel caso in cui occorra combinare le disinfezioni prima e dopo la mungitura, nella disinfezione pre-mungitura si deve prendere in considerazione l’uso di un biocida diverso, non contenente iodio.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po’ d’acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l’etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Precauzioni ambientali:

Informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d’acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell’impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Tenere il contenitore ben chiuso.

Durata di conservazione: 12 mesi in HDPE

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 5

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Jodofilm 75/5 4 500 ppm

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0007 1-5


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,45

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

0,4

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Jodofilm 75/5 3 000 ppm

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0008 1-5


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,3

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

0,35

Meta SPC 6

1.   META SPC 6 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 6 identificativo

Identificativo

Meta SPC 6

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-6

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   META SPC 6 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 6

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

1,75

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

3,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

0,0

25,6

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 6

Formulazione/i

 

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 6

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Nocivo se ingerito.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare danni agli organi ghiandola tiroidea in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Non respirare la polvere la nebbia.

Non respirare la polvere gli aerosol.

Non disperdere nell’ambiente.

Indossare guanti.

Indossare indumenti protettivi.

Indossare schermi per il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Conservare sotto chiave.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 6

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 6

Uso # 1 — Igiene veterinaria — allevamento di animali — disinfettante per superfici dure — professionale — ambienti interni — a spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

 

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Virus

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento a spruzzo

Disinfettante per superfici dure nelle stalle (esclusi i vivai). Spruzzare il concentrato diluito con una irroratrice a zaino manuale (4-7 bar)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

100 mL/m2 — Concentrazione di iodio nella soluzione da applicare: 750 ppm (0,075 % p/p).

Frequenza di applicazione annua:

Mucche da latte: 1

Bovini da carne: 1

Vitelli: 4

Scrofe, in recinti individuali: 5

Scrofe in gruppi: 5

Maiali da ingrasso: 3

Galline ovaiole in batteria senza trattamento: 1

Galline ovaiole in batteria con aerazione (asciugatura del nastro): 1

Galline ovaiole in batteria con asciugatura forzata (fossa profonda e alta): 1

Galline ovaiole in gabbie compatte: 1

Galline ovaiole in campo libero con lettiera (in parte con lettiera, in parte a stecche): 1

Polli da carne in campo libero con lettiera: 7

Galline ovaiole in campo libero con pavimento a griglia (sistema a voliera): 1

Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 1

Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 3

Tacchini in campo libero con lettiera: 2

Anatre in campo libero con lettiera: 13

Oche in campo libero con lettiera: 6

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP

Tanica HDPE: 5 - 60 litri

Fusto HDPE: 200 litri

IBC HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Iodosan 30: Miscelare 29 ml di prodotto con 971 ml di acqua per ottenere una soluzione di applicazione da 1 litro.

Iodosan 18: miscelare 40 ml di prodotto con 960 ml di acqua per ottenere una soluzione di applicazione da 1 litro.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

- - -

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

- - -

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

- - -

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

- - -

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO  (6) DEL META SPC 6

5.1.   Istruzioni d’uso

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Per preparare la soluzione disinfettante, miscelare il prodotto liquido con acqua. Prima versare sempre l’acqua e poi versare con cura il prodotto mescolando.

Usare max. 100 ml di soluzione per un m2 di area da trattare. Non preparare più fluido di quanto ne occorre.

Il prodotto deve essere applicato solo in alloggi per animali vuoti (non popolati) dopo aver pulito accuratamente le superfici con un detergente adatto.

La pulizia preliminare è obbligatoria. Risciacquare o pulire le superfici da trattare in seguito. Lasciarle asciugare da 24 a 36 ore prima della disinfezione per ottenere superfici umide. Bagnare accuratamente le installazioni e le apparecchiature con uno strato sottile della soluzione preparata spruzzandola mediante dispositivi appropriati (da 4 a 7 bar). Durante il processo e per la durata del contatto (min. 30 minuti), tutte le aperture devono essere chiuse e la ventilazione deve essere spenta.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

La forma del flacone del prodotto dovrebbe ridurre al minimo il rischio di spruzzi al fine di prevenire l’esposizione degli occhi e della pelle durante la diluizione del prodotto.

Durante la fase di miscelazione e carico: è obbligatorio usare uno schermo facciale e guanti di protezione (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

Durante la fase di applicazione a spruzzo del materiale diluito utilizzato: si devono indossare guanti e una tuta protettiva (almeno di tipo X, EN XXXXX) che sia impermeabile per il biocida (il guanto e il materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell’autorizzazione nelle informazioni sul prodotto). Usare guanti nuovi per ogni turno di lavoro.

I professionisti non devono effettuare la disinfezione dell’alloggio degli animali domestici più di tre volte al mese. Queste persone non dovrebbero usare i prodotti a base di iodio per altri scopi.

Usare solo un tipo di prodotto contenente iodio al giorno.

La disinfezione regolare di vitelli e suini non dovrebbe essere effettuata più di una volta all’anno o una volta durante la vita. Durante l’applicazione, le mangiatoie devono essere coperte.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare accuratamente la pelle.

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po’ d’acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Se il paziente è in stato di incoscienza, posizionarlo stabilmente sul lato sinistro durante il trasporto. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l’etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Misure di emergenza ambientale:

informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d’acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell’impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia:

Fermare le perdite, se si può fare in modo sicuro. Assorbire il materiale fuoriuscito con un legante per liquidi (sabbia, terra, tripoli, leganti acidi, leganti universali, segatura) e riporlo in un contenitore per smaltirlo secondo le normative locali/nazionali.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare il prodotto lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Conservare il recipiente ben chiuso.

Durata di conservazione: 24 mesi in HDPE

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 6

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

IODOSAN 30

IODOSAN

IODAT

DESINTEC FL-JODES

ROTIE-SOL J

Disinfect Jod

FINK — Jodophos 15

Jod-Reiniger sauer

Tankrein extra

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0009 1-6


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

25,6

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

IODOSAN 18

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0010 1-6


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

1,75

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

3,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

31,8

META SPC 7

1.   META SPC 7 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 7 identificativo

Identificativo

Meta SPC 7

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-7

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

2.   META SPC 7 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 7

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

3,0

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

10,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

31,8

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 7

Formulazione/i

 

3.   Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 7

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Nocivo se ingerito.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare danni agli organi ghiandola tiroidea in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Non respirare la polvere la nebbia.

Non respirare la polvere gli aerosol.

Non disperdere nell’ambiente.

Indossare guanti.

Indossare indumenti protettivi.

Indossare schermi per il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Conservare sotto chiave.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 7

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 7

Uso # 1Igiene veterinariaallevamento di animalidisinfettante per superfici dureprofessionaleambienti internia spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

 

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Virus

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento a spruzzo

Disinfettante per superfici dure nelle stalle (esclusi i vivai). Spruzzare il concentrato diluito con una irroratrice a zaino manuale (4-7 bar)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

100 mL/m2 - Concentrazione di iodio nella soluzione da applicare: 750 ppm (0,075 % p/p).

Frequenza di applicazione annua:

Mucche da latte: 1

Bovini da carne: 1

Vitelli: 4

Scrofe, in recinti individuali: 5

Scrofe in gruppi: 5

Maiali da ingrasso: 3

Galline ovaiole in batteria senza trattamento: 1

Galline ovaiole in batteria con aerazione (asciugatura del nastro): 1

Galline ovaiole in batteria con asciugatura forzata (fossa profonda e alta): 1

Galline ovaiole in gabbie compatte: 1

Galline ovaiole in campo libero con lettiera (in parte con lettiera, in parte a stecche): 1

Polli da carne in campo libero con lettiera: 7

Galline ovaiole in campo libero con pavimento a griglia (sistema a voliera): 1

Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 1

Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 3

Tacchini in campo libero con lettiera: 2

Anatre in campo libero con lettiera: 13

Oche in campo libero con lettiera: 6

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP

Tanica HDPE: 5 - 60 litri

Fusto HDPE: 200 litri

IBC HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Iodosan 30 plus: miscelare 23 ml di prodotto con 977 ml di acqua per ottenere una soluzione di applicazione da 1 litro.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

- - -

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

- - -

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

- - -

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

- - -

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (7) DEL META SPC 7

5.1.   Istruzioni d’uso

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Per preparare la soluzione disinfettante, miscelare il prodotto liquido con acqua. Prima versare sempre l’acqua e poi versare con cura il prodotto mescolando.

Usare max. 100 ml di soluzione per un m2 di area da trattare. Non preparare più fluido di quanto ne occorre.

Il prodotto deve essere applicato solo in alloggi per animali vuoti (non popolati) dopo aver pulito accuratamente le superfici con un detergente adatto.

La pulizia preliminare è obbligatoria. Risciacquare o pulire le superfici da trattare in seguito. Lasciarle asciugare da 24 a 36 ore prima della disinfezione per ottenere superfici umide. Bagnare accuratamente le installazioni e le apparecchiature con uno strato sottile della soluzione preparata spruzzandola mediante dispositivi appropriati (da 4 a 7 bar). Durante il processo e per la durata del contatto (min. 30 minuti), tutte le aperture devono essere chiuse e la ventilazione deve essere spenta.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

La forma del flacone del prodotto dovrebbe ridurre al minimo il rischio di spruzzi al fine di prevenire l’esposizione degli occhi e della pelle durante la diluizione del prodotto.

Durante la fase di miscelazione e carico: è obbligatorio usare uno schermo facciale e guanti di protezione (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

Durante la fase di applicazione a spruzzo del materiale diluito utilizzato: si devono indossare guanti e una tuta protettiva (almeno di tipo X, EN XXXXX) che sia impermeabile per il biocida (il guanto e il materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell’autorizzazione nelle informazioni sul prodotto). Usare guanti nuovi per ogni turno di lavoro.

I professionisti non devono effettuare la disinfezione dell’alloggio degli animali domestici più di 3 volte al mese. Queste persone non dovrebbero usare i prodotti a base di iodio per altri scopi.

Usare solo un tipo di prodotto contenente iodio al giorno.

