ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 276

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
29 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/1803 del Consiglio del 18 luglio 2019 relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

1

 

*

TRADUZIONE ACCORDO

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1804 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1805 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 7807]  ( 1 )

21

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2019 del Comitato di Associazione UE-Repubblica di Moldova Riunito nella Formazione Commercio del 4 ottobre 2019 riguardo all’aggiornamento dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra [2019/1806]

44

 

*

Decisione n. 2/2019 del Comitato di Associazione UE-Repubblica di Moldova Riunito Nella Formazione Commercio del 4 ottobre 2019 riguardo all’aggiornamento dell’allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra 2019/1807

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

29.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 276/1


DECISIONE (UE) 2019/1803 del Consiglio

del 18 luglio 2019

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’8 aprile 2019 il Consiglio ha adottato una decisione con cui ha autorizzato l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi («accordo»).

(2)

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a norma dell’articolo 37 del trattato sull’Unione europea, ha successivamente negoziato detto accordo.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


29.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 276/3


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam che istituisce un quadro per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

L’UNIONE EUROPEA («Unione» o «UE»), da una parte, e IL VIETNAM, dall’altra, di seguito denominate congiuntamente le «parti»,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, l’Unione europea può decidere di intraprendere operazioni di gestione delle crisi che possono comprendere i compiti di cui all’articolo 42, paragrafo 1, e all’articolo 43, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, come deciso dal Consiglio.

(2)

Il Vietnam e l’UE riconoscono l’importanza della pace nel mondo per lo sviluppo di tutti gli Stati e ribadiscono l’impegno a contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza nel loro rispettivo vicinato e nel resto del mondo, in base ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

(3)

Le parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione nelle materie relative alla sicurezza e alla difesa e riconoscono che le capacità e competenze del Vietnam potrebbero essere impiegate nelle operazioni dell’UE di gestione delle crisi.

(4)

Il Vietnam e l’UE desiderano formalizzare le condizioni generali per la partecipazione del Vietnam alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi in un accordo che istituisca un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché definire tali condizioni caso per caso per ciascuna operazione.

(5)

Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l’autonomia decisionale dell’Unione né il fatto che il Vietnam deciderà caso per caso di partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

(6)

L’Unione deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. Il Vietnam può accettare l’invito dell’Unione e offrire il suo contributo. In tal caso, l’Unione deciderà se accettare il contributo proposto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell’Unione di invitare il Vietnam a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, il Vietnam, in attuazione del presente accordo, comunica all’Unione europea la decisione della sua autorità competente relativa alla sua partecipazione, compreso il contributo proposto.

2.   La valutazione da parte dell’Unione del contributo proposto dal Vietnam è condotta in consultazione con quest’ultimo.

3.   L’Unione fornisce al Vietnam una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell’operazione il più presto possibile al fine di assistere il Vietnam nella formulazione della sua offerta.

4.   L’Unione comunica per iscritto al Vietnam l’esito di tale valutazione e la sua decisione sul contributo che esso propone di apportare, al fine di assicurare la partecipazione del Vietnam conformemente alle disposizioni del presente accordo.

5.   L’offerta del Vietnam a norma del paragrafo 1 e la sua accettazione da parte dell’UE a norma del paragrafo 4 costituiscono la base per l’applicazione del presente accordo a ciascuna specifica operazione di gestione delle crisi.

6.   Il Vietnam può, di propria iniziativa o su richiesta dell’Unione e previe consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dalla partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

Articolo 2

Quadro

1.   Il Vietnam si associa alla pertinente decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide che l’Unione condurrà un’operazione di gestione di una crisi, nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, a norma del disposto del presente accordo e di disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo del Vietnam a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione.

Articolo 3

Status del personale e delle forze del Vietnam

1.   Lo status del personale distaccato a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi da parte del Vietnam è disciplinato dal pertinente accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso, o da qualsiasi altro accordo tra l’Unione e lo Stato o gli Stati in cui è condotta l’operazione. Il Vietnam ne è informato.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui si svolge l’operazione dell’UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti del Vietnam.

3.   Fatto salvo l’accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, il Vietnam esercita la giurisdizione sul suo personale partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. Qualora le forze del Vietnam operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell’Unione europea, tale Stato membro può esercitare la giurisdizione nel rispetto degli accordi vigenti e/o futuri e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nonché al diritto internazionale.

4.   Il Vietnam è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

5.   Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l’una dell’altra, diverse da quelle risultanti dall’applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, derivanti dallo svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso. I casi di negligenza grave o di comportamento doloso sono risolti per via diplomatica tra le parti.

6.   Il Vietnam si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato membro partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa il Vietnam e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

7.   L’Unione si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione del Vietnam a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   Il Vietnam adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio per la protezione delle informazioni classificate UE, contenute nella decisione 2013/488/UE del Consiglio (1), e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE per le operazioni militari dell’UE di gestione delle crisi o il capomissione dell’UE per le operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi.

2.   Qualora le parti concludano un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, tale accordo si applica nell’ambito di un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DELL’UE DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi

1.   Il Vietnam:

a)

garantisce che il personale da esso distaccato a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi effettui la propria missione conformemente:

i)

alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

ii)

al piano operativo;

iii)

alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili;

iv)

alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi;

b)

informa il comandante dell’operazione civile a tempo debito di qualsiasi modifica del contributo fornito all’operazione civile dell’UE di gestione della crisi.

2.   Il personale distaccato dal Vietnam a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi è sottoposto a un esame medico, a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni dalla propria autorità competente e fornisce una copia di tale certificazione.

3.   Il personale distaccato dal Vietnam conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Tutto il personale del Vietnam che partecipa a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi resta pienamente subordinato alle autorità nazionali del Vietnam.

2.   Il comandante dell’operazione civile dell’UE esercita il controllo operativo su tutto il personale che partecipa a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi. Le disposizioni di attuazione a tal fine sono concordate, prima dello spiegamento, dal comandante dell’operazione civile dell’UE e dalle autorità del Vietnam.

3.   Il comandante dell’operazione civile assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi a livello strategico.

4.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il Vietnam ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

6.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi. Il Vietnam è competente ad avviare eventuali azioni, comprese azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e alle proprie politiche.

7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (National Contingent Point of Contact – «NPC») è nominato dal Vietnam per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’NPC riferisce al capomissione su questioni che riguardano l’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Vietnam.

8.   La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione previa consultazione del Vietnam, se contribuisce ancora all’operazione civile dell’UE di gestione della crisi alla data di conclusione dell’operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l’articolo 8, il Vietnam sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi, tranne i costi d’esercizio, in base al bilancio operativo dell’operazione.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Vietnam sono regolate alle condizioni di cui all’accordo applicabile sullo status della missione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, anche con riguardo alle capacità proprie del Vietnam, e a seguito della decisione del Vietnam di partecipare a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, il Vietnam è pronto a contribuire al finanziamento del bilancio operativo dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi in questione.

