ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
24 ottobre 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

12

 

*

Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1753 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2019

relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Per poter esercitare pienamente la sua competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, e nel pieno rispetto degli impegni da essa assunti nel quadro dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’Unione diventerà parte contraente dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («Atto di Ginevra») a norma della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (3), autorizzando nel contempo anche gli Stati membri a ratificare l’Atto di Ginevra o ad aderirvi nell’interesse dell’Unione. Le parti contraenti dell’Atto di Ginevra sono membri di un’Unione speciale creata dall’Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e per la loro registrazione internazionale («Unione speciale»). Conformemente alla decisione (UE) 2019/1754, l’Unione e gli Stati membri che hanno ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo devono essere rappresentati dalla Commissione nell’Unione speciale per quanto attiene all’Atto di Ginevra.

(2)

È opportuno stabilire norme che consentano all’Unione di esercitare i diritti conferiti e adempiere agli obblighi stabiliti nell’Atto di Ginevra a nome proprio e a nome degli Stati membri che ratificano o aderiscono a tale Atto.

(3)

L’Atto di Ginevra protegge le denominazioni di origine, incluse le denominazioni d’origine, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 (4) e (UE) n. 1308/2013 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 (6) e (UE) 2019/787 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio, congiuntamente denominate «indicazioni geografiche» nel presente regolamento.

(4)

In seguito all’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione dovrebbe presentare all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («l’Ufficio internazionale») domande per la registrazione internazionale nel registro dell’Ufficio internazionale («registro internazionale») di indicazioni geografiche originarie del territorio dell’Unione e ivi protette. Tali domande dovrebbero essere basate su notifiche effettuate dagli Stati membri di propria iniziativa o su richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, oppure di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto. In sede di predisposizione delle notifiche, gli Stati membri dovrebbero considerare l’interesse economico della protezione internazionale delle indicazioni geografiche interessate e tener conto, in particolare, del valore di produzione e del valore di esportazione, della protezione nell’ambito di altri accordi, nonché degli usi impropri effettivi o potenziali nei paesi terzi.

(5)

La registrazione di indicazioni geografiche nel registro internazionale dovrebbe perseguire l’obiettivo di garantire prodotti di qualità, una concorrenza leale e la protezione dei consumatori. Dato il loro significativo valore culturale ed economico, la registrazione di indicazioni geografiche dovrebbe essere valutata rispetto al valore creato per le comunità locali, nell’ottica di sostenere lo sviluppo rurale e promuovere nuove opportunità di lavoro nella produzione, nella trasformazione e in altri servizi correlati.

(6)

Al fine di instaurare un dialogo permanente con i pertinenti portatori di interessi, la Commissione dovrebbe avvalersi periodicamente dei meccanismi esistenti di consultazione degli Stati membri, delle associazioni di categoria e dei produttori dell’Unione.

(7)

È opportuno fissare procedure adeguate per consentire alla Commissione di valutare le indicazioni geografiche originarie delle parti contraenti dell’Atto di Ginevra che non sono Stati membri («parti terze contraenti»), e iscritte nel registro internazionale, al fine di decidere in merito alla protezione nell’Unione e, se del caso, per invalidare tale protezione.

(8)

L’applicazione, da parte dell’Unione, della protezione delle indicazioni geografiche originarie delle parti terze contraenti e che sono iscritte nel registro internazionale dovrebbe avvenire in conformità del capo III dell’Atto di Ginevra, e in particolare del suo articolo 14, che impone a ciascuna parte contraente di mettere a disposizione mezzi di ricorso effettivi per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e di provvedere a che un’autorità pubblica o qualsiasi parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, conformemente al proprio ordinamento giuridico e alle proprie prassi giuridiche, possa avviare procedimenti giudiziari per garantire tale protezione.

(9)

Al fine di garantire che parallelamente alle indicazioni geografiche siano protetti anche i marchi commerciali dell’Unione, regionali e nazionali, tenuto conto della salvaguardia dei diritti dei marchi commerciali preesistenti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, è opportuno tutelare la coesistenza di marchi commerciali preesistenti e indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale che godono di protezione o che sono utilizzati nell’Unione.

(10)

Data la competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica commerciale comune, gli Stati membri che non sono già parte dell’Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 1958, quale riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 («Accordo di Lisbona»), non dovrebbero ratificare il suddetto Accordo o aderire al medesimo.

(11)

Agli Stati membri che sono già parte dell’Accordo di Lisbona dovrebbe essere permesso di restare tali, in particolare per garantire la continuità dei diritti concessi e il rispetto degli obblighi stabiliti da detto Accordo. Tuttavia, essi dovrebbero agire esclusivamente nell’interesse dell’Unione e nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell’Unione. Tali Stati membri dovrebbero pertanto esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi derivanti dall’Accordo di Lisbona in piena conformità dell’autorizzazione concessa dall’Unione secondo le disposizioni di cui al presente regolamento. Al fine di rispettare il sistema di protezione uniforme delle indicazioni geografiche istituito nell’Unione per quanto riguarda i prodotti agricoli e per rafforzare ulteriormente l’armonizzazione nel mercato interno, è opportuno che tali Stati membri non registrino, nell’ambito dell’Accordo di Lisbona, alcuna nuova denominazione di origine di prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 o (UE) 2019/787.

(12)

Gli Stati membri che sono già parte dell’Accordo di Lisbona hanno registrato denominazioni di origine nell’ambito dell’Accordo di Lisbona. È opportuno prevedere regimi transitori per garantire la continuità della protezione di tali denominazioni di origine, fatte salve le prescrizioni previste da detto Accordo, dall’Atto di Ginevra e dal diritto dell’Unione.

(13)

Gli Stati membri che sono già parte dell’Accordo di Lisbona proteggono le denominazioni di origine delle parti terze a tale Accordo. Per consentire loro di adempiere agli obblighi internazionali da essi assunti precedentemente all’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, è opportuno prevedere un regime transitorio che produca effetti solo a livello nazionale e non incida sugli scambi intraunionali o internazionali.

(14)

É opportuno che le tasse da versare nell’ambito dell’Atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune dell’Accordo di Lisbona e dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona («regolamento di esecuzione comune») per la presentazione all’Ufficio internazionale di una domanda di registrazione internazionale di un’indicazione geografica, nonché le tasse da versare per altre iscrizioni nel registro internazionale e per la fornitura di estratti, attestati o altre informazioni relative al contenuto di tale registrazione internazionale, siano a carico dello Stato membro di cui l’indicazione geografica è originaria, di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di obbligare tale persona fisica o giuridica o beneficiario a farsi carico, in tutto o in parte, delle tasse.

(15)

Al fine di coprire eventuali carenze in relazione al bilancio di funzionamento dell’Unione speciale, l’Unione dovrebbe essere in grado di fornire, entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel bilancio annuale dell’Unione, un contributo speciale deciso dall’Assemblea dell’Unione speciale conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra, dato il valore economico e culturale della protezione delle indicazioni geografiche.

(16)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione dell’appartenenza dell’Unione all’Unione speciale, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un elenco di indicazioni geografiche da includere nella domanda di registrazione internazionale da presentare presso l’Ufficio internazionale al momento dell’adesione all’Atto di Ginevra, e per ogni presentazione successiva, per respingere un’opposizione, per decidere circa la concessione o meno della protezione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale, per la revoca del rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale, per chiedere l’annullamento di una registrazione internazionale, per notificare l’invalidazione della protezione nell’Unione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale nonché per autorizzare gli Stati membri ad apportare le eventuali modifiche necessarie circa la denominazione di origine di un prodotto protetto ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 o (UE) 2019/787 e per informarne l’Ufficio internazionale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(17)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l’obiettivo fondamentale di consentire all’Unione di partecipare all’Unione speciale in modo tale da garantire la protezione efficiente delle indicazioni geografiche della UE a livello internazionale, è necessario e opportuno disciplinare norme e procedure relative alle azioni dell’Unione in seguito alla sua adesione all’Atto di Ginevra. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(18)

È importante fare in modo che la Commissione monitori e valuti nel tempo la partecipazione dell’Unione all’Atto di Ginevra. Al fine di condurre tale valutazione, la Commissione dovrebbe, tra l’altro, prendere in considerazione il numero di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione per le quali sono state presentate domande di registrazione internazionale, i casi in cui la protezione è stata rifiutata da parti terze contraenti, l’evoluzione del numero di paesi terzi partecipanti all’Atto di Ginevra, le azioni intraprese dalla Commissione per aumentare tale numero, nonché l’impatto dello stato attuale del diritto dell’Unione in materia di indicazioni geografiche sulla capacità dell’Atto di Ginevra di attirare paesi terzi, e il numero e il tipo di indicazioni geografiche originarie delle parti contraenti terze e che sono state respinte dall’Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme e procedure relative alle azioni dell’Unione in seguito alla sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («Atto di Ginevra»).