La disinfezione regolare di vitelli e suini non dovrebbe essere effettuata più di una volta all’anno o una volta durante la vita. Durante l’applicazione, le mangiatoie devono essere coperte.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare accuratamente la pelle.

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po’ d’acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Se il paziente è in stato di incoscienza, posizionarlo stabilmente sul lato sinistro durante il trasporto. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l’etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Misure di emergenza ambientale:

informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d’acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell’impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia:

Fermare le perdite, se si può fare in modo sicuro. Assorbire il materiale fuoriuscito con un legante per liquidi (sabbia, terra, tripoli, leganti acidi, leganti universali, segatura) e riporlo in un contenitore per smaltirlo secondo le normative locali/nazionali.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare il prodotto lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Conservare il recipiente ben chiuso.

Durata di conservazione: 24 mesi in HDPE

6.   ALTRE INFORMAZIONI

 

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 7

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

IODOSAN 30 Plus

YODO CONTROL

YODIVEN

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0011 1-7


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

31,8

META SPC 8

1.   META SPC 8 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 8 identificativo

Identificativo

Meta SPC 8

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-8

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   META SPC 8 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 8

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

1,5

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

3,0

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

18,0

18,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 8

Formulazione/i

 

3.   Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 8

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare danni agli organi ghiandola tiroidea in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Non respirare la polvere la nebbia.

Non respirare la polvere gli aerosol.

Non disperdere nell’ambiente.

Indossare guanti.

Indossare indumenti protettivi.

Indossare schermi per il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Conservare sotto chiave.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 8

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 8

Uso # 1 — Igiene veterinaria — allevamento di animali — disinfettante per superfici dure — professionale — ambienti interni — a spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

 

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Virus

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento a spruzzo

Disinfettante per superfici dure nelle stalle (esclusi i vivai). Spruzzare il concentrato diluito con una irroratrice a zaino manuale (4-7 bar)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

100 ml/m2 — Concentrazione di iodio nella soluzione da applicare: 750 ppm (0,075 % p/p).

Frequenza di applicazione annua:

Mucche da latte: 1

Bovini da carne: 1

Vitelli: 4

Scrofe, in recinti individuali: 5

Scrofe in gruppi: 5

Maiali da ingrasso: 3

Galline ovaiole in batteria senza trattamento: 1

Galline ovaiole in batteria con aerazione (asciugatura del nastro): 1

Galline ovaiole in batteria con asciugatura forzata (fossa profonda e alta): 1

Galline ovaiole in gabbie compatte: 1

Galline ovaiole in campo libero con lettiera (in parte con lettiera, in parte a stecche): 1

Polli da carne in campo libero con lettiera: 7

Galline ovaiole in campo libero con pavimento a griglia (sistema a voliera): 1

Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 1

Polli da ingrasso genitori in campo libero con pavimento a griglia: 3

Tacchini in campo libero con lettiera: 2

Anatre in campo libero con lettiera: 13

Oche in campo libero con lettiera: 6

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone HDPE: 1 litro, coperchio in PP

Tanica HDPE: 5 - 60 litri

Fusto HDPE: 200 litri

IBC HDPE: 600 – 1 000 litri

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Iodosan 15: miscelare 46 ml di prodotto con 954 ml di acqua per ottenere una soluzione di applicazione da 1 litro.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

- - -

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

- - -

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

- - -

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

- - -

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (8) DEL META SPC 8

5.1.   Istruzioni d’uso

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Per preparare la soluzione disinfettante, miscelare il prodotto liquido con acqua. Prima versare sempre l’acqua e poi versare con cura il prodotto mescolando.

Usare max. 100 ml di soluzione per un m2 di area da trattare. Non preparare più fluido di quanto ne occorre.

Il prodotto deve essere applicato solo in alloggi per animali vuoti (non popolati) dopo aver pulito accuratamente le superfici con un detergente adatto.

La pulizia preliminare è obbligatoria. Risciacquare o pulire le superfici da trattare in seguito. Lasciarle asciugare da 24 a 36 ore prima della disinfezione per ottenere superfici umide. Bagnare accuratamente le installazioni e le apparecchiature con uno strato sottile della soluzione preparata spruzzandola mediante dispositivi appropriati (da 4 a 7 bar). Durante il processo e per la durata del contatto (min. 30 minuti), tutte le aperture devono essere chiuse e la ventilazione deve essere spenta.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

La forma del flacone del prodotto dovrebbe ridurre al minimo il rischio di spruzzi al fine di prevenire l’esposizione degli occhi e della pelle durante la diluizione del prodotto.

Durante la fase di miscelazione e carico: è obbligatorio usare uno schermo facciale e guanti di protezione (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

Durante la fase di applicazione a spruzzo del materiale diluito utilizzato: si devono indossare guanti e una tuta protettiva (almeno di tipo X, EN XXXXX) che sia impermeabile per il biocida (il guanto e il materiale della tuta devono essere specificati dal titolare dell’autorizzazione nelle informazioni sul prodotto). Usare guanti nuovi per ogni turno di lavoro.

I professionisti non devono effettuare la disinfezione dell’alloggio degli animali domestici più di 3 volte al mese. Queste persone non dovrebbero usare i prodotti a base di iodio per altri scopi.

Usare solo un tipo di prodotto contenente iodio al giorno.

La disinfezione regolare di vitelli e suini non dovrebbe essere effettuata più di una volta all’anno o una volta durante la vita. Durante l’applicazione, le mangiatoie devono essere coperte.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di inalazione: fornire aria fresca; consultare un medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare accuratamente la pelle.

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi tenendoli aperti, togliere le lenti a contatto, continuare a sciacquare per diversi minuti sotto acqua corrente. Dopo consultare un medico.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca e poi bere un po’ d’acqua. Non indurre il vomito; cercare assistenza medica immediatamente.

Se il paziente è in stato di incoscienza, posizionarlo stabilmente sul lato sinistro durante il trasporto. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza.

Quando ci si rivolge a un medico per una consulenza, tenere a portata di mano la confezione o l’etichetta e chiamare il centro antiveleni di zona [inserire il recapito telefonico qui].

Misure di emergenza ambientale:

informare le autorità competenti se il prodotto causa inquinamento ambientale (fognature, corsi d’acqua, suolo o aria). Per prevenire il malfunzionamento di un singolo impianto di trattamento acque reflue, gli eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel letame da conservare (per la distribuzione su terreni agricoli o la fermentazione nell’impianto di biogas) o nelle fognature comunali, se legalmente consentito.

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia:

Fermare le perdite, se si può fare in modo sicuro. Assorbire il materiale fuoriuscito con un legante per liquidi (sabbia, terra, tripoli, leganti acidi, leganti universali, segatura) e riporlo in un contenitore per smaltirlo secondo le normative locali/nazionali.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con i requisiti locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di liquami in base alle esigenze locali. Evitare il rilascio in un impianto singolo di trattamento delle acque reflue.

Catalogo europeo per lo smaltimento: detergenti 200130 diversi da quelli indicati in 20 01 29.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare il prodotto lontano dalla luce solare diretta e in contenitori opachi. Proteggere dal gelo. Conservare il recipiente ben chiuso.

Durata di conservazione: 24 mesi in HDPE

6.   ALTRE INFORMAZIONI

 

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 8

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

IODOSAN 15

Numero di autorizzazione

EU-0020540-0012 1-8


Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Sostanza non attiva

7664-38-2

231-633-2

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Sostanza non attiva

69011-36-5

500-241-6

18,0


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.

(2)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.

(3)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 3.

(4)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 4.

(5)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 5.

(6)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 6.

(7)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 7.

(8)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 8.


DIRETTIVE

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 283/38


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/1845 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. L’obbligo non riguarda le applicazioni di cui all’allegato III della direttiva 2011/65/UE.

(2)

Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il 29 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda, presentata in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, riguardante un’esenzione da inserire nella lista dell’allegato III della direttiva stessa per l’impiego del DEHP in parti di gomma quali anelli toroidali, sigilli, ammortizzatori di vibrazione, guarnizioni, tubi flessibili, dispositivi di tenuta e tappi per tubi, usate nei sistemi motore, compreso nei tubi di scappamento e nei turbocompressori, e progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori (di seguito «l’esenzione richiesta»).

(4)

La valutazione dell’esenzione richiesta ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(5)

Il DEHP è aggiunto alla gomma come plastificante per conferirle flessibilità. I componenti in gomma sono utilizzati come raccordi flessibili tra parti dei sistemi motore e prevengono perdite, sigillano le parti dei motori e proteggono dalle vibrazioni o dallo sporco e dai fluidi durante tutta la vita utile dei motori.

(6)

Attualmente non esistono sul mercato alternative prive di DEHP che forniscano un livello sufficiente di affidabilità per le applicazioni in motori che richiedono una lunga vita utile e proprietà specifiche quali la resistenza a qualsiasi materiale di contatto (ad esempio carburante, olio lubrificante, refrigeranti, gas, sporco), alla temperatura e alle vibrazioni.

(7)

La sostituzione o l’eliminazione del DHEP per alcune parti in gomma utilizzate nei sistemi motori è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative affidabili. L’esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

(8)

È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(9)

È opportuno concedere l’esenzione per il periodo massimo di validità di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

All’allegato III della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 43:

«43

Bis(2-etilesil) ftalato in componenti di gomma nei sistemi motore, progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori e a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana e che il valore di concentrazione di bis(2-etilesil) ftalato non superi:

a)

il 30 % in peso della gomma per

(i)

i rivestimenti delle guarnizioni;

(ii)

le guarnizioni di gomma dura; o

(iii)

i componenti di gomma facenti parte di assemblaggi di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore;

b)

il 10 % in peso della gomma per componenti contenenti gomma non compresi nella lettera a).

Ai fini del presente punto, per “contatto prolungato con pelle umana” si intende un contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o un contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno.

Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024.»


5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 283/41


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/1846 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.

