ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 279

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
31 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/1819 Della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’aceto come principio attivo nell’allegato I del regolamento ( 1 )

1

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/1820 Della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere Saccharomyces cerevisiae come principio attivo nell’allegato I del regolamento ( 1 )

4

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1821 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere le uova in polvere come principio attivo nell’allegato I del regolamento ( 1 )

7

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1822 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il miele come principio attivo nell'allegato I del regolamento ( 1 )

10

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1823 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il D-fruttosio come principio attivo nell'allegato I del regolamento ( 1 )

13

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1824 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere i formaggi come principio attivo nell’allegato I del regolamento ( 1 )

16

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/1825 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il succo di mela concentrato come principio attivo nell’allegato I del regolamento ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1826 della Commissione del 25 ottobre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Kaimiškas Jovarų alus (IGP)

22

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni ( 1 )

23

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione ( 1 )

25

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione ( 1 )

27

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori ( 1 )

29

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione ( 1 )

31

 

*

Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico

35

 

*

Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico

54

 

*

Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici

80

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione del 30 ottobre 2019 recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2019) 7815]

98

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE 2019/1836

143

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2019 del 29 marzo 2019 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/1837

149

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione ( GU L 085I del 27.3.2019 )

161

 

*

Rettifica della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ( GU L 283 del 31.10.2003 )

162

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1819 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’aceto come principio attivo nell’allegato I del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo aceto, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2).

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per l’aceto per il tipo di prodotto 19, che beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell’articolo 17 di tale regolamento. L’aceto è stato pertanto inserito per il tipo di prodotto 19 nell’elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4).

(3)

Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all’Agenzia un parere che indicasse se l’aceto desti preoccupazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Nel suo parere l’Agenzia (5) ha concluso che l’aceto non desta preoccupazione e può pertanto essere iscritto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere l’aceto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché l’aceto è di origine naturale, dovrebbe essere iscritto nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». L’aceto dovrebbe essere iscritto in tale allegato solo nella misura in cui rientra nella definizione di «alimenti» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento e nella misura in cui contiene meno del 10 % di acido acetico. Ciò è coerente con il fatto che l’aceto beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzato come alimento.

(6)

L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda l’aceto per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione dell’aceto per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull’ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l’iscrizione nell’allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

«Non disponibile

Aceto (*1)

Escluso l’aceto che non è un alimento ed escluso l’aceto contenente più del 10 % di acido acetico (che sia un alimento o no).

N. CAS 8028-52-2


(*1)  Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione dell’aceto per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.».


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1820 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere Saccharomyces cerevisiae come principio attivo nell’allegato I del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo Saccharomyces cerevisiae, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2).

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per Saccharomyces cerevisiae per il tipo di prodotto 19, che beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell’articolo 17 di tale regolamento. Saccharomyces cerevisiae è stato pertanto inserito per il tipo di prodotto 19 nell’elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4).

(3)

Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all’Agenzia un parere che indicasse se Saccharomyces cerevisiae desti preoccupazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Nel suo parere l’Agenzia (5) ha concluso che Saccharomyces cerevisiae non desta preoccupazione e può pertanto essere iscritto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere Saccharomyces cerevisiae nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché Saccharomyces cerevisiae è di origine naturale, dovrebbe essere iscritto nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». Saccharomyces cerevisiae dovrebbe essere iscritto in tale allegato solo nella misura in cui rientra nella definizione di «alimenti» o «mangimi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento. Ciò è coerente con il fatto che Saccharomyces cerevisiae beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzato come alimento o mangime.

(6)

L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda Saccharomyces cerevisiae per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione di Saccharomyces cerevisiae per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull’ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l’iscrizione nell’allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

«Non disponibile

Saccharomyces cerevisiae (lievito) (*1)

Escluso Saccharomyces cerevisiae che non è alimento o mangime.

N. CAS 68876-77-7


(*1)  Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione di Saccharomyces cerevisiae per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.».


31.10.2019   

IT

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L 279/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1821 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere le uova in polvere come principio attivo nell’allegato I del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo uova in polvere, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2).

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per le uova in polvere per il tipo di prodotto 19, che beneficiavano della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell’articolo 17 di tale regolamento. Le uova in polvere sono state pertanto inserite per il tipo di prodotto 19 nell’elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4).

(3)

Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all’Agenzia un parere che indicasse se le uova in polvere destino preoccupazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Nel suo parere l’Agenzia (5) ha concluso che le uova in polvere non destano preoccupazione e possono pertanto essere iscritte nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere le uova in polvere nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché le uova in polvere sono di origine naturale, dovrebbero essere iscritte nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». Le uova in polvere dovrebbero essere iscritte in tale allegato solo nella misura in cui rientrano nella definizione di «alimenti» o «mangimi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento. Ciò è coerente con il fatto che le uova in polvere beneficiavano della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzate come alimenti o mangimi.

(6)

L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda le uova in polvere per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione delle uova in polvere per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull’ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l’iscrizione nell’allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

«Non disponibile

Uova in polvere (*1)

Escluse le uova in polvere che non sono alimenti o mangimi.

 


(*1)  Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione delle uova in polvere per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.».


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1822 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il miele come principio attivo nell'allegato I del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo miele, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per il miele per il tipo di prodotto 19, che beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. Il miele è stato pertanto inserito per il tipo di prodotto 19 nell'elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4).

(3)

Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia un parere che indicasse se il miele desti preoccupazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Nel suo parere l'Agenzia (5) ha concluso che il miele non desta preoccupazione e può pertanto essere iscritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno iscrivere il miele nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché il miele è di origine naturale, dovrebbe essere iscritto nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». Il miele dovrebbe essere iscritto in tale allegato solo nella misura in cui rientra nella definizione di «alimenti» o «mangimi» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento. Ciò è coerente con il fatto che il miele beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzato come alimento o mangime.

(6)

L'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda il miele per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del miele per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull'ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l'iscrizione nell'allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell'elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

«Non disponibile

Miele  (*1)

Escluso il miele che non è alimento o mangime.

N. CAS 8028-66-8


(*1)  Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del miele per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.».


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1823 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il D-fruttosio come principio attivo nell'allegato I del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo D-fruttosio, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per il D-fruttosio per il tipo di prodotto 19, che beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. Il D-fruttosio è stato pertanto inserito per il tipo di prodotto 19 nell'elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4).

(3)

Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia un parere che indicasse se il D-fruttosio desti preoccupazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Nel suo parere l'Agenzia (5) ha concluso che il D-fruttosio non desta preoccupazione e può pertanto essere iscritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno iscrivere il D-fruttosio nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché il D-fruttosio è di origine naturale, dovrebbe essere iscritto nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». Il D-fruttosio dovrebbe essere iscritto in tale allegato solo nella misura in cui rientra nella definizione di «alimenti» o «mangimi» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento. Ciò è coerente con il fatto che il D-fruttosio beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzato come alimento o mangime.

(5)

L'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda il D-fruttosio per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del D-fruttosio per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull'ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l'iscrizione nell'allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell'elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

«200-333-3

D-fruttosio (*1)

Escluso il D-fruttosio che non è alimento o mangime.

N. CAS 57-48-7


(*1)  Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del D-fruttosio per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.».


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1824 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere i formaggi come principio attivo nell’allegato I del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo formaggi, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2).

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per i formaggi per il tipo di prodotto 19, che beneficiavano della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell’articolo 17 di tale regolamento. I formaggi sono stati pertanto inseriti per il tipo di prodotto 19 nell’elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4).

(3)

Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all’Agenzia un parere che indicasse se i formaggi destino preoccupazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Nel suo parere l’Agenzia (5) ha concluso che i formaggi non destano preoccupazione e possono pertanto essere iscritti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere i formaggi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché i formaggi sono di origine naturale, dovrebbero essere iscritti nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». I formaggi dovrebbero essere iscritti in tale allegato solo nella misura in cui rientrano nella definizione di «alimenti» o «mangimi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), di tale regolamento. Ciò è coerente con il fatto che i formaggi beneficiavano della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 solo se utilizzati come alimenti o mangimi.

(6)

L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda i formaggi per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione dei formaggi per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull’ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l’iscrizione nell’allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

»Non disponibile

Formaggi (*1)

Esclusi i formaggi che non sono alimenti o mangimi.

 


(*1)  Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione dei formaggi per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.«.


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/19


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1825 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il succo di mela concentrato come principio attivo nell’allegato I del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo succo di mela concentrato, nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19, beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2).

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) è stata presentata una notifica per il succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19, che beneficiava della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») ha dichiarato la notifica conforme e ha informato la Commissione della conformità a norma dell’articolo 17 di tale regolamento. Il succo di mela concentrato è stato pertanto inserito per il tipo di prodotto 19 nell’elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi (4).

(3)

Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto all’Agenzia un parere che indicasse se il succo di mela concentrato desti preoccupazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Nel suo parere l’Agenzia (5) ha concluso che il succo di mela concentrato non desta preoccupazione e può pertanto essere iscritto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere il succo di mela concentrato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché il succo di mela concentrato è di origine naturale, dovrebbe essere iscritto nella categoria 4 «Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente». Il succo di mela concentrato dovrebbe essere iscritto in tale allegato solo nella misura in cui rientra nella definizione di cui all’allegato I, parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE del Consiglio (6).

(6)

L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda il succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o giugno 2021, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/157 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 1).

(5)  Biocidal Products Committee (BPC) Opinion of 14 December 2017 on the eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR [Parere del comitato sui biocidi (BPC) del 14 dicembre 2017 sull’ammissibilità di determinati principi attivi consistenti in alimenti e mangimi per l’iscrizione nell’allegato I del BPR], ECHA/BPC/186/2017.

(6)  Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell'elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a), alla categoria 4 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

«Non disponibile

Succo di mela concentrato (*1)

Escluso il succo di mela concentrato che non rientra nella definizione di cui all'allegato I, parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE del Consiglio (*2).

 


(*1)  Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

(*2)  Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).».


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1826 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2019

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kaimiškas Jovarų alus» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Kaimiškas Jovarų alus» presentata dalla Repubblica di Lituania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Kaimiškas Jovarų alus» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Kaimiškas Jovarų alus» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.1. Birra dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019

Per la Commissione

A nome del president

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 217 del 28.6.2019, pag. 5.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


31.10.2019   

IT

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L 279/23


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1827 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2019

che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, la Commissione verifica ogni due anni che la soglia delle concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva corrisponda alla soglia stabilita nell’accordo. Poiché il valore della soglia calcolato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE è diverso dal valore della soglia di cui all’articolo 8, paragrafo 1 di tale direttiva, è necessario rivedere tale soglia.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(2)  Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3)  GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.


31.10.2019   

IT

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L 279/25


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1828 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2019

che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE è diverso dal valore delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva, è necessario rivedere tali soglie. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

(1)

L’articolo 4 è così modificato:

a)

alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;

b)

alla lettera b), «144 000 EUR» è sostituito da «139 000 EUR»;

c)

alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR»;

(2)

all’articolo 13, il primo comma è così modificato:

a)

alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;

b)

alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(2)  Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3)  GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.


31.10.2019   

IT

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L 279/27


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1829 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2019

che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie per gli appalti e i concorsi di progettazione di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE è diverso dal valore delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), della medesima direttiva, è necessario rivedere tali soglie.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

(1)

alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;

(2)

alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(2)  Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3)  GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/29


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1830 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2019

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.

(3)

Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

(1)

alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;

(2)

alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(2)  Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3)  GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

(4)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).


DIRETTIVE

31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/31


DIRETTIVA (UE) 2019/1831 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2019

che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, sancisce che ogni lavoratore ha il diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze professionali dei lavoratori e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro comprende anche la protezione contro l’esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro.

(2)

La Commissione ha chiaramente sottolineato l’esigenza di continuare a migliorare la protezione dei lavoratori contro l’esposizione alle sostanze chimiche pericolose sul luogo di lavoro nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti» (3).

(3)

In attuazione della direttiva 98/24/CE, la Commissione è tenuta a proporre obiettivi dell’Unione europea (UE) sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale da stabilirsi a livello dell’UE, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose.

(4)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE conferisce alla Commissione il potere di fissare o rivedere i valori limite indicativi di esposizione professionale tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, mediante l’adozione di misure secondo la procedura di cui all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (4).

(5)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/24/CE stabilisce che la Commissione valuta il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di esposizione professionale in base ad una valutazione scientifica indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili.

(6)

Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), istituito con decisione 2014/113/UE della Commissione (5).

(7)

A norma della direttiva 98/24/CE, per «valore limite di esposizione professionale» si intende, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato.

(8)

I valori limite indicativi di esposizione professionale sono fondati su criteri di natura sanitaria a partire dai dati scientifici più recenti disponibili e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per un determinato agente chimico dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell’UE elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE.

(9)

Nel rispetto delle raccomandazioni dello SCOEL, i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di 15 minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione di breve durata.

(10)

Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell’UE un valore limite indicativo di esposizione professionale gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale. A tal fine va preso in considerazione il valore limite dell’UE e va determinata la natura del valore limite nazionale in base alla normativa e alla prassi nazionali.

(11)

I valori limite indicativi di esposizione professionale sono una componente importante del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose.

(12)

Conformemente all’articolo 3 della direttiva 98/24/CE, lo SCOEL ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti alle 10 voci di cui all’allegato della presente direttiva e il livello di esposizione professionale. Analogamente, per tutti gli agenti chimici di cui sopra ha raccomandato di stabilire valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata nel tempo. È pertanto opportuno stabilire valori limite di esposizione di lunga durata per tutti gli agenti chimici figuranti nell’allegato della presente direttiva.

(13)

Per alcuni di tali agenti chimici, vale a dire anilina, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene), acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile e tricloruro di fosforile, lo SCOEL ha raccomandato anche di stabilire valori limite di esposizione di breve durata.

(14)

Per determinate sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione. Tra gli agenti chimici figuranti alle voci di cui all’allegato della presente direttiva, lo SCOEL ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene. È pertanto opportuno, oltre a stabilire valori limite indicativi di esposizione professionale, inserire nell’allegato della presente direttiva notazioni che indichino per tali agenti chimici la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

(15)

Uno degli agenti chimici, il 2-fenilpropano (cumene), figura attualmente nell’elenco di cui all’allegato della direttiva 2000/39/CE della Commissione (6). Lo SCOEL ha raccomandato di stabilire un nuovo valore limite indicativo di esposizione professionale per tale sostanza. È pertanto opportuno inserire nell’allegato della presente direttiva un valore limite riveduto per il 2-fenilpropano (cumene) e sopprimere la voce corrispondente dall’allegato della direttiva 2000/39/CE.

(16)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(17)

Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene giustificato trasmettere tali documenti sotto forma di tavole di concordanza fra le misure nazionali e la presente direttiva, dato che per alcuni agenti esistono già nel diritto interno valori limite nazionali di esposizione professionale e in considerazione della diversità e della natura tecnica degli strumenti giuridici a livello nazionale per stabilire i valori limite di esposizione professionale.

(18)

Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato consultato a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE e ha formulato i propri pareri il 6 dicembre 2017 e il 31 maggio 2018. Il comitato ha riconosciuto le difficoltà esistenti per quanto riguarda la disponibilità di metodologie di misurazione utilizzabili per dimostrare la conformità ai valori limite proposti per il tricloruro di fosforile e l’alcool isoamilico, e la necessità di adoperarsi per garantire la disponibilità di tecniche adeguate entro la fine del periodo di recepimento.

(19)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico istituito a norma dell’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

È stabilito un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale dell’UE per gli agenti chimici che figurano nell’allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono valori limite indicativi nazionali di esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell’allegato, tenendo conto dei valori limite dell’UE.

Articolo 3

Nell’allegato della direttiva 2000/39/CE, il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(2)  Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it

(3)  Comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti — Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», COM(2017) 12 final, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=2709

(4)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(5)  Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

(6)  Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell’8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47).

(7)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

N. CE (1)

N. CAS (2)

DENOMINAZIONE DELL’AGENTE CHIMICO

VALORI LIMITE

Notazione (3)

8 ore (4)

Breve termine (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

Ppm (7)

200-539-3

62-53-3

Anilina (8)

7,74

2

19,35

5

Pelle

200-817-4

74-87-3

Clorometano

42

20

200-875-0

75-50-3

Trimetilammina

4,9

2

12,5

5

202-704-5

98-82-8

2- fenilpropano

(cumene) (8)

50

10

250

50

Pelle

203-300-1

105-46-4

Acetato di sec-butile

241

50

723

150

203-403-1

106-49-0

4-amminotoluene

4,46

1

8,92

2

Pelle

203-745-1

110-19-0

Acetato di isobutile

241

50

723

150

204-633-5

123-51-3

Alcool isoamilico

18

5

37

10

204-658-1

123-86-4

Acetato di n-butile

241

50

723

150

233-046-7

10025-87-3

Tricloruro di fosforile

0,064

0,01

0,12

0,02


(1)  N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all’interno dell’Unione europea.

(2)  N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

(3)  Una notazione cutanea attribuita al valore limite di esposizione professionale rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

(4)  Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).

(5)  Limite di esposizione di breve durata (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.

(6)  mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 KPa.

(7)  ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(8)  Durante il monitoraggio dell’esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/35


DIRETTIVA (UE) 2019/1832 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2019

recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. In base al diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro, è previsto anche l’impiego di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altri mezzi, misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

(2)

L’attuazione delle direttive relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, ivi compresa la direttiva 89/656/CEE, è stata oggetto di una valutazione ex post detta valutazione REFIT. Nell’ambito di tale valutazione sono state esaminate la pertinenza delle direttive, la ricerca e le nuove conoscenze scientifiche nei diversi settori interessati. Dalla valutazione REFIT, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), è risultato, tra l’altro, che l’impiego di attrezzature di protezione individuale riguarda circa il 40 % della forza lavoro dell’UE, giacché i rischi sul posto di lavoro non possono essere evitati con altri mezzi, e che vi è la necessità di affrontare alcune difficoltà incontrate nell’attuazione della direttiva 89/656/CEE.

(3)

Nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (4), la Commissione ha ribadito che, sebbene la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in tema di salute e sicurezza sul lavoro abbia confermato che la legislazione in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, vi sono margini per l’aggiornamento di norme ormai superate e per il miglioramento e l’ampliamento della protezione, della conformità e dell’effettiva applicazione delle norme. La Commissione sottolinea in particolare la necessità di valutare la definizione di attrezzatura di protezione individuale e del suo uso nei diversi servizi e settori, come stabilito all’articolo 2 della direttiva 89/656/CEE.

(4)

La direttiva 89/656/CEE stabilisce le prescrizioni minime per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, che devono essere impiegate quando i rischi associati non possono essere evitati o sufficientemente limitati con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. Per facilitare l’elaborazione delle norme generali di cui all’articolo 6 della direttiva 89/656/CEE, gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE forniscono orientamenti non vincolanti intesi ad agevolare la scelta di attrezzature di protezione individuale adeguate ai rischi, alle attività e ai settori interessati.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le disposizioni relative alla progettazione, alla fabbricazione e alla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale. Con tale regolamento è stata modificata la classificazione dei prodotti in base ai rischi da cui proteggono, per consentire ai datori di lavoro di comprendere e di rendere effettivo l’uso dei dispositivi di protezione individuale, come ulteriormente illustrato negli orientamenti sui dispositivi di protezione individuale (Personal Protective Equipment Guidelines (6)), in cui vengono precisate procedure e questioni di cui al regolamento (UE) 2016/425. Si ritiene opportuno aggiornare gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE per fare in modo che risultino coerenti con la classificazione dei rischi di cui al regolamento (UE) 2016/425, con la terminologia ivi utilizzata e con le tipologie di dispositivi di protezione individuale di cui al regolamento (UE) 2016/425.

(6)

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/656/CEE stabilisce che il datore di lavoro deve fornire attrezzature di protezione individuale conformi alle pertinenti disposizioni dell’Unione riguardanti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità. A norma di tale articolo, i datori di lavoro che forniscono tali attrezzature ai loro dipendenti devono assicurarsi che queste posseggano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/425.

(7)

Nell’allegato I della direttiva 89/656/CEE è riportato uno schema indicativo e non esauriente per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale e sono definite le tipologie dei rischi che possono manifestarsi nei luoghi di lavoro in relazione alle varie parti del corpo che si intende proteggere con tali attrezzature. È opportuno modificare l’allegato I al fine di tenere conto di alcune nuove tipologie di rischio nei luoghi di lavoro e per garantire la coerenza con la classificazione dei rischi e con la terminologia utilizzata, in particolare nel regolamento (UE) 2016/425.

(8)

È opportuno modificare l’allegato II della direttiva 89/656/CEE, che contiene un elenco indicativo e non esauriente delle tipologie delle attrezzature di protezione individuale, per tenere conto delle nuove tipologie di rischio riportate nell’allegato I di detta direttiva. L’allegato II dovrebbe essere modificato anche per includere esempi di attrezzature di protezione individuale attualmente disponibili sul mercato in conformità al regolamento (UE) 2016/425 e alla terminologia in esso utilizzata.

