ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 272

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
25 ottobre 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1777 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/1778 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1779 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

5

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 (formulari elettronici) ( 1 )

7

 

*

Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione ( 1 )

74

 

*

Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione del 1o ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione ( 1 )

95

 

*

Regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione del 1o ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi ( 1 )

107

 

*

Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

121

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1785 della Commissione del 18 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ragusano (DOP)]

136

 

*

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/… 2019/1786 del 23 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

137

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima ( 1 )

140

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/1788 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

147

 

*

Decisione (PESC) 2019/1789 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

150

 

*

Decisione (PESC) 2019/1790 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

152

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione Dell’autorità Europea Per La Sicurezza Alimentare del 19 giugno 2019 sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte dall’EFSA

154

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1777 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1763, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/1755 (2) attua alcune misure disposte dalla decisione (PESC) 2015/1763.

(2)

Il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1788 (3), che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 introducendo un articolo sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio e dell’alto rappresentante.

(3)

Ai fini dell’attuazione del regolamento 2015/1755 e per garantire la massima certezza del diritto all’interno dell’Unione, è opportuno che siano pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del suddetto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/1755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2015/1755 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 15 bis

1.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione di modifiche dell’allegato I;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell’allegato I;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l’aggiunta del contenuto all’allegato I all’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure finanziarie restrittive dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi a disposizione del pubblico;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all’impatto di misure adottate ai sensi del presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2019/1788 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, che modifica la decisione (PESC) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (Cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/3


REGOLAMENTO (UE) 2019/1778 del Consiglio

del 24 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (2) attua diverse misure restrittive previste nella decisione 2010/638/PESC.

(2)

Il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1790 (3), che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio introducendo un articolo sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio e dell'alto rappresentante.

(3)

Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1284/2009 e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno che siano pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del suddetto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 1284/2009 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 16 bis

1.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche dell'allegato I;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), la preparazione di modifiche dell'allegato I;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l'aggiunta del contenuto dell'allegato I all'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all'impatto di misure adottate a norma del presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tai persone o a misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II del presente regolamento e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26).

(3)  Decisione (PESC) 2019/1790 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (cfr. pag. 153 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1779 del Consiglio

del 24 ottobre 2019

che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/1755.

(2)

In base a un riesame da parte del Consiglio le informazioni relative a una persona fisica di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 dovrebbero essere modificate.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755, la voce n. 1 dell'"Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2" è sostituita dalla seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

"1.

Godefroid BIZIMANA

Genere: maschile

Data di nascita: 23.4.1968

Luogo di nascita: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: DP0001520

"Chargé de missions de la Présidence" ed ex vicedirettore generale della polizia nazionale. Responsabile di aver compromesso la democrazia prendendo decisioni operative che hanno portato a un uso sproporzionato della forza e atti di repressione violenta delle manifestazioni pacifiche iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza."


25.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 272/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1780 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2019

che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), in particolare l’articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2), in particolare l’articolo 3 bis,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 2, e l’articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (4), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (5), in particolare l’articolo 51, paragrafo 1, l’articolo 75, paragrafo 3, e l’articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (6), in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, l’articolo 92, paragrafo 3, e l’articolo 96, paragrafo 2, primo comma,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 89/665/CEE e 2014/24/UE stabiliscono che determinati appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(2)

Le direttive 92/13/CEE e 2014/25/UE stabiliscono che determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(3)

La direttiva 2009/81/CE stabilisce che determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tale direttiva.

(4)

Le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2014/23/UE stabiliscono che determinate concessioni di lavori e di servizi siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione (7) stabilisce i modelli di formulari previsti dalle direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE, 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

(6)

Nel settore degli appalti pubblici è in corso una trasformazione digitale, come descritto nella comunicazione della Commissione intitolata Migliorare il mercato unico (8) e nella comunicazione della Commissione dal titolo Appalti pubblici efficaci in Europa e per l’Europa (9). I modelli di formulari sono fondamentali nell’ambito di tale trasformazione.

(7)

Al fine di garantire l’efficacia dei modelli di formulari nell’ambiente digitale è necessario adattare i modelli di formulari stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986. Dati il numero e l’ampiezza degli adattamenti necessari, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986.

(8)

Come stabilito dall’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, dall’articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dall’articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, gli avvisi e i bandi sono file elettronici anziché documenti cartacei. Al fine di rispettare il principio «una tantum» nella pubblica amministrazione elettronica, riducendo così gli oneri amministrativi e aumentando l’affidabilità dei dati, e di facilitare la pubblicazione volontaria degli avvisi e dei bandi il cui valore è inferiore alle soglie UE o che sono basati su accordi quadro, è opportuno stabilire modelli standard che possano essere compilati automaticamente con le informazioni ricavate da precedenti avvisi e bandi, specifiche tecniche, offerte, contratti, registri amministrativi nazionali e altre fonti di dati. In prospettiva, tali modelli non saranno più compilati manualmente ma generati automaticamente da sistemi di software.

(9)

Per evitare problemi di attuazione è opportuno stabilire modelli di formulari tenendo conto dei sistemi software in cui saranno utilizzati. Figurano tra questi i sistemi di scambio di dati, le interfacce utente che convalidano gli inserimenti manuali e i siti informativi che pubblicano le informazioni contenute in avvisi e bandi. È opportuno presentare le informazioni in modo attraente per gli operatori economici e gli altri utilizzatori.