2.   Ai fini del presente regolamento, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine ai sensi dell’Atto di Ginevra, incluse le denominazioni di origine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, così come le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2019/787.

Articolo 2

Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

1.   All’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione, nella sua capacità di autorità competente ai sensi dell’articolo 3 dell’Atto di Ginevra, presenta all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale («Ufficio internazionale») le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione e relative a prodotti originari dell’Unione a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’Atto di Ginevra.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di iscrivere nel registro internazionale le indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che sono protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione. Tali richieste sono formulate:

a)

sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, oppure

b)

di propria iniziativa.

3.   Sulla base di tali richieste, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l’elenco delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 3

Cancellazione di un’indicazione geografica originaria di uno Stato membro e iscritta nel registro internazionale

1.   La Commissione adotta un Atto di esecuzione per richiedere all’ufficio internazionale di cancellare una registrazione nel registro internazionale di un’indicazione geografica originaria di uno Stato membro in una delle seguenti circostanze:

a)

l’indicazione geografica in questione non è più protetta nell’Unione;

b)

dietro una richiesta dello Stato membro di cui l’indicazione geografica è originaria formulata:

i)

sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, oppure

ii)

di propria iniziativa.

2.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

3.   La Commissione notifica senza indugio la richiesta di annullamento all’Ufficio internazionale.

Articolo 4

Pubblicazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1.   La Commissione pubblica le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra che:

a)

sono relative alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all’articolo 1, punto xv), dell’Atto di Ginevra, non è uno Stato membro; e

b)

si riferiscono a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione.

2.   La registrazione internazionale di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La pubblicazione include un riferimento al tipo di prodotto e al paese di origine.

Articolo 5

Valutazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1.   La Commissione valuta le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra relative alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all’articolo 1, punto xv), dell’Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, al fine di stabilire se contengono gli elementi obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune e nell’ambito dell’Accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra («regolamento di esecuzione comune») le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, nonché verificare se la pubblicazione di cui all’articolo 4 si riferisce a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione.

2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere eseguita entro quattro mesi dalla data di registrazione dell’indicazione geografica nel registro internazionale e non deve includere una valutazione di altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione dei prodotti sul mercato e, in particolare, alle norme sanitarie e fitosanitarie, alle norme di commercializzazione o all’etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 6

Procedura di opposizione per le indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1.   Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell’articolo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine quale definita ai sensi dell’articolo 1, punto xv), dell’Atto di Ginevra, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita nell’Unione o in un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, possono presentare un’opposizione alla Commissione.

L’opposizione è in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

2.   L’opposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ricevibile solo se presentata entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo e se fondata su uno o più dei seguenti motivi:

a)

l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b)

l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è interamente o parzialmente omonima di un’indicazione geografica già protetta nell’Unione e non esiste sufficiente distinzione nella pratica tra le condizioni di uso e di presentazione locali e tradizionali dell’indicazione geografica proposta per la protezione e dell’indicazione geografica già protetta nell’Unione, tenuto conto dell’esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori;

c)

la protezione nell’Unione dell’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale violerebbe il diritto di un marchio commerciale preesistente a livello dell’Unione, regionale o nazionale;

d)

la protezione nell’Unione dell’indicazione geografica del paese terzo pregiudicherebbe l’uso di una denominazione totalmente o parzialmente identica o la natura esclusiva di un marchio commerciale a livello dell’Unione, regionale o nazionale, o l’esistenza di prodotti immessi legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell’articolo 4;

e)

l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale si riferisce a un prodotto per il quale la protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione non è prevista;

f)

la denominazione di cui è chiesta la registrazione è un termine generico nel territorio dell’Unione;

g)

le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti i) e ii), dell’Atto di Ginevra non sono soddisfatte;

h)

l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è una denominazione omonima che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, anche se è esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

3.   I motivi di opposizione di cui al paragrafo 2 sono valutati dalla Commissione in relazione al territorio dell’Unione o a una parte di esso.

Articolo 7

Decisione relativa alla protezione nell’Unione di indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1.   Se dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, emerge che le condizioni previste da tale articolo sono soddisfatte e se non sono pervenute opposizioni, od opposizioni ricevibili, la Commissione respinge, se del caso, mediante un atto di esecuzione, le opposizioni irricevibili e decide di concedere la protezione dell’indicazione geografica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

2.   Se dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 5 emerge che le condizioni previste da tale articolo non sono soddisfatte o se sia stata ricevuta un’opposizione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se concedere o meno la protezione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche relative a prodotti che non rientrano nell’ambito di competenza dei comitati di cui all’articolo 15, paragrafo 1, la decisione in merito alla concessione della protezione è adottata dalla Commissione.

3.   La decisione di concedere la protezione di un’indicazione geografica conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo definisce l’ambito di applicazione della protezione concessa e può includere condizioni che siano compatibili con l’Atto di Ginevra, in particolare la concessione di un periodo di transizione definito secondo quanto specificato dall’articolo 17 dell’Atto di Ginevra e dalla norma 14 del regolamento di esecuzione comune.

4.   Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, la Commissione notifica all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in questione sul territorio dell’Unione entro un anno dal ricevimento della notifica della registrazione internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra, oppure nei casi di cui all’articolo 5, primo comma, della decisione (UE) 2019/1754 entro due anni dal ricevimento di tale notifica.

5.   La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo revocare, in tutto o in parte, mediante un atto di esecuzione, un rifiuto precedentemente notificato all’Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

La Commissione notifica senza indugio tale revoca all’Ufficio internazionale.

Articolo 8

Uso delle indicazioni geografiche

1.   Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 7 si applicano fatte salve altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione di prodotti sul mercato e, in particolare, all’organizzazione comune dei mercati agricoli, alle norme sanitarie e fitosanitarie e all’etichettatura dei prodotti alimentari.

2.   Alle condizioni di cui al paragrafo 1, le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conformemente alla registrazione internazionale di tali indicazioni geografiche.

Articolo 9

Invalidazione degli effetti nell’Unione di un’indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale

1.   La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, invalidare, in tutto o in parte, mediante un atto di esecuzione, gli effetti della protezione nell’Unione di un’indicazione geografica, in una o più delle seguenti circostanze:

a)

l’indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine;

b)

l’indicazione geografica non è più iscritta nel registro internazionale;

c)

la conformità con i contenuti obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune o con le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune non è più garantita.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e solo dopo aver concesso alle persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o ai beneficiari quali definiti all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, la possibilità di far valere i propri diritti.

3.   Se l’invalidazione non è più suscettibile di impugnazione, la Commissione notifica senza indugio all’Ufficio internazionale la declaratoria di inefficacia sul territorio dell’Unione della registrazione internazionale dell’indicazione geografica a norma del paragrafo 1, lettere a) o c).

Articolo 10

Relazione con i marchi commerciali

1.   La protezione di un’indicazione geografica non pregiudica la validità di un marchio commerciale preesistente a livello dell’Unione regionale o nazionale, depositato o registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede sul territorio di uno Stato membro, di un’unione regionale di Stati membri o dell’Unione.

2.   Un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale non è protetta sul territorio dell’Unione se, tenuto conto della reputazione di un marchio commerciale, della notorietà e della durata di utilizzazione del medesimo, la protezione di tale indicazione geografica sul territorio dell’Unione sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, un marchio commerciale che sia stato depositato o registrato in buona fede, o acquisito con l’uso, ove questa possibilità sia prevista dal diritto applicabile, sul territorio di uno Stato membro, di un’unione regionale di Stati membri o dell’Unione, anteriormente alla data in cui l’Ufficio internazionale ha notificato alla Commissione la pubblicazione della registrazione internazionale dell’indicazione geografica e il cui uso violerebbe la protezione dell’indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto in questione nonostante la protezione dell’indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In tali casi, sia l’uso dell’indicazione geografica sia quello del marchio in questione è consentito.