(9)

L’allegato III della direttiva 89/656/CEE contiene un elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, nel quale sono riunite le classificazioni dei rischi di cui all’allegato I della direttiva e le tipologie di attrezzature di protezione individuale di cui all’allegato II della medesima direttiva. Per garantire la coerenza tra la terminologia e le classificazioni utilizzate nei tre allegati e il regolamento (UE) 2016/425, è opportuno riorganizzare l’allegato III della direttiva 89/656/CEE. Ciò consentirà ai datori di lavoro di vari settori e rami industriali di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, e di fornirle a questi ultimi, conformemente alle indicazioni della valutazione dei rischi.

(10)

In merito alle misure prese a seguito dell’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», necessarie per mantenere l’efficacia e l’idoneità allo scopo della legislazione dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, è stato consultato il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

(11)

Nel suo parere, adottato il 6 dicembre 2017, sull’aggiornamento di sei direttive in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, per garantire a tutti un posto di lavoro più sicuro e più sano (7), il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di modificare la direttiva 89/656/CEE per migliorarne la pertinenza e l’efficacia.

(12)

In un successivo parere relativo agli adeguamenti tecnici degli allegati della direttiva sulle attrezzature di protezione individuale (89/656/CEE) (8), adottato il 31 maggio 2018, il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di eseguire specifici aggiornamenti degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE, che tenessero conto degli sviluppi tecnologici più recenti nel settore e che garantissero la coerenza con il regolamento (UE) 2016/425.

(13)

Durante la fase preparatoria dell’attuale aggiornamento degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE, la Commissione è stata assistita da esperti degli Stati membri, che hanno fornito supporto tecnico e scientifico.

(14)

In conformità alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi (9), adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

(2)  Pilastro europeo dei diritti sociali, 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf

(3)  SWD (2017) 10 final.

(4)  COM (2017) 12.

(5)  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

(6)  PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (Orientamenti concernenti il regolamento sui dispositivi di protezione individuale – Guida all’applicazione del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale), https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201.

(7)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.

(8)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 443/18.

(9)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(10)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).


ALLEGATO

(1)   

L’allegato I della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

RISCHI IN RELAZIONE ALLE PARTI DEL CORPO DA PROTEGGERE CON ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)

(*) Il presente elenco di rischi/parti del corpo non può essere esauriente.

In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Image 1

»

(2)   

L’allegato II della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AI RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO

Attrezzature per la PROTEZIONE DELLA TESTA

Caschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:

urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;

impatti con ostacoli;

rischi meccanici (perforazione, abrasioni);

compressione statica (schiacciamento laterale);

rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);

scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

rischi chimici;

radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura).

Retine per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.

Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’UDITO

Cuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.).

Tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.).

Attrezzature PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO

Occhiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:

rischi meccanici;

rischi termici;

radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

radiazioni ionizzanti;

aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.

Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’APPARATO RESPIRATORIO

Dispositivi per il filtraggio di:

particelle;

gas;

particelle e gas;

aerosol solidi e/o liquidi.

Dispositivi di isolamento, anche con alimentazione d’aria.

Dispositivi di autosoccorso.

Attrezzature per immersione.

Attrezzature per la PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:

rischi meccanici;

rischi termici (calore, fiamme e freddo);

scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

rischi chimici;

agenti biologici;

radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;

radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

rischi derivanti da vibrazioni.

Ditali.

Attrezzature per la PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE e antiscivolamento

Calzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio ecc.) per la protezione da:

rischi meccanici;

rischi di scivolamento;

rischi termici (calore, fiamme e freddo);

scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

rischi chimici;

rischi derivanti da vibrazioni;

rischi biologici.

Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.

Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.

Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.

Accessori (chiodi, ramponi ecc.).

PROTEZIONE DELLA PELLE - CREME PROTETTIVE (1)

Potrebbe trattarsi di creme per la protezione da:

radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

radiazioni ionizzanti;

sostanze chimiche;

agenti biologici;

rischi termici (calore, fiamme e freddo).

Attrezzature per la PROTEZIONE DEL CORPO/ALTRE PROTEZIONI PER LA PELLE

Attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.

Indumenti protettivi fra cui protezioni per l’intero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:

rischi meccanici;

rischi termici (calore, fiamme e freddo);

sostanze chimiche;

agenti biologici;

radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;

radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.

Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.

Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore.

»

(3)   

L’allegato III della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)

(*) In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

I.   RISCHI FISICI

Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

FISICI - MECCANICI

Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti, dall’impatto con ostacoli e da getti ad alta pressione

Cranio

Casco protettivo

Lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e luoghi di lavoro sopraelevati

Lavori di rustico e lavori stradali

Installazione e disinstallazione di casseforme

Montaggio e installazione di impalcature

Lavori di montaggio e installazione

Demolizioni

Brillamenti

Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie

Lavori in prossimità di ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori

Lavori nel sottosuolo, nelle cave e negli scavi a cielo aperto

Lavori in forni industriali, serbatoi, container, macchinari, silos, tramogge e condotte

Linee di macellazione e sezionamento dei macelli

Movimentazione o trasporto e stoccaggio di carichi

Lavori forestali

Lavori su ponti d’acciaio, opere edili d’acciaio, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche

Lavori in terra e in roccia

Uso di estrattori di bulloni

Lavori presso altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie, laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, fonderie

Lavori che comportano spostamenti su biciclette e su cicli a propulsione meccanica

Edilizia

Opere di genio civile

Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

Cantieristica navale

Lavori minerari

Produzione di energia

Costruzione e manutenzione di infrastrutture

Industria siderurgica

Macelli

Smistamento ferroviario

Porti, trasporti e logistica

Industria forestale

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavori di saldatura, molatura e tranciatura

Martellamento manuale

Lavori di mortasatura e scalpellatura

Lavorazione e finitura di pietre

Uso di estrattori di bulloni

Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

Fucinatura a stampo

Rimozione e frantumazione di schegge

Operazioni di sabbiatura

Uso di decespugliatori o motoseghe

Interventi chirurgici e dentistici

Edilizia

Opere di genio civile

Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

Cantieristica navale

Lavori minerari

Produzione di energia

Costruzione e manutenzione di infrastrutture

Industrie siderurgiche

Industrie metallurgiche e del legno

Lavori di intaglio su pietra

Giardinaggio

Assistenza sanitaria

Silvicoltura

Piedi e gambe (parti)

Calzature (scarpe, stivali ecc.) con puntale di sicurezza o protettivo

Calzature con protezione per il metatarso

Lavori di rustico e lavori stradali

Installazione e disinstallazione di casseforme

Montaggio e installazione di impalcature

Demolizioni

Brillamenti

Lavorazione e finitura di pietre

Lavori sulle linee di macellazione e sezionamento

Trasporto e stoccaggio

Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica

Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori di conserve

Produzione, lavorazione e finitura di vetri piani e cavi

Lavori di trasformazione e manutenzione

Lavori forestali

Impiego di calcestruzzo ed elementi prefabbricati con installazione e disinstallazione di casseforme

Lavori in cantieri edili e aree di deposito

Lavori sui tetti

Lavori su ponti d’acciaio, opere edili d’acciaio, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, gru, caldaie e centrali elettriche

Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e aerazione, montaggio di costruzioni metalliche

Lavori presso altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie, laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e trafilatura

Lavori nelle cave e negli scavi a cielo aperto, spostamento di ammassi di sterile

Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica

Rivestimento di fornaci nell’industria della ceramica

Smistamento ferroviario

Edilizia

Opere di genio civile

Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

Cantieristica navale

Lavori minerari

Produzione di energia

Costruzione e manutenzione di infrastrutture

Industria siderurgica

Macelli

Aziende di logistica

Industria manifatturiera

Industria vetraria

Industria forestale

Cadute a causa di scivolamento

Piedi

Calzature antiscivolo

Lavori su superfici scivolose

Lavori in ambienti umidi

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Macelli

Pulizie

Industria alimentare

Giardinaggio

Industria della pesca

Cadute dall’alto

Corpo intero

Attrezzature di protezione individuale per la prevenzione o l’arresto delle cadute dall’alto

Lavori su impalcature

Montaggio di elementi prefabbricati

Lavori sui piloni

Lavori sui tetti

Lavori su superfici verticali o in pendenza

Lavori in cabine sopraelevate di gru

Lavori in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori

Lavori in posizione sopraelevata su torri di trivellazione

Lavori in pozzi e fognature

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Manutenzione delle infrastrutture

Vibrazioni

Mani

Guanti protettivi

Impiego di attrezzi manuali

Industrie manifatturiere

Opere edili

Opere di genio civile

Compressione statica di parti del corpo

Ginocchia (parti delle gambe)

Ginocchiere

Posa di blocchi da pavimentazione, piastrelle e pietre da selciato

Edilizia

Opere di genio civile

Piedi

Calzature con puntali

Demolizioni

Movimentazione di carichi

Edilizia

Opere di genio civile

Trasporto e stoccaggio

Manutenzione

Lesioni meccaniche (abrasioni, perforazione, tagli, morsi, ferite anche da punta)

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

Impiego di attrezzi manuali

Saldatura e fucinatura

Lavori di molatura e tranciatura

Scalpellatura

Lavorazione e finitura di pietre

Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

Fucinatura a stampo

Rimozione e frantumazione di schegge

Operazioni di sabbiatura

Uso di decespugliatori o motoseghe

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Produzione di energia

Manutenzione delle infrastrutture

Industrie siderurgiche

Industrie metallurgiche e del legno

Lavori di intaglio su pietra

Giardinaggio

Silvicoltura

Mani

Guanti di protezione dai rischi meccanici

Lavori su strutture d’acciaio

Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che i guanti rimangano impigliati nelle macchine

Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione

Sostituzione dei coltelli delle taglierine

Lavori forestali

Lavori di giardinaggio

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Manutenzione delle infrastrutture

Industrie manifatturiere

Industria alimentare

Macellazione

Industria forestale

Avambracci

Protezione delle braccia

Disossamento e sezionamento

Industria alimentare

Macellazione

Tronco/addome/gambe

Ghette e grembiuli protettivi

Pantaloni resistenti alla perforazione (antitaglio)

Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione

Lavori forestali

Industria alimentare

Macellazione

Industria forestale

Piedi

Calzature resistenti alla perforazione

Lavori di rustico e lavori stradali

Demolizione

Installazione e disinstallazione di casseforme

Lavori forestali

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Industria forestale

Rischio di rimanere impigliati o intrappolati

Corpo intero

Indumenti protettivi per l’uso nei casi in cui vi è il rischio di rimanere impigliati in componenti mobili

Rischio di rimanere impigliati in componenti di macchinari

Rischio di rimanere presi in componenti di macchinari

Rischio di rimanere presi con capi di vestiario in componenti di macchinari

Rischio di essere spazzati via

Meccanica

Fabbricazione di macchinari pesanti

Ingegneria

Edilizia

Agricoltura

FISICI - ACUSTICI

Rumore

Orecchie

Dispositivi di protezione dell’udito

Impiego di presse per metalli

Impiego di utensili pneumatici

Attività del personale a terra negli aeroporti

Impiego di utensili elettrici

Brillamenti

Battitura di pali e costipazione del terreno

Lavori nei settori del legname e tessile

Industria metallurgica

Industria manifatturiera

Edilizia

Opere di genio civile

Industria aeronautica

Lavori minerari

FISICI - TERMICI

Calore e/o fuoco

Volto/intera testa

Maschere e visiere da saldatori,

caschi/berretti anticalore o ignifughi, cappucci protettivi anticalore e/o antifiamma

Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

Impiego di pistole saldatrici per plastica

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Servizi di manutenzione

Industria manifatturiera

Tronco/addome/gambe

Ghette e grembiuli protettivi

Saldatura e fucinatura

Fonditura

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Servizi di manutenzione

Industria manifatturiera

Mani

Guanti anticalore e/o antifiamma

Saldatura e fucinatura

Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Servizi di manutenzione

Industria manifatturiera

Avambracci

Soprammaniche

Saldatura e fucinatura

Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Servizi di manutenzione

Industria manifatturiera

Piedi

Calzature anticalore e/o antifiamma

Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Servizi di manutenzione

Industria manifatturiera

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti anticalore e/o antifiamma

Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Industria forestale

Freddo

Mani

Guanti antifreddo

Piedi

Calzature antifreddo

Lavori all’aperto in condizioni di freddo estremo

Lavori in impianti frigoriferi

Impiego di liquidi criogenici

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Industria alimentare

Agricoltura e pesca

Corpo intero o porzioni di esso, testa inclusa

Indumenti di protezione dal freddo

Lavori all’aperto con clima freddo

Lavori in impianti frigoriferi

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Industria alimentare

Agricoltura e pesca

Trasporto e stoccaggio

FISICI - ELETTRICI

Scossa elettrica (contatto diretto o indiretto)

Intera testa

Caschi isolanti dall’elettricità

Mani

Guanti isolanti dall’elettricità

Piedi

Calzature isolanti dall’elettricità

Corpo intero/mani/piedi

Attrezzature di protezione individuale conduttrici che devono essere indossate dagli operatori qualificati che lavorano sotto tensione con impianti elettrici aventi tensione nominale fino a 800 kV CA e a 600 kV CC

Lavori sotto tensione o in prossimità di componenti sotto tensione elettrica

Lavori su impianti elettrici

Produzione di energia

Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

Manutenzione di impianti industriali

Edilizia

Opere di genio civile

Elettricità statica

Mani

Guanti antistatici

Piedi

Calzature antistatiche/conduttrici

Corpo intero

Indumenti antistatici

Manipolazione di plastica e gomma

Versamento, raccolta o carico in serbatoi

Lavori in prossimità di elementi a carica elevata quali nastri trasportatori

Manipolazione di esplosivi

Industria manifatturiera

Industria dei mangimi

Stabilimenti di imballaggio e confezionamento

Produzione, stoccaggio o trasporto di esplosivi

FISICI - RADIAZIONI

Radiazioni non ionizzanti, compresa la luce solare (esclusa l’osservazione diretta)

Testa

Berretti e caschi

Lavori all’aperto

Agricoltura e pesca

Edilizia

Opere di genio civile

Occhi

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavori che comportano esposizione al calore radiante

Attività presso forni e fonderie

Impiego di laser

Lavori all’aperto

Saldatura e ossitaglio

Soffiatura del vetro

Lampade germicide

Industrie siderurgiche

Industria manifatturiera

Agricoltura e pesca

Corpo intero (pelle)

Attrezzature di protezione individuale dai

raggi UV naturali e artificiali

Lavori all’aperto

Saldatura elettrica

Lampade allo xeno

Lampade germicide

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Produzione di energia

Manutenzione delle infrastrutture

Agricoltura e pesca

Industria forestale

Giardinaggio

Industria alimentare

Industria della plastica

Industria tipografica

Radiazioni ionizzanti

Occhi

Occhiali di protezione dalle radiazioni ionizzanti

Mani

Guanti di protezione dalle radiazioni ionizzanti

Attività in ambienti con raggi X

Attività nel settore della radiologia diagnostica

Impiego di prodotti radioattivi

Veterinaria

Assistenza sanitaria

Siti di rifiuti radioattivi

Produzione di energia

Tronco/addome/porzioni del corpo

Grembiuli di protezione dai raggi X

/camici/giacche/gonne di protezione dai raggi X

Attività in ambienti con raggi X

Attività nel settore della radiologia diagnostica

Assistenza sanitaria

Veterinaria

Odontoiatria

Urologia

Chirurgia

Radiologia interventistica

Laboratori

Testa

Copricapi

Attrezzature di protezione individuale per prevenire l’insorgenza di patologie come i tumori cerebrali

Ambienti di lavoro e strutture in cui si usano raggi X a fini medici

Assistenza sanitaria

Veterinaria

Odontoiatria

Urologia

Chirurgia

Radiologia interventistica

Porzioni del corpo

Attrezzature di protezione della tiroide

Attrezzature di protezione delle gonadi

Attività in ambienti con raggi X

Attività nel settore della radiologia diagnostica

Assistenza sanitaria

Veterinaria

Corpo intero

Indumenti di protezione dalle radiazioni ionizzanti

Attività nel settore della radiologia diagnostica

Impiego di prodotti radioattivi

Produzione di energia

Siti di rifiuti radioattivi

II.   RISCHI CHIMICI (inclusi i nanomateriali)

Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

CHIMICI - AEROSOL

Solidi (polveri, fumi, fibre

e nanomateriali)

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

Demolizione

Brillamenti

Carteggiatura e levigatura di superfici

Lavori in presenza di amianto

Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

Saldatura

Lavori da spazzacamino

Lavori sui rivestimenti di forni e siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri

Lavori in prossimità di colate nelle siviere qualora sia prevedibile che si sprigionino fumi di metalli pesanti

Lavori in zone di caricamento di altoforni

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Industrie siderurgiche

Industrie metallurgiche e del legno

Industria automobilistica

Lavori di intaglio su pietra

Industria farmaceutica

Servizi sanitari

Preparazione di citostatici

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

e creme protettive quali protezioni supplementari/accessorie

Lavori in presenza di amianto

Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Manutenzione di impianti industriali

Corpo intero

Indumenti di protezione dalle particelle solide

Demolizione

Lavori in presenza di amianto

Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

Lavori da spazzacamino

Preparazione di prodotti fitosanitari

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Manutenzione di impianti industriali

Agricoltura

Occhi

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavorazione del legno

Lavori stradali

Industria mineraria

Industrie metallurgiche e del legno

Opere di genio civile

Liquidi

(nebbie)

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

Trattamento delle superfici (verniciatura, sabbiatura)

Pulizia delle superfici

Industria metallurgica

Industria manifatturiera

Industria automobilistica

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

Trattamento delle superfici

Pulizia delle superfici

Impiego di spray liquidi

Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di sostanze detergenti corrosive

Industria metallurgica

Industria manifatturiera

Industria automobilistica

Corpo intero

Indumenti di protezione dai rischi chimici

Trattamento delle superfici

Pulizia delle superfici

Industria metallurgica

Industria manifatturiera

Industria automobilistica

CHIMICI - LIQUIDI

Immersione

Schizzi, spruzzi e getti

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

Impiego di spray liquidi

Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

Lavorazione di materiali di rivestimento

Concia

Lavori presso parrucchieri e centri estetici

Industria tessile e dell’abbigliamento

Industria delle pulizie

Industria automobilistica

Centri estetici e parrucchieri

Avambracci

Soprammaniche di protezione dai rischi chimici

Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

Pulizie

Industria chimica

Industria delle pulizie

Industria automobilistica

Piedi

Stivali di protezione dai rischi chimici

Impiego di spray liquidi

Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

Industria tessile e dell’abbigliamento

Industria delle pulizie

Industria automobilistica

Corpo intero

Indumenti di protezione dai rischi chimici

Impiego di spray liquidi

Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

Pulizie

Industria chimica

Industria delle pulizie

Industria automobilistica

Agricoltura

CHIMICHI - GAS E VAPORI

Gas e vapori

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dai gas

Trattamento delle superfici (verniciatura, sabbiatura)

Pulizia delle superfici

Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

Lavori all’interno di cisterne e digestori

Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

Lavori da spazzacamino

Disinfettanti e sostanze detergenti corrosive

Lavori in prossimità di convertitori di gas e di condotte di gas d’altoforno

Industria metallurgica

Industria automobilistica

Industria manifatturiera

Industria delle pulizie

Produzione di bevande alcoliche

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria chimica

Industria petrolchimica

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

Trattamento delle superfici

Pulizia delle superfici

Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

Lavori all’interno di cisterne e digestori

Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

Industria metallurgica

Industria automobilistica

Industria manifatturiera

Produzione di bevande alcoliche

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria chimica

Industria petrolchimica

Corpo intero

Indumenti di protezione dai rischi chimici

Trattamento delle superfici

Pulizia delle superfici

Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

Lavori all’interno di cisterne e digestori

Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

Industria metallurgica

Industria automobilistica

Industria manifatturiera

Produzione di bevande alcoliche

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria chimica

Industria petrolchimica

Occhi

Occhiali, maschere e schermi facciali

Verniciatura a spruzzo

Lavorazione del legno

Attività estrattive

Industria automobilistica

Industria manifatturiera

Industria mineraria

Industria chimica

Industria petrolchimica

III.   AGENTI BIOLOGICI

Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - AEROSOL

Solidi e liquidi

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Produzione biochimica

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - LIQUIDI

Contatto diretto e indiretto

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali (morsi, punture)

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Industria forestale

Schizzi, spruzzi e getti

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Avambracci

Soprammaniche di protezione dai microrganismi

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Piedi/gambe

Ghette e copristivali protettivi

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Corpo intero

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - MATERIALI, PERSONE, ANIMALI ecc.