2.   Tale contributo al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del Vietnam e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione; o

b)

la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Vietnam che partecipano all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Vietnam non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’Unione europea.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione esonera in linea di principio il Vietnam dai contributi finanziari per una specifica operazione civile dell’UE di gestione di una crisi se:

a)

l’Unione decide che il Vietnam fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione;

o

b)

il Vietnam ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell’Unione.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Vietnam al bilancio operativo di un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi sono firmate dalle autorità competenti delle parti e comprendono, tra l’altro, le seguenti disposizioni riguardanti:

a)

l’importo del contributo finanziario in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

c)

la procedura di audit.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DELL’UE DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi

1.   Il Vietnam garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo;

c)

alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili; e

d)

alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni militari dell’UE di gestione delle crisi.

2.   Il Vietnam informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

3.   Il personale distaccato dal Vietnam conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione militare dell’UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni militari dell’UE di gestione delle crisi.

Articolo 10

Catena di comando

1.   Tutte le forze e il personale del Vietnam che partecipano a un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi restano pienamente subordinati alle autorità del Vietnam.

2.   Il comandante dell’operazione dell’UE esercita il comando operativo e tattico e/o il controllo di tutte le forze e del personale degli Stati partecipanti a un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi. Le disposizioni di attuazione a tal fine sono concordate, prima dello spiegamento, dal comandante dell’operazione dell’UE e dalle autorità del Vietnam.

3.   Il Vietnam ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione del Vietnam, il ritiro del contributo del Vietnam.

5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative – «SMR») è nominato dal Vietnam per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione militare dell’UE di gestione della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Vietnam.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l’articolo 12 del presente accordo, il Vietnam sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (2).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Vietnam sono regolate alle condizioni di cui all’accordo applicabile sullo status delle forze di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.

Articolo 12

Contributo ai costi comuni

1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, anche con riguardo alle capacità proprie del Vietnam, e a seguito della decisione del Vietnam di partecipare a un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, il Vietnam è pronto a contribuire al finanziamento dei costi comuni dell’operazione militare dell’UE di gestione della crisi in questione.

2.   Tale contributo ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l’RNL del Vietnam e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; o

b)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Vietnam che partecipano all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui alla lettera b) e il Vietnam fornisca personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è quello tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti il rapporto è quello tra l’insieme del personale fornito dal Vietnam e il totale dei membri del personale che partecipano all’operazione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione esonera in linea di principio il Vietnam dai contributi finanziari per una specifica operazione militare dell’UE di gestione di una crisi se:

a)

l’Unione decide che il Vietnam fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione;

o

b)

il Vietnam ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell’Unione.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Vietnam ai costi comuni sono concluse tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l’altro, le seguenti disposizioni riguardanti:

a)

l’importo del contributo finanziario in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

c)

la procedura di audit.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell’accordo

Fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell’attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.

Articolo 14

Autorità competenti

Ai fini del presente accordo, le autorità competenti del Vietnam sono il ministero della difesa nazionale del Vietnam, salvo diversamente notificato all’Unione europea.

Articolo 15

Inadempienze

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.

Articolo 16

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 17

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all’entrata in vigore del presente accordo.

2.   Il presente accordo è riesaminato su richiesta di una delle parti.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dalle rispettive parti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2019, in duplice esemplare in lingua inglese e in lingua vietnamita, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Per l’Unione europea

Per il governo della Repubblica socialista del Vietnam


(1)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU UE L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(2)  Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU UE L 84 del 28.3.2015, pag. 39).


DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UE CHE APPLICANO UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL’UE RELATIVA A UN’OPERAZIONE DELL’UE DI GESTIONE DI UNA CRISI CUI PARTECIPA IL VIETNAM RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5

«Gli Stati membri dell’UE che applicano una decisione del Consiglio dell’UE relativa a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa il Vietnam cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Vietnam per le lesioni o il decesso di membri del loro personale, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

siano stati causati da membri del personale, messo a disposizione dal Vietnam per un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, nell’esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti al Vietnam, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale messo a disposizione dal Vietnam per l’operazione dell’UE di gestione di una crisi nell’utilizzare detti mezzi.».


DICHIARAZIONE DEL VIETNAM RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI STATO CHE PARTECIPA ALLE OPERAZIONI DELL’UE DI GESTIONE DELLE CRISI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5

«Il Vietnam, avendo accettato di partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa all’operazione dell’UE di gestione della crisi per le lesioni o il decesso di membri del suo personale, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione della crisi purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.».


REGOLAMENTI

29.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 276/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1804 della Commissione

del 28 ottobre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d) e lettera h), l’articolo 78, primo comma, lettere b) e c), e l’articolo 96, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In base all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) gli Stati membri, in circostanze debitamente giustificate, possono autorizzare i beneficiari del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) a modificare la domanda unica, per quanto riguarda l’uso delle parcelle agricole dichiarate, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda medesima. Durante la stagione vegetativa i beneficiari potrebbero dover adeguare il piano colturale per quanto riguarda la coltura o la sua ubicazione. L’adeguamento potrebbe essere dovuto al mutamento delle condizioni meteorologiche o di altre condizioni agricole. I beneficiari del pagamento di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) potrebbero trovarsi in una situazione analoga, in particolare per quanto riguarda le colture intercalari. Gli Stati membri dovrebbero pertanto autorizzare anche tali beneficiari a modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l’uso delle parcelle dichiarate ai fini del pagamento di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Inoltre, il suddetto paragrafo dovrebbe essere soppresso dall’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e inserito all’articolo 15 del medesimo, poiché riguarda modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento. È inoltre opportuno chiarire che tali modifiche possono essere apportate dopo i termini generali per la comunicazione delle modifiche e che gli Stati membri possono stabilire un termine ultimo per la loro comunicazione.

(2)

L’articolo 15, paragrafo 1 ter, prevede la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento in caso di controlli effettuati tramite monitoraggio. È opportuno chiarire che tale disposizione si riferisce alla possibilità di modificare la domanda unica o le domande di pagamento a seguito dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio. Si dovrebbe inoltre specificare il tipo di modifica che è possibile apportare.

(3)

L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 stabilisce il termine per la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento. L’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento stabilisce i casi in cui non è più possibile modificare la domanda unica o la domanda di pagamento. Queste disposizioni non si applicano ai beneficiari soggetti a controlli tramite monitoraggio, a causa delle particolarità di questo tipo di controlli. È pertanto opportuno chiarire in quali casi tali beneficiari possono apportare modifiche. È inoltre opportuno consentire alle autorità competenti di stabilire la data per la comunicazione di tali modifiche a livello del regime di aiuto, della misura di sostegno o del tipo di intervento controllati tramite monitoraggio.

(4)

Gli Stati membri possono scegliere di effettuare controlli tramite monitoraggio per determinati regimi di aiuto, determinate misure di sostegno, determinati tipi di intervento o determinati criteri e norme di condizionalità, mantenendo nel contempo i controlli in loco a campione per altri regimi, misure, tipi di intervento o criteri e norme. Ciò può portare a situazioni in cui i controlli tramite monitoraggio evidenziano risultanze utili a determinare la conformità alle norme dei regimi, delle misure, dei tipi di intervento o dei criteri e delle norme di condizionalità soggetti ai controlli a campione. È pertanto opportuno introdurre disposizioni su come tenere conto di tali risultanze.