Articolo 11

Disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri già registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona

1.   Per ciascuna denominazione di origine, originaria in uno Stato membro che è parte dell’Accordo di Lisbona, di un prodotto protetto ai sensi di uno dei regolamenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento, lo Stato membro interessato, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:

a)

la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell’ambito dell’Atto di Ginevra, se lo Stato membro interessato ha ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all’autorizzazione di cui all’articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, oppure

b)

la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui al primo comma entro il 14 novembre 2022.

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato, in coordinamento con la Commissione, verifica presso l’Ufficio internazionale se vi siano eventuali modifiche da apportare in conformità della norma 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra.

La Commissione autorizza mediante un atto di esecuzione lo Stato membro ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all’Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

2.   Per ciascuna denominazione di origine, originaria in uno Stato membro che è parte dell’Accordo di Lisbona, di un prodotto che rientra nell’ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento ma che non è protetto da alcuno di tali regolamenti, lo Stato membro interessato sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:

a)

la registrazione di tale denominazione di origine ai sensi del pertinente regolamento, oppure

b)

l’annullamento della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui al primo comma, e presenta la corrispondente richiesta, entro il 14 novembre 2022.

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell’ambito dell’Atto di Ginevra, se ha ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all’autorizzazione di cui all’articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, entro un anno dalla data di registrazione dell’indicazione geografica a norma del pertinente regolamento. Si applicano il terzo e il quarto comma del paragrafo 1.

In caso di rifiuto della richiesta di registrazione ai sensi del regolamento applicabile e una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la richiesta di registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra non è stata presentata in conformità del terzo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.

3.   Per le denominazioni di origine di prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e per i quali non è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione, uno Stato membro che è già parte dell’Accordo di Lisbona può mantenere qualsiasi registrazione esistente nel registro internazionale.

Tale Stato membro può inoltre presentare ulteriori domande di registrazione nel registro internazionale, nell’ambito dell’Accordo di Lisbona, di siffatte denominazioni di origine originarie del proprio territorio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione il progetto di domanda di registrazione di dette denominazioni di origine; tale notifica comprende elementi volti a dimostrare che la domanda rispetta le prescrizioni per la registrazione nell’ambito dell’Accordo di Lisbona; e

b)

la Commissione non ha emesso un parere negativo nei due mesi successivi a tale notifica; un parere negativo può essere emesso solo previa consultazione dello Stato membro interessato e nei casi eccezionali e debitamente giustificati in cui gli elementi richiesti alla lettera a) non sono sufficienti a dimostrare che la domanda rispetta i requisiti per la registrazione nell’ambito dell’Accordo di Lisbona, oppure se la registrazione avrebbe un impatto negativo sulla politica commerciale dell’Unione.

Qualora chieda ulteriori informazioni in relazione alla notifica effettuata a norma della lettera a) del secondo comma, la Commissione dispone di un mese di tempo per agire dal ricevimento delle informazioni richieste.

La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri di qualsiasi notifica effettuata a norma della lettera a) del secondo comma.

Articolo 12

Protezione transitoria per le denominazioni di origine originarie di un paese terzo registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona

1.   Gli Stati membri che erano parte dell’Accordo di Lisbona prima dell’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra possono continuare a proteggere le denominazioni di origine originarie di un paese terzo che è parte dell’Accordo di Lisbona per mezzo di un sistema di protezione nazionale, con effetto a decorrere dalla data in cui l’Unione diventa parte contraente dell’Atto di Ginevra, per quanto riguarda le denominazioni di origine registrate da tale data nell’ambito dell’Accordo di Lisbona.

2.   La protezione di cui al paragrafo 1:

a)

è sostituita dalla protezione nell’ambito del sistema di protezione dell’Unione per una data denominazione di origine eventualmente concessa da una decisione adottata a norma dell’articolo 7 del presente regolamento in seguito all’adesione del paese terzo interessato all’Atto di Ginevra, a condizione che la protezione concessa da una decisione adottata a norma dell’articolo 7 del presente regolamento garantisca la continuità della protezione della denominazione di origine in questione nello Stato membro interessato;

b)

cessa di applicarsi a una data denominazione di origine quando vengono meno gli effetti della registrazione internazionale.

3.   Qualora una denominazione di origine originaria di un paese terzo non sia registrata a norma del presente regolamento, o se la protezione nazionale non è sostituita conformemente al paragrafo 2, lettera a), le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

4.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

5.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione le notifiche effettuate dall’Ufficio internazionale nell’ambito dell’Accordo di Lisbona. La Commissione provvede a sua volta a inoltrare tali notifiche a tutti gli altri Stati membri.

6.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiarano all’Ufficio internazionale di non poter garantire la protezione nazionale di una denominazione di origine di un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento che è registrata e notificata loro ai sensi dell’Accordo di Lisbona a decorrere dalla data in cui l’Unione diventa parte contraente dell’Atto di Ginevra.

Articolo 13

Tasse

Le tasse dovute a norma dell’articolo 7 dell’Atto di Ginevra, specificate nel regolamento di esecuzione comune, sono a carico dello Stato membro di cui l’indicazione geografica è originaria, o di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto. Gli Stati membri possono obbligare la persona fisica o giuridica o il beneficiario a farsi carico, in tutto o in parte, delle tasse.

Articolo 14

Contributo finanziario speciale

Se le entrate provenienti dall’Unione speciale sono ricavate conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell’Atto di Ginevra, l’Unione può versare un contributo speciale entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel bilancio annuale dell’Unione.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dai seguenti comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 con riguardo ai prodotti seguenti:

a)

per i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 di tale regolamento;

b)

per i prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014, dal comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati istituito dall’articolo 34 di tale regolamento;

c)

per le bevande spiritose quali definite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dal comitato per le bevande spiritose di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2019/787;

d)

per i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli istituito dall’articolo 57 di tale regolamento.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Monitoraggio e valutazione

Entro il 14 novembre 2021, la Commissione valuta la partecipazione dell’Unione all’Atto di Ginevra e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. La valutazione si basa, tra l’altro, sugli aspetti seguenti:

a)

il numero di indicazioni geografiche che sono protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione e per le quali sono state presentate domande di registrazione internazionale e i casi in cui la protezione è stata rifiutata da parti terze contraenti;

b)

l’evoluzione del numero di paesi terzi partecipanti all’Atto di Ginevra e le azioni intraprese dalla Commissione per aumentare tale numero, nonché l’impatto dello stato attuale del diritto dell’Unione in materia di indicazioni geografiche sulla capacità dell’Atto di Ginevra di attirare paesi terzi; e

c)

il numero e il tipo di indicazioni geografiche di paesi terzi che sono state respinte dall’Unione.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 55.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2019.

(3)  Decisione del Consiglio (UE) 2019/1754, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(6)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(7)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), parzialmente in vigore fino al 24 maggio 2021.


Dichiarazione della Commissione sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli

La Commissione prende atto della risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli.

Nel novembre 2018 la Commissione ha avviato uno studio volto a ottenere prove economiche e giuridiche supplementari sulla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti non agricoli nel mercato unico, a complemento di uno studio del 2013, e a raccogliere ulteriori dati su aspetti quali la competitività, la concorrenza sleale, la contraffazione, la percezione dei consumatori, il rapporto costi/benefici, nonché sull'efficacia dei modelli di protezione delle indicazioni geografiche non agricole alla luce del principio di proporzionalità.

Conformemente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione esaminerà lo studio nonché la relazione sulla partecipazione dell'Unione all'atto di Ginevra di cui all'articolo sul monitoraggio e la revisione del regolamento relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, e prenderà in considerazione eventuali azioni successive.


Dichiarazione della Commissione sulla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento

La Commissione osserva che, sebbene la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sia una necessità giuridica, data la competenza esclusiva dell'Unione, si può tuttavia affermare che, nel contesto dell'attuale acquis dell'UE, un tale intervento da parte della Commissione sarebbe eccezionale e debitamente giustificato. Nel corso delle consultazioni con uno Stato membro, la Commissione farà tutto il possibile per risolvere, di concerto con lo Stato membro, gli eventuali problemi al fine di evitare l'emissione di un parere negativo. La Commissione osserva che un eventuale parere negativo sarebbe notificato per iscritto allo Stato membro interessato e, a norma dell'articolo 296 del TFUE, sarebbe motivato. La Commissione desidera inoltre osservare che un parere negativo non precluderebbe la presentazione di una nuova domanda relativa alla stessa denominazione di origine, se i motivi all'origine del parere negativo sono stati debitamente trattati o non sono più applicabili.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/12


DECISIONE (UE) 2019/1754 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958 («accordo di Lisbona») ha creato un’Unione particolare («Unione particolare») nell’ambito dell’Unione per la protezione della proprietà industriale, istituita dalla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883 («convenzione di Parigi»). In base ai termini dell’accordo di Lisbona, le parti contraenti si impegnano a proteggere, nei loro territori, le denominazioni di origine dei prodotti degli altri paesi dell’Unione particolare riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), a meno che tali parti non dichiarino, entro un anno dalla ricezione della notifica di tale registrazione, che non possono garantire la protezione.