(10)

Al fine di consentire che l’attuazione tenga conto delle specificità nazionali, è opportuno lasciare agli Stati membri e alle loro autorità un ampio margine di flessibilità nell’impostazione dei sistemi di software. È opportuno in particolare rendere possibile la visualizzazione dei campi stabiliti dal presente regolamento in qualsiasi ordine e sotto qualsiasi etichetta, a condizione che i significati delle etichette corrispondano alle descrizioni stabilite dal presente regolamento. Al fine di soddisfare esigenze diverse a livello nazionale, regionale o locale, i campi che il presente regolamento indica come facoltativi a livello dell’UE possono essere non visualizzabili per gli utenti finali (per esempio non è necessario che i committenti li vedano o li compilino) oppure, inversamente, può esserne stabilita l’obbligatorietà a livello nazionale, regionale o locale.

(11)

La data di applicazione del presente regolamento e la data di abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 dovrebbero tenere conto del tempo necessario per preparare le versioni elettroniche dei modelli di formulari utilizzati per lo scambio effettivo dei dati.

(12)

Al fine di tenere conto dell’evoluzione delle esigenze e delle tecnologie degli Stati membri nel settore dei dati relativi agli appalti, assicurando al contempo la conformità all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, all’articolo 72, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE e all’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2009/81/CE, è opportuno aggiungere regolarmente campi facoltativi al presente regolamento. La Commissione seguirà da vicino tali sviluppi e raccoglierà altri riscontri degli utilizzatori, riesaminando a cadenza annuale l’eventuale necessità di aggiornare il presente regolamento. Tali aggiornamenti non dovrebbero, salvo se inevitabile, comportare modifiche obbligatorie dei sistemi di software negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il regolamento stabilisce i seguenti modelli di formulari:

1)

«Programmazione»

2)

«Gara»

3)

«Preavviso di aggiudicazione diretta»

4)

«Risultati»

5)

«Modifica dell’appalto»

6)

«Rettifica»

2.   I modelli di formulari di cui al paragrafo 1 consistono dei campi stabiliti nell’allegato.

Articolo 2

Utilizzo

I modelli di formulari di cui all’articolo 1 sono utilizzati per la pubblicazione dei seguenti avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

1)

«formulario di programmazione»: per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 28, paragrafo 3, e all’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;

2)

«formulario di gara»: per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, all’articolo 49, all’articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 67, paragrafo 2, agli articoli 68 e 69, all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 2, e all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE;

3)

«formulario di preavviso di aggiudicazione diretta»: per gli avvisi di cui ai rispettivi articoli 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE;

4)

«formulario di comunicazione dei risultati»: per gli avvisi di cui all’articolo 50, all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 70, all’articolo 92, paragrafo 2, e all’articolo 96, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 32 della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;

5)

«formulario di modifica dell’appalto»: per gli avvisi di cui all’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE;

6)

«formulario di rettifica»: in caso di rettifica o annullamento degli avvisi e dei bandi elencati in precedenza.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 25 ottobre 2023.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 novembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

(2)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

(3)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(4)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(5)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(6)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015, pag. 1).

(8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2015)0550].

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2017)0572].


ALLEGATO

I modelli di formulari contengono campi. Un modello di formulario nel quale sono state inserite le opportune informazioni nei relativi campi è un avviso o bando.

I modelli di formulari e gli avvisi o bandi usano campi obbligatori e facoltativi.

a)

I campi obbligatori sono da inserire nei modelli di formulario e negli avvisi o bandi e devono essere compilati, salvo se sono soddisfatte alcune condizioni (cfr. infra).

b)

I campi facoltativi possono essere inseriti nei modelli di formulario e negli avvisi o bandi e in tal caso possono essere compilati.

I formati e le procedure per la trasmissione degli avvisi e dei bandi, come stabilito al punto 3 dell’allegato VIII della direttiva 2014/24/UE, dell’allegato IX della direttiva 2014/25/UE e dell’allegato VI della direttiva 2009/81/CE, e al punto 2 dell’allegato IX della direttiva 2014/23/UE, contengono le condizioni di inapplicabilità dei campi obbligatori. Tali condizioni tengono conto unicamente del contesto di un avviso o bando concreto o di una procedura concreta (ad esempio i campi relativi agli accordi quadro non sono obbligatori se una procedura non comprende un accordo quadro).

I formati e le procedure per la trasmissione degli avvisi e dei bandi stabiliscono inoltre quali campi sono obbligatori e quali facoltativi per gli avvisi e i bandi pubblicati ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, dell’articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE e dell’articolo 31 della direttiva 2009/81/CE.

Le tabelle 1 e 2 stabiliscono quali campi sono utilizzati nei singoli modelli di formulario e avvisi o bandi.

ISTRUZIONI PER LA LETTURA DELLA TABELLA 1

I modelli di formulari della colonna 1 usano campi di cui alla colonna 2 (elencati nella tabella 2) se utilizzati per la pubblicazione degli avvisi o dei bandi di cui alla colonna 3. A fini di migliore leggibilità la colonna 4 contiene descrizioni della colonna 3. Oltre a ciò ogni modello di formulario o avviso o bando può contenere campi provenienti dal documento di gara unico europeo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione (1).

Tabella 1

Moduli, avvisi o bandi e campi

1

2

3

4

Il modello di formulario

contiene i campi elencati in:

se utilizzato per la pubblicazione degli avvisi o dei bandi di cui:

(descrizione dell’avviso)

Programmazione

Tabella 2, colonna 1

Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente — direttiva generale

Tabella 2, colonna 2

Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE

Avviso di pubblicazione di un avviso periodico indicativo relativo al profilo di committente — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 3

Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE

Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente — direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 4

Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva generale

Tabella 2, colonna 5

Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE

Avviso periodico indicativo a fini unicamente informativi — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 6

Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE

Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 7

Articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,

articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva generale

Tabella 2, colonna 8

Articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE

Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 9

Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE

Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva per il settore della difesa

Gara

Tabella 2, colonna 10

Articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 11

Articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE

Avviso periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva settoriale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 12

Articolo 75, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE

Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva generale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 13

Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE

Bando periodico indicativo utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva settoriale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 14

Articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE

Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara — direttiva sulle concessioni, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 15

Articolo 68 della direttiva 2014/25/UE,

articolo 92, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE

Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 16

Articolo 49 della direttiva 2014/24/UE

Bando di gara — direttiva generale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 17

Articolo 69 della direttiva 2014/25/UE

Bando di gara — direttiva settoriale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 18

Articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE

Bando di gara — direttiva per il settore della difesa, regime ordinario

Tabella 2, colonna 19

Articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE

Bando di concessione - direttiva sulle concessioni, regime ordinario

Tabella 2, colonna 20

Articolo 75, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE

Bando di gara — direttiva generale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 21

Articolo 92, paragrafo 1, lettera a),della direttiva 2014/25/UE

Avviso di gara — direttiva settoriale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 22

Articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE

Avviso di subappalto — direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 23

Articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE

Avviso o bando di concorso di progettazione — direttiva generale, progettazione

Tabella 2, colonna 24

Articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/UE

Avviso di concorso di progettazione — direttiva settoriale, progettazione

Preavviso di aggiudicazione diretta (PAD)

Tabella 2, colonna 25

Articolo 3 bis della direttiva 89/665/CEE

Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva generale

Tabella 2, colonna 26

Articolo 3 bis della direttiva 92/13/CEE

Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 27

Articolo 64 della direttiva 2009/81/CE

Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 28

Articolo 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE

Avviso volontario per la trasparenza ex ante — direttiva sulle concessioni

Risultati

Tabella 2, colonna 29

Articolo 50 della direttiva 2014/24/UE

Avviso relativo all’appalto aggiudicato — direttiva generale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 30

Articolo 70 della direttiva 2014/25/UE

Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva settoriale, regime ordinario

Tabella 2, colonna 31

Articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE

Avviso di aggiudicazione di una concessione — direttiva per il settore della difesa

Tabella 2, colonna 32

Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all’allegato VII), della direttiva 2014/23/UE

Avviso di aggiudicazione di una concessione — direttiva sulle concessioni, regime ordinario

Tabella 2, colonna 33

Articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva generale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 34

Articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE

Avviso di aggiudicazione di un appalto — direttiva settoriale, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 35

Articolo 32, paragrafo 2 (riferimento all’allegato VIII), della direttiva 2014/23/UE

Avviso di aggiudicazione di una concessione — direttiva sulle concessioni, regime alleggerito

Tabella 2, colonna 36

Articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Avviso sui risultati di un concorso di progettazione — direttiva generale, progettazione

Tabella 2, colonna 37

Articolo 96, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE

Avviso sui risultati di un concorso di progettazione — direttiva settoriale, progettazione

Modifica dell’appalto

Tabella 2, colonna 38

Articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE

Avviso di modifica di un appalto — direttiva generale

Tabella 2, colonna 39

Articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE

Avviso di modifica di un appalto — direttiva settoriale

Tabella 2, colonna 40

Articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE

Avviso di modifica di un appalto — direttiva sulle concessioni

Rettifica

Tutti gli altri modelli di formulario e le sezioni di avviso e rettifica della tabella 2

Rettifiche di qualsiasi avviso o bando sopra elencati

Avviso di rettifica

ISTRUZIONI PER LA LETTURA DELLA TABELLA 2

La prima colonna contiene informazioni sulla gerarchia del campo o della sezione. Ogni campo o sezione con un livello contraddistinto da «++», «+++» e «++++» si colloca nella sezione superiore più prossima contraddistinta da un numero inferiore di segni «+».

La seconda e la terza colonna contengono i nomi e le descrizioni dei campi (o delle sezioni).

La quarta colonna contiene uno dei seguenti tipi di dati:

«Indicatore»: questo campo può contenere «sì» o «no».

«Codice»: questo campo contiene valori tratti da un elenco predefinito.

«Data»: questo campo contiene una data ed eventualmente informazioni temporali più dettagliate (quali l’ora e il fuso orario).

«Durata»: questo campo contiene una durata.

«Identificativo»: questo campo contiene un insieme di informazioni che consentono l’individuazione univoca.

«Numero»: questo campo contiene un numero.

«Testo»: questo campo contiene un testo.

«URL»: questo campo contiene un indirizzo elettronico, solitamente un localizzatore uniforme di risorse (ad esempio un indirizzo web).

«Valore»: questo campo contiene un numero indicante un valore monetario (senza imposta sul valore aggiunto) e un codice di valuta, tratto da un elenco di codici delle valute.

«»: questa riga rappresenta una sezione. I campi sono raggruppati in sezioni.

I formati e le procedure per la trasmissione degli avvisi e dei bandi, indicati sopra, specificano anche gli elenchi di codici e gli identificativi applicabili.

Alcuni tipi di dati (ad esempio «data», «durata», «identificativi», «testo», «valore») possono consistere di più sottocampi.

Le altre colonne indicano quali modelli di formulari e avvisi o bandi usano tali campi perché obbligatori («O») e facoltativi («F»). Le colonne con intestazione da 1 a 40 corrispondono ai numeri nella seconda colonna della tabella 1 del presente allegato.

TERMINOLOGIA UTILIZZATA NELLA TABELLA 2

«Organizzazione»: una persona giuridica o fisica o un ente pubblico.

«Committente»: un’amministrazione aggiudicatrice, un ente aggiudicatore, un appaltatore nel settore della difesa, un’organizzazione internazionale, oppure un’organizzazione, che aggiudica un appalto sovvenzionato da un’amministrazione aggiudicatrice; salvo se si tratta di un’associazione di organizzazioni che non costituisce un’organizzazione a sé stante, nel qual caso ogni singola organizzazione si considera «committente».