(2)

Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il 29 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda, presentata in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, riguardante un'esenzione da inserire nella lista dell'allegato III della direttiva stessa per l'impiego del piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline del motore utilizzati per il monitoraggio e il controllo dei sistemi motore, incluso nei turbocompressori e nei dispositivi di controllo delle emissioni dei gas di scarico di motori a combustione interna usati in apparecchiature non destinate esclusivamente all'uso da parte dei consumatori (in appresso «l'esenzione richiesta»).

(4)

La valutazione dell'esenzione richiesta ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(5)

Ciascun motore che rientra nell'ambito di applicazione dell'esenzione richiesta è dotato di tipi specifici di sensori, attuatori e centraline del motore che ne monitorano e controllano le emissioni al fine di garantire la conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le condizioni registrate all'interno o in prossimità dei motori e dei sistemi di scarico possono essere così severe in termini di temperature elevate e di livelli di vibrazione da poter provocare cedimenti prematuri delle saldature.

(6)

Attualmente, per le applicazioni contenenti piombo interessate dalla domanda di esenzione, occorre più tempo per testare l'affidabilità delle alternative senza piombo disponibili.

(7)

La sostituzione o l'eliminazione del piombo in alcuni motori a combustione è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative affidabili. L'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

(8)

È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 11 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(9)

È opportuno concedere l'esenzione per il periodo massimo di validità di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 maggio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato III della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 44:

«44

Piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline dei motori a combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma utilizzate anche da utilizzatori non professionisti

Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024.


(*1)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).»


DECISIONI

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 283/44


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1847 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2019

che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e l’elenco delle regioni ammissibili

[notificata con il numero C(2019)5438]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 91, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione (2) fissa, tra l’altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile («IOG») e l’elenco delle regioni ammissibili all’IOG, a norma dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(2)

Con il regolamento (UE) 2019/711 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, la dotazione specifica per l’IOG per il 2019 è stata aumentata.

(3)

Le regioni ammissibili a beneficiare dell’aumento delle risorse della dotazione specifica per l’IOG per il 2019 sono determinate in conformità all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), facendo tuttavia riferimento agli ultimi dati annuali disponibili sulla disoccupazione giovanile. A norma dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese a titolo dell’IOG sono ammissibili fino al 31 dicembre 2023 sia per le regioni che figurano già nei due elenchi di cui all’allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE, sia per le regioni ammissibili a beneficiare dell’aumento delle risorse della dotazione specifica per l’IOG per il 2019. Gli elenchi esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi ed essere integrati con un elenco delle regioni ammissibili a beneficiare dell’aumento delle risorse della dotazione specifica per l’IOG per il 2019. Per ragioni di chiarezza e di trasparenza, l’allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)

In conformità all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013, la ripartizione per Stato membro delle risorse aumentate per il 2019 dovrebbe seguire la stessa procedura applicata per l’assegnazione iniziale e per l’assegnazione delle risorse per il periodo 2017-2020. La ripartizione annuale della dotazione specifica dell’IOG, fissata in prezzi 2011 nell’allegato III della decisione di esecuzione 2014/190/UE, dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Al fine di consentire agli Stati membri di organizzarsi in anticipo, la ripartizione annuale dovrebbe inoltre essere indicata in prezzi correnti per riflettere l’indicizzazione in ragione del 2 % annuo, in conformità all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L’allegato X della decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

La decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/190/UE è così modificata:

1)

gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato X è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2019

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile e l’elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GU L 104 dell’8.4.2014, pag. 13).

(3)  Regolamento (UE) 2019/711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).


ALLEGATO I

«ALLEGATO III

INIZIATIVA A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE — DOTAZIONE SPECIFICA

(EUR, prezzi 2011)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

22 464 896

17 179 038

0

7 569 546

5 194 787

5 740 441

1 664 356

59 813 064

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

29 193 451

20 034 721

21 102 150

6 418 916

236 984 856

ES

499 481 827

381 956 689

0

154 715 855

106 177 548

109 838 027

34 018 181

1 286 188 127

FR

164 197 762

125 562 994

0

59 683 863

40 959 513

39 706 031

13 123 002

443 233 165

HR

35 033 821

26 790 569

0

12 993 208

8 916 907

9 001 567

2 856 884

95 592 956

IT

300 437 373

229 746 226

0

126 913 692

87 097 632

83 831 742

27 905 173

855 931 838

CY

6 126 207

4 684 747

0

2 428 857

1 666 863

1 089 453

534 046

16 530 173

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

133 639 212

102 194 692

0

6 060 353

4 159 066

4 181 837

1 332 522

251 567 682

PT

85 111 913

65 085 581

0

23 156 678

15 891 838

13 327 866

5 091 580

207 665 456

RO

56 112 815

42 909 800

0

16 695 447

11 457 659

7 488 666

3 670 915

138 335 302

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

4 574 741

3 139 529

3 413 850

1 005 873

79 561 976

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

EU 28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

443 985 691

304 696 063

298 721 630

97 621 448

4 143 225 010

ALLEGATO IV

INIZIATIVA A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE — ELENCO DELLE REGIONI AMMISSIBILI

Elenco delle regioni ammissibili in base ai dati del 2012 sulla disoccupazione giovanile

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE33 — Prov. Liège

BG31 — Severozapaden

BG32 — Severen tsentralen

BG33 — Severoiztochen

BG34 — Yugoiztochen

BG42 — Yuzhen tsentralen

CZ04 — Severozápad

IE01 — Border, Midland and Western

IE02 — Southern and Eastern

EL11 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL12 — Kentriki Makedonia

EL13 — Dytiki Makedonia

EL14 — Thessalia

EL21 — Ipeiros

EL23 — Dytiki Ellada

EL24 — Sterea Ellada

EL25 — Peloponnisos

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-La Mancha

ES43 — Extremadura

ES51 — Cataluña

ES52 — Comunidad Valenciana

ES53 — Illes Balears

ES61 — Andalucía

ES62 — Región de Murcia

ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla

ES70 — Canarias

FR61 — Aquitaine

FR21 — Champagne-Ardenne

FR22 — Picardie

FR23 — Haute-Normandie

FR24 — Centre

FR30 — Nord-Pas-de-Calais

FR72 — Auvergne

FR81 — Languedoc-Roussillon

FR91 — Guadeloupe

FR92 — Martinique

FR93 — Guyane

FR94 — Réunion

FRA5 — Mayotte

HR03 — Jadranska Hrvatska

HR04 — Kontinentalna Hrvatska

ITC1 — Piemonte

ITC2 — Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 — Liguria

ITC4 — Lombardia

ITF1 — Abruzzo

ITF2 — Molise

ITF3 — Campania

ITF4 — Puglia

ITF5 — Basilicata

ITF6 — Calabria

ITG1 — Sicilia

ITG2 — Sardegna

ITH5 — Emilia-Romagna

ITH4 — Friuli-Venezia Giulia

ITI1 — Toscana

ITI2 — Umbria

ITI3 — Marche

ITI4 — Lazio

CY00 — Kýpros

LV00 — Latvija

LT00 — Lietuva

HU23 — Dél-Dunántúl

HU31 — Észak-Magyarország

HU32 — Észak-Alföld

HU33 — Dél-Alföld

PL11 — Łódzkie

PL21 — Małopolskie

PL31 — Lubelskie

PL32 — Podkarpackie

PL33 — Świętokrzyskie

PL42 — Zachodniopomorskie

PL43 — Lubuskie

PL51 — Dolnośląskie

PL61 — Kujawsko-Pomorskie

PL62 — Warmińsko-Mazurskie

PT11 — Norte

PT15 — Algarve

PT16 — Centro (PT)

PT17 — Lisboa

PT18 — Alentejo

PT20 — Região Autónoma dos Açores

PT30 — Região Autónoma da Madera

RO12 — Centru

RO22 — Sud-Est

RO31 — Sud — Muntenia

SI01 — Vzhodna Slovenija

SK02 — Západné Slovensko

SK03 — Stredné Slovensko

SK04 — Východné Slovensko

SE22 — Sydsverige

SE31 — Norra Mellansverige

SE32 — Mellersta Norrland

UKC1 — Tees Valley and Durham

UKD7 — Merseyside

UKG3 — West Midlands

UKI1 — Inner London

UKM3 — South Western Scotland

Elenco delle regioni ammissibili in base ai dati del 2016 sulla disoccupazione giovanile

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE34 — Prov. Luxembourg (BE)

BE35 — Prov. Namur

EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 — Kentriki Makedonia

EL53 — Dytiki Makedonia

EL54 — Ipeiros

EL61 — Thessalia

EL62 — Ionia Nisia

EL63 — Dytiki Ellada

EL64 — Sterea Ellada

EL65 — Peloponnisos

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-la Mancha

ES43 — Extremadura

ES51 — Cataluña

ES52 — Comunidad Valenciana

ES53 — Illes Balears

ES61 — Andalucía

ES62 — Región de Murcia

ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 — Canarias (ES)

FR21 — Champagne-Ardenne

FR22 — Picardie

FR23 — Haute-Normandie

FR24 — Centre (FR)

FR26 — Bourgogne

FR30 — Nord-Pas-de-Calais

FR42 — Alsace

FR81 — Languedoc-Roussillon

FRA1 — Guadeloupe

FRA2 — Martinique

FRA3 — Guyane

FRA4 — La Réunion

FRA5 — Mayotte

HR03 — Jadranska Hrvatska

HR04 — Kontinentalna Hrvatska

ITC1 — Piemonte

ITC2 — Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 — Liguria

ITC4 — Lombardia

ITF1 — Abruzzo

ITF2 — Molise

ITF3 — Campania

ITF4 — Puglia

ITF5 — Basilicata

ITF6 — Calabria

ITG1 — Sicilia

ITG2 — Sardegna

ITH4 — Friuli-Venezia Giulia

ITI1 — Toscana

ITI2 — Umbria

ITI3 — Marche

ITI4 — Lazio

CY00 — Kypros

PL32 — Podkarpackie

PT11 — Norte

PT16 — Centro (PT)

PT17 — Área Metropolitana de Lisboa

PT18 — Alentejo

PT20 — Região Autónoma dos Açores (PT)

PT30 — Região Autónoma da Madera (PT)