(5)

Si dovrebbe chiarire che l’obbligo di comunicazione incrociata di cui all’articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 si applica anche ai criteri e alle norme di condizionalità. L’articolo 27 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(6)

L’articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 riguarda la misurazione della superficie. Tuttavia, il paragrafo 1 fa riferimento alla possibilità di limitare i controlli di ammissibilità e la misurazione della superficie a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali è stata presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento. A fini di chiarezza, le disposizioni relative alla verifica delle condizioni di ammissibilità dovrebbero essere soppresse dall’articolo 38 e inserite nell’articolo 39.

(7)

Gli Stati membri possono scegliere di effettuare controlli tramite monitoraggio per determinati regimi di aiuto, misure di sostegno o tipi di intervento in conformità dell’articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, mantenendo nel contempo per altri regimi, misure o interventi i controlli in loco a campione che includono la misurazione della superficie di cui all’articolo 38. Ciò può portare a situazioni in cui la parcella agricola misurata in conformità del controllo in loco a campione è diversa dalla superficie stabilita come base per il calcolo dell’aiuto o del sostegno nei controlli effettuati tramite monitoraggio. L’articolo 38 del regolamento (UE) n. 809/2014 dovrebbe pertanto chiarire quale superficie prevale in questi casi.

(8)

Tutte le parcelle agricole dichiarate da un beneficiario e scelte per un controllo in loco devono essere misurate conformemente all’articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e le loro condizioni di ammissibilità verificate in conformità dell’articolo 39 dello stesso regolamento. Rientrano in questa fattispecie le parcelle agricole di prati permanenti o pascoli permanenti di grandi dimensioni usati in comune da più beneficiari, che possono comportare un ingente carico di lavoro per le autorità competenti. Al fine di contenere il carico di lavoro mantenendo nel contempo un livello adeguato di tutela dei fondi dell’Unione, è opportuno prevedere la possibilità di sostituire le misurazioni e i controlli dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi con controlli basati sulle ortoimmagini utilizzate per gli aggiornamenti periodici del sistema di identificazione delle parcelle agricole e stabilire le condizioni alle quali le autorità competenti possono avvalersi di tale possibilità.

(9)

Quando la verifica dell’ammissibilità delle parcelle agricole durante i controlli in loco delle misure di sviluppo rurale si limita a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali è stata presentata una domanda di pagamento, è possibile che alcuni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi non siano controllati adeguatamente. È pertanto opportuno prevedere, all’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la selezione di un campione supplementare basato sul rischio che consenta di verificare tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi.

(10)

Uno degli obiettivi principali dei controlli tramite monitoraggio è quello di aiutare i beneficiari a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi e consentire loro di porre rimedio ai problemi emersi. A tal fine è importante chiarire l’obbligo in capo alle autorità competenti di comunicare con i beneficiari in modo tempestivo, in particolare con riguardo alle segnalazioni e ai risultati provvisori dell’analisi automatizzata di una serie cronologica di dati satellitari. L’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 dovrebbe pertanto stabilire i principi di base della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio.

(11)

L’articolo 40 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 riguarda le ispezioni fisiche. È importante chiarire che queste ispezioni fisiche non comportano una misurazione della superficie a meno che non sia necessaria per trarre conclusioni sull’ammissibilità dell’aiuto o del sostegno richiesto.

(12)

Le autorità competenti che effettuano controlli in loco a campione in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 possono limitarli a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali è stata presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento. È opportuno consentire lo stesso livello di flessibilità qualora, conformemente all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), i controlli tramite monitoraggio richiedano un controllo a campione delle parcelle agricole dei beneficiari tenuti al rispetto di criteri non monitorabili.

(13)

La procedura automatizzata usata nell’ambito dei controlli tramite monitoraggio può evidenziare risultanze utili a determinare l’ammissibilità ai regimi di aiuto per superficie e alle misure di sostegno basate sulla superficie o il rispetto di criteri e norme di condizionalità non verificati tramite monitoraggio. Affinché le autorità competenti possano adattarsi facilmente al crescente ricorso ai controlli tramite monitoraggio, è opportuno concedere loro una certa flessibilità nell’applicazione dell’obbligo di tenere conto di tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono ai fini della determinazione del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, nonché dei criteri e delle norme di condizionalità. La flessibilità dovrebbe essere limitata nel tempo, così da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori. L’articolo 40 bis dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. Inoltre, qualora ricorrano alla flessibilità, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle pertinenti risultanze per la selezione della parte basata sul rischio del campione di controllo dei regimi, delle misure o dei tipi di intervento nonché della condizionalità nell’anno di domanda successivo. L’articolo 34, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(14)

L’articolo 40 ter obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione la decisione di iniziare a effettuare controlli tramite monitoraggio, precisando determinati dati. Affinché le informazioni indispensabili figurino nella comunicazione, che può cambiare in funzione dell’estensione del campo di applicazione dei controlli tramite monitoraggio decisa dalle autorità nazionali competenti, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri un modello di comunicazione entro il 1o novembre di ogni anno. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il primo comma dell’articolo 40 ter. È altresì opportuno sopprimere il secondo comma dell’articolo 40 ter, poiché si riferisce solo all’anno di domanda 2018 ed è pertanto obsoleto.

(15)

L’articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 definisce il quadro giuridico per la sostituzione dei controlli in loco effettuati sulla base della superficie con controlli tramite monitoraggio basati sui dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente. Tali dati potrebbero anche essere utili per la determinazione della conformità a determinati criteri e norme di condizionalità. Al fine di ridurre l’onere dei controlli e massimizzare gli investimenti necessari alle autorità competenti per sostituire l’attuale metodo di controllo in loco con controlli tramite monitoraggio, si dovrebbe istituire un quadro giuridico che definisca le condizioni alle quali i controlli tramite monitoraggio possono sostituire i controlli in loco in relazione alla condizionalità.

(16)

È opportuno stabilire una percentuale minima di controlli per assicurare che i controlli finalizzati a verificare il rispetto dei criteri e delle norme di condizionalità siano soddisfacenti nei casi in cui i dati forniti dai satelliti Sentinel di Copernicus non risultino pertinenti. Le ispezioni fisiche in campo dovrebbero essere necessarie solo se le prove raccolte utilizzando le nuove tecnologie (fotografie geolocalizzate, sistemi aeromobili senza pilota ecc.) o le prove documentali pertinenti non dovessero portare a un risultato definitivo, oppure qualora l’autorità competente preveda in anticipo che nessuno di questi tipi di prove servirà a verificare efficacemente il rispetto dei criteri e delle norme non monitorabili.