(2)

Sette Stati membri sono parti dell’accordo di Lisbona: Bulgaria (dal 1975), Repubblica ceca (dal 1993), Francia (dal 1966), Italia (dal 1968), Ungheria (dal 1967), Portogallo (dal 1966) e Slovacchia (dal 1993). Altri tre Stati membri hanno firmato, ma non ratificato, l’accordo di Lisbona: Grecia, Spagna e Romania. L’Unione stessa non è parte contraente dell’accordo di Lisbona, in quanto esso prevede che solo i paesi possano aderirvi.

(3)

Il 20 maggio 2015 è stato adottato l’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («atto di Ginevra») che ha modificato l’accordo di Lisbona. In particolare, l’atto di Ginevra amplia l’ambito di applicazione dell’Unione particolare per estendere la protezione delle denominazioni di origine di prodotti a tutte le indicazioni geografiche ai sensi dell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. L’atto di Ginevra è compatibile con tale accordo e con il pertinente diritto dell’Unione sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, e consente alle organizzazioni intergovernative di diventarne parti contraenti.

(4)

L’Unione ha competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’atto di Ginevra. Ciò è stato confermato nella sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017 nella causa C-389/15 (1), che ha chiarito che il progetto di accordo di Lisbona modificato, successivamente adottato come atto di Ginevra, mira essenzialmente a facilitare e disciplinare gli scambi tra l’Unione e i paesi terzi parti dell’accordo di Lisbona e ha effetti diretti e immediati su tali scambi. La negoziazione dell’atto di Ginevra ricadeva pertanto nella competenza esclusiva conferita all’Unione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE: essa rientra infatti nel campo della politica commerciale comune di cui all’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, in particolare per quanto riguarda gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale.

(5)

Per quanto riguarda taluni prodotti agricoli, l’Unione ha istituito sistemi di protezione uniformi e esaustivi delle indicazioni geografiche per i vini (1970), le bevande spiritose (1989), i vini aromatizzati (1991) e altri prodotti agricoli e alimentari (1992). In base al principio della competenza esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3 TFUE, gli Stati membri non dovrebbero disporre di sistemi nazionali per proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di prodotti agricoli di paesi terzi membri dell’Unione particolare. Tuttavia, dal momento che non è parte contraente dell’atto di Ginevra l’Unione non può chiedere che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di prodotti agricoli registrate a livello dell’Unione siano protette nell’ambito dell’Unione particolare, né può proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di paesi terzi membri mediante i sistemi di protezione da essa istituiti, ai sensi dell’atto di Ginevra.

(6)

Affinché possa adeguatamente esercitare la propria competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’atto di Ginevra e le funzioni che le competono nell’ambito dei suoi sistemi esaustivi di protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di prodotti agricoli, l’Unione dovrebbe aderire all’atto di Ginevra e diventarne parte contraente.

(7)

L’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra è conforme all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce la protezione della proprietà intellettuale.

(8)

L’Unione dovrebbe sforzarsi di regolarizzare la questione dei suoi diritti di voto in sede di assemblea dell’Unione particolare dell’atto di Ginevra per garantirsi una partecipazione effettiva nelle procedure decisionali, alla luce dell’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dell’atto di Ginevra. È opportuno pertanto che gli Stati membri che lo desiderano siano anch’essi autorizzati a ratificare o ad aderire, a seconda dei casi, all’atto di Ginevra, così come l’Unione e nell’interesse di questa.

(9)

Al contempo ciò consentirà di garantire la continuità dei diritti derivanti dall’attuale appartenenza di sette Stati membri all’Unione particolare.

(10)

La ratifica o l’adesione da parte degli Stati membri dovrebbe tuttavia rispettare integralmente la competenza esclusiva dell’Unione, e l’Unione dovrebbe continuare a essere responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione e degli Stati membri nel contesto dell’atto di Ginevra.

(11)

Nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all’atto di Ginevra sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («atto di Ginevra») è approvata a nome dell’Unione.

Il testo dell’atto di Ginevra è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di adesione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, punto ii), dell’atto di Ginevra per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’atto di Ginevra nonché per rendere la dichiarazione ed effettuare la notifica accluse allo strumento di adesione di cui all’articolo 5 della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri che lo desiderano sono autorizzati a ratificare o ad accedere, a seconda dei casi, all’atto di Ginevra, al fianco dell’Unione e nell’interesse di questa, nonché nel rispetto integrale della sua competenza esclusiva.

Articolo 4

1.   Nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra, ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione, sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE. L’Unione è responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione e degli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione.

La Commissione effettua tutte le notifiche necessarie nell’ambito dell’atto di Ginevra a nome dell’Unione e di detti Stati membri.

In particolare, la Commissione è designata quale amministrazione competente di cui all’articolo 3 dell’atto di Ginevra, responsabile dell’amministrazione dell’atto di Ginevra nel territorio dell’Unione e delle comunicazioni con l’Ufficio internazionale dell’OMPI a norma dell’atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune nell’ambito dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona («regolamento di esecuzione comune»).

2.   L’Unione vota nell’assemblea dell’Unione particolare e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all’atto di Ginevra non esercitano il loro diritto di voto.

Articolo 5

In conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, una dichiarazione acclusa allo strumento di adesione stabilisce una proroga di un anno del termine di cui all’articolo 15, paragrafo 1, dell’atto di Ginevra e dei periodi di cui all’articolo 17 dell’atto di Ginevra, secondo le procedure di cui al regolamento di esecuzione comune.

In conformità della regola 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione comune, una notifica al direttore generale dell’OMPI acclusa allo strumento di adesione prescrive che, ai fini della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica registrata nel territorio dell’Unione, in aggiunta agli elementi obbligatori di cui alla regola 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune la domanda rechi informazioni riguardanti, nel caso di una denominazione di origine, la qualità o le caratteristiche del prodotto e il suo legame con l’ambiente geografico della zona geografica di produzione e, nel caso di un’indicazione geografica, la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto e il suo legame con la zona geografica di origine.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, 7 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017, Commissione/Consiglio, C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798.


24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/15


ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Indice degli articoli

Capo I:

Disposizioni introduttive e generali

Articolo 1:

Abbreviazioni

Articolo 2:

Oggetto

Articolo 3:

Autorità competente

Articolo 4:

Registro internazionale

Capo II:

Domanda e registrazione internazionale

Articolo 5:

Domanda

Articolo 6:

Registrazione internazionale

Articolo 7:

Tasse

Articolo 8:

Periodo di validità delle registrazioni internazionali

Capo III:

Protezione

Articolo 9:

Impegno a garantire la protezione

Articolo 10:

Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti

Articolo 11:

Protezione rispetto alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate

Articolo 12:

Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico

Articolo 13:

Salvaguardie rispetto ad altri diritti

Articolo 14:

Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso

Capo IV:

Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali

Articolo 15:

Rifiuto

Articolo 16:

Ritiro del rifiuto

Articolo 17:

Periodo transitorio

Articolo 18:

Notifica della concessione della protezione

Articolo 19:

Invalidazione

Articolo 20:

Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale

Capo V:

Disposizioni amministrative

Articolo 21:

Appartenenza all’Unione di Lisbona

Articolo 22:

Assemblea dell’Unione particolare

Articolo 23:

Ufficio internazionale

Articolo 24:

Finanze

Articolo 25:

Regolamento di esecuzione

Capo VI:

Revisione e modifica

Articolo 26:

Revisione

Articolo 27:

Modifica di determinati articoli da parte dell’Assemblea

Capo VII:

Disposizioni finali

Articolo 28:

Condizioni e modalità per aderire al presente atto

Articolo 29:

Data di validità delle ratifiche e delle adesioni

Articolo 30:

Divieto di riserve

Articolo 31:

Applicazione dell’Accordo di Lisbona e dell’atto del 1967

Articolo 32:

Denuncia

Articolo 33:

Lingue del presente atto; firma

Articolo 34:

Pagina del depositario

CAPO I

Disposizioni introduttive e generali

Articolo 1

Abbreviazioni

Ai fini del presente atto, salvo espressa disposizione contraria, si intende per:

(i.)