Contatto diretto e indiretto

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali (morsi, punture)

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Industria forestale

IV.   ALTRI RISCHI

Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

Mancanza di visibilità

Corpo intero

Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore

Lavori in zone in cui circolano veicoli

Lavori di asfaltatura e di segnalazione stradale

Lavori ferroviari

Guida di mezzi di trasporto

Attività del personale a terra negli aeroporti

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Servizi di trasporto, trasporto di passeggeri

Carenza di ossigeno

Apparato respiratorio

Dispositivi isolanti di protezione delle vie respiratorie

Lavori in ambienti chiusi

Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

Lavori all’interno di cisterne e digestori

Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

Lavori in pozzetti, canali e altri ambienti sotterranei collegati alla rete fognaria

Produzione di bevande alcoliche

Opere di genio civile

Industria chimica

Industria petrolchimica

Apparato respiratorio

Attrezzature per immersione

Lavori sottomarini

Opere di genio civile

Annegamento

Corpo intero

Giubbotto salvagente

Lavori sull’acqua o presso l’acqua

Lavori in mare

Lavori negli aeroplani

Industria della pesca

Industria aeronautica

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Darsene e porti

».

(1)  In determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme protettive unitamente ad altre attrezzature di protezione individuale al fine di tutelare la pelle dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme protettive fanno parte delle attrezzature di protezione individuale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto le sostanze di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, «complemento o accessorio» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/656/CEE. Tuttavia, le creme protettive non sono considerate attrezzature di protezione individuale in base alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425.


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/54


DIRETTIVA (UE) 2019/1833 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2019

che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro comporta la protezione dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.

(2)

L’attuazione delle direttive relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, tra cui la direttiva 2000/54/CE, è stata oggetto di una valutazione ex post, denominata valutazione REFIT. La valutazione ha esaminato la pertinenza delle direttive, le ricerche e le nuove conoscenze scientifiche nei vari settori interessati. La valutazione REFIT, alla quale fa riferimento il documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), conclude tra l’altro che è necessario modificare l’elenco degli agenti biologici dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE in funzione del progresso scientifico e tecnico e che è opportuno migliorare la coerenza con altre direttive pertinenti.

(3)

Nella comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (4) la Commissione ha ribadito che la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, benché abbia confermato che la normativa in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, ha anche evidenziato che è possibile aggiornare norme obsolete e garantire una migliore e maggiore protezione, conformità e applicazione delle norme. La Commissione sottolinea la particolare necessità di aggiornare l’elenco degli agenti biologici dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE.

(4)

La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Detta direttiva si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori agli agenti biologici.

(5)

Dato che i risultati di una valutazione del rischio possono evidenziare un’esposizione involontaria ad agenti biologici, potrebbe essere necessario prendere in considerazione anche altre attività lavorative non incluse nell’allegato I della direttiva 2000/54/CE. L’elenco indicativo delle attività figurante nell’allegato I della direttiva 2000/54/CE dovrebbe quindi essere modificato inserendo una frase introduttiva per indicare il carattere non esaustivo dell’elenco.

(6)

L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono provocare malattie infettive nei soggetti umani, classificati secondo il livello di rischio di infezione. In linea con la nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tener conto dello stato delle conoscenze più recente per quanto riguarda gli sviluppi scientifici che hanno comportato cambiamenti significativi dall’ultimo aggiornamento dell’elenco, in particolare per quanto concerne la tassonomia, la nomenclatura, la classificazione e le caratteristiche degli agenti biologici nonché l’esistenza di nuovi agenti biologici.

(7)

Gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE stabiliscono le misure e i livelli di contenimento per i laboratori, i servizi veterinari e l’industria. È opportuno modificare e ristrutturare tali allegati al fine di tenere conto delle misure di contenimento e delle altre misure di protezione comprese nella direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e di allinearli ad esse.

(8)

Nell’elaborazione dell’attuale aggiornamento degli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE è stata presa in considerazione la necessità di mantenere i livelli di protezione esistenti per i lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa del proprio lavoro e di garantire che le modifiche tengano conto soltanto degli sviluppi scientifici del settore che richiedono adattamenti di ordine strettamente tecnico sul luogo di lavoro.

(9)

Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato consultato in merito alle misure derivanti dall’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» che sono richieste per mantenere efficace e idonea allo scopo la normativa dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(10)

Nel suo parere relativo alla modernizzazione delle sei direttive sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro volta a garantire un luogo di lavoro più sano e sicuro per tutti (Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All (6)) adottato il 6 dicembre 2017, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di modificare la direttiva 2000/54/CE al fine di migliorarne la pertinenza e l’efficacia.

(11)

In un successivo parere relativo agli aggiornamenti tecnici degli allegati della direttiva sugli agenti biologici [Opinion on technical updates to the annexes of the Biological Agents Directive (2000/54/EC) (7)] adottato il 31 maggio 2018, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di effettuare specifici aggiornamenti degli allegati I, III, V e VI al fine di rispecchiare gli sviluppi tecnologici e scientifici più recenti del settore.

(12)

Nell’elaborazione dell’attuale aggiornamento degli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE la Commissione è stata assistita da esperti, rappresentanti degli Stati membri, che hanno fornito un sostegno tecnico e scientifico.

(13)

In conformità alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi (8) adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscono il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (9),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

(2)  Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it.

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12 final.

(5)  Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75).

(6)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.

(7)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 434/18.

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(9)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).


ALLEGATO

1)   

L’allegato I della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO DEI TIPI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

(Articolo 4, paragrafo 2)

Nota preliminare

Se il risultato della valutazione del rischio, effettuata in conformità all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva, rivela un’esposizione involontaria ad agenti biologici, possono esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che dovrebbero essere prese in considerazione.

1.

Attività in industrie alimentari.

2.

Attività nell’agricoltura.

3.

Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale.

4.

Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.

5.

Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.

6.

Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti.

7.

Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico.

»

2)   

L’allegato III della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE COMUNITARIA

(Articolo 2, secondo comma, e articolo 18)

NOTE INTRODUTTIVE

1.

Conformemente al campo d’applicazione della direttiva, nella classificazione sono inclusi soltanto gli agenti di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo.

Se del caso, sono aggiunti indicatori del potenziale rischio tossico e allergenico di tali agenti.

Sono esclusi gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetti sull’uomo.

Nella compilazione del presente elenco di agenti biologici classificati non sono stati presi in considerazione i microrganismi geneticamente modificati.

2.

La classificazione degli agenti biologici è basata sull’effetto esercitato da tali agenti su lavoratori sani.

Non è stato specificamente tenuto conto degli effetti particolari sui lavoratori sensibili per uno o più motivi, ad esempio per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza, gravidanza o allattamento.

La valutazione del rischio prescritta dalla direttiva dovrebbe prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori.

In alcuni processi industriali, alcuni lavori di laboratorio o alcune attività a contatto con animali che comportano o possono comportare un’esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, qualsiasi precauzione tecnica adottata deve rispettare l’articolo 16 della direttiva.

3.

Gli agenti biologici che non sono stati classificati nei gruppi 2, 3 e 4 dell’elenco non sono implicitamente classificati nel gruppo 1.

Per i generi comprendenti più di una specie notoriamente patogena per l’uomo, l’elenco include le specie più frequentemente responsabili delle malattie e un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute.

Se nella classificazione degli agenti biologici viene menzionato un intero genere, è implicito che sono esclusi specie e ceppi notoriamente non patogeni.

4.

Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, non deve necessariamente essere applicato il contenimento del suo ceppo parentale richiesto dalla classificazione, purché sia valutato adeguatamente il rischio sul luogo di lavoro.

Ciò avviene ad esempio quando tale ceppo deve essere utilizzato come prodotto o componente di un prodotto per scopi profilattici o terapeutici.

5.

La nomenclatura degli agenti classificati utilizzata per il presente elenco riflette ed è conforme agli accordi internazionali più recenti sulla tassonomia e sulla nomenclatura degli agenti in vigore al momento della sua elaborazione.

6.

L’elenco di agenti biologici classificati riflette lo stato delle conoscenze al momento in cui è stato concepito.

Sarà aggiornato non appena non rifletterà più lo stato delle conoscenze.

7.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e non sono stati valutati e classificati nel presente allegato siano classificati come minimo nel gruppo 2, tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano la prova che è improbabile che causino malattie nell’uomo.

8.

Alcuni agenti biologici classificati nel gruppo 3 e indicati con un doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono presentare un rischio d’infezione limitato per i lavoratori dato che normalmente l’infezione non è trasmessa per via aerea.

Gli Stati membri valutano le misure di contenimento da applicare a tali agenti biologici tenendo conto della natura delle specifiche attività in questione e della quantità dell’agente biologico interessato, per determinare se, in particolari circostanze, è possibile fare a meno di alcune di queste misure.

9.

Le prescrizioni in materia di contenimento derivanti dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo vitale del parassita in cui questo può essere infettivo per l’uomo sul luogo di lavoro.

10.

Il presente elenco contiene anche indicazioni separate per i casi in cui gli agenti biologici possono causare reazioni allergiche o tossiche, i casi in cui è disponibile un vaccino efficace o i casi in cui è opportuno conservare per più di dieci anni un elenco dei lavoratori esposti.

Tali indicazioni sono sistematizzate in note così formulate:

A:

Possibili effetti allergici.

D:

L’elenco dei lavoratori esposti a questo agente biologico deve essere conservato per più di dieci anni dalla fine dell’ultima esposizione nota.

T:

Produzione di tossine.

V:

Vaccino efficace disponibile e registrato nell’UE.

Le vaccinazioni preventive devono essere effettuate tenendo conto del codice di condotta figurante nell’allegato VII.

BATTERI

e organismi simili

NB: Per gli agenti biologici figuranti nel presente elenco, la menzione dell’intero genere seguita da «spp.» si riferisce ad altre specie appartenenti a tale genere non specificamente incluse nell’elenco, ma notoriamente patogene per l’uomo. Per ulteriori dettagli si veda la nota introduttiva 3.

Agente biologico

Classificazione

Note

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gerencseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces spp.

2

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)

2

 

Anaplasma spp.

2

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

2

 

Arcobacter butzleri

2

 

Bacillus anthracis

3

T

Bacteroides fragilis

2

 

Bacteroides spp.

2

 

Bartonella bacilliformis

2

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2

 

Bartonella (Rochalimaea) spp.

2

 

Bordetella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

T, V

Bordetella spp.

2

 

Borrelia burgdorferi

2

 

Borrelia duttonii

2

 

Borrelia recurrentis

2

 

Borrelia spp.

2

 

Brachyspira spp.

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella inopinata

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia cepacia

2

 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

D

Campylobacter fetus subsp. fetus

2

 

Campylobacter fetus subsp. venerealis

2

 

Campylobacter jejuni subsp. doylei

2

 

Campylobacter jejuni subsp. jejuni

2

 

Campylobacter spp.

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Cardiobacterium valvarum

2

 

Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)

2

 

Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)

2

 

Chlamydia felis (Chlamydophila felis)

2

 

Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

2

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (ceppi aviari)

3

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (altri ceppi)

2

 

Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium difficile

2

T

Clostridium perfringens

2

T

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp.

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

T

Corynebacterium ulcerans

2

T

Corynebacterium spp.

2

 

Coxiella burnetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia spp.

2

 

Eikenella corrodens

2

 

Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)

2

 

Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)

2

 

Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)

2

 

Enterobacter spp.

2

 

Enterococcus spp.

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (eccetto i ceppi non patogeni)

2

 

Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (per esempio O157:H7 oppure O103)

3  (*1)

T

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

 

Francisella hispaniensis

2

 

Francisella tularensis subsp. holarctica

2

 

Francisella tularensis subsp. mediasiatica

2

 

Francisella tularensis subsp. novicida

2

 

Francisella tularensis subsp. tularensis

3

 

Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme

2

 

Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus influenzae

2

V

Haemophilus spp.

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Helicobacter spp.

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis

2

 

Klebsiella spp.

2

 

Legionella pneumophila subsp. fraseri

2

 

Legionella pneumophila subsp. pascullei

2

 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila

2

 

Legionella spp.

2

 

Leptospira interrogans (tutti i sierotipi)

2

 

Leptospira interrogans spp.

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria ivanovii subsp. ivanovii

2

 

Listeria invanovii subsp. londoniensis

2

 

Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)

2

 

Morganella morganii subsp. sibonii

2

 

Mycobacterium abscessus subsp. abscessus

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)

2

 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)

2

 

Mycobacterium avium subsp. silvaticum

2

 

Mycobacterium bovis

3

V

Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)

3

 

Mycobacterium chelonae

2

 

Mycobacterium chimaera

2

 

Mycobacterium fortuitum

2

 

Mycobacterium intracellulare

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

3 (*1)

 

Mycobacterium pinnipedii

3

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mycobacterium simiae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

3 (*1)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Mycoplasma spp.

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)

2

 

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocardia otitidiscaviarum

2

 

Nocardia spp.

2

 

Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

3

 

Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)

2

 

Pasteurella multocida subsp. multocida

2

 

Pasteurella multocida subsp. septica

2

 

Pasteurella spp.

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphyromonas spp.

2

 

Prevotella spp.

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)

2

 

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

2

 

Providencia spp.

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

T

Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)

2

 

Rickettsia africae

3

 

Rickettsia akari

3 (*1)

 

Rickettsia australis

3

 

Rickettsia canadensis

2

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia heilongjiangensis

3 (*1)

 

Rickettsia japonica

3

 

Rickettsia montanensis

2

 

Rickettsia typhi

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia sibirica

3

 

Rickettsia spp.

2

 

Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae

2

 

Salmonella Enteritidis

2

 

Salmonella Paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella Typhi

3 (*1)

V

Salmonella Typhimurium

2

 

Salmonella (altri sierotipi)

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae(tipo 1)

3  (*1)

T

Shigella dysenteriae, diversa dal tipo 1

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

T

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus agalactiae

2

 

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

T, V

Streptococcus pyogenes

2

T

Streptococcus suis

2

 

Streptococcus spp.

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema pallidum

2

 

Treponema pertenue

2

 

Treponema spp.

2

 

Trueperella pyogenes

2

 

Ureaplasma parvum

2

 

Ureaplasma urealyticum

2

 

Vibrio cholerae (compreso El Tor)

2

T, V

Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)

2

 

Vibrio spp.

2

 

Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica

2

 

Yersinia enterocolitica subsp. palearctica

2

 

Yersinia pestis

3

 

Yersinia pseudotuberculosis

2

 

Yersinia spp.

2

 

VIRUS (*)

* Cfr. note introduttive, punto 7.

NB: I virus sono elencati secondo il loro ordine (O), la famiglia (F) e il genere (G).

Agente biologico

(specie di virus oppure ordine tassonomico indicato)

Classificazione

Note

Bunyavirales (O)

 

 

Hantaviridae (F)

 

 

Orthohantavirus (G)

 

 

Orthohantavirus Andes (specie hantavirus che causa la sindrome polmonare da hantavirus [HPS])

3

 

Orthohantavirus Bayou

3

 

Orthohantavirus Black Creek Canal

3

 

Orthohantavirus Cano Delgadito

3

 

Orthohantavirus Choclo

3

 

Orthohantavirus Belgrado-Dobrava (specie hantavirus che causa la febbre emorragica con sindrome renale [HFRS])

3

 

Orthohantavirus El Moro Canyon

3

 

Orthohantavirus Hantaan (specie hantavirus che causa la febbre emorragica con sindrome renale [HFRS])

3

 

Orthohantavirus Laguna Negra

3

 

Orthohantavirus Prospect Hill

2

 

Orthohantavirus Puumala (specie hantavirus che causa la nefropatia epidemica [NE])

2

 

Orthohantavirus Seoul (specie hantavirus che causa la febbre emorragica con sindrome renale [HFRS])

3

 

Orthohantavirus Sin Nombre (specie hantavirus che causa la sindrome polmonare da hantavirus [HPS])

3

 

Altri hantavirus notoriamente patogeni

2

 

Nairoviridae (F)

 

 

Orthonairovirus (G)

 

 

Orthonairovirus della febbre emorragica Crimea-Congo

4

 

Orthonairovirus Dugbe

2

 

Orthonairovirus Hazara

2

 

Orthonairovirus della malattia ovina di Nairobi

2

 

Altri nairovirus notoriamente patogeni

2

 

Peribunyaviridae (F)

 

 

Orthobunyavirus (G)

 

 

Orthobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston)

2

 

Orthobunyavirus encefalite della California

2

 

Orthobunyavirus Oropouche

3

 

Altri orthobunyavirus notoriamente patogeni

2

 

Phenuiviridae (F)

 

 

Phlebovirus (G)

 

 

Phlebovirus Bhanja

2

 

Phlebovirus Punta Toro

2

 

Phle bovirus della febbre della valle del Rift

3

 

Phlebovirus della febbre da flebotomi di Napoli (virus Toscana)

2

 

Phlebovirus SFTS (virus della febbre alta con sindrome trombocitopenia)

3

 

Altri phlebovirus notoriamente patogeni

2

 

Herpesvirales (O)

 

 

Herpesviridae (F)

 

 

Cytomegalovirus (G)

 

 

Herpesvirus beta umano 5 (cytomegalovirus)

2

 

Lymphocryptovirus (G)

 

 

Herpesvirus gamma umano 4 (virus di Epstein-Barr)

2

 

Rhadinoovirus (G)

 

 

Herpesvirus gamma umano 8

2

D

Roseolovirus (G)

 

 

Herpesvirus beta umano 6 A (virus umano B-linfotropico)

2

 

Herpesvirus beta umano 6B

2

 

Herpesvirus beta umano 7

2

 

Simplexvirus (G)

 

 

Herpesvirus alfa 1 Macacine (herpesvirus simiae, herpesvirus B)

3

 

Herpesvirus alfa umano 1 (herpesvirus umano 1, herpes simplex virus di tipo 1)

2

 

Herpesvirus alfa umano 2 (herpesvirus umano 2, herpes simplex virus di tipo 2)

2

 

Varicellovirus (G)

 

 

Herpesvirus alfa umano 3 (herpesvirus varicella-zoster)

2

V

Mononegavirales (O)

 

 

Filoviridae (F)

 

 

Ebolavirus (G)

4

 

Marburgvirus (G)

 

 

Marburgvirus di Marburgo

4

 

Paramyxoviridae (F)

 

 

Avulavirus (G)

 

 

Virus della malattia di Newcastle

2

 

Henipavirus (G)

 

 

Henipavirus di Hendra

4

 

Henipavirus di Nipah

4

 

Morbillivirus (G)

 

 

Virus del morbillo

2

V

Respirovirus (G)

 

 

Respirovirus umano 1 (virus parainfluenzale 1)

2

 

Respirovirus umano 3 (virus parainfluenzale 3)

2

 

Rubulavirus (G)

 

 

Rubulavirus parotite

2

V

Rubulavirus umano 2 (virus parainfluenzale 2)

2

 

Rubulavirus umano 4 (virus parainfluenzale 4)

2

 

Pneumoviridae (F)

 

 

Metapneumovirus (G)

 

 

Orthopneumovirus (G)

 

 

Orthopneumovirus umano (virus respiratorio sinciziale)

2

 

Rhabdoviridae (F)

 

 

Lyssavirus (G)

 

 

Lyssavirus del pipistrello australiano (ABLV)

3 (*3)

V

Lyssavirus Duvenhage (DUVV)

3 (*3)

V

Lyssavirus 1 del pipistrello europeo (EBLV-1)

3 (*3)

V

Lyssavirus 2 del pipistrello europeo (EBLV-1)

3 (*3)

V

Lagos bat lyssavirus (LBV)

3 (*3)

 

Mokola lyssavirus (MOKV)

3

 

Lyssavirus della rabbia

3 (*3)

V

Vesiculovirus (G)

 

 

Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus Alagoas

2

 

Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus Indiana

2

 

Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus New Jersey

2

 

Vesiculovirus Piry (Piry virus)

2

 

Nidovirales (O)

 

 

Coronaviridae (F)

 

 

Betacoronavirus (G)

 

 

Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)

3

 

Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)

3

 

Altre Coronaviridae notoriamente patogene

2

 

Picornavirales (O)

 

 

Picornaviridae (F)

 

 

Cardiovirus (G)

 

 

Virus Saffold

2

 

Cosavirus (G)

 

 

Cosavirus A

2

 

Enterovirus (G)

 

 

Enterovirus A

2

 

Enterovirus B

2

 

Enterovirus C

2

 

Enterovirus D, enterovirus umano tipo 70 (virus della congiuntivite acuta emorragica)

2

 

Rhinovirus

2

 

Poliovirus, tipo 1 e 3

2

V

Poliovirus, tipo 2  (1)

3

V

Hepatovirus (G)

 

 

Hepatovirus A (virus dell’epatite A, enterovirus umano tipo 72)

2

V

Kobuvirus (G)

 

 

Aichivirus A (virus Aichi 1)

2

 

Parechovirus (G)

 

 

Parechovirus A

2

 

Parechovirus B (virus Ljungan)

2

 

Altre Picornaviridae notoriamente patogene

2

 

Non assegnato (O)

 

 

Adenoviridae (F)

2

 

Astroviridae (F)

2

 

Arenaviridae (F)

 

 

Mammarenavirus (G)

 

 

Mammarenavirus brasiliano

4

 

Mammarenavirus Chapare

4

 

Mammarenavirus Flexal

3

 

Mammarenavirus Guanarito

4

 

Mammarenavirus Junín

4

 

Mammarenavirus Lassa

4

 

Mammarenavirus Lujo

4

 

Mammarenavirus della coriomeningite linfocitaria, ceppi neurotropi

2

 

Mammarenavirus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)