«Vincitore»: l’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto (anche l’offerente aggiudicatario nell’ambito di un accordo quadro) o (nel caso di concorso di progettazione) il vincitore; salvo se l’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o il vincitore è un raggruppamento di organizzazioni che non costituisce un’organizzazione a sé stante, nel qual caso ogni singola organizzazione si considera «vincitore».

«Procedura di appalto»: una procedura di gara d’appalto o un concorso di progettazione.

«Offerta»: un’offerta oppure (in caso di concorso di progettazione) un progetto.

«Domanda di partecipazione»: richiesta di partecipazione o (nel caso delle concessioni) domanda.

«Avviso di preinformazione»: un avviso di preinformazione o (nel caso della direttiva 2014/25/UE) un avviso periodico indicativo.

«TED» (Tenders Electronic Daily): versione on line del supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nota: questa tabella è disponibile sul sito web della Commissione, con ulteriori informazioni, come foglio di calcolo per agevolare la lettura.

Tabella 2

Campi nei modelli di formulari e negli avvisi o bandi

Livello

ID

Nome

Descrizione

Tipo di dato

Programmazione

Gara

PAD

Risultati

Modif. dell’appalto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Avviso o bando

Informazioni di base sull’avviso o bando.

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++

BT-04

Identificativo della procedura

Identificativo della procedura di appalto pubblico europea: identificativo univoco della procedura di appalto. L’inserimento di tale identificativo in tutte le versioni pubblicate del presente avviso o bando (ad esempio pubblicate su TED, sui portali di pubblicazione nazionali o regionali) permette l’individuazione univoca di ogni procedura di appalto nell’UE.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-701

Identificativo dell’avviso

Identificativo del presente avviso o bando in una procedura di appalto pubblico europea. L’inserimento di tale identificativo in tutte le versioni pubblicate del presente avviso o bando (ad esempio pubblicate su TED, sui portali di pubblicazione nazionali o regionali) permette l’individuazione univoca di ogni procedura di appalto nell’UE.

Identificativo

O

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++

BT-757

Versione dell’avviso

La versione dell’avviso o bando. Tale elemento contribuisce ad esempio ad evitare gli errori causati dalla trasmissione in tempi ravvicinati di diversi avvisi di rettifica.

Identificativo

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BT-01

Base giuridica della procedura

La base giuridica (ad esempio una direttiva europea o un regolamento europeo, una legge nazionale) ai cui sensi si svolge la procedura di appalto.

Codice

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BT-03

Tipo di formulario

Il tipo di formulario a norma della legislazione sugli appalti.

Codice

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++

BT-02

Tipo di avviso

Il tipo di avviso o bando ai sensi della legislazione sugli appalti.

Codice

O

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BT-05

Data di trasmissione avviso

Data e ora di trasmissione dell’avviso o bando a TED.

Data

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++

BT-738

Data preferita di pubblicazione avviso

Data preferita di pubblicazione dell’avviso o bando su TED (ad esempio per evitare la pubblicazione durante una festa nazionale).

Data

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F

++

BT-702

Lingua ufficiale dell’avviso

La lingua o le lingue in cui l’avviso o bando in questione è ufficialmente disponibile. Tali versioni linguistiche hanno pari valore giuridico.

Codice

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+

BG-125

Programmazione precedente

Informazioni su un avviso di preinformazione o un avviso o bando simile correlato all’avviso o bando in questione. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

F

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++

BT-125

Programmazione precedente: identificativo

L’identificativo di un avviso di preinformazione o un avviso o bando simile correlato all’avviso o bando in questione.

Identificativo

F

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++

BT-1251

Programmazione precedente: identificativo di parte

L’identificativo di una parte di un avviso di preinformazione o un avviso o bando simile correlato all’avviso o bando in questione.

Identificativo

F

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+

BG-703

Organizzazione

Informazioni sull’organizzazione Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti, dell’appalto, dell’offerta ecc. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

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++

BT-13720

Identificativo della sezione organizzazione in avviso

Identificativo di una o più sezioni dell’avviso o bando in questione. Le informazioni della sezione relativa all’organizzazione si riferiscono alla sezione o alle sezioni in questione.

Identificativo

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BT-500

Nome dell’organizzazione

Denominazione ufficiale dell’organizzazione.

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BT-501

Identificativo dell’organizzazione

Un identificativo dell’organizzazione. Sono da indicare tutti gli identificativi dell’organizzazione.

Identificativo

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BT-16

Nome di parte dell’organizzazione

Il nome di una parte dell’organizzazione (ad esempio il dipartimento competente di un grande committente).

Testo

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BT-510

Indirizzo organizzazione: via

Indicazione della via, strada, viale ecc. dell’indirizzo fisico dell’organizzazione e l’elemento identificativo successivo (ad esempio il numero civico).

Testo

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BT-513

Indirizzo organizzazione: città

Il nome del luogo (città, paese, località) dell’indirizzo fisico dell’organizzazione.

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BT-512

Indirizzo organizzazione: codice postale

Il codice postale dell’indirizzo fisico dell’organizzazione.

Testo

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BT-507

Indirizzo organizzazione: suddivisione del paese

Il luogo dell’indirizzo fisico dell’organizzazione secondo la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Va indicato il codice di livello NUTS 3.

Codice

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BT-514

Indirizzo organizzazione: codice del paese

Il paese dell’indirizzo fisico dell’organizzazione.

Codice

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BT-502

Punto di contatto dell’organizzazione

Nome del dipartimento o altro punto di contatto per comunicare con l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, il punto di contatto può consentire l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità [ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725].

Testo

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BT-506

Contatto organizzazione: e-mail

L’indirizzo di posta elettronica per contattare l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, l’indirizzo di posta elettronica può consentire l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità (ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati).