RO22 — Sud-Est

RO31 — Sud — Muntenia

RO41 — Sud-Vest Oltenia

SK04 — Východné Slovensko

Elenco delle regioni ammissibili in base ai dati del 2017 sulla disoccupazione giovanile

BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 — Prov. Hainaut

BE33 — Prov. Liège

EL30 — Attiki

EL41 — Voreio Aigaio

EL42 — Notio Aigaio

EL43 — Kriti

EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 — Kentriki Makedonia

EL53 — Dytiki Makedonia

EL54 — Ipeiros

EL61 — Thessalia

EL62 — Ionia Nisia

EL63 — Dytiki Ellada

EL64 — Sterea Ellada

EL65 — Peloponnisos

ES11 — Galicia

ES12 — Principado de Asturias

ES13 — Cantabria

ES21 — País Vasco

ES22 — Comunidad Foral de Navarra

ES23 — La Rioja

ES24 — Aragón

ES30 — Comunidad de Madrid

ES41 — Castilla y León

ES42 — Castilla-La Mancha

ES43 — Extremadura

ES51 — Cataluña

ES52 — Comunidad Valenciana

ES53 — Illes Balears

ES61 — Andalucía

ES62 — Región de Murcia

ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 — Canarias (ES)

FR21 — Champagne-Ardenne

FR22 — Picardie

FR30 — Nord - Pas-de-Calais

FR61 — Aquitaine

FR81 — Languedoc-Roussillon

FRA1 — Guadeloupe

FRA2 — Martinique

FRA3 — Guyane

FRA4 — Réunion

FRA5 — Mayotte

HR03 — Jadranska Hrvatska

HR04 — Kontinentalna Hrvatska

ITC1 — Piemonte

ITC3 — Liguria

ITF1 — Abruzzo

ITF2 — Molise

ITF3 — Campania

ITF4 — Puglia

ITF5 — Basilicata

ITF6 — Calabria

ITG1 — Sicilia

ITG2 — Sardegna

ITH4 — Friuli-Venezia Giulia

ITI2 — Umbria

ITI4 — Lazio

PL32 — Podkarpackie

PT11 — Norte

PT20 — Região Autónoma dos Açores

PT30 — Região Autónoma da Madera

SK04 — Východné Slovensko

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO X

INIZIATIVA A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE — DOTAZIONE SPECIFICA

(EUR, prezzi correnti)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

BE

23 839 927

18 595 143

0

8 524 538

5 967 177

6 725 841

1 989 059

65 641 685

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

32 876 567

23 013 597

24 724 532

7 671 199

259 802 924

ES

530 054 111

413 442 204

0

174 235 182

121 964 627

128 692 755

40 654 875

1 409 043 754

FR

174 247 979

135 913 423

0

67 213 724

47 049 606

46 521 944

15 683 202

486 629 878

HR

37 178 171

28 998 973

0

14 632 462

10 242 723

10 546 771

3 414 241

105 013 341

IT

318 826 544

248 684 704

0

142 925 430

100 047 801

98 222 247

33 349 267

942 055 993

CY

6 501 180

5 070 921

0

2 735 288

1 914 702

1 276 468

638 234

18 136 793

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

6 824 942

4 777 460

4 899 688

1 592 486

270 532 398

PT

90 321 443

70 450 726

0

26 078 181

18 254 727

15 615 719

6 084 909

226 805 705

RO

59 547 368

46 446 947

0

18 801 785

13 161 249

8 774 166

4 387 083

151 118 598

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

5 151 901

3 606 331

3 999 869

1 202 111

86 135 471

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

EU 28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

500 000 000

350 000 000

350 000 000

116 666 666

4 527 882 072

»

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 283/57


DECISIONE (UE) 2019/1848 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 ottobre 2019

che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2019/32)

Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea

visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

(1)

In data 4 ottobre 2019, il Consiglio direttivo ha modificato (1) l’indirizzo BCE/2012/27 (2), al fine di: a) introdurre una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency alla quale le banche centrali dell’Eurosistema devono aderire; b) chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d’investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2; c) chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell’Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti; e d) chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell’indirizzo BCE/2012/27.

(2)

Le modifiche all’indirizzo BCE/2012/27, che incidono sui termini e le condizioni di TARGET2-BCE dovrebbero essere rispecchiati nella Decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea (3).

(3)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2007/7 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati I, II e III della decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica a decorrere dal 17 novembre 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 ottobre 2019.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2019/1849, del 4 ottobre 2019, che modifica l’Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30) (cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(3)  Decisione ECB/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71).


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della decisione BCE/2007/7 sono modificati come segue:

1.

L’allegato I è modificato come segue:

a)

all’articolo 1, la definizione di Contingency Module (modulo di contingency) è soppressa;

b)

all’articolo 1, la definizione di ‘Information and Control Module (ICM)’ (modulo di informazione e controllo) è sostituita dalla seguente:

‘—“ Information and Control Module (ICM)” means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,»;

c)

all’articolo 1 è inserita la seguente definizione:

‘—“ Contingency Solution” means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,»;

d)

l’articolo 9, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«8.

Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*1) or any other equivalent applicable legislation.

(*1)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).»;"

e)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Article 21

Business continuity and contingency procedures

1.   In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

2.   The Eurosystem provides a Contingency Solution if the events described in paragraph 1 occur. Connection to and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB to be critical. Other participants may, on request, connect to the Contingency Solution.»;

f)

l’articolo 22 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.

Participants shall provide the ECB with their TARGET2 self-certification and their attestation of adherence to the TARGET2 network service provider’s endpoint security requirements. In the event of non-adherence to the latter, participants shall provide a document describing alternative mitigating measures to the satisfaction of the ECB.»;

g)

all’articolo 23, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«(c)

allows participants to initiate backup liquidity redistribution and backup contingency payments or payment orders to the Contingency Solution in the event of a failure of the participant’s payment infrastructure.»;

h)

all’articolo 32, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.»;

i)

l’appendice I è modificata come segue:

(i)

la quinta riga della tavola nel punto 2, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«MT 202COV

Mandatory

Cover payment»;

(ii)

il sottoparagrafo 7 del paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

 

«If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup liquidity redistribution and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant»;

j)

nell’appendice III, alla rubrica ‘Terms of reference for country opinions for non-EEA participants in TARGET2’ (Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE), il paragrafo 3.2 intitolato ‘General insolvency issues’ è sostituito dal seguente:

«3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].»;

k)

nell’appendice IV il paragrafo 6 è modificato come segue:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«(a)

If the ECB deems it necessary to do so, it shall initiate the contingency processing of payment orders using the Contingency Solution of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be submitted by the participants and authorised by the ECB. In addition, the participants may submit files containing payment instructions, which may be uploaded into the Contingency Solution by the ECB.»;

ii)

le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«(d)

Payments required to avoid systemic risk shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing directly into the Contingency Solution and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated email, as well as via authenticated fax Participants shall submit files which contain payment instructions to the ECB for uploading into the Contingency Solution and which authorise the ECB to do so. The ECB may, exceptionally, also manually input payments on behalf of participants. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.»;

l)

nell’appendice IV, nel paragrafo 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup liquidity redistribution and backup contingency payments (e.g. CLS, EURO1).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup liquidity redistribution, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant’s use of backup liquidity redistribution. The participant shall be responsible for sending such backup liquidity redistribution exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.»;

m)

nell’appendice VI, la terza e la quarta riga della tavola nel punto 5 sono sostituite dalle seguenti:

«T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4

per transaction»;

2.

l’allegato II è modificato come segue:

(a)

l’articolo 1 è modificato come segue:

i)

la definizione di ‘Information and Control Module (ICM)’ è sostituita dalla seguente:

‘—” Information and Control Module (ICM)” means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,»;

ii)

è aggiunta la seguente definizione:

‘—“ Contingency Solution” means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,»;

(b)

l’articolo 10, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

«9.

T2S DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.»;

(c)

l’articolo 18, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all T2S DCA holders and/or on T2S DCA holders that are considered critical by the ECB.»;

(d)

all’articolo 27, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.»;

(e)

nell’appendice III, alla rubrica ‘Terms of reference for country opinions for non-EEA T2S DCA holders in TARGET2’ (Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE), il paragrafo 3.2 intitolato ‘General insolvency issues’ è sostituito dal seguente:

«3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the T2S DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the T2S DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the T2S DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the T2S DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].»;

(f)

nell’appendice VI, la terza e la quarta riga della tavola sono sostituite dalle seguenti:

«T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1 euro cent

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4 euro cent

per transaction»;

3.

l’allegato III è modificato come segue:

(a)

L’articolo 14, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«8.

TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.»;

(b)

l’articolo 21 è modificato come segue:

(i)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all TIPS DCA holders.»;

(ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.

TIPS DCA holders using instructing parties in line with Article 7(2) or (3), or allowing access to their TIPS DCA as set out in Article 8(1), shall be deemed to have addressed the risk stemming from such use or access in accordance with the additional security requirements imposed upon them.»;

(c)

l’articolo 26, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.

In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.

Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension or termination of any TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB.

In the event that the suspension or termination of a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB occurs during the technical maintenance window, the ICM broadcast message shall be sent after the start of daytime processing on the next TARGET2 business day.»;

(d)

all’articolo 29, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«(c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.»;

e)

nell’appendice II, alla rubrica ‘Terms of reference for country opinions for non-EEA TIPS DCA holders in TARGET2’ (Fac-simile per i country opinion dei titolari di conti T2S DCA non rientranti nel SEE), il paragrafo 3.2 intitolato ‘General insolvency issues’ è sostituito dal seguente:

«3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].».


(*1)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).»;’


ORIENTAMENTI

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 283/64


INDIRIZZO (UE) 2019/1849 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 ottobre 2019

che modifica l’indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

In data 26 aprile 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’Indirizzo BCE/2007/2 (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Tale indirizzo è stato modificato e rifuso nell’indirizzo BCE/2012/27 (2).

(2)

È stata istituita una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency alla quale le banche centrali dell’Eurosistema devono aderire.

(3)

È necessario chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d’investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2.