(17)

I controlli tramite monitoraggio potrebbero anche aiutare i beneficiari a rispettare i criteri e le norme di condizionalità. Per far ciò si potrebbe imporre alle autorità nazionali di predisporre strumenti adeguati per comunicare ai beneficiari in modo tempestivo i risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio dei criteri e delle norme di condizionalità e per offrire al beneficiario la possibilità di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le conclusioni nella relazione di controllo. Questa possibilità dovrebbe lasciare impregiudicato il sistema di allerta precoce di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(18)

Per vigilare sull’attuazione dei controlli tramite monitoraggio a fini di condizionalità si dovrebbe introdurre un obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(20)

La flessibilità introdotta dal nuovo paragrafo 4 dell’articolo 40 bis e dall’articolo 70 bis, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per poter conseguire la finalità ricercata, dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019, dato che è proprio quando gli Stati membri iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio e a usare la nuova tecnologia ad essi associata che possono incontrare difficoltà nel soddisfare l’obbligo di tenere conto di tutte le informazioni pertinenti al fine di determinare il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, nonché dei criteri e delle norme di condizionalità.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

(1)

all’articolo 14, il paragrafo 4 è soppresso;

(2)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento

1.   È consentito aggiungere o modificare nella domanda unica o nella domanda di pagamento, dopo il termine ultimo della rispettiva presentazione, singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso del regime di pagamento diretto o della misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

1 bis.   Il beneficiario che è stato informato dei risultati dei controlli preliminari a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle individuali per le quali i risultati dei controlli incrociati evidenziano potenziali inadempienze.

1 ter.   Se i controlli tramite monitoraggio sono effettuati conformemente all’articolo 40 bis e le autorità competenti hanno comunicato i risultati provvisori a livello di parcella di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), i beneficiari possono modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l’adeguamento o l’uso di singole parcelle agricole controllate mediante monitoraggio, a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati. Possono essere aggiunti singoli diritti all’aiuto nei casi in cui la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento comporti un aumento della superficie dichiarata.

2.   Le modifiche apportate in conformità del paragrafo 1, primo e secondo comma, sono comunicate all’autorità competente entro il 31 maggio dell’anno di cui trattasi, salvo nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, dove sono comunicate entro il 15 giugno dell’anno di cui trattasi.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare un termine ultimo anteriore per la comunicazione delle suddette modifiche. Tale termine non può tuttavia essere anteriore a 15 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento fissato in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1.

In deroga al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono autorizzare il beneficiario a modificare a una data successiva, in circostanze debitamente giustificate, la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l’uso delle parcelle agricole dichiarate ai fini del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente conformemente al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o ai fini delle indennità Natura 2000 e delle indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purché ciò non metta il beneficiario in una posizione più favorevole per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi derivanti dalla domanda iniziale. In tal caso gli Stati membri possono decidere di fissare un termine ultimo per la comunicazione di tali modifiche all’autorità competente.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

2 bis   Le modifiche apportate in seguito ai controlli preliminari di cui al paragrafo 1 bis sono comunicate all’autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all’articolo 11, paragrafo 4.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

2 ter   . Le modifiche apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori a livello di parcella di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), effettuate conformemente al paragrafo 1 ter, sono comunicate all’autorità competente entro la data da essa prestabilita a livello del regime di aiuto, della misura di sostegno o del tipo di intervento. La data precede di almeno 15 giorni di calendario quella prevista per il pagamento della prima rata o degli anticipi da versare a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

3.   Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Ai fini del primo comma, l’obbligo di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), non è considerato come una notifica al beneficiario dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco.»;

(3)

all’articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutte le constatazioni effettuate nell’ambito dei controlli sulla conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi dei regimi che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai criteri e alle norme di condizionalità, e/o in relazione al sostegno accordato dalle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato siano oggetto di una comunicazione incrociata all’autorità competente responsabile dell’erogazione del pagamento corrispondente. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità di certificazione pubbliche o private di cui all’articolo 38 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 comunichino alla autorità cui compete l’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente eventuali risultanze utili per la corretta erogazione di tale pagamento ai beneficiari che hanno scelto di adempiere ai propri obblighi con l’equivalenza tramite certificazione.»;

(4)

l’articolo 34 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il quarto comma seguente:

«Se l’autorità competente decide di applicare l’opzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 4, o all’articolo 70 bis, paragrafo 3, l’analisi dei rischi di cui al secondo comma, lettera d), tiene conto delle risultanze emerse dai controlli tramite monitoraggio effettuati nell’anno precedente di domanda.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini degli articoli 32 e 33, una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco e, se si applica l’articolo 32, paragrafo 2 bis, il 100 % dei collettivi e una percentuale tra il 20 e il 25 % degli impegni da sottoporre a controlli in loco sono selezionati in modo casuale. Il restante numero di beneficiari e di impegni da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi. Se l’autorità competente decide di applicare l’opzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 4, o all’articolo 70 bis, paragrafo 3, l’analisi dei rischi tiene conto delle risultanze emerse dai controlli tramite monitoraggio effettuati nell’anno di domanda precedente.»;

(5)

l’articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La misurazione della superficie effettiva della parcella agricola nell’ambito di un controllo in loco può limitarsi a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie. Se il controllo del suddetto campione rivela un’inadempienza, si procede alla misurazione di tutte le parcelle agricole oppure all’estrapolazione di conclusioni dal campione.»;

b)

sono inseriti i paragrafi 9 e 10 seguenti:

«9.   Se la superficie ammissibile, misurata conformemente ai paragrafi da 1 a 8 è diversa dalla superficie stabilita come base per il calcolo dell’aiuto o del sostegno per cui vigono controlli tramite monitoraggio in conformità dell’articolo 40 bis, prevale la superficie misurata a norma dei paragrafi da 1 a 8 del presente articolo.

10.   Nel caso specifico delle parcelle agricole di prati permanenti o pascoli permanenti usati in comune da più beneficiari, la misurazione reale può essere sostituita da controlli basati sulle ortoimmagini impiegate per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che tali controlli siano effettuati su tutte le parcelle entro un periodo massimo di tre anni e l’autorità competente sia in grado di dimostrare l’esistenza di procedure operative efficaci conformi alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento ed esegua i recuperi in modo adeguato.»;

(6)

l’articolo 39 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle parcelle agricole nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie.

Tuttavia, per le misure di sviluppo rurale, se alcuni criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi connessi alle parcelle agricole non possono essere adeguatamente controllati limitando i controlli a un campione casuale in conformità al primo comma, si seleziona un campione supplementare basato sul rischio che consenta di verificare tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi.

Se il campione casuale o il campione basato sul rischio rivela la presenza di inadempienze, tutte le parcelle agricole sono sottoposte alla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi o sono estrapolate conclusioni dal campione.