«Accordo di Lisbona», l’Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958;

(ii.)

«atto del 1967», l’Accordo di Lisbona riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979;

(iii.)

«presente atto», l’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche quale stabilito dal presente atto;

(iv.)

«regolamento di esecuzione», il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 25;

(v.)

«convenzione di Parigi», la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta e modificata;

(vi.)

«denominazione di origine», una denominazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto i);

(vii.)

«indicazione geografica», un’indicazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto ii);

(viii.)

«registro internazionale», il registro internazionale tenuto presso l’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 4 come raccolta ufficiale dei dati concernenti le registrazioni internazionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;

(ix.)

«registrazione internazionale», la registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale;

(x.)

«domanda», una domanda di registrazione internazionale;

(xi.)

«registrato», iscritto nel registro internazionale conformemente al presente atto;

(xii.)

«zona geografica di origine», una zona geografica di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

(xiii.)

«zona geografica transfrontaliera», una zona geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di parti contraenti limitrofe;

(xiv.)

«parte contraente», uno Stato o un’organizzazione intergovernativa parte del presente atto;

(xv.)

«parte contraente di origine», la parte contraente in cui è situata la zona geografica di origine o le parti contraenti in cui è situata la zona geografica di origine transfrontaliera;

(xvi.)

«autorità competente», il soggetto designato conformemente all’articolo 3;

(xvii.)

«beneficiari», le persone fisiche o giuridiche legittimate, in virtù della legislazione della parte contraente di origine, a utilizzare una denominazione di origine o un’indicazione geografica;

(xviii.)

«organizzazione intergovernativa», un’organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, punto iii), per divenire parte del presente atto;

(xix.)

«Organizzazione», l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

(xx.)

«Direttore generale», il Direttore generale dell’Organizzazione;

(xxi.)

«Ufficio internazionale», l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.

Articolo 2

Oggetto

(1)   [Denominazioni di origine e indicazioni geografiche] Il presente atto si applica a:

(i.)

qualsiasi denominazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un’altra denominazione notoriamente riferita a tale zona utilizzata per designare un prodotto che ne è originario, nel caso in cui la qualità o i caratteri del prodotto sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico, inteso come insieme di fattori naturali e umani, e che ha conferito al prodotto la sua reputazione; nonché

(ii.)

qualsiasi indicazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un’altra indicazione notoriamente riferita a tale zona, che identifica un prodotto come originario di quella zona geografica, nel caso in cui una data qualità, reputazione o altri caratteri specifici del prodotto sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica.

(2)   [Zone geografiche di origine possibili] Una zona geografica di origine come descritta al paragrafo 1 può comprendere l’intero territorio della parte contraente di origine o una regione, una località o un luogo della parte contraente di origine. Ciò non esclude l’applicazione del presente atto a una zona geografica di origine, come descritta al paragrafo 1, consistente in una zona geografica transfrontaliera o parte di essa.

Articolo 3

Autorità competente

Ciascuna parte contraente designa un soggetto responsabile dell’amministrazione del presente atto nel suo territorio e delle comunicazioni con l’Ufficio internazionale previste dal presente atto e dal regolamento di esecuzione. La parte contraente notifica il nome e il recapito dell’autorità competente all’Ufficio internazionale, come specificato nel regolamento di esecuzione.

Articolo 4

Registro internazionale

L’Ufficio internazionale tiene un registro internazionale in cui sono iscritte le registrazioni internazionali effettuate a norma del presente atto, a norma dell’Accordo di Lisbona e dell’atto del 1967 o a norma di entrambi, nonché i dati relativi a dette registrazioni internazionali.

CAPO II

Domanda e registrazione internazionale

Articolo 5

Domanda

(1)   [Luogo del deposito] Le domande devono essere depositate presso l’Ufficio internazionale.

(2)   [Deposito della domanda da parte dell’autorità competente] Fatto salvo il paragrafo 3, la domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica deve essere depositata dall’autorità competente a nome:

(i.)

dei beneficiari; o

(ii.)

di una persona fisica o giuridica legittimata, in virtù della legislazione del paese contraente di origine, ad agire per far valere i diritti dei beneficiari e altri diritti correlati alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.

(3)   [Domanda depositata direttamente]

a)

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, se la legislazione della parte contraente di origine lo consente, la domanda può essere depositata dai beneficiari o da una persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 2, punto ii).

b)

La lettera a) si applica subordinatamente al rilascio di una dichiarazione della parte contraente che la sua legislazione consente il deposito diretto. La dichiarazione può essere rilasciata dalla parte contraente al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi altro momento successivo. Se la dichiarazione è rilasciata al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, essa avrà efficacia dalla data dell’entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente. Se è rilasciata dopo l’entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente, avrà efficacia dopo tre mesi dalla data della sua ricezione da parte del Direttore generale.

(4)   [Possibilità di domanda congiunta nel caso di una zona geografica transfrontaliera] Nel caso di una zona geografica di origine costituita da una zona geografica transfrontaliera, le parti contraenti limitrofe possono, conformemente al loro accordo, depositare una domanda congiunta tramite un’autorità competente designata di comune accordo.

(5)   [Contenuti obbligatori] Il regolamento di esecuzione specifica le informazioni che devono essere obbligatoriamente incluse nella domanda, in aggiunta a quelle indicate all’articolo 6, paragrafo 3.

(6)   [Contenuti facoltativi] Il regolamento di esecuzione può specificare le informazioni che possono essere facoltativamente incluse nella domanda.

Articolo 6

Registrazione internazionale

(1)   [Verifica della correttezza formale da parte dell’Ufficio internazionale] Al ricevimento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presentata nella debita forma, secondo quanto specificato nel regolamento, l’Ufficio internazionale procede con l’iscrizione della denominazione di origine, o dell’indicazione geografica, nel registro internazionale.

(2)   [Data della registrazione internazionale] Fatto salvo il paragrafo 3, la data della registrazione internazionale è la data in cui la domanda perviene all’Ufficio internazionale.

(3)   [Data della registrazione internazionale in caso di informazioni mancanti] Nell’eventualità in cui la domanda non contenga tutte le seguenti informazioni:

(i.)

l’indicazione dell’autorità competente o, nel caso previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del richiedente o dei richiedenti;

(ii.)

le informazioni che identificano i beneficiari e, se del caso, la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii);

(iii.)

la denominazione di origine, o l’indicazione geografica, per la quale si richiede la registrazione internazionale;

(iv.)

il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l’indicazione geografica;

la data della registrazione internazionale è quella in cui l’Ufficio internazionale riceve l’ultima delle informazioni mancanti.

(4)   [Pubblicazione e notifica delle registrazioni internazionali] L’Ufficio internazionale pubblica, senza indugio, ogni registrazione internazionale e ne dà tempestiva notifica all’autorità competente di ciascuna parte contraente.

(5)   [Data di decorrenza degli effetti della registrazione internazionale]

a)

Fatta salva la lettera b), una denominazione di origine o un’indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data della registrazione internazionale nel territorio di ciascuna parte contraente che non ha rifiutato la protezione conformemente all’articolo 15 o che ha inviato all’Ufficio internazionale una notifica della concessione della protezione conformemente all’articolo 18.

b)

Una parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che, conformemente alla sua legislazione nazionale o regionale, una denominazione di origine o un’indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data menzionata nella dichiarazione stessa; la data tuttavia non deve essere posteriore alla scadenza del termine ultimo per il rifiuto indicata nel regolamento, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 7

Tasse

(1)   [Tassa di registrazione internazionale] La registrazione internazionale di ciascuna denominazione di origine e indicazione geografica è subordinata al pagamento della tassa prevista dal regolamento di esecuzione.

(2)   [Tasse per altre iscrizioni nel registro internazionale] Il regolamento di esecuzione precisa le tasse da versare con riferimento ad altre iscrizioni nel registro internazionale e per il rilascio di estratti, attestati o di altre informazioni riguardanti i contenuti della registrazione internazionale.

(3)   [Riduzione delle tasse] L’Assemblea stabilisce una riduzione delle tasse per talune registrazioni internazionali di denominazioni di origine e per talune registrazioni internazionali di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche rispetto alle quali la parte contraente di origine è un paese in via di sviluppo o un paese meno avanzato.