(4)

È necessario chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell’Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti.

(5)

È altresì necessario chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell’indirizzo BCE/2012/27.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2012/27.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1.

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 44 è sostituito dal seguente:

«44)

per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency;»;

b)

è aggiunto il seguente punto 86:

«86)

per «Contingency Solution» (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency.»;

2.

all’articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 6:

«6.

Le BC dell’Eurosistema si connettono alla Contingency Solution.»;

3.

gli allegati II, II bis, II ter, III, IV e V sono modificati in modo conforme all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 17 novembre 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 17 ottobre 2019.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 ottobre 2019

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1).

(2)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati II, II bis, II ter, III, IV e V dell’indirizzo BCE/2012/27 sono modificati come segue:

1.

l’allegato II è modificato come segue:

a)

all’articolo 1, la definizione di modulo di contingency è soppressa;

b)

all’articolo 1, la definizione di «modulo di informazione e controllo (ICM)» è sostituita dalla seguente:

«—

per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Infomation and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency,»;

c)

all’articolo 1 è inserita la seguente definizione:

«—

per “Contingency Solution” (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency,»;

d)

all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;»;

e)

all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i)

imprese di investimento insediate nell’Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE; e

ii)

imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE;»;

f)

all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per i soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto ii), fornire un country opinion nella forma specificata nell’appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto.»;

g)

l’articolo 11, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

«9.

I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.»;

h)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Procedure di business continuity e di contingency

1.   Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici l’operatività della SSP, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte nell’appendice IV.

2.   L’Eurosistema fornisce una Contingency Solution nel caso dovesse verificarsi uno degli eventi descritti nel paragrafo 1. La connessione alla Contingency Solution e il suo utilizzo sono obbligatori per i partecipanti ritenuti problematici dalla [inserire nome della BC]. Gli altri partecipanti possono, su richiesta, connettersi alla Contingency Solution.»;

i)

l’articolo 28 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i partecipanti e/o ai partecipanti ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].»;

ii)

sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

«4.

I partecipanti forniscono alla [inserire nome della BC] la loro autocertificazione per TARGET2 e l’attestazione della loro adesione ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) del fornitore dei servizi di rete TARGET 2. In mancanza di adesione a questi ultimi, i partecipanti forniscono un documento che descrive le misure di mitigazione alternative in maniera ritenuta soddisfacente dalla [inserire nome della BC].

5.

I partecipanti che consentono a terzi l’accesso al proprio conto PM come stabilito dall’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, devono affrontare il rischio derivante dal tale accesso in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti ai paragrafi da 1 a 4. L’autocertificazione di cui al paragrafo 4 precisa che il partecipante impone i requisiti di sicurezza del punto terminale del fornitore dei servizi di rete TARGET 2 ai terzi che hanno accesso al conto PM di tale partecipante.»;

j)

all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

consente ai partecipanti di disporre pagamenti in backup (backup liquidity redistribution payments e backup contingency payments) o ordini di pagamento alla Contingency Solution nel caso di un guasto dell’infrastruttura di pagamento del partecipante.»;

k)

all’articolo 38, paragrafo 2, prima frase, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell’Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.»;

l)

nell’appendice I, la quinta riga della tavola nel punto 2, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«MT 202COV

Obbligatorio

Pagamento a garanzia»;

m)

nell’appendice III, alla rubrica «Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE», il paragrafo 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.

Questioni generali sull’insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a.

Tipi di procedure d’insolvenza e di gestione delle crisi

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del partecipante o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali partecipante può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate “procedure di insolvenza”).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il partecipante, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale i pagamenti a favore del partecipante e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a tali pagamenti o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate “procedure”).

3.2.b.

Accordi in tema d’insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all’interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d’insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].»;

n)

nell’appendice IV il paragrafo 6 è modificato come segue:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l’elaborazione in contingency degli ordini di pagamento utilizzando la Contingency Solution della SSP. In tali casi, ai partecipanti e ai sistemi ancillari è offerto solo un livello minimo di servizi. La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti e sistemi ancillari dell’avvio dell’elaborazione in contingency utilizzando qualunque mezzo di comunicazione disponibile.

b)

Nell’elaborazione in contingency, gli ordini di pagamento sono immessi dai partecipanti e autorizzati dalla [inserire nome della BC]. Inoltre, i sistemi ancillari possono immettere file contenenti istruzioni di pagamento che possono essere caricati nella Contingency Solution dalla [inserire nome della BC].»;

ii)

le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

i pagamenti richiesti per evitare il rischio sistemico sono considerati “critici” e la [inserire nome della BC] può decidere di iniziare l’elaborazione in contingency in relazione ad essi.

e)

I partecipanti immettono gli ordini di pagamento per l’elaborazione in contingency direttamente nella Contingency Solution e il rilascio di informazioni ai beneficiari è effettuato attraverso i [indicare i mezzi di comunicazione]. I sistemi ancillari trasmettono file contenenti istruzioni di pagamento alla [inserire nome della BC] per essere caricati nella Contingency Solution e che autorizzano la [inserire nome della BC] a tale caricamento. La [inserire nome della BC] può, in via eccezionale, immettere pagamenti anche manualmente per conto dei partecipanti. Le informazioni relative ai saldi di conto e le scritturazioni di addebito e di accredito possono essere ottenute mediante la [inserire nome della BC].»;

o)

nell’appendice IV, al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Nel caso in cui un partecipante abbia un problema che gli impedisca di regolare pagamenti in TARGET2, sarà sua responsabilità risolvere il problema. In particolare, un partecipante può adottare misure interne o la funzionalità ICM, ossia effettuare in backup pagamenti di redistribuzione della liquidità e di contingency (backup liquidity redistribution payments e backup contingency payments) (ad esempio CLS, EURO1).»;

p)

nell’appendice VI, la terza e la quarta riga della tavola nel punto 13 sono sostituite dalle seguenti:

«ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA

14,1 EUR cent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

9,4 EUR cent

per operazione»;

2.

L’allegato II bis è modificato come segue:

a)

l’articolo 1 è modificato come segue:

i)

la definizione di «modulo di informazione e controllo (ICM)» è sostituita dalla seguente:

«—

per “modulo di informazione e controllo (ICM)” (Infomation and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency,»;

ii)

sono aggiunte le seguenti definizioni:

«per “impresa d’investimento” si intende un’impresa d’investimento ai sensi della [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE], ad esclusione degli enti specificati nella [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l’impresa d’investimento in questione sia:

a)

autorizzata e vigilata da un’autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/UE; e

b)

abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE],»;

«per “Contingency Solution” (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency.»;

b)

all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;»;

c)

all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i)

imprese di investimento insediate nell’Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE; e

ii)

imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE;»;

d)

all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per gli enti creditizi o le imprese di investimento non insediati nel SEE che operano attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE, fornire un country opinion nella forma specificata nell’appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto.»;

e)

l’articolo 10, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

«9.

I titolari di conti T2S DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE ovvero di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.»;

f)

l’articolo 18, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.

La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i titolari di conti T2S DCA e/o ai titolari di conti T2S DCA che sono ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].»;

g)

all’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell’Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.»;

h)

nell’appendice III, alla rubrica «Fac-simile per i country opinion dei titolari di conti T2S DCA non rientranti nel SEE», il paragrafo 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.

Questioni generali sull’insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a.

Tipi di procedure d’insolvenza e di gestione delle crisi

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto T2S DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto T2S DCA può essere sottoposto in [giurisdizione] sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate “procedure di insolvenza”).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto T2S DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto T2S DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a ordini di pagamento o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate “procedure”).

3.2.b.

Accordi in tema d’insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all’interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d’insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].»;

i)

nell’appendice VI, la terza e la quarta riga della tavola sono sostituite dalle seguenti:

«ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA

14,1 EUR cent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

9,4 EUR cent

per operazione»;

3.

l’allegato II ter è modificato come segue:

a)

all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;»;

b)

all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i)

imprese di investimento insediate nell’Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE; e

ii)

imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE;»;

c)

all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per gli enti creditizi o le imprese di investimento non insediati nel SEE che agiscono attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE, fornire un country opinion nella forma specificata nell’appendice II, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto; e»;

d)

l’articolo 14, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«8.

I titolari di conti TIPS DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE ovvero di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.»;

e)

l’articolo 21 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i titolari di conti TIPS DCA.»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.

I titolari di conto TIPS DCA che si avvalgono di instructing party in linea con il disposto di cui all’articolo 7, paragrafo 2 o paragrafo 3, o che consentono l’accesso ai propri conti TIPS DCA come stabilito all’articolo 8, paragrafo 1, sono ritenuti aver fronteggiato il rischio derivante da tale uso o accesso in conformità ai requisiti di sicurezza aggiuntivi ad essi imposti.»;

f)

l’articolo 26, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.

Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM, le altre BC e gli altri titolari di conti PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto PM che ha ricevuto il messaggio.

Spetta ai titolari di conti PM collegati informare i relativi titolari di conti TIPS DCA collegati della sospensione o cessazione della partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

Nel caso in cui la sospensione o cessazione della partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] da parte di un titolare di un conto TIPS DCA avvenga durante la finestra di manutenzione tecnica, il messaggio di rete ICM è inviato dopo l’avvio dell’operatività diurna nella successiva giornata lavorativa.»;

g)

all’articolo 29, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell’Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.»;

h)

nell’appendice II, alla rubrica «Fac-simile per i country opinion dei titolari di conti T2S DCA non rientranti nel SEE», il paragrafo 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.

Questioni generali sull’insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a.

Tipi di procedure d’insolvenza e di gestione delle crisi

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto TIPS DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto TIPS DCA può essere sottoposto in [giurisdizione] sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate “procedure di insolvenza”).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto TIPS DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto TIPS DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a ordini di pagamento o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate “procedure”).

3.2.b.