L’ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato, comprese le prove fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nel caso specifico delle parcelle agricole di prati permanenti o pascoli permanenti usati in comune da più beneficiari, la verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi può essere sostituita da controlli basati sulle ortoimmagini impiegate per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che tali controlli siano effettuati su tutte le parcelle entro un periodo massimo di tre anni e l’autorità competente sia in grado di dimostrare l’esistenza di procedure operative efficaci conformi alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento ed esegua i recuperi in modo adeguato.»;

(7)

l’articolo 40 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

informa i beneficiari in merito alla decisione di effettuare controlli tramite monitoraggio e istituisce strumenti adeguati per comunicare con i beneficiari con riguardo almeno ai risultati provvisori a livello di parcella della procedura istituita in conformità della lettera a), alle segnalazioni e alle prove richieste ai fini delle lettere b) e c). L’autorità competente assicura una comunicazione tempestiva con i beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi e consentire loro di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le conclusioni nella relazione di controllo di cui all’articolo 41.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del primo comma, lettere b) e c), si effettuano ispezioni fisiche in campo quando le prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente, non consentono di trarre conclusioni sull’ammissibilità dell’aiuto o del sostegno richiesto. Le ispezioni fisiche in campo possono limitarsi al controllo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi che sono pertinenti per stabilire l’ammissibilità dell’aiuto o del sostegno richiesto. Le ispezioni fisiche comprendono la misurazione della superficie solo se necessario per stabilire la conformità ai criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi.»;

iii)

è aggiunto il seguente terzo comma:

«Ai fini del primo comma, lettera c), i controlli dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi che non possono essere monitorati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente possono essere limitati a un campione costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole dichiarate dal beneficiario. L’autorità competente può selezionare il campione in modo casuale o sulla base di altri criteri. Se il campione di parcelle agricole è selezionato in modo casuale e i controlli evidenziano inadempienze, l’autorità competente estrapola dal campione le conclusioni oppure controlla tutte le parcelle agricole. Se il campione è selezionato sulla base di altri criteri e i controlli evidenziano inadempienze, l’autorità competente controlla tutte le parcelle agricole.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Se la procedura di cui al paragrafo 1, lettera a), evidenzia risultanze utili per i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale e i criteri e/o le norme non controllati tramite monitoraggio, l’autorità competente può decidere di tenerne conto solo in relazione ai beneficiari selezionati in conformità degli articoli 30, 31, 32 e 68 per i controlli in loco dei regimi di pagamento diretto, delle misure di sviluppo rurale e dei criteri e/o delle norme non controllati tramite monitoraggio. La deroga è limitata ai tre anni successivi al 1o gennaio dell’anno civile in cui l’autorità competente ha iniziato a svolgere i controlli tramite monitoraggio.»;

(8)

l’articolo 40 ter è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o dicembre dell’anno civile che precede quello in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli, precisando contestualmente i regimi o le misure o i tipi di interventi e, se del caso, le superfici rientranti in tali regimi o misure che saranno oggetto di detti controlli, nonché i criteri usati per selezionarle. Entro il 1o novembre di ogni anno civile la Commissione fornisce un modello per la presentazione delle comunicazioni in cui figurano gli elementi da includere nella comunicazione.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

(9)

all’articolo 41, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se il controllo in loco è effettuato mediante telerilevamento a norma dell’articolo 40 o tramite monitoraggio a norma dell’articolo 40 bis, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento o dal monitoraggio non risultano inadempienze. Se i controlli o il monitoraggio evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative. Se si applicano controlli tramite monitoraggio, tale obbligo si considera soddisfatto se i beneficiari sono informati delle inadempienze attraverso gli strumenti predisposti per comunicare con i beneficiari a norma dell’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), e se hanno la possibilità di contestare le inadempienze prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative.»;

(10)

all’articolo 69, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La selezione del campione di aziende da sottoporre a controlli in conformità all’articolo 68 si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente rispetto ai criteri o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere condotta a livello di singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche. Se l’autorità competente decide di applicare l’opzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 4, o all’articolo 70 bis, paragrafo 3, l’analisi dei rischi tiene conto delle risultanze emerse dai controlli tramite monitoraggio effettuati nell’anno di domanda precedente.»;

(11)

all’articolo 70 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Le autorità competenti possono verificare i criteri e le norme di condizionalità mediante controlli tramite monitoraggio effettuati in conformità dell’articolo 70 bis del presente regolamento.»;

(12)

sono inseriti i seguenti articoli 70 bis e 70 ter:

«Articolo 70 bis

Controlli tramite monitoraggio

1.   L’autorità competente può effettuare controlli tramite monitoraggio. Se sceglie di esercitare tale facoltà:

a)

istituisce una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di tutti i criteri e le norme di condizionalità che possono essere monitorati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, per un periodo di tempo che permetta di stabilire la conformità ai criteri e alle norme;

b)

effettua, ove necessario, attività di follow-up adeguate al fine di stabilire la conformità ai criteri e alle norme;

c)

effettua controlli sull’1 % dei beneficiari tenuti al rispetto dei criteri e delle norme di condizionalità che non possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente e che sono pertinenti per stabilire la conformità ai criteri e alle norme. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % dell’1 % dei beneficiari è selezionata a caso. I beneficiari restanti sono selezionati sulla base di un’analisi dei rischi;

d)

informa i beneficiari in merito alla decisione di effettuare controlli tramite monitoraggio e istituisce strumenti adeguati per comunicare con i beneficiari con riguardo almeno ai risultati provvisori a livello di parcella della procedura istituita in conformità della lettera a), alle segnalazioni e alle prove richieste ai fini delle lettere b)e c). L’autorità competente assicura una comunicazione tempestiva con i beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri e le norme e, fatto salvo il sistema di allerta precoce di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, consentire loro di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le conclusioni nella relazione di controllo di cui all’articolo 72, ma non oltre un mese dopo la comunicazione dei risultati provvisori.

Ai fini delle lettere b) e c), si effettuano ispezioni fisiche in campo quando le prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente, non consentono di stabilire la conformità ai criteri e alle norme di condizionalità soggetti ai controlli tramite monitoraggio. Le ispezioni fisiche in campo possono limitarsi al controllo dei criteri e delle norme di condizionalità che sono pertinenti per stabilire la conformità ai criteri e alle norme di condizionalità soggetti ai controlli tramite monitoraggio.

2.   Nel caso in cui l’autorità competente effettui controlli tramite monitoraggio conformemente al paragrafo 1, riesca a provare l’esistenza di procedure operative efficaci tali da soddisfare le disposizioni degli articoli 7 e 29 e abbia dimostrato la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, non si applicano gli articoli 25, 68, 69 e 71 del presente regolamento.

3.   Se la procedura di cui al paragrafo 1, lettera a), evidenzia risultanze utili per i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale e i criteri e/o le norme non controllati tramite monitoraggio, l’autorità competente può decidere di tenerne conto solo in relazione ai beneficiari selezionati in conformità degli articoli 30, 31, 32 e 68 per i controlli in loco dei regimi di pagamento diretto, delle misure di sviluppo rurale e dei criteri e/o delle norme non controllati tramite monitoraggio. La deroga è limitata ai tre anni successivi al 1o gennaio dell’anno civile in cui l’autorità competente ha iniziato a svolgere i controlli tramite monitoraggio.