2

 

Mammarenavirus Machupo

4

 

Mammarenavirus Mobala

2

 

Mammarenavirus Mopeia

2

 

Mammarenavirus Tacaribe

2

 

Mammarenavirus Whitewater Arroyo

3

 

Caliciviridae (F)

 

 

Norovirus (G)

 

 

Norovirus (virus Norwalk)

2

 

Altre Caliciviridae notoriamente patogene

2

 

Hepadnaviridae (F)

 

 

Orthohepadnavirus (G)

 

 

Virus dell’epatite B

3  (*3)

V, D

Hepeviridae (F)

 

 

Orthohepevirus (G)

 

 

Orthohepevirus A (virus dell’epatite E)

2

 

Flaviviridae(F)

 

 

Flavivirus (G)

 

 

Virus dengue

3

 

Virus dell’encefalite giapponese

3

V

Virus della malattia della foresta di Kyasanur

3

V

Virus Louping ill

3 (*3)

 

Virus dell’encefalite di Murray Valley (virus dell’encefalite australiana)

3

 

Virus della febbre emorragica di Omsk

3

 

Virus Powassan

3

 

Virus Rocio

3

 

Virus dell’encefalite di St. Louis

3

 

Virus dell’encefalite da zecche

 

 

Virus Absettarov

3

 

Virus Hanzalova

3

 

Virus Hypr

3

 

Virus Kumlinge

3

 

Virus Negishi

3

 

Encefalite russa primaverile-estiva (1)

3

V

Virus dell’encefalite da zecche, sottotipo europeo centrale

3  (*3)

V

Virus dell’encefalite da zecche, sottotipo estremo oriente

3

 

Virus dell’encefalite da zecche, sottotipo siberiano

3

V

Virus Wesselsbron

3 (*3)

 

Virus della febbre del Nilo occidentale

3

 

Virus della febbre gialla

3

V

Virus Zika

2

 

Altri flavivirus notoriamente patogeni

2

 

Hepacivirus (G)

 

 

Hepacivirus C (virus dell’epatite C)

3 (*3)

D

Orthomyxoviridae (F)

 

 

Gammainfluenzavirus (G)

 

 

Virus dell’influenza C

2

V (3)

Influenzavirus A (G)

 

 

Virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità HPAIV (H5), per esempio H5N1

3

 

Virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità HPAIV (H7), per esempio H7N7, H7N9

3

 

Virus dell’influenza A

2

V (3)

Virus dell’influenza A, A/New York/1/18 (H1N1) (influenza spagnola 1918)

3

 

Virus dell’influenza A, A/Singapore/1/57 (H2N2)

3

 

Virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) H7N9

3

 

Influenzavirus B (G)

 

 

Virus dell’influenza B

2

V (3)

Virus Thogoto (G)

 

 

Virus Dhori (Orthomyxoviridae da zecche: Dhori)

2

 

Virus Thogoto (Orthomyxoviridae da zecche: Thogoto)

2

 

Papillomaviridae (F)

2

D  (4)

Parvoviridae (F)

 

 

Erythroparvovirus (G)

 

 

Erythroparvovirus dei primati 1 (parvovirus umano, virus B19)

2

 

Polyomaviridae (F)

 

 

Betapolyomavirus (G)

 

 

Poliomavirus umano 1 (virus BK)

2

D (4)

Poliomavirus umano 2 (virus JC)

2

D (4)

Poxviridae (F)

 

 

Molluscipoxvirus (G)

 

 

Virus Molluscum contagiosum

2

 

Orthopoxvirus (G)

 

 

Virus del vaiolo bovino

2

 

Virus del vaiolo della scimmia

3

V

Virus del vaccino [incl. virus del vaiolo del bufalo  (5), virus del vaiolo dell’elefante  (6), virus del vaiolo del coniglio  (7)]

2

 

Virus del vaiolo (Variola maior e minor)

4

V

Parapoxvirus (G)

 

 

Virus Orf

2

 

Virus dello pseudovaiolo bovino (virus del nodulo dei mungitori, parapoxvirus bovis)

2

 

Yatapoxvirus (G)

 

 

Virus Tanapox

2

 

Virus del tumore delle scimmie di Yaba

2

 

Reoviridae (F)

 

 

Seadornavirus (G)

 

 

Virus Banna

2

 

Coltivirus (G)

2

 

Rotavirus (G)

2

 

Orbivirus (G)

2

 

Retroviridae (F)

 

 

Deltaretrovirus (G)

 

 

Virus T-linfotropico dei primati di tipo 1 (virus linfotropico umano delle cellule T di tipo 1)

3 (*3)

D

Virus T-linfotropico dei primati di tipo 2 (virus linfotropico umano delle cellule T di tipo 2)

3 (*3)

D

Lentivirus (G)

 

 

Virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1

3 (*3)

D

Virus dell’immunodeficienza umana di tipo 2

3 (*3)

D

Virus dell’immunodeficienza delle scimmie (SIV) (8)

2

 

Togaviridae(F)

 

 

Alphavirus (G)

 

 

Cabassouvirus

3

 

Virus dell’encefalomielite equina orientale

3

V

Virus Bebaru

2

 

Virus Chikungunya

3 (*3)

 

Virus Everglades

3 (*3)

 

Virus Mayaro

3

 

Virus Mucambo

3 (*3)

 

Virus Ndumu

3 (*3)

 

Virus O’nyong-nyong

2

 

Virus del fiume Ross

2

 

Virus della foresta di Semliki

2

 

Virus Sindbis

2

 

Virus Tonate

3 (*3)

 

Virus dell’encefalomielite equina venezuelana

3

V

Virus dell’encefalomielite equina occidentale

3

V

Altri alphavirus notoriamente patogeni

2

 

Rubivirus (G)

 

 

Virus della rosolia

2

V

Non assegnato(F)

 

 

Deltavirus (G)

 

 

Virus dell’epatite Delta (2)

2

V, D

AGENTI DI MALATTIE PRIONICHE

Agente biologico

Classificazione

Note

Agente della malattia di Creutzfeldt-Jakob

3 (*4)

D (9)

Variante dell’agente della malattia di Creutzfeldt-Jakob

3 (*4)

D (9)

Agente dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e di altre encefalopatie spongiformi trasmissibili (TES) animali

3 (*4)

D (9)

Agente della sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker

3 (*4)

D (9)

Agente del kuru

3 (*4)

D (9)

Agente della scrapie

2

 

PARASSITI

NB: Per gli agenti biologici figuranti nel presente elenco, la menzione dell’intero genere seguita da «spp.» si riferisce ad altre specie appartenenti a tale genere non specificamente incluse nell’elenco, ma notoriamente patogene per l’uomo. Per ulteriori dettagli si veda la nota introduttiva 3.

Agente biologico

Classificazione

Note

Acanthamoeba castellani

2

 

Ancylostoma duodenale

2

 

Angiostrongylus cantonensis

2

 

Angiostrongylus costaricensis

2

 

Anisakis simplex

2

A

Ascaris lumbricoides

2

A

Ascaris suum

2

A

Babesia divergens

2

 

Babesia microti

2

 

Balamuthia mandrillaris

3

 

Balantidium coli

2

 

Brugia malayi

2

 

Brugia pahangi

2

 

Brugia timori

2

 

Capillaria philippinensis

2

 

Capillaria spp.

2

 

Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)

2

 

Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)

2

 

Cryptosporidium hominis

2

 

Cryptosporidium parvum

2

 

Cyclospora cayetanensis

2

 

Dicrocoelium dentriticum

2

 

Dipetalonema streptocerca

2

 

Diphyllobothrium latum

2

 

Dracunculus medinensis

2

 

Echinococcus granulosus

3 (*5)

 

Echinococcus multilocularis

3 (*5)

 

Echinococcus oligarthrus

3 (*5)

 

Echinococcus vogeli

3 (*5)

 

Entamoeba histolytica

2

 

Enterobius vermicularis

2

 

Enterocytozoon bieneusi

2

 

Fasciola gigantica

2

 

Fasciola hepatica

2

 

Fasciolopsis buski

2

 

Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)

2

 

Heterophyes spp.

2

 

Hymenolepis diminuta

2

 

Hymenolepis nana

2

 

Leishmania aethiopica

2

 

Leishmania braziliensis

3 (*5)

 

Leishmania donovani

3 (*5)

 

Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)

3 (*5)

 

Leishmania infantum (Leishmania chagasi)

3 (*5)

 

Leishmania major

2

 

Leishmania mexicana

2

 

Leishmania panamensis (Viannia panamensis)

3 (*5)

 

Leishmania peruviana

2

 

Leishmania tropica

2

 

Leishmania spp.

2

 

Loa loa

2

 

Mansonella ozzardi

2

 

Mansonella perstans

2

 

Mansonella streptocerca

2

 

Metagonimus spp.

2

 

Naegleria fowleri

3

 

Necator americanus

2

 

Onchocerca volvulus

2

 

Opisthorchis felineus

2

 

Opisthorchis spp.

2

 

Paragonimus westermani

2

 

Paragonimus spp.

2

 

Plasmodium falciparum

3 (*5)

 

Plasmodium knowlesi

3 (*5)

 

Plasmodium spp. (umano e scimmiesco)

2

 

Sarcocystis suihominis

2

 

Schistosoma haematobium

2

 

Schistosoma intercalatum

2

 

Schistosoma japonicum

2

 

Schistosoma mansoni

2

 

Schistosoma mekongi

2

 

Strongyloides stercoralis

2

 

Strongyloides spp.

2

 

Taenia saginata

2

 

Taenia solium

3 (*5)

 

Toxocara canis

2

 

Toxocara cati

2

 

Toxoplasma gondii

2

 

Trichinella nativa

2

 

Trichinella nelsoni

2

 

Trichinella pseudospiralis

2

 

Trichinella spiralis

2

 

Trichomonas vaginalis

2

 

Trichostrongylus orientalis

2

 

Trichostrongylus spp.

2

 

Trichuris trichiura

2

 

Trypanosoma brucei brucei

2

 

Trypanosoma brucei gambiense

2

 

Trypanosoma brucei rhodesiense

3 (*5)

 

Trypanosoma cruzi

3 (*5)

 

Wuchereria bancrofti

2

 

FUNGHI

NB:Per gli agenti biologici figuranti nel presente elenco, la menzione dell’intero genere seguita da «spp.» si riferisce ad altre specie appartenenti a tale genere non specificamente incluse nell’elenco, ma notoriamente patogene per l’uomo. Per ulteriori dettagli si veda la nota introduttiva 3.

Agente biologico

Classificazione

Note

Aspergillus flavus

2

A

Aspergillus fumigatus

2

A

Aspergillus spp.

2

 

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 

Blastomyces gilchristii

3

 

Candida albicans

2

A

Candida dubliniensis

2

 

Candida glabrata

2

 

Candida parapsilosis

2

 

Candida tropicalis

2

 

Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)

3

 

Cladophialophora modesta

3

 

Cladophialophora spp.

2

 

Coccidioides immitis

3

A

Coccidioides posadasii

3

A

Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)

2

A

Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

 

Emmonsia parva var. crescens

2

 

Epidermophyton floccosum

2

A

Epidermophyton spp.

2

 

Fonsecaea pedrosoi

2

 

Histoplasma capsulatum

3

 

Histoplasma capsulatum var. farciminosum

3

 

Histoplasma duboisii

3

 

Madurella grisea

2

 

Madurella mycetomatis

2

 

Microsporum spp.

2

A

Nannizzia spp.

2

 

Neotestudina rosatii

2

 

Paracoccidioides brasiliensis

3

A

Paracoccidioides lutzii

3

 

Paraphyton spp.

2

 

Rhinocladiella mackenziei

3

 

Scedosporium apiospermum

2

 

Scedosporium prolificans (inflatum)

2

 

Sporothrix schenckii

2

 

Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)

2

A

Trichophyton rubrum

2

A

Trichophyton tonsurans

2

A

Trichophyton spp.

2

 

»

3)   

L’allegato V della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

[Articolo 15, paragrafo 3, e articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b)]

Nota preliminare

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento

B. Livelli di contenimento

2

3

4

Luogo di lavoro

1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio

No

Raccomandato

2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione

No

Raccomandato

Impianti

3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento

Se del caso

Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea

Attrezzature

4. L’aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA1 o simile

No

Sì, per l’aria in entrata e in uscita

Sì, per l’aria in uscita

5. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica

No

Raccomandato

6. Superfici impermeabili all’acqua e facili da pulire

Sì, per bancone e pavimento

Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio

Sì, per bancone, pareti, pavimento e soffitto

7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti

Raccomandato

Sistema di funzionamento

8. L’accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti

Raccomandato

Sì, attraverso una zona filtro (airlock)2

9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti

Raccomandato

10. Procedure specifiche di disinfezione

11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell’agente biologico

Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza

12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area di contenimento

No

Raccomandato

Raccomandato

Rifiuti

13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali

Raccomandato

Sì, sul sito o fuori sito

Sì, sul sito

Altre misure

14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura

No

Raccomandato

15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti

Raccomandato

Raccomandato

»

4)   

L’allegato VI della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

[Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 16, paragrafo 2, lettera a)]

Nota preliminare

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento

B. Livelli di contenimento

2

3

4

Informazioni generali

1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall’ambiente

2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:

minimizzare la dispersione

impedire la dispersione

impedire la dispersione

3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:

minimizzare la dispersione

impedire la dispersione

impedire la dispersione

4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:

inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

5. I sigilli devono essere progettati in modo da:

minimizzare la dispersione

impedire la dispersione

impedire la dispersione

6. L’area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l’intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita

No

Raccomandato

7. L’area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione

No

Raccomandato

Impianti

 

8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio

Attrezzature

9. L’aria in entrata e in uscita dall’area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (4)

No

Raccomandato

10. L’area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica

No

Raccomandato

11. L’area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell’aria

Raccomandato

Raccomandato

Sistema di funzionamento

12. I sistemi chiusi (5) devono essere situati all’interno di un’area controllata

Raccomandato

Raccomandato

Sì, e costruiti a tal fine

13. Affissione di avvisi di pericolo biologico

Raccomandato

14. L’accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto

Raccomandato

Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (6)

15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area controllata

No

Raccomandato

16. Il personale deve indossare indumenti protettivi

Sì, indumenti da lavoro

Sì, cambio completo di indumenti

Rifiuti

17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico

No

Raccomandato

18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale

Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

»

(*1)  Cfr. note introduttive, punto 8.

(*2)  Cfr. note introduttive, punto 7.

(1)  Classificazione secondo il piano d’azione globale dell’OMS volto a ridurre al minimo il rischio di esposizione al poliovirus associato agli stabilimenti dopo l’eradicazione per tipo dei poliovirus selvaggi e la progressiva cessazione dell’utilizzo del vaccino antipoliomielitico orale (WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use).

(*3)  Cfr. note introduttive, punto 8.

(1)  Encefalite da zecche

(2)  Il virus dell’epatite D (Delta) è patogeno nell’uomo solo in caso di un’infezione simultanea o secondaria causata dal virus dell’epatite B. La vaccinazione contro il virus dell’epatite B protegge quindi i lavoratori non affetti dal virus dell’epatite B contro il virus dell’epatite D.

(3)  Solo per i tipi A e B.

(4)  Raccomandato per le attività che comportano un contatto diretto con questi agenti.

(5)  Sono stati identificati due virus: un virus del vaiolo del bufalo e una variante del virus del vaccino (virus vaccinia).

(6)  Variante del virus del vaiolo bovino.

(7)  Variante del virus vaccinia.

(8)  Finora non sono state riscontrate nell’uomo malattie causate da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per le attività che comportano un’esposizione a tali retrovirus.

(*4)  Cfr. note introduttive, punto 8.

(9)  Raccomandato per le attività che comportano un contatto diretto con questi agenti.

(*5)  Cfr. note introduttive, punto 8.

(2)  HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(3)  Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.

(4)  HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(5)  Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall’ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(6)  Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/80


DIRETTIVA (UE) 2019/1834 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2019

che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, dichiara che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la loro partecipazione al mercato del lavoro comprende una migliore assistenza medica a bordo delle navi.

(2)

L’attuazione delle direttive in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, tra cui la direttiva 92/29/CEE, è stata oggetto di una valutazione ex post, denominata valutazione REFIT. La valutazione ha esaminato la pertinenza delle direttive, lo stato della ricerca e le nuove conoscenze scientifiche nei vari settori interessati. La valutazione REFIT, richiamata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), conclude, tra l’altro, che è necessario aggiornare l’elenco della dotazione medica obbligatoria figurante nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE, come anche migliorare la coerenza con gli strumenti internazionali.

(3)

Nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti — Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (4) la Commissione ha ribadito che, sebbene la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro abbia confermato che la legislazione in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, esistono margini per aggiornare le norme obsolete e garantire un miglioramento e un ampliamento della protezione, della conformità e dell’effettiva applicazione delle norme sul terreno. La Commissione sottolinea in particolare la necessità di aggiornare l’elenco della dotazione medica obbligatoria figurante nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE.

(4)

La direttiva 92/29/CEE stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica per coloro che svolgono un’attività professionale a bordo di una nave. Essa indica la dotazione medica da detenere a bordo e stabilisce l’attribuzione delle responsabilità, oltre ad elementi quali l’informazione, la formazione e il controllo.

(5)

L’allegato II della direttiva 92/29/CEE contiene un elenco non esauriente della dotazione medica da detenere a bordo, tra cui medicinali, attrezzature mediche e antidoti. Le prescrizioni riguardanti la dotazione medica obbligatoria variano in base alla categoria della nave, definita nell’allegato I della stessa direttiva.

(6)

È opportuno modificare l’allegato II della direttiva 92/29/CEE per tenere conto degli sviluppi scientifici e medici intervenuti dopo la sua adozione, in particolare per quanto riguarda i nuovi medicinali e le nuove attrezzature mediche disponibili, e i medicinali o le attrezzature mediche che non è più indispensabile detenere a bordo. In diversi casi, inoltre, la pratica medica ha dimostrato che è opportuno aggiornare o adattare la formulazione delle voci esistenti nell’allegato II della direttiva 92/29/CEE, in modo da riflettere più adeguatamente le pratiche attuali.

(7)

Le navi operanti vicino alle coste o prive di cabine, appartenenti alla categoria C, dovrebbero essere oggetto di particolare considerazione in quanto esse sono solitamente di misure ridotte e potrebbero non avere spazio sufficiente per la dotazione medica completa. L’allegato II della direttiva 92/29/CEE dovrebbe pertanto consentire agli Stati membri di prevedere, in circostanze eccezionali, il ricorso ad alternative (per quanto riguarda i medicinali o le attrezzature mediche) per motivi obiettivamente giustificati. Date le specificità delle navi della categoria C, non è indispensabile detenere a bordo determinati articoli e pertanto l’elenco dei medicinali e delle attrezzature mediche per tale categoria dovrebbe essere leggermente ridotto.

(8)

È opportuno modificare l’allegato IV della direttiva 92/29/CEE per tenere conto della modifica dell’allegato II, in quanto l’allegato IV stabilisce uno schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi ed è pertanto strettamente correlato all’allegato II, di cui riproduce i contenuti a fini di controllo.

(9)

È opportuno modificare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE per adeguarli agli strumenti internazionali, quali la Guida medica navale internazionale (5), oltre che per mantenere i livelli esistenti di protezione per coloro che svolgono un’attività professionale a bordo di una nave e per tenere conto degli sviluppi scientifici e medici nel settore, che impongono adeguamenti meramente tecnici sul luogo di lavoro.

(10)

Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato consultato sulle misure derivanti dall’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», necessarie per preservare l’efficacia e l’idoneità allo scopo della legislazione unionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(11)

Nel documento «Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All» (6) (Parere sulla modernizzazione di sei direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro per garantire a tutti un lavoro più sano e più sicuro) il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di aggiornare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE.

(12)

Nel documento successivo «Opinion on the Technical updates of annexes of the Directive Medical Treatment on board (92/29)» (7) (Parere sugli aggiornamenti tecnici degli allegati della direttiva sull’assistenza medica a bordo), adottato il 31 maggio 2018, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di aggiornare gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE per tenere conto dei più recenti sviluppi tecnologici e medici nel settore.

(13)

La Commissione è stata assistita da esperti, in rappresentanza degli Stati membri, che hanno fornito sostegno tecnico e scientifico.

(14)

Conformemente alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi (8), adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 8 della direttiva 92/29/CEE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19.

(2)  Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it.

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12 final.

(5)  International medical guide for ships: including the ship’s medicine chest (Guida medica navale internazionale, compresa la cassetta di medicinali a bordo), 3a ed., Organizzazione mondiale della sanità, 2007 (ISBN 978 92 4 154720 8).

(6)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.

(7)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 444/18.