Accordi in tema d’insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all’interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d’insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].»;

4.

l’allegato III è modificato come segue:

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri e enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;»;

5.

l’allegato IV è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 (Definizioni), il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

per “modulo di informazione e controllo (ICM)” (Infomation and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency,»;

b)

al paragrafo 1 (Definizioni) è inserito il punto 15) seguente:

«15)

per “Contingency Solution” (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency.»;

c)

al punto 1, lettera d), punto iii) del paragrafo 18, la terza e la quarta riga della tavola sono sostituite dalle seguenti:

«ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA

14,1 EUR cent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

9,4 EUR cent

per operazione»;

6.

l’allegato V è modificato come segue:

a)

all’articolo 4, il punto 14) è sostituito dal seguente:

«14)

l’articolo 28 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.

I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet pongono in essere controlli di sicurezza adeguati, in particolare quelli specificati nell’appendice IA all’allegato V, per proteggere i propri sistemi dall’accesso e dall’uso non autorizzati. I partecipanti sono responsabili in via esclusiva dell’adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.”;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.

I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet forniscono alla [Inserire il nome della BC] la propria autocertificazione relativa a TARGET2.”; e

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6.

I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet informano la [inserire nome della BC] immediatamente di qualunque evento che possa incidere sulla validità dei certificati, in particolare degli eventi specificati nell’appendice IA all’allegato V, compresi, a titolo esemplificativo, qualunque perdita o uso improprio.”.»


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 283/72


Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale [2019/1850]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento 4 alla serie di modifiche 03 – Data di entrata in vigore: 28 maggio 2019

Indice

Regolamento

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Requisiti

6.

Modifiche ed estensione dell’omologazione del tipo di veicolo

7.

Conformità della produzione

8.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9.

Cessazione definitiva della produzione

10.

Disposizioni transitorie

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Allegati

1.

Documenti di omologazione ECE

Parte 1 - Modello di scheda informativa

Parte 2 - Notifica

2.

Esempi di marchi di omologazione

3.

Procedura di prova

Appendice 1 - Istruzioni per assicurare i veicoli al banco di prova

Appendice 2 - Manichino da utilizzare per verificare lo spazio di sopravvivenza

4.

Procedura per determinare il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore

Appendice 1 - Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto «H» (macchina 3D H)

Appendice 2 - Sistema di riferimento tridimensionale

5.

Dati di riferimento relativi ai posti a sedere

1.   

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria N (1) per quanto riguarda la protezione degli occupanti della cabina.

2.   

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.   

«omologazione di un veicolo», l’omologazione di un tipo di veicolo secondo i requisiti del presente regolamento, per quanto riguarda la protezione degli occupanti della cabina del veicolo in caso di impatto frontale o di ribaltamento;

2.2.   

«tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro per caratteristiche essenziali quali:

2.2.1.   

le dimensioni, le forme e i materiali dei componenti della cabina del veicolo; oppure

2.2.2.   

il modo in cui la cabina è fissata al telaio;

2.3.   

«piano trasversale», un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo;

2.4.   

«piano longitudinale» indica un piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.5.   

«veicolo con cabina sopra il motore», un veicolo nel quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo;

2.6.   

«punto R», il punto di riferimento dei posti a sedere come definito nell’allegato 4, punto 2.4;

2.7.   

«punto H», il punto definito nell’allegato 4, punto 2.3;

2.8.   

«prova A», una prova di impatto frontale per valutare la resistenza di una cabina in caso di incidente con impatto frontale;

2.9.   

«prova B», una prova di impatto sui montanti anteriori della cabina per valutare la resistenza di una cabina in caso di incidente con ribaltamento a 90° e successivo impatto;

2.10.   

«prova C», una prova di resistenza del tetto della cabina per valutare la resistenza di una cabina in caso di incidente con ribaltamento a 180°;

2.11.   

«montante anteriore», il sostegno più avanzato e più esterno del tetto;

2.12.   

«parabrezza», la vetratura anteriore del veicolo situata tra i montanti anteriori;

2.13.   

«veicoli di categoria N1 derivata da M1», i veicoli di categoria N1 che, anteriormente ai montanti anteriori, hanno la stessa struttura e forma generale dei veicoli di categoria M1 preesistenti;

2.14.   

«cabina separata», una cabina fissata al telaio del veicolo mediante collegamenti specifici e che non ha parti comuni con la superficie di carico.

3.   

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo relativamente alla protezione degli occupanti della cabina dello stesso deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2.   

La domanda deve essere accompagnata da disegni del veicolo che illustrino la posizione della cabina nel veicolo e la relativa modalità di fissaggio e da disegni sufficientemente dettagliati della struttura della cabina. Tutti i disegni vanno presentati in triplice copia. Un modello di scheda informativa riguardante le caratteristiche di costruzione figura nell’allegato 1, parte 1.

4.   

OMOLOGAZIONE

4.1.   

L’omologazione deve essere rilasciata al tipo di veicolo che, presentato per l’omologazione a norma del presente regolamento, soddisfa i requisiti del successivo punto 5.

4.2.   

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche che integra le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo, come definito al punto 2.2.

4.3.   

La notifica del rilascio, dell’estensione, del rifiuto o della revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicati dalle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.   

Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.4.1.   

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2) e

4.4.2.   

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

4.5.   

Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato, a norma di uno o più regolamenti allegati all’accordo, nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1; in tal caso i simboli e i numeri aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese che ha rilasciato l’omologazione conformemente al presente regolamento devono essere inseriti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.

4.6.   

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.   

Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della medesima.

4.8.   

Nell’allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   

REQUISITI

5.1.   

Requisiti generali

5.1.1.   

La cabina del veicolo deve essere progettata e fissata al veicolo in modo da eliminare il più possibile il rischio di lesioni degli occupanti in caso di incidente.

5.1.2.   

I veicoli delle categorie N1 e N2 con una massa lorda non superiore a 7,5 t devono essere sottoposti alle prove A e C descritte nell’allegato 3, punti 5 e 7.

Si può tuttavia ritenere che un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti di impatto frontale del regolamento n. 12, del regolamento n. 33 o del regolamento n. 94, e i veicoli di categoria N1 derivata da M1 omologati secondo il regolamento n. 94 soddisfino i requisiti relativi all’urto frontale (prova A).

La prova C deve essere effettuata solo sui veicoli muniti di una cabina separata.

5.1.3.   

I veicoli delle categorie N3 e N2 con una massa lorda non superiore a 7,5 t devono essere sottoposti alle prove A, B e C descritte nell’allegato 3, punti 5, 6 e 7.

La prova C deve essere effettuata solo sui veicoli muniti di una cabina separata.

5.1.4.   

La prova A (impatto frontale) deve essere effettuata solo sui veicoli con cabina sopra il motore.

5.1.5.   

Per dimostrare la conformità ai punti 5.1.2 o 5.1.3 si possono usare una, due o tre cabine, a scelta del costruttore. Tuttavia, entrambe le fasi della prova C, ove applicabile, devono essere effettuate sulla medesima cabina.

5.1.6.   

Non è necessario effettuare le prove A, B e C se il costruttore può dimostrare mediante simulazione al computer o calcoli della resistenza dei componenti della cabina o con altri mezzi approvati dal servizio tecnico che la cabina non subisce deformazioni pericolose per gli occupanti (penetrazione nello spazio di sopravvivenza) qualora sottoposta alle condizioni delle prove.

5.2.   

Spazio di sopravvivenza richiesto dopo le prove

5.2.1.   

Dopo essere stata sottoposta a ciascuna delle prove di cui ai punti 5.1.2 o 5.1.3 la cabina del veicolo deve presentare uno spazio di sopravvivenza che consenta di ospitare, sul sedile in posizione intermedia, il manichino definito nell’allegato 3, appendice 2, senza alcun contatto tra il manichino di prova e parti non elastiche aventi una durezza pari o superiore a 50 Shore. Non si devono prendere in considerazione le parti non elastiche che possono essere spostate dal manichino di prova senza l’ausilio di attrezzi e applicando una forza inferiore a 100 N. Per agevolarne l’installazione, il manichino può essere inserito nella cabina smontato e assemblato al suo interno. A tal fine, il sedile deve essere regolato nella posizione più arretrata e il manichino deve essere montato completamente e posizionato in modo che il suo punto H coincida con il punto R. Successivamente, il sedile deve essere spostato in avanti in posizione intermedia per valutare lo spazio di sopravvivenza. In alternativa al manichino di prova descritto nell’allegato 3, appendice 2, è possibile usare un manichino maschio del cinquantesimo percentile avente le caratteristiche di Hybrid II o III, con o senza strumenti di misura, descritto nel regolamento n. 94.

5.2.2.   

Lo spazio così definito deve essere verificato per ciascun sedile fornito dal costruttore.

5.3.   

Altre condizioni

5.3.1.   

Durante le prove i componenti che assicurano la cabina al telaio possono subire una distorsione o rompersi, purché la cabina resti fissata al telaio mediante gli accessori di fissaggio standard e non si muova, sposti o ruoti accidentalmente intorno ai punti di fissaggio.

5.3.2.   

Nessuna porta deve aprirsi durante le prove, ma non è necessario che le porte si aprano dopo le prove.

6.   

MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

6.1.   

Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all’autorità che ha rilasciato l’omologazione. L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può quindi:

6.1.1.   

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, e che in ogni caso il veicolo rimane conforme ai requisiti;

6.1.2.   

oppure chiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico che effettua le prove.

6.2.   

La conferma o del rifiuto dell’omologazione deve essere comunicato, con l’indicazione delle modifiche, alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.3.

6.3.   

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie all’estensione e informarne le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

7.   

CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’accordo (scheda 1 E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nonché ai requisiti seguenti:

7.1.   

un veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato, rispettando i requisiti di cui al precedente punto 5;

7.2.   

l’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili a ogni unità di produzione. La frequenza normale di tali ispezioni deve essere di una ogni due anni.

8.   

SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   

L’omologazione di un tipo di veicolo rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata qualora non siano soddisfatti i requisiti del precedente punto 7.1.

8.2.   

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca l’omologazione in precedenza rilasciata, ne deve informare immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

9.   

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato in conformità al presente regolamento, ne deve informare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Al ricevimento della notifica tale autorità deve informare le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10.1.   