Articolo 70 ter

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o dicembre dell’anno civile che precede quello in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli in conformità dell’articolo 70 bis.»;

13)

l’articolo 72 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il quarto comma seguente:

«Quando si effettuano controlli tramite monitoraggio in conformità dell’articolo 70 bis, non si applica il secondo comma, lettera a), punti ii) e iii), del presente paragrafo. La relazione di controllo indica i risultati dei controlli tramite monitoraggio a livello di parcella.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia stato selezionato per il controllo in loco a norma dell’articolo 69, sia stato oggetto di un controllo in loco in conformità della normativa applicabile agli atti e alle norme in virtù dell’articolo 68, paragrafo 2, sia stato oggetto di controlli tramite monitoraggio a norma dell’articolo 70 bis, o a seguito di un’inadempienza segnalata alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo.»;

c)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro tre mesi dalla data del controllo in loco il beneficiario è informato di ogni inadempienza rilevata. Se si effettuano controlli tramite monitoraggio in conformità dell’articolo 70 bis, il beneficiario è informato di ogni inadempienza rilevata entro tre mesi dalla scadenza del periodo di tempo concessogli per affrontare la situazione o porvi rimedio in conformità dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera d).»;

d)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Se si effettuano controlli tramite monitoraggio in conformità dell’articolo 70 bis, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dalla scadenza del periodo di tempo concesso al beneficiario per affrontare la situazione o porvi rimedio in conformità dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera d). Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I paragrafi seguenti dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019:

a)

paragrafo 7, lettera b);

b)

paragrafo 12 per quanto riguarda l’articolo 70 bis, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 31.7.2014, pag. 608).

(4)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


DECISIONI

29.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 276/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1805 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2019

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2019) 7807]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in detto allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1679 della Commissione (5), a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Bulgaria e in Ungheria.

(2)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L’esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e altre misure relative all’eradicazione di tale malattia.

(3)

Tenendo conto dell’efficacia delle misure applicate in Lettonia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale in relazione alla peste suina africana, alcune zone nelle contee di Aizputes e Durbes, in Lettonia, attualmente elencate nell’allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’allevamento infetto e vista l’assenza di focolai di peste suina africana in tale zone negli ultimi tre mesi. Dato che nella parte III dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed è molto instabile, nell’apportare modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti.

(4)

In aggiunta, dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1679 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana in suini domestici e selvatici in Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria. A seguito di questi casi recenti della malattia e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, è stata riesaminata e aggiornata la regionalizzazione in tali cinque Stati membri. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)

Nell’ottobre 2019 sono stati rilevati due casi di peste suina africana in suini selvatici nelle contee di Jász-Nagykun-Szolnok e Hajdú-Bihar, in Ungheria, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte I di detto allegato. Questi casi di peste suina africana rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone dell’Ungheria elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze delle zone che figurano nella parte II dell’allegato colpita dai recenti casi di peste suina africana, dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(6)

Nell’ottobre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Trebišov, in Slovacchia, in una zona attualmente elencata nella parte III dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di detto allegato. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Slovacchia elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona che figura nella parte III dell’allegato colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe pertanto essere ora elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(7)

Nell’ottobre 2019 sono stati rilevati quattro focolai di peste suina africana in suini domestici nelle contee di Neamț e Sibiu, in Romania, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi focolai di peste suina africana in suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone della Romania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte III, anziché nella parte I, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)

Nell’ottobre 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Białystok, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(9)

Nell’ottobre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Olsztyń, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(10)

Nell’ottobre 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nella contea di Aizputes, in Lettonia, in una zona attualmente elencata nella parte III dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I di detto allegato. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Lettonia elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona che figura nella parte III dell’allegato colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe pertanto essere ora elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(11)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Lettonia, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e l’Ungheria e inserirle debitamente nell’allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1679 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 257 dell’8.10.2019, pag. 25).

(6)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


ALLEGATO

L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d’Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d’en-Bas,

Rue Sous l’Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l’Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l’Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec laN85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Estonia

Le seguenti zone dell’Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Ungheria

Le seguenti zone dell’Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 951950, 952050, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 952750, 952850, 953270, 953350, 953450, 953510, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 601650, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest: 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 404650, 404750, 405450, 405550, 405650, 405750, 405850, 406450, 406550, 406650 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703360, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573350, 573360, 573450, 573850, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577950, 578850, 578950, 579250, 579550, 579650, 579750, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

5.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybės: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybė,

6.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gmina Rudka, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biaław powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i miasto Żyrardów w powiecie żyrardowskim,

gminy Błędów, Nowe Miasto nad Pilicą i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Iłża, Jedlińsk, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat przysuski,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

powiat gostyniński,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek i część gminy Urzędów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Wielkie Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Bojanów, Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

powiat tarnobrzeski,

gmina Sieniawa i Tryńcza w powiecie przeworskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

powiat sandomierski,

gmina Brody w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

w województwie łódzkim:

gminy Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Skierniewice w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

w województwie pomorskim:

powiat nowodworski,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński.

7.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Suceava,

Județul Mureș.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Sobrance,

the whole district of Košice-mesto,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.

PARTE II

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec la rue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,

La rue de l’Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell’Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell’Ungheria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lattonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Ādažu novads,

Aizputes novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kelmės rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

powiat piski,

gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Klukowo, Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby i Słubice w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

powiat wołomiński,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Belsk Duży, Goszczyn, Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

powiat grodziski,

gminy Mszczonów i Radziejowice w powiecie żyrardowskim,

gminy Białobrzegi i Promna w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza i Tarnogród część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Chrzanów i Dzwola w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

powiat hrubieszowski,

gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów i część gminy Urzędów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 833 w powiecie kraśnickim,

powiat opolski,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gmina Adamówka w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim.

8.   Slovakia

The following areas in Slovakia:

in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde.

9.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Restul judeţului Maramureş care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vişeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borşa,

Comuna Oarţa de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuş,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băseşti,

Localitatea Baia Mare,

Comuna Tăuţii Magherăuş,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băiţa de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăviţa,

Comuna Cupseni,

Comuna Şomcuţa Mare,

Comuna Sacaleşeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireşu Mare,

Comuna Ariniş,

Judeţul Bistrița-Năsăud.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Vidin,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Lovech,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

in the region of Shumen:

in the municipality of Shumen:

Salmanovo,

Radko Dimitrivo,

Vetrishte,

Kostena reka,

Vehtovo,

Ivanski,

Kladenets,

Drumevo,

the whole municipality of Smyadovo,

the whole municipality of Veliki Preslav,

the whole municipality of Varbitsa,

in the region of Varna:

the whole municipality of Dalgopol,

the whole municipality of Provadiya,

in the region of Veliko Tarnovo:

the whole municipality of Svishtov,

the whole municipality of Pavlikeni,

the whole municipality of Polski Trambesh,

the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

3.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski powiecie bielskim,

gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

gminy Czerwińsk nad Wisłą i Naruszewo w powiecie płońskim,

gminy Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,

część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

4.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din judeţul Maramureş cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vişeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocicoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmaţiei,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânţa,

Comuna Remeti,

Comuna Giuleşti,

Comuna Ocna Şugatag,

Comuna Deseşti,

Comuna Budeşti,

Comuna Băiuţ,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuş,

Comuna Dragomireşti,

Comuna Ieud,

Comuna Saliştea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călineşti,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groşii Ţibileşului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vişeu de Mijloc, comuna Vişeu de Sus,

Localitatea Vişeu de Sus, comuna Vişeu de Sus.

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț.

5.   Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

the whole district of Trebisov,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell’Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

».