(4)   [Tassa individuale]

a)

Qualsiasi parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che la protezione derivante dalla registrazione internazionale è estesa alla parte interessata soltanto previo versamento di una tassa a copertura del costo dell’esame del merito della registrazione internazionale. L’importo di tale tassa individuale è indicato nella dichiarazione e può essere soggetto a variazioni nelle dichiarazioni successive. Detto importo non può essere superiore all’equivalente dell’importo previsto dalla legislazione nazionale o regionale della parte contraente, al netto della somma risparmiata con la procedura internazionale. Inoltre, la parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, la sua intenzione di applicare una tassa amministrativa sull’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica da parte dei beneficiari sul suo territorio.

b)

A norma del regolamento di esecuzione, il mancato pagamento di una tassa individuale equivale a una rinuncia alla protezione con riguardo alla parte contraente che ha richiesto la tassa.

Articolo 8

Periodo di validità delle registrazioni internazionali

(1)   [Dipendenza] Le registrazioni internazionali hanno validità illimitata, fermo restando che la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica registrata non è più necessaria se la denominazione che costituisce la denominazione di origine o l’indicazione che costituisce l’indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine.

(2)   [Annullamento]

a)

L’autorità competente della parte contraente di origine oppure, nel caso previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, i beneficiari o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), o l’autorità competente della parte contraente di origine possono in qualsiasi momento richiedere all’Ufficio internazionale l’annullamento della registrazione internazionale in questione.

b)

Laddove la denominazione che costituisce una denominazione di origine registrata o l’indicazione che costituisce un’indicazione geografica registrata non sia più protetta nella parte contraente di origine, l’autorità competente della parte contraente di origine richiede l’annullamento della registrazione internazionale.

CAPO III

Protezione

Articolo 9

Impegno a garantire la protezione

Ogni parte contraente protegge sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche, ma conformemente alle disposizioni del presente atto, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni che possano prendere effetto sul proprio territorio, e fermo restando che le parti contraenti che non fanno distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche non sono tenute a introdurre tale distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale.

Articolo 10

Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti

(1)   [Forma di protezione giuridica] Ogni parte contraente è libera di scegliere il tipo di legislazione in forza della quale garantire la protezione sancita nel presente atto, purché tale legislazione rispetti le prescrizioni sostanziali dello stesso.

(2)   [Protezione conferita da altri strumenti] Le disposizioni del presente atto non incidono in alcun modo su qualsiasi altra forma di protezione possa essere accordata da una parte contraente alle denominazioni di origine registrate o alle indicazioni geografiche registrate in virtù della sua legislazione nazionale o regionale o di altri strumenti internazionali.

(3)   [Relazione con altri strumenti] Il presente atto lascia impregiudicati gli obblighi che intercorrono tra le parti contraenti in forza di altri strumenti internazionali, così come i diritti che spettano a una parte contraente in virtù di altri strumenti internazionali.

Articolo 11

Protezione nei confronti delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate

(1)   [Contenuto della protezione] Fatte salve le disposizioni del presente atto, ciascuna parte contraente è tenuta, con riferimento a una denominazione di origine registrata o a un’indicazione geografica registrata, a predisporre i mezzi giuridici che consentano di evitare:

a)

l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica

(i.)

in relazione a prodotti dello stesso tipo di quelli cui si applica la denominazione di origine o l’indicazione geografica, non provenienti dalla zona geografica di origine o non conformi a qualsiasi altra disposizione applicabile ai fini dell’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica;

(ii.)

in relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l’indicazione geografica ovvero a servizi, se tale utilizzo è di natura tale da indicare o suggerire l’esistenza di un collegamento tra tali beni o servizi e i beneficiari della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, e potrebbe lederne gli interessi o, se del caso, in ragione della notorietà della denominazione di origine o dell’indicazione geografica nella parte contraente interessata, quest’uso rischia di compromettere o indebolire in modo sleale la sua notorietà, o di trarre indebito vantaggio dalla stessa;

b)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti.

(2)   [Contenuto della protezione rispetto a determinati usi] Il paragrafo 1, lettera a), si applica altresì a qualsiasi uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica che equivalga a una sua imitazione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se la denominazione di origine o l’indicazione geografica è utilizzata in traduzione o è accompagnata da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo», «alla maniera», «come», «simile» o da espressioni analoghe (1).

(3)   [Uso in un marchio] Fatte salve le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, una parte contraente procede d’ufficio, se la propria legislazione lo consente, o su richiesta di una parte interessata, al rifiuto o all’invalidazione della registrazione di un marchio successivo qualora l’uso del marchio determini una delle situazioni contemplate dal paragrafo 1.

Articolo 12

Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico

Fatte salve le disposizioni del presente atto, non si può ritenere che le denominazioni di origine registrate e le indicazioni geografiche registrate siano divenute generiche (2) in una parte contraente.

Articolo 13

Salvaguardie rispetto ad altri diritti

(1)   [Diritti preesistenti sui marchi] Le disposizioni del presente atto non pregiudicano un marchio preesistente per il quale è stata richiesta la registrazione o che è stato registrato in buona fede, o acquisito attraverso un uso in buona fede, in una parte contraente. Se la legislazione di una parte contraente prevede un’eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio tale per cui tale marchio preesistente, in talune circostanze, può non conferire al suo titolare il diritto di impedire che una denominazione di origine o un’indicazione geografica registrata sia protetta o utilizzata in quella parte contraente, la protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica registrata non limita in alcun altro modo i diritti conferiti dal marchio.

(2)   [Uso del nome personale nell’attività commerciale] Nessuna disposizione del presente atto pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

(3)   [Diritti fondati su denominazioni di varietà vegetali o di razze animali] Nessuna disposizione del presente atto pregiudica il diritto di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, denominazioni di varietà vegetali o di razze animali, a meno che tali denominazioni di varietà vegetali o di razze animali siano utilizzate in modo tale da indurre in errore il pubblico.

(4)   [Salvaguardie in caso di notifica di ritiro del rifiuto o di concessione della protezione] Quando una parte contraente che ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale a norma dell’articolo 15, in ragione di un utilizzo fondato su un diritto anteriore su un marchio o su un altro diritto contemplato dal presente articolo, notifica il ritiro di tale rifiuto in virtù dell’articolo 16 o la concessione della protezione in virtù dell’articolo 18, la conseguente protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica lascia impregiudicato tale diritto o il suo utilizzo, salvo che la protezione non sia stata garantita in seguito all’annullamento, al mancato rinnovo, alla revoca o all’invalidazione del diritto in questione.

Articolo 14

Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso

Ogni parte contraente mette a disposizione mezzi di ricorso efficaci per la protezione delle denominazioni di origine registrate e delle indicazioni geografiche registrate e provvede affinché un’autorità pubblica o una qualsiasi parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, a seconda del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi giuridiche, possa avviare un’azione legale per garantire tale protezione.

CAPO IV

Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali

Articolo 15

Rifiuto

(1)   [Rifiuto degli effetti della registrazione internazionale]

a)

Entro il termine specificato nel regolamento di esecuzione, l’autorità competente di una parte contraente può notificare all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale nel suo territorio. La notifica del rifiuto può essere effettuata dall’autorità competente d’ufficio, se consentito dalla sua legislazione, o su richiesta di una parte interessata.

b)

La notifica del rifiuto deve indicare i motivi del rifiuto.

(2)   [Protezione conferita da altri strumenti] La notifica di un rifiuto non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l’indicazione interessata può beneficiare, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, nella parte contraente a cui si applica il rifiuto.

(3)   [Obbligo di offrire alle parti interessate la possibilità di adire le autorità] Ogni parte contraente offre una ragionevole possibilità, a tutti i soggetti i cui interessi siano compromessi da una registrazione internazionale, di richiedere all’autorità competente di notificare un rifiuto con riferimento a detta registrazione internazionale.

(4)   [Registrazione, pubblicazione e comunicazione dei rifiuti] L’Ufficio internazionale iscrive il rifiuto e i motivi del rifiuto nel registro internazionale. Esso pubblica il rifiuto e i motivi del rifiuto e trasmette la notifica del rifiuto all’autorità competente della parte contraente di origine o, se la domanda è stata depositata direttamente a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, ai beneficiari o alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), nonché all’autorità competente della parte contraente di origine.

(5)   [Trattamento nazionale] Ogni parte contraente mette a disposizione delle parti interessate da un rifiuto i medesimi mezzi di ricorso giudiziari e amministrativi disponibili ai suoi cittadini per quanto riguarda il rifiuto di protezione per una denominazione di origine o un’indicazione geografica.