Dopo la data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento deve rifiutare il rilascio di un’omologazione ECE a norma del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

10.2.   

A partire dal 1o ottobre 2002, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano le omologazioni ECE solo se sono soddisfatti i requisiti del presente regolamento, modificato dalla serie di modifiche 02.

10.3.   

A partire dal 1o ottobre 2006, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni non rilasciate in conformità alla serie di modifiche 02 del presente regolamento.

10.4.   

Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento deve rifiutarsi di rilasciare un’omologazione ECE in conformità al presente regolamento, come modificato dalla serie di modifiche 03.

10.5.   

Trascorsi 72 mesi dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l’omologazione ECE a norma del presente regolamento ai nuovi tipi di cabine unicamente se soddisfano i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

10.6.   

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono rifiutare di rilasciare estensioni dell’omologazione a norma delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.

10.7.   

Nei 72 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni ai tipi di veicoli conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dalle serie precedenti di modifiche.

10.8.   

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono rifiutare l’omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato a norma della serie di modifiche 03 del presente regolamento.

10.9.   

Le omologazioni dei veicoli a norma delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento restano valide anche dopo l’entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

11.   

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviate le schede che attestano il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ALLEGATO 1

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE ECE

PARTE 1

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

A norma del regolamento n. 29 relativo all’omologazione della cabina

Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia e includere un indice. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

1.

Informazioni generali …

1.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.

Tipo: …

1.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

1.3.3.

Ubicazione di tale marchio: …

1.4.

Categoria del veicolo (1): …

1.5.

Nome e indirizzo del costruttore: …

1.6.

Indirizzi degli stabilimenti di montaggio: …

2.

Caratteristiche costruttive generali del veicolo …

2.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

2.2.

Disegno quotato dell’intero veicolo: …

2.3.

Numero di assi e di ruote: …

2.6.

Posizione e disposizione del motore: …

2.7.

Cabina di guida (cabina sopra il motore o configurazione tradizionale) (2)

2.8.

Lato di guida: …

3.

Masse e dimensioni (in kg e mm) (con riferimento al disegno, se del caso): …

3.1.

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: …

3.2.

Massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi anteriori del veicolo: …

4.

Cabina …

4.1.

Tipo di cabina: (normale/con letto dietro i sedili/con letto sopra il posto di guida) (3): …

4.2.

Materiali usati e modalità di costruzione: …

4.3.

Configurazione delle porte e numero di porte: …

4.4.

Disegni delle serrature e dei componenti di blocco delle porte e relativa posizione: …

4.5.

Numero di sedili: …

4.6.

Punti R: …

4.7.

Descrizione dettagliata della cabina del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio: …

4.8.

Disegni della cabina e delle parti dell’allestimento interno che incidono sullo spazio residuo: …

5.

Sterzo …

5.1.

Schemi dei comandi dello sterzo: …

5.2.

Modalità e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo: …

PARTE 2

Image 1


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.

(2)  Per cabina sopra il motore s’intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

(3)  Cancellare la dicitura non pertinente (in alcuni casi, quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare nulla).


ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)

Image 2

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato, in relazione alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale, nei Paesi Bassi (E 4), con il numero 03249. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che al momento del rilascio dell’omologazione il regolamento n. 29 includeva già la serie di modifiche 03.

MODELLO B

Image 3

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 29 e 24 (1) (nel caso di quest’ultimo regolamento il coefficiente di assorbimento corretto è 1,30 m-1). I numeri di omologazione indicano che alle date del rilascio di tali omologazioni i regolamenti n. 29 e n. 24 includevano già la serie di modifiche 03.


(1)  Il secondo numero viene fornito solo a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

PROCEDURA DI PROVA

1.

Porte

Prima delle prove le porte della cabina devono essere chiuse, ma non bloccate.

2.

Motore

Per la prova A, il motore o un modello equivalente in termini di massa, dimensioni e montaggio, deve essere montato sul veicolo.

3.

Cabina

La cabina deve essere munita del meccanismo di sterzo, del volante, del quadro strumenti e dei sedili del conducente e del passeggero. Volante e sedile devono essere regolati nelle rispettive posizioni d’uso normale prescritte dal costruttore.

4.

Ancoraggio della cabina

Per la prova A la cabina deve essere montata su un veicolo. Per le prove B e C la cabina deve essere montata su un veicolo o su un telaio separato, a scelta del costruttore. Il veicolo o il telaio devono essere fissati nel modo prescritto all’appendice 1 del presente allegato.

5.

Prova di impatto frontale (prova A)

Figura 1

Prova di impatto frontale (prova A)

Image 4

5.1.

Il dispositivo d’urto deve essere di acciaio e avere una massa di almeno 1 500 kg equamente distribuita. La sua superficie d’urto, piatta e rettangolare, deve essere larga 2 500 mm e alta 800 mm (cfr. b e h nella figura 1). I bordi devono essere arrotondati con un raggio di curvatura di 10 mm ±5 mm.

5.2.

La struttura del dispositivo d’urto deve essere rigida. Il dispositivo d’urto deve essere sospeso liberamente per mezzo di due aste ad esso rigidamente fissate e poste a una distanza non inferiore a 1 000 mm l’una dall’altra (cfr. f nella figura 1). Le aste devono avere una lunghezza di almeno 3 500 mm dall’asse di sospensione al centro geometrico del dispositivo d’urto (cfr. L nella figura 1).

5.3.

Il dispositivo d’urto deve essere posizionato in modo tale che in posizione verticale:

5.3.1.

la sua superficie d’urto sia a contatto con la parte più avanzata del veicolo;

5.3.2.

il suo baricentro sia c = 50 + 5/– 0 mm sotto il punto R del sedile del conducente; e

5.3.3.

il suo baricentro sia sul piano longitudinale mediano del veicolo.

5.4.

Il dispositivo d’urto deve colpire la cabina frontalmente in direzione antero-posteriore. La direzione dell’impatto deve essere orizzontale e parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

5.5.

L’energia d’impatto deve essere:

5.5.1.

29,4 kJ per i veicoli di categoria N1 e i veicoli di categoria N2 con una massa lorda del veicolo non superiore a 7,5 t.

5.5.2.

55 kJ per i veicoli di categoria N3 e i veicoli di categoria N2 con una massa lorda del veicolo superiore a 7,5 t.

6.

Prova di impatto contro il montante anteriore (prova B)

Figura 2

Prova di impatto contro il montante anteriore (prova B)

Image 5

6.1.

Il dispositivo d’urto deve essere rigido e avere una massa di almeno 1 000 kg equamente distribuita. Il dispositivo d’urto deve essere cilindrico con un diametro d del cilindro di 600 ±50 mm e una lunghezza b di almeno 2 500 mm. I bordi devono essere arrotondati con un raggio di curvatura di almeno 1,5 mm.

6.2.

La struttura del dispositivo d’urto deve essere rigida. Il dispositivo d’urto deve essere sospeso liberamente per mezzo di due aste ad esso rigidamente fissate e poste a una distanza f non inferiore a 1 000 mm l’una dall’altra. Le aste devono avere una lunghezza L di almeno 3 500 mm dall’asse di sospensione al centro geometrico del peso del dispositivo d’urto.

6.3.

Il dispositivo d’urto deve essere posizionato in modo tale che quando è sospeso in posizione verticale:

6.3.1.

la sua superficie d’urto sia a contatto con la parte più avanzata della cabina;

6.3.2.

la sua linea longitudinale mediana sia orizzontale e perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano della cabina;

6.3.3.

il suo baricentro sia a metà tra la sommità e la base del telaio del parabrezza misurato lungo il parabrezza e lungo il piano verticale longitudinale mediano della cabina;

6.3.4.

il suo baricentro sia sul piano longitudinale mediano della cabina;

6.3.5.

la sua lunghezza sia equamente distribuita sulla larghezza del veicolo e si sovrapponga alla larghezza complessiva di entrambi i montanti A.

6.4.

Il dispositivo d’urto deve colpire la cabina frontalmente in direzione antero-posteriore. La direzione dell’impatto deve essere orizzontale e parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.5.

L’energia d’impatto deve essere 29,4 kJ.

7.

Prova di resistenza del tetto (prova C)

Figura 3

Prova di resistenza del tetto (prova C)

Image 6

7.1.

Per i veicoli di categoria N2 con una massa lorda superiore a 7,5 t e di categoria N3 è necessario effettuare sulla stessa cabina entrambe le prove descritte ai successivi punti 7.3 e 7.4, in quest’ordine.

7.2.

Per i veicoli di categoria N2 con una massa lorda non superiore a 7,5 t e di categoria N1 è necessario effettuare solo la prova descritta al successivo punto 7.4.

7.3.

Precarico dinamico dei veicoli di categoria N2 con una massa lorda superiore a 7,5 t e della categoria N3 (cfr. P1 nella figura 3).

7.3.1.

Il dispositivo d’urto deve essere rigido e avere una massa di almeno 1 500 kg equamente distribuita.

7.3.2.

La superficie d’urto del dispositivo d’urto deve essere piatta e rettangolare. Le sue dimensioni devono essere tali da garantire che quando il dispositivo d’urto è posizionato in conformità al punto 7.3.3 non vi sia contatto tra i suoi bordi e la cabina.

Se come dispositivo d’urto viene utilizzato un pendolo, quest’ultimo deve essere sospeso liberamente per mezzo di due aste ad esso rigidamente fissate e poste a una distanza f non inferiore a 1 000 mm l’una dall’altra. La distanza dall’asse di sospensione al centro geometrico del dispositivo d’urto deve essere di almeno 3 500 mm.

7.3.3.

Il dispositivo d’urto e/o la cabina devono essere posizionati in modo che, al momento dell’impatto:

7.3.3.1.

la superficie d’urto del dispositivo d’urto sia posta ad un angolo di 20° rispetto al piano longitudinale mediano della cabina. Il dispositivo d’urto o la cabina possono essere inclinati. Se il dispositivo d’urto è un pendolo, la cabina non deve essere inclinata e deve essere installata in posizione orizzontale;

7.3.3.2.

la superficie d’urto del dispositivo d’urto copra tutta la lunghezza del lato superiore della cabina;

7.3.3.3.

la linea longitudinale mediana del dispositivo d’urto sia orizzontale e parallela al piano longitudinale mediano della cabina.