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

1)   

L’allegato II della direttiva 92/29/CEE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO II

Dotazione medica (elenco non esauriente) (*)

[Articolo 1, lettera d)]

(*) Alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono, in circostanze eccezionali, prevedere il ricorso a medicinali o attrezzature mediche alternative per motivi obiettivamente giustificati

I.    MEDICINALI

 

Categorie di navi

 

A

B

C

1. Medicinali cardiovascolari

 

 

 

a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori

x

x

 

b) Prodotti contro l’angina pectoris

x

x

x

c) Diuretici

x

x

 

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo

x

x

 

e) Antipertensivi

x

x

 

2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali

 

 

 

— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite

x

x

 

— antiacidi protettori della mucosa gastrica

x

x

 

b) Antiemetici

x

x

 

c) Lassativi

x

 

 

d) Antidiarroici

x

x

x

e) Antiemorroidari

x

x

 

3. Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

x

x

x

b) Analgesici forti

x

x

 

c) Spasmolitici

x

x

 

4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

a) Ansiolitici

x

x

 

b) Neurolettici

x

x

 

c) Antichinetosi

x

x

x

d) Antiepilettici

x

x

 

5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

 

 

 

a) Antistaminici

x

x

 

b) Glucocorticoidi

x

x

 

6. Medicinali per il sistema respiratorio

 

 

 

a) Broncospasmolitici

x

x

 

b) Medicinali antitosse

x

x

 

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti

x

x

 

7. Medicinali antinfettivi

 

 

 

a) Antibiotici (almeno due classi)

x

x

 

b) Antiparassitari

x

x

 

c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici

x

x

 

d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa)

x

x

 

8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico

x

x

 

9. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

 

 

 

— soluzioni antisettiche

x

x

x

— pomate antibiotiche

x

x

 

— pomate antinfiammatorie e analgesiche

x

x

 

— creme dermatologiche antimicotiche

x

 

 

— preparati antiustione

x

x

x

b) Medicinali per uso oftalmico

 

 

 

— antibiotici e antinfiammatori

x

x

 

— colliri anestetici

x

x

 

— soluzione salina per lavaggio oculare

x

x

x

— colliri miotici ipotonizzanti

x

x

 

c) Medicinali otoiatrici

 

 

 

— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie

x

x

 

d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe

 

 

 

— collutori antisettici

x

x

 

e) Anestetici locali

 

 

 

— anestetici locali refrigeranti

x

 

 

— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea

x

x

 

II.    ATTREZZATURE MEDICHE

 

Categorie di navi

 

A

B

C

1. Attrezzature per la rianimazione

 

 

 

— pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole

x

x

 

— apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno (1)

x

x

 

— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori

x

x

 

2. Bendaggi e attrezzature per sutura

 

 

 

— lacci emostatici

x

x

x

— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi

x

x

 

— bende elastiche autoadesive

x

x

x

— bende di garza

x

x

 

— bende di garza tubolare per fasciatura dita

x

 

 

— compresse di garza sterile

x

x

x

— telo sterile per ustioni

x

x

 

— fascia triangolare

x

x

 

— guanti monouso

x

x

x

— bendaggi adesivi

x

x

x

— bendaggi compressivi sterili

x

x

x

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

x

x

x

— suture non riassorbibili con aghi

x

 

 

— compresse di garza medicate

x

x

 

3. Strumenti

 

 

 

— bisturi monouso

x

 

 

— contenitore portastrumenti di materiale adeguato

x

x

 

— forbici

x

x

 

— pinze da dissezione

x

x

 

— pinze emostatiche

x

x

 

— pinze portaaghi

x

 

 

— rasoi monouso

x

 

 

4. Attrezzature per esami e controlli medici

 

 

 

— abbassalingua monouso

x

x

 

— strisce reattive per l’analisi delle urine

x

 

 

— schede di rilevamento della temperatura

x

 

 

— schede sanitarie in caso di evacuazione

x

x

 

— stetoscopio

x

x

 

— sfigmomanometro

x

x

 

— termometro clinico

x

x

 

— termometro per ipotermia

x

x

 

— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa)

x

x

 

5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione

 

 

 

— attrezzatura per cateterismo vescicale (adatta per uomini e donne)

x

 

 

— attrezzatura per fleboclisi

x

x

 

— siringhe ed aghi monouso

x

x

 

6. Attrezzature mediche generiche

 

 

 

— dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico

x

x

 

— padella

x

 

 

— borsa dell’acqua calda

x

 

 

— pappagallo

x

 

 

— borsa del ghiaccio

x

 

 

7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione

 

 

 

— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità

x

x

 

— collari cervicali per immobilizzare il collo

x

x

 

8. Disinfezione, disinfestazione e profilassi

 

 

 

— composti per disinfettare l’acqua

x

 

 

— insetticidi liquidi

x

 

 

— insetticidi in polvere

x

 

 

III.    ANTIDOTI

1. Medicinali

— a destinazione generica

— cardiovascolari

— per il sistema gastrointestinale

— per il sistema nervoso

— per il sistema respiratorio

— antinfettivi

— per uso esterno

2. Attrezzature mediche

— completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

Nota

Ai fini dell’applicazione puntuale della sezione III, gli Stati membri possono fare riferimento alla «Guida alle cure mediche di emergenza da somministrare in caso di infortuni dovuti a merci pericolose» (GSMU), inclusa nell’edizione consolidata 1990 del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose dell’OMI, e successive modifiche.

L’eventuale adattamento della sezione III in applicazione dell’articolo 8 può anche tener conto dello o degli aggiornamenti della GSMU.

»;

2)   

l’allegato IV della direttiva 92/29/CEE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IV

Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi

[Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 3, paragrafo 3]

SEZIONE A

NAVI DELLA CATEGORIA A

I.   Identificazione della nave

Nome: …

Bandiera: …

Porto di immatricolazione: …

II.   Dotazione medica

 

Quantitativi prescritti

Quantitativi effettivi a bordo

Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)

1. MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

 

a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori

0

0

0

b) Prodotti contro l’angina pectoris

0

0

0

c) Diuretici

0

0

0

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo

0

0

0

e) Antipertensivi

0

0

0

1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali

0

0

0

— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite

0

0

0

— antiacidi protettori della mucosa gastrica

0

0

0

b) Antiemetici

0

0

0

c) Lassativi

0

0

0

d) Antidiarroici

0

0

0

e) Antiemorroidari

0

0

0

1.3.Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

0

0

0

b) Analgesici forti

0

0

0

c) Spasmolitici

0

0

0

1.4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

a) Ansiolitici

0

0

0

b) Neurolettici

0

0

0

c) Antichinetosi

0

0

0

d) Antiepilettici

0

0

0

1.5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

 

 

 

a) Antistaminici

0

0

0

b) Glucocorticoidi

0

0

0

1.6. Medicinali per il sistema respiratorio

 

 

 

a) Broncospasmolitici

0

0

0

b) Medicinali antitosse

0

0

0

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti

0

0

0

1.7. Medicinali antinfettivi

 

 

 

a) Antibiotici (almeno due classi)

0

0

0

b) Antiparassitari

0

0

0

c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici

0

0

0

d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

1.8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico

0

0

0

1.9. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

0

0

0

— soluzioni antisettiche

0

0

0

— pomate antibiotiche

0

0

0

— pomate antinfiammatorie e analgesiche

0

0

0

— creme dermatologiche antimicotiche

0

0

0

— preparati antiustione

0

0

0

b) Medicinali per uso oftalmico

0

0

0

— antibiotici e antinfiammatori

0

0

0

— colliri anestetici

0

0

0

— soluzione salina per lavaggio oculare

0

0

0

— colliri miotici ipotonizzanti

0

0

0

c) Medicinali otoiatrici

0

0

0

— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie

0

0

0

d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe

0

0

0

— collutori antisettici

0

0

0

e) Anestetici locali

0

0

0

— anestetici locali refrigeranti

0

0

0

— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea

0

0

0

2. ATTREZZATURE MEDICHE

2.1. Attrezzature per la rianimazione

 

—pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole

0

0

0

—apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno  (2)

0

0

0

— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori

0

0

0

2.2. Bendaggi e attrezzature per sutura

— lacci emostatici

0

0

0

— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi

0

0

0

— bende elastiche autoadesive

0

0

0

— bende di garza

0

0

0

— bende di garza tubolare per fasciatura dita

0

0

0

— compresse di garza sterile

0

0

0

— telo sterile per ustioni

0

0

0

— fascia triangolare

0

0

0

— guanti monouso

0

0

0

— bendaggi adesivi

0

0

0

— bendaggi compressivi sterili

0

0

0

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

0

0

0

— suture non riassorbibili con aghi

0

0

0

— compresse di garza medicate

0

0

0

2.3. Strumenti

— bisturi monouso

0

0

0

— contenitore portastrumenti di materiale adeguato

0

0

0

— forbici

0

0

0

— pinze da dissezione

0

0

0

— pinze emostatiche

0

0

0

— pinze portaaghi

0

0

0

— rasoi monouso

0

0

0

2.4. Attrezzature per esami e controlli medici

0

0

0

— abbassalingua monouso

0

0

0

— strisce reattive per l’analisi delle urine

0

0

0

— schede di rilevamento della temperatura

0

0

0

— schede sanitarie in caso di evacuazione

0

0

0

— stetoscopio

0

0

0

— sfigmomanometro

0

0

0

— termometro clinico

0

0

0

— termometro per ipotermia

0

0

0

— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

2.5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione

0

0

0

— attrezzatura per cateterismo vescicale (adatta per uomini e donne)

0

0

0

— attrezzatura per fleboclisi

0

0

0

— siringhe ed aghi monouso

0

0

0

2.6. Attrezzature mediche generiche

0

0

0

—dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico

0

0

0

— padella

0

0

0

— borsa dell’acqua calda

0

0

0

— pappagallo

0

0

0

— borsa del ghiaccio

0

0

0

2.7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione

0

0

0

— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità

0

0

0

— collari cervicali per immobilizzare il collo

0

0

0

2.8. Disinfezione, disinfestazione e profilassi

0

0

0

— composti per disinfettare l’acqua

0

0

0

— insetticidi liquidi

0

0

0

— insetticidi in polvere

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Generici

0

0

0

3.2. Cardiovascolari

0

0

0

3.3. Per il sistema gastrointestinale

0

0

0

3.4. Per il sistema nervoso

0

0

0

3.5. Per il sistema respiratorio

0

0

0

3.6. Antinfettivi

0

0

0

3.7. Per uso esterno

0

0

0

3.8. Altri

0

0

0

3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

0

0

0

Luogo e data: …

Firma del capitano: …

Visto della persona o dell’autorità competente: …

SEZIONE B

NAVI DELLA CATEGORIA B

I.   Identificazione della nave

Nome: …

Bandiera: …

Porto di immatricolazione: …

II.   Dotazione medica

 

Quantitativi prescritti

Quantitativi effettivi a bordo

Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)

1. MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

 

a) Simpaticomimetici per eventi cardiocircolatori

0

0

0

b) Prodotti contro l’angina pectoris

0

0

0

c) Diuretici

0

0

0

d) Antiemorragici, compresi gli uterotonici se ci sono donne a bordo

0

0

0

e) Antipertensivi

0

0

0

1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Medicinali per le patologie gastriche e intestinali

0

0

0

— medicinali per il trattamento di ulcera gastrica e gastrite

0

0

0

— antiacidi protettori della mucosa gastrica

0

0

0

b) Antiemetici

0

0

0

c) Antidiarroici

0

0

0

d) Antiemorroidari

0

0

0

1.3. Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

0

0

0

b) Analgesici forti

0

0

0

c) Spasmolitici

0

0

0

1.4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

a) Ansiolitici

0

0

0

b) Neurolettici

0

0

0

c) Antichinetosi

0

0

0

d) Antiepilettici

0

0

0

1.5. Medicinali antiallergici e antianafilattici

 

 

 

a) Antistaminici

0

0

0

b) Glucocorticoidi

0

0

0

1.6. Medicinali per il sistema respiratorio

 

 

 

a) Broncospasmolitici

0

0

0

b) Medicinali antitosse

0

0

0

c) Medicinali impiegati per la cura delle riniti e delle sinusiti

0

0

0

1.7. Medicinali antinfettivi

 

 

 

a) Antibiotici (almeno due classi)

0

0

0

b) Antiparassitari

0

0

0

c) Vaccini e immunoglobuline antitetanici

0

0

0

d) Medicinali antimalarici (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

1.8. Composti che favoriscono la reidratazione, l’apporto calorico e l’espansione del volume plasmatico

0

0

0

1.9. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

0

0

0

— soluzioni antisettiche

0

0

0

— pomate antibiotiche

0

0

0

— pomate antinfiammatorie e analgesiche

0

0

0

— preparati antiustione

0

0

0

b) Medicinali per uso oftalmico

0

0

0

— antibiotici e antinfiammatori

0

0

0

— colliri anestetici

0

0

0

— soluzione salina per lavaggio oculare

0

0

0

— colliri miotici ipotonizzanti

0

0

0

c) Medicinali otoiatrici

0

0

0

— soluzioni anestetiche e antinfiammatorie

0

0

0

d) Medicinali per le infezioni della bocca e della faringe

0

0

0

— collutori antisettici

0

0

0

e) Anestetici locali

0

0

0

— anestetici locali iniettabili per via sottocutanea

0

0

0

2.ATTREZZATURE MEDICHE

2.1 Attrezzature per la rianimazione

 

—pallone Ambu (o equivalente); dotato di mascherine grandi, medie e piccole

0

0

0

—apparecchio per ossigenoterapia con riduttore di pressione che consenta l’utilizzazione dell’ossigeno industriale a bordo, o serbatoio di ossigeno (1)

0

0

0

— aspiratore meccanico per liberare le vie respiratorie superiori

0

0

0

2.2. Bendaggi e attrezzature per sutura

— lacci emostatici

0

0

0

— suturatrice cutanea con graffette monouso, o kit per sutura con aghi

0

0

0

— bende elastiche autoadesive

0

0

0

— bende di garza

0

0

0

— compresse di garza sterile

0

0

0

— telo sterile per ustioni

0

0

0

— fascia triangolare

0

0

0

— guanti monouso

0

0

0

— bendaggi adesivi

0

0

0

— bendaggi compressivi sterili

0

0

0

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

0

0

0

— compresse di garza medicate

0

0

0

2.3. Strumenti

— contenitore portastrumenti di materiale adeguato

0

0

0

— forbici

0

0

0

— pinze da dissezione

0

0

0

— pinze emostatiche

0

0

0

2.4. Attrezzature per esami e controlli medici

0

0

0

— abbassalingua monouso

0

0

0

— schede sanitarie in caso di evacuazione

0

0

0

— stetoscopio

0

0

0

— sfigmomanometro

0

0

0

— termometro clinico

0

0

0

— termometro per ipotermia

0

0

0

— test rapido per la malaria (il trasporto dipende dalla zona operativa)

0

0

0

2.5. Attrezzature per iniezioni, perfusioni, incisioni e cateterizzazione

0

0

0

— attrezzatura per fleboclisi

0

0

0

— siringhe ed aghi monouso

0

0

0

2.6. Attrezzature mediche generiche

0

0

0

—dispositivi di protezione individuale per personale medico e infermieristico

0

0

0

2.7. Attrezzature per l’immobilizzazione e la contenzione

0

0

0

— set completo di stecche di diverse dimensioni per le estremità

0

0

0

— collari cervicali per immobilizzare il collo

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Generici

0

0

0

3.2. Cardiovascolari

0

0

0

3.3. Per il sistema gastrointestinale

0

0

0

3.4. Per il sistema nervoso

0

0

0

3.5. Per il sistema respiratorio

0

0

0

3.6. Antinfettivi

0

0

0

3.7. Per uso esterno

0

0

0

3.8. Altri

0

0

0

3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

0

0

0

Luogo e data: …

Firma del capitano: …

Visto della persona o dell’autorità competente: …

SEZIONE C

NAVI DELLA CATEGORIA C

I.   Identificazione della nave

Nome: …

Bandiera: …

Porto di immatricolazione: …

II.   Dotazione medica

 

Quantitativi prescritti

Quantitativi effettivi a bordo

Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)

1.MEDICINALI

1.1. Medicinali cardiovascolari

 

a) Prodotti contro l’angina pectoris

0

0

0

1.2. Medicinali per il sistema gastrointestinale

 

 

 

a) Antidiarroici

0

0

0

1.3. Analgesici e antispastici

 

 

 

a) Analgesici, antipiretici e antinfiammatori

0

0

0

1.4. Medicinali per il sistema nervoso

 

 

 

c) Antichinetosi

0

0

0

1.5. Medicinali per uso esterno

 

 

 

a) Medicinali per uso dermatologico

0

0

0

— soluzioni antisettiche

0

0

0

— preparati antiustione

0

0

0

b) Medicinali per uso oftalmico

0

0

0

— soluzione salina per lavaggio oculare

0

0

0

2. ATTREZZATURE MEDICHE

2.1. Bendaggi e attrezzature per sutura

— lacci emostatici

0

0

0

— bende elastiche autoadesive

0

0

0

— compresse di garza sterile

0

0

0

— guanti monouso

0

0

0

— bendaggi adesivi

0

0

0

— bendaggi compressivi sterili

0

0

0

— suture adesive o bende all’ossido di zinco

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Generici

0

0

0

3.2. Cardiovascolari

0

0

0

3.3. Per il sistema gastrointestinale

0

0

0

3.4. Per il sistema nervoso

0

0

0

3.5. Per il sistema respiratorio

0

0

0

3.6. Antinfettivi

0

0

0

3.7. Per uso esterno

0

0

0

3.8. Altri

0

0

0

3.9. Completo per ossigenoterapia (compreso quanto necessario per la manutenzione)

0

0

0

Luogo e data: …

Firma del capitano: …

Visto della persona o dell’autorità competente: …

»

(1)  (1) Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

(2)  Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

(3)  Alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali.


DECISIONI

31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/98


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1835 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2019

recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2019) 7815]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, portoghese, rumena, slovacca, spagnola, svedese, ungherese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 52,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l’esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell’Unione.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell’esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Gli importi esclusi dal finanziamento dell’Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento.

(7)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell’Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (2).

(8)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pendenti alla data del 15 settembre 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell’Unione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Ares(2019)6542527


ALLEGATO

Decisione: 61

Voce di bilancio: 0 5 0 7 0 1 0 7

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

ES

Ortofrutticoli - Programmi operativi

2009

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-237/17

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

3 922 888,80

2 042 758,51

1 880 130,29

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi

2010

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-237/17

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

4 917 485,69

2 566 722,82

2 350 762,87

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-237/17

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

440 969,18

220 484,59

220 484,59

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

1,59 %

EUR

122 921,79

0,00

122 921,79

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

3,58 %

EUR

8 144 125,58

0,00

8 144 125,58

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

3,80 %

EUR

1 383 647,93

0,00

1 383 647,93

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

4,46 %

EUR

3 642 817,36

0,00

3 642 817,36

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

4,99 %

EUR

375 612,88

0,00

375 612,88

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

5,86 %

EUR

9 260 920,72

0,00

9 260 920,72

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

6,40 %

EUR

677 367,04

0,00

677 367,04

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

6,52 %

EUR

1 126 563,99

0,00

1 126 563,99

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

7,68 %

EUR

773 889,45

0,00

773 889,45

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

8,60 %

EUR

608 889,90

0,00

608 889,90

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

10,04 %

EUR

15 628 447,21

0,00

15 628 447,21

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

1,53 %

EUR

107658,06

0,00

107 658,06

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

3,52 %

EUR

1 461 366,24

0,00

1 461 366,24

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

3,61 %

EUR

8 152 425,60

0,00

8 152 425,60

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

4,40 %

EUR

324 045,51

0,00

324 045,51

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

4,41 %

EUR

3 250 342,68

0,00

3 250 342,68

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

5,47 %

EUR

8 971 740,91

0,00

8 971 740,91

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

6,42 %

EUR

1 133 969,53

0,00

1 133 969,53

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

7,67 %

EUR

758 779,44

0,00

758 779,44

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

8,71 %

EUR

634 659,58

0,00

634 659,58

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

8,84 %

EUR

817 979,54

0,00

817 979,54

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

10,06 %

EUR

16 284 452,86

0,00

16 284 452,86

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

1,52 %

EUR

233 815,98

0,00

233 815,98

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

2,73 %

EUR

1 889 533,78

0,00

1 889 533,78

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

3,47 %

EUR

286 966,22

0,00

286 966,22

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

3,60 %

EUR

8 922 409,09

0,00

8 922 409,09

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

4,34 %

EUR

3 595 030,51

0,00

3 595 030,51

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

5,23 %

EUR

9 337 109,09

0,00

9 337 109,09

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

5,67 %

EUR

1 253 352,06

0,00

1 253 352,06

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

8,11 %

EUR

735 385,02

0,00

735 385,02

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

8,35 %

EUR

976 720,07

0,00

976 720,07

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

8,47 %

EUR

791 381,36

0,00

791 381,36

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

10,09 %

EUR

16 273 380,81

0,00

16 273 380,81

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

1,78 %

EUR

213 024,96

0,00

213 024,96

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

2,43 %

EUR

1 257 733,69

0,00

1 257 733,69

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

3,58 %

EUR

8 900 539,54

0,00

8 900 539,54

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

3,67 %

EUR

163 452,06

0,00

163 452,06

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

5,22 %

EUR

13 137 895,99

0,00

13 137 895,99

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

5,62 %

EUR

1 224 032,81

0,00

1 224 032,81

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

8,21 %

EUR

1 097 274,61

0,00

1 097 274,61

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

8,22 %

EUR

747 321,72

0,00

747 321,72

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

8,53 %

EUR

1 000 460,40

0,00

1 000 460,40

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-459/16

IMPORTO FORFETTARIO

10,09 %

EUR

16 483 871,52

0,00

16 483 871,52

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

181 444 658,76

4 829 965,92

176 614 692,84


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

181 444 658,76

4 829 965,92

176 614 692,84

Voce di bilancio: 6 7 0 1

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

BE

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2017

Errore amministrativo (pag. 105 della relazione dell'OC)