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

29.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 276/44


DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO

del 4 ottobre 2019

riguardo all’aggiornamento dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra [2019/1806]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare gli articoli 102, 240, 436, 438 e 449,

considerando quanto segue:

1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

Gli articoli 102 e 240 dell’accordo stabiliscono che la Repubblica di Moldova deve procedere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali («acquis dell’Unione») di cui all’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’accordo («allegato XXVIII-B»).

(3)

L’acquis dell’Unione di cui all’allegato XXVIII-B ha subito un’evoluzione successivamente alla conclusione dei negoziati dell’accordo nel giugno 2013. In particolare, l’Unione ha adottato i seguenti atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono gli atti elencati all’allegato XXVIII-B:

i)

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (1);

ii)

decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (2);

iii)

decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell’11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE (3);

iv)

decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l’utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell’Unione (4);

v)

decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l’uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (5);

vi)

decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell’8 marzo 2016, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (6);

vii)

decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell’8 maggio 2015, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione (7);

viii)

direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (8);

ix)

regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (9);

x)

regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati (10);

xi)

decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (11);

xii)

decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (12);

xiii)

decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, e dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (13);

xiv)

decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche d’uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea (14);

decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (15);

decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (16), modificata dalla decisione di esecuzione 2011/251/UE;

xv)

decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione (17);

xvi)

decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500 – 2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (18);

xvii)

decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400 – 3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (19);

xviii)

decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875 – 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) (20);

xix)

decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all’armonizzazione delle informazioni sull’uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (21);

xx)

decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (22);

xxi)

decisione 2005/513/CE della Commissione, dell’11 luglio 2005, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (23);

xxii)

decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell’8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (24);

xxiii)

decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (25);

xxiv)

decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (26);

xxv)

decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (27);

xxvi)

decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (28);

xxvii)

decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea (29);

xxviii)

decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) (30);

xxix)

decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (31);

xxx)

decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (32);

xxxi)

decisione 2004/545/CE della Commissione, dell’8 luglio 2004, relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell’uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (33);

xxxii)

decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l’uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (34);

xxxiii)

decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l’uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (35);

xxxiv)

decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (36);

xxxv)

decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) (37);

xxxvi)

direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (38).

(4)

La Repubblica di Moldova continua il processo di ravvicinamento della propria legislazione all’acquis dell’Unione in conformità ai calendari e alle priorità stabiliti nell’allegato XXVIII-B. Al fine di garantire una corretta armonizzazione della legislazione della Repubblica di Moldova all’acquis dell’Unione, gli atti elencati al considerando 3 dovrebbero essere aggiunti all’elenco di cui all’allegato XXVIII-B e determinate scadenze dovrebbero essere modificate per tenere conto dei progressi già compiuti fino ad oggi dalla Repubblica di Moldova nel processo di tale ravvicinamento, conformemente all’articolo 449 dell’accordo.

(5)

L’articolo 436, paragrafo 3, dell’accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo.

(6)

A norma dell’articolo 438, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(7)

Con la decisione n. 3/2014 (39), il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo che si riferiscono, tra l’altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell’accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all’aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all’aggiornamento o alla modifica degli allegati.

(8)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l’allegato XXVIII-B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Chişinău, il 4 ottobre 2019

Per il Comitato di associazione nella formazione Commercio

I. COSTACHI

La president

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN

Segretari


(1)  GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 14.5.2014, pag. 18.

(3)  GU L 334 del 13.12.2013, pag. 17.

(4)  GU L 263 del 3.9.2014, pag. 29.

(5)  GU L 293 del 9.10.2014, pag. 48.

(6)  GU L 63 del 10.3.2016, pag. 5.

(7)  GU L 119 del 12.5.2015, pag. 27.

(8)  GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(9)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

(10)  GU L 128 del 23.5.2015, pag. 13.

(11)  GU L 235 del 9.9.2015, pag. 26.

(12)  GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37.

(13)  GU L 109 del 26.4.2016, pag. 40.

(14)  GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 95.

(15)  GU L 106 del 27.4.2011, pag. 9.

(16)  GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32.

(17)  GU L 307 del 7.11.2012, pag. 84.

(18)  GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37.

(19)  GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77.

(20)  GU L 220 del 15.8.2008, pag. 24.

(21)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

(22)  GU L 41 del 13.2.2007, pag. 10.

(23)  GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22.

(24)  GU L 329 del 13.12.2011, pag. 10.

(25)  GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 33.

(26)  GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32.

(27)  GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 49.

(28)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.

(29)  GU L 72 del 20.3.2010, pag. 38.

(30)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 64.

(31)  GU L 198 del 30.7.2011, pag. 71.

(32)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

(33)  GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

(34)  GU L 105 del 25.4.2009, pag. 9.

(35)  GU L 55 del 23.2.2007, pag. 33.

(36)  GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32.

(37)  GU L 303 del 14.11.2013, pag. 48.

(38)  GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

(39)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40).


ALLEGATO

«ALLEGATO XXVIII-B

NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/21/CE:

rafforzamento dell’indipendenza e della capacità amministrativa dell’autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;

istituzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi;

istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche e

definizione dei mercati di prodotti e di servizi pertinenti nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/20/CE:

adozione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/20/CE sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Sulla base dell’analisi del mercato, effettuata conformemente alla direttiva quadro, l’autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di:

accesso e uso di determinate risorse di rete;

controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi e

trasparenza, non discriminazione e separazione contabile.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/19/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/22/CE:

attuazione di norme sugli obblighi di servizio universale, compresa l’istituzione di meccanismi di calcolo del costo e di finanziamento e

garanzia del rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare con l’introduzione della portabilità del numero e del numero di emergenza unico europeo 112.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/22/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

Calendario: le misure derivanti dall’applicazione della direttiva 2002/77/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE:

attuazione di norme per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e la garanzia del libero flusso di tali dati e della libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)

Si applicano le seguenti disposizioni della decisione n. 676/2002/CE:

adozione di una politica e di norme volte a garantire la disponibilità armonizzata e l’uso efficace dello spettro radio.