Testo

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BT-503

Contatto organizzazione: telefono

Il numero di telefono per contattare l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, il numero di telefono può consentire l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità (ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati).

Testo

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BT-739

Contatto organizzazione: fax

Numero di fax per contattare l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, il numero di fax può consentire l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità (ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati).

Testo

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BT-505

Organizzazione: indirizzo Internet

Il sito web dell’organizzazione.

URL

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BT-509

Organizzazione: portale eDelivery

Il localizzatore uniforme di risorse dell’organizzazione per lo scambio di dati e documenti.

URL

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BT-633

Organizzazione come persona fisica

L’organizzazione è una persona fisica.

Indicatore

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BT-08

Organizzazione: ruolo

Il ruolo dell’organizzazione nella procedura di appalto (ad esempio committente, vincitore). Ogni avviso o bando deve indicare tutte le organizzazioni che in una procedura hanno il ruolo di committente, vincitore, organo competente per i ricorsi, committente di forniture e/o servizi destinati ad altri committenti, committente che aggiudica appalti pubblici o che conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad altri committenti.

Codice

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BT-770

Organizzazione: ruolo specifico

Il ruolo specifico svolto dall’organizzazione nella procedura di appalto (ad esempio capofila, organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto).

Codice

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BG-3

Committente

Informazioni supplementari sul committente.

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BT-508

Profilo del committente: URL

Il sito web sul quale il committente pubblica le informazioni riguardanti le procedure di appalto (ad esempio avvisi o bandi, documenti di gara).

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BT-11

Committente: tipologia giuridica

La tipologia del committente secondo la legislazione sugli appalti (ad esempio amministrazione centrale, organismo di diritto pubblico, impresa pubblica).

Codice

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BT-740

Committente come ente aggiudicatore

Il committente è un ente aggiudicatore.

Indicatore

 

 

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BT-10

Amministrazione: attività

Attività principale dell’amministrazione aggiudicatrice.

Codice

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BT-610

Ente aggiudicatore: attività

Attività principale dell’ente aggiudicatore.

Codice

 

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BG-4

Vincitore

Informazioni supplementari sul vincitore, sull’offerente o sul subappaltatore.

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BT-165

Vincitore: dimensione

Indicazione della dimensione del vincitore, dell’offerente o del subappaltatore (ad esempio microimpresa, piccola impresa, media impresa).

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-706

Proprietario del vincitore: nazionalità

Nazionalità o cittadinanze dei beneficiari effettivi del vincitore, dell’offerente o subappaltatore, come pubblicate nei registri previsti dalla legislazione antiriciclaggio. In assenza di tale registro (ad esempio nel caso di appaltatori appartenenti a paesi terzi), indicare informazioni equivalenti tratte da altre fonti.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-746

Vincitore quotato

La nazionalità o le cittadinanze dei beneficiari effettivi del vincitore, dell’offerente o del subappaltatore non è pubblicata nei registri previsti dalla legislazione antiriciclaggio perché il vincitore è quotato su un mercato regolamentato (ad esempio una borsa valori) che assicura il livello adeguato di trasparenza nel rispetto della legislazione antiriciclaggio.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+

BG-2

Obiettivo

Informazioni sull’obiettivo perseguito. Tali informazioni devono essere fornite per la procedura di appalto complessiva e, se disponibili, anche per lotto. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

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BT-22

Identificativo interno

L’identificativo interno utilizzato per i file riguardanti la procedura di appalto o il lotto prima dell’attribuzione di un identificativo della procedura (ad esempio assegnato dal sistema di gestione dei documenti del committente o dal sistema di programmazione degli appalti).

Testo

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BT-23

Natura principale

La natura principale (ad esempio lavori) dell’oggetto dell’appalto. In caso di appalti misti (ad esempio un appalto per beni e servizi), la natura principale può essere, ad esempio, quella dal valore stimato superiore. Tali informazioni devono essere fornite per la procedura complessiva.

Codice

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BT-531

Natura supplementare

La natura dell’oggetto dell’appalto (ad esempio servizi) che è supplementare alla natura principale.

Codice

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BT-21

Titolo

Il titolo della procedura di appalto o del lotto.

Testo

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BT-24

Descrizione

La descrizione della natura e della quantità dell’oggetto dell’appalto o delle necessità da soddisfare e dei requisiti da rispettare mediante l’appalto o il lotto. In caso di avviso di modifica, indicare la descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica.

Testo

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BT-27

Valore stimato

Il valore stimato massimo della procedura di appalto o del lotto. «Stimato» indica che si tratta di una stima formulata al momento dell’indizione di gara. «Massimo» significa che il valore comprende tutti gli appalti che saranno aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro o di un sistema dinamico di acquisizione nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi.

Valore

 

 

 

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BG-557

Valore massimo stimato di gruppo di lotti in accordo quadro

Informazioni sul valore massimo stimato che, nell’ambito di un accordo quadro, può essere speso per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere indicate se il valore massimo stimato di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori stimati dei singoli lotti nello stesso gruppo (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti).

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BT-557

Valore massimo stimato di gruppo di lotti in accordo quadro: identificativi dei lotti

Identificativi di lotti. Tali lotti costituiscono un gruppo il cui valore massimo stimato è inferiore al totale dei valori massimi stimati individuali di tutti i lotti (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti).

Identificativo

 

 

 

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BT-157

Valore massimo stimato di gruppo di lotti in accordo quadro

Il valore massimo stimato che può essere speso, nell’ambito di un accordo quadro, per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere indicate se il valore massimo stimato di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori stimati dei singoli lotti nello stesso gruppo (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). «Stimato» indica che si tratta di una stima formulata al momento dell’indizione di gara. «Massimo» significa che il valore comprende tutti gli appalti che saranno aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi.