Articolo 16

Ritiro del rifiuto

Un rifiuto può essere ritirato in conformità delle procedure previste dal regolamento di esecuzione. Il ritiro è iscritto nel registro internazionale.

Articolo 17

Periodo transitorio

(1)   [Possibilità di concedere un periodo transitorio] Fatte salve le disposizioni dell’articolo 13, una parte contraente che non ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale in ragione di un utilizzo anteriore da parte di terzi o che ha ritirato il rifiuto o ha notificato una concessione di protezione può, se la propria legislazione lo consente, concedere un periodo di tempo specifico, indicato nel regolamento, per porre fine a tale utilizzo.

(2)   [Notifica di un periodo transitorio] La parte contraente notifica all’Ufficio internazionale il periodo transitorio concesso, conformemente alle procedure stabilite nel regolamento di esecuzione.

Articolo 18

Notifica della concessione della protezione

L’autorità competente di una parte contraente può notificare all’Ufficio internazionale la concessione della protezione a una denominazione di origine o a un’indicazione geografica registrata. L’Ufficio internazionale iscrive tale notifica nel registro internazionale e ne dà pubblicazione.

Articolo 19

Invalidazione

(1)   [Possibilità di far valere i propri diritti] L’invalidazione, totale o parziale, degli effetti di una registrazione internazionale nel territorio di una parte contraente può essere pronunciata solo dopo aver offerto ai beneficiari la possibilità di far valere i propri diritti. Tale possibilità è concessa anche alla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii).

(2)   [Notifica, iscrizione nel registro e pubblicazione] La parte contraente notifica l’invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale all’Ufficio internazionale, che iscrive l’invalidazione nel registro internazionale e la pubblica.

(3)   [Protezione conferita da altri strumenti] L’invalidazione non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l’indicazione interessata può beneficiare, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, nella parte contraente che ha invalidato gli effetti della registrazione internazionale.

Articolo 20

Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale.

Le procedure riguardanti la modifica delle registrazioni internazionali e le altre iscrizioni nel registro internazionale sono descritte nel regolamento.

CAPO V

Disposizioni amministrative

Articolo 21

Appartenenza all’Unione di Lisbona

Le parti contraenti sono membri della stessa Unione particolare di cui sono membri gli Stati parte dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967, indipendentemente dal fatto che siano o meno parte dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967.

Articolo 22

Assemblea dell’Unione particolare

(1)   [Composizione]

a)

Le parti contraenti sono membri della stessa Assemblea di cui sono membri gli Stati parte dell’atto del 1967.

b)

Ciascuna parte contraente è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c)

Ogni delegazione sostiene le proprie spese.

(2)   [Competenze]

a)

L’Assemblea:

(i.)

tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell’Unione particolare nonché all’applicazione del presente atto;

(ii.)

impartisce al Direttore generale le direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, tenendo debitamente conto di tutte le osservazioni formulate dai membri dell’Unione particolare che non hanno aderito al presente atto o non l’hanno ratificato;

(iii.)

modifica il regolamento di esecuzione;

(iv.)

esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l’Unione particolare e gli impartisce le istruzioni necessarie in merito a questioni di competenza dell’Unione particolare;

(v.)

definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell’Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;

(vi.)

adotta il regolamento finanziario dell’Unione particolare;

(vii.)

istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione particolare;

(viii.)

decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;

(ix.)

adotta le modifiche agli articoli da 22 a 24 e all’articolo 27;

(x.)

adotta qualsiasi altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell’Unione particolare e assolve qualsiasi altra funzione utile nell’ambito del presente atto.

b)

In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall’Organizzazione, l’Assemblea delibera dopo aver ottenuto il parere del Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.

(3)   [Quorum]

a)

La metà dei membri dell’Assemblea che hanno diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum ai fini della votazione su tale questione.

b)

In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in occasione di una sessione, il numero di membri dell’Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su una determinata questione e sono rappresentati è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell’Assemblea che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l’Assemblea può deliberare; tuttavia tali decisioni, a eccezione di quelle concernenti il suo regolamento interno, diventano esecutive solo quando le condizioni enunciate di seguito sono rispettate. L’Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell’Assemblea che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione ma non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se allo scadere di detto termine il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, fermo restando che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.

(4)   [Deliberazione nell’Assemblea]

a)

L’Assemblea si adopera per deliberare per consenso.

b)

Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:

(i.)

ciascuna parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio; e

(ii.)

ciascuna parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può votare, in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono parti del presente atto. Tale organizzazione intergovernativa non può partecipare al voto ove uno dei suoi membri eserciti il proprio diritto di voto e viceversa.

c)

Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall’atto del 1967, le parti contraenti non vincolate dall’atto del 1967 non hanno diritto di voto, mentre sulle questioni che riguardano unicamente le parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto.

(5)   [Maggioranze]

a)

Fatti salvi l’articolo 25, paragrafo 2, e l’articolo 27, paragrafo 2, le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

b)

L’astensione non conta come voto espresso.

(6)   [Sessioni]

a)

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell’assemblea generale dell’Organizzazione.

b)

L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell’Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso.

c)

L’ordine del giorno di ogni sessione è elaborato dal Direttore generale.

(7)   [Regolamento interno] L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23

Ufficio internazionale

(1)   [Compiti amministrativi]

a)

L’Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi relativi all’Unione particolare.

b)

In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell’Assemblea nonché degli eventuali comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.

c)

Il Direttore generale è il più alto dirigente dell’Unione particolare e la rappresenta.

(2)   [Ruolo dell’Ufficio internazionale nell’Assemblea e in altre riunioni] Il Direttore generale e qualsiasi collaboratore da lui designato partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea e dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea. Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è segretario ex officio di tale organo.

(3)   [Conferenze]

a)

L’Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell’Assemblea.

b)

L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze.

c)

Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.

(4)   [Altri compiti] L’Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente atto.

Articolo 24

Finanze

(1)   [Bilancio] Le entrate e le spese dell’Unione particolare sono presentate nel bilancio dell’Organizzazione in maniera obiettiva e trasparente.

(2)   [Fonti di finanziamento del bilancio] Il bilancio dell’Unione particolare proviene dalle seguenti fonti:

(i.)

le tasse riscosse a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2;

(ii.)

il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell’Ufficio internazionale e i diritti relativi a tali pubblicazioni;

(iii.)

le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;

(iv.)

gli affitti, gli investimenti produttivi e altre entrate, comprese le entrate diverse;

(v.)

i contributi speciali delle parti contraenti o qualsiasi altra fonte proveniente dalle parti contraenti o dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate provenienti dalle fonti indicate alle lettere da i) a iv) non sono sufficienti a coprire le spese, su decisione dell’Assemblea.

(3)   [Tasse dovute; ammontare del bilancio]

a)

Gli importi delle tasse di cui al paragrafo 2 sono fissati dall’Assemblea su proposta del Direttore generale in modo che, unitamente alle entrate provenienti da altre fonti previste dal paragrafo 2, il bilancio dell’Unione particolare sia, in circostanze normali, sufficiente a coprire le spese incorse dall’Ufficio internazionale per il mantenimento del servizio di registrazione internazionale.

b)

Nel caso in cui il programma e il bilancio dell’Organizzazione non siano adottati prima dell’inizio di un nuovo esercizio finanziario, il Direttore generale è autorizzato a contrarre obblighi e a effettuare pagamenti a un livello non superiore a quello autorizzato nel precedente esercizio.

(4)   [Determinazione dei contributi speciali di cui al paragrafo 2, punto v)] Al fine di stabilire la sua quota di contributo, ciascuna parte contraente appartiene alla stessa classe di appartenenza prevista nel contesto della Convenzione di Parigi o, se non è parte contraente della Convenzione di Parigi, alla classe cui apparterrebbe se fosse una parte contraente della Convenzione di Parigi. Le organizzazioni intergovernative sono considerate appartenenti alla classe di contribuzione I (uno), salvo decisione unanime contraria dell’Assemblea. La quota contributiva sarà parzialmente ponderata in base al numero di registrazioni provenienti dalla parte contraente, secondo quanto deciso dall’Assemblea.