UNA TANTUM

 

EUR

- 497,41

0,00

- 497,41

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2017

Sopravvalutazione delle spese (prg. 5.3.4 della relazione dell'OC)

UNA TANTUM

 

EUR

- 597,14

0,00

- 597,14

 

Programma "Frutta nelle scuole"

2017

Programma destinato alle scuole per l'SPW (Service Public Wallonie)

UNA TANTUM

 

EUR

-76 658,15

0,00

-76 658,15

 

 

 

 

 

Totale BE:

EUR

-77 752,70

0,00

-77 752,70

BG

Condizionalità

2016

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 006 053,47

- 465,49

-1 005 587,98

 

Condizionalità

2017

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 943,57

0,00

-1 943,57

 

Condizionalità

2018

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-86,08

0,00

-86,08

 

Condizionalità

2015

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-13 495,90

0,00

-13 495,90

 

Condizionalità

2016

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 392,60

-5,43

-1 387,17

 

Condizionalità

2017

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 108 875,35

0,00

-1 108 875,35

 

Condizionalità

2018

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-2 508,66

0,00

-2 508,66

 

Altri aiuti diretti

2018

Livello insufficiente di controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

-69 316,19

0,00

-69 316,19

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Livello insufficiente di controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

- 143 052,20

0,00

- 143 052,20

 

Ortofrutticoli - Misure di sostegno eccezionali

2015

Rimborso per doppio recupero delle riduzioni EF 2015

UNA TANTUM

 

EUR

6 590,91

0,00

6 590,91

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

-2 340 133,11

- 470,92

-2 339 662,19

CY

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Controllo in loco insufficiente - percentuale minima di controllo non raggiunta - anno di domanda 2016 - misura 1

UNA TANTUM

 

EUR

-45 645,68

0,00

-45 645,68

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Controllo in loco insufficiente - percentuale minima di controllo non raggiunta - anno di domanda 2016 - misura 3

UNA TANTUM

 

EUR

-11 476,64

0,00

-11 476,64

 

 

 

 

 

Totale CY:

EUR

-57 122,32

0,00

-57 122,32

CZ

Programma "Frutta nelle scuole"

2016

Carenze nel controllo essenziale "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente" EF 2016 e EF 2017

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 189 042,66

0,00

- 189 042,66

 

Programma "Frutta nelle scuole"

2017

Carenze nel controllo essenziale "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente" EF 2016 e EF 2017

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 195 157,27

0,00

- 195 157,27

 

Programma "Frutta nelle scuole"

2018

Carenze nel controllo essenziale "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente" EF 2018

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-18 547,93

0,00

-18 547,93

 

 

 

 

 

Totale CZ:

EUR

- 402 747,86

0,00

- 402 747,86

DE

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2016

Azioni non attuate - PO 2015

UNA TANTUM

 

EUR

-18 715,44

0,00

-18 715,44

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2017

Azioni non attuate - PO 2016

UNA TANTUM

 

EUR

- 114,70

0,00

- 114,70

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2016

Riporto - importo non ammissibile EF 2016

UNA TANTUM

 

EUR

-62 468,92

0,00

-62 468,92

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2017

Riporto - importo non ammissibile EF 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-2 593,24

0,00

-2 593,24

 

Irregolarità

2017

Verifiche di conformità e verifiche sostanziali degli allegati II e III ed errori noti (sanzioni annuali)

UNA TANTUM

 

EUR

-70 522,63

0,00

-70 522,63

 

Certificazione

2017

Differenze nella riconciliazione dei debiti FEAGA

UNA TANTUM

 

EUR

-32 117,63

0,00

-32 117,63

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2017

Errori finanziari riscontrati nelle verifiche sostanziali relative al FEAGA (allegato 1 della relazione dell'OC)

UNA TANTUM

 

EUR

- 205,77

0,00

- 205,77

 

Certificazione

2017

Errori individuali nel FEAGA

UNA TANTUM

 

EUR

- 347 912,42

0,00

- 347 912,42

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

- 534 650,75

0,00

- 534 650,75

ES

Vino - Investimento

2015

Assenza di controlli relativi alla fondatezza delle stime EF 2015

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-91 783,15

0,00

-91 783,15

 

Vino - Investimento

2016

Assenza di controlli relativi alla fondatezza delle stime EF 2016

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 143 195,41

0,00

- 143 195,41

 

Vino - Investimento

2017

Assenza di controlli relativi alla fondatezza delle stime EF 2017

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-83 928,98

0,00

-83 928,98

 

Vino - Investimento

2015

Azioni pagate non incluse nella domanda di sostegno - EF 2015

UNA TANTUM

 

EUR

- 179 674,57

0,00

- 179 674,57

 

Vino - Investimento

2016

Azioni pagate non incluse nella domanda di sostegno - EF 2016

UNA TANTUM

 

EUR

- 477 034,00

0,00

- 477 034,00

 

Vino - Investimento

2015

Carenze nel controllo della sostituzione delle botti

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-20 659,11

0,00

-20 659,11

 

Vino - Investimento

2016

Carenze nel controllo della sostituzione delle botti EF 2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-58 234,92

0,00

-58 234,92

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

-1 054 510,14

0,00

-1 054 510,14

FR

Irregolarità

2015

Applicazione di una sanzione in caso di intenzionalità

UNA TANTUM

 

EUR

-1 915 954,75

- 353 235,44

-1 562 719,31

 

Irregolarità

2016

Applicazione di una sanzione in caso di intenzionalità

UNA TANTUM

 

EUR

-1 793 774,28

- 469 942,73

-1 323 831,55

 

Irregolarità

2017

Applicazione di una sanzione in caso di intenzionalità

UNA TANTUM

 

EUR

-1 435 446,92

0,00

-1 435 446,92

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2016

Controlli amministrativi esaurienti insufficienti EF 2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 400 907,21

-44 784,16

- 356 123,05

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2017

Controlli amministrativi esaurienti insufficienti EF 2017

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 448 715,16

0,00

- 448 715,16

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2018

Controlli amministrativi esaurienti insufficienti EF 2018

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 453 373,17

0,00

- 453 373,17

 

Vino - Promozione sui mercati dei paesi terzi

2015

Carenze nei controlli essenziali relativi ai controlli amministrativi e ai controlli in loco. Mancanza di un'analisi dei rischi.

IMPORTO FORFETTARIO

7,00 %

EUR

- 177 746,45

0,00

- 177 746,45

 

Vino - Promozione sui mercati dei paesi terzi

2016

Carenze nei controlli essenziali relativi ai controlli amministrativi e ai controlli in loco. Mancanza di un'analisi dei rischi.

IMPORTO FORFETTARIO

7,00 %

EUR

- 205 303,65

-54 653,76

- 150 649,89

 

Vino - Promozione sui mercati dei paesi terzi

2017

Carenze nei controlli essenziali relativi ai controlli amministrativi e ai controlli in loco. Mancanza di un'analisi dei rischi.

IMPORTO FORFETTARIO

7,00 %

EUR

-32 754,65

0,00

-32 754,65

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

-6 863 976,24

- 922 616,09

-5 941 360,15

GB

Diritti

2016

Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sul regime di pagamento di base 2015

UNA TANTUM

 

EUR

-72 690,20

- 416,38

-72 273,82

 

Diritti

2017

Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sul regime di pagamento di base 2016

UNA TANTUM

 

EUR

- 125 141,46

- 746,55

- 124 394,91

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sull'inverdimento 2015

UNA TANTUM

 

EUR

-34 726,50

- 334,36

-34 392,14

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sull'inverdimento 2016

UNA TANTUM

 

EUR

-53 070,85

- 507,58

-52 563,27

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sul regime per i giovani agricoltori 2015

UNA TANTUM

 

EUR

- 621,92

-3,56

- 618,36

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Calcolo del regime di pagamento di base non finalizzato/notificato - impatto sul regime per i giovani agricoltori 2016

UNA TANTUM

 

EUR

- 105,86

-0,63

- 105,23

 

Diritti

2016

Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime di pagamento di base 2015

UNA TANTUM

 

EUR

-30 199,79

- 172,99

-30 026,80

 

Diritti

2017

Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime di pagamento di base 2016

UNA TANTUM

 

EUR

- 110 341,24

- 658,26

- 109 682,98

 

Diritti

2018

Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime di pagamento di base 2017

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-53 909,19

0,00

-53 909,19

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sull'inverdimento 2015

UNA TANTUM

 

EUR

-13 142,45

- 126,54

-13 015,91

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sull'inverdimento 2016

UNA TANTUM

 

EUR

-46 208,88

- 441,95

-45 766,93

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sull'inverdimento 2017

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-22 855,89

0,00

-22 855,89

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime per i giovani agricoltori 2015

UNA TANTUM

 

EUR

- 107,06

-0,61

- 106,45

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime per i giovani agricoltori 2016

UNA TANTUM

 

EUR

- 294,97

-1,76

- 293,21

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sul regime per i giovani agricoltori 2017

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-44,17

0,00

-44,17

 

Diritti

2016

Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sul regime di pagamento di base 2015

UNA TANTUM

 

EUR

-23 659,93

- 135,53

-23 524,40

 

Diritti

2017

Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sul regime di pagamento di base 2016

UNA TANTUM

 

EUR

-24 133,52

- 143,97

-23 989,55

 

Diritti

2018

Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sul regime di pagamento di base 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-24 851,63

0,00

-24 851,63

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sull'inverdimento 2015

UNA TANTUM

 

EUR

-10 490,85

- 101,01

-10 389,84

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sull'inverdimento 2016

UNA TANTUM

 

EUR

-10 700,16

- 102,34

-10 597,82

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Controlli sulla @@determinazione@@ del diritto all'aiuto - impatto sull'inverdimento 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-10 697,48

0,00

-10 697,48

 

Diritti

2017

Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (regime di pagamento di base)

UNA TANTUM

 

EUR

-1 028 190,68

0,00

-1 028 190,68

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (inverdimento)

UNA TANTUM

 

EUR

- 560 949,25

0,00

- 560 949,25

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (sostegno accoppiato facoltativo 01)

UNA TANTUM

 

EUR

-40 185,21

0,00

-40 185,21

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (sostegno accoppiato facoltativo 02)

UNA TANTUM

 

EUR

-8 468,96

0,00

-8 468,96

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (sostegno accoppiato facoltativo 03)

UNA TANTUM

 

EUR

-96 566,25

0,00

-96 566,25

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (regime per i giovani agricoltori)

UNA TANTUM

 

EUR

-3 447,83

0,00

-3 447,83

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

-2 405 802,18

-3 894,02

-2 401 908,16

HR

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Calcolo errato delle sanzioni amministrative

UNA TANTUM

 

EUR

-84 324,37

0,00

-84 324,37

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Percentuale minima di verifiche per i controlli in loco non raggiunta

UNA TANTUM

 

EUR

-35 671,36

0,00

-35 671,36

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Percentuale minima di verifiche per i controlli in loco non raggiunta

UNA TANTUM

 

EUR

-35 671,36

0,00

-35 671,36

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Percentuale minima di verifiche per i controlli in loco non raggiunta

UNA TANTUM

 

EUR

-35 671,36

0,00

-35 671,36

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Verifica insufficiente del recupero dei diritti all'aiuto

UNA TANTUM

 

EUR

- 325,70

0,00

- 325,70

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Verifica insufficiente del recupero dei diritti all'aiuto

UNA TANTUM

 

EUR

- 580,06

0,00

- 580,06

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Verifica insufficiente dello status dell'agricoltore (riserva nazionale)

UNA TANTUM

 

EUR

-8 016,98

0,00

-8 016,98

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Verifica insufficiente dello status dell'agricoltore (riserva nazionale)

UNA TANTUM

 

EUR

-7 212,34

0,00

-7 212,34

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Verifica insufficiente dello status dell'agricoltore (regime per i giovani agricoltori)

UNA TANTUM

 

EUR

-18 828,55

0,00

-18 828,55

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Verifica insufficiente dello status dell'agricoltore (regime per i giovani agricoltori)

UNA TANTUM

 

EUR

-25 056,29

0,00

-25 056,29

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Verifica insufficiente del valore dei diritti all'aiuto

UNA TANTUM

 

EUR

-37 401,73

0,00

-37 401,73

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Verifica insufficiente del valore dei diritti all'aiuto

UNA TANTUM

 

EUR

- 103 179,76

0,00

- 103 179,76

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio

UNA TANTUM

 

EUR

-11 057,33

0,00

-11 057,33

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio

UNA TANTUM

 

EUR

-4 390,01

0,00

-4 390,01

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Verifica insufficiente degli agricoltori biologici

UNA TANTUM

 

EUR

-3 480,59

0,00

-3 480,59

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Verifica insufficiente dei prati permanenti

UNA TANTUM

 

EUR

-13 445,37

0,00

-13 445,37

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Verifica insufficiente dei prati permanenti

UNA TANTUM

 

EUR

-5 470,77

0,00

-5 470,77

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Verifica insufficiente dei prati permanenti

UNA TANTUM

 

EUR

-4 819,93

0,00

-4 819,93

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Verifica insufficiente del recupero retroattivo

UNA TANTUM

 

EUR

- 485 129,84

0,00

- 485 129,84

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Verifica insufficiente del recupero retroattivo

UNA TANTUM

 

EUR

- 277 225,31

0,00

- 277 225,31

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Verifica insufficiente del recupero retroattivo

UNA TANTUM

 

EUR

-16 508,26

0,00

-16 508,26

 

 

 

 

 

Totale HR:

EUR

-1 213 467,27

0,00

-1 213 467,27

HU

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Livello insufficiente di controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

- 484 117,64

0,00

- 484 117,64

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Qualità dei controlli in loco - errata individuazione dell'EFA

UNA TANTUM

 

EUR

-11 871,24

0,00

-11 871,24

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Qualità dei controlli in loco - errata individuazione dell'EFA

UNA TANTUM

 

EUR

-2 572,84

0,00

-2 572,84

 

 

 

 

 

Totale HU:

EUR

- 498 561,72

0,00

- 498 561,72

IE

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze SIPA

IMPORTO STIMATO

 

EUR

-1 132 326,70

0,00

-1 132 326,70

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze SIPA

IMPORTO STIMATO

 

EUR

-1 089 743,91

0,00

-1 089 743,91

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Carenze SIPA

IMPORTO STIMATO

 

EUR

- 633 104,48

0,00

- 633 104,48

 

 

 

 

 

Totale IE:

EUR

-2 855 175,09

0,00

-2 855 175,09

IT

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Correzione globale per tutte le risultanze

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-68 685 227,76

- 166 676,14

-68 518 551,62

 

Sostegno accoppiato facoltativo - basato sulla superficie

2016

Correzione globale per tutte le risultanze

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-3 690 568,93

- 262,10

-3 690 306,83

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Correzione globale per tutte le risultanze

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-65 482 175,39

-5 116,81

-65 477 058,61

 

Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria

2017

Correzione globale per tutte le risultanze

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 754 110,44

-1,21

- 754 109,23

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Correzione globale per tutte le risultanze

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-3 811 472,84

-0,27

-3 811 472,58

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Correzione globale per tutte le risultanze

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 830 757,67

- 127,68

- 830 629,95

 

Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria

2018

Correzione globale per tutte le risultanze

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 730 282,20

0,00

- 730 282,20

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Correzione globale per tutte le risultanze

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 111 868,12

0,00

- 111 868,12

 

Condizionalità

2016

Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 208 203,54

0,00

- 208 203,54

 

Condizionalità

2017

Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-4 103,38

0,00

-4 103,38

 

Condizionalità

2018

Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-3 627,62

0,00

-3 627,62

 

Condizionalità

2017

Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 315 751,97

0,00

- 315 751,97

 

Condizionalità

2018

Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-10 223,00

0,00

-10 223,00

 

Certificazione

2017

Errori noti nel FEAGA

UNA TANTUM

 

EUR

-4 834,89

0,00

-4 834,89

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2014

PO 2013 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 015 887,56

0,00

-1 015 887,56

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2015

PO 2013 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-4 241,09

0,00

-4 241,09

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2016

PO 2013 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 110,78

0,00

-1 110,78

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2014

PO 2014 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 170 533,71

0,00

- 170 533,71

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2015

PO 2014 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-2 522 983,06

0,00

-2 522 983,06

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2016

PO 2014 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-18 839,14

0,00

-18 839,14

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2017

PO 2014 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

3 889,40

0,00

3 889,40

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2015

PO 2015 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 933 283,90

0,00

- 933 283,90

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2016

PO 2015 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-2 963 312,69

0,00

-2 963 312,69

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2017

PO 2015 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-3 941,19

0,00

-3 941,19

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2016

PO 2016 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 649 642,58

0,00

- 649 642,58

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri

2017

PO 2016 - FV/2016/002/IT; carenze nel settore ortofrutticolo nell'ambito del regime dei programmi operativi e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-2 770 183,74

0,00

-2 770 183,74

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

-155 693 277,79

- 172 184,21

-155 521 093,58

LU

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2015 - regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

-4 732,24

-11,14

-4 721,10

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2015 - inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

-3 798,16

-8,94

-3 789,22

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2016 - regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

-4 732,24

0,00

-4 732,24

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2016 - inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

-2 604,22

0,00

-2 604,22

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2017 - regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

-4 732,25

0,00

-4 732,25

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Verifica insufficiente degli elementi caratteristici del paesaggio - anno di domanda 2017 - inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

-19 678,14

0,00

-19 678,14

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Verifica insufficiente dei prati permanenti - anno di domanda 2015 - regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

-13 828,00

-32,57

-13 795,43

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Verifica insufficiente dei prati permanenti - anno di domanda 2015 - inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

-9 378,34

-22,09

-9 356,25

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nei controlli in loco - anno di domanda 2016 - regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

-11 228,50

0,00

-11 228,50

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nei controlli in loco - anno di domanda 2016 - inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

-5 175,15

0,00

-5 175,15

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Carenze nei controlli in loco - anno di domanda 2017 - regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

-9 785,03

0,00

-9 785,03

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Carenze nei controlli in loco - anno di domanda 2017 - inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

-4 021,65

0,00

-4 021,65

 

 

 

 

 

Totale LU:

EUR

-93 693,92

-74,74

-93 619,18

MT

Sostegno accoppiato facoltativo

2016

Sostegno accoppiato facoltativo 1.4 - anno di domanda 2015

UNA TANTUM

 

EUR

-33 498,88

- 712,48

-32 786,40

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Sostegno accoppiato facoltativo 1.4 - anno di domanda 2015

UNA TANTUM

 

EUR

- 384,46

-47,09

- 337,37

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Sostegno accoppiato facoltativo 1.4 - anno di domanda 2016

UNA TANTUM

 

EUR

-25 238,90

- 902,82

-24 336,08

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Sostegno accoppiato facoltativo 1.4 - anno di domanda 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-2 306,34

- 824,30

-1 482,04

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2016

Sostegno accoppiato facoltativo 1.5-1.6 - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

-57 676,21

-88,01

-57 588,20

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Sostegno accoppiato facoltativo 1.5-1.6 - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

-60 919,52

- 185,76

-60 733,76

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Sostegno accoppiato facoltativo 1.5-1.6 - anno di domanda 2017

IMPORTO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

-61 345,33

-41,35

-61 303,98

 

Condizionalità

2016

Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 7 ma non del CGO 8 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-3 035,82

0,00

-3 035,82

 

Condizionalità

2017

Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-2 797,27

0,00

-2 797,27

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-2 853,82

-71,68

-2 782,14

 

Condizionalità

2016

Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 7 e del CGO 8 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 966,76

0,00

- 966,76

 

Condizionalità

2017

Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti a varie combinazioni di CGO - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-1 104,65

0,00

-1 104,65

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti a varie combinazioni di CGO - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-1 186,87

0,00

-1 186,87

 

Condizionalità

2016

Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti esclusivamente ai requisiti del CGO 8 - mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 430,66

0,00

- 430,66

 

Condizionalità

2017

Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 8 e non soggetti al CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 423,66

-0,91

- 422,75

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 8 e non soggetti al CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 412,07

-0,12

- 411,95

 

 

 

 

 

Totale MT:

EUR

- 254 581,22

-2 874,52

- 251 706,70

NL

Diritti

2016

Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sul regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

-2 627 743,09

0,00

-2 627 743,09

 

Diritti

2017

Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sul regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

- 113 182,27

0,00

- 113 182,27

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sull'inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

-1 154 421,24

0,00

-1 154 421,24

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sull'inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

-46 449,89

0,00

-46 449,89

 