Valore

 

 

 

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BG-261

Classificazione

Informazioni sulle classificazioni che descrivono l’appalto. Va utilizzato il tipo di classificazione del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV). Possono essere utilizzate anche altre classificazioni se messe a disposizione dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE [ad esempio il sistema di classificazione anatomica, terapeutica, chimica (ATC) dell’OMS per i prodotti farmaceutici, la nomenclatura dei dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745].

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BT-26

Tipo di classificazione

Il tipo di classificazione che descrive l’acquisizione (ad esempio il vocabolario comune per gli appalti pubblici).

Codice

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BT-262

Codice di classificazione principale

Il codice della classificazione che caratterizza meglio l’appalto.

Codice

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BT-263

Codici di classificazione supplementari

Codice supplementare di classificazione che caratterizza anch’esso l’appalto

Codice

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BT-25

Quantità

Il numero di unità oggetto dell’appalto.

Numero

 

 

 

 

 

 

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BT-625

Unità

L’unità in cui è fornito il bene, servizio o lavoro, ad esempio ore o chilogrammi. Se il codice CPV indica una fornitura che non richiede l’indicazione di un’unità ulteriore (ad esempio «autovetture»), non è necessario indicare le unità e la quantità indica un numero, ad esempio il «numero di autovetture».

Codice

 

 

 

 

 

 

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BT-53

Opzioni

Il committente si riserva il diritto (senza impegno) di effettuare ulteriori acquisti dall’appaltatore (entro la validità dell’appalto).

Indicatore

 

 

 

 

 

 

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BT-54

Descrizione di opzioni

La descrizione delle opzioni.

Testo

 

 

 

 

 

 

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BT-94

Reiterazione

Appalto il cui obiettivo sarà probabilmente incluso anche in un altro appalto nel prossimo futuro. (Ad esempio un servizio comunale appaltato con regolarità. Non è inclusa l’aggiudicazione di appalti multipli nell’ambito di uno stesso sistema di qualificazione, accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione.)

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

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F

++

BT-95

Descrizione della reiterazione

Qualsiasi informazione supplementare sulla reiterazione (ad esempio la tempistica stimata).

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F

+

BG-708

Luogo di esecuzione

Informazione sul luogo principale dei lavori in caso di lavori; luogo principale di consegna o prestazione in caso di forniture e servizi. Se il luogo di esecuzione copre diverse zone NUTS 3 (ad esempio un’autostrada, una rete regionale di centri per l’impiego), vanno indicati tutti i codici pertinenti. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

O

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O

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++

BT-5101

Luogo di esecuzione: via

Indicazione della via, strada, viale ecc. del luogo di esecuzione e altri elementi identificativi (ad esempio numero civico).

Testo

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++

BT-5131

Luogo di esecuzione: città

Il nome della località (città, paese) del luogo di esecuzione.

Testo

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++

BT-5121

Luogo di esecuzione: codice postale

Il codice postale del luogo di esecuzione.

Testo

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++

BT-5071

Luogo di esecuzione: suddivisione paese

Il luogo di esecuzione secondo la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Va indicato il codice di livello NUTS 3.

Codice

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F

++

BT-5141

Luogo di esecuzione: codice paese

Il paese del luogo di esecuzione.

Codice

O

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F

++

BT-727

Luogo di esecuzione dei servizi: altro

Esistono ulteriori restrizioni che riguardano il luogo di esecuzione (ad esempio «in qualunque luogo dello Spazio economico europeo», «ovunque nel paese in questione»).

Codice

O

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O

O

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O

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F

++

BT-728

Luogo di esecuzione: informazioni supplementari

Informazioni supplementari sul luogo di esecuzione.

Testo

F

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F

+

BG-36

Durata

Informazioni sulla durata dell’appalto, dell’accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o del sistema di qualificazione, comprendenti tutte le opzioni e i rinnovi. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

F

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F

F

 

 

F

F

F

++

BT-536

Durata: data di inizio

La data (stimata) alla quale ha inizio l’appalto, l’accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione o il sistema di qualificazione.

Data

F

F

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F

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F

 

 

F

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F

++

BT-36

Durata: periodo

Il periodo (stimato) che intercorre tra l’inizio e la fine dell’appalto, dell’accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o del sistema di qualificazione. Tali informazioni comprendono tutte le opzioni e i rinnovi.

Durata

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O

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F

F

 

 

F

F

F

++

BT-537

Durata: data di fine

La data (stimata) alla quale ha fine l’appalto, l’accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione o il sistema di qualificazione.

Data

F

F

F

F

F

F

O

O

O

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F

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F

F

F

 

 

F

F

F

++

BT-538

Durata: altro

La durata è ignota, illimitata ecc.

Codice

F

F

F

F

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F

 

 

F

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F

++

BT-58

Rinnovo: massimo

Il numero massimo di volte per cui l’appalto può essere rinnovato. Con il rinnovo il committente si riserva il diritto (senza impegno) di rinnovare il contratto (ossia prorogarne la durata) senza indire una nuova procedura di appalto. Ad esempio, un contratto può durare un anno e il committente può riservarsi la possibilità di rinnovarlo (ad esempio una volta, due volte) per ulteriori tre mesi, se è soddisfatto dei servizi ricevuti.

Numero

 

 

 

 

 

 

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F

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F

F

 

 

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F

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F

F

 

 

F

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F

++

BT-57

Rinnovo: descrizione

Qualsiasi informazione supplementare sui rinnovi.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

 

O

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F

F

F

F

 

 

F

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F

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F

F

F

 

 

F

F

F

+

BG-61

Fondi UE

Informazioni sui fondi dell’Unione europea utilizzati per finanziare l’appalto. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

-

 

 

 

 

 

 

O

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F

F

F

O

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F

++

BT-60

fondi UE

L’appalto è finanziato almeno in parte con fondi dell’Unione europea quali i fondi strutturali e di investimento europei o sovvenzioni concesse dall’Unione europea.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

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F

+

BG-6

Procedura

Informazioni sulla procedura di appalto.