7.3.4.

Il dispositivo d’urto deve colpire il lato superiore della cabina in modo che al momento dell’impatto siano soddisfatti i requisiti del punto 7.3.3. La direzione dell’impatto deve essere perpendicolare alla superficie del dispositivo d’urto e alla linea longitudinale mediana della cabina. Il dispositivo d’urto o la cabina possono muoversi purché al momento dell’impatto siano soddisfatti i requisiti relativi al posizionamento.

7.3.5.

L’energia d’impatto deve essere almeno 17,6 kJ.

7.4.

Prova di resistenza del tetto (cfr. P2 nella figura 3)

7.4.1.

Il dispositivo di carico deve essere di acciaio e la sua massa deve essere equamente distribuita.

7.4.2.

La superficie di carico del dispositivo deve essere piatta e rettangolare. Le sue dimensioni devono essere tali da garantire che quando il dispositivo è posizionato conformemente al punto 7.4.4 non vi sia contatto tra i suoi bordi e la cabina.

7.4.3.

Ove applicabile, è possibile includere un sistema di cuscinetti lineari tra il dispositivo e la sua struttura di sostegno per consentire il movimento laterale del tetto della cabina in direzione opposta al lato che ha subito l’impatto nella fase di precarico di cui al punto 6.3.

7.4.4.

Il dispositivo di carico deve essere posizionato in modo che durante la prova:

7.4.4.1.

sia parallelo al piano x-y del telaio;

7.4.4.2.

si muova parallelamente all’asse verticale del telaio;

7.4.4.3.

la sua superficie di carico copra tutta l’area del tetto della cabina.

7.4.5.

Il dispositivo di carico deve applicare un carico statico al tetto della cabina corrispondente alla massa massima autorizzata per gli assi anteriori del veicolo e non superiore a 98 kN.

Appendice 1

ISTRUZIONI PER ASSICURARE I VEICOLI AL BANCO DI PROVA

1.

Istruzioni generali

1.1.

Devono essere adottate misure affinché il veicolo non si muova sensibilmente durante la prova. A tal fine si deve tirare il freno a mano, inserire una marcia e bloccare le ruote anteriori con appositi cunei.

1.2.

Catene o funi di ancoraggio

Ciascuna catena o fune di ancoraggio deve essere di acciaio e in grado di sopportare un carico di trazione di almeno 10 tonnellate.

1.3.

Bloccaggio del telaio

I longheroni del telaio devono essere sostenuti da blocchi di legno, blocchi compositi rigidi e/o staffe di metallo regolabili per tutta la loro larghezza e su una lunghezza non inferiore a 150 mm. I bordi anteriori dei blocchi non devono trovarsi oltre il punto più arretrato della cabina né dietro il punto medio dell’interasse (cfr. la seguente figura 1). Su richiesta del costruttore il telaio può essere messo nella posizione che assume quando è carico.

1.4.

Fissaggio longitudinale

Il movimento all’indietro del telaio deve essere limitato usando le catene o le funi A fissate alla parte anteriore del telaio in modo simmetrico rispetto al suo asse longitudinale. I punti di fissaggio devono trovarsi a una distanza di almeno 600 mm l’uno dall’altro. Le catene o le funi tese devono formare un angolo verso il basso non superiore a 25° con il piano orizzontale e la loro proiezione su un piano orizzontale deve formare un angolo non superiore a 10° con l’asse longitudinale del veicolo (cfr. la seguente figura 1). Le catene o le funi possono incrociarsi.

1.5.

Messa in tensione delle catene o funi e fissaggio posteriore

Per le prove A e B la catena o fune C deve innanzitutto essere posta sotto un carico di circa 1 kN. Qualsiasi allentamento delle quattro catene o funi A e B deve essere eliminato e la catena o fune C deve essere sottoposta a una tensione di trazione non inferiore a 10 kN. L’angolo della catena o fune C con il piano orizzontale non deve superare i 15°. Si deve applicare una forza di bloccaggio verticale non inferiore a 500 N nel punto D tra il telaio e il suolo (cfr. la seguente figura 1). Per la prova C, le catene o le funi B di cui sopra devono essere sostituite dalle catene o funi E e F (cfr. la seguente figura 2).

1.6.

Montaggio equivalente

Su richiesta del costruttore la prova può essere eseguita con la cabina montata su un telaio speciale, purché si dimostri che questo metodo di montaggio è equivalente al montaggio sul veicolo.

2.

Impatto frontale

2.1.

Cabina montata sul veicolo

La prova A deve essere effettuata su una cabina montata sul veicolo come descritto al punto 1.

2.1.1.

Fissaggio laterale

Il movimento laterale deve essere limitato usando le catene o le funi B fissate al telaio simmetricamente rispetto al suo asse longitudinale. I punti di fissaggio al telaio devono trovarsi a non più di 5 m e a non meno di 3 m dalla parte anteriore del veicolo. Le catene o le funi tese devono formare un angolo verso il basso non superiore a 20° con il piano orizzontale e la loro proiezione su un piano orizzontale deve formare un angolo di almeno 25° e non superiore a 45° con l’asse longitudinale del veicolo (cfr. la seguente figura 1).

2.2.

Cabina montata sul telaio

Devono essere adottate misure affinché la cabina non si muova sensibilmente durante la prova.

3.

Impatto contro i montanti anteriori

3.1.

Cabina montata sul veicolo

La prova B deve essere effettuata su una cabina montata sul veicolo come descritto al punto 1.

3.1.1.

Fissaggio laterale

Il movimento laterale deve essere limitato usando le catene o le funi B fissate al telaio simmetricamente rispetto al suo asse longitudinale. I punti di fissaggio al telaio devono trovarsi a non più di 5 m e a non meno di 3 m dalla parte anteriore del veicolo. Le catene o le funi tese devono formare un angolo verso il basso non superiore a 20° con il piano orizzontale e la loro proiezione su un piano orizzontale deve formare un angolo di almeno 25° e non superiore a 45° con l’asse longitudinale del veicolo (cfr. la seguente figura 1).

3.2.

Cabina montata sul telaio

Devono essere adottate misure affinché la cabina non si muova sensibilmente durante la prova.

4.

Resistenza del tetto

4.1.

Cabina montata sul veicolo

La prova C deve essere effettuata su una cabina montata sul veicolo come descritto al punto 1.

4.1.1.

Bloccaggio del telaio

In deroga al punto 1.3 deve essere collocato un sostegno supplementare sotto entrambi i lati dei longheroni della parte anteriore del telaio.

4.1.2.

Fissaggio laterale

Il movimento laterale deve essere limitato usando le catene o le funi E e F fissate al telaio simmetricamente rispetto al suo asse longitudinale.

I punti di fissaggio delle catene o funi E al telaio devono trovarsi a non più di 5 m e a non meno di 3 m dalla parte anteriore del veicolo.

I punti di fissaggio delle catene o funi F al telaio devono trovarsi tra il centro dell’asse anteriore e la parte anteriore del veicolo.

Le catene o le funi tese devono formare un angolo verso il basso non superiore a 20° con il piano orizzontale e la loro proiezione su un piano orizzontale deve formare un angolo di 90°±5° con l’asse longitudinale del veicolo (cfr. la seguente figura 2).

4.2.

Cabina montata sul telaio

Devono essere adottate misure affinché il telaio non si muova sensibilmente durante la prova.

Figura 1

Prova di impatto frontale e prova di impatto contro i montanti anteriori

La cabina è montata sul veicolo

Image 7

Figura 2

Prova di resistenza del tetto

La cabina è montata sul veicolo

Image 8


Appendice 2

MANICHINO DA UTILIZZARE PER VERIFICARE LO SPAZIO DI SOPRAVVIVENZA

Image 9

Dimensioni

Nome

Descrizione

Dimensioni in mm

AA

Larghezza della testa

153

AB

Altezza combinata di testa e collo

244

D

Distanza dalla sommità della testa all’articolazione della spalla

359

E

Profondità del polpaccio

106

F

Altezza dal sedile alla sommità della spalla

620

J

Altezza del bracciolo

210

M

Altezza del ginocchio

546

O

Profondità del torace

230

P

Distanza dallo schienale al ginocchio

595

R

Distanza dal gomito alla punta delle dita

490

S

Lunghezza del piede

266

T

Lunghezza della testa

211

U

Altezza dal sedile alla sommità della testa

900

V

Larghezza delle spalle

453

W

Larghezza del piede

77

a

Distanza tra i punti centrati delle anche

172

b

Larghezza del torace

305

c

Altezza di testa e mento

221

d

Spessore dell’avambraccio

94

e

Distanza tra la linea mediana verticale del tronco e la nuca

102

f

Distanza tra l’articolazione della spalla e l’articolazione del gomito

283

g

Altezza dell’articolazione del ginocchio da terra

505

h

Larghezza delle cosce

165

i

Altezza del bacino (da seduto)

565

j

Distanza dalla sommità della testa al punto «H»

819

k

Distanza tra l’articolazione dell’anca e l’articolazione del ginocchio

426

m

Altezza dell’articolazione della caviglia da terra

89

θ1

Rotazione laterale delle gambe

20°

θ2

Rotazione verso l’alto delle gambe

45°


ALLEGATO 4

PROCEDURA PER DETERMINARE IL PUNTO «H» E L’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO PER I POSTI A SEDERE NEI VEICOLI A MOTORE (1)

 


(1)  La procedura è descritta nell’allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


Appendice 1

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA TRIDIMENSIONALE PER DETERMINARE IL PUNTO «H» (MACCHINA 3D H) (1)

 


(1)  La macchina 3D H è descritta nell’allegato 1, appendice 1, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


Appendice 2

SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE (1)

 


(1)  Come descritto nell’allegato 1, appendice 2, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.


ALLEGATO 5

DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI POSTI A SEDERE (1)

 


(1)  Come descritto nell’allegato 1, appendice 3, della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.