(5)   [Fondo d’esercizio] L’Unione particolare ha un fondo d’esercizio alimentato dai pagamenti effettuati sotto forma di anticipi da ciascun membro dell’Unione particolare, ove previsto dall’Unione particolare stessa. Se il fondo diventa insufficiente, l’Assemblea può deciderne l’aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall’Assemblea su proposta del Direttore generale. Nell’eventualità in cui l’Unione particolare registri un’eccedenza di entrate in rapporto alle spese in qualsiasi esercizio, gli anticipi versati a titolo del fondo d’esercizio possono essere rimborsati a ciascun membro proporzionalmente al suo versamento iniziale, su proposta del Direttore generale e previa decisione dell’Assemblea.

(6)   [Anticipi concessi dallo Stato ospitante]

a)

L’accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l’Organizzazione, prevede che, se il fondo d’esercizio è insufficiente, tale Stato conceda anticipi. L’ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l’Organizzazione.

b)

Lo Stato di cui alla lettera a) e l’Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, l’obbligo di accordare anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell’anno di notifica.

(7)   [Revisione dei conti] La revisione dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario dell’Organizzazione, da uno o più Stati membri dell’Unione particolare o da revisori esterni designati, con il loro consenso, dall’Assemblea.

Articolo 25

Regolamento di esecuzione

(1)   [Oggetto] Le modalità di applicazione del presente atto sono stabilite in maniera dettagliata nel regolamento di esecuzione.

(2)   [Modifica di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione]

a)

L’Assemblea può stabilire che determinate disposizioni del regolamento di esecuzione possano essere modificate soltanto all’unanimità o soltanto con una maggioranza di tre quarti.

b)

Perché in futuro l’obbligo dell’unanimità o della maggioranza di tre quarti non si applichi più alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta l’unanimità.

c)

Perché in futuro l’obbligo dell’unanimità o della maggioranza di tre quarti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, è richiesta la maggioranza di tre quarti.

(3)   [Divergenze fra il presente atto e il regolamento di esecuzione] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente atto e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le prime.

CAPO VI

Revisione e modifica

Articolo 26

Revisione

(1)   [Conferenze di revisione] Il presente atto può essere riveduto da conferenze diplomatiche delle parti contraenti. La convocazione di una conferenza diplomatica è decisa dall’Assemblea.

(2)   [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, gli articoli da 22 a 24 e l’articolo 27 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall’Assemblea.

Articolo 27

Modifica di determinati articoli da parte dell’Assemblea

(1)   [Proposte di modifica]

a)

Le proposte di modifica degli articoli da 22 a 24 e del presente articolo possono essere presentate da ogni parte contraente o dal Direttore generale.

b)

Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all’esame dell’Assemblea.

(2)   [Maggioranze] L’adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti; per modificare l’articolo 22 e il presente paragrafo occorre tuttavia la maggioranza di quattro quinti.

(3)   [Entrata in vigore]

a)

Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto, dai tre quarti delle parti contraenti che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modifica è stata adottata e che avevano il diritto di voto su tale modifica, le notifiche scritte attestanti l’accettazione della modifica conformemente alle rispettive norme costituzionali.

b)

Una modifica dell’articolo 22, paragrafi 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall’adozione da parte dell’Assemblea, una parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla.

c)

Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore o che lo diventano in seguito.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 28

Condizioni e modalità per divenire parte del presente atto

(1)   [Condizioni] Fatto salvo quanto disposto all’articolo 29 e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo,

(i.)

ogni Stato membro firmatario della Convenzione di Parigi può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte;

(ii.)

qualsiasi altro Stato membro dell’Organizzazione può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se dichiara che la sua legislazione è conforme alle disposizioni della Convenzione di Parigi in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi;

(iii.)

qualsiasi organizzazione intergovernativa può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se almeno uno dei suoi Stati membri è firmatario della Convenzione di Parigi e se l’organizzazione intergovernativa dichiara che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a divenire parte del presente atto e che, in virtù del trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa stessa, si applica una legislazione che consente di ottenere titoli di protezione regionali per quanto riguarda le indicazioni geografiche.

(2)   [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare:

(i.)

uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente atto, o

(ii.)

uno strumento di adesione, se non ha sottoscritto il presente atto.

(3)   [Data a partire dalla quale è valido il deposito]

a)

Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido a partire dalla data di deposito di detto strumento.

b)

Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato che è membro di un’organizzazione intergovernativa e presso il quale la protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche può essere ottenuta unicamente in virtù della legislazione che si applica tra gli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa è valido a partire dalla data in cui l’organizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento di ratifica o di adesione se tale data è posteriore a quella in cui è stato depositato lo strumento dello Stato in questione. La presente lettera tuttavia non si applica nei confronti degli Stati firmatari dell’Accordo di Lisbona o dell’atto 1967 e lascia impregiudicata l’applicazione dell’articolo 31 per quanto concerne tali Stati.

Articolo 29

Data di validità delle ratifiche e delle adesioni

(1)   [Strumenti da considerare] Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e la cui data di validità è conforme all’articolo 28, paragrafo 3.

(2)   [Entrata in vigore del presente atto] Il presente atto entra in vigore tre mesi dopo che cinque parti che soddisfano i requisiti per l’adesione di cui all’articolo 28 hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione.

(3)   [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni]

a)

Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore del presente atto sono da esso vincolati a partire dalla data della sua entrata in vigore.

b)

Gli altri Stati e le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal presente atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione oppure in qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento.

(4)   [Registrazioni internazionali effettuate prima dell’adesione] Nel territorio dello Stato aderente e, se la parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, nel territorio in cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa, le disposizioni del presente atto si applicano con riferimento alle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche già registrate in virtù di tale atto alla data alla quale prende effetto l’adesione, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 4, e le disposizioni del Capo IV, che si applicano mutatis mutandis. Lo Stato o l’organizzazione intergovernativa aderente può altresì precisare, in una dichiarazione allegata al suo strumento di ratifica o di adesione, che il termine ultimo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e i periodi indicati all’articolo 17 sono prorogati conformemente alle procedure a tal fine prescritte nel regolamento di esecuzione.

Articolo 30

Divieto di riserve

Non sono ammesse riserve al presente atto.

Articolo 31

Applicazione dell’Accordo di Lisbona e dell’atto del 1967

(1)   [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e parte dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967] Per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967, si applica unicamente il presente atto. Tuttavia, con riferimento alle registrazioni internazionali delle denominazioni di origine in vigore a norma dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967, gli Stati accordano un livello di protezione perlomeno equivalente a quello prescritto nell’Accordo di Lisbona o nell’atto del 1967.

(2)   [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967 e gli Stati che sono parte dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967 ma non del presente atto] Gli Stati che sono parte del presente atto e dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967 continuano ad applicare l’Accordo di Lisbona o l’atto del 1967, a seconda dei casi, nelle relazioni con gli Stati che sono parte dell’Accordo di Lisbona o dell’atto del 1967 ma che non sono parti del presente atto.

Articolo 32

Denuncia

(1)   [Notifica] Ogni parte contraente può denunciare il presente atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.

(2)   [Data a partire dalla quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. La denuncia non incide in alcun modo sull’applicazione del presente atto alle domande pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la parte contraente autrice della denuncia al momento in cui la denuncia ha effetto.

Articolo 33

Lingue del presente atto; firma

(1)   [Testi originali; testi ufficiali]

a)

Il presente atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

b)

Previa consultazione dei governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l’Assemblea può indicare.

(2)   [Termine per la firma] Il presente atto resta aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione per un anno a partire dalla sua adozione.

Articolo 34

Depositario

Il Direttore generale è il depositario del presente atto.


(1)  Dichiarazione concordata in merito all'articolo 11, paragrafo 2: ai fini del presente atto, si intende che, quando taluni elementi della denominazione o dell'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica hanno carattere generico nella parte contraente di origine, la loro protezione a norma del presente paragrafo non è richiesta nelle altre parti contraenti. Si precisa che un rifiuto o l'invalidazione di un marchio, o la constatazione di una violazione, nelle parti contraenti a norma delle disposizioni dell'articolo 11 non possono essere fondati sulla componente che ha un carattere generico.

(2)  Dichiarazione concordata in merito all’articolo 12: ai fini del presente atto, si intende che l'articolo 12 lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del presente atto concernenti l'utilizzo anteriore poiché, prima della registrazione internazionale, la denominazione o l'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono già essere generiche, interamente o in parte, in una parte contraente diversa dalla parte contraente di origine, per esempio perché la denominazione o l'indicazione, o una loro parte, è identica a un termine abituale usato nel linguaggio corrente come nome comune di un prodotto o servizio nella parte contraente in questione o è identica al nome abituale di una varietà di uva in quella parte contraente.