-

 

 

 

 

 

 

F

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F

 

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F

F

O

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O

 

 

 

++

BT-09

Diritto transfrontaliero

Il diritto applicabile qualora committenti di diversi paesi indichino un appalto congiunto con una sola procedura di appalto.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

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F

 

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F

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F

 

 

 

++

BT-105

Procedura: tipo

Il tipo di procedura di appalto (ad esempio secondo i tipi indicati nelle direttive sugli appalti).

Codice

 

 

 

 

 

 

F

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F

 

 

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O

O

 

F

F

F

O

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F

F

 

O

O

 

 

 

++

BT-88

Procedura: caratteristiche

Caratteristiche principali della procedura (ad esempio descrizione delle singole fasi) e informazioni sulle modalità per reperire la totalità delle regole che governano la procedura. Tali informazioni vanno indicate se la procedura non è una di quelle citate dalle direttive sugli appalti. Può trattarsi, per esempio, di concessioni, di servizi sociali e altri servizi specifici, e della pubblicazione volontaria di procedure di appalto al di sotto delle soglie di appalto UE.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

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O

 

 

F

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F

O

O

F

F

F

 

 

 

 

F

F

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F

F

F

F

F

F

 

 

 

++

BT-106

Procedura accelerata

Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte nella procedura in questione può essere abbreviato per motivi di urgenza.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Procedura accelerata: giustificazione

La giustificazione del ricorso a una procedura accelerata.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

F

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Giustificazione di aggiudicazione diretta: codice

La giustificazione del ricorso a una procedura che consente di aggiudicare appalti direttamente, vale a dire che non impone la pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

F

F

O

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Giustificazione di aggiudicazione diretta: identificativo di procedura precedente

Un identificativo di una procedura precedente che giustifica il ricorso a una procedura che consente di aggiudicare appalti direttamente, vale a dire che non impone la pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

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O

O

F

F

O

 

 

 

 

 

++

BT-135

Giustificazione di aggiudicazione diretta: testo

La giustificazione del ricorso a una procedura che consente di aggiudicare appalti direttamente, vale a dire che non impone la pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

F

F

O

 

 

 

 

 

++

BT-31

Massimo di lotti consentiti

Il numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte.

Numero

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

O

O

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Obbligo di offerta per tutti lotti

L’offerente deve presentare offerte per tutti i lotti.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Massimo di lotti aggiudicabili

Il numero massimo di lotti per i quali possono essere aggiudicati appalti allo stesso offerente.

Numero

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

O

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Aggiudicazione di gruppi di lotti

Gli offerenti possono presentare offerte non solo per singoli lotti ma anche per i gruppi di lotti qui indicati. Il committente può quindi confrontare le offerte presentate per gruppi di lotti con quelle relative a lotti singoli e valutare quale opzione corrisponde meglio ai criteri di aggiudicazione. Per ogni gruppo di lotti devono essere formulati chiari criteri di aggiudicazione.

-

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-330

Identificativo di gruppo di lotti

L’identificativo di un gruppo di lotti in una procedura.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-1375

Identificativo di lotti di un gruppo

Un identificativo di diversi lotti nella procedura in questione. Tali lotti costituiscono un gruppo di lotti per il quale può essere presentata e valutata un’offerta.

Identificativo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-709

Seconda fase

Informazioni sulla seconda fase di una procedura in due fasi. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

-

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

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F

 

O

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Candidati: numero minimo

Il numero minimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura.

Numero

 

 

 

 

 

 

F

F

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F

 

O

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F

 

F

F

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F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Candidati: indicatore del numero massimo

Esiste un numero massimo di candidati che possono essere invitati alla seconda fase della procedura.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

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F

F

F

 

O

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Candidati: numero massimo

Il numero massimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura.

Numero

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

O

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Eliminazione progressiva

La procedura si svolge in diverse fasi. In ogni fase possono essere eliminati alcuni partecipanti.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

 

O

F

F

 

F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Senza necessità di negoziazione

Il committente si riserva il diritto di aggiudicare l’appalto in base alle offerte iniziali senza ulteriore negoziazione.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Premi e giuria

Informazioni sui premi e sulla giuria in un concorso di progettazione. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Premio

Informazioni sul valore secondo il posto in classifica del premio per un vincitore del concorso di progettazione (ad esempio «1o classificato —10 000 EUR», «2o classificato —5 000 EUR»).

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Valore del premio

Il valore dell’eventuale premio per il vincitore del concorso di progettazione.

Valore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Posto in classifica premiato

Il posto in classifica (ad esempio primo, secondo) in un concorso di progettazione che dà diritto a un premio.

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Appalto successivo

Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato a uno dei vincitori del concorso.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Premio: altro

Ulteriori informazioni sugli appalti successivi, sui premi e sui pagamenti (ad esempio premi non monetari, pagamenti versati per la partecipazione).

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Decisione della giuria vincolante

La decisione della giuria è vincolante per il committente.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Nome del membro della giuria

Il nome del membro della giuria.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Nome del partecipante

Il nome o la denominazione di un partecipante già selezionato. È possibile che un partecipante sia già stato selezionato al momento dell’indizione del concorso di progettazione, ad esempio perché la notizia della partecipazione di un architetto di fama mondiale potrebbe indurre altri partecipanti potenziali a partecipare al concorso.

Testo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Motivi di esclusione

Breve descrizione dei criteri relativi alla situazione personale degli offerenti che possono comportare la loro esclusione. Deve comprendere un elenco di tutti i criteri di questo tipo e indicare le informazioni richieste (ad esempio autodichiarazione, documentazione). Possono essere inclusi anche i motivi specifici di esclusione a livello nazionale.