Condizionalità - Recuperi

2016

Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sui recuperi

UNA TANTUM

 

EUR

559,36

0,00

559,36

 

Irregolarità

2016

Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sui recuperi

UNA TANTUM

 

EUR

9 603,85

0,00

9 603,85

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2016

Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sul sostegno accoppiato facoltativo

UNA TANTUM

 

EUR

-66 023,74

0,00

-66 023,74

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sul regime per i giovani agricoltori

UNA TANTUM

 

EUR

-11 566,93

0,00

-11 566,93

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Percentuale di controllo insufficiente

UNA TANTUM

 

EUR

-39 998,52

0,00

-39 998,52

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

SIPA e altre carenze

UNA TANTUM

 

EUR

- 166 919,54

0,00

- 166 919,54

 

Misure di sostegno temporanee ed eccezionali

2016

Recupero di pagamenti indebiti regolamento (UE) 2015/1853 (articolo 1)

UNA TANTUM

 

EUR

-2 515 000,00

0,00

-2 515 000,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nei recuperi retroattivi

UNA TANTUM

 

EUR

-1 888,98

0,00

-1 888,98

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze nel SIPA

UNA TANTUM

 

EUR

-10 405,19

0,00

-10 405,19

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nel SIPA

UNA TANTUM

 

EUR

-15 624,74

0,00

-15 624,74

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze nel SIPA

UNA TANTUM

 

EUR

-5 202,60

0,00

-5 202,60

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze nei controlli in loco - verifica della manutenzione

UNA TANTUM

 

EUR

-28 396,88

0,00

-28 396,88

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nei controlli in loco - verifica della manutenzione

UNA TANTUM

 

EUR

-50 082,79

0,00

-50 082,79

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze nei controlli in loco - telerilevamento

UNA TANTUM

 

EUR

-32 382,33

0,00

-32 382,33

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nei controlli in loco - telerilevamento

UNA TANTUM

 

EUR

-62 115,67

0,00

-62 115,67

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per i bovini

UNA TANTUM

 

EUR

- 242 859,95

0,00

- 242 859,95

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2016

Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per i bovini

UNA TANTUM

 

EUR

- 292 314,10

0,00

- 292 314,10

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per i bovini

UNA TANTUM

 

EUR

- 203 767,61

0,00

- 203 767,61

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per gli ovini

UNA TANTUM

 

EUR

- 311 190,35

0,00

- 311 190,35

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2016

Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per gli ovini

UNA TANTUM

 

EUR

- 245 664,73

0,00

- 245 664,73

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Carenze nell'istituzione e nel controllo dei premi per gli ovini

UNA TANTUM

 

EUR

- 216 663,18

0,00

- 216 663,18

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei diritti nell'ambito del regime di pagamento di base, dell'inverdimento e del regime per i giovani agricoltori

UNA TANTUM

 

EUR

- 732 338,89

0,00

- 732 338,89

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei diritti nell'ambito del regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

- 167 677,35

0,00

- 167 677,35

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei diritti nell'ambito del regime di pagamento di base

UNA TANTUM

 

EUR

- 335 906,85

0,00

- 335 906,85

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei pagamenti nell'ambito dell'inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

-72 621,06

0,00

-72 621,06

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei pagamenti nell'ambito dell'inverdimento

UNA TANTUM

 

EUR

- 145 212,53

0,00

- 145 212,53

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori

UNA TANTUM

 

EUR

-24 208,33

0,00

-24 208,33

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Carenze nel sostegno accoppiato facoltativo relativo agli animali - effetto sull'assegnazione dei pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori

UNA TANTUM

 

EUR

-23 805,29

0,00

-23 805,29

 

 

 

 

 

Totale NL:

EUR

-9 951 471,41

0,00

-9 951 471,41

RO

Certificazione

2016

Errori noti nel FEAGA

UNA TANTUM

 

EUR

-76,27

0,00

-76,27

 

Certificazione

2016

Errore più probabile nel FEAGA

IMPORTO STIMATO

 

EUR

-17 323 228,52

- 440,82

-17 322 787,70

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

-17 323 304,79

- 440,82

-17 322 863,97

SE

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Carenza nel controllo essenziale riguardante le verifiche dell'esattezza del calcolo dell'aiuto, compresa l'applicazione delle sanzioni - sostegno accoppiato facoltativo - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

-2 618 729,82

-5 697,92

-2 613 031,90

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Carenza nel controllo essenziale riguardante le verifiche dell'esattezza del calcolo dell'aiuto, compresa l'applicazione delle sanzioni - sostegno accoppiato facoltativo - anno di domanda 2017

IMPORTO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

-2 610 686,25

0,00

-2 610 686,25

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2016

Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'ammissibilità dell'aiuto - correttezza del pagamento finale - sostegno accoppiato facoltativo - anno di domanda 2015

UNA TANTUM

 

EUR

- 862 615,07

0,00

- 862 615,07

 

Diritti

2017

Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'accesso all'aiuto richiesto per quanto riguarda lo status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016

STIMA PERCENTUALE

0,58 %

EUR

-96 196,72

-3 374,63

-92 822,09

 

Pagamenti di inverdimento

2017

Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'accesso all'aiuto richiesto per quanto riguarda lo status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016

STIMA PERCENTUALE

0,58 %

EUR

-51 533,13

-47 356,10

-4 177,03

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'accesso all'aiuto richiesto per quanto riguarda lo status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016

STIMA PERCENTUALE

0,58 %

EUR

-29 660,36

0,00

-29 660,36

 

Regime per i giovani agricoltori

2017

Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'accesso all'aiuto richiesto per quanto riguarda lo status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016

STIMA PERCENTUALE

0,58 %

EUR

-2 826,93

0,00

-2 826,93

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2016

Carenza nel controllo essenziale riguardante le verifiche dell'esattezza del calcolo dell'aiuto, compresa l'applicazione delle sanzioni - sostegno accoppiato facoltativo - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

-2 560 986,85

-25 878,45

-2 535 108,40

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2017

Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'ammissibilità dell'aiuto - correttezza del pagamento finale - sostegno accoppiato facoltativo - anno di domanda 2016

UNA TANTUM

 

EUR

- 160 270,35

0,00

- 160 270,35

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

-8 993 505,48

-82 307,10

-8 911 198,38


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

-210 613 733,99

-1 184 862,42

-209 428 871,57

Voce di bilancio: 6 7 1 1

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

BE

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2017

Errore sostanziale nel campionamento (allegato 15 della relazione dell'OC)

UNA TANTUM

 

EUR

-3 869,02

0,00

-3 869,02

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2017

Errore sostanziale nel campionamento (allegato 14 della relazione dell'OC)

UNA TANTUM

 

EUR

- 205,57

0,00

- 205,57

 

 

 

 

 

Totale BE:

EUR

-4 074,59

0,00

-4 074,59

BG

Condizionalità

2016

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 223 326,63

-8 009,67

- 215 316,96

 

Condizionalità

2017

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 834,40

0,00

- 834,40

 

Condizionalità

2018

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 293,61

0,00

- 293,61

 

Condizionalità

2017

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 184 118,40

- 688,70

- 183 429,70

 

Condizionalità

2018

Carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali - carenze nelle relazioni - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-8 204,10

0,00

-8 204,10

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

- 416 777,14

-8 698,37

- 408 078,77

CZ

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2016

M10: Doppio finanziamento

UNA TANTUM

 

EUR

-7 674,67

0,00

-7 674,67

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

M10: Doppio finanziamento

UNA TANTUM

 

EUR

-7 484,02

0,00

-7 484,02

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

M14: preavviso di controlli in loco - EF 2017

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-14 191,54

0,00

-14 191,54

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2018

M14: preavviso di controlli in loco - EF 2018 e EF 2019

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-15 511,62

0,00

-15 511,62

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2019

M14: preavviso di controlli in loco - EF 2018 e EF 2019

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-5 405,86

0,00

-5 405,86

 

 

 

 

 

Totale CZ:

EUR

-50 267,71

0,00

-50 267,71

DE

Certificazione

2017

Differenze nella riconciliazione dei debiti FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

-9 497,41

0,00

-9 497,41

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2016.

UNA TANTUM

 

EUR

-10 543,25

0,00

-10 543,25

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2017

Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2017.

UNA TANTUM

 

EUR

-8 997,06

0,00

-8 997,06

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2018

Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2018.

UNA TANTUM

 

EUR

-8 919,87

0,00

-8 919,87

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2017

Errori finanziari riscontrati nelle verifiche sostanziali relative al FEASR (allegati 11, 7a e 7b della relazione dell'OC)

UNA TANTUM

 

EUR

-35 267,33

0,00

-35 267,33

 

Certificazione

2017

Errori individuali nel FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

-7 618,01

0,00

-7 618,01

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

-80 842,93

0,00

-80 842,93

ES

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2018

M121: rettifica forfettaria del 5 % (spese transitorie per la M04 nell'EF 2018)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-2 447,56

0,00

-2 447,56

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2013)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-24 078,53

0,00

-24 078,53

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2014

M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2014)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-29 716,69

0,00

-29 716,69

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2016)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 576 669,13

0,00

- 576 669,13

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 %. EF 2016 ed EF 2017 [spese transitorie per la M06]

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-23 343,35

0,00

-23 343,35

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2017

M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 %. EF 2016 ed EF 2017 [spese transitorie per la M06]

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-3 889,09

0,00

-3 889,09

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2015

M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2015, EF 2016 ed EF 2017, incl. le spese transitorie per la M04) [per EF 2016 ed EF 2017: sovrapposizione con le spese per la M4.1]

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-35 782,98

0,00

-35 782,98

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2015, EF 2016 ed EF 2017, incl. le spese transitorie per la M04) [per EF 2016 ed EF 2017: sovrapposizione con le spese per la M4.1]

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-58 528,57

0,00

-58 528,57

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2017

M121: carenze in controllo essenziale (verifica dell'ammissibilità - 5 %) e assenza di controllo complementare (pista di controllo - 2 %) = > rettifica forfettaria del 5 % (EF 2015, EF 2016 ed EF 2017, incl. le spese transitorie per la M04) [per EF 2016 ed EF 2017: sovrapposizione con le spese per la M4.1]

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-50 965,72

0,00

-50 965,72

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

M123: assenza di controllo complementare (pista di controllo) = > rettifica forfettaria del 2 % (EF 2013)

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-24 354,54

0,00

-24 354,54

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2014

M123: assenza di controllo complementare (pista di controllo) = > rettifica forfettaria del 2 % (EF 2014)

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-6 109,94

0,00

-6 109,94

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2015

M123: assenza di controllo complementare (pista di controllo) = > rettifica forfettaria del 2 % (EF 2015-2016-2017)

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 267 943,18

0,00

- 267 943,18

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

M123: assenza di controllo complementare (pista di controllo) = > rettifica forfettaria del 2 % (EF 2015-2016-2017)

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 315 906,15

0,00

- 315 906,15

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

-1 419 735,43

0,00

-1 419 735,43

FR

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Assenza del controllo essenziale "Realizzazione di visite in loco per tutte le operazioni di investimento al fine di verificare la realizzazione dell’investimento"

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-5 560,80

0,00

-5 560,80

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Assenza del controllo essenziale "Realizzazione di visite in loco per tutte le operazioni di investimento al fine di verificare la realizzazione dell’investimento"

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-6 579,04

0,00

-6 579,04

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici

2014

Assenza del controllo essenziale "Realizzazione di visite in loco per tutte le operazioni di investimento al fine di verificare la realizzazione dell’investimento"

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-4 875,00

-2 437,50

-2 437,50

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2015

Assenza del controllo essenziale "Realizzazione di visite in loco per tutte le operazioni di investimento al fine di verificare la realizzazione dell’investimento"

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-28 776,35

-28 776,35

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici

2015

Carenze nell'esecuzione del controllo essenziale "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi"

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-3 506,13

-3 506,13

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici

2014

Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi"

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-73 581,42

0,00

-73 581,42

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2015

Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi"

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 162 273,81

- 161 526,67

- 747,14

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici

2015

Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi"

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 797 732,62

- 797 732,62

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2015

Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi"

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 265 184,89

- 265 184,89

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi"

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 147 822,70

-86 087,35

-61 735,35

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2016

Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi"

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 560 112,80

- 363 185,54

- 196 927,26

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi"

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 110 309,10

-71 526,07

-38 783,03

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2017

Carenza nell'esecuzione dei controlli essenziali "Verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione" e "Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi"

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-35 929,52

-24 437,81

-11 491,71

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

Controllo in loco non eseguito prima del pagamento finale - seguito del RD3/2014/012/FR

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-7 141,25

0,00

-7 141,25

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2017

Controllo in loco non eseguito prima del pagamento finale - seguito del RD3/2014/012/FR

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-86 868,35

0,00

-86 868,35

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2018

Controllo in loco non eseguito prima del pagamento finale - seguito del RD3/2014/012/FR

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 329,60

0,00

- 329,60

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

Qualità della valutazione della ragionevolezza dei costi inferiore al livello richiesto

IMPORTO FORFETTARIO

2,66 %

EUR

- 458 109,26

- 457 977,66

- 131,60

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2017

Qualità della valutazione della ragionevolezza dei costi inferiore al livello richiesto

IMPORTO FORFETTARIO

2,66 %

EUR

- 253 541,50

0,00

- 253 541,50

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

Qualità della valutazione della ragionevolezza dei costi inferiore al livello richiesto

IMPORTO FORFETTARIO

4,14 %

EUR

- 913 484,71

- 820 627,41

-92 857,30

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2017

Qualità della valutazione della ragionevolezza dei costi inferiore al livello richiesto

IMPORTO FORFETTARIO

4,14 %

EUR

- 129 621,33

-64 754,26

-64 867,07

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

-4 051 340,18

-3 147 760,26

- 903 579,92

GB

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2018

Controlli dello status di agricoltore in attività - impatto sullo sviluppo rurale 2017

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-1 313,52

0,00

-1 313,52

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

Carenza nella definizione di agricoltore in attività - imprese collegate (vincoli naturali)

UNA TANTUM

 

EUR

-81 774,79

0,00

-81 774,79

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

-83 088,31

0,00

-83 088,31

HU

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

Mancata applicazione di riduzioni per la presentazione tardiva delle domande di pagamento (M14 del PSR 2014-2020) - EF 2017

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 080 678,64

0,00

-1 080 678,64

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2016

Mancata verifica di tutti gli animali durante i controlli in loco (misura 215 del PSR 2007-2013); mancata applicazione di riduzioni per la presentazione tardiva delle domande di pagamento (M215 del PSR 2007-2013; M14 del PSR 2014-2020) - EF 2016

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 011 685,76

0,00

-1 011 685,76

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Sistema sanzionatorio nell'ultimo anno del programma di sviluppo rurale - lettera di avvertimento (M214 del PSR 2007-2013) - anno di domanda 2013

IMPORTO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-20 339,71

0,00

-20 339,71

 

 

 

 

 

Totale HU:

EUR

-2 112 704,11

0,00

-2 112 704,11

IE

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2016

Carenze SIPA

IMPORTO STIMATO

 

EUR

- 483 545,11

0,00

- 483 545,11

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

Carenze SIPA

IMPORTO STIMATO

 

EUR

- 466 516,59

0,00

- 466 516,59

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2018

Carenze SIPA

IMPORTO STIMATO

 

EUR

- 284 061,57

0,00

- 284 061,57

 

 

 

 

 

Totale IE:

EUR

-1 234 123,27

0,00

-1 234 123,27

IT

Condizionalità

2016

Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-7 296,99

-66,24

-7 230,75

 

Condizionalità

2017

Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-2 923,66

0,00

-2 923,66

 

Condizionalità

2018

Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2015

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-99,12

0,00

-99,12

 

Condizionalità

2017

Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-27 283,36

0,00

-27 283,36

 

Condizionalità

2018

Carenze nei controlli dell'identificazione e della registrazione nell'ambito del CGO 7 - anno di domanda 2016

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-2 117,20

0,00

-2 117,20

 

Certificazione

2017

Errori nel FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

-29 136,27

- 319,58

-28 816,69

 

Certificazione

2017

Errori noti (FEASR)

UNA TANTUM

 

EUR

- 121 884,94

0,00

- 121 884,94

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici

2014

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (frazionamento artificioso)

UNA TANTUM

 

EUR

- 431 400,00

0,00

- 431 400,00

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2015

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (frazionamento artificioso)

UNA TANTUM

 

EUR

- 330 045,02

0,00

- 330 045,02

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (frazionamento artificioso)

UNA TANTUM

 

EUR

-15 123,95

0,00

-15 123,95

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici

2014

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (decisione di aggiudicazione non adeguatamente giustificata)

UNA TANTUM

 

EUR

-44 449,58

0,00

-44 449,58

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici

2015

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (decisione di aggiudicazione non adeguatamente giustificata)

UNA TANTUM

 

EUR

-28 584,53

0,00

-28 584,53

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici

2016

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non adeguatamente verificate (decisione di aggiudicazione non adeguatamente giustificata)

UNA TANTUM

 

EUR

-7 895,28

0,00

-7 895,28

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

-1 048 239,90

- 385,82

-1 047 854,08

LT

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

M121 + M123 - Campo di applicazione dei controlli in loco e dei controlli sulla ragionevolezza dei costi

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 109 209,77

0,00

-1 109 209,77

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2015

M311 - Spese per autovetture non ammissibili (rettifica forfettaria del -5 % rispetto all'indagine RD1/2014/834/LT)

UNA TANTUM

 

EUR

-25 892,39

-1 294,62

-24 597,77

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

M311 - Ragionevolezza dei costi

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-7 070,44

0,00

-7 070,44

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

M312 - Campo di applicazione dei controlli in loco e dei controlli sulla ragionevolezza dei costi

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 297 843,38

0,00

- 297 843,38

 

 

 

 

 

Totale LT:

EUR

-1 440 015,98

-1 294,62

-1 438 721,36

LU

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2016

FEASR M10 e M11: Numero insufficiente di controlli in loco.

UNA TANTUM

 

EUR

-25 037,52

0,00

-25 037,52

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

FEASR M10 e M11: Numero insufficiente di controlli in loco.

UNA TANTUM

 

EUR

-4 245,01

0,00

-4 245,01

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2016

M10 e M11: mancanza di controlli in loco

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-27 749,53

0,00

-27 749,53

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

M10 e M11: mancanza di controlli in loco

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-55 330,54

0,00

-55 330,54

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2018

M10 e M11: mancanza di controlli in loco

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-61 198,87

0,00

-61 198,87

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2016

M11: pagamenti eseguiti prima del completamento dei controlli amministrativi

UNA TANTUM

 

EUR

- 962,05

0,00

- 962,05

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

M11: pagamenti eseguiti prima del completamento dei controlli amministrativi

UNA TANTUM

 

EUR

- 263,51

0,00

- 263,51

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici

2016

M20: Scarse verifiche dell'ammissibilità dei costi

UNA TANTUM

 

EUR

-24 360,56

0,00

-24 360,56

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari pubblici

2017

M20: Scarse verifiche dell'ammissibilità dei costi

UNA TANTUM

 

EUR

-38 435,81

0,00

-38 435,81

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2017

M6.1: Scarse verifiche dell'ammissibilità del progetto (piani aziendali)

UNA TANTUM

 

EUR

-47 340,00

0,00

-47 340,00

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2018

M6.1: Scarse verifiche dell'ammissibilità del progetto (piani aziendali)

UNA TANTUM

 

EUR

-11 835,00

0,00

-11 835,00

 

 

 

 

 

Totale LU:

EUR

- 296 758,40

0,00

- 296 758,40

MT

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2015

Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 639,69

- 199,58

- 440,11

 

FEASR LEADER Sviluppo rurale

2015

Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 264,48

-82,52

- 181,96

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-30 407,39

0,00

-30 407,39

 

FEASR LEADER Sviluppo rurale

2016

Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 253,80

0,00

- 253,80

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-4 212,63

0,00

-4 212,63

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2015

Svolgimento di controlli in loco di qualità sufficiente

UNA TANTUM

 

EUR

-64 128,03

-1 000,40

-63 127,63

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

Svolgimento di controlli in loco di qualità sufficiente

UNA TANTUM

 

EUR

-41 890,44

0,00

-41 890,44

 

Condizionalità

2016

Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 7 ma non del CGO 8 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 144,27

0,00

- 144,27

 

Condizionalità

2017

Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-79,81

0,00

-79,81

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di una supervisione adeguata

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-88,00

0,00

-88,00

 

Condizionalità

2016

Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 7 e del CGO 8 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-84,04

0,00

-84,04

 

Condizionalità

2017

Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti a varie combinazioni di CGO - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-75,05

0,00

-75,05

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti a varie combinazioni di CGO - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-73,91

0,00

-73,91

 

Condizionalità

2016

Anno di domanda 2015 - beneficiari soggetti esclusivamente ai requisiti del CGO 8 - mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 400,38

0,00

- 400,38

 

Condizionalità

2017

Anno di domanda 2016 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 8 e non soggetti al CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 465,51

0,00

- 465,51

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017 - beneficiari soggetti ai requisiti del CGO 6 e/o del CGO 8 e non soggetti al CGO 7 - carenze nei controlli in loco per i CGO relativi agli animali e mancanza di prove di procedure di supervisione adeguate

IMPORTO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 445,90

0,00

- 445,90

 

 

 

 

 

Totale MT:

EUR

- 143 653,33

-1 282,50

- 142 370,83

NL

Sviluppo rurale FEASR, gestione dei rischi

2016

Carenza riguardante lo status di agricoltore in attività - impatto sullo sviluppo rurale

UNA TANTUM

 

EUR

-19 981,45

0,00

-19 981,45

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2018

SIPA e altre carenze

UNA TANTUM

 

EUR

-29 502,31

0,00

-29 502,31

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

Carenze nel SIPA (FEASR)

UNA TANTUM

 

EUR

- 805 547,41

0,00

- 805 547,41

 

 

 

 

 

Totale NL:

EUR

- 855 031,17

0,00

- 855 031,17

PT

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2016.