Calendario: le misure derivanti dall’applicazione della decisione n. 676/2002/CE sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche d’uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea

Calendario: le disposizioni della decisione 2010/267/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/251/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione

Calendario: le disposizioni della decisione 2009/766/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2012/688/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500 - 2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione 2008/477/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/276/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione

Calendario: le disposizioni della decisione 2008/411/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875 - 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI)

Calendario: le disposizioni della decisione 2008/671/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all’armonizzazione delle informazioni sull’uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione 2007/344/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)

Calendario: le disposizioni della decisione 2007/90/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2005/513/CE della Commissione, dell’11 luglio 2005, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN), modificata dalla decisione 2007/90/CE della Commissione

Calendario: le disposizioni della decisione 2005/513/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell’11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/752/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell’8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/829/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

Calendario: le disposizioni della decisione 2010/368/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

Calendario: le disposizioni della decisione 2009/381/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

Calendario: le disposizioni della decisione 2008/432/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio, modificata dalle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/752/UE e 2011/829/UE e dalle decisioni della Commissione 2010/368/UE, 2009/381/CE e 2008/432/CE

Calendario: le disposizioni della decisione 2006/771/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea

Calendario: le disposizioni della decisione 2010/166/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l’utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell’Unione

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/641/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency)

Calendario: le disposizioni della decisione 2006/804/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/485/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione

Calendario: le disposizioni della decisione 2005/50/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2004/545/CE della Commissione, dell’8 luglio 2004, relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell’uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione 2004/545/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l’uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/702/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l’uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione 2009/343/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l’uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione e dalla decisione 2009/343/CE della Commissione

Calendario: le disposizioni della decisione 2007/131/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite

Calendario: le disposizioni della decisione 2007/98/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell’8 marzo 2016, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/339 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell’8 maggio 2015, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/654/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea, modificata dalla decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione

Calendario: le misure derivanti dall’applicazione della decisione 2008/294/CE sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/53/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”)

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2000/31/CE:

potenziamento dello sviluppo del commercio elettronico;

eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell’informazione;

garanzia della certezza del diritto per i prestatori di servizi della società dell’informazione e

armonizzazione delle limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi che fungono da intermediari per attività di “mere conduit” (semplice trasmissione), “caching” (memorizzazione temporanea) o “hosting” (memorizzazione), senza imposizione di un obbligo generale di sorveglianza.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2000/31/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, modificata dalla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/98/CE sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

Calendario: le disposizioni della direttiva 2013/37/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, e dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/650 sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

»

29.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 276/56


DECISIONE N. 2/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO

del 4 ottobre 2019

riguardo all’aggiornamento dell’allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra 2019/1807

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare gli articoli 85, 253, 436, 438 e 449,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

Gli articoli 85 e 253 dell’accordo stabiliscono che la Repubblica di Moldova deve procedere a un ravvicinamento della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali («acquis dell’Unione») di cui all’allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’accordo («allegato XXVIII-D»).

(3)

L’acquis dell’Unione di cui all’allegato XXVIII-D ha subito un’evoluzione successivamente alla conclusione dei negoziati dell’accordo nel giugno 2013. In particolare, l’Unione ha adottato i seguenti atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono gli atti di cui all’allegato XXVIII-D:

i)

direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all’adozione da parte dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (1);

ii)

regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all’adozione da parte dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (2);

iii)

direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (3);

iv)

regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (4);

v)

direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (5);

vi)

direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (6) e la rettifica della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (7);

vii)

direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (8);

viii)

direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (9);

ix)

regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (10);

x)

regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi (11);

xi)

regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (12);

xii)

regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012 (13);

xiii)

direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (14);

xiv)

direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

xv)

direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (16);

xvi)

regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

xvii)

regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti (18);

xviii)

direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (19);

xix)

direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (20);

xx)

regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (21);

xxi)

direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (22);

xxii)

direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (23);

xxiii)

direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (24);

xxiv)

regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento (25);

xxv)

direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (26).

(4)

La Repubblica di Moldova continua il processo di ravvicinamento della propria legislazione all’acquis dell’Unione in conformità ai calendari e alle priorità stabiliti nell’allegato XXVIII-D. Al fine di garantire una corretta armonizzazione della legislazione della Repubblica di Moldova all’acquis dell’Unione, gli atti di cui al considerando 3 dovrebbero essere aggiunti all’elenco di cui all’allegato XXVIII-D e determinate scadenze dovrebbero essere modificate per tenere conto dei progressi già compiuti fino ad oggi dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all’acquis dell’Unione, conformemente all’articolo 449 dell’accordo.

(5)

L’articolo 436, paragrafo 3, dell’accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo.

(6)

A norma dell’articolo 438, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(7)

Con la decisione n. 3/2014 (27), il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo che si riferiscono, tra l’altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell’accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all’aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all’aggiornamento o alla modifica degli allegati.

(8)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l’allegato XXVIII-D,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Chişinău, il 4 ottobre 2019

Per il Comitato di associazione nella formazione Commercio

I. COSTACHI

La president

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C.CEBAN

Segretari


(1)  GU L 366 del 20.12.2014, pag. 83.

(2)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 82.

(3)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.

(4)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

(5)  GU L 308 del 29.10.2014, pag. 82.

(6)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 51.

(7)  GU L 193 del 19.7.2016, pag. 117.

(8)  GU L 302 del 19.11.2015, pag. 99.

(9)  GU L 218 del 14.8.2013, pag. 1.

(10)  GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

(11)  GU L 125 del 21.5.2010, pag. 2.

(12)  GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1.

(13)  GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4.

(14)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 101.

(15)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

(16)  GU L 49 del 24.2.2011, pag. 33.

(17)  GU L 328 del 10.12.2011, pag. 36.

(18)  GU L 157 del 17.6.2008, pag. 15.

(19)  GU L 162 del 29.6.2010, pag. 1.

(20)  GU L 48 del 19.2.2005, pag. 19.

(21)  GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3.

(22)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 78.

(23)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53.

(24)  GU L 329 del 14.12.2007, pag. 33.

(25)  GU L 156 del 14.6.2008, pag. 10.

(26)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30.

(27)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40).


ALLEGATO

«ALLEGATO XXVIII-D

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Sicurezza marittima — Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all’adozione da parte dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni

Calendario: le disposizioni della direttiva di esecuzione 2014/111/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/15/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all’adozione da parte dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Stato di bandiera

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/21/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Controllo da parte dello Stato di approdo

Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

Calendario: le disposizioni della direttiva 2013/38/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) 2015/757 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 428/2010 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 801/2010 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 802/2010 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, modificata dalla direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2015/757 e (UE) n. 1257/2013 e attuata dai regolamenti della Commissione (UE) n. 428/2010, (UE) n. 801/2010 e (UE) n. 802/2010

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/16/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Monitoraggio del traffico navale

Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/17/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2011/15/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/100/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle direttive della Commissione 2011/15/UE e 2014/100/UE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/59/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Inchieste sui sinistri marittimi

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, modificata dalla direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2011 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/18/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 392/2009 sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 540/2008 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 336/2006 sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Norme tecniche e operative

Attrezzature marittime

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/90/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Navi passeggeri

Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva 2010/36/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, modificata dalle direttive della Commissione 2010/36/UE e (UE) 2016/844

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/45/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2016/844 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/12/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, modificata dalla direttiva 2005/12/CE della Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/25/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Petroliere

Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 530/2012 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/96/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Equipaggio

Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni della direttiva 2012/35/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, modificata dalla direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2008/106/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Ambiente

Direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/71/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/2087 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, modificata dalle direttive della Commissione 2007/71/CE e (UE) 2015/2087

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/59/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/84/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 536/2008 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi, modificato dal regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 782/2003 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2010/65/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/29/CEE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) – allegato: Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, modificata dalla direttiva 2009/13/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/63/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/13/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/95/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza marittima

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/65/CE, eccetto quelle riguardanti le ispezioni della Commissione, sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004, eccetto quelle riguardanti le ispezioni della Commissione, sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

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