-

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

F

F

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F

F

F

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Motivi di esclusione

Breve descrizione dei criteri relativi alla situazione personale degli offerenti che possono comportare la loro esclusione. Deve comprendere un elenco di tutti i criteri di questo tipo e indicare le informazioni richieste (ad esempio autodichiarazione, documentazione). Possono essere inclusi anche i motivi specifici di esclusione a livello nazionale.

Testo

 

 

 

 

 

 

F

F

F

F

F

F

F

F

F

O

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F

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F

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F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Criteri di selezione

Informazioni sul criterio (o sui criteri) di selezione. Devono essere elencati tutti i criteri. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

-

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Criteri di selezione: tipo

I criteri riguardano, ad esempio, la capacità economica e finanziaria o le capacità tecniche e professionali.

Codice

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

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++

BT-748

Criteri di selezione applicati

Il criterio o i criteri del tipo dato sono stati applicati, non applicati oppure (nel caso di un avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara o per abbreviare i termini) la loro applicazione non è ancora nota.

Codice

 

 

 

 

 

 

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++

BT-749

Criteri di selezione: nome

Il nome del criterio (o dei criteri) di selezione.

Testo

 

 

 

 

 

 

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++

BT-750

Criteri di selezione: descrizione

Breve descrizione del criterio (o dei criteri) di selezione, compresi i requisiti minimi, le informazioni richieste (ad esempio autodichiarazione, documentazione) e in qual modo il criterio o i criteri saranno utilizzati per la selezione dei candidati da invitare alla seconda fase della procedura (se è stabilito un numero massimo di candidati).

Testo

 

 

 

 

 

 

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++

BT-40

Criteri di selezione per invito seconda fase

Il criterio (o i criteri) saranno utilizzati (solo) per la selezione dei candidati da invitare alla seconda fase della procedura (se è stabilito un numero massimo di candidati).

Indicatore

 

 

 

 

 

 

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++

BG-72

Criteri di selezione per invito seconda fase: info numero

Informazioni sul numero relativo al criterio (o ai criteri) per la selezione dei candidati da invitare alla seconda fase della procedura.

-

 

 

 

 

 

 

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BT-752

Criteri di selezione per invito seconda fase: numero

Un numero relativo al criterio (o ai criteri) di selezione.

Numero

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-7531

Criteri di selezione per invito seconda fase: ponderazione

Indicare se il numero relativo a un criterio (o ai criteri) di selezione è un tipo di ponderazione (ad esempio una percentuale).

Codice

 

 

 

 

 

 

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BT-7532

Criteri di selezione per invito seconda fase: soglia

Indicare se il numero relativo al criterio (o ai criteri) di selezione costituisce una soglia (ad esempio un punteggio minimo, un numero massimo di offerte con i punteggi più alti).

Codice

 

 

 

 

 

 

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+

BG-705

Altri requisiti

Informazione su eventuali altri requisiti per la partecipazione alla procedura e sulle condizioni del futuro appalto. I requisiti devono comprendere una descrizione dei metodi per verificarne il rispetto. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

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++

BT-71

Partecipazione riservata

Indicare se la partecipazione è riservata a specifiche organizzazioni (ad esempio laboratori protetti, organizzazioni con missione di servizio pubblico).

Codice

 

 

 

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++

BT-79

Qualifiche personale incaricato dell’esecuzione

Indicare se devono essere riportati i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto.

Codice

 

 

 

 

 

 

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++

BT-578

Nulla osta di sicurezza

È necessario un nulla osta di sicurezza.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

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++

BT-78

Nulla osta di sicurezza: termine

Il termine entro il quale gli offerenti privi di un nulla osta di sicurezza possono ottenerlo.

Data

 

 

 

 

 

 

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++

BT-732

Nulla osta di sicurezza: descrizione

Informazioni supplementari sul nulla osta di sicurezza (ad esempio quale livello di nulla osta è necessario, quali membri di una squadra devono esserne in possesso, se è necessario anche per l’accesso ai documenti di gara o solo per l’esecuzione dell’appalto).

Testo

 

 

 

 

 

 

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+

BG-711

Condizioni dell’appalto

Informazioni sulle condizioni del futuro appalto. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

-

 

 

 

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++

BT-736

Esecuzione riservata

Indicare se l’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti.

Codice

 

 

 

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++

BT-761

Forma giuridica dell’offerente

Un gruppo di offerenti cui viene aggiudicato un appalto deve assumere una determinata forma giuridica.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

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BT-76

Forma giuridica dell’offerente: descrizione

La forma giuridica che deve essere assunta da un gruppo di offerenti cui viene aggiudicato un appalto.

Testo

 

 

 

 

 

 

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BT-70

Condizioni di esecuzione

Indicare le informazioni principali sull’esecuzione dell’appalto (ad esempio obblighi di consegna intermedia, risarcimenti per danni, diritti di proprietà intellettuale)

Testo

 

 

 

 

 

 

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BT-92

Ordinazione elettronica

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

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BT-77

Condizioni finanziarie

Informazioni principali sul finanziamento e sui pagamenti e/o riferimento alle disposizioni pertinenti.

Testo

 

 

 

 

 

 

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BT-743

Fatturazione elettronica

Indicare se il committente richiederà, ammetterà o non accetterà le fatture elettroniche.

Codice

 

 

 

 

 

 

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BT-93

Pagamento elettronico

Sarà utilizzato il pagamento elettronico.

Indicatore

 

 

 

 

 

 

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BT-65

Obbligo di subappalto

Un obbligo che l’offerente deve rispettare in relazione al subappalto.

Codice

 

 

 

 

 

 

 

 

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