UNA TANTUM

 

EUR

-45 335,01

- 166,16

-45 168,85

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2017

Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2017.

UNA TANTUM

 

EUR

-62 829,11

0,00

-62 829,11

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2018

Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2018 + EF 2019.

UNA TANTUM

 

EUR

-64 068,90

0,00

-64 068,90

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2019

Doppio finanziamento tra M8 (primo imboschimento) e inverdimento EFA - EF 2018 + EF 2019.

UNA TANTUM

 

EUR

-2 485,97

0,00

-2 485,97

 

 

 

 

 

Totale PT:

EUR

- 174 718,99

- 166,16

- 174 552,83

RO

Certificazione

2017

Errori individuali nel FEASR.

UNA TANTUM

 

EUR

-54 870,22

0,00

-54 870,22

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

-54 870,22

0,00

-54 870,22

SE

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2015

1 controllo essenziale - Selezione e valutazione delle domande di progetti

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-45 164,84

-45 164,84

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

1 controllo essenziale - Selezione e valutazione delle domande di progetti

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-3 966,68

0,00

-3 966,68

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2017

Controllo essenziale - Adeguati controlli volti a garantire che l'investimento/il progetto/la domanda soddisfi tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE nonché quelli previsti nel PSR dello Stato membro o della regione (M04.4)

UNA TANTUM

 

EUR

-15 197,09

0,00

-15 197,09

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2018

Controllo essenziale - Adeguati controlli volti a garantire che l'investimento/il progetto/la domanda soddisfi tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE nonché quelli previsti nel PSR dello Stato membro o della regione (M04.4)

UNA TANTUM

 

EUR

-21 238,15

0,00

-21 238,15

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2015

Selezione e valutazione di progetti/domande (M121)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-9 197,44

-9 197,44

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

Selezione e valutazione di progetti/domande (M121)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 300,26

- 300,26

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

Spesa transitoria (M121)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 185,67

0,00

- 185,67

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

Spesa transitoria (M216)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 949,82

0,00

- 949,82

 

Sviluppo rurale FEASR - investimenti - beneficiari privati

2016

Carenza nella ragionevolezza dei costi oggetto di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici (M216)

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-3 685,07

0,00

-3 685,07

 

Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC

2017

Carenza nel controllo essenziale riguardante i controlli amministrativi volti a stabilire l'accesso all'aiuto richiesto per quanto riguarda lo status di agricoltore in attività - anno di domanda 2016

STIMA PERCENTUALE

0,58 %

EUR

-17 824,63

0,00

-17 824,63

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

- 117 709,65

-54 662,54

-63 047,11

SSK

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2016

M8.3 e M8.4: carenza nel controllo essenziale "Selezione e valutazione dei progetti" - anno di domanda 2015 e 2016 - EF 2016 ed EF 2017

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 214 806,09

- 168 268,94

-46 537,15

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2017

M8.3 e M8.4: carenza nel controllo essenziale "Selezione e valutazione dei progetti" - anno di domanda 2015 e 2016 - EF 2016 ed EF 2017

IMPORTO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 326 332,65

0,00

-1 326 332,65

 

 

 

 

 

Totale SK:

EUR

-1 541 138,74

- 168 268,94

-1 372 869,80


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

-15 125 090,05

-3 382 519,21

-11 742 570,84


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/143


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 78/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE 2019/1836

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (3), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116.

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (4).

(5)

La direttiva 2014/65/UE abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 specifica i casi in cui l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) possono proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni in conformità, rispettivamente, dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente ai punti 31g e 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE. Per integrare nel processo le competenze dell'ABE e dell'ESMA e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti elaborati dall'ABE o dall'ESMA, a seconda dei casi. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.

(7)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo rispecchiato nelle conclusioni (8) dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE e del SEE-EFTA del 14 ottobre 2014 relative all'inclusione nell'accordo SEE dei regolamenti UE che istituiscono le AEV.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13b (Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

32014 L 0065: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116."

2.

Il testo del punto 31ba (Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32014 L 0065: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, p. 349), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116, modificata da:

32016 L 1034: Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti ai "membri del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

c)

i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

d)

all'articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 2 luglio 2014" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019" e anziché "il 3 luglio 2019" leggasi "i cinque anni successivi";

e)

all'articolo 16, paragrafo 11, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 2 luglio 2014" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019";

f)

all'articolo 41, paragrafo 2, anziché "dell'Unione" leggasi "del SEE";

g)

all'articolo 57:

i)

al paragrafo 5, secondo comma, i termini "l'ESMA agisce" sono sostituiti dai termini "l'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA, agisce";

ii)

al paragrafo 6, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "L'ESMA";

h)

all'articolo 70, paragrafo 6, lettere f) e g), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "alla data del 2 luglio 2014" leggasi "alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019";

i)

all'articolo 79:

i)

al paragrafo 1, secondo comma, i termini "o, a seconda dei casi, all'Autorità di vigilanza EFTA/dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "all'ESMA/dell'ESMA";

ii)

al paragrafo 1, quinto comma, i termini ", all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "alla Commissione, all'ESMA";

j)

all'articolo 81, paragrafo 5, all'articolo 82, paragrafo 2, e all'articolo 87, paragrafo 1, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo "ESMA";

k)

all'articolo 86, i termini "all'ESMA, che" sono sostituiti dai termini "all'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

l)

all'articolo 95, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "dal 3 gennaio 2018" leggasi "dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019"."

3.

Il testo del punto 31baa (soppresso) è sostituito da quanto segue:

"32014 R 0600: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54, modificato da:

32016 R 1033: Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti ai "membri del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

c)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità bancaria europea (ABE) o l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seconda dei casi, e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa;

d)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

e)

i riferimenti ai poteri dell'ESMA a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

f)

all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e):

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "alle autorità competenti, all'ESMA e all'ABE" leggasi "alle autorità competenti e all'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "poteri conferiti all'ESMA";

g)

all'articolo 4:

i)

al paragrafo 4, i termini "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "alla Commissione";

ii)

al paragrafo 7, i termini "o, per quanto riguarda le deroghe concesse dalle autorità competenti degli Stati EFTA, prima della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019" sono inseriti dopo i termini "del 3 gennaio 2018";

h)

all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 1, i termini "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "alla Commissione";

i)

all'articolo 36, paragrafo 5:

i)

nella prima e nella seconda frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "ESMA" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

i termini "e include nell'elenco tutte le notifiche ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "L'ESMA pubblica un elenco di tutte le notifiche che riceve";

j)

all'articolo 37, paragrafo 2:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "il 3 gennaio 2018" leggasi "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019";

ii)

i termini "articoli 101 e 102 TFUE" sono sostituiti dai termini "articoli 53 e 54 dell'accordo SEE";

k)

all'articolo 40:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 1 a 4, 6 e 7, anziché "ESMA" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "al diritto dell'Unione" leggasi "all'accordo SEE";

iii)

al paragrafo 3, i termini "previa consultazione degli organismi pubblici" sono sostituiti dai termini "previa consultazione da parte dell'ESMA degli organismi pubblici";

iv)

al paragrafo 3, i termini "senza emettere il parere" sono sostituiti dai termini "senza che l'ESMA emetta il parere";

v)

al paragrafo 5, i termini "alla decisione di adottare una misura" sono sostituiti dai termini "a ciascuna delle sue decisioni di adottare misure";

vi)

al paragrafo 5, i termini ". L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso relativo a ciascuna delle sue decisioni di adottare una misura ai sensi del presente articolo. Sul sito Internet dell'ESMA è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "del presente articolo";

l)

all'articolo 41:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 1 a 4, 6 e 7, anziché "ABE" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "al diritto dell'Unione" leggasi "all'accordo SEE";

iii)

al paragrafo 3, i termini "senza emettere il parere" sono sostituiti dai termini "senza che l'ABE emetta il parere";

iv)

al paragrafo 5, i termini "alla decisione di adottare una misura" sono sostituiti dai termini "a ciascuna delle sue decisioni di adottare misure";

v)

al paragrafo 5, i termini ". L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso relativo a ciascuna delle sue decisioni di adottare una misura ai sensi del presente articolo. Sul sito Internet dell'ABE è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "del presente articolo";

m)

all'articolo 45:

i)

al paragrafo 1, i termini ", o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";

ii)

ai paragrafi 2, 4, 5, 8 e 9 e al primo comma del paragrafo 3, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";

iii)

al paragrafo 3, secondo e terzo comma, i termini "prima di adottare eventuali misure relative a" sono sostituiti dai termini "prima di adottare eventuali misure o, a seconda dei casi, di elaborare progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA riguardanti";

iv)

al paragrafo 6, anziché "ogni decisione" leggasi "ciascuna delle sue decisioni";

v)

al paragrafo 6, i termini ". L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso di ciascuna delle sue decisioni di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, lettera c). Sul sito Internet dell'ESMA è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "paragrafo 1, lettera c)";

vi)

al paragrafo 7, i termini "sul sito Internet dell'ESMA o, per quanto riguarda le misure adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA, quando l'avviso è pubblicato sul sito Internet dell'Autorità di vigilanza EFTA," sono inseriti dopo i termini "quando l'avviso è pubblicato"."

4.

Al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"32014 R 0600: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54."

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 600/2014, rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54, e (UE) 2016/1033 e delle direttive 2014/65/UE, rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116, e (UE) 2016/1034 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1.

(3)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(4)  GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8.

(5)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(7)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(8)  Conclusioni del Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(9)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Dichiarazione comune delle Parti contraenti

in merito alla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019, del 29 marzo 2019, che integra la direttiva 2014/65/UE nell'accordo SEE

Le Parti contraenti convengono che l'integrazione nell'accordo SEE della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, lascia impregiudicate le norme nazionali di applicazione generale relative al controllo degli investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/149


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 85/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/1837

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di compensazione debbano essere soggetti all’obbligo di negoziazione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2021 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’accesso ai valori di riferimento (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/566 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all’esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/570 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/573 della Commissione, del 6 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell’esecuzione delle operazioni (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull’identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione (15).

(16)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (16).

(17)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (17).

(18)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/579 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi (18).

(19)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (19).

(20)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/581 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l’accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali (20).

(21)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/582 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione (21).

(22)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (22).

(23)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione (23).

(24)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (24).

(25)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (25).

(26)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (26).

(27)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (27).

(28)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (28).

(29)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (29).

(30)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (30).

(31)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale (31).

(32)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (32), rettificato dalla GU L 292 del 10.11.2017, pag. 119.

(33)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell’esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (33).

(34)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l’autorizzazione delle imprese di investimento (34).

(35)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell’11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento (35).

(36)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione, del 22 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (36).

(37)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (37).

(38)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati (38).

(39)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/63 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (39).

(40)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (40).

(41)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (41).

(42)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

(43)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43).

(44)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un’importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (44).

(45)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione, del 15 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell’esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (45).

(46)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (46).

(47)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l’autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (47).

(48)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l’invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48).

(49)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (49).

(50)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (50).

(51)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51), rettificato dalla GU L 33 del 7.2.2018, pag. 5.

(52)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (52).

(53)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2238 della Commissione, del 5 dicembre 2017, relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d’America in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (53).

(54)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2318 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia applicabile ai mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (54).

(55)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2319 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (55).

(56)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2320 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America per le borse valori nazionali e i sistemi di negoziazione alternativi in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (56).

(57)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (57).

(58)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31baa [Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«31bad.

32016 R 0824: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 10).

31bae.

32016 R 2020: Regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di compensazione debbano essere soggetti all’obbligo di negoziazione (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 2).

31baf.

32016 R 2021: Regolamento delegato (UE) 2016/2021 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’accesso ai valori di riferimento (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 6).

31bag.

32016 R 2022: Regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 11).

31bah.

32017 R 0565: Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

(b)

all’articolo 10, paragrafo 3, i termini “la corona islandese” sono inseriti dopo i termini “zloty polacco”;

(c)

all’articolo 50, paragrafi 5 e 6, i termini “della legislazione dell’Unione applicabile” sono sostituiti dai termini “delle disposizioni dell’accordo SEE applicabili”.

31bai.

32017 R 0566: Regolamento delegato (UE) 2017/566 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 84).

31baj.

32017 R 0567: Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

b)

agli articoli 19 e 22, i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini “l’ESMA”;

c)

all’articolo 20, i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “l’ABE”.

31bak.

32017 R 0568: Regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 117).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all’articolo 7, i termini “il diritto dell’Unione” sono sostituiti dai termini “l’accordo SEE”.

31bal.

32017 R 0569: Regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all’esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 122).

31bam.

32017 R 0570: Regolamento delegato (UE) 2017/570 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 124).

31ban.

32017 R 0571: Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126), modificato da:

32018 R 0063: Regolamento delegato (UE) 2018/63 della Commissione, del 26 settembre 2017 (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 2).

31bao.

32017 R 0572: Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 142).

31bap.

32017 R 0573: Regolamento delegato (UE) 2017/573 della Commissione, del 6 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 145).

31baq.

32017 R 0574: Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 148).

31bar.

32017 R 0575: Regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell’esecuzione delle operazioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 152).

31bas.

32017 R 0576: Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull’identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 166).

31bat.

32017 R 0577: Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 174).

31bau.

32017 R 0578: Regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 183).

31bav.

32017 R 0579: Regolamento delegato (UE) 2017/579 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 189).

31baw.

32017 R 0580: Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193).

31bax.

32017 R 0581: Regolamento delegato (UE) 2017/581 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l’accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 212).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

agli articoli 16, 17 e 18 e all’articolo 20, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;

b)

all’articolo 20, paragrafo 2, i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “l’ESMA”;

c)

all’articolo 20, paragrafo 3, i termini “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA sulla base di un progetto elaborato dall’ESMA,” sono inseriti dopo i termini “L’ESMA”.

31bay.

32017 R 0582: Regolamento delegato (UE) 2017/582 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 224).

31baz.

32017 R 0583: Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

i riferimenti ai “membri del SEBC” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA.

31baza.

32017 R 0584: Regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 350).

31bazb.

32017 R 0585: Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368).

31bazc.

32017 R 0586: Regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 382).

31bazd.

32017 R 0587: Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387).

31baze.

32017 R 0588: Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411).

31bazf.

32017 R 0589: Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 417).

31bazg.

32017 R 0590: Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

i riferimenti ai“membri del SEBC” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

b)

all’allegato II, la voce relativa al Liechtenstein è sostituita da quanto segue:

“LI

Liechtenstein

CONCAT”

 

 

31bazh.

32017 R 0591: Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479).

31bazi.

32017 R 0592: Regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 492).

31bazj.

32017 L 0593: Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500).

31bazk.

32017 R 0953: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 12).

31bazl.

32017 R 0980: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 3).

31bazm.

32017 R 0981: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 16).

31bazn.

32017 R 0988: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un’importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3).

31bazo.

32017 R 1005: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione, del 15 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell’esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 1).

31bazp.

32017 R 1018: Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 292 del 10.11.2017, pag. 119.

31bazq.

32017 R 1093: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (GU L 158 del 21.6.2017, pag. 16).

31bazr.

32017 R 1110: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l’autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).

31bazs.

32017 R 1111: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l’invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 14).

31bazt.

32017 R 1799: Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell’esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11).

31bazu.

32017 R 1943: Regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l’autorizzazione delle imprese di investimento (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 4).

31bazv.

32017 R 1944: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 12).

31bazw.

32017 R 1945: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 22).

31bazx.

32017 R 1946: Regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell’11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 32).

31bazy.

32017 R 2154: Regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione, del 22 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 6).

31bazz.

32017 R 2194: Regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 1).

31bazza.

32017 D 2238: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2238 della Commissione, del 5 dicembre 2017, relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d’America in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 6.12.2017, pag. 11).

31bazzb.

32017 D 2318: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2318 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia applicabile ai mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 81).

31bazzc.

32017 D 2319: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2319 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 87).

31bazzd.

32017 D 2320: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2320 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America per le borse valori nazionali e i sistemi di negoziazione alternativi in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 94).

31bazze.

32017 R 2382: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 6), rettificato dalla GU L 33 del 7.2.2018, pag. 5.

31bazzf.

32017 R 2417: Regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati (GU L 343 del 22.12.2017, p. 48).

31bazzg.

32017 D 2441: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 23.12.2017, pag. 52).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2016/2020, (UE) 2016/2021, (UE) 2016/2022, (UE) 2017/565, (UE) 2017/566, (UE) 2017/567, (UE) 2017/568, (UE) 2017/569, (UE) 2017/570, (UE) 2017/571, (UE) 2017/572, (UE) 2017/573, (UE) 2017/574, (UE) 2017/575, (UE) 2017/576, (UE) 2017/577, (UE) 2017/578, (UE) 2017/579, (UE) 2017/580, (UE) 2017/581, (UE) 2017/582, (UE) 2017/583, (UE) 2017/584, (UE) 2017/585, (UE) 2017/586, (UE) 2017/587, (UE) 2017/588, (UE) 2017/589, (UE) 2017/590, (UE) 2017/591, (UE) 2017/592, (UE) 2017/1018, (UE) 2017/1799, (UE) 2017/1943, (UE) 2017/1946, (UE) 2017/2154, (UE) 2017/2194, (UE) 2017/2417 e (UE) 2018/63, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/824, (UE) 2017/953, (UE) 2017/980, (UE) 2017/981, (UE) 2017/988, (UE) 2017/1005, (UE) 2017/1093, (UE) 2017/1110, (UE) 2017/1111, (UE) 2017/1944, (UE) 2017/1945 e (UE) 2017/2382, della direttiva delegata (UE) 2017/593 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/2238, (UE) 2017/2318, (UE) 2017/2319, (UE) 2017/2320 e (UE) 2017/2441 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019 (58), a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SE (59).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 313 del 19.11.2016, pag. 2.

(2)  GU L 313 del 19.11.2016, pag. 6.

(3)  GU L 313 del 19.11.2016, pag. 11.

(4)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1.

(5)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 84.

(6)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90.

(7)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 117.

(8)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 122.

(9)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 124.

(10)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126.

(11)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 142.

(12)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 145.

(13)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 148.

(14)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 152.

(15)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 166.

(16)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 174.

(17)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 183.

(18)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 189.

(19)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193.

(20)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 212.

(21)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 224.

(22)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229.

(23)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 350.

(24)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368.

(25)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 382.

(26)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387.

(27)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411.

(28)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 417.

(29)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449.

(30)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479.

(31)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 492.

(32)  GU L 155 del 17.6.2017, pag. 1.

(33)  GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11.

(34)  GU L 276 del 26.10.2017, pag. 4.

(35)  GU L 276 del 26.10.2017, pag. 32.

(36)  GU L 304 del 21.11.2017, pag. 6.

(37)  GU L 312 del 28.11.2017, pag. 1.

(38)  GU L 343 del 22.12.2017, pag. 48.

(39)  GU L 12 del 17.1.2018, pag. 2.

(40)  GU L 137 del 26.5.2016, pag. 10.

(41)  GU L 144 del 7.6.2017, pag. 12.

(42)  GU L 148 del 10.6.2017, pag. 3.

(43)  GU L 148 del 10.6.2017, pag. 16.

(44)  GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3.

(45)  GU L 153 del 16.6.2017, pag. 1.

(46)  GU L 158 del 21.6.2017, pag. 16.

(47)  GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3.

(48)  GU L 162 del 23.6.2017, pag. 14.

(49)  GU L 276 del 26.10.2017, pag. 12.

(50)  GU L 276 del 26.10.2017, pag. 22.

(51)  GU L 340 del 20.12.2017, pag. 6.

(52)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500.

(53)  GU L 320 del 6.12.2017, pag. 11.

(54)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 81.

(55)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 87.

(56)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 94.

(57)  GU L 344 del 23.12.2017, pag. 52.

(58)  Cfr. pag. 142 della presente Gazzetta ufficiale.

(59)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Rettifiche

31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/161


Rettifica del regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 85I del 27 marzo 2019)

Pagina 2, considerando 4, e pagina 3, articolo 3, primo trattino

anziché:

«(…) organismo speciale programmi UE (“SEUPB“)«

leggasi:

»(…) organismo per i programmi speciali dell’UE (“SEUPB“)».


31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/162


Rettifica della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 283 del 31 ottobre 2003)

Pagina 53, articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

anziché:

«b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715;»

leggasi:

«